ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.269.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 269

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
10 settembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 269/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 252 del 27.8.2011

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 269/02

Causa C-506/08 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 luglio 2011 — Regno di Svezia/MyTravel Group plc, Commissione europea [Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Art. 4, nn. 2, secondo trattino, e 3, secondo comma — Eccezioni al diritto d’accesso relative alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale nonché del processo decisionale — Controllo delle concentrazioni — Documenti della Commissione redatti in occasione di un procedimento conclusosi con una decisione che ha dichiarato incompatibile con il mercato comune un’operazione di concentrazione — Documenti redatti in seguito all’annullamento di detta decisione da parte del Tribunale]

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2011/C 269/03

Causa C-194/09 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 — Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime tariffario speciale per l’energia elettrica — Constatazione dell’insussistenza di un aiuto — Modifica e proroga della misura — Decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE — Aiuto esistente o aiuto nuovo — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 1, lett. b), v) — Obbligo di motivazione — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento]

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2011/C 269/04

Causa C-303/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 — Recupero)

3

2011/C 269/05

Causa C-324/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — L'Oréal SA e a./eBay International AG e a. [Marchi — Internet — Offerta in vendita, in un mercato online destinato ai consumatori nell’Unione, di prodotti contrassegnati da un marchio destinati, dal titolare, ad essere venduti negli Stati terzi — Eliminazione dell’imballaggio di detti prodotti — Direttiva 89/104/CEE — Regolamento (CE) n. 40/94 — Responsabilità del gestore del mercato online — Direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) — Ingiunzioni giudiziarie nei confronti di tale gestore — Direttiva 2004/48/CE (direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)]

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2011/C 269/06

Causa C-325/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Departement/Maria Dias (Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Art. 16 — Diritto di soggiorno permanente — Periodi compiuti anteriormente al termine di trasposizione di detta direttiva — Soggiorno legale — Soggiorno unicamente in base ad un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della direttiva 68/360/CEE ed in assenza dei requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno)

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2011/C 269/07

Causa C-397/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (Fiscalità — Direttiva 2003/49/CE — Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate di Stati membri diversi — Imposta sul reddito da attività produttive — Determinazione della base imponibile)

5

2011/C 269/08

Causa C-445/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — IMC Securities BV/Stichting Autoriteit Financiële Markten (Direttiva 2003/6/CE — Manipolazione del mercato — Fissazione del prezzo di mercato a un livello anormale o artificiale)

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2011/C 269/09

Causa C-503/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, 10 e 10 bis — Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili — Prestazione di malattia o prestazione d’invalidità — Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso — Cittadinanza dell’Unione — Proporzionalità]

6

2011/C 269/10

Causa C-518/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare)

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2011/C 269/11

Causa C-523/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Repubblica d’Estonia) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS/Veterinaar- ja Toiduamet (Politica agricola comune — Tasse in materia di ispezioni e controlli sanitari sulla produzione di latte)

7

2011/C 269/12

Causa C-2/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia (Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone speciali di conservazione appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000 — Direttive 2009/28/CE e 2001/77/CE — Fonti energetiche rinnovabili — Norme nazionali — Divieto di installare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo — Mancata valutazione dell’incidenza del progetto sull’ambiente)

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2011/C 269/13

Cause riunite C-4/10 e C-27/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Cause promosse dal Bureau national interprofessionnel du Cognac [Regolamento (CE) n. 110/2008 — Indicazioni geografiche delle bevande spiritose — Applicazione nel tempo — Marchio incorporante un’indicazione geografica — Utilizzazione che genera una situazione idonea a ledere l’indicazione geografica — Diniego di registrazione o nullità di un marchio siffatto — Applicabilità diretta di un regolamento]

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2011/C 269/14

Causa C-14/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions [Ambiente e protezione della salute umana — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Classificazione dei carbonati di nichel, degli idrossidi di nichel nonché di diverse sostanze raggruppate a base di nichel come sostanze pericolose — Validità delle direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE nonché del regolamento (CE) n. 790/2009 — Adeguamento di tali classificazioni al progresso tecnico e scientifico — Validità — Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di dette sostanze — Errore manifesto di valutazione — Fondamento giuridico — Obbligo di motivazione]

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2011/C 269/15

Causa C-15/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions [Ambiente e protezione della salute umana — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Sostanze a base di borato — Classificazione come sostanze reprotossiche di categoria 2 — Direttiva 2008/58/CE e regolamento (CE) n. 790/2009 — Adeguamento di tali classificazioni al progresso tecnico e scientifico — Validità — Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di dette sostanze — Errore manifesto di valutazione — Fondamento giuridico — Obbligo di motivazione — Principio di proporzionalità]

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2011/C 269/16

Causa C-21/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 — Sostegno comunitario allo sviluppo rurale — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali — Aiuti agroambientali diversi dagli aiuti per animali, la cui concessione è subordinata ad una determinata densità del bestiame — Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo — Sistema d’identificazione e di registrazione dei bovini — Obbligo di informazione gravante sulle autorità nazionali circa le condizioni di ammissibilità]

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2011/C 269/17

Causa C-46/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) — Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Artt. 5 e 7 — Bombole di gas tutelate come marchio tridimensionale — Immissione in commercio da parte di un licenziatario esclusivo — Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento di tali bombole)

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2011/C 269/18

Causa C-101/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Relazioni esterne — Accordi di associazione — Normativa nazionale che, prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, escludeva i cittadini bulgari dall’iscrizione all’albo degli avvocati praticanti — Compatibilità di una siffatta normativa con il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, previsto dall’accordo di associazione CE-Bulgaria)

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2011/C 269/19

Causa C-104/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 juillet 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Patrick Kelly/National University of Ireland (University College, Dublin) (Direttive 76/207/CEE, 97/80/CE e 2002/73/CE — Accesso alla formazione professionale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Rigetto di una candidatura — Accesso di un candidato ad una formazione professionale alle informazioni riguardanti le qualifiche degli altri candidati)

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2011/C 269/20

Causa C-150/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance di Bruxelles — Belgio) — Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo-Orafti SA (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Natura e portata delle quote transitorie attribuite ad un’impresa produttrice di zucchero — Possibilità per un’impresa che beneficia di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 di utilizzare la quota transitoria attribuitale — Calcolo dell’importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto degli impegni nell’ambito del piano di ristrutturazione — Principio del ne bis in idem)

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2011/C 269/21

Cause riunite C-159/10 e C-160/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)/Land Hessen (Direttiva 2000/78/CE — Art. 6, n. 1 — Divieto di discriminazioni fondate sull’età — Collocamento a riposo d’ufficio dei procuratori che abbiano raggiunto l’età di 65 anni — Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento fondata sull’età — Coerenza della legislazione)

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2011/C 269/22

Causa C-186/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department (Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale — Clausola di standstill — Libertà di stabilimento — Rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno di un cittadino turco che ha costituito un’impresa in violazione delle condizioni stabilite da tale permesso — Abuso di diritto)

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2011/C 269/23

Causa C-196/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voci 2203 e 2208 — Base di birra di malto destinata alla fabbricazione di una bevanda mista)

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2011/C 269/24

Causa C-252/10 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 luglio 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) [Impugnazione — Appalti pubblici — Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) — Gara d’appalto relativa all'applicazione SafeSeaNet — Decisione che respinge un’offerta — Criteri di aggiudicazione di un appalto — Sottocriteri — Obbligo di motivazione]

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2011/C 269/25

Causa C-263/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Gorj — Romania) — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu (Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

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2011/C 269/26

Causa C-284/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Telefónica de España SA/Administración del Estado (Direttiva 97/13/CE — Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione — Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali — Art. 6 — Interpretazione — Normativa nazionale che impone il pagamento di una tassa annuale calcolata in base ad una percentuale dei redditi di esercizio lordi)

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2011/C 269/27

Causa C-310/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței e a. (Diritti retributivi dei magistrati — Discriminazione operata in funzione dell’appartenenza a una categoria socio-professionale o del luogo di lavoro — Presupposti per il risarcimento del danno subito — Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE — Inapplicabilità — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

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2011/C 269/28

Causa C-459/10 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 luglio 2011 — Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuto a favore di un progetto di formazione riguardante taluni posti di lavoro nel nuovo centro di DHL dell'aeroporto di Lipsia/Halle — Ricorso di annullamento avverso la decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una parte dell'aiuto — Esame della necessità dell'aiuto — Mancata considerazione degli effetti incentivanti dell’aiuto e delle sue ripercussioni esterne positive sulla scelta del sito)

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2011/C 269/29

Causa C-464/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d'appel de Mons — Belgio) — État belge/Pierre Henfling, Raphaël Davin e Koenraad Tanghe, in qualità di curatori fallimentari della Tiercé Franco-Belge SA [Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Art. 6, n. 4 — Esenzione — Art. 13, parte B, lett. f) — Giochi d’azzardo — Servizi forniti da un commissionario (ricevitore) che agisce in nome proprio ma per conto di un committente il quale esercita un’attività di raccolta di scommesse]

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2011/C 269/30

Causa C-155/11 PPU: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 10 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Bibi Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken (Rinvio pregiudiziale — Non luogo a provvedere)

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2011/C 269/31

Causa C-161/11: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani) — Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA (Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Contratti di lavoro a tempo determinato — Settore pubblico — Primo o unico contratto — Deroga all’obbligo di indicare le ragioni obiettive — Principio di non discriminazione — Mancanza di collegamento con il diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

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2011/C 269/32

Causa C-93/11 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dal Verein Deutsche Sprache e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V./Consiglio dell’Unione europea

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2011/C 269/33

Causa C-124/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 9 marzo 2011 — Repubblica federale di Germania/Karen Dittrich

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2011/C 269/34

Causa C-125/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 9 marzo 2011 — Repubblica federale di Germania/Robert Klinke

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2011/C 269/35

Causa C-143/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 24 marzo 2011 — Jörg-Detlef Müller/Repubblica federale di Germania

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2011/C 269/36

Causa C-156/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 1o aprile 2011 — Procura della Repubblica/Ibrahim Music

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2011/C 269/37

Causa C-185/11: Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

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2011/C 269/38

Causa C-229/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Passau (Germania) il 16 maggio 2011 — Alexander Heimann/Kaiser GmbH

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2011/C 269/39

Causa C-230/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitgericht Passau (Germania) il 16 maggio 2011 — Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH

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2011/C 269/40

Causa C-245/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof (Austria) il 23 maggio 2011 — K

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2011/C 269/41

Causa C-252/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il 23 maggio 2011 — Erika Šujetová/Rapid life životná poisťovňa, as

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2011/C 269/42

Causa C-264/11P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2011 dalla Kaimer GmbH & Co. Holding KG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl/Commissione europea

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2011/C 269/43

Causa C-268/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hamburgischen Oberverwaltungsgericht (Germania) il 31 maggio 2011 — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

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2011/C 269/44

Causa C-273/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 3 giugno 2011 — Mecsek Gabona Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

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2011/C 269/45

Causa C-275/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 giugno 2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth

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2011/C 269/46

Causa C-282/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 giugno 2011 — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

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2011/C 269/47

Causa C-283/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat (Austria) l’8 giugno 2011 — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk

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2011/C 269/48

Causa C-299/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 giugno 2011 — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen

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2011/C 269/49

Causa C-307/11 P: Impugnazione proposta il 20 giugno 2011 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 aprile 2011, causa T-202/09, Deichmann SE/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

26

2011/C 269/50

Causa C-311/11 P: Impugnazione proposta il 20 giugno 2011 dalla Smart Technologies ULC avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2011, causa T-523/09, Smart Technologies ULC/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

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2011/C 269/51

Causa C-315/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Breda (Paesi Bassi) il 27 giugno 2011 — A.T.G.M. van de Ven & M.A.H.T. van de Ven-Janssen/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

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2011/C 269/52

Causa C-316/11 P: Impugnazione proposta il 22 giugno 2011 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 aprile 2011, causa T-96/11, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

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2011/C 269/53

Causa C-317/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 27 giugno 2011 — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

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2011/C 269/54

Causa C-318/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Falun (Svezia) il 27 giugno 2011 — Daimler AG/Skatteverket

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2011/C 269/55

Causa C-319/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Falun (Svezia) il 27 giugno 2011 — Wides A/S/Skatteverket

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2011/C 269/56

Causa C-325/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Koszalinie (Repubblica di Polonia) il 28 giugno 2011 — Krystyna Alder e Ewald Alder/Sabina Orłowska e Czesław Orłowski

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2011/C 269/57

Causa C-326/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 29 giugno 2011 — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard B.V/Staatssecretaris van Financiën

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2011/C 269/58

Causa C-328/11 P: Impugnazione proposta il 28 giugno 2011 dalla Alder Capital Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 aprile 2011, causa T-209/09, Alder Capital Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gimv Nederland BV

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2011/C 269/59

Causa C-332/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 30 giugno 2011 — ProRail NV/Xpedys NV e a.

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2011/C 269/60

Causa C-333/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 30 giugno 2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/Belgische Staat

31

2011/C 269/61

Causa C-335/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten (Danimarca) il 1 luglio 2011 — HK Danmark, che agisce per conto di Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

31

2011/C 269/62

Causa C-336/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d’appel de Lyon (Francia) il 1o luglio 2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Société Rohm Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm Haas Europe s.à r.l., Société Rohm Haas Europe Trading APS UK Branch

32

2011/C 269/63

Causa C-337/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsret (Danimarca) il 1 luglio 2011 — HK Danmark, che agisce per conto di Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto di Pro Display A/S, in liquidazione

32

2011/C 269/64

Causa C-338/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della FIM Santander Top 25 Euro Fi/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

33

2011/C 269/65

Causa C-339/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della Cartera Mobiliaria, S.A., SICAV/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

33

2011/C 269/66

Causa C-340/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di Alltri Inka/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

34

2011/C 269/67

Causa C-341/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di DBI-Fonds APT no 737/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

34

2011/C 269/68

Causa C-342/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — SICAV KBC Select Immo/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/69

Causa C-343/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

34

2011/C 269/70

Causa C-344/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — International Values Series of the DFA Investment Trust Company/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

35

2011/C 269/71

Causa C-345/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Company/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

35

2011/C 269/72

Causa C-346/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — SICAV GA Fund B/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

35

2011/C 269/73

Causa C-347/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH a nome di AMB Generali Aktien Euroland/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

35

2011/C 269/74

Causa C-356/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 luglio 2011 — O, S

36

2011/C 269/75

Causa C-357/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 luglio 2011 — Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/76

Causa C-358/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l’8 luglio 2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue

36

2011/C 269/77

Causa C-363/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Elegktiko Sinedrio [Corte dei Conti (Grecia)] il 7 luglio 2011 — Commissario della Corte dei Conti presso il Ministero dei Beni culturali e del Turismo/Servizio di controllo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo e Κostantinos Antonopoulos

37

2011/C 269/78

Causa C-373/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 13 luglio 2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

Causa C-378/11 P: Impugnazione proposta il 21 giugno 2011 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 aprile 2011, causa T-95/11, Longevity Health Products/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

38

2011/C 269/80

Causa C-455/10: Ordinanza del presidente della Corte 1 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

38

2011/C 269/81

Causa C-16/11: Ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

38

2011/C 269/82

Causa C-20/11: Ordinanza del presidente della Corte 15 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

39

2011/C 269/83

Causa C-43/11: Ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Procura della Repubblica/Assane Samb

39

2011/C 269/84

Causa C-169/11: Ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone — Italia) — Procura della Repubblica/Patrick Conteh

39

2011/C 269/85

Causa C-187/11: Ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso — Italia) — Procura della Repubblica/Elena Vermisheva

39

 

Tribunale

2011/C 269/86

Causa T-357/02 RENV: Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Freistaat Sachsen/Commissione (Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti concessi dalle autorità del Land di Sassonia — Aiuti al coaching, alla partecipazione a fiere, alla cooperazione e alla promozione del design — Decisione che dichiara il regime di aiuti parzialmente compatibile e parzialmente incompatibile con il mercato comune — Regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese — Mancato esercizio del potere discrezionale — Obbligo di motivazione)

40

2011/C 269/87

Causa T-189/06: Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Arkema France/Commissione (Concorrenza — Intese — Perossido di idrogeno e perborato di sodio — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Ammende — Comunicazione sulla cooperazione)

40

2011/C 269/88

Causa T-190/06: Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Total e Elf Aquitaine/Commissione (Concorrenza — Intese — Perossido di idrogeno e perborato di sodio — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa — Presunzione di innocenza — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Principio di legalità dei reati e delle pene — Principio di buona amministrazione — Certezza del diritto — Sviamento di potere — Ammende)

40

2011/C 269/89

Causa T-38/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Shell Petroleum e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Partecipazione al cartello — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti)

41

2011/C 269/90

Causa T-39/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — ENI/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti)

41

2011/C 269/91

Causa T-42/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Dow Chemical e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze aggravanti)

42

2011/C 269/92

Causa T-44/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Kaučuk/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Partecipazione al cartello — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti)

42

2011/C 269/93

Causa T-45/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Unipetrol/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Partecipazione al cartello — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende)

42

2011/C 269/94

Causa T-53/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Trade-Stomil/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Partecipazione al cartello — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti)

43

2011/C 269/95

Causa T-59/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Polimeri Europa/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Infrazione unica — Prova dell’esistenza dell’intesa — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze aggravanti)

43

2011/C 269/96

Causa T-138/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Schindler Holding e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Manipolazione delle gare d’appalto — Ripartizione dei mercati — Fissazione dei prezzi)

44

2011/C 269/97

Cause riunite T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — General Technic-Otis e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Manipolazione delle gare d’appalto — Ripartizione dei mercati — Fissazione dei prezzi)

44

2011/C 269/98

Cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Manipolazione delle gare d’appalto — Ripartizione dei mercati — Fissazione dei prezzi)

45

2011/C 269/99

Causa T-151/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Kone e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Manipolazione delle gare d’appalto — Ripartizione dei mercati — Fissazione dei prezzi)

45

2011/C 269/00

Causa T-108/08: Sentenza del Tribunale 15 luglio 2011 — Zino Davidoff/UAMI — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GOOD LIFE — Marchio nazionale denominativo anteriore GOOD LIFE — Uso effettivo del marchio anteriore — Dovere di diligenza — Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]]

46

2011/C 269/01

Causa T-81/09: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Grecia/Commissione [FESR — Riduzione del contributo finanziario — Programma operativo nell’ambito dell’obiettivo n. 1 (1994-1999), Accessibilità e assi stradali in Grecia — Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi — Segreto professionale — Tasso di correzione finanziaria — Margine discrezionale della Commissione — Controllo giurisdizionale]

46

2011/C 269/02

Causa T-160/09: Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (OFTAL CUSI) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OFTAL CUSI — Marchio comunitario denominativo anteriore Ophtal — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

47

2011/C 269/03

Causa T-220/09: Sentenza del Tribunale 15 luglio 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/UAMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO — Marchio comunitario denominativo anteriore URGO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

47

2011/C 269/04

Causa T-221/09: Sentenza del Tribunale 15 luglio 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/UAMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO Group — Marchio comunitario denominativo anteriore URGO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

47

2011/C 269/05

Causa T-499/09: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Evonik Industries/UAMI (Rettangolo porpora con un lato convesso) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un rettangolo porpora con un lato convesso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

48

2011/C 269/06

Causa T-88/10: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Inter IKEA Systems/UAMI — Meteor Controls (GLÄNSA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GLÄNSA — Marchio comunitario denominativo anteriore GLANZ — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

48

2011/C 269/07

Causa T-22/10: Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — ratiopharm/UAMI — Nycomed (ZUFAL) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ZUFAL — Marchio comunitario denominativo anteriore ZURCAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio — Art. 43, n. 1, del regolamento n. 207/2009]

