ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.289.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
1 ottobre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 289/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2011/C 289/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6347 — DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Comunicazione della Commissione riguardo all'attribuzione globale di alcuni contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso nel 2011

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 289/04

Avviso all'attenzione della persona cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/639/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

4

 

Commissione europea

2011/C 289/05

Tassi di cambio dell'euro

6

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 289/06

Decisione della Corte di giustizia, del 13 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

7

2011/C 289/07

Decisione del Tribunale, del 14 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

9

2011/C 289/08

Decisione del Tribunale della funzione pubblica n. 3/2011 adottata nella Riunione plenaria, del 20 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

11

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

2011/C 289/09

Invito aperto a presentare proposte — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 — ReferNet — Rete europea del Cedefop nel campo dell’istruzione e della formazione professionale

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 289/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 289/01

Data di adozione della decisione

2.9.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33142 (11/N)

Stato membro

Italia

Regione

Calabria

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Base giuridica

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura, tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 8 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 8 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6347 — DOW/UBE/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 289/02

In data 21 settembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6347. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/3


Comunicazione della Commissione riguardo all'attribuzione globale di alcuni contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso nel 2011

2011/C 289/03

Il regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione (1) ha aperto contingenti tariffari di importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

L'attribuzione globale per il 2011 di ciascun contingente aperto da tale regolamento è stabilita nell'allegato della presente comunicazione.


(1)  GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Attribuzione globale per il 2011 dei contingenti aperti dal regolamento (UE) n. 1274/2009

Origine

Numero d'ordine

Domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo di settembre 2011

Attribuzione globale del contingente per il 2011

Antille olandesi e Aruba

09.4189

 (1)

0 %

PTOM meno sviluppati

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/4


Avviso all'attenzione della persona cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/639/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

2011/C 289/04

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/639/PESC (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talebani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talebani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talebani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talebani.

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che la persona indicata nella suddetta risoluzione dovrà essere inclusa negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC e dal regolamento (UE) n. 753/2011. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Coordinamento DG K

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 257 dell'1.10.2011, pag. 24.

(2)  GU L 257 dell'1.10.2011, pag. 1.


Commissione europea

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 settembre 2011

2011/C 289/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3503

JPY

yen giapponesi

103,79

DKK

corone danesi

7,4417

GBP

sterline inglesi

0,86665

SEK

corone svedesi

9,2580

CHF

franchi svizzeri

1,2170

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8880

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,754

HUF

fiorini ungheresi

292,55

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

4,4050

RON

leu rumeni

4,3575

TRY

lire turche

2,5100

AUD

dollari australiani

1,3874

CAD

dollari canadesi

1,4105

HKD

dollari di Hong Kong

10,5213

NZD

dollari neozelandesi

1,7660

SGD

dollari di Singapore

1,7589

KRW

won sudcoreani

1 594,92

ZAR

rand sudafricani

10,9085

CNY

renminbi Yuan cinese

8,6207

HRK

kuna croata

7,4995

IDR

rupia indonesiana

12 253,97

MYR

ringgit malese

4,3112

PHP

peso filippino

59,039

RUB

rublo russo

43,3500

THB

baht thailandese

42,048

BRL

real brasiliano

2,5067

MXN

peso messicano

18,5936

INR

rupia indiana

66,1190


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte di giustizia dell'Unione europea

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/7


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 13 settembre 2011

relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

(000/2011/)

LA CORTE,

visto il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 37, paragrafo 7, e 79, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica.

(2)

Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi,

COSÌ DECIDE:

Articolo 1

Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune ai tre organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 2

L'utilizzo di quest'applicazione richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.

Articolo 3

Un atto di procedura depositato mediante e-Curia è considerato come l'originale di quest'atto, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password del rappresentante sono stati utilizzati per effettuare il deposito. Tale identificazione vale quale sottoscrizione dell'atto in questione.

Articolo 4

L'atto depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.

Non è necessario il deposito di copie autentiche dell'atto depositato mediante e-Curia, né dei suoi eventuali allegati.

Articolo 5

Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di procedura è quello della convalida, da parte del rappresentante, del deposito di tale atto.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 6

Gli atti di procedura, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai rappresentanti delle parti quando essi hanno accettato espressamente questa modalità di notifica oppure, in relazione a una causa, hanno optato per questa modalità di notifica depositando un atto di procedura mediante e-Curia.

Gli atti di procedura sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.

Articolo 7

I destinatari delle notifiche menzionate nell'articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.

L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario (rappresentante o assistente di quest'ultimo) chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.

Quando la parte è rappresentata in giudizio da diversi agenti o avvocati, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 8

Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.

La Corte adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.

L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 13 settembre 2011

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il Presidente

V. SKOURIS


1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/9


DECISIONE DEL TRIBUNALE

del 14 settembre 2011

relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

2011/C 289/07

IL TRIBUNALE,

visto il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 43, paragrafo 7, e 100, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica.

(2)

Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi.

COSÌ DECIDE:

Articolo 1

Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune ai tre organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 2

L'utilizzo di quest'applicazione richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.

Articolo 3

Un atto di procedura depositato mediante e-Curia è considerato come l'originale di quest'atto, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password del rappresentante sono stati utilizzati per effettuare il deposito. Tale identificazione vale quale sottoscrizione dell'atto in questione.

Articolo 4

L'atto depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.

Non è necessario il deposito di copie autentiche dell'atto depositato mediante e-Curia, né dei suoi eventuali allegati.

Articolo 5

Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di procedura è quello della convalida, da parte del rappresentante, del deposito di tale atto.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 6

Gli atti di procedura, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai rappresentanti delle parti quando essi hanno accettato espressamente questa modalità di notifica oppure, in relazione a una causa, hanno optato per questa modalità di notifica depositando un atto di procedura mediante e-Curia.

Gli atti di procedura sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.

Articolo 7

I destinatari delle notifiche menzionate nell'articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.

L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario (rappresentante o assistente di quest'ultimo) chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.

Quando la parte è rappresentata in giudizio da diversi agenti o avvocati, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 8

Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.

Il Tribunale adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.

L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 settembre 2011

Il Cancelliere

E. COULON

Il Presidente

M. JAEGER


1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/11


DECISIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

N. 3/2011

adottata nella Riunione plenaria del 20 settembre 2011

relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

2011/C 289/08

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 34, paragrafo 7, e 99, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica.

(2)

Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi.

COSÌ DECIDE:

Articolo 1

Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune ai tre organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 2

L'utilizzo di quest'applicazione richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.

Articolo 3

Un atto di procedura depositato mediante e-Curia è considerato come l'originale di quest'atto, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password del rappresentante sono stati utilizzati per effettuare il deposito. Tale identificazione vale quale sottoscrizione dell'atto in questione.

Articolo 4

L'atto depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.

Non è necessario il deposito di copie autentiche dell'atto depositato mediante e-Curia, né dei suoi eventuali allegati.

Articolo 5

Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento di procedura è quello della convalida, da parte del rappresentante, del deposito di tale atto.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 6

Gli atti di procedura, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai rappresentanti delle parti quando essi hanno accettato espressamente questa modalità di notifica oppure, in relazione a una causa, hanno optato per questa modalità di notifica depositando un atto di procedura mediante e-Curia.

Gli atti di procedura sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.

Articolo 7

I destinatari delle notifiche menzionate nell'articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.

L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario (rappresentante o assistente di quest'ultimo) chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.

Quando la parte è rappresentata in giudizio da diversi agenti o avvocati, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 8

Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.

Il Tribunale adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.

L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 settembre 2011

Il cancelliere

W. HAKENBERG

Il presidente

P. MAHONEY


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/13


Invito aperto a presentare proposte — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet — Rete europea del Cedefop nel campo dell’istruzione e della formazione professionale

2011/C 289/09

1.   Obiettivi e descrizione

Istituito nel 1975 e insediato in Grecia sin dal 1995, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) costituisce un’agenzia dell’Unione europea (UE). Noto come fonte autorevole di informazioni ed esperienza nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (VET), delle competenze e delle abilità, il Centro mira a promuovere lo sviluppo delle politiche europee in materia di istruzione e formazione professionale e a favorirne l’attuazione.

Refernet è la rete europea di Cedefop incentrata sull’istruzione e la formazione professionale. Il suo compito consiste nel sostenere l’attività del Cedefop fornendo informazioni sui sistemi di VET e sugli sviluppi politici a livello nazionale nonché aumentando la visibilità dell’istruzione e della formazione professionale e dei prodotti del Cedefop. La rete è composta da 29 membri noti come partner nazionali di ReferNet e provenienti da ciascun Stato membro dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia. I partner nazionali di ReferNet rappresentano istituzioni chiave operanti nel campo della VET nel paese che rappresentano.

Al fine di istituire una rete europea dedicata all’istruzione e alla formazione professionale (ReferNet), questo invito punta a selezionare un candidato in ciascuno dei paesi ammissibili con cui il Cedefop concluderà un quadriennale accordo quadro di partenariato. L’invito, inoltre, ha lo scopo di concludere una specifica convenzione di sovvenzione con ciascun candidato selezionato per l’esecuzione di un programma di lavoro nel corso del 2012.

Gli accordi quadro di partenariato vengono attuati mediante specifiche convenzioni di sovvenzione. Pertanto, i candidati dovranno inviare non solo una proposta per il partenariato quadro quadriennale (che, in caso di selezione, si tradurrà nella stipula di un accordo quadro di partenariato valido dal 2012 al 2015), ma anche la richiesta di sovvenzione per l’azione del 2012 (che potrebbe portare alla conclusione di una specifica convenzione di sovvenzione per il 2012). Il richiedente deve dimostrarsi in grado di svolgere tutte le attività previste per i quattro anni, oltre a garantire un adeguato cofinanziamento per l’attuazione del programma di lavoro.

2.   Bilancio e durata del progetto

Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 4 000 000 EUR, a seconda delle decisioni annuali dell’autorità di bilancio.

Il bilancio complessivo disponibile per il programma di lavoro annuale del 2012 (durata del progetto: 12 mesi) è di 955 000 EUR per i 27 Stati membri, l’Islanda e la Norvegia.

La sovvenzione varia in base alla popolazione del paese e viene concessa per consentire la realizzazione di un programma di lavoro annuale. Il bilancio complessivo disponibile per il programma di lavoro del 2012 verrà erogato in base a tre gruppi di Stati, in funzione della popolazione del paese:

—   gruppo 1: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Islanda. Sovvenzione massima: 23 615 EUR,

—   gruppo 2: Austria, Belgio Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia e Norvegia. Sovvenzione massima: 33 625 EUR,

—   gruppo 3: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito. Sovvenzione massima: 43 620 EUR,

La sovvenzione dell’Unione è un contributo finanziario per i costi che il beneficiario (e/o i cobeneficiari) deve sostenere, che deve essere integrato con un contributo finanziario proprio e/o con altri contributi locali, regionali, nazionali e/o privati. Il contributo complessivo dell’Unione non dovrà superare il 70 % delle spese sovvenzionabili.

Il Cedefop si riserva il diritto di non concedere l’intero bilancio disponibile.

3.   Criteri di ammissione

Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

essere organizzazioni pubbliche o private, dotate di statuto e personalità giuridici (le persone fisiche, ossia i singoli, non possono essere ammesse).

b)

avere sede in uno dei seguenti paesi:

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Norvegia

4.   Termine

Le candidature per l’accordo quadro di partenariato NONCHÉ il programma di lavoro del 2012 devono essere inviati entro e non oltre del 20 ottobre 2011.

Il programma di lavoro del 2012 successivo all’assegnazione della relativa convenzione di sovvenzione 2012 avrà inizio a gennaio 2012 e durerà 12 mesi.

5.   Ulteriori informazioni

Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati saranno disponibili sul sito web del Cedefop a partire dal del 30 settembre 2011 al seguente indirizzo:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Le candidature devono rispondere ai requisiti elencati nel testo integrale dell’invito ed essere presentate avvalendosi dei moduli ufficiali forniti.

La valutazione delle proposte si baserà sui principi di trasparenza e di equo trattamento.

Tutte le candidature inviate saranno valutate da un comitato di esperti sulla base dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione e di attribuzione definiti nel testo integrale dell’invito.


ALTRI ATTI

Commissione europea

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/15


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 289/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«VADEHAVSSTUDE»

N. CE: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Vadehavsstude».

2.   Stato membro o paese terzo:

Danimarca.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1.

Carni (e frattaglie) fresche.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il prodotto denominato «Vadehavsstude» consiste in carne fresca di giovani bovini allevati nella zona geografica definita. Gli animali appartengono alla razza da latte (lattiera) Sortbroget Dansk Malkeko (SDM, bianca e nera danese) conosciuta anche come Dansk Holstein (Holstein danese), o proveniente da un incrocio tra questa razza e la razza blanc-bleu belga. Il prodotto proviene esclusivamente da esemplari maschi castrati nati nella zona geografica specificata.

Carne fresca

:

carcasse intere, mezze carcasse, quarti e tagli.

Peso alla macellazione

:

200-380 kg.

Età alla macellazione

:

minimo 18 mesi — massimo 30 mesi.

Forma

:

minimo 3,50.

Colore

:

3-4.

Grasso

:

3-4.

La scala utilizzata per il colore e per il grasso corrisponde alla scala di qualità minima richiesta per la notificazione Danish Crown per la carne bovina.

3.3.   Materie prime:

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Durante l'inverno gli alimenti degli animali devono essere costituiti almeno per metà da alimenti prodotti nella zona definita.

Durante l'inverno gli alimenti sono composti principalmente da erba e mais insilati.

Gli animali devono pascolare nei prati salmastri della zona geografica specificata per almeno quattro mesi e mezzo all'anno.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Tutti gli animali devono nascere ed essere allevati nella zona geografica definita.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Tutti gli animali macellati vengono marcati col logo Vadehav Marsk og Mad. Tale logo deve essere apposto sull'imballaggio del prodotto finale e sugli animali abbattuti al fine di assicurarne la rintracciabilità.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica è la regione del Mare di Wadden (Vadehavn) nel sud-ovest della Danimarca. Questa regione comprende le isole di Rømø, Mandø e Fanø. Inoltre, sul continente, essa è delimitata dalla frontiera con la Germania a sud, dal confine settentrionale del Parco nazionale del Mare di Wadden a nord e dalla strada nazionale A11 all'est.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La città commerciale di Ribe è stata fondata verso il 710. Alcuni scavi archeologici hanno permesso di mettere in evidenza i prodotti che venivano venduti. Uno dei primi prodotti presenti sul mercato erano i bovini. Questi ultimi provenivano da villaggi situati nei prati salmastri lungo il Mare di Wadden e gli scavi dimostrano quindi che le popolazioni locali allevavano già i bovini nell'età del ferro. Le vendite di carni bovine hanno continuato durante tutto il medioevo a Ribe. Per questa città commerciale i bovini della regione del Mare di Wadden hanno rappresentato per secoli il più importante prodotto di esportazione.

La produzione di «Vadehavsstude» si basa su questa antica tradizione di allevamento dei bovini nei prati salmastri. Le condizioni di vita degli agricoltori della regione erano spesso difficili. Ogni anno i terreni agricoli venivano inondati a causa delle mareggiate. Ritirandosi il mare lasciava un limo fertile, creando prati rigogliosi nelle terre salate dove gli animali passavano durante l'estate e dove gli alimenti destinati a nutrire gli animali in inverno potevano essere raccolti.

Nell'articolo Jordbundsundersøgelser i marsken (Studi del suolo dei prati salmastri) pubblicato nel 1968 nella rivista dedicata alla produzione vegetale Tidskrift for planteavl, Lorens Hansen si interessa a dei campioni di suolo provenienti esclusivamente dai prati salmastri. L'articolo: «Il suolo dei prati salmastri è per natura ricchissimo di potassio, ha causa del suo alto contenuto di argilla e della sua formazione.» La quantità di sodio delle terre arabili è in generale raramente determinata, dato che è molto scarsa e non ha alcuna incidenza sulla struttura del suolo. Il suolo dei prati salmastri contiene spesso un'elevata quantità di sodio che deriva dal sale marino e che si è depositata durante la formazione del suolo.

Le graminacee rustiche che crescono nei prati salmastri sono ricche di elementi nutrizionali e sono resistenti a diverse tipologie meteorologiche. In effetti, è l'influenza aspra e salata del Mare di Wadden che rende questa zona geografica unica per il pascolo. Quando i terreni sono inondati dall'alta marea, si depositano sul suolo sale e minerali. Le piante e le erbe principali che crescono in questa regione sono le seguenti:

nella parte interna, nei pressi della diga: erba aromatica, trifoglio bianco avventizio di piccole dimensioni, ginestrino, rinanto, ranuncolo e garofano di mare,

nella zona più bassa: limonio, giuncastrello marino e un po' d'erba folta,

nella parte esterna/inferiore del litorale: puccinellia e salicornia.

5.2.   Specificità del prodotto:

Uno studio basato su una degustazione alla cieca di carne proveniente dai bovini allevati nei prati salmastri ha dimostrato che questa carne:

è più tenera,

è più succosa,

ha un gusto più salato,

ha una migliore consistenza,

ha un aroma più pronunciato,

rispetto alla carne dei bovini classici.

La carne classica è stata meglio valutata rispetto alla carne proveniente dalla zona geografica interessata unicamente rispetto a due parametri: il grasso e il colore.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto:

L'asprezza della natura rende difficile il lavoro degli allevatori di bovini della regione del Mare di Wadden. Questa situazione è stata descritta nel passato: «La specificità della zona risiedeva nei grandi pascoli che producevano grandi quantità d'erba di cui gli animali affamati potevano nutrirsi e dove si poteva raccogliere il fieno per nutrirli in inverno. L'erba dei prati salmastri era particolarmente sana, poiché veniva inondata più volte durante l'anno e in questo modo si arricchiva di sali e di minerali naturali provenienti dall'acqua di mare. Numerosi vitelli nascono nelle fattorie nell'interno e venivano poi inviati nei prati salmastri all'ingrasso prima di essere venduti nei mercati di Husum o di Amburgo. Spesso i vitelli di grandi dimensioni erano deboli o malati quando venivano portati nei prati salmastri, ma un'estate di buon pascolo li rendeva ben nutriti e in buona salute».

I bovini prodotti nella regione del Mare di Wadden sono conosciuti da secoli per la loro carne buona, di alta qualità e caratterizzata da un gusto salato specifico dovuto alle particolari condizioni di crescita locali. Quando l'acqua di mare ricopre il suolo, essa gli apporta sale e minerali. Gli animali pascolano nei prati salmastri e l'alta quantità di sodio e potassio dell'erba modifica il gusto della carne e dona al prodotto denominato «Vadehavsstude» la sua qualità specifica e suo caratteristico gusto salato.

Il prodotto denominato «Vadehavsstude» è venduto come specialità del parco nazionale del Mare di Wadden. Questa denominazione e utilizzata sia dai produttori locali che dai commercianti.

Gli organismi turistici, nel promuovere la regione del Mare di Wadden e il suo parco nazionale descrivono la produzione del «Vadehavsstude» come una caratteristica importante della zona.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.