ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.079.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 79

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
27 marzo 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

81a sessione plenaria dal 5 al 7 ottobre 2009

2010/C 079/01

Parere del Comitato delle regioni sul tema Una strategia UE per la regione del Danubio

1

2010/C 079/02

Parere del Comitato delle regioni sul tema Azioni prioritarie degli enti regionali e locali per prevenire la violenza contro le donne e migliorare l’assistenza alle vittime

7

2010/C 079/03

Parere del Comitato delle regioni sul libro bianco L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo

13

2010/C 079/04

Parere del Comitato delle regioni sul tema Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana

19

2010/C 079/05

Parere del Comitato delle regioni sul libro verde TEN-T: riesame della politica

23

2010/C 079/06

Parere del Comitato delle regioni sul tema Un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione

27

2010/C 079/07

Parere del Comitato delle regioni sul tema Una PAC semplificata: un successo per tutti

33

2010/C 079/08

Parere del Comitato delle regioni sul tema Il programma di Stoccolma: sfide e opportunità per un nuovo programma pluriennale per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’UE

37

 

III   Atti preparatori

 

Comitato delle regioni

 

81a sessione plenaria dal 5 al 7 ottobre 2009

2010/C 079/09

Parere del Comitato delle regioni sul tema Un trasporto merci per ferrovia competitivo

45

2010/C 079/10

Parere del Comitato delle regioni sul tema Pacchetto farmaceutico

50

2010/C 079/11

Parere del Comitato delle regioni sul tema Il futuro regime comune europeo in materia di asilo II

58

2010/C 079/12

Parere del Comitato delle regioni sul tema Lo strumento di microfinanziamento Progress

71

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Comitato delle regioni

81a sessione plenaria dal 5 al 7 ottobre 2009

27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/1


81aSESSIONE PLENARIA DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2009

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Una strategia UE per la regione del Danubio»

(2010/C 79/01)

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

si compiace del fatto che la Commissione europea, nel corso della sessione plenaria del Comitato delle regioni svoltasi l'8 ottobre 2008 a Bruxelles, abbia annunciato l'elaborazione di una strategia dell'UE per la regione del Danubio analoga a quella già esistente per la regione del Mar Baltico (1);

2.

si compiace del fatto che il Consiglio europeo, nel vertice del 18 e 19 giugno 2009, abbia incaricato la Commissione europea di presentare entro la fine del 2010 una strategia dell'UE per la regione del Danubio;

3.

accoglie con favore l'istituzione, il 27 novembre 2008, del gruppo interregionale Danubio in seno al Comitato delle regioni, e appoggia l'attività di tale gruppo;

4.

accoglie con favore l'attenzione prestata dal Parlamento europeo alla regione del Danubio e gli sforzi compiuti per dar vita a un intergruppo anche in seno al Parlamento europeo (2);

5.

fa notare che una strategia europea per la regione del Danubio avrà l'obiettivo di migliorare il benessere, la sicurezza e la pace dei cittadini di tale regione, e che ciò andrà a vantaggio dell'intera Unione europea, compresi gli enti regionali e locali;

6.

osserva che, in un'Unione europea che conta ormai 27 Stati membri, le macroregioni svolgono un ruolo sempre più importante, specialmente nel quadro della coesione territoriale dell'UE;

7.

osserva che la regione del Danubio comprende sia i paesi bagnati dal Danubio che quelli situati nel suo bacino idrografico; osserva altresì che detta regione è composta da Stati membri dell'UE, paesi candidati all'adesione, paesi candidati potenziali e paesi associati alla politica europea di vicinato (PEV);

8.

sottolinea la prospettiva europea della regione del Danubio e, allo stesso tempo, la sua dimensione esterna, mettendo in evidenza il fatto che detta regione può servire da esempio per l'attuazione della cooperazione con i paesi terzi;

9.

rammenta le profonde riforme politiche, economiche e sociali che hanno avuto luogo nella regione del Danubio dopo la caduta della «cortina di ferro» e che hanno indotto la Commissione europea a includere tale svolta fra i temi del suo programma di lavoro per il 2009 (3) nonché nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea Cinque anni di UE allargata - Realizzazioni e sfide economiche  (4);

10.

constata l'effetto di sostegno esercitato dalla regione del Danubio a livello europeo, nonché il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto nella regione, e appoggia in particolare gli Stati della regione del Danubio che non sono membri dell'Unione europea nel proseguimento del loro percorso di sviluppo democratico;

11.

attribuisce un ruolo motore alle cooperazioni a livello regionale e locale nell'attuazione dei principi europei di sussidiarietà, prossimità ai cittadini e partenariato, nonché di una governance responsabile, nei paesi terzi, e il valore aggiunto che la cooperazione locale nella regione del Danubio comporta per l'ulteriore avvicinamento all'UE dei paesi candidati e potenziali candidati per l'adesione;

12.

ribadisce i legami tradizionali, culturali e storici, che uniscono i paesi dell'intera regione del Danubio e sottolinea il particolare contributo recato in questo campo dagli enti regionali e locali;

13.

sottolinea l'importanza delle forme di cooperazione, delle reti e delle istituzioni internazionali, nazionali, regionali e locali esistenti e attive nella e per la regione del Danubio, e mette in luce il fatto che la loro esperienza e le loro conoscenze vanno integrate nel dialogo con le istituzioni europee;

14.

appoggia la Commissione europea nell'instaurazione di relazioni efficaci e ad ampio raggio con gli Stati vicini, nonché di relazioni politiche ed economiche adeguate con le singole regioni e i singoli partner;

15.

sottolinea il significato, il ruolo e la responsabilità particolari della regione del Danubio, composta da Stati membri dell'UE, paesi candidati all'adesione, paesi candidati potenziali e paesi associati alla politica europea di vicinato. Detta regione rappresenta un'interfaccia importante tra i programmi dell'Unione europea nel quadro della politica di coesione, le misure destinate ai paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, e i programmi concepiti per i paesi interessati dalla PEV;

16.

sottolinea il ruolo politico del Comitato delle regioni nell'ambito di un quadro strategico che serva a collegare adeguatamente la PEV attuata dalla Commissione europea con una strategia europea per la regione del Danubio. Il Comitato delle regioni conosce le esigenze delle realtà locali, per cui in tale sede l'impatto di queste misure e di questi programmi può essere valutato in maniera particolarmente appropriata;

17.

sottolinea l'importanza del riconoscimento della macroregione del Danubio, analogamente a quanto avviene per le regioni del Mar Baltico e del Mar Nero, da parte della politica europea di coesione e mette in rilievo il suo ruolo per il futuro sviluppo territoriale nell'UE e nei paesi vicini;

18.

osserva in particolare che, sotto il profilo dei contenuti, l'impostazione della strategia dell'UE per il Mar Baltico può fungere da esempio per quella per la regione del Danubio: entrambe le macroregioni, infatti, mirano all'integrazione di Stati ex comunisti nell'Unione europea e alla cooperazione con paesi terzi, ed entrambe garantiscono il collegamento tra strategie interne dell'UE e forme di cooperazione con paesi terzi. A questo proposito vale la pena menzionare anche l'esperienza della politica europea di vicinato attuata dalle regioni ultraperiferiche insieme con i paesi terzi vicini.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Una strategia UE per la regione del Danubio

19.

constata che l'incarico assegnato dal Consiglio europeo alla Commissione di elaborare entro la fine del 2010 una strategia dell'UE per la regione del Danubio costituisce un riconoscimento dell'importanza della regione danubiana per lo sviluppo futuro dell'Europa e per le relazioni tra l'UE e i paesi vicini; invita la Commissione a coinvolgere gli enti regionali e locali e le istituzioni nell'elaborazione della strategia, a rispettare, nell'attuazione della strategia, le competenze degli Stati membri e degli enti locali e regionali e la loro ripartizione interna delle competenze e a lavorare con le istituzioni esistenti e nel quadro degli obblighi di reporting e delle procedure di monitoraggio esistenti;

20.

scorge negli enti regionali e locali e negli organismi responsabili dello sviluppo regionale dei partner indispensabili di una siffatta strategia, dato che essi contribuiscono in misura notevole a dar forma concreta ai concetti di coesione territoriale e cooperazione transfrontaliera della Commissione europea. I soggetti interessati del mondo dell'economia, della scienza, della cultura e delle organizzazioni ambientaliste, nonché le organizzazioni della società civile, svolgono un ruolo importante in tale contesto;

21.

richiama l'attenzione sul fatto che agli enti regionali e locali e alle agenzie e organismi regionali per lo sviluppo - che, in virtù della loro prossimità ai cittadini, ne conoscono assai bene i bisogni e le attese - spetta un ruolo centrale nella programmazione, l'attuazione e l'ulteriore sviluppo di una strategia UE per la regione del Danubio come quella annunciata dalla Commissione europea;

22.

sottolinea l'importanza dello sviluppo della regione del Danubio in quanto elemento di rilievo per il successo dell'integrazione europea degli Stati, delle regioni, degli enti locali e degli stessi cittadini di detta regione, e appoggia il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione nei loro sforzi tesi a far progredire ulteriormente tale integrazione;

23.

appoggia la trasformazione del pacchetto di stabilità per l'Europa sudorientale in una rete di cooperazione di carattere regionale (consiglio di cooperazione regionale (Regional Cooperation Council - RCC)) che lavori sotto l'egida del Processo di cooperazione dell'Europa sudorientale. Tale carattere regionale risulterà utile per rispondere alle esigenze e alle necessità specifiche della regione del Danubio.

Settori politici strategici

24.

ritiene che i trasporti, la protezione dell'ambiente e la sicurezza energetica, l'economia, la sicurezza, l'istruzione e la cultura, il lavoro, la salute e gli affari sociali siano i settori strategici che costituiscono gli elementi chiave di una strategia UE per la regione del Danubio;

25.

richiama l'attenzione sulle notevoli differenze di capacità economica esistenti tra i vari territori della regione del Danubio, e scorge nell'inclusione di detta regione tra le priorità del programma di lavoro della Commissione per il 2010 e nella considerazione della regione danubiana come un'unica macroregione altrettanti presupposti per l'ulteriore integrazione e lo sviluppo economico sostenibile della regione.

Trasporti

26.

chiede alla Commissione, in linea con la strategia per lo sviluppo sostenibile dell'UE, di tener conto dello specifico ruolo che il Danubio è destinato a svolgere in futuro in quanto direttrice di trasporto e idrovia per l'intera Europa che può avere un impatto assolutamente decisivo di alleggerimento del traffico sulle restanti direttrici di traffico europee. La costruzione di infrastrutture - tanto acquatiche che terrestri - aiuta l'intera regione a svolgere il suo ruolo di collegamento tra Est ed Ovest e tra Nord e Sud, e soprattutto a migliorare la propria competitività;

27.

propone di ultimare in tempi rapidi i progetti infrastrutturali TEN-T perché essi contribuiranno durevolmente a inserire meglio la regione del Danubio nella rete di infrastrutture di trasporto già esistente in Europa nonché a collegare meglio tra loro i singoli paesi danubiani; in tale contesto, chiede agli enti regionali e locali interessati di elaborare e proporre soluzioni anche per i problemi e le difficoltà da tempo esistenti, nonché di attuarle nel rispetto dello sviluppo sostenibile;

28.

sottolinea che lo sviluppo dei trasporti e la protezione dell'ambiente non devono escludersi a vicenda, ma al contrario devono procedere di pari passo; mette in rilievo che l'obiettivo primario dovrebbe essere quello di assicurare lo sviluppo sostenibile della regione del Danubio e di applicare i principi fondamentali della dichiarazione congiunta relativa alla navigazione interna e alla protezione ambientale del bacino del Danubio della Commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR) e della Commissione internazionale del bacino del fiume Sava (ISRBC).

Protezione dell'ambiente e sicurezza energetica

29.

fa notare che in materia di ecologia, lotta comune contro gli effetti dei cambiamenti climatici e difesa dalle inondazioni, è indispensabile una cooperazione transfrontaliera;

30.

attribuisce agli Stati della regione del Danubio un ruolo significativo in tema di sicurezza energetica e sottolinea altresì il ruolo del Danubio, fiume che, in quanto fonte di energia naturale e rinnovabile, offre un prezioso potenziale di energia idraulica. L'uso di tale risorsa andrebbe incoraggiato soprattutto laddove si possa conciliare il rispetto dell'ambiente con lo sviluppo dell'economia;

31.

in tale contesto, richiama convenzioni come quella sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio («Convenzione sulla protezione del Danubio») (5), entrata in vigore nel 1998, mediante la quale è stata istituita la Commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR), e la convenzione quadro per la tutela e lo sviluppo sostenibile dei Carpazi («Convenzione dei Carpazi»). La dichiarazione congiunta sui principi guida della navigazione interna e della protezione ambientale nel bacino del fiume Danubio (Joint Statement on Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River Basin) (6) costituisce già un buon esempio di cooperazione;

32.

chiede agli Stati membri e agli enti regionali e locali della regione del Danubio, nonché alle organizzazioni responsabili dello sviluppo regionale, di partecipare ai programmi in materia di ambiente promossi dalla Commissione, come ad esempio lo strumento finanziario LIFE + (per il ripristino dei fiumi e dei prati rivieraschi), ai programmi della cooperazione territoriale europea, nonché al programma Energia intelligente - Europa (EIE) volto a incoraggiare i progetti di reti energetiche locali tra gli enti locali della regione;

33.

fa notare che le misure di attuazione della direttiva quadro in materia di acque dovrebbero contribuire anche alla conservazione a lungo termine delle risorse ittiche. La popolazione ittica del sistema danubiano è molto diversificata, comprende numerose specie endemiche ed è quindi particolarmente bisognosa di protezione;

34.

sottolinea l'importanza di progetti comunitari sostenibili in materia di turismo. Gli Stati della regione del Danubio possono rafforzare la loro cooperazione, ad esempio riguardo all'attuazione delle convenzioni di Espoo (7), di Aarhus (8) e di Berna (9). L'esempio della ciclovia del Danubio illustra bene l'utilità di una tale cooperazione per tutti i soggetti che vi partecipano;

35.

ritiene in particolare che lo scambio di esperienze maturate in questo campo dagli enti regionali e locali e dalle organizzazioni responsabili dello sviluppo regionale sia utile allo sviluppo complessivo della regione del Danubio. Essi garantiscono infatti, grazie alla loro competenza specifica e alla loro conoscenza del territorio, un'attuazione appropriata degli obiettivi comuni. Le convenzioni e le cooperazioni intergovernative di carattere generale che legano tra loro molti Stati e regioni del bacino danubiano mostrano che è possibile configurare cooperazioni più mirate.

Economia

36.

fa notare che il Danubio dovrebbe essere considerato anche un vettore di ulteriore sviluppo economico della regione. Ciò vale ad esempio riguardo all'interconnessione tra le idrovie e le vie terrestri, nonché tra i porti e i centri economici situati nella regione;

37.

sottolinea l'importanza dei progetti transfrontalieri, che possono aiutare a superare l'isolamento economico delle regioni di confine nonché rafforzare la loro competitività e stabilità;

38.

osserva che le regioni e gli enti locali sono chiamati a svolgere un ruolo essenziale nell'agevolare i contatti a livello di piccole e medie imprese;

39.

reputa che, in linea generale, sia essenziale rafforzare la promozione dei progetti transfrontalieri e transnazionali, compresi quelli delle organizzazioni non governative, degli attori economici e sociali e degli enti regionali e locali. In proposito occorre assicurarsi che vengano sfruttate le sinergie tra i programmi di cooperazione territoriale transfrontalieri, transnazionali e interregionali (obiettivo 3) e i programmi relativi agli obiettivi 1 e 2. In tal modo, infatti, si possono far avvicinare ulteriormente all'Unione europea gli Stati, le regioni e gli enti locali della regione danubiana che non appartengono all'UE e in particolare trasmettere alle popolazioni che vivono in tali zone i valori della democrazia e dello Stato di diritto su cui essa si fonda; attribuisce una particolare importanza alla cooperazione rafforzata nei campi dello sviluppo tecnologico e della ricerca, sulla base delle potenzialità esistenti (risorse umane, infrastruttura), ai fini di uno sviluppo economico sostenibile della regione del Danubio;

40.

invita le autorità nazionali competenti degli Stati della regione del Danubio ad adottare misure appropriate per consentire la partecipazione degli enti regionali e locali ai futuri GECT (gruppi europei di cooperazione territoriale), come previsto dal regolamento (CE) n. 1082/2006.

Sicurezza

41.

rammenta che il Danubio è un fiume interessato da un intenso traffico e che in futuro tale traffico è destinato a intensificarsi ulteriormente; sottolinea pertanto l'importanza di adottare misure volte ad accrescere la sicurezza dei trasporti;

42.

richiama, in tale contesto, la convenzione di Belgrado (10) che disciplina la navigazione sul Danubio;

43.

chiede agli Stati della regione del Danubio di continuare a combattere insieme tutte le forme di criminalità transfrontaliera, ma in particolare il crimine organizzato, il traffico di stupefacenti, la migrazione clandestina e la tratta di esseri umani;

44.

sottolinea l'importanza della sicurezza ambientale quale aspetto di rilievo delle questioni legate alla sicurezza, in particolare per quel che riguarda la prevenzione dell'inquinamento ambientale transfrontaliero e la protezione contro le inondazioni.

Istruzione e cultura

45.

ribadisce il ruolo che gli enti regionali e locali sono chiamati a svolgere nella promozione del dialogo interculturale. Dato il carattere spesso eterogeneo della loro popolazione e grazie alle loro esperienze dirette, le città e le regioni sono particolarmente qualificate per sostenere il dialogo interculturale e interreligioso;

46.

pone l'accento sulla funzione di ponte svolta dalle attività culturali regionali con le zone di provenienza e di origine situate negli Stati danubiani, a beneficio dell'integrazione in Europa;

47.

segnala l'importanza di sviluppare i gemellaggi tra città, ad esempio tramite la rete DonauHanse®: tali iniziative, infatti, sono importanti per tradurre in pratica il motto dell'UE «Unita nella diversità» attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alla vita dell'Europa. Il dialogo reciproco non solo contribuisce a superare i pregiudizi interculturali, ma instaura anche il quadro di riferimento per la cooperazione economica e sociale e lo sviluppo sostenibile, promuovendo così la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona;

48.

fa notare che istituzioni come l'Accademia europea del Danubio, l'Università Andrássy Gyula di Budapest o l'Istituto per la regione del Danubio e l'Europa centrale (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa - IDM) possono svolgere un ruolo importante, riunendo le potenzialità esistenti e raggiungendo nuovi destinatari.

Lavoro, salute e affari sociali

49.

coglie l'occasione costituita dall'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) e dell'Anno europeo del volontariato (2011) per sottolineare che lo sviluppo sociale della regione del Danubio dev'essere un complemento indispensabile del suo sviluppo economico, affinché in quella società tutti i cittadini siano convinti dei vantaggi recati dall'Unione europea;

50.

ringrazia tutti gli attori che curano la condivisione di esperienze con le organizzazioni governative e non della regione del Danubio al fine di accelerare lo sviluppo in campo sociale e sanitario, e li invita a proseguire a tutti i livelli tali azioni di sostegno.

Un'unica regione ai fini dell'ammissibilità ai fondi dell'UE

51.

constata che lo sviluppo di regioni competitive e in grado di affrontare il futuro assume un'importanza sempre maggiore nell'ottica della globalizzazione e in vista della realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona;

52.

fa notare che, nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti dell'UE, la regione del Danubio è suddivisa in due zone transnazionali, che in parte si sovrappongono: l'Europa centrale e l'Europa sudorientale. La suddivisione dell'Europa centrale e sudorientale, un tempo considerata una regione unica fra il Baltico e l'Egeo (programma Cadses), può nel lungo periodo, in particolare nella regione danubiana, ripercuotersi negativamente sulla coesione territoriale, sociale ed economica. In ragione della sua particolare importanza geografica e storico-culturale, in particolare per la coesione tra Europa orientale e occidentale, la regione del Danubio occupa una dimensione politico-strategica particolare. Il modo migliore di tener conto di questo aspetto sarebbe considerare detta regione come uno spazio di cooperazione a sé stante, in considerazione della sua importanza geopolitica;

53.

dichiara quindi che, per sfruttare appieno il potenziale economico, sociale, ambientale e culturale della regione del Danubio, ai fini dell'ammissibilità ai fondi dell'UE bisognerebbe considerare quella danubiana come un'unica regione europea transnazionale. La definizione della regione del Danubio come un'unica regione beneficiaria consentirebbe:

di sfruttare efficacemente le possibilità di questa regione, in particolare nei settori strategici delle infrastrutture, delle idrovie, della protezione contro le inondazioni, dell'energia e della sicurezza energetica e dell'economia sostenibile, nonché della protezione dell'ambiente,

di sfruttare appieno e in modo sostenibile il potenziale economico comune,

di rafforzare ulteriormente la collaborazione e la cooperazione a livello nazionale, regionale e locale,

di considerare quello della regione del Danubio come un patrimonio culturale, naturale e storico comune dell'intera Europa;

54.

invita le istituzioni europee a considerare, nel prossimo periodo di programmazione, la regione del Danubio come un'unica regione transnazionale ai fini dell'ammissibilità ai fondi europei. L'IPA (Strumento di assistenza preadesione) e l'ENPI (Strumento europeo di vicinato e partenariato) sono strumenti flessibili che consentono di integrare pienamente i paesi candidati o potenziali candidati all'adesione e i paesi terzi nell'insieme della regione beneficiaria. L'ulteriore sviluppo di strumenti di questo tipo favorirebbe uno sviluppo coerente della regione del Danubio. In tale contesto si suggerisce di verificare se le competenze della Commissione per gli strumenti FESR, IPA ed ENPI per i programmi CTE (Cooperazione territoriale europea) possano essere concentrate ed esercitate da un unico servizio della Commissione.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Cfr. il comunicato stampa IP/08/1461 (non disponibile in italiano), intitolato Il commissario Hübner chiede una strategia europea per il Danubio.

(2)  Dichiarazione scritta di Victor Boştinaru e Daciana Octavia Sârbu per l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di elaborare e attuare una strategia per il Danubio (PE422.681v01-00), presentata il 23 marzo 2009.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 - Agire adesso per un’Europa migliore (COM(2008) 712 def.).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea Cinque anni di UE allargata – Realizzazioni e sfide economiche (COM(2009) 79 def.).

(5)  Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio, conclusa a Sofia il 29 giugno 1994.

(6)  http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm.

(7)  Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, conclusa a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991.

(8)  Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998.

(9)  Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, conclusa a Berna il 19 settembre 1979.

(10)  Convenzione relativa al regime della navigazione sul Danubio, conclusa a Belgrado il 18 agosto 1948.


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/7


Parere del Comitato delle regioni sul tema «Azioni prioritarie degli enti regionali e locali per prevenire la violenza contro le donne e migliorare l’assistenza alle vittime»

(2010/C 79/02)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

mette in evidenza che la violenza contro le donne rappresenta un'aggressione alle libertà e ai diritti umani fondamentali e un ostacolo al raggiungimento delle pari opportunità con gli uomini;

2.

ricorda che non si può realizzare la coesione economica e sociale, che è uno dei pilastri principali dell'Unione europea, se la metà della popolazione, per il semplice fatto di essere di sesso femminile, deve superare una serie di ostacoli al suo sviluppo personale e professionale che giungono anche a minacciarne l'incolumità fisica e psichica;

3.

segnala che siamo di fronte a un problema universale, perché questa piaga sociale riguarda tutte le culture, da oriente a occidente. La conferenza mondiale delle donne tenutasi a Pechino nel settembre 1995 ha dichiarato che la violenza contro la donna rappresenta il crimine meglio nascosto e allo stesso tempo più frequente al mondo: «La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente inuguali tra gli uomini e le donne, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla discriminazione da parte degli uomini e costituisce un ostacolo al pieno progresso delle donne. La violenza contro le donne nel corso della loro vita deriva essenzialmente da fattori culturali, (…) che perpetuano la condizione di inferiorità riservata alle donne nella famiglia, nel posto di lavoro, nella comunità e nella società»;

4.

riconosce che la progressiva integrazione delle donne nella sfera pubblica nel corso dell'ultimo secolo ha comportato un vantaggio per l'intera società, che si è arricchita grazie al contributo femminile in ambiti quali la cultura, il mondo accademico, la politica, la scienza, l'economia, ecc;

5.

appoggia questo sforzo verso la libertà e il pieno sviluppo femminile e respinge le ideologie e prassi che minacciano le donne e le opprimono. La violenza contro le donne è in contrasto con i principi più elementari di una società democratica;

6.

constata che la violenza contro le donne è presente in tutti gli strati della società, a prescindere dal livello d'istruzione e dall'origine culturale, in tutti gli Stati membri dell'UE;

7.

richiama l'attenzione su questa intollerabile violazione dei diritti e delle libertà sia delle donne che dei minori che subiscono violenza;

8.

mette in evidenza che sia le attività di prevenzione intese a sradicare la violenza contro il sesso femminile sia la lotta contro la violenza e l'indicazione di soluzioni adeguate rappresentano degli obiettivi prioritari per preservare l'incolumità fisica e mentale delle donne, per garantire la parità tra i sessi, nonché per raggiungere un maggior sviluppo economico a livello regionale e locale;

9.

ritiene necessario compiere una valutazione della realtà sociale, per quel che riguarda la parità tra i sessi e usarla come base per mettere a punto misure efficaci nel quadro di una politica sociale adattata alle necessità dei cittadini;

10.

dichiara che la violenza contro le donne ha origine nell'attuale struttura delle nostre società, in cui si perpetuano le disuguaglianze tra i sessi, e per porre fine a tale violenza occorre dare la priorità alle politiche volte a realizzare la vera parità tra donne e uomini. La parità comporta che le donne e gli uomini godano di pari opportunità nel plasmare la società e la propria vita, e presuppone gli stessi diritti e doveri e le medesime opportunità in ogni sfera della vita.

Autonomia regionale e locale e sussidiarietà

11.

rileva che gli enti regionali e locali sono i più prossimi ai cittadini e hanno la capacità di trasmettere valori ed applicare politiche economiche, d'istruzione e sociali alla vita quotidiana. Nei fatti, la Carta europea per la parità tra uomini e donne nella vita locale, redatta dal Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa nel quadro del Quinto programma di azione comunitaria per la parità tra i sessi, riconosce che il consolidamento delle politiche a favore delle pari opportunità può essere raggiunto a livello regionale e locale meglio che a qualsiasi altro livello;

12.

mette in evidenza che gli enti locali che hanno firmato questa Carta riconoscono, in virtù del suo articolo 22, che la violenza di genere costituisce un attacco ai diritti umani fondamentali e si impegnano a mettere in atto politiche e azioni per combatterla;

13.

osserva che le istituzioni dell'Unione europea riconoscono che il successo delle varie misure dipende dalla loro capacità di avvalersi delle prassi e delle risorse che gli enti regionali e locali stanno già utilizzando. Questi enti, che sono i più vicini ai cittadini, appaiono pertanto i più idonei per fungere da canale di trasmissione delle opinioni e delle preoccupazioni della popolazione, per ricercare soluzioni efficienti e per appoggiare e dare impulso alle politiche europee;

14.

ritiene che gli enti regionali e locali detengano una grande responsabilità in relazione a questi temi, e che essi possono anche fare assegnamento su molta esperienza, buone pratiche e programmi rivolti sia alle vittime che agli autori dei reati;

15.

sottolinea l'intervento delle istituzioni europee riconoscendo l'importanza del principio di sussidiarietà e del ruolo che gli enti regionali e locali svolgono in questo campo, e incoraggiando lo sviluppo e il coordinamento delle loro azioni.

Fare progressi nel quadro normativo

16.

mette in rilievo la crescente preoccupazione di diffondere la consapevolezza che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani, preoccupazione che si è tradotta in dichiarazioni internazionali e in leggi nazionali;

17.

ritiene interessante lo sviluppo normativo registrato nella lotta per sradicare la violenza contro le donne nei vari Stati ed enti regionali e locali e incoraggia allo scambio di esperienze in materia di legislazione e della sua applicazione. Si sottolinea l'importanza di questo tema e la necessità di disporre di misure legislative atte a estirpare questo fenomeno attraverso la prevenzione e l'assistenza globale alle vittime;

18.

ricorda che uno dei principi fondamentali del diritto comunitario consiste nel raggiungimento delle pari opportunità tra i sessi, come indicato nel dispositivo del Trattato di Amsterdam del 1997 (articoli 2 e 3), in cui si afferma che l'Unione europea ha per obiettivo la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, un principio che deve essere introdotto in tutte le politiche e in tutti i programmi.

Concetto di violenza nei confronti delle donne

19.

riconosce che esistono molteplici definizioni del concetto «violenza nei confronti delle donne», ma quella più comunemente accettata è quella contenuta nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993. Nell'articolo 1 di questa Dichiarazione la violenza contro le donne è definita come qualsiasi atto violento, motivato dall'appartenenza a questo sesso, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, intendendosi per atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione della libertà per motivi arbitrari, sia nella vita pubblica che in quella privata. È questa la definizione che si è utilizzata per il presente progetto di parere.

Osservazioni del Comitato delle regioni

20.

ritiene che sradicare la violenza di genere rappresenti uno degli ambiti prioritari d'intervento dell'Unione europea per favorire l'uguaglianza tra i sessi, come il Comitato stesso ha riconosciuto nel suo parere del 6 dicembre 2006 in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010;

21.

osserva che numerosi Stati hanno riconosciuto l'importanza di questo problema sociale e la necessità di darvi soluzioni complete. Il 27 novembre 2006 il Consiglio d'Europa ha lanciato la campagna di lotta alla violenza contro le donne. Tale iniziativa consiste di tre dimensioni: intergovernativa, parlamentare, e regionale/locale; quest'ultima risponde all'esigenza di coinvolgere le amministrazioni più prossime ai cittadini;

22.

nota che anche se le informazioni disponibili su questo problema, non danno un quadro esaustivo del fenomeno questa situazione mette le donne in una posizione di evidente svantaggio quando si tratta di partecipare a pieno titolo alla società;

23.

dà il proprio appoggio alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne attraverso programmi di prevenzione; raccomanda inoltre di adottare i servizi e le pratiche più adeguati per informare i migranti, e in particolare le donne e i minori, sulla possibilità che opportunità di migrazione nascondano finalità fraudolente e rischi di sfruttamento, misure di sensibilizzazione sociale e misure di ascolto e protezione delle vittime;

24.

reputa che, per comprendere questo fenomeno in tutta la sua complessità, la violenza contro le donne debba essere considerata da varie angolazioni e in ciascuna delle sue manifestazioni:

da un lato, occorre una valutazione prettamente giuridica, secondo cui la violenza di genere mina i valori democratici della società e lede i diritti fondamentali delle vittime,

dall'altro, è necessario tener conto del punto di vista sanitario, a causa delle gravi conseguenze per la salute delle donne che subiscono violenza. (La raccomandazione 1582 sulla Violenza domestica contro le donne, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 settembre 2002, mette in evidenza che la violenza domestica rappresenta la prima causa al mondo di morte o d'invalidità permanente per le donne di età compresa tra i 16 e i 44 anni. Questo tipo di violenza genera più decessi tra le donne di questo gruppo d'età che il cancro, gli incidenti stradali o i conflitti armati),

da un punto di vista sociale, bisogna garantire alle donne l'accesso ai servizi di sostegno, ad esempio per l'occupazione, gli assegni sociali o la casa,

inoltre si deve tener conto dell'aspetto educativo nella trasmissione di valori da parte degli istituti d'istruzione e di tutti gli attori della socializzazione (la famiglia, i mezzi d'informazione, ecc.);

25.

dà il proprio sostegno alle iniziative e ai progetti che gli enti regionali e locali stanno realizzando per sradicare la violenza contro le donne e appoggia lo scambio di buone prassi;

26.

riconosce che lottare contro la violenza è una condicio sine qua non per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, ma le conseguenze della violenza e le misure necessarie per sradicarla hanno un impatto economico e sociale rilevante;

27.

ritiene che la tratta degli esseri umani a scopi sessuali e tutte le altre forme di sfruttamento violino diritti fondamentali della persona. La tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione della dignità dell'individuo e del suo diritto di decidere della propria vita e del proprio corpo. La tratta degli esseri umani per scopi sessuali colpisce soprattutto giovani donne e bambine ed è una forma moderna di schiavitù umana che mette a repentaglio i valori europei condivisi e i diritti umani fondamentali e costituisce pertanto un importante ostacolo all’uguaglianza sociale e alla parità tra donne e uomini.

