ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.069.ita |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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III Atti preparatori |
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Iniziative degli Stati membri |
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2010/C 069/01 |
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2010/C 069/02 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2010/C 069/03 |
Progetto di elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea |
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IT |
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III Atti preparatori
Iniziative degli Stati membri
18.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/1 |
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
(2010/C 69/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),
vista la risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (1), in particolare la misura A del relativo allegato,
vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione europea si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale. |
(2) |
In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (3). L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento «deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone». |
(3) |
L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti delle persone sospette e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio. |
(4) |
Il reciproco riconoscimento può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa. |
(5) |
Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. |
(6) |
A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato è possibile stabilire norme comuni applicabili negli Stati membri, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali. L'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), indica «i diritti della persona nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme comuni. |
(7) |
Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali. direttiva |
(8) |
Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dall'articolo 6 della CEDU, come sviluppato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente direttiva facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica. A tal fine la presente direttiva intende assicurare il diritto dell'indagato o dell'imputato all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali onde salvaguardare il diritto di tale individuo ad un procedimento equo. |
(9) |
I diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all'interpretazione ed alla traduzione a beneficio della persona ricercata che non comprenda o non parli la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi. |
(10) |
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero assicurare, tramite un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, la tutela del diritto dell'indagato o dell'imputato che non parla o non comprende la lingua del procedimento a capire sia i sospetti o l'accusa formulati a suo carico sia il procedimento, in modo da poter esercitare i propri diritti. L'indagato o l'imputato dovrebbe, tra l'altro, poter spiegare al suo avvocato la propria versione dei fatti, segnalare dichiarazioni con cui è in disaccordo e mettere il suo avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a sua difesa. A tale proposito si ricorda che le disposizioni della presente direttiva stabiliscono norme minime. Gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate da detta direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme previste dalla CEDU, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. |
(11) |
Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare l'interpretazione della comunicazione tra l'indagato o l'imputato ed il suo avvocato quando essi possano comunicare efficacemente nella stessa lingua. Parimenti gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare l'interpretazione di tale comunicazione quando il diritto all'interpretazione è chiaramente usato per finalità estranee all'esercizio del diritto ad un processo equo nel procedimento in questione. |
(12) |
La decisione che dichiara superflua l'interpretazione o la traduzione dovrebbe essere soggetta ad un possibile riesame, conformemente alla legislazione nazionale. Tale riesame può essere effettuato, ad esempio, tramite una specifica procedura di reclamo, o nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso contro decisioni sul merito. |
(13) |
Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli indagati o agli imputati con difficoltà uditive o di linguaggio. |
(14) |
L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati o agli imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all'esercizio dell'azione penale, le autorità di pubblica sicurezza e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio prestando attenzione a qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione. |
(15) |
La garanzia dell'equità del procedimento esige che i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, siano tradotti a beneficio dell'indagato o dell'imputato. Spetta alle autorità degli Stati membri decidere quali documenti dovrebbero essere tradotti, conformemente alla legislazione nazionale. Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali e da tradurre, ad esempio la decisione che priva la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza. |
(16) |
La rinuncia al diritto alla traduzione scritta dei documenti dovrebbe essere inequivocabile, contemplare salvaguardie minime e non essere lesiva di alcun rilevante interesse di ordine pubblico. |
(17) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, ove siano corrispondenti ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente rispetto a quelle della CEDU, come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. |
(19) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente di stabilire norme minime comuni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito e definito nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
2. Tali diritti si applicano a qualunque persona a partire dal momento in cui sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per aver commesso un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato.
3. La presente direttiva non si applica ai procedimenti che possono portare all'imposizione di sanzioni da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione penale, nella misura in cui detti procedimenti non siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione competente in materia penale.
Articolo 2
Diritto all'interpretazione
1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistito da un interprete nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, al fine di garantire il suo diritto ad un procedimento equo. L'interpretazione, comprensiva altresì delle comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato, è fornita nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, ivi inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari, può essere fornita in altre circostanze. La presente disposizione lascia impregiudicata le norme di diritto interno relative alla presenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento penale.
2. Gli Stati membri assicurano che una persona con difficoltà uditive riceva l'assistenza di un interprete, laddove opportuno.
