ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.103.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 103

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
2 aprile 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 103/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 95 del 26.3.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 103/02

Cause riunite C-436/08 e C-437/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)/Finanzamt Linz (Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Esenzione dei dividendi di origine nazionale — Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni — Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati — Prove richieste riguardo all’imposta estera imputabile)

2

2011/C 103/03

Causa C-52/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt — Svezia) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB (Rinvio pregiudiziale — Art. 102 TFUE — Abuso di posizione dominante — Prezzi applicati da un operatore di telecomunicazioni — Prestazioni ADSL intermedie — Prestazioni di connessione a banda larga ai clienti finali — Compressione dei margini tra prezzo e costo dei concorrenti ovvero effetto di forbice tariffaria)

3

2011/C 103/04

Causa C-251/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Cipro (Appalti pubblici di forniture e di lavori — Settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CE — Gara d’appalto — Criteri di aggiudicazione — Parità di trattamento tra gli offerenti — Principio di trasparenza — Obbligo di motivare una decisione di escludere un offerente)

4

2011/C 103/05

Causa C-260/09 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 febbraio 2011 — Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH)/Commissione europea (Impugnazione — Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE — Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo — Restrizioni alle esportazioni parallele su tale mercato — Accordo tra fabbricante e distributore esclusivo — Accordo di distribuzione che permette le vendite passive — Dimostrazione di un concorso di volontà in mancanza di prova documentale diretta di una restrizione a tali vendite — Quantum probatorio richiesto per la dimostrazione di un accordo verticale)

4

2011/C 103/06

Causa C-283/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Warszawa — Polonia) — Artur Weryński/Mediatel 4B spółka z o.o. (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Assunzione delle prove — Audizione di un testimone da parte dell’autorità giudiziaria richiesta su domanda dell’autorità giudiziaria richiedente — Indennità per i testimoni)

5

2011/C 103/07

Causa riunite da C-307/09 a C-309/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 febbraio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Vicoplus SC PUH (causa C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (causa C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (causa C-309/09)/Minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid (Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Atto di adesione del 2003 — Misure transitorie — Accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell’Unione al momento dell’adesione della Repubblica di Polonia — Obbligo di un permesso di lavoro per la cessione di manodopera — Direttiva 96/71/CE — Art. 1, n. 3)

5

2011/C 103/08

Causa C-359/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara (Avvocati — Direttiva 89/48/CEE — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 98/5/CE — Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica — Utilizzo del titolo professionale dello Stato membro ospitante — Presupposti — Iscrizione all’albo di un ordine professionale degli avvocati dello Stato membro ospitante)

6

2011/C 103/09

Causa C-494/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria [Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità — Diritto doganale — Contingente tariffario — Codice doganale — Art. 239 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Artt. 308 bis, 308 ter e 905 — Regolamento (CE) n. 975/2003 — Tonno — Esaurimento del contingente — Data di apertura — Domenica]

6

2011/C 103/10

Causa C-11/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and Transport BV [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Dazi doganali — Esenzione — Sostanze farmaceutiche — Composizione — Restrizioni]

7

2011/C 103/11

Causa C-16/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 febbraio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc (Ravvicinamento delle legislazioni — Telecomunicazioni — Reti e servizi — Direttiva 2002/22/CE — Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale — Imposizione di obblighi specifici all’impresa designata — Elenchi abbonati e servizi di consultazione)

8

2011/C 103/12

Causa C-25/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Missionswerk Werner Heukelbach eV/État belge (Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle successioni — Legati in favore di enti senza scopo di lucro — Rifiuto di applicare un’aliquota ridotta quando tali enti hanno la sede operativa in uno Stato membro diverso da quello in cui il de cuius risiedeva o lavorava effettivamente — Restrizione — Giustificazione)

8

2011/C 103/13

Causa C-30/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Linköpings tingsrätt — Svezia) — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Art. 10, lett. c) — Disposizione nazionale — Garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati — Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività)

9

2011/C 103/14

Causa C-78/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Rouen — Francia) — Marc Berel e altri/Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre (Codice doganale comunitario — Artt. 213, 233 e 239 — Obbligo di solidarietà di più debitori per una stessa obbligazione doganale — Sgravio dei dazi all’importazione — Estinzione dell’obbligazione doganale — Possibilità pour un codebitore solidale di avvalersi dello sgravio accordato a un altro codebitore — Insussistenza)

9

2011/C 103/15

Causa C-321/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 17 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/2/CE — Politica ambientale — Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) — Scambio e aggiornamento di dati in formato elettronico — Trasposizione incompleta]

10

2011/C 103/16

Causa C-391/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/36/CE — Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate — Mancata trasposizione completa entro il termine previsto)

10

2011/C 103/17

Causa C-395/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/2/CE — Politica ambientale — Infrastruttura per l'informazione territoriale — Scambio ed aggiornamento di dati in formato elettronico — Mancata adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

11

2011/C 103/18

Causa C-143/10 P: Impugnazione proposta il 29 gennaio 2010 dal sig. Antoni Tomasz Uznański contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 27 novembre 2009, nella causa T-348/09, Uznański/Polonia

11

2011/C 103/19

Causa C-611/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 23 dicembre 2010 — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

11

2011/C 103/20

Causa C-612/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 23 dicembre 2010 — Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

11

2011/C 103/21

Causa C-625/10: Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

12

2011/C 103/22

Causa C-626/10 P: Impugnazione proposta il 28 dicembre 2010 da Kalliope Agapiou Joséphidès avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 21/10/2010, causa T-439/08, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA

13

2011/C 103/23

Causa C-627/10: Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

13

2011/C 103/24

Causa C-5/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 6 gennaio 2011 — procedimento penale a carico di Titus Alexander Jochen Donner

14

2011/C 103/25

Causa C-25/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 gennaio 2011 — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública

14

2011/C 103/26

Causa C-34/11: Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

15

2011/C 103/27

Causa C-35/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Regno Unito) il 21 gennaio 2011 — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

15

2011/C 103/28

Causa C-42/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Amiens (Francia) il 31 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

16

2011/C 103/29

Causa C-46/11: Ricorso presentato il 1o febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

16

2011/C 103/30

Causa C-48/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 2 febbraio 2011 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

17

2011/C 103/31

Causa C-52/11 P: Impugnazione proposta il 4 febbraio 2011 da Fernando Marcelino Victoria Sanchéz avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 novembre 2010, causa T-61/10, Victoria Sánchez/Parlamento e Commissione

17

 

Tribunale

2011/C 103/32

Causa T-118/07: Sentenza del Tribunale 18 febbraio 2011 — P.P.TV/UAMI — Rentrak (PPT) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PPT — Marchio nazionale figurativo anteriore PPTV — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

19

2011/C 103/33

Causa T-385/07: Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — FIFA/Commissione (Attività di trasmissione televisiva — Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE — Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario — Motivazione — Artt. 43 CE e 49 CE — Diritto di proprietà)

19

2011/C 103/34

Causa T-55/08: Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — UEFA/Commissione (Diffusione radiotelevisiva — Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE — Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro — Campionato europeo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario — Motivazione — Artt. 49 CE e 86 CE — Diritto di proprietà)

20

2011/C 103/35

Causa T-68/08: Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — FIFA/Commissione (Diffusione radiotelevisiva — Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE — Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario — Motivazione — Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE — Diritto di proprietà)

20

2011/C 103/36

Causa T-10/09: Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Formula One Licensing/UAMI — Global Sports Media (F1-LIVE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo F1-LIVE — Marchi comunitario figurativo e nazionali ed internazionale denominativi anteriori F1 e F1 Formula 1 — Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]]

21

2011/C 103/37

Causa T-122/09: Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio [Dumping — Importazioni di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009]]

21

2011/C 103/38

Causa T-324/09: Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — J & F Participações/UAMI — Plusfood Wrexham (Friboi) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Friboi — Marchio nazionale denominativo anteriore FRIBO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009]

22

2011/C 103/39

Causa T-385/09: Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Annco/UAMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ANN TAYLOR LOFT — Marchio nazionale denominativo anteriore LOFT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2011/C 103/40

Causa T-471/10: Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Brendan Gill/Commissione europea

22

2011/C 103/41

Causa T-32/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Verenigde Douaneagenten/Commissione

23

2011/C 103/42

Causa T-60/11: Ricorso proposto il 26 gennaio 2011 — Kraft Foods Global Brands/UAMI — Fenaco (SUISSE PREMIUM)

24

2011/C 103/43

Causa T-65/11: Ricorso proposto il 28 gennaio 2011 — Recombined Dairy System/Commissione

25

2011/C 103/44

Causa T-78/11 P: Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 da Erika Lenz avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2010, causa F-80/09, Lenz/Commissione

25

2011/C 103/45

Causa T-80/11: Ricorso proposto il 9 febbraio 2011 — Nath Kalsi/UAMI — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

26

2011/C 103/46

Causa T-85/11 P: Impugnazione proposta l’11 febbraio 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 23 novembre 2010 causa F-65/09, Marcuccio/Commissione

27

2011/C 103/47

Causa T-88/11: Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — BIA Separations/Commissione

27

2011/C 103/48

Causa T-92/11: Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — Andersen/Commissione

28

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/1


2011/C 103/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 95 del 26.3.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 89 del 19.3.2011

GU C 80 del 12.3.2011

GU C 72 del 5.3.2011

GU C 63 del 26.2.2011

GU C 55 del 19.2.2011

GU C 46 del 12.2.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)/Finanzamt Linz

(Cause riunite C-436/08 e C-437/08) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Imposta sulle società - Esenzione dei dividendi di origine nazionale - Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni - Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati - Prove richieste riguardo all’imposta estera imputabile)

2011/C 103/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parti

Ricorrenti: Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)

Convenuto: Finanzamt Linz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat — Interpretazione del diritto comunitario — Normativa nazionale che assoggetta i dividendi di origine nazionale ad un sistema di esenzione, prevedendone invece l’applicazione ai dividendi di origine estera solo a partire da una soglia di partecipazione del 25 % — Prassi amministrativa e giudiziaria che, al fine di rispondere alle prescrizioni del diritto comunitario, prevede l’applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera derivanti da una partecipazione al di sotto della soglia del 25 %

Dispositivo

1)

L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale preveda l’esenzione dall’imposta sulle società per i dividendi di portafoglio provenienti da partecipazioni detenute in società residenti, e che subordini tale esenzione per i dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite negli Stati terzi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, all’esistenza di un accordo generale di reciproca assistenza in materia amministrativa e di riscossioni tra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati, nella misura in cui soltanto l’esistenza di un accordo di reciproca assistenza in materia amministrativa risulta necessaria per raggiungere gli obiettivi della normativa in questione.

