ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.134.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2010/C 134/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/1 |
2010/C 134/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
22.5.2010 |
IT |
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C 134/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 marzo 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation — Francia) — Google France, Google Inc./Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)
(Causa riunite da C-236/08 a C-238/08) (1)
(Marchi - Internet - Motore di ricerca - Pubblicità a partire da parole chiave («keyword advertising») - Visualizzazione, a partire da parole chiave corrispondenti a marchi di impresa, di link verso siti di concorrenti dei titolari di detti marchi ovvero verso siti sui quali sono offerti prodotti di imitazione - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5 - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 9 - Responsabilità del gestore del motore di ricerca - Direttiva 2000/31/CE («direttiva sul commercio elettronico»)
2010/C 134/02
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: Google France, Google Inc.
Convenuti: Louis Vouitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08) Centre national de recherche en relation humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione degli artt. 5, nn. 1, lett. a) e b), e 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), 9, n. 1, lett. a)-c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) — Nozione di «uso» del marchio e diritti del suo titolare — Prestatore di servizi di posizionamento a pagamento su Internet che non pubblicizza prodotti o servizi propri, ma mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi depositati e che organizza, tramite il contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, a partire da tali parole chiave, di collegamenti promozionali verso siti sui quali sono offerti prodotti contraffatti — Condizioni di esonero della responsabilità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni fornite dai destinatari dei servizi stessi
Dispositivo
1) |
Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità — a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare — a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o invece da un terzo. |
2) |
Il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio e organizza, a partire da quest’ultima, la visualizzazione di annunci non fa un uso di tale segno ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 o dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94. |
3) |
L’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi. |
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH
(Causa C-278/08) (1)
(Marchi - Internet - Pubblicità a partire da parole chiave («keyword advertising») - Visualizzazione, a partire da parole chiave identiche o simili a marchi, di link verso siti di concorrenti dei titolari di tali marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1)
2010/C 134/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrenti: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH
Convenuti: Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1) — Iscrizione, presso un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca in internet, di un segno simile o identico a un marchio d'impresa allo scopo di far apparire sullo schermo in modo automatico, digitando tale segno come parola chiave, pubblicità per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il detto marchio è stato registrato («keyword advertising») — Qualificazione di siffatta utilizzazione del marchio d'impresa quale uso che il titolare dello stesso ha il diritto di vietare
Dispositivo
L’art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista — sulla base di una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet — faccia pubblicità a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta solo difficilmente all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Ischia) — Rosalba Alassini (C-317/08) e Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08) e Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08)
(Cause riunite da C-317/08 a C-320/08) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Principio della tutela giurisdizionale effettiva - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/22/CE - Servizio universale - Controversie tra utenti finali e fornitori - Tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale)
2010/C 134/04
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Ischia
Parti
Ricorrenti: Rosalba Alassini (C-317/08), Filomena Califano (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono (C-319/08), Multiservice Srl (C-320/08)
Convenuti: Telecom Italia SpA (C-317/08), Wind SpA (C-318/08) Telecom Italia SpA (C-319/08), Telecom Italia SpA (C-320/08)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Ischia — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12) e dell’art. 6 della Convenzione europea — Controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori dirette al risarcimenti dei danni subiti a causa di un asserito inadempimento del contratto avente ad oggetto il servizio telefonico fornito dall’operatore — Normativa nazionale che prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio previamente alla proposizione di ricorso in sede giurisdizionale — Possibilità di proporre un ricorso in sede giurisdizionale senza esperire il tentativo di conciliazione
Dispositivo
L’art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali.
Neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostano ad una normativa nazionale che impone per siffatte controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.
22.5.2010 |
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C 134/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Olympique Lyonnais SASP/Olivier Bernard, Newcastle UFC
(Causa C-325/08) (1)
(Art. 39 CE - Libera circolazione dei lavoratori - Restrizioni - Calciatori professionisti - Obbligo di sottoscrizione del primo contratto di calciatore professionista con la società che ha curato la formazione - Condanna del giocatore al risarcimento del danno per violazione di tale obbligo - Giustificazioni - Obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori)
2010/C 134/05
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Olympique Lyonnais SASP
Resistenti: Olivier Bernard, Newcastle UFC
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell’art. 39 CE — Disposizione legislativa nazionale che obbliga un calciatore a risarcire il club che l’ha formato, qualora, al termine del suo periodo di formazione, firmi un contratto da calciatore professionista con un club di un altro Stato membro — Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori — Possibile giustificazione di una simile restrizione con la necessità di incoraggiare il reclutamento e la formazione di giovani giocatori professionisti
Dispositivo
L’art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.
Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 marzo 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-392/08) (1)
(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Art. 11, n. 1, lett. c) - Obbligo di elaborare piani di emergenza esterni - Termine)
2010/C 134/06
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Sipos, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE (GU 1997 L 10, pag. 13) — Omessa elaborazione di taluni piani di emergenza esterni per le misure da prendere all’esterno dello stabilimento
Dispositivo
1) |
Non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti contemplati all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), di quest’ultima. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 — Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commissione europea
(Causa C-414/08 P) (1)
(Impugnazione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Riduzione del contributo finanziario - Sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle piccole e medie imprese - Data di scadenza per la realizzazione degli investimenti - Potere discrezionale della Commissione)
2010/C 134/07
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Sviluppo Italia Basilicata SpA (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, agente, avv. A. dal Ferro)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-176/06, Sviluppo Italia Basilicata/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2006, C(2006) 1706, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale [a favore] della sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle PMI operanti nella regione Basilicata in Italia, concesso nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nell'obiettivo l in Italia, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno che sarebbe stato causato per effetto di tale decisione
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Sviluppo Italia Basilicata SpA è condannata alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 marzo 2010 — Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea
(Causa C-419/08 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura - Responsabilità extracontrattuale - Danno - Nesso causale)
2010/C 134/08
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Trubowest Handel GmbH (rappresentanti: K. Adamantopoulos e E. Petritsi, dikigoroi), Viktor Makarov (rappresentanti: K. Adamantopoulos e E. Petritsi, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti N. Khan e H. van Vliet,in qualità di agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 9 luglio 2008 nella causa T-429/04, Trubowest Handel GmbH e Viktor Makarov/Consiglio dell'Unione europea, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso per risarcimento danni mirante ad ottenere la riparazione del pregiudizio asseritamente subito dai ricorrenti in seguito all'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Trubowest Handel GmbH e il sig. Makarov sono condannati alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-440/08) (1)
(Fiscalità diretta - Art. 43 CE - Contribuente non residente - Imprenditore - Diritto a deduzione a favore di lavoratori autonomi - Criterio orario - Discriminazione tra i contribuenti residenti e non residenti - Opzione di equiparazione)
2010/C 134/09
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: F. Gielen
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell’art. 43 CE — Normativa nazionale che concede agli imprenditori indipendenti il diritto di dedurre dal loro profitto un importo forfettario purché abbiano dedicato almeno 1 225 ore per anno civile alle attività di un’impresa — Mancata presa in considerazione, soltanto per il contribuente non residente, delle ore di attività dedicate ad un’impresa stabilità in un altro Stato membro
Dispositivo
L’art. 49 TFUE si oppone ad una normativa nazionale che, relativamente alla concessione di un beneficio fiscale, quale la deduzione a favore dei lavoratori autonomi di cui trattasi nella causa principale, ha effetti discriminatori nei confronti dei contribuenti non residenti, anche se questi contribuenti possono, relativamente a tale beneficio, optare per il regime applicabile ai contribuenti residenti.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Causa C-451/08) (1)
(Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Appalti pubblici di lavori - Nozione - Vendita da parte di un ente pubblico di un terreno su cui l’acquirente intende eseguire successivamente taluni lavori - Lavori rispondenti ad obiettivi di sviluppo urbanistico definiti da un ente pubblico territoriale)
2010/C 134/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Helmut Müller GmbH
Convenuta: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Con l’intervento di: Gut Spascher Sand Immobilien GmbH, Ville de Wildeshausen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandsgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione dell’art. 1, nn. 2, lett. b), e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Nozioni di «appalto pubblico di lavori» e di «concessione di lavori pubblici» — Obbligo di indire una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per la cessione ad opera di un terzo di un immobile sul quale l’acquirente debba in seguito eseguire lavori funzionali a taluni obiettivi di sviluppo urbanistico definiti da un ente territoriale, ed il cui progetto sia stato approvato da quest’ultimo prima della stipulazione del contratto di vendita
Dispositivo
1) |
La nozione di «appalti pubblici di lavori», ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non esige che i lavori oggetto dell’appalto siano eseguiti materialmente o fisicamente per l’amministrazione aggiudicatrice, ove tali lavori siano eseguiti nell’interesse economico diretto di tale amministrazione. L’esercizio, da parte di quest’ultima, di competenze di regolamentazione in materia urbanistica non è sufficiente a soddisfare quest’ultima condizione. |
2) |
La nozione di «appalti pubblici di lavori» ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18 richiede che l’aggiudicatario assuma direttamente o indirettamente l’obbligo di realizzare i lavori che sono oggetto dell’appalto e che l’esecuzione di tale obbligo sia esigibile in sede giurisdizionale secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. |
3) |
Le «esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice», ai sensi della terza ipotesi contemplata dall’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18, non possono consistere nel semplice fatto che un’autorità pubblica esamini taluni progetti di costruzione che le sono sottoposti ovvero assuma una decisione nell’esercizio delle sue competenze in materia di regolamentazione urbanistica. |
4) |
In circostanze quali quelle della causa principale, è escluso che ricorra una concessione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18. |
5) |
In circostanze quali quelle della causa principale, le disposizioni della direttiva 2004/18 non trovano applicazione in una situazione in cui un’autorità pubblica venda un terreno a un’impresa, laddove un’altra autorità pubblica abbia intenzione di indire un appalto di lavori su detto terreno, pur non avendo ancora formalmente deciso di procedere all’aggiudicazione di tale appalto. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Erotic Center BVBA/Belgische Staat
(Causa C-3/09) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 12, n. 3, lett. a) - Allegato H - Aliquota ridotta dell’IVA - Nozione di «diritto di ingresso a un cinema» - Cabina individuale per visionare film su richiesta)
2010/C 134/11
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Gent
Parti
Ricorrente: Erotic Center BVBA
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Gent — Interpretazione dell’allegato H, categoria 7, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni sugli Stati membri relative all’imposta sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) (nel frattempo allegato III, punto 7, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune sull’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Aliquota ridotta applicabile per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi — Cinema — Nozione — Cabina individuale per visionare film su richiesta
Dispositivo
La nozione di diritto di ingresso ad un cinema di cui all’allegato H, settima categoria, prima frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE, dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda il pagamento effettuato da un consumatore al fine di poter visionare individualmente uno o più film o anche estratti di film in un locale privato, quali le cabine di cui trattasi nella causa principale.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-79/09) (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 13 e 132 - Organismi di diritto pubblico - Qualità di autorità pubbliche - Attività - Mancato assoggettamento - Esenzioni - Settore socio-culturale, sanitario e dell’educazione - “Euroregioni” - Promozione della mobilità nel lavoro - Messa a disposizione di personale - Onere della prova»)
2010/C 134/12
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Tryantafillou e W. Roels, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, D.J.M. de Grave e Y. de Vries, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, lett. c), 13, 24, n. 1 e 132 della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) — Messa a disposizione di personale nel settore sanitario, dell’educazione e socio-culturale — Promozione della mobilità nel lavoro — Euroregione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Brussel — Belgio) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
(Causa C-218/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni all’esportazione - Art. 5, n. 3 - Presupposti per la concessione - Eccezione - Nozione di «forza maggiore» - Prodotti andati perduti durante il trasporto)
2010/C 134/13
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti
Ricorrenti: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV
Convenuti: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1) — Presupposti per la concessione delle restituzioni all’esportazione — Eccezione — Prodotto perito durante il trasporto in seguito a un caso di forza maggiore
Dispositivo
L’art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, dev’essere interpretato nel senso che il deterioramento subìto da un carico di carne bovina, alle condizioni descritte dal giudice del rinvio, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi di tale disposizione.
22.5.2010 |
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C 134/9 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Portogallo) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, già Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment
(Causa C-55/08) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Inammissibilità)
2010/C 134/14
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca do Porto
Parti
Ricorrente: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Convenute: Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, già Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 CE — Normativa nazionale che riserva ad un determinato ente il diritto di gestire, in esclusiva, i giochi d’azzardo e le lotterie e che considera reato l’attività di organizzazione, promozione e raccolta, compreso tramite Internet, di scommesse su eventi sportivi — Divieto per una società che esercita l’attività di gestione di scommesse e di lotterie on line, che ha sede in un altro Stato membro, di promuovere, organizzare e gestire tali scommesse e lotterie tramite Internet e di mettere a disposizione dei vincitori il valore dei premi
Dispositivo
1) |
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portogallo), con decisione 19 dicembre 2007, è manifestamente inammissibile. |
22.5.2010 |
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C 134/9 |
Ordinanza della Corte 9 dicembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commissione europea
(Causa C-432/08 P) (1)
(Impugnazione - Funzionari - Previdenza sociale - Rimborso delle spese mediche - Rigetto implicito della domanda diretta a ottenere il rimborso integrale delle spese mediche sostenute dal ricorrente - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
2010/C 134/15
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 luglio 2008, cause riunite T-296/05 e T-408/05), Marcuccio/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento di due decisioni implicite dell’Ufficio liquidatore del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee che negano il rimborso nella misura del 100 % di talune spese mediche sostenute dal ricorrente, nonché una domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione a versare al ricorrente gli importi relativi a talune spese mediche
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Marcuccio è condannato alle spese dell’impugnazione. |
22.5.2010 |
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C 134/10 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 9 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia) — Buzzi Unicem SpA, e a.
(Cause riunite C-478/08 e C-479/08) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Principio «chi inquina paga» - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese - Requisito del comportamento doloso o colposo - Requisito del nesso di causalità - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle imprese interessate - Allegato II a detta direttiva)
2010/C 134/16
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
Parti
Ricorrenti: Buzzi Unicem SpA, ISAB Energy srl, Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (causa C-478/08), Dow Italia Divisione Commerciale Srl (causa C-479/08)
Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d'Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Sviluppo Italia SpA, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia)
con l’intervento di: ENI Divisione Exploration and Production SpA, ENI SpA, Edison SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Interpretazione dell’art. 174 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56) e del principio «chi inquina paga» — Normativa nazionale che attribuisce all’amministrazione il potere di imporre ad imprese private di attuare misure di riparazione, prescindendo dallo svolgimento di un’indagine diretta a individuare il responsabile dell’inquinamento in questione
Dispositivo
1) |
In un’ipotesi d’inquinamento ambientale come quella di cui alle cause principali:
|
2) |
Gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva 2004/35, in combinato disposto con l’allegato II alla medesima, devono essere interpretati nel senso che:
|
22.5.2010 |
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C 134/11 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2010 — ecoblue AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(Causa C-23/09 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio anteriore BLUE - Segno denominativo «Ecoblue» - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni)
2010/C 134/17
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ecoblue AG (rappresentante: C. Osterrieth, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 novembre 2008, causa T-281/07, ecoblue AG/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso proposto dal richiedente il marchio denominativo «Ecoblue», per servizi delle classi 35, 36 e 38, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 25 aprile 2007, R 844/2006-1, che ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del suddetto marchio, nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «BLUE», per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38, nonché di altri marchi denominativi comunitari contenenti il termine «BLUE»
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’ecoblue AG è condannata alle spese. |
22.5.2010 |
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C 134/12 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
(Causa C-24/09) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 85/337/CE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 96/61 - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull’ambiente)
2010/C 134/18
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Convenuta: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17) — Interpretazione degli artt. 2, punto 14, e 15bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE — Normativa nazionale che consente alle associazioni locali non a scopo di lucro di partecipare alla preventiva procedura di autorizzazione, ma subordina il diritto di tali associazioni di interporre appello avverso le decisioni di autorizzazione alla condizione di avere come fine statutario la tutela dell’ambiente, di avere esercitato la propria attività per almeno tre anni e di avere almeno 2 000 membri
Dispositivo
1) |
I membri del pubblico interessato, ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, nonché ai sensi degli artt. 2, punto 14, e 15 bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizioni queste ultime riprese agli artt. 2, punto 15, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento — devono poter esperire un ricorso contro la decisione con cui un organo, appartenente all’organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, ha statuito su una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto avere nell’esame di tale domanda partecipando alla procedura dinanzi a detto organo e facendo valere le loro ragioni in tale sede. |
2) |
Gli artt. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizione quest’ultima ripresa all’art. 16 della direttiva 2008/1 — ostano ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso contro una decisione relativa a un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione, rispettivamente, delle direttive 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35, alle sole associazioni di tutela dell’ambiente che abbiano almeno duemila aderenti. |
22.5.2010 |
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C 134/13 |
Ordinanza della Corte 22 gennaio 2010 — Repubblica ellenica/Commissione europea
(Causa C-43/09 P) (1)
(Impugnazione - Decisione della Commissione che dispone la riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto per il nuovo aeroporto internazionale di Atene - Ricorso in annullamento - Principi di irretroattività, di certezza del diritto e di proporzionalità - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
2010/C 134/19
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: C. Meïdanis e M. Tassopoulou, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e B. Conte)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, Grecia/Commissione, causa T-404/05, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1o settembre 2005, C(2005) 3243, recante riduzione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/09/65/040 («Nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata»)
Dispositivo
1) |
L'impugnazione è respinta. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/13 |
Ordinanza della Corte 29 gennaio 2010 — Georgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER), Commissione delle Comunità europee, subentrante nei diritti dell’AER
(Causa C-68/09 P) (1)
(Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura - Funzione pubblica - Contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato - Risoluzione)
2010/C 134/20
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Georgios Karatzoglou (rappresentante: S. A. Pappas, dikigoros)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per la ricostruzione (AER), Commissione delle Comunità europee, subentrante nei diritti dell’AER (rappresentanti: D. Martin e J. Currall, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, causa T-471/04, Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER) — Rinvio al Tribunale dopo annullamento — Rigetto di un ricorso volto all’annullamento della decisione dell’AER recante risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Principio di buona amministrazione
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Karatzoglou è condannato alle spese. |
22.5.2010 |
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C 134/14 |
Ordinanza della Corte 21 gennaio 2010 — Iride SpA, Iride Energia SpA/Commissione europea
(Causa C-150/09 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune a condizione che il suo beneficiario restituisca un aiuto precedente dichiarato illegale - Compatibilità con l’art. 87, n. 1, CE - 32847/Errori di diritto - Snaturamento degli argomenti delle ricorrenti - Carenze di motivazione - Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata)
2010/C 134/21
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Iride SpA, Iride Energia SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Merola e T. Ubaldi, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini e G. Conte, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 11 febbraio 2009, causa T-25/07, Iride SpA e Iride Energia SpA, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006, 2006/941/CE, relativa all'Aiuto di Stato C-11/06 (ex N 127/05) al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dell'AEM Torino (GU L 366, pag. 62), in forma di sovvenzioni destinate alla reintegrazione dei costi non recuperabili nel settore dell’energia, da un lato, nella parte in cui viene concluso che si tratta di un aiuto di Stato e, dall’altro, nella parte in cui la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune viene subordinata alla condizione che l’AEM Torino restituisca gli aiuti illegali anteriori concessi nell’ambito del regime a favore delle aziende dette «municipalizzate»
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Iride SpA e la Iride Energia SpA sono condannate alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Município de Barcelos il 23 ottobre 2009 — Município de Barcelos/Stato portoghese
(Causa C-408/09)
2010/C 134/22
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Município de Barcelos
Parti nella causa principale
Ricorrente: Município de Barcelos
Convenuto: Stato portoghese
Con ordinanza 12 febbraio 2010, la Corte di giustizia (Settima Sezione) si dichiara manifestamente incompetente a risolvere la questione proposta dal Município de Barcelos.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 dicembre 2009 — eDate Advertising GmbH/X
(Causa C-509/09)
2010/C 134/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: eDate Advertising GmbH
Convenuto: X
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, per l’ipotesi di (minacciata) violazione di diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso può avvenire», di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») (1), debba essere interpretata nel senso che l’interessato può esercitare un'azione inibitoria contro il gestore del sito web, indipendentemente dallo Stato membro in cui è domiciliato, anche dinanzi ai giudici di ogni Stato membro, in cui il sito può essere consultato, oppure la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro, in cui il gestore del sito non è domiciliato, presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito con lo Stato del foro (collegamento di carattere territoriale). |
2) |
Qualora sia richiesto un siffatto specifico collegamento di carattere territoriale:
|
3) |
Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento territoriale oppure ove, per la presunzione dello stesso, basti che le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, possa essersi effettivamente ivi verificato o potrà ivi verificarsi e l’accertamento di uno specifico collegamento territoriale non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito controverso dallo Stato del foro:
|
(1) GU L 12, pag. 1.
(2) GU L 178, pag. 1.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani (Italia) il 13 gennaio 2010 — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA
(Causa C-20/10)
2010/C 134/24
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Trani
Parti nella causa principale
Ricorrente: Vino Cosimo Damiano
Convenuto: Poste Italiane SpA
Questioni pregiudiziali
1) |
se la clausola n. 8.3 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE (1) osta ad una disciplina interna (come quella dettata dall'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs. 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEF, abbia introdotto nell'ordinamento interno una fattispecie «acausale» per l'assunzione a termine dei dipendenti della s.p.a. Poste Italiane; |
2) |
se per giustificare una reformatio in peius della precedente normativa in tema di contratto a tempo determinato e perché non operi il divieto di cui alla clausola n. 8.3 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE sia sufficiente il perseguimento — da parte del legislatore interno — di un qualsiasi obiettivo, purché diverso da quello di dare attuazione alla richiamata Direttiva, o se sia necessario che questo obiettivo non solo sia meritevole di una tutela quantomeno equivalente a quello penalizzato, ma sia anche espressamente «dichiarato»; |
3) |
se la clausola n. 3.1 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE osta ad una disciplina interna (come quella dettata dall'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs. 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEP abbia introdotto nell'ordinamento interno una fattispecie «acausale» per l'assunzione a termine dei dipendenti della S.p.a. Poste Italiane; |
4) |
se il principio generale di non discriminazione e di uguaglianza comunitario osta ad una disciplina interna (come quella dettata dall'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs. 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEP abbia introdotto nell'ordinamento interno una fattispecie «acausale» che penalizzi i dipendenti della S.p.a. Poste Italiane, nonché, rispetto a questa Società, anche altre imprese dello stesso o di altro settore; |
5) |
se gli artt. 82, comma 1, e 86, commi 1 e 2, del Trattato CE ostano ad una disciplina interna (come quella dettata dall'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs. 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEP ha introdotto nell'ordinamento interno una fattispecie «acausale» a beneficio della sola S.p.a. Poste Italiane (impresa con capitale interamente pubblico), realizzando un'ipotesi di sfruttamento di posizione dominante; |
6) |
nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente, se il Giudice nazionale sia tenuto a disapplicare (o a non applicare) la normativa interna contrastante con il diritto comunitario. |
(1) GU L 175, p. 43
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove il 9 febbraio 2010 — POHOTOVOSŤ s.r.o./Iveta Korčkovská
(Causa C-76/10)
2010/C 134/25
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti
Ricorrente: POHOTOVOSŤ s.r.o.
Convenuta: Iveta Korčkovská
Questioni pregiudiziali
1) Prima questione pregiudiziale
a) |
Se il dato sui costi complessivi per il consumatore in punti percentuali (tasso annuo effettivo globale, TAEG) sia a tal punto importante che, laddove non sia menzionato nel contratto, il costo del credito al consumo non può essere considerato trasparente, sufficientemente chiaro e comprensibile. |
b) |
Se il quadro della tutela del consumatore, assicurata dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia tale che anche il costo possa essere considerato una clausola abusiva in un contratto relativo ad un credito al consumo per il fatto di essere insufficientemente trasparente e comprensibile, ove nel contratto manchi il dato in punti percentuali relativo ai costi complessivi del credito al consumo e il costo [del credito] sia espresso solo mediante una somma di denaro composta di molteplici spese accessorie, menzionate parte nel contratto e parte nelle condizioni generali di contratto. |
2) Seconda questione pregiudiziale
a) |
Se la direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, che decide su una domanda di esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, ove disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale, deve valutare d’ufficio il carattere sproporzionato di una sanzione contenuta nel contratto relativo al credito concluso dal finanziatore con il consumatore, qualora in forza delle disposizioni processuali nazionali sia possibile effettuare una valutazione del genere nell’ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale. |
b) |
Qualora si tratti di una sanzione sproporzionata per l’inadempimento delle obbligazioni del consumatore, se spetti a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ai sensi del diritto nazionale derivano da tale circostanza per far sì che tale consumatore non sia vincolato da detta sanzione. |
c) |
Se una sanzione dello 0,25 % al giorno, ossia del 91,25 % annuo, sull’importo dovuto del credito possa essere considerata vessatoria in ragione della sua sproporzione. |
3) Terza questione pregiudiziale
Se il quadro della tutela del consumatore nell’ambito dell’applicazione delle norme dell’Unione (direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) ai contratti di credito al consumo sia tale che, qualora in base al contratto siano eluse le disposizioni stabilite a tutela del consumatore nei crediti al consumo e, in base a tale contratto, sia già stata presentata domanda per l’esecuzione di una decisione adottata in forza di un lodo arbitrale, il giudice sospende l’esecuzione forzata oppure ordina l’esecuzione a carico del debitore solo a concorrenza dell’ammontare della parte non rimborsata del credito erogato, qualora, ai sensi delle disposizioni nazionali, sia possibile effettuare una valutazione siffatta del lodo arbitrale e il giudice disponga delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale.
(1) GU L 95, pag. 29.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 12 febbraio 2010 — Telefónica Móviles España S.A/Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)
(Causa C-85/10)
2010/C 134/26
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Telefónica Móviles España S.A
Convenuta: Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE (1), relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, e, in particolare, le necessità di assicurare l’uso ottimale delle risorse rare e di potenziare i servizi innovativi, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che svincola l’importo di diritti riscossi su tale tipo di risorse (tassa sui diritti di uso esclusivo dello spettro radioelettrico) dalla finalità specifica che gli era stata espressamente attribuita in precedenza (finanziamento della ricerca e della formazione in materia di telecomunicazioni, nonché adempimento degli obblighi di servizio pubblico), senza assegnare al detto importo nessun’altra destinazione in particolare. |
2) |
Se il citato art. 11, n. 2, e, in special modo, le necessità di assicurare l’uso ottimale delle risorse rare e di potenziare i servizi innovativi, ostino ad una normativa nazionale che aumenta, senza apparenti giustificazioni ed in misura considerevole, l’importo della tassa in parola relativamente al sistema digitale DCS 1800, mentre lo mantiene inalterato per i sistemi analogici di prima generazione come il TACS. |
(1) GU L 117, pag. 15.
22.5.2010 |
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C 134/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 17 febbraio 2010 — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG
(Causa C-93/10)
2010/C 134/27
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Essen-NordOst
Convenuta: GFKL Financial Services AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Sull’interpretazione dell’art. 2, punto 1, e dell’art. 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari: se si configuri una prestazione a titolo oneroso ed un’attività di tipo economico del cessionario del credito nella vendita (acquisto) di crediti in sofferenza sulla base dell’assunzione dell’attività di ricupero crediti e del rischio di insolvenza anche qualora il prezzo di acquisto
|
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, sull’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punti 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari:
|
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione e non si configuri alcuna prestazione esente, sull’interpretazione dell’art. 11, parte A, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari: se il corrispettivo per la prestazione imponibile debba essere determinato in base ai costi della riscossione presunti dalle parti ovvero in base a quelli effettivi. |
(1) GU L 145, pag. 1.
22.5.2010 |
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C 134/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) il 23 febbraio 2010 — Gentcho Pavlov e Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien
(Causa C-101/10)
2010/C 134/28
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission
Parti
Ricorrenti: Gentcho Pavlov, Gregor Famira
Convenuto: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 38, n. 1, dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria (1), dall’altra (GU L 358 del 31 dicembre 1994) nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 dovesse essere direttamente applicato nel procedimento per l’iscrizione di un cittadino bulgaro nell’albo degli avvocati praticanti. Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente: |
2) |
Se l’art. 38, n. 1, dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra (GU L 358 del 31 dicembre 1994) ostasse all’applicazione dell’art. 30, nn. 1 e 5, della Rechtsanwaltsordnung (ordinamento forense) austriaca, secondo cui uno dei requisiti per la registrazione è costituito, fra l’altro, dalla prova della cittadinanza austriaca o di una cittadinanza equivalente, alla domanda di registrazione nell’albo degli avvocati praticanti austriaci presentata il 2 gennaio 2004 da un cittadino bulgaro in servizio presso un avvocato austriaco e di emissione di un certificato di legittimazione ai sensi dell’art. 15, n. 3, della Rechtsanwaltsordnung e al rigetto della domanda fondato esclusivamente sulla cittadinanza, nonostante la sussistenza degli altri requisiti e di un permesso di stabilimento e di lavoro rilasciato solo per l’Austria. |
(1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.
22.5.2010 |
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C 134/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Ireland il 24 febbraio 2010 — Patrick Kelly/National University of Ireland
(Causa C-104/10)
2010/C 134/29
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland.
Parti
Ricorrente: Patrick Kelly.
Resistente: National University of Ireland.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 97/80/CE (1) legittimi un aspirante ad un corso professionale, che ritenga essergli stata negata l’ammissione al corso medesimo per mancata applicazione del principio di parità di trattamento, ad ottenere informazioni sulle qualifiche degli altri aspiranti al corso e, in particolare, di coloro che vi siano stati ammessi, così che il ricorrente possa produrre «dinanzi a un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta». |
2) |
Se l’art. 4 della Direttiva del Consiglio 76/207/CEE (2) legittimi un aspirante a un corso professionale, che ritenga essergli stata negata l’ammissione al corso medesimo «sulla base degli stessi criteri», e di essere stato discriminato «in base al sesso» ai fini dell’ammissione allo stesso, ad ottenere le informazioni detenute da chi organizzi il corso sulle rispettive qualifiche degli altri aspiranti e, in particolare, di coloro che vi siano stati ammessi. |
3) |
Se l’art. 3 della direttiva 2002/73/CE (3), che vieta «la discriminazione diretta o indiretta in base al sesso» nella «ammissione» ad un corso professionale, legittimi un aspirante al corso medesimo, che ritenga di essere stato discriminato «in base al sesso» ai fini dell’ammissione al corso professionale, ad ottenere le informazioni, detenute da chi organizzi, il corso sulle rispettive qualifiche degli altri aspiranti e, in particolare, di coloro che vi siano stati ammessi. |
4) |
Se la natura dell’obbligo di cui all’art. 267, n. 3, del TFUE differisca in uno Stato membro in cui vige un sistema accusatorio (in contrapposizione ad uno in cui vige un sistema inquisitorio) e, se così, sotto quale profilo. |
5) |
Se le leggi nazionali o europee in materia di riservatezza possano incidere sul diritto all’informazione di cui alle summenzionate direttive. |
(1) Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU L 14, pag. 6).
(2) Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 269, pag. 15).
22.5.2010 |
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C 134/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen Sad Sofia — grad il 25 febbraio 2010 — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» presso l’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate
(Causa C-107/10)
2010/C 134/30
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Sofia — grad
Parti
Ricorrente: Enel Maritsa Iztok 3 AD
Convenuto: Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione presso l’amministrazione» centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 18, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l’art. 183, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che, nelle circostanze di cui alla causa principale, essi permettono:
1) |
che in forza di una modifica legislativa diretta alla lotta contro le frodi fiscali il termine per il rimborso dell’IVA venga prorogato fino al giorno dell’emanazione di una decisione sulla verifica fiscale, perché entro i 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi è stata avviata nei confronti dell’interessato una verifica fiscale, senza che per questo periodo siano dovuti interessi sull’importo soggetto a rimborso, qualora, al contempo, si verifichino le seguenti circostanze:
|
2) |
che siano previsti un termine per il rimborso dell’IVA di 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per tale imposta, nonché la possibilità giuridica della sua sospensione, e quindi anche della sua proroga, in forza di un ordine di verifica fiscale intervenuto durante tale periodo, allorché il periodo d’imposta per la detrazione di tale imposta è di un mese; |
3) |
che un rimborso di IVA avvenga con decisione sulla verifica fiscale, allorché l’importo rimborsabile viene compensato con debiti da IVA, altri debiti tributari e crediti dello Stato per diversi periodi d’imposta, tutti accertati con la medesima decisione, nonché interessi applicati su tali somme fino al giorno dell’emanazione della decisione sulla verifica fiscale, qualora con quest’ultima si sia accertato che gli importi di rimborso dell’IVA dichiarati erano corretti e, al contempo, sussistano le seguenti circostanze:
|
4) |
che, quando è stata accertata la correttezza dell’importo del rimborso d’imposta dichiarato nella dichiarazione dei redditi, il giorno dell’emanazione della decisione sulla verifica fiscale lo Stato proceda alla compensazione con debiti tributari accertati con tale decisione per periodi precedenti alla presentazione della dichiarazione nonché con interessi su tali debiti, invece di procedervi il giorno della dichiarazione dei redditi, allorché lo Stato non è tenuto agli interessi durante il periodo stabilito dalla legge entro cui dev’essere rimborsato l’importo e applica interessi sulle imposte compensate a partire dal giorno della presentazione della dichiarazione fino all’emanazione della decisione sulla verifica fiscale. |
22.5.2010 |
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C 134/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 26 febbraio 2010 — Ivana Scattolon/Ministero dell'Università e della Ricerca
(Causa C-108/10)
2010/C 134/31
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Venezia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ivana Scattolon
Convenuto: Ministero dell'Università e della Ricerca
Questioni pregiudiziali
1) |
se la direttiva Cee del Consiglio n. 77/187 (1) e/o la direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE (2), o la diversa normativa comunitaria ritenuta applicabile deve essere interpretata nel senso che quest'ultima può applicarsi ad una fattispecie di trasferimento di personale addetto a servizi ausiliari di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici statali da enti pubblici locali (comuni e province) allo Stato laddove il trasferimento ha comportato il subentro non solo nell'attività e nei rapporti con tutto il personale (bidelli) addetto, ma anche nei contratti di appalto stipulati con imprese private per garantire i medesimi servizi; |
2) |
se la continuità del rapporto di lavoro ex art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 77/187 (trasfusa, unitamente alla Dir. 98/50/CE (3), nella direttiva 2001/23/CE) deve essere interpretato nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all'anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito, anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente; |
3) |
se l'art. 3 della direttiva 77/187 e/o le direttive del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE e 12 marzo 2001, 2001/23/CE, devono essere interpretate nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l'anzianità di servizio se a questa risultano essere collegati, nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico, |
4) |
se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell'effettiva tutela giurisdizionale, ad un tribunale indipendente e, più in generale, ad un equo processo, garantiti dall'art. 6 n. 2 del Trattato sull'Unione Europea (cosi come modificato dall'art 1.8 del trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l'art 46 del trattato sull'Unione) — in combinato disposto con l'art 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli artt. 46 47 e 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona, debbano essere interpretati nel senso di ostare all' emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (5 anni), di una norma di interpretazione autentica difforme rispetto al dettato da interpretare e contrastante con l'interpretazione costante e consolidata dell'organo titolare della funzione nomofilattica, norma oltretutto rilevante per la decisione di controversie in cui lo stesso Stato Italiano è coinvolto come parte. |
(1) G.U. L 061, p. 26
(2) G.U. L 82, p. 16
(3) GU L 201, p. 88
22.5.2010 |
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C 134/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 2 marzo 2010 — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen
(Causa C-113/10)
2010/C 134/32
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Zuckerfabrik Jülich AG
Convenuto: Hauptzollamt Aachen
Questione pregiudiziale
Se il regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002 — 2003, 2003 — 2004, 2004 — 2005 e 2005 — 2006 (1) sia valido.
(1) GU L 321, pag. 1.
22.5.2010 |
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C 134/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 3 marzo 2010 — Belpolis Benelux SA/Belgische Staat
(Causa C-114/10)
2010/C 134/33
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Belpolis Benelux SA
Convenuto: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto comunitario, e segnatamente il principio della libera prestazione dei servizi, sancito dall’art. 56 del TFUE, osti al regime previsto dagli artt. 1 e 1bis del Koninklijk Besluit 20 luglio 1970, n. 20, ai sensi del quale è possibile avvalersi dell’aliquota IVA ridotta (6 %) per opere su beni immobili solo quando il prestatore di servizi sia registrato come impresa in Belgio, ai sensi degli art. 400 e 401 del Codice delle imposte sul reddito 1992. |
2) |
Se il regime previsto dagli artt. 1 e 1bis del Koninklijk Besluit 20 luglio 1970, n. 20, ai sensi del quale è possibile avvalersi dell’aliquota IVA ridotta (6 %) per opere su beni immobili solo quando il prestatore di servizi sia registrato come impresa in Belgio, ai sensi degli art. 400 e 401 del Codice delle imposte sul reddito 1992, violi il principio di neutralità fiscale e/o il principio generale comunitario di uguaglianza. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 3 marzo 2010 — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Causa C-115/10)
2010/C 134/34
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrente: Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.
Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Questioni pregiudiziali
1) |
Se possano tra loro differenziarsi le condizioni alle quali sono subordinati, da un lato, gli aiuti comunitari (del FEAOG) rientranti nella politica agricola comune e, dall’altro lato, gli aiuti nazionali integrativi, ossia se le condizioni relative agli aiuti nazionali integrativi possano essere previste da altre norme, più rigorose di quelle che disciplinano gli aiuti finanziati dal FEAOG. |
2) |
Se l’ambito di applicazione determinato, per quanto riguarda i beneficiari degli aiuti, dall’art. 1, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508 (1), che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e dall’art. 10, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259 (2), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, possa essere interpretato nel senso che gli aiuti, per quanto riguarda l’individuazione dei loro beneficiari, sono subordinati solo a due presupposti, ossia devono essere destinati a) a un gruppo di produttori agricoli (o a un singolo produttore agricolo) b) la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità. |
3) |
Se i citati regolamenti possano essere interpretati nel senso che il produttore agricolo la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità ma che voglia cessare la sua attività in futuro (dopo aver utilizzato la sovvenzione) non ha il diritto di beneficiare di un aiuto. |
4) |
Come occorra interpretare la nozione di status giuridico conferito secondo il diritto nazionale ai sensi dei due citati regolamenti. |
5) |
Se lo status giuridico conferito ai sensi del diritto nazionale includa anche quello connesso alle modalità dell’eventuale cessazione dell’impresa del produttore agricolo (o dello scioglimento del gruppo di produttori). Infatti, il diritto ungherese disciplina status giuridici distinti per le varie situazioni che possono sfociare in una cessazione (sospensione dei pagamenti, fallimento e liquidazione). |
6) |
Se si possa prevedere che i presupposti per chiedere, da un lato, il (regime comunitario di) pagamento unico per superficie e, dall’altro, l’aiuto nazionale integrativo abbiano una forma distinta e che siano del tutto indipendenti gli uni dagli altri; occorre verificare quali rapporti esistano (o possano esistere) tra i principi, il regime e gli obiettivi dei due tipi di sovvenzioni. |
7) |
Se si possa escludere dal beneficio dell’aiuto nazionale integrativo un gruppo (o un singolo produttore) che soddisfa, peraltro, i presupposti del regime comunitario di pagamento unico per superficie. |
8) |
Se l’ambito di applicazione del regolamento n. 1259/1999 includa anche, secondo quanto previsto dal suo art. 1, l’aiuto nazionale integrativo, tenuto conto del fatto che quanto è solo parzialmente finanziato dal FEAOG è finanziato, con gli opportuni adattamenti, con un aiuto nazionale integrativo. |
9) |
Se un produttore agricolo la cui azienda, funzionante effettivamente e in piena legalità, si trovi nel territorio della Comunità abbia diritto a un aiuto nazionale integrativo. |
10) |
Ove il diritto nazionale disciplini il processo di scioglimento delle società commerciali con una normativa specifica, se quest’ultima presenti una rilevanza dal punto di vista degli aiuti comunitari (e degli aiuti nazionali ad essi connessi). |
11) |
Se si possano interpretare le norme comunitarie e nazionali che sovrintendono al funzionamento della politica agricola comune nel senso che devono creare un regime giuridico complesso, d’interpretazione uniforme e funzionante in conformità a identici principi e condizioni. |
12) |
Se l’ambito di applicazione determinato dall’art. 1, n. 4, del regolamento n. 3508/92 e dall’art. 10, lett. a), del regolamento n. 1259/1999 possa essere interpretato nel senso che, dal punto di vista della sovvenzione, l’intenzione del produttore agricolo di cessare la sua attività in futuro, o ancora lo status giuridico che ne deriva, è del tutto irrilevante. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113).
22.5.2010 |
IT |
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C 134/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 marzo 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH
(Causa C-119/10)
2010/C 134/35
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente in cassazione: Frisdranken Industrie Winters BV
Resistente: Red Bull GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione 1) a., se l’uso del segno possa essere vietato nel Benelux, anche in forza dell’art. 5 della direttiva sui marchi, qualora i prodotti recanti il marchio siano esclusivamente destinati all’esportazione verso paesi al di fuori del territorio (a) del Benelux ovvero (b) dell’Unione europea, ed essi all’interno di detto territorio — salvo nell’azienda dove ha avuto luogo il riempimento — non possano essere percepiti dal pubblico. |
3) |
In caso di soluzione affermativa della questione 2) (a o b), quale criterio debba essere applicato per risolvere la questione se si configuri una violazione del marchio: se valga il criterio della percezione del consumatore (normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto) nel Benelux o, rispettivamente nell’Unione europea, che in tal caso, nelle circostanze della fattispecie, non può essere determinato se non in via presuntiva o astratta,— ovvero se al riguardo occorra seguire un altro criterio, ad esempio la percezione del consumatore nel paese in cui i prodotti vengono esportati. |
(1) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/24 |
Ricorso proposto il 5 marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-121/10)
2010/C 134/36
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik, K. Walkerová, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione del Consiglio 22 dicembre 2009, 2009/1017/UE, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l’acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (1); |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Adottando la decisione impugnata, il Consiglio ha disapplicato la decisione della Commissione derivante dalla proposta di misure appropriate contenuta nel punto 196 degli orientamenti agricoli del 2007 e dalla sua accettazione incondizionata da parte dell’Ungheria, decisione che ha obbligato quest’ultima sopprimere, entro il 31 dicembre 2009, due regimi di aiuti per l’acquisto di terreni agricoli. Invocando pretestuose circostanze eccezionali, il Consiglio ha in realtà consentito all’Ungheria di mantenere tali regimi fino alla data di scadenza degli orientamenti agricoli del 2007, il 31 dicembre 2013. Le circostanze fatte valere dal Consiglio a fondamento della propria decisione non hanno, con ogni evidenza, un carattere eccezionale tale da giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione relativa a detti regimi.
A sostegno della propria domanda di annullamento, la Commissione deduce quattro motivi:
a) |
In primo luogo, essa afferma che il Consiglio non era competente ad agire ai sensi dell’art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE, poiché l’aiuto da esso approvato era un aiuto esistente che l’Ungheria, accettando le misure appropriate che la Commissione le aveva proposto, si era impegnata ad eliminare entro la fine del 2009. |
b) |
In secondo luogo, il Consiglio, cercando di neutralizzare la decisione relativa alle misure che l’Ungheria poteva conservare fino alla fine del 2009, ma non oltre tale data, è incorso in uno sviamento di potere, in quanto ha consentito che tali misure fossero mantenute fino al 2013. |
c) |
In terzo luogo, la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di leale cooperazione applicabile agli Stati membri ed anche tra le istituzioni. Con la propria decisione, il Consiglio ha esonerato l’Ungheria dal suo obbligo di cooperazione con la Commissione relativo alle misure appropriate accettate dallo Stato membro in questione nell’ambito della cooperazione stabilita dall’art. 108, n. 1, TFUE e riguardanti l’aiuto esistente per l’acquisto di terreni agricoli. |
d) |
Con l’ultimo motivo, la Commissione deduce che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto ha ritenuto che sussistessero circostanze eccezionali che giustificavano l’adozione della misura approvata. |
(1) GU L 348, pag. 55.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal administrativo (Portogallo) il 10 marzo 2010 — Foggia-Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
(Causa C-126/10)
2010/C 134/37
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA
Convenuto: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Interveniente: Ministério Público
Questioni pregiudiziali
1) |
Quale sia il significato e la portata dell’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 23 luglio 1990, 90/434/CEE, con particolare riferimento al contenuto delle espressioni «valide ragioni economiche» e «ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività» delle società partecipanti ad operazioni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 90/434/CEE. |
2) |
Se risulti compatibile con la citata disposizione comunitaria il criterio applicato dall’amministrazione tributaria, secondo cui non esistevano serie ragioni economiche che potessero giustificare la domanda presentata dalla società incorporante affinché le venissero imputate le perdite fiscali della società incorporata, e in virtù del quale l’amministrazione tributaria ha ritenuto che non fosse evidente l’esistenza di un interesse economico alla fusione da parte della società incorporante, tenuto conto del fatto che la società incorporata non aveva svolto alcuna attività attinente alla gestione di partecipazioni sociali, né possedeva partecipazioni finanziarie, ragione per cui, in tal modo, avrebbe trasferito solo perdite elevate, nonostante fosse stato considerato che la fusione potesse produrre un effetto positivo in termini di struttura dei costi del gruppo. |
22.5.2010 |
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C 134/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) (Grecia) l’11 marzo 2010 — Naftiliaki Etaireia Thasou AE/Ypourgos Emporikis Naftilías
(Causa C-128/10)
2010/C 134/38
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)
Parti
Ricorrente: Naftiliaki Etaireia Thasou AE (Società di navigazione di Thassos)
Resistente: Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro della marina mercantile)
Questione pregiudiziale
«Se le disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi [all’interno] degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7), interpretate in conformità al principio della libera prestazione dei servizi, consentano l’adozione di una normativa nazionale ai sensi della quale gli armatori possono effettuare servizi di cabotaggio marittimo soltanto previo rilascio di un’autorizzazione amministrativa, allorché: a) tale regime di autorizzazione è volto a controllare se, in considerazione della situazione esistente in un determinato porto, i collegamenti marittimi dichiarati dall’armatore possano essere effettuati in condizioni di sicurezza della nave e di ordine del porto nonché a controllare l’idoneità della nave per la quale viene chiesta l’autorizzazione ad approdare agevolmente in un determinato porto all’orario dichiarato dall’armatore come momento preferibile per l’effettuazione di un determinato collegamento, senza tuttavia che siano predeterminati, con una norma giuridica, i criteri in base ai quali tali questioni sono valutate dalla Pubblica Amministrazione, in particolare qualora vi siano più armatori interessati a un determinato scalo nello stesso momento e nel medesimo porto; b) tale regime di autorizzazione costituisce contemporaneamente un mezzo per imporre obblighi di servizio pubblico avente, sotto questo profilo, le seguenti caratteristiche: i) riguarda indistintamente tutti i collegamenti di linea con le isole, ii) l’autorità amministrativa competente a rilasciare l’autorizzazione gode di amplissima discrezionalità nell’imporre obblighi di servizio pubblico, senza che siano predeterminati, con una norma giuridica, i criteri di esercizio di tale discrezionalità e senza che sia predeterminato il contenuto degli obblighi di servizio pubblico che possono essere eventualmente imposti».
22.5.2010 |
IT |
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C 134/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) (Grecia) l’11 marzo 2010 — Amaltheia I Naftiki Etaireia/Ypourgos Emporikis Naftilías
(Causa C-129/10)
2010/C 134/39
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)
Parti
Ricorrente: Amaltheia I Naftiki Etaireia
Resistente: Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro della marina mercantile)
Questione pregiudiziale
«Se le disposizioni degli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi [all’interno] degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7), interpretate in conformità al principio della libera prestazione dei servizi, consentano l’adozione di una normativa nazionale ai sensi della quale gli armatori possono effettuare servizi di cabotaggio marittimo soltanto previo rilascio di un’autorizzazione amministrativa, la quale viene concessa nell’ambito di un regime di autorizzazione volto a controllare, tra l’altro, se, in considerazione della situazione esistente in un determinato porto, i collegamenti marittimi dichiarati dall’armatore possano essere effettuati in condizioni di sicurezza della nave e di ordine del porto nonché a controllare l’idoneità della nave per la quale viene chiesta l’autorizzazione ad approdare agevolmente in un determinato porto all’orario dichiarato dall’armatore come momento preferibile per l’effettuazione di un determinato collegamento, senza tuttavia che siano predeterminati, con una norma giuridica, i criteri in base ai quali tali questioni sono valutate dalla Pubblica Amministrazione, in particolare qualora vi siano più armatori interessati a un determinato scalo nello stesso momento e nel medesimo porto».
22.5.2010 |
IT |
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C 134/26 |
Ricorso proposto l'11 marzo 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-130/10)
2010/C 134/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Perillo, K. Bradley, A. Auersperger Matić, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009 n. 1286 (1), recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (2) che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani; |
— |
disporre che gli effetti del regolamento (UE) del Consiglio n. 1286/2009 siano mantenuti fino alla sua sostituzione; |
— |
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Parlamento europeo ritiene invalido il regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009 n. 1286, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, per le seguenti ragioni:
— |
alla luce del suo obiettivo e del suo contenuto, il corretto fondamento normativo del regolamento in questione è l'art. 75 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
— |
in subordine, le condizioni per ricorrere all'art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sussistevano in quanto non era stata presentata alcuna valida proposta e il Consiglio non aveva previamente adottato una decisione in conformità al capitolo 2 del titolo V del Trattato sull'Unione europea. |
— |
qualora la Corte dovesse annullare il regolamento controverso, il Parlamento propone comunque che la Corte eserciti il proprio potere discrezionale per mantenere gli effetti del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 264, n. 2, TFUE, fino a quando il regolamento stesso non sia sostituito. |
(1) GU L 346, pag. 42.
(2) GU L 139, pag. 9.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgio) il 15 marzo 2010 — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Halley e 3. Marie Joëlle Armel Halley/Belgische Staat
(Causa C-132/10)
2010/C 134/41
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven
Parti
Ricorrenti |
: |
|
||||||
Convenuto |
: |
Belgische Staat |
Questione pregiudiziale
Se l’art. 137, n. 1, secondo comma, del Wetboek Successierechten — (Codice sui diritti di successione), in combinato disposto con l’art. 111 dello stesso Codice, sia compatibile con gli artt. 26, 49, 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, posto che il termine di prescrizione per i diritti di successione dovuti per le azioni nominative è di due anni, se la sede della direzione effettiva della società si trova in Belgio, mentre lo stesso termine è di dieci anni se la sede della direzione effettiva della società non si trova in Belgio.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Torino (Italia) il 15 marzo 2010 — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso
(Causa C-135/10)
2010/C 134/42
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte di Appello di Torino
Parti nella causa principale
Ricorrente: SCF Consorzio Fonografici
Convenuto: Marco Del Corso
Questioni pregiudiziali
1) |
se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del 26 ottobre 1961, l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitario; |
2) |
se le predette fonti di diritto internazionale uniforme siano, altresì, immediatamente precettive nei rapporti privati; |
3) |
se le rispettive nozioni di «comunicazione al pubblico» contenute nei citati testi di diritto convenzionale coincidano con quelle comunitarie di cui alle Direttive 100/92/CE (1) e 2001/29/CE (2), e in caso negativo quale fonte debba prevalere; |
4) |
se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca «comunicazione al pubblico», ovvero «messa a disposizione del pubblico» ai fini dell'applicazione dell'art. 3, n. 2 lett. b) della Direttiva 2001/29/CE; |
5) |
se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici. |
(1) GU L 346, p. 61
(2) GU L 167, p. 10
22.5.2010 |
IT |
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C 134/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 17 marzo 2010 — Prism Investments BV/J.A. van der Meer, nella sua qualità di curatore fallimentare della Arilco Holland BV
(Causa C-139/10)
2010/C 134/43
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Prism Investments BV
Convenuto: J.A. van der Meer, nella sua qualità di curatore fallimentare della Arilco Holland BV
Questione pregiudiziale
Se l’art. 45 del regolamento Bruxelles n. 44/2001 (1) osti a che il giudice, che valuta un ricorso, di cui all’art. 43 o all’art. 44 di detto regolamento, rigetti o revochi la dichiarazione di esecutività per un motivo diverso da quelli contemplati dagli artt. 34 e 35 del regolamento, che sia addotto avverso l’esecuzione della decisione dichiarata esecutiva e che sia intervenuto dopo l’adozione della medesima, come il motivo che la decisione stessa è già stata eseguita.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
22.5.2010 |
IT |
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C 134/28 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 23 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e delle Finanze
(Causa C-316/08) (1)
2010/C 134/44
Lingua processuale: l’italiano
Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna) — Telecom Italia SpA/Regione autonoma della Sardegna, con l'intervento di Space SpA et Passamonti Srl e altri
(Causa C-290/09) (1)
2010/C 134/45
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 10 febbraio 2010 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Schwarzbräu GmbH
(Cause riunite C-364/09 P e C-365/09 P) (1)
2010/C 134/46
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
22.5.2010 |
IT |
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C 134/29 |
Sentenza del Tribunale 19 marzo 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione europea
(Causa T-50/05) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto comunitaria - Prestazione di servizi informatici riguardanti sistemi telematici di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa - Rigetto dell’offerta di un concorrente - Ricorso di annullamento - Consorzio offerente - Ricevibilità - Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza - Criteri di aggiudicazione - Principi di buona amministrazione e di diligenza - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»)
2010/C 134/47
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Parpala e K. Kańska, poi L. Parpala e E. Manhaeve e infine L. Parpala, E. Manhaeve e M. Wilderspin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 novembre 2004 di non accogliere l’offerta presentata dal consorzio costituito dalla ricorrente e da un’altra società nell’ambito di un bando di gara riguardante prestazioni di servizi informatici per la definizione di specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi telematici per il controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno della Comunità europea nell’ambito dell’accordo di sospensione del regime di accisa e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/29 |
Sentenza del Tribunale 19 marzo 2010 — Gollnisch/Parlamento
(Causa T-42/06) (1)
(«Privilegi e immunità - Membro del Parlamento europeo - Decisione di non difendere i privilegi e le immunità - Ricorso di annullamento - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento - Comportamento contestato al Parlamento - Violazione sufficientemente caratterizzata di una regola di diritto che conferisce diritti ai singoli - Nesso di causalità»)
2010/C 134/48
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) (rappresentanti: avv.ti W. de Saint Just e G. Dubois)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, C. Karamarcos et A. Padowska, puis H. Krück, D. Moore e A. Padowska, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 13 dicembre 2005 di non difendere le immunità e i privilegi del sig. Bruno Gollnisch, dall’altro domanda di risarcimento del danno subito dal sig. Gollnisch in seguito a tale decisione
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di annullamento. |
2) |
La domanda di risarcimento è respinta. |
3) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dal sig. Bruno Gollnisch, comprese quelle attinenti al procedimento sommario. |
4) |
Il sig. Gollnisch sopporterà un terzo delle sue spese, comprese quelle attinenti al procedimento sommario. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/30 |
Sentenza del Tribunale 19 marzo 2010 — Bianchi/ETF
(Causa T-338/07 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di diniego del rinnovo del contratto - Art. 47, lett. b), del RAA»)
2010/C 134/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Irène Bianchi (Torino, Italia) (Rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (Rappresentanti: M. Dunbar, agente, assistito da G. Vandersanden, poi da L. Levi, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (seconda Sezione) 28 giugno 2007, Bianchi/ETF (causa F-38/06, nonancora pubblicata nella Raccolta) avente ad oggetto l'annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Irène Bianchi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fondazione europea per la formazione professionale (EFT) nell’ambito del presente procedimento. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/30 |
Sentenza del Tribunale 19 marzo 2010 — Mirto Corporación Empresarial/UAMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)
(Causa T-427/07) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Mirtillino - Marchio comunitario denominativo anteriore MIRTO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 134/50
