ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.075.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
9 marzo 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 075/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6038 — EDFT-L/ATIC/STMC6 JV) ( 1 )

1

2011/C 075/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6135 — Carlyle/Administratiekantoor Alpinvest/Alpinvest) ( 1 )

1

2011/C 075/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6060 — Citigroup/Public Sector Pension Investment Board/DP World/DP World Australia/JV) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 075/04

Tassi di cambio dell'euro

3

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 075/05

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2012 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2012 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi

4

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6038 — EDFT-L/ATIC/STMC6 JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 75/01

In data 2 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6038. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


9.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6135 — Carlyle/Administratiekantoor Alpinvest/Alpinvest)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 75/02

In data 2 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6135. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


9.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6060 — Citigroup/Public Sector Pension Investment Board/DP World/DP World Australia/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 75/03

In data 2 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6060. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 marzo 2011

2011/C 75/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3898

JPY

yen giapponesi

114,64

DKK

corone danesi

7,4576

GBP

sterline inglesi

0,86050

SEK

corone svedesi

8,8470

CHF

franchi svizzeri

1,2949

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7550

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,233

HUF

fiorini ungheresi

272,62

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7059

PLN

zloty polacchi

3,9848

RON

leu rumeni

4,1895

TRY

lire turche

2,2152

AUD

dollari australiani

1,3778

CAD

dollari canadesi

1,3539

HKD

dollari di Hong Kong

10,8263

NZD

dollari neozelandesi

1,8793

SGD

dollari di Singapore

1,7641

KRW

won sudcoreani

1 555,93

ZAR

rand sudafricani

9,6129

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1292

HRK

kuna croata

7,4049

IDR

rupia indonesiana

12 212,12

MYR

ringgit malese

4,2167

PHP

peso filippino

60,487

RUB

rublo russo

39,2993

THB

baht thailandese

42,222

BRL

real brasiliano

2,2994

MXN

peso messicano

16,7804

INR

rupia indiana

62,6640


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

9.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/4


Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2012 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2012 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi

2011/C 75/05

1.

La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che intendono:

a)

importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2012 le sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento, oppure

b)

chiedere per il 2012 una quota di dette sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi.

2.

Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I

:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II

:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III

:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV

:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V

:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI

:

bromuro di metile

Gruppo VII

:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII

:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX

:

bromoclorometano

3.

L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o di esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime di deposito doganale o zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Inoltre un'autorizzazione preventiva è necessaria per la produzione di sostanze controllate.

4.

Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione europea sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:

a)

usi di laboratorio e analitici (soggetti a quote di produzione/importazione e a limiti quantitativi),

b)

usi critici (halon),

c)

usi come materie prime,

d)

usi come agenti di fabbricazione.

5.

Le quote di produzione e d'importazione per usi di laboratorio e analitici saranno allocate conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento. La domanda di una quota destinata agli usi di laboratorio e di analisi segue la medesima procedura di seguito indicata per le importazioni.

6.

Le imprese che desiderino importare o esportare sostanze controllate nel 2012, e che non hanno richiesto una licenza di importazione o di esportazione (prima del 2010 denominata «autorizzazione all’esportazione») negli anni precedenti, devono notificarlo alla Commissione presentando entro il 16 maggio 2011 il modulo di registrazione disponibile online al seguente indirizzo: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library. Dopo la registrazione le imprese devono seguire la procedura descritta al paragrafo 7.

7.

Le imprese che sono registrate nella base di dati principale ODS in qualità di importatori o esportatori devono completare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online nella base di dati ODS (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm).

8.

I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati principale ODS a partire dal 16 maggio 2011.

9.

La Commissione considererà validi soltanto i moduli di dichiarazione debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 30 giugno 2011

Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione.

10.

Di per sé la presentazione di una dichiarazione non autorizza un'impresa a procedere all'importazione, all'esportazione o, nel caso delle sostanze controllate per usi di laboratorio o a fini analitici, alla produzione. Prima di procedere all'importazione, all'esportazione o alla produzione nel 2012, le imprese devono aver presentato la corrispondente dichiarazione e aver richiesto una licenza utilizzando il modulo online disponibile in rete nella base di dati principale ODS.