ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2009.295.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 295E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
4 dicembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 2 al 4 settembre 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 275 E del 30.10.2008.

 

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 2 settembre 2008

2009/C 295E/01

Pesca e acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla pesca e l'acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2008/2014(INI))

1

2009/C 295E/02

Valutazione del sistema di Dublino
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla valutazione del sistema di Dublino (2007/2262(INI))

4

2009/C 295E/03

Talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 su talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli (2007/2258(INI))

10

2009/C 295E/04

Strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale (2008/2033(INI))

13

2009/C 295E/05

Proclamazione del 2011 come Anno europeo del volontariato
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla proclamazione del 2011 come Anno europeo del volontariato

19

2009/C 295E/06

Maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei giovani nele attività politiche dell'Unione europea
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla necessità di una maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei giovani nelle politiche dell'Unione europea

21

2009/C 295E/07

Cooperazione d'emergenza per il ritrovamento di bambini smarriti
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla cooperazione d'emergenza per il ritrovamento di bambini smarriti

23

 

Mercoledì 3 settembre 2008

2009/C 295E/08

Situazione in Georgia
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla situazione in Georgia

26

2009/C 295E/09

Quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sul quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo

31

2009/C 295E/10

Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione nella denuncia 3453/2005/GG
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

33

2009/C 295E/11

Parità tra le donne e gli uomini — 2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini — 2008 (2008/2047(INI))

35

2009/C 295E/12

Clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare

42

2009/C 295E/13

Impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (2008/2038(INI))

43

 

Giovedì 4 settembre 2008

2009/C 295E/14

Detenuti palestinesi nelle carceri israeliane
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla situazione dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane

47

2009/C 295E/15

Valutazione delle sanzioni UE in quanto parte delle azioni e delle politiche dell'UE in materia di diritti dell'uomo
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla valutazione delle sanzioni UE in quanto parte delle azioni e delle politiche della UE in materia di diritti dell'uomo (2008/2031(INI))

49

2009/C 295E/16

Millennio per lo sviluppo — Obiettivo 5: miglioramento della salute materna
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla mortalità materna in vista dell'evento di alto livello sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio, che si terrà il 25 settembre 2008

62

2009/C 295E/17

Commercio dei servizi
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sul commercio dei servizi (2008/2004(INI))

67

2009/C 295E/18

Politica europea dei porti
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 su una politica europea dei porti (2008/2007(INI))

74

2009/C 295E/19

Trasporto di merci in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sul trasporto di merci in Europa (2008/2008(INI))

79

2009/C 295E/20

Valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla Valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (2007/2252(INI))

83

2009/C 295E/21

Colpo di Stato in Mauritania
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sul colpo di Stato in Mauritania

89

2009/C 295E/22

Impiccagioni in Iran
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulle esecuzioni capitali in Iran

92

2009/C 295E/23

Uccisioni di albini in Tanzania
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulle uccisioni di albini in Tanzania

94

 

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 2 settembre 2008

2009/C 295E/24

Associazione dei presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza (interpretazione dell'articolo 182)
Decisione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'interpretazione dell'articolo 182 del regolamento del Parlamento europeo sull'associazione dei presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza

97

 

 

Parlamento europeo

 

Martedì 2 settembre 2008

2009/C 295E/25

Programma Gioventù in azione (2007-2013) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (COM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))

98

P6_TC1-COD(2008)0023Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013

98

2009/C 295E/26

Programma Cultura (2007-2013) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (COM(2008)0057 — C6-0058/2008 — 2008/0024(COD))

99

P6_TC1-COD(2008)0024Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma Cultura (2007-2013)

99

2009/C 295E/27

Programma L'Europa per i cittadini (2007-2013) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1904/2006/CE che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (COM(2008)0059 — C6-0060/2008 — 2008/0029(COD))

100

P6_TC1-COD(2008)0029Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1904/2006/CE che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva

100

2009/C 295E/28

Programma Apprendimento permanente ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (COM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))

101

P6_TC1-COD(2008)0025Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

101

2009/C 295E/29

Conclusione del protocollo all'accordo CE-Uzberkistan di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'UE *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0117 — C6-0213/2008 — 2007/0044(CNS))

102

2009/C 295E/30

Conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione CE/Kirghizistan per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0133 — C6-0228/2008 — 2007/0047(CNS))

102

2009/C 295E/31

Conclusione del protocolo all'accordo di partenariato e cooperazione CE/Tagjikistan per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