Conseguenze economiche della violenza contro le donne

28.

richiama l'attenzione sui costi economici diretti e indiretti che la violenza di genere comporta per gli enti regionali e locali degli Stati membri. I diversi effetti della violenza sulla vita delle vittime si ripercuotono sul loro percorso professionale e sulla loro salute fisica, psicologia e sociale. Si ripercuotono negativamente anche sulla salute e sul benessere di altri membri della famiglia che assistono a tale violenza contro le donne, in particolare i bambini, e incidono sui costi da sostenere per affrontare le questioni di salute a lungo termine, costi che spesso ricadono sugli enti regionali e locali. A questi costi indiretti, che si traducono nella perdita di beni, servizi e benessere da parte delle vittime, andrebbero aggiunti i costi diretti legati alle risorse specifiche o generali impiegate a causa di questa situazione. Le cifre che ne risultano giustificano i programmi di prevenzione, il cui costo è molto basso se paragonato al costo sociale della violenza;

29.

mette in risalto le conseguenze per tutta la società di questo fenomeno, che deve essere trattato come un problema sociale della massima importanza. La violenza non solo ha un impatto sui singoli, sui gruppi famigliari e sulla comunità, ma ha anche l'effetto di frenare lo sviluppo economico degli Stati;

30.

esprime la sua preoccupazione per i dati riportati nello studio elaborato nel 2006 da Carol Hagemann-White per il Consiglio d'Europa sulle misure adottate dagli Stati membri che ne fanno parte per combattere la violenza contro le donne. Nello studio, si afferma che tra il 12 % e il 15 % delle donne europee di età superiore a 16 anni ha subito, almeno una volta nella vita, abusi nel quadro di una relazione di coppia, a volte persino dopo la fine della relazione;

31.

dà il proprio sostegno alle iniziative denominate «Daphne», avviate nel 1997 nel quadro degli sforzi volti a eliminare la violenza contro le donne nell'Unione europea. Per il periodo 2007-2013 è stato approvato il programma Daphne III, il cui obiettivo è lo sviluppo di programmi per la protezione dei bambini, degli adolescenti e delle donne da qualunque forma di violenza e il raggiungimento di un alto livello di protezione sanitaria e di coesione sociale. Lo stanziamento di bilancio complessivo per questo programma è di 116,85 milioni di euro. Questo programma è anche destinato a incoraggiare l'intervento di reti multidisciplinari e, grazie allo sviluppo dei vari progetti finanziati, si conoscono le necessità e le premesse per l'azione degli enti competenti.

Raccomandazioni del Comitato delle regioni

32.

invita gli enti regionali e locali degli Stati membri a tradurre in pratica la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sottolinea la necessità di «sostenere le ricerche sulle cause, le conseguenze e i costi della violenza contro le donne e sulle misure per una prevenzione efficace», affinché i dati raccolti servano di base per l'azione e la prevenzione e consentano di comprendere meglio l'efficacia degli interventi realizzati;

33.

ribadisce la necessità che tutti gli studi futuri in materia presentino i dati secondo una scomposizione per sesso, età, condizione sociale e altri indicatori di genere, per comprendere la situazione e adattare le diverse strategie e misure economiche e sociali al fine di realizzare una società più egualitaria, con un livello più alto di progresso e un maggiore benessere economico e sociale;

34.

chiede che vengano messi a punto un sistema e delle buone pratiche che consentano la raccolta di dati statistici omogenei e comparabili sulla violenza e sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini in tutti gli enti regionali e locali, per fare opera di sensibilizzazione su questo problema e proporre misure efficaci sia sul piano delle decisioni politiche, economiche e di altre decisioni legate a questo problema;

35.

sollecita la realizzazione di uno studio a livello europeo che presenti dati sulla diffusione della violenza contro le donne nelle varie regioni, per comprendere l'ampiezza del problema e formulare proposte d'azione innovative volte a sradicarlo. Gli studi dovranno essere elaborati secondo criteri uniformi che definiscano i concetti e le linee di intervento;

36.

ribadisce la necessità di prestare maggiore attenzione all'istruzione che, assieme alla famiglia, rappresenta l'agente principale della socializzazione dei bambini. È importantissimo lavorare per il principio delle pari opportunità tra donne e uomini e fissare strategie di formazione, prevenzione e sensibilizzazione sul problema della violenza contro le donne a tutti i livelli e in ogni ambito della comunità educativa;

37.

raccomanda la realizzazione di interventi di sensibilizzazione rivolti all'intera cittadinanza, affinché i cittadini smettano di considerare la violenza di genere una questione privata e partecipino alla soluzione di questo problema;

38.

invita a intervenire stigmatizzando i comportamenti aggressivi e discriminatori contro la dignità della donna e dirigendo messaggi specifici a vari settori della società (i giovani, le donne che hanno subito violenza e gli uomini che l'hanno commessa, nonché le persone che non sono direttamente toccate da questo tema), per facilitare il coinvolgimento dell'intera popolazione. Allo stesso modo, si dovrà garantire l'applicazione delle sanzioni comminate agli uomini responsabili di aggressioni contro le donne;

39.

ribadisce la necessità di sradicare dalla società le concezioni della mascolinità e della femminilità che presuppongono una disuguaglianza di potere economico, sociale o politico che vengono diffuse attraverso la pubblicità, i mezzi d'informazione e il materiale educativo, nonché di proporre nuove concezioni alternative più giuste ed egualitarie;

40.

conferma che si sono conseguiti risultati positivi nei paesi che hanno adottato misure per la formazione specializzata dei professionisti che operano nel campo dell'istruzione, in quelli giuridico, medico, psicologico, dei servizi sociali e delle forze di sicurezza allo scopo di individuare precocemente i casi di violenza di genere e prestare un'assistenza più specializzata;

41.

sollecita l'intensificazione delle misure di sicurezza in tutti gli enti regionali e locali per le donne che hanno subito violenza, tramite interventi adeguati come ad esempio il potenziamento delle risorse umane, delle forze di polizia e dei mezzi tecnologici che garantiscono l'incolumità fisica e personale delle vittime;

42.

incoraggia l'importante lavoro svolto dalle ONG impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne a diversi livelli e appoggia una cooperazione attiva con queste ONG, che comprenda anche un sostegno organizzativo e finanziario adeguato;

43.

propone agli enti regionali e locali di adottare misure che garantiscano l'accesso delle vittime alle risorse specializzate, affinché venga offerta un'assistenza completa sia alle donne che alle persone a loro carico offrendo loro immediatamente, nei limiti del possibile, un alloggio provvisorio. Si propone anche di realizzare programmi specifici d'intervento rivolti ai minori, perché anch'essi devono essere considerati vittime della violenza di genere in quanto sono particolarmente esposti a causa della giovane età e della relazione di dipendenza dai genitori;

44.

esorta i responsabili decisionali a livello regionale e locale a tener conto, nella pianificazione e gestione dei luoghi pubblici, della sicurezza delle donne e dei mezzi per prevenire atti violenti in tali luoghi, in particolare in relazione a misure necessarie quali l'illuminazione pubblica, l'organizzazione dei trasporti pubblici e i servizi di taxi, nonché la progettazione e la pianificazione dei parcheggi, degli edifici pubblici e di quelli ad uso abitativo;

45.

sollecita gli enti regionali e locali a coadiuvare gli organi legislativi nel loro sforzo di legiferare in materia di parità tra i sessi affrontando la violenza di genere in modo generale e completo, inquadrandola nel contesto della discriminazione e del principio della parità di trattamento, nonché trattando il tema della violenza contro le donne come un problema strutturale e politico che richiede il forte impegno di tutti i poteri pubblici e dei cittadini;

46.

ricorda l'obbligo che hanno gli enti regionali e locali dell'UE di garantire la parità di trattamento tra donne e uomini in tutti gli ambiti economici, d'istruzione, politici e lavorativi, come previsto dalla direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nonché dalla direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Soltanto gli enti che si mostreranno più rispettosi del principio delle pari opportunità tra i sessi potranno raggiungere livelli più alti di giustizia e di sviluppo economico e sociale;

47.

ribadisce la necessità di favorire lo scambio di buone pratiche tra gli enti regionali e locali per quel che riguarda le campagne di sensibilizzazione, le misure di prevenzione, la formazione dei professionisti dei settori interessati e l'assistenza alle donne che hanno subito violenza;

48.

raccomanda di costituire, là dove non esistono, unità speciali all'interno dei vari corpi della polizia, del sistema sanitario, di quello giudiziario e dei servizi sociali che si occupano dei casi di violenza contro le donne perché possano offrire assistenza specialistica. Inoltre, andrebbe esplorata la possibilità di introdurre servizi di emergenza, come numeri verdi che forniscono assistenza e garantiscono l'anonimato del chiamante, e di utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per fornire consulenza on-line e informazioni sulle procedure di denuncia per le vittime di violenza e/o le persone che devono far fronte a situazioni di violenza o vivono sotto la minaccia di violenza. Questi servizi di assistenza dovrebbero anche agevolare l'accesso all'opportuno esame medico-legale e al trattamento sanitario del caso, nonché al sostegno psicologico e sociale post-traumatico e all'assistenza legale;

49.

suggerisce la diffusione di programmi specifici, studiati secondo criteri qualitativi, volti a modificare il comportamento degli uomini responsabili di aggressioni contro le donne, facilitando lo scambio di informazioni tra le esperienze già avviate per un uso ottimale delle risorse;

50.

chiede alle istituzioni dell'Unione europea e agli organi di governo degli enti regionali e locali degli Stati membri di attuare programmi specifici, studiati secondo criteri qualitativi per l'assistenza e il monitoraggio necessari nei confronti sia delle donne che subiscono o hanno subito violenza di genere che delle persone che da queste dipendono;

51.

esorta gli enti regionali e locali ad utilizzare la definizione del concetto di violenza contro le donne contenuta nella risoluzione 48/104, del 20 dicembre 1993, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

52.

raccomanda l'applicazione di misure specifiche di assistenza per le donne particolarmente vulnerabili, come le disabili, le immigrate e le donne che vivono in ambienti dove è minore la protezione sociale, come l'ambiente rurale o quello urbano degradato, nonché le donne con esigenze particolari derivanti da problematiche sociali multiple, come le donne affette da problemi di salute mentale e le donne tossicodipendenti;

53.

ritiene che andrebbero adottate misure energiche per combattere la tratta degli esseri umani o altre forme di sfruttamento, che si tratti di sfruttamento sessuale, di rapporti di lavoro con caratteri di sfruttamento (lavoro domestico, ristorazione, assistenza ai bambini, agli anziani e agli ammalati, ecc.), del mercato dei matrimoni organizzati a scopo di lucro e del commercio di organi, e lottare contro le pratiche della mutilazione genitale femminile e dei matrimoni forzati. Vi è ugualmente bisogno di sviluppare e valutare i modelli e i metodi esistenti sul piano nazionale e internazionale per prevenire ed eliminare queste forme di violenza. L'adozione generalizzata di misure per campagne di opinione e di sensibilizzazione è determinante per riuscire a eliminare il problema;

54.

raccomanda l'adozione di misure per sensibilizzare maggiormente, prevenire e fornire assistenza alle donne vittime della mutilazione genitale femminile;

55.

propone la generalizzazione negli enti regionali e locali di programmi d'inserimento sociale e lavorativo per le donne vittime di maltrattamenti o esposte alle violenze, incoraggiando l'assunzione e la crescita professionale di tali lavoratrici ovvero incentivandone le iniziative di lavoro autonomo, tramite progetti per la formazione e l'impiego, in modo da garantire a queste donne l'autonomia e l'indipendenza economica;

56.

esorta gli enti regionali e locali a creare meccanismi di collaborazione e coordinamento interistituzionale in vari ambiti, allo scopo di migliorare l'assistenza, il monitoraggio e il sostegno completi per le donne che hanno subito violenza e a fare in modo che diventi più agevole perseguire gli individui accusati di violenza domestica;

57.

invita tutte le istituzioni che si occupano di violenza contro le donne (polizia, servizi medici e sociali) ad elaborare piani d'azione coordinati a medio e lungo termine per combattere la violenza e garantire la protezione delle vittime. I mezzi di comunicazione possono costituire uno strumento utile di diffusione delle informazioni su questi piani d'azione coordinati e dovrebbero essere utilizzati per una maggiore sensibilizzazione su tali questioni;

58.

sollecita i mezzi d'informazione attivi a tutti i livelli a collaborare alle azioni di sensibilizzazione in modo che sia portato avanti un lavoro di prevenzione e siano messi in atto tutti gli interventi possibili per sradicare la violenza di genere e per promuovere meccanismi che garantiscano un'adeguata diffusione delle informazioni sulla violenza nei confronti delle donne;

59.

raccomanda l'istituzione a livello UE di un Osservatorio sulla violenza contro le donne che funzioni nel quadro dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere creato con il regolamento (CE) n. 1922/2006 e incentivi e coordini le misure adottate in questo campo attraverso un collegamento in rete attivo;

60.

con l'appoggio di tutte le istituzioni europee, il Comitato delle regioni intende promuovere una politica comunitaria basata sul rispetto della libertà e della piena partecipazione civica delle donne a partire dal livello regionale e locale. Gli interventi nel quadro di questa politica verranno realizzati attraverso procedure efficaci volte a prevenire la violenza, dall'ambito educativo a quello sociale, e a migliorare l'assistenza alle vittime con la formazione dei diversi operatori, con una rete di sostegno e protezione sociale e con garanzie di una maggiore sicurezza personale.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/13


Parere del Comitato delle regioni sul libro bianco «L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo»

(2010/C 79/03)

I.   RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

si compiace del Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e dei documenti che l'accompagnano poiché si tratta di un'iniziativa valida e ben concepita. Il Comitato constata che la comunità accademica, compreso il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, è concorde nel ritenere che si stanno effettivamente verificando dei cambiamenti climatici sempre più rapidi, causati in gran parte dalle protratte e sempre crescenti emissioni di gas ad effetto serra dovute all'attività umana. La sfida cui occorre far fronte consiste quindi nell'organizzare tutte le parti coinvolte in uno sforzo generale e sostenibile a tutela del clima che riunisca misure di prevenzione, mitigazione e adeguamento;

2.

apprezza l'approccio a vasto raggio della Commissione europea, che prevede obblighi a carico di differenti settori, e riconosce l'esigenza di integrare orizzontalmente l'adeguamento ai cambiamenti climatici nei principali settori di intervento dell'UE;

3.

sottolinea che le varie aree geografiche dell'UE sono colpite in modi differenti. Un quadro d'azione europeo deve tener conto di questo dato di fatto. Ciò implica una forte dose di flessibilità nelle eventuali misure e un'attuazione rigorosa del principio di sussidiarietà. Solo così le differenze regionali possono essere prese sufficientemente in considerazione, in modo da ridurre l'impatto economico, ambientale e sociale;

4.

richiama l'attenzione sul fatto che i cambiamenti climatici non fanno alcuna distinzione tra i confini geografici o tra quelli interni alle organizzazioni o alle amministrazioni, e che pertanto occorre adottare un approccio integrato orizzontale a livello di enti locali, regionali e nazionali che hanno in comune elementi quali superfici idrografiche, estuari, pianure alluvionali e costiere, isole e regioni ultraperiferiche; osserva d'altro canto che in un'ottica verticale lo sforzo di adeguamento impone invece di intervenire dal basso verso l'alto, e raccomanda di intraprendere a tutti i pertinenti livelli di governo azioni comuni in materia di adeguamento. Nel far ciò si dovranno precisare le rispettive azioni, responsabilità finanziarie e scadenze temporali ai fini della realizzazione degli obiettivi proposti e si dovrà rendere possibile una risposta integrata e una responsabilità comune per i risultati;

5.

sottolinea che è importante fare in modo che le varie iniziative non siano controproducenti e che non vengano duplicate ad altri livelli di governo. Grazie ad un coinvolgimento tempestivo degli enti locali e regionali si può garantire che le proposte si integrino a vicenda, dato che i comuni, le città e le regioni possono fornire informazioni in merito ad esperienze e soluzioni che sono state già sviluppate a livello subnazionale;

6.

sottolinea che una politica del clima ambiziosa ed efficace può prevenire l'acutizzarsi delle disuguaglianze sociali causate dai cambiamenti climatici. L'obiettivo è dare impulso a un «New Deal» verde, grazie a misure rivolte, per esempio, a favorire la ricerca nel settore delle soluzioni energetiche a basso impatto climatico, a rafforzare l'occupazione nei settori verdi e ad aiutare i lavoratori dei settori colpiti ad acquisire competenze flessibili. La scarsità di un'adeguata formazione e di competenze flessibili rappresenta infatti un ostacolo importante all'adeguamento, sia per gli enti regionali e locali che per il settore privato. Il settore progettuale e quello della costruzione, nonché gli uffici degli enti pubblici incaricati dell'assetto del territorio e del controllo edilizio avranno bisogno di investimenti e misure di formazione a lungo termine per sviluppare queste competenze e integrarle nelle loro attività. Questo «New Deal» verde potrebbe anche contribuire a prevenire fenomeni migratori indesiderati legati al clima. In tal modo la sfida del cambiamento climatico potrà essere trasformata in un'opportunità di promuovere una crescita economica sostenibile e compatibile con l'ambiente come rimedio alla crisi finanziaria, ed è quindi importante che vengano stabiliti dei collegamenti con le priorità future della strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione post 2010.

L'impatto dei cambiamenti climatici sulle politiche settoriali

7.

ricorda che è necessario utilizzare una combinazione di strumenti di intervento, tra cui la pianificazione strategica locale. È importante che gli strumenti locali di pianificazione includano direttamente gli aspetti legati ai cambiamenti climatici, in modo da garantire che si tenga conto dell'impatto del clima;

8.

condivide il giudizio secondo cui molti ambiti della vita, e in particolare le infrastrutture (edifici, trasporti, grandi arterie stradali, reti viarie urbane, energia, sistema fognario, protezione delle inondazioni, e approvvigionamento idrico), gli ecosistemi, l'agricoltura e la silvicoltura, sono particolarmente sensibili all'impatto dei cambiamenti climatici e sussiste quindi l'esigenza sia di strumenti specifici per settore sia di strumenti intersettoriali in questo campo. In fatto di misure di adattamento ai cambiamenti climatici è importante seguire un approccio intersettoriale, che tuttavia non finisca per frustrare gli obiettivi originari delle singole politiche;

9.

riconosce che sviluppando orientamenti e meccanismi di monitoraggio relativi all'impatto del cambiamento climatico sulla salute umana si potrebbe contribuire a migliorare gli strumenti destinati a gestire tra l'altro le malattie transfrontaliere legate al clima, che colpiscono i cittadini in vari modi;

10.

sottolinea che l'approccio olistico e integrato, necessario per assicurare l'attuazione di soluzioni veramente valide di adeguamento ai cambiamenti climatici, richiede un controllo pubblico sui modelli di soluzione prescelti nei diversi settori. A ciò si aggiungono le sinergie e gli effetti di spin-off tanto ambientali quanto economici fra i settori;

11.

si associa all'opinione che i cambiamenti climatici avranno un impatto diretto sul settore agricolo e forestale e sulle zone rurali in generale e sottolinea che misure di adattamento ai cambiamenti climatici attuate dalle comunità rurali e dalle aziende agricole e silvicole avranno un importante ruolo da svolgere. Per realizzare un adeguamento precoce riducendo al minimo l'impatto su questo settore, è necessario stimolare una ricerca sul clima e sull'agricoltura applicata alle caratteristiche dell'attività agricola di ogni regione. Le misure per la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici sono spesso associate a una diminuzione dei ricavi o a un aumento dei costi. È quindi necessario effettuare un'analisi costi-benefici delle singole misure. Inoltre, i costi associati alle misure per lottare contro i cambiamenti climatici e adeguarsi a questi ultimi devono essere ragionevoli. Il settore agricolo dovrà impegnarsi direttamente per garantire che le aree rurali possano far fronte alle ripercussioni dei cambiamenti climatici in ambiti quali la raccolta e la conservazione delle acque, la gestione dei raccolti, le misure di rimboschimento e di gestione delle foreste (tranne nelle regioni in cui le foreste occupano una superficie superiore al 50 %), la conversione di campi coltivati in pascoli, l'applicazione dell'agricoltura biologica, la gestione delle zone umide ecc. Le zone rurali e i terreni agricoli in prossimità dei centri o agglomerati urbani possono anche acquistare un'importanza strategica per la creazione di aree sicure di ritenzione delle acque, nel caso di condizioni meteorologiche estreme e inondazioni;

12.

riconosce che i cambiamenti climatici avranno un effetto sulle foreste e sugli ecosistemi circostanti. Gli effetti del clima possono avere un impatto sulla produzione di legname e ripercuotersi sulle attività ricreative all'aperto, sulla qualità dell'acqua, sulla biodiversità e sulla capacità di immagazzinamento del carbonio. Nell'ambito del piano d'azione UE per le foreste si dovrebbe avviare un dibattito per esaminare le conseguenze e gli effetti dell'adattamento ai cambiamenti climatici sulle foreste, nonché l'opportunità di portare avanti nuove azioni;

13.

condivide il giudizio secondo cui i cambiamenti climatici comporteranno difficoltà aggiuntive per il settore della pesca (compresa quella nelle acque interne), ripercuotendosi su ecosistemi marini che sono già vulnerabili a causa della pesca eccessiva e della riduzione degli stock;

14.

riconosce che i cambiamenti climatici avranno un effetto diretto sull'offerta e sulla domanda di energia, per esempio le ondate di calore e le siccità si ripercuoteranno sulla produzione di elettricità, mentre le tempeste di grave entità e le inondazioni provocheranno interruzioni nell'approvvigionamento di energia; ritiene quindi positivo che nel contesto del riesame strategico della politica energetica si tenga conto degli effetti legati ai cambiamenti climatici. In particolare occorre migliorare il bilancio del carbonio e l'impiego e il rendimento delle fonti alternative di energia;

15.

richiama l'attenzione sul fatto che il turismo subirà effetti sia positivi che negativi, e che i modi di viaggiare tradizionali ne risulteranno modificati;

16.

è sorpreso che il Libro bianco della Commissione non accenni alla necessità di definire obiettivi settoriali per la riduzione delle emissioni nei settori dei trasporti aerei e marittimi. Il modo migliore per prevenire le spese per l'adattamento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici è quello di prevenire le emissioni;

17.

sottolinea che i cambiamenti dei modelli climatici si rifletteranno sulla gestione delle coste. Occorrerà garantire il pieno rispetto delle raccomandazioni della gestione integrata delle zone costiere (ICZM) e fare in modo che la proposta che costituisce il seguito di tali raccomandazioni e la relativa valutazione di impatto (la cui preparazione sarà avviata nel 2009) tengano adeguatamente conto del ruolo della gestione costiera nelle misure di adeguamento, sia pure nel rispetto del principio di sussidiarietà, ad esempio attraverso il ricorso ai partenariati costieri locali che riuniscono le comunità locali e le parti interessate, per una piena integrazione dell'adeguamento nella gestione delle zone costiere secondo un approccio dal basso verso l'alto;

18.

fa presente che nelle regioni alpine i cambiamenti climatici stanno avvenendo a un ritmo più rapido e che in molti ambiti queste regioni sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze di tali cambiamenti;

19.

condivide il giudizio secondo cui i cambiamenti climatici si ripercuoteranno in misura significativa anche sulla salute animale e vegetale, aumentando l'immigrazione di specie parassite alloctone e la diffusione di malattie non presenti nella flora e fauna europee. Gli ecosistemi terrestri cambieranno in maniera significativa in seguito alla crescente riduzione della biodiversità locale e all'arrivo di nuove specie. Anche le misure rivolte a favorire l'adeguamento ai cambiamenti climatici possono influire in misura crescente e imprevedibile sulla biodiversità. La direttiva Habitat rappresenta un strumento essenziale, che dovrebbe essere utilizzato in maniera proattiva, nel quadro delle sue missioni, per garantire un'adeguata tutela e l'ulteriore sviluppo dei siti Natura 2000;

20.

sottolinea che i cambiamenti climatici hanno un profondo impatto non solo sulla salute animale e vegetale, ma anche sulla salute e l'ambiente di vita dell'uomo;

21.

fa presente che occorre mettere a punto programmi globali per le coste nella prospettiva dell'innalzamento del livello dei mari e della conseguente maggiore frequenza delle tempeste e delle inondazioni. Occorrerà pertanto assicurare i mezzi per la messa in sicurezza e la gestione dei litorali secondo un approccio integrato;

22.

si associa all'affermazione secondo cui le risorse idriche subiranno conseguenze sia quantitative che qualitative, con un impatto considerevole sull'ambiente, sulla popolazione e sull'economia. L'UE dovrà far fronte sia ad inondazioni che a siccità. Le inondazioni, in combinazione con le limitate capacità dei sistemi fognari esistenti, potrebbero causare restrizioni della mobilità in caso di allagamento delle strade, o danneggiare gli edifici residenziali e altre infrastrutture. Suscita pertanto rammarico il fatto che la Commissione non abbia menzionato specificamente i sistemi fognari come strumento essenziale. Tali sistemi saranno particolarmente esposti, e il loro adeguamento risulterà particolarmente costoso. Anche se questi impianti rientrano nell'ambito di competenze e responsabilità degli enti regionali e locali, i soli enti territoriali non saranno in grado di sostenerne l'onere finanziario;

23.

riconosce che varie direttive comunitarie si ripercuoteranno sullo stato delle risorse idriche. Le scadenze vincolanti previste da tali direttive costituiscono parte integrante della loro attuazione. La direttiva quadro in materia di acque prevede la scadenza del 2015, entro la quale tutte le autorità competenti per le risorse idriche dovranno avere conseguito un buono stato ecologico di tali risorse. I primi piani di gestione dei bacini idrografici dovranno essere completati per il 22 dicembre 2009, ed è quindi importante sviluppare entro il 2009 gli orientamenti e una serie di strumenti, in modo da garantire che i suddetti piani tengano conto delle attuali conoscenze circa le ricadute dei cambiamenti climatici a livello locale e vengano costantemente adeguati ai nuovi risultati derivanti dalla modellazione e dalla ricerca climatica. La direttiva sulle inondazioni prevede tre scadenze: le valutazioni preliminari, le mappe e i piani di gestione del rischio di inondazione devono essere disponibili rispettivamente entro il 2011, il 2013 e il 2015. La strategia relativa alla carenza idrica e alla siccità introdurrà piani di gestione delle siccità. In tutta Europa questi obiettivi saranno in gran parte realizzati e gestiti dai comuni e dalle regioni. È quindi importantissimo che l'Unione europea e gli Stati membri forniscano in tempo utile alle amministrazioni locali e regionali gli strumenti necessari e i mezzi finanziari sufficienti;

24.

le regioni si adopereranno affinché, sulla base di conoscenze scientifiche aggiornate e di misure praticabili sul piano sociale, si inserisca il fattore cambiamenti climatici nella prima generazione di piani di gestione dei bacini idrografici e affinché si tenga conto degli ultimi risultati della ricerca climatica nell'elaborare i piani di gestione della seconda serie post-2015. A tal fine è assolutamente importante che gli orientamenti e gli strumenti da sviluppare siano basati sulle conoscenze scientifiche più recenti e che essi siano altresì applicabili sul piano pratico dagli enti regionali;

25.

sottolinea l'esigenza di garantire la coerenza dell'attuale legislazione comunitaria in materia di gestione delle risorse idriche (direttiva quadro in materia di acque, direttiva sulle acque sotterranee, direttiva sulle inondazioni, strategia sulla carenza idrica e sulla siccità ecc.) e di fare in modo che le future proposte dell'UE in materia di adeguamento ai cambiamenti climatici siano in linea con detta legislazione. L'attuazione della legislazione europea relativa alla gestione delle risorse idriche avrà importanti ripercussioni sul modo in cui i comuni, le città e le regioni d'Europa realizzeranno la loro pianificazione idrica;

26.

osserva che nel finanziare l'adeguamento della gestione delle risorse idriche gli enti locali e regionali dovranno provvedere alla tutela delle acque sotterranee, per assicurare una distribuzione sostenibile dell'acqua. Una parte del relativo finanziamento può essere ottenuta istituendo, come stabilisce la direttiva quadro in materia di acque, un meccanismo finanziario che garantisca che, nell'affrontare l'impatto dei cambiamenti climatici sul ciclo dell'acqua, si tenga debitamente conto dei livelli di consumo dei consumatori di acqua;

27.

apprezza il proposito della Commissione di avviare, per accrescere la resistenza degli ecosistemi e delle infrastrutture, azioni e misure che comportano benefici indipendentemente dall'entità dei cambiamenti climatici (misure no regret);

28.

sottolinea che le soluzioni apportate ai problemi specifici dei vari settori possono contribuire tutte a una crescita sostenibile e rispettosa dell'ambiente e a un incremento dell'occupazione che tenga conto delle prospettive future, il tutto attraverso l'innovazione e la ricerca.

Proposta della Commissione in merito ad un quadro d'azione europeo: obiettivi ed azioni

29.

accoglie con favore l'approccio in due fasi scelto dalla Commissione, nota tuttavia che i compiti da svolgere richiedono una stretta collaborazione tra tutti i livelli di governo e in tutte le fasi. Non è accettabile che gli enti locali e regionali vengano coinvolti solo nella prima fase. Bisogna riconoscere che i comuni, le città e le regioni sono soggetti importanti nell'adeguamento ai cambiamenti climatici. La strategia generale di adattamento a livello UE dovrebbe essere sufficientemente dettagliata in modo da poter essere applicata a livello regionale in tutta l'UE, tenendo conto nel contempo della diversità delle regioni, delle condizioni climatiche e delle strutture economiche;

30.

chiede che i dati scientifici disponibili siano resi accessibili prima del 2012. Gli enti locali e regionali e gli Stati membri hanno procedure di bilancio diverse da quelle dell'UE, e numerosi enti locali e regionali stanno già lavorando all'adattamento. Essi devono sapere a quali scenari climatici si devono adeguare. Gli enti locali e regionali e gli Stati membri raccoglieranno dati, predisporranno le strategie di adattamento e inizieranno a provvedere all'adeguamento prima del 2012. L'UE dovrebbe sostenere questo sviluppo, anzitutto fornendo, prima del 2012, degli scenari scientifici abbastanza dettagliati per tutte le regioni dell'UE, e poi contribuendo finanziariamente ai lavori in corso quando il bilancio terrà conto dell'adeguamento ai cambiamenti climatici;

31.

si compiace dell'istituzione su scala comunitaria di un meccanismo di scambio di informazioni, che dovrebbe basarsi su piattaforme nazionali che consentiranno di mettere in comune dati sull'impatto dei cambiamenti climatici, sulla vulnerabilità e sulle migliori pratiche. Sottolinea che tale meccanismo dovrebbe essere aperto agli enti locali e regionali affinché possano sia contribuirvi, attraverso osservatori locali e/o regionali dei cambiamenti climatici e altri istituti, che beneficiarne. La possibilità che gli enti regionali e locali interagiscano, attraverso i loro osservatori dei cambiamenti climatici e altri istituti, per coinvolgere attivamente i principali settori interessati e per avvalersi tempestivamente delle competenze ed esperienze di altri enti, per esempio a seguito di gravi eventi atmosferici, rappresenta un valore aggiunto e merita pertanto di essere prevista. Il meccanismo dovrebbe concentrarsi sulla fornitura di modelli, dati e strumenti di facile utilizzazione e sull'agevolazione di scambi di esperienze e informazioni;

32.

raccomanda di costituire una piattaforma di sorveglianza dei cambiamenti climatici, con un adeguato sostegno da parte della Commissione, ispirata al modello di successo del Patto dei sindaci. Tale piattaforma potrebbe assistere gli enti locali e regionali nell'acquisizione e nello scambio di conoscenze locali in materia di clima. I dati così raccolti avrebbero un'utilità diretta per gli enti locali e regionali, e potrebbero essere immessi nel meccanismo comunitario di scambio di informazioni;

33.

invita l'UE e gli Stati membri a sfruttare pienamente la prossimità degli enti regionali e locali e la migliore percezione che essi hanno dell'impatto dei cambiamenti climatici a livello locale, fornendo loro poteri e risorse sufficienti per attuare le iniziative locali di adeguamento.

Strumenti finanziari

34.

concorda nel ritenere che le limitazioni finanziarie costituiscano il principale ostacolo all'adeguamento. I fondi forniti attualmente dall'UE e dagli Stati membri sono insufficienti, e sarebbe necessario assegnare al livello subnazionale ulteriori risorse, da destinare specificamente all'adeguamento ai cambiamenti climatici, e coordinarle con quelle destinate alla prevenzione delle catastrofi naturali;

35.

si compiace del fatto che le misure per il rilancio dell'economia del piano europeo di ripresa economica tengano conto della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi. Si rammarica tuttavia che non sia stato proposto alcun piano europeo per una «ripresa verde» e che il tema dell'ambiente sia stato relegato al livello dei vari piani d'azione nazionali (PAN), senza alcun coordinamento, malgrado sia ormai il momento di aprire la strada ad un'economia verde, sostenibile e a basso livello di carbonio, come via di uscita dall'attuale crisi finanziaria ed economica;

36.

condivide l'idea della Commissione europea secondo cui, a partire dal 2013, gli Stati membri dovranno stanziare almeno il 50 % dei proventi generati dalla vendita all'asta dei diritti di emissione per la soluzione dei problemi climatici, tra cui l'adattamento ai cambiamenti. Ritiene che l'impiego delle risorse disponibili per finanziare azioni di adattamento e mitigazione debba avvenire anche in funzione delle circostanze specifiche di ciascun ente regionale e locale. Gli enti locali e regionali avranno bisogno di ingenti risorse finanziarie e, specie nel breve periodo, occorrerebbe accrescere in misura considerevole la percentuale di fondi stanziati per i progetti a livello locale e regionale;

37.

riconosce l'esigenza di studiare i modi per garantire il coinvolgimento di privati, sulla base dei vantaggi offerti dagli accordi volontari (o ambientali) oppure attraverso meccanismi finanziari. Tuttavia, considerando la rilevanza strutturale e a lungo termine delle sfide derivanti dai cambiamenti climatici, potrebbe risultare necessario un sostegno pubblico, specie per risolvere le lacune e le inadeguatezze del mercato che non vengono affrontate pienamente dal settore privato;

38.

concorda nel ritenere che anche gli strumenti specializzati basati su meccanismi di mercato e i partenariati pubblico-privato andrebbero considerati come strumenti finanziari da utilizzare nel contesto del cambiamento climatico. Utilizzando detti strumenti per coinvolgere il settore privato nell'adeguamento si possono creare incentivi economici adeguati capaci di indurre gli operatori privati a includere le misure di adeguamento nelle loro azioni;

39.

sottolinea l'esigenza di garantire che gli interventi integrati che vengono attualmente sviluppati a livello europeo siano utilizzati per affrontare sfide orizzontali comuni a più settori di intervento, come quelle derivanti dai cambiamenti climatici. Così facendo si rimedia pienamente alle sovrapposizioni, alle incoerenze e alle lacune esistenti tra politiche e livelli di governo differenti, compresi i livelli subnazionali;

40.

ritiene che tra le priorità della prevista revisione del bilancio dell'UE e delle prossime prospettive finanziarie, riguardanti il periodo successivo al 2013, debbano figurare le sfide derivanti dai cambiamenti climatici, sia per tener conto del potenziamento del Fondo mondiale per l'ambiente e del Fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici di Kyoto, che dovrà essere deciso alla 15a Conferenza delle parti firmatarie della convenzione dell'ONU sui cambiamenti climatici che si svolgerà a Copenaghen (COP15) nel dicembre 2009, sia per finanziare misure europee specifiche decise nel contesto della futura strategia per lo sviluppo sostenibile. Bisognerebbe inoltre riconoscere pienamente che una prosperità economica sostenibile procede di pari passo con gli forzi di adeguamento, malgrado i costi iniziali che questi potrebbero generare a breve e medio termine. Poiché le misure di adeguamento consistono spesso di sforzi essenzialmente locali, è importante garantire agli enti locali e regionali un sostegno comunitario;

41.

condivide l'opinione secondo cui, nonostante le reti e i meccanismi di finanziamento dell'UE (quali le reti transeuropee (RTE), fondi strutturali e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) debbano tener conto - nelle varie politiche - delle sfide relative ai cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, soprattutto su tematiche come l'aumento della resilienza dei sistemi di produzione e delle infrastrutture fisiche, gli obiettivi iniziali di tali politiche e fondi non devono essere compromessi dalla necessità di lottare contro i cambiamenti climatici. Occorre pertanto prevedere misure e fondi UE specifici per tale scopo, soprattutto per evitare la dispersione dei fondi comunitari in questo ambito; invita pertanto la Commissione europea a esaminare l'earmarking verde (assegnazione delle risorse di bilancio a progetti a finalità ambientale) di fondi strutturali esistenti, basato sul modello di earmarking utilizzato per la strategia di Lisbona, oppure a creare un fondo europeo per l'adeguamento ambientale, destinato a finanziare programmi di formazione, riqualificazione o reinserimento nel lavoro destinati a lavoratori di settori interessati dallo sviluppo sostenibile, o ancora per sostenere la creazione di imprese rispettose delle esigenze ambientali.

Partenariato con gli enti locali e regionali

42.

accoglie con favore il proposito di istituire un Gruppo direttivo sugli impatti dei cambiamenti climatici e sull'adattamento (Impact and Adaptation Steering Group, IASG): occorre infatti guidare il processo di sviluppo di una strategia comunitaria e di strategie nazionali per garantire che gli sforzi siano coordinati sia in termini di settori di intervento che in termini di livelli di competenza. È tuttavia indispensabile che il mandato e la dotazione di bilancio di tale Gruppo direttivo vengano precisati prima che esso si costituisca. Si esorta quindi la Commissione a fornire quanto prima le necessarie precisazioni in proposito;

43.

sottolinea la necessità di coinvolgere nello IASG gli enti locali e regionali, perché su di essi ricadono le responsabilità di pianificazione, guida e applicazione in molti dei settori interessati. Gli enti locali e regionali dispongono di conoscenze utili e possono contribuire in misura considerevole a costituire la base di conoscenze in materia sia di impatto che di possibili soluzioni. Lo IASG dovrebbe adottare un approccio dal basso verso l'alto e definire chiaramente le aree di responsabilità sulla base del principio di sussidiarietà;

44.

invita a istituire a livello nazionale dei gruppi ad hoc sul cambiamento climatico, con il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali. I piani d'azione per l'adattamento ai cambiamenti climatici che vengono predisposti ai livelli regionale e locale offriranno la base per il lavoro di tali gruppi ad hoc, lavoro che dovrebbe collegarsi direttamente con quello dell'IASG. L'organizzazione di tali gruppi ad hoc dovrebbe essere incentrata sulle esigenze di ricerca, sugli impatti socioeconomici, sugli enti locali e regionali, sulla cittadinanza e sulle imprese private;

45.

insiste sulla necessità di educare l'opinione pubblica, poiché l'adeguamento ai cambiamenti climatici comporta una serie di cambiamenti negli stili di vita. I cittadini devono capire perché sono necessarie misure di adeguamento, perché i costi di alcuni servizi possono aumentare, quale contributo possono apportare personalmente e cosa viene fatto per minimizzare i rischi che essi corrono. Tali cambiamenti a livello di comunicazione e di comportamento richiederanno un approccio attentamente studiato e mirato, sostenuto da misure adeguate. Pertanto invita l'UE, gli Stati membri e gli enti regionali e locali a collaborare con i media per promuovere una campagna d'informazione paneuropea sulle cause e gli effetti dei cambiamenti climatici e sui cambiamenti che tali effetti comporteranno. È opportuno chiarire che i cambiamenti climatici provocheranno una crescente scarsità di risorse ed è per questo motivo che è importante insistere sul cambiamento delle abitudini quotidiane. Gli enti regionali e locali sottolineano la necessità di assicurare un finanziamento adeguato di tali campagne e di valutare con la dovuta attenzione l'opportunità di adattare opportunamente i messaggi in funzione dei diversi Stati membri e delle diverse regioni;

46.

sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante anche al di fuori delle frontiere dell'UE. I comuni, le città e le regioni possono svolgere un ruolo costruttivo nel trasferire competenze ai paesi in via di sviluppo, che sono i più penalizzati dalle sfide relative all'adeguamento.

Raccomandazioni alla presidenza dell'UE

47.

chiede alla Commissione e alla presidenza dell'UE di garantire l'impegno politico necessario per sviluppare e applicare tempestivamente, in collaborazione con gli enti locali e regionali, la strategia europea di adeguamento;

48.

chiede che la Commissione e la presidenza dell'UE coinvolgano gli enti locali e regionali nel processo di elaborazione e di applicazione del quadro d'azione europeo, facendoli partecipare ai lavori dello IASG. Per garantire un'applicazione efficace occorre che le strategie generali a lungo termine vengano definite nel quadro di un'ampia cooperazione tra i vari livelli di governo. Gli enti locali e regionali, trovandosi in prima linea, dispongono di un'esperienza pratica in merito all'impatto delle sfide climatiche. Inoltre, se dovessero verificarsi delle emergenze dovute ai cambiamenti climatici, i cittadini si rivolgerebbero anzitutto agli enti locali e regionali. Ciò giustifica chiaramente il loro coinvolgimento;

49.

sottolinea l'esigenza di assegnare un ruolo di primo piano nella lotta contro le conseguenze dannose dei cambiamenti climatici agli enti locali e regionali, i quali sono pronti ad assumere un ruolo di corresponsabili in questo campo e stanno già intervenendo per adeguare le rispettive comunità alle suddette conseguenze;

50.

richiama l'attenzione sulle soluzioni e sugli strumenti relativi alle aree e infrastrutture urbane (in particolare quelle costiere e quelle situate vicino ai fiumi più grandi), come ad esempio la costruzione di argini e il rafforzamento dei sistemi fognari, soluzioni e strumenti che sono cruciali per ridurre la vulnerabilità delle infrastrutture;

51.

invita a sviluppare, nel quadro di una cooperazione tra il livello locale, quello regionale, quello nazionale e quello comunitario, degli scenari realistici relativi ai rischi climatici transfrontalieri, che siano abbastanza dettagliati per tutte le regioni dell'UE. I dati, i modelli e gli scenari relativi al clima dovrebbero essere resi disponibili gratuitamente non appena possibile, affinché si possano definire le aree a rischio e prevedere le necessarie contromisure;

52.

sottolinea l'esigenza di adeguati incentivi finanziari per le azioni. Occorre sostenere gli enti locali e regionali nello sviluppo di soluzioni proattive volte a ridurre la vulnerabilità delle comunità locali;

53.

sottolinea che gli enti locali e regionali dovrebbero ricevere un sostegno finanziario aggiuntivo per contenere le perdite materiali e far fronte ai costi di adeguamento, essi infatti subiranno nuovi oneri finanziari di grande entità per far fronte alle sfide derivanti dai cambiamenti climatici.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente, del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/19


Parere del Comitato delle regioni sul tema «Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana»

(2010/C 79/04)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

nota con preoccupazione che il numero, il grado e l'intensità delle catastrofi verificatesi nelle regioni europee e imputabili a cause naturali oppure determinate in modo diretto o indiretto dall'uomo, è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Il cambiamento climatico mondiale comporta anche un'instabilità del clima in Europa e avrà come conseguenza anche un incremento dei fenomeni atmosferici estremi, il che rende ancor più grave il rischio di danni alle persone, alle infrastrutture e all'ambiente;

2.

constata che le catastrofi, indipendentemente dalla loro causa, spesso provocano danni considerevoli alle persone, all'economia, all'ambiente e al patrimonio culturale. Questi danni, così come i costi per far fronte alle catastrofi, possono essere di gran lunga superiori alle spese necessarie per le misure preventive;

3.

prende atto che gli strumenti stabiliti finora dall'UE nel settore della protezione civile (meccanismo comunitario di protezione civile, strumento finanziario per la protezione civile e Fondo di solidarietà dell'UE) riguardano, all'interno del ciclo di gestione di una catastrofe (prevenzione, preparazione, risposta e ripristino), essenzialmente solo gli ultimi tre aspetti;

4.

approva pertanto l'obiettivo politico di sviluppare una strategia comune concernente l'elemento della prevenzione, finora alquanto trascurato, e di dare inizio ad un ampio dibattito in materia. Questa strategia deve contribuire ad elaborare un approccio comunitario equilibrato e globale nel settore della protezione civile;

5.

condivide pertanto l'affermazione della Commissione secondo cui per «prevenzione» s'intende i) impedire, ove possibile, che avvengano catastrofi e ii) ove ciò non fosse possibile, intervenire per ridurne al minimo le conseguenze;

6.

è inoltre del parere che le catastrofi siano eventi improvvisi ed inattesi che determinano, a livello locale o regionale, un crollo di strutture, sistemi e funzioni pubbliche essenziali, e che quindi le situazioni di emergenza causate da un conflitto o un attacco terroristico non rientrino in questa definizione;

7.

sottolinea che in genere queste catastrofi avvengono all'interno di uno spazio geografico relativamente limitato, ma possono peraltro superare le frontiere amministrative. Pertanto, la cooperazione tra le regioni esposte ad una minaccia comune risulta indispensabile proprio nel settore della prevenzione;

8.

segnala che in caso di catastrofe gli enti locali e regionali, in quanto livello più vicino ai cittadini, sono quelli direttamente interessati e sono i primi ai quali viene chiesto aiuto; per tale ragione risulta necessaria la loro piena partecipazione alla elaborazione di strategie e misure di protezione contro le catastrofi;

9.

segnala inoltre, in tale contesto, che per limitare l'impatto di una catastrofe è di importanza fondamentale dare una risposta quanto più possibile rapida e diretta già in presenza della minaccia di un evento del genere in qualsiasi regione dell'UE, indipendentemente dalla sua ubicazione geografica. È quindi necessario che le misure di prevenzione delle catastrofi vengano applicate al livello di governo direttamente interessato e più capace di reagire rapidamente;

10.

sottolinea pertanto che in quanto conoscitori della realtà locale e regionale grazie alla loro esperienza, gli enti locali e regionali devono svolgere un ruolo fondamentale anche nel settore della prevenzione delle catastrofi. Spesso le competenze professionali risultano disponibili mentre mancano i mezzi finanziari per realizzare le politiche di prevenzione;

11.

riconosce inoltre che l'elaborazione e l'attuazione dei piani di emergenza in quanto misure preventive hanno dato ottimi risultati nei casi in cui è stato possibile realizzarle, anche se l'insufficiente disponibilità di fondi rappresenta un ostacolo importante all'attuazione di questa politica preventiva;

12.

per queste ragioni, accoglie con favore il fatto che la Commissione europea abbia chiesto al Comitato delle regioni di presentarle informazioni supplementari al fine di consolidare una politica comunitaria volta a prevenire le catastrofi di origine naturale ed umana.

Sviluppare politiche di prevenzione delle catastrofi basate sulle conoscenze a tutti i livelli amministrativi

13.

condivide l'affermazione della Commissione secondo cui lo sviluppo di politiche efficaci di prevenzione, anche a livello locale e regionale, si fonda su una comprensione più approfondita delle catastrofi;

14.

accoglie pertanto favorevolmente l'idea della Commissione di istituire un inventario esaustivo delle fonti d'informazione esistenti connesse alle catastrofi. La valutazione dei dati già disponibili dovrebbe sempre avere priorità sulla raccolta di dati aggiuntivi;

15.

sottolinea, in tale contesto, la ricchezza di dati esistenti a livello tanto nazionale quanto europeo sulle catastrofi e sulle loro ripercussioni economiche e sociali. Ulteriori misure devono pertanto essere adottate solo laddove le conoscenze risultino evidentemente deficitarie a causa di una mancanza d'informazione o di una scarsa comparabilità;

16.

approva inoltre la proposta di istituire un inventario delle buone pratiche. Gli enti locali e regionali dei singoli Stati membri dispongono di vaste conoscenze empiriche nel settore della prevenzione delle catastrofi, le quali dovrebbero poter essere scambiate e rese largamente accessibili (1);

17.

esprime tuttavia il suo profondo scetticismo sull'applicazione generalizzata degli approcci settoriali previsti in alcuni testi giuridici, ad esempio la direttiva sulle alluvioni o la direttiva Seveso. A seconda delle particolarità geografiche, climatiche e geomorfologiche emergono situazioni di pericolo totalmente differenti nell'ambito dei diversi tipi di catastrofi. Un'applicazione generalizzata di ciascun singolo strumento di prevenzione può dunque avere difficilmente un valore aggiunto che copra tutti i rischi;

18.

considera che l'elaborazione di un inventario delle linee guida esistenti a livello nazionale sulla mappatura del rischio/pericolo e la sua diffusione negli Stati membri potrebbero aumentare la comparabilità dei rischi/pericoli a livello europeo. Tale inventario potrebbe rivelarsi utile soprattutto per gli Stati membri che ancora non dispongono di orientamenti nazionali in materia di mappatura del rischio/pericolo;

19.

sottolinea tuttavia che eventuali linee guida elaborate su questa base possono avere solo carattere di raccomandazione. Da un lato esse non devono comportare una costosa riorganizzazione dell'inventario cartografico già esistente nei vari Stati membri, dall'altro gli Stati membri devono sempre essere in grado di fissare le loro priorità specifiche in funzione delle particolarità locali e regionali;

20.

accoglie favorevolmente il fatto che nell'attuazione del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico si fissino priorità nel campo della prevenzione delle catastrofi. I lavori di ricerca promossi a livello comunitario rappresentano un utile completamento degli sforzi condotti dagli Stati membri.

Mettere in contatto i soggetti e le politiche in tutto il ciclo di gestione delle catastrofi

21.

approva la proposta della Commissione di estendere il programma Insegnamenti appresi, già esistente nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile, ad aspetti concernenti la prevenzione delle catastrofi;

22.

è convinto che un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi debba includere anche valutazioni di esperti reciproche effettuate dagli Stati membri colpiti regolarmente da catastrofi della stessa natura. Tali procedure (le cosiddette verifiche «inter pares») e la diffusione dei loro risultati possono contribuire a stabilire meccanismi di prevenzione dalle catastrofi in tutti gli Stati membri;

23.

dichiara inoltre che gli aspetti relativi alla prevenzione delle catastrofi dovrebbero assumere un ruolo significativo nei programmi nazionali di insegnamento e di formazione in materia di protezione civile. Tale formazione, offerta dagli Stati membri ad esperti nel campo della politica e dell'amministrazione potrebbe, in caso di necessità, essere completata con programmi comunitari;

24.

per quanto concerne in generale la sensibilizzazione dei cittadini, sottolinea che nel definire le misure per illustrare i rischi delle catastrofi e i relativi programmi d'intervento, occorre prestare una particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone a mobilità ridotta. Tra queste misure di sensibilizzazione dovrebbero figurare anche specifiche misure preparatorie e di emergenza, il numero europeo «112» nonché la possibile partecipazione delle persone interessate (che potrebbero ad esempio fare in modo di non intralciare l'azione delle unità d'intervento oppure cooperare in caso di evacuazione);

25.

è inoltre del parere che sia utile promuovere una intensa collaborazione e concertazione tra i soggetti coinvolti nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure in grado di influenzare in modo durevole la prevenzione delle catastrofi. La prevenzione richiede un approccio multidimensionale e lungimirante, che deve collegare tra loro i diversi livelli d'intervento pubblici e privati per essere pienamente efficace;

26.

sottolinea in tale contesto che è responsabilità di ogni singolo Stato membro organizzare, tenendo conto della propria sfera di competenze, la cooperazione e la concertazione tra tutti gli interessati. Si dovrebbe in particolare riconoscere l'importanza del volontariato e delle relative organizzazioni;

27.

giudica pertanto sostanzialmente positiva l'idea della Commissione di istituire una rete europea di tutti i servizi responsabili, ai fini di un migliore coordinamento. Si dovrebbe tuttavia procedere a un esame per verificare fino a che punto sia possibile raggiungere questo obiettivo attraverso un ulteriore coordinamento o una fusione delle reti già esistenti e attraverso una più intensa cooperazione, senza che vengano create nuove strutture;

28.

si rammarica che la Commissione non abbia proposto altre misure per intensificare soprattutto lo scambio transfrontaliero di informazioni, esperienze e buone pratiche. Uno scambio intenso dovrebbe avvenire in particolare tra gli enti locali e regionali di paesi limitrofi, che possono essere vittime di catastrofi transfrontaliere (ad esempio un'alluvione), o tra Stati membri, spesso colpiti da catastrofi della stessa natura (come gli incendi boschivi);

29.

sottolinea che l'iniziativa Interreg si è dimostrata molto valida proprio nello scambio a livello transfrontaliero di buone pratiche nel settore della prevenzione delle calamità naturali. L'istituzione di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) può migliorare ulteriormente l'attuazione di misure di prevenzione delle catastrofi per quanto concerne le banche dati comuni, le esercitazioni, la valutazione dei rischi, il sistema di allarme rapido, nonché il trasferimento di tecnologie e lo scambio di esperti.

Migliorare le prestazioni degli strumenti esistenti

30.

insiste sulla creazione di un inventario degli strumenti comunitari esistenti destinati a sostenere le misure di prevenzione delle catastrofi e di un catalogo delle misure preventive per le quali già da ora possono essere richiesti stanziamenti dell'UE. Entrambe le misure sono particolarmente idonee ad attribuire maggior peso all'idea di prevenzione nell'ambito della protezione civile, anche a livelli di governo inferiori. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla possibilità di garantire un sostegno finanziario alla pianificazione, alle esercitazioni e alla formazione a livello transfrontaliero;

31.

fa osservare che queste misure possono far conseguire, a breve scadenza, notevoli miglioramenti nel campo della prevenzione delle calamità, e questo già nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013. A medio termine, un migliore accesso agli stanziamenti già disponibili potrebbe dunque garantire un impiego più efficace ed efficiente delle risorse anche senza un aumento del bilancio complessivo destinato alla protezione civile;

32.

esprime invece le sue riserve sulla presa in considerazione di taluni aspetti della prevenzione nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) e nella direttiva 96/82/CE (direttiva Seveso). Per evitare di accrescere ulteriormente la burocrazia è necessario non appesantire le procedure già esistenti. Per una prevenzione efficace delle catastrofi, misure mirate e coordinate a livello locale e regionale risultano prioritarie rispetto all'estensione senza distinzioni delle procedure di gestione e di autorizzazione;

33.

appoggia la Commissione nei suoi sforzi volti ad integrare pienamente nelle normative nazionali in materia di pianificazione i codici comuni europei di progettazione per gli edifici e le opere civili (l'eurocodice 8). In particolare il miglioramento delle norme relative agli edifici contribuisce ad attenuare l'impatto delle catastrofi di più diversa natura e a ridurre in modo significativo il numero delle vittime potenziali;

34.

incoraggia in tale contesto la Commissione a dare alla prevenzione delle catastrofi un posto centrale anche nelle future iniziative di cooperazione con i paesi terzi.

Conclusioni

35.

ricorda che proteggere i cittadini dalle catastrofi è un compito primario degli Stati membri e degli enti locali e regionali e sottolinea che gli Stati membri già dispongono ampiamente di strategie nazionali di prevenzione delle catastrofi. Tutti gli sforzi per migliorare la prevenzione delle catastrofi devono, in tale contesto, basarsi sui principi di solidarietà, cooperazione, coordinamento e sostegno tra questi livelli;

36.

auspica che l'UE, conformemente al principio di sussidiarietà, assicuri in via prioritaria un aiuto efficace agli Stati membri e alle regioni regolarmente colpite da calamità naturali nello sviluppo e nell'applicazione graduali delle loro proprie misure di prevenzione. L'intervento comunitario deve servire a renderli capaci di affrontare la situazione con i loro mezzi;

37.

invita le diverse istituzioni dell'UE a promuovere e a sostenere, attraverso gli strumenti esistenti, le azioni preventive che consistono ad esempio nell'elaborazione e nell'attuazione dei diversi piani di emergenza degli enti regionali e locali;

38.

approva pertanto il fatto che l'approccio comunitario proposto dalla Commissione per la prevenzione delle catastrofi intenda basarsi su strutture esistenti, a completamento delle misure nazionali, e concentrarsi su quei settori in cui un'impostazione comune risulta necessaria per prevenire efficacemente le catastrofi;

39.

chiede nuovamente alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio di tener conto, al momento di programmare qualsiasi iniziativa in materia di prevenzione delle catastrofi, del punto di vista degli enti locali e regionali, e di garantire una procedura efficace di consultazione preventiva delle persone direttamente responsabili della gestione delle catastrofi (2).

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Cfr. CdR 116/2006 fin Allegato, GU C 206 del 29.8.2006, pag. 13.

(2)  Cfr. CdR 116/2006 fin, GU C 206 del 29.8.2006, pag. 9.


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/23


Parere del Comitato delle regioni sul libro verde «TEN-T: riesame della politica»

(2010/C 79/05)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Fondamenti della futura politica per la TEN-T

1.

apprezza una revisione approfondita della politica per le reti transeuropee di trasporto (TEN-T), resa necessaria dai ritardi considerevoli riscontrati nella realizzazione della rete definita nel 1996 e dai vincoli che gravano sul bilancio comunitario per i trasporti, e osserva che la crisi finanziaria rende ancora più urgente la necessità di ottimizzare gli investimenti da compiere nel quadro delle TEN-T;

2.

sottolinea che nell'attuale contesto di crisi economica, lo sviluppo della TEN-T e l'integrazione dei trasporti nell'Unione e nei paesi vicini rappresentano una posta in gioco considerevole per assicurare la sostenibilità a lungo termine del mercato interno e la coesione territoriale, economica e sociale nell'Unione; invita gli Stati membri ad annullare, nell'ambito della revisione di medio periodo delle prospettive finanziarie 2009-2010, la drastica riduzione di bilancio prevista per le TEN-T;

3.

osserva che il presente documento costituisce un'importante integrazione di precedenti pareri, tra cui in particolare quelli sul tema Rendere i trasporti più ecologici e Mobilità urbana;

4.

richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la realizzazione di infrastrutture di trasporto non può essere sganciata dagli altri due aspetti della politica dei trasporti: la tariffazione e la regolazione del traffico (ad esempio attraverso la direttiva Eurobollo), da un lato, e il miglioramento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza dei trasporti (ad esempio attraverso lo sviluppo dell'interoperabilità ferroviaria), dall'altro. Raccomanda quindi alla Commissione di sviluppare tutti questi tre aspetti in maniera coerente e simultanea;

5.

auspica che sia attribuita una maggiore importanza agli obiettivi di sviluppo sostenibile e di protezione dell'ambiente e che quindi la politica per la TEN-T favorisca i sistemi di trasporto meno inquinanti (trasporti ferroviari, marittimi e fluviali);

6.

propone che si tenga conto in maniera specifica dell'esistenza di zone sensibili sotto il profilo ambientale, come le zone costiere e montane, per le quali dovrebbero essere adottate misure particolari per favorire il trasferimento del traffico merci dalla gomma alla rotaia o alle autostrade del mare;

7.

si rammarica che il Libro verde non dia adeguato rilievo all'importanza dei trasporti nella gestione del territorio in Europa e, in piena aderenza al principio della coesione territoriale, rammenta che uno degli obiettivi centrali delle TEN-T è contribuire a migliorare l'equilibrio tra le singole regioni, consentendo la libera circolazione delle persone e dei beni, in particolare fra le regioni decentrate o meno sviluppate e i grandi centri economici europei per dare a tali regioni gli impulsi economici necessari e, per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, tenendo conto in particolare del loro diritto all'accessibilità.

