ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.103.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 103

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
22 aprile 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2010/C 103/01

Parere della Banca centrale europea, del 31 marzo 2010, relativo a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (CON/2010/28)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 103/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5835 — Cucina/Brakes/Menigo) ( 1 )

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 103/03

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 103/04

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26)

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 103/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5816 — Oaktree/Aleris) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2010/C 103/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) ( 1 )

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 103/07

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

14

2010/C 103/08

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche dalla Colombia e dal Perù

20

 

Rettifiche

2010/C 103/09

Rettifica riguardante la pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU C 162 del 15.7.2009)

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 marzo 2010

relativo a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

L’8 marzo 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto le banche centrali nazionali (BCN) prestano assistenza o contribuiscono alla compilazione delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (2). Inoltre, esse segnalano alla BCE le statistiche sulla finanza pubblica ai fini dello svolgimento dei compiti connessi al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni generali

La BCE è a favore del regolamento proposto in quanto esso rappresenta un passo molto importante verso il miglioramento della qualità delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.

Osservazioni di carattere specifico

La BCE sottolinea che è di notevole importanza che gli Stati membri diano alla Commissione (Eurostat) accesso a tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione della qualità dei dati. La BCE ritiene, inoltre, che a tale fine sarebbe opportuna una lista più dettagliata di quella che è stata proposta all’articolo 8, paragrafo 2, per ragioni di maggiore chiarezza e certezza in relazione alla tipologia di informazioni che possono essere richieste. Dovrebbe essere chiaro che si tratta di una lista non esaustiva.

Sulla stessa linea, la BCE ritiene che l’introduzione di alcuni esempi nell’articolo 11, paragrafo 3, potrebbe chiarire in quali casi siano necessarie visite metodologiche. Frequenti e corpose revisioni di dati, aggiustamenti di stock-flussi persistenti e non motivati, nonché problemi irrisolti relativi ad aspetti metodologici possono causare preoccupazione e pertanto giustificano una visita metodologica che, a parere della BCE, è un ottimo mezzo per migliorare la qualità dei dati. Ovviamente, le disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2009 concernenti tali visite e le altre disposizioni finalizzate al miglioramento della qualità dei dati possono essere realmente efficaci solo laddove siano pienamente applicate.

Inoltre, la BCE ritiene che la definizione di «disavanzo (o avanzo) pubblico» nel regolamento (CE) n. 479/2009 dovrebbe essere allineata agli standard statistici internazionali. Pertanto, la BCE propone di utilizzare il disavanzo (B.9) dai conti nazionali per la procedura per i disavanzi eccessivi (EDP) come nei primi anni di utilizzo di tale procedura. Ciò comporterebbe l’ulteriore vantaggio di incrementare la trasparenza del processo di informazione, dal momento che, escludendo dal disavanzo utilizzato per la EDP i flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement, i dati sul disavanzo stesso diverrebbero meno suscettibili di manipolazioni condotte attraverso complesse operazioni finanziarie.

Al fine di migliorare la qualità dei dati, la BCE vorrebbe inoltre assicurare che la compilazione dei dati di previsione sia basata sulle informazioni il più possibile aggiornate, utilizzando a tale scopo i risultati mensili o trimestrali laddove disponibili. Idealmente, la qualità di tali dati di previsione dovrebbe essere sottoposta a verifica.

Inoltre, la BCE ritiene che alla Commissione dovrebbe essere concesso più tempo per verificare i dati attuali e giudicherebbe positivamente estendere di una ulteriore settimana il periodo di cui all’articolo 14, a quattro settimane. L’estensione di tale priodo necessita anche di un’anticipata trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, al fine di non intralciare le procedure amministrative (inclusa, ad esempio, la preparazione dei rapporti sulla convergenza) nelle quali tali dati sono impiegati. Pertanto, la BCE propone di anticipare, in futuro, i termini per le segnalazioni. Dal momento che BCE è a conoscenza del fatto che una modifica del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3) [vale a dire il programma di trasmissione del Sistema europeo dei conti (SEC)] è attualmente oggetto di discussione, i rispettivi termini andrebbero allineati al fine di evitare problemi di coerenza.

Infine, la BCE ritiene importante che le autorità nazionali di statistica abbiano accesso alle informazioni necessarie a garantire che i dati segnalati siano conformi con quanto stabilito all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 479/2009 e con le disposizioni relative ai conti del SEC 95 sottostanti.

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 53 definitivo.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 8

«2.   Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, comprese informazioni statistiche quali dati provenienti dalla contabilità nazionale, inventari, tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi, questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (“CMFB”)».

Articolo 8

«2.   Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l’accesso a tutte le informazioni statistiche e di bilancio richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati..

In particolare, per informazioni statistiche e di bilancio si intendono:

a)

dati di contabilità nazionale;

b)

inventari;

c)

tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi (EDP);

d)

questionari e chiarimenti supplementari relativi alle notifiche EDP;

e)

informazioni provenienti dalla Ragioneria generale dello Stato/Ministero delle Finanze/autorità regionali competenti in materia di esecuzione del bilancio dello stato e delle regioni;

f)

conti degli enti fuori bilancio/organizzazioni no profit e simili soggetti che, nel quadro dei conti nazionali, rientrano nel settore delle amministrazioni pubbliche;

g)

conti di enti di previdenza e assistenza sociale;

h)

studi delle ammisnitrazioni locali.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (“CMFB”)».

Nota esplicativa

Il regolamento proposto dovrebbe specificare che le informazioni richieste possono avere natura statistica o di bilancio e, per maggiore chiarezza e trasparenza, portare esempi di categorie cui appartengono tali informazioni.

Modifica n. 2

articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 11

«3.   Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati.»

Articolo 11

«3.   Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati, per esempio, frequenti e corpose revisioni di dati, aggiustamenti di stock-flussi persistenti e non motivati o problemi irrisolti relativi ad aspetti metodologici.»

Nota esplicativa

La BCE suggerisce di specificare senza pretesa di esaustività quali siano i casi eccezionali che renderebbero necessaria una visita metodologica.


Testo attuale

Modifiche proposte dalla BCE

Modifica n. 3

articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2009

«3.   Per “disavanzo (o avanzo) pubblico” si intende l’indebitamento (o accreditamento) netto (EDP B.9) del settore “amministrazioni pubbliche” (S.13), quale definito nel SEC 95. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (EDP D.41) quali definiti nel SEC 95.»

«3.   Per “disavanzo (o avanzo) pubblico” si intende l’indebitamento (o accreditamento) netto ( B.9) del settore “amministrazioni pubbliche” (S.13), quale definito nel SEC 95. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi ( D.41) quali definiti nel SEC 95.»

Nota esplicativa

Come spiegato nelle osservazioni di carattere specifico, la BCE suggerisce di migliorare la trasparenza delle procedure informative utilizzando il disavanzo dei conti pubblici (B.9) ai fini dell’EDP.

Modifica n. 4

articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009

«1.   Le “cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico” per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.»

«1.   Le “cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico” per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici nonché dei risultati mensili e trimestrali. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.»

Nota esplicativa

La BCE è del parere che la qualità dei dati di previsione migliorerebbe se questi fossero compilati sulla base delle informazioni più aggiornate.

Modifica n. 5

articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009

«1.   La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le tre settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all’articolo 3, paragrafo 1 o alle revisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Tali dati sono forniti mediante pubblicazione.»

«1.   La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le quattro settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all’articolo 3, paragrafo 1 o alle revisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Tali dati sono forniti mediante pubblicazione.»

Nota esplicativa

La BCE desidera proporre una piccola estensione dei termini, al fine di concedere alla Commisisone un tempo maggiore per la valutazione della qualità dei dati attuali segnalati dagli Stati membri.

Modifica n. 6

articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009

«1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95

«1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95. Gli Stati membri garantiscono che alle autorità nazionali competenti in materia statistica sia consentito l’accesso a tutte le informazioni rilevanti necessarie ad adempiere i loro compiti.»

Nota esplicativa

Alle autorità nazionali competenti in materia statistica dovrebbe essere dato accesso alle informazioni necessarie a garantire la conformità dei dati segnalati al disposto dell’articolo 1 del regolamento e alle disposizioni relative ai conti del SEC 95 ad esso sottostanti. Questo aspetto è stato trattato anche nel Parere della BCE CON/2010/17 del 23 febbraio 2010 relativo all’istituzione del sistema statistico greco e dell'autorità indipendente per le statistiche  (2).


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Pubblicata su sito web della BCE http://www.ecb.europa.eu


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5835 — Cucina/Brakes/Menigo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 103/02

In data 13 aprile 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5835. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 aprile 2010

2010/C 103/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3373

JPY

yen giapponesi

124,65

DKK

corone danesi

7,4421

GBP

sterline inglesi

0,86900

SEK

corone svedesi

9,5954

CHF

franchi svizzeri

1,4329

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8955

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,286

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

264,13

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7077

PLN

zloty polacchi

3,8713

RON

leu rumeni

4,1370

TRY

lire turche

1,9852

AUD

dollari australiani

1,4387

CAD

dollari canadesi

1,3335

HKD

dollari di Hong Kong

10,3814

NZD

dollari neozelandesi

1,8811

SGD

dollari di Singapore

1,8366

KRW

won sudcoreani

1 481,31

ZAR

rand sudafricani

9,9128

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1304

HRK

kuna croata

7,2571

IDR

rupia indonesiana

12 049,52

MYR

ringgit malese

4,2740

PHP

peso filippino

59,338

RUB

rublo russo

38,9845

THB

baht thailandese

43,061

BRL

real brasiliano

2,3426

MXN

peso messicano

16,3311

INR

rupia indiana

59,5830


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/8


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26)

2010/C 103/04

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

FRANCIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 57 dell'1.3.2008 e nella GU C 198 del 22.8.2009:

1.   Titoli di Soggiorno

a)   per stranieri maggiorenni

Titoli di soggiorno francesi

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)

Carte de séjour portant la mention «compétences et talents» (permesso di soggiorno recante la menzione «competenze e talenti»)

Carte de séjour portant la mention «retraité» (permesso di soggiorno recante la menzione «pensionato»)

Carte de résident (carta di soggiorno)

Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» (carta di soggiorno recante la menzione «soggiornante di lungo periodo CE»)

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans (carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di Andorra)

Certificat de résidence d'Algérien (certificato di residenza per cittadini algerini)

Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses [permesso di soggiorno rilasciato a familiari (i familiari possono essere anche cittadini di paesi terzi) di cittadini dell'UE, cittadini SEE/svizzeri]

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif» (autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «volontariato associativo»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d’emploi» (autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «studente in cerca di lavoro»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade» (autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «genitore che accompagna un minore straniero malato»)

Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique (autorizzazione temporanea di soggiorno priva di menzione specifica)

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé (ricevute del rinnovo della domanda di titolo di soggiorno, corredate del titolo di soggiorno scaduto).

N.B.: dal 13 maggio 2002, i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno o i certificati di residenza sono rilasciati sotto forma di carta plastificata secondo il modello uniforme europeo.

Sono tuttora in circolazione formati precedenti, validi fino al 12 maggio 2012.

Titoli di soggiorno monegaschi (compresi conformemente alla decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi [SCH/Com-ex (98) 19].

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco);

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco);

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco);

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco).

b)   Documeni rilasciati agli stranieri minorenni

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) (Documento di circolazione per stranieri minori);

Titre d'identité républicain (TIR) (Documento d'identità della Repubblica francese).

c)   Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

2.   Titoli di Soggiorno Speciali

Ogni titolo di soggiorno speciale reca una menzione speciale in funzione della qualifica del titolare:

—   «CMD/A»: délivrée aux chefs de mission diplomatique («CMD/A»: rilasciato ai responsabili delle rappresentanze diplomatiche)

—   «CMD/M»: délivrée aux chefs de mission d'organisation internationale («CMD/M»: rilasciato ai responsabili delle rappresentanze di organizzazioni internazionali)

—   «CMD/D»: délivrée aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («CMD/D»: rilasciato ai responsabili di una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale)

—   «CD/A»: délivrée aux agents du corps diplomatique («CD/A»: rilasciato agli agenti del corpo diplomatico)

—   «CD/M»: délivrée aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale («CD/M»: rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali)

—   «CD/D»: délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («CD/D»: rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

—   «CC/C»: délivrée aux fonctionnaires consulaires («CC/C»: rilasciato ai funzionari consolari)

—   «AT/A»: élivrée au personnel administratif ou technique d'une ambassade («AT/A»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate)

—   «AT/C»: délivrée au personnel administratif ou technique d'un consulat («AT/C»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati)

—   «AT/M»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale («AT/M»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali)

—   «AT/D»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale («AT/D»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)

—   «SE/A»: délivrée au personnel de service d'une ambassade («SE/A»: rilasciato al personale di servizio delle ambasciate)

—   «SE/C»: délivrée au personnel de service d'un consulat («SE/C»: rilasciato al personale di servizio dei consolati)

