ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.297.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 297

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
5 dicembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 297/01

Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali

1

2009/C 297/02

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 282 del 21.11.2009

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 297/03

Causa C-35/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Grundstücksgemeinschaft Busley e Cibrian Fernandez/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Libera circolazione dei capitali — Beni immobili — Imposta sul reddito — Deducibilità delle perdite derivanti da locazione dai redditi imponibili di un soggetto passivo — Applicazione di un ammortamento decrescente sui costi di acquisto o di costruzione — Trattamento fiscale più favorevole riservato ai soli beni immobili situati nel territorio nazionale)

7

2009/C 297/04

Causa C-101/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Lussemburgo) — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (Direttive 77/91/CEE, 79/279/CEE e 2004/25/CE — Principio generale del diritto comunitario di tutela degli azionisti di minoranza — Inesistenza — Diritto delle società — Presa di controllo — Offerta obbligatoria — Raccomandazione 77/534/CEE — Codice di condotta)

7

2009/C 297/05

Causa C-116/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — C. Meerts/Proost NV (Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES — Interpretazione della clausola 2, nn. 6 e 7 — Congedo parentale a tempo parziale — Licenziamento del lavoratore precedente alla scadenza del periodo di congedo parentale in violazione del termine legale di preavviso — Calcolo dell’indennità)

8

2009/C 297/06

Causa C-138/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Repubblica di Ungheria) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa — Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara — Obbligo di ammettere un numero minimo di candidati idonei — Obbligo di assicurare una concorrenza reale)

9

2009/C 297/07

Causa C-196/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italia) — Acoset SpA/Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG) (Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE — Aggiudicazione di appalti pubblici — Attribuzione del servizio idrico a una società a capitale misto — Procedura a evidenza pubblica — Designazione del socio privato incaricato della gestione del servizio — Attribuzione al di fuori delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici)

9

2009/C 297/08

Causa C-232/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi [Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 850/1998 — Art. 29, n. 2 — Restrizioni applicabili alla pesca della passera di mare — Potenza motrice massima dei pescherecci — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Art. 2, n. 1 — Regolamento (CE) n. 2371/2002 — Art. 23 — Attuazione del controllo ed esecuzione delle regole]

10

2009/C 297/09

Causa C-242/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Swiss RE Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften (Sesta direttiva IVA — Artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), c) e d), punti 2 e 3 — Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un soggetto stabilito in uno Stato terzo — Determinazione del luogo di tale cessione — Esenzioni)

10

2009/C 297/10

Causa C-255/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Determinazione di soglie — Dimensione del progetto — Trasposizione incompleta)

11

2009/C 297/11

Cause riunite C-261/08 e C-348/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spagna) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia [Visti, asilo, immigrazione — Misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne — Art. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Artt. 6 ter e 23 — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Artt. 5, 11 e 13 — Presunzione riguardante la durata del soggiorno — Cittadini di paesi terzi in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro — Normativa nazionale che consente di imporre, a seconda delle circostanze, o una sanzione pecuniaria o l’espulsione]

12

2009/C 297/12

Causa C-263/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/Stockholms kommun genom dess marknämnd (Direttiva 85/337/CEE — Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale — Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull’ambiente)

12

2009/C 297/13

Causa C-275/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/36/CEE — Appalti pubblici di forniture — Fornitura di un software per la gestione dell’immatricolazione di autoveicoli — Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

13

2009/C 297/14

Causa C-301/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Lussemburgo) — Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras/Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Comunità europee, Granducato di Lussemburgo, Foyer Assurances SA [Politica dei trasporti — Regolamento (CE) n. 2027/97 — Convenzione di Varsavia — Responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti — Termine per l’introduzione di un’azione per il risarcimento del danno subìto]

13

2009/C 297/15

Causa C-324/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V./Diesel S.P.A. (Direttiva 89/104/CEE — Diritto dei marchi — Esaurimento dei diritti del titolare del marchio — Immissione in commercio di prodotti nello Spazio economico europeo da parte di un terzo — Consenso tacito — Presupposti)

14

2009/C 297/16

Causa C-425/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Enviro Tech (Europe) Ltd/Stato belga (Ambiente e protezione dei consumatori — Classificazione, imballaggio ed etichettatura dell’n-propil bromuro come sostanza pericolosa — Direttiva 2004/73/CE — Direttiva 67/548/CEE — Obbligo di trasposizione)

14

2009/C 297/17

Causa C-438/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Direttiva 96/96/CE — Normativa nazionale — Condizioni di accesso restrittive all’attività di revisione di veicoli — Art. 45 CE — Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri — Sicurezza stradale — Proporzionalità)

15

2009/C 297/18

Causa C-449/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — G. Elbertsen/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Fissazione dell’importo di riferimento — Agricoltori che si trovano in una situazione particolare — Riserva nazionale]

15

2009/C 297/19

Causa C-30/09: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Art. 11 — Piani di emergenza esterni)

16

2009/C 297/20

Causa C-181/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 19 maggio 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

16

2009/C 297/21

Causa C-328/09: Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Estonia

17

2009/C 297/22

Causa C-358/09 P: Impugnazione proposta il 7 settembre 2009 dalla DSV Road NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 8 luglio 2009, causa T-219/07, DSV Road NV/Commissione delle Comunità europee

17

2009/C 297/23

Causa C-360/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bonn (Germania) il 9 settembre 2009 — Pfleiderer AG/Bundeskartellamt

18

2009/C 297/24

Causa C-367/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) l’8 settembre 2009 — Belgisch interventie- en Restitutiebureau/NV SGS Belgium, NV Firme Derwa, NV Centraal Beheer Achmea (NV C.B.A.)

18

2009/C 297/25

Causa C-375/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia) il 23 settembre 2009 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska Sp. z o.o., attualmente Netia S.A.

19

2009/C 297/26

Causa C-382/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 28 settembre 2009 — SIA Stils Met/Valsts ieņēmumu dienests

19

 

Tribunale di primo grado

2009/C 297/27

Causa T-339/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 28 ottobre 2009 — Juwel Aquarium/UAMI — Potschak (Panorama) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo Panorama — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. c) e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

20

2009/C 297/28

Causa T-80/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 ottobre 2009 — CureVac/UAMI — Qiagen (RNAiFect) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo RNAiFect — Marchio comunitario denominativo anteriore RNActive — Impedimento relativo — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)]

20

2009/C 297/29

Causa T-137/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 28 ottobre 2009 — BCS/UAMI — Deere (Combinazione dei colori verde e giallo) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario consistente nella combinazione dei colori verde e giallo — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Art. 7, n. 3, e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 3, e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Impedimento relativo alla registrazione — Marchio nazionale precedente non registrato consistente nella combinazione dei colori verde e giallo — Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 4, e art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)]

21

2009/C 297/30

Causa T-307/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2009 — Aldi Einkauf/UAMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo 4 OUT Living — Marchio nazionale figurativo anteriore Living & Co — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

21

2009/C 297/31

Causa T-120/09: Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Phoenix-Reisen e DRV/Commissione

21

2009/C 297/32

Causa T-369/09: Ricorso proposto il 22 settembre 2009 — Sociedade Quinta do Portal/UAMI — Vallegre — Vinhos do Porto (PORTO ALEGRE)

22

2009/C 297/33

Causa T-381/09: Ricorso proposto il 25 settembre 2009 — RWE Transgas/Commissione

22

2009/C 297/34

Causa T-382/09: Ricorso proposto il 30 settembre 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — DeguDent (ERGO)

23

2009/C 297/35

Causa T-384/09: Ricorso proposto il 1o ottobre 2009 — SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione

23

2009/C 297/36

Causa T-391/09: Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Evonik Degussa e AlzChem Hart/Commissione

24

2009/C 297/37

Causa T-392/09: Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — 1. garantovaná/Commissione

25

2009/C 297/38

Causa T-393/09: Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — NEC Display Solutions Europe/UAMI — Nokia (NaViKey)

26

2009/C 297/39

Causa T-394/09: Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — General Bearing/UAMI (GENERAL BEARING CORPORATION)

26

2009/C 297/40

Causa T-395/09: Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — Arques Industries/Commissione delle Comunità europee

27

2009/C 297/41

Causa T-396/09: Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione

28

2009/C 297/42

Causa T-397/09: Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg/UAMI (marchio figurativo che rappresenta uno stemma)

29

2009/C 297/43

Causa T-400/09: Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — ECKA Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione

29

2009/C 297/44

Causa T-401/09: Ricorso presentato il 5 ottobre 2009 — Marcuccio/Corte di giustizia delle comunità europee

30

2009/C 297/45

Causa T-402/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 7 ottobre 2009 avverso l’ordinanza del 20 luglio 2009 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-86/07, Marcuccio/Commissione

30

2009/C 297/46

Causa T-403/09: Ricorso presentato il 7 ottobre 2009 — Tecnoprocess/Delegazione della Commissione europea in Marocco e a.

31

2009/C 297/47

Causa T-404/09: Ricorso proposto il 9 ottobre 2009 — Deutsche Bahn/UAMI (combinazione di colori grigio e rosso)

31

2009/C 297/48

Causa T-405/09: Ricorso proposto il 9 ottobre 2009 — Deutsche Bahn/UAMI (combinazione di colori grigio e rosso)

32

2009/C 297/49

Causa T-415/09: Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — New Yorker SHK Jeans/UAMI — Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

32

2009/C 297/50

Causa T-417/09: Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Poslovni Sistem Mercator/UAMI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

33

2009/C 297/51

Causa T-422/09: Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — São Paulo Alpargatas/UAMI — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

33

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 297/52

Causa F-16/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Behmer/Parlamento europeo (Funzionari — Procedimento di attribuzione dei punti di merito al Parlamento europeo — Inosservanza dell’obbligo di motivazione — Motivazione fornita nel corso del giudizio)

35

2009/C 297/53

Causa F-29/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 7 ottobre 2009 — Y/Commissione (Agenti contrattuali — Licenziamento per manifesta inattitudine — Condotta nel servizio insufficiente)

35

2009/C 297/54

Causa F-33/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 ottobre 2009 — V/Commissione. (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione — Diniego di assunzione per inattitudine fisica all’esercizio delle funzioni — Regolarità del procedimento — Regolarità della visita medica di assunzione — Atti preparatori)

35

2009/C 297/55

Causa F-74/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 21 ottobre 2009 Ramaekers-Jørgensen/Commissione (Funzionari — Imposta comunitaria — Calcolo — Cumulo dell’importo della retribuzione personale con quello della pensione di reversibilità — Modalità di riscossione dell’imposta — Momento in cui viene operata la ritenuta)

36

2009/C 297/56

Causa F-76/09: Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Cusack-Gard'ner/Commissione

36

2009/C 297/57

Causa F-82/09: Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Nolin/Commissione

37

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/1


Il seguente testo sostituisce, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la nota informativa pubblicata nella GU C 143, dell’11 giugno 2005, pag. 1, e la relativa integrazione pubblicata nella GU JO C 64, dell’8 marzo 2008.

NOTA INFORMATIVA

riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali

2009/C 297/01

I.   Disposizioni generali

1.

Il sistema del rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea, che ha per oggetto di fornire ai giudici nazionali lo strumento per assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi di tale diritto in tutti gli Stati membri.

2.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell’Unione. Questa competenza generale le è conferita dagli artt. 19, n. 3, lett. b), del Trattato sull’Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 13, in prosieguo: il «TUE») e 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 47, in prosieguo: il «TFUE»)

3.

Ai sensi dell'art. 256, n. 3, del TFUE, il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'art. 267, in materie specifiche determinate dallo statuto. Poiché lo statuto non è stato adattato al riguardo, la Corte di giustizia, in prosieguo: «la Corte» resta la sola competente a pronunciarsi in via pregiudiziale.

