ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.217.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 217

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
11 agosto 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 217/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2010/C 217/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ( 1 )

4

2010/C 217/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk) ( 1 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 217/04

Tassi di cambio dell'euro

5

2010/C 217/05

Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro da parte dello Stato membro — Aiuto di Stato — Spagna (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica — Aiuto di Stato C 22/08 (ex N 222/07 e N 242/07) — Aiuti a El Pozo Alimentación S.A.

6

2010/C 217/06

Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro da parte dello Stato membro — Aiuto di Stato — Spagna (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica — Aiuto di Stato C 23/08 (ex N 281/07) — Aiuti a J. García Carrión La Mancha S.A.

6

2010/C 217/07

Decisione della Commissione, del 10 agosto 2010, recante istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali ( 1 )

7

2010/C 217/08

Decisione della Commissione, del 10 agosto 2010, che istituisce un gruppo di esperti sull'Internet degli oggetti

10

 

Rettifiche

2010/C 217/09

Rettifica dell’adozione della decisione del Consiglio che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (GU C 210 del 3.8.2010)

12

 

2010/C 217/10

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 217/01

Data di adozione della decisione

9.6.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 63/10

Stato membro

Spagna

Regione

Murcia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Base giuridica

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de murcia (BORM no 195 de 25 agosto 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 diciembre 2009)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 200 Mio EUR

Intensità

11 %

Durata

2010-2015

Settore economico

Trasporti aerei

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

2.6.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 160/10

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Recapitalisation of EBS

Base giuridica

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale, sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 875 Mio EUR

Intensità

Durata

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Irish Minister for Finance

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

28.6.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 225/10

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Base giuridica

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 4 000 Mio EUR

Intensità

Durata

1.7.2010-31.12.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


11.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 217/02

In data 3 agosto 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5774. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


11.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 217/03

In data 6 agosto 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5909. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.8.2010   

IT

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C 217/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 agosto 2010

2010/C 217/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3133

JPY

yen giapponesi

113,23

DKK

corone danesi

7,4501

GBP

sterline inglesi

0,83520

SEK

corone svedesi

9,4029

CHF

franchi svizzeri

1,3895

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8980

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,775

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

279,05

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7081

PLN

zloty polacchi

3,9841

RON

leu rumeni

4,2365

TRY

lire turche

1,9696

AUD

dollari australiani

1,4468

CAD

dollari canadesi

1,3595

HKD

dollari di Hong Kong

10,1960

NZD

dollari neozelandesi

1,8288

SGD

dollari di Singapore

1,7806

KRW

won sudcoreani

1 534,88

ZAR

rand sudafricani

9,5455

CNY

renminbi Yuan cinese

8,8937

HRK

kuna croata

7,2205

IDR

rupia indonesiana

11 765,68

MYR

ringgit malese

4,1382

PHP

peso filippino

58,987

RUB

rublo russo

39,4723

THB

baht thailandese

41,980

BRL

real brasiliano

2,3077

MXN

peso messicano

16,6640

INR

rupia indiana

60,9400


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.8.2010   

IT

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C 217/6


DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DA PARTE DELLO STATO MEMBRO

Aiuto di Stato — Spagna

(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica

Aiuto di Stato C 22/08 (ex N 222/07 e N 242/07) — Aiuti a El Pozo Alimentación S.A.

2010/C 217/05

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato il 20 maggio 2008, relativamente alla misura succitata (1), prendendo nota del fatto che la Spagna ha ritirato la propria notifica il 7 giugno 2010.


(1)  GU C 266 del 21.10.2008, pag. 16.


11.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/6


DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DA PARTE DELLO STATO MEMBRO

Aiuto di Stato — Spagna

(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica

Aiuto di Stato C 23/08 (ex N 281/07) — Aiuti a J. García Carrión La Mancha S.A.

2010/C 217/06

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato il 20 maggio 2008, relativamente alla misura succitata (1), prendendo nota del fatto che la Spagna ha ritirato la propria notifica il 7 giugno 2010.


(1)  GU C 269 del 24.10.2008, pag. 2.


11.8.2010   

IT

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C 217/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2010

recante istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 217/07

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, stabilisce un quadro di regolamentazione riguardante le condizioni che disciplinano la prestazione di servizi postali all'interno dell'Unione europea e l'instaurazione del mercato interno per i servizi postali.

(2)

La direttiva 97/67/CE impone agli Stati membri di designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, chiamate a svolgere i compiti di regolamentazione precisati nella medesima direttiva. È necessario che queste autorità nazionali di regolamentazione siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali degli Stati membri. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali devono assicurare l'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

(3)

Le responsabilità e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione differiscono sensibilmente tra uno Stato membro e l'altro.

(4)

In determinati settori la direttiva 97/67/CE consente una certa flessibilità nell'applicazione delle norme comuni, in funzione delle condizioni nazionali. Affinché il mercato interno dei servizi postali possa svilupparsi con successo è essenziale un'applicazione coerente delle norme pertinenti in tutti gli Stati membri.

(5)

È perciò necessario istituire un gruppo composto dalle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi postali e definirne i compiti e la struttura.

(6)

Il gruppo deve servire da organo di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel settore dei servizi postali. Deve facilitare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione indipendenti degli Stati membri e tra queste autorità e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dei servizi postali e garantire l'applicazione coerente della direttiva 97/67/CE in tutti gli Stati membri.

(7)

Occorre prevedere norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza fissate dalla Commissione nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (1).

(8)

I dati personali relativi ai membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Compiti

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a)

consiglia e assiste la Commissione nell'opera di consolidamento del mercato interno dei servizi postali;

b)

consiglia e assiste la Commissione su qualsiasi questione relativa ai servizi postali che rientri nella sua competenza;

c)

consiglia e assiste la Commissione per quanto riguarda lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione dei servizi postali;

d)

d'accordo con la Commissione effettua, già nella fase iniziale dei suoi lavori, ampie consultazioni aperte e trasparenti dei partecipanti al mercato, dei consumatori e degli utilizzatori finali.

Articolo 3

Membri

1.   Il gruppo è composto dalle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi postali. Dette autorità, elencate nell'allegato, sono rappresentate dai loro presidenti, o in casi eccezionali da altri loro rappresentanti. È previsto un solo rappresentante per Stato membro.

2.   I nomi delle autorità nazionali sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo elegge tra i suoi membri un presidente. Il presidente convoca le riunioni del gruppo d'accordo con la Commissione.

2.   D'accordo con i servizi della Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione indipendenti per il settore postale dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) che non sono Stati membri e quelle dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea hanno lo statuto di osservatore e sono rappresentate ad un livello appropriato. D'accordo con il rappresentante della Commissione, per fini specifici il gruppo può invitare ad assistere alle riunioni anche altri esperti e osservatori.

4.   I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (3).

Articolo 5

Spese di riunione

1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, in conformità alle norme da essa stabilite per i compensi degli esperti esterni.

2.   I membri, gli esperti e gli osservatori non sono remunerati per i servizi prestati.

3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

Articolo 6

Relazione annuale

Il gruppo presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività.

Articolo 7

Applicabilità

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il gruppo assume le sue funzioni il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  Cfr. regolamento interno tipo — Allegato III del documento SEC(2005)1004.


ALLEGATO

Elenco di membri del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali

Paese

Autorità nazionale di regolamentazione

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

L'autorità nazionale di regolamentazione indipendente da designare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera h), della Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Supplemento ordinario n. 138).

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


11.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2010

che istituisce un gruppo di esperti sull'Internet degli oggetti

2010/C 217/08

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla comunicazione della Commissione «L'Internet degli oggetti — Un piano d'azione per l'Europa» (in appresso: «la comunicazione»), è importante istituire a livello europeo un meccanismo che coinvolga le diverse parti interessate incaricate di consigliare la Commissione in merito alla formulazione di una strategia dell'UE da applicare nello svolgimento delle varie azioni elencate nella comunicazione.

(2)

È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo dell'Internet degli oggetti e definirne le mansioni e la struttura.

(3)

Il gruppo dovrebbe facilitare il dialogo tra le parti interessate.

(4)

Il gruppo deve essere costituito da organismi competenti nei settori del diritto, dell'economia e delle tecnologie, che sono pertinenti all'Internet degli oggetti. Tali organismi possono essere associazioni professionali e di settore, enti europei di normalizzazione, partner internazionali, associazioni per la tutela dei consumatori, possono provenire dalla società civile, da organismi di ricerca o dal mondo accademico, oppure ancora possono essere osservatori degli Stati membri e di istituzioni dell'UE interessate, come il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo.

(5)

Occorre dettare norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo, fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza contenute nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (1).

(6)

I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2).

(7)

È opportuno stabilire un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti sull'Internet degli oggetti (in appresso: «il gruppo») con effetto alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

Missione

Il gruppo ha il compito di:

a)

consigliare la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti tecnici, giuridici e organizzativi a livello europeo;

b)

favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche e incoraggiare i contributi orali e scritti provenienti da un gruppo di molteplici parti interessate, anche in un contesto internazionale se necessario;

c)

contribuire all'elaborazione di una visione comune per la definizione e la diffusione dell'Internet degli oggetti nel quadro dell'Agenda digitale europea, un'iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi materia che ritenga pertinente allo sviluppo dell'Internet degli oggetti in Europa, incoraggiando nel contempo i membri a suggerire ulteriori argomenti di discussione.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 45.

2.   Il gruppo sarà costituito da organismi competenti nei settori del diritto, dell'economia e delle tecnologie, che sono pertinenti all'Internet degli oggetti.

3.   La Commissione seleziona un certo numero di organismi che designano i propri rappresentanti e i relativi supplenti.

4.   I membri del gruppo restano in carica fino a sostituzione o al termine del mandato.

5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere sostituiti per il resto del mandato.

6.   I nomi degli organismi sono pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti.

7.   I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   D’intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano adempiuto al compito stabilito.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare, sulla base di esigenze specifiche, esperti esterni con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, per partecipare ai lavori del gruppo o sottogruppo. Il rappresentante della Commissione può inoltre designare come osservatori singoli individui ed enti.

4.   I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle loro norme di attuazione, nonché delle norme della Commissione sulla sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di mancato rispetto di tale disposizione, la Commissione può adottare qualsiasi provvedimento opportuno.

5.   La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica le informazioni rilevanti relative alle attività svolte dal gruppo nel registro oppure tramite un collegamento, accessibile dal registro, verso un sito web specifico.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

2.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Rettifiche

11.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/12


Rettifica dell’adozione della decisione del Consiglio che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 210 del 3 agosto 2010 )

2010/C 217/09

A pagina 1, sotto al titolo:

anziché:

leggi:


11.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/s3


AVVISO

L’11 agosto 2010 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 217 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Sesto supplemento alla ventottesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del (dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell’abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.

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