103

2009/C 295E/32

Responsabilità del Montenegro in relazione ai prestiti a lungo termine accordati a Serbia e Montenegro (ex Repubblica federale di Jugoslavia) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente Repubblica federale di Jugoslavia) in virtù delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE del Consiglio (COM(2008)0228 — C6-0221/2008 — 2008/0086(CNS))

104

2009/C 295E/33

Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2008)0314 — C6-0219/2008 — 2008/0097(CNS))

104

2009/C 295E/34

Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (COM(2007)0831 — C6-0047/2008 — 2007/0285(CNS))

105

2009/C 295E/35

Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione (11571/2008 — C6-0294/2008 — 2008/2161(BUD))

106

2009/C 295E/36

Rete giudiziaria europea *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

107

2009/C 295E/37

Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione quadro 2008/ …/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/ …/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

120

2009/C 295E/38

Uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen (COM(2008)0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))

148

P6_TC1-COD(2008)0041Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen

148

2009/C 295E/39

Rafforzamento di Eurojust e modifica della decisione 2002/187/GAI *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust, e che modifica la decisione 2002/187/GAI (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

149

 

Mercoledì 3 settembre 2008

2009/C 295E/40

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))

163

P6_TC1-COD(2007)0121Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006

163

2009/C 295E/41

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (modifica delle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. … relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0611 — C6-0347/2007 — 2007/0212(COD))

164

P6_TC1-COD(2007)0212Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. … relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

164

2009/C 295E/42

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (adeguamento del regolamento (CE) n. 648/2004) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. … relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0613 — C6-0349/2007 — 2007/0213(COD))

165

2009/C 295E/43

Omologazione dei veicoli a idrogeno ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (COM(2007)0593 — C6-0342/2007 — 2007/0214(COD))

165

P6_TC1-COD(2007)0214Posizione del Parlamento europeo e del Consiglio definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE

166

 

Giovedì 4 settembre 2008

2009/C 295E/44

Codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europe e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (COM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))

167

P6_TC1-COD(2007)0243Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

167

2009/C 295E/45

Ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))

168

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 2 al 4 settembre 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 275 E del 30.10.2008.

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 2 settembre 2008

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/1


Martedì 2 settembre 2008
Pesca e acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere inEuropa

P6_TA(2008)0382

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla pesca e l’acquacoltura nel contestodella gestione integrata delle zone costiere in Europa (2008/2014(INI))

2009/C 295 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (1),

vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2007 intitolata «Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione della gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa» (COM(2007)0308),

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (2),

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (3) e la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2005 intitolata «Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino» (COM(2005)0504),

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 intitolata «Una politica marittima integrata per l’Unione europea» (COM(2007)0575),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2006 sulla pesca costiera e i problemi cui sono confrontate le comunità di pescatori che la praticano (4),

vista la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2006 intitolata «Miglioramento della situazione economica dell’industria della pesca» (COM(2006)0103) e la sua risoluzione afferente del 28 settembre 2006 (5),

vista la comunicazione della Commissione del19 settembre 2002 intitolata «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea» (COM(2002)0511),

visto lo studio per il Parlamento intitolato «Dipendenza delle regioni dalla pesca» (6),

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0286/2008),

A.

considerando che la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) non costituisce unicamente una politica ambientale bensì anche un processo in corso per migliorare le condizioni economiche e sociali delle zone costiere e garantire lo sviluppo sostenibile di tutte le attività esistenti in tali regioni, come la pesca e l’acquacoltura,

B.

considerando che l’attuazione della GIZC è un processo a lungo termine e che si è iniziato soltanto nel 2006 ad applicare la maggior parte delle strategie nazionali approvate nel quadro della suddetta raccomandazione,

C.

considerando che la gestione delle zone costiere è stata sinora condotta in una prospettiva a medio termine ignorando il fatto che tali zone sono complessi ecosistemi naturali che si trasformano con il passare del tempo,

D.

considerando che le decisioni e le misure adottate hanno riguardato un’attività isolata e non hanno affrontato il problema del degrado delle zone costiere nella sua globalità,

E.

considerando che la pianificazione esistente si è sinora concentrata sulla terra e non ha tenuto conto dell’impatto di determinate attività costiere su altre attività esercitate nella stessa regione,

F.

considerando che si auspica che le strategie nazionali di GIZC abbiano un basso costo di attuazione producendo, tuttavia, significativi benefici finanziari,

G.

considerando che non si è avuta un’adeguata partecipazione dei rappresentanti di tutti i settori nella pianificazione e nell’attuazione delle misure per affrontare i problemi delle zone costiere e che, di conseguenza, si pregiudicano gli interessi di determinati settori,

H.

considerando che l’attuazione di politiche di gestione integrata implica una pianificazione, nelle regioni costiere, degