ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.140.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 140/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6127 — Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services) ( 1 ) |
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2011/C 140/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2011/C 140/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6156 — JCDecaux/Bolloré/JV) ( 1 ) |
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III Atti preparatori |
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Commissione europea |
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2011/C 140/04 |
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BANCA CENTRALE EUROPEA |
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Banca centrale europea |
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2011/C 140/05 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 140/06 |
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2011/C 140/07 |
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2011/C 140/08 |
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2011/C 140/09 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione |
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Comitato europeo per il rischio sistemico |
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2011/C 140/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2011/C 140/11 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 140/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6184 — Indorama/Sinterama/Trevira) ( 1 ) |
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2011/C 140/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6186 — Advent/Towergate Businesses) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Consiglio |
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2011/C 140/14 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6127 — Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 140/01
In data 25 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6127. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 140/02
Data di adozione della decisione |
21.3.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32566 (11/N) |
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Stato membro |
Slovacchia |
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Regione |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Prechod na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike – Koncové zariadenie pre sociálne znevýhodnene osoby – zmena |
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Base giuridica |
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov; výnos MDPT SR o poskytovaní dotácií na podporu prechodu na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sostegno sociale a singoli consumatori |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 3,8 Mio EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino all’1.7.2013 |
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Settore economico |
Media |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6156 — JCDecaux/Bolloré/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 140/03
In data 26 aprile 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6156. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
III Atti preparatori
Commissione europea
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/4 |
Proposte legislative adottate dalla Commissione
2011/C 140/04
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2011) 68 |
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1.3.2011 |
Proposta congiunta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea |
COM(2011) 71 |
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7.3.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) |
COM(2011) 72 |
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7.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare |
COM(2011) 73 |
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7.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) |
COM(2011) 74 |
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7.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) |
COM(2011) 82 |
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7.3.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure |
COM(2011) 88 |
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3.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra |
COM(2011) 89 |
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3.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra |
COM(2011) 103 |
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9.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'oceano Pacifico meridionale |
COM(2011) 106 |
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10.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria alla di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile |
COM(2011) 107 |
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10.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile |
COM(2011) 117 |
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14.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra |
COM(2011) 118 |
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10.3.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen |
COM(2011) 120 |
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11.3.2011 |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (codificazione) |
COM(2011) 121 |
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16.3.2011 |
Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società |
COM(2011) 124 |
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17.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro |
COM(2011) 126 |
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16.3.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi |
COM(2011) 127 |
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16.3.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate |
COM(2011) 130 |