Pianificazione della rete

8.

ritiene opportuno limitare la rete transeuropea dei trasporti agli assi di trasporto che contribuiscono in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Unione europea, in particolare quello della coesione territoriale, in una prospettiva di lungo termine (le «reti principali») e nel quadro di una struttura a doppio livello, con una rete TEN-T generale e una rete principale di trasporto;

9.

ritiene che, qualora venga creata una rete globale TEN-T tenendo conto di metodi concordati e principi generali, si debba mettere a punto un sistema flessibile a livello comunitario, affinché le diverse parti e componenti della rete (nuovi porti, aeroporti, collegamenti ferroviari, ecc.) possano essere inserite in modo rapido ed efficace nella rete TEN-T;

10.

ritiene inevitabile una distinzione delle reti per il trasporto merci da quelle per il trasporto passeggeri, differenti tra loro per scopi e caratteristiche, e auspica che, laddove ciò sia giustificato, siano definite più chiaramente le priorità tra le due tipologie di rete (nelle decisioni oggi si tende a privilegiare il trasporto passeggeri); valuta che gli esigui mezzi finanziari a disposizione rendano necessario fissare delle priorità nello sviluppo dell'intera rete transeuropea di trasporto, destinando in modo specifico le risorse all'eliminazione delle strozzature presenti nella rete;

11.

è del parere che questa distinzione non pregiudichi affatto uno stretto coordinamento in fase di definizione e realizzazione delle due diverse reti e che non impedisca eventualmente di riunire, in via temporanea o definitiva, il trasporto merci e il trasporto passeggeri nella medesima infrastruttura; a condizione che si risponda in modo efficace alle esigenze sia del servizio merci che del servizio passeggeri;

12.

raccomanda che le «reti principali» transeuropee per le merci e per i passeggeri comprendano anche i «progetti prioritari» attuali che potrebbero essere estesi ad altri progetti e tutte le infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità della circolazione (comprese le infrastrutture di ampiezza limitata che permettono un miglioramento rapido dell'efficacia, della qualità e della sicurezza della circolazione); ciò consentirà di creare corridoi che rispondano ai desideri dei cittadini;

13.

valuta che la nuova rete TEN-T dovrebbe includere anche i nodi di traffico situati sulle reti principali, molto importanti per la coesione e l'economia delle regioni della Comunità. A livello dei nodi di traffico ha luogo una elevata creazione di valore, anche e soprattutto in quanto sono concepiti secondo un approccio multimodale. I nodi di traffico sono spesso la causa principale di congestione e di altre inefficienze; in particolare, la rete TEN-T dovrebbe comprendere le infrastrutture di circonvallazione dei grandi centri urbani che permettono di limitare la coesistenza del traffico a lunga distanza e di quello periurbano giornaliero, cercando al tempo stesso alternative attraverso aree non congestionate;

14.

ritiene importante che la rete TEN-T sia definita in una logica di intermodalità e sia quindi estesa ai grandi nodi di corrispondenza e di logistica (stazioni, aeroporti, porti, terminali intermodali) nonché alle infrastrutture secondarie che servono tali nodi e ne permettono il collegamento alle reti principali; in questo senso, sarebbe opportuno tenere conto della vocazione marittima di determinati corridoi terrestri in quanto asse di base per la rete prioritaria per quanto concerne il trasporto ferroviario di merci collegato al trasporto marittimo attraverso la connessione della ferrovia con i principali nodi di trasporto intermodale (porti e piattaforme logistiche);

15.

giudica importante anche che i porti d'Europa che hanno un'importanza strategica a livello europeo, in particolare quelli collegati a piattaforme multimodali europee, da cui passa la maggior parte degli scambi commerciali con i paesi extra UE e che possono svolgere un ruolo più ampio negli scambi intracomunitari, siano collegati in maniera efficace all'entroterra e alla rete TEN-T ferroviaria e fluviale e raccomanda di sviluppare le autostrade del mare, che costituiscono un'alternativa flessibile, rispettosa dell'ambiente e che facilita l'integrazione delle zone isolate e periferiche, dando la priorità alla ferrovia e alla navigazione interna per i trasporti tra i porti marittimi europei e l'entroterra;

16.

insiste sulla necessità di uno stretto coinvolgimento delle città e degli enti regionali e locali nella definizione della rete TEN-T e delle sue priorità, soprattutto al fine di assicurare la coerenza con la pianificazione regionale e locale e in particolare nella determinazione dei nodi di trasporto e delle infrastrutture secondarie, poiché lo sviluppo delle città e delle regioni dipende in larga misura dalle infrastrutture di trasporto, e quindi le stesse città e regioni devono sostenerne anche determinati costi e subirne l'impatto sotto diversi profili;

17.

osserva che, a differenza di una pianificazione basata su una rete principale, la dimensione dell'attuale «rete globale» pregiudica lo sviluppo effettivo della TEN-T; in questi termini, è favorevole a limitare la rete globale alla stretta applicazione delle disposizioni legislative sull'interoperabilità, la sicurezza e il fondo di coesione; osserva che il mantenimento della rete globale costituisce per le regioni periferiche prive di progetti prioritari l'unica opportunità di beneficiare dei servizi delle infrastrutture di trasporto finanziati dall'Unione europea, e garantisce quindi l'accessibilità a tutte le regioni; la rete globale potrebbe essere sottoposta a una valutazione secondo criteri chiaramente definiti inerenti al valore aggiunto europeo;

18.

è favorevole a una politica ambiziosa per lo sviluppo di sistemi «intelligenti», intermodali e interoperabili di esercizio e di informazione per gli utenti, che possono contribuire notevolmente all'efficienza del trasporto passeggeri e del trasporto merci; e raccomanda in particolare l'istituzione di una biglietteria integrata nell'ambito dei trasporti ferroviari internazionali di viaggiatori;

19.

raccomanda di proseguire l'impegno di standardizzazione delle norme tecniche (sull'esempio delle norme già adottate nel settore ferroviario) e dei sistemi di esercizio al fine di creare un quadro coerente per le diverse infrastrutture nazionali e permettere l'interoperabilità tra i sistemi di trasporto locali e i relativi standard, ma senza imporre alcuno standard particolare agli enti regionali e locali competenti in materia di trasporti;

20.

chiede che sia chiarito e precisato il concetto di «pilastro teorico» esposto nel Libro verde, poiché il carattere alquanto vago della definizione attuale non consente di formulare un parere in merito.

Livello di attuazione della politica per la TEN-T

21.

ritiene necessario concentrare le sovvenzioni europee su un numero più ridotto di interventi, in primo luogo sui grandi progetti transnazionali, spesso penalizzati dalle decisioni degli Stati membri in favore di progetti strettamente nazionali, e sugli interventi atti a permettere un miglioramento rapido dell'efficienza, della sostenibilità ambientale, della qualità e della sicurezza degli scambi, ricordando che qualsiasi decisione in materia dovrebbe essere sostenuta da una valutazione rigorosa del relativo «valore aggiunto europeo». In tale contesto i cofinanziamenti e le altre misure di accompagnamento devono essere del tutto neutrali in termini di concorrenza. Le procedure di autorizzazione dovrebbero prevedere la presentazione di prove in questo senso;

22.

è favorevole all'adozione a livello europeo di metodi di valutazione socioeconomica che consentano la comparazione dei progetti su una base unitaria e l'analisi del loro «valore aggiunto europeo»;

23.

richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sui rischi di un'assegnazione dei finanziamenti europei in base a quest'unico criterio, dal momento che i metodi di valutazione socioeconomica hanno un carattere convenzionale e non possono quindi tenere conto della totalità dei fattori che intervengono nelle decisioni, in particolare in materia di gestione del territorio, di coesione territoriale e di accessibilità;

24.

sottolinea la necessità che negli orientamenti in materia di TEN-T siano comprese disposizioni atte a garantire che ciascun Stato membro definisca una struttura in virtù della quale gli organi regionali e locali legalmente responsabili della pianificazione dei trasporti e della gestione delle reti siano pienamente coinvolti nel processo di definizione e attuazione di detti orientamenti, dato che ciò costituisce il modo migliore di assicurare lo sviluppo armonioso delle reti locali, regionali, nazionali e della rete TEN-T;

25.

per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, marittime e fluviali, che sono le modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente, ritiene fondamentale che sia creato un quadro tariffario e normativo a esse favorevole e auspica pertanto che in questo campo sia condotta una politica ambiziosa anche attraverso un'internalizzazione dei costi esterni o attraverso un sostegno europeo agli operatori del settore merci che utilizzano modi di trasporto sostenibili come quello ferroviario o quello marittimo (come nel caso del programma Ecobonus);

26.

considera essenziale che la realizzazione della rete TEN-T sia accompagnata da misure volte al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei trasporti, in particolare per rimuovere gli ostacoli tecnici e normativi ai valichi di frontiera; queste misure, di per sé poco costose, possono produrre effetti molto positivi;

27.

constata che l'opposizione delle popolazioni o degli enti territoriali a taluni progetti di infrastrutture, dovuta in particolare ai disagi arrecati dai cantieri, può comportare ritardi o notevoli costi aggiuntivi;

28.

propone quindi di estendere i finanziamenti europei alle attività che gli Stati e gli enti locali realizzerebbero, previa concertazione pubblica, per preparare i territori all'accoglienza dei grandi cantieri (per esempio in termini di formazione della manodopera locale, di alloggio dei lavoratori, di adattamento del tessuto economico locale ai bisogni dei cantieri, ecc.), in modo da permettere che tali cantieri siano anche fonte di ricadute positive sul territorio;

29.

propone inoltre che i finanziamenti europei siano estesi a determinati investimenti di accompagnamento volti a consentire un migliore rispetto dei vincoli ambientali;

30.

per la realizzazione di progetti di grandi dimensioni, considera necessaria la contrattualizzazione dei contributi europei nel quadro di piani generali di finanziamento; allo stato attuale ciò non è possibile poiché le modalità di assegnazione delle sovvenzioni europee sono limitate a un periodo di bilancio di sette anni (ossia inferiore alla durata di realizzazione dei progetti maggiori);

31.

propone che, sulla base della nuova rete TEN-T, si stipulino tra l'Unione europea e ogni singolo Stato membro dei «contratti programmatici» che definiscano gli impegni reciproci in materia di finanziamento e tempi di realizzazione; questi contratti programmatici dovrebbero riguardare non solo le infrastrutture che fanno parte delle TEN-T, ma anche le infrastrutture secondarie che gli Stati (o le regioni) si impegnerebbero a realizzare per assicurare il buon funzionamento delle reti principali;

32.

rileva che gli strumenti finanziari istituiti dall'Unione europea (ad esempio la garanzia dei prestiti e il capitale di rischio) sono adeguati per i progetti nei quali il settore privato si assume rischi commerciali, in particolare le opere stradali in cui l'apporto finanziario dal settore privato può essere ingente (si tratta in genere di progetti realizzabili in concessione);

33.

constata, invece, che questi strumenti finanziari non sono adeguati nel caso dei progetti ferroviari, portuari e intermodali per il trasporto merci che, salvo eccezioni, non consentono di scaricare il rischio commerciale sul settore privato e beneficiano quindi solo in misura marginale di un apporto finanziario proveniente da tale settore;

34.

valuta che l'introduzione di eurobbligazioni potrebbe aiutare a realizzare più rapidamente i progetti prioritari, purché essa permetta di aumentare la quota di finanziamento comunitario;

35.

ritiene che, nonostante la loro complessità contrattuale, i partenariati pubblico-privati possano contribuire alla realizzazione di taluni grandi progetti, da un lato consentendo una ripartizione delle sovvenzioni pubbliche e dall'altro beneficiando dell'esperienza operativa del settore privato, ma che non modifichino in misura significativa gli equilibri economici a medio termine;

36.

giudica che un chiarimento delle regole comunitarie in materia di partenariato pubblico-privati possa favorire lo sviluppo di questo tipo di partenariato;

37.

è favorevole al fatto che il ruolo dei coordinatori europei, oggi responsabili dei soli progetti prioritari, sia esteso alle «reti principali» della nuova TEN-T;

38.

propone che i coordinatori siano coinvolti anche nella definizione e attuazione delle misure volte a migliorare l'efficienza, la qualità e la sicurezza dei trasporti, come già avviene per alcuni progetti prioritari;

39.

ritiene che esista un altro tipo di coordinamento possibile, che si potrebbe denominare coordinamento per macrozone. Consisterebbe nel dividere l'UE in zone con caratteristiche e vincoli simili, che faciliterebbero la cooperazione tra gli Stati vicini. Si agevolerebbe inoltre il coordinamento nel caso di corridoi molto estesi, per i quali le regioni di origine e destinazione non hanno molto in comune.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/27


Parere del Comitato delle regioni sul tema «Un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione»

(2010/C 79/06)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Principi e osservazioni generali

1.

Accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea dal titolo Un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione. Il Comitato condivide pienamente l'obiettivo generale del documento, e cioè il rafforzamento dei livelli di competenza grazie al miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione: questo obiettivo viene descritto a giusto titolo come una priorità assoluta per rispondere alle sfide cui l'Unione europea è confrontata;

2.

sottoscrive pienamente l'analisi generale della Commissione. Per rendere l'Europa competitiva mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione sociale e ambientale, le questioni legate all'istruzione e alla formazione sono determinanti, visto che la risorsa più preziosa dell'Europa sono proprio i suoi cittadini (1). A questo proposito il Comitato ricorda che entro il 2015 il 79 % dei posti di lavoro richiederanno una manodopera dotata di competenze elevate o intermedie (2);

3.

condivide l'idea, affermata dalla Commissione europea, che le politiche d'istruzione e di formazione debbano garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età, sesso e contesto socioeconomico, la possibilità di acquisire, aggiornare e sviluppare lungo tutto l'arco della vita le loro competenze professionali e la cittadinanza attiva: queste politiche sono dunque fattori essenziali di emancipazione personale e di integrazione sociale;

4.

ricorda le grandi responsabilità degli enti locali e regionali europei e il ruolo fondamentale che essi svolgono in materia di istruzione e formazione, che li rende attori centrali nel processo avviato per raggiungere gli obiettivi strategici stabiliti. In funzione delle norme nazionali, le amministrazioni locali e regionali esercitano competenze su diversi livelli, dall'insegnamento preprimario all'istruzione e alla formazione degli adulti, tutti temi affrontati nella comunicazione in esame. Inoltre la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione è strettamente legata alle strategie di occupazione e sviluppo economico sostenibile, alle questioni relative alla migrazione, compreso il multilinguismo, allo sviluppo demografico e alle politiche dell'UE in materia di inclusione sociale, di imprese nonché di ricerca e innovazione. Spetta quindi agli enti locali e regionali provvedere ad attuare efficacemente politiche di istruzione e formazione che prendano in considerazione tutti questi aspetti. I metodi di lavoro scelti per una cooperazione europea di lungo termine nel settore dell'istruzione e della formazione devono quindi tener conto delle responsabilità degli enti locali e regionali;

5.

sottolinea che proprio per questo motivo la comunicazione in esame rappresenta per il Comitato delle regioni un argomento importante, anche in una prospettiva di lungo termine. Nel breve termine, l'argomento è legato alle priorità del Comitato per il 2009 (3);

6.

si compiace che le misure proposte appoggino e integrino le azioni degli Stati membri, apportando così un valore aggiunto europeo, senza recare pregiudizio ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

7.

sottolinea inoltre che, in relazione all'istruzione e formazione dei bambini provenienti da un contesto migratorio, anch'essa menzionata negli assi strategici e tra le priorità, la problematica in esame interessa anche l'integrazione nell'Unione europea dei cittadini di paesi terzi. A questo proposito il Comitato ricorda che le misure intese a favorire l'integrazione non rientrano tra le attuali competenze dell'UE in materia di immigrazione (cfr. articoli 61, 62 e 63 del TCE) ma tra le competenze dirette degli Stati membri. In questo settore, quindi, l'UE può solo avere un ruolo di appoggio, in attesa dell'eventuale ratifica del Trattato di Lisbona che rafforzerebbe le prerogative europee in materia;

8.

ricorda che l'aumento dell'immigrazione verso l'Europa comporta un arricchimento culturale, linguistico e demografico che rappresenta, piuttosto che un onere, un'opportunità. Per questo motivo l'istruzione e la formazione dei nuovi arrivati, ma anche degli immigrati di seconda generazione, devono costituire una priorità in quanto elemento chiave dell'integrazione e della partecipazione alla vita sociale e professionale (4). Il Comitato invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili tra gli immigrati;

9.

prende atto della volontà della Commissione di intensificare l'uso del metodo aperto di coordinamento (MAC) aggiungendo valutazioni e attività di apprendimento tra pari. Invita però la Commissione a tener conto dell'aumento degli oneri finanziari e amministrativi che un uso più esteso del MAC può comportare per gli enti territoriali, ai quali spetta gran parte delle responsabilità in materia di istruzione e formazione;

10.

ricorda che proprio nel campo dell'istruzione e della formazione il MAC può funzionare soltanto se i livelli subnazionali vengono direttamente coinvolti. I risultati raggiunti dagli Stati membri, che rappresentano la somma di quelli conseguiti dalle loro regioni e comuni, devono fondarsi su una estesa cooperazione, che è possibile solo grazie a un continuo sforzo di solidarietà;

11.

è molto attento alle questioni relative alle disuguaglianze di genere, come già menzionato in diversi pareri (5). Invita pertanto la Commissione a prestare particolare attenzione a tali disuguaglianze;

12.

richiama l'attenzione sulla necessità di favorire l'accoglienza dei disabili di tutte le età nei circuiti abituali di istruzione e di formazione, cosa che migliora enormemente le loro chances di inclusione sociale e la loro impiegabilità;

13.

si compiace dell'importanza accordata alla formazione degli adulti, in quanto elemento essenziale per favorire l'impiegabilità, la mobilità, l'inclusione sociale e lo sviluppo personale. A questo proposito il Comitato ricorda di aver già fatto presente la propria volontà di svolgere un ruolo attivo nella promozione dell'istruzione e della formazione permanenti, settore che riguarda da vicino gli enti locali e regionali (6);

14.

si interroga sull assenza, nella comunicazione in esame, di riferimenti alla formazione di una manodopera altamente qualificata e al mantenimento nell'UE delle persone dotate di competenze chiave. Tale questione è tuttavia cruciale per la maggior parte dei paesi europei nel quadro della costruzione di un'economia della conoscenza, tenuto conto della necessità, da un lato, di contrastare la «fuga dei cervelli» e, dall'altro, di formare personale di alto livello in tutte le discipline. Il Comitato invita pertanto la Commissione ad affrontare la questione, senza tuttavia necessariamente introdurre ulteriori indicatori, cosa che potrebbe avere un effetto negativo sulla coerenza generale degli obiettivi stabiliti;

15.

richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza fondamentale di coinvolgere i paesi terzi impegnati nel processo di adesione all'UE, e la invita pertanto a esaminare le diverse possibilità in tal senso.

Assi strategici

16.

Approva i quattro assi strategici e gli aspetti prioritari da affrontare nel periodo 2009-2010 così come sono stati proposti dalla Commissione;

17.

osserva che questi assi strategici e le priorità immediate sono in linea con il lavoro già realizzato nel quadro del programma «Istruzione e formazione 2010»;

18.

accoglie con favore il fatto che gli assi strategici non si limitino alle questioni legate al mercato del lavoro, e approva in particolare l'asse che si propone di «promuovere l'equità e la cittadinanza attiva», tanto più che il primo contatto diretto con la politica e la realizzazione quotidiana della cittadinanza attiva avvengono a livello infranazionale;

19.

ricorda la grande importanza della mobilità, fattore essenziale dello sviluppo culturale e professionale, in quanto consente di superare le barriere economiche e culturali. Insiste pertanto sul fatto che la mobilità deve diventare la norma per tutti i discenti;

20.

sottolinea il ruolo fondamentale che gli enti territoriali svolgono per la mobilità dei discenti, sia in materia di informazione che in materia di dispositivi di coordinamento e accompagnamento ai programmi europei (7). Il Comitato invita quindi la Commissione a tenere maggiormente conto di questo ruolo, coinvolgendo le regioni nell'elaborazione dei programmi e dando a quelle che lo desiderano maggiori responsabilità nell'attuazione di questi ultimi;

21.

ricorda che gli enti locali e regionali devono svolgere un ruolo di primo piano nel conseguimento dell'obiettivo «1 lingua +2», soprattutto nella realizzazione dei programmi educativi (8);

22.

rammenta la necessità di accelerare i progressi nell'apprendimento delle lingue nella scuola primaria e secondaria. Il processo educativo dovrà moltiplicare le possibilità di dialogare in almeno una lingua straniera nella scuola primaria (9);

23.

ricorda la necessità di intensificare gli sforzi di sensibilizzazione circa i benefici dell'apprendimento delle lingue (10);

24.

condivide la volontà di rafforzare la formazione iniziale degli insegnanti e le possibilità di sviluppo professionale continuo per il personale incaricato dell'insegnamento e dell'orientamento;

25.

ritiene necessario prendere in considerazione - nella pianificazione in materia d'istruzione e di formazione - delle esigenze prevedibili in termini di competenze. Queste esigenze vengono spesso individuate in primo luogo a livello locale e regionale;

26.

ritiene che tra le componenti essenziali e imprescindibili della cittadinanza attiva figurino l'educazione allo sviluppo sostenibile, la sensibilizzazione alle problematiche del cambiamento climatico, della protezione della biodiversità e di tutte le risorse naturali (suolo, acqua, aria, risorse minerali, ecc.), oltre allo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica; considera dunque che tali aspetti potrebbero figurare tra le priorità da affrontare nel 2009-2010;

27.

ricorda al riguardo che la cittadinanza attiva e la comprensione delle sfide dello sviluppo sostenibile rientrano tra le competenze chiave per i cittadini europei, come precisato nella raccomandazione «Competenze chiave per l’apprendimento permanente – un quadro di riferimento europeo» (1);

28.

ritiene che l'istruzione precoce, prescolare e primaria svolga un ruolo importante nello sviluppo e nell'acquisizione delle competenze di base che consentono ai nostri concittadini di avere successo nella loro vita privata e professionale (11);

29.

condivide la volontà di intensificare lo scambio di buone prassi per l'istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio. Questo processo di apprendimento reciproco è essenziale per la promozione di una cittadinanza europea accessibile a tutti e per un processo di integrazione riuscito;

30.

sottolinea, in questo contesto, anche l'importanza dell'insegnamento della lingua materna per i figli degli immigrati, dal momento che ciò contribuisce alla loro capacità di apprendere non solo la lingua del paese ospitante, ma anche altre lingue straniere. Tuttavia lo Stato dovrebbe senza alcun dubbio promuovere in via prioritaria l'apprendimento e la padronanza della lingua del paese di accoglienza;

31.

insiste sulla grande importanza degli enti territoriali nello sviluppo di un clima propizio all'innovazione (11);

32.

ritiene che le sfide sociali legate alle problematiche ambientali (acqua, energia, clima, biodiversità, inquinamento ecc.) debbano essere tenute in particolare considerazione nell'asse strategico che si propone di «incoraggiare l'innovazione e la creatività». In senso più ampio, queste sfide sono destinate a modificare profondamente numerosi lavori e a crearne molti altri. Esse devono quindi essere prese in considerazione nella formazione permanente, in particolare creando programmi di studio adeguati;

33.

approva la proposta di creare partnership tra istituti e organismi d'istruzione e di formazione e le imprese, gli istituti di ricerca, gli operatori culturali e le industrie creative. Quando sono state intraprese, queste azioni hanno dimostrato la loro efficacia in materia di innovazione;

34.

ritiene essenziale perseguire la cooperazione tra gli Stati membri per far fronte alle sfide comuni che porteranno all'emergere di una società dinamica della conoscenza. Ritiene che la cooperazione fra gli enti regionali e locali contribuisca anch'essa al conseguimento di quest'obiettivo, e che pertanto vada incoraggiata;

35.

chiede quindi che si preparino e si pubblichino su Internet, in tutte le lingue dell'UE, una presentazione comparativa dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri, nonché delle riforme in materia previste in tempi ravvicinati. Ciò permetterebbe agli esperti educativi delle regioni e degli enti locali, ai consigli comunali e alle associazioni scolastiche di ottenere le informazioni necessarie sull'esperienza di altri paesi in materia di istruzione e formazione, e di partecipare, in qualità di partner a pieno titolo, al dibattito con le istituzioni nazionali sulla futura riforma dei sistemi d'istruzione e formazione.

Gli indicatori

36.

Approva il ricorso a criteri di riferimento nel quadro del MAC, evitando però che questo si traduca in un'armonizzazione dissimulata dei sistemi dei singoli Stati membri;

37.

approva l'intento della Commissione di ricorrere a misure quantitative (criteri di riferimento, statistiche) e qualitative (scambio di informazioni e di buone pratiche) (12). Tali misure dovrebbero basarsi soprattutto su elementi già esistenti, fondarsi su dati comparabili e tenere conto della diversa situazione di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri sono invitati a valutare come e in quale misura possano contribuire al raggiungimento comune degli obiettivi, tenendo conto delle loro mutevoli condizioni socioeconomiche e priorità nazionali;

38.

sottolinea che ancora non è stata condotta una riflessione sulle risorse di cui le regioni e i comuni potrebbero aver bisogno per sostenere gli eventuali costi amministrativi e finanziari legati alla messa a punto di nuovi indicatori;

39.

osserva tuttavia che gli obiettivi fissati per quattro dei cinque criteri di riferimento adottati nel 2003 non saranno realizzati entro il 2010. Inoltre, l'impatto delle attività di apprendimento tra pari e di scambio di informazioni e buone pratiche resta incerto. Questi elementi giocano a favore di una riconsiderazione degli obiettivi definiti e/o dei metodi di lavoro;

40.

propone alla Commissione, agli Stati membri e agli enti locali e regionali di esaminare le ragioni per le quali questi quattro criteri di riferimento non sono stati realizzati;

41.

approva il desiderio della Commissione di portare dal 12,5 % al 15 % l'obiettivo attuale del «tasso di partecipazione degli adulti all'istruzione e alla formazione permanenti». Un incremento di questo tasso è particolarmente importante nei periodi di crisi, in cui si accentua la necessità di riconversione e perfezionamento professionale dei lavoratori dipendenti;

42.

appoggia la proposta di creare un indicatore per la «mobilità», in quanto elemento essenziale per l'impiegabilità e la cittadinanza europea, ma rileva che la sua definizione non è stata precisata dalla Commissione. Senza compromettere lo sforzo a favore degli studenti, che deve continuare, il Comitato ritiene necessario mettere l'accento anche sulla mobilità dei tirocinanti e dei giovani in formazione professionale, settore nel quale sono attive numerose regioni;

43.

approva l'intenzione di stabilire degli indicatori anche per i «risultati insufficienti nelle competenze di base», recentemente estesi anche alla matematica e alle scienze, ma ribadisce la necessità di concentrarsi in via prioritaria sull'apprendimento della lettura e della scrittura. Ricorda tuttavia che le conoscenze relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e alle lingue straniere sono importanti per l'acquisizione delle altre conoscenze e per la realizzazione degli obiettivi di formazione continua e apprendimento permanente. I bambini, in particolare, devono poter acquisire le competenze in materia di TIC già ad un'età precoce (12). Il Comitato richiama l'attenzione sulle disparità sociali nell'accesso a queste tecnologie: a tali disparità le istituzioni nazionali, regionali, locali o europee devono dare risposte adeguate, fornendo agli enti locali e regionali i mezzi necessari per utilizzare i programmi attuali dell'UE e i nuovi programmi della Commissione e di partecipare alla lotta contro l'analfabetismo funzionale nel quadro della strategia di Lisbona riveduta. Queste strutture devono inoltre tenere conto dell'importanza della conoscenza della lingua del paese ospitante per i migranti, allo scopo di favorire l'integrazione sociale e l'impiegabilità di questi ultimi;

44.

nell'esaminare i nuovi indicatori e valori di riferimento in materia di istruzione e formazione nel quadro dell'applicazione del metodo aperto di coordinamento, è necessario estendere la valutazione della capacità di lettura e di comprensione scritta anche alle capacità relative ai testi mediatici, dato che ormai, nell'ambiente elettronico o digitale, i testi appaiono come un insieme di scrittura, immagini e filmati;

45.

afferma che gli sforzi profusi nei settori della lettura, della scrittura, della matematica, delle scienze e delle TIC sono del tutto compatibili con l'insegnamento di altre materie, che concorrono tutte allo sviluppo di qualità come la creatività, l'autostima o le attitudini sociali (9);

46.

condivide l'obiettivo di intensificare i progressi realizzati nell'apprendimento di due lingue straniere fin dalla primissima età, e approva quindi l'inserimento dell'indicatore «lingue» tra i criteri di riferimento;

47.

raccomanda la massima prudenza circa l'introduzione di un criterio di riferimento relativo agli «investimenti nell'istruzione superiore». Un approccio volontaristico inteso a portare al 2 % del PIL gli investimenti nell'insegnamento superiore è in sé positivo, ma questo obiettivo condiviso tra il settore privato e quello pubblico non deve esonerare gli Stati membri dalle loro responsabilità, né comportare un aumento della quota di finanziamenti per l'insegnamento superiore che ricada sulle famiglie. Ciò comprometterebbe infatti le pari opportunità, soprattutto in un periodo di crisi;

48.

approva il criterio di riferimento relativo ai «diplomati dell'istruzione superiore», nonché la proposta di abbandonare l'obiettivo riguardante la matematica, le scienze e la tecnologia, ormai raggiunto, e apprezza l'attenzione prestata al problema dello squilibrio tra uomini e donne in questo tipo di studi. A questo proposito si deve ricordare il parere del Comitato sulla comunicazione della Commissione Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)  (13);

49.

esprime riserve circa la proposta della Commissione di stabilire un criterio di riferimento sull'«impiegabilità». Anche se la ricerca di una correlazione tra il livello di studi raggiunto e la capacità di accedere al mercato del lavoro è di interesse comune, è tuttavia opportuno considerare altre variabili, tra cui lo stato dell'economia. Tale misura dovrebbe pertanto essere precisata;

50.

condivide la proposta della Commissione di stabilire un criterio di riferimento sull'«insegnamento preprimario», visto che l'istruzione precoce crea nuove prospettive di sviluppo e costituisce una componente importante dell'apprendimento permanente;

51.

condivide l'intenzione di conservare il criterio relativo ai «giovani che abbandonano prematuramente la scuola» e ritiene necessario presentare diversi approcci per raggiungere questo obiettivo;

52.

esprime forti riserve - sulla base delle conoscenze disponibili - circa la proposta di stabilire un criterio di riferimento preciso in materia di «innovazione e creatività». Condivide tuttavia l'idea che gli Stati membri esaminino la possibilità di mettere a punto indicatori che possano contribuire a potenziare i loro sforzi in materia di innovazione e creatività;

53.

propone di riflettere sulle possibilità di favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di buone pratiche tra Stati membri circa i criteri di riferimento «innovazione e creatività “e” impiegabilità». Le regioni devono essere coinvolte da vicino in questo processo;

54.

condivide la determinazione di mantenere e potenziare politiche efficaci e ambiziose in materia di educazione e di formazione. La crisi economica in corso non deve distoglierci da questo obiettivo, ma - al contrario - deve spingerci a realizzarlo.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CdR 31/2006 fin.