3. Gli Stati membri assicurano che si accerti opportunamente, anche consultando l'interessato, se l'indagato o l'imputato comprende e parla la lingua del procedimento penale e se ha bisogno dell'assistenza di un interprete.
4. Gli Stati membri assicurano che in una determinata fase del procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, sia prevista la possibilità di riesaminare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione. Tale riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano l'assistenza di un interprete conformemente al presente articolo a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda o non parli la lingua del procedimento.
Articolo 3
Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali
1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende la lingua del procedimento penale riceva la traduzione, nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, di tutti i documenti che sono fondamentali al fine di garantire il suo diritto ad un procedimento equo, o almeno delle parti rilevanti di tali documenti, sempre che secondo la legislazione nazionale l'interessato abbia diritto di accedere ai documenti in questione.
2. Le autorità competenti decidono quali siano i documenti fondamentali da tradurre ai sensi del paragrafo 1. Tra i documenti fondamentali da tradurre, integralmente o estraendone le parti rilevanti, rientrano almeno gli ordini di carcerazione o decisioni equivalenti che privano la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza, laddove tali documenti esistano.
3. L'indagato o l'imputato o il suo avvocato può presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti necessari all'esercizio effettivo del diritto alla difesa.
4. Gli Stati membri assicurano che in una determinata fase del procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, sia prevista la possibilità di riesame qualora non sia fornita la traduzione di un documento di cui ai paragrafi 2 e 3. Tale riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione del documento in questione.
6. Nella misura in cui ciò non pregiudichi l'equità del procedimento, ove opportuno, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti di cui al presente articolo, anziché una traduzione scritta.
7. La persona che ha diritto alla traduzione di documenti in forza del presente articolo può rinunciarvi in qualsiasi momento.
Articolo 4
Costi d'interpretazione e traduzione
Gli Stati membri sostengono i costi d'interpretazione e traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento.
Articolo 5
Qualità dell'interpretazione e della traduzione
Gli Stati membri adottano misure concrete per garantire un'adeguata qualità dell'interpretazione e della traduzione fornite, cosicché l'indagato, l'imputato o la persona oggetto dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo sia pienamente in grado di esercitare i propri diritti.
Articolo 6
Clausola di non regressione
Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.
Articolo 7
Attuazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il … (4).
Entro la stessa data, gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.
Articolo 8
Relazione
Entro il …. (5) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.
(2) Parere del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.
(4) GU: inserire una data corrispondente a trenta mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.
(5) GU: inserire una data corrispondente a quarantadue mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.
18.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/5 |
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo
(2010/C 69/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d),
vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
(2) |
L'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. |
(3) |
Conformemente al programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, il riconoscimento reciproco potrebbe essere esteso a tutti i tipi di sentenze e decisioni di natura giudiziaria, che possono avere, a seconda dell'ordinamento giuridico, carattere penale o amministrativo. Il programma prevede inoltre che le vittime della criminalità possano essere soggette a particolari misure di protezione che dovrebbero essere efficaci all'interno dell'Unione. |
(4) |
La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future raccomanda agli Stati membri di adottare una politica di «tolleranza zero» nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne e chiede loro di adottare misure adeguate per assicurare una protezione e un'assistenza migliori alle vittime effettive e potenziali. |
(5) |
In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario far sì che la protezione offerta a una persona in uno Stato membro sia mantenuta e continui ad essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita. Dovrebbe anche essere garantito che l'esercizio legittimo del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità degli articoli 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 21 del TFUE non si traduca nella perdita di sicurezza. |
(6) |
Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente direttiva dovrebbe stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro («Stato di emissione») può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce («Stato di esecuzione»), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione. |
(7) |
Al fine di impedire che sia commesso un nuovo reato contro la vittima nello Stato di esecuzione, dovrebbe essere fornita a quest'ultimo una base giuridica per riconoscere la decisione a favore della vittima precedentemente adottata nello Stato di emissione, evitando anche che la vittima sia costretta ad avviare un nuovo procedimento o a fornire nuovamente le prove nello Stato di esecuzione come se lo Stato di emissione non avesse adottato la decisione. |
(8) |
La presente direttiva dovrebbe essere applicata e attuata in modo che la persona protetta goda nello Stato di esecuzione di una protezione uguale od equivalente a quella che avrebbe ottenuto se la misura di protezione fosse stata emessa ab initio in tale Stato, evitando così qualsiasi discriminazione. |
(9) |
Dato che la presente direttiva riguarda situazioni in cui la persona protetta si trasferisce in un altro Stato membro, l'esecuzione delle sue disposizioni non comporta alcun trasferimento nello Stato di esecuzione di competenze riguardanti pene principali, sospese, sostitutive, condizionali o accessorie ovvero riguardanti misure di sicurezza a carico della persona che determina il pericolo se quest'ultima continua a risiedere nello Stato che ha adottato la misura di protezione. |
(10) |
Dovrebbe essere possibile ricorrere, ove opportuno, a strumenti elettronici per mettere in atto le misure adottate in applicazione della presente direttiva, conformemente alle leggi e procedure nazionali. |
(11) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione di persone che sono in pericolo, non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri, in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni contemplate, e può dunque, a motivo della portata e dei potenziali effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE. |
(12) |
La presente direttiva dovrebbe contribuire alla protezione delle persone che si trovano in pericolo, integrando in tal modo gli strumenti esistenti in questo settore, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell’esecuzione delle sanzioni sostitutive (2), e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio (3), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«ordine di protezione europeo» una decisione giudiziaria riguardante una misura di protezione emessa da uno Stato membro al fine di facilitare, se del caso, l'adozione da parte di un altro Stato membro di una misura di protezione in base al suo diritto nazionale per la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e psichica, della libertà o dell'integrità sessuale di una persona; |
2) |
«misura di protezione» una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che impone a una persona che determina un pericolo uno o più degli obblighi o divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sempre che la violazione di tali obblighi o divieti costituisca reato in base alla legge dello Stato membro interessato o possa altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà in tale Stato membro; |
3) |
«persona protetta» la persona la cui vita, integrità fisica e psichica, libertà o integrità sessuale formano oggetto della protezione in base a una misura adottata a tal fine dallo Stato di emissione; |
4) |
«persona che determina il pericolo» la persona alla quale sono stati imposti uno o più degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2; |
5) |
«Stato di emissione» lo Stato membro in cui è stata originariamente adottata la misura di protezione che è alla base dell'emissione di un ordine di protezione europeo; |
6) |
«Stato di esecuzione» lo Stato membro al quale è stato trasmesso, affinché lo riconosca, un ordine di protezione europeo; |
7) |
«Stato di sorveglianza» lo Stato membro al quale è stata trasmessa una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI. |
Articolo 2
Ambito di applicazione dell'ordine di protezione europeo
1. Un ordine di protezione europeo può essere emesso in qualsiasi momento in cui la persona protetta intende lasciare o ha lasciato lo Stato di emissione per recarsi in un altro Stato membro.
2. L'ordine di protezione europeo è emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti obblighi o divieti:
a) |
divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che essa frequenta; |
b) |
obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite; |
c) |
restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di emissione; |
d) |
obbligo di evitare contatti con la persona protetta; oppure |
e) |
divieto di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito. |
Articolo 3
Obbligo di riconoscere l'ordine di protezione europeo
1. Gli Stati membri riconoscono qualsiasi ordine di protezione europeo emesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
2. La presente direttiva non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del TUE.
Articolo 4
Designazione delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità giudiziaria o alle autorità giudiziarie che ai sensi della legislazione interna sono competenti a emettere e a riconoscere gli ordini di protezione europei, conformemente alla presente direttiva, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione delle decisioni a norma della presente direttiva, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.
3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
Articolo 5
Emissione dell'ordine di protezione europeo
1. In base a una misura di protezione adottata nello Stato di emissione, un'autorità giudiziaria di tale Stato o un'altra autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, emette, solo su richiesta della persona protetta, un ordine di protezione europeo, dopo aver accertato che la misura di protezione soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La persona protetta o il suo rappresentante legale possono presentare una richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo all'autorità competente dello Stato di emissione o all'autorità competente dello Stato di esecuzione.
Se la richiesta è presentata nello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo la trasmette il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di emissione affinché, se del caso, emetta l'ordine di protezione europeo.