2)

L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale esenti dall’imposta sulle società i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da un’altra società residente, assoggettando invece a tale imposta i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da una società stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, a condizione però che l’imposta pagata nello Stato di residenza di quest’ultima società venga imputata all’imposta dovuta nello Stato membro della società beneficiaria e che gli oneri amministrativi imposti a quest’ultima per poter beneficiare di tale imputazione non siano eccessivi. Eventuali informazioni che vengano richieste dall’amministrazione tributaria nazionale alla società beneficiaria dei dividendi in merito all’imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato di residenza di quest’ultima sono inerenti al funzionamento stesso del metodo dell’imputazione e non possono essere considerate come un onere amministrativo eccessivo.

3)

L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale, al fine di prevenire una doppia imposizione economica, esenti dall’imposta sulle società i dividendi di portafoglio percepiti da una società residente e distribuiti da un’altra società residente, e che, per i dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato terzo diverso da quelli aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, non preveda né l’esenzione dei dividendi, né un sistema di imputazione dell’imposta pagata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.

4)

L’art. 63 TFUE non osta alla prassi di un’autorità tributaria nazionale che, per i dividendi provenienti da alcuni Stati terzi, applichi il metodo dell’imputazione al di sotto di una certa soglia di partecipazione della società beneficiaria nel capitale della società distributrice ed il metodo dell’esenzione in caso di superamento di tale soglia, ed applichi invece sistematicamente il metodo dell’esenzione per i dividendi di origine nazionale, a condizione però che i meccanismi in questione intesi a prevenire o a attenuare l’imposizione a catena di utili distribuiti conducano ad un risultato equivalente. Il fatto che l’amministrazione tributaria nazionale richieda alla società beneficiaria dei dividendi informazioni in merito all’imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato terzo di residenza di quest’ultima è inerente al funzionamento stesso del metodo dell’imputazione e non pregiudica, in quanto tale, l’equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione.

5)

L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso:

che esso osta ad una normativa nazionale, la quale conceda alle società residenti la possibilità di riportare perdite subite nel corso di un esercizio fiscale agli esercizi fiscali successivi, e che prevenga la doppia imposizione economica dei dividendi applicando il metodo dell’esenzione ai dividendi di origine nazionale e, per contro, il metodo dell’imputazione ai dividendi distribuiti da società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, se e in quanto tale normativa non consenta, in ipotesi di applicazione del metodo dell’imputazione, di riportare l’imputazione dell’imposta sulle società pagata nello Stato di residenza della società distributrice dei dividendi agli esercizi successivi nel caso in cui, per l’esercizio nel corso del quale la società beneficiaria ha percepito i dividendi di origine estera, tale società abbia registrato perdite di esercizio, e

che esso non obbliga uno Stato membro a prevedere, nella propria normativa tributaria, l’imputazione dell’imposta prelevata sui dividendi mediante ritenuta alla fonte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, al fine di prevenire la doppia imposizione giuridica dei dividendi percepiti da una società stabilita nel primo Stato membro, doppia imposizione che consegue dall’esercizio parallelo, da parte degli Stati membri in questione, della loro rispettiva competenza fiscale.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt — Svezia) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB

(Causa C-52/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Art. 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Prezzi applicati da un operatore di telecomunicazioni - Prestazioni ADSL intermedie - Prestazioni di connessione a banda larga ai clienti finali - Compressione dei margini tra prezzo e costo dei concorrenti ovvero effetto di «forbice tariffaria»)

2011/C 103/03

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Stockholms tingsrätt

Parti

Ricorrente: Konkurrensverket

Convenuta: TeliaSonera AB

In presenza di: Tele2 Sverige AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Stockholms tingsrätt — Interpretazione dell’art. 82 CE — Effetto di compressione dei margini — Prezzi applicati da un operatore nel settore delle telecomunicazioni che deteneva anteriormente il monopolio storico ai fini dell’accesso ADSL — Differenza tra i prezzi fatturati dall’operatore agli operatori intermedi per la fornitura all’ingrosso degli accessi ADSL e le tariffe applicate dall’operatore ai consumatori per l’accesso ADSL che non sono sufficienti a coprire i costi supplementari sostenuti dall’operatore stesso per la fornitura di detti servizi nella vendita al dettaglio

Dispositivo

In assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva può costituire un abuso, ai sensi dell’art. 102 TFUE, il fatto che un’impresa verticalmente integrata, che detiene una posizione dominante sul mercato all’ingrosso delle prestazioni ADSL (collegamento digitale asimmetrico) intermedie applichi una pratica tariffaria tale che il divario tra i prezzi praticati su detto mercato e quelli applicati sul mercato al dettaglio delle prestazioni di connessione a banda larga ai clienti finali non sia sufficiente a coprire i costi specifici che questa stessa impresa deve sopportare per poter accedere a quest’ultimo mercato.

Nell’ambito della valutazione dell’abusività di siffatta pratica, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze di ciascuna fattispecie. In particolare,

occorre prendere in considerazione, in linea di principio e prioritariamente, i prezzi e i costi dell’impresa interessata sul mercato delle prestazioni al dettaglio. Soltanto qualora non sia possibile, tenuto conto delle circostanze, fare riferimento a tali prezzi e costi, occorre esaminare quelli dei concorrenti sullo stesso mercato, e

è necessario dimostrare che, tenuto conto, in particolare, del carattere indispensabile del prodotto all’ingrosso, tale pratica produce un effetto anticoncorrenziale almeno potenziale sul mercato al dettaglio, senza che ciò sia in alcun modo giustificato economicamente.

Ai fini di tale valutazione, non rilevano, in linea di principio:

l’assenza per l’impresa interessata di qualsiasi obbligo regolamentare di fornire le prestazioni ADSL intermedie sul mercato all’ingrosso su cui essa detiene una posizione dominante;

il grado di dominio che tale impresa detiene su detto mercato;

la circostanza che detta impresa non detenga una posizione dominante anche sul mercato al dettaglio delle prestazioni di connessione a banda larga ai clienti finali;

la circostanza che i clienti ai quali siffatta pratica tariffaria si applica sono clienti nuovi o preesistenti dell’impresa interessata;

l’impossibilità per l’impresa dominante di recuperare le perdite eventuali che l’attuazione di siffatta pratica tariffaria potrebbe provocarle, né

il grado di evoluzione dei mercati interessati e la presenza su di essi di una nuova tecnologia che richiede investimenti assai ingenti.


(1)  GU C 90 del 18.04.2009.


2.4.2011   

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C 103/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-251/09) (1)

(Appalti pubblici di forniture e di lavori - Settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Direttiva 93/38/CE - Gara d’appalto - Criteri di aggiudicazione - Parità di trattamento tra gli offerenti - Principio di trasparenza - Obbligo di motivare una decisione di escludere un offerente)

2011/C 103/04

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra, agente, I. Chatzigiannis e M. Patakia, agenti)

Convenuta: Repubblica di Cipro (rappresentanti: K. Likourgos e A. Pantazi-Lamprou, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 2, e 31, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) — Violazione dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Obbligo di motivare una decisione che esclude un offerente — Obbligo di garantire che le decisioni adottate dalle autorità aggiudicatici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e il più possibile rapidi — Principi della parità di trattamento e di trasparenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 233 del 26.09.2009.


2.4.2011   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 febbraio 2011 — Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH)/Commissione europea

(Causa C-260/09 P) (1)

(Impugnazione - Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE - Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo - Restrizioni alle esportazioni parallele su tale mercato - Accordo tra fabbricante e distributore esclusivo - Accordo di distribuzione che permette le vendite passive - Dimostrazione di un concorso di volontà in mancanza di prova documentale diretta di una restrizione a tali vendite - Quantum probatorio richiesto per la dimostrazione di un accordo verticale)

2011/C 103/05

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) (rappresentanti: J.K. de Pree ed E.N.M. Raedts, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 aprile 2009, causa T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commissione delle Comunità europee, con la quale il Tribunale ha ridotto l’ammenda irrogata alla ricorrente e ha respinto per il resto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega — Nintendo) concernente un insieme di accordi e di pratiche concordate sul mercato delle console Nintendo e delle cartucce gioco compatibili con le console Nintendo, destinati a limitare le esportazioni parallele di tali console e cartucce

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Activision Blizzard Germany GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


2.4.2011   

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C 103/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Warszawa — Polonia) — Artur Weryński/Mediatel 4B spółka z o.o.