48

2011/C 269/08

Causa T-422/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 12 luglio 2011 — Emme/Commissione (Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell’urgenza)

49

2011/C 269/09

Causa T-142/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 2011 — SIR/Consiglio (Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio — Congelamento dei capitali — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Non luogo a provvedere nel procedimento principale — Non luogo a provvedere)

49

2011/C 269/10

Causa T-160/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 2011 — Petroli/Consiglio (Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d’Avorio — Congelamento dei capitali — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Non luogo a statuire nel procedimento principale — Non luogo a statuire)

49

2011/C 269/11

Causa T-326/11: Ricorso proposto il 20 giugno 2011 — Brainlab/UAMI (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

Causa T-327/11: Ricorso proposto il 20 giugno 2011 — Vinci Energies Schweiz/UAMI — Estavis (raffigurazione in giallo della Porta di Brandeburgo)

50

2011/C 269/13

Causa T-328/11: Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Leifheit/UAMI (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

Causa T-333/11: Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — Wessang/UAMI — Greinwald (star foods)

51

2011/C 269/15

Causa T-355/11: Ricorso proposto il 5 luglio 2011 — Segovia Bonet/UAMI — IES (IES)

52

2011/C 269/16

Causa T-356/11: Ricorso proposto il 1o luglio 2011 — Restoin/UAMI (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

Causa T-361/11: Ricorso proposto il 6 luglio 2011 — Hand Held Products/UAMI — Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

Causa T-366/11: Ricorso proposto il 6 luglio 2011 — Bial — Portela & Ca/UAMI — Isdin (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

Causa T-371/11: Ricorso proposto l’11 luglio 2011 — Monier Roofing Components/UAMI (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

Causa T-372/11: Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Basic/UAMI — Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

Causa T-378/11: Ricorso proposto il 18 luglio 2011 — Langguth Erben/UAMI (MEDINET)

55

2011/C 269/22

Causa T-379/11: Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e a./Commissione

55

2011/C 269/23

Causa T-381/11: Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Eurofer/Commissione

56

2011/C 269/24

Causa T-390/11: Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Evonik Industries/UAMI — Bornemann (EVONIK)

57

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/1


2011/C 269/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 252 del 27.8.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 238 del 13.8.2011

GU C 232 del 6.8.2011

GU C 226 del 30.7.2011

GU C 219 del 23.7.2011

GU C 211 del 16.7.2011

GU C 204 del 9.7.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 luglio 2011 — Regno di Svezia/MyTravel Group plc, Commissione europea

(Causa C-506/08 P) (1)

(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Art. 4, nn. 2, secondo trattino, e 3, secondo comma - Eccezioni al diritto d’accesso relative alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale nonché del processo decisionale - Controllo delle concentrazioni - Documenti della Commissione redatti in occasione di un procedimento conclusosi con una decisione che ha dichiarato incompatibile con il mercato comune un’operazione di concentrazione - Documenti redatti in seguito all’annullamento di detta decisione da parte del Tribunale)

2011/C 269/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska e A. Falk, agenti)

Parti intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e V. Pasternak Jørgensen, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e J. Langer, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Altre parti nel procedimento: MyTravel Group plc, Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, P. Costa de Oliveira e C. O’Reilly, agenti)

Parti intervenienti a sostegno della Commissione: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A. Adam, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e M. S. Ossowski, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 9 settembre 2008, causa T-403/05, MyTravel/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni della Commissione 5 settembre 2005 e 12 ottobre 2005, recanti un diniego di concedere alla ricorrente l’accesso a taluni documenti preparatori della decisione 22 settembre 1999, che dichiara incompatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE l'operazione di concentrazione diretta all’acquisizione del controllo totale della First Choice plc da parte della Airtours plc (Caso n. IV/M.1524 Airtours/First Choice), nonché a documenti redatti dai servizi della Commissione a seguito dell’annullamento di tale decisione con sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, pronunciata nella causa T-342/99

Dispositivo

1)

È annullato il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 settembre 2008, causa T-403/05, MyTravel/Commissione.

2)

La decisione della Commissione 5 settembre 2005, D(2005) 8461, recante rigetto della domanda presentata dalla MyTravel Group plc diretta a ottenere l’accesso a taluni documenti preparatori della Commissione in materia di controllo sulle concentrazioni, è annullata nei limiti in cui si basa sull’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

3)

La decisione della Commissione 12 ottobre 2005, D(2005) 9763, recante parziale rigetto della domanda presentata dalla MyTravel Group plc diretta a ottenere l’accesso a taluni documenti preparatori della Commissione in materia di controllo sulle concentrazioni, è annullata nei limiti in cui si basa sull’art. 4, nn. 2, secondo trattino, e 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.

4)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché il medesimo statuisca sui motivi del ricorso proposto dinanzi ad esso dalla MyTravel Group plc, sui quali esso non si è pronunciato.

5)

Si rimette la pronuncia sulle spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


10.9.2011   

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C 269/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 — Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione europea

(Causa C-194/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime tariffario speciale per l’energia elettrica - Constatazione dell’insussistenza di un aiuto - Modifica e proroga della misura - Decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE - Aiuto esistente o aiuto nuovo - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Art. 1, lett. b), v) - Obbligo di motivazione - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento)

2011/C 269/03

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (rappresentanti: avv. M. Siragusa, avv.ti T. Müller-Ibold e T. Graf, Rechtsanwälte, nonché dall’avv. F. Salerno, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: N. Khan, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2006 di avviare il procedimento previsto dell'art. 88, n. 2, CE in merito al prolungamento dei regimi di tariffa dell’elettricità preferenziale concesso a talune industrie ad alto impiego di energia in Italia (aiuto di Stato C 36/06 (ex NN 38/06)), nella parte in cui essa riguarda la tariffa dell’elettricità di cui godono i due stabilimenti per la produzione di alluminio di proprietà della ricorrente situati a Fusina (Venezia) e a Portovesme (Sardegna)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Alcoa Trasformazioni Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


10.9.2011   

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C 269/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-303/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - Recupero)

2011/C 269/04

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, D. Del Gaizo e P. Gentili, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro i termini previsti, delle misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 5 e 6 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2005/315/CE, relativa al regime di aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 [notificata con il numero C(2004) 3893] (GU L 100, pag. 46)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini stabiliti tutte le misure necessarie a recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegale ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2005/315/CE, relativa al regime di aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 5 di detta decisione.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


10.9.2011   

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C 269/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — L'Oréal SA e a./eBay International AG e a.

(Causa C-324/09) (1)

(Marchi - Internet - Offerta in vendita, in un mercato online destinato ai consumatori nell’Unione, di prodotti contrassegnati da un marchio destinati, dal titolare, ad essere venduti negli Stati terzi - Eliminazione dell’imballaggio di detti prodotti - Direttiva 89/104/CEE - Regolamento (CE) n. 40/94 - Responsabilità del gestore del mercato online - Direttiva 2000/31/CE («direttiva sul commercio elettronico») - Ingiunzioni giudiziarie nei confronti di tale gestore - Direttiva 2004/48/CE («direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»))

2011/C 269/05

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoire Garnier et Cie, L’Oréal (UK) Limited

Convenuti: eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli articoli 5, n. 1, lett. a) e 7, nn. 1 e 2 della direttiva 89/104/CEE: prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU L 40, pag. 1) e degli artt. 9, n. 1, lett. a) e 13, nn. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), dell’art. 14, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1) e dell’art. 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Nozione di «immissione in commercio» — Campioni di profumo e di prodotti cosmetici destinati ad essere offerti gratuitamente ai consumatori — Nozione di «uso» di un marchio — Iscrizione da parte di un commerciante di un segno identico ad un marchio presso un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca Internet al fine di realizzare su schermo, in seguito all’introduzione del detto segno come termine di ricerca, un’affissione automatica dell’URL del suo sito web che propone beni e servizi identici a quelli coperti dal marchio

Dispositivo

1)

Allorché prodotti che si trovano in uno Stato terzo — recanti un marchio registrato in uno Stato membro dell’Unione o un marchio comunitario e non commercializzati precedentemente nello Spazio economico europeo o, nel caso di marchio comunitario, non commercializzati precedentemente nell’Unione — sono venduti da un operatore economico, attraverso un mercato online e senza il consenso del titolare di detto marchio, ad un consumatore che si trova nel territorio per il quale il marchio di cui trattasi è stato registrato o sono oggetto di un’offerta in vendita o di pubblicità in un mercato siffatto destinata a consumatori che si trovino nel suddetto territorio, il titolare del marchio può opporsi alla vendita, all’offerta o alla pubblicità summenzionate in forza delle norme di cui all’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 12 maggio 1992, o all’art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. È compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un’offerta in vendita o una pubblicità che compare in un mercato online accessibile in detto territorio sia destinata a consumatori che si trovano in quest’ultimo.

2)

La fornitura da parte del titolare di un marchio ai propri distributori autorizzati di articoli recanti tale marchio, destinati alla dimostrazione ai consumatori nei punti vendita autorizzati, nonché di flaconi recanti detto marchio, dai quali possono essere prelevate piccole quantità di prodotto da fornire ai consumatori quali campioni gratuiti, non costituisce, in mancanza di elementi probatori contrari, un’immissione in commercio ai sensi della direttiva 89/104 o del regolamento n. 40/94.

3)

L’art. 5 della direttiva 89/104 e l’art. 9 del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può, in forza del diritto esclusivo conferitogli da quest’ultimo, opporsi alla rivendita di prodotti, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, per il fatto che il rivenditore ha eliminato l’imballaggio di tali prodotti, qualora in conseguenza della rimozione di tale imballaggio informazioni essenziali, come quelle relative all’identificazione del produttore o del responsabile dell’immissione in commercio del prodotto cosmetico, risultino mancanti. Nel caso in cui la rimozione dell’imballaggio non abbia condotto a siffatta mancanza di informazioni, il titolare del marchio può nondimeno opporsi a che un profumo o un prodotto cosmetico contrassegnato dal marchio di cui è titolare sia rivenduto privato dell’imballaggio, laddove dimostri che la rimozione dell’imballaggio ha arrecato pregiudizio all’immagine del prodotto in questione e quindi alla reputazione del marchio.

4)

L’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e l’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare al gestore di un mercato online di fare pubblicità — partendo da una parola chiave identica a tale marchio selezionata da tale gestore nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet — ai prodotti recanti detto marchio messi in vendita nel suddetto mercato, qualora siffatta pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se tali prodotti o servizi provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo.

5)

Il gestore di un mercato online non fa «uso», ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104 e dell’art. 9 del regolamento n. 40/94, dei segni identici o simili a marchi che figurano in offerte in vendita che compaiono sul suo sito.

6)

L’art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati.

Detto gestore svolge un ruolo attivo siffatto allorché presta un’assistenza che consiste in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle.

Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell’esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14.

7)

L’art. 11, terza frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


10.9.2011   

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C 269/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Departement/Maria Dias

(Causa C-325/09) (1)

(Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Art. 16 - Diritto di soggiorno permanente - Periodi compiuti anteriormente al termine di trasposizione di detta direttiva - Soggiorno legale - Soggiorno unicamente in base ad un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della direttiva 68/360/CEE ed in assenza dei requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno)

2011/C 269/06

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Departement

Convenuta: Maria Dias

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Interpretazione dell’art. 18, n. 1, del Trattato CE — Diritto di soggiorno permanente — Nozione di soggiorno legittimo — Cittadino dell’Unione, titolare di un diritto di soggiorno di cinque anni nel Regno Unito rilasciato conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 68/360/CEE, il cui soggiorno è stato interrotto da un periodo di disoccupazione volontaria — Titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE — Presa in considerazione dei periodi di soggiorno compiuti prima della data di entrata in vigore della direttiva

Dispositivo

L’art. 16, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che:

i periodi di soggiorno compiuti anteriormente al 30 aprile 2006 unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità, e senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno non possono essere considerati legalmente compiuti ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente ex art. 16, n. 1, della direttiva medesima, e

i periodi di soggiorno inferiori a due anni consecutivi, compiuti unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della direttiva 68/360 e senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un diritto di soggiorno, effettuati prima del 30 aprile 2006 e dopo un soggiorno legale ininterrotto di cinque anni concluso anteriormente a tale data, non sono idonei ad incidere sull’acquisizione del diritto di soggiorno permanente previsto dall’art. 16, n. 1.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


10.9.2011   

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C 269/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

(Causa C-397/09) (1)

(Fiscalità - Direttiva 2003/49/CE - Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate di Stati membri diversi - Imposta sul reddito da attività produttive - Determinazione della base imponibile)

2011/C 269/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Scheuten Solar Technology GmbH

Convenuto: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157, pag. 49) — Inclusione o non inclusione dei pagamenti di interessi nella base imponibile dell’imposta sulle società della società debitrice

Dispositivo

L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di diritto tributario nazionale secondo cui gli interessi relativi ad un prestito, versati da una società avente sede in uno Stato membro ad una società consociata avente sede in uno Stato membro diverso, sono computati nella base imponibile dell’imposta sul reddito da attività produttive cui è soggetta la prima società.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


10.9.2011   

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C 269/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — IMC Securities BV/Stichting Autoriteit Financiële Markten

(Causa C-445/09) (1)

(Direttiva 2003/6/CE - Manipolazione del mercato - Fissazione del prezzo di mercato a un livello anormale o artificiale)

2011/C 269/08

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: IMC Securities BV

Convenuto: Stichting Autoriteit Financiële Markten

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. a), secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CEE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abuso di mercato) (GU L 96, pag. 16) — Fissazione dei prezzi ad un livello anormale od artificiale — Nozione — Operazioni ed ordini che hanno provocato una fluttuazione dei prezzi di breve durata

Dispositivo

L’art. 1, punto 2, lett. a), secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) va interpretato nel senso che non esige, affinché il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari possa considerarsi fissato a un livello anormale o artificiale, che tale prezzo conservi un livello anormale o artificiale per più di un certo tempo.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


10.9.2011   

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C 269/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-503/09) (1)

(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 4, 10 e 10 bis - Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili - Prestazione di malattia o prestazione d’invalidità - Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso - Cittadinanza dell’Unione - Proporzionalità)

2011/C 269/09

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrente: Lucy Stewart

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli artt. 10, 19, 28, 29 e 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Indennità versate a disoccupati di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel Regno Unito e in situazione di incapacità lavorativa da almeno sette mesi («short-term incapacity benefit in youth») — Qualificazione di tale indennità come prestazione di malattia o di invalidità — Prestazione subordinata al requisito della residenza

Dispositivo

1)

Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo.

2)

L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella suddetta versione, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.

L’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione:

al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e

al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


10.9.2011   

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C 269/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-518/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare)

2011/C 269/10

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Rogalski e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente e avv. N. Ruiz)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE — Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese,

consentendo l'esercizio di attività di intermediazione immobiliare solamente nell'ambito di un'agenzia immobiliare;

assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri all’obbligo di coprire la loro responsabilità professionale mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa conforme alla normativa portoghese;

assoggettando le società di intermediazione immobiliare stabilite in altri Stati membri all'obbligo di disporre di capitali propri positivi ai sensi di detta normativa, e

assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri al pieno controllo disciplinare da parte dell’Instituto de Construção e do Imobiliário IP (Istituto per l’edilizia ed il settore immobiliare),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 TFUE, e

assoggettando le società di intermediazione immobiliare all'obbligo di esercitare in via esclusiva l'attività di intermediazione immobiliare, ad eccezione della gestione di beni immobili per conto terzi, e

assoggettando gli agenti immobiliari all'obbligo di esercitare in via esclusiva l'attività di agente immobiliare,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 13.02.2010.


10.9.2011   

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C 269/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Repubblica d’Estonia) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS/Veterinaar- ja Toiduamet

(Causa C-523/09) (1)

(Politica agricola comune - Tasse in materia di ispezioni e controlli sanitari sulla produzione di latte)

2011/C 269/11

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS

Convenuto: Veterinaar- ja Toiduamet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione degli artt. 26 e 27 e degli allegati IV e VI del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1) — Calcolo delle tasse riscosse per i controlli ufficiali della produzione di latte — Riscossione di tasse equivalenti agli importi minimi applicabili in forza del regolamento, ma superiori ai costi effettivi sostenuti dalle autorità competenti per i controlli ufficiali

Dispositivo

L’art. 27, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, va interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di riscuotere, senza dover adottare misure di esecuzione a livello nazionale, tasse agli importi minimi previsti dall’allegato IV, sezione B, di tale regolamento, anche se i costi sostenuti dalle autorità competenti con riferimento alle ispezioni e ai controlli sanitari previsti dal predetto regolamento sono inferiori ai suddetti importi, qualora non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 27, n. 6, del medesimo regolamento.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


10.9.2011   

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C 269/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia

(Causa C-2/10) (1)

(Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone speciali di conservazione appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000 - Direttive 2009/28/CE e 2001/77/CE - Fonti energetiche rinnovabili - Norme nazionali - Divieto di installare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo - Mancata valutazione dell’incidenza del progetto sull’ambiente)

2011/C 269/12

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti

Ricorrenti: Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl

Convenuta: Regione Puglia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/77/CE, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283, pag. 33), del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16), del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 13, pag. 1), e del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Normativa nazionale e regionale che vieta qualsiasi progetto di installazione di sistemi per la produzione di energia eolica non destinati all’autoconsumo e ubicati in zone SIC e ZPS inserite nella rete «Natura 2000» — Omessa effettuazione di una valutazione d’impatto

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/77/CE, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa che vieta l’installazione di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo su siti appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell’incidenza ambientale del progetto sul sito specificamente interessato, a condizione che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


10.9.2011   

IT

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C 269/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Cause promosse dal Bureau national interprofessionnel du Cognac

(Cause riunite C-4/10 e C-27/10) (1)

(Regolamento (CE) n. 110/2008 - Indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Applicazione nel tempo - Marchio incorporante un’indicazione geografica - Utilizzazione che genera una situazione idonea a ledere l’indicazione geografica - Diniego di registrazione o nullità di un marchio siffatto - Applicabilità diretta di un regolamento)

2011/C 269/13

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Causa promossa dal Bureau national interprofessionnel du Cognac

con l’intervento di: Gust. Ranin Oy

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) nonché degli artt. 16 e 23 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39, pag. 16) — Rapporto tra i marchi e le indicazioni geografiche protette — Registrazione di un marchio figurativo che contiene segnatamente l’indicazione geografica «Cognac» per bevande spiritose che non adempiono i requisiti previsti per l’uso di tale indicazione geografica

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, è applicabile al giudizio sulla validità della registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta dal regolamento in parola, quando la registrazione è stata effettuata prima dell’entrata in vigore del medesimo.

2)

Gli artt. 23 e 16 del regolamento n. 110/2008 devono essere interpretati nel senso che:

sul fondamento dell’art. 23, n. 1, di tale regolamento, le competenti autorità nazionali devono respingere o invalidare la registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta, che peraltro non fruisca della deroga temporale prevista al n. 2 del medesimo articolo, qualora l’impiego del suddetto marchio possa determinare una delle situazioni di cui all’art. 16 del medesimo regolamento;

una situazione come quella contemplata nella seconda questione pregiudiziale, cioè quella della registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest’ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti relativi a tale indicazione, rientra nelle situazioni di cui all’art. 16, lett. a) e b), del regolamento n. 110/2008, fatta salva l’eventuale applicazione delle altre regole dettate nel medesimo art. 16.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


10.9.2011   

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C 269/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-14/10) (1)

(Ambiente e protezione della salute umana - Direttiva 67/548/CEE - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Classificazione dei carbonati di nichel, degli idrossidi di nichel nonché di diverse sostanze raggruppate a base di nichel come sostanze pericolose - Validità delle direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE nonché del regolamento (CE) n. 790/2009 - Adeguamento di tali classificazioni al progresso tecnico e scientifico - Validità - Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di dette sostanze - Errore manifesto di valutazione - Fondamento giuridico - Obbligo di motivazione)

2011/C 269/14

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Nickel Institute

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Validità, per quanto riguarda la riqualificazione dei carbonati di nichel quale sostanza cancerogena, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) — Inadeguata valutazione delle proprietà intrinseche dei carbonati di nichel rispetto ai requisiti previsti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE

Dispositivo

L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità, da un lato, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, e della direttiva della Commissione 15 gennaio 2009, 2009/2/CE, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nonché, dall’altro, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella parte in cui tali direttive e tale regolamento hanno classificato come cancerogene per l’essere umano, di categoria 1, mutagene, di categoria 3, e tossiche per il ciclo riproduttivo, di categoria 2, sostanze come taluni carbonati di nichel, gli idrossidi di nichel e altre sostanze raggruppate a base di nichel di cui trattasi nella causa principale.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


10.9.2011   

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C 269/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-15/10) (1)

(Ambiente e protezione della salute umana - Direttiva 67/548/CEE - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Sostanze a base di borato - Classificazione come sostanze reprotossiche di categoria 2 - Direttiva 2008/58/CE e regolamento (CE) n. 790/2009 - Adeguamento di tali classificazioni al progresso tecnico e scientifico - Validità - Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di dette sostanze - Errore manifesto di valutazione - Fondamento giuridico - Obbligo di motivazione - Principio di proporzionalità)

2011/C 269/15

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Etimine SA

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

con l’intervento di: Borax Europe Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validità circa la classificazione dei borati in quanto sostanze tossiche per la riproduzione, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790/2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) — Erronea valutazione dell’esistenza di un rischio nella normale manipolazione o utilizzazione della sostanza, quale richiesta dall’allegato VI della direttiva 67/548/CEE

Dispositivo

L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità, da un lato, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nonché, dall’altro, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella parte in cui tale direttiva e tale regolamento hanno classificato come tossiche per il ciclo riproduttivo, di categoria 2, talune sostanze a base di borato.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


10.9.2011   

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C 269/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Causa C-21/10) (1)

(Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 - Sostegno comunitario allo sviluppo rurale - Sostegno ai metodi di produzione agroambientali - Aiuti agroambientali diversi dagli aiuti «per animali», la cui concessione è subordinata ad una determinata densità del bestiame - Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo - Sistema d’identificazione e di registrazione dei bovini - Obbligo di informazione gravante sulle autorità nazionali circa le condizioni di ammissibilità)

2011/C 269/16

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Károly Nagy

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), nonché dell’art. 68 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 153, pag. 30) — Esclusione di un agricoltore dal beneficio di un sostegno agroambientale a motivo della mancata registrazione degli animali nel sistema integrato di gestione e di controllo relativo a determinati regimi di aiuti comunitari — Mancanza constatata esclusivamente in seguito a verifiche incrociate previste dal summenzionato sistema — Applicazione del sistema integrato agli aiuti agro-ambientali che non rappresentino aiuti «per animali» ma la cui concessione sia subordinata a una specifica densità del bestiame

Dispositivo

1)

Per quanto riguarda gli aiuti fondati sull’art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1783, e subordinati a una condizione di densità del bestiame, tale disposizione e l’art. 68 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, consentono alle autorità competenti di effettuare verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo e, in particolare, di fondarsi su quelli contenuti nella banca dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer).

2)

Gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999, quale modificato, e 68 del regolamento n. 817/2004, in sede di controllo delle condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dal suddetto art. 22, consentono alle autorità competenti di verificare unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, per negare tale aiuto, senza dover procedere necessariamente ad altre verifiche.

3)

Gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999, quale modificato, e 68 del regolamento n. 817/2004, interpretati alla luce dell’art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, sottopongono le autorità nazionali, nella misura in cui queste ultime verificano unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, al fine di controllare le condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dall’art. 22 e subordinato a una condizione di densità del bestiame, ad un obbligo di informazione relativo a tali condizioni di ammissibilità, che consiste nell’informare l’agricoltore interessato a tale aiuto che ogni animale non identificato o non registrato correttamente in tale sistema nazionale sarà preso in considerazione nel numero complessivo degli animali che presentano irregolarità che possono comportare effetti giuridici, quali una riduzione o un’esclusione dell’aiuto di cui trattasi.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


10.9.2011   

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C 269/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) — Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S

(Causa C-46/10) (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Artt. 5 e 7 - Bombole di gas tutelate come marchio tridimensionale - Immissione in commercio da parte di un licenziatario esclusivo - Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento di tali bombole)

2011/C 269/17

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Viking Gas A/S

Convenuta: Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione degli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1) — Immissione sul mercato da parte di un licenziatario esclusivo di una bombola di gas in materiale composito la cui forma è registrata come marchio tridimensionale nazionale e comunitario costituito dall’imballaggio — Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento delle bombole di gas in materiale composito del licenziatario e nella vendita di gas in tali bombole dopo avervi apposto un’etichetta adesiva che indica che la bombola è stata riempita dal concorrente ma senza aver rimosso i marchi figurativo e denominativo del licenziatario esclusivo

Dispositivo

Gli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che non consentono al detentore di una licenza esclusiva per l’utilizzo di bombole del gas composite destinate ad essere riutilizzate, la cui forma sia tutelata in quanto marchio tridimensionale e sulle quali il detentore abbia apposto la propria denominazione e il proprio logo, registrati come marchi denominativo e figurativo, di opporsi a che tali bombole, successivamente all’acquisto da parte di consumatori che hanno poi consumato il gas in esse inizialmente contenuto, vengano scambiate da un terzo, dietro pagamento, con bombole composite riempite di gas che non proviene da tale detentore, a meno che detto detentore non possa far valere un giusto motivo ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


10.9.2011   

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C 269/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

(Causa C-101/10) (1)

(Relazioni esterne - Accordi di associazione - Normativa nazionale che, prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, escludeva i cittadini bulgari dall’iscrizione all’albo degli avvocati praticanti - Compatibilità di una siffatta normativa con il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, previsto dall’accordo di associazione CE-Bulgaria)

2011/C 269/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Parti

Ricorrenti: Gentcho Pavlov, Gregor Famira

Convenuta: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Interpretazione dell'art. 38, n. 1, dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra (GU L 358 del 31 dicembre 1994, pag. 3) — Divieto di qualsivoglia discriminazione fondata sulla nazionalità riguardo alle condizioni di lavoro — Compatibilità con tale articolo di una normativa nazionale che esclude, precedentemente all’adesione della Bulgaria all’Unione europea, i cittadini bulgari dalla registrazione nell’albo degli avvocati praticanti — Effetti diretti di tale disposizione

Dispositivo

Il divieto di discriminazione sancito dall’art. 38, n. 1, primo trattino, dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altro, concluso e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/908/CE, CECA, Euratom, deve essere interpretato nel senso che esso non ostava, prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, ad una normativa di uno Stato membro, come quella contenuta nell’art. 30, nn. 1 e 5, del regolamento austriaco relativo alla professione forense (Österreichische Rechtsanwaltsordnung), nella versione applicabile alla controversia principale, in forza della quale un cittadino bulgaro, a causa di un requisito relativo alla cittadinanza imposto da tale normativa, non poteva ottenere la sua iscrizione all’albo degli avvocati praticanti né, di conseguenza, un certificato di abilitazione alla rappresentanza in giudizio.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


10.9.2011   

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C 269/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 juillet 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Patrick Kelly/National University of Ireland (University College, Dublin)

(Causa C-104/10) (1)

(Direttive 76/207/CEE, 97/80/CE e 2002/73/CE - Accesso alla formazione professionale - Parità di trattamento tra uomini e donne - Rigetto di una candidatura - Accesso di un candidato ad una formazione professionale alle informazioni riguardanti le qualifiche degli altri candidati)

2011/C 269/19

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Patrick Kelly

Convenuta: National University of Ireland (University College, Dublin)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6), dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), e dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio (GU L 269, pag. 15) — Candidato che non ha ottenuto un posto per seguire un corso di formazione professionale e che lamenta la violazione del principio di parità di trattamento — Richiesto di accesso alle informazioni sulle qualifiche degli altri candidati

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, dev’essere interpretato nel senso che non prevede il diritto per un candidato ad una formazione professionale, che ritenga che l’accesso alla medesima gli sia stato negato per mancato rispetto del principio di parità di trattamento, di accedere ad informazioni in possesso dell’organizzatore della formazione medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla formazione, affinché sia in grado di dimostrare «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta», ai sensi della menzionata disposizione.

Tuttavia, non può essere escluso che il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto, nell’ambito dell’accertamento dei fatti, possa rischiare di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva medesima, privando in tal modo, segnatamente, l’art. 4, n. 1, della stessa del proprio effetto utile. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nella causa principale.

2)

L’art. 4 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, ovvero l’art. 1, punto 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207, devono essere interpretati nel senso che non prevedono il diritto per un candidato ad una formazione professionale di accedere ad informazioni in possesso dell’organizzatore della formazione medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla formazione, qualora tale candidato ritenga di non aver avuto accesso alla formazione de qua secondo gli stessi criteri applicati agli altri candidati e di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi del detto art. 4, ovvero quando il candidato medesimo lamenti di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi del detto art. 1, punto 3, per quanto attiene all’accesso alla formazione professionale stessa.

3)

Nel caso in cui un candidato ad una formazione professionale possa invocare la direttiva 97/80 al fine di accedere ad informazioni in possesso dell’organizzatore della formazione stessa riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla medesima, le norme del diritto dell’Unione in materia di riservatezza possono incidere su tale diritto d’accesso.

4)

L’obbligo previsto all’art. 267, n. 3, TFUE non differisce a seconda che nello Stato membro interessato esista un sistema giuridico accusatorio ovvero un sistema giuridico inquisitorio.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


10.9.2011   

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C 269/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance di Bruxelles — Belgio) — Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo-Orafti SA

(Causa C-150/10) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Natura e portata delle quote transitorie attribuite ad un’impresa produttrice di zucchero - Possibilità per un’impresa che beneficia di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 di utilizzare la quota transitoria attribuitale - Calcolo dell’importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto degli impegni nell’ambito del piano di ristrutturazione - Principio del ne bis in idem)

2011/C 269/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance di Bruxelles

Parti

Ricorrente: Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

Convenuta: Beneo-Orafti SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione dell’art. 9 del regolamento della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11) — Interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) — Interpretazione degli artt. 26 e 27 del regolamento della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32) — Natura e portata delle quote transitorie assegnate ad un’impresa produttrice di zucchero — Compatibilità, con la normativa dell’Unione, della concessione di una quota transitoria ad un’impresa beneficiaria di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 — Calcolo dell’importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di inosservanza degli impegni nell’ambito del piano di ristrutturazione

Dispositivo

1)

L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che il termine «quota» in esso contenuto include altresì le quote transitorie ai sensi dell’art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002.

2)

L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, l’impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un’impresa e che quest’ultima ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto da tale disposizione, produce effetti a decorrere dalla data in cui, tenuto conto delle informazioni che le sono comunicate o che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’impresa che assume detto impegno è in grado di sapere, in quanto impresa normalmente diligente, che, a parere delle autorità competenti, sono soddisfatte le condizioni per ottenere l’aiuto alla ristrutturazione, fissate all’art. 5, n. 2, del medesimo regolamento.

3)

Gli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, nonché l’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, devono essere interpretati nel senso che una produzione, come quella di cui trattasi nella causa principale, supponendo che quest’ultima sia contraria all’impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un impresa e che quest’ultima ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto dall’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, può comportare il recupero dell’aiuto, l’imposizione di una sanzione e la riscossione del prelievo di eccedenza, quali previsti rispettivamente da tali disposizioni. Quanto alla sanzione di cui all’art. 27, n. 3, del regolamento n. 968/2006, spetta al giudice del rinvio valutare se, alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, l’inadempienza possa essere qualificata come intenzionale o come risultante da negligenza grave. I principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un’applicazione cumulativa di dette misure.

4)

L’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006 deve essere interpretato nel senso che, supponendo che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, un’impresa abbia rispettato il suo impegno di smantellare parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, ma non il suo impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina che le è attribuita e che essa ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto dall’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, l’importo dell’aiuto da recuperare è pari alla parte dell’aiuto corrispondente all’impegno che non è stato rispettato. Tale parte dell’aiuto deve essere determinata sulla base degli importi fissati all’art. 3, n. 5, del regolamento n. 320/2006.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


10.9.2011   

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C 269/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)/Land Hessen

(Cause riunite C-159/10 e C-160/10) (1)

(Direttiva 2000/78/CE - Art. 6, n. 1 - Divieto di discriminazioni fondate sull’età - Collocamento a riposo d’ufficio dei procuratori che abbiano raggiunto l’età di 65 anni - Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento fondata sull’età - Coerenza della legislazione)

2011/C 269/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrenti: Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)

Convenuto: Land Hessen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell’art. 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto delle discriminazioni fondate sull’età — Normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo d'ufficio di un funzionario pubblico che abbia raggiunto l’età di 65 anni — Obiettivi legittimi che giustificano le disparità di trattamento fondate sull'età

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non osta ad una legge, come la legge sui pubblici funzionari del Land Hessen (Hessisches Beamtengesetz), come modificata dalla legge 14 dicembre 2009, la quale preveda il collocamento a riposo d’ufficio dei pubblici funzionari nominati a vita — nel caso di specie, i procuratori — al raggiungimento dell’età di 65 anni, e che però consenta loro di continuare a lavorare, ove richiesto dall’interesse del servizio, fino all’età massima di 68 anni, purché la finalità di tale legge sia quella di instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età allo scopo di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie in merito all’idoneità del dipendente ad esercitare la propria attività oltre una certa età, e purché la legge suddetta consenta di raggiungere tale finalità con mezzi appropriati e necessari.

2)

Affiché sia dimostrato il carattere appropriato e necessario della misura in esame, essa non deve apparire irragionevole rispetto alla finalità perseguita e deve essere basata su elementi, dei quali spetta al giudice nazionale stabilire il valore probatorio.

3)

Una legge, come la legge sui pubblici funzionari del Land Hessen, come modificata dalla legge 14 dicembre 2009, la quale preveda il collocamento a riposo obbligatorio dei procuratori al raggiungimento dell’età di 65 anni, non presenta un carattere incoerente per il solo fatto che in taluni casi consente loro di lavorare fino all’età di 68 anni, che essa reca inoltre disposizioni intese a frenare i pensionamenti prima dell’età di 65 anni, e che altre disposizioni legislative dello Stato membro interessato prevedono il mantenimento in attività oltre questa età di taluni pubblici funzionari, segnatamente alcuni di nomina elettiva, nonché un innalzamento progressivo dell’età pensionabile da 65 a 67 anni.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


10.9.2011   

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C 269/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-186/10) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale - Clausola di «standstill» - Libertà di stabilimento - Rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno di un cittadino turco che ha costituito un’impresa in violazione delle condizioni stabilite da tale permesso - Abuso di diritto)

2011/C 269/22

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Tural Oguz

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Con l’intervento di: Centre for Advice on Individual Rights in Europe

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale e finanziario, firmato il 23 novembre 1970, allegato all’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e relativo alle misure da adottare per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 4) — Regola di standstill — Portata — Divieto per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi — Cittadino turco che ha avviato un’attività imprenditoriale nel Regno Unito dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno subordinato alla condizione di non avviare un’attività professionale senza il consenso del Segretario di Stato — Rifiuto di rinnovare tale permesso a causa di una violazione dei suoi termini

Dispositivo

L’art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, va interpretato nel senso che esso può essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro è subordinata alla condizione che egli non vi avvii alcuna attività commerciale o professionale, il quale tuttavia intraprenda un’attività autonoma in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorità nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell’impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


10.9.2011   

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C 269/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-196/10) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci 2203 e 2208 - Base di birra di malto destinata alla fabbricazione di una bevanda mista)

2011/C 269/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Paderborner Brauerei Haus Cramer KG

Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione della nomenclatura combinata, come modificata dai regolamenti (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031 (GU L 279, pag. 1), e 1o agosto 2002, n. 1832 (GU L 290, pag. 1) — Base di birra di malto («malt beer base») avente un tenore di alcol del 14 %, fabbricata a partire da birra sottoposta ad un energico trattamento speciale comportante una chiarificazione ed un’ultrafiltrazione, e destinata alla fabbricazione di una bevanda mista con birra — Inquadramento nella voce 2203 oppure nella voce 2208 della nomenclatura combinata?

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, deve essere interpretato nel senso che un liquido del tipo di cui alla causa principale denominato «malt beer base», avente un titolo alcolometrico volumico del 14 % ed ottenuto da una birra sottoposta a decantazione e quindi ad un’ultrafiltrazione, mediante la quale è stata realizzata una riduzione di componenti in essa contenute, quali sostanze amare e proteine, deve essere classificato nella voce 2208 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I di detto regolamento, come modificato.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


10.9.2011   

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C 269/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 luglio 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

(Causa C-252/10 P) (1)

(Impugnazione - Appalti pubblici - Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) - Gara d’appalto relativa all'applicazione «SafeSeaNet» - Decisione che respinge un’offerta - Criteri di aggiudicazione di un appalto - Sottocriteri - Obbligo di motivazione)

2011/C 269/24

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: avv. N. Korogiannakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) (rappresentanti: J. Menze, agente e avv.ti J. Stuyck e A.-M. Vandromme, advocaaten)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 2 marzo 2010, causa T-70/05, Evropaiki Dynamiki/EMSA, nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente di annullare la decisione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 6 gennaio 2005, recante rigetto dell'offerta presentata dalla stessa nell'ambito di un procedimento di gara d’appalto concernente la convalida dell'applicazione SafeSeaNet e i suoi futuri sviluppi

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


10.9.2011   

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C 269/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Gorj — Romania) — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-263/10) (1)

(Imposizioni interne - Art. 110 TFUE - Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

2011/C 269/25

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Gorj

Parti

Ricorrente: Iulian Andrei Nisipeanu

Convenuti: Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Gorj — Immatricolazione di veicoli di seconda mano precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale che colpisce gli autoveicoli in occasione della prima immatricolazione in uno Stato membro — Qualificazione del criterio della «data di prima immatricolazione» — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE — Validità dell’esenzione dal pagamento dell’imposta, introdotta per talune categorie di veicoli — Eventuale applicazione del principio «chi inquina paga»

Dispositivo

L’art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che vieta che uno Stato membro istituisca una tassa sull’inquinamento che colpisce autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro, qualora tale misura fiscale sia strutturata in modo tale da scoraggiare la messa in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli di seconda mano acquistati in altri Stati membri, senza tuttavia disincentivare l’acquisto di veicoli di seconda mano di pari età ed usura sul mercato nazionale.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


10.9.2011   

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C 269/16


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Telefónica de España SA/Administración del Estado

(Causa C-284/10) (1)

(Direttiva 97/13/CE - Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione - Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali - Art. 6 - Interpretazione - Normativa nazionale che impone il pagamento di una tassa annuale calcolata in base ad una percentuale dei redditi di esercizio lordi)

2011/C 269/26

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Telefónica de España SA

Convenuta: Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione [segnatamente l’art. 6] (GU L 117, pag. 15) — Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali — Imposizione di oneri pecuniari al di là di quelli autorizzati dalla direttiva e per una destinazione non prevista dalla direttiva stessa

Dispositivo

L’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che istituisce una tassa a carico dei titolari di autorizzazioni generali, calcolata annualmente in base ai redditi di esercizio lordi degli operatori ad essa soggetti e destinata a coprire i costi amministrativi connessi alle procedure di rilascio, di gestione, di controllo e di attuazione di tali autorizzazioni, purché il gettito complessivo di detta tassa ottenuto dallo Stato membro non ecceda il totale di tali costi amministrativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


10.9.2011   

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C 269/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței e a.

(Causa C-310/10) (1)

(Diritti retributivi dei magistrati - Discriminazione operata in funzione dell’appartenenza a una categoria socio-professionale o del luogo di lavoro - Presupposti per il risarcimento del danno subito - Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE - Inapplicabilità - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

2011/C 269/27

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Convenuti: Ștefan Agafiței, Raluca Apetroaei, Marcel Bărbieru, Sorin Budeanu, Luminița Chiagă, Mihaela Crăciun, Sorin-Vasile Curpăn, Mihaela Dabija, Mia-Cristina Damian, Sorina Danalache, Oana-Alina Dogaru, Geanina Dorneanu, Adina-Cătălina Galavan, Gabriel Grancea, Mădălina Radu (Hobjilă), Nicolae Cătălin Iacobuț, Roxana Lăcătușu, Sergiu Lupașcu, Smaranda Maftei, Silvia Mărmureanu, Maria Oborocianu, Simona Panfil, Oana-Georgeta Pânzaru, Laurențiu Păduraru, Elena Pîrjol-Năstase, Ioana Pocovnicu, Alina Pușcașu, Cezar Ștefănescu, Roxana Ștefănescu, Ciprian Țimiraș, Cristina Vintilă

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Bacău — Interpretazione dell'art. 15 della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22) — Interpretazione dell'art. 17 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che prevede una disparità di trattamento in materia di diritti retributivi dei magistrati, giustificata dal settore specializzato d’attività dei procuratori della DNA (Direzione nazionale contro la Corruzione) e della DIICOT (Direzione investigativa per la Lotta contro la Criminalità organizzata ed il Terrorismo) — Eventuale discriminazione, in assenza di criteri oggettivi collegati ad uno specifico requisito di maggior qualificazione — Disposizioni nazionali di trasposizione dichiarati incostituzionali in quanto consentono ai giudici nazionali di annullare atti normativi considerati discriminatori e di riconoscere, in via giurisprudenziale, diritti retributivi non previsti dalla legge

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) è irricevibile.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


10.9.2011   

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C 269/17


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 luglio 2011 — Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt/Commissione europea

(Causa C-459/10 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto a favore di un progetto di formazione riguardante taluni posti di lavoro nel nuovo centro di DHL dell'aeroporto di Lipsia/Halle - Ricorso di annullamento avverso la decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una parte dell'aiuto - Esame della necessità dell'aiuto - Mancata considerazione degli effetti incentivanti dell’aiuto e delle sue ripercussioni esterne positive sulla scelta del sito)

2011/C 269/28

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt (rappresentante: avv. A. Rosenfeld)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: B. Martenczuk, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 luglio 2010, causa T-396/08, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL (GU L 312, pag. 31) — Aiuto alla formazione — Decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una parte dell'aiuto — Esame errato della necessità dell'aiuto — Mancata presa in considerazione delle ripercussioni esterne positive dell'aiuto e dei suoi effetti incentivanti sulla scelta del sito

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il Freistaat Sachsen e il Land Sachsen-Anhalt sono condannati alle spese.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


10.9.2011   

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C 269/17


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d'appel de Mons — Belgio) — État belge/Pierre Henfling, Raphaël Davin e Koenraad Tanghe, in qualità di curatori fallimentari della Tiercé Franco-Belge SA

(Causa C-464/10) (1)

(Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Art. 6, n. 4 - Esenzione - Art. 13, parte B, lett. f) - Giochi d’azzardo - Servizi forniti da un commissionario (ricevitore) che agisce in nome proprio ma per conto di un committente il quale esercita un’attività di raccolta di scommesse)

2011/C 269/29

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Mons

Parti

Ricorrente: État belge

Convenuti: Pierre Henfling, Raphaël Davin e Koenraad Tanghe, in qualità di curatori fallimentari della Tiercé Franco-Belge SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Mons — Interpretazione degli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione dall’imposta per i servizi forniti da un commissionario che partecipa in nome proprio, ma per conto di un committente che organizza giochi e scommesse ai sensi della detta direttiva

Dispositivo

Gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che, qualora un operatore economico partecipi — in nome proprio, ma per conto di un’impresa che organizza un’attività di accettazione di scommesse — alla raccolta di scommesse rientranti nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale art. 13, parte B, lett. f), si considera che quest’ultima impresa fornisca all’operatore di cui trattasi una prestazione di scommesse rientrante in tale esenzione, ai sensi del detto art. 6, n. 4.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


10.9.2011   

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C 269/18


Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 10 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Bibi Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-155/11 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Non luogo a provvedere)

2011/C 269/30

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank ’s-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Bibi Mohammad Imran

Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank ’s Gravenhage — Interpretazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12) — Condizioni per l’esercizio di detto diritto — Normativa nazionale che prevede l'obbligo per un familiare di una persona avente la cittadinanza di un paese terzo e che soggiorna regolarmente nello Stato membro interessato di superare un esame di integrazione per poter entrare nel territorio nazionale — Familiare interessato madre di otto figli, di cui sette minori, che soggiornano regolarmente nello Stato membro interessato — Possibilità di seguire nello Stato terzo di residenza una formazione nella lingua dello Stato membro — Ragioni mediche o altri motivi che impediscono il familiare interessato di superare entro un termine ragionevole l’esame di integrazione

Dispositivo

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione 31 marzo 2011.


(1)  GU C 219 del 23.7.2011.


10.9.2011   

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C 269/18


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani) — Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA

(Causa C-161/11) (1)

(Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Contratti di lavoro a tempo determinato - Settore pubblico - Primo o unico contratto - Deroga all’obbligo di indicare le ragioni obiettive - Principio di non discriminazione - Mancanza di collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)

2011/C 269/31

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trani

Parti

Ricorrente: Cosimo Damiano Vino

Convenuta: Poste Italiane SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Trani — Interpretazione dei principi generali di uguaglianza e di non discriminazione dell'Unione, nonché degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali — Ambito d'applicazione di detti principi — Compatibilità di una normativa interna che rende legittima, nell'ordinamento giuridico nazionale, una clausola che non specifica la causa di un'assunzione a tempo determinato per lavoratori della società SpA Poste Italiane

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la prima questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani con decisione 7 febbraio 2011.


(1)  GU C 173 dell’11.6.2011.


10.9.2011   

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C 269/19


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dal Verein Deutsche Sprache e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V./Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-93/11 P)

2011/C 269/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verein Deutsche Sprache e.V. (rappresentante: K.T. Bröcker, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Con ordinanza 28 giugno 2011 la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione ed ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.


10.9.2011   

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C 269/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 9 marzo 2011 — Repubblica federale di Germania/Karen Dittrich

(Causa C-124/11)

2011/C 269/33

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania.

Resistente: Karen Dittrich.

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), si applichi alle disposizioni nazionali sulla concessione di un sussidio ai funzionari pubblici nei casi di malattia.


(1)  GU L 303, pag. 16.


10.9.2011   

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C 269/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 9 marzo 2011 — Repubblica federale di Germania/Robert Klinke

(Causa C-125/11)

2011/C 269/34

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania.

Resistente: Robert Klinke.

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), si applichi alle disposizioni nazionali sulla concessione di un sussidio ai funzionari pubblici nei casi di malattia.


(1)  GU L 303, pag. 16.


10.9.2011   

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C 269/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 24 marzo 2011 — Jörg-Detlef Müller/Repubblica federale di Germania

(Causa C-143/11)

2011/C 269/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Jörg-Detlef Müller

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), si applichi alle disposizioni nazionali sulla concessione di un sussidio ai funzionari pubblici nei casi di malattia.


(1)  GU L 303, pag. 16.


10.9.2011   

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C 269/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 1o aprile 2011 — Procura della Repubblica/Ibrahim Music

(Causa C-156/11)

2011/C 269/36

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Parte nella causa principale

Ibrahim Music

Con ordinanza del 21 giugno 2011 la Corte di giustizia ha cancellato la causa dal ruolo.


10.9.2011   

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C 269/20


Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-185/11)

2011/C 269/37

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K.-Ph. Wojcik, M. Žebre e N. Yerrell)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Slovenia, non avendo trasposto correttamente ed integralmente nel proprio ordinamento le direttive del Consiglio 73/239/CEE (1) e 92/49/CEE (2), non ha adempiuto gli obblighi impostile dall’art. 8, n. 3, della citata direttiva 73/239 e dagli artt. 29 e 39 della citata direttiva 92/49, nonché gli obblighi su di essa gravanti in forza degli artt. 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE è scaduto il 1o maggio 2004.


(1)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(2)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1.


10.9.2011   

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C 269/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Passau (Germania) il 16 maggio 2011 — Alexander Heimann/Kaiser GmbH

(Causa C-229/11)

2011/C 269/38

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Passau

Parti

Ricorrente: Alexander Heimann

Convenuta: Kaiser GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 12 dicembre 2007, e/o l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano a legislazioni e prassi nazionali secondo cui, in caso di diminuzione dei giorni lavorativi settimanali in seguito a una riduzione dell’orario di lavoro disposta legittimamente, il diritto del lavoratore a tempo ridotto a ferie annuali retribuite viene adeguato pro rata temporis in base al numero di giorni lavorativi settimanali durante il periodo di riduzione dell’orario rispetto al numero di giorni lavorativi settimanali di un lavoratore a tempo pieno, cosicché durante il periodo di lavoro con orario ridotto il lavoratore a tempo ridotto matura solo un diritto a ferie retribuite ridotto in misura corrispondente.

2)

In caso di soluzione affermativa alla prima questione pregiudiziale:

Se l’art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 12 dicembre 2007, e/o l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che ostano a legislazioni e prassi nazionali secondo cui, in caso di diminuzione dei giorni lavorativi settimanali in seguito a una riduzione dell’orario di lavoro disposta legittimamente «a zero ore», il diritto del lavoratore a tempo ridotto a ferie annuali retribuite viene portato pro rata temporis a zero, cosicché durante il periodo di lavoro con orario ridotto «a zero ore» il lavoratore a tempo ridotto non matura alcun diritto a ferie retribuite.


(1)  GU L 299, pag. 9.


10.9.2011   

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C 269/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitgericht Passau (Germania) il 16 maggio 2011 — Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH

(Causa C-230/11)

2011/C 269/39

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitgericht Passau

Parti

Ricorrente: Konstantin Toltschin

Convenuta: Kaiser GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 12 dicembre 2007, e/o l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano a legislazioni e prassi nazionali secondo cui, in caso di diminuzione dei giorni lavorativi settimanali in seguito a una riduzione dell’orario di lavoro disposta legittimamente, il diritto del lavoratore a tempo ridotto a ferie annuali retribuite viene adeguato pro rata temporis in base al numero di giorni lavorativi settimanali durante il periodo di riduzione dell’orario rispetto al numero di giorni lavorativi settimanali di un lavoratore a tempo pieno, cosicché durante il periodo di lavoro con orario ridotto il lavoratore a tempo ridotto matura solo un diritto a ferie retribuite ridotto in misura corrispondente.

2)

In caso di soluzione affermativa alla prima questione pregiudiziale:

Se l’art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 12 dicembre 2007, e/o l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che ostano a legislazioni e prassi nazionali secondo cui, in caso di diminuzione dei giorni lavorativi settimanali in seguito a una riduzione dell’orario di lavoro disposta legittimamente «a zero ore», il diritto del lavoratore a tempo ridotto a ferie annuali retribuite viene portato pro rata temporis a zero, cosicché durante il periodo di lavoro con orario ridotto «a zero ore» il lavoratore a tempo ridotto non matura alcun diritto a ferie retribuite.


(1)  GU L 299, pag. 9.


10.9.2011   

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C 269/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof (Austria) il 23 maggio 2011 — K

(Causa C-245/11)

2011/C 269/40

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Asylgerichtshof

Parti

Ricorrente: K

Convenuta: Bundesasylamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 15 del regolamento n. 343/2003 (1) debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, in conformità alle disposizioni degli artt. 6-14 del regolamento stesso, non sia competente in merito al procedimento di una richiedente asilo, diviene obbligatoriamente competente quando in tale Stato si trovi la nuora della richiedente, gravemente ammalata ed esposta a grave minaccia per motivi culturali, o vi si trovino i nipoti minori, bisognosi di essere accuditi a causa della malattia della nuora, e la richiedente asilo sia disposta a, ed in condizione di, prestare aiuto alla nuora o ai nipoti. Se ciò valga anche in mancanza di una richiesta, ai sensi dell’art. 15, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 343/2003, da parte dello Stato membro altrimenti competente.

2)

Se l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie quale quella descritta nella questione sub 1, si incardini obbligatoriamente la competenza dello Stato membro che, in sé, ne sia privo, quando la competenza altrimenti prevista dalle disposizioni del regolamento stesso comporti la violazione dell’art. 3 o dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (di seguito: «CEDU») (art. 4 o art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). Se, in questo caso, nell’interpretazione ed applicazione incidentale dell’art. 3 o dell’art. 8 CEDU (art. 4 o art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) si possa far ricorso ad una nozione di «trattamento inumano» e di «famiglia» diversa, e più ampia, rispetto a quella applicata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo


10.9.2011   

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C 269/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il 23 maggio 2011 — Erika Šujetová/Rapid life životná poisťovňa, as

(Causa C-252/11)

2011/C 269/41

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: Erika Šujetová

Convenuta: Rapid life životná poisťovňa, as

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), ostino all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale ai sensi della quale per l’esame di un lodo arbitrale è territorialmente competente sempre e solo il tribunale nel cui circondario, in base ad una convenzione arbitrale o ad una clausola compromissoria, si trova la sede del tribunale arbitrale o il luogo del procedimento arbitrale, qualora detto giudice giunga alla conclusione che tale convenzione arbitrale o clausola compromissoria costituisce una clausola abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della summenzionata direttiva.

2)

Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione: se gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ostino all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale ai sensi della quale il giudice (di cui alla questione 1), dopo l’eventuale annullamento del lodo arbitrale, deve proseguire nel procedimento nel merito (ossia sul diritto relativamente al quale si è proceduto dinanzi al tribunale arbitrale), senza esaminare nuovamente la propria competenza per territorio in relazione a tale procedimento che prosegue, benché, qualora detto diritto nei confronti del consumatore fosse stato fatto valere dall’inizio dinanzi al giudice e non dinanzi al tribunale arbitrale, dall’inizio sarebbe stato territorialmente competente per il procedimento il tribunale del domicilio del consumatore.


(1)  GU L 95, pag. 29.


10.9.2011   

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C 269/22


Impugnazione proposta il 27 maggio 2011 dalla Kaimer GmbH & Co. Holding KG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl/Commissione europea

(Causa C-264/11P)

2011/C 269/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl (rappresentante: avv. J. Brück)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 24 marzo 2011, causa T-379/06, Kaimer e a./Commissione, nella parte in cui respinge il ricorso, nonché annullare la decisione della convenuta 20 settembre 2006 [C(2006) 4180, caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi];

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale 24 marzo 2011, causa T-379/06, Kaimer e a./Commissione, nella parte in cui respinge il ricorso e ridurre l’ammenda fissata all’art. 2 della decisione della convenuta 20 settembre 2006 [C(2006) 4180, caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi]

in ulteriore subordine, rinviare la controversia dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza con cui il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti avverso la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi).

Le ricorrenti deducono complessivamente tre motivi di impugnazione:

 

Con il primo motivo le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver snaturato alcuni mezzi di prova. Il Tribunale giustificherebbe il momento iniziale dell’infrazione da lui presupposto attraverso un determinato mezzo di prova. Contrariamente al tenore letterale univoco di tale documento, il Tribunale interpreterebbe il medesimo come prova dell’inizio dell’infrazione. Una valutazione corretta del documento avrebbe fatto emergere esattamente il contrario, ossia che sul mercato non sussisteva alcuna certezza in merito alla condotta che le ricorrenti avrebbero tenuto sul mercato. Una valutazione del mezzo di prova in tal senso risulterebbe direttamente dal documento senza bisogno di assumere ulteriori prove.

 

Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano l’erronea valutazione del valore probatorio delle dichiarazioni fornite da imprese che chiedono di beneficiare di un trattamento favorevole. Il secondo motivo di impugnazione conterebbe un duplice ordine di motivi. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto attribuendo alle deposizioni delle imprese che richiedono di beneficiare di un trattamento favorevole un particolare valore probatorio, allorché si tratta di imprese che erano tenute a fornire alla Commissione un valore aggiunto per ottenere una riduzione quanto più consistente della loro ammenda. Tale situazione comporterebbe una tendenza eccessiva a incolpare le altre imprese, sicché le deposizioni non avrebbero proprio un particolare valore probatorio. Il Tribunale non avrebbe esaminato tale questione nella motivazione della sua sentenza. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe fatto chiarezza sulla contraddizione esistente tra le singole deposizioni delle imprese che chiedono un trattamento favorevole, sicché la motivazione della sua sentenza sarebbe errata e insufficiente. Nella sua deposizione, la prima di queste imprese non avrebbe citato le ricorrenti tra le imprese che hanno partecipato all’infrazione, sebbene la sua deposizione fosse completa e le sarebbe valsa una remissione integrale dell’ammenda. Le censure sollevate contro le ricorrenti sarebbero fondate su deposizioni delle susseguenti imprese richiedenti un trattamento favorevole. Proprio se si attribuisce alla dichiarazione della prima impresa, che ha collaborato con la Commissione, un valore probatorio particolare questa contraddizione avrebbe dovuto essere spiegata.

 

Con il terzo motivo le ricorrenti imputano al Tribunale di aver violato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe violato tali due atti normativi di rango superiore sotto un duplice aspetto. Da una parte, i controlli di plausibilità effettuati dal Tribunale in procedimenti relativi ad intese non sarebbero conformi ai requisiti posti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU in materia di ricorsi effettivi. In tale contesto, le ricorrenti fanno riferimento al carattere almeno quasi penale delle decisioni con cui la Commissione infligge ammende. Dall’altra, nemmeno il procedimento seguito dalla Commissione sarebbe conforme alle prescrizioni della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali, in quanto è la stessa Commissione a istruire i fatti, a procedere agli addebiti e ad infliggere successivamente anche le sanzioni decidendone l’importo. Una siffatta procedura sarebbe accettabile solo qualora le decisioni della Commissione fossero soggette ad un controllo giurisdizionale integrale. Come viene indicato nell’ambito della motivazione del terzo motivo di impugnazione, anche su tale punto, il Tribunale si limiterebbe tuttavia a verificare che la decisione della Commissione non contenga contraddizioni manifeste ed esso non effettuerebbe un proprio accertamento dei fatti.


10.9.2011   

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C 269/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hamburgischen Oberverwaltungsgericht (Germania) il 31 maggio 2011 — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

(Causa C-268/11)

2011/C 269/43

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hamburgisches Obervervaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Atilla Gülbahce

Resistente: Freie und Hansestadt Hamburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 (1) debba essere interpretato nel senso che:

a)

un lavoratore turco cui sia stato regolarmente rilasciato un permesso di lavoro nel territorio di uno Stato membro per un certo periodo (eventualmente indeterminato) eccedente la durata del permesso di soggiorno (cosiddetto permesso di lavoro eccedente) possa esercitare durante detto intero periodo i diritti che gli derivano da tale permesso, nei limiti in cui non vi ostino motivi relativi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l’ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica.

b)

sia vietato ad uno Stato membro di disconoscere a posteriori a detto permesso qualsiasi effetto riguardante lo status del lavoratore sul piano del diritto di soggiorno, tenuto conto delle disposizioni nazionali vigenti alla data del suo rilascio, relative alla subordinazione del permesso di lavoro al permesso di soggiorno [in seguito alle sentenze della Corte 2 marzo 1999, causa C-416/96, El Yassini (Racc. pag. I-1209, terza massima e punti 62-65) sulla portata dell’art. 40, n. 1, dell’accordo CEE Marocco, nonché 14 dicembre 2006, causa C-97/05, Gattoussi (Racc. pag. I-11917, seconda massima e punti 36-43), sulla portata dell’art. 64, n. 1, dell’accordo euromediterraneo di associazione CE Tunisia].

In caso di soluzione affermativa di tale questione:

2)

Se l’art. 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che la clausola di «standstill» proibisca altresì ad uno Stato membro di privare mediante un atto normativo (nel caso di specie: il Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet; legge tedesca in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale del 30 luglio 2004) un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro della possibilità di invocare la violazione del principio di non discriminazione enunciato dall’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 in riferimento ad un permesso di lavoro, precedentemente concessogli, eccedente la durata del permesso di soggiorno.

In caso di soluzione affermativa di tale questione:

3)

Se l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione ivi sancito non vieti, in ogni caso, alle autorità nazionali di revocare, in conformità alle disposizioni nazionali, i permessi di soggiorno di durata determinata, rilasciati indebitamente ad un lavoratore turco per un certo periodo in base alla normativa nazionale, allo scadere della loro validità, in relazione ai periodi in cui il lavoratore turco abbia effettivamente utilizzato, lavorando, il permesso di lavoro di durata indeterminata che gli era stato regolarmente concesso in precedenza.

4)

Se l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere inoltre interpretato nel senso che rientra in detta disposizione esclusivamente il lavoro che un lavoratore turco, il quale disponga di un permesso di lavoro di durata indeterminata e sostanzialmente illimitato rilasciatogli regolarmente dalle autorità nazionali, eserciti nel momento in cui venga a scadere il permesso di soggiorno di durata determinata rilasciatogli per altro motivo e che il lavoratore turco che si trovi in una situazione del genere non possa pertanto chiedere alle autorità nazionali, anche dopo la cessazione definitiva di detto lavoro, di acconsentire alla sua ulteriore permanenza relativamente ad una nuova occupazione — eventualmente dopo una pausa necessaria alla ricerca di un posto di lavoro.

5)

Se l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato, inoltre, nel senso che il principio di non discriminazione vieta alle autorità nazionali dello Stato membro ospitante (solo) di adottare misure che pongano fine al soggiorno alla scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno da ultimo rilasciato, nei confronti di un cittadino turco inserito nel regolare mercato del lavoro, cui tale Stato aveva concesso originariamente diritti afferenti all’esercizio di un’attività più estesi di quelli conferiti per quanto riguarda il suo soggiorno, laddove dette misure non siano intese alla protezione di un interesse legittimo dello Stato, ma non impone alle stesse autorità di concedere un permesso di soggiorno.


(1)  Decisione del Consiglio di associazione CEE Turchia 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione.


10.9.2011   

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C 269/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 3 giugno 2011 — Mecsek Gabona Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-273/11)

2011/C 269/44

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Mecsek-Gabona Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 138, n. 1, della direttiva 2006/112 (1) debba essere interpretato nel senso che una cessione di beni è esente da IVA nell’ipotesi in cui i beni siano stati venduti ad un acquirente che, al momento della conclusione del contratto di compravendita, era registrato ai fini IVA in un altro Stato membro e nel medesimo contratto sia stato stabilito che il potere di disposizione e il diritto di proprietà siano trasferiti all’acquirente contestualmente al carico dei beni sul mezzo di trasporto e che l’obbligo di trasportare i beni nell’altro Stato membro gravi sull’acquirente.

2)

Se per realizzare una cessione esente da IVA sia sufficiente, dal punto di vista del venditore, che questo dimostri che la merce alienata sia trasportata mediante veicoli immatricolati all’estero e che disponga di lettere di vettura CMR restituite dall’acquirente o se ci si debba assicurare che i beni alienati abbiano attraversato la frontiera nazionale e che il trasporto sia stato effettuato all’interno del territorio comunitario.

3)

Se possa mettersi in dubbio che la consegna dei beni è esente da IVA per il solo fatto che l’amministrazione fiscale dell’altro Stato membro annulli retroattivamente, a una data anteriore rispetto alla consegna dei beni, il codice fiscale comunitario dell’acquirente.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


10.9.2011   

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C 269/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 giugno 2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth

(Causa C-275/11)

2011/C 269/45

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

Convenuto: Finanzamt Bayreuth

Questioni pregiudiziali

Sull’interpretazione della nozione di «gestione di fondi comuni di investimento» nell’accezione dell’art. 13, parte B), lett. d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE (1):

se la prestazione di un gestore esterno di un fondo comune d’investimento sia sufficientemente specifica e, quindi, esente da imposta, solo qualora

a)

esso svolga un’attività di gestione e non solo di consulenza o qualora

b)

la prestazione, per sua natura, si differenzi da altre prestazioni sulla base di una peculiarità caratteristica ai fini dell’esenzione dall’imposta ai sensi della medesima disposizione

c)

esso operi sulla base di una delega di funzioni ai sensi dell’art. 5 octies della direttiva 85/611/CEE (2), come modificata.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/107/CE, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU L 41, pag. 20).


10.9.2011   

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C 269/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 giugno 2011 — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-282/11)

2011/C 269/46

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Concepción Salgado González

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

1)

Se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati all’art. 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408 (1), relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea, nonché al tenore letterale dell’allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento medesimo, un’interpretazione di quest’ultimo in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per 210, ove tale divisore è stabilito per la determinazione della base di calcolo della pensione di vecchiaia, conformemente all’art. 162, n. 1, della Ley General de la Seguridad Social.

2)

Qualora la precedente questione venisse risolta in senso negativo, se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati all’art. 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea, nonché al tenore letterale dell’allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento medesimo, un’interpretazione di quest’ultimo in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per il numero di anni di contribuzione in Spagna.

3)

Nel caso in cui la seconda questione venisse risolta negativamente e a prescindere dalla soluzione, positiva o negativa, della prima questione, se l’allegato XI, parte G, punto 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883 (2), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, possa essere applicato per analogia al caso del presente procedimento, allo scopo di soddisfare gli obiettivi comunitari enunciati all’art. 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed all’art. 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea, e se, in conseguenza di tale applicazione, sia possibile coprire il periodo di contribuzione maturato in Portogallo con la base contributiva spagnola che più si avvicini nel tempo a tale periodo contributivo, tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi al consumo.

4)

Nel caso in cui le prime tre questioni venissero risolte negativamente, e quindi se nessuna delle interpretazioni suggerite in precedenza potesse essere accolta del tutto o in parte, quale sia la corretta interpretazione dell’allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea, utile per la soluzione della controversia descritta nella presente ordinanza, che risulti più conforme agli obiettivi comunitari enunciati all’art. 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 3 del detto regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché al tenore letterale dell’allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento medesimo.


(1)  GU L 149, pag. 2.

(2)  GU L 166, pag. 1.


10.9.2011   

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C 269/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat (Austria) l’8 giugno 2011 — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk

(Causa C-283/11)

2011/C 269/47

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundeskommunikationssenat

Parti

Ricorrente: Sky Österreich GmbH

Resistente: Österreichischer Rundfunk

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 15, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 marzo 2010, 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (in prosieguo: la «direttiva sui servizi di media audiovisivi») (1), sia compatibile con gli artt. 17 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ovvero con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il «protocollo addizionale alla CEDU»).


(1)  GU L 95, pag. 1.


10.9.2011   

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C 269/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 giugno 2011 — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen

(Causa C-299/11)

2011/C 269/48

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Gemeente Vlaardingen

Questione pregiudiziale

«Se l’art. 5, n. 7, parte iniziale e lett. a), della sesta direttiva (1), in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, e con l’art. 11, A, parte iniziale, n. 1, lett. b), della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, in caso di impiego ad opera di un soggetto passivo di un bene immobile per scopi esenti da imposta, può imporre IVA in un caso in cui:

detto bene immobile consiste in un lavoro realizzato su terreno proprio e su suo incarico da un terzo, a fronte di corrispettivo, e

detto terreno veniva in precedenza utilizzato dal soggetto passivo per gli stessi scopi (esenti da IVA) e il soggetto passivo per detto terreno proprio non ha in precedenza goduto di detrazione dell’IVA,

con la conseguenza che il (valore del) terreno proprio viene compreso nell’imposizione dell’IVA».


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


10.9.2011   

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C 269/26


Impugnazione proposta il 20 giugno 2011 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 aprile 2011, causa T-202/09, Deichmann SE/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-307/11 P)

2011/C 269/49

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (rappresentante: avv. O. Rauscher)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 13 aprile 2011, causa T-202/09;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 aprile 2009, procedimento R 224/2007-4;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con la quale quest'ultimo aveva respinto il ricorso di annullamento, proposto dalla ricorrente, della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 3 aprile 2009, relativa al rigetto della domanda della ricorrente di registrazione di un marchio figurativo raffigurante un angolo orlato da una linea tratteggiata. La tutela del marchio è stata richiesta per le classi 10 («scarpe ortopediche») e 25 («scarpe») dell’Accordo di Nizza.

La decisione impugnata violerebbe gli artt. 7, n. 1, lett. b), e [76], n. 1, prima frase, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (in prosieguo: l’«RMC»).

Essa sarebbe basata sull’ipotesi inesatta che la mera possibilità, o rispettivamente probabilità, di un utilizzo privo di carattere distintivo del segno in questione sia sufficiente a negare il carattere distintivo del marchio in generale. In realtà, la possibilità non remota di un utilizzo avente carattere distintivo sarebbe tuttavia già sufficiente a superare l'impedimento rappresentato dall’assenza di carattere distintivo. Ciò risulterebbe da un raffronto tra l’art. 7, n. 1, lett. b), dell’RMC ed il tenore letterale dell’art. 7, n. 1, lett. c), dell’RMC e rappresenterebbe un principio frattanto consolidato della giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) tedesco e del Bundespatentgericht (Tribunale federale in materia di brevetti) tedesco.

Nel caso di calzature (ortopediche) un segno verrebbe percepito come indicazione d’origine tra l’altro qualora esso — come è consueto nel caso del contrassegno di calzature — sia posizionato al centro della parte posteriore della suola, su un’etichetta o sulla scatola da scarpe. Sulla base di tali ovvie possibilità di utilizzo, verrebbe a cadere l’ipotesi del Tribunale in base alla quale il marchio per cui si richiede la tutela consisterebbe nella raffigurazione di una parte integrante del prodotto stesso.

Il Tribunale inoltre non avrebbe approfondito nel merito la nota prassi, esposta dalla ricorrente, relativa ai contrassegni nel settore delle calzature sportive e per il tempo libero, pur essendovi obbligato in forza del principio dell’esame d'ufficio codificato nell’art. [76], n. 1, prima frase, dell’RMC.

Infine il Tribunale non potrebbe negare il carattere distintivo del marchio in questione con la motivazione che sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare, sulla base di dati concreti e fondati, che il marchio richiesto possiede carattere distintivo.


10.9.2011   

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C 269/27


Impugnazione proposta il 20 giugno 2011 dalla Smart Technologies ULC avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2011, causa T-523/09, Smart Technologies ULC/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-311/11 P)

2011/C 269/50

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Smart Technologies ULC (rappresentanti: M. Edenborough, QC, T. Elias, Barrister, e R. Harrison, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di voler:

annullare la sentenza del Tribunale 13 aprile 2011, causa T-523/09, Smart Technologies/UAMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH);

modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 settembre 2009 dichiarando che il marchio di cui è chiesta la registrazione ha sufficiente carattere distintivo, per cui nessuna obiezione può essere mossa alla sua registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009;

in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 settembre 2009;

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte, dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi:

il Tribunale avrebbe esaminato il carattere distintivo del marchio richiesto dalla ricorrente non già autonomamente, bensì con riferimento al fatto se si tratti o meno di un «mero» slogan pubblicitario. Tale esame sarebbe viziato da un errore di diritto, l’approccio corretto consistendo nel valutare il carattere distintivo rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi e al pubblico di riferimento. Concludere che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo in quanto mero slogan pubblicitario integrerebbe un errore di metodo, come risulta da costante giurisprudenza;

il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto affermando che è più difficile stabilire il carattere distintivo di uno slogan pubblicitario che di ogni altra forma di marchio denominativo;

il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto affermando che poteva assumere come notorio un fatto che invece doveva essere provato, vale a dire che i consumatori non attribuiscono alle reclami pubblicitarie valore di marchio commerciale;

infine, la ricorrente sostiene che è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché al marchio richiesto non si applichi l’impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (1), sul marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


10.9.2011   

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C 269/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Breda (Paesi Bassi) il 27 giugno 2011 — A.T.G.M. van de Ven & M.A.H.T. van de Ven-Janssen/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-315/11)

2011/C 269/51

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Breda

Parti

Ricorrenti:

 

A.T.G.M. van de Ven

 

M.A.H.T. van de Ven-Janssen

Convenuto: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se un diritto alla compensazione, ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 261/2004 (1), in caso di ritardo sia compatibile con la frase finale dell’art. 29 della Convenzione di Montreal (2), atteso che, ai sensi della prima frase dell’art. 29 della Convenzione di Montreal, le azioni di risarcimento per danni in base a contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa possono essere esercitate unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla convenzione di Montreal.

2)

Qualora un diritto alla compensazione, ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 261/2004, in caso di ritardo non sia compatibile con l’art. 29 della Convenzione di Montreal, se sussistano restrizioni relative al momento dell’entrata in vigore della decisione della Corte di giustizia riguardo alla presente causa e/o in generale.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

(2)  Decisione del Consiglio 5 aprile 2001, 2001/539/CE, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal) (GU L 194, pag. 38).


10.9.2011   

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C 269/28


Impugnazione proposta il 22 giugno 2011 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 aprile 2011, causa T-96/11, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-316/11 P)

2011/C 269/52

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione proposta dalla società Longevity Health Products, Inc.;

annullare l’ordinanza del Tribunale 15 aprile 2011, causa T-96/11;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno dell’annullamento dell’ordinanza impugnata:

l’ordinanza del Tribunale è viziata da carenza di motivazione;

il Tribunale non ha tenuto conto degli argomenti avanzati dal titolare del marchio.


10.9.2011   

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C 269/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 27 giugno 2011 — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Causa C-317/11)

2011/C 269/53

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Rainer Reimann

Convenuta: Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali e l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), ostino a una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 13, n. 2, della legge federale sulle ferie minime per i lavoratori dipendenti (Bundesurlaubsgesetz; in prosieguo: il «BUrlG»), secondo cui in determinati settori la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane può essere ridotta mediante contratto collettivo.

2)

Se l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali e l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 ostino a una norma (collettiva) nazionale, quale quella contenuta nel contratto collettivo quadro per l’industria edile, secondo cui non sorge alcun diritto alle ferie negli anni in cui, per causa di malattia, non viene percepito uno stipendio lordo di un determinato importo.

3)

Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:

se una norma quale quella di cui all’art. 13, n. 2, del BUrlG risulti quindi inapplicabile.

4)

Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:

se, con riferimento all’efficacia della norma di cui all’art. 13, n. 2, del BUrlG e delle norme del contratto collettivo quadro per l’industria edile, si configuri una tutela del legittimo affidamento qualora i periodi in questione siano precedenti al 1o dicembre 2009, ossia all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali. Se alle parti firmatarie del contratto collettivo quadro dell’industria edile si debba concedere un termine entro il quale esse stesse possano pattuire un’altra disposizione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


10.9.2011   

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C 269/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Falun (Svezia) il 27 giugno 2011 — Daimler AG/Skatteverket

(Causa C-318/11)

2011/C 269/54

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Falun

Parti

Ricorrente: Daimler AG

Convenuto: Skatteverket

Questioni pregiudiziali

1)

Ai fini della decisione nel procedimento sulla base delle vigenti disposizioni di diritto (1) dell’Unione, quale interpretazione debba essere attribuita alla nozione di stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali.

2)

Se sia possibile ritenere che un soggetto passivo, con sede della propria attività economica in un altro Stato membro, la cui attività sia costituita principalmente dalla produzione e dalla vendita di veicoli e che abbia eseguito test invernali sui propri modelli di veicoli presso impianti in Svezia, disponga di una stabile organizzazione in Svezia dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali qualora il soggetto medesimo abbia acquistato beni e servizi forniti e utilizzati presso impianti di test in Svezia, senza che questi disponga di personale proprio stabilmente operante in Svezia e qualora le attività di test siano necessarie per lo svolgimento dell’attività economica del soggetto in un altro Stato membro.

3)

Se ai fini della soluzione della seconda questione sia rilevante il fatto che il soggetto passivo possieda una controllata svedese al 100 %, allo scopo pressoché esclusivo di fornire al soggetto vari servizi ricollegabili alle attività di test considerate.


(1)  Artt. 170–171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU C 347, pag. 1), artt. 1–2 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) e artt. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44, pag. 23).


10.9.2011   

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C 269/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Falun (Svezia) il 27 giugno 2011 — Wides A/S/Skatteverket

(Causa C-319/11)

2011/C 269/55

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Falun

Parti

Ricorrente: Wides A/S

Convenuto: Skatteverket

Questioni pregiudiziali

1)

Ai fini della decisione nel procedimento sulla base delle vigenti disposizioni (1) di diritto dell’Unione, quale interpretazione debba essere attribuita alla nozione di stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali.

2)

Se sia possibile ritenere che un soggetto passivo, con sede della propria attività economica in un altro Stato membro, la cui attività sia costituita, in particolare, dalla produzione e dalla vendita di apparecchi acustici e che abbia svolto ricerche audiologiche presso un apposito reparto in Svezia, disponga di una stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali qualora il soggetto medesimo abbia acquistato beni e servizi forniti e utilizzati presso il suddetto reparto di ricerca in Svezia.


(1)  Artt. 170–171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) e artt. 1-2 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11).


10.9.2011   

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C 269/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Koszalinie (Repubblica di Polonia) il 28 giugno 2011 — Krystyna Alder e Ewald Alder/Sabina Orłowska e Czesław Orłowski

(Causa C-325/11)

2011/C 269/56

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Parti

Ricorrenti: Krystyna Alder e Ewald Alder

Convenuti: Sabina Orłowska e Czesław Orłowski

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (1) nonché l’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che è ammissibile il deposito nel fascicolo della causa, ai fini della notificazione, degli atti giudiziari destinati alla parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro, qualora essa non abbia designato un procuratore per la ricezione delle notifiche domiciliato nello Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).


10.9.2011   

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C 269/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 29 giugno 2011 — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard B.V/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-326/11)

2011/C 269/57

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard B.V.

Altra Parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 13, parte B, lett. g), in combinato disposto con l’art. 4, n. 3, lett. a), della sesta direttiva (1), debba essere interpretato nel senso che non è esente da IVA la cessione di un fabbricato nel quale, prima della sua cessione, sono stati effettuati dal venditore lavori al fine di realizzare un nuovo fabbricato (ristrutturazione), lavori che dopo la cessione sono stati proseguiti e completati dall’acquirente.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


10.9.2011   

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C 269/30


Impugnazione proposta il 28 giugno 2011 dalla Alder Capital Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 aprile 2011, causa T-209/09, Alder Capital Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gimv Nederland BV

(Causa C-328/11 P)

2011/C 269/58

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alder Capital Ltd (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gimv Nederland BV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 nella causa T-209/09 e la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 febbraio 2009, procedimento R 486/2008-2;

condannare l’UAMI e l’interveniente a sopportare le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte medesima.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata la ricorrente deduce tre motivi distinti.

Con il motivo principale la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha ritenuto che la commissione di ricorso fosse tenuta d'ufficio ad esaminare la domanda di dichiarazione di nullità come presentata alla divisione di annullamento dell’UAMI. Secondo la ricorrente, la portata dell’esame era circoscritta all’oggetto del ricorso da essa proposto.

I motivi sollevati in subordine sono i seguenti:

il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando «irrilevanti» gli argomenti della ricorrente nel senso che l’interveniente, nell’offerta dei servizi per i quali utilizzava in Germania il proprio marchio HALDER, avrebbe violato le leggi e i regolamenti applicabili in materia di autorizzazione e regolamentazione dei servizi finanziari e in materia di antiriciclaggio (violazione dell’art. 56, nn. 2 e 3, in combinato disposto con l’art. 15 del regolamento sul marchio comunitario);

il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto concludendo per l’esistenza di un rischio di confusione nonostante il livello di attenzione del pubblico fosse «molto elevato» [violazione dell’art. 8, n. l, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario].


10.9.2011   

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C 269/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 30 giugno 2011 — ProRail NV/Xpedys NV e a.

(Causa C-332/11)

2011/C 269/59

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: ProRail NV

Convenute:

1)

Xpedys NV (resistente)

2)

FAG Kugelfischer GmbH (resistente)

3)

DB Schenker Rail Nederland NV (resistente)

4)

Nationale Maatschappij Der Belgische Spoorwegen NV (resistente)

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 1 e 17 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206 (1), relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in considerazione anche della normativa europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del principio espresso all’art. 33.1 del regolamento (2) di Bruxelles, secondo il quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, debbano essere interpretati nel senso che il giudice che ordina una perizia giudiziaria, la quale deve essere eseguita in parte nello Stato membro in cui risiede il giudice, ma in parte anche in un altro Stato membro, per l’esecuzione diretta di quest’ultima parte deve avvalersi soltanto e dunque esclusivamente delle modalità introdotte dal citato regolamento all’art. 17, oppure se il perito giudiziario nominato da quello stato possa essere incaricato, anche al di fuori delle disposizioni di cui al regolamento n. 1206/2001, di una perizia che deve essere parzialmente eseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea.


(1)  GU L 174, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


10.9.2011   

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C 269/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 30 giugno 2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/Belgische Staat

(Causa C-333/11)

2011/C 269/60

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrente: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 37 della convenzione TIR e 454, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (1), che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro dove viene accertata l’esistenza dell’infrazione o dell’irregolarità, in mancanza di accertamento ufficiale del luogo in cui essa è stata commessa e di una prova contraria tempestivamente addotta dal garante, viene considerato essere lo Stato in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa, anche se, in virtù del luogo di presa in carico del carnet TIR e dell’apposizione dei sigilli alle merci, è possibile, senza ulteriori indagini, stabilire attraverso quale Stato membro alla frontiera esterna della Comunità le merci siano state irregolarmente introdotte nella Comunità stessa.

2)

Se, in caso di soluzione negativa della prima questione, gli stessi articoli, in combinato disposto con gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE (2), relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro alla frontiera esterna della Comunità dove le merci sono state introdotte irregolarmente è competente a riscuotere le accise, anche quando le merci nel frattempo sono state portate in un altro Stato membro dove sono state scoperte, sequestrate e confiscate.


(1)  GU L 253, pag. 1.

(2)  GU L 76, pag. 1.


10.9.2011   

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C 269/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten (Danimarca) il 1 luglio 2011 — HK Danmark, che agisce per conto di Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

(Causa C-335/11)

2011/C 269/61

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Sø- og Handelsretten

Parti

Ricorrente: HK Danmark, che agisce per conto di Jette Ring.

Convenuta: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB.

Questioni pregiudiziali

1)

a)

se la condizione di una persona che, a causa di lesioni fisiche, mentali o psicologiche, non può svolgere la propria attività lavorativa o può farlo soltanto entro certi limiti in un lasso di tempo che soddisfi il requisito in termini di durata di cui alla sentenza della Corte di giustizia 11 luglio 2006, causa C-13/05, Navas (1), rientri nella nozione di handicap ai sensi della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

b)

Se una condizione causata da una malattia diagnosticata incurabile possa rientrare nella nozione di handicap ai sensi della direttiva.

c)

Se una condizione causata da una malattia diagnosticata temporanea possa rientrare nella nozione di handicap ai sensi della direttiva.

2)

Se una ridotta capacità funzionale permanente che non richiede la presenza di ausili specifici o di misure analoghe ma comporti unicamente il fatto che la persona interessata non è in grado di lavorare a tempo pieno sia ritenuta un handicap secondo l’accezione di cui alla direttiva del Consiglio 2000/78/CE (2).

3)

Se la riduzione dell’orario di lavoro figuri tra le misure di cui all’art. 5 della direttiva 2000/78/CE.

4)

Se la direttiva del Consiglio 2000/78/CE osti all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale secondo cui il datore di lavoro può licenziare un lavoratore subordinato con preavviso ridotto allorché quest’ultimo ha percepito la retribuzione nei periodi di malattia per complessivi 120 giorni durante 12 mesi consecutivi, qualora il lavoratore debba essere considerato persona disabile ai sensi della direttiva, se

a)

l’assenza è stata causata dall’handicap

oppure

b)

l’assenza era dovuta al fatto che il datore di lavoro non aveva adottato le misure adeguate nella situazione specifica per consentire al lavoratore disabile di svolgere le proprie mansioni.


(1)  Sentenza 11 luglio 2006, Racc. pag. I-06467, punto 45.

(2)  GU L 303, pag. 16.


10.9.2011   

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C 269/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d’appel de Lyon (Francia) il 1o luglio 2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Société Rohm Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm Haas Europe s.à r.l., Société Rohm Haas Europe Trading APS UK Branch

(Causa C-336/11)

2011/C 269/62

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Lyon

Parti

Ricorrenti: Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects

Convenute: Société Rohm Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm Haas Europe s.à r.l., Société Rohm Haas Europe Trading APS UK Branch

Questioni pregiudiziali

Se la nomenclatura combinata [contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), come modificata dai regolamenti (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549 (2), e 20 settembre 2007, n. 1214 (3) ] debba essere interpretata nel senso che tamponi lucidanti destinati ad una macchina levigatrice per la lavorazione di materiali di semiconduttori — rientrante come tale nella voce doganale 8460 — importati separatamente dalla macchina, che si presentano nella forma di dischi perforati al centro, costituiti da uno strato duro in poliuretano, da uno strato di schiuma di poliuretano, da uno strato di colla e da una pellicola protettiva in materia plastica, che non contengono parti in metallo né sostanze abrasive e vengono utilizzati per la lucidatura di wafer in associazione con un liquido abrasivo e che debbono essere sostituiti con una frequenza determinata dal loro tasso di usura, rientrano nella sottovoce 8466 91 15, in quanto parti o accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine classificate nelle voci da 8456 a 8465, oppure, in base al regime del loro materiale costitutivo, nella sottovoce 3939 90 10, in quanto forme piatte autoadesive in materia plastica.


(1)  GU L 256, pag. 1.

(2)  GU L 301, pag. 1.

(3)  GU L 286, pag. 1.


10.9.2011   

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C 269/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsret (Danimarca) il 1 luglio 2011 — HK Danmark, che agisce per conto di Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto di Pro Display A/S, in liquidazione

(Causa C-337/11)

2011/C 269/63

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Sø- og Handelsret

Parti

Ricorrente: HK Danmark, che agisce per conto di Lone Skouboe Werge.

Convenuto: Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto di Pro Display A/S, in liquidazione.

Questioni pregiudiziali

1)

a)

se la condizione di una persona che, a causa di lesioni fisiche, mentali o psicologiche, non può svolgere la propria attività lavorativa o può farlo soltanto entro certi limiti in un lasso di tempo che soddisfi il requisito in termini di durata di cui alla sentenza della Corte di giustizia 11 luglio 2006, causa C-13/05, Navas (1), rientri nella nozione di handicap ai sensi della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

b)

Se una condizione causata da una malattia diagnosticata incurabile possa rientrare nella nozione di handicap ai sensi della direttiva.

c)

Se una condizione causata da una malattia diagnosticata temporanea possa rientrare nella nozione di handicap ai sensi della direttiva.

2)

Se una ridotta capacità funzionale permanente che non richiede la presenza di ausili specifici o di misure analoghe ma comporti unicamente il fatto che la persona interessata non è in grado di lavorare a tempo pieno sia ritenuta un handicap secondo l’accezione di cui alla direttiva del Consiglio 2000/78/CE (2).

3)

Se la riduzione dell’orario di lavoro figuri tra le misure di cui all’art. 5 della direttiva 2000/78/CE.

4)

Se la direttiva del Consiglio 2000/78/CE osti all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale secondo cui il datore di lavoro può licenziare un lavoratore subordinato con preavviso ridotto allorché quest’ultimo ha percepito la retribuzione nei periodi di malattia per complessivi 120 giorni durante 12 mesi consecutivi, qualora il lavoratore debba essere considerato persona disabile ai sensi della direttiva, se

a)

l’assenza è stata causata dall’handicap

oppure

b)

l’assenza era dovuta al fatto che il datore di lavoro non aveva adottato le misure adeguate nella situazione specifica per consentire al lavoratore disabile di svolgere le proprie mansioni


(1)  Sentenza 11 luglio 2006, Racc. pag. I-06467, punto 45.

(2)  GU L 303, pag. 16.


10.9.2011   

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C 269/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della FIM Santander Top 25 Euro Fi/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

(Causa C-338/11)

2011/C 269/64

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della FIM Santander Top 25 Euro Fi

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

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C 269/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della Cartera Mobiliaria, S.A., SICAV/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

(Causa C-339/11)

2011/C 269/65

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della Cartera Mobiliaria, S.A., SICAV

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

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C 269/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di Alltri Inka/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

(Causa C-340/11)

2011/C 269/66

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di Alltri Inka

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

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C 269/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di DBI-Fonds APT no 737/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

(Causa C-341/11)

2011/C 269/67

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di DBI-Fonds APT no 737

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

IT

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C 269/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — SICAV KBC Select Immo/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Causa C-342/11)

2011/C 269/68

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: SICAV KBC Select Immo

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

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C 269/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

(Causa C-343/11)

2011/C 269/69

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

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C 269/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — International Values Series of the DFA Investment Trust Company/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

(Causa C-344/11)

2011/C 269/70

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: International Values Series of the DFA Investment Trust Company

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

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C 269/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Company/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

(Causa C-345/11)

2011/C 269/71

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Company

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

IT

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C 269/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — SICAV GA Fund B/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

(Causa C-346/11)

2011/C 269/72

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: SICAV GA Fund B

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

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C 269/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH a nome di AMB Generali Aktien Euroland/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

(Causa C-347/11)

2011/C 269/73

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH a nome di AMB Generali Aktien Euroland

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Questioni pregiudiziali

1)

Se, oltre alla posizione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)

In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.


10.9.2011   

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C 269/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 luglio 2011 — O, S

(Causa C-356/11)

2011/C 269/74

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrenti: O, S

Altra parte nel procedimento: Maahanmuuttovirasto

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 20 TFUE osti a che ad un cittadino di un paese terzo sia negato il permesso di soggiorno a causa della mancanza di mezzi di sussistenza, in una situazione familiare in cui il coniuge del cittadino medesimo è responsabile per il mantenimento del figlio, cittadino dell’Unione, ed in cui il cittadino del paese terzo non ne è genitore né responsabile per il mantenimento.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se l’efficacia dell’art. 20 TFUE debba essere valutata altrimenti, qualora il cittadino del paese terzo senza permesso di soggiorno, il suo coniuge ed il figlio, per il cui mantenimento il coniuge è responsabile, e che è cittadino dell’Unione, vivano insieme.


10.9.2011   

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C 269/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 luglio 2011 — Maahanmuuttovirasto

(Causa C-357/11)

2011/C 269/75

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Maahanmuuttovirasto

Altra parte nel procedimento: L

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 20 TFUE osti a che ad un cittadino di un paese terzo sia negato il permesso di soggiorno a causa della mancanza di mezzi di sussistenza, in una situazione familiare in cui il coniuge del cittadino medesimo è responsabile per il mantenimento del figlio, cittadino dell’Unione, ed in cui il cittadino del paese terzo non ne è genitore né responsabile per il mantenimento, né convive col coniuge o col figlio in questione.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se l’efficacia dell’art. 20 TFUE debba essere valutata altrimenti, qualora il cittadino del paese terzo senza permesso di soggiorno, che non vive in Finlandia, ed il coniuge abbiano un figlio comune, per il cui mantenimento condividano la responsabilità, il quale vive in Finlandia ed è cittadino di un paese terzo.


10.9.2011   

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C 269/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l’8 luglio 2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue

(Causa C-358/11)

2011/C 269/76

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue

Altre parti nel procedimento: Lapin luonnonsuojelupiiri ry e Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue

Questioni pregiudiziali

1)

se dal fatto che un rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso possa direttamente desumersi che l’uso della sostanza o dell’oggetto prodotto causa gli impatti globali negativi sull’ambiente o sulla salute umana ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. d), della nuova direttiva sui rifiuti 2008/98/CE (1); se anche un rifiuto pericoloso cessi di essere un rifiuto una volta soddisfatti i presupposti di cui all’art. 6, n. 1, della nuova direttiva sui rifiuti 2008/98/CE;

2)

se, nell’interpretare la nozione di rifiuto ed in particolare nel valutare l’obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto, occorra annettere rilevanza al fatto che il riutilizzo della sostanza oggetto della valutazione è a determinate condizioni ammesso ai sensi dell’allegato XVII di cui all’art. 67 del regolamento REACH (2). In caso di risposta affermativa, quale rilevanza debba attribuirsi a tale circostanza;

3)

se l’art. 67 del regolamento REACH abbia armonizzato le prescrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso ai sensi dell’art. 128, n. 2, del regolamento, con la conseguenza che l’uso dei preparati o dei prodotti menzionati nell’allegato XVII non possa essere impedito sul fondamento delle disposizioni nazionali relative alla tutela dell’ambiente, nella misura in cui le restrizioni in parola non siano state pubblicate nell’inventario compilato dalla Commissione, previsto all’art. 67, n. 3, del regolamento REACH;

4)

se gli obiettivi d’uso del legname trattato con una soluzione di RCA elencati al punto 19, n. 4, lett. b), dell’allegato XVII del regolamento REACH debbano interpretarsi nel senso che vi sono enunciati tutti i possibili usi;

5)

se l’obiettivo dell’utilizzazione, quale supporto di legno del sentiero di cui trattasi nel presente caso, sia comparabile agli obiettivi d’uso enunciati nell’elenco menzionato nella questione n. 4, con la conseguenza che l’obiettivo dell’utilizzazione in parola possa essere ammesso una volta soddisfatti gli altri presupposti necessari sul fondamento del punto 19, n. 4, lett. b), dell’allegato XVII del regolamento REACH;

6)

di quali circostanze occorra tener conto quando si esamina se vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle ai sensi del punto 19, n. 4, lett. d), dell’allegato XVII del regolamento REACH;

7)

se l’espressione «rischio» di cui al punto menzionato nella questione n. 6 significhi che i contatti ripetuti con la pelle devono essere teoricamente possibili oppure, almeno in una certa misura, probabili.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


10.9.2011   

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C 269/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Elegktiko Sinedrio [Corte dei Conti (Grecia)] il 7 luglio 2011 — Commissario della Corte dei Conti presso il Ministero dei Beni culturali e del Turismo/Servizio di controllo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo e Κostantinos Antonopoulos

(Causa C-363/11)

2011/C 269/77

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Corte dei Conti

Parti

Ricorrente: Commissario della Corte dei Conti presso il Ministero dei Beni culturali e del Turismo

Resistenti: Servizio di controllo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo e Κostantinos Antonopoulos

Questioni pregiudiziali

1)

Se la concessione o meno della retribuzione al lavoratore per il periodo della sua assenza dal lavoro per permessi sindacali costituisca una condizione di lavoro ovvero una condizione di impiego ai sensi del diritto dell’Unione; in particolare, se le disposizioni di legge che prevedono la concessione di permessi sindacali non retribuiti ai lavoratori del settore pubblico con rapporto di lavoro a tempo determinato che non ricoprono un posto in organico e sono membri del Comitato di un’organizzazione sindacale costituiscano una «condizione di lavoro», di cui all’art. 137, n. 1, lett. b), CE, e una «condizione di impiego», di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro [direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato], o se tale questione attenga ai settori delle retribuzioni e del diritto di associazione, che sono sottratti al diritto dell’Unione.

2)

Qualora la precedente questione sia risolta in senso affermativo, se un lavoratore con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato in un servizio pubblico, il quale ricopra un posto previsto in organico e svolga lo stesso lavoro di un lavoratore con rapporto di diritto privato a tempo determinato che non occupa un posto in organico, sia eventualmente «comparabile» ad un tale lavoratore ai sensi delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, dell’accordo quadro, o se il fatto che la Costituzione dello Stato (art. 103) e le relative leggi di attuazione prevedano per lui un regime di servizio speciale (quanto ad assunzione e a garanzie speciali conformemente all’art. 103, n. 3, della Costituzione) sia sufficiente per considerarlo non «comparabile» e dunque non assimilabile ad un lavoratore con rapporto di diritto privato a tempo determinato che non ricopre un posto in organico.

3)

Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:

a)

qualora dalle disposizioni nazionali risulti che sono concessi (fino a 9 giorni al mese) permessi sindacali retribuiti ai lavoratori di un servizio pubblico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ricoprono un posto in organico e sono membri del Comitato di un’organizzazione sindacale di secondo livello, mentre lavoratori con la stessa qualifica sindacale che lavorino per il medesimo servizio pubblico a tempo determinato senza ricoprire un posto in organico ricevono solo permessi sindacali di uguale durata non retribuiti, se detta differenziazione costituisca un trattamento meno favorevole della seconda categoria di lavoratori, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro; e

b)

se la stessa durata temporalmente limitata del rapporto di lavoro della seconda categoria di lavoratori nonché la distinzione sul suo regime di servizio in generale (a livello di assunzione, di avanzamento, di cessazione del rapporto di lavoro) possano costituire ragioni oggettive per tale disparità.

4)

Se la controversa differenziazione tra i sindacalisti che siano lavoratori a tempo indeterminato con posto in organico in un servizio pubblico e quanti con la stessa qualifica sindacale lavorino per il medesimo servizio pubblico a tempo determinato senza ricoprire un posto in organico integri una violazione del principio di non discriminazione nell’esercizio dei diritti sindacali, ai sensi degli artt. 12, 20, 21 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o se tale differenziazione possa essere giustificata dall’eterogeneità del regime di servizio dei lavoratori delle due categorie.


10.9.2011   

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C 269/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 13 luglio 2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Causa C-373/11)

2011/C 269/78

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

Parti

Ricorrente: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou (Associazione panellenica delle industrie di trasformazione del tabacco)

Convenuti: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Ministro dell’Economia e delle Finanze) e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Ministro dello Sviluppo agricolo e dei Generi alimentari)

Questione pregiudiziale

Se il disposto dell’art. 69 del regolamento n. 1782/2003 — che deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di definire percentuali differenti della trattenuta per il pagamento supplementare ai produttori entro la soglia del 10 % della componente «massimali nazionali» di cui all’articolo 41 — tenuto conto dei criteri definiti nel terzo comma di tale articolo, sia compatibile, nel consentire tale differenziazione della percentuale della trattenuta, con le disposizioni di cui agli artt. 2, 32 e 34 del Trattato CE e con gli obiettivi di garanzia di un livello di reddito stabile e di mantenimento delle zone rurali.


10.9.2011   

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C 269/38


Impugnazione proposta il 21 giugno 2011 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 aprile 2011, causa T-95/11, Longevity Health Products/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-378/11 P)

2011/C 269/79

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere il ricorso proposto dalla società Longevity Health Products, Inc.;

annullare l’ordinanza del Tribunale 15 aprile 2011, causa T-95/11;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno dell’annullamento dell’ordinanza impugnata:

l’ordinanza del Tribunale è viziata da carenza di motivazione;

il Tribunale non ha tenuto conto degli argomenti avanzati dal titolare del marchio.


10.9.2011   

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C 269/38


Ordinanza del presidente della Corte 1 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-455/10) (1)

2011/C 269/80

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


10.9.2011   

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C 269/38


Ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-16/11) (1)

2011/C 269/81

Lingua processuale: l’estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


10.9.2011   

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C 269/39


Ordinanza del presidente della Corte 15 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-20/11) (1)

2011/C 269/82

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


10.9.2011   

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C 269/39


Ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Procura della Repubblica/Assane Samb

(Causa C-43/11) (1)

2011/C 269/83

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


10.9.2011   

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C 269/39


Ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone — Italia) — Procura della Repubblica/Patrick Conteh

(Causa C-169/11) (1)

2011/C 269/84

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 173 dell’11.6.2011.


10.9.2011   

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C 269/39


Ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso — Italia) — Procura della Repubblica/Elena Vermisheva

(Causa C-187/11) (1)

2011/C 269/85

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


Tribunale

10.9.2011   

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C 269/40


Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Freistaat Sachsen/Commissione

(Causa T-357/02 RENV) (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti concessi dalle autorità del Land di Sassonia - Aiuti al coaching, alla partecipazione a fiere, alla cooperazione e alla promozione del design - Decisione che dichiara il regime di aiuti parzialmente compatibile e parzialmente incompatibile con il mercato comune - Regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese - Mancato esercizio del potere discrezionale - Obbligo di motivazione)

2011/C 269/86

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Freistaat Sachsen (Germania) (rappresentante: avv. T. Lübbig)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross, V. Kreuschitz e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’art. 2, secondo comma, e degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 24 settembre 2002, 2003/226/CE, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» — Sottoprogrammi 1 (Coaching), 4 (Partecipazioni a fiere), 5 (Cooperazione) e 7 (Promozione-design) (GU 2003, L 91, pag. 13)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Freistaat Sachsen (Germania) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.


(1)  GU C 31 dell’8.2.2003.


10.9.2011   

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C 269/40


Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Arkema France/Commissione

(Causa T-189/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Perossido di idrogeno e perborato di sodio - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Ammende - Comunicazione sulla cooperazione)

2011/C 269/87

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Arkema France SA (Colombes, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti A. Winckler, S. Sorinas Jimeno e P. Geffriaud, poi avv.ti S. Sorinas Jimeno e E. Jégou)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Arbault e O. Beynet, poi V. Bottka, P.J. Van Nuffel e B. Gencarelli, agenti)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Arkema France SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006


10.9.2011   

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C 269/40


Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Total e Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-190/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Perossido di idrogeno e perborato di sodio - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Diritti della difesa - Presunzione di innocenza - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Principio di legalità dei reati e delle pene - Principio di buona amministrazione - Certezza del diritto - Sviamento di potere - Ammende)

2011/C 269/88

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA (Courbevoie, Francia); e Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (rappresentanti: avv.ti É. Morgan de Rivery, A. Noël-Baron, E. Lagathu)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e O Beynet, poi V. Bottka, P.J. Van Nuffel e B. Gencarelli, agenti)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) e, in via subordinata, la domanda di riforma dell’art. 2, sub i), di detta decisione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Total SA e la Elf AcquitaineSA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


10.9.2011   

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C 269/41


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Shell Petroleum e a./Commissione

(Causa T-38/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Partecipazione al cartello - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze aggravanti)

2011/C 269/89

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shell Petroleum NV (L'Aia, Paesi Bassi), Shell Nederland BV (L’Aia) e Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Snoep e J. Brockhoff, poi avv.ti T. Snoep e S. Chamalaun)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, V. Bottka e J. Samnadda, poi M. Kellerbauer e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda la Shell Petroleum NV e la Shell Nederland BV, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Shell Petroleum, alla Shell Nederland e alla Shell Nederland Chemie BV

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Shell Petroleum NV, la Shell Nederland BV e la Shell Nederland Chemie BV sono condannate alle spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


10.9.2011   

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C 269/41


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — ENI/Commissione

(Causa T-39/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze aggravanti)

2011/C 269/90

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ENI SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: avv.ti G.M. Roberti e I. Perego)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda l’ENI SpA, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta all’ENI

Dispositivo

1)

L’art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta all’ENI in EUR 272,25 milioni.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta all’ENI è fissato in EUR 181,5 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


10.9.2011   

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C 269/42


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Dow Chemical e a./Commissione

(Causa T-42/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze aggravanti)

2011/C 269/91

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, Stati Uniti); Dow Deutschland Inc. (Schwalbach, Germania); Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Schwalbach); e Dow Europe GmbH (Horgen, Svizzera)(rappresentanti: inizialmente avv.ti D. Schroeder, P. Matthey e T. Graf, poi avv. ti D. Schroeder e T. Graf)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, V. Bottka e J. Samnadda, poi M. Kellerbauer, V. Bottka e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda la The Dow Chemical Company, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o l’annullamento, per quanto riguarda la Dow Deutschland Inc., dell’art. 1 di detta decisione o la riduzione, per quanto riguarda l’insieme delle ricorrenti, dell’ammenda loro inflitta.

Dispositivo

1)

L’art. 1, lett. b), della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Dow Deutschland Inc. all’infrazione di cui trattasi dal 1o luglio 1996 al 27 novembre 2001 invece che dal 2 settembre 1996 al 27 novembre 2001.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Dow Chemical Company, la Dow Deutschland, la Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e la Dow Europe GmbH sono condannate a sostenere le proprie spese nonché i nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione è condannata a sostenere un decimo delle proprie spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007


10.9.2011   

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C 269/42


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Kaučuk/Commissione

(Causa T-44/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Partecipazione al cartello - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti)

2011/C 269/92

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, Repubblica ceca) (rappresentanti: inizialmente M. Powell e K. Kuik, poi M. Powell, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, V. Bottka e O. Weber, poi M. Kellerbauer, V. Bottka e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Kaučuk

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), è annullata nella parte in cui riguarda la Kaučuk a.s.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


10.9.2011   

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C 269/42


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Unipetrol/Commissione

(Causa T-45/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Partecipazione al cartello - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende)

2011/C 269/93

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Unipetrol a.s.(Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv. ti J. Matějček e I. Janda)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, V. Bottka e O. Weber, poi M. Kellerbauer, V. Bottka, e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda l’Unipetrol a.s.., della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) o, in subordine, l’esercizio della competenza anche di merito del Tribunale

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) è annullata nella parte in cui riguarda l’Unipetrol a.s.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/43


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Trade-Stomil/Commissione

(Causa T-53/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Partecipazione al cartello - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti)

2011/C 269/94

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trade-Stomil sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: F. Carlin, barrister e E. Batchelor, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e V. Bottka, poi V. Bottka e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda la Trade-Stomil sp. z o.o., della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Trade Stomil

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) è annullata nella parte in cui riguarda la Trade-Stomil sp. z o.o.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/43


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Polimeri Europa/Commissione

(Causa T-59/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Infrazione unica - Prova dell’esistenza dell’intesa - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze aggravanti)

2011/C 269/95

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italia) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa e F. Moretti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Polimeri Europa SpA

Dispositivo

1)

L’art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla Polimeri Europa SpA in EUR 272,25 milioni.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Polimeri Europa è fissato in EUR 181,5 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/44


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Schindler Holding e a./Commissione

(Causa T-138/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Manipolazione delle gare d’appalto - Ripartizione dei mercati - Fissazione dei prezzi)

2011/C 269/96

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Svizzera); Schindler Management AG (Ebikon, Svizzera); Schindler SA (Bruxelles, Belgio); Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlino, Germania); Schindler Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo); e Schindler Liften BV (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész e S. Hirsbrunner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mojzesowicz e R. Sauer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e G. Kimberley, agenti)

Oggetto

Domanda d’annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007)512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nei limiti in cui è stato proposto dalla Schindler Management AG.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Schindler Holding Ltd, la Schindler SA, la Schindler Deutschland Holding GmbH, la Schindler Sàrl e la Schindler Liften BV sono condannate alle spese.

4)

La Schindler Management sopporterà le proprie spese.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/44


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — General Technic-Otis e a./Commissione

(Cause riunite T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Manipolazione delle gare d’appalto - Ripartizione dei mercati - Fissazione dei prezzi)

2011/C 269/97

Lingua processuale: il francese e l'inglese

Parti

Ricorrenti: General Technic-Otis Sàrl (Howald, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente M. Nosbusch, successivamente A. Winckler, avvocati, e J. Temple Lang, solicitor) (causa T-141/07); General Technic Sàrl (Howald) (rappresentante: M. Nosbusch) (causa T-142/07); Otis SA (Dilbeek, Belgio), Otis GmbH & Co. OHG (Berlino, Germania), Otis BV (Amersfoort, Paesi Bassi) e Otis Elevator Company (Farmington, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Winckler e J. Temple Lang) (causa T-145/07); nonché United Technologies Corporation (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Winckler e J. Temple Lang) (causa T-146/07)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: cause T-141/07, T-142/07, A. Bouquet, R. Sauer, agenti, assistiti da A. Condomines, avvocato; e cause T-145/07 e T-146/07, A. Bouquet, R. Sauer e J. Bourke, agenti, assistiti da A. Condomines)

Oggetto

Domanda d’annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007)512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

Dispositivo

1)

Le cause T-141/07, T-142/07, T-145/07 e T-146/07 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Nella causa T-141/07, la General Technic-Otis Sàrl è condannata alle spese.

4)

Nella causa T-142/07, la General Technic Sàrl è condannata alle spese.

5)

Nella causa T-145/07, la Otis SA, la Otis GmbH & Co. OHG, la Otis BV e la Otis Elevator Company sono condannate alle spese.

6)

Nella causa T-146/07, la United Technologies Corporation è condannata alle spese.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


10.9.2011   

IT

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C 269/45


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione

(Cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Manipolazione delle gare d’appalto - Ripartizione dei mercati - Fissazione dei prezzi)

2011/C 269/98

Lingua processuale: l'olandese e il tedesco

Parti

Ricorrenti: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente V. Turner e D. Mes, successivamente O.W. Brouwer e J. Blockx, avvocati) (causa T-144/07); ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Germania) (rappresentanti: inizialmente U. Itzen e K. Blau-Hansen, successivamente U. Itzen, K. Blau-Hansen e S. Thomas, e infine K. Blau-Hansen e S. Thomas, avvocati) (causa T-147/07); ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: inizialmente U. Itzen e K. Blau-Hansen, successivamente U. Itzen, K. Blau-Hansen e S. Thomas, e infine K. Blau-Hansen e S. Thomas, avvocati) (causa T-147/07); ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Lussemburgo) (rappresentanti: K. Beckmann, S. Dethof e U. Itzen, avvocati) (causa T-148/07); ThyssenKrupp Elevator AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: T. Klose e J. Ziebarth, avvocati) (causa T-149/07); ThyssenKrupp AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Klusmann e S. Thomas, successivamente M. Klusmann, avvocati) (causa T-150/07); ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den Ijssel, Paesi Bassi) (rappresentanti: O.W. Brouwer e A. Stoffer, avvocati) (causa T-154/07)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nelle cause T-144/07 e T-154/07, A. Bouquet e R. Sauer, agenti, assistiti da F. Wijckmans e F. Tuytschaever, avvocati; nelle cause T-147/07 e T-148/07, inizialmente R. Sauer e O. Weber, successivamente R. Sauer e K. Mojzesowicz, agenti; e nelle cause T-149/07 e T-150/07, R. Sauer e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda d’annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Le cause T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2)

L’art. 2, n. 1, quarto trattino, n. 2, quarto trattino, n. 3, quarto trattino, e n 4, quarto trattino, della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), è annullato.

3)

Nelle cause T-144/07, T-149/07 e T-150/07, l’importo dell’ammenda inflitta alla ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, alla ThyssenKrupp Elevator AG e alla ThyssenKrupp AG all’art. 2, n. 1, quarto trattino, della decisione C(2007) 512 per l’infrazione in Belgio è fissato in EUR 45 738 000.

4)

Nelle cause T-147/07, T-149/07 e T-150/07, l’importo dell’ammenda inflitta alla ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, alla ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, alla ThyssenKrupp Elevator e alla ThyssenKrupp all’art. 2, n. 2, quarto trattino, della decisione C(2007) 512 per l’infrazione in Germania è fissato in EUR 249 480 000.

5)

Nelle cause T-148/07, T-149/07 e T-150/07, l’importo dell’ammenda inflitta alla ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, alla ThyssenKrupp Elevator e alla ThyssenKrupp all’art. 2, n. 3, quarto trattino, della decisione C(2007) 512 per l’infrazione in Lussemburgo è fissato in EUR 8 910 000.

6)

Nelle cause T-150/07 e T-154/07, l’importo dell’ammenda inflitta alla ThyssenKrupp Liften BV e alla ThyssenKrupp all’art. 2, n. 4, quarto trattino, della decisione C(2007) 512 per l’infrazione nei Paesi Bassi è fissato in EUR 15 651 900.

7)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

8)

In ciascuna causa le ricorrenti sopporteranno i tre quarti delle proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Commissione europea. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese nonché un quarto delle spese delle ricorrenti.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/45


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Kone e a./Commissione

(Causa T-151/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Manipolazione delle gare d’appalto - Ripartizione dei mercati - Fissazione dei prezzi)

2011/C 269/99

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kone Oyj (Helsinki, Finlandia); Kone GmbH (Hannover, Germania); e Kone BV (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentanti: T. Vinje, solicitor, D. Paemen, J. Schindler, B. Nijs, A. Tomtsis, avvocati, J. Flynn, QC, e D. Scannell, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda d’annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kone Oyj, la Kone GmbH e la Kone BV sono condannate alle spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/46


Sentenza del Tribunale 15 luglio 2011 — Zino Davidoff/UAMI — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)

(Causa T-108/08) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GOOD LIFE - Marchio nazionale denominativo anteriore GOOD LIFE - Uso effettivo del marchio anteriore - Dovere di diligenza - Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 269/100

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zino Davidoff SA (Friburgo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Pethke e J. Laporta Insa, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: I. Kleinakis kai SIA OE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. K. Siotou)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2007 (procedimento R 298/2007-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la I. Kleinakis kai SIA OE e la Zino Davidoff SA

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 novembre 2007 (procedimento R 298/2007-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zino Davidoff SA.

3)

La I. Kleinakis kai SIA OE sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/46


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Grecia/Commissione

(Causa T-81/09) (1)

(FESR - Riduzione del contributo finanziario - Programma operativo nell’ambito dell’obiettivo n. 1 (1994-1999), “Accessibilità e assi stradali” in Grecia - Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi - Segreto professionale - Tasso di correzione finanziaria - Margine discrezionale della Commissione - Controllo giurisdizionale)

2011/C 269/101

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente M. Tassopoulou, agente, assistito da C. Meïdanis e E. Lampadarios, avvocati, successivamente P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti, assistiti da G. Michailopoulos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C(2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia, per un importo di EUR 30 104 470,47, a titolo del programma operativo «Accessibilità e assi stradali», con decisione della Commissione 16 dicembre 1994, C(94) 3579, recante approvazione di un contributo del FESR.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C(2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia è annullata nella parte in cui prevede, da un lato, la correzione per un importo di EUR 506 303 a titolo del progetto «Isthmos — Galota» e, dall’altro lato, una correzione per un importo di EUR 684 343 a titolo del progetto «Carrefour de Polymylos (contratto 928)».

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese e l’80% delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione sopporterà il 20 % delle proprie spese.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009.


10.9.2011   

IT

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C 269/47


Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (OFTAL CUSI)

(Causa T-160/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo OFTAL CUSI - Marchio comunitario denominativo anteriore Ophtal - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 269/102

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Schneller)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alcon Inc. (Hünenberg, Svizzera) (rappresentante: avv. M. Vidal-Quadras Trias de Bes)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 febbraio 2009 (procedimento R 1471/2007-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. Robert Winzer Pharma GmbH e l’Alcon Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dr. Robert Winzer Pharma GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dell’Alcon Inc.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


10.9.2011   

IT

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C 269/47


Sentenza del Tribunale 15 luglio 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/UAMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO)

(Causa T-220/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO - Marchio comunitario denominativo anteriore URGO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 269/103

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. W. Renck, T. Dolde, J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Société de développement et de recherche industrielle (Chenôve, Francia) (rappresentante: avv. K. Dröge)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 20 marzo 2009 (procedimento R 515/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Société de développement et de recherche industrielle e la Ergo Versicherungsgruppe AG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ergo Versicherungsgruppe AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 180 del 1.8.2009.


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/47


Sentenza del Tribunale 15 luglio 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/UAMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group)

(Causa T-221/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO Group - Marchio comunitario denominativo anteriore URGO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 269/104

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. W. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Société de développement et de recherche industrielle (Chenôve, Francia) (rappresentante: avv. K. Dröge)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 20 marzo 2009 (procedimento R 520/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Société de développement et de recherche industrielle e l’Ergo Versicherungsgruppe AG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ergo Versicherungsgruppe AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/48


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Evonik Industries/UAMI (Rettangolo porpora con un lato convesso)

(Causa T-499/09) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un rettangolo porpora con un lato convesso - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 269/105

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Stürmann, successivamente S. Stürmann e G. Schneider, successivamente S. Stürmann e R. Manea, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 ottobre 2009, procedimento R 491/2009-4, relativamente ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un rettangolo porpora con un lato convesso.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evonik Industries AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 13 febbraio 2010.


10.9.2011   

IT

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C 269/48


Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Inter IKEA Systems/UAMI — Meteor Controls (GLÄNSA)

(Causa T-88/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GLÄNSA - Marchio comunitario denominativo anteriore GLANZ - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 269/106

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Inter IKEA Systems BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J. Gulliksson)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Meteor Controls International Ltd (Cookstown, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 1o dicembre 2009, procedimento R 529/2009-2, relativamente ad un procedimento di opposizione tra la Meteor Controls International Ltd e la Inter IKEA Systems BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Inter IKEA Systems BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 113 del 1o maggio 2010.


10.9.2011   

IT

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C 269/48


Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — ratiopharm/UAMI — Nycomed (ZUFAL)

(Causa T-22/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ZUFAL - Marchio comunitario denominativo anteriore ZURCAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio - Art. 43, n. 1, del regolamento n. 207/2009)

2011/C 269/107

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ratiopharm GmbH (Ulm, Germania) (rappresentante: S. Völker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nycomed GmbH (Costanza, Germania) (rappresentante: A. Ferchland, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2010 (procedimento R 874/2008-4), relativo a un procedimento di opposizione tra la Nycomed GmbH e la ratiopharm GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ratiopharm GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


10.9.2011   

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C 269/49


Ordinanza del presidente del Tribunale 12 luglio 2011 — Emme/Commissione

(Causa T-422/10 R)

(Procedimento sommario - Concorrenza - Decisione della Commissione che infligge un’ammenda - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Danno pecuniario - Insussistenza di circostanze eccezionali - Insussistenza dell’urgenza)

2011/C 269/108

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Emme Holding SpA (Pescara) (rappresentanti: avv.ti G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta e P. Ferrari)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Gencarelli, V. Bottka e P. Manzini, agenti)

Oggetto

Una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/38.344 — Acciaio per precompresso), nonché una domanda di esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta in applicazione dell’art. 2 di detta decisione

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


10.9.2011   

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C 269/49


Ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 2011 — SIR/Consiglio

(Causa T-142/11 R) (1)

(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio - Congelamento dei capitali - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Non luogo a provvedere nel procedimento principale - Non luogo a provvedere)

2011/C 269/109

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 278 TFUE, la sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36) e, dall’altro, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di provvedimenti provvisori.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


10.9.2011   

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C 269/49


Ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 2011 — Petroli/Consiglio

(Causa T-160/11 R)

(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d’Avorio - Congelamento dei capitali - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Non luogo a statuire nel procedimento principale - Non luogo a statuire)

2011/C 269/110

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere, conformemente all'art. 278 TFUE, la sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall'altro, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

2)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.


10.9.2011   

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C 269/50


Ricorso proposto il 20 giugno 2011 — Brainlab/UAMI (BrainLAB)

(Causa T-326/11)

2011/C 269/111

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brainlab AG (Feldkirchen, Germania) (rappresentante: avv. J. Bauer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 aprile 2011, procedimento R 1596/2010-4;

rinviare alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) la decisione sul merito della questione se sia stata osservata la dovuta diligenza ai fini del rinnovo del marchio comunitario di cui trattasi, «BrainLAB», n. 1 290 113;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «BrainLAB» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 42.

Decisione del servizio «Registro e banche dati connesse»: rigetto della domanda di restitutio in integrum riguardante il termine per la presentazione della domanda di rinnovo e per il versamento della tassa di rinnovo.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto della domanda di restitutio in integrum e dichiarazione di scadenza del marchio comunitario n. 1 290 113.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 81 del regolamento n. 207/2009, in quanto, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sarebbe stato possibile per tutte le parti interessate osservare un termine nei riguardi del convenuto, con conseguente perdita del diritto, e in quanto il termine di due mesi previsto per la presentazione della domanda di restitutio in integrum sarebbe stato osservato.


10.9.2011   

IT

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C 269/50


Ricorso proposto il 20 giugno 2011 — Vinci Energies Schweiz/UAMI — Estavis (raffigurazione in giallo della Porta di Brandeburgo)

(Causa T-327/11)

2011/C 269/112

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vinci Energies Schweiz AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Estavis AG (Berlino, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 marzo 2011, procedimento R 231/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Estavis AG.

Marchio comunitario di cui trattasi: raffigurazione della Porta di Brandeburgo utilizzando il colore giallo-miele per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 — Domanda n. 6 585 871.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «ETAVIS» per prodotti e servizi della classi 6, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40, 41, 42 e 45.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata parzialmente accolta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata annullata e l’opposizione è stata respinta.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto sussisterebbe tra i marchi in conflitto un rischio di confusione a causa del quantomeno normale carattere distintivo del marchio oggetto dell’opposizione e dell’identità, o rispettivamente della forte somiglianza, dei segni in conflitto.


10.9.2011   

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C 269/51


Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Leifheit/UAMI (EcoPerfect)

(Causa T-328/11)

2011/C 269/113

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentante: avv. G. Hasselblatt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 marzo 2011, procedimento R 1658/2010-1, e consentire la completa pubblicazione del marchio comunitario «EcoPerfect» con il numero 8 708 745;

condannare l’UAMI alle spese proprie e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EcoPerfect» per prodotti della classe 21 — Domanda n. 8 708 745.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009, in quanto la domanda di marchio comunitario «EcoPerfect», in relazione ai prodotti della classe 21, non sarebbe descrittiva né difetterebbe di qualunque carattere distintivo.


10.9.2011   

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C 269/51


Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — Wessang/UAMI — Greinwald (star foods)

(Causa T-333/11)

2011/C 269/114

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Greinwald GmbH (Kempten, Germania)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso dell’UAMI 15 aprile 2011;

dichiarare che l’UAMI è tenuto ad adottare le misure che comporta l’esecuzione della presente sentenza che dispone l’annullamento della citata decisione e di conseguenza accogliere l’opposizione proposta dal sig. Nicolas WESSANG in data 26 settembre 2005 avverso la domanda di registrazione del marchio STAR FOODS + grafica n. 4 105 615;

dichiarare che l’UAMI è tenuto ad adottare le misure che comporta l’esecuzione della presente sentenza che dispone l’annullamento della citata decisione e di conseguenza respingere in toto la domanda di registrazione del marchio STAR FOODS + grafica n. 4 105 615;

condannare in solido la società GREINWALD GmbH e l’UAMI a tutte le spese sostenute dal sig. Nicolas WESSANG nel procedimento di opposizione, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel presente procedimento;

condannare la società GREINWALD GmbH a sopportare tutte le spese da essa sostenute nel procedimento di opposizione, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel presente procedimento;

condannare l’UAMI a sopportare tutte le spese da esso sostenute nel procedimento di opposizione, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Greinwald GmbH.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «star foods» per prodotti delle classi 29, 30 e 32 — domanda di registrazione n. 4 105 615.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo e denominativo comunitario «STAR SNACKS» per prodotti delle classi 29, 30 e 31.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell’opposizione; decisione adottata in seguito alla sentenza del Tribunale 11 maggio 2010, causa T-492/08, Wessang/UAMI — Greinwald (star foods).

Motivi dedotti: il ricorrente sostiene che il Tribunale ha dichiarato che esiste un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto e che, per questo motivo, la competenza di cui disponeva la commissione di ricorso in seguito alla sentenza del Tribunale era vincolata. Il ricorrente ritiene quindi che la commissione di ricorso abbia agito eccedendo le proprie competenze pronunciandosi nuovamente sulla questione nella sua interezza.


10.9.2011   

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C 269/52


Ricorso proposto il 5 luglio 2011 — Segovia Bonet/UAMI — IES (IES)

(Causa T-355/11)

2011/C 269/115

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jorge Segovia Bonet (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M.E. López Camba e J.L. Rivas Zurdo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IES Insurance Engineering Services Srl (Milano)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 marzo 2011, procedimento R 749/2010-2; e

condannare alle spese il convenuto e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «IES», per servizi delle classi 35, 36, 41, 42 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 6787345.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. 2358802 del marchio figurativo «IES», per servizi della classe 41.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e conferma della decisione della divisione d’opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non sussistesse alcun rischio di confusione tra il marchio preesistente e la domanda di marchio comunitario impugnata, poiché (i) i segni messi a confronto sono tali da poter essere confusi, in particolare dal punto di vista fonetico; e (ii) i servizi indicati dalla registrazione preesistente sono complementari a quelli indicati dalla domanda di marchio comunitario impugnata.


10.9.2011   

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C 269/52


Ricorso proposto il 1o luglio 2011 — Restoin/UAMI (EQUIPMENT)

(Causa T-356/11)

2011/C 269/116

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Restoin (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Alcaraz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 14 aprile 2011, procedimento R 1430/2010-4;

condannare l’UAMI alle spese sostenute dal sig. Christian RESTOIN.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EQUIPMENT» per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35 — Domanda n. 8 722 076.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto il segno richiesto avrebbe carattere distintivo in relazione alla percezione da parte del pubblico interessato e ai prodotti e servizi per i quali la registrazione è richiesta, nonché dell’art. 75 di detto regolamento, in quanto la motivazione della commissione di ricorso (i) non potrebbe essere globale, non essendo i prodotti in questione sufficientemente omogenei, e (ii) non sarebbe coerente.


10.9.2011   

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C 269/53


Ricorso proposto il 6 luglio 2011 — Hand Held Products/UAMI — Orange Brand Services (DOLPHIN)

(Causa T-361/11)

2011/C 269/117

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti J. Güell Serra e M. Curell Aguilà)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Orange Brand Services Ltd (Bristol, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, procedimento R 1443/2010-1, e respingere la domanda di marchio comunitario n. 5046231;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DOLPHIN», per beni, tra gli altri, della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 5046231

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «DOLPHIN», registrato con il n. 936229, per prodotti della classe 9

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per parte dei prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione d’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di effettuare un’analisi globale degli elementi rilevanti, limitandosi a respingere l’opposizione sulla base del fatto che i prodotti sono diversi, rilevando differenze esigue tra loro, e senza ponderare adeguatamente nell’analisi comparativa l’identità dei segni «DOLPHIN».


10.9.2011   

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C 269/53


Ricorso proposto il 6 luglio 2011 — Bial — Portela & Ca/UAMI — Isdin (ZEBEXIR)

(Causa T-366/11)

2011/C 269/118

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti B. Braga da Cruz e J. M. Pimenta)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Isdin, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, procedimento R 1212/2009-1;

ordinare al convenuto di rifiutare la registrazione del marchio comunitario n. 6809008 «ZEBEXIR»;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ZEBEXIR» per prodotti delle classi 3 e 5 — domanda di marchio comunitario n. 6809008

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «ZEBINIX», registrato con il n. 3424223, per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che i marchi di cui trattasi non presentano una somiglianza tale da dare adito a confusione


10.9.2011   

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C 269/54


Ricorso proposto l’11 luglio 2011 — Monier Roofing Components/UAMI (CLIMA COMFORT)

(Causa T-371/11)

2011/C 269/119

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Germania) (rappresentante: avv. F. Ekey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 aprile 2011, procedimento R 2026/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CLIMA COMFORT» per prodotti della classe 17 — Domanda n. 9 175 324.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, in quanto (i) la commissione di ricorso, senza sentire in merito la ricorrente, sarebbe partita da constatazioni di fisica errate, (ii) la commissione di ricorso sarebbe stata tenuta a chiarire d’ufficio i fatti e (iii) la commissione di ricorso avrebbe travisato la natura e lo scopo dei prodotti in questione e sarebbe giunta a constatazioni errate circa il significato del segno «CLIMA COMFORT» in relazione ai prodotti di cui trattasi.


10.9.2011   

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C 269/54


Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Basic/UAMI — Repsol YPF (basic)

(Causa T-372/11)

2011/C 269/120

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: avv. D. Altenburg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Repsol YPF, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 marzo 2011, procedimento R 1440/2010-1;

respingere il ricorso nel procedimento R 1440/2010-1 relativo alla pronuncia sull’opposizione B 1384694;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «basic», nei colori giallo, blu e rosso, per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 6752811.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 5648159 del marchio figurativo «BASIC», per servizi delle classi 35, 37 e 39.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta per parte dei servizi in contestazione della classe 35 e per tutti i servizi in contestazione della classe 39. L’opposizione è stata respinta per i restanti servizi della classe 35.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata annullata nella parte in cui ha respinto l’opposizione per parte dei servizi della classe 35. La domanda di marchio comunitario per tali servizi è stata respinta e così il ricorso per i restanti servizi della classe 35.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e quello oggetto dell'opposizione.


10.9.2011   

IT

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C 269/55


Ricorso proposto il 18 luglio 2011 — Langguth Erben/UAMI (MEDINET)

(Causa T-378/11)

2011/C 269/121

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 10 maggio 2011, procedimento R 1598/2010-4, relativa alla domanda di marchio comunitario n. 8 786 485;

condannare Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «MEDINET» per prodotti della classe 33 — domanda n. 8 786 485.

Decisione dell’esaminatore: rifiuto della registrazione del marchio richiesto con rivendicazione di preesistenza di marchi nazionali e internazionali anteriori.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 34, 75 e 77 del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso i) avrebbe illegittimamente rifiutato la registrazione della preesistenza, ii) non avrebbe tenuto conto delle deduzioni formulate dalla ricorrente in merito alle decisioni delle commissioni di ricorso relative alle rivendicazioni di priorità e di preesistenza, e iii) non avrebbe fissato un'udienza.


10.9.2011   

IT

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C 269/55


Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e a./Commissione

(Causa T-379/11)

2011/C 269/122

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Germania), ROGESA Roheisengesellschaft Saar GmbH (Dillingen, Germania), Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter, Germania), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania), voestalpine Stahl GmbH (Linz, Austria) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2011) 2772, GU L 130, pag. 1],

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esse chiedono che tale decisione venga integralmente annullata.

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono sei motivi.

1)

Primo motivo, con cui si deduce che il parametro di riferimento per il minerale sinterizzato viola l’art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE (2).

Le ricorrenti eccepiscono l’illegittimità delle indicazioni relative ai parametri di riferimento per i prodotti contenute nell’allegato I della decisione impugnata.

Incompatibilità con l’art. 10 bis, n. 2, della direttiva 2003/87

Le ricorrenti affermano che la determinazione del parametro di riferimento per il minerale sinterizzato è contraria all’art. 10 bis, n. 2, della direttiva 2003/87, in quanto nel determinare detto parametro di riferimento la Commissione avrebbe assunto quale il punto di partenza un impianto per la produzione di pellet per determinare il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell’Unione. Orbene, il pellet sarebbe un prodotto diverso dal minerale sinterizzato e gli impianti per la produzione del pellet non dovrebbero quindi essere presi in considerazione nella determinazione del 10 % degli impianti di sinterizzazione più efficienti.

Incompatibilità con l’art. 10 bis, n. 1, della direttiva 2003/87

La determinazione del parametro di riferimento per il minerale sinterizzato sarebbe parimenti contraria all’art. 10 bis, n. 1, della direttiva 2003/87, in quanto la Commissione nel determinare il parametro di riferimento per il minerale sinterizzato avrebbe corretto alcuni dati. Ciò non sarebbe conforme ai criteri per la determinazione dei parametri di riferimento definiti dall’art. 10 bis, n. 1, della direttiva 2003/87.

2)

Secondo motivo, con cui si deduce che il parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso viola l’art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Sarebbe parimenti contraria all’art. 10 bis della direttiva 2003/87 la definizione del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto di tutto il tenore di carbonio del gas di scarico generato dalla produzione di ferro e acciaio, incluso il suo utilizzo per la produzione di elettricità, bensì lo avrebbe ridotto di circa il 25 %. Dal tenore letterale dell’art. 10 bis, n. 1, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/87, dall’impianto sistematico e dalla finalità della direttiva nonché dalla sua genesi legislativa risulta che la Commissione non sarebbe legittimata ad effettuare simili riduzioni.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 296, secondo comma, TFUE

Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la sua decisione. La motivazione della definizione dei parametri di riferimento sarebbe carente. Anche i dubbi espressi dalla Commissione in merito a eventuali distorsioni della concorrenza non sarebbero stati debitamente motivati. Ciò contravverrebbe all’art. 296, secondo comma, TFUE.

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

La decisione impugnata, nella parte relativa alla definizione del parametro di riferimento per il minerale sinterizzato e per la ghisa allo stato fuso, violerebbe anche il principio di proporzionalità.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

Le ricorrenti deducono inoltre una violazione del principio della parità di trattamento.

6)

Sesto motivo, vertente sulla necessità che la decisione venga annullata integralmente

Secondo le ricorrenti la decisione dovrebbe essere dichiarata in tutto priva di effetti, in quanto un annullamento della decisione limitato esclusivamente al parametro di riferimento per il minerale sinterizzato e per la ghisa allo stato fuso determinerebbe l’applicazione automatica di un metodo residuale per l’assegnazione di quote a titolo gratuito in virtù della disposizione dell’art. 10, n. 2, lett. b), in combinato disposto con l’art. 3, lett. c), della decisione impugnata. Per le ricorrenti ciò avrebbe effetti ancora peggiori di quelli risultanti dall’applicazione dei parametri di riferimento errati della Commissione per il minerale sinterizzato e per la ghisa allo stato fuso.


(1)  GU L 130, pag. 1

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)


10.9.2011   

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C 269/56


Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Eurofer/Commissione

(Causa T-381/11)

2011/C 269/123

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (C[2011] 2772, GU L 130, pag. 1),

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esso chiede che tale decisione venga annullata integralmente.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, con cui si deduce che il parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso viola l’art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE (2)

Il ricorrente eccepisce l’illegittimità delle indicazioni relative ai parametri di riferimento per i prodotti contenute nell’allegato I della decisione impugnata.

Il ricorrente sostiene che la definizione del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso è contraria all’art. 10 bis della direttiva 2003/87, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto di tutto il tenore di carbonio del gas di scarico generato dalla produzione di ferro e acciaio, incluso il suo utilizzo per la produzione di elettricità, bensì lo avrebbe ridotto di circa il 25 %. Dal tenore letterale dell’art. 10 bis, n. 1, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/87, dall’impianto sistematico e dalla finalità della direttiva nonché dalla sua genesi legislativa risulta che la Commissione non sarebbe legittimata ad effettuare simili riduzioni.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 296, secondo comma, TFUE

Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non avrebbe motivato in maniera sufficiente la sua decisione. La motivazione della definizione dei parametri di riferimento sarebbe carente. Anche i dubbi espressi dalla Commissione in merito a eventuali distorsioni della concorrenza non sarebbero stati debitamente motivati. Ciò contravverrebbe all’art. 296, secondo comma, TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

La decisione impugnata, nella parte relativa alla definizione del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, violerebbe anche il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

Il ricorrente deduce inoltre una violazione del principio della parità di trattamento.

5)

Quinto motivo, vertente sulla necessità che la decisione venga annullata integralmente

Secondo il ricorrente la decisione dovrebbe essere dichiarata in tutto priva di effetti, in quanto un annullamento della decisione limitato esclusivamente al parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso in base alla disposizione dell’art. 10, n. 2, lett. b), in combinato disposto con l’art. 3, lett. c), della decisione impugnata determinerebbe l’applicazione automatica di un metodo residuale per l’assegnazione di quote a titolo gratuito. Per il ricorrente ciò avrebbe effetti ancora peggiori di quelli risultanti dall’applicazione dei parametri di riferimento errati della Commissione per la ghisa allo stato fuso.


(1)  GU L 130, pag. 1

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istiuisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)


10.9.2011   

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C 269/57


Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Evonik Industries/UAMI — Bornemann (EVONIK)

(Causa T-390/11)

2011/C 269/124

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen (Obernkirchen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto (seconda commissione di ricorso) 19 aprile 2011 (procedimento R 1802/2010-2), in quanto ha negato al marchio internazionale n. 918 426«EVONIK» l’estensione della protezione all’Unione europea;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EVONIK» per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 e 42 — registrazione internazionale n. 918 426

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «EVO» per prodotti e servizi delle classi 7, 37 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, in quanto i) non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ii) la commissione di ricorso si sarebbe fondata su motivi in merito ai quali la ricorrente non ha potuto prendere posizione, e iii) la commissione di ricorso avrebbe fondato la decisione impugnata su argomenti che non sarebbero stati addotti dall’opponente nel corso del procedimento.