(2)  Il futuro fabbisogno di competenze in Europa. Previsioni a medio termine, Cedefop, 2008.

(3)  CdR 380/2008.

(4)  CdR 253/2008 fin.

(5)  CdR 233/2000 fin e CdR 19/2001 fin.

(6)  CdR 49/2004 fin e CdR 31/2006 fin.

(7)  CdR 34/2006 fin.

(8)  CdR 6/2008 fin.

(9)  Ibidem.

(10)  CdR 33/2006 fin.

(11)  CdR 133/2008 fin.

(12)  CdR 349/2002 fin.

(13)  CdR 233/2000 fin.


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/33


Parere del Comitato delle regioni sul tema «Una PAC semplificata: un successo per tutti»

(2010/C 79/07)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

fa notare che il presente parere in merito alla proposta di semplificare la politica agricola comune (PAC) si colloca in un contesto economico molto particolare e, sul piano temporale, si inserisce tra, da un lato, la valutazione dello stato di salute della PAC attuale e, dall'altro, l'elaborazione di una PAC modificata dopo il 2013, in vista delle future prospettive di bilancio;

2.

sottolinea che gli eventi economici che si sono succeduti a livello mondiale, ma anche i cambiamenti climatici, ci permettono di comprendere meglio, e con un quadro chiaro, il senso di una politica comune di sostegno a un settore di attività come l'agricoltura e di migliorare le sue condizioni di regolamentazione in tutti gli ambiti di produzione e tutte le regioni, creando in tal modo il fondamento stesso di questa politica;

3.

ritiene che in questo contesto la nozione di «preferenza comunitaria», senza che ciò si traduca in una politica protezionistica, e l'acquisto di prodotti locali assumano tutta la loro importanza, oltre a fornire una serie di risposte a tutte le circostanze del fabbisogno alimentare mondiale, un aspetto quest'ultimo che continua ad essere di scottante attualità;

4.

precisa che la politica agricola comune deve tener conto non solo di una produzione alimentare di qualità ma anche delle condizioni riguardanti in particolare delle strategie essenziali, ad esempio in materia di utilizzo delle terre e di sviluppo rurale (strategia forestale, zone svantaggiate, ecc.). Tale politica deve inoltre rispondere agli obiettivi della coesione territoriale nei grandi complessi geografici continentali e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea;

5.

reputa che, conformemente ai precedenti pareri del Comitato delle regioni (CdR), la semplificazione della PAC debba rivolgersi non solo a tutti gli operatori del settore, ma anche mirare a sensibilizzare maggiormente i cittadini circa la necessità di difendere la PAC, dato che essa costituisce uno dei pilastri economici dell'Europa;

6.

ritiene che la PAC debba guardare al futuro e che, conformemente alla risoluzione adottata dal CdR nella sessione plenaria del giugno 2009 in vista della conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici in programma a Copenaghen, la dimensione del cambiamento climatico debba essere integrata nell'agricoltura, per favorire la riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di gas a effetto serra.

Osservazioni di carattere cronologico sul testo della comunicazione

7.

specifica che la PAC semplificata deve essere comprensibile, chiara e accessibile sia agli agricoltori sia a tutti gli attori istituzionali ed economici e ai cittadini dell'Unione europea;

8.

richiama l'attenzione della Commissione europea (di seguito «la Commissione») e degli Stati membri sul fatto che semplificare la PAC non significa sottoporla a una riforma modificandone le regole di applicazione. La semplificazione va vista come un'evoluzione. In particolare occorre far sì che le regole della PAC siano modificate rispettando i cicli di tutte le produzioni agricole;

9.

auspica che la Commissione e gli Stati membri colgano l'occasione per procedere a una semplificazione della PAC in modo da garantire una comunicazione utile, completa e oggettiva con i cittadini e gli agricoltori europei ribadendo costantemente gli obiettivi, le misure adottate e l'agenda della PAC;

10.

ricorda che «una PAC semplificata per tutti deve essere anche compresa da tutti»;

11.

segnala alla Commissione che gli agricoltori e i cittadini dei territori interessati non sono a conoscenza della semplificazione della PAC, sebbene questa sia stata avviata già nel 2005;

12.

si chiede se il riassetto della normativa agricola sia veramente significativo solamente per i testi concernenti il settore lattiero-caseario. Si sorprende che nelle sue argomentazioni la Commissione si limiti a questo settore, per quanto esso richieda un'attenzione particolare;

13.

approva il fatto che, nel contesto della crisi economica attuale, l'agricoltura europea, che è oggetto di una politica comune, possa beneficiare di aiuti di Stato adeguati alle diverse situazioni di crisi (climatica, sanitaria, economica), senza rimettere in discussione, e anzi riaffermando, i fondamenti della PAC (cfr. a tale proposito i precedenti pareri del CdR);

14.

ritiene che, al di là dell'iniziativa della Commissione che ha costituto un gruppo di esperti, gli Stati membri, così come gli enti regionali e locali, debbano anche promuovere gli scambi di esperienze, realizzare studi comparati e individuare le iniziative più riuscite particolarmente nell'ambito della riduzione dei costi amministrativi. Ogni Stato membro è tenuto, alla stregua della Commissione, a prevedere la partecipazione degli operatori agricoli del proprio territorio;

15.

fa notare alla Commissione che, con il pretesto della semplificazione, in realtà essa ha avviato una riforma che ha dato luogo a una serie di profonde ristrutturazioni in tutti i territori;

16.

si chiede fino a che punto gli agricoltori apprezzino la facilità d'impiego del regime di pagamento unico. Reputa inoltre che il fatto di tenere conto delle siepi e dei muri costituisca una misura di interesse generale per tutti;

17.

si compiace che la Commissione riconosca la necessità di realizzare periodicamente una serie di analisi di impatto e di valutazioni. Questa strategia deve inoltre inserirsi nell'impostazione di una PAC più adeguata ai territori e agli operatori del settore entro il 2013, frutto della valutazione dello stato di salute e della semplificazione della politica agricola;

18.

ricorda l'importanza di una migliore consultazione degli enti regionali e locali e la necessità di includere la PAC nella dinamica della governance multilivello, illustrata dal Comitato delle regioni nel suo Libro bianco, al fine di rafforzare l'efficacia, garantire l'equità e aumentare la partecipazione generale al processo di integrazione europea;

19.

insiste sulla necessità che i dati informatici in possesso della Commissione, a tutti i suoi livelli, siano accessibili alle aziende agricole presenti sul territorio. Lo scambio elettronico di informazioni deve coinvolgere tutti gli attori;

20.

si sorprende delle priorità stabilite dal piano d'azione e auspica che siano ordinate e presentate in funzione della loro importanza;

21.

chiede alla Commissione di garantire che la condizionalità rimanga un principio fondamentale dei pagamenti diretti a titolo della PAC: ritiene tuttavia necessario un certo grado di semplificazione stabilendo requisiti ragionevoli per i produttori e, di conseguenza, controllabili in modo obiettivo da parte delle amministrazioni coinvolte nella gestione;

22.

sollecita la Commissione a dimostrare che, sul piano delle modalità di applicazione della Commissione nei confronti degli Stati membri e delle regioni, l'OCM unica rappresenta una vera e propria semplificazione che va a vantaggio degli agricoltori, dei cittadini e delle regioni;

23.

ribadisce che la riduzione degli oneri amministrativi deve andare a beneficio delle regioni, dei cittadini e degli agricoltori e applicarsi a tutte le produzioni. Sottolinea inoltre che la riduzione degli oneri deve anche soddisfare gli obiettivi della PAC;

24.

si interroga sulle affermazioni generali della Commissione sui regimi di sostegno accoppiato e chiede se l'orientamento della PAC a favore di un maggior disaccoppiamento costituisca un'autentica semplificazione rispettosa della diversità dei territori. Auspica inoltre che la semplificazione della PAC mediante la valutazione dello stato di salute si traduca in una PAC migliore per tutti, una PAC più giusta e più equa nella ripartizione degli aiuti tra le aziende agricole, i settori e i territori;

25.

richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sulla necessità di tenere conto di tutte le produzioni agricole e dei rispettivi cicli;

26.

auspica comunque che le regole sulla condizionalità siano armonizzate su tutto il territorio dell'Unione conservando il minimo denominatore comune: ciò rappresenta un obiettivo prioritario;

27.

segnala alla Commissione l'importanza di informare i cittadini e gli agricoltori in maniera comprensibile, completa e trasparente;

28.

sostiene che la qualità deve essere uno degli elementi centrali della PAC ed è dell'avviso che essa non debba essere abbandonata;

29.

precisa che occorre coinvolgere gli enti regionali e locali negli scambi di buone pratiche e nella ricerca della semplificazione;

30.

auspica che le filiere europee, mediante il rafforzamento delle loro politiche, divengano ancora più professionalizzate, permettendo in tal modo al settore agroalimentare europeo, che rappresenta uno dei pilastri economici dell'Europa, di rafforzarsi ed espandersi ulteriormente, adeguandosi ai cambiamenti climatici ed economici a livello mondiale;

31.

sollecita una migliore reattività di fronte alle crisi (dei mercati, climatiche, sociali, sanitarie, ecc.) da parte degli strumenti della PAC relativi alle produzioni. All'interno di un meccanismo istituzionale efficace è necessario prevedere strumenti semplici che, attraverso la messa in comune di risorse nell'interesse delle produzioni, consentano di garantire un reddito dignitoso agli agricoltori colpiti da queste crisi;

32.

appoggia il messaggio con cui la Commissione invita gli Stati membri a promuovere una maggiore semplificazione per rendere più efficace l'esercizio delle loro competenze in seno alla politica comune. La sussidiarietà non deve essere sinonimo di una complicazione e di un appesantimento delle procedure che potrebbero compromettere il rispetto di un modello agroalimentare europeo;

33.

ribadisce che le priorità attribuite allo sviluppo rurale sono da considerarsi come un valore aggiunto per i territori e non come un'alternativa alle politiche degli Stati membri e/o degli enti locali. Lo sviluppo rurale deve integrarsi con le grandi strategie europee (LISBONA-GÖTEBORG) mantenendo come riferimenti fondamentali, da un lato, la coesione territoriale con il suo corollario rappresentato dalla solidarietà, e dall'altro lato le grandi politiche necessarie per la gestione del continente europeo, continuando nel contempo a includere i progetti agricoli e paragricoli nei partenariati di tipo Leader.

Conclusioni

34.

tiene a ribadire il suo sostegno al mantenimento di una politica agricola comune e il suo rifiuto di ogni forma di rinazionalizzazione. Questa politica che, e non dobbiamo dimenticarlo, si applica in un contesto di crisi economica, prevede una corretta regolamentazione dei mercati. Nella sua evoluzione, essa deve rispondere alle esigenze di tutti i comparti produttivi sull'intero territorio dell'Unione nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Quest'iniziativa va inoltre inserita in una PAC modificata fino al 2013 e nel contesto delle prospettive finanziarie europee;

35.

si chiede se la semplificazione della PAC proposta dalla Commissione sia in linea con gli orientamenti emersi dai più recenti dibattiti sulla valutazione dello stato di salute della PAC e raccomanda la prosecuzione degli sforzi intrapresi a livello europeo e nazionale, in stretta concertazione con gli enti regionali e locali, allo scopo di migliorare le condizioni di attuazione per gli attori del settore, oltre alla comprensione di questa fondamentale politica comune da parte dei cittadini anche nella loro qualità di consumatori;

36.

specifica inoltre che la semplificazione necessaria e auspicata deve prevedere una maggiore reattività alle crisi dei mercati agricoli e ai rischi climatici e sanitari. Proprio l'attuale crisi del settore lattiero-caseario impone di agire rapidamente e di introdurre strumenti di gestione più semplici e flessibili;

37.

ritiene assolutamente necessario comunicare meglio sulla PAC attuale affinché tutti gli attori interessati (cittadini, consumatori, agricoltori, enti regionali e locali) possano identificarsi più facilmente con questa politica;

38.

auspica che l'Europa decida di trasformare questa politica agricola in un'ambiziosa politica agricola e alimentare comune che si potrebbe denominare PAAC. Tale politica potrà così rafforzarsi tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione. Il successo di una simile politica favorirà il ripristino dei grandi equilibri necessari e della stabilità a livello mondiale;

39.

ritiene opportuno che gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio si assumano le loro responsabilità a decorrere dal 2013 per definire questa politica con prospettive finanziarie compatibili con gli obiettivi e condizioni di applicazione a tutti i livelli.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/37


Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il programma di Stoccolma: sfide e opportunità per un nuovo programma pluriennale per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’UE»

(2010/C 79/08)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali

1.

si compiace dell'iniziativa della Commissione, volta a proseguire la realizzazione di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini e condivide il giudizio sulla particolare importanza che tale spazio riveste in un mondo caratterizzato da una sempre maggiore mobilità;

2.

accoglie con soddisfazione l'iniziativa della Commissione intesa a dotare l'Unione di un nuovo programma pluriennale che definisca le priorità per i prossimi cinque anni negli ambiti legati allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; rileva tuttavia che la comunicazione della Commissione non contiene alcun riferimento ai cambiamenti che verrebbero introdotti dal Trattato di Lisbona;

3.

ritiene che il nuovo programma dovrebbe essere sufficientemente ambizioso da garantire significativi passi in avanti, ma che esso dovrebbe anche prestare maggiore attenzione alla valutazione delle iniziative proposte negli ultimi dieci anni per migliorarne l'efficacia e far sì che se ne realizzino gli obiettivi;

4.

ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che ancora una volta la Commissione non dedica un'attenzione sufficiente al ruolo degli enti locali e regionali in materia di libertà, sicurezza e giustizia;

5.

ricorda che le problematiche oggetto della comunicazione rivestono particolare interesse per gli enti locali e regionali, perché hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini residenti nell'UE e sulle funzioni proprie degli enti locali e regionali;

6.

ribadisce che il CdR, in quanto assemblea politica che rappresenta gli enti locali e regionali, costituisce una sede particolarmente appropriata per servire gli interessi dei cittadini e per garantire l'attuazione dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea;

7.

ritiene che il CdR dovrebbe essere associato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e a questo titolo direttamente coinvolto nell'attuazione e nell'elaborazione del programma di Stoccolma, del suo piano di azione, nonché dei suoi meccanismi e strumenti di valutazione, nella misura delle sue competenze;

8.

si impegna a promuovere un sistema a più livelli per la protezione dei diritti fondamentali e si compiace del fatto che i progressi compiuti nella realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia collochino i cittadini al centro del progetto;

9.

ribadisce che è necessario e ravvicinare in modo equilibrato le esigenze della sicurezza e la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, sviluppando strumenti coerenti nello spazio di libertà sicurezza e giustizia;

10.

constata che i progressi compiuti sono stati inferiori a quelli sperati e ricorda agli Stati membri che il fatto di rallentare la creazione di un spazio di libertà, sicurezza e giustizia potrebbe incidere negativamente sui diritti e le libertà dei cittadini europei;

11.

condivide il giudizio della Commissione, secondo cui garantire un'effettiva applicazione della legislazione è essenziale per lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si associa pertanto alle preoccupazioni per le divergenze rilevate nell'attuazione delle direttive e invita la Commissione a definire nuove misure per garantire che le legislazioni nazionali riflettano correttamente sia lo spirito che la lettera delle norme e delle politiche adottate a livello europeo;

12.

fa osservare che la libera circolazione costituisce un fondamento essenziale della cittadinanza europea e chiede alla Commissione di adottare misure che garantiscano la corretta attuazione della relativa legislazione;

13.

ricorda che gli enti locali e regionali, nella loro qualità di livelli di governo più vicini alla cittadinanza, possono svolgere un ruolo importante in relazione agli strumenti e ai meccanismi di valutazione. Di conseguenza chiede, in linea con la raccomandazione del «gruppo ad alto livello sul futuro della politica europea della giustizia», di essere associato alla definizione di queste modalità, in modo che si possa tenere miglior conto delle esperienze concrete maturate dagli enti territoriali;

14.

chiede che nel piano di azione del programma di Stoccolma venga sviluppato in modo coerente il tema della dimensione esterna della politica europea degli affari interni. Il piano di azione potrebbe occuparsi in particolare degli interessi comuni in materia di migrazione regolare e irregolare, tra cui l'asilo, la cooperazione nel controllo delle frontiere, la lotta al terrorismo e alla criminalità, la definizione di priorità geografiche per singoli temi, i quadri di riferimento per lo scambio di informazioni, le garanzie per la tutela dei diritti fondamentali e della persona, la trasparenza e il libero accesso alle informazioni, la tutela dei dati personali e quella correlata delle garanzie dei diritti per i cittadini dell'Unione e dei paesi terzi;

15.

ritiene necessario coordinare e integrare le politiche in materia di giustizia e affari interni con le altre politiche dell'Unione, e in particolare la politica estera e quella economica e sociale e ribadisce che un miglior coordinamento rafforzerebbe l'efficacia e la coerenza di queste politiche;

16.

fa proprie le priorità politiche del nuovo programma e ricorda che nel processo di costruzione dell'Europa dei cittadini, la partecipazione dei governi locali e regionali è un elemento essenziale, che garantisce al processo una maggiore legittimità democratica;

17.

si associa alla preoccupazione di assegnare alle priorità politiche risorse finanziarie adeguate e sottolinea l'esigenza che gli enti locali e regionali partecipino all'elaborazione degli strumenti di bilancio destinati ai settori in cui hanno delle competenze;

18.

osserva che una verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sarà possibile solo quando saranno presentate le proposte dettagliate, e invita ad adottare il piano di azione a dicembre 2009, per garantire il massimo rispetto di tali principi;

19.

chiede che sia dedicata speciale attenzione alla garanzia del principio di sussidiarietà, dato che gli Stati membri possono utilizzarlo per riportare in ambito nazionale determinate competenze.

Un'Europa dei diritti

20.

si compiace dell'intenzione dell'Unione di aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ricorda che la tutela dei diritti fondamentali dev'essere alla base di qualsiasi azione dell'Unione e dei suoi Stati membri;

21.

fa presente che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce tutta una serie di diritti applicabili a qualsiasi persona, indipendentemente dalla sua nazionalità o dal suo status amministrativo di residenza nell'Unione europea, e sottolinea l'importanza del principio di residenza per gli enti locali e regionali nell'ottica di garantire la coesione e la pace sociali;

22.

ribadisce che l'applicazione della direttiva sulla libera circolazione delle persone è essenziale per garantire il diritto dei cittadini europei e delle loro famiglie a circolare e a risiedere liberamente in tutti gli Stati membri e ricorda che a tutt'oggi nessuno Stato membro ha ancora attuato integralmente detta direttiva (1);

23.

osserva con preoccupazione che cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'UE in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, vengono sottoposti a limitazioni discriminatorie, basate sulla nazionalità o sull'origine etnica, del diritto all'ingresso e soggiorno nell'UE, e chiede che venga esercitata una specifica vigilanza per evitare che si verifichino siffatte discriminazioni;

24.

sostiene tutte le iniziative intese a contrastare le discriminazioni, il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia e l'omofobia, sollecita una rapida adozione della proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008) 426 def.) e sottolinea l'importante ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere nella prevenzione e nell'individuazione di atteggiamenti xenofobi e razzisti, come pure quello che già svolgono nell'educazione ai principi democratici. Ritiene inoltre che l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2010 costituisca un'opportunità per dare nuovo impulso all'elaborazione e all'applicazione di politiche rivolte a contrastare la discriminazione dei gruppi sociali vulnerabili;

25.

riconosce l'esigenza di definire un regime completo di protezione dei dati, basato sul diritto fondamentale alla riservatezza e alla protezione dei dati personali e dotato degli strumenti adeguati per realizzare i propri obiettivi, mantenendo un livello elevato di protezione;

26.

esprime inquietudine per la crescita esponenziale delle informazioni sui cittadini provocata dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ricorda l'importanza che i cittadini europei attribuiscono alla protezione dei dati e della vita privata (2) e osserva che il programma di Stoccolma e il susseguente programma di azione della Commissione dovrebbero dedicare maggiore attenzione alla definizione di un approccio strategico basato sulle tecnologie privacy by design e privacy aware  (3);

27.

esprime preoccupazione per la modesta partecipazione dei cittadini dell'Unione alle elezioni europee e, riconoscendo l'insufficienza della propria azione, in quanto istituzione europea, in questo campo, si rammarica dell'assenza di proposte realmente innovatrici da parte della Commissione per accrescere la partecipazione alla vita democratica dell'Unione (4);

28.

invita la Commissione a favorire tale partecipazione esplorando nuovi strumenti basati sulle nuove tecnologie e la incoraggia a dare maggior rilievo all'e-government e ad iniziative come la e-partecipazione per rafforzare il coinvolgimento civico e politico dei cittadini (5);

29.

ritiene necessario rafforzare i meccanismi di informazione che consentono ai cittadini europei di conoscere meglio i loro diritti, specie per quanto riguarda la protezione diplomatica e consolare in paesi terzi nei quali manchi una rappresentanza nazionale;

30.

constata la necessità di migliorare il sistema di formazione nel campo della protezione civile e si associa alla proposta del «gruppo consultivo ad alto livello sul futuro della politica europea in materia di affari interni», di promuovere il collegamento in rete per trovare standard comuni in questo campo e migliorare l'accesso alla formazione (6);

31.

si rammarica del fatto che nel trattare i meccanismi per rafforzare la protezione civile non venga dato maggior rilievo al ruolo degli enti locali e regionali, benché questi svolgano in caso di necessità una funzione essenziale in termini di prevenzione e di mobilitazione di risorse e personale.

Un'Europa del diritto e della giustizia

32.

ribadisce l'importanza di uno spazio giudiziario europeo e la necessità di eliminare i fattori che tuttora ostacolano il pieno esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea e limitano l'efficacia degli strumenti del mercato interno;

33.

riconosce la difficoltà di trattare con 27 differenti sistemi giudiziari, ma auspica una cooperazione giudiziaria transfrontaliera coerente ed efficace, fondata sul reciproco riconoscimento e fiducia e sul rispetto del principio di sussidiarietà. Sottolinea che tale cooperazione dovrebbe essere accompagnata da un'armonizzazione de minimis dei diritti di procedura penale e dalla fissazione di norme minime per la procedura processuale civile;

34.

osserva che l'accesso alla giustizia è essenziale per garantire un'Europa del diritto e si compiace in generale delle proposte della Commissione, specie per quanto riguarda la e-justice, da realizzare garantendo la protezione dei dati;

35.

ritiene che anche per la cooperazione giudiziaria si debba esplorare l'intero potenziale delle nuove tecnologie;

36.

giudica opportuno rafforzare i meccanismi di applicazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria nell'ambito del diritto di famiglia, specie quando hanno ripercussioni sul diritto dei minori;

37.

chiede che vengano fatti sforzi maggiori per garantire la corretta attuazione della normativa europea nell'ambito della giustizia, evitando così di compromettere l'efficacia degli strumenti giuridici;

38.

constata la necessità di sancire il riconoscimento reciproco delle decisioni di decadenza dall'esercizio di diritti, specie nel caso dei divieti di esercitare una professione che coinvolgano minori, ma invita la Commissione a vigilare affinché nello scambio di informazioni sia sempre garantita la protezione dei dati e non vi siano comportamenti abusivi;

39.

condivide il giudizio secondo cui la formazione e la conoscenza sono elementi essenziali per costruire un'Europa della giustizia che rispetti le diversità e promuova la collaborazione e invita la Commissione a sviluppare programmi di scambio tra professionisti di vari paesi;

40.

prende atto dell'esigenza di ravvicinare le legislazioni nazionali in materia civile concernenti le infrazioni transnazionali particolarmente gravi, al fine di favorire lo sviluppo dell'attività transfrontaliera e di tutelare meglio i diritti dei cittadini, che sono un obiettivo della creazione dello spazio europeo di giustizia.

Un'Europa della sicurezza

41.

apprezza gli sforzi della Commissione per incentrare le politiche di sicurezza e giustizia sul rispetto dei diritti fondamentali della cittadinanza, ma ribadisce la necessità, nel definire una strategia di sicurezza interna, di garantire coerenza e equilibrio tra gli aspetti della sicurezza e la tutela dei diritti e delle libertà;

42.

condivide l'idea di creare una cultura comune tra gli agenti di sicurezza come anche l'iniziativa di promuovere un meccanismo di scambio di esperienze e buone pratiche; tiene tuttavia a sottolineare l'importanza delle politiche di prevenzione come elemento preliminare obbligatorio della lotta alla criminalità;

43.

constata con rammarico che vengono menzionati solo gli attori nazionali e ribadisce che per costruire una cultura comune della sicurezza si devono coinvolgere anche quelli delle amministrazioni locali e regionali;

44.

invita ad esaminare in quale misura una codificazione della normativa europea riguardante la polizia potrebbe facilitare la cooperazione operativa transfrontaliera all'interno dell'UE;

45.

aggiunge che, senza mettere in discussione la distribuzione delle competenze all'interno di ciascuno Stato membro, bisognerebbe prevedere dei meccanismi che permettano alle istituzioni territoriali che intervengono nell'applicazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza e di polizia di avere un accesso ragionevole e regolamentato ai meccanismi di cooperazione e di informazione previsti dall'Unione (7);

46.

ritiene necessario intensificare il ricorso agli strumenti tecnologici, migliorandone l'efficacia, per garantire la sicurezza e la libertà delle persone nell'esercizio del loro diritto alla mobilità, ma constata la diffusa preoccupazione dei cittadini per il rapido sviluppo di tali strumenti senza un'adeguata valutazione;

47.

riconosce l'esigenza di riflettere su un'architettura dei sistemi di informazione che permetta di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, ridurne al minimo i costi e accrescerne al massimo i benefici;

48.

ricorda che per quanto riguarda la ricerca e sviluppo nel settore della sicurezza e la possibile creazione di un fondo per la sicurezza interna è necessario associare anche i professionisti degli enti locali e regionali;

49.

ritiene che nell'affrontare i fenomeni che mettono a grave rischio la sicurezza dei cittadini, come il terrorismo, la criminalità organizzata e segnatamente la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti o lo sfruttamento sessuale dei minori, la prevenzione è altrettanto importante della repressione e ricorda alla Commissione il ruolo essenziale dei soggetti locali e regionali nello sviluppo di strategie di prevenzione del crimine;

50.

è favorevole a rafforzare l'efficacia della cooperazione di polizia e giudiziaria europea e ritiene che gli enti locali e regionali dovrebbero svolgere un ruolo primario nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera, data la sempre più stretta relazione tra i reati locali e la criminalità organizzata internazionale;

51.

sottolinea che ogni progresso nella lotta contro la delinquenza dev'essere accompagnato da un analogo passo avanti nella tutela dei diritti di difesa e nella definizione di garanzie giudiziarie comuni minime per gli imputati, tra cui in particolare quelle relative alla presunzione di innocenza e alla carcerazione preventiva;

52.

riconosce che per garantire la sicurezza e la libertà di circolazione nell'Unione è essenziale proteggere le frontiere esterne dell'UE e approva la menzione del rispetto assoluto dei diritti umani e della protezione internazionale nello sviluppo della strategia europea di gestione integrata delle frontiere; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la comunicazione non affronta in dettaglio questo tema e chiede che nell'avanzare su questa strada si tenga sempre conto del fatto che l'Europa è uno spazio di libertà e di diritti;

53.

invita la Commissione a definire, prima di introdurre nuovi strumenti, dei meccanismi di valutazione indipendente della cooperazione operativa tra Stati membri (Frontex) nonché di quella con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda gli interventi aventi un'incidenza sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e di quelli dei paesi terzi;

54.

ricorda agli Stati membri che il controllo e la vigilanza delle frontiere marittime non devono compromettere gli obblighi fondamentali del soccorso marittimo;

55.

ritiene che occorra sviluppare e valutare pienamente i sistemi di informazione esistenti (SIS II, VIS) prima di introdurre dei cambiamenti o di creare strumenti nuovi; constata con rammarico l'assenza nella comunicazione di informazioni sui meccanismi di revisione e controllo per l'uso in tali sistemi di dati biometrici;

56.

prende atto con inquietudine dell'introduzione di un registro elettronico degli ingressi e delle uscite dal territorio degli Stati membri e della possibilità di sviluppare un sistema europeo di autorizzazione preliminare di viaggio, elementi che possono ledere diritti fondamentali, specie in materia di protezione dei dati personali;

57.

osserva che si devono rafforzare le strategie di cooperazione per promuovere lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le forze di polizia e le amministrazioni doganali;

58.

aggiunge che i nuovi strumenti previsti, come il visto Schengen comune europeo, devono essere sviluppati in modo efficace ed efficiente e tenendo sempre in considerazione la protezione dei dati e le garanzie di riservatezza;

59.

sostiene gli sforzi rivolti a migliorare la cooperazione tra Europol e Eurojust per realizzare dei progressi nell'investigazione sulle attività transfrontaliere della criminalità organizzata;

60.

condivide la preoccupazione per le minacce menzionate dalla Commissione e sottolinea il ruolo che potrebbero svolgere gli enti locali e regionali nell'individuare e investigare queste pratiche criminali;

61.

invita la Commissione a elaborare specifici piani di azione per la lotta contro la tratta di esseri umani e a integrare tale lotta nelle relazioni con paesi terzi;

62.

esprime preoccupazione per l'incremento dei reati legati allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile (8) su Internet e ricorda che le sanzioni dovrebbero essere sempre affiancate da misure di sensibilizzazione e di educazione della cittadinanza su questi reati;

63.

sottolinea il ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere nello sviluppo di un approccio preventivo rivolto a salvaguardare la dignità e i diritti dei minori, e specialmente di quelli non accompagnati o in situazione di emergenza (9);

64.

riconosce l'esigenza di progredire nella lotta contro la criminalità informatica ed economica e di migliorare i meccanismi di collaborazione, dato che spesso in questo ambito le indagini devono essere condotte in un paese diverso da quello in cui avvengono i reati;

65.

ricorda alla Commissione il ruolo che possono svolgere gli enti locali e regionali nella lotta contro la corruzione e la contraffazione, come anche nello sviluppo della strategia antidroga dell'UE;

66.

ritiene che la minaccia terroristica costituisca una delle principali preoccupazioni dei cittadini europei e si rammarica del fatto che la comunicazione non menzioni il ruolo degli enti locali e regionali nel contenimento di tale minaccia, specie attraverso la lotta alla radicalizzazione violenta;

67.

teme che i meccanismi preventivi menzionati dalla Commissione possano finire per criminalizzare determinati gruppi etnici o religiosi invece di incidere sulle cause profonde degli atti di terrorismo;

68.

propone di prendere in considerazione i fattori politici, sociali ed economici che possono contribuire all'aumento della violenza politica da parte di vari gruppi, piuttosto che concentrarsi sulle loro origini nazionali, etniche o religiose, cosa che può provocare un aumento del razzismo e della xenofobia;

Un'Europa solidale in materia di immigrazione e asilo

69.

ribadisce che l'UE deve dotarsi di una politica di immigrazione autenticamente europea, basata sui principi della solidarietà, della fiducia reciproca e della corresponsabilità degli Stati membri nonché sul pieno rispetto dei diritti dell'uomo e che in tale contesto essa deve rispettare l'attuale ripartizione delle competenze, utilizzando pienamente le sue proprie in questo campo e osservando il principio di sussidiarietà;

70.

ricorda che gli enti locali e regionali sono in prima linea nell'attuazione delle politiche di immigrazione e di asilo e sono le autorità che devono reagire per prime all'impatto sociale ed economico dei flussi migratori nel proprio territorio;

71.

esorta gli Stati membri a condividere le responsabilità in materia di accoglienza e integrazione dei rifugiati e a istituire un meccanismo di ridistribuzione tra Stati membri;

72.

invita la Commissione a coordinare meglio gli strumenti intesi a definire le linee di azione in materia di immigrazione e di asilo e ricorda che tali linee di azione dovranno essere fondate sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;

73.

si compiace della priorità riconosciuta all'approccio globale in materia di immigrazione e condivide l'attenzione per la promozione di un partenariato equilibrato e genuino con i paesi di origine e di transito, con l'obiettivo di gestire in maniera ordinata i flussi migratori;

74.

ribadisce che l'UE dovrebbe far in modo che l'immigrazione economica corrisponda meglio alle esigenze dei mercati del lavoro degli Stati membri e chiede che sia introdotto un sistema comune di ammissione flessibile che consenta ai singoli paesi membri di determinare il numero di cittadini non comunitari da ammettere;

75.

esprime il timore che una maggiore solidarietà finisca per ridursi a un approccio utilitaristico e selettivo basato sulla ammissione di immigrati altamente qualificati percepiti come necessari per i mercati del lavoro europei;

76.

condivide la richiesta di una maggiore articolazione tra la politica di immigrazione e la politica esterna dell'Unione e ritiene che la cooperazione e il dialogo con i paesi terzi siano essenziali per combattere l'immigrazione clandestina e potersi così concentrare su quella legale; investire nell'economia dei paesi terzi è uno dei modi più efficaci per aiutare coloro che sono indotti a migrare da motivi economici ma in questo contesto è fondamentale il ruolo degli enti regionali e locali, soprattutto di quelli più vicini o più legati con i paesi terzi, poiché essi possono agire da piattaforme di cooperazione tra l'UE e questi ultimi;

77.

ritiene che nello sviluppare il piano di azione del programma per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia si dovrebbe assegnare un ruolo più importante alla diplomazia locale, dato che gli enti locali e regionali possono contribuire in maniera concreta al miglioramento delle relazioni e delle condizioni di vita nelle città e nelle regioni di origine e di transito;

78.

riconosce l'esigenza di utilizzare in modo coerente gli strumenti della politica in materia di migrazione e chiede che prima di raggiungere nuovi accordi vengano valutate iniziative come i partenariati di mobilità e i relativi fattori condizionanti e conseguenze nei paesi di origine;

79.

condivide l'auspicio di migliorare la gestione dell'immigrazione economica in tutta l'UE e invita a sviluppare ulteriormente una strategia, basata sulla piattaforma europea per il dialogo, che coinvolga i soggetti locali, regionali e nazionali nell'ambito dell'Unione, rispetti il diritto degli Stati membri a stabilire il volume delle ammissioni di cittadini di paesi terzi in funzione della situazione del loro mercato del lavoro e garantisca a queste persone condizioni di lavoro dignitose (10);

80.

prende nota con interesse della proposta di creare un osservatorio per l'analisi e la comprensione dei fenomeni migratori e fa presente la necessità che essa non entri in conflitto con altre iniziative già esistenti. Diventa sempre più urgente organizzare e ottimizzare gli strumenti esistenti in questo ambito;

81.

ritiene che malgrado i suoi evidenti vantaggi, la proposta relativa a un codice dell'immigrazione, debba formare oggetto di una analisi molto approfondita, soprattutto mentre è ancora in attesa di adozione la direttiva concernente una procedura unica di richiesta del permesso di soggiorno e di lavoro, che comprende un insieme di diritti comuni per i lavoratori di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro. Occorre assicurarsi che l'evoluzione di tale proposta non ingeneri confusione e non indebolisca l'attuale complesso di diritti e garanzie di cui beneficiano nell'UE i cittadini di paesi terzi;

82.

apprezza il fatto che la Commissione riconosca il ruolo svolto dagli enti locali e regionali nell'integrazione degli immigranti (11) e l'esigenza di avviare una discussione più ampia sull'integrazione in Europa; ribadisce in tale contesto che la politica d'integrazione non deve rappresentare uno strumento mascherato di controllo dell'immigrazione, tale da condizionare in particolare il ricongiungimento familiare, ma deve essere diretta a consentire l'integrazione dal punto di vista sociale, economico, culturale e civile degli immigranti, una volta installati nel territorio di uno Stato membro;

83.

considera indispensabile la partecipazione degli enti locali e regionali e del Comitato delle regioni alla definizione delle priorità annuali e pluriennali del Fondo europeo per l'integrazione, ritiene inoltre necessario garantire che gli Stati membri provvedano a una corretta esecuzione e distribuzione delle risorse del Fondo alle amministrazioni locali e regionali;

84.

incoraggia gli Stati membri a coinvolgere gli enti locali e regionali nella prossima conferenza interministeriale sull'immigrazione, che avrà luogo all'inizio del 2010 sotto la presidenza spagnola, e li invita a migliorare i meccanismi di collaborazione sui temi dell'immigrazione con piattaforme come la futura ARLEM;

85.

concorda con la Commissione nel ritenere che il lavoro irregolare e il traffico e la tratta di esseri umani abbiano una forte incidenza sull'immigrazione irregolare in Europa e incoraggia gli Stati membri a ricercare strategie condivise per combattere tali problemi;

86.

riconosce che le preoccupazioni suscitate dall'adozione della direttiva sul rimpatrio impongono un monitoraggio ancora più attento sulla sua applicazione, e invita la Commissione a vegliare perché l'attuazione della direttiva, sul rimpatrio che entrerà in vigore nel dicembre 2010, sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali;

87.

richiama l'attenzione sul fatto che non si può parlare di ritorno volontario se non vengono istituiti dei meccanismi di dialogo con i paesi di origine che garantiscano che il ritorno sia effettivamente praticabile e non dia luogo a un altro progetto migratorio;

88.

invita a dedicare maggiore attenzione al caso degli immigranti minori non accompagnati, che dovrebbe costituire un punto specifico del piano di azione del Programma di Stoccolma. Sottolinea l'esigenza di promuovere, in relazione a tale fenomeno, la solidarietà, la responsabilità e la ripartizione del corrispondente onere finanziario tra il livello regionale, quello nazionale e quello europeo, e chiede alla Commissione di proporre misure punitive più rigorose per le reti di traffico e di tratta di esseri umani che si dedicano allo sfruttamento di minori;

89.

chiede alla Commissione di fare in modo che i meccanismi dei sistemi di asilo negli Stati membri siano allineati ai progressi in direzione di un regime di asilo comune europeo, basato sulla Convenzione di Ginevra e sugli altri strumenti internazionali pertinenti, e mette in guardia contro la conclusione di nuovi accordi di riammissione con Stati non firmatari della Convenzione di Ginevra;

90.

raccomanda inoltre, tenuto conto delle grandissime differenze nelle percentuali di domande d'asilo accolte dai diversi Stati membri, di ripensare il regime di asilo comune europeo nel senso di attribuire la responsabilità del trattamento delle domande allo Stato in cui queste ultime sono state presentate, garantendo comunque sempre la solidarietà tra Stati membri;

91.

invita la Commissione ad adoperarsi per garantire un funzionamento corretto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e di coinvolgere nelle sue attività gli enti locali e regionali, o anche il Comitato delle regioni quando ciò sia richiesto dalla dimensione locale e regionale dei temi in esame;

92.

riconosce l'importanza che l'integrazione dei rifugiati o dei beneficiari di protezione internazionale riveste per gli enti locali e regionali e chiede che questi ultimi possano partecipare alla definizione del meccanismo di reinsediamento interno;

93.

chiede che venga proseguita l'analisi della fattibilità di un trattamento comune delle richieste di asilo e condivide il giudizio della Commissione secondo cui è necessario riesaminare il Fondo europeo per i rifugiati, implicandovi altresì maggiormente gli enti locali e regionali;

94.

sottolinea che gli Stati membri, in conformità con il principio di sussidiarietà, devono tenere conto degli enti locali e regionali nell'elaborazione delle politiche concernenti la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia;

95.

chiede infine che il piano d'azione che accompagnerà il programma di Stoccolma sia credibile e vada di pari passo con un aumento dei finanziamenti per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A questo fine, sarà necessario un coordinamento tra gli strumenti finanziari specifici e quelli che riguardano i rapporti tra l'UE e i paesi terzi.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente el Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Cfr. la Comunicazione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, COM(2009) 313 def.

(2)  Eurobarometro: Data Protection in the European Union. Citizens' perceptions. Analytical Report (Protezione dei dati nell'Unione europea. Le percezioni dei cittadini. Relazione analitica), febbraio 2008.

(3)  Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini, consultabile in inglese all'indirizzo web: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2009/09-07-10_Stockholm_programme_EN.pdf

(4)  Si invita in particolare la Commissione a consultare lo studio Participation in the European Project: how to mobilize citizens at local, regional, national, and European levels (Partecipazione al progetto europeo: come mobilitare i cittadini a livello locale, regionale, nazionale ed europeo) che l'Istituto per gli studi europei della Libera Università di Bruxelles e il Danish Technological Institute stanno elaborando su incarico del Comitato delle regioni e che sarà presentato il prossimo 16 ottobre a Gödöllö.

(5)  Al riguardo un esempio eccellente è costituito dal dibattito online sul tema della salute e della sicurezza dei consumatori, avviato il 14 settembre 2009 dalla DG SANCO.

(6)  Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world: Report of the Informal High Level Advisory Group on the Future of European Home Affairs Policy (The Future Group) [Libertà sicurezza, riservatezza – Gli affari interni europei in un mondo aperto: rapporto del gruppo consultivo ad alto livello sul futuro della politica europea in materia di affari interni (non disponibile in italiano)], giugno 2008:

http://www.statewatch.org/news/2008/jul/eu-futures-jha-report.pdf

(7)  È particolarmente importante prevedere un accesso rapido e con garanzie alle banche dati previste dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

(8)  Il CdR nutre preoccupazione per il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei bambini e della pornografia infantile e intende pronunciarsi nei prossimi mesi sulla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

(9)  Cfr. i pareri sul tema La cooperazione locale e regionale per proteggere bambini e adolescenti dalla violenza e dall'abbandono nell'Unione europea (CdR 225/1999 fin) e Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (CdR 236/2006 fin).

(10)  Cfr. il parere del Comitato delle regioni sul tema Un approccio globale all'immigrazione: lo sviluppo di una politica europea dell'immigrazione per motivi di lavoro nel quadro delle relazioni con i paesi terzi (CdR 296/2007 fin).

(11)  Cfr. le conclusioni del seminario del Comitato delle regioni Il ruolo delle città e delle regioni nell'integrazione degli immigranti (Atene, 16 ottobre 2008) (CdR 323/2008 fin).


III Atti preparatori

Comitato delle regioni

81a sessione plenaria dal 5 al 7 ottobre 2009

27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/45


81aSESSIONE PLENARIA DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2009

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Un trasporto merci per ferrovia competitivo»

(2010/C 79/09)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

INTRODUZIONE

1.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo è stata adottata in considerazione della necessità di instaurare il sistema di trasporto merci più sicuro, efficace ed ecologico possibile al servizio dei cittadini e degli operatori economici.

2.

In conformità al Libro bianco sui trasporti del 2001, nonché alla luce dei cambiamenti intervenuti nella struttura dell'UE e delle sempre nuove sfide cui gli Stati membri devono far fronte, occorre concentrarsi sullo sviluppo della co-modalità di tutti i modi di trasporto.

3.

Se, nel trasporto stradale e aereo, è già stata compiuta una serie di attività che ha prodotto effetti positivi, il trasporto ferroviario necessita ancora di una serie di azioni.

4.

La proposta in esame ha visto la luce dopo ampie consultazioni fra Stati membri, operatori ferroviari e gestori dell'infrastruttura, nonché rappresentanti dell'industria e degli spedizionieri/caricatori.

5.

In seguito a queste attività, si è avuta conferma del fatto che la creazione di corridoi ferroviari internazionali per un trasporto merci competitivo accrescerà in breve tempo la competitività delle ferrovie e contribuirà a migliorare gli indicatori macroeconomici.

Raccomandazioni politiche

6.

Il Comitato accoglie con soddisfazione la proposta legislativa della Commissione, che enuncia i principi di funzionamento della rete ferroviaria europea al fine di garantire un trasporto merci competitivo. L'obiettivo perseguito è la creazione di una rete efficiente di trasporti merci per ferrovia grazie allo sfruttamento intelligente, o al potenziamento, delle infrastrutture esistenti.

7.

Reputa che l'attuazione coerente dei principi sanciti nell'atto normativo summenzionato giungerà già a breve termine ad accrescere l'efficacia del trasporto ferroviario, rendendolo il modo di trasporto più rispettoso dell'ambiente e più sicuro, in grado di competere per efficacia con gli altri modi di trasporto.

8.

Reputa che la creazione di corridoi ferroviari di trasporto merci debba garantire la connessione con gli altri modi di trasporto mediante terminali adeguati sia terrestri che marittimi ed aerei, inclusi i porti di navigazione interna.

9.

Richiama l'attenzione sullo sviluppo dei centri logistici nei quali sono coinvolti gli enti regionali o locali, che andrebbero presi in considerazione nel creare la rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. Gli enti regionali e locali dovrebbero essere associati alla programmazione e allo sviluppo di centri logistici di questo tipo.

10.

Richiama l'attenzione su determinate disposizioni del regolamento che possono condurre a un eccesso di inutile burocrazia nei sistemi di gestione della rete ferroviaria europea.

11.

Sottolinea che il trasporto ferroviario delle merci è, per quanto possibile, rispettoso dell'ambiente e sicuro, e, grazie all'aumento della sua competitività, può costituire un'alternativa ai modi di trasporto che, oltre a consumare più energia, sono meno rispettosi delle persone e più pericolosi.

12.

Occorre concentrare le azioni sul miglioramento dell'efficacia del trasporto ferroviario europeo e sull'aumento della sua competitività, risolvendo quanto prima le questioni attualmente esistenti, quali:

la promozione di una migliore cooperazione tra gestori dell'infrastruttura e Stati membri nel quadro dell'eliminazione degli effetti di frontiera, della realizzazione di investimenti e di una cooperazione e un coordinamento migliori tra i diversi tipi di traffico nel quadro dell'utilizzo della rete ferroviaria,

lo sviluppo e la realizzazione di terminali intermodali, che servano al trasporto ferroviario, e il miglioramento dell'efficacia della loro attività grazie all'utilizzo di tutte le più moderne tecnologie per la loro gestione,

un netto miglioramento dell'interoperabilità,

la massima riduzione possibile delle perdite di efficienza, legate allo smembramento delle imprese conseguente all'apertura dei mercati,

la realizzazione di una rete ferroviaria efficace che connetta l'intera Unione europea da nord a sud e da est a ovest.

13.

Nel quadro di tali attività occorre far tesoro delle iniziative e delle opere già avviate sia a livello nazionale che internazionale per quanto concerne:

l'accesso all'infrastruttura e la relativa tariffazione,

la gestione delle sue capacità di transito e del traffico dei corridoi di trasporto,

la sicurezza del traffico ferroviario,

lo sviluppo dell'interoperabilità del trasporto ferroviario.

Inoltre, è necessario adottare nel contempo le seguenti misure:

un potenziamento delle reti in funzione della capacità,

in presenza di snodi ferroviari molto congestionati, la costruzione di tangenziali ferroviarie efficienti per il trasporto merci (analogamente a quelle stradali volte a evitare l'attraversamento di talune località).

14.

Le esperienze maturate con il programma delle Reti transeuropee di trasporto (TEN-T), il Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS - European Rail Traffic Management System) e le altre attività in corso consentono di dar vita a una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo in modo decisamente più efficace e più rapido grazie al prodursi di un effetto sinergico tra tutte le attività.

15.

L'idea di creare una rete europea di trasporto ferroviario esige, per funzionare, una struttura internazionale in grado di stimolare il coordinamento tra Stati membri e gestori dell'infrastruttura nel quadro dei singoli corridoi di trasporto. Tale struttura dovrebbe obbligare gli Stati membri a rispettare gli impegni da loro assunti per la realizzazione dei corridoi.

16.

È indispensabile che gli organi comunitari pertinenti o gli Stati membri o le strutture di gestione appropriate continuino a lavorare per rimuovere le barriere oggi esistenti, che riducono l'efficacia e quindi anche la competitività del trasporto ferroviario, quali:

le barriere linguistiche nel traffico transfrontaliero,

la mancanza di programmi uniformi di formazione per macchinisti che includano i principi del traffico ferroviario in tutta l'UE,

la mancanza di norme comuni in materia di sicurezza e di capacità di carico,

l'utilizzo non omogeneo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché dei sistemi satellitari e radio,

la mancanza di un sistema e di una responsabilità civile uniformi per le spedizioni attraverso catene di trasporto intermodale,

l'esistenza di un gran numero di problemi di natura tecnica nonché amministrativa in caso di attraversamento delle frontiere nell'ambito del traffico ferroviario internazionale,

le strozzature di capacità, soprattutto negli agglomerati urbani, che vanno eliminate per separare fra loro trasporto merci e trasporto passeggeri e accrescere la competitività complessiva del trasporto su rotaia, per quanto possibile sotto il profilo tecnico e logistico,

il diverso scartamento dei binari,

la mancata applicazione delle norme in materia di puntualità del trasporto, soprattutto nei trasporti combinati (ad esempio, ferroviario-stradali),

la mancanza di un consenso sulle dimensioni e sulle lunghezze ottimali dei treni ai fini di una maggiore capacità di trasporto e di una migliore protezione dell'ambiente.

17.

Sarebbe opportuno stabilire degli standard ferroviari per ridurre i costi logistici, migliorare la competitività, accrescere l'accesso ai mercati, potenziare l'interoperabilità e l'intermodalità, assicurare la coerenza tra sviluppo economico e requisiti ambientali, nonché per far diventare il trasporto merci per ferrovia parte integrante della catena del valore aggiunto della rete imprenditoriale europea, attraverso il suo contributo all'ottimizzazione dei processi di produzione, approvvigionamento e distribuzione.

18.

Nel caso in cui non sia possibile devolvere competenze in materia di abolizione di barriere, l'UE o gli Stati membri dovrebbero provvedere direttamente con il loro intervento a eliminare tali ostacoli.

19.

La struttura di gestione dei corridoi di trasporto non deve essere burocratica, ma deve funzionare in maniera flessibile in funzione della situazione del mercato ed essere in grado di resistere alle ingerenze indebite degli Stati membri o delle istituzioni europee.

20.

La domanda di servizi di trasporto dovrebbe determinare il numero necessario di corridoi ferroviari di trasporto merci da creare in ciascuno Stato.

21.

La creazione di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo realizzerà gli obiettivi fissati solo grazie a una stretta collaborazione con gli enti regionali e locali i cui territori saranno attraversati dai corridoi della rete.

22.

Tale cooperazione deve riguardare sia il livello della pianificazione e del coordinamento degli investimenti legati alla creazione della rete sia quello dell'esercizio, della riparazione e della modernizzazione dei corridoi di trasporto ferroviario, tenendo conto delle infrastrutture e del traffico esistenti.

23.

Considerata l'importanza di garantire la qualità dei percorsi utilizzati per il trasporto merci, nonché la loro affidabilità e la buona gestione del traffico, occorre fissare, cercando di rispettare gli interessi regionali e locali, i principi di funzionamento del trasporto merci e di quello passeggeri nei percorsi che non saranno riservati a uno solo di questi tipi di trasporto, in modo che tale uso promiscuo non incida negativamente sulla mobilità degli abitanti o sia in conflitto con altri interessi della società.

24.

Una pianificazione regionale o cittadina appropriata in materia di assetto del territorio e riguardo al percorso dei corridoi e all'ubicazione dei terminali e delle stazioni di trasbordo contribuirà notevolmente ad accrescere l'efficacia della rete e, nel contempo, a migliorare la situazione economica delle città o delle regioni.

25.

È indispensabile che gli enti regionali e locali e gli Stati membri dell'UE adottino misure volte ad adeguare il flusso del traffico su strada alla distribuzione e alla consegna ai consumatori delle merci trasportate su rotaia.

26.

Gli enti regionali e locali hanno maggiori possibilità di cooperazione e di dialogo con i produttori e con gli utenti del trasporto ferroviario, e sono in grado di promuovere molto più efficacemente un determinato comportamento degli utenti dei servizi di trasporto nella scelta dei mezzi di trasporto e di determinati percorsi. Ciò consente di garantire che, riguardo alla scelta dei mezzi di trasporto per i loro prodotti, le imprese adottino un comportamento ottimale sul piano del rispetto dell'ambiente, dell'affidabilità, della rapidità e - naturalmente - della competitività dei prezzi.

II.   CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

27.

Ritenendo che la creazione di un mercato interno ferroviario costituisca un elemento indispensabile nel quadro della strategia di Lisbona e della strategia di sviluppo sostenibile della Comunità europea, il Comitato delle regioni considera il regolamento proposto un atto normativo necessario, che consentirà al trasporto ferroviario di competere con altri modi di trasporto meno rispettosi dell'ambiente e meno agevoli per gli utenti. In sede di attuazione occorre tenere adeguato conto del traffico già esistente - come ad esempio i servizi di trasporto passeggeri - nell'assegnazione dei tracciati per il trasporto prioritario delle merci. Inoltre, i trasporti merci nazionali vanno sostanzialmente equiparati a quelli transfrontalieri.

28.

Un ruolo importante nell'applicazione concreta del regolamento proposto lo svolgeranno gli enti locali e regionali, i quali potranno accrescere notevolmente l'efficacia e la competitività dei trasporti ferroviari grazie a una pianificazione adeguata e a una gestione oculata dell'investimento in strade, delle ferrovie regionali e dell'investimento portuale.

29.

È indispensabile fissare, di concerto con i gestori dei corridoi ferroviari e con gli enti regionali e locali, i principi da applicare al trasporto dei materiali pericolosi.

30.

Anche se le decisioni in merito alla creazione dei corridoi di trasporto merci verranno soppesate e adottate formalmente a livello comunitario, è già a monte, ossia nella fase in cui esse vengono progettate e concordate a livello nazionale, che gli enti regionali e locali devono essere in ogni caso consultati.

31.

Tali consultazioni dovranno servire a individuare gli elementi infrastrutturali necessari per la creazione dei corridoi, in modo tale che il loro tracciato non incida negativamente sulla vita delle comunità locali il cui territorio è attraversato dai corridoi, e per facilitare la scelta dei territori più adatti per il loro passaggio.

32.

È indispensabile garantire una coesistenza ottimale sul territorio fra reti di trasporto passeggeri ad alta velocità, reti di trasporto passeggeri a velocità convenzionale e di prossimità e reti di trasporto merci di tutti i tipi.

33.

Per quanto concerne la definizione dei parametri da applicare agli assi ferroviari nei corridoi di trasporto, nelle zone abitate attraversate da tali corridoi sarà necessario apportare cambiamenti all'organizzazione del traffico stradale nonché di quello ferroviario. È quindi necessario dotare gli enti regionali e locali degli strumenti finanziari adeguati, che permettano loro di effettuare gli investimenti e i lavori di ammodernamento necessari per il passaggio degli assi ferroviari attraverso le zone abitate. Nel contempo occorre semplificare il quadro giuridico in materia di espropriazione fondiaria per pubblica utilità affinché il principio dell'equo indennizzo per i terreni espropriati non rappresenti un ostacolo per i progetti di ammodernamento o costruzione dei grandi assi e delle infrastrutture.

34.

Tali strumenti devono poter essere utilizzati in tempo utile per consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al capo II, articolo 3, paragrafo 3, del regolamento proposto, ossia il rispetto dei termini perentori fissati dal regolamento per la realizzazione di uno o più corridoi ferroviari di trasporto merci.

35.

I centri logistici oggi esistenti nei quali sono coinvolti gli enti locali o regionali devono essere utilizzati in maniera efficace e collegati al sistema dei corridoi ferroviari di trasporto merci.

36.

Tali collegamenti, riguardando un'infrastruttura gestita da enti territoriali infrastatali, devono implicare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento proposto, la partecipazione di rappresentanti degli enti regionali o locali negli organi di gestione dei corridoi di trasporto merci.

37.

Il numero dei corridoi ferroviari di trasporto merci da realizzare nei singoli Stati membri, previsto all'articolo 3 del regolamento proposto, deve essere stabilito in funzione della domanda potenziale di servizi di trasporto, dell'analisi della loro efficacia e delle effettive possibilità tecniche di realizzazione dei corridoi entro i termini fissati dalla proposta di regolamento.

38.

Occorre rinunciare a stabilire un numero obbligatorio di corridoi di trasporto da realizzare nei singoli Stati membri, o anche in determinati Stati membri, in base al criterio delle tonnellate/chilometro di merci trasportate per ferrovia in un dato paese.

39.

Lo studio di mercato previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento proposto deve essere eseguito in funzione delle necessità, la cui determinazione spetta agli organi di gestione dei corridoi. In considerazione di ciò, non deve esservi l'obbligo di aggiornarlo ogni anno, come attualmente previsto dalla proposta di regolamento.

40.

Nelle decisioni relative all'ubicazione dei corridoi di trasporto merci per ferrovia, da adottare nella prima fase di applicazione del regolamento proposto, occorre basarsi unicamente su considerazioni di fondo riguardanti l'efficacia, l'accessibilità, la qualità e le dimensioni dell'infrastruttura, mettendo da parte, nella misura del possibile, le valutazioni di ordine politico.

41.

Durante la realizzazione dei corridoi ferroviari di trasporto merci è indispensabile vigilare sul rispetto delle norme in materia di protezione dell'ambiente e di salute pubblica, e in particolare riguardo all'inquinamento acustico, alla sicurezza del traffico e ad altri fattori, perché tali norme contribuiscono a prevenire le ripercussioni negative sull'ambiente per gli abitanti del luogo. Ogni intervento in questo campo dovrebbe basarsi su criteri che 1) garantiscano la qualità delle condizioni igieniche e di vita delle persone che vivono in prossimità dei corridoi ferroviari di trasporto e 2) accordino la priorità alla sicurezza del traffico.

42.

Il Comitato delle regioni chiede alla Commissione europea che il regolamento proposto entri in vigore prima possibile, e la invita a tener conto delle osservazioni e delle conclusioni formulate nel presente parere.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/50


Parere del Comitato delle regioni sul tema «Pacchetto farmaceutico»

(2010/C 79/10)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni di carattere generale

1.

accoglie con favore molte delle iniziative presentate dalla Commissione nel «pacchetto farmaceutico». In precedenti pareri (1) aveva sollecitato la DG Imprese e industria a presentare una politica relativa ai farmaci, chiedendo un maggiore coordinamento con le politiche in materia di sanità pubblica proposte dalla DG Salute e consumatori. Ritiene che la proposta di regolamento relativa al controllo della sicurezza e quella per una raccolta di informazioni più efficace sugli effetti collaterali negativi forniscano un importante contributo alla protezione della salute nell'UE;

2.

sottolinea l'importanza del fatto che l'uso dei trattamenti farmacologici sia corretto sotto il profilo etico, medico ed economico. L'obiettivo è quello di offrire a ciascun paziente i farmaci più adatti alle sue necessità, nel momento e nella dose giusta, affinché le cure possano dare il massimo beneficio. La priorità va sempre data alle esigenze e all'interesse dei pazienti;

3.

reputa che gli enti locali e regionali siano direttamente interessati dalla proposta di direttiva dal momento che in numerosi Stati membri la competenza in materia di servizi sanitari spetta proprio a tali enti. La proposta della Commissione non tiene conto del ruolo del livello locale e regionale in questo ambito. Occorre salvaguardare il principio di sussidiarietà;

4.

accoglie con favore il fatto che la Commissione si orienti verso misure che consentano di limitare le conseguenze nocive dei farmaci sull'ambiente. Tali misure andrebbero tuttavia chiarite.

Medicinali sicuri, innovativi e accessibili: una nuova visione del settore farmaceutico COM(2008) 666 def.

5.

è consapevole del ruolo svolto dall'industria farmaceutica dell'UE non solo per il sistema sanitario, ma anche per la ricerca scientifica e per l'economia;

6.

sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra la competitività e la salute pubblica;

7.

ritiene che tutti gli attori coinvolti debbano garantire che i farmaci biosimilari (farmaci biologici autorizzati grazie a un procedimento analogo a quello applicato per i farmaci generici) e i farmaci generici (quelli non protetti da brevetto) siano disponibili rapidamente dopo la scadenza del brevetto, siano di qualità ineccepibile per il paziente e vengano fabbricati in base a standard di livello elevato;

8.

raccomanda alla Commissione di tenere conto delle conclusioni dell'indagine effettuata nel settore farmaceutico (2).

Comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica COM(2008) 663 def. e COM(2008) 662 def.