(Causa C-283/09) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Assunzione delle prove - Audizione di un testimone da parte dell’autorità giudiziaria richiesta su domanda dell’autorità giudiziaria richiedente - Indennità per i testimoni)

2011/C 103/06

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Warszawa

Parti

Ricorrente: Artur Weryński

Convenuta: Mediatel 4B spółka z o.o.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1) — Audizione di un testimone da parte di una autorità giudiziaria di uno Stato membro su domanda di una autorità giudiziaria di un altro Stato membro — Indennità concessa al testimone — Possibilità per la autorità giudiziaria richiesta di chiedere alla autorità giudiziaria richiedente il pagamento di un acconto a beneficio del testimone sentito

Dispositivo

Gli artt. 14 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell’autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un anticipo ovvero al successivo rimborso dell’indennità riconosciuta al testimone interrogato.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.


2.4.2011   

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C 103/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 febbraio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Vicoplus SC PUH (causa C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (causa C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (causa C-309/09)/Minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid

(Causa riunite da C-307/09 a C-309/09) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Atto di adesione del 2003 - Misure transitorie - Accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell’Unione al momento dell’adesione della Repubblica di Polonia - Obbligo di un permesso di lavoro per la cessione di manodopera - Direttiva 96/71/CE - Art. 1, n. 3)

2011/C 103/07

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09)

Convenuto: Minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State (Paesi Bassi) — Interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE e dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1) — Legislazione nazionale che esige un permesso di lavoro per la cessione di lavoratori

Dispositivo

1)

Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE non ostano a che uno Stato membro subordini, durante il periodo transitorio di cui al capitolo 2, punto 2, dell’allegato XII dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, il distacco, ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, di lavoratori cittadini polacchi sul suo territorio al rilascio di un permesso di lavoro.

2)

Il distacco di lavoratori ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71 è una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione per la quale il lavoratore distaccato rimane alle dipendenze dell’impresa prestatrice, senza che alcun contratto di lavoro sia stipulato con l’impresa utilizzatrice. Esso è caratterizzato dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l’oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall’impresa prestatrice e che detto lavoratore svolge i suoi compiti sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


2.4.2011   

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C 103/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

(Causa C-359/09) (1)

(Avvocati - Direttiva 89/48/CEE - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni - Direttiva 98/5/CE - Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica - Utilizzo del titolo professionale dello Stato membro ospitante - Presupposti - Iscrizione all’albo di un ordine professionale degli avvocati dello Stato membro ospitante)

2011/C 103/08

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Parti

Ricorrente: Donat Cornelius Ebert

Convenuta: Budapesti Ügyvédi Kamara

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Ítélőtábla — Interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) — Normativa di uno Stato membro che riserva la possibilità di esercitare la professione di avvocato, con il titolo professionale di detto Stato, soltanto agli avvocati che abbiano ottenuto in quest'ultimo l'iscrizione all'albo di un ordine professionale forense

Dispositivo

1)

Né la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, né la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, ostano ad una normativa nazionale che, ai fini dell’esercizio dell’attività forense con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante, istituisca l’obbligo di essere membro di un organismo quale un ordine degli avvocati.

2)

Le direttive 89/48 e 98/5 si completano instaurando, per gli avvocati degli Stati membri, due modalità d’accesso alla professione d’avvocato in uno Stato membro ospitante con il titolo professionale di quest’ultimo.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


2.4.2011   

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C 103/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Causa C-494/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Diritto doganale - Contingente tariffario - Codice doganale - Art. 239 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Artt. 308 bis, 308 ter e 905 - Regolamento (CE) n. 975/2003 - Tonno - Esaurimento del contingente - Data di apertura - Domenica)

2011/C 103/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria provinciale di Alessandria

Parti

Ricorrente: Bolton Alimentari SpA

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle dogane di Alessandria

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Interpretazione dell'art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio, 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Interpretazione degli artt. 308 bis-quater, 899, secondo comma e 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione — Possibilità per uno Stato membro di decidere autonomamente su una richiesta di rimborso — Nozione di «situazione particolare» ai sensi dell'art. 239, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Importatore comunitario escluso da un contingente tariffario la cui data di apertura cade di domenica, a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali nazionali

Dispositivo

1)

Gli artt. 308 bis — 308 quater del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2007, n. 214, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la Commissione europea possa prendere una decisione che esclude un operatore da un contingente tariffario perché tale contingente è stato esaurito il giorno stesso della sua apertura, che cade di domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali nello Stato membro in cui ha sede l’operatore di cui trattasi.

2)

Gli artt. 308 bis — 308 quater del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono a uno Stato membro di chiedere alla Commissione europea la sospensione di un contingente tariffario per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio degli importatori qualora l’apertura di tale contingente tariffario cada di domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali nello Stato membro interessato, e qualora detto contingente rischi di essere esaurito il giorno stesso della sua apertura dato che gli uffici doganali in altri Stati membri la domenica sono aperti.

3)

Salvo i casi previsti dall’art. 899, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, l’autorità doganale di uno Stato membro è competente a decidere essa stessa sulla richiesta di rimborso di cui all’art. 239, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791, qualora tale autorità ritenga che nessuna irregolarità possa essere imputata alla Commissione europea e che la richiesta di cui trattasi non rientri in nessuno degli altri casi previsti all’art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93.

4)

L’art. 239 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che esso può riferirsi all’esclusione di un importatore dell’Unione europea da un contingente tariffario la cui data di apertura cada di domenica a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali nello Stato membro dove ha sede tale importatore.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


2.4.2011   

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C 103/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and Transport BV

(Causa C-11/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Tariffa doganale comune - Dazi doganali - Esenzione - Sostanze farmaceutiche - Composizione - Restrizioni)

2011/C 103/10

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Marishipping and Transport BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden –Paesi Bassi — Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Sostanze farmaceutiche esenti dei dazi doganali — Sostanza che non si presenta allo stato puro — Restrizioni

Dispositivo

L’allegato I, parte prima, titolo II, C, punto 1, sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato rispettivamente dai regolamenti (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, e 1o agosto 2002, n. 1832, dev’essere interpretato nel senso che una sostanza farmaceutica, figurante nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato 3 della terza parte dello stesso allegato I, a cui sono state aggiunte altre sostanze, in particolare farmaceutiche, non può più fruire dell’esenzione dai dazi doganali che sarebbe stata applicabile se tale sostanza si fosse trovata allo stato puro.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


2.4.2011   

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C 103/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 febbraio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc

(Causa C-16/10) (1)

(Ravvicinamento delle legislazioni - Telecomunicazioni - Reti e servizi - Direttiva 2002/22/CE - Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale - Imposizione di obblighi specifici all’impresa designata - Elenchi abbonati e servizi di consultazione)

2011/C 103/11

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd

Convenuti: Office of Communications, British Telecommunications plc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21), del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33) del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale — Obblighi specifici che possono essere posti a carico dell’impresa designata

Dispositivo

L’art. 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») autorizza gli Stati membri, quando decidono di designare una o più imprese conformemente a tale disposizione perché garantiscano la fornitura del servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4-7 e 9, n. 2, di questa stessa direttiva, ad imporre alle stesse unicamente gli obblighi specifici, previsti dalle disposizioni della direttiva stessa, che sono collegati alla fornitura di tale servizio, o di tali elementi dello stesso, agli utenti finali ad opera delle stesse imprese designate.


(1)  GU C 63 del 13.03.2010.


2.4.2011   

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C 103/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Missionswerk Werner Heukelbach eV/État belge

(Causa C-25/10) (1)

(Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Imposta sulle successioni - Legati in favore di enti senza scopo di lucro - Rifiuto di applicare un’aliquota ridotta quando tali enti hanno la sede operativa in uno Stato membro diverso da quello in cui il de cuius risiedeva o lavorava effettivamente - Restrizione - Giustificazione)

2011/C 103/12

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Missionswerk Werner Heukelbach eV

Convenuto: État belge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Liège — Interpretazione degli artt. 18, 45, 49 e 54 TFUE — Imposte di successione — Rifiuto di applicazione dell’aliquota ridotta applicabile ai legati fatti alle associazioni senza scopo di lucro e alle fondazioni di pubblica utilità quando tali associazioni e fondazioni hanno sede in uno Stato membro diverso da quello in cui il de cuius risiedeva o lavorava — Discriminazione fondata sulla nazionalità — Restrizione alla libertà di stabilimento

Dispositivo

L’art. 63 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro che riservi la possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta delle imposte di successione agli enti senza scopo di lucro che abbiano la sede operativa in tale Stato membro o nello Stato membro nel quale il de cuius risiedeva effettivamente o lavorava alla data del decesso, oppure in cui ha effettivamente risieduto o lavorato in precedenza.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


2.4.2011   

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C 103/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Linköpings tingsrätt — Svezia) — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

(Causa C-30/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 80/987/CEE - Art. 10, lett. c) - Disposizione nazionale - Garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati - Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività)

2011/C 103/13

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Linköpings tingsrätt

Parti

Ricorrente: Lotta Andersson

Convenuti: Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Linköpings tingsrätt — Interpretazione dell’art. 10, lett. c), della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE — Normativa nazionale che esclude dalla cerchia dei beneficiari della garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori dipendenti le persone detentrici, nei sei mesi precedenti il deposito dell’istanza di dichiarazione di fallimento della società loro datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato su quest’ultima un’influenza considerevole

Dispositivo

L’art. 12, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


2.4.2011   

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C 103/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Rouen — Francia) — Marc Berel e altri/Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre

(Causa C-78/10) (1)

(Codice doganale comunitario - Artt. 213, 233 e 239 - Obbligo di solidarietà di più debitori per una stessa obbligazione doganale - Sgravio dei dazi all’importazione - Estinzione dell’obbligazione doganale - Possibilità pour un codebitore solidale di avvalersi dello sgravio accordato a un altro codebitore - Insussistenza)

2011/C 103/14

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Rouen

Parti

Ricorrenti: Marc Berel, in qualità di rappresentante della società Port Angot Développement, Emmanuel Hess, in qualità di curatore fallimentare della Société Port Angot Développement, Rijn Schelde Mondia France SA, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, succeduta alla SAS Manutention de produits Chimiques et miniers Maprochim SAS, Asia Pulp & Paper France EURL

Convenuti: Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Rouen — Interpretazione degli artt. 213, 233 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Sgravio dei dazi all’importazione — Invocabilità da parte di un debitore della solidarietà per le obbligazioni doganali allo scopo di fruire di uno sgravio dei dazi all’importazione precedentemente concesso ad un altro codebitore

Dispositivo

Gli artt. 13, 233 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione, nel contesto di un obbligo di solidarietà per un’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 213 quale quella controversa nella causa principale, di un principio di diritto nazionale dal quale risulta che lo sgravio parziale di dazi concesso sul fondamento dell’art. 239 a uno dei codebitori può essere fatto valere da tutti gli altri codebitori, cosicché l’estinzione dell’obbligazione prevista all’art. 233, primo comma, lett. b), del medesimo codice si riferisce all’obbligazione in quanto tale e quindi dispensa l’insieme dei codebitori solidali dal pagamento della stessa nei limiti dell’importo per il cui ammontare è stato accordato lo sgravio.


(1)  GU C 113 del 1o.5.2010.


2.4.2011   

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C 103/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 17 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-321/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2007/2/CE - Politica ambientale - Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) - Scambio e aggiornamento di dati in formato elettronico - Trasposizione incompleta)

2011/C 103/15

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J. Sénéchal, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e M. Jacobs, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 246 dell'11.09.2010.


2.4.2011   

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C 103/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-391/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2007/36/CE - Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate - Mancata trasposizione completa entro il termine previsto)

2011/C 103/16

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


2.4.2011   

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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-395/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2007/2/CE - Politica ambientale - Infrastruttura per l'informazione territoriale - Scambio ed aggiornamento di dati in formato elettronico - Mancata adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

2011/C 103/17

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e V. Peere, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un’Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


2.4.2011   

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C 103/11


Impugnazione proposta il 29 gennaio 2010 dal sig. Antoni Tomasz Uznański contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 27 novembre 2009, nella causa T-348/09, Uznański/Polonia

(Causa C-143/10 P)

2011/C 103/18

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Antoni Tomasz Uznański (rappresentante: avv. A. Nowak)

Altra parte nel procedimento: Repubblica di Polonia

Con ordinanza 19 novembre 2010, la Corte (Settima Sezione) ha respinto il ricorso.


2.4.2011   

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C 103/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 23 dicembre 2010 — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

(Causa C-611/10)

2011/C 103/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Waldemar Hudzinski

Convenuta: Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

Questione pregiudiziale

Se l’art. 14 bis, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (1), debba essere interpretato nel senso che esso priva in ogni caso lo Stato membro non competente ai sensi di tale disposizione della facoltà di concedere prestazioni familiari in forza della propria normativa nazionale al lavoratore occupato solo in via temporanea nel suo territorio, allorché né il lavoratore stesso né i suoi figli sono domiciliati nello Stato non competente o vi risiedono abitualmente.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio, 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata.


2.4.2011   

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C 103/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 23 dicembre 2010 — Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

(Causa C-612/10)

2011/C 103/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Jaroslaw Wawrzyniak

Convenuto: Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (1), debba essere interpretato nel senso che esso priva in ogni caso lo Stato membro non competente ai sensi di tale disposizione, nel quale è stato distaccato un lavoratore e che non è neanche lo Stato membro di residenza dei figli del lavoratore, della facoltà di concedere prestazioni familiari al lavoratore distaccato allorché il distacco in tale Stato membro non comporta per il medesimo nessuno svantaggio sotto il profilo giuridico.

2)

Nel caso di soluzione negativa della prima questione:

se l’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che lo Stato non competente, nel quale viene distaccato un lavoratore, è autorizzato a concedere le prestazioni familiari solo qualora sia accertato che nell’altro Stato membro non sussiste un diritto a prestazioni familiari equiparabili.

3)

Nel caso in cui anche tale questione venga risolta negativamente:

se le disposizioni del diritto comunitario ovvero del diritto dell’Unione ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 65, n. 1, prima frase, punto 2, in combinato disposto con l’art. 65, n. 2, dell’[Einkommensteuergesetz] (legge relativa all’imposta sui redditi), la quale esclude un diritto alle prestazioni familiari, allorché una prestazione equiparabile viene corrisposta all’estero oppure dovrebbe essere corrisposta in caso di presentazione di una domanda in tal senso.

4)

Nel caso in cui tale questione venga risolta affermativamente:

come debba essere risolto il cumulo che viene a sussistere fra il diritto nello Stato competente, il quale è al contempo lo Stato membro di residenza dei figli, e il diritto nello Stato non competente, il quale non è neanche lo Stato membro di residenza dei figli.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata.


2.4.2011   

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C 103/12


Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-625/10)

2011/C 103/21

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

constatare che la Repubblica francese, per l’insufficienza dei provvedimenti adottati ad attuare il primo pacchetto ferroviario, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza:

dell’art. 6, n. 3, e dell’allegato II della direttiva 91/440/CEE (1), come modificata, nonché dell’art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE (2);

dell’art. 6, nn. 2–5, della direttiva 2001/14/CE;

dell’art. 11 della direttiva 2001/14/CE;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due censure a sostegno del suo ricorso.

In primo luogo, essa contesta alla convenuta di non rispettare tutti gli obblighi previsti dal primo pacchetto ferroviario, il quale impone non soltanto la separazione degli enti che garantiscono la gestione dei servizi ferroviari (in Francia la SNCF) da quelli incaricati di gestire l’infrastruttura (in Francia, la RFF), ma anche che le funzioni dette «essenziali» di ripartizione delle capacità ferroviarie, di percezione dei corrispettivi d’uso dell’infrastruttura e di rilascio delle licenze siano assicurati da organismi indipendenti. Orbene, la SNCF sarebbe incaricata di talune funzioni essenziali in materia di attribuzione dei tracciati, funzioni che essa eserciterebbe mediante la Direction des Circulations Ferroviaires (DCF). Tale servizio specializzato non sarebbe indipendente dalla SNCF sul piano giuridico, né sui piani organizzativo e decisionale.

In secondo luogo, la Commissione fa valere che la disciplina nazionale non recepisce in modo corretto e completo i requisiti previsti dalla direttiva 2001/14/CE relativi alla instaurazione di un sistema di miglioramento delle prestazioni a livello della tariffazione dell’accesso all’infrastruttura ferroviaria. La normativa francese apparirebbe problematica anche in quanto non prevede sufficienti misure di incentivazione a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei canoni d’accesso.


(1)  Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).


2.4.2011   

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C 103/13


Impugnazione proposta il 28 dicembre 2010 da Kalliope Agapiou Joséphidès avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 21/10/2010, causa T-439/08, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA

(Causa C-626/10 P)

2011/C 103/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalliope Agapiou Joséphidès (rappresentanti: C. Joséphidès e H. Joséphidès, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni del ricorrente

annullamento della sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010 nella causa T-439/08;

annullamento della decisione dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 1o agosto 2008, che nega alla ricorrente l’accesso a taluni documenti del fascicolo n. 07/0122 relativi all’attribuzione di un Centro d’eccellenza Jean Monnet all’Università di Cipro;

annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2007, C(2007) 3749, relativa ad una decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nel quadro del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet;

condanna delle convenute alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca diversi motivi a sostegno del suo ricorso.

Kalliope Agapiou Joséphidès fa valere la violazione, da parte del Tribunale, del suo diritto soggettivo generale di accesso ai documenti che la riguardano, del principio di trasparenza di cui agli artt. 1, secondo comma, TUE e 6 TUE, dall’art. 255 CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 8, 41, n. 2, lett. b), 42 e 52, n. 6). Il Tribunale sarebbe in tal modo incorso in un errore di procedura non tenendo conto dei riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali forniti dalla ricorrente all’udienza e non tenendo conto delle conclusioni dell’Ombudsman della Repubblica di Cipro, recanti data 3 giugno 2009, relative al diniego dell’Università di Cipro di consentire l’accesso ai documenti controversi, che sono gli stessi documenti detenuti dalle convenute.

