ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.274.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 274

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
9 ottobre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 274/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 260 del 25.9.2010

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2010/C 274/02

Cause riunite C-395/08 e C-396/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08) (Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno — Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione — Esclusione dei periodi non lavorati — Discriminazione)

2

2010/C 274/03

Causa C-293/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck (Austria) il 14 giugno 2010 — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

2

2010/C 274/04

Causa C-312/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Köln (Germania) il 29 giugno 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz

3

2010/C 274/05

Causa C-313/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Köln (Germania) il 29 giugno 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Sylvia Jansen

4

2010/C 274/06

Causa C-323/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 5 luglio 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

5

2010/C 274/07

Causa C-324/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finazgericht Hamburg (Germania) il 5 luglio 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/08

Causa C-325/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 6 luglio 2010 — Doux Geflügel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/09

Causa C-326/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 6 luglio 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/10

Causa C-335/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de apel Craiova (Romania) il 6 luglio 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan

7

2010/C 274/11

Causa C-336/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de apel Craiova (Romania) il 6 luglio 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

7

2010/C 274/12

Causa C-344/10 P: Impugnazione proposta l'8 luglio 2010 dalla Freixenet, SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-109/08, Freixenet/UAMI

8

2010/C 274/13

Causa C-345/10 P: Impugnazione proposta l'8 luglio 2010 dalla Freixenet, SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-110/08, Freixenet/UAMI

9

2010/C 274/14

Causa C-351/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 luglio 2010 — Zollamt Linz Wels

10

2010/C 274/15

Causa C-361/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 19 luglio 2010 — Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid)/Stato belga

11

2010/C 274/16

Causa C-375/10: Ricorso proposto il 27 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

11

2010/C 274/17

Causa C-377/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dolj (Romania) il 26 luglio 2010 — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului Pentru Mediu

12

2010/C 274/18

Causa C-381/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österreich) il 29 luglio 2010 — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien

12

2010/C 274/19

Causa C-382/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien il 29 luglio 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

13

2010/C 274/20

Causa C-383/10: Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

13

2010/C 274/21

Causa C-385/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 luglio 2010 — Elenca Srl/Ministero dell'Interno

14

2010/C 274/22

Causa C-389/10 P: Impugnazione proposta il 3 agosto 2010 dalla KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-25/05, KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA e KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione europea

15

2010/C 274/23

Causa C-390/10: Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

16

2010/C 274/24

Causa C-391/10: Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

16

2010/C 274/25

Causa C-393/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 4 agosto 2010 — Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

17

2010/C 274/26

Causa C-394/10: Ricorso proposto il 4 agosto 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

17

2010/C 274/27

Causa C-395/10: Ricorso proposto il 4 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

18

2010/C 274/28

Causa C-396/10: Ricorso proposto il 4 agosto 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

18

2010/C 274/29

Causa C-398/10: Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

19

2010/C 274/30

Causa C-404/10 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 9 giugno 2010, causa T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commissione

19

2010/C 274/31

Causa C-407/10: Ricorso proposto il 16 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

20

2010/C 274/32

Causa C-408/10: Ricorso proposto il 16 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

20

2010/C 274/33

Causa C-409/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 16 agosto 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH

21

2010/C 274/34

Causa C-411/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 18 agosto 2010 — NS/Secretary of State for the Home Department

21

 

Tribunale

2010/C 274/35

Causa T-386/09: Ordinanza del Tribunale 24 agosto 2010 — Grúas Abril Asistencia/Commissione (Ricorso di annullamento — Concorrenza — Rigetto di una denuncia — Atto non impugnabile da parte dei privati — Irricevibilità)

23

2010/C 274/36

Causa T-261/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2010 — Brinkmann/Germania (Procedimento sommario — Incompetenza manifesta)

23

2010/C 274/37

Causa T-268/10: Ricorso proposto il 10 giugno 2010 — PPG e SNF/ECHA

23

2010/C 274/38

Causa T-308/10 P: Impugnazione proposta il 20 luglio 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 maggio 2010, causa F-30/08, Nanopoulos/Commissione

24

2010/C 274/39

Causa T-315/10: Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — Groupe Partouche/Commissione

25

2010/C 274/40

Causa T-316/10: Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — HIM/Commissione

25

2010/C 274/41

Causa T-324/10: Ricorso proposto l’11 agosto 2010 — Van Parys/Commissione

26

2010/C 274/42

Causa T-331/10: Ricorso proposto il 12 agosto 2010 — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi-Design (superfice coperta da dischi neri)

27

2010/C 274/43

Causa T-333/10: Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — ATC e a./Commissione

28

2010/C 274/44

Causa T-336/10: Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/UAMI — Gilli (GILLY HICKS)

29

2010/C 274/45

Causa T-272/09: Ordinanza del Tribunale 24 agosto 2010 — Pineapple Trademarks/UAMI — Dalmau Salmons (KUSTOM)

30

 

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 274/46

Causa F-45/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seduta plenaria) 1o luglio 2010 — Mandt/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Pensione di reversibilità — Art. 79 dello Statuto — Art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto — Coniuge superstite — Riconoscimento della qualità di coniuge superstite a due persone — Riduzione al 50 % — Legittimo affidamento — Regola di concordanza)

31

2010/C 274/47

Cause riunite F-116/07, F-13/08 e F-31/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 7 luglio 2010 Tomas/Parlamento europeo (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Art. 2, lett. c), del RAA — Licenziamento — Rapporto di fiducia — Consultazione previa del comitato del personale del Parlamento — Insussistenza)

31

2010/C 274/48

Causa F-97/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 1o luglio 2010 Füller — Tomlinson/Parlamento (Funzione pubblica — Ex agente temporaneo — Malattia professionale — Lesione dell’integrità fisica e psichica — Durata del procedimento per il riconoscimento dell’origine professionale della malattia)

32

2010/C 274/49

Causa F-40/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 1o luglio 2010 Časta/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Non ammissione alla prova orale — Domanda di riesame — Obbligo di motivazione — Esperienza professionale richiesta — Deposito tardivo di un’attestazione — Principio della parità di trattamento — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

32

2010/C 274/50

Causa F-47/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 4 maggio 2010 — Fries Guggenheim/Cedefop (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo del contratto — Art. 11 bis dello Statuto — Art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto — Funzione di rappresentanza del personale — Dovere di imparzialità e indipendenza)

33

2010/C 274/51

Causa F-64/10: Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Mantzouratos/Parlamento

33

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/1


2010/C 274/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 260 del 25.9.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 246 del 11.9.2010

GU C 234 del 28.8.2010

GU C 221 del 14.8.2010

GU C 209 del 31.7.2010

GU C 195 del 17.7.2010

GU C 179 del 3.7.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

(Cause riunite C-395/08 e C-396/08) (1)

(Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione - Esclusione dei periodi non lavorati - Discriminazione)

2010/C 274/02

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Roma

Parti

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Convenuti: Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Roma — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14, pag. 9) — Lavoratori a tempo parziale che lavorano per alcuni mesi dell'anno e riposano nel corso degli altri — Esclusione dei periodi di inattività per il calcolo della pensione di anzianità

Dispositivo

1)

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.

2)

Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali è incompatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest’ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch’esse ad una siffatta normativa.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck (Austria) il 14 giugno 2010 — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

(Causa C-293/10)

()

2010/C 274/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Innsbruck

Parti

Ricorrente: Gebhard Stark

Convenuta: D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta all’art. 158k, n. 2, della legge austriaca sui contratti di assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz) e ad una clausola su di esso basata, contenuta nelle condizioni generali di un’assicurazione tutela giudiziaria, secondo cui in un contratto di assicurazione può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nella circoscrizione dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione.


(1)  Direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria; GU L 185, pag. 77.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Köln (Germania) il 29 giugno 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz

(Causa C-312/10)

()

2010/C 274/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Land Nordrhein-Westfalen

Convenuta: Melanie Klinz

Questioni pregiudiziali

Prima questione

a)

Se sia compatibile con la ratio e l’obiettivo della clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (1), il fatto che, nel verificare se in un caso specifico un contratto di proroga a tempo determinato sia giustificato da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, si faccia esclusivamente riferimento alla situazione esistente al momento della stipulazione di tale contratto di proroga, senza tenere conto di quanti contratti a tempo determinato avevano già preceduto il suddetto contratto.

b)

Se la ratio e l’obiettivo della clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, consistenti nel prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro, impongano di stabilire criteri attinenti all’esistenza di una «ragione obiettiva» tanto più rigorosi quanti più contratti di lavoro a tempo determinato successivi avevano già preceduto quello in esame ovvero quanto più lungo era il periodo durante il quale il lavoratore di cui trattasi era stato impiegato in forza di una successione di contratti a tempo determinato.

Seconda questione

Se la clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti all’applicazione di una norma del diritto nazionale quale l’art. 14, n. 1, seconda frase, comma 7, del Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (legge tedesca sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo determinato; in prosieguo: il «TzBfG»), la quale giustifica solo nel pubblico impiego la successione di contratti di lavoro a tempo determinato in base alla «ragione obiettiva» costituita dal fatto che il lavoratore viene remunerato con risorse di bilancio destinate, ai sensi delle norme in materia di bilancio, ad un impiego a tempo determinato, mentre, nel caso dei datori di lavoro del settore privato, siffatti motivi economici non vengono riconosciuti come «ragione obiettiva».

Terza questione

a)

Se la norma sull’apposizione di un termine di cui alla seconda questione (ossia l’art. 14, n. 1, seconda frase, comma 7, del TzBfG) sia conforme all’accordo quadro allorché la norma di bilancio cui fa riferimento l’art. 14, n. 1, seconda frase, comma 7, del TzBfG, indichi una finalità sufficientemente concreta perseguita con la limitazione temporale, relativa in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio (v. sentenza della Corte di giustizia 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I-6057, massima n. 2).

Nel caso di soluzione affermativa della questione sub 3 a):

b)

Se si sia in presenza di una finalità sufficientemente concreta qualora la legge finanziaria, come nella specie l’art. 7, n. 3, del Gesetz über die Feststellung der Haushaltspläne des Landes Nordrhein Westfalen für die Haushaltsjahre 2004/2005 vom 03.02.2004 (legge finanziaria del Land Nordrhein Westfalen 3 febbraio 2004 per gli esercizi di bilancio 2004/2005; in prosieguo: l’HG NRW 2004/2005), si limiti a disporre che le risorse di bilancio sono destinate ad un’attività a tempo determinato quale «agente contrattuale».

Nel caso di soluzione affermativa della questione sub 3 b):

c)

Se ciò valga anche qualora per attività di «agente contrattuale» in tal senso si intenda non solo un’attività intesa a far fronte ad un carico di lavoro temporaneamente aumentato o a sostituire un impiegato di ruolo temporaneamente assente, bensì anche un’attività svolta da un lavoratore il quale venga remunerato con risorse di bilancio che si sono rese disponibili per l’assenza temporanea di un impiegato di ruolo che lavora nel medesimo reparto, nonostante all’«agente contrattuale» vengano assegnate mansioni che rispondono ad un’esigenza permanente del datore di lavoro e che non presentano alcun collegamento, sotto il profilo del contenuto, con l’attività svolta dall’impiegato di ruolo temporaneamente assente.

d)

Se l’interpretazione descritta nella questione sub 3 c) della nozione di «agente contrattuale» sia incompatibile con la ratio e l’obiettivo dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, consistenti nel prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti di lavoro, e con il principio sancito nella causa Angelidaki (sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki, Racc. pag. 3071, massima n. 2), secondo il quale la clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a che una normativa nazionale venga applicata «in un modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore pubblico sia considerato giustificato da “ragioni obiettive” ai sensi di tale clausola per la sola ragione che detti contratti sono fondati su disposizioni di legge che ne consentono il rinnovo per soddisfare talune esigenze provvisorie, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durevoli».

Quarta questione

Se uno Stato membro violi la clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allorché, nella legge intesa a recepire nel diritto nazionale la direttiva 1999/70/CE, esso introduca in generale, per l’intero settore del pubblico impiego, un motivo di giustificazione dell’ impiego di contratti a tempo determinato analogo al motivo di diritto finanziario descritto nella seconda questione, il quale, prima dell’adozione della direttiva 1999/70/CE, esisteva in forma analoga nel diritto nazionale solo per limitati settori del pubblico impiego (istruzione superiore), e se una siffatta violazione comporti la disapplicazione della disposizione nazionale.


(1)  GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Köln (Germania) il 29 giugno 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Sylvia Jansen

(Causa C-313/10)

()

2010/C 274/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Land Nordrhein-Westfalen

Convenuta: Sylvia Jansen

Questioni pregiudiziali

Prima questione

a)

Se sia compatibile con la ratio e l’obiettivo della clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (1), il fatto che, nel verificare se in un caso specifico un contratto di proroga a tempo determinato sia giustificato da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, si faccia esclusivamente riferimento alla situazione esistente al momento della stipulazione di tale contratto di proroga, senza tenere conto di quanti contratti a tempo determinato avevano già preceduto il suddetto contratto.

b)

Se la ratio e l’obiettivo della clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, consistenti nel prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro, impongano di stabilire criteri attinenti all’esistenza di una «ragione obiettiva» tanto più rigorosi quanti più contratti di lavoro a tempo determinato successivi avevano già preceduto quello in esame ovvero quanto più lungo era il periodo durante il quale il lavoratore di cui trattasi era stato impiegato in forza di una successione di contratti a tempo determinato.

Seconda questione

Se la clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti all’applicazione di una norma del diritto nazionale quale l’art. 14, n. 1, seconda frase, comma 7, del Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (legge tedesca sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo determinato; in prosieguo: il «TzBfG»), la quale giustifica solo nel pubblico impiego la successione di contratti di lavoro a tempo determinato in base alla «ragione obiettiva» costituita dal fatto che il lavoratore viene remunerato con risorse di bilancio destinate, ai sensi delle norme in materia di bilancio, ad un impiego a tempo determinato, mentre, nel caso dei datori di lavoro del settore privato, siffatti motivi economici non vengono riconosciuti come «ragione obiettiva».

Terza questione

a)

Se la norma sull’apposizione di un termine di cui alla seconda questione (ossia l’art. 14, n. 1, seconda frase, comma 7, del TzBfG) sia conforme all’accordo quadro allorché la norma di bilancio cui fa riferimento l’art. 14, n. 1, seconda frase, comma 7, del TzBfG, indichi una finalità sufficientemente concreta perseguita con la limitazione temporale, relativa in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio (v. sentenza della Corte di giustizia 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I-6057, massima n. 2).

Nel caso di soluzione affermativa della questione sub 3 a):

b)

Se si sia in presenza di una finalità sufficientemente concreta qualora la legge finanziaria, come nella specie l’art. 7, n. 3, del Gesetz über die Feststellung der Haushaltspläne des Landes Nordrhein Westfalen für die Haushaltsjahre 2004/2005 vom 03.02.2004 (legge finanziaria del Land Nordrhein Westfalen 3 febbraio 2004 per gli esercizi di bilancio 2004/2005; in prosieguo: l’HG NRW 2004/2005), si limiti a disporre che le risorse di bilancio sono destinate ad un’attività a tempo determinato quale «agente contrattuale».

Nel caso di soluzione affermativa della questione sub 3 b):

c)

Se ciò valga anche qualora per attività di «agente contrattuale» in tal senso si intenda non solo un’attività intesa a far fronte ad un carico di lavoro temporaneamente aumentato o a sostituire un impiegato di ruolo temporaneamente assente, bensì anche un’attività svolta da un lavoratore il quale venga remunerato con risorse di bilancio che si sono rese disponibili per l’assenza temporanea di un impiegato di ruolo che lavora nel medesimo reparto, nonostante all’«agente contrattuale» vengano assegnate mansioni che rispondono ad un’esigenza permanente del datore di lavoro e che non presentano alcun collegamento, sotto il profilo del contenuto, con l’attività svolta dall’impiegato di ruolo temporaneamente assente.

d)

Se l’interpretazione descritta nella questione sub 3 c) della nozione di «agente contrattuale» sia incompatibile con la ratio e l’obiettivo dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, consistenti nel prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti di lavoro, e con il principio sancito nella causa Angelidaki (sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki, Racc. pag. 3071, massima n. 2), secondo il quale la clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a che una normativa nazionale venga applicata «in un modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore pubblico sia considerato giustificato da “ragioni obiettive” ai sensi di tale clausola per la sola ragione che detti contratti sono fondati su disposizioni di legge che ne consentono il rinnovo per soddisfare talune esigenze provvisorie, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durevoli».

Quarta questione

Se uno Stato membro violi la clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allorché, nella legge intesa a recepire nel diritto nazionale la direttiva 1999/70/CE, esso introduca in generale, per l’intero settore del pubblico impiego, un motivo di giustificazione dell’ impiego di contratti a tempo determinato analogo al motivo di diritto finanziario descritto nella seconda questione, il quale, prima dell’adozione della direttiva 1999/70/CE, esisteva in forma analoga nel diritto nazionale solo per limitati settori del pubblico impiego (istruzione superiore), e se una siffatta violazione comporti la disapplicazione della disposizione nazionale.


(1)  GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 5 luglio 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-323/10)

()

2010/C 274/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questione pregiudiziale

Se una carcassa recante il codice della sottovoce 0207 12 90 (1) debba essere completamente (= senza alcun residuo) eviscerata, con la conseguenza che è pregiudizievole sotto il profilo della classificazione doganale se, a seguito della procedura meccanica di eviscerazione, ad una carcassa aderisca ancora, ad esempio, una parte dell’intestino o della trachea.


(1)  GU L 338 del 30.12.1999, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finazgericht Hamburg (Germania) il 5 luglio 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-324/10)

()

2010/C 274/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finazgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

1)

Se una «composizione irregolare» ai sensi del codice di prodotto 0207 12 90 9990 sia caratterizzata dal fatto che alla carcassa possono essere aggiunte frattaglie dello stesso o di diverso tipo, tra quelle indicate nel citato codice, fino ad un numero massimo complessivo di quattro.

2)

Nel caso di soluzione affermativa della prima questione: se la sottovoce 0207 12 10 (1) comprenda anche carcasse alle quali una delle frattaglie menzionate in tale sottovoce è stata aggiunta più volte.


(1)  GU L 322 dell’1.12.1998, pag. 31.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 6 luglio 2010 — Doux Geflügel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-325/10)

()

2010/C 274/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Doux Geflügel GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questione pregiudiziale

Se i polli di cui alla sottovoce 0207 12 10 (1) della nomenclatura combinata debbano essere completamente spennati o se alla carcassa possa aderire, dopo l’esecuzione della procedura meccanica di spiumatura, un numero limitato di piccole penne, piume, calami e filopiume.


(1)  GU L 338 del 30.12.1999, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 6 luglio 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-326/10)

()

2010/C 274/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

1)

Se una carcassa di volatile rientri nel codice della tariffa doganale comune 0207 1290 9990 (1) allorché ad una delle frattaglie ammesse ai sensi di tale codice di prodotto aderisca una parte del volatile non ammessa.

2)

Nel caso di soluzione negativa della prima questione: se, in sede della verifica doganale della conformità dei prodotti da esportare al codice della tariffa doganale comune indicato nella dichiarazione di esportazione, debba essere riconosciuto un margine di tolleranza nel senso che una c.d. anomalia non pregiudica la concessione delle restituzioni.