3. L'autorità che adotta una misura di protezione contenente uno o più degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, informa la persona protetta della possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo qualora intenda recarsi in un altro Stato membro. L'autorità consiglia alla persona protetta di presentare la richiesta prima di lasciare il territorio dello Stato di emissione.
Articolo 6
Forma e contenuto dell’ordine di protezione europeo
L'ordine di protezione europeo è redatto in conformità del modello riportato nell'allegato I della presente direttiva. Deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni:
a) |
identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del rappresentante legale della persona protetta se quest'ultima è un minore o giuridicamente incapace; |
b) |
uso di eventuali strumenti tecnologici forniti alla persona protetta per procedere, se del caso, all'esecuzione immediata della misura di protezione; |
c) |
nome, indirizzo, numeri di telefono e fax nonché indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente dello Stato di emissione; |
d) |
identificazione della misura di protezione in base alla quale è adottato l'ordine di protezione europeo; |
e) |
sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'imposizione della misura di protezione nello Stato di emissione; |
f) |
obblighi o divieti imposti dalla misura di protezione sui cui si fonda l'ordine di protezione europeo alla persona che determina il pericolo, relativo periodo di applicazione e indicazione esplicita che la loro violazione costituisce reato in base alla legge dello Stato di emissione o può altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà; |
g) |
identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo; |
h) |
ove opportuno, altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui è esposta la persona protetta; |
i) |
se del caso, indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio è già stata trasmessa ad un altro Stato membro e l'indicazione dell'autorità competente per l'esecuzione di tale sentenza o decisione. |
Articolo 7
Procedura di trasmissione
1. L'eventuale trasmissione dell'ordine di protezione europeo, da parte dell'autorità competente dello Stato di emissione, all'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire a quest'ultima di accertarne l'autenticità.
2. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione non è nota all'autorità competente dell'altro Stato, quest'ultima compie tutti i relativi accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio del 29 giugno 1998 sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (4), il membro nazionale di Eurojust o il sistema nazionale di coordinamento Eurojust del proprio Stato, al fine di ottenere le necessarie informazioni.
3. L’autorità dello Stato di esecuzione che riceva un ordine di protezione europeo e non sia competente a riconoscerlo lo trasmette d’ufficio all’autorità competente.
Articolo 8
Misure nello Stato di esecuzione
1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione:
a) |
alla ricezione di un ordine di protezione europeo trasmesso ai sensi dell'articolo 7, lo riconosce e adotta, se del caso, tutte le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 9; |
b) |
informa, ove opportuno, la persona che determina il pericolo di qualsiasi misura adottata nello Stato di esecuzione; |
c) |
adotta qualsiasi misura urgente e provvisoria necessaria a garantire la continuità della protezione dell'interessato; |
d) |
notifica immediatamente all'autorità competente dello Stato di emissione e, se lo Stato di emissione è diverso dallo Stato di sorveglianza, all'autorità competente dello Stato di sorveglianza qualsiasi violazione della misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo e ivi descritta. La comunicazione dell'informazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II. |
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa l'autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta circa le misure adottate ai sensi del presente articolo.
Articolo 9
Motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo
1. L'eventuale rifiuto del riconoscimento di un ordine di protezione europeo è debitamente motivato.
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo nelle seguenti circostanze:
a) |
l'ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall'autorità competente dello Stato di esecuzione; |
b) |
le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono state soddisfatte; |
c) |
la protezione deriva dall'esecuzione di una sanzione o misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce ad un atto che rientra nella sua competenza in conformità di detta legislazione; |
d) |
la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l'adozione di misure di protezione. |
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e prima di decidere di non riconoscere l'ordine di protezione europeo, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio ogni ulteriore informazione necessaria.
Articolo 10
Ulteriori decisioni nello Stato di emissione
1. L'autorità competente dello Stato di emissione ha la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con la misura di protezione all'origine di un ordine di protezione europeo. Tali ulteriori decisioni riguardano in particolare:
a) |
la proroga, il riesame e la revoca della misura di protezione; |
b) |
la modifica della misura di protezione; |
c) |
l'emissione di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza; |
d) |
l'avvio di un nuovo procedimento penale contro la persona che determina il pericolo. |
2. La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1.
3. Qualora una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sia già stata trasmessa ad un altro Stato membro, le ulteriori decisioni sono adottate conformemente alle pertinenti disposizioni di tali decisioni quadro.
Articolo 11
Motivi di revoca del riconoscimento di un ordine di protezione europeo
L'autorità competente dello Stato di esecuzione può revocare il riconoscimento di un ordine di protezione europeo qualora sia provato che la persona protetta ha definitivamente lasciato il territorio dello Stato di esecuzione.
Articolo 12
Termini
1. L'ordine di protezione europeo è riconosciuto senza indugio.
2. Conformemente all'articolo 8, l'autorità competente dello Stato di esecuzione decide senza indugio l'adozione di qualsiasi misura prevista dalla legislazione interna a seguito del riconoscimento di un ordine di protezione europeo.
Articolo 13
Legislazione applicabile
Le decisioni prese dall'autorità competente dello Stato di esecuzione a norma della presente direttiva sono disciplinate dalla legislazione nazionale.
Articolo 14
Obblighi delle autorità interessate
1. Laddove, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), abbia modificato la misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo, l'autorità competente dello Stato di emissione ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione. Se del caso, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta le misure necessarie per applicare la misura di protezione modificata qualora siano previste dalla legislazione interna in casi analoghi e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione, la persona protetta e, se del caso, la persona che determina il pericolo, se si trova nel territorio dello Stato di esecuzione.
2. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione e la persona protetta della scadenza o della revoca della misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo da esso emanato e, successivamente, della revoca dell'ordine stesso.
Articolo 15
Consultazione tra le autorità competenti
Ove opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare per agevolare un’efficace e corretta applicazione della presente direttiva.
Articolo 16
Lingue
L'ordine di protezione europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente direttiva o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
Articolo 17
Spese
Le spese risultanti dall'applicazione della presente direttiva sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.
Articolo 18
Rapporto con altri accordi e intese
1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di adozione delle misure di protezione.
2. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare le procedure di adozione delle misure di protezione.
3. Entro il … (5), gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 1 che intendono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi e le nuove intese di cui al paragrafo 2.
Articolo 19
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il … (6).
2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente direttiva.
Articolo 20
Riesame
1. Entro il … (7) la Commissione elabora una relazione basata sulle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.
2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:
a) |
in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e |
b) |
l'applicazione della presente direttiva. |
3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a, il …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.
(3) GU L 294 dell’11.11.2009, pag. 20.
(4) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.
(5) GU: si prega di inserire la data (3 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).
(6) GU: si prega di inserire la data (2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).
(7) GU: si prega di inserire la data (4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).
ALLEGATO I
ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO
di cui all'articolo 6 della
DIRETTIVA 2010/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL … SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO
Stato di emissione: Stato di esecuzione: |
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ALLEGATO II
MODULO
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d) della
DIRETTIVA 2010/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL … SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO
SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DELLA MISURA DI PROTEZIONE ALL'ORIGINE DELL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO E IVI DESCRITTA
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
18.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/19 |
PROGETTO DI ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL’UNIONE EUROPEA
(adottato dal Consiglio il 15 febbraio 2010)
(attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari)
(aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 23 febbraio 2009)
(PESC)
(2010/C 69/03)
Nota 1 I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda alla "Definizioni dei termini" allegata al presente elenco.
Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch’esse numeri CAS diversi.
ML1 |
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Il punto ML1 non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche. Il punto ML1 non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui al punto ML3. Il punto ML1 non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche. Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare. |
ML2 |
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
ML3 |
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
ML4 |
Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c
|
ML5 |
Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d’allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
|
ML6 |
Veicoli terrestri e loro componenti, come segue: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
Cfr. anche punto ML13.a. Il punto ML6.a comprende:
La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:
Il punto ML6 non si applica alle automobili civili o ai furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica. |
ML7 |
Agenti chimici o biologici tossici, "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:
Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:
Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare). |
ML8 |
"Materiali energetici", e relative sostanze, come segue: Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso Note tecniche
non utilizzato dal 2009; Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i "materiali energetici" di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c:
|
ML9 |
Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
|
ML10 |
"Aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria", veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
Il punto ML10.b non si applica agli "aeromobili", o relative varianti, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Il punto ML10.d non si applica a:
I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare. |
ML11 |
Apparecchiature elettroniche non indicate in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
ML12 |
Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4. Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:
Il punto ML12 si applica ai sistemi d’arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:
|
ML13 |
Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:
Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari. Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio. I punti ML13.c e.d non si applicano agli elmetti né agli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell’utente a scopo di protezione personale. Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare. Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
ML14 |
‧Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare‧ o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati. Nota tecnica Il termine ‧apparecchiature specializzate per l’addestramento militare‧ comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri. Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare. Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive. |
ML15 |
Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione. Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
Il punto ML15 non si applica ai "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli. Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti "tubi intensificatori di immagine di prima generazione", cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a. N.B.: Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
ML16 |
Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto oggetto del presente elenco è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, ed appositamente progettati per qualsiasi prodotto di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19. |
ML17 |
Apparecchiature varie, materiali e ‧biblioteche‧, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Note tecniche
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ML18 |
Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:
Nota tecnica Ai fini del punto ML18, il termine ‧produzione‧ comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo. I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:
|
ML19 |
Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:
Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:
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ML20 |
Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori", come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
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ML21 |
"Software", come segue:
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ML22 |
"tecnologia", come segue:
La "tecnologia""necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione" o alla "utilizzazione" dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco delle attrezzature militari dell'UE. Il punto ML22 non si applica a:
|
DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO
Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:
Le definizioni si applicano in tutto l’elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull’applicazione universale dei termini definiti nell’elenco.
Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra ‧virgolette singole‧ saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario).
ML7 |
"Adattato per essere utilizzato in guerra" Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l’efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l’ambiente. |
ML8 |
"Additivi" Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità. |
ML8, ML9 e ML10 |
"Aeromobile" Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante. |
ML11 |
"Sistemi automatizzati di comando e di controllo". Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore. |
ML22 |
"Ricerca scientifica di base" Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici. |
ML7, 22 |
"Biocatalizzatori" Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione. Nota tecnica Per "enzimi" si intendono i "biocatalizzatori" per specifiche reazioni chimiche o biochimiche. |
ML7, 22 |
"Biopolimeri" Macromolecole biologiche come segue:
Note tecniche
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ML10 |
"Aeromobile civile" Gli "aeromobili" elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell’aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari. |
ML21, 22 |
"Sviluppo" È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche. |
ML17 |
"Dispositivi di estremità" Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del «robot». Nota tecnica "Unità attiva di lavorazione": dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare. |
ML4, 8 |
"Materiali energetici" Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione prevista. "Esplosivi", "Materiali pirotecnici" e "Propellenti" sono sottoclassi dei materiali energetici. |
ML8, 18 |
"Esplosivi" Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione. |
ML7 |
"Vettori di espressione" Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti. |
ML 17 |
"Cella a combustibile" Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna. |
ML13 |
"Materiali fibrosi o filamentosi" Comprendono:
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ML15 |
"Tubi intensificatori di immagine di prima generazione" Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali. |
ML22 |
"Di pubblico dominio" Si applica al presente elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per un’ulteriore diffusione. Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio". |
ML5, 19 |
"Laser" Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione. |
ML10 |
"Veicoli più leggeri dell'aria" Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell’aria, quali l’elio o l’idrogeno. |
ML17 |
"Reattore nucleare" Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione. |
ML8 |
"Precursori" Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi. |
ML21, 22 |
"Produzione" Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità. |
ML8 |
"Propellenti" Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico. |
ML4, 8 |
"Prodotti pirotecnici" Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l’intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell’aria. |
ML22 |
"Necessaria" Nel modo in cui è applicato alla «tecnologia», si riferisce soltanto a quella porzione di «tecnologia» particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia»«necessaria» può essere condivisa da prodotti differenti. |
ML7 |
"Agenti antisommossa" Sostanze che, nelle condizioni d’uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell’esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli "agenti antisommossa"). |
ML17 |
"Robot" Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:
La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
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ML21 |
"Software" Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione. |
ML19 |
"Qualificato per impiego spaziale" Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l’impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km. |
ML8, 20 |
"Superconduttori" Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule). Nota tecnica Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura. |
ML22 |
"Tecnologia" Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", o "utilizzazione" di un prodotto. L’informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica. Note tecniche
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ML21, 22 |
"Utilizzazione" Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo. |