La ricorrente invoca un errore di diritto commesso da Tribunale nel decidere, da una parte, che l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) era competente per trattare la domanda confermativa di accesso ai documenti e, dall’altra, di respingere l’eccezione di illegittimità della decisione del comitato di direzione dell’EACEA sollevata dalla ricorrente.

Inoltre, la ricorrente deduce la violazione di diverse disposizioni del regolamento n. 1049/2001 (1), che il Tribunale avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo e in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

La ricorrente invoca parimenti un motivo attinente alla violazione dei principi di lealtà, di coerenza, di buona amministrazione e di obbligo di motivazione.

Infine, essa sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto non pronunciandosi in ordine all’annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2008 C(2007) 3749.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


2.4.2011   

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C 103/13


Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-627/10)

2011/C 103/23

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica di Slovenia, con riguardo alla realizzazione del primo pacchetto ferroviario, non soddisfa le prescrizioni dettate dall’art. 6, n. 3, e dall’allegato II della direttiva 91/440/CEE (1), come modificata, nonché dall’art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE (2), quelle dettate dagli artt. 6, nn. 2-5, 7, n. 3, 8, n. 1, e 11 della medesima direttiva 2001/14/CE; e quelle stabilite dall’art. 30, n. 1, di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la Repubblica di Slovenia non soddisfa le prescrizioni dettate dall’art. 6, n. 3, e dall’allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata, nonché dall’art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, a motivo del fatto che il gestore dell’infrastruttura, che fornisce a sua volta servizi di trasporto ferroviario, dirige il traffico dei treni ed è pertanto coinvolto nel processo decisionale relativo all’assegnazione delle linee ferroviarie ovvero nell’assegnazione delle capacità di infrastruttura.

Ad avviso della Commissione, la Repubblica di Slovenia non ha inoltre rispettato gli obblighi impostile dall’art. 6, nn. 2-5, della direttiva 2001/14/CE, in quanto essa non ha garantito un meccanismo di incentivi per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti di accesso.

La Commissione afferma poi che la Repubblica di Slovenia non ha adempiuto gli obblighi impostile dall’art. 7, n. 3, della direttiva 2001/14/CE, a motivo del fatto che tale Stato membro non ha previsto un metodo di calcolo atto a garantire che i diritti per il pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura e per l'accesso ai servizi sulla linea siano uguali al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

Inoltre, secondo la Commissione, la Repubblica di Slovenia ha contravvenuto agli obblighi su di essa gravanti in forza dell’art. 11 della direttiva 2001/14/CE, in quanto non ha introdotto un sistema di miglioramento dell’efficienza mediante il quale le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura siano incentivati a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria.

Oltre a ciò, la Repubblica di Slovenia sarebbe venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, in quanto la sua normativa non impone di verificare se uno specifico segmento di mercato consenta maggiorazioni ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura.

Infine, secondo la Commissione, la Repubblica di Slovenia è incorsa in una violazione degli obblighi derivanti dall’art. 30, n. 1, della direttiva 2001/14/CE a motivo del fatto che non ha istituito un organismo di regolamentazione che sia indipendente sul piano decisionale dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ovvero dal richiedente.


(1)  Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).


2.4.2011   

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C 103/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 6 gennaio 2011 — procedimento penale a carico di Titus Alexander Jochen Donner

(Causa C-5/11)

2011/C 103/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshofs

Parti del procedimento principale

Titus Alexander Jochen Donner

Altra parte nel procedimento: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE, a disciplina della libera circolazione delle merci, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla punibilità, derivante dall’applicazione della normativa penale nazionale, per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore, ove, nella vendita transfrontaliera di un’opera tutelata dal diritto d’autore in Germania, cumulativamente

tale opera venga inviata a partire da uno Stato membro dell’Unione europea in Germania e l’effettivo potere di disporne venga trasferito in Germania,

il trasferimento della proprietà abbia avuto luogo in un altro Stato membro nel quale, però, non esisteva o non poteva essere fatta valere la tutela del diritto d’autore.


2.4.2011   

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C 103/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 gennaio 2011 — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública

(Causa C-25/11)

2011/C 103/25

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

Convenuta: Fazenda Pública

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 23 del CIVA sia compatibile con gli artt. 17, nn. 2 e 5, e 19, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1);

2)

In caso di soluzione affermativa, se sia conforme agli artt. 17, nn. 2 e 5, e 19, della citata direttiva, una disposizione che stabilisce un prorata specifico di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte da soggetti passivi che realizzino solo operazioni imponibili, anche se per imputazione effettiva, in ragione dell’esistenza di sovvenzioni esenti da imposta per il settore di cui trattasi («inputs») ai sensi del citato art. 23 del CIVA.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


2.4.2011   

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C 103/15


Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-34/11)

2011/C 103/26

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, non garantendo che le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente non superino i valori limite imposti dall’art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE (1), relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del citato art. 13 della direttiva 2008/50/CE;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Considerate le obiezioni sollevate dalla Commissione nella sua decisione 26 novembre 2009 e alla luce dei rapporti forniti dal Portogallo, che mostrano che i valori limite di PM10 continuano a essere superati in varie zone e agglomerati e in certi casi segnalano una tendenza a oltrepassare i limiti nel lungo periodo, la Commissione considera che lo Stato portoghese non adempie al disposto dell'art. 13 della direttiva 2008/50/CE, per quanto riguarda gli agglomerati e le zone di Braga, Porto litorale, Area Metropolitana di Lisbona e Area Metropolitana di Lisbona Sud.


(1)  GU L 152, pag. 1.


2.4.2011   

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C 103/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Regno Unito) il 21 gennaio 2011 — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-35/11)

2011/C 103/27

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Test Claimants in the FII Group Litigation.

Convenuti: Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le espressioni «aliquota d’imposta» e «diversi livelli d’imposizione» di cui al punto 56 della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europee 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation (Racc. pag. I-11753):

a)

si riferiscano unicamente all’aliquota d’imposta legale o nominale, o

b)

si riferiscano all’aliquota d’imposta effettiva pagata oltre che all’aliquota d’imposta legale o nominale, o

c)

se le espressioni di cui trattasi abbiano un altro significato e, in caso di risposta affermativa, quale.

2)

Se comporti una differenza ai fini della soluzione data dalla Corte alla seconda e alla quarta questione pregiudiziale nella causa C-446/04 il fatto che:

a)

l’imposta sulle società corrisposta all’estero non sia (o non sia interamente) pagata dalla società non residente che versa il dividendo alla società residente, ma tale dividendo sia pagato con gli utili comprendenti i dividendi versati dalle sue controllate dirette o indirette residenti in uno Stato membro e a loro volta pagati con gli utili sui quali l’imposta è stata corrisposta in detto Stato; e/o

b)

l’imposta sulle società pagata anticipatamente («advance corporation tax»; in prosieguo: l’«ACT») non sia versata dalla società residente che percepisce il dividendo da una società non residente, ma sia versata dalla società controllante, in via diretta o indiretta, anch’essa residente, al momento dell’ulteriore distribuzione degli utili della società beneficiaria che direttamente o indirettamente comprendono il dividendo.

3)

Nelle circostanze descritte nella questione sub 2, lett. b) supra, se la società che paga l’ACT abbia diritto alla restituzione dell’imposta indebitamente riscossa (sentenza San Giorgio (1)) o solo a un risarcimento (sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame (2)).

4)

Se, ove la normativa nazionale in questione non si applichi esclusivamente a situazioni in cui la società controllante esercita un’influenza determinante sulla società che paga i dividendi, una società residente possa invocare l’art. 63 TFUE (ex art. 56 CE) in relazione a dividendi percepiti da una controllata sulla quale esercita un’influenza determinante e che è residente in un paese terzo.

5)

Se la soluzione data dalla Corte alla terza questione pregiudiziale nella causa C-446/04 si applichi anche quando le controllate non residenti alle quali non potrebbe essere effettuato alcun trasferimento non sono soggette a imposta nello Stato membro della società controllante.


(1)  Sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595.

(2)  Sentenza della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA e Factortame, Racc. pag. I-1029.


2.4.2011   

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C 103/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Amiens (Francia) il 31 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

(Causa C-42/11)

2011/C 103/28

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel d'Amiens

Imputato nella causa principale

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

Questioni pregiudiziali

1)

se il divieto di discriminazione sancito dall’art. 12 CE osti ad una normativa nazionale quale l’art. 695-24 del codice di procedura penale che riserva la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà qualora la persona ricercata sia di nazionalità francese e le autorità francesi competenti si impegnino ad eseguire tale pena,

2)

se il principio di applicazione nel diritto interno del rifiuto di esecuzione di cui all’art. 4, n. 6, della decisione-quadro (1) sia lasciato alla discrezionalità degli Stati membri ovvero abbia carattere obbligatorio e, in particolare, se uno Stato membro possa adottare un provvedimento che comporti una discriminazione basata sulla nazionalità.


(1)  Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).


2.4.2011   

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C 103/16


Ricorso presentato il 1o febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-46/11)

2011/C 103/29

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, procedendo alla trasposizione non corretta delle condizioni per stabilire deroghe quali previste all’art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale disposizione;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia la trasposizione non corretta nel diritto polacco delle condizioni per le deroghe ai divieti connessi alla protezione delle specie di uccelli e di animali figuranti all’art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/43/CEE.

In primo luogo, in due regolamenti del Ministro dell’ambiente relativi a specie di piante selvatiche ed animali oggetto di protezione, si procede in maniera corrispondente, nei paragrafi 7, punto 1, e 8, ad una deroga generale a divieti al servizio della protezione di specie (come ad esempio il divieto di uccisione intenzionale, cattura ecc.) in rapporto ad attività connesse alla conduzione di una razionale attività agricola, forestale o di pesca. Tuttavia la possibilità di una siffatta deroga non è prevista all’art. 16, n. 1, della direttiva 92/43/CEE.

In secondo luogo, all’art. 52, n. 1, punto 5, della legge sulla protezione della natura, la possibilità di istituire una deroga, riguardante la «prevenzione di gravi danni, in particolare alle attività agricole, forestali o di pesca», a divieti relativi alla protezione di specie di animali, ha una portata più larga della deroga prevista all’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva 92/43/CEE.

In terzo luogo, all’art. 56, n. 4, punto 1, della legge sulla protezione della natura, la possibilità di deroga a divieti relativi alla protezione di una specie qualora ciò derivi dalla «necessità di limitare gravi danni all’economia, in particolare agricola, forestale o di pesca», è più ampia di quella prevista all’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva habitat.

In quarto luogo, il regolamento del 28 settembre 2004 relativo a specie di animali selvatici oggetto di protezione autorizza l’uccisione o la cattura, ecc. della lontra comune (Lutra Lutra) che vive nel territorio di vivai per l’allevamento ittico, malgrado essa sia una specie richiedente una protezione rigorosa conformemente all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE.


(1)  GU L 206, pag. 7.


2.4.2011   

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C 103/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 2 febbraio 2011 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Causa C-48/11)

2011/C 103/30

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Altra parte nel procedimento: A Oy

Questione pregiudiziale

Se uno scambio di azioni, con il quale una società per azioni finlandese cede ad una società norvegese (con la forma societaria di aksjeselskap) le azioni di una società da essa posseduta ricevendo quale controprestazione azioni emesse dalla società norvegese, debba essere trattato ai fini dell’imposizione, tenendo conto degli artt. 31 e 40 dell’Accordo SEE, allo stesso modo, cioè in maniera neutrale, come se lo scambio di azioni riguardasse società per azioni nazionali o società stabilite in Stati membri dell’Unione europea.


2.4.2011   

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C 103/17


Impugnazione proposta il 4 febbraio 2011 da Fernando Marcelino Victoria Sanchéz avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 novembre 2010, causa T-61/10, Victoria Sánchez/Parlamento e Commissione

(Causa C-52/11 P)

2011/C 103/31

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fernando Marcelino Victoria Sanchéz (rappresentante: avv. P. Suarez Plácido, abogado)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo e Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, Quarta Sezione, 17 novembre 2010, dichiarando il ricorso per carenza proposto dal sig. Victoria Sanchéz ricevibile e non manifestamente privo di fondamento, e annullando la condanna alle spese;

di conseguenza statuire nel merito o, in alternativa, previa dichiarazione di ricevibilità e fondatezza del ricorso, rimettere lo stesso dinanzi al Tribunale per la pronuncia nel merito, condannando alle spese le istituzioni convenute.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1)

Violazione del disposto dell’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale, dato che la domanda che avvia il procedimento contiene l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti, e, infine, le conclusioni del ricorrente, espresse con la massima chiarezza nel ricorso, come segue: «dichiarare che l’inerzia del Parlamento europeo e della Commissione nel rispondere alla domanda presentata mediante scritti trasmessi lo scorso 6 ottobre 2009 è contraria al diritto comunitario e intimare a tali istituzioni di porvi rimedio».

2)

Violazione degli artt. 20, n. 2, lett. d), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 17 del TCE), 24 TFUE (ex art. 21 del TCE), 277 TFUE (ex art. 194 del TCE), in combinato disposto con l’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia. Tale violazione è connessa alla petizione che il sig. Victoria Sanchez ha inviato al Parlamento europeo nel 2008, nella quale richiamava l’attenzione di tale istituzione sul rischio in cui incorre un cittadino spagnolo che osi denunciare la corruzione politica e la frode fiscale in tale Stato membro. In allegato alla petizione al Parlamento è stato trasmesso un contratto sottoscritto da importanti personalità del suo paese — tra cui un avvocato che da il nome al più noto studio legale della Spagna e del Portogallo — nel quale si esponeva come queste persone frodavano il fisco e la collettività mediante imprese fittizie e opache rispetto allo Stato. La petizione è stata archiviata senza formalità alcuna e nessun parlamentare europeo ha risposto alle successive richieste di sostegno effettuate dal ricorrente — mediante 10 messaggi di posta elettronica — nella quali egli chiedeva la collaborazione dei suoi rappresentanti per garantire la sua incolumità a fronte delle minacce ricevute.

3)

Violazione dei diritti fondamentali sanciti negli artt. 6 del TUE e 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da parte delle istituzioni convenute, in quanto l’inerzia della Commissione europea riguardo allo scritto inviato il 6 ottobre 2009 integra una grave violazione dell’art. 6 del TUE, dato che tale istituzione deve far prevalere uno spazio democratico di convivenza per tutti i cittadini europei, deve rispettare l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso alle istituzioni dell’Unione e deve garantire la tutela giurisdizionale effettiva, sempre che la frode fiscale non costituisca una fattispecie sulla quale debba pronunciarsi la Corte europea dei diritti dell’uomo, che considera il contribuente come indirettamente danneggiato. Il ricorrente sottolinea altresì l’incertezza del diritto comunitario causata da una serie di sentenze dei giudici spagnoli che ignorano i richiami dei rappresentanti legali del ricorrente al rispetto della normativa europea, con specifico riferimento alle sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause C-570/07 e C-571/07 (1), relative alla libertà di stabilimento di farmacie in Spagna.

4)

Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 265 e 266 TFUE, dal momento che la domanda che ha dato origine al procedimento dinanzi al Tribunale, era volta ad ottenere che la condotta del Parlamento e della Commissione di astensione dal rispondere alla petizione del 6 ottobre 2009 fosse dichiarata contraria al diritto comunitario e che tali istituzioni fossero chiamate a porvi rimedio, e ciò ex-lege in applicazione dell’art. 266 del TFUE, ai sensi del quale l’organo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati, è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta, nel caso di specie sanare la sua condotta omissiva rispondendo alla petizione di cui allo scritto del 6 ottobre 2009.


(1)  Sentenza 1o giugno 2010, non ancora pubblicata nella Raccolta.


Tribunale

2.4.2011   

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C 103/19


Sentenza del Tribunale 18 febbraio 2011 — P.P.TV/UAMI — Rentrak (PPT)

(Causa T-118/07) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PPT - Marchio nazionale figurativo anteriore PPTV - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 103/32

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: P.P.TV — Publicidade de Portugal e Televisão, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti I. de Carvalho Simões e J. Conceição Pimenta)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Laitinen, poi D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Rentrak Corp. (Portland, Oregon, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 gennaio 2007 (procedimento R 1040/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la P.P.TV — Publicidade de Portugal e Televisão, SA e la Rentrak Corp.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La P.P.TV — Publicidade de Portugal e Televisão, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


2.4.2011   

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C 103/19


Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — FIFA/Commissione

(Causa T-385/07) (1)

(Attività di trasmissione televisiva - Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE - Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga - Coppa del mondo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario - Motivazione - Artt. 43 CE e 49 CE - Diritto di proprietà)

2011/C 103/33

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente R. Denton, E. Batchelor, F. Young, solicitors, e A. Barav, avvocato, successivamente E. Batchelor, A. Barav, D. Reymond, avvocato, e F. Carlin, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, agenti, assistiti da J. Flynn, QC, e L. Maya, barrister)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti, assistiti da J. Stuyck, A. Berenboom e A. Joachimowicz, avvocati); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, E. Jenkinson e L. Seeboruth, agenti, assistiti inizialmente da T. de la Mare, successivamente da B. Kennelly, barristers)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE, che dichiara compatibile con il diritto comunitario talune misure adottate dal Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 315 del 22.12.2007.


2.4.2011   

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C 103/20


Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — UEFA/Commissione

(Causa T-55/08) (1)

(Diffusione radiotelevisiva - Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE - Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro - Campionato europeo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario - Motivazione - Artt. 49 CE e 86 CE - Diritto di proprietà)

2011/C 103/34

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Union des associations européennes de football (UEFA) (Nyon, Svizzera) (rappresentanti: A. Bell, K. Learoyd, solicitors, D. Anderson, QC, e B. Keane, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Benyon e E. Montaguti, agenti, assistiti da J. Flynn, QC, e M. Lester, barrister)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, agente, assistito da J. Stuyck, avvocato); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer e V. Jackson, successivamente S. Behzadi-Spencer e L. Seeboruth, agenti, assistiti da T. de la Mare e B. Kennelly, barristers)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Union des associations européennes de football (UEFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


2.4.2011   

IT

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C 103/20


Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — FIFA/Commissione

(Causa T-68/08) (1)

(Diffusione radiotelevisiva - Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE - Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro - Coppa del mondo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario - Motivazione - Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE - Diritto di proprietà)

2011/C 103/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente E. Batchelor, F. Young, solicitors, avv.ti A. Barav, D. Reymond, avocats, e F. Carlin, barrister, successivamente E. Batchelor, avv.ti A. Barav, D. Reymond e F. Carlin)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Benyon, E. Montaguti e N. Yerrell, successivamente F. Benyon e E. Montaguti, agenti, assistiti da J. Flynn, QC, e M. Lester, barrister)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, agente, assistita dagli avv.ti J. Stuyck e A. Joachimowicz, avocats), e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer e V. Jackson, successivamente S. Behzadi-Spencer e L. Seeboruth, agenti, assistiti inizialmente da T. de la Mare, successivamente B. Kennelly, barristers)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


2.4.2011   

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C 103/21


Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Formula One Licensing/UAMI — Global Sports Media (F1-LIVE)

(Causa T-10/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo F1-LIVE - Marchi comunitario figurativo e nazionali ed internazionale denominativi anteriori F1 e F1 Formula 1 - Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso - Impedimenti relativi alla registrazione - Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 103/36

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Formula One Licensing BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti B. Klingberg e K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Global Sports Media Ltd (Hamilton, Bermuda) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. de Haan e J.-J. Evrard, poi avv. T de Haan)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 16 ottobre 2008 (procedimento R 7/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Racing-Live SAS e la Formula One Licensing BV

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Formula One Licensing BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


2.4.2011   

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C 103/21


Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio

(Causa T-122/09) (1)

(Dumping - Importazioni di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009])

2011/C 103/37

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd (Liuao Town, contea di Sanmen, Cina); e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd (Dangyang City, Cina) (rappresentanti: F. Carlin, barrister, A. MacGregor, solicitor, avv.ti N. Niejahr e Q. Azau)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.P. Hix e R. Szostak, agenti, assistiti inizialmente dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf, successivamente dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), nella parte riguardante le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte riguardante la Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e la Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.

2)

La Zhejiang Xinshiji Foods e la Hubei Xinshiji Foods sopporteranno la metà delle loro spese.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Zhejiang Xinshiji Foods e dalla Hubei Xinshiji Foods.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 141 del 20.06.2009.


2.4.2011   

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C 103/22


Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — J & F Participações/UAMI — Plusfood Wrexham (Friboi)

(Causa T-324/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Friboi - Marchio nazionale denominativo anteriore FRIBO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)

2011/C 103/38

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: J & F Participações SA (Sorocaba, Brasile) (rappresentante: avv. A. Fernández Fernández-Pacheco)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Plusfood Wrexham Ltd (Llay, Wrexham, Regno Unito) (rappresentante: avv. G. van Roeyen)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 22 aprile 2009 (procedimento R 824/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Fribo Foods Ltd e l’Agropecuaria Friboi, Ltda

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La J & F Participações SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


2.4.2011   

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C 103/22


Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Annco/UAMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

(Causa T-385/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ANN TAYLOR LOFT - Marchio nazionale denominativo anteriore LOFT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 103/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Annco, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: G. Triet, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Freche et fils associés (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 1o luglio 2009 (procedimento R 1485/2008-1), relativa ad un’opposizione tra la Freche et fils associés e la Annco, Inc.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1o luglio 2009 (procedimento R 1485/2008-1) è annullata.

2)

Il ricorso, per il resto, è irricevibile.

3)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/22


Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Brendan Gill/Commissione europea

(Causa T-471/10)

2011/C 103/40

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brendan Gill (Lifford, Irlanda) (rappresentante: A.M. Collins SC, N.J. Travers, Barrister e D.P. Barry, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4752, e notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere le domande relative alla capacità di sicurezza per allungare il MVF Brendelen e per rimpiazzare il MFV Brendelen allungato con un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto e di sostituire la decisione riguardante le suddette domande contenute nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e a./Commissione (Racc. pag. II-1699); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4752, e notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere le domande relative alla capacità di sicurezza per allungare il MVF Brendelen e per rimpiazzare il MFV Brendelen allungato con un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto di sostituire la decisione riguardante le suddette domande contenute nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e a./Commissione (Racc. pag. II-1699).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, viene asserito che la decisione della Commissione di respingere la domanda del ricorrente a causa del maggior volume sottostante al ponte principale del nuovo peschereccio proposto rispetto a quello del Brendelen è manifestamente erronea, così come la sua affermazione secondo la quale lo «sforzo di pesca» del nuovo peschereccio sarà maggiore di quello del Brendelen originale e di quello allungato.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il suo diritto alla parità di trattamento. Egli sostiene che il rigetto della domanda da parte della Commissione a causa del maggior volume sottostante al ponte principale costituisce una palese disparità di trattamento, che determina un’inammissibile discriminazione nei suoi confronti rispetto all’approccio completamente differente adottato con riguardo al trattamento di talune domande relative alla stazza di sicurezza accolte nella decisione della Commissione 2003/245/CE, nonché con riguardo ad una delle domande inizialmente respinta in tale decisione, ma successivamente accolta nella decisione contenuta nel documento della Commissione 13 luglio 2010, C(2010) 4765.


2.4.2011   

IT

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C 103/23


Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Verenigde Douaneagenten/Commissione

(Causa T-32/11)

2011/C 103/41

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Verenigde Douaneagenten BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: J. van der Meché, advocaat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione sulla base dei motivi sottostanti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea 1o ottobre 2010, REC 02/09.

Basandosi sull’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92 (1) e sull’art. 871 del regolamento n. 2454/93 (2), la Commissione ha stabilito che la ricorrente aveva agito in buona fede e che aveva osservato tutte le prescrizioni delle disposizioni in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana; ciò nondimeno non si tratta di un errore delle autorità competenti e, pertanto, si deve procedere al recupero a posteriori.

La ricorrente sostiene che, nella fattispecie in esame, si è verificato un errore ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 2913/92. Detto comma, infatti, stabilisce che quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato costituisce un errore. A suo parere ciò è quanto si è verificato nella specie.

Inoltre, la ricorrente asserisce che, in caso di riscossione a posteriori dei dazi doganali, le autorità doganali dei Paesi Bassi devono dimostrare che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta interpretazione dei fatti da parte dell’esportatore.

La ricorrente è del parere che si debba pertanto concludere che il rilascio di certificati inesatti da parte delle autorità doganali di Curaçao costituisca un errore ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 2913/92.

Nel suo ricorso la Commissione ha inoltre stabilito che la ricorrente non vada ritenuta responsabile di aver agito fraudolosamente o di aver mostrato manifesta negligenza, ciò nondimeno non si riscontrerebbero circostanze eccezionali e, di conseguenza, lo sgravio dei dazi non sarebbe giustificato.

A tale riguardo la ricorrente fa valere che il provvedimento relativo allo sgravio dei dazi di cui alla decisione impugnata è stato adottato in conformità dell’art. 239, del regolamento n. 2913/92, e non entro il termine ex art. 907 del regolamento n. 2454/93. Pertanto, sostiene la ricorrente, le autorità doganali dei Paesi Bassi dovrebbero dare un seguito favorevole alla richiesta di sgravio dei dazi.

Oltretutto, nella sua indagine la Commissione non avrebbe seguito la corretta procedura, in quanto non ha sentito la ricorrente, e non l’ha posta in condizione di far conoscere utilmente la sua posizione, il che, ad avviso della ricorrente, è in contrasto con il principio di difesa di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La ricorrente sostiene inoltre che si tratta di una circostanza particolare, adducendo il fatto che essa, per il proprio ricorso relativo all’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, è vincolata alla produzione di documenti che non sono in suo possesso, e che nemmeno era tenuta ad avere.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


2.4.2011   

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C 103/24


Ricorso proposto il 26 gennaio 2011 — Kraft Foods Global Brands/UAMI — Fenaco (SUISSE PREMIUM)

(Causa T-60/11)

2011/C 103/42

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Kraft Foods Global Brands LLC (Northfield, Stati Uniti) (rappresentante: avv. Sr. M. de Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fenaco Genossenschaft (Berna, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 novembre 2010, procedimento R 522/2010-1, e

condannare il convenuto e la controinteressata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Fenaco Genossenschaft

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SUISSE PREMIUM» per prodotti e servizi delle classi 30, 31 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo «PREMIUM» per prodotti della classe 30.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


2.4.2011   

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C 103/25


Ricorso proposto il 28 gennaio 2011 — Recombined Dairy System/Commissione

(Causa T-65/11)

2011/C 103/43

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Recombined Dairy System A/S (Horsens, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti: T. K. Kristjánsson e T. Gønge)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’art. 1, nn. 2 e 4, della decisione della Commissione europea 12 novembre 2010 [caso C(2010) 7692 (REC 03/08)], indirizzata all’autorità doganale danese, SKAT, che dichiara che per l’importo di EUR 1 406 486,06 (DKK 10 492 385,99) è giustificata la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione menzionati nella domanda del Regno di Danimarca in data 6 ottobre 2008, e che per l’importo di EUR 1 234 365,24 (DKK 9 208 364,69) non è giustificato lo sgravio dei dazi all’importazione di cui alla domanda del Regno di Danimarca in data 6 ottobre 2008;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La dichiarazione della Commissione che la contabilizzazione a posteriori è giustificata e che lo sgravio dei dazi all’importazione di cui trattasi non è giustificato, si fonda su una valutazione della questione se ci si trovi in presenza di un errore da parte delle autorità con riferimento all’art. 236 e all’art. 220, n. 2, lett. b), e di casi eccezionali ai sensi dell’art. 239 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1).

Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato:

le autorità non hanno commesso un errore per quanto riguarda due prodotti rispetto ai quali la ricorrente aveva ottenuto informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: «ITV»),

le autorità hanno commesso un errore per quanto riguarda un prodotto rispetto al quale le autorità doganali avevano comunicato alla ricorrente che un’ITV non era necessaria, poiché la ricorrente disponeva di un’ITV per un prodotto identico dal punto di vista tariffario e,

le autorità non hanno commesso un errore per quanto riguarda altri due prodotti, per cui la ricorrente non aveva chiesto un’ITV, poiché dal punto di vista tariffario i prodotti erano identici a prodotti per cui la ricorrente aveva ottenuto un’ITV.

La Commissione ha inoltre dichiarato che ricorrono casi eccezionali per due prodotti con ITV e per il prodotto per cui era stato comunicato che un’ITV non era necessaria, ma che non ricorrono casi eccezionali rispetto agli ultimi due prodotti, dal momento che la ricorrente non ha chiesto un’ITV per questi ultimi.

La ricorrente ha dedotto due motivi a sostegno del suo ricorso.

1)

In base al primo motivo le autorità doganali hanno commesso un errore per quanto riguarda i cinque prodotti e per l’intero periodo, in quanto la loro classificazione nella posizione 3504, effettuata dalle autorità doganali nelle ITV, aveva legittimamente indotto la ricorrente a supporre che tale classificazione fosse corretta.

2)

In base al secondo motivo, ricorrono casi eccezionali rispetto ai due prodotti per cui non sono state chieste ITV, perché la circostanza che le autorità doganali abbiano modificato, con effetto retroattivo, l’interpretazione della tariffa doganale (2) che hanno applicato per molti anni, va oltre il normale rischio commerciale.


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).


2.4.2011   

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C 103/25


Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 da Erika Lenz avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2010, causa F-80/09, Lenz/Commissione

(Causa T-78/11 P)

2011/C 103/44

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erika Lenz (Osnabrück, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. Lenz e J. Römer)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare interamente la decisione del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2010, causa F-80/09;

accogliere tutte le conclusioni da essa presentate in primo grado;

condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente fa valere quattro motivi.

1)   Primo motivo: errata presentazione degli elementi di fatto nel punto 29 della sentenza impugnata e violazione del regolamento di procedura.

La ricorrente censura il fatto che il Tribunale della funzione pubblica, nella sentenza impugnata, abbia qualificato in quanto tale il «motivo» della Commissione e l’abbia accettato nonostante non sia stato presentato in lingua tedesca e sia stato pertanto espressamente disconosciuto dalla ricorrente. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe in tal modo violato l’art. 29 del suo regolamento di procedura nonché il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17, pag. 385). A parere della ricorrente il punto 29 della sentenza impugnata non comporta solo un vizio del procedimento, bensì anche un’errata presentazione dei fatti.

2)   Secondo motivo: errata presentazione dell’attività di naturopata in Germania

Si solleva che il Tribunale della funzione pubblica ha fornito una presentazione materialmente scorretta dell’attività medica del naturopata in Germania.

3)   Terzo motivo: errata presentazione dei fatti che avrebbero condotto alla convocazione di un testimone.

La ricorrente rileva che il Tribunale della funzione pubblica ha fornito un’errata presentazione dei fatti che avrebbero condotto alla convocazione di un testimone. Esso, nei punti 20 e 45 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente affermato che il ricorso contenesse un riferimento a rimborsi che starebbero stati effettuati in favore della testimone. A parere della ricorrente si trattava, invece, dei rimborsi effettuati nel periodo in cui la testimone lavorava per il regime comune di assicurazione malattia dell’Unione europea.

4)   Quarto motivo: omessa valutazione di taluni elementi ai fini della sentenza

La ricorrente contesta con questo motivo il fatto che taluni elementi evidenziati dalle parti nelle difese orali durante l’udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non sono stati riportati nella sentenza impugnata e, di conseguenza, non sono stati presi in considerazione ai fini della stessa.


2.4.2011   

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C 103/26


Ricorso proposto il 9 febbraio 2011 — Nath Kalsi/UAMI — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

(Causa T-80/11)

2011/C 103/45

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Dwarka Nath Kalsi e Ajit Nath Kalsi (Agra, India) (rappresentante: avv. J. Schmidt)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: American Clothing Associates NV (Evergem, Belgio)

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2010, procedimento R 599/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: i ricorrenti.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «RIDGE WOOD», per prodotti e servizi delle classi 18, 24 e 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la American Clothing Associates NV.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «RIVER WOODS» e i marchi figurativi contenenti l'elemento denominativo «RIVER WOODS» e «River Woods», per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 40.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto; violazione degli artt. 15, n. 1, e 42 del regolamento (CE) n. 207/2009 per la mancata prova dell’uso dei marchi anteriori, nonché violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che i fatti presentati dalla American Clothing Associates non erano sufficienti a sostenere una notorietà ai sensi di detto articolo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


2.4.2011   

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C 103/27


Impugnazione proposta l’11 febbraio 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 23 novembre 2010 causa F-65/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-85/11 P)

2011/C 103/46

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna la sentenza impugnata.

Dichiarare che il documento prodotto dalla CE il giorno dell’udienza sempre è stato, e tuttora è, assolutamente irricevibile in hanc litem.

Accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado.

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti.

In via subordinata: rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 23 novembre 2010. Questa sentenza ha respinto un ricorso avente per oggetto l’annullamento della decisione del 5 agosto 2008, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, causa T-18/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), l’annullamento della decisione del rigetto del reclamo avverso detta decisione, nonché la condanna della Commissione a versargli una certa somma a titolo di risarcimento dei pretesi danni subiti a causa di tali decisioni.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente su certi errori in procedendo e in iudicando, anche per violazione del diritto alla difesa.

2)

Secondo motivo, vertente su l’incompetenza dell’autore della decisione di cui fu piatito l’annullamento con il ricorso in primo grado.

3)

Terzo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione di cui fu piatito l’annullamento con il ricorso in primo grado.

4)

Quarto motivo, vertente sull’illegittimità di una pluralità di statuizioni contenute nella sentenza impugnata, anche in ragione dei seguenti vizi: a) violazione, nonché erronee, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione di norme di legge, b) violazione del principio patere legem quam ipse fecisti, c) sviamento ed abuso di potere anche sub specie dello sviamento ed abuso di procedura; d) difetto assoluto di motivazione.


2.4.2011   

IT

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C 103/27


Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — BIA Separations/Commissione

(Causa T-88/11)

2011/C 103/47

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BIA Separations d.o.o. (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione implicita della Commissione 10 dicembre 2010 che respinge la domanda confermativa della ricorrente di accesso alla decisione della Commissione sull’Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti relativo allo strumento finanziario di condivisione del rischio (C(2008) 2181) e al progetto di decisione della Commissione che modifica l’Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti relativo allo strumento finanziario di condivisione del rischio (C(2008) 8058);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico secondo il quale la Commissione avrebbe violato l’art. 296 TFUE non rispondendo alla domanda confermativa della ricorrente di accesso all’informazione entro il termine previsto dall’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1).


(1)  GU L 145, pag. 43.


2.4.2011   

IT

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C 103/28


Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — Andersen/Commissione

(Causa T-92/11)

2011/C 103/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jørgen Andersen (Ballerup, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti M. F. Nissen e G. Van de Walle de Ghelcke)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'articolo 1, secondo comma, della decisione della Commissione 24 febbraio 2010 nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 41/08 (NN 35/08) — Contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner (DSB) (GU 2011 L 7, pag. 1);

condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno del ricorso.

1)

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la Commissione è chiaramente incorsa in un errore di diritto nel concludere che il governo danese non ha commesso un errore manifesto di valutazione qualificando come servizio pubblico la linea Copenaghen-Ystad e inserendola nel regime dei contratti di servizio di trasporto pubblico. Secondo il ricorrente, tale linea è stata gestita dagli operatori del mercato in maniera efficiente in assenza di sovvenzioni, e pertanto non dovrebbe essere inserita in un contratto di servizio pubblico.

2)

Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che la Commissione è chiaramente incorsa in un errore di diritto laddove non ha ordinato il recupero della sovracompensazione incompatibile versata alla DSB in conseguenza del fatto che erano stati distribuiti dividendi al suo azionista, lo Stato danese. Secondo il ricorrente, la distribuzione di dividendi allo Stato effettuata da una società di proprietà interamente statale non è un meccanismo legittimo atto a compensare una sovracompensazione incompatibile.

3)

Con il terzo motivo, il ricorrente dichiara che la Commissione è chiaramente incorsa in un errore di diritto applicando il regolamento n. 1370/2007 (1) in luogo del regolamento n. 1191/69 (2). Per quanto attiene agli aiuti di Stato illegali, il ricorrente ritiene che la Commissione dovrebbe applicare la normativa vigente al momento della concessione dell'aiuto.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1).