ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.028.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
4 febbraio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 028/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2010/C 028/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

4

2010/C 028/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

8

2010/C 028/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) ( 1 )

12

2010/C 028/05

Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

13

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 028/06

Tassi di cambio dell'euro

19

2010/C 028/07

Nota relativa a manuali comunitari di corretta prassi operative

20

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 028/08

Elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del tabacco

21

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Commissione europea

2010/C 028/09

Modifiche dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia

23

2010/C 028/10

Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 23 del 29.1.2009, pag. 11 e supplemento SEE n. 4 del 29.1.2009, pag. 1)

24

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 028/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5768 — Klöckner/Becker) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 028/12

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 28/01

Data di adozione della decisione

24.3.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 518/08

Stato membro

Malta

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Investment aid scheme for interconnectivity projects

Base giuridica

Malta Enterprise Act (CEP.463)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale, sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 4 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto 16 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

12.2007-12.2011

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Malta Enterprise Corporation

Enterprise Centre

San Gwann

SGN 3000

MALTA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

13.7.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 671/08

Stato membro

Ungheria

Regione

Dél-Alföld

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Mercedes-Benz Hungary Kft.

Base giuridica

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről; 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet a Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, sgravio d'imposta

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 29 700 Mio HUF

Intensità

20,34 %

Durata

2009-2017

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Pénzügyminisztérium

Budapest

József Nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Budapest

Honvéd u. 13–15.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

25.11.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 605/09

Stato membro

Svezia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Short-term export-credit insurance

Base giuridica

Government's Export Credit Guarantee Ordinance (2007:656).

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Assicurazione per i crediti all'esportazione

Forma dell'aiuto

Assicurazione per i crediti all'esportazione

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Exportkreditnämnden (EKN)

Box 3064

SE-103 61 Stockholm

SVERIGE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 28/02

Data di adozione della decisione

16.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 566/09

Stato membro

Belgio

Regione

Bruxelles-Capitale

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Soutien de la Région Bruxelles — Capitale en faveur de le recherche, du développement et de l'innovation

Base giuridica

L'ordonnance du 26 mars 2009 de la Région de Bruxelles — Capitale visant à promouvoir la recherche, le développement et de l'innovation. 26 maart 2009 — Ordonnantie tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo, innovazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, sovvenzione rimborsabile

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 6,7 Mio EUR

Intensità

80 %

Durata

1.1.2010-31.12.2015

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation

Domaine Latour de Freins

Rue Engeland 555

1180 Bruxelles

BELGIQUE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

4.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 607/09

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rural Broadband Reach Scheme — Ireland

Base giuridica

The Ministers and Secretaries (Amendment) Acts, 1924-2007 (as amended by Statutory Instrument 300/2002 — Communications, Energy and Geological Survey of Ireland (transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002) and Statutory Instrument 706/2007—Communications, Marine and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2007

The National Development Plan (2007-2013)

The National Strategic Reference Framework for Ireland

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale, sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

1.9.2010-31.12.2012

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Communications, Energy and Natural Resources

29-31 Adelaide Road

Dublin 2

IRELAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

14.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 624/09

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aid to fuel switching for Alcoa Galicia

Base giuridica

Estatuto de Autonomía de Galicia — Convenio con empresa

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Risparmio di energia, tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1 Mio EUR

Intensità

27 %

Durata

2009-30.6.2010

Settore economico

Energia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo

San Caetano S/N, bloque 5-planta 4

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 663/09

Stato membro

Austria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Zweite Verlängerung der Beihilferegelung N 557/08 „Maβnahmen für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Österreich“

Base giuridica

Interbankmarktstärkungsgesetz (IBSG); Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FinStaG)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 80 000 Mio EUR

Intensità

Durata

1.1.2010-30.6.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstraβe 2B

1030 Wien

ÖSTERREICH

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 665/09

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

German credit institutions

Base giuridica

Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Ricapitalizzazione, garanzie, swap di attivi (assunzione del rischio)

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 500 000 Mio EUR

Intensità

Durata

1.1.2010-30.6.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministierium für Finanzen

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

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4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/8


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2010/C 28/03

Data di adozione della decisione

21.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 475/09

Stato membro

Italia

Regione

Lombardia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aiuti nel settore forestale

Base giuridica

DGR «Disposizioni attuative quadro ai sensi della legge regionale 5.12.2008, n. 31»

Legge regionale 5.12.2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuti nel settore forestale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

84 000 000 di EUR

Intensità

100 %

Durata

2009-2015

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

5.1.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 477/09

Stato membro

Italia

Regione

Sardegna

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Contributi per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati a prevenire i danni causati alle produzioni serricole dal lepidottero «Tuta absoluta» (Sardegna)

Base giuridica

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 DGR n. 34/63 del 20.7.2009 concernente «Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 — Contributi per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati a prevenire i danni causati alle produzioni serricole dal lepidottero “Tuta absoluta”»

Tipo di misura

Aiuto all'investimento

Obiettivo

Sostenere gli investimenti

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Stanziamento complessivo di 1 000 000 di EUR

Intensità

L'intensità dell'aiuto è pari al 40 % degli investimenti ammissibili (50 % nelle zone svantaggiate). È previsto un aumento del 10 % quando i beneficiari sono giovani agricoltori