4.

Anche se l'art. 267 TFUE conferisce alla Corte una competenza generale, tuttavia varie disposizioni prevedono eccezioni o restrizioni a tale competenza. Trattasi in particolare degli artt. 275 e 276 TFUE, nonché dell'art. 10 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie del Trattato di Lisbona (GU 2008, C 115, pag. 322).

5.

Poiché il procedimento pregiudiziale si basa sulla cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, sembra opportuno, al fine di assicurarne l'efficacia, fornire agli organi giurisdizionali nazionali le indicazioni seguenti.

6.

Queste indicazioni pratiche, prive di qualsiasi valore vincolante, mirano ad orientare i giudici nazionali circa l'opportunità di procedere ad un rinvio pregiudiziale e, eventualmente, ad aiutarli a formulare e presentare le questioni sottoposte alla Corte.

Sul ruolo della Corte nell'ambito del procedimento pregiudiziale

7.

Nell'ambito del procedimento pregiudiziale, il ruolo della Corte è quello di fornire un'interpretazione del diritto dell’Unione o di statuire sulla sua validità, e non di applicare tale diritto alla situazione di fatto che è alla base del procedimento dinanzi al giudice nazionale, ruolo che spetta a quest'ultimo. La Corte non è competente né a pronunciarsi su questioni di fatto sollevate nell'ambito della causa principale né a risolvere le divergenze di opinione in merito all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto nazionale.

8.

La Corte si pronuncia sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, cercando di dare una risposta utile per la definizione della controversia, ma spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze disapplicando eventualmente la norma nazionale di cui trattasi.

Sulla decisione di sottoporre una questione alla Corte

L’autore della questione

9.

Nell’ambito dell'art. 267 TFUE, gli organi giurisdizionali degli Stati membri, qualora debbano statuire nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale, possono in via di principio sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. (1) La nozione di organo giurisdizionale è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma del diritto dell’Unione.

10.

L’iniziativa di adire la Corte in via pregiudiziale spetta unicamente al giudice nazionale a prescindere dal fatto che le parti l’abbiano chiesto o meno.

Il rinvio per interpretazione

11.

Ogni giudice interessato può sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione di una norma di diritto dell’Unione qualora lo ritenga necessario ai fini della soluzione di una controversia ad esso sottoposta.

12.

Tuttavia, un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è, in via di principio, tenuto a sottoporre alla Corte tale questione, salvo qualora esista già una giurisprudenza in materia (e il contesto eventualmente nuovo non sollevi alcun dubbio reale circa la possibilità di applicare tale giurisprudenza) o qualora non vi sia alcun dubbio quanto alla corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi.

13.

Pertanto, un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso di diritto interno, può, in particolare quando ritiene di aver ricevuto sufficienti chiarimenti dalla giurisprudenza della Corte, decidere esso stesso circa l'esatta interpretazione del diritto dell’Unione e l'applicazione di quest'ultimo alla situazione di fatto che esso constata. Tuttavia, un rinvio pregiudiziale può risultare particolarmente utile, nella fase appropriata del procedimento, quando si tratta di una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, o quando la giurisprudenza esistente non sembra potersi applicare ad un contesto di fatto inedito.

14.

Spetta al giudice nazionale indicare perché l'interpretazione richiesta sia necessaria per pronunciare la sua sentenza.

Il rinvio per esame di validità

15.

Anche se i giudici nazionali hanno la possibilità di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi, spetta unicamente alla Corte dichiarare invalido un atto di un’istituzione, di un organo o di organismo dell’Unione.

16.

Ogni giudice nazionale deve quindi sottoporre una questione alla Corte allorché nutre dubbi sulla validità di un simile atto, indicando i motivi per cui ritiene che detto atto possa essere viziato da invalidità.

17.

Tuttavia, il giudice nazionale, ove nutra gravi perplessità in ordine alla validità di un atto di un’istituzione, di un organo o di organismo dell’Unione sul quale è fondato un atto interno, può in via eccezionale sospendere temporaneamente l'applicazione di quest'ultimo o adottare ogni altro provvedimento provvisorio al riguardo. Egli è tenuto, in tal caso, a sottoporre la questione di validità alla Corte, indicando i motivi per i quali ritiene che detto atto sia invalido.

Quando sottoporre una questione pregiudiziale

18.

Il giudice nazionale può indirizzare alla Corte una questione pregiudiziale non appena constati che una pronuncia sul punto o sui punti relativi all'interpretazione o alla validità è necessaria per emettere la sua decisione; essa è nella migliore posizione per valutare in quale fase del procedimento occorra sottoporre una tale questione.

19.

È tuttavia auspicabile che la decisione di rinvio di una questione pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire l'ambito di fatto e di diritto del problema, affinché la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per verificare, eventualmente, che il diritto dell’Unione si applica alla causa principale. Può anche risultare nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che la questione pregiudiziale venga sottoposta a seguito del contraddittorio tra le parti.

Sulla forma del rinvio pregiudiziale

20.

La decisione con la quale il giudice nazionale sottopone una questione pregiudiziale alla Corte può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per i provvedimenti interlocutori. Occorre tuttavia tenere in mente che è questo il documento che serve come base per il procedimento che si svolge dinanzi alla Corte e che quest'ultima deve poter disporre degli elementi che le consentano di fornire una soluzione utile al giudice nazionale. Inoltre, è solo la domanda di pronuncia pregiudiziale che viene notificata agli interessati legittimati a presentare osservazioni dinanzi alla Corte – in particolare gli Stati membri e le istituzioni – e che costituisce oggetto di una traduzione.

21.

La necessità di tradurre la domanda richiede una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui.

22.

Una lunghezza che non supera una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre il contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in maniera adeguata. Pur rimanendo succinta, la decisione di rinvio deve tuttavia essere sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l'ambito di fatto e di diritto della controversia nel procedimento nazionale. In particolare, la decisione di rinvio deve:

contenere una breve esposizione dell'oggetto della controversia, nonché dei fatti pertinenti quali sono stati constatati, o, quanto meno, chiarire le ipotesi di fatto sulle quali la questione pregiudiziale è basata;

riportare il contenuto delle disposizioni nazionali che possono trovare applicazione ed identificare, eventualmente, la giurisprudenza nazionale pertinente, indicando ogni volta i riferimenti precisi (ad esempio, pagina di una Gazzetta ufficiale o di una determinata raccolta; eventualmente con riferimento su Internet);

dentificare con la maggiore precisione possibile le disposizioni di diritto dell’Unione pertinenti nella fattispecie;

esplicitare i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a sollevare questioni sull'interpretazione o la validità di talune disposizioni di diritto dell’Unione nonché il nesso che esso stabilisce tra queste disposizioni e la normativa nazionale che si applica alla causa principale;

comprendere, eventualmente, una sintesi della parte essenziale degli argomenti pertinenti delle parti nella causa principale.

23.

Infine, il giudice del rinvio, se si ritiene in grado di farlo, può indicare succintamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte.

24.

La o le questioni pregiudiziali stesse devono figurare in una parte distinta e chiaramente identificata della decisione di rinvio, di solito all'inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili senza far riferimento alla motivazione della domanda, che fornirà tuttavia il contesto necessario per una valutazione adeguata.

Sugli effetti del rinvio pregiudiziale sul procedimento dinanzi al giudice nazionale

25.

La proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.

26.

Tuttavia, il giudice nazionale rimane competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell'ambito del rinvio per esame di validità (v. sopra punto 17).

Sulle spese ed il gratuito patrocinio

27.

Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte è gratuito e quest’ultima non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti nella causa principale; spetta al giudice nazionale statuire a tal riguardo.

28.

In caso di risorse insufficienti di una parte e qualora le norme nazionali lo consentano, il giudice del rinvio può concedere a tale parte un sussidio per coprire le spese, in particolare di rappresentanza, che essa deve sostenere dinanzi alla Corte. Quest’ultima può anch'essa concedere un tale sussidio qualora la parte in questione non fruisca già di un gratuito patrocinio a livello nazionale o qualora tale sussidio non copra, o copra solo in parte, le spese sostenute dinanzi alla Corte.

Sulla corrispondenza tra il giudice nazionale e la Corte

29.

La decisione di rinvio e i documenti pertinenti (in particolare, se del caso, il fascicolo della causa, eventualmente sotto forma di copia) devono essere inviati direttamente alla Corte dal giudice nazionale mediante plico raccomandato (indirizzato alla «Cancelleria della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo», tel. +352 4303-1).

30.

Fino alla pronuncia della decisione, la cancelleria della Corte resterà in contatto con il giudice nazionale al quale trasmetterà copia degli atti di procedura.

31.

La Corte trasmetterà la sua decisione al giudice del rinvio. Sarebbe opportuno che il giudice nazionale informasse la Corte del seguito che sarà dato a tale decisione nella controversia nazionale ed eventualmente le inviasse la propria decisione finale.

II.   procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU)

32.

Questa parte della nota fornisce indicazioni pratiche in ordine al procedimento pregiudiziale d’urgenza applicabile ai rinvii concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale procedimento è disciplinato agli articoli 23 bis del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 210) e 104 ter del regolamento di procedura della Corte. La possibilità di chiedere l’applicazione di tale procedimento si aggiunge a quella di chiedere l’applicazione del procedimento accelerato, alle condizioni previste dagli articoli 23 bis di detto protocollo e 104 bis del regolamento di procedura.

Sulle condizioni di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

33.

Il procedimento pregiudiziale d’urgenza può essere applicato esclusivamente nei settori di cui al titolo V della parte terza del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

34.

L’applicazione di tale procedimento è decisa dalla Corte. In linea di principio, tale decisione è adottata solo sulla base di una domanda motivata del giudice del rinvio. In via eccezionale, la Corte può decidere d’ufficio di sottoporre un rinvio al procedimento pregiudiziale d’urgenza ove quest’ultimo sembri indispensabile.

35.

Il procedimento pregiudiziale d’urgenza semplifica le varie fasi del procedimento dinanzi alla Corte, ma la sua applicazione comporta notevoli vincoli per quest’ultima nonché per le parti e gli altri interessati che partecipano al procedimento, in particolare gli Stati membri.

36.

Il procedimento in questione può essere pertanto richiesto solo laddove sia assolutamente necessario che la Corte si pronunci sul rinvio nel più breve tempo possibile. Senza che in questa sede sia possibile elencare tassativamente tali situazioni, in particolare a motivo del carattere diversificato ed evolutivo delle norme dell’Unione che disciplinano la spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un giudice nazionale potrebbe decidere di presentare una domanda di procedimento pregiudiziale d’urgenza in presenza, ad esempio, delle seguenti situazioni: nel caso, di cui all'art. 267, quarto comma, del TFUE, di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la soluzione data alla questione sollevata sia determinante per valutare la situazione giuridica di tale persona, ovvero, in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto dell’Unione dipenda dalla soluzione data alla questione pregiudiziale.

Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

37.

Per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento pregiudiziale d’urgenza, la domanda deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il corso del normale procedimento pregiudiziale.

38.

Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio precisa sinteticamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alla questione o alle questioni proposte. Tale precisazione agevola la presa di posizione delle parti e degli altri interessati che partecipano al procedimento, nonché la decisione della Corte, e contribuisce quindi alla celerità del procedimento.

39.

La domanda di procedimento pregiudiziale d’urgenza deve essere presentata in una forma che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo deve essere trattato in maniera specifica. A questo scopo, occorre presentare la domanda in un documento separato dalla decisione di rinvio in quanto tale ovvero in una lettera d’accompagnamento in cui venga espressamente menzionata tale domanda.

40.

Per quanto riguarda la decisione di rinvio in quanto tale, il suo carattere sintetico è tanto più importante in una situazione d’urgenza in quanto contribuisce alla celerità del procedimento.

Sulle comunicazioni tra la Corte, i giudici nazionali e le parti

41.

Ai fini delle comunicazioni con il giudice nazionale e con le parti in causa dinanzi a quest’ultimo, i giudici nazionali che presentano una domanda di procedimento pregiudiziale d’urgenza sono pregati di indicare l’indirizzo di posta elettronica, eventualmente il numero di fax, che la Corte potrà utilizzare, nonché gli indirizzi di posta elettronica, ed eventualmente i numeri di fax, delle parti in causa.

42.

Una copia della decisione di rinvio firmata, unitamente alla domanda di procedimento pregiudiziale d’urgenza, può essere previamente spedita alla Corte per posta elettronica (ECJ-Registry@curia.europa.eu) o per fax (+352 43 37 66). La trattazione del rinvio e della domanda potrà iniziare sin dal ricevimento di tale copia. I documenti originali devono tuttavia essere trasmessi alla cancelleria della Corte nel più breve tempo possibile.


(1)  Conformemente all'art. 10, nn. 1 3, del protocollo n. 36, le attribuzioni della Corte di giustizia in ordine agli atti adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (GU 2007, C 306, pag. 1), ai sensi del titolo VI del TUE, nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, e non ulteriormente modificate, restano però invariate per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1o dicembre 2009). Durante tale periodo, atti del genere possono pertanto essere oggetto di un rinvio pregiudiziale solo da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri che hanno accettato la competenza della Corte, dato che ogni Stato membro determina se attribuire la facoltà di adire la Corte a tutti i propri organi giurisdizionali o riservarla a quelli che statuiscono in ultimo grado.


5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/6


2009/C 297/02

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 282 del 21.11.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 267 del 7.11.2009

GU C 256 del 24.10.2009

GU C 244 del 10.10.2009

GU C 233 del 26.9.2009

GU C 220 del 12.9.2009

GU C 205 del 29.8.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

5.12.2009   

IT

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C 297/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Grundstücksgemeinschaft Busley e Cibrian Fernandez/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

(Causa C-35/08) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Beni immobili - Imposta sul reddito - Deducibilità delle perdite derivanti da locazione dai redditi imponibili di un soggetto passivo - Applicazione di un ammortamento decrescente sui costi di acquisto o di costruzione - Trattamento fiscale più favorevole riservato ai soli beni immobili situati nel territorio nazionale)

2009/C 297/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: Grundstücksgemeinschaft Busley e Cibrian Fernandez

Convenuta: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione degli artt. 18 e 56 del Trattato CE — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito che limita la deducibilità delle perdite derivanti dalla locazione di beni immobili alle sole perdite relative a beni situati sul territorio nazionale e che riserva a questi soli beni l’applicazione di un regime di ammortamento per deprezzamento più favorevole

Dispositivo

L’art. 56 CE osta alla normativa di uno Stato membro relativa all’imposta sul reddito che subordina il diritto delle persone fisiche, residenti e integralmente soggette ad imposizione, di beneficiare tanto della deduzione dalla base imponibile delle perdite derivanti dalla locazione e dall’affitto di un bene immobile nell’anno del loro verificarsi quanto dell’applicazione di un ammortamento decrescente in sede di determinazione dei redditi derivanti da un tale bene alla condizione che quest’ultimo sia situato nel territorio di tale Stato membro.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


5.12.2009   

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C 297/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Lussemburgo) — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ)

(Causa C-101/08) (1)

(Direttive 77/91/CEE, 79/279/CEE e 2004/25/CE - Principio generale del diritto comunitario di tutela degli azionisti di minoranza - Inesistenza - Diritto delle società - Presa di controllo - Offerta obbligatoria - Raccomandazione 77/534/CEE - Codice di condotta)

2009/C 297/04

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier

Convenuti: Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte di cassazione (Granducato di Lussemburgo) — Interpretazione (1) degli artt. 20 e 42 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), (2) della raccomandazione della Commissione 25 luglio 1977, di un codice di condotta europeo, concernente le transazioni sui valori mobiliari (GU L 212, pag. 37), (3) della direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/279/CEE, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (GU L 66, pag. 21) e 4) dell’art. 3, n. 1, lett. a) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142, pag. 12) — Esistenza nel diritto comunitario del principio generale dell’uguaglianza degli azionisti? — In caso affermativo, quale è la sfera di applicazione sostanziale e temporale di detto principio?

Dispositivo

Il diritto comunitario non contempla un principio generale di diritto in virtù del quale gli azionisti di minoranza sono tutelati mediante l’obbligo a carico dell’azionista dominante, che acquisti o eserciti il controllo di una società, di offrire loro l’acquisto delle azioni da essi detenute alle stesse condizioni di quelle convenute in occasione dell’acquisto di una partecipazione che conferisca o rafforzi il controllo dell’azionista dominante.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


5.12.2009   

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C 297/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — C. Meerts/Proost NV

(Causa C-116/08) (1)

(Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES - Interpretazione della clausola 2, nn. 6 e 7 - Congedo parentale a tempo parziale - Licenziamento del lavoratore precedente alla scadenza del periodo di congedo parentale in violazione del termine legale di preavviso - Calcolo dell’indennità)

2009/C 297/05

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrente: C. Meerts

Convenuta: Proost NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie (Belgio) — Interpretazione della clausola 2, punti 4-7, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE (GU L 145, pag. 4) — Congedo parentale a tempo parziale — Licenziamento del lavoratore prima della fine del periodo di congedo parentale, senza grave motivo o senza rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge — Calcolo dell’indennità

Dispositivo

La clausola 2, nn. 6 e 7, dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, va interpretata nel senso che essa osta a che — in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, senza un motivo grave o in violazione del termine legale di preavviso, del contratto di lavoro di un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno durante un periodo in cui quest’ultimo fruisce di un congedo parentale a tempo parziale — l’indennità dovuta al lavoratore sia calcolata sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce quando si verifica il licenziamento.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


5.12.2009   

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C 297/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Repubblica di Ungheria) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

(Causa C-138/08) (1)

(Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa - Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara - Obbligo di ammettere un numero minimo di candidati idonei - Obbligo di assicurare una concorrenza reale)

2009/C 297/06

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Parti

Ricorrenti: Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH

Convenuto: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

con l’intervento di: Budapest Főváros Önkormányzata

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Ítélőtábla — Interpretazione dell’art. 22, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), nonché dell’art. 44, n. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 14) — Possibilità di proseguire una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara se il numero sufficiente di candidati idonei è minore del limite inferiore fissato nel bando di gara e del numero minimo previsto a tal fine dalle direttive citate

Dispositivo

1)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non è applicabile nei confronti di una decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice, nel corso di un’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva.

2)

L’art. 22, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che quando un appalto è attribuito mediante procedura negoziata e il numero dei candidati idonei non raggiunge il limite minimo fissato per la procedura di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura invitando il candidato idoneo o i candidati idonei a negoziare le condizioni dell’appalto in parola.

3)

La direttiva 93/37, come modificata dalla direttiva 97/52, deve essere interpretata nel senso che l’obbligo di far sì che vi sia una concorrenza reale è adempiuto allorché l’amministrazione aggiudicatrice adotta la procedura negoziata nelle condizioni di cui all’art. 7, n. 2, della medesima direttiva.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


5.12.2009   

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C 297/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italia) — Acoset SpA/Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG)

(Causa C-196/08) (1)

(Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE - Aggiudicazione di appalti pubblici - Attribuzione del servizio idrico a una società a capitale misto - Procedura a evidenza pubblica - Designazione del socio privato incaricato della gestione del servizio - Attribuzione al di fuori delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici)

2009/C 297/07

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti

Ricorrente: Acoset SpA

Convenuti: Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG)

E nei confronti di: Saceccav Depurazioni Sacede SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interpretazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE — Attribuzione del servizio idrico a una società a capitale misto nella quale il socio privato incaricato della prestazione del servizio è designato mediante una procedura a evidenza pubblica — Attribuzione al di fuori delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici

Dispositivo

Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all’affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


5.12.2009   

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C 297/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-232/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 850/1998 - Art. 29, n. 2 - Restrizioni applicabili alla pesca della passera di mare - Potenza motrice massima dei pescherecci - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Art. 2, n. 1 - Regolamento (CE) n. 2371/2002 - Art. 23 - Attuazione del controllo ed esecuzione delle regole)

2009/C 297/08

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e K. Banks, agenti)

Convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Grave e C. Wissels, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, 23 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca e 2, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca — Pesca della passera di mare — Ispezione e controlli dei pescherecci e delle loro attività — Responsabilità degli Stati membri

Dispositivo

1)

Il Regno dei Paesi Bassi, avendo consentito che i pescherecci abbiano una potenza motrice superiore a quella autorizzata dall'art. 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2005, n. 2166, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 23 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca e dall’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 aprile 2005, n. 768.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


5.12.2009   

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C 297/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Swiss RE Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

(Causa C-242/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), c) e d), punti 2 e 3 - Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione - Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un soggetto stabilito in uno Stato terzo - Determinazione del luogo di tale cessione - Esenzioni)

2009/C 297/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Swiss RE Germany Holding GmbH

Convenuta: Finanzamt München für Körperschaften

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, nonché dell’art. 13, parte B, lett. a), c) e d), punti 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Cessione, dietro corrispettivo dovuto dal cessionario stabilito in uno Stato terzo, di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita con l’autorizzazione degli assicurati, che comporta il trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi inerenti ai contratti ceduti, ma che non comporta alcun trasferimento di altri beni economici — Determinazione del luogo di collegamento sotto il profilo fiscale — Applicabilità alla transazione di cui trattasi di uno dei casi di esenzione di cui alle citate disposizioni dell’art. 13, parte B, della direttiva 77/388/CEE

Dispositivo

1)

Una cessione a titolo oneroso, da parte di una società stabilita in uno Stato membro ad una compagnia di assicurazioni stabilita in uno Stato terzo, di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita implicante, per quest’ultima, l’assunzione, con il consenso degli assicurati, del complesso dei diritti e degli obblighi risultanti da tali contratti non costituisce né un’operazione ai sensi degli artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, né un’operazione riconducibile ad una lettura combinata dei punti 2 e 3 di tale art. 13, parte B, lett. d).

2)

Nell’ambito di una cessione a titolo oneroso di un portafoglio comprendente 195 contratti di riassicurazione vita, la circostanza che non sia il cessionario, bensì il cedente, colui che paga un corrispettivo, consistente nel caso di specie nella fissazione di un valore negativo, per l’acquisto di 18 di tali contratti è priva di rilevanza ai fini della soluzione della prima questione.

3)

L’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita come quello oggetto della causa principale.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


5.12.2009   

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C 297/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-255/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Determinazione di soglie - Dimensione del progetto - Trasposizione incompleta)

2009/C 297/10

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels e M. Noort, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Recepimento erroneo dell’art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35 (GU L 175, pag. 40)

Dispositivo

1)

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché i progetti, atti ad avere un notevole impatto ambientale, siano sottoposti ad una procedura di autorizzazione e ad una valutazione di tale impatto, conformemente all’art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, ove suddetto articolo va letto in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della predetta direttiva.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008


5.12.2009   

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C 297/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spagna) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(Cause riunite C-261/08 e C-348/08) (1)

(Visti, asilo, immigrazione - Misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne - Art. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE - Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen - Artt. 6 ter e 23 - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Artt. 5, 11 e 13 - Presunzione riguardante la durata del soggiorno - Cittadini di paesi terzi in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro - Normativa nazionale che consente di imporre, a seconda delle circostanze, o una sanzione pecuniaria o l’espulsione)

2009/C 297/11

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Parti

Ricorrenti: María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)

Convenuta: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Interpretazione dell’art. 62, nn. 1 e 2, lett. a), CE e degli artt. 5, 11 e 13 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 502, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1) — Normativa nazionale che consente di sostituire la sanzione di espulsione con il pagamento di un’ammenda

Dispositivo

Gli artt. 6 ter e 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 13 dicembre 2004, n. 2133, che stabilisce l’obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all’apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e del manuale comune, nonché l’art. 11 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perché non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di soggiorno di breve durata ivi applicabili, tale Stato membro non è obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.


(1)  GU C 209 del 15.8.08

GU C 260 del 11.10.08


5.12.2009   

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C 297/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/Stockholms kommun genom dess marknämnd

(Causa C-263/08) (1)

(Direttiva 85/337/CEE - Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull’ambiente)

2009/C 297/12

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Convenuta: Stockholms kommun genom dess marknämnd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10 bis e dell’allegato II, punto 10 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17) — Associazione locale non a scopo di lucro che ha partecipato alla procedura preliminare di autorizzazione di un progetto suscettibile di avere un notevole impatto ambientale — Normativa nazionale che condiziona il diritto delle associazioni a scopo non di lucro di proporre ricorso contro le decisioni di autorizzazione di tali progetti a condizione di aver come scopo statutario la tutela dell’ambiente, di aver esercitato un’attività durante almeno tre anni e di avere almeno 2000 membri

Dispositivo

1)

Un progetto come quello in esame nella causa principale, riguardante il drenaggio delle acque infiltrate in un tunnel che accoglie cavi elettrici e l’introduzione di acqua nel suolo o nella roccia al fine di compensare un eventuale abbassamento del livello delle acque freatiche nonché la realizzazione e la manutenzione di impianti per il drenaggio e l’introduzione di acqua, rientra nel punto 10, lett. l), dell’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, a prescindere dalla destinazione finale delle acque freatiche e, in particolare, indipendentemente dal fatto che esse facciano oggetto o meno di un successivo utilizzo.

2)

I membri del pubblico interessato, a norma degli artt. 1, n. 2, e 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono poter impugnare la decisione con cui un organo giurisdizionale, appartenente all’organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, si è pronunciato in merito ad una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto svolgere nell’istruzione di detta domanda prendendo parte al procedimento dinanzi a detto organo e facendo valere la propria posizione in tale occasione.

3)

L’art. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, osta a una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di esperire un ricorso contro una decisione relativa a un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, come modificata, alle sole associazioni di tutela dell’ambiente con un numero minimo di 2 000 aderenti.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


5.12.2009   

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C 297/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-275/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/36/CEE - Appalti pubblici di forniture - Fornitura di un software per la gestione dell’immatricolazione di autoveicoli - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

2009/C 297/13

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e N. Graf Vitzthum, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 6, in combinato disposto con l’art. 9 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1) — Contratto di fornitura di un software applicativo per la gestione dell’immatricolazione di veicoli concluso senza procedura di aggiudicazione tra due enti di diritto pubblico responsabili di servizi di elaborazione dati per i comuni

Dispositivo

1)

Avendo la Datenzentrale Baden-Württemberg attribuito un appalto di fornitura di un software, per la gestione dell’immatricolazione di autoveicoli, mediante una procedure negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


5.12.2009   

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C 297/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Lussemburgo) — Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras/Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Comunità europee, Granducato di Lussemburgo, Foyer Assurances SA

(Causa C-301/08) (1)

(Politica dei trasporti - Regolamento (CE) n. 2027/97 - Convenzione di Varsavia - Responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti - Termine per l’introduzione di un’azione per il risarcimento del danno subìto)

2009/C 297/14

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras

Convenuti: Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Comunità europee, Granducato di Lussemburgo, Foyer Assurances SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte di Cassazione (Lussemburgo) — Interpretazione dell'art. 5, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285, pag. 1), con riferimento all'art. 29 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come emendata all'Aia il 28 settembre 1955 — Termine per l'introduzione di un'azione per il risarcimento del danno subito — Incidenza del pagamento di un anticipo, sebbene effettuato dal vettore, anche al di fuori del periodo di tempo previsto dal regolamento, sul riconoscimento della responsabilità di tale vettore

Dispositivo

1)

La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come modificata dai quattro protocolli aggiuntivi di Montreal del 25 settembre 1975, non fa parte delle norme dell’ordinamento giuridico comunitario che la Corte è competente ad interpretare ai sensi dell’art. 234 CE.

2)

Il regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione dell’art. 29 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come modificata dai quattro protocolli aggiuntivi di Montreal del 25 settembre 1975, ad una situazione in cui un viaggiatore chiama in causa la responsabilità del vettore aereo per il pregiudizio subìto in occasione di un volo tra gli Stati membri della Comunità.


(1)  GU C 236 del 13.9.2008.


5.12.2009   

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C 297/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V./Diesel S.P.A.

(Causa C-324/08) (1)

(Direttiva 89/104/CEE - Diritto dei marchi - Esaurimento dei diritti del titolare del marchio - Immissione in commercio di prodotti nello Spazio economico europeo da parte di un terzo - Consenso tacito - Presupposti)

2009/C 297/15

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V.

Convenuta: Diesel S.P.A.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell’art. 7, n. 1, della prima direttiva Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Prodotto immesso in circolazione nella Comunità o nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso — Consenso implicito — Condizioni

Dispositivo

L’art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dall’accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, dev’essere interpretato nel senso che il consenso del titolare di un marchio all’immissione in commercio di prodotti recanti tale marchio effettuata direttamente nello Spazio economico europeo da parte di un terzo che non ha alcun legame economico con tale titolare può essere tacito, nei limiti in cui un siffatto consenso risulti da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all’immissione in commercio in tale zona i quali, valutati dal giudice nazionale, esprimano con certezza una rinuncia del detto titolare al proprio diritto esclusivo.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


5.12.2009   

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C 297/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Enviro Tech (Europe) Ltd/Stato belga

(Causa C-425/08) (1)

(Ambiente e protezione dei consumatori - Classificazione, imballaggio ed etichettatura dell’n-propil bromuro come sostanza pericolosa - Direttiva 2004/73/CE - Direttiva 67/548/CEE - Obbligo di trasposizione)

2009/C 297/16

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Enviro Tech (Europe) Ltd

Convenuto: Stato belga

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Belgio) — Validità, in rapporto alla direttiva quadro del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1), e segnatamente in rapporto agli allegati V (punto A.9) e VI (punto 4.2.3) di quest’ultima, della direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE (GU L 152, pag. 1) — Disposizioni nazionali illegittime per il fatto che traspongono una direttiva che si presume contraria alla direttiva quadro — Classificazione della sostanza denominata n propil bromuro come sostanza facilmente infiammabile e tossica

Dispositivo

L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nella parte in cui essa qualifica l’n-propil bromuro come sostanza facilmente infiammabile (R 11) e tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60).


(1)  GU C 327 del 20.10.2008.


5.12.2009   

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C 297/15


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-438/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Direttiva 96/96/CE - Normativa nazionale - Condizioni di accesso restrittive all’attività di revisione di veicoli - Art. 45 CE - Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri - Sicurezza stradale - Proporzionalità)

2009/C 297/17

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e A. Pereira Miranda, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 43 CE — Normativa che impone restrizioni alla libertà di stabilimento di soggetti che intendono esercitare in Portogallo l’attività di controllo di veicoli

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, avendo imposto restrizioni alla libertà di stabilimento di organismi di altri Stati membri che intendano esercitare in Portogallo l’attività di revisione di veicoli, ossia mediante la subordinazione all’interesse pubblico della concessione di autorizzazioni, il requisito di un capitale sociale minimo di EUR 100 000, la limitazione dell’oggetto sociale delle imprese e l’imposizione di norme di incompatibilità ai loro soci, gestori e amministratori, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


5.12.2009   

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C 297/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — G. Elbertsen/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-449/08) (1)

(Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Fissazione dell’importo di riferimento - Agricoltori che si trovano in una situazione particolare - Riserva nazionale)

2009/C 297/18

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: G. Elbertsen

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretazione dell’art. 42, n. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) e dell’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) del Consiglio, n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1) — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuto — Regime di pagamento unico — Determinazione dell’importo di riferimento — Mancata concessione dei diritti all’aiuto in talune situazioni.

Dispositivo

1)

L’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri un margine discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come quella descritta all’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, purché tale importo si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e non crei distorsioni del mercato e della concorrenza.

2)

Il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


5.12.2009   

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C 297/16


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-30/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Art. 11 - Piani di emergenza esterni)

2009/C 297/19

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Sipos e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10, pag. 13), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/105/CE (GU L 345, pag. 97) — Mancata elaborazione dei piani d’emergenza esterni per determinati stabilimenti

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, non avendo provveduto all’attuazione delle misure di cui all’art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di suddetto articolo.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


5.12.2009   

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C 297/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 19 maggio 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

(Causa C-181/09)

2009/C 297/20

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: Canon Kabushiki Kaisha

Convenuta: IPN Bulgaria OOD

La Corte (Quinta Sezione), con ordinanza 17 settembre 2009, ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.


5.12.2009   

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C 297/17


Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Estonia

(Causa C-328/09)

2009/C 297/21

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, K. Saaremäel-Stoilov)

Convenuta: Repubblica d'Estonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica d’Estonia, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la completa trasposizione della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE (1), che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della medesima direttiva;

condannare la Repubblica d'Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2007.


(1)  GU L 373, pag. 37.


5.12.2009   

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C 297/17


Impugnazione proposta il 7 settembre 2009 dalla DSV Road NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 8 luglio 2009, causa T-219/07, DSV Road NV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-358/09 P)

2009/C 297/22

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: DSV Road NV (rappresentanti: A. Poelmans e G. Preckler, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La DSV Road NV chiede che la Corte di giustizia voglia:

dichiarare l’impugnazione della ricorrente ricevibile e fondata;

Conseguentemente, annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2009, causa T-219/07;

e, in quanto la Corte, in caso di annullamento, decidesse di trattare essa stessa la causa in esame:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 24 aprile 2007, relativa alla domanda del Regno del Belgio nota come caso REC 05/02, C(2007)1776, con la quale si stabilisce che i dazi doganali per l’importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della domanda del Regno del Belgio 12 agosto 2002, devono essere recuperati e che non è giustificato lo sgravio di dazi doganali per l’importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della domanda del Regno del Belgio 12 agosto 2002;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

1)

Sull’art. 220, n. 2, lett. b), CDC (1)

Primo motivo: applicando l’art. 220, n. 2, lett. b), CDC il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia su detto articolo nella sentenza 9 marzo 2006 (2), in particolare per quanto riguarda l’adempimento dell’onere della prova relativamente alla circostanza che il rilascio dei certificati inesatti sia imputabile all’inesatta interpretazione dei fatti da parte dell’esportatore, onere che, in base alla citata sentenza, grava inequivocabilmente sulle autorità doganali che intendono procedere al recupero a posteriori, le quali devono altresì soddisfarlo per mezzo di documentazione a sostegno oggettiva e originale.

Per tale ragione il Tribunale avrebbe travisato l’art. 220, n. 2, lett. b) CDC e, di conseguenza, avrebbe applicato erroneamente il diritto comunitario, così violandolo. Spetta pertanto alla Corte anche rimediare a questa situazione di errata applicazione del diritto.

Secondo motivo: in ogni caso il Tribunale, valutando la prova sottopostagli, avrebbe adottato un’ottica sbagliata, poiché la prova in questione non soddisferebbe le prescrizioni dell’art. 220, n. 2, lett. b), CDC, come interpretati e chiariti dalla Corte di giustizia nella sentenza 9 marzo 2006 (3).

In tal modo il Tribunale avrebbe qualificato giuridicamente inesatta la prova sottopostagli e pertanto avrebbe violato il diritto comunitario (4).

Inoltre, occorre constatare che il Tribunale, valutando la prova, si è pronunciato in maniera contraddittoria, e quindi anche paradossale. Detto Tribunale, infatti, avrebbe considerato il materiale probatorio a disposizione, da un lato, adeguato rispetto all’adempimento da parte della Commissione dell’onere della prova a suo carico relativo alla circostanza che il rilascio dei certificati inesatti fosse imputabile all’inesatta interpretazione dei fatti da parte dell’esportatore, e, dall’altro, avrebbe ritenuto corretto respingere come insufficiente l’argomento a sostegno della prova richiesta a nome della ricorrente, che le autorità doganali tailandesi sapevano o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere che i beni non potevano godere del trattamento preferenziale.

Spetta alla Corte sanzionare, per carenza di motivazione, gli eventuali errori commessi dal Tribunale nella lettura e nella valutazione dei documenti del procedimento addotti come prova.

2)

Sull’art. 239 CDC

Motivo unico: il Tribunale, sulla base di un’errata applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), CDC, relativamente agli errori commessi nella valutazione dei documenti del procedimento addotti come prova, avrebbe a torto dichiarato che le circostanze in cui si trova la ricorrente non costituiscono una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 CDC.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Causa C-293/04, Beemsterboer, Racc. pag. I-2263.

(3)  Cit.

(4)  Ordinanza della Corte 11 luglio 1996, causa C-325/94 P, An Taisce e WWF UK/Commissione, Racc. pag. I-3727, punti 28 e 30.


5.12.2009   

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C 297/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bonn (Germania) il 9 settembre 2009 — Pfleiderer AG/Bundeskartellamt

(Causa C-360/09)

2009/C 297/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bonn

Parti

Ricorrente: Pfleiderer AG

Convenuta: Bundeskartellamt

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di diritto comunitario in materia di cartelli, in particolare gli artt. 11 e 12 del regolamento n. 1/2003 nonché l’art. 10, secondo comma, CE in combinato disposto con l’art. 3, n. 1, lett g), CE (1), debbano essere interpretate nel senso che i soggetti danneggiati da un cartello, che intendano promuovere un’azione risarcitoria di diritto civile, non possono avere accesso alle domande di trattamento favorevole né consultare le informazioni e i documenti che i richiedenti il beneficio abbiano volontariamente trasmesso in tale contesto all’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro in conformità di un programma nazionale di clemenza nell’ambito di un procedimento amministrativo volto (anche) a far osservare l’art. 81 CE.


(1)  GU L 1, pag. 1.


5.12.2009   

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C 297/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) l’8 settembre 2009 — Belgisch interventie- en Restitutiebureau/NV SGS Belgium, NV Firme Derwa, NV Centraal Beheer Achmea (NV C.B.A.)

(Causa C-367/09)

2009/C 297/24

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente

:

Belgisch interventie- en Restitutiebureau

Convenuti

:

 

NV SGS Belgium,

 

NV Firme Derwa

 

NV Centraal Beheer Achmea (NV C.B.A.)

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni degli artt. 5 e 7 del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988/95 (1), relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, abbiano effetti diretti negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, posto che manca un margine di discrezionalità di questi Stati membri e che le autorità nazionali non sono tenute ad adottare misure di attuazione.

2)

Se una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta dallo Stato membro dove sono state espletate le formalità doganali per l’esportazione, nella fattispecie il Belgio, che abbia rilasciato un attestato di scarico non corretto ai sensi dell’art. 18.2, lett. c), del regolamento n. 3665/87/CE (2), possa essere considerata un operatore economico, ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 2988/95/CE, oppure una persona che ha partecipato all’esecuzione dell’irregolarità o una persona tenuta a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa, ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento.

3)

Se si possa considerare come un atto di natura istruttoria o volto a perseguire l'irregolarità, ai sensi dell’art. 3.1, terzo comma, del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988/95 una comunicazione di un verbale di inchiesta dell’Ispezione economica (Economische Inspectie), oppure una lettera con cui si richiede la presentazione di documenti allegati a sostegno dell’immissione in consumo, oppure una lettera raccomandata con cui viene irrogata una sanzione.


(1)  GU L 312, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).


5.12.2009   

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C 297/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia) il 23 settembre 2009 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska Sp. z o.o., attualmente Netia S.A.

(Causa C-375/09)

2009/C 297/25

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Convenuto: Tele2 Polska Sp. z o.o., attualmente Netia S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (1) debba essere interpretato nel senso che un’autorità nazionale garante della concorrenza non può adottare decisioni di non constatazione del ricorso ad una prassi restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 82 del Trattato, qualora in esito al procedimento dichiari che l’impresa in questione non ha violato il divieto di abuso di posizione dominante risultante da tale disposizione del Trattato.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, in una situazione in cui la legislazione nazionale per la tutela della concorrenza autorizza l’autorità garante della concorrenza a concludere il procedimento antimonopolistico — qualora si constati che il comportamento dell’impresa non viola il divieto ex art. 82 del Trattato — esclusivamente con l’adozione di una decisione di non constatazione di una prassi restrittiva della concorrenza, il disposto dell’art. 5, terza frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato debba interpretarsi nel senso che costituisce il fondamento normativo diretto per l’adozione da parte di tale autorità di una «decisione sull’assenza di motivo per l’intervento da parte della medesima».


(1)  GU L 1, pag. 1.


5.12.2009   

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C 297/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 28 settembre 2009 — SIA Stils Met/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-382/09)

2009/C 297/26

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA Stils Met

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se i codici TARIC 7312108219, 7312108419 e 7312108619 siano da interpretare nel senso che, nel 2004 e nel 2005, dovevano essere classificati come corrispondenti ai detti codici, in funzione della misura della sezione trasversale, i lavori di acciaio — non rivestiti o semplicemente zincati — a prescindere dalla loro composizione chimica (escludendo l’acciaio inossidabile), in particolare gli acciai legati non provenienti dalla Moldavia o dal Marocco.

2)

Se l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, sia da interpretarsi nel senso che osta all’imposizione di una sanzione (ammenda) calcolata sull’importo dei dazi antidumping basandosi su di una disposizione nazionale (l’art. 32, n. 2, della legge «Par nodokļiem un nodevām»), che disciplina i casi di violazione della normativa tributaria.


(1)  GU L 56, pag. 1.


Tribunale di primo grado

5.12.2009   

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C 297/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 28 ottobre 2009 — Juwel Aquarium/UAMI — Potschak (Panorama)

(Causa T-339/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo Panorama - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. c) e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 297/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Juwel Aquarium GmbH & Co. KG (Rotenburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt e M. Bergermann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Christian Potschak (Bobingen, Germania) (rappresentante: avv. D. Donath)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 28 giugno 2007 (procedimento R 214/2006-1), relativa ad un procedimento di nullità tra il sig. Christian Potschak e la Juwel Aquarium GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Juwel Aquarium GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


5.12.2009   

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C 297/20


Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 ottobre 2009 — CureVac/UAMI — Qiagen (RNAiFect)

(Causa T-80/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo RNAiFect - Marchio comunitario denominativo anteriore RNActive - Impedimento relativo - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009))

2009/C 297/28

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CureVac GmbH (Tubinga, Germania) (rappresentante: avv. F. Graf von Stosch)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Kicia e S. Schäffner, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Qiagen GmbH (Hilden, Germania) (rappresentanti: inizialmente l’avv. E. Krings, successivamente gli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e T. Dolde)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 dicembre 2007 (procedimento R 1219/2006-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la CureVac GmbH e la Qiagen GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CureVac GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


5.12.2009   

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C 297/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 28 ottobre 2009 — BCS/UAMI — Deere (Combinazione dei colori verde e giallo)

(Causa T-137/08) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario consistente nella combinazione dei colori verde e giallo - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Art. 7, n. 3, e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 3, e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Impedimento relativo alla registrazione - Marchio nazionale precedente non registrato consistente nella combinazione dei colori verde e giallo - Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 4, e art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»)

2009/C 297/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BCS SpA (Milano) (rappresentanti: avv.ti M. Franzosi, V. Jandoli e F. Santonocito)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Deere & Company (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Gray, solicitor, e avv. A. Tornato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 gennaio 2008 (procedimento R 222/2007-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la BCS SpA e la Deere & Company

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BCS SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


5.12.2009   

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C 297/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2009 — Aldi Einkauf/UAMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

(Causa T-307/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo 4 OUT Living - Marchio nazionale figurativo anteriore Living & Co - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 297/30

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Manea e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Goya Importaciones y Distribuciones SL (Cuarte de Huerva, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 maggio 2008 (procedimento R 1199/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Goya Importaciones y Distribuciones, SL e l’Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 dell’11.10.2008.


5.12.2009   

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C 297/21


Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Phoenix-Reisen e DRV/Commissione

(Causa T-120/09)

2009/C 297/31

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Phoenix-Reisen GmbH (Bonn, Germania) e Deutscher Reiseverband eV (DRV) (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Gerharz e A. Funke)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione della convenuta 13 febbraio 2009 con cui essa rifiuta di intervenire contro gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania sotto forma di pagamenti di indennità d’insolvenza;

a titolo cautelativo, convertire il ricorso di annullamento in un ricorso per carenza, qualora il Tribunale considerasse quest’ultimo la forma di ricorso ammissibile nella fattispecie.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la lettera della Commissione 13 febbraio 2009, D/50594, relativa al loro reclamo riguardante pagamenti di indennità d’insolvenza a favore di imprese nonché il finanziamento del pagamento di indennità d’insolvenza nella Repubblica federale di Germania (CP 79/2007 — Presunto aiuto tramite pagamenti di indennità d’insolvenza). In tale lettera la Commissione esprime ripetutamente l’opinione che non esista alcuna infrazione alle disposizioni sugli aiuti di Stato.

A sostegno del ricorso le ricorrenti sostengono che le misure contestate non sono giustificabili in forza della direttiva 80/987/CEE (1). Inoltre, il rifiuto della Commissione di intervenire contro l’asserita violazione contrasterebbe con il diritto comunitario. Tale rifiuto non sarebbe giustificabile neppure in forza delle decisioni del Bundessozialgericht.


(1)  Direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).


5.12.2009   

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C 297/22


Ricorso proposto il 22 settembre 2009 — Sociedade Quinta do Portal/UAMI — Vallegre — Vinhos do Porto (PORTO ALEGRE)

(Causa T-369/09)

2009/C 297/32

Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

Parti

Ricorrente: Sociedade Quinta do Portal SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: B. Belchior, advogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vallegre–Vinhos do Porto, SA (Sabrosa, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 luglio 2009, nel procedimento R 1012/2008–1, che ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente contro la decisione della divisione di annullamento che ha annullato il marchio denominativo comunitario PORTO ALEGRE; e

condannare l’UAMI alle totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo PORTO ALEGRE, per prodotti appartenenti alla classe 33

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: l’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchio denominativo portoghese anteriore VISTA ALEGRE, per prodotti appartenenti alla classe 33

Decisione della divisione di annullamento: annullamento del marchio denominativo comunitario PORTO ALEGRE

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha interpretato in modo errato detta disposizione e ha quindi erroneamente ritenuto che esistesse un rischio di confusione tra i marchi controversi


5.12.2009   

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C 297/22


Ricorso proposto il 25 settembre 2009 — RWE Transgas/Commissione

(Causa T-381/09)

2009/C 297/33

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RWE Transgas a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti W. Deselaers, D. Seeliger e S. Einhaus)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare il n. 89, lett. a), periodo 3, della decisione della Commissione 12 giugno 2009, C (2009) 4694, in quanto gli ordinativi della ricorrente e della Gazprom in esso previste devono essere considerate congiuntamente e insieme non possono superare il 50 % finché tra loro sussistano accordi sostanziali e a lungo termine di fornitura del gas;

in subordine, annullare l’intera decisione, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, importatrice di gas nella Repubblica ceca, contesta una lettera della Commissione datata 12 giugno 2009 e indirizzata alla Bundesnetzagentur, l'autorità tedesca di regolamentazione per il settore dell'energia, nella quale la Commissione invita quest’ultima a modificare determinati aspetti della sua autorizzazione di deroga concessa in base all’art. 22 della direttiva 2003/55/CE (1) per il progetto di un gasdotto relativo al condotto di allacciamento all’oleodotto del Mar Baltico (in prosieguo: l’«OPAL»). La ricorrente lamenta che una delle condizioni della Commissione comporta la limitazione o il divieto di accesso della ricorrente alle capacità di trasporto nei punti di uscita della OPAL nella Repubblica ceca.

A sostegno del ricorso la ricorrente, in primo luogo, afferma che la convenuta, non avendole permesso di prendere posizione sulla condizione a proprio carico prima della sua decisione, ha violato il suo diritto di essere sentita.

In secondo luogo viene dedotto che la convenuta, non avendole dato la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento, ha violato il diritto della ricorrente di accesso ai documenti.

Infine, la ricorrente lamenta che la convenuta ha erroneamente applicato l’art. 22, n. 4, della direttiva 2003/55/CE, nonché il principio di proporzionalità, il principio di uguaglianza e l’obbligo di motivazione (art. 253 CE).


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).


5.12.2009   

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C 297/23


Ricorso proposto il 30 settembre 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — DeguDent (ERGO)

(Causa T-382/09)

2009/C 297/34

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DeguDent GmbH (Hanau/Meno, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2009, procedimento R 44/2008-4;

condannare alle spese il convenuto o la controinteressata in caso di intervento di quest’ultima nel procedimento dinanzi al convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ERGO» per prodotti e servizi delle classi 1-45 (registrazione n. 3 292 638)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la DeguDent GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco n. 39 832 880 ed il marchio comunitario n. 1 064 674«CERGO» per prodotti della classe 10, ove l’opposizione è diretta soltanto contro la registrazione per prodotti delle classi 5 e 10

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’art. 42, n. 5, prima frase, in combinato disposto con gli artt. 64, n. 1, prima frase, e 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché la commissione di ricorso non avrebbe interamente deciso sull’oggetto del procedimento di ricorso

violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, atteso che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


5.12.2009   

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C 297/23


Ricorso proposto il 1o ottobre 2009 — SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione

(Causa T-384/09)

2009/C 297/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Germania) e SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Birnstiel, S. Janka e S. Dierckens)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

in via subordinata, modificare l’art. 2 della decisione impugnata, con cui è stata comminata un’ammenda alle convenute, disponendo l’annullamento di tale ammenda o, almeno, la sua sostanziale riduzione;

condannare la convenuta a sostenere le proprie spese e quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C (2009) 5791 def., emessa nel caso COMP/39.396 — Reagenti a base di calcio e magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas. Nella decisione impugnata è stata comminata alle ricorrenti e ad altre imprese un’ammenda per la violazione dell’art. 81 CE nonché dell’art. 53 dell’accordo SEE. Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero partecipato a un’infrazione unica e continuata sul mercato del carburo di calcio e del magnesio nel SEE, ad eccezione che in Spagna, in Portogallo, in Irlanda e nel Regno Unito, consistente in: spartizione dei mercati, intesa sulle quote, spartizione dei clienti, fissazione dei prezzi, scambio di informazioni commerciali confidenziali sui prezzi, sui clienti e sui volumi di vendita.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi di impugnazione.

In primo luogo, viene addebitato alla convenuta di aver violato il diritto al contraddittorio, poiché essa non avrebbe consentito alle ricorrenti di far valere i propri argomenti anche oralmente nel corso di una audizione.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha applicato in modo erroneo l’art. 81, n. 1, CE. A tale riguardo, si censura che la convenuta abbia addebitato la condotta della SKW Stahl-Metallurgie GmbH alla SKW Stahl-Metallurgie Holding AG. Inoltre, le ricorrenti deducono che le condizioni necessarie per il superamento della presunzione che una società madre esercita una determinata influenza sulla società figlia sarebbero impossibili da soddisfare. Al contempo, la convenuta avrebbe violato, con il suo modus procedendi, il principio inquisitorio.

In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE, non avendo spiegato per quale ragione le osservazioni delle ricorrenti dovevano ritenersi insufficienti a confutare la presunzione di una determinata influenza della SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sulla SKW Stahl-Metallurgie GmbH.

Inoltre, viene lamentato che la convenuta avrebbe violato sotto più punti di vista il principio di parità di trattamento nell’ambito del calcolo dell’ammenda.

In quinto luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato gli artt. 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) nonché i principi di proporzionalità e legalità della pena, con riguardo al calcolo dell’ammenda.

In ultimo, le ricorrenti deducono una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione ha stabilito nei confronti della SKW Stahl-Metallurgie GmbH un’ammenda che supera il 10 % del fatturato da quest’ultima realizzato.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


5.12.2009   

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C 297/24


Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Evonik Degussa e AlzChem Hart/Commissione

(Causa T-391/09)

2009/C 297/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) e AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Steinle, O. Andresen e I. Hermeneit)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def. (caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), per quanto riguarda le ricorrenti;

in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti a norma dell’art. 2, lett. g), e h) della detta decisione;

in subordine, nell’eventualità in cui si dovesse respingere la richiesta n. 1, modificare l’art. 2, lett. g) e h), della decisione, nel senso di ritenere la SKW Stahl-Metallurgie GmbH responsabile congiuntamente e solidalmente dell’intero importo dell’ammenda fissata a carico delle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas. Nella decisione impugnata è stata imposta alle ricorrenti e ad altre imprese un’ammenda per la violazione dell’art. 81 CE nonché dell’art. 53 dell’accordo SEE. Le ricorrenti, a parere della Commissione, hanno partecipato nel SEE, tranne che in Spagna, in Portogallo, in Irlanda e nel Regno Unito, ad un’unica e continua infrazione nel settore del carburo di calcio e del magnesio, in materia di contingentamento dei mercati, di intese sulle quote, di ripartizione dei clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate sui prezzi, sui clienti e sul volume delle vendite.

A sostegno del ricorso le ricorrenti, in primo luogo, deducono di non aver violato l’art. 81 CE. A tale riguardo esse affermano, in particolare, che non possono essere ritenute responsabili di un’infrazione commessa dalla loro precedente controllata SKW Stahl-Metallurgie GmbH, non avendo esse o i loro danti causa formato con quest’ultima alcuna entità economica. Le ricorrenti avrebbero piuttosto dimostrato che i loro danti causa non hanno esercitato alcuna influenza determinante sulla SKW Stahl-Metallurgie GmbH. La convenuta avrebbe quindi parimenti violato il principio della responsabilità personale, della presunzione di innocenza, il principio di colpevolezza e la necessità del requisito della colpa.

Inoltre, le ricorrenti contestano anche l’ammenda loro inflittale. A tale riguardo, esse affermano che la decisione impugnata viola l’art. 23, n. 3, del regolamento (CE), n. 1/2003 (1) e gli orientamenti per il calcolo delle ammende (2), nonché la comunicazione sul trattamento favorevole (3), il principio di parità di trattamento e il principio di proporzionalità.

Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione, in sede di accertamento della responsabilità solidale e congiunta della SKW Stahl-Metallurgie GmbH, abbia violato il proprio obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

(3)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).


5.12.2009   

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C 297/25


Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — 1. garantovaná/Commissione

(Causa T-392/09)

2009/C 297/37

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: M. Powell, Solicitor, A. Sutton e G. Forwood, Barristers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE, caso COMP/F/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas, nella parte riguardante la ricorrente;

in via subordinata, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente di cui all’art. 2 della decisione relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE, caso COMP/F/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C (2009) 5791 def., che ha accertato l’esistenza di un’intesa nei settori del carburo di calcio e del magnesio, con conseguente violazione dell’art. 81 CE per la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile in solido insieme con la società Novácke chemické závody a.s. («NCHZ»).

Il ricorso si articola su due motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione, nell’imputarle la condotta della NCHZ, è incorsa in errori di fatto e di diritto, sia invertendo illegittimamente l’onere della prova in capo ad essa, sia omettendo di adempiere l’onere della prova stesso. La ricorrente conclude che la Commissione ha applicato erroneamente alla ricorrente la presunzione a carico delle società madri che detengono interamente società controllate, ove la ricorrente era un azionista di maggioranza in una società implicata direttamente in una violazione del diritto della concorrenza. In ogni caso, la ricorrente sostiene che la Commissione non abbia dimostrato che essa esercitasse realmente ed effettivamente un’influenza determinante sulla NCHZ durante il periodo della violazione.

In secondo luogo, e in subordine, qualora la Corte confermi l’attribuzione della responsabilità alla ricorrente, quest’ultima chiede una riduzione dell’ammenda impostale, solidalmente e unitamente alla NCHZ, in considerazione della competenza illimitata della Corte in base all’art. 229 CE, nel combinato disposto con l’art. 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto la Commissione avrebbe erroneamente applicato il limite del 10 % del fatturato di cui all’art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003. Secondo la ricorrente, la Commissione ha manifestamente commesso un errore utilizzando il 2007 invece del 2008 come anno di riferimento per calcolare il limite del 10 % del fatturato.

Inoltre, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione di discostarsi dalla norma generale contenuta nell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, integra una violazione di forme sostanziali, poiché la Commissione, prima di procedere in tal senso, avrebbe dovuto rispettare il diritto al contraddittorio della ricorrente.

Quest’ultima afferma inoltre che la decisione contestata è viziata dalla mancata motivazione da parte della Commissione della scelta di discostarsi dalla norma generale che considera l’esercizio sociale precedente ai fini del calcolo del limite del 10 % del fatturato.

Con riguardo all’imputo dell’ammenda, la ricorrente afferma che essa è sproporzionata in relazione al legittimo obiettivo perseguito, segnatamente, di garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. Secondo la ricorrente, l’imputo dell’ammenda ridurrà il numero di concorrenti e rafforzerà il potere sul mercato della società principale, la Akzo Nobel, in contrasto così con l’obiettivo sancito dall’art. 3 CE.

Infine, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in errore nel non prendere in considerazione i propri Orientamenti (2) riguardo alla capacità della ricorrente di pagare l’ammenda. Quest’ultima, in particolare, afferma che il rigetto delle sue osservazioni sull’incapacità contributiva è viziato, in quanto esso non è sufficientemente motivato ed è manifestamente irragionevole, poiché la Commissione avrebbe omesso di considerare la prova oggettiva fornitale in base alla quale l’imposizione dell’ammenda avrebbe irrimediabilmente pregiudicato la redditività economica della ricorrente e privato i suoi attivi di qualsiasi valore.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2).


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C 297/26


Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — NEC Display Solutions Europe/UAMI — Nokia (NaViKey)

(Causa T-393/09)

2009/C 297/38

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: NEC Display Solutions Europe GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. P. Munzinger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nokia Corp. (Helsinki, Finlandia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 giugno 2009, procedimento R 1143/2008-2;

respingere l’opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso contro la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi;

condannare l'UAMI alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nonché

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, se dovesse intervenire nella presente controversia, alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «NaViKey», per prodotti appartenenti alla classe 9

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario registrato «NAVI», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9 e 38; marchio denominativo finlandese registrato «NAVI», per prodotti appartenenti alla classe 9

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento totale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha commesso un errore nella determinazione del pubblico rilevante la cui percezione deve essere presa in considerazione; (ii) ha commesso un errore nella valutazione della somiglianza tra i marchi interessati e i prodotti contrassegnati; e (iii) ha omesso di tener conto del fatto che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non è legittimata a vietare l’uso di marchi successivi contenenti l’elemento «NAVI», a causa della mancanza o dell’insufficienza di carattere distintivo di esso, e quindi non è legittimata a far valere l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 per ottenere il rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di motivare la propria statuizione secondo cui sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


5.12.2009   

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C 297/26


Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — General Bearing/UAMI (GENERAL BEARING CORPORATION)

(Causa T-394/09)

2009/C 297/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: General Bearing Corp. (West Nyack, Stati Uniti) (rappresentante: avv. A. Dellmeier-Beschorner)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 luglio 2009, procedimento R 73/2009-1;

ordinare al convenuto di registrare il marchio comunitario in questione;

condannare il convenuto a pagare le spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale; e

fissare, se ritenuto necessario, una data per un’udienza.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GENERAL BEARING CORPORATION», per prodotti delle classi 7 e 12

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, nonché dei principi generali del diritto dei marchi, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario in questione non possa essere registrato, in quanto sarebbe un termine meramente descrittivo.


5.12.2009   

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C 297/27


Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — Arques Industries/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-395/09)

2009/C 297/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arques Industries AG (Starnberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Grave, B. Meyring e A. Scheidtmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare, inter alia, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 22 luglio 2009 K(2009) 5791 def. del caso COMP/39.396 — Carburo di calcio, nella parte in cui la decisione riguarda la ricorrente;

in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente di cui all’art. 2, lett. f), della decisione medesima;

in subordine, annullare gli artt. 1 e 3 della decisione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 22 luglio 2009, K(2009) 5791 def. nel caso COMP/39.396 — carburo di calcio e reagenti su basi di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas, con cui la ricorrente è stata condannata, unitamente ad altre imprese, al pagamento di un’ammenda per violazione degli artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE. A parere della Commissione, la ricorrente ha partecipato ad una violazione, unica e continuata, nel settore del carburo di calcio e del magnesio nel SEE, ad esclusione della Spagna, del Portogallo, dell’Irlanda e del Regno Unito, violazione consistente nella compartimentazione dei mercati, in intese su contingenti, ripartizione della clientela, determinazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali confidenziali su prezzi, clienti e volumi di vendita.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi, esposti in tre capi.

Con il primo capo la ricorrente chiede la declaratoria di nullità della decisione impugnata, nella parte in cui la ritiene solidalmente responsabile per il comportamento della SKW Stahl-Metallurgie GmbH, deducendo, al riguardo, i seguenti motivi:

erronea applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, e dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 1/2003 (1), nella parte in cui la Commissione ha ritenuto la ricorrente responsabile in solido con la SKW Stahl-Metallurgie GmbH;

violazione dell’art. 253 CE, atteso che la Commissione non avrebbe motivato l’esercizio del proprio potere discrezionale con riguardo alla responsabilità della ricorrente quale ex società madre;

erronea applicazione dell’art. 81, nella parte in cui l’istituzione convenuta ha assunto la sussistenza di una violazione unica e continuata.

Con il secondo capo la ricorrente chiede, in subordine, la riduzione dell’ammenda ad essa inflitta deducendo, al riguardo, i seguenti motivi:

violazione dell’art. 253 CE, in considerazione della contraddittorietà della decisione impugnata con riguardo all’entità dell’ammenda;

violazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente valutato la gravità e la durata della violazione;

violazione del principio generale di parità di trattamento con riguardo alla gravità ed alla durata della violazione assunta dalla Commissione;

violazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, in quanto l’istituzione convenuta non avrebbe considerato, quale circostanza attenuante, il fatto che la ricorrente avrebbe espressamente rinunciato a contestare, nel corso del procedimento amministrativo, quanto accertato dalla Commissione stessa.

Con il terzo capo la ricorrente chiede, in subordine, la declaratoria della nullità degli articoli 1 e 3 della decisione impugnata, nella parte riguardante la medesima, per erronea applicazione degli artt. 81 CE e 7 del regolamento n. 1/2003 e violazione dell’art. 253 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).


5.12.2009   

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C 297/28


Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione

(Causa T-396/09)

2009/C 297/41

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Paesi Bassi) e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. van den Biesen, advocaat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare fondato il ricorso delle ricorrenti;

Annullare la decisionedella Commissione 28 luglio 2009, C(2009)6121, impugnata nella fattispecie;

ordinare alla Commissione di valutare ancora una volta nel merito la richiesta di riesame, entro il termine che il Tribunale impartirà;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sono due organizzazioni per la tutela dell’ambiente le quali hanno chiesto alla convenuta, ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1367/2006 (1), di rivedere una precedente decisione della Commissione 7 aprile 2009, C(2009)2560, con cui detta istituzione aveva concesso la sua autorizzazione a che i Paesi Bassi adempissero ai propri obblighi relativi al miglioramento della qualità dell’aria ambientale derivanti dalla direttiva 2008/50/CE (2) entro un termine più esteso. Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione di dichiarare irricevibile il loro la loro richiesta di riesame della precedente decisione indirizzata ai Paesi Bassi.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che nella decisione impugnata la Commissione non ha richiamato la limitazione della portata di cui all’art. 2, n. 1, lett. c) del regolamento n. 1367/2006, e che, così facendo, la decisione 7 aprile 2009 non è stata adottata nell’esercizio della funzione legislativa.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la decisione 7 aprile 2009 sarebbe di portata individuale e non generale.

Infine, le ricorrenti affermano che se le disposizioni comunitarie di diritto derivato non sono conformi alla convenzione di Århus approvata dal Consiglio (3), le disposizioni in questione devono essere interpretate in conformità di detta convenzione, e che, qualora ciò non fosse possibile, gli organi e le istituzioni della Comunità devono applicare direttamente la convenzione in parola. Secondo le ricorrenti l’art. 2, n. 1, lett. g) del regolamento n. 1367/2006 non va pertanto applicato.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1).

(3)  2005/370/CE: Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).


5.12.2009   

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C 297/29


Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg/UAMI (marchio figurativo che rappresenta uno stemma)

(Causa T-397/09)

2009/C 297/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (Hannover, Germania) (rappresentanti: avv. R. Stötzel e J. Hilger)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2009, procedimento R 1361/2008-1, relativa alla domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5 627 245, e autorizzare la pubblicazione di tale domanda nel Bollettino dei marchi comunitari;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori che rappresenta uno stemma, per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 32, 33, 35, 39, 41 e 43 (domanda di registrazione n. 5 627 245)

Decisione dell’esaminatore: diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: in particolare, violazione dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto il marchio di cui si chiede la registrazione non sarebbe identico agli emblemi contrapposti, né rappresenterebbe la loro imitazione araldica.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


5.12.2009   

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C 297/29


Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — ECKA Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione

(Causa T-400/09)

2009/C 297/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: ECKA Granulate GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) e non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG (St. Georgen bei Salzburg, Austria) (rappresentanti: avv.ti H. Janssen e M. Franz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione impugnata nella parte riguardante le ricorrenti;

in subordine, ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas. Nella decisione impugnata è stata imposta un’ammenda alle ricorrenti e ad altre imprese per la violazione dell’art. 81 CE nonché dell’art. 53 dell’accordo SEE. Le ricorrenti, a parere della Commissione, hanno partecipato nel SEE, tranne che in Spagna, in Portogallo, in Irlanda e nel Regno Unito, ad un’infrazione unica e continuata nel settore del carburo di calcio e del magnesio, la quale si sarebbe tradotta in una ripartizione del mercato, in intese sulle quote, nella spartizione dei clienti, nella fissazione dei prezzi e nello scambio di informazioni commerciali riservate sui prezzi, sui clienti e sul volume delle vendite.

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

violazione del principio di determinatezza di cui all’art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto la Commissione disporrebbe di un margine discrezionale pressoché illimitato nella fissazione dell’ammenda;

determinazione illegittima dell’ammenda, in quanto gli orientamenti per il calcolo delle ammende (2) concederebbero alla Commissione un margine discrezionale pressoché illimitato nella fissazione dell’importo dell’ammenda;

sproporzionalità dell’importo dell’ammenda, in quanto la convenuta non avrebbe preso in considerazione l’efficace collaborazione delle ricorrenti;

sproporzionalità dell’importo dell’ammenda, in quanto la convenuta non avrebbe tenuto conto del fatto che le ricorrenti non avevano alcuna esperienza di violazioni della normativa sulla concorrenza;

sproporzionalità dell’importo dell’ammenda, in quanto la convenuta non avrebbe considerato come circostanza attenuante il fatto che le ricorrenti avevano adottato «misure di adeguamento» e che anche per motivi personali non sussisteva alcun rischio di reiterazione;

sproporzionalità dell’importo dell’ammenda, in quanto la convenuta non avrebbe considerato come circostanza attenuante il fatto che le ricorrenti non avevano ridotto l’offerta di magnesio;

sproporzionalità dell’importo dell’ammenda, in quanto non sarebbe stata presa in considerazione la mancanza di capacità delle ricorrenti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


5.12.2009   

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C 297/30


Ricorso presentato il 5 ottobre 2009 — Marcuccio/Corte di giustizia delle comunità europee

(Causa T-401/09)

2009/C 297/44

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 24 maggio 2009, inoltrata dall'attore alla convenuta.

Annullare la nota datata 15 giugno 2009 promanante dalla cancelleria della Corte di giustizia.

Condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di Euro 10 000,00 (diconsi euro diecimila), ovvero di quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno patito.

Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il presente procedimento ha per oggetto il rifiuto della convenuta di accedere alla richiesta di risarcimento per il presunto danno derivato della notifica ad un avvocato che non sarebbe più autorizzato a riceverla, dell’impugnazione da parte della Commissione di una decisione del Tribunale della funzione pubblica che ha accolto parzialmente le conclusioni del ricorrente.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione, la violazione del dovere di buona amministrazione, nonché la violazione di legge e l’esistenza nella fattispecie di un errore manifesto di apprezzamento.


5.12.2009   

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C 297/30


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 7 ottobre 2009 avverso l’ordinanza del 20 luglio 2009 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-86/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-402/09 P)

2009/C 297/45

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado.

Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d'appello della causa de qua.

In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 20 luglio 2009, emessa nella causa F-86/07. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondato, un ricorso avente per oggetto l’annullamento della decisione con cui la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere lo svolgimento di un’inchiesta sulle molestie psicologiche che egli avrebbe subito durante il periodo nel quale era distaccato alla delegazione della Commissione in Angola, nonché la condanna della Convenuta al risarcimento del danno risultante da tali asserite molestie psicologiche.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Errata e falsa interpretazione ed applicazione della nozione di indagine ex art. 17, punto 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee e della nozione di inchiesta al fine di stabilire se un funzionario di un’istituzione sia stato oggetto di molestie psicologiche.

Errore di diritto nel dichiarare irrecivibile la domanda di annullamento del rigetto della domanda d’inchiesta, anche per falsa interpretazione della nozione di carenza di oggetto di quest’ultima.

Errore di diritto nel dichiarare irricevibile la domanda di annullamento della relazione dell’IDOC, anche per carenza assoluta di motivazione, omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia e falsa applicazione alla fattispecie della nozione di un atto preparatorio.

Errata interpretazione della nozione di molestie psicologiche, nonché dell’obbligo di prova delle molestie psicologiche incombente sul molestato.

Carenza assoluta di motivazione per quanto riguarda le asserzioni a preteso sostegno della reiezione delle domande risarcitorie.


5.12.2009   

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C 297/31


Ricorso presentato il 7 ottobre 2009 — Tecnoprocess/Delegazione della Commissione europea in Marocco e a.

(Causa T-403/09)

2009/C 297/46

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)

Convenute: Delegazione della Commissione europea in Marocco, Delegazione della Commissione europea in Repubblica di Nigeria, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Accertare l'ingiustificato arricchimento della Delegazione di Abuya, della Delegazione di Rabat e della Commissione europea.

Per, l'effetto, condannare la Delegazione di Abuya, la Delegazione di Rabat e la Commissione europea, anche in via solidale tra loro, a versare alla ricorrente l'importo di Euro 114 069,94 oltre interessi fino al soddisfo, ovvero ogni altra somma che il Tribunale ritenga appropriata, oltre agli interessi sull'importo riconosciuto, sino al soddisfo.

Condannare la Delegazione di Abuya, la Delegazione di Rabat e la Commissione europea, anche in via solidale tra loro, a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente nel presente procedimento, la stessa che nelle cause T-264/09 Tecnoprecess/Commissione e Delegazione della Commissione europea nel Regno di Marocco e T-367/09 Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea in Repubblica di Nigeria, sostiene che, nell'ambito dell’applicazione dei contratti conclusi con le autorità marocchine e nigeriane e che fanno l’oggetto di queste due cause, le Delegazioni sopraccitate nonché la Commissione europea hanno ingiustificatamente rifiutato di risolvere in via transattiva le diverse questioni inerenti all’esecuzione dei contratti in questione; e ciò nonostante essa avesse, a più riprese, proposto alle istituzioni comunitarie di compensare le posizioni attive e passive riguardanti i detti contratti.

Come risultato di questo stato di cose le Delegazioni e la Commissione si sarebbero trovate a trattenere ingiustificatamente importi molto elevati che avrebbero dovuto essere trasferiti alla ricorrente, provocando una situazioni che sarebbe costitutiva di arricchimento ingiusto.


5.12.2009   

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C 297/31


Ricorso proposto il 9 ottobre 2009 — Deutsche Bahn/UAMI (combinazione di colori grigio e rosso)

(Causa T-404/09)

2009/C 297/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2009 (procedimento R 379/2009-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio consistente in una combinazione dei colori grigio e rosso, per servizi della classe 39 (domanda n. 6 733 315)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: l’Ufficio convenuto avrebbe applicato, nella valutazione del marchio di cui si chiede la registrazione, un criterio non conforme alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado; sarebbe in particolare stato trascurato il fatto che, in caso di domanda di marchi di servizi consistenti in colori, sarebbe in vigore un criterio diverso da quello vigente per i prodotti.


5.12.2009   

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C 297/32


Ricorso proposto il 9 ottobre 2009 — Deutsche Bahn/UAMI (combinazione di colori grigio e rosso)

(Causa T-405/09)

2009/C 297/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn AG (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2009 (procedimento R 372/2009-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio consistente in una combinazione dei colori grigio e rosso, per servizi della classe 39 (domanda n. 6 735 401)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: l’Ufficio convenuto avrebbe applicato, nella valutazione del marchio di cui si chiede la registrazione, un criterio non conforme alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado; sarebbe in particolare stato trascurato il fatto che, in caso di domanda di marchi di servizi consistenti in colori, sarebbe in vigore un criterio diverso da quello vigente per i prodotti.


5.12.2009   

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C 297/32


Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — New Yorker SHK Jeans/UAMI — Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

(Causa T-415/09)

2009/C 297/49

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: New Yorker SHK Jeans GmbH (Braunschweig, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Gaul, T. Golda, S. Kirschstein-Freund e V. Spitz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vallis K — Vallis A & Co. OE (Atene, Grecia)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 luglio 2009, procedimento R 1051/2008-1, e dichiarare la fondatezza del ricorso e il rigetto dell’opposizione per prodotti della classe 25;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 luglio 2009, procedimento R 1051/2008-1, nella parte in cui ha respinto il ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di registrazione per prodotti della classe 25;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FISHBONE», per prodotti delle classi 18 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione greca del marchio «FISHBONE BEACHWEAR», per prodotti della classe 25; segno denominativo e figurativo antecedente «Fishbone», utilizzato nella prassi commerciale in Grecia per «abbigliamento in generale, calzature, cappelleria»

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso e rigetto del medesimo per la restante parte

Motivi dedotti: violazione degli artt. 43, n. 2, e 74, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti artt. 42, n. 2, e 76, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), nonché della regola 22, n. 2, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto di poter prendere in considerazione i cataloghi presentati il 15 gennaio 2007; violazione dell’art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), perché la commissione di ricorso non ha esposto i motivi per cui ha preso in considerazione i cataloghi presentati il 15 gennaio 2007; violazione degli artt. 43, nn. 2 e 5, e 15, nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuti artt. 42, nn. 2 e 5, e 15, n. 1, commi primo e secondo, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che era dimostrato l’uso effettivo del marchio su cui si fonda l’opposizione; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


5.12.2009   

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C 297/33


Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Poslovni Sistem Mercator/UAMI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

(Causa T-417/09)

2009/C 297/50

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Poslovni Sistem Mercator, d.d. (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: M. Curell Aguila e J. Güell Serra, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mercator Multihull, Inc. (Vancouver, Canada)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione 16 luglio 2009, R 1031/2008-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Condanna del convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MERCATOR STUDIOS», per prodotti della classe 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo sloveno «Mercator» registrato per servizi delle classi 35, 36, 39, 41 e 42, e per servizi delle classi 1-6, 8-11, 13-34; marchio figurativo sloveno «Mercator Slovenska Košarica» registrato per beni e servizi delle classi 1-6, 8-11, 13-34, 39, 41, 43 e 44; marchio internazionale «Mercator», registrato per prodotti delle classi 1-6, 8-11, 13, 14, 16-18, 20-33, e per servizi delle classi 36, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in quanto la commissione di ricorso ha omesso di effettuare un’analisi globale degli elementi rilevanti e ha respinto l’opposizione sulla base del fatto che i servizi sono diversi, e ha erroneamente valutato il motivo di opposizione basato sulla disposizione da ultimo citata.


5.12.2009   

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C 297/33


Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — São Paulo Alpargatas/UAMI — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

(Causa T-422/09)

2009/C 297/51

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: São Paulo Alpargatas, SA (rappresentante: P. Merino Baylos, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Enrique Fischer

Conclusioni della ricorrente

Accogliere il ricorso, annullando la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 agosto 2009, con ogni eventuale provvedimento del caso ai sensi del diritto comunitario;

Condannare il convenuto alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Enrique Fischer.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che contiene l’elemento verbale «BAHIANAS (LAS ORIGINALES)» (domanda di registrazione n. 5 024 591), per prodotti della classe 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario figurativo che contiene l’elemento verbale «havaianas» (n. 3 772 431), marchio figurativo spagnolo che contiene l’elemento verbale «havaianas» (M 2 341 904) marchio denominativo spagnolo «HAVAIANAS» (M 2 341 905), tutti per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale della domanda di registrazione del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata.

Motivi dedotti: errata interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009.


Tribunale della funzione pubblica

5.12.2009   

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C 297/35


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Behmer/Parlamento europeo

(Causa F-16/08) (1)

(Funzionari - Procedimento di attribuzione dei punti di merito al Parlamento europeo - Inosservanza dell’obbligo di motivazione - Motivazione fornita nel corso del giudizio)

2009/C 297/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e R. Ignătescu, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di attribuire al ricorrente due punti di merito per gli anni 2004 e 2006.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la decisione del Parlamento europeo 4 giugno 2007, avente ad oggetto l'attribuzione di due punti di merito al sig. Behmer per l’esercizio 2004.

2)

La decisione del Parlamento europeo 26 giugno 2007, avente ad oggetto l'attribuzione di due punti di merito al sig. Behmer per l’esercizio 2006, è annullata.

3)

Il Parlamento europeo è condannato alle proprie spese nonché alla metà di quelle sostenute dal sig. Behmer.

4)

Il sig. Behmer è condannato alla metà delle proprie spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008, pag. 32.


5.12.2009   

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C 297/35


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 7 ottobre 2009 — Y/Commissione

(Causa F-29/08) (1)

(Agenti contrattuali - Licenziamento per manifesta inattitudine - Condotta nel servizio insufficiente)

2009/C 297/53

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Y (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. J.-P. Keppenne e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) 24 maggio 2007 di licenziare il ricorrente, agente contrattuale, a causa della sua condotta nel servizio, che si asserisce insufficiente, e risarcimento del danno morale e materiale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Y sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008, pag. 35.


5.12.2009   

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C 297/35


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 ottobre 2009 — V/Commissione.

(Causa F-33/08) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Assunzione - Diniego di assunzione per inattitudine fisica all’esercizio delle funzioni - Regolarità del procedimento - Regolarità della visita medica di assunzione - Atti preparatori)

2009/C 297/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: C. Ronzi, A. Grauling e É. Boigelot, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e D. Martin, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Annullamento della decisione della Commissione 15 maggio 2007 che informa la ricorrente che essa non soddisfa le condizioni di attitudine fisica richiesti per l’esercizio delle funzioni e richiesta di risarcimento del danno morale e materiale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese nonché la metà delle spese di V.

3)

V. sopporta la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 158 del 21.06.2008, pag. 26.


5.12.2009   

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C 297/36


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 21 ottobre 2009 Ramaekers-Jørgensen/Commissione

(Causa F-74/08) (1)

(Funzionari - Imposta comunitaria - Calcolo - Cumulo dell’importo della retribuzione personale con quello della pensione di reversibilità - Modalità di riscossione dell’imposta - Momento in cui viene operata la ritenuta)

2009/C 297/55

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Zieleśkiewicz e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento della decisione dell’APN di calcolare l’imposta comunitaria dovuta dalla ricorrente cumulando l’importo della sua retribuzione personale con quello della pensione di reversibilità, nonché della decisione di rigetto della domanda intesa ad ottenere che l’imposta comunitaria gravante sulla sua pensione di reversibilità non venga riscossa anticipatamente, prima del pagamento della stessa, sull’importo della retribuzione. Dall’altro, la dichiarazione di illegittimità degli artt. 3 e 4 del regolamento n. 260/68

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Ramaekers-Jørgensen sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008, pag. 52.


5.12.2009   

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C 297/36


Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Cusack-Gard'ner/Commissione

(Causa F-76/09)

2009/C 297/56

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Belgio) (rappresentante: Dr. John Temple Lang, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione 22 giugno 2009 con la quale è respinta la domanda della ricorrente di poter beneficiare di un rimborso integrale delle spese ingenerate dal trattamento della sua malattia.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione 22 giugno 2009 con la quale è respinta la domanda della ricorrente;

dichiarare il capitolo 3 del titolo II della decisione della Commissione relativa al rimborso dei trattamenti medici inapplicabile, ai sensi dell’art. 241 CE (…).

condannare la convenuta alle spese.


5.12.2009   

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C 297/37


Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Nolin/Commissione

(Causa F-82/09)

2009/C 297/57

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel Nolin (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione dell’APN 19 dicembre 2008, relativa alla soppressione dei punti di promozione e di priorità del ricorrente

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del direttore generale della Direzione generale del personale e dell’amministrazione (DG Admin) 19 dicembre 2008;

condannare la Commissione a pagare al ricorrente una somma pari a EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa del suo comportamento offensivo e vessatorio e della violazione del principio di legittimo affidamento che ha comportato una violazione del suo diritto ad un ricorso effettivo;

condannare la convenuta alle spese.