ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.137.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 137

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
6 maggio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 137/01

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

1


IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/1


NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL'UNIONE EUROPEA

(2011/C 137/01)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1)

SOMMARIO

Prefazione 7

A.

Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 9

C.

Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi 9

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

1

Animali vivi 11

2

Carni e frattaglie commestibili 14

3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 27

4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 35

5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove 39

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

6

Piante vive e prodotti della floricoltura 41

7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci 43

8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni 49

9

Caffè, tè, mate e spezie 54

10

Cereali 58

11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento 59

12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 62

13

Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali 66

14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove 67

Sezione III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale 68

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 73

17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 76

18

Cacao e sue preparazioni 79

19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria 81

20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante 84

21

Preparazioni alimentari diverse 88

22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti 90

23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 96

24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati 100

Sezione V

Prodotti minerali

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi 103

26

Minerali, scorie e ceneri 108

27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 110

Sezione VI

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi 131

29

Prodotti chimici organici 136

30

Prodotti farmaceutici 144

31

Concimi 147

32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri 149

33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche 155

34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso 156

35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi 158

36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili 160

37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia 161

38

Prodotti vari delle industrie chimiche 164

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

39

Materie plastiche e lavori di tali materie 173

40

Gomma e lavori di gomma 180

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio 183

42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella 188

43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali 190

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno 192

45

Sughero e lavori di sughero 199

46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio 201

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni

47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) 202

48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone 204

49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani 210

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50

Seta 211

51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine 214

52

Cotone 216

53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta 217

54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali 218

55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco 221

56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia 222

57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili 223

58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami 224

59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili 226

60

Stoffe a maglia 228

61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia 229

62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 239

63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci 247

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 248

65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti 255

66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti 256

67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli 257

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 258

69

Prodotti ceramici 262

70

Vetro e lavori di vetro 268

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 274

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

72

Ghisa, ferro e acciaio 279

73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio 290

74

Rame e lavori di rame 300

75

Nichel e lavori di nichel 301

76

Alluminio e lavori di alluminio 302

77

(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell’ambito del sistema armonizzato)

78

Piombo e lavori di piombo 303

81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie 305

82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni 306

83

Lavori diversi di metalli comuni 308

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 310

85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi 334

Sezione XVII

Materiale da trasporto

86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione 363

87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 365

88

Navigazione aerea o spaziale 375

89

Navigazione marittima o fluviale 376

Sezione XVIII

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi 378

91

Orologeria 385

92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti 386

Sezione XIX

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori 387

Sezione XX

Merci e prodotti diversi

94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate 388

95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori 390

96

Lavori diversi 395

Sezione XXI

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 397

PREFAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), ha istituito una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», o in forma abbreviata «NC», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (3), noto come «sistema armonizzato», o in forma abbreviata «SA».

Il SA è stato completato dalle note esplicative, pubblicate in inglese e francese, nonché aggiornate da:

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

Consiglio di cooperazione doganale (CCD)

30, rue du Marché

1210 Bruxelles

BELGIO

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta le note esplicative della nomenclatura combinata previo esame da parte della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice delle dogane. Sebbene queste ultime facciano riferimento alle note esplicative del SA, non le sostituiscono ma dovrebbero essere considerate complementari e utilizzate in connessione con esse.

La presente versione delle note esplicative della NC comprende e, ove necessario, sostituisce quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, fino al 10 febbraio 2011 (4). Le note esplicative della NC pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie C, successivamente a tale data restano in vigore e saranno incluse nelle note esplicative della NC in sede di revisione.

Inoltre, i codici delle voci e sottovoci NC ai quali si fa riferimento rispecchiano i codici NC per il 2011 stabiliti nel regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione (5).

A.   Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

Regola generale 5 b)

Gli imballaggi abitualmente utilizzati per la commercializzazione di bevande, marmellate, senape e spezie debbono essere classificati con le merci che contengono anche qualora siano suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.


C.   Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

Regola generale 3

1.

I «giorni feriali» cui fa riferimento l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6) sono tutti i giorni diversi dai giorni che sono festivi per i servizi della Commissione europea a Bruxelles, dalle domeniche e dai sabati.

2.

Il tasso di conversione dell'euro nelle monete nazionali, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra, da utilizzare in mancanza di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il penultimo giorno feriale del mese o il penultimo giorno feriale che precede la data del 15, è l'ultimo pubblicato prima di detto penultimo giorno feriale del mese o che precede la data del 15.

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

0101 90 11 e 0101 90 19

Cavalli

I cavalli selvatici, quali il cavallo di Przewalski o il Tarpan (Mongolia) sono compresi nella presente sottovoce. Viceversa le zebre (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, ecc.) rientrano nella sottovoce 0106 19 90 benché appartengano alla famiglia degli equidi.

Gli ibridi della giumenta e della zebra (zebrula) sono compresi nella sottovoce 0106 19 90.

0101 90 30

Asini

Questa sottovoce comprende gli asini domestici come pure gli asini non domestici. Fra questi ultimi si possono citare, il Djiggetai della Mongolia, il Kiang del Tibet, l'onagro, nonché l'emione o semiasino (Equus hemionus).

Gli ibridi dell'asino e della zebra (asino-zebra) sono compresi nella sottovoce 0106 19 90.

0101 90 90

Muli e bardotti

Rientrano in questa sottovoce gli animali descritti nelle note esplicative del sistema armonizzato, voce 0101, ultimo comma.

0102

Animali vivi della specie bovina

0102 90 05 a 0102 90 79

delle specie domestiche

Queste sottovoci comprendono tutti gli animali della specie bovina (compresi i bufali) dei generi Bos e Bubalus appartenenti a specie domestiche, qualunque sia la loro destinazione (reddito, allevamento, ingrasso, riproduzione, macellazione, ecc.), esclusi tuttavia gli animali di razza pura destinati alla riproduzione (sottovoci 0102 10 10 a 0102 10 90).

Queste sottovoci comprendono per esempio gli animali descritti nelle note esplicative del SA, voce 0102, primo comma, punti 1, 2 e 7.

0102 90 90

altri

Questa sottovoce comprende tutti gli animali della specie bovina (compresi i bufali) non domestica. Questa sottovoce comprende per esempio gli animali descritti nelle note esplicative del SA, voce 0102, primo comma, punti 3, 4, 5, 6 e i buoi muschiati o pecore-buoi (Ovibos moschatus).

Va notato che gli yaks e i bisonti possiedono 14 paia di costole, mentre tutti gli altri animali della specie bovina (compresi i bufali) hanno soltanto 13 paia di costole.

0103

Animali vivi della specie suina

0103 91 90

altri

Tra i suini vivi delle specie non domestiche si possono menzionare:

1.

i cinghiali (Sus scrofa);

2.

il facocero (Phacochoerus aethiopicus), il potamocero (Potamochoerus porcus) e l'ilocero;

3.

il babirussa (Babyrousa babyrussa);

4.

i pecari (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

altri

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0103 91 90.

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina

0104 10 10 a 0104 10 80

della specie ovina

Queste sottovoci comprendono per esempio gli animali della specie ovina domestica (Ovis aries), le diverse varietà di mufloni, quali il muflone europeo (Ovis musimon), il muflone canadese o bighorn (Ovis canadensis), il muflone asiatico o Sha o Uria (Ovis orientalis), il muflone Argali del Pamir (Ovis ammon) nonché l'«Arui» degli Arabi (Ammotragus lervia) detto «muflone a manichette» sebbene sia più simile alla capra.

0104 20 10 e 0104 20 90

della specie caprina

Queste sottovoci comprendono per esempio gli animali della specie caprina domestica, lo stambecco (Capra ibex) e il Pasang o capra di Persia (Capra aegagrus o Capra hircus).

Sono invece esclusi dalle presenti sottovoci e classificati nella sottovoce 0106 19 90 il mosco (Moschus moschiferus), i caprioli d'Africa (Hyemoschus) e i caprioli asiatici (Tragulus) che, malgrado la loro denominazione, non appartengono alla specie caprina. Lo stesso dicasi per gli animali detti antilopi-capre, compresi fra i caprini e le antilopi (emitraghi, camosci, ecc.).

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

Questa voce comprende solamente i volatili domestici vivi (pollame) nominati nel testo della stessa voce, ivi compresi i polli, i capponi, le anatre (sia femmina che maschio) e le oche (sia femmina che maschio), siano essi allevati per ricavarne le uova, la carne, le penne o per qualsiasi altro scopo (per esempio: per l'ornamento di voliere, parchi o specchi d'acqua).

Gli uccelli selvatici (per esempio: le tacchine e i tacchini selvatici (Meleagris gallopavo), benché possano essere allevati e uccisi in modo analogo a quello praticato per i volatili da cortile, sono classificati nella sottovoce 0106 39 90.

I piccioni delle specie domestiche sono classificati nella sottovoce 0106 39 10.

0106

Altri animali vivi

0106 19 10

Conigli domestici

Questa sottovoce comprende soltanto i conigli delle specie domestiche, siano essi allevati per ricavarne la carne o il pelo (per esempio: coniglio d'Angora) o per qualsiasi altro scopo.

0106 19 90

altri

Questa sottovoce comprende tutti i mammiferi vivi, eccettuati gli animali domestici e non domestici delle specie equina, asinina e mulesca (voce 0101), bovina (voce 0102), suina (voce 0103), ovina o caprina (voce 0104), i primati (sottovoce 0106 11 00), le balene, delfini, marsovini, lamantini e dugonghi (sottovoce 0106 12 00) e dei conigli domestici (sottovoce 0106 19 10).

Fra i mammiferi che rientrano in questa sottovoce si possono citare:

1.

i conigli selvatici (Oryctolagus cuniculus) e le lepri;

2.

i cervi, i daini, i caprioli, i camosci o camosci dei Pirenei (Rupicapra rupicapra), l'alce comune o americano (Alces alces), l'alce africano (Taurotragus), le antilopi-capre [goral (Naemorhedus), Hemitragus o pronghorn] e le antilopi propriamente dette;

3.

i leoni, le tigri, gli orsi, i rinoceronti, gli ippopotami, gli elefanti, le giraffe, gli okapi, i canguri, le zebre, ecc.;

4.

i cammelli, i dromedari e gli altri camelidi (lama, alpaca, guanachi, vigogne);

5.

gli scoiattoli, le volpi, i visoni, le marmotte, i castori, le ondatre o «topi muschiati», i castorini o nutrie o miopotami, le cavie o porcellini d'India;

6.

le renne;

7.

i cani e i gatti.

0106 20 00

Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

Questa sottovoce comprende tutti gli rettili, le lucertole e le tartarughe (terrestri, marine o d'acqua dolce).

0106 39 10

Piccioni

Questa sottovoce comprende tutti gli uccelli della famiglia dei colombidi, sia i piccioni selvatici che i piccioni delle specie domestiche, qualunque sia la destinazione di questi ultimi (piccioni da cortile, piccioni da ornamento, piccioni viaggiatori).

Fra i piccioni non domestici compresi in questa sottovoce, si possono menzionare il colombaccio o palombaccio o palomba (Columba palumbus), la colombella (Columba oenas), il colombo torraiolo (Columba livia), il piccione d'Australia o phaps, la tortora comune e la tortora dal collare (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Viceversa, sono escluse dalla presente sottovoce e classificate nella sottovoce 0106 39 90 talune specie più simili ai gallinacei, quali i nicobari (Coloenas nicobaria), i colombacci, i goura, i «gauga» e i sirratti.

0106 39 90

altri

Questa sottovoce comprende tutti gli uccelli vivi, diversi dai galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, delle specie domestiche (voce 0105) e diversi dagli uccelli rapaci (sottovoce 0106 31 00), dagli psittaformici (sottovoce 0106 32 00) e dai piccioni domestici e non domestici (sottovoce 0106 39 10);

Fra gli uccelli che rientrano in questa sottovoce si possono citare:

1.

l'oca selvatica (Anser anser), l'oca colombaccio (Branta bernicla), la volpoca (Tadorna tadorna), il germano reale (Anas platyrhynchos), la canapiglia (Anas strepera), il fischione (Anas penelope), il codone (Anas acuta), il mestolone (Anas clypeata), la marzaiola e l'alzavola (Anas querquedula, Anas crecca), le folaghe, gli edredoni;

2.

i cigni e i pavoni;

3.

le pernici, i fagiani, le quaglie, le beccacce, i beccaccini, i galli cedroni, i galli di montagna e le pernici scozzesi, i francolini di monte, le anatre selvatiche, le oche selvatiche, gli ortolani, i tordi, i merli, le allodole;

4.

i fringuelli, le cinciallegre, le cince, i canarini, i colibrì, ecc.

0106 90 00

altri

Questa sottovoce comprende:

1.

tutte le altre specie di animali vivi, esclusi i pesci e i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici (capitolo 3) nonché le colture di microrganismi (voce 3002);

2.

le api domestiche (anche in arnie, cassette o altri contenitori simili) oppure selvatiche;

3.

i bachi da seta, le farfalle, i coleotteri e gli altri insetti;

4.

le rane.

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Considerazioni generali

1.

Sono classificate in questo capitolo le carni e le frattaglie atte all'alimentazione umana, anche se presentate come destinate all'alimentazione degli animali.

2.

Per quanto concerne la portata dei termini «carni» e «frattaglie» ai sensi di questo capitolo, occorre riferirsi alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2.

3.

Per quanto riguarda i vari stati in cui possono presentarsi le carni e le frattaglie del presente capitolo (fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia, secche o affumicate), occorre riferirsi alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si segnala inoltre che la carne surgelata segue il regime della carne congelata; lo stesso dicasi della carne parzialmente o totalmente scongelata. Resta inoltre inteso che il termine «congelato» comprende non solamente la carne congelata allo stato fresco, ma anche la carne che è stata prima leggermente seccata e quindi congelata, in quanto la sua conservazione effettiva e duratura è assicurata essenzialmente da tale congelazione.

4.

Anche per la distinzione fra carni e frattaglie del presente capitolo ed i prodotti del capitolo 16 si rinvia alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si precisa tuttavia che restano classificate nel capitolo 2 le carni e le frattaglie crude, tritate ma non altrimenti preparate, che sono semplicemente imballate in fogli di materia plastica (anche presentate in forma di salsiccia) unicamente per facilitarne la manipolazione e il trasporto.

5.

Per la distinzione tra pezzi disossati e non disossati, le cartilagini e i tendini non sono considerati come osso.

Nota complementare 1 A, lettere d) ed e)

Ai fini della nota complementare 1 A, lettere d) ed e) del presente capitolo (in combinato disposto con la nota complementare 1 C del presente capitolo), nel determinare se sono soddisfatte le condizioni relative al numero minimo e massimo di costole, vanno considerate soltanto le costole, intere o tagliate, che sono attaccate direttamente alla colonna vertebrale.

In base a tale spiegazione, la figura che segue fornisce un esempio di un quarto anteriore di bovino che soddisfa la nota complementare 1 A, lettere d) ed e) in combinato disposto con la nota complementare 1 C del presente capitolo.

 

QUARTO ANTERIORE QUARTO POSTERIORE

Image

Nota complementare 2 C

Ai sensi della nota complementare 2 C di questo capitolo, per quanto concerne le due tecniche di taglio ed i termini «gola, parte della spalla», «guancia bassa» e «guancia bassa, gola e parte della spalla presentati insieme» occorre fare riferimento ai grafici seguenti:

 

Image

 

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Nota complementare 6 a)

Il sale non è considerato un condimento ai sensi di questa nota complementare.

Vedi anche la nota complementare 7 del presente capitolo.


0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

È compresa in questa voce soltanto la carne fresca o refrigerata degli animali classificati nella voce 0102.

Ai fini dell'applicazione delle definizioni relative ai quarti anteriori e ai quarti posteriori sono considerati:

a)

come colletto, la parte muscolare del collo con le sette semivertebre cervicali;

b)

come spalla, la parte anteriore comprendente i seguenti ossi: scapola, omero, radio e cubito, nonché i muscoli che li circondano;

c)

come lombata, il filetto, il controfiletto e lo scamone, quest'ultimo comprendente o meno il petto sottile.

0201 10 00

in carcasse o mezzene

I termini «carcassa» e «mezzena» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere a) e b) del presente capitolo. È ammesso che le apofisi spinose delle prime otto o nove vertebre dorsali siano lasciate alternativamente sulla mezzena destra e sulla mezzena sinistra.

0201 20 20

Quarti detti «compensati»

Il termine «quarto compensato» è definito nella nota complementare 1 A, lettera c) del presente capitolo.

0201 20 30

Busti e quarti anteriori

I termini «quarto anteriore» e «busto» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere d) e e) di questo capitolo. Come si desume da tali note complementari, sono esclusi dalla presente sottovoce e da classificare nella sottovoce 0201 20 90, per esempio, le parti anteriori della mezzena che, con tutti gli ossi corrispondenti, comprendono meno di quattro costole o in cui manca il collo o la spalla, ovvero le stesse parti anteriori alle quali è stato asportato un osso, per esempio, la vertebra atlante.

0201 20 50

Selle e quarti posteriori

I termini «quarto posteriore» e «sella» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere f) e g) di questo capitolo. Come si desume da tali note complementari, sono esclusi dalla presente sottovoce e da classificare nella sottovoce 0201 20 90, per esempio, le parti posteriori della mezzena che, con tutti gli ossi corrispondenti, comprendono meno di tre costole o in cui manca la coscia o la lombata. Tuttavia, i quarti posteriori presentati senza i rognoni e senze il grasso dei rognoni, con o senza il petto posteriore, devono essere classificati come quarti posteriori.

0201 20 90

altri

Questa sottovoce comprende in particolare la spalla, la coscia e il controfiletto, non disossati. Sono ugualmente comprese in questa sottovoce le parti anteriori e posteriori della mezzena (non disossate) che non corrispondono alle definizioni dei quarti detti «compensati» ovvero di quarti anteriori o posteriori.

0201 30 00

disossate

Questa sottovoce comprende tutti i pezzi di carne della specie bovina, freschi o refrigerati, che siano interamente disossati, per esempio, il filetto e la pancia senza osso.

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

È compresa in questa voce soltanto la carne congelata degli animali classificati nella voce 0102.

0202 10 00

in carcasse o mezzene

I termini «carcasse» e «mezzene» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere a) e b) di questo capitolo.

0202 20 10

Quarti detti «compensati»

Il termine «quarti compensati» è definito nella nota complementare 1 A, lettera c) del presente capitolo.

0202 20 30

Busti e quarti anteriori

I termini «quarti anteriori» e «busto» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere d) ed e) del presente capitolo.

0202 20 50

Selle e quarti posteriori

I termini «quarti posteriori» e «sella» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere f) e g) di questo capitolo.

0202 20 90

altri

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 0201 20 90.

0202 30 50

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

Le espressioni tagli di quarti anteriori detti «australiani» e tagli di punte di petto detti «australiani» sono definite nella nota complementare 1 A, lettera h) di questo capitolo.

0202 30 90

altre

Questa sottovoce comprende tutti i pezzi di carne della specie bovina, congelati, interamente disossati, esclusi i blocchi di congelazione di cui alla sottovoce 0202 30 10 e i tagli della sottovoce 0202 30 50.

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

È compresa in questa voce soltanto la carne degli animali classificati nella voce 0103.

La carne di animali della specie suina, certificata dalle autorità competenti dell'Australia come carne di maiali che vivono in Australia allo stato selvatico, è considerata come carne diversa da quella delle specie domestiche.

0203 11 10 a 0203 19 90

fresche o refrigerate

È compresa in queste sottovoci soltanto la carne fresca o refrigerata degli animali classificati nella voce 0103.

0203 11 10

di animali della specie suina domestica

I termini «carcasse intere o mezzene» sono definiti nella nota complementare 2 A, lettera a) di questo capitolo.

0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi

Il termine «prosciutto» è definito nella nota complementare 2 A, lettera b) di questo capitolo.

La presente sottovoce comprende le zampe posteriori non disossate.

0203 12 19

Spalle e loro pezzi

Il termine «spalla» è definito nella nota complementare 2 A, lettera d) di questo capitolo.

La presente sottovoce comprende i pezzi detti puntine e le zampe anteriori non disossate.

0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi

Il termine «parte anteriore» è definito nella nota complementare 2 A, lettera c) di questo capitolo.

La presente sottovoce non comprende né le zampe anteriori non disossate né i pezzi detti puntine (sottovoce 0203 12 19).

0203 19 13

Lombate e loro pezzi

Il termine «lombata» è definito nella nota complementare 2 A, lettera e) di questo capitolo.

La presente sottovoce comprende le costole.

0203 19 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi

I termini «pancetta (ventresca)» e «pezzi» sono definiti nelle note complementari 2 A, lettera f) e 2 B, primo capoverso di questo capitolo.

I pezzi di petti sono classificati in questa sottovoce solo se contengono la cotenna e il lardo.

La presente sottovoce non comprende le costine senza cotenna e senza lardo (sottovoce 0203 19 59).

0203 19 59

altre

Questa sottovoce comprende le costine senza cotenna e senza lardo.

0203 19 90

altre

È compresa in questa sottovoce soltanto la carne degli animali della specie suina non domestica, in particolare la carne di cinghiale, escluse le carcasse o mezzene ed esclusi i prosciutti, le spalle e loro pezzi.

0203 21 10 a 0203 29 90

congelate

Le note esplicative delle sottovoci 0203 11 10 a 0203 19 90 e le loro suddivisioni sono applicabili, mutatis mutandis, alle presenti sottovoci, che hanno suddivisioni identiche.

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

È compresa in questa voce soltanto la carne fresca, refrigerata o congelata degli animali classificati nella voce 0104, siano essi domestici o selvatici e soprattutto la carne della specie ovina (sia degli ovini domestici che dei mufloni) nonché la carne di stambecco.

0204 10 00

Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

I termini «carcasse» e «mezzene» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere a) e b) di questo capitolo.

Per la definizione della carne d'agnello occorre riferirsi alle note esplicative del SA, sottovoci 0204 10 e 0204 30.

0204 21 00

in carcasse o mezzene

I termini «carcasse» e «mezzene» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere a) e b) di questo capitolo.

0204 22 10

Busto o mezzo busto

I termini «busto» e «mezzo busto» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere c) e d) di questo capitolo.

0204 22 30

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

I termini «costata e sella», «sella», «costata», «mezza costata e mezza sella», «mezza sella» e «mezza costata» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere e) e f) di questo capitolo.

0204 22 50

Coscia o mezza coscia

I termini «coscia» e «mezza coscia» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere g) e h) di questo capitolo.

0204 30 00

Carcasse e mezzene di agnello, congelate

La nota esplicativa della sottovoce 0204 10 00 si applica mutatis mutandis.

0204 41 00 a 0204 43 90

altre carni di animali della specie ovina, congelate

Le note esplicative delle sottovoci 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 e 0204 22 50 si applicano, mutatis mutandis, alle sottovoci 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 e 0204 42 50.

0204 50 11 a 0204 50 79

Carni di animali della specie caprina

I termini «carcasse» e «mezzene» (sottovoci 0204 50 11 e 0204 50 51), «busto» e «mezzo busto» (sottovoci 0204 50 13 e 0204 50 53), «costata e sella», «sella», «costata», «mezza costata e mezza sella», «mezza sella» e «mezza costata» (sottovoci 0204 50 15 e 0204 50 55), «coscia» e «mezza coscia» (sottovoci 0204 50 19 e 0204 50 59) sono definiti alla nota complementare 3 A, rispettivamente alle lettere a) e b), c) e d), e) e f), g) e h) di questo capitolo.

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Questa voce comprende le frattaglie degli animali classificati nelle voci 0101 a 0104. Le frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici rientrano nelle relative sottovoci soltanto se rispondono ai requisiti fissati dalle autorità competenti.

Vedi le note esplicative del SA, voce 0206.

0206 10 10 a 0206 10 98

della specie bovina, fresche o refrigerate

Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0102.

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

I pezzi detti «onglets» e «hampes» costituiscono le parti muscolari del diaframma.

0206 21 00 a 0206 29 99

della specie bovina, congelate

Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0102.

0206 30 00

della specie suina, fresche o refrigerate

Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0103.

La nota esplicativa della sottovoce 0206 49 00, primo comma, si applica mutatis mutandis.

La sottovoce comprende anche, tra l'altro, i piedi e le code, i fegati, i rognoni, i cuori, le lingue, i polmoni, la cotenna commestibile, il cervello e l'omento.

0206 41 00 e 0206 49 00

della specie suina, congelate

Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0103.

0206 49 00

altre

Tale sottovoce comprende, per esempio, le teste o mezze teste, con o senza cervella, le guance o la lingua, compresi i loro pezzi (nota complementare 2 C di questo capitolo); i pezzi delle teste sono definiti al terzo comma della stessa nota complementare.

La sottovoce comprende anche, tra l'altro, i piedi e le code, i rognoni, i cuori, le lingue, i polmoni, la cotenna commestibile, il cervello e l'omento.

Tale sottovoce comprende, per esempio, le frattaglie di cinghiale.

0206 80 91

delle specie equina, asinina o mulesca

Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0101.

0206 80 99

delle specie ovina o caprina

Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0104.

0206 90 91

delle specie equina, asinina o mulesca

Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0101.

0206 90 99

delle specie ovina o caprina

Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0104.

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

0207 11 10

presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

La presente sottovoce comprende soprattutto i galli, le galline e i polli, spennati, con la testa e le zampe, i cui intestini sono stati levati, lasciando al loro posto gli altri visceri (in particolare i polmoni, il fegato, il ventriglio, il cuore, le ovaie).

0207 11 30

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»

La presente sottovoce comprende in particolare i polli da arrostire, che sono polli spennati, senza la testa e le zampe ma con il collo, interamente svuotati, ma nei quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato ed il ventriglio.

0207 11 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

La presente sottovoce comprende in particolare i polli spennati da arrostire, senza la testa e le zampe, interamente svuotati. Essa comprende anche i galli, le galline e i polli presentati in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 11 10 e 0207 11 30, per esempio con la testa, le zampe e gli intestini.

0207 12 10 e 0207 12 90

interi, congelati

Le note esplicative delle sottovoci 0207 11 30 e 0207 11 90 si applicano mutatis mutandis.

0207 13 10

disossati

La presente sottovoce comprende la carne di galli, di galline e di polli senza osso, qualunque sia la parte del corpo da cui essa proviene.

0207 13 20

Metà o quarti

Il termine «metà» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e b) del presente capitolo.

Il termine «quarti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e c) del presente capitolo. La presente sottovoce comprende i quarti posteriori composti della parte inferiore della coscia (tibia e perone), della coscia (femore), della parte posteriore del dorso e del codrione, nonché i quarti anteriori costituiti essenzialmente da una metà del petto con la relativa ala.

0207 13 30

Ali intere, anche senza punta

Il termin e «ali inere, anche senza punta» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e d) del presente capitolo.

0207 13 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

Vedi la nota complementare 4, lettera a) del presente capitolo.

Rientrano nella presente sottovoce, tra l'altro, i dorsi con i colli comprendenti: un pezzo di collo, il dorso ed eventualmente il codrione; i dorsi; i colli; i codrioni; le punte di ali.

0207 13 50

Petti e loro pezzi

Il termine «petti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) ed e) del presente capitolo.

0207 13 60

Cosce e loro pezzi

Il termine «cosce» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e f) del presente capitolo.

Il taglio che separa la coscia dal dorso deve essere effettuato tra le due linee che delimitano le articolazioni, in conformità dello schema seguente:

 

Image

0207 13 91

Fegati

Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.

0207 13 99

altri

La presente sottovoce comprende le frattaglie commestibili ed in particolare i cuori, le creste e le caruncole, esclusi i fegati.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le zampe di galli, galline e polli.

0207 14 10 a 0207 14 99

Pezzi e frattaglie, congelati

Le note esplicative delle sottovoci 0207 13 10 a 0207 13 99 si applicano mutatis mutandis.

0207 24 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

La presente sottovoce comprende in particolare i tacchini e le tacchine spennati, senza né testa né zampe, ma con il collo, interamente svuotati, ma nei quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato e il ventriglio.

0207 24 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

La presente sottovoce comprende in particolare i tacchini e le tacchine spennati, pronti per essere arrostiti, senza la testa, il collo e le zampe e interamente svuotati. Essa comprende anche i tacchini e le tacchine presentati in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 24 10 e 0207 24 90.

0207 25 10 e 0207 25 90

interi, congelati

Le note esplicative delle sottovoci 0207 24 10 e 0207 24 90 si applicano mutatis mutandis.

0207 26 10

disossati

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 10 si applica mutatis mutandis.

0207 26 20

Metà o quarti

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 20 si applica mutatis mutandis.

0207 26 30

Ali intere, anche senza punta

Il termine «ali intere, anche senza punta» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e d) del presente capitolo.

0207 26 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 40 si applica mutatis mutandis.

0207 26 50

Petti e loro pezzi

Il termine «petti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) ed e) del presente capitolo.

0207 26 60

Fusi (coscette) e loro pezzi

Il termine «fusi (coscette)» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e g) del presente capitolo.

Il taglio che separa il fuso (coscetta) (spesso chiamata, in linguaggio commerciale, «drumstick») dal femore dev'essere effettuato tra le due linee che delimitano le articolazioni, in conformità dello schema seguente:

 

Image

0207 26 70

altri

Rientrano in questa sottovoce le parti definite nella nota complementare 4, lettere a) e h) del presente capitolo.

Il taglio che separa il femore (spesso chiamato in linguaggio commerciale «thigh» o che separa la coscia intera (spesso chiamata, in linguaggio commerciale «whole leg») dal dorso dev'essere effettuato tra le due linee che delimitano le articolazioni in conformità dello schema che figura nella nota esplicativa della sottovoce 0207 13 60.

Il taglio che separa il femore dalla parte inferiore della coscia deve essere effettuato tra le due linee che delimitano l'articolazione, in conformità dello schema che figura nella nota esplicativa della sottovoce 0207 26 60.

0207 26 91

Fegati

Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.

0207 26 99

altri

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 99 si applica mutatis mutandis.

0207 27 10 a 0207 27 99

Pezzi e frattaglie, congelati

Le note esplicative delle sottovoci 0207 26 10 a 0207 26 99 si applicano mutatis mutandis.

0207 32 15

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

La presente sottovoce comprende in particolare le anatre spennate, senza la testa e le zampe ma con il collo, interamente svuotate, ma nelle quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato e il ventriglio.

0207 32 19

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

La presente sottovoce comprende in particolare le anatre spennate da arrostire, senza la testa, il collo e le zampe e interamente svuotate. Essa comprende anche le anatre presentate in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 32 11, 0207 32 15 e 0207 32 19.

0207 32 59

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

La presente sottovoce comprende in particolare le oche spennate, senza la testa e le zampe, completamente svuotate, ma nelle quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore e il ventriglio, nonché le oche spennate pronte per essere arrostite, senza la testa e le zampe, completamente svuotate. Essa comprende anche le oche presentate in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 32 51 e 0207 32 59, per esempio le oche abbattute, sgozzate, spennate, non svuotate, senza la testa e le zampe.

0207 33 11

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

La nota esplicativa della sottovoce 0207 32 15 si applica mutatis mutandis.

0207 33 19

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

Lae nota esplicativa della sottovoce 0207 32 19 si applica mutatis mutandis.

0207 33 59

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

La nota esplicativa della sottovoce 0207 32 59 si applica mutatis mutandis.

0207 34 10 e 0207 34 90

Fegati grassi, freschi o refrigerati

Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.

0207 35 11 e 0207 35 15

disossati

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 10 si applica mutatis mutandis.

0207 35 21 a 0207 35 25

Metà o quarti

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 20 si applica mutatis mutandis.

0207 35 31

Ali intere, anche senza punta

Il termine «ali intere, anche senza punta» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e d) del presente capitolo.

0207 35 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 40 si applica mutatis mutandis.

0207 35 51 e 0207 35 53

Petti e loro pezzi

Il termine «petti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) ed e) del presente capitolo.

0207 35 61 e 0207 35 63

Cosce e loro pezzi

Il termine «cosce» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e f) del presente capitolo.

0207 35 71

Parti dette «paltò di oca o di anatra»

Il termine «paltò di oca o di anatra» è definito nella nota complementare 4, lettera ij) del presente capitolo.

0207 35 91

Fegati, diversi dai fegati grassi

Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.

0207 35 99

altri

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 99 si applica mutatis mutandis.

0207 36 11 e 0207 36 15

disossati

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 10 si applica mutatis mutandis.

0207 36 21 a 0207 36 79

non disossati

Le note esplicative delle sottovoci 0207 13 20 a 0207 13 60 e 0207 35 71 si applicano mutatis mutandis.

0207 36 81 a 0207 36 89

Fegati

Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.

0207 36 90

altri

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 99 si applica mutatis mutandis.

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

Questa voce comprende esclusivamente le carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate, degli animali classificati nella voce 0106.

0208 10 10

di conigli domestici

Questa sottovoce comprende le carni e frattaglie commestibili degli animali classificati nella sottovoce 0106 19 10.

0208 90 10

di piccioni domestici

Questa sottovoce comprende le carni e frattaglie commestibili di piccioni domestici (piccioni da cortile, piccioni ornamentali, piccioni viaggiatori). La carne e le frattaglie commestibili dei piccioni elencati come «non domestici» nella nota esplicativa della sottovoce 0106 39 10 sono quindi esclusi dalla presente sottovoce e vanno classificati nella sottovoce 0208 90 30.

0208 90 30

di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri

Si possono in particolare citare come appartenenti a questa sottovoce:

1.

fra la selvaggina con pelo: i cervi, daini, caprioli, camosci comuni o dei Pirenei (Rupicapra rupicapra), alci, antilopi-capre, antilopi, gazzelle, orsi e canguri;

2.

fra la selvaggina con penne: i piccioni selvatici, oche selvatiche, anatre selvatiche, pernici, fagiani, beccacce, beccaccini, galli cedroni, ortolani e struzzi.

La carne e le frattaglie commestibili di animali che abitualmente sono oggetto di caccia (fagiani, beccacce, struzzi, daini, ecc.) devono essere classificate come carne e frattaglie commestibili di selvaggina anche quando tali animali siano stati allevati in cattività.

Le carni e frattaglie commestibili di renne sono escluse da questa sottovoce e vanno classificate nella sottovoce 0208 90 60. Tuttavia, devono essere classificate in questa sottovoce le carni e le frattaglie commestibili di talune specie di renne (per esempio: i caribi) purché sia dimostrato che tali carni e frattaglie commestibili provengano da animali che vivevano allo stato selvaggio e siano stati oggetto di caccia.

La presente sottovoce non comprende le carni e frattaglie commestibili di conigli selvatici (Oryctolagus cuniculus) né quelle delle lepri, che sono classificate nella sottovoce 0208 10 90.

0208 90 60

di renne

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0208 90 30, terzo comma.

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

0209 00 11 e 0209 00 19

Lardo

Il termine «lardo» è definito alla nota complementare 2 D di questo capitolo.

0209 00 30

Grasso di maiale

Vedi le note esplicative del SA, voce 0209, secondo comma.

0209 00 90

Grasso di volatili

Vedi le note esplicative del SA, voce 0209, terzo comma.

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Questa sottovoce comprende le carni e le frattaglie, salate o in salamoia oppure secche o affumicate, di tutti gli animali classificati nelle voci 0101 a 0106, esclusi il lardo e il grasso di cui alla sottovoce 0209 00.

Per quanto riguarda i termini «secche o affumicate» e «salate o in salamoia», vedi le note complementari 2 E e 7 di qeusto capitolo.

0210 11 11 a 0210 11 90

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

Per la definizione del termine «non disossati», si rinvia alle note esplicative del SA, sottovoce 0210 11.

0210 11 11 a 0210 11 39

della specie suina domestica

I termini «prosciutti» e «spalle» sono definiti alla nota complementare 2 A, lettere b) e d) di questo capitolo.

0210 11 11 e 0210 11 19

salati o in salamoia

Le presenti sottovoci comprendono soltanto i prosciutti, le spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, il cui modo di conservazione si limita ad una salatura spinta in profondità o ad un trattamento in salamoia. Queste carni possono tuttavia essere leggermente secche o affumicate, a condizione di non essere secche o affumicate ai sensi delle sottovoci 0210 11 31 e 0210 11 39 (nota complementare 2 E di questo capitolo).

0210 11 31 e 0210 11 39

secchi o affumicati

Le presenti sottovoci comprendono i prosciutti, le spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, conservati con un trattamento di essiccazione o di affumicatura, anche se tali modi di conservazione sono combinati con un trattamento preliminare di salatura o di salamoiatura. Ciò avviene in particolare per i prosciutti che sono stati salati prima di essere sottoposti ad una parziale disidratazione, sia all'aria aperta (prosciutti tipi Parma o Bayonne), sia per affumicatura (prosciutti tipo delle Ardenne).

Viceversa, le carni della specie parzialmente disidratata, ma la cui conservazione effettiva è assicurata da una congelazione o da una surgelazione, sono classificate nelle sottovoci 0203 22 11 o 0203 22 19.

0210 12 11 e 0210 12 19

della specie suina domestica

I termini «pancetta» e «pezzi» sono definiti alle note complementari 2 A, lettera f) e 2 B di questo capitolo.

0210 12 11

salate o in salamoia

La nota esplicativa delle sottovoci 0210 11 11 e 0210 11 19 si applica mutatis mutandis.

0210 12 19

secche o affumicate

La nota esplicativa delle sottovoci 0210 11 31 e 0210 11 39 si applica mutatis mutandis.

0210 19 10

Mezzene bacon o 3/4 anteriori

I termini «mezzene bacon» e «3/4 anteriori» ai sensi della presente sottovoce sono definiti nella nota complementare 2 A, lettere g) e h) di questo capitolo.

0210 19 20

3/4 posteriori o parti centrali

I termini «3/4 posteriori» e «parti centrali» sono definiti alla nota complementare 2 A, lettere ij) e k) di questo capitolo.

0210 19 30

Parti anteriori e loro pezzi

Il termine «parti anteriori» è definito alla nota complementare 2 A, lettera c) di questo capitolo.

0210 19 40

Lombate e loro pezzi

Il termine «lombate» è definito alla nota complementare 2 A, lettera e) di questo capitolo.

0210 19 60

Parti anteriori e loro pezzi

Il termine «parti anteriori» è definito alla nota complementare 2 A, lettera c) di questo capitolo.

0210 20 10 e 0210 20 90

Carni della specie bovina

Tali sottovoci comprendono esclusivamente la carne degli animali classificati nella voce 0102, salata o in salamoia, secca o affumicata; le frattaglie della specie bovina sono classificate nelle sottovoci 0210 99 51 o 0210 99 59.

0210 99 10

di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

Questa sottovoce comprende esclusivamente la carne degli animali classificati nelle sottovoci 0101 10 10, 0101 90 11 e 0101 90 19, salata o in salamoia o anche secca. La carne di cavallo affumicata va classificata nella sottovoce 0210 99 39. Per quanto concerne le frattaglie di cavallo, esse sono comprese nella sottovoce 0210 99 80.

0210 99 21 e 0210 99 29

delle specie ovina e caprina

Tali sottovoci comprendono la carne degli animali classificati nella voce 0104, salata o in salamoia, secca o affumicata. Le frattaglie delle stesse specie sono classificate nella sottovoce 0210 99 60.

0210 99 31

di renne

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0208 90 30, terzo comma.

0210 99 49

altre

La presente sottovoce comprende in particolare le teste o mezze teste di suini domestici, con o senza cervello, le guance o la lingua, ivi compresi i loro pezzi (vedi la nota complementare 2 C di questo capitolo). I pezzi di testa sono definiti alla stessa nota complementare, terzo comma.

Per quanto concerne il termine «frattaglie», vedi le note esplicative del SA, voce 0206.

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

La presente sottovoce comprende anche i pellets ottenuti a partire da tali farine e polveri.

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Considerazioni generali

1.

Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati.

2.

La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi.

3.

Sono esclusi dal capitolo 3:

a)

le vesciche natatorie, secche o salate, anche se atte all'alimentazione umana (sottovoce 0511 91 10);

b)

i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione provvisoria — prodotti detti «semiconserve» — (voce 1604);

c)

i pesci semplicemente marinati all'olio o all'aceto, anche senza altra preparazione (voce 1604);

d)

i molluschi che hanno subito un trattamento tecnico sufficiente per assicurare la coagulazione delle loro proteine (voce 1605).

0301

Pesci vivi

0301 10 10 e 0301 10 90

Pesci ornamentali

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0301 10.

0301 10 10

di acqua dolce

Rientrano in questa sottovoce, per esempio:

1.

Hemigrammus ocellifer;

2.

il carassio dorato o pesce rosso (Carassius auratus);

3.

i Mollienisia latipinna e velifera, lo xifoforo verde e le varietà rossa e albina (Xiphophorus helleri), i platipecili rossi, dorati, neri e bianchi (Platypoecilus maculatus) e gli ibridi di xifoforo e di platipecilo (Xiphophorus e Okattoiecukys), vale a dire lo xifoforo nero e lo xifoforo berlinese;

4.

il pesce combattente (Betta splendens), i macropodi (Macropodus opercularis o viridi-auratus), i gurami (Trichogaster trichopterus) e i Colisa lalia e fasciata;

5.

gli scalari (Pterophyllum scalare e eimckei).

0301 10 90

di mare

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

i chetodonti;

2.

i labridi;

3.

gli scari (scares, pseudoscares, scarichthys).

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

0302 11 10 a 0302 11 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

Rientrano in queste sottovoci:

1.

la trota di mare (Salmo trutta trutta);

2.

la trota di fiume o trota fario (Salmo trutta fario);

3.

la trota di lago (Salmo trutta lacustris);

4.

la trota arcoboleno o trota americana (Oncorhynchus mykiss);

5.

la trota della specie Oncorhynchus clarki;

6.

la trota della specie Oncorhynchus aguabonita;

7.

la trota della specie Oncorhynchus gilae;

8.

la trota della specie Oncorhynchus apache;

9.

la trota della specie Oncorhynchus chrysogaster.

0302 12 00

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

Oltre i salmoni dell'Atlantico e i salmoni del Danubio, rientrano in questa sottovoce le seguenti specie di salmoni del Pacifico:

1.

il salmone rosso o salmone del Pacifico (Oncorhynchus nerka);

2.

il salmone rosa o salmone del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha);

3.

il salmone keta o salmone del Pacifico (Oncorhynchus keta);

4.

il salmone reale o salmone del Pacifico (Oncorhynchus tschawytscha);

5.

il salmone argentato o salmone del Pacifico (Oncorhynchus kisutch);

6.

il salmone giapponese o salmone del Pacifico (Oncorhynchus masou);

7.

il salmone della specie Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

altri

Tra gli altri salmonidi di acqua dolce rientranti in questa sottovoce si possono citare:

1.

i coregoni o corogni o coregoni bianchi o lavarelli (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

2.

l'hautin (Coregonus oxyrhynchus);

3.

il salmerino (Salvelinus alpinus), il salmerino comune detto «salmerino di fontana» (Salvelinus fontinalis) e il salmerino di lago o namaycush o christivomer (Salvelinus namaycush o Christivomer namaycush).

0302 21 10 a 0302 29 90

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Si tratta di pesci di forma appiattita fianco contro fianco (e non dorso contro ventre come le razze) che vivono coricati su un fianco e che hanno i due occhi sul fianco superiore.

0302 29 90

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce: il rombo chiodato (Scophthalmus maximus o Psetta maxima), il rombo liscio (Scophthalmus rhombus), la limanda (Pleuronectes limanda o Limanda limanda), la sogliola-limanda (Pleuronectes microcephalus o Microstomus kitt), la passera di mare (Platichthys flesus o Flesus flesus).

0302 31 10 e 0302 31 90

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

I tonni bianchi o alalunga si riconoscono dalle loro grandi pinne pettorali le cui estremità posteriori superano il livello dell'ano, dal loro dorso blu scuro e dai fianchi e dal ventre di un grigio bluastro.

0302 32 10 e 0302 32 90

Tonni albacora (Thunnus albacares)

I tonni dalle pinne gialle o albacora si riconoscono facilmente dalla pinna anale e dalla seconda pinna dorsale che hanno la forma di un falcetto.

0302 33 10 e 0302 33 90

Tonnetti striati

I tonnetti striati [Erithynnus (Katsuwonus) pelamis] sono caratterizzati dalla presenza sull'addome da 4 a 7 strisce scure in senso longitudinale. Il dorso blu scuro presenta una zona verde ben marcata sopra la prima pettorale che sfuma verso il centro del corpo. I fianchi e il ventre sono argentati, le pinne corte.

Le presenti sottovoci non comprendono i boniti a dorso striato (Sarda sarda) di strisce oblique, che rientrano, allo stato fresco o refrigerato, nella sottovoce 0302 69 99.

0302 40 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Ai sensi di questa sottovoce si intendono esclusivamente per aringhe i clupeidi delle specie Clupea harengus (aringa nordica) e Clupea pallasii (aringa del Pacifico). Il pesce detto «aringa delle Indie» (Chirocentrus dorab), fresco o refrigerato, rientra quindi nella sottovoce 0302 69 99.

0302 50 10 e 0302 50 90

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

I merluzzi bianchi sono dei pesci la cui lunghezza può raggiungere 1,5 m. Il dorso è di colore olivastro con macchie scure e il ventre è chiaro con una linea laterale bianca. I merluzzi bianchi hanno tre pinne dorsali e una pinna ventrale corta nonché un barbiglio.

0302 61 10

Sardine della specie Sardina pilchardus

Sono classificate qui le sardine adulte di grandi dimensioni (fino a 25 centimetri), note con il nome di «pilchards».

0302 61 80

Spratti (Sprattus sprattus)

Ai sensi di questa sottovoce si intendono esclusivamente per spratti i clupeidi della specie Sprattus sprattus; questi pesci, molto simili alle aringhe ma di dimensioni molto più ridotte, sono spesso denominati impropriamente «acciughe di Norvegia».

0302 63 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

I merluzzi carbonari sono anche conosciuti sotto la denominazione di «merlani neri».

0302 65 20

Spinaroli (Squalus acanthias)

Gli spinaroli sono squali con aculeo puntuto e con fenditure opercolari laterali sopra le pinne pettorali; il corpo ha forma arrotondata ed è sprovvisto di dentelli cutanei; il dorso è grigio e il ventre bianco; lunghezza fino a 1 m.

0302 65 95

altri

In questa sottovoce rientra in particolare la canesca (Galeorhinus galeus o Galeus canis).

0302 66 00

Anguille (Anguilla spp.)

Ai sensi di questa sottovoce, con il termine «anguille» si intendono solamente le anguille propriamente dette (Anguilla spp.) e in particolare: l'anguilla europea (Anguilla anguilla) nelle sue due forme (l'anguilla a testa larga e l'anguilla a muso appuntito) nonché le anguille americana (Anguilla rostrata), giapponese (Anguilla japonica) e australiana (Anguilla australis).

Conseguentemente sono esclusi da questa sottovoce i pesci impropriamente denominati anguille quali il grongo detto «anguilla di mare» (Conger conger), la murena o «anguilla dipinta» (Muraena helena), gli ammoditi (Ammodytes spp.) spesso designati con il nome di «anguille di sabbia»; queste tre ultime specie di pesci di mare rientrano nella sottovoce 0302 69 99.

0302 69 18

altri

Fra gli altri pesci d'acqua dolce che rientrano in questa sottovoce si possono citare:

1.

le tinche (Tinca tinca);

2.

i barbi (Barbus spp.);

3.

i pesci persici: persico comune (Perca fluviatilis), persico-trota o black-bass (Micropterus spp.), persico sole (Lepomis gibbosus) e l'acerina (Gymnocephalus cernuus o Acerina cernua);

4.

i ciprinidi della specie Abramis brama e Blicca björkna;

5.

i lucci (Esox spp.) e i lucci dal becco (Lepisosteus spp.);

6.

le alborelle (Alburnus alburnus), i gobioni (o ghiozzi) comuni (Gobio gobio), i gobioni del Danubio (Gobio uranoscopus), gli scazzoni (Cottus gobio), la bottatrice (Lota lota);

7.

le lamprede di fiume o piccole lamprede (Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri);

8.

i «pesci bianchi» dei gruppi Leuciscus spp., Rutilus spp. e Idus spp., come, per esempio, il vairone, il leucisco rosso, il pigo, il cavedano, il triotto;

9.

il temolo (Thymallus spp.);

10.

la sandra (Stizostedion lucioperca).

0302 69 99

altri

Fra i pesci di mare compresi in questa sottovoce si possono citare:

1.

il gado barbato (Trisopterus luscus e Trisopterus esmarki);

2.

le spigole macchiate o puntate (Dicentrarchus punctatus), gli sciarrani (Serranus spp.) e le cernie (Epinephelus spp.);

3.

la triglia di fango (Mullus barbatus) e la triglia di scoglio (Mullus surmuletus);

4.

i capponi (Triglia, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla e Trigloporus spp.);

5.

gli scorfani propriamente detti (Scorpaena spp.);

6.

la lampreda di mare (Petromyzon marinus);

7.

le aguglie (Belone belone) e le tracine (Trachinus spp.);

8.

le razze (Raja o Raia spp.);

9.

i sperlani (Osmerus spp.);

10.

il capelan (Mallotus villosus);

11.

gli pesci della specie Kathetostoma giganteum.

0302 70 00

Fegati, uova e lattimi

Purché siano atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione, i fegati, le uova e i lattimi di pesci, freschi o refrigerati, restano compresi in questa sottovoce anche quando sono destinati ad usi industriali.

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

Le suddette disposizioni relative alle sottovoci della voce 0302 si applicano, mutatis mutandis, alle sottovoci della presente voce.

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

0304 11 10

Filetti

Vedi le note esplicative del SA, voce 0304, punto 1.

Questa voce comprende ugualmente i filetti tagliati a pezzi, purché risulti che tali pezzi siano stati ottenuti da filetti.

Questa sottovoce comprende ugualmente i pezzi ottenuti dal lato anatomico destro e sinistro del pesce, ossia le parti del pesce denominate filetti. Talvolta questi pezzi sono tagliati direttamente dal pesce, o da una parte di esso, senza che prima sia tagliato un intero filetto.

0304 12 10

Filetti

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0304 11 10.

0304 19 01 a 0304 19 39

Filetti

Vedi le note esplicative del SA, voce 0304, punto 1.

Questa voce comprende ugualmente i filetti tagliati a pezzi, purché risulti che tali pezzi siano stati ottenuti da filetti. Le specie più frequentemente utilizzate a tal fine sono la trota, il salmone, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merluzzo carbonaro, lo scorfano, il merlano, il nasello, l'orata, la sogliola, la passera di mare, il rombo, la molva, il tonno, lo sgombro, l'aringa e l'acciuga.

Queste sottovoci comprendono ugualmente i pezzi ottenuti dal lato anatomico destro e sinistro del pesce, ossia le parti del pesce denominate filetti. Talvolta questi pezzi sono tagliati direttamente dal pesce, o da una parte di esso, senza che prima sia tagliato un intero filetto. Questo può verificarsi nel caso di pesci di grandi dimensioni, come ad esempio il tonno, ecc.

0304 19 39

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce i filetti di sogliola, di passerino e di aringa.

0304 21 00 a 0304 29 99

Filetti congelati

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0304 19 01 a 0304 19 39.

Queste sottovoci comprendono anche i blocchi congelati composti da filetti o pezzetti di filetti (generalmente di merluzzo), anche mescolati o meno con una piccola quantità (20 % al massimo) di pezzettini di pesci della stessa specie che servono a colmare gli spazi vuoti all'interno dei blocchetti. I blocchetti sono destinati ad essere tagliati a pezzetti più piccoli (porzioni, bastoncini, ecc.) in previsione del condizionamento per la vendita al minuto.

0304 99 10

Surimi

Il surimi è un prodotto intermedio commercializzato sotto forma congelata, consistente in una pasta biancastra praticamente inodore e insapore, ottenuta da carne di pesce finemente tritata, lavata e passata al setaccio. I lavaggi successivi eliminano la maggior parte del grasso e delle proteine idrosolubili. Per migliorarne la consistenza e per la stabilizzazione vengono aggiunti prima del congelamento piccole quantità di additivi [per esempio, zucchero, sale, D-glucitolo (sorbitolo), difosfati o trifosfati].

Non rientrano in questa sottovoce le preparazioni a base di surimi (sottovoce 1604 20 05).

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0305 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

Le farine e polveri di pesce sono generalmente rese commestibili mediante estrazione dell'olio e deodorizzazione e, nel commercio, sono spesso denominate impropriamente «concentrato di proteine di pesce».

Questa sottovoce comprende anche il prodotto denominato instant fish (polvere istantanea a base di pesce) e ottenuto da carne di pesce fresco, congelata e tagliata in pezzettini finemente triturati ed essiccati.

0305 30 11 a 0305 30 90

Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

La nota esplicativa relativa alle sottovoci 0304 19 01 a 0304 19 39 si applica mutatis mutandis. I filetti di pesci affumicati rientrano nelle sottovoci 0305 41 00 a 0305 49 80.

0305 41 00 a 0305 49 80

Pesci affumicati, compresi i filetti

Vedi le note esplicative del SA, voce 0305, quinto comma.

0305 63 00

Acciughe (Engraulis spp.)

Le acciughe in salamoia comprese in questa sottovoce sono quelle che non hanno ricevuto alcun'altra preparazione. Esse sono presentate in barili, boccali e spesso anche in recipienti metallici ermeticamente chiusi che non abbiano subito alcun trattamento dopo l'aggraffatura.

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

Rientrano nella voce 1605 i crostacei, sgusciati o meno, che hanno subito un trattamento di affumicamento, nonché i crostacei sgusciati e cotti (per esempio: code di gamberetti sgusciate, generalmente congelate).

Rientrano ugualmente nella voce 1605 le parti di granchio parzialmente sgusciate (per esempio: pinze) e cotte in acqua o al vapore che possono essere consumate direttamente senza ulteriore sgusciatura.

0306 11 10 e 0306 11 90

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Le aragoste, contrariamente agli astici, sono di colore rossastro e hanno piccole chele e antenne estremamente sviluppate. Il loro guscio è irto di tubercoli e di spine.

0306 11 10

Code di aragoste

Rientrano in questa sottovoce le code di aragoste non sgusciate, anche divise in due parti, nonché le code sgusciate.

0306 11 90

altre

Rientrano in questa sottovoce le aragoste col guscio, intere o divise in senso longitudinale, nonché la carne di aragosta.

0306 12 10 e 0306 12 90

Astici (Homarus spp.)

Gli astici sono crostacei dotati di grandi chele. Non cotti sono di colore blu scuro con venature bianche o giallastre; la loro colorazione rossa appare solamente con la cottura.

Le diverse presentazioni commerciali degli astici sono praticamente identiche a quelle delle aragoste.

0306 13 10 a 0306 13 80

Gamberetti

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1.

i gamberetti detti «rosa» — talvolta impropriamente denominati gamberetti «bouquet» — (quantunque alcune varietà diventano rosa o rosse solo con la cottura) della famiglia Pandalidae;

2.

gamberetti grigi del genere Crangon;

3.

gamberetti, che appartengono ai gruppi dei palaemonidae e panaeidae. Fra questi gamberetti, si distingue spesso il vero gamberetto «bouquet» (Palaemon serratus) e il gamberetto imperiale (Pennaeus caramota o Pennaeus kerathurus).

0306 14 10 a 0306 14 90

Granchi

Sono considerati come «granchi» una grandissima varietà di crostacei a chele, di dimensioni molto diverse, che si distinguono dalle aragoste, dai gamberi di mare, dagli scampi e dai gamberetti d'acqua dolce, per mancanza di una coda carnosa articolata che caratterizza questi ultimi.

0306 14 90

altri

La presente sottovoce comprende, oltre ai granchi di mare europei, quali la grancella (Portunus puber) e la grancevola (Maia squinado), un gran numero di altre specie (in particolare, Cancer, Carcinus, Potunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), nonché il granchio d'acqua dolce detto «granchio cinese» (Eriocheir sinensis).

0306 19 10

Gamberi

I gamberi sono crostacei d'acqua dolce le cui specie più importanti appartengono ai generi Astacus, Cambarus, Orconectes e Pacifastacus.

Rientrano in queste sottovoci anche le code di gamberi.

0306 19 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

Gli scampi o nefropi sono piccole specie di crostacei di taglia media riconoscibili dalle loro chele lunghe, strette e di forma prismatica.

0306 21 00

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0306 11 10 e 0306 11 90.

0306 22 10 a 0306 22 99

Astici (Homarus spp.)

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0306 12 10 e 0306 12 90.

0306 23 10 a 0306 23 90

Gamberetti

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0306 13 10 a 0306 13 80.

0306 24 30 e 0306 24 80

Granchi

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0306 14 10 a 0306 14 90.

0306 24 80

altri

La presente sottovoce comprende, oltre ai granchi di mare europei, quali la grancella (Portunus puber) e la grancevola (Maia squinado), un gran numero di altre specie (Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), nonché il granchio d'acqua dolce detto «granchio cinese» (Eriocheir sinensis).

0306 29 10

Gamberi

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0306 19 10.

0306 29 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0306 19 30.

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

0307 10 10 e 0307 10 90

Ostriche

Queste sottovoci comprendono esclusivamente i molluschi bivalvi dei generi Ostrea, Crassostrea (chiamato ugualmente Gryphaea) e Pycnodonta.

Vi si distinguono generalmente le ostriche «piatte» (Ostrea spp.) da quelle a conchiglia irregolare, quali le ostriche dette «portoghesi» (Crassostrea angulata) e le ostriche della Virginia (Crassostrea virginica).

0307 10 10

Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

Questa sottovoce comprende esclusivamente le giovani ostriche del genere Ostrea di peso inferiore o uguale a 40 grammi (compresa la conchiglia). Le ostriche piatte raccolte in Europa sono generalmente della specie Ostrea edulis. Ne esistono altre specie quali, in particolare, l'Ostrea lurida sulla costa del Pacifico in America del Nord e le Ostrea chilensis in Cile.

0307 10 90

altre

Questa sottovoce comprende le ostriche del genere Ostrea pesanti, per pezzo, più di 40 grammi, nonché tutte le ostriche giovani o adulte del genere Crassostrea (chiamate anche Gryphaea) e del genere Pycnodonta.

Appartengono, in particolare, al genere Crassostrea, l'ostrica portoghese (Crassostrea angulata), l'ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e l'ostrica detta «americana» (Crassostrea virginica).

0307 91 00 a 0307 99 90

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

Queste sottovoci comprendono in particolare:

1.

le lumache di mare quali la buccina (Buccinum undatum);

2.

le litorine (Littorina e Lunatia spp.);

3.

le aliotidi (Haliotis tuberculata);

4.

i caparozzoli-veneri incrocicchiate, le vongole (Scrobicularia plana), le madie o false veneri incrocicchiate (Mactra spp.) e i cuori (Cardium spp.);

5.

i cannolicchi (Solen spp.) e in particolare i «manici di coltello» (Solen marginatus, Solen siliqua e Solen ensis) nonché i tartufi (Venus mercenaria e Venus verrucosa);

6.

gli invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci 0307 10 a 0307 60 00, in particolare gli echini o ricci di mare, i oloturie (cetrioli di mare), le meduse e seppie della specie Sepia pharaonis.

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Considerazioni generali

I caseinati ottenuti dalla caseina del latte sono utilizzati, ad esempio, come emulsionanti (caseinato di sodio) o come fonti di proteine (caseinato di calcio). I prodotti con un tenore di caseinati superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca, sono esclusi dalle voci da 0401 a 0404, poiché questi caseinati non sono naturalmente presenti nel latte in tali concentrazioni (cfr. in particolare la voce 1901).

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Purché non abbiano subito altri trattamenti oltre a quelli previsti dalle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali, secondo comma, questa voce comprende in particolare:

1.

il latte intero non trattato nonché il latte parzialmente o totalmente scremato;

2.

il latte pastorizzato, cioè il latte la cui conservazione è stata migliorata eliminando parzialmente la flora microbica mediante un trattamento termico;

3.

il latte sterilizzato, ivi compreso il latte del tipo UHT, avente una durata di conservazione più lunga, la cui flora microbica è stata praticamente eliminata mediante un trattamento termico più spinto;

4.

il latte omogeneizzato, in cui i globuli grassi dell'emulsione naturale sono stati frammentati — per azione meccanica sotto pressione molto elevata associata ad un trattamento termico — in glomeruli di diametro molto inferiore, sì da impedire parzialmente la formazione di crema;

5.

il latte peptonizzato o pepsinato, cioè il latte la cui digeribilità è stata migliorata trasformando le proteine con l'aggiunta di pepsine;

6.

la crema, che è lo strato grasso che si forma naturalmente alla superficie del latte in riposo per lenta agglomerazione dei globuli grassi dell'emulsione. Prelevata a mano o estratta mediante centrifugazione del latte (scrematrici), essa contiene, oltre alle altre sostanze costitutive del latte, una quantità piuttosto elevata di materie grasse (superiore generalmente a 10 %, in peso). Certi processi moderni di centrifugazione consentono di ottenere creme con un tenore di materia grassa che può superare 50 %, in peso.

La crema «non concentrata» rientrante in questa voce è considerata tale, indipendentemente dalla percentuale di materie grasse, sempre che sia stata ottenuta esclusivamente:

a)

mediante semplice scrematura alla superficie del latte,

b)

oppure mediante centrifugazione.

Rientrano invece nella voce 0402 le creme concentrate mediante altri procedimenti quale, per esempio, l'evaporazione dell'acqua per effetto di un trattamento termico.

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Tale voce comprende il latte in polvere a cui è stato aggiunto un centrifugato di sterilizzazione, a condizione che il rapporto tra i costituenti naturali del latte non ne risulti alterato (altrimenti il prodotto rientra nella voce 0404).

I prodotti con un tenore di lecitina di soia (emulsionante) superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca, sono esclusi dalla presente voce.

Vedi inoltre le note esplicative del SA, voce 0404, lettera d).

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

I prodotti presentati allo stato pastoso che si mangiano abitualmente con il cucchiaio non sono considerati come prodotti «in polvere, in granuli o in altre forme solide».

Sono considerati «latticello» ai sensi di tale voce sia il latticello dolce (cioè non acidificato) che il latticello acidificato.

0403 10 11 a 0403 10 99

Iogurt

Rientrano in queste sottovoci solo i prodotti ottenuti per fermentazione lattica dovuta all'azione esclusiva degli Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Non rientrano in queste sottovoci i prodotti che hanno subito, dopo la fermentazione, un trattamento termico che comporti la disattivazione dei batteri (sottovoce 0403 90).

0403 90 11 a 0403 90 99

altri

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0403 10 11 a 0403 10 99.

Queste sottovoci non comprendono prodotti del tipo «cagliata», come descritti nella nota esplicativa alle sottovoci 0406 10 20 e 0406 10 80, terzo comma

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

Vedi la nota esplicativa della voce 0402, primo paragrafo

0404 90 21 a 0404 90 89

altri

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 0402.

Rientrano in queste sottovoci in particolare i concentrati di proteine del latte ottenuti dal latte scremato mediante parziale eliminazione del lattosio e dei sali minerali e che hanno un tenore proteico calcolato, in peso, sulla sostanza secca, uguale o inferiore a 85 %. Il tenore proteico del latte viene calcolato moltiplicando il tenore di azoto per il fattore di conversione 6,38.

I concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 % rientrano nella voce 3504 (vedi nota complementare 1 del capitolo 35).

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

0405 10 11 a 0405 10 90

Burro

Il termine «burro» è definito nella nota 2, lettera a) e nella nota di sottovoci 2, del presente capitolo.

Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo A.

Il burro è un'emulsione acquosa nella materia grassa del latte; l'acqua costituisce la fase dispersa e la materia grassa costituice la fase continua.

Invece la crema (voce 0401 o 0402) — il cui tenore di materie grasse può essere identico in alcuni casi a quello del burro — è un'emulsione di globuli grassi nell'acqua; quest'ultima costituisce la fase continua e la materia grassa costituisce la fase dispersa.

Da tale differenza di struttura, è possibile ricostituire approssimativamente il latte primitivo aggiungendo semplicemente alla crema un'adeguata quantità d'acqua mentre ciò non è possibile nel caso del burro.

0405 20 10 a 0405 20 90

Paste da spalmare lattiere

L'espressione «paste da spalmare lattiere» è definita nella nota 2, lettera b) del presente capitolo.

Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo B.

0405 90 10 e 0405 90 90

altri

Vedi la nota di sottovoci 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo C.

0406

Formaggi e latticini

Non sono considerati formaggi ai sensi di questa voce i prodotti la cui materia grassa butirrica è stata sostituita, interamente o parzialmente, da altri tipi di grassi, per esempio vegetali (generalmente voce 2106).

0406 10 20 e 0406 10 80

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

Per il formaggio di siero di latte vedi le note esplicative del SA, voce 0406, secondo comma.

I latticini o «formaggi bianchi» sono i prodotti ottenuti a partire dal latte cagliato dal quale è stata eliminata la maggior parte del siero (per esempio: per scolatura o pressione). I latticini (diversi da quelli in polvere) con aggiunta di zucchero e di frutta mantengono le caratteristiche dei latticini ai sensi di questa sottovoce se il contenuto totale di zucchero e di frutta non supera 30 %, in peso.

Rientrano in queste sottovoci, in particolare, i prodotti del tipo «cagliata», ossia i prodotti ottenuti per coagulazione presamica, enzimatica o acida del latte intero, parzialmente o totalmente scremato, dal quale è stata eliminata la maggior parte del siero. Questi prodotti si presentano sotto forma di una pasta, non ancora filata, molle, facilmente separabile in grani, avente un odore intenso caratteristico ed un tenore in cloruro di sodio calcolato inferiore o uguale a 0,3 % in peso. Si tratta di prodotti «intermedi», destinati ad essere successivamente rilavorati per ottenere principalmente dei formaggi.

0406 20 10 e 0406 20 90

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

Rientrano in queste sottovoci:

1.

i formaggi grattugiati, usati generalmente come condimenti oppure per altri usi nell'industria alimentare. Il più spesso essi vengono ottenuti partendo da formaggi a pasta dura (in particolare, grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, ecc.). Questi formaggi possono essere parzialmente disidratati al fine di permettere la più lunga conservazione possibile.

Sono classificati qui i formaggi, che una volta grattugiati, si sono agglomerati;

2.

i formaggi in polvere, usati generalmente nell'industria alimentare. Essi vengono ottenuti partendo da formaggi di ogni specie, che sono stati liquefatti e poi polverizzati oppure ridotti in pasta, essiccati e macinati.

0406 30 10 a 0406 30 90

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

Vedi le note esplicative del SA, voce 0406, primo comma, punto 3.

0406 40 10 a 0406 40 90

Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0406 40.

Questi formaggi sono caratterizzati da una pigmentazione irregolare della pasta, dovuta alla formazione di muffe all'interno.

0406 40 90

altri

Rientrano ugualmente in questa sottovoce i formaggi che presentano una pigmentazione interna bianco/grigia, che si ottiene con l'impiego di ceppi di Penicillium roqueforti incolori.

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

Questa voce comprende anche le uova in guscio avariate, nonché le uova che abbiano subito un inizio di cova.

La conservazione può essere ottenuta mediante trattamento della superficie del guscio delle uova con sostanze grasse, con cera o paraffina, mediante immersione in una soluzione di calce e di silicato (di sodio o di potassio) o mediante altri procedimenti.

0407 00 11 a 0407 00 30

di volatili da cortile

Per uova di volatili da cortile si intendono quelle dei volatili di cui alla voce 0105.

0407 00 11 e 0407 00 19

da cova

Si rammenta che queste sottovoci comprendono solamente le uova di volatili da cortile le cui caratteristiche corrispondono alle condizioni previste dalle autorità competenti.

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0408 11 80

altri

La presente sottovoce comprende i tuorli d'uova atti ad usi alimentari, come pure i tuorli d'uova non atti a tali usi, diversi da quelli indicati nella sottovoce 0408 11 20.

Sono ugualmente compresi in questa sottovoce i tuorli d'uova essiccati conservati mediante aggiunta di piccole quantità di prodotti chimici e destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di paste alimentari e di prodotti analoghi.

0408 19 81 e 0408 19 89

altri

La prima frase delle note esplicative della sottovoce 0408 11 80 è applicabile mutatis mutandis.

0408 91 80

altri

Le note esplicative della sottovoce 0408 11 80 sono applicabili mutatis mutandis.

0408 99 80

altri

Le note esplicative della sottovoce 0408 11 80 sono applicabili mutatis mutandis.

Oltre alle uova intere sgusciate, eventualmente presentate allo stato fresco, la presente sottovoce comprende le uova intere liquide conservate in particolare con l'aggiunta di sale o di conservanti chimici e le uova intere congelate. Essa comprende inoltre le uova cotte in acqua o al vapore come pure le uova modellate (uova dette «lunghe», per esempio, di forma cilindrica, ottenute da diversi tuorli ed albumi di uova mescolati).

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0505 10 10 e 0505 10 90

Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

I prodotti di queste sottovoci sono definiti nella nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0505 10.

0505 10 10

gregge

Rientrano in questa sottovoce le piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e la calugine nello stato in cui si presentano dopo l'asportazione dal corpo dell'animale, anche se tale operazione è stata effettuata allo stato umido. Sono inoltre classificate in questa sottovoce le piume e la calugine che, dopo l'asportazione, hanno subito una spolveratura, una disinfezione o un trattamento destinato semplicemente ad assicurarne la conservazione.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le piume di recupero (o di secondo impiego) che non possono essere riutilizzate nello stato in cui si trovano come piume per l'imbottitura. I prodotti che rientrano in questa sottovoce si presentano generalmente sotto forma di balle pressate.

0505 10 90

altre

Rientrano in particolare in questa sottovoce le piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e la calugine che hanno subito una pulitura più completa di quella prevista alla nota esplicativa della sottovoce 0505 10 10, come, per esempio, il lavaggio con acqua, con vapore, e l'asciugamento con aria calda.

0505 90 00

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

le pelli e le altre parti di uccelli (teste, ali, gole, ecc.) rivestite delle loro piume o della loro calugine, destinate, per esempio, alla confezione di guarnizioni di copricapi;

2.

le pelli di uccelli private delle penne tettrici e, in particolare, le parti di pelli d'oca dette «pelli di cigno», utilizzate principalmente per la fabbricazione di piumini da cipria;

3.

le grandi piume delle ali o della coda o di altre parti del piumaggio, non utilizzabili per l'imbottitura, particolarmente a causa della loro dimensione e della rigidità del loro stelo;

4.

le piume da ornamento destinate essenzialmente, previa lavorazione, alla confezione di motivi per copricapi, di fiori artificiali, ecc. Tali sono specialmente le piume di struzzo, di gazza bianca, di airone, di fagiano, di marabù, di ibio, di pavone, di uccello del paradiso, di fenicottero, di ghiandaia, di uccello-mosca, di avvoltoio, di gabbiano, di cicogna;

5.

le piume, generalmente di una certa lunghezza, utilizzate per la fabbricazione di spolverini e scopine;

6.

talune parti determinate di piume, quali i calami e gli steli, anche spaccate (per la fabbricazione di stuzzicadenti, di articoli da pesca, ecc.), le barbe, rifilate o meno, separate dallo stelo, anche quando sono tenute insieme alla base da una specie di pellicola proveniente dallo stelo (piume tirate). Resta inteso tuttavia che, se tali parti costituiscono, per la loro natura e malgrado le lavorazioni così effettuate, delle piume per l'imbottitura, esse rientrano nelle sottovoci 0505 10 10 o 0505 10 90.

Sono del pari classificati in questa sottovoce i prodotti denominati «gerissene Hahnenhälse», consistenti in steli di piume sbarbate salvo nella parte superiore più sottile dove rimane un piccolo pennacchio di barbe che non è stato possibile eliminare con la sbarbatura;

7.

le polveri (o farine) e i cascami di piume o parti di piume.

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0506 10 00

Osseina e ossa acidulate

Vedi le note esplicative del SA, voce 0506, secondo comma, punto 3.

0506 90 00

altre

Vedi le note esplicative del SA, voce 0506, secondo comma, punti 1, 2, 4 e 5.

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

Oltre ai prodotti elencati nelle note esplicative del SA, voce 0510, questa voce comprende i tessuti placentari presentati allo stato refrigerato o congelato, anche in recipienti sterili.

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

0511 91 10

Cascami di pesci

Vedi le note esplicative del SA, voce 0511, punto 6, paragrafi 1 a 4.

0511 91 90

altri

Questa sottovoce comprende:

1.

le uova e lattimi di pesci, non commestibili (vedi in merito le note esplicative del SA, voce 0511, punto 5, paragrafi 1 e 2);

2.

i cascami di crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, per esempio i gusci di gamberetti, anche in polvere;

3.

gli animali morti delle specie considerate al capitolo 3, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana, per esempio le dafnie, dette pulci d'acqua, e altri ostracodi o fillopodi, disseccati per l'alimentazione dei pesci d'acquario.

0511 99 31 e 0511 99 39

Spugne naturali di origine animale

Vedi le note esplicative del SA, voce 0511, punto 14.

0511 99 31

gregge

Questa sottovoce comprende, indipendentemente dalle spugne che sono presentate allo stesso stato in cui vengono pescate, le spugne naturali private dell'involucro esterno, delle materie molli vischiose e di una parte delle loro impurità (calcare, sabbia, ecc.), mediante battitura o follatura e lavaggio in acqua di mare.

Sono parimenti classificate in questa sottovoce le spugne naturali private, principalmente mediante taglio, delle loro parti inutilizzabili (parti putrefatte, per esempio) e, in generale, tutte le spugne che non hanno ancora subito un trattamento chimico.

0511 99 39

altre

Rientrano in questa sottovoce le spugne che hanno subito una lavorazione più completa, destinata a togliere loro interamente le sostanze calcaree, a schiarirle (trattamento al bromo o al tiosolfato di sodio), a sgrassarle (bagno in soluzione d'ammoniaca), a imbianchirle (bagno di acido ossalico al 2 %), o a renderle atte all'utilizzazione mediante altri trattamenti chimici.

0511 99 85

altri

Sono in particolare compresi in questa sottovoce i prodotti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 0511, punti 2, 3, 4, 7, 8 e 13, nonché gli animali morti delle specie considerate al capitolo 1, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana.

È escluso dalla presente sottovoce il plasma di sangue animale (per esempio: voce 3002).

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0601 20 30

Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

Questa sottovoce comprende ugualmente le orchidee epifite (per esempio: le orchidee del genere Cattleya e Dendrobium).

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0602 10 10 e 0602 10 90

Talee senza radici e marze

Rientrano in queste sottovoci:

1.

le parti vive di piante senza radici che sono state separate dalla pianta madre per divenire piante autonome (talee);

2.

le parti vive di piante munite di gemme (occhi) destinate all'innesto (marze).

0602 40 00

Rosai, anche innestati

Rientrano in queste sottovoci non solamente i rosai coltivati, ma anche i rosai spontanei.

0602 90 10

Bianco di funghi (micelio)

Con la denominazione «bianco di funghi» si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi.

Il bianco di funghi selezionato del commercio viene fornito sotto forma di placchette comprendenti frammenti di paglia semidecomposta sui quali si sono costituite nappe di filamenti riproduttori.

Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelium non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un composto costituito da letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo).

0602 90 41

da bosco

Rientrano in questa sottovoce i piantimi ottenuti da semi di conifere o di latifoglie abitualmente utilizzati per il rimboschimento. Essi sono in genere forniti senza la zolla di terra.

0602 90 45

Talee radicate e giovani piante

Rientrano in questa sottovoce le piante non nominate né comprese altrove che sono in uno stadio precoce, vale a dire che devono ancora essere coltivate in un vivaio prima di essere messe a dimora. Si tratta di piantule di uno a due anni, di talee radicate, di polloni radicati, di margotte e di piante che non hanno in genere più di due a tre anni.

0602 90 49

altri

Rientrano in questa sottovoce gli alberi, arbusti o arboscelli delle specie sia europee che esotiche non nominate né comprese altrove, che non vengono abitualmente utilizzati, per il rimboschimento. Essi sono in genere forniti con la loro zolla di terra.

0602 90 50

altre piante da pien’aria

Rientrano in questa sottovoce le piante resistenti al freddo, destinate ad essere coltivate per più anni, e il cui fusto aereo e non lignificato muore in autunno e ricresce in primavera.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le felci da giardino nonché le piante palustri e acquatiche (ad esclusione di quelle della voce 0601 e della sottovoce 0602 90 99).

Rientrano in questa sottovoce i manti erbosi in rotoli e le piote utilizzate per creare superfici a prato.

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0603 11 00 a 0603 19 90

freschi

Queste sottovoci comprendono anche i fiori e i boccioli di fiori il cui colore naturale sia stato modificato o ravvivato in particolare mediante assorbimento di soluzioni colorate prima o dopo il taglio, oppure mediante semplice immersione, a condizione che tali prodotti siano presentati allo stato fresco.

0603 19 90

altri

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, il girasole e la reseda. I loro fusti e le loro foglie (senza i fiori) rientrano, per contro, nella sottovoce 1404 90 00.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce i rami di salici con boccioli o fiori. I rami di salici senza boccioli e fiori rientrano, per contro, nella sottovoce 1401 90 00.

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0604 10 10

Licheni delle renne

Trattasi di una pianta della famiglia delle cladoniacee (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica e Cladonia alpestris).

0604 91 90

altri

Sono escluse da questa sottovoce le spighe fresche di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) (capitolo 7) o di cereali (capitolo 10).

0604 99 10

semplicemente essiccati

Questa sottovoce non comprende i rami essiccati che sono stati ritorti o disposti in forma di spirale indipendentemente dal fatto che siano stati ritorti o disposti in forma di spirale prima di essere essiccati (sottovoce 0604 99 90).

Sono escluse da questa sottovoce le spighe semplicemente essicate di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) (capitolo 7) o di cereali (capitolo 10).

0604 99 90

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce le spighe di cereali (per esempio: di granturco) essicate, che siano state imbianchite, tinte, impregnate o altrimenti preparate, per essere utilizzate a fini ornamentali. Questa sottovoce comprende anche i rami essiccati che sono stati ritorti o disposti in forma di spirale.

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

0701

Patate, fresche o refrigerate

0701 90 50

di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

Le patate primaticce si riconoscono per il loro colore chiaro (generalmente bianco o roseo), per la loro buccia sottile o appena formatasi, poco aderente e che si stacca senza difficoltà quando viene grattata. Inoltre, esse non presentano alcun segno di germinazione.

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 10 11 a 0703 10 90

Cipolle e scalogni

Queste sottovoci comprendono tutte le varietà mangerecce di cipolle (Allium cepa) e di scalogni (Allium ascalonicum).

0703 10 11

da semina

Rientrano in questa sottovoce le cipolle di un anno provenienti da sementi e destinate ad essere piantate. Il loro diametro è di circa 1-2 centimetri.

0703 20 00

Agli

Questa sottovoce comprende tutte le varietà mangerecce di agli (Allium sativum).

Rientra in questa sottovoce anche l'aglio formato da un unico bulbo senza spicchi separati, con un diametro compreso all'incirca fra i 25 e i 50 mm e descritto nel commercio come «solo garlic», «pearl garlic», «single bulb garlic», «single clove garlic» o «aglio monobulbo», o qualsiasi altra denominazione commerciale analoga. Non rientra invece in questa sottovoce il cosiddetto «aglio cipollino cinese» o «aglio elefante» (Allium ampeloprasum, sottovoce 0703 90 00), che consiste in un solo bulbo dal diametro di circa 60 mm o più (ovvero notevolmente più grande e più pesante dell'aglio a più spicchi). Le specie Allium sativum ed Allium ampeloprasum differiscono anche dal punto di vista del patrimonio genetico.

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

Questa sottovoce comprende in particolare i porri mangerecci comuni (Allium porrum), la cipolla d'inverno o cipolletta (Allium fistulosum) e la cipolla porraia o erba cipollina (Allium schoenoprasum).

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

Vedi le note esplicative del SA, voce 0704, primo comma, punto 1.

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

Questa sottovoce comprende i cavoli bianchi (Brassica oleracea L. varietà capitata L. f. alba D. C.), compresi i cavoli a punta (Brassica oleracea L. varietà capitata L. f. varietà alba D. C. sottovarietà conica e sottovarietà piramidalis) e i cavoli rossi [Brassica oleracea L. varietà capitata L. f. rubra (L.) Thell].

0704 90 90

altri

Questa sottovoce comprende in particolare i cavoli di Milano o cavoli verza (Brassica oleracea L. varietà bullata D. C. e varietà sabauda L.), i cavoli cinesi (per esempio: Brassica sinensis e Brassica pekinensis), i cavoli rapa (Brassica oleracea varietà gongylodes), nonché i cavoli broccoli [Brassica oleracea L. convarietà botrytis (L.) Alef varietà italica Plenck].

Questa sottovoce non comprende:

a)

le radici mangerecce del genere Brassica [i navoni della voce 0706, i cavoli navoni o rutabaghe (Brassica napobrassica) della voce 1214];

b)

i cavoli da foraggio quali i cavoli a midollo, bianchi o rossi (Brassica oleracea var. medullosa) ed i cavoli cavaliere (Brassica oleracea var. viridis), che rientrano nella voce 1214.

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0706 10 00

Carote e navoni

Questa sottovoce comprende soltanto le varietà mangerecce di navoni e di carote (rosse o rosee). Rientrano invece nella sottovoce 1214 90 10 le carote da foraggio, generalmente di color bianco o giallo chiaro, i navoni da foraggio (Brassica campestris var. rapa) nonché i cavoli navoni o rutabaghe (Brassica napus var. napobrassica).

0706 90 90

altri

Tra le altre radici commestibili similari da classificare in questa sottovoce si possono menzionare:

1.

le barbabietole rosse da insalata (Beta vulgaris var. conditiva);

2.

le salsefriche o barbe di becco (Tragopogon porrifolius) e le scorzonere (Scorzonera hispanica);

3.

i rafani e ravanelli di qualsiasi specie: bianchi, neri, rosei, ecc. (soprattutto Raphanus sativus var. sativus e niger);

4.

il prezzemolo tuberoso (Petroselinum crispum var. tuberosum) e il cerfoglio bulboso (Chaerophyllum bulbosum);

5.

la pastinaca (Pastinaca sativa);

6.

la tuberina (Stachys affinis o Stachys Sieboldii), che consiste in rizomi di forma allungata, di colore bianco giallastro, che raggiungono in genere la grandezza di un mignolo e con una serie di strozzature.

Tuttavia le radici e i tuberi commestibili ad alto tenore di amido o di inulina quali i topinamburs, le patate dolci, i tari o gli ignami, rientrano nella voce 0714.

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0707 00 90

Cetriolini

I cetriolini compresi in questa sottovoce sono una varietà di piccoli cetrioli (almeno 85 unità per chilogrammo).

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0708 10 00

Piselli (Pisum sativum)

Questa sottovoca comprende tutti i piselli della specie Pisum sativum, quindi anche i piselli da foraggio (Pisum sativum var. arvense).

Sono invece esclusi i fagiolini piccoli (ivi inclusa la varietà con l'occhio nero), che sono in realtà dei fagioli appartenenti alla sottovoce 0708 20 00, nonché i ceci del genere Cicer che devono essere classificati nella sottovoce 0708 90 00.

0708 90 00

altri legumi

Sono compresi in questa sottovoce in particolare i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0708, primo comma, punti 3, 4, 5 e 6.

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 20 00

Asparagi

Questa sottovoce comprende soltanto i turioni dell'asparago (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa

La presente sottovoce comprende i sedani della varietà Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (sedani a coste) e Apium graveolens var. secalinum Alef. (sedanino).

0709 59 10

Funghi galletti o gallinacci

Questa sottovoce comprende soltanto i funghi generalmente di colore giallo uovo delle specie Cantharellus cibarius Fries e Cantharellus friesii Quélet. Le specie mangerecce simili, quali i falsi galletti (Clitocybe aurantiaca) e la trombetta dei morti o corno dell'abbondanza (Craterellus cornucopioides) talvolta usati in salumeria come surrogati del tartufo, rientrano nella sottovoce 0709 59 90.

0709 59 30

Funghi porcini

Questa sottovoce comprende soltanto i porcini o boleti del genere Boletus, in particolare i porcini comuni (Boletus edulis).

0709 60 10 a 0709 60 99

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

Vedi le note esplicative del SA, voce 0709, primo comma, punto 5.

0709 90 10

Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

Questa sottovoce comprende, ad eccezione delle lattughe (Lactuca sativa) e delle cicorie (Cichorium spp.), tutte le altre specie di insalate, tra le quali vanno menzionate:

1.

la lattughella o valerianella;

2.

i denti di leone o piscialetto o tarassaco (Taraxacum officinale).

0709 90 20

Bietole da costa e cardi

Questa sottovoce comprende, le bietole da costa dette anche bietole bianche (Beta vulgaris subvar. cicla) e i cardi (Cynara cardunculus).

0709 90 31 e 0709 90 39

Olive

Sono classificate in questa sottovoce le olive che sono state sottoposte a lavorazione per l'estrazione dell'olio, ma che hanno ancora un contenuto di materie grasse superiore a 8 %, in peso.

0709 90 40

Capperi

I capperi sono i boccioli dei fiori della pianta omonima (Capparis spinosa).

0709 90 90

altri

Tra gli ortaggi compresi in questa sottovoce si possono menzionare:

1.

i gombi (Hibiscus esculentus);

2.

le zucche e le zucche giganti (per esempio: Cucurbita maxima e Cucurbita pepo, all'eccezione della Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca e Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch);

3.

il rabarbaro;

4.

l'acetosa (Rumex acetosa);

5.

l'acetosella (Oxalis crenata);

6.

il sisaro (Sium sisarum);

7.

i crescioni di vario tipo: crescione inglese (Lepidium sativum), il crescione acquatico (Nasturtium officinale), il crescione di giardino (Barbara verna), la cappuccina (Tropaeolum majus), ecc.;

8.

la portulaca comune (Portulaca oleracea);

9.

il prezzemolo e il cerfoglio, diversi dal prezzemolo tuberoso e dal cerfoglio bulboso che rientrano nella sottovoce 0706 90 90;

10.

l'estragone o dragoncello (Artemisia dracunculus) e la satureia o santoreggia (Satureja hortensis e Satureja montana);

11.

la maggiorana coltivata (Origanum majorana);

12.

i bulbi della famiglia delle liliacee, del genere Muscari comosum (denominazioni correnti: «lampasciuolo», «cipolle selvatiche», «lilas de terre», «feather hyacinth»).

Va inoltre osservato che:

a)

le radici e i tuberi ad elevato tenore di amido e di inulina rientrano nellla voce 0714;

b)

un certo numero di piante sono escluse dal presente capitolo, ancorché vengano utilizzate per fini alimentari; ciò vale in particolare per le seguenti specie:

1.

il timo (sottovoci 0910 99 31 a 0910 99 39);

2.

foglie di alloro (sottovoce 0910 99 50);

3.

la maggiorana volgare od origano (Origanum vulgare), la salvia (Salvia officinalis), il basilico (Ocimum basilicum), le mente (tutte le varietà), le verbene (Verbena spp.), la ruta (Ruta graveolens), l'issopo (Hyssopus officinalis) e il borrago (Borago officinalis), che rientrano nella voce 1211.

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0711 20 10 e 0711 20 90

Olive

Queste sottovoci comprendono le olive non deamarizzate, generalmente presentate in salamoia. Le olive rese commestibili, anche mediante semplice macerazione prolungata in acqua salata, sono escluse dalle presenti sottovoci e vanno classificate nelle sottovoci 2005 70 00.

0711 40 00

Cetrioli e cetriolini

Rientrano in questa sottovoce i cetrioli e i cetriolini posti semplicemente in recipienti di grande capacità, contenenti una salamoia che, eventualmente addizionata d'aceto o d'acido citrico, garantisce temporaneamente la loro conservazione durante il trasporto e lo stoccaggio e purché questi prodotti non siano atti al consumo in tale stato di presentazione. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.

Prima della loro utilizzazione definitiva, detti prodotti vengono sottoposti generalmente ai sottoindicati trattamenti, che li fanno rientrare nel capitolo 20:

una parziale eliminazione del sale seguita da un insaporimento (che consiste per lo più nell'aggiunta di un liquido di copertura aromatizzato a base di aceto),

una pastorizzazione destinata a completare l'azione stabilizzatrice del sale e dell'aceto, effettuata dopo che i prodotti sono stati confezionati in imballaggi di piccole dimensioni (scatole, boccali, bicchieri, ecc.).

Tuttavia i cetrioli e i cetriolini, anche presentati in salamoia, che hanno subito una fermentazione lattica completa rientrano nel capitolo 20. I cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa sono caratterizzati dal fatto che, se sezionati, la loro polpa presenta un aspetto vitreo su tutta la sua superficie.

0711 51 00

Funghi del genere Agaricus

I funghi della presente sottovoce possono essere conservati temporaneamente in una salamoia forte con aggiunta di aceto o di acido acetico.

0711 90 70

Capperi

I capperi che rientrano nella presente sottovoce sono generalmente presentati in fusti in salamoia.

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

Non rientrano in questa voce i prodotti che allo stato secco non sono utilizzati come ortaggi o legumi, ma sono impiegati principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211).

0712 90 30

Pomodori

Per quel che concerne la polvere di pomodori si rimanda alle note esplicative delle sottovoci 2002 90 11 a 2002 90 99.

0712 90 90

altri

Non rientrano in questa sottovoce le foglie e le radici del dente di leone essiccato (Taraxacum officinale), l'acetosa essiccata (Rumex acetosa) e la cappuccina essiccata (Tropaeolum majus) utilizzati in medicina (sottovoce 1211 90 85).

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

I prodotti della presente voce destinati alla semina sono prodotti selezionati che si distinguono generalmente per il loro condizionamento (per esempio: in sacchi muniti di etichette che ne precisano la destinazione) e per il loro prezzo elevato.

0713 10 10 e 0713 10 90

Piselli (Pisum sativum)

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 0708 10 00.

0713 20 00

Ceci

Rientrano in questa sottovoce i ceci del genere Cicer (principalmente Cicer arietinum), sia che essi siano destinati alla semina ovvero all'alimentazione umana o a quella del bestiame.

0713 31 00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 0713 31.

0713 32 00

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

Questi fagioli sono sempre commercializzati allo stato secco. Quando la pianta Adzuki non ha ancora raggiunto la maturità, i fagioli sono di colore verde e contengono molta acqua. Quando la pianta ha raggiunto la maturazione, il fagiolo diventa rosso e secco.

0713 39 00

altri

Questa sottovoce comprende in particolare il fagiolo asparago (anticamente Dolichos sinensis spp. sesquipedalis), che deve essere considerato come fagiolo della specie Vigna. Le denominazioni «Dolichos unguiculata» e «Dolichos sinensis» sono sinonimi non più in uso per i fagioli della specie Vigna. La denominazione corretta del fagiolo asparago è quindi «Vigna unguiculata (L.) Walp. spp. sesquipedalis».

0713 40 00

Lenticchie

Questa sottovoce comprende esclusivamente le lenticchie appartenenti ai generi Ervum o Lens, come, per esempio, le diverse varietà della lenticchia comune (Ervum lens o Lens esculenta) e il vecciolo o capogirlo (Ervum ervilia).

0713 90 00

altre

Questa sottovoce comprende in particolare, eccettuato il fagiolo asparago della sottovoce 0713 39 00, i fagioli del genere Dolichos quali il fagiolo egiziano (Dolichos lablab), il pisello di Angola o del tropico (Cajanus cajan), la canavalia ensiforme (Canavalia ensiformis), il fagiolo vellutato (Mucuna utilis) e i semi di guar (Cyamopsis tetragonoloba).

Sono esclusi dalla presente sottovoce semi di veccia (Vicia) delle specie diverse dalla Vicia faba e i semi di lupino (Lupinus) (sottovoci 1209 29 10 o 1209 29 50).

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

L'espressione «agglomerati in forma di pellets» è definita alla nota 1 della sezione II.

0714 10 91 e 0714 10 98

Radici di manioca

Queste sottovoci comprendono in particolare:

1.

le radici tuberose di manioca, di cui esistono due varietà principali (Manihot utilissima e Manihot aipi); queste radici sono raggruppate come i raggi di una ruota; al momento della raccolta il loro peso varia tra i 500 grammi e i 3 chilogrammi o più;

2.

gli agglomerati in forma di pellets ottenuti sia da frammenti delle radici di cui al punto 1, sia da farine e semole di tali radici (vedi le note esplicative del SA, voce 0714, secondo comma).

0714 20 10 e 0714 20 90

Patate dolci

Si tratta di tuberi con polpa bianca, gialla o rossa, a seconda delle varietà, che provengono da una pianta erbacea, rampicante (Ipomea batatas).

0714 90 11 e 0714 90 19

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Questa sottovoce comprende in particolare:

1.

le radici d'arrow-root, appartenenti a specie vegetali diverse a seconda della loro origine: arrow-root brasiliana (Maranta arundinacea), arrow-root indiana (Maranta indica), arrow-root di Tahiti (Tacca pinnatifida), arrow-root delle Antille o di tutti i mesi o di Toloman (Canna edulis);

2.

le radici di salep ottenute da diverse varietà di piante del genere Orchis;

3.

le radici morte di dalie e le altre radici tuberose floreali simili, morte;

4.

i rizomi di tari o colocasie (Colocasia esculenta o Colocasia antiquorum);

5.

le diverse varietà di ignami (Dioscorea batatas, D. trifida, D. alata, D. bulbifera, ecc.).

0714 90 90

altri

Questa sottovoce comprende in particolare le diverse varietà di topinambur (per esempio: Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus e Helianthus decapetalus) e i midolli contenenti fecola detti da sago, ricavati dal tronco di alcune palme (Metrosylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga, ecc.).

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Considerazioni generali

Rimangono classificate in questo capitolo le frutta detinate alla distillazione, presentate in forma di purè grossolano, anche se già in corso di fermentazione naturale.

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0801 21 00 e 0801 22 00

Noci del Brasile

Si tratta di noci con guscio duro che ricordano per la loro forma e dimensione gli spicchi di mandarino: esse contengono grossi semi triangolari con un involucro fibroso di colore bruno scuro.

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 21 00 e 0802 22 00

Nocciole (Corylus spp.)

Queste sottovoci comprendono le nocciole comuni (frutti del Corylus avellana), le nocciole del Levante (frutti del Corylus colurna) e le nocciole di Dalmazia (frutti del Corylus maxima).

0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea spp.)

Questa sottovoce comprende solamente le castagne e i marroni appartenenti al genere Castanea; essa non comprende quindi le castagne d'acqua (macres o cornouelles) (frutti del Trapa natans), che vanno classificate nella sottovoce 0802 90 85, né le castagne d'India (Aesculus hippocastanum) della voce 2308.

0802 50 00

Pistacchi

I pistachi sono i frutti della pianta omonima (Pistacia vera) coltivata principalmente in Sicilia, in Grecia e nel Levante.

Il pistacchio ha la grandezza di una piccola oliva ed è composto da un mallo tenero, poco spesso, in genere umido, rossastro, molto rugoso e leggermente aromatico, da un pericarpo legnoso bianco diviso in due valve e da un seme (mandorla) angoloso ricoperto da una pellicola rossastra, di colore verde pallido all'interno e di sapore gradevole.

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico

Questa sottovoce comprende i pinoli o semi del pino domestico (frutti del Pinus pinea), anche presentati in pigne.

0802 90 85

altre

Questa sottovoce comprende in particolare i noccioli del cembro (frutti del Pinus cembra) anche presenti nel loro cono.

0803 00

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate

0803 00 11

Banane da cuocere

Le banane da cuocere raggiungono i 50 centimetri di lunghezza e sono più grandi e spigolose delle banane della sottovoce 0803 00 19. L'amido contenuto nelle banane da cuocere è caratterizzato dal fatto che, contrariamente a quello delle banane da tavola, durante la maturazione non si trasforma in zuccheri. Le banane da cuocere non hanno un aroma particolare. Sono inadatte al consumo fresco. Vengono raccolte prevalentemente verdi e consumate bollite, cotte al forno o arrostite.

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

0804 40 00

Avocadi

Gli avocadi sono i frutti della pianta omonima (Persea americana Mill.) e consistono in drupe, spesso voluminose, sferiche, piriformi o a forma di caraffa dal collo allungato a seconda della varietà, che racchiudono un endocarpo, spesso di grandi dimensioni. L'epicarpo è di colore verde scuro, tavolta con colorazione violacea, purpurea o gialla. Il mesocarpo è consistente, a maturazione raggiunta, il suo colore è bianco verdastro sotto l'esocarpo e biancastro in prossimità dell'endocarpo.

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

Le guaiave sono i frutti del guaiava (Psidium guayava L.); queste sono delle bacche che hanno una polpa di colore variabile (biancastra, rosata, crema rossa o verdastra) e che contiene numerosi semi.

I manghi sono i frutti del mango (Mangifera indica); queste sono delle drupe che contengono un grande nocciolo piatto dal quale partono fibre. Esistono parecchie varietà di manghi dai frutti più o meno pesanti (da 150 grammi a 1 chilogrammi), più o meno dolci o profumati (alcuni hanno un leggero sapore di essenza di trementina).

I mangostani sono i frutti del mangostano (Garcinia mangostana). Questi frutti sono bacche violette, in piena maturità, hanno un pericarpo spesso contenente alcuni grani circondati da un arillo polposo, bianco, zuccherino, con profumo particolarmente delicato.

0805

Agrumi, freschi o secchi

0805 10 20

Arance dolci, fresche

Sono considerate arance dolci soltanto le arance della specie Citrus sinensis.

Queste includono arance sanguigne e semisanguigne.

Le arance sanguigne sono arance la cui scorza (spesso solo a metà), polpa e succo presentano una pigmentazione dovuta alla presenza di carotene. Nel caso di arance semisanguigne, la pigmentazione è generalmente meno pronunciata e si limita alla polpa e al succo.

Le arance sanguigne includono: i «Blood ovals», le «Sanguinas redondas», i «Navels sanguinas», i «Sanguinelli», i «Doubles fines», i «Washington sanguines» o i «Doubles fines améliorées» o «grosses sanguines» e i «Portugaises».

0805 10 80

altre

Fra le arance che rientrano in questa sottovoce si possono citare le arance amare (melangoli) che sono i frutti delle specie Citrus aurantium. Esse sono usate principalmente nell'industria delle marmellate.

0805 20 30

Monreal e satsuma

I satsuma [Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)] sono varietà precoci di mandarini. Frutti grossi, di colore giallo-arancio, molto sugosi, non acidi senza semi.

0805 20 50

Mandarini e wilkings

I mandarini (Citrus nobilis Lour. o Citrus reticulata Blanco) si distinguono dalle arance ordinarie per la loro forma più piccola e appiattita, per una maggiore facilità a sbucciarli, per una divisione più netta degli spicchi e per un sapore più zuccherino e più profumato.

I «Wilkings» sono degli ibridi di una varità (cultivar) di mandarini Willow leaf e della «Temple» (anch'essa, un ibrido di mandarino e arance amare). Si avvicinano ai mandarini pur essendo più grossi e di forma appuntita ad una delle due estremità.

0805 20 70

Tangerini

Questa sottovoce comprende i tangerini (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

altri

Questa sottovoce comprende in particolare:

1.

i tangelos, ibridi del tangerino e del pomelo (grapefruit);

2.

gli ortaniques, ibridi dell'arancio e del tangerino;

3.

i malaquinas, ibridi dell'arancio e del mandarino;

4.

i tangors, ibridi del mandarino dolce (mandarine-miel), Perl-Tangelo e Dancy-Tangerine.

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

Questa sottovoce comprende i frutti delle specie Citrus grandis e i pomeli ovvero grapefruit (Citrus paradisi). Si tratta di frutti dalla scorza di colore giallastro, in genere più grandi delle arance, di forma sferica leggermente appiattita, dalla polpa gialla o leggermente rosea, di sapore acidulo.

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Questa sottovoce comprende tutte le varietà delle specie Citrus aurantifolia e Citrus latifolia.

Le limette sono piccoli frutti di forma sferoidale o ovoidale, con buccia verde o gialloverde molto fine ed aderente. La polpa è sugosa, molto acida e di colore verdastro.

0805 90 00

altri

I principali agrumi compresi in questa sottovoce sono i seguenti:

1.

i cedri (Citrus medica), una specie di grosso limone dalla scorza molto spessa, dalla superficie bitorzoluta e dalla polpa molto profumata ed acidula. La loro scorza, dopo essere stata candita, viene spesso utilizzata in pasticceria e dall'industria dolciaria;

2.

i kumquat (Fortunella japonica F. hindsii e F. margarita), piccoli frutti della dimensione di una grossa oliva, tondi od oblunghi, non appiattiti ai poli, dalla buccia liscia, con poca polpa e dal sapore leggermente acidulo. Questi frutti sono soprattutto apprezzati per il loro esocarpo dolce che viene consumato crudo o in composta; piccolo quantitativi vengono utilizzati anche nell'industria dolciaria;

3.

i chinotti (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4.

i bergamotti (Citrus aurantium var. bergamia), specie di arance piriformi di colore giallo pallido e dal sapore leggermente acidulo, utilizzati principalmente nella produzione di un olio essenziale;

5.

oroblanco o «sweetie» (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), un ibrido tra un pomelo non acido e un pompelmo bianco, con una spessa buccia di color verde brillante o dorato; è leggermente più grande di un pompelmo, ma ha meno semi e un sapore più dolce.

0806

Uve, fresche o secche

0806 10 10

da tavola

Le uve de tavola differiscono in genere dalle uve da mosto per il loro aspetto e per il tipo di imballaggio. Mentre le uve da tavola sono solitamente spedite in scatole, cassette, vassoi, panierini o cestini chiusi, le uve da mosto sono trasportate in grandi ceste o casse aperte, ovvero in fusti in cui i grappoli sono spesso pigiati o schiacciati.

0806 20 10

Uve di Corinto

Si tratta di uve che derivano dalla specie di Vitis corinthica; esse hanno piccoli acini secchi, diraspati, praticamente senza vinaccioli, di colore purpureo scuro tendente al nero, di sapore molto dolce.

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0807 11 00

Cocomeri

I cocomeri, detti anche «meloni d'acqua», sono dei frutti della specie Citrullus vulgaris Schrad. Questi frutti possono raggiungere i 20 chilogrammi. La polpa è poco dolce, acquosa e in genere di un colore rosso vivace e con semi neri.

0807 19 00

altri

Rientrano in questa sottovoce la frutta della specie Cocumis melo di cui esistono diverse varietà, ed in particolare: melone retato (var. reticulas Naud.) con scorza reticolare, melone zuccherino (var. saccharus Naud.), ugualmente con scorza reticolare, cantalupo (var. cantalupensis Naud.) con scanalature longitudinali profonde, melone d'inverno (var. inodorus Naud.) e melone dalla scorza liscia. Il frutto è in genere grande, di forma sferica oppure ovoidale, liscio o rugoso; la polpa è consistente e sugosa, di colore giallo-arancione o bianco, di sapore dolce. Nella parte centrale del frutto, che è più filamentosa e lacunosa, vi sono numerosi semi ovali, appiattiti, lucidi, di colore bianco giallastro.

0807 20 00

Papaie

Le papaie (Carica papaya) sono frutti dalla forma allungata o sferoidale, leggermente costoluti o lisci; da maturi assumono un colore tra il verde giallastro e l'arancione; il loro peso può variare tra alcune centinaia di grammi e diversi chilogrammi. La polpa del frutto è di consistenza paragonabile a quella dei meloni, di colore giallo arancione, più o meno dolce e profumata, racchiude una cavità con numerosi semi neri, tondi circondati da mucillagine.

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 10 10

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

Questa sottovoce comprende le mele che, dato il loro aspetto e le loro caratteristiche (frutta non calibrate né scelte e generalmente di volume inferiore a quello delle frutta da tavola, di sapore acido e poco gradevole, di basso valore, ecc.), possono servire soltanto alla fabbricazione di bevande, fermentate o non. Esse devono essere presentate alla rinfusa, senza strati di separazione, su mezzi di trasporto (per esempio: vagoni ferroviari, «containers» di grandi dimensioni, autocarri o imbarcazioni).

0808 20 10

Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

Va applicata, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 0808 10 10.

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809 20 05 e 0809 20 95

Ciliege

Questa sottovoce comprende le ciliege di qualunque varietà, comprese quelle selvatiche e soprattutto le ciliege comuni (frutti del Prunus cerasus), le visciole o marasche o griotte (frutti del Prunus cerasus var. austera), le ciliege tenerine o lustrine (frutti del Prunus avium var. juliana) e le ciliege duracine (frutti del Prunus avium var. duracina), le ciliege di monte (dolci) (frutti del Prunus avium o Cerasus avium).

0809 30 10 e 0809 30 90

Pesche, comprese le pesche noci

A differenza delle pesche, le pesche noci sono dei frutti dalla pelle liscia (epicarpo liscio).

0809 40 90

Prugnole

Si tratta dei frutti del prugnolo selvatico della specie Prunus spinosa.

0810

Altre frutta fresche

0810 20 10

Lamponi

Si tratta in particolare dei frutti della specie Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis e Rubus strigosus. Vi sono varietà con frutti rossi, altre con frutti bianchi.

0810 40 10

Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)

Questi frutti sono di colore rosso o roseo.

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

Questi frutti sono di colore blu-nero.

0810 50 00

Kiwi

Questa sottovoce comprende i kiwi della specie Actinidia chinensis Planch. o Actinidia deliciosa.

Questi frutti, della grandezza di un uovo sono carnosi, di sapore agro-dolce, la loro pelle vellutata è di colore verde-bruno.

0810 90 20

Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

Si fa osservare che i tamarindi (frutti del Tamarindus indica e del Tamarindus officinalis), quali sono comunemente presentati nel commercio internazionale (sotto forma di baccelli o di polpa non addizionata di zucchero o di altre sostanze né altrimenti trattata) rientrano nella sottovoce 0813 40 65.

Il jack è il frutto dell'Artocarpus heterophylla e dell'Artocarpus integrifolia. Il litchi è il frutto del Litchi chinensis. La sapotiglia o nespola d'America è il frutto dell'Achras sapota.

Questa sottovoce comprende particolarmente i frutti della passione o passiflora (per esempio: «Maracuja», e particolarmente le seguenti specie: passiflora commestibile (Passiflora edulis), passiflora gigante (Passiflora quadrangularis) e passiflora dolce (Passiflora ligularis).

0810 90 50

Ribes nero (cassis)

Questa sottovoce comprende il frutto del ribes nero (Ribes nigrum L.), che è una bacca globulare.

0810 90 60

Ribes rosso

Questa sottovoce comprende il Ribes a grappoli della specie Ribes rubrum L.

0810 90 95

altre

Oltre ai prodotti citati nelle Note esplicative del SA, voce 0810, secondo comma, punto 7, (esclusi litchi e sapotiglie) comprese nella presente sottovoce:

1.

i frutti del corbezzolo o albatro o rossello (frutti dell'Arbutus unedo);

2.

il berbero o crispino (frutti del Berberis vulgaris);

3.

i frutti dell'olivello spinoso o spino merlo (frutti dell'Hippophae rhamnoides);

4.

le sorbe o bacche del sorbo (per esempio: i frutti del Sorbus domestica e del Sorbus aria);

5.

le anone (frutti dell'Annona cherimola, Annona reticulata — cachirnan ovvero cuore di bue —);

6.

le varie specie d'alchechengi, chiamato anche palloncino ovvero fisalia (frutti del Physalis alkekengi o del Physalia pubescens);

7.

le «flacourtia» dette prugne del Madagascar ovvero prugne del governatore osia arance-ciliege (Flacourtia cataphracta e Idesia polycarpa);

8.

le nespole (frutti del Mespilus germanica) e le nespole del Giappone (frutti del Eriobotrya japonica);

9.

i frutti delle varie specie di Sapotacee, per esempio le sapote (frutti del Lucuma mammosa), ad eccezione delle sapotiglie che rientrano nella sottovoce 0810 90 20;

10.

le specie commestibili delle attinidi, diverse dai kiwi (Actinidia chinensis Planch. o Actinidia deliciosa) che rientrano nella sottovoca 0810 50 00;

11.

i frutti delle varie specie delle Sapindacèe, per esempio i rambutan (frutti del Nephelium lappaceum), i litchi dorati (frutti del Nephelium mutabile), ad eccezione dei litchi (frutti del Litchi chinensis) che rientrano nella sottovoce 0810 90 20.

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Si ricorda che il termine «congelato» è definito nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 8, secondo comma.

Per quel che concerne l'applicazione delle sottovoci che si referiscono al tenore in zuccheri, si rimanda alla nota complementare del presente capitolo.

0811 20 31

Lamponi

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0810 20 10.

0811 20 39

Ribes nero (cassis)

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0810 90 50.

0811 20 51

Ribes rosso

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0810 90 60.

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Considerazioni generali

La classificazione delle spezie miscelate tra di loro o a cui sono state aggiunte altre sostanze è determinata dalla nota 1 del presente capitolo.

In conformità a detta nota i miscugli di spezie con altre sostanze, avendo perduto il carattere essenziale di spezie, sono esclusi dal capitolo 9. Essi rientrano nella voce 2103 qualora costituiscano condimenti composti. Per i miscugli di spezie utilizzati direttamente per aromatizzare bevande o per preparare estratti destinati alla fabbricazione di bevande e costituiti da spezie e da piante, parti di piante, semi o frutti (interi, tagliati, frantumati o polverizzati) delle specie appartenenti ad altri capitoli (7, 11, 12, ecc.) si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 9, sesto e settimo comma.

Va segnalato che le rotture ed i cascami, che risultano normalmente dalla raccolta delle spezie, dalle operazioni posteriori a detta raccolta (per esempio: cernita, essiccamento), dallo stoccaggio o dal trasporto, devono essere considerati come prodotti «non tritati né macinati», salvo quando detti prodotti sono riconoscibili (per esempio: a causa della loro omogeneità), come provenienti da un tritamento intenzionale.

L'espressione «tritati o polverizzati» che si riferisce a varie voci del presente capitolo, non comprende prodotti tagliati in pezzi.

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0901 11 00 e 0901 12 00

Caffè non torrefatto

Queste sottovoci comprendono il caffè non torrefatto, in tutte le sue forme, anche decaffeinizzato (compresi i chicchi o le rotture separati con le operazioni di cernita, di vagliatura, ecc.), anche se destinato ad usi diversi dal consumo (per esempio: l'estrazione della caffeina).

0901 11 00

non decaffeinizzato

Questa sottovoce comprende il caffè non torrefatto, purché non abbia subito alcun trattamento di estrazione della caffeina.

0901 12 00

decaffeinizzato

Questa sottovoce comprende il caffè non torrefatto che ha subito un trattamento di estrazione della caffeina. Di solito, il caffè così trattato conserva un tenore di caffeina non superiore a 0,2 %, in peso, calcolato sulla sostanza secca.

0901 21 00 e 0901 22 00

Caffè torrefatto

Queste sottovoci comprendono il caffè di cui alla nota esplicativa delle sottovoci 0901 11 00 e 0901 12 00, torrefatto, anche verniciato, macinato o compresso.

0901 21 00

non decaffeinizzato

La nota esplicativa della sottovoce 0901 11 00 si applica mutatis mutandis.

0901 22 00

decaffeinizzato

La nota esplicativa della sottovoce 0901 12 00 si applica mutatis mutandis.

0901 90 10

Bucce e pellicole di caffè

Per bucce si intendono le sottili membrane che all'interno del frutto (ciliegia) avvolgono i semi generalmente presenti in numero due.

Le pellicole sono costituite dal tegumento che avvolge ciascun seme e che viene eliminato nel corso della torrefazione.

0901 90 90

Succedanei del caffè contenenti caffè

Questa sottovoce comprende i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0901, primo comma, punto 5. Tali miscugli possono essere macinati o non macinati, o anche compressi.

0904

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati

0904 11 00

non tritato né polverizzato

Questa sottovoce comprende i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0904, punto 1. Si segnala che i grani frantumati e le rotture di pepe restano classificati in questa sottovoce purché non provengano manifestamente da una frantumazione o da una triturazione intenzionali. Lo stesso dicasi per le polveri o le spazzature consistenti in pepe impuro.

Rientrano in questa sottovoce il pepe verde conservato in una soluzione a base di aceto o in acqua salata (anche addizionato di deboli quantità di acido citrico).

0904 20 10 a 0904 20 90

Pimenti essiccati, tritati o polverizzati

Queste sottovoci comprendono i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0904, punto 2, purché essiccati oppure triturati o polverizzati.

0904 20 10

Peperoni

Si tratta del frutto del Capsicum annuum var. grossum, frutto relativamente voluminoso e di sapore dolce che viene raccolto ancora verde o già rosso. La presente sottovoce comprende unicamente i peperoni essiccati, interi o in pezzi, ma non quelli tritati né quelli ridotti in polvere.

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0906 11 00 e 0906 19 00

non tritati né polverizzati

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

1.

i bastoni costituiti da fasci di scorza di cannella arrotolati e incastrati gli uni agli altri, che possono raggiungere una lunghezza di 110 centimetri;

2.

i pezzi risultanti dal frazionamento della cannella in bastoncini di determinata lunghezza (per esempio da 5 a 10 centimetri);

3.

i pezzi scorza di varie lunghezze e vari spessori, come i «quillings» (frammenti e cascami risultanti dal frazionamento della cannella in bastoncini di lunghezza determinata) e i «featherings» o «chips» (piccole particelle di cannella provenienti dallo scortecciamento, utilizzate soprattutto per la fabbricazione dell'essenza di cannella).

0906 11 00

Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0906 11.

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

Questa voce comprende anche i prodotti tritati o polverizzati.

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0908 10 00

Noci moscate

Vedi le note esplicative del SA, voce 0908, paragrafo a).

Rientrano in questa sottovoce le noci moscate, che sono il seme del Noce Moscato (Myristica fragrans).

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le noci moscate intere destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi, spesso passate in un bagno di calce al fine di proteggerle contro gli insetti, nonché le noci moscate di qualità inferiore quali le noci grinzose e quelle rotte durante la raccolta che sono commercializzate sotto le denominazioni «rotture», «BWP» (broken, wormy, punky) o «difettose».

0908 20 00

Macis

Vedi le note esplicative del SA, voce 0908, paragrafo b).

0908 30 00

Amomi e cardamomi

Vedi le note esplicative del SA, voce 0908, paragrafo c), punti 1 a 4.

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

0909 20 00

Semi di coriandolo

Vedi le note esplicative del SA, voce 0909, primo e terzo comma.

Si tratta di semi di forma sferica di colore giallo bruno chiaro e di sapore dolce leggermente acre.

0909 30 00

Semi di cumino

Vedi le note esplicative del SA, voce 0909, primo e terzo comma.

Tali semi sono ovoidali e scanalati.

0909 40 00

Semi di carvi

Vedi le note esplicative del SA, voce 0909, primo e terzo comma.

Semi ovoidali, allungati e scanalati.

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

0910 10 00

Zenzero

Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo a).

Rientrano in questa sottovoce i rizomi di zenzero (Amomum zingiber L.) freschi, essiccati o tritati, presentati sotto forma di zenzero grigio (denominazione comune «zenzero nero»), ancora rivestiti della corteccia sugherosa, o di zenzero bianco (decorticato).

0910 20 10 e 0910 20 90

Zafferano

Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo b).

0910 30 00

Curcuma

Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo c).

La curcuma rotonda è costituita dal rizoma principale, grosso e arrotondato, mentre la curcuma lunga è costituita dalle ramificazioni laterali, ovoidali e cilindriche di tale rizoma.

0910 91 05 a 0910 91 90

Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafi e) e g).

0910 91 05

Curry

Le polveri di curry sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo e); l'aggiunta, a titolo accessorio, di altri prodotti (per esempio: sale, semi di senape, farina di leguminose) non modifica la classificazione di tali miscugli.

0910 99 31 a 0910 99 39

Timo

Rientrano in queste sottovoci il timo delle diverse specie (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum o serpillo), anche essiccato.

0910 99 31

Serpillo (Thymus serpyllum)

Rientra unicamente in questa sottovoce il timo della specie Thymus serpyllum.

0910 99 33

altro

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, le foglie e i fiori raccolti ed essiccati del Thymus vulgaris o del Thymus zygis.

0910 99 50

Foglie di alloro

Questa sottovoce comprende le foglie di alloro (Laurus nobilis), anche essiccate.

0910 99 91 e 0910 99 99

altre

Queste sottovoci comprendono i semi di aneto (Anethum graveolens), kani ricavato dai frutti di Xylopia aethiopica.

Invece, malgrado la loro utilizzazione corrente come spezie, sono esclusi dalle presenti sottovoci i seguenti prodotti:

a)

i semi di senape (voce 1207);

b)

i rizomi di galanga di qualsiasi specie (voce 1211);

c)

il prodotto denominato «zafferano bastardo», «falso zafferano» o «zafferanone», di colore più rosso del vero zafferano e costituito dai fiori di cartamo (Carthamus tinctorius o Carthamus oxyacantha o Carthamus palaestinus) (voce 1404).

Anche molte piante da condimento che non sono vere e proprie spezie, sono escluse da questo capitolo e sono classificate soprattutto nei capitoli 7 e 12 (vedi le note esplicative di questi capitoli).

CAPITOLO 10

CEREALI

Considerazioni generali

È da notare che le spighe secche di cereali (per esempio: di granturco) che sono state sbianchite, colorate, impregnate o altrimenti trattate al fine di essere usate come ornamento vanno classificate nella sottovoce 0604 99 90.

I cereali rimangono classificati nel presente capitolo anche se hanno subito solamente un trattamento termico a fini di conservazione che può provocare una parziale gelatinizzazione dell'amido ed a volte la rottura dei grani. La parziale elatinizzazione (pregelatinizzazione) avviene durante il processo di essiccatura ed interessa soltanto un limitato quantitativo di grani. Questa trasformazione dell'amido non è la finalità del trattamento termico, ma solo un effetto secondario. Tale trattamento non comporta che i cereali vadano considerati «altrimenti lavorati» a norma della nota 1.B) del capitolo 10.

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

1001 10 00

Frumento (grano) duro

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 1001, primo paragrafo, punto 2.

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

Le sementi sono selezionate e si distinguono generalmente per il confezionamento (per esempio: in sacchi muniti di etichette che specificano la loro destinazione) ed il prezzo più elevato.

Le sementi possono essere trattate al fine di proteggerle, dopo la semina, dai parassiti e dai volatili.

1003 00

Orzo

1003 00 10

destinato alla semina

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1001 90 91.

1006

Riso

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1008 90 10

Triticale

Il triticale è un cereale ibrido proveniente dall'incrocio di frumento e segala, i cui chicchi sono in generale più grossi e più allungati di quelli della segala e spesso anche di quelli del frumento e presentano una superficie raggrinzita.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

Vedi la nota 2 del presente capitolo.

Le farine della presente voce possono contenere piccole quantità di sale (generalmente non superiore a 0,5 %), nonché piccole quantità di amilasi, germi macinati e di malto torrefatto.

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

Vedi la nota 2 del presente capitolo.

Le farine della presente voce possono contenere piccole quantità di sale (generalmente non superiore a 0,5 %), nonché piccole quantità di amilasi, germi macinati e di malto torrefatto.

1102 20 10 e 1102 20 90

Farina di granturco

Per la determinazione del tenore in sostanze grasse si deve applicare, conformemente al regolamento (CEE) n. 1748/85 della Commissione (GU L 167 del 27.6.1985, pag. 26), il metodo di analisi di cui all'allegato III, parte H, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

Le presenti sottovoci comprendono anche la farina di granturco designata come «masa», ottenuta con il metodo della «nixtamalizzazione», consistente nel far bollire e lasciare a mollo i chicchi di granturco in una soluzione di idrossido di calcio e successivamente essiccarli e macinarli.

Qualsiasi ulteriore trasformazione, come la tostatura, comporta tuttavia l'esclusione del prodotto dalla voce 1102 (e, di norma, il suo inserimento nel capitolo 19).

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

1103 11 10 a 1103 19 90

Semole e semolini

1.

Vedi le note 2 e 3 del presente capitolo.

2.

Vedi le note esplicative del SA, voce 1103, primi sei commi.

3.

I prodotti che non rispondono ai criteri di stacciatura di cui alla nota 3 del presente capitolo sono da classificare nella voce 1104.

I prodotti che rispondono ai criteri di stacciatura di cui alla nota 3 del presente capitolo, ma che, avendo subito un trattamento di perlatura, si presentano come frammenti di chicchi di forma arrotondata, rientrano in una delle sottovoci della voce 1104 previste per i chicchi perlati.

1103 13 10 e 1103 13 90

di granturco

Per la determinazione del tenore in sostanze grasse vedi la nota esplicativa delle sottovoci 1102 20 10 e 1102 20 90.

Le presenti sottovoci comprendono anche la semola di granturco designata come «masa», ottenuta con il metodo della «nixtamalizzazione», consistente nel far bollire e lasciare a mollo i chicchi di granturco in una soluzione di idrossido di calcio e successivamente essiccarli e macinarli.

Qualsiasi ulteriore trasformazione, come la tostatura, comporta tuttavia l'esclusione del prodotto dalla voce 1103 (e, di norma, il suo inserimento nel capitolo 19).

1103 20 10 a 1103 20 90

Agglomerati in forma di pellets

Vedi le note esplicative del SA, voce 1103, ultimo comma.

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

I fiocchi di cui alle sottovoci 1104 12 90, 1104 19 69 e 1104 19 91 sono costituiti dai chicchi mondati dalla loro pellicola (brattee) e schiacciati.

1104 22 20 a 1104 29 89

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

Vedi le note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punti 2 a 5.

1104 22 50

perlati

Oltre ai cereali perlati di cui alle note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punto 4, rientrano nella presente sottovoce i frammenti di cereali che, avendo subito un trattamento di perlatura, si presentano come granelli di forma arrotondata.

1104 22 90

soltanto spezzati

Questa sottovoce comprende i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali non mondati e non conformi ai criteri di stacciatura di cui alla nota 3 del presente capitolo.

1104 23 30

perlati

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 50.

1104 23 90

soltanto spezzati

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 90.

Le rotture di mais recuperate durante la stacciatura del granturco non mondato e pulito e rispondenti ai criteri indicati nella nota 2 A del presente capitolo sono classificate nella presente sottovoce come «cereali soltanto spezzati».

1104 29 05

perlati

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 50.

1104 29 07

soltanto spezzati

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 90.

1104 29 30

perlati

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 50.

1104 29 51 a 1104 29 59

soltanto spezzati

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 90.

1104 30 10 e 1104 30 90

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

Vedi le note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punto 6.

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

I termini «farine», «semolini» e «polveri» sono definiti alla nota complementare 2 del presente capitolo.

Questa voce non comprende i prodotti che si presentano allo stato pastoso.

1107

Malto, anche torrefatto

1107 10 11 a 1107 10 99

non torrefatto

Queste sottovoci comprendono ogni tipo di malto che eserciti l'azione diastasica necessaria alla saccarificazione dell'amido dei chicchi. Fra questi malti si possono elencare i malti verdi, i malti essiccati all'aria e i malti essiccati al forno; questi ultimi sono spesso suddivisi, nel commercio, in malti chiari (tipo pilsen) e malti scuri (tipo Monaco).

Il malto intero di queste sottovoci è caratterizzato da grani farinosi, bianchi e friabili. Tuttavia, nel caso dei malti scuri (tipo Monaco), per il 10 % circa dei grani il colore varia dal giallo al bruno. I grani hanno una consistenza secca e friabile. Dalla loro macinazione si ottengono semole fini e tenere.

1107 20 00

torrefatto

Questa sottovoce comprende ogni tipo di malto la cui attività diastasica, a seguito della torrefazione, si sia indebolita o sia stata arrestata completamente e che, di conseguenza, viene impiegato nella fabbricazione della birra unicamente come additivo al malto non torrefatto al fine di dare alla birra stessa un colore e un gusto particolari.

Il colore dei grani di tali malti varia dal bianco sporco al nero, secondo il tipo.

Si possono citare in particolare:

1.

il malto torrefatto che è stato sottoposto a torrefazione senza saccarificazione preventiva o dopo saccarificazione parziale a seconda del grado di umidità del malto chiaro adoperato. Tale malto è brillante esteriormente e il suo endosperma è nero, ma non vitreo;

2.

il malto caramellato i cui zuccheri, formati per saccarificazione preventiva, sono stati caramellati. Il colore di tale malto varia dal giallo opaco al marrone chiaro: l'endosperma di almeno il 90 % dei grani ha un aspetto vitreo e un colore dal bianco sporco al marrone scuro. Nel caso dei malti caramellati molto chiari, sussiste in parte l'azione diastasica. È possibile una percentuale del 10 % di grani non caramellati.

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

Le fave di soia (semi della Glycine max) sono simili a piccoli fagioli e hanno un colore variabile dal marrone al verdastro o al nerastro. Sono praticamente privi di amido ma possiedono un elevato tenore di proteine e di materie grasse.

Particolare attenzione va accordata alla classificazione doganale di taluni semi commercializzati con la denominazione «green soja beans» o «green beans». Spesso non si tratta di semi di soia, bensì di fagioli da classificare alla voce 0713.

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

I semi di arachide (Arachis hypogaea) presentano un elevato tenore di materie grasse.

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

1205 10 10 e 1205 10 90

Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1205.

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

1206 00 91

sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

I semi di girasole di questa sottovoce sono solitamente destinati all'industria dolciaria, all'alimentazione degli uccelli o ad essere consumati così come sono. Generalmente la loro lunghezza è pari alla metà della lunghezza del guscio, che può superare i 2 centimetri. Questi semi hanno solitamente un tenore, in peso, di olio di circa 30-35 %.

1206 00 99

altri

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, i semi di girasole destinati alla fabbricazione di olio per l'alimentazione umana. Questi semi sono solitamente forniti con il loro guscio di colore completamente nero. Generalmente la lunghezza del seme è quasi uguale a quella del guscio. Questi semi hanno solitamente un tenore, in peso, di olio di circa 40-45 %.

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1207 40 10 e 1207 40 90

Semi di sesamo

Rientrano in queste sottovoci i semi di diverse varietà di sesamo (Sesamum indicum).

1207 50 10 e 1207 50 90

Semi di senapa

Le presenti sottovoci comprendono i semi delle diverse specie di senape, per esempio la senape bianca (Sinapis alba e Brassica hirta), senape nera (Brassica nigra) o senape indiana (Brassica juncea).

1207 99 97

altri

Rientrano in questa sottovoce, in quanto non sono ripresi nelle sottovoci precedenti della presente voce, particolarmente i frutti ed i semi citati nelle note esplicative del SA, voce 1207, secondo comma.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce i semi di zucca con epicarpo tenero, di colore verde, i quali sono geneticamente sprovvisti dello strato esterno legnoso (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca e Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Le zucche di queste varietà sono generalmente coltivate per l'estrazione dell'olio. Non si tratta di semi di zucca coltivata come ortaggio della sottovoce 1209 91 90.

Non rientrano in questa sottovoce i semi di zucca tostati (sottovoce 2008 19).

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

Vedi la nota 2 del presente capitolo.

1209

Semi, frutti e spore da sementa

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

Questa sottovoce comprende esclusivamente i semi di barbabietole da zucchero (Beta vulgaris var. altissima).

Restano comprese in questa sottovoce le sementi dette sementi monogermi, ottenute sia geneticamente, sia per segmentazione dei glomeruli (semi detti segmentati o prediradati), anche se avvolti in un rivestimento per lo più a base di argilla.

1209 29 60

Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba)

Questa sottovoce comprende anche le sementi dette sementi monogermi, ottenute sia geneticamente, sia per segmentazione dei glomeruli (semi detti segmentati o prediradati), anche se avvolti in un rivestimento per lo più a base di argilla.

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

Questa sottovoce comprende i semi di piante coltivate esclusivamente o principalmente per i fiori (fiori recisi, fiori da ornamento, ecc.). I semi della specie possono essere presentati su un supporto, per esempio, di ovatta di cellulosa o di torba. Fra i semi compresi nella sottovoce si possono citare i semi di pisello odoroso (Lathyrus odoratus).

1209 91 90

altri

Rientrano particolarmente in questa sottovoce i semi di zucca coltivata come ortaggio, destinati alla semina, all'alimentazione (per esempio: in insalata), all'industria alimentare (per esempio: nella panificazione) oppure per usi medici.

Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 1207 99 97.

1209 99 10

Semi da bosco

Questa sottovoce comprende i semi e le altre sementi di alberi da bosco anche se destinati alla produzione di alberi o di arbusti da ornamento nel paese di importazione.

Si intendono qui per «alberi» tutti gli alberi, arbusti o arboscelli i cui tronchi, fusti e rami hanno una consistenza legnosa.

Questa sottovoce comprende indistintamente i semi e i frutti da sementa:

1.

degli alberi di specie tanto europee quanto esotiche, destinati al rimboschimento dei terreni per la produzione del legname, nonché alla fissazione dei terreni o alla loro difesa contro l'erosione;

2.

delle piante utilizzate per l'ornamento o la composizione paesaggistica dei parchi e dei giardini pubblici e privati, oppure per formare filari ai margini delle piazze, dei viali, delle strade, dei canali, ecc.

Fra gli alberi del secondo gruppo — che appartengono in gran parte alle stesse specie di quelle del primo gruppo — sono compresi quelli utilizzati non solo per la loro forma o per il colore del loro fogliame (talune varietà di pioppi, di aceri, di conifere, ecc.), ma anche per i loro fiori (mimose, tamerici, magnolie, lillà, citisi, ciliegi del Giappone, alberi di Giuda, rosoni, ecc.), oppure per il colore vivace dei loro frutti (lauro ceraso, Cotoneaster, Pyracantha o «roveto ardente», ecc.).

Sono esclusi da questa sottovoce i semi e i frutti, anche destinati alla sementa, che costituiscono di per sé:

a)

o frutti del capitolo 8 (nel caso specifico si tratta principalmente di frutti a guscio quali castagne e marroni, noci, nocciole, noci di Pécan, mandorle, ecc.);

b)

o semi e frutti del capitolo 9 (per esempio: bacche di ginepro);

c)

o semi e frutti oleosi delle voci 1201 a 1207 (per esempio: faggiole e mandorle di palmisti).

Sono ugualmente esclusi dalla presente sottovoce:

a)

i semi di tamarindo (sottovoce 1209 99 99);

b)

le ghiande di querce e le castagne d'India (sottovoce 2308 00 40).

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

1210 20 10

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina

Oltre alla luppolina, rientrano in questa sottovoce i prodotti arricchiti di luppolina, ottenuti mediante macinazione dei coni di luppolo dopo l'eliminazione meccanica delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi.

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

1211 20 00

Radici di ginseng

Rientrano in questa sottovoce le radici di Panax quinquefolium e Panax ginseng. Di forma da cilindrica a fusiforme, esse presentano rigonfiamenti anulari nella terza parte superiore e spesso parecchie diramazioni. Il colore esterno varia dal bianco giallastro al giallo bruno mentre l'interno è bianco e farinoso (oppure corneo qualora abbiano subito un trattamento all'acqua bollente). La presente sottovoce comprende anche le radici di ginseng, tritate o macinate.

1211 90 30

Fave tonka

Rientrano in questa sottovoce i semi di Dipteryx odorata, denominati anche fave tonka, noci di guaiaco, noci di cumaru. Da essi si estrae la cumarina e sono utilizzati in profumeria e per la fabbricazione di essenze per bevande dietetiche.

1211 90 85

altri

Rientrano in questa sottovoce in quanto non sono ripresi nelle sottovoci precedenti di questa voce, particolarmente le piante, parti di piante, semi e frutti citati nelle note esplicative del SA, voce 1211, undicesimo capoverso nonché:

1.

le parti della pianta di Cannabis, anche mescolata con sostanze inorganiche o organiche, usate come semplici diluenti;

2.

gli arancini che sono frutti non commestibili caduti prematuramente dall'albero dopo la fioritura e raccolti secchi, particolarmente, per l'estrazione dell'olio essenziale che contengono (petit-grain);

3.

foglie essiccate di dente di leone (Taraxacum officinale);

4.

acetosa essiccata (Rumex acetosa);

5.

cappuccina essiccata (Tropaeolum majus).

Non rientrano in questa sottovoce le alghe (voce 1212) e i semi di zucca (voce 1207 o 1209).

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

1212 20 00

Alghe

Vedi le note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo A.

1212 91 20 e 1212 91 80

Barbabietole da zucchero

Queste sottovoci comprendono unicamente le barbabietole non private di zucchero, aventi un tenore in saccarosio, calcolato sulla materia secca, generalmente superiore a 60 %, in peso. Se private parzialmente o totalmente di zucchero, tali barbabietole rientrano nelle sottovoci 2303 20 10 o 2303 20 90.

1212 99 30

Carrube

Vedi le note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo C, primo e secondo comma.

1212 99 41 e 1212 99 49

Semi di carrube

Vedi le note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo C, terzo comma.

1212 99 70

altri

Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo D, terzo, quarto e quinto comma, rientrano in particolare nella presente sottovoce:

1.

i tuberi di koniaku, interi, macinati o tritati;

2.

il «polline di fiori», ovvero il polline raccolto dalle api e da queste agglutinato sotto forma di palline, con nettare, miele e liquido di secrezione.

Non rientrano nella presente sottovoce i semi di zucca (voce 1207 o 1209).

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

1214 90 10

Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

Rientrano nella presente sottovoce:

1.

le barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba);

2.

la rutabaga o cavolo navone (Brassica napus var. napobrassica);

3.

le altre radici da foraggio (per esempio: navoni e carote da foraggio).

Le specie e varietà di topinambur (per esempio: Helianthus tuberosus) sono classificate nella voce 0714, mentre la pastinaca (Pastinaca sativa) rientra tra le verdure del capitolo 7 (voce 0706 fresche o refrigerate).

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

1301 20 00

Gomma arabica

La gomma arabica si presenta sotto forma di «lacrime» o pezzetti giallastri o rossastri, traslucidi, solubili in acqua e insolubili in alcool.

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1302 11 00

Oppio

Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punto 1.

1302 12 00

di liquirizia

Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punto 2.

1302 19 80

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punti 4 a 20.

1302 20 10 e 1302 20 90

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Rientrano nelle presenti sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo B.

1302 31 00

Agar-agar

Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punto 1.

1302 32 10 e 1302 32 90

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punto 2.

Da tali sottovoci sono esclusi gli endospermi di semi di guar («guar splits») che si presentano sotto forma di piccole scaglie irregolari di colore giallo chiaro (voce 1404).

1302 39 00

altri

Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punti 3 a 5, rientrano nella presente sottovoce:

1.

l'estratto preparato a partire dall'alga Furcellaria fastigiata raccolta sulle coste danesi, che è ottenuto nella stessa maniera dell'agar-agar e che si presenta sotto le stesse forme di quest'ultimo;

2.

le mucillagini di semi di cotogne;

3.

le mucillagini di muschio d'Islanda;

4.

la carraghenina e i carragheenati di calcio, di sodio e di potassio anche nel caso in cui essi siano stati addizionati di zucchero (per esempio: saccarosio, glucosio) allo scopo di assicurare un'attività costante durante l'utilizzazione. Il tenore in zucchero addizionato non supera generalmente 25 %.

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1401 10 00

Bambù

Vedi le note esplicative del SA, voce 1401, secondo comma, punto 1.

1401 20 00

Canne d'India

Vedi le note esplicative del SA, voce 1401, secondo comma, punto 2.

1401 90 00

altre

Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1401, secondo comma, punti 3 a 7. Si precisa che nella presente sottovoce rientrano anche le foglie di diverse specie di tifa (per esempio Typha latifolia).

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1404 20 00

Linters di cotone

Vedi le note esplicative del SA, voce 1404, secondo comma, lettera A.

1404 90 00

altri

I prodotti classificati nella presente sottovoce sono citati a titolo di esempio nelle note esplicative del SA, voce 1404, secondo comma, lettere da B a F.

I capolini di cardi dei lanaioli descritti nelle note esplicative del SA, voce 1404, secondo comma, lettera F 7, appartengono alla specie Dipsacus sativus.

Rientrano altresì in questa sottovoce gli endospermi di semi di guar («guar splits») che si presentano sotto forma di piccole scaglie irregolari di colore giallo chiaro.

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Considerazioni generali

Sono considerati «usi industriali», ai sensi delle sottovoci del capitolo 15 che recano questa dicitura, soltanto gli usi che implicano la trasformazione del prodotto di base.

Viceversa, gli «usi tecnici», ai quali certe sottovoci fanno riferimento, non implicano tale trasformazione.

I trattamenti quali la depurazione, la raffinazione o l'idrogenazione non sono considerati né «usi industriali» né «usi tecnici».

Va rilevato che anche i prodotti atti all'alimentazione umana possono essere destinati ad usi tecnici o industriali.

Le sottovoci del presente capitolo, riservate ai prodotti destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione dei prodotti per l'alimentazione umana, comprendono grassi ed oli impiegati nella fabbricazione di prodotti per l'alimentazione animale.

Nota complementare 1 a)

La frazione fluida degli oli vegetali ottenuta per separazione della fase solida, sia per raffreddamento, sia per mezzo di solventi organici, agenti tensioattivi, ecc., non è considerata come un olio greggio.


1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

Questa voce comprende, oltre ai sevi fusi, i sevi greggi, cioè i sevi chiusi nelle loro membrane cellulari.

Di conseguenza, questa voce comprende:

1.

i sevi greggi detti «in rami» o «in graspi» (sevi di mattatoio, di macelleria, di tripperia);

2.

i sevi fusi, tra cui si possono distinguere:

a)

i sevi detti «primo sugo», che costituiscono la migliore qualità di sevi commestibili;

b)

i sevi detti «ai ciccioli»;

c)

i sevi detti «all'acido», risultanti dalla bollitura dei sevi greggi di qualità inferiore in una soluzione acquosa de acido solforico che idrolizza le materie albuminoidi dei tessuti, liberando in tal modo il grasso;

3.

i grassi di ossa e i grassi di cascami di animali delle specie bovina, ovina o caprina.

Sono invece esclusi da questa voce, per esempio, gli oli di ossa o di midollo e gli oli di piede (voce 1506 00 00).

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1503 00 11 e 1503 00 19

Stearina solare e oleostearina

Sono classificati in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 1503, secondo e penultimo comma.

1503 00 30

Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 1503, quinto comma, purché sia destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (vedere le considerazioni generali del capitolo 15).

1503 00 90

altri

Oltre i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 1503, terzo e quarto comma, questa sottovoce comprende l'olio di sevo non conforme ai requisiti stabiliti nella sottovoce 1503 00 30, per esempio l'olio di sevo destinato ad usi tecnici.

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Per quel che concerne le frazioni di grassi o di oli, vedi le considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al presente capitolo, lettera A, sesto e settimo comma.

1504 10 10 a 1504 10 99

Oli di fegato di pesci e loro frazioni

Vedi le note esplicative del SA, voce 1504, secondo comma.

1504 10 10

aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo

Il tenore di vitamina A degli oli di fegato de gadidi (merluzzo, eglefino, molva allungata, nasello, ecc.) non supera generalmente le 2 500 unità internazionali per grammo.

1504 10 91 e 1504 10 99

altri

Il tenore di vitamina A degli oli di fegato di tonno d'ippoglosso e di numerosi squali, per esempio, supera generalmente le 2 500 unità internazionali per grammo.

Rimangono classificati in queste sottovoci gli oli ipervitaminizzati, purché non abbiano perso il loro carattere di oli di fegato di pesci. Tale è il caso, per esempio, degli oli di fegato di pesci che hanno un tenore di vitamina A non superiore a 100 000 unità internazionali per grammo.

1504 20 10 e 1504 20 90

Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

Rientrano in queste sottovoci i grassi e gli oli di tutte le specie di pesci e loro frazioni, ad esclusione degli oli estratti esclusivamente dai loro fegati. Si possono citare in particolare:

1.

gli oli di aringa e di menadi (clupeide assai simile all'aringa, pescato esclusivamente per l'estrazione dell'olio);

2.

gli oli di scarti dell'industria conserviera, di valore inferiore ai precedenti. Fra questi si distinguono commercialmente gli oli di scarti clupeidi, gli oli di scarti di tonni e di boniti e gli oli di scarti di salmonidi;

3.

gli oli di scarti di pescheria, di natura molto varia e di qualità ancora inferiore;

4.

la stearina di pesce, descritta nelle note esplicative del SA, voce 1504, quinto comma.

I grassi e gli oli di queste sottovoci sono utilizzati quasi esclusivamente per usi tecnici ed industriali, quali la conceria, la preparazione di vernici, di olio da taglio.

1504 30 10 e 1504 30 90

Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

Queste sottovoci comprendono fra l'altro:

1.

l'olio o grasso di balena e l'olio o grasso di capidoglio, descritti nelle note esplicative del SA, voce 1504, terzo e quarto comma;

2.

il lardo di mammiferi marini;

3.

gli oli di pinnipedi (foche, trichechi e otarie).

Le presenti sottovoci comprendono tutti gli oli di mammiferi marini e loro frazioni, compresi quelli estratti dal loro fegato, quali l'olio di fegato di capidoglio che, molto ricco di vitamina A, possiede proprietà analoghe a quelle dell'olio di fegato di pesci delle sottovoci 1504 10 10, 1504 10 91 e 1504 10 99.

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1505 00 10

Grasso di lana greggio

Questo prodotto è descritto nelle note esplicative del SA, voce 1505, primo comma.

1505 00 90

altri

Rientrano nella presente sottovoce:

1.

la lanolina, descritta nelle note esplicative del SA, voce 1505, secondo, terzo e quarto comma;

2.

sostanze grasse derivate dal grasso di lana, cioè l'oleina di lana e la stearina di lana, parti rispettivamente liquida e solida ottenute per distillazione della lana seguita da una spremitura.

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Questa voce non comprende i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, quali per esempio il grasso di cascami di diverse specie di animali, nonché di grassi o di oli animali e vegetali, quale per esempio il grasso per friggere già utilizzato (voce 1518).

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507 10 10 e 1507 10 90

Olio greggio, anche depurato delle mucillagini

Per l'interpretazione del termine «greggio» ai sensi delle presenti sottovoci, vedi la nota complementare 1, lettere a), b) e c) del presente capitolo.

1507 90 10 e 1507 90 90

altri

Queste sottovoci comprendono in particolare l'olio di soia raffinato.

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 10 10 e 1508 10 90

Olio greggio

Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo.

1508 90 10 e 1508 90 90

altri

Queste sottovoci comprendono in particolare l'olio di arachide raffinato.

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

L'olio di oliva della presente voce deve soddisfare tre condizioni fondamentali:

1.

deve provenire esclusivamente dal trattamento delle olive, cioè dai frutti dell'olivo (Olea europaea L.);

2.

deve essere estratto unicamente mediante processi meccanici o altri processi fisici (per esempio: pressione), escludendo qualsiasi intervento di solventi (vedi la nota 2 del presente capitolo);

3.

non deve essere stato sottoposto né a riesterificazione, né mescolato con altri oli, nemmeno con oli di panelli d'oliva della voce 1510 00.

1509 10 10

Olio d'oliva vergine lampante

Vedi la nota complementare 2 B, sotto 1, del presente capitolo.

1509 10 90

altri

Vedi la nota complementare 2 B, sotto 2, del presente capitolo.

1509 90 00

altri

Vedi la nota complementare 2 C del presente capitolo.

Questa sottovoce comprende non solamente l'olio d'oliva raffinato, ma anche lo stesso olio tagliato con olio d'oliva vergine.

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

Gli oli di questa voce devono soddisfare la condizione 1 di cui alla nota esplicativa della voce 1509. Come per gli oli della voce 1509, anche gli oli della voce 1510 non possono essere riesterificati né miscelati con oli di altra natura, vale a dire gli oli diversi dagli oli d'oliva, ma:

la loro estrazione non esclude l'impiego di solventi o processi fisici,

essi possono essere miscelati con oli o loro frazioni della voce 1509; la miscela più comune è costituita da una miscela di olio di panelli d'oliva raffinato e di olio d'oliva vergine.

1510 00 10

Oli greggi

Vedi la nota complementare 2 D del presente capitolo.

1510 00 90

altri

Questa sottovoce comprende in particolare l'olio di panelli d'oliva raffinato nonché la miscela d'olio di panelli d'oliva raffinato e di olio d'oliva vergine.

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511 10 10 e 1511 10 90

Olio greggio

Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo.

L'olio di palma greggio si decompone più rapidamente degli altri oli e presenta quindi un tenore molto elevato di acidi grassi liberi.

1511 90 11 e 1511 90 19

Frazioni solide

Queste sottovoci comprendono la stearina di palma.

1511 90 91 e 1511 90 99

altri

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1.

l'olio di palma raffinato;

2.

la frazione fluida dell'olio di palma ottenuta per separazione della fase solida sia per raffreddamento, sia per mezzo di solventi organici o di agenti tensioattivi. Questa frazione fluida (palmaoleina) si differenzia dall'olio di palma non frazionato più per la sua composizione in trigliceridi che per quella in acidi grassi. I trigliceridi di acido grasso con un numero più elevato di atomi di carbonio (C52 e C54) si trovano in concentrazione più elevata nella frazione fluida piuttosto che nell'olio non frazionato. Nella frazione solida predominano i trigliceridi con un numero relativamente più basso di atomi di carbonio (C50 e C48).

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512 11 91

di girasole

Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo, in correlazione con le note esplicative del SA, voce 1512, lettera A.

1512 11 99

di cartamo

Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo, in correlazione con le note esplicative del SA, voce 1512, lettera B.

1512 19 90

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce l'olio di girasole raffinato e l'olio di cartamo raffinato.

1512 21 10 a 1512 29 90

Olio di cotone e sue frazioni

Vedi le note esplicative del SA, voce 1512, lettera C.

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514 11 10 a 1514 19 90

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1514, parte A, secondo capoverso, seconda frase.

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 30 10 e 1515 30 90

Olio di ricino e sue frazioni

L'olio di ricino è anche conosciuto sotto il nome di «olio di castoro», «olio di palmachristi» o «olio di kerva».

Non rientra in queste sottovoci l'olio di pulghera (o purghera), estratto dai semi dell'albero Jatropha curcas della famiglia delle Euforbiacee, spesso chiamato «olio di ricino d'America» o «olio di ricino selvaggio» (sottovoci 1515 90 40 a 1515 90 99).

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Per la definizione del termine «margarina», si vedano le Note esplicative del SA, sottovoci 1517 10 e 1517 90.

1517 10 10 e 1517 10 90

Margarina, esclusa la margarina liquida

Vedi le note esplicative del SA, voce 1517, quinto capoverso, parte A.

Si noti che il tenore in acqua non è determinato per la classificazione dei prodotti nelle presenti sottovoci.

1517 90 91

Oli vegetali fissi, fluidi, mescolati

Rientrano in questa sottovoce anche le miscele di oli vegetali modificati chimicamente.

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1521 10 00

Cere vegetali

Oltre alle cere descritte nelle note esplicative del SA, voce 1521, punto I, rientra in questa sottovoce la cera di caffè che si trova in tutte le parti della pianta omonima (chicci, baccelli, foglie, ecc.) e che è in effetti un sottoprodotto della preparazione del caffè decaffeinato. Essa è di colore nero, ha l'odore del caffè e viene utilizzata per la fabbricazione di alcuni prodotti per pulire e lucidare.

1521 90 91

gregge

Rientrano particolarmente in questa sottovoce le voci presentate sotto forma di favi.

1521 90 99

altre

Questa sottovoce comprende le cere fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate.

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1522 00 31 e 1522 00 39

contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva

Vedi la nota complementare 3 di questo capitolo, la quale precisa quali sono i residui esclusi da queste sottovoci.

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Considerazioni generali

Riguardo alla classificazione delle preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono segnatamente salsicce, carne, frattaglie, pesce o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, ovvero una combinazione di tali prodotti, assieme a ortaggi, spaghetti, salse, ecc., vedi la nota 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 16, ultimo comma prima delle conclusioni.

Le disposizioni della nota 2, primo capoverso, seconda frase (classificazione nella voce corrispondente al prodotto prevalente in peso) si applicano anche per determinare le sottovoci. Quanto precede non si applica alle preparazioni che contengono fegato delle voci 1601 00 e 1602 (vedi secondo capoverso della nota).

Nota complementare 2

Di norma, la parte da cui proviene un pezzo può essere identificata solo se le dimensioni del pezzo non sono inferiori a circa 100 × 80 × 2 millimetri.

L'espressione «loro pezzi» si applica solo ai pezzi per i quali il taglio di provenienza (per esempio: prosciutti) può essere determinato in modo positivo, e non per eliminazione di altre possibilità.


1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Per la classificazione di prodotti in questa voce non è determinante il fatto che detti prodotti siano considerati come «salsicce, salami e prodotti simili» sul piano commerciale.

Le preparazioni composte da carne tritata o finemente omogeneizzata, inscatolate (confezionate in scatola o in altri recipienti rigidi), anche di forma cilindrica, non devono essere considerate come «salsicce e salami» ai sensi di questa voce.

1601 00 10

di fegato

Questa sottovoce comprende le salsicce, i salami e i prodotti simili, contenenti fegato, anche con aggiunta di carni, di frattaglie, di lardo, di grassi, ecc., purché il fegato conferisca ai prodotti il loro carattere essenziale. Questi prodotti, generalmente cotti e talvolta affumicati, sono essenzialmente riconoscibili per il sapore molto particolare del fegato.

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

Questa sottovoce comprende le salsicce e i salami non cotti, alla duplice condizione che abbiano subito una maturazione (per esempio: essiccazione all'aperto) e che siano commestibili in questo stato.

Questi prodotti possono inoltre essere affumicati, purché non presentino una coagulazione totale delle albumine derivante da un trattamento termico qualsiasi, quale l'affumicatura a temperatura elevata.

Sono quindi compresi in questa sottovoce le salsicce e i salami normalmente consumati affetatti [quali salami, salami d'Arles, Plockwurst nonché le salsicce e i salsicciotti da spalmare (per esempio: Teewurst)].

1601 00 99

altri

Fra i prodotti compresi in questa sottovoce, si possono citare:

1.

le salsicce e talune specialità fresche, che non hanno subito processi di maturazione;

2.

le salsicce e i salsicciotti cotti, per esempio: le salsicce di Francoforte, le salsicce di Strasburgo, le salsicce di Vienna, le mortadelle, i cosiddetti «boudins bianchi» e «neri» (sanguinacci), i salsicciotti di trippa detti «andouilles» e le salsicce di trippa dette «andouillettes» e altre specialità similari.

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

1602 20 10 e 1602 20 90

di fegato di qualsiasi animale

Queste sottovoci comprendono le preparazioni e conserve contenenti fegato, anche mescolato con carni o altre frattaglie, sempre che il fegato conferisca ai prodotti il carattere essenziale. I principali prodotti della specie sono ottenuti utilizzando il fegato di oca o di anatra (sottovoci 1602 20 10).

1602 31 11 a 1602 39 80

di volatili della voce 0105

Le presenti sottovoci comprendono in particolare i volatili e le parti di volatili conservati dopo cottura.

Fra questi prodotti si possono citare:

1.

i polli in gelatina;

2.

le metà o i quarti di pollo in salsa e le cosce intere di tacchino, d'oca o di pollo, anche presentati allo stato congelato;

3.

i pasticci di volatili composti essenzialmente di carni di volatili alle quali sono aggiunti, in particolare, carne di vitello, grasso di maiale, tartufi e spezie, anche presentati allo stato congelato;

4.

i piatti cucinati a base di carne di volatili comprendenti, oltre alle carni di volatili, un contorno di verdura, riso, paste alimentari, ecc., costituente un piatto complementare al piatto di carne propriamente detto. Fra le preparazioni comprese in queste categorie si possono citare quelle denominate «gallina al riso», «gallina ai funghi», nonché i piatti congelati a base di carne di volatili presentati su un vassoio comportante separatamente il piatto di carne propriamente detto ed i vari piatti complementari.

Per la determinazione della percentuale di carne o di frattaglie di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

1602 31 11

contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 32 11

non cotte

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 39 21

non cotte

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 41 10 e 1602 41 90

Prosciutti e loro pezzi

Per quel che concerne la portata dell'espressione «loro pezzi», vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa.

Sono esclusi da queste sottovoci i prodotti tritati, o in paté, o finemente omogeneizzati, anche se sono stati fabbricati a partire da prosciutti o da loro pezzi.

1602 42 10 e 1602 42 90

Spalle e loro pezzi

Per quanto riguarda la portata dell'espressione «loro pezzi», vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa.

Sono esclusi da queste sottovoci i prodotti tritati, o in paté, o finemente omogeneizzati, anche se sono stati fabbricati a partire da spalle o da loro pezzi.

1602 49 11 a 1602 49 50

della specie suina domestica

Per la determinazione delle percentuali di carne o di frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura e origine vedi il regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).

Per la determinazione di queste percentuali la gelatina e le salse non sono da prendere in considerazione.

1602 49 15

altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

Per quel che concerne la portata dell'espressione «loro pezzi» vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa.

I miscugli di questa sottovoce devono contenere almeno una della parti (e/o i loro pezzi) menzionati nel testo della sottovoce, non dovendo necessariamente conferire al miscuglio il suo carattere essenziale. Detti miscugli possono contenere anche carni o frattaglie di altri animali.

1602 50 10

non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 50 31

«Corned beef» in recipienti ermeticamente chiusi

Ai sensi delle sottovoci 1602 50 31, l'espressione «in recipienti ermeticamente chiusi» riguarda prodotti contenuti in recipienti che sono stati chiusi, anche sotto vuoto, per evitare l'entrata o l'uscita dell'aria o di altri gas. L'apertura del recipiente comporta un deterioramento irrimediabile del sistema di chiusura ermetica originale.

Queste sottovoci comprendono tra l'altro, prodotti contenuti in sacchetti di plastica sigillati, anche sotto vuoto.

1602 90 61

non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 90 72 e 1602 90 74

non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo.

1604 12 91

in recipienti ermeticamente chiusi

Vedi la nota relativa alle sottovoci 1602 50 31.

1604 14 16

Filetti detti «loins»

Rientrano in questa sottovoce solo i filetti ai sensi delle note esplicative del SA, voce 0304, punto 1, che presentano le tre caratteristiche seguenti:

cotti,

imballati senza aggiunta di liquido di copertura in un sacchetto (o in un foglio) di plastica alimentare, sotto vuoto o no, sigillati termicamente o no,

congelati.

1604 19 31

Filetti detti «loins»

Vedi la nota esplicativa della sottovce 1604 14 16.

1604 20 05

Preparazioni di surimi

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0304 99 10.

Le preparazioni classificate nella presente sottovoce sono ottenute dal surimi mescolato ad altri prodotti (per esempio: farina, fecola, proteine, carne di granchio, spezie ed altri aromatizzanti, coloranti) che sono sottoposti a trattamento termico; esse sono presentate allo stato congelato.

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo.

1605 20 10

in recipienti ermeticamente chiusi

Vedi la nota relativa alle sottovoci 1602 50 31.

1605 90 11

in recipienti ermeticamente chiusi

Vedi la nota relativa alle sottovoci 1602 50 31.

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1701 11 10 a 1701 12 90

Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1.

taluni zuccheri non raffinati, di colore bianco;

2.

gli «zuccheri rossi» detti «a basso titolo», ottenuti nello zuccherificio nel corso del secondo e terzo getto, che presentano una colorazione variabile dal biondo al bruno scuro, dovuta principalmente al melasso che contengono e il cui tenore in saccarosio è generalmente compreso fra 85 % e 98 %, in peso;

3.

gli zuccheri di qualità inferiore, provenienti dal processo di raffinazione o di fabbricazione dello zucchero candito, per esempio, le «vergeoises» e le «cassonades».

1701 11 10 e 1701 11 90

di canna

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 1701 11 e 1701 12.

1701 12 10 e 1701 12 90

di barbabietola

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 1701 11 e 1701 12.

1701 91 00

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Gli zuccheri aromatizzati o colorati restano classificati nella presente sottovoce anche se il loro tenore di saccarosio è inferiore a 99,5 %, in peso.

1701 99 10

Zuccheri bianchi

Il termine «zuccheri bianchi» è definito nella nota complementare 3 del presente capitolo.

Gli zuccheri bianchi sono zuccheri, raffinati o no, il cui colore è, in genere, bianco a causa del loro elevato tenore di saccarosio (99,5 %, in peso, o più).

Per la determinazione del tenore di saccarosio degli zuccheri bianchi, ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 17, si deve applicare il metodo polarimetrico definito nella direttiva 79/796/CEE della Commissione, allegato II, metodo 10 (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24).

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1702 11 00 e 1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio

Vedi le note esplicative del SA, voce 1702, titolo A, punto 1 e titolo B, primo comma.

1702 30 10

Isoglucosio

Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.

1702 30 50 e 1702 30 90

altri

Ai fini del calcolo della percentuale in peso del glucosio l'espressione «allo stato secco», non comprende l'acqua libera e l'acqua di cristallizzazione.

1702 40 10

Isoglucosio

Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.

1702 60 10

Isoglucosio

Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.

1702 60 80

Sciroppo di inulina

Vedi la nota complementare 6 a) del presente capitolo.

1702 90 30

Isoglucosio

Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.

1702 90 80

Sciroppo di inulina

Vedi la nota complementare 6 b) del presente capitolo.

1702 90 95

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

il maltosio non chimicamente puro;

2.

lo zucchero invertito;

3.

gli sciroppi di saccarosio diversi dallo sciroppo d'acero, non colorati né aromatizzati;

4.

i prodotti impropriamente denominati «melasse “High test”» ottenuti mediante idrolisi e concentrazione del succo della canna greggia e utilizzati principalmente come ambiente nutritivo per microrganismi nella fabbricazione di antibiotici, nonché per la produzione di alcole etilico.

5.

il lattulosio non chimicamente puro.

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

1703 10 00

Melassi di canna

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 1703 10.

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1704 10 10 e 1704 10 90

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

Queste sottovoci comprendono le gomme da masticare zuccherate, caratterizzate dalla presenza di gomma «chicle» o da altri prodotti simili non consumabili, qualunque sia la loro presentazione (tavolette, confetti, palline, ecc.), comprese le gomme che si dilatano, dette «gomme per fare bolle».

1704 90 10

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

Questa sottovoce comprende soltanto gli estratti di liquirizia contenenti più di 10 % in peso di saccarosio, senza aggiunta di altri zuccheri, di sostanze aromatiche o di altre materie, anche se presentati sotto forma di pani, pezzi, bastoni, pastiglie, ecc.

Gli estratti di liquirizia preparati come prodotti a base di zuccheri mediante aggiunta di altre materie, qualunque sia il loro tenore in saccarosio, rientrano nella sottovoce 1704 90 99.

1704 90 30

Preparazione detta «cioccolato bianco»

Vedi le note esplicative del SA, voce 1704, secondo comma, punto 6.

1704 90 51 a 1704 90 99

altri

Queste sottovoci comprendono la maggior parte delle preparazioni alimentari zuccherate, comunemente designate col nome di «dolciumi» o «confetterie». Il fatto che questi preparati contengano un'acquavite o un liquore alcolico non può modificarne la classificazione nelle presenti sottovoci.

In queste sottovoci sono ugualmente comprese le paste che servono alla fabbricazione dei dolci fondenti, del marzapane, del mandorlato, ecc., che sono semilavorati di confetterie, generalmente presentate in masse o in pani. I semilavorati della specie restano classificati in queste sottovoci anche se il loro tenore di zucchero deve ancora essere aumentato nel corso della trasformazione in prodotti finiti, purché per la loro composizione essi siano specificamente e definitivamente destinati alla fabbricazione di una data categoria di prodotti a base di zuccheri.

Sono esclusi da queste sottovoci, per esempio:

a)

i gelati, compresi quelli presentati in bastoni attorno ad un supporto, come dei succhiotti (voce 2105 00);

b)

i dolciumi contenenti cacao, miscelati in proporzioni variabili a dolciumi non contenenti cacao, condizionati per la vendita allo stato mescolato (voce 1806).

1704 90 51

Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

Vedi le note esplicative del SA, voce 1704, secondo comma, punti 4 e 9.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce gli impasti per la glassatura allo zucchero e/o glassatura grassa.

1704 90 55

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

Vedi le note esplicative del SA, voce 1704, secondo comma, punto 5.

1704 90 61

Confetti e prodotti simili confettati

Rientrano in questa sottovoce i prodotti a base di zuccheri rivestiti di zucchero duro confettato, per esempio le mandorle confettate.

1704 90 65

Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

Le gomme e gli altri dolciumi a base di gelificanti sono prodotti costituiti da sostanze gelificanti (come la gomma arabica, la gelatina, la pectina o certe sostanze amilacee), di zucchero e di sostanze aromatiche. Essi sono presentati in diverse forme, per esempio di figurine.

1704 90 71

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

Le caramelle di questa sottovoce sono dei prodotti duri, talvolta friabili, trasparenti o opachi. Si tratta essenzialmente di zuccheri cotti ai quali sono state aggiunte piccole quantità di altre sostanze (escluse le sostanze grasse) destinate a conferire loro una grande varietà di gusti, di forme e colori. In alcuni casi i prodotti sono anche ripieni.

1704 90 75

Caramelle

Le caramelle sono i prodotti che si ottengono come le caramelle di zucchero cotto, cuocendo gli zuccheri con l'aggiunta, tuttavia, di sostanze grasse.

1704 90 81

ottenuti per compressione

Rientrano in questa sottovoce i prodotti a base di zuccheri presentati in forme diverse, ottenuti per compressione, con o senza materia legante.

1704 90 99

altri

Purché non siano più specficamente compresi nelle sottovoci precedenti, rientrano particolarmente in questa sottovoce:

1.

i fondenti;

2.

il marzapane presentato in imballaggi immediati di contenuto netto di meno 1 chilogrammo (marzapane in altri imballaggi: sottovoce 1704 90 51);

3.

il torrone;

4.

gli estratti di liquerizia presentati (cioè preparati) sotto forma di dolciumi.

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

Il seme di cacao contiene da 49-54 %, in peso, di una materia grassa denominata burro di cacao, 8-10 %, in peso, di amido, 8-10 %, in peso, di proteine, 1-2 %, in peso, di teobromina, 5-10 %, in peso, di tannoidi (la catechina o rosso di cacao), 4-6 %, in peso, di cellulosa, 2-3 %, in peso, di sostanze minerali, steroli (vitamina D) e diversi fermenti.

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

Rientra in questa voce la pasta di cacao, anche a pezzi, trattata con delle sostanze alcaline per aumentarne la solubilità. Tuttavia, questa voce non comprende la pasta di cacao trattata come sopra ma presentata sotto forma di polvere (voce 1805).

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Rientra in particolare in questa voce la polvere di cacao addizionata con piccole quantità (circa 5 %, in peso) di lecitina, che ha l'unica funzione di aumentare la capacità del cacao in polvere di formare dispersioni nei liquidi e quindi di facilitare la preparazione di bibite a base di cacao (cacao solubile).

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1806.

1806 20 10

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

Rientrano in questa sottovoce in particolare i prodotti denominati generalmente «cioccolato di ricopertura» ovvero «cioccolato di ricopertura al latte».

1806 20 30

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

Rientrano in questa sottovoce in particolare i prodotti denominati generalmente «cioccolato al latte».

1806 20 50

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti generalmente denominati «cioccolato nero» o «cioccolato amaro» o «cioccolato fondente».

1806 20 70

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

Le preparazioni denominate «Chocolate milk crumb» sono ottenute mediante essiccazione sottovuoto di una miscela acquosa di zuccheri, latte e cacao. Esse sono generalmente utilizzate per la fabbricazione di cioccolato al latte. Questi prodotti si possono presentare sotto forma di pezzi irregolari e friabili o sotto forma di polvere. Generalmente, il tenore, in peso, di zucchero è compreso tra 35 e 70 %, quello delle materie solide provenienti dal latte tra 15 e 50 % e quello del cacao tra 5 e 30 %.

Il processo particolare di fabbricazione provoca la cristallizzazione degli zuccheri.

1806 20 95

altre

Rientrano in questa sottovoce le altre preparazioni contenenti cacao quali le paste per pralinare e le paste da spalmare contenenti cacao.

1806 31 00

ripiene

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 1806 31.

1806 32 10

con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

Rientrano in particolare in questa sottovoce il cioccolato presentato in tavolette, barre o bastoncini, contenenti cereali, noci o altri frutti, interi o in pezzi, distribuiti nella massa.

1806 90 11 e 1806 90 19

Cioccolatini (praline), anche ripieni

Per quel che concerne il termine «ripieni», va applicata, mutatis mutandis, la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 1806 31.

Rientrano in queste sottovoci i prodotti delle dimensioni di un boccone, costituiti:

sia di cioccolato ripieno,

sia di una giustapposizione di cioccolato e di parti di altri prodotti alimentari,

ovvero di una miscela di cioccolato e di altri prodotti alimentari.

1806 90 11

contenenti alcole

Gli assortimenti con cioccolatini (praline) contenenti o non contenenti alcole sono da classificare in base alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata.

1806 90 19

altri

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1806 90 11.

1806 90 31

ripieni

Per quel che concerne il termine «ripieni», va applicata, mutatis mutandis, la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 1806 31.

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le uova di cioccolato ripiene e articoli di Natale ripieni.

1806 90 39

non ripieni

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce il cioccolato in granelli, il cioccolato in fiocchi, il cioccolato grattuggiato nonché le figurine piene o cave all'interno di cioccolato.

1806 90 50

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i prodotti a base di zuccheri della voce 1704, in particolare le caramelle o i confetti contenenti cacao.

1806 90 60

Pasta da spalmare contenente cacao

Rientrano in questa sottovoce le paste da spalmare contenenti cacao in imballaggi immediati con un contenuto netto inferiore o uguale a 2 chilogrammi.

1806 90 90

altre

Rientrano in particolare in questa sottovoce certe polveri contenenti cacao utilizzate per la fabbricazione di creme, gelati, dessert e preparazioni analoghe (ad esclusione di quelle indicate nelle note esplicative delle considerazioni generali del presente capitolo).

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Considerazioni generali

Il «tenore in polvere di cacao» dei prodotti del presente capitolo è di norma calcolato moltiplicando la somma dei tenori in peso in teobromina ed in caffeina per il fattore 31.

I tenori in teobromina ed in caffeina sono determinate tramite «HPLC» (High Performance Liquid Chromatography).

Nel caso di prodotti che contengono caffeina o teobromina da fonti diverse dal cacao, non si deve tenere conto di tali quantitativi aggiunti di caffeina o teobromina ai fini del calcolo del contenuto di cacao.

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1901.

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

Rientrano in particolare nella presente sottovoce le paste preparate di cui alle note esplicative del SA, voce 1901, parte II, ottavo comma, punti 7 e 8.

Sono escluse della presente sottovoce le sfoglie in pasta di farina o di fecola cotta ed essiccata, anche se destinata al rivestimento di determinati prodotti della pasticceria (voce 1905).

1901 90 11 e 1901 90 19

Estratti di malto

Vedi le note esplicative del SA, voce 1901, parte I.

Gli estratti di malto contengono destrine, maltosio, proteine, vitamine, enzini nonché sostanze aromatiche.

Sono escluse da queste sottovoci le preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, che contengono estratti di malto, anche se gli estratti di malto sono i loro costituenti essenziali (sottovoce 1901 10 00).

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1902 20 91

cotte

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le paste alimentari precotte.

1902 40 90

altro

Questa sottovoce comprende il cuscus preparato, vale a dire il cuscus presentato, per esempio, con la carne, legumi e altri ingredienti, a condizione, tuttavia, che la carne non costituisca più di 20 %, in peso, della preparazione.

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Vedi le note 3 e 4 del presente capitolo.

Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1904.

1904 10 10 a 1904 10 90

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

I prodotti ottenuti con il procedimento di cui alle note esplicative del SA, voce 1904, punto A, quarto capoverso, compresi i prodotti ottenuti a partire da altri cereali, sono classificati in questa voce allorché siano trasformati dopo soffiatura in farina, semola o pellets.

Queste sottovoci comprendono anche materiale di riempimento per imballaggio, di forma irregolare, reso anche non commestibile, ottenuto, ed esempio, per estrusione di semolino di granturco.

1904 20 10 a 1904 20 99

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

Vedi le note esplicative del SA, voce 1904, titolo B.

1904 30 00

Bulgur di grano

Vedi le note esplicative del SA, voce 1904, titolo C.

1904 90 10 e 1904 90 80

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 1904, titolo D.

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Rientrano in questa voce gli snack pronti per il consumo in forma, ad es., di piselli o arachidi essiccati che sono ricoperti completamente di pasta se, a causa del suo spessore e sapore, la copertura di pasta determina il carattere essenziale del prodotto.

Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1905.

Sono esclusi dalla presente voce le paste non cotte anche in stampi o comunque formate, impiegate per la preparazione di prodotti della panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con l'aggiunta di cacao (sottovoce 1901 20 00).

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 4.

Questa sottovoce comprende anche i prodotti della specie ottenuti mediante estrusione.

1905 20 10 a 1905 20 90

Pane con spezie (panpepato)

Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 6.

Non sono in particolare compresi in queste sottovoci gli «speculoos» e il pane russo (patience).

1905 31 11 a 1905 31 99

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

Vedi le note complementari 1 e 2 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 8 b).

Queste sottovoci comprendono anche i prodotti della specie ottenuti mediante estrusione.

1905 31 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

Rientrano in questa sottovoce in particolare i biscotti al burro.

1905 31 91

doppio biscotto con ripieno

Rientrano in questa sottovoce i prodotti costituiti da uno strato di ripieno posto fra due biscotti. Il ripieno può essere, per esempio, di cioccolato, di marmellata, di fondente, di crema o di pasta alla noce.

1905 32 05 a 1905 32 99

Cialde e cialdine

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 9.

1905 32 91

salate, anche ripiene

Rientrano in particolare in questa sottovoce le cialde e cialdine al formaggio.

1905 40 10 e 1905 40 90

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 5.

1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo B.

1905 90 30

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

Il termine «pane» comprende i prodotti di diverso formato.

Questa sottovoce comprende non solamente il pane comune e il pane integrale, ma anche le diverse specialità di prodotti quali, per esempio, il pane di glutine per diabetici ed i biscotti di mare.

1905 90 45

Biscotti

Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punti 8 a) e 8 c).

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punti 7 e 15.

1905 90 60

con aggiunta di dolcificanti

Rientrano in questa sottovoce i prodotti della pasticceria non compresi nelle sottovoci precedenti quali, per esempio, le torte, il pane con l'uva, le meringhe, le brioches e i cornetti («croissants»).

1905 90 90

altri

Rientrano in questa sottovoce in particolare le «quiche», le pizze e il pane non compreso nelle sottovoci 1905 90 30 e 1905 90 60.

Questa sottovoce comprende anche materiale di riempimento per imballagio, di forma irregolare, reso anche non commestibile, ottenuto per estrusione di amido.

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Considerazioni generali

Rientrano in questo capitolo gli snack pronti per il consumo in forma, ad es., di piselli o arachidi essiccati che sono ricoperti solo in parte di pasta e il cui carattere essenziale è di conseguenza conferito dagli ortaggi o legumi, dalla frutta o dalle altre parti di piante utilizzati.

Rientrano in questo capitolo anche i cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa.

Tuttavia, i cetrioli e i cetriolini che non hanno subito una fermentazione lattica completa e sono temporaneamente conservati in salamoia devono essere classificati alla sottovoce 0711 40 00 se non sono atti al consumo immediato. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.

Nota 4

Per la determinazione del tenore in estratto secco dei succhi di pomodoro si deve applicare il metodo di analisi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1979/82 della Commissione (GU L 214 del 22.7.1982, pag. 12).

Nota complementare 1

Per determinare il tenore di acido è opportuno omogeneizzare parti aliquote di liquido e di componenti solidi del prodotto.


2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Vedi la nota 3 del presente capitolo.

2001 90 10

«Chutney» di manghi

Per «chutney» di mango, ai sensi di questa sottovoce e ai sensi della sottovoce 2103 90 10, si intende una preparazione ottenuta partendo da manghi canditi ai quali vengono aggiunti diversi prodotti, quali zucchero, uva secca, pepe e zucchero.

Mentre il «chutney» di mango di questa sottovoce contiene ancora pezzi di frutta, il «chutney» di mango della sottovoce 2103 90 10 si presenta sotto forma di una salsa più o meno liquida completamente omogenizzata.

2001 90 50

Funghi

Non rientrano in questa sottovoce i funghi solamente conservati temporaneamente mediante i procedimenti enumerati alla voce 0711, per esempio per mezzo di una salamoia addizionata di aceto o di acido acetico.

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

2002 10 10 e 2002 10 90

Pomodori, interi o in pezzi

Queste sottovoci comprendono in particolare i pomodori, interi o in pezzi, anche pelati, conservati mediante sterilizzazione.

2002 90 11 a 2002 90 99

altri

Queste sottovoci comprendono in particolare i passati di pomodori, anche presentati sotto forma di pani, concentrati di pomodori nonché i succhi di pomodori il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso. Esse comprendono anche la polvere di pomodore ottenuta mediante disidratazione del succo di pomodori, mentre il prodotto polverulento, derivato dalla macinazione dei fiocchi ottenuti dall'essiccamento dei pomodori tagliati a fette, rientra nella sottovoce 0712 90 30.

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Vedi la nota 3 del presente capitolo.

La presente voce non copre le preparazioni di prodotti della voce 0714, che non sono considerati come ortaggi e legumi (sottovoci 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 o 2008 99 91).

2004 10 10

semplicemente cotte

Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2004, secondo comma, punto 1.

2004 10 91 e 2004 10 99

altre

Rientrano in particolare in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2004, secondo comma, punto 3.

2004 90 50

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

Ai sensi di questa sottovoce, sono considerati come «fagiolini» esclusivamente i fagioli dei generi Phaseolus o Vigna, colti prima della maturazione e il cui baccello è commestibile per intero. Il baccelo può essere di diversi colori: in particolare, verde unito, verde con strisce grigie o celesti o giallo (fagiolini-burro).

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

La nota esplicativa della voce 2004 va applicata anche alla presente voce.

Rientra in questa voce il prodotto detto «papad» costituito di pasta in sfoglie essiccate, preparata con farina di legumi da granella secchi, sale, spezie, olio, agenti di lievitazione e a volte piccole quantità di farina di cereali o di riso.

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

2005 20 80

altre

Rientrano particolarmente in questa sottovoce le patate in pezzi o a bastoncini, precotti nel grasso o nell'olio, refrigerati e confezionati sotto vuoto.

2005 70 00

Olive

Le presenti sottovoci comprendono le olive di cui alle note esplicative del SA, voce 2005, quarto comma, punto 1, anche farcite con legumi (per esempio: con pimenti o peperoni dolci), con frutti (per esempio mandorle) o con una miscela di legumi e di frutti.

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2006 00 31 a 2006 00 38

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

Per quanto concerne la determinazione del tenore di zuccheri, vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Per quanto concerne i termini «ottenute mediante cottura» si rimanda alla nota 5 del presente capitolo.

Per quanto concerne la determinazione del tenore di zuccheri, vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.

Non rientrano in questa voce le puree di frutta, ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristische chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico (voce 2008).

2007 10 10 a 2007 10 99

Preparazioni omogeneizzate

Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo.

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

Per quanto concerne la determinazione del tenore di zuccheri, vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.

Per quel che concerne i termini «con aggiunta di zuccheri», vedi la nota complementare 3 del presente capitolo.

Per quel che concerne i termini «avente un titolo alcolometrico effettivo», vedi la nota complementare 4 del presente capitolo.

2008 11 10 a 2008 19 99

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro

Le presenti sottovoci comprendono in particolare i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2008, secondo comma, punti 1 e 2, anche mescolati tra loro.

Rientrano ugualmente in queste sotovoci i prodotti della specie:

1.

ridotti in lamelle o pezzetti, utilizzati specialmente in pasticceria;

2.

macinati o diversamente frantumati sotto forma di pasta, anche addizionati con altre sostanze.

Sono invece escluse da queste sottovoci le paste per la produzione del marzapane, del mandorlato, ecc. della voce 1704.

2008 19 11 a 2008 19 99

altre, compresi i miscugli

Queste sottovoci comprendono la frutta a guscio e i semi diversi dalle arachidi. Esse comprendono anche i diversi frutti a guscio e gli altri semi mescolati tra di loro, anche se nella miscela prevalgono le arachidi.

2008 30 51

Segmenti di pompelmi e di pomeli

Sono considerati come segmenti, ai sensi di questa sottovoce, gli spicchi naturali del frutto presentati interi.

La presenza di una piccola quantità di spicchi spezzati, che non sono il risultato di un trattamento specifico, non influisce sulla classificazione della specie di prodotto.

2008 30 71

Segmenti di pompelmi e di pomeli

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2008 30 51.

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Per quanto concerne i succhi non fermentati senza aggiunta di alcole, si rimanda alla nota 6 del presente capitolo.

Per quanto concerne il «valore Brix», si rimanda alla nota della sottovoce 3 del presente capitolo.

Per quanto concerne gli «zuccheri addizionati», si rimanda alla nota complementare 5 a), del presente capitolo.

Ai fini dell'applicazione della nota complementare 5 b), del presente capitolo, si considera che hanno perduto il carattere originario di succo di frutta, ai sensi della voce 2009, i prodotti addizionati di zucchero in quantità tale da contenere meno del 50 % in peso di succo di frutta.

Per determinare se i prodotti hanno perso il loro carattere originario a seguito dell'aggiunta di zucchero, devono essere applicate soltanto le note complementari 2 e 5 del presente capitolo. Il tenore in zuccheri diversi, calcolato in saccarosio, è determinato conformemente al testo della suindicata nota complementare 2. Se il tenore di zucchero addizionato, calcolato in applicazione della nota complementare 5 a) del presente capitolo, è superiore al 50 % in peso, il tenore calcolato in succo di frutta è inferiore al 50 % in peso e pertanto il prodotto non deve essere classificato alla voce 2009.

La nota complementare 5 b) del presente capitolo non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati.

Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.

Per quanto concerne l'aggiunta di altre sostanze ai prodotti della voce 2009, si rimanda alle note esplicative del SA per la voce 2009.

ESEMPIO

L'analisi di un campione di succo d'arancia fornisce il risultato seguente:

valore indicato dal rifrattometro alla temperatura di 20 °C: 65,3,

tenore in zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (nota complementare 2 del presente capitolo: 62,0 (65,3 × 0,95),

tenore calcolato in zucchero aggiunto (nota complementare 5 del presente capitolo): 49 % in peso (62,0 – 13),

tenore calcolato in succo di frutta: 51 % in peso (100 – 49).

Conclusione: si considera che il campione non ha perduto il suo carattere originario ai sensi della nota complementare 5 b) del presente capitolo in quanto il tenore calcolato in succo di frutta non è inferiore al 50 % in peso.

2009 11 11 a 2009 11 99

congelati

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2009 11.

2009 50 10 e 2009 50 90

Succhi di pomodoro

Vedi la nota 4 del presente capitolo e le relative note esplicative.

2009 69 51

concentrati

Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo.

2009 69 71

concentrati

Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo.

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Nota complementare 1

Questa nota complementare riguarda in particolare, le maltodestrine.


2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2101 11 00

Estratti, essenze e concentrati

Rientrano in questa sottovoce gli estratti, essenze e concentrati di caffè sotto forma di polvere, granuli, fiocchi, bastoncini o in altra forma solida.

Rientrano in questa sottovoce i prodotti presentati allo stato liquido o in forma pastosa, anche congelati. Questi prodotti sono utilizzati particolarmente per delle preparazioni alimentari (per esempio: per la fabbricazione di caramelle, pasticceria e gelati).

2101 30 19

altri

Rientrano ugualmente in questa sottovoce i chicchi d'orzo sbramati, non germinati, torrefatti, che possono essere utilizzati nell'industria di fabbricazione della birra, per conferire a quest'ultima colore e sapore e come succedanei del caffè.

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2102 10 10

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

Vedi le note esplicative del SA, voce 2102, parte A, terzo comma, punto 4.

Questi lieviti sono coltivati in ambienti particolari per impieghi molto specifici; essi sono acclimatati in particolare per la distilleria e la vinificazione. Essi consentono di ottenere prodotti fermentati con caratteristische specifiche ben determinate.

2102 20 11 e 2102 20 19

Lieviti morti

Questi lieviti, descritti nelle note esplicative del SA, voce 2102, parte A, quarto e quinto comma, sono commercializzati con il nome di «lieviti alimentari». Essi sono in generale presentati in polvere, scaglie o granuli.

2102 20 90

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 2102, parte B.

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

Vedi le note esplicative del SA, voce 2102, parte C.

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

2103 90 10

«Chutney» di mango liquido

Per chutney di mango si intende, ai sensi di questa sottovoce, una preparazione a base di manghi canditi, ai quali sono stati aggiunti diversi prodotti, quali ginepro, uva passa, pepe e zucchero.

Il chutney di mango di questa sottovoce si presenta sotto forma di salsa più o meno liquida, completamente omogeneizzata.

2103 90 30

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

I prodotti previsti da questa sottovoce sono le preparazioni alcoliche concentrate, liquide, che traggono il loro sapore particolare, talvolta amaro e fortemente aromatico, dalle radici di genziana utilizzate nella loro fabbricazione in associazione con varie spezie e piante aromatiche.

Questi amari aromatici concentrati costituiscono additivi destinati ad essere utilizzati tanto come aromatizzanti di bevande (cocktails, sciroppi, bevande gassate, ecc) quanto come condimenti, allo stesso modo delle salse e dei condimenti composti, in cucina e pasticceria (minestre, piatti preparati di carni, pesci od ortaggi, salse, salumi, composte e insalate di frutta, torte di frutta, creme, sorbetti, ecc.).

Questi amari vengono commercializzati generalmente con la denominazione «Angostura bitter».

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Per i termini «preparazioni alimentari composte omogeneizzate», si rimanda alla nota 3 del presente capitolo.

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

Ai sensi di questa voce, per «gelati» si intendono le preparazioni alimentari, condizionate o meno per la vendita al minuto, contenenti o non contenenti cacao o cioccolata (anche come rivestimento), il cui stato solido o pastoso è stato ottenuto per congelamento e che sono destinate al consumo tali e quali.

Questi prodotti hanno la proprietà essenziale di ritornare allo stato liquido o semiliquido se posti in un ambiente avente una temperatura di circa 0 °C.

Viceversa, le preparazioni che, pur avendo l'aspetto di gelati, non possiedono la proprietà essenziale sopra descritta, rientrano, a seconda dei casi, nelle voci 1806, 1901 o 2106.

I prodotti della presente voce hanno denominazioni molto varie (gelati, crema gelato, cassata, «tranci napoletani», ecc.) e si presentano sotto forme varie; possono contenere cacao o cioccolato, zuccheri, materie grasse vegetali o provienti dal latte, latte scremato o meno, frutta, stabilizzanti, sostanze aromatiche, coloranti, ecc.

Il tenore totale di tali materie grasse non supera generalmente 15 %, in peso, del prodotto finito. Tuttavia, alcune specialità, per la cui fabbricazione viene impiegata un'elevata proporzione di crema di latte, possono presentare un tenore totale di materie grasse di circa 20 %, in peso.

Per la fabbricazione di alcuni gelati, viene insufflata aria nelle materie prime messe in lavorazione per aumentare il volume del prodotto finito.

Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 2105 00.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2105, in particolare per le esclusioni.

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106 10 20 e 2106 10 80

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

Vedi le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punto 6 (ad eccezione degli idrolizzati di proteine).

Non rientrano in queste sottovoci i concentrati di proteine del latte (sottovoce 0404 90 o voce 3504 00).

Al momento di determinare il tenore di saccarosio, ai fini della classificazione nelle presenti sottovoci, si deve tenere conto anche del contenuto di zucchero invertito calcolato in saccarosio.

2106 90 20

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

Vedi le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punto 7.

Vedi la nota complementare 2 del presente capitolo.

Sono escluse da questa sottovoce le preparazioni composte simili con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale allo 0,5 % vol (sottovoci 2106 90 92 o 2106 90 98).

2106 90 30

di isoglucosio

Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo.

2106 90 92 e 2106 90 98

altre

Vedi le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punti 1 a 5, 8 a 11 e 13 a 16 nonché la nota esplicativa delle sottovoci 2106 10 20 e 2106 10 80, terzo comma.

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Considerazioni generali

Quando in questo capitolo si fa distinzione tra i prodotti presentati in recipienti contenenti fino a due litri, oppure più di due litri, si deve prendere in considerazione il volume del liquido contenuto in detti recipienti e non la loro capacità.

Sono comprese in questo capitolo — purché non si tratti di medicinali — le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiai). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106.

Nota complementare 2 b)

Il titolo alcolometrico volumico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito), contenuta in 100 litri del prodotto considerato, per il fattore 0,60.


2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2201 10 11 a 2201 10 90

Acque minerali e acque gassate

Rientrano in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2201, lettere B e C.

Non rientra, per esempio, in queste sottovoci l'acqua minerale naturale contenuta in recipienti del tipo aerosol, destinata ad essere utilizzata per la conservazione e la cura della pelle (voce 3304).

2201 10 11 e 2201 10 19

Acque minerali naturali

Si considerano come «acque minerali naturali» le acque minerali ai sensi della direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45) nella versione vigente.

2201 90 00

altre

Questa sottovoce comprende i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2201, lettere A e D.

Rientrano anche in questa sottovoce il vapore acqueo e l'acqua naturale filtrata, sterilizzata, depurata o addolcita.

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Per quel che concerne i termini «bevande analcoliche» si rimanda alla nota 3 del presente capitolo.

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

Rientrano in questa sottovoce le bevande rinfrescanti di cui alle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A.

La presenza di antiossidanti, di vitamine, di stabilizzanti o chinino, non ha effetto sulla classificazione delle bevande rinfrescanti.

Questa sottovoce comprende, per esempio, i prodotti liquidi costuiti d’acqua, da zucchero e da sostanze aromatiche, racchiuse in un cuscinetto di materia plastica artificiale e destinati alla fabbricazione domestica di ghiaccioli, mediante congelamento in apparecchi frigoriferi.

Vedi anche la nota complementare 1 del presente capitolo.

2202 90 10

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

In questa sottovoce sono comprese preparazioni toniche quali quelle descritte nelle note esplicative al presente capitolo, «Considerazioni generali», secondo paragrafo. Dette bevande analcoliche, spesso definite come complementi alimentari, possono essere a base di estratti di piante (tra cui erbe aromatiche) e possono contenere sali minerali e/o vitamine aggiunti. In linea di massima, dette preparazioni dovrebbero coadiuvare al mantenimento della salute e del benessere generale e per tale motivo differiscono dalle acque aromatizzate o edulcorate e dalle altre bevande analcoliche elencate nella sottovoce 2202 10 00, alle quali si fa citati nelle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A.

2202 90 91 a 2202 90 99

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

Rientra, per esempio, in queste sottovoci il prodotto liquido denominato commercialmente «filled milk», purché si tratti di bevanda consumabile allo stato in cui si trova. Il «filled milk» è un prodotto a base di latte scremato o di latte in polvere scremato cui si aggiungono grassi o oli vegetali raffinati in quantitativi pressappoco identici a quelli dei grassi naturali sottratti al latte intero iniziale. Tale bevanda è classificata all'interno di queste sottovoci in base al suo tenore di materie grasse provenienti dal latte.

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2202 90 10.

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Per quanto riguarda i termini «gradazione alcolometrica volumica effettiva», vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.

2204 10 11 a 2204 10 98

Vini spumanti

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

2204 10 11

Champagne

Lo champagne è un vino spumante prodotto nella regione chiamata Champagne, prodotto da uve raccolte esclusivamente in questa regione.

2204 21 06 a 2204 21 09

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

Rientrano in queste sottovoci:

1.

i vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo «a fungo», che non rispondono alla definizione dei «vini spumanti» di cui alla nota di sottovoce 1 del presente capitolo;

2.

i vini presentati altrimenti che in bottiglia chiusa con tappo «a fungo», aventi una sovrappressione minima di 1 bar ed inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 °C.

Ai sensi di questa sottovoce sono considerati come tappi «a fungo» esclusivamente i tappi di sughero dalla forma corrispondente allo schizzo riportato qui appresso, nonché i tappi analoghi di materie plastiche.

 

Image

2204 21 11 a 2204 21 98

altri

Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo.

Tra i componenti non volatili che costituiscono l'estratto secco totale ai sensi della nota complementare 4 A del presente capitolo, si possono citare gli zuccheri, la glicerina, i tannini, l'acido tartarico, le sostanze coloranti ed i sali.

2204 21 11 a 2204 21 78

Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)

Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.

2204 21 23

Tokaj

Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo.

2204 21 79 e 2204 21 80

Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.

2204 29 10

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 2204 21 06 a 2204 21 09.

2204 29 11 a 2204 29 98

altri

Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo.

2204 29 11 a 2204 29 58

Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)

Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.

2204 29 11

Tokaj

Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo.

2204 29 79 e 2204 29 80

Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.

2204 30 10

parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

Vedi la nota complementare 3 in collegamento con le note complementari 2 a), 2 b) e 2 c) del presente capitolo.

2204 30 92

concentrati

Vedi la nota complementare 7 del presente capitolo.

2204 30 96

concentrati

Vedi la nota complementare 7 del presente capitolo.

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

Tra i vini che rientrano in questa voce e che sono descritti nelle note esplicative del SA, voce 2205, si possono citare:

1.

le bevande «Marsala all'uovo», «Marsala alle mandorle» e «Crema di Marsala all'uovo», che sono a base di vino di Marsala, aromatizzate con tuorli d'uovo, mandorle e con altre sostanze aromatiche;

2.

le bevande dette «Sangria» a base di vino, aromatizzate, per esempio, al limone o all'arancia.

Vedi la nota complementare 8 di questo capitolo. I prodotti con titolo alcolometrico effettivo volumico inferiore a 7 % vol rientrano nella voce 2206 00.

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2206 00 10

Vinello

Vedi la nota complementare 9 del presente capitolo.

2206 00 31 a 2206 00 89

altri

Rientrano, per esempio, in tali sottovoci, le bevande fermentate di cui alle note esplicative del SA, voce 2206, secondo comma, punti 1 a 10.

2206 00 31 e 2206 00 39

spumanti

Per quel che concerne il termine «spumanti» si rimanda alla nota complementare 10 del presente capitolo.

Quanto all'interpretazione dell’espressione «tappo a fungo», che figura nella suddetta nota complementare, si veda la nota esplicativa delle sottovoci 2204 21 06 a 2204 21 09, ultimo comma.

2206 00 51 a 2206 00 89

non spumanti, presentati in recipienti di capacità

Rientrano in queste sottovoci, per esempio, le bevande che non sono il prodotto della fermentazione naturale del mosto di uva fresca, ma che vengono ottenute dal mosto di uva concentrato. Questo mosto è stabile e può essere conservato per essere utilizzato a mano a mano che è necessario.

Il processo di fermentazione è, in seguito, generalmente provocato mediante l'aggiunta di lieviti. Lo zucchero è, talvolta, aggiunto al mosto prima o durante la fermentazione. Il prodotto ottenuto secondo questo processo può essere, infine, edulcorato, alcolizzato o tagliato.

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

Vedi le note esplicative del SA, voce 2207, ad esclusione del quarto comma.

Si segnala che le bevande contenenti alcole di distillazione (per esempio gin, vodka), qualsiasi sia il loro titolo alcolometrico volumico, rientrano nelle sottovoci 2208 20 12 a 2208 90 78.

2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Vedi le note esplicative del SA, voce 2207, quarto comma.

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Le acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di questa sottovoce sono liquidi alcolici generalmente destinati al consumo umano e ottenuti:

sia direttamente mediante distillazione (con aggiunta o meno di sostanze aromatiche) di liquidi fermentati naturali quali vino, sidro, ovvero di frutta, di vinacce, di cereali e di altri prodotti vegetali precedentemente fermentati,

sia incorporando semplicemente varie sostanze aromatiche ed eventualmente zucchero all'alcole di distillazione.

Varie bevande contenenti alcole di distillazione sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti da 1 a 18.

Va rilevato che le acquaviti non denaturate restano classificate nella presente sottovoce, anche se il loro titolo alcolometrico è uguale o superiore a 80 % vol, a prescindere dal fatto che il prodotto possa essere bevuto direttamente o meno allo stato in cui si trova.

Sono escluse da questa sottovoce le bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione (voci 2203 00 a 2206 00).

2208 30 11 a 2208 30 88

Whisky

Per whisk(e)y si intende un'acquavite ottenuta dalla distillazione di un mosto di cereali con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore al 40 % e commercializzata in bottiglie o altri contenitori.

I whisky scozzese («Scotch whisky») è un whisky distillato ed invecchiato in Scozia.

Il whisky addizionato con acqua gassosa (whisky e soda) è escluso da queste sottovoci e rientra nelle sottovoci 2208 90 69 o 2208 90 78.

2208 30 30

Whisky detto «single malt»

Il «single malt whisky» scozzese è un'acquavite prodotta in un'unica distilleria e ottenuta mediante distillazione, in alambicchi discontinui, di mosto fermentato di solo orzo maltizzato.

2208 30 41 e 2208 30 49

Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità

Il «blended malt whisky» scozzese è prodotto mediante miscelazione di due o più «single malt whisky» scozzesi che sono stati distillati/ottenuti presso distillerie diverse.

2208 30 61 e 2208 30 69

Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità

Il «single grain whisky» scozzese è un'acquavite diversa dal «single malt whisky» scozzese o dal «blended malt whisky» scozzese, prodotta in un'unica distilleria mediante distillazione di mosto fermentato di orzo maltizzato con o senza grani interi di altri cereali (prevalentemente frumento o mais).

Il «blended grain whisky» scozzese è prodotto mediante miscelazione di due o più «single grain whisky» scozzesi che sono stati distillati/ottenuti presso distillerie diverse.

2208 30 71 e 2208 30 79

Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità

Gli altri whisky scozzesi detti «blended» («Blended Scotch Whisky») sono prodotti mediante miscelazione di due o più «single malt whisky» scozzesi con uno o più «single grain Scotch whisky».

2208 40 11 a 2208 40 99

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zuchero fermentati

Queste sottovoci includono, como per esempio, il rum e la tafia citati nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 3, purché non siano stati privati delle loro caratteristiche organolettiche.

2208 50 11 e 2208 50 19

Gin, presentato in recipienti di capacità

Il «gin» è una bevanda contenente alcole di distillazione generalmente ottenuta dalla semplice distillazione o dalla distillazione successiva di acquaviti di cereali o di alcole etilico, rettificati, con aggiunta di bacche di ginepro e altre piante aromatiche (per esempio: coriandolo, radici di angelica, anice, zenzero).

Ai sensi di queste sottovoci sono considerate come «gin» soltanto le bevande contenenti alcole di distillazione aventi le caratterische organolettiche del gin.

Di conseguenza, sono per esempio esclusi da questa sottovoce:

a)

il genièvre (jenever) (sottovoci 2208 50 91 o 2208 50 99);

b)

l'Aquavit (sottovoci 2208 90 56 o 2208 90 77);

c)

il Kranawitter (sottovoci 2208 90 56 o 2208 90 77).

2208 60 11 a 2208 60 99

Vodka

Vedi le note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 5.

2208 70 10 e 2208 70 90

Liquori

Vedi le note esplicative del SA, voce 2208, primo comma, lettera B, e terzo comma.

2208 90 11 e 2208 90 19

Arak, presentato in recipienti di capacità

L'arak è un'acquavite fabbricata con lievito speciale, a partire da melassi di canna da zucchero o da succhi zuccherati di piante e di riso.

L'arak non deve essere confuso col raki, ottenuto mediante ridistillazione di acquavite di uve secche o di fichi secchi, in presenza di semi di anice e che rientra nelle sottovoci 2208 90 56 o 2208 90 77.

2208 90 33 e 2208 90 38

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità

Le acquaviti di prugne, di pere o di ciliegia, che sono delle bevande contenenti alcole di distillazione ottenute esclusivamente dalla fermentazione e dalla distillazione di mosti di prugne, di pere o ciliege.

Per quel che concerne i termini «prugne» e «ciliege» vedi le note esplicative des SA, voce 0809.

2208 90 48

altre

Ai sensi di questa sottovoce, s'intendono per acquaviti di frutta le bevande contenenti alcole di distillazione ottenute esclusivamente per fermentazione alcolica e distillazione di frutta (diversa dalle prugne, pere e ciliegie), per esempio: albicocche, mirtilli, lamponi, more, ribes, fragole, mele inclusa l'acquavite di sidro. Il calvados rientra nella sottovoce 2208 90 45.

2208 90 56

altre

Rientrano in questa sottovoce, per esempio: l'acquavite di anice, il raki, l'acquavite di agave diversa dalla tequila (per esempio: mezcal), l'acquavite di piante aromatiche, gli amari (digestivi), l'Aquavit, il Kranawitter, l'acquavite di radici (per esempio: la genziana), l'acquavite di sorgo.

2208 90 69

altre bevande contenenti alcole di distillazione

Oltre alle bevande menzionate nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti 14 a 18, rientrano in questa sottovoce:

1.

le bevande contenenti alcole di distillazione addizionate ad acqua gassata (per esempio: whisky e soda);

2.

il tè alcolizzato;

3.

le miscele di bevande contenenti alcole di distillazione e le miscele di bevande alcoliche con succhi di frutta o di verdura dette «cocktails».

2208 90 71

di frutta

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 48. Questa sottovoce comprende il calvados.

2208 90 77

altre

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 56.

2208 90 78

altre bevande contenenti alcole di distillazione

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 69.

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

2209 00 11 e 2209 00 19

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

Vedi la nota complementare 11 del presente capitolo.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2209, parte I, secondo comma, punto 1.

2209 00 91 e 2209 00 99

altri, presentati in recipienti di capacità

Rientrano in particolare in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2209, parte I, secondo comma, punti 2, 3 e 4 e parte II.

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota complementare 3

Il titolo alcolometrico massico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito) contenuta in 100 chilogrammi del prodotto considerato per il fattore 0,47.


2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets, di pesci della presente sottovoce sono costituiti di pesci o di cascami di pesci generalmente trattati con vapore e pressati, poi disseccati e triturati ed eventualmente agglomerati in forma di pellets.

Sono escluse dalla presente sottovoce le farine di pesci, adatte all'alimentazione umana (sottovoce 0305 10 00).

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

Per distinguere i prodotti di questa voce da quelli del capitolo 11, vedere la nota 2 A del capitolo 11.

I residui di cui alle note esplicative del SA, voce 2302, punto B 1, contengono almeno il 50 % di cereali o di leguminose.

Per determinare il tenore in amido (sul prodotto tal quale), occorre applicare il metodo descritto nell'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

2302 10 10 e 2302 10 90

di granturco

A condizione che essi rispondano ai criteri fissati dalla nota 2 A del capitolo 11, le rotture di granturco, raccolte durante la setacciatura del granturco non mondato e pulito, sono escluse da queste sottovoci (sottovoce 1104 23 90).

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

Per determinare i tenori in amido e in proteine, occorre applicare i metodi descritti nell'allegato III, parti L e C, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

2303 10 11 e 2303 10 19

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca

I prodotti classificati in queste sottovoci devono rispondere ai criteri di cui alla nota complementare 1 del presente capitolo.

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1.

i prodotti detti «glutine di granturco» (generalmente sotto forma di farina) costituiti principalmente dal glutine ottenuto al momento della separazione dell'amido. Il loro tenore di proteine (azoto × 6,25) supera il 40 % in peso;

2.

i prodotti detti «gluten meal» ottenuti principalmente miscelando glutine puro con avanzi secchi provenienti dalla fabbricazione degli amidi di granturco. Il loro tenore di proteine (azoto × 6,25) si aggira generalmente sul 40 % in peso;

3.

i prodotti detti «alimenti di glutine di granturco» (corn gluten feed), aventi generalmente un tenore di proteine (azoto × 6,25) di almeno il 20 % in peso e costituiti principalmente da particelle di pericarpo e di endosperma, nonché da glutine di chicchi di granturco e, eventualmente, da acque concentrate della macerazione del granturco. Tutti questi costituenti sono dei sottoprodotti della fabbricazione degli amidi di granturco.

Rientranto altresì nelle presenti sottovoci i suddetti prodotti agglomerati sotto forma di pellets.

Rientrano in queste sottovoci soltanto i prodotti aventi un tenore di amido inferiore o uguale a 28 % in peso calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1), ed un tenore in materie grasse inferiore o uguale a 4,5 % in peso calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte H, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

I prodotti aventi un tenore di amido o di materie grasse superiore sono da classificare nel capitolo 11 ovvero nelle sottovoci 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 o 2309 90 51, a seconda dei casi. Lo stesso dicasi delle merci che contengono dei prodotti provenienti da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida (residui della vagliatura di chicchi di granturco, chicchi di granturco triturati, residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via secca, ecc.).

I prodotti classificati in queste sottovoci non possono nemmeno contenere residui dell'estrazione dell'olio di granturco ottenuti per via umida.

Le acque concentrate della macerazione del granturco, qualunque sia il loro tenore di proteine, rientrano nella sottovoce 2303 10 90.

2303 10 90

altri

Ai sensi della presente sottovoce, sono considerati come residui della fabbricazione della fecola a partire da radici di manioca i prodotti della specie contenenti in peso il 40 % al massimo di fecola riferita alla sostanza secca.

Questi stessi prodotti, sotto forma di farina o di semola, contenenti una percentuale superiore di fecola, rientrano nelle sottovoci 1106 20 10 o 1106 20 90. I prodotti della specie, agglomerati in forma di pellets, rientrano nella sottovoce 0714 10.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce, per esempio:

1.

i prodotti detti «alimenti di glutine di sorgo» (sorgho gluten feed), che presentano generalmente un tenore di proteine di almeno 18 % in peso e che sono principalmente costituiti di particelle del pericarpo e dell'endosperma nonché da glutine di chicchi di sorgo e, eventualmente, di acque concentrate della macerazione del sorgo. Tutti questi costituenti sono dei sottoprodotti della fabbricazione degli amidi di sorgo.

Rientrano in questa sottovoce soltanto i prodotti aventi un tenore di amido, calcolato in peso sulla sostanza secca, non superiore a 40 %.

I prodotti aventi un tenore di amido superiore sono da classificare generalmente nel capitolo 11, ovvero nelle voci 2302 o 2309, a seconda dei casi;

2.

gli avanzi della fabbricazione della fecola dette «polpe essiccate di patate». Il tenore minimo di amido di questi residui è generalmente di 50 % in peso.

Per determinare il tenore di umidità, occorre applicare il metodo descritto nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

Va segnalato che le acque concentrate della macerazione del granturco, qualunque sia il loro tenore di proteine, rientrano nella presente sottovoce.

2303 20 10 e 2303 20 90

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

Non è da considerare come «cascami della fabbricazione dello zucchero» e non rientra nelle presenti sottovoci il siero di latte (petit lait) dal quale sia stato in parte eliminato il lattosio (voce 0404).

Queste sottovoci comprendono le barbabietole private parzialmente o totalmente di zucchero.

2303 30 00

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

Vedi le note esplicative del SA, voce 2303, primo comma, lettera E, punti 1 a 5.

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Questa voce non comprende i baccelli di semi di soia, anche tritati, che non hanno formato oggetto del processo di estrazione di olio (voce 2308).

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

2306 41 00

di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo nonché la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 2306 41.

2306 90 05

di germi di granturco

La presente sottovoce comprende i residui dell'estrazione dell'olio di germe di granturco ottenuti a umido o a secco e che rispondono ai criteri della nota complementare 2 di questo capitolo.

I prodotti che non rispondono a questi criteri rientrano generalmente nel capitolo 11 o nelle voci 2302 o 2309, a seconda dei casi.

2306 90 11 e 2306 90 19

Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

Si intendono per residui dell'estrazione dell'olio di oliva soltanto i prodotti il cui tenore di sostanze grasse non supera 8 % in peso. I prodotti della specie (ad esclusione delle morchie) aventi un tenore di sostanze grasse più elevato sono da classificare come la materia di base (sottovoci 0709 90 31 o 0709 90 39).

Per determinare il tenore in materie grasse occorre applicare il metodo descritto nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, allegato XV (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

2307 00 11

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %

Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo nonché la relativa nota esplicativa.

2307 00 90

Tartaro greggio

Vedi le note esplicative del SA, voce 2307, secondo comma.

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

2308 00 11

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo nonché la relativa nota esplicativa.

2308 00 40

Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

I residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva comprende anche le cosiddette «logge d'arancia» e cioè prodotti composti da parti di arancia che nella spremitura delle arance sono inizialmente mescolate al succo e poi separate dal succo medesimo mediante filtratura e che non contengono quasi più polpa o succo, ma consistono essenzialmente di pelle e di albedo. Questi prodotti sono destinati ad essere addizionati ai concentrati diluiti di succhi di arancia o alle limonate (bevande gassate).

2308 00 90

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2308, secondo comma, punti 2, 3, 4 e da 6 a 9.

Questa sottovoce comprende anche i baccelli di semi di soia, anche tritati, che non hanno formato oggetto del processo di estrazione di olio.

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Vedi la nota 1 del presente capitolo.

Per la determinazione del tenore di amido si applica il metodo polarimetrico (detto anche metodo Ewers modificato) quale descritto nell'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

Il tenore, in peso, di amido delle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali ai sensi della voce 2309 è determinato utilizzando il metodo di analisi enzimatico di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 121/2008 della Commissione (GU L 37 del 12.2.2008, pag. 03), qualora siano presenti in quantità significative le seguenti materie prime per mangimi:

a)

prodotti della barbabietola (da zucchero), come polpa di barbabietola (da zucchero), melasse di barbabietola (da zucchero), polpa di barbabietola (da zucchero) melassata, borlanda di barbabietola (da zucchero), zucchero di barbabietola;

b)

pastazzo di agrumi;

c)

semi di lino; panello di lino; farina di estrazione di lino;

d)

semi di colza; panello di colza; farina di estrazione di colza; corteccia di colza;

e)

semi di girasole; farina di estrazione di girasole; farina di estrazione di girasole, parzialmente decorticato;

f)

panello di copra; farina di estrazione di copra;

g)

polpa di patate;

h)

lievito disidratato;

ij)

prodotti ricchi di inulina (ad esempio fettucce e farina di topinambur);

k)

ciccioli.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire la presenza di amido in una preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali ai sensi della voce 2309, è possibile, per verificare tale presenza, ricorrere ad un metodo qualitativo per microscopia.

Per quel che concerne i termini «prodotti lattieri», vedi la nota complementare 4 del presente capitolo. Il tenore di prodotti lattiero-caseari e il tenore in amido o fecola sono calcolati sul prodotto tal quale.

2309 10 11 a 2309 10 90

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

Rientrano in queste sottovoci anche i giocattoli da rosicchiare per cani, presentati in forme diverse, quali anelli o ossi, costituiti di frammenti di pelle di bue, di gelatina, di sciroppo, di glucosio (come legante), di coloranti, di un idrolizzato di proteine vegetali, di uno stabilizzante e, per quel che concerne gli anelli, di farina di carne e di ossi, che possono essere completamente mangiati.

2309 90 10

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

Vedi le note esplicative del SA, voce 2309, parte seconda, lettera B, ultimo comma, punto 1.

2309 90 20

Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

Va segnalato che l'utilizzazione delle acque di macerazione del granturco in quanto terreno nutritivo (brodo di coltura) è causa dell'eventuale presenza nei prodotti di residui degli agenti di fermentazione morti ad una concentrazione che non supera in genere il 2 %. Tali prodotti sono visibili al microscopio.

Inoltre i prodotti contenenti dei residui delle acque di macerazione utilizzate in talune fermentazioni contengono le seguenti sostanze in piccolissime quantità: amiloglucosidasi, alfa-amilasi, gomma xanthan, acido lattico, acido citrico, lisina, treonina, triptofano.

Va segnalato che le acque di macerazione del granturco contengono già quantità molto modeste di talune di queste sostanze (per esempio: aminoacidi) e che l'aumento della loro concentrazione da fermentazione è trascurabile.

I prodotti aventi tenore di amido o di materie grasse superiore ai limiti indicati nella nota complementare 5 rientrano nella sottovoce 2309 90 41 o 2309 90 51, a seconda dei casi.

La conformità dei residui della fabbricazione degli amidi di granturco importati dagli Stati Uniti d'America è verificata conformemente al regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5).

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Per quanto riguarda i tabacchi greggi o non lavorati, si vedano le note esplicative del SA, voce 2401, punto 1.

Si intende per:

a)

tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione, in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all'arancione molto scuro oppure rosso. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;

b)

tabacchi «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;

c)

tabacchi «light air cured» del tipo Maryland, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;

d)

tabacchi «fire cured», i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie dei tabacchi «fire cured» sono più spesse di quelle dei tabacchi Burley, «flue cured» o Maryland aventi la stessa altezza. I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione.

I tabacchi «sun cured» sono dei tabacchi essiccati direttamente all'aperto al calore del sole e esposti a soleggiamento diretto.

Non appartengono a questa voce in particolare le piante vive del tabacco (voce 0602).

2401 30 00

Cascami di tabacco

Oltre ai cascami di tabacco citati nelle note esplicative del SA, voce 2401, punto 2, rientrano in particolare nella presente sottovoce:

1.

i cascami provenienti dalla manipolazione delle foglie del tabacco; essi sono conosciuti in commercio sotto i nomi di kirinti, di broquelins, di scraps, ecc. Essi contengono, in genere, impurezze o corpi estranei quali polveri, frantumi di vegetali, filamenti di materie tessili. Talvolta detti cascami sono stati sbarazzati della polvere per setacciatura;

2.

i frantumi di foglie di tabacco conosciuti in commercio col nome di siftings; e che si ottengono per setacciatura dai cascami di cui sopra;

3.

i cascami provenienti dalla fabbricazione dei sigari, che portano il nome di «coupures» e che consistono in pezzi o ritagli di foglie;

4.

la polvere ottenuta per setacciatura dei cascami succitati.

Non appartengono a questa sottovoce, per esempio, i cascami di tabacco condizionati come tabacchi da fumo, tabacchi da masticare, tabacchi da fiuto o come polvere di tabacco, o che sono stati trattati per essere utilizzati tal quali come tabacchi da fumo, tabacchi da masticare, tabacchi da fiuto o come polvere di tabacco (voce 2403).

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

I sigari (compresi i sigari spuntati) o i sigaretti sono rotoli di tabacco che possono essere fumati tal quali:

1.

costituiti interamente di tabacco naturale, o

2.

muniti di una fascia esterna di tabacco naturale, o

3.

riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito della sottovoce 2403 91 00, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi, e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro, o

4.

riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito della sottovoce 2403 91 00, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi, e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri.

Rientrano in questa sottovoce anche i prodotti muniti di una fascia di tabacco naturale o ricostituito, ovvero di una fascia e di una sottofascia di tabacco ricostituito, che sono composti in parte da sostanze diverse dal tabacco ma che rispondono agli altri criteri delle precedenti note esplicative di questa sottovoce.

2402 20 10 e 2402 20 90

Sigarette contenenti tabacco

Le sigarette sono rotoli di tabacco che possono essere fumati tal quali e che non vanno classificati come sigari o sigaretti (confronta la nota esplicativa della sottovoce 2402 10 00).

Rientrano in queste sottovoci anche i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco e che rispondono alla definizione di cui sopra.

Sono esclusi da queste sottovoci i prodotti composti interamente di sostanze diverse dal tabacco (sottovoce 2402 90 00 ovvero, se hanno una funzione esclusivamente medica, capitolo 30).

2402 90 00

altri

Rientrano in questa sottovoce i sigari, i sigaretti, le sigarette costituiti esclusivamente di succedanei del tabacco, quali le sigarette fabbricate con foglie di una varietà di lattuga, preparate appositamente, prive di tabacco e di nicotina.

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

2403 10 10 e 2403 10 90

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

Il tabacco da fumo è tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale.

I cascami di tabacco sono da considerare come tabacchi da fumo, quando sono preparati per la vendita al minuto, possono essere fumati e non sono classificati come sigari, sigaretti o sigarette (vedi le note esplicative delle sottovoci 2402 10 00, 2402 20 10 e 2402 20 90.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono alla suddetta definizione. Sono invece esclusi i prodotti composti interamente di sostanze diverse dal tabacco, che hanno una funzione esclusivamente medica (capitolo 30).

Rientra ugualmente in queste sottovoci il tabacco trinciato (cut cigarette rag), miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione delle sigarette.

2403 91 00

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

Vedi le note esplicative del SA, voce 2403, primo comma, punto 6.

2403 99 10

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

Il tabacco da masticare è tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato ma non fumato.

Il tabacco da fiuto è tabacco in polvere o in grani, specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato.

Rientrano in questa sottovoce i prodotti che sono parzialmente composti da sostanze diverse dal tabacco e che rispondono ai suddetti requisiti.

2403 99 90

altri

Rientrano in particolare nella presente sottovoce:

1.

gli estratti e le soluzioni concianti di tabacco citati nelle note esplicative del SA, voce 2403, punto 7;

2.

la polvere di tabacco;

3.

i tabacchi del Brasile, filati, conciati e fermentati, pressati e imballati nelle pelli (cosiddetti «mangotes»);

4.

il tabacco espanso.

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Nota 1

La flottazione ha per scopo di separare dalla ganga l'elemento ricco di una sostanza minerale raccogliendolo alla superficie dell'acqua in cui viene immerso, mentre la ganga si deposita sul fondo.


2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

2501 00 31

destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti

Questa sottovoce comprende in particolare, subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il sale anche denaturato destinato alla fabbricazione di: acido cloridrico, cloro, cloruro di calcio, nitrato di sodio, ipoclorito di sodio, solfati, carbonati, idrossido, clorato e perclorato di sodio, nonché sodio metallico.

2501 00 51

denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

Questa sottovoce comprende, subordinatamente alle condizione stabilite dalle autorità competenti:

1.

il sale denaturato destinato a qualsiasi uso, escluso il sale denaturato della sottovoce 2501 00 31;

2.

il sale destinato alla raffinazione. È considerata raffinazione soltanto la purificazione mediante processi che comportano la soluzione del sale;

3.

il sale destinato ad usi industriali diversi dalla trasformazione chimica, la conservazione o la preparazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale. Si considera per uso industriale il sale destinato ad essere utilizzato in fabbrica come materia prima o come materia che entra a titolo accessorio in un ciclo di fabbricazione industriale (per esempio: nella metallurgia, nella tintoria, nelle industrie della concia, del sapone, del freddo e della ceramica).

Il sale, diverso da quello denaturato, impiegato per essere cosparso sulle strade, rientra nella sottovoce 2501 00 99.

2501 00 91

Sale per l'alimentazione umana

Si tratta di un sale non denaturato, adatto ad essere direttamente utilizzato in cucina, sulla tavola o a fini industriali per il condimento o la conservazione di prodotti alimentari. Questo sale è, generalmente, di grande purezza e di colore uniformemente bianco.

2501 00 99

altri

Questa sottovoce comprende, per esempio, il sale non denaturato che viene sparso in inverno e il sale per alimentazione animale (come per esempio le pietre da leccare).

2503 00

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

2503 00 10

Zolfi greggi e zolfi non raffinati

Rientrano in questa sottovoce le varie specie di zolfo menzionate nelle note esplicative del SA, voce 2503, primo comma, punti 1 a 4. Questi tipi di zolfo si presentano generalmente in blocchi, in pezzi o in polvere.

2503 00 90

altri

Questa sottovoce comprende le varie specie di zolfo citate nelle note esplicative del SA, voce 2503, primo comma, punti 5 a 7. Questi tipi di zolfo si presentano generalmente in cannelli o in pani di piccole dimensioni (zolfo raffinato) oppure in polvere (zolfo setacciato, zolfo ventilato, zolfo micronizzato).

2508

Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas

2508 10 00

Bentonite

Vedi le note esplicative del SA, voce 2508, terzo paragrafo, punto 1.

Le bentoniti naturali hanno generalmente un pH tra 6 e 9,5 (per una soluzione acquosa al 5 % e dopo riposo di un'ora) ed un tenore in carbonato di sodio inferiore al 2 %; il loro tenore complessivo in sodio e calcio che sono scambiabili non è superiore a 80 meq per 100 grammi. Esse sono di due tipi: calciche, caratterizzate da scarso potere rigonfiante, e sodiche, con elevato potere rigonfiante (indice di rigonfiamento inferiore a 7 o superiore a 12 millilitri per grammo).

Alcune bentoniti naturali possono presentare una caratteristica che si discosta da tali valori; qualora tale deviazione concerne più caratteristiche la bentonite è generalmente considerata attivata.

Le bentoniti attivate rientrano generalmente nella sottovoce 3802 90 00.

2511

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816

2511 10 00

Solfato di bario naturale (baritina)

La baritina è più o meno carica di ossido di ferro, di allumina, di carbonato di sodio e di silice. Dato che la forma più ricercata è quella costituita da cristalli biancastri, la baritina viene macinata, filtrata per eliminarne la parti colorate, per la maggior parte giallastre, polverizzata e poi purificata mediante levigazione.

2511 20 00

Carbonato di bario naturale (witherite)

La witherite si presenta sotto forma di cristalli ortorombici o di masse giallastre insolubili in acqua.

2513

Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente

2513 20 00

Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

Con l'espressione «altri abrasivi naturali» rientrano in questa sottovoce, per esempio, il tripoli detto «terra marcia» o «roccia marcia», di aspetto grigio cenere, impiegato come abrasivo dolce o per la lucidatura.

2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

Se le pietre segate o spaccate al masso non presentano uno spessore uniforme, la classificazione per ordine di spessore va fatta in funzione dello spessore maggiore.

2516 11 00

greggio o sgrossato

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2515 11.

2516 12 00

semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2515 12.

2516 90 00

altre pietre da taglio o da costruzione

Questa sottovoce comprende:

1.

le rocce dure, quale il porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite, diabase, diorite, fonolite, liparite, gabbri, labradorite e peridotiti;

2.

le pietre calcaree da taglio o da costruzione non comprese nella voce 2515, cioè quelle aventi una densità inferiore a 2,5, grezze, sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare di qualunque spessore;

3.

il serpentino o ofiolite, grezzo, sgrossato o semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di qualunque spessore.

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite

2518 10 00

Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»

La dolomite cruda è un carbonato doppio naturale di calcio e di magnesio. Essa resta classificata in questa sottovoce anche quando ha subito un lieve trattamento termico che non ne abbia modificato la composizione chimica.

Questa sottovoce comprende la dolomite cruda, allo stato grezzo, sgrossata (grossolanamente squadrata) o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare.

2518 20 00

Dolomite calcinata o sinterizzata

Per dolomite calcinata o sinterizzata si intende la dolomite che è stata sottoposta a un trattamento termico più intenso (circa 1 500 gradi Celsius per la dolomite sinterizzata e circa 800 gradi Celsius per la dolomite calcinata) il quale ne modifica la composizione chimica con liberazione di biossido di carbonio.

2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

Questa sottovoce comprende in particolare:

1.

l'ossido di magnesio ottenuto mediante calcinazione dell'idrossido di magnesio o del carbonato di magnesio precipitato e impiegato soprattuto in farmacia: si tratta di una polvere bianca, avente una purezza di 98 % o più;

2.

l'ossido di magnesio ottenuto mediante fusione della magnesite precedentemente calcinata a temperature tra 1 400 e 1 800 gradi Celsius; la magnesite così ottenuta viene fusa in un forno all'arco elettrico a temperature tra 2 800 e 3 000 gradi Celsius; dopo raffreddamento si ottiene un prodotto cristallino composto quasi esclusivamente da ossido di magnesio (magnesite fusa), che presenta un grado di purezza minimo del 95 % ed è caratterizzato da cristalli di aspetto vetroso;

3.

l'ossido di magnesio proveniente dall'acqua marina ottenuto per calcinazione dell'idrossido di magnesio precipitato a partire da acqua marina; la purezza di questo prodotto è generalmente compresa tra 91 e 98 % e, come impurità caratteristica, contiene boro in quantità superiore a quella contenuta nella magnesia calcinata a morte (sinterizzata) (circa 100 ppm contro circa 40 ppm).

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

2520 20 00

Gessi

Questa sottovoce comprende il gesso da costruzione.

Il gesso da costruzione viene prodotto mediante un appropriato processo di preparazione e di combustione del gesso grezzo (pietra da gesso o altre materie contenenti gesso, come per esempio alcuni sottoprodotti dell'industria chimica). Alcune caratteristiche possono essere ottenute aggiungendo additivi. Per additivi si intendono i cosiddetti agenti di fissazione in grado di modificare nella misura desiderata le caratteristiche del gesso, come per esempio la constistenza o la proprietà di aderenza, così come i ritardanti o gli acceleranti.

Il gesso da costruzione viene utilizzato, per esempio, come stucco per l'intonacatura di pareti e soffitti, per la produzione di pannelli da costruzione o altri elementi da costruzione o per la posa di piastrelle.

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2523 90 00

altri cementi idraulici

Questa sottovoce comprende:

1.

i cementi di altiforni sono composti da non meno di 20 %, in peso, di clinker di cemento Portland e da 36 % a 80 %, in peso, di scorie granulate, nonchè da non oltre 5 %, in peso, di altri componenti del cemento;

2.

i cementi pozzolanici sono costituiti da non meno di 60 %, in peso, di clinker di cemento Portland e da non oltre 40 % in peso, di pozzolana naturale o di ceneri volanti, nonché da non oltre 5 %, in peso, di altri componenti del cemento.

Per quanto riguarda la «pozzolana», vedere le note esplicative del SA, voce 2530, paragrafo D, punto 7.

La cenere volante è una polvere fina, leggera, ottenuta togliendo la polvere dalle particelle polverulente dei gas di combustione delle caldaie alimentate con carbone polverizzato. Il colore varia tra il grigio e il nero.

2524

Amianto (asbesto)

2524 10 00

Crocidolite

Vedi le note esplicative del SA, voce 2524, secondo comma.

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

2526 20 00

frantumati o polverizzati

È esclusa dalla presente sottovoce la polvere di talco condizionata per la vendita al dettaglio ad uso cosmetico (voce 3304).

2528

Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3sul prodotto secco

2528 10 00

Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)

Questa sottovoce comprende in particolare la kernite e il tinkal chiamati anche boraci naturali.

Sono esclusi da questa sottovoce il borato di sodio ottenuto mediante trattamento chimico della kernite o del tinkal (borace raffinato) e i borati di sodio provenienti dall'evaporazione delle acque di taluni laghi salati (voce 2840).

2528 90 00

altri

Questa sottovoce comprende in particolare:

1.

la pandermite e la priceite, che sono borati di calcio;

2.

la boracite, che è un cloroborato di magnesio;

3.

l'acido borico naturale, quale proviene dall'evaporazione delle acque di condensazione dei vapori naturali scaturenti dal suolo di talune regioni (soffioni in Italia) o dalle acque raccolte nelle falde sotterranee di tali regioni, a condizione che il contenuto massimo di H3BO3 sul prodotto secco sia 85 %. L'acido borico contenente più di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco rientra nella voce 2810 00.

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove

2530 10 00

Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

Vedi le note esplicative del SA voce 2530, paragrafo D, punto 3.

2530 90 00

altre

Vedi le note esplicative del SA, voce 2530, paragrafi A, B, C e D (ad eccezione del punto 3).

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

2620

Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti

2620 11 00

metalline di galvanizzazione

Si distinguono:

1.

le matte di galvanizzazione pesanti, che sono prodotti metallici di composizione assai variabile e non omogenea, meno fusibili e più dense dello zinco, che si despositano sul fondo del bagno di zinco liquido durante la zincatura per immersione a caldo di: lamiere d'acciaio, fili, tubi, ecc.

Queste matte vengono tolte dal bagno allo stato «pastoso» e poi vengono modellate fino a far loro assumere la forma di piastre o «pani» che possono avere un aspetto esterno rugoso e anche spugnoso.

Esse contengono da 2 a 5 % in peso di ferro, il loro tenore di zinco varia tra 92 e 94 % in peso. Il tenore di alluminio è generalmente modesto e non supera 0,2-0,3 % in peso;

2.

le matte di galvanizzazione leggere o «matte di superficie», che sono prodotti metallici di schiumatura dei bagni di galvanizzazione continua mediante processo Senzimir, e non contengono fondenti.

Queste matte, meno dense dello zinco, galleggiano sulla superficie dei bagni. Asportate da questi bagni allo stato pastoso e modellate in forma di «pani», esse presentano un aspetto esterno meno irregolare delle precedenti.

Il tenore di ferro è assai più modesto, generalmente inferiore a 0,5 % in peso. Il tenore di alluminio è più forte: da 1 a 2 % in peso. Il tenore di zinco è dell'ordine di 98 % in peso.

Esse non devono essere confuse con le leghe di zinco (voce 7901), che generalmente hanno un tenore di alluminio in peso da 3 a 5 % e possono contenere fino a 3 %, in peso, di rame, ma che rispondono a caratteristiche tecniche precise, mentre la composizione delle matte di zinco è tale da non consentire un loro utile impiego al di fuori dei processi di trasformazione metallurgica o chimica.

2620 19 00

altri

Questa sottovoce comprende in particolare:

1.

le matte di raffinazione che vengono asportate dal fondo dei bagni di raffinatura dello zinco grezzo e che contengono da 4 a 8 % in peso di piombo e fino a 6 % di ferro;

2.

le scorie e ceneri di zinco, costituite da zinco (da 65 a 70 % in peso) e da ossido di zinco, inquinate da carbone e altre impurità;

3.

le schiumature di zinco, costituite da zinco metallico, cloruro di zinco e di ammonio, ossido di zinco e ossido di ferro, raccolte dalla superficie dei bagni di galvanizzazione o delle vasche di rifusione di zinco di recupero;

4.

i fanghi di zinco, costituiti dai residui di talune industrie in cui viene impiegato lo zinco come riducente;

5.

le metalline di zinco ottenute come residui della fabbricazione dell'ossido di zinco a partire dalle matte di zinco; esse contengono circa 60 % in peso di zinco, mentre il resto è costituito da ferro e altre impurità;

6.

gli ossidi di zinco residui provenienti dalla depolverizzazione dei fumi nella rivalorizzazione dei vari metalli o leghe quali gli ottoni. Questi ossidi residui non devono essere confusi con:

i grigi di zinco (sottovoce 3206 49 80), costituiti da ossidi di zinco molto impuri che si presentano sotto forma di polvere avente colore e finezza omogenei e che sono utilizzati come pigmenti;

lo zinco in polvere ottenuto mediante polverizzazione di zinco fuso (sottovoce 7903 90 00), nonché le polveri di zinco (tuzia) contenenti da 80 a 94 % in peso di zinco metallico, i cui granuli sono ricoperti da uno strato di ossido di zinco (sottovoce 7903 10 00).

2620 21 00

Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 2620, secondo comma, punto 10.

2620 60 00

contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo.

2620 91 00

contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli

Vedi le note esplicative del SA, voce 2620, secondo comma, punto 13.

2621

Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

2621 10 00

Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

Vedi le note esplicative del SA, voce 2621, secondo comma, punto 5.

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Considerazioni generali

Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dalla American Society for Testing and Materials, pubblicati nell'edizione 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

Nota 2

Per la determinazione del tasso dei costituenti aromatici, si debbono applicare i seguenti metodi:

prodotti il cui punto finale di distillazione è inferiore o uguale a 315 gradi Celsius: metodo ASTM D 1319-70,

prodotti il cui punto finale di distillazione è superiore a 315 gradi Celsius: vedi allegato A alle note esplicative di questo capitolo.

Nota complementare 5

1.

Con riserva di applicazione delle disposizioni della nota complementare 5 n), si precisa che l'esenzione prevista si applica a tutti i prodotti sottoposti ad un trattamento definito.

Di conseguenza, se per esempio prodotto petrolifero fosse posto in lavorazione per subire una alchilazione o una polimerizzazione, beneficerebbe dell'esenzione anche la parte non effettivamente trasformata (alchilata o polimerizzata).

2.

Qualora fosse richiesta una preparazione preliminare al «trattamento definito» (vedi l'ultimo comma della nota complementare 5) per poter beneficiare dell'esenzione sono indispensabili due condizioni:

a)

il prodotto importato deve poter essere effettivamente destinabile ad un trattamento definito (per esempio: una carica atta al cracking);

b)

la preparazione preliminare deve essere tecnicamente necessaria per poter effettuare il «trattamento definito».

In particolare, va considerata «preparazione preliminare» indispensabile ad alcuni prodotti destinati a subire un «trattamento definito»:

a)

il degassaggio;

b)

l'essiccamento;

c)

l'eliminazione di taluni prodotti leggeri o pesanti che possano disturbare il trattamento;

d)

l'eliminazione la trasformazione dei mercaptani (addolcimento), di altri composti solforati o di altre sostanze nocive al trattamento;

e)

la neutralizzazione;

f)

la decantazione;

g)

la dissalazione.

I prodotti ottenuti eventualmente durante una preparazione preliminare e non sottoposti a un trattamento definito sono soggetti ai dazi doganali applicabili ai prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie e il valore dei prodotti importati e in base al peso netto dei prodotti ottenuti.

Nota complementare 5 a)

Per distillazione sottovuoto si intende la distillazione eseguita ad una pressione non superiore a 400 millibars, misurata alla testa della colonna.

Nota complementare 5 b)

Per ridistillazione mediante un procedimento di frazionamento molto spinto, si intende il complesso di processi di distillazione (diversi dalla distillazione atmosferica o topping) eseguiti in impianti industriali a ciclo continuo o discontinuo, nei quali sono posti in lavorazione distillati delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 49, 2711 11 00, 2711 12 91 a 2711 19 00, 2711 21 00 e 2711 29 00 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore a 99 %) per ottenere:

1.

idrocarburi isolati aventi un elevato grado di purezza (90 % o più per le olefine e 95 % o più per gli altri idrocarburi), considerando le miscele di isomeri di uno stesso composto organico come idrocarburi isolati.

È da notare che sono ammessi unicamente i trattamenti per i quali si ottengono almeno tre prodotti diversi; questa restrizione non si applica quando il trattamento comporta una separazione di isomeri. A tale proposito, per quanto riguarda gli xileni, l'etilbenzene è considerato un isomero;

2.

prodotti delle sottovoci 2707 10 10 a 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90 e 2710 11 11 a 2710 19 49:

a)

per i quali non è ammessa la sovrapposizione del punto finale di ebollizione di una frazione con il punto iniziale di ebollizione della frazione seguente, i cui intervalli di temperatura tra i punti di distillazione in volume 5 % e 90 %, comprese le perdite, sono uguali o inferiori a 60 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972);

b)

per i quali si ammette una sovrapposizione del punto finale di ebollizione di una frazione e del punto iniziale di ebollizione della frazione seguente, i cui intervalli di temperatura tra i punti di distillazione in volume 5 % e 90 %, comprese le perdite, sono uguali o inferiori a 30 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972).

Nota complementare 5 c)

Per cracking si intende il complesso di trattamenti industriali che hanno per scopo la rottura delle molecole di prodotti petroliferi e la modificazione della loro struttura chimica mediante il calore, con o senza pressione, con o senza l'aiuto di un catalizzatore e mediante i quali si ottengono, in particolare, miscele di idrocarburi più leggeri, liquidi o gassosi, in condizioni normali di temperatura e di pressione.

I principali tipi di cracking industriali sono i seguenti:

1.

cracking termico;

2.

cracking catalitico;

3.

steamcracking (per ottenere idrocarburi gassosi);

4.

idrocracking (trattamento di cracking con idrogenazione);

5.

deidrocraking (cracking per deidrogenazione);

6.

cracking dealchilante (dealchilazione mediante cracking);

7.

coking;

8.

visbreaking.

Nota complementare 5 d)

Per reforming si intendono quei trattamenti termici o anche catalitici cui sono sottoposti gli oli leggeri o medi per aumentare il loro tenore di idrocarburi aromatici. Il reforming catalitico è, per esempio, impiegato per trasformare oli leggeri di prima distillazione in oli leggeri con un indice di ottano più elevato (con un tenore elevato di idrocarburi aromatici) oppure per trasformare un miscela di idrocarburi contenenti benzene, toluene, xileni, etilbenzene, ecc.

I principali trattamenti di reforming catalitico sono quelli che vedono l'impiego del platino come catalizzatore.

Nota complementare 5 e)

Per estrazione mediante solventi selettivi si intendono i processi di separazione di gruppi di prodotti con una diversa struttura molecolare, mediante solventi specifici che esercitano un'azione selettiva (furfurolo, fenolo, etere dicloroetilico, anidride solforosa, nitrobenzene, urea e taluni suoi derivati, acetone, propano, metiletilchetone, metilisobutilchetoni, glicole, morfolina ecc.).

Nota complementare 5 g)

Per polimerizzazione si intendono quei processi industriali mediante i quali, con o senza l'aiuto del calore, con o senza impiego di catalizzatore, gli idrocarburi insaturi sono riuniti tra loro fino a formare uno o più dei loro polimeri o copolimeri.

Nota complementare 5 h)

Per alchilazione si intende qualsiasi reazione termica o catalitica in cui gli idrocarburi insaturi sono fissati ad altri idrocarburi, in particolare a isoparaffine o a prodotti aromatici.

Nota complementare 5 ij)

Per isomerizzazione si intende la trasformazione della struttura dei prodotti petroliferi, senza modifica della loro formula grezza.

Nota complementare 5 l)

Tra i processi di deparaffinazione ai sensi di questa nota complementare, si possono citare per esempio:

1.

la deparaffinazione mediante raffreddamento (con o senza solventi);

2.

il trattamento microbiologico;

3.

la deparaffinazione mediante urea;

4.

il trattamento mediante setacci molecolari.

Nota complementare 5 n)

Per distillazione atmosferica si intende la distillazione effettuata ad una pressione dell'ordine di 1 013 millibar, misurata sulla testa della colonna.

Nota complementare 6

1.

Per «trasformazione chimica» si intende qualsiasi operazione che ha per scopo la trasformazione molecolare di uno o più componenti del prodotto petrolifero posto in lavorazione.

Non è considerata «trasformazione chimica», per esempio, la semplice miscelazione di un prodotto petrolifero con un altro prodotto, petrolifero o non. Per questa ragione, per esempio, l'aggiunta di acqua ragia in una pittura o di un olio lubrificante in un inchiostro da stampa non può essere considerata come rispondente alla definizione di «trasformazione chimica». Lo stesso vale per qualunque impiego di prodotti petroliferi come solventi, carburanti o combustibili.

2.

Esempi di «trasformazioni chimiche»:

a)

reazione degli alogeni o dei composti alogenati:

i)

impiego del propilene contenuto in una frazione petrolifera gassosa per ottenere derivati organici (per esempio: per ottenere ossido di propilene);

ii)

trattamento di frazioni petrolifere (benzina, cherosene, gasolio) e di paraffina, cere di petrolio o residui paraffinosi, con cloro o composti clorati, per ottenere cloroparaffine;

b)

impiego di basi (soda, potassa, ammoniaca, ecc.) per ottenere acidi naftenici;

c)

impiego di acido solforico e di anidride solforica per:

i)

produrre sulfonati;

ii)

estrarre o produrre isobutilene;

iii)

solfonare i gasoli o gli oli lubrificanti.

L'olio aggiunto dopo la solfonazione non beneficia dell'esenzione;

d)

solfoclorurazione;

e)

idratazione, in particolare per produrre alcoli mediante trasformazione di idrocarburi insaturi contenuti in una frazione gassosa del distillato di petrolio;

f)

trattamento all'anidride maleica, in particolare: trattamento del butadiene contenuto in miscela in una frazione petrolifera gassosa a quattro atomi di carbonio per produrre acido tetraidroftalico;

g)

trattamento con fenolo, per esempio, impiego di olefine da petrolio e fenoli, in presenza di un catalizzatore, per ottenere alchilfenoli;

h)

ossidazione:

i)

ossidazione di oli pesanti per ottenere bitumi insufflati della sottovoce 2713 20 00;

ii)

ossidazione di tutti i derivati del petrolio per ottenere prodotti chimici elaborati quali: acidi, aldeidi, chetoni, alcoli, ecc. come, per esempio l'ossidazione sotto pressione a caldo di frazioni leggere per ottenere gli acidi: acetico, formico, propionico e succinico;

ij)

deidrogenazione, in particolare di:

i)

idrocarburi naftenici per ottenere idrocarburi aromatici (ad. esempio: benzoli);

ii)

idrocarburi paraffinici per ottenere olefine liquide impiegate, per esempio, nella fabbricazione degli alchilbenzoli biodegradabili;

k)

oxosintesi;

l)

incorporazione irreversibile di oli pesanti in alti polimeri (lattice di gomma naturale o sintetico, gomma butile, polistirene, ecc.);

m)

fabbricazione dei prodotti di cui alla voce 2803;

n)

nitratazione per ottenere nitroderivati;

o)

trattamento biologico di talune frazioni del distillato di petrolio contenenti n-paraffine per ottenere proteine e altri prodotti organici complessi.


2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

Il combustibile commercializzato in Spagna con la denominazione «lignite nera» proveniente dai bacini carboniferi di Teruel, Mequinenza, Pirenaica e Baleari va considerato come carbone che rientra in questa voce.

2701 12 10

Carboni da coke

Il carbone da coke contiene da 19 % a 41 % di costituenti volatili.

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

La combustione delle ligniti produce una fiamma lunga ma poco calda, accompagnata da fumo nero di odore sgradevole. Si distinguono comunemente: le ligniti fibrose, che con la loro frattura fibrosa ricordano l'aspetto originale del legno e contengono un quantitativo elevato di umidità (fino a 50 %), le ligniti comuni o terrose, brune o nere, con un contenuto di acqua inferiore a quello delle precedenti (15 % circa), a frattura terrosa, le ligniti bituminose e grasse, che si rammolliscono per azione del calore, ciò che permette di ricavarne facilmente mattonelle combustibili, e inoltre le ligniti cerose, a frattura cerosa, caratterizzate da un alto contenuto di cera.

Non rientra nella presente voce il combustibile commercializzato in Spagna con la denominazione «lignite nera» dei bacini carboniferi di Teruel, Mequinenza, Pirenaica e delle Baleari (voce 2701).

2704 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2704 00 11 e 2704 00 19

Coke e semi-coke di carboni fossili

Il coke di carbon fossile differisce da quest'ultimo per la sua facilità di bruciare quasi senza fiamma e di conservare la sua porosità e la sua permeabilità ai gas, una volta bruciato. È infusibile più duro, più povero di zolfo e più ricco di carbonio. A differenza del coke che viene ottenuto mediante carbonizzazione senza aria del carbon fossile ad alta temperatura (da 1 000 a 1 200 gradi Celsius), il semi-coke proviene dalla carbonizzazione (con apporto ridotto di aria) del carbon fossile ad una temperatura dell'ordine di 450-700 gradi Celsius.

2704 00 11

per la fabbricazione di elettrodi

Questa sottovoce comprende il coke e il semi-coke di carbon fossile che sono impiegati nella fabbricazione di elettrodi generalmente destinati alla produzione di ferroleghe. Il coke e il semi-coke compresi in questa sottovoce sono particolarmente puri (bassissimo tenore di ceneri) e si presentano generalmente sotto forma di prodotti di pezzatura ridotta.

2704 00 19

altri

Questa sottovoce comprende in particolare il coke di gas (sottoprodotto della fabbricazione del gas), nonché il coke e il semi-coke metallurgici specialmente preparati per le esigenze dell'industria metallurgica (coke da altoforni) e che consistono, contrariamente al coke da gas, in un prodotto duro e resistente che si presenta sotto forma di grossi pezzi di aspetto argenteo.

2704 00 30

Coke e semi-coke di lignite

Le ligniti sono inadatte alla produzione di coke mediante carbonizzazione ad alta temperatura. Viceversa, per distillazione a bassa temperatura si ottiene un semi-coke che è un combustibile senza fumo, spugnoso, d'aspetto brillante, pulito al tatto, che si accende e brucia con facilità e senza fumo.

2704 00 90

altri

Questa sottovoce comprende:

1.

i prodotti ottenuti mediante carbonizzazione della torba; bruciando, essi emanano un odore forte e sgradevole e servono soprattutto ad alimentare i forni industriali;

2.

il carbone di storta (vedi le note esplicative del SA, voce 2704, quarto e quinto comma).

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

Per quanto riguarda la determinazione del tenore di costituenti aromatici, vedi le note esplicative della nota 2 del presente capitolo.

2707 10 10 e 2707 10 90

Benzolo (benzene)

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

Rientra nelle presenti sottovoci solamente il benzolo (benzene) avente una purezza inferiore a 95 % in peso. Il benzolo (benzene) avente una purezza di 95 % o più in peso rientra nella sottovoce 2902 20 00.

2707 20 10 e 2707 20 90

Toluolo (toluene)

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

Rientra nelle presenti sottovoci solamente il toluolo (toluene) avente una purezza inferiore a 95 % in peso. Il toluolo (toluene) avente una purezza di 95 % o più in peso rientra nella sottovoce 2902 30 00.

2707 30 10 e 2707 30 90

Xilolo (xileni)

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

Rientrano nelle presenti sottovoci solamente il xilolo (xileni) aventi una purezza inferiore a 95 % in peso (isomeri orto-, meta- o para-, separati o in miscela), percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa. Lo xilolo (xileni) avente una purezza di 95 % o più in peso rientra nelle sottovoci 2902 41 00 a 2902 44 00.

2707 40 00

Naftalene

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

Rientra nella presente sottovoce soltanto il naftalene il cui punto di solidificazione è inferiore a 79,4 gradi Celsius in base al metodo descritto nell'allegato B alle note esplicative di questo capitolo. Quando il prodotto ha un punto di solidificazione uguale o superiore a 79,4 gradi Celsius, rientra nella sottovoce 2902 90 00.

Sono esclusi dalla presente sottovoce gli omologhi del naftalene (sottovoci 2707 50 10, 2707 50 90, 2707 91 00 a 2707 99 99, 2902 90 00 oppure 3817 00 80, secondo i casi).

2707 50 10 e 2707 50 90

altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86

Rientrano nelle presenti sottovoci le miscele di idrocarburi con predominanza di idrocarburi aromatici, nelle quali non predominano né il benzene, né il toluene, né gli xiloli, né il naftalene e che distillano più di 65 % del loro volume (comprese le perdite) fino a 250 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972).

2707 99 11 e 2707 99 19

Oli greggi

Rientrano in queste sottovoci:

1.

i prodotti provenienti dalla distillazione primaria di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura.

Questi catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura sono prodotti generalmente nelle cockerie metallurgiche a una temperatura superiore a 900 gradi Celsius. I prodotti provenienti dalla distillazione di questi catrami contengono non soltanto idrocarburi tra i quali predominano in peso gli idrocarburi aromatici, ma anche composti azotati, ossigenati o solforati e, nella maggior parte dei casi, impurità. Generalmente, questi prodotti devono ancora subire vari trattamenti prima di essere utilizzati;

2.

i prodotti analoghi in cui i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici.

Si devono considerare «analoghi» i prodotti che presentano una composizione qualitativamente similare a quella dei prodotti di cui al precedente punto 1.

Tuttavia, essi possono contenere una percentuale più alta di idrocarburi alifatici e naftenici, come pure di prodotti fenolici, ed una percentuale meno elevata di idrocarburi aromatici polinucleari rispetto ai prodotti di cui al punto 1 precedente.

Rientrano in queste sottovoci soltanto i prodotti nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici.

Appartengono ugualmente a queste sottovoci, per esempio, gli oli di debenzotaggio dopo lavaggio del gas proveniente dalla cokificazione dal carbon fossile.

2707 99 30

Teste solforate

Ai sensi di questa sottovoce, sono considerate frazioni di teste solforate soltanto i prodotti leggeri, ottenuti nella distillazione primaria degli oli greggi di catrame, contenenti composti solforati (solfuro di carbonio, mercaptani, tiofene, ecc.) nonché taluni idrocarburi con prevalenza idrocarburi non aromatici e che distillano 90 % o più del loro volume a una temperatura inferiore a 80 gradi Celsius.

2707 99 50

Prodotti basici

Il prodotti basici, ai sensi di questa sottovoce, sono prodotti aromatici e/o esterociclici azotati a funzione basica.

Appartengono in particolare a questa sottovoce le basi piridiche, chinoliniche, acridiniche e aniliche (comprese le loro miscele). Sono formate principalmente da piridina, chinolina, acridina e loro omologhi.

Fra i prodotti basici appartenenti a questa sottovoce si possono citare:

1.

la piridina avente una purezza inferiore a 95 % in peso. La piridina avente purezza di 95 % o più in peso rientra nella sottovoce 2933 31 00;

2.

la metilpiridina (picolina), la 5-etil-2-metilpiridina (5-etil-2-picolina) e la 2-vinilpiridina, aventi una purezza inferiore a 90 % in peso (percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa). Quando tale percentuale è uguale o superiore a 90 % in peso, i prodotti rientrano nella sottovoce 2933 39;

3.

la chinolina il cui grado di purezza è inferiore a 95 % (determinato mediante gascromatografia). Questa percentuale è riferita al peso del prodotto anidro. Quando il valore è uguale o superiore a 95 %, questo prodotto rientra nella sottovoce 2933 49 90;

4.

l'acridina il cui grado di purezza è inferiore a 95 % (determinato mediante grascromatografia). Questa percentuale è riferita al peso del prodotto anidro. Quando il valore è uguale o superiore a 95 %, questo prodotto rientra nella sottovoce 2933 99 80.

Sono esclusi dalla presente sottovoce i sali di tutti i prodotti basici sopracitati (voci 2933 o 3824).

2707 99 70

Antracene

L'antracene appartenente a questa sottovoce si presenta abitualmente sotto forma di fango o di pasta e contiene generalmente fenantrene, carbazolo e altri costituenti aromatici. Questa sottovoce comprende soltanto l'antracene avente una purezza inferiore a 90 % in peso. L'antracene avente una purezza di 90 % o più in peso rientra nella sottovoce 2902 90 00.

2707 99 80

Fenoli

Vedi la nota complementare 1 c) di questo capitolo.

Rientrano in questa sottovoce:

1.

i fenoli provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici.

I sali dei fenoli sono invece esclusi da questa sottovoce (generalmente voce 2907 o sottovoce 3824 90 97);

2.

i cresoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti meno di 95 % in peso di cresolo, tutti gli isomeri del cresolo considerati globalmente (percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa). Quando tale percentuale è uguale o superiore a 95 % in peso, i prodotti rientrano nella sottovoce 2907 12 00.

3.

gli xilenoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti meno di 95 % in peso di xilenoli totali (percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa). Quando tale percentuale è uguale o superiore a 95 % in peso, i prodotti rientrano nella sottovoce 2907 19 10;

4.

gli altri fenoli contenenti uno o più nuclei benzenici con uno o più radicali idrossili, a meno che non si tratti di fenoli di costituzione chimica definita compresi nella voce 2907. Si può citare, in particolare, il fenolo (C6H5OH) avente una purezza inferiore a 90 % in peso.

2707 99 91 e 2707 99 99

altri

Queste sottovoci comprendono in particolare vari prodotti costituiti da miscele di idrocarburi.

Fra questi prodotti si possono citare:

1.

Taluni oli pesanti (diversi da quelli greggi), provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, o taluni prodotti analoghi a questi oli, purché:

a)

distillino meno di 65 % del loro volume a 250 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972), e

b)

presentino una densità a 15 gradi Celsius superiore a 1,000 grammo per centimetro cubo, e

c)

presentino a 25 gradi Celsius una penetrabilità all'ago, secondo il metodo ASTM D 5, uguale o superiore a 400, e

d)

presentino caratteristiche diverse da quelle dei prodotti della sottovoce 2715 00 00.

I prodotti che non rispondono ad alcuna delle condizioni di cui ai precedenti punti a) a d) vanno classificati secondo le loro caratteristiche, per esempio, alle sottovoci 2707 10 10 a 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90, alla voce 2708, alle sottovoci 2710 19 31 a 2710 19 99, 2713 20 00 o alla voce 2715 00 00.

2.

Taluni estratti aromatici che non rispondono alle condizioni fissate per questi prodotti nella nota esplicativa delle sottovoci 2713 90 10 e 2713 90 90;

3.

Taluni omologhi della naftalene o dell'antracene, quali etilnaftaleni e metilantraceni, purché essi non siano compresi nella voce 2902.

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

Rientrano in questa voce soltanto i prodotti della specie che rispondono alle caratteristiche specifiche degli oli greggi secondo la loro origine (densità, curva di distillazione, tenore di zolfo, punto di scorrimento, viscosità, ecc.).

2709 00 10

Condensati di gas naturale

Rientrano in questa sottovoce gli oli greggi, ottenuti dalla stabilizzazione di gas naturale proveniente direttamente dall'estrazione. L'operazione consiste nell'estrarre gli idrocarburi condensabili contenuti nel gas naturale «umido» principalmente tramite raffreddamento e depressurizzazione.

Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 2709, secondo comma.

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Vedi le note 2 e 3 del presente capitolo, nonché le relative note esplicative.

2710 11 11 a 2710 19 99

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli

Per la definizione di questi prodotti vedi la nota 2 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2710, parte I.

Per quanto riguarda le sottovoci previste per i prodotti destinati a:

subire un trattamento definito,

subire una trasformazione chimica,

vedi le note complementari 5 e 6 del presente capitolo, nonché le relative note esplicative.

I.

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi)

Questo gruppo comprende in particolare le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri), di idrocarburi aciclici saturi contenenti meno di 95 % di un determinato isomero, e di idrocarburi aciclici insaturi contenenti meno di 90 % di un determinato isomero; queste percentuali si riferiscono al peso del prodotto anidro.

Rientrano pure in questo gruppo gli isomeri separati degli idrocarburi suddetti, che presentano rispettivamente un grado di purezza inferiore a 95 % o a 90 % in peso.

Il presente gruppo comprende soltanto gli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

1.

il cui punto di solidificazione, misurato secondo il metodo ASTM D 938 è inferiore a 30 gradi Celsius o

2.

il cui punto di solidificazione è uguale o superiore a 30 gradi Celsius e

a)

aventi a 70 gradi Celsius una densità inferiore a 0,942 grammo per centimetro cubo e una penetrabilità al cono misurata secondo il metodo ASTM D 217, pari ad almeno 350, dopo mescolatura, a 25 gradi Celsius, oppure

b)

aventi a 70 gradi Celsius una densità uguale o superiore a 0,942 grammo per centimetro cubo e una penetrabilità all'ago, misurata secondo il metodo ASTM D 5, pari ad almeno 400, a 25 gradi Celsius.

Sono ugualmente considerati oli di petrolio o di materiali bituminosi, ai sensi di questo gruppo, anche gli oli suddetti ai quali siano state aggiunte piccolissime quantità di diverse sostanze, come per esempio additivi per il miglioramento della qualità o dell'odore, traccianti o coloranti.

Vedi anche il seguente schema (7):

Criteri distintivi di taluni prodotti derivati dal petrolio delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99 e delle voci 2712 e 2713(ad eccezione delle preparazioni delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99) Image

II.

Preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale a 70 % e delle quali questi oli costituiscono il componente base

Per essere classificate in queste sottovoci, le preparazioni devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.

la percentuale in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi quali sono definiti al parte I, deve essere superiore o uguale a 70 %.

Questa percentuale non è determinata in funzione delle costituenti incorporate, bensì in base ai risultati ottenuti mediante analisi;

2.

non devono essere nominate, né comprese altrove;

3.

gli oli di petrolio o di minerali bituminosi incorporati devono costituire il componente base della preparazione, ossia il componente essenziale per l'utilizzazione della preparazione stessa.

Non sono considerate preparazioni da comprendere in queste sottovoci, per esempio:

a)

le pitture e le vernici (voci 3208, 3209 e 3210 00);

b)

i prodotti di bellezza e i cosmetici a base di oli minerali (voci 3304 a 3307);

c)

i solfonati di petrolio (voci 3402 oppure 3824);

i solfonati di petrolio sono per lo più in sospensione in olio di petrolio o di minerali bituminosi aventi funzione di veicolo. Il tasso di solfonato puro è generalmente così elevato da escludere ogni utilizzazione diretta come lubrificante;

d)

i lucidi e le preparazioni per la conservazione o la manutenzione del legno, delle pitture, dei metalli, del vetro e dei prodotti simili (principalmente voce 3405);

e)

i disinfettanti, gli insetticidi, ecc. qualunque sia la loro presentazione, che consistono in soluzioni o dispersioni di un prodotto attivo in un olio di petrolio o di minerali bituminosi (voce 3808);

f)

gli appretti del tipo di quelli impiegati nell'industria tessile (voce 3809);

g)

gli additivi preparati per gli oli minerali (detti anche dopes) (voce 3811);

h)

i solventi e i diluenti organici compositi (per esempio: voce 3814 00);

ij)

i leganti per anime da fonderia (sottovoce 3824 10 00);

k)

talune preparazioni antiruggine e, in particolare, quelle:

i)

costituite, per esempio, da lanolina (20 % circa) in soluzione di acqua ragia minerale (sottovoce 3403 19 10);

ii)

contenenti ammine come elementi attivi (sottovoce 3824 90 35).

2710 11 11 a 2710 11 90

Oli leggeri e preparazioni

Vedi la nota di sottovoce 4 del presente capitolo.

2710 11 21 e 2710 11 25

Benzine speciali

Vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.

2710 11 21

Acqua ragia minerale

Vedi la nota complementare 2 b) del presente capitolo.

Si precisa che con la denominazione «metodo Abel-Pensky», si intende il metodo DIN 51 755 — marzo 1974 (Deutsche Industrienormen) pubblicato dalla Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

2710 19 11 a 2710 19 29

Oli medi

Vedi la nota complementare 2 c) del presente capitolo.

2710 19 21

Carboturbi

Questa sottovoce comprende i carboturbi «jet fuel». Questo tipo di carboturbo è conforme alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo.

Il profilo gascromatografico del petrolio lampante per carboturbo, per esempio il carboturbo jet fuel A-1, che è quello più comunemente usato, è caratteristico di un olio ottenuto unicamente dalla distillazione di petrolio greggio. La lunghezza della catena degli alcani varia da circa 10 a 18 atomi di carbonio. L'intervallo di distillazione secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972) è compreso all'incirca fra 130 °C e 300 °C. Il tenore di composti aromatici può arrivare al 25 % in volume. Il punto di infiammabilità è generalmente al di sopra di 38 °C.

I carboturbi possono contenere i seguenti additivi: antiossidanti, inibitori della corrosione, prodotti antigelo, coloranti traccianti.

Profilo gascromatografico dei carboturbi tipo A-1(petrolio lampante)

SIMDIS ASTM D 2887 extended

2

Nome del campione:

Carboturbo

Ricevuto il:

22.3.2007 5:51:24 PM

Trattato il:

4.4.2007 12:01:26 PM

Data File:

D070322\011F1101.D

Fiala:

1

Iniezione:

1

Punto di ebollizione (°C)

Image

Tempo di ritenzione (min)

ASTM D 86 Correlazione (STP 577) — Distribuzione

Recupero

PB

Recupero

PB

Recupero

PB

Recupero

PB

Vol. %

°C

Vol. %

°C

Vol. %

°C

Vol. %

°C

PEI

139,7

20,0

167,3

70,0

210,1

PEF

260,7

5,0

153,0

30,0

174,3

80,0

221,5

 

 

10,0

159,4

50,0

190,1

90,0

234,9

 

 

2710 19 25

altro

Questa sottovoce comprende il petrolio lampante diverso dai carboturbi. Il petrolio lampante di questa sottovoce è conforme alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo.

Alcuni di questi oli sono caratterizzati da un tenore estremamente basso di composti aromatici e di olefine per evitare la formazione di fuliggine durante la combustione.

In alcuni casi sono presenti marcanti chimici.

Questa sottovoce non comprende le miscele di petrolio lampante e di altri oli minerali o solventi organici.

Profilo gascromatografico del petrolio lampante a basso tenore aromatico

SIMDIS ASTM D 2887 extended

2

Nome del campione:

Petrolio lampante a basso tenore aromatico

Ricevuto il:

23.1.2007 10:23:54 PM

Trattato il:

4.4.2007 12:30:02 PM

Protocollo:

D070122\006F1001.D

Fiala:

6

Iniezione:

1

Punto di ebollizione (°C)

Image

Tempo di ritenzione (min)

Correlazione ASTM D 86 (STP 577) — Distribuzione

Recupero

PB

Recupero

PB

Recupero

PB

Recupero

PB

Vol. %

°C

Vol. %

°C

Vol. %

°C

Vol. %

°C

PEI

193,4

20,0

210,1

70,0

220,1

PEF

247,3

5,0

201,8

30,0

211,4

80,0

223,4

 

 

10,0

206,2

50,0

214,8

90,0

229,6

 

 

2710 19 29

altri

Questa sottovoce comprende gli oli medi diversi dal petrolio lampante delle sottovoci 2710 19 21 e 2710 19 25. Gli oli di questa sottovoce sono conformi alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo.

Un esempio di questo oli è la n-paraffina.

Profilo gascromatografico della n-paraffina

SIMDIS ASTM D 2887 extended

2

Nome del campione:

n-Paraffina 10-13

Ricevuto il:

23.1.2007 12:59:27 PM

Trattato il:

4.4.2007 12:30:02 PM

Protocollo:

D070122\008F1301.D

Fiala:

86

Iniezione:

1

Punto di ebollizione (°C)

Image

Tempo di ritenzione (min)

PET Tavola di distribuzione — percentuale

Recupero

PE

Recupero

PE

Recupero

PE

Recupero

PE

Massa %

°C

Massa %

°C

Massa %

°C

Massa %

°C

PEI

172,4

30,0

199,2

60,0

219,6

90,0

239,2

5,0

174,8

35,0

199,6

65,0

220,2

95,0

240,0

10,0

176,0

40,0

200,4

70,0

220,8

PEF

254,4

15,0

188,2

45,0

200,8

75,0

221,8

 

 

20,0

197,2

50,0

217,4

80,0

237,0

 

 

25,0

198,4

55,0

218,8

85,0

238,2

 

 

2710 19 31 a 2710 19 99

Oli pesanti

Vedi la nota complementare 2 d) del presente capitolo.

2710 19 31 a 2710 19 49

Oli da gas

Vedi la nota complementare 2 e) del presente capitolo.

2710 19 51 a 2710 19 69

Oli combustibili

Vedi la nota complementare 2 f) del presente capitolo, come pure il seguente schema concernente le caratteristiche degli oli combustibili:

 

Image

2710 19 71 a 2710 19 99

Oli lubrificanti ed altri

Sono compresi in queste sottovoci gli oli pesanti ai sensi della nota complementare 2 d) del presente capitolo, sempre che questi oli non rispondano alle condizioni della nota complementare 2 e) (gasoli) o della nota complementare 2 f) (oli combustibili) del presente capitolo.

Queste sottovoci comprendono gli oli pesanti che distillano in volume, comprese le perdite, meno di 85 % a 350 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972):

1.

Quando presentano, in rapporto al colore diluito C, una viscosità V:

a)

inferiore o uguale ai valori della linea I della tabella di corrispondenza ripresa alla nota complementare 2 f) del presente capitolo, se il tenore in ceneri solfatate è superiore o uguale a 1 %, o se l'indice di saponificazione è superiore o uguale a 4;

b)

oppure superiore ai valori della linea II della stessa tabella di corrispondenza, se il punto di scorrimento è inferiore a 10 gradi Celsius;

c)

oppure compresa tra i valori delle linee I e II o uguale ai valori della linea II, se distillano meno di 25 % a 300 gradi Celsius, con un punto di scorrimento inferiore o uguale a -10 gradi Celsius. Queste disposizioni si applicano unicamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2;

2.

per i quali non è possibile determinare:

a)

la percentuale (considerando 0 come una percentuale) di distillato a 250 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972);

b)

oppure la viscosità cinematica a 50 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 445-74;

c)

oppure il colore diluito secondo il metodo ASTM D 1500;

3.

di colore non naturale.

I metodi di analisi da usare per il punto 1 di cui sopra sono gli stessi indicati per gli oli combustibili [vedi la nota complementare 2 f) del presente capitolo].

Vedi anche la tabella seguente:

 

Image

2710 91 00 e 2710 99 00

Residui di oli

Vedi la nota 3 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2710, parte II.

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Per la definizione di questi prodotti si vedano le note esplicative del SA, voce 2711.

Per quanto riguarda le sottovoci previste per i prodotti destinati a:

subire un trattamento definito,

subire una trasformazione chimica,

vedi le note complementari 5 e 6 di questo capitolo, nonché le relative note esplicative.

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2712 10 10 e 2712 10 90

Vaselina

Vedi le note esplicative del SA, voce 2712, paragrafo A.

Vedi ugualmente lo schema che figura alla nota esplicativa delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99, parte I.

2712 10 10

greggia

Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo.

2712 20 10 e 2712 20 90

Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

Rientra in queste sottovoci la paraffina descritta nelle note esplicative del SA, voce 2712, parte B, paragrafi 1 e 7.

2712 90 11 e 2712 90 19

Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)

Rientrano in queste sottovoci i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 2712, parte B, paragrafi 3, 4 e 5.

Si precisa che l'ozocerite (cera naturale) è attualmente rara sul mercato (esaurimento dei giacimenti e limitata redditività dello sfruttamento) e che le denominazioni di ozocerite e ceresina (ozocerite raffinata) sono in effetti utilizzate spesso per le cere di petrolio appartenenti alle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 99.

2712 90 31 a 2712 90 99

altri

Rientrano in queste sottovoci i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 2712, parte B, paragrafi 2, 6 e 7, esclusa la paraffina sintetica della sottovoce 2712 20 10 o 2712 20 90.

Questi prodotti rispondono ai seguenti requisiti:

1.

il punto di solidificazione, determinato secondo il metodo ASTM D 938, non è inferiore a 30 gradi Celsius;

2.

la densità a 70 gradi Celsius è inferiore a 0,942 grammo per centimetro cubo;

3.

la penetrazione al cono dopo mescolatura, a 25 gradi Celsius, determinata secondo il metodo ASTM D 217, è inferiore a 350 e

4.

la penetrazione al cono a 25 gradi Celsius misurata secondo il metodo ASTM D 937, è inferiore a 80.

Quando ci si trova in presenza di un prodotto troppo duro per essere sottoposto alla prova di penetrazione al cono, dopo mescolatura, secondo il metodo ASTM D 217, si passa direttamente alla prova di penetrazione al cono secondo il metodo ASTM D 937.

Vedi ugualmente lo schema che figura alla nota esplicativa delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99, parte I.

2712 90 31 a 2712 90 39

greggi

Vedi la nota complementare 4 del presente capitolo.

Per quanto riguarda le sottovoci previste per i prodotti destinati a:

subire un trattamento definito,

subire una transformazione chimica,

vedi le note complementari 5 e 6 di questo capitolo, nonché le relative note esplicative.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2713 11 00 e 2713 12 00

Coke di petrolio

È compreso in queste sottovoci il coke di petrolio descritto nelle note esplicative del SA, voce 2713, parte A.

2713 20 00

Bitume di petrolio

È compreso in questa sottovoce il bitume di petrolio descritto nelle note esplicative del SA, voce 2713, parte B.

Questo prodotto risponde ai seguenti requisiti:

1.

il punto di solidificazione è uguale o superiore a 30 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 938;

2.

la densità a 70 gradi Celsius è uguale o superiore a 0,942 grammo per centimetro cubo; e

3.

la penetrazione all'ago a 25 gradi Celsius à inferiore a 400, secondo il metodo ASTM D 5.

Vedi ugualmente lo schema che figura alla nota esplicativa delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99, parte I.

2713 90 10 e 2713 90 90

altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Sono compresi in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2713, parte C.

Si precisa che gli estratti aromatici di queste sottovoci (vedi le note esplicative del SA, voce 2713, parte C, punto 1 rispondono generalmente ai seguenti requisiti:

1.

tenore di costituenti aromatici superiore a 80 % in peso, secondo il metodo descritto nell'allegato A, alle note esplicative del presente capitolo;

2.

densità a 15 gradi Celsius superiore a 0,950 grammo per centimetro cubo: e

3.

distillanti al massimo 20 % del loro volume a 300 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972).

Per esempio: gli alchibenzeni e gli alchinaftaleni, che rispondono ugualmente ai requisiti di cui sopra, rientrano nella voce 3817.

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Le miscele bituminose di questa voce hanno una composizione che varia in funzione degli impieghi ai quali sono destinate.

1.

Prodotti di tenuta, protezione di superfici e di isolamento

Questi prodotti, impiegati per realizzare rivestimenti anticorrosione, per l'isolamento di materiale elettrico, per l'impermeabilizzazione di superfici, per l'otturazione di fessure, ecc. sono generalmente costituiti da un legante (bitume, asfalto o catrame), da materiali rigidi di riempimento, quali fibre minerali (amianto, vetro), da segatura di legno o da qualunque altro materiale atto a conferire loro le proprietà richieste o facilitarne l'applicazione. Si possono citare per esempio:

a)

Rivestimenti bituminosi

Il loro tenore di solventi è inferiore a 30 %. Consentono di ottenere rivestimenti il cui spessore non supera 3 o 4 millimetri.

b)

Mastici bituminosi

Il loro tenore di solventi non supera 10 %, consentono di effettuare rivestimenti il cui spessore varia tra 4 millimetri e 1 centimetro e giunti di grandi dimensioni (da 2 a 8 centimetri).

c)

Altre preparazioni bituminose

Queste preparazioni non contengono solventi, tuttavia, contengono sempre materiali di riempimento. Inoltre, devono essere sottoposte a un trattamento termico prima di venire impiegate. Questi prodotti vengono usati in particolare per proteggere tubazioni interrate o immerse (pipeline).

2.

Prodotti per rivestimenti stradali

I prodotti bituminosi che rientrano in questa voce possono essere classificati in due categorie principali:

a)

«cut-backs» e «road-oils»

I «cut-backs» sono bitumi in soluzione in solventi più o meno pesanti e la cui quantità varia secondo la viscosità desiderata.

La denominazione commerciale di questi preparati varia a seconda che i solventi impiegati siano derivati dal petrolio o abbiano altra origine. I primi sono bitumi fluidificati, gli altri sono bitumi fondenti.

I «road-oils» sono anch'essi preparati a base di bitumi contenenti solventi pesenti in quantità variabile secondo la viscosità desiderata.

Allo scopo di migliorare la resistenza di questi rivestimenti all'abrasione, vi si aggiungono talvolta agenti adesivi.

Infine, tutti questi preparati bituminosi presentano i seguenti criteri distintivi:

penetrabilità all'ago, misurata secondo il metodo ASTM D 5, superiore o uguale a 400 a 25 gradi Celsius;

residuo di distillazione ottenuto sotto pressione ridotta con il metodo ASTM D 1189, uguale o superiore a 60 % in peso e la cui penetrazione all'ago misurata secondo il metodo ASTM D 5 è inferiore a 400, a 25 gradi Celsius,

Come risulta dalla tabella seguente:

il primo criterio permette di distinguere i bitumi fluidificati o fondenti dai bitumi della sottovoce 2713 20 00,

il secondo criterio permette di distinguere i bitumi fluidificati o fondenti dagli oli di petrolio di cui alle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99.

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b)

Emulsioni acquose

Sono preparati ottenuti mescolando bitumi e acqua

Ne esistono due categorie:

1.

le emulsioni anioniche o «alcaline» a base di sapone ordinario o di «tall oil»;

2.

le emulsioni cationiche o «acide» a base di ammina grassa o di ammonio quaternario.

ALLEGATO A

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI COSTITUENTI AROMATICI NEI PRODOTTI IL CUI PUNTO FINALE DI DISTILLAZIONE È SUPERIORE AI 315 GRADI CELSIUS

Principio del metodo

Il campione, preventivamente disciolto in n-pentano, è sottoposto a filtrazione in una colonna cromatografica speciale, riempita di gel di silice. Gli idrocarburi non aromatici, diluiti con n-pentano, sono quindi raccolti e dosati mediante pesaggio dopo l'evaporazione del sovente.

Apparecchiature e reattivi

Colonna cromatografica: è costituita da un tubo di vetro le cui dimensioni e forma sono riportate nella figura seguente. L'apertura superiore deve poter essere chiusa mediante un giunto di vetro la cui superficie piana smerigliata è collegata alla parte superiore della colonna per mezzo di due flange metalliche ricoperte di gomma. La tenuta deve essere perfettamente stagna per consentire l'applicazione di azoto o aria sotto pressione.

Gel di silice: granulometria uguale o superiore a 200 mesh. Prima dell'impiego deve essere attivato in un forno a 170 gradi Celsius per 7 ore e conservato quindi in un essicatore dove avrà luogo il raffreddamento

n-pentano: grado di purezza: 95 % minimo, esente da elementi aromatici.

Procedimento

Riempire la colonna cromatografica con gel di silice preventivamente attivato, fino a circa 10 centimetri dalla sfera superiore di vetro, comprimendo con cura il contenuto della colonna per mezzo di un vibratore, per evitare la presenza di vene d'aria. Porre quindi un tampone di lana di vetro nella parte superiore della colonna di gel di silice.

Bagnare preventivamente il gel di silice con 180 millimetri di n-pentano; applicare dall'alto aria o azoto sotto pressione fino a che il livello superiore del liquido raggiunga il livello superiore del gel di silice.

Riportare con cautela l'interno della colonna a pressione normale e introdurre circa 3,6 grammi (controllare il peso) di campione disciolto in 10 millimetri di n-pentano; lavare quindi il beker con altri 10 millilitri di n-pentano che saranno poi introdotti nella colonna.

Aumentare progressivamente la pressione in modo che il liquido scorra goccia a goccia dal tubo capillare inferiore della colonna ad una velocità di circa 1 millilitro al minuto e raccogliere il liquido in un matraccio da 500 millilitri.

Quando il livello del liquido che contiene la sostanza de separate raggiunge il livello superiore del gel di silice, togliere nuovamente con cautela la pressione a aggiungere 230 millilitri di n-pentano; a questo punto applicare nuovamente la pressione e far scendere il livello del liquido fino al livello superiore del gel di silice, raccogliendo l'eluito nello stesso matraccio impiegato in precedenza.

Far evaporare la frazione raccolta fino a ridurne considerevolmente il volume, in un essiccatoio a 35 gradi Celsius circa e sottovuoto o in un evaporatore ruotante sottovuoto o in un apparecchio analogo; effettuare poi un travaso senza perdite di materiale in un beker graduato in vetro da 100 millilitri, impiegando n-pentano come solvente.

Far evapore il contenuto del beker nell'essiccatoio sotto vuoto fino a peso costante (P).

La percentuale in peso di idrocarburi non aromatici (A) è data dalla formula seguente:

Formula

dove P1 rappresenta il peso del campione sottoposto ad analisi.

La differenza rispetto a 100 rappresenta la percentuale di idrocarburi aromatici assorbiti dal gel di silice.

Precisione del metodo

Ripetibilità: ± 0,2 %.

Riproducibilità: ± 0,5 %.

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ALLEGATO B

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE DELLA NAFTALINA

Far fondere, mescolando, 100 grammi di naftalina in una capsula di porcellana della capacità di circa 100 centimetri cubi. Introdurre circa 40 centimetri cubi della massa fusa nella bottiglia di Shukoff, precedentemente riscaldata, in modo da riepirla per 3/4. Introdurre quindi un termometro con scala indicante i decimi di grado attraverso un tappo di sughero in modo tale che il bulbo del termometro venga a trovarsi in mezzo al liquido. Quando la temperatura è scesa in prossimità del punto di solidificazione della naftalina (circa 83 gradi Celsius), si provoca la cristallizzazione, agitando continuamente la massa. Non appena si formano i primi cristalli, la colonna di mercurio generalmente si arresta per poi ricominciare a scendere. Si osserva la temperatura alla quale si è arrestato il mercurio ed è rimasto immobile per un certo tempo e si considera questa temperatura come il punto di solidificazione della naftalina, dopo correzione per tener conto della parte della colonna di mercurio che si trova all'esterno.

Si può ammettere che questa correzione è uguale a, per un termometro a mercurio

Formula

Si può ammettere che questa correzione è uguale a, per un termometro a mercurio dove n è il numero di gradazioni della colonna di mercurio che si trova all'esterno, t la temperatura osservata e t′ la temperatura media della colonna di mercurio che si trova all'esterno. La temperatura t′, può essere determinata in modo approssimativo con l'aiuto di un termometro ausiliario il cui bulbo di mercurio si trovi a metà altezza della parte della colonna situata all'esterno. L'impiego di un termometro a colonna capillare assicura una maggiore precisione.

La bottiglia di Shukoff qui raffigurata è un recipiente di vetro a doppie pareti fra le quali è stato fatto il vuoto:

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SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Considerazioni generali

Per l'interpretazione delle note 1, 2 e 3 della presente sezione, vedere le note esplicative del SA, sezione VI, considerazioni generali.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Considerazioni generali

Composti inorganici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.

II.   ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2811 19 10 a 2811 19 80

altri

Rientrano particolarmente in queste sottovoci i prodotti di cui alla nota 4 del presente capitolo.

III.   DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

2812 10 11 a 2812 10 18

di fosforo

Vedi le note esplicative del SA, voce 2812, paragrafo A, punto 3, e paragrafo B, punto 4.

2812 10 91 a 2812 10 99

altri

Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2812, lettera A (escluso il punto 3) e B (escluso il punto 4), le presenti sottovoci comprendono specialmente il tetracloruro di tellurio (TeCl4) usato soprattutto per conferire una patina all'argenteria.

IV.   BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI

 

Per perossidi si intendono unicamente i composti di un metallo con l'ossigeno, nella molecola dei quali — come si verifica per il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) — si trova il legame -O-O-.

Gli ossidi, idrossidi o perossidi metallici non esplicitamente indicati nelle voci o sottovoci del presente sottocapitolo vanno classificati nella sottovoce 2825 90 85.

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2819 10 00

Triossido di cromo

Vedi le note esplicative del SA, voce 2819, paragrafo A 1.

2819 90 90

altri

Rientrano nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2819, paragrafi A 2 e B.

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

2824 90 10

Minio rosso e minio arancione

Per i termini «minio rosso» e «minio arancione», si vedano le note esplicative del SA, voce 2824, punto 2.

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

2825 70 00

Ossidi e idrossidi di molibdeno

È escluso dalla presente sottovoce l'ossido molibdico tecnico ottenuto per semplice arrostimento di concentrati di molibdenite (sottovoce 2613 10 00).

V.   SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

2826 19 10

di ammonio o di sodio

Vedi le note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo A, punti 1 e 2.

2826 19 90

altri

Oltre ai prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo A, secondo comma, punti 4-9, rientrano nella sottovoce:

1.

il difluoruro di berillio (BeF2), prodotto di aspetto vetroso, avente la densità di circa 2 grammi per centimetro cubo e fusibile a una temperatura attorno agli 800 gradi Celsius, molto solubile in acqua, impiegato come prodotto intermedio nella metallurgia del berillio. Viene ottenuto per calcinazione del fluoro-berillato di ammonio;

2.

il fluoruro basico di berillio (5BeF2·2BeO) anch'esso di aspetto vetroso, solubile in acqua, di densità un po' più elevata (2,3 grammi per centimetro cubo).

2826 30 00

Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

Vedi le note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo C, punto 1.

2826 90 80

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo B, e paragrafo C, punti 2-5 (ad eccezione dell'esafluorozirconato di dipotassio di cui alla sottovoce 2826 90 10).

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

2833 29 30

di cobalto, di titanio

La presente sottovoce comprende in particolare:

1.

il trisolfato di dititanio (solfato di titanio, sesquisolfato di titanio, solfato di titanio trivalente) [Ti2(SO4)3]. Nella forma anidra si presenta come una polvere cristallina verde insolubile in acqua, ma solubile in acidi diluiti, con i quali forma una soluzione porpora. Nella forma idrata è un composto cristallino stabile, solubile in acqua. È usato come agente di riduzione nell'industria tessile.

2.

L'ossisolfato di titanio [solfato di titanile — (TiO)SO4]. Questo prodotto può presentarsi nella forma anidra, con l'aspetto di una polvere bianca, igroscopica, oppure in una delle numerose forme idrate tra le quali la diidrata è la più stabile. Viene usato come mordente in tintoria.

3.

Il disolfato di titanio [Ti(SO4)2] è una polvere bianca altamente igroscopica e poco stabile.

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

2835 10 00

Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

Vedi le note esplicative del SA, voce 2835, paragrafi A e B.

2835 22 00 a 2835 29 90

Fosfati

Vedi le note esplicative del SA, voce 2835, paragrafo C, primo comma, punto I, e secondo comma, punti 1 a), 2 a), b) e c), da 3 a 8.

Non rientrano nelle presenti sottovoci le preparazioni consistenti in miscele di fosfati differenti tra loro (capitolo 31 o sottovoce 3824 90 97, in generale).

2835 31 00 e 2835 39 00

Polifosfati

Vedi le note esplicative del SA, voce 2835, lettera C, primo comma, paragrafi II, III e IV, e secondo comma, paragrafi 1 b), 2 d) a g).

2835 39 00

altri

Questa sottovoce comprende inoltre:

1.

il difosfato di tetraammonio (pirofosfato d'ammonio) [(NH4)4P2O7] e il trifosfato di pentaammonio [(NH4)5P3O10];

2.

i pirofosfati di sodio (difosfati di sodio): il pirofosfato di tetrasodio (difosfato neutro) (Na4P2O7) e il diidrogenopirofosfato di disodio (fosfato biacido) (Na2H2P2O7);

3.

i metafosfati di sodio [formula greggia del (NaPO3)n], ovvero il ciclotrifosfato e il ciclotetrafosfato;

4.

altri polifosfati di sodio a grado di polimerizzazione elevato. Tra questi occorre segnalare il prodotto impropriamente indicato con il termine di «esametafosfato di sodio», denominato altresì sale di Graham, consistente in una miscela di polimeri [(NaPO3)n] con un grado di polimerizzazione compreso tra 30 e 90.

In essa rientrano altresì i polifosfati di ammonio a grado di polimerizzazione più elevato, anche costituiti da serie omologhe di polimeri (talvolta denominati metafosfati di ammonio). È il caso, per esempio, del sale d'ammonio di Kurrol (da non confondere con il sale di Kurrol, che è un metafosfato di sodio), polimero lineare a grado medio di polimerizzazione discretamente elevato (da alcune migliaia ad alcune decine di migliaia di unità). Trattasi di una polvere bianca, cristallina, poco solubile in acqua, utilizzata essenzialmente come agente ignifugo.

2840

Borati; perossoborati (perborati)

2840 19 90

altro

Rientra in tale sottovoce il tetraborato di disodio cristallizzato (decaidrato).

2840 20 10

Borati di sodio, anidri

Rientrano in particolare nella presente sottovoce il pentaborato e il metaborato di sodio.

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

2841 69 00

altri

I manganiti sono sali dell'acido manganoso (H2MnO3) nei quali il manganese è tetravalente. Sono praticamente insolubili in acqua e si idrolizzano facilmente.

Il manganito di rame (CuMnO3) viene usato nelle maschere antigas per ossidare l'ossido di carbonio in anidride carbonica; il bimanganito di rame (idrogenomanganite) [Cu(HMnO3)2] è ancora più efficace.

Oltre ai manganati citati nelle note esplicative del SA, voce 2841, punto 3 a), vanno segnalati altresì i manganati nei quali il manganese è pentavalente, per esempio Na3MnO4·10H2O.

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

2842 10 00

Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

Vedi i prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 2842, parte II, secondo comma, paragrafo L.

2842 90 10

Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio

Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2842, parte I, paragrafi C e D, e parte II, secondo comma, paragrafi D e E, nonché ai tioseleniuri, seleniosolfati e tiotellurati di cui alla parte II, secondo comma, paragrafo C 3, delle medesime note esplicative, rientrano in particolare nella presente sottovoce:

1.

il seleniuro di indio (InSe), usati come semiconduttore;

2.

il tellururo di piombo (PbTe) usato estremamente puro per i transistors, per le termocoppie, per le lampade a vapore di mercurio, ecc.

VI.   PRODOTTI VARI

2844

Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

Vedi la nota 6 del presente capitolo.

2844 10 10 a 2844 10 90

Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale

Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi A 1, B 1 e da C 1 a C 3.

2844 20 25 a 2844 20 99

Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti

L'uranio arricchito in isotopo 235 si trova in commercio con le denominazioni di «uranio debolmente arricchito» (contenente fino a 20 % di U 235) e di «uranio altamente arricchito» (contenente più di 20 % di U 235).

Per il plutonio e i suoi composti vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi A 3, B 2, C 1 e C 3.

2844 30 11 e 2844 30 19

Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto

L'uranio impoverito in U 235 è un sottoprodotto dell'arricchimento dell'uranio in U 235. Dato il suo prezzo molto meno elevato e le quantità disponibili, sostituisce l'uranio naturale in particolare come sostanza fertile, come schermo contro le radiazioni, come metallo pesante nelle fabbricatione di volani o nella preparazione di assorbenti (getters) utilizzati per la purificazione di taluni gas.

2844 30 51 a 2844 30 69

Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto

Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, in particolare i paragrafi A 2 e B 3.

2844 30 91 e 2844 30 99

Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro

Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi B 1 e B 3.

2844 40 10 a 2844 40 80

Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi

Per la definizione del termine «isotopi», vedi l'ultima frase della nota 6 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2844, parte I.

Per l'eccedenza dei prodotti di cui alla presente sottovoce, vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte III.

2844 50 00

Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)

Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafo C 4.

2845

Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no

Quanto al termine «isotopi» vedi l'ultima frase della nota 6 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2844, parte I.

2845 10 00

Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)

Questa sottovoce comprende l'acqua pesante (o ossido di deuterio) che ha un aspetto simile a quello dell'acqua comune, della quale ha anche le stesse proprietà chimiche; le proprietà fisiche, invece, differiscono leggermente. L'acqua pesante è utilizzata come sorgente di deuterio e usata nei reattori nucleari, come rallentatore dei neutroni che attuano la fissione degli atomi di uranio.

2845 90 10

Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

Vedi le note esplicative del SA, voce 2845, terzo comma, paragrafi 1 e 3.

Da classificare nella stessa sottovoce sono altri composti organici o inorganici idrogenati nei quali l'idrogeno è stato sostituito in tutto o in parte dal deuterio. Tra i più importanti vanno citati: il deuteruro di litio, l'ammoniaca deuterata, l'acido solfidrico deuterato, il benzene deuterato, il bifenile deuterato e i terfenili deuterati. Tali prodotti trovano applicazione nell'industria nucleare sia per rallentare i neutroni (moderatori) sia per servire da intermediari nella preparazione dell'acqua pesante o nello studio della reazione di fusione termonucleare. Tali composti trovano altresì importanti applicazioni in analisi e sintesi organiche.

2845 90 90

altri

Tra gli isotopi e loro composti della presente sottovoce si possono citare:

1.

il carbonio 13, il litio 6, il litio 7 e i loro composti;

2.

il boro 10, il boro 11, l'azoto 15, l'ossigeno 18 e i loro composti (per esempio: 10B2O3, 10B4C, 15NH3, H2 18O).

Essi vengono impiegati nella ricerca scientifica e nell'industria nucleare.

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2846 10 00

Composti del cerio

Vedi le note esplicative del SA, voce 2846, terzo comma, paragrafo 1.

2846 90 00

altri

Tra i composti dei metalli della famiglia delle terre rare, detti «lantanidi» (in quanto il lantanio è il primo elemento) si possono citare gli ossidi di europio, di gadolinio, di samario e di terbio (terbite) che sono impiegati per assorbire i neutroni lenti nelle barre di controllo o di sicurezza, dei reattori nucleare e nei cinescopi dei televisori a colori.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2846, terzo comma, paragrafo 2.

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Considerazioni generali

La sigla (DCI) figurante dopo una denominazione nella nomenclatura combinata nonché nelle sue note esplicative indica che si tratta della versione italiana di una denominazione ripresa nell'elenco delle «Denominazioni comuni internazionali» per le sostanze farmaceutiche pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La sigla (DCIM) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione accettata come «Denominazione comune internazionale (modificata)» dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La sigla (ISO) (International Organisation for Standardisation) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione ripresa tra i «Nomi comuni per i pesticidi ed altri prodotti fitofarmaceutici» nella raccomandazione ISO R 1750 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione.

Un sistema condensato è un sistema che comporta almeno due cicli che hanno un solo legame in comune e che possiedono soltanto due atomi in comune.

Composti organici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.

Nota 1 a)

Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, primi quattro comma.

Sono compresi in particolare in questo capitolo i seguenti prodotti:

1.

Antracene avente una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2902 90 00).

2.

Benzene avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2902 20 00).

3.

Naftalene avente un punto di cristallizzazione non inferiore a 79,4 gradi Celsius (sottovoce 2902 90 00).

4.

Toluene avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2902 30 00).

5.

Xilene contenente, in peso, 95 % o più di isomeri dello xilene (tutti gli isomeri considerati globalmente) (sottovoci da 2902 41 00 a 2902 44 00).

6.

Etano nonché gli altri idrocarburi aciclici saturi (diversi dal metano e dal propano) presentati allo stato di isomeri isolati, aventi una purezza di 95 % o più in volume per i prodotti gassosi (8) e di purezza di 95 % o più in peso per i prodotti non gassosi (sottovoce 2901 10 00).

7.

Etilene avente una purezza di 95 % o più in volume (sottovoce 2901 21 00).

8.

Propene (propilene) avente una purezza di 90 % o più in volume (sottovoce 2901 22 00).

9.

Alcoli grassi aventi una purezza di 90 % o più in peso del prodotto anidro, e comprendenti sei o più atomi di carbonio (sottovoce 2905 16, 2905 17 00 o 2905 29 90).

10.

Cresoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti, in peso, 95 % o più di cresolo, tutti gli isomeri del cresolo considerati globalmente (sottovoce 2907 12 00).

11.

Fenolo avente una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2907 11 00).

12.

Xilenoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti in peso 95 % o più di xilenolo, tutti gli isomeri dello xilenolo considerati globalmente (sottovoce 2907 19 10).

13.

Acidi grassi (escluso l'acido oleico) aventi una purezza di 90 % o più, in peso del prodotto anidro, e comprendenti sei o più atomi di carbonio (voci 2915 e 2916).

14.

Acido oleico avente una purezza di 85 % o più in peso del prodotto anidro (sottovoce 2916 15 00).

15.

Piridina avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2933 31 00).

16.

Metilpiridina (picolina), 5-etil-2-metilpiridina (5-etil-2-picolina) e 2-vinilpiridina, aventi una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2933 39).

17.

Chinolina avente una purezza di 95 % o più in peso del prodotto anidro determinata mediante cromatografia in fase gassosa (sottovoce 2933 49 90).

18.

1,2-Diidro-2,2,4-trimetilchinolina, avente una purezza superiore a 85 % in peso del prodotto anidro (sottovoce 2933 49 90).

19.

Acridina avente una purezza di 95 % o più in peso del prodotto anidro, determinata mediante cromatografia in fase gassosa (sottovoce 2933 99 80).

20.

Derivati di acidi e alcoli grassi di cui ai punti 9, 13 e 14 [sali, esteri (esclusi gli esteri di glicerina), ammine, ammidi, nitrili, ecc.] purché in grado di soddisfare i criteri di purezza richiesti per gli acidi e gli alcoli grassi corrispondenti.

Nota 1 b)

Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, ultimo comma.

Nota 1 d)

Per soluzioni acquose si intendono soltanto le soluzioni vere e proprie, anche qualora — per insufficienza d'acqua — la sostanza sia sciolta solo parzialmente.

Nota 1 f)

Per quanto si riferisce all'aggiunta di uno stabilizzante, di un colorante, di una sostanza antipolvere o odorifera, si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, penultimo comma.

Nota 1 g)

Per quanto si riferisce all'aggiunta di uno stabilizzante, di un colorante, di una sostanza antipolvere o odorifera, si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, penultimo comma.

Nota 5

Le disposizioni della presente nota determinano unicamente la classificazione dei prodotti che interessano nelle voci della nomenclatura (vedere le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera G).

Per la classificazione all'interno di una voce, si applicano le disposizioni della nota di sottovoce 1 di questo capitolo.


I.   IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2902

Idrocarburi ciclici

2902 19 00

altri

Questa sottovoce comprende in particolare i seguenti composti: azulene [biciclo(5,3,0)decapentaene] e i suoi derivati alchilici come, per esempio il camazulene (7-etil-1,4-dimetilazulene), il guaiazulene (7-isopropil-1,4-dimetilazulene), il vetiverazulene (2-isopropil-4,8-dimetilazulene).

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2903 39 90

Fluoruri e ioduri

Questa sottovoce comprende in particolare i seguenti composti: 1,1-difluoroetano, tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano), tetrafluoroetilene, trifluoroetilene, trifluorometano.

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

Questa sottovoce comprende il lindano (ISO, DCI). Il lindano è l'isomero gamma dell'esaclorocicloesano [HCH (ISO)] di purezza uguale o superiore a 99 %. Solo questo isomero gamma dell'HCH possiede proprietà insetticide. Il lindano è utilizzato nell'agricoltura e nel trattamento del legno.

II.   ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2905 14 90

altri

Tale sottovoce comprende unicamente i seguenti composti: alcoli: sec-butilico (butan-2-olo), isobutilico (2-metilpropan-1-olo).

2905 19 00

altri

Rientrano nella presente sottovoce unicamente il pentanolo (alcol n-amilico) dei seguenti: alcoli: n-amilico (pentan-1-olo), sec-amilico (pentan-2-olo), terz-amilico (2-metilbutan-2-olo, idrato di amilene), isoamilico (3-metilbutan-1-olo), sec-isoamilico (3-metilbutan-2-olo), 2-metilbutan-1-olo, neopentilico (neoamilico, 2,2-dimetilpropan-1-olo), pentan-3-olo.

2905 44 11 a 2905 44 99

D-glucitolo (sorbitolo)

Rientra nelle presenti sottovoci unicamente il D-glucitolo (sorbitolo) che soddisfa le disposizioni di cui alla nota 1 del presente capitolo. Le varietà di D-glucitolo (sorbitolo) che non rispondono a tali requisiti rientrano nelle sottovoci 3824 60 11 a 3824 60 99.

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2906 11 00

Mentolo

Questa sottovoce comprende unicamente il (–)-para-ment-3-ol ((–)-trans-1,2-cis-1,5-isopropil-2-metil-5-cicloesanolo), il (±)-para-ment-3-olo, nonché il (+)-para-ment-3-olo).

Non rientrano pertanto nella presente sottovoce il neomentolo, l'isomentolo e il neoisomentolo (sottovoce 2906 19 00).

VI.   COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2914 50 00

Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate

Per «altre funzioni ossigenate», ai sensi della presente sottovoce, si intendono le funzioni ossigenate citate nelle voci precedenti del presente capitolo, diverse dalle funzioni alcole, aldeide e fenolo.

2914 61 00 a 2914 69 90

Chinoni

I prodotti di cui alle presenti sottovoci sono oggetto delle note esplicative del SA, voce 2914, parti E e F. Si fa osservare che ai sensi delle presenti sottovoci il termine «chinoni» va inteso in un'ampia accezione, ovvero «chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate», comprendendo di conseguenza i chinoni non contenenti altre funzioni ossigenate (oltre alla funzione chinone), i chinoni-alcoli, i chinoni-fenoli, i chinoni-aldeidi e i chinoni contenenti altre funzioni ossigenate (diverse da quelle citate).

VII.   ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Per quanto attiene al grado di purezza degli acidi grassi e dei loro derivati vedi le note esplicative del presente capitolo, nota 1 a), punti 13 e 20.

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Per quanto attiene al grado di purezza degli acidi grassi e dei loro derivati vedi le note esplicative del presente capitolo, nota 1 a), punti 13, 14 e 20.

IX.   COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE

2921

Composti a funzione ammina

2921 42 00

Derivati dell'anilina e loro sali

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49.

2921 43 00

Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49.

2921 44 00

Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49.

2921 45 00

1-Naftilammina (alfa-naftilammina), 2-naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49.

2921 49 00

altri

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49.

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2923 20 00

Lecitine ed altri fosfoamminolipidi

Vedi le note esplicative del SA, voce 2923, quarto comma, punto 2.

Gli altri fosfoamminolipidi compresi in questa sottovoce sono esteri (fosfatidi) simili alle lecitine. Fra questi prodotti si possono citare le cefalina, le cui basi organiche azotate sono la colamina e la serina, e la sfingomielina, le cui basi organiche azotate sono la colina e la sfingosina.

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

2925 11 00

Saccarina e suoi sali

Vedi le note esplicative del SA, voce 2925, parte A, primo comma, punto 1.

X.   COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI

2930

Tiocomposti organici

I tiocomposti organici quali definiti nella nota 6 del presente capitolo sono da classificare in questa voce, anche se essi contengono altri non-metalli o metalli direttamente legati ad atomi di carbonio.

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

2932 29 10 a 2932 29 85

altri lattoni

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2932 29.

Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 2932, paragrafo B, lettere d)-v).

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

2933 11 10 e 2933 11 90

Fenazone (antipirina) e suoi derivati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 54.

2933 21 00

Idantoina e suoi derivati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 54.

2933 49 10

Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici

Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 2933, primo comma, paragrafo D.

Ai fini di questa sottovoce, il termine «derivati alogenati della chinolina» indica i soli derivati della chinolina in cui uno o più atomi di idrogeno dell'anello aromatico sono stati sostituiti da un corrispondente numero di atomi di alogeno.

Il termine «derivati degli acidi chinolincarbossilici» comprende i derivati dell'acido chinolincarbossilico in cui uno o più atomi di idrogeno dell'anello aromatico e/o la funzione acida sono stati sostituiti.

2933 52 00

Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 54.

2933 54 00

altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 54.

2933 79 00

altri lattami

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 2933 79.

Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 2933, paragrafo G, punti 2-7.

XI.   PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI

2936

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

Le sostanze di cui alla presente voce possono essere:

stabilizzate in forma oleosa;

stabilizzate mediante un involucro di prodotti ausiliari tecnicamente idonei, quali gelatina, cera, materie grasse, gomme di specie diverse o derivati della cellulosa, in forma di microcapsule;

assorbite su diossido di silicio.

L'aggiunta di prodotti plastificanti o antiammassanti non influenza la classificazione tariffaria.

Gli adsorbati su scambiatori di ioni sono esclusi dalla presente voce e vanno classificati in base alla loro composizione e al loro impiego.

2936 90 00

altre, compresi i concentrati naturali

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2936 90.

2937

Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni

Per quel che concerne l'interpretazione del termine «ormoni» e dell'espressione «utilizzati principalmente come ormoni», vedi la nota 8 di questo capitolo.

Rientrano nella presente voce unicamente i prodotti che soddisfano i criteri di cui alle note esplicative del SA, voce 2937, primo comma, paragrafi I-VI, e secondo comma.

2937 11 00

Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo A, punto 1.

2937 12 00

Insulina e suoi sali

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo A, punto 2.

2937 19 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo A, punti 3-20.

2937 21 00 a 2937 29 00

Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B.

Vedi altresì, nelle note esplicative del SA, alla voce 2937, l'elenco degli steroidi impiegati principalmente a motivo della loro funzione ormonale per i quali viene utilizzato il termine «corticosteroide».

2937 21 00

Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B, punto 1, paragrafi a)-d).

2937 22 00

Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B, punto 2.

2937 23 00

Estrogeni e progestogeni

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B, punto 3.

Vedi altresì, nelle note esplicative del SA, alla voce 2937, l'elenco degli steroidi per quanto riguarda l'una o l'altra delle funzioni «estrogeni» o «progestogeni».

2937 29 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B, punto 1, paragrafi e) e f), e titolo B, punto 4.

2937 31 00 e 2937 39 00

Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo C.

2937 40 00

Derivati degli ammino-acidi

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo D.

2937 50 00

Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo E.

2937 90 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo F.

XII.   ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

Gli eterosidi di questa voce sono costituiti da una frazione zucchero e da una frazione non zucchero (aglicone). Tali frazioni sono legate l'una all'altra per mezzo dell'atomo di carbonio anomerico dello zucchero. Di conseguenza non sono considerati eterosidi prodotti come la vacciniina e l'hamamelitannina della voce 2940.

Gli eterosidi più diffusi in natura sono gli O-eterosidi; ugualmente noti sono tuttavia gli N-eterosidi, gli S-eterosidi ed i C-eterosidi, nei quali il carbonio anomerico dello zucchero è legato all'aglicone mediante un atomo di azoto, un atomo di zolfo o un atomo di carbonio (per esempio: sinigrina, aloina e scoparina).

Sono esclusi da questa voce i prodotti seguenti:

a)

i nucleosidi e i nucleotidi che rientrano nella voce 2934 (vedi le note esplicative del SA, voce 2934, terzo comma, paragrafo D 6);

b)

gli alcaloidi che rientrano nella voce 2939 (per esempio: la tomatina);

c)

gli antibiotici che rientrano nella voce 2941 (per esempio: la toiocamicina).

2938 90 10

Eterosidi delle digitali

Oltre a quelli indicati nelle note esplicative del SA, voce 2938, terzo comma, punto 2, sono compresi nella presente sottovoce in particolare i seguenti composti:

acetildigitossina, acetildigossina, acetilgitossina;

desacetillanatoside A, B, C e D;

digifoleina, diginatina, diginina, digipurpurina, digitalinum verum e germanicum;

gitalina, gitalossina, gitonina, gitossina, glucoverodossina;

lanofoleina, lanatoside A, B, C e D;

tigonina, verodossina.

2938 90 90

altri

Rientrano in particolare nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2938, terzo comma, punti 4-9, nonché gli ultimi due commi.

2939

Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

2939 69 00

altri

Rientrano in tale sottovoce i seguenti alcaloidi della segala cornuta: ergotaminina; ergosina e ergosinina; ergocristina e ergocristinina; ergocriptina e ergocriptinina; ergocornica e ergocorninina; ergobasina e ergobasinina; nonché i derivati degli alcaloidi della segala cornuta, quali la diidroergotamina, la diidroergotossina e la metilergobasina.

XIII.   ALTRI COMPOSTI ORGANICI

2941

Antibiotici

2941 10 00

Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 10.

Si possono citare come esempi di penicilline: la benzilpenicillina-sodio (fenacetilpenina-sodio), l'amilpenicillina-sodio (n-carbossiesenilpenina-sodio), le penicilline biosintetiche e le penicilline-ritardo come la procaina-penicillina e la benzatina-dipenicillina.

2941 20 30 e 2941 20 80

Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 20.

Oltre alla streptomicina, le presenti sottovoci comprendono in particolare la mannosidostreptomicina, nonché i sali di tali prodotti, quali per esempio i solfati e i pantotenati.

2941 30 00

Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 30.

Rientrano altresì nella presente sottovoce — tra gli altri — l'ossitetraciclina e il cloridrato di tetraciclina.

2941 40 00

Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 40.

2941 50 00

Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 50.

Tra i sali dell'eritromicina si possono citare il cloridrato, il solfato, il citrato, il palmitato, lo stearato e il glucoeptonato; con i cloruri di acidi produce gli esteri corrispondenti e con gli anidridi di acidi, monoesteri quali glutarato, succinato, maleato e ftalato.

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Considerazioni generali

Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione comunitaria (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea.

Nota complementare 1

1.

Si intendono per preparazioni medicinali a base di erbe le preparazioni a base di una o più sostanze attive prodotte sottoponendo una pianta o parti di essa ad operazioni quali l'essiccazione, la triturazione, l'estrazione o la purificazione.

Si intende per sostanza attiva una sostanza chimicamente definita, un gruppo di sostanze chimicamente definite (per esempio, alcaloidi, polifenoli, antocianini) o un estratto di piante. Queste sostanze attive devono avere delle proprietà medicinali per la prevenzione o il trattamento di malattie, di disturbi o di sintomi specifici.

2.

Le preparazioni medicinali omeopatiche sono ottenuti da prodotti, sostanze o composizioni denominati «basi omeopatiche» (tinture madri). Il grado di diluizione deve essere indicato (ad esempio D6).

3.

Si intendono per preparazioni di vitamine o di minerali le preparazioni a base di vitamine della voce 2936, di minerali, inclusi i microelementi e loro misture. Esse sono impiegate per il trattamento o la prevenzione di malattie, di disturbi o di sintomi specifici. Il contenuto di vitamine o di minerali di queste preparazioni è molto superiore, generalmente almeno tre volte più elevato, rispetto all'apporto giornaliero raccomandato (RDA).

Per l'apporto giornaliero raccomandato (RDA) concernente talune vitamine e minerali, cfr. in particolare la tabella riportata qui sotto, ripresa dall'allegato alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40):

Image

Non sono comprese nella voce 3004, tra l'altro, gli alimenti complementari e le preparazioni dietetiche [cfr. anche la nota 1 a) del presente capitolo].


3001

Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

3001 20 90

altri

Rientra in particolare in tale sottovoce il fattore intrinseco (estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati).

3001 90 20 a 3001 90 98

altre

Oltre alle ghiandole e ad altri organi di cui alle note esplicative del SA, voce 3001, lettera A, rientrano in queste sottovoci per esempio l'ipofisi, le capsule surrenali e la tiroide.

3001 90 91

Eparina e suoi sali

Vedi le note esplicative del SA, voce 3001, lettera C.

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

3002 10 10

Sieri specifici

Rientrano nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3002, lettera C, punto 1, terzo comma.

La sottovoce non comprende tuttavia i sieri impiegati come reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006), né i sieri «normali» (sottovoci 3002 10 95 o 3002 10 99).

3002 10 91

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Rientra in particolare in questa sottovoce l'immunoglobulilna umana normale.

3002 10 95 e 3002 10 99

altri

Rientrano in particolare in tali sottovoci i sieri «normali», il plasma, il fibrinogeno, la fibrina, nonché l'albumina del sangue purché sia preparata a fini terapeutici o profilattici (per esempio: l'albumina umana ottenuta per frazionamento del plasma di sangue umano integrale).

Risulta pertanto esclusa [nota 1 g) del presente capitolo] l'albumina del sangue non preparata in vista di un impiego terapeutico o profilattico (voce 3502).

3002 20 00

Vaccini per la medicina umana

Per quanto riguarda i vaccini, si vedano le note esplicative del SA, voce 3002, lettera D, punto 1.

3002 30 00

Vaccini per la medicina veterinaria

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3002 20 00.

3002 90 50

Colture di microrganismi

Vedi le note esplicative del SA, voce 3002, lettera D, punto 3.

3002 90 90

altri

Rientrano in particolare in tale sottovoce le tossine, nonché in qualità di «prodotti simili», i «parassiti concorrenti» impiegati nella cura di talune malattie, quali i plasmodi (parassiti che provocano la malaria plasmodium) e il Trypanosoma cruzi.

3003

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

3003 10 00

contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

Rientrano altresì in tale sottovoce le associazioni di penicillina e di streptomicina.

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

A differenza di quella precedente, la presente voce può comprendere prodotti non miscelati. Per l'interpretazione di quest'ultima espressione, vedi la nota 3 a) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 3004, quarto e quinto comma.

Le espressioni «sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo)» e «condizionati per la vendita al minuto in vista di impieghi terapeutici o profilattici» sono definite nelle note esplicative del SA, voce 3004, primo e secondo comma.

Sono comprese in questa voce anche i medicamenti presentati in confezioni per trattamenti di lunga durata, nonché per ospedali e collettività analoghe. In questi casi le confezioni contengono un maggior numero di medicamenti unitari e su di esse sono in genere menzionati i suddetti trattamenti di lunga durata o la destinazione agli ospedali.

Il fatto che ai medicamenti presentati in fiale o flaconi e contenenti, per esempio, antibiotici, ormoni o prodotti liofilizzati debba essere ancora aggiunta acqua apirogena o un altro solvente prima della loro somministrazione non comporta la loro esclusione dalla presente voce.

3005

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

3005 10 00

Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo

In tale sottovoce non rientrano le medicazioni liquide (sottovoce 3005 90 99).

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo

3006 10 10 e 3006 10 90

Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

I termini delle presenti sottovoci vanno interpretati in senso stretto; ne consegue che rimangono esclusi i punti metallici sterili per suture chirurgiche da classificare alla voce 9018.

CAPITOLO 31

CONCIMI

3103

Concimi minerali o chimici fosfatici

3103 10 10 e 3103 10 90

Perfosfati

Vedi le note esplicative del SA, voce 3103, lettera A, punto 1.

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

Quanto all'espressione «altri concimi» si veda la nota 6 del presente capitolo.

3105 10 00

Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

L'espressione «forme simili» si referisce a prodotti presentati sotto forma di elementi unitari specialmente preparati per costituire delle dosi. Di conseguenza, i concimi presentati nelle forme industriali correnti (per esempio: granuli) non devono essere considerati come «forme simili».

3105 20 00

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

L'espressione «contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio» va intensa nel senso che gli elementi indicati sono contenuti nei concimi non soltanto come impurezze bensì in quantità sufficiente ad esercitare un'effettiva azione fertilizzante.

L'azoto può essere contenuto sotto forma di nitrati, di sali di ammonio, d'urea, di calciocianammide o di altri composti organici.

Il fosforo è in genere contenuto sotto forma di fosfati più o meno solubili o, più raramente, in forma organica.

Il potassio è contenuto sotto forma di sali (carbonato, cloruro solfato, nitrato, ecc.).

In commercio, il tenore in azoto, in fosforo ed in potassio viene indicato rispettivamente con N, P2O5, K2O.

In tale sottovoce rientrano i concimi descritti alla voce 3105, paragrafi B e C, delle note esplicative del SA, a condizione che contengano i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo, potassio. In commercio essi vengono talvolta denominati «concimi NPK».

I fosfati doppi di ammonio e di potassio aventi una costituzione chimica definita sono esclusi dalla presente sottovoce (sottovoce 2842 90 80).

3105 51 00 e 3105 59 00

altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo

In merito all'interpretazione dell'espressione «contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo», valgono, mutatis mutandis, le disposizioni della nota esplicativa della sottovoce 3105 20 00.

3105 51 00

contenenti nitrati e fosfati

Rientrano in tale sottovoce i concimi contenenti contemporaneamente nitrati e fosfati di un catione qualsiasi, compreso l'ammonio, ma non il potassio.

Il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3105, paragrafo B, punto 2, ottenuto senza aggiunta di sali di potassio, costituisce un esempio di concime compreso nella presente sottovoce.

3105 59 00

altri

Rientrano in questa sottovoce:

1.

i miscugli di sali minerali che contengono fosfati di un catione qualsiasi (escluso il potassio) e sali di ammonio diversi dai nitrati;

2.

i concimi fosfoazotati nei quali l'azoto compare in forma diversa da quelle nitrica o ammoniacale, ovvero in forma di calcio-cianammide, di urea o di altri composti organici;

3.

i concimi fosfoazotati dei tipi descritti nelle note esplicative del SA, voce 3105, paragrafo C, punti 1 e 3.

3105 60 00

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

In merito all'interpretazione dell'espressione «contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio», valgono, mutatis mutandis, le disposizioni di cui alla nota esplicativa della sottovoce 3105 20 00.

La presente sottovoce comprende in particolare i concimi costituiti da miscugli:

di fosfati naturali calcinati e di cloruro di potassio,

di perfosfati e di solfato di potassio.

Sono esclusi i fosfati di potassio di costituzione chimica definita nella sottovoce 2835 24 00, anche se utilizzabili come concimi.

3105 90 10 a 3105 90 99

altri

Rientrano in queste sottovoci:

1.

tutti i concimi contenenti i due fertilizzanti azoto e potassio. Ne è tuttavia escluso il nitrato di potassio di costituzione chimica definita, anche se può essere utilizzato come concime (sottovoce 2834 21 00);

2.

i concimi ad un solo elemento fertilizzante principale, diversi da quelli compresi nelle voci 3102-3104.

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI

Nota 4

Il termine «soluzioni» usato in questa nota come pure nella nota 6 a) del capitolo 39 non comprende le soluzioni colloidali.


3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

3201 20 00

Estratto di mimosa

L'estratto per concia di mimosa è ricavato dalle cortecce di varie specie di acacie (in particolare dell'Acacia decurrens, dell'Acacia pycnantha, dell'Acacia mollissima).

Il catecù, estratto dall'Acacia catechu rientra nella sottovoce 3203 00 10.

3201 90 20

Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno

Le vallonee sono cupole che rivestono la ghiande di talune specie di quercia (per esempio: del genere Quercus valonea).

3201 90 90

altri

Questa sottovoce comprende in particolare, in quanto estratti per concia di origine vegetale:

1.

gli estratti di cortecce di abete, di mangrova, di eucalipto, di salice e di betulla;

2.

gli estratti di legno di tizerah e di urunday (Astronium balansae Engl.);

3.

gli estratti dei frutti del mirabolano e del dividivi;

4.

gli estratti delle foglie di gambier.

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

3202 10 00

Prodotti per concia organici sintetici

Vedi le note esplicative del SA, voce 3202, parte I, titolo A.

3202 90 00

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3202, parte I, titolo B, e parte II.

3203 00

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo

3203 00 10

Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze

Gli estratti di alcune varietà di grani di Persia non sono utilizzati principalmente come materie coloranti e non rientrano pertanto in questa sottovoce. Ciò vale in particolare per gli estratti di grani della varietà Rhamnus cathartica, che vengono utilizzati per scopi medicinali e che rientrano quindi nella sottovoce 1302 19 80.

Questa sottovoce comprende, per esempio, il catecù. Il catecù è un estratto tintorio ottenuto a partire dal catechu, varietà di acacia del Bengala.

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

3204 11 00 a 3204 19 00

Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

Rientrano in queste sottovoci:

1.

le sostanze coloranti organiche sintetiche miscelate o meno fra di loro, messe a tipo o no (o diluite) mediante sostanze minerali inerti, ma contenenti soltanto piccoli quantitativi di prodotti tensioattivi o altri prodotti ausiliari destinati a facilitare la tintura della fibra (vedi le note esplicative del SA, voce 3204, parte I, secondo comma, paragrafi A e B;

2.

le preparazioni di cui alla nota 3 del presente capitolo, in particolare i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3204, parte I, secondo comma, paragrafi C-E.

Per quel che concerne le sostanze coloranti delle sottovoci 3204 11 00-3204 19 00 che, per via delle loro applicazioni, possono appartenere a due o più categorie che rientrano in sottovoci diverse, per determinare la loro classificazione si dovra applicare la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, undicesimo comma.

3204 11 00

Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, secondo comma.

3204 12 00

Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, terzo e quarto comma.

3204 13 00

Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, quinto comma.

3204 14 00

Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, sesto comma.

3204 15 00

Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, settimo comma.

3204 16 00

Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, ottavo comma.

3204 17 00

Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, nono comma.

3204 19 00

altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci 3204 11-3204 19

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, dal decimo al dodicesimo comma.

3204 20 00

Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»

Rientrano in questa sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3204, parte II, punto 1.

3204 90 00

altri

Questa sottovoce comprende i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come sostanze luminescenti («luminofore») descritti nelle note esplicative del SA, voce 3204, parte II, punto 2, e nei tre commi successivi.

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

Vedi la nota 5 del presente capitolo.

I pigmenti nucleici, cioè i pigmenti in cui ciascun grano è costituito da un nucleo di materia inerte (generalmente silice) rivestito, con processi tecnici speciali, con uno strato di sostanze coloranti inorganiche, sono classificati nella voce relativa alla materia che costituisce lo stato di rivestimento.

Così, per esempio, i pigmenti del tipo succitato, il cui strato di rivestimento è costituito da silico-cromato basico di piombo, rientrano nella sottovoce 3206 20 00; quelli il cui strato di rivestimento è costituito da borato di rame o da piombato di calcio sono classificati nella sottovoce 3206 49 80, e così, via.

3206 11 00 e 3206 19 00

Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 1, nonché, per quel che concerne le preparazioni delle presenti sottovoci, i quattro commi che seguono il punto 13.

Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 3206 19.

3206 20 00

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

Vedi le note esplicative del SA voce 3206, parte A, punto 2, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13.

Questa sottovoce comprende in particolare:

1.

i rossi di molibdeno, costituiti da cristalli misti di molibdato di piombo, di cromato di piombo e, generalmente, di solfato di piombo;

2.

i cristalli misti di solfato e di cromato di piombo, di bario, di zinco o di stronzio;

3.

i pigmenti a base di cromato di ferro (giallo «siderin») di cromato doppio di potassio e di calcio, o di ossido di cromo.

3206 41 00

Oltremare e sue preparazioni

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 3, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13.

3206 42 00

Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 4, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13.

3206 49 10

Magnetite

Questa sottovoce comprende solamente la magnetite finemente macinata.

È considerata come finemente macinata la magnetite che passa per 95 % o più in peso attraverso un setaccio di larghezza di maglia pari a 0,045 millimetro.

3206 49 30

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 5, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13.

3206 49 80

altre

Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punti 6-13, la presente sottovoce comprende in particolare:

1.

il blu di manganese, che è un pigmento a base di manganato e di solfato di bario;

2.

l'ocra artificiale, che è un pigmento ottenuto a base di ossidi di ferro artificiali;

3.

il pigmento giallo a base di titanato di nichelio.

Per quel che concerne i pigmenti costituiti da minerali finemente macinati, la nozione «finemente macinati» deve essere interpretata come quella fissata per la magnetite della sottovoce 3206 49 10.

3206 50 00

Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte B.

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3207 10 00

Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

Rientrano in questa sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3207, primo comma, punto 1.

Fra i prodotti compresi in queste sottovoci si possono citare:

1.

il pigmento chiamato alluminato di cobalto, ma costituito da una miscela non stechiometrica di ossido di alluminio e di ossido di cobalto;

2.

il pigmento chiamato silicato di cobalto, anch'esso costituito da una miscela non stechiometrica di silice e di ossido di cobalto;

3.

le miscele di ossidi di cromo e di cobalto;

4.

le miscele di ossidi di ferro, di cromo e di zinco;

5.

le miscele di antimoniato di piombo e di ferro;

6.

il giallo di vanadio, costituito da ossido di zirconio e da piccole quantità di pentossido di vanadio;

7.

il celeste di vanadio, costituito da silicato di zirconio e da piccole quantità di triossido di vanadio;

8.

il giallo di praseodimio, costituito da silicato di zirconio e da ossido di praseodimio;

9.

il rosa di ferro, costituito da silicato di zirconio e da ossido ferrico;

10.

gli opacizzanti preparati a base di ossido di stagno, di ossido di zirconio, di silicato di zirconio, ecc.

3207 20 10

Ingobbi

Vedi le note esplicative del SA, voce 3207, primo comma, punto 3.

3207 20 90

altri

In questa sottovoce rientrano essenzialmente le preparazioni vetrificabili. Si tratta di prodotti che si presentano generalmente sotto forma di polvere, di granuli o di lamelle e che possono dare, per vetrificazione a caldo, una superficie di rivestimento omogenea, di tono brillante od opaca, colorata o bianca, trasparente od opacizzata, tanto su lavori di ceramica che di metallo.

Questi prodotti possono essere costituiti:

1.

da miscele, ridotte in polvere, della fritta di vetro della sottovoce 3207 40 85 con altre materie quali la silice, il feldspato, il caolino, taluni pigmenti, ecc.;

2.

da miscele, ridotte in polvere, di silice, di feldspato, di caolino, di carbonato di calcio, di magnesio, ecc. (vale a dire dei componenti, insolubili in acqua, della fritta di vetro), ed eventualmente di pigmenti.

Questi due tipi di preparazioni vetrificabili danno rivestimenti trasparenti, incolori o colorati;

3.

dai prodotti citati ai punti 1 e 2 cui sono state addizionate sostanze opacizzanti. In questo caso, i rivestimenti opacizzati ottenuti sono bianchi o colorati;

4.

da fritte sotto forma di polvere di granuli o di lamelle — costituite e ottenute come indicato nella nota esplicativa delle sottovoci 3207 40 40-3207 40 85 — ma che contengono, inoltre, pigmenti coloranti, od opacizzanti o a volte ossidi che facilitano l'aderenza del rivestimento sulle superfici metalliche.

Fra i pigmenti coloranti impiegati per la fabbricazione di prodotti di questa sottovoce, si possono citare gli ossidi e i sali di cobalto, di nichelio, di rame, di ferro, di manganese, di uranio e di cromo.

Come opacizzanti sono utilizzati principalmente l'ossido di stagno, l'ossido e il silicato di zirconio, l'ossido di titanio e l'anidride arseniosa.

Come ossidi che facilitano l'aderenza del rivestimento sulle superfici metalliche si utilizzano gli ossidi di nichelio e di cobalto.

3207 30 00

Lustri liquidi e preparazioni simili

Oltre ai prodotti previsti nelle note esplicative del SA voce 3207, primo comma, punto 4, questa sottovoce comprende le preparazioni a base di argento in dispersione in collodio o terpineolo e che sono applicate su mica o su vetro nell'industria elettrica e nell'industria ceramica.

3207 40 40 e 3207 40 85

Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

Queste sottovoci comprendono:

1.

le fritte di vetro, vale a dire i prodotti ottenuti raffreddando bruscamente nell'acqua la massa liquida pastosa risultante dalla fusione dei componenti ordinari del vetro. Questi componenti sono, in particolare: la silice, i carbonati di sodio, di potassio, di calcio, di bario, di magnesio, i solfati di sodio e di potassio, i nitrati di sodio e di potassio, gli ossidi di piombo (litargirio e minio), il caolino, il feldspato, il borace, l'acido borico.

Le fritte di vetro di queste sottovoci sono impiegate principalmente per la preparazione di prodotti vetrificabili. Esse si distinguono dalle preparazioni vetrificabili di cui alle sottovoci 3207 20 10 e 3207 20 90 per il fatto che non contengono pigmenti, sostanze opacizzanti, né ossidi che facilitano l'aderenza del rivestimento sulle superfici metalliche e per il fatto che esse danno, dopo vetrificazione a caldo, una superficie più o meno trasparente ma non uniformemente opacizzata o colorata;

2.

la polvere ed i granuli di vetro ottenuti per frantumazione e macinazione di cocci di vetro e cascami di vetreria. Questi prodotti, come taluni tipi di fritte di cui al punto 1, sono utilizzati nella preparazione di carta e di tessuti abrasivi, nella fabbricazione di articoli porosi (dischi, piastre, tubi, ecc.) e per diversi usi di laboratorio;

3.

il vetro detto «smalto», in polvere, granuli, ecc., che è un vetro speciale impiegato per la decorazione di articoli di vetro o di ceramica. Esso fonde più facilmente (punto di fusione tra 540 e 600 gradi Celsius) ed è più denso della maggior parte dei vetri ordinari, generalmente opaco, ma può essere anche trasparente, incolore o diversamente colorato. Presentato in massa, esso rientra nella voce 7001 00, in barre, bacchette o tubi, esso rientra rispettivamente nelle sottovoci 7002 20 90 o 7002 39 00;

4.

il vetro in lamelle o fiocchi, anche colorato o argentato, utilizzato per la decorazione ed ottenuto per macinazione di vetro soffiato sotto forma di piccole bolle sferiche;

5.

la vetrite, detta anche schiuma di vetro, in polvere o granuli, ottenuti a partire da una massa spugnosa bianca, grigia o nera, secondo le impurità in essa contenute, e che è impiegata soprattutto per la fabbricazione di isolanti in elettricità (zoccoli di lampadine elettriche, ecc.).

Queste sottovoci non comprendono i piccoli granuli sferici, regolari microsfere per il rivestimento degli schermi cinematografici, di cartelli per la segnaletica, ecc. (sottovoce 7018 20 00).

3212

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

3212 10 00

Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)

Vedi la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 3212, parte B.

3212 90 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 3212, parti A e C.

Tra le polveri ed i fiocchi metallici descritti nelle note esplicative del SA, voce 3212, parte A, si possono citare:

1.

la polvere di zinco, incompatibile con i leganti acidi, ma che è un eccellente pigmento inibitore della ruggine;

2.

le polveri di acciaio inossidabile e di nichel, pigmenti lamellari utilizzati in certe pitture anticorrosive antiacide;

3.

la polvere di piombo, pigmento con reazione basica, utilizzata come inibitore della ruggine (eventualmente in miscela con il minio o il solfato basico di piombo) nelle pitture a olio o alle vernici grasse applicate come strato di fondo su grandi elementi di acciaio (strutture di capannoni, ponti, viadotti, ecc.);

4.

le polveri di rame e di bronzo, le cui particelle e lamellari si stratificano nelle vernici ad alcol, alle resine naturali o artificiali per formare rivestimenti decorativi.

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOELETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Alcuni costituenti degli oli essenziali sono tali da alterare l'aroma e conviene eliminarli, come è il caso degli idrocarburi terpenici e, in particolare, dei terpeni propriamente detti (pinene, canfene, limonene, ecc.).

Le essenze deterpenate si ottengono con metodi diversi adeguati alla composizione dell'essenza trattata, in particolare con la distillazione frazionata sotto vuoto, la cristallizzazione frazionata mediante raffreddamento a bassa temperatura, la separazione selettiva a mezzo di determinati solventi, ecc.

Gli oli essenziali non deterpenati sono quelli che contengono ancora i loro costituenti terpenici, nonché gli oli essenziali che, per la loro natura, non contengono costituenti terpenici come, per esempio, le essenze di Wintergreen e di senape.

3301 12 10 a 3301 19 80

Oli essenziali di agrumi

Gli oli essenziali di agrumi sono ottenuti principalmente dalle scorze dei suddetti frutti. Il loro odore è gradevole e ricorda quello del frutto che è servito per la fabbricazione. Le essenze di fiori di arancio o essenza di neroli non sono considerate come essenze di agrumi e rientrano nelle sottovoci 3301 29 41 o 3301 29 91.

3301 90 10

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

Vedi le note esplicative del SA, voce 3301, parte C.

3301 90 90

altri

Questa sottovoce comprende in particolare:

1.

le soluzioni concentrate di oli essenziali grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi (vedi le note esplicative del SA, voce 3301, parte B);

2.

le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (vedi le note esplicative del SA, voce 3301, parte D, dal primo al quarto comma).

3305

Preparazioni per capelli

3305 90 00

altre

Questa sottovoce comprende in particolare le lozioni per capelli sono prodotti, in forma liquida, applicabili sui capelli ed esercitanti un'azione sul fusto del capello o sul cuoio capelluto. Si tratta generalmente di soluzioni acquose o idroalcoliche.

CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3401 11 00

da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

Rientrano nella presente sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3401, parte I, settimo comma, punto 1, e i prodotti da toeletta di cui alle parti II e IV delle stesse note esplicative.

3401 20 90

altri

Rientrano in questa sottovoce in particolare i saponi liquidi o paste di sapone.

3401 30 00

Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

Vedi le note esplicative del SA, voce 3401, parte III.

3403

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3403 19 90

altre

Rientrano in questa sottovoce le preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli.

Rientrano in questa sottovoce le preparazioni descritte nelle note esplicative del SA, voce 3403, primo comma, lettera A, contenenti in peso meno di 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

Non rientrano in questa sottovoce le preparazioni di specie contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi. Se questi oli sono i costituenti di base, le preparazioni rientrano nelle sottovoci 2710 11 11-2710 19 99, in caso contrario, esse rientrano nella sottovoce 3403 19 10.

3403 91 00 e 3403 99 00

altre

Queste sottovoci comprendono le preparazioni del genere di quelle previste nel testo della voce 3403, che non contengono oli di petrolio o di minerali bituminosi. Per «oli di petrolio o di minerali bituminosi» si intendono i prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

1.

le preparazioni lubrificanti composte di bisolfuro di molibdeno e di polipropolenglicole e altre preparazioni lubrificanti a base di bisolfuro di molibdeno, anche concentrate o presentate sotto forma di matite, bastoncini, placchette, fogli e simili;

2.

le preparazioni da sformare costituite da una dispersione acquosa di cera di polietilene e di sapone di un aminoalcole;

3.

le preparazioni lubrificanti a base di sapone di sodio o di calcio o di borace, destinate a proteggere ed a lubrificare i fili d'acciaio prima delle operazioni di ritrafilatura;

4.

le preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli.

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

3405 10 00

Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

Le materie prime utilizzate nella fabbricazione di prodotti per calzature consistono generalmente in cere (animali, vegetali, minerali o artificiali), solventi volatili [essenza di trementina, acqua ragia minerale (white spirit), ecc.], coloranti, sostanze diverse (alcole, borace, essenze artificiali, emulsionanti, ecc.).

Le tinture per cuoi e in particolare quelle per calzature di daino non sono prodotti aventi la stessa natura dei lucidi e delle creme e rientrano nella sottovoce 3212 90 00 (se esse sono presentate, come avviene generalmente, in forme o imballaggi per la vendita al minuto). Sono altresì, esclusi dalla presente sottovoce i «bianchi» per calzature che rientrano nella sottovoce 3210 00 90. Quanto ai grassi per calzature, essi rientrano normalmente nelle sottovoci 3403 11 00 o 3403 91 00.

3405 20 00

Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

I prodotti destinati alla manutenzione del legno (pavimenti di legno, mobili, rivestimenti di legno) hanno la proprietà di eliminare lo sporco e lasciano, sulla superficie degli oggetti sui quali sono stati applicati, una pellicola di protezione che, dopo essiccamento e talvolta dopo lucidatura, ne ravviva il colore o conferisce loro un aspetto brillante. I prodotti della specie sono generalmente presentati in scatole, bidoni, bottiglie, cuscinetti e aerosol. Per la loro fabbricazione si utilizzano frequentemente, oltre alle cere, ai solventi, ai coloranti e agli agenti speciali che entrano nella composizione dei lucidi e delle creme per calzature, taluni dei prodotti seguenti: acidi grassi, oli vegetali (di palma, di lino, ecc.) o minerali, saponi o altri prodotti tensioattivi, resine (coppale, colofonia, ecc.), siliconi, profumi (essenza di pino, di rosmarino, ecc.), insetticidi, ecc., con esclusione tuttavia di abrasivi.

3405 30 00

Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

I prodotti per la manutenzione di carrozzerie di automobili sono costituiti generalmente da un'emulsione o da una soluzione ceroide contenente siliconi, oli, emulsionanti ed eventualmente abrasivi dolci.

3405 40 00

Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

Le polveri per pulire acquai, vasche da bagno, lavandini, rivestimenti di piastrelle, ecc. sono costituite da miscele di abrasivi ridotti in polvere (pietra pomice, grès, ecc.) e da detersivi polverizzati (prodotti tensioattivi anionattivi, polvere di sapone, fosfato di sodio, carbonato di sodio anidro, ecc.). Esse sono generalmente condizionate in scatole o in sacchetti. Le paste per pulire costituiscono una varietà di prodotti per la pulizia, ottenuti disperdendo le polveri, per esempio in una soluzione di cera.

3405 90 10

Lucidi per metalli

I lucidi per metalli sono destinati a restituire, mediante una depurazione superficiale, il loro aspetto primitivo ai metalli corrosi, sporchi o patinati. Questo risultato è ottenuto per abrasione (azione meccanica levigante di un abrasivo) e con l'azione chimica o detersiva di acidi o di alcali sugli ossidi, solfuri e incrostazioni diverse.

Le materie prime utilizzate nella fabbricazione dei «lucidi» per metalli sono abrasivi allo stato finemente suddiviso (pietra pomice, gesso, kieselgur, tripolite, bentonite, silice, ecc.), acidi (acido ossalico, acido oleico, acido fosforico, acido solforico, ecc.), solventi volatili (acqua ragia, minerale, tricloroetilene, alcole denaturato, ecc.), alcali (ammoniaca, soda, ecc.), prodotti tensioattivi quali gli alcoli grassi solfonati, grassi, saponi e talvolta coloranti e profumi sintetici.

I lucidi per metalli sono venduti sotto forma di polveri, di paste, di agglomerati diversi, di creme o pomate, di liquidi. Secondo il caso, essi sono presentati in bottiglie, in bidoni metallici, in tubi metallici, in scatole, in sacchetti, o sotto forma di piccoli blocchi, di coni, di bastoni, ecc.

3405 90 90

altri

Questa voce comprende in particolare:

1.

i lucidi per vetri costituiti generalmente da acqua, da alcole, da una piccola quantità di ammoniaca o di acidi (ossalico, tartarico, ecc.) e da un abrasivo dolce;

2.

i prodotti utilizzati per lucidare, brillantare e rifinire altri materiali.

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

3501 10 10 a 3501 10 90

Caseine

Queste sottovoci comprendono le caseine di cui alle note esplicative del SA, voce 3501, paragrafo A, punto 1. Dette caseine – indipendentemente dal procedimento di precipitazione usato per ottenerle – rientrano nelle presenti sottovoci quando il loro tenore d'acqua non supera in peso 15 %; in caso contrario esse sono comprese nella voce 0406.

Queste sottovoci non comprendono prodotti del tipo «cagliata», come descritti nella nota esplicativa delle sottovoci 0406 10 20 e 0406 10 80, terzo comma.

3501 10 90

altre

Le caseine di questa sottovoce entrano, in particolare, nella fabbricazione di prodotti dietetici (biscotti, pane dietetico); esse possono essere utilizzate anche nella preparazione di alimenti per animali.

3501 90 10

Colle di caseina

Le colle di caseina, chiamate anche colle a freddo, sono delle preparazioni a base di caseine e di calce, alle quali sono aggiunti altri prodotti quali piccole quantità di borace e di cloruro di ammonio naturali. Esse possono contenere inoltre materie di carica come, per esempio, il feldspato o la creta.

Pur potendo essere utilizzato come colla, il caseinato di calcio rientra nella sottovoce 3501 90 90 allorché non è addizionato di altre materie.

3501 90 90

altri

Questa sottovoce comprende i caseinati e gli altri derivati delle caseine contemplati nelle note esplicative del SA voce 3501, paragrafo A, rispettivamente punti 2 e 3.

I caseinati si presentano sotto forma di polveri bianche o leggermente giallastre, quasi inodori.

3504 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3504 00 10

Concentrati di proteine del latte elencati nella nota complementare 1 di questo capitolo

I concentrati di proteine del latte sono generalmente ottenuti dal latte scremato mediante parziale eliminazione del lattosio e dei sali minerali, per esempio mediante il procedimento dell'ultrafiltrazione. Essi sono composti essenzialmente di caseina e di proteine di siero di latte (lattoglobuline, lattoalbumine, ecc;) in un rapporto di circa 4 a 1. Il loro tenore proteico viene calcolato moltiplicando il tenore di azoto per il fattore di conversione 6,38.

I concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, eguale o inferiore a 85 % o meno, rientrano nella sottovoce 0404 90.

Queste sottovoci non comprendono prodotti del tipo «cagliata», come descritti nella nota esplicativa delle sottovoci 0406 10 20 e 0406 10 80, terzo comma.

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

3506 10 00

Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

Per quanto riguarda la presentazione di questi prodotti, si vedano le note esplicative del SA, voce 3506, primo comma, paragrafo A.

Rientra, per esempio, in questa sottovoce la colla di metilcellulosa che consiste in fiocchi o grumi che, per semplice dissoluzione nell'acqua, forniscono un adesivo utilizzato con profitto in particolare nell'incollatura delle carte da parati.

3506 99 00

altri

Oltre i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 3506, primo comma, paragrafo B, punti 1-3, questa sottovoce comprende, per esempio, le colle a base di lichene, le colle di farina e le colle di agar-agar.

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

3507 90 90

altri

Oltre ai prodotti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 3507, e a prescindere dal caglio e dai suoi concentrati, dalla lipoproteina lipasi e dalla proteasi alcalina da aspergillus, la presente sottovoce comprende per esempio la penicillinasi, l'asparaginasi e la callidinogenasi (DCI) (callicreina).

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

3603 00

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

3603 00 10

Micce di sicurezza; cordoni detonanti

Questa sottovoce comprende solamente i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3603, secondo comma, lettera A.

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

3604 10 00

Articoli per fuochi d'artificio

Vedi le note esplicative del SA, voce 3604, primo comma, paragrafo 1, lettera a).

3604 90 00

altri

Oltre ai prodotti contemplati nelle note esplicative del SA, voce 3604, primo comma, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, e secondo comma, la presente sottovoce comprende gli stoppini utilizzati nelle lampade di sicurezza dette a fiamma, destinate a rivelare la presenza di grisou nelle miniere. Questi stoppini sono sistemati su strisce di tessuto aventi una larghezza limitata (4 millimetri circa) ed una lunghezza dell'ordine di 35 centimetri. Ogni striscia contiene in genere una trentina di stoppini e viene perlopiù presentata avvolta in rotoli.

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3702 32 10

Microfilm; pellicole per arti grafiche

I microfilm che rientrano in questa sottovoce non differiscono generalmente dalle pellicole cinematografiche, ma vengono utilizzati per la riproduzione di documenti, immagine con immagine. Essi sono anche utilizzati per la riproduzione di listings di calcolatore, e sono identificati, in questo caso, dalla sigla COM. I microfilms si presentano generalmente larghi 8, 16 e 35 millimetri e lunghi circa 30, 61, 122 e 305 metri.

Le pellicole per le arti grafiche sono utilizzate nella stampa per la riproduzione fotomeccanica (per esempio: fotolitografia, fotocalcografia, fotocromotipia, fotocopia) di illustrazioni o di testi.

3702 91 20

Pellicole per arti grafiche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 10, seconda comma.

3702 93 10

Microfilm; pellicole per arti grafiche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 10.

3702 94 10

Microfilm; pellicole per arti grafiche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 10.

3705

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche

3705 90 10

Microfilm

Rientrano in questa sottovoce le riproduzioni, in forma ridotta, di documenti (carte commerciali, archivi, disegni industriali, ecc.) ottenuti con procedimenti fotografici.

Il microfilm è un film piano (micro-scheda) o in rullo, composto da una quantità di micro-immagini. Le microschede, anche incorniciate, restano classificate in questa sottovoce.

Invece, le microriproduzioni su carta fotografica, impressionata o sviluppata (sotto forma di «microcarte», libri, ecc.) rientrano nella sottovoce 4911 91 00.

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

3706 10 91 e 3706 10 99

altre

Sono comprese in queste sottovoci come pellicole sonore soltanto quelle portanti contemporaneamente sulla stessa colonna la registrazione dell'immagine e quella del suono. Nelle pellicole sonore in due colonne, anche se tali colonne sono presentate insieme, ognuna di esse segue il regime proprio: la colonna con la sola registrazione del suono è classificata nella sottovoce 3706 10 10 o nella sottovoce 3706 90 10, a seconda della larghezza, e la colonna con la registrazione delle immagini rientra nelle presenti sottovoci oppure nelle sottovoci 3706 90 31-3706 90 99 (applicazione della nota complementare 1 del presente capitolo).

3706 10 91

negative; positive intermedie di lavoro

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

le pellicole negative originali;

2.

le pellicole positive intermedie di lavoro, ottenute dai negativi originali; nel processo in bianco e nero esse sono denominate «controtipi positivi», «positivi marroni», «positivi lavande-malve» («positifs lavandes mauves»), «master positives», «master-prints», «fine-grain master-prints», «lavander» o «duplicating positives», mentre nel processo a colori esse sono chiamate «controtipi positivi», «interpositive» o «positive intermedie»; esse si presentano su fondo leggermente colorato in malva o marrone, ma qualche volta su fondo non colorato; queste pellicole non sono normalmente utilizzate per la proiezione, ma sono destinate alla produzione di duplicati dei negativi originali. Tuttavia, esse possono eccezionalmente servire per la visionatura, per i lavori di montaggio o di postsincronizzazione di un film;

Sono parimenti classificate come positive intermedie di lavoro le tre separazioni positive in bianco e nero, ottenute mediante filtri (azzurro, verde e rosso), partendo dal negativo originale a colori e impiegate per ottenere, mediante filtri analoghi, un internegativo a colori destinato alla stampa delle copie positive impiegate per la proiezione;

3.

i duplicati delle negative, ottenuti dalle pellicole positive intermedie di lavoro e destinati alla stampa delle copie positive impiegate per la proiezione; essi sono denominati «controtipi negativi» o «duplicati negativi» («duplicating negative») nel processo in bianco e nero, e «internegativi» nel processo a colori (9);

4.

gli internegativi che, nel processo a colori, sono ottenuti direttamente per inversione partendo dal negativo originale e dai quali sono stampate le copie destinate alla proiezione;

5.

le «pellicole matrici» («matrix films») (rossa, verde, azzura) che, nel processo a colori, vengono ottenute partendo dai negativi e dalle quali sono stampate le copie destinate alla proiezione.

Quando hanno una larghezza uguale o superiore a 35 millimetri, tutte queste pellicole, ad eccezione delle «pellicole matrici» («matrix films» — sono normalmente caratterizzate da una perforazione «negativa» (a barile).

Questo permette, tra l'altro, di distinguere le pellicole positive intermedie, quando il loro supporto non è colorato, dalle pellicole positive destinate alla proiezione, che presentano una perforazione «positiva».

Image

È opportuno notare tuttavia che le pellicole provenienti da alcuni paesi (in particolare dall'ex URSS) presentano un tipo unico di perforazione (Dubray-Howell), che assomiglia molto alla perforazione positiva normale e che si ritrova nelle pellicole negative originali, nelle copie positive e negative intermedie nonché nelle copie positive destinate alla proiezione.

Le «pellicole matrici» («matrix films») presentano perforazioni «positive», ma si possono riconoscere dal loro spessore (quasi doppio di quello delle positive), dal colore predominante marrone e da un certo rilievo delle immagini.

3706 10 99

altre positive

Rientrano in questa sottovoce le pellicole destinate alla proiezione.

Le pellicole positive con due o più colonne d'immagini devono essere classificate in base alla larghezza e alla lunghezza della pellicola dopo il taglio, vale a dire in base alla larghezza e alla lunghezza della pellicola quale sarà utilizzata per la proiezione.

Ad esempio, una pellicola larga 35 millimetri (quattro colonne di 8 millimetri più scarti) e lunga 100 metri dev'essere considerata come una pellicola larga 8 millimetri e lunga 400 metri.

 

Image

3706 90 31 a 3706 90 99

altre

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 3706 10 91 e 3706 10 99.

3706 90 31

negative; positive intermedie di lavoro

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3706 10 91.

3706 90 51 a 3706 90 99

altre positive

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3706 10 99.

3706 90 51

Pellicole di attualità

L'espressione «pellicole di attualità» è definita nella nota complementare 2 di questo capitolo.

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

3801 10 00

Grafite artificiale

Vedi le note esplicative del SA, voce 3801, punto 1.

3801 20 10 e 3801 20 90

Grafite colloidale o semicolloidale

Vedi le note esplicative del SA, voce 3801, punto 2.

3801 20 90

altra

Questa sottovoce comprende la grafite colloidale in sospensione nell'acqua o in altri mezzi che non siano l'olio.

3801 30 00

Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

Vedi le note esplicative del SA, voce 3801, punto 3, lettera b).

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

3802 10 00

Carboni attivati

Il carbone attivato di questa sottovoce è caratterizzato da un numero di iodio uguale o superiore a 300 (milligrammi di iodio assorbito per grammo di carbone), determinato secondo il metodo ASTM D 4607-86.

3802 90 00

altri

Le diatomiti attivate di questa voce, calcinate in presenza di agenti sinterizzanti come il cloruro o il carbonato di sodio [vedi le note esplicative del sistema armonizzato, voce 3802 (parte A, terzo punto, lettera b), punto 1)], presentano generalmente le seguenti caratteristiche:

sono bianche e non si colorano in caso di nuova calcinazione,

il pH della loro sospensione al 10 % in acqua è compreso fra 7,5 e 10,5,

la perdita al fuoco a 900 gradi Celsius è inferiore a 0,5 %,

il tenore di sodio espresso in Na2O è superiore a 1,5 %.

Rientrano in questa sottovoce le bentoniti attivate che corrispondono alla descrizione delle terre attivate [vedi le note esplicative del SA, voce 3802, parte A, terzo paragrafo, lettera b), punto 3]. Le bentoniti attivate della presente sottovoce si differenziano dalle bentoniti naturali della sottovoce 2508 10 00 per un pH generalmente inferiore a 6 (bentoniti acide) o superiore a 9,5 (per una soluzione acquosa al 5 % e dopo riposo di un'ora) e per un tenore in carbonato di sodio superiore a 2 % ovvero un tenore complessivo in sodio e calcio che sono scambiabili superiore a 80 meq per 100 grammi (bentoniti sodiche attivate).

Le bentoniti rese organofile, per esempio mediante aggiunta di stearilammina, rientrano generalmente nella sottovoce 3824 90 97.

Le bentoniti naturali semplicemente addizionate di piccole quantità di carbonato di sodio rientrano nella sottovoce 3824 90 97.

3803 00

Tallol, anche raffinato

3803 00 10

greggio

Vedi le note esplicative del SA, voce 3803, i primi due commi.

3804 00 00

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803

Questa voce comprende, fra l'altro, i lignosolfonati.

I lignosolfonati sono ottenuti da una forte concentrazione delle liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa con il processo al bisolfito; queste liscivie sono sottoposte, se del caso, a trattamenti chimici preliminari adeguati al fine, in particolare, di modificarne l'acidità e l'alcalinità, il tenore di ceneri, il colore e le proprietà colloidali.

3805

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo

3805 10 10

Essenza di trementina

Rientra in questa sottovoce soltanto il prodotto che proviene esclusivamente e direttamente dalla distillazione, mediante vapore d'acqua, dei succhi oleoresinosi ottenuti per incisione delle conifere vive e specialmente dei pini.

3805 10 30

Essenza di legno di pino

Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3805, secondo comma, punto 2, lettera a).

3805 10 90

Essenza di cellulosa al solfato

Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3805, secondo comma, punto 2, lettera b).

3805 90 10

Olio di pino

Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3805, secondo comma, punto 5.

3805 90 90

altri

Questa sottovoce comprende, fra l'altro, l'essenza di trementina da cui (per distillazione frazionata e successiva miscela delle altre frazioni) è stato eliminato quasi interamente il beta-pinene. Tale prodotto va in commercio sotto la denominazione di «essenza di trementina ricostituita».

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

3806 10 00

Colofonie ed acidi resinici

Vedi le note esplicative del SA, voce 3806, parte A.

3806 20 00

Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

Vedi le note esplicative del SA, voce 3806, parte B.

3806 30 00

«Gomme-esteri»

Vedi le note esplicative del SA, voce 3806, parte C.

3806 90 00

altri

Questa sottovoce comprende:

1.

i derivati delle colofonie e degli acidi resinici citati nelle note esplicative del SA, voce 3806, parte D, punto I, nonché le colofonie disproporzionate (dismutate), di cui una parte degli acidi resinici è deidrogenata e una parte idrogenata, le ammine resiniche tecniche (per esempio: la deidroabietilammina) e i nitrili resinici tecnici;

2.

l'essenza di colofonia e gli oli di colofonia di cui alle note esplicative del SA, voce 3806, parte D, punto II;

3.

le gomme fuse, di cui alle note esplicative del SA, voce 3806, parte D, punto III.

3807 00

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

3807 00 10

Catrami di legno

Vedi la nota esplicative del SA, voce 3807, secondo comma, lettera A, punto 1.

3807 00 90

altri

La presente sottovoce comprende i prodotti contemplati nelle note esplicative del SA, voce 3807, secondo comma, lettera A, punti 2 e 3, e lettere B, C, e D.

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

3808 91 10 a 3808 91 90

Insetticidi

Vedi le note esplicative del SA, voce 3808, titolo I dopo gli asterischi.

3808 92 10 a 3808 92 90

Fungicidi

Vedi le note esplicative del SA, voce 3808, titolo II dopo gli asterischi.

3808 92 10

Preparazioni cupriche

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1.

la «poltiglia bordolese», a base di solfato di rame e di calce spenta, utilizzata in agricoltura come anticrittogamico;

2.

talune preparazioni a base di cloruro basico e di solfato di rame, di ossicloruro di rame, di silicato di rame, di acetoarsenito di rame, di ossido, idrossido o carbonato di rame, utilizzati allo stesso scopo;

3.

talune preparazioni a base di naftenato o di fosfato di rame utilizzate per preservare le materie tessili e legnose dai funghi;

4.

taluni chelati di sali organici di rame con saponi metallici.

Queste preparazioni possono presentarsi sotto forma di polveri, soluzioni o tavolette, alla rinfusa o condizionate per la vendita al minuto. Esse possono contenere, oltre a composti del rame, altre sostanze attive complementari quali composti dello zinco e del mercurio.

3808 93 90

Regolatori di crescita per piante

I regolatori di crescita per piante sono sostanze che modificano i processi fisiologici delle piante in una direzione volutamente scelta. Essi vengono applicati sulle piante stesse, o soltanto su alcune loro parti, oppure sul terreno.

La loro azione può esercitarsi, per esempio:

a)

sulla crescita generale,

b)

sulla grandezza (riduzione o aumento della dimensione),

c)

sul volume o sulla forma dei tubercoli,

d)

sulla distanza internodale (miglioramento della resistenza al vento),

e)

sulla quantità e sulla grandezza dei frutti,

f)

sul tenore delle sostanze di riserva (carboidrati, proteine, materie grasse),

g)

sul periodo di fioritura o di maturità dei frutti,

h)

sulla sterilità delle singole piante,

ij)

sul numero di fiori femminili.

I regolatori di crescita per piante possono suddividersi in quattro grandi classi:

1.

le auxine che agiscono sulla formazione delle radici, sulla crescita del fusto e sullo sviluppo dei frutti. La più importante di tali sostanze è l'acido indol-3-ilacetico;

2.

i gibberellini che, tra gli altri, favoriscono la crescita delle gemme e la fioritura. Essi sono tutti derivati dell'acido gibberellico;

3.

i citochinini che, tra gli altri, favoriscono la divisione cellulare e ritardano l'invecchiamento della pianta. I più conosciuti sono la chinetina (6-furfurilamminopurina) e la zeatina;

4.

i ritardanti della crescita.

Sono esclusi da questa sottovoce:

a)

i concimi;

b)

gli ammendanti del terreno;

c)

gli erbicidi, anche selettivi (sottovoce 3808 93 11 a 3808 93 27);

d)

gli inibitori di germinazione (sottovoce 3808 93 30).

3808 94 10 a 3808 94 90

Disinfettanti

Vedi le note esplicative del SA, voce 3808, titolo IV dopo gli asterischi, i primi tre commi.

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

3809 10 10 a 3809 10 90

a base di sostanze amidacee

Oltre ai prodotti e alle preparazioni a base di sostanze amidacee descritti nelle note esplicative del SA, voce 3809, terzo comma, lettera A, punti 1 e 11, lettera B, punti 1 e 2, si devono classificare in queste sottovoci i prodotti costituiti da miscugli di amido con borace o con carbossimetilcellulosa (amido per inamidare le camice), nonché quelli formati da miscele di amido solubile e di caolino, destinati ad essere utilizzati nell'industria cartaria.

3809 91 00 a 3809 93 00

altri

Rientrano in queste sottovoci i prodotti e le preparazioni descritti nelle note esplicative del SA, voce 3809, terzo comma, lettere A, B e C, soltanto se non sono a base di sostanze amidacee. Fra questi prodotti vanno citati in particolare:

1.

una serie di appretti, utilizzatti nell'industria tessile per rendere i tessuti ingualcibili o irrestringibili. Tra questi si possono citare l'ureaformaldeide, la melammina-formaldeide, la gliossaldiurea-formaldeide, precondensate, sempre che non presentino il carattere di prodotti di policondensazione ai sensi del capitolo 39, né quello di composti di costituzione chimica definita (capitolo 29). Si devono tuttavia classificare in queste sottovoci le soluzioni acquose dei prodotti della specie di costituzione chimica definita (per esempio: la dimetilolurea, la trimetilolmelammina), quando è stato aggiunto un profumo per nascondere l'odore di aldeide formica proveniente dalla parziale decomposizione del prodotto;

2.

gli appretti che conferiscono ai tessuti, oltre a una impermeabilizzazione efficace, una considerevole resistenza agli oli e alla sporcizia pur lasciando i tessuti stessi permeabili all'aria;

3.

gli appretti antistatici che sono le preparazioni atte ad evitare l'accumulo di elettricità statica sulle fibre tessili o sui tessuti. Si tratta generalmente, di preparazioni formate da polielettroliti idrosolubili precondensati, capaci di formare sulla fibra, dopo un breve trattamento a temperatura moderata, dei policondensati reticolati sufficientemente insolubili e resistenti a lavaggi ripetuti e alle puliture a secco. Rientrano in questa categoria i prodotti formati da una poliammide lineare, idrosolubile, basica, preparata partendo da un acido bicarbossilico (adipico, succinico, tereftalico, ecc.) con poliammine contenenti uno o più gruppi amminici secondari (dietilentriammina, trietilentetrammina, ecc.) e da un prodotto alchilante (capace di reticolare e quindi di rendere insolubile la poliammide con trattamento appropriato a caldo) costituito, per esempio, da particolari dialogenuri (diioduri di polietilenglicole aventi un peso molecolare relativamente basso, epicloridrina, ecc.);

4.

gli appretti ignifughi che riducono l'infiammabilità in particolare delle materie tessili o del cuoio. Questi prodotti sono in generale preparazioni a base di sali di ammonio, di acido borico, di paraffine clorurate, di ossido d'antimonio, di ossido di zinco, di altri ossidi metallici e di taluni composti organici azotati e/o fosforati.

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 11 10

a base di piombo tetraetile

Rientrano in questa sottovoce le preparazioni in cui il piombo tetraetile è il solo componente antidetonante.

3811 11 90

altre

Rientrano in questa sottovoce le preparazioni in cui il piombo tetrametile, il piombo etilmetile, o una miscela di piombo tetraetile e tetrametile è il solo o il principale componente antidetonante.

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove

3815 11 00 a 3815 19 90

Catalizzatori su supporti

I catalizzatori su supporti sono catalizzatori di tipo comune depositati su un supporto generalmente mediante impregnazione, coprecipitazione o miscela. Essi sono costituiti in generale da una o più sostanze attive applicate su supporto, oppure da miscele di sostanze attive. Nella maggior parte dei casi si tratta di alcuni metalli finemente suddivisi o di ossidi o di altri composti. I metalli usati più frequentemente sono quelli del gruppo VIII (soprattutto cobalto, nichelio, palladio e platino), molibdeno, cromo, rame e zinco. Il supporto è generalmente costituito da allumina, gel di silice, farina fossile, anche non attivata, prodotti ceramici, ecc.

Queste preparazioni vengono usate in parecchi metodi industriali per la fabbricazione di composti organici e inorganici, nonché nella raffinazione del petrolio (per esempio: sintesi dell'ammoniaca, idrogenazione dei grassi, idrogenazione delle olefine).

La suddetta categoria di catalizzatori comprende anche:

1.

talune preparazioni a base di composti degli elementi di transizione, la cui funzione è quella di facilitare l'ossidazione e quindi l'eliminazione dei residui di carbonio della combustione sotto forma di anidride carbonica (per esempio nelle caldaie e nei bruciatori);

2.

i catalizzatori detti «di post-combustione», destinati ad essere introdotti nei tubi di scappamento degli autoveicoli per diminuire l'azione inquinante dei gas di scarico mediante ossidazione dell'ossido di carbonio ad anidride carbonica e mediante trasformazione di altri prodotti tossici (per esempio: eterociclici) provenienti dalla combustione della benzina.

3815 90 10 e 3815 90 90

altri

Rientrano in queste sottovoci le miscele a base di composti la cui natura e le cui proporzioni variano a seconda della reazione chimica da catalizzare. Esse vengono generalmente usate nella fabbricazione delle materie plastiche e vengono frequentemente denominate iniziatori, agenti di trasferimento, terminatori o telomeri e agenti di reticolazione.

Tra i suddetti prodotti vanno segnalati i seguenti:

1.

i catalizzatori a radicali liberi

Si tratta di preparazioni a base di sostanze organiche che, nelle condizioni di reazione, si decompongono lentamente producendo frammenti portatori di elettroni liberi i quali, per collisione con il monomero di partenza, favoriscono l'instaurarsi di un legame e la formazione di nuovi radicali liberi atti a ripetere il procedimento ed a propagare la catena.

Tra questi si trovano:

a)

preparazioni a base di perossidi organici R-O-O-R′ (soluzioni organiche di perossidi, per esempio di perossidi di acetile e de benzoile). Durante la reazione si formano radicali RO· et R′O· che agiscono come attivatori;

b)

preparazioni a base di azocomposti (per esempio: azobisisobutirronitrile) che durante la reazione si decompongono con liberazione di azoto e formazione di radicali liberi;

c)

preparazioni redox (per esempio: miscela di perossido di potassio e di dodecilmercaptano) nei quali la formazione di radicali attivatori è dovuta ad una reazione redox;

2.

i catalizzatori ionici

Si tratta generalmente di soluzioni organiche di composti generatori di ioni capaci di attaccarsi al doppio legame e di riprodurre centri attivi nel prodotto risultante.

Tra questi si possono citare:

a)

i catalizzatori del tipo Ziegler per la produzione di poliolefine (per esempio: miscela di tetracloruro di titanio e di trietilalluminio);

b)

i catalizzatori del tipo Ziegler-natta (stereocatalizzatori, catalizzatori orientatori, come la miscela di tricloruro di titanio con trialchilalluminio per la preparazione di polipropilene isotattico e di copolimeri a blochi etilene-olefine;

c)

i catalizzatori per la preparazione di poliuretani (per esempio: miscela di trietilendiammina e di composti di stagno);

d)

i catalizzatori per la preparazione degli amminoplasti (per esempio: acido fosforico in solvente organico).

3.

i catalizzatori per le reazioni di policondensazione

Si tratta di preparazioni a base di composti diversi (quali: miscele di acetato di calcio e triossido di antimonio, alcolati di titanio, ecc.).

3821 00 00

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

Non rientrano in questa sottovoce le uova anche fecondate provenienti da allevamenti certificati privi di agenti patogeni e che non siano state preparate per la coltura di microorganismi (voce 0407 o 0408).

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3823 11 00

Acido stearico

Per acido stearico, ai sensi di questa sottovoce, s'intende la miscela di acidi grassi industriali che raggiungono lo stato solido alla temperatura ambiente e che presentano un tenore di acido stearico puro uguale o superiore a 30 % ma inferiore a 90 %, in peso, calcolato sul prodotto anidro.

I prodotti della specie con un tenore di acido stearico uguale o superiore al 90 % rientrano nella sottovoce 2915 70 00.

3823 12 00

Acido oleico

S'intende per acido oleico, ai sensi di questa sottovoce, la miscela d'acidi grassi industriali, liquidi alla temperatura ambiente e che presentano un tenore di acido oleico puro uguale o superiore a 70 % ma inferiore a 85 %, in peso, calcolato sul prodotto anidro.

I prodotti con un tenore di acido oleico uguale o superiore a 85 % rientrano nella sottovoce 2916 15 00.

3823 13 00

Acidi grassi del tallolio

Vedi le note esplicative del SA, voce 3823, parte A, secondo comma, punto 3.

I prodotti della specie che contengono, in peso, meno del 90 % di acidi grassi rientrano nella voce 3803 00.

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

Vedi le note esplicative del SA, voce 3823, parte B.

Questa sottovoce comprende solamente gli alcoli grassi industriali (miscele di alcoli aciclici) in cui nessuno degli alcoli componenti è presente in misura uguale o superiore a 90 % in peso del prodotto anidro.

I prodotti della specie, in cui uno degli alcoli grassi componenti è presente in misura uguale o superiore a 90 %, rientrano generalmente nella voce 2905.

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3824 10 00

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, lettera A.

3824 30 00

Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

Rientrano in questa sottovoce alcune polveri pronte per essere trasformate, per sinterizzazione, in «metalli duri». Esse sono costituite da miscele di carburi metallici fra di loro (carburi di tungsteno, di titanio, di tantalio, di niobio), con o senza un legante metallico (polvere di cobalto o di nichelio), e contenenti spesso piccole quantità di paraffina (0,5 % circa in peso). Anche la semplice miscela di uno dei carburi citati con il metallo che serve da legante (cobalto o nichelio) deve essere classificata in questa sottovoce, mentre ciascuno dei carburi, considerato isolatamente, rientra nella voce 2849.

3824 40 00

Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, parte B, sesto comma, punto 3.

3824 50 10

Calcestruzzo pronto per la gettata

Rientra in questa sottovoce il calcestruzzo già impastato, generalmente trasportato in autobetoniere.

3824 50 90

altri

Rientrano in questa sottovoce:

1.

il calcestruzzo non ancora mischiato con acqua;

2.

la malta.

3824 60 11 a 3824 60 99

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Sono in particolare classificate in queste sottovoci le varietà di sorbitolo (D-glucitolo) dette non cristallizzabili («NC»), ottenute generalmente da sciroppo di glucosio contenente una certa quantità di altri oligosaccaridi per idrogenazione ad alta pressione. Il loro tenore di sorbitolo (D-glucitolo) è compreso fra 60 e 80 % in peso rispetto alla sostanza anidra; gli altri componenti sono essenzialmente altri polialcoli e oligosaccaridi parzialmente idrogenati. Pertanto, la tendenza alla cristallizzazione del sorbitolo (D-glucitolol), è fortemente ridotta da qui la denominazione usata: «sorbitolo (D-glucitolo) non cristallizzabile».

Il sorbitolo che risponde alle disposizioni della nota 1 del capitolo 29 è classificato alle sottovoci 2905 44 11 a 2905 44 99.

3824 71 00 a 3824 79 00

Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3824 71 a 3824 79.

3824 90 10

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

i solfonati di petrolio di calcio o i solfonati di petrolio di bario che contengono generalmente da 55 a 70 % in peso di olio minerale. Essi sono largamente impiegati nella fabbricazione di additivi per oli minerali;

2.

gli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, ottenuti mediante distillazione secca di taluni scisti bituminosi, seguita da un trattamento con acido solforico, destinati ad usi farmaceutici e che hanno un tenore totale di zolfo superiore generalmente a 9 % in peso, nonché i loro sali, specialmente quelli di calcio.

3824 90 15

Scambiatori di ioni

Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, parte B, sesto comma, punto 14.

La presente sottovoce comprende gli scambiatori di ioni a base di carboni solfonati e taluni tipi di argille, a condizione che esse abbiano subito trattamenti particolari che le hanno rese atte ad essere utilizzate come scambiatori di ioni (principalmente di cationi); è da citare in particolare la glauconite, che si presenta sotto forma di un gel di alluminosilicati, ottenuti partendo da una marna sabbiosa naturale d'origine marina. Essa è utilizzata principalmente per addolcire le acque. Agli stessi scopi, si utilizzano anche la montmorillonite e la caolinite.

Rientrano ugualmente nella presente sottovoce gli scambiatori di ioni sintetici quali le zeoliti artificiali, nonché gli scambiatori a base di allumina o di gel di silice.

Non rientano in questa sottovoce:

a)

il gel di silice puro (sottovoce 2811 22 00);

b)

l'allumina pura, anche attivata (sottovoce 2818 20 00 o 2818 30 00);

c)

le zeoliti artificiali, non contenenti leganti (sottovoce 2842 10 00), in conformità alla nota esplicativa del SA, voce 3824, parte B, punto 14;

d)

l'argilla attivata (sottovoce 3802 90 00).

3824 90 20

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

Si classificano in questa sottovoce i prodotti detti «getters». Essi sono distinti in «flash getters» e in «bulk getters». I primi vengono volatilizzati nel tubo durante la sua fabbricazione.

Tra di essi si possono citare: i prodotti composti da bario, nonché da alluminio, magnesio, tantalio, torio ecc. sotto forma di fili o di pastiglie; i composti costituiti da una miscela di carbonati di bario e di stronzio su filo di tantalio; il berillato di bario su filo di tantalio.

I secondi sono semplicemente riscaldati ma non volatilizzati e svolgono solamente un'azione di assorbimento per contatto. In generale, essi sono costituiti da metalli puri (tantalio, tungsteno, zirconio, niobio, torio), in fili, piccole placche, ecc. ed in questi casi pertanto non possono essere classificati in questa sottovoce.

3824 90 30

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Gli acidi naftenici sono miscele allicicliche monocarbossiliche che vengono separate nel corso delle operazioni di raffinazione di oli di petrolio originari di determinati paesi (specialmente ex URSS e Romania).

In questa sottovoce rientrano anche i sali degli acidi naftenici insolubili nell'acqua (per esempio: i sali d'alluminio, di bario, di piombo, di cromo, di calcio, di manganese, di cobalto, di zinco) nonché gli esteri di questi stessi acidi.

3824 90 35

Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi

Questa sottovoce comprende i prodotti utilizzati come preparazioni antiruggine contenenti come elementi attivi ammine o loro derivati, per esempio:

1.

le preparazioni ottenute a partire da ammine o da amminoalcoli (trietanolammine in generale) o da nitriti alcalini, con o senza agenti imbibenti;

2.

le soluzioni in un solvente organico di ammine grasse o resiniche e di loro derivati (per esempio: fosfati e diammine grasse, sali di acidi grassi e di ammine grasse).

Tuttavia, le preparazioni della specie che vengono impiegate come additivi agli oli minerali, per esempio gli inibitori di corrosione per gli oli combustibili, rientrano nella voce 3811.

3824 90 45

Preparazioni disincrostanti e simili

Rientrano in questa sottovoce i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 3824, parte B, sesto comma, punto 15, nonché quelle preparazioni capaci di sciogliere i depositi calcarei.

3824 90 50

Preparazioni per la galvanoplastica

Rientrano in questa sottovoce, per esempio: delle composizioni speciali per bagni di metallizzazione, per bagni di lucidatura e prodotti per incisione galvanica.

3824 90 55

Miscugli di mono-, di- e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, titolo B, sesto comma, punto 11.

3824 90 65

Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)

Oltre ai prodotti ausiliari citati nelle note esplicative del SA, voce 3824, lettera B, sesto comma, punti 6 e 43, rientrano nella presente sottovoce, per esempio:

1.

le preparazioni per la spolveratura delle casse d'anima e delle placche modello per fonderia, a base di carbonato di calcio, di cere e di un colorante;

2.

le preparazioni a base di destrina e di carbonato di sodio destinate, dopo emulsione, al rivestimento delle forme delle acciaierie;

3.

le sabbie rivestite di un sottile strato di resina sintetica, utilizzate per la produzione di anime da fonderia;

4.

i prodotti per il degassamento dell'acciaio;

5.

i prodotti per la sformatura (ad eccezione di quelli che rientrano nella voce 3403).

3824 90 70

Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni

Rientrano in questa sottovoce, per esempio:

1.

i prodotti antincendio, per esempio: a base di composti di ammonio, che sotto l'effetto del calore si gonfiano formando uno strato isolante sugli elementi della costruzione rivestiti di tale prodotto;

2.

le sostanze impregnanti, generalmente a base di silicati, utilizzate per le facciate degli edifici come impermeabilizzanti dell'intonacatura;

3.

gli additivi per cementi, atti a prevenire l'infiltrazione delle acque delle falde freatiche.

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Nota 6

Ai sensi di questa nota e della nota 4 del capitolo 32, il termine «soluzioni» non comprende le soluzioni colloidali.


I.   FORME PRIMARIE

 

Per l'interpretazione dell'espressione «forme primarie» si veda la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, capitolo 39, Considerazioni generali, parte «forme primarie».

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3901 10 10 e 3901 10 90

Polietilene di densità inferiore a 0,94

Rientrano in tali sottovoci gli omopolimeri di etilene, ovvero i polimeri nei quali l'etilene contribuisce per 95 % o più in peso al tenore totale del polimero.

La densità del polietilene deve essere determinata utilizzando un polimero senza additivo.

Il polietilene liquido rientra nelle presenti sottovoci esclusivamente nel caso in cui soddisfi le condizioni indicate alla nota 3 a) del presente capitolo. In caso contrario, figura alle sottovoci 2710 11 11-2710 19 99.

Le cere di polietilene sono classificate alla voce 3404.

3901 20 10 e 3901 20 90

Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90.

3901 90 30 e 3901 90 90

altri

In applicazione della nota 4 e della nota 1 delle sottovoci del presente capitolo, rientrano nelle presenti sottovoci:

1.

i copolimeri di etilene e di altri monomeri diversi dall'acetato di vinile (per esempio: i copolimeri di etilene e di propilene), nonché le miscele di polimeri di composizione analoga, nelle quali l'etilene rappresenta il co-monomero predominante;

2.

il polietilene modificato chimicamente conformemente alle condizioni indicate alla nota 5 del presente capitolo (per esempio: il polietilene clorurato e il polietilene clorosolfonato).

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3902 10 00

Polipropilene

La nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma, si applica mutatis mutandis.

Da questa sottovoce è escluso il polipropilene liquido non conforme alle disposizioni di cui alla nota 3 a) del presente capitolo (per esempio: il tripropilene e il tetrapropilene) (sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99).

3902 20 00

Poliisobutilene

Tale sottovoci comprende il prodotto di cui alle note esplicative del SA, voce 3902, terzo e quarto comma.

Non rientra in tale sottovoce il poliisobutilene liquido non conforme alle disposizioni di cui alla nota 3 a) del presente capitolo (per esempio: il tri-isobutilene) (sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99).

3902 30 00

Copolimeri di propilene

Tale sottovoce comprende, tra gli altri, un copolimero o una miscela costituita in peso per il 45 % da etilene, per il 35 % da propilene e per il 20 % da isobutilene, dato che il propilene e l'isobutilene, i cui polimeri rientrano nella voce 3902, costituiscono il 55 % del copolimero e che, globalmente, essi predominano sull'etilene; per di più, è il propilene, i cui copolimeri sono qui espressamente menzionati, a risultare il monomero predominante rispetto all'isobutilene (applicazione della nota 4 e della nota 1 delle sottovoci del presente capitolo).

Il copolimero, costituito da propilene e isobutilene in percentuali inverse rispetto all'esempio precedente, è escluso dalla presente sottovoce e rientra nelle sottovoci 3902 90 10 a 3902 90 90.

3902 90 10 a 3902 90 90

altri

Queste sottovoci comprendono, tra l'altro, i prodotti denominati commercialmente poli (alfa-olefine), ottenuti generalmente per leggera polimerizzazione del dec-1-ene, per successiva idrogenazione del prodotto ricavato e per separazione mediante distillazione delle frazioni ricche di idrocarburi C20, C30, C40 e C50. Queste frazioni si miscelano fra loro per costituire i vari tipi di poli (alfa-olefine) commerciali.

Si tratta di liquidi non necessariamente conformi al criterio di cui alla nota 3 c) del presente capitolo, ma conformi alle disposizioni della nota 3 a) dello stesso capitolo, che si utilizzano come prodotti di sostituzione degli oli minerali nella preparazione degli oli lubrificanti sintetici e semisintetici, in quanto apportano a detti prodotti un indice di viscosità più elevato, un punto di scorrimento più basso, una maggiore stabilità termica, un punto di infiammabilità più elevato e una minore volatilità.

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

Non rientrano nella presente voce i poliesteri contenenti stirene (voce 3907).

3903 11 00 e 3903 19 00

Polistirene

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

Un polimero di vinile è un polimero il cui monomero presenta la formula:

Image

quando il legame C–X non è né un legame carboniocarbonio, né un legame carbonioidrogeno.

3904 10 00

Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

3904 21 00 e 3904 22 00

altro poli(cloruro di vinile)

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

3904 30 00

Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

Rientrano in questa sottovoce esclusivamente:

1.

i copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile nei quali il cloruro di vinile rappresenta il comonomero predominante;

2.

le miscele di poli(cloruro di vinile) e di poli(acetato di vinile) nelle quali predomina il monomero di cloruro di vinile.

3904 40 00

altri copolimeri di cloruro di vinile

In tale sottovoce sono compresi, tra gli altri, i copolimeri di cloruro di vinile e di etilene nei quali il cloruro di vinile rappresenta il comonomero predominante.

3904 61 00

Politetrafluoroetilene

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

3904 69 80

altri

Tale sottovoce comprende segnatamente il poli(clorotrifluoroetilene) e il poli(fluoruro di vinidilene).

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie

3906 10 00

Poli(metacrilato di metile)

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

3906 90 90

altri

Questa sottovoce comprende in particolare il poli(acrilonitrile).

Sono esclusi da questa sottovoce:

a)

i polimeri acrilici costituenti scambiatori di ioni (voce 3914 00 00);

b)

i copolimeri dell'acrilonitrile conformi alle disposizioni di cui alla nota 4 del capitolo 40 (capitolo 40).

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

Per quanto riguarda l'interpretazione del prefisso «poli» ai sensi della presente voce, vedi la nota di sottovoci 1, lettera a), punto 1, del presente capitolo.

3907 20 11 a 3907 20 99

altri polieteri

Rientrano altresì in tali sottovoci i polieteri modificati (diversi dai poliacetali) (vedi le note esplicative del SA, voce 3907, punto 2).

3907 40 00

Policarbonati

Rientrano altresì in tali sottovoci i copolimeri con un componente costituito da policarbonato e un componente costituito da poli(etilene tereftalato) qualora sia il policarbonato a predominare (vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, paragrafo B, punto 1, sesto comma, del presente capitolo).

3907 60 20 e 3907 60 80

Poli(etilene tereftalato)

La nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma, si applica mutatis mutandis.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci i copolimeri con un componente costituito da policarbonato e con un componente costituito da poli(etilene tereftalato) qualora sia quest'ultimo componente a predominare (vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, paragrafo B, punto 1, sesto comma, del presente capitolo).

3907 60 20

con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g

Il poli(etilene tereftalato) con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 millilitri per grammo è generalmente utilizzato nella fabbricazione delle bottiglie.

L’indice di viscosità è calcolato secondo la norma ISO 1628-5.

3908

Poliammidi in forme primarie

3908 10 00

Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

Ai fini della classificazione dei copolimeri costituiti da monomeri delle resine citate nel titolo della presente voce, nonché della classificazione delle loro miscele, vedi la nota 4 del presente capitolo.

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3911 10 00

Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni

Il termine «politerpeni», ai sensi della presente sottovoce, designa i polimeri e le miscele di polimeri in cui uno o più monomeri terpenici contribuiscono a 95 % o più in peso al tenore totale di polimero.

3911 90 11 a 3911 90 19

Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

Rientrano in particolare nelle presenti sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 3911, primo comma, punti 2-5.

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3912 11 00 e 3912 12 00

Acetati di cellulosa

Vedi le note esplicative del SA, voce 3912, lettera B, secondo comma, punto 1.

3912 20 11 a 3912 20 90

Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)

Vedi le note esplicative del SA, voce 3912, lettera B, secondo comma, punto 2.

3912 20 11

Collodi e celloidina

Il collodio è una soluzione di nitrocellulosa a 12 % in peso di azoto, in una miscela di etere e di alcol. Esposta all'aria, tale soluzione lascia un film elastico di nitrocellulosa la cui flessibilità può essere aumentata addizionando olio di ricino. È inoltre possibile ottenere collodio per dissoluzione di nitrocellulosa nell'acetone. Il collodio viene impiegato per la preparazione di emulsioni fotografiche e in medicina.

La celloidina si ottiene dal collodio mediante evaporazione parziale dei solventi; si presenta allo stato solido.

3912 20 19

altri

Tale sottovoce comprende i nitrati di cellulosa (nitrocellulose) non plastificati, diversi dai collodi e dalla celloidina, anche se sottoposti, per motivi di sicurezza, a imbibizione — in generale mediante alcol etilico o butilico — o addizionati di altro flemmatizzante.

3912 31 00 a 3912 39 85

Eteri di cellulosa

Vedi le note esplicative del SA, voce 3912, lettera B, secondo comma, punto 4.

3912 31 00

Carbossimetilcellulosa e suoi sali

La carbossimetilcellulosa si ottiene aggiungendo acido monocloroacetico ad un'alcalicellulosa. Viene impiegata soprattutto come addensante e colloide protettore.

3912 39 85

altri

Tale sottovoce comprende, per esempio, la meticellulosa, l'etilcellulosa, le benzilcellulosa e l'idrossietilcellulosa.

3912 90 10

Esteri di cellulosa

Tale sottovoce comprende, per esempio, il propionato di cellulosa e il butirrato di cellulosa.

3912 90 90

altri

In tale sottovoce rientra la cellulosa in forme primarie, non nominata né compresa altrove.

A motivo della sua presentazione commerciale abituale, la cellulosa rigenerata viene normalmente classificata altrove. Nella forma di fogli sottili e trasparenti essa rientra nelle voci 3920 o 3921, mentre nella forma di filamenti tessili è da classificare nei capitoli 54 o 55.

La presente sottovoce comprende altresì le miscele di esteri e di eteri della cellulosa (vedi la nota 1 delle sottovoci del presente capitolo).

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3913 10 00

Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

Vedi le note esplicative del SA, voce 3913, primo comma, punto 1.

3913 90 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 3913, primo comma, punti 2-4.

II.   CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

Il termine «materie plastiche» è definito alla nota 1 del presente capitolo.

La presente voce comprende altresì:

1.

cascami, ritagli e avanzi di una sola materia termoindurente, già indurita, trasformati in forme primarie;

2.

cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche mescolate (termoplastiche tra loro, termoindurenti, già indurite, tra loro, termoplastiche e termoindurenti già indurite), trasformati in forme primarie.

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3916 90 10

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

La presente sottovoce comprende in particolare i monofilamenti, le verghe, i bastoni e i profilati di poliesteri, di poliammidi o di poliuretani.

3916 90 50

di prodotti di polimerizzazione di addizione

Per la corretta interpretazione dell'espressione «prodotti di polimerizzazione di addizione», si vedano le note esplicative del SA, Considerazioni generali del capitolo 39, parte «polimeri», secondo comma, punto 1.

La presente sottovoce comprende in particolare i monofilamenti, le verghe, i bastoni e i profilati di polimeri di propilene, di polimeri di stirene o di polimeri acrilici.

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

Per l'interpretazione del termine «tubi» si veda la nota 8 del presente capitolo.

3917 29 00

di altre materie plastiche

Rientrano in tale sottovoce i tubi fabbricati utilizzando di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente (per esempio: fenoplasti, amminoplasti, resine alchidiche e altri poliesteri, poliammidi, poliuretani e in particolare siliconi).

Rientrano in particolare nella presente sottovoce i prodotti di polimerizzazione di addizione (per esempio: i prodotti di politetraaloetileni, di poliisobutilene, di polimeri dello stirene, del cloruro di vinilidene, dell’acetato di vinile o di altri esteri di vinile, nonché in polimeri acrilici).

3918

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

La presente voce comprende altresì i fogli, non perforati, di materie plastiche, presentati in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre, impiegati in particolare per coprire campi da tennis o terrazzi.

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

Per la definizione del termine «autoadesivi» vedi le note esplicative del SA, voce 3919, primo comma. La voce in questione non include le forme piatte di materie plastiche, che aderiscono soltanto a superfici lisce quali il vetro.

I prodotti compresi in tale voce presentano usualmente una striscia o un foglio protettivi di carta o di plastica. La presenza di una tale striscia o foglio protettivi non influisce sulla classificazione.

3919 10 12 a 3919 10 80

in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

Sono compresi altresì nelle presenti sottovoci i nastri adesivi muniti di una linguetta e montati su un supporto che serve essenzialmente da confezione per la vendita al dettaglio e che in generale non viene riutilizzato una volta esaurito il nastro.

3919 10 12 a 3919 10 19

Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

Nelle presenti sottovoci rientrano unicamente i nastri usati come adesivi, ovvero i nastri di cui è evidente la destinazione esclusiva o principale ad essere impiegati quale mezzo per fissare. Tali nastri sono generalmente utilizzati per imballare merci e per impieghi simili.

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

Vedi la nota 10 del presente capitolo.

Sono esclusi dalla presente voce i nastri di larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri (capitolo 54).

3920 20 80

di spessore superiore a 0,10 mm

Rientrano in questa sottovoce i nastri decorativi colorati satinati del tipo utilizzato per l'imballaggio, ottenuti per estrusione dei polimeri di propilene.

L'orientazione molecolare dei polimeri di propilene che ne risulta provoca l'apparizione di fibrille quando il nastro viene sottoposto a trazione manuale longitudinale, dando l'impressione errata che si tratti di un prodotto a base di fibre.

Questi nastri hanno uno spessore di circa 0,13 millimetri, possono essere stampati e sono atti ad essere increspati. Si presentano generalmente in rotoli avvolti su un rocchetto e sono commercializzati come «Plastic-Bolducs». L'utilizzazione è la stessa dei bolducs della voce 5806. Utilizzati nell'imballaggio, tali nastri decorativi vengono di solito annodati.

Rientrano in questa sottovoce gli altri nastri del tipo utilizzato per l'imballaggio, incolori o tinti in massa, ottenuti per estrusione dei polimeri di propilene.

Questi nastri, a differenza dei nastri decorativi citati, non hanno l'aspetto della seta, sono più spessi e più rigidi e non possono essere increspati. La superficie può presentare goffrature e può essere stampata.

Essi vengono avvolti sotto tensione intorno all'articolo da imballare e le estremità vengono poi saldate termicamente o unite per mezzo di una graffa metallica o in plastica.

Non rientrano in questa sottovoce i nastri di larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri (sottovoce 5404 90 10).

3920 43 10 e 3920 43 90

contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo nonché la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3920 43 e 3920 49.

3920 49 10 e 3920 49 90

altri

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3920 43 e 3920 49.

3920 73 10

Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia

Rientrano nella presente sottovoce i fogli che possono servire, in cinematografia o in fotografia, da supporto agli strati sensibili alla luce.

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

Vedi la nota esplicativa della voce 3920.

3921 90 41

ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati

Questa sottovoce comprende le lastre stratificate composte di strati di fogli di materie fibrose (per esempio: carta), impregnate di materie plastiche termoindurenti e ottenute per compressione a caldo e ad una pressione di almeno 5 MPa; lo strato o gli strati esterni sono colorati o presentano decorazioni (per esempio: imitazioni di legno).

Le lastre con uno strato decorativo su entrambi i lati vengono, per esempio, utilizzate come tramezzi nelle vetrine; le lastre con un solo lato decorativo sono preferibilmente utilizzate come rivestimento di pannelli di particelle.

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3923 90 00

altri

I filetti estrusi presentati in forma tubolare di questa sottovoce sono articoli da imballaggio di lunghezza indeterminata, generalmente ridotti alla lunghezza desiderata per la produzione di sacchi e sacchetti destinati all’imballaggio di determinati prodotti ortofrutticoli come, per esempio, mele, arance, patate e cipolle.

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

3924 90 00

altri

Rientrano in questa sottovoce sia le spugne di cellulosa rigenerata tagliate in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, che le spugne tagliate in forma quadrata o rettangolare con i bordi molati o diversamente lavorate.

Non rientrano in questa sottovoce:

a)

le spugne naturali (sottovoci 0511 99 31 e 0511 99 39);

b)

le spugne quadrate o rettangolari (voce 3921).

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

Vedi la nota 11 del presente capitolo.

3925 20 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 3925 20.

3925 90 10

Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni

Vedi la nota 11 ij) del presente capitolo.

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Considerazioni generali

Per l'interpretazione della nota 4, lettera a), del capitolo 40, si intendono per sostanze non termoplastiche le sostanze che, in maniera ripetitiva, non possono essere rammollite mediante trattamento termico e messe in forma mediante stampaggio od estrusione.

4001

Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4001 21 00

Fogli affumicati

Vedi le note esplicative del SA, voce 4001, lettera B, punto 1, primo comma.

4001 29 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 4001, lettera B, punto 1, secondo e quarto comma.

Tale sottovoce comprende in particolare i crespi chiari, i crespi bruni, i fogli goffrati, essiccati in aria calda (air-dried sheets), le gomme granulate riagglomerate e le gomme naturali in polvere o in briciole non agglomerate (free-flowing powders).

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4002 99 10

Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche

Tale sottovoce comprende la gomma di cui alla nota 4, lettera c), del presente capitolo ad esclusione della gomma naturale depolimerizzata della sottovoce 4002 99 90.

4002 99 90

altri

In tale sottovoce sono comprese altresì le gomme acrilonitrile-butadiene carbossilate (XNBR), le gomme acrilonitrile-isoprene (NIR), nonché il fatturato (factis).

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005 20 00

Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10

Vedi le note esplicative del SA, voce 4005, lettera B, primo e secondo comma, punto 2.

4005 91 00

Lastre, fogli e nastri

Vedi le note esplicative del SA, voce 4005, lettera B, primo e secondo comma, punti 3 e 4.

Rientrano ugualmente nella presente sottovoce le lastre, i fogli e i nastri non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, di gomma non vulcanizzata, ricoperti su una faccia di uno strato di sostanza adesiva. L'aggiunta della sostanza adesiva deve essere considerata una semplice lavorazione in superficie ai sensi della nota 9 del presente capitolo. Tale classificazione non viene modificata se lo strato di sostanza adesiva è ricoperto, per protezione, da un foglio o da un nastro di carta, di prodotto tessile o di altra sostanza.

4005 99 00

altre

Vedi le note esplicative del SA, voce 4005, lettera B, primo e secondo comma, punto 5.

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)

4009 12 00

con accessori

I tubi di gomma di questa sottovoce possono avere accessori di qualsiasi materiale.

4009 22 00

con accessori

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4009 12 00.

4009 32 00

con accessori

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4009 12 00.

4009 42 00

con accessori

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4009 12 00.

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

4011 20 10

con un indice di carico inferiore o uguale a 121

L'indice di carico è sempre indicato sul copertone ed è definito dalla direttiva 92/23/CEE del Consiglio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95).

4011 20 90

con un indice di carico superiore a 121

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4011 20 10.

4011 61 00 a 4011 69 00

altri, a ramponi, a spina di pesce o simili

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 61-4011 69.

4011 62 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 62, 4011 63, 4011 93 e 4011 94.

4011 63 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 62, 4011 63, 4011 93 e 4011 94.

4011 93 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 62, 4011 63, 4011 93 e 4011 94.

4011 94 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 62, 4011 63, 4011 93 e 4011 94.

4015

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

4015 11 00

per chirurgia

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4015 11.

Questa sottovoce non si limita ai guanti per chirurgia in imballaggi sterili. Essa comprende anche i guanti conformi alle norme EN 455-1 e EN 455-2 o a norme equivalenti.

4015 19 00

altri

Rientrano nella presente sottovoce in particolare:

1.

guanti a manopola e alla moschettiera per impieghi industriali;

2.

guanti per radiologia, resi opachi ai raggi X grazie a un rivestimento a base di carbonato di piombo.

4015 90 00

altri

Oltre agli articoli citati nelle note esplicative del SA, voce 4015 (esclusi i guanti, i mezzoguanti e le muffole), la presente sottovoce comprende altresì gli indumenti destinati a proteggere dalle radiazioni o dalla pressione atmosferica (per esempio: le tute pressurizzate per aviatori), purché non siano combinati con apparecchi respiratori; in caso contrario, essi rientrano nella voce 9020 00 00.

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita

4016 91 00

Rivestimenti e tappeti da pavimento

Vedi le note esplicative del SA, voce 4016, secondo comma, punto 2.

4016 99 52 a 4016 99 97

altri

A prescindere dagli articoli di cui alle note esplicative del SA, voce 4016, secondo comma, punti 7-14, le presenti sottovoci comprendono anche i blocchi che, dopo essere stati ricoperti di carta smerigliata (sostituibile), vengono utilizzati per levigare a mano determinati oggetti.

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

4101 20 10 a 4101 20 90

Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati

Il cuoio e le pelli di cui alle presenti sottovoci vengono considerati cuoio e pelli interi anche quando la testa e le zampe sono state staccati; per contro, essi non possono essere stati spaccati, ovvero tagliati in due o più strati nel senso dello spessore.

4101 20 10

freschi

Rientrano in questa sottovoce il cuoio e le pelli appena separati dal corpo dell'animale. Anche il cuoio e le pelli refrigerati sono classificati in questa sottovoce.

4101 20 30

salati verdi

Rientrano in questa sottovoce il cuoio e le pelli rese imputrescibili dalla semplice applicazione di sale.

4101 20 50

secchi o salati secchi

Rientrano in questa sottovoce il cuoio e le pelli secchi (conservati mediante semplice essiccamento, con o senza aggiunta di sostanze antisettiche) e il cuoio e le pelli salati secchi.

4101 20 90

altri

Rientrano in tale sottovoce il cuoio e le pelli calcinati (trattati in latte di calce o spalmati con intonaco a base di calce), il cuoio e le pelli piclati (trattati in soluzioni molto diluite di acido cloridrico, di acido solforico o di altri prodotti chimici a cui sono stati aggiunti sali) e il cuoio e le pelli altrimenti conservati.

4101 50 10 a 4101 50 90

Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg

Vedi le note esplicative delle sottovoci 4101 20 10-4101 20 90.

4101 50 10

freschi

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4101 20 10.

4101 50 30

salati verdi

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4101 20 30.

4101 50 50

secchi o salati secchi

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4101 20 50.

4101 50 90

altri

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4101 20 90.

4101 90 00

altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i flanchi

Il groppone corrisponde alla zona del dorso e dell'anca o culatta; è la parte più spessa e più resistente della pelle, dunque la più preziosa.

Il mezzo groppone si ottiene dividendo il groppone in due seguendo la linea del dorso.

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

4102 10 10

di agnelli

Questa sottovoce include le pelli che hanno una superficie massima di 0,75 m2.

4102 10 90

di altri ovini

Questa sottovoce include le pelli che hanno una superficie superiore a 0,75 m2.

4102 21 00

piclate

Per quanto riguarda le pelle piclate, si veda la nota esplicativa di cui alla sottovoce 4101 20 90.

4103

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

4103 20 00

di rettili

Tale sottovoce comprende in particolare le pelli di pitone, di boa, di alligatore, di caimano, di iguana, di gaviale e di lucertola.

4103 90 10

di caprini

Il cuoio e le pelli di caprini hanno forma allungata e un lungo collo, mentre il cuoio e le pelli di ovini hanno forma più ampia e un collo più corto.

Vedi anche la nota 1 c) del presente capitolo.

4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Vedi le note 2 A) e 2 B) di questo capitolo.

4104 11 10 a 4104 19 90

allo stato umido (compresi i wet-blue)

Il cuoi e le pelli semplicemente conciati sono riconoscibili soprattutto dal lato carne in cui si può notare, particolarmente sui bordi, un numero più o meno elevato di fibre di origine sottocutanea. Per tale motivo il lato carne presenta una superficie fibrosa e rugosa. Il cuoio e le pelli che hanno subito una concia parziale (preconciati) sono assimilati al cuoio e alle pelli semplicemente conciati.

Le operazioni volte a completare la concia vera e propria, durante le quali il cuoio e le pelli sono liberati dai prodotti impiegati per la concia, nonché dall'acqua che ancora contengono (per esempio: lavaggio, idroestrazione, pressatura, essiccamento e palissonatura), non modificano la classificazione del cuoio e delle pelli. Lo stesso dicasi per la mera spaccatura del cuoio e delle pelli esclusivamente conciati.

4104 11 10 a 4104 11 90

pieno fiore, non spaccati; lato fiore

Le presenti sottovoci comprendono i cuoi e le pelli che presentano il fiore originale (superficie esterna lato fiore) tale e quale come si presenta quando l'epidermide è stata tolta e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata levata mediante, ad esempio, pomiciatura o sfioritura.

Rientrano in queste sottovoci esclusivamente i cuoi e le pelli che presentano la superficie esterna (lato pelo).

4104 41 11 a 4104 49 90

allo stato secco (in crosta)

Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma.

4104 41 11 a 4104 41 90

pieno fiore, non spaccati; lato fiore

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 11 90.

4104 41 11

di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

Le pelli considerate in questa sottovoce sono pelli semplicemente conciate con sostanze vegetali e sottoposte ad altre preparazioni allo scopo di facilitarne il trasporto su lunghe distanze, quale l'aggiunta di un olio vegetale durante il trattamento.

Tali pelli sono caratterizzate da una struttura salda e compatta e da un colore chiaro, dovuto alla concia vegetale. Il lato fiore della pelle presenta un aspetto unito e persino lucido e il lato carne è in genere pulito a fondo mediante scarnatura. Prima di poter essere utilizzate nella fabbricazione di oggetti di cuoio, le pelli di questo tipo devono essere completamente rilavorate (riconciate, per così dire), così che possono essere considerate pelli semiconciate.

Tali pelli (dette di Madras) sono importate principalmente dall'India o dal Pakistan generalmente raggruppate per mezze dozzine, in balle pressate, avvolte da stuoie di paglia e da teli di iuta.

4104 49 11

di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4104 41 11.

4105

Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate

Vedi le note 2 A) e 2 B) di questo capitolo.

4105 10 10 e 4105 10 90

allo stato umido (compresi i wet-blue)

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 19 90.

4105 10 10

non spaccate

Si tratta di pelli che non sono state spaccate (ovvero tagliate nel senso dello spessore), anche se egualizzate, ossia spianate mediante l'eliminazione delle rugosità e delle escrescenze sul lato carne.

4105 30 10 a 4105 30 99

allo stato secco (in crosta)

Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma.

4105 30 10

di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

Rientrano in questa sottovoce le pelli preconciati vegetalmente ma che devono poi essere sottoposti ulteriormente alla concia propriamente detta, prima dei lavori di rifinitura.

Le pelli semplicemente conciati con sostanze vegetali possono essere sottoposte ad altre preparazioni allo scopo di facilitarne il trasporto su lunghe distanze, quale l'aggiunta di un olio vegetale durante il trattamento.

Tali pelli sono caratterizzate da una struttura salda e compatta e da un colore chiaro, dovuto alla concia vegetale.

Tali pelli (dette di Madras) sono importate principalmente dall'India o dal Pakistan generalmente raggruppate per mezze dozzine, in balle pressate, avvolte da stuoie di paglia e da teli di iuta.

4105 30 91

non spaccate

La nota esplicativa della sottovoce 4105 10 10 si applica mutatis mutandis.

Le presenti sottovoci comprendono segnatamente le pelli di ovini conciate all'allume, ovvero conciate con una miscela di sali, allume, giallo d'uovo e farina. Tali pelli sono destinate principalmente alla fabbricazione di guanti o di calzature fini.

4105 30 99

spaccate

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4105 30 91, secondo comma.

4106

Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Vedi le note 2 A) e 2 B) di questo capitolo.

4106 21 10 e 4106 21 90

allo stato umido (compresi i wet-blue)

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 19 90.

4106 21 10

non spaccati

La nota esplicativa della sottovoce 4105 10 10 si applica mutatis mutandis.

4106 22 10 e 4106 22 90

allo stato secco (in crosta)

Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma.

4106 22 10

di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

La nota esplicativa della sottovoce 4105 30 10 si applica mutatis mutandis.

4106 31 00

allo stato umido (compresi i wet-blue)

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 19 90.

4106 32 00

allo stato secco (in crosta)

Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma.

4106 40 10

sottoposti a preconciatura vegetale

Rientrano in questa sottovoce il cuoio e le pelli preconciati vegetalmente ma che devono poi essere sottoposti ulteriormente alla concia propriamente detta, prima dei lavori di rifinitura.

Tali cuoi e pelli sono caratterizzati da una struttura salda e compatta e da un colore chiaro, dovuto alla concia vegetale.

4106 91 00

allo stato umido (compresi i wet-blue)

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 19 90.

4106 92 00

allo stato secco (in crosta)

Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma.

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Il cuoio e le pelli di questa voce possono essere: lavorati dopo la concia (sottoposti a rifinizione, a tintura, a granitura o goffratura, a trattamenti volti ad ottenere l'aspetto di uno scamosciato, a stampaggio, a lucidatura, a satinatura, ecc.) o pergamenati (vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 41, parte III).

4107 11 11 a 4107 11 90

pieno fiore, non spaccate

Il cuoio e le pelli di tali sottovoci non sono stati spaccati (ovvero tagliati nel senso dello spessore), anche se egualizzati, ossia spianati mediante l'eliminazione delle rugosità e delle escrescenze sul lato carne.

4107 11 11

Box-calf

Il «box-calf», un pellame di vitello conciato al cromo, talvolta con procedimenti combinati, indi tinto e lucidato, impiegato per ottenere tomaie o taluni articoli di pelletteria (borsette, cartelle, ecc.). Tale pelle è caratterizzata da grande morbidezza.

4107 12 11

Box-calf

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4107 11 11.

4107 91 10 e 4107 91 90

pieno fiore, non spaccati

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4107 11 11 a 4107 11 90.

4107 91 10

da suola

In considerazione del suo impiego, che richiede compattezza e robustezza, il cuoio detto «da suola» non è sottoposto ad ingrassatura. La rifinizione di tale cuoio è denominata «rifinizione all'acqua» in opposizione alla «rifinizione ai grassi» riservata ai cuoi ingrassati. I principali trattamenti cui viene sottoposto si riducono alla pulizia del lato cuoio, alla messa al vento, alla battitura ripetuta e alla cilindratura.

Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 4107, terzo comma.

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 4107.

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 4107.

4115

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

Il cuoio ricostituito è fabbricato a partire da cuoio e fibre di cuoio. Per ottenere caratteristiche speciali si utilizzano anche in parte, in proporzione, fibre di cellulosa, fibre sintetiche o fibre di cotone. La proporzione di tali fibre dev'essere però nettamente inferiore a 50 % per poter classificare le merci in qualità di piastre, fogli, o strisce, anche arrotolati, sotto la voce 4115. Le fibre sintetiche sono costituite da segatura di cromo, farina vegetale sbiancata o ritagli di avanzi di cuoio. Come legante viene impiegato essenzialmente lattice naturale.

Il settore più importante per l'impiego di cuoio ricostituito è costituito dall'industria calzaturiera, nell'applicazione di guardoli, contrafforti, suole interne, tramezze e suole per pantofole. Altri campi di applicazione sono l'industria del marocchino (per esempio: per telai di bagagli, cartelle scolastiche, scomparti di cartelle o pelletteria fine) e il settore tecnico (fra l'altro, rivestimenti e materiali per guarnizioni).

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

Per l'interpretazione dell'espressione «superficie esterna» vedi la nota complementare 1 del presente capitolo e la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4202 11, 4202 21, 4202 31 e 4202 91.

Questa voce comprende le fodere integrali di racchette, munite o non di un manico o di una tracolla.

Tuttavia questa voce non comprende la fodere per racchette da tennis o da badminton, bastoni da golf, ecc., confezionate in tessuto (generalmente ricoperte di materie plastiche) aventi o non una tasca per porvi le palle (voce 6307).

4202 11 10 e 4202 11 90

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

Per l'interpretazione dei termini «verniciati» e «ricostituiti», vedi le note esplicative del SA, voci rispettivamente 4114, parte II, primo comma, punto 1, e 4115, parte I.

4202 12 11 e 4202 12 19

di fogli di materie plastiche

Ai sensi delle sottovoci della voce 4202, qualora la superficie esterna di un prodotto sia costituita da un materiale stratificato il cui strato esterno visibile ad occhio nudo è un foglio di plastica (per esempio: tessuto ricoperto da un foglio di plastica), è irrilevante ai fini della classificazione in queste sottovoci che il foglio sia stato realizzato anteriormente alla fabbricazione del materiale stratificato o che lo strato di materia plastica risulti ottenuto per spalmatura o ricopertura di una materia (per esempio: tessuto) con della materia plastica, a condizione che lo strato esterno visibile presenti un aspetto simile a quello di un foglio di materia plastica applicato.

4202 22 10

di fogli di materie plastiche

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19.

4202 31 00 a 4202 39 00

Oggetti da tasca o da borsetta

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4202 31, 4202 32 e 4202 39.

4202 32 10

di fogli di materie plastiche

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19.

4202 92 11 a 4202 92 19

di fogli di materie plastiche

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19.

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4203 10 00

Indumenti

Rientrano in questa sottovoce gli indumenti, compresi quelli da lavoro, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, quali mantelli, cappotti, gilè, pantaloni e grembiuli. Essa comprende inoltre le pelli e le pelli riunite che costituiscono oggetti incompleti o non finiti, ma che si possono tuttavia riconoscere come indumenti.

4203 21 00 a 4203 29 90

Guanti, mezzoguanti e muffole

Sono altresì compresi nelle presenti sottovoci i guanti, i mezzoguanti e le muffole semplicemente tagliati in forma.

Le strisce di cuoio naturale tagliate in una forma determinata e destinate alla fabbricazione di guanti, nelle quali però non siano ancora stati tagliati il pollice e le dita, rientrano nella sottovoce 4205 00 90.

4203 21 00

speciali per praticare gli sport

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4203 21.

Rientrano altresì nella presente sottovoce i guanti da scherma, da cricket, da baseball e i guanti tagliati sul dorso per corridori ciclisti.

4203 29 10

di protezione per qualsiasi mestiere

I guanti, i mezzoguanti e le muffole di protezione compresi nella presente sottovoce sono in genere destinati a proteggere le mani durante un lavoro. Per tale motivo, in molti casi, a differenza dei guanti per città, sono in cuoio spesso o resistente che, solitamente, non ha subito alcun trattamento susseguente alla concia. I guanti di protezione presentano spesso un lato rugoso e possono essere muniti di manopole o polsini per proteggere il polso e l'avambraccio.

Nella presente sottovoce restano classificati i guanti protettivi nei quali la sola parte inferiore è in cuoio o in pelle.

4203 29 90

altri

In questa sottovoce rientrano anche i guanti, i mezzoguanti e le muffole che, pur essendo impiegati per praticare uno sport, non rispondono alle caratteristiche funzionali di guanti appositamente studiati per la pratica sportiva indicate nella nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4203 21.

Rientrano altresì nella presente sottovoce i guanti della specie nella quale la parte inferiore e quella compresa tra le dita sono di cuoio, mentre la parte superiore è di altro materiale.

4203 30 00

Cinture, cinturoni e bandoliere

Rientrano altresì nella seguente sottovoce le cinture dette «multitasche» consistenti in articoli in cuoio muniti di una o più tasche con chiusura.

4203 40 00

altri accessori di abbigliamento

Questa sottovoce comprende, tra l'altro, le bretelle, i braccialetti di protezione per l'articolazione del polso, le cravatte, le bretelle per pantaloni detti tirolesi.

I lacci da scarpe non sono invece considerati come accessori di abbigliamento e sono da classificare alla sottovoce 4205 00 90. Sono altresì esclusi dalla presente sottovoce i braccialetti di cui alla voce 7117 (minuterie di fantasia) nonché alla voce 9113 (cinturini e braccialetti per orologi).

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

4205 00 11

Cinghie di trasmissione o di trasporto

Questa sottovoce comprende i prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 4205, secondo comma, punto 1, tranne le tazze per trasportatori.

4205 00 19

altri

Questa sottovoce comprende le tazze per trasportatori i prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 4205, secondo comma.

4205 00 90

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 4205, terzo comma.

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

Per l'interpretazione del termine «gregge», vedi le note esplicative del SA, voce 4301, penultimo comma.

4301 80 50

di felidi selvatici

I principali felidi selvatici qui considerati sono il ghepardo, il giaguaro, la lince, la pantera (o il leopardo) e il puma.

4301 80 70

altre

Questa sottovoce comprende pelli di foche (ad es. cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»), di lontra marina o nutria.

Le pelli dei cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») sono completamente bianche.

Le pelli dei cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») sono bianche con una larga striscia dorsale grigio-blu che corre dalla testa fino alla coda.

Le pelli di otaria sono spesso designate con la denominazione impropria di «lontra marina». L'otaria possiede un bel pelame serico e fitto, di colore nero brillante nel complesso, che copre sul petto e sull'addome una lanugine dorata, tendente al bruno rossastro o arancio.

La pelliccia della lontra marina è bruno-nera, leggermente punteggiata di bianco, con peli lanosi di grande finezza e nel contempo di grande solidità.

Nella nutria, in conseguenza della posizione dorsale delle mammelle, è solo quasi esclusivamente la pelle del ventre che può essere utilizzata come pelliccia e per tale motivo, per preparare la pelliccia e spogliare l'animale, l'incisione è praticata lungo la schiena. La pelliccia, di colore bruno nerastro sul ventre, più chiara sul dorso e sui fianchi, presenta abbondanti peli setolosi sottili e un pelame fine, spesso e lanoso.

4301 90 00

Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

In tale sottovoce sono compresi non soltanto le parti corrispondenti agli scarti (teste, code, zampe) ma altresì gli avanzi e i ritagli di qualunque genere. Tali articoli vengono utilizzati ai fini della confezione di pellicce di qualità inferiore.

4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

4302 11 00 a 4302 19 95

Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite

Rientrano altresì in tali sottovoci le pelli (per esempio: di ovini) semplicemente private della testa, delle zampe, della coda, anche ugualizzate sui bordi, non tagliate, né altrimenti lavorate, che sono state però conciate e tinte e che sono utilizzate in particolare come tappeti.

4302 19 41

di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4301 80 70.

4302 20 00

Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

I «cascami e ritagli» di cui alla presente sottovoce consistono in avanzi ed altri cascami ottenuti nel corso della manifattura delle pellicce o dell'assemblaggio di pellicce o di loro parti in forma di quadrati, rettangoli, trapezi o croci.

4302 30 10

Pelli dette «allungate»

Vedi le note esplicative del SA, voce 4302, primo comma, punto 2, secondo comma.

Le pelli dette «allungate» possono essere altresì:

tagliate diagonalmente in strisce più strette e riassemblate rispettando l'ordine originario,

tagliate a gradini e riassemblate,

alfine di fornire una pelle più lunga ma più stretta.

4302 30 21 a 4302 30 95

altre

Tali sottovoci comprendono in particolare, purché non vi sia aggiunta di altre materie:

1.

i manufatti costituiti da tavole, sacchi, mappette, croci ed altre forme simili di pezzi, cascami e ritagli di cui alla sottovoce 4302 20 00;

2.

i corpi (bodies) destinati alla confezione di giacche e cappotti di pellicia costituiti generalmente dall'unione di tre distinti manufatti di pelli: l'uno, a forma di trapezio isoscele con la base maggiore curvilinea, nel quale sarà ritagliato il dorso; gli altri, di forma rettangolare, nei quali saranno ritagliati il davanti e le maniche.

4302 30 51

di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4301 80 70.

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

4303 10 10 e 4303 10 90

Indumenti ed accessori di abbigliamento

Vedi la nota 4 del presente capitolo.

4303 10 10

di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

Rientrano in questa sottovoce gli indumenti ed accessori di abbigliamento in pelle delle sottovoci 4302 19 41 o 4302 30 51.

4303 90 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 4303, terzo e quarto comma.

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

4401

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

Nessuna dimensione limite è stabilita per i tondelli e i ceppi considerati come legna da ardere. È lo stato del legno e il loro modo di presentazione a differenziarli dal legno di cui alla voce 4403 (si vedano in proposito le note esplicative del SA, voce 4401, esclusione b).

La presente sottovoce non comprende la segatura, gli avanzi e i cascami di legno anche se manifestamente destinati ad essere usati come combustibile (sottovoci 4401 30 40 o 4401 30 80).

4401 21 00 e 4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle

Vedi le note 1 a) e 1 c) di questo capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 4401, paragrafo B, primo comma.

4401 30 20 a 4401 30 80

Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

Vedi le note 1 a) e 1 c) del presente capitolo.

In tali sottovoci non rientra la farina di legno quale è definita dalla nota complementare 2 del presente capitolo (voce 4405 00 00).

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 10 00

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4403 10.

L'iniezione e l'impregnazione del legno non rappresentano altro che varianti di uno stesso trattamento volto essenzialmente ad assicurare una migliore preservazione del legno (durata) o a conferirgli particolari proprietà (per esempio: a renderlo ignifugo o a proteggerlo da fenomeni di ritiro). Il trattamento di iniezione o di impregnazione deve mirare principalmente a garantire la preservazione a lungo termine, per esempio, dei pali di conifere.

Il trattamento può avvenire sia per immersione prolungata in vasche aperte, a caldo, lasciando i pali nel liquido fino a raffreddamento, sia in autoclave per effetto del vuoto e della pressione.

Tra i principali prodotti impiegati si possono ricordare prodotti organici quali l'olio di creosoto, i dinitrofenoli e i dinitrocresoli.

I pali di legno, tinti o verniciati, rientrano ugualmente in questa sottovoce.

4403 20 11

Tronchi per sega

I tronchi per sega sono caratterizzati da proprietà fisiche quali:

forma cilindrica a venature longitudinali senza curvatura sensibile,

diametro non inferiore a 15 centimetri.

I tronchi per sega sono generalmente destinati ad essere segati o tagliati per il lungo, per la produzione di legno segato o di traversine per strade ferrate o simili o per la produzione di fogli da impiallacciatura (mediante tranciatura o sfogliatura).

4403 20 31

Tronchi per sega

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11.

4403 20 91

Tronchi per sega

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11.

4403 41 00 a 4403 49 95

altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

Vedi ugualmente la nota esplicativa delle sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali di cui alle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Si veda altresì l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo.

4403 49 35

Okoumé e Sipo

L'okoumé proviene quasi esclusivamente dalle foreste del Gabon. Il legno, tenero, di colore roseo salmone, ad apparenza fibrosa e a controfilo irregolare, ricorda un po' il mogano pur avendo delle tinte molto più chiare. L'albero fornisce tronchi cilindrici regolari indicatissimi per la tranciatura e la sfogliatura, per cui vengono principalmente utilizzati per la produzione di fogli da impiallacciatura.

4403 91 10

Tronchi per sega

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11.

4403 92 10

Tronchi per sega

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11.

4403 99 10

di pioppo

Rientrano in questa sottovoce tutte le specie del genere Populus.

Il legno di pioppo ha colore chiaro, è leggero e molto tenero. Viene impiegato per lavori di falegnameria (interno di mobili, casse per imballaggio) e per la produzione di compensati. Dopo le conifere, è il principale fornitore di cellulosa per pasta per carta.

4403 99 51

Tronchi per sega

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11.

4404

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

Il legno in stecche, strisce, nastri e simili si differenzia dai fogli da impiallacciatura di cui alla voce 4408 per le più piccole dimensioni e per la natura del legno impiegato (generalmente legno tenero comune).

4404 20 00

diversi da quelli di conifere

In tale sottovoce rientrano tra gli altri i trucioli di legno (normalmente di faggio o di nocciolo) simili a nastri o strisce di legno arrotolati su se stessi, impiegati per la produzione di aceto e per la chiarificazione di liquidi.

4405 00 00

Lana (paglia) di legno; farina di legno

Per l'interpretazione dei termini «farina di legno», vedi la nota complementare 2 di questo capitolo.

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4406 10 00

non impregnate

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4406 10 e 4406 90.

4406 90 00

altre

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4406 10 e 4406 90.

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Per l'interpretazione dell'espressione «tranciato o sfogliato», vedi le note esplicative del SA, voce 4408, secondo e terzo comma.

4407 10 31 a 4407 10 38

piallato

Queste sottovoci non comprendono:

a)

il legno segato sottoposto, per l'eliminazione di talune scabrosità, a una piallatura sommaria che lasci sussistere le tracce della sega (sottovoci 4407 10 91-4407 10 98);

b)

il legno segato per il lungo, il quale, tenuto conto delle particolarità del legno di cui trattasi e dello sviluppo delle tecniche di lavorazione di tale legno, non presenta tracce di tale segatura. L'assenza di tracce della sega è il risultato di una lavorazione puramente accessoria alla segatura, necessaria per ragioni tecniche, il cui scopo non è quello di facilitare il successivo uso del legno facendo scomparire tali tracce (sottovoci 4407 10 91-4407 10 98).

4407 10 91 a 4407 10 98

altro

Tali sottovoci non comprendono le serie complete di tavolette di legno segato, tranciato o sfogliato, di spessore superiore a 6 millimetri destinate al montaggio di casse e gabbie. Tali serie di tavolette sono comprese nella voce 4415, anche se mancano taluni elementi accessori, quali le parti per rinforzare gli angoli o i piedi. È opportuno in proposito fare riferimento anche alla nota esplicativa di cui alla voce 4415.

4407 21 10 a 4407 29 95

di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali, ripresa nelle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Si veda altresì l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo.

4407 99 96

di legno tropicale

Ai sensi di questa sottovoce, si intendono per «legni tropicali» soltanto i legni che non sono definiti nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo.

Rientrano in questa sottovoce, tra l'altro, i legni tropicali seguenti: Aielé, Alone, Andoung, Bilinga, Bomanga, Bubinga, Ebano, Ebiara, Faro, Kapokier, Limbali, Longhi, Movingui, Mutenye, Naga, Niové, Tali, Tchitola, Wenge e Zingana.

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4408 31 11 a 4408 39 95

di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

Vedi anche la nota esplicativa di sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali, ripresa nelle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Vedi altresi l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo.

4409

Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4409 10 11

Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

Vedi le note esplicative del SA, voce 4409, quinto capoverso, punto 4.

È escluso da questa sottovoce il legno modanato ottenuto sovrapponendo una modanatura a un pezzo di legno o a un'altra modanatura (voci 4418 o 4421).

4409 10 18

altro

Rientrano tra l'altro nella presente sottovoce:

1.

i listelli e i tondi in legno per caviglie descritti nelle note esplicative del SA, voce 4409, quinto capoverso, punto 5;

2.

le liste e le tavolette per parchetti, profilate (per esempio: scanalate o con incastri semplici).

Le liste e le tavolette semplicemente piallate, levigate o assemblate con giunture a spina, per esempio, rientrano nella voce 4407 o 4408. Le liste e le tavolette in legno compensato o in legno impiallacciato sono classificate alla voce 4412.

4409 29 10

Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4409 10 11.

4409 29 91 e 4409 29 99

altro

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4409 10 18.

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4410 11 50

rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica

Rientrano in questa sottovoce, particolarmente, i pannelli di particelle di legno che sono rivestiti con le materie ottenuti ad alta pressione della sottovoce 3921 90 41.

4410 11 90

altri

Rientrano in questa sottovoce, particolarmente, i pannelli di particelle di materie plastiche, colore, carta, materie tessili o metallo, diversi da quelli delle sottovoci 4410 11 30 e 4410 11 50.

4410 90 00

altri

Tra le altre materie legnose diverse dal legno qui considerate, possono essere citate la bagassa, il bambù, la paglia di cereali, nonché gli avanzi di lino o di canapa.

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 12 10 a 4411 14 90

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

Vedi le note esplicative del SA, voce 4411, secondo comma, lettera B, primo trattino.

4411 12 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

Ai fini di classificazione in questa sottovoce, la sabbiatura non è considerata lavorazione meccanica.

4411 13 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10.

4411 14 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10.

4411 92 10 e 4411 92 90

con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

Vedi le note esplicative del SA, voce 4411, secondo comma, lettera B, punto 1.

4411 92 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10.

4411 93 10 e 4411 93 90

con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3

Vedi le note esplicative del SA, voce 4411, secondo comma, lettera B, punto 2.

4411 93 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10.

4411 94 10 e 4411 94 90

con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm3

Vedi le note esplicative del SA, voce 4411, secondo comma, lettera B, punti 2 e 3.

4411 94 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10.

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

I legni compensati di conifere presentano generalmente, sulla superficie esterna, difetti (per esempio: cavità) che sono riparati durante il processo di fabbricazione mediante dei materiali quali scaglie di legno, mastici di riempimento di materia plastica, ecc.

Tali materiali non sono considerati come materiali addizionali e non conferiscono ai legni compensati il carattere di un prodotto ripreso in altre posizioni.

I legni compensati della presente voce possono essere non levigati o avere subito una lavorazione supplementare di levigatura (pomiciatura). Il termine «non levigato» comprende una «levigatura leggera» che ha lo scopo di trattare, semplicemente, le imperfezioni dovute al rattoppo, al riempimento o all'otturazione.

Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4412 10, 4412 31, 4412 32 e 4412 39.

I pannelli di legno compensato, legno impiallacciato o legno simile stratificato, destinati al rivestimento dei pavimenti (cfr. in particolare il paragrafo 4 delle note esplicative del SA, voce 4412) comprendono soltanto i pannelli che presentano uno strato superiore di impiallacciatura di spessore inferiore a 2,5 millimetri (foglio di impiallacciatura fine).

Esempio di un prodotto tipico composto da tre strati:

Image

Non rientrano in questa voce i pannelli che presentano uno strato superiore di impiallacciatura di spessore pari o superiore a 2,5 millimetri (sottovoce 4418 71 00 o 4418 72 00).

4412 94 10 e 4412 94 90

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

Per l'interpretazione delle espressioni «ad anima a pannello», «ad anima listellata», «ad anima lamellata», vedi le note esplicative del SA, voce 4412, primo comma, punto 3, primo trattino.

4413 00 00

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

I tipi di legno più comunemente sottoposti ad «addensamento» sono il faggio, il carpino, la robinia e il pioppo.

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4415 10 10

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili

Sono comprese in tale sottovoce le serie complete di assicelle, non assemblate, di legno segato, tranciato o sfogliato, destinate alla fabbricazione di casse, gabbie, ecc., importate con un'unica spedizione, anche se i fondi, i lati, i coperchi e le chiusure sono raggruppati per serie.

Le serie non complete sono viceversa classificate come segue:

1.

le parti riunite di materiale per imballaggio, come i fondi, i coperchi, ecc., costituiti da tavolette di legno segato, tranciato o sfogliato, inchiodate o assemblate in altro modo, rientrano nella sottovoce 4421 90 98;

2.

le tavolette non assemblate seguono il regime loro proprio (per esempio: voci 4407 o 4408).

Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 4415, parte I.

4415 10 90

Tamburi (rocchetti) per cavi

Vedi le note esplicative del SA, voce 4415, parte II.

4415 20 20 e 4415 20 90

Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette

Vedi le note esplicative del SA, voce 4415, parti III e IV.

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

I fusti, le botti e i barili hanno un corpo più o meno bombato e possiedono in linea di massima due fondi. I tini e i mastelli possiedono generalmente un solo fondo ma possono essere dotati di coperchi amovibili.

Come legname da bottaio viene principalmente impiegato il legno di castagno o di quercia.

Per parti si intendono tra l'altro le doghe e i fondi.

Le doghe sono costituite da assi piallate, aventi un profilo più o meno curvo, assottigliate o smussate, come minimo, ad una estremità e munite di una scanalatura detta «capruggine» destinata a consentire l'assemblaggio.

I fondi sono tagliati a forma rotonda e portano intagliata all'orlo una doppia ugnatura per meglio introdursi nella capruggine.

4417 00 00

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

Vedi la nota 5 del presente capitolo.

Rientrano ugualmente nella presente voce i manici dei pennelli, compresi i pennelli da barba.

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4418 20 10 a 4418 20 80

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i pannelli ad anima spessa, in legno stratificato che hanno subito delle lavorazioni che li rendono esclusivamente utilizzabili come porte (che presentano, per esempio, incavature per maniglie, serrature o cardini).

Non rientrano in queste sottovoci i pannelli non lavorati, denominati pure «sbozzi di porte ad anime spesse», anche se i loro orli (in lunghezza o larghezza) sono impiallacciati (voce 4412).

4418 40 00

Casseforme per gettate di calcestruzzo

Le casseforme di cui alla presente sottovoce sono costituite da elementi giustapposti e sono utilizzate per qualsiasi tipo di gettata di calcestruzzo (per esempio: per fondazioni, muri, solai, colonne, pilastri, pali, parti di gallerie, ecc.). Generalmente, tali casseforme sono fabbricate utilizzando legni resinosi (tavole, travi, ecc.).

Sono, tuttavia, esclusi dalla presente sottovoce i pannelli fabbricati utilizzando legno compensato (al fine di ottenere superfici lisce), anche se essi sono rivestiti su uno o entrambi i lati e se il loro impiego come casseforme per gettate di calcestruzzo è evidente (voce 4412).

4418 50 00

Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)

Vedi le note esplicative del SA, voce 4418, settimo e ottavo comma.

4418 71 00 a 4418 79 00

Pannelli assemblati per pavimenti

Vedi le note esplicative del SA, voce 4418, sesto comma.

4418 71 00

per pavimenti a mosaico

Rientrano in questa sottovoce, particolarmente, i pannelli per pavimenti costituiti da uno strato detto di usura composto da tavolette, listelli, tavole, ecc. assemblati su un supporto che può essere di legno, di agglomerato di legno, di carta, di materia plastica, di sughero, ecc.

Vedi la nota esplicativa della voce 4412.

Vedi anche la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4418 71.

4418 72 00

altri, multistrato

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4418 71 00.

4418 90 10

di legni lamellari

Vedi le note esplicative del SA, voce 4418, terzo comma.

4418 90 80

altri

Rientrano altresì nella presente sottovoce i pannelli cellulari in legno, descritti nelle note esplicative del SA, voce 4418, quarto comma.

4420

Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4420 90 10

Legno intarsiato e legno incrostato

Questa sottovoce comprende i pannelli in legno intarsiato e in legno incrostato.

Il vero intarsio si ottiene normalmente incollando su un supporto di legno a scopo decorativo sottili pezzetti di legno o di altro materiale (metallo comune, scaglie, avorio, ecc.).

4421

Altri lavori di legno

4421 90 98

altri

Sono compresi nella presente sottovoce in particolare:

1.

gli insiemi di tavole che costituiscono parti di casse in legno per imballaggio (coperchi, ecc.);

2.

le scansie o ripiani di legno, anche non montate, purché non abbiano il carattere di mobili;

3.

le recinzioni per giardini, ecc., costituite da listelli inchiodati in croce e poi tirati (sistema a fisarmonica);

4.

gli spiedini e le bacchette appuntite, di vario tipo, utilizzate per la presentazione di talune vivande (rolmops), ecc.

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

4501

Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

4501 10 00

Sughero naturale greggio o semplicemente preparato

Vedi le note esplicative del SA, voce 4501, punto 1.

4501 90 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 4501, punti 2 e 3.

4502 00 00

Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)

Rientrano in particolare in questa voce i rivestimenti murali, in rotoli, costituiti da sughero naturale di spessore sottile su un supporto di carta.

4503

Lavori di sughero naturale

4503 10 10 e 4503 10 90

Turaccioli

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4503 10.

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

4504 10 11

per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale

Rientrano nella presente sottovoce i turaccioli cilindrici destinati alla chiusura di bottiglie di vino spumante. Dato che il loro diametro è sensibilmente superiore a quello del collo della bottiglia, essi sono fortemente compressi. Dopo essere stati utilizzati (vale a dire quando la bottiglia è stata stappata), essi assumono la forma illustrata nella nota esplicativa delle sottovoci 2204 21 06 a 2204 21 09.

Questi turaccioli per bottiglie di vino spumante sono spesso costituiti da una parte superiore di sughero agglomerato e da una parte inferiore (cioè quella che viene in contatto con il vino spumante) di sughero naturale:

Image

4504 10 19

altri

Rientrano nella presente sottovoce i turaccioli cilindrici di sughero agglomerato utilizzati per chiudere bottiglie diverse da quelle contenenti vino spumante.

Sono esclusi da questa sottovoce i dischi di sughero di piccolo spessore che assicurano la tenuta stagna delle capsule di bottiglia (sottovoci 4504 10 91 e 4504 10 99).

4504 10 91 e 4504 10 99

altri

Rientrano nelle presenti sottovoci anche i dischi di sughero agglomerato utilizzati per fondi di capsule.

4504 90 20

Turaccioli

Rientrano nella presente sottovoce i turaccioli di sughero agglomerato di forme diverse da quella cilindrica. Essi possono, per esempio, essere di forma troncoconica o avere un foro nel loro centro:

 

Image

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

4601

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)

4601 21 10 a 4601 29 90

Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali

Queste sottovoci comprendono:

1.

le stuoie grossolane di paglia tessuta o parallelizzata, in piano, quali le stuoie per protezione utilizzate nell'orticoltura;

2.

le stuoie di Cina, nonché le stuoie fabbricate nello stesso modo e utilizzate allo stesso scopo.

Per stuoie di Cina, si intendono le stuoie fabbricate direttamente con steli o strisce ricavati da piante della famiglia delle ciperacee (Lepironia mucronata); esse sono gregge o tinte (più spesso tinte di rosso). Queste stuoie sono tessute: la catena che unisce gli steli o le strisce vegetali è costituita di spago o di fili separati gli uni dagli altri da larghi intervalli. Dette stuoie di solito vengono fabbricate pezzo per pezzo e orlate o meno con un nastro di materia tessile; spesso sono spedite dal paese di origine in rotoli formati da un certo numero di stuoie cucite capo a capo;

3.

le impagliature grossolane quali quelle utilizzate nell'orticoltura;

4.

i graticci (per esempio: di paglia o di canna), utilizzati allo stesso scopo delle stuoie grossolane precedentemente citate, ma che possono anche servire nella costruzione di recinti e carreggiate.

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa

4602 11 00

di bambù

Rientrano in particolare in questa sottovoce i lavori di materia vegetale descritti nelle note esplicative del SA, voce 4602, prima alinea, punti 1 e 2, per esempio i tappeti costituiti di piccole stuoie della sottovoce 4601 21, unite tra loro con nodi.

4602 19 10

Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione

Vedi le note esplicative del SA, voce 4602, secondo capoverso, punto 8.

4602 19 90

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

i lavori di materia vegetale descritti nelle note esplicative del SA, voce 4602, primo comma, punto 2, per esempio i tappeti costituiti di piccole stuoie della sottovoce 4601 29, unite tra loro con nodi;

2.

i lavori di luffa. La luffa o zouffa o loofah, detta anche spugna vegetale classificata nella sottovoce 1404 90 00, è costituita dal tessuto cellulare di une specie di cucurbitacea esotica (Luffa cylindrica).

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

Considerazioni generali

Per l'interpretazione dei termini «semimbianchite o imbianchite», vedere le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, quarto capoverso.

Una pasta è considerata come semimbianchita o imbianchita se, dopo la sua fabbricazione, ha subito un trattamento più o meno spinto destinato ad aumentare la bianchezza (riflessione), in particolare eliminando o modificando in modo più o meno accentuato le materie che colorano la pasta, o semplicemente incorporando agenti fluorescenti.

4701 00

Paste meccaniche di legno

4701 00 10

Paste termomeccaniche di legno

Vedi le note esplicative del SA, voce 4701, quatro capoverso, ultimo paragrafo.

4701 00 90

altre

Vedi le note esplicative del SA, voce 4701, quatro capoverso, primi tre paragrafi.

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

Vedi la nota 1 del presente capitolo.

4703 11 00

di conifere

In questa sottovoce rientrano soprattutto le paste ottenute dal pino, dall'abete (compreso l'abete rosso).

4703 19 00

diverse da quelle di conifere

Le paste di questa sottovoce sono ottenute dal pioppo (compreso il pioppo tremulo), ma anche da tipi di legno più duri come quelli del faggio, del castagno, dell'eucalipto e di alcuni alberi tropicali. Le fibre sono generalmente più corte di quelle delle paste di conifere.

4703 21 00

di conifere

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4703 11 00.

4703 29 00

diverse da quelle di conifere

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4703 19 00.

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

Le note esplicative della voce 4703 e delle sue sottovoci sono applicabili mutatis mutandis.

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, terzo capoverso.

4706 10 00

Paste di linters di cotone

Le paste di linters di cotone che hanno generalmente un elevato tenore di alfa cellulosa (da 98 a 99 % in peso), ed un tenore molto basso di ceneri (circa 0,05 % in peso), si distinguono dai lintera di cotone soltanto compressi in forma di fogli o lastra e classificati nella sottovoce 1404 20 00, per il fatto che le loro fibre, essendo state sottoposte a cottura sotto pressione per molte ore in una soluzione di soda caustica, si presentano in forma più o meno digerita, mentre le fibre di linters di cotone della sottovoce 1404 20 00, che non hanno subito gli stessi trattamenti, hanno generalmente conservato la loro struttura e la loro lunghezza iniziali.

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

Non rientrano in questa voce i rotoli di carta i cui strati esterni sono stati parzialmente impregnati di acqua o sono stati altrimenti danneggiati (capitolo 48).

4707 10 00

carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30.

4707 20 00

altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30.

Questa sottovoce comprende, da un lato, gli avanzi (per esempio: resti, ritagli) provenienti dalla produzione o dalla trasformazione della carta o dalle tipografie e, dall'altro, le schede e i nastri perforati usati. Questo gruppo omogeneo di carta riciclabile comprende quasi esclusivamente carta non macchiata.

4707 30 10 e 4707 30 90

carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30.

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Considerazioni generali

Sono da classificare nelle sottovoci relative alle voci dal 4801 al 4811 i rotoli di carta i cui strati esterni sono stati parzialmente impregnati di acqua o sono stati altrimenti danneggiati.

4801 00 00

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

Vedi la nota 4 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 4801.

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano

Vedi la nota 5 del presente capitolo.

4802 10 00

Carta e cartone fabbricati a mano

Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali, parte B, nonché la voce 4802, secondo e terzo comma.

4802 40 10 e 4802 40 90

Carta da supporto per carta da parati

Si tratta di carta bianca o colorata, incollata, apprettata, con una struttura spessa ma flessibile e con una superficie rugosa. Tale carta è adatta a ricevere su un lato una patina, una stampa, o entrambe, mentre sull'altro lato è predisposta a ricevere colla o altro adesivo. Tale carta da supporto deve essere adatta ad operazioni di trasformazione in carta da parati e da tappezzeria.

4803 00

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

4803 00 10

Ovatta di cellulosa

Vedi le note esplicative del SA, voce 4803, primo capoverso, punto 2, secondo comma.

La formazione aperta dello strato di fibre di cellulosa fa intravedere in trasparenza la presenza di piccoli fori.

4803 00 31 e 4803 00 39

Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2

Per quanto riguarda il termine «carta increspata» o pieghettata vedi le note esplicative del SH, voce 4808, primo comma, punto 2.

La formazione chiusa dello strato di fibre di cellulosa comporta una struttura più compatta e più omogenea di quella dell'ovatta di cellulosa.

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

Per quanto riguarda i termini «carta e cartone Kraft», vedi la nota 6 del presente capitolo.

La carta e i cartoni Kraft presentano un'elevata resistenza meccanica. Essi sono generalmente senza carica e con un grado di collatura abbastanza elevato, quasi sempre opachi, il più delle volte monolucidi (cioè calandrati da una sola parte), e in generale hanno vergature apparenti.

La carta e i cartoni Kraft sono ottimi materiali da imballaggio. Essi vengono utilizzati anche come carta per cavi elettrici, per la copertura di cartoni ondulati, per la fabbricazione di filati di carta e di carta o di cartoni catramati, bitumati o asfaltati.

4804 11 11 a 4804 19 90

Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo e la nota esplicativa corrispondente del SA.

4804 21 10 a 4804 29 90

Carta Kraft per sacchi di grande capacità

Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo e la nota esplicativa corrispondente del SA.

4804 31 51

che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche

In questa sottovoce sono comprese in particolare la carta per condensatori e la carta per cavi.

La carta per condensatori è una carta sottile che entra nella composizione dello strato isolante dei condensatori elettrici. Le fibre che compongono questa carta ricevono una raffinazione accentuata affinché la porosità del foglio sia ridotta al minimo e siano accuratamente eliminati tutti i corpi estranei (soprattutto metallici).

La carta per cavi è destinata all'isolamento dei cavi elettrici che entrano nella composizione delle bobine dei trasformatori o è utilizzata come isolante per altri impieghi elettrotecnici. Tale carta deve essere dotata di proprietà isolanti molto accentuate ed essere quindi completamente priva di particelle metalliche, di acidi o di altre impurità conduttrici di corrente elettrica.

4804 41 91

Carta e cartone detti «saturating Kraft»

Questa carta e questo cartone sono costituiti principalmente da fibre di legno, hanno un peso per metro quadrado compreso tra 185 grammi esclusi e 225 grammi esclusi e si presentano generalmente in rotoli di larghezza compresa tra 125 centimetri esclusi e 165 centimetri esclusi. L'indice di porosità, misurato con il porosimetro Gurley, conformemente alla norma stabilita dalla «Technical Association of Pulp and Paper Industry» (TAPPI), è inferiore a 13 secondi per un passaggio di 100 centimetri cubi d'aria e di 40 secondi per un passaggio di 300 centimetri cubi d'aria.

Questa carta e questo cartone presentano le stesse caratteristiche della carta assorbente. Passando un dito su una linea di inchiostro appena tracciata su tale carta, l'inchiostro non si spande.

Questa carta e questo cartone, impregnati di resine sintetiche, sono destinati principalmente alla fabbricazione di lastre stratificate ad alta pressione.

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo

4805 11 00

Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

4805 12 00

Carta paglia da ondulare

Vedi la nota di sottovoce 4 del presente capitolo.

4805 19 10

Wellenstoff

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4805 19.

4805 24 00 e 4805 25 00

Testliner

Vedi la nota di sottovoce 5 del presente capitolo.

4805 30 10 e 4805 30 90

Carta da imballaggio al solfito

Vedi la nota di sottovoce 6 del presente capitolo.

4805 40 00

Carta da filtro e cartone da filtro

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4805 40.

4805 50 00

Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4805 50.

4805 91 00

di peso non superiore a 150 g per m2

Rientrano in questa sottovoce la carta e il cartone fabbricati unicamente con carta da riciclate (avanzi o rifiuti), senza additivi, di cui la resistenza alla scoppio varia da 0,8 kPa incluso a 1,9 kPa inclusi.

4805 92 00

di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 4805 91 00.

4805 93 20

a base di carta riciclata

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 4805 91 00.

4806

Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli

4806 10 00

Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)

Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, i quattro primi capoversi.

4806 20 00

Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, dal quinto all'ottavo capoverso.

4806 30 00

Carta da lucido

Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, nono capoverso.

4806 40 10 e 4806 40 90

Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, decimo e undicesimo capoverso.

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

4808 10 00

Carta e cartone ondulati, anche perforati

Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punto 1.

4808 20 00

Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punti 2, 3 e 4.

4808 30 00

altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punti 2, 3 e 4.

4808 90 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punti 2, 3 e 4.

4809

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

4809 20 00

Carta detta «autocopiante»

Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 2, a condizione che siano rispettati i criteri di dimensione previsti nella nota 8 del presente capitolo.

4809 90 10

Carta carbone e carta simile

Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 1, a condizione che siano rispettati i criteri di dimensione previsti nella nota 8 del presente capitolo.

4809 90 90

altra

Questa sottovoce comprende altra carta per riproduzione di copie, per esempio carta da trasporto termico, nonché la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset a condizione che siano rispettati i criteri di dimensioni previsti nella nota 8 del presente capitolo.

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

4810 13 20 a 4810 19 90

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 e 4810 29.

4810 22 10 a 4810 29 80

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 e 4810 29.

4810 22 10 e 4810 22 90

Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

Vedi la nota di sottovoce 7 del presente capitolo.

4810 92 10 a 4810 92 90

a più strati

Vedi le note esplicative del SA, voce 4805, secondo capoverso, punto 2.

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

Rientrano in questa sottovoce determinati rivestimenti del suolo, non adatti come rivestimenti murali, costituiti da una base di carta o di cartone.

In questa sottovoce non rientrano i prodotti adatti sia come rivestimenti del suolo che come rivestimenti murali (voce 4823).

4811 10 00

Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

Questa sottovoce comprende, per esempio, i fogli per l'isolamento contro l'umidità, costituiti da due fogli di carta increspata impregnata di asfalto, con interposizione di un sottile foglio di alluminio.

Ne sono, al contrario, escluse le lastre per tetti costituite da un supporto in cartone feltro imbevuto di asfalto (o da un prodotto simile) o ricoperto su entrambi i lati da uno strato di tale materia (voce 6807).

4811 51 00 e 4811 59 00

Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)

La carta e il cartone spalmati o ricoperti di materia plastica rientrano nelle presenti sottovoci solo quando lo spessore della materia plastica non supera la metà dello spessore totale (vedi la nota 2 g del presente capitolo).

4811 60 00

Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo

Questa sottovoce comprende in particolare la carta e il cartone paraffinato destinati alla fabbricazione di contenitori per latte, succhi di frutta, ecc., oppure di buste per dischi di giradischi, recanti su una faccia scritte o illustrazioni che si riferiscono al prodotto che devono contenere.

4811 90 00

altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

Questa sottovoce comprende i formulari detti «continui». Questi formulari si presentano in fogli, generalmente piegati, o in rotoli, intagliati trasversalmente a intervalli regolari che formano così formano una successione di formulari separabili all'altezza degli intagli. Su ciascun formulario è stampato un modulo da completare. Tali articoli possono presentare, inoltre, delle perforazioni laterali di guida che consentono la loro utilizzazione particolarmente nelle stampanti rapide o nelle macchine contabili.

Non rientrano in questa sottovoce i formulari manifold (blocco per scrivere a copie multiple) continui (sottovoce 4820 40 00).

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

4814 10 00

Carta detta «Ingrain»

Vedi la nota 9 a), punto 2, del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 4814, parte A, lettera a), punto 2.

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

4816 20 00

Carta detta «autocopiante»

Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 2. I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere ai criteri di dimensione di cui alla nota 8 del presente capitolo (voce 4809).

4816 90 00

altra

Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punti 1 e 3, e parte B, punto 1. I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere ai criteri di dimensione di cui alla nota 8 del presente capitolo (voce 4809).

Alla presente sottovoce figurano altresì le lastre offset (vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte B, punto 2, secondo capoverso). I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere a criteri di dimensione.

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4818 40 19

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce, gli assorbenti proteggislip.

4818 40 99

altri (per esempio: articloi per l'incontinenza)

Questa sottovoce comprende anche gli articoli per incontinenti e le traverse da letto per ammalati.

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4819 20 00

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

Vedi le note esplicative del SA, voce 4819, parte A, secondo capoverso.

4819 60 00

Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

Vedi le note esplicative del SA, voce 4819, parte B.

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

4820 40 00

Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati

Vedi le note esplicative del SA, voce 4820, primo capoverso, punti 4 e 5.

Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 4811 90 00.

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4823 20 00

Carta da filtro e cartone da filtro

Vedi le note esplicative del SA, voce 4823, secondo capoverso, punto 1.

4823 90 85

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 4823, secondo capoverso, punti 3 e 6-17.

Rientrano in questa sottovoce i prodotti adatti sia come rivestimenti del suolo che come rivestimenti murali.

Questa sottovoce comprende altresì la carta per condensatori. La carta per condensatori è un materiale elettricamente isolante, utilizzato come dielettrico nei condensatori. È estremamente sottile (generalmente da 0,006 a 0,02 millimetro), di spessore molto regolare e non presenta alcuna porosità. È generalmente un prodotto derivato dalla pasta al solfato o alla soda e talvolta dalla pasta di stracci. La carta per condensatori è chimicamente neutra, completamente priva di particelle metalliche e presenta un'elevata resistenza meccanica e dielettrica (nessuna perdita dielettrica).

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

4901

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

4901 99 00

altri

Vedi la nota 3 del presente capitolo.

4905

Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati

4905 10 00

Globi

Vedi le note esplicative del SA, voce 4905, ultimo capoverso prima delle esclusioni, nonché l'esclusione f).

4905 91 00 e 4905 99 00

altri

Tra gli articoli compresi in queste sottovoci si possono menzionare i lavori cartografici precisi sotto il profilo topografico, pubblicati a scopo pubblicitario, anche se vi figurano testi pubblicitari (per esempio: le carte stradali edite da fabbricanti di pneumatici o di automobili, da società petrolifere, ecc.).

4907 00

Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

4907 00 10

Francobolli, marche da bollo e simili

Vedi le note esplicative del SA, voce 4907, parte A.

4908

Decalcomanie di ogni genere

4908 10 00

Decalcomanie vetrificabili

Vedi le note esplicative del SA, voce 4908, terzo capoverso.

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

4911 10 10 e 4911 10 90

Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

Vedi le note esplicative del SA, voce 4911, quinto capoverso, punto 1.

4911 10 10

Cataloghi commerciali

Rientrano in questa sottovoce le pubblicazioni contenenti descrizioni o illustrazioni di merci, accompagnate dall'indicazione del prezzo e di un codice per l'ordinazione.

4911 91 00

Immagini, incisioni e fotografie

Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti della voce 3703, impressionati e sviluppati.

Rientrano altresì in questa sottovoce le immagini ottenute con il procedimento della serigrafia, artistica, anche firmate e numerate dall'artista stesso.

4911 99 00

altri

Questa sottovoce non comprende supporti stampati, quali biglietti aerei e carte d'imbarco, in cui sono incorporate una o più piste magnetiche (sottovoce 8523 21 00).

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Considerazioni generali

1.

Come è stabilito nelle note esplicative del SA (vedere l'ultimo capoverso dell'introduzione delle considerazioni generali relative alla sezione XI), la presente sezione è divisa in due parti:

a)

nella prima parte (capitoli 50 a 55) sono raggruppati i prodotti tessili secondo la materia costitutiva: la classificazione dei prodotti costituiti da un miscuglio di più materie tessili è regolata dalla nota 2 della presente sezione;

b)

nella seconda parte (capitoli 56 a 63), fatta eccezione per le voci 5809 00 00 e 5902, per la classificazione nei capitoli o nelle voci, non è fatta alcuna distinzione fra le materie tessili di cui sono costituiti i manufatti. Tuttavia, più voci dei capitoli dal 56 al 63 della nomenclatura combinata sono state suddivise secondo la natura delle materie tessili componenti. In detti casi la classificazione all'interno di queste voci si deve effettuare conformemente alle disposizioni della nota di sottovoci 2 della presente sezione.

2.

La nota di sottovoci 2 della presente sezione precisa le regole da seguire per la classificazione dei prodotti tessili costituiti da due o più materie tessili all'interno dei capitoli dal 56 al 63. Detti prodotti sono da classificare nella sottovoce relativa al prodotto tessile che predomina in peso, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni della nota 2 B della presente sezione.

Tuttavia, per l'applicazione di tali regole occorre tenere presenti le disposizioni da a) a c) della nota 2 B delle sottovoci della presente sezione.

3.

Per l'interpretazione della nota 2 della presente sezione vedi le note esplicative del SA (in particolare la parte I A delle considerazioni generali della presente sezione).

Per applicazione della nota 2 non vanno presi in considerazione:

a)

i filati che compongono le cimose, sempre che queste ultime non siano parte integrante del prodotto finito, come è il caso, per esempio, delle cimose dei tessuti per parapioggia o dei tessuti per scialli;

b)

i filati di separazione incorporati per indicare il punto in cui i tessuti possono essere tagliati;

c)

i filati che formano la testa delle pezze, sempre che tali filati siano costituiti da una materia tessile diversa da quella che compone il tessuto propriamente detto.

4.

Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «greggi», «imbianchiti», «a colori (tinti o stampati)» relativi ai filati e i termini «greggi», «imbianchiti», «tinti», «a colori» o «stampati» relativi ai tessuti, si vedano le note da 1 a) a h) delle sottovoci della presente sezione.

5.

Per l'interpretazione dell'espressione «armatura», vedi le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative delle sottovoci.

CAPITOLO 50

SETA

5004 00

Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto

5004 00 10

greggi, sgommati o imbianchiti

I filati di seta sono costituiti da uno o più filati greggi torti che non sono stati ancora sottoposti alla definitiva sgommatura. I filati di seta greggi possono contenere ancora fino al 30 % di sericina (gomma della seta) e conservano ancora il loro colore naturale, nella maggior parte dei casi leggermente giallastro. I filati di seta greggi vengono per lo più sottoposti ad ulteriore lavorazione, ma possono anche essere tessuti direttamente.

La sgommatura dei filati di seta greggi serve a liberare le singole fibre della sericina che le ricopre. Tale operazione è effettuata generalmente con acqua calda saponata o potassa caustica diluita.

L'imbianchimento consente di eliminare i coloranti naturali ancora presenti.

5005 00

Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

5005 00 10

greggi, sgommati o imbianchiti

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5004 00 10.

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

5007 20 11 a 5007 20 71

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette)

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5007 20.

5007 20 11 e 5007 20 19

Crespi

I crespi sono tessuti di solito leggeri il cui aspetto raggrinzito allo stato finito deriva dall'impiego durante la tessitura, di filati «crespi», ossia di filati a forte torsione (in genere da 2 000 a 3 600 giri per metro), che hanno una naturale tendenza ad incresparsi.

Questi filati possono essere utilizzati in catena o in trama oppure sia in catena che in trama, soli o combinati con filati aventi una minore torsione. Spesso sono disposti alternando il senso delle torsioni: a filati a torsione «S» seguono filati a torsione «Z» allo scopo di orientare in senso contrario la tendenza all'increspatura dei filati vicini, ciò che assicura appunto l'equilibrio dell'increspatura stessa.

Sono compresi in queste sottovoci i crespi veri e propri, ossia quelli di cui almeno uno dei due elementi (catena o trama) è costituito in maggior parte da filati «crespi». Più noti sono: il crespo detto di Cina, il crespo detto marocchino, il crespo detto «Georgette», il crespo detto «satin», il crespo detto «charmeuse» e il crespo detto «chiffon».

Sono inoltre considerati come crespi i tessuti increspati su una sola faccia o su una parte della loro superficie (strisce, righe o disegni).

Non sono classificati in queste sottovoci i tessuti per i quali l'effetto dell'increspatura non si ottiene usando filati crespi, per esempio quelli il cui aspetto increspato deriva dall'utilizzazione combinata di armature speciali «sablè», ecc.) e fili di grossezza e di tensione differenti.

5007 20 21 a 5007 20 39

Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)

Tali tessuti hanno talune particolarità proprie per quanto concerne la loro natura, la tessitura e l'aspetto.

Per lo più essi sono tessuti su telai artigianali del luogo (in genere telai a mano), secondo armature semplici (tela, saia, batavia, raso), con fili di seta greggia non torti, semplicemente riuniti senza torsione. Le loro cimose sono in genere difettose. Tali tessuti sono piegati «a portafoglio»: le due estremità della pezza sono riunite all'interno della pezza medesima, che a sua volta è piegata intorno alle stesse. Per certe qualità (di Cina in particolare), si utilizza, a volte, un altro sistema di piegatura: un'estremità di sopra, un'estremità di sotto, e la pezza viene ripiegata su se stessa con quattro pieghe per iarda (0,91 m).

Tuttavia essi possono ugualmente essere presentati diversamente e particolarmente arrotolati.

Si possono menzionare:

1.

gli habutaì, tessuti giapponesi a armatura tela oppure batavia, ottenuti con filati semplici riuniti senza torsione. La denominazione habutai è di solito riservata ai tessuti ad armatura tela e la denominazione twill habutai ai tessuti ad armatura batavia.

Allo stato greggio sono ruvidi al tatto ed hanno una sfumatura bianco-grigiastra o bianco sporco. Dopo la sgommatura, ossia quando sono stati liberati dalla sericina, come per esempio l'imbiancatura, questi tessuti hanno una sfumatura bianca o quasi e possono essere utilizzati direttamente per la confezione.

Dopo imbianchimento questi tessuti sono in genere rifiniti da un appretto o da una carica che conferisce loro una consistenza più piena, un aspetto più brillante e un peso più elevato.

2.

i pongées, tessuti cinesi detti «shantung», «honan», «assan», «antung» e «ninghai», secondo la provincia da cui sono originari. Questi tessuti sono relativamente spessi e più pesanti dei tessuti giapponesi di cui sopra; allo stato greggio hanno una tonalità di colore giallastro o rossastro e conservano dopo la sgommatura una tinta che si avvicina a quella del lino o della batista greggi o semplicemente lavati. Possono essere a coste o senza coste, tenendo presente che la costa proviene da una tessitura a grana grossa (armatura tela) mediante fili di differente grossezza;

3.

il tussah (o «tussor»), tessuto proveniente originariamente da una regione del Nord-Est dell'India, fatto con filati di seta che si ricava da un baco selvatico. Va notato che questo termine si è esteso in seguito a prodotti di fabbricazione cinese e indica attualmente i tessuti di tipo analogo fabbricati in diversi paesi dell'Estremo Oriente, con una seta prodotta da un baco selvatico che si nutre di foglie di quercia;

4.

il corah, tessuto prodotto nei dintorni di Calcutta, che rassomiglia molto all'habutaì giapponese da cui differisce però per la sua minore regolarità e per l'impiego di fili più grossi. Una delle sue caratteristiche è costituita dalla presenza di un cordoncino passato nella cimosa.

5007 20 41

Tessuti chiari (non serrati)

I tessuti chiari sono dei tessuti in cui gli spazi tra i singoli fili di ordito e tra i singoli fili di trama sono almeno uguali al diametro dei filati utilizzati.

5007 20 61

di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm

Rientrano in questa sottovoce, in particolare, le larghezze di tessuto utilizzate per la fabbricazione di cravatte.

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

5102

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 00

di capra del Cachemir

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5102 11.

5103

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 10

non carbonizzate

Per quanto riguarda il termine «non carbonizzate» vedi le note esplicative del SA, voce 5101, terzo capoverso, lettera B.

5103 10 90

carbonizzate

Per quanto riguarda il termine «non carbonizzate» vedi le note esplicative del SA, voce 5101, terzo capoverso, lettera C.

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)

5105 21 00

«Lana pettinata alla rinfusa»

Per quel che riguarda il termine «lana pettinata alla rinfusa» vedi le note esplicative del SA, voce 5105, settimo comma.

5105 31 00

di capra del Cachemir

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5102 11.

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

5106 10 10

greggi

I filati di lana greggi sono filati ottenuti da lana sottoposta a pulitura in profondità mediante vari procedimenti e non sono imbianchiti, tinti o stampati e conservano pertanto la colorazione naturale della lana.

Vedi anche la nota di sottovoci 1 b) della presente sezione.

5106 20 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

Questa sottovoce comprende soltanto i filati contenenti almeno 85 % in peso di una mista di lana e di peli fini, a condizione che in tale mista il peso della lana sia superiore a quello dei peli fini; in caso contrario, detto filato va classificato nella voce 5108.

5106 20 91

greggi

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5107

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

5107 10 10

greggi

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5107 20 10 e 5107 20 30

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

Queste sottovoci comprendono soltanto i filati contenenti almeno 85 %, in peso, di una mista di lana e di peli fini, a condizione che in tale mista il peso della lana sia superiore di quello dei peli fini; in caso contrario detto filato va classificato nella voce 5108.

5107 20 10

greggi

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5107 20 51

greggi

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5107 20 91

greggi

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5108

Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

5108 10 10

greggi

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5108 20 10

greggi

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

CAPITOLO 52

COTONE

5201 00

Cotone, non cardato né pettinato

5201 00 10

idrofilo o imbianchito

Il cotone idrofilo ha la capacità di assorbire liquidi in quantità relativamente elevate.

Il cotone imbianchito è un cotone da cui sono state rimosse sostanze estranee colorate, non eliminabili altrimenti, mediante ossidazione o riduzione ottenuta con l'impiego di vari prodotti chimici.

5208

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

5208 11 10

Garza per fasciatura

Per garza per fasciatura s'intende un tessuto leggero dalla struttura piuttosto aperta con armatura a tela, generalmente antiscorrevole. La garza per fasciatura è costituita da filati semplici (meno di 28 filati per centimetro quadrado).

5208 21 10

Garza per fasciatura

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 5208 11 10.

5209

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2

5209 42 00

Tessuti detti «denim»

Vedi la nota 1 di sottovoci del presente capitolo e le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative delle sottovoci.

5211

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

5211 42 00

Tessuti detti «denim»

Vedi la nota 1 di sottovoci del presente capitolo e le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte 1 C, note esplicative delle sottovoci.

5211 49 10

Tessuti Jacquard

Il tessuto Jacquard è un tessuto in cui la tessitura dell'armatura è ottenuta sollevando singoli fili dell'ordito. Con tale sistema è possibile ottenere motivi di grande finezza, estensione e varietà. I tessuti Jacquard sono utilizzati soprattutto come tessuti da arredamento, come fodere per materassi e come tendaggi.

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

5308 10 00

Filati di cocco

Sono classificati in questa sottovoce soltanto i filati di cocco aventi uno o due capi. I filati di cocco aventi tre o più capi rientrano nella voce 5607, conformemente alla nota 3 A d) della presente sezione.

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI

Considerazioni generali

Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «filati ad alta tenacità», si veda la nota 6 della presente sezione.

I filati di elastomeri sono definiti nella nota 13 della presente sezione.

5401

Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto

5401 10 12 e 5401 10 14

Filati ad anima cosiddetti «core yarn»

Il filato ad anima («core yarn») di queste sottovoci è un filato per cucire composto di diversi fili ritorti, ciascuno dei quali è a sua volta costituito da un filamento sintetico rivestito con fibre tessili naturali o con fibre sintetiche o artificiali.

Vista la loro utilizzazione, si tratta di filati ad anima dura, ovvero di filati ad anima non elastica.

Quando i filati sono misti, rientrano nelle presenti sottovoci soltanto quando predomina, in peso, il componente «filamento» (si veda la nota 2 della presente sezione). È generalmente il caso dei filati ad anima dura.

Non rientrano invece nelle presenti sottovoci i filati ad anima elastica, la cui anima è costituita da un filato di elastomeri che non supera generalmente il 20 % del peso complessivo (la classificazione avviene applicando la nota 2 della presente sezione).

Nelle presenti sottovoci non rientrano nemmeno i prodotti con un'anima costituita da un filato di elastomeri intorno alla quale sono stati avvolti a spirale uno o più filati di rivestimento precedentemente filati (sottovoce 5606 00 91).

5401 10 16

Filati testurizzati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5402 31-5402 39.

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

5402 31 00 a 5402 39 00

Filati testurizzati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5402 31-5402 39.

5402 46 00

Altri, i poliesteri, parzialmente orientati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5402 46.

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

Per la descrizione dei monofilamenti e degli altri prodotti di questa voce vedere le note esplicative del SA, voce 5404.

5404 11 00 a 5404 19 00

Monofilamenti

Restano classificati in queste sottovoci i monofilamenti tagliati in lunghezza utile con le estremità spaccate («fleurées»), destinati alla fabbricazione di spazzole.

I «filati ritorti» o ritorti su ritorto (câblés) ottenuti dall'unione e dalla torsione di monofilamenti di queste sottovoci, non sono compresi in queste ultime e vanno classificati nella voce 5401, 5402, 5406 o 5607, a seconda dei casi. Viceversa, qualunque sia la loro grossezza, i semplici monofilamenti delle presenti sottovoci non vanno mai considerati come «spago, corde e funi» della voce 5607.

La seguente tavola sinottica riassume la classificazione dei monofilamenti e delle lamelle e simili, in funzione del loro diametro (o larghezza):

Monofilamenti la cui dimensione massima della sezione trasversale è

— uguale o inferiore a 1 mm e con titolo

— inferiore a 67 decitex

voce 5402

 

 

— uguale o superiore a 67 decitex

sottovoce 5404 11 00, 5404 12 00 o 5404 19 00

 

— superiore a 1 mm (ad eccezione dei prodotti piatti sottoindicati)

 

voce 3916

Lamelle e forme simili (comprese le lamelle piegate in due ed i tubi appiattiti) la cui larghezza apparente è (eventualmente piegata o appiattita)

 

— inferiore o uguale a 5 mm

sottovoce 5404 90 10 o 5404 90 90

 

 

— superiore a 5 mm

generalmente voce 3920

Lamelle aventi una larghezza reale superiore a 5 mm, ma leggermente ritorte e poi compresse in modo da presentare, in tale stato, una larghezza apparente non superiore a 5 mm

 

 

sottovoce 5404 90 10 o 5404 90 90

5404 90 10

di polipropilene

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 3920 20 80. Le lamelle decorative di questa sottovoce hanno una larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri.

5405 00 00

Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 5404.

5408

Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405

5408 22 10

di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso

Per l'interpretazione delle espressioni «armatura a tela, saia e diagonale» vedi le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative di sottovoci.

Nel caso dell'armatura raso (armatura Atlas), i punti di legatura sono separati in modo da non toccarsi. Si ottiene così una superficie liscia e brillante. Il raso deve essere tessuto con almeno cinque fili.

La rappresentazione schematica di questa armatura è riprodotta qui sotto:

 

Image

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5516 23 10

Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5211 49 10.

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

Considerazioni generali

Per la classificazione, all'interno delle voci, degli articoli costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5601 10 10 e 5601 10 90

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta

In queste sottovoci rientrano gli oggetti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5601, lettera A, punto 2.

5601 21 10 a 5601 29 00

Ovatte; altri manufatti di ovatta

In queste sottovoci rientrano anche i manufatti che si presentano sotto forma di bastoncini di legno, di materie plastiche o di carta arrotolata e recano ad una o ad ambedue le estremità un tamponcino di ovatta sterilizzata o meno, utilizzati per pulire orecchio, narici, unghie ecc. o per applicare prodotti antisettici o delle lozioni per la pelle o per cure di bellezza.

5601 21 10

idrofilo

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa relativa al termine «idrofilo» della sottovoce 5201 00 10.

5601 30 00

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

In questa sottovoce sono compresi gli oggetti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5601, lettere B e C.

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

5602 10 11 e 5602 10 19

Feltri all'ago

Vedi le note esplicative del SA, voce 5602, quarto capoverso.

5602 10 31 e 5602 10 38

Prodotti cuciti con punto a maglia

Vedi le note esplicative del SA, voce 5602, settimo capoverso.

5606 00

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

5606 00 91

Filati spiralati (vergolinati)

L'anima di un filato spiralato (vergolinato) può anche consistere in un filato di elastomeri (vedi la nota 13 della presente sezione).

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Considerazioni generali

Per la classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili all'interno delle varie voci, occorre fare riferimento alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

La fabbricazione dei tappeti a punti annodati o arrotolati, quali sono descritti nelle note esplicative del SA, voce 5701, ha inizio e termine con il semplice intreccio di alcuni fili di trama con i fili di catena, allo scopo di garantire la resistenza delle estremità o «testate» dei tappeti. Queste estremità tessute sono talvolta costituite da fasce riportate.

Terminato il tappeto, la catena viene tagliata a una certa distanza dalla testata. Si ottiene così la frangia, costituita dalle estremità libere della catena. Nei tappeti di qualità, la frangia è talvolta divisa in più gruppi che vengono annodati con nodi spinti quanto più è possibile vicino alla parte tessuta per evitare che i fili di trama possano fuoriuscire dalla frangia. Talvolta i tappeti sono muniti di una frangia applicata che non proviene quindi dalla catena del tappeto stesso.

Dal punto di vista della decorazione, nella maggior parte dei tappeti si distingue il fondo e la fascia. Quest'ultima costituisce una vera e propria cornice per il fondo ed è situata tra il fondo medesimo, le cimose e le testate del tappeto.

I tappeti di forma rettangolare, fabbricati a mano, presentano raramente cimose rigorosamente parallele. Per tale ragione, per l'applicazione del dazio misto, le dimensioni di tali tappeti devono essere misurate sulle linee mediane, vale a dire sulle rette che passano per il punto intermedio dei lati opposti.

Ai fini del calcolo della superficie di ogni tappeto non si tiene conto delle frazioni di decimetro quadrato.

5702

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

5702 10 00

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

Si tratta di tessuti pesanti tessuti a mano. Tali tessuti, generalmente policromi hanno una superficie liscia senza peli né occhielli. Alcuni presentano corte fessure nel senso della catena nei punti dove due fili vicini di una catena fungono da margine a due serie di fili di trama di colori diversi.

Tali tessuti sono utilizzati per arredamento come tappezzerie o portiere, o per rivestire divani o anche il pavimento.

Si tratta di tessuti esotici (originari soprattutto del Medio Oriente). Sono qui inclusi quando sono in pezze o, come è generalmente il caso, quando sono presentati in dimensioni usuali, orlati e muniti di frangia o di bordi cuciti o quando sono stati sottoposti ad altri simili lavori di confezionamento.

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Considerazioni generali

Per la classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili all'interno delle varie voci, occorre fare riferimento alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

5801

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806

Ferme restando le disposizioni previste nella presente sezione per quanto concerne una classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili, va osservato che nel caso dei tessuti di ciniglia occorre tener conto soltanto delle materie tessili che costituiscono la parte vellutata dei fili di ciniglia.

Le imitazioni di velluti o felpe eseguite su telai per maglieria rientrano, a seconda del caso, nella voce 5907 00 00 o nel capitolo 60.

5801 21 00 a 5801 26 00

di cotone

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5801 22 e 5801 32.

5804

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

5804 10 10 e 5804 10 90

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

Rientrano in queste sottovoci i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5804, parte I.

Va osservato che le imitazioni di tulli eseguite su telai per maglieria (per esempio: su telaio Raschel) rientrano nel capitolo 60.

5804 10 10

uniti

Si considerano prodotti uniti, ai sensi di questa sottovoce, quelli che presentano, sull’intera superficie, un’unica serie di maglie regolari della stessa forma e grandezza senza alcun disegno o riempimento delle maglie. Non si tiene conto dei piccoli punti a giorno che appaiono nei punti di legatura e che sono inerenti alla formazione della maglia.

5804 21 10 a 5804 29 90

Pizzi a macchina

Sono classificati in queste sottovoci i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5804, parte II.

Per quanto concerne la distinzione fra pizzi a mano e pizzi a macchina, vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5804 21, 5804 29 e 5804 30.

Si farà attenzione a non classificare nella voce 5804 un tessuto a maglia che imita molto bene il pizzo e che in commercio viene venduto come tale. Trattasi di manufatti ottenuti su telaio Raschel che si riconoscono per il fatto che la rete è costitutita da un incrocio di maglie che ricorda quello della «maglieria di catena» e non da fili di catena (diritti) e da fili di trama (obliqui).

Per la riempitura delle parti opache del disegno, il filo utilizzato viene inserito nelle maglie che formano i lati dei piccoli esagoni della rete, nei quali viene fermato con una specie di punto-catenella. La rete non scompare dunque laddove comincia il disegno, bensì ne costituisce il supporto (ciò non avviene sempre per i pizzi a macchina).

Le indicazioni fornite nella nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5804 21, 5804 29 e 5804 30, per riconoscere i pizzi o merletti fatti a macchina valgono anche per i «pizzi» Raschel: maglie o parti di maglie che rimangono dopo che il tessuto è stato tagliato in strisce, in direzione dei fili di contorno e di disegno, regolarità meccanica degli eventuali difetti, ecc.

Tuttavia, ai fini della nomenclatura combinata, i «pizzi» ottenuti su telaio Raschel costituiscono manufatti di maglieria, pertanto essi devono essere classificati nel capitolo 60.

Occorre badare a non comprendere tra i pizzi a macchina i manufatti che imitano la «guipure» ottenuti in maniera simile a quella dei ricami chimici e che quindi rientrano nella voce 5810.

5806

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

5806 20 00

altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

Per quando concerne l'interpretazione dei termini «filati di elastomeri», vedi la nota 13 della presente sezione.

5806 32 10

muniti di vere cimose

I nastri muniti di vere cimose sono nastri a ordito e trama i cui due bordi esterni sono ottenuti voltando il filo della trama. Poiché il filo continua senza interruzione, ne risulta impedito lo sfilacciamento.

5806 40 00

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

Rientrano in questa sottovoce i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5806, lettera B.

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 10 e 5810 10 90

Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 5810 10.

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Considerazioni generali

Per la classificazione, all'interno delle voci, degli articoli costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo

Questa voce comprende i prodotti tessili, secondo l'interpretazione data dalle note esplicative del SA, voce 5911, in pezza o tagliati, enumerati in forma limitativa nella nota 7 a) del presente capitolo, nonché i manufatti tessili (diversi da quelli rientranti nelle voci da 5908 00 00 a 5910 00 00 tagliati in forma prestabilita diversa da quella quadrata o rettangolare, uniti o altrimenti confezionati, per un determinato uso tecnico, ottenuti partendo dai citati prodotti in pezza o da altri prodotti tessili.

Per quanto concerne l'interpretazione del termine «tessuto» occorre riferirsi alla nota 1 del presente capitolo.

5911 10 00

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

Tali prodotti devono essere presentati in pezza o semplicemente tagliati a misura oppure di forma quadrata o rettangolare; se sono presentati altrimenti, rientrano nelle sottovoci 5911 90 10 o 5911 90 90.

Per «manufatti simili» per altri usi tecnici si devono intendere unicamente i tessuti, i feltri o i tessuti rinforzati di feltro, combinati con altre materie (gomma, cuoio, ecc.) come indicato dal testo. Tra questi prodotti sono compresi i panni da stamperia destinati a guarnire i cilindri delle rotative e comportanti gomma, sempreché il loro peso non superi i 1 500 grammi per metro quadrato (qualunque sia la proporzione tra la materia tessile e la gomma), oppure di peso superiore a 1 500 grammi per metro quadrato, sempreché contengano in peso più di 50 % di materie tessili. I panni aventi un peso superiore a 1 500 grammi per metro quadrato e contenenti in peso almeno 50 % di gomma rientrano nella voce 4008.

Rientrano ugualmente nella presente sottovoce le cinghie di trasmissione e i nastri trasportatori, aventi uno spessore inferiore a 3 millimetri, presentati in lunghezza indeterminata o tagliati a misura, costituiti da due strisce di tessuto di poliammide sovrapposte, intercalate da una o più strisce di materia da intreccio tessuta a piatto aventi la funzione di armatura di rafforzamento; i diversi elementi che compongono la cinghia o il nastro sono fissati assieme mediante pressione o caldo per mezzo di un adesivo. Le stesse cinghie e nastri, se hanno uno spessore di 3 millimetri o più, se sono presentati senza fine o se sono provvisti di dispositivi di attacco, rientrano nella voce 5910 00 00.

La presente sottovoce non è applicabile ai tessuti a catena e a trama semplici, spalmati di materia plastica artificiale (voce 5903) o di gomma (voce 4008 o 5906).

5911 20 00

Veli e tele da buratti, anche confezionati

Vedi le note esplicative del SA, voce 5911, lettera A, punto 2.

I veli e le tele di cui sopra possono essere presentati in pezzi o confezionati per l'uso cui sono destinati (tagliati in forma prestabilita, orlati con nastri, muniti di occhielli metallici, ecc.).

Presentati in pezzi, i veli e le tele da buratti non confezionati devono essere indelebilmente contrassegnati in modo tale da essere identificati come destinati all'abburattamento o a simili fini industriali:

Per quanto concerne la marcatura, un motivo raffigurante un rettangolo con le relative diagonali deve essere riprodotto ad intervalli regolari su entrambi i bordi del tessuto — senza toccare gli orli — in modo tale che la distanza tra due motivi immediatamente successivi, misurata tra le linee esterne dei motivi stessi, sia di un metro al massimo e i motivi apposti sul lato siano sfasati, rispetto a quelli che compaiono sul lato opposto, della metà della distanza che intercorre tra due marchi successivi (il centro di un motivo qualsiasi deve essere equidistante dal centro dei due motivi più vicini stampigliati sul lato opposto).

Lo spessore dei tratti che costituiscono il motivo deve essere di 5 millimetri per i lati e di 7 millimetri per le diagonali. Le dimensioni del rettangolo, misurate all'esterno dei tratti, devono essere le seguenti: lunghezza almeno 8 centimetri, larghezza almeno 5 centimetri.

La stampa dei motivi deve essere monocolore e contrastare con il colore del tessuto. Essa deve essere indelebile.

Ciascun motivo deve essere disposto in maniera tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso):

Image

Le autorità doganali possono accettare altri sistemi di marcatura se questi ultimi permettono di accertare formalmente che le merci sono destinate ad usi industriali quali l'abburattamento o il filtraggio e non alla confezione di capi di abbigliamento o ad usi simili.

Sono esclusi da questa sottovoce: i telai per la stampa detta a setaccio, costituiti da una tela montata su una armatura (sottovoce 5911 90 90), i crivelli e i setacci, a mano (9604 00 00).

5911 90 10 e 5911 90 90

altri

Sono compresi in queste sottovoci i prodotti tessili citati nelle note esplicative del SA, voce 5911, paragrafo A, esclusi i tessuti speciali delle sottovoci 5911 10 00, 5911 20 00 e 5911 40 00, nonché gli oggetti citati nelle note esplicative del SA, voce 5911, paragrafo B, esclusi i veli e teli da buratto confezionati che rientrano nella sottovoce 5911 20 00 e gli oggetti che rientrano nelle sottovoci 5911 31 11-5911 32 90.

Per la classificazione degli oggetti costituiti da spirali congiunte di monofilamenti e aventi utilizzazioni simili a quelle dei tessuti e feltri dei tipi utilizzati per le machine per cartiere o macchine simili, vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5911 90.

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Considerazioni generali

Per la classificazione, all'interno delle voci, dei manufatti costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

6002

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

Vedi la nota 13 di questa sezione per la definizione dei «filati di elastomeri».

6003

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002

6003 30 10

Pizzi Raschel

I pizzi Raschel sono articoli di maglieria operati a pizzo ottenuti su telai Raschel-Jaquard. I motivi e il fondo possono risaltare a seconda della compattezza della maglia. Differenziando la compattezza si ottiene un effetto sfumato di ombre ed una struttura plastica del motivo.

6004

Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

Vedi la nota 13 di questa sezione per la definizione dei «filati di elastomeri».

6005

Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

L'espressione «maglieria di catena» si riferisce alle stoffe a maglia ottenute su telai a catena, telai Raschel o telai per galloni, che, contrariamente alle altre stoffe a maglia, presentano fili di catena legati tramite maglie. La maglieria di catena è formata da un sistema di fili che corre nel senso della lunghezza in cui i fili paralleli si incrociano sul lato e danno luogo a maglie (tecnica a più fili) (vedi anche le note esplicative del SA, capitolo 60, considerazioni generali, lettera A parte II).

Il telaio per galloni (telaio per galloni a uncinetto) è un tipo di telaio che fa parte del gruppo dei telai per maglieria, che funziona con un sistema a catena che corre nel senso della lunghezza e una trama orizzontale. Il telaio per galloni è generalmente utilizzato per la confezione di fasce di stoffa a maglia destinate all'abbigliamento (fascetta elastica per cintura e caviglia, etichette per il nome, bretelle, fettucce di passamaneria, fasce per assorbire il sudore e chiusure lampo) e per la confezione di tendaggi e galloni imbottiti.

6005 31 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6003 30 10.

6005 32 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6003 30 10.

6005 33 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6003 30 10.

6005 34 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6003 30 10.

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Considerazioni generali

1.

Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

2.

Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimento, vedi la nota 14 di questa sezione.

3.

Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (tailleurs) o di un insieme delle voci 6103 o 6104 presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi», a condizione che tali decorazioni o tali guarnizioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche).

Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile.

4.

Gli indumenti che coprono la parte superiore del corpo distinti dagli indumenti che coprono la parte inferiore del corpo e dagli indumenti che coprono l'intero corpo, (es. cappotti o abiti interi), sono gli indumenti che:

sulla base delle loro caratteristiche oggettive (stile, taglio ecc.) sono chiaramente destinati a essere portati ad esempio come giacche a vento, giacche e parte superiore di vestiti o completi, camicie e bluse, parte superiore di pigiami, pullover, cardigan e gilè, parte superiore di insiemi da sci ecc. (a meno che non sia specificato diversamente, questi indumenti non devono necessariamente coprire l’intera parte superiore del corpo.), e

non superano la metà coscia. Tuttavia quando, per motivi di moda, alcune parti di tali indumenti superano la metà coscia (come le frange di indumenti alla moda ma anche le tradizionali falde dei frac), nel valutare la lunghezza dell’indumento si può non tener conto di tali elementi che non ne modificano la funzione di coprire la parte superiore del corpo.

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 91 00-6201 99 00.

6101 20 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

I «cappotti e simili» che rientrano in questa sottovoce si caratterizzano, tra l'altro, in quanto gli stessi, indossati, scendono almeno sino a metà coscia.

In generale, questa dimensione minima si considera rispettata, nei casi di taglie standard (taglie normali) per uomo (ad esclusione di ragazzi), se l'indumento in questione, disteso in piano, sul lato del dorso presenta, dal punto più elevato dell'inizio del collo (corrispondente alla posizione della settima vertebra cervicale) alla base, la lunghezza in centimetri indicata nella tabella (vedi schema sottoriportato).

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Le lunghezze indicate in questa tabella corrispondono a delle lunghezze medie osservate su diverse taglie standard (taglie normali) di indumenti per uomo (ad esclusione di ragazzi) appartenenti alle categorie S (small, piccole taglie), M (medium, taglie medie) e L (large, taglie grandi).

Lunghezza del dorso misurata in centimetri dalla base del collo sino alla base dell'indumento nel caso di indumenti di varie taglie standard per uomo (ad esclusione di ragazzi)

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Gli indumenti che non presentano la lunghezza minima (sino alla mezza coscia) prevista per i «cappotti e simili» di queste sottovoci sono da classificare nelle sottovoci 6101 20 90, 6101 30 90 o 6101 90 80, ad esclusione dei «giacconi e simili» (cfr. la definizione seguente) che rientrano anch'essi nelle presenti sottovoci.

Giacconi

I giacconi sono indumenti ampi, a maniche lunghe e sono portati sopra ad altri indumenti per assicurare una protezione contro le intemperie. Essi sono, generalmente, confezionati a partire da tessuti non leggeri diversi da quelli delle voci 5903, 5906 o 5907 00 00. La lunghezza dei giacconi è varia e può scendere dal cavallo sino alla mezza coscia. Essi possono essere ad un petto o a doppiopetto.

I giacconi presentano generalmente le caratteristiche seguenti:

un'apertura completa sul davanti che si chiude mediante bottoni, ma talvolta mediante cerniera lampo o bottoni automatici;

una fodera eventualmente amovibile (che può essere imbottita o trapunta);

uno spacco centrale sul dietro o due spacchi laterali.

Caratteristiche facoltative:

tasche;

collo.

I giacconi non presentano le seguenti caratteristiche:

cappuccio;

cordoncino scorrevole o altro elemento restringente alla vita o alla base dell'indumento. Tuttavia una cintura non è esclusa.

Il termine «e simili» relativo ai giacconi include anche gli indumenti che hanno le caratteristiche dei giacconi ma sono muniti di un cappuccio.

6101 30 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6101 20 10.

6101 90 20

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6101 20 10.

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 91 00-6201 99 00.

6102 10 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

La nota esplicativa della sottovoce 6101 20 10 si applica mutatis mutandis, con questa riserva che la tabella qui riprodotta è modificata come segue nel caso di indumenti per donna (ad esclusione di ragazze) rientranti in queste sottovoci:

Lunghezza del dorso misurata in centimetri dalla base del collo sino alla base dell'indumento nel caso di indumenti di varie taglie standard per donna (ad esclusione di ragazze)

 

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6102 20 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6102 10 10.

6102 30 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6102 10 10.

6102 90 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6102 10 10.

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

6104 41 00 a 6104 49 00

Abiti interi

Per abiti interi si intendono gli indumenti destinati a coprire il corpo, che partono normalmente dalle spalle e possono scendere sino alle caviglie o oltre, con o senza maniche. Essi devono poter essere portati senza che sia necessario portare contemporaneamente un altro indumento. Il termine comprende anche gli abiti trasparenti. La classificazione di questi indumenti come abiti interi rimane tale anche se indossati insieme a delle sottovesti. Se la parte superiore è costituita da bretelle accompagnate da pettorine sul davanti o sul davanti e sul dorso, essi sono considerati come «abiti interi» solo se le dimensioni, il taglio e la collocazione delle suddette pettorine consentono di portarli come indicato sopra. In caso contrario, questi indumenti sono da classificare fra le «gonne» delle sottovoci 6104 51 00-6104 59 00.

6104 51 00 a 6104 59 00

Gonne e gonne-pantaloni

Per gonne si intendono gli indumenti destinati a coprire la parte inferiore del corpo, che partono normalmente dalla vita e possono scendere sino alle caviglie o oltre. Sono indumenti che sono portati necessariamente con almeno un altro indumento quale T-shirt, camicetta, blusa, blusa-camicetta, pullover o altro indumento simile, destinato a coprire la parte superiore del corpo. Quando questi indumenti presentano delle bretelle, essi non perdono la loro caratteristica essenziale di gonne.

Quando, oltre alle bretelle, presentano delle pettorine sul davanti e/o sul dorso, i suddetti indumenti sono da classificare come gonne di queste sottovoci se le dimensioni, il taglio e la collocazione delle suddette pettorine non sono sufficienti da consentire di portare questi articoli senza un altro indumento del tipo sopraindicato. Le gonne-pantaloni sono indumenti che presentano le caratteristiche sopraindicate, ma avvolgono separatamente ciascuna gamba. Il taglio e la larghezza permette di distinguerli dagli «shorts» e dai «pantaloni».

6106

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

Bluse

Sono considerate come «bluse» per donna o ragazza gli indumenti leggeri destinati a coprire la parte superiore del corpo, di fantasia, spesso di fattura ampia, con o senza collo, con o senza maniche, con una scollatura di qualsiasi tipo o almeno con delle bretelle e con un'abbottonatura o altro sistema di chiusura di cui detti indumenti possono essere sprovvisti solo nel caso in cui la scollatura sia molto profonda, con o senza guarnizioni quali cravatte, jabots, pizzi, lacci e ricami.

Camicette e bluse-camicette

Sono considerate come «camicette e bluse-camicette» per donna o ragazza gli indumenti destinati a coprire la parte superiore del corpo, con un'apertura anche parziale che parte dalla scollatura, con maniche, spesso con collo, con o senza tasche ad esclusione delle tasche al di sotto del punto vita. Il taglio di questi indumenti si ispira a quello delle camicie e camicette per uomo o ragazzo e, per questo motivo, l'apertura alla scollatura si trova generalmente sul davanti. Le due parti di questa apertura si chiudono o si sovrappongono da destra a sinistra.

In applicazione della nota 9 del capitolo 61, le camicette e le bluse-camicette di questa voce possono presentare anche una apertura i cui bordi non si sovrappongono.

Gli indumenti di questa voce scendono al di sotto del punto vita, le bluse sono generalmente più corte degli altri indumenti sopra descritti.

Questa voce non comprende gli indumenti che, a causa della loro lunghezza, sono portati come «abiti interi».

6107

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

6107 21 00 a 6107 29 00

Camicie da notte e pigiami

Queste sottovoci comprendono i pigiami per uomo o ragazzo, a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.

I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:

di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, generalmente del tipo giacca, o del tipo «pullover» o manufatto simile;

di un indumento consistente in uno «short» o in un paio di pantaloni di taglio semplice, senza apertura o con apertura sul davanti.

I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona.

Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:

la natura delle lore stoffe;

il loro taglio generalmente ampio;

l'assenza di elementi scomodi quali bottoni di notevole dimensione o troppo voluminosi, guarnizioni o decorazioni applicate troppo importanti.

Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6107 91 00 o 6107 99 00.

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

6108 31 00 a 6108 39 00

Camicie da notte e pigiami

Queste sottovoci comprendono i pigiami per donna o ragazza, a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.

I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:

di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, generalmente del tipo giacca, o del tipo «pullover» o manufatto simile;

di un indumento consistente in uno «short» o in un paio di pantaloni di taglio semplice, con o senza apertura.

I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona.

Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:

la natura delle loro stoffe;

il loro taglio generalmente ampio;

l'assenza di elementi scomodi quali bottoni di notevole dimensione o troppo voluminosi, guarnizioni o decorazioni applicate troppo importanti.

Gli assortimenti di indumenti denominati «baby dolls» che sono composti di una camicia da notte molto corta e di uno slip assortito sono ugualmente considerati come pigiami.

Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6108 91 00 a 6108 99 00.

6109

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

Gli indumenti del tipo considerato nella nota complementare 2 del capitolo 61, la cui scollatura presenta sul davanti un'apertura parziale le cui due parti si chiudono, o semplicemente si sovrappongono, o non si sovrappongono affatto, sono esclusi da questa voce doganale. Questi indumenti generalmente sono classificati alle voci 6105 o 6106, secondo i casi, conformemente alle disposizioni delle note 4 e 9 del capitolo 61, o, nel caso di indumenti per uomo o per ragazzo, senza maniche, alla voce 6114, conformemente alle disposizioni di cui alla nota 4 al capitolo 61, ultima frase.

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

Questa voce comprende soprattutto gli indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo, con o senza maniche, con qualunque tipo di scollatura, con o senza collo, con o senza tasche.

Questi indumenti presentano, normalmente, bordi a coste alla base, all'apertura, alla estremità delle maniche e al giromanica.

Questi indumenti possono essere realizzati in tutte le materie tessili ed essere ottenuti con qualunque tipo di maglieria compresa la maglieria leggera o a maglie fini.

Essi possono presentare ogni specie di motivi decorativi, compresi i pizzi ed i ricami.

Tra detti indumenti, si possono citare:

1.

i maglioni e i pullover che si indossano attraverso la testa e non presentano, generalmente, né apertura alla scollatura né sistema di chiusura, con scollatura a V, girocollo, rotonda, a barchetta o con collo alto ripiegato o semplicemente alto senza apertura.

2.

gli indumenti simili a quelli descritti nel punto precedente con o senza collo, ma che hanno un'apertura parziale alla scollatura, per esempio sul davanti o sulla spalla, che si chiude con un'abbottonatura o con altri sistemi di chiusura;

3.

i giubbetti o gilè e le giacche che sono completamente aperti sul davanti e che si chiudono o non con bottoni o altro sistema si chiusura, con o senza collo;

4.

gli indumenti denominati «twinsets» composti da un pullover con o senza maniche e da una giacca o un giubbetto a maniche lunghe o corte. Questi indumenti debbono essere di taglia corrispondente, della stessa stoffa e degli stessi colori. I disegni ed i motivi decorativi, se presenti, devono essere identici per entrambi gli indumenti;

5.

gli indumenti descritti nei punti precedenti confezionati con stoffe leggere del tipo di quelle utilizzate per la fabbricazione di T-shirts o di articoli simili, con un cordoncino scorrevole, un bordo a coste o altri elementi restringenti alla base.

Sono escluse da questa voce:

a)

le bluse e bluse-camicette per donna e ragazza (voce 6106);

b)

le giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili (voci 6101 o 6102 a seconda del caso);

c)

T-shirts e canottiere (magliette) (voce 6109).

6110 12 10 e 6110 12 90

di capra del Cachemir

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5102 11.

6110 20 10

Magliette a collo alto

Sono considerati «magliette a collo alto» gli indumenti leggeri aderenti, che ricoprono la parte superiore del corpo, a maglie fini, anche in più colori, con o senza maniche e che presentano un collo alto ripiegato o semplicemente alto senza apertura.

Con l'espressione «a maglie fini», si intende una maglia fine, che abbia sia orizzontalmente che verticalmente almeno 12 maglie per centimetro, contate su un lato di un campione di 10 × 10 centimetri.

La maglia delle «magliette a collo alto» è costituita nella maggior parte dei casi da un «jersey» semplice (maglia rasata), da una maglia a coste semplici o da un «interlock».

Il jersey semplice (maglia rasata) è la forma più semplice della maglia a boccole (fig. 1). I punti si presentano, al diritto, sotto forma di bastoncini (fig. 2) e, a rovescio, sotto forma di piccole boccole (fig. 3).

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Le maglie fini, del tipo a coste semplici (fig. 4), presentano, in ogni rango, una maglia diritta alternata ad una maglia rovescia (fig. 5) in modo che, nel senso longitudinale, su un lato del tessuto compaiono coste alle quali corrispondono incavature sull'altro lato. I due lati della maglia sono identici (fig. 6 e 7).

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L'«interlock» è una maglia «double-face» a coste, che ha lo stesso aspetto sui due lati. Questo effetto è ottenuto incrociando due coste semplici (fig. 8) in modo che su un lato del tessuto un punto di una costa corrisponde ad un punto della costa corrispondente sull'altro lato della maglia (fig. 9). Le coste di un lato della maglia corrispondono quindi alle coste dell'altro lato (fig. 10 e 11).

 

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6110 30 10

Magliette a collo alto

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6110 20 10

6111

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

Vedi la nota 6 a) del presente capitolo.

Questa voce comprende un insieme di indumenti destinati a bambini di statura non superiore a 86 cm (di regola un bambino di 18 mesi). Tra tali indumenti si possono citare: i cappottini, i «burnous», i paltoncini ovattati, i sacchetti per neonati, le vestagliette, i costumini interi, i costumini a due pezzi, gli «eschimesi», i calzoncini lunghi e corti, le ghette, i pagliaccetti, i panciotti (diversi dai farsetti intimi), gli abiti interi, le gonne, i giubbetti, le giacche a vento, i mantelli, le tuniche, le bluse, le camicette, gli «shorts», ecc.

Alcuni di questi indumenti sono «capi di corredino». La taglia di alcuni di essi non può essere definita, ma essi sono classificati nella presente rubrica se sono chiaramente identificabili come indumenti per bebè.

Così è particolarmente per:

1.

gli abiti e i mantelli da battesimo;

2.

i «burnous»: piccoli mantelli senza maniche, con cappuccio;

3.

i sacchetti per neonati: indumenti con cappuccio e maniche, che hanno del mantello e del sacco allo stesso tempo (completamente chiusi in basso);

4.

sacchi per la nanna per bebè, che possono essere imbottiti, con maniche o giro manica. La foto sottostante ne mostra un esempio.

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6112

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia

6112 11 00 a 6112 19 00

Tute sportive (trainings)

Vedi le note esplicative del SA, voce 6112, lettera A.

6112 31 10 a 6112 39 90

Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo

Vedi le note esplicative del SA, voce 6112, lettera C, che specificano che la voce 6112 comprende costumi, mutandine e slips da bagno, di maglia e anche di maglieria elastica. Solo alcuni tipi di pantaloncini da bagno possono rientrare in questa sottovoce. Essi devono rispondere alla seguente descrizione:

I pantaloncini da bagno sono indumenti che per aspetto generale, forma e tipo di tessuto sono destinati ad essere indossati esclusivamente o principalmente come costumi da bagno e non come «shorts» delle voci 6103 o 6104. In generale, sono costituiti interamente o principalmente di fibre sintetiche o artificiali.

I pantaloncini da bagno devono presentare tutte le caratteristiche seguenti:

avere uno slip cucito internamente all'indumento o almeno una fodera sul davanti o al cavallo;

essere stretti in vita (essere muniti, per esempio, di un cordoncino per il serraggio in vita o di una cintura interamente elastica).

I pantaloncini da bagno possono avere delle tasche, a condizione che:

le tasche esterne siano munite di un sistema di chiusura (per esempio, devono avere una chiusura con cerniera lampo o del tipo «velcro» che chiuda la tasca completamente e non ad intervalli);

le tasche interne siano munite dello stesso sistema di chiusura delle tasche esterne di cui sopra. Tuttavia, se le tasche interne sono fissate alla cintola, possono essere munite di un sistema di chiusura per sovrapposizione, a condizione che detto sistema garantisca la chiusura completa della tasca.

I pantaloncini da bagno non devono presentare alcuna delle caratteristiche seguenti:

un'apertura sul davanti, anche se munita di sistema di chiusura;

un'apertura in vita, anche se munita di sistema di chiusura.

6112 41 10 a 6112 49 90

Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza

La nota esplicativa delle sottovoci 6112 31 10 a 6112 39 90 si applica mutatis mutandis.

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione gradauata (per esempio, le calze per varici), a maglia

6115 10 10 e 6115 10 90

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione gradauata (per esempio, le calze per varici)

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 6115 10.

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

6117 80 10 e 6117 80 80

altri accessori

Vedi le note esplicative del SA, voce 6117, secondo capoverso, punto 12.

Le presenti sottovoci comprendono, in particolare, gli stringitesta e stringipolsi dei tipi utilizzati dagli sportivi per assorbire il sudore.

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Considerazioni generali

1.

Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

2.

Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimenti, vedi la nota 14 di questa sezione.

3.

Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (tailleurs) o di un insieme delle voci 6203 e 6204, presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi», a condizione che tali decorazioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche).

Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giaca (tailleurs) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile.

4.

Questo capitolo comprende gli indumenti da lavoro citati in particolare in alcune sottovoci che, per il loro aspetto generale (taglio o modello semplice o speciale in relazione alla funzione di questi indumenti) e per la natura del tessuto generalmente resistente e irrestringibile, sono riconoscibili come indumenti concepiti per essere indossati esclusivamente o essenzialmente per assicurare una protezione (fisica o igienica) di altri indumenti e/o delle persone durante un'attività industriale, professionale o domestica.

Generalmente, questi indumenti non presentano decorazioni, tuttavia le denominazioni ed i simboli che si riferiscono all'attività espletata non sono considerati come decorazioni.

Questi indumenti sono di cotone, di fibre sintetiche o artificiali o composti da un miscuglio delle suddette materie tessili.

Per accrescere la loro resistenza sono con maggiore frequenza utilizzati due tipi di cuciture: la doppia catenella ed il punto a trapunto.

La chiusura degli indumenti da lavoro si effettua molto spesso mediante chiusura lampo, automatici, nastri adesivi del tipo «velcro» o una chiusura incrociata o annodata con cordoni o simili.

I suddetti indumenti possono presentare delle tasche che sono generalmente applicate. Nel caso di tasche tagliate, esse sono dello stesso tessuto dell'indumento e non presentano le fodere abituali di altri indumenti.

Tra gli indumenti da lavoro è opportuno citare gli indumenti utilizzati dai meccanici, dagli operai, dai muratori, dagli agricoltori, ecc. e che si presentano sotto forma di completi due pezzi, di tute, di tute con bretelle (salopettes) e di pantaloni. Per le altre attività può trattarsi di camici, grembiuli, spolverini, ecc. (per medici, infermieri, massaie, parrucchieri, panettieri, macellai, ecc.).

Solo gli indumenti di taglia commerciale 158 (158 centimetri = altezza del corpo) o più possono essere considerati come indumenti da lavoro.

Le uniformi ed altri indumenti ufficiali simili (per esempio: toghe di magistrati, abiti sacerdotali) non sono considerati indumenti da lavoro.

5.

Le note esplicative relative al capitolo 61, considerazioni generali, punto 4, si applicano mutatis mutandis.

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

6201 11 00 a 6201 19 00

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

I «cappotti e simili» che rientrano in queste sottovoci si caratterizzano, tra l'altro, in quanto gli stessi, indossati, scendono almeno sino a metà coscia.

In generale, questa dimensione minima si considera rispettata, nei casi di taglie standard (taglie normali) per uomo (ad esclusione di ragazzi), se l'indumento in questione, disteso in piano, sul lato del dorso presenta, dal punto più elevato dell'inizio del collo (corrispondente alla posizione della settima vertebra cervicale) alla base, la lunghezza in centimetri indicata nella tabella (vedasi schema sottoriportato).

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Le lunghezze indicate in questa tabella corrispondono a delle lunghezze medie osservate su diverse taglie standard (taglie normali) di indumenti per uomo (ad esclusione di ragazzi) appartenenti alle categorie S (small, piccole taglie), M (medium, taglie medie) e L (large, taglie grandi).

Lunghezza del dorso misurata in centimetri dalla base del collo sino alla base dell'indumento nel caso di indumenti di varie taglie standard per uomo (ad esclusione di ragazzi)

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Gli indumenti che non presentano la lunghezza minima (sino alla mezza coscia) prevista per i «cappotti e simili» di queste sottovoci sono da classificare nelle sottovoci 6201 91 00-6201 99 00, ad esclusione dei «giacconi e simili» (vedasi la definizione seguente) che rientrano anch'essi nelle presenti sottovoci.

Giacconi

I giacconi sono indumenti ampi, a maniche lunghe e sono portati sopra ad altri indumenti per assicurare una protezione contro le intemperie. Essi sono di aspetto più elegante degli eskimo (parka) e sono, generalmente, confezionati con tessuti non leggeri (per esempio: tweed, loden) diversi da quelli che rientrano nelle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 00 00. La lunghezza dei giacconi è varia e può scendere dal cavallo sino alla mezza coscia. Essi posono essere ad un petto o a doppiopetto.

I giacconi presentano generalmente le caratteristiche seguenti:

un'apertura completa sul davanti che si chiude mediante bottoni, ma talvolta mediante cerniera lampo o bottoni automatici;

una fodera eventualmente amovibile (che può essere imbottita o trapunta);

uno spacco centrale sul dietro o due spacchi laterali.

Caratteristiche facoltative:

tasche;

collo.

I giacconi non presentano le seguenti caratteristiche:

cappuccio;

cordoncino scorrevole o altro elemento restringente alla vita o alla base dell'indumento. Tuttavia una cintura non è esclusa.

Il termine «e simili» relativo ai giacconi include anche gli indumenti che hanno le caratteristiche dei giacconi ma sono muniti di un cappuccio.

Queste sottovoci comprendono gli eskimo («parkas»), indumenti che hanno uno stile caratteristico e sono concepiti per assicurare una protezione dal freddo, dal vento e dalla pioggia. Si tratta di indumenti esterni ampi e con maniche lunghe. Gli eskimo di queste sottovoci sono fabbricati con tessuti non leggeri, a tessitura fitta, diversi da quelli delle voci 5903, 5906 o 5907 00 00. La loro lunghezza va da mezza coscia alle ginocchia.

Gli eskimo devono presentare inoltre tutte le caratteristische seguenti:

un cappuccio

un'apertura completa sul davanti che si chiude mediante cerniera lampo, bottoni automatici o nastri adesivi del tipo «velcro», spesso ricoperta da una patta di protezione;

una fodera normalmente imbottita o di tessuto imitazione pelliccia;

un cordoncino scorrevole o altro elemento restringente in vita diverso da una cintura;

tasche esterne.

6201 91 00 a 6201 99 00

altri

Queste sottovoci comprendono:

1.

giacche a vento (anoraks) e simili

Le giacche a vento (anoraks) sono indumenti concepiti per assicurare una protezione dal vento, dal freddo e dalla pioggia. Esse presentano molte caratteristiche in comune con gli eskimo ma differiscono, tra l'altro, per la loro lunghezza che scende abbondantemente oltre il punto di vita ma non supera la mezza coscia.

Le giacche a vento (anoraks) di queste sottovoci sono confezionate con tessuti a tessitura fitta (diversi da quelli di cui alle voci 5903, 5906 o 5907 00 00).

Le giacche a vento (anoraks) presentano le seguenti caratterische:

un cappuccio (talvolta dissimulato nel collo dell'indumento);

un'apertura completa sul davanti, che si chiude mediante cerneira lampo, bottoni automatici o nastri adesivi del tipo «velcro», spesso ricoperta da una patta di protezione;

una fodera (che può essere imbottita o trapunta);

maniche lunghe.

Inoltre, le giacche a vento (anoraks) possiedono generalmente almeno uno dei seguenti elementi:

un cordoncino scorrevole o altro elemento restringente alla vita e/o alla base dell'indumento;

un elemento restringente elastico o altro, aderente alle estremità delle maniche;

un collo;

delle tasche.

Per quanto riguarda le giacche a vento (anoraks), l'espressione «e simili» comprende:

a)

gli indumenti che hanno tutte le caratteristische di una giacca a vento (anoraks), eccetto:

un cappuccio, o

una fodera.

Sono altresì compresi gli indumenti definiti più sopra come giacche a vento che hanno soltanto un'apertura parziale sul davanti munita di un sistema di chiusura. Questa espressione non include gli indumenti che non hanno né cappuccio né fodera.

b)

Gli indumenti senza fodera che scendono abbondantemente sotto i fianchi senza superare la mezza coscia, a maniche lunghe, confezionati con tessuti a tessitura fitta (diversi da quelli di cui alle voci 5903, 5906 o 5907 00 00), e che sono impermeabilizzati o trattati in modo da fornire adeguata protezione contro la pioggia.

Essi sono provvisti di un cappuccio e, generalmente, non si aprono sul davanti su tutta la loro lunghezza. Quando l'apertura è soltanto parziale, può mancare un sistema di chiusura; ma, in quest'ultimo caso, una patta di protezione deve essere incorporata all'altezza dell'apertura. Essi presentano di solito un elastico o un altro elemento restringente all'estremità delle maniche ed alla base dell'indumento.

Gli indumenti che sono sprovvisti di cappuccio e di fodera e che diversamente sarebbero coperti dall'espressione «giacche a vento (anoraks) e simili» possono tuttavia essere coperti dall'espressione «e simili» riferita ai giubbotti.

2.

Giubbotti e simili

a)

Alcuni giubbotti sono indumenti concepiti per assicurare una certa protezione dalle intemperie. Essi scendono sino ai fianchi o appena sotto. Sono confezionati con tessuti a tessitura fitta. Riparano in generale dalla pioggia ma, a differenza delle giacche a vento (anoraks), non sono muniti di cappuccio.

Questi giubbotti presentano le seguenti caratteristiche:

maniche lunghe;

un'apertura completa sul davanti che si chiude mediante cerniera lampo;

una fodera non imbottita né trapunta;

un collo;

un elemento restringente nella parte inferiore dell'indumento (normalmente alla base).

Inoltre, questi giubbotti possono presentare un elemento restringente elastico o altro, aderente, all'estremità delle maniche.

b)

Altri giubbotti sono indumenti che coprono la parte superiore del corpo. Il loro taglio generalmente è più ampio e conferisce loro l'aspetto di blusa. Essi scendono sino alla vita o appena sotto. Hanno maniche lunghe che superano la base dell'indumento. I tessuti con i quali sono confezionati, non devono necessariamente offrire una protezione dalle intemperie.

Questi giubbotti presentano le seguenti caratteristiche:

una scollatura aderente con o senza collo;

un'apertura completa o parziale sul davanti, che si chiude con un qualsiasi mezzo;

normalmente un elemento restringente elastico o altro, aderente, all'estremità delle maniche;

un elastico o altro elemento restringente alla base dell'indumento.

Inoltre, detti giubbotti possono presentare:

tasche esterne, e/o;

una fodera, e/o;

un cappuccio.

Per quanto riguarda i giubbotti, l'espressione «e simili» include gli indumenti che hanno tutte le caratteristiche dei giubbotti descritti al punto b), ma che differiscono dagli stessi in uno solo dei seguenti punti:

presenza di un scollatura diversa da quella aderente (girocollo); o

mancanza di un'apertura sul davanti, con scollatura che può essere girocollo o d'altro tipo; o

presenza di un'apertura sul davanti, ma sprovvista di sistema di chiusura.

Sono esclusi da queste sottovoci:

a)

i soprabiti, gli impermeabili, i giacconi e altri cappotti, compresi i mantelli che rientrano nelle sottovoci 6201 11 00-6201 19 00;

b)

i cappotti, gli impermeabili, i giacconi e i mantelli che rientrano nelle sottovoci da 6202 11 00-6202 19 00;

c)

le giacche che rientrano nelle sottovoci 6203 31 00-6203 39 90 o 6204 31 00-6204 39 90;

d)

le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e articoli simili confezionati con tessuti delle voci 5903, 5906 o 5907 00 00 o stoffe non tessute della voce 5603 che rientrano nella voce 6210.

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

6202 11 00 a 6202 19 00

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 11 00-6201 19 00, con questa riserva che la tabella qui riprodotta è modificata come segue nel caso di indumenti per donna (ad esclusione di ragazze) rientranti in queste sottovoci:

Lunghezza del dorso misurata in centimetri dalla base del collo sino alla base dell'indumento nel caso di indumenti di varie taglie standard per donna (ad esclusione di ragazze)

 

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6202 91 00 a 6202 99 00

altri

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 91 00-6201 99 00.

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

6204 41 00 a 6204 49 90

Abiti interi

La nota esplicativa delle sottovoci 6104 41 00-6104 49 00 si applica mutatis mutandis.

6204 51 00 a 6204 59 90

Gonne e gonne-pantaloni

La nota esplicativa delle sottovoci 6104 51 00-6104 59 00 si applica mutatis mutandis.

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

Bluse

Sono considerate come «bluse» per donna o ragazza gli indumenti leggeri destinati a coprire la parte superiore del corpo, di fantasia, spesso di fattura ampia, con o senza collo, con o senza maniche, con una scollatura di qualsiasi tipo o almeno con delle bretelle, con o senza apertura. Esse possono presentare delle guarnizioni quali cravatte, jabots, pizzi, lacci e ricami.

Camicette e bluse-camicette

Le disposizioni della nota esplicativa della voce 6106 relative alle camicette e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, si applicano mutatis mutandis alle camicette e bluse-camicette di questa voce.

Gli indumenti di questa voce scendono al di sotto del punto vita, le bluse sono generalmente più corte degli altri indumenti sopra descritti.

Questa voce non comprende gli indumenti che, a causa della loro lunghezza, sono portati come «abiti interi».

6207

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

6207 21 00 a 6207 29 00

Camicie da notte e pigiami

Queste sottovoci comprendono i pigiami per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.

I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:

di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, generalmente del tipo giacca;

di un indumento consistente in uno «short» o in un paio di pantaloni di taglio semplice, senza apertura o con apertura sul davanti.

I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona.

Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:

la natura delle loro stoffe;

il loro taglio generalmente ampio;

l'assenza di elementi scomodi quali bottoni di notevole dimensione o troppo voluminosi, guarnizioni o decorazioni applicate troppo importanti.

Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6207 91 00-6207 99 90.

6208

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

6208 21 00 a 6208 29 00

Camicie da notte e pigiami

Queste sottovoci comprendono i pigiami per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.

I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:

di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, generalmente dal tipo giacca;

di un indumento consistente in uno «short» o in un paio di pantaloni di taglio semplice, con o senza apertura.

I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona.

Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:

la natura delle loro stoffe;

il loro taglio generalmente ampio;

l'assenza di elementi scomodi quali bottoni di notevole dimensione o troppo voluminosi, guarnizioni o decorazioni applicate troppo importanti.

Gli assortimenti di indumenti denominati «baby dolls» che sono composti di une camicia da notte molto corta e di uno slip assortito sono ugualmente considerati come pigiami.

Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6208 91 00-6208 99 00.

6209

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 6111.

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e5907 00 00

Le note esplicative delle sottovoci 6201 11 00-6201 19 00 e 6202 11 00-6202 19 00 si applicano mutatis mutandis.

6210 10 90

con prodotti della voce 5603

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli indumenti in stoffe non tessute per uso ospedaliero, in confezioni sterile; indumenti da gettare dopo l'uso.

6211

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

6211 11 00 e 6211 12 00

Costumi, mutandine e slips da bagno

Vedi le note esplicative del SA, voce 6211, primo capoverso.

La nota esplicativa delle sottovoci 6112 31 10-6112 39 90 si applica mutatis mutandis.

6211 32 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

Per l'applicazione di questa sottovoce i componenti di una tuta sportiva (training) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

Se un componente di una tale tuta sportiva (training) presenta dei motivi ornamentali o delle guarnizioni applicati che non si trovano sull'altro indumento, questi indumenti sono classificati nella presente sottovoce, a condizione che questi motivi ornamentali o queste guarnizioni abbiano un'importanza minima e che siano limitati ad una o due zone del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e all'estremità delle maniche).

Tuttavia se i motivi ornamentali o le guarnizioni sono ottenuti al momento della tessitura, la classificazione nella presente sottovoce è esclusa, tranne quando si tratta del marchio della ditta o di altro simbolo simile.

6211 32 41 e 6211 32 42

altri

Per l'applicazione di queste sottovoci la parte superiore e quella inferiore di una tuta sportiva (training) devono essere presentate insieme.

6211 33 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6211 32 31.

6211 33 41 e 6211 33 42

altri

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6211 32 41 e 6211 32 42.

6211 42 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6211 32 31.

6211 42 41 e 6211 42 42

altri

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6211 32 41 e 6211 32 42.

6211 43 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6211 32 31.

6211 43 41 e 6211 43 42

altri

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6211 32 41 e 6211 32 42.

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

6212 20 00

Guaine e guaine-mutandine

Questa sottovoce comprende in particolare le guaine-mutandine, anche a maglia, che presentano il taglio di una mutandine con o senza gamba o di una mutanda che risale fino alla vita, con o senza gamba.

Esse devono presentare le seguenti caratteristiche:

a)

fasciare il punto vita ed i fianchi con parti laterali di oltre 8 centimetri di larghezza (misurati dalla sgambatura al bordo superiore),

b)

presentare un'elasticità verticale ma limitata in senso orizzontale. La presenza di rinforzi o di una fodera sul ventre, anche con applicazione di pizzi, nastri, passamaneria o altra guarnizione è accettata, semprechè l'elasticità resti verticale,

c)

essere costituite dalle seguenti materie tessili:

cotone misto a fili di elastomero, in proporzione uguale o superiore a 15 %, o

fibre sintetiche o artificiali miste a fili di elastomero, in proporzione uguale o superiore a 10 %, o

cotone (non oltre a 50 %) misto a fibre sintetiche o artificiali in proporzione elevata e a fili di elastomero in proporzione uguale o superiore a 10 %.

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

6217 10 00

Accessori

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6117 80 10 e 6117 80 80.

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Considerazioni generali

Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

I.   ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Molti sacchi in materie tessili sono compresi altrove e in particolare nelle voci 4202 e 6307. I sacchi e sacchetti da imballaggio di carta rientrano nella voce 4819, ma gli stessi articoli, di tessuto di filati di carta, rientrano nella presente voce.

I sacchi di materie tessili foderati internamente con carta sono generalmente da classificare nella presente voce, mentre i sacchi di carta foderati internamente con materie tessili rientrano nella sottovoce 4819 40 00.

6305 10 10

usati

Questa sottovoce comprende soltanto gli articoli che siano serviti almeno una volta al trasporto di merci e che ne abbiano conservate evidenti tracce: tracce del prodotto che hanno contenuto, macchie, buchi, strappi, cuciture allentate, tracce di legature o di cuciture al collo ecc.

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

6307 90 99

altri

Questa sottovoce comprende in particolare:

1.

le fodere per teste di racchette da tennis o da badminton, bastoni da golf ecc., confezionate in tessuto (generalmente ricoperte di materie plastiche) aventi o no una tasca per porvi le palle. Le fodere integrali munite o no di un manico o di una tracolla sono classificate alla voce 4202;

2.

i turbanti costituiti da una fascia di tessuto con decorazioni di fantasia (generalmente fatta di cotone o un misto di cotone e seta) di una lunghezza da 4 a 5 metri di una larghezza di circa 50 centimetri. Essi sono orlati su tutti i loro lati, hanno talvolta le estremità a frange e sono normalmente presentati in confezioni singole.

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

Considerazioni generali

1.

Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «suole esterne» e «tomaie», si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettere C e D.

Inoltre, per quel che riguarda le «tomaie» costituite da due o più materiali [nota 4, lettera a), e nota complementare 1 del capitolo 64], si applicano le seguenti disposizioni:

a)

La «tomaia» è la parte della calzatura che copre i lati e la parte superiore del piede e che può anche coprire la gamba. Essa scende fino alla suola, a cui è attaccata ed al cui interno può anche essere inserita.

I materiali costitutivi della tomaia sono quelli parzialmente o totalmente visibili sulla superficie esterna della calzatura. La fodera, pertanto, non è considerata materiale costitutivo della tomaia. I materiali costitutivi della tomaia sono attaccati l'uno all'altro.

Dopo la rimozione di accessori e rinforzi, per calcolare la superficie totale dei materiali che costituiscono la tomaia, non si deve tenere conto della superficie sottostante alle parti sovrapposte, laddove i materiali sono stati attaccati l'uno all'altro.

Image

Per esempio, A corrisponde a del cuoio, B corrisponde ad un materiale tessile e la zona C corrisponde alla parte di materiale tessile B a cui è sovrapposto il materiale di cuoio A. Per calcolare la superficie totale dei materiali che costituiscono la tomaia non si deve tenere conto della superficie costituita dal materiale tessile C.

Non si deve conto di eventuali sistemi di chiusura, per esempio stringhe, strisce di tipo velcro, ecc. [vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera D), ultimo comma].

b)

La «fodera» può essere costituita da materiali di qualsiasi tipo. Essa può essere composta da uno o più materiali. Essa è a contatto con il piede e serve da imbottitura, protezione o semplicemente da elemento decorativo. La fodera non è visibile sulla superficie esterna della calzatura, ad eccezione, per esempio, dell'imbottitura attorno al bordo.

c)

Gli «accessori» e i «rinforzi» sono definiti nella nota 4, lettera a), e nella nota complementare 1 del capitolo 64 e nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera D), ultimo paragrafo.

Gli accessori hanno in genere funzione decorativa, i rinforzi invece fungono da protezione o supporto. Dato che i rinforzi sono elementi esterni della tomaia con funzione di supporto, essi sono attaccati alla superficie esterna della tomaia e non soltanto alla fodera. Una parte di fodera può tuttavia apparire sotto al rinforzo, purché ciò non riduca la funzione di supporto. Oltre ad essere attaccati alla tomaia, i rinforzi o gli accessori possono anche essere attaccati alla suola o esservi inseriti. Un materiale non è considerato accessorio o rinforzo, ma parte integrante della tomaia, se il metodo di assemblaggio dei materiali che si trovano al di sotto non è durevole (ad esempio, le cuciture sono un metodo di assemblaggio durevole).

Ai sensi della nota 4, lettera a), del capitolo 64 gli «accessori e rinforzi simili» possono essere parimenti il logo o la mascherina.

Al fine di determinare il materiale della «tomaia», non si tiene in considerazione la linguetta parzialmente o completamente coperta (linguetta interna).

Si veda l'illustrazione sottostante: la linea tratteggiata rappresenta la linguetta interna.

Image

Le illustrazioni ed il testo qui di seguito riportati mostrano un esempio del metodo impiegato per determinare il materiale costitutivo della «tomaia»:

Image Image

La calzatura delle illustrazioni di cui sopra è costituita da cuoio e materiale tessile. Per determinare il materiale costitutivo della «tomaia» ai sensi del capitolo 64 ed eliminare gli «accessori» e i «rinforzi», occorre tenere conto delle seguenti considerazioni:

1 e 2.

Rimuovendo l'inserto (n. 1) e la parte in cuoio (n. 2) appare del materiale tessile sottostante (diverso dalla fodera). Le parti in cuoio (nn. 1 e 2), che hanno funzione protettiva, sono considerate rinforzi. Il materiale tessile sottostante alle parti in cuoio (nn. 1 e 2), essendo parzialmente visibile in superficie, è considerato parte della tomaia.

3.

Rimuovendo l'inserto in cuoio (n. 3) è possibile constatare la presenza sottostante di materiale tessile (nell'illustrazione, lettera A) e di fodera. Dato che il materiale tessile non copre tutta la superficie sottostante alla parte 3 e poiché la fodera non è considerata tomaia, e vi è soprattutto fodera sotto il cuoio, la parte in cuoio non rinforza alcun materiale della tomaia e va quindi considerata parte integrante della tomaia.

4.

L'inserto in cuoio (n. 4) è stato cucito sopra un inserto di materiale tessile e si sovrappone anche alla parte in cuoio n. 3, per la superficie corrispondente alla lettera A. Poiché è presente del materiale tessile, parzialmente visibile in superficie, sotto la parte n. 4, nonché un inserto in cuoio n. 3, parzialmente visibile sulla superficie, sotto la superficie sovrapposta corrispondente alla lettera A e poiché la parte in cuoio n. 4 funge da rinforzo del lato della tomaia, l'inserto n. 4 è considerato come rinforzo. Di conseguenza, la parte in cuoio n. 3 e il materiale tessile sottostante alla parte n. 4 sono considerati parti della tomaia, fatta salva la superficie di materiale tessile sottostante alla parte n. 3.

5.

Rimuovendo l'inserto in cuoio (n. 5) si può constatare, nella parte sottostante, del materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché la parte in cuoio n. 5 rinforza la parte di tomaia corrispondente al tallone e poiché sotto appare una parte di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie, il cuoio è considerato rinforzo.

6.

Rimuovendo il contrafforte in cuoio del tallone (n. 6) si evidenzia la presenza di una fodera e di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché il materiale tessile non copre completamente la superficie sottostante al cuoio, il contrafforte in cuoio del tallone n. 6 non funge da rinforzo del materiale della tomaia e, pertanto, deve essere considerato parte della tomaia (e non come un rinforzo).

7.

Rimuovendo l'inserto in cuoio (n. 7) si constata, nella parte sottostante, la presenza di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché la parte in cuoio n. 7 rinforza il lato della tomaia, il cuoio è considerato rinforzo.

8.

Rimuovendo il logo in cuoio (n. 8) si può constatare, nella parte sottostante, la presenza di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché il logo è un «accessorio simile» ai sensi della nota 4, lettera a), del capitolo 64, esso non è considerato parte della tomaia.

Dopo aver calcolato, in percentuale, il rapporto tra le superfici degli inserti in cuoio ed in materiale tessile, i quali sono stati identificati come facenti parte della tomaia, si può constatare che la materia tessile è predominante (70 % materiale tessile). La calzatura sarà pertanto classificata come calzatura con tomaia in materiale tessile.

2.

Il termine «gomma» ai sensi della nomenclatura combinata, è definito nella nota 1 del capitolo 40; la nota 3, lettera a), del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo.

3.

Il termine «materia plastica» ai sensi della nomenclatura combinata, è definito nella nota 1 del capitolo 39; la nota 3, lettera a), del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo.

4.

Ai fini del presente capitolo il termine «cuoio naturale» è definito alla nota 3, lettera b), del capitolo 64.

5.

L'espressione «materiali tessili» è definito nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettere E ed F. Di conseguenza, le fibre (per esempio, le borre di cimatura), i filati, i tessuti, le stoffe, i feltri, le stoffe non tessute, lo spago, le corde, le funi e i manufatti di corderia, ecc. definiti ai capitoli da 50 a 60 sono «materiali tessili» ai sensi del capitolo 64. Per quanto concerne i tessuti di cui al capitolo 59, le note del capitolo 59 devono essere applicate, fatte salve le disposizioni di cui alla nota 3, lettera a), del capitolo 64.

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

Questa voce comprende le «calzature ad alto contenuto tecnologico», destinate all'attività sportiva, con suola stampata non per iniezione a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Le «caratteristiche tecniche» elencate non debbono essere considerate cumulative dei «materiali sintetici», ma descrittive dei «materiali sintetici» summenzionati.

Per «calzature destinate all'attività sportiva» si intendono le calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature similari, tranne le calzature esclusivamente o principalmente portate, per esempio, per il rafting, la marcia, il trekking, le escursioni e l'alpinismo.

Le calzature destinate, in base alla misura, ad essere portate da bambini e da adolescenti possono altresì rientrare nella categoria delle «calzature destinate all'attività sportiva».

In questo contesto, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«suola stampata a uno o più strati»: suole prefabbricate, ottenute separatamente dalla calzatura mediante un sistema di stampaggio (come stampaggio ad iniezione o colata con centrifugazione), di compressione (come stampaggio a compressione) o di fusione. Esse sono generalmente attaccate alla tomaia tramite incollatura o cucitura, o entrambi i metodi, ma non ad iniezione;

«suola stampata ad uno strato» si riferisce a calzature costituite da una tomaia e da una suola esterna,

«suola stampata a più strati» si riferisce a calzature costituite da una tomaia, da una suola centrale (che può coprire la totalità o semplicemente una parte della lunghezza della calzatura) e una suola esterna,

dove «stampata» si riferisce a quella parte della suola la cui forma è stata ottenuta tramite un processo di stampaggio,

«non per iniezione» si riferisce a calzature la cui suola centrale o suola unica (secondo i casi) è prefabbricata, ottenuta indipendentemente dalla tomaia e successivamente attaccata a quest'ultima mediante un sistema, per esempio di incollatura o cucitura o una combinazione dei due; questa calzatura si differenzia da quelle la cui la suola centrale o suola unica (secondo i casi) è stata attaccata alla tomaia tramite un sistema d'iniezione di materiale sintetico in uno stampo, di cui una parte comprende la tomaia.

Ad eccezione di quanto detto sopra, il termine «non per iniezione» non esclude le calzature il cui processo di produzione comprende l'utilizzo di alcune tecnologie di iniezione;

b)

«componenti meccaniche» si riferiscono alle parti della calzatura diverse dai dispositivi di aggancio che conferiscono al piede un carattere di stabilità;

c)

«polimeri a bassa densità»: materiali la cui densità è inferiore a 0,6 grammo per centimetro cubo.

6402 12 10 a 6402 19 00

Calzature per lo sport

Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.

6402 12 10 e 6402 12 90

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

Queste sottovoci comprendono tutti i tipi di calzature da sci.

6402 19 00

altre

La nota di sottovoci 1 a del presente capitolo si riferisce unicamente alle calzature destinate alla pratica di una attività sportiva specifica ed i cui dispositivi fissi o amovibili menzionati nella nota di sottovoce ne rendano disagevole l'utilizzazione ad altri fini, in particolare la marcia sull'asfalto, a causa principalmente della loro altezza, rigidezza o scivolosità.

6402 20 00

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

Per l'applicazione di questa sottovoce non è necessario che i naselli siano visibili sulla suola esterna a contatto con il suolo; essi possono anche essere fissati nella suola interna e/o nella suola intercalare. I bordi laterali rialzati non sono considerati come facenti parte della suola.

6402 99 31 e 6402 99 39

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

Per mascherina si intende la parte superiore della calzatura che copre la parte anteriore (dorso) del piede.

6402 99 31

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

Ai sensi di questa sottovoce, non è importante se il tacco può essere distinto dalla suola oppure fa parte della suola (come per le zeppe o i plateau).

La seguente illustrazione dà un esempio del metodo di misurazione:

A = è il punto dove inizia la tomaia

B = > 3 cm

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6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

Per «cuoio» naturale si intendono unicamente i cuoi e le pelli delle voci 4107 e 4112-4114 [vedi la nota 3, lettera b), del presente capitolo]. Sono quindi escluse da questa sottovoce e classificate nella voce 6405 le calzature con tomaie in pelle da pellicceria o con tomaie in cuoio ricostituito.

La nota esplicativa della voce 6402 relative alle «calzature ad alto contenuto tecnologico» si applica mutatis mutandis.

6403 12 00 e 6403 19 00

Calzature per lo sport

Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6402 12 10 e 6402 12 90.

6403 19 00

altre

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6402 19 00.

6403 59 11 a 6403 59 39

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6402 99 31 e 6402 99 39.

6403 59 11

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6402 99 31.

6403 99 11 a 6403 99 38

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6402 99 31 e 6402 99 39.

6403 99 11

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6402 99 31.

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

Questa voce comprende le «calzature ad alto contenuto tecnologico», destinate all'attività sportiva, con suola stampata non per iniezione a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Le «caratteristiche tecniche» elencate non debbono essere considerate cumulative dei «materiali sintetici», ma descrittive dei «materiali sintetici» summenzionati.

Per «calzature destinate all’attività sportiva» si intendono le calzature secondo la nota di sottovoce 1 del presente capitolo e le calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature similari, tranne le calzature esclusivamente o principalmente portate, per esempio, per il rafting, la marcia, il trekking, le escursioni e l'alpinismo.

Le calzature destinate, in base alla misura, ad essere portate da bambini e da adolescenti possono altresì rientrare nella categoria delle «calzature destinate all'attività sportiva».

In questo contesto, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«suola stampata a uno o più strati»: suole prefabbricate, ottenute separatamente dalla calzatura mediante un sistema di stampaggio (come stampaggio ad iniezione o colata con centrifugazione), di compressione (come stampaggio a compressione) o di fusione. Esse sono generalmente attaccate alla tomaia tramite incollatura o cucitura, o entrambi i metodi, ma non ad iniezione;

«suola stampata ad uno strato» si riferisce a calzature costituite da una tomaia e da una suola esterna,

«suola stampata a più strati» si riferisce a calzature costituite da una tomaia, da una suola centrale (che può coprire la totalità o semplicemente una parte della lunghezza della calzatura) e una suola esterna,

dove «stampata» si riferisce a quella parte della suola la cui forma è stata ottenuta tramite un processo di stampaggio,

«non per iniezione» si riferisce a calzature la cui suola centrale o suola unica (secondo i casi) è prefabbricata, ottenuta indipendentemente dalla tomaia e successivamente attaccata a quest'ultima mediante un sistema, per esempio di incollatura o cucitura o una combinazione dei due; questa calzatura si differenzia da quelle la cui la suola centrale o suola unica (secondo i casi) è stata attaccata alla tomaia tramite un sistema d'iniezione di materiale sintetico in uno stampo, di cui una parte comprende la tomaia.

Ad eccezione di quanto detto sopra, il termine «non per iniezione» non esclude le calzature il cui processo di produzione comprende l'utilizzo di alcune tecnologie di iniezione;

b)

«componenti meccaniche» si riferiscono alle parti della calzatura diverse dai dispositivi di aggancio che conferiscono al piede un carattere di stabilità;

c)

«polimeri a bassa densità»: materiali la cui densità è inferiore a 0,6 grammo per centimetro cubo.

6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

Sono considerate come «calzature per lo sport» ai sensi della presente sottovoce le calzature che soddisfano i criteri della nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

La nota di sottovoci 1 a) del presente capitolo si riferisce unicamente alle calzature destinate alla pratica di una attività sportiva specifica ed i cui dispositivi fissi o amovibili menzionati nella nota di sottovoce ne rendano disagevole l'utilizzazione ad altri fini, in particolare la marcia sull'asfalto, a causa principalmente della loro altezza, rigidezza, o scivolosità.

Le «calzature simili a quelle dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica o da allenamento», riprese nella presente sottovoce, comprendono le calzature che per forma, taglio e aspetto appaiono concepite per la pratica di una attività sportiva, per esempio la vela, lo squash, il tennis da tavolo, la pallavolo.

Dette calzature presentano una suola esterna antisdrucciolevole ed un dispositivo di chiusura che assicuri la stabilità del piede nella calzatura (per esempio: allacciatura, chiusura a strappo).

La presenza di ornamenti di minima importanza, per esempio: nastri o impunture decorative, etichette (anche cucite), motivi ricamati, laccetti stampati o colorati non escludono la classificazione delle calzature nella presente sottovoce.

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Il maggior numero delle parti di calzature comprese in questa voce è citato nelle note esplicative del SA, voce 6406. Questa voce comprende ugualmente anche le suole di legno per sandali (sandali privi di tomaie e altri), senza tomaia o senza corregge, lacci o nastri.

Vedi la nota 2 del presente capitolo in cui sono elencati gli articoli da non considerarsi parti di calzature ai sensi di questa voce.

Le parti di calzature possono essere in qualsiasi materia, escluso l'amianto, compreso il metallo.

6406 99 30

Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne

Le calzature incomplete di questa sottovoce non costituiscono ancora delle calzature, essendo formate da tomaie e da una o più parti inferiori (soprattutto la suola interna) e mancando alle stesse la suola esterna (seconda suola).

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

6504 00 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

Per cappelli, copricapo ed altre acconciature, guarniti, si intendono quelli rivestiti completamente o in parte da guarnizioni, anche se queste ultime sono fatte della stessa materia dell'acconciatura.

Sono considerate in particolare come guarnizioni: le fodere, poste all'interno della calotta, i nastri interni (di cuoio o di qualsiasi altra materia), i nastri per bordura, i nastri esterni («bourdalous»), i galloni, le fibbie, i bottoni, le spille ornamentali, i distintivi, le penne, le cuciture ornamentali, i fiori artificiali, i pizzi, i tessuti o nastri annodati in fiocchi, ecc.

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Per la classifica dei turbanti, vedere le note esplicative della sottovoce 6307 90 99.

6505 90 05

di feltro di peli o di lana e peli,fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501

Per «feltro di peli» si intende il feltro fabbricato con peli di coniglio, di lepre, di topo muschiato, di nutria, di castoro, di lontra o di peli simili di modesta lunghezza.

Il «feltro di lana e peli» può essere fatto di un intimo miscuglio di lana e peli, in qualsiasi proporzione, o di un'altra combinazione dei due prodotti (per esempio: feltro di lana ricoperto da uno strato di peli).

Nei feltri di peli o di lana e peli possono essere presenti a titolo accessorio altre fibre (per esempio: fibre tessili sintetiche o artificiali).

6505 90 10 a 6505 90 80

altri

Queste sottovoci comprendono principalmente gli oggetti di feltro di lana anche con aggiunta di altre fibre (per esempio: fibre tessili sintetiche o artificiali), restando inteso che gli oggetti confezionati con feltro di lana e peli rientrano nella sottovoce 6505 90 05.

Per «feltro di lana» si intende il feltro fabbricato con lana o con peli che abbiano una certa analogia con la lana (peli di vigogna, di cammello, di vitello, di vacca, ecc.).

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti

6506 99 10

di feltro di peli o di lana e peli,fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6505 90 05.

6506 99 90

altri

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6505 90 10-6505 90 80.

6507 00 00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

Questa sottovoce non comprende gli stringitesta a maglia del genere di quelli utilizzati dagli sportivi per assorbire il sudore (vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6117 80 10 e 6117 80 80.

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Nota 1 c)

Gli ombrelli destinati al divertimento dei bambini si distinguono in genere dagli ombrelli da pioggia e da sole di questo capitolo per la natura delle materie che li costituiscono, per la fattura abitualmente più rudimentale, per le dimensioni ridotte e per il fatto che non sono utilizzabili per proteggersi effettivamente dalla pioggia o dal sole (vedi anche le note esplicative del SA, voce 9503, lettera D, ultimo comma). Fermi restando tali criteri, la lunghezza delle stecche degli ombrelli destinati al divertimento di bambini supera raramente i 25 centimetri.


6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Per quanto riguarda la distinzione tra gli oggetti di questa voce e quelli destinati al divertimento di bambini, vedasi la nota esplicativa della nota 1 c) del presente capitolo.

Sono ugualmente compresi in questa voce:

1.

gli ombrelli (da pioggia e da sole) di piccole dimensioni, destinati all'effettiva protezione dei bambini dalla pioggia e dal sole;

2.

gli ombrellini, concepiti per essere fissati sulle carrozzelle per bambini per proteggerli dal sole.

Gli ombrelli da pioggia e da sole che, per la natura delle materie impiegate nella loro fabbricazione, sono utilizzabili solo come accessori per balli figurati sono esclusi da questa voce (9505).

6601 10 00

Ombrelloni da giardino e simili

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6601 10.

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

6603 20 00

Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

Queste sottovoce comprende:

1.

le ossature montate con fusto o manico, cioè l'armatura dell'ombrello (da pioggia o da sole), ecc., con o senza guarniture (o accessori);

2.

le ossature montate senza fusto (o manico), con o senza guarniture (o accessori), cioè l'insieme del sistema di stecche e controstecche che scorre lungo il fusto e permette di aprire e di chiudere l'ombrello da pioggia o da sole, ecc., servendo nello stesso tempo come tenditore e supporto della copertura.

Le semplici unioni di stecche e di controstecche, non costituenti l'insieme del sistema di stecche e controstecche, sono invece escluse da questa sottovoce e devono essere classificate nella sottovoce 6603 90 90.

6603 90 10

Impugnature e pomi

Questa sottovoce comprende le impugnature (compresi gli sbozzi già riconoscibili come tali) e i pomi che si applicano all'estremità, dalla parte che si tiene in mano, dei fusti di ombrelli da pioggia o da sole, dei bastoni, dei bastoni-sedile, delle fruste, dei frustini e simili.

6603 90 90

altri

Oltre alle unioni, di cui all'ultimo paragrafo della nota esplicativa della sottovoce 6603 20 00, questa sottovoce comprende in particolare le stecche e le controstecche non riunite, nonché gli oggetti di cui alle note esplicative del SA, voce 6603, secondo capoverso, punti 3 a 5.

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

6702

Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

Vedi la nota 3 del presente capitolo. Ai sensi della nota 3 del presente capitolo, sono in particolare considerati «metodi analoghi» l'assemblaggio mediante autoincollatura realizzata riscaldando la materia o l'assemblaggio per mezzo di dispositivi scorrevoli fissati sullo stelo per attrito.

6703 00 00

Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

Sono escluse dalla presente voce le trecce naturali di capelli greggi, anche lavati e sgrassati, che provengono direttamente dal taglio e non hanno subito nessun'altra lavorazione (voce 0501 00 00).

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Considerazioni generali

Il presente capitolo non comprende soltanto articoli pronti per l'uso, ma anche, in alcune delle sue voci, semilavorati suscettibili di trasformazioni prima del loro impiego definitivo (per esempio: le miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio della voce 6812).

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente

Vedi la nota 2 del presente capitolo in cui si precisa che cosa si debba intendere per «pietre da taglio o da costruzione lavorate».

6802 10 00

Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

Rientrano in questa sottovoce gli articoli di cui alle note esplicative del SA, voce 6802, settimo capoverso.

6802 21 00 a 6802 29 00

altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia

Queste sottovoci comprendono le pietre e i lavori di pietre (compresi gli sbozzi di lavori) semplicemente tagliati o segati, che presentano una o più facce piane o uniformi. Questi ultimi possono aver subito una lavorazione quale la piallatura, la scalpellatura o la lavorazione con la bocciarda.

6802 93 10

lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

Oltre ai lavori di pietra aventi tutta od una parte della superficie lucidata, sono soprattutto compresi in questa sottovoce:

1.

i lavori di pietra di cui tutta o una parte della superficie ha subito una lavorazione quale la piallatura, la sabbiatura o la levigatura;

2.

i lavori di pietre decorate. Si tratta di lavori di pietre rivestite da motivi e ornamenti colorati o verniciati o comunque ottenuti a piatto, per esempio, ricavando con la bocciarda dei disegni su una superficie lucidata;

3.

i lavori di pietre incrostate, munite di mosaici, di motivi ornamentali di metallo o di semplici iscrizioni cesellate;

4.

i lavori di pietra che presentano modanature o scanalature vale a dire ornamenti lineari, quali listelli, plinti, smussature, strisce e raccordi;

5.

i lavori di pietre torniti quali i fusti delle colonne, balaustre simili.

6802 93 90

altro

Rientra, per esempio, in questa sottovoce il granito scolpito, vale a dire gli oggetti aventi motivi ornamentali in rilievo o a incavo quali foglie, ovuli, ghirlande e chimere eseguiti con una lavorazione superiore a quella con cui si ottengono gli ornamenti di cui alle sottovoci precedenti.

Sono inoltre compresi in questa sottovoce le statue, gli altorilievi e i bassorilievi (diversi dalle produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura).

6802 99 10

lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6802 93 10.

6802 99 90

altre

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6802 93 90.

6803 00 00

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

Questa voce comprende l'ardesia per tetti o per facciate che può essere di forma quadrata, rettangolare, poligonale, arrotondata ecc. Il suo spessore uniforme è normalmente inferiore o uguale a 6 millimetri.

6804

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

Non rientrano in questa voce i cascami e i rottami di pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, di mole e di oggetti simili di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di materie ceramiche (sottovoce 2530 90 00).

6804 10 00

Mole per macinare o per sfibrare

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6804 10.

6804 21 00 a 6804 23 00

altre mole ed oggetti simili

Vedi le note esplicative del SA, voce 6804, primo capoverso, numeri 2 e 3.

6804 21 00

di diamante naturale o sintetico, agglomerato

Questa sottovoce comprende gli oggetti di diamante naturale o sintetico, agglomerato seguendo un procedimento qualsiasi. L'agglomerazione può effettuarsi in particolare mediante agglomeranti minerali indurenti (per esempio: cementi) od agglomeranti elastici (per esempio: gomma, materie plastiche) o mediante cottura ceramica.

6804 22 12 a 6804 22 90

di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6804 21 00.

6804 22 12 a 6804 22 50

di abrasivi artificiali, con agglomerante

Come abrasivi artificiali si possono citare, fra gli altri, il corindone artificiale, il carburo di silicio (carborundum) e il carburo di boro.

6804 30 00

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

Vedi le note esplicative del SA, voce 6804, primo capoverso, numero 4.

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

6806 10 00

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

Vedi le note esplicative del SA, voce 6806, i primi tre capoversi.

Le lane minerali simili sono soprattutto ottenute da miscele di rocce, di scorie o di lava sottoposte alle operazioni di cui alle note esplicative del SA, voce 6806, primo capoverso.

6806 20 10

Argille espanse

Vedi le note esplicative del SA, voce 6806, sesto capoverso.

6806 20 90

altri

Questa sottovoce comprende:

1.

la vermiculite espansa e prodotti minerali simili espansi diversi dalle argille (cloriti, perliti e ossidiane espanse). Si vedano al riguardo le note esplicative del SA, voce 6806, quarto e quinto capoverso.

Tuttavia, le cloriti espanse e le perliti espanse sono qui comprese soltanto a condizione che il processo di espansione sia stato arrestato al momento in cui si sono ottenuti dei granuli vuoti internamente e non si giunga alla scissione di questi granuli in sottili lamelle concave. Il prodotto lamellare suindicato viene utilizzato, in genere, come agente filtrante e non più come isolante termico o acustico; esso rientra di conseguenza nella sottovoce 3802 90 00 (vedi le note esplicative del SA, voce 3802);

2.

le «schiume» di scorie o di rocce che, ove si presentino sotto forma di blocchi, lastre o simili, hanno un aspetto analogo al vetro multicellulare della voce 7016. In tal caso, esse possono essere distinte da detto vetro multicellulare seguendo i criteri utilizzati per riconoscere le lane della sottovoce 6806 10 00 dalla lana della voce 7019.

3.

le scorie granulate di altoforno fortemente espanse per schiumeggiante e con una massa volumica apparente allo stato secco inferiore o uguale a 300 chilogrammi por metro cubo.

6806 90 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 6806, testo dopo gli asterischi.

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

6807 10 00

in rotoli

Gli oggetti da rivestimento di questa sottovoce si compongono di almeno tre strati: uno intermedio di carta o cartone o di altro materiale, per esempio tessuto di fibre di vetro, di juta, di foglio di alluminio, di feltro, di tessuto non tessuto e due altri esterni di asfalto o materiale simile. Gli strati esterni possono contenere o essere rivestiti anche di altre materie (per esempio: sabbia).

6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

6809 11 00 e 6809 19 00

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati

In queste sottovoci sono compresi i materiali piatti di qualsiasi forma usati essenzialmente per tramezzi e soffitti.

Non sono considerati ornati gli oggetti semplicemente forati o rivestiti da un sottile strato di carta o di altre materie su una o ambedue le facce. Essi possono parimenti aver ricevuto un semplice strato di tinta o di vernice. L'ornamento che può consistere, per esempio, in motivi vari in rilievo o ad incavo, in decorazioni nella massa o in decorazioni in superficie, ha per conseguenza la classificazione delle tavole, pannelli, ecc., nella sottovoce 6809 90 00.

Rientrano nelle presenti sottovoci anche i pannelli di forma quadrata, costituiti da una piastrella di gesso perforata sulla faccia che forma la parte esterna dei pannelli e comportante due cavità di forma rettangolare ricavate nello spessore delle piastrelle e nelle quali sono collocati nastri di lana minerale. I pannelli sono ricoperti, sulla loro faccia interna, di carta di alluminio. Tali pannelli sono destinati al rivestimento dei soffitti e dei muri e realizzano, inoltre, l'isolamento termico e acustico.

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

Il calcestruzzo è formato da una miscela di cemento, di materie di carica (sabbia, ghiaia) e di acqua che, solidificandosi, acquista una grande durezza.

Il cemento armato contiene inoltre, immerse nella massa, barre (tondini per cemento armato) o griglie di acciaio.

Utilizzando materie di carica più leggere (per esempio: argilla espansa, pietra pomice «bimskies», vermiculite, scorie granulate) si ottiene un «cemento leggero».

6810 11 10

di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)

Rientrano in questa sottovoce i blocchi e mattoni in cemento poroso con densità, a presa avvenuta, non superiore a 1,7 chilogrammi per decimetro cubo. Il cemento leggero offre un buon isolamento termico, ma presenta minore resistenza del cemento che ha una densità superiore.

6812

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813

6812 80 10 e 6812 80 90

di crocidolite

Vedi le note esplicative del SA, voce 2524, secondo comma.

6812 80 10

lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Per la definizione del termine «fibre lavorate», consultare le note esplicative del SA, voce 6812, primo paragrafo. I residui dei lavori di crocidolite vanno tuttavia classificati nella sottovoce 2524 10 00.

Le miscele che rientrano in questa sottovoce sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 6812, secondo capoverso.

Rientrano in questa sottovoce anche i residui a pezzi o allo stato polverulento di lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio.

6812 80 90

altri

La carta, i cartoni e i feltri costituiti da fibre di crocidolite, da pasta per carta e eventualmente da materie di carica, sono compresi in questa sottovoce qualora contengano il 35 % o più in peso di crocidolite. In caso contrario essi rientrano nel capitolo 48.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 6812.

6812 92 00

Carta, cartoni e feltri

La carta, i cartoni e i feltri costituiti da fibre di amianto, da pasta per carta e eventualmente da materie di carica, sono compresi in questa sottovoce qualora contengano il 35 % o più in peso di amianto. In caso contrario essi rientrano nel capitolo 48.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 6812.

6812 99 10

Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Per quel che riguarda il termine «amianto lavorato» si vedano le note esplicative del SA, voce 6812, primo capoverso. I residui dei lavori di amianto vanno tuttavia classificati nella sottovoce 2524 90 00.

Le miscele che rientrano in questa sottovoce sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 6812, secondo capoverso.

Rientrano in questa sottovoce anche i residui a pezzi o allo stato polverulento di lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio.

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

6814 10 00

Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto

Le lastre, fogli o nastri di questa sottovoce sono presentati in rotoli di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare. Qualora detti oggetti siano tagliati in una forma diversa dalla quadrata o rettangolare, vanno classificati nella sottovoce 6814 90 00.

6814 90 00

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i fogli o le lamine di mica, tagliati per un uso determinato. Si distinguono dai fogli o lamine compresi nella voce 2525 per le caratteristiche differenti indicate nelle note esplicative del SA, voce 2525.

Sono inoltre compresi in questa sottovoce i fogli o le lamine di mica che, pur non essendo stati tagliati nel modo sopra indicato, hanno subito una lavorazione non ammessa nella voce 2525 come, per esempio la lucidatura o l'incollatura su supporto.

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

I.   PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI

6901 00 00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

Vedi le note esplicative del SA, capitolo 69, considerazioni generali del sottocapitolo I, lettera A.

Rientrano, per esempio, in questa voce i mattoni isolanti ottenuti mediante la messa in forma e la cottura di terra di Moler.

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

Le due caratteristiche essenziali dei prodotti refrattari compresi nella voce suddetta risiedono nel fatto che essi presentano una resistenza piroscopica minima di 1 500 gradi Celsius (determinata secondo le raccomandazioni ISO R 528-1966 e R 1146-1969) e che sono stati effettivamente concepiti per impieghi che richiedono una tale resistenza.

Vedi anche le note esplicative del SA, capitolo 69, considerazioni generali del sottocapitolo I, lettera B.

6902 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3)

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 6902 10.

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

Il primo comma della nota esplicativa della voce 6902 si applica interamente alla presente voce. Sono quindi esclusi da questa voce i guidafili in allumina sinterizzata per materie tessili, gli utensili e le apparecchiature nel suddetto materiale o in altri materiali refrattari, le sfere in prodotti refrattari silico-alluminosi destinati a fungere da supporto a un prodotto chimico utlizzato come catalizzatore in talune fabbricazioni, ecc.

II.   ALTRI PRODOTTI

 

Considerazioni generali

Quanto alla portata dei termini «porcellana», «terra comune», «terra cotta fine», «terraglia» e «grès», figuranti nelle voci o sottovoci del presente capitolo, si rimanda alle note esplicative del SA, capitolo 69, sottocapitolo II, considerazioni generali.

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

Per quel che concerne i criteri che consentono di distinguere i mattoni da costruzione dalle piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, vedi le note esplicative del SA, voce 6907.

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6905 10 00

Tegole

Vedi le note esplicative del SA, voce 6905, secondo comma, punto 1.

Le tegole si distinguono dalle piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento per il fatto che esse sono in genere dotate di linguette, ganci o di altri dispositivi di commettitura.

6905 90 00

altre

Rientrano nella presente sottovoce gli articoli di cui alle note esplicative del SA, voce 6905, secondo comma, punti 2 a 4.

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

6907 90 20

di grès

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 30.

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

6908 90 11 e 6908 90 20

di terracotta comune

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10.

6908 90 11

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

La fabbricazione delle piastrelle di questo tipo avviene con una pasta malleabile estrusa da una pressa, in modo da ottenere piastrelle doppie che vengono tagliate, in lunghezze prestabilite, essiccate e cotte.

Dopo la cottura, le piastrelle doppie vengono separate in piastrelle semplici. Le «Spaltplatten» sono contraddistinte dalla presenza di scanalature sulla fascia retrostante.

Generalmente, i lati lunghi di queste piastrelle hanno un bordo «a gradino», dovuto al processo di fabbricazione. Durante la produzione tale bordo funge da protezione ed impedisce il deterioramento della superficie a vista. Rispetto allo spigolo interno, il bordo esterno di protezione sporge di 2 millimetri al massimo.

Le piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» sono prodotte in vari colori, forme e dimensioni. La loro superficie può essere liscia, profilata, ondulata o avere altre forme.

Le «Spaltplatten» possono avere, per esempio, l'aspetto seguente:

Image

6908 90 31

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6908 90 11.

6908 90 91

di grès

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 30.

6908 90 93

di maiolica o di terraglia

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 50.

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica

6909 11 00 a 6909 19 00

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici

Vedi le note esplicative del SA, voce 6909, secondo comma, punti 1 e 2.

6909 12 00

Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6909 12.

6909 90 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 6909, secondo comma, punti 3 e 4.

6912 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

Per la classificazione nelle diverse sottovoci di questa voce, si vedano anche le note esplicative del SA relative al presente capitolo e, in particolare, le considerazioni generali del sottocapitolo II, parte «Altri prodotti ceramici».

Per quanto riguarda la classificazione del vasellame e degli oggetti di uso domestico, con carattere decorativo e, in particolare, con motivi decorativi in rilievo e simili, si vedano le note esplicative del SA, voce 6913, lettera B.

1.

I boccali da birra rientrano generalmente in questa voce; tuttavia sono classificati nella voce 6913, se:

il bordo presenta una conformazione od una lavorazione tale da rendere difficile bervi;

a causa della loro forma è difficile maneggiarli e portarli alle labbra;

le decorazioni in rilievo sono tali o talmente numerose da rendere poco agevole la pulizia dei boccali;

hanno una forma insolita (per esempio: teschio, busto di donna);

sono decorati con vernice di qualità poco durevole.

2.

Gli oggetti che hanno la forma di boccali da birra, con motivi decorativi in rilievo e simili, la cui capacità è inferiore a 0,2 litri, rientrano generalmente nella voce 6913.

6912 00 10

di terracotta comune

Rientrano in questa sottovoce i prodotti ottenuti con argille ferruginose e calcaree (terra per mattoni) che presentano frantumi terrosi opachi e colorati (generalmente di colore marrone, rosso o giallo).

L'impasto è eterogeneo e il diametro degli elementi non omogenei (grani, inclusioni, pori) rappresentativi della struttura della massa generale è superiore a 0,15 millimetri. Questi elementi risultano pertanto visibili ad occhio nudo.

Inoltre, la porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) è pari o superiore a 5 % in peso. Tale porosità va determinata secondo il metodo riportato in appresso.

Determinazione del coefficiente d'assorbimento d'acqua

Scopo e definizione

Il saggio ha per scopo di determinare i coefficienti di assorbimento di acqua del coccio. Il coefficiente è una percentuale calcolata in rapporto al peso iniziale del coccio.

Preparazione dei campioni ed esecuzione del saggio

Il numero di campioni per ogni pezzo non deve essere inferiore a tre. Essi sono prelevati nella parte smaltata di uno stesso articolo e non devono avere più di una faccia smaltata.

La superficie di un campione deve essere di circa 30 centimetri quadradi e il suo spessore massimo di circa 8 millimetri, compreso lo smalto.

I campioni sono essiccati in stufa a 105 gradi Celsius per 3 ore e, dopo raffreddamento nell'essiccatore, si determina il peso (Ps) con una approssimazione di 0,05 grammo. I campioni vengono poi immersi immediatamente nell'acqua distillata, in modo da non toccare il fondo del recipiente.

Si fa bollire per 2 ore, poi si lasciano i campioni in immersione per 20 ore nell'acqua. Dopo di che si tolgono e si asciuga l'acqua della superficie con uno straccio pulito e leggermente umido. Le cavità e i buchi devono essere asciugati con pennellini leggermente umidi. Si determina il peso Ph. Il coefficiente di assorbimento di acqua dei campioni è dato dal valore del loro aumento di peso moltiplicato per 100 e diviso per il peso allo stato secco:

Image

Valutazione dei risultati

La media dei coefficienti di assorbimento di acqua dei diversi campioni, espressa in percentuale, dà il coefficiente di assorbimento d'acqua del coccio.

6912 00 30

di grès

Rientrano in questa sottovoce i prodotti ottenuti da argilla abitualmente più o meno colorata nella massa; essi sono caratterizzati da un impasto opaco, compatto, cotto ad una temperatura sufficiente per la vetrificazione. Detta opacità deve essere determinata in un coccio dallo spessore minimo di 3 millimetri e secondo il metodo riportato in appresso:

Prova di translucidità

Definizione

La sagoma di un oggetto deve essere visibile attraverso un campione di spessore compreso tra 2 e 4 millimetri, posto in una stanza buia a 50 centimetri da una lampadina nuova messa in una scatola e irradiante un flusso luminoso fra 1 350 e 1 500 lumen. La lampadina deve essere cambiata dopo 50 ore d'uso.

Dispositivo del saggio (vedi schema allegato)

Esso è costituito da una scatola dipinta all'interno di bianco opaco. Ad una estremità è posta la lampadina (A). L'estremità opposta viene forata e il buco deve permettere di vedere la forma dell'oggetto (B) attraverso il campione (C).

Le dimensioni della scatola devono essere le seguenti:

lunghezza: lunghezza della lampadina aumentata di 50 centimetri;

larghezza, altezza: circa 20 centimetri.

Il diametro del foro è di circa 10 centimetri.

Image

Inoltre, la porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) è uguale o inferiore a 3 % in peso. Detta porosità deve essere determinata secondo il metodo riportato nella nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10.

6912 00 50

di maiolica o di terraglia

Rientrano in questa sottovoce i prodotti ottenuti mediante cottura di un miscuglio di argille selezionate («terracotta fine»), mescolate talvolta con feldspato e con quantità variabili di calce (maiolica dura, maiolica mista, maiolica tenera).

I prodotti di maiolica sono caratterizzati da un impasto bianco o chiaro (leggermente grigiastro o crema o avorio) e quelli di terraglia da una pasta colorata variante dal giallo al bruno o al bruno rossiccio. L'impasto, che presenta una grana fine, è omogeneo ed il diametro degli elementi non omogenei (grani, inclusioni, pori), rappresentativi della struttura della massa generale, è inferiore a 0,15 millimetro; detti elementi non risultano pertanto visibili ad occhio nudo.

Inoltre, la porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) è uguale o superiore a 5 % in peso e deve essere determinata secondo il metodo riportato nella nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10.

6912 00 90

altri

Rientrano in questa sottovoce i prodotti in materiali ceramici che non rispondono ai criteri indicati per i prodotti rientranti nelle altre sottovoci di questa voce, né a quelli relativi alla porcellana (voce 6911).

6913

Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica

Questa voce comprende anche i piatti ornamentali

Un piatto è considerato «ornamentale» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.

presenta sulla faccia esterna un soggetto decorativo (fiori, piante, paesaggi, animali, personaggi, rappresentazioni simboliche, riproduzioni di opere d'arte o religiose ecc.) il quale, in considerazione della superficie ricoperta, gli conferisce manifestamente il carattere di oggetto di ornamento; e

2.

non appartiene ad un servizio da tavola; e

3.

presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

a)

presenta sul bordo esterno uno o più fori destinati segnatamente al passaggio di un legaccio per essere appeso;

b)

è importato con il suo supporto adeguato alla presentazione del piatto e non è utilizzabile separatamente;

c)

ha forma, dimensione o peso che lo rendono manifestamente inadatto all'uso alimentare;

d)

la materia utilizzata per la sua fabbricazione o decorazione (segnatamente pittura o metallo) non lo rende atto per usi culinari o alimentari;

e)

presenta la superficie utilizzabile non levigata (il che rende difficile la pulizia).

6913 90 10

di terracotta comune

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10.

6913 90 93

di maiolica o di terraglia

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 50.

6913 90 98

altri

Vedi le note esplicative delle sottovoci 6912 00 30 e 6912 00 90.

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Considerazioni generali

Ai sensi del presente capitolo, il termine «vetro da ottica» designa il vetro speciale utilizzato per la costruzione di strumenti ottici destinati, in particolare, alla fotografia, all'astronomia, all'osservazione (microscopia, navigazione, ecc.), all'armamento (cannocchiali di puntamento, ecc.), ai laboratori, ecc., nonché nella fabbricazione di taluni articoli ottici per la correzione dei difetti della vista. Tale vetro, di cui esistono numerosissime varietà, è abitualmente caratterizzato da una grande trasparenza e da una grande limpidezza, quantunque esso sia talvolta leggermente colorato al fine di assorbire determinati raggi. Esso presenta una omogeneità perfetta che esclude in genere la presenza di bolle o di striature, ha indici di rifrazione e proprietà dispersive non consueti negli altri tipi di vetro.

Sono escluse da questo capitolo le lastre di vetro racchiuse in una cornice di legno, metallo, ecc., che sono considerate oggetti che hanno perduto il loro carattere essenziale di vetro e che rientrano in voci diverse a seconda dell'uso a cui saranno adibite, per esempio:

1.

all'incorniciatura di stampe (voci 4414 00, 8306, ecc.);

2.

a macchine e apparecchi oppure a veicoli (sezioni XVI o XVII);

3.

a porte, finestre di fabbricati, ecc. (voci 4418, 7610, ecc.).

7001 00

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa

7001 00 10

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro

Vedi le note esplicative del SA, voce 7001, primo comma, lettera A.

Il termine «residui di vetreria» designa il vetro in frantumi destinato ad essere riutilizzato in vetreria.

7001 00 91 e 7001 00 99

Vetro in massa

Vedi le note esplicative del SA, voce 7001, primo comma, lettera B, e secondo e terzo comma.

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato

La presente voce comprende solamente i semilavorati allo stato greggio (non lavorato), vale a dire che non hanno subito, dopo la formatura, la tiratura o la soffiatura altre operazioni all'infuori, se del caso, del taglio in sezioni di tubi, barre o bacchette ovvero della ricottura o della molatura delle estremità al fine di affrancarle o di livellarle sommariamente al fine di renderne meno pericolosa la manipolazione, anche se gli articoli così trattati sono atti all'impiego nello stato in cui si trovano.

7002 10 00

Biglie

Vedi le note esplicative del SA, voce 7002, primo comma, punto 1, e i due ultimi commi.

7002 32 00

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

Questo vetro è caratterizzato essenzialmente dall'assenza di piombo, da una piccolissima proporzione di potassio e di ossidi alcalino-terrosi e da una notevole presenza di anidride borica. Questo vetro possiede una conducibilità termica molto elevata e un'elasticità considerevole ed è insensibile ai bruschi cambiamenti di temperatura, qualità che lo rendono particolarmente adatto alla fabbricazione di oggetti in vetro per la cucina, di stoviglie da tavola, di vetreria da laboratorio, di articoli in vetro per l'illuminazione, ecc.

7003

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

Questa voce non comprende, in particolare, il vetro «flotté» (voce 7005).

Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi la nota 2 a) del presente capitolo.

7003 12 10 a 7003 19 90

Lastre e fogli, non armati

Per quanto riguarda il termine «armato», si rinvia alle note esplicative del SA, voce 7003, terz'ultimo comma.

7003 12 10 a 7003 12 99

colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente

I termini «strati assorbenti o riflettenti» sono definiti nella nota 2 c) del presente capitolo, per quel che concerne il termine «opacizzati» si vedano le note esplicative del SA, voce 7003, secondo comma, lettera B.

Il vetro placcato è un vetro traslucido costituito generalmente da un vetro opalino bianco e da un vetro colorato; i due vetri sono applicati l'uno contro l'altro allo stato ancora pastoso, processo con il quale si ottiene un legame intimo.

7003 20 00

Lastre e fogli, armati

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 7003 12 10-7003 19 90.

7003 30 00

Profilati

Il vetro profilato è un prodotto fabbricato in un processo continuo, in cui la formatura è effettuata direttamente dopo l'uscita dal forno e durante il processo continuo di fabbricazione. Esso viene quindi tagliato nelle dimensioni volute ma non viene sottoposto ad altri processi di lavorazione.

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi anche la nota 2 a) del presente capitolo.

7004 20 10 a 7004 20 99

Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 7003 12 10-7003 12 99.

7005

Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi la nota 2 a) del presente capitolo.

7005 10 05 a 7005 10 80

Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente

Vedi le note esplicative delle sottovoci 7003 12 10-7003 19 90 e delle sottovoci 7003 12 10 e 7003 12 99, primo comma, prima frase.

7005 21 25 a 7005 21 80

colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato

Per quel che concerne il termine «opacizzato», vedi le note esplicative del SA, voce 7003, secondo comma, lettera B.

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7010 90 21

ottenuti a partire da un tubo di vetro

Tali recipienti sono di sezione circolare ed hanno in genere una parete di spessore inferiore a 2 millimetri. Essi non presentano caratteri in rilievo, ad esempio numeri, logotipi, righe o simili. Dall'esame visivo non si rileva praticamente alcuna distorsione ottica nel vetro.

La capacità volumetrica di tali recipienti varia generalmente da 1 a 100 millilitri.

Essi sono utilizzati principalmente per l'imballaggio di prodotti farmaceutici o diagnostici.

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

7013 10 00

Oggetti di vetroceramica

Per quel che concerne il termine «vetroceramica», si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, ultimo comma, punto 2.

7013 22 10 e 7013 22 90

di cristallo al piombo

Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.

7013 33 11 a 7013 33 99

di cristallo al piombo

Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.

7013 41 10 e 7013 41 90

di cristallo al piombo

Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.

7013 42 00

di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7002 32 00.

7013 91 10 e 7013 91 90

di cristallo al piombo

Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri

7015 10 00

Vetri da occhialeria medica

Vedi le note esplicative del SA, voce 7015, lettera C.

7015 90 00

altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 7015, lettere A e B.

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili

I quadrelli di vetro laminato (per esempio: in marbrite o in marmorite) non rientrano in questa voce (voci 7003 o 7005, secondo la specie).

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

7017 10 00

di quarzo o di altra silice fusi

I prodotti che rientrano in questa sottovoce hanno un contenuto di silice pari o superiore a 99 % in peso. Come materie di base nella fabbricazione dei prodotti in questione si utilizzano sabbia quarzosa purissima, cristallo di rocca o composti volatili di silicio. Le vetrerie fabbricate a partire da sabbia quarzosa sono opache o soltanto translucide. Quelle ottenute a partire da cristallo di rocca o da composti volatili di silicio sono per contro perfettamente chiare e trasparenti.

7017 20 00

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7002 32 00.

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

7018 10 11 e 7018 10 19

Perle

Sono compresi in queste sottovoci:

1.

gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera A.

2.

gli articoli analoghi conosciuti in commercio anche come «perle di vetro» e che consistono in corpi di vetro di dimensioni più grandi (fino a raggiungere quasi la grandezza di una noce). Questi articoli, destinati soprattutto alla fabbricazione di collane o braccialetti, si presentano sotto svariate forme (palline, gocce, tessere, bobine, tubi, coni, poliedri, ecc.) e sono parimenti forati da una parte all'altra.

I tubi sono considerati come perle di vetro ai sensi di queste sottovoci soltanto se il loro diametro esterno e la loro lunghezza non superano rispettivamente 4 millimetri e 24 millimetri. Essi non vanno confusi con i tubi speciali di vetro al piombo normalizzato del tipo utilizzato per la fabbricazione delle lampade ad incandescenza e dei diodi; i tubi di questo tipo sono generalmente incolori e rientrano nella voce 7002.

Gli articoli che rientrano in queste sottovoci sono generalmente presentati alla rinfusa, in sacchetti, in scatole, ecc.

In dette sottovoci rientrano anche le perle di vetro di dimensioni e colori identici, infilate, senza nodi di separazione e senza dispositivo di chiusura, per la comodità del trasporto e le esigenze della presentazione. Le infilzature sono generalmente annodate in fasci per le estremità libere dei fili e non sono quindi normalmente utilizzabili nello stato in cui si trovano.

Non rientrano per contro in queste sottovoci:

a)

i fili (annodati o meno in fasci) le cui perle di dimensioni o di colori differenti sono disposte in modo regolare (per esempio: alternando regolarmente i colori o le dimensioni o infilando le perle secondo un ordine crescente di grandezza) o le cui perle sono separate da nodi (voce 7117);

b)

i fili di perle (anche se composti di perle di dimensioni, colori o modi di fabbricazione identici) munite di fermagli o dispositivi simili o le cui dimensioni ridotte permettono di usarli come colliers (voce 7117).

7018 10 11

tagliate e lucidate meccanicamente

Le perle tagliate e lucidate meccanicamente che rientrano in questa sottovoce si distinguono dalle perle dette «lucidate a fuoco» (sottovoce 7018 10 19) per le loro sfaccettature perfettamente liscie a spigoli vivi. Inoltre, l'orlo della loro foratura è molto spesso tagliato (talvolta anche lucidato) e presenta spigoli tagliati vivi corrispondenti alle faccette adiacenti. L'orlo delle forature delle perle dette «lucidate a fuoco» è invece spesso arrotondato e non si congiunge alle faccette mediante spigoli vivi.

Sono soprattutto gli articoli indicati al primo comma, punto 2, della nota esplicativa delle sottovoci 7018 10 11 e 7018 10 19 che assai spesso si presentano tagliati e lucidati meccanicamente.

7018 10 30

Imitazioni di perle fini o coltivate

Rientrano in questa sottovoce gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera B.

Per quanto riguarda le imitazioni di perle fini, infilzate, si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 7018 10 11 e 7018 10 19.

7018 10 51 e 7018 10 59

Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini)

Rientrano in queste sottovoci gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera C.

7018 10 51

tagliate e lucidate meccanicamente

Le imitazioni di pietre preziose e semipreziose tagliate e lucidate meccanicamente che rientrano nella presente sottovoce si distinguono dagli stessi articoli detti «lucidati a fuoco» (sottovoce 7018 10 59) per le sfaccettature perfettamente lisce e a spigoli vivi.

7018 10 90

altre

Rientrano in particolare in questa sottovoce le imitazioni di corallo, i granuli e «cabochons» (diversi dalle imitazioni di perle fini o di pietre preziose o semipreziose) per capocchie di spilloni, le gocce per fermagli di orecchini ed i tubetti di vetro per la preparazione di frange.

Per quanto riguarda la distinzione tra i tubetti di vetro che rientrano in questa sottovoce e quelli da considerare come perle di vetro ai sensi delle sottovoce 7018 10 11 e 7018 10 19, si rinvia alle note esplicative delle suddette sottovoci, secondo comma.

7018 20 00

Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

Rientrano in questa sottovoce gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera H.

7018 90 10

Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

Vedi le note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettere E e F.

7018 90 90

altri

Rientrano in questa sottovoce gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera G.

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)

I filati di questa voce sono ottenuti utilizzando vetro tessile. Per vetro tessile si intendono quei prodotti i cui filamenti di base sono generalmente disposti in parallelo. Se ne distinguono due tipi:

la seta di vetro composta da un gran numero di filamenti di base continui disposti in parallelo il cui diametro è, generalmente, compreso tra 5 e 15 μm (micron). Tali filamenti di base vengono riuniti da una cosiddetta «bozzima» (si tratta normalmente di materia plastica) in filati unici (detti «filati accoppiati in parallelo senza torsione» o «roving»). Il filato ha un aspetto setaceo;

le fibre di vetro in fiocco che sono costituite da un numero imprecisato di filamenti di base di diversa lunghezza. La riunione di tali fibre dà origine ad uno stoppino di tipo lanoso.

7019 11 00

Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 11.

7019 12 00

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 12.

7019 19 90

di fibre in fiocco

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 19.

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i filati di fibre in fiocco.

7019 31 00

Feltri (mats)

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 31.

7019 32 00

Veli

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 32.

7019 90 10

Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi

Le fibre alla rinfusa sono costituite da una massa di fibre elementari di lunghezza diversa, aggrovigliate tra di loro (ovatta e lana di vetro, denominate anche «vetrofibra»), utilizzate per l'isolamento termico o acustico, che si trovano generalmente in commercio in balle o in sacchi di carta.

7020 00

Altri lavori di vetro

7020 00 07 e 7020 00 08

Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto

Vedi le note esplicative del SA, voce 7020, secondo comma, punto 4.

7020 00 08

finite

Sono considerate come finite solamente le ampolle pronte per essere inguainate o altrimenti rivestite.

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

I.   PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7101 10 00

Perle fini

Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, i primi quattro commi.

7101 21 00 e 7101 22 00

Perle coltivate

Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, quinto comma.

7101 21 00

gregge

Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, sesto comma.

7101 22 00

lavorate

Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, sesto comma.

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

7102 10 00

non scelti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7102 10.

7102 21 00 e 7102 29 00

industriali

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7102 21 e 7102 29.

7102 21 00

greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7102 21 e 7102 29, terzo comma.

La sgrossatura (o taglio) consiste nella sfaccettatura dello sbozzo della pietra mediante abrasione contro un altro diamante, al fine di ridurla alla dimensione voluta.

7102 31 00 e 7102 39 00

non industriali

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7102 31 e 7102 39.

7102 31 00

greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7102 31 e 7102 39, secondo comma.

La sgrossatura (o taglio) consiste nella sfaccettatura dello sbozzo della pietra mediante abrasione contro un altro diamante, al fine di ridurla alla dimensione voluta.

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7103 10 00

gregge o semplicemente segate o sgrossate

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7103 10.

Non rientrano nella presente sottovoce, per esempio, le pietre preparate in forma di «doublets» o «triplets» (sottovoci 7103 91 00 o 7103 99 00).

7103 91 00 e 7103 99 00

altrimenti lavorate

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7103 91 e 7103 99.

Per pietre preparate in forma di «doublets» o «triplets» s'intendono quelle ottenute per sovrapposizione di una pietra preziosa (gemma) (parte superiore della doppia o tripla) o di una o due altre pietre preziose (gemme) (generalmente di qualità inferiore) o di un'altra materia (per esempio: pietra ricostituita, vetro).

Per quanto riguarda le pietre preziose (gemme) non considerate come altrimenti lavorate, ai sensi di queste sottovoci, nonché le pietre che, anche non incastonate né montate, rientrano nei capitoli 90 o 91, si vedano le note esplicative del SA, voce 7103, terzo e quinto comma.

Gli sbozzi (comunemente chiamati «blanks») sono compresi nella sottovoce 7103 10 00.

7103 91 00

Rubini, zaffiri e smeraldi

Il rubino è una varietà di corindone la cui colorazione rossa è dovuta a tracce di sali di cromo.

Anche lo zaffiro è una varietà di corindone; il suo colore blu scuro è dovuto alla presenza di tracce di sali di cobalto.

Lo smeraldo è una varietà di berillo; esso si presenta generalmente sotto forma di prisma; il suo colore verde è dovuto alla presenza di tracce di ossido di cromo. Leggermente più duro del quarzo, ma più tenero del corindone e del diamante, deve il suo grande valore al colore ed alla trasparenza. Esso è in genere tagliato in forma rettangolare o quadrata.

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7104 10 00

Quarzo piezoelettrico

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7104 10.

La presente sottovoce non comprende, per esempio:

a)

i cristalli piezoelettrici ottenuti da composti chimici quali il sale di Seignette (tartrato doppio di potassio e di sodio tetraidrato), il titanato di bario, gli ortomonofosfati d'ammonio, di rubidio (sottovoce 3824 90 97);

b)

i cristalli piezoelettrici ottenuti da pietre naturali (per esempio: quarzo o tormalina) (voce 7103);

c)

i cristalli piezoelettrici ottenuti da altre pietre sintetiche diverse dal quarzo (sottovoci 7104 20 00 o 7104 90 00);

d)

i cristalli piezoelettrici montati (sottovoce 8541 60 00).

7104 20 00

altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 7103 10 00.

7104 90 00

altre

Si applicano, mutatis mutandis, le note esplicative del SA, sottovoci 7103 91 e 7103 99.

7105

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

7105 10 00

di diamanti

Vedi le note esplicative del SA, voce 7105, secondo, terzo e quarto comma.

7105 90 00

altri

Si tratta in particolare di residui e polveri di pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) di granati.

II.   METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7106 10 00

Polveri

Per quel che concerne l'interpretazione del termine «polveri», vedi la nota della sottovoce 1 del presente capitolo.

I prodotti polverulenti che non rispondono al criterio granulometrico previsto dalla nota di sottovoci 1 del presente capitolo sono considerati come granaglie della sottovoce 7106 91 00.

I cascami provenienti dalla lavorazione dell'argento o delle sue leghe e atti unicamente al recupero del metallo o alla preparazione di prodotti o composizioni chimiche, quali limature, spezzature e residui polverosi non vanno considerati come polveri. Questi residui sono da classificare alla voce 7112.

Invece le limature separate dalle materie estranee e rese omogenee dal punto di vista granulometrico (per esempio: mediante setacciatura) devono essere considerate polveri della presente sottovoce, purché rispondano al suddetto criterio.

7106 91 00

greggio

Rientrano in questa sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 7106, quarto comma, punto II.

I lingotti, che per essere posti in commercio, presentano una superficie liscia e sono muniti di un punzone di garanzia, restano classificati in questa sottovoce.

Le granaglie di argento o delle sue leghe, per essere classificate in questa sottovoce, non devono presentare le caratteristiche stabilite per le polveri nella nota della sottovoce 1 del presente capitolo.

Sono escluse da questa sottovoce le barre ottenute per laminazione o trafilatura (sottovoce 7106 92 00).

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7108 11 00

Polveri

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 7106 10 00.

7108 12 00

greggio

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 7106 91 00.

7108 20 00

per uso monetario

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 7108 20.

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della presente voce, vedi la nota della sottovoce 3 del presente capitolo.

7110 11 00 a 7110 19 80

Platino

Per quanto concerne l'interpretazione del termine «platino», vedi la nota della sottovoce 2 del presente capitolo.

7110 11 00

greggio o in polvere

Le note esplicative delle sottovoci 7106 10 00 e 7106 91 00 si applicano mutatis mutandis.

7110 21 00

greggio o in polvere

Le note esplicative delle sottovoci 7106 10 00 e 7106 91 00 si applicano mutatis mutandis.

7110 31 00

greggio o in polvere

Le note esplicative delle sottovoci 7106 10 00 e 7106 91 00 si applicano mutatis mutandis.

7110 41 00

greggi o in polvere

Le note esplicative delle sottovoci 7106 10 00 e 7106 91 00 si applicano mutatis mutandis.

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

I cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi che sono stati fusi e colati in lingotti, in masse o forme simili, vanno classificati come metalli greggi e non rientrano quindi nella presente voce.

III.   MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI

7113

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Vedi le note 2 A) e 9 del presente capitolo.

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Vedi le note 2 A) e 10 del presente capitolo.

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Vedi la nota 2 B) del presente capitolo.

7117

Minuterie di fantasia

Vedi la nota 11 del presente capitolo.

7117 11 00 e 7117 19 00

di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati

Rientrano anche in queste sottovoci:

1.

le collane di metalli comuni tagliate in lunghezze tali da permettere di ottenere da ciascuna di esse, per esempio mediante aggiunta di un fermaglio, una sola minuteria di fantasia. Le lunghezze in questione non devono, di norma, essere superiori a due metri;

2.

i motivi ornamentali contemplati nelle note esplicative del SA, voce 7117, secondo comma, lettera b), riportati, a titolo d'esempio, nell'illustrazione in appresso.

Image

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Considerazioni generali

I rottami, cascami e avanzi di lavori di metalli non ferrosi che sono stati fusi e ricostituiti in lingotti, masselli o forme similari, sono classificati come metallo greggio e non come rottami e cascami. Di conseguenza, sono classificati, per esempio nelle voci 7601 (alluminio), 7801 (piombo), 7901 (zinco) oppure nelle sottovoci 8104 11 00 o 8104 19 00 (magnesio).

Il termine «metalli» comprende anche i metalli che hanno una struttura amorfa (non cristallina) quali i vetri metalli ed i prodotti della metallurgia delle polveri.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Considerazioni generali

A.

Un complesso di criteri può permettere di distinguere i prodotti fucinati dai prodotti laminati allorché è opportuno operare questa distinzione (voci 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 e 7228).

A condizione di disporre del pezzo intero, è opportuno osservare innanzitutto come varia la sezione trasversale:

se questa presenta variazioni che non si ripetono periodicamente, si tratta di un prodotto fucinato:

se invece essa presenta variazioni che si ripetono periodicamente o se essa è costante, può trattarsi sia di un prodotto fucinato che di un prodotto laminato. In quest'ultimo caso occorre esaminare l'insieme dei seguenti criteri:

1.

dimensioni della sezione trasversale

Se le dimensioni sono ragguardevoli (area della sezione trasversale superiore a 150 000 millimetri per quadrato), si tratta verosimilmente di un prodotto fucinato. Se le dimensioni sono modeste (dimensione minima inferiore a 15 millimetri) si tratta probabilmente di un prodotto laminato;

2.

forma della sezione trasversale

Se la forma è semplice (quadrata, tonda, rettangolare, esagonale, ecc.), può trattarsi di prodotti sia laminati che fucinati, mentre i prodotti di forma più complessa sono quasi sempre ottenuti per laminazione;

3.

dimensioni longitudinali

Se la lunghezza supera i 5 metri, si tratta quasi certamente di prodotti laminati; se essa è inferiore, può trattarsi di prodotti fucinati o laminati;

4.

tolleranze dimensionali

Le tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale sono più limitate nel caso di prodotti laminati che non nel caso di prodotti fucinati;

5.

aspetto metallografico

Poiché di norma nel prodotto laminato il rapporto di riduzione è decisamente superiore a quello che si ha nel prodotto fucinato, l'esame al microscopio permette quasi sempre di distinguerli.

Gli elementi principali da esaminare sono le inclusioni e la struttura.

a)

Le inclusioni nei prodotti laminati sono sottili, molto allungate e disposte in modo quasi perfetto parallelamente alla direzione di laminazione; nei prodotti fucinati, esse sono invece meno allungate di forma pressoché ellittica e non perfettamente parallele.

b)

La struttura, da esaminare dopo ricottura se il pezzo è allo stato temperato e rinvenuto, presenta nei prodotti laminati bande di segregazione quasi perfettamente rettilinee e parallele alla direzione di laminazione. Nei prodotti fucinati questo fenomeno è invece molto ridotto e talvolta quasi inesistente;

6.

quantità

I prodotti fucinati vengono generalmente forniti in modeste quantità.

La laminazione può essere effettuata a caldo o a freddo. Secondo la forma del pezzo da laminare e secondo la sagomatura e la disposizione dei cilindri, per laminazione si possono ottenere prodotti piatti quali lamiere o nastri oppure barre di sezione tonda o poligonale, profilati di sezione varia, tubi, ecc.

B.

Per quanto riguarda le definizioni di talune deformazioni plastiche (quali la laminatura, la forgiatura, lo stampaggio, è opportuno fare riferimento alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettere A e B.

C.

Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti laminati o estrusi a caldo e/o i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettera B, ultimo comma.

È da osservare che talune delle differenze sopra segnalate fra i prodotti laminati a freddo e i prodotti laminati a caldo si attenuano o addirittura si annullano se i prodotti laminati a freddo sono sottoposti a ricottura; parimenti, le differenze si limitano all'aspetto superficiale e alla durezza superficiale se si tratta di prodotti laminati a caldo che hanno subito una leggera rifinitura a freddo.

Le barre e i profilati laminati o estrusi a caldo possono essere rifiniti a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto un grado maggiore di finitura. Questa operazione fa considerare tali prodotti come «ottenuti o rifiniti a freddo».

Tuttavia, la semplice raddrizzatura a freddo e la eliminazione grossolana delle croste non sono considerate operazioni di rettifica o di calibratura e restano quindi senza influenza sulla classificazione delle barre e dei profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo. Parimenti, la torsione delle barre precitate non ha per effetto di farle considerare barre rifinite a freddo.

D.

Per quanto riguarda la definizione della placcatura, occorre riferirsi alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte quarta, lettera C, paragrafo 2, lettera e).

I metalli comuni placcati di metalli preziosi, qualunque sia lo spessore della placcatura, rientrano nel capitolo 71 (vedere le note esplicative del SA, capitolo 71).

E.

per quanto riguarda le operazioni di finitura superficiale, si vedano le note esplicative del SA, capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, lettera C, paragrafo 2, lettera d).

F.

I pezzi fucinati non finiti che non presentano più l'aspetto rudimentale degli sbozzi di forgia di cui alle voci 7207, 7218 o 7224, devono essere classificati nelle voci relative agli articoli finiti e rientrano generalmente nei capitoli 82, 84, 85, oppure 87. Ne risulta che tali pezzi fucinati in ferro o acciaio destinati alla fabbricazione di alberi a gomiti, rientrano quindi nella voce 8483.

I.   PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

Le ghise gregge e le ghise specolari sono definite rispettivamente alle note 1 a) e 1 b) del presente capitolo.

Una ghisa greggia ai sensi della nota 1 a) del capitolo 72 che contiene in peso da 6 % escluso a 30 % compreso di manganese, deve essere classificata come ghisa specolare (sottovoce 7201 50 90). Qualora una lega avente questo tenore di manganese contenga un altro elemento in proporzione superiore alle percentuali di cui alla nota 1 a), per esempio una percentuale di silicio superiore a 8 %, essa deve essere classificata tra le ferro-leghe, e, nell'esempio di cui sopra, nelle sottovoci 7202 21 00-7202 29 90 relative al ferro-silicio. [Se il tenore di questa lega supera 30 % di manganese e 8 % di silicio, essa deve essere considerata come un ferro-silico-manganese, della sottovoce 7202 30 00 e se essa contiene anche un altro elemento legante, nelle proporzioni di cui alla nota 1 c) verrà classificata nella sottovoce 7202 99 80.]

Le ghise gregge, ai sensi della nota 1 a) del presente capitolo che non sono ghise specolari e che di conseguenza devono essere classificate nelle sottovoci 7201 10 11-7201 50 90 sono quelle che contengono soltanto 6 % o meno di manganese. Fra tali ghise, si distinguono le ghise gregge non legate (sottovoci 7201 10 11-7201 20 00), dalle ghise gregge legate (sottovoci 7201 50 10 o 7201 50 90) a seconda del loro contenuto di elementi leganti.

Le ghise gregge legate di cui alla nota 1 a) delle sottovoci del presente capitolo e le ghise gregge non legate non possono contenere, isolatamente o assieme, in peso, più di:

0,2 % di cromo,

0,3 % di rame,

0,3 % di nichel,

0,1 % di ciascuno dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

7201 50 10

Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

I prodotti di questa sottovoce sono impiegati soprattutto per la fabbricazioni di pezzi che devono presentare una particolare resistenza all'usura, per esempio gli alberi a gomito, i tamburi per freni, i pistoni per pompe, i cilindri per laminatoi, le matrici per stampaggio a caldo, i gomiti per tubature, le lingottiere.

7201 50 90

altre

Fra le ghise che rientrano in questa sottovoce si possono citare:

1.

le ghise contenenti nichel (da 0,5 a 3,5 %) destinate alla fabbricazione di pezzi a elevata resistenza meccanica;

2.

le ghise «Ni-Hard» (contenenti da 3,3 a 5 % di nichel e da 1,4 a 2,6 % di cromo), destinate alla fabbricazione di pezzi che presentano una resistanza elevata all'usura;

3.

le ghise (ad alto tenore di nichel, cromo, silicio o rame) destinate alla fabbricazione di pezzi che devono resistere alla corrosione;

4.

le ghise (contenenti nichel o cromo) destinate alla fabbricazione di pezzi resistenti al calore;

5.

le ghise al rame.

7202

Ferro-leghe

La nota 1 c) del capitolo definisce le ferro-leghe precisando in particolare le percentuali limite di elementi leganti non ferrosi e di ferro che esse devono presentare.

Per la classificazione delle ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202, vedi la nota di sottovoci 2 del presente capitolo.

Così, per esempio, una ferro-lega contenente più di 30 % di manganese e 8 % o meno di silicio va classificata nelle sottovoci 7202 11 20-7202 19 00; se, al contrario, essa contiene più di 30 % di manganese e più di 8 % di silicio, va classificata alla sottovoce 7202 30 00. Parimenti, una lega ferro-silico-manganese-alluminio deve contenere più di 8 % di silicio, più di 30 % di manganese e più di 10 % di alluminio per essere classificata nella sottovoce 7202 99 80.

Se la ferro-lega binaria, ternaria o quaternaria non è specificatamente nominata essa va classificata nella sottovoce 7202 99 80.

I cascami siderurgici rifusi e colati grossolanamente in lingotti (detti cascami lingottati) aventi la composizione di una ferro-lega e che sono utilizzati come additivi nella fabbricazione degli acciai speciali, sono da classificare nelle sottovoci delle voce 7202, secondo la specie.

Non rientrano in questa voce i residui di fusione dei metalli non ferrosi che, a causa del loro tenore di zolfo o di fosforo o di altre impurità, non possono essere considerati ferro-leghe (generalmente voce 2620).

7202 11 20 a 7202 19 00

Ferromanganese

Il ferromanganese si presenta in forma di pani rugosi alla superficie, bianchi e lucenti nell'interno. Si tratta di un materiale fragile e durissimo. Esso viene utilizzato per la deossidazione, la desolforazione, la ricarburazione degli acciai e, mediante l'aggiunta di manganese, come elemento legante.

7202 11 20 e 7202 11 80

contenente, in peso, più di 2 % di carbonio

Rientrano in queste sottovoci i tipi di ferromanganese detti «ad alto tenore carbonio» (ferromanganese carburato). Il tipo più usato contiene in peso da 6 a 7 % di carbonio; il tenore di manganese deve essere superiore a 30 % in peso, e varia generalmente tra 70 e 80 %.

7202 19 00

altro

Rientrano in questa sottovoce i tipi di ferromanganese detti «a medio tenore carbonio» (da 1,25 a 1,5 %), oppure «a basso carbonio» (meno di 0,75 %), mentre la percentuale di manganese può variare da 80 a 90 %.

Questi tipi vengono impiegati per la preparazione degli acciai legati al manganese che devono avere un basso tenore di carbonio.

7202 21 00 a 7202 29 90

Ferrosilicio

Il ferrosilicio ha una frattura grigia lucente ed è fragile. Esistono in commercio tipi aventi contenuto di silicio da 10 a quasi 96 %, con un basso tenore di carbonio (da 0,1 a 0,2 %).

Si usa sia per l'affinazione dell'acciaio e per la fabbricazione di acciai al silicio (in particolare per le lamiere dette «magnetiche»), sia (al posto del silicio più costoso) come riducente (silicotermia) in altri processi metallurgici, per esempio, nella metallurgia del magnesio.

7202 30 00

Ferro-silico-manganese

Il ferro-silico-manganese, detto anche semplicemente silico-manganese, viene usato in vari tipi contenenti più di 8 e fino a 35 % di silicio, più di 30 e fino a 75 % di manganese e fino a 3 % di carbonio.

Esso ha usi simili a quelli del ferro-silicio, ma l'effetto combinato del silicio e del manganese riduce al minimo le inclusioni non metalliche e riduce ulteriormente il contenuto di ossigeno.

7202 41 10 a 7202 49 90

Ferrocromo

Il ferrocromo si presenta in masse cristalline durissime, a cristalli talvolta notevolmente sviluppati.

Esso contiene di solito da 60 a 75 % di cromo; il tenore di carbonio è da 4 a 10 % nel ferrocromo comune e può scendere fino a 0,01 %, mentre diminuisce la sua fragilità. Il ferrocromo viene usato per ottenere gli acciai al cromo.

7202 50 00

Ferro-silico-cromo

Il ferro-silico-cromo contiene generalmente 30 % di silicio e 50 % di cromo e il tenore di carbonio può essere elevato o assai ridotto come nel caso del ferrocromo.

Esso viene impiegato per gli stessi usi del ferrocromo; la presenza di silicio facilita la deossidazione dell'acciaio.

7202 60 00

Ferro-nichel

Il ferro-nichel di questa sottovoce contiene meno di 0,5 % di zolfo ed è generalmente usato come legante nella fabbricazione degli acciai al nichel.

Il ferro-nichel con tenore di zolfo di 0,5 % o più non può essere utilizzato tale e quale per la fabbricazione degli acciai al nichel; esso viene considerato come prodotto intermedio della metallurgia del nichel e pertanto va classificato nella voce 7501.

Viceversa, alcune leghe denominate ghise al nichel e impiegate per getti particolari, resistenti alla corrosione o alle alte temperature, vengono classificate in questa sottovoce. Tale è il caso, per esempio, di talune ghise austenitiche, note in commercio sotto vari marchi depositati, contenenti fino a 36 % di nichel, 6 % di cromo, 6 % di silicio, più di 2 % di carbonio e, eventualmente, piccole quantità di altri elementi (alluminio, manganese, rame, ecc.). Ai sensi della nomenclatura combinata, tali prodotti non possono essere classificati tra le ghise a causa del loro tenore di nichel superiore a 10 %, né fra gli acciai a causa del loro tenore di carbonio superiore a 2 %.

7202 99 80

altre

Rientrano tra l'altro in questa sottovoce il ferro-silico-calcio, il ferro-mangano-titanio, il ferro-silico-nichel, il ferro-silico-alluminio-calcio, il ferro-alluminio, il ferro-silico-alluminio e il ferro-silico-mangano-alluminio.

Il ferro-alluminio contiene generalmente da 12 a 30 % di alluminio.

Alcuni tipi di ferro-alluminio sono talvolta impiegati direttamente per la fusione di pezzi speciali a causa della loro alta resistenza alla corrosione, anche a temperatura elevata, e per le loro proprietà magnetiche e termiche.

Il ferro-silico-alluminio si usa in diversi tipi di leghe contenenti, per esempio:

45 % di silicio e da 20 a 25 % di alluminio;

da 65 a 75 % di silicio, più di 10 e fino a 15 % di alluminio e da 3 a 4 % di titanio;

da 20 a 25 % di silicio, da 20 a 25 % di manganese, più di 10 e fino a 12 % di alluminio.

Il ferro-silico-mangano-alluminio contiene generalmente 20 % di silicio, 35 % di manganese, più di 10 e fino a 12 % di alluminio.

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

7203 90 00

altri

Indipendentemente dai prodotti citati nella seconda parte del testo della voce 7203 e che fanno oggetto del penultimo paragrafo delle note esplicative del SA relative alla presente voce, questa sottovoce comprende i prodotti ferrosi spugnosi ottenuti in modo diverso dalla riduzione diretta dei minerali di ferro, cioè quelli ottenuti mediante la tecnica di atomizzazione a partire da ghisa greggia.

7204

Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

Oltre ai rottami, ai cascami e agli avanzi descritti nelle note esplicative del SA, voce 7204, parte A, rientrano nella definizione di questa voce anche le rotaie usate e sezionate, la cui lunghezza è inferiore a 1,50 m (vedi la nota esplicativa della sottovoce 7302 10 90).

7204 41 10

Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature

Sono escluse dalla presente sottovoce le molature e limature separate dalle sostanze estranee (per esempio: con processi magnetici) e rese omogenee dal punto di vista granulometrico (per esempio: mediante setacciatura). Esse rientrano, secondo la loro granulometria [vedi a tale riguardo le note 8, lettera b) della sezione XV, e 1, lettera h), di questo capitolo], nelle sottovoci 7205 10 00, 7205 21 00 o 7205 29 00.

7204 49 10

spezzettati

Per cascami e avanzi spezzettati si intendono i prodotti per i quali 95 %, in peso, non presenta alcuna dimensione superiore a 200 millimetri.

7204 49 90

altri

Rientrano in questa sottovoce i cascami ed avanzi alla rinfusa, che sono costituiti, per esempio, da un miscuglio di ghisa, ferro stagnato e acciai.

7204 50 00

Cascami lingottati

I cascami lingottati aventi la composizione chimica di una ferro-lega, impiegati come additivi nella fabbricazione di acciai speciali, devono essere classificati nelle sottovoci della voce 7202, secondo la specie.

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

7205 21 00 e 7205 29 00

Polveri

Le polveri possono essere addizionate sia di elementi di lega per taluni degli usi citati nelle note esplicative del SA, voce 7205, parte B, sia di elementi protettivi (per esempio: zinco) per evitare rischi di combustione spontanea del ferro.

II.   FERRO ED ACCIAI NON LEGATI

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

Il termine «rilaminazione», ai sensi delle sottovoci relative alla presente voce, indica l'operazione di riduzione dello spessore del metallo, che viene fatto passare tra cilindri controrotanti. Inoltre, questa operazione può anche migliorare la superficie del metallo o le sue proprietà meccaniche. Il termine «rilaminazione» non comprende il processo a freddo denominato «skin-pass» che si limita a ridurre lievemente lo spessore nei procedimenti di trasformazione consistenti semplicemente in una formatura senza riduzione dello spessore.

7208 90 20 e 7208 90 80

altri

Queste sottovoci comprendono i prodotti laminati piatti a caldo, che hanno subito uno o più trattamenti superficiali tra quelli citati nelle note esplicative del SA, voce 7208, secondo capoverso, punti 3-5 e/o tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

Rientrano anche in queste sottovoci i prodotti laminati piatti a caldo, che hanno subito, dopo la laminazione, operazioni quali perforazione, ondulazione, bisellatura o arrotondamento degli spigoli.

Comunque, i prodotti ondulati e quelli che presentano motivi in rilievo eseguiti direttamente in fase di laminazione non sono considerati come lavorati ai sensi di queste sottovoci.

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

7209 90 20 e 7209 90 80

altri

La nota esplicativa delle sottovoci 7208 90 20 e 7208 90 80 si applica mutatis mutandis.

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

Si considerano placcati i prodotti che hanno subito l'operazione di placcatura quale definita nella parte IV, C 2), punto e) delle considerazioni generali del SA relative a questo capitolo e si considerano rivestiti i prodotti che hanno subito uno dei trattamenti di cui alla stessa parte sopra citata delle considerazioni generali, ai punti d) iv) e d) v).

7210 12 20

Latta

È esclusa da questa sottovoce la lamiera stagnata verniciata (sottovoce 7210 70 10).

7210 20 00

piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno

Ai sensi di questa sottovoce, si intende con il termine «lamiera piombata» i laminati piatti aventi uno spessore inferiore a 0,5 millimetri, rivestiti per elettrolisi o immersione in bagno di metallo fuso, di uno strato costituito da una lega piombo-stagno. La quantità di piombo su entrambe le facce non può essere superiore a 120 grammi per metro quadrato di prodotto.

7210 30 00

zincati elettroliticamente

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7210 30, 7210 41 e 7210 49.

7210 41 00

ondulati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, voce 7208, sesto comma.

7210 61 00

rivestiti di leghe di alluminio-zinco

Rientrano in questa sottovoce i prodotti laminati piatti rivestiti di uno strato di lega in cui l'alluminio prevale in peso sullo zinco. Tali leghe possono anche comprendere altri elementi.

7210 90 80

altri

Oltre ai prodotti smaltati sono compresi in questa sottovoce, tra gli altri, i prodotti argentati, dorati o platinati, cioè rivestiti di metalli preziosi su una o entrambe le facce, con processi diversi dalla placcatura Tali processi sono principalmente quelli di deposizione elettrolitica di proiezione e di evaporazione sottovuoto [vedi a questa proposito le note esplicative del SA, capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, C 2), punto d) iv)].

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

Sono esclusi da questa voce i prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, anche se la loro larghezza è inferiore a 600 mm (voce 7208).

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

Le note esplicative della voce 7210 e delle relative sottovoci si applicano mutatis mutandis.

7212 10 10

Latta semplicemente trattata in superficie

Questa sottovoce non comprende prodotti in latta semplicemente verniciata (sottovoce 7212 40 20).

7212 50 61

rivestiti di leghe di alluminio-zinco

La nota esplicativa della sottovoce 7210 61 00 si applica mutatis mutandis.

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7214 10 00

fucinate

Per stabilire la distinzione tra i prodotti fucinati e i prodotti laminati, vedi le note esplicative di questo capitolo, considerazioni generali, punto A.

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati

7215 50 11 a 7215 50 80

altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

Le barre laminate a caldo possono essere rifinite a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto una migliore finitura. Il miglioramento della finitura consiste nella riduzione della tolleranza per quanto riguarda il diametro e l’ovalizzazione e nell’eliminazione dalla superficie di difetti quali microcricche o parti decarburate. Con questa operazione è possibile classificare le barre come «ottenute o rifinite a freddo». In genere la loro superficie è liscia e piuttosto omogenea. Le barre calibrate non presentano cavità o altri difetti superficiali, anche se possono avere una rugosità da assai leggera a media, a seconda del grado di rettificazione.

Sono esclusi i trattamenti della superficie diversi da quelli suesposti, come la lucidatura (cfr. note esplicative alla sottovoce 7215 90 00).

7215 90 00

altre

Questa sottovoce comprende le barre fucinate, laminate o trafilate a caldo e quelle ottenute o rifinite a freddo, che hanno subito:

1.

trattamenti superficiali più spinti di quelli citati nelle note esplicative del SA, voce 7214, quarto comma, punti 1-3, per esempio: levigazione, lucidatura, ossidazione artificiale, fosfatazione, ossalatazione, rivestimento e placcatura; o

2.

trattamenti meccanici quali: foratura o calibratura.

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati

Sono esclusi da questa voce e rientrano nella voce 7308 i ferri angolari perforati e i profilati «Halfen» descritti nelle note esplicative di questa ultima voce.

7216 32 11

ad ali a facce parallele

Rientrano in questa sottovoce soltanto i profilati di cui le facce interne ed esterne delle ali sono parallele.

Questi profilati hanno la forma seguente:

 

Image

7216 32 91

ad ali a facce parallele

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7216 32 11.

7216 50 91

Piatti a bulbo

Rientrano in questa sottovoce i prodotti di sezione trasversale piena e costante, delle forma qui di seguito illustrata, di larghezza generalmente inferiore a 430 millimetri. L'altezza (a) del bulbo è solitamente uguale al settimo della larghezza (b) del profilato a bulbo.

 

Image

7216 69 00

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce i profilati ottenuti o rifiniti a freddo per trafilatura con riduzione di spessore.

7216 91 10 e 7216 91 80

ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

La nota esplicativa della sottovoce 7215 90 00 si applica mutatis mutandis.

7216 91 10

Lamiere profilate (nervate)

Le lamiere profilate (nervate) sono prevalentemente utilizzate come rivestimenti di facciate.

Queste lamiere hanno, per esempio, la seguente forma:

Image

Non rientrano in questa sottovoce le lamiere profilate con dispositivi di fissazione (sottovoce 7308 90 59).

7216 99 00

altri

La nota esplicativa della sottovoce 7215 90 00 si applica mutatis mutandis.

III.   ACCIAI INOSSIDABILI

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

7219 90 20 e 7219 90 80

altri

Questa sottovoce comprende i prodotti laminati piatti, a caldo o a freddo che hanno subito uno o più dei trattamenti di superficie citati nelle note esplicative del SA, relative al presente capitolo, considerazioni generali, parte IV, C 2, punti d) e e), o tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

Rientrano anche in questa sottovoce i prodotti laminati a piatto, a caldo o a freddo, che hanno subito dopo la laminatura, operazioni quali: foratura, bisellatura o smussatura dei bordi.

7220

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

Sono esclusi da questa voce i prodotti laminati piatti di forma diversa da quella quadrata o rettangolare, anche se la loro larghezza è inferiore a 600 millimetri (voce 7219).

IV.   ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI

7225

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

7225 11 00

a grani orientati

I prodotti laminati piatti magnetici a grani orientati hanno caratteristiche magnetiche che, parallelamente al senso della laminazione, sono notevolmente migliori che perpendicolarmente ad esso (cosiddetta «struttura Goss»). Tali prodotti sono spesso rivestiti di uno strato isolante generalmente costituito da un film vetroso (principalmente in silicati di magnesio).

7226

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7226 11 00

a grani orientati

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7225 11 00.

7226 99 10

zincati elettroliticamente

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7210 30, 7210 41 e 7210 49.

7226 99 30

zincati con altri procedimenti

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7210 30, 7210 41 e 7210 49.

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati

7227 90 95

altri

Tale sottovoce comprende in particolare il filo per saldatura diverso da quello della voce 8311.

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 40 10 e 7228 40 90

altre barre, semplicemente fucinate

Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti fucinati e quelli laminati, vedi le considerazioni generali di questo capitolo, punto A.

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

Restano comprese nelle due sottovoci di questa voce, le palancole e i profilati ottenuti per saldatura che hanno subito operazioni come la perforazione, la torsione, ecc., purché queste operazioni non conferiscano a questi prodotti il carattere di lavori ripresi altrove.

7301 20 00

Profilati

Sono esclusi da questa sottovoce i ferri angolari perforati e i profilati «Halfen» (voce 7308).

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7302 10 10

conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso

Rientrano in questa sottovoce soltanto le rotaie conduttrici di corrente, a esclusione cioè delle rotaie portanti, la cui faccia di contatto è di metallo non ferroso (alluminio, rame) o che sono munite di pezzi di fissaggio di metalli non ferrosi.

Le rotaie conduttrici di corrente che rientrano in questa sottovoce, dette anche comunemente «terza (o quarta) rotaia», presentano una sezione uguale a quella di una rotaia ordinaria portante o a doppio T o rettangolare o trapezoidale, ecc. e sono costituite di acciaio generalmente più dolce di quello delle rotaie portanti, potendosi sacrificare le qualità meccaniche a vantaggio di quelle elettriche: così la resistività elettrica, che per l'acciaio delle rotaie portanti è di circa 0,19 per 10–6 ohm m, scende a 0,11 ohm m, per l'acciaio a basso tenore di carbonio (circa 0,08 %) e di manganese (0,20 %) e anche a 0,10 ohm m per il ferro armco (ferro praticamente puro: 99,9 %).

Le rotaie conduttrici possono essere a contatto superiore laterale o inferiore e sono spesso protette da un rivestimento di resine che lascia libera la faccia su cui scorre il piattino.

7302 10 21 a 7302 10 29

Rotaie del tipo vignole

Le rotaie del tipo vignole, dal nome del suo inventore, sono le rotaie più comunemente usate sia per i binari ferroviari normali che per quelli ad alta velocità, per le ferrovie di montagna e per le reti regionali.

Questi profilati hanno la forma seguente:

 

Image

7302 10 40

Rotaie a guida

Le rotaie a guida sono rotaie speciali destinate alle linee tranviarie e ad usi industriali come la dislocazione di gru e i trasportatori sospesi.

Il profilo di queste rotaie permette al bordino della ruota di inserirsi nello spazio vuoto della scanalatura.

Questi profilati hanno la forma seguente:

 

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7302 10 90

usate

Non rientrano in questa sottovoce le rotaie usate che sono da considerare come rottami della voce 7204, per esempio le rotaie torte e le rotaie sezionate, la cui lunghezza è inferiore a 1,5 metri.

7303 00

Tubi e profilati cavi, di ghisa

7303 00 10

Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

Rientrano in questa sottovoce i tubi di ghisa, generalmente utilizzati per la canalizzazione (spesso sotterranea) di gas e acqua e in grado di sopportare pressioni di almeno 10,13 bar. I tubi per canalizzazioni sotto pressione sono prodotti quasi esclusivamente in ghisa duttile di resistenza particolarmente elevata (resistenza alla trazione di almeno 420 MPa). I tubi per canalizzazioni sotto pressione devono avere qualità meccaniche particolarmente buone (soprattutto per resistere alle sollecitazioni inerenti alla alterazione della forma) per non cedere in caso di smottamenti. Il limite di snervamento deve essere perciò di almeno 300 MPa.

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

Non sono comunque considerati «tubi» gli articoli così definiti la cui lunghezza non sia almeno doppia della larghezza massima esterna della sezione trasversale. Gli articoli in questione dovranno essere trattati, a seconda dei casi, come accessori per tubi (voce 7307) o come rondelle (voce 7318).

7304 31 20

di precisione

Questi tubi si caratterizzano per il fatto che le superfici interne o esterne della loro parete sono lisce, levigate o lucidate, mentre le tolleranze sono più ristrette di quelle previste per i tubi rifiniti a caldo.

I tubi che rispondono alle prescrizioni della norma ISO 3304 e alle norme nazionali corrispondenti sono impiegati in applicazioni quali: circuiti idraulici o pneumatici, ammortizzatori, martinetti idraulici o pneumatici e, in linea generale, per la fabbricazione di parti di autoveicoli, motori o macchine.

I tubi che rientrano invece nelle norme ISO 2604 e 6759 e alle corrispondenti norme nazionali sono impiegati come condotte nelle apparecchiature sotto pressione: caldaie, surriscaldatori, scambiatori di calore e impianti per il riscaldamento dell'acqua nelle centrali elettriche, qualora vengano richieste le tolleranze dei tubi di precisione.

7304 39 10

greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

Sono classificati in questa voce i tubi di acciaio senza saldatura ottenuti principalmente mediante foratura e laminazione a caldo o foratura e trafilazione a caldo, comunemente designati con il termine «sbozzi». Si tratta di tubi destinati a essere trasformati in tubi di altri profili e altri spessori e aventi tolleranze dimensionali più ristrette di quelle del prodotto di partenza.

I tubi in questione si presentano con estremità tagliate alla trancia e sbavate grossolanamente, senza alcun'altra finitura. Le superfici interne e esterne sono grezze e presentano incrostazioni. Di conseguenza non sono brillanti, né, d'altro canto, oliate o zincate o verniciate.

7304 39 52 e 7304 39 58

Tubi filettati o filettabili detti gas

Questi tubi sono ottenuti per laminazione a caldo e calibratura. Hanno diametri esterni da 13,5 a 165,1 millimetri e sono forniti con le estremità lisce o filettate e munite di manicotti. La superficie è nuda o rivestita di uno strato di zinco o di altro prodotto protettivo, per esempio materie plastiche o bitume.

La finitura a caldo conferisce a questi tubi caratteristiche meccaniche atte a consentirne il taglio alla lunghezza voluta, la piegatura e, eventualmente, la filettatura presso il cantiere.

Questi tubi sono impiegati principalmente per l'adduzione di vapore o la distribuzione di acqua e gas in edilizia.

Essi rispondono alle prescrizioni della norma ISO 65 e alle corrispondenti norme nazionali.

7304 49 10

greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7304 39 10.

7304 51 81

di precisione

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7304 31 20

7304 59 10

greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7304 39 10.

7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304.

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304.

7306 30 11 e 7306 30 19

di precisione, aventi parete di spessore

Queste sottovoci comprendono tubi di precisione semplicemente calibrati e tubi di precisione saldati e trafilati a freddo.

1.

Tubi semplicemente calibrati

Questi tubi sono generalmente ottenuti mediante saldatura in continuo, senza apporto di metallo, mediante resistenza elettrica o induzione, da prodotti piatti arrotolati, laminati a caldo o a freddo, previa formatura a freddo in senso longitudinale.

La loro superficie, nella maggior parte dei casi, è priva di incrostazioni ed è oleata in conseguenza della lubrificazione a cui è stata sottoposta durante le operazioni di formatura, saldatura e calibratura. La superficie è priva di cordolo di saldatura all'esterno, in quanto esso è stato livellato subito dopo la saldatura. In taluni casi, il cordolo di saldatura viene anche eliminato mediante livellamento all'interno del tubo.

I tubi sono forniti nello stato in cui escono in seguito alla formatura ed alla calibratura a freddo, a meno che non sia richiesto un trattamento termico di rigenerazione della loro struttura.

Essi sono impiegati principalmente nella fabbricazione di parti di automobili o macchine, mobili metallici, telai di biciclette, carrozzelle per bambini, cancellate e balaustre.

Questi tubi sono conformi alle prescrizioni della norma ISO 3306 ed alle corrispondenti norme nazionali.

2.

Tubi saldati trafilati

Questi tubi si distinguono dai tubi saldati di precisione semplicemente calibrati per il fatto che non conservano alcuna traccia del cordolo di saldatura né all'esterno né all'interno e che le loro tolleranze dimensionali sono più ristrette.

Gli impieghi ai quali sono destinati sono equivalenti a quelli delle sottovoci 7304 31 20 e 7304 51 81.

Questi tubi sono conformi alla norma ISO 3305, oppure alle norme ISO 2604 e 6758 se sono impiegati per apparecchiature sotto pressione.

7306 30 41 e 7306 30 49

Tubi gas, filettati o filettabili

Questi tubi sono ottenuti mediante processo di saldatura per fucinatura, previa formatura a caldo. Per le altre caratteristiche e gli altri impianti, vedi la nota esplicativa di cui sopra relativa alle sottovoci 7304 39 52 e 7304 39 58.

7306 50 20

di precisione

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 7306 30 11 e 7306 30 19.

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

7307 11 10 e 7307 11 90

di ghisa non malleabile

Il termine «ghisa non malleabile» comprende anche la ghisa a grafite lamellare.

Queste sottovoci riguardano accessori in ghisa quali: gomiti, curve, manicotti, lange, collari, elementi a T. Il raccordo o la giunzione di questi accessori con i tubi in ghisa o acciaio viene eseguito di norma mediante avvitatura o contatto e montaggio meccanico.

7307 19 10

di ghisa malleabile

La ghisa malleabile è un prodotto intermedio tra la ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) e l'acciaio fuso. È un materiale di facile fusione e diviene tenace e malleabile dopo un trattamento termico adeguato. Durante il trattamento termico, il carbonio scompare parzialmente o ne risultano modificati la composizione o lo stato, per depositarsi infine sotto forma di noduli che non rompono la coesione metallica in misura così elevata quanto le pagliette di grafite nella ghisa grigia.

Quando il tenore di carbonio è pari a 2 % o meno, in peso, questo prodotto è considerato alla stregua di acciaio di fusione (vedi la nota 1 del presente capitolo) e i prodotti che ne derivano rientrano nella sottovoce 7307 19 90.

Il termine «ghisa malleabile» comprende anche la ghisa a grafite sferoidale.

Vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 7307 11 10 e 7307 11 90, secondo capoverso.

7307 23 10

Gomiti e curve

Questa sottovoce copre principalmente i gomiti e le curve a spessore costante, su tutte le loro generatrici, di cui alla norma ISO 3419-1981 e alle norme nazionali corrispondenti.

Le estremità sono tagliate ad angolo retto e, nel caso dei prodotti a pareti più spesse, sono smussate per facilitare l'operazione di saldatura con i tubi.

Esistono gomiti a 45 gradi e a 90 gradi, nonché curve a 180 gradi.

Rientrano anche in questa sottovoce i gomiti e le curve che non hanno spessore costante.

7307 23 90

altri

Questa sottovoce copre principalmente gli elementi a T e le croci ad aperture uguali o meno, i manicotti, i tappi, i riduttori concentrici o eccentrici, descritti nell'ambito della norma ISO 3419-1981 e nelle corrispondenti norme nazionali.

Per quanto riguarda la finitura delle estremità, vedi le disposizioni corrispondenti della nota esplicativa della sottovoce 7307 23 10.

7307 93 11

Gomiti e curve

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 10.

7307 93 19

altri

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 90.

7307 93 91

Gomiti e curve

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 10.

7307 93 99

altri

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 90.

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Oltre ai prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 7308, questa voce comprende fra l'altro:

1.

gli angolari (handy angles o dexion slotted angles) preparati per essere impiegati in costruzioni metalliche montate, quali i casellari, scaffali, mobili, scale, impalcature, ossature, presentati isolatamente o in assortimento;

2.

i profilati Halfen, di sezione approssimativa ad omega, il cui dorso è spaccato e respinto verso l'esterno a intervalli irregolari per permettere il passaggio di nastri di ancoraggio, destinati ad essere incorporati nel calcestruzzo dei pavimenti, dei soffitti o dei muri e utilizzati per fissare mediante bulloni diversi materiali (macchine, ferrovie, vie di scorrimento, monorotaie, ponti girevoli, canalizzazioni, ecc.).

7308 90 59

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i pannelli compositi (multistrato), costituiti da un'anima isolante racchiusa tra uno strato di lamiera profilata (nervata) della sottovoce 7216 91 10 e uno strato di lamiera diversa da quella profilata (nervata).

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310 21 11

Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari

Rientrano in questa sottovoce le scatole di conserve aventi le seguenti caratteristiche:

il corpo della scatola:

presenta una stampa indicante in particolare la denominazione del prodotto alimentare,

oppure non presenta alcuna stampa e sarà poi provvisto di un'etichetta,

il coperchio è destinato ad essere completamente asportato e può essere in particolare provvisto di un anello per l'apertura.

Il coperchio può anche essere fornito separatamente.

7310 21 19

Scatole per l'imballaggio delle bevande

Rientrano in questa sottovoce le scatole di conserve aventi le seguenti caratteristiche:

il corpo della scatola presenta sempre una stampa indicante in particolare la denominazione della bevanda,

il coperchio è sempre destinato ad essere aperto parzialmente e può presentare in particolare un anello che consente di ripiegare o asportare una linguetta di metallo.

Il coperchio può anche essere fornito separatamente.

7311 00

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

Non rientrano in questa voce le bombole portatili per pneumatici che presentano, oltre ad un serbatoio di aria compressa, un manometro, un tubo di riempimento, un beccuccio di raccordo, nonché valvole per l'entrata e l'uscita dell'aria e nelle quali il manometro serve a misurare la pressione dello pneumatico e non quella all'interno del recipiente (sottovoce 9026 20 40 o 9026 20 80).

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

7312 10 61 a 7312 10 69

Trefoli

I trefoli sono costituiti da fili a sezione circolare avvolti elicoidalmente in uno o più strati, attorno ad un'anima. Si distinguono, a seconda della sezione, in trefoli rotondi, piatti e triangolari.

7312 10 81 a 7312 10 98

Cavi, compresi i cavi chiusi

I cavi sono in genere costituiti da più trefoli avvolti elicoidalmente in uno o più strati attorno ad un'anima.

I cavi chiusi hanno uno o più strati esterni costituiti interamente o parzialmente da fili non rotondi, affinché la loro superficie impedisca la penetrazione di acqua o di corpi estranei. La loro sezione è sempre rotonda.

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

7318 11 00

Viti a testa quadra per legno (Tirafondi)

I tirafondi sono un tipo speciale di viti di legno senza fessura che hanno una testa esagonale o quadrata e possono avere un dado fisso.

Esistono due tipi di tirafondi:

le viti utilizzate per fissare le rotaie alle traversine di legno, che in generale sono grandi viti di legno (vedi l'esempio A),

le viti utilizzate per assemblare travetti e altre costruzioni simili di falegnameria pesante che, dato il loro uso, hanno un gambo di diametro superiore a 5 mm (vedi l'esempio B).

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Esempio A

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Esempio B

7318 14 91

Viti filettatrici

Rientrano in questa sottovoce le viti temperate a capocchia e filettatura di fissazione (filettatura triangolare) destinate ad essere incavigliate (conficcate) nella lamiera. La loro filettatura non è a passo metrico e si estende sullo stelo fino alla capocchia. L'estremità dello stelo può avere una forma appuntita o a dente. Esse presentano, normalmente, l'aspetto seguente:

 

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7318 15 10

Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm

Si considerano «ottenuti dalla massa» su torni automatici a «décolleter» gli oggetti ricavati mediante tornitura da barre, profilati o fili, di sezione piena. Tali oggetti non devono necessariamente essere stati torniti su tutta la loro lunghezza.

Oltre al lavoro di tornitura essi possono aver subito altre lavorazioni con asportazione di metallo, per esempio mediante fresatura, foratura, alesaggio, piallatura. Essi possono anche presentare fessure o scanalature. Sono anche ammessi lavorazioni o trattamenti in superficie non modificanti la loro forma ed effettuati dopo la tornitura, purché tali lavorazioni o trattamenti consentano ancora di riconoscere che questi oggetti sono stati ottenuti mediante tornitura.

7318 15 20

per fissare gli elementi delle strade ferrate

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

i bulloni di arresto, che hanno in genere una testa quadrata o trapezoidale, con o senza una parte quadrata sotto la testa (spallamento). Tali bulloni sono utilizzati sulle traverse metalliche;

2.

i bulloni per stecche, che hanno in genere una testa quadrata o rotonda ed una parte ovale sotto la testa. Questi bulloni vengono utilizzati per collegare le rotaie tra di loro;

3.

gli altri bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, che sono in genere forniti con il dado avvitato. Lo spessore del gambo è di 18 millimetri o più.

7318 15 30 a 7318 15 49

senza capocchia

Rientrano in queste sottovoci gli articoli che hanno, per esempio, le seguenti forme:

 

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7318 15 90

altri

Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce le viti ed i bulloni con testa a tetragono incassato, con teste quadrate, ottagonali o triangolari,

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le viti a testa rotonda, in diverse esecuzioni, per esempio:

 

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7318 16 10

ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7318 15 10.

7318 16 91 e 7318 16 99

altri, di diametro interno

Il diametro interno deve essere misurato sulla parte interna della filettatura. Per le viti e i bulloni, esso deve per contro essere misurato sulla parte esterna della filettatura.

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7320 10 11

Molle paraboliche e loro foglie

Le molle paraboliche sono delle molle a balestra formate a caldo, la cui sezione si restringe dal centro verso le estremità.

7320 20 81

Molle di compressione

Le singole spire delle molle di compressione sono avvolte ad una certa distanza tra di loro di modo che le molle possano essere sollecitate a compressione.

7320 20 85

Molle di trazione

Le singole spire delle molle di trazione sono molto fitte, di modo che le molle possano essere sollecitate a trazione.

7320 20 89

altre

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, le molle di torsione e le molle a bovolo. Le molle di torsione possono presentarsi, per esempio, come segue:

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Le molle a bovolo possono presentarsi, per esempio, come segue:

 

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7320 90 30

Molle a forma di dischi

Le molle a forma di dischi possono presentarsi, per esempio, come segue:

 

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7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7324 10 00

Acquai e lavabi di acciai inossidabili

L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72. In generale gli oggetti di questa sottovoce sono di acciai inossidabili del tipo austenitico contenente circa 18 % di cromo e 8 % di nichel.

Essi sono ottenuti sia per imbutitura da una lamiera di acciaio inossidabile dalla quale si ricava un acquaio monoblocco, sia per montaggio in un solo pezzo di una o più vasche con una o due tavole sgocciolatoie lisce o scanalate.

7326

Altri lavori di ferro o acciaio

7326 20 80

altri

Questa sottovoce comprende i prodotti costituiti di uno o più fili d'acciaio inseriti tra due strisce di carta o di plastica non tagliate in lunghezza. Questi prodotti sono generalmente presentati in bobine utilizzate nelle macchine automatiche per la chiusura dei sacchi.

Qualora si presentino in tagli corti atti, allo stato, per la chiusura di sacchi, sacchetti, ecc. questi prodotti sono classificati alla voce 8309 (vedi le note esplicative del SA, voce 8309, secondo comma, punto 9).

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

7406

Polveri e pagliette di rame

7406 20 00

Polveri a struttura lamellare; pagliette

Le polveri a struttura lamellare possono essere distinte al miscropio: esse sono impalpabili, di solito lucenti, lievemente untuose e in genere vengono utilizzate come pigmenti per pitture.

Le pagliette possono essere distinte a occhio nudo o con la lente; si presentano sotto forma di piccole scaglie fini e irregolari e sono impiegate ordinariamente per cospargerle su carta, tessuto o simili.

7407

Barre e profilati di rame

Sono compresi in questa voce i profilati che presentano un profilo chiuso (profilati cavi), purché non rientrino nella definizione dei tubi.

7411

Tubi di rame

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304.

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

7507

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

7507 11 00 e 7507 12 00

Tubi

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304.

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

7601

Alluminio greggio

Questa voce comprende l'alluminio nelle forme descritte nelle note esplicative del SA, voce 7601. I pezzi risultanti dal taglio o dalla rottura di detti prodotti restano ugualmente compresi in questa voce.

7601 20 91 e 7601 20 99

secondario

L'alluminio secondario è ottenuto rifondendo rottami o residui di alluminio.

7602 00

Cascami ed avanzi di alluminio

Non rientrano in questa voce i cascami e avanzi rifusi sotto forma greggia (voce 7601).

7602 00 11

Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Sono compresi in questa sottovoce le torniture, i trucioli o riccioli, le molature, le segature o limature che sono cascami provenienti da pezzi lavorati, per esempio, al tornio, alla fresatrice, alla piallatrice, al trapano, alla sega, alla mola o alla lima.

Questa sottovoce comprende anche i cascami di foglie e di nastri sottili purché siano colorati o rivestiti o incollati tra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 millimetri (non compreso il supporto).

Tali cascami devono subire, prima del recupero del metallo, un trattamento speciale che permetta di eliminare le materie estranee (grassi, oli, intonaci, carte, ecc.)

7602 00 19

altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

Questa sottovoce comprendre tutti i cascami di alluminio che non rientrano nella sottovoce 7602 00 11.

Per scarti di fabbricazione si intendono i lavori nuovi, finiti o meno, che a causa di un difetto di fabbricazione (in particolare per difetto di struttura del metallo o per difetto di lavorazione), possono essere impiegati solo per il recupero del metallo.

7602 00 90

Avanzi

Per avanzi di alluminio si intendono i vecchi lavori di alluminio divenuti inutilizzabili per la destinazione originaria a seguito di rottura, taglio o usura, nonché i loro rottami.

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7603 20 00

Polveri a struttura lamellare; pagliette

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7406 20 00.

7608

Tubi di alluminio

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304.

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

7801

Piombo greggio

7801 91 00

contenente antimonio come altro elemento predominante in peso

Rientrano in particolare in questa sottovoce le leghe piombo-antimonio impiegate principalmente per la fabbricazione di piastre per accumulatori (Pb: da 92 a 94 %, Sb: da 6 a 8 %) e le leghe ternarie (Pb, Sb, Sn) in cui l'antimonio predomina, in peso, rispetto allo stagno e che servono alla fabbricazione di caratteri da stampa (Pb: da 55 a 88 %, Sb: da 10 a 30 %, Sn: da 2 a 25 %).

L'antimonio conferisce al piombo un certo grado di durezza e di fragilità.

7801 99 90

altro

Le leghe di piombo che rientrano in questa sottovoce sono in particolare:

1.

le leghe piombo-stagno-antimonio che possono contenere fino a 20 % di stagno e 10 % di antimonio, impiegate come leghe antifrizione;

2.

le leghe piombo-stagno destinate ai lavori di saldatura;

3.

le leghe piombo-arsenico (l'arsenico conferisce durezza al piombo e facilita la realizzazione della forma sferica per i pallini da caccia).

7806 00

Altri lavori di piombo

7806 00 10

Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)

All'esclusione delle casse mobili («containers») per il trasporto, previste alla sottovoce 8609 00 10, questa sottovoce comprende recipienti di vario tipo, costruiti o schermati con piombo, destinati al trasporto o all'immagazzinamento di sostanze radioattive, in modo che le radiazioni emesse da tali sostanze non possono causare danni a persone o a cose che si trovano nelle immediate vicinanze. Tali recipienti comprendono una gamma che va dai semplici bidoncini cilindrici con tappo o dalle semplici cassettine con coperchio, di solo piombo, fino ai grandi contenitori, anche rivestiti internamente di acciaio inossidabile e incamiciati o rinforzati esternamente con fasce di acciaio e muniti di ganci, supporti, intercapedini, alettature, valvole speciali, dispositivi per la circolazione di acqua di raffreddamento, ripiani anche girevoli, ecc.

Talvolta possono essere costituiti da due o più involucri concentrici separabili, oppure da più elementi scomponibili. Essi sono concepiti per resistere all'azione del calore, degli urti, dell'acqua, della corrosione da parte delle sostanze in essi contenute e inoltre per essere agevolmente decontaminati all'interno e all'esterno.

Sono esclusi da questa sottovoce i piccoli contenitori cilindrici di piombo destinati al conteggio degli impulsi emessi dalle sostanze radioattive, che sono da classificare nella sottovoce 7806 00 80.

7806 00 80

altri

Oltre agli oggetti citati nelle note esplicative del SA, voce 7806, secondo e terzo comma, rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

i mattoni o piastre di piombo (diversi dagli oggetti di cui alla voce 7804) sagomati in modo da potersi incastrare per formare pareti o tetti di protezione contro le radiazioni;

2.

i piccoli contenitori cilindrici di piombo, anche scomponibili in più elementi, destinati al conteggio degli impulsi emessi dalle sostanze radioattive. Essi hanno un'apertura per l'introduzione del contatore Geiger-Müller o a scintillazioni e sono spesso provvisti di finestre per l'introduzione dei campioni;

3.

gli infissi o cornici di piombo destinati a ricevere vetri speciali ad elevato spessore, che costituiscono le finestre delle «celle calde», cioè dei locali in cui vengono manipolate sostanze a forte radioattività;

4.

le apparecchiature per la collimazione delle radiazioni;

5.

per quanto riguarda la fabbricazione dei tubi di piombo, bisogna rilevare, tuttavia, che il metodo della filatura alla pressa è quello più generalmente usato. I tubi ed accessori per tubi, di piombo (compresi i tubi ad S per sifoni), sono adoperati principalmente per le condutture di acqua, gas, acidi (solforico e cloridrico, ad esempio), per rivestimento di cavi elettrici, ecc.

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

8101 10 00

Polveri

Questa sottovoce comprende la polvere di tungsteno così come viene ottenuta per riduzione dall'idrogeno del triossido di tungsteno (o anidride tungstica).

8101 94 00

Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

Rientrano in questa sottovoce:

1.

i lingotti, nonché le barre generalmente prismatiche ottenute per sinterizzazione della polvere, non ancora martellate, laminate o trafilate;

2.

la polvere di tungsteno, compressa in tavolette, pastiglie, ecc., unicamente per fini di dosaggio o di trasporto.

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8102 10 00

Polveri

Questa sottovoce comprende le polveri di molibdeno, così come vengono ottenute per riduzione dell'ossido di molibdeno puro o del molibdato di ammonio.

8102 94 00

Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 8101 94 00.

8103

Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi

8103 20 00

Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

Per quanto riguarda il tantalio greggio, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della nota esplicativa della sottovoce 8101 94 00.

La polvere di tantalio è ottenuta mediante riduzione dell'ossido di tantalio o per elettrolisi del fluotantalato di potassio fuso.

CAPITOLO 82

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

8202 20 00

Lame di seghe a nastro

Questa sottovoce comprende le lame pronte per l'uso (seghe continue), nonché le lame presentate in nastri di lunghezza indeterminata (purché la destinazione come lame di seghe a nastro sia indiscutibile).

Le lame delle seghe a nastro per la lavorazione dei metalli sono lame con denti fini senza strada.

Le lame delle seghe a nastro per la lavorazione di materie diverse dai metalli hanno denti relativamente grandi con strada (vale a dire che i singoli denti sono inclinati alternativamente a destra e a sinistra rispetto all'asse longitudinale della lama).

Non rientrano nella presente sottovoce le lame non dentate la cui azione segante è dovuta a materie abrasive (per esempio: polvere di diamanti, corindone artificiale) che rientrano nella voce 6804.

8202 31 00

con parte operante di acciaio

Non rientrano nella presente sottovoce:

a)

le lame delle seghe da traforo non dentate, che rientrano nella sottovoce 8202 99 20;

b)

i dischi non dentati per tranciare, la cui azione segante è dovuta a materie abrasive (per esempio: polvere di diamanti, corindone artificiale) che rientrano nella voce 6804.

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8207 13 00 a 8207 19 90

Utensili di perforazione o di sondaggio

Gli utensili compresi in queste sottovoci hanno in genere come parte operante placchette, barrette, punte, ecc. classificate alla voce 8209 00.

Rientrano comunque nella sottovoce 8207 19 10 gli utensili aventi come parte operante placchette, punte e parti di forma analoga costituite da uno strato di diamanti sintetici fissato su un supporto di cermet.

8207 40 10

Utensili per maschiare

Gli utensili per maschiare sono utilizzati per effettuare filettature interne.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce gli utensili per maschiare che operano senza asportazione di materia.

8207 40 30

Utensili per filettare

Gli utensili per filettare sono utilizzati per effettuare filettature esterne.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce gli utensili per filettare senza asportazione di materia.

8207 70 31

Frese con codolo

Le frese con codolo sono degli utensili che hanno un codolo cilindrico o conico che permette d'incastrarli in un portautensile.

Essi hanno, per esempio, le seguenti forme:

 

Image

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8212 20 00

Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri

Oltre agli sbozzi in nastri, rientrano in questa sottovoce:

1.

le lame finite, cioè le lame non affilate, anche perforate;

2.

le lame consistenti in nastri affilati da una sola parte, non perforate, che si applicano arrotolate al rasoio.

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

8215 10 20

contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati

Da questa sottovoce sono esclusi gli articoli con ornamentazione secondaria di metallo prezioso (per esempio: un motivo raffigurante un petalo riprodotto sull'impugnatura di un pezzo di coltelleria).

8215 10 30

di acciai inossidabili

L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72.

8215 10 80

altri

Le note esplicative della sottovoce 8215 10 20 si applicano mutatis mutandis.

8215 20 10

di acciai inossidabili

L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72.

8215 91 00

argentati, dorati o platinati

Le note esplicative della sottovoce 8215 10 20 si applicano mutatis mutandis.

8215 99 10

di acciai inossidabili

L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72.

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8302 20 00

Rotelle

Le rotelle girevoli hanno molteplici impieghi: guarnizioni per mobili, pianoforti, letti da ospedale, tavoli a rotelle, ecc., e come ruote per carrelli di manutenzione, per carrozzelle da invalidi, ecc.

Le rotelle girevoli che non rientrano nella nota 2 del presente capitolo sono generalmente classificate nella sottovoce 8716 90 90.

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Nota 4

Salvo disposizione contraria dettata dal contesto, la trasmissione può avvenire anche mediante apparecchiature (anche incorporate nei singoli componenti) che utilizzano raggi infrarossi, onde radio o raggi laser, ecc. su brevi distanze.

Nota complementare 1

A.

Utensili per il montaggio o la manutenzione delle macchine

Per essere soggetti allo stesso regime applicato alle macchine, gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione devono riunire le tre seguenti condizioni di natura, destinazione e presentazione:

1.

essere utensili: si tratta in generale di utensili manuali del genere di quelli che rientrano nelle voci 4417 00 00 o 8205, o per esempio nelle sottovoci 8203 20 00, 8203 30 00, 8203 40 00, 8204 11 00, 8204 12 00, 9603 29 80, 9603 30 90, 9603 40 10, 9603 40 90, 9603 90 91 o 9603 90 99.

Sono in ogni modo esclusi da tale regime gli apparecchi di misura e di controllo del capitolo 90;

2.

essere destinati al montaggio o alla manutenzione della macchina. Nel caso di utensili identici, sono ammessi al medesimo regime della macchina soltanto gli esemplari che devono essere impiegati simultaneamente. Nel caso in cui siano differenti, viene ammesso soltanto un esemplare di ciascun utensile;

3.

essere presentati per lo sdoganamento contemporaneamente alla macchina.

B.

Utensili intercambiabili

Per essere ammessi allo stesso regime applicabile alle macchine, gli utensili intercambiabili devono soddisfare tre condizioni:

1.

essere utensili: si tratta, oltre che degli utensili della voce 8207, anche di quelli che rientrano nelle voci 4016, 5911, 6909 e nelle sottovoci 4205 00 11, 4205 00 19, 6804 10 00, 6804 21 00, 6804 22 12, 6804 22 18, 6804 22 30, 6804 22 50, 6804 22 90, 6804 23 00 o 9603 50 00.

Non vengono invece considerati utensili, e pertanto non possono beneficiare delle disposizioni della presente nota complementare, le forme (voce 8480), gli accessori, compresi i dispositivi ausiliari (per esempio: della voce 8466);

2.

fare parte della normale attrezzatura della macchina.

Si considerano come facenti parte della normale attrezzatura di una macchina:

a)

soltanto gli esemplari che possono essere montati simultaneamente sulla macchina, se gli utensili sono identici;

b)

un solo esemplare di ciascun utensile, se gli utensili sono differenti;

3.

essere presentati in dogana insieme alla macchina ed essere normalmente venduti con la medesima.

Nota complementare 3

Le macchine smontate o non montate possono, a seconda delle esigenze commerciali o dei mezzi di trasporto, essere importate con più spedizioni nel tempo.

Per poter dichiarare i singoli elementi costitutivi della voce o sottovoce cui rientra la macchina montata, il dichiarante in dogana deve, al più tardi, all'atto della prima spedizione, inoltrare apposita domanda scritta alla dogana allegando la seguente documentazione:

a)

un disegno o, se del caso, vari disegni della macchina con i numeri di riferimento per gli elementi costitutivi più importanti;

b)

un inventario generale con l'indicazione delle caratteristiche e del peso approssimativo dei vari elementi principali sopraindicati con i numeri di riferimento.

La richiesta può essere accolta favorevolmente soltanto se si tratta dell'esecuzione di un contratto per la fornitura di una macchina che può essere considerata completa ai sensi della nomenclatura combinata.

L'importazione di tutti gli elementi costitutivi della macchina deve aver luogo per il tramite dello stesso ufficio entro il termine stabilito. In speciali casi, nondimeno, le competenti autorità possono autorizzare l'importazione per il tramite di vari uffici. Questo termine non può essere superato, salvo eventuale proroga da concedersi dalle competenti autorità a seguito di presentazione di apposita istanza motivata e corredata di pezze giustificative.

All'atto di ciascuna importazione parziale deve essere presentato un elenco degli elementi che fanno parte della spedizione, con riferimento all'inventario generale di cui sopra. Sulla dichiarazione in dogana relativa a ciascuna spedizione si devono riportare la denominazione della parte o delle parti di macchina che sono oggetto della spedizione parziale e la denominazione della macchina completa.

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Considerazioni generali

L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.

Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8402 19 90

altre

Rientrano in tale sottovoce, per esempio, le caldaie combinate a tubi di fumo e a tubi d'acqua nonché esecuzioni speciali per caldaie a serbatoio quali le caldaie a vapore a riscaldamento elettrico in cui il focolare è sostituito da cartucce a riscaldamento elettrico.

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

8405 10 00

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

Non rientrano in tale sottovoce:

a)

i forni a coke, del tipo di quelli utilizzati negli stabilimenti a produzione del gas (voce 8417);

b)

gli apparecchi gasogeni operanti per via elettrolitica (per la produzione di perossido d'azoto, d'idrogeno solforato o di acido cianidrico, a seconda dell'elettrolito utilizzato) (voce 8543).

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8407 21 10 a 8407 29 00

Motori per la propulsione di navi

Non rientrano in tali sottovoci i motori utilizzati a bordo dei natanti per scopi diversi dalla propulsione.

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8408 10 11 a 8408 10 99

Motori per la propulsione di navi

Vedi la nota relativa alle sottovoci 8407 21 10-8407 29 00.

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Oltre alle esclusioni contemplate nelle note esplicative del SA, voce 8409, sono parimenti esclusi da questa voce, per esempio:

a)

le canne e tubi di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4009);

b)

i tubi flessibili di metallo comune (voce 8307);

c)

le guarnizioni (generalmente soggette al regime del materiale costitutivo o della voce 8484).

8409 99 00

altre

Sono esclusi da questa sottovoce i turbocompressori per gas di scarico destinati ad aumentare la potenza dei motori tramite compressione dell'aria aspirata necessaria alla combustione. Facendo parte dei turbocompressori, tali apparecchi rientrano nella voce 8414.

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8411 11 00 a 8411 12 80

Turboreattori

Non rientrano in tali sottovoci i dispositivi ausiliari detti di postcombustione, presentati isolatamente (sottovoce 8411 91 00).

8411 99 00

altre

La presente sottovoce comprende le pale (eliche) di rotori per turbine a gas, indipendentemente dal fatto che la turbina a gas funga o meno da macchina motrice associata ad un generatore elettrico.

8412

Altri motori e macchine motrici

8412 21 20 a 8412 29 89

Motori idraulici

Rientrano in queste sottovoci, per esempio, i motori per la trasmissione idraulica.

8412 21 20 e 8412 21 80

a movimento rettilineo (cilindri)

Rientrano in tali sottovoci, per esempio, i dispositivi idraulici che consentono il posizionamento e il bloccaggio per le varie posizioni dei sedili degli aeromobili.

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8413 50 20

Aggregati idraulici

Vedi le note esplicative del SA, voce 8412, lettera B, punto 6.

8413 60 20

Aggregati idraulici

Vedi le note esplicative del SA, voce 8412, lettera B, punto 6.

8413 70 51 a 8413 70 75

Pompe radiali

Nelle pompe radiali il trasporto (mandata) del liquido avviene in senso trasversale rispetto all'asse della girante.

8413 70 81 e 8413 70 89

altre pompe centrifughe

Rientrano in particolare in queste sottovoci le pompe assiali in cui il trasporto del liquido avviene in senso longitudinale rispetto all'asse della girante. Rientrano inoltre in queste sottovoci le combinazioni di pompe radiali e di pompe assiali (per esempio: aspirazione radiale e trasporto assiale del liquido o aspirazione assiale e trasporto radiale del liquido).

8413 81 00 e 8413 82 00

altre pompe; elevatori per liquidi

Non rientrano in tali sottovoci:

a)

gli apparecchi denominati pompe d'aspirazione sanitarie utilizzate per aspirare secrezioni e comprendenti oltre la pompa un dispositivo di aspirazione. Tali apparecchi sono impiegati nelle sale operatorie o nelle ambulanze (voce 9018);

b)

le pompe sanitarie che si portano in mano o indosso o innestate, impiegate per la distribuzione di farmaci, dotate di un serbatoio di raccolta e alloggiate unitamente alla fonte d'energia per la propulsione della pompa in un contenitore normale (voce 9021).

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

Per pompe e compressori, a norma della presente voce, si devono anche intendere le motopompe, le turbopompe, i motocompressori e i turbocompressori.

8414 10 89

altre

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le pompe per vuoto ad anello liquido e le pompe per vuoto a membrana.

8414 20 20 e 8414 20 80

Pompe per aria, a mano o a pedale

Fra le pompe per aria descritte nelle note esplicative del SA, voce 8414, lettera A, rientrano nelle presenti sottovoci soltanto quelle a mano o a pedale, vale a dire azionate unicamente mediante forza umana. Tali pompe sono in particolare predisposte per il rigonfiamento, per esempio, di pneumatici (di biciclette, di vetture, ecc.), materassi, cuscini e battellini pneumatici.

8414 51 00 a 8414 59 80

Ventilatori

Sono considerati ventilatori, ai sensi delle presenti sottovoci, soltanto gli apparecchi descritti nelle note esplicative del SA, voce 8414, lettera B, e rispondenti alle seguenti condizioni:

1.

la pressione dell'aria o del gas non deve superare 2 bar;

2.

devono avere una superficie rotante.

Sono esclusi da tali sottovoci e classificati nelle sottovoci 8414 80 11 a 8414 80 80 in particolare gli apparecchi che non possiedono le caratteristiche di cui sopra.

8414 59 40

centrifughi

I ventilatori centrifughi sono caratterizzati da una aspirazione assiale dell'aria o di altri gas che saranno convogliati in senso radiale.

8414 80 11 e 8414 80 19

Turbocompressori

In un turbocompressore l'asse della girante è azionato da un motore esterno e l'aria o gli altri gas da comprimere sono convogliati dalla girante a palette. I turbocompressori possono essere monocellulari o multicellulari ed essere del tipo assiale o radiale. I turbocompressori bicellulari del tipo semplice sono, per esempio, utilizzati negli aspirapolvere.

8414 80 11

monocellulari

Fanno parte, per esempio, di tale sottovoce i turbocompressori a gas di scarico utilizzati per aumentare la potenza dei motori attraverso la compressione di aria aspirata necessaria alla combustione. Si tratta di turbocompressori d'aria (soffianti) in grado di produrre una sovrappressione superiore a 2 bar, azionati da una turbina a gas di scarico montata sul carter del compressore. La turbina a gas di scarico è alimentata dai gas di scarico del motore a combustione sul quale è montata.

8414 90 00

Parti

Rientrano, per esempio, in tale sottovoce le parti di turbocompressori per gas di scarico utilizzati nei motori a combustione. Tuttavia, gli elementi delle turbine a gas di scarico utilizzati con i turbocompressori per gas di scarico fanno parte, quali elementi delle turbine a gas senza camera di combustione, della voce 8411.

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

8418 69 00

altri

Rientrano, per esempio, in tale sottovoce gli apparecchi denominati «essiccatori a freddo» per la deumidificazione dell'aria in piscine o in altri ambienti umidi. Essenzialmente tali apparecchi consistono in una macchina frigorifera e in un ventilatore azionato da un motore. Il ventilatore aspira aria umida successivamente convogliata all'evaporatore della macchina frigorifera sulle cui pareti si condensa. L'acqua di condensazione che si forma viene raccolta in un serbatoio. Per il successivo riscaldamento, l'aria deumidificata attraversa superiormente il condensatore riscaldato della macchina frigorifera e viene quindi rinviata nell'ambiente di partenza.

Rientrano parimenti in tale sottovoce gli essiccatori a freddo per la deumidificazione dell'aria compressa destinata a dispositivi ad aria compressa. In tali apparecchi, l'aria deumidificata viene generalmente riscaldata tramite uno scambiatore di calore (aria/aria) incorporato in serie. Tale scambiatore disperde il calore dell'aria compressa umida che entra nell'essiccatore a freddo attraverso idonee pareti, trasferendolo all'aria compressa deumidificata.

In ogni caso, tali apparecchi non dispongono di dispositivi di regolazione della temperatura.

Non rientrano invece in tale sottovoce gli apparecchi destinati alla fabbricazione di ghiaccio secco (ghiaccio in blocchi) a partire dall'anidride carbonica fortemente compressa e successiva operazione di decompressione istantanea con conseguente autoiperfusione (voce 8479).

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8419 20 00

Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

Gli apparecchi che rientrano in questa sottovoce, destinati alle attrezzature di cliniche, sale operatorie, studi medici, ecc., consistono in contenitori nei quali gli utensili e gli strumenti medico chirurgici nonché le ovatte, i cotoni idrofili e altri materiali per medicazione sono sottoposti ad una temperatura pari o superiore a 100 gradi Celsius per distruggere i germi di cui potrebbero essere portatori.

Nella maggior parte dei casi essi hanno la forma di parallelepipedo o di cilindro adagiato su uno zoccolo e all'interno del quale si trovano vari graticci amovibili. Generalmente l'involucro è in acciaio o in alluminio ed è rivestito all'interno di materiale inibente. Lo sportello di detti recipienti può essere munito di vetro trasparente che permette di vedere gli strumenti depositati all'interno. Taluni apparecchi hanno la forma di armadi o di altri mobili. In questo caso nello sterilizzatore propriamente detto può essere incorporato un contenitore a compartimenti per disporvi gli strumenti od altri articoli da sterilizzare; questa particolarità non influisce sulla classificazione di questa sottovoce.

A seconda dei casi, il riscaldamento avvienne mediante alcool, petrolio, gas o elettricità e, a seconda della concezione degli apparecchi, la sterilizzazione avviene con acqua bollente (recipienti o vaschette) con vapore acqueo sotto pressione (autoclave) o con aria calda-secca (stufa).

8419 50 00

Scambiatori di calore

Gli scambiatori di calore sono impiegati:

1.

per modificare la temperatura dei fluidi senza cambiare lo stato (liquido o gassoso), tale cambiamento di temperatura può arrivare fino alla sterilizzazione o alla pastorizzazione;

2.

per vaporizzare o condensare i fluidi.

Rientrano, per esempio, in tale sottovoce:

1.

i condensatori di azoto o di altri gas;

2.

i dispositivi detti «refrigeranti», per il raffreddamento e la condensazione dei solventi utilizzati in particolare nelle tintorie e nelle imprese di pulitura a secco;

3.

gli apparecchi per il raffreddamento di liquidi, vapori o gas, utilizzati nelle varie industrie (latterie, birrerie, ecc.);

4.

gli apparecchi di pastorizzazione, in continuo, utilizzati in particolare nell'industria lattiero-casearia (pastorizzatori a lastre).

Sono esclusi da tale sottovoce, per esempio:

a)

gli scaldacqua delle sottovoci 8419 11 00 o 8419 19 00:

b)

gli apparecchi nei quali:

lo scambio termico ha per risultato di far passare un fluido liquido o gassoso allo stato solido (per esempio: essicazione mediante polverizzazione);

lo scambio termico tra i due fluidi non ha luogo attraverso una parete (per esempio: torre di raffreddamento per scorrimento in aria libera).

Tali apparecchi rientrano generalmente nelle sottovoci 8419 89 10 o 8419 89 98.

8419 89 10

Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

Questa sottovoce comprende in particolare le torri di raffreddamento, in cui l'acqua è raffreddata in seguito ad evaporazione e contatto diretto con l'aria. L'acqua calda viene pompata verso la cima della torre e scorre poi liberamente fino in fondo al suo interno, dove viene raffreddata dall'aria ascendente (effetto camino).

8419 89 98

altri

Fanno parte di tale sottovoce, per esempio, gli apparecchi per l'affumicatura dei salumi crudi anche quando i salumi subiscono un trattamento termico prima o durante l'affumicatura, con la conseguente cottura totale o parziale dei salumi. Sono formati da un'ampia camera, riscaldati da serpentiniserpentine a vapore nei quali il fumo caldo o freddo è convogliato dall'esterno tramite una soffieria e dotata di un impianto di umidificazione e di serpentine per il raffreddamento ad acqua fredda. I salumi crudi sono sistemati all'interno della camera, sospesi a supporti mobili.

Sono invece esclusi da tale sottovoce i mobili tipo distributori di stoviglie ai clienti delle mense o dei ristoranti self-service, anche quando tali apparecchi sono dotati di scaldatori elettrici o a bagnomaria per il riscaldamento delle stoviglie (voce 9403).

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8421 39 60

mediante processo catalitico

Rientrano, per esempio, in tale sottovoce i depuratori catalitici dei gas di scarico da installare sui tubi di scappamento degli autoveicoli o nelle condotte dei gas di scarico degli stabilimenti industriali, la cui funzione è di neutralizzare per reazione chimica l'anidride nitrosa ed eventualmente altre sostanze nocive (quali l'ossido di carbonio o il carburo d'idrogeno) per la depurazione dell'aria. Gli apparecchi utilizzati sugli autoveicoli consistono in una scatola sulla quale viene installato un blocco a nido d'api con canali di scorrimento coperti da catalizzatore attivo. Gli apparecchi impiegati negli stabilimenti industriali si servono, quale depuratore dei gas di scarico, perlopiù di un telaio che incorpora vari elementi catalizzatori. Presentati separatamente, i blocchi a nido d'api e gli elementi catalizzatori rientrano, in quanto catalizzatori, nella voce 3815.

8421 39 80

altri

Oltre gli apparecchi a processo elettrostatico e termico rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi di depurazione dei gas che scompongono una miscela di gas tramite neutralizzazione (separazione) dei singoli componenti.

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande

8422 90 10

di lavastoviglie

I programmatori per lavastoviglie, presentati isolatamente, seguono il loro proprio regime (per esempio: voce 9107 00 00).

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8423 20 00

Basculle per la pesatura continua su trasportatori

Rientrano anche in tale sottovoce le basculle elettromeccaniche a pesata continua. La struttura e il sistema di funzionamento di tali basculle sono analoghi a quelli delle basculle elettromeccaniche descritte nella nota esplicativa delle sottovoci 8423 81 10-8423 89 00.

8423 30 00

Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

Rientrano anche in tale sottovoce le basculle elettromeccaniche con funzioni analoghe. La struttura e il sistema di funzionamento di tali basculle sono uguali a quelli delle basculle elettromeccaniche descritte nella nota esplicativa delle sottovoci 8423 81 10-8423 89 00.

8423 81 10 a 8423 89 00

altri apparecchi e strumenti per pesare

Rientrano anche in tali sottovoci gli apparecchi e gli strumenti elettromeccanici per pesare, in cui il peso degli oggetti è trasformato da un convertitore di misura in una grandezza elettrica (tensione) misurata da uno strumento incorporato nell'apparecchio o nello strumento per pesare. Gli apparecchi e gli strumenti per pesare di questo tipo utilizzano in genere quale convertitore di misura cellule o barre di pesatura assemblate ad elementi compensativi di misura (resistenze elettriche) che formano un ponte misuratore. La forza peso dell'oggetto da misurare provoca una deformazione delle cellule o delle barre ponderali e comporta una variazione di lunghezza (allungamento o accorciamento) degli elementi compensativi nonché una variazione della resistenza proporzionale al peso da misurare. Tale variazione è trasmessa, sotto forma di variazione della tensione, allo strumento misuratore della bilancia.

Oltre allo strumento di misura che, per lo più, è posto in una sede separata e viene denominato «unità o indicatore di pesata», le bilance elettromeccaniche possono comprendere altre unità collegate via cavo (per esempio: tastiere, memorie, stampanti, schermi, apparecchi di comando e di lettura per controllare i dati in arrivo alla basculla). In presenza di tali sistemi di pesatura, più bilance possono essere collegate ad uno strumento comune di misurazione (denominato «terminale» di pesata).

Le bilance succitate possono essere dotate di un'«interfaccia» che ne consente l'allacciamento ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

Le bilance elettromeccaniche si considerano «elettroniche» quando lo strumento di misura della bilancia comprende un microprocessore che consente, per esempio, il calcolo del prezzo relativo ad una quantità misurata con l'ausilio delle informazioni programmate corrispondenti al prezzo per unità (per esempio: chilogrammi).

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8424 30 10

ad aria compressa

Rientrano, per esempio, in tale sottovoce le macchine e apparecchi a getto di sabbia con soffieria ad aria compressa per la pulitura di candele d'accensione o l'abrasione (allineamento) dei condensatori elettrici del tipo monolitici.

Nel caso presente, per abrasione s'intende l'eliminazione tramite un getto di sabbia dell'elemento conduttore del condensatore, fino ad ottenere la capacità voluta.

8424 89 00

altri

Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce le macchine dette «lavatrici» per pulire autovetture, pezzi metallici o altri articoli, mediante getti d'acqua, di petrolio o di altri liquidi, le quali presentano, riuniti in un solo corpo, una pompa, tubazioni con ugelli ed, eventualmente, un trasportatore, un dispositivo di riscaldamento, ecc.

Sono tuttavia esclusi da questa sottovoce gli apparecchi per pulire ad acqua ad alta pressione (sottovoci 8424 30 01 e 8424 30 08).

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

8426 41 00 e 8426 49 00

altre macchine ed apparecchi, semoventi

Vedi le note esplicative del SA, voce 8426, «apparecchi semoventi e altri apparecchi mobili», paragrafo b), numero 2.

Per distinguere le macchine e apparecchi semoventi compresi nelle presenti sottovoci dai veicoli automobili ad uso speciale di cui alla voce 8705, si considerano in linea di massima da classificare nelle presenti sottovoci i congegni che:

1.

ricevono la propulsione dal motore facente parte del dispositivo di sollevamento;

2.

hanno velocità massima di 20 chilometri/ora;

3.

hanno una sola cabina facente parte del dispositivo di sollevamento;

4.

in genere non si spostano con il carico oppure effettuano, in dette condizioni, soltanto piccoli spostamenti che hanno funzione ausiliaria rispetto alla funzione di sollevamento.

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

In questa sottovoce non rientrano gli apparecchi denominati cingolati-scala, utilizzati per far salire o scendere le scale a un malato nella sua sedia a rotelle e che sono dotati di un telaio a cingoli, che rientrano invece, quali accessori per sedie a rotelle, nella voce 8714.

8428 90 90

altri

Rientrano in tale sottovoce, per esempio:

1.

i piani a rulli (o rullini), talvolta chiamati trasportatori o guide a rulli, che presentano rulli (oppure rullini), con o senza motori, destinati ad introdurre i prodotti nella gabbia o ad estrarverli o anche a farli passare da una gabbia all'altra;

2.

gli scivoli a rulli di presa (pinch rolls) con funzione analoga agli articoli sopra descritti, con due serie di rulli tra i quali passano i prodottti;

3.

i piani di raffreddamento, che sono piani a rulli situati all'uscita dei treni di laminazione e nei quali i prodotti (per esempio: barre, fili) sono avviati lentamente verso un posto di evacuazione e durante il tragitto si raffreddano alla temperatura ambiente;

4.

i piani elevatori o ribaltatori per laminatoi a più serie di cilindri sovrapposti (laminatoi trio e laminatoi doppio duo). Questi apparecchi consistono in un piano girevole attorno ad un asse situato all'estremità più lontana del laminatoio; il piano presenta vari rulli motori. All'uscita di una serie di cilindri metallici sono ricevuti sul piano che immediatamente si rovescia per portarsi all'altezza dell'altra serie di cilindri tra i quali il pezzo viene spinto a mezzo di rulli motori;

5.

i traslatori utilizzati nei treni di laminazione a gabbie parallele destinati, per esempio, a far passare le barre del piano a rulli della prima gabbia a quello della seconda gabbia;

6.

i ribaltatori o bracci elevatori (talvolta chiamati rovesciatori) cha fanno girare il prodotto;

7.

i meccanismi costruiti per la manipolazione a distanza delle sostanze altamente radioattive.

Non rientrano, per esempio, in questa sottovoce i manipolatori automotori di lingotti nonché i dispositivi (per esempio: gru, carriponte) i quali, benché impiegati per alimentare i laminatoi, non partecipano direttamente al lavoro di quest'ultimi (sottovoci 8426 12 00, 8426 41 00, 8426 49 00 o 8426 99 00).

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8429 30 00

Ruspe spianatrici

Vedi le note esplicative del SA, voce 8429, secondo comma, lettera C.

Non rientrano in questa sottovoce gli scrapers composti da un trattore (anche a un solo asse) e da uno scraper propriamente detto, di cui ogni elemento va classificato secondo il regime suo proprio (voce 8701 per il trattore e sottovoce 8430 69 00 per lo scraper), in applicazione della nota 2 del capitolo 87.

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

8432 30 11

di precisione, a comando centrale

Rientrano in questa sottovoce le macchine utilizzate per interrare i semi o, più precisamente, un seme per volta, in fila e ad intervalli regolari regolabili. Tali macchine consentono inoltre di distribuire simultaneamente i semi in più file.

8433

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437

8433 11 10 a 8433 19 90

Tosatrici da prato

Per quanto riguarda le tosatrici da prato denominate tosatrici semoventi si confrontino le note esplicative del SA, voce 8433, lettera A, penultimo capoverso.

8438

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diversi dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

8438 80 10

per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le macchine utilizzate per miscelare diversi tipi di tè o per macinare il caffè.

Sono escluse da questa sottovoce le macchine per la preparazione industriale di bevande calde (sottovoce 8419 81 20), le macchine per la torrefazione del caffè (sottovoce 8419 89 98), le macchine per la fabbricazione del caffè solubile (sottovoce 8419 39 00).

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

8439 30 00

Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

Oltre le macchine e gli apparecchi indicati nelle note esplicative del SA, voce 8439, parte III, si possono citare le macchine per rendere pergamenata la carta.

Sono escluse dalla presente sottovoce:

a)

le macchine e gli apparecchi che pur avendo funzioni analoghe a quelle sopra descritte, operano non su carta e cartone in fogli, ma su lavori di queste materie. Questo è il caso, per esempio, delle macchine per paraffinare i bicchieri, i vasi, ecc., mediante immersione (sottovoce 8479 89 97). Le macchine e gli apparecchi che fabbricano lavori di carta o di cartone quali bicchieri, vasi, scatole, ecc. rientrano nella voce 8441;

b)

le macchine e gli apparecchi che, pur operando su carta o cartone in fogli, fabbricano prodotti che non sono più carta o cartone ai sensi della nomenclatura combinata. Questo è il caso, in particolare, delle macchine per l'applicazione di abrasivi o per stendere le emulsioni fotosensibili sui loro supporti (sottovoce 8479 89 97).

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

8441 10 20

Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale

Rientrano in questa sottovoce le macchine che consentono di ottenere fogli di un determinato formato tagliando dei nastri continui di carta in senso unicamente trasversale oppure sia in senso longitudinale che trasversale.

8441 10 30

Taglierine-raffilatrici lineari

Rientrano in questa sottovoce le macchine, che, con una sola lama, tagliano delle pile di fogli bloccati sul piano di appoggio da un prossimo disposto lungo la linea di taglio.

Rientrano in questa sottovoce anche le macchine dotate di una lama e piano di appoggio rotante per il rifilo dei margini dei libri, in cui i libri vengono ruotati di 90 gradi dopo il primo ed il secondo taglio.

8441 10 70

altre

Rientrano in questa sottovoce le macchine dotate di tre lame a 90 gradi utilizzate per il rifilo dei margini dei libri. Due lame lavorano contemporaneamente sui margini di testa e di piede e la terza lavora successivamente rifilando il margine di taglio o viceversa.

Rientrano in particolare in questa sottovoce le macchine e gli apparecchi azionati a mano o mediante un pedale.

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

8442 30 10

Macchine per comporre mediante procedimento fotografico

Questa sottovoce riguarda le macchine per comporre mediante procedimento fotografico, che compongono fotografando in successione caratteri montati su dischi rotanti oppure la superficie di matrici speciali oppure i caratteri creati su un tubo a raggi catodici per mezzo di una matrice di piccoli punti sovrapposti. Rientrano in questa sottovoce anche le macchine per comporre che utilizzano un raggio laser proiettato su una pellicola fotografica.

Non rientrano invece in questa sottovoce:

a)

le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione del tipo universale utilizzabili, per esempio, oltre che per l'esecuzione di vari calcoli contabili, per l'elaborazione delle fotocomposizioni e che pertanto sono collegate via cavo (on line) ad una fotocompositrice quale unità di comando e di alimentazione della medesima con dati utili alla composizione (voce 8471 — vedi la nota 5 A del presente capitolo);

b)

gli apparecchi telegrafici emittenti e riceventi, presentati separatamente (voce 8517).

8442 30 91

Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.), anche con dispositivo per fondere

L'operazione di composizione dei caratteri può essere effettuata manualmente oppure meccanicamente per mezzo di macchine più o meno complesse. Gli apparati e le macchine di questa sottovoce comprendono:

1.

matrici, placchette, generalmente in rame o nickel, battute per mezzo di un punzone. Sono utilizzate per fondere tipi di caratteri separati;

2.

forme per livellare, mediante piallatura a mano, la superficie del carattere di stampa. Si tratta essenzialmente di una forma perfettamente liscia, con un incavo centrale, e dotata di un dispositivo di bloccaggio che mantiene il carattere al suo posto;

3.

macchine automatiche per la fusione dei caratteri. In queste macchine il carattere tipografico è creato lettera per lettera, ma non è composto. Generalmente consistono in un crogiuolo riscaldato elettricamente che contiene il metallo fuso, un dispositivo di raffreddamento dello stampo per accelerare l'indurimento e meccanismi per piallare e livellare il carattere;

4.

macchine per fondere i filetti, spazi (marginatura) ecc., che funzionano per estrusione;

5.

compositoi utilizzati per iniziare la composizione e sui quali una o più linee di caratteri sono composti manualmente. I compositoi sono generalmente lastre in legno o in metallo piane, con flange su due lati adiacenti e spesso dotate di una slitta mobile di bloccaggio. La voce comprende vantaggi, simili, ma di dimensioni maggiori, che trattengono il carattere per un'intera pagina;

6.

telai, riquadri in ghisa o acciaio che trattengono varie pagine per la stampa. Una, due o quattro pagine sono trattenute nel telaio per mezzo di serraforme in metallo (speciali cunei in metallo) oppure per mezzo di dispositivi meccanici di fissaggio (di tipo a dado o a vite ecc.) che rientrano nella presente voce.

In aggiunta alle macchine e agli apparati a fusione e a composizione di cui sopra, esiste un intero gruppo di altre macchine che fondono meccanicamente i caratteri e li compongono. Ciò avviene sotto forma di due operazioni distinte su due macchine differenti, ma complementari (la prima macchina produce un nastro cartaceo perforato che controlla la seconda macchina la cui funzione consiste nel fondere i caratteri separatamente o in blocchi di linee), oppure sotto forma di un'unica operazione sulla stessa macchina. Queste macchine, spesso molto complesse, comprendono:

1.

macchine a fusione e composizione per caratteri separati (monotype) che, operando a partire da un nastro precedentemente perforato su una macchina per la precomposizione, selezionano, per mezzo di relè pneumatici, matrici speciali contenute all'interno della macchina che produce i singoli caratteri e li compone su un vantaggio (anch'esso incorporato nella macchina).

Queste macchine sono utilizzate unitamente a una macchina per la precomposizione dotata di un perforatore a tastiera che produce la precomposizione su un nastro cartaceo. Anche queste macchine per la precomposizione sono classificate in questa voce;

2.

macchine a tastiera per la fusione e la composizione di caratteri separati che effettuano tutte le operazioni all'interno della stessa macchina (Rototype ecc.);

3.

macchina per fondere i caratteri composti in linee-blocchi. Le matrici, dopo essere state composte a mano, sono incorporate nella macchina che fonde i caratteri e li restituisce sotto forma di una linea di caratteri (interlinea);

4.

macchine per comporre e fondere linee di caratteri. Si tratta di vari tipi di macchine complesse a tastiera (Intertype, Linograph ecc.), che compongono e fondono i caratteri in forma di linee sulla stessa macchina. Alcune di queste macchine sono dotate di un dispositivo che permette loro di operare a partire da nastri cartacei precedentemente perforati da una macchina separata che rientra a sua volta in questa voce.

8442 30 99

altri

Questa sottovoce riguarda le macchine, gli apparati e le apparecchiature per la preparazione o la fabbricazione di piastre, cilindri o altri componenti di stampa descritti nelle note esplicative del SA, voce 8442, lettera A, punti 1-3.

8442 50 20 e 8442 50 80

Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

La pietra litografica naturale è formata da una varietà di carbonato a grani molto fini ed uniformi. La pietra litografica artificiale è nella maggior parte dei casi fatta di cemento e di carbonato di calcio colati in forma e compressi.

Le pietre litografiche che rientrano in queste sottovoci sono:

rivestite di disegni o scritture (per esempio: a mano o per trasporto fotografico);

levigate o granite in modo da essere pronte, senza dover subire altre lavorazioni, a ricevere disegni o scritture.

Sono escluse da queste sottovoci e rientrano nella sottovoce 2530 90 00, le pietre calcaree denominate «pietre litografiche», allo stato grezzo.

8443

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori

8443 31 10

Macchine copiatrici e trasmittenti telefax, munite di funzione per la stampa, con velocità di copia fino a 12 pagine monocromatiche al minuto

Per determinare la velocità di copia, si deve tenere conto della velocità massima per le pagine di solo testo esclusivamente alla risoluzione (dpi) minore.

8443 31 91

Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

Vedi le note esplicative del SA, voce 8443, parte II, lettera A, punto 1.

La procedura di scansione può essere eseguita per mezzo di sistemi digitali o ottici.

Un motore di stampa elettrostatico opera in modo identico ad una stampante elettrostatica.

In aggiunta alla funzione di copia, le macchine che rientrano in questa sottovoce svolgono la funzione di trasmissione o stampa di fax.

Nella presente sottovoce non rientrano le macchine che stampano le copie per mezzo di un motore di stampa a getto d'inchiostro o termico (sottovoce 8443 31 99).

8443 32 30

Telecopiatrici (telefax)

Vedi le note esplicative del SA, voce 8443, parte II, lettera C.

8443 39 10

Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

Vedi le note esplicative del SA, sottovoce 8443 31 91.

8443 39 31

a sistema ottico

Le macchine di questa sottovoce contengono un sistema ottico (composto principalmente da una fonte di luce, un condensatore, lenti, specchi, prismi o da un insieme di fibre ottiche o dispositivi simili) per la scansione dell'originale.

8443 39 39

altre

Rientrano in questa sottovoce gli otoricalcatori e diazocopiatori, che sono utilizzati per ottenere copie su carta fotosensibile a partire da originali su carta translucida. A tal fine l'originale translucido viene prima esposto ad una fonte luminosa; il diazocomposto o i sali di ferro fotosensibili della carta si scompongono allora nelle parti esposte. Le parti non esposte vengono sviluppate con un rivelatore. Questi apparecchi forniscono, in generale, copie bluastre la cui nitidezza non raggiunge quella dell'originale.

In questa sottovoce rientrano anche le macchine del tipo a contatto e gli apparecchi di termocopia.

8443 39 90

altre

In questa sottovoce rientrano le stampanti senza impatto a condizione che non siano in grado di connettersi a una macchina per l'elaborazione automatica dei dati o a una rete come, ad esempio:

1.

gli apparecchi per stampare per via termica provvisti di una testa riscaldata elettricamente che riproduce i caratteri a mezzo di una matrice perforata su carta termosensibile;

2.

gli apparecchi per stampare per via elettrostatica. In tali apparecchi le punte metalliche, amovibili e sotto tensione statica, della testa scrivente riproducono su carta elettrografica caratteri latenti formati da piccoli punti caricati elettrostaticamente. Tali punti sono anneriti da un apposito liquido diventando così visibili.

Le stampanti elencate in precedenza sono controllate da supporti per i dati (ad esempio, CD-ROM, dischetti, nastri magnetici o supporti basati su semiconduttori) oppure da macchine diverse dalle macchine per l'elaborazione automatica dei dati (quali fotocamere digitali, videocamere o telefoni per reti cellulari).

8443 91 10 a 8443 99 90

Parti ed accessori

In aggiunta alle parti e agli accessori menzionati nelle note esplicative del SA, voce 8443, in queste sottovoci rientrano:

1.

gli alimentatori automatici per il servizio delle macchine per stampare fogli di latta;

2.

i sistemi di tensione, generalmente pneumatici, per mantenere costante la tensione della carta all'uscita dalle svolgitrici delle rotative;

3.

gli apparecchi antimaculatori diversi da quelli a getto;

4.

le catene stampanti, le teste ad aghi, teste e tamburi stampanti.

8443 99 10

Assiemaggi elettronici

Assemblaggi elettronici composti da uno o più circuiti stampati contenenti i circuiti elettronici integrati di cui alla voce 8542. Questi assiemaggi possono anche essere dotati di componenti discreti attivi, di componenti discreti passivi, di articoli della voce 8536 o di altri dispositivi elettrici o elettromeccanici, a condizione che non perdano la caratteristica di assiemaggi elettronici.

Sono esclusi da queste sottovoci:

a)

i meccanismi (non elettronici);

b)

i moduli (composti da meccanismi e assiemaggi elettronici), come i lettori di cassette, di «compact disc» o di DVD per la riproduzione di dati, la videoriproduzione o l'audioriproduzione, costituiti da meccanismi e assiemaggi di controllo elettronico e di elaborazione dei segnali.

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8445 90 00

altre

Oltre le macchine descritte nelle note esplicative del SA, voce 8445, lettera E, rientrano in questa sottovoce le macchine per riunire i filati di ordito sul subbio partendo dai tamburi degli orditori, le macchine per incrociare e fornire il filo durante la tessitura e le macchine per infilare per il ricamo.

«Gli annodatori a mano» che sono dei piccoli utensili tenuti con mano e che servono ad annodare i fili rotti rientrano nella voce 8205.

8446

Telai per tessitura

Questa sottovoce comprende i telai per tessitura descritti nelle note esplicative del SA, voce 8446, compresi i telai per i tappeti Axminster, per ciniglia, per velluto in trama, a coste e a coste grosse, per tessuto a ricci del tipo spugna, per crespi, per stoffa da teloni per cinghie di trasmissione e per altre cinghie.

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

8447 20 20 e 8447 20 80

Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

Rientrano in tali sottovoci i telai ad uncinetto, che in realtà sono telai a catena destinati alla fabbricazione di passamaneria ornamentale, di frange, di tende, di tessuti a maglia annodati, di pizzi, ecc. (per esempio: i telai ad uncinetto per galloni, per pizzi, per tende, per nastri).

8447 90 00

altri

Oltre i telai descritti nelle note esplicative del SA, voce 8447, paragrafo C, rientrano in questa sottovoce:

1.

i telai per ricami a mano (telai per pizzi con navette-pantografi), i telai per ricami automatici con navette, del tipo Jacquard e simili, i telai per ricami con numero elevato di aghi e i telai per ricami automatici a teste multiple (che presentano varie teste di telai per ricami raggruppate su una sola tavola ed equipaggiate con un dispositivo Jacquard o simili);

2.

i telai per pizzi a fuselli, che mediante fuselli fabbricano pizzi composti da uno o più fili (pizzi a fusello);

3.

i telai per trecce e i telai a fuselli che, allacciando fili mediante caricatori (fuselli) muniti di bobine di filo e percorrendo traiettorie circolari o sinusoidali, fabbricano articoli in pezza (per esempio: trecce piatte oppure rotonde) o in forma (galloni, trecce, ciocche, lacci tubolari, filetti a costola, ecc.) oppure ricoprono di fili bottoni, articoli di legno, tubi, ecc. (per esempio: i telai per trecce rotonde, i telai per trecce tubolari, i telai per trecce per imballare, ecc.).

I telai per trecce speciali destinati a ricoprire di filo cavi o altri conduttori elettrici o che intrecciano o ritorcono fili conduttori elastici, rientrano nella voce 8479;

4.

i telai per passamanerie (diversi dai telai per trecce che figurano al precedente punto 3), per esempio:

a)

i telai per fiocchi e i telai per ciniglia;

b)

i telai per ciniglie rotonde e di fantasia e i telai per la fabbricazione di ghirlandeciniglie per alberi di Natale;

c)

le macchine per torcere e per tagliare le frange.

Invece i telai a bilanciere, cioè i telai per tessere nastri o passamanerie, rientrano nella voce 8446 e i telai a uncinetti per la produzione di passamanerie rientrano nelle sottovoci 8447 20 20 o 8447 20 80.

8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8448 11 00 e 8448 19 00

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447

Sono esclusi da queste sottovoci:

a)

le macchine che servono a togliere i residui di filo dalle bobine dei telai per tessitura e i puliscilamelle (sottovoce 8479 89 97);

b)

gli apparecchi per verificare la regolarità dei fili per avvolgimento su un tamburo o un piatto (sottovoce 9017 80 90);

c)

i pulitori di fili che impiegano procedimenti elettronici, per esempio a cellula fotoelettrica (sottovoci 9031 80 34 o 9031 80 38).

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8450 11 11 a 8450 19 00

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

Rientrano in queste sottovoci, per esempio, le lavatrici a vasca munite di un agitatore a pale, di un agitatore a croce, di un pulsatore, ecc. oppure di un dispositivo di iniezione, le lavatrici a tamburo, comprese quelle in cui il tamburo serve ad asciugare la biancheria, le lavatrici combinate che in una stessa intelaiatura riuniscono una lavatrice a vasca oppure a tamburo e un idroestrattore centrifugo di cui alla voce 8421.

Queste macchine ed apparecchi per lavare hanno una capacità espressa in peso di biancheria asciutta non superiore a 10 chilogrammi, quando la capienza (capacità di riempimento) del tamburo o della vasca di lavaggio è uguale o inferiore ai sottoindicati valori:

1.

120 litri (120 decimetri cubi) o meno per macchine a tamburo;

2.

150 litri (150 decimetri cubi) o meno per le macchine a vasca munite di agitatore (pale);

3.

200 litri (200 decimetri cubi) o meno per le macchine a vasca munite di pulsatore;

4.

250 litri (250 decimetri cubi) o meno per le lavatrici a vasca con circolazione di acqua (lavatrici a turbolavatore).

Per calcolare la capacità di riempimento:

1.

delle lavatrici a tamburo, non si tiene conto delle nervature di trascinamento e di altre eventuali deformazioni particolari dei tamburi;

2.

delle macchine a vasca, non ci si deve basare sull'altezza totale delle vasca (fino al bordo superiore della medesima), bensì sul livello di riempimento prescritto (si veda il segno che indica il livello di riempimento), oppure sull'altezza totale della vasca diminuita di 10 centimetri, se il segno di cui sopra non esiste.

8451

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

8451 90 00

Parti

Sono esclusi da questa sottovoce:

a)

i coni e le bobine speciali per macchine e apparecchi di tintura [classificazione secondo la materia costitutiva — nota 1 c) di questa sezione];

b)

le lame e i coltelli per le tosatrici da prato (voce 8208);

c)

i dispositivi elettrostatici di macchine per il flocaggio (voce 8543).

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

8452 10 11 e 8452 10 19

Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore

1.

Rientrano in queste sottovoci le macchine da cucire e le teste di macchine da cucire rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a)

esse devono realizzare unicamente il punto annodato, vale a dire eseguire i punti di cucitura (punto diritto, punto zig-zag, punto decorativo) a mezzo di due fili distinti, di cui uno è introdotto dall'ago attraverso il supporto (tessuto, carta, ecc.) mentre l'altro è unito al primo filo sotto il supporto a mezzo del gioco di una navetta mobile;

b)

la testa deve pesare al massimo 16 chilogrammi senza motore oppure 17 chilogrammi con il motore [nel caso di testa incompleta, considerata come completa a norma della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, deve essere preso in considerazione il peso della testa completa].

2.

Per testa di macchine da cucire si intende l'intero meccanismo della macchina (compreso, se del caso, il motore, incorporato o fissato sulla testa). Una testa di macchina da cucire si compone essenzialmente di un braccio munito di un meccanismo di trascinamento dell'ago e di una base con i meccanismi della navetta e della griffa. Non ne fanno parte, per esempio, il supporto, la tavola, il mobile (compresa la pedaliera) e il cofanetto.

3.

È comunque opportuno notare che in certe macchine da cucire portatili la base è concepita in modo da poter servire da supporto. In questo caso si tratta di una macchina da cucire e non di una testa.

8452 30 10

con codolo piatto su un lato

Questi aghi sono utilizzati nelle macchine per cucire di tipo domestico. Essi hanno il seguente aspetto:

 

Image

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

8456 10 00

operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni

Oltre le macchine descritte nelle note esplicative del SA, voce 8456, parte A, rientrano, per esempio, in questa sottovoce le macchine per l'abrasione (allineamento) che fanno uso di fascio laser, resistenze elettriche incorporate nei circuiti stampati. Con il fascio laser, queste macchine eliminano sui supporti isolanti dei circuiti stampanti il materiale conduttore che forma le resistenze, fino al raggiungimento del valore di resistenza richiesto.

8456 30 11

con filo

Queste macchine sono dotate di un elettrodo costituito da un filo sottile che è avvolto tra due bobine che si trovano ai due lati opposti del pezzo da lavorare.

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8457 10 10

orizzontali

Rientrano nella presente sottovoce i centri di lavorazione i cui utensili sono montati esclusivamente su un mandrino orizzontale e che lavorano il pezzo lateralmente.

8457 10 90

altri

Rientrano in questa sottovoce i centri di lavorazione il cui utensile è posto sopra il pezzo da lavorare (centri di lavorazione a mandrino verticale), nonché quelli che utilizzano sia il mandrino verticale che il mandrino orizzontale (centri di lavorazione combinati) o quelli che effettuano la lavorazione con l'impiego di una torretta (centri di lavorazione universali).

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

In questa voce rientrano i torni e le macchine tornitrici specialmente concepite per la lavorazione dei metalli mediante asportazione di trucioli con l'ausilio di utensili di tornitura. In generale, è sottoposto a movimento di rotazione attorno al proprio asse il pezzo da sagomare, ma rientrano in questa voce anche le macchine per tornitura nelle quali il solo utensile oppure l'utensile e il pezzo hanno moto rotatorio.

Oltre i torni indicati nelle note esplicative del SA, voce 8458, terzo capoverso, si possono citare i torni speciali a spogliare, per assali, i torni a pelare e i torni universali. Quest'ultimi hanno la stessa struttura dei torni paralleli, ma ne differiscono a causa di una diversa attrezzatura che consente loro di effettuare, oltre alle operazioni di tornitura, anche le operazioni di fresatura, di foratura e di troncatura.

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

8459 10 00

Unità di lavorazione con guida di scorrimento

Vedi le note esplicative del SA, voce 8459, terzo comma, punto 1.

8459 31 00 e 8459 39 00

altre alesatrici-fresatrici

Vedi le note esplicative del SA, voce 8459, terzo comma, punto 3, terzo comma.

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

8460 11 00 e 8460 19 00

Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

Rientrano in queste sottovoci le macchine per rettificare citate nelle note esplicative del SA, voce 8460, terzo comma, numero 3.

Tali macchine sono attrezzate con dispositivi di regolazione, fra cui si possono citare:

1.

gli strumenti lineari a lettura diretta, quali regoli a cursore, regoli mobili, ecc., sui quali l'intervallo fra due graduazioni successive corrisponde ad uno spostamento di organo non superiore a 1/100 di millimetro (0,01 millimetri);

2.

i proiettori di profili, per il controllo del lavoro durante l'operazione. Questi apparecchi comportano uno schermo di vetro smerigliato e graduato sul quale è proiettata, fortemente ingrandita, l'immagine del pezzo e dell'utensile di modo che l'avanzamento della lavorazione possa essere valutato rispetto alle graduazioni dello schermo. Si può anche controllare il lavoro applicando sullo schermo il disegno del pezzo da ottenere, tracciato su un foglio trasparente in scala corrispondente all'ingrandimento ottico del proiettore di profili; in tal caso, l'operaio deve far coincidere l'immagine del pezzo con il disegno visto in trasparenza;

3.

i dispositivi per limitare l'avanzamento del portautensili o del portapezzo a mezzo di arresti regolabili fissati in posizione mediante blocchetti di riscontro;

4.

i dispositivi elettronici di controllo e di comando per le rettificatrici, regolati mediante un quadrante graduato, sulla quota effettiva finita del pezzo, che consentono di rallentare o di arrestare l'avanzamento dell'utensile, rispettivamente allorché le dimensioni del pezzo si avvicinano al valore della quota prevista o lo raggiungono.

8460 21 11 a 8460 29 90

altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8460 11 00 e 8460 19 00.

8460 21 11

Rettificatrici per interni

Le rettificatrici cilindriche delle superfici di rivoluzione per interni servono a rettificare il diametro interno di pezzi cavi. Il pezzo da rettificare è fissato su una morsa e lavorato con mole sufficientemente piccole da penetrare nella cavità del pezzo da rettificare.

8460 21 15

Rettificatrici senza centro

Le rettificatrici senza centro servono a rettificare il diametro esterno. Nel caso della rettifica senza centro, il pezzo da lavorare non è fissato ma sostenuto da un coltello d'appoggio e mantenuto tra la mola di rettifica a rotazione ed una mola di controllo (anch'essa rotante). Il diametro del pezzo da rettificare è stabilito dalla distanza tra le due mole.

8460 21 19

altre

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le rettificatrici universali. Si tratta di una combinazine di rettificatrici cilindriche per interni e per esterni che consentono di effettuare contemporaneamente la rettifica dei diametri sia interni che esterni.

8460 29 10

per superfici cilindriche

Per rettificatrici per interni, la nota esplicativa della sottovoce 8460 21 11 si applica mutatis mutandis.

Per rettificatrici senza centro e le rettificatrici universali, le note esplicative delle sottovoci 8460 21 15 e 8460 21 19 si applicano mutatis mutandis.

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8461 30 10 e 8461 30 90

Macchine per brocciare

Rientrano in queste sottovoci le macchine per brocciare (vedi le note esplicative del SA, voce 8461, terzo comma, numero 4), che sono macchine utensili che lavorano le superfici interne o esterne di un pezzo mediante un utensile da taglio a denti multipli, chiamato broccia. In queste macchine, il pezzo è fisso e la broccia, sostenuta dalla slitta, ha un movimento di taglio rettilineo e uniforme (spinta o trazione).

La brocciatura interna permette di lavorare e di calibrare le superfici interne di un pezzo grezzo o sbozzato che è attraversato dall'utensile. La brocciatura esterna permette di ottenere superfici piane e profilate.

8461 40 11 e 8461 40 19

per tagliare ingranaggi cilindrici

Ai sensi di queste sottovoci sono considerati ingranaggi cilindrici esclusivamente gli ingranaggi ottenuti partendo da pezzi di base cilindrici e che presentano ancora tale forma dopo il taglio dei denti.

In queste sottovoci sono comprese, in particolare, le macchine per la fabbricazione delle ruote a denti dritti, delle ruote per viti senza fine, delle ruote d'arresto e delle ruote per trasmissione mediante catena articolata.

8461 40 31 e 8461 40 39

per tagliare altri ingranaggi

Queste sottovoci comprendono, per esempio, le macchine per la fabbricazione di cremagliere, di ingranaggi conici e di viti senza fine diverse da quelle cilindriche.

8461 40 71 e 8461 40 79

il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

In merito al dispositivo di regolazione vedi la nota esplicativa relativa alle sottovoci 8460 11 00 e 8460 19 00.

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

8470 10 00

Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

Rientrano in questa sottovoce, per esempio:

1.

le calcolatrici elettroniche che hanno incorporati un orologio con data e suoneria oppure, per esempio, in più un dispositivo cronometrico, una minuteria o una tastiera musicale;

2.

le macchine elettroniche tascabili alimentate con pile le quali, oltre a poter eseguire operazioni aritmetiche, sono dotate di una memoria capace di immagazzinare dati telefonici, orari, note personali, calendari, ecc. (talora denominate «digital diaries»);

3.

i piccoli apparecchi elettronici tascabili (spesso chiamati micro-elaboratori) con i quali è possibile comporre parole e frasi che sono tradotte in alcune lingue straniere a seconda dei moduli-memoria da utilizzare con detti apparecchi in operazioni aritmetiche semplici. Questi apparecchi sono dotati di una tastiera alfanumerica e d'un visore rettangolare (display).

Non rientrano in questa sottovoce, per esempio:

a)

gli orologi da polso e gli orologi tascabili nella cui cassa è montata una minicalcolatrice elettronica (voci 9101 o 9102);

b)

gli accendini in cui sono stati incorporati una minicalcolatrice elettronica e, eventualmente, un orologio elettronico (voce 9613);

c)

gli apparecchi simili senza funzione di calcolo (voce 8543).

8470 30 00

altre macchine calcolatrici

Rientrano in questa sottovoce le macchine calcolatrici non elettroniche citate nelle note esplicative del SA, voce 8470, lettera A, che utilizzano, per il calcolo, dispositivi meccanici generalmente composti da ingranaggi e cremagliere, sia azionati manualmente che con motore o dispositivi elettromagnetici.

8470 90 00

altre

Oltre le macchine descritte nelle note esplicative del SA, voce 8470, lettere B e D, rientrano anche in questa sottovoce le macchine per la compilazione di etichette mediante stampatura del prezzo di vendita in funzione del prezzo unitario e del peso, nonché gli apparecchi per compilare e totalizzare i biglietti di pedaggio delle autostrade.

Non rientrano in questa sottovoce gli apparecchi stampanti, presentati isolatamente (voce 8443).

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8471 70 30

ottiche, comprese le magneto-ottiche

Vedi la nota complementare 2 del presente capitolo.

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

Non rientrano in questa voce le macchine da scrivere con un dispositivo speciale atto a imprimere le placchette degli indirizzi a matrice (voce 8469).

8472 90 70

altre

Oltre alle macchine descritte nelle note esplicative del SA, voce 8472, quinto capoverso, punti 2, 3, 5, 7-11 e 16-22, questa sottovoce comprende:

1.

le macchine e gli apparecchi per ricoprire (rivestire) sui due lati con una pellicola trasparente, contratti, elenchi, disegni, carte d'identità o altri documenti, con funzione di protezione contro l'usura, le alterazioni, la sporcizia e le sgualciture.

Non sono tuttavia comprese nella presente sottovoce e rientrano nella voce 8477 le macchine e gli apparecchi dello stesso tipo, ma che non sono utilizzati negli uffici (presse per saldare termicamente) che, con l'ausilio del calore e della pressione, stendono termoplasticamente una pellicola trasparente di materiali artificiali sulla superficie o sul retro dei quadri, delle fotografie, riproduzioni d'arte o altri elementi grafici;

2.

per esempio: gli apparecchi elettrici per cancellare per gli uffici tecnici.

Non rientrano però in questa sottovoce:

a)

gli apparecchi stampanti della voce 8443;

b)

le macchine elettroniche tascabili alimentate con pile le quali, oltre a poter eseguire operazioni aritmetiche, sono dotate di una memoria capace di immagazzinare dati telefonici, orari, note personali, calendari, ecc. (talora denominate «digital diaries») (sottovoce 8470 10 00).

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472

Oltre le parti e gli accessori descritti nelle note esplicative del SA, voce 8473, rientrano anche in tale voce:

1.

le teste magnetiche del tipo Winchester o a strato sottile per le unità di memoria periferiche su dischi magnetici, anche montati su bracci-supporti o in carter;

2.

i blocchi di memoria d'informazione da montare fissi in unità di memoria a disco (HDA = Head/disk/assemblies) formati da vari dischi magnetici montati rigidamente su un albero portante, bracci con testi per la lettura e scrittura, meccanismi di comando, d'entrata e di posizionamento, il tutto raggruppato in una scatola a chiusura ermetica;

3.

le cassette stampanti che, presentate sotto forma di accessori intercambiabili, contengono in una scatola nastri inchiostrati e nastri correttivi.

8473 10 11 e 8473 10 19

Assiemaggi elettronici

Gli assiemaggi elettronici sono composti da uno o più circuiti stampati, forniti di circuiti integrati o di microassiemaggi elettronici. Questi assiemaggi possono anche essere dotati di componenti discreti attivi, di componenti discreti passivi, di articoli della voce 8536 o di altri dispositivi elettrici o elettromeccanici, a condizione che non perdano la caratteristica di assiemaggi elettronici.

8473 21 10

Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8473 29 10

Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8473 30 20 e 8473 30 80

Parti ed accessori di macchine della voce 8471

Non sono classificabili in queste sottovoci le tastiere per le macchine automatiche per il trattamento dell'informazione situate nel proprio involucro (sottovoce 8471 60 60).

8473 30 20

Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8473 40 11 e 8473 40 18

Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8473 40 80

altri

Fra gli articoli compresi in questa sottovoce si possono citare i cliché per indirizzi che, nelle macchine per stampare indirizzi, contengono l'indirizzo da stampare mediante impressione, battuta o ritaglio. Si tratta, a seconda dei casi, di targhe metalliche, di piccole matrici inquadrate, di schede o placchette di materia plastica, ecc.

Sono compresi in questa sottovoce anche gli articoli della specie che, pur non avendo ancora ricevuto l'impronta o il ritaglio dell'indirizzzo, sono riconoscibili come destinati a macchine per stampare gli indirizzi. I suddetti articoli di carta e cartone, vale a dire le matrici di dimensione ridotta fissate in un quadro di cartone che ne permette l'inserimento nella macchina, rientrano però nella voce 4816.

8473 50 20

Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Oltre le macchine e gli apparecchi citati nelle note esplicative del SA, voce 8477, si possono ricordare:

1.

le macchine per sbavare le suole e i tacchi di calzature di gomma elastica che, anche se utilizzate nell'industria delle calzature, non sono appositamente costruite per la lavorazione del cuoio, delle pelli o in pelletteria;

2.

le macchine per tranciare o tagliare i blocchi di moltoprene, di gommapiuma, di schiuma di lattice e materie simili, con l'ausilio di un coltello a nastro rotante o di una lama di sega.

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8479 40 00

Macchine per fabbricare corde e cavi

La presente sottovoce comprende tra l'altro:

1.

le macchine e gli apparecchi per la fabbricazione di corde e cavi di materie tessili, quali:

a)

le macchine (trefolatrici) che permettono di ottenere i trefoli riunendo mediante torcitura più fili elementari (fili di aspo);

b)

le macchine per fare corde e cavi di grande diametro che riuniscono, mediante torcitura, più trefoli;

c)

le macchine (cordatrici) che realizzano simultaneamente la trefolatura e la ritorcitura in particolare per la fabbricazione di grossi spaghi o di corde e cavi di diametro relativamente ridotto;

2.

le macchine e gli apparecchi per la fabbricazione di funi e cavi in fili metallici diversi dai cavi elettrici, che funzionano nella stessa maniera delle macchine e apparecchi di cui al punto 1 che precede;

3.

le macchine e gli apparecchi, ivi comprese le riunitrici per la ritorcitura dei cavi elettrici anche preventivamente isolati e le macchine formatrici per la fabbricazione dei cavi coassiali.

Sono escluse da questa sottovoce le macchine che effettuano le operazioni preliminari alla trefolatura, vale a dire in particolare la pettinatura, la stinditura, l'addoppio, gli stiramenti successivi e la filatura nonché i ritorcitoi dei tipi utilizzati in filatura, alcuni dei quali possono anche servire alla fabbricazione di spaghi fini mediante la ritorcitura di fili di aspi (voce 8445).

8479 89 97

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1.

i sistemi automatici per l'apertura delle porte delle autorimesse. Si tratta di apparecchi meccanici che aprono e chiudono automaticamente e tramite telecomandi le porte basculanti delle autorimesse. Vengono normalmente sistemati nel soffitto dell'autorimessa e consistono essenzialmente in un servomotore elettrico con mandrino di comando, un nastro di collegamento con dispositivo di trasmissione dell'impulso e di un braccio operatore fissato alla porta dell'autorimessa. Il servomotore è collegato via cavo al ricevitore dell'impulso di telecomando installato all'interno dell'autorimessa e che apre il circuito di alimentazione del servocomando all'atto della ricezione dei segnali inviati dall'apparecchio emittente montato sull'autovettura. Gli apparecchi di trasmissione e gli apparecchi di ricezione di tali sistemi di telecomando non fanno tuttavia parte di questa sottovoce e rientrano, a seconda del loro tipo, nella voce 8526;

2.

taluni apparecchi e macchine per la produzione di circuiti stampati (a mezzo di lavorazione o taglio di fogli di carta dura, di lana di vetro, di ceramica o di altri materiali isolanti), quali:

a)

le macchine spazzolatrici e lavatrici a mezzo di ultrasuoni per la pulizia dei fogli di materiale isolante;

b)

le macchine laminatrici e colatrici per applicare sui fogli di materiale isolante vernici fotosensibili, fotoresistenti, sostanze aderenti o colla;

3.

macchine di assemblaggio di piastrine di circuito stampato per il montaggio di elementi attivi, passivi o di connessione su circuiti stampati (macchine di presa e posizionamento). La macchina è automaticamente alimentata con tali elementi su nastri (cinghie). Le macchine posizionano con esattezza gli elementi nella collocazione voluta e li montano sul circuito stampato. Dopo il montaggio degli elementi, gli stessi sono fissati al circuito stampato, per esempio, con una saldatura, o una giunzione a contatto. Oltre all'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore, tali macchine possono anche prendere e posizionare altri elementi su dei substrati.

In questa sottovoce non rientrano macchine e apparecchiature del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la produzione di monocristalli o dischi (wafer) di semiconduttori, dispositivi a semiconduttore, circuiti elettronici integrati o schermi piatti (voce 8486).

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8481 10 05

combinati con filtri o lubrificatori

Questa sottovoce comprende gli articoli costituiti da vari elementi che garantiscono una qualità costante dell'aria compressa: filtraggio dell'aria per eliminarne impurità, quali acqua, ruggine, polveri, ecc., regolazione della pressione, lubrificazione per assicurare il buon funzionamento dei componenti pneumatici.

Possono presentare, per esempio, le seguenti configurazioni:

 

Image

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori

In questa voce non rientrano, tra l'altro:

a)

macchine e apparecchiature per la produzione di circuiti stampati definite nella nota 5 al capitolo 85;

b)

macchine ed apparecchi elettrici per il controllo dei dischi (wafer) o dei circuiti integrati mediante misurazione elettrica e per il rilevamento e l'individuazione di anomalie; tali macchine ed apparecchi possono essere dotati di un dispositivo per la registrazione delle anomalie e di un dispositivo selezionatore per classificare i prodotti controllati nei vari magazzini (capitolo 90).

8486 20 10

Macchine utensili operanti con ultrasuoni

Vedi le note esplicative del SA, voce 8456, secondo paragrafo.

8486 20 90

altre

In aggiunta alle macchine citate nelle note esplicative del SA, voce 8486, parte B, in questa sottovoce rientrano:

1.

macchine utensili per l'incisione di dischi (wafer) a semiconduttore;

2.

apparecchi per il riscaldamento rapido di dischi (wafer) a semiconduttore;

3.

macchine utensili per la lavorazione di qualsiasi materiale attraverso la rimozione di materiale eseguita per mezzo di laser o altre procedure basate su raggi luminosi o fotonici;

4.

apparecchi per l'essiccazione delle placche di materiale isolante stampate o dilavate e apparecchi per l'essiccazione dei wafer in transito.

8486 40 00

Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo

In aggiunta alle macchine citate nelle note esplicative del SA, voce 8486, parte D, in questa sottovoce rientrano:

1.

apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore o di circuiti elettronici integrati;

2.

apparecchi fotografici che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente;

3.

strumenti da tracciare che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente;

4.

taluni apparecchi e macchine per la produzione di circuiti integrati ibridi (a mezzo di lavorazione o taglio di fogli di ceramica o di altri materiali isolanti), quali:

a)

macchine spazzolatrici e lavatrici a mezzo di ultrasuoni per la pulizia dei fogli di materiale isolante;

b)

macchine laminatrici e colatrici per applicare sui fogli di materiale isolante vernici fotosensibili, fotoresistenti, sostanze aderenti o colla.

CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Rientrano, per esempio, in questa voce i motori elettrici rotativi per tergicristalli, senza braccio e spazzola, ma dotati di appropriati meccanismi di trasmissione (ingranaggio dritto e biella oscillante), che trasformano il movimento rotativo in movimento oscillatorio.

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Oltre alle macchine elettriche descritte alle note esplicative del SA, voce 8502, parti I e II, la presente voce comprende i convertitori a cascata, i gruppi Ward-Leonard e i variatori di fase rotativi.

8502 39 20

Turbogeneratori

I turbogeneratori sono azionati direttamente da turbine a gas o a vapore; il loro rotore cilindrico massiccio presenta scanalature longitudinali nelle quali è sistemato l'avvolgimento induttore. Il rotore può essere monoblocco o formato da diversi pezzi massicci.

Il raffreddamento è generalmente ottenuto all'aria; per i turbogeneratori di potenza superiore è ottenuto con idrogeno.

8503 00

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

Non rientrano in questa voce le piastre di raccordo per motori elettrici (voce 8536).

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

Oltre agli apparecchi indicati alle note esplicative del SA, voce 8504, si possono citare in particolare i seguenti apparecchi per impieghi speciali:

1.

i trasformatori regolabili (per esempio: i trasformatori a cursore) ed i trasformatori a rapporto variabile;

2.

i trasformatori a campo di dispersione per tubi fluorescenti;

3.

i trasformatori speciali per comunicazioni;

4.

le bobine di compensazione;

5.

le bobine di scarica;

6.

le bobine di auto-lisciatura;

7.

le bobine a nucleo ad immersione che consente di modificare l'induttanza;

8.

la resistenza per lampade a tubi elettrici a scarica;

9.

le bobine Pupin;

10.

le bobine Godefroy;

11.

le alimentazioni stabilizzate (raddrizzatore abbinato a un regolatore).

Rientrano pure in questa voce gli elementi raddrizzatori al selenio, siano essi unitari (specialmente piastre al selenio) o multipli.

Sono invece esclusi da questa voce gli elementi a cristallo di silicio o di germanio che costituiscono componenti discreti (ad esempio, diodi raddrizzatori di potenza), oppure i raddrizzatori che costituiscono circuiti integrati, specie microcircuiti, anche muniti di dispositivi di raffreddamento, di isolamento, ecc. La nota 8 del presente capitolo attribuisce tali componenti alla voce 8541 o 8542 (vedi anche la nota 2 del presente capitolo).

Sono ugualmente esclusi dalla presente voce:

a)

i comunicatori per trasformatori a prese multiple (voce 8536);

b)

le lampade, i tubi e valvole raddrizzatori quali i fanotroni, i tiratroni, gli ignitroni ed i tubi raddrizzatori ad alta tensione per apparecchi a raggi X (sottovoce 8540 89 00);

c)

i regolatori di tensione della voce 9032.

8504 40 30

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità

Questa sottovoce comprende, per esempio, convertitori statici per apparecchiature di telecomunicazione o macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e le loro unità che:

sono in genere dotati di circuiti di stabilizzazione;

hanno una tensione d'uscita tipica, come, ad esempio, 3,3, 5, 12, 24, 48 o 60 volt.

I convertitori statici per apparecchiature di telecomunicazione o macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e le loro unità servono a convertire la corrente alternata (CA) proveniente dall'alimentazione della rete pubblica nella necessaria corrente continua.

Utilizzata con macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, una cosiddetta alimentazione elettrica ininterrotta (UPS) garantisce una riserva di energia in caso di guasto di alimentazione (con una spia di accensione), in modo da evitare una perdita di dati.

8504 90 05

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20

Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8504 90 91

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30

Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

8505 90 20

Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

Rientrano in particolare in questa sottovoce gli elettromagneti di manovra, destinati ad essere montati sulle portiere delle automobili per servire come parti integranti di un sistema centrale di chiusura, il quale è collegato all'alimentazione elettrica dell'automobile ed azionato da segnali emessi da un dispositivo di comando facente parte del sistema: aprendo o chiudendo a mano una delle portiere, si aprono o si chiudono simultaneamente per via elettromagnetica anche le altre.

Non appartengono invece a questa sottovoce le valvole d'iniezione elettromagnetica per motori a pistoni con accensione a scintilla o a compressione il cui corpo contiene un avvolgimento magnetico e il cui ago è dotato di indotto magnetico (sottovoci 8409 91 00 o 8409 99 00).

8506

Pile e batterie di pile elettriche

8506 10 11

Pile cilindriche

Le pile cilindriche hanno una sezione circolare e la loro lunghezza è superiore al loro diametro. Il polo positivo e quello negativo si trovano alle estremità opposte.

 

Image

8506 10 91

Pile cilindriche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11.

8506 50 10

Pile cilindriche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11.

8506 50 30

Pile a bottone

L'altezza delle pile a bottone è uguale o inferiore al loro diametro:

 

Image

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

8507 20 20 e 8507 20 80

altri accumulatori al piombo

Eccettuati gli accumulatori al piombo dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone, e rientranti nelle sottovoci 8507 10 20 e 8507 10 80, le presenti sottovoci comprendono gli accumulatori elettrici al piombo descritti alle note esplicative del SA, voce 8507, terzo comma, punto 1.

Tali accumulatori sono impiegati soprattutto per la trazione di veicoli elettrici o per l'alimentazione di corrente agli impianti di telecomunicazione.

8507 30 20 e 8507 30 80

al nichel-cadmio

Tali accumulatori sono impiegati specialmente nelle lampade di sicurezza per minatori e spesso sostituiscono le pile a secco in apparecchi come radio portatili, televisori, rasoi o altri apparecchi elettrici.

8507 80 20 a 8507 80 80

altri accumulatori

Rientrano in particolare in queste sottovoci gli accumulatori all'argento-zinco o all'argento-cadmio.

8507 90 30 e 8507 90 80

Parti

Non rientrano in queste sottovoci i pezzi di collegamento per elementi di accumulatori (sottovoce 8536 90 85).

8509

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico

8509 80 00

altri apparecchi

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi con motore elettrico incorporato per la molatura delle unghie; tali apparecchi utilizzati per manicure e pedicure, sono collegati mediante cavo ad un apparecchio d'alimentazione o alla corrente (adattatore) che fa parte della molatrice.

8510

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

8510 10 00

Rasoi

Rientrano pure in questa sottovoce i rasoi muniti di qualche elemento accessorio, come per esempio una tosatrice.

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8511 40 00

Avviatori, anche funzionanti come generatori

Gli apparecchi rientranti in questa sottovoce funzionano in genere alla tensione di 6, 12 ovvero 24 volt e sono dotati di dispositivi speciali per fissarli ai motori.

Tra gli apparecchi compresi in questa sottovoce si possono citare:

1.

gli avviatori a indotto scorrevole, gli avviatori a innesto scorrevole, gli avviatori a movimento elicoidale, gli avviatori a pignone scorrevole a movimento elicoidale;

2.

gli apparecchi risultanti dall'unione di un avviatore e di un generatore (dinamo) in una sola unità.

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

8512 30 10

Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli

Vedi le note esplicative del SA, voce 8512, secondo comma, punto 11.

8512 90 90

altre

Fra le parti che rientrano in questa voce si possono citare: cornici e paraboloidi riflettenti per proiettori (fari), così come i bracci, muniti o no delle relative spazzole per tergicristalli elettrici.

Non rientrano invece nella presente sottovoce i fissa lampada (sottovoci 8536 61 10 o 8536 61 90).

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8514 20 80

funzionanti per perdite dielettriche

I forni a microonde destinati all'uso in ristoranti, mense, ecc. si differenziano dagli apparecchi per uso domestico di cui alla voce 8516 per la potenza resa e la capacità del forno. I forni con potenza resa superiore a 1 000 watt e capacità del forno superiore a 34 litri sono considerati per uso industriale. Per i forni a microonde combinati in un unico pezzo con un grill o un altro tipo di forno, la suddetta potenza resa si riferisce solo al microonde. La classificazione di una tale combinazione non è influenzata dai criteri di capacità del forno.

I forni a microonde con potenza resa non superiore a 1 000 watt e capacità del forno non superiore a 34 litri sono considerati per uso domestico (voce 8516).

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8516 10 11 e 8516 10 80

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

1.

gli scaldacqua funzionanti contemporaneamente come scaldatori istantanei e ad accumulazione;

2.

le caldaie elettriche che producono unicamente acqua calda o contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione.

Non rientrano in queste sottovoci le caldaie a vapore e le caldaie cosiddette «ad acqua surriscaldata», a riscaldamento elettrico (voce 8402) e le caldaie elettriche per il riscaldamento centrale (voce 8403).

8516 21 00 a 8516 29 99

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

1.

gli apparecchi elettrici per sauna;

2.

gli apparecchi elettrici a pila per riscaldare e sgelare le serrature bloccate dal gelo delle portiere degli autoveicoli per mezzo di una barretta scorrevole riscaldante, che viene introdotta nella serrature: in questi piccoli apparecchi portatili può essere incorporata, per illuminare il campo d'azione, una lampada portatile del tipo di cui alla voce 8513.

8516 50 00

Forni a microonde

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8514 20 80.

8516 60 10

Cucine

Le cucine sono costituite da un piano cottura e da un forno (anche con elemento a microonde o grill).

8516 79 70

altri

Oltre agli apparecchi descritti alle note esplicative del SA, voce 8516, lettera E, punti 5-20, rientrano per esempio in questa sottovoce:

1.

le saune a radiatori a raggi infrarossi (cabine singole di sudorazione);

2.

le lastre scaldanti per piedi;

3.

le forme scaldanti elettriche per calzature;

4.

gli apparecchi per la pulizia delle lenti a contatto. Questi apparecchi sono costituiti di due minuscole coppette riscaldate elettricamente, con coperchio filettato che servono ad introdurvi le lenti a contatto ed a riscaldare il liquido detergente.

8516 80 20 e 8516 80 80

Resistenze scaldanti

Rientrano in queste sottovoci, anche i fili, cavi, nastri e articoli simili, isolati e scaldanti, per il riscaldamento dei soffitti, muri, condutture, recipienti, ecc.

Sono invece escluse da queste sottovoci le resistenze scaldanti associate a parti di apparecchi, quali, per esempio, le piastre dei ferri da stiro e le piastre per cucine elettriche (sottovoce 8516 90 00).

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

8517 12 00

Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

Vedi le note esplicative del SA, voce 8517, parte I, lettera B.

Questa sottovoce comprende i telefoni per reti cellulari, denominati «telefoni mobili».

I «telefoni mobili» presentano le seguenti caratteristiche:

hanno un formato «tascabile», ossia le loro dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm misurati nella forma più compatta,

possono funzionare senza una fonte esterna di energia elettrica,

sono dotati sia di un microfono che di un auricolare e/o altoparlante, integrati nella stessa unità o sotto forma di cuffia amovibile fornita insieme al «telefono mobile», per la trasmissione e ricezione della voce e per consentire la comunicazione vocale,

incorporano altre componenti, quali un amplificatore e un'antenna per telefonia, che consentono la trasmissione bidirezionale della voce a corto raggio all'interno di una rete costituita da stazioni di base della sottovoce 8517 61 e utilizzando bande di frequenza della telefonia mobile,

consentono di effettuare comunicazioni telefoniche utilizzando reti cellulari se provvisti di carta SIM (Subscriber Identity Module) di vario tipo (fisica o software) attivata. Consentono di effettuare chiamate di emergenza senza carta SIM.

I «telefoni mobili» possono svolgere anche altre funzioni, quali invio e ricezione di messaggi SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) e di posta elettronica; commutazione di pacchetti per l’accesso a Internet; invio e ricezione di segnali di posizione; navigazione, programmazione di un percorso, cartografia, messaggeria istantanea, telefonia vocale su Internet (voice over Internet Protocol); computer palmare (Personal Digital Assistant); giochi; ricezione di segnali radio o televisivi; ripresa, registrazione e riproduzione di suoni e immagini.

A prescindere da tali funzioni supplementari, la telefonia mobile costituisce generalmente la funzione principale dei telefoni mobili che presentano tutte le caratteristiche sopra elencate, come avviene, ad esempio, quando la funzione di telefonia prevale su tutte le altre funzioni, in particolare quando le chiamate in entrata sono comunicate normalmente all’utente indipendentemente dalla funzione secondaria in uso.

8517 18 00

altri

Oltre agli apparecchi telefonici per utenza descritti nelle note esplicative del SA voce 8517, parte I, lettera A, rientrano per esempio in questa sottovoce gli apparecchi telefonici a tastiera, che sotto l'involucro hanno incorporato un lettore di schede magnetiche, un visore di dati, un circuito elettronico contenente un microprocessore, più memorie, un temporizzatore e un modulatore-demodulatore (modem) e che possono servire, oltre che da apparecchi telefonici, anche (per esempio in un supermercato) da terminali di dati per scopi diversi, come controllo delle carte magnetiche di credito o degli assegni o per trasmissione su linea telefonica dei dati delle vendite a delle macchine automatiche di trattamento dell'informazione.

8517 62 00

Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

In questa sottovoce rientrano due gruppi di macchine:

1.

macchine per la ricezione, la conversione e la trasmissione di voce, immagini o altri dati;

2.

macchine per la rigenerazione di voce, immagini o altri dati.

In questa sottovoce rientrano:

1.

schede d'interfaccia di rete;

2.

modem;

3.

ripetitori;

4.

hub;

5.

bridge (compresi gli switch);

6.

router.

Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi che presentano nello stesso mobile o contenitore tutti gli elementi necessari alla trasmissione e alla ricezione. Ciò vale, per esempio, per gli apparecchi walkie-talkie, che contengono le pile o accumulatori necessari al loro funzionamento oppure taluni apparecchi rice-trasmittenti con blocco di alimentazione a parte, collegato all'apparecchio soltanto a mezzo di cavo.

Rientrano in queste sottovoci anche i complessi i cui elementi, trasmittenti e riceventi, si trovano entro mobili o contenitori diversi, purché detti complessi costituiscano un'unità funzionale. Per essere considerati come unità funzionali, gli apparecchi rice-trasmittenti devono, fra l'altro, essere installati in prossimità l'uno dell'altro (per esempio: in uno stesso immobile o a bordo di uno stesso veicolo) e devono avere alcuni elementi in comune, per esempio l'antenna.

In questa sottovoce rientrano anche le cosiddette «cuffie senza fili» progettate per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con telefoni per reti cellulari (telefoni mobili) e destinate ad essere fissate all'orecchio per permettere di conversare a mani libere. Esse consentono all'utilizzatore di controllare le funzioni del telefono, come la risposta a una chiamata, la chiusura della conversazione e la composizione del numero (ad esempio, la ripetizione dell'ultimo numero chiamato), entro 10 m circa di distanza dal telefono mobile e dispongono di sistemi per regolare il volume dell'auricolare. Queste cuffie contengono un radio-ricetrasmettitore per comunicare con il telefono mobile per mezzo di una tecnologia senza fili, ad esempio «Bluetooth».

8517 69 10

Videofoni

Vedi le note esplicative del SA, voce 8517, parte II, lettera C.

Rientrano nella presente sottovoce i sistemi di televisione a circuito chiuso costituiti da una videocamera, un pannello con più selettori di chiamata a distanza, uno o più monitor uniti ad un microtelefono e dei cavi coassiali che collegano i differenti elementi in assortimento condizionati per la vendita al minuto.

I prodotti di questa sottovoce possono, inoltre, essere combinati con un sistema elettrico di apertura di porta, un dispositivo di chiamata o di segnale oppure con un dispositivo di illuminazione.

8517 69 39

altri

In questa sottovoce rientrano:

1.

gli apparecchi di ricezione fissi (compresi quelli utilizzati principalmente negli impianti di grandi dimensioni) e dispositivi speciali quali dispositivi di riservatezza (ad esempio, invertitori di spettro); taluni ricevitori, denominati «ricevitori diversity», utilizzano tecniche di ricezione per superare il problema dell'evanescenza del segnale (fading);

2.

ricevitori per radiotelefonia destinati a autoveicoli, navi, aeromobili, treni, ecc.;

3.

ricevitori per sistemi radiotelegrafici di comunicazione con il personale;

4.

ricevitori radio per l'interpretazione simultanea alle conferenze tenute in più lingue;

5.

ricevitori speciali per i segnali di pericolo inviati da navi, aeromobili ecc.;

6.

ricevitori di segnali di telemetria;

7.

apparati radiotelegrafici fax per la ricezione, su carta sensibilizzata, di copie di documenti, di quotidiani, di disegni, di messaggi ecc.

8517 69 90

altri

In questa sottovoce rientrano:

1.

trasmettitori fissi. Determinati tipi, utilizzati principalmente in impianti di grandi dimensioni, contengono dispositivi speciali, quali dispositivi di riservatezza (ad esempio, invertitori di spettro) e dispositivi di multiplexing (utilizzati per l'invio contemporaneo di più di due messaggi);

2.

trasmettitori per radiotelefonia destinati a autoveicoli, navi, aeromobili, treni, ecc.;

3.

trasmettitori per sistemi radiotelegrafici di comunicazione con il personale;

4.

trasmettitori radio per l'interpretazione simultanea alle conferenze tenute in più lingue;

5.

trasmettitori automatici di segnali di pericolo inviati da navi, aeromobili ecc.;

6.

apparati radiotelegrafici fax per la trasmissione di copie di documenti, quotidiani, disegni, messaggi ecc.;

7.

trasmettitori di segnali di telemetria.

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Rientrano in questa voce microfoni, cuffie, auricolari e altoparlanti senza fili, presentati isolatamente, combinati o meno.

Questa voce non comprende:

1.

gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» presentati separatamente (cfr. le note esplicative del SA, sottovoce 8517 62);

2.

le cuffie senza fili (combinazione di una cuffia e di un microfono) con microfono integrato dotate della funzione di composizione dei numeri presentate separatamente (vedi le note esplicative del SA, sottovoce 8517 62 00).

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

8519 81 15

Lettori tascabili di cassette

Per l'applicazione della nota di sottovoci 1 del presente capitolo nel determinare le misure di questi apparecchi si tiene conto unicamente delle dimensioni della scatola; si devono pertanto ignorare eventuali sporgenze, quali manopole di controllo, dispositivi di chiusura o attacchi di fissaggio.

8519 81 35

altri

In questa sottovoce non rientrano gli apparati per la riproduzione del suono, i cosiddetti «lettori MP3» che utilizzano supporti ottici e che contengono dispositivi che possono essere attivati per la ricezione di segnali di radiodiffusione per mezzo di software (voce 8527).

8519 81 45

altri

La nota esplicativa della sottovoce 8519 81 35 si applica mutatis mutandis.

8519 81 65

tascabili

La nota esplicativa della sottovoce 8519 81 15 si applica mutatis mutandis.

8519 81 95

altri

La nota esplicativa della sottovoce 8519 81 35 si applica mutatis mutandis.

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

8521 90 00

altri

Rientrano in questa sottovoce gli apparecchi senza schermo in grado di ricevere segnali televisivi, detti «set-top boxes», incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido o di DVD).

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

8522 90 41 e 8522 90 49

Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Se i supporti di cui a questa voce sono presentati insieme ad altri articoli si dovranno applicare i seguenti principi di classificazione:

1.

se i supporti e gli altri articoli compongono un insieme commercializzato al dettaglio in base alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, tale insieme dovrà essere classificato applicando quella regola, oppure;

2.

se i supporti e gli altri articoli non compongono un insieme commercializzato al dettaglio in base alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i supporti dovranno essere classificati nella sottovoce ad essi appropriata.

8523 21 00

Schede munite di una pista magnetica

In questa sottovoce rientrano anche stampati quali biglietti di viaggio e carte d'imbarco contenenti una o più bande magnetiche.

8523 29 15

non registrati

Rientrano ugualmente in questa sottovoce anche i nastri che devono essere ancora tagliati nella lunghezza d'impiego.

8523 40 11

Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili

Questa sottovoce comprende i compact disc registrabili (CD-R).

I CD-R sono generalmente costituiti da policarbonato trasparente incolore di 1,2 mm di spessore. Il lato superiore è rivestito di uno strato riflettente di colore dorato o argentato ed è stampabile. Il lato inferiore è ricoperto da uno strato di sostanza colorante e da uno strato protettivo. I CD-R hanno un diametro di 8 o 12 cm oppure possono avere la forma di un biglietto da visita.

La capacità di registrazione può essere controllata mediante un apparecchio di lettura/scrittura e il suo software di registrazione.

La registrazione su tali dischi può essere effettuata in una o più fasi, tuttavia le informazioni registrate non possono essere cancellate.

8523 40 13

Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili

Questa sottovoce comprende i dischi digitali versatili registrabili (DVD-/+R).

A differenza dei CD-R della sottovoce 8523 40 11, i DVD-/+R sono costituiti da due strati di policarbonato incollati di spessore di 0,6 mm. Tale differenza fisica si può notare esaminando il bordo esteriore del disco. I DVD-/+R hanno un diametro di 8 o 12 cm.

La capacità di registrazione può essere controllata mediante apparecchi di lettura/scrittura e il corrispondente software di registrazione.

La registrazione su tali dischi può essere effettuata in una o più fasi, tuttavia le informazioni registrate non possono essere cancellate.

8523 40 19

altri

Questa sottovoce comprende:

1.

i dischi a lettura ottica su cui le informazioni registrate possono essere cancellate per registrare nuovi dati [«compact disc riscrivibili» (CD-RW) e i «dischi digitali versatili riscrivibili» (DVD-/+RW)]. Essi possono essere identificati mediante il software di registrazione di dischi di una macchina automatica per l'elaborazione dei dati;

2.

i DVD-RAM e i «mini dischi» riscrivibili, sono generalmente contenuti in un involucro protettivo.

8523 52 10 e 8523 52 90

«Schede intelligenti» («smart cards»)

Vedi le note esplicative del SA, voce 8523, parte II, lettera C.

In questa sottovoce rientrano anche schede/etichette elettroniche di prossimità composte generalmente da una bobina che viene attivata dal segnale emesso da un lettore e produce una tensione che alimenta un microcircuito, da un generatore di codice che, una volta ricevuto un segnale dalla bobina, genera i dati, e da un'antenna per la trasmissione del segnale.

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

Questa voce comprende anche gli apparecchi per la ripresa termica di immagini, con sensore a raggi infrarossi, in grado di captare l'irradiazione di calore e trasformarla in immagini che rappresentano la temperatura di singole superfici o oggetti, in vari toni di grigio o a colori. Gli apparecchi non possono misurare la temperatura o riprodurre i valori sotto forma di cifre.

8525 60 00

Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

Rientrano in queste sottovoci anche i complessi i cui elementi, trasmittenti e riceventi, si trovano entro mobili o contenitori diversi, purché detti complessi costituiscano un'unità funzionale. Per essere considerati come unità funzionali, gli apparecchi rice-trasmittenti devono, fra l'altro, essere installati in prossimità l'uno dell'altro (per esempio: in uno stesso immobile o a bordo di uno stesso veicolo) e devono avere alcuni elementi in comune, per esempio l'antenna.

8525 80 11 a 8525 80 99

Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

Vedi le note esplicative del SA, voce 8525, lettera B.

Non rientrano in queste sottovoci i lettori elettronici per persone affette da ambliopia (vedi la nota esplicativa della sottovoce 8543 70 90).

8525 80 30

Fotocamere digitali

Le fotocamere digitali che rientrano in questa sottovoce sono sempre in grado di registrare un'immagine fissa, sia su una memoria interna, sia su un supporto intercambiabile.

La maggior parte delle fotocamere di questa sottovoce assomiglia a una macchina fotografica tradizionale e non è dotata di un mirino pieghevole.

Queste fotocamere possono anche essere in grado di registrare sequenze video.

Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.

A differenza delle videocamere delle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99, molte fotocamere digitali (quando vengono utilizzate come videocamere) non permettono di sfruttare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Indipendentemente dalla capacità di memorizzazione, alcune fotocamere cessano automaticamente la videoregistrazione dopo un certo tempo.

8525 80 91 e 8525 80 99

Videocamere

Le videocamere di queste sottovoci sono sempre in grado di registrare sequenze filmate, sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili.

In genere, le videocamere di queste sottovoci non assomigliano alle fotocamere digitali della sottovoce 8525 80 30. Sono spesso dotate di un mirino pieghevole e sono spesso presentate con un telecomando. È sempre possibile utilizzare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video.

Queste videocamere possono anche essere dotate della funzione di registrazione di immagini fisse.

Le fotocamere sono escluse da queste voci se non sono in grado, utilizzando la capacità massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.

8525 80 99

altri

In questa sottovoce rientrano le videocamere (i cosiddetti «camcorder») che registrano non solo le immagini e i suoni ripresi dalla videocamera stessa, ma anche i segnali provenienti da fonti esterne, quali lettori DVD, macchine per l'elaborazione automatica dei dati o apparecchi riceventi per la televisione. Le immagini così registrate possono essere riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni.

Questa sottovoce comprende anche i «camcorders», con input coperto con una placca o in altro modo, oppure con interfaccia video che possa conseguentemente essere attivata, in qualità di input, mediante un software. Questi apparecchi sono inoltre destinati a registrare programmi televisivi o altre immagini provenienti dall'esterno.

Tuttavia, i «camcorder» con i quali solo le immagini riprese dalla videocamera possono essere registrate e riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni rientrano nella sottovoce 8525 80 91.

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Per gli apparecchi trasmittenti con apparecchio ricevente incorporato vedi la nota esplicativa della sottovoce 8525 60 00.

8527 12 10 e 8527 12 90

Radiocassette tascabili

Vedi la note esplicativa della sottovoce 8519 81 15.

8527 13 10

con sistema di lettura mediante fascio laser

Questa sottovoce comprende apparecchi riceventi per la radiodiffusione, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, anche combinati con un altro apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono (per esempio, a cassette) o con un apparecchio di orologeria.

In questa sottovoce non rientrano gli apparati per la riproduzione del suono, i cosiddetti «lettori MP3» che utilizzano supporti ottici e che contengono dispositivi che possono essere attivati per la ricezione di segnali di radiodiffusione per mezzo di software.

8527 13 99

altri

La nota esplicativa della sottovoce 8527 13 10 si applica mutatis mutandis.

8527 21 20

con sistema di lettura mediante fascio laser

La nota esplicativa della sottovoce 8527 13 10 si applica mutatis mutandis.

8527 21 70

con sistema di lettura mediante fascio laser

La nota esplicativa della sottovoce 8527 13 10 si applica mutatis mutandis.

8527 91 11 a 8527 91 99

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

Sistemi stereofonici (sistemi hi-fi) contenenti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto costituiti da unità modulari contenute in involucri separati, per esempio, combinati con un lettore CD, un registratore a cassetta, un amplificatore munito di equalizzatore, sempre che l'apparecchio ricevente per la radiodiffusione possa conferire loro il carattere essenziale.

8527 91 11 e 8527 91 19

con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro

Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi di cui gli autoparlanti costituiscono parte integrante.

Non rientrano invece in queste sottovoci gli apparecchi dai quali gli altoparlanti sono dissociabili, benché fissabili all'apparecchio tramite appositi dispositivi (sottovoce 8527 91 35, 8527 91 91 o 8527 91 99).

8527 91 35 a 8527 91 99

altri

Se gli altoparlanti per sistemi stereofonici (sistemi hi-fi) sono confezionati insieme agli altri componenti dell'assortimento rientrano in queste sottovoci.

8527 91 35

con sistema di lettura mediante fascio laser

La nota esplicativa della sottovoce 8527 13 10 si applica mutatis mutandis.

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Conformemente alla regola generale 3 c) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i sistemi di videosorveglianza, costituiti da un numero limitato di telecamere e da un videomonitor, sono classificati in questa voce quando sono presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto.

Le componenti di siffatti sistemi di videosorveglianza devono essere classificate separatamente quando il sistema non è presentato in un assortimento condizionato per la vendita al minuto (cfr. note esplicative generali del SA relative alla sezione XVI, parte VII).

Non rientrano in questa voce i lettori elettronici per persone affette da ambliopia (vedi la nota esplicativa della sottovoce 8543 70 90).

8528 61 00 a 8528 69 99

Proiettori:

In queste sottovoci non rientrano i prodotti costituiti da un proiettore e uno schermo alloggiati in un unico corpo (sottovoci 8528 51 00-8528 59 80 oppure, quando contengono un apparato ricevente per televisione, sottovoce 8528 72 10).

8528 69 10

che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell’informazione

Oltre ai dispositivi azionati da un congegno a cristalli liquidi (LCD), questa sottovoce comprende anche i dispositivi mediante i quali la trasformazione digitale della luce viene attivata da un congegno meccanico contenente uno specchio miniaturizzato e controllato da un semiconduttore.

8528 71 11 a 8528 71 19

Videotuner

Queste sottovoci comprendono apparecchi dotati di un sintonizzatore video che converte i segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o dai videomonitor.

I sintonizzatori video contengono circuiti di selezione, che permettono di sintonizzare un determinato canale o una frequenza portante specifica, e circuiti di demodulazione. Questi apparecchi possono anche essere dotati di un dispositivo di decodifica (colore) o di circuiti di separazione dei segnali di sincronizzazione. In genere sono progettati per funzionare grazie al collegamento a un'antenna individuale o condivisa (distribuzione via cavo in alta frequenza).

Il segnale in uscita può essere utilizzato come segnale in ingresso per i monitor o per gli apparecchi di registrazione o riproduzione video. Si tratta del segnale originale della telecamera (vale a dire non modulato ai fini della trasmissione).

I sintonizzatori video analogici compresi in queste sottovoci possono presentarsi sotto forma di moduli contenenti almeno i circuiti di radiofrequenza (modulo RF), i circuiti di frequenza intermedia (modulo FI) e i circuiti di demodulazione (modulo DEM) in cui il segnale in uscita è un segnale audio e un segnale video composito in banda base [composite video base-band signal (CVBS)] distinto.

I sintonizzatori video digitali compresi in queste sottovoci possono presentarsi sotto forma di moduli contenenti almeno il modulo RF, il modulo FI, il modulo DEM e un decodificatore MPEG per la televisione digitale, in cui il segnale in uscita è un segnale audio e video digitale distinto.

I moduli che incorporano un sintonizzatore video analogico e uno digitale sono compresi in queste sottovoci quando uno dei componenti deve essere classificato come un sintonizzatore video completo o finito ai sensi della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata.

I moduli che non soddisfano le condizioni di cui sopra devono essere classificati nella voce 8529 come parti.

8528 71 11

Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8528 71 13

Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)

Questa sottovoce comprende gli apparecchi privi di schermo (i cosiddetti «set-top box con funzione di comunicazione») composti dai seguenti componenti principali:

un microprocessore,

un sintonizzatore video,

la presenza di un connettore RF indica la possibile presenza di un sintonizzatore video,

un modem.

I modem modulano e demodulano i segnali dati in uscita e in entrata, permettendo la comunicazione bidirezionale necessaria per accedere a Internet. Esempi di tali modem sono i modem V.34, V.90, V.92, i modem DSL o i modem via cavo. Un connettore RJ 11 indica la presenza di un modem di questo tipo.

I dispositivi che svolgono una funzione analoga a quella dei modem, ma che non modulano e demodulano i segnali non sono considerati modem. Esempi di tali apparecchi sono i dispositivi ISDN, WLAN o Ethernet. Un connettore di tipo RJ 45 indica la presenza di un dispositivo di questo tipo.

Il modem deve essere integrato nel set-top box. I set-top box privi di modem integrato, ma che utilizzano un modem esterno sono esclusi da questa sottovoce (ad esempio, un insieme costituito da un set-top box e da un modem esterno).

Il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, protocollo di controllo della trasmissione/protocollo Internet) deve essere presente nel set-top box sotto forma di firmware.

I set-top box di questa sottovoce devono consentire all'utilizzatore dell'apparecchio di accedere a Internet. Gli apparecchi devono inoltre essere in grado di eseguire applicazioni Internet in modalità di «scambio interattivo d'informazioni», quale un client di posta elettronica o un'applicazione di messaggistica istantanea, utilizzando un'interfaccia di connessione UDP o TCP/IP.

Non rientrano in questa sottovoce i set-top boxes incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido o di DVD) (sottovoce 8521 90 00).

8528 71 19

altri

Si veda l'ultimo comma delle note esplicative della sottovoce 8528 71 13.

8528 71 90

altri

Questa sottovoce comprende i prodotti privi di schermo che sono apparati per la ricezione dei segnali televisivi, ma che non contengono un sintonizzatore video (ad esempio, i cosiddetti moduli separati IP — «IP-streaming boxes»).

Si veda anche l'ultimo comma delle note esplicative della sottovoce 8528 71 13.

8528 72 10

Teleproiettori

I teleproiettori sono dei ricevitori televisi nei quali l'immagine formata su una o più immagini incorporate è proiettata su uno schermo tramite un sistema ottico.

Lo schermo può essere incorporato nello stesso apparecchio del ricevitore o essere esterno ad esso.

8528 72 30

con tubo immagini incorporato

Questa sottovoce comprende gli apparecchi che, all'interno dello stesso involucro, combinano le funzioni di sintonizzatore e di monitor, con possibilità di utilizzazione comune di talune parti delle due funzioni. Appartengono per lo più a questa categoria i televisori di tipo domestico.

Per diagonale dello schermo va intesa la parte del tubo immagini misurata da una linea retta.

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

Questa voce non comprende i treppiedi destinati ad essere utilizzati con le telecamere della voce 8525 o del capitolo 90 (classificazione secondo la materia costituitiva).

8529 90 20 a 8529 90 97

altri

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1.

i quadranti;

2.

i blocchi per telecamere;

3.

i diaframmi per telecamere;

4.

gli adattatori PAL/SECAM: trattasi di piastrine di decodifica (circuiti stampati dotati di elementi elettrici) destinati ad essere montati come elementi aggiuntivi su apparecchi riceventi televisivi progettati per la ricezione dei segnali PAL in modo da adattarli alla ricezione dei segnali SECAM.

Queste sottovoci non comprendono le guide d'onda (classificazione dei tubi secondo la materia costitutiva).

8529 90 65

Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8531 10 30 e 8531 10 95

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili:

Vedi le note esplicative del SA, voce 8531, secondo comma, lettera E.

In queste sottovoci non rientrano gli allarmi antifurto del tipo utilizzato per gli autoveicoli (sottovoce 8512 30 10).

8531 20 20 a 8531 20 95

Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i dispositivi di visualizzazione a diodi elettroluminescenti, utilizzati per lo più come segnali numerici e/o alfanumerici per esempio nei quadri indicatori e composti d'uno o più segni assemblati. Ciascun segno contiene un certo numero di diodi emettitori di luce sotto forma di componenti discreti ovvero montati su di un unico micro-elemento («chip»). Tali dispositivi sono montati su di un circuito stampato munito di decodificatore-conduttore. Ciascun segno o insieme di segni è coperto di materiale traslucido che amplifica l'intensità dei punti luminosi prodotti dai diodi con lo scopo di visualizzare le cifre secondo l'impulso impartito al circuito da un segnale d'ingresso.

8531 90 85

altri

Rientrano in questa sottovoce le etichette che si applicano alle merci a scopo di protezione anti-furto (quali quelle composte da un diodo e da un'antenna, chiamate «etichette a microonde» o quelle consistenti in un circuito risonante a microchip, chiamate etichette «a divisione di frequenza») che, se introdotte nel campo di segnalazione di un sistema d'allarme antitaccheggio installato all'uscita di un negozio, del tipo di cui alla sottovoce 8531 10, sono rilevate dai dispositivi elettronici riceventi del sistema e fanno scattare l'allarme.

Questa sottovoce comprende anche le etichette che combinano due diverse tecnologie, quali la tecnologia acusto-magnetica a microonde o acusto-magnetica a radiofrequenza.

Tuttavia non rientrano in questa sottovoce:

le etichette composte da un filo metallico, da una striscia o dalla combinazione di due strisce, le cosiddette «etichette magnetiche» o «etichette acusto-magnetiche» di materiale magnetico, destinate ad essere usate nell'ambito della zona di controllo di un sistema di sorveglianza elettronica degli articoli (EAS, Electronic Article Surveillance) (voce 8505),

le etichette incorporanti uno o più circuiti integrati elettronici sotto forma di chip e un'antenna, ma senza altri elementi di circuito attivo o passivo («schede intelligenti»), cosiddette etichette «di identificazione a radiofrequenza» (RFID, Radio Frequency Identification) (sottovoce 8523 52),

le etichette contenenti uno o più circuiti integrati elettronici sotto forma di chip con antenna incorporata e uno o più condensatori, ma senza altri elementi di circuito attivo o passivo (sottovoce 8523 59),

le etichette sotto forma di circuito stampato (cfr. nota 5 del capitolo 85), cosiddette «etichette a radiofrequenza» (voce 8534 00).

8534 00

Circuiti stampati

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le etichette di carta sotto forma di circuito stampato, utilizzate in funzione antifurto (per esempio: per i volumi delle biblioteche).

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Oltre agli apparecchi di cui alle note esplicative del SA, voce 8536, parti I, II, III, questa voce comprende:

1.

i ripartitori per centrali telefoniche;

2.

la piastre di incrocio o di biforcazione per linee aeree di tram;

3.

le piastre di raccordo per motori elettrici;

4.

i commutatori per trasformatori a prese multiple;

5.

i pezzi di collegamento per elementi di accumulatori;

6.

gli interruttori cosiddetti «induttivi ad avvicinamento»: trattasi di interruttori eletronici, che contengono una bobina d'induttanza ad irraggiamento libero destinata ad azionare l'interruttore (chiudere il circuito) senza bisogno di contatto fisico, quando un oggetto metallico entri nel campo di dispersione della bobina. Gli interruttori di questo tipo sostituiscono gli interruttori elettrici di fine corsa a funzionamento meccanico, soprattutto nelle macchine utensili, sui nastri trasportatori;

7.

gli interruttori montati in un'unica custodia assieme ad un regolatore d'intensità luminosa («dimmer»). Questi apparecchi consentono, oltre che l'accensione e lo spegnimento, anche la regolazione e la variazione del grado di luminosità di apparecchi illuminanti inseriti sulla rete della corrente elettrica;

8.

le cosiddette «trecce di contatto», che servono al collegamento di circuiti elettrici, e che consistono in due fogli elastici di plastica sovrapposti, entro i quali sono inseriti, ad intervalli regolari, un gran numero di punti di conduttori di contatto. Queste trecce sono montate in particolare sotto la tastiera degli apparecchi telefonici per l'utenza: schiacciando un tasto, i punti di contatto omologhi dei due fogli si toccano, formando il contatto elettrico;

9.

gli interruttori elettronici che, senza contatto fisico, chiudono o interrompono i circuiti per mezzo di dispositivi a semiconduttori (transistori, tiristori, circuiti integrali, ecc).

Non rientrano invece in questa voce, per esempio:

a)

le bandelle per linee elettriche (in particolare voce 7326);

b)

gli apparecchi di comando per ferrovie ed altre vie di communicazione (voce 8530).

8536 50 11

a tasto o pulsante

Non rientrano in questa sottovoce i tasti del tipo a sfioramento (sottovoce 8536 50 19).

8536 69 10 a 8536 69 90

Altre

Queste sottovoci comprendono spinotti per antenna elettro-meccanici, maschio e femmina, che consentono di effettuare connessioni elettriche multiple — per esempio tra dispositivi, cavi e board — semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.

I connettori possono avere un cavo antenna maschio o femmina su entrambi i lati, oppure uno dei due su un lato e sull'altro un diverso tipo di contatto (per esempio un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite).

Nelle stesse sottovoci rientrano anche coppie di connettori consistenti in uno spinotto per antenna (maschio e femmina) e una presa di corrente (due pezzi distinti). Questi connettori (maschio e femmina) presentano un altro tipo di contatto all’altra estremità.

Non rientrano in queste sottovoci elementi di connessione o contatti con i quali sia possibile stabilire una connessione elettrica servendosi di altri dispositivi (per es. un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite), compresi invece nella sottovoce 8536 90.

8536 69 10

Per cavi coassiali

In questa sottovoce rientrano unicamente spinotti — maschio e femmina — utilizzati per connessioni in cui i cavi possono essere fissati alle estremità dei contatti in modo permanente (vedi figure 1-4):

 

Image

8536 69 30

Per circuiti stampati

In questa sottovoce rientrano tutti i tipi di connettori — maschio e femmina — ai quali possono essere connessi circuiti stampati direttamente su un lato o su entrambi (connettori diretti; vedi figure 5-9):

1.

Connettori — maschio e femmina — per il montaggio verticale di circuiti stampati:

Image

2.

Connettori doppi e singoli — maschio e femmina — per il montaggio orizzontale di circuiti stampati:

Image

 

In questa sottovoce non rientrano gli spinotti — maschio e femmina — (per es. cavi di spinotti, maschi o femmine) fissati al board in modo permanente, con possibilità di essere inseriti sul o nel connettore (sottovoce 8536 69 90).

8536 69 90

Altre

In questa sottovoce rientrano tutte le connessioni e gli spinotti — maschio e femmina — di seguito illustrati:

 

Image

8536 70 00

Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

Cfr. la nota 6 di questo capitolo.

Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 8536, parte IV.

8536 90 01

Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

Rientrano in questa sottovoce gli elementi di distribuzione dell'eletricità, pronti per l'installazione. Essi consentono, con maggiore flessibilità, il collegamento alla rete elettrica delle lampade, macchine ed apparecchi funzionanti elettricamente. La corrente passa attraverso contatti striscianti o a morsetto.

Esempi di applicazione sono forniti nelle seguenti illustrazioni:

 

Image

 

Image

8536 90 10

Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

In questa sottovoce rientrano tutti i dispositivi, collegati alle estremità di fili e cavi, usati per stabilire una connessione elettrica facendo uso di congegni non a spina (per esempio un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite)

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Rientra ugualmente nella presente voce l'assiemaggio su supporto (quadro, scatola, ecc.) di apparecchi identici di cui alla voce 8536 (per esempio: interruttori per l'illuminazione).

8537 10 91

Apparecchi di comando a memoria programmabile

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, i comandi, dotati di memoria di utente per il comando elettrico di macchine: tali comandi sono dotati, oltre che degli apparecchi di cui alle voci 8535 o 8536 (per esempio: relè), anche per esempio di transistori o di triacs di cui alla voce 8541 in funzione di elementi di commutazione e dispongono, in aggiunta a questi elementi, di microprocessori (per esempio: per l'operazione logica e per la gestione dell'entrata e dell'uscita), di punti d'intersezione (interfacce) e di un'unità di alimentazione di corrente (blocco d'alimentazione).

8537 10 99

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1.

gli apparecchi per il telecomando mediante filo degli apparecchi di registrazione e di riproduzione videofonica. Trattasi di quadri di comando elettrici (dotati di interruttori a tastiera e di altri componenti elettrici montati su piastrina) che servono al comando di tutte le funzioni del videoregistratore, collegato ad un cavo di raccordo;

2.

gli apparecchi elettrici di comando per macchine automatiche di vendita di prodotti: consistono in un quadro di comando su cui sono montati, oltre a relè ed interruttori elettrici, anche triac e circuiti integrati.

Non rientrano in questa sottovoce:

a)

gli apparecchi elettrici di comando denominati «joysticks» ai sensi della nota 5 D del capitolo 84 (voce 8471);

b)

gli apparecchi a raggi infrarossi per il telecomando senza filo degli apparecchi di registrazione videofonica, gli apparecchi televisivi riceventi od altri apparecchi elettrici (voce 8543).

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8538 90 11

Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8538 90 91

Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10.

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

Eccetto talune lampade ad arco equipaggiate o montate in modo speciale (vedi la nota esplicativa alle sottovoci 8539 41 00 e 8539 49 00), rientrano in questa voce soltanto le lampade ed i tubi propriamente detti, nonché le loro parti e pezzi staccati, riconoscibili a norma della nota 2 b) della sezione XVI.

Gli apparecchi (consistenti, per esempio, in un semplice rifettore con supporto o piede) provvisti di lampade o tubi debbono essere classificati secondo il proprio regime come apparecchi d'illuminazione (voce 9405), di riscaldamento (per esempio: voce 7321), per uso medico (voce 9018), ecc.

8539 21 30 a 8539 29 98

altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi

Non rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

a)

le lampade a resistenza con filamenti di carbonio e le lampade a resistenza variabile con filamenti di ferro in ambiente d'idrogeno (voce 8533);

b)

le ghirlande elettriche di lunghezza determinata, con un certo numero di lampade di fantasia, utilizzate principalmente per la decorazione degli alberi di Natale (voce 9405).

8539 31 10 a 8539 39 00

Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

1.

tubi allo xenon;

2.

lampade ad emissione spettrale;

3.

lampade ad effluvi;

4.

tubi indicatori a lettere o cifre.

8539 41 00 e 8539 49 00

Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

Rientrano in queste sottovoci:

1.

le lampade ed tubi a raggi ultravioletti. Oltre agli impieghi di cui alle note esplicative del SA, voce 8539, lettera D, primo comma, si possono citare:

a)

la titolazione attinochimica;

b)

la vitaminizzazione;

c)

la sterilizzazione;

d)

la fotochimica;

e)

la produzione d'ozono;

2.

le lampade ed i tubi a raggi infrarossi. Oltre le utilizzazioni di cui alle note esplicative del SA, voce 8539, lettera D, secondo comma, si possono citare:

a)

il riscaldamento dei locali;

b)

l'equipaggiamento di proiettori infrarossi (per esempio: in un impianto antifurto);

c)

la ricerca scientifica (per esempio: analisi spettrale);

3.

le lampade ad arco descritte nelle note esplicative del SA, voce 8539, lettera E.

Le lampade elettriche ad arco con elettrodi di carbone sono, per esempio, montate in apparecchi di proiezione cinematografica di cui alla voce 9007 o usate negli impianti di riproduzione di documenti.

Restano classificate nella sottovoce 8539 41 00 le lampade elettriche ad arco munite di supporti speciali nonché i dispositivi di illuminazione orientabili, costituiti da una o più lampade ad arco montate su un supporto mobile, destinati ad essere utilizzati specialmente negli studi fotografici o cinematografici.

Non rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

a)

i diodi elettroluminescenti (voce 8541);

b)

i dispositivi elettroluminescenti che si presentano generalmente in forma di nastri, piastre e pannelli e sono basati sul fenomeno di elettroluminescenza di una sostanza (per esempio: solfuro di zinco) posta fra due strati di materia elettroconduttrice (voce 8543).

8539 90 10 e 8539 90 90

Parti

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

1.

gli zoccoli per lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarcia;

2.

i filamenti di tungsteno, avvolti a spirale, tagliati a lunghezza e pronti per essere montati;

3.

gli elettrodi metallici per lampade e tubi a scarica;

4.

le parti di vetro (esclusi i pezzi isolanti della sottovoce 8547 90 00), destinate ad essere montate all'interno delle lampade o dei tubi;

5.

i ganci di sostegno dei filamenti.

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

8540 11 00

a colori

Questa sottovoce comprende i tubi catodici descritti nelle note esplicative del SA, voce 8540, quarto comma, punto 2, che soddisfano contemporaneamente alle seguenti condizioni:

1.

maschera d'ombra;

2.

intervallo fra due bande dello stesso colore, al centro dello schermo pari o superiore a 0,4 millimetri.

Per quanto riguarda la diagonale dello schermo, vedi la nota esplicativa della sottovoce 8528 72 30.

8540 60 00

altri tubi catodici

Rientrano in questa sottovoce i tubi catodici descritti nelle note esplicative del SA, voce 8540, quarto comma, punto 2, lettera d), diversi da quelli ripresi alle sottovoci 8540 11 e 8540 12.

8540 71 00 a 8540 79 00

Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia

Rientrano in queste sottovoci i tubi descritti alle note esplicative del SA, voce 8540, quarto comma, punto 4.

Non rientrano in queste sottovoci i tubi di Geiger-Müller (sottovoce 9030 90 85).

8540 81 00 e 8540 89 00

altre lampade, tubi e valvole

Oltre alle lampade, ai tubi ed alle valvole per il raddrizzamento della corrente elettrica, di cui alle note esplicative del SA, voce 8540, quarto comma, punto 1, rientrano per esempio in queste sottovoci i fanotroni, i thyratron, gli ignitron ed i tubi raddrizzatori di alta tensione per apparecchi a raggi X.

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

8541 40 90

Altri

Questa sottovoce comprende cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli che incorporano diodi di bypass (ma non diodi di blocco). I diodi di bypass non sono elementi che forniscono l'energia direttamente utilizzabile, ad esempio, da un motore (cfr. note esplicative del SA, voci 8501 e 8541).

8541 90 00

Parti

Oltre alle parti di cui alle note esplicative del SA, voce 8541, si possono citare:

1.

i supporti e gli involucri per cristalli piezoelettrici;

2.

gli involucri di metallo, di steatite, ecc., per semiconduttori montati.

Sono esclusi da questa sottovoce, per esempio:

a)

i dispositivi di giunzione tra i contatti e gli elettrodi (voce 8536);

b)

gli elementi di grafite (sottovoce 8545 90 90).

8542

Circuiti integrati elettronici:

Rientrano in questa voce moduli intercambiabili di memoria preprogrammata sotto forma di circuito integrato monolotico per traduttrici elettroniche delle sottovoci 8470 10 00 e 8543 70 10.

Non rientrano in questa sottovoce i dischi denominati talvolta wafers, costituiti da elementi chimici drogati ai fini del loro impiego in elettronica, levigati o non, rivestiti o non di uno strato epitessiale uniforme, purché non siano stati sottoposti né a drogaggio selettivo né a diffusione selettiva per la creazione di regioni discrete (voce 3818 00);

8542 31 10 e 8542 31 90

Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti:

Rientrano in questa sottovoce:

1.

I microprocessori, denominati anche unità di microelaborazione (MPU), sono circuiti integrati che possono essere definiti come dispositivi che eseguono le istruzioni elementari, le funzioni di esecuzione di controllo del sistema. Essi sono costituiti dalle seguenti parti principali:

unità aritmetica e logica (ALU),

decodificatore di istruzioni e contattore di programmi,

unità di controllo e comando,

unità di entrata/uscita per la comunicazione con altri dispositivi.

Un microprocessore può funzionare soltanto se, oltre alla memoria interna, viene utilizzata una memoria esterna o altri dispositivi.

Essi possono comprendere una o più memorie di microprogrammazione (RAM o ROM) che servono a caricare o immagazzinare microistruzioni, al fine di aumentare il numero di istruzioni elementari dell'unità di controllo e comando.

La ROM microprogrammata di un microprocessore è destinata a memorizzare istruzioni elementari binarie e non è considerata una memoria reale di programmazione intesa a memorizzare le istruzioni eseguite.

Questi prodotti possono contenere una memoria cache di istruzioni o funzioni microperiferiche.

I microprocessori completamente elaborati per un'applicazione specifica basati su circuiti «totalmente programmati per l'utilizzatore», «gate array» o «cella standard» rientrano ugualmente in questa sottovoce.

Per capacità di elaborazione dei microprocessori si intende la lunghezza di ogni parola (per esempio: 8, 16 o 32 bit) che può elaborare il registro accumulatore dell'unità aritmetica e logica in un unico ciclo di microistruzione.

2.

I microcontrollori e i microelaboratori sono circuiti integrati costituiti da almeno le seguenti parti principali:

microprocessore, denominato anche unità di microelaborazione (MPU),

memoria di programma (per esempio: RAM, ROM, PROM, EPROM, E2PROM, flash E2PROM) collegata al decodificatore di istruzioni e contenente un programma che definisce una sequenza di istruzioni,

una memoria di dati (per esempio: RAM e E2PROM) che, contrariamente ai microprocessori, non è accessibile dall'esterno della microplacchetta,

un bus esterno (per dati, indirizzi o istruzioni).

I microcontrollori sono programmati o possono essere programmati per svolgere funzioni specifiche o solo per determinati impieghi (per esempio: apparecchi riceventi per la televisione, apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica o forni a microonde).

I microlaboratori possono funzionare in modo autonomo (stand alone) e per impieghi generali (per esempio: mainframes, minielaboratori e PC). I microelaboratori sono programmabili in base alle esigenze dell'utente.

I microcontrollori interamente elaborati per un'applicazione specifica, sulla base di circuiti «totalmente programmati per l'utilizzatore», «gate array» o «cella standard», rientrano ugualmente in questa sottovoce.

Per capacità di elaborazione dei microcontrollori o microelaboratori si intende la lunghezza di ogni parola (per esempio: 8, 16 e 32 bit) che può elaborare il registro accumulatore dell'unità aritmetica e logica in un unico ciclo di microistruzione.

3.

i circuiti di controllo e comando, che sono circuiti integrati che consentono di intervenire su un processo o sul funzionamento di una macchina (per esempio: una macchina automatica per elaborazione dell'informazione). I circuiti di controllo e comando (per esempio: per unità di memoria a dischi, motori elettrici o tubi catodici) sono generalmente in grado di interpretare dei segnali e, conformemente a tale interpretazione, di determinare l'ordine e il momento in cui talune funzioni (per esempio: l'entrata, l'elaborazione, la memorizzazione e l'uscita in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione) devono essere effettuate;

8542 31 10

Merci specificate nella nota 8 b), punto 3, del presente capitolo

Cfr. note esplicative del SA, voce 8542, parte III.

8542 32 10

Merci specificate nella nota 8 b), punto 3, del presente capitolo

Cfr. note esplicative del SA, voce 8542, parte III.

8542 32 45

Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)

La memoria cache/RAM di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM) è una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso con un tempo di accesso più veloce della memoria principale. La memoria cache/RAM è in genere utilizzata come memoria temporanea di transito per compensare la differenza di velocità tra un'unità di elaborazione centrale e la memoria principale.

8542 32 61 a 8542 32 75

Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2PROM), compresi i flash E2PROM

E2PROM è una memoria che, generalmente, si cancella per byte.

La memoria flash E2PROM è una memoria denominata anche «flash Memoria», «flash EPROM» o «flash EEPROM».

La memoria flash può essere basata su tecnologie EPROM o E2PROM ed è cancellabile elettricamente, sia totalmente (in massa) che, nel caso in cui si basi su una tecnologia E2PROM, per settore (per pagina o a blocchi).

La programmazione, la lettura e la cancellazione di questa memoria può essere effettuata con un alimentatore di rete doppio o singolo.

La memoria flash basata sulla tecnologia EPROM ha una struttura a matrice costituita da una cella a transistori.

La memoria flash basata sulla tecnologia E2PROM ha una struttura a matrice costituita da celle a due o più transistori, oppure da celle a transistore unico in combinazione con un altro transistore per settore (pagina o blocco). In quest'ultimo caso la memoria si differenzia inoltre da quella basata sulla tecnologia EPROM in quanto contiene alcuni elementi caratteristici della memoria E2PROM (per esempio: un insieme di comandi E2PROM).

8542 32 90

altre memorie

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le memorie indirizzabili mediante il contenuto (CAM) e le memorie ferroelettriche.

Le memorie indirizzabili mediante il contenuto (CAM) sono delle memorie associative. Le ubicazioni di memoria sono identificate dal loro contenuto o da una parte del loro contenuto, piuttosto che dal loro nome o dalla loro posizione (indirizzo).

La memoria ferroelettrica è una memoria non volatile ottenuta combinando materiali ferroelettrici e semiconduttori. I materiali ferroelettrici sono in grado di trattenere le polarizzazioni elettriche in assenza di un campo elettrico applicato.

Questi due tipi di memoria sono programmabili e cancellabili elettricamente.

8542 39 10 e 8542 39 90

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1.

i circuiti totalmente programmati per l'utilizzatore, che sono definiti dall'utente e fabbricati soltanto per lui. La fabbricazione comporta il routing e la sistemazione di celle (porte logiche) tramite serie di maschere di diffusione interamente personalizzate. I circuiti totalmente programmati per l'utilizzatore servono ad eseguire funzioni d'applicazione specifiche. Essi sono conosciuti sotto il nome di circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC);

2.

i gate arrays, che sono circuiti logici integrati costituiti da una disposizione fissa e regolare degli elementi logici programmabili (per esempio: porte a transistor AND-, NAND-, OR- o NOR-), inizialmente non connessi tra loro. I gate arrays vengono poi programmati conformemente alle specifiche dell'utente interconnettendo questi elementi logici mediante uno o più schemi dei canali conduttivi («metallisation patterns»);

3.

le celle standard, che sono circuiti integrati logici costituiti da una combinazione di sottocircuiti predefiniti e di sottocircuiti fissi conformemente alle specifiche dell'utente. Questi sottocircuiti possono realizzare una qualsiasi funzione integrata (per esempio: una funzione logica o una funzione di memoria);

4.

i dispositivi logici programmabili, che sono circuiti integrati costituiti da elementi logici fissi. La funzione finale è determinata dall'utente bruciando i fusibili di interconnessione o mediante programmazione elettrica delle interconnessioni tra elementi logici fissi del dispositivo;

5.

i circuiti a logica standard, che sono circuiti integrati logici costituiti da meno di 150 porte logiche (per esempio: AND, NAND, OR, NOR). Essi possono integrare più funzioni o insiemi di funzioni identiche e indipendenti;

6.

i circuiti di interfaccia, che sono dei circuiti integrati che realizzano un'interfaccia comune (per esempio: per conversione di codici, conversione tra bit-seriale e bit-parallelo, o per sincronizzazione), che permettono di interconnettere programmi, circuiti integrati, unità periferiche o sistemi aventi caratteristiche diverse.

7.

I microperiferici sono circuiti integrati che eseguono funzioni specifiche destinate a completare i microprocessori, i microcontrollori o i microelaboratori e a migliorare il loro dispositivo di comunicazione con l'esterno, di controllo e di interfaccia.

Le specifiche tecniche di un microperiferico mettono chiaramente in evidenza i suoi legami e la sua destinazione ad un microprocessore, microcontrollore o microelaboratore.

dispositivi di comunicazione, di controllo e di interfaccia possono consistere in controllori di bus, controllori di memoria [controllori di D/RAM, unità di gestione della memoria (MMU), controllori di accesso diretto alla memoria] oppure controllori di interfacce periferiche (controllori grafici, controllori della rete locale, controllori di riceventi/trasmittenti universali asincrone, controllori di tastiera, controllori di memoria di massa).

8.

i circuiti «intelligenti» (smartpower), che sono circuiti integrati analogici che combinano circuiti numerici e circuiti analogici (transistor di potenza) e servono a controllare i segnali di uscita logici e i segnali di potenza di uscita. Essi sono in grado, per esempio, di fornire una protezione interna contro le dissipazioni di potenza, di gestire i guasti e di fare diagnosi.

Non rientrano in questa sottovoce le memorie del tipo PROM (sottovoce 8542 32 90).

8542 39 10

Merci specificate nella nota 8 b), punto 3, del presente capitolo

Cfr. note esplicative del SA, voce 8542, parte III.

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8543 70 90

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1.

i dispositivi elettrostatici (per esempio: macchine di floccaggio dei tessuti);

2.

i dispositivi elettroluminescenti che generalmente si presentano in forma di nastri, piastre o pannelli;

3.

i generatori termoelettrici, che consistono in una termopila con numero variabile di termocoppie ed una fonte di calore (per esempio: al gas butano), che produce una corrente continua mediante effetto Seebeck;

4.

i dispositivi per l'eliminazione dell'elettricità statica;

5.

gli apparecchi demagnetizzatori;

6.

i generatori di onde d'urto;

7.

i registratori numerici dei dati di volo (registratori di volo), detti «scatola nera», che si presentano sotto forma di dispositivi elettronici a prova di fuoco e di urto, destinati a registrare in maniera continua dati specifici riguardanti le prestazioni dell'aereo durante il volo;

8.

gli apparecchi a raggi infrarossi per il telecomando, senza filo, degli apparecchi televisivi riceventi, dei registratori videofonici o di altri apparecchi elettrici;

9.

gli apparecchi elettronici per creare gli effetti sonori che servono come apparecchi ausiliari per le chitarre elettriche e producono effetti diversi (per esempio: doppiaggio o distorsione del suono, risonanza). Essi non sono contenuti nel corpo dello strumento ma interconnessi tra la chitarra e l'amplificatore terminale;

10.

i dispositivi elettronici di lettura per persone affette da ambliopia. Questi dispositivi comportano, sistemati in uno stesso alloggiamento, una camera, che riprende il testo in lettura (per esempio: un libro o giornale), ed un monitor, che riproduce il testo medesimo ingrandito.

La presente sottovoce comprende anche i piccoli apparecchi elettronici privi di supporto (compresi gli apparecchi detti micro-elaboratori) con i quali è possibile comporre parole e frasi che sono tradotte in alcune lingue straniere a seconda dei moduli-memoria da utilizzare con detti apparecchi. Questi apparecchi sono dotati di una tastiera alfanumerica e d'un visore rettangolare (display). Sono invece esclusi da questa sottovoce gli apparecchi simili con funzione di calcolo (voce 8470).

Non rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

a)

i filtri elettrostatici ed i depuratori d'acqua elettromagnetici (voce 8421);

b)

gli apparecchi per irradiare a raggi ultravioletti per il trattamento del latte (voce 8434);

c)

gli apparecchi per pulire a mezzo di ultrasuoni, articoli diversi (pezzi metallici, tra l'altro), e i vibratori (o teste) ultrasonici (voce 8479);

d)

gli apparecchi per saldare a mezzo di ultrasuoni (voce 8515);

e)

gli apparecchi per irradiare a raggi ultravioletti, per la medicina, anche se il loro impiego non richiede l'intervento di un esperto (voce 9018);

f)

i regolatori elettrici per stabilizzare grandezze elettriche o non elettriche della voce 9032.

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Questa voce non comprende le spine (connettori) e gli innesti (adattatori) destinati a cavi di fibre ottiche presentati separatamente. Le spine (connettori) e gli innesti (adattatori) destinati ad interruttori elettrici devono essere classificati nelle voci 8535 o 8536.

I connettori per i cavi a fibre ottiche devono essere classificati alla sottovoce 8536 70 00.

8544 70 00

Cavi di fibre ottiche

Questa sottovoce comprende anche i cavi di fibre ottiche destinati ad essere utilizzati nelle telecomunicazioni, costituiti da fibre ottiche rivestite individualmente da un doppio strato di polimero di acrilato e poste in un involucro protettivo. Il rivestimento consiste in una guaina interna di acrilato morbido e una guaina esterna di acrilato rigido, quest'ultima ricoperta di vari colori.

Il rivestimento delle singole fibre ottiche ne garantisce la protezione e l'integrità strutturale, impedendone ad esempio la rottura.

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8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8545 90 90

altri

Rientrano in questa sottovoce, per esempio:

1.

i carboni per parafulmini;

2.

i contatti per apparecchi di comando elettrici o per reostati.

Non rientrano in questa sottovoce, per esempio, le composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose (voce 3824).

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8547 20 00

Pezzi isolanti di materie plastiche

Questa sottovoce comprende ugualmente i pezzi isolanti ottenuti mediante compressione di fibre di vetro o sovrapposizione o compressione di strati di carta o tessuto, preventivamente impregnati di resine artificiali, purché si tratti di prodotti duri e rigidi [vedi le note esplicative del SA, capitolo 39, considerazioni generali, parte «Materie plastiche combinate con prodotti tessili», lettera d)].

8547 90 00

altri

Questa sottovoce comprende, per esempio, i pezzi isolanti in carta o in cartone, di amianto-cemento o di mica, nonché i tubi isolanti e relativi raccordi di cui alle note esplicative del SA, voce 8547, lettera B.

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

8548 90 90

altri

Rientrano, fra l'altro, in questa sottovoce:

1.

gli avvolgimenti privi di nucleo magnetico e che possono essere utilizzati indifferentemente per macchine, apparecchi o congegni appartenenti a voci diverse, per esempio, per i trasformatori della voce 8504 e le elettrocalamite della voce 8505 [applicazione della nota 2 c) della sezione XVI];

2.

le linee a ritardo destinate ad essere utilizzate, per esempio, nelle macchine automatiche di trattamento dell'informazione o negli apparecchi televisivi riceventi;

3.

i filtri eletronici impiegati per la trasmissione selettiva di vibrazioni elettroacustiche, elettromagnetiche o elettromeccaniche;

4.

elementi di ferrite o di altri materiali ceramici (per esempio dei tipi utilizzati nei circolatori per apparecchi di trasmissione ad altissima frequenza o come filtri ad alta frequenza nei cavi elettrici) che costituiscono componenti elettrici atti ad essere utilizzati anche in macchine o apparecchi classificabili sotto varie voci del presente capitolo.

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Nota complementare 2

La nota esplicativa alla nota complementare 3 della sezione XVI si applica mutatis mutandis.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

8602

Altre locomotive e locotrattori; tender

8602 10 00

Locomotive diesel-elettriche

I motori diesel utilizzati per la trazione sono in gran parte motori diesel-elettrici.

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

8603 10 00

a presa di corrente elettrica esterna

Vedi le note esplicative del SA, voce 8603, terzo comma, lettera A.

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie

8606 91 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

Per rientrare nella presente sottovoce, i veicoli in fattispecie devono essere muniti di corazzatura o d'un dispositivo di protezione che ne sia parte integrante e che ne assicuri una valida protezione contro le radiazioni.

8606 91 80

altre

In questa sottovoce rientrano i carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10 00.

I carri refrigeranti sono carri isolati, dotati d'una sorgente di freddo (ghiaccio idrico, ghiaccio carbonico, piastre eutettiche, gas liquefatti, ecc.) diversa da una macchina frigorifera.

I carri frigoriferi sono carri isolati, dotati di macchina frigorifera (a compressione, ad assorbimento o d'altro tipo).

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

8607 11 00 a 8607 19 90

Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1.

i carrelli girevoli a due o più assi («bogies») e ad un asse («bissels») per locomotive;

2.

i bogies-bissel, che sono una combinazione di un bogie e di un bissel, ugualmente utilizzati per le locomotive;

3.

i bogies-motori (bogies a motore elettrico incorporato) per littorine («autorails»), automotrici o locomotive;

4.

i bogies per vetture e vagoni.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci le parti di bogies e bissels, quali i dispositivi antiurto idraulici, destinati ad essere montati sugli stessi bogies.

Sono invece escluse da queste sottovoci alcune parti di bogies e bissels, come le molle (voce 7320).

Rientrano ugualmente in queste sottovoci gli assi, montati o non, nonché le ruote e loro parti, descritti nelle note esplicative del SA, voce 8607, secondo comma, punti 2 e 3.

Non rientrano in queste sottovoci, in quanto parti di ruote, gli pneumatici e le cerchiature in gomma (voci 4011 o 4012, a seconda della fattispecie).

8607 21 10 a 8607 29 00

Freni e loro parti

Non rientrano in queste sottovoci i dispositivi detti «rallentatori» (voce 8608 00 00).

Sono ugualmente escluse dalle presente sottovoci alcune parti di freni, tra cui si possono citare gli oggetti di rubinetteria, come i rubinetti meccanici per il comando dei freni ad aria compressa (sottovoce 8481 20 90).

8607 91 10 a 8607 99 80

altre

Oltre alle parti di cui alle note esplicative del SA, voce 8607, secondo comma, punti 4 e 8-11, rientrano in queste sottovoci per esempio anche le bielle motrici e di accoppiamento per locomotive.

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Considerazioni generali

1.

Nella nomenclatura combinata per «veicoli nuovi» si intendono i veicoli mai immatricolati in precedenza.

2.

Nella nomenclatura combinata per «veicoli usati» si intendono i veicoli già immatricolati almeno una volta.

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8701 10 00

Motocoltivatori

Rientrano in questa sottovoce i congegni descritti nelle note esplicative del SA, voce 8701, sesto e settimo comma, ivi compresi i motocoltivatori a cingoli. Detti congegni sono impiegati in particolare in orticultura.

Gli apparecchi intercambiabili destinati ad essere utilizzati con un motocoltivatore (erpici, aratri, ecc.) seguono sempre il regime loro proprio, anche se sono montati sul motocoltivatore.

Se invece gli apparecchi o utensili sono fissati definitivamente sul telaio con un motore e formano con questo un insieme meccanico omogeneo, quest'ultimo è classificato nella voce in cui rientra l'attrezzo di lavoro: tale il caso dei motoaratri e dei motocoltivatori (voce 8432).

8701 30 00

Trattori a cingoli

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, i congegni speciali del tipo dei trattori, muniti di cingoli di grande larghezza, e destinati a rendere piana e compatta la neve delle piste da sci, ecc.

I congegni e organi di lavoro ideali per attrezzare questo tipo di veicoli come materiale intercambiabile (per esempio: lame, spazzaneve rotativi) seguono il regime loro proprio anche se sono presentati con il veicolo, siano essi montati o non su questo (voci 8430, 8479, ecc.).

8701 90 11 a 8701 90 90

altri

Rientrano in queste sottovoci i cosiddetti «veicoli fuoristrada», destinati ad essere utilizzati come trattori, aventi le seguenti caratteristiche:

un sedile singolo destinato unicamente al guidatore; il veicolo non è concepito per trasportare altre persone,

un manubrio dotato di due manopole nelle quali sono integrati gli organi di comando per la guida del veicolo; il cambio di direzione si effettua sterzando le due ruote anteriori ed è basato su un sistema direzionale di tipo automobilistico (principio di Ackerman),

un sistema di frenatura su tutte le ruote,

un cambio automatico e una retromarcia,

un motore studiato appositamente per l'uso su terreni difficili, capace di fornire a basso regime sufficiente capacità di traino per gli attrezzi attaccati,

una potenza trasmessa alle ruote mediante alberi e non mediante una catena,

pneumatici con battistrada profondo adatto all'uso su terreni non asfaltati,

un dispositivo di attacco di qualsiasi tipo, ad esempio un gancio di traino, che consente al veicolo di trainare o spingere un peso pari almeno a due volte il proprio peso a secco,

una capacità di traino di un rimorchio non frenato di peso uguale o superiore al doppio del peso a secco del veicolo.

Se presentano tutte le caratteristiche sopra indicate e sono conformi alle note esplicative delle sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 50, i veicoli vanno classificati come trattori agricoli o forestali. Altrimenti rientrano nella sottovoce 8701 90 90.

Se non presentano tutte le caratteristiche sopra indicate, i «veicoli fuoristrada» vanno classificati nella voce 8703.

Non rientrano in queste sottovoci neanche i cosiddetti «veicoli Quad» [voce 8703 o sottovoce 9503 00 10 (vedi la nota esplicativa di tale sottovoce)].

8701 90 11 a 8701 90 50

Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote

Rientrano in queste sottovoci i trattori agricoli o forestali a tre o più ruote, che per costruzione e attrezzatura sono manifestamente destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole, orticole e forestali.

Detti veicoli hanno generalmente una velocità massima non superiore a 45 km/h.

I motori possono fornire la massima capacità di trazione, ad esempio quando si utilizza il bloccaggio del differenziale.

Gli pneumatici presentano un battistrada profondo adatto all'uso nelle aziende agricole, orticole o forestali.

I trattori agricoli sono generalmente muniti di un dispositivo idraulico che permette di alzare ed abbassare attrezzi agricoli (erpici, aratri, ecc.), di una presa di forza che permette di utilizzare la potenza del motore per far funzionare altre macchine utensili e di un dispositivo di attacco per rimorchi. Essi possono essere muniti di un dispositivo idraulico destinato ad azionare apparecchi di manutenzione (caricatori di fieno, caricatori di letame, ecc.) nella misura in cui questi ultimi possono essere considerati come accessori.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci i trattori agricoli di costruzione speciale quali i trattori a telai sopraelevati (trattori a cavaliere) utilizzati nei vigneti e nei vivai nonché i trattori per terreni in pendenza ed i trattori porta-attrezzi.

I congegni agricoli intercambiabili presentati con il trattore agricolo devono sempre seguire il regime proprio (voci 8432, 8433, ecc.), anche se sono fissati sul trattore.

I trattori forestali sono caratterizzati inoltre da un verricello fisso che permette di trasportare gli alberi abbattuti.

Conformemente alla nota 2 del presente capitolo, i trattori di queste sottovoci possono ugualmente comportare alcune caratteristiche ai fini del trasporto, correlativamente all'uso principale, di macchine agricole o forestali, utensili, concimi, sementi, ecc.

Sono escluse in particolare dalle presenti sottovoci le tosatrici da prato o giardino (denominate talvolta tosatrici per prati a sedile, o trattori per prati o per giardini), munite di un organo da taglio fisso e con una sola presa di forza usata unicamente per azionare l'organo da taglio (vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8433 11 10-8433 19 90).

8701 90 90

altri

Tra i trattori rientranti in questa sottovoce si possono citare:

1.

i trattori per lavori pubblici;

2.

i trattori monoassiali per autoveicoli articolati.

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

La presente voce comprende i «veicoli polifunzionali», quali gli autoveicoli che possono trasportare persone e merci:

1.

del tipo pick-up:

Di solito questo tipo di veicolo è dotato di più di una fila di sedili ed è costituito da due parti separate, un abitacolo chiuso per il trasporto di persone e una parte aperta o coperta per il trasporto di merci.

Tuttavia, questi veicoli devono essere classificati alla voce 8704 se la lunghezza massima interna, al suolo, della parte adibita al trasporto di merci è maggiore del 50 % della lunghezza dell'interasse del veicolo o se il veicolo ha più di due assi.

2.

del tipo furgone:

Il veicolo del tipo furgone con più di una fila di sedili deve soddisfare le indicazioni di cui alle note esplicative relative alla voce 8703.

Tuttavia, i veicoli del tipo furgone, dotati di una fila di sedili e sprovvisti di punti e accessori di ancoraggio permanenti per l'installazione di sedili e di attrezzature di sicurezza nella parte posteriore del veicolo, indipendentemente dalla disponibilità di un pannello o di una barriera permanente fra l'abitacolo riservato alle persone e l'area di carico o dalla presenza di finestre nei pannelli laterali, devono essere classificati alla voce 8704.

8703 21 10 a 8703 24 90

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla

Per la definizione della cilindrata vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34.

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci gli autoveicoli del tipo «break» e i «veicoli polivalenti» citati nelle note esplicative del SA, voce 8703, quinto e sesto comma.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci le piccole autovetture da corsa (dette «skelters» o «karts» senza carrozzeria, dotate di motori a pistone alternativo con accensione a scintilla, che permette di raggiungere velocità relativamente elevate.

8703 31 10 a 8703 33 90

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci gli autoveicoli del tipo «break» e i «veicoli polivalenti» citati nelle note esplicative del SA, voce 8703, quinto e sesto comma.

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alla voce 8703.

Per la definizione della cilindrata vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34.

Questa voce comprende i veicoli fuoristrada a quattro ruote motrici, articolati, la cui parte anteriore è provvista di un motore diesel e di una cabina nella quale sono alloggiati gli strumenti di comando. La parte posteriore si compone di un telaio con due ruote, non attrezzato, ma predisposto per accogliere diversi tipi di attrezzature.

Tuttavia non rientrano in questa voce i veicoli di cui sopra muniti di un'attrezzatura per l'agricoltura o per usi speciali (voce 8705).

8704 10 10 e 8704 10 90

Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rede stradale

1.

In queste sottovoci rientrano soprattutto i veicoli dotati di cassone ribaltabile dalla parte anteriore o posteriore oppure apribile dal basso, appositamente costruiti per il trasporto di sabbia, ghiaia, terra, pietre, ecc. in cave e miniere o nei cantieri edili, aeroportuali e portuali. Alcune illustrazioni di diversi tipi di autocarri ribaltabili sono allegate alla fine della presente nota.

2.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci i veicoli di dimensioni più ridotte, del tipo in uso nei cantieri per il trasporto di terra, pietre da costruzione, cemento, calcestruzzo fresco, ecc. Hanno un telaio fisso od articolato, due o quattro ruote motrici, col cassone ribaltabile collocato su uno degli assi ed il posto del conducente, normalmente sprovvisto di cabina, sull'altro.

 

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8704 21 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis.

8704 21 31 a 8704 21 99

altri

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i «veicoli polivalenti» citati nelle note esplicative del SA, voce 8704, secondo comma.

8704 22 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis.

8704 23 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis.

8704 31 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis.

8704 31 31 a 8704 31 99

altri

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i «veicoli polivalenti» citati nelle note esplicative del SA, voce 8704, secondo comma.

8704 32 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

La nota esplicativa della sottovoce 86 069 110 si applica mutatis mutandis.

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

8707 10 10

destinate all'industria del montaggio

Si intendono come «destinate all'industria del montaggio», ai sensi di questa sottovoce, soltanto le carrozzerie utilizzate per il montaggio in serie di autoveicoli nuovi in un'officina di assiemaggio o in una fabbrica di veicoli o di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto).

La sottovoce può essere applicata unicamente a carrozzerie realmente utilizzate nel montaggio di veicoli nuovi, citati nel testo stesso della sottovoce. Essa non comprende pertanto le carrozzerie analoghe destinate ad essere utilizzate come pezzi di ricambio.

8707 90 10

destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8707 10 10.

Per la definizione della cilindrata vedi le note esplicative del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34.

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

Per le parti e gli accessori destinati all'industria di montaggio, la nota esplicativa della sottovoce 8707 10 10 si applica mutatis mutandis.

8708 70 91

Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio

Le parti di ruote previste in questa sottovoce vengono generalmente utilizzate sugli autobus o sui veicoli adibiti al trasporto merci. Esse si presentano sotto forma di stella, il più sovente a cinque o a sei raggi, e sono concepite per essere munite di cerchioni amovibili.

8708 70 99

altri

Oltre alle parti, ai pezzi staccati e agli accessori citati nelle note esplicative del SA, voce 8708, rientrano pure in questa sottovoce le masse per l'equilibramento delle ruote.

8708 80 55

Barre stabilizzatrici; barre di torsione

Le barre stabilizzatrici sono molle per veicoli destinate a trasmettere le forze di sospensione da un lato all'altro del veicolo.

Sono per lo più costituite da barre d'acciaio a sezione circolare, generalmente ripiegate approssimativamente a forma di U.

Presentano, per esempio, le seguenti forme:

 

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Le barre di torsione sono generalmente barre d'acciaio a sezione circolare o quadrata o fasci di più barre a sezione rettangolare.

Le barre di torsione hanno caratteristica lineare, ossia il momento di torsione applicato ad un'estremità della barra è proporzionale all'angolo di torsione che esso produce.

Presentano, per esempio, la seguente forma:

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8708 99 10 a 8708 99 97

altri

Non rientrano in queste sottovoci:

a)

i telai degli autoveicoli compresi nelle voci 8702-8704, senza motore, ma muniti di una cabina (voci 8702-8704);

b)

gli appoggiatesta per sedili di autoveicoli (voci 9401-9404).

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8709 11 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis.

8709 19 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis.

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

Rientrano in questa sottovoce le biciclette incomplete che presentano le caratteristiche essenziali delle biciclette complete [regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata].

Una bicicletta incompleta, presentata o meno smontata o parzialmente montata, va classificata alla voce 8712 se costituita da un telaio, una forcella e almeno due dei seguenti elementi:

le ruote,

una pedaliera (vedi la nota esplicativa della sottovoce 8714 96 30),

uno sterzo (compresi il manubrio e le barre del manubrio),

il sistema frenante.

8712 00 10

senza cuscinetti a sfere

Rientrano in questa sottovoce solo le biciclette e gli altri cicli completamente privi di cuscinetti a sfera.

8713

Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

8713 90 00

altri

I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perché hanno:

una velocità massima di 10 chilometri/ora, cioè come un'andatura veloce;

una larghezza massima di 80 centimetri;

due serie di ruote aderenti al terreno;

caratteristiche speciali per alleviare la disabilità (per esempio, poggiapiedi per le gambe).

Questi veicoli possono essere muniti di:

una serie supplementare di ruote (antiribaltamento);

sterzo e altri comandi (per esempio, una leva di comando) di facile utilizzo; questi comandi sono collegati di solito ad uno dei braccioli e non si presentano mai come piantone dello sterzo separato, regolabile.

Questa sottovoce comprende i veicoli elettrici simili alle sedie a rotelle destinati esclusivamente al trasporto dei disabili. Essi possono presentarsi nella seguente forma:

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Tuttavia, sono esclusi da questa sottovoce gli scooter a motore (mobility scooters) muniti di un piantone dello sterzo separato, regolabile. Essi possono presentarsi nella seguente forma e sono classificati alla voce 8703:

 

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8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci 8711-8713

8714 91 10 a 8714 99 90

altri

Rientrano nelle presenti sottovoci le parti e gli accessori destinati alla costruzione, all'equipaggiamento ed alla riparazione di:

1.

carrozzelle per motocicli e biciclette;

2.

velocipedi a motore ausiliario, vale a dire velocipedi che possono essere azionati mediante pedali ed equipaggiati di un motore ausiliario (di cilindrata pari o inferiore a 50 centimetri cubi);

3.

velocipedi (ivi compresi i furgoncini a triciclo) senza motore.

8714 94 10

Mozzi-freno

I mozzi-freno sono in genere mozzi con dispositivo di contropedale, che consentono di frenare azionando il pedale in senso inverso.

Per i mozzi-freno a tamburo l'azione di frenata si effettua per trazione maniale su cavo o su asta.

I mozzi-freno si presentano come illustrato qui sotto:

 

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8714 94 90

Parti

Rientrano in questa sottovoce anche le leve dei freni.

Non rientrano in questa sottovoce i ceppi dei freni in gomma (sottovoce 4016 99 97) e le guaine per cavi di comando dei freni (in genere, sottovoci 8307 10 00 o 8307 90 00).

8714 96 30

Pedaliere

Una pedaliera è generalmente costituita da:

un movimento centrale (vedi figura 1),

uno o più meccanismi di trasmissione (chiamati anche ruote dentate o pignoni), solitamente attaccati alla pedivella destra (vedi figura 2), e

una pedivella sinistra (vedi figura 3).

In applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, un articolo è classificato come incompleto, presentato o meno smontato o parzialmente montato, nell'ambito della presente sottovoce se, ad esempio, è costituito da:

uno o più meccanismi di trasmissione generalmente attaccati alla pedivella destra,

uno o più meccanismi di trasmissione generalmente attaccati alla pedivella destra e a quella sinistra, oppure

uno o più meccanismi di trasmissione generalmente attaccati alla pedivella destra e al movimento centrale.

Figura 1

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Figura 2

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Figura 3

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8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

8716 10 91 a 8716 10 99

altri, di peso

Per «peso» si intende il peso del veicolo con tutte le relative attrezzature permanenti, fisse o no.

8716 39 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis.

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

Nota di sottovoce 1

Non devono essere considerate, tra l'altro, come attrezzature i congegni di soccorso (per esempio: canotti di salvataggio, paracadute, rampe di evacuazione) e le attrezzature intercambiabili per armamento.

Qualora un apparecchio incompleto o non finito venga classificato come articolo completo, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il peso da considerare per la determinazione della sottovoce è quello dell'apparecchio in assetto normale di volo.


8802

Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

8802 11 00 a 8802 12 00

Elicotteri

Rientrano unicamente in queste sottovoci gli apparecchi in cui il sostentamento e la propulsione vengono ottenuti mediante uno o più rotori azionati da apparato motore.

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota complementare 1

Si considerano come «navi progettate e costruite per tenere l'alto mare» le navi che per costruzione ed attrezzatura possono essere manovrate in mare, anche con tempo cattivo (vento circa di forza 7 secondo la scala Beaufort). Le navi di questo tipo sono generalmente munite di un ponte e di sovrastrutture stagne alle intemperie.

Per «maggiore lunghezza esterna dello scafo» si deve intendere la lunghezza «fuori tutto» di quest'ultimo, misurata fra i punti estremi anteriori e posteriori della struttura della nave, escluse le appendici (timone, bompresso, piattaforma di pesca o trampolino).

Restano considerati come «navi per la navigazione marittima» le navi e i veicoli a cuscino d'aria, che riuniscono le condizioni suddette, anche se, in pratica, vengono utilizzati principalmente lungo le coste, negli estuari, nei laghi, ecc.

Si precisa inoltre quanto segue:

1.

la denominazione «navi da pesca» copre, nel caso di navi di lunghezza inferiore a 12 metri progettati e costruite per tenere l'alto mare, unicamente le navi progettate, costruite ed attrezzate per la pesca professionale, anche se utilizzate accessoriamente per il diporto;

2.

la denominazione «navi di salvataggio» copre le imbarcazioni che si trovano sulle navi per la navigazione marittima e previste per evacuare l'equipaggio e i passeggeri, in caso di naufragio, nonché i canotti da salvataggio posti lungo le coste in punti favorevoli destinati a portarsi al soccorso delle navi in difficoltà.


8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

I mezzi scafi ed i terzi di scafo non rientrano in questa voce, ma vanno classificati secondo la materia di cui sono costituiti (per esempio: voce 7308).

8901 90 10

per la navigazione marittima

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le navi portachiatte. In queste navi i contenitori di tipo tradizionale sono sostituiti da chiatte che vengono trasportate per via navigabile al fine di essere caricate direttamente a bordo sulla nave trasportatrice, a sua volta suddivisa in cellule verticali destinate a ricevere le chiatte accatastate (3-4). Le navi portachiatte sono attrezzate con una gru a cavalletto, con una piattaforma elevatrice sommergibile e altri dispositivi specialmente concepiti per il carico, la manutenzione e lo scarico delle chiatte.

Rientrano nella presente sottovoce soltanto le navi portachiatte, mentre le chiatte che successivamente vengono impiegate come navi per la navigazione interna, come «case mobili» durante la traversata marittima, poi di nuovo come navi per la navigazione interna, devono essere classificate nella sottovoce 8901 90 90.

8904 00

Rimorchiatori e spintori

Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafi vedi la nota esplicativa della voce 8901.

8904 00 91 e 8904 00 99

Spintori

Rientrano in ogni caso in queste sottovoci le navi progettate per servire contemporaneamente da navi per spingere e per rimorchiare, di cui alle note esplicative del SA, voce 8904, secondo comma.

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafo vedi la nota esplicativa della voce 8901.

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafo vedi la nota esplicativa della voce 8901.

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Regole generali

Il presente capitolo comprende soltanto i treppiedi destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi di questo capitolo (cfr. la parte III delle considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al presente capitolo).

I treppiedi destinati ad essere utilizzati con le telecamere del presente capitolo e della voce 8525 sono classificati in base alla materia costitutiva.

Le parti dei tripodi di cui al presente capitolo devono essere classificate in base al loro materiale costitutivo.

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Questa voce comprende tanto gli oggetti utilizzati per la luce visibile che quelli per lo spettro invisibile (infrarosso, ultravioletto).

Non rientrano invece in questa voce gli elementi di ottica elettronica, per esempio le lenti elettrostatiche, le lenti elettromagnetiche e le lenti dette di campo (generalmente, capitolo 85).

9001 10 10 e 9001 10 90

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche

Queste sottovoci non comprendono le spine (connettori) e gli innesti (adattatori) destinati a collegare fibre ottiche, fasci di fibre ottiche o cavi di fibre ottiche.

Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 8536 70 00.

9001 20 00

Materie polarizzanti in fogli e in lastre

Questa sottovoce comprende lamine di materie polarizzanti in rotoli, destinate, per esempio, ad essere utilizzate nella fabbricazione di moduli LCD.

Image

9001 90 00

altri

Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce:

1.

i rubini ed altri elementi ottici per «laser»;

2.

le lenti di Fresnel di materia plastica destinate, per esempio, dopo aggiunta di una montatura, ad essere utilizzate come schermi di ingrandimento degli apparacchi riceventi di televisione.

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

Rientrano, per esempio, in questa voce gli apparecchi in oggetto che fanno uso di intensificatori di immagini per la visione notturna.

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9006 10 00

Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa

Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi descritti alle note esplicative del SA, voce 9006, parte I, terzo comma, punto 17.

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni

9010 50 00

altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi per esposizione cosiddetti impressionatori di carte di circuiti stampati, i quali copiano per esposizione i tracciati dei circuiti di un negativo su piastre di materiale isolante destinate alla produzione di carte di circuiti stampati. Questi apparecchi consistono essenzialmente in una camera d'esposizione con lampade a raggi ultravioletti, entro la cui cornice vengono collocati il negativo e la piastra di materiale isolante ed all'interno della quale la piastra viene esposta per contatto a vuoto.

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9013 80 90

altri

Rientrano in questa sottovoce gli schermi d'ingrandimento per apparecchi televisivi composti di un elemento ottico (lente di Fresnel) in plastica, di una cornice e d'un sistema di aste metalliche appositamente progettato per poterlo fissare all'apparecchio televisivo ricevente.

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9017 10 90

altri

Rientrano in questa sottovoce i tavoli da disegno muniti di dispositivi quali i pantografi.

9017 20 05 a 9017 20 90

altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1.

i coordinatografi non concepiti per la fotogrammetria;

2.

i traccialettere nettamente riconoscibili come strumenti di disegno o di tracciatura specializzati.

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici

9018 50 10

non ottici

Oltre agli apparecchi diagnostici ad ultrasuoni di uso generale, rientrano in questa sottovoce, per esempio, gli apparecchi speciali ad ultrasuoni per l'esame dell'occhio [per esempio, apparecchi per determinare lo spessore della cornea e del cristallino o la lunghezza del globo (bulbo) oculare].

9018 90 84

altri

Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce:

1.

i defibrillatori elettrici usati per ristabilire, mediante la traslazione di impulsi di corrente, la funzione cardiaca naturale. In questi apparecchi, dotati d'un generatore d'impulsi di corrente e di due elettrodi-defibrillatori, i segnali elettrocardiografici in arrivo dagli elettrodi vengono visualizzati sullo schermo o stampati da un registratore facente parte integrante dell'apparecchio;

2.

gli apparecchi medici usati per insufflare gas nella cavità addominale umana al fine di consentire l'esame endoscopico dei vari organi. A tali apparecchi, dotati di strumenti di misura e di visualizzazione, sono attaccati tubi flessibili collegati fra loro alle estremità mediante un rubinetto d'arresto ed un lungo ago;

3.

le pompe mediche a suzione, che servono per l'aspirazione delle secrezioni e che sono costituite, oltre che da una pompa, da un dispositivo di suzione; vengono utilizzate in camera operatoria e sulle ambulanze;

4.

gli apparecchi anticoncezionali detti «pessari intrauterini» di materia plastica associata ad un filo di rame o a rame allo stato colloidale o ad ormoni.

9021

Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità

Ai fini della presente voce, l'espressione «per compensare una deficienza o un'infermità» si riferisce soltanto agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma.

Non rientrano nella presente voce apparecchi che si limitano ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità.

In questa sottovoce non rientrano i dispositivi per stomia (voce 3006 91 00).

9021 39 90

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1.

le piastre che restano in modo permanente nell'organismo (per esempio: per sostituire una parte di osso o un osso intero);

2.

i nastri tessuti in fibre sintetiche o artificiali che vengono impiantati, in caso di instabilità cronica dei legamenti del ginocchio, nell'articolazione del ginocchio in sostituzione dei legamenti difettosi.

9021 40 00

Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

Rientrano nella presente sottovoce gli apparecchi, anche sotto forma di occhiali, indicati alle note esplicative del SA, voce 9021, parte IV.

9021 50 00

Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori

Rientrano in questa sottovoce esclusivamente gli stimolatori cardiaci. Le parti e gli accessori di tali stimolatori (per esempio: casse, gusci delle casse e coperchi elettrodi) rientrano, fatte salve le disposizioni delle note 1 e 2 del presente capitolo, nella sottovoce 9021 90 90.

Le pile e gli accumulatori elettrici, presentati separatamente, vanno classificati alle voci 8506 o 8507. Gli apparecchi dotati di un avvolgimento primario di trasformatore e che servono a caricare l'accumulatore incorporato in uno stimolatore inserito mediante rifornimento induttivo del suo avvolgimento secondario rientrano nella voce 8504.

9021 90 90

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi seguenti, usati per compensare un difetto o un'infermità:

1.

i distributori di medicinali, che vengono impiantati nel corpo umano, che all'interno dello stesso involucro raggruppano una pompa detta medicale, la sorgente d'energia per tale pompa e un serbatoio del farmaco;

2.

le protesi cosiddette anulari, cioè anelli d'acciaio inossidabile rivestiti di due strati di plastica e di una stoffa in maglia di fibre sintetiche o artificiali. Queste protesi sono fissate, mediante operazione chirurgica, alla valvola cardiaca per ristabilirne (in caso d'insufficienza mitrale), la capacità a chiudersi;

3.

i filtri a forma di ombrello, da impiantare nella vena cava (vena cava inferior) per impedire la migrazione dei trombi in direzione del cuore. Essi consistono in una minuscola struttura avente l'aspetto di un ombrello, in acciaio legato inossidabile, rivestita d'un sottile strato di gomma al silicone, e vengono aperti all'interno della vena come un ombrello;

4.

i divaricatori permanenti degli ureteri o dell'uretra. Questi apparecchi di materia plastica hanno la forma di un bastoncino, sono seghettati e servono per essere introdotti nell'uretere o nell'uretra per consentire il deflusso dell'urina.

9022

Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento

9022 12 00

Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 9022 12.

Non rientrano nella presente sottovoce, bensì nella voce 8543, i sistemi per la memorizzazione di immagini, non integrati agli apparecchi a raggi X, i quali convertono in dati numerici i segnali videofonici analogici provenienti da una telecamera esterna, li manipolano e li memorizzano. Consistono essenzialmente in un convertitore analogico-numerico, in un calcolatore di processo, in un monitor e in una memoria a nastro o a disco magnetico.

9022 90 00

altri, comprese le parti ed accessori

Rientrano in questa sottovoce le finestre al berillio dei tubi protettori di radiologia.

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

9025 11 20 e 9025 11 80

a liquido, a lettura diretta

Si chiamano termometri «lettura diretta» quei termometri in cui la temperatura è indicata su una scala dal livello raggiunto dal liquido termometrico.

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9026 20 20 a 9026 20 80

per la misura o il controllo della pressione

Rientrano ed esempio in queste sottovoci le pompe per pneumatici recanti un manometro incorporato, anche se tali apparecchi non sono progettati per essere collegati ad una fonte esterna di alimentazione, ma sono dotati d'un proprio serbatoio d'aria compressa.

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9027 10 10

elettronici

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i contatori a laser di particelle nell'atmosfera: si tratta di apparecchi elettronici utulizzati negli stabilimenti industriali o nel settore per esempio della medicina, per determinare il tenore di polveri contenute nell'aria già filtrata. Le particelle di polveri e presenti in un campione d'aria provocano, per effetto di un raggio laser, la formazione, all'interno della camera di misura, d'una luce diffusa che, focalizzata da un sistema di lenti, è catturata da un fotodiodo e convertita in segnale elettrico. Il tenore di particelle di polvere è determinato per mezzo di dati preprogrammati di raffronto ed il risultato della misura appare sul visore numerico dell'apparecchio oppure è stampato su nastro da una stampante esterna. Il risultato delle misure, sotto forma di segnale elettrico, può essere trasmesso mediante circuito interfaccia ad una macchina di elaborazione automatica dell'informazione.

9027 30 00

Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi elettronici comandati da microprocessori (detti analizzatori ottici multicanale), usati per misurare e analizzare le lunghezze d'onda dei segnali ottici per esami spettrali. Le lunghezze d'onda misurate per mezzo di sensori sono convertite in segnali elettrici numerici e confrontate (e analizzate) con valori prefissati. Il risultato del raffronto viene valutato per calcolo e visualizzato su dei monitor esterni inseribili.

9027 50 00

altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi usati nei laboratori chimici o negli ospedali per l'analisi completamente automatica del siero ematico. Sono composti essenzialmente dei seguenti elementi: un apparecchio d'analisi (dotato di dispositivo per l'allestimento dei campioni, di dispositivo di dosaggio dei reagenti e d'un sistema di misura fotometrica, composto d'una lampada allo iodio in funzione di sorgente luminosa e di fotodiodi in funzione di sensori), un apparecchio di comando e di valutazione (dotato di microprocessori e di schermo per la visualizzazione dei risultati di misura) e una stampante per la registrazione dei risultati della misura. Questi tre distinti apparecchi sono collegati fra loro da cavi.

9027 80 99

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli armadi per prove a condizionamento d'aria, dotati di camera pressurizzata, di riscaldamento elettrico, di dispositivi per l'umidificazione dell'aria e di comando elettrico; all'interno dei quali i componenti elettronici, di cui si vogliono controllare le proprietà funzionali, l'isolamento, ecc., vengono esposti a differenti condizioni di pressione, temperatura ed umidità, le quali simulano gli influssi ambientali cui i componenti saranno esposti nel corso dell'utilizzazione successiva.

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Gli strumenti ed apparecchi per la misura od il controllo di grandezze elettriche o di grandezze non elettriche, riconoscibili come destinati principalmente alla misura o al controllo di grandezze elettriche, restano classificati in questa voce, in applicazione della regola generale 3 b) d'interpretazione della nomenclatura combinata. Ciò vale, per esempio, per gli oscilloscopi e gli oscillografi catodici e per gli oscillografi a raggi luminosi o a raggi UV (sottovoci 9030 20 10-9030 20 99)

Sono tuttavia esclusi dalla presente sottovoce gli strumenti e gli apparecchi, il cui carattere essenziale non può essere determinato dal fatto che essi siano progettati indifferentemente per la misura o il controllo di grandezze elettriche e di grandezze non elettriche. In applicazione di tale principio gli apparecchi per il controllo dei motori e dell'impianto d'illuminazione degli autoveicoli, i quali misurano grandezze elettriche (per esempio: tensione, resistenza) e grandezze non elettriche (per esempio: numero dei giri, angolo di camma, stato del ruttore) rientrano a norma della regola generale 3 c) d'interpretazione della nomenclatura combinata, nella voce 9031.

9030 20 30

altri, senza dispositivo registratore

Rientrano in questa sottovoce gli oscillografi a raggi luminosi o a raggi UV, usati per la misura e la registrazione di grandezze elettriche soggette a rapide variazioni nel tempo. Si tratta di apparecchi, pure noti sotto il nome di registratori a raggi luminosi o UV o di oscillografi bifilari, i quali, per mezzo di raggi luminosi o UV, registrano il fenomeno periodico in studio sotto forma di segnali di misura su carta fotosensibile.

9030 39 00

altri, senza dispositivo registratore

Rientrano in questa sottovoce gli apparecchi o i sistemi elettrici di prova che permettono di stabilire con misura o controllo di grandezze elettriche (per esempio: capacità, induttanza, impedenza, resistenza, tensione) l'attitudine funzionale delle schede dei circuiti stampati o di altri componenti elettronici e che indicano gli eventuali difetti (per esempio: cortocircuiti, interruzioni).

Questi apparecchi o sistemi sono in genere costituiti dai seguenti elementi: una parte di misura o di controllo (dotata di tastiera d'ingresso, di memoria del programma e di un visualizzatore dei dati) la quale effettua la misurazione, raffronta il risultato con i valori teorici preventivamente introdotti nel sistema ed indica il risultato del raffronto, una parte di comando (contenente una macchina di trattamento automatico dell'informazione o microprocessori), una stampante che registra i risultati della prova ed una selezionatrice che classifica i pezzi esaminati in base a vari valori effettivi, scartando i pezzi difettosi.

Non rientrano tuttavia nella presente sottovoce gli apparecchi usati per controllare la chiusura degli involucri dei componenti elettronici (voce 9031).

9030 82 00

per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore

Rientrano in questa sottovoce gli apparecchi o i sistemi elettrici di prova che permettono di stabilire con misura o controllo di grandezze elettriche (per esempio: tensione, frequenza), l'attitudine funzionale dei dischi (wafers), delle microplacchette o di altri dispositivi a semiconduttore e che indicano gli eventuali difetti (per esempio: variazioni rispetto ai volori teorici preventivamente introdotti nel sistema, interruzioni).

Questi apparecchi o sistemi sono in genere costituiti dai seguenti elementi: una parte di misura o di controllo (dotata di tastiera d'ingresso, di memoria del programma e di un visualizzatore dei dati) la quale effettua la misurazione, raffronta il risultato con i valori teorici preventivamente introdotti nel sistema ed indica il risultato del raffronto, una parte di comando (contenente una macchina di trattamento automatico dell'informazione o microprocessori), una stampante che registra i risultati della prova ed una selezionatrice che classifica i pezzi esaminati in base a vari valori effettivi, scartando i pezzi difettosi.

Non rientrano tuttavia nella presente sottovoce gli apparecchi usati per controllare la chiusura degli involucri dei circuiti integrati o di altri componenti elettronici (voce 9031).

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

9031 20 00

Banchi di prova

I banchi di prova per il controllo delle pompe d'iniezione dei motori diesel recano esenzialmente, fissati sullo stesso telaio, un motore elettrico ed un dispositivo costituito da iniettori e da tubi di vetro graduato per il controllo della portata degli elementi della pompa d'iniezione, anche dotati di un apparecchio ausiliario (stroboscopio) che consente di controllare il momento esatto delle iniezioni di carburante.

9031 80 32 e 9031 80 34

per la misura o il controllo di grandezze geometriche

Le grandezze geometriche sono, per esempio: lunghezza, distanza, diametro, raggio, curvatura, angolo, pendenza, volume, scabrezza di una superficie.

Non rientrano in queste sottovoci gli interferometri per il controllo della planarità delle superfici che trovano impiego nei laboratori (sottovoce 9027 50 00).

9031 80 91

per la misura o il controllo di grandezze geometriche

Vedi le note esplicative delle sottovoci 9031 80 32-9031 80 34.

Rientrano ugualmente nella presente sottovoce le livelle a bolla d'aria.

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

Questa voce comprende anche le combinazioni di un orologio e di una calcolatrice elettronica in forma di orologio da polso o da tasca.

Non comprende invece le calcolatrici elettroniche provviste di orologio con data e suoneria (sottovoci 8470 10 00, 8470 21 00 o 8470 29 00 secondo il caso).

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

I braccialetti fissati alle casse per orologi seguono il regime di queste ultime. Se sono invece presentati con le casse, ma non montati, seguono il regime dei braccialetti degli orologi presentati separatamente (voce 9113).

9114

Altre forniture d'orologeria

9114 10 00

Molle, comprese le spirali

Nella presente sottovoce rientrano tutte le molle utilizzate nei movimenti di orologeria.

Oltre alle molle motrici ed alle spirali, si possono citare:

1.

le molle frizione;

2.

le molle regolatrici;

3.

le molle a nottolino, a bascula, a livetta di messa all'ora (scatto), ecc.

Sono escluse da questa sottovoce le molle delle casse, gabbie e cassette che costituiscono forniture d'impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV.

Le molle motrici montate nel loro bariletto sono classificate nella sottovoce 9114 90 00.

9114 90 00

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

gli assiemaggi di pezzi elettrici o elettronici che costituiscono parte riconoscibile d'un apparecchio di orologeria, per esempio una suoneria elettronica;

2.

gli oggetti detti «viti a cornetto» o «rallino»;

3.

le curvette, generalmente di materia plastica artificiale che si trovano fra la cassa e il movimento d'un orologio;

4.

gli oscillatori al quarzo per orologi (casse di risonanza al quarzo, collegate ad un circuito elettronico per il mantenimento dell'oscillazione).

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

9207

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

9207 10 30

Pianoforti digitali

Diversamente dai sintetizzatori e dalle tastiere (keyboards), i pianoforti digitali sono provvisti di una tastiera le cui caratteristiche costruttive sono perfettamente identiche a quelle dei pianoforti acustici (voce 9201), per quanto riguarda sia la gamma dei suoni sia la larghezza dei tasti. Questi pianoforti sono in grado di riprodurre con la massima approssimazione possibile, grazie ad un campionatore, i suoni dei pianoforti acustici; l'azionamento, compresa l'utilizzazione dei pedali, è identico a quello dei pianoforti acustici; in genere, vi sono incorporati un amplificatore e degli altoparlanti senza nessun altro apparecchio elettronico.

9207 10 50

Sintetizzatori

I sintetizzatori differiscono dagli altri strumenti musicali della sottovoce 9207 10 in quanto danno allo strumentista la possibilità non soltanto di utilizzare e di modificare sonorità preprogrammate («pre-sets»), ma anche di programmare sonorità di sua scelta. Nei sintetizzatori possono essere incorporati altri apparecchi elettronici, per esempio campionatori («sampler»), amplificatori e altoparlanti, sequenziatori, apparecchi per la produzione di eco, apparecchi detti «flanger», apparecchi generatori di distorsioni e altri apparecchi per la produzione di effetti speciali, nonché batterie elettroniche.

9207 10 80

altri

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le tastiere (keyboards) consistenti in strumenti di costruzione semplice, che permettono allo strumentista soltanto di utilizzare sonorità preprogrammate e non di programmare sonorità di sua scelta. Le tastiere possono essere munite di amplificatori e di altoparlanti.

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci 9301-9304

9305 91 00

di armi da guerra della voce 9301

La presente sottovoce comprende le parti di cui alle note esplicative del SA, voce 9305, punti 1-7, a condizione che, a seconda del tipo e della fabbricazione, esse non siano evidentemente utilizzabili come parti di armi sportive e da caccia o delle altre armi di cui alle voci 9302 00 00, 9303 e 9304 00 00.

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

9306 21 00

Cartucce

La cartuccia è un insieme costituito dal proiettile di un'arma da fuoco (pallini o pallottola), dal bossolo contenente la carica di lancio e dal fondello (in metallo) portante la capsula detonante.

9306 30 10

per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

Le cartucce per armi, rientranti nella presente sottovoce, hanno in comune la caratteristica di essere di forma corta e tozza.

Si possono menzionare le parti seguenti: bossoli, anche provvisti di inneschi fulminanti, fondi, fondelli di ottone, pallottole, ecc. Rientrano in questa sottovoce anche le parti sbozzate o grezze.

9306 30 30

per armi da guerra

Rientrano, tra l'altro, in questa sottovoce le cartucce per fucili e carabine (escluse le cartucce per esercitazione e simili, senza polvere, di cui alla sottovoce 9306 30 90), a pallottola ordinaria, a salve, a pallottola incendiaria, a pallottola perforante, ecc.

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti

9401 10 00

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

I sedili compresi in questa sottovoce sono generalmente fabbricati con materiali leggeri e resistenti (per esempio: duralluminio).

Nella maggior parte dei casi è possibile distinguerli dai sedili destinati ad altri mezzi di trasporto grazie alle differenze di costruzione (posizione regolabile, modalità particolari di ancoraggio al pavimento o alle pareti, cinture di sicurezza o disposizioni particolari previste per la loro installazione, ecc.).

I sedili eiettabili per aerei non si considerano mobili per sedersi nel senso della voce 9401 e sono classificabili come parti di aeromobili (voce 8803).

9401 90 10

di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

Non rientrano nella presente sottovoce i dispositivi idraulici che consentono la messa in posizione ed il bloccaggio al fine di adattare la posizione dei sedili degli aeromobili (sottovoci 8412 21 20 e 8412 21 80).

9403

Altri mobili e loro parti

I tavoli costituiti da più materiali sono classificati secondo il materiale di cui è fatto il supporto (gambe e struttura), a meno che, ai sensi della regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il materiale del piano non conferisca al tavolo il suo carattere essenziale, ad esempio in quanto di valore più levato (come nel caso di piani in metallo pregiato, vetro, marmo, legno raro).

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

9404 10 00

Sommier

Vedi le note esplicative del SA, voce 9404, lettera A.

9404 90 10 e 9404 90 90

altri

Rientrano in particolare in queste sottovoci gli oggetti di cui alle note esplicative del SA, voce 9404, lettera B, punto 2.

Rientrano pure in queste sottovoci i termocuscini elettrici, foderati internamente di plastica cellulare, gomma spugnosa, ovatta, feltro o flanella.

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove

9405 40 10

Proiettori

Vedi le note esplicative del SA, voce 9405, parte I, terzo e quarto comma.

9406 00

Costruzioni prefabbricate

9406 00 11

Case mobili su ruote

Le case mobili su ruote hanno, ad esempio, le seguenti caratteristiche:

la superficie esterna può essere costituita di diversi materiali (legno, materiali plastici, alluminio, ecc.);

esse hanno in genere una lunghezza di 7-11 metri, una larghezza di 3-4 metri, un'altezza di 3-4 metri e un peso di 1-4,5 tonnellate;

esse possono avere un tetto a doppia falda;

l'interno è completamente arredato ai fini di abitazione;

esse hanno al centro un'asse semplice o doppio su cui sono montate ruote di piccole dimensioni e sono dotate di una barra di traino che consente solamente brevi spostamenti nel luogo di insediamento;

per gli spostamenti sulla rete stradale pubblica esse sono caricate su un rimorchio o un autocarro, non essendo dotate di segnali luminosi elettrici né di freni e non possono essere pertanto immatricolate ai fini della circolazione.

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

9503 00

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Questa voce comprende:

1.

gli articoli gonfiabili, di forme e dimensioni varie, destinati ai giochi in acqua, per esempio in forma di ciambella, di animali, ecc., anche decorati, compresi quelli sui quali è possibile sedersi;

2.

le barche gonfiabili destinate ai giochi per bambini.

Questa voce non comprende:

a)

i braccioli, i collari, le cinture o simili oggetti gonfiabili, non fabbricati a fini di sicurezza o di salvataggio, che consentono a una persona di rimanere a galla, per esempio quando impara a nuotare (voce 9506);

b)

i materassi gonfiabili (generalmente classificati secondo la materia costitutiva);

c)

gli oggetti che, per la loro specifica concezione, sono destinati esclusivamente agli animali (topolini in tessuto con imbottitura d'erbe destinati ai gatti, calzature «da masticare» in pelle di bufalo, ossi di plastica, ecc.).

Vedi altresì la nota 5 del presente capitolo.

9503 00 10

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole

Questa sottovoce comprende i giocattoli a ruote azionati da un motore a combustione interna progettati per essere montati dai ragazzi, denominati «Quad», a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

una velocità massima di 20 chilometri/ora;

un peso a vuoto non superiore a 50 chilogrammi;

una cilindrata massima del motore di 49 per centimetro cubo;

un cambio ad una sola velocità;

un solo sistema di frenata posteriore.

A differenza della maggioranza dei giocattoli classificati in questa sottovoce, i «veicoli Quad» sono progettati per essere utilizzati su terreni accidentati.

Qualora uno dei criteri sopra enunciati non sia rispettato, i «veicoli Quad» devono essere classificati nella voce 8703.

9503 00 21

Bambole

Vedi le note esplicative del SA, voce 9503, parte C, primi due commi.

Vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 9503 00 81-9503 00 99.

Questa sottovoce comprende, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, bambole smontate o non montate.

9503 00 29

Parti ed accessori

Vedi le note esplicative del SA, voce 9503, parte C, terzo comma.

9503 00 35 e 9503 00 39

altri assortimenti e giocattoli da costruzione

Rientrano in queste sottovoci assortimenti e giocattoli da costruzione diversi da modelli ridotti, da montare, destinati ad essere utilizzati come giocattoli. Tali prodotti presentano le caratteristiche seguenti:

sono costituiti da due o più singole componenti presentate insieme in un imballaggio;

le singole componenti sono complementari e non si prestano ad essere utilizzate separatamente. Tali assortimenti possono essere corredati da istruzioni per il montaggio.

9503 00 41 e 9503 00 49

Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani

Queste sottovoci comprendono, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, giocattoli smontati o non montati raffiguranti animali o soggetti non umani.

9503 00 70

altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

Gli «assortimenti» di questa sottovoce consistono in due o più tipi diversi di articoli (destinati principalmente al divertimento) presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio senza necessità di riconfezionamento.

Gli articoli della stessa sottovoce non vanno considerati tipi diversi di articoli, ad eccezione degli articoli compresi nelle sottovoci 9503 00 95 o 9503 00 99 (dato che queste sottovoci possono comprendere articoli vari di tipi diversi).

Oltre agli articoli che formano l’assortimento, possono essere presenti accessori semplici o oggetti di importanza minore destinati ad essere utilizzati insieme agli articoli (ad esempio, una carota di plastica o una spazzola di plastica per un animale giocattolo).

In virtù della nota 4 del capitolo 95, questa sottovoce comprende assortimenti destinati al divertimento dei bambini consistenti in articoli della voce 9503 combinati con uno o più articoli che, se presentati separatamente, sarebbero classificati in altre voci, purché le combinazioni presentino il carattere essenziale di giocattoli. Esempi:

assortimenti costituiti da giocattoli in forma di trafile e stampi per paste da modellare insieme ad altri articoli quali tubetti o pasticche di pittura, paste da modellare, matite colorate e gessetti,

assortimenti di cosmetici per bambini contenenti articoli della voce 9503 combinati con preparazioni della voce 3304.

Sono tuttavia esclusi gli assortimenti di cosmetici per bambini comprendenti preparazioni della voce 3304 che non contengono nessun articolo della voce 9503 (voce 3304).

Le «panoplie» di questa sottovoce sono costituite da due o più articoli diversi presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio, senza necessità di riconfezionamento, e sono specifiche per un tipo particolare di attività ricreativa, lavoro, persona o professione, come ad esempio i giocattoli didattici ed educativi.

9503 00 75 e 9503 00 79

altri giocattoli e modelli, a motore

Per «motore» si intende ai sensi di questa sottovoce, tutti i motori e tutte le macchine motrici delle voci 8406-8408, 8410-8412 o 8501, per esempio: i motori pneumatici, i volani regolatori, i motori a molla o a contrappeso.

9503 00 81 a 9503 00 99

altri

Le presente sottovoci comprendono le figurine umanoidi, che rappresentano per esempio personaggi di film, fiabe o fumetti, indiani, astronauti o soldati, senza parti mobili e senza indumenti staccabili, fissati su un supporto, un piedistallo o una base simile, che consente alle figurine di mantenere la posizione senza sostegno.

Tali figurine fanno spesso parte di una collezione. Dato però che sono piccole, leggere e robuste, vengono generalmente utilizzate dai bambini come giocattoli. La loro funzione ricreativa supera pertanto il loro valore ornamentale.

Queste sottovoci comprendono, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, figurine umanoidi smontate o non montate (soldatini di latta e simili).

9504

Oggetti per giochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

9504 90 10

Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione

Rientrano in questa sottovoce i circuiti con almeno due piste, su cui possano quindi girare almeno due automobiline contemporaneamente.

9505

Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa

In aggiunta alle note esplicative del SA, voce 9505, lettera A, per essere classificati come oggetti per feste i prodotti devono avere valore decorativo (disegno e ornamento) ed essere disegnati, prodotti e percepiti esclusivamente come oggetti per feste. Tali prodotti vengono utilizzati durante un giorno specifico o un periodo specifico dell'anno.

Questi prodotti, in base alla loro costruzione e al loro design (impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni) sono destinati ad essere utilizzati per una festa specifica.

Una «festività» è un giorno o un periodo specifico dell'anno che una comunità associa a simboli caratteristici o tradizioni specifiche. Alcune festività risalgono all'antichità, come la commemorazione rituale di eventi religiosi specifici, altre sono oggetto di grandi celebrazioni e hanno un ruolo importante nella vita nazionale. Esempi di tali ricorrenze sono Natale, Pasqua, Halloween, S. Valentino, i compleanni e i matrimoni.

Sono considerati oggetti per feste anche i seguenti prodotti:

le figurine abbigliate a festa, che rappresentano temi stagionali o sono impegnate in attività stagionali,

le zucche artificiali per Halloween (che sorridano o meno),

gli articoli tradizionalmente utilizzati nelle festività pasquali [per esempio, uova di Pasqua artificiali (non destinate all'imballaggio), pulcini gialli e conigli pasquali],

le decorazioni in carta, associate a una festa particolare, da mettere intorno ai dolci,

gli articoli in ceramica con decorazioni legate alla festa e con funzione decorativa.

Sono esclusi gli articoli con una funzione utilitaria, anche se il disegno o gli ornamenti li rendono adatti a una festa specifica.

Questa voce non comprende:

a)

i giocattoli, compresi gli animali di peluche e i giochi;

b)

le calamite permanenti decorative (normalmente chiamate «calamite per frigo»);

c)

i portaritratti;

d)

le uova pasquali artificiali destinate all'imballaggio;

e)

gli angioletti;

f)

le decorazioni in miniatura (ad esempio a forma di borsetta o di campana) utilizzate per l'imballaggio di cioccolata o caramelle;

g)

i contenitori e scatole (ad esempio, a forma di albero di Natale o di Babbo Natale);

h)

i candelabri con decorazioni per feste;

ij)

gli articoli in ceramica con decorazioni legate alla festa e con una funzione utilitaria;

k)

le tovaglie, copritavolo e tovaglioli con decorazioni per feste;

l)

gli abiti e costumi.

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare

9506 11 10

Sci da fondo

Gli sci da fondo sono ultraleggeri e di lunghezza ridotta rispetto a quelli per lo sci alpino.

9506 11 80

altri sci

Rientrano in questa sottovoce in particolare gli sci da salto che sono considerevolmente più lunghi e più larghi di quelli d'uso corrente; la loro suola, sprovvista di spessore, presenta più scanalature.

9506 29 00

altri

Questa sottovoce comprende i braccioli, i collari, le cinture o simili oggetti gonfiabili, non utilizzabili a fini di sicurezza o di salvataggio, ma destinati ad essere di aiuto ad una persona che impara a nuotare.

Questa voce non comprende:

a)

le cinture e i giubbotti di salvataggio (materia costitutiva);

b)

gli oggetti gonfiabili destinati al gioco (voce 9503).

9506 31 00

Bastoni completi

I bastoni da golf sono costituiti da un'asta di acciaio, d'alluminio o di fibra di carbonio ed hanno, ad un'estremità, l'impugnatura in cuoio o in gomma e, all'altra, la testa in acciaio o in legno. Le varie teste in uso hanno diverse inclinazioni, e consentono di ottenere traiettorie di maggiore o minore lunghezza.

9506 32 00

Palle

Le palle da golf sono solcate da scanalature emisferiche (che servono a mantenere la palla nella direzione voluta durante il volo). Le palle da competizione hanno un peso massimo di 45,93 grammi e un diametro minimo di 42,67 millimetri.

9506 40 00

Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

Le palle da ping-pong sono sferiche, di celluloide o materiali simili ed hanno un peso di 2,7 grammi con un diametro di 40 millimetri ed una circonferenza di circa 12,6 centimetri.

Le reti per ping-pong hanno una larghezza (altezza) di 15,25 centimetri ed una lunghezza di 183 centimetri.

9506 59 00

altre

Questa sottovoce comprende le racchette da badminton che sono più piccole e leggere di quelle da tennis: con impugnatura più esile e molto elastica.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le racchette per il gioco dello squash.

9506 61 00

Palle da tennis

Le palle da tennis, in materia gommata con rivestimento di panno di feltro, sono senza cuciture. Hanno un diametro compreso fra 6,35 e 7,30 centimetri, con un peso minimo di 56,00 grammi e massimo di 59,40 grammi.

9506 62 00

gonfiabili

Questa sottovoce include anche i palloni da ginnastica gonfiabili per esercizi fisici.

9506 69 10

Palle da cricket e da polo

Le palle da cricket sono costituite di un involucro di cuoio ripieno di stoppa, di crusca e di sughero compressi. Hanno una circonferenza compresa fra 20,50 e 22,90 centimetri con un peso compreso fra 133 e 163 grammi.

Le palle da polo sono di legno, bambù o plastica, hanno un diametro compreso fra 7,6 e 8,9 centimetri e pesano da 120 a 135 grammi.

9506 69 90

altri

La presente sottovoce comprende le «palline da giocolieri» di qualsiasi grandezza, modello e peso, destinate indifferentemente ai bambini o agli adulti.

9506 70 10

Pattini da ghiaccio

Rientrano in questa sottovoce anche le calzature cui sono fissati i pattini da ghiaccio.

9506 70 30

Pattini a rotelle

Rientrano in questa sottovoce anche le calzature cui sono fissati i pattini a rotelle.

9506 91 10

Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo

Questa sottovoce comprende gli apparecchi per esercizi come, per esempio: vogatori, biciclette ergometriche («cyclettes») «sali-scalini» («step-up») e simulatori di corsa, che permettono, mediante meccanismi, a chi li utilizza, di scegliere lo sforzo che vuole sotenere.

9506 99 10

Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle

Trattasi in particolare delle mazze da cricket (in legno duro, di un diametro massimo di 10,8 centimetri ed una lunghezza massima di 96,5 centimetri) e delle mazze da polo.

9506 99 90

altri

Questa sottovoce comprende i «frisbees» utilizzabili sia dai bambini che dagli adulti.

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

9507 10 00

Canne da pesca

Vedi le note esplicative del SA, voce 9507, punto 3.

9507 90 00

altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1.

le reti a mano per qualsiasi uso di cui alle note esplicative del SA, voce 9507, punto 2;

2.

gli oggetti per la pesca alla lenza (diversi dalle canne da pesca) di cui alle note esplicative del SA, voce 9507, punto 3;

3.

i richiami e gli oggetti analoghi di cui alle note esplicative del SA, voce 9507, punto 4.

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

9601

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

Per l'interpretazione del termine «lavorati» vedi le note esplicative del SA, voce 9601, secondo comma.

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Per l'interpretazione del termine «lavorate», le note esplicative del SA, voce 9601, secondo comma, sono applicabili mutatis mutandis.

Non rientrano in questa sottovoce gli oggetti in schiuma di mare o in ambra ricostituiti, presentati in forma di placchette, bacchette, bastoni o forme simili, i quali non siano stati sottoposti ad una lavorazione più spinta del semplice stampaggio (voce 2530).

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

9603 10 00

Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

Vedi le note esplicative del SA, voce 9603, parte A.

9603 21 00 a 9603 29 80

Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi

Gli spazzolini per ciglia sono generalmente formati da più ciuffi di setole montati ad angolo retto rispetto all'impugnatura.

Non rientrano in questa sottovoce le spazzole per vestiti e le spazzole per calzature (sottovoce 9603 90 91).

9603 40 90

Tamponi e rulli per dipingere

Vedi le note esplicative del SA, voce 9603, parte F, primi due commi.

9603 90 10

Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore

Vedi le note esplicative del SA, voce 9603, parte C.

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

9606 30 00

Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9606, quarto comma, punti 1, 2 e 3.

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

9608 10 10 a 9608 10 99

Penne e matite a sfera

Rientrano in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9608, punto 1.

Gli oggetti di queste sottovoci possono avere un orologio elettronico (generalmente ad indicazione numerica).

9608 31 00 a 9608 39 90

Penne stilografiche ed altre penne

Rientrano in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9608, punto 3.

9608 40 00

Portamine

Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9608, punto 5.

9608 91 00

Pennini da scrivere e punte per pennini

Rientrano ugualmente in questa sottovoce i pennini con serbatoio per traccialettere.

9608 99 00

altri

La presente sottovoce comprende le sfere per penne con punta a sfera. Sono generalmente di carburo di tungsteno ma possono a volte essere fabbricate con altri metalli (escluse quelle in acciaio delle voci 7326 e 8482) ed hanno un diametro compreso fra 0,6 e 1,25 millimetri.

Tuttavia, le sfere per pennini da scrivere e punte per pennini rientrano nella sottovoce 9608 91 00 indipendentemente dalla materia con cui sono fabbricate (vedi le note esplicative del SA, voce 9608, parti).

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

9609 10 10 e 9609 10 90

Matite con guaina

Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9609, primo comma, lettera B.

9609 20 00

Mine per matite o per portamine

Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9609, terzo comma, punto 7.

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

9612 10 10 a 9612 10 80

Nastri inchiostratori

Vedi le note esplicative del SA, voce 9612, primo comma, punto 1.

9612 20 00

Cuscinetti per timbri

Vedi le note esplicative del SA, voce 9612, primo comma, punto 2.

9613

Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

Questa sottovoce comprende gli accendini nei quali sono stati incorporati una minicalcolatrice elettronica ed, eventualmente, un orologio elettronico.

9614 00

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

9614 00 10

Sbozzi di pipe, di legno o di radica

Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9614, primo comma, punto 4.

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

9705 00 00

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

1.

Sono compresi in questa voce gli autoveicoli che:

sono nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore ecc.,

hanno almeno 30 anni, e

appartengono ad un modello o tipo non più in produzione.

Tuttavia, gli autoveicoli non sono considerati di interesse storico o etnografico e sono esclusi dalla presente voce qualora le competenti autorità ritengano che detti veicoli non sono tali da segnare un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo né da illustrare un periodo di tale evoluzione.

Tali autoveicoli devono anche avere le caratteristiche necessarie per far parte di una collezione, vale a dire:

essere relativamente rari,

non essere normalmente utilizzati conformemente alla loro destinazione originaria,

formare oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune, e

avere un valore elevato.

2.

Sono inoltre considerati pezzi da collezione di interesse storico:

a)

gli autoveicoli, di qualunque anno di fabbricazione, per i quali si possa comprovare che abbiano partecipato ad un avvenimento storico;

b)

gli autoveicoli da competizione per i quali si possa comprovare che siano stati progettati, costruiti ed utilizzati esclusivamente per la competizione e che vantino una serie di vittorie sportive significative ottenute nel corso di manifestazioni prestigiose nazionali o internazionali.

3.

Sono classificati in questa voce gli oggetti usati come parti e accessori degli autoveicoli summenzionati se sono pezzi da collezione di per sé, che siano destinati o meno ad essere integrati in tali veicoli.

Quanto sopra può essere comprovato mediante qualunque idonea documentazione, in particolare cataloghi, manuali tecnici, oppure attestazioni rilasciate da periti abilitati.

La nota esplicativa di cui sopra si applica mutatis mutandis alle motociclette.

Sono sempre escluse le repliche (generalmente capitolo 87).


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3)  GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1.

(4)  GU C 41 del 10.2.2011, pag. 1.

(5)  GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)  Quando ci si trova in presenza di un prodotto troppo duro per essere sottoposto alla prova di penetrazione al cono dopo miscelatura (ASTM D 217), si passa direttamente alla prova di penetrazione al cono (ASTM D 937).

(8)  Lo stato gassoso viene osservato a 15 gradi Celsius ed a una pressione di 1 013 millibar.

(9)  Termini corrispondenti: — controtipo negativo: Dup-Negativ (tedesco); dupe negative (inglese); duplicaat negatief (neerlandese); contretype négatif (francese); — internegativo: Zwischennegativ (tedesco); intermediate negative, internegative (inglese); internegatief (neerlandese); internégatif (francese).