(1)  GU L 322 dell’1.12.1998, pag. 31.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de apel Craiova (Romania) il 6 luglio 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan

(Causa C-335/10)

()

2010/C 274/10

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de apel Craiova

Parti

Ricorrenti: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Convenuta: Claudia Norica Vijulan

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 110 TFUE (ex art. 90 TCE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull’inquinamento regolamentata dal decreto di urgenza del governo n. 50/2008, come modificato dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, ma che si applica agli autoveicoli di occasione analoghi o concorrenti provenienti da altri Stati membri, immatricolati anteriormente al 15 dicembre 2008, potendo tale tassa rappresentare un’imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all’imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.

2)

Se l’art. 110 TFUE (ex art. 90 TCE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull’inquinamento istituita con il decreto di urgenza del governo n. 50/2008, nella versione modificata dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, mentre si applica agli autoveicoli con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate, immatricolati nel medesimo periodo in altri Stati membri, potendo tale tassa rappresentare un’imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all’imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de apel Craiova (Romania) il 6 luglio 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

(Causa C-336/10)

()

2010/C 274/11

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de apel Craiova

Parti

Ricorrenti: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Convenuto: Victor Vinel Ijac

Questione pregiudiziale

Se l’art. 110 TFUE (ex art. 90 TCE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che esso vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull’inquinamento regolamentata dal decreto di urgenza del governo n. 50/2008, che assoggetta l’immatricolazione in Romania di autoveicoli di occasione importati e immatricolati precedentemente in altri Stati membri dell’Unione europea al pagamento della tassa sull’inquinamento, mentre tale tassa non è percepita per autoveicoli di occasione immatricolati in Romania, in occasione di una vendita e quindi di una nuova immatricolazione, potendo detta tassa rappresentare un’imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all’imposizione sui prodotti nazionali.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/8


Impugnazione proposta l'8 luglio 2010 dalla Freixenet, SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-109/08, Freixenet/UAMI

(Causa C-344/10 P)

()

2010/C 274/12

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Freixenet, SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

In via principale: annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010, nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 ottobre 2007, e dichiarare che la domanda di marchio comunitario n. 32 532 soddisfaceva le condizioni per la pubblicazione conformemente all’art. 40 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 39 del regolamento n. 207/2009];

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010;

in ogni caso, condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, essa deduce essenzialmente la violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo, dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 73 seconda frase, e 38, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1) [divenuti artt. 75, seconda frase, e 37, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (2)].

Il primo capo di tale motivo verte sull’inosservanza della regola del contraddittorio. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata, la commissione di ricorso dell’UAMI, nella decisione poi contestata dinanzi al Tribunale, avrebbe effettuato una nuova valutazione del carattere distintivo del marchio della ricorrente, senza consentire alla stessa di formulare osservazioni in merito a tale nuovo approccio. A tale proposito la giustificazione fornita dal Tribunale alla decisione della prima commissione di ricorso sarebbe inesatta e insufficiente alla luce del principio della lealtà processuale e del rispetto dovuto ai diritti della difesa. La sentenza impugnata violerebbe altresì il principio del rispetto dei diritti della difesa e della lealtà processuale nel dichiarare che l’Ufficio può comunicare alla ricorrente una serie di elementi di fatto, indicando alla stessa che esso intende fondare la sua decisione di diniego su tali elementi, e, successivamente, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte della ricorrente in merito a tali elementi, decidere di discostarsene, almeno in parte, e di fondare la propria decisione su una valutazione diversa dal punto di vista fattuale e concettuale, senza dare alla ricorrente la possibilità di formulare nessuna osservazione.

Con il secondo capo del primo motivo, la ricorrente denuncia principalmente una violazione, da parte del Tribunale, del requisito della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non poteva considerare come sufficientemente motivata la decisione della prima commissione di ricorso circa l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), la quale non precisa nessuno degli atti sui quali essa intende basarsi, né poteva dichiarare che il rinvio a taluni elementi di prova sarebbe stato superfluo perché la prima commissione di ricorso si sarebbe presuntivamente fondata su “deduzioni tratte dall’esperienza pratica”. Inoltre, l’incertezza in merito ai fatti e agli atti sui quali l’Ufficio e il Tribunale si sarebbero fondati incide sia sui diritti della difesa sia sul requisito della motivazione sancito dall’art. 73 del citato regolamento n. 40/94.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce una violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Sebbene essa avesse documentalmente dimostrato che il marchio richiesto è costituito da una combinazione di elementi molto caratteristici che lo distinguono in modo significativo da altre presentazioni sul mercato, il Tribunale si sarebbe limitato a riprendere i dinieghi vaghi e generali dell’Ufficio al fine di negare al marchio richiesto qualsiasi carattere distintivo. Il Tribunale avrebbe applicato un criterio più rigoroso, rispetto al caso di altri marchi più tradizionali, per valutare il carattere distintivo del marchio. La sentenza impugnata avrebbe quindi violato la regola della valutazione concreta del potere distintivo di un marchio. D’altra parte, nel dichiarare che la grande maggioranza dei consumatori non percepisce l’aspetto originale del marchio come un elemento utile per determinare l’origine del vino frizzante di cui trattasi, ma preferisca far riferimento all’etichetta, il Tribunale escluderebbe dalla tutela la forma di presentazione del confezionamento di un prodotto, pur essendo tale possibilità espressamente prevista dall’art. 4 del succitato regolamento.

Con il suo terzo motivo, la società ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto la sentenza impugnata imporrebbe il requisito che il marchio richiesto abbia acquisito un potere distintivo in seguito all’uso in ciascuno Stato membro dell’Unione. Infatti, rifiutandosi di riconoscere il potere distintivo acquisito in seguito all’uso in una parte considerevole degli ambienti interessati, e riconoscendo allo stesso tempo che il marchio della ricorrente aveva acquisito un siffatto potere almeno sul territorio della Spagna, il Tribunale formulerebbe una regola eccessiva e inesatta alla luce del citato regolamento.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1.

(2)  GU L 78, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/9


Impugnazione proposta l'8 luglio 2010 dalla Freixenet, SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-110/08, Freixenet/UAMI

(Causa C-345/10 P)

()

2010/C 274/13

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Freixenet, SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

In via principale: annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010, nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 20 novembre 2007, e dichiarare che la domanda di marchio comunitario n. 32 540 soddisfaceva le condizioni per la pubblicazione conformemente all’art. 40 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 39 del regolamento n. 207/2009];

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010;

in ogni caso, condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, essa deduce essenzialmente la violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo, dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 73 seconda frase, e 38, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1) [divenuti artt. 75, seconda frase, e 37, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (2)].

Il primo capo di tale motivo verte sull’inosservanza della regola del contraddittorio. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata, la commissione di ricorso dell’UAMI, nella decisione poi contestata dinanzi al Tribunale, avrebbe effettuato una nuova valutazione del carattere distintivo del marchio della ricorrente, senza consentire alla stessa di formulare osservazioni in merito a tale nuovo approccio. A tale proposito la giustificazione fornita dal Tribunale alla decisione della prima commissione di ricorso sarebbe inesatta e insufficiente alla luce del principio della lealtà processuale e del rispetto dovuto ai diritti della difesa. La sentenza impugnata violerebbe altresì il principio del rispetto dei diritti della difesa e della lealtà processuale nel dichiarare che l’Ufficio può comunicare alla ricorrente una serie di elementi di fatto, indicando alla stessa che esso intende fondare la sua decisione di diniego su tali elementi, e, successivamente, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte della ricorrente in merito a tali elementi, decidere di discostarsene, almeno in parte, e di fondare la propria decisione su una valutazione diversa dal punto di vista fattuale e concettuale, senza dare alla ricorrente la possibilità di formulare nessuna osservazione.

Con il secondo capo del primo motivo, la ricorrente denuncia principalmente una violazione, da parte del Tribunale, del requisito della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non poteva considerare come sufficientemente motivata la decisione della prima commissione di ricorso circa l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), la quale non precisa nessuno degli atti sui quali essa intende basarsi, né poteva dichiarare che il rinvio a taluni elementi di prova sarebbe stato superfluo perché la prima commissione di ricorso si sarebbe presuntivamente fondata su “deduzioni tratte dall’esperienza pratica”. Inoltre, l’incertezza in merito ai fatti e agli atti sui quali l’Ufficio e il Tribunale si sarebbero fondati incide sia sui diritti della difesa sia sul requisito della motivazione sancito dall’art. 73 del citato regolamento n. 40/94.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce una violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Sebbene essa avesse documentalmente dimostrato che il marchio richiesto è costituito da una combinazione di elementi molto caratteristici che lo distinguono in modo significativo da altre presentazioni sul mercato, il Tribunale si sarebbe limitato a riprendere i dinieghi vaghi e generali dell’Ufficio al fine di negare al marchio richiesto qualsiasi carattere distintivo. Il Tribunale avrebbe applicato un criterio più rigoroso, rispetto al caso di altri marchi più tradizionali, per valutare il carattere distintivo del marchio. La sentenza impugnata avrebbe quindi violato la regola della valutazione concreta del potere distintivo di un marchio. D’altra parte, nel dichiarare che la grande maggioranza dei consumatori non percepisce l’aspetto originale del marchio come un elemento utile per determinare l’origine del vino frizzante di cui trattasi, ma preferisca far riferimento all’etichetta, il Tribunale escluderebbe dalla tutela la forma di presentazione del confezionamento di un prodotto, pur essendo tale possibilità espressamente prevista dall’art. 4 del succitato regolamento.

Con il suo terzo motivo, la società ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto la sentenza impugnata imporrebbe il requisito che il marchio richiesto abbia acquisito un potere distintivo in seguito all’uso in ciascuno Stato membro dell’Unione. Infatti, rifiutandosi di riconoscere il potere distintivo acquisito in seguito all’uso in una parte considerevole degli ambienti interessati, e riconoscendo allo stesso tempo che il marchio della ricorrente aveva acquisito un siffatto potere almeno sul territorio della Spagna, il Tribunale formulerebbe una regola eccessiva e inesatta alla luce del citato regolamento.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1.

(2)  GU L 78, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 luglio 2010 — Zollamt Linz Wels

(Causa C-351/10)

()

2010/C 274/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Zollamt Linz Wels

Resistente: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Salzburg

Interveniente: LAKI D.O.O.E.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 558, n. 1, in combinato disposto con l’art. 555, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (in prosieguo: il «regolamento d’applicazione del CD») (1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993, debba essere interpretato nel senso che le operazioni di carico e l’inizio del trasporto integrano già un impiego illegittimo di un mezzo di trasporto nel traffico interno se per il veicolo usato per scopi commerciali è stata rilasciata un’autorizzazione per il traffico interno tra due Stati membri, il carico è stato effettuato in uno dei due Stati membri, ma il luogo di destinazione (luogo dove dovrà avvenire lo scarico) si trova in uno Stato membro diverso dai due suddetti Stati, per il quale non è stata rilasciata alcuna autorizzazione.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 204, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 215 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice doganale) (2), debba essere interpretato nel senso che in un caso siffatto l’obbligazione doganale sorge nello Stato membro di carico e la riscossione dei dazi all’importazione spetta a tale Stato membro nonostante il fatto che solo al momento dello scarico risulti che il trasporto è avvenuto in uno Stato membro per il quale non sussiste l’autorizzazione al traffico interno.

3)

Inoltre, in caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 61 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (3), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che in una situazione di tal tipo l’importazione avviene nello Stato membro di carico e la riscossione dell’imposta sulla cifra d’affari sull’importazione spetta a tale Stato membro nonostante il fatto che solo al momento dello scarico risulti che il trasporto è avvenuto in uno Stato membro per il quale non sussiste l’autorizzazione al traffico interno.


(1)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(3)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 19 luglio 2010 — Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid)/Stato belga

(Causa C-361/10)

()

2010/C 274/15

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid)

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

1)

Se norme nazionali, come gli artt. 8-13 dell’impugnato regio decreto 2 giugno 2008, relativo ai requisiti minimi di sicurezza di taluni vecchi impianti elettrici sui luoghi di lavoro, che enunciano le condizioni relative alla realizzazione di impianti elettrici, alla costruzione del materiale elettrico e alle protezioni connesse con detto materiale al fine di garantire la protezione dei lavoratori, costituiscano regole tecniche ai sensi dell’art. 1, sub 11), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1) e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, i cui progetti devono essere oggetto di una notifica, in virtù dell’art. 8, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva.

2)

Se norme nazionali, come gli artt. 8-13 del regio decreto sopra citato del 2 giugno 2008, siano misure ai sensi dell’art. 1, in fine, della direttiva 98/34/CE, sopra citata, che gli Stati membri ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell’impiego di prodotti e che non influiscono sui prodotti stessi.


(1)  GU L 204, pag. 37.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/11


Ricorso proposto il 27 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-375/10)

()

2010/C 274/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 15 di detta direttiva;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine assegnato per il recepimento della direttiva 2007/36/CE nel diritto interno è scaduto il 3 agosto 2009.


(1)  GU L 184, pag. 17.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dolj (Romania) il 26 luglio 2010 — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului Pentru Mediu

(Causa C-377/10)

()

2010/C 274/17

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Dolj

Parti

Ricorrente: Adrian Băilă

Convenute: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului Pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 110 TFUE (ex art. 90 CE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull’inquinamento istituita dal decreto di urgenza del governo n. 50/2008, come modificato dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, ma che si applica agli autoveicoli di occasione analoghi o concorrenti provenienti da altri Stati membri, immatricolati anteriormente al 15 dicembre 2008, potendo tale tassa rappresentare un’imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all’imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.

2)

Se l’art. 110 TFUE (ex art. 90 CE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull’inquinamento istituita con il decreto di urgenza del governo n. 50/2008, nella versione modificata dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, mentre si applica agli autoveicoli con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate sopra, immatricolati nel medesimo periodo in altri Stati membri, potendo tale tassa rappresentare un’imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all’imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österreich) il 29 luglio 2010 — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien

(Causa C-381/10)

()

2010/C 274/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrente: Astrid Preissl KEG

Resistente: Landeshauptmann von Wien

Questioni pregiudiziali

1)

Se la prescrizione di cui all’allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004 (1), «Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi…[e questi] devono disporre di acqua corrente fredda e calda» debba essere interpretato nel senso che nell’espressione utilizzata nella versione in lingua tedesca con il termine «Handwaschbecken» — (lavabi) — debba intendersi qualsiasi impianto (che dispone di un allacciamento di acqua calda) per il lavaggio delle mani, o se con il termine «Handwaschbecken» debba intendersi un lavabo che serva esclusivamente per il lavaggio delle mani.

2)

In base a quali criteri debba stabilirsi quando siano soddisfatti i requisiti di igiene standard di cui all’allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004, quali risultano dalla locuzione «devono disporre di […] materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura». Se tale disposizione dell’allegato debba interpretarsi nel senso che un apparecchio per l’asciugatura delle mani e, rispettivamente, un rubinetto per l’acqua soddisfi i requisiti igienici di cui all’allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004, solo se il suddetto apparecchio, o, rispettivamente, il suddetto rubinetto possa essere usato, senza dover essere toccato con le mani.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; GU L 139, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien il 29 luglio 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

(Causa C-382/10)

()

2010/C 274/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrenti: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

Convenuto: Landeshauptmann von Wien

Questioni pregiudiziali

1)

In base a quali criteri si deve accertare quando sussista l’inidoneità al consumo umano di cui all’allegato II, capitolo IX, n. 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 (1). Se una siffatta inidoneità si riscontri già quando sia immaginabile che un prodotto alimentare messo in vendita possa essere toccato ovvero esposto agli starnuti di un potenziale acquirente.

2)

In base a quali criteri si deve accertare quando sussista la nocività per la salute di cui all’allegato II, capitolo IX, n. 3, del regolamento (CE) n. 852/2004. Se una siffatta nocività per la salute si riscontri già quando sia immaginabile che un prodotto alimentare messo in vendita possa essere toccato ovvero esposto agli starnuti di un potenziale acquirente.

3)

In base a quali criteri si deve accertare quando sussista la contaminazione di cui all’allegato II, capitolo IX, n. 3, del regolamento (CE) n. 852/2004, che rende non più ragionevole il consumo di un determinato alimento. Se una siffatta contaminazione si riscontri già quando sia immaginabile che un prodotto alimentare messo in vendita possa essere toccato ovvero esposto agli starnuti di un potenziale acquirente.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; GU L 139, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/13


Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-383/10)

()

2010/C 274/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Dintilhac, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, istituendo e mantenendo un regime che stabilisce l’imposizione discriminatoria degli interessi pagati dalle banche non residenti mediante l’applicazione di un’esenzione fiscale unicamente agli interessi pagati dalle banche belghe, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni degli artt. 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già artt. 49 e 56 del Trattato CE) e degli artt. 36 e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta le disposizioni nazionali di cui trattasi in quanto esse hanno l’effetto di dissuadere i residenti belgi dal ricorrere ai servizi di banche stabilite in altri Stati membri dell’Unione, dato che gli interessi pagati da queste ultime non possono beneficiare dell’esenzione fiscale applicabile unicamente agli interessi pagati dalle banche belghe.

In via preliminare, la Commissione rigetta, in particolare, l’argomento del convenuto secondo cui la fiscalità diretta rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri e fa valere che tale materia è implicitamente ma necessariamente inclusa nella competenza relativa al mercato interno e costituisce, pertanto, una competenza ripartita tra l’Unione e gli Stati membri.

In risposta alle obiezioni sollevate dalle autorità belghe, la Commissione osserva, in primo luogo, che la mancanza di una denuncia formulata al riguardo dal settore finanziario è irrilevante, in quanto il ricorso per inadempimento ha natura oggettiva e non può, di conseguenza, essere subordinato a una denuncia. In secondo e in terzo luogo, la Commissione si oppone, da un lato, all’argomento in base al quale le misure summenzionate sono giustificate dal motivo imperativo d’interesse generale di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e, dall’altro, all’affermazione secondo cui la legislazione di cui trattasi costituisce una misura di natura socio-politica che tutela l’interesse pubblico. In quarto luogo, la ricorrente respinge la giustificazione delle autorità belghe attinente alla ridotta effettività dell’estensione di tale esenzione e fa valere che anche il gruppo di contribuenti cui detta misura si rivolge potrebbe essere interessato dai servizi di banche stabilite in altri Stati membri. In quinto luogo, la Commissione rimette in discussione l’argomento del convenuto relativo alle disparità esistenti nell’Unione in materia di tutela dei consumatori di fronte al fallimento di una banca e richiama la circostanza che tale materia è oggetto di un’armonizzazione nell’Unione europea. Infine, la Commissione sostiene che il Belgio possiede tre lingue ufficiali (olandese, francese e tedesco) e che non si giustificano le obiezioni invocate riguardanti i rischi di un’insufficienza di informazioni a causa dell’utilizzo di una lingua non parlata in Belgio da parte della banca stabilita al di fuori di quest’ultimo.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 luglio 2010 — Elenca Srl/Ministero dell'Interno

(Causa C-385/10)

()

2010/C 274/21

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Elenca Srl

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questioni pregiudiziali

1)

Se la circolare impugnata in primo grado e le norme interne nella stessa invocate sono compatibili o meno con il diritto comunitario e con le norme sopra specificamente richiamate; in particolare, se le stesse violano i principi e le regole poste dalla direttiva 89/106/CEE (1) concernente i prodotti da costruzione, la quale non impone in alcun modo la marcatura CE e prevede anzi (all'art. 6, nn. 1 e 2) che gli Stati membri «non ostacolano la libera circolazione, l'immissione sul mercato o l'utilizzazione nei proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni» della direttiva stessa, provvedendo affinché «l'utilizzazione di tali prodotti ai fini cui sono destinati non venga proibita da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati, che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di monopolio» e consentendo che «i prodotti non contemplati dall'articolo 4, paragrafo 2, siano immessi sul mercato nel proprio territorio, se soddisfano prescrizioni nazionali conformi al Trattato, fintantoché le specificazioni tecniche europee di cui ai capitolo II e III dispongano diversamente»;

2)

se la circolare impugnata e le norme interne in essa invocate violano, in particolare, gli artt. 28-31 del Trattato della Comunità Europea, che vietano le restrizioni all'importazione e le misure di effetto equivalente; e ciò in quanto il subordinare la commercializzazione di un prodotto proveniente da un altro Stato comunitario, come nel caso in esame, ad un requisito tecnico, ossia l'apposizione del marchio CE — apposizione che sarebbe possibile e legittima solo ove esistesse una corrispondente norma armonizzata -viene in effetti ad impedire l' importazione e la distribuzione del prodotto di cui trattasi sul territorio dello Stato italiano, in contrasto con i principi dettati con le citate norme del Trattato CE e del diritto comunitario, che garantiscono la libertà e la concorrenza, esigendo principi capaci di assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti delle singole imprese;

3)

se, ancora, il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario, improntato a garantire una concorrenza effettiva anche nel settore nell'ambito del quale si inserisce la controversia in esame, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale ed all'amministrazione di evitare l'adozione delle misure normative indicate nella circolare e nel d.lgs. n. 152/2006 sopra menzionati;

4)

se, infine, la tutela del pluralismo e della concorrenza nel settore garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale — come il d.lgs. n. 152/2006 (in particolare con riguardo all'art. 285 e alla parte II dell'Allegato IX, punti 2.7 e 3.4) — i quali prevedono e impongono i limiti sopra precisati.


(1)  GU L 40, pag. 12


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/15


Impugnazione proposta il 3 agosto 2010 dalla KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-25/05, KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA e KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione europea

(Causa C-389/10 P)

()

2010/C 274/22

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG; KME France SAS, già Tréfimétaux SA e KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (rappresentanti: M. Siragusa, A. Winckler, G. C. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni, avvocati, e R. Elderkin, barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

annullare la sentenza,

nei limiti del possibile, in base ai fatti esposti dinanzi alla Corte, annullare parzialmente la Decisione controversa e ridurre l’importo dell’ammenda della KME, nonché

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale;

o, in subordine, qualora lo stato degli atti non lo consenta,

annullare la sentenza, anche con riferimento alla condanna della KME al pagamento delle spese da parte del Tribunale, e rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, le ricorrenti contestano la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione non aveva bisogno di dimostrare che gli accordi avessero un impatto sul mercato. Indipendentemente dalla questione se essa fosse o meno esonerata dal dimostrare positivamente la sussistenza di un impatto sul mercato al fine di qualificare la violazione come «molto grave», la Commissione sarebbe certamente tenuta a dimostrare positivamente e a quantificare tale impatto ove, al pari di quanto ha fatto nella Decisione, intenda fondarsi sull’impatto effettivo del cartello per determinare l’importo iniziale di una ammenda inflitta ad una società in considerazione della gravità.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore nel concludere che, sul piano giuridico, la Commissione avesse sufficientemente dimostrato che gli accordi avevano un impatto sul mercato e nell’affermare che la Commissione fosse legittimata ad accertare la sussistenza di un impatto sul mercato in base a meri indizi. Tale errore risulterebbe tanto più grave, in quanto nella presente causa la KME avrebbe fornito la prova, anche di carattere economico, che la violazione nel suo complesso non aveva avuto alcun impatto sul mercato. Così ragionando e decidendo di respingere il primo motivo di ricorso della KME, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e le prove dedotti dinanzi ad esso, violato il diritto dell’Unione e fornito una motivazione inadeguata ed illogica.

Con il secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver ritenuto corretto il riferimento operato dalla Commissione — per determinare le dimensioni del mercato interessato dall’infrazione, al fine di stabilire l’elemento gravità dell’ammenda della KME — ad un valore di mercato che includeva i redditi del mercato dei semilavorati (tubi sanitari in rame). Solo il valore del mercato interessato dal cartello, ossia il mercato della trasformazione (che rappresenta soltanto il 30-40 % del prezzo dei tubi) avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Respingendo il secondo motivo di ricorso della KME, il Tribunale avrebbe violato i principi generali dell’Unione di proporzionalità e di parità di trattamento e fornito una motivazione inadeguata.

Con il terzo motivo, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver respinto il quarto motivo di ricorso, secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente applicato gli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 1998 e violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, imponendo la percentuale massima di aumento dell’importo di base dell’ammenda della KME per la durata, pur avendo accertato che, per tre anni, il cartello era rimasto inoperante e non aveva prodotto effetti dannosi. Secondo le ricorrenti, il Tribunale, confermando la parte rilevante della Decisione, avrebbe violato il diritto dell’Unione e fornito una motivazione non trasparente, illogica e inadeguata.

Con il quarto motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver respinto il quinto motivo di ricorso e per aver confermato la Decisione nella parte in cui la Commissione — in violazione degli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 1998, nonché dei principi della lealtà e della parità di trattamento- ha negato alla KME il beneficio di una riduzione dell’ammenda in base all’applicazione di diverse circostanze attenuanti. In particolare, le ricorrenti sostengono che il Tribunale: 1) avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo nel valutare se la KME avesse i requisiti per una riduzione della pena grazie all’esecuzione limitata degli accordi da parte della medesima, 2) avrebbe erroneamente respinto la domanda della KME di ridurre la propria ammenda per via della crisi nell’industria dei tubi sanitari in rame; e 3) non avrebbe posto rimedio all’illegittimo diniego, da parte della Commissione, di ridurre l’ammenda in considerazione della collaborazione, al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, in relazione ad accordi europei più ampi, tenendo conto che l’Outokumpu era stata la prima impresa a fornire alla Commissione l’informazione sulla durata complessiva degli accordi.

Con il quinto motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver respinto il settimo motivo di ricorso e di aver ritenuto corretto il diniego, da parte della Commissione, di concedere alla KME una riduzione dell’ammenda in considerazione della sua incapacità contributiva. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’interpretare il requisito per concedere una riduzione dell’ammenda, di cui alla Sezione S (b) degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, in considerazione dell’incapacità contributiva, nonché per non aver sanato la discriminazione illegittima commessa dalla Commissione nei confronti della KME rispetto alla SGL Carbon, nei procedimenti grafite e carbonio elettrico e meccanico speciali. Il Tribunale avrebbe altresì fornito una motivazione illogica ed inadeguata in ordine alle affermazioni della KME.

Con il sesto motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale, non esaminando in modo approfondito e dettagliato gli argomenti della KME e mostrando una deferenza distorta rispetto alla discrezionalità della Commissione, ha violato il diritto dell’Unione e il diritto fondamentale delle ricorrenti ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/16


Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-390/10)

()

2010/C 274/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (1) o, in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/36/CE è scaduto il 3 agosto 2009. Orbene, alla data di presentazione di questo ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 184, pag. 17.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/16


Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-391/10)

()

2010/C 274/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (1) o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

Condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/36/CE è scaduto il 3 agosto 2009. Orbene, alla data di presentazione di questo ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 184, pag. 17.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 4 agosto 2010 — Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

(Causa C-393/10)

()

2010/C 274/25

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Dermod Patrick O'Brien

Convenuto: Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

Questioni pregiudiziali

1)

Se spetti al diritto nazionale determinare se i giudici nel loro complesso siano o meno lavoratori «che hanno un contratto o un rapporto di lavoro» ai sensi della clausola 2, n. 1, dell’accordo quadro, o se vi sia una norma comunitaria che debba determinare tale status.

2)

Nel caso in cui i giudici nel loro complesso siano lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 2, n. 1, dell’accordo quadro, se una norma nazionale possa operare, ai fini dell’attribuzione di pensioni di anzianità, una discriminazione a) tra giudici a tempo pieno e a tempo parziale, ovvero b) tra diverse categorie di giudici a tempo parziale.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/17


Ricorso proposto il 4 agosto 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-394/10)

()

2010/C 274/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Troosters e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 di tale direttiva.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/24/CE è scaduto il 15 settembre 2007. Orbene, alla data della presentazione di questo ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 105, pag. 54.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/18


Ricorso proposto il 4 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-395/10)

()

2010/C 274/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e V. Peere, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (1) o, in ogni caso, non comunicando dette disposizioni alla Commissione, la Francia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

Condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/2/CE è scaduto il 14 maggio 2009. Orbene, alla data di presentazione di questo ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le misure di trasposizione necessarie o, in ogni caso, non le aveva comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 108, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/18


Ricorso proposto il 4 agosto 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-396/10)

()

2010/C 274/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e V. Peere, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (1) o, in ogni caso, non comunicando dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/2/CE è scaduto il 14 maggio 2009. Orbene, alla data di presentazione di questo ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le misure di trasposizione necessarie o, in ogni caso, non le aveva comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 108, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/19


Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-398/10)

()

2010/C 274/29

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e A. Alcover San Pedro)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/2/CE nell’ordinamento interno è scaduto il 15 maggio 2009.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/19


Impugnazione proposta il 10 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 9 giugno 2010, causa T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commissione

(Causa C-404/10 P)

()

2010/C 274/30

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, O. Beynet, e P. Costa de Oliveira, agenti)

Altra parte nel procedimento: Éditions Odile Jacob SAS, Lagardère SCA

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale 9 giugno 2010, causa T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commissione, nella parte in cui annulla la decisione della Commissione 7 aprile 2005, che nega l'accesso a documenti relativi al procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione n. COMP/M.2978;

respingere il ricorso di annullamento della convenuta nel ricorso dinanzi al Tribunale e statuire in via definitiva sulle questioni che sono oggetto della presente impugnazione;

condannare la ricorrente alle spese sostenute dalla Commissione sia in primo grado che in occasione della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione far valere due motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente adduce che il Tribunale ha commesso un errore di interpretazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), avendo omesso di prendere in considerazione, ai fini dell'interpretazione delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti, le disposizioni del regolamento n. 4064/89 (2) del Consiglio relativo alle operazioni di concentrazione tra imprese. Infatti, le norme generali relative ai diritti di accesso dovrebbero tener conto delle peculiarità dei procedimenti in materia di concorrenza e delle garanzie di riservatezza offerte alle imprese interessate da un'operazione di concentrazione.

Con il secondo motivo, che si articola in cinque parti, la Commissione denuncia un'interpretazione erronea da parte del Tribunale dell'art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001 citato, in quanto avrebbe dichiarato che la ricorrente aveva l'obbligo di procedere ad un esame concreto ed individuale di ciascun documento oggetto di una domanda di accesso, anche nelle ipotesi manifestamente coperte da un'eccezione (prima parte). La Commissione contesta altresì l'interpretazione restrittiva operata dal Tribunale dell'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, interpretazione secondo cui tale eccezione non può applicarsi dopo l'adozione da parte della Commissione della sua decisione che definisce il procedimento amministrativo di controllo di una concentrazione (seconda parte). La ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto manifesto richiedendo, da un lato, che la Commissione avesse effettuato un esame concreto e individuale dei documenti, con una descrizione di ciascun contenuto e, dall'altro, richiedendo la consultazione dei terzi, nonostante il carattere manifesto dell'applicabilità dell'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali (terza parte). Inoltre, la Commissione lamenta un errore di diritto commesso dal Tribunale annullando la sua decisione di rifiutare l'accesso ai documenti interni, laddove tali documenti ricadevano nel campo di applicazione dell'eccezione «processo decisionale», menzionata all'art. 4, n. 3, secondo comma (quarta parte). Infine, la ricorrente fa valere un'interpretazione erronea dell'art. 4, n. 6, del regolamento citato (quinta parte).


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/20


Ricorso proposto il 16 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-407/10)

()

2010/C 274/31

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e E. Randvere)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

constatare che la Repubblica di Estonia non ha comunicato le misure necessarie a trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/47/CE (1) (che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi);

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno è scaduto il 21 dicembre 2008.


(1)  GU L 247, pag. 21.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/20


Ricorso proposto il 16 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-408/10)

()

2010/C 274/32

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e E. Randvere)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

constatare che la Repubblica di Estonia non ha comunicato le misure necessarie a trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2008, 2008/13/CE (1), che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno è scaduto il 31 dicembre 2008.


(1)  GU L 76, pag. 41.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 16 agosto 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH

(Causa C-409/10)

()

2010/C 274/33

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Convenuta: Afasia Knits Deutschland GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme all’art. 32 del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea, [e i suoi Stati membri], dall'altro (1), il fatto che la Commissione europea effettui sostanzialmente in prima persona, nel paese di esportazione, seppure con l’aiuto delle autorità locali, il controllo a posteriori delle prove dell’origine fornite e se, qualora i risultati del controllo della Commissione così ottenuti risultino da un verbale controfirmato da un rappresentante del governo del paese di esportazione, questi possano essere considerati come risultati del controllo ai sensi della suddetta disposizione.

2)

Qualora la prima questione debba essere risolta affermativamente: se, in un caso come quello di cui alla causa principale, in cui i certificati preferenziali rilasciati per un determinato periodo siano stati dichiarati non validi dal paese di esportazione poiché, a seguito di un controllo a posteriori, non sia stato possibile confermare l’origine delle merci pur non potendosi escludere che talune merci da esportare fossero conformi ai requisiti relativi all’origine, il debitore dei dazi possa fare valere il legittimo affidamento richiamandosi all’art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (2), adducendo la possibilità che i certificati preferenziali presentati nel suo caso fossero corretti e che, pertanto, fossero basati su una situazione fattuale esatta riferita dall’esportatore.


(1)  2000/483/CE: Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000, GU L 317, pag. 3.

(2)  GU L 302, pag. 1.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 18 agosto 2010 — NS/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-411/10)

()

2010/C 274/34

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: NS

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Intervenienti: Amnesty International Limited and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), 2) United Nations High Commissioner for Refugees, 3) Equality and Human Rights Commission

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione adottata da uno Stato membro ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 343/2003 (1) (in prosieguo: il «regolamento») di esaminare una domanda di asilo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel capitolo III del regolamento rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea ai fini dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e/o dell’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

In caso di soluzione positiva della prima questione:

2)

Se l’obbligo di uno Stato membro di osservare i diritti fondamentali dell’Unione europea (inclusi i diritti stabiliti agli artt. 1, 4, 18, 19, n. 2, e 47 della Carta) sia assolto allorché tale Stato invii il richiedente asilo nello Stato membro che l’art. 3, n. 1, designa come lo Stato responsabile conformemente ai criteri stabiliti nel capitolo III del regolamento (in prosieguo: lo «Stato responsabile»), indipendentemente dalla situazione nel medesimo Stato responsabile.

3)

In particolare, se l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell’Unione osti all’operatività di una presunzione definitiva nel senso che lo Stato responsabile osserverà (i) i diritti fondamentali del ricorrente ai sensi del diritto dell’Unione; e/o (ii) le norme minime imposte dalle direttive 2003/9/CE (2) («direttiva accoglienza»), 2004/83/CE (3) («direttiva qualifica») e/o 2005/85/CE (4) («direttiva procedure») (cumulativamente citate come «le direttive»).

4)

In subordine, se uno Stato membro sia obbligato dal diritto dell’Unione e, in caso di soluzione affermativa, in quali circostanze, ad esercitare la facoltà prevista all’art. 3, n. 2, del regolamento assumendo la competenza per l’esame di una domanda di asilo, allorché il trasferimento allo Stato responsabile esporrebbe il richiedente asilo ad un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare dei diritti stabiliti agli artt. 1, 4, 18, 19, n. 2, e 47 della Carta e/o al rischio che non gli siano applicate le norme minime stabilite nelle direttive.

5)

Se l’ambito di applicazione della protezione, attribuita ad una persona alla quale è applicabile il regolamento, dai principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, dai diritti stabiliti agli artt. 1, 18 e 47 della Carta sia più ampia della protezione attribuita dall’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «Convenzione»).

6)

Se sia compatibile con i diritti stabiliti all’art. 47 della Carta che una disposizione di diritto nazionale imponga ad un giudice, al fine di determinare se una persona possa essere legalmente espulsa verso un altro Stato membro in conformità del regolamento, di considerare codesto Stato membro come uno Stato dal quale la persona non sarà inviata in un altro Stato membro in violazione dei suoi diritti a norma della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo Statuto dei rifugiati.

7)

Nella misura in cui le precedenti questioni siano poste riguardo agli obblighi del Regno Unito, se le soluzioni delle questioni 2-6 debbano comunque tener conto del Protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta alla Polonia ed al Regno Unito.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).

(3)  Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

(4)  Direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).


Tribunale

9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/23


Ordinanza del Tribunale 24 agosto 2010 — Grúas Abril Asistencia/Commissione

(Causa T-386/09) (1)

(Ricorso di annullamento - Concorrenza - Rigetto di una denuncia - Atto non impugnabile da parte dei privati - Irricevibilità)

2010/C 274/35

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grúas Abril Asistencia, SL (Alicante, Spagna): (rappresentante: avv. R. L. García García)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto all’annullamento della lettera della Commissione 7 agosto 2009, in cui la ricorrente veniva informata che i fatti per i quali aveva presentato denuncia presso di essa non consentivano di concludere per una violazione degli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE e che pertanto non sarebbe stato dato alcun seguito alla sua denuncia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grúas Abril Asistencia, SL, è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/23


Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2010 — Brinkmann/Germania

(Causa T-261/10 R)

(Procedimento sommario - Incompetenza manifesta)

2010/C 274/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Norbert Brinkmann (Rheine, Germania) (rappresentante: avv. R. Wiegers)

Resistente: Repubblica federale di Germania

Oggetto

Domanda diretta a fare sospendere, nei confronti del richiedente, l’applicazione degli artt. 47 e 48bis del codice federale tedesco del notariato (Bundesnotarordnung).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/23


Ricorso proposto il 10 giugno 2010 — PPG e SNF/ECHA

(Causa T-268/10)

()

2010/C 274/37

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Francia) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, R. Cana, lawyers,e P. Sellar, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

Annullare l’atto contestato;

Condannare l’ECHA alle spese;

Adottare qualunque altro provvedimento che il Tribunale ritenga equo.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») che identifica l’acrillamide (CE n. 201-173-7) (n. CAS 79-06-1) come una sostanza che soddisfa i criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) («REACH»), conformemente all’art. 59 del REACH.

Le ricorrenti ritengono che l’atto contestato sia illegittimo poiché è basato su una valutazione dell’acrillamide che risulta scientificamente e giuridicamente errata in quanto è fondata su prove non sufficientemente affidabili e convincenti. A parere delle ricorrenti, la ECHA ha commesso un errore manifesto di valutazione adottando l’atto contestato, in violazione degli artt. 2, n. 8, e 59 del REACH e in violazione del suo obbligo di esaminare le prove attentamente e con imparzialità.

Inoltre, le ricorrenti sostengono che l’atto contestato viola una serie di principi generali del diritto dell’UE, come il principio di proporzionalità e di non discriminazione, dato che esso discrimina l’acrillamide rispetto ad altre sostanze equiparabili senza alcuna giustificazione oggettiva.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/24


Impugnazione proposta il 20 luglio 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 maggio 2010, causa F-30/08, Nanopoulos/Commissione

(Causa T-308/10 P)

()

2010/C 274/38

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, Efthimios Bourtzalas, avvocato, e Eirini Antipa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Fotios Nanopoulos (Itzig, Lussemburgo)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 maggio 2010, causa F-30/08, Nanopoulos/Commissione;

ove la sentenza non dovesse essere annullata, fissare l’importo corretto del risarcimento; e

condannare il convenuto a tutte le spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 maggio 2010, causa F-30/08, Nanopoulos/Commissione, con cui la Commissione è stata condannata a versare al convenuto un risarcimento per danno morale di un importo di EUR 90 000 e a sostenere tutte le spese del procedimento.

A sostegno della sua domanda, la Commissione fa valere i seguenti motivi di annullamento:

violazione degli artt. 90-91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e del principio della certezza del diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica è incorso in errore di diritto affermando che il ricorso proposto dal convenuto doveva essere considerato un ricorso per risarcimento danni, senza addurre alcuna motivazione;

errore di diritto e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che la domanda di risarcimento sia stata presentata entro un termine ragionevole e ha affermato che la decisione di avviare il procedimento disciplinare ha costituito una violazione della presunzione di innocenza;

violazione del diritto comunitario, errore di diritto e vizio di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di applicare il criterio giuridico che richiede una “violazione sufficientemente qualificata” e non ha spiegato perché nella fattispecie occorreva discostarsi dalla giurisprudenza esistente.

violazione dell’art. 24 dello Statuto, errore di diritto e vizio di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che l’APN fosse tenuto a fornire immediatamente assistenza al convenuto senza indagine preliminare e prima del termine di quattro mesi previsto dall’articolo di cui trattasi per rispondere alle richieste.

manifesto errore di diritto e di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la Commissione, in primo luogo, è responsabile delle presunte fughe di notizie nella stampa e, in secondo luogo, ha erroneamente avviato il procedimento disciplinare.

violazione del principio di proporzionalità ed errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha riconosciuto, per il danno morale subito dal convenuto, un risarcimento di EUR 90 000.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/25


Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — Groupe Partouche/Commissione

(Causa T-315/10)

()

2010/C 274/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Partouche SA (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-J. Sebag)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di non opposizione della Commissione;

Condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2010, C(2010) 3333, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo un progetto di concentrazione con il quale la Française des Jeux e il Groupe Lucien Barrière acquisterebbero un controllo in comune dell’impresa Newco, incaricata dell’ideazione e della gestione di un sito internet di poker in Francia.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto rinviare l’esame della concentrazione di cui trattasi alla Repubblica francese, tenuto conto della sua possibile influenza significativa sulla situazione concorrenziale in Francia nel mercato in esame.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/25


Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — HIM/Commissione

(Causa T-316/10)

()

2010/C 274/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Health Information Management (HIM) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Zeegers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la presente domanda ricevibile e fondata, di conseguenza,

condannare la Commissione europea al pagamento della somma di EUR 11 821,35, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale vigente in Belgio dal 16 giugno 2010;

condannare la Commissione europea a sopportare integralmente le spese il cui importo è provvisoriamente stabilito a EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, fondato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di dichiarare che, per calcolare le spese generali della ricorrente che la Commissione deve accollarsi (nell’ambito di contratti conclusi in seno al programma specifico eTen), vale a dire la parte delle spese generali che può essere collegata alle prestazioni del personale addetto al progetto, i subappaltanti non devono essere annoverati tra il personale della ricorrente, poiché tali subappaltanti non fanno sorgere a carico della ricorrente alcuna spesa generale. I costi per i subappaltanti non dovrebbero, di conseguenza, essere inclusi nell’importo totale delle spese di personale per il quale viene diviso l’importo totale delle spese generali al fine di ottenere il denominatore che deve essere utilizzato per determinare la percentuale delle spese generali ammissibili.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che, poiché i costi per i subappaltanti non fanno parte dei costi ammissibili di personale, il fatto di annoverare i subcontraenti tra il personale della ricorrente in sede di calcolo dell’importo delle spese totali di personale da utilizzare al fine di determinare la percentuale delle spese generali ammissibili dà luogo a un’incoerenza.

Inoltre, annoverare i subappaltanti tra il personale della ricorrente pregiudicherebbe quest’ultima, dato che tale metodo comporterebbe l’aumento dell’importo del denominatore e, di conseguenza, la diminuzione proporzionale della percentuale delle spese generali ammissibili.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/26


Ricorso proposto l’11 agosto 2010 — Van Parys/Commissione

(Causa T-324/10)

()

2010/C 274/41

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Léon van Parys NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Vlaemminck e A. Hubert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 6 maggio 2010, nel procedimento REC 07/07, con cui, con riguardo ad una fattispecie specifica, si ritiene giustificato effettuare la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione, nonché lo sgravio di detti dazi nei confronti di un debitore, ma non nei confronti di un altro debitore;

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel periodo dal 22 giugno 1998 all’8 novembre 1999 la ricorrente e il suo agente doganale avrebbero presentato alle autorità doganali di Anversa certificati spagnoli AGRIM falsi per l’importazione di banane dall’Ecuador. Di conseguenza, sarebbe stata invocata ingiustamente l’applicazione della tariffa preferenziale.

Tutti i certificati spagnoli di cui si asserisce la falsità, che hanno dato origine al recupero, sono stati ottenuti dalla ricorrente mediante il suo intermediario portoghese, con cui la società italiana affiliata della ricorrente collaborava già da anni per l’acquisto di licenze spagnole e portoghesi, nella sua qualità di rappresentante fiscale.

L’amministrazione belga delle dogane e accise ha presentato alla Commissione europea una domanda di non procedere al recupero e/o di sgravio dei dazi doganali supplementari. Con riguardo alle importazioni nel 1999 la Commissione europea ha adottato una decisione negativa, avverso la quale la ricorrente ha proposto la presente domanda di annullamento.

La ricorrente invoca 6 motivi a sostegno dell’annullamento della menzionata decisione.

In primo luogo, la ricorrente fa valere una violazione dell’art. 239 del Codice doganale comunitario, delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1442/93 e n. 2362/98, e delle prassi commerciali riconosciute, come descritte dall’Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione violerebbe dette disposizioni, che consentivano l’acquisto dell’uso di licenze di importazione mediante il metodo commerciale utilizzato dalla ricorrente, per accusare illegittimamente la ricorrente di negligenza.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere una violazione dell’art. 239 del Codice doganale comunitario e del principio di proporzionalità. La Commissione dichiara che le falsificazioni constatate dei certificati di importazione spagnoli vanno oltre il normale rischio commerciale e devono essere considerate come una situazione particolare. La ricorrente contesta tuttavia l’addebito di non aver agito come un operatore diligente e di non avere pertanto soddisfatto le condizioni di cui all’art. 239 del Codice doganale comunitario.

In terzo luogo, la Commissione violerebbe l’art. 239 del Codice doganale comunitario, l’art. 211 del Trattato CE, il principio del legittimo affidamento e il principio giuridico generale patere legem quam ipse fecisti. La ricorrente fa valere che la Commissione si basa per la ricorrente su norme di diligenza più severe di quanto fosse richiesto dalla normativa e di quanto fosse normale nel settore, mentre la Commissione e le autorità spagnole stesse non hanno rispettato gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge.

In quarto luogo, la ricorrente invoca una violazione dell’art. 239 del Codice doganale comunitario e del principio di uguaglianza, in quanto la Commissione ha ingiustamente trattato le importazioni del 1998 in modo diverso da quelle del 1999.

In quinto luogo, la ricorrente fa valere una violazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario. A giudizio della ricorrente, non si può senz’altro sostenere la mancanza di errore da parte delle autorità spagnole, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b).

In sesto luogo, la ricorrente invoca una violazione delle forme sostanziali, e segnatamente dei diritti di difesa della ricorrente.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/27


Ricorso proposto il 12 agosto 2010 — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi-Design (superfice coperta da dischi neri)

(Causa T-331/10)

()

2010/C 274/42

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Giappone) (rappresentanti: avv.ti S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pi-Design AG, (Triengen, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, procedimento R 1235/2008-1;

confermare la decisione della divisione di annullamento 21 luglio 2008, riguardante la domanda di marchio comunitario n. 1371244;

confermare la validità della registrazione del marchio comunitario n. 1371244;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo che rappresenta una superficie coperta da dischi neri per prodotti delle classi 8 e 21 — Registrazione del marchio comunitario n. 1371244.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: La parte che richiede la dichiarazione di nullità ha basato la propria richiesta su impedimenti assoluti alla registrazione conformemente all’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione contestata e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario.

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso è incorsa in errore nel concludere che le disposizioni di tali articoli sono applicabili al marchio comunitario contestato.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/28


Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — ATC e a./Commissione

(Causa T-333/10)

()

2010/C 274/43

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Paesi Bassi), Avicentra NV (Malle, Belgio), Borgstein birds and Zoofood Trading VOF (Wamel, Paesi Bassi), Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Paesi Bassi), New Little Bird’s srl. (Anagni, Italia), Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Paesi Bassi), Pistone Giovanni (Westerlo, Belgio) (rappresentanti: M. Osse e J. Houdijk, avvocati)

Convenute: Commissione europea e Unione europea, rappresentate dalla Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Condannare l’Unione europea e/o la Commissione europea al risarcimento del danno che le ricorrenti hanno subito per effetto dell’adozione della decisione 2005/760/CE (1), e/o della sua proroga con le decisioni 2005/862/CE (2), e/o 2006/79/CE (3), e/o 2006/405/CE (4), e/o 2006/522/CE (5), e/o 2007/21/CE (6), e/o 2007/183/CE (7), e/o dell’adozione del regolamento n. 318/2007/CE (8);

condannare l’Unione europea e/o la Commissione europea alle spese del procedimento ed extraprocessuali.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno che hanno subito per effetto, in primo luogo, del divieto di importazione entrato in vigore nell’ottobre 2005 per gli uccelli selvatici catturati, in secondo luogo, delle proroghe di detto divieto e, in terzo luogo, delle restrizioni vigenti con decorrenza dal 1o luglio 2007 per l’importazione di uccelli e che di fatto perpetuano il divieto di importazione di uccelli selvatici catturati.

Con riguardo alla prima parte della loro domanda di risarcimento del danno, relativa all’adozione della decisione 2005/760/CE, le ricorrenti fanno valere tre motivi.

Innanzitutto le ricorrenti sostengono che la Commissione aveva solo un margine di discrezionalità molto ristretto per l’esercizio del suo potere in forza dell’art. 18 della direttiva 91/496 (9) e che la Commissione ha ecceduto i limiti di detto potere in quanto ha vietato l’importazione da paesi dove non si sono verificati casi di contagio con l’influenza aviaria o dove non sussisteva un rischio concreto di diffusione della stessa.

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che, anche se la Commissione disponesse di un margine di discrezionalità più ampio nell’esercizio della sua competenza, essa ha tuttavia commesso una violazione sufficientemente qualificata. A questo riguardo le ricorrenti invocano una violazione da parte della Commissione della propria competenza, una violazione del principio di proporzionalità, una violazione del principio della parità di trattamento, una violazione del diritto di proprietà e della libertà di esercitare un’attività economica ed una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

Le ricorrenti fanno inoltre valere di aver subito un danno effettivo e certo, e che esiste un nesso causale tra detto danno e l’operato illegittimo della Commissione.

In terzo luogo, le ricorrenti affermano che il danno da loro subito presenta un carattere anomalo e particolare, in quanto supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore in questione. A giudizio delle ricorrenti, l’introduzione di un divieto integrale di importazione di uccelli selvatici non era prevedibile e ha danneggiato in modo particolare i commercianti di uccelli selvatici. Le ricorrenti chiedono pertanto che sia accertata la responsabilità della Commissione in caso di atti presunti leciti.

Con la seconda parte della loro domanda di risarcimento del danno, le ricorrenti chiedono un risarcimento per il danno subito per effetto delle proroghe del divieto di importazione di uccelli selvatici da paesi terzi. Le ricorrenti invocano a questo riguardo ai medesimi tre motivi invocati nella prima parte della loro richiesta di risarcimento.

Infine le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno che hanno subito per effetto del regolamento n. 318/2007/CE, che stabilisce che l’importazione degli uccelli viene limitata a uccelli allevati in cattività e provenienti da un numero molto ristretto di paesi terzi. A questo riguardo le ricorrenti invocano tre motivi.

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il regolamento n. 318/2007/CE non ha un fondamento giuridico sufficientemente specificato. Esse fanno presente che le direttive 91/496 e 92/65 (10) non contengono un fondamento giuridico per l’adozione del regolamento n. 318/2007/CE da parte della Commissione.

In secondo luogo, le ricorrenti adducono una violazione del principio della parità di trattamento e della proporzionalità ed una violazione della libertà di impresa e del diritto di proprietà.

Inoltre le ricorrenti fanno valere di aver subito un danno effettivo e certo e che esiste un nesso causale tra detto danno e l’operato illegittimo della Commiss,ione.

In terzo luogo le ricorrenti chedono che, in caso di atti presunti leciti, sia stabilita la responsabilità della Commissione per i danni subiti per effetto del regolamento n. 318/2007/CE.


(1)  Decisione della Commissione 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (GU L 285, pag. 60).

(2)  Decisione della Commissione 30 novembre 2005, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE relative a misure di lotta contro l’influenza aviaria in volatili diversi dal pollame (GU L 317, pag. 19).

(3)  Decisione della Commissione 31 gennaio 2006, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione (GU L 36, pag. 48).

(4)  Decisione della Commissione 7 giugno 2006, che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 158, pag. 14).

(5)  Decisione della Commissione 25 luglio 2006, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di taluni volatili vivi (GU L 205, pag. 28).

(6)  Decisione della Commissione 22 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l’introduzione nella Comunità di volatili diversi dal pollame (GU 2007 L 7, pag. 44).

(7)  Decisione della Commissione 23 marzo 2007, che modifica la decisione 2005/760/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (GU L 84, pag. 44).

(8)  Regolamento (CE) della Commissione 23 marzo 2007, n. 318, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84, pag. 7).

(9)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/496/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268, pag. 56)

(10)  Direttiva del Consiglio 13 luglio 1992, 92/65/CEE, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268, pag. 54).


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/29


Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/UAMI — Gilli (GILLY HICKS)

(Causa T-336/10)

()

2010/C 274/44

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Svizzera) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, D. Stone e L. Ritchie, Solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gilli Srl (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, procedimento R 832/2008-1, e;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo “GILLY HICKS” per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 5194543.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Il marchio figurativo comunitario “GILLI”, registrazione n. 3566007, per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Parziale annullamento della decisione contestata.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha effettuato un confronto corretto dei marchi sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale e, pertanto, ha erroneamente valutato il rischio di confusione.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/30


Ordinanza del Tribunale 24 agosto 2010 — Pineapple Trademarks/UAMI — Dalmau Salmons (KUSTOM)

(Causa T-272/09) (1)

()

2010/C 274/45

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


Tribunale della funzione pubblica

9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/31


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seduta plenaria) 1o luglio 2010 — Mandt/Parlamento

(Causa F-45/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Pensione di reversibilità - Art. 79 dello Statuto - Art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto - Coniuge superstite - Riconoscimento della qualità di coniuge superstite a due persone - Riduzione al 50 % - Legittimo affidamento - Regola di concordanza)

2010/C 274/46

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Germania) (rappresentante: avv. B. Kolb)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente K. Zejdová, J. F. de Wachter e U. Rösslein, agenti, successivamente J. F. de Wachter, K. Zejdová e S. Seyr, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, deceduto il 9 ottobre 2009, che ha lasciato come unica erede Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Germania) (rappresentante: avv. P. Ames)

Oggetto

L’annullamento della decisione del Parlamento europeo 8 febbraio 2007, recante rigetto del reclamo con cui il ricorrente contesta la riduzione della pensione di reversibilità al 50 % — Domanda di pagamento integrale.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette ad ottenere che il Parlamento europeo versi al sig. Mandt la totalità della pensione di reversibilità laddove tali conclusioni si riferiscono al periodo successivo al 31 ottobre 2009.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte, compreso l’interveniente, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007, pag. 43.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/31


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 7 luglio 2010 Tomas/Parlamento europeo

(Cause riunite F-116/07, F-13/08 e F-31/08) (1)

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Art. 2, lett. c), del RAA - Licenziamento - Rapporto di fiducia - Consultazione previa del comitato del personale del Parlamento - Insussistenza)

2010/C 274/47

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Stanislovas Tomas (Vilnius. Lituania) (rappresentante: M. Michalauskas)

Convenuto: Parlemento europeo (rappresentanti: A. Lukošiūtė e K. Zejdová, agenti)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento della decisione dell’APN di licenziare il ricorrente e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno morale e materiale subito.

Dispositivo

1)

I ricorsi F-116/07 e F-13/08 sono respinti.

2)

Il Parlamento europeo è condannato a versare al sig. Stanislovas Tomas la somma di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno morale da egli subito.

3)

Il ricorso F-13/08 è respinto per il resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative all’insieme dei ricorsi F-116/07, F-13/08 e F-31/08.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008, pag. 65, GU C 142 del 7.6.2008, pag. 39 e GU C 158 del 21.6.2008, pag. 26.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/32


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 1o luglio 2010 Füller — Tomlinson/Parlamento

(Causa F-97/08) (1)

(Funzione pubblica - Ex agente temporaneo - Malattia professionale - Lesione dell’integrità fisica e psichica - Durata del procedimento per il riconoscimento dell’origine professionale della malattia)

2010/C 274/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e S. Seyr, agenti)

Oggetto

L’annullamento della decisione che fissa al 20 % il quoziente di invalidità permanente parziale imputabile all’origine professionale della malattia da cui la ricorrente è affetta, nonché, in subordine, la condanna del convenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Füller-Tomlinson è condannata alla totalità delle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009, pag. 76.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/32


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 1o luglio 2010 Časta/Commissione

(Causa F-40/09) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Non ammissione alla prova orale - Domanda di riesame - Obbligo di motivazione - Esperienza professionale richiesta - Deposito tardivo di un’attestazione - Principio della parità di trattamento - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

2010/C 274/49

Lingua processuale: il ceco.

Parti

Ricorrente: Radek Časta (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Tahotná)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e M. L. Jelínek, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento della decisione dell’ESPO di non ammettere il ricorrente alle prove orali del concorso generale EPSO/AD/107/07-LAW a causa del mancato rispetto della condizione relativa ad un’esperienza triennale in un posto di inquadramento superiore e, dall’altro, la condanna della convenuta a pagare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Časta sopporterà la totalità delle spese.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009, pag. 51.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/33


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 4 maggio 2010 — Fries Guggenheim/Cedefop

(Causa F-47/09) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Mancato rinnovo del contratto - Art. 11 bis dello Statuto - Art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto - Funzione di rappresentanza del personale - Dovere di imparzialità e indipendenza)

2010/C 274/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasburgo, Francia) (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (rappresentanti: M. Fuchs, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

L’annullamento della decisione del CEDEFOP di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente e, in caso di non reintegrazione, la condanna del convenuto a risarcire a quest’ultimo il danno morale subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Fries Guggenheim è condannato alle spese.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009, pag. 52.


9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/33


Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Mantzouratos/Parlamento

(Causa F-64/10)

()

2010/C 274/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Andreas Mantzouratos (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuovere il ricorrente nel grado AD13 per l’esercizio di promozione 2009, nonché le decisioni di promuovere in tale grado taluni funzionari che hanno cumulato un numero di punti di merito inferiore a quello del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

L’annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuovere il ricorrente nel grado AD13 per l’esercizio di promozione 2009, nonché le decisioni di promuovere in tale grado taluni funzionari con un (numero di punti di) merito inferiore a quello del ricorrente;

condannare il Parlamento europeo alle spese.