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Mirto Corporación Empresarial, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Maglificio Barbara Srl (Busto Arsizio)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 agosto 2007 (procedimento R 875/2006-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Creaciones Mirto SA ed il Maglificio Barbara Srl
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Mirto Corporación Empresarial, SL è condannata alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/31 |
Sentenza del Tribunale 25 marzo 2010 — Nestlé/UAMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe)
(Cause riunite da T-5/08 a T-7/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchi comunitari figurativi Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe - Marchi internazionali e nazionali figurativi anteriori che rappresentano un mug e chicchi di caffè - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 134/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentante: avv. A. von Mühlendahl)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: R. Pethke, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: avv.ti N. Clarembeaux, D. Vervaet e P. Maeyaert)
Oggetto
Ricorsi proposti contro tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 1o ottobre 2007 (procedimenti R 563/2006-2, R 568/2006-2 e R 1312/2006-2), relative a procedimenti di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Master Beverage Industries Pte Ltd
Dispositivo
1) |
Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1o ottobre 2007 (procedimenti R 563/2006-2, R 568/2006-2 e R 1312/2006-2) sono annullate. |
2) |
Per il resto, i ricorsi sono respinti. |
3) |
L’UAMI e la Master Beverage Industries Pte Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Société des produits Nestlé SA. |
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/31 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2010 — 2nine/UAMI — Pacific Sunwear of California (nollie)
(Causa T-363/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo nollie - Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori NOLI - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009)»)
2010/C 134/52
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 2nine Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Palmer, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, California, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 giugno 2008 (procedimento R 1590/2007-2) relativa al procedimento di opposizione tra la 2nine Ltd e la Pacific Sunwear of California, Inc.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La 2nine Ltd è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/32 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2010 — 2nine/UAMI — Pacific Sunwear of California (nollie)
(Causa T-364/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo nollie - Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori NOLI - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009)»)
2010/C 134/53
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 2nine Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Palmer, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, California, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 giugno 2008 (procedimento R 1591/2007-2) relativa al procedimento di opposizione tra la 2nine Ltd e la Pacific Sunwear of California, Inc.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La 2nine Ltd è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/32 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2010 — Inter-Nett 2000/UAMI — Unión de Agricultores (HUNAGRO)
(Causa T-423/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo HUNAGRO - Marchio comunitario figurativo anteriore UNIAGRO - Diniego parziale di registrazione - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Artt. 8, n. 1, lett. b), e 12, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 8, n. 1, lett. b), e 12, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 134/54
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft) (Mόr, Ungheria) (rappresentante: avv. E. Petruska)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente P. Sipos, in seguito P. Sipos e O. Montalto, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Unión de Agricultores, SA (El Ejido, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 luglio 2008 (procedimento R 71/2008-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Unión de Agricultores, SA e la Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft) è condannata alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/33 |
Sentenza del Tribunale 26 marzo 2010 — Proges/Commissione
(Causa T-577/08) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Gara di appalto comunitaria - Programma per la creazione di modelli per l’utilizzo del territorio - Rigetto dell’offerta di un offerente - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Criteri di aggiudicazione)
2010/C 134/55
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Proges — Progetti di sviluppo Srl (Roma, Italia) (rappresentante: avv. M. Falcetta)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Bambara e E. Manhaeve, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2008 di escludere l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito di una gara d’appalto vertente sulla realizzazione di un programma per la creazione di modelli per l’utilizzo del territorio, nonché la domanda di risarcimento del danno subìto dalla ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Proges — Progetti di sviluppo Srl è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione europea. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/33 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2010 — Eliza/UAMI — Went Computing Consultancy Group (eliza)
(Causa T-130/09) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente la parola eliza - Marchio denominativo comunitario anteriore ELISE - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Diniego di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b). del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 134/56
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eliza Corporation (Beverly, Stati Uniti) (rappresentante: R. Köbbing, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Went Computing Consultancy Group BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Meijboom, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 luglio 2008 (procedimento R 1244/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Went Computing Consultancy Group BV e la Eliza Corp.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
La Eliza Corporation è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dalla Went Computing Consultancy Group BV. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/34 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2010 — MarketTools/UAMI — Optimum-Telecomunicações (ZOOMERANG)
(Causa T-105/07) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
2010/C 134/57
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: MarketTools, Inc. (San Francisco, Stati Uniti) (Rappresentanti: avv.ti W. von der Osten-Sacken, A. González Hähnlein, O. Günzel e A. Wenninger)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: inizialmente, S. Laitanen, in seguito G. Schneider e D. Botis, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Optimus Telecomunicações, SA (Maia, Portogallo) (Rappresentanti: avv.ti T. Coalço Dias e J. Conceição Pimenta)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 gennaio 2007 (ricorso R 253/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione fra la Optimus Telecomunicações, SA e la MarketTools, Inc.
Dispositivo
1) |
Non vi è luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal convenuto. |
3) |
L’interveniente sopporterà le proprie spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/34 |
Ordinanza del Tribunale 24 marzo 2010 — Eriksen/Commissione
(Causa T-516/08) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Conseguenze per la salute pubblica dell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia) - Direttiva 96/29/Euratom - Mancata adozione da parte della Commissione di misure nei confronti di uno Stato membro - Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento giuridico»)
2010/C 134/58
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Heinz Helmuth Eriksen (Ebeltoft, Danimarca) (rappresentante: I. Anderson, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White e M. Patakia, agenti)
Oggetto
Ricorso per risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pretesa mancata adozione da parte della Commissione delle misure necessarie ad imporre al Regno di Danimarca l’adozione delle disposizioni normative e amministrative volte a conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), e l’applicazione di tali disposizioni ai lavoratori coinvolti nell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Heinz Helmuth Eriksen è condannato alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/35 |
Ordinanza del Tribunale 24 marzo 2010 — Lind/Commissione
(Causa T-5/09) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Conseguenze per la sanità pubblica dell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia) - Direttiva 96/29/Euratom - Mancata adozione da parte della Commissione di provvedimenti nei confronti di uno Stato membro - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
2010/C 134/59
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Brigit Lind (Greve, Danimarca) (rappresentante: avv. I. Anderson)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White e M. Patakia, agenti)
Oggetto
Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’asserita mancata adozione da parte della Commissione delle misure necessarie per imporre al Regno di Danimarca di adottare le disposizioni legislative e amministrative che gli consentissero di conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), e di applicare tali disposizioni ai lavoratori coinvolti nell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Brigit Ling è condannata alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/35 |
Ordinanza del Tribunale 24 marzo 2010 — Hansen/Commissione
(Causa T-6/09) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Conseguenze per la sanità pubblica dell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia) - Direttiva 96/29/Euratom - Mancata adozione da parte della Commissione di provvedimenti nei confronti di uno Stato membro - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
2010/C 134/60
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bent Hansen (Aarslev, Danimarca) (rappresentante: avv. I. Anderson)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: E. White e M. Patakia, agenti)
Oggetto
Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’asserita mancata adozione da parte della Commissione delle misure necessarie per imporre al Regno di Danimarca di adottare le disposizioni legislative e amministrative che gli consentissero di conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), e di applicare tali disposizioni ai lavoratori coinvolti nell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Bent Hansen è condannato alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/36 |
Ordinanza del Tribunale 8 marzo 2010 — Maxcom/UAMI — Maxdata Computer (maxcom)
(Causa T-155/09) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere»)
2010/C 134/61
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Maxcom sp. z o.o. (Tychy, Polonia) (rappresentante: P. Kral, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D.Schimanek-Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marl, Germania)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2009 (procedimento R 1019/2008-2) riguardante un procedimento di opposizione tra Maxdata Computer GmbH & Co. KG e Maxcom sp. z o. o.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere. |
2) |
Maxcom sp. z o.o. sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dall’UAMI. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/36 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 26 marzo 2010 — SNF/ECHA
(Causa T-1/10 R)
(«Procedimento sommario - REACH - Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)
2010/C 134/62
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Richiedente: SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati, e P. Sellar, solicitor)
Resistente: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkila e W. Broere, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione che identifica l’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio, che sarebbe stata adottata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il 7 dicembre 2009, in applicazione dell’art. 59 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1)
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/37 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 26 marzo 2010 — Sviluppo Globale/Commissione
(Causa T-6/10 R)
(«Procedimento sommario - Appalti pubblici - Gara d’appalto - Rigetto di un’offerta - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori - Perdita di un’opportunità - Insussistenza di un danno grave ed irreparabile - Mancanza di urgenza»)
2010/C 134/63
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Richiedente: Sviluppo Globale GEIE (Roma) (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira, F. Erlbacher e P. Manzini, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori riguardo alla gara d’appalto EuropeAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla fornitura di servizi di supporto alle amministrazioni doganali e fiscali del Kosovo.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/37 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 26 marzo 2010 — Alisei/Commissione
(Causa T-16/10 R)
(«Procedimento sommario - Programma che istituisce uno “strumento alimentare” destinato a paesi in via di sviluppo - Invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni - Diniego di una sovvenzione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Carenza di interesse ad agire - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»)
2010/C 134/64
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Richiedente: Alisei (Roma) (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e P. van Nuffel, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori relativa alla selezione di talune domande di sovvenzione presentate nell’ambito del programma «strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo» (EuropeAid/128608/C/ACT/Multi).
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/37 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Germania/Commissione
(Causa T-104/10)
2010/C 134/65
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e C. von Donat, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione 18 dicembre 2009, C(2009) 10561, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso con le decisioni della Commissione 27 novembre 1995, C(95) 2529, e, da ultimo, 15 novembre 1999, C(1999) 3557, a favore del programma RESIDER II per il Saarland (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo complessivo del FESR concesso a favore della iniziativa comunitaria RESIDER II SAARLAND (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania.
A sostegno del proprio corso, la ricorrente deduce cinque motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente afferma che rettifiche finanziarie forfetarie e estrapolate per il periodo di finanziamento 1994-1999 sarebbero prive di fondamento giuridico.
In secondo luogo, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (1), in quanto non sussistevano i presupposti per la riduzione. A questo riguardo, essa adduce in particolare che la Commissione ha applicato in maniera errata la nozione di «irregolarità». Inoltre, la Commissione non ha accertato che le autorità nazionali a cui era stata affidata la gestione dei fondi strutturali avessero disatteso ai propri obblighi di cui all'art. 23 del regolamento n. 4253/88. Per poter addebitare una irregolarità sistematica mancherebbe una sufficiente determinazione dei sistemi di gestione e di controllo richiesti. Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'affermazione dell'esistenza di errori sistematici nella gestione e nel controllo si baserebbe su erronei accertamenti di fatto. La ricorrente allega altresì che elementi rilevanti dei fatti sarebbero stati stabiliti e valutati in modo incorretto.
In subordine, la ricorrente deduce, come terzo motivo, che le riduzioni apportate nella decisione sono sproporzionate. A tal riguardo essa afferma che la Commissione non avrebbe esercitato il potere discrezionale che le compete in forza dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88. Le correzioni forfetarie impiegate oltrepasserebbero altresì il rischio (potenziale) di danno per il bilancio comunitario. Ad avviso della ricorrente, dall'altro lato sono stati cumulati indici di correzione senza che in ogni singolo caso sia stato verificato il risultato in relazione al principio di proporzionalità. La ricorrente sostiene altresì che l’estrapolazione operata degli errori è sproporzionata poiché errori specifici non potrebbero essere trasferiti ad un complesso di situazioni disomogeneo.
Come quarto motivo, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata è priva di sufficiente motivazione. A questo riguardo essa afferma che l’origine e il fondamento dell'ammontare delle riduzioni effettuate in via forfetaria non possono essere dedotti dalla decisione impugnata. Per di più, non risulta che la Commissione abbia esaminato in modo sufficiente le affermazioni in punto di fatto delle autorità tedesche. Inoltre, la Commissione non avrebbe tratto le conseguenze delle problematiche osservate nell'ambito delle valutazioni dei progetti realizzate da esaminatori esterni per quanto riguarda la portata delle verifiche.
Infine, la ricorrente contesta, quale quinto motivo, che la convenuta avrebbe violato il principio di partenariato, dato che attualmente si basa sulle «schede sull'ammissibilità delle spese», che sono state elaborate solo nel periodo di finanziamento in corso. Inoltre, la Commissione fonda la decisione impugnata su carenze sistematiche del sistema di gestione e di controllo, nonostante essa avesse confermato l'operatività dei sistemi di gestione e controllo durante il periodo di finanziamento.
(1) Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1).
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/38 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne/UAMI — Natura Cosméticos (NATURAVIVA)
(Causa T-107/10)
2010/C 134/66
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. K. Sandberg)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Natura Cosméticos, SA (Itapecerica da Serra, Brasile)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 novembre 2009 nel procedimento R 1558/2008-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese; e |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento dinanzi al convenuto. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NATURAVIVA» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio «VIVA» per prodotti della classe 3; registrazione comunitaria del marchio «VIVA» per prodotti della classe 3.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto totale della domanda di registrazione del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che tra i marchi in questione non vi fosse alcun rischio di confusione.
