ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.219.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 219

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
23 luglio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 219/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 211 del 16.7.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 219/02

Causa C-155/11 PPU: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank ’s-Gravenhage, zittinghoudende te Zwolle-Lelystad (Paesi Bassi) il 31 marzo 2011 — Bibi Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken

2

2011/C 219/03

Causa C-199/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Brussel (Belgio) il 28 aprile 2011 — Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea/N.V. OTIS e a.

2

2011/C 219/04

Causa C-202/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 28 aprile 2011 — Anton Las/PSA Antwerpen NV, in precedenza Hesse Noord Natie NV

3

2011/C 219/05

Causa C-203/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 28 aprile 2011 — All Projects & Developments NV e a.

3

2011/C 219/06

Causa C-213/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Repubblica di Polonia) il 9 maggio 2011 — Fortuna Sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni

6

2011/C 219/07

Causa C-214/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku il 9 maggio 2011 — Grand Sp. z.o.o./Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

6

2011/C 219/08

Causa C-215/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 9 maggio 2011 — Iwona Szyrocka/SIGER Technologie GmbH

7

2011/C 219/09

Causa C-217/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku il 11 maggio 2011 — Forta Sp. Z.o.o./Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

7

2011/C 219/10

Causa C-220/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) l’11 maggio 2011 — Star Coaches s. r. o./Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

8

2011/C 219/11

Causa C-224/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny il 13 maggio 2011 — BGŻ Leasing Sp. z o. o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

8

2011/C 219/12

Causa C-242/11 P: Impugnazione proposta il 20 maggio 2011 dal Caixa Geral de Depósitos S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011, causa T-401/07, Caixa Geral de Depósitos/Commissione

8

2011/C 219/13

Causa C-244/11: Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

10

2011/C 219/14

Causa C-246/11 P: Impugnazione proposta il 23 maggio 2011 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011, causa T-387/07, Portogallo/Commissione

11

2011/C 219/15

Causa C-256/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 25 maggio 2011 — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike e Dragica Stevic/Bundesminister für Inneres

11

2011/C 219/16

Causa C-274/11: Ricorso proposto il 3 giugno 2011 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea

12

 

Tribunale

2011/C 219/17

Causa T-20/09 P: Sentenza del Tribunale 8 giugno 2011 — Commissione/Marcuccio (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensione d’invalidità — Ricorso dichiarato parzialmente fondato in primo grado per difetto di motivazione della decisione impugnata — Art. 78 dello Statuto — Collocamento a riposo per invalidità — Commissione di invalidità)

14

2011/C 219/18

Causa T-510/09 P: Sentenza del Tribunale 15 giugno 2011 — V/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Rifiuto di assunzione per inidoneità fisica all’esercizio delle funzioni — Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica)

14

2011/C 219/19

Causa T-68/10: Sentenza del Tribunale 14 giugno 2011 — Sphere Time/UAMI — Punch (Orologio attaccato a un laccio) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che riproduce un orologio attaccato a un laccio — Disegno o modello anteriore — Divulgazione del disegno o modello anteriore — Carattere individuale — Sviamento di potere — Artt. 4, 6, 7 e 61-63 del regolamento (CE) n. 6/2002]

15

2011/C 219/20

Causa T-229/10: Sentenza del Tribunale 15 giugno 2011 — Graf-Syteco/UAMI — Teco Electric & Machinery (SYTECO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SYTECO — Marchi nazionali e del Benelux figurativi anteriori TECO — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diniego parziale di registrazione]

15

2011/C 219/21

Causa T-86/11: Sentenza del Tribunale 8 giugno 2011 — Bamba/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione)

15

2011/C 219/22

Causa T-62/06 RENV R: Ordinanza del presidente del Tribunale 9 giugno 2011 — Eurallumina/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che dispone il suo recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Assenza del requisito dell’urgenza)

16

2011/C 219/23

Causa T-373/08: Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Nuova Agricast/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana — Regime dichiarato compatibile con il mercato comune — Misura transitoria — Esclusione di talune imprese — Principio della tutela del legittimo affidamento — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Insussistenza — Manifesta incompetenza — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

16

2011/C 219/24

Causa T-242/10: Ordinanza del Tribunale 27 maggio 2011 — Danzeisen/Commissione (Ricorso di annullamento — Regolamento n. 271/2010 — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere)

16

2011/C 219/25

Causa T-414/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 10 giugno 2011 — Companhia Previdente/Commissione (Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Non urgenza)

17

2011/C 219/26

Causa T-533/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 9 giugno 2011 — DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Modifica del sistema di finanziamento dell'ente radiotelevisivo pubblico spagnolo RTVE — Decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno il nuovo sistema di finanziamento — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

17

2011/C 219/27

Causa T-87/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 9 giugno 2011 — GRP Security/Corte dei conti (Procedimento sommario — Appalto pubblico di servizi — Accertamento di irregolarità in taluni documenti forniti dall’aggiudicatario dell’appalto — Decisioni con cui viene irrogata una sanzione amministrativa all’aggiudicatario e si risolve unilateralmente il contratto — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

17

2011/C 219/28

Causa T-261/11: Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — European Goldfields/Commissione

18

2011/C 219/29

Causa T-262/11: Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Ellinikos Chrisos/Commissione

18

2011/C 219/30

Causa T-265/11: Ricorso proposto il 19 maggio 2011 — Elmaghraby/Consiglio

19

2011/C 219/31

Causa T-266/11: Ricorso proposto il 19 maggio 2011 — El Gazaerly/Consiglio

20

2011/C 219/32

Causa T-278/11: Ricorso proposto il 25 maggio 2011 — ClientEarth e a./Commissione

20

2011/C 219/33

Causa T-542/08: Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2011 — Evropaïki Dynamiki/ECHA

21

2011/C 219/34

Causa T-399/10: Ordinanza del Tribunale 7 giugno 2011 — ArcellorMittal España/Commissione

21

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/1


2011/C 219/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 211 del 16.7.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 204 del 9.7.2011

GU C 194 del 2.7.2011

GU C 186 del 25.6.2011

GU C 179 del 18.6.2011

GU C 173 del 11.6.2011

GU C 160 del 28.5.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank ’s-Gravenhage, zittinghoudende te Zwolle-Lelystad (Paesi Bassi) il 31 marzo 2011 — Bibi Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-155/11 PPU)

2011/C 219/02

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank ’s-Gravenhage, zittinghoudende te Zwolle-Lelystad

Parti

Ricorrente: Bibi Mohammad Imran

Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 7, n. 2, della direttiva sul ricongiungimento familiare (1) consenta ad uno Stato membro di negare l’ingresso e il soggiorno ad un familiare, ai sensi dell’art. 4 della direttiva medesima, di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in detto Stato membro, esclusivamente per il fatto che detto familiare non ha superato all’estero l’esame di integrazione civica previsto dalla normativa di detto Stato membro.

2)

Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante che il familiare sia la madre di otto figli, di cui sette minorenni, che soggiornano legalmente in detto Stato membro.

3)

Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante se nel paese di residenza del familiare esista un corso accessibile nella lingua di detto Stato membro.

4)

Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante se il familiare, alla luce della sua educazione e della sua situazione personale, e in particolare della sua problematica medica, sia in grado di superare detto esame entro un termine ragionevole.

5)

Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante che non viene effettuato alcun controllo alla luce delle disposizioni di cui all’art. 5, n. 5, e all’art. 17 della direttiva sul ricongiungimento, nonché all’art. 24 della Carta o al principio della proporzionalità del diritto dell’Unione.

6)

Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante che i cittadini di taluni altri paesi terzi sono esentati dall’obbligo di superare l’esame di integrazione civica all’estero, solo in forza della loro cittadinanza.


(1)  Direttiva (CE) del Consiglio 22 settembre 2003, n. 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).


23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Brussel (Belgio) il 28 aprile 2011 — Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea/N.V. OTIS e a.

(Causa C-199/11)

2011/C 219/03

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van koophandel te Brussel

Parti

Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Convenuti:

 

N.V. OTIS

 

N.V. KONE BELGIUM

 

N.V. SCHINDLER

 

N.V. THYSSENKRUPP LIFTEN ASCENSEURS

 

GENERAL TECHNIC-OTIS Sàrl

 

KONE LUXEMBOURG Sàrl

 

SCHINDLER Sàrl

 

THYSSENKRUPP ASCENSEURS LUXEMBOURG Sàrl

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Il Trattato dispone al suo art. 282, attualmente [3]35, che l’Unione è rappresentata dalla Commissione; — l’art. 335 del Trattato sul funzionamento, da un lato, e gli artt. 103 e 104 del Regolamento finanziario, dall’altro, dispongono che, per quanto concerne le questioni amministrative connesse al loro funzionamento, le istituzioni interessate rappresentano l’Unione con l’eventuale conseguenza che sono le istituzioni, in via esclusiva o meno, (...) a poter agire in giudizio; — non vi è alcun dubbio che la riscossione da parte di imprese ecc.(...) di prezzi eccessivi per effetto di un’intesa rientri nella nozione di: frode; — nel diritto nazionale belga vale il principio: «Lex specialis generalibus derogat»; — nella misura in cui detto principio giuridico vale anche nel diritto europeo, se sia vero che l’iniziativa per la presentazione di azioni in giudizio spetta alle istituzioni interessate (tranne nei casi in cui la Commissione stessa era l’amministrazione aggiudicatrice).

b)

(In subordine) Se la Commissione non dovesse disporre almeno di un mandato di rappresentanza rilasciato dalle istituzioni per salvaguardare in giudizio i loro interessi.

2)

a)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea al suo art. 47 e la Convenzione europea per i diritti dell’Uomo al suo art. 6, n. 1, garantiscono a tutti il diritto ad un processo equo e il principio ad esso connesso che nessuno può essere giudice nella sua propria causa; — se questo principio sia compatibile che il fatto che la Commissione in una prima fase interviene come autorità preposta alla concorrenza e sanziona il comportamento censurato, ossia: l’intesa, in quanto violazione dell’art. 81, attualmente divenuto art. 101 del Trattato, dopo che essa stessa ha svolto un’indagine in merito, e successivamente, in una seconda fase, prepara il procedimento di risarcimento del danno dinanzi al giudice nazionale e prende la decisione di avviarlo, mentre lo stesso membro della Commissione è responsabile per entrambe le questioni che sono collegate tra loro, tanto più in quanto il giudice nazionale adito non può discostarsi dalla decisione sanzionatoria.

b)

(In subordine) In caso di soluzione affermativa della questione 2.a (Esiste incompatibilità), come possa in diritto europeo la vittima (la Commissione e/o le istituzioni e/o l’Unione) di un atto illecito (l’intesa) far valere il suo diritto al risarcimento, che rappresenta un diritto fondamentale


23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 28 aprile 2011 — Anton Las/PSA Antwerpen NV, in precedenza Hesse Noord Natie NV

(Causa C-202/11)

2011/C 219/04

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Parti

Ricorrente: Anton Las

Convenuta: PSA Antwerpen NV, in precedenza Hesse Noord Natie NV

Questione pregiudiziale

Se il decreto 19 luglio 1973 della Comunità fiamminga (B.S. 6 settembre 1973) violi l’art. 39 del Trattato CE in relazione alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea, nella misura in cui esso impone ad un’impresa, situata nella regione di lingua fiamminga, in occasione dell’assunzione di un lavoratore in un rapporto di lavoro a carattere internazionale, di redigere in lingua olandese tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro, a pena di nullità.


23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 28 aprile 2011 — All Projects & Developments NV e a.

(Causa C-203/11)

2011/C 219/05

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrenti:

 

All Projects & Developments NV

 

Bouw- en Coördinatiekantoor Andries NV

 

Belgische Gronden Reserve NV

 

Bouwonderneming Ooms NV

 

Bouwwerken Taelman NV

 

Brummo NV

 

Cordeel Zetel Temse NV

 

DMI Vastgoed NV

 

Dumobil NV

 

Durabrik NV

 

Eijssen NV

 

Elbeko NV

 

Entro NV

 

Extensa NV

 

Flanders Immo JB NV

 

Green Corner NV

 

Huysman Bouw NV

 

Imano BVBA

 

Immpact Ontwikkeling NV

 

Invest Group Dewaele NV

 

Invimmo NV

 

Kwadraat NV

 

Liburni NV

 

Lotinvest NV

 

Matexi NV

 

Novus NV

 

Plan & Bouw NV

 

7Senses Real Estate NV

 

Sibomat NV

 

Tradiplan NV

 

Uma Invest NV

 

Versluys Bouwgroep BVBA

 

Villabouw Francis Bostoen NV

 

Willemen General Contractor NV

 

Wilma Project Development NV

 

Woningbureau Paul Huyzentruyt NV

Intervenienti:

 

Ministerraad

 

Vlaamse regering

 

Immo Vilvo NV

 

PSR Brownfield Developers NV

 

College van de Franse Gemeenschapscommissie

 

Franse Gemeenschapsregering

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, eventualmente in combinato disposto con la decisione della Commissione 28 novembre 2005, 2005/842/CE (1), riguardante l’applicazione dell’articolo 86, n. 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, debbano essere interpretati nel senso che le misure di cui agli artt. 3.1.3, 3.1.10, 4.1.20, § 3, secondo comma, 4.1.21 e 4.1.23 del decreto della Regione fiamminga 27 marzo 2009, relativo alla politica sul terreno e sugli edifici, devono essere notificate alla Commissione europea prima dell’adozione o dell’entrata in vigore di dette disposizioni.

2)

Se un regime che impone d’ufficio ad operatori privati, la cui lottizzazione o il cui progetto edilizio ha una determinata entità minima, un onere sociale ammontante ad una percentuale minima del 10 per cento e massima del 20 per cento di detta lottizzazione o progetto edilizio, che può essere eseguito in natura o mediante pagamento di una somma di 50 000 (EUR) per ogni lotto o abitazione popolare non realizzata, debba essere raffrontato alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi o alla libera circolazione dei capitali, o se esso debba essere qualificato come un regime complesso che deve essere raffrontato ad ognuna di dette libertà.

3)

Se, in considerazione del suo art. 2, n. 2, lett. a) e j), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE (2), relativa ai servizi nel mercato interno, sia applicabile ad un contributo obbligatorio di operatori privati per la realizzazione di abitazioni ed alloggi popolari, imposto di diritto come onere sociale connesso ad ogni autorizzazione edilizia o di lottizzazione per un progetto con una dimensione minima stabilita per legge, in cui gli alloggi popolari realizzati vengono acquistati a prezzi minimi prestabiliti da imprese con incarichi di edilizia popolare, per essere affittati ad un’ampia categoria di privati, oppure vengono venduti a privati appartenenti alla stessa categoria con sostituzione da parte di dette imprese.

4)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se la nozione «requisiti da valutare» di cui all’art. 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che in essa rientra l’obbligo per gli operatori privati, in aggiunta o come parte della loro attività usuale, di contribuire all’edilizia popolare e di cedere le abitazioni realizzate a prezzi massimi alle imprese semipubbliche o a sostituti delle medesime, sebbene detti operatori privati per il resto non abbiano diritto di iniziativa sul mercato dell’edilizia popolare.

5)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se il giudice nazionale debba collegare una sanzione, e, eventualmente, quale, a:

a)

la constatazione che un nuovo requisito, sottoposto a valutazione ai sensi dell’art. 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, non sarebbe stato valutato in maniera specifica, ai sensi dell’art. 15, n. 6, di detta direttiva;

b)

la constatazione che detto nuovo requisito non è stato notificato, ai sensi dell’art. 15, n. 7, di detta direttiva.

6)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se la nozione di «requisito vietato» di cui all’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che essa osta non solo, nelle ipotesi descritte in detto articolo, ad un regime nazionale se esso fa dipendere l’accesso a o l’esercizio dell’attività di servizio da un requisito, ma anche se detto regime prevede soltanto che dal mancato adempimento di detta condizione consegue che la compensazione finanziaria per la prestazione di un servizio reso obbligatorio dalla legge viene meno e che la garanzia finanziaria prestata per la prestazione di detto servizio non viene restituita.

7)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se la nozione di «operatore concorrente» di cui all’art. 14, punto 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche ad un ente pubblico i cui compiti possono parzialmente interferire con quelli dei prestatori dei servizi, se esso prende le decisioni di cui all’art. 14, n. 6, della direttiva ed è inoltre tenuto ad acquistare gli alloggi popolari, come ultimo passo in un sistema a cascata, che sono stati realizzati da un prestatore di servizi in esecuzione dell’onere ad esso imposto.

8)

a)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se la nozione di «regime di autorizzazione» di cui all’art. 4, punto 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che essa si applica ad attestati rilasciati da un ente pubblico dopo che è già stata rilasciata l’autorizzazione iniziale di costruzione o di lottizzazione, e che sono necessari per avere diritto ad alcune delle compensazioni per l’adempimento dell’onere sociale connesso ex lege a detta autorizzazione iniziale e che sono anche necessari per avere diritto alla restituzione della garanzia finanziaria imposta al prestatore di servizi a favore di detto ente pubblico.

b)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se la nozione di «regime di autorizzazione» di cui all’art. 4, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che essa si applica ad un contratto che un operatore privato deve stipulare con un ente pubblico, in forza di una norma di legge, nell’ambito della sostituzione ad opera di detto ente pubblico per la vendita di un alloggio popolare realizzato da detto operatore privato al fine di adempiere in natura l’onere sociale collegato ex lege ad un’autorizzazione edilizia o di lottizzazione, tenendo conto della circostanza che la stipulazione di detto contratto è una condizione per la realizzabilità di detta autorizzazione.

9)

Se gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un regime da cui consegue che al rilascio di un’autorizzazione edilizia o di lottizzazione relativa ad un progetto di una determinata entità minima viene ricollegato ex lege un onere sociale consistente nella realizzazione, sino alla concorrenza di una determinata percentuale del progetto, di alloggi popolari che devono poi essere venduti a prezzi massimali ad un ente pubblico o a un sostituto del medesimo.

10)

Se l’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime da cui consegue che al rilascio di un’autorizzazione edilizia o di lottizzazione relativa ad un progetto di una determinata entità minima viene ricollegato ex lege un onere sociale consistente nella realizzazione, sino alla concorrenza di una determinata percentuale del progetto, di alloggi popolari che devono poi essere venduti a prezzi massimali ad un ente pubblico o a un sostituto del medesimo.

11)

Se la nozione di «appalti pubblici di lavori» di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE (3), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debba essere interpretata nel senso che essa si applica ad un regime da cui consegue che al rilascio di un’autorizzazione edilizia o di lottizzazione relativa ad un progetto di una determinata entità minima viene ricollegato ex lege un onere sociale consistente nella realizzazione, sino alla concorrenza di una determinata percentuale del progetto, di alloggi popolari che devono poi essere venduti a prezzi massimali ad un ente pubblico o a un sostituto del medesimo.

12)

Se gli artt. 21, 45, 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli artt. 22 e 24 (4) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al regime introdotto dal libro 5 del decreto della Regione delle Fiandre 27 marzo 2009 sulla politica sul terreno e sugli edifici, recante il titolo «Abitare nella propria regione», ossia il regime con cui in determinati comuni c.d. «bersaglio» la cessione di terreni e delle costruzioni ivi edificate viene subordinata alla dimostrazione, da parte dell’acquirente o del locatario, di un legame sufficiente con detti comuni, ai sensi dell’art. 5.2.1, § 2, del decreto.


(1)  GU L 312, pag. 67.

(2)  GU L 376, pag. 36.

(3)  GU L 134, pag. 114.

(4)  GU L 158, pag. 77.


23.7.2011   

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C 219/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Repubblica di Polonia) il 9 maggio 2011 — Fortuna Sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni

(Causa C-213/11)

2011/C 219/06

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Parti

Ricorrente: Fortuna Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni

Questione pregiudiziale

Se la disposizione di cui all’art. 1, punto 11, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), debba essere interpretata nel senso che rientra tra le «regole tecniche», il cui progetto deve essere inviato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, di detta direttiva, anche una disposizione legislativa che vieta l’introduzione di modifiche all’autorizzazione relativa ad attività nel settore dei giochi automatici a bassa vincita, per quanto riguarda il mutamento del luogo di organizzazione dei giochi.


(1)  Direttiva del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, come modificata dalla direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 18).


23.7.2011   

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C 219/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku il 9 maggio 2011 — Grand Sp. z.o.o./Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

(Causa C-214/11)

2011/C 219/07

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Parti

Ricorrente: Grand Sp. z.o.o.

Convenuta: Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

Questioni pregiudiziali

Se la disposizione di cui all’art. 1, punto 11, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE (1), che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, debba essere interpretata nel senso che rientra tra le «regole tecniche», il cui progetto deve essere inviato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, di detta direttiva, anche una disposizione legislativa che vieta il rinnovo delle autorizzazioni relative ad attività nel settore dei giochi automatici a bassa vincita.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), nella versione modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 18)


23.7.2011   

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C 219/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 9 maggio 2011 — Iwona Szyrocka/SIGER Technologie GmbH

(Causa C-215/11)

2011/C 219/08

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Iwona Szyrocka

Convenuta: SIGER Technologie GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1896, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), debba essere interpretato nel senso che:

a)

disciplina in modo esauriente tutti i requisiti cui deve rispondere la domanda d’ingiunzione di pagamento europea,

o nel senso che

b)

definisce soltanto i requisiti minimi di tale domanda mentre, per le questioni non trattate da questa disposizione, ai requisiti formali della domanda occorre applicare la legislazione nazionale.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione 1b), se nella situazione in cui la domanda non soddisfi i requisiti formali previsti dalla legislazione dello Stato membro (per esempio, ove manchi la copia, destinata alla controparte, della domanda oppure se non è indicato il valore dell’oggetto della controversia), la richiesta al ricorrente di integrare la domanda debba avvenire conformemente alla normativa nazionale, come previsto dall’art. 26 del regolamento n. 1896/2006 oppure ai sensi dell’art. 9 del medesimo regolamento.

3)

Se l’art. 4 del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che le caratteristiche del credito pecuniario elencate in tale disposizione, e cioè lo «specifico importo» e l’esigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, debbano intendersi riferite esclusivamente al credito principale o se siano da riferirsi anche al credito degli interessi per ritardato pagamento.

4)

Se una corretta interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1896/2006 sia da intendersi nel senso che, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro di origine non preveda l’aggiunta automatica degli interessi, nella procedura europea di ingiunzione di pagamento è possibile esigere, oltre al credito principale:

a)

tutti gli interessi, inclusi i cosiddetti interessi aperti (calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento, per esempio «dal 20 marzo 2011 al giorno del pagamento»);

b)

soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione;

c)

soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda.

5)

In caso di soluzione affermativa alla questione 4a) in che modo, ai sensi del regolamento n. 1896/2006, debba essere formulata la decisione relativa all’inserimento di tali interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento.

6)

In caso di soluzione affermativa alla questione 4b), è in questione chi debba indicare l’importo degli interessi, se ciò competa, quindi, al ricorrente o al giudice d’ufficio.

7)

In caso di soluzione affermativa alla questione 4c), se il ricorrente abbia l’obbligo di indicare nella domanda l’importo degli interessi calcolati.

8)

Ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, se tale calcolo debba essere eseguito dal giudice d’ufficio o se quest’ultimo debba invitare la parte a completare i dati mancanti della domanda come previsto dall’art. 9 del regolamento n. 1896/2006?


(1)  GU L 399, pag. 1.


23.7.2011   

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C 219/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku il 11 maggio 2011 — Forta Sp. Z.o.o./Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

(Causa C-217/11)

2011/C 219/09

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Parti

Ricorrente: Forta Sp. Z.o.o

Convenuto: Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

Questioni pregiudiziali

Se la disposizione di cui all’art. 1, punto 11, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE (1), che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, debba essere interpretata nel senso che rientra tra le «regole tecniche», il cui progetto deve essere inviato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, di detta direttiva, anche una disposizione legislativa che vieta il rilascio di autorizzazioni relative ad attività nel settore dei giochi automatici a bassa vincita.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), nella versione modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 18)


23.7.2011   

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C 219/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) l’11 maggio 2011 — Star Coaches s. r. o./Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Causa C-220/11)

2011/C 219/10

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Star Coaches, s. r. o.

Convenuto: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 306 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), si applichi unicamente ai servizi forniti dalle agenzie di viaggio agli utenti finali di una prestazione di viaggio (i viaggiatori) oppure anche ai servizi forniti ad altri soggetti (i clienti).

2)

Se, ai fini dell’art. 306 della summenzionata direttiva, debba essere considerata un’agenzia di viaggio una società di trasporti che si limiti ad offrire servizio di trasporto persone, mediante pullman, alle agenzie di viaggio (non direttamente ai viaggiatori), senza fornire altri servizi (alloggio, informazioni, consulenze, ecc.).


(1)  GU L 347, pag. 1.


23.7.2011   

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C 219/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny il 13 maggio 2011 — BGŻ Leasing Sp. z o. o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Causa C-224/11)

2011/C 219/11

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: BGŻ Leasing Sp. z o. o.

Convenuta: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto debba interpretarsi nel senso che il servizio di assicurazione di un oggetto in leasing ed il servizio di leasing devono essere trattati quali servizi distinti, o invece come un unico e complesso servizio globale di leasing.

2)

In caso di soluzione della prima questione nel senso che il servizio di assicurazione di un oggetto in leasing nonché il servizio stesso di leasing devono essere trattati quali servizi distinti, se l’art. 135, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 28 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto debba interpretarsi nel senso che il servizio di assicurazione dell’oggetto in leasing fruisce dell’esenzione dall’imposta, qualora il prestatore del leasing assicuri l’oggetto medesimo facendo gravare le spese dell’assicurazione sul destinatario del leasing.


(1)  GU L 347, pag. 1.


23.7.2011   

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C 219/8


Impugnazione proposta il 20 maggio 2011 dal Caixa Geral de Depósitos S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011, causa T-401/07, Caixa Geral de Depósitos/Commissione

(Causa C-242/11 P)

2011/C 219/12

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) (rappresentante: avv.. N. Ruiz, advogado)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la decisione del Tribunale nella causa T-401/07 e, pertanto, considerare ricevibile e regolarmente proposto il ricorso di annullamento della ricorrente, rimettere la causa al Tribunale perché decisa sulla domanda di annullamento parziale della decisione impugnata e condannare la Commissione al pagamento di EUR 1 925,858,61, maggiorati degli interessi di mora e al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalla ricorrente.

In subordine, la ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la decisione del Tribunale nella causa T-401/07 e, pertanto, considerare ricevibile e regolarmente proposto il ricorso di annullamento della ricorrente, decidendo definitivamente sulla causa e accogliendo le conclusioni presentate dalla ricorrente in prima istanza.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso:

1)   Primo motivo, principale, attinente alla legittimazione attiva della ricorrente e alla violazione dell'art. 263 TFUE

La ricorrente ritiene che la decisione impugnata (1) la riguardi direttamente e individualmente in quanto, oltre all’intermediario operativo, è effettivamente l’istituto di credito che, per suo conto e rischio, ai termini della decisione che ha approvato la sovvenzione e della convenzione stipulata con la Commissione per darle esecuzione, ha concluso i contratti di prestito con i beneficiari finali dai quali derivano gli interessi di mora oggetto dell’agevolazione sovvenzionata dal FESR.

Inoltre, poiché la sovvenzione è stato concessa alla CGD per compensare l’abbuono degli interessi che i beneficiari finali le devono pagare, il Tribunale non ha debitamente valutato se lo Stato membro destinatario della decisione impugnata potesse evitare la produzione di effetti di tale decisione nella sfera giuridica della CGD considerando che l’ipotesi che lo Stato sopperisca alla mancata contribuzione del FESR è puramente teorica.

2)   Secondo motivo, in subordine, attinente alla violazione del diritto dell’Unione europea da parte del Tribunale che ha considerato irricevibile il ricorso della Repubblica portoghese nella sentenza 3 marzo 2011, causa T-387/07 (Portogallo/Commissione)

La ricorrente sostiene che la sentenza nella causa T-387/07 non ha correttamente valutato l’esistenza di un difetto di motivazione o di errata motivazione della decisione impugnata, in quanto: a) la decisione impugnata non ha illustrato chiaramente i due vizi addebitati al comportamento delle ricorrenti e l’importo al quale alla fine deve essere ridotto il contributo del FESR; e b) lo stesso Tribunale ha fondato la legittimità della decisione impugnata su motivazioni diverse da quelle che la Commissione ha addotto per motivare la riduzione del contributo del FESR.

3)   Terzo motivo, in subordine, attinente alla regolarità dell’effettuazione delle spese e alla violazione dell'art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88  (2) e della convenzione

La ricorrente sostiene che la sentenza nella causa T-387/07 non ha correttamente valutato l’esistenza dei seguenti vizi della decisione impugnata: a) errore di fatto, nonché di diritto, in quanto essa presuppone che le sovvenzioni per gli interessi dei prestiti oggetto della SGAIA possono essere pagate dall’intermediario ai beneficiari finali; b) errore di diritto per aver negato la possibilità, ai sensi dell'art. 13, n. 3, del regolament0 (CEE) n. 2052/88 (3), di riferirsi al computo totale della sovvenzione; c) errore di diritto nella misura in cui essa ritiene che la SGAIA dovesse seguire un regime di chiusura che garantisse che gli importi corrispondenti alla sovvenzione degli interessi non scaduti fossero addebitati dal conto speciale e/o depositati in un secondo conto bancario speciale fino al 31 dicembre 2001 pena l’impossibilità di considerare le spese corrispondenti non effettuate fino a tale data; d) errore di diritto nei limiti in cui essa considera che la SGAIA dovesse seguire un regime di chiusura il quale garantisse che gli importi corrispondenti alla sovvenzione degli interessi non scaduti fino alla data del 31 dicembre 2001 fossero anticipati ai beneficiari finali e conseguentemente addebitati dal conto speciale fino al 31 dicembre 2001, pena non poter considerare effettuate fino a tale data le spese corrispondenti.


(1)  Decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, recante riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riguardante la sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo, ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995 C(95) 1769

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1)

(3)  Regolamento (CEE del Consiglio 24 giugno 1988), n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9)


23.7.2011   

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C 219/10


Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-244/11)

2011/C 219/13

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Ζαvvόs e E. Montaguti)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo adottato i requisiti di autorizzazione stabiliti all’art. 11, n. 1, in combinato disposto con l’art. 11, n. 2, ed i requisiti di autorizzazione previsti all’art. 11, n. 3, della legge ellenica n. 3631/2008, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitoli e dell’art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la circostanza di far dipendere dall’autorizzazione preliminare della Diypourgiki Epitropi Apokratikopoiiseon (Commissione interministeriale per la privatizzazione) l’acquisizione dei diritti di voto in una misura pari al 20 % e oltre del capitale sociale complessivo delle imprese di rilevanza strategica nazionale, come previsto all’art. 11, n. 1, in combinato disposto con l’art. 11, n. 2, della legge 3631/2008, restringe la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). Le misure in parola, benché non introducano discriminazioni, come asserisce il governo greco, possono dissuadere gli operatori economici dall’investire i loro capitali in imprese di rilevanza strategica nazionale e, di conseguenza, anche dallo stabilirsi in Grecia.

Inoltre la Commissione considera che l’art. 11, n. 3, della legge 3631/2008, che prevede il meccanismo del controllo ex post da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze su determinate questioni di importanza decisiva riguardanti l’impresa, limita la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), in quanto dà allo Stato la possibilità di rendere invalide decisioni rilevanti dell’impresa per ragioni amministrative che, essendosi manifestate successivamente, non erano note ex ante. Di conseguenza viene limitato il potere discrezionale degli azionisti di applicare le loro decisioni e viene ostacolata la loro effettiva partecipazione alla direzione ed al controllo delle imprese di rilevanza strategica nazionale e, pertanto, anche il loro stabilimento in Grecia.

Il governo ellenico asserisce che la legge controversa introduce limitazioni solo per la privatizzazione di sei imprese di rilevanza strategica nazionale sottoposte al controllo dello Stato. La Commissione, al contrario, è del parere che in linea di principio l’ambito di applicazione della legge permane incerto poiché né le imprese contemplate, né i settori rientranti nell’ambito di applicazione della nuova disciplina vengono menzionati nella stessa legge, col risultato che la legge rimane ambigua non solo quanto al presente ambito di applicazione della medesima, ma anche riguardo a quello futuro e, di conseguenza, non garantisce la necessaria certezza del diritto.

Il governo ellenico asserisce che l’unico scopo della legge è la tutela dell’interesse pubblico e la garanzia della prestazione continua e senza ostacoli dei servizi pubblici e del funzionamento delle reti. Nondimeno la Commissione afferma che la finalità della legge è, in aggiunta, la garanzia della possibilità per gli Stati di selezionare un investitore strategico per le imprese di rilevanza strategica nazionale, il miglioramento della loro competitività e la garanzia che la privatizzazione delle imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale avvenga in condizioni di trasparenza. La Commissione segnala cha, anche se le disposizioni in parola possono giustificarsi per motivi di interesse pubblico, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia conformemente alla quale i regimi di autorizzazione «devono essere fondati su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate e qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva di questo tipo deve poter disporre di un rimedio giurisdizionale» (1), i criteri prescritti per la concessione dell’autorizzazione sono inidonei al conseguimento dello scopo perseguito dalla legge. I criteri di privatizzazione (concessione di un’autorizzazione preventiva, ma anche controllo ex post con possibilità di annullare le decisioni dell’impresa) dettati dalle disposizioni di cui trattasi non sono chiari, oggettivi, esattamente predeterminati nella legge, né hanno alcun rapporto con gli scopi perseguiti dalla legge, mentre dotano le autorità di un largo potere discrezionale col risultato dell’imposizione ex post di restrizioni aggiuntive alla privatizzazione delle imprese di rilevanza strategica nazionale, del probabile accesso selettivo degli investitori a imprese e settori privatizzati del mercato e dell’impossibilità per le autorità giudiziarie di sindacare il modo con cui le autorità amministrative hanno applicato i poteri loro attribuiti dalla legge.

La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica non abbia fornito chiarimenti ed elementi sufficienti per giustificare la previsione delle restrizioni di cui supra e che, pertanto, l’art. 11, n. 1, in combinato disposto con l’art. 11, n. 2 e l’art. 11, n. 3, della legge 3631/2008, che dettano il regime della previa autorizzazione e, rispettivamente, il regime del controllo ex post, violino gli artt. 63 e 49 TFUE.


(1)  V. sentenze Analir e a., causa C-205/99, punto 38; Centro Europa 7 Sri, causa C-380/05, punto 116; Commissione/Portogallo, causa C-367/98, punto 50; Commissione/Francia, causa C-483/99, punto 46; Commissione/Spagna, causa C-463/00, punto 69.


23.7.2011   

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C 219/11


Impugnazione proposta il 23 maggio 2011 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011, causa T-387/07, Portogallo/Commissione

(Causa C-246/11 P)

2011/C 219/14

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, S. Rodrigues e A. Gattini, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica portoghese chiede che la Corte di giustizia voglia:

annullare la decisione del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-387/07 e conseguentemente:

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea per pronunciarsi sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione 31 luglio 2007, C(2007) 3772 (1), ai sensi e agli effetti previsti all'art 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, conformemente alle conclusioni della domanda iniziale;

condannare la Commissione alle spese del procedimento e a quelle sostenute dall’attuale ricorrente;

O, in subordine, conformemente al disposto dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell'art. 113 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiede alla Corte di giustizia di annullare la decisione del Tribunale dell’Unione europea pronunciata nella causa T-387/07 e di decidere definitivamente sulla controversia accogliendo le conclusioni della Repubblica portoghese presentate in prima istanza e, quindi

annullare l'art. 1 della decisione C(2007) 3772, ai sensi e agli effetti previsti all'art 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, conformemente alle conclusioni della domanda iniziale; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento e a quelle sostenute dall’attuale ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica portoghese è stata direttamente lesa dalla decisione C(2007) 3772, le cui motivazioni violano il principio di legittimità, di proporzionalità, del legittimo affidamento e della certezza del diritto, tenuto conto che l’esecuzione della decisione SGAIA si è rivelata conforme al quadro normativo che le era applicabile, tradottosi segnatamente nella convenzione conclusa con la Commissione europea (CE) e la Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Infatti, la Repubblica portoghese propone il presente ricorso a motivo della violazione del diritto dell’Unione europea per le seguenti ragioni:

1)

Vizio di carenza di motivazione o di errata motivazione;

2)

regolarità nell’attuazione delle spese e violazione dell'art. 21, n. 1, del regolamento (CE) n. 4253/88 (2) e della convenzione.


(1)  Decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, relativa alla riduzione del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concernente la sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995, C(95) 1769,

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 2052, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE)/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).


23.7.2011   

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C 219/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 25 maggio 2011 — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike e Dragica Stevic/Bundesminister für Inneres

(Causa C-256/11)

2011/C 219/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike e Dragica Stevic

Convenuto: Bundesminister für Inneres

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad un cittadino di un paese terzo, il cui coniuge ed i cui figli minorenni siano cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza del coniuge e dei figli, Stato di cui essi sono cittadini, e ciò anche qualora questi cittadini dell’Unione non dipendano dal cittadino del paese terzo per quanto riguarda il loro mantenimento. (Nota: ricorrente Dereci)

b)

Se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad un cittadino di un paese terzo, il cui coniuge sia cittadino dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza del coniuge, Stato di cui quest’ultimo è cittadino, e ciò anche qualora il cittadino dell’Unione non dipenda dal cittadino del paese terzo per quanto riguarda il suo mantenimento. (Nota: ricorrenti Heiml e Maduike)

c)

Se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad un cittadino maggiorenne di un paese terzo, la cui madre sia cittadina dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza della madre, Stato di cui essa è cittadina, e ciò anche qualora la cittadina dell’Unione non dipenda dal cittadino del paese terzo per quanto riguarda il suo mantenimento, bensì il cittadino del paese terzo dipenda dalla cittadina dell’Unione per quanto riguarda il proprio mantenimento. (Nota: ricorrente Kokollari)

d)

Se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad una cittadina maggiorenne di un paese terzo, il cui padre sia cittadino dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza del padre, Stato di cui egli è cittadino, e ciò anche qualora il cittadino dell’Unione non dipenda dalla cittadina del paese terzo per quanto riguarda il suo mantenimento, bensì la cittadina del paese terzo riceva un sostentamento dal cittadino dell’Unione. (Nota: ricorrente Stevic)

2)

In caso di risposta affermativa ad una delle questioni sub 1):

se, per quanto riguarda l’obbligo degli Stati membri, risultante dall’art. 20 TFUE, di consentire il soggiorno al cittadino di un paese terzo, si tratti di un diritto di soggiorno derivante direttamente dal diritto dell’Unione oppure sia sufficiente che lo Stato membro conferisca al cittadino del paese terzo il diritto di soggiorno con efficacia costitutiva.

3)

a)

In caso di soluzione della questione sub 2) nel senso che esiste un diritto di soggiorno in forza del diritto dell’Unione:

a quali condizioni eccezionalmente non sussiste il diritto di soggiorno risultante dal diritto dell’Unione o, rispettivamente, a quali condizioni può essere negato il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo.

b)

In caso di soluzione della questione sub 2) nel senso che è sufficiente che il diritto di soggiorno venga concesso al cittadino del paese terzo con efficacia costitutiva:

a quali condizioni il diritto di soggiorno può essere negato al cittadino di un paese terzo — nonostante lo Stato membro sia tenuto in linea di principio a consentirgli il soggiorno.

4)

Nel caso in cui l’art. 20 TFUE non osti al diniego di soggiorno nello Stato membro per il cittadino di un paese terzo nella situazione in cui si trova il sig. Dereci:

se l’art. 13 della decisione del Consiglio di Associazione istituito con l’accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’Associazione, o l’art. 41 (1) del protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, il quale, ai sensi del suo art. 62, è parte integrante dell’accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, osti, in un caso come quello del sig. Dereci, a sottoporre il primo ingresso di cittadini turchi a norme nazionali più severe rispetto a quelle vigenti in precedenza per il primo ingresso di tali cittadini, nonostante dette disposizioni nazionali, che avevano facilitato il primo ingresso, siano entrate in vigore solo dopo che le citate disposizioni relative all’Associazione con la Turchia sono divenute efficaci per lo Stato membro.


(1)  GU 1972, L 293, pag. 4.


23.7.2011   

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C 219/12


Ricorso proposto il 3 giugno 2011 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-274/11)

2011/C 219/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio 2011/167/UE (1);

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Sviamento di potere per aver fatto ricorso ad una cooperazione rafforzata, dal momento che con quest’ultima non si è inteso perseguire il fine dell’integrazione di tutti gli Stati membri, bensì si è utilizzato tale strumento per evitare di negoziare con uno Stato membro, imponendogli una soluzione di esclusione, e dato che gli obiettivi perseguiti nel caso di specie avrebbero potuto essere raggiunti con uno degli accordi speciali previsti all’art. 142 CBE (2).

2)

Violazione del sistema giudiziario dell’UE, in quanto non è previsto un sistema di risoluzione delle controversie in relazione a titoli giuridici soggetti al diritto dell’Unione.

3)

In subordine, qualora il Tribunale consideri che nel caso di specie si debba ricorrere alla cooperazione rafforzata e che possa stabilirsi la disciplina sostanziale di titoli giuridici soggetti al diritto dell’Unione senza prevedere un relativo sistema di risoluzione delle controversie, il Regno di Spagna ritiene che non siano soddisfatti i requisiti necessari per ricorrere alla cooperazione rafforzata, e che pertanto sussistono i seguenti motivi di annullamento:

3.1.

violazione dell’art. 20, n. 1, TUE, dato che la cooperazione rafforzata non costituisce, nel caso di specie, un’ultima istanza, né soddisfa le finalità previste nel TUE, e poiché essa si riferisce a settori esclusi dalla cooperazione rafforzata in quanto rientranti nell’ambito delle competenze esclusive dell’UE;

3.2.

violazione dell’art. 326 TFUE, poiché la cooperazione rafforzata, nella fattispecie, viola il principio di non discriminazione, arreca pregiudizio al mercato interno e alla coesione economica, sociale e territoriale, discriminando gli scambi tra Stati membri e distorcendo la concorrenza tra questi ultimi.

3.3.

violazione dell’art. 327 TFUE, poiché la cooperazione rafforzata non rispetta i diritti del Regno di Spagna che non partecipa ad essa.


(1)  Decisione del Consiglio 10 marzo 2011, 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53).

(2)  Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973.


Tribunale

23.7.2011   

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C 219/14


Sentenza del Tribunale 8 giugno 2011 — Commissione/Marcuccio

(Causa T-20/09 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Pensione d’invalidità - Ricorso dichiarato parzialmente fondato in primo grado per difetto di motivazione della decisione impugnata - Art. 78 dello Statuto - Collocamento a riposo per invalidità - Commissione di invalidità)

2011/C 219/17

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Altra parte nel procedimento: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-41/06, Marcuccio/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione della Commissione 30 maggio 2005 che collocava a riposo per invalidità il sig. Marcuccio e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità, ha condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000 e ha ripartito le spese in funzione del suddetto annullamento e della suddetta condanna (punti 1, 2, 4 e 5 del dispositivo di tale sentenza).

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


23.7.2011   

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C 219/14


Sentenza del Tribunale 15 giugno 2011 — V/Commissione

(Causa T-510/09 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Assunzione - Rifiuto di assunzione per inidoneità fisica all’esercizio delle funzioni - Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica)

2011/C 219/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. É. Boigelot)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 21 ottobre 2009, causa F-33/08, V/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 21 ottobre 2009, causa F-33/08, V/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di statuire su un motivo sollevato dalla sig.ra V in udienza e relativo alla mancata iscrizione del presidente della commissione medica nell’elenco predisposto dall’ordine dei medici belga.

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

Il ricorso proposto dalla sig.ra V. dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-33/08 è respinto.

4)

La sig.ra V sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza. Le spese relative al procedimento di primo grado che si è concluso con la citata sentenza V/Commissione saranno sopportate secondo le modalità determinate ai punti 2 e 3 del dispositivo di quest’ultima.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010


23.7.2011   

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C 219/15


Sentenza del Tribunale 14 giugno 2011 — Sphere Time/UAMI — Punch (Orologio attaccato a un laccio)

(Causa T-68/10) (1)

(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che riproduce un orologio attaccato a un laccio - Disegno o modello anteriore - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Carattere individuale - Sviamento di potere - Artt. 4, 6, 7 e 61-63 del regolamento (CE) n. 6/2002)

2011/C 219/19

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sphere Time (Windhof, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti C. Jäger, N. Gehlsen e M.-C. Simon)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Punch SAS (Nizza, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 2 dicembre 2009 (procedimento R 1130/2008-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Punch SAS e la Sphere Time.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sphere Time è condannata alle spese.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


23.7.2011   

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C 219/15


Sentenza del Tribunale 15 giugno 2011 — Graf-Syteco/UAMI — Teco Electric & Machinery (SYTECO)

(Causa T-229/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SYTECO - Marchi nazionali e del Benelux figurativi anteriori TECO - Impedimenti relativi alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diniego parziale di registrazione)

2011/C 219/20

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Graf-Syteco GmbH & Co. KG (Tuningen, Germania) (rappresentante: avv. T. Kieser)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Teco Electric & Machinery Co. Ltd (Taipei, Taiwan)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 febbraio 2010 (procedimento R 230/2009-1) relativa al procedimento di opposizione tra la Teco Electric & Machinery Co. Ltd e la Graf-Syteco GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Graf-Syteco GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


23.7.2011   

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C 219/15


Sentenza del Tribunale 8 giugno 2011 — Bamba/Consiglio

(Causa T-86/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione)

2011/C 219/21

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nadiany Bamba (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentanti: avv.ti P. Haïk e J. Laffont)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: E. Cujo e sig. M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall’altro, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte riguardante la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, e il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio, sono annullati nella parte concernente la sig.ra Nadiany Bamba.

2)

Gli effetti della decisione 2011/18 sono mantenuti nei confronti della sig.ra Bamba fino a quando l’annullamento del regolamento n. 25/2011 produca effetti.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dalla sig.ra Bamba.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011


23.7.2011   

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C 219/16


Ordinanza del presidente del Tribunale 9 giugno 2011 — Eurallumina/Commissione

(Causa T-62/06 RENV R)

(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che dispone il suo recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Assenza del requisito dell’urgenza)

2011/C 219/22

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: R. Denton e L. Martin Alegi, solicitors)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, N. Kahn, D. Grespan e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Richiesta di sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nei limiti in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimento d’urgenza è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.7.2011   

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C 219/16


Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Nuova Agricast/Commissione

(Causa T-373/08) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana - Regime dichiarato compatibile con il mercato comune - Misura transitoria - Esclusione di talune imprese - Principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Insussistenza - Manifesta incompetenza - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2011/C 219/23

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nuova Agricast Srl (Cerignola) (rappresentante: avv. M.A. Calabrese)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento dell’asserito danno subìto dalla ricorrente a causa dell’adozione da parte della Commissione della decisione del 12 luglio 2000 di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 — Italia (SG 2000 D/105754)], e a motivo del comportamento della Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l’adozione di tale decisione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nuova Agricast Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


23.7.2011   

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C 219/16


Ordinanza del Tribunale 27 maggio 2011 — Danzeisen/Commissione

(Causa T-242/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento n. 271/2010 - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere)

2011/C 219/24

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Werner Danzeisen (Eichstetten, Germania) (rappresentante: avv. H. Schmidt)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen, F.W. Bulst, M. Vollkommer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) della Commissione 24 marzo 2010, n. 271, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea (GU L 84, pag. 19)

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


23.7.2011   

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C 219/17


Ordinanza del presidente del Tribunale 10 giugno 2011 — Companhia Previdente/Commissione

(Causa T-414/10 R)

(Procedimento sommario - Concorrenza - Decisione della Commissione che infligge un’ammenda - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Danno pecuniario - Insussistenza di circostanze eccezionali - Non urgenza)

2011/C 219/25

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Richiedente: Companhia Previdente (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti D. Proença de Carvalho e J. Caimoto Duarte,)

Resistente: Commissione (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, V. Bottka e P. Costa de Oliveira, agenti, assistititi dall’avv. J. Marques Mendes)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010 C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/38.344 — Acciaio da precompressione), nonché una domanda di esonero dall'obbligo di costituire una cauzione bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta ai sensi dell'art. 2 di detta decisione

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate


23.7.2011   

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C 219/17


Ordinanza del presidente del Tribunale 9 giugno 2011 — DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione

(Causa T-533/10 R)

(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Modifica del sistema di finanziamento dell'ente radiotelevisivo pubblico spagnolo RTVE - Decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno il nuovo sistema di finanziamento - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell’urgenza)

2011/C 219/26

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti H. Brokelmann e M. Ganino)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Urraca Caviedes, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárcamo, avvocato dello Stato); e Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Martínez Sánchez, A. Vázquez-Guillén Fernández de la Riva e J. Rodríguez Ordóñez)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 20 luglio 2010, 2011/1/UE, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della RTVE (GU 2011, L 1, pag. 9).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.7.2011   

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C 219/17


Ordinanza del presidente del Tribunale 9 giugno 2011 — GRP Security/Corte dei conti

(Causa T-87/11 R)

(Procedimento sommario - Appalto pubblico di servizi - Accertamento di irregolarità in taluni documenti forniti dall’aggiudicatario dell’appalto - Decisioni con cui viene irrogata una sanzione amministrativa all’aggiudicatario e si risolve unilateralmente il contratto - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza)

2011/C 219/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: GRP Security (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. G. Osch)

Resistente: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e J. Vermer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione 14 gennaio 2011 con cui la Corte dei conti ha preteso dalla ricorrente il risarcimento dei danni per l’importo di EUR 16 000 e si è riservata il diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti nonché, dall’altro, della sua decisione di pari data che ha irrogato alla ricorrente la sanzione amministrativa consistente nell’esclusione da appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell’Unione europea per un periodo provvisorio di tre mesi

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.7.2011   

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C 219/18


Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — European Goldfields/Commissione

(Causa T-261/11)

2011/C 219/28

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Goldfields Ltd (Whitehorse, Canada) (rappresentanti: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova e P. Skouris, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione europea 23 febbraio 2011, caso C 48/2008 (ex NN 61/2008), relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Grecia alla Ellinikos Xryssos e, segnatamente, i suoi artt. 1–5; nonché

Condannare la convenuta alle spese esposte dalla ricorrente nel corso del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Con il primo motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto diversi errori manifesti nell’accertare e valutare i fatti della controversia che realmente hanno influito sulla domanda e sull’interpretazione della Commissione in merito alle circostanze dell’esistenza di un vantaggio economico a favore di Ellinikos Xryssos, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE.

2)

Con il secondo motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto errori manifesti di diritto nella sua applicazione e interpretazione dell’elemento della nozione di aiuto di Stato relativo all’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, in quanto essa avrebbe applicato erroneamente, o disapplicato, il principio rilevante dell’investitore privato in economia di mercato.

3)

Con il suo terzo motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto diversi errori manifesti di diritto nella sua applicazione e interpretazione della circostanza dell’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, accertando tale vantaggio economico mediante il riferimento agli argomenti, infondati, selettivi ed arbitrari, propri della Commissione, con riferimento al valore asserito degli attivi trasferiti.

4)

Con il suo quarto motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto diversi errori di diritto nell’applicazione e nell’interpretazione della circostanza relativa all’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFEU, in quanto ha erroneamente dichiarato che l’asserita esenzione dalle tasse a favore di Ellinikos Xryssos costituiva vantaggio economico.

5)

Con il suo quinto motivo, essa asserisce che la Commissione non ha soddisfatto essenziali requisiti procedurali ed ha abusato del suo potere, con il risultato di una violazione del suo obbligo a svolgere un esame del caso diligente e imparziale.


23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/18


Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Ellinikos Chrisos/Commissione

(Causa T-262/11)

2011/C 219/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ellinikos Chrisos AE (Kifissia, Grecia) (rappresentanti: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova e P. Skouris, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione europea 23 febbraio 2011, caso C 48/2008 (ex NN 61/2008) relativo all’aiuto di Stato concesso dalla Grecia alla Ellenikos Xryssos e, segnatamente, i suoi artt. 1–5; nonché

Condannare la convenuta alle spese esposte dalla ricorrente nel corso del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Con il suo primo motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto diversi errori manifesti nell’accertare e valutare i fatti della controversia che realmente hanno influito sulla domanda e sull’interpretazione della Commissione stessa in merito alle circostanze dell’esistenza di un vantaggio economico a favore di Ellinikos Xryssos, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE.

2)

Con il suo secondo motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto errori manifesti di diritto nella sua applicazione e interpretazione dell’elemento della nozione di aiuto di Stato relativo all’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, in quanto essa avrebbe applicato erroneamente, o disapplicato, il principio rilevante dell’investitore privato in economia di mercato.

3)

Con il suo terzo motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto diversi errori manifesti di diritto nella sua applicazione e interpretazione della circostanza dell’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, accertando tale vantaggio economico mediante il riferimento agli argomenti, infondati, selettivi ed arbitrari, propri della Commissione, con riferimento al valore asserito degli attivi trasferiti.

4)

Con il suo quarto motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto diversi errori di diritto nell’applicazione e nell’interpretazione della circostanza relativa all’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFEU, in quanto ha erroneamente dichiarato che l’asserita esenzione dalle tasse a favore di Ellinikos Xryssos costituiva vantaggio economico.

5)

Con il suo quinto motivo, essa asserisce che la Commissione non ha soddisfatto essenziali requisiti procedurali ed ha abusato del suo potere, con il risultato di una violazione del suo obbligo a svolgere un esame del caso diligente e imparziale.


23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/19


Ricorso proposto il 19 maggio 2011 — Elmaghraby/Consiglio

(Causa T-265/11)

2011/C 219/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby (Cairo, Egitto) (rappresentanti: D. Pannick, Queen’s Counsel, R. Lööf, barrister, e M. O’Kane, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, la decisione del Consiglio 21 marzo 2011, 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 73);

annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, il regolamento (UE) del Consiglio 21 marzo 2011, n. 270, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), che attua la decisione del Consiglio 2011/172/PESC;

condannare il convenuto al risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 5000; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, secondo il quale l’art. 29 TUE sarebbe una base giuridica erronea e/o insufficiente per la decisione del Consiglio 2011/172/PESC in quanto:

la decisione di cui trattasi non perseguirebbe alcun obiettivo di politica estera;

l'adozione della decisione stessa (e del regolamento del Consiglio n. 270/2011) rappresenterebbe un abuso di potere; e

l'inclusione del ricorrente nell'allegato alla decisione del Consiglio 2011/172/PESC (e nel regolamento applicativo) sarebbe stata irrazionale.

2)

Secondo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

3)

Terzo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, basato sul fatto che il ricorrente avrebbe subito un danno quale conseguenza diretta dell'adozione della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011, che l'Unione sarebbe tenuta a risarcire.


23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/20


Ricorso proposto il 19 maggio 2011 — El Gazaerly/Consiglio

(Causa T-266/11)

2011/C 219/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naglaa Abdallah El Gazaerly (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Pannick, Queen’s Counsel, R. Lööf, barrister, e M. O’Kane, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, la decisione del Consiglio 21 marzo 2011, 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 73);

annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, il regolamento (UE) del Consiglio 21 marzo 2011, n. 270, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), che attua la decisione del Consiglio 2011/172/PESC;

condannare il convenuto al risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 10000; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, secondo il quale l’art. 29 TUE sarebbe una base giuridica erronea e/o insufficiente per la decisione del Consiglio 2011/172/PESC in quanto:

la decisione di cui trattasi non perseguirebbe alcun obiettivo di politica estera;

l'adozione della decisione stessa (e del regolamento del Consiglio n. 270/2011) rappresenterebbe un abuso di potere; e

l'inclusione del ricorrente nell'allegato alla decisione del Consiglio 2011/172/PESC (e nel regolamento applicativo) sarebbe stata irrazionale.

2)

Secondo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

3)

Terzo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, basato sul fatto che il ricorrente avrebbe subito un danno quale conseguenza diretta dell'adozione della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011, che l'Unione sarebbe tenuta a risarcire.


23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/20


Ricorso proposto il 25 maggio 2011 — ClientEarth e a./Commissione

(Causa T-278/11)

2011/C 219/32

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Friends of the Earth Europe (Amsterdam, Paesi Bassi), Stichting Fern (Leida, Paesi Bassi), nonché Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento n. 1049/2001 (1);

dichiarare che la Commissione ha violato la convenzione di Aarhus (2);

dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento n. 1367/2006 (3);

annullare la decisione secondo la quale, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, sussisteva decisione implicita di rigetto per assenza di replica, nei termini assegnati, da parte della Commissione alla domanda di conferma delle ricorrenti;

conferire efficacia di ingiunzione a quanto disposto dalla convenzione di Aarhus, il cui art. 9, n. 4, ordina alla Commissione di fornire accesso entro un determinato periodo di tempo a tutti i documenti richiesti, a meno che essi non siano protetti in base ad un'eccezione non soggetta a limitazioni, di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di procedura del Tribunale, ivi incluse le spese sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento del rigetto della Commissione relativo alla loro domanda diretta ad ottenere l'accesso a documenti collegati ai regimi di certificazione facoltativa, sottoposta ad una richiesta di riconoscimento da parte della Commissione sulla base dell'art. 18 della direttiva 2009/28 (4).

1)

Primo motivo, vertente su una violazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza da parte della Commissione dell'obbligo di fornire una risposta nel termine prescritto e di esporre ragioni dettagliate per la richiesta di una proroga.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza da parte della Commissione dell'obbligo di fornire una risposta nel termine prorogato.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza della Commissione dell'obbligo di fornire ragioni dettagliate per negare l'accesso a ciascun documento.

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione degli artt. 6, 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza da parte della Commissione dell'obbligo di fornire una valutazione individuale e concreta del contenuto di ciascun documento.

5)

Quinto motivo, vertente su una violazione dell'art. 4, n. 4, della Convenzione di Aarhus, dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, nonché dell'art. 6 del regolamento n. 1367/2006, dovuta al riferimento all'eccezione a tutela degli interessi commerciali.

6)

Sesto motivo, vertente su una violazione dell'art. 4 della Convenzione di Aarhus, dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 e dell'art. 6 del regolamento n. 1367/2006, dovuta all'applicazione dell'eccezione secondo cui la messa a disposizione dei documenti pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione.

7)

Settimo motivo, vertente su una violazione dell'art. 4, nn. 6 e 7, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione sarebbe venuta meno all'obbligo di stabilire quale parte dei documenti potesse o non potesse essere messa a disposizione e non avrebbe adempiuto l'obbligo di stabilire il periodo di applicazione dell'eccezione pertinente.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

(3)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

(4)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).


23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/21


Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2011 — Evropaïki Dynamiki/ECHA

(Causa T-542/08) (1)

2011/C 219/33

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/21


Ordinanza del Tribunale 7 giugno 2011 — ArcellorMittal España/Commissione

(Causa T-399/10) (1)

2011/C 219/34

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.