Durata

1o gennaio 2010-31 dicembre 2010

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari CA

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

5.1.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 481/09

Stato membro

Italia

Regione

Sicilia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Misura 226 — Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi

Base giuridica

Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Protezione e prevenzione contro le calamità naturali e ricostituzione del potenziale forestale danneggiato

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

68,56 milioni di EUR

Intensità

L'intensità massima prevista è del 100 %

Durata

Dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015

Settore economico

Forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste

Dipartimento Foreste

viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

21.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 519/09

Stato membro

Germania

Regione

Baviera

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007)

Base giuridica

Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007)

Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und ländlicher Raum 2007 bis 2013 (BayZAL); Hier: Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft — Artikel 20 Absatz b Buchstabe v in Verbindung mit Art. 30 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005.

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2009 bis 2012 (GAK).

Art. 20 bis 22 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2005 (GVBl Nr. 15/2005, 7902-1-L).

Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und die Verwaltungsvorschriften hierzu

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Accesso ai boschi mediante la costruzione e la manutenzione di sentieri boschivi

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione finanziaria totale fino alla fine del 2013: 20 milioni di EUR

Intensità

Fino al 90 %

Durata

Successiva all'approvazione della Commissione fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Ludwigstraße 2

80539 München

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

5.1.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 602/09

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

De methode voor de berekening van de steunintensiteit van garantstellingen op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Base giuridica

Artikels 2, 4 en 7 Kaderwet LNV-subsidies, art. 2:81-2:89 Regeling LNV-subsidies

Tipo di misura

Garanzia

Obiettivo

La notifica si riferisce unicamente al metodo utilizzato per calcolare l’intensità dell’aiuto nel caso di garanzie per prestiti per capitale agrario

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

n.a.

Intensità

Durata

1.12.2009-31.12.2010

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 28/04

In data 1o febbraio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5759. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/13


CONVENZIONE MONETARIA

tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

2010/C 28/05

L’UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea e dalla Repubblica italiana,

e

LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, rappresentato dalla Santa Sede ai sensi dell’articolo 3 del trattato del Laterano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o gennaio 1999 l’euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, tra cui l’Italia, ai sensi al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998.

(2)

Prima dell’introduzione dell’euro l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano erano uniti da accordi bilaterali in materia monetaria, in particolare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa il 3 dicembre 1991.

(3)

Nella dichiarazione n. 6 allegata all’atto finale del trattato sull’Unione europea si dichiara che la Comunità deve facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con lo Stato della Città del Vaticano che risultasse necessaria a seguito dell’introduzione della moneta unica.

(4)

Il 29 dicembre 2000 la Comunità europea rappresentata dalla Repubblica italiana in associazione con la Commissione e la BCE ha concluso una convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano.

(5)

Conformemente alla presente convenzione monetaria, lo Stato della Città del Vaticano utilizza l’euro come sua moneta ufficiale e conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro. Esso assicura che le norme UE in materia di banconote e monete denominate in euro — comprese le norme in materia di protezione contro la falsificazione — siano applicabili nel suo territorio.

(6)

La presente convenzione non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l’obbligo di includere gli strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del sistema europeo delle banche centrali.

(7)

Viene istituito un comitato misto composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE con il compito di esaminare l’applicazione della presente convenzione, decidere il massimale annuo per le emissioni di monete, esaminare l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale e valutare le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano per l’attuazione della normativa UE in materia.

(8)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Lo Stato della Città del Vaticano ha il diritto di utilizzare l’euro come propria moneta ufficiale, in conformità al regolamento (CE) n. 1103/97 e al regolamento (CE) n. 974/98. Lo Stato della Città del Vaticano conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.

Articolo 2

Lo Stato della Città del Vaticano emette banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo solo dopo aver concordato con l’Unione europea le condizioni di tali emissioni. A decorrere dal 1o gennaio 2010 l’emissione delle monete in euro è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.

Articolo 3

1.   Il massimale annuo (in termini di valore) per l’emissione delle monete in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è calcolato dal comitato misto istituito dalla presente convenzione, quale somma di:

una parte fissa, il cui importo iniziale per il 2010 è fissato a 2 300 000 EUR. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell’inflazione — sulla base dell’inflazione IAPC in Italia nell’anno n-1 — sia di eventuali sviluppi significativi sul mercato delle monete da collezione in euro,

una parte variabile, corrispondente al numero medio pro capite di monete emesse della Repubblica italiana nell’anno n-1 moltiplicato per il numero di abitanti dello Stato della Città del Vaticano.

2.   Lo Stato della Città del Vaticano può inoltre emettere una moneta commemorativa ovvero da collezione speciale in Sede Vacante. Qualora a seguito dell’emissione speciale l’emissione complessiva dovesse superare il massimale fissato al paragrafo 1, il valore dell’emissione speciale verrà conteggiato sulla parte rimanente del massimale dell’anno precedente ovvero a riduzione del massimale dell’anno successivo.

Articolo 4

1.   Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato l’euro, per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

2.   Lo Stato della Città del Vaticano notifica preventivamente la faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione, che ne verifica la conformità alle norme UE.

Articolo 5

1.   Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono coniate dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato della Repubblica italiana.

2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato della Città del Vaticano può far coniare le sue monete da una zecca UE che conia monete in euro diversa da quella menzionata al paragrafo 1, previo accordo del comitato misto.

Articolo 6

1.   Il volume delle monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell’approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   Lo Stato della Città del Vaticano comunica ogni anno alla Repubblica italiana, entro e non oltre il 1o settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell’anno successivo. Notifica inoltre alla Commissione le previste condizioni di emissione delle monete.

3.   Lo Stato della Città del Vaticano comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l’anno 2010 al momento della firma della presente convenzione.

4.   Fatta salva l’emissione di monete da collezione, lo Stato della Città del Vaticano mette in circolazione al valore facciale almeno il 51 % delle monete in euro emesse ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale e può decidere di aumentarla.

Articolo 7

1.   Lo Stato della Città del Vaticano può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all’articolo 3. L’emissione delle monete da collezione in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è effettuata in linea con gli orientamenti UE per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l’adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.

2.   Le monete da collezione emesse dallo Stato della Città del Vaticano non hanno corso legale nell’Unione europea.

Articolo 8

1.   Lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell’allegato alla presente convenzione, in materia di:

a)

banconote e monete in euro;

b)

prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i requisiti in materia di comunicazione statistica.

Se e quando un settore bancario verrà creato nello Stato della Città del Vaticano, l’elenco di atti giuridici e di norme di cui all’allegato verrà integrato per includervi la normativa UE in materia bancaria e finanziaria e gli atti giuridici e le norme della BCE, in particolare i requisiti in materia di comunicazione statistica.

2.   Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dallo Stato della Città del Vaticano entro i termini specificati nell’allegato.

3.   Ogni anno la Commissione modifica l’allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell’UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l’attuazione da parte dello Stato della Città del Vaticano dei nuovi atti giuridici e delle norme aggiunti all’allegato.

4.   L’allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Gli istituti finanziari aventi sede nello Stato della Città del Vaticano possono avere accesso ai sistemi di regolamento interbancario e ai sistemi di pagamento e di regolamento dell’area euro a condizioni adeguate fissate dalla Banca d’Italia, in accordo con la Banca centrale europea.

Articolo 10

1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione della presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comitato misto.

2.   L’Unione europea (agendo su raccomandazione della delegazione UE in seno al comitato misto) o lo Stato della Città del Vaticano possono rivolgersi alla Corte di giustizia se ritengono che l’altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è obbligatoria per le parti, che devono, adottano le misure necessarie per conformarvisi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa.

3.   Se l’Unione europea o lo Stato della Città del Vaticano non adotta le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l’altra parte può porre fine immediatamente alla convenzione.

Articolo 11

1.   È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano e dell’Unione europea. La delegazione dell’UE si compone di rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea. La delegazione dell’Unione europea adotta il suo regolamento interno per consenso.

2.   Il comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante dello Stato della Città del Vaticano. Il comitato misto adotta le sue decisioni all’unanimità.

3.   Il comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 6 e 8. Esso esamina le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente accordo.

4.   L’Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto con l’entrata in vigore del presente accordo, ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 12

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, ogni parte può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.

Articolo 13

Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Articolo 14

La convenzione monetaria del 29 dicembre 2000 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 29 dicembre 2000 si intendono fatti alla presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per l’Unione europea

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione europea

Per lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede

Sua eccellenza l'Arcivescovo André DUPUY

Nunzio Apostolico presso l’Unione europea


ALLEGATO

DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE

TERMINE DI ATTUAZIONE

Prevenzione del riciclaggio di denaro

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Modificata da:

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

31.12.2010

Prevenzione della frode e della falsificazione

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

Modificato da:

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

31.12.2010

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

Modificato da:

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

31.12.2010

Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1).

Modificata da:

Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3).

31.12.2010

Decisione 1999/C 149/02 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell’Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento (GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16).

31.12.2010

Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

Modificata da:

Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 40).

Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).

Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3).

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

31.12.2010

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

31.12.2010

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6).

Modificato da:

Regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2).

31.12.2010

Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 1999, sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

31.12.2010

Conclusioni del Consiglio, del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione

31.12.2010

Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

31.12.2010

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [COM(2001) 600 def.] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

31.12.2010

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

31.12.2010

Decisione BCE/2003/4 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16).

31.12.2010


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/19


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 febbraio 2010

2010/C 28/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3984

JPY

yen giapponesi

126,73

DKK

corone danesi

7,4450

GBP

sterline inglesi

0,87620

SEK

corone svedesi

10,1060

CHF

franchi svizzeri

1,4738

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1660

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,024

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

270,02

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7089

PLN

zloty polacchi

3,9827

RON

leu rumeni

4,1005

TRY

lire turche

2,0741

AUD

dollari australiani

1,5759

CAD

dollari canadesi

1,4832

HKD

dollari di Hong Kong

10,8580

NZD

dollari neozelandesi

1,9660

SGD

dollari di Singapore

1,9703

KRW

won sudcoreani

1 603,97

ZAR

rand sudafricani

10,4380

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5463

HRK

kuna croata

7,3180

IDR

rupia indonesiana

12 987,40

MYR

ringgit malese

4,7539

PHP

peso filippino

64,454

RUB

rublo russo

41,8600

THB

baht thailandese

46,196

BRL

real brasiliano

2,5653

MXN

peso messicano

18,0114

INR

rupia indiana

64,2910


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/20


Nota relativa a manuali comunitari di corretta prassi operative

2010/C 28/07

Alla luce dei risultati della valutazione effettuata nella riunione del 23-24 novembre 2009, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali si è accordato sulla pubblicazione del titolo e dei riferimenti della guida comunitaria di buone pratiche per il settore che produce mangimi composti e premiscele per animali destinati all'alimentazione umana, in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.

