ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.159.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
28 maggio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 159/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2011/C 159/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

5

2011/C 159/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

8

2011/C 159/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5047 — REWE/ADEG) ( 2 )

9

 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Banca centrale europea

2011/C 159/05

Parere della Banca centrale europea, del 4 maggio 2011, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (CON/2011/42)

10

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 159/06

Decisione del Consiglio, del 20 maggio 2011, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

17

 

Commissione europea

2011/C 159/07

Tassi di cambio dell'euro

18

2011/C 159/08

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 nell’ambito di taluni contingenti aperti dalla Comunità per prodotti dei settori delle carni di pollame

19

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 159/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

20

2011/C 159/10

Pubblicazione presentata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

22

2011/C 159/11

Notifica ai sensi dell'articolo 114, paragrafi 4, 5 e 6 del TFUE — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di un provvedimento di armonizzazione dell'UE ( 2 )

23

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 159/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6168 — RBI/EFG Eurobank/JV) ( 2 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 159/01

Data di adozione della decisione

2.8.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31031 (N 220/10)

Stato membro

Italia

Regione

Toscana

Articolo 107, paragrafo 3, lettera c)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Misura 226 «Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi» — Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2007-2013

Base giuridica

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Toscana [decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009;

la decisione del 31 novembre 2009, C(2009) 9623

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 36 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

2.8.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31092 (N 250/10)

Stato membro

Italia

Regione

Toscana

Articolo 107, paragrafo 3, lettera c)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Misura 226 «Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi» — Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2007-2013 — Interventi a carattere economico

Base giuridica

Misura 226 «Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Toscana [decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009;

la decisione del 31 novembre 2009, C(2009) 9623

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 6 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 2 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

1.1.2011-31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

16.9.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31213 (N 295/10)

Stato membro

Spagna

Regione

Andalucia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aides contre la peste de la mouche d'olivier (Andalucia)

Base giuridica

Orden de 9 de mayo de 2008 por la que se establecen medidas fitosanitarias obligatorias en los Programas Nacionales de control y lucha contra las plagas y se regulan las ayudas para su ejecución.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Fitopatie

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 5,40 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 1,80 milioni di EUR

Intensità

75 %

Durata

1.1.2011-31.12.2013

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Junta de Andalucia Consejería de Agricultura y Pesca

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

16.9.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31220 (N 300/10)

Stato membro

Spagna

Regione

Andalucia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aides à la lutte contre les mouches méditerranéennes des fruits et contre les insectes vecteurs de maladies virales des cultures horticoles (Andalousie)

Base giuridica

Orden de 9 de mayo de 2008 por la que se establecen medidas fitosanitarias obligatorias incluidas en los Programas Nacionales de control y lucha contra las plagas y se regulan las ayudas para su ejecución.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Fitopatie

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 25,70 milioni di EUR

Intensità

75 %

Durata

1.1.2011-31.12.2013

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/5


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 159/02

Data di adozione della decisione

15.10.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 447/10

Stato membro

Polonia

Regione

Gdynia, Wrocław

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Geoban S.A. Oddział w Polsce

Base giuridica

1)

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdyni i we Wrocławiu przez Geoban S.A. Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Usług, w latach 2010 i 2011”

2)

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Geoban S.A. Oddział w Polsce

3)

Artykuł 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale, occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1,647 Mio PLN

Intensità

2,51 %

Durata

Fino al 31.12.2011

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

10.11.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 487/10

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Extension of the ELG Scheme until June 2011

Base giuridica

 

The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008

 

The Credit Institutions (Eligible Liabilities Guarantee) Scheme 2009 as amended

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

[…] (1)

Intensità

Durata

1.1.2011-30.6.2011

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Finance

Government Buildings

Merrion Street

Dublin 2

IRELAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

13.1.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 555/10

Stato membro

Polonia

Regione

Łódź

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Nordea Bank AB Oddział w Polsce

Base giuridica

1)

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nordea Bank AB Oddział w Polsce w Łodzi pod nazwą: Centrum operacyjne, w latach 2010–2013”

2)

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Nordea Bank AB Oddział w Polsce

3)

Artykuł 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale, occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1,382 Mio PLN

Intensità

4,25 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Informatica e attività connesse, Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


(1)  Informazioni riservate.


28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/8


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 159/03

Data di adozione della decisione

14.4.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 306/09

Stato membro

Grecia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Αποζημίωση — Δυσμενείς καιρικές συνθήκες- τομέας υδατοκαλλιεργειών

Base giuridica

Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Tipo di misura

Obiettivo

Risarcimento dei danni causati al settore dell’acquacoltura da avversità atmosferiche verificatesi nel 2008 in una provincia greca

Forma dell'aiuto

Concessione diretta

Dotazione di bilancio

2 000 000 EUR

Intensità

Fino al 70 % del valore della produzione persa o dei costi di riparazione dei danni

Durata

Due anni

Settore economico

Settore dell’acquacoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αχαρνών 2

101 76 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Altre informazioni

Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/9


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5047 — REWE/ADEG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 159/04

