ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.114.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Banca centrale europea |
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2011/C 114/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 114/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 114/03 |
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2011/C 114/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 114/05 |
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2011/C 114/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Parlamento europeo |
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2011/C 114/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 114/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6063 — Itochu/Speedy) ( 2 ) |
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2011/C 114/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 ) |
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2011/C 114/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation) ( 2 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Banca centrale europea
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 marzo 2011
in merito alla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione)
(CON/2011/18)
2011/C 114/01
Introduzione e base giuridica
Il 26 gennaio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea la richiesta di un parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) (1) (di seguito «regolamento proposto»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto il regolamento proposto riguarda i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
Il regolamento proposto è la codificazione del Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (2) Non sono state apportate modifiche sostanziali alle regole esistenti relative ai valori unitari e alle specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione.
Sebbene la BCE sia in genere favorevole alla realizzazione di codificazioni, fa notare che tale approccio non permette l’apporto di modifiche di tipo sostanziale al Regolamento (CE) n. 975/98. La BCE ritiene, invece, che sia necessario modificare le specificazioni tecniche elencate nell'allegato I del regolamento proposto, come spiegato in allegato.
Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, specifiche proposte redazionali accompagnate da note esplicative si trovano a tal fine in allegato.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 marzo 2011.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2010) 691 definitivo.
(2) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Modifica proposta dalla BCE (1) |
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Modifica n. 1 |
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Considerando 13 del regolamento proposto |
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Nota esplicativa Sebbene i valori indicativi riguardanti lo spessore delle monete metalliche possano essere stati gli unici valori che si potessero stabilire nel 1998, quando le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione sono state adottate per la prima volta, la BCE suggerisce che tali valori indicativi siano ora sostituiti dagli effettivi valori riguardanti lo spessore delle monete metalliche in euro, che sono noti e utilizzati come valori di riferimento dalle zecche per produrre le monete metalliche. |
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Modifica n. 2 |
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Allegato I al regolamento proposto |
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«Specificazioni tecniche di cui all’articolo 1
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«Specificazioni tecniche di cui all’articolo 1
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Nota esplicativa L’allegato I al regolamento proposto riproduce la tabella contenuta nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 975/98. In tale tabella, lo spessore delle monete metalliche è indicato nella terza colonna, con una nota che indica che i valori relativi allo spessore sono di natura indicativa. Sebbene i valori indicativi riguardanti lo spessore delle monete metalliche possano essere stati gli unici valori che si potessero stabilire nel 1998, quando le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione sono state adottate per la prima volta, la BCE suggerisce che tali valori indicativi siano ora sostituiti dagli effettivi valori riguardanti lo spessore delle monete metalliche in euro, che sono noti e utilizzati come valori di riferimento dalle zecche per produrre le monete metalliche. |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
(2) I valori relativi allo spessore sono di natura indicativa»
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2011/C 114/02
Data di adozione della decisione |
28.5.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 70/10 |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
— |
Zone miste |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Zmírnění škod způsobených v rezortu Ministerstva zemědělství povodněmi v letních měsících roku 2009 |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Calamità naturali o altri eventi eccezionali |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
50 milioni di CZK |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
fino al 31.12.2010 |
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Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
8.3.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.31717 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Noroeste, Noreste, Madrid, Centro (E), Este, Sur, Canarias |
Zone miste |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayudas para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas (Medida 226 Desarrollo Rural) |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Silvicoltura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 933,89 milioni di EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
Autoridades de gestion de los PDR |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
8.3.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32134 (2010/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Rahmenplan der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen:
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Base giuridica |
Rahmenplan der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen:
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Silvicoltura, Tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 aprile 2011
2011/C 114/03
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4434 |
JPY |
yen giapponesi |
122,26 |
DKK |
corone danesi |
7,4574 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88360 |
SEK |
corone svedesi |
9,0125 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,3129 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8125 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,435 |
HUF |
fiorini ungheresi |
265,25 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7091 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9775 |
RON |
leu rumeni |
4,1100 |
TRY |
lire turche |
2,1855 |
AUD |
dollari australiani |
1,3700 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3812 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,2155 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8446 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,8138 |
KRW |
won sudcoreani |
1 569,41 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,6108 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,4374 |
HRK |
kuna croata |
7,3666 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 489,76 |
MYR |
ringgit malese |
4,3591 |
PHP |
peso filippino |
62,282 |
RUB |
rublo russo |
40,4985 |
THB |
baht thailandese |
43,432 |
BRL |
real brasiliano |
2,2711 |
MXN |
peso messicano |
16,9643 |
INR |
rupia indiana |
64,0710 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/7 |
Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il secondo semestre del 2011 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione
2011/C 114/04
Al momento dell’assegnazione dei titoli di importazione per il primo semestre del 2011 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (1), le domande di titoli vertevano su quantitativi inferiori a quelli disponibili per i prodotti interessati. Occorre pertanto calcolare per ciascun contingente interessato il quantitativo disponibile per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, prendendo in considerazione i quantitativi non assegnati risultanti dalle domande di titoli di importazione presentate tra il 20 e il 30 novembre 2010 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti nn. 09.4195 e 09.4182, nonché per i prodotti lattiero-caseari originari della Repubblica moldova nell’ambito del contingente n. 09.4210.
I quantitativi disponibili per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 per il secondo semestre dell’anno di importazione di taluni contingenti di cui al regolamento della Commissione (CE) n. 2535/2001 sono indicati in allegato.
(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
ALLEGATO
Prodotti originari della Repubblica moldova |
|
Numero di contingente |
Quantitativo (kg) |
09.4210 |
1 500 000 |
Burro originario della Nuova Zelanda |
|
Numero di contingente |
Quantitativo (kg) |
09.4195 |
27 881 000 |
09.4182 |
33 612 000 |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/9 |
Procedura di liquidazione
Decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Apra Leven NV
(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
2011/C 114/05
Impresa di assicurazione |
Apra Leven NV Indirizzo:
Agenzia con sede presso:
|
|||||||
Data di entrata in vigore e natura della decisione |
4 marzo 2011 — Decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, comma 2, punto 4, e dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), della legge 9 luglio 1975, del comitato di direzione della commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo, di revocare la licenza rilasciata ad Apra Leven per tutti i rami assicurativi. La decisione di revoca della licenza comporta lo scioglimento di diritto di Apra Leven in applicazione dell'articolo 48/12 della legge 9 luglio 1975 La decisione entra in vigore con effetto immediato |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
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Liquidatore nominato |
con riserva della convalida da parte del Rechtbank van Koophandel (Tribunale commerciale) di Anversa |
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Diritto applicabile |
Diritto belga — Articolo 26, paragrafo 1, punto 4, e articolo 43, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), della legge 9 luglio 1975 |
|||||||
Termine d'impugnazione |
La presente decisione costituisce un atto amministrativo che può essere impugnato da terzi mediante ricorso di annullamento al Consiglio di Stato. In conformità alla decisione del Reggente del 23 agosto 1948, che stabilisce la procedura dinanzi alla sezione dei ricorsi amministrativi del Consiglio di Stato, a pena di decadenza il ricorso deve essere presentato al Consiglio di Stato (33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgium) tramite lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di cui trattasi È possibile presentare al Consiglio di Stato anche un'istanza di sospensione della decisione. L'istanza deve includere una nota esplicativa dei mezzi difensivi e dei fatti e deve essere sottoposta al Consiglio di Stato con lo stesso atto con cui è introdotta la richiesta di annullamento Per le persone residenti in un altro Stato membro il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/11 |
Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV
(Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
2011/C 114/06
Impresa di assicurazione |
Apra Leven NV Indirizzo:
Agenzia con sede presso
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Data di entrata in vigore e natura della decisione |
4 marzo 2011 — Decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975, del comitato di direzione della commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo (in prosieguo CBFA), di sospendere tutti i contratti di assicurazione, tranne per il pagamento degli anticipi a) sui pagamenti di interessi o b) sulle prestazioni assicurative dovute dalla compagnia di assicurazione ad assicurati o a beneficiari nel quadro dell'esecuzione di un contratto di assicurazione giunto a scadenza e, per quanto concerne i punti a) e b), a condizione che tutti i premi siano stati pagati La decisione entra in vigore con effetto immediato. |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
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Amministratore designato |
n/a |
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Diritto applicabile |
Diritto belga — Art. 26, par. 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975 |
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Termine d'impugnazione |
La presente decisione costituisce un atto amministrativo che può essere impugnato da terzi mediante ricorso di annullamento al Consiglio di Stato. In conformità alla decisione del Reggente del 23 agosto 1948, che stabilisce la procedura dinanzi alla sezione dei ricorsi amministrativi del Consiglio di Stato, a pena di decadenza il ricorso deve essere presentato al Consiglio di Stato (33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgium) tramite lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di cui trattasi È possibile presentare al Consiglio di Stato anche un'istanza di sospensione della decisione. L'istanza deve includere una nota esplicativa dei mezzi difensivi e dei fatti e deve essere sottoposta al Consiglio di Stato con lo stesso atto con cui è introdotta la richiesta di annullamento Per le persone residenti in un altro Stato membro il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Parlamento europeo
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/12 |
Bando di assunzione PE/140/S
2011/C 114/07
Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:
— |
PE/140/S — Capounità (AD 9) — Ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Danimarca (Copenhagen) |
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
I candidati debbono aver acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra menzionati, un’esperienza minimia di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, di cui 3 in funzioni d’inquadramento.
Il presente avviso di assunzione è pubblicato solo in lingua danese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C 114 in tale lingua.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6063 — Itochu/Speedy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 114/08
1. |
In data 1o aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Itochu Corporation («Itochu», Giappone) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Speedy 1 Limited («Speedy», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6063 — Itochu/Speedy, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 114/09
1. |
In data 31 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione TNK Overseas Limited («TNK», Cipro), controllata al 100 % di TNK-BP (TNK-BP, Federazione russa), controllata dal gruppo British Petroleum («BP», Regno Unito) e dal gruppo Alfa-Access/Renova («AAR», Federazione russa), PetroVietnam Gas Corporation («PVN», Vietnam) e ConocoPhillips Vietnam («ConocoPhillips Vietnam», Vietnam), controllata da ConocoPhillips Company (ConocoPhillips, USA), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Nam Con Son pipeline («NCS Pipeline», Vietnam), una società già esistente che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/15 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 114/10
1. |
In data 4 aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Thermo Fisher Scientific Inc. («Thermo Fisher», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Dionex Corporation («Dionex», Stati Uniti) mediante offerta pubblica. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).