 

Titolo: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Autore: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers' Federation. http://www.fefac.org

 

Edizione: Versione 1.1 settembre 2009. Esiste unicamente la versione in inglese.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/21


ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI RICONOSCIUTE NEL SETTORE DEL TABACCO

2010/C 28/08

Tale pubblicazione è conforme all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 23) (Situazione al 4 febbraio 2010).

 

Име на организацията

Nombre y dirección

Název a adresa

Navn og adresse

Name und Anschrift

Nimi ja aadress

Ονομασία και διεύθυνση

Name and address

Nom et adresse

Nome e indirizzo

Nosaukums un adrese

Pavadinimas ir adresas

Név és cím

Isem u indirizz

Naam en adres

Nazwa i adres

Nome e endereço

Nume și adresă

Názov a adresa

Ime in naslov

Nimi ja osoite

Namn och adress

Дата на признаване

Fecha del reconocimento

Datum uznání

Dato for anerkendelsen

Datum der Anerkennung

Tunnustamise kuupäev

Ημερονμηνία αναγνώρισης

Date of recognition

Date de reconnaissance

Data del riconoscimento

Atzīšanas diena

Pripažinimo data

Elismerés dátuma

Data tar-rikonoxximent

Datum van erkenning

Data dopuszczenia

Data de reconhecimento

Data recunoașterii

Dátum uznania

Datum priznanja

Hyväksymispäivä

Datum för godkännandet

 

1

2

ESPAÑA

Nombre:

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL TABACO DE ESPAÑA –OITAB–

Dirección de gestión:

RAMÓN FRANCO, 18, 3o E

10300 NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES) ESPAÑA

Teléfono de contacto: +34 661334685

Fax: +34 927534398

E.mail: ridomiro@hotmail.com

Circunscripción económica o actividad: Nacional

Medidas de extensión a los no afiliados: no

Fecha de inicio:

Fecha de vencimiento:

Ámbito:

En OITAB están integrados el conjunto de los cultivadores de tabaco españoles así como las empresas de primera transformación que operan en nuestro país. Se trata, por tanto de una organización que desarrolla su actividad a nivel nacional.

Actividades:

Promoción de la calidad de la producción tabaquera y de todos los procesos que intervienen en su comercialización, efectuando un seguimiento desde la fase productiva hasta el consumo final.

Orientar el sector hacia una producción tabaquera más adaptada a las necesidades y demandas del mercado, participando en su ordenación y desarrollo.

Promover programas de investigación y desarrollo que impulsen los procesos de innovación de los diferentes sectores.

Realizar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente garantizando, a su vez, la calidad del producto.

Promover y favorecer la utilización de semillas certificadas y el control de la calidad de la producción tabaquera.

Promocionar y difundir el conocimiento de la producción de tabaco constituyendo al efecto y entre otros mecanismos, comisiones de enlace entre OITAB y las asociaciones de consumidores, facilitando una información adecuada por sus mutuos intereses.

Ser la entidad titular de la Comisión de Seguimiento de los Contrato-tipo de Compraventa del producto en el ámbito de la legislación contractual vigente, articulando los instrumentos necesarios para su control y seguimiento, así como las ayudas y subvenciones previstas para el ejercicio de estas funciones.

Ayudar a la mejora del aprovechamiento del tabaco, especialmente mediante actividades de mercadotecnia y búsqueda de nuevas utilizaciones que no pongan en peligro la salud pública.

Llevar a cabo actuaciones que permitan un mejor conocimiento, eficacia y transparencia del mercado, tanto interior como exterior, desde la producción y comercialización, hasta la distribución, así como de las tendencias de consumo. La Interprofesión velará muy especialmente por el respeto a las reglas de la leal competencia en el sector, estableciendo mecanismos de regulación interna.

Analizar y llevar a cabo, si procede, el reconocimiento de OITAB en el ámbito de la Unión Europea, buscando también formas de asociación con otras organizaciones interprofesionales del sector.

21.7.2005

FRANCE

Dénomination:

ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU TABAC —ANITTA-

Siège social:

Domaine de la Tour

769 route de Sainte-Alvère

24100 Bergerac

FRANCE

Téléphone: +33 553744360

Fax: +33 553573282

E.mail: anitta@anitta.asso.fr

Zone économique ou activité: France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Rhône-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion, Ile-de-France.

