ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.238.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 238

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
13 agosto 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 238/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 232 del 6.8.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 238/02

Causa C-97/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) il 28 febbraio 2011 — Amia Spa, in liquidazione/Provincia Regionale di Palermo

2

2011/C 238/03

Causa C-104/11 P: Ricorso proposto il 1o marzo 2011 dalla Stichting Nederlandse Publieke Omroep, già Nederlandse Omroep Stichting (NOS) contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06, Regno dei Paesi Bassi (causa T-231/06) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (causa T-237/06)/Commissione europea

2

2011/C 238/04

Causa C-105/11 P: Ricorso proposto il 2 marzo 2011 dal Regno dei Paesi Bassi contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06, Regno dei Paesi Bassi (causa T-231/06) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (causa T-237/06)/Commissione europea

3

2011/C 238/05

Causa C-113/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ragusa (Italia) il 7 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Mohamed Ali Cherni

4

2011/C 238/06

Causa C-236/11: Ricorso presentato il 17 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

4

2011/C 238/07

Causa C-251/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Rennes (Francia) il 23 maggio 2011 — Martial Huet/Université de Bretagne occidentale

4

2011/C 238/08

Causa C-257/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 26 maggio 2011 — SC Gran Via Moinești srl/Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

4

2011/C 238/09

Causa C-261/11: Ricorso proposto il 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca

5

2011/C 238/10

Causa C-276/11 P: Impugnazione proposta il 3 giugno 2011 dalla Viega GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-375/06, Viega GmbH & Co. KG/Commissione europea

5

2011/C 238/11

Causa C-280/11P: Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011, causa T-233/09, Access Info Europe/Consiglio dell'Unione europea

6

2011/C 238/12

Causa C-284/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l’8 giugno 2011 — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

7

2011/C 238/13

Causa C-285/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) l’8 giugno 2011 — Bonik ЕООD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione Impugnazione e gestione dell’esecuzione di Vаrnа presso l’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)

8

2011/C 238/14

Causa C-286/11 P: Impugnazione proposta il 7 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-382/06, Tomkins plc/Commissione europea

9

2011/C 238/15

Causa C-287/11 P: Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-385/06, Aalberts Industries NV, Comap SA, già Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG/Commissione europea

10

2011/C 238/16

Causa C-297/11: Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

11

2011/C 238/17

Causa C-306/11 P: Impugnazione proposta il 14 giugno 2011 dalla XXXLutz Marken GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 marzo 2011, causa T-54/09, XXXLutz Marken GmbH/UAMI; altra parte nel procedimento: Natura Selection S.L.

12

2011/C 238/18

Causa C-314/11 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 aprile 2011, causa T-320/09, Planet AE/Commissione

12

 

Tribunale

2011/C 238/19

Causa T-161/04: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2011 — Valero Jordana/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Elenco di riserva di un concorso generale e decisioni individuali relative alla nomina di funzionari — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Protezione dei dati personali — Regolamento (CE) n. 45/2001]

14

2011/C 238/20

Causa T-283/08: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2011 — Longinidis/Cedefop (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Licenziamento — Motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa)

14

2011/C 238/21

Causa T-463/08: Sentenza del Tribunale 30 giugno 2011 — Imagion/UAMI (DYNAMIC HD) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo DYNAMIC HD — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]]

15

2011/C 238/22

Causa T-258/09: Sentenza del Tribunale 6 luglio 2011 — i-content/UAMI (BETWIN) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Art. 49 CE]

15

2011/C 238/23

Causa T-318/09: Sentenza del Tribunale 6 luglio 2011 — Audi e Volkswagen/UAMI (TDI) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo TDI — Impedimento assoluto alla registrazione — Descrittività — Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso — Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Art. 75 e art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009]

15

2011/C 238/24

Causa T-235/10: Sentenza del Tribunale 6 luglio 2011 — Timehouse/UAMI (Forma di un orologio dai bordi dentellati) [Marchio comunitario — Domanda di marchio tridimensionale — Forma di un orologio dai bordi dentellati — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

16

2011/C 238/25

Causa T-343/09: Ordinanza del Tribunale 27 giugno 2011 — Amecke Fruchtsaft/UAMI — Uhse (69 Sex up) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a provvedere)

16

2011/C 238/26

Causa T-409/09: Ordinanza del Tribunale 22 giugno 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Appalti pubblici di servizi — Rigetto di un'offerta — Annullamento della decisione con sentenza del Tribunale — Prescrizione — Termini relativi alla distanza — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

16

2011/C 238/27

Causa T-452/09 P: Ordinanza del Tribunale 21 giugno 2011 — Rosenbaum/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Inquadramento nel grado all’assunzione — Presa in considerazione dell’esperienza professionale dell’interessato — Art. 31 dello Statuto — Obbligo di motivazione)

16

2011/C 238/28

Causa T-12/10 P: Ordinanza del Tribunale 21 giugno 2011 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rifusione delle spese — Nota con la quale la Commissione informa il ricorrente del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità — Assenza di atto che arreca pregiudizio — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

17

2011/C 238/29

Causa T-125/10: Ordinanza del Tribunale 27 giugno 2011 — Amecke Fruchtsaft/UAMI — Uhse (69 Sex up) (Marchio comunitario — Opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a statuire)

17

2011/C 238/30

Causa T-256/10 P: Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2011 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Trasloco di effetti personali — Rigetto implicito ed esplicito delle domande del ricorrente — Obbligo di motivazione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

17

2011/C 238/31

Causa T-160/10: Ricorso proposto il 19 aprile 2011 — J/Parlamento

18

2011/C 238/32

Causa T-231/11: Ricorso proposto il 2 maggio 2011 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori grigio scuro, grigio chiaro, blu chiaro, blu scuro, ocra e beige)

18

2011/C 238/33

Causa T-247/11: Ricorso proposto il 13 maggio 2011 — FairWild Foundation/UAMI — Wild (FAIRWILD)

18

2011/C 238/34

Causa T-263/11: Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Bopp/UAMI (ottagono dai contorni verdi)

19

2011/C 238/35

Causa T-277/11: Ricorso proposto il 30 maggio 2011 — Hotel Reservation Service Robert Ragge/UAMI — Promotora Imperial (iHotel)

19

2011/C 238/36

Causa T-280/11: Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ewald/UAMI — Kin Cosmetics (Keen)

20

2011/C 238/37

Causa T-281/11 P: Impugnazione proposta il 3 giugno 2011 da Diego Canga Fano avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 marzo 2011, causa F-104/09, Canga Fano/Consiglio

20

2011/C 238/38

Causa T-285/11: Ricorso proposto il 6 giugno 2011 — Gooré/Consiglio

21

2011/C 238/39

Causa T-287/11: Ricorso proposto il 6 giugno 2011 — Heitkamp BauHolding/Commissione

21

2011/C 238/40

Causa T-289/11: Ricorso proposto il 7 giugno 2011 — Deutsche Bahn e a./Commissione

22

2011/C 238/41

Causa T-290/11: Ricorso proposto il 7 giugno 2011 — Deutsche Bahn e a./Commissione

22

2011/C 238/42

Causa T-292/11: Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Cemex e a./Commissione

23

2011/C 238/43

Causa T-293/11: Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Holcim (Deutschland) e Holcim/Commissione

24

2011/C 238/44

Causa T-294/11: Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Repubblica ellenica/Commissione

25

2011/C 238/45

Causa T-295/11: Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Duscholux Ibérica/UAMI — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

26

2011/C 238/46

Causa T-296/11: Ricorso proposto l’8 giugno 2011 — Cementos Portland Valderrivas/Commissione

26

2011/C 238/47

Causa T-298/11: Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ghost Brand/UAMI — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

27

2011/C 238/48

Causa T-300/11: Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Otto/UAMI — Nalsani (TOTTO)

27

2011/C 238/49

Causa T-302/11: Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — HeidelbergCement/Commissione

28

2011/C 238/50

Causa T-303/11: Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Leopardi Dittajuti/UAMI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

29

2011/C 238/51

Causa T-306/11: Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Schwenk Zement/Commissione

29

2011/C 238/52

Causa T-308/11: Ricorso proposto il 13 giugno 2011 — Eurallumina/Commissione

30

2011/C 238/53

Causa T-312/11: Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Süd-Chemie/UAMI — BYK-Cera (CERATIX)

32

2011/C 238/54

Causa T-313/11: Ricorso proposto il 16 giugno 2011 — Heede/UAMI (Matrix-Energetics)

32

2011/C 238/55

Causa T-314/11: Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Fortress Participations/UAMI — Fortress Investment Group e Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

32

2011/C 238/56

Causa T-315/11: Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Fortress Participations/UAMI — Fortress Investment Group and Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

33

2011/C 238/57

Causa T-321/11: Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Morelli v UAMI — Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (PARTITO DELLA LIBERTA')

33

2011/C 238/58

Causa T-322/11: Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Morelli v UAMI — Brambilla (Partito della Libertà)

34

2011/C 238/59

Causa T-330/11: Ricorso proposto il 15 giugno 2011 — Mastercard e altri/Commissione

34

2011/C 238/60

Causa T-331/11: Ricorso proposto il 16 giugno 2011 — Besselink/Consiglio

35

2011/C 238/61

Causa T-522/09: Ordinanza del Tribunale 10 giugno 2011 — Gemmi Furs/UAMI — Lemmi-Fashion (GEMMI)

35

2011/C 238/62

Causa T-484/10: Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2011 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione

36

2011/C 238/63

Causa T-486/10: Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2011 — Iberdrola/Commissione

36

2011/C 238/64

Causa T-490/10: Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2011 — Endesa e Endesa Generación/Commissione

36

2011/C 238/65

Causa T-14/11: Ordinanza del Tribunale 14 giugno 2011 — Timab Industries e CFPR/Commissione

36

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 238/66

Causa F-14/11: Ricorso proposto il 17 febbraio 2011 — Strohm/Commissione

37

 

Rettifiche

2011/C 238/67

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-242/11 (GU C 211 del 16.7.2011, pag. 27)

38

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/1


2011/C 238/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 232 del 6.8.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 226 del 30.7.2011

GU C 219 del 23.7.2011

GU C 211 del 16.7.2011

GU C 204 del 9.7.2011

GU C 194 del 2.7.2011

GU C 186 del 25.6.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) il 28 febbraio 2011 — Amia Spa, in liquidazione/Provincia Regionale di Palermo

(Causa C-97/11)

2011/C 238/02

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Amia Spa, in liquidazione

Convenuta: Provincia Regionale di Palermo

Questioni pregiudiziali

Se, alla luce della sentenza C-172/08 (1) possa procedersi alla non applicabilità dell’art. 3, commi 26 e 31, della l. 28 dicembre 1995, n. 549, per contrasto con l’art. 10 della direttiva n. 1999/31/CE (2), nonché alla non applicabilità dell’art. 3, commi 26 e 31, della l. 28 dicembre 1995, n. 549, per contrasto con gli artt. 1, 2 e 3 della direttiva n. 2000/35/CE (3).


(1)  Sentenza della Corte 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente Srl (non ancora pubblicata nella Raccolta).

(2)  GU L 348, pag. 1.

(3)  GU L 200, pag. 35.


13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/2


Ricorso proposto il 1o marzo 2011 dalla Stichting Nederlandse Publieke Omroep, già Nederlandse Omroep Stichting (NOS) contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06, Regno dei Paesi Bassi (causa T-231/06) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (causa T-237/06)/Commissione europea

(Causa C-104/11 P)

2011/C 238/03

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Stichting Nederlandse Publieke Omroep, già Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (rappresentante: J.J. Feenstra, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06;

nella pendenza del giudizio, annullare la decisione della Commissione 22 giugno 2006, 2008/136/CE (1), relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi e

condannare la Commissione alle spese tanto di primo grado quanto dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

 

Primo motivo: violazione degli artt. 107, 108 e 296 TFUE in quanto il Tribunale, a torto e in base ad una motivazione insufficiente, ha considerato i fondi del Fonds-Omroepreserve(FOR) e la restituzione alla NPO di determinate riserve costituite da parte di varie emittenti pubbliche olandesi come una forma di concessione di un aiuto nuovo.

Il Tribunale ha dato un’interpretazione e un’applicazione ingiusta delle nozioni di aiuto, di aiuto esistente e di aiuto nuovo ai sensi degli artt. 107 e seguenti TFUE, dichiarando che la disponibilità dei fondi del FOR e la restituzione alla NPO, da parte di varie emittenti pubbliche olandesi, di determinate riserve costituite devono essere qualificate come la concessione di un aiuto nuovo, senza dare una motivazione sufficiente.

 

Secondo motivo: violazione dei diritti della difesa.

Il Tribunale ha violato il principio dei diritti della difesa sancito dal diritto dell’Unione, il procedimento di cui all’art. 108, n. 2, TFUE e il regolamento (CE) n. 659/1999 (2), respingendo a torto, in base ad una motivazione inesatta e insufficiente, la domanda delle ricorrenti del rispetto dei diritti della difesa e considerando che i diritti della difesa della NPO non erano stati violati.


(1)  GU 2008, L 49, pag. 1.

(2)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/3


Ricorso proposto il 2 marzo 2011 dal Regno dei Paesi Bassi contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06, Regno dei Paesi Bassi (causa T-231/06) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (causa T-237/06)/ Commissione europea

(Causa C-105/11 P)

2011/C 238/04

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels e M. Noort, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Stichting Nederlandse Publieke Omroep, già Nederlandse Omroep Stichting (NOS)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06;

statuire direttamente sulla causa annullando la decisione della Commissione 22 giugno 2006, 2008/136/CE (1), in quanto la Commissione vi ha constatato che un importo di EUR 42,457 milioni deve essere qualificato come aiuto nuovo e va recuperato come parte di una somma totale di EUR 76,327 milioni (maggiorata degli interessi);

condannare la Commissione alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il suo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, in quanto il Tribunale prende le mosse da un’interpretazione errata del combinato disposto degli artt. 107, n. 1, TFUE, 108, nn. 1 e 3, TFUE, e 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 659/1999 (2), e in quanto il Tribunale non ha motivato le sue affermazioni o quantomeno non le ha motivate sufficientemente.