9.

condivide l'opinione secondo cui i cittadini si interessano alle decisioni relative alla loro salute, e che questo interesse è destinato ad aumentare;

10.

ritiene che il compito principale dell'industria farmaceutica sia quello di sviluppare, rispettando criteri di qualità e di sicurezza, medicinali la cui efficacia e sicurezza siano state dimostrate da prove cliniche, e che rispondano alle esigenze terapeutiche del paziente e migliorino la qualità della sua vita. Gli investimenti delle imprese devono quindi concentrarsi sulla ricerca e lo sviluppo;

11.

invita l'industria farmaceutica a rispettare l'impegno a migliorare la qualità dell'etichettatura e le informazioni che vi figurano: queste dovrebbero avere un formato accessibile ed essere riportate in foglietti illustrativi comprensibili e redatti in più lingue comunitarie, conformemente alle vigenti disposizioni legislative per promuovere un uso migliore dei farmaci. Incoraggia inoltre dette imprese a mettere a punto un sistema che permetta di garantire la tracciabilità dei medicinali e delle sostanze;

12.

appoggia la decisione di mantenere il divieto di pubblicità dei farmaci per i quali è obbligatoria la ricetta medica. È altresì necessario controllare la «pubblicità» su patologie e disturbi promossa dalle aziende farmaceutiche sui media per aggirare il divieto. Le case farmaceutiche potranno trasmettere informazioni su questi farmaci solo attenendosi a determinati criteri di qualità e attraverso canali di informazione prestabiliti. L'informazione televisiva, radiofonica e tramite altri canali di comunicazione non previamente specificati non deve essere autorizzata;

13.

ritiene che le informazioni delle case farmaceutiche debbano avere una garanzia di qualità e anche, nel rispetto della legislazione nazionale in materia, essere state precedentemente esaminate dallo Stato membro nel quale il farmaco è autorizzato oppure, nel caso di farmaci approvati in maniera centralizzata, esaminate a livello UE. Ciascuno Stato membro sceglierà il sistema di controllo che considera più adeguato per verificare l'applicazione delle disposizioni relative ai farmaci autorizzati per mutuo riconoscimento, in virtù della direttiva 2001/83/CE. Quanto ai farmaci approvati con la procedura centralizzata, essi saranno controllati a livello europeo, in conformità con il regolamento (CE) n. 726/2004;

14.

ritiene che occorra sopprimere le deroghe in materia di pubblicità per le campagne di vaccinazione e altre campagne a favore della sanità pubblica. L'informazione relativa a questi prodotti farmaceutici andrebbe assoggettata alle stesse disposizioni che valgono per altri prodotti per cui vige l'obbligo di prescrizione. Le deroghe in materia di pubblicità andrebbero limitate alla vaccinazione preventiva nel quadro della profilassi per i viaggi;

15.

si pronuncia a favore del rafforzamento e della promozione del ruolo del personale sanitario locale nel fornire informazioni e illustrare la ripartizione delle funzioni tra i diversi attori. Il compito di informare i pazienti e di soddisfarne le esigenze sta alla base del rapporto di fiducia che costituisce l'essenza dell'assistenza sanitaria;

16.

insiste sul fatto che nelle informazioni sui medicinali si devono sottolineare sia i rischi che i benefici. Ritiene fondamentale che le informazioni fornite dalle case farmaceutiche non siano di natura commerciale;

17.

intende garantire che i canali d'informazione delle autorità o dei servizi sanitari possano, anche in futuro, contenere informazioni sui farmaci per i quali è obbligatoria la ricetta medica e raffronti tra diverse possibilità di trattamento;

18.

ritiene difficile stabilire quale, tra i vari canali di informazione, possa essere definito come «pubblicazioni relative alla salute». Propone dunque di eliminare tale canale, ad esclusione delle informazioni provenienti dalle organizzazioni dei pazienti;

19.

sottolinea l'importanza di evitare che la direttiva sia interpretata in modi fortemente divergenti nei diversi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto raccogliere le pratiche relative ai sistemi di controllo e comunicarle agli Stati membri;

20.

ritiene che la Commissione dovrebbe analizzare più a fondo la possibilità per i commercianti al dettaglio di dare informazioni circa i farmaci per i quali è obbligatoria la ricetta medica.

Prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine COM(2008) 668 def.

21.

appoggia la proposta di costituire una rete coordinata di tutte le parti interessate al problema della contraffazione di medicinali, allo scopo di facilitare l'individuazione dei medicinali contraffatti, impedire la loro immissione nella catena farmaceutica ed estendere la responsabilità sia dei venditori che degli acquirenti;

22.

invita la Commissione a intervenire per risolvere anche il problema dei medicinali contraffatti che circolano al di fuori della filiera farmaceutica legale. In base alla direttiva, solo i medicinali destinati ad essere immessi in commercio negli Stati membri rientrano nel campo di applicazione della normativa (3);

23.

ritiene necessario rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini dei rischi e dei possibili effetti secondari inerenti ai medicinali che circolano al di fuori della filiera farmaceutica legale;

24.

invita la Commissione a prendere provvedimenti adeguati per assicurare la piena tracciabilità dei medicinali, in particolare rendendo riconoscibile a livello europeo ogni singola confezione di medicinali;

25.

si pronuncia a favore della possibilità di mantenere un commercio parallelo di prodotti sicuri, perché questo contribuisce a ridurre i prezzi dei medicinali;

26.

auspica inoltre che la proposta non ritardi l'immissione sul mercato dei farmaci generici;

27.

invita la Commissione a seguire l'evoluzione dei prezzi dei medicinali, onde accertare che le procedure di autorizzazione proposte non comportino un loro aumento. Ricorda che le misure da adottare devono essere concepite in modo da garantire un equilibrio tra maggiore sicurezza e aumento dei costi;

28.

invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a sostenere la conclusione di una convenzione internazionale contro la contraffazione dei medicinali, rafforzando così le sanzioni previste per questo genere di reato, oppure a prevedere un protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata;

Farmacovigilanza dei medicinali per uso umano COM(2008) 664 def. e COM(2008) 665 def.

29.

accoglie con favore le modifiche apportate alla legislazione comunitaria con l'obiettivo di rafforzare la normativa relativa ai farmaci;

30.

ritiene che sia i pazienti che i servizi sanitari debbano essere incoraggiati a segnalare gli effetti collaterali negativi. Il personale sanitario è obbligato a comunicare qualsiasi reazione avversa di cui sia a conoscenza. Ciò è particolarmente importante nel caso dei farmaci la cui autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a determinate condizioni. Un modo per sensibilizzare i pazienti al riguardo è quello di apporre sull'imballaggio un simbolo comune oppure un sistema concordato di simboli, e di fornire le informazioni relative alla sicurezza del prodotto in più lingue comunitarie;

31.

ritiene che i servizi sanitari dovrebbero poter esaminare i medicinali per valutarne la sicurezza e avere accesso, attraverso i centri regionali o nazionali di farmacovigilanza, alle informazioni sugli effetti collaterali negativi che si trovano nelle basi dati europee;

32.

chiede che i centri regionali per la farmacovigilanza diventino parte integrante del sistema di sanità pubblica nonché il principale punto di contatto per i pazienti in materia di questioni farmacologiche;

33.

reputa che gli effetti avversi dei medicinali debbano formare oggetto di uno studio preventivo serio e convalidato dalle autorità competenti prima di formare oggetto di pubblicazione ed essere resi noti ai pazienti;

34.

sottolinea che i centri regionali per la farmacovigilanza non devono limitarsi a raccogliere dati bensì devono anche occuparsi dell'informazione e della prevenzione, della consulenza e della valutazione dei vantaggi e dei rischi; questi centri partecipano altresì al monitoraggio sanitario e alle conferenze sulla sanità. Inoltre, si deve cercare di realizzare una maggiore cooperazione tra medici, farmacisti e gruppi di autosostegno nelle questioni relative ai medicinali;

35.

ritiene probabile che le modifiche proposte per i foglietti illustrativi, soprattutto per quanto riguarda il controllo degli effetti collaterali negativi di alcuni medicinali, contribuiranno ad accelerare il ritmo di cambiamento del loro contenuto. Ciò può portare ad una situazione in cui i pazienti riceverebbero foglietti informativi non aggiornati, e quindi contenenti informazioni fuorvianti o errate. Nel lungo termine, l'obiettivo deve essere quello di far sì che quando si dispensa un farmaco ad un paziente, si controlli se il relativo foglietto illustrativo è aggiornato. Ove necessario, il personale sanitario dovrebbe informare il paziente delle reazioni avverse che eventualmente ancora non avessero potuto essere indicate nel foglio illustrativo, tenendo conto della situazione particolare di ciascun paziente;

36.

è contrario alla proposta di introdurre una sintesi del foglietto illustrativo presentata in un riquadro evidenziato con un bordo, poiché in questo modo si rischia che i pazienti si limitino a leggere le informazioni presentate nel riquadro.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2008) 663 def. - Articolo 1 - punto 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

La direttiva 2001/83/CE è così modificata:

Nell'articolo 88, il paragrafo 4 è così modificato:

4.   «Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle campagne di vaccinazione o di altro tipo effettuate dall'industria nell'interesse della salute pubblica e approvate dalle autorità competenti degli Stati membri.»

La direttiva 2001/83/CE è così modificata:

Nell'articolo 88, il paragrafo 4 è così modificato:

4.   «Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica .»

Motivazione

Per i vaccini devono valere le stesse disposizioni previste per i farmaci soggetti a ricetta medica. Le deroghe in materia di pubblicità per le campagne di vaccinazione e altre campagne a favore della sanità pubblica vanno limitate alle vaccinazioni preventive nel quadro della profilassi per i viaggi. La legislazione europea in vigore prevede una deroga al divieto generale di pubblicità nel caso delle campagne di vaccinazione. Con la sua proposta la Commissione intende offrire al settore farmaceutico la possibilità di informare il pubblico sulle campagne nell'interesse della salute pubblica. Si ritiene che fino ad oggi le imprese farmaceutiche si siano servite della deroga per informare il pubblico sui vaccini in un modo che viene considerato intrusivo e chiaramente finalizzato a vendere. Se, come propone la Commissione, questa deroga si dovesse estendere anche alle campagne «di altro tipo effettuate dall'industria nell'interesse della salute pubblica», si rischierebbe di compromettere il divieto di pubblicità previsto per i farmaci soggetti a ricetta medica, dal momento che è difficile definire chiaramente quest'ultimo concetto.

Grazie ai progressi della scienza, in futuro il numero dei vaccini aumenterà, ad esempio con i cosiddetti vaccini terapeutici. Questo significa che le differenze tra vaccini e farmaci convenzionali diminuiranno. La vaccinazione della popolazione costituisce una parte importante delle azioni realizzate nel settore sanitario. Attualmente gli Stati membri seguono approcci diversi nelle loro campagne di vaccinazione. Per realizzare una valutazione generale del rapporto rischio/beneficio e trarre il massimo vantaggio dalle risorse del settore sanitario, la valutazione dell'informazione legata alle campagne di vaccinazione deve spettare alla società nel suo complesso e non alle imprese farmaceutiche.

Emendamento 2

COM(2008) 663 def. - Articolo 1 - punto 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 100 ter

È consentita la diffusione al pubblico o a suoi membri, da parte dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, dei seguenti tipi di informazioni in materia di medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica: (…)

c)

le informazioni relative all'impatto ambientale del medicinale, i prezzi e le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi o le avvertenze sugli effetti collaterali negativi;

d)

l'informazione farmaceutica relativa a studi scientifici di tipo non interventistico o le misure di accompagnamento per la prevenzione e la cura della malattie, oppure le informazioni che presentano il medicinale nel contesto della malattia oggetto della prevenzione o della cura.

Articolo 100 ter

È consentita la diffusione al pubblico o a suoi membri, da parte dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, dei seguenti tipi di informazioni in materia di medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica: (…)

c)

le informazioni relative ;

Motivazione

L'espressione «impatto ambientale» è troppo vaga. In considerazione della crescente attenzione per gli effetti potenzialmente nocivi dei farmaci sull'ambiente è preferibile utilizzare l'espressione «rischi ambientali», che riflette con maggior precisione il tipo di impatto ambientale che la Commissione desidera ridurre.

Le disposizioni vanno concepite in modo da far comprendere chiaramente che solo il contenuto del riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichetta e il foglietto illustrativo vanno considerati come informazioni. Questi dati possono tuttavia essere integrati da informazioni relative all'impatto ambientale dei farmaci. L'articolo 100 ter, lettera d) è poco chiaro e va soppresso. La Commissione stessa ha dichiarato in una relazione (4) che gli studi non interventistici sono «spesso di qualità mediocre e di natura commerciale».

Emendamento 3

COM(2008) 663 def. - Articolo 1 - punto 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 100 quater

La comunicazione di informazioni al pubblico o a suoi membri sui medicinali soggetti a prescrizione medica da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non può essere effettuata per mezzo della televisione o della radio; essa può avvenire esclusivamente attraverso i seguenti canali:

a)

pubblicazioni relative alla salute quali definite dallo Stato membro di pubblicazione, ad esclusione del materiale non richiesto distribuito attivamente al pubblico o a suoi membri;

b)

i siti Internet sui medicinali, ad esclusione del materiale non richiesto distribuito attivamente al pubblico o a suoi membri;

Articolo 100 quater

La comunicazione di informazioni al pubblico o a suoi membri sui medicinali soggetti a prescrizione medica da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non può essere effettuata per mezzo della televisione o della radio; essa può avvenire esclusivamente attraverso i seguenti canali:

, ;

 

) i siti Internet sui medicinali, , ad esclusione del materiale non richiesto distribuito attivamente al pubblico o a suoi membri;

Motivazione

Il concetto di «pubblicazione relativa alla salute» è difficile da definire per cui questo canale di diffusione delle informazioni andrebbe soppresso. La proposta attuale lascia ai singoli Stati membri il compito di definire le pubblicazioni che rientrano in questa categoria, la qual cosa comporta ovviamente il rischio di interpretazioni divergenti. La formulazione attuale riporta alla ribalta la questione della definizione della pubblicità e di quella dell'informazione.

Emendamento 4

COM(2008) 668 def. - Articolo 1 - punto 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La direttiva 2001/83/CE è così modificata:

1)

All'articolo 1, dopo il punto 17 è inserito il seguente punto 17 bis:

 

«17 bis commercio di medicinali:

qualsiasi attività, consistente nel trattare da posizione indipendente per conto di un altro soggetto la vendita o l'acquisto di medicinali, oppure nell'effettuare la fatturazione o l'intermediazione di medicinali, esclusa la fornitura dei medicinali al pubblico, non compresa nella definizione di distribuzione allingrosso.»

La direttiva 2001/83/CE è così modificata:

1)

All'articolo 1, dopo il punto 17 è inserito il seguente punto 17 bis:

 

«17 bis di medicinali:

qualsiasi attività, consistente nel trattare da posizione indipendente per conto di un altro soggetto la vendita o l'acquisto di medicinali oppure nell'effettuare la fatturazione di medicinali, definizione di distribuzione all'ingrosso .»

Motivazione

Il punto 17 bis proposto si intitola «Commercio di medicinali». La definizione afferma tra l'altro che la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio non rientrano nel concetto di «Commercio di medicinali». Tenuto conto del fatto che tale concetto ha già un significato ben definito in numerosi Stati membri, occorre dare alle transazioni di cui il punto 17 bis una denominazione differente, onde evitare una confusione di concetti.

Emendamento 5

COM(2008) 665 def. - tra il punto 17 e il punto 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Il CdR propone una modifica alla legislazione in vigore di cui la Commissione non ha tenuto conto nella sua proposta. Nell'attuale legislazione, vale a dire la direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, all'articolo 54, lettera j) si afferma quanto segue: «precauzioni specifiche per l'eliminazione dei medicinali inutilizzati o dei rifiuti derivanti da tali medicinali, se del caso, nonché un riferimento agli appositi sistemi di raccolta esistenti».

Benché la legislazione attuale preveda l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre dei sistemi di raccolta per i medicinali inutilizzati o scaduti, i pazienti non sono adeguatamente informati al riguardo. L'assenza di indicazioni chiare per i pazienti determina una presenza indesiderata di farmaci nelle acque reflue e un onere aggiuntivo per gli impianti di trattamento delle acque reflue e i serbatoi di acque superficiali. La presenza di informazioni più chiare sull'imballaggio dovrebbe creare condizioni migliori per un corretto trattamento dei medicinali inutilizzati o scaduti.

Emendamento 6

COM(2008) 665 def. - tra il punto 15 e il punto 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

«

:

;

Motivazione

Il CdR ritiene che nel caso dei medicinali è molto più opportuno separare i rischi ambientali da quelli relativi alla salute, come fa il testo della direttiva 2004/27/CE. In questo modo si conserva il concetto tradizionale di rischio/beneficio relativo ai medicinali.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Nel parere del 9-10 aprile 2008 in merito al Libro bianco - Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013 il CdR osservava che la strategia proposta non affrontava la questione dei prodotti farmaceutici e chiedeva quindi che la questione venisse sottoposta a un esame approfondito.

(2)  Indagine nel settore farmaceutico, relazione preliminare (documento di lavoro della DG Concorrenza), 28 novembre 2008.

(3)  Direttiva 2001/83/CE, articolo 2: «Le disposizioni della presente direttiva riguardano i medicinali per uso umano prodotti industrialmente e destinati ad essere immessi in commercio negli Stati membri».

(4)  Strategia per migliorare la tutela della sanità pubblica mediante il rafforzamento e la razionalizzazione della farmacovigilanza nell'UE: Consultazione pubblica su proposte legislative, Bruxelles, 5 dicembre 2007 (punto 3.2.5).


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/58


Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il futuro regime comune europeo in materia di asilo II»

(2010/C 79/11)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

sottolinea che gli enti locali e regionali continueranno ad essere tra i primi ad attuare la legislazione europea relativa agli elementi essenziali del regime comune europeo in materia di asilo (CEAS - Common European Asylum System) e ribadisce le raccomandazioni formulate nel suo primo parere su questo tema, adottato nel corso della 74a sessione plenaria (CdR 177/2007 fin);

2.

identifica, in questo secondo parere, ulteriori questioni specifiche legate al piano strategico in generale e alla legislazione proposta in particolare, pur ribadendo le conclusioni del primo parere;

3.

esprime preoccupazione per il fatto che i documenti oggetto del presente parere non facciano adeguatamente riferimento alla dimensione regionale e locale; inserire tale dimensione è invece necessario sia per una efficace applicazione del CEAS II sia per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Piano strategico in tema di asilo

4.

accoglie, ma con qualche riserva, il riconoscimento del fatto che in questo settore strategico l'armonizzazione deve procedere di pari passo con un miglioramento degli standard. Fa in particolare osservare che questo potrebbe comportare dei costi a carico degli enti locali e regionali;

5.

sottolinea che, nella misura in cui si occupa di diritto di asilo e di rifugiati, il CEAS dovrebbe continuare a basarsi sui principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951 e che nessun indebolimento di tali standard può essere consentito o dato per scontato;

6.

approva il fatto che uno degli elementi fondamentali del piano strategico e della relativa legislazione sia l'unificazione degli approcci in materia di asilo e delle forme di protezione sussidiaria. Si tratta di uno sviluppo importante, in quanto riconosce i limiti della definizione di rifugiato e il fatto che molte persone alla ricerca di protezione internazionale potrebbero non essere considerati rifugiati in senso stretto (è il caso ad esempio delle persone in fuga da catastrofi naturali). Le condizioni di accoglienza applicabili e le relative procedure, nonché lo status concesso, dovrebbero garantire la parità di trattamento per tali persone;

7.

ritiene che un'armonizzazione riuscita possa costituire un mezzo per ridurre l'onere sproporzionato che ricade attualmente su alcuni enti locali e regionali, onere legato non solo alla loro posizione geografica o frontaliera ma anche alle differenze tra gli approcci nazionali. Il fatto che le condizioni e le procedure di accoglienza, oppure l'applicazione dei criteri per godere della protezione internazionale, siano più severi in uno Stato membro rispetto a un altro (o siano percepiti come tali), potrebbe determinare flussi migratori secondari all'interno dell'UE che renderebbero più difficile l'attuazione del CEAS, e comportare oneri iniqui per alcuni Stati e per i loro enti regionali e locali;

8.

sottolinea che sono le circostanze esterne all'UE, piuttosto che le condizioni in vigore al suo interno, a costituire le cause principali di migrazione forzata;

9.

raccomanda che quando le politiche in materia di alloggi, assistenza sociale, sanità, istruzione e accessibilità al mercato del lavoro sono gestite da enti regionali e locali, gli Stati membri devono prendere atto della necessità di una solidarietà e condivisione degli oneri a livello subnazionale;

10.

ritiene che per portare al successo la politica di armonizzazione a livello europeo, gli enti regionali e locali hanno bisogno di un ulteriore sostegno diretto europeo, oppure della garanzia di poter beneficiare in modo proporzionale dei fondi destinati agli Stati membri;

11.

riconosce che gli oneri sproporzionati che gravano su alcuni paesi a causa del loro essere ubicati alle frontiere dell'UE e di certe caratteristiche demografiche possono ostacolare l'efficacia dell'armonizzazione. Ritiene pertanto che una maggiore armonizzazione degli standard nazionali da parte del CEAS debba andare di pari passo con un potenziamento della cooperazione pratica per distribuire equamente le responsabilità in materia di asilo tra gli Stati membri e tra le loro regioni;

12.

si rammarica che il piano strategico non si soffermi sul funzionamento dell'agenzia Frontex, responsabile delle frontiere dell'UE, per quanto concerne vuoi l'armonizzazione vuoi la cooperazione pratica. La maggiore attenzione che le proposte sul CEAS riservano ai diritti umani in generale e a quelli delle persone vulnerabili in particolare, dovrebbe riflettersi nelle disposizioni relative all'agenzia Frontex;

13.

sottolinea la necessità di migliorare la comunicazione a livello regionale e locale per quanto concerne la differenza tra migrazione forzata e migrazione volontaria e quella tra i richiedenti e i beneficiari della protezione internazionale affinché le comunità abbiano un'immagine obiettiva e positiva dei beneficiari stessi.

La direttiva Accoglienza

14.

approva che la direttiva contenga misure relative all'accoglienza tanto dei richiedenti asilo quanto dei richiedenti la protezione sussidiaria;

15.

fa rilevare che, nell'ambito di un'armonizzazione delle condizioni di accoglienza, il sostegno sociale concesso ai richiedenti asilo in materia di alloggi, assistenza sociale, sanità, istruzione e accesso al mercato del lavoro deve essere necessariamente di livello non più che equivalente a quello concesso alla popolazione del paese;

16.

ritiene che le garanzie nel campo dei diritti umani previste dalla proposta di direttiva, incluse le misure speciali per le persone vulnerabili, andrebbero applicate nel trattamento di tutte le domande di asilo, incluse quelle esaminate al di fuori del territorio dell'UE, come previsto al punto 5.2.3 del Piano strategico sull'asilo. Ulteriori passi in questa direzione richiederanno una verifica attenta, soprattutto in termini di liceità, efficacia e opportunità.

Trattenimento: articoli da 8 a 11

17.

approva decisamente il fatto che l'articolo 8, paragrafo 1 della proposta di direttiva riconosca che una persona non può essere trattenuta per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. È quello che ha affermato il Comitato al punto 16 del suo precedente parere relativo al CEAS. Il Comitato riconosce tuttavia che le autorità competenti possono avere delle buone ragioni per trattenere taluni richiedenti, ad esempio gli eventuali latitanti.

Accesso al mercato del lavoro dopo sei mesi: articolo 15

18.

nonostante tale proposta possa risultare controversa in alcuni Stati membri, soprattutto in quelli in cui aumenta la disoccupazione e in quelli con una particolare posizione geografica, riconosce che essa può andare a beneficio sia del richiedente asilo che dello Stato membro. Il Comitato approva che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva Accoglienza (rifusione) stipuli chiaramente che «gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro»;

19.

ribadisce le proprie opinioni in materia di politica d'integrazione, formulate ai punti da 34 a 38 del precedente parere sul CEAS, e richiama l'attenzione sui documenti seguenti: parere del CdR dell'11 ottobre 2007 sul tema L'applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle frontiere dell'UE (CdR 64/2007 fin); conclusioni del convegno tenutosi a Tenerife nell'ottobre 2007 sul tema Il ruolo di regioni e città nella gestione dei flussi migratori, organizzato dal CdR in collaborazione con il governo delle Isole Canarie; parere del 15 giugno 2006 sul tema La protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (CdR 53/2006 fin), in cui si trattava anche della politica d'integrazione; parere del 12 febbraio 2009 sul tema Gli enti locali e regionali in prima linea nelle politiche d'integrazione (CdR 212/2008 fin); conclusioni del seminario tenutosi ad Atene nell'ottobre 2008 sul tema Il ruolo di città e regioni nell'integrazione degli immigrati, organizzato dal Comitato delle regioni in collaborazione con l'Unione locale dei comuni dell'Attica;

20.

riafferma la raccomandazione, formulata al punto 4 del precedente parere sul CEAS, di creare in ogni Stato membro un sistema di reti degli enti regionali per poter integrare i rifugiati con cognizione di causa.

Condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria: articoli da 17 a 20

21.

ritiene problematico prescrivere l'applicazione ai richiedenti asilo delle disposizioni nazionali in materia di aiuti sociali e chiede invece di prevedere, onde garantire un'assistenza di base, un sistema basato su standard minimi armonizzati a livello europeo;

22.

riconosce che le disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza rivestono un'importanza particolare per gli enti locali e regionali, a cui spetta un ruolo significativo in materia di alloggi, assistenza sociale, sanità e istruzione. Tenendo conto del fatto che gli Stati membri avranno una certa discrezionalità in merito all'attuazione di tali standard, gli enti locali e regionali devono poter essere sicuri di ricevere un sostegno finanziario proporzionato, laddove debbano farsi carico di obblighi aggiuntivi;

23.

giudica necessario garantire una formazione adeguata per i funzionari regionali e locali che dovranno verificare, come previsto dagli articoli in questione, la disponibilità o meno da parte dei richiedenti la protezione internazionale di mezzi di sostentamento, affinché a tali richiedenti non venga richiesto indebitamente di contribuire ai costi relativi all'accoglienza materiale o all'assistenza sanitaria.

Disposizioni a favore di persone con esigenze particolari: articoli da 21 a 24

24.

esprime nuovamente (cfr. i punti dal 29 al 33 del suo primo parere sul CEAS) la propria viva preoccupazione per la situazione delle persone vulnerabili e accoglie con favore i passi compiuti per cercare di trovare una soluzione a questo problema. Il Comitato richiama in modo particolare l'attenzione sulle esigenze sanitarie dei richiedenti protezione internazionale, qualora queste persone siano ferite, malnutrite o abbiano subito traumi psicologici. Dato che spesso i servizi sanitari sono erogati a livello locale o regionale, è necessario identificare e ridurre gli oneri che gravano sulle singole particolari regioni.

Richiedenti ai quali sia stata negata la protezione internazionale

25.

un'armonizzazione del trattamento da riservare ai richiedenti ai quali sia stata negata la protezione potrebbe contribuire a ridurre i flussi migratori secondari. Tuttavia, occorre intervenire per incoraggiare il rimpatrio volontario di tali persone. Restano validi il diritto alle necessarie cure mediche e le misure relative ai mezzi di sussistenza, di cui questo gruppo di persone potrà comunque beneficiare;

26.

sottolinea fermamente che non si deve mai ricorrere deliberatamente alla riduzione in miseria o al rifiuto dell'assistenza sanitaria per mettere in atto, nell'ambito della immigrazione ed asilo, delle politiche di espulsione nei confronti dei richiedenti cui sia stata rifiutata la protezione internazionale.

Minori

27.

accoglie favorevolmente il fatto che la direttiva sull'accoglienza e gli altri strumenti CEAS II oggetto di rifusione forniscano oramai una definizione chiara di minore, vale a dire «un cittadino di uno Stato terzo o un apolide di età inferiore ai 18 anni». Approva inoltre che ciascuno degli strumenti preveda delle garanzie rafforzate a favore dei minori. Osserva tuttavia che se da un lato una persona riconosciuta come minore può beneficiare di queste disposizioni, dall'altro non vi è sufficiente protezione per i richiedenti protezione internazionale la cui età è contestata dallo Stato membro che accoglie il richiedente, esamina la sua richiesta, decide in materia o che applica i criteri di Dublino;

28.

osserva che le condizioni materiali di accoglienza rappresentano il primo impatto cui vanno incontro i richiedenti protezione internazionale nell'ambito del CEAS. È dunque essenziale che in caso di contestazione circa l'età di un richiedente, quest'ultimo venga considerato come un minore fino a prova contraria (fermo restando il rispetto dei diritti e della sicurezza degli altri richiedenti la protezione internazionale), che venga trattato sempre con umanità e dignità e che gli si applichino le garanzie giuridiche relative alle procedure per la determinazione dell'età, in particolare in caso di ricorso ad esami medici. Se in questa fase l'età del richiedente non viene accertata correttamente, vi è il rischio che un minore che richiede protezione internazionale si veda ingiustamente rifiutare il livello di protezione rafforzata che il CEAS II intende garantire ai minori;

29.

riconosce la particolare pressione cui sono soggetti gli enti regionali e locali che si trovino nella condizione di dover fornire dei servizi a minori non accompagnati o a un grande numero di minori, e raccomanda pertanto di mettere a disposizione di tali enti risorse adeguate.

Rifusione del regolamento di Dublino

30.

fa osservare che questa proposta riveste una particolare importanza per le regioni, in quanto il sistema prevede che i richiedenti asilo possano essere rinviati nel primo Stato dell'UE in cui sono entrati, un elemento che mette sotto pressione taluni Stati e regioni situati ai confini dell'Unione europea che sono i principali punti di entrata;

31.

sostiene l'obiettivo di migliorare l'efficienza di tale sistema, a condizione che ciò sia coerente con l'applicazione degli standard e delle procedure armonizzate in materia di accoglienza e qualifiche. Questo garantirà che gli Stati membri che trasferiscono cittadini di paesi terzi in un altro Stato membro non violino gli obblighi loro imposti dalle norme internazionali in materia di diritti umani, tra cui il diritto al rispetto della vita familiare, la tutela degli interessi dei minori e il non respingimento (anche indiretto), ai sensi dell'articolo 19 della Carta europea dei diritti fondamentali, dell'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951 e dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984. Le disposizioni della proposta di regolamento dovrebbero entrare in vigore soltanto una volta che le direttive Accoglienza, Procedure e Qualifiche siano state pienamente attuate;

32.

accoglie favorevolmente le disposizioni in materia di tutela dei diritti dei minori non accompagnati previste dall'articolo 6: esse rispondono infatti almeno in parte alle preoccupazioni sollevate ai punti dal 29 al 33 del primo parere del Comitato sul CEAS. Sarebbe opportuno che venissero introdotte delle misura di tutela efficaci anche a favore di altre categorie vulnerabili, come ad esempio le donne incinte o i disabili. Il regolamento dovrebbe altresì colmare le lacune esistenti in materia di mantenimento dell'unità familiare;

33.

approva che l'articolo 27 riconosca il fatto che non si può trattenere una persona per il solo motivo di richiedere protezione internazionale, cosa che rispecchia la raccomandazione formulata dal Comitato al punto 16 del primo parere sul CEAS;

34.

approva inoltre il meccanismo previsto all'articolo 31 della proposta, in base al quale le disposizioni previste possono essere sospese su richiesta di uno Stato membro confrontato ad una situazione di particolare emergenza, che ne mette sotto pressione le capacità di accoglienza;

35.

propone di istituire dei canali di comunicazione ufficiale tra le regioni e la Commissione, al fine di evidenziare le situazioni che potrebbero giustificare il ricorso, da parte di quest'ultima, alla sospensione delle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 2, nel caso in cui le condizioni nello Stato membro nel suo complesso non siano tali da soddisfare il requisito probatorio previsto all'articolo 31, paragrafo 1. Tuttavia, per evitare un uso eccessivo di tali disposizioni, la Commissione dovrebbe controllare attentamente la situazione e valutare se si tratti effettivamente di un'urgenza particolare oppure se la non osservanza della direttiva che stabilisce requisiti minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo e della direttiva 2005/85/CE dia adito a procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Rifusione della direttiva Procedure

36.

accoglie favorevolmente l'impegno a integrare l'armonizzazione degli standard procedurali con un miglioramento degli standard relativi all'esame delle richieste di protezione internazionale. Questo consente di ridurre i tempi necessari per giungere a una decisione in proposito. Periodi di valutazione di lunga durata possono avere un impatto negativo sulla salute e sul benessere psicologico dei richiedenti, il che può a sua volta gravare notevolmente sulle risorse locali e regionali. Anche nel caso in cui il processo decisionale sia gestito nel quadro di un sistema nazionale (invece che regionale), i ritardi possono esercitare un'indebita pressione sugli enti locali o regionali dove hanno sede i centri o i tribunali in cui si tengono le udienze.