Actions d'extension aux non-membres: oui

Début de validité: 1.1.2006

Fin de validité: 31.12.2008

Prolongation de la validité: jusqu'au 31.12.2009

Champ d'action:

Actions techniques, économiques et vocation à intervenir pour coordonner la mise sur le marché des tabacs en feuilles.

Actions poursuivies:

Les activités de l'ANITTA, comme organisation interprofessionnelle, porteront notamment sur:

la coordination de la mise sur le marché des tabacs,

l'amélioration de la connaissance du marché,

l'élaboration des contrats-types,

l'adaptation des produits aux exigences de la santé publique,

la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et de la préservation des ressources naturelles,

l'amélioration de la qualité des produits.

17.3.2006


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Commissione europea

4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/23


Modifiche dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia

2010/C 28/09

L’accordo che modifica il protocollo 4 dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, sottoscritto a Bruxelles il 1o febbraio 2007, è entrato in vigore l’8 ottobre 2007.

Tale accordo e la versione aggiornata e consolidata dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia sono stati pubblicati sul sito Internet del segretariato EFTA e possono essere consultati ai seguenti indirizzi:

http://www.efta.int/content/legal-texts/esa-eftacourt/amendments/agreements-amending-protocol-4

e

http://www.efta.int/content/legal-texts/esa-eftacourt/annexes-protocols-agreement


4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/24


Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

(Annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 23 del 29.1.2009, pag. 11 e supplemento SEE n. 4 del 29.1.2009, pag. 1)

2010/C 28/10

ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALL’ISLANDA:

Denominazione commerciale

Nome della sorgente

Luogo di sfruttamento

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss


ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALLA NORVEGIA:

Denominazione commerciale

Nome della sorgente

Luogo di sfruttamento

Best naturlig mineralvann

Kastbrekka

Kambrekka/Trondheim

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Fjellbekk

Ivar Aasen kilde

Volda

Isklar

Isklar

Vikebygd i Ullensvang

Modal

Modal kilden

Fyresdal

Naturlig mineralvann fra Villmark kilden på Rustad Gård

Villmark kilden på Rustad gård

Rustad/Elverum

Olden

Blåfjell kilden

Olderdalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5768 — Klöckner/Becker)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 28/11

1.

In data 22 gennaio 2010 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Klöckner & Co. SE, («Klöckner», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme delle imprese Köhler & Lollert oHG («K&L oHG», Germania) e Umformtechnik Stendal UTS GmbH & Co. KG («UTS KG», Germania) e delle loro controllate (denominate collettivamente «gruppo Becker») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Klöckner: produttore-distributore indipendente di acciaio e metalli; opera nella distribuzione e nella lavorazione di acciaio, metalli non ferrosi, plastica e materiali da costruzione,

gruppo Becker: opera nella distribuzione e nella lavorazione di acciaio piatto e metalli non ferrosi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5768 — Klöckner/Becker, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/26


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 28/12

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione proposta conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«KIEŁBASA LISIECKA»

N. CE: PL-PGI-0005-0527-08.03.2006

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

Indirizzo:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel.

+48 226232707

Fax

+48 226232325

E-mail:

oznaczenia@minrol.gov.pl

2.   Associazione:

Nome:

Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej

Indirizzo:

Nowa Wieś Szlachecka 77

32-060 Liszki

POLSKA/POLAND

Tel.

+48 122702542

Fax

+48 122702542

E-mail:

andrzej_madry@wp.pl

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati,...)

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.    Nome:

«Kiełbasa lisiecka»

4.2.    Descrizione:

La salsiccia «Kiełbasa lisiecka» è un prodotto di alta qualità, preparato con carne suina all’uopo spezzettata e aromatizzata, insaccata in budelli con uno specifico diametro e sottoposta a un processo di affumicatura naturale.

La «Kiełbasa lisiecka» viene prodotta esclusivamente con carne suina di cui l’85 % proveniente da specifici muscoli del maiale. La forma di questa salsiccia ricorda una corona formata seguendo l’incurvatura naturale dei budelli. Le dimensioni medie di una «corona» di salsicce sono tra i 35 e i 40 cm. Per quanto riguarda l’aspetto, la salsiccia «Kiełbasa lisiecka» si distingue per la colorazione marrone scura, tipica dei prodotti molto affumicati. La superficie del budello è pulita, liscia, lievemente rugosa, asciutta al tatto. Al taglio la salsiccia assume una forma circolare o ovale. La sezione trasversale misura circa 52 mm; in sezione trasversale risultano più evidenti i mezzi di carne circondati dall’imbottitura. Il colore della sezione risulta dalla combinazione dei pezzi color rosa chiaro di carne con la tinta leggermente più scura, rosa con sfumature marroni, dell’imbottitura. La consistenza della salsiccia «kiełbasa lisiecka» è soda e compatta. Il sapore dominante è quello della carne speziata di maiale con un gusto delicato di pepe, un profumo di aglio e una presenza consistente di sale. L’odore della «kiełbasa lisiecka» è tipico.

4.3.    Zona geografica:

I comuni di Czernichów e Liszki nella provincia di Cracovia, regione Małopolska.

4.4.    Prova dell’origine:

I produttori, sia nella fase di preparazione che nel corso della produzione stessa, tengono un registro da cui risultano le informazioni collegate al presente disciplinare. Si tratta, in particolare, di informazioni sulla qualità delle materie prime utilizzate per la produzione e sulle fasi dettagliate della produzione della «kiełbasa lisiecka».