—   «SE/M»: délivrée au personnel de service d'une organisation internationale («SE/M»: rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali)

—   «SE/D»: délivrée au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale («SE/D»: rilasciato al personale di servizio delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)

—   «PP/A»: délivrée au personnel privé d'un diplomate («PP/A»: rilasciato al personale privato dei diplomatici)

—   «PP/C»: délivrée au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire («PP/C»: rilasciato al personale privato dei funzionari consolari)

—   «PP/M»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale («PP/M»: rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali)

—   «PP/D»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («PP/D»: rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

—   «EM/A»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade («EM/A»: rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso le ambasciate)

—   «EM/C»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat («EM/C»: agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso i consolati)

—   «EF/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger («EF/M»: rilasciato ai funzionari internazionali domiciliati all'estero)

—   «FI/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales («FI/M»: rilasciato ai funzionari internazionali di organizzazioni internazionali).

N.B.: non sono considerati titoli di soggiorno speciali gli «attestati di funzione» rilasciati dal ministero degli Affari esteri.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5816 — Oaktree/Aleris)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 103/05

1.

In data 12 aprile 2010 è pervenuta è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Oaktree Capital Group LLC («Oaktree», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Aleris International Inc. («Aleris», USA) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Oaktree: fondi di investimento alternativi e non tradizionali,

Aleris: produzione e vendita di laminati di alluminio, di profili estrusi in alluminio, alluminio riciclato e leghe specifiche.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5816 — Oaktree/Aleris, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 103/06

1.

In data 14 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Con tale operazione, l'impresa Total Italia Spa («Total Italia», Italia), interamente controllata da Total Holdings Europe S.A.S. («Total», Francia, insieme «gruppo Total»), e ERG Petroli Spa («EGP», Italia), interamente controllata da ERG Spa («ERG», Italia, insieme Gruppo ERG), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di JV CO, un'impresa comune di nuova costituzione nata dalla concentrazione tra EGP e Total Italia.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Total: produzione di petrolio e gas naturale, raffinazione e vendita di prodotti petroliferi, petrolchimici e prodotti chimici speciali,

ERG: trasformazione e vendita di prodotti petroliferi, produzione e vendita di energia termoelettrica, a vapore e gas, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

JV CO: raffinazione e commercializzazione dei prodotti petroliferi.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/14


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 103/07

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione proposta conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della pubblicazione.

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

«LIPTOVSKÁ SALÁMA»/«LIPTOVSKÝ SALÁM»

N. CE: SK-TSG-0007-0042-04.08.2006

1.   Nome e indirizzo del richiedente:

Nome:

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Indirizzo:

Kukučínova 22

831 03 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel.

+421 255565162

Fax

+421 255565162

E-mail:

slovmaso@slovmaso.sk

Nome:

Český svaz zpracovatelů masa

Indirizzo:

Libušská 319

142 00 Praha 4 – Písnice

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.

+420 244092404

Fax

+420 244092405

E-mail:

reditel@cszm.cz

2.   Stato membro o paese terzo:

Repubblica slovacca

Repubblica ceca

3.   Disciplinare del prodotto:

3.1.   Nome per la registrazione:

«Liptovská saláma» (SK)

«Liptovský salám» (CS)

3.2.   Si tratta di un nome:

Image

specifico in sé e per sé

che indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare

La denominazione «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» è specifica in sé e per sé in quanto designa un tipo particolare di insaccato ampiamente conosciuto e radicato nella Repubblica ceca e in Slovacchia, paesi in cui possiede una lunga tradizione e gode di buona reputazione. La sua elaborazione si effettua da molto tempo conformemente alle norme nazionali.

3.3.   La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006:

Image

Registrazione con l'uso riservato del nome

Registrazione senza l'uso riservato del nome

3.4.   Tipo di prodotto:

Classe 1.

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

3.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare a cui si riferisce il nome di cui al punto 3.1:

La caratteristiche del «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» sono il suo aspetto omogeneo al taglio, il suo delicato sapore di carne e l'aroma conferito dalle spezie utilizzate nonché dall'affumicatura.

Caratteristiche fisiche

di forma cilindrica, 8-9 cm di diametro, approssimativamente 35-50 cm di lunghezza; il salame versione mignon misura circa 5 cm di diametro e circa 15-20 cm di lunghezza,

elastico al tatto,

Caratteristiche chimiche

tenore di grassi: 40 % al massimo,

tenore di sale: al massimo 2,1 % ± 0,6 %,

tenore di proteine muscolari: 8 % come minimo, in peso.

Caratteristiche organolettiche

aspetto esteriore e colore: il salame è liscio o leggermente rugoso, il colore dell'involucro varia fra il marrone chiaro e il marrone scuro e può presentare macchie di succo secco oppure macchie provocate dall'affumicatura,

aspetto e colore al taglio: la sezione presenta un colore di carne rosata; è consentita la presenza di particelle morbide di collagene nella massa omogenea; sono visibili particelle di spezie naturali,

aroma e sapore: tenue aroma di spezie (in particolare di macis, noce moscata e zenzero) e di affumicatura; il sapore è appetitoso, molto salato e speziato, è croccante quando lo si morde,

consistenza: soda ed elastica.

3.6.   Descrizione del metodo di produzione del prodotto agricolo o alimentare di cui al punto 3.1:

La preparazione del salame «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» richiede i seguenti ingredienti: carne bovina contenente un tenore di grassi inferiore o pari al 10 %; carne bovina contenente un tenore di grassi inferiore o pari al 30 %, carne suina contenente un tenore di grassi inferiore o pari al 10 %, ritagli di carne suina e carne suina contenente un tenore di grassi inferiore o pari al 50 %, acqua potabile o ghiaccio, miscela di salagione a base di nitriti e miscela di spezie naturali: (pepe nero macinato, noce moscata grattugiata, macis, zenzero grattugiato), aglio (sotto forma di fiocchi, concentrato o in polvere), in una quantità corrispondente alla quantità standard di aglio fresco ed un involucro di cellulosa adatto all'affumicatura. Additivi: polifosfati (E450, E451 come P2O5) in quantità non superiore a 0,03/kg ed acido ascorbico in quantità non superiore a 0,05/kg.

Quantità adoperate per la produzione di 100 kg di «Liptovská saláma» o «Liptovská saláma» finito:

carne vaccina con un tenore di grassi inferiore o pari al 10 %

19,1 kg

carne vaccina con un tenore di grassi inferiore o pari al 30 %

6,7 kg

carne suina con un tenore di grassi inferiore o pari al 10 %

19,0 kg

carne suina con un tenore di grassi inferiore o pari al 50 %

23,3 kg

Grasso di maiale

23,4 kg

Acqua potabile o ghiaccio

16,0 kg

Miscela di salagione a base di nitriti

2,0 kg

Pepe nero macinato

0,19 kg

Noce moscata macinata

0,02 kg

macis

0,02 kg

zenzero macinato

0,02 kg

aglio (fiocchi, concentrato, in polvere)

0,06 kg

polifosfati (E450 e E451)

0,30 kg

acido ascorbico (E300)

0,05 kg

involucri — involucri di cellulosa adatti all'affumicatura

 

Preparazione

Si prepara un impasto omogeneo con tutte le materie prime, gli additivi, le spezie e l'aglio nonché con gli ausiliari di fabbricazione. L'impasto così preparato viene insaccato in involucri del diametro di 8-9 cm e di lunghezza di circa 35-50 cm. Gli insaccati vengono appesi a barre poste in appositi locali di affumicatura nei quali vengono messi ad essiccare, quindi affumicati mediante fumo caldo che conferisce al prodotto il colore e l'aroma caratteristici. I salami affumicati vengono poi cotti ad una temperatura di 75-78 °C fino ad ottenere, al loro interno, per almeno dieci minuti, un effetto minimo di riscaldamento corrispondente ad una temperatura di 70 °C. Al termine di quest'operazione, il prodotto è spruzzato con acqua fredda fino a completo raffreddamento. Il «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» viene commercializzato in confezioni sotto vuoto oppure in atmosfera controllata. Il prodotto venduto a pezzi viene confezionato sotto vuoto oppure in atmosfera controllata, in confezioni di peso diverso.

3.7.   Carattere specifico del prodotto agricolo o alimentare:

Il «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» si differenzia dagli altri prodotti per il fatto di essere preparato con grasso di maiale che, combinato con gli altri ingredienti, accentua il sapore di carne; inoltre, esso è diverso da altri prodotti anche perché possiede un aroma caratteristico, attribuibile in parte al macis, alla noce moscata, allo zenzero ed alla leggera affumicatura. L'aspetto omogeneo al taglio, la consistenza elastica e la facilità con cui può essere affettato senza sbriciolarsi costituiscono altrettante caratteristiche di questo salame.