Rifusione della direttiva Qualifiche

37.

accoglie favorevolmente l'impegno a integrare l'armonizzazione degli standard in materia di qualifiche con un miglioramento degli standard. Tenuto conto del contesto umanitario in cui rientra qualunque normativa in materia di rifugiati, le soluzioni al problema dell'incongruenza nel riconoscimento dello status dei rifugiati dovrebbero avere la priorità rispetto alle soluzioni al problema dei flussi migratori secondari dovuti a differenze nelle condizioni materiali di accoglienza e nelle politiche in tema di accesso al mercato del lavoro. Le conseguenze di un diniego ingiustificato della protezione internazionale sono particolarmente gravi;

38.

approva che venga data maggiore enfasi alla protezione sussidiaria. È favorevole al fatto che il punto 3.3 del piano strategico dia importanza al miglioramento dell'applicazione della cosiddetta «alternativa di asilo interno». Tale «alternativa» non dovrebbe mai essere utilizzata per mascherare un respingimento;

39.

riconosce che i miglioramenti qualitativi nel processo decisionale in tema di asilo e protezione sussidiaria, compresa la condivisione delle buone pratiche sull'interpretazione della legislazione già esistente e di quella proposta, ridurranno la percentuale di ricorsi (che in alcuni Stati è elevata) e potranno contribuire ad aumentare quella dei rimpatri volontari di coloro a cui sia stata negata la protezione internazionale. Un successo su entrambi questi fronti ridurrebbe la pressione sproporzionata a cui le regioni saranno soggette quando dovranno garantire un sostegno a persone escluse dall'assistenza nazionale;

40.

riafferma che in base al diritto internazionale, gli sfollati hanno il diritto alla protezione internazionale anche se sono entrati illegalmente nell'UE; insiste pertanto sul fatto che il modo di ingresso nella Comunità non deve servire per negare la protezione internazionale ai richiedenti, in particolare alle vittime della tratta di esseri umani;

41.

osserva che la «credibilità» non rientra nella definizione di rifugiato internazionale o europeo, ma che numerose richieste di protezione internazionale sono nondimeno respinte per motivi appunto di credibilità. I richiedenti cui sia stata negata la protezione internazionale possono aver bisogno di un grosso sostegno da parte degli enti regionali e locali prima di lasciare l'UE ed è pertanto essenziale che le loro richieste non vengano ingiustamente respinte per ragioni di credibilità;

42.

raccomanda che la rifusione della direttiva sulle qualifiche stabilisca più chiaramente che le disposizioni sulla credibilità (attuale articolo 4, paragrafo 5) sono complementari alla definizione di rifugiato. Esse illustrano le circostanze in base alle quali le dichiarazioni non suffragate di un individuo possono essere ammesse come prova, contribuendo in tal modo al livello di prova richiesto per dimostrare fatti che giustificano la necessità di una protezione internazionale.

Cooperazione pratica

43.

sottolinea la necessità di creare delle reti per lo scambio d'informazioni e di buone pratiche sulle questioni concernenti l'asilo a livello regionale e locale, nonché di fornire un adeguato sostegno finanziario alle attività di tali reti;

44.

approva la decisione di creare un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO - European Asylum Support Office), il quale a suo parere contribuirà attivamente al miglioramento degli standard internazionali e ad una maggiore coerenza degli approcci;

45.

ritiene che il Comitato delle regioni dovrebbe essere incluso al punto 17 della proposta di regolamento, tra i cosiddetti «altri organismi comunitari» (articolo 49);

46.

sottolinea l'importanza di avviare ricerche e analisi comparative sul miglioramento delle informazioni di base a livello sia politico sia pratico e afferma che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo chiave in tale contesto. Gli enti regionali e locali dovrebbero essere citati all'articolo 3 («Scambio e di informazioni e buone pratiche») e all'articolo 11 («Raccolta e scambio di informazioni»);

47.

chiede di chiarire il quadro regolamentare proposto e gli indicatori per valutare l'efficacia degli sviluppi politici e dei servizi forniti;

48.

raccomanda di sviluppare i programmi di finanziamento accessibili agli enti regionali e locali in modo da sensibilizzare maggiormente la pubblica opinione sulle questioni concernenti l'asilo nei settori in cui questo consente di contribuire all'informazione e all'integrazione nelle comunità. Gli enti regionali e locali e il Comitato delle regioni dovrebbero far parte del forum consultivo;

49.

raccomanda inoltre che l'EASO svolga un ruolo importante nell'instaurare relazioni con i paesi terzi, le ONG e gli organismi internazionali;

50.

mette in chiara evidenza il contributo degli enti regionali e locali alla realizzazione di standard elevati di gestione pratica per i rifugiati e i richiedenti asilo. Garantire la formazione dei funzionari che operano nelle zone di frontiera, nei centri di accoglienza e nelle strutture di reinsediamento è inoltre essenziale per la promozione di programmi di protezione internazionale;

51.

è estremamente preoccupato per il fatto che nel consiglio di amministrazione dell'EASO non siano rappresentati gli enti regionali e locali e raccomanda di rafforzare le disposizioni amministrative di tale ufficio garantendo la rappresentanza del CdR e una consultazione con quest'ultimo su base regolare.

Equa ripartizione delle responsabilità e solidarietà all'interno dell'UE

52.

fa osservare che la solidarietà tra gli Stati membri è riconosciuta come un elemento chiave delle proposte, in particolare per quanto concerne le modifiche al regolamento Dublino II, ma che al tempo stesso le misure previste lasciano un notevole margine discrezionale agli Stati membri in tema di attuazione delle politiche pertinenti. Proprio come esiste la necessità di stabilire una condivisione degli oneri e di garantire la solidarietà tra i diversi Stati membri, è importante riconoscere che la stessa necessità sussiste all'interno di ciascuno di essi;

53.

riafferma la propria soddisfazione, già espressa al punto 46 della sua prima relazione sul CEAS, per il sostegno pratico offerto agli Stati membri dal Fondo europeo per i rifugiati e dal Fondo europeo per i rimpatri. Tali Fondi saranno fondamentali per il successo dell'attuazione delle direttive Accoglienza e Procedure: il Comitato chiede pertanto la garanzia che le regioni abbiano accesso diretto a tali Fondi e siano associate al controllo della ripartizione delle risorse da essi erogate;

54.

accoglie di massima favorevolmente la possibilità di un esame congiunto di specifici dossier europei, a condizione che venga garantito il rispetto dei diritti umani e l'osservanza del principio secondo il quale ciascun caso è diverso dall'altro.

Solidarietà esterna

55.

rileva l'importanza di una nuova sistemazione su base volontaria e accoglie i miglioramenti proposti. Chiede conferma dei meccanismi previsti per la consultazione degli enti locali e regionali in questo settore, considerato, in particolare, il loro ruolo chiave nel garantire l'integrazione dei rifugiati e di altri beneficiari della protezione internazionale. Se ben gestita, la nuova sistemazione volontaria dei rifugiati consentirà di realizzare un approccio più costruttivo alla migrazione, di cui potranno sicuramente beneficiare anche le regioni.

Istituzione di un programma comune di reinsediamento UE

56.

approva le comunicazioni della Commissione europea sul tema e ritiene che tale iniziativa promuoverà la solidarietà nelle pratiche di reinsediamento e migliorerà gli standard in tutti gli Stati membri, specie per quanto concerne il ruolo degli enti locali in materia di accoglienza, reinsediamento e integrazione delle persone reinsediate;

57.

in particolare accoglie favorevolmente la creazione del Gruppo di esperti per il reinsediamento e sottolinea l'importanza del ruolo che gli enti locali e regionali svolgono nell'ambito dell'accoglienza e del reinsediamento. Chiede pertanto che all'interno di tale gruppo il loro contributo alla identificazione delle necessità, alla definizione delle priorità annuali e allo scambio di buone pratiche venga riconosciuto come un apporto di esperti nel settore;

58.

chiede che la Commissione europea assegni agli enti locali e regionali, visto il loro ruolo chiave nell'applicare con successo il programma di reinsediamento dell'UE, adeguate risorse a titolo dei finanziamenti proposti a sostegno delle persone reinsediate.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

(i)

il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

(i)

il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

(ii)

i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

(ii)

i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati , indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

(iii)

i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

(iv)

il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

(v)

i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

Motivazione

La proposta della Commissione europea si tradurrebbe in un'estensione del concetto di «famiglia» e allargherebbe notevolmente la cerchia delle persone che hanno diritto a prestazioni sociali. Occorre quindi ritornare alla definizione originaria della cerchia di aventi diritto.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 6 - Nuovo paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

1.

Motivazione

È importante che ogni richiedente asilo sia trattato nel rispetto del principio della certezza del diritto, finché la sua identità non sia stata stabilita con la massima certezza. É essenziale introdurre l'articolo con questa affermazione fondamentale basata sulla dignità umana e sul principio dell'uguaglianza di tutte le persone.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 15, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

Motivazione

Per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro, che la Commissione propone di rendere illimitato, gli Stati membri devono comunque avere la possibilità di limitarlo ai propri cittadini e a quelli degli altri Stati membri della UE o dello Spazio economico europeo. Occorre quindi mantenere il paragrafo 4 dell'articolo 15 quale figura nella versione attuale della direttiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 20 - Nuovi paragrafi 6, 7 e 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

 

 

Motivazione

Tali disposizioni risultano necessarie per garantire il rispetto delle norme europee in materia di diritti umani, e in particolare l'osservanza dell'articolo 3 della Carta europea di tali diritti Il rifiuto o la riduzione delle condizioni materia di accoglienza può spingere i richiedenti cui sia stata negata la protezione a rompere i contatti con lo Stato membro ospitante, il che a sua volta potrebbe impedire un loro regolare allontanamento e favorire il lavoro clandestino. Le implicazioni finanziarie di un mantenimento delle condizioni di accoglienza a favore dei richiedenti cui sia stata negata la protezione potrebbero essere di incentivo agli Stati membri a migliorare le loro procedure di allontanamento e i loro programmi di rimpatrio volontario (la destituzione o il rifiuto dell'assistenza sanitaria non possono essere visti come un incoraggiamento ad un vero e proprio rimpatrio volontario, si tratta di forme illegittime di rimpatrio forzato). I costi delle misure previste dal presente emendamento possono comunque essere coperti dall'aumento del gettito fiscale conseguente alla concessione dell'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti protezione entro sei mesi dal loro arrivo nell'UE.

Fornire l'assistenza sanitaria di base ai richiedenti cui è stata negata la protezione è necessario anche per motivi di protezione della salute pubblica. Queste persone potrebbero infatti, qualora non abbiano diritto all'assistenza di base, recarsi in ospedale quando oramai le loro condizioni sono gravi. Questo rischia di mettere sotto pressione i bilanci in materia di sanità, che in numerosi Stati membri sono gestiti a livello regionale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 20, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente asilo:

a)

lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o

b)

contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,

c)

abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

Gli Stati membri possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente asilo:

a)

lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o

b)

contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,

c)

abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

Motivazione

La proposta della Commissione restringe molto fortemente le possibilità di «revocare le condizioni materiali di accoglienza». In tal modo, però, il richiedente asilo potrebbe non essere più incentivato a partecipare attivamente alla procedura riguardante la sua domanda. Al riguardo, quindi, occorre mantenere la disposizione vigente.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 21 - Paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.

Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano sostegno alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

2.

Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano sostegno alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

Motivazione

Con il presente emendamento si intende assicurare che ai minori non venga indebitamente negata la maggiore protezione che spetta loro conformemente alle proposte CEAS II. In questa fase, è opportuno stabilire garanzie adeguate in materia di determinazione dell'età, dato che le disposizioni della direttiva sull'accoglienza si«applicano direttamente» anche alla rifusione del regolamento (CE n. 343/2003 del Consiglio (Regolamento di Dublino) (clausola 9 del preambolo). Le disposizioni devono inoltre fare riferimento incrociato alle misure specifiche relative ai minori non accompagnati previste all'attuale articolo 17 della direttiva 2005/85/CE (direttiva sulla procedura) o a quello che lo sostituisce.

Emendamento 7

Rifusione del Regolamento di Dublino [COM(2008) 820 def.] - Articolo 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento.

1.

Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento.

La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare:

La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare:

a)

una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove;

a)

una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove;

b)

una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;

b)

una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;

c)

una spiegazione motivata dell'ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le pertinenti statistiche e altre prove.

c)

una spiegazione motivata dell'ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le pertinenti statistiche e altre prove.

2.

La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

2.

La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

3.

Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.

3.

Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.

La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e con la direttiva 2005/85/CE.

La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e con la direttiva 2005/85/CE.

 

4.

Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare:

a)

l'esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti;

b)

l'esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri;

c)

la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti;

d)

eventuali condizioni particolari legate alla sospensione.

Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del paragrafo 2 , la Commissione può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare:

a)

l'esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti;

b)

l'esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri;

c)

la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti;

d)

eventuali condizioni particolari legate alla sospensione.

5.

La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento.

La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento.

6.

In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative.

La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito conto dell'esigenza di garantire la protezione dei minori e l'unità familiare.

In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative.

La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito conto dell'esigenza di garantire la protezione dei minori e l'unità familiare.

7.

La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d'urgenza di cui all'articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro.

La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d'urgenza di cui all'articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro.

8.

I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applica il paragrafo 5.

I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applica il paragrafo 5.

9.

Nessuna disposizione del presente articolo dev'essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all'obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e dalla direttiva 2005/85/CE.

Nessuna disposizione del presente articolo dev'essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all'obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e dalla direttiva 2005/85/CE.

Motivazione

L'emendamento proposto affronta i casi in cui talune regioni siano sottoposte a pressioni eccezionali in confronto al rispettivo Stato membro nel suo complesso, e in cui tale Stato membro non possa avvalersi dell'articolo 31, paragrafo 1, perché la situazione su tutto il suo territorio non è sufficientemente grave. A differenza dell'attuale articolo 31, paragrafo 1, non si tratta di ottenere una sospensione dei trasferimenti ma di chiedere alla Commissione di esercitare il suo potere discrezionale previsto all'articolo 31, paragrafo 2. L'emendamento pertanto riconosce l'importanza degli enti regionali e locali ma non cerca di metterli sullo stesso piano degli Stati membri.

Emendamento 8

Regolamento EASO [COM(2009) 66 def.] - Articolo 11 - Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

L'Ufficio organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti per l'asilo, e fra queste ultime e la Commissione, per quanto riguarda l'attuazione dell'insieme degli strumenti rientranti nell'acquis comunitario in materia d'asilo. A tal fine può creare banche dati fattuali, giuridiche e di giurisprudenza riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, europeo e internazionale.

1.

L'Ufficio organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti per l'asilo, e fra queste ultime e la Commissione, per quanto riguarda l'attuazione, , dell'insieme degli strumenti rientranti nell'acquis comunitario in materia d'asilo. A tal fine può creare banche dati fattuali, giuridiche e di giurisprudenza riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, europeo e internazionale.

Motivazione

Spesso le disposizioni in materia di asilo vengono attuale a livello regionale. È dunque importante consultare direttamente le regioni nell'ambito della raccolta e dello scambio d'informazioni.

Emendamento 9

Regolamento EASO [COM(2009) 66 def.] - Articolo 25 - Paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

3.

Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

3.

Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore. .

Motivazione

L'emendamento riconosce l'importanza e l'esperienza degli enti regionali e locali in materia di asilo.

Emendamento 10

Regolamento EASO [COM(2009) 66 def.] - Articolo 30 - Paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

9.

Il comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

9.

Il comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante. .

Motivazione

Emendamento parallelo a quello proposto all'articolo 25, paragrafo 3, per assicurare che l'esperienza e le competenze delle regioni siano pienamente riconosciute e utilizzate.

Emendamento 11

Regolamento EASO [COM(2009) 66 def.] - Articolo 32 - Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

L'Ufficio coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore della politica d'asilo a livello nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum consultivo.

1.

L'Ufficio coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore della politica d'asilo a livello , nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum consultivo.

Motivazione

Anche questo emendamento è volto a far riconosce l'importanza e l'esperienza degli enti regionali e locali in materia di asilo.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 79/71


Parere del Comitato delle regioni sul tema «Lo strumento di microfinanziamento Progress»

(2010/C 79/12)

I.   RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Necessità di agire

1.

sostiene l'azione immediata intrapresa dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) allo scopo di garantire che le risorse comunitarie siano utilizzate in modo efficace per aiutare le imprese in un periodo di scarsa liquidità; sottolinea inoltre che la recente crisi finanziaria ha prodotto una contrazione del credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per le microimprese, il che ha il duplice effetto di aggravare la flessione dell'economia e di ostacolare un'eventuale ripresa;

2.

riconosce che le prospettive finanziarie 2007-2013 limitano le possibilità per la Commissione di destinare nuove risorse allo strumento di microfinanziamento Progress (di seguito denominato «lo strumento») oggetto della proposta;

3.

teme che lo stralcio di 100 milioni di euro dal programma Progress per destinarli al nuovo strumento di microfinanziamento possa compromettere gli obiettivi, l'impatto e l'efficacia del programma stesso ed invita la Commissione a prendere in esame altre fonti di finanziamento appropriate per mettere in atto tale strumento;

4.

richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che è improbabile che la dotazione di 100 milioni di euro prevista per lo strumento di microfinanziamento sia sufficiente a fornire i 500 milioni di risorse aggiuntive necessarie ad alleviare le attuali restrizioni creditizie, dare nuovo impulso ai microfinanziamenti e far fronte alla domanda;

5.

si rallegra del fatto che lo strumento sia conforme al principio di sussidiarietà e di conseguenza complementare all'offerta di microcredito da parte degli Stati membri o degli enti regionali e locali;

6.

sottolinea che oltre il 90 % delle imprese europee è costituito da microimprese, per le quali il più grave ostacolo all'innovazione è costituito da un accesso limitato al microcredito;

7.

concorda sul fatto che il grosso dei microcrediti destinati alle persone più svantaggiate nell'Unione europea venga erogato da istituti di microfinanziamento non commerciali i quali, a loro volta, hanno bisogno di ulteriore sostegno per poter fronteggiare l'attuale domanda;

8.

è convinto che gli sforzi compiuti dalla Commissione per sviluppare il microcredito nell'UE si dimostreranno utili per consentire a coloro che sono esclusi dal mercato del credito convenzionale di avviare nuove imprese e favorire la creazione di posti di lavoro;

9.

si rammarica che nella valutazione ex ante effettuata dalla Commissione non si dia piena considerazione al ruolo e all'impatto degli enti regionali e locali.

Priorità all'attuazione

10.

invita la Commissione a puntare sulle microimprese innovative, soprattutto quelle ad alta intensità di conoscenza, per stimolare l'innovazione e la produttività nell'UE;

11.

invita la Commissione a razionalizzare le iniziative comunitarie esistenti e ad accrescere la coerenza tra il nuovo strumento di microfinanziamento ed altri strumenti finanziari comunitari, in particolare Progress, FSE, Jasmine, Jeremie e CIP (1);

12.

propone che la Commissione differenzi con maggior precisione gli specifici gruppi di destinatari delle iniziative e consideri come gruppi di destinatari i disoccupati e le persone svantaggiate, compresi i giovani, le donne, gli anziani e le minoranze etniche, e attribuisca a tali gruppi un posto preciso ed appropriato nei programmi e nelle iniziative in materia di microcredito;

13.

invita la Commissione ad evidenziare l'importanza di misure più ampie di sostegno alle imprese, oltre agli interventi finanziari per le imprese in fase di avviamento e quelle già in essere. All'erogazione di finanziamenti destinati ad imprese nuove o già esistenti si dovrebbero accompagnare meccanismi di supporto attivo, quali i servizi di orientamento, formazione, preparazione e rafforzamento delle capacità, oltre alle agevolazioni sui tassi di interesse dell'FSE allo scopo di incoraggiare la crescita sostenibile delle imprese e garantire una regressione nel tasso di fallimenti;

14.

rileva che le condizioni di erogazione e di domanda di microcredito differiscono notevolmente nell'UE e invita la Commissione a garantire che il microcredito sia ugualmente disponibile in aree che non beneficiano dei fondi strutturali, poiché anche nelle regioni più ricche possono esistere sacche di povertà e condizioni sfavorevoli;

15.

ricorda alla Commissione, agli Stati membri e ai partner regionali e locali che lo strumento di microfinanziamento, con la sua dotazione di 100 milioni di euro, andrebbe visto nel contesto di altri programmi ed altre iniziative. Nel caso specifico le risorse limitate dello strumento saranno accessibili a tutti e 27 gli Stati membri nell'arco dei prossimi quattro anni e conseguentemente sarebbe necessario che i finanziamenti fossero allocati in base a criteri specifici che producano il massimo impatto;

16.

ricorda il parere del CdR dal titolo Il pacchetto della Commissione europea per la ripresa economica e il ruolo degli enti locali e regionali (CdR 12/2009 fin) in cui si «chiede[va] alla Commissione di presentare una proposta relativa all'introduzione di norme per la concessione di microcrediti nell'UE (con) l'obiettivo (…) di fissare dei parametri di base per la concessione del microcredito».

Comunicazione

17.

ricorda alla Commissione e al gruppo BEI che il successo dello strumento di microfinanziamento dipende dalla piena sensibilizzazione delle parti direttamente interessate, delle istituzioni finanziarie e dei potenziali beneficiari;

18.

ribadisce la necessità che la Commissione e il gruppo BEI siano proattivi nel comunicare il loro ruolo e i metodi per accedere ai fondi erogati dai diversi programmi, in collaborazione con gli enti regionali e locali;

19.

invita la Commissione e il gruppo BEI a precisare il valore aggiunto dello strumento e la sua complementarità rispetto alle iniziative già esistenti a sostegno delle imprese a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

20.

sottolinea che in passato il CdR aveva già invitato la Commissione e il gruppo BEI ad essere «maggiormente proattivi nel far conoscere il proprio ruolo, il proprio valore aggiunto e i metodi per accedere all'iniziativa Jeremie e al programma quadro per la competitività e l'innovazione “(parere CdR 246/2008 fin dal titolo Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) - Uno” Small Business Act»per l'Europa).

Coordinare l'attuazione

21.

ricorda alla Commissione e al gruppo BEI che lo strumento sarà più efficace se coordinato ed utilizzato con gli strumenti finanziari già esistenti a livello europeo e i programmi regionali e locali all'interno degli Stati membri;

22.

ricorda il parere del CdR dal titolo La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione (CdR 245/2008) in cui si ribadisce la necessità di un «coordinamento fra i programmi dei fondi strutturali ed altri pertinenti programmi europei (…) al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo ed il coinvolgimento degli enti regionali e locali»;

23.

suggerisce alla Commissione di trarre beneficio dalla flessibilità che l'attuazione da parte di istituzioni non finanziarie conferisce allo strumento, collaborando, ove appropriato, con gli enti regionali e locali nella loro funzione di erogatori di microfinanziamenti;

24.

invita la Commissione, gli Stati membri e gli enti regionali e locali e gli organismi incaricati di attuare lo strumento ad incoraggiare i potenziali beneficiari a presentare richiesta di prestiti, a ridurre al minimo le pratiche burocratiche legate alla presentazione di tali richieste, al trattamento del dossier e al prelievo dei fondi e ad offrire ulteriore sostegno per snellire le pratiche burocratiche da espletare una volta ricevuti i finanziamenti.

Valutazione e controllo

25.

propone che la Commissione effettui di propria iniziativa due valutazioni, una intermedia e una finale, in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali e in consultazione con gli enti regionali e locali e i beneficiari ultimi. La valutazione finale analizza, in particolare, in che misura lo strumento nel suo complesso abbia realizzato i suoi obiettivi e abbia integrato altri strumenti finanziari già esistenti nell'UE, quali Progress, FSE, Jasmine, Jeremie e CIP. In tale valutazione dovrà figurare altresì un'analisi della ripartizione dei fondi nell'UE a 27;

26.

propone che la Commissione e la BEI considerino la possibilità di prolungare oltre il 2013 l’attuazione dello strumento di microfinanziamento, che allo stato attuale costituisce una misura temporanea nell'ambito del periodo di programmazione in corso, qualora esso dimostri la propria validità.

II   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2 del COM(2009) 333 def.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.

Lo strumento fornirà risorse comunitarie volte ad aumentare l'accesso al microcredito per:

a)

persone che hanno perso o rischiano di perdere il proprio posto di lavoro e desiderano avviare una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

b)

persone svantaggiate, compresi i giovani, che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

c)

microimprese dell'economia sociale che occupano persone che hanno perso il proprio posto di lavoro oppure che danno lavoro a persone svantaggiate, inclusi i giovani.

1.

Lo strumento fornirà risorse comunitarie volte ad l'accesso al microcredito per:

che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, , e desiderano avviare una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

b)

persone svantaggiate, compresi i giovani, , che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

c)

microimprese dell'economia sociale che occupano persone che hanno perso il proprio posto di lavoro oppure che danno lavoro a persone svantaggiate ), .

Motivazione

i)

L'espressione «persone che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro» dà adito a definizioni e interpretazioni divergenti. Di qui la necessità di riferirsi alla definizione fornita dal regolamento (CE) n. 546/2009 di recente adozione, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

ii)

Sono vari i gruppi di persone svantaggiate da menzionare accanto alla categoria «giovani».

iii)

Il riferimento ai «giovani» viene soppresso alla lettera c), in quanto i gruppi di persone svantaggiate sono già specificati alla lettera b).

Emendamento 2

Articolo 4 del COM(2009) 333 def.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.

Lo strumento è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:

a)

garanzie e strumenti di condivisione del rischio;

b)

strumenti rappresentativi di capitale;

c)

titoli di debito;

d)

provvedimenti di sostegno, quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'efficiente ed efficace attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2.

Lo strumento è aperto a organismi pubblici e privati stabiliti negli Stati membri che forniscono microfinanziamenti a persone e microimprese negli Stati membri.

1.

Lo strumento è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:

a)

garanzie e strumenti di condivisione del rischio;

b)

strumenti rappresentativi di capitale;

c)

titoli di debito;

d)

provvedimenti di sostegno, quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'efficiente ed efficace attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2.

Lo strumento è aperto a organismi pubblici e privati stabiliti negli Stati membri che forniscono microfinanziamenti a persone e microimprese negli Stati membri.

Motivazione

i)

Dal momento che la dotazione assegnata allo strumento è limitata e che se ne vogliono massimizzare i benefici, è importante definire criteri di ammissibilità chiari da applicare uniformemente in tutti e 27 gli Stati membri.

ii)

Criteri di ammissibilità chiari consentirebbero di comunicare in modo efficace, nonché di differenziare lo strumento in questione da altre iniziative e di coordinarlo con altri programmi.

Emendamento 3

Articolo 5 del COM(2009) 333 def.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.

La Commissione gestisce lo strumento conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

2.

Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione delle misure di sostegno indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la Commissione conclude accordi con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), conformemente all'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e all'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. Questi accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati alle istituzioni finanziarie, compresa la necessità di garantire l'addizionalità rispetto ai programmi nazionali.

3.

I proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, ottenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 potrebbero essere reinvestiti da queste ultime nelle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) per un periodo di 6 anni dopo la data di avvio dello strumento. Allo scadere dello strumento, il saldo residuo dovuto alle Comunità europee è restituito al bilancio generale delle Comunità stesse.

4.

Le istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo concludono accordi scritti con gli istituti di microfinanza pubblici e privati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, esplicitando il loro obbligo di utilizzare le risorse rese disponibili dallo strumento conformemente agli obiettivi fissati dall'articolo 2 e di fornire informazioni utili per la stesura delle relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1).

5.

La dotazione finanziaria totale per i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è gestita dalla Commissione.

1.

La Commissione gestisce lo strumento conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

2.

Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione delle misure di sostegno indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la Commissione conclude accordi con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), conformemente all'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e all'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. Questi accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati alle istituzioni finanziarie, compresa la necessità di garantire l'addizionalità i programmi nazionali, .

3.

I proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, ottenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 potrebbero essere reinvestiti da queste ultime nelle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) per un periodo di 6 anni dopo la data di avvio dello strumento. Allo scadere dello strumento, il saldo residuo dovuto alle Comunità europee è restituito al bilancio generale delle Comunità stesse.

4.

Le istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo concludono accordi scritti con gli istituti di microfinanza pubblici e privati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, esplicitando il loro obbligo di utilizzare le risorse rese disponibili dallo strumento conformemente agli obiettivi fissati dall'articolo 2 e di fornire informazioni utili per la stesura delle relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1).

5.

La dotazione finanziaria totale per i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è gestita dalla Commissione.

Motivazione

È importante sottolineare che lo strumento avrà maggior efficacia se sarà coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali.

Emendamento 4

Articolo 9 del COM(2009) 333 def.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.

La Commissione effettua valutazioni intermedie e finali di propria iniziativa e in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione intermedia è completata quattro anni dopo la data d'avvio dello strumento e la valutazione finale al massimo un anno dopo il termine dei mandati conferiti alle istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione finale giudica, in particolare, in che misura lo strumento nel suo complesso abbia realizzato i suoi obiettivi.

2.

I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

1.

La Commissione effettua valutazioni intermedie e finali di propria iniziativa e in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, . La valutazione intermedia è completata quattro anni dopo la data d'avvio dello strumento e la valutazione finale al massimo un anno dopo il termine dei mandati conferiti alle istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione finale giudica, in particolare, in che misura lo strumento nel suo complesso abbia realizzato i suoi obiettivi .

2.

I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Motivazione

i)

Lo strumento di microfinanziamento andrebbe attuato in collaborazione con gli enti regionali e locali. Di conseguenza, qualsiasi valutazione dovrà essere condotta in consultazione con tali enti e con i beneficiari finali, in quanto essi si trovano nella posizione ideale per fornire un parere sull'impatto e sull'efficacia globale dello strumento.

ii)

Dal momento che lo strumento sarà efficace solo se andrà a completare altri strumenti finanziari comunitari, questo aspetto dovrebbe figurare nella valutazione.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

Il Presidente del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress), Fondo sociale europeo (FSE), Azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in Europa (Jasmine), Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese (Jeremie), Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP).