ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.114.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
12 aprile 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2011/C 114/01

Parere della Banca centrale europea, del 4 marzo 2011, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) (CON/2011/18)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 114/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 114/03

Tassi di cambio dell'euro

6

2011/C 114/04

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il secondo semestre del 2011 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 114/05

Procedura di liquidazione — Decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Apra Leven NV (Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

9

2011/C 114/06

Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV (Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

11

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Parlamento europeo

2011/C 114/07

Bando di assunzione PE/140/S

12

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 114/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6063 — Itochu/Speedy) ( 2 )

13

2011/C 114/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

14

2011/C 114/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation) ( 2 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 marzo 2011

in merito alla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Introduzione e base giuridica

Il 26 gennaio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea la richiesta di un parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) (1) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto il regolamento proposto riguarda i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Il regolamento proposto è la codificazione del Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (2) Non sono state apportate modifiche sostanziali alle regole esistenti relative ai valori unitari e alle specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione.

Sebbene la BCE sia in genere favorevole alla realizzazione di codificazioni, fa notare che tale approccio non permette l’apporto di modifiche di tipo sostanziale al Regolamento (CE) n. 975/98. La BCE ritiene, invece, che sia necessario modificare le specificazioni tecniche elencate nell'allegato I del regolamento proposto, come spiegato in allegato.

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, specifiche proposte redazionali accompagnate da note esplicative si trovano a tal fine in allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 marzo 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 691 definitivo.

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifica proposta dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 13 del regolamento proposto

«(13)

Di tutte le specificazioni tecniche prescritte per le monete metalliche in euro solo il valore riguardante lo spessore ha carattere indicativo, poiché lo spessore effettivo di una moneta dipende dal diametro e dal peso prescritti,»

«

»

Nota esplicativa

Sebbene i valori indicativi riguardanti lo spessore delle monete metalliche possano essere stati gli unici valori che si potessero stabilire nel 1998, quando le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione sono state adottate per la prima volta, la BCE suggerisce che tali valori indicativi siano ora sostituiti dagli effettivi valori riguardanti lo spessore delle monete metalliche in euro, che sono noti e utilizzati come valori di riferimento dalle zecche per produrre le monete metalliche.

Modifica n. 2

Allegato I al regolamento proposto

«Specificazioni tecniche di cui all’articolo 1

Valore facciale (euro)

(…)

Spessore in mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

«Specificazioni tecniche di cui all’articolo 1

Valore facciale (euro)

(…)

Spessore in mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Nota esplicativa

L’allegato I al regolamento proposto riproduce la tabella contenuta nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 975/98. In tale tabella, lo spessore delle monete metalliche è indicato nella terza colonna, con una nota che indica che i valori relativi allo spessore sono di natura indicativa. Sebbene i valori indicativi riguardanti lo spessore delle monete metalliche possano essere stati gli unici valori che si potessero stabilire nel 1998, quando le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione sono state adottate per la prima volta, la BCE suggerisce che tali valori indicativi siano ora sostituiti dagli effettivi valori riguardanti lo spessore delle monete metalliche in euro, che sono noti e utilizzati come valori di riferimento dalle zecche per produrre le monete metalliche.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  I valori relativi allo spessore sono di natura indicativa»

(3)  


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 114/02

Data di adozione della decisione

28.5.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 70/10

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Zmírnění škod způsobených v rezortu Ministerstva zemědělství povodněmi v letních měsících roku 2009

Base giuridica

1)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v letních měsících roku 2009

2)

Usnesení vlády České republiky č. 2 ze dne 4. ledna 2010 o finančním řešení zmírnění škod způsobených v rezortu Ministerstva zemědělství povodněmi v letních měsících roku 2009

3)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některý souvisejících zákonů

4)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 385/2009 Sb.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Calamità naturali o altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

50 milioni di CZK

Intensità

50 %

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.3.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31717

Stato membro

Spagna

Regione

Noroeste, Noreste, Madrid, Centro (E), Este, Sur, Canarias

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas (Medida 226 Desarrollo Rural)

Base giuridica

Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 aprobado por la Decisión de la Comisión (2007) 5937 de 28 de noviembre de 2007; última actualización aceptada mediante carta de la Comisión Europea de 27 de noviembre de 2009

Programas de Desarrollo Rural de las 17 Comunidades Autónomas aprobados por Decisión de la Comisión

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 933,89 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Autoridades de gestion de los PDR

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.3.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32134 (2010/N)

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rahmenplan der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“

Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen:

Förderung der Erstaufforstung

Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung

Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur

Base giuridica

Rahmenplan der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“

Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen:

Förderung der Erstaufforstung

Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung

Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura, Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 180 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 60 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Beihilfegewährung erfolgt durch die zuständigen Landesbehörden

Erstellung der Regelung erfolgt durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Rochusstrasse 1

53123 Bonn

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 aprile 2011

2011/C 114/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4434

JPY

yen giapponesi

122,26

DKK

corone danesi

7,4574

GBP

sterline inglesi

0,88360

SEK

corone svedesi

9,0125

CHF

franchi svizzeri

1,3129

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8125

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,435

HUF

fiorini ungheresi

265,25

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7091

PLN

zloty polacchi

3,9775

RON

leu rumeni

4,1100

TRY

lire turche

2,1855

AUD

dollari australiani

1,3700

CAD

dollari canadesi

1,3812

HKD

dollari di Hong Kong

11,2155

NZD

dollari neozelandesi

1,8446

SGD

dollari di Singapore

1,8138

KRW

won sudcoreani

1 569,41

ZAR

rand sudafricani

9,6108

CNY

renminbi Yuan cinese

9,4374

HRK

kuna croata

7,3666

IDR

rupia indonesiana

12 489,76

MYR

ringgit malese

4,3591

PHP

peso filippino

62,282

RUB

rublo russo

40,4985

THB

baht thailandese

43,432

BRL

real brasiliano

2,2711

MXN

peso messicano

16,9643

INR

rupia indiana

64,0710


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/7


Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il secondo semestre del 2011 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione

2011/C 114/04

Al momento dell’assegnazione dei titoli di importazione per il primo semestre del 2011 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (1), le domande di titoli vertevano su quantitativi inferiori a quelli disponibili per i prodotti interessati. Occorre pertanto calcolare per ciascun contingente interessato il quantitativo disponibile per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2011, prendendo in considerazione i quantitativi non assegnati risultanti dalle domande di titoli di importazione presentate tra il 20 e il 30 novembre 2010 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti nn. 09.4195 e 09.4182, nonché per i prodotti lattiero-caseari originari della Repubblica moldova nell’ambito del contingente n. 09.4210.

I quantitativi disponibili per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2011 per il secondo semestre dell’anno di importazione di taluni contingenti di cui al regolamento della Commissione (CE) n. 2535/2001 sono indicati in allegato.


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.


ALLEGATO

Prodotti originari della Repubblica moldova

Numero di contingente

Quantitativo (kg)

09.4210

1 500 000


Burro originario della Nuova Zelanda

Numero di contingente

Quantitativo (kg)

09.4195

27 881 000

09.4182

33 612 000


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/9


Procedura di liquidazione

Decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Apra Leven NV

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2011/C 114/05

Impresa di assicurazione

Apra Leven NV

Indirizzo:

Jan Van Rijswijcklaan 66

2018 Antwerpen

BELGIË

Agenzia con sede presso:

Consell De Cent, 389

Planta PR, Puerta 2

08009 Barcelona

ESPAÑA

Data di entrata in vigore e natura della decisione

4 marzo 2011 — Decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, comma 2, punto 4, e dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), della legge 9 luglio 1975, del comitato di direzione della commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo, di revocare la licenza rilasciata ad Apra Leven per tutti i rami assicurativi. La decisione di revoca della licenza comporta lo scioglimento di diritto di Apra Leven in applicazione dell'articolo 48/12 della legge 9 luglio 1975

La decisione entra in vigore con effetto immediato

Autorità competenti

Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo

Rue du Congrès/Congresstraat 12-14

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Autorità di vigilanza

Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo

Rue du Congrès/Congresstraat 12-14

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Liquidatore nominato

La società a responsabilità limitata (SPRL/BVBA) in via di costituzione «Actualic», con sede sociale al 56 avenue des Myrtilles, 1180 Uccle, avente come rappresentante il sig. Claude Desseille, e

la scrl «Advocatenassociatie Nelissen Grade», con sede sociale a Ubicenter, Philipssite 5, 2o piano, 3001 Leuven, avente come rappresentante il sig. Alexis Lefèbvre,

con riserva della convalida da parte del Rechtbank van Koophandel (Tribunale commerciale) di Anversa

Diritto applicabile

Diritto belga — Articolo 26, paragrafo 1, punto 4, e articolo 43, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), della legge 9 luglio 1975

Termine d'impugnazione

La presente decisione costituisce un atto amministrativo che può essere impugnato da terzi mediante ricorso di annullamento al Consiglio di Stato. In conformità alla decisione del Reggente del 23 agosto 1948, che stabilisce la procedura dinanzi alla sezione dei ricorsi amministrativi del Consiglio di Stato, a pena di decadenza il ricorso deve essere presentato al Consiglio di Stato (33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgium) tramite lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di cui trattasi

È possibile presentare al Consiglio di Stato anche un'istanza di sospensione della decisione. L'istanza deve includere una nota esplicativa dei mezzi difensivi e dei fatti e deve essere sottoposta al Consiglio di Stato con lo stesso atto con cui è introdotta la richiesta di annullamento

Per le persone residenti in un altro Stato membro il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/11


Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV

(Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2011/C 114/06

Impresa di assicurazione

Apra Leven NV

Indirizzo:

Jan Van Rijswijcklaan 66

2018 Antwerpen

BELGIË

Agenzia con sede presso

Consell De Cent, 389

Planta PR, Puerta 2

08009 Barcelona

ESPAÑA

Data di entrata in vigore e natura della decisione

4 marzo 2011 — Decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975, del comitato di direzione della commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo (in prosieguo CBFA), di sospendere tutti i contratti di assicurazione, tranne per il pagamento degli anticipi a) sui pagamenti di interessi o b) sulle prestazioni assicurative dovute dalla compagnia di assicurazione ad assicurati o a beneficiari nel quadro dell'esecuzione di un contratto di assicurazione giunto a scadenza e, per quanto concerne i punti a) e b), a condizione che tutti i premi siano stati pagati

La decisione entra in vigore con effetto immediato.

Autorità competenti

Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo

Rue du Congrès/Congresstraat 12-14

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Autorità di vigilanza

Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo

Rue du Congrès/Congresstraat 12-14

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Amministratore designato

n/a

Diritto applicabile

Diritto belga — Art. 26, par. 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975

Termine d'impugnazione

La presente decisione costituisce un atto amministrativo che può essere impugnato da terzi mediante ricorso di annullamento al Consiglio di Stato. In conformità alla decisione del Reggente del 23 agosto 1948, che stabilisce la procedura dinanzi alla sezione dei ricorsi amministrativi del Consiglio di Stato, a pena di decadenza il ricorso deve essere presentato al Consiglio di Stato (33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgium) tramite lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di cui trattasi

È possibile presentare al Consiglio di Stato anche un'istanza di sospensione della decisione. L'istanza deve includere una nota esplicativa dei mezzi difensivi e dei fatti e deve essere sottoposta al Consiglio di Stato con lo stesso atto con cui è introdotta la richiesta di annullamento

Per le persone residenti in un altro Stato membro il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/12


Bando di assunzione PE/140/S

2011/C 114/07

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:

PE/140/S — Capounità (AD 9) — Ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Danimarca (Copenhagen)

Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

I candidati debbono aver acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra menzionati, un’esperienza minimia di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, di cui 3 in funzioni d’inquadramento.

Il presente avviso di assunzione è pubblicato solo in lingua danese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C 114 in tale lingua.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6063 — Itochu/Speedy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 114/08

1.

In data 1o aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Itochu Corporation («Itochu», Giappone) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Speedy 1 Limited («Speedy», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Itochu è una rete di controllate e imprese collegate che operano su scala mondiale in un gran numero di settori, tra cui i servizi di riparazione e sostituzione di parti di ricambio per autoveicoli e la fornitura all'ingrosso di pneumatici di ricambio per veicoli in diversi paesi europei,

Speedy è la holding di Kwik-Fit Group Limited, che opera principalmente nei servizi di riparazione e sostituzione di parti di ricambio per autoveicoli nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6063 — Itochu/Speedy, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 114/09

1.

In data 31 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione TNK Overseas Limited («TNK», Cipro), controllata al 100 % di TNK-BP (TNK-BP, Federazione russa), controllata dal gruppo British Petroleum («BP», Regno Unito) e dal gruppo Alfa-Access/Renova («AAR», Federazione russa), PetroVietnam Gas Corporation («PVN», Vietnam) e ConocoPhillips Vietnam («ConocoPhillips Vietnam», Vietnam), controllata da ConocoPhillips Company (ConocoPhillips, USA), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Nam Con Son pipeline («NCS Pipeline», Vietnam), una società già esistente che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

TNK-BP: impresa petrolifera integrata a livello verticale,

PVN: prospezione, produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e di gas in Vietnam,

ConocoPhillips: prospezione, produzione, raffinazione e commercializzazione di risorse naturali su scala mondiale,

NCS Pipeline: trasporto e trattamento di gas naturale in Vietnam.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 114/10

1.

In data 4 aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Thermo Fisher Scientific Inc. («Thermo Fisher», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Dionex Corporation («Dionex», Stati Uniti) mediante offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Thermo Fisher: produttore di strumentazione analitica, apparecchiature scientifiche, materiali di consumo, reagenti, servizi e software per la ricerca, l'analisi, la scoperta di farmaci e la diagnosi,

Dionex: produttore di strumenti di cromatografia liquida (in particolare di cromatografia ionica), sistemi di preparazione dei campioni, materiali di consumo e software per le analisi chimiche.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).