Al fine di garantire la conformità del processo di produzione della «kiełbasa lisiecka» con il disciplinare e di tutelare la salsiccia prodotta da eventuali utilizzazioni improprie della denominazione, il Consorzio applica un sistema di marchiatura consistente in quanto segue:

l’utilizzazione di un’etichetta comune da parte di tutti i produttori che fabbricano salsicce conformemente al disciplinare,

la fornitura di quantitativi sufficienti di etichette comuni a tutti i produttori che fabbricano salsicce conformemente al disciplinare,

la registrazione del numero di etichette fornite ai produttori.

Tale sistema di registrazione permette di ottenere informazioni sui quantitativi di «kiełbasa lisiecka» presenti sul mercato. Tutti i produttori sono tenuti a inserire nell’apposito spazio dell’etichetta i dati relativi alla propria impresa, conformemente alle norme che disciplinano il settore.

Le registrazioni di cui sopra possono essere consultate in qualsiasi momento dagli organi di controllo e sono oggetto di controllo.

4.5.    Metodo di ottenimento:

Materie prime

Carne suina proveniente da mezzene di carne suina di classe «E» il cui contenuto di carne magra è pari al 55-60 % del peso totale. La determinazione della classe della carne viene fatta conformemente alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse suine.

La carne non deve essere sottoposta ad alcun altro processo di conservazione a parte la refrigerazione. Per refrigerazione si intende la conservazione della carne cruda, durante l’immagazzinamento e il trasporto, a una temperatura ambiente tra i – 1° C e i + 4° C. La carne non deve essere congelata.

Per la produzione di «kiełbasa lisiecka» si utilizzano le seguenti componenti di carne suina:

carne suina di classe I: 85 % della massa totale; si tratta di carne magra proveniente da suini, privata del grasso, dei tendini e dei tessuti connettivi. È consentita l’utilizzazione di piccoli quantitativi di grasso intramuscolare. Per questa classe di carne non è consentita l’utilizzazione di muscoli semitendinei aderenti al muscolo semimembranoso e al quadricipite per via della loro tipica colorazione scura che modificherebbe l’aspetto estetico tipico della «kiełbasa lisiecka»,

carne suina di classe II: 10 % della massa totale; si tratta di carne proveniente dal taglio e dalla spartizione dei prosciutti e delle spalle il cui contenuto di grasso non deve superare il 50 % della materia grassa. Sono ammesse piccole quantità di tessuto connettivo ma in misura non superiore al 5 % della quantità totale di carne di II classe,

carne suina di classe III: 5 % della massa totale; si tratta di carne proveniente dal taglio degli stinchi anteriori e posteriori. È ammessa l’utilizzazione di tessuto connettivo fino al 25 % della quantità totale di carne di III classe, senza grasso esterno.

Per la produzione di «kiełbasa lisiecka» si utilizzano le seguenti spezie:

salnitro: 1,5 kg/100 kg della massa totale,

aglio fresco: 400 g/100 kg della massa totale,

pepe bianco macinato: 300 g/100 kg della massa totale; è ammessa l’utilizzazione di pepe nero macinato fino a 50 g/100.

Per la produzione della «kiełbasa lisiecka» si utilizzano i seguenti materiali complementari:

budelli naturali bovini o budelli ottenuti dalla sintesi di proteine con un diametro di 52 mm,

stecchi o fili bianchi per salumi.

Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Preparazione della materia prima per la produzione: la carne destinata alla «kiełbasa lisiecka» deve essere tagliata nelle 48-120 ore che seguono la macellazione.

Preparazione della carne per il trattamento con sale e salnitro: la carne della I classe viene tagliata in pezzi al fine di ottenere cubetti di 3-5 cm. La carne delle classi II e III viene utilizzata così com’è dopo il taglio e la spartizione dei prosciutti e delle spalle.

Trattamento con sale e salnitro a secco: i pezzi di carne della I, II e III classe vengono mescolati con il salnitro. Il trattamento avviene separatamente per le carni delle diverse classi. Avviene a una temperatura di 4-6 °C in locali con un’umidità dell’85 %. La durata del trattamento con sale e salnitro è di 2-4 giorni.

Lo spezzettamento della carne dopo il trattamento con il salnitro: mentre la carne della I classe non viene spezzettata dopo il trattamento, la carne della II classe è spezzettata in pezzi di 10 mm di diametro e quella della III classe viene sminuzzata in pezzi con il diametro di 3 mm mescolandola con aglio e pepe. Tale procedimento viene ripetuto due volte.

Fase in cui si mescola e si prepara l’imbottitura: prima di tutto si mescola la carne preparata di I classe. La durata di tale fase dipende dal tempo che impiegano i pezzi di carne a ottenere la glutinosità richiesta. In questa fase è ammessa l’aggiunta di acqua tecnologica (fino a un massimo del 5 % della massa totale). Successivamente si aggiungono gli altri ingredienti: la carne di II e III classe. Dopo essere stata mescolata, l’imbottitura diventa compatta e tutti gli ingredienti sono ben distribuiti nella massa.

Inserimento nei budelli e legatura: i budelli vengono riempiti con il miscuglio e vengono create singole corone chiuse alle estremità con gli appositi stecchi o legate con il filo.

Stabilizzazione: la stabilizzazione deve avvenire in un ambiente ventilato e tiepido. La durata ottimale della stabilizzazione è di due ore. Tale processo è una fase in cui le corone di «kiełbasa lisiecka» riposano, appese a dei ganci, immediatamente dopo essere state farcite e prima di essere affumicate.

Affumicatura e cottura in forno: il processo di affumicatura e cottura in forno avviene mediante l’utilizzazione di locali di affumicatura tradizionali in cui il fumo e il calore sono prodotti facendo ardere la legna proveniente da alberi da foglie, come ontani e faggi, o di alberi da frutto. La legna viene fatta ardere nei locali di affumicatura direttamente sotto i ganci a cui sono appese le salsicce per l’affumicatura.

L’affumicatura della «kiełbasa lisiecka» è un processo che svolgono, con maestria e sapere, i produttori locali. Essa consiste in tre fasi: l’essiccazione, l’affumicatura vera e propria e la cottura in forno. Il processo di affumicatura e cottura in forno di un esemplare di «kiełbasa lisiecka» dura tra le 3,5 e le 4,5 ore circa.

Raffreddamento: si svolge in un locale con un buon ricambio d’aria e in cui la temperatura non supera gli 8 °C-12 °C e l’umidità è dell’85-90 %. Le corone di «kiełbasa lisiecka» sono raffreddate a una temperatura che non supera i 18 °C.

Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

I produttori della «kiełbasa lisiecka» hanno l’obbligo di confezionare sotto vuoto la «kiełbasa lisiecka» divisa in parti o a fette. Quando invece le corone di «kiełbasa lisiecka» sono intere, i produttori non sono tenuti a confezionarle sotto vuoto. L’obbligo della confezione sotto vuoto riguarda solo i produttori che producono la «kiełbasa lisiecka» conformemente al disciplinare di cui sopra.

4.6.    Legame:

Specificità della zona geografica

Sin dall’inizio del XVII secolo si sono diffusi nelle città polacche dei mercati liberi («wolnice») in cui gli artigiani che non appartenevano alle corporazioni potevano vendere i propri prodotti. Le fonti storiche testimoniano che nel 1930 a Cracovia i macellai dei villaggi dei dintorni vendevano i loro salumi nei «wolnicy» di Cracovia. Alcuni di loro venivano dai villaggi di Czernichów e Liszki. Nelle liste elettorali degli anni 1865, 1867 e 1870 di Czernichów, Liszki, Kaszów e dei villaggi vicini appartenenti al decanato di Liszki e Czernichów, vi sono già i nomi di macellai che risiedevano ed esercitavano la loro professione in questi villaggi.

Da un manoscritto del 1894, conservato negli Archivi del Museo etnografico di Cracovia, risulta che in tutto il distretto di Cracovia esercitavano la loro attività 87 macellai di cui 35 (vale a dire il 40,2 %) svolgevano la loro attività all’interno della circoscrizione amministrativa della città di Cracovia. Dal documento emerge tuttavia che 34 macellai (vale a dire il 39,1 %) svolgevano la propria attività nel territorio di Liszki e Czernichów. Ciò significa che in due comuni relativamente piccoli operava lo stesso numero di macellai in attività a Cracovia, una città di settantamila abitanti circa all’epoca. Si tratta di una chiara testimonianza dell’antichità e del vigore della tradizione della produzione di carne nei comuni di Liszki e Czernichów. Dalla metà del XIX secolo tali comuni si attestano come il secondo — dopo Cracovia — centro di produzione di salumi della Polonia.

Fino allo scoppio della seconda guerra mondiale nel 1939, tale tradizione di produzione di salumi è proseguita senza interruzioni nei comuni di Liszki e Czernichów. Durante la II guerra mondiale l’attività ha subito una crisi a causa delle esigenze esorbitanti degli occupanti. I macellai di Liszki e Czernichów dovevano vendere i loro prodotti illegalmente esponendosi al rischio di confische e pene, ma è così che hanno potuto mantenere la continuità della tradizione della produzione della «kiełbasa lisiecka».

Nel 1949 erano rimasti 45 imprenditori privati attivi nel distretto di Cracovia nel settore della produzione di carne e salumi. 18 di questi (vale a dire il 40 %) svolgeva la propria attività nei comuni di Czernichów e Liszki. Dopo la seconda guerra mondiale, il regime politico di economia pianificata socialista e centralizzata ha vietato le attività economiche private ma i macellai dei comuni di Liszki e Czernichów hanno continuato a fabbricare i loro prodotti nell’impianto di produzione di salumi costituito nell’ambito della cooperativa comunale «Samopomoc Chłopska» di Liszki. Le difficoltà nell’approvvigionamento della carne e quindi anche della rinomatissima «kiełbasa lisiecka» hanno contribuito ulteriormente ad alimentare la leggenda e la fama di quest’ultima. La cooperativa ha prodotto la «kiełbasa lisiecka» per cinquant’anni, riuscendo a mantenere la continuità della sua fabbricazione tradizionale. Dopo il cambiamento di regime in Polonia nel 1989, sono sorti nuovi stabilimenti privati che continuano la buona tradizione della produzione di «kiełbasa lisiecka». Una parte di essi ha costituito un Consorzio di produttori di «kiełbasa lisiecka» (Konsorcjum producentów «kiełbasy lisieckiej») che si occupa della produzione, promozione e tutela del prodotto.

Specificità del prodotto

La caratteristica tipica della «kiełbasa lisiecka» è il fatto che per la sua fabbricazione venga utilizzata all’85 % carne di prosciutto. I produttori effettuano essi stessi una classificazione supplementare della carne dopo la macellazione al fine di stabilire quali siano le parti delle carcasse più idonee alla fabbricazione della «kiełbasa lisiecka». La specificità della «kiełbasa lisiecka» consiste anche nel fatto che la carne utilizzata per la sua produzione è tagliata a pezzi grossi (cubi con un lato di 3-5 cm). Ecco perché, in sezione trasversale, si vedono grossi pezzi di carne circondati da un’imbottitura più sminuzzata.

Il sapore dominante è quello della carne speziata di maiale con un gusto delicato di pepe, un profumo di aglio e una presenza consistente di sale. Il processo di affumicatura e cottura in forno avviene in tradizionali locali di affumicatura in cui il fumo e il calore sono prodotti facendo ardere la legna proveniente da alberi da foglie, come ontani e faggi, o da alberi da frutta. È grazie a ciò che la «kiełbasa lisiecka» acquisisce il suo profumo e gusto tipici.

Un’altra caratteristica tipica della «kiełbasa lisiecka» è il suo diametro. Conformemente alla tradizione locale, per la sua fabbricazione si utilizzavano solo budelli bovini naturali; ora sono ammessi anche budelli ottenuti dalla sintesi proteica, ma solo con un diametro di 52 mm.

Qualità specifica, reputazione e altre proprietà del prodotto

Il legame della «kiełbasa lisiecka» con la regione si basa sulla tecnologia locale di produzione (l’eccezionale know-how) e la maestria dei produttori, risultato di una tradizione secolare che fa sì che la «kiełbasa lisiecka» possieda le eccezionali qualità di cui sopra e la reputazione di cui in appresso.

È questo tipo di salsicce a grossi pezzi che ha creato la fama dei salumi di Cracovia. Dalla salsiccia cracoviana a pezzi grossi ha origine, negli anni ‘30 del secolo scorso, la «kiełbasa lisiecka». che si è fatta conoscere dai consumatori grazie alle sue caratteristiche distintive dovute al metodo di fabbricazione e alla composizione. La «kiełbasa lisiecka» si distingue per l’originalità della sua ricetta, elaborata dai macellai dei comuni di Liszki e Czernichów. È proprio questa ricetta, che un tempo veniva mantenuta segreta, ad assicurare la qualità e il gusto della «kiełbasa lisiecka». Da testimonianze scritte risulta che il metropolita di Cracovia (negli anni tra il 1925 e il 1951) e il principe Adam Sapieha, che soggiornò più volte nella parrocchia di Liszki, apprezzavano, insieme a molti altri, le qualità di gusto della «kiełbasa lisiecka».

In una guida alla gastronomia di Cracovia, pubblicata nel 1966, alcuni esperti di gastronomia vantano le doti della «kiełbasa lisiecka» e ne riportano la descrizione, sottolineando la specificità della composizione (la salsiccia viene preparata utilizzando pezzi di carne grossi ma al tempo stesso delicati) e della ricetta che attribuisce al prodotto il suo gusto particolare.

L’eccezionale qualità della «kiełbasa lisiecka» e la sua reputazione straordinaria sono state confermate da numerosi riconoscimenti tra cui il concorso nazionale «Nasze Kulinarne Dziedzictwo» (Il nostro patrimonio gastronomico).

4.7.    Struttura di controllo:

1.

Nome

:

COBICO Sp. z o. o.

Indirizzo

:

ul. Grzegórzecka 77

31-559 Kraków

POLSKA/POLAND

2.

Nome

:

Biocert Małopolska Sp. z o. o.

Indirizzo

:

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

POLSKA/POLAND

4.8.    Etichettatura:

I produttori della salsiccia «kiełbasa lisiecka» utilizzano due tipi di etichetta:

1.

un’etichetta di base a forma di fascetta (una fascetta sulla corona di salsicce). Le salsicce «kiełbasa lisiecka» vengono vendute esclusivamente in unità costituite da una corona. Ogni corona ha la propria etichetta;

2.

un’etichetta adesiva applicata sulla confezione sotto vuoto.

Le etichette vengono stampate sotto il controllo del Consorzio dei produttori di Kiełbasa Lisiecka che si occupa della distribuzione e della registrazione delle due etichette di cui sopra. La distribuzione avviene in modo da non discriminare nessuno dei produttori della «Kiełbasa Lisiecka» conformemente al disciplinare.

Su ogni confezione sotto vuoto della «Kiełbasa Lisiecka» deve essere visibile l’etichetta con la dicitura «Kiełbasa Lisiecka» e il simbolo dell’indicazione geografica protetta.