In data 29 aprile 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M5047. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

Banca centrale europea

28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/10


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 maggio 2011

in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(CON/2011/42)

2011/C 159/05

Introduzione e base giuridica

Il 2 marzo 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto una richiesta di parere da parte del Consiglio su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (1) (di seguito «la proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad una buona conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

Affinché il Sistema europeo di vigilanza finanziaria recentemente istituito possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa dell’Unione nel settore di attività delle tre Autorità europee di vigilanza (AEV) (2) e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (3). A tale riguardo, la proposta di direttiva che modifica la normativa del settore assicurativo e di quello degli strumenti finanziari, essenzialmente la direttiva 2009/138/CE (4) e in parte la direttiva 2003/71/CE (5), completa il quadro normativo già adottato dalla direttiva 2010/78/UE (6). Il presente parere dovrebbe pertanto essere letto congiuntamente al parere della BCE CON/2010/23 (7).

2.

Il parere valuta la proposta di direttiva dal punto di vista della stabilità finanziaria. Le osservazioni e le proposte redazionali contenute nel presente parere si concentrano sugli aspetti pertinenti alla riforma istituzionale della vigilanza, sul coinvolgimento della BCE, del SEBC e del CERS, e sulla cooperazione e sul sistema per la condivisione delle informazioni con le AEV e con le autorità nazionali competenti. Esso presta anche particolare attenzione alla necessità di garantire, ove pertinenti, approcci coerenti tra i settori dei servizi finanziari al fine di assicurare parità di trattamento e come strumento per la convergenza in materia di vigilanza.

Osservazioni di carattere specifico

Codice unico europeo del settore finanziario

3.

Lo sviluppo di un Codice unico europeo per tutte le istituzioni finanziarie nel mercato unico (8), sostenuto pienamente dalla BCE (9), richiede i) una identificazione appropriata delle aree pertinenti per gli atti delegati e di esecuzione, ii) l’adeguato coinvolgimento delle AEV nella preparazione di tali atti tenendo conto della loro natura tecnica e dell'esigenza di affidarsi alla competenza altamente specializzata delle autorità di vigilanza, e iii) un approccio coerente e coordinato tra i settori nell’adozione di tali misure di attuazione.

Il ruolo consultivo della BCE in merito ai progetti di atti delegati e di esecuzione

4.

Vista l’importanza della funzione che esercitano gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato (10), come componente sostanziale del Codice unico, la BCE presenta le seguenti osservazioni nell'esercizio del proprio ruolo consultivo ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato.

In primo luogo, i progetti di atti delegati e di esecuzione della Commissione si qualificano come «proposte di atti dell’Unione» o «progetti di atti dell’Unione» ai sensi, rispettivamente, del primo trattino degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato. Gli atti delegati e gli atti di esecuzione costituiscono entrambi atti giuridici dell’Unione. La maggioranza delle versioni linguistiche dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato si riferiscono al «progetto» di atti giuridici dell’Unione su cui la BCE deve essere consultata (11). Di conseguenza, l’ambito di applicazione dell’obbligo di consultare la BCE non può essere limitato solo a quei progetti di atti basati su proposte della Commissione.

In secondo luogo, nella sentenza OLAF (12), la Corte di giustizia ha chiarito che l’obbligo di consultare la BCE mira «essenzialmente ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo aver consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

In tale contesto, al fine di sfruttare pienamente i benefici dell’esercizio da parte della BCE del suo ruolo consultivo, la BCE dovrebbe essere consultata in tempo utile su tutti i progetti di atti dell’Unione, compresi i progetti di atti delegati e di esecuzione che rientrano nei settori di sua competenza. La BCE eserciterà il suo ruolo consultivo tenendo soprattutto in considerazione la tempestività per l’adozione di tali atti.

Sistema per la condivisione delle informazioni

5.

Nell’ambito delle modifiche generali comuni alla maggior parte della normative settoriali e necessarie per l’operatività delle nuove Autorità, la BCE sottolinea l’importanza di garantire che siano inclusi, nella normativa pertinente applicabile al settore finanziario, accessi opportuni per lo scambio di informazioni. La BCE suggerisce pertanto di modificare la direttiva 2009/138/CE coerentemente con le disposizioni corrispondenti della direttiva 2006/48/CE (13), secondo la quale alle autorità competenti e all’EIOPA non è impedito trasmettere informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, e, laddove opportuno, alle altre autorità nazionali responsabili per la vigilanza sui sistemi di pagamento e al CERS quando tali informazioni sono attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti (14). Per situazioni di emergenza, dovrebbero essere anche istituiti idonei sistemi per la condivisione delle informazioni.

Convergenza tra tutti i settori dei servizi finanziari

6.

Pur riconoscendo le limitate finalità della proposta di direttiva, la BCE è anche del parere che il quadro normativo dell’Unione dovrebbe essere coerente, ove opportuno, tra i settori dei servizi finanziari, cioé vale a dire, per evitare arbitraggi regolamentari. Per esempio, la BCE suggerisce di promuovere la convergenza intersettoriale nei seguenti casi:

6.1.   Trattamento delle partecipazioni finanziarie nel calcolo dei fondi propri: nel calcolo dei fondi propri, la BCE è del parere che si dovrebbe aumentare la coerenza nel trattamento delle «partecipazioni» nello stesso settore e in altri settori dei servizi finanziari per prevenire arbitraggi regolamentari tra persone giuridiche e/o tra le entità di un conglomerato finanziario (15). La BCE raccomanda in particolare di allineare ulteriormente la definizione di partecipazioni in imprese di assicurazione e in enti creditizi, nella direttiva 2006/48/CE (16) e nella direttiva 2009/138/CE (17) e con i metodi da utilizzare a livello di gruppo per gestire il doppio computo delle partecipazioni incrociate (18). Il sottocomitato per i conglomerati finanziari istituito dai regolamenti delle AEV (19) potrebbe esercitare un ruolo significativo nell’incentivare la convergenza intersettoriale.

6.2.   Gestione della stabilità finanziaria: potrebbero essere ulteriormente valutati gli effetti pro ciclici derivanti dall’attuazione della disciplina Solvibilità II e, ove necessario, il contributo dei meccanismi anticiclici alla stabilità finanziaria, incluso il premio per illiquidità di cui alla proposta di direttiva.

6.3.   Politiche e schemi retributivi: in conformità degli obiettivi della raccomandazione della Commissione (20), la BCE accoglie generalmente con favore il lavoro in corso sulle politiche e schemi di remunerazione nell’ambito delle misure di attuazione della Solvibilità II (21); ove pertinenti, i principi fondamentali, concordati a livello internazionale, delle politiche retributive sviluppate per le banche e i relativi standard di attuazione (22), si dovrebbero applicare al settore assicurativo (23), tenendo anche in considerazione le specificità del settore.

6.4.   Valutazioni del merito di credito: ai sensi della proposta di direttiva, saranno affidati all’EIOPA determinati compiti che consistono nel i) valutare l’idoneità delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e ii) associare le valutazioni del merito di credito ad una scala obiettiva di classi del merito di credito (24), rispetto delle quali la Commissione dovrà adottare criteri dettagliati sotto forma di atti delegati (25). Poiché la BCE in linea di principio sostiene tali nuovi compiti affidati all’EIOPA e riconosce le specificità di ciascuno dei settori dei servizi finanziari, la BCE fa notare anche che l’idoneità delle ECAI è già esaminata nel contesto della direttiva 2006/48/CE (26) e del regolamento (CE) n. 1060/2009 (27). In tale ambito, data la natura intersettoriale di tali questioni, la BCE suggerisce pertanto, prima di qualsiasi azione legislativa, una valutazione che coinvolga le tre AEV con lo scopo di assicurare coerenza e sinergie tra le pertinenti legislazioni settoriali dell’Unione, incluse anche le possibili misure attuative.

6.5.   Determinazione del «crollo eccezionale dei mercati finanziari»: nel caso di non ottemperanza al Requisito patrimoniale di solvibilità, l’autorità di vigilanza richiede all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare le misure necessarie entro un periodo massimo di nove mesi (28). Nel caso di un crollo eccezionale dei mercati finanziari, l’autorità di vigilanza può prorogare tale periodo per un periodo di tempo opportuno «tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti» (29). Ai sensi della proposta di direttiva, l'EIOPA individuerebbe e dichiarerebbe il verificarsi di un crollo eccezionale dei mercati finanziari, in merito al quale la Commissione sarebbe tenuta ad adottare atti delegati specificando le procedure che l’EIOPA dovrebbe seguire per la determinazione del verificarsi di tali eventi e «i fattori» da considerare, incluso il «periodo di tempo opportuno» (30) massimo. La BCE sostiene il ruolo proposto conferito all’EIOPA per garantire la coerenza degli approcci negli Stati membri. Per la stessa ragione, potrebbe anche essere opportuno consultare il CERS e introdurre criteri qualitativi e quantitativi, metodi e requisiti per identificare tali eventi.

Dovrebbero essere forniti ulteriori chiarimenti dell’interazione tra le dichiarazioni da parte dell’EIOPA di eventi di crollo eccezionale dei mercati finanziari, le dichiarazioni da parte del Consiglio delle situazioni di emergenza ai sensi dei regolamenti delle AEV (31) ed anche le misure adottate dalle autorità di vigilanza in circostanze eccezionali in caso di ulteriore deterioramento della situazione finanziaria dell’impresa interessata (32).

Disposizioni transitorie

7.

Poiché la BCE prende atto della necessità di requisiti transitori (33), potrebbe essere opportuno, in alcune circostanze, ridurre in modo sostanziale il periodo massimo di 10 anni previsto per l'adozione di talune disposizioni transitorie al fine di fornire appropriati incentivi per la tempestiva applicazione della riforma Solvibilità II (34). Ad esempio, in considerazione dell’importanza di un approccio coerente al fine di assicurare la qualità dei dati segnalati, l’applicazione dei metodi e dei principi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività dovrebbe verificarsi in tempi ragionevoli.

Quando la BCE raccomanda che la proposta di direttiva sia modificata, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 maggio 2011.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 8 definitivo.

(2)  Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce una Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), che modifica la decisione n.716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12); il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce un’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che modifica la decisione n.716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48), Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che modifica la decisione n.716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) (di seguito congiuntamente denominati «regolamenti AEV»).

(3)  Si veda il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n.1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(4)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(5)  La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(6)  La direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

(7)  Parere CON/2010/23 del 18 marzo 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, (GU C 87 dell’1.4.2010, pag. 1).

(8)  Si veda, ad esempio, il considerando 22 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il considerando 14 della direttiva 2010/78/UE.

(9)  Si vedano, ad esempio, il paragrafo 2 del Parere CON/2009/17 del 5 marzo 2009 su richiesta del Consiglio dell’Unione europea in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto rigurda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza, e la gestione delle crisi (GU C 93 del 22.4.2009, pag. 3), il paragrafo 2 del parere CON/2010/5 dell’8 gennaio 2010 in merito alle tre proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercatI (GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1) e il paragrafo 1.3.1 del parere CON/2010/23.

(10)  Gli articoli 290 e 291 del trattato appartengono alla parte sei, capitolo 2, sezione 1 intitolata «Atti giuridici dell’Unione».

(11)  L’articolo 282, paragrafo 5 del trattato si riferisce a progetto di atto dell’Unione nelle seguenti versioni linguistiche: bulgara(«проект на акт на Съюза»); spagnola («proyecto de acto de la Unión»); danese («udkast»); tedesca («Entwurf für Rechtsakte der Union»); estone(«ettepanekute»); greca(«σχέδιο πράξης της Ένωσης»); francese («projet d'acte de l'Union»); italiana («progetto di atto dell'Unione»); lettone(«projektiem»); lituana(«Sąjungos aktų projektų»); olandese(«ontwerp van een handeling van de Unie»); portoghese («projectos de acto da União»); rumena («proiect de act al Uniunii»); slovacca («navrhovaných aktoch Únie»); slovena («osnutki aktov Unije»); finlandese («esityksistä»); svedese («utkast»). La versione irlandese si legge «gniomh Aontais arna bheartu», che corrisponde al concetto di atti dell’Unione «pianificati».

(12)  Causa C-11/00 Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea (2003) Racc., pag.I-7147, in particolare i paragrafi 110 e 111.

(13)  Si veda l’articolo 49 e l’articolo 130, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE.

(14)  Si vedano, ad esempio, i paragrafi dal 13 al 15 del parere CON/2009/17 e il paragrafo 2.2 del parere CON/2010/23.

(15)  La Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96 CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE, e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(16)  Direttiva 2006/48/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1). In particolare l’articolo 4, paragrafo 10, e l’articolo 57.

(17)  Si veda l’articolo 92, paragrafo 1, lettera b, come modificato dalla proposta di direttiva congiuntamente al terzo comma dell'articolo 212, paragrafo 2.

(18)  Come, ad esempio, le differenze nelle definizioni di «legame durevole», «influenza significativa» in relazione al concetto di «partecipazione» o in merito alle soglie per la deduzione, che variano dal 20 % nella normativa in materia assicurativa al 10 % nella normativa in materia bancaria.

(19)  Si veda l’articolo 57, paragrafo 1 dei regolamenti delle AEV.

(20)  Si vedano in particolare il considerando 8 e i paragrafi 1.1 e 2.1 della raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22)

(21)  Si veda il documento di lavoro della Commissione (DG del Mercato interno dei servizi), Consultation paper on the UCITS depositary function and on the UCITS managers’ remuneration, del 14.12.2010, pag. 26 (disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/ucits/consultation_paper_en.pdf).

(22)  Si vedano in particolare l’articolo 22 della direttiva 2006/48/CE, e l’allegato V alla stessa, e le Guidelines on Remuneration Policies and Practices del CEBS, del 10 dicembre 2010, disponibili all’indirizzo: http://eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Remuneration/Guidelines.pdf

(23)  Si veda: CEIOPS’Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: Remuneration Issues, CEIOPS-DOC-51/09, https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP59/CEIOPS-DOC-51-09%20L2-Advice-Remuneration-Issues.pdf

(24)  Si vedano l’articolo 2, paragrafo 20, della proposta di direttiva e il nuovo articolo proposto 109 bis, paragrafo 1, lettera a, della direttiva 2009/138/CE.

(25)  Si vedano il considerando 18 e l’articolo 2, paragrafo 21, della proposta di direttiva e il nuovo comma proposto, sotto la lettera n, dell’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

(26)  Si vedano gli articoli dall’81 all’83 della direttiva 2006/48/CE, e il suo allegato VI, parte 2.

(27)  Regolamento (CE) n. 1060/2009, del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(28)  Articolo 138 della direttiva 2009/138/CE.

(29)  Articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.

(30)  Articolo 2, paragrafi 30 e 31, della proposta di direttiva.

(31)  Articolo 18 dei regolamenti delle AEV.

(32)  Articolo 138, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.

(33)  Ai sensi della proposta di direttiva, il periodo massimo per le disposizioni transitorie è indicato nella direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, i periodi temporali effettivi stabiliti negli atti atti delegati possono essere più brevi (si veda anche il considerando 30 della proposta di direttiva).

(34)  Articolo 75 della direttiva 2009/138/CE — si vedano gli articoli 308 bis, paragrafo 5, e 308 ter, lettera e, della proposta di direttiva.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 2 della proposta di direttiva

Modifica alla direttiva 2009/138/CE, articolo 70

[Nessuna modifica nella proposta di direttiva].

«Articolo 70

Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità di vigilanza sui sistemi di pagamento e al Comitato europeo per il rischio sistemico

Senza pregiudizio della presente sezione, un’autorità di vigilanza può trasmettere informazioni intese all’esercizio delle loro funzioni ai seguenti soggetti:

1)

alle banche centrali del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie quando tali informazioni sono attinenti all’esercizio dei ripettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

2)

all’occorrenza ad altre autorità nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento; e

3)

al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) quando quelle informazioni sono attinenti all’esercizio dei suoi compiti.

Tali autorità od organismi possono altresì comunicare alle autorità di vigilanza le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell’articolo 67. Le informazioni ricevute in tale ambito sono soggette alle disposizioni relative al segreto d’ufficio stabilite alla presente sezione.

In una situazione d’emergenza, inclusa una situazione come definita nell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, gli Stati membri consentono alle autorità competenti di comunicare, senza ritardo, informazioni alle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali, quando quell’informazione è attinente all’esercizio dei loro compiti statutari ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando tale informazione è attinente all’esercizio dei suoi compiti».

Nota esplicativa

La modifica è intesa ad allineare le disposizioni sullo scambio di informazioni di cui sopra con la terminologia utilizzata nelle altre direttive del settore finanziario, anche nelle situazioni di emergenza, e ad assicurare l’accesso del CERS alle informazioni delle autorità di vigilanza (si veda anche il paragrafo 5 del parere).

Modifica n. 2

Articolo 2, paragrafo 30, lettera a), della proposta di direttiva

Modifica all’articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

«In caso di crollo eccezionale dei mercati finanziari, come determinato dall'EIOPA conformemente al presente paragrafo, l’autorità di vigilanza può estendere per un lasso ditempo adeguato il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti».

«In caso di crollo eccezionale dei mercati finanziari, come determinato dall'EIOPA di concerto con il CERS, conformemente al presente paragrafo, l’autorità di vigilanza puòestendere per un lasso di tempo adeguato il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti».

Nota esplicativa

Considerate le possibili implicazioni intersettoriali di natura sistematica di un tale evento, il CERS dovrebbe essere consultato, se del caso, riguardo la determinazione dell'esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari (si veda il paragrafo 6.5 del parere).

Modifica n. 3

Articolo 2, paragrafo 31, della proposta di direttiva

Modifica all’articolo 143, della Direttiva 2009/138/CE

«1.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater, che specificano le procedure che l’EIOPA deve seguire quando determina l’esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari, e i fattori da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 138, paragrafo 4, compreso l’opportuno periodo di tempo massimo, espresso in numero totale di mesi, che è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, come indicato all’articolo 138, paragrafo 4, primo comma».

«1.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater, che specificano le procedure che l’EIOPA deve seguire quando determina l’esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari, e i fattori da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 138, paragrafo 4, compresi i metodi, i criteri e i requisiti qualitativi e quantitativi, l’opportuno periodo di tempo massimo, espresso in numero totale di mesi, che è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, come indicato all’articolo 138, paragrafo 4, primo comma».

Nota esplicativa

La finalità della modifica è quella di assicurare una valutazione obiettiva della determinazione dell'esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari (si veda il paragrafo 6.5 del parere).

Modifica n. 4

Articolo 2, paragrafo 61, della proposta di direttiva

Modifica all’articolo 259, della Direttiva 2009/138/CE (nuovo paragrafo 4)

 

È aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   L’EIOPA redige entro [XXX] anni che seguono [XXX] un rapporto che valuta gli effetti pro ciclici derivanti dall’attuazione della disciplina Solvibilità II e, ove necessario, il contributo dei meccanismi anticiclici alla stabilità finanziaria, incluso il premio per illiquidità a cui si riferisce l’articolo 77 bis».

Nota esplicativa

Si veda il paragrafo 6.2 del parere.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2011

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

2011/C 159/06

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 14 settembre 2009 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2009 al 17 settembre 2012.

(2)

Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro si è reso vacante a seguito delle dimissioni del sig. Juan MENÉNDEZ VALDÉS ÁLVAREZ,

DECIDE:

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2012:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:

SPAGNA:

sig. Juan Carlos TEJEDA HISADO

Confederación Española de Organizaciones Empresariales — CEOE

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CZENE A.


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(2)  GU C 226 del 19.9.2009, pag. 2.


Commissione europea

28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/18


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 maggio 2011

2011/C 159/07

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4265

JPY

yen giapponesi

115,70

DKK

corone danesi

7,4562

GBP

sterline inglesi

0,86685

SEK

corone svedesi

8,9108

CHF

franchi svizzeri

1,2221

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7690

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,585

HUF

fiorini ungheresi

268,58

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

3,9780

RON

leu rumeni

4,1320

TRY

lire turche

2,2895

AUD

dollari australiani

1,3346

CAD

dollari canadesi

1,3925

HKD

dollari di Hong Kong

11,1002

NZD

dollari neozelandesi

1,7479

SGD

dollari di Singapore

1,7632

KRW

won sudcoreani

1 543,57

ZAR

rand sudafricani

9,8805

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2621

HRK

kuna croata

7,4375

IDR

rupia indonesiana

12 224,56

MYR

ringgit malese

4,3280

PHP

peso filippino

61,770

RUB

rublo russo

40,0420

THB

baht thailandese

43,323

BRL

real brasiliano

2,2981

MXN

peso messicano

16,6077

INR

rupia indiana

64,4280


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/19


Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 nell’ambito di taluni contingenti aperti dalla Comunità per prodotti dei settori delle carni di pollame

2011/C 159/08

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (1) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti dei settori delle carni di pollame. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2011 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011 riguardano, per i contingenti 09.4212, 09.4214, 09.4217 e 09.4218, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011, e figurano in allegato alla presente comunicazione.


(1)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Numero del contingente

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre 2011 al 31 dicembre 2011

(in kg)

09.4212

27 783 000

09.4214

2 986 100

09.4217

8 313 000

09.4218

3 478 800


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/20


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 159/09

Aiuto n.: SA.32897 (11/XA)

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ulteriori misure regionali di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini.

Base giuridica: Deliberazione Giunta regionale «Ulteriori misure regionali di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini»;

L.R. n. 31/2008 (Testo unico leggi agricoltura) articolo 18;

Decreto DG Sanità n. 6929 del 26 giugno 2007;

Decreto DG Sanità n. 9348 del 27 agosto 2007;

Provvedimento DG Sanità prot. H1.2007.0046390, del 29 ottobre 2007, «Malattia vescicolare dei suini — intervento straordinario».

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 1,70 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 20 maggio 2011-31 dicembre 2012.

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Allevamento di suini.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia 1

20124 Milano MI

ITALIA

Sito web: http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&cid=1213337053885&p=1213337053885&pagename=DG_AGRWrapper

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.33021 (11/XA)

Stato membro: Italia

Regione: Trento

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da «Micoplasma agalactiae» (Agalassia contagiosa).

Base giuridica:

L.P. 28 marzo 2003, n. 4 «Legge provinciale in materia di agricoltura». Capo IX «Eventi calamitosi»; articolo 52 «Altri eventi naturali»,

Del. n. 2362 del 15 ottobre 2010, Direttive per l’attuazione del Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della Agalassia contagiosa negli allevamenti colpiti da Agalassia,

Del. n. 1001 del 13 maggio 2011: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da Agalassia contagiosa».

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,20 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 90 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 30 maggio 2011-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, allevamento di ovini e caprini.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincia Autonoma di Trento

Servizio Aziende agricole e territorio rurale

Via G.B. Trener 3

38121 Trento TN

ITALIA

Sito web:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp

http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.33027 (11/XA)

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Noord-Limburg

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Steun voor Eiwitrijk in het kader van Stimulering Agro-innovatie in Limburg 3 (SAIL 3)

Base giuridica: Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 0,01 milioni di EUR.

 

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,01 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 24 maggio 2011-31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Allevamento di animali.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Limburg

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

NEDERLAND

Sito web: http://www.limburg.nl/beleid/europa/kennisgevingen_staatssteun

Altre informazioni: —


28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/22


Pubblicazione presentata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2011/C 159/10

ORDINANZE RIGUARDANTI ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED E IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

Il 7 aprile 2011 il ministro delle finanze irlandese (nel seguito «il ministro») ha emanato, ai sensi dell'articolo 50 del Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, ordinanze riguardanti Anglo Irish Bank Corporation Limited (nel seguito «Anglo») e Irish Nationwide Building Society (nel seguito «INBS»):

1.

disponendo che Anglo:

1.1.

attui in tutti i punti essenziali il piano graduale di alto livello per la chiusura di talune agenzie nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di talune filiali a Vienna, Düsseldorf e Jersey;

1.2.

attui in tutti i punti essenziali il piano graduale di alto livello per la cessione dell'attività di gestione dei patrimoni;

1.3.

attui in tutti i punti essenziali il piano graduale di alto livello per l'acquisizione di INBS e/o la fusione con essa; e

1.4.

rediga insieme a INBS e alla NTMA e, previa approvazione della NTMA, attui in tutti i punti essenziali un piano graduale di alto livello per la ristrutturazione e il risanamento di Anglo e INBS basato sul Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and INBS presentato alla Commissione europea il 31 gennaio 2011 (fatte salve eventuali variazioni apportate a tale piano su istruzione della Commissione europea e da essa approvate); e

2.

disponendo che INBS:

2.1.

attui in tutti i punti essenziali il piano graduale di alto livello per l'acquisizione di INBS da parte di Anglo e/o la fusione con Anglo; e

2.2.

rediga insieme a Anglo e alla NTMA e, previa approvazione della NTMA, attui in tutti i punti essenziali un piano graduale di alto livello basato sul Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and INBS presentato alla Commissione europea il 31 gennaio 2011 (fatte salve eventuali variazioni apportate a tale piano su istruzione della Commissione europea e da essa approvate),

(nel seguito «le disposizioni»);

3.

dichiarando che l'imposizione delle disposizioni è una misura di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, e degli atti di attuazione della predetta direttiva (European Communities (Reorganisation and Winding-Up of Credit Institutions) Regulations 2011) e che di conseguenza le disposizioni dovrebbero avere pieno effetto conformemente alla direttiva 2001/24/CE, ai Regulations 2011 e al Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, in particolare ma non solo al suo articolo 61; e

4.

dichiarando che le disposizioni entrano in vigore immediatamente.

Conformemente all'articolo 63 del Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, qualsiasi persona interessata dalle ordinanze di disposizioni può chiedere alla High Court of Ireland, Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ireland, l'autorizzazione ad ottenere il controllo della legittimità di una decisione adottata a titolo del Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010 e riguardante le ordinanze di disposizioni entro 14 giorni da quando la decisione le viene notificata o ne viene a conoscenza in altro modo.


28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/23


Notifica ai sensi dell'articolo 114, paragrafi 4, 5 e 6 del TFUE — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di un provvedimento di armonizzazione dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 159/11

1.

Il 20 gennaio 2011 il governo federale tedesco ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il permesso di mantenere le disposizioni esistenti in forza della normativa tedesca per i seguenti cinque elementi: piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio, nonché per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sprigionate dal materiale di cui sono fatti i giocattoli, al di là della data di entrata in vigore dell'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE (1) (nel seguito «la direttiva»).

2.

L'ordinanza tedesca sui prodotti di consumo (Bedarfsgegenständeverordnung) stabilisce requisiti per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili.

3.

L'ordinanza sui prodotti di consumo (Bedarfsgegenständeverordnung) stabilisce che, per quanto concerne le nitrosammine e le sostanze nitrosabili presenti nei giocattoli fatti di gomma naturale o sintetica concepiti per bambini di meno di 36 mesi e destinati ad essere messi in bocca o che verranno messi probabilmente in bocca, il quantitativo liberato a seguito di migrazione deve essere talmente piccolo da non essere rilevabile in laboratorio.

4.

L'ordinanza di cui sopra prescrive attualmente che la migrazione di nitrosammine e di sostanze nitrosabili sia inferiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e inferiore a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.

5.

Le disposizioni dettagliate in merito alle nitrosammine e alle sostanze nitrosabili sono riportate nell'allegato 4, punto 1.b, e nell'allegato 10, punto 6, dell'ordinanza dei prodotti di consumo (Bedarfsgegenständeverordnung), pubblicata il 23 dicembre 1997, e modificata da ultimo dall'ordinanza del 6 marzo 2007.

6.

La seconda ordinanza sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti — sicurezza dei giocattoli [Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug) (2. GPSGV)] riguarda in particolare i seguenti elementi: piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio. I valori limite per gli elementi summenzionati riportati nella seconda ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug — 2. GPSGV) sono quelli stabiliti nella direttiva 88/378/CEE (2). La biodisponibilità giornaliera massima è pari a 0,7 μg per il piombo, 0,1 μg per l'arsenico, 0,5 μg per il mercurio, 25 μg per il bario e 0,2 μg per l'antimonio.

7.

Le disposizioni dettagliate relative agli elementi summenzionati sono stabilite al paragrafo 2 della seconda ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug — 2. GPSGV), modificata da ultimo dall'ordinanza del 6 marzo 2007.

8.

La direttiva stabilisce regole in merito alla sicurezza dei giocattoli e alla loro libera circolazione nella Comunità. Conformemente all'articolo 54, gli Stati membri devono porre in atto, entro il 20 gennaio 2011, disposizioni nazionali conformi a tale direttiva e devono applicarle a decorrere dal 20 luglio 2011. La parte III dell'allegato II della direttiva sarà d'applicazione a decorrere dal 20 luglio 2013.

9.

La direttiva contiene, all'allegato II, parte III, punto 8, valori specifici per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili. Tali sostanze sono proibite nei giocattoli concepiti per bambini di meno di 36 mesi o nei giocattoli destinati a essere messi in bocca, se la migrazione delle sostanze è pari o superiore a 0,05 mg/kg per le nitrosammine e a 1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.

10.

Il punto 13 della parte III dell'allegato II della direttiva contiene limiti specifici di migrazione per diversi elementi, compreso il piombo, l'arsenico, il mercurio, il bario e l'antimonio. Vi sono tre diversi limiti di migrazione legati al tipo di materiale di cui è fatto il giocattolo: secco, fragile, in polvere o flessibile, liquido o colloso e materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. Non devono essere superati i seguenti limiti: 13,5/3,4/160 mg/kg per il piombo, 3,8/0,9/47 mg/kg per l'arsenico, 7,5/1,9/94 mg/kg per il mercurio, 4 500/1 125/56 000 mg/kg per il bario, nonché 45/11,3/560 mg/kg per l'antimonio.

11.

Poiché ai fini della commercializzazione dei prodotti esse eccedono quanto stabilito nella direttiva, le disposizioni attualmente contenute nelle ordinanze tedesche sono più rigorose rispetto a quelle che saranno d'applicazione a livello UE a decorrere dal 20 luglio 2013.

12.

Il governo federale tedesco sostiene che il mantenimento delle disposizioni attuali è necessario per tutelare la salute dei bambini che ha bisogno di una protezione appropriata dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.

13.

Per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili il governo federale tedesco ritiene che i limiti contenuti nella direttiva (0,05 mg/kg per le nitrosammine e 1 mg/kg per le sostanze nitrosabili) siano appropriati soltanto per quanto concerne i palloncini gonfiabili. I palloncini sono messi soltanto brevemente in bocca nel momento in cui li si gonfia, mentre eventuali tempi di contatto che presentano altri giocattoli fatti di gomma naturale o sintetica concepiti per bambini di meno di 36 mesi o che possono probabilmente essere messi in bocca sono più lunghi. Per tale motivo l'esposizione alle nitrosammine nei palloncini è meno importante. Per quanto concerne i giocattoli fatti di gomma naturale o sintetica concepiti per bambini di meno di 36 mesi e destinati a essere messi in bocca o che saranno probabilmente in bocca i limiti dovrebbero basarsi sul principio ALARA (quanto più basso possibile) al fine di garantire un livello appropriato di sicurezza. Per tale motivo il governo federale tedesco ritiene che il mantenimento del limite di rilevabilità al di sotto di 0,1 mg/kg per le nitrosammine e di 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili assicurerà un livello adeguato di protezione per i bambini che usano giocattoli di gomma destinati a essere messi in bocca o che verranno probabilmente messi in bocca.

14.

Per quanto concerne certi elementi, il governo federale tedesco sostiene che i limiti per piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio quali fissati nelle direttiva sono troppo elevati e possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei bambini. Le autorità tedesche sono consapevoli del fatto che tali limiti si basano sui dati disponibili in merito alla dose giornaliera tollerabile messi a punto dalla comunità scientifica. Tuttavia, l'uso di queste dosi giornaliere tollerabili comporta un innalzamento dei limiti relativi agli elementi summenzionati. Questo innalzamento è ritenuto non necessario dal governo federale tedesco. Per il piombo e l'arsenico soltanto il principio ALARA può assicurare un livello appropriato di protezione dei bambini. Per quanto concerne il mercurio, il bario e l'antimonio, il governo federale tedesco sostiene che i limiti più bassi contenuti nella seconda ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug — 2. GPSGV) considerati quali buone pratiche di fabbricazione andrebbero mantenuti per assicurare un livello più elevato di protezione dei bambini.

15.

La presente notifica sarà valutata alla luce della direttiva 2009/48/CE conformemente all'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE. La Commissione ha sei mesi di tempo per approvare o respingere le misure notificate, periodo durante il quale controllerà che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio né creino ostacoli inutili e sproporzionati al funzionamento del mercato interno.

16.

Gli eventuali commenti sulla presente notifica vanno inviati alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Non si terrà conto dei commenti presentati dopo lo scadere di tale termine.

17.

Ulteriori particolari sulla notifica tedesca possono essere richiesti a:

Commissione europea

Direzione generale per le Imprese e l’industria

DG ENTR. F3 — Accordi regolatori internazionali e sicurezza dei giocattoli

Sig.ra Florina-Andreea Pantazi

Tel. +32 22975791

E-mail: florina-andreea.pantazi@ec.europa.eu


(1)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/26


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6168 — RBI/EFG Eurobank/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 159/12

1.

In data 20 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Raiffeisen Bank International AG («RBI», Austria) e EFG Eurobank Ergasias S.A. («EFG», Grecia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune e procedono alla fusione delle rispettive controllate Raiffeisenbank Polska S.A. («RBPL», Polonia) e Polbank EFG, («Polbank», Polonia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

RBI: servizi finanziari,

RBPL: servizi finanziari,

EFG: servizi finanziari,

Polbank: servizi finanziari.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6168 — RBI/EFG Eurobank/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).