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21.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza |
COM(2011) 132 |
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10.3.2011 |
Proposta congiunta di regolamento del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto |
COM(2011) 134 |
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23.3.2011 |
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto |
COM(2011) 137 |
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30.3.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione |
COM(2011) 141 |
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24.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dello stato di impresa comune della Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) |
COM(2011) 142 |
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31.3.2011 |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali |
COM(2011) 147 |
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24.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dei vantaggi concessi all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) |
COM(2011) 151 |
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28.3.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India |
COM(2011) 155 |
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25.3.2011 |
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE |
COM(2011) 156 |
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4.4.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori di cui agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza e codifica gli allegati A, B e C di tale regolamento |
COM(2011) 157 |
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23.3.2011 |
Proposta congiunta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia |
COM(2011) 161 |
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31.3.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 |
COM(2011) 162 |
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4.4.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
COM(2011) 165 |
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4.4.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese |
COM(2011) 185 |
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6.4.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica di Vanuatu all'Organizzazione mondiale del commercio |
COM(2011) 194 |
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1.4.2011 |
Proposta congiunta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio |
COM(2011) 196 |
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5.4.2011 |
Proposta congiunta di regolamento del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran |
Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
BANCA CENTRALE EUROPEA
Banca centrale europea
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/8 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 marzo 2011
sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro
(CON/2011/24)
2011/C 140/05
Introduzione e base giuridica
Il 10 gennaio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio europeo una richiesta di parere sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (1) (di seguito il «progetto di decisione»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 48, comma 6, del trattato sull’Unione europea. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
1. |
In un’unione monetaria, una sorveglianza di bilancio e macroeconomica rafforzata è lo strumento opportuno per minimizzare i rischi di crisi legati al debito sovrano di portata e gravità pari a quelli di cui l’Unione europea ha recentemente fatto esperienza. A tal fine, la BCE ha richiesto un «salto di qualità» nella governance economica dell’unione economica e monetaria (EMU), che dovrebbe condurre ad un approfondimento dell’unione economica, proporzionato al grado di integrazione economica e di interdipendenza già raggiunti dagli Stati membri la cui moneta è l’euro. La BCE ha avanzato alcune proposte relative a tale «salto di qualità» nella comunicazione «Reinforcing economic governance in the euro area» (sul rafforzamento della governance economica nell’area dell’euro) del 10 giugno 2010 e ha formulato a tal fine proposte concrete sul piano giuridico nel parere della BCE CON/2011/13 del 16 febbraio 2011 sulla riforma della governance economica dell’Unione europea (2). |
2. |
Nella misura in cui il rischio di crisi del debito sovrano rimanga ancora rilevante anche nell’ambito di tale sorveglianza di bilancio e macroeconomica rafforzata, e al fine di salvaguardare la stabilità dell’area dell’euro considerata nel suo insieme, è opportuno istituire un quadro permanente per la gestione delle crisi che possa fornire, in ultima ipotesi, sostegno finanziario temporaneo agli Stati membri la cui moneta è l’euro che abbiano difficoltà ad accedere a finanziamenti di mercato. Tale quadro dovrebbe essere concepito in maniera tale da minimizzare l’azzardo morale e rafforzare gli incentivi per adeguamenti fiscali e macroeconomici di carattere preventivo. |
3. |
Nel recente passato, gli Stati membri la cui moneta è l’euro hanno ribadito la loro determinazione ad agire per la salvaguardia della stabilità dell’area dell’euro e, a tal fine, hanno realizzato un pacchetto di prestiti bilaterali per la Repubblica ellenica e hanno istituito l’European Financial Stability Facility (EFSF), quale strumento intergovernativo temporaneo dell’area dell’euro al fine di fornire assistenza agli Stati membri in difficoltà. L’EFSF coesiste con il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) dell’Unione europea e, come il pacchetto di prestiti alla Repubblica ellenica, il suo finanziamento è soggetto a rigide condizioni negoziate tra gli Stati membri che richiedono assistenza e la Commissione europea, che agisce per conto degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in collaborazione con la BCE e il Fondo monetario internazionale, e deve essere approvato dagli Stati membri la cui moneta è l'euro che forniscono assistenza. |
4. |
In questo contesto, e rinnovando il suo invito ad un ulteriore rafforzamento della sorveglianza fiscale e macroeconomica in linea con il Parere CON/2011/13, la BCE accoglie con favore il progetto di decisione. A seguito dell’approvazione del progetto di decisione da parte di tutti gli Stati membri, sarà introdotto nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) il nuovo articolo 136, paragrafo 3. Conformemente a tale articolo, si attende dagli Stati membri la cui moneta è l’euro che istituscano un meccanismo permanente, denominato «Meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism, ESM)» (3) L’ESM deve essere attivato qualora sia indispensabile per la salvaguardia della stabilità dell’area dell’euro nel suo insieme e l’assistenza finanziaria temporanea ai sensi dello stesso può essere concessa solo a condizioni rigorose. L’ESM sostituirà gli attuali accordi temporanei relativi al MESF e all’EFSF, che rimarranno in vigore fino al giugno 2013 ovvero fino alla data in cui le loro attività siano cessate. |
5. |
Inoltre, e anche prima della sua entrata in vigore, il testo del nuovo articolo 136, paragrafo 3, del TFUE contribuisce a chiarire la portata dell'articolo 125 del TFUE, confermandola, in tal modo, con riferimento alla salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme, vale a dire che l'attivazione dell'assistenza finanziaria temporanea è compatibile in linea di principio con l’articolo 125 del TFUE, purché sia indispensabile ai fini di tale salvaguardia e sia soggetta a condizioni rigorose. Inoltre, il nuovo articolo 136, paragrafo 3, del TFUE non estende le competenze dell'Unione. |
6. |
I necessari lavori preparatori in relazione alla forma precisa del MES sono in corso. Ci sono quattro elementi che rafforzerebbero l’efficacia e faciliterebbero il funzionamento del MES: a) dovrebbe essere istituito attraverso un trattato di diritto pubblico internazionale, approvato dagli Stati membri la cui moneta è l’euro, di modo che le leggi nazionali debbano essere rese compatibili con le disposizioni del trattato; b) le regole del processo decisionale del MES dovrebbero favorire l’efficienza, ad esempio disponendo l'attivazione del MES con il mutuo accordo degli Stati membri la cui moneta è l'euro; c) nel pieno rispetto dei trattati, dovrebbe essere garantita al MES la possibilità di fare uso di un’adeguata gamma di strumenti, al fine di lottare in maniera efficace contro il contagio in situazioni di forte instabilità del mercato; e d) il MES deve osservare i principi di una sana e prudente amministrazione finanziaria ed essere soggetto a revisione contabile da parte di revisori esterni ed interni. |
7. |
In aggiunta a queste quattro caratteristiche, è fondamentale la necessità di tutelare il MES dall'azzardo morale insito in ogni meccanismo di gestione della crisi. Forme di tutela quali il coinvolgimento del FMI nell’analisi della sostenibilità del debito, trattative su programma e finanziamento, condizioni non agevolate coerenti con la prassi del FMI e sorveglianza regolare e rigida della conformità, da parte degli Stati membri assistiti, con il programma di adeguamento fiscale e macroeconomico a cui l’assistenza è condizionata, sono indispensabili per fornire incentivi forti e durevoli a politiche fiscali ed economiche solide negli Stati membri la cui moneta è l’euro. Inoltre, tali tutele sostengono l’efficacia del suddetto sistema rafforzato di sorveglianza fiscale e macroeconomica dell’Unione. |
8. |
Un elemento chiave del progetto di decisione è che esso prevede un meccanismo intergovernativo invece di un meccanismo dell’Unione. La BCE sostiene il ricorso al «metodo dell'Unione», e vedrebbe con favore che, forte dell’esperienza guadagnata, il MES diventi un meccanismo dell’Unione al momento opportuno. Nel frattempo la BCE, con riguardo alla valutazione delle circostanze che conducono all'attivazione del MES e in merito alle condizioni relative all’assistenza finanziaria, sollecita l’assegnazione di un ruolo di rilievo alle istituzioni dell’Unione, tenuto conto della loro competenza e della loro attenione per l’interesse generale dell’Unione. |
9. |
Con riferimento al ruolo della BCE e dell’Eurosistema, mentre la BCE può agire in qualità di agente finanziario per il MES ai sensi dell’articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), così come ai sensi del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine dell'Unione (4), del MESF e dell’EFSF, l’articolo 123 del TFUE non permetterebbe al MES di diventare una controparte dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto del SEBC. In merito a quest’ultimo elemento, la BCE ricorda che il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del TFUE è uno dei pilastri fondamentali nell'architettura giuridica dell'UME (5) sia per ragioni di disciplina fiscale degli Stati membri, sia al fine di preservare l'integrità della politica monetaria unica nonché l'indipendenza della BCE e dell'Eurosistema. |
10. |
La BCE sollecita gli Stati membri ad approvare prontamente il progetto di decisione, affinché entri in vigore alla data prevista, ovvero il 1o gennaio 2013. |
11. |
La BCE raccomanda che il progetto di decisione sia modificato sul piano tecnico-legale. Una proposta redazionale specifica è contenuta in allegato, accompagnata da una nota esplicativa in tal senso. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2011.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) Si vedano le conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2010.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Si veda inoltre la relazione introduttiva del Presidente della BCE a successiva alla riunione del Consiglio direttivo del 4 novembre 2010.
(3) Si veda la dichiarazione dell’Eurogruppo del 28 novembre 2010.
(4) Si veda il secondo comma del punto 1 del Parere della BCE CON/2009/37 del 20 aprile 2009 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 1).
(5) Si veda il Rapporto sulla convergenza del maggio 2010 della BCE, pag. 24.
ALLEGATO
Proposta redazionale
Testo proposto dal Consiglio europeo |
Modifica proposta dalla BCE (1) |
Modifica |
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Articolo 2, secondo paragrafo |
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«La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2013, a condizione che tutte le notifiche […]» |
«L’articolo 1 della presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2013, a condizione che tutte le notifiche […]» |
Nota esplicativa Solo l’articolo 1 del progetto di decisione entrerà in vigore il 1o gennaio 2013, conformemente all'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull’UE, a condizione che la procedura nazionale di approvazione sia stata completata entro tale data, oppure in seguito, in data successiva al completamento del processo di approvazione nazionale. L’articolo 2, concernente l’obbligo degli Sati membri di notificare il completamento della relativa procedura di approvazione nazionale, entrerà in vigore, come il progetto di decisione stesso, conformemente al secondo comma dell’articolo 297, paragrafo 2 del TFUE (e cioè nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo che una data diversa sia specificata nel progetto di decisione), in assenza di un riferimento nell'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sulla UE all'entrata in vigore di tale specifico obbligo di notifica. |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/12 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 maggio 2011
2011/C 140/06
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4397 |
JPY |
yen giapponesi |
116,28 |
DKK |
corone danesi |
7,4570 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87925 |
SEK |
corone svedesi |
8,9791 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2617 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8665 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,176 |
HUF |
fiorini ungheresi |
264,40 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7093 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9383 |
RON |
leu rumeni |
4,0998 |
TRY |
lire turche |
2,2202 |
AUD |
dollari australiani |
1,3389 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3884 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,1901 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8179 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7752 |
KRW |
won sudcoreani |
1 557,53 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,6798 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,3496 |
HRK |
kuna croata |
7,3783 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 323,02 |
MYR |
ringgit malese |
4,3047 |
PHP |
peso filippino |
61,892 |
RUB |
rublo russo |
39,9600 |
THB |
baht thailandese |
43,479 |
BRL |
real brasiliano |
2,3167 |
MXN |
peso messicano |
16,7077 |
INR |
rupia indiana |
64,3830 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/13 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 maggio 2011
2011/C 140/07
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4358 |
JPY |
yen giapponesi |
115,72 |
DKK |
corone danesi |
7,4563 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87790 |
SEK |
corone svedesi |
8,9565 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2602 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8035 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,227 |
HUF |
fiorini ungheresi |
263,85 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7093 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9315 |
RON |
leu rumeni |
4,0888 |
TRY |
lire turche |
2,2398 |
AUD |
dollari australiani |
1,3295 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3777 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,1595 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8104 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7698 |
KRW |
won sudcoreani |
1 552,92 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,6990 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,3218 |
HRK |
kuna croata |
7,3775 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 281,91 |
MYR |
ringgit malese |
4,2952 |
PHP |
peso filippino |
61,695 |
RUB |
rublo russo |
39,8300 |
THB |
baht thailandese |
43,332 |
BRL |
real brasiliano |
2,3138 |
MXN |
peso messicano |
16,6538 |
INR |
rupia indiana |
64,2590 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/14 |
Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione
2011/C 140/08
Cronistoria delle precedenti pubblicazioni:
|
|
|
|
|
|
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/15 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
2011/C 140/09
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2011) 70 |
|
15.2.2011 |
Parere della Commissione sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro |
COM(2011) 83 |
|
1.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sulla valutazione intermedia del programma «Europa per i cittadini» 2007-2013 |
COM(2011) 85 |
|
24.2.2011 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio: Seguito dato alla decisione 2010/320/UE del Consiglio indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo |
COM(2011) 86 |
|
24.2.2011 |
Raccomandazione della decisione del Consiglio che modifica per la terza volta la decisione 2010/320/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo |
COM(2011) 102 |
|
8.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro |
COM(2011) 104 |
|
28.2.2011 |
Relazione della Commissione: Risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti per l’esercizio 2009 |
COM(2011) 105 |
|
10.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 7 della decisione 2006/500/CE (Trattato della Comunità dell'energia) |
COM(2011) 109 |
|
8.3.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano di efficienza energetica 2011 |
COM(2011) 110 |
|
2.3.2011 |
Relazione intermedia della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle riforme in Croazia per quanto riguarda il sistema giudiziario e i diritti fondamentali (Capitolo di negoziato 23) |