3.8.   Carattere tradizionale del prodotto agricolo o alimentare:

Nel 1956, gli operai di una fabbrica di trasformazione di carni a Dubnica nad Váhom tentarono di confezionare un tipo di salame diverso dai normali prodotti a base di carne cotta e finemente macinata che si preparavano all'epoca. Essi sostituirono infatti parte del grasso di maiale con ritagli di carne suina, riducendo poi gli ingredienti fino a sminuzzarli anziché lasciarli in pezzi grossolani come era invece consuetudine all'epoca, ottenendo così il «Liptovská saláma» o «Liptovský salám». All'epoca non si aggiungeva il peperoncino e fu così che nacque il nome «Liptovská saláma» o «Liptovský salám»; nella regione di Liptov, infatti, non era abituale aggiungere peperoncino ai prodotti a base di carne. Questo prodotto acquistò grande popolarità. (Informazioni trasmesse dal sig. Novotka, che all'epoca lavorava nell'impianto di trasformazione di prodotti a base di carne).

All'inizio degli anni 70 fu messa a punto, nel dipartimento di investigazione, una ricetta unica del «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» ed il prodotto fu molto ben accetto. Gradualmente, iniziò ad essere prodotto in molti impianti di trasformazione della carne. Nel 1978 fu adottata la norma industriale ON 57 6913 (Fonte: norma ON 57 6913, 1978) la quale è stata regolarmente aggiornata e rivista (Appendice, 13 agosto 1982). Una delle norme congiunte riformulate più di recente, la THN (norma tecnico-economica) per il prodotto n. 764421 64, risale al 1o settembre 1988. L'introduzione che la precede include la seguente nota: «conformemente alla ON 57 6913». Nel 1978 la Západoslovenský mäsový priemysel (industria della carne della Slovacchia occidentale), a Trnava, diede inizio alla produzione del «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» in collaborazione con il dipartimento di investigazione. Fino al 1990 il «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» veniva prodotto secondo la ricetta tradizionale, senza aggiunta di peperoncino. La ricetta del «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» rendeva possibile lavorare grandi quantità di grasso di maiale; nella fabbrica di Trnava se ne producevano infatti circa 600 kg al giorno. Il prodotto era molto apprezzato dai consumatori per via del suo sapore così caratteristico. (Dichiarazione del sig. Beňadik, 2003).

Il fatto che si sia continuato a produrre il «Liptovská saláma» o «Liptovský salám», è dimostrato da un annuncio pubblicitario fatto pubblicare dalla Stredoslovenský mäsový priemysel n. p. (impresa di industria di carni della Slovacchia centrale), a Zvolen, nell'almanacco Čítanie o správnej výžive ’81 (Slovenská spoločnosť pre správnu výživu, Bratislava, 1980). Il «Liptovská saláma» o «Liptovský salám» figura tra i prodotti menzionati nell'annuncio.

3.9.   Requisiti minimi e procedure per il controllo del carattere specifico:

I controlli includono:

rispetto delle proporzioni richieste per gli ingredienti e le spezie.

Si tratta di un controllo visivo dell'aggiunta del grasso fresco di maiale come ultimo ingrediente nel corso del processo tecnologico. Le quantità di condimenti (macis, noce moscata e zenzero) vengono controllate prima di essere aggiunte all'impasto; il controllo verte sul peso dei condimenti rispetto alle quantità precisate nella ricetta,

rispetto del processo tecnologico durante la fase di preparazione di un impasto omogeneo, finemente macinato e privo di grumi, quindi durante la fase dell'affumicatura,

l'omogeneità dell'impasto viene controllata prima della fase di riempitura. Si tratta di un controllo visivo. Il livello di affumicatura è controllato misurando la temperatura del fumo che non può superare i 69 °C, e calcolando la durata dell'affumicatura, compresa fra 10 e 15 minuti,

indicatori fisici del prodotto finito: forma cilindrica ed elasticità del prodotto,

indicatori chimici del prodotto finito: tenore di grassi, tenore di sale, tenore di proteine.

I valori debbono corrispondere a quelli di cui al punto 3.5 del disciplinare,

proprietà organolettiche del prodotto finito (aspetto e colore della superficie al taglio, consistenza, aroma e sapore). Si tratta di un controllo visivo e sensoriale da effettuare alla fine del processo di fabbricazione per verificare il rispetto delle caratteristiche di cui al punto 3.5 del disciplinare.

Le ispezioni dell'organo di controllo o dell'ente incaricato di verificare la conformità vengono effettuate una volta all'anno.

4.   Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto:

4.1.   Nome e indirizzo:

Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto

Nome:

BEL/NOVAMANN International, s r.o.

Indirizzo:

Továrenská 14

815 71 Bratislava

PO Box 11

820 04 Bratislava 24

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel.

+421 250213376

E-mail:

tomas.ducho@ba.bel.sk

 Public

Image

 Private

Nome:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Indirizzo:

Botanická 17

842 13 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel.

+421 260257427

E-mail:

buchlerova@svssr.sk

Image

 Public

 Private

Organo di controllo nella Repubblica ceca:

Nome:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Indirizzo:

Kvetná 15

603 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.

+420 543540111

E-mail:

sekret.oklc@szpi.gov.cz

Image

 Public

 Private

Nome:

Státní veterinární správa ČR

Indirizzo:

Slezská 7

120 00 Praha 2

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.

+420 227010137

E-mail:

hygi@svscr.cz

Image

 Public

 Private

4.2.   Compiti specifici dell'organo o ente:

Organo oppure ente di controllo incaricato di verificare il rispetto del disciplinare nella Repubblica slovacca e nella Repubblica ceca. Gli organi di controllo indicati sono responsabili della verifica integrale del disciplinare.


22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/20


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche dalla Colombia e dal Perù

2010/C 103/08

Sono in corso i negoziati per un Accordo commerciale tra l'Unione europea, i suoi Stati membri, la Colombia e il Perù. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell'Unione europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-B1@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrano che la protezione della denominazione proposta:

1)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

2)

sarebbe omonimo o parzialmente omonimo di una denominazione già protetta nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 (1) del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e del regolamento (CE) n. 110/2008 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; oppure è contenuta in accordi conclusi dalla Comunità con uno dei seguenti paesi:

—   Repubblica di Albania: decisione 2006/580/CE (3) del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato),

—   Bosnia-Erzegovina: decisione 2008/474/CE (4) del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (Protocollo 7),

—   Canada: decisione 2004/91/CE (5) del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose,

—   Repubblica del Cile: decisione 2002/979/CE (6) del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, in particolare l'articolo 90 che istituisce l'Accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate,

—   Croazia: decisione 2001/918/CE (7) del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate,

—   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: decisione 2001/916/CE (8) del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate,

—   Messico: decisione 97/361/CE (9) del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose,

—   Montenegro: decisione 2007/855/CE (10) del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra,

—   Sudafrica: decisione 2002/52/CE del Consiglio (11), del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose,

—   Svizzera: decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, 2002/309/CE (12) del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7;

3)

Tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

4)

danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

5)

o qualora le dichiarazioni forniscano informazioni dettagliate che permettono di concludere che la denominazione cui si chiede la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell'Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

La presente comunicazione non pregiudica la possibilità di inoltrare domanda di registrazione di denominazioni trasmesse dalla Colombia o dal Perù ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006 o dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008.

Elenco delle indicazioni geografiche per i vini, le bevande spiritose, i prodotti agricoli e alimentari (13)

Classe di prodotto

Denominazione registrata in Colombia

Frutta

Cholupa del Huila


Classe di prodotto

Denominazione registrata Perù

Bevanda spiritosa

Pisco

Ortaggi

Maíz Blanco Gigante Cusco

Ortaggi

Pallar de Ica


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(3)  GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.

(4)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(5)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

(6)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

(7)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42.

(8)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

(9)  GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15.

(10)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(11)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

(12)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(13)  Elenco trasmesso dalle autorità della Colombia e del Perù nell’ambito dei negoziati in corso.


Rettifiche

22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/23


Rettifica riguardante la pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 162 del 15 luglio 2009 )

2010/C 103/09

A pagina 19, alla voce «Riferimento alla pubblicazione del disciplinare»,

anziché:

«[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDiarioAntiguo.do?ruta=2006/12/14

Decisione del 28 novembre 2006, del ministero regionale dell'agricoltura recante approvazione della denominazione d'origine protetta “Aceite Campo de Montiel” (Resolución de 28 de noviembre 2006 de la Consejería de Agricultura, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de registro de la Denominación de Origen Protegida Aceite Campo de Montiel).»,

leggi:

«http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/12/01/pdf/2009_17997.pdf&tipo=rutaDocm».