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/39 |
Ricorso proposto il 5 marzo 2010 — Lussemburgo/Commissione
(Causa T-109/10)
2010/C 134/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente e P. Kinsch, avocat)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa si applica al Granducato di Lussemburgo; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede l’annullamento, nella parte in cui essa si applica al Granducato di Lussemburgo, della decisione della Commissione C(2009) 10712, adottata il 23 dicembre 2009, recante una riduzione del contributo concesso al Programma d’iniziativa comunitario Interreg II/C «Inondazione Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ai sensi della decisione della Commissione 18 dicembre 1997, C(97) 3742 (FESR n. 970010008).
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che, in caso di accoglimento del ricorso di annullamento proposto dalle autorità olandesi e tedesche, il Granducato di Lussemburgo deve beneficiarne di conseguenza. Se si dovesse accertare che gli errori o i punti deboli, asseritamente sistematici, che la Commissione ritiene di aver rilevato, a seguito di un controllo, nel funzionamento del programma di cui trattasi nei Paesi Bassi e in Germania, in realtà non esistono, verrebbe meno il fondamento stesso dei ragionamenti seguiti nella decisione, e, con esso, la rettifica finanziaria lineare applicata ai progetti attuati in Lussemburgo.
Il secondo motivo di ricorso è attinente all’illegittimità dell’estensione al Granducato di Lussemburgo di una rettifica finanziaria eventualmente giustificata solo nei confronti di altri Stati membri. Non si sarebbe constatata alcuna anomalia nel funzionamento del programma nel Granducato di Lussemburgo. Il fatto che il Lussemburgo abbia accettato di partecipare ad un programma congiunto con la Germania, il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi non giustificherebbe che esso debba subire gli effetti negativi, in termini di rettifica finanziaria dei suoi progetti, di errori o punti deboli rilevati durante il controllo dei progetti olandesi o tedeschi, e che consisterebbero quasi esclusivamente nell’asserita violazione delle disposizioni relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici. Orbene, nonostante il fatto che si tratta di una partecipazione congiunta di cinque Stati membri allo stesso programma, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rientrerebbero nella responsabilità esclusiva delle autorità nazionali degli Stati membri interessati.
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/40 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2010 — Insula/Commissione
(Causa T-110/10)
2010/C 134/68
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-D. Simonet e P. Marsal, avocats)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
dichiarare che la domanda della Commissione volta ad ottenere la restituzione di una somma di EUR 84 120 è infondata e, conseguentemente, condannare la Commissione all'emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 84 120; |
— |
dichiarare che occorre riunire la presente causa alla T-366/09, ai fini della fase scritta e orale del procedimento, per ragioni di connessione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, basato su una clausola compromissoria, il ricorrente chiede al Tribunale di accertare che la nota di addebito del 28 gennaio 2010 — con cui la Commissione esige, a seguito di una relazione di verifica contabile dell’OLAF, il recupero degli anticipi versati al ricorrente — non è conforme alle clausole del contratto EL HIERRO (NNE5/2001/950) stipulato nel contesto del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione sull’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile.
Il ricorrente solleva due motivi.
Con il primo motivo, esso contesta l’esigibilità del credito preteso dalla Commissione a seguito della relazione di verifica contabile effettuata nel 2005.
Con il secondo motivo, esso fa valere che la Commissione, emettendo la nuova nota di addebito, viola i suoi obblighi contrattuali, i quali non le consentirebbero più di richiedere documenti giustificativi supplementari, sei anni dopo l’ultimo versamento effettuato a Insula e in assenza di notifica da parte della Commissione entro il termine impartito nel contratto.
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/40 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2010 — Germania/Commissione
(Causa T-114/10)
2010/C 134/69
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, C. Blaschke, agenti, e U. Karpenstein, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 2009, C(2009) 10712, relativa alla riduzione del contributo finanziario a carico del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), inizialmente concesso al programma transfrontaliero INTERREG II C (inondazioni Reno-Mosa) nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel regno dei Paesi Bassi, ai sensi della decisione della Commissione 18 dicembre 1997 — FEDER n. 970010008. |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo finanziario del FESR, concesso per il periodo 1o gennaio 1994-31 dicembre 1999, in favore del programma transfrontaliero INTERREG II C (inondazioni Reno-Mosa) nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel regno dei Paesi Bassi.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi.
Quale primo motivo, la ricorrente lamenta il difetto dei presupposti richiesti dall'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (1) per procedere ad una rettifica finanziaria. Ad avviso della ricorrente, tale disposizione non autorizza la Commissione ad effettuare rettifiche finanziarie per errori amministrativi o supposte carenze nei sistemi di gestione controllo. Essa afferma altresì che anche nel caso in cui errori amministrativi o carenze nei sistemi di gestione e controllo ricadessero nell'ambito di applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, non potrebbe procedersi ad una rettifica finanziaria. Da un lato, le «irregolarità» contestate dalla Commissione del presente procedimento consentirebbero rettifiche finanziarie unicamente nel caso in cui avessero o avessero avuto ripercussioni negative sul bilancio dell’Unione. Ad avviso della ricorrente, ciò non sarebbe vero nel caso delle misure contestate dalla Commissione. Dall'altro lato, la ricorrente lamenta che anche in una serie di progetti censurati non sussisterebbe alcuna violazione del diritto comunitario.
Quale secondo motivo di ricorso la ricorrente fa valere che in base al regolamento n. 4253/88 la Commissione non era legittimate ad effettuare rettifiche finanziarie forfetarie ed estrapolate. A questo riguardo, la ricorrente afferma che il chiaro testo dell'art. 24 di detto regolamento si riferisce a casi concreti e importi determinati.
Nell'ambito del terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità e l'illegittimità di una estrapolazione transfrontaliera in base alla quale uno Stato membro è costretto a subire le conseguenze degli errori commessi da un altro.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 274, pag. 1).
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/41 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2010 — Germania/Commissione
(Causa T-116/10)
2010/C 134/70
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e avv. U. Karpenstein)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 2009, C(2009) 10675 def., relativa alla riduzione del contributo concesso conformemente alla decisione della Commissione C(97) 1120 dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo rientrante nell'obiettivo n. 2 (1997-1999), concernente il Land Nordrhein-Westfalen nella Repubblica federale di Germania; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo concesso dal FESR per un programma operativo rientrante nell'obiettivo n. 2 (1997-1999), concernente il Land Nordrhein-Westfalen, nella Repubblica federale di Germania.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
Quale primo motivo di ricorso, essa afferma che la Commissione ha valutato in modo errato i fatti. A giudizio della ricorrente la Commissione ha impiegato importi errati nel calcolare il tasso di errore alla base della correzione finanziaria.
Nell’ambito del secondo motivo di ricorso viene affermato che non sarebbero state soddisfatte le condizioni previste dall’art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (1) per una correzione finanziaria. Secondo la ricorrente la disposizione di cui trattasi non legittimerebbe la Commissione ad operare correzioni finanziarie a causa di un errore di natura amministrativa o di sistemi di gestione e controllo asseritamente insufficienti. Inoltre, viene sottolineato che anche per altri motivi non sarebbe ammissibile una correzione finanziaria nella misura in cui è stata operata dalla Commissione. Da un lato «irregolarità» come quelle contestate dalla Commissione nel caso di specie giustificherebbero correzioni finanziarie solo se hanno o avrebbero avuto ripercussioni negative sul bilancio dell’Unione. Questo non è stato però il caso secondo la ricorrente per i comportamenti contestati dalla Commissione. Dall’altra, la ricorrente afferma che per vari dei progetti contestati non sussisterebbe neanche nel merito una violazione del diritto comunitario.
Quale terzo motivo di ricorso viene affermato che la Commissione non avrebbe avuto il potere secondo il regolamento n. 4253/88 di operare correzioni finanziarie in forma forfetaria e sulla base di estrapolazioni. A tal riguardo la ricorrente afferma che il chiaro tenore dell’art. 24 di tale regolamento farebbe riferimento a casi concreti e importi quantificabili.
Nel contesto dell’ultimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere ammissibili correzioni finanziarie in forma forfetaria e sulla base di estrapolazioni, questo sarebbe in concreto illegittimo. A tal riguardo viene asserito che la Commissione non avrebbe dimostrato l’«immanenza sistematica» dei comportamenti da essa contestati. Le correzioni finanziare non rispetterebbero poi il principio di proporzionalità.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/42 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2010 — ClientEarth e a./Commissione
(Causa T-120/10)
2010/C 134/71
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Transport & Environment (Brussel, Belgio), European Environmental Bureau (Brussel, Belgio) e BirdLife International (Brussel, Belgio) (rappresentante: S. Hockman QC, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
— |
Dichiarare che la convenuta avrebbe commesso la violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e del regolamento (CE) n. 1367/2006 (2); |
— |
Dichiarare che le ragioni di diniego di un documento ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 devono essere esposte in una replica scritta entro i termini assegnati dei due livelli del procedimento amministrativo, oppure essere respinte come eccezioni di difesa invocate in diritto, altrimenti ricadono al di fuori dell’ambito del sindacato giurisdizionale; |
— |
Annullare la decisione contestata 9 febbraio 2010 (SG.E3/MM/psi-Ares (2010)70321) mediante la quale la Commissione ha dichiarato la sua intenzione di negare la divulgazione ai ricorrenti di taluni documenti contenenti informazioni ambientali; |
— |
Ordinare alla convenuta di offrire accesso a tutti i documenti richiesti individuati nel corso del suo esame della domanda del 15 ottobre 2009, della domanda di conferma del 17 dicembre 2009 e tutti i documenti che sono stati redatti nel corso della sua valutazione, senza termine o edizione ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CE) n. 1049/2001; e |
— |
Condannare la convenuta alle spese sostenute dai ricorrenti, incluse le spese di qualsiasi parte interveniente. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 del TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2010, con la quale la convenuta ha dichiarato la sua intenzione di negare l’accesso alle ricorrenti di taluni documenti contenenti informazioni ambientali, relative all’emissione di gas a effetto serra risultanti dalla produzione di biocarburanti, prodotti e/o utilizzati dalla Commissione in accordo con la direttiva 2009/28/CE (3).
A sostegno del ricorso, la ricorrente presenta i seguenti motivi di diritto:
|
In primo luogo, violazione dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver messo tempestivamente a disposizione documenti o non aver fornito le ragioni per negarne la divulgazione. Il ricorso è stato presentato il 15 ottobre 2009. La convenuta ha emesso un parziale rigetto, rilasciando quattro documenti e trattenendone approssimativamente altri duecento. Le ricorrenti hanno impugnato il fondamento del rigetto. Il 9 febbraio 2010, data di scadenza del termine assegnato nel regolamento, la Commissione ha rifiutato di mettere a disposizione i documenti rimanenti o di fornire valide ragioni per negarne la divulgazione. |
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In secondo luogo, violazione degli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver fornito ragioni dettagliate per negare ciascun documento. Per qualificarsi come eccezioni, le ragioni dettagliate di negare la divulgazione di ciascun documento devono essere fornite in una replica scritta emessa nei termini previsti. Il 9 febbraio 2010, data di scadenza del termine assegnato nel regolamento, la Commissione ha rifiutato di rilasciare i documenti rimanenti e non ha offerto ragioni dettagliate per negarne la consultazione, come richiesto ai sensi della disciplina e della giurisprudenza. |
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Per di più, le ricorrenti invocano la violazione dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver eseguito una valutazione concreta e specifica del contenuto di ciascun documento. La Commissione è tenuta a svolgere una valutazione concreta e specifica del contenuto ciascun documento, stabilendo se il documento o ciascuna parte di esso ricada nell’eccezione al principio generale secondo cui tutti i documenti devono essere resi accessibili. Il 9 febbraio 2010, data di scadenza del termine assegnato nel regolamento, la Commissione ha ammesso che questa analisi non era stata svolta sui documenti richiesti e, nei limiti in cui qualche analisi fosse stata svolta, non era comunque stata resa disponibile alle ricorrenti. |
|
Inoltre, le ricorrenti invocano la violazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dell’art. 6, n. 1, regolamento (CE) n. 1367/2006 per illegittima applicazione dell’eccezione di cui all’art. 4, n. 3. La Commissione aveva originariamente fatto valere l’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, per circa duecento documenti. Il 9 febbraio 2010, data di scadenza del termine assegnato nel regolamento, la Commissione non aveva rilasciato i documenti. Per far valere l’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, la Commissione deve dimostrare che il documento o l’informazione in esso contenuta pregiudicherebbero seriamente il suo processo decisionale. Le ricorrenti asseriscono che i documenti, contenenti informazioni ambientali, relativi alle emissioni nell’ambiente, non pregiudicherebbero il processo decisionale della Commissione e, nei limiti in cui un qualsiasi documento o informazione sia fatto valere a titolo di eccezione, sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. |
|
Allo stesso tempo, le ricorrenti invocano la violazione dell’art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per la mancata edizione dei documenti. Qualora la Commissione rifiuti di rilasciare i documenti richiesti, essa deve valutare l’edizione, se possibile, delle parti che altrimenti ricadono nell’eccezione e consentire la divulgazione delle parti che ricadono fuori dell’eccezione. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha considerato e non ha svolto tale edizione ed ha, conseguentemente, trattenuto informazioni o parti di documenti che avrebbero altrimenti dovuto essere rilasciate. |
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Da ultimo, si sostiene che la convenuta ha violato l’art. 4, n. 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver individuato il periodo di applicazione dell’eccezione di cui all’art. 4, n. 3. Qualora la Commissione rifiuti di divulgare i documenti richiesti o parti di essi, essa deve individuare il periodo in cui l’eccezione si applica. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non avrebbe valutato e avviato il periodo applicabile ad ogni eccezione, per altro verso valida, fatta valere. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43)
(2) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13)
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16)
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/43 |
Ricorso presentato l11 marzo 2010’ — Conte e.a./Consiglio
(Causa T-121/10)
2010/C 134/72
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Giovanni Conte (Pomezia, Italia), Casa del Pescatore Soc. coop. rl (Civitanova Marche, Italia), Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Italia), Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche, Italia), Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Italia) (rappresentanti: P. Cavasola, avvocato, G. Micucci, avvocato, V. Cannizzaro, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare il regolamento impugnato. |
— |
Condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che statuisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.
I ricorrenti nella presente causa sono tutti operatori della pesca e soggetti agli obblighi previsti dalla disposizione del Regolamento impugnato.
A sostegno delle loro pretensioni, essi fanno valere i seguenti motivi:
1) |
L'invalidità degli articoli 9, par. 2 e 3, e 10 par. 1 e 2 del Regolamento impugnato, nella misura in cui queste disposizioni prevedono, per pescherecci superiori a quindici metri un obbligo incondizionato di munirsi di un doppio sistema di controllo: il controllo satellitare, disposto dall’art. 9, nonché, in aggiunta, il sistema di identificazione automatica. Si tratta di due diversi sistemi di controllo aventi sostanzialmente la medesima funzione. Tale obbligo non è adeguatamente motivato. Esso appare inoltre in violazione del principio di proporzionalità sub specie della necessità e dell’adeguatezza della misura. L’obbligo di munirsi di un doppio sistema di controllo comporta inoltre un onere finanziario a carico dei ricorrenti non giustificato da alcuna esigenza ragionevole. |
2) |
L'invalidità dei articoli 15 e 17, del Regolamento impugnato, nella misura in cui queste disposizioni prevedono un obbligo a carico dei pescherecci di lunghezza pari o superiore a 12 metri di trasmettere con cadenza giornaliera determinate informazioni, e comunque prima dell’ingresso in porto o addirittura quattro ore prima dell’ingresso in porto. Secondo i ricorrenti, tale obbligo appare irragionevole, sproporzionato e financo di impossibile adempimento. Soprattutto per pescherecci impegnati nelle attività di piccola pesca, in zone di pesca poste a distanza di poche ore di navigazione dai porti, tale obbligo risulta di impossibile adempimento a meno di non bloccare il peschereccio fuori dal porto in attesa del decorso dei termini. |
3) |
L'invalidità del regime di sorveglianza e delle ispezioni, nella misura in cui il Regolamento impugnato prevede un obbligo incondizionato a tollerare l’accesso a locali della nave, nonché a files e documenti elettronici, nonché di tollerare forme di ispezioni e interrogatori, ad opera di funzionari i quali operano senza alcun mandato dell’autorità giudiziaria e non sono soggetti al controllo di organi di polizia giudiziaria. Verrebbero così violati i diritti alla riservatezza, al domicilio, alla vita privata e personale nonché il diritto alla difesa, nelle sue varie articolazioni. Tale controllo, oltre a violare i diritti fondamentali menzionati sopra, finisce, a causa della sua invasività, per svuotare alla radice il diritto dell’operatore della pesca ad esercitare una sua libertà economica, assicurata dai Trattati istitutivi. Un motivo specifico di invalidità riguarda l’art. 82, che conferisce ai funzionari di ispezione il potere di adottare misure conservative degli elementi di prova di eventuali infrazioni. |
4) |
L'invalidità dell’art. 73, par. 8 del Regolamento impugnato, nella misura in cui questa disposizione stabilisce la libertà per gli Stati di porre a carico degli operatori della pesca gli oneri finanziari del regime di sorveglianza. Viene affermato su questo punto che la disposizione appare palesemente invalida in quanto contraria al principio della distribuzione sociale delle spese necessarie per la realizzazione di interessi pubblici. |
5) |
L'invalidità dell’art. 92 del Regolamento impugnato, nella misura in cui questa disposizione prevede un sistema di trasferimento della responsabilità per eventuali infrazioni che, da chiunque commesse, finiscono con il gravare sul proprietario del peschereccio e su eventuali aventi causa. Si afferma a questo riguardo che la norma risulta in contrasto con il principio di personalità della responsabilità, con il principio della tutela della proprietà privata e con il principio di proporzionalità in quanto non razionalmente diretta ad evitare l’aggiramento del regime sanzionatorio. |
6) |
L'invalidità dell’art. 103 del Regolamento impugnato, nella misura in cui questa disposizione prevede che la mancata ottemperanza di uno Stato agli obblighi previsti dal Regolamento stesso possa comportare la sospensione dell’aiuto finanziario previsto dai regolamento 1198/2006 (1) e 861/2006 (2). Secondo i ricorrenti la sospensione degli aiuti comporta un trasferimento della responsabilità dallo Stato in capo agli individui i quali, quindi sono chiamati a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento statale. Questa forma di trasferimento della sanzione viola il principio di personalità della sanzione e il principio di proporzionalità. |
7) |
L'invalidità degli articoli 14, par. 1, 2, 3, 4, 5; 17, par. 1; l’art. 58, par. 1, 2, 3 e 5; l’art. 59, par. 2 e 3; l’art. 60, par. 4 e 5; l’art. 62, par. 1; l’art. 63, par. 1; gli articoli 64, 65 e 66, par. 1 e 3; gli articoli 67, par. 1, e 68 del Regolamento impugnato. I ricorrenti sostengono su questo punto che il detto Regolamento è fondato unicamente sull’art. 37 del Trattato CE, che consente l’istituzione di un politica comune della pesca e che le misure contenute nel regolamento sarebbero legittime solo se funzionali alla politica della pesca istituita dalle istituzioni comunitarie con vari atti. Ora, le disposizioni menzionate sopra non sono però relative a settori e specie soggetti alla politica comune della pesca e, pertanto, sfuggono all’ambito di applicazione dell’art. 37 TCE |
(1) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca
(2) Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/45 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2010 — Hartmann/UAMI (Complete)
(Causa T-123/10)
2010/C 134/73
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 gennaio 2010, procedimento R 601/2009-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Complete», per prodotti delle classi 5 e 10 (domanda n. 7 432 024)
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il marchio richiesto non avrebbe un carattere direttamente descrittivo rispetto ai prodotti interessati, inoltre, violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tale marchio non sarebbe privo del necessario carattere descrittivo
(1) Regolamento (CE) del Consiglio, 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009 L 78, pag. 1).
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/45 |
Ricorso proposto il 17 marzo 2010 — Lidl Stiftung/UAMI — Vinotasia (VITASIA)
(Causa T-124/10)
2010/C 134/74
Lingua del ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Schaeffer e A. Marx)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vinotasia GmbH (Coblenza, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 gennaio 2010 nel procedimento R 1054/2008-4; |
— |
rigettare l'opposizione B 1 027 947, proposta il 30 giugno 2006, così come viene accolta dalla divisione di opposizione con decisione del 30 maggio 2008; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado dell'Unione europea e a quelle del procedimento dinanzi alla Quarta commissione di ricorso dell'UAMI; |
— |
in subordine, sospendere il procedimento fino a decisione definitiva sulla domanda di cancellazione del precedente marchio tedesco n. 302 15 015 VINOTASIA, quale richiesta all'Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti in data 17 marzo 2010. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo VITASIA per prodotti compresi nelle classi 29, 30, 31, 32 e 33 (domanda n. 4 691 101)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Vinotasia GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco VINOTASIA, registrato con il numero 302 15 015, per prodotti e servizi compresi nelle classi 32, 33 e 35
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun pericolo di confusione tra i marchi opposti
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/46 |
Ricorso proposto il 17 marzo 2010 — Lux Management/UAMI — Zeis Excelsa (KULTE)
(Causa T-130/10)
2010/C 134/75
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lux Management Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Mas)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zeis Excelsa SPA (Montegranaro, Italia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, è priva di oggetto; |
— |
in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, poiché non ha tenuto conto delle prove fornite dalla ricorrente; |
— |
in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, poiché è priva di motivazione sulla questione della tolleranza, da parte della ricorrente, del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di decadenza; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di decadenza: il marchio figurativo «Kulte», per prodotti delle classi 14, 18 e 25
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio del richiedente la decadenza: registrazione italiana del marchio figurativo «CULT», per tutti i prodotti della classe 25; registrazione internazionale con efficacia in Francia e nel Benelux del marchio figurativo «CULT», per prodotti delle classi 14, 18 e 25
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione parziale di nullità della registrazione del marchio comunitario oggetto della domanda di decadenza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 43 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha rilevato che la sua decisione è priva di oggetto, avendo le parti raggiunto un accordo relativo alla coesistenza dei marchi in questione e alla conseguente richiesta di ritiro; violazione dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, poiché la commissione di ricorso ha negato l’ammissione di nuove prove presentate dalla ricorrente; violazione dell’art. 57, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha compiuto una valutazione erronea delle prove trasmesse e non ha fornito motivi in merito alla prova della tolleranza, da parte della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di decadenza.
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/47 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2010 — Pieno žvaigždės/UAMI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)
(Causa T-135/10)
2010/C 134/76
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: AB «Pieno žvaigždės» (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: avv.ti I. Lukauskienė e R. Žabolienė)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fattoria Scaldasole Srl (Monguzzo, Italia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 gennaio 2010, procedimento R 1070/2009-2; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Iogurt.», per prodotti della classe 29
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione lituana del marchio figurativo «jogurtas», per prodotti della classe 29; registrazione comunitaria del marchio figurativo «jogurt», per prodotti della classe 29
Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: ha considerato il ricorso non proposto
Motivi dedotti: violazione dell’art. 60 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in combinato disposto con l’art. 8 del regolamento della Commissione n. 2869/95 (1), in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che la tassa per il ricorso non era stata pagata entro il termine prescritto di due mesi dalla data di notifica della decisione impugnata.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33)
22.5.2010 |
IT |
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C 134/47 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2010 — Spagna/Commissione
(Causa T-138/10)
2010/C 134/77
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. J. Rodríguez Cárcamo)
Convenuta: Commissione Europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2010, C(2010) 337, recante riduzione dell’aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il programma operativo Comunidad Valenciana obiettivo 1 (1994-1999), in Spagna, ai sensi della decisione C(1994) 3043/6, FESR, n. 94.11.09.011, e |
— |
condanna della Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione 25 novembre 1994, C(94) 30436, la Commissione concedeva un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo nella regione di Valencia, integrato nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nelle regioni spagnole comprese nell’obiettivo n. 1 nel periodo 1994-1999, per un importo massimo a carico del FESR pari a ECU 1 207 941 000. Nella decisione impugnata nel presente procedimento si afferma che vi sono state irregolarità in 23 dei 38 progetti interessati e si riduce l’aiuto inizialmente concesso a EUR 115 612 377,25.
A sostegno della sua domanda il ricorrente deduce i seguenti motivi:
— |
Violazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 (1), per l’impiego del metodo di estrapolazione nella decisione impugnata, in quanto detto articolo non prevede la possibilità di estrapolare le irregolarità verificate con riferimento ad azioni concrete dalla totalità delle azioni incluse nei programmi operativi finanziati a carico del FESR. Secondo lo Stato ricorrente, la correzione applicata dalla Commissione nella decisione impugnata non ha fondamento giuridico, poiché gli orientamenti della Commissione del 15 ottobre 1997, che si riferiscono alle correzioni finanziarie nette nell’ambito dell’applicazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88 non possono produrre effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 6 aprile 2000, causa C-443/97, Regno di Spagna/Commissione (2), e poiché l’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, prevede soltanto la riduzione degli aiuti il cui esame confermi l’esistenza di un’irregolarità, principio che è in contrasto con l’applicazione delle correzioni per estrapolazione. |
— |
In subordine, violazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, in relazione all’attuale art. 4, n. 3, TUE (principio di leale cooperazione), in quanto è stata applicata la correzione per estrapolazione nonostante non siano state rilevate carenze nel sistema di gestione, sorveglianza o verifica relativamente ai contratti modificati, considerato che gli organi di gestione hanno applicato la normativa spagnola che la Corte di giustizia dell’Unione europea non ha dichiarato contraria al diritto dell’Unione europea. Il Regno di Spagna sostiene che l’osservanza della normativa nazionale da parte delle autorità di gestione, anche qualora possa dar luogo alla constatazione, da parte della Commissione, dell’esistenza di irregolarità o infrazioni concrete del diritto dell’Unione europea, non può giustificare un’estrapolazione per inefficacia del sistema di gestione, dal momento che la legge applicata da tali organi non è stata dichiarata contraria al diritto dell’Unione europea da parte della Corte di giustizia, né la Commissione ha interrogato lo Stato membro ai sensi dell’art. 258 TFUE. |
— |
In ulteriore subordine, violazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, a causa della mancanza di rappresentatività del campione utilizzato per applicare la correzione finanziaria per estrapolazione. La Commissione ha composto il campione per applicare l’estrapolazione con un numero molto ridotto di progetti (38 su 7 862), senza comprendere tutti gli assi del programma operativo, includendo spese previamente cancellate dalle autorità spagnole, partendo dalla spesa dichiarata e non dall’aiuto concesso, e applicando un programma informatico che offriva un grado di affidamento del campione inferiore all’85 %. Pertanto il Regno di Spagna sostiene che il campione non soddisfa le condizioni di rappresentatività necessarie per costituire la base di un’estrapolazione. |
— |
Prescrizione delle azioni ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988. Il Regno di Spagna afferma infine che la comunicazione dell’esistenza di irregolarità alle autorità spagnole (che avvenne nel luglio 2004, trattandosi per lo più di casi di irregolarità commesse negli anni 1997, 1998 e 1999) determina la prescrizione delle stesse per applicazione del termine di quattro anni previsto all’art. 3 del regolamento 2988/95 (3). |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).
(2) Racc. pag. I-2415.
(3) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
22.5.2010 |
IT |
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C 134/48 |
Ricorso proposto il 30 marzo 2010 — Ben Ri Electrónica/UAMI — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)
(Causa T-143/10)
2010/C 134/78
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ben Ri Electrónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. A. Alejos Cutuli)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sacopa, SAU [Sant Jaume de Llierca (Girona) Spagna]
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI e respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4 520 193; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Sacopa, S.A.U.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «LT» (domanda di registrazione n. 4 520 193) per beni e servizi appartenenti alle classi 7, 9 e 11.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo comunitario (n. 13 375) e marchi figurativi spagnoli (nn. 1 719 729 e 1 719 730) composti dall’accostamento di una «L» e di una «T» sovrapposta ad un circolo, per prodotti appartenenti alle classi 9 e 11.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione.
Motivi dedotti: Errata interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.
22.5.2010 |
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C 134/49 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2010 — Space Beach Club/UAMI — Flores Gómez (SpS space of sound)
(Causa T-144/10)
2010/C 134/79
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Space Beach Club, SA [San Jorge (Ibiza), Spagna] (rappresentante: avv. A. Alejos Cutuli)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Ángel Flores Gómez (Madrid, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI e respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5683693; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Miguel Ángel Flores Gómez.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «SpS Space of sound» (domanda di registrazione n. 5 683 693), per beni e servizi appartenenti alle classi 9, 35 e 41.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi spagnoli contenenti l’elemento denominativo «SPACE» (nn. 2 021 783, 2 610 677, 2 644 838, 2 644 839, 2 654 511, 2 694 428, 2 583 870, 3 175 742 e 4 529 814), per beni e servizi appartenenti alle classi 9, 25 e 41.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: errata interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.
22.5.2010 |
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C 134/50 |
Ordinanza del Tribunale 4 marzo 2010 — de Jong/Consiglio e Commissione
(Causa T-303/94)
2010/C 134/80
Lingua processuale: l’olandese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/50 |
Ordinanza del Tribunale 24 marzo 2010 — Ellinikos Niognomon/Commissione
(Causa T-312/08) (1)
2010/C 134/81
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.5.2010 |
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C 134/50 |
Ordinanza del Tribunale 18 marzo 2010 — Papierfabrik Hamburger-Spremberg/Commissione
(Causa T-350/08) (1)
2010/C 134/82
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.5.2010 |
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C 134/50 |
Ordinanza del Tribunale 24 marzo 2010 — Berenschot Groep/Commissione
(Causa T-428/09) (1)
2010/C 134/83
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
22.5.2010 |
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C 134/51 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 23 febbraio 2010 — Faria/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa F-7/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2006/2007 - Domanda di annullamento del rapporto informativo - Errore manifesto di valutazione - Risarcimento del danno morale)
2010/C 134/84
Lingua processuale:il francese
Parti
Ricorrente: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spagna) (rappresentante: avv. L. Levi)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: I. de Mediano Caballero, agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck)
Oggetto
Domanda di annullamento del rapporto informativo relativo al periodo 1o ottobre 2006-30 settembre 2007, nonché condanna del convenuto a risarcire i danni subiti dalla ricorrente
Dispositivo
1) |
Il rapporto informativo della sig.ra Faria, predisposto dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) relativo al periodo 1o ottobre 2006-30 settembre 2007, è annullato. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
L’UAMI sopporta, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese della sig.ra Faria. |
4) |
La sig.ra Faria sopporta un quarto delle proprie spese. |
(1) GU C 69 del 21.3.2009, pag. 55.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/51 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 marzo 2010 — N/Parlamento
(Causa F-26/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità - Molestie psicologiche - Dovere di sollecitudine - Danno morale)
2010/C 134/85
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: N (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)
Convenuto: Parlamento (rappresentanti: K. Zejdová e R. Ignătescu, agenti)
Oggetto
Condannare il Parlamento a versare al ricorrente un importo pari a EUR 12 000 a titolo di risarcimento dei danni subiti, da un lato, a causa delle molestie psicologiche e professionali di cui è stato vittima e, dall’altro, per l’assenza di un’indagine amministrativa interna da parte di un organo indipendente.
Dispositivo
1) |
Il Parlamento europeo è condannato a versare a N un risarcimento pari a EUR 2 000. |
2) |
Il ricorso è per il resto respinto. |
3) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese di N. |
4) |
N sopporterà un quarto delle proprie spese. |
(1) GU C 153 del 4.7.2009, pag. 51.
22.5.2010 |
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C 134/52 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 marzo 2010 Tzvetanova/Commissione
(Causa F-33/09) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Presupposti previsti dall'art. 4 dell’allegato VII allo Statuto - Residenza abituale precedente all'entrata in servizio - Soggiorno in qualità di studente nel luogo della sede di servizio durante il periodo di riferimento - Tirocini fuori dal luogo della sede di servizio durante il periodo di riferimento - Considerazione dell'effettiva residenza)
2010/C 134/86
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Aglika Tzvetanova (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti, in seguito J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di negare alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione prevista dall’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII allo Statuto.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea 10 luglio 2008 che nega alla sig. ra Tzvetanova il beneficio dell’indennità di dislocazione prevista dall’art. 4 dell’allegato VII allo Statuto è annullata. |
2) |
La Commissione europea sopporta la totalità delle spese. |
(1) GU C 129 del 6.6.2009, pag.22.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/52 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 — Buschak/EUROFOUND
(Causa F-47/08) (1)
(Funzione pubblica - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - Descrizione dell’impiego di Vicedirettore - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Interesse ad agire - Irricevibilità manifesta)
2010/C 134/87
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Willy Buschak (Bonn, Germania) (rappresentanti: inizialmente L. Levi e C. Ronzi, avocats, in seguito L. Levi, avocat)
Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (rappresentante: C. Callanan, solicitor)
Oggetto
Funzione pubblica — Annullamento della decisione che modifica la descrizione dell’impiego del ricorrente e condanna della convenuta a versargli una somma a titolo di risarcimento del danno materiale e morale
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Buschak è condannato alle spese. |
(1) GU C 171 del 5.7.2008, pag. 52.
22.5.2010 |
IT |
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C 134/52 |
Ricorso proposto l’8 dicembre 2009 — Papathanasiou/UAMI
(Causa F-99/09)
2010/C 134/88
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato, dichiarare la nullità della clausola del contratto della ricorrente che prevede lo scioglimento automatico del contratto di lavoro nel caso in cui la ricorrente non venga selezionata a seguito di un concorso esterno previsto per l’UAMI, dall’altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/01/07, UAMI/AD/02/07, UAMI/AST/01/07, UAMI/AST/02/07, non hanno alcuna incidenza sul contratto della ricorrente. Infine, una domanda di risarcimento danni.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare le decisioni dell’UAMI contenute nella lettera di quest’ultimo del 12 marzo 2009, con le quali è stabilito il termine del rapporto di lavoro della ricorrente con l’applicazione di un preavviso di risoluzione di 8 mesi, a decorrere dal 16 marzo 2009, e accertare il proseguimento del rapporto di lavoro, non risolto, tra la ricorrente e l’UAMI. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, la ricorrente chiede altresì l’annullamento degli ulteriori atti, da lei considerati non autonomi, di cui alle altre lettere dell’UAMI del 3 agosto 2009 (sospensione del termine per 3 mesi) e del 9 ottobre 2009 (rigetto del reclamo). |
— |
Annullare o dichiarare la nullità della clausola di risoluzione di cui all’art. 5 del contratto di lavoro della ricorrente con l’UAMI; in subordine,
|
— |
Condannare l’UAMI a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, per i danni morali e immateriali da lei subiti per le dichiarazioni di cui al punto 1. della domanda. |
— |
Nel caso in cui, nel momento in cui interviene la decisione del Tribunale, l’effettiva attività lavorativa della ricorrente e/o il pagamento degli importi ad essa dovuti dall’UAMI, malgrado il proseguimento di un rapporto di lavoro, siano venuti meno a causa del comportamento illegittimo dell’UAMI:
|
— |
Condannare l’UAMI alle spese del procedimento. |
22.5.2010 |
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C 134/53 |
Ricorso presentato il 12 febbraio 2010 — Nicola/BEI
(Causa F-13/10)
2010/C 134/89
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Oggetto e descrizione della controversa
L'annullamento del rapporto informativo 2008, sia nella parte riguardante gli obiettivi sia nella parte valutazione, e delle promozioni decise il 18/3/09. Inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali causati al ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il provvedimento del 23/9/09, nella parte in cui il Comitato dei Ricorsi ha respinto il ricorso del ricorrente contro il rapporto informativo del 2008; |
— |
annullare il rapporto informativo 2008, sia nella parte riguardante gli obiettivi, sia nella parte valutazione; |
— |
annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le linee guida della direzione HR per sintetizzare il giudizio con una delle prime lettere dell’alfabeto ed i limiti quantitativi imposti nell’attribuzione di una valutazione A o B+, e le promozioni decise il 18/3/09, atteso che, alla luce del giudizio espresso dai superiori del ricorrente, la BEI ha omesso di prenderlo in considerazione al punto “Promotions from Function E to D”; |
— |
condannare la BEI al risarcimento dei danni morali e materiali, oltre che al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto. |
22.5.2010 |
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C 134/54 |
Ricorso presentato il 25 febbraio 2010 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-14/10)
2010/C 134/90
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’accertamento della durata eccessiva di una procedura relativa al riconoscimento di una invalidità parziale e la condanna della convenuta a risarcire il danno arrecato al ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione di rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 30 gennaio 2009; |
— |
annullare l'atto di ripulsa del reclamo datato 20 luglio 2009 avverso la decisione di rigetto della domanda datata 30 gennaio 2009; |
— |
nella misura del necessario, annullare la nota prot. ADMIN.B.2/MB/ls D(09) 29562, datata 6 novembre 2009, ricevuta dal ricorrente in data 16 dicembre 2009; |
— |
nella misura del necessario, accertare il fatto che la procedura volta a che il ricorrente ottenesse le guarentigie di legge ex art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee in relazione ad un infortunio da lui subito in data 12 settembre 2003, si protrasse per più di cinque anni; |
— |
nella misura del necessario, la dichiarare che la durata della procedura a qua eccedette quella ragionevole; |
— |
condannare la Commissione a risarcire il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subito dal ricorrente in relazione all'irragionevole durata della procedura a qua, elargendogli la somma di 10 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa; |
— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 30 gennaio 2009 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 10 000 euro diecimila/, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % a11'anno e con capitalizzazione annuale; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
22.5.2010 |
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C 134/54 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2010 — Andres e a./BCE
(Causa F-15/10)
2010/C 134/91
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Carlos Andres e a. (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: M. Vandenbussche e L. Levi, avocats)
Convenuta: Banca centrale europea
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato, l’annullamento delle buste paga dei ricorrenti relative al mese di giugno 2009, nonché tutte le buste paga successive e future, nella parte in cui tali buste paga attuano la riforma del regime di pensioni decisa il 4 maggio 2009. Dall’altro lato, il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare le buste paga relative al mese di giugno 2009 nella parte in cui tali buste paga costituiscono la prima attuazione, nei confronti dei ricorrenti, della riforma del regime di pensioni decisa dal consiglio direttivo il 4 maggio 2009, nonché annullare, nella medesima parte, tutte le buste paga successive e tutte le buste paga future; |
— |
per quanto necessario, annullare le decisioni con cui si respingono le domande di riesame («administrative review») e i reclami interni («grievance procedure»), datate, rispettivamente, 28 agosto e 17 dicembre 2009; |
— |
di conseguenza, condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione e di pensione, derivante dalla citata decisione del consiglio direttivo 4 maggio 2009, rispetto all’applicazione del regime di pensioni precedente; a tale differenza di retribuzione e di pensione si devono sommare gli interessi di mora calcolati a decorrere dal 15 giugno 2009 e, in seguito, il 15 di ogni mese, fino a completa liquidazione, al tasso della BCE aumentato di tre punti; |
— |
condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1 % della retribuzione mensile di ogni ricorrente; |
— |
condannare la Banca centrale europea alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
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C 134/55 |
Ricorso proposto il 10 marzo 2010 — M. Almeida Campos e a./Consiglio
(Causa F-16/10)
2010/C 134/92
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: M. Almeida Campos e a. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento delle decisioni di non promuovere le ricorrenti al grado AD12 per l'esercizio di promozione 2009, e, in quanto necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado, per il medesimo esercizio di promozione, i funzionari i cui nomi sono recati negli elenchi dei funzionari promossi pubblicati nella CP n. 97/09 del 27 aprile 2009 e nella CP n. 93/09 del 13 maggio 2009.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare le decisioni di non promuovere le ricorrenti al grado AD12 per l'esercizio di promozione 2009; |
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in quanto necessario, annullare le decisioni di promuovere al grado AD12, per l’esercizio di promozione 2009, i funzionari i cui nomi sono recati negli elenchi dei funzionari promossi pubblicati nella CP n. 97/09 del 27 aprile 2009 e nella CP n. 93/09 del 13 maggio 2009 |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/56 |
Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Daake/UAMI
(Causa F-17/10)
2010/C 134/93
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Simone Daake (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell’UAMI 4 dicembre 2009, recante rigetto delle richieste della ricorrente di risarcimento dei danni.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di:
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condannare l’UAMI al risarcimento dei danni materiali stimati nella differenza tra, da un lato, la retribuzione concretamente percepita in base al formale inquadramento come agente contrattuale, ai sensi dell’art. 3 bis del RAA, dal 1o novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all’indennità di disoccupazione corrispostale a partire dal 1° novembre 2008 ad oggi, e, dall’altro, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, dal 1o novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all’indennità di disoccupazione dal 1o novembre 2008 ad oggi, calcolata sulla base della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto nel mese di ottobre 2008 se si fosse applicato l’art. 2, lett. a), del RAA – oltre al risarcimento delle perdite conseguenti relative alla pensione di anzianità e di ulteriori indennità, compensi e benefici, calcolati in base ad una promozione adeguata e che tenga conto delle prestazioni della ricorrente al 1o aprile 2008; nonché — ove necessario per accogliere la richiesta di risarcimento dei danni — annullare le decisioni dell’UAMI 6 maggio 2009 e 4 dicembre 2009; |
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condannare l’UAMI a risarcirle i danni immateriali derivanti dalla discriminazione rispetto agli altri impiegati dell’UAMI, nella misura che il Tribunale riterrà equa; |
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condannare l’UAMI alle spese del procedimento. |
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/56 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2010 — Capidis/Commissione
(Causa F-18/10)
2010/C 134/94
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Capidis (Zellik, Belgio) e a. (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione di un grado.
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare la decisione di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione di un grado prevista all’art. 9, n. 1, lett. f), dell’allegato IX dello Statuto; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |