ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.037.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 37

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
13 febbraio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2010/C 037/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 24 del 30.1.2010

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2010/C 037/02

Causa C-438/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 9 novembre 2009 — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

2

2010/C 037/03

Causa C-440/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) l’11 novembre 2009 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Stanisława Tomaszewska

2

2010/C 037/04

Causa C-450/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Niedersächsischen Finanzgericht (Germania) il 19 novembre 2009 — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln

3

2010/C 037/05

Causa C-457/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 23 novembre 2009 — Claude Chartry/Stato belga

3

2010/C 037/06

Causa C-461/09 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2009 dalla The Wellcome Foundation Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-493/07, The Wellcome Foundation Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

4

2010/C 037/07

Causa C-465/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

4

2010/C 037/08

Causa C-466/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02, Território Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

5

2010/C 037/09

Causa C-467/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

6

2010/C 037/10

Causa C-468/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01, nonché da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

7

2010/C 037/11

Causa C-469/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01, nonché da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

8

2010/C 037/12

Causa C-470/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01, nonché da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

10

2010/C 037/13

Causa C-471/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, nonché T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

11

2010/C 037/14

Causa C-472/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, nonché T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

12

2010/C 037/15

Causa C-473/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, nonché T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

14

2010/C 037/16

Causa C-474/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, nonché T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

15

2010/C 037/17

Causa C-475/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01 e T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

16

2010/C 037/18

Causa C-476/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01 e T-265/01, T-266/01, nonché T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco y otros/Comisión de las Comunidades Europeas

17

2010/C 037/19

Causa C-477/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (France) il 25 novembre 2009 — Charles Defossez/Christian Wiart, commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi, CGEA di Lille

18

2010/C 037/20

Causa C-483/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia provincial de Tarragona (Spagna) il 30 novembre 2009 — Procedimento penale a carico di Magatte Gueye

19

2010/C 037/21

Causa C-484/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 30 novembre 2009 — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros, S.A.

20

2010/C 037/22

Causa C-485/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 1o dicembre 2009 — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

20

2010/C 037/23

Causa C-489/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent (Belgio) il 30 novembre 2009 — Vandoorne NV/Belgische Staat

21

2010/C 037/24

Causa C-490/09: Ricorso proposto il 30 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

21

2010/C 037/25

Causa C-493/09: Ricorso proposto il 1o dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

21

2010/C 037/26

Causa C-495/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 2 dicembre 2009 — Nokia Corporation/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

22

2010/C 037/27

Causa C-500/09: Ricorso proposto il 2 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

22

2010/C 037/28

Causa C-503/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Regno Unito) il 4 dicembre 2009 — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions

23

2010/C 037/29

Causa C-510/09: Ricorso proposto il 9 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese

24

2010/C 037/30

Causa C-511/09 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 da Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contro la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea

24

2010/C 037/31

Causa C-512/09: Ricorso proposto il 10 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

25

2010/C 037/32

Causa C-513/09: Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno del Belgio

25

2010/C 037/33

Causa C-518/09: Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

26

2010/C 037/34

Causa C-520/09 P: Impugnazione proposta il 15 dicembre 2009 dalla Arkema France SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009, causa T-168/05, Arkema/Commissione

27

2010/C 037/35

Causa C-521/09 P: Impugnazione proposta il 15 dicembre 2009 dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009, causa T-174/05, Elf Aquitaine/Commissione

28

2010/C 037/36

Causa C-524/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 12 novembre 2009 — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

29

2010/C 037/37

Causa C-534/09: Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

30

 

Tribunale

2010/C 037/38

Causa T-57/01: Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2009 — Solvay/Commissione [Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato della soda nella Comunità (ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda) — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 82 CE — Accordi di fornitura per un periodo eccessivamente lungo — Sconto di fedeltà — Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni — Termine ragionevole — Forme sostanziali — Mercato geografico rilevante — Sussistenza di posizione dominante — Sfruttamento abusivo della posizione dominante — Diritto di accesso agli atti — Ammenda — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Recidiva — Circostanze attenuanti]

31

2010/C 037/39

Causa T-58/01: Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2009 — Solvay/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato della soda nella Comunità — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Accordo che garantisce a un'impresa un quantitativo minimo di vendite in uno Stato membro e l'acquisto delle quantità necessarie per raggiungere tale quantitativo minimo — Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni — Termine ragionevole — Forme sostanziali — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Diritto di accesso agli atti — Ammenda — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze aggravanti e attenuanti)

31

2010/C 037/40

Cause riunite T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 e T-484/04: Sentenza del Tribunale 18 dicembre 2009 — Arizmendi e a./Consiglio e Commissione (Responsabilità extra-contrattuale — Unione dogana e — Procedura di inadempimento — Parere motivato — Abrogazione nella legislazione francese del monopolio del corpo degli agenti marittimi, mediatori-interpreti e comandanti marittimi — Violazione sufficientemente qualificata — Nesso di causalità)

32

2010/C 037/41

Causa T-156/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2009 — EDF/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti accordati dalle autorità francesi alla EDF — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Diritti processuali del beneficiario dell’aiuto — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Criterio dell’investitore privato)

32

2010/C 037/42

Causa T-158/07: Sentenza del Tribunale dell’Unione europea 10 dicembre 2009 — Cofac/Commissione (FSE — Riduzione di un concorso finanziario — Azioni di formazione — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato)

33

2010/C 037/43

Causa T-159/07: Sentenza del Tribunale dell’Unione europea 10 dicembre 2009 — Cofac/Commissione (FSE — Riduzione di un concorso finanziario — Azioni di formazione — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato)

33

2010/C 037/44

Causa T-436/07 P: Sentenza del Tribunale 11 dicembre 2009 — Nicos Giannopoulos/Consiglio (Impugnazione — Pubblico impiego — Funzionari — Reclutamento — Inquadramento nel grado — Domanda di revisione dell’inquadramento — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

34

2010/C 037/45

Causa T-490/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2009 — Notartel/UAMI — SAT.1 (R.U.N.) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo R.U.N. — Marchi denominativi comunitario e nazionale anteriori ran — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) — Diniego parziale di registrazione]

34

2010/C 037/46

Causa T-412/08: Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2009 — Trubion Pharmaceuticals/UAMI — Merck (TRUBION) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TRUBION — Marchio comunitario figurativo anteriore TriBion Harmonis — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

35

2010/C 037/47

Causa T-476/08: Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2009 — Media-Saturn/UAMI (BEST BUY) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo BEST BUY — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

35

2010/C 037/48

Causa T-483/08: Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2009 — Giordano Enterprises/UAMI — Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GIORDANO — Marchio nazionale denominativo anteriore GIORDANO — Motivo relativo di rifiuto — Rischio di confusione — Rifiuto parziale di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009]]

36

2010/C 037/49

Causa T-107/06: Ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2009 — Inet Hellas/Commissione (Ricorso di annullamento — Attuazione del dominio di primo livello .eu — Registrazione del dominio .co come dominio di secondo livello — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

36

2010/C 037/50

Causa T-481/07: Ordinanza del Tribunale 9 dicembre 2009 — Deltalinqs e SVZ/Commissione (Aiuti di Stato — Regime d’aiuto accordato dalle autorità belghe a sostegno del trasporto intermodale per vie navigabili — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento proposto da associazioni che rappresentano gli interessi di imprese aventi sede nella zona portuale di Rotterdam — Mancanza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale — Irricevibilità manifesta)

37

2010/C 037/51

Causa T-194/08: Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2009 — Cattin/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — FED — Elenco di esportatori legittimati ad ottenere il pagamento dei loro crediti nei confronti della Repubblica Centrafricana — Mancata iscrizione — Prescrizione — Irricevibilità)

37

2010/C 037/52

Causa T-567/08 P: Ordinanza del Tribunale 17 dicembre 2009 — Nijs/Corte dei conti (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di non promuovere il ricorrente a titolo dell’esercizio 2005 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

38

2010/C 037/53

Causa T-396/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2009 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione (Procedimento sommario — Obbligo degli Stati membri di tutelare e migliorare la qualità dell’aria ambiente — Deroga concessa ad uno Stato membro — Rifiuto di riesame da parte della Commissione — Domanda di sospensione dell’esecuzione e di misure provvisorie — Irricevibilità)

38

2010/C 037/54

Causa T-446/09: Ricorso proposto il 9 novembre 2009 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commissione

39

2010/C 037/55

Causa T-454/09 P: Impugnazione proposta il 9 novembre 2009 da Rinse van Arum avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2009, causa F-139/07, van Arum/Parlamento

39

2010/C 037/56

Causa T-484/09: Ricorso proposto il 27 novembre 2009 — McLoughney/UAMI — Kern (Powerball)

40

2010/C 037/57

Causa T-485/09: Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 — Francia/Commissione

41

2010/C 037/58

Causa T-487/09: Ricorso proposto il 7 dicembre 2009 — ReValue Immobilienberatung/UAMI (ReValue)

41

2010/C 037/59

Causa T-488/09: Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Jager & Polacek/UAMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)

42

2010/C 037/60

Causa T-489/09: Ricorso presentato l'8 dicembre 2009 — Leali/Commissione

43

2010/C 037/61

Causa T-490/09: Ricorso presentato l'8 dicembre 2009 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Commissione

43

2010/C 037/62

Causa T-491/09: Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 — Spagna/Commissione

44

2010/C 037/63

Causa T-492/09: Ricorso proposto il 7 dicembre 2009 — MEDA Pharma/UAMI — Nycomed (ALLERNIL)

44

2010/C 037/64

Causa T-497/09: Ricorso proposto il 7 dicembre 2009 — LG Electronics/UAMI (KOMPRESSOR PLUS)

45

2010/C 037/65

Causa T-499/09: Ricorso proposto il 14 dicembre 2009 — Evonik Industries/UAMI (Rappresentazione di un rettangolo di colore porpora avente il lato destro arrotondato

45

2010/C 037/66

Causa T-500/09: Ricorso presentato il 7 dicembre 2009 — Italia/Commissione

46

2010/C 037/67

Causa T-501/09: Ricorso proposto l’8 dicembre 2009 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

46

2010/C 037/68

Causa T-504/09: Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Völkl/UAMI — Marker Völkl (VÖLKL)

47

2010/C 037/69

Causa T-422/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 décembre 2009 — Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione

48

2010/C 037/70

Causa T-76/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2009 — Bactria/Commissione

48

2010/C 037/71

Causa T-401/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2009 — Bactria/Commissione

48

2010/C 037/72

Causa T-199/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2009 — Akzo Nobel e a./Commissione

48

2010/C 037/73

Causa T-143/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2009 — UMG Recordings/UAMI — Osman (MOTOWN)

48

2010/C 037/74

Causa T-333/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2009 — Bull e a./Commissione

49

2010/C 037/75

Causa T-555/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 dicembre 2009 — IPublish Ganske Interactive Publishing/UAMI (Raffigurazione di uno strumento di navigazione)

49

2010/C 037/76

Causa T-174/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2009 — Complejo Agrícola/Commissione

49

2010/C 037/77

Causa T-208/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2009 — Mars/UAMI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

49

 

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 037/78

Causa F-8/09: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 15 dicembre 2009 — Apostolov/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso irricevibile — Tardività)

50

2010/C 037/79

Causa F-102/09: Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Bennett e a./UAMI

50

2010/C 037/80

Causa F-103/09: Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Allen e a./Commissione

51

2010/C 037/81

Causa F-104/09: Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Diego Canga Fano/Consiglio

51

2010/C 037/82

Causa F-105/09: Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Scheefer/Parlamento

52

2010/C 037/83

Causa F-106/09: Ricorso presentato il 30 dicembre 2009 — Pascual García/Commissione

52

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/1


2010/C 37/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 24 del 30.1.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 11 del 16.1.2010

GU C 312 del 19.12.2009

GU C 297 del 5.12.2009

GU C 282 del 21.11.2009

GU C 267 del 7.11.2009

GU C 256 del 24.10.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 9 novembre 2009 — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Causa C-438/09)

2010/C 37/02

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Bogusław Juliusz Dankowski

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi del sistema comune IVA, in particolare l’art. 17, n. 6, della sesta direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE) (1) non ostino alla normativa di uno Stato membro conformemente alla quale il soggetto passivo non ottiene il diritto alla detrazione dell’imposta a monte risultante da una fattura IVA emessa da soggetti non iscritti nel registro dei soggetti passivi dell’imposta sulle merci e sui servizi;

2)

se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante che:

a)

non sussistono dubbi sul fatto che le operazioni dichiarate sulla fattura IVA sono soggette all’IVA e sono state effettivamente poste in essere;

b)

le fatture contengono tutti i dati necessari a norma della legislazione comunitaria;

c)

la limitazione del diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’imposta a monte risultante da una fattura emessa da soggetti non registrati era operativa nell’ordinamento nazionale prima della data di adesione della Repubblica di Polonia alla Comunità:

3)

se la soluzione della prima questione dipenda dall’adempimento di criteri supplementari(ad esempio la dimostrazione che il soggetto passivo ha agito in buona fede).


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) l’11 novembre 2009 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Stanisława Tomaszewska

(Causa C-440/09)

2010/C 37/03

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Convenuto: Stanisława Tomaszewska

Questione pregiudiziale

Se l’art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (omissis) in combinato disposto con l’art. 15, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (omissis), vada interpretato nel senso che l’istituzione competente di uno Stato membro, avendo constatato che il lavoratore non ha soddisfatto la condizione del compimento di un periodo di assicurazione in tale Stato membro, sufficientemente lungo per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia conformemente alla sua legislazione, deve tener conto del periodo di assicurazione compiuto in un altro Stato membro e quindi ricalcolare il periodo di assicurazione da cui dipende l’acquisizione del diritto applicando la normativa risultante dal diritto nazionale e trattando il periodo di assicurazione compiuto nell’altro Stato come un periodo di assicurazione nello Stato di cui trattasi, o se invece deve aggiungere il periodo compiuto nell’altro Stato membro al periodo nazionale, precedentemente computato in base alla normativa rilevante.


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Niedersächsischen Finanzgericht (Germania) il 19 novembre 2009 — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln

(Causa C-450/09)

2010/C 37/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Niedersächsisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Ulrich Schröder

Convenuto: Finanzamt Hameln

Questione pregiudiziale

Ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE si sottopone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 56 CE o 12 CE ostino al divieto, per un familiare soggetto ad un obbligo fiscale limitato in Germania, di dedurre rendite relative a redditi derivanti da canoni di locazione e affitto a titolo di spese straordinarie, diversamente da quanto previsto per i contribuenti soggetti ad un obbligo fiscale illimitato.


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 23 novembre 2009 — Claude Chartry/Stato belga

(Causa C-457/09)

2010/C 37/05

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Claude Chartry

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

«Se l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1o novembre 1993, nonché l’art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea ostino a che una legge nazionale come quella del 12 luglio 2009, recante modifica dell’art. 26 della legge speciale del 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage, imponga di adire in via preliminare la Cour constitutionnelle a un giudice il quale constati che un contribuente è stato privato da un’altra legge nazionale, ossia l’art. 49 della legge-programma del 9 luglio 2004, della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, integrato nel diritto comunitario, senza che tale giudice possa assicurare immediatamente l’effetto diretto del diritto comunitario nella controversia di cui è investito né esercitare un controllo di convenzionalità nel caso in cui la Cour constitutionnelle abbia riconosciuto la compatibilità della legge nazionale con i diritti fondamentali garantiti dal titolo II della Costituzione».


13.2.2010   

IT

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C 37/4


Impugnazione proposta il 23 novembre 2009 dalla The Wellcome Foundation Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-493/07, The Wellcome Foundation Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-461/09 P)

2010/C 37/06

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Wellcome Foundation Ltd (rappresentante: R. Gilbey, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Serono Genetics Institute S.A.

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, confermando la decisione impugnata della commissione di ricorso, il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario (1);

annullare la sentenza impugnata confermando la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui ha opposto diniego alla richiesta di annullamento di tutte le decisioni dell’UAMI e del Tribunale di prima istanza relative alle spese, e condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che, in considerazione dei fatti come risultano dai registri dei marchi e come presentati dinanzi all’UAMI, il Tribunale di primo grado ha ritenuto senza fondamento giuridico che il grado di attenzione del pubblico pertinente fosse elevato.

La ricorrente adduce che il Tribunale di primo grado ha rifiutato di prendere in considerazione le prove da essa prodotte, laddove tali prove avrebbero dovuto essere ammissibili, dal momento che consistevano in un semplice ampliamento degli argomenti e delle prove già prodotti dinanzi all’UAMI.

La ricorrente sostiene che, per descrivere il grado di somiglianza dei prodotti, il Tribunale di primo grado ha utilizzato una terminologia vaga ed incoerente, omettendo così di motivare in modo preciso, esatto e coerente la sentenza impugnata.

La ricorrente ritiene che, alla luce dei fatti sottoposti al Tribunale di prima istanza, quest'ultimo abbia applicato criteri giuridicamente inesatti, incompleti e carenti per concludere che la commistione di ricorso giustamente ha stimato che i prodotti presentassero un limitato grado di somiglianza.

La ricorrente afferma che, alla luce dei fatti sottoposti al Tribunale di prima istanza, quest'ultimo, concludendo che i segni presentavano un limitato grado di somiglianza, non ha applicato il criterio appropriato per effettuare il raffronto globale dei segni.

Infine, la ricorrente allega che il Tribunale di prima istanza ha fondato la propria conclusione quanto al rischio di confusione su criteri giuridicamente inesatti, incompleti o carenti, in quanto ha applicato tali criteri giuridicamente inesatti, incompleti o carenti per definire il pubblico pertinente, valutare il grado di somiglianza di prodotti e valutare il grado di somiglianza dei segni.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/4


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-465/09 P)

2010/C 37/07

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado e ordinargli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente;

Condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1)

Errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, relativa al venir meno dell’oggetto nella causa T-32/01.

2)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che la conclusione di un procedimento di indagine formale relativo alla misura fiscale controversa, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), avrebbe richiesto l’esistenza di una decisione esplicita della Commissione in tal senso (diretta allo Stato membro).

3)

Snaturamento della decisione 28 novembre 2000, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che detta decisione avrebbe posto fine ad un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa che avrebbe tratto origine da una denuncia depositata nell’aprile del 1994. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa, nell’anno 2000, doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

4)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali di onere e valutazione della prova, particolarmente con riferimento alla prova documentale costituita dalla decisione 28 novembre 2000 (sua credibilità e efficacia probatoria). Violazione del diritto ad un giusto processo.

5)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali di valutazione e onere della prova con riferimento agli indizi obiettivi, pertinenti, concordi e concludenti che operano nel caso di specie e che dimostrano che, anteriormente alla decisione 28 novembre 2000, la Commissione aveva esaminato preliminarmente la misura fiscale controversa e aveva concluso tale esame. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa nel 2000 doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

6)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali in materia di ammissione della prova decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente, in merito all’esibizione di taluni documenti della Commissione, la quale alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere l’asserto del ricorrente, si rivela essenziale per la difesa dei suoi interessi. Violazione del diritto ad un giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


13.2.2010   

IT

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C 37/5


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02, Território Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-466/09 P)

2010/C 37/08

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado e ordinargli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente;

Condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1)

Errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, relativa al venir meno dell’oggetto nella causa T-30/01.

2)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che la conclusione di un procedimento di indagine formale relativo alla misura fiscale controversa, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), avrebbe richiesto l’esistenza di una decisione esplicita della Commissione in tal senso (diretta allo Stato membro).

3)

Snaturamento della decisione 28 novembre 2000, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che detta decisione avrebbe posto fine ad un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa che avrebbe tratto origine da una denuncia depositata nell’aprile del 1994. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa, nell’anno 2000, doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

4)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali di onere e valutazione della prova, particolarmente con riferimento alla prova documentale costituita dalla decisione 28 novembre 2000 (sua credibilità e efficacia probatoria). Violazione del diritto ad un giusto processo.

5)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali di valutazione e onere della prova con riferimento agli indizi obiettivi, pertinenti, concordi e concludenti che operano nel caso di specie e che dimostrano che, anteriormente alla decisione 28 novembre 2000, la Commissione aveva esaminato preliminarmente la misura fiscale controversa e aveva concluso tale esame. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa nel 2000 doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

6)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali in materia di ammissione della prova decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente, in merito all’esibizione di taluni documenti della Commissione, la quale alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere l’asserto del ricorrente, si rivela essenziale per la difesa dei suoi interessi. Violazione del diritto ad un giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


13.2.2010   

IT

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C 37/6


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-467/09 P)

2010/C 37/09

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado e ordinargli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente;

Condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1)

Errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, relativa al venir meno dell’oggetto nella causa T-31/01.

2)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che la conclusione di un procedimento di indagine formale relativo alla misura fiscale controversa, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), avrebbe richiesto l’esistenza di una decisione esplicita della Commissione in tal senso (diretta allo Stato membro).

3)

Snaturamento della decisione 28 novembre 2000, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che detta decisione avrebbe posto fine ad un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa che avrebbe tratto origine da una denuncia depositata nell’aprile del 1994. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa, nell’anno 2000, doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

4)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali di onere e valutazione della prova, particolarmente con riferimento alla prova documentale costituita dalla decisione 28 novembre 2000 (sua credibilità e efficacia probatoria). Violazione del diritto ad un giusto processo.

5)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali di valutazione e onere della prova con riferimento agli indizi obiettivi, pertinenti, concordi e concludenti che operano nel caso di specie e che dimostrano che, anteriormente alla decisione 28 novembre 2000, la Commissione aveva esaminato preliminarmente la misura fiscale controversa e aveva concluso tale esame. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa nel 2000 doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

6)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali in materia di ammissione della prova decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente, in merito all’esibizione di taluni documenti della Commissione, la quale alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere l’asserto del ricorrente, si rivela essenziale per la difesa dei suoi interessi. Violazione del diritto ad un giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/7


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01, nonché da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-468/09 P)

2010/C 37/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che la conclusione di un procedimento di indagine formale relativo alla misura fiscale controversa, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), avrebbe richiesto l’esistenza di una decisione esplicita della Commissione in tal senso (diretta allo Stato membro).

2)

Snaturamento della decisione 28 novembre 2000, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che detta decisione avrebbe posto fine ad un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa che avrebbe tratto origine da una denuncia depositata nell’aprile del 1994. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa, nell’anno 2000, doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

3)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali di onere e valutazione della prova, particolarmente con riferimento alla prova documentale costituita dalla decisione 28 novembre 2000 (sua credibilità e efficacia probatoria). Violazione del diritto ad un giusto processo.

4)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali di valutazione e onere della prova con riferimento agli indizi obiettivi, pertinenti, concordi e concludenti che operano nel caso di specie e che dimostrano che, anteriormente alla decisione 28 novembre 2000, la Commissione aveva esaminato preliminarmente la misura fiscale controversa e aveva concluso tale esame. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa nel 2000 doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

5)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe confermato la valutazione in quanto aiuti al funzionamento della misura fiscale controversa adottata nel 1993 mediante l’applicazione della definizione di aiuto all’investimento basata sulle direttive in materia di aiuti a finalità regionale del 1998. Violazione del principio della certezza del diritto, in particolare del principio di irretroattività.

6)

Errore di diritto in merito al concetto di «informazione pertinente» per l’esame preliminare di un regime fiscale nell’ambito degli aiuti di Stato, che induce il Tribunale a non valutare che la durata del procedimento preliminare è stata irragionevole.

7)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che il periodo di 79 mesi, nel caso esaminato, non sia una durata irragionevole per un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa e avrebbe quindi dichiarato che l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in collegamento con il principio della certezza del diritto, non sia stato violato.

8)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che il periodo di 79 mesi, nel caso esaminato, non sia una durata irragionevole per un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa e avrebbe quindi dichiarato che l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in collegamento con il principio di buona amministrazione, non sia stato violato.

9)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che, nel caso concreto, non concorrono circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che ostano a che sia disposto il recupero degli aiuti in base all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Snaturamento della decisione.

10)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che, nel caso concreto, il principio della parità di trattamento, che osta a che si è risposto il recupero degli aiuti in base all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, non sia stato violato.

11)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali in materia di ammissione della prova decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente, in merito all’esibizione di taluni documenti della Commissione, la quale alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere l’asserto del ricorrente, si rivela essenziale per la difesa dei suoi interessi. Violazione del diritto ad un giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/8


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01, nonché da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-469/09 P)

2010/C 37/11

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (rappresentanti: avv. ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che la conclusione di un procedimento di indagine formale relativo alla misura fiscale controversa, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), avrebbe richiesto l’esistenza di una decisione esplicita della Commissione in tal senso (diretta allo Stato membro).

2)

Snaturamento della decisione 28 novembre 2000, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che detta decisione avrebbe posto fine ad un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa che avrebbe tratto origine da una denuncia depositata nell’aprile del 1994. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa, nell’anno 2000, doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

3)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali di onere e valutazione della prova, particolarmente con riferimento alla prova documentale costituita dalla decisione 28 novembre 2000 (sua credibilità e efficacia probatoria). Violazione del diritto ad un giusto processo.

4)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali di valutazione e onere della prova con riferimento agli indizi obiettivi, pertinenti, concordi e concludenti che operano nel caso di specie e che dimostrano che, anteriormente alla decisione 28 novembre 2000, la Commissione aveva esaminato preliminarmente la misura fiscale controversa e aveva concluso tale esame. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa nel 2000 doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

5)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe confermato la valutazione in quanto aiuti al funzionamento della misura fiscale controversa adottata nel 1993 mediante l’applicazione della definizione di aiuto all’investimento basata sulle direttive in materia di aiuti a finalità regionale del 1998. Violazione del principio della certezza del diritto, in particolare del principio di irretroattività.

6)

Errore di diritto in merito al concetto di «informazione pertinente» per l’esame preliminare di un regime fiscale nell’ambito degli aiuti di Stato, che induce il Tribunale a non valutare che la durata del procedimento preliminare è stata irragionevole.

7)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che il periodo di 79 mesi, nel caso esaminato, non sia una durata irragionevole per un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa e avrebbe quindi dichiarato che l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in collegamento con il principio della certezza del diritto, non sia stato violato.

8)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che il periodo di 79 mesi, nel caso esaminato, non sia una durata irragionevole per un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa e avrebbe quindi dichiarato che l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in collegamento con il principio di buona amministrazione, non sia stato violato.

9)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che, nel caso concreto, non concorrono circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che ostano a che sia disposto il recupero degli aiuti in base all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Snaturamento della decisione.

10)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che, nel caso concreto, il principio della parità di trattamento, che osta a che si è risposto il recupero degli aiuti in base all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, non sia stato violato.

11)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali in materia di ammissione della prova decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente, in merito all’esibizione di taluni documenti della Commissione, la quale alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere l’asserto del ricorrente, si rivela essenziale per la difesa dei suoi interessi. Violazione del diritto ad un giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/10


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01, nonché da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-470/09 P)

2010/C 37/12

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (rappresentanti: avv. ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che la conclusione di un procedimento di indagine formale relativo alla misura fiscale controversa, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), avrebbe richiesto l’esistenza di una decisione esplicita della Commissione in tal senso (diretta allo Stato membro).

2)

Snaturamento della decisione 28 novembre 2000, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che detta decisione avrebbe posto fine ad un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa che avrebbe tratto origine da una denuncia depositata nell’aprile del 1994. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa, nell’anno 2000, doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

3)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali di onere e valutazione della prova, particolarmente con riferimento alla prova documentale costituita dalla decisione 28 novembre 2000 (sua credibilità e efficacia probatoria). Violazione del diritto ad un giusto processo.

4)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali di valutazione e onere della prova con riferimento agli indizi obiettivi, pertinenti, concordi e concludenti che operano nel caso di specie e che dimostrano che, anteriormente alla decisione 28 novembre 2000, la Commissione aveva esaminato preliminarmente la misura fiscale controversa e aveva concluso tale esame. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa nel 2000 doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

5)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe confermato la valutazione in quanto aiuti al funzionamento della misura fiscale controversa adottata nel 1993 mediante l’applicazione della definizione di aiuto all’investimento basata sulle direttive in materia di aiuti a finalità regionale del 1998. Violazione del principio della certezza del diritto, in particolare del principio di irretroattività.

6)

Errore di diritto in merito al concetto di «informazione pertinente» per l’esame preliminare di un regime fiscale nell’ambito degli aiuti di Stato, che induce il Tribunale a non valutare che la durata del procedimento preliminare è stata irragionevole.

7)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che il periodo di 79 mesi, nel caso esaminato, non sia una durata irragionevole per un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa e avrebbe quindi dichiarato che l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in collegamento con il principio della certezza del diritto, non sia stato violato.

8)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che il periodo di 79 mesi, nel caso esaminato, non sia una durata irragionevole per un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa e avrebbe quindi dichiarato che l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in collegamento con il principio di buona amministrazione, non sia stato violato.

9)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che, nel caso concreto, non concorrono circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che ostano a che sia disposto il recupero degli aiuti in base all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Snaturamento della decisione.

10)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che, nel caso concreto, il principio della parità di trattamento, che osta a che si è risposto il recupero degli aiuti in base all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, non sia stato violato.

11)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali in materia di ammissione della prova decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente, in merito all’esibizione di taluni documenti della Commissione, la quale alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere l’asserto del ricorrente, si rivela essenziale per la difesa dei suoi interessi. Violazione del diritto ad un giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/11


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, nonché T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-471/09 P)

2010/C 37/13

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (rappresentanti: avv. ti I. Sáenz-Cortabarría-Fernández e M. Morales Isasi)

Altra parte nel procedimento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto valutando nella fattispecie che non sussistessero circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che osta a che sia disposto il recupero degli aiuti a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (1), in collegamento con il principio della tutela del legittimo affidamento. Snaturamento dei termini della controversia e violazione del principio del contraddittorio. Travisamento della giurispudenza in materia di motivazione. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali di valutazione della prova e prescindendo dal contenuto materiale di documenti rilevanti nella fattispecie.

Né la differenza formale tra la misura fiscale controversa e la misura oggetto della decisione 93/337 (2), né il fatto che la Commissione sarebbe stata legittimata a motivare il criterio di scelta con un elemento diverso da quello che figura esplicitamente nella decisione 93/337, né la dichiarazione di incompatibilità che compare nella decisione 93/337, costituirebbero ragioni sufficienti in diritto perché il Tribunale non consideri che esista una circostanza eccezionale la quale, di per sé o combinata con altre circostanze concorrenti nel caso di specie, osta a che la Commissione disponga il recupero degli aiuti cui si riferisce la decisione controversa.

Il Tribunale, considerando che le misure controverse nelle cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02 non sono simili alla misura fiscale controversa per ragioni tecnico-fiscali e di ampiezza del credito d’imposta, ha commesso uno snaturamento dei termini della controversia tra le parti, ha violato il principio del contraddittorio incorrendo, inoltre, in una manifesta violazione di una determinata giurisprudenza in materia di motivazione.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che l’atteggiamento della Commissione rispetto all’esenzione fiscale e/o al credito d’imposta del 1993 — secondo quanto risulta dalla documentazione agli atti, che non è stata valutata dal Tribunale, con violazione di norme processuali — non costituirebbe una circostanza eccezionale che abbia potuto giustificare alcun tipo di legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa, il quale osterebbe al recupero degli aiuti in forza dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, perché in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento.

2)

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto non osservando il primo paragrafo dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999, in collegamento con il principio di proporzionalità, il quale vieta che si disponga il recupero di aiuti agli investimenti che non eccedono i limiti massimi degli auti regionali.

Il Tribunale avrebbe violato il principio generale di proporzionalità non considerando che la Commissione aveva violato tale principio esigendo il recupero di tutte le cifre concesse in base al credito d’imposta del 45 % degli investimenti, in luogo soltanto di quelle che eccedevano il limite massimo degli aiuti regionali nel Paese Basco.

3)

Il Tribunale di primo grado avrebbe inoltre commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali in materia di ammissione della prova e decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente con riferimento all’esibizione di taluni documenti della Commissione, i quali, alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere il ricorso proposto, si rivelerebbero essenziali per la difesa degli interessi del ricorrente. Violazione del diritto al giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.

Il Tribunale di primo grado avrebbe violato, non ammettendo la prova richiesta, il diritto fondamentale ad un giusto processo spettante al ricorrente, in quanto avrebbe respinto l’ammissione di una prova che risulta essenziale per il ricorrente, e avrebbe violato così i suoi diritti alla difesa, proprio per il fatto che la domanda del ricorrente è stata respinta con l’argomento che egli non avrebbe provato esattamente quanto intendeva provare grazie alla prova non ammessa: se non già la posizione definitiva esplicita di rigetto della Commissione rispetto alla denuncia del 1994 contro disposizioni fiscali adottate nel 1993 (incluso un credito d’imposta), che sono misure sostanzialmente identiche a quella controversa, quanto meno l’orientamento della Commissione costituirebbe una circostanza eccezionale, in quanto sarebbe stato tale comportamento a ingenerare il legittimo affidamento nella regolarità delle misure fiscali del 1993, con la conseguenza dell’adozione della misura fiscale controversa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 10 maggio 1993, 93/337/CEE, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25).


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/12


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, nonché T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-472/09 P)

2010/C 37/14

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (rappresentanti: avv. ti I. Sáenz-Cortabarría-Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto valutando nella fattispecie che non sussistessero circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che osta a che sia disposto il recupero degli aiuti a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (1), in collegamento con il principio della tutela del legittimo affidamento. Snaturamento dei termini della controversia e violazione del principio del contraddittorio. Travisamento della giurispudenza in materia di motivazione. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali di valutazione della prova e prescindendo dal contenuto materiale di documenti rilevanti nella fattispecie.

Né la differenza formale tra la misura fiscale controversa e la misura oggetto della decisione 93/337 (2), né il fatto che la Commissione sarebbe stata legittimata a motivare il criterio di scelta con un elemento diverso da quello che figura esplicitamente nella decisione 93/337, né la dichiarazione di incompatibilità che compare nella decisione 93/337, costituirebbero ragioni sufficienti in diritto perché il Tribunale non consideri che esista una circostanza eccezionale la quale, di per sé o combinata con altre circostanze concorrenti nel caso di specie, osta a che la Commissione disponga il recupero degli aiuti cui si riferisce la decisione controversa.

Il Tribunale, considerando che le misure controverse nelle cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02 non sono simili alla misura fiscale controversa per ragioni tecnico-fiscali e di ampiezza del credito d’imposta, ha commesso uno snaturamento dei termini della controversia tra le parti, ha violato il principio del contraddittorio incorrendo, inoltre, in una manifesta violazione di una determinata giurisprudenza in materia di motivazione.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che l’atteggiamento della Commissione rispetto all’esenzione fiscale e/o al credito d’imposta del 1993 — secondo quanto risulta dalla documentazione agli atti, che non è stata valutata dal Tribunale, con violazione di norme processuali — non costituirebbe una circostanza eccezionale che abbia potuto giustificare alcun tipo di legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa, il quale osterebbe al recupero degli aiuti in forza dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, perché in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento.

2)

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto non osservando il primo paragrafo dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999, in collegamento con il principio di proporzionalità, il quale vieta che si disponga il recupero di aiuti agli investimenti che non eccedono i limiti massimi degli auti regionali.

Il Tribunale avrebbe violato il principio generale di proporzionalità non considerando che la Commissione aveva violato tale principio esigendo il recupero di tutte le cifre concesse in base al credito d’imposta del 45 % degli investimenti, in luogo soltanto di quelle che eccedevano il limite massimo degli aiuti regionali nel Paese Basco.

3)

Il Tribunale di primo grado avrebbe inoltre commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali in materia di ammissione della prova e decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente con riferimento all’esibizione di taluni documenti della Commissione, i quali, alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere il ricorso proposto, si rivelerebbero essenziali per la difesa degli interessi del ricorrente. Violazione del diritto al giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.

Il Tribunale di primo grado avrebbe violato, non ammettendo la prova richiesta, il diritto fondamentale ad un giusto processo spettante al ricorrente, in quanto avrebbe respinto l’ammissione di una prova che risulta essenziale per il ricorrente, e avrebbe violato così i suoi diritti alla difesa, proprio per il fatto che la domanda del ricorrente è stata respinta con l’argomento che egli non avrebbe provato esattamente quanto intendeva provare grazie alla prova non ammessa: se non già la posizione definitiva esplicita di rigetto della Commissione rispetto alla denuncia del 1994 contro disposizioni fiscali adottate nel 1993 (incluso un credito d’imposta), che sono misure sostanzialmente identiche a quella controversa, quanto meno l’orientamento della Commissione costituirebbe una circostanza eccezionale, in quanto sarebbe stato tale comportamento a ingenerare il legittimo affidamento nella regolarità delle misure fiscali del 1993, con la conseguenza dell’adozione della misura fiscale controversa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 10 maggio 1993, 93/337/CEE, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25).


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/14


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, nonché T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-473/09 P)

2010/C 37/15

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto valutando nella fattispecie che non sussistessero circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che osta a che sia disposto il recupero degli aiuti a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (1), in collegamento con il principio della tutela del legittimo affidamento. Snaturamento dei termini della controversia e violazione del principio del contraddittorio. Travisamento della giurispudenza in materia di motivazione. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali di valutazione della prova e prescindendo dal contenuto materiale di documenti rilevanti nella fattispecie.

Né la differenza formale tra la misura fiscale controversa e la misura oggetto della decisione 93/337 (2), né il fatto che la Commissione sarebbe stata legittimata a motivare il criterio di scelta con un elemento diverso da quello che figura esplicitamente nella decisione 93/337, né la dichiarazione di incompatibilità che compare nella decisione 93/337, costituirebbero ragioni sufficienti in diritto perché il Tribunale non consideri che esista una circostanza eccezionale la quale, di per sé o combinata con altre circostanze concorrenti nel caso di specie, osta a che la Commissione disponga il recupero degli aiuti cui si riferisce la decisione controversa.

Il Tribunale, considerando che le misure controverse nelle cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02 non sono simili alla misura fiscale controversa per ragioni tecnico-fiscali e di ampiezza del credito d’imposta, ha commesso uno snaturamento dei termini della controversia tra le parti, ha violato il principio del contraddittorio incorrendo, inoltre, in una manifesta violazione di una determinata giurisprudenza in materia di motivazione.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che l’atteggiamento della Commissione rispetto all’esenzione fiscale e/o al credito d’imposta del 1993 — secondo quanto risulta dalla documentazione agli atti, che non è stata valutata dal Tribunale, con violazione di norme processuali — non costituirebbe una circostanza eccezionale che abbia potuto giustificare alcun tipo di legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa, il quale osterebbe al recupero degli aiuti in forza dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, perché in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento.

2)

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto non osservando il primo paragrafo dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999, in collegamento con il principio di proporzionalità, il quale vieta che si disponga il recupero di aiuti agli investimenti che non eccedono i limiti massimi degli auti regionali.

Il Tribunale avrebbe violato il principio generale di proporzionalità non considerando che la Commissione aveva violato tale principio esigendo il recupero di tutte le cifre concesse in base al credito d’imposta del 45 % degli investimenti, in luogo soltanto di quelle che eccedevano il limite massimo degli aiuti regionali nel Paese Basco.

3)

Il Tribunale di primo grado avrebbe inoltre commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali in materia di ammissione della prova e decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente con riferimento all’esibizione di taluni documenti della Commissione, i quali, alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere il ricorso proposto, si rivelerebbero essenziali per la difesa degli interessi del ricorrente. Violazione del diritto al giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.

Il Tribunale di primo grado avrebbe violato, non ammettendo la prova richiesta, il diritto fondamentale ad un giusto processo spettante al ricorrente, in quanto avrebbe respinto l’ammissione di una prova che risulta essenziale per il ricorrente, e avrebbe violato così i suoi diritti alla difesa, proprio per il fatto che la domanda del ricorrente è stata respinta con l’argomento che egli non avrebbe provato esattamente quanto intendeva provare grazie alla prova non ammessa: se non già la posizione definitiva esplicita di rigetto della Commissione rispetto alla denuncia del 1994 contro disposizioni fiscali adottate nel 1993 (incluso un credito d’imposta), che sono misure sostanzialmente identiche a quella controversa, quanto meno l’orientamento della Commissione costituirebbe una circostanza eccezionale, in quanto sarebbe stato tale comportamento a ingenerare il legittimo affidamento nella regolarità delle misure fiscali del 1993, con la conseguenza dell’adozione della misura fiscale controversa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 10 maggio 1993, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25).


13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/15


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, nonché T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-474/09 P)

2010/C 37/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto valutando nella fattispecie che non sussistessero circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che osta a che sia disposto il recupero degli aiuti a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (1), in collegamento con il principio della tutela del legittimo affidamento. Snaturamento dei termini della controversia e violazione del principio del contraddittorio. Travisamento della giurispudenza in materia di motivazione.

Né la differenza formale tra la misura fiscale controversa e la misura oggetto della decisione 93/337 (2), né il fatto che la Commissione sarebbe stata legittimata a motivare il criterio di scelta con un elemento diverso da quello che figura esplicitamente nella decisione 93/337, né la dichiarazione di incompatibilità che compare nella decisione 93/337, costituirebbero ragioni sufficienti in diritto perché il Tribunale non consideri che esista una circostanza eccezionale la quale, di per sé o combinata con altre circostanze concorrenti nel caso di specie, osta a che la Commissione disponga il recupero degli aiuti cui si riferisce la decisione controversa.

Il Tribunale, considerando che le misure controverse nelle cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02 non sono simili alla misura fiscale controversa per ragioni tecnico-fiscali e di ampiezza del credito d’imposta, ha commesso uno snaturamento dei termini della controversia tra le parti, ha violato il principio del contraddittorio incorrendo, inoltre, in una manifesta violazione di una determinata giurisprudenza in materia di motivazione.

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto considerando che l’orientamento della Commissione con riferimento all’esenzione fiscale del 1993, come anche rispetto al credito d’imposta previsto dalla legge n. 22/1993, non costituisca una circostanza eccezionale che abbia potuto giustificare qualche legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa, il quale osterebbe al recupero degli aiuti in forza dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, proprio in quanto tale recupero sarebbe contrario al principio della tutela del legittimo affidamento.

2)

Il Tribunale di primo grado avrebbe inoltre commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali in materia di ammissione della prova e decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente con riferimento all’esibizione di taluni documenti della Commissione, i quali, alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere il ricorso proposto, si rivelerebbero essenziali per la difesa degli interessi del ricorrente. Violazione del diritto al giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.

Il Tribunale di primo grado avrebbe violato, non ammettendo la prova richiesta, il diritto fondamentale ad un giusto processo spettante al ricorrente, in quanto avrebbe respinto l’ammissione di una prova che risulta essenziale per il ricorrente, e avrebbe violato così i suoi diritti alla difesa, proprio per il fatto che la domanda del ricorrente è stata respinta con l’argomento che egli non avrebbe provato esattamente quanto intendeva provare grazie alla prova non ammessa: se non già la posizione definitiva esplicita della Commissione di respingere la denuncia del 1994 contro un provvedimento sostanzialmente identico adottato nel 1993, quanto meno l’orientamento della Commissione costituirebbe una circostanza eccezionale, in quanto sarebbe stato tale comportamento a ingenerare il legittimo affidamento nella regolarità delle misure fiscali del 1993, con la conseguenza dell’adozione della misura fiscale controversa del 1996.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 10 maggio 1993, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25).


13.2.2010   

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Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01 e T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-475/09 P)

2010/C 37/17

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto valutando nella fattispecie che non sussistessero circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che osta a che sia disposto il recupero degli aiuti a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (1), in collegamento con il principio della tutela del legittimo affidamento. Snaturamento dei termini della controversia e violazione del principio del contraddittorio. Travisamento della giurispudenza in materia di motivazione. Né la differenza formale tra la misura fiscale controversa e la misura oggetto della decisione 93/337 (2), né il fatto che la Commissione sarebbe stata legittimata a motivare il criterio di scelta con un elemento diverso da quello che figura esplicitamente nella decisione 93/337, né la dichiarazione di incompatibilità che compare nella decisione 93/337, costituirebbero ragioni sufficienti in diritto perché il Tribunale non consideri che esista una circostanza eccezionale la quale, di per sé o combinata con altre circostanze concorrenti nel caso di specie, osta a che la Commissione disponga il recupero degli aiuti cui si riferisce la decisione controversa.

Il Tribunale, considerando che le misure controverse nelle cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02 non sono simili alla misura fiscale controversa per ragioni tecnico-fiscali e di ampiezza del credito d’imposta, ha commesso uno snaturamento dei termini della controversia tra le parti, ha violato il principio del contraddittorio incorrendo, inoltre, in una manifesta violazione di una determinata giurisprudenza in materia di motivazione.

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto considerando che l’orientamento della Commissione con riferimento all’esenzione fiscale del 1993, come anche rispetto al credito d’imposta previsto dalla legge n. 22/1993, non costituisca una circostanza eccezionale che abbia potuto giustificare qualche legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa, il quale osterebbe al recupero degli aiuti in forza dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, proprio in quanto tale recupero sarebbe contrario al principio della tutela del legittimo affidamento.

2)

Il Tribunale di primo grado avrebbe inoltre commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali in materia di ammissione della prova e decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente con riferimento all’esibizione di taluni documenti della Commissione, i quali, alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere il ricorso proposto, si rivelerebbero essenziali per la difesa degli interessi del ricorrente. Violazione del diritto al giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.

Il Tribunale di primo grado avrebbe violato, non ammettendo la prova richiesta, il diritto fondamentale ad un giusto processo spettante al ricorrente, in quanto avrebbe respinto l’ammissione di una prova che risulta essenziale per il ricorrente, e avrebbe violato così i suoi diritti alla difesa, proprio per il fatto che la domanda del ricorrente è stata respinta con l’argomento che egli non avrebbe provato esattamente quanto intendeva provare grazie alla prova non ammessa: se non già la posizione definitiva esplicita della Commissione di respingere la denuncia del 1994 contro un provvedimento sostanzialmente identico adottato nel 1993, quanto meno l’orientamento della Commissione costituirebbe una circostanza eccezionale, in quanto sarebbe stato tale comportamento a ingenerare il legittimo affidamento nella regolarità delle misure fiscali del 1993, con la conseguenza dell’adozione della misura fiscale controversa del 1996.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 10 maggio 1993, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25).


13.2.2010   

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C 37/17


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01 e T-265/01, T-266/01, nonché T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco y otros/Comisión de las Comunidades Europeas

(Causa C-476/09 P)

2010/C 37/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto valutando nella fattispecie che non sussistessero circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che osta a che sia disposto il recupero degli aiuti a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (1), in collegamento con il principio della tutela del legittimo affidamento. Snaturamento dei termini della controversia e violazione del principio del contraddittorio. Travisamento della giurispudenza in materia di motivazione. Né la differenza formale tra la misura fiscale controversa e la misura oggetto della decisione 93/337 (2), né il fatto che la Commissione sarebbe stata legittimata a motivare il criterio di scelta con un elemento diverso da quello che figura esplicitamente nella decisione 93/337, né la dichiarazione di incompatibilità che compare nella decisione 93/337, costituirebbero ragioni sufficienti in diritto perché il Tribunale non consideri che esista una circostanza eccezionale la quale, di per sé o combinata con altre circostanze concorrenti nel caso di specie, osta a che la Commissione disponga il recupero degli aiuti cui si riferisce la decisione controversa.

Il Tribunale, considerando che le misure controverse nelle cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02 non sono simili alla misura fiscale controversa per ragioni tecnico-fiscali e di ampiezza del credito d’imposta, ha commesso uno snaturamento dei termini della controversia tra le parti, ha violato il principio del contraddittorio incorrendo, inoltre, in una manifesta violazione di una determinata giurisprudenza in materia di motivazione.

Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto considerando che l’orientamento della Commissione con riferimento all’esenzione fiscale del 1993, come anche rispetto al credito d’imposta previsto dalla legge n. 22/1993, non costituisca una circostanza eccezionale che abbia potuto giustificare qualche legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa, il quale osterebbe al recupero degli aiuti in forza dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, proprio in quanto tale recupero sarebbe contrario al principio della tutela del legittimo affidamento.

2)

Il Tribunale di primo grado avrebbe inoltre commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali in materia di ammissione della prova e decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente con riferimento all’esibizione di taluni documenti da parte della Commissione, i quali, alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere il ricorso proposto, si rivelerebbero essenziali per la difesa degli interessi del ricorrente. Violazione del diritto al giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.

Il Tribunale di primo grado avrebbe violato, non ammettendo la prova richiesta, il diritto fondamentale ad un giusto processo spettante al ricorrente, in quanto avrebbe respinto l’ammissione di una prova che risulta essenziale per il ricorrente, e avrebbe violato così i suoi diritti alla difesa, proprio per il fatto che la domanda del ricorrente è stata respinta con l’argomento che egli non avrebbe provato esattamente quanto intendeva provare grazie alla prova non ammessa: se non già la posizione definitiva esplicita della Commissione di respingere la denuncia del 1994 contro un provvedimento sostanzialmente identico adottato nel 1993, quanto meno l’orientamento della Commissione costituirebbe una circostanza eccezionale, in quanto sarebbe stato tale comportamento a ingenerare il legittimo affidamento nella regolarità delle misure fiscali del 1993, con la conseguenza dell’adozione della misura fiscale controversa del 1996.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 10 maggio 1993, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25).


13.2.2010   

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C 37/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (France) il 25 novembre 2009 — Charles Defossez/Christian Wiart, commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi, CGEA di Lille

(Causa C-477/09)

2010/C 37/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Charles Defossez

Convenuti: Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi (Fondo per i lavoratori licenziati in caso di chiusura d’impresa), CGEA di Lille

Questioni pregiudiziali

[Se] l’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002 (2), 2002/74/CE, il quale prevede, al n. 1, che, quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza, l’organismo di garanzia competente per il pagamento delle spettanze insolute dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro e, al n. 2, che la portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dall’ordinamento giuridico cui è soggetto l’ente di garanzia competente, debba essere interpretato nel senso che esso designi l’ente di garanzia competente, escludendone ogni altro, ovvero se, tenuto conto della finalità della direttiva, che è quella di consolidare i diritti dei lavoratori che si avvalgano della libertà di circolazione, nonché dell’art. 9, n. 1, della medesima direttiva, ai sensi del quale quest’ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati, il suddetto articolo sia da intendersi nel senso che esso non privi il lavoratore subordinato del diritto di avvalersi, in luogo della garanzia del detto ente, di quella più favorevole dell’ente presso il quale il suo datore di lavoro si sia assicurato e abbia versato i contributi in applicazione del diritto nazionale.


(1)  GU L 283, pag. 23.

(2)  GU L 270, pag. 10.


13.2.2010   

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C 37/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia provincial de Tarragona (Spagna) il 30 novembre 2009 — Procedimento penale a carico di Magatte Gueye

(Causa C-483/09)

2010/C 37/20

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia provincial de Tarragona

Parti

Appellante: Magatte Gueye.

Altre parti nel procedimento: Ministerio Fiscal y Eva Caldes.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto della vittima di essere sentita menzionato all’ottavo «considerando» della decisione quadro (1) debba essere interpretato come un obbligo positivo per le autorità nazionali competenti a perseguire e sanzionare i comportamenti violenti di consentire che la vittima esprima le propri valutazioni, riflessioni ed opinioni in merito agli effetti diretti sulla sua vita che potrebbero derivare dall’irrogazione di pene all’aggressore con cui essa intrattiene una relazione familiare o uno stretto legame affettivo.

2)

Se l’art. 2 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati di riconoscere i diritti e gli interessi giuridicamente protetti della vittima impone di tenere conto del suo parere quando le conseguenze penali del procedimento potrebbero compromettere gravemente e direttamente l’esercizio del suo diritto al libero sviluppo della personalità e della vita privata e familiare.

3)

Se l’art. 2 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali non possono non prendere in considerazione la libera volontà della vittima qualora essa si opponga all’imposizione o al mantenimento di una misura di allontanamento, l’aggressore sia un familiare, e non venga constatata una situazione oggettiva di rischio di reiterazione del reato, sia accertato un livello di competenza personale, sociale, culturale ed emotiva tale da escludere la sottomissione all’aggressore, oppure se detta misura debba invece essere adottata in ogni caso, tenuto conto della specifica tipologia dei reati in questione.

4)

Se l’art. 8 della decisione quadro 2001/220/GAI, laddove dispone che gli Stati garantiscono un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, debba essere interpretato nel senso che esso consente l’imposizione generalizzata e tassativa di provvedimenti di allontanamento o del divieto di comunicazione a titolo di pene accessorie in tutte le fattispecie di reati intrafamiliari, in ragione della specifica tipologia di tali reati, oppure se la menzionata disposizione imponga invece di procedere caso per caso ad una ponderazione che consenta di individuare il livello adeguato di tutela, tenuto conto dei vari interessi in gioco.

5)

Se l’art. 10 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che esso consente l’esclusione generalizzata della mediazione nei procedimenti penali relativi a reati intrafamiliari in ragione della specifica tipologia di tali reati, o se invece si debba consentire la mediazione anche in questo tipo di procedimenti, procedendo caso per caso alla ponderazione dei vari interessi in gioco.


(1)  Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.


13.2.2010   

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C 37/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 30 novembre 2009 — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros, S.A.

(Causa C-484/09)

2010/C 37/21

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: Manuel Carvalho Ferreira Santos

Resistente: Companhia Europeia de Seguros, S.A.

Questione pregiudiziale

Se, in caso di collisione tra veicoli e quando la responsabilità del sinistro, da cui siano derivati danni fisici e materiali per uno dei conducenti (la persona lesa, che chiede il risarcimento), non possa essere imputata ad alcuno dei conducenti a titolo di colpa, la possibilità di determinare una ripartizione della responsabilità per danni (art. 506, nn. 1 e 2, del Codice civile) che si rifletta direttamente sulla quantificazione del risarcimento spettante alla persona lesa per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni fisiche subite, con conseguente riduzione proporzionale di tale importo, sia in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con l’art. 3, n. 1, della direttiva 72/166 (1), con l’art. 2, n. 1, della direttiva 84/5 (2) e con l’art. 1 della direttiva 90/232 (3), nell’interpretazione di tali disposizioni accolta dalla Corte di giustizia.


(1)  Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).

(2)  Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17).

(3)  Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).


13.2.2010   

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C 37/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 1o dicembre 2009 — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-485/09)

2010/C 37/22

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Viamex Agrar Handels GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

1)

Se il punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE (1), relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica alle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, così come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (2) (in prosieguo: la «direttiva 91/628»), sia applicabile ai trasporti ferroviari.

2)

Se nell’ipotesi in cui la violazione della direttiva 91/628 non abbia condotto alla morte degli animali, il giudice sia in via generale tenuto a verificare se l’autorità competente dello Stato membro abbia applicato in conformità al principio di proporzionalità l’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzione all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (3) (in prosieguo il «regolamento n. 615/98»).


(1)  GU L 340, pag. 17.

(2)  GU L 148, pag. 52.

(3)  GU L 82, pag. 19.


13.2.2010   

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C 37/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent (Belgio) il 30 novembre 2009 — Vandoorne NV/Belgische Staat

(Causa C-489/09)

2010/C 37/23

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Gent

Parti

Ricorrente: Vandoorne NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

Se la normativa belga, e segnatamente l’art. 58, par. 1, in combinato disposto con l’art. 77, n. 1, 7, WBTW, sia compatibile con l’art. 27 della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE (1), che consente agli Stati membri di adottare misure di semplificazione, e/o con l’art. 11, C, n. 1, della medesima direttiva, che consente il diritto al rimborso dell’IVA in caso di mancato pagamento totale o parziale, per il fatto che siffatta normativa nazionale (1) introduce una semplificazione dell’imposizione dell’IVA per la fornitura di tabacchi lavorati mediante un unico prelievo alla fonte e (2) non riconosce il diritto al rimborso dell’IVA per la perdita totale o parziale del prezzo ai soggetti passivi nelle diverse fasi intermedie che hanno versato l’IVA per detti tabacchi lavorati.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


13.2.2010   

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C 37/21


Ricorso proposto il 30 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-490/09)

2010/C 37/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e E. Traversa, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo mantenuto in vigore, nella loro attuale formulazione l’art. 24 del codice delle assicurazioni sociali che esclude il rimborso delle spese delle analisi di biologia medica effettuate in un altro Stato membro, prevedendo esclusivamente la presa a carico di tali analisi attraverso un terzo erogatore, e l’art. 12 dello Statuto dell’Unione delle casse malattia che subordina il rimborso delle analisi di biologia medica effettuate in un altro Stato membro al rispetto integrale dei requisiti di erogazione previsti dalle convenzioni nazionali lussemburghesi, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell’art. [49] del Trattato CE;

condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione europea fa valere che, avendo mantenuto in vigore disposizioni di legge che escludono il rimborso delle spese delle analisi e degli esami di laboratorio di biologia medica effettuati in altri Stati membri o che lo subordinano al rispetto integrale dei requisiti di erogazione previsti dalla normativa lussemburghese, il convenuto ha violato il principio della libera prestazione dei servizi, enunciato all’art. 49 CE.

La ricorrente rileva, in via esemplificativa, che le autorità nazionali prendono in carico le spese di analisi e di esame esclusivamente quando essi sono effettuati in un laboratorio di analisi separato, nel rispetto integrale dei requisiti previsti dalla normativa lussemburghese. Orbene, in taluni Stati membri, analisi di questo genere non sono effettuate in un laboratorio, ma dagli stessi medici.

Secondo la Commissione, le restrizioni in esame non possono essere giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e non costituiscono neppure una misura indispensabile e proporzionata per conseguire l’obiettivo perseguito di tutela della sanità pubblica.


13.2.2010   

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C 37/21


Ricorso proposto il 1o dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-493/09)

2010/C 37/25

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Alfonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 63 TFUE e dell’art. 40 dell’ Accordo SEE, nel tassare i dividendi corrisposti ai fondi di pensione non residenti con un’imposta superiore a quella relativa ai dividendi corrisposti ai fondi di pensione residenti nel territorio portoghese.

Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (Codice dell'imposta sulle persone giuridiche), i dividendi corrisposti ai fondi di pensione che si costituiscano e operino ai sensi della normativa portoghese sono del tutto esenti dall’imposta sulle persone giuridiche, laddove i dividendi corrisposti a fondi di pensione non residenti sono assoggettati a detta imposta con un’aliquota che può variare tra il 20 % e il 10 %, in funzione della sussistenza e del disposto di un eventuale accordo bilaterale tra il Portogallo e lo Stato di residenza. Le quote corrispondenti dell’imposta sulle persone giuridiche sono riscosse con ritenuta alla fonte di carattere definitivo.

La differenza di trattamento che la normativa fiscale portoghese opera a scapito dei fondi di pensione non residenti rende meno interessante e attraente per tali fondi investire in società portoghesi. Pertanto, detto regime fiscale costituisce una restrizione vietata dall’art. 63 TFUE e dall’art. 40 dell’Accordo SEE.

L’aspetto discriminatorio dei fondi di pensione non residenti, che possiede conseguenze negative per la concorrenza dei mercati finanziari dell’Unione europea e per l’utile del capitale investito nei fondi di pensione, non può giustificarsi in forza di nessuna delle ragioni esposte dalla Repubblica portoghese.


13.2.2010   

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C 37/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 2 dicembre 2009 — Nokia Corporation/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Causa C-495/09)

2010/C 37/26

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Nokia Corporation

Convenuto: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Questione pregiudiziale

Se merci non comunitarie recanti un marchio comunitario, soggette alla vigilanza doganale in uno Stato membro e in transito da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo, siano in grado di costituire «merci contraffatte» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1383/2003/CE (1), qualora non esistano elementi idonei a provare che tali merci saranno immesse in commercio nell’UE, che sia in conformità ad una procedura doganale o per mezzo di una diversione illegittima.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7).


13.2.2010   

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C 37/22


Ricorso proposto il 2 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-500/09)

2010/C 37/27

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e D. Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, continuando ad applicare il decreto ministeriale 12 ottobre 2005, A1/44351/3608, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 97/67/CE (1) (come modificata), quali risultano, in particolare, dal suo art. 9, nn. 1 e 2.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica ostacola la liberalizzazione dei servizi postali perseguita dalla direttiva 97/67, la quale prevede, al riguardo, la concessione aperta e senza discriminazioni di autorizzazioni generali e licenze individuali.

La normativa greca impone che i trasportatori concessionari, all’atto della concessione delle licenze per gli autocarri postali, siano essi stessi imprese iscritte nel relativo registro come titolari di autorizzazioni generali. Ciò obbliga le reti postali ad una radicale riorganizzazione e rende impossibile l’uso dei concessionari da parte delle imprese principali, salvo che, eventualmente, esse si trasformino in imprese di noleggio di autocarri, con gli aggravi che ciò comporterebbe.

D’altronde, la normativa greca consente il trasporto di pesi elevati solo a determinati autocarri per il trasporto merci, che sono affidati a una professione regolamentata, il che impedisce alle altre imprese di prestare i medesimi servizi.

La Repubblica ellenica non ha presentato sufficienti giustificazioni per dette restrizioni.


(1)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.


13.2.2010   

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C 37/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Regno Unito) il 4 dicembre 2009 — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-503/09)

2010/C 37/28

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrente: Lucy Stewart

Resistente: Secretary of State for Work and Pensions

Questioni pregiudiziali

1)

Se una prestazione con le caratteristiche di una prestazione per incapacità temporanea in età giovanile costituisca una prestazione per malattia ovvero una prestazione di invalidità ai sensi del regolamento n. 1408/71 (1).

2)

Qualora la domanda sub 1) sia risolta nel senso che la detta prestazione debba essere considerata una prestazione per malattia:

a)

se una persona quale la madre della ricorrente, che abbia cessato definitivamente ogni attività lavorativa subordinata o autonoma a seguito del proprio pensionamento debba nondimeno essere considerata quale «lavoratrice» ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 1408/71, a motivo della sua precedente attività lavorativa subordinata o autonoma, o se, invece, tale persona rientri nell’ambito di applicazione degli artt. 27-34 (titolari di pensioni);

b)

se una persona quale il padre della ricorrente, che non eserciti alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma dal 2001, debba essere comunque considerato un «lavoratore» ai sensi dell’art. 19 del regolamento a motivo della sua precedente attività lavorativa subordinata o autonoma;

c)

se la ricorrente debba essere trattata quale «titolare di pensione» ai sensi dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, in virtù della concessione di una prestazione erogata ai sensi dell’art. 95b del regolamento medesimo, nonostante il fatto che: a) non sia mai stata una «lavoratrice» ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71; ii) non abbia raggiunto l’età pensionabile e iii) rientri nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 solo in quanto familiare di un lavoratore;

d)

qualora un titolare di pensione rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, se un familiare del detto titolare, che sia stato permanentemente co-residente del medesimo nello stesso Stato membro, possa richiedere, ai sensi dell’art. 28, n. 1, nel combinato disposto con il successivo art. 29, una prestazione di malattia in denaro all’istituzione competente indicata dall’art. 28, n. 2, laddove tale prestazione (se dovuta) sia esigibile dal familiare (e non dal titolare della pensione);

e)

se una condizione imposta dalla normativa nazionale in materia di previdenza sociale che limiti l’acquisto iniziale del diritto ad una prestazione di malattia alle persone che abbiano compiuto un periodo obbligatorio di soggiorno pregresso nello Stato membro competente in un determinato lasso di tempo, sia compatibile, ove applicabile [in funzione delle soluzioni fornite ai precedenti quesiti sub a)-d)], con gli artt. 19 e/o 28 del regolamento n. 1408/71.

3)

Nel caso in cui la questione n. 1 venga risolta nel senso che la prestazione de qua debba essere considerata quale prestazione di invalidità, se la disposizione di cui all’art. 10 del regolamento n. 1408/71, laddove si riferisce alle prestazioni «acquisit[e] in base alla legislazione di uno o più Stati membri», significhi che, ai sensi del regolamento n. 1408/71, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire condizioni per l’acquisto iniziale di tali prestazioni di invalidità basate sulla residenza nello Stato membro interessato o sulla dimostrazione di periodi obbligatori di soggiorno pregresso in tale Stato membro, di modo che un richiedente non possa esigere per la prima volta la detta prestazione da un altro Stato membro.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2)


13.2.2010   

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C 37/24


Ricorso proposto il 9 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-510/09)

2010/C 37/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e G. Zavvos, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo omesso di comunicare in fase di progetto il decreto 13 marzo 2006, relativo all'utilizzo di preparazioni estemporanee di prodotti di cui all'art. L.253-1 del codice rurale, nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 22 giugno 1998, 98/34/CE, quale modificata dalla direttiva 20 luglio 1998, 98/48CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 8, n. 1, di detta direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione europea contesta alla convenuta di non averle notificato, prima della sua adozione, il decreto ministeriale in questione, relativo all'utilizzo di talune preparazioni estemporanee di prodotti fitofarmaceutici dotati di un interesse agronomico, sebbene tale decreto costituisca senz'altro una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34, e che, in quanto tale, esso avrebbe dovuto esserle notificato in fase di progetto, non rientrando nella deroga prevista dall'art. 10 della stessa direttiva.

Secondo la Commissione, la convenuta ha riconosciuto la sussistenza di tale violazione in quanto, dopo aver ricevuto il parere motivato, le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un progetto di decreto che prevedeva l'abrogazione del decreto ministeriale contestato e riproduceva il suo contenuto. Tuttavia, alla data dell'introduzione del presente ricorso, tale progetto di decreto non era ancora stato adottato dalle autorità francesi o, ad ogni modo, la Commissione non era stata ancora informata.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 218).


13.2.2010   

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C 37/24


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 da Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contro la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-511/09 P)

2010/C 37/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (Dongguan, Cina) (rappresentante: P. Bentley, QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, IML Industria Meccanica Lombarda Srl

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale 23 settembre 2009, causa T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea, nei limiti in cui respinge la prima parte del primo motivo formulato in primo grado dalla ricorrente;

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 1136/2006 (1), laddove impone un dazio antidumping sui meccanismi a leva prodotti dalla ricorrente di importo maggiore rispetto al dazio che sarebbe dovuto se non fosse stato effettuato l'adeguamento contestato del prezzo all'esportazione, e

condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento, incluso il procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non attribuisce la corretta efficacia giuridica alla nozione di valore normale, come definita dall’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2), come modificato. Di conseguenza, nella sentenza impugnata, il Tribunale conclude erroneamente che il valore normale analogo determinato in conformità a tale disposizione corrisponde necessariamente al livello in cui i prodotti di cui trattasi lasciano la catena produttiva in Cina, benché si constati nella stessa sentenza impugnata che le spese di vendita, gli oneri amministrativi e le altre spese generali per le vendite interne e all'esportazione sono sostenuti non dalla società in Cina, bensì da società collegate in un paese retto da un'economia di mercato, vale a dire Hong Kong. Tale conclusione erronea si pone all'origine della violazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento (CE) n. 384/96, come modificato, dal momento che il Tribunale ha confermato l'aggiustamento del prezzo all'esportazione effettuato dalle istituzioni consistente in una detrazione delle spese di vendita, degli oneri amministrativi, delle altre spese generali e degli utili delle società collegate di Hong Kong.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1).

(2)  GU L 56, pag. 1.


13.2.2010   

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C 37/25


Ricorso proposto il 10 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-512/09)

2010/C 37/31

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Irò Dimitriou e A. Margelis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 26, n. 1, della direttiva medesima;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/66/CE nell’ordinamento interno scadeva il 26 settembre 2008.


(1)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.


13.2.2010   

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C 37/25


Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-513/09)

2010/C 37/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, omettendo di adottare le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), e, in ogni caso, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/66/CE è scaduto il 26 settembre del 2008. Ora, al momento della presentazione del ricorso in esame il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non le aveva comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 266, pag. 1.


13.2.2010   

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C 37/26


Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-518/09)

2010/C 37/33

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I.V. Rogalski e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese,

non avendo previsto nel proprio ordinamento la distinzione tra stabilimento e prestazione temporanea di servizi con riguardo alle attività di intermediazione immobiliare svolte da agenzie immobiliari e intermediari immobiliari;

assoggettando le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri all’obbligo di registrazione completa nell’Instituto da Construção e do Imobiliário (Istituto per l’edilizia ed il settore immobiliare, in prosieguo: «InCI, I.P.»), ai fini dello svolgimento di prestazioni di servizi temporanee;

assoggettando le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri all’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa ai fini della copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, ai sensi della legge portoghese;

assoggettando le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri all’obbligo di disporre di capitale proprio positivo, ai sensi della legge portoghese, e

assoggettando interamente le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri al controllo disciplinare da parte dell’InCI, I.P.,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 TFUE.

Dichiarare che la Repubblica Portoghese è inoltre venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE, per aver imposto che le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari non possano svolgere altra attività — fatta salva, per le agenzie, l’amministrazione di immobili per conto terzi.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal sistema portoghese di mediazione immobiliare e di gestione immobiliare risultano numerose restrizioni alla libera prestazione di servizi.

Le attività di mediazione immobiliare e di gestione immobiliare svolte da enti con sede o domicilio effettivo in altri Stati membri sono assoggettate alla normativa portoghese se relative ad immobili siti in Portogallo.

La normativa portoghese prevede sette requisiti per l’esercizio dell’attività di agente immobiliare, e quattro requisiti per l’esercizio dell’attività di intermediario immobiliare.

I requisiti relativi all’aspetto soggettivo della licenza sono restrittivi.

Anche il requisito relativo alla capacità professionale è restrittivo.

Le norme portoghesi in materia di agenzia ed intermediazione immobiliari snaturano la tradizionale attività dell’agente. L’attività non sarebbe più quella di intermediazione, bensì di agenzia.

L’obbligo di copertura assicurativa conforme alle esigenze del diritto portoghese costituisce una restrizione ingiustificata.

Il requisito del possesso di un capitale proprio positivo, conformemente ai dettami del sistema nazionale di contabilità portoghese costituisce una discriminazione con riguardo alla libera prestazione dei servizi.

L’assoggettamento degli agenti immobiliari e degli intermediari immobiliari al controllo disciplinare da parte dell’amministrazione portoghese, non tenendo conto del controllo cui il prestatore è già soggetto nel proprio Stato membro di stabilimento, è contrario alla libera prestazione dei servizi e costituisce una restrizione ai sensi dell’art. 56 TFUE.

Le norme di diritto portoghese che prevedono l'esclusività ovvero la quasi-esclusività nell'esercizio dell'attività da parte di agenzie e intermediari immobiliari costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione temporanea di servizi.

I requisiti per l'accesso all'esercizio di tali attività non distinguono né consentono di distinguere tra fattispecie di stabilimento e fattispecie di prestazione temporanea di servizi.

I requisiti per l'accesso all'attività edilizia, previsti dalla legge portoghese, costituiscono requisiti di stabilimento. La legge portoghese non distingue tra stabilimento e prestazione di servizi di natura temporanea.

Le restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento risultanti dalla normativa portoghese non possono essere giustificate da motivi di ordine pubblico.

Anche se la tutela dei consumatori può giustificare determinate restrizioni alle libertà fondamentali di libera prestazione di servizi e di stabilimento, le restrizioni in esame non sono proporzionali.

Il requisito dello stabilimento ai fini della prestazione di servizi e il requisito di un'autorizzazione diretta a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini dello stabilimento non costituiscono misure proporzionali con riguardo alla libertà di prestazione di servizi.

In particolare, non è ragionevole pretendere che la polizza assicurativa debba essere soggetta ad approvazione nello Stato di destinazione.

Il fatto che la legge portoghese esiga il possesso di un capitale proprio positivo quale requisito di accesso all'esercizio di dette attività non è dettato da ragioni connesse alla solvibilità.

Non costituisce una misura proporzionale assoggettare il prestatore di servizi interamente al controllo disciplinare previsto per le agenzie e gli intermediari immobiliari operanti in Portogallo.


13.2.2010   

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C 37/27


Impugnazione proposta il 15 dicembre 2009 dalla Arkema France SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009, causa T-168/05, Arkema/Commissione

(Causa C-520/09 P)

2010/C 37/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Arkema France SA (rappresentante: avv. M. Debroux)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Tribunale 30 settembre 2009 nella causa T-168/05,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il primo motivo, essa denuncia la violazione da parte del Tribunale delle norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società madre. Al riguardo, essa rileva una contraddizione nei termini stessi della sentenza impugnata, in quanto in essa il Tribunale rileva che la presunzione di un’influenza determinante di una società madre sulla propria controllata costituisce una presunzione semplice che può essere confutata se la società madre e/o la controllata forniscono elementi di prova atti a dimostrare l’autonomia di comportamento della controllata, pur affermando, al contempo, che la funzione stessa di una società madre consiste nel garantire l’unità di direzione delle controllate all’interno di un gruppo di società, in particolare tramite un controllo dei bilanci. Ne risulterebbe, de iure, una presunzione assoluta di un’influenza determinante della società madre sulle proprie controllate e, alla luce di tale affermazione del Tribunale, sarebbe impossibile per una controllata fornire la prova della sua autonomia di comportamento sul mercato.

Con il secondo motivo, la Arkema deduce una violazione del principio di non discriminazione risultante dal carattere inoppugnabile della presunzione di un’influenza determinante della società madre sulle proprie controllate poiché, a causa di tale presunzione, i partecipanti ad un’intesa sono trattati in modo differente a seconda che essi appartengano o meno ad un gruppo societario.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola il principio di parità di trattamento e il diritto ad un equo processo in quanto il Tribunale, in risposta al suo motivo relativo ad una violazione delle forme sostanziali risultante da un difetto di motivazione, avrebbe esaminato soltanto gli argomenti della Elf Aquitaine, società madre della Arkema, e non quelli che quest’ultima aveva essa stessa invocato. Orbene, anche se è vero che il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione esauriente di tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, resta cionondimeno il fatto che la motivazione della sentenza impugnata deve almeno consentire alla ricorrente di conoscere chiaramente il ragionamento adottato nei suoi confronti dal Tribunale.

Con il quarto e ultimo motivo, la Arkema denuncia infine una violazione del principio di proporzionalità, in quanto il suo fatturato sarebbe stato preso in considerazione due volte dalla Commissione nella determinazione della base di calcolo della sanzione, e l’errore che il Tribunale avrebbe commesso affermando che la Commissione non avrebbe avuto altra scelta se essa non avesse inteso discostarsi dal metodo di calcolo previsto dagli orientamenti. In tal modo, infatti, il Tribunale avrebbe attribuito agli orientamenti della Commissione un’efficacia vincolante assoluta che essi non possiedono. Secondo la ricorrente, siffatti orientamenti sarebbero maggiormente simili a regole di condotta indicative della prassi da seguire che a norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione sarebbe comunque tenuta.


13.2.2010   

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C 37/28


Impugnazione proposta il 15 dicembre 2009 dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009, causa T-174/05, Elf Aquitaine/Commissione

(Causa C-521/09 P)

2010/C 37/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e S. Thibault-Liger)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

annullare integralmente, sul fondamento degli artt. 256 TFUE e 56 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la decisione del Tribunale 30 settembre 2009, nella causa T-174/05, Elf Aquitaine SA/Commissione delle Comunità europee;

accogliere le conclusioni formulate in primo grado;

di conseguenza, annullare gli artt. 1, lett. d), 2, lett. c), 3 e 4, n. 9, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004), 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.773 — AMCA);

In subordine, annullare o ridurre, sul fondamento dell’art. 261 TFUE, l’ammenda di EUR 45 milioni inflitta congiuntamente ed in solido alla Arkema SA e alla Elf Aquitaine dall’art. 2, lett. c), della citata decisione della Commissione nell'esercizio della sua piena competenza giuridica, a causa dei difetti oggettivi di motivazione e di ragionamento della decisione del Tribunale nella causa T-174/05, quali illustrati nei sei motivi del presente ricorso;

In ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese, comprese quelle sostenute dalla Elf Aquitaine dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale, non avendo tratto tutte le debite conseguenze dal carattere repressivo delle sanzioni di cui all’art. 101 TFUE [81 CE], ha commesso un errore di diritto. Essa contesta, in particolare, al Tribunale di averla esclusa illegittimamente dall’ambito di applicazione dei principi della presunzione d’innocenza e della personalità della pena, imputandole la responsabilità di un’infrazione commessa dalla sua controllata, mentre i fatti dedotti dalla ricorrente dimostrerebbero al contrario che essa non ha commesso personalmente alcuna infrazione e che ignorava perfino l’esistenza dell’infrazione controversa nel momento in cui questa è stata commessa.

Con il secondo motivo la Elf Aquitaine deduce una violazione dei diritti della difesa risultante da un’errata interpretazione dei principi di equità e di parità delle armi. Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe infatti ritenuto che il principio di parità delle armi fosse stato rispettato nella fattispecie, poiché la ricorrente era stata messa in grado di fare utilmente presente il suo punto di vista nel corso del procedimento amministrativo, e che essa fosse stata informata per la prima volta degli addebiti formulati a suo carico nella relativa comunicazione. Secondo la ricorrente, tale interpretazione sarebbe errata poiché porterebbe a negare la necessità di rispettare i suoi diritti della difesa fin dalla fase dell’indagine preventiva e non terrebbe in debito conto altresì la necessità per la Commissione di condurre in modo imparziale un’indagine siffatta — a carico, ma anche a discarico — nei confronti di qualunque persona sospettata di un’infrazione.

Con il terzo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso vari errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione. Tali errori riguarderebbero sia la valutazione del contenuto e dell’intensità della motivazione richiesta dalla Commissione sia il contenuto stesso della sentenza impugnata che comporterebbe diverse affermazioni contraddittorie.

Con il quarto motivo la Elf Aquitaine denuncia una violazione dell’art. 263 TFUE [230 CE] in quanto il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti del controllo di legittimità, sostituendo la propria valutazione relativa alla possibilità d’imputare un’infrazione commessa da una controllata alla sua società madre con quella, scarsa e sommaria, contenuta nella decisione della Commissione.

Con il quinto motivo, articolato in quattro parti, la ricorrente denuncia la violazione da parte del Tribunale delle norme relative all’imputabilità di pratiche anticoncorrenziali. Il Tribunale, infatti, lungi dal confermare la presunzione di responsabilità della società madre per le azioni della propria controllata, avrebbe dovuto verificare se la Commissione fornisse la prova di una concreta ingerenza della ricorrente nella gestione della propria controllata.

Con il sesto e ultimo motivo, infine, la ricorrente rileva, in subordine, che anche se gli errori e le violazioni commesse dal Tribunale non avessero portato all’annullamento della decisione della Commissione, esse, almeno, avrebbero dovuto indurre la Corte ad annullare o a ridurre l’ammenda inflittale congiuntamente e solidalmente.


13.2.2010   

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C 37/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 12 novembre 2009 — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

(Causa C-524/09)

2010/C 37/36

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Paris

Parti

Ricorrente: Ville de Lyon

Convenuta: Caisse des dépôts et consignations

Questioni pregiudiziali

1)

Se la comunicazione o il rifiuto di comunicazione delle informazioni di cui al punto 12 dell’allegato XVI del regolamento (CE) 21 dicembre 2004, n. 2216 (1), spetti esclusivamente all’amministratore centrale, oppure anche all’amministratore del registro nazionale.

2)

Nel caso in cui sia competente l’amministratore del registro nazionale, se tali informazioni debbano essere considerate «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’art. 4 della direttiva 28 gennaio 2003, 2003/4/CE (2), alle quali non possa opporsi la «riservatezza delle informazioni commerciali o industriali», o se la comunicazione di tali informazioni sia disciplinata da specifiche norme di riservatezza.

3)

Nel caso in cui si applichino specifiche norme di riservatezza, se dette informazioni non possano essere comunicate prima della scadenza di un termine di cinque anni, o se tale termine riguardi solo il periodo quinquennale di assegnazione delle quote ai sensi della direttiva 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (3).

4)

Nel caso in cui si applichi il suddetto termine quinquennale, se l’art. 10 del regolamento 21 dicembre 2004, n. 2216, consenta di derogarvi e se il rifiuto di derogarvi possa essere opposto, sul fondamento di tale articolo, a una collettività territoriale che voglia ricevere le informazioni in questione per negoziare una convenzione di delega del servizio pubblico di riscaldamento urbano.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


13.2.2010   

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C 37/30


Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-534/09)

2010/C 37/37

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Alcover San Pedro)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità nazionali competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b) ed all’articolo 15, n. 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE (1), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dalla lettura dell’art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, in combinato disposto con l’art. 2, n. 4, della medesima, risulta che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui alla direttiva.

Secondo la risposta delle autorità elleniche al parere motivato della Commissione, il 47 % circa degli impianti esistenti che sono in funzione in Grecia (148 su 317) non sono titolari di un’autorizzazione IPCC. Di conseguenza, la Repubblica ellenica ammette che un numero elevato di impianti IPCC continuano a funzionare senza che siano state rilasciate le autorizzazioni opportune.

Si deve notare che non è intervenuta alcuna giustificazione o ulteriore precisazione da parte della Repubblica ellenica relativamente all’aumento dei relativi impianti e che non è stata neppure comunicata l’evoluzione successiva dalla data di invio della summenzionata risposta al parere motivato.


(1)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.


Tribunale

13.2.2010   

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C 37/31


Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2009 — Solvay/Commissione

(Causa T-57/01) (1)

(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato della soda nella Comunità (ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda) - Decisione che accerta un'infrazione all'art. 82 CE - Accordi di fornitura per un periodo eccessivamente lungo - Sconto di fedeltà - Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni - Termine ragionevole - Forme sostanziali - Mercato geografico rilevante - Sussistenza di posizione dominante - Sfruttamento abusivo della posizione dominante - Diritto di accesso agli atti - Ammenda - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze aggravanti - Recidiva - Circostanze attenuanti»)

2010/C 37/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Solvay SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Simont, P.-A. Foriers, G. Block, F. Louis e A. Vallery)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e J. Currall, agenti, assistiti dall'avv. N. Coutrelis)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/6/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 82 [CE] (Caso COMP/33.133 — C: Carbonato di sodio — Solvay) (GU 2003, L 10, pag. 10), e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

L'importo dell'ammenda inflitta alla Solvay SA all’art. 2 della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/6/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 82 [CE] (Caso COMP/33.133 — C: Carbonato di sodio — Solvay), è fissato in EUR 19 milioni.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 95 % delle spese della Commissione europea.

4)

La Commissione sopporterà il 5 % delle proprie spese.


(1)  GU C 161 del 2.6.2001.


13.2.2010   

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C 37/31


Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2009 — Solvay/Commissione

(Causa T-58/01) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato della soda nella Comunità - Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE - Accordo che garantisce a un'impresa un quantitativo minimo di vendite in uno Stato membro e l'acquisto delle quantità necessarie per raggiungere tale quantitativo minimo - Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni - Termine ragionevole - Forme sostanziali - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Diritto di accesso agli atti - Ammenda - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze aggravanti e attenuanti»)

2010/C 37/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Solvay SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Simont, P.-A. Foriers, G. Block, F. Louis e A. Vallery)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e J. Currall, agenti, assistiti dall'avv. N. Coutrelis)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/5/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] (Caso COMP/33.133 — B: Carbonato di sodio — Solvay, CFK) (GU 2003, L 10, pag. 10), e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

L’art. 1 della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/5/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] (Caso COMP/33.133 — B: Carbonato di sodio — Solvay, CFK), è annullato nella parte in cui dichiara che la Solvay SA ha violato le disposizioni dell’art. 81 CE nel 1990.

2)

L'importo dell'ammenda inflitta alla Solvay è fissato in EUR 2,25 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La ricorrente sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese della Commissione europea.

5)

La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese della ricorrente.


(1)  GU C 161 del 2.6.2001.


13.2.2010   

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C 37/32


Sentenza del Tribunale 18 dicembre 2009 — Arizmendi e a./Consiglio e Commissione

(Cause riunite T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 e T-484/04) (1)

(«Responsabilità extra-contrattuale - Unione dogana e - Procedura di inadempimento - Parere motivato - Abrogazione nella legislazione francese del monopolio del corpo degli agenti marittimi, mediatori-interpreti e comandanti marittimi - Violazione sufficientemente qualificata - Nesso di causalità»)

2010/C 37/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jean Arizmendi (Bayonne, Francia), e gli altri 60 ricorrenti, i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: nella causa T-440/03, avv.ti J.-F. Péricaud, P. Péricaud e M. Tournois e, nelle cause T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 e T-484/04, avv.ti J.-F. Péricaud e M. Tournois)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente, J.-P. Jacqué e M. Giorgi Fort, poi F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e, nella causa T-121/04, X. Lewis e B. Stromsky, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti nella causa T-440/03: Chambre nationale des courtiers maritimes de France (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-F. Péricaud)

Oggetto

Domanda di risarcimento, proposta ai sensi dell'art. 235 CE e dell'art. 288, secondo comma, CE, diretta alla condanna della Comunità al risarcimento del danno derivante dall'abrogazione del monopolio del corpo degli agenti marittimi e comandanti marittimi francesi

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il sig. Jean Arizmendi e gli altri 60 ricorrenti, i cui nomi compaiono in allegato, sopporteranno le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

3)

La Chambre nationale des courtiers maritimes de France sopporterà le proprie spese.

4)

Il Consiglio e la Commissione sopporteranno le spese da essi sostenute a causa dell'intervento della Chambre nationale des courtiers maritimes de France.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


13.2.2010   

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C 37/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2009 — EDF/Commissione

(Causa T-156/04) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti accordati dalle autorità francesi alla EDF - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Diritti processuali del beneficiario dell’aiuto - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Criterio dell’investitore privato»)

2010/C 37/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Électricité de France (EDF) (Paris, Francia) (rappresentante: M. Debroux, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Buendía Sierra e C. Giolito, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Iberdrola, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, avocats)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione relativa a misure di aiuto in favore della EDF e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas (C 68/2002, N 504/2003 e C 25/2003) adottata il 16 dicembre 2003

Dispositivo

1)

Gli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione relativa a misure di aiuto in favore della EDF e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas (C 68/2002, N 504/2003 e C 25/2003), adottata il 16 dicembre 2003, sono annullati.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Électricité de France (EDF).

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

4)

La Iberdrola, SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.


13.2.2010   

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C 37/33


Sentenza del Tribunale dell’Unione europea 10 dicembre 2009 — Cofac/Commissione

(Causa T-158/07) (1)

(«FSE - Riduzione di un concorso finanziario - Azioni di formazione - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato»)

2010/C 37/42

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Cofac — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti L. Gomes, J.Ortigão e C. Peixoto)

Convenuta: Commissione dell’Unione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 giugno 2005, D(2005) 13066, che riduce l'importo del concorso del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente con decisione 29 aprile 1988, C(88) 0831, per talune azioni di formazione (procedimento n. 880707 P1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cofac — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL, è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


13.2.2010   

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C 37/33


Sentenza del Tribunale dell’Unione europea 10 dicembre 2009 — Cofac/Commissione

(Causa T-159/07) (1)

(«FSE - Riduzione di un concorso finanziario - Azioni di formazione - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato»)

2010/C 37/43

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Cofac — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti L. Gomes, J.Ortigão e C. Peixoto)

Convenuta: Commissione dell’Unione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2004, D(2004) 24253, che riduce l'importo del concorso del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente con decisione 30 aprile 1987, C(87) 0860, per talune azioni di formazione (procedimento n. 870927 P1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cofac — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL, è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


13.2.2010   

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C 37/34


Sentenza del Tribunale 11 dicembre 2009 — Nicos Giannopoulos/Consiglio

(Causa T-436/07 P) (1)

(«Impugnazione - Pubblico impiego - Funzionari - Reclutamento - Inquadramento nel grado - Domanda di revisione dell’inquadramento - Art. 31, n. 2, dello Statuto»)

2010/C 37/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgio) (Rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: M. Bauer e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 20 settembre 2007, causa F-111/06, Giannopoulos/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Nicos Giannopoulos e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute per il presente ricorso.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


13.2.2010   

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C 37/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2009 — Notartel/UAMI — SAT.1 (R.U.N.)

(Causa T-490/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo R.U.N. - Marchi denominativi comunitario e nazionale anteriori ran - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) - Diniego parziale di registrazione»)

2010/C 37/45

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Notartel SpA — Società informatica del Notariato (Roma) (rappresentanti: M. Bosshard e M. Balestriero, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Sempio, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (Berlino, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 ottobre 2007 (procedimento R 1267/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH e la Notartel SpA — Società informatica del Notariato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Notartel SpA — Società informatica del Notariato è condannata alle spese.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


13.2.2010   

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C 37/35


Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2009 — Trubion Pharmaceuticals/UAMI — Merck (TRUBION)

(Causa T-412/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TRUBION - Marchio comunitario figurativo anteriore TriBion Harmonis - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2010/C 37/46

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Trubion Pharmaceuticals, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentante: C. Hertz-Eichenrode, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Best e R. Freitag, poi M. Best e U. Pfleghar, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 luglio 2008 (procedimento R 1605/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Trubion Pharmaceuticals, Inc. e la Merck KGaA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Trubion Pharmaceuticals, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


13.2.2010   

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C 37/35


Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2009 — Media-Saturn/UAMI (BEST BUY)

(Causa T-476/08) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BEST BUY - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2010/C 37/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Media-Saturn-Holding GmbH (Ingolstadt, Germania) (rappresentanti: inizialmente K. Lewinsky, poi C.-R. Haarmann ed E. Warnke, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 591/2008-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo BEST BUY come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Media-Saturn-Holding GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


13.2.2010   

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C 37/36


Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2009 — Giordano Enterprises/UAMI — Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)

(Causa T-483/08) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GIORDANO - Marchio nazionale denominativo anteriore GIORDANO - Motivo relativo di rifiuto - Rischio di confusione - Rifiuto parziale di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009])

2010/C 37/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giordano Enterprises Ltd (F. T. Labuan, Malesia) (rappresentante: avv. M. Nentwig)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: José Dias Magalhães & Filhos Lda (Arrifana Vfr, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 luglio 2008 (procedimento R 1864/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la José Dias Magalhães & Filhos Lda e la Giordano Enterprises Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Giordano Enterprises Ltd. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


13.2.2010   

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C 37/36


Ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2009 — Inet Hellas/Commissione

(Causa T-107/06) (1)

(Ricorso di annullamento - Attuazione del dominio di primo livello «.eu» - Registrazione del dominio «.co» come dominio di secondo livello - Atto non impugnabile - Irricevibilità)

2010/C 37/49

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas) (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. V. Chatzopoulos)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e E. Montaguti, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione 31 gennaio 2006, riguardante il rigetto, da parte dell'organo incaricato dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione del dominio di primo livello «.eu» della domanda della ricorrente diretta alla registrazione del dominio «.co» come dominio di secondo livello.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


13.2.2010   

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C 37/37


Ordinanza del Tribunale 9 dicembre 2009 — Deltalinqs e SVZ/Commissione

(Causa T-481/07) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime d’aiuto accordato dalle autorità belghe a sostegno del trasporto intermodale per vie navigabili - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento proposto da associazioni che rappresentano gli interessi di imprese aventi sede nella zona portuale di Rotterdam - Mancanza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale - Irricevibilità manifesta»)

2010/C 37/50

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Deltalinqs (Rotterdam, Paesi Bassi); e SVZ, Havenondernemersvereniging Rotterdam (Rotterdam) (rappresentante: M. Meulenbelt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e S. Noë, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Vlaams Gewest (Bruxelles, Belgio); e Waterwegen en Zeekanaal NV (Willebroek, Belgio) (rappresentante: Y. van Gerven, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2007 C(2007) 1939 fin. di non sollevare obiezioni, a seguito della procedura preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE, nei confronti del regime di aiuto previsto dalla Vlaams Gewest (Regione fiamminga, Belgio), al fine di sostenere il trasporto intermodale per vie navigabili (Aiuto di Stato N. 682/2006 — Belgio).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La Deltalinqs e la SVZ Havenondernemersvereniging Rotterdam sosterranno le loro spese, nonché quelle della Commissione.

3)

La Vlaams Gewest e la Waterwegen en Zeekanaal NV sosterranno le loro spese.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


13.2.2010   

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C 37/37


Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2009 — Cattin/Commissione

(Causa T-194/08) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - FED - Elenco di esportatori legittimati ad ottenere il pagamento dei loro crediti nei confronti della Repubblica Centrafricana - Mancata iscrizione - Prescrizione - Irricevibilità)

2010/C 37/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: R. Cattin & Cie (Bimbo, Repubblica Centrafricana) e Yves Cattin (Cadice, Spagna) (rappresentante: avv. B. Wägenbaur)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Bordes, agente)

Oggetto

Ricorso per risarcimento diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito in seguito alla decisione della Commissione di non includere le ricorrenti nell’elenco degli esportatori legittimati ad ottenere il pagamento dei loro crediti nei confronti di un ente statale della Repubblica Centrafricana nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo (FED).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La R. Cattin e Cie e il sig. Yves Cattin sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


13.2.2010   

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C 37/38


Ordinanza del Tribunale 17 dicembre 2009 — Nijs/Corte dei conti

(Causa T-567/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Decisione di non promuovere il ricorrente a titolo dell’esercizio 2005 - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

2010/C 37/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 9 ottobre 2008, causa F-49/06, Nijs/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Bart Nijs sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte dei conti dell’Unione europea nel corso del presente giudizio.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


13.2.2010   

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C 37/38


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2009 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione

(Causa T-396/09 R)

(«Procedimento sommario - Obbligo degli Stati membri di tutelare e migliorare la qualità dell’aria ambiente - Deroga concessa ad uno Stato membro - Rifiuto di riesame da parte della Commissione - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di misure provvisorie - Irricevibilità»)

2010/C 37/53

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Richiedenti: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Paesi Bassi) e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. van den Biesen, advocaat)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, W. Roels e A. Alcover San Pedro, agenti)

Oggetto

Domanda, da un lato, di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 28 luglio 2009, C(2009)6121, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere il riesame da parte della Commissione della sua decisione 7 aprile 2009, C(2009)2560 def., con cui accordava al Regno dei Paesi Bassi una deroga temporanea agli obblighi di quest’ultimo in materia di lotta all’inquinamento dell’aria ambiente e, dall’altro, di misure provvisorie che avrebbero dovuto condurre il Regno dei Paesi Bassi ad osservare detti obblighi nel termine più breve possibile

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


13.2.2010   

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C 37/39


Ricorso proposto il 9 novembre 2009 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commissione

(Causa T-446/09)

2010/C 37/54

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Escola Superior Agrária de Coimbra (Bencanta, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Pais do Amaral)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della Commissione 9 settembre 2009, D(2009)224268;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Assenza di motivazione per quanto riguarda la necessità di rimborsare l'importo previsto al punto 8 della lettera 12 agosto 2009.

Violazione dei punti 21.2 e 22 delle disposizioni amministrative standard per quanto riguarda gli altri importi, poiché esisteva un registro del tempo dedicato dai vari partecipanti al progetto, ove erano menzionati i nominativi delle persone partecipanti e, specificamente, le frazioni di tempo dedicate. Le durate indicate sono peraltro reali.

Errore di fatto perché l'amministrazione può agire solo se è certa della veridicità dei fatti, mentre un mero dubbio dell’amministrazione in merito all’effettivo tempo dedicato risultante dai fogli di presenza non è sufficiente. L’onere della prova incombe alla Commissione.

Errore poiché non esiste nessun altro obbligo scritto di adottare un certo tipo di sistema di registrazione della durata del tempo di lavoro oltre alla registrazione nei detti fogli di presenza. Pertanto, la Commissione, nel corso dell’esecuzione del contratto o quando non è più concretamente possibile modificare la procedura di registrazione del tempo dedicato al progetto — tempo memorizzato sul supporto precedente e facente fede, ossia i fogli di presenza — non può richiedere più di quanto è stato deciso o stabilito contrattualmente. Peraltro, non è opportuno esigere di registrare su fotografia il tempo dedicato al progetto.

L’atto impugnato viola i principi della buona fede, del legittimo affidamento, di trasparenza, di proporzionalità, di ragionevolezza e della buona amministrazione, poiché le regole relative alla modalità di registrazione del tempo sono nuove, circostanza peraltro avvalorata dal fatto che tali stesse regole figurano esplicitamente e chiaramente nelle versioni successive del programma in questione.

Errore di valutazione dei fatti, in quanto la portata della restituzione disposta non è proporzionale alla portata e alla natura delle irregolarità asseritamente commesse, posto che non sarebbe stato possibile conseguire i risultati, che si riflettono nel piazzamento ottenuto intorno al decimo posto su circa 200 progetti, senza dedicare un tempo palesemente superiore all’importo effettivamente pagato (sottraendo l’importo del rimborso)


13.2.2010   

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C 37/39


Impugnazione proposta il 9 novembre 2009 da Rinse van Arum avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2009, causa F-139/07, van Arum/Parlamento

(Causa T-454/09 P)

2010/C 37/55

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Rinse van Arum (Winkele, Belgio) (rappresentante: W. van den Muijsenbergh, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare ammissibili il ricorso e le censure ed i motivi ivi dedotti;

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F-139/07;

Decidere esso stesso la controversia e annullare la decisione relativa al rapporto informativo riguardante il ricorrente, e

Condannare il Parlamento alle spese del procedimento sostenute dal ricorrente nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i motivi seguenti:

violazione degli artt. 1 e 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari e degli artt. 15, n. 2 e 87, n. 1 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nonché delle disposizioni della guida di valutazione;

violazione dell’art. 19 delle disposizioni generali di esecuzione e dell’obbligo di motivazione;

violazione del principio del procedimento del contraddittorio, dell’uguaglianza delle parti e dei diritti della difesa;

violazione di diritto relativamente alla coerenza fra la valutazione e l’assegnazione dei punti, ai diritti della difesa e al principio di buona amministrazione;

violazione dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») attraverso: l’utilizzo di documentazione non appartenente al fascicolo del procedimento, una violazione del principio del procedimento del contraddittorio, nonché il rovesciamento dell’onere della prova a carico del ricorrente e una violazione dell’obbligo di motivazione;

violazione del dovere di sollecitudine in relazione alla circostanza che il valutatore finale ha preso in considerazione in modo inaccurato elementi erronei e violazione dei principi di diritto relativi all’onere della prova;

errata applicazione del diritto, della giurisprudenza e dei principi di diritto relativamente all’art. 90 dello Statuto, del dovere di sollecitudine, diligenza e buona amministrazione e dei principi di diritto riguardanti le prove;

violazione del diritto relativamente alle constatazioni inintelligibili del Tribunale della funzione pubblica e erronea qualificazione dei fatti, nonché violazione dell’obbligo di motivazione e delle norme di buona amministrazione;

scorretta constatazione dei fatti.


13.2.2010   

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C 37/40


Ricorso proposto il 27 novembre 2009 — McLoughney/UAMI — Kern (Powerball)

(Causa T-484/09)

2010/C 37/56

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rory McLoughney (Thurles, Irlanda) (rappresentante: J. M. Stratford-Lysandrides, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ernst Kern (Zahling, Germania)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1547/2006-4;

accogliere l’opposizione alla richiesta di marchio comunitario n. 3 164 779; e

in subordine, rinviare l’opposizione al convenuto per una nuova valutazione in base alla sentenza della Corte.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Powerball», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 10, 25 e 28

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio non registrato «POWERBALL», utilizzato nella normale prassi commerciale in Irlanda e nel Regno Unito

Decisione della divisione di opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 3 e 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti, rispettivamente, artt. 8, n. 3 e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), e delle regole 50, n. 2 e 52, n. 1 del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto la commissione di ricorso non ha considerato l’opposizione alla luce dell'art. 8, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94 ed avrebbe dovuto riconoscere che il ricorrente era abilitato ad opporsi al marchio comunitario controverso; violazione degli artt. 8, n. 4 e 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti, rispettivamente, artt. 8, n. 4 e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e delle regole 50, n. 2 e 52, n. 1 del regolamento della Commissione n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso non ha considerato l’opposizione alla luce dell'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94 ed avrebbe dovuto riconoscere che il ricorrente era titolare dei diritti anteriori e che aveva fatto uso del marchio citato nell’opposizione nella normale prassi commerciale.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


13.2.2010   

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C 37/41


Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 — Francia/Commissione

(Causa T-485/09)

2010/C 37/57

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G de Bergues, B. Cabouat e R. Loosli-Surrans, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/726/CE, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l’introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un’azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il governo francese chiede che il Tribunale voglia, in applicazione dell'art. 263 TFUE, annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/726/CE, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l’introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un’azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica (1).

La decisione impugnata ordina alla Francia di sospendere l'applicazione delle misure cautelari da essa adottate, in seguito alla pubblicazione di nuovi pareri scientifici che dimostrano un rischio di esposizione degli esseri umani alla scrapie classica derivante dal consumo di latte e di prodotti lattieri provenienti da greggi di ovini e caprini infettati, al fine di vietare l'introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri destinati al consumo umano provenienti da aziende in cui è stato confermato un caso di scrapie classica.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce che la decisione impugnata va annullata per violazione del principio di precauzione relativamente sia alla valutazione che alla gestione del rischio.

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe interpretato erroneamente il principio di precauzione nella fase di valutazione del rischio, non avendo tenuto conto delle incertezze scientifiche che sussistono in merito al rischio di trasmissibilità agli esseri umani delle encefalopatie spongiformi trasmissibili diverse dalla encefalopatia spongiforme bovina.

A parere della ricorrente, la Commissione avrebbe inoltre violato il principio di precauzione nella fase della gestione del rischio, non avendo adottato alcuna misura per limitare il rischio di esposizione degli esseri umani agli agenti della scrapie classica.


(1)  GU L 258, pag. 27.


13.2.2010   

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C 37/41


Ricorso proposto il 7 dicembre 2009 — ReValue Immobilienberatung/UAMI (ReValue)

(Causa T-487/09)

2010/C 37/58

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ReValue Immobilienberatung GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Fischoeder e M. Schork)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 7 ottobre 2009 nel procedimento R 531/2009-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ReValue» per servizi delle classi 35, 36, 42 e 45 (domanda n. 6 784 292)

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il segno di cui si chiede la registrazione in relazione ai servizi cui si riferisce la domanda non sarebbe descrittivo e non mancherebbe di carattere distintivo; violazione dell'art. 75 del regolamento n. 207/2009, in quanto passaggi essenziali della decisione impugnata non sarebbero motivati o non lo sarebbero nel modo dovuto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


13.2.2010   

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C 37/42


Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Jager & Polacek/UAMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)

(Causa T-488/09)

2010/C 37/59

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jager & Polacek GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Renck, V. von Bomhard, T. Dolde)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RT Mediasolutions s.r.o. (Brno, Repubblica ceca)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 settembre 2009, procedimento R 442/2009-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: RT Mediasolutions s.r.o.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «REDTUBE» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 (domanda n. 6 096 309)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: un marchio non registrato «Redtube»

Decisione della divisione di opposizione: l’opposizione si considera non proposta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’art. 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 216/96 (1), in combinato disposto con l’art. 63, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (2), poiché alla ricorrente non sarebbe stata data la possibilità di presentare una memoria di replica;

violazione dell’art. 80, nn. 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione sulla ricevibilità dell’opposizione non sarebbe stata regolarmente revocata;

violazione dell’art. 83 del regolamento n. 207/2009, in particolare del principio del legittimo affidamento, in combinato disposto con l’art. 41, n. 3, dello stesso regolamento, della regola 17, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 (3) e dell’art. 8, n. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 (4), poiché la ricorrente avrebbe potuto legittimamente fare affidamento sul fatto che si sarebbe posto rimedio al deposito tardivo della tassa di opposizione tramite il pagamento supplementare nei termini stabiliti.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, pag. 11).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33).


13.2.2010   

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C 37/43


Ricorso presentato l'8 dicembre 2009 — Leali/ Commissione

(Causa T-489/09)

2010/C 37/60

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Leali SpA (Odolo, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione nel caso COMP. 37 956 — Tondo per cemento armato, riadozione — C(2009) 7492 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009.

la riduzione dell'ammenda comminata.

Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-472/09, SP/Commissione.


13.2.2010   

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C 37/43


Ricorso presentato l'8 dicembre 2009 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Commissione

(Causa T-490/09)

2010/C 37/61

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (Brescia, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione nel caso COMP. 37 956 — Tondo per cemento armato, riadozione — C(2009) 7492 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009.

annullare l'articolo 2 della decisione, nella parte in cui l'attuale ricorrente è stata condannata al pagamento della somma di Euro 6,093 milioni, in solido con la società Leali S.p.A.

la riduzione dell'ammenda comminata.

Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-472/09, SP/Commissione.


13.2.2010   

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C 37/44


Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 — Spagna/Commissione

(Causa T-491/09)

2010/C 37/62

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: avv. M. Muñoz Pérez.)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/721/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nella parte oggetto del presente ricorso, e

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i motivi seguenti:

1)

violazione, relativamente alla rettifica finanziaria spettante agli aiuti alla produzione di olio di oliva, dell’art. 7, n. 4 del regolamento n. 1258/1999 (1) e dell’art. 31, n. 1 del regolamento n. 1290/2005 (2), in quanto la decisione impugnata li applica ad una situazione ove non ricorrono i presupposti necessari, tenuto conto dell’insufficienza delle presunte irregolarità fatte valere dalla Commissione a giustificazione della rettifica finanziaria concessa;

2)

inesistenza, relativamente alla rettifica finanziaria concernente gli aiuti ai premi per ovino e caprino, delle irregolarità sostenute dalla Commissione, il che comporta la violazione, da parte della decisione impugnata, dell’art. 7, n. 4 del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31, n. 1 del regolamento n. 1290/2005, che sono stati applicati ad una situazione ove non ricorrono i presupposti necessari. A tale riguardo si fa valere che i controlli in loco sono stati effettuati durante il periodo di detenzione, ai sensi dell’art. 24, n. 2 del regolamento n. 2419/2001 (3), e che i problemi addotti dalla Commissione riguardo ai libri contabili registri delle aziende e alla mancanza di osservazioni da parte degli ispettori sui registri non aggiornati, non incidono sulla determinazione del numero di animali ammissibili dell’azienda nel corso dell’intero periodo di detenzione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).


13.2.2010   

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C 37/44


Ricorso proposto il 7 dicembre 2009 — MEDA Pharma/UAMI — Nycomed (ALLERNIL)

(Causa T-492/09)

2010/C 37/63

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: MEDA Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nycomed GmbH (Costanza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 29 settembre 2009, procedimento R 1386/2007-4, relativa all’opposizione proposta sulla base del marchio tedesco n. 1 042 583«ALLERGODIL» avverso la parte europea della registrazione internazionale 845 934«ALLERNIL»;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente l'estensione della tutela: Nycomed GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALLERNIL» per prodotti della classe 5 (registrazione internazionale che designa la Comunità europea n. 845 934)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo tedesco n. 1 042 583«ALLERGODIL» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’oppodizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sarebbero stati applicati correttamente i principi della normativa sui marchi del rischio di confusione;

violazione dell’art. 75 del regolamento n. 207/2009 per difetto di motivazione della decisione impugnata.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


13.2.2010   

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C 37/45


Ricorso proposto il 7 dicembre 2009 — LG Electronics/UAMI (KOMPRESSOR PLUS)

(Causa T-497/09)

2010/C 37/64

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: J. Blanchard, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

dichiarare e giudicare ricevibile il presente ricorso;

annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 settembre 2009, in quanto ha parzialmente respinto il ricorso della società LG ELECTRONICS avverso la decisione 5 febbraio 2009 che ha negato la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 7 282 924 nella parte in cui essa designa gli «aspirapolvere elettrici»;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KOMPRESSOR PLUS» per prodotti della classe 7 (domanda n. 7 282 924)

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario


13.2.2010   

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C 37/45


Ricorso proposto il 14 dicembre 2009 — Evonik Industries/UAMI (Rappresentazione di un rettangolo di colore porpora avente il lato destro arrotondato

(Causa T-499/09)

2010/C 37/65

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del convenuto (quarta commissione di ricorso) 2 ottobre 2009 (procedimento R 491/2009-4);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta una figura simile ad un rettangolo di colore porpora pantone 513 C, per prodotti e servizi delle classi 1-45 (domanda n. 7 235 179)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: errata applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), poiché sussisterebbe il necessario carattere distintivo riguardo al marchio di cui trattasi.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


13.2.2010   

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C 37/46


Ricorso presentato il 7 dicembre 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-500/09)

2010/C 37/66

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: L. Ventrella, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare in parte qua la Decisione 24/09/2009 n. C(2009) 7044, notificata il 25 settembre 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» nella parte, meglio indicata in epigrafe, in cui ha operato a carico dell’Italia, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006:

rettifiche finanziarie forfetarie (5 %) per varie pretese carenze nei controlli nel settore ortofrutticolo — trasformazione agrumi per totali euro 3 539 679,81.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnativa la Repubblica italiana far valere la violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità.

Viene precisato a questo riguardo che la Commissione ha rettificato alcuni aiuti alla trasformazione di agrumi e che nel procedere a questa rettifica sarebbero mancati adeguati controlli della corrispondenza tra il prodotto conferito alle organizzazioni di produttori e quello consegnato ai trasformatori, nonché della corrispondenza tra prodotto consegnato alla trasformazione e prodotto finito. Secondo il Governo italiano nella procedura era emerso che i controlli erano stati effettuati in misura soddisfacente, specie per quanto riguardava i controlli sia amministrativi/contabili che fisici tanto presso l’Organizzazione di Produttori che presso i trasformatori; e che l’attività di controllo è svolta in modo inopinato (senza alcun preavviso per le industrie in ordine alla data del controllo) in percentuale comunque superiore alla minima prevista dal regolamento. Il punto essenziale su cui la Commissione avrebbe dovuto motivare la propria decisione era quindi la sussistenza di un «rischio significativo» di danno finanziario per il Fondo, tale da giustificare una rettifica forfetaria del 5 %, che appare comunque sproporzionata.


13.2.2010   

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C 37/46


Ricorso proposto l’8 dicembre 2009 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

(Causa T-501/09)

2010/C 37/67

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: PhysioNova GmbH (Erlangen, Germania) (rappresentante: avv. J. Klink)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1;

modificare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1, nel senso che è annullata la decisione della divisione di annullamento 27 ottobre 2008, causa 2237 C;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento incluse le spese del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo comunitario «FLEX» n. 2 275 220 per prodotti e servizi delle classi 6, 10, 17 e 20

Titolare del marchio comunitario: Flex Equipos de Descanso, SA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio tedesco n. 39 903 314«PhysioFlex» e il marchio tedesco n. 39 644 431«Rotoflex»

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


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C 37/47


Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Völkl/UAMI — Marker Völkl (VÖLKL)

(Causa T-504/09)

2010/C 37/68

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentante: avv. C. Raßmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marker Völkl International GmbH (Baar, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1387/2008-1;

annullare la decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 luglio 2008, relativa all’opposizione n. B 1 003 153, nei limiti in cui l’opposizione è stata accolta;

respingere l’opposizione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VÖLKL» per prodotti delle classi 3, 9, 18 e 25 (domanda di registrazione n. 4 403 705)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Marker Völkl International GmbH

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «VÖLKL» (marchio internazionale n. 571 440) per prodotti delle classi 18, 25 e 28

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione relativamente alla constatazione del rischio di confusione dei marchi a confronto e rinvio alla divisione di opposizione al fine dell’ulteriore decisione; rigetto del ricorso per quanto concerne la decisione relativa alla prova dell’uso serio

Motivi dedotti:

violazione del principio dispositivo [art. 74, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 40/94 (1)] in quanto la commissione di ricorso avrebbe rinviato il procedimento alla divisione di opposizione con riferimento a merci che non sarebbero oggetto dell’opposizione;

violazione del divieto della reformatio in peius, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe potuto rinviare il procedimento alla divisione di opposizione con riferimento a merci per le quali la divisione di opposizione avrebbe già acconsentito alla registrazione;

violazione del principio del diritto ad essere ascoltati (art. 38, n. 3, e art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94);

violazione degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché della regola 22, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel ritenere sussistente l’uso serio del marchio opposto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


13.2.2010   

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C 37/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 décembre 2009 — Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione

(Causa T-422/03) (1)

2010/C 37/69

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


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C 37/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2009 — Bactria/Commissione

(Causa T-76/04) (1)

2010/C 37/70

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


13.2.2010   

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C 37/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2009 — Bactria/Commissione

(Causa T-401/04) (1)

2010/C 37/71

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 19 del 22.1.2005.


13.2.2010   

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C 37/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2009 — Akzo Nobel e a./Commissione

(Causa T-199/06) (1)

2010/C 37/72

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


13.2.2010   

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C 37/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2009 — UMG Recordings/UAMI — Osman (MOTOWN)

(Causa T-143/07) (1)

2010/C 37/73

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


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C 37/49


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2009 — Bull e a./Commissione

(Causa T-333/08) (1)

2010/C 37/74

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


13.2.2010   

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C 37/49


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 dicembre 2009 — IPublish Ganske Interactive Publishing/UAMI (Raffigurazione di uno strumento di navigazione)

(Causa T-555/08) (1)

2010/C 37/75

Lingua processuale: tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


13.2.2010   

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C 37/49


Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2009 — Complejo Agrícola/Commissione

(Causa T-174/09) (1)

2010/C 37/76

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


13.2.2010   

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C 37/49


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2009 — Mars/UAMI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

(Causa T-208/09) (1)

2010/C 37/77

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


Tribunale della funzione pubblica

13.2.2010   

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C 37/50


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 15 dicembre 2009 — Apostolov/Commissione

(Causa F-8/09) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso irricevibile - Tardività)

2010/C 37/78

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apostolov (Saarwelligen, Germania) (rappresentante: D. Schneider-Addae-Mensah, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione dell’EPSO di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva relativo alla procedura di selezione EPSO/CAST27/4/07.

Dispositivo dell’ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il sig. Apostolov è condannato alle spese.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009, pag. 16.


13.2.2010   

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C 37/50


Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Bennett e a./UAMI

(Causa F-102/09)

2010/C 37/79

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Spagna) e altri (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l’annullamento delle decisioni di risoluzione dei contratti dei ricorrenti in applicazione di una clausola risolutiva legata al superamento di un concorso generale con specializzazione in proprietà industriale. Dall’altro, il risarcimento del danno morale subito dai ricorrenti.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni di risoluzione dei contratti dei ricorrenti datate 12 marzo 2009;

ove necessario, annullare la decisione 9 ottobre 2009, notificata lo stesso giorno, recante rigetto dei reclami presentati dai ricorrenti il 12 giugno 2009;

conseguentemente, condannare il convenuto, in primo luogo, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione per il periodo compreso tra la data in cui ha avuto effetto la risoluzione dei loro contratti e quella della loro reintegrazione a seguito dell’annullamento delle decisioni adottate e, in secondo luogo, a ricostituire la carriera di ciascun ricorrente illegittimamente interrotta con le decisioni di risoluzione dei loro contratti; qualora la reintegrazione dei ricorrenti comporti gravi difficoltà pratiche o appaia eccessiva con riguardo alla situazione di terzi, condannare il convenuto al pagamento di un’equa compensazione pecuniaria per la risoluzione illegittima dei contratti dei ricorrenti. Una simile compensazione dovrà in particolare tenere conto della perdita non solo della retribuzione per il passato, ma anche della probabilità, concreta, dei ricorrenti di rimanere al servizio dell’UAMI fino all’età della pensione nell’ambito di un contratto a durata — interamente — indeterminata e di avanzare nella loro carriera;

in subordine, annullare le decisioni di risoluzione dei contratti dei ricorrenti in quanto il termine di preavviso non è stato stabilito considerando la totalità degli anni di servizio all’interno dell’UAMI di ciascuno dei ricorrenti;

condannare il convenuto al risarcimento del danno materiale e morale subito, quantificato in via equitativa in EUR 85 000 per ciascuno dei ricorrenti;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.


13.2.2010   

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C 37/51


Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Allen e a./Commissione

(Causa F-103/09)

2010/C 37/80

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: John Allen (Oxford, Regno Unito) e altri (rappresentanti: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, Barristers)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda volta al risarcimento dei danni e all'annullamento di una decisione che nega il riconoscimento dei danni con riferimento al pregiudizio patito da tutti i ricorrenti per il fatto che nessuno di essi è stato assunto come agente temporaneo comunitario nel periodo in cui ha lavorato presso l'impresa collettiva JET

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione del 25 settembre 2009;

dichiarare che i ricorrenti avevano diritto ad essere considerati come «altri agenti» e ad essere assunti come tali, in conformità all’art. 8 dello statuto originale JET;

dichiarare che la Commissione ha operato una discriminazione nei confronti dei ricorrenti senza alcuna obiettiva giustificazione nel periodo della loro assunzione nell'ambito del progetto JET, per quanto concerne la loro retribuzione, i loro diritti pensionistici e i relativi benefici, nonché per quanto concerne la certezza di un futuro impiego;

ordinare alla Commissione di risarcire i ricorrenti per il mancato guadagno e per la perdita di diritti pensionistici e i relativi benefici privilegi, cagionati dalle sopra indicate violazioni del diritto comunitario, ivi compresi gli interessi ove opportuno;

condannare la Commissione alle spese, e

assumere ogni ulteriore provvedimento, ai sensi dello Statuto della Corte di giustizia e/o del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, che possa considerarsi necessario, giusto o equo.


13.2.2010   

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C 37/51


Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Diego Canga Fano/Consiglio

(Causa F-104/09)

2010/C 37/81

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodriguez e C. Bernard — Glanz, avocats)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del convenuto di non inserire il ricorrente nell'elenco dei promossi verso il grado AD 13 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2009

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’AIPN di non inserire il ricorrente nell'elenco dei promossi verso il grado AD 13 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2009.

annullare, per quanto necessario, la decisione dell’AIPN che rigetta il reclamo del ricorrente;

condannare l’AIPN a versare al ricorrente una somma stabilita ex aequo et bono come pari a EUR 150 000, a titolo di risarcimento del danno morale, cui devono essere aggiunti gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui tale somma diviene esigibile, nonché una somma stabilita ex aequo et bono come pari a EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno professionale, cui devono essere aggiunti gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui tale somma diviene esigibile;

condannare il convenuto alle spese.


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C 37/52


Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Scheefer/Parlamento

(Causa F-105/09)

2010/C 37/82

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Séverine Scheefer (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: R. Adam, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni del convenuto che negano la riqualificazione del contratto di agente temporaneo della ricorrente in assunzione a tempo indeterminato, conformemente all'art. 8, n. 1, del RAA. Inoltre, il risarcimento del danno subito dalla ricorrente

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento del 12 febbraio 2009;

annullare la decisione del Parlamento del 12 ottobre 2009

annullare la qualificazione giuridica del contratto iniziale nonché la sua data di scadenza fissata al 31 marzo 2009;

riqualificare quindi l'assunzione della ricorrente come assunzione a tempo indeterminato;

risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa del comportamento del Parlamento;

in subordine e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che nonostante il sussistere di una assunzione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro fosse venuto meno, concedere il risarcimento dei danni per illecita risoluzione del vincolo contrattuale;

in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che non è possibile alcuna riqualificazione, concedere il risarcimento per il danno subito dalla ricorrente in ragione del comportamento scorretto del Parlamento europeo;

riconoscere alla ricorrente ogni altro diritto, mezzo di ricorso o azione, segnatamente per quanto concerne la condanna del Parlamento al risarcimento dei danni cagionati;

condannare il convenuto alle spese.


13.2.2010   

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C 37/52


Ricorso presentato il 30 dicembre 2009 — Pascual García/Commissione

(Causa F-106/09)

2010/C 37/83

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: César Pascual García (Madrid, Spagna) (Rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Il risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione della retribuzione e degli emolumenti accessori per il periodo 1o aprile 2006 — 1o marzo 2009, e il pagamento degli interessi sulla somma dovuta.

Conclusioni del ricorrente

Condannare la Commissione al risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione della retribuzione e degli emolumenti accessori per il periodo 1o aprile 2006 — 1o marzo 2009, ed al pagamento degli interessi sulla somma dovuta;

condannare la convenuta alle spese.