Il motivo comprende le seguenti parti:

1)

per decidere che il trasferimento costituisce un aiuto nuovo, il Tribunale si è basato a torto sul fatto che l’art. 109 a della Mediawet è stato introdotto dopo l’entrata in vigore del Trattato;

2)

per decidere che il trasferimento costituisce un aiuto nuovo, il Tribunale si è basato a torto sul criterio secondo cui detto aiuto corrisponde a «esigenze precise» (dell’emittente pubblica);

3)

per decidere che il trasferimento costituisce un aiuto nuovo, il Tribunale si è basato a torto sul fatto che l’emittente pubblica ha così beneficiato di una sovracompensazione (complementare). L’entità di un’eventuale sovracompensazione non è decisiva per la questione se il trasferimento costituisca un aiuto nuovo. La valutazione del Tribunale in ogni caso è stata insufficientemente motivata;

4)

il Tribunale ha deciso a torto che, quanto alla questione se il trasferimento costituisca un aiuto nuovo, la provenienza del trasferimento è priva di importanza. Il Tribunale ignora così la distinzione tra aiuto nuovo e aiuto esistente. La valutazione del Tribunale in ogni caso è stata insufficientemente motivata;

5)

il Tribunale ha insufficientemente motivato il fatto che non sia ammissibile che le riserve trasferite provengano dal finanziamento annuale dell’emittente pubblica e quindi da un aiuto esistente;

6)

il Tribunale ha deciso senza sufficiente motivazione che i mezzi riservati provengono dai finanziamenti ad hoc e costituiscono quindi un aiuto nuovo;

7)

anche qualora le affermazioni controverse del Tribunale debbano essere considerate nel loro nesso reciproco, le stesse non possono portare alla conclusione che il trasferimento costituisce un aiuto nuovo.


(1)  Decisione della Commissione 22 giugno 2006, relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi — Aiuto di Stato n. C 2/2004 (ex NN 170/2003) (GU 2008, L 49, pag. 1).

(2)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


13.8.2011   

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C 238/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ragusa (Italia) il 7 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Mohamed Ali Cherni

(Causa C-113/11)

2011/C 238/05

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ragusa

Parte nella causa principale

Mohamed Ali Cherni

Con ordinanza del 26 maggio 2011 la Corte di giustizia ha cancellato la causa dal ruolo.


13.8.2011   

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C 238/4


Ricorso presentato il 17 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-236/11)

2011/C 238/06

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, applicando il regime speciale concepito per le agenzie di viaggi anche quando il servizio di viaggio è venduto ad una persona diversa dal viaggiatore, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che l'applicazione fatta dalla Repubblica italiana del regime speciale delle agenzie di viaggio, in quanto non si limita ai servizi prestati ai viaggiatori, come stabilito dalla direttiva, ma si estende anche alle operazioni realizzate fra agenzie di viaggio, viola le disposizioni della normativa in materia di IVA.


(1)  GU L 347, pag. 1


13.8.2011   

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C 238/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Rennes (Francia) il 23 maggio 2011 — Martial Huet/Université de Bretagne occidentale

(Causa C-251/11)

2011/C 238/07

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Rennes

Parti

Ricorrente: Martial Huet

Convenuta: Université de Bretagne occidentale

Questione pregiudiziale

Se, nel caso in cui lo Stato decida di rinnovare l’assunzione di un agente precedentemente assunto per un periodo di sei anni con contratto a tempo determinato, l’obbligo di ricorrere a un contratto a tempo indeterminato previsto all’art. 13 della legge 26 luglio 2005 implichi necessariamente, in considerazione degli obiettivi della direttiva 28 giugno 1999, 1999/70/CE (1), che nel nuovo contratto vengano mantenute immutate le clausole principali dell’ultimo contratto concluso, in particolare quelle relative alla denominazione del posto e alla retribuzione.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


13.8.2011   

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C 238/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 26 maggio 2011 — SC Gran Via Moinești srl/Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Causa C-257/11)

2011/C 238/08

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: SC Gran Via Moinești srl

Convenute: Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’acquisto di alcune costruzioni soggette alla demolizione, unitamente ad una superficie di terreno, ai fini dell’edificazione di un complesso residenziale sulla rispettiva superficie di terreno da parte di una società commerciale soggetta ad IVA, possa rappresentare un’attività preliminare, vale a dire una spesa di investimento per la realizzazione di un complesso residenziale, al fine di beneficiare della detrazione dell’IVA afferente l’acquisto delle costruzioni, alla luce degli artt. 167 e 168 della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

2)

Se la demolizione delle costruzioni soggette a demolizioni, acquistate insieme alla superficie di terreno, ai fini dell’edificazione di un complesso residenziale sulla rispettiva superficie di terreno, sia soggetta alla rettifica dell’IVA afferente l’acquisto delle costruzioni, tenuto conto dell’art. 185, n. 2, della direttiva 28 novembre 2008, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


13.8.2011   

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C 238/5


Ricorso proposto il 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-261/11)

2011/C 238/09

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, N. Fenger, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Danimarca, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa sulla tassazione immediata in uscita di trasferimenti di elementi patrimoniali di una società in un altro Stato membro senza tassare analoghi trasferimenti di elementi patrimoniali all’interno dei confini danesi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 31 dell’Accordo SEE.

condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della normativa tributaria danese il trasferimento di elementi patrimoniali di un’impresa ai fini di impiegarli fuori della Danimarca viene considerato una vendita e tassato di conseguenza, mentre l’attività dell’impresa entro i confini dello Stato si considera cessata solo quando gli elementi patrimoniali di cui trattasi sono effettivamente venduti. Un’impresa che trasferisce elementi patrimoniali tra diversi centri di attività all’interno della Danimarca non viene quindi tassata sul valore di tali elementi patrimoniali in relazione a detto trasferimento. Invece, nel caso in cui la stessa impresa trasferisca elementi patrimoniali ad un centro di attività stabile fuori della Danimarca, sarà immediatamente tassata sul loro valore come se fossero stati venduti.

A parere della Commissione tale disparità di trattamento costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento incompatibile con l’art. 49 TFUE. La Commissione non contesta la tassazione che gli Stati membri impongono sulle plusvalenze accumulate da un’impresa quando era stabilita in Danimarca. Tuttavia, la Commissione considera che i fattori generatori di obblighi fiscali devono essere gli stessi — in particolare la realizzazione dell’attivo o qualsiasi fattore che comporti una rettifica dell’ammortamento — sia che gli elementi patrimoniali di cui trattasi vengano trasferiti al di fuori del territorio danese sia che vi rimangano.

Secondo la Commissione, non vi è alcuna giustificazione per il recupero immediato delle plusvalenze non realizzate al momento del trasferimento di elementi patrimoniali dalla Danimarca ad un altro Stato membro, qualora questo tipo di imposizione non esista in situazioni nazionali paragonabili. In tale contesto, il Regno di Danimarca potrebbe, per esempio, determinare il valore delle plusvalenze non realizzate sulle quali intende conservare la propria giurisdizione fiscale, purché ciò non implichi l’immediata esigibilità dell’imposta né altre condizioni legate al differimento del suo pagamento.


13.8.2011   

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C 238/5


Impugnazione proposta il 3 giugno 2011 dalla Viega GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-375/06, Viega GmbH & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-276/11 P)

2011/C 238/10

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Viega GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, T. Mäger e M. Röhrig)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte che reca pregiudizio alla ricorrente;

dichiarare nulla la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

in subordine , dichiarare nulla o ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente all’art. 2, lett. j), di tale decisione;

in subordine alle domande di cui sopra, rinviare la causa al Tribunale per la decisione;

condannare la convenuta nella causa di primo grado alle spese dell’intero procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi).

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Il Tribunale violerebbe il diritto della ricorrente ad essere sentita, i principi procedurali in materia di produzione della prova, nonché l’obbligo di motivazione in relazione alla decisione in esame. Per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’intesa, la sentenza impugnata si baserebbe principalmente sulle annotazioni manoscritte di un singolo testimone e su una dichiarazione di una società che ha presentato domanda di clemenza, ignorando completamente le allegazioni della ricorrente relative a tali documenti. La ricorrente avrebbe espressamente messo in dubbio la veridicità dei documenti (il testimone non avrebbe partecipato all’incontro tedesco e non conoscerebbe la lingua tedesca).

Il Tribunale avrebbe dovuto assumere prove relative alla veridicità delle annotazioni del testimone e delle società che hanno presentato domanda di clemenza. Basandosi su tali annotazioni e sulla dichiarazione della società che ha presentato domanda di clemenza senza assumere prove relative alla loro veridicità, il Tribunale violerebbe i principi procedurali in materia di produzione della prova.

La sentenza impugnata violerebbe l’art. 81, n. 1, CE, in quanto il Tribunale avrebbe stabilito che la ricorrente, il 30 aprile 1999, ha partecipato ad un incontro a «carattere anticoncorrenziale». La sentenza impugnata violerebbe inoltre l’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003, poiché la partecipazione a tale incontro è stata presa in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. Per quanto riguarda tale incontro, il Tribunale affermerebbe soltanto che le prove lasciano supporre uno scopo anticoncorrenziale «piuttosto» che uno concorrenziale. Il Tribunale violerebbe con ciò il criterio, da esso stesso fissato in materia di prova, che esige la prova certa ed inconfutabile di una violazione.

L’affermazione del carattere anticoncorrenziale dell’incontro del 30 aprile 1999 avrebbe ripercussioni sull’importo dell’ammenda irrogata. La considerazione di tale incontro fungerebbe da prova della partecipazione della ricorrente ad un’intesa relativa ai raccordi a pressare. Su tale base verrebbe definito il fatturato della ricorrente derivante da raccordi a pressare, fissando la cifra di partenza per il calcolo dell’ammenda ad un importo undici volte maggiore.

In relazione alla considerazione del fatturato derivante dai raccordi a pressare, la sentenza presenterebbe inoltre un difetto di motivazione e violerebbe i principi della logica. L’applicazione, al punto 85 della sentenza impugnata, di un’ammenda di oltre 50 milioni EUR sarebbe infine fondata solo su due incontri, il cui rapporto con i raccordi a pressare verrebbe trattato in due parti di frasi ed affermato senza alcuna valutazione della prova. Il Tribunale muoverebbe inoltre dal presupposto che la ricorrente, durante l’incontro del 30 aprile 1999, abbia partecipato ad intese anticoncorrenziali relative a raccordi a pressare, pur affermando allo stesso tempo che, ancora fino a luglio 2000, era in discussione tra i concorrenti se i raccordi a pressare (per i quali la ricorrente aveva un monopolio) dovessero in generale essere oggetto di un’intesa.

La sentenza impugnata violerebbe infine il principio della proporzionalità. La Commissione — con l’approvazione del Tribunale — applicherebbe come segue gli orientamenti per il calcolo di ammende: innanzitutto verrebbe fissato un importo di partenza che tiene conto del fatturato derivante dai raccordi a pressare, sebbene questi ultimi, anche secondo affermazioni del Tribunale, potessero essere oggetto di un’intesa solo negli anni 2000 e 2001. A causa della presunta durata complessiva della partecipazione della ricorrente all’intesa (nove anni e tre mesi), l’importo di partenza verrebbe inoltre aumentato del 90 %. Pertanto, essendo il fatturato derivante dai raccordi a pressare stato posto alla base del calcolo per l’intero periodo e non solo per il periodo tutt’al più rilevante dell’ultimo anno e tre mesi, il calcolo dell’importo dell’ammenda violerebbe il principio di proporzionalità.


13.8.2011   

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C 238/6


Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011, causa T-233/09, Access Info Europe/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-280/11P)

2011/C 238/11

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, B. Driessen, Cs. Fekete, agenti)

Altre parti nel procedimento: Access Info Europe, Repubblica ellenica, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata con cui il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio di negare l’accesso del pubblico al documento richiesto;

statuire in modo definitivo sulle questioni che formano oggetto dell’impugnazione; e

condannare la ricorrente nella causa T-233/09 a pagare le spese sostenute dal Consiglio nell’ambito dell’anzidetta causa nonché del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

In via preliminare, il Consiglio intende ricordare che l’adozione della decisione contestata, in data 26 febbraio 2009, risale ad una data anteriore rispetto all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1odicembre 2009. Pertanto, il quadro normativo applicabile ai fini del presente procedimento è quello posto in essere dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea precedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua interpretazione e applicazione dell’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto le sue constatazioni non sono conformi alle disposizioni applicabili del Trattato e, in particolare, non sono rispettose dei limiti del principio dell’accesso più ampio alle attività legislative delle istituzioni sancito dal Trattato e che si riflette sul diritto derivato al fine di preservare l’efficacia dell’iter decisionale delle istituzioni.

In secondo luogo, il Consiglio deduce che il ragionamento del Tribunale non è in linea con la giurisprudenza della Corte che consente alle istituzioni di basarsi su considerazioni di ordine generale.

In terzo luogo, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando «il parametro dell’adeguatezza in diritto e in fatto» al presente procedimento al fine di riesaminare i motivi addotti dal Consiglio per giustificare l’invocazione dell’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento. Nella sua valutazione, il Tribunale ha commesso errori di diritto in quanto ha richiesto la prova di un effetto negativo sul processo decisionale, ha ignorato l’importanza della fase precoce del processo decisionale per valutare l’impatto di una divulgazione completa e non ha preso in considerazione il carattere sensibile del documento richiesto.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)


13.8.2011   

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C 238/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l’8 giugno 2011 — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

(Causa C-284/11)

2011/C 238/12

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: EMS Bulgaria TRANSPORT OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 179, n. 1, 180 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di effettività, sviluppato nella sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade, nell’ambito delle imposte indirette debbano essere interpretati nel senso che essi ammettono un termine di decadenza come quello relativo alla presente fattispecie, ai sensi dell’art. 72, n. 1, della legge sull’IVA (nella versione del 2008), che è stato prorogato fino alla fine del mese di aprile 2009 solo per i destinatari di cessioni, nei confronti dei quali l’imposta era divenuta esigibile anteriormente al 1o gennaio 2009 mediante l’art. 18 delle disposizioni transitorie e finali della legge che modifica e integra la legge sull’IVA, tenendo presenti le circostanze di cui alla causa principale, ovvero:

l’obbligo imposto dal diritto nazionale, secondo cui una persona che abbia effettuato un acquisto intracomunitario, e non sia registrata ai sensi della legge sull’IVA, si deve registrare volontariamente, sebbene non ricorrano i presupposti per una registrazione obbligatoria come condizione per l’esercizio del diritto a detrazione;

la nuova normativa di cui all’art. 73 bis della legge sull’IVA (in vigore dal 1o gennaio 2009), in base alla quale il diritto a detrazione deve essere garantito indipendentemente dal fatto che sia stato osservato il termine di cui all’art. 72, n. 1, della medesima, ove l’imposta sia esigibile nei confronti del destinatario della cessione, purché la cessione non sia stata occultata e nella contabilità figurino i relativi dati;

la modifica successiva dell’art. 72, n. 1, della legge sull’IVA (in vigore dal 1o gennaio 2010), in base alla quale il diritto a detrazione può essere esercitato nel periodo d’imposta in cui è sorto, o in uno dei dodici periodi d’imposta successivi.

2)

Se il principio della neutralità fiscale, in quanto principio fondamentale, determinante per l’istituzione e il funzionamento del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che una prassi impositiva come quella di cui alla causa principale, che ammette il calcolo tardivo dell’IVA e stabilisce come sanzione interessi di mora, nonché una sanzione sotto forma di diniego del diritto a detrazione, sia consentita nelle circostanze concrete sussistenti nel caso della ricorrente per cassazione, dovendosi considerare che: l’operazione non è stata occultata; nella contabilità figurano i relativi dati; l’amministrazione fiscale dispone delle informazioni necessarie; non sono stati commessi abusi; e il bilancio non ha subito alcun danno.


13.8.2011   

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C 238/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) l’8 giugno 2011 — Bonik ЕООD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» di Vаrnа presso l’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)

(Causa C-285/11)

2011/C 238/13

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Bonik ЕООD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» di Vаrnа presso l’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)

Questioni pregiudiziali

1)

Se dalle disposizioni degli artt. 178, lett. a) e b), 14, 62, 63, 167 e 168 della direttiva 2006/112 (1) si possa dedurre la nozione di «mancanza di un’effettiva cessione» e, in caso di risposta affermativa, se la nozione di «mancanza di un’effettiva cessione» corrisponda, quanto alla sua definizione, alla nozione di «evasione fiscale» o se essa sia inclusa in tale nozione. Cosa comprenda, ai sensi della direttiva, la nozione di «evasione fiscale».

2)

Se la direttiva, alla luce della definizione della nozione di «evasione fiscale» nonché dei «considerando» 26 e 59, in combinato disposto con l’art. 178, lett. b), richieda che le formalità si stabiliscano espressamente in via legislativa mediante un atto del massimo organo legislativo dello Stato membro, oppure consenta che tali formalità non siano stabilite in via legislativa bensì in forza della prassi amministrativa (e in materia di verifiche fiscali) e della giurisprudenza. Se si possano stabilire le formalità mediante atti normativi delle autorità amministrative e/o mediante direttive dell’amministrazione.

3)

Se la «mancanza di un’effettiva cessione», qualora si tratti di una nozione distinta da quella di «evasione fiscale» e non compresa nella definizione di questa, costituisca una formalità a norma dell’art. 178, lett. b), oppure una misura ai sensi del «considerando» 59 della direttiva, la cui adozione comporta l’esclusione del diritto a detrazione e mette in discussione il principio della neutralità dell’IVA, principio fondamentale del sistema comune di tale imposta, introdotto mediante la normativa comunitaria pertinente.

4)

Se si possano prescrivere formalità a carico dei soggetti passivi in base alle quali essi devono produrre la prova delle cessioni che hanno preceduto la cessione avvenuta tra loro (ossia tra il fornitore e l’ultimo destinatario) affinché si possa ritenere che la cessione è effettivamente avvenuta, sempre che l’autorità non metta in discussione che i soggetti coinvolti (gli ultimi fornitori) abbiano realizzato successive cessioni degli stessi beni nella medesima quantità a destinatari successivi.

5)

Se, nell’ambito del sistema comune d’imposta e delle disposizioni di cui agli artt. 168 e 178 della direttiva 2006/112, il diritto dell’operatore al riconoscimento dei pagamenti dell’IVA per una determinata operazione debba essere valutato

a)

unicamente con riguardo alla concreta operazione cui partecipa il commerciante, tenendo conto della sua intenzione di partecipare all’operazione, e/o

b)

tenendo conto di tutte le operazioni, comprese quelle precedenti e successive, che compongono una catena di cessioni, cui appartiene l’operazione in oggetto, prendendo in considerazione l’intenzione del resto dei partecipanti alla catena, che l’operatore non conosce e/o della cui esistenza non può venire a conoscenza, o le azioni e/o le omissioni di chi emette la fattura e del resto dei partecipanti alla catena, ossia i fornitori a monte, che il destinatario della cessione non può controllare e da cui non può esigere un determinato comportamento, e/o;

c)

tenendo conto delle azioni illecite e dell’intenzione di altri partecipanti alla catena, di cui l’operatore ignorava la partecipazione e ove non sia possibile determinare se egli poteva venire a conoscenza delle azioni o intenzioni di questi ultimi, a prescindere dal fatto che tali azioni o intenzioni risalgano a prima o dopo una determinata operazione.

6)

A seconda della soluzione apportata alla quinta questione, se operazioni come quelle oggetto della causa principale possano essere considerate cessioni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2006/112, o parte dell’attività economica del soggetto passivo nell’accezione dell’art. 9, n. 1, della direttiva.

7)

Nel caso di operazioni regolarmente dichiarate e documentate da parte del fornitore ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come quelle oggetto della causa principale, in cui il destinatario ha effettivamente acquisito il diritto di proprietà sui beni fatturati, senza che esistano dati che indichino che ha in realtà ricevuto i beni da una persona diversa da quella che ha emesso la fattura, se sia ammissibile non considerarle cessioni a titolo oneroso, nell’accezione dell’art. 2 della direttiva 2006/112, per il mero fatto che il fornitore non è stato reperito all’indirizzo fornito e che non ha presentato i documenti richiesti nel contesto della verifica fiscale o non ha dimostrato dinanzi alle autorità fiscali tutte le circostanze in cui sono avvenute le cessioni, tra cui l’origine dei beni venduti.

8)

Se far dipendere dalla condotta del fornitore e/o dei fornitori a monte il diritto a detrazione dell’imposta costituisca una misura ammissibile per garantire la riscossione dell’imposta e precludere l’evasione fiscale.

9)

Se, a seconda della soluzione fornita alle questioni 2, 3 e 4, misure delle autorità tributarie come quelle oggetto della causa principale, che comportano l’esclusione dal regime dell’imposta sul valore aggiunto in relazione ad operazioni effettuate da un operatore di buona fede, ledano i principi comunitari della proporzionalità, della parità di trattamento e della certezza del diritto.

10)

In funzione delle soluzioni fornite alle suesposte questioni, se, in circostanze come quelle della causa principale, il destinatario delle cessioni goda del diritto a detrazione dell’imposta fatturatagli dai fornitori.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


13.8.2011   

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C 238/9


Impugnazione proposta il 7 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-382/06, Tomkins plc/Commissione europea

(Causa C-286/11 P)

2011/C 238/14

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, V. Bottka, R. Sauer, agenti)

Altra parte nel procedimento: Tomkins plc

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere nella sua interezza il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;

condannare la ricorrente in primo grado alla totalità delle spese del presente procedimento e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce i cinque motivi seguenti.

Con il primo motivo si sostiene che, annullando parte della durata stabilita nella decisione sulla base di questioni mai sollevate dalla Tomkins, il Tribunale si è chiaramente pronunciato ultra petita. La giurisprudenza dell’Unione non riconosce eccezioni alla regola dettata nella sentenza AssiDomän, causa C-310/97 P, in ragione dell’appartenenza di due ricorrenti alla medesima impresa. Di recente, nella sentenza ArcelorMittal Luxembourg (cause riunite C-201/09 P e C-216/09 P), la Corte ha chiarito che il ricorso presentato da un’entità all’interno di un gruppo non pregiudica la situazione giuridica di altre entità appartenenti alla stessa impresa.

Con il secondo motivo la Commissione afferma che il Tribunale è incorso in errore anche nel dichiarare che le conclusioni della Pegler (la controllata nella causa T-386/06) e della Tomkins (la controllante nella causa T-382/06) avevano «lo stesso oggetto». Pur essendo il periodo contestato dalla Tomkins molto più breve di quello contestato dalla Pegler in una causa distinta, a entrambe le società è stata concessa la medesima riduzione in termini di durata. Tuttavia, la Pegler non solo ha contestato un periodo molto più lungo, ma ha altresì basato il proprio ricorso su motivi diversi e addirittura opposti a quelli della Tomkins. Nel contestare il periodo iniziale di durata, l’obiettivo della Pegler era discolpare se stessa e incolpare la Tomkins, mentre quello della Tomkins era piuttosto limitato, ossia confutare la prova relativa ai primi 38 giorni (il che non avrebbe affatto influenzato la durata presa in considerazione ai fini dell’ammenda).

Inoltre, la valutazione del Tribunale si basa sulla premessa fattuale errata secondo cui la Tomkins avrebbe affermato che «se [tale decisione] fosse stata annullata per quanto riguarda la Pegler, sarebbe stato necessario annullar[la] anche per quanto riguarda la ricorrente» (punto 42 della sentenza impugnata). La Tomkins non ha dedotto un motivo del genere né nel ricorso né nella replica (a quel punto sarebbe comunque stato troppo tardi). Ciò rappresenta una distorsione del motivo della ricorrente, di per sé sufficiente ad annullare la sentenza impugnata.

Il terzo motivo concerne la mancata considerazione del fatto che la Tomkins facesse parte di un’impresa che ha effettivamente commesso un’infrazione. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha limitato la responsabilità di un’entità (la controllante Tomkins) all’interno dell’«impresa Tomkins» in ragione del fatto che per un’altra parte di tale impresa, la controllata Pegler, la durata era stata ridotta. Tuttavia, la limitazione della responsabilità della Pegler per l’infrazione è stata basata sullo status di quest’ultima come «società dormiente» e non sul fatto che il gruppo in questione non avesse partecipato all’infrazione. A parere della Commissione, il fatto che questa specifica controllata (Pegler) del gruppo possa non essere stata la corretta destinataria all’interno del gruppo per un certo periodo riguarda solo tale controllata e non scagiona l’intera «impresa». Ciò si rivela particolarmente vero in una situazione in cui né il Tribunale (né la stessa Tomkins) hanno contestato che l’impresa presieduta dalla Tomkins abbia partecipato all’infrazione per la maggior parte del periodo pertinente.

La Commissione fonda il suo quarto motivo sulla carenza di motivazione e sulle contraddizioni contenute nella sentenza impugnata. Il quarto motivo è subordinato al primo, ossia, anche se il Tribunale non si fosse pronunciato ultra petita, la sentenza dovrebbe comunque essere annullata perché non fornisce una motivazione sufficiente e chiara per l’annullamento parziale (carenza di motivazione). Vi sono almeno due importanti questioni relativamente alle quali la sentenza impugnata risulta priva di chiarezza.

In primo luogo, nel descrivere l’eccezione alla giurisprudenza AssiDomän che il Tribunale ritiene si debba applicare, le condizioni di tale discostamento risultano oscure e contraddittorie.

La seconda incoerenza o aspetto oscuro nella motivazione del Tribunale è il fatto che al punto 57 della sentenza impugnata, relativo al coefficiente moltiplicatore a fini deterrenti, alla Commissione si chiede, «ai sensi dell’art. 266 TFUE, di trarre le conseguenze da tale errore e dalla responsabilità in solido al pagamento dell’ammenda nei confronti della ricorrente». Tuttavia, al punto 59, il Tribunale esercita il suo pieno sindacato relativamente all’ammenda applicabile a Tomkins stabilendone l’importo. Il dispositivo della sentenza impugnata riprende l’importo finale dell’ammenda senza citare la necessità di modificarlo ulteriormente. Indipendentemente dall’esatto significato del punto 57, la Commissione rileva che l’annullamento del coefficiente moltiplicatore a fini deterrenti nella sentenza Pegler/Commissione, causa T-386/06, non dovrebbe comportare conseguenze per il coefficiente moltiplicatore della Tomkins.

Da ultimo, nel quinto motivo si sostiene che il Tribunale ha violato il «principio del contraddittorio» e il diritto a un equo processo, in quanto non ha dato alla Commissione l’opportunità di presentare osservazioni in merito all’intenzione di ridurre l’ammenda della Tomkins sulla base dei motivi dedotti dalla Pegler in una causa distinta.


13.8.2011   

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C 238/10


Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-385/06, Aalberts Industries NV, Comap SA, già Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-287/11 P)

2011/C 238/15

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, V. Bottka, R. Sauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Aalberts Industries NV, Comap SA, già Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere nella sua interezza il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;

condannare le tre ricorrenti all’integralità delle spese inerenti al presente procedimento nonché a quelle di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha fondato la sua impugnazione sui tre seguenti motivi di impugnazione:

 

Nell’ambito del primo motivo di impugnazione, essa sostiene che il Tribunale ha violato varie norme inerenti all’onere della prova, nonché norme processuali relative alla prova, ha snaturato taluni elementi di prova e non ha motivato le sue constatazioni di fatto. Sebbene il Tribunale richiami la giurisprudenza relativa alla necessità di considerare gli elementi di prova nel loro complesso, la successiva valutazione evidenzia un approccio molto frammentario nell’ambito del quale gli elementi di prova vengono valutati isolatamente e respinti uno ad uno. Ciò incide sull’analisi dei contatti individuali che, nella decisione, sono considerati come manifestazione della partecipazione delle imprese dell’Aalberts all’infrazione continuata. Gli elementi di prova relativi alla partecipazione delle filiali, Simplex e Aquatis, all’infrazione continuata sono valutati isolatamente dal Tribunale, anche se appartenevano ad un’unica e stessa impresa (Aalberts). Inoltre, e per quanto riguarda tali contatti, il Tribunale travisa talune prove chiave o, quantomeno, non motiva sufficientemente le sue conclusioni relative al valore probatorio di taluni elementi di prova.

 

Il secondo motivo di impugnazione viene dedotto in subordine, in quanto, anche qualora le sue constatazioni di fatto dovessero essere confermate, il Tribunale ha erroneamente annullato la decisione nella sua integralità, pur avendo rilevato unicamente un errore parziale nella decisione. La sentenza impugnata è viziata di almeno due errori di diritto:

in primo luogo , il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione con la motivazione che l’Aquatis non era consapevole dell’intesa allo stesso modo degli altri partecipanti alle riunioni della FNAS in Francia. Tuttavia, secondo una giurisprudenza constante, il diverso grado di informazione di un partecipante a un’intesa non può tradursi in un annullamento totale dell’infrazione unica e continuata ma può, al massimo, condurre all’annullamento parziale dell’accertamento di un’infrazione e, probabilmente, ad una riduzione dell’ammenda.

in secondo luogo , avendo annullato completamente la decisione per l’Aalberts e le sue due filiali mentre un annullamento parziale sarebbe stato la soluzione più adeguata conformemente alla giurisprudenza, il Tribunale ha ecceduto i suoi poteri.

 

Infine, il terzo motivo di impugnazione viene altresì dedotto in subordine, per il caso in cui la Corte respingesse il primo e secondo motivo di impugnazione, poiché riguarda il calcolo dell’ammenda per la Simplex e l’Aquatis nel primo periodo, nel caso in cui l’accertamento di un’infrazione nel secondo periodo fosse integralmente annullato. La Commissione sostiene che l’annullamento dell’art. 2, lett. b), n. 2, della decisione non è sufficientemente motivato e che, qualora il Tribunale si sia fondato sul limite massimo cosiddetto del 10 %, previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1), esso ha statuito ultra petita e ha violato il principio del contraddittorio e, quindi, il diritto di essere sentiti, visto che le discussioni in primo grado non hanno riguardato tale punto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


13.8.2011   

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C 238/11


Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-297/11)

2011/C 238/16

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Chatzigianni e A. Margeli)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo predisposto i piani di gestione dei bacini idrografici (tanto dei distretti idrografici interamente situati nel suo territorio quanto dei distretti idrografici internazionali) entro il 22 dicembre 2009 e non avendo inviato alla Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici entro il 22 marzo 2010, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 13, nn. 1-3 e 6, e 15, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Inoltre, non avendo avviato la procedura di informazione e di relativa consultazione pubblica in merito ai piani di gestione dei bacini idrografici entro il 22 dicembre 2008, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14, n. 1, lett. c), della medesima direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, in forza degli artt. 13, nn. 1-3 e 6, e 15, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, gli Stati membri erano tenuti a predisporre, entro il 22 dicembre 2009, piani di gestione dei bacini idrografici (tanto dei distretti idrografici interamente situati nel loro territorio quanto dei distretti idrografici internazionali) e ad inviarne copia alla Commissione entro il 22 marzo 2010.

