ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.075.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 075/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6038 — EDFT-L/ATIC/STMC6 JV) ( 1 ) |
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2011/C 075/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6135 — Carlyle/Administratiekantoor Alpinvest/Alpinvest) ( 1 ) |
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2011/C 075/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6060 — Citigroup/Public Sector Pension Investment Board/DP World/DP World Australia/JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 075/04 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2011/C 075/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6038 — EDFT-L/ATIC/STMC6 JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 75/01
In data 2 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6038. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
9.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6135 — Carlyle/Administratiekantoor Alpinvest/Alpinvest)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 75/02
In data 2 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6135. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
9.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6060 — Citigroup/Public Sector Pension Investment Board/DP World/DP World Australia/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 75/03
In data 2 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6060. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 marzo 2011
2011/C 75/04
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3898 |
JPY |
yen giapponesi |
114,64 |
DKK |
corone danesi |
7,4576 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86050 |
SEK |
corone svedesi |
8,8470 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2949 |
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,7550 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,233 |
HUF |
fiorini ungheresi |
272,62 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7059 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9848 |
RON |
leu rumeni |
4,1895 |
TRY |
lire turche |
2,2152 |
AUD |
dollari australiani |
1,3778 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3539 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,8263 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8793 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7641 |
KRW |
won sudcoreani |
1 555,93 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,6129 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,1292 |
HRK |
kuna croata |
7,4049 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 212,12 |
MYR |
ringgit malese |
4,2167 |
PHP |
peso filippino |
60,487 |
RUB |
rublo russo |
39,2993 |
THB |
baht thailandese |
42,222 |
BRL |
real brasiliano |
2,2994 |
MXN |
peso messicano |
16,7804 |
INR |
rupia indiana |
62,6640 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
9.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/4 |
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2012 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2012 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi
2011/C 75/05
1. |
La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che intendono:
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2. |
Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
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3. |
L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o di esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime di deposito doganale o zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Inoltre un'autorizzazione preventiva è necessaria per la produzione di sostanze controllate. |
4. |
Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione europea sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:
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5. |
Le quote di produzione e d'importazione per usi di laboratorio e analitici saranno allocate conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento. La domanda di una quota destinata agli usi di laboratorio e di analisi segue la medesima procedura di seguito indicata per le importazioni. |
6. |
Le imprese che desiderino importare o esportare sostanze controllate nel 2012, e che non hanno richiesto una licenza di importazione o di esportazione (prima del 2010 denominata «autorizzazione all’esportazione») negli anni precedenti, devono notificarlo alla Commissione presentando entro il 16 maggio 2011 il modulo di registrazione disponibile online al seguente indirizzo: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library. Dopo la registrazione le imprese devono seguire la procedura descritta al paragrafo 7. |
7. |
Le imprese che sono registrate nella base di dati principale ODS in qualità di importatori o esportatori devono completare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online nella base di dati ODS (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm). |
8. |
I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati principale ODS a partire dal 16 maggio 2011. |
9. |
La Commissione considererà validi soltanto i moduli di dichiarazione debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 30 giugno 2011 Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione. |
10. |
Di per sé la presentazione di una dichiarazione non autorizza un'impresa a procedere all'importazione, all'esportazione o, nel caso delle sostanze controllate per usi di laboratorio o a fini analitici, alla produzione. Prima di procedere all'importazione, all'esportazione o alla produzione nel 2012, le imprese devono aver presentato la corrispondente dichiarazione e aver richiesto una licenza utilizzando il modulo online disponibile in rete nella base di dati principale ODS. |