COM(2011) 111 |
|
10.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni riguardante l'applicazione dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare prima relazione: programmi annuali d'azione per il 2007, 2008 e 2009 |
COM(2011) 112 |
|
8.3.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 |
COM(2011) 113 |
|
11.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea — Sesta relazione annuale (Anno di riferimento: 2007) |
COM(2011) 114 |
|
10.3.2011 |
Relazione della Commissione al Consiglio europeo: Relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti — Impegnare i nostri partner economici strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi |
COM(2011) 115 |
|
14.3.2011 |
Raccomandazione della decisione del Consiglio che nomina la capitale europea della cultura per il 2015 nella Repubblica ceca |
COM(2011) 116 |
|
11.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell’Unione europea settima relazione annuale (Anno di riferimento: 2008) |
COM(2011) 122 |
|
8.4.2011 |
Risposta della Commissione alla relazione speciale «L’efficacia e l’efficienza dei contributi dell’UE erogati attraverso gli organismi delle nazioni unite nei paesi teatro di conflitti» |
COM(2011) 123 |
|
16.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Prima relazione sull'attuazione della direttiva 2000/9/CE, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone |
COM(2011) 125 |
|
16.3.2011 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali |
COM(2011) 128 |
|
24.3.2011 |
LIBRO VERDE — Sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno |
COM(2011) 131 |
|
17.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche compilate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità |
COM(2011) 133 |
|
21.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Terza relazione di follow-up sulla comunicazione «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea» — COM(2007) 414 definitivo |
COM(2011) 136 |
|
23.3.2011 |
Relazione della Commissione: Fondo di solidarietà dell’Unione europea relazione annuale 2009 |
COM(2011) 138 |
|
23.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Seconda relazione sulla donazione volontaria e gratuita di sangue e suoi componenti |
COM(2011) 140 |
|
22.3.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: L'introduzione dell'euro in Estonia |
COM(2011) 144 |
|
28.3.2011 |
LIBRO BIANCO — Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile |
COM(2011) 146 |
|
23.3.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale |
COM(2011) 149 |
|
23.3.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Tutela consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi Bilancio e prospettive |
COM(2011) 150 |
|
29.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale situazione al 30 giugno 2010 |
COM(2011) 152 |
|
4.4.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini |
COM(2011) 154 |
|
25.3.2011 |
Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2011 stato delle spese per sezione: Sezione III — Commissione |
COM(2011) 159 |
|
31.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio programma SAFA dell'Unione europea |
COM(2011) 160 |
|
30.3.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione 2010 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea |
COM(2011) 163 |
|
31.3.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate «Realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale» |
COM(2011) 164 |
|
5.4.2011 |
LIBRO VERDE — Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario |
COM(2011) 173 |
|
5.4.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 |
COM(2011) 177 |
|
6.4.2011 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea alla sesta Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Oslo, 14-16 giugno 2011) |
COM(2011) 181 |
|
7.4.2011 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio sulla richiesta di presentare una proposta relativa al regime di pensionamento anticipato per i funzionari UE |
COM(2011) 200 |
|
8.3.2011 |
Comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il mediterraneo meridionale |
Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Comitato europeo per il rischio sistemico
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/18 |
DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 25 marzo 2011
che adotta il codice di condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico
(CERS/2011/3)
2011/C 140/10
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), ed in particolare l’articolo 5, paragrafo 8, e gli articoli 7 e 8,
vista la decisione CERS/2011/1, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2) e, in particolare, l’articolo 26,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Codice di condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico
1. Con la presente è adottato il Codice di condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui in allegato alla presente decisione; esso costituisce parte integrante della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
3. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet del CERS.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 marzo 2011.
Il Presidente del CERS
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
ALLEGATO
Codice di Condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico
1. |
I membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo, del Comitato tecnico consultivo e del Comitato scientifico consultivo (di seguito congiuntamente denominati «comitati consultivi») del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) mantengono una condotta rispondente al più elevato standard morale, in conformità ai principi che si applicano loro ai sensi delle regole vigenti presso le istituzioni da cui essi provengono. Devono tener conto della natura pubblica della loro funzione e seguire una condotta che salvaguardi e promuov la fiducia del pubblico nel CERS. Sono tenuti ad agire dando prova di onestà, indipendenza, imparzialità e nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, con discrezione e senza tener conto dei propri interessi personali, e sono tenuti ad evitare qualunque situazione che possa dar luogo ad un conflitto di interessi. Un conflitto di interessi si configura allorché i membri hanno interessi privati o personali, finanziari o non finanziari, che possano influire o sembrino influire sulla loro imparzialità e obiettività nell’assolvimento dei compiti loro assegnati. Per interesse privato o personale dei membri si intende ogni potenziale vantaggio per essi stessi, il loro nucleo familiare, altri parenti, ovvero la cerchia dei loro amici e conoscenti. |
2. |
I membri del Comitato scientifico consultivo sono anche tenuti ad osservare ogni ulteriore regola di condotta che sia stata stabilita nella loro lettera di nomina e nel loro contratto con la Banca centrale europea. |
3. |
In occasione di discorsi o dichiarazioni pubbliche e nei rapporti con i mezzi di informazione inerenti materie riguardanti al CERS, i membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e dei comitati consultivi: a) chiariscono se stanno parlando in proprio nome o per conto del CERS, nel qual caso consultano previamente il presidente del CERS o uno dei vicepresidenti; b) si impegnano a rispettare il ruolo rappresentativo del presidente; c) rispettano pienamente la riservatezza; e d) tengono in debito conto il ruolo da essi ricoperto e i compiti ad essi affidati nell’ambito del CERS. |
4. |
I membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e dei comitati consultivi possono svolgere a titolo personale attività di insegnamento e accademiche, nonché attività senza scopo di lucro a titolo personaleNell’ambito di contributi scientifici o accademici concernenti materie riguardanti il CERS, chiariscono che tali contributi sono forniti a titolo personale e non rappresentano la posizione del CERS. |
5. |
Il rispetto del segreto professionale comporta il dovere di non divulgare informazioni sulle attività e sulle decisioni del CERS che non siano state comunicate al pubblico in maniera legittima. |
6. |
I membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e dei comitati consultivi non utilizzano informazioni non pubbliche per perseguire i propri o gli altrui interessi. In particolare, essi si astengono dall’utilizzo di tali informazioni in qualsiasi operazione finanziaria privata, condotta sia direttamente, sia indirettamente per il tramite di terzi, ovvero a proprio rischio e per proprio conto o a rischio e per conto di terzi. |
7. |
È incompatibile con il principio di indipendenza sollecitare, ricevere o accettare da qualunque fonte vantaggi, ricompense, regali o doni, il cui valore ecceda un importo conforme alle usanze, di carattere finanziario o non finanziario, che siano in qualsiasi modo connessi alle funzioni o alle attività svolte per il CERS. |
8. |
I paragrafi dal 5 al 7 continuano ad applicarsi ai membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e dei comitati consultivi dopo la cessazione del loro mandato al CERS. |
9. |
Il presente Codice di condotta si applica anche ai supplenti e ai sostituti dei membri del Consiglio generale e ai loro accompagnatori, ai supplenti dei membri del Comitato direttivo e del Comitato tecnico consultivo. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/20 |
BANDO DI CONCORSI GENERALI
2011/C 140/11
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:
|
EPSO/AD/208/11 — Giuristi linguisti di lingua bulgara (BG) |
|
EPSO/AD/209/11 — Giuristi linguisti di lingua estone (ET) |
|
EPSO/AD/210/11 — Giuristi linguisti di lingua ungherese (HU) |
|
EPSO/AD/211/11 — Giuristi linguisti di lingua maltese (MT) |
|
EPSO/AD/212/11 — Giuristi linguisti di lingua polacca (PL) |
|
EPSO/AD/213/11 — Giuristi linguisti di lingua slovena (SL) |
|
EPSO/AD/214/11 — Giuristi linguisti di lingua svedese (SV) |
Il bando di concorso è pubblicato esclusivamente in bulgaro, estone, ungherese, maltese, polacco, sloveno e svedese nella Gazzetta ufficiale C 140 A dell'11 maggio 2011.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'EPSO http://eu-careers.eu
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6184 — Indorama/Sinterama/Trevira)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 140/12
1. |
In data 2 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Indorama Ventures Public Company Limited («Indorama», Thailandia), controllata da Canopus International Ltd (Mauritius), e Sinterama SpA («Sinterama», Italia), controllata da Compagnie de l'Ours Sarl (Lussemburgo), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Trevira GmbH («Trevira», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6184 — Indorama/Sinterama/Trevira, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/22 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6186 — Advent/Towergate Businesses)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 140/13
1. |
In data 26 aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione certi fondi controllati da Advent International Corporation («Advent», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme delle imprese Towergate Partnership Limited (Regno Unito), Cullum Capital Ventures Limited (Regno Unito), Countrywide Insurance Management Limited (Regno Unito) e Powerplace Insurance Services Limited (collettivamente «Towergate Businesses») mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6186 — Advent/Towergate Businesses, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Consiglio
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/23 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
2011/C 140/14
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2011/273/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/273/PESC e dal regolamento (UE) n. 442/2011 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 442/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 6 del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
Coordinamento TEFS |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
(2) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.