ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.028.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 028/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2010/C 028/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2010/C 028/03 |
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2010/C 028/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) ( 1 ) |
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2010/C 028/05 |
Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 028/06 |
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2010/C 028/07 |
Nota relativa a manuali comunitari di corretta prassi operative |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2010/C 028/08 |
Elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del tabacco |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Commissione europea |
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2010/C 028/09 |
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2010/C 028/10 |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2010/C 028/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5768 — Klöckner/Becker) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2010/C 028/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 28/01
Data di adozione della decisione |
24.3.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 518/08 |
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Stato membro |
Malta |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Investment aid scheme for interconnectivity projects |
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Base giuridica |
Malta Enterprise Act (CEP.463) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Agevolazione fiscale |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 4 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 16 Mio EUR |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
12.2007-12.2011 |
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Settore economico |
Poste e telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
13.7.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 671/08 |
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Stato membro |
Ungheria |
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Regione |
Dél-Alföld |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Mercedes-Benz Hungary Kft. |
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Base giuridica |
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről; 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet a Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, sgravio d'imposta |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 29 700 Mio HUF |
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Intensità |
20,34 % |
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Durata |
2009-2017 |
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Settore economico |
Industria manifatturiera |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
25.11.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 605/09 |
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Stato membro |
Svezia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Short-term export-credit insurance |
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Base giuridica |
Government's Export Credit Guarantee Ordinance (2007:656). |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Assicurazione per i crediti all'esportazione |
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Forma dell'aiuto |
Assicurazione per i crediti all'esportazione |
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Dotazione di bilancio |
— |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 31.12.2010 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/4 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 28/02
Data di adozione della decisione |
16.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 566/09 |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
Bruxelles-Capitale |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Soutien de la Région Bruxelles — Capitale en faveur de le recherche, du développement et de l'innovation |
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Base giuridica |
L'ordonnance du 26 mars 2009 de la Région de Bruxelles — Capitale visant à promouvoir la recherche, le développement et de l'innovation. 26 maart 2009 — Ordonnantie tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie. |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo, innovazione |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, sovvenzione rimborsabile |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 6,7 Mio EUR |
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Intensità |
80 % |
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Durata |
1.1.2010-31.12.2015 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
4.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 607/09 |
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Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Rural Broadband Reach Scheme — Ireland |
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Base giuridica |
The Ministers and Secretaries (Amendment) Acts, 1924-2007 (as amended by Statutory Instrument 300/2002 — Communications, Energy and Geological Survey of Ireland (transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002) and Statutory Instrument 706/2007—Communications, Marine and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2007 The National Development Plan (2007-2013) The National Strategic Reference Framework for Ireland |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale, sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
— |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.9.2010-31.12.2012 |
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Settore economico |
Poste e telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
14.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 624/09 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Galicia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aid to fuel switching for Alcoa Galicia |
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Base giuridica |
Estatuto de Autonomía de Galicia — Convenio con empresa |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Risparmio di energia, tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 1 Mio EUR |
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Intensità |
27 % |
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Durata |
2009-30.6.2010 |
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Settore economico |
Energia |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
17.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 663/09 |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Zweite Verlängerung der Beihilferegelung N 557/08 „Maβnahmen für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Österreich“ |
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Base giuridica |
Interbankmarktstärkungsgesetz (IBSG); Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FinStaG) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, garanzia |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 80 000 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.1.2010-30.6.2010 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
17.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 665/09 |
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Stato membro |
Germania |
|||
Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
German credit institutions |
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Base giuridica |
Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Ricapitalizzazione, garanzie, swap di attivi (assunzione del rischio) |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 500 000 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.1.2010-30.6.2010 |
|||
Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/8 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
2010/C 28/03
Data di adozione della decisione |
21.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 475/09 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Lombardia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aiuti nel settore forestale |
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Base giuridica |
DGR «Disposizioni attuative quadro ai sensi della legge regionale 5.12.2008, n. 31» Legge regionale 5.12.2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Aiuti nel settore forestale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
84 000 000 di EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
2009-2015 |
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Settore economico |
Settore forestale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
5.1.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 477/09 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Sardegna |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Contributi per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati a prevenire i danni causati alle produzioni serricole dal lepidottero «Tuta absoluta» (Sardegna) |
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Base giuridica |
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 DGR n. 34/63 del 20.7.2009 concernente «Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 — Contributi per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati a prevenire i danni causati alle produzioni serricole dal lepidottero “Tuta absoluta”» |
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Tipo di misura |
Aiuto all'investimento |
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Obiettivo |
Sostenere gli investimenti |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Stanziamento complessivo di 1 000 000 di EUR |
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Intensità |
L'intensità dell'aiuto è pari al 40 % degli investimenti ammissibili (50 % nelle zone svantaggiate). È previsto un aumento del 10 % quando i beneficiari sono giovani agricoltori |
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Durata |
1o gennaio 2010-31 dicembre 2010 |
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Settore economico |
Settore agricolo |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
5.1.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 481/09 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Sicilia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Misura 226 — Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi |
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Base giuridica |
Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Protezione e prevenzione contro le calamità naturali e ricostituzione del potenziale forestale danneggiato |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
68,56 milioni di EUR |
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Intensità |
L'intensità massima prevista è del 100 % |
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Durata |
Dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 |
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Settore economico |
Forestale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
21.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 519/09 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Baviera |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007) |
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Base giuridica |
Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007) Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und ländlicher Raum 2007 bis 2013 (BayZAL); Hier: Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft — Artikel 20 Absatz b Buchstabe v in Verbindung mit Art. 30 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2009 bis 2012 (GAK). Art. 20 bis 22 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2005 (GVBl Nr. 15/2005, 7902-1-L). Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und die Verwaltungsvorschriften hierzu |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Accesso ai boschi mediante la costruzione e la manutenzione di sentieri boschivi |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione finanziaria totale fino alla fine del 2013: 20 milioni di EUR |
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Intensità |
Fino al 90 % |
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Durata |
Successiva all'approvazione della Commissione fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Silvicoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
5.1.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 602/09 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
De methode voor de berekening van de steunintensiteit van garantstellingen op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen |
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Base giuridica |
Artikels 2, 4 en 7 Kaderwet LNV-subsidies, art. 2:81-2:89 Regeling LNV-subsidies |
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Tipo di misura |
Garanzia |
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Obiettivo |
La notifica si riferisce unicamente al metodo utilizzato per calcolare l’intensità dell’aiuto nel caso di garanzie per prestiti per capitale agrario |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia |
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Dotazione di bilancio |
n.a. |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.12.2009-31.12.2010 |
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Settore economico |
Settore agricolo |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 28/04
In data 1o febbraio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5759. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/13 |
CONVENZIONE MONETARIA
tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano
2010/C 28/05
L’UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea e dalla Repubblica italiana,
e
LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, rappresentato dalla Santa Sede ai sensi dell’articolo 3 del trattato del Laterano,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o gennaio 1999 l’euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, tra cui l’Italia, ai sensi al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998. |
(2) |
Prima dell’introduzione dell’euro l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano erano uniti da accordi bilaterali in materia monetaria, in particolare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa il 3 dicembre 1991. |
(3) |
Nella dichiarazione n. 6 allegata all’atto finale del trattato sull’Unione europea si dichiara che la Comunità deve facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con lo Stato della Città del Vaticano che risultasse necessaria a seguito dell’introduzione della moneta unica. |
(4) |
Il 29 dicembre 2000 la Comunità europea rappresentata dalla Repubblica italiana in associazione con la Commissione e la BCE ha concluso una convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano. |
(5) |
Conformemente alla presente convenzione monetaria, lo Stato della Città del Vaticano utilizza l’euro come sua moneta ufficiale e conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro. Esso assicura che le norme UE in materia di banconote e monete denominate in euro — comprese le norme in materia di protezione contro la falsificazione — siano applicabili nel suo territorio. |
(6) |
La presente convenzione non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l’obbligo di includere gli strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del sistema europeo delle banche centrali. |
(7) |
Viene istituito un comitato misto composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE con il compito di esaminare l’applicazione della presente convenzione, decidere il massimale annuo per le emissioni di monete, esaminare l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale e valutare le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano per l’attuazione della normativa UE in materia. |
(8) |
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Lo Stato della Città del Vaticano ha il diritto di utilizzare l’euro come propria moneta ufficiale, in conformità al regolamento (CE) n. 1103/97 e al regolamento (CE) n. 974/98. Lo Stato della Città del Vaticano conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.
Articolo 2
Lo Stato della Città del Vaticano emette banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo solo dopo aver concordato con l’Unione europea le condizioni di tali emissioni. A decorrere dal 1o gennaio 2010 l’emissione delle monete in euro è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.
Articolo 3
1. Il massimale annuo (in termini di valore) per l’emissione delle monete in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è calcolato dal comitato misto istituito dalla presente convenzione, quale somma di:
— |
una parte fissa, il cui importo iniziale per il 2010 è fissato a 2 300 000 EUR. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell’inflazione — sulla base dell’inflazione IAPC in Italia nell’anno n-1 — sia di eventuali sviluppi significativi sul mercato delle monete da collezione in euro, |
— |
una parte variabile, corrispondente al numero medio pro capite di monete emesse della Repubblica italiana nell’anno n-1 moltiplicato per il numero di abitanti dello Stato della Città del Vaticano. |
2. Lo Stato della Città del Vaticano può inoltre emettere una moneta commemorativa ovvero da collezione speciale in Sede Vacante. Qualora a seguito dell’emissione speciale l’emissione complessiva dovesse superare il massimale fissato al paragrafo 1, il valore dell’emissione speciale verrà conteggiato sulla parte rimanente del massimale dell’anno precedente ovvero a riduzione del massimale dell’anno successivo.
Articolo 4
1. Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato l’euro, per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.
2. Lo Stato della Città del Vaticano notifica preventivamente la faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione, che ne verifica la conformità alle norme UE.
Articolo 5
1. Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono coniate dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato della Repubblica italiana.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato della Città del Vaticano può far coniare le sue monete da una zecca UE che conia monete in euro diversa da quella menzionata al paragrafo 1, previo accordo del comitato misto.
Articolo 6
1. Il volume delle monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell’approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Lo Stato della Città del Vaticano comunica ogni anno alla Repubblica italiana, entro e non oltre il 1o settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell’anno successivo. Notifica inoltre alla Commissione le previste condizioni di emissione delle monete.
3. Lo Stato della Città del Vaticano comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l’anno 2010 al momento della firma della presente convenzione.
4. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, lo Stato della Città del Vaticano mette in circolazione al valore facciale almeno il 51 % delle monete in euro emesse ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale e può decidere di aumentarla.
Articolo 7
1. Lo Stato della Città del Vaticano può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all’articolo 3. L’emissione delle monete da collezione in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è effettuata in linea con gli orientamenti UE per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l’adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.
2. Le monete da collezione emesse dallo Stato della Città del Vaticano non hanno corso legale nell’Unione europea.
Articolo 8
1. Lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell’allegato alla presente convenzione, in materia di:
a) |
banconote e monete in euro; |
b) |
prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i requisiti in materia di comunicazione statistica. |
Se e quando un settore bancario verrà creato nello Stato della Città del Vaticano, l’elenco di atti giuridici e di norme di cui all’allegato verrà integrato per includervi la normativa UE in materia bancaria e finanziaria e gli atti giuridici e le norme della BCE, in particolare i requisiti in materia di comunicazione statistica.
2. Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dallo Stato della Città del Vaticano entro i termini specificati nell’allegato.
3. Ogni anno la Commissione modifica l’allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell’UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l’attuazione da parte dello Stato della Città del Vaticano dei nuovi atti giuridici e delle norme aggiunti all’allegato.
4. L’allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Gli istituti finanziari aventi sede nello Stato della Città del Vaticano possono avere accesso ai sistemi di regolamento interbancario e ai sistemi di pagamento e di regolamento dell’area euro a condizioni adeguate fissate dalla Banca d’Italia, in accordo con la Banca centrale europea.
Articolo 10
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione della presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comitato misto.
2. L’Unione europea (agendo su raccomandazione della delegazione UE in seno al comitato misto) o lo Stato della Città del Vaticano possono rivolgersi alla Corte di giustizia se ritengono che l’altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è obbligatoria per le parti, che devono, adottano le misure necessarie per conformarvisi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa.
3. Se l’Unione europea o lo Stato della Città del Vaticano non adotta le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l’altra parte può porre fine immediatamente alla convenzione.
Articolo 11
1. È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano e dell’Unione europea. La delegazione dell’UE si compone di rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea. La delegazione dell’Unione europea adotta il suo regolamento interno per consenso.
2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante dello Stato della Città del Vaticano. Il comitato misto adotta le sue decisioni all’unanimità.
3. Il comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 6 e 8. Esso esamina le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente accordo.
4. L’Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto con l’entrata in vigore del presente accordo, ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 12
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, ogni parte può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.
Articolo 13
Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2010.
Articolo 14
La convenzione monetaria del 29 dicembre 2000 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 29 dicembre 2000 si intendono fatti alla presente convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.