Dagli elementi che la Repubblica ellenica ha finora presentato alla Commissione risulta che detto Stato membro non ha ancora predisposto alcun piano di gestione dei bacini idrografici (tanto dei distretti idrografici interamente situati nel suo territorio quanto dei distretti idrografici internazionali) e che, a maggior ragione, non ha notificato la relativa copia alla Commissione. La Commissione ne conclude che la Repubblica ellenica è venuta meno sia agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, nn. 1-3 e 6, della direttiva, sia agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 15, n. 1, della stessa.

In secondo luogo, in forza dell'art. 14, n. 1, lett. c), della medesima direttiva, gli Stati membri erano tenuti a sottoporre i piani di gestione dei bacini idrografici alla consultazione pubblica entro e non oltre il 22 dicembre 2008.

Dagli elementi che la Repubblica ellenica ha finora presentato alla Commissione risulta che detta procedura non è stata ancora avviata. La Commissione ne conclude che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva.


13.8.2011   

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C 238/12


Impugnazione proposta il 14 giugno 2011 dalla XXXLutz Marken GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 marzo 2011, causa T-54/09, XXXLutz Marken GmbH/UAMI; altra parte nel procedimento: Natura Selection S.L.

(Causa C-306/11 P)

2011/C 238/17

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: XXXLutz Marken GmbH (rappresentante: avv. H. Pannen)

Altre parti nel procedimento:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Natura Selection S.L.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata,

rinviare la causa al Tribunale,

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Avendo fatto derivare una somiglianza tra i segni «Linea Natura Natur hat immer Stil» e «natura selection» soltanto dall’elemento denominativo «natura» contenuto in entrambi i segni, il Tribunale avrebbe violato l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario (1). Tale elemento denominativo non sarebbe tuttavia l’elemento dominante del marchio comunitario anteriore.

Nel constatare la somiglianza tra i segni, il Tribunale sarebbe partito da un’interpretazione erronea dei termini «carattere distintivo» e «carattere descrittivo».

Inoltre, le considerazioni del Tribunale relative alla somiglianza tra i segni sarebbero contraddittorie e presentano pertanto un difetto di motivazione.

Ancora, la sentenza del Tribunale impugnata sarebbe fondata su un travisamento dei fatti. Contrariamente a quanto concluso dal Tribunale, la ricorrente avrebbe dimostrato già nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso, nonché nell’atto di ricorso, che vi sarebbe un collegamento tra i prodotti in questione e l’elemento denominativo «natura».


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


13.8.2011   

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C 238/12


Impugnazione proposta il 24 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 aprile 2011, causa T-320/09, Planet AE/Commissione

(Causa C-314/11 P)

2011/C 238/18

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e D. Triantafyllou)

Altra parte nel procedimento: Planet AE

Conclusioni della ricorrente

annullare l’ordinanza del Tribunale 13 aprile 2011, causa T-320/09;

dichiarare il ricorso irricevibile;

condannare l’appellata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Erronea interpretazione della decisione 2008/969.

Il tipo di registrazione dell'appellata nel «SAR» (Sistema di Allarme Rapido), che (contrariamente ad altre registrazioni) si fonda su meri sospetti, non ha conseguenze diverse dall’adozione di più severe misure di vigilanza (art. 16 della decisione), che non producono effetti vincolanti nei confronti dell'appellata. Le registrazioni in esame a torto sono confuse, nell’ordinanza, con altri tipi di registrazione che producono effetti diversi.

Assenza di modifica sostanziale della situazione in diritto da parte delle registrazioni impugnate.

La mera vigilanza del soggetto registrato manifestamente non modifica, di per sé, la sua situazione giuridica.

Assenza di incidenza diretta sull’appellata da parte delle registrazioni impugnate.

Le misure adottate sono state liberamente decise dall’ordinatore competente successivamente a consultazione e negoziazione con l’appellata e la sua banca. Non sussistono conseguenze dirette e automatiche delle registrazioni. Il fatto di essere direttamente interessati, tuttavia, costituisce il necessario presupposto della ricevibilità (art. 263, quarto comma, TFUE).

Assenza di esame delle relative affermazioni e prove quanto all’incidenza indiretta

Mentre il ricorso ha esposto le consultazioni e negoziazioni di cui sopra, il Tribunale le ha ignorate in violazione dei principi di imparzialità e di oggettività.

Assenza di motivazione

L’appellata non chiarisce in cosa consiste il «cambiamento sfavorevole» della situazione della ricorrente, la quale non è stata privata di un vantaggio economico, ma è stata esonerata dall’obbligo di distribuzione della retribuzione.

Ciò vale anche riguardo agli effetti delle specifiche registrazioni in esame, la cogenza delle quali non si spiega in alcun modo.

Confusione dei mezzi di impugnazione

La posizione dell’appellata nel gruppo riguarda la formazione dell’accordo. Come parte inscindibile del contesto contrattuale, poteva costituire oggetto di clausola compromissoria, (art. 272 TFUE), non perό di domanda di annullamento, atteso che i mezzi di impugnazione rispettivi sussistono parallelamente e autonomamente.

Violazione dell’autonomia contrattuale e del principio consensuale

Da un canto, la Commissione non è tenuta a stipulare senza adottare alcuna misura cautelativa, dall’altro l’appellata aveva dato il proprio consenso al contesto contrattuale definitivo. Pertanto, a torto il Tribunale esige un fondamento giuridico, udienze etc. che si richiedono in caso di «sanzioni» e non sono conformi all’uguaglianza dei contraenti.

Erronea qualificazione delle registrazioni quali decisioni

Le registrazioni nel SAR costituiscono misure di ordine interno, misure cautelative in forza del principio di corretta amministrazione finanziaria (art. 27 del regolamento finanziario), che erano previste nella decisione interna 2008/969 come norme interne della Commissione (v. art. 51 del regolamento finanziario) ai fini dell’informazione e dell’uso di tutti gli ordinatori in possesso di delega dello stesso organo. Non occorre che le registrazioni in esame siano connesse, d’altronde, con la registrazione che conduce all’esclusione dal procedimento, dato che nel caso in esame l'accordo era stato concluso con l'appellata.

Dipendenza della ricevibilità dalla fondatezza del ricorso

Il Tribunale motiva la propria ordinanza con la necessità di verificare la competenza della Commissione quanto all’emanazione della decisione 2008/969. Tuttavia, la questione della competenza riguarda la fondatezza del ricorso e non può determinare la sua ricevibilità.


Tribunale

13.8.2011   

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C 238/14


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2011 — Valero Jordana/Commissione

(Causa T-161/04) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Elenco di riserva di un concorso generale e decisioni individuali relative alla nomina di funzionari - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo - Protezione dei dati personali - Regolamento (CE) n. 45/2001)

2011/C 238/19

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Merola)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Aalto e E. Adserá Ribera, poi E. Adserá Ribera e P. Costa de Oliveira, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e J. Jørgensen Søren, agenti); Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Kruse e K. Norman, poi A. Falk, S. Johannesson, K. Petkovska e C. Meyer-Seitz, agenti); e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: H. Hijmans, H. Kranenborg e R. Barceló, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2004, che nega al ricorrente l'accesso all'elenco di riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari al grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee 10 febbraio 2004, che nega al sig. Gregorio Valero Jordana l’accesso all’elenco di riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari al grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995, è annullata.

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Valero Jordana.

3)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.

4)

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.

5)

Il Regno di Danimarca è estromesso dalla causa T-161/04 quale parte interveniente.

6)

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

7)

Il sig. Valero Jordana, la Commissione, il Regno di Svezia e il GEPD sopporteranno ciascuno le proprie spese in relazione all’intervento del Regno di Danimarca.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


13.8.2011   

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C 238/14


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2011 — Longinidis/Cedefop

(Causa T-283/08) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Licenziamento - Motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa)

2011/C 238/20

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Longinidis (Salonicco, Grecia) (Rappresentanti: inizialmente gli avv.ti P. Giatagantzidis e S. Stavropoulou, poi gli avv.ti P. Giatagantzidis e K. Kyriazi)

Altra parte nel procedimento: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (Rappresentanti: M. Fuchs, agente, assistito dall'avv. P. Anestis)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 24 aprile 2008, causa F-74/06, Longinidis/Cedefop (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di detta sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Pavlos Longinidis sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale nel presente grado di giudizio.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008, rettifica GU C 313 del 6.12.2008


13.8.2011   

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C 238/15


Sentenza del Tribunale 30 giugno 2011 — Imagion/UAMI (DYNAMIC HD)

(Causa T-463/08) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo DYNAMIC HD - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 238/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Imagion AG (Trierweiler, Germania) (rappresentante: avv. H. Blatzheim)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 13 agosto 2008 (procedimento R 488/2008-4) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo DYNAMIC HD.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Imagion AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


13.8.2011   

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C 238/15


Sentenza del Tribunale 6 luglio 2011 — i-content/UAMI (BETWIN)

(Causa T-258/09) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Art. 49 CE)

2011/C 238/22

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Nordemann, poi A. Nordemann e T. Boddien, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 4 maggio 2009 (procedimento R 1528/2008-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BETWIN come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 maggio 2009 (procedimento R 1528/2008-4) è annullata nella parte riguardante i servizi diversi da quelli di «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi; produzione, organizzazione e realizzazione di giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi di ogni genere; sale da gioco; gestione di casinò; servizi di istituti sportivi, di giochi, di scommesse e di lotterie, anche attraverso internet; messa a disposizione di attrezzature per sport, giochi, scommesse e lotterie, anche attraverso internet; gestione di sale da gioco; messa a disposizione di giochi per computer interattivi; gestione e organizzazione di casinò, giochi d’azzardo, giochi di carte, scommesse, scommesse sportive, giochi di abilità; giochi automatici; gestione di casinò, gestione di sale da gioco; gestione di centri per scommesse e lotterie di ogni genere», rientranti nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e da quelli di «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi dal punto di vista degli affari, dell’organizzazione e della pubblicità», rientranti nella classe 35 di detto Accordo.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


13.8.2011   

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C 238/15


Sentenza del Tribunale 6 luglio 2011 — Audi e Volkswagen/UAMI (TDI)

(Causa T-318/09) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo TDI - Impedimento assoluto alla registrazione - Descrittività - Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso - Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Art. 75 e art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009)

2011/C 238/23

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Audi AG (Ingolstadt, Germania) e Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: P. Kather, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 14 maggio 2009 (pratica R 226/2007-1), riguardante la domanda di registrazione del segno denominativo TDI come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Audi AG e la Volkswagen AG sono condannate alle spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


13.8.2011   

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C 238/16


Sentenza del Tribunale 6 luglio 2011 — Timehouse/UAMI (Forma di un orologio dai bordi dentellati)

(Causa T-235/10) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio tridimensionale - Forma di un orologio dai bordi dentellati - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 238/24

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Timehouse GmbH (Eystrup, Germania) (rappresentante: avv. V. Knies)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 marzo 2010 (procedimento R 0942/2009-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un orologio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Timehouse GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


13.8.2011   

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C 238/16


Ordinanza del Tribunale 27 giugno 2011 — Amecke Fruchtsaft/UAMI — Uhse (69 Sex up)

(Causa T-343/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)

2011/C 238/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kaase e J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, in seguito S. Schäffner e B. Schmidt, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Beate Uhse Einzelhandels GmbH (Flensburg, Germania) (rappresentante: avv. W. Berlit)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 giugno 2009 (procedimento R 1728/2008-1) relativa al procedimento di opposizione tra la Beate Uhse Einzelhandels GmbH e la Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


13.8.2011   

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C 238/16


Ordinanza del Tribunale 22 giugno 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-409/09) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Appalti pubblici di servizi - Rigetto di un'offerta - Annullamento della decisione con sentenza del Tribunale - Prescrizione - Termini relativi alla distanza - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

2011/C 238/26

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin ed E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito alla decisione della Commissione 15 settembre 2004 che ha respinto la sua offerta e attribuito l'appalto ad un altro offerente, nell'ambito della procedura di gara di appalto per la prestazione di servizi informatici e forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale «Pesca»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


13.8.2011   

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C 238/16


Ordinanza del Tribunale 21 giugno 2011 — Rosenbaum/Commissione

(Causa T-452/09 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Inquadramento nel grado all’assunzione - Presa in considerazione dell’esperienza professionale dell’interessato - Art. 31 dello Statuto - Obbligo di motivazione)

2011/C 238/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eckehard Rosenbaum (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Rüber)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Zieléskiewicz e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F-9/08, Rosenbaum/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Eckehard Rosenbaum sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


13.8.2011   

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C 238/17


Ordinanza del Tribunale 21 giugno 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-12/10 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rifusione delle spese - Nota con la quale la Commissione informa il ricorrente del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità - Assenza di atto che arreca pregiudizio - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

2011/C 238/28

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 29 ottobre 2009, causa F-94/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


13.8.2011   

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C 238/17


Ordinanza del Tribunale 27 giugno 2011 — Amecke Fruchtsaft/UAMI — Uhse (69 Sex up)

(Causa T-125/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Revoca dell'opposizione - Non luogo a statuire)

2011/C 238/29

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kaase e J. C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, successivamente S. Schäffner e B. Schmidt, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Beate Uhse Einzelhandels GmbH (Flensburg, Germania) (rappresentante: avv. W. Berlit)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 gennaio 2010 (procedimento R 612/2009-1), relativa ad un'opposizione tra la Beate Uhse Einzelhandels GmbH e la Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


13.8.2011   

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C 238/17


Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-256/10 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Trasloco di effetti personali - Rigetto implicito ed esplicito delle domande del ricorrente - Obbligo di motivazione - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

2011/C 238/30

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 25 marzo 2010, causa F-102/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


13.8.2011   

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C 238/18


Ricorso proposto il 19 aprile 2011 — J/Parlamento

(Causa T-160/10)

2011/C 238/31

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: J (Marchtrenk, Austria) (rappresentante: avv. A. Auer)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010, recante rigetto della petizione proposta dal ricorrente il 19 novembre 2009, n. 1673/2009;

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010, con la quale la sua petizione riguardante l’asserito sequestro di diversi documenti e opere da parte di funzionari austriaci è stata dichiarata irricevibile.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce la violazione del diritto a vedere ammessa la sua petizione. Il sequestro delle opere da parte dei funzionari austriaci rappresenterebbe una violazione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 6, n. 1 del TFUE, e degli artt. 17, n.1, e 51, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


13.8.2011   

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C 238/18


Ricorso proposto il 2 maggio 2011 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori grigio scuro, grigio chiaro, blu chiaro, blu scuro, ocra e beige)

(Causa T-231/11)

2011/C 238/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 4 marzo 2011, procedimento R 2041/2010-4 relativo alla domanda di marchio comunitario n. 008 423 626 (marchio figurativo);

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri nei colori grigio scuro, grigio chiaro, blu chiaro, blu scuro, ocra e beige, per prodotti delle classi 18, 24 e 25 — Domanda n. 8 423 626.

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe carattere distintivo, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non si sarebbe occupata in modo approfondito delle ampie allegazioni di fatto e di diritto della ricorrente.


13.8.2011   

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C 238/18


Ricorso proposto il 13 maggio 2011 — FairWild Foundation/UAMI — Wild (FAIRWILD)

(Causa T-247/11)

2011/C 238/33

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: FairWild Foundation (Weinfelden, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti P. Neuwald e S. Müller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelheim, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 marzo 2011, procedimento R 1014/2010-1;

rigettare l’opposizione alla registrazione del marchio internazionale n. 950 962«FAIRWILD»;

condannare il convenuto e l’opponente alle spese del procedimento, incluse le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «FAIRWILD» per prodotti delle classi 3, 5, 29 e 30 — Registrazione internazionale n. 950 962.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Rudolf Wild GmbH & Co. KG.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «WILD» per prodotti delle classi 3, 9, 29, 30 e 32.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata parzialmente accolta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata parzialmente annullata.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 207/2009, in quanto la divisione d’opposizione avrebbe a torto ritenuto che sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi opposti. La ricorrente eccepisce che la divisione d’opposizione, in primo luogo, avrebbe ingiustamente ritenuto che il contenuto semantico del segno «WILD» sia comune solo tra il pubblico di lingua tedesca e inglese e, in secondo luogo, avrebbe presupposto che tale termine non sia descrittivo dei prodotti rivendicati dal marchio opposto. Su tali basi la divisione d’opposizione avrebbe erroneamente riconosciuto al marchio opposto un carattere distintivo medio ed avrebbe affermato una somiglianza media tra i segni, con la conseguenza che la valutazione dei fattori di rischio di confusione in interazione tra loro si sarebbe conclusa a svantaggio della ricorrente.


13.8.2011   

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C 238/19


Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Bopp/UAMI (ottagono dai contorni verdi)

(Causa T-263/11)

2011/C 238/34

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten Bopp (Glashütten, Germania) (rappresentante: avv. C. Russ)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 marzo 2011, procedimento R 605/2010-4.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo consistente in un ottagono dai contorni verdi — Registrazione n. 8 248 965.

Decisione dell’esaminatore: rifiuto della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio registrato avrebbe carattere distintivo grazie alla rappresentazione identificabile ed estensiva.


13.8.2011   

IT

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C 238/19


Ricorso proposto il 30 maggio 2011 — Hotel Reservation Service Robert Ragge/UAMI — Promotora Imperial (iHotel)

(Causa T-277/11)

2011/C 238/35

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. M. Koch)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Promotora Imperial, SA (Pozuelo de Alarcón, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso 24 febbraio 2011, procedimento R 832/2010-1, nel senso di accogliere il ricorso principale e di annullare l’opposizione B 1458571. Condannare l’opponente alle spese dei procedimenti di ricorso e di opposizione. Per il resto, mantenere invariata la decisione;

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «iHotel» per servizi delle classi 35, 39, 41, 42 e 43 — Registrazione n. 6912877.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Promotora Imperial, SA.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «i-hotel» per prodotti e servizi delle classi 16, 41 e 43.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata parzialmente accolta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tra i marchi opposti non sussisterebbe alcun rischio di confusione. La commissione di ricorso avrebbe ingiustamente affermato la somiglianza tra i prodotti e servizi di cui trattasi nonché tra i marchi opposti.


13.8.2011   

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C 238/20


Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ewald/UAMI — Kin Cosmetics (Keen)

(Causa T-280/11)

2011/C 238/36

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rita Ewald (Frauenwald, Germania) (rappresentante: avv. S. Reinhardt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kin Cosmetics, SA (Sant Feliu de Guixols, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 3 marzo 2011, procedimento R 1383/2010-1;

rigettare l’opposizione B 1359944, presentata all’UAMI il 24 luglio 2008 dalla KIN COSMETICS, SA, alla registrazione del marchio comunitario EM 006 498 621«KEEN»;

in subordine, per il caso in cui il Tribunale non possa decidere autonomamente riguardo al punto precedente: rinviare il procedimento al convenuto per una nuova decisione;

condannare il convenuto e la KIN COSMETICS, SA, nel caso in cui essa dovesse intervenire nel procedimento, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «KEEN» per prodotti e servizi delle classi 3 e 44 — Registrazione n. 6 498 621.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Kin Cosmetics, SA.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali «KIN», «KinBooKs», «KINWORKS» e «KINSTYLIUM» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 35 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe tra i marchi opposti alcun rischio di confusione.


13.8.2011   

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C 238/20


Impugnazione proposta il 3 giugno 2011 da Diego Canga Fano avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 marzo 2011, causa F-104/09, Canga Fano/Consiglio

(Causa T-281/11 P)

2011/C 238/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avocats)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile l'impugnazione;

annullare la sentenza pronunciata il 24 marzo 2011 dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nella causa F-104/09;

accogliere le domande d'annullamento e di risarcimento formulate dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, precisando tuttavia che il ricorrente, soddisfatto dall'annullamento della sentenza impugnata, sarebbe disposto ad accettare un solo euro simbolico a titolo di risarcimento dei danni che gli sono stati cagionati;

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione il ricorrente invoca un unico motivo suddiviso in tre parti e basato su un errore di diritto.

Nella prima parte, il ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica ha interpretato le disposizioni applicabili in maniera contraria a quanto stabilito dalla Corte e dal Tribunale nella loro giurisprudenza per quanto concerne il potere discrezionale dell’AIPN (punti 35 e 36 della sentenza impugnata).

Nella seconda parte il ricorrente invoca il fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha tratto conclusioni infondate in diritto nell'esercizio del suo controllo dell’errore manifesto di valutazione (punti 48, 51, 52, 58, 78 e 79 della sentenza impugnata) e contraddice i suoi stessi criteri, con i quali intende sostituire la giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

Nella terza parte il ricorrente afferma che la motivazione fornita dal Tribunale della funzione pubblica è viziata da inesattezze materiali abbinate allo snaturamento o all'omessa considerazione di elementi di prova prodotti dinanzi ad esso (punti 80, 81, 85, 88 e 90 della sentenza impugnata).


13.8.2011   

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C 238/21


Ricorso proposto il 6 giugno 2011 — Gooré/Consiglio

(Causa T-285/11)

2011/C 238/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charles Kader Gooré (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: F. L. Meynot, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare parzialmente il regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio, per quanto riguarda l'iscrizione del nome del sig. Charles Kader Gooré nell'elenco di cui all'allegato II (e dichiararlo a lui inapplicabile).

Condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare al sig. Charles Kader Gooré la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno subito,

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, basato sulla violazione delle forme sostanziali. Il ricorrente contesta al Consiglio dell'Unione europea, per un verso, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione e, per altro verso, la violazione del principio di proporzionalità, nei limiti in cui le misure restrittive eccedono quanto necessario per perseguire gli scopi del Consiglio stesso.

2)

Secondo motivo, basato sulla violazione dei Trattati. Il ricorrente contesta al Consiglio dell'Unione europea, per un verso, la violazione dei diritti della difesa in quanto nessun elemento giustificativo di una misura è mai stato comunicato al ricorrente e, per altro verso, la violazione del diritto di proprietà.


13.8.2011   

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C 238/21


Ricorso proposto il 6 giugno 2011 — Heitkamp BauHolding/Commissione

(Causa T-287/11)

2011/C 238/39

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heitkamp BauHolding GmbH (Herne, Germania) (rappresentante: avv. W. Niemann)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione della convenuta 26 gennaio 2011 nella sua versione rettificata 15 aprile 2011, secondo le attuali informazioni della ricorrente non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Per quanto riguarda la clausola di risanamento dell’art. 8, lett. c), n. 1, lett. a) (in prosieguo: la «Sanierungsklausel»), della legge tedesca relativa all'imposta sulle società («Körperschaftsteuergesetz», in prosieguo: «KStG»), non si tratterebbe di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE. Già nel classificare il sistema di riferimento, la convenuta, partendo dal sistema di riferimento «norme sulla detrazione delle perdite in imprese in cui si abbia un acquisto di quote societarie» («Vorschriften über den Verlustabzug bei Körperschaften, bei denen es zu einem Beteiligungserwerb kommt»), commetterebbe un errore. Effettivamente, il sistema di riferimento consisterebbe piuttosto nel riporto delle perdite non soggetto a limiti temporali che, come effetto del principio del netto oggettivo, varrebbe anche nella normativa relativa all'imposta sulle società.

La soppressione dei riporti delle perdite, prevista all’art. 8, lett. c), KStG, dovrebbe pertanto essere qualificata come eccezione, mentre la «Sanierungsklausel» di cui all’art. 8, lett. c), n. 1, lett. a), KStG a sua volta ripristinerebbe soltanto, come controeccezione, la regola che conferisce validità al principio di efficienza anche in caso di risanamento.

La convenuta ammetterebbe che «il sistema di riferimento sarebbe costituito dall’attuale sistema tedesco relativo all'imposta sulle società», tuttavia non riconoscerebbe che, con la legge per la ripresa della crescita economica («Wachstumsbeschleunigungsgesetz»), la situazione giuridica in Germania sarebbe cambiata. Con l’introduzione, all’art. 8, lett. c), KStG, della clausola sulla riserva occulta («Stille-Reserve-Klausel») si avrebbe, per le imprese sane, in caso di modifica della struttura azionaria, un’assicurazione, di importo pari alla riserva occulta, delle perdite e dei riporti delle perdite. La clausola sulla riserva occulta per le imprese sane potrebbe pertanto essere intesa come pendant della «Sanierungsklausel» per le imprese in difficoltà, poiché altrimenti imprese che necessitano di un risanamento verrebbero addirittura penalizzate dal punto di vista strutturale.

La disparità di trattamento, contestata dalla convenuta, tra imprese sane dal punto di vista economico e imprese che necessitano di un risanamento, disparità risultante dalla «Sanierungsklausel», non rappresenterebbe pertanto una misura selettiva, bensì piuttosto la concretizzazione del principio costituzionale di efficienza da sempre radicato nella legge fondamentale tedesca. Si tratterebbe quindi della logica interna del sistema di riferimento. La «Sanierungsklausel» sarebbe dunque in perfetto accordo con i principi fondamentali o direttivi del sistema tedesco.

Partendo dai principi portanti, l’introduzione, all’art. 8, lett. c), KStG, della «Sanierungsklausel» sarebbe in ogni caso una misura «giustificata dalla natura o dalla struttura interna del sistema» che conferirebbe di nuovo, parzialmente, validità a tale struttura interna.


13.8.2011   

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C 238/22


Ricorso proposto il 7 giugno 2011 — Deutsche Bahn e a./Commissione

(Causa T-289/11)

2011/C 238/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania), DB Mobility Logistics AG (DB ML AG) (Berlino, Germania), DB Energie GmbH (Francoforte sul Meno, Germania), DB Schenker Rail GmbH (Magonza, Germania), DB Schenker Rail Deutschland AG (Magonza, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Deselaers, J. S. Brückner e O. Mross)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di accertamento della Commissione 14 marzo 2011, notificata il 29 marzo 2011;

annullare ogni misura adottata sulla base dell’accertamento condotto in seguito a tale decisione illegittima;

condannare in particolare la Commissione a restituire tutte le copie dei documenti riprodotti nell’ambito dell’accertamento, pena la dichiarazione di nullità da parte del Tribunale della futura decisione della Commissione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono di dichiarare nulla la decisione della Commissione 14 marzo 2011, C(2011) 1774, casi COMP/39.678 e COMP/39.731, che ha imposto accertamenti, ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1), alla Deutsche Bahn AG, nonché a tutte le persone giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate, a causa di un possibile trattamento di favore, per mezzo di un sistema di sconti sulla fornitura dell’alimentazione di trazione, di società controllate.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo: violazione del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio per mancanza di una preventiva autorizzazione giudiziaria.

2)

Secondo motivo: violazione del diritto fondamentale ad un ricorso effettivo per mancanza di un preventivo esame giudiziale della decisione di accertamento sotto il profilo sostanziale e giuridico.

3)

Terzo motivo: violazione dei diritti della difesa, dovuta ad una descrizione estremamente ampia ed imprecisa dell’oggetto dell’accertamento («fishing expedition»).

4)

Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità. La decisione di accertamento sarebbe sproporzionata, poiché il sistema di sconti sull’alimentazione di trazione sarebbe stato praticato da anni dalle ricorrenti in modo trasparente e sarebbe stato più volte esaminato da autorità ed organi giurisdizionali tedeschi e giudicato conforme alla normativa antitrust, e poiché alla questione se il sistema di sconti sia «oggettivamente giustificato», decisiva dal punto di vista della Commissione, avrebbe potuto essere data risposta per mezzo dello strumento meno gravoso di una richiesta di informazioni.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).


13.8.2011   

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C 238/22


Ricorso proposto il 7 giugno 2011 — Deutsche Bahn e a./Commissione

(Causa T-290/11)

2011/C 238/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania), DB Mobility Logistics AG (DB ML AG) (Berlino, Germania), DB Netz AG (Francoforte sul Meno, Germania), Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (Bodenheim, Germania), DB Schenker Rail GmbH (Magonza, Germania), DB Schenker Rail Deutschland AG (Magonza, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Deselaers, J. S. Brückner e O. Mross)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di accertamento della Commissione 30 marzo 2011, notificata il 31 marzo 2011;

annullare ogni misura adottata sulla base degli accertamenti eseguiti in seguito a tale decisione illegittima;

condannare in particolare la Commissione a restituire tutte le copie dei documenti riprodotti nell’ambito degli accertamenti, pena la dichiarazione di nullità da parte del Tribunale della futura decisione della Commissione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono di dichiarare nulla la decisione della Commissione 30 marzo 2011, C(2011) 2365, casi COMP/39.678 e COMP/39.731, che ha imposto accertamenti, ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1), alla Deutsche Bahn AG, nonché a tutte le persone giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate, a causa di un modello possibilmente anticoncorrenziale di un utilizzo strategico dell’infrastruttura amministrata da società del gruppo DB e della fornitura di servizi ferroviari.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo: violazione del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio per mancanza di una preventiva autorizzazione giudiziaria.

2)

Secondo motivo: violazione del diritto fondamentale ad un ricorso effettivo per mancanza della possibilità di un preventivo esame giudiziale della decisione di accertamento sotto il profilo sostanziale e giuridico.

3)

Terzo motivo: illegittimità della decisione di accertamento, in quanto essa si fonderebbe su indizi acquisiti dalla Commissione in applicazione della decisione di accertamento relativa al sistema di sconti sull’alimentazione di trazione, nell’ambito di una ricerca su vasta scala («fishing expedition») e pertanto in violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti.

4)

Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa, dovuta ad una descrizione estremamente ampia ed imprecisa dell’oggetto dell’accertamento.

5)

Quinto motivo: violazione del principio di proporzionalità, poiché la Commissione non sarebbe competente quanto all’oggetto dell’accertamento e, in ogni caso, avrebbe potuto ottenere le informazioni rilevanti dalla competente autorità di regolamentazione («Bundesnetzagentur») o anche dalle ricorrenti per mezzo di una semplice richiesta di informazioni.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).


13.8.2011   

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C 238/23


Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Cemex e a./Commissione

(Causa T-292/11)

2011/C 238/42

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cemex S.A.B. de C.V. (Monterrey, Messico), New Sunward Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Cemex España, SA (Madrid, Spagna), CEMEX Deutschland AG (Düsseldorf, Germania), Cemex UK (Egham, Regno Unito), CEMEX Czech Operations s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca), Cemex France Gestion (Rungis, Francia), CEMEX Austria AG (Langenzersdorf, Austria) (rappresentante: avv. J. Folguera Crespo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’art. 1 della decisione della Commissione 30 marzo 2011; in subordine, annullare parzialmente tale disposizione, eliminando l’obbligo di fornire le informazioni a cui si riferiscono le domande di cui all’allegato I della decisione, per tutta la parte eccedente i limiti imposti alla Commissione dalle norme e dai principi del diritto dell’Unione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presenta ricorso è proposto avverso la decisione della Commissione 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, caso COMP/39.520 — cemento e prodotti affini.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 18 del regolamento (CE) n. 1/2003

A tale riguardo si sostiene che la Commissione abbia oltrepassato i limiti imposti all’esercizio dei suoi poteri da tale disposizione e dalla giurisprudenza della Corte, arrivando persino a richiedere informazioni che la Commissione sa non essere in possesso delle ricorrenti. D’altra parte, la richiesta impone alle ricorrenti non solo di trasmettere, ma anche di elaborare milioni di dati di natura economica, trasferendo in tal modo alle ricorrenti il compito di indagine che spetta alla Commissione.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 18 del regolamento (CE) n. 1/2003

A parere delle ricorrenti, la Commissione chiede di fornire informazioni che non sono necessarie all’indagine sulle presunte intese indicate nella decisione impugnata: si tratta di informazioni che non hanno nesso con l’oggetto dell’indagine, o di informazioni pubbliche, di informazioni già fornite in risposta a precedenti domande oppure si tratta di effettuare elaborazioni di dati.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

A tale riguardo si deduce che la Commissione ha chiesto alle ricorrenti di fornire informazioni la cui compilazione ed elaborazione, oltre a non essere in molti casi necessarie, impongono un onere eccessivo e sproporzionato, peraltro con la fissazione di un termine eccezionalmente breve per la risposta ed essendo state respinte le richieste di proroga di tale termine.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 296 TFUE, in quanto, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha sufficientemente motivato la necessità e l’adeguatezza delle informazioni richieste

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto, in quanto i termini della decisione impugnata difettano di certezza e di precisione

6)

Sesto motivo, vertente sull’inosservanza dell’art. 3 del regolamento (CEE) n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea

A tale riguardo si sostiene che la Commissione si è rifiutata di comunicare la decisione impugnata alle società controllate, alle quali tale decisione è diretta, nella lingua degli Stati membri alle cui giurisdizioni esse appartengono, rendendo consapevolmente difficoltoso il compito di compilazione dei dati.


13.8.2011   

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C 238/24


Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Holcim (Deutschland) e Holcim/Commissione

(Causa T-293/11)

2011/C 238/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Holcim AG (Amburgo, Germania) e Holcim Ltd (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti P. Niggemann e K. Gaßner)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta 30 marzo 2011 relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, caso 39.520 — cemento e prodotti affini;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1)

Primo motivo: inefficacia della notifica della decisione di richiesta di informazioni

Prima di emanare la decisione di richiesta di informazioni, la convenuta avrebbe acquisito i mandati di rappresentanza in favore della prima ricorrente e le dichiarazioni relative alla scelta della lingua (inglese) di tutte le società del gruppo Holcim interessate. La decisione di richiesta di informazioni sarebbe tuttavia indirizzata alla seconda ricorrente e sarebbe stata «notificata» alla prima ricorrente, nonostante un relativo conferimento di procura non abbia mai avuto luogo. La lingua di lavoro della Holcim Ltd, e anche della grande maggioranza delle altre società del gruppo Holcim interessate nella causa in esame, sarebbe l’inglese, cosicché non sarebbe stato loro possibile prendere conoscenza della decisione in maniera sufficiente.

2)

Secondo motivo: eccessiva brevità del termine per la risposta e rifiuto di una proroga

La decisione di richiesta di informazioni riguarderebbe una quantità di informazioni dettagliate relative a 15 società del gruppo (ad es. dati relativi a transazioni, importazioni/esportazioni, dati relativi alla produzione, quote di mercato etc.) per un periodo di 10 anni. Le ricorrenti avrebbero tempestivamente esposto in maniera dettagliata alla convenuta — in base alla bozza della decisione — che il termine di 12 settimane per rispondere alla richiesta di informazioni sarebbe decisamente troppo breve. Alla luce del fatto che il procedimento si protrae già da due anni e mezzo, nonché alla luce della precedente ampia collaborazione delle ricorrenti, una proroga del termine sarebbe stata appropriata. Avendo, contrariamente all’accordo con le ricorrenti di continuare a far valere l’inglese come lingua del procedimento, redatto la decisione di richiesta di informazioni in tedesco, cosicché due terzi delle società del gruppo Holcim interessate non vi avrebbero potuto lavorare, la convenuta stessa avrebbe inoltre ritardato e reso più gravosa la raccolta dei dati.

3)

Terzo motivo: obbligo della Holcim di trasmettere dati ed informazioni di cui essa non è in possesso nella forma richiesta

La decisione di richiesta di informazioni esigerebbe che le ricorrenti mettessero a disposizione in quantità notevole dati ed informazioni di cui non sarebbero in possesso nella forma richiesta. Sarebbero inoltre stati richiesti dati che, a causa di un cambio del sistema informatico e per altri motivi, potrebbero essere individuati solo con un dispendio esorbitante di tempo e di personale. Tale dispendio non sarebbe compreso nell’obbligo di rispondere alla decisione di richiesta di informazioni.

4)

Quarto motivo: violazione dell’obbligo di motivazione

Nella decisione di richiesta di informazioni non si troverebbe una motivazione sufficientemente definita dell’indagine né dello strumento (che prevede una penalità di mora) scelto per l’indagine.

5)

Quinto motivo: violazione del dovere di necessità della misura

Le ricorrenti avrebbero in precedenza risposto in modo ampio e completo ad ogni richiesta di informazioni, cosicché non vi sarebbe stato alcun motivo per scegliere lo strumento della decisione di richiesta di informazioni, che comporta una penalità di mora, al posto di quello più clemente della richiesta non ufficiale di informazioni.

6)

Sesto motivo: violazione del principio di determinatezza

La decisione di richiesta di informazioni difetterebbe in molti punti della necessaria determinatezza dei dati e delle informazioni richiesti, il che graverebbe in modo unilaterale sulle ricorrenti.

7)

Settimo motivo: violazione del principio generale di proporzionalità

Alla luce dell’accusa, tuttora astratta e vaga anche dopo che il procedimento si è protratto per due anni e mezzo, una raccolta di dati e di informazioni di tale portata e grado di dettaglio sarebbe sproporzionata, in particolare considerando anche il fatto che si richiedono più volte dati simili elaborati in maniera diversa. Il rifiuto della convenuta di concedere una proroga del termine sarebbe gravemente sproporzionato per motivi oggettivi nonché in considerazione della durata del procedimento che si protrae già da due anni e mezzo.

8)

Ottavo motivo: incompetenza della convenuta in relazione alle domande relative alla Holcim (Česko) a.s. prima dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea

Non sarebbe ammissibile la richiesta dei dati per il periodo antecedente all’adesione di uno Stato all’UE.


13.8.2011   

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C 238/25


Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-294/11)

2011/C 238/44

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaiioannou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 15 aprile 2011 recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte relativa alle rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica, o, altrimenti, modificarla;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica chiede con il suo ricorso l'annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2011 recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 2517 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 102/33/16-4-2011 (GU L 102, pag. 33) con il n. 2011/244/UE nella parte relativa alle rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica, nei settori (a) degli aiuti alla produzione di olio d'oliva, (b) delle spese di istituzione del SO-SIG [Schedario Oleicolo — Sistema di Informazione Geografica], e (c) degli aiuti diretti (seminativi).

Quanto alla rettifica per il settore degli aiuti alla produzione di olio d'oliva, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione è incorsa in errore nel valutare le circostanze di fatto in quanto i controlli fondamentali al regime si verificano regolarmente con carenze minime, che non giustificano una rettifica rispettivamente del 10 % e del 15 %, tanto più che dal 1o novembre 2003 è già in vigore il Sistema di informazione geografica, funzionale e attendibile, per il settore oleicolo in Grecia (SIG oleicolo), quale strumento fondamentale di controllo dell'intero regime di aiuti alla produzione di olio d'oliva, e in quanto le dichiarazioni di coltivazione vengono controllate minuziosamente, come vengono controllati i rendimenti degli ulivi e l'intero funzionamento dei frantoi.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che: a) la decisione della Commissione non è sostenuta da un fondamento giuridico valido e reale per l'aumento della rettifica per recidiva; il significato che la Commissione attribuisce a tale termine è erroneo, dato che è evidente che non esistono carenze ripetute; la recidiva, che la Commissione ritiene sussistente, si basa su un presupposto erroneo poiché la Commissione attribuisce a tale termine un significato erroneo e ne deriva una valutazione palesemente erronea delle presunte carenze ripetute, dal momento che, ormai, è in vigore lo strumento fondamentale di controllo del regime, il SIG-oleicolo e b) la Commissione è incorsa in errore nel valutare le circostanze fattuali in quanto, in ogni caso, l'aumento della rettifica dal 10 % nel periodo 2003-2004 al 15 % nel periodo 2004-2005 è illegittimo e ingiustificato, dato che nel suddetto periodo si sono verificati innumerevoli miglioramenti e aggiornamenti continui al SIG-oleicolo e, pertanto, non solo il sistema di controllo non è peggiorato, ma è migliorato sostanzialmente.

Quanto alla rettifica per il settore delle spese di istituzione del SO-SIG, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che non vi è un valido fondamento giuridico per la rettifica finanziaria alle spese relative alla procedura per l’istituzione del SIG oleicolo, poiché i fondi stanziati per la sua creazione erano stati detratti dagli aiuti spettanti ai produttori greci e il mancato riconoscimento delle spese costituisce motivo di arricchimento indebito da parte del FEAOG nonché una doppia sanzione finanziaria, mentre in ogni caso tutte le spese effettuate sono ammissibili, dal momento che non superano il bilancio approvato dalla Commissione e l'importo complessivo detratto ai produttori greci, mentre il momento critico per valutare se una spesa sia legittima o meno è il momento dell'assunzione dell'obbligo giuridico o il momento della sua esecuzione, e non il momento in cui è stata dichiarata la spesa.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere: a) la violazione del principio di proporzionalità per le spese pari a 2 920 191,03 derivanti da contratti complementari e b) l'erronea valutazione delle circostanze di fatto per la spesa derivante dal contratto 5190/ES/2003.

Quanto alla rettifica per il settore degli aiuti diretti (seminativi), la ricorrente sostiene, in primo luogo, che: a) non esiste un valido fondamento giuridico per l'applicazione dei vecchi orientamenti che prevedevano determinati importi di rettifiche forfettarie alla nuova PAC, al nuovo regime di versamento unico degli aiuti e b) la loro applicazione lede in maniera grave il principio di proporzionalità.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere l'erronea valutazione delle circostanze fattuali: a) quanto alle addotte carenze del SIPA [Sistemi Informativi per l’Agricoltura] -SIG, b) quanto alla dimostrazione del fatto che dal raffronto dei dati del SIPA-SIG (LIPS-GIS), utilizzato per l'anno di presentazione delle richieste 2007, con i dati del SIPA-SIG del 2009, completo e attendibile, come constatato dalla Commissione con un controllo in loco, emerge che le differenze e le carenze sono minime e non superano il 2 % e, pertanto, qualsivoglia rettifica non doveva superare tale cifra e c) quanto alle addotte carenze dei controlli amministrativi, incrociati e in loco e alla loro qualità e, in particolare, quanto all'addotta assenza di misurazione del pascolo e all'addotto tardivo svolgimento dei controlli in loco, dal momento che i molteplici miglioramenti avvenuti durante l'anno di presentazione delle richieste 2007 dovrebbero portare la Commissione a non imporre alcuna rettifica.

Da ultimo, la ricorrente fa valere l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 33 del regolamento 1290/05 (1) quanto alla rettifica per le spese relative alle misure di sviluppo rurale.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune.


13.8.2011   

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C 238/26


Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Duscholux Ibérica/UAMI — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

(Causa T-295/11)

2011/C 238/45

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Duscholux Ibérica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Duschprodukter i Skandinavien AB (Hisings Backa, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;

in subordine, e soltanto qualora il ricorso sia respinto, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;

condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo internazionale «duschy» per prodotti delle classi 11 e 20 — domanda di marchio comunitario n. W927073

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo comunitario «DUSCHO Harmony», registrato con il n. 2116820 per prodotti delle classi 6, 11 e 19

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo al diritto a un equo processo; violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di fatti e prove presentate entro i termini dalla ricorrente; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non esistesse rischio di confusione tra i marchi controversi.


13.8.2011   

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C 238/26


Ricorso proposto l’8 giugno 2011 — Cementos Portland Valderrivas/Commissione

(Causa T-296/11)

2011/C 238/46

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cementos Portland Valderrivas, SA (Pamplona, Spagna) (rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’ammissibilità del ricorso;

annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto avverso la decisione della Commissione 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, caso COMP/39.520 — cemento e prodotti affini.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo di annullamento, vertente sulla violazione dell’art. 18 del suddetto regolamento e del principio di proporzionalità.

A tale riguardo si deduce, in primo luogo, che le informazioni richieste con la decisione impugnata non hanno nesso con la presunta infrazione oggetto delle indagini e, pertanto, non possono consentire alla Commissione di verificare nessun indizio che giustifichi l’indagine relativa a Valderrivas. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che non sia soddisfatto il requisito della necessità, al quale l’art. 18 del regolamento n. 1/2003 condiziona l’esercizio del potere di richiesta di informazioni. La ricorrente deduce altresì che il fatto che la decisione non contenga alcun riferimento a tali indizi non può consentire a quest’ultima di eludere il necessario controllo di necessità da parte del Tribunale.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto le impone un onere manifestamente sproporzionato in relazione alle necessità dell’indagine. Tale sproporzione si esprime nella natura, nella portata smisurata e nell’elevato grado di dettaglio delle informazioni richieste, nell’obbligo di elaborare e presentare tali informazioni in una forma prescritta e nel termine fissato per trasmetterle.


13.8.2011   

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C 238/27


Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ghost Brand/UAMI — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

(Causa T-298/11)

2011/C 238/47

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ghost Brand Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Caddick, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Procter & Gamble International Operations SA (Ginevra, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre che il trasferimento di proprietà relativo alla registrazione del marchio comunitario n. 000282350 «GHOST» alla Procter & Gamble International Operations S.A. sia registrato e pubblicato solo per quanto riguarda i «cosmetici» e che la proprietà della registrazione, per quanto riguarda tutti i prodotti della classe 25 e «saponi; profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli» della classe 3, rimanga a nome della Ghost Brand Limited.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di trasferimento di proprietà: marchio denominativo «GHOST», per prodotti della classe 3 («saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli») — Registrazione n. 282350.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente il trasferimento di proprietà del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione del dipartimento disegni e modelli e registro: la domanda di trasferimento parziale di proprietà è stata respinta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione impugnata è stata annullata ed è stato deciso che il dipartimento disegni e modelli e registro debba registrare e pubblicare il trasferimento di proprietà.

Motivi dedotti: la ricorrente deduce tre motivi, principalmente che: (i) la seconda commissione di ricorso erroneamente non ha notificato alla ricorrente il procedimento di ricorso o la relativa decisione; (ii) la seconda commissione di ricorso non era in possesso di tutte le informazioni necessarie ed il ricorso della controinteressata era basato sull’inganno; e (iii) la controinteressata ha agito in malafede nel proporre il ricorso relativo alla decisione dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.


13.8.2011   

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C 238/27


Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Otto/UAMI — Nalsani (TOTTO)

(Causa T-300/11)

2011/C 238/48

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Otto GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Schäuble e S. Müller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nalsani, SA (Bogotá, Colombia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 marzo 2011, procedimento R 1291/2010-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Nalsani, SA

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «TOTTO» per prodotti delle classi 3, 9 14, 18 e 25 — Registrazione n. 6 212 451.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo nazionale «OTTO» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata annullata e l’opposizione è stata respinta.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Nel valutare la somiglianza visiva tra i segni, la commissione di ricorso avrebbe stabilito priorità errate.


13.8.2011   

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C 238/28


Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — HeidelbergCement/Commissione

(Causa T-302/11)

2011/C 238/49

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Denzel e T. Holzmüller)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulli, ai sensi dell’art. 263, n. 4, TFUE, gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 30 marzo 2011, caso COMP/39.520 — cemento e prodotti affini, nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente;

condannare la Commissione, ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo: violazione dell’art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1)

La decisione impugnata violerebbe l’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto non specificherebbe in maniera sufficiente l’oggetto dell’indagine e richiederebbe informazioni relative all’impresa che non sarebbero «necessarie», ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003, a chiarire i fatti contestati.

Alla ricorrente non sarebbe stato comunicato, né nella decisione impugnata né in un’altra fase delle indagini, quale comportamento concreto le viene effettivamente contestato. La decisione violerebbe pertanto l’obbligo, di cui all’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003, di indicare lo scopo delle indagini. Secondo la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell’Unione, nella decisione i fatti contestati dovrebbero essere descritti in maniera sufficientemente esatta, in modo che gli interessati e gli organi giurisdizionali possano valutare la necessità delle informazioni richieste ai fini della deduzione della prova.

La decisione in larga parte richiederebbe nuovamente informazioni che sarebbero già state trasmesse alla Commissione in risposta a precedenti domande. Informazioni che siano già a disposizione della Commissione non sarebbero «necessarie» ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003.

Non sarebbe ravvisabile alcun collegamento tra le informazioni richieste ed il «sospetto» della Commissione. La Commissione abuserebbe dei suoi poteri derivanti dall’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003 al fine di effettuare un’indagine generale della ricorrente («Fishing Expedition»). Per tali indagini di mercato generali la Commissione avrebbe a disposizione lo strumento dell’art. 17 del regolamento n. 1/2003.

La Commissione oltrepasserebbe i limiti della sua competenza derivante dall’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto, nella decisione impugnata, obbligherebbe la ricorrente ad analizzare e valutare le informazioni richieste.

2)

Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità

L’entità delle informazioni richieste, la scelta delle misure ed il breve termine concesso violerebbero il principio di proporzionalità.

La raccolta e l’elaborazione nella forma prescritta delle informazioni richieste graverebbero in modo eccessivo sulla ricorrente. Tale onere non sarebbe proporzionato alla genericità delle informazioni richieste né allo scopo delle indagini.

Il termine di 12 settimane concesso per la risposta ed il rifiuto della Commissione di prorogare tale termine non sarebbero proporzionati. Alla ricorrente risulterebbe oggettivamente impossibile rispettare tale termine.

3)

Terzo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 296, n. 2, TFUE

La decisione impugnata violerebbe anche i requisiti di cui all’art. 296, n. 2, TFUE relativi alla debita motivazione di un atto giuridico, poiché non sarebbero ravvisabili le motivazioni della Commissione per richiedere informazioni così ampie, per procedere ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e per concedere un così breve termine.

La decisione impugnata non indicherebbe chiaramente i fatti concreti contestati dalla Commissione né il motivo per cui essa necessiterebbe di informazioni eccezionalmente ampie e dettagliate.

La Commissione non indicherebbe il motivo per cui, contrariamente a quanto avvenuto in domande precedenti, riterrebbe adeguato e necessario un procedimento ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003 nei confronti della ricorrente.

La Commissione non motiverebbe in modo sufficiente la fissazione di un termine così breve per la risposta ed il suo rifiuto a prorogare tale termine.

4)

Quarto motivo: violazione del principio generale di determinatezza

La decisione impugnata ed il formulario con essa trasmesso violerebbero, a parere della ricorrente, i requisiti del principio generale di determinatezza, poiché in molti punti sarebbero oscuri, indefiniti e contraddittori e non conterrebbero istruzioni chiare per la ricorrente. La ricorrente non potrebbe riconoscere al di fuori di ogni dubbio ciò che esattamente dovrebbe fare per non incorrere nel rischio di sanzioni. La Commissione non avrebbe risposto alle domande e richieste di precisazione, di ampia portata, della ricorrente o non lo avrebbe fatto in misura sufficiente.

5)

Quinto motivo: pregiudizio dei diritti della difesa della ricorrente

La decisione impugnata violerebbe i diritti della difesa della ricorrente garantiti all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 48, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto tale decisione obbligherebbe la ricorrente a collaborare attivamente alle valutazioni ed analisi delle informazioni relative all’impresa, attività che in realtà ricadrebbe nell’onere della prova della Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).


13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/29


Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Leopardi Dittajuti/UAMI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

(Causa T-303/11)

2011/C 238/50

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Piervittorio Francesco Leopardi Dittajuti (Numana, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. De Simone, D. Demarinis e G. Orsoni)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Pedro Llopart Vilarós (Sant Sadurni D'Anoia, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, procedimento R 1437/2010-2, e, di conseguenza, richiedere all'Ufficio di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza pronunciata; e

condannare il convenuto alle spese di tutti i gradi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CONTE LEOPARDI DITTAJUTI» per prodotti e servizi delle classi 33, 35, 40 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 6428338.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo «Leopardi» per prodotti della classe 33, registrazione spagnola n. 2073540.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti e dei servizi controversi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile.

Motivi dedotti: falsa interpretazione dell'art. 60 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, delle regole 49, n. 1, 20, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, applicabili alla procedura di ricorso ai sensi della regola 50, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha erroneamente ritenuto di non concedere una sospensione della procedura e ha prorogato il termine ultimo come richiesto congiuntamente dalle parti; (ii) ha erroneamente preso in considerazione la richiesta congiunta delle parti solo dopo la decadenza del termine di presentazione della motivazione, impedendo così, di fatto, alla parte interessata di presentare la stessa entro la scadenza e causando la scadenza dei termini; e (iii) violazione dei requisiti procedurali da parte della commissione di ricorso, dato che essa non ha preso in considerazione i motivi del ricorso, sebbene le dichiarazioni rilevanti siano state presentate oltre i termini, in violazione altresì del principio generale di economia processuale e di salvaguardia della validità dei documenti contenuti nel fascicolo di causa.


13.8.2011   

IT

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C 238/29


Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Schwenk Zement/Commissione

(Causa T-306/11)

2011/C 238/51

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentante: avv. M. Raible)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2011, C(2011) 2367, caso COMP/39.520 — cemento e prodotti affini;

condannare la Commissione, ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo: sproporzione della forma della decisione

La decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto la decisione rappresenterebbe il primo mezzo istruttorio utilizzato nei confronti della ricorrente e la ricorrente sarebbe stata disposta a fornire informazioni.

Senza dubbio il regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1) non presupporrebbe una gerarchia tra la semplice richiesta di informazioni e la decisione di richiesta di informazioni. Ciò tuttavia non cambierebbe il fatto che il principio di proporzionalità andrebbe tenuto in considerazione nella scelta del mezzo istruttorio.

Una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 18, n. 2, del regolamento n. 1/2003 sarebbe, rispetto ad una decisione di richiesta di informazioni, lo strumento più clemente ed altrettanto efficace nel caso di una società disposta a fornire informazioni.

2)

Secondo motivo: violazione dell’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003

La decisione impugnata non rispetterebbe i requisiti della base giuridica dell’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003.

La Commissione non preciserebbe concretamente i fatti contestati e le informazioni richieste con lo strumento in esame non avrebbero pressoché alcun nesso con i presunti fatti contestati.

La decisione di richiesta di informazioni non sarebbe pertanto necessaria per le indagini della Commissione. Una violazione della normativa antitrust non potrebbe essere provata per mezzo delle informazioni richieste.

3)

Terzo motivo: sproporzione della fissazione del termine

Il termine di due settimane per rispondere alla domanda 11 non sarebbe stato sufficiente per la ricorrente.

Nella decisione impugnata la Commissione avrebbe senza motivo ridotto, in confronto alla bozza della decisione, da due mesi a due settimane il termine per rispondere alla domanda 11.

Sarebbe stato impossibile per la ricorrente rispondere puntualmente entro il termine di due settimane. Nondimeno la Commissione avrebbe categoricamente rifiutato di prorogare il termine.

Un termine più lungo sarebbe assolutamente necessario, considerate la portata delle informazioni richieste, la difficoltà di reperirle, nonché la situazione individuale della ricorrente.

4)

Quarto motivo: insufficiente motivazione della decisione impugnata

La decisione impugnata non sarebbe regolarmente motivata.

La decisione impugnata non farebbe riconoscere i fatti contestati alla ricorrente. Non farebbe neppure capire in che modo i presunti fatti contestati sarebbero connessi con le informazioni richieste.

Difetterebbe anche una motivazione sufficiente per la fissazione del termine in generale, nonché per la riduzione da due mesi a due settimane del termine fissato nella bozza della decisione per rispondere alla domanda 11.

5)

Quinto motivo: violazione dei diritti della difesa della ricorrente

A causa dei tempi ristretti stabiliti dalla Commissione, verrebbero violati i diritti della difesa della ricorrente, in particolare la sua tutela da una possibile auto-accusa.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).


13.8.2011   

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C 238/30


Ricorso proposto il 13 giugno 2011 — Eurallumina/Commissione

(Causa T-308/11)

2011/C 238/52

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentante: V. Leone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

In via principale:

annullare in toto la decisione contestata, nei confronti di Eurallumina.

In via subordinata:

annullare l’articolo 2 della decisione contestata, in relazione alla Misura ex Decreto 2004 e, conseguentemente l’art. 3 della decisione contestata riguardante l’ordine di recupero nei confronti di Eurallumina.

In via, ulteriormente, subordinata:

annullare l’articolo 3 della decisione contestata, per la parte riguardante l’ordine di recupero nei confronti di Eurallumina.

E, in ogni caso,

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Si chiede l’annullamento della decisione impugnata, che:

 

qualifica come aiuto nuovo illegittimo e incompatibile la misura di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.14042 del 6 febbraio 2004 (il «Decreto 2004») e alle delibere adottate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (la «AEEG») per l’attuazione dello stesso (complessivamente la «Misura ex Decreto 2004»), ordinandone il recupero;

 

qualifica come aiuto nuovo incompatibile la misura notificata dall’Italia, di cui all’articolo 11, comma 12, della Legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (la «Legge 80/2005»), e della deliberazione adottata dall’AEEG per l’applicazione della stessa (complessivamente la «Misura ex Legge 80/2005»).

A sostegno del ricorso, la Ricorrente invoca cinque motivi.

1)

Primo motivo relativo alla violazione del principio generale di buon andamento dell’amministrazione.

La Ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nel valutare congiuntamente le due misure sopra menzionate, che avrebbero richiesto una valutazione disgiunta in ossequio alla loro obiettiva differenza per quanto concerne la base giuridica, i destinatari ed il meccanismo di compensazione previsto. Ciò ha determinato una sovrapposizione degli argomenti utilizzati dalla Commissione che ha reso più difficile la difesa.

2)

Secondo motivo relativo violazione e falsa applicazione dell’art. 107 (1) TFUE in relazione alla nozione di aiuto di Stato.

La Ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nel considerare le due misure aiuti di Stato perché, per entrambe, mancano i requisiti del vantaggio, rispetto alle normali condizioni di mercato, che minaccia di falsare la concorrenza, e dell’incidenza sugli scambi comunitari. In particolare:

per quanto riguarda la Misura ex Decreto 2004, la stessa non conferisce alcun vantaggio perché costituisce un mero ampliamento soggettivo della misura già valutata non aiuto dalla Commissione nel caso «Alumix» (1), in cui la Commissione ha escluso che la tariffa elettrica applicata alla Alumix costituisse un vantaggio per la stessa. Inoltre, la Misura ex Decreto 2004 non è suscettibile di influire sugli scambi comunitari — per quanto riguarda Eurallumina — poiché il mercato dell’allumina è deficitario nella UE e un’eventuale riduzione delle sue attività non sarebbe compensata da un aumento delle esportazioni degli operatori degli altri Stati membri che operano già a piena capacità;

per quanto riguarda la Misura ex Legge 80/2005, la stessa non conferisce un vantaggio rispetto alle normali condizioni di mercato poiché, viste le anomalie del mercato dell’energia in Italia e, soprattutto, in Sardegna — dove il prezzo dell’elettricità è mantenuto artificiosamente alto a causa dell’assenza di interconnessione con il continente — il riferimento al prezzo formatosi a livello europeo sulle borse costituisce un riferimento valido per considerare la tariffa applicata come «di mercato», per le attività dei beneficiari. Quanto agli scambi comunitari, valgono le stesse considerazioni di cui alla Misura ex Decreto 2004.

3)

Terzo motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 107 (3) TFUE, in relazione alla deroga relativa agli aiuti a finalità regionale di cui alla lett. a).

La Ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nel ritenere che le due misure non siano compatibili come aiuti a finalità regionale. In particolare, sotto i seguenti profili:

 

sussistenza di uno svantaggio regionale, dovuto all’assenza di interconnessione della Sardegna con il continente, che rende l’approvvigionamento energetico dei beneficiari svantaggioso, e al fatto che i beneficiari «energivori» costituiscono l’ossatura della struttura produttiva dell’isola, determinandone in parte rilevante i livelli occupazionali;

 

proporzionalità e adeguatezza delle misure in esame a colmare tale svantaggio, in quanto misure transitorie volte ad evitare la delocalizzazione dei beneficiari, in attesa del superamento della situazione di svantaggio strutturale, mediante iniziative già intraprese e — oggi — portate a termine dallo Stato italiano, atte a creare una sufficiente capacità di interconnessione per la Sardegna e mediante specifici investimenti di efficienza che le imprese stesse si sono impegnate a perseguire;

 

carattere temporaneo e decrescente de facto delle due misure.

4)

Quarto motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali — difetto di motivazione.

La Ricorrente ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente motivato la decisione, in particolare rispetto a:

 

la differenza tra la Misura ex Decreto 2004 e la misura di cui alla Decisione «Alumix»;

 

la sussistenza dell’elemento della potenziale distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri;

 

la proporzionalità della Misura ex Decreto 2004.

5)

Quinto motivo relativo all’errore di valutazione nella considerazione delle circostanze che giustificano il legittimo affidamento.

La Ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nel valutare che non sussistessero le circostanze che giustificano il legittimo affidamento — in capo a Eurallumina — circa la natura di non aiuto della Misura ex Decreto 2004.


(1)  Pubblicata in GUCE C 288/4 del 1.10.1996, pag. 4.


13.8.2011   

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C 238/32


Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Süd-Chemie/UAMI — BYK-Cera (CERATIX)

(Causa T-312/11)

2011/C 238/53

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Süd-Chemie AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Baron von der Osten-Sacken e A. Wenninger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BYK-Cera BV (Deventer, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso 8 aprile 2011, procedimento R 1585/2010-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese in quanto convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BYK-Cera BV.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CERATIX» per prodotti della classe 1 — Registrazione n. 6 358 832.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «CERATOFIX» per prodotti della classe 1.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata annullata e l’opposizione è stata respinta.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 15 e 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in quanto il convenuto:

avrebbe a torto sminuito il valore probatorio dei documenti prodotti dalla ricorrente, adducendo come motivazione sommaria che essi provengono dalla sfera della ricorrente stessa;

non avrebbe considerato operazioni pubblicitarie come «uso effettivo»;

non avrebbe incluso nella valutazione dell’effettività dell’uso tutte le circostanze rilevanti e

non avrebbe valutato nel loro complesso i documenti relativi all’uso prodotti.


13.8.2011   

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C 238/32


Ricorso proposto il 16 giugno 2011 — Heede/UAMI (Matrix-Energetics)

(Causa T-313/11)

2011/C 238/54

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Günter Heede (Walldorf-Baden, Germania) (rappresentante: avv. R. Utz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2011 (procedimento R 1848/2010-4);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Matrix-Energetics» per servizi delle classi 35, 41 e 44 — Domanda n. 8 339 798.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009, poiché, da un lato, non si potrebbe accertare l’efficacia descrittiva del marchio richiesto ed esso possiederebbe il necessario carattere distintivo, dall’altro lato, la commissione di ricorso avrebbe a torto fatto oggetto della propria decisione stampe prese da internet, successive al momento della richiesta di registrazione del marchio in esame, e inoltre poiché lo sporadico utilizzo illecito da parte di terzi, successivo alla data della domanda, di un segno (di fantasia) avente carattere originariamente distintivo non potrebbe influire negativamente sull’idoneità alla registrazione di un marchio comunitario.


13.8.2011   

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C 238/32


Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Fortress Participations/UAMI — Fortress Investment Group e Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

(Causa T-314/11)

2011/C 238/55

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fortress Participations BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: M.L.J. van de Braak, avvocato, B. Ladas, Solicitor e S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Fortress Investment Group LLC (New York, USA) e Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o aprile 2011, procedimento R 354/2009-2; e

condannare il convenuto e le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso alle loro spese relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio ed al Tribunale, nonché alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «FORTRESS», con rivendicazione dei colori rosso, nero e bianco, per servizi delle classi 35, 36 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 3398451

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedenti la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le richiedenti la dichiarazione di nullità hanno basato la propria domanda sui motivi di nullità relativa di cui al combinato disposto degli artt. 53, n. 1, lett. c), e 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009. Essa è inoltre stata basata sui marchi non registrati del Regno Unito «FORTRESS», «FORTRESS INVESTMENT» e «FORTRESS INVESTMENT GROUP», utilizzati nella prassi commerciale.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la Commissione di ricorso non ha adeguatamente esaminato la questione relativa al «goodwill» («avviamento») ai sensi del diritto del Regno Unito in materia di concorrenza sleale confusoria e non ha adeguatamente valutato il rischio di travisamento ed il conseguente danno.


13.8.2011   

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C 238/33


Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Fortress Participations/UAMI — Fortress Investment Group and Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

(Causa T-315/11)

2011/C 238/56

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fortress Participations BV (Rotterdam, Olanda) (rappresentanti: avv. M.L.J. van de Braak, B. Ladas, Solicitor, e S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Fortress Investment Group LLC (New York, USA) e Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 marzo 2011, procedimento R 355/2009-2; e

condannare il convenuto e le controinteressate alle spese del procedimento dinanzi all'Ufficio e al Tribunale nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «FORTRESS» per servizi delle classi 35, 36 e 42 — Registrazione comunitaria n. 2095784.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le parti che chiedono la declaratoria di nullità hanno motivato la propria domanda con motivi di nullità relativa, ai sensi degli artt. 53, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009. Essa era basata anche sui marchi britannici non registrati «FORTRESS», «FORTRESS INVESTMENTS» e «FORTRESS INVESTMENT GROUP», utilizzati nel commercio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha analizzato correttamente la questione della forza di attrazione della clientela in base al diritto del Regno Unito sull'abuso di denominazione e non ha valutato adeguatamente il rischio di presentazione ingannevole e i danni derivanti.


13.8.2011   

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C 238/33


Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Morelli v UAMI — Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (PARTITO DELLA LIBERTA')

(Causa T-321/11)

2011/C 238/57

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Raffaello Morelli (Livorno, Italia) (rappresentante: G. Frenelli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso del 17 marzo 2011 e quella della Divisione di Opposizione del 14 maggio 2010

Dichiarare che l’opposizione della ricorrente contro la domanda di registrazione del marchio n. 5 890 009 è accolta e rigettare la domanda per tale marchio

Condannare l’Associazione Nazionale del Popolo della Libertà alla rifusione delle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: L’Associazione Nazionale Circolo della Libertà

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «PARTITO DELLA LIBERTA» (domanda di marchio comunitario n. 5 890 009), per dei prodotti e servizi nelle classi 9, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 48, 41, 42 e 45

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Raffaello Morelli

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Nome a dominio «partitodellaliberta.it», assegnato dall’Autorità proposta all’assegnazione dei domini «it» in data 9 agosto 2004 a Raffaello Morelli, che gli opponenti asserivano essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 38, 41 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Errata applicazione dell’art. 8, n. 4, del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, errata valutazione del concetto di«uso nella normale prassi commerciale» con riferimento ad un nome utilizzato in campo politico ed erronea valutazione della documentazione comprovante l’utilizzazione commerciale del segno anteriore.


13.8.2011   

IT

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C 238/34


Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Morelli v UAMI — Brambilla (Partito della Libertà)

(Causa T-322/11)

2011/C 238/58

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Raffaello Morelli (Livorno, Italia) (rappresentante: G. Brenelli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Michela Vittoria Brambilla (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso del 17 maggio 2011 e quella della Divisione di Opposizione del 14 maggio 2010

Dichiarare che l’opposizione della ricorrente contro la domanda di registrazione del marchio n. 6 203 012 è accolta e rigettare la domanda per tale marchio

Condannare la Sig.ra MIichela Vittoria Branbilla alla rifusione delle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Michela Vittoria Brambilla

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo continente l’elemento verbale «Partito della Libertà» (richiesta di registrazione n. 6 203 012), per dei prodotti e servizi nelle classi 9, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 38, 41, 42 e 45.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Raffaello Morelli

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Nome a dominio «partitodellaliberta.it», assegnato dall’Autorità proposta all’assegnazione dei domini «it» in data 9 agosto 2004 a Raffaello Morello, che gli opponenti asserivano essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 38, 41 e 45.

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Errata applicazione dell’art. 8, n. 4, del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, errata valutazione del concetto di «uso nella normale prassi commerciale» con riferimento ad un nome utilizzato in campo politico ed erronea valutazione della documentazione comprovante l’utilizzazione commerciale del segno anteriore.


13.8.2011   

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C 238/34


Ricorso proposto il 15 giugno 2011 — Mastercard e altri/Commissione

(Causa T-330/11)

2011/C 238/59

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: MasterCard Inc. (Wilmington, Stati Uniti), MasterCard International Inc. (Wilmington, Stati Uniti) e MasterCard Europe SPRL (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: B. Amory, V. Brophy e S. McInnes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile;

annullare nella sua interezza la decisione negativa della Commissione fondata sull’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43);

dichiarare che l’interpretazione, da parte della Commissione, dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 è giuridicamente infondato; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, degli artt. 4, n. 3 e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto:

la Commissione non ha dimostrato che le condizioni di cui all’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 fossero soddisfatte;

gli elementi su cui si basa la Commissione sono erronei in fatto; e

sussiste un interesse pubblico superiore alla divulgazione dei documenti forniti dall’EIM Business and Policy Research nell’ambito dello studio sui «Costi e benefici per i commercianti nell'accettare diversi metodi di pagamento» (COMP/2009/D1/020).

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto violando l’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nonché l’art. 2 dell’allegato della sua decisione recante modifica del suo regolamento interno (GU 2010 L 55, pag. 60) in quanto:

La Commissione ha illegittimamente messo nuovamente a decorrere il termine di riesame; e

La Commissione ha illegittimamente prorogato di quindici giorni lavorativi il termine di riesame.


13.8.2011   

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C 238/35


Ricorso proposto il 16 giugno 2011 — Besselink/Consiglio

(Causa T-331/11)

2011/C 238/60

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Leonard Besselink (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio 1 aprile 2011, che rifiuta di concedere pieno accesso al documento 9689/10 ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag 43), come comunicata al ricorrente il 7 aprile 2011 mediante la lettera recante il riferimento 04/c/01/11; nonché

condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente a norma dell’art. 87 delle regolamento di procedura del Tribunale, con l’inclusione delle spese di tutti gli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Con il primo motivo egli asserisce che la decisione impugnata sarebbe basata su un’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001, che si riferisce alla tutela dell’interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali, in quanto:

il Consiglio avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione la natura costituzionale del documento cui il ricorrente chiede di avere accesso;

il ricorrente considera che l’accesso al documento 9689/10 è anche garantito dalla libertà di espressione prevista dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

il Consiglio avrebbe anche omesso di prendere in considerazione le circostanze specifiche e l’oggetto della presente controversia; inoltre

il Consiglio avrebbe erroneamente fatto riferimento ad ipotetiche conseguenze negative della divulgazione dei documenti per i futuri negoziati che l’Unione deve condurre.

2)

Con il secondo motivo egli asserisce che l’art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 sarebbe stato erroneamente applicato e il principio di proporzionalità violato, poiché il Consiglio non avrebbe adempiuto l’obbligo di valutare se fosse adeguato divulgare parzialmente, circoscrivendo il rigetto alle parti del documento 9689/10 che fossero appropriate e strettamente necessarie.

3)

Con il terzo motivo egli asserisce che il Consiglio non avrebbe adempiuto l’obbligo di fornire una motivazione adeguata alla decisione contestata.


13.8.2011   

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C 238/35


Ordinanza del Tribunale 10 giugno 2011 — Gemmi Furs/UAMI — Lemmi-Fashion (GEMMI)

(Causa T-522/09) (1)

2011/C 238/61

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


13.8.2011   

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C 238/36


Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2011 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione

(Causa T-484/10) (1)

2011/C 238/62

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


13.8.2011   

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C 238/36


Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2011 — Iberdrola/Commissione

(Causa T-486/10) (1)

2011/C 238/63

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


13.8.2011   

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C 238/36


Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2011 — Endesa e Endesa Generación/Commissione

(Causa T-490/10) (1)

2011/C 238/64

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


13.8.2011   

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C 238/36


Ordinanza del Tribunale 14 giugno 2011 — Timab Industries e CFPR/Commissione

(Causa T-14/11) (1)

2011/C 238/65

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


Tribunale della funzione pubblica

13.8.2011   

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C 238/37


Ricorso proposto il 17 febbraio 2011 — Strohm/Commissione

(Causa F-14/11)

2011/C 238/66

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Strohm (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker e U. Thanner)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della convenuta di non rimborsare al 100 % le spese relative a cure dentarie

Conclusioni del ricorrente

Condannare la convenuta, a seguito dell'annullamento dell'estratto relativo ai rimborsi del 1o giugno 2010, n. 10003157, del 4 giugno 2010, n.10003164, e del 25 novembre 2010, n. 10003383, nonché delle autorizzazioni nn. 100525302817 del 4 giugno 2010 e 100525302817 dell’11 giugno 2010, a versare al ricorrente EUR 4 251,49 unitamente agli interessi fissati al 5 %;

condannare la convenuta alle spese.


Rettifiche

13.8.2011   

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C 238/38


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-242/11

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 211 del 16 luglio 2011, pag. 27 )

2011/C 238/67

La comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-242/11, Kaltenbach & Voigt / UAMI (3D eXam), va letta come segue:

Ricorso proposto il 9 maggio 2011 — Kaltenbach & Voigt / UAMI (3D eXam)

(Causa T-242/11)

2011/C 238/67

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaltenbach & Voigt GmbH (Biberach an der Riß, Germania) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o marzo 2011 nel procedimento R 2361/2010-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo in parole «3D eXam» per prodotti della classe 10

Decisione dell’esaminatore: diniego della protezione della registrazione internazionale nell’Unione europea ai sensi dell’art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2 del regolamento del Consiglio n. 207/2009 (RMC)

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) RMC e mancata considerazione di registrazioni/concessioni di protezione nazionali anteriori, poiché la registrazione internazionale in questione: (i) non è meramente descrittiva, e; (ii) presenta carattere distintivo, poiché il pubblico pertinente considererà il segno «3D eXam» un’indicazione di origine commerciale.