Per l’Unione europea
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione europea
Per lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede
Sua eccellenza l'Arcivescovo André DUPUY
Nunzio Apostolico presso l’Unione europea
ALLEGATO
DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE |
TERMINE DI ATTUAZIONE |
Prevenzione del riciclaggio di denaro |
|
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). Modificata da: Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46). Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29). Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9). Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1). |
31.12.2010 |
Prevenzione della frode e della falsificazione |
|
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). Modificato da: Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1). |
31.12.2010 |
Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). Modificato da: Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5). |
31.12.2010 |
Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1). Modificata da: Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3). |
31.12.2010 |
Decisione 1999/C 149/02 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell’Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento (GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16). |
31.12.2010 |
Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50). Modificata da: Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 40). Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28). Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3). Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1). |
31.12.2010 |
Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1). |
31.12.2010 |
Disposizioni sulle banconote e monete in euro |
|
Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6). Modificato da: Regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2). |
31.12.2010 |
Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 1999, sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro |
31.12.2010 |
Conclusioni del Consiglio, del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione |
31.12.2010 |
Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52). |
31.12.2010 |
Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [COM(2001) 600 def.] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3). |
31.12.2010 |
Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). |
31.12.2010 |
Decisione BCE/2003/4 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16). |
31.12.2010 |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/19 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
3 febbraio 2010
2010/C 28/06
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3984 |
JPY |
yen giapponesi |
126,73 |
DKK |
corone danesi |
7,4450 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87620 |
SEK |
corone svedesi |
10,1060 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,4738 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1660 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,024 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
270,02 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7089 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9827 |
RON |
leu rumeni |
4,1005 |
TRY |
lire turche |
2,0741 |
AUD |
dollari australiani |
1,5759 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4832 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,8580 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9660 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9703 |
KRW |
won sudcoreani |
1 603,97 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,4380 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,5463 |
HRK |
kuna croata |
7,3180 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 987,40 |
MYR |
ringgit malese |
4,7539 |
PHP |
peso filippino |
64,454 |
RUB |
rublo russo |
41,8600 |
THB |
baht thailandese |
46,196 |
BRL |
real brasiliano |
2,5653 |
MXN |
peso messicano |
18,0114 |
INR |
rupia indiana |
64,2910 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/20 |
Nota relativa a manuali comunitari di corretta prassi operative
2010/C 28/07
Alla luce dei risultati della valutazione effettuata nella riunione del 23-24 novembre 2009, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali si è accordato sulla pubblicazione del titolo e dei riferimenti della guida comunitaria di buone pratiche per il settore che produce mangimi composti e premiscele per animali destinati all'alimentazione umana, in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.
|
Titolo: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide |
|
Autore: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers' Federation. http://www.fefac.org |
|
Edizione: Versione 1.1 settembre 2009. Esiste unicamente la versione in inglese. |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/21 |
ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI RICONOSCIUTE NEL SETTORE DEL TABACCO
2010/C 28/08
Tale pubblicazione è conforme all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 23) (Situazione al 4 febbraio 2010).
|
Име на организацията Nombre y dirección Název a adresa Navn og adresse Name und Anschrift Nimi ja aadress Ονομασία και διεύθυνση Name and address Nom et adresse Nome e indirizzo Nosaukums un adrese Pavadinimas ir adresas Név és cím Isem u indirizz Naam en adres Nazwa i adres Nome e endereço Nume și adresă Názov a adresa Ime in naslov Nimi ja osoite Namn och adress |
Дата на признаване Fecha del reconocimento Datum uznání Dato for anerkendelsen Datum der Anerkennung Tunnustamise kuupäev Ημερονμηνία αναγνώρισης Date of recognition Date de reconnaissance Data del riconoscimento Atzīšanas diena Pripažinimo data Elismerés dátuma Data tar-rikonoxximent Datum van erkenning Data dopuszczenia Data de reconhecimento Data recunoașterii Dátum uznania Datum priznanja Hyväksymispäivä Datum för godkännandet |
|||||||||||||||||||||||||
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1 |
2 |
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ESPAÑA |
Nombre: ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL TABACO DE ESPAÑA –OITAB– Dirección de gestión:
Circunscripción económica o actividad: Nacional Medidas de extensión a los no afiliados: no Fecha de inicio: Fecha de vencimiento: Ámbito: En OITAB están integrados el conjunto de los cultivadores de tabaco españoles así como las empresas de primera transformación que operan en nuestro país. Se trata, por tanto de una organización que desarrolla su actividad a nivel nacional. Actividades:
|
21.7.2005 |
|||||||||||||||||||||||||
FRANCE |
Dénomination: ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU TABAC —ANITTA- Siège social:
Zone économique ou activité: France Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Rhône-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion, Ile-de-France. Actions d'extension aux non-membres: oui Début de validité: 1.1.2006 Fin de validité: 31.12.2008 Prolongation de la validité: jusqu'au 31.12.2009 Champ d'action: Actions techniques, économiques et vocation à intervenir pour coordonner la mise sur le marché des tabacs en feuilles. Actions poursuivies: Les activités de l'ANITTA, comme organisation interprofessionnelle, porteront notamment sur:
|
17.3.2006 |
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Commissione europea
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/23 |
Modifiche dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia
2010/C 28/09
L’accordo che modifica il protocollo 4 dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, sottoscritto a Bruxelles il 1o febbraio 2007, è entrato in vigore l’8 ottobre 2007.
Tale accordo e la versione aggiornata e consolidata dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia sono stati pubblicati sul sito Internet del segretariato EFTA e possono essere consultati ai seguenti indirizzi:
http://www.efta.int/content/legal-texts/esa-eftacourt/amendments/agreements-amending-protocol-4
e
http://www.efta.int/content/legal-texts/esa-eftacourt/annexes-protocols-agreement
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/24 |
Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
(Annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 23 del 29.1.2009, pag. 11 e supplemento SEE n. 4 del 29.1.2009, pag. 1)
2010/C 28/10
ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALL’ISLANDA:
Denominazione commerciale |
Nome della sorgente |
Luogo di sfruttamento |
Icelandic Glacial |
Ölfus Spring |
Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss |
ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALLA NORVEGIA:
Denominazione commerciale |
Nome della sorgente |
Luogo di sfruttamento |
Best naturlig mineralvann |
Kastbrekka |
Kambrekka/Trondheim |
Bonaqua Silver |
Telemark kilden |
Fyresdal |
Farris |
Kong Olavs kilde |
Larvik |
Fjellbekk |
Ivar Aasen kilde |
Volda |
Isklar |
Isklar |
Vikebygd i Ullensvang |
Modal |
Modal kilden |
Fyresdal |
Naturlig mineralvann fra Villmark kilden på Rustad Gård |
Villmark kilden på Rustad gård |
Rustad/Elverum |
Olden |
Blåfjell kilden |
Olderdalen |
Osa |
Osa kilden |
Ulvik/Hardanger |
V Pareri
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/25 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5768 — Klöckner/Becker)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 28/11
1. |
In data 22 gennaio 2010 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Klöckner & Co. SE, («Klöckner», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme delle imprese Köhler & Lollert oHG («K&L oHG», Germania) e Umformtechnik Stendal UTS GmbH & Co. KG («UTS KG», Germania) e delle loro controllate (denominate collettivamente «gruppo Becker») mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5768 — Klöckner/Becker, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/26 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2010/C 28/12
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione proposta conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«KIEŁBASA LISIECKA»
N. CE: PL-PGI-0005-0527-08.03.2006
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+48 226232707 |
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Fax |
+48 226232325 |
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E-mail: |
oznaczenia@minrol.gov.pl |
2. Associazione:
Nome: |
Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+48 122702542 |
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Fax |
+48 122702542 |
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E-mail: |
andrzej_madry@wp.pl |
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Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.2. |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati,...) |
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome:
«Kiełbasa lisiecka»
4.2. Descrizione:
La salsiccia «Kiełbasa lisiecka» è un prodotto di alta qualità, preparato con carne suina all’uopo spezzettata e aromatizzata, insaccata in budelli con uno specifico diametro e sottoposta a un processo di affumicatura naturale.
La «Kiełbasa lisiecka» viene prodotta esclusivamente con carne suina di cui l’85 % proveniente da specifici muscoli del maiale. La forma di questa salsiccia ricorda una corona formata seguendo l’incurvatura naturale dei budelli. Le dimensioni medie di una «corona» di salsicce sono tra i 35 e i 40 cm. Per quanto riguarda l’aspetto, la salsiccia «Kiełbasa lisiecka» si distingue per la colorazione marrone scura, tipica dei prodotti molto affumicati. La superficie del budello è pulita, liscia, lievemente rugosa, asciutta al tatto. Al taglio la salsiccia assume una forma circolare o ovale. La sezione trasversale misura circa 52 mm; in sezione trasversale risultano più evidenti i mezzi di carne circondati dall’imbottitura. Il colore della sezione risulta dalla combinazione dei pezzi color rosa chiaro di carne con la tinta leggermente più scura, rosa con sfumature marroni, dell’imbottitura. La consistenza della salsiccia «kiełbasa lisiecka» è soda e compatta. Il sapore dominante è quello della carne speziata di maiale con un gusto delicato di pepe, un profumo di aglio e una presenza consistente di sale. L’odore della «kiełbasa lisiecka» è tipico.
4.3. Zona geografica:
I comuni di Czernichów e Liszki nella provincia di Cracovia, regione Małopolska.
4.4. Prova dell’origine:
I produttori, sia nella fase di preparazione che nel corso della produzione stessa, tengono un registro da cui risultano le informazioni collegate al presente disciplinare. Si tratta, in particolare, di informazioni sulla qualità delle materie prime utilizzate per la produzione e sulle fasi dettagliate della produzione della «kiełbasa lisiecka».
Al fine di garantire la conformità del processo di produzione della «kiełbasa lisiecka» con il disciplinare e di tutelare la salsiccia prodotta da eventuali utilizzazioni improprie della denominazione, il Consorzio applica un sistema di marchiatura consistente in quanto segue:
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l’utilizzazione di un’etichetta comune da parte di tutti i produttori che fabbricano salsicce conformemente al disciplinare, |
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la fornitura di quantitativi sufficienti di etichette comuni a tutti i produttori che fabbricano salsicce conformemente al disciplinare, |
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la registrazione del numero di etichette fornite ai produttori. |
Tale sistema di registrazione permette di ottenere informazioni sui quantitativi di «kiełbasa lisiecka» presenti sul mercato. Tutti i produttori sono tenuti a inserire nell’apposito spazio dell’etichetta i dati relativi alla propria impresa, conformemente alle norme che disciplinano il settore.
Le registrazioni di cui sopra possono essere consultate in qualsiasi momento dagli organi di controllo e sono oggetto di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento:
Carne suina proveniente da mezzene di carne suina di classe «E» il cui contenuto di carne magra è pari al 55-60 % del peso totale. La determinazione della classe della carne viene fatta conformemente alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse suine.
La carne non deve essere sottoposta ad alcun altro processo di conservazione a parte la refrigerazione. Per refrigerazione si intende la conservazione della carne cruda, durante l’immagazzinamento e il trasporto, a una temperatura ambiente tra i – 1° C e i + 4° C. La carne non deve essere congelata.
Per la produzione di «kiełbasa lisiecka» si utilizzano le seguenti componenti di carne suina:
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carne suina di classe I: 85 % della massa totale; si tratta di carne magra proveniente da suini, privata del grasso, dei tendini e dei tessuti connettivi. È consentita l’utilizzazione di piccoli quantitativi di grasso intramuscolare. Per questa classe di carne non è consentita l’utilizzazione di muscoli semitendinei aderenti al muscolo semimembranoso e al quadricipite per via della loro tipica colorazione scura che modificherebbe l’aspetto estetico tipico della «kiełbasa lisiecka», |
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carne suina di classe II: 10 % della massa totale; si tratta di carne proveniente dal taglio e dalla spartizione dei prosciutti e delle spalle il cui contenuto di grasso non deve superare il 50 % della materia grassa. Sono ammesse piccole quantità di tessuto connettivo ma in misura non superiore al 5 % della quantità totale di carne di II classe, |
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carne suina di classe III: 5 % della massa totale; si tratta di carne proveniente dal taglio degli stinchi anteriori e posteriori. È ammessa l’utilizzazione di tessuto connettivo fino al 25 % della quantità totale di carne di III classe, senza grasso esterno. |
Per la produzione di «kiełbasa lisiecka» si utilizzano le seguenti spezie:
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salnitro: 1,5 kg/100 kg della massa totale, |
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aglio fresco: 400 g/100 kg della massa totale, |
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pepe bianco macinato: 300 g/100 kg della massa totale; è ammessa l’utilizzazione di pepe nero macinato fino a 50 g/100. |
Per la produzione della «kiełbasa lisiecka» si utilizzano i seguenti materiali complementari:
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budelli naturali bovini o budelli ottenuti dalla sintesi di proteine con un diametro di 52 mm, |
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stecchi o fili bianchi per salumi. |
Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:
Preparazione della materia prima per la produzione: la carne destinata alla «kiełbasa lisiecka» deve essere tagliata nelle 48-120 ore che seguono la macellazione.
Preparazione della carne per il trattamento con sale e salnitro: la carne della I classe viene tagliata in pezzi al fine di ottenere cubetti di 3-5 cm. La carne delle classi II e III viene utilizzata così com’è dopo il taglio e la spartizione dei prosciutti e delle spalle.
Trattamento con sale e salnitro a secco: i pezzi di carne della I, II e III classe vengono mescolati con il salnitro. Il trattamento avviene separatamente per le carni delle diverse classi. Avviene a una temperatura di 4-6 °C in locali con un’umidità dell’85 %. La durata del trattamento con sale e salnitro è di 2-4 giorni.
Lo spezzettamento della carne dopo il trattamento con il salnitro: mentre la carne della I classe non viene spezzettata dopo il trattamento, la carne della II classe è spezzettata in pezzi di 10 mm di diametro e quella della III classe viene sminuzzata in pezzi con il diametro di 3 mm mescolandola con aglio e pepe. Tale procedimento viene ripetuto due volte.
Fase in cui si mescola e si prepara l’imbottitura: prima di tutto si mescola la carne preparata di I classe. La durata di tale fase dipende dal tempo che impiegano i pezzi di carne a ottenere la glutinosità richiesta. In questa fase è ammessa l’aggiunta di acqua tecnologica (fino a un massimo del 5 % della massa totale). Successivamente si aggiungono gli altri ingredienti: la carne di II e III classe. Dopo essere stata mescolata, l’imbottitura diventa compatta e tutti gli ingredienti sono ben distribuiti nella massa.
Inserimento nei budelli e legatura: i budelli vengono riempiti con il miscuglio e vengono create singole corone chiuse alle estremità con gli appositi stecchi o legate con il filo.
Stabilizzazione: la stabilizzazione deve avvenire in un ambiente ventilato e tiepido. La durata ottimale della stabilizzazione è di due ore. Tale processo è una fase in cui le corone di «kiełbasa lisiecka» riposano, appese a dei ganci, immediatamente dopo essere state farcite e prima di essere affumicate.
Affumicatura e cottura in forno: il processo di affumicatura e cottura in forno avviene mediante l’utilizzazione di locali di affumicatura tradizionali in cui il fumo e il calore sono prodotti facendo ardere la legna proveniente da alberi da foglie, come ontani e faggi, o di alberi da frutto. La legna viene fatta ardere nei locali di affumicatura direttamente sotto i ganci a cui sono appese le salsicce per l’affumicatura.
L’affumicatura della «kiełbasa lisiecka» è un processo che svolgono, con maestria e sapere, i produttori locali. Essa consiste in tre fasi: l’essiccazione, l’affumicatura vera e propria e la cottura in forno. Il processo di affumicatura e cottura in forno di un esemplare di «kiełbasa lisiecka» dura tra le 3,5 e le 4,5 ore circa.
Raffreddamento: si svolge in un locale con un buon ricambio d’aria e in cui la temperatura non supera gli 8 °C-12 °C e l’umidità è dell’85-90 %. Le corone di «kiełbasa lisiecka» sono raffreddate a una temperatura che non supera i 18 °C.
Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:
I produttori della «kiełbasa lisiecka» hanno l’obbligo di confezionare sotto vuoto la «kiełbasa lisiecka» divisa in parti o a fette. Quando invece le corone di «kiełbasa lisiecka» sono intere, i produttori non sono tenuti a confezionarle sotto vuoto. L’obbligo della confezione sotto vuoto riguarda solo i produttori che producono la «kiełbasa lisiecka» conformemente al disciplinare di cui sopra.
4.6. Legame:
Sin dall’inizio del XVII secolo si sono diffusi nelle città polacche dei mercati liberi («wolnice») in cui gli artigiani che non appartenevano alle corporazioni potevano vendere i propri prodotti. Le fonti storiche testimoniano che nel 1930 a Cracovia i macellai dei villaggi dei dintorni vendevano i loro salumi nei «wolnicy» di Cracovia. Alcuni di loro venivano dai villaggi di Czernichów e Liszki. Nelle liste elettorali degli anni 1865, 1867 e 1870 di Czernichów, Liszki, Kaszów e dei villaggi vicini appartenenti al decanato di Liszki e Czernichów, vi sono già i nomi di macellai che risiedevano ed esercitavano la loro professione in questi villaggi.
Da un manoscritto del 1894, conservato negli Archivi del Museo etnografico di Cracovia, risulta che in tutto il distretto di Cracovia esercitavano la loro attività 87 macellai di cui 35 (vale a dire il 40,2 %) svolgevano la loro attività all’interno della circoscrizione amministrativa della città di Cracovia. Dal documento emerge tuttavia che 34 macellai (vale a dire il 39,1 %) svolgevano la propria attività nel territorio di Liszki e Czernichów. Ciò significa che in due comuni relativamente piccoli operava lo stesso numero di macellai in attività a Cracovia, una città di settantamila abitanti circa all’epoca. Si tratta di una chiara testimonianza dell’antichità e del vigore della tradizione della produzione di carne nei comuni di Liszki e Czernichów. Dalla metà del XIX secolo tali comuni si attestano come il secondo — dopo Cracovia — centro di produzione di salumi della Polonia.
Fino allo scoppio della seconda guerra mondiale nel 1939, tale tradizione di produzione di salumi è proseguita senza interruzioni nei comuni di Liszki e Czernichów. Durante la II guerra mondiale l’attività ha subito una crisi a causa delle esigenze esorbitanti degli occupanti. I macellai di Liszki e Czernichów dovevano vendere i loro prodotti illegalmente esponendosi al rischio di confische e pene, ma è così che hanno potuto mantenere la continuità della tradizione della produzione della «kiełbasa lisiecka».
Nel 1949 erano rimasti 45 imprenditori privati attivi nel distretto di Cracovia nel settore della produzione di carne e salumi. 18 di questi (vale a dire il 40 %) svolgeva la propria attività nei comuni di Czernichów e Liszki. Dopo la seconda guerra mondiale, il regime politico di economia pianificata socialista e centralizzata ha vietato le attività economiche private ma i macellai dei comuni di Liszki e Czernichów hanno continuato a fabbricare i loro prodotti nell’impianto di produzione di salumi costituito nell’ambito della cooperativa comunale «Samopomoc Chłopska» di Liszki. Le difficoltà nell’approvvigionamento della carne e quindi anche della rinomatissima «kiełbasa lisiecka» hanno contribuito ulteriormente ad alimentare la leggenda e la fama di quest’ultima. La cooperativa ha prodotto la «kiełbasa lisiecka» per cinquant’anni, riuscendo a mantenere la continuità della sua fabbricazione tradizionale. Dopo il cambiamento di regime in Polonia nel 1989, sono sorti nuovi stabilimenti privati che continuano la buona tradizione della produzione di «kiełbasa lisiecka». Una parte di essi ha costituito un Consorzio di produttori di «kiełbasa lisiecka» (Konsorcjum producentów «kiełbasy lisieckiej») che si occupa della produzione, promozione e tutela del prodotto.
La caratteristica tipica della «kiełbasa lisiecka» è il fatto che per la sua fabbricazione venga utilizzata all’85 % carne di prosciutto. I produttori effettuano essi stessi una classificazione supplementare della carne dopo la macellazione al fine di stabilire quali siano le parti delle carcasse più idonee alla fabbricazione della «kiełbasa lisiecka». La specificità della «kiełbasa lisiecka» consiste anche nel fatto che la carne utilizzata per la sua produzione è tagliata a pezzi grossi (cubi con un lato di 3-5 cm). Ecco perché, in sezione trasversale, si vedono grossi pezzi di carne circondati da un’imbottitura più sminuzzata.
Il sapore dominante è quello della carne speziata di maiale con un gusto delicato di pepe, un profumo di aglio e una presenza consistente di sale. Il processo di affumicatura e cottura in forno avviene in tradizionali locali di affumicatura in cui il fumo e il calore sono prodotti facendo ardere la legna proveniente da alberi da foglie, come ontani e faggi, o da alberi da frutta. È grazie a ciò che la «kiełbasa lisiecka» acquisisce il suo profumo e gusto tipici.
Un’altra caratteristica tipica della «kiełbasa lisiecka» è il suo diametro. Conformemente alla tradizione locale, per la sua fabbricazione si utilizzavano solo budelli bovini naturali; ora sono ammessi anche budelli ottenuti dalla sintesi proteica, ma solo con un diametro di 52 mm.
Il legame della «kiełbasa lisiecka» con la regione si basa sulla tecnologia locale di produzione (l’eccezionale know-how) e la maestria dei produttori, risultato di una tradizione secolare che fa sì che la «kiełbasa lisiecka» possieda le eccezionali qualità di cui sopra e la reputazione di cui in appresso.
È questo tipo di salsicce a grossi pezzi che ha creato la fama dei salumi di Cracovia. Dalla salsiccia cracoviana a pezzi grossi ha origine, negli anni ‘30 del secolo scorso, la «kiełbasa lisiecka». che si è fatta conoscere dai consumatori grazie alle sue caratteristiche distintive dovute al metodo di fabbricazione e alla composizione. La «kiełbasa lisiecka» si distingue per l’originalità della sua ricetta, elaborata dai macellai dei comuni di Liszki e Czernichów. È proprio questa ricetta, che un tempo veniva mantenuta segreta, ad assicurare la qualità e il gusto della «kiełbasa lisiecka». Da testimonianze scritte risulta che il metropolita di Cracovia (negli anni tra il 1925 e il 1951) e il principe Adam Sapieha, che soggiornò più volte nella parrocchia di Liszki, apprezzavano, insieme a molti altri, le qualità di gusto della «kiełbasa lisiecka».
In una guida alla gastronomia di Cracovia, pubblicata nel 1966, alcuni esperti di gastronomia vantano le doti della «kiełbasa lisiecka» e ne riportano la descrizione, sottolineando la specificità della composizione (la salsiccia viene preparata utilizzando pezzi di carne grossi ma al tempo stesso delicati) e della ricetta che attribuisce al prodotto il suo gusto particolare.
L’eccezionale qualità della «kiełbasa lisiecka» e la sua reputazione straordinaria sono state confermate da numerosi riconoscimenti tra cui il concorso nazionale «Nasze Kulinarne Dziedzictwo» (Il nostro patrimonio gastronomico).
4.7. Struttura di controllo:
1. |
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2. |
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4.8. Etichettatura:
I produttori della salsiccia «kiełbasa lisiecka» utilizzano due tipi di etichetta:
1. |
un’etichetta di base a forma di fascetta (una fascetta sulla corona di salsicce). Le salsicce «kiełbasa lisiecka» vengono vendute esclusivamente in unità costituite da una corona. Ogni corona ha la propria etichetta; |
2. |
un’etichetta adesiva applicata sulla confezione sotto vuoto. |
Le etichette vengono stampate sotto il controllo del Consorzio dei produttori di Kiełbasa Lisiecka che si occupa della distribuzione e della registrazione delle due etichette di cui sopra. La distribuzione avviene in modo da non discriminare nessuno dei produttori della «Kiełbasa Lisiecka» conformemente al disciplinare.
Su ogni confezione sotto vuoto della «Kiełbasa Lisiecka» deve essere visibile l’etichetta con la dicitura «Kiełbasa Lisiecka» e il simbolo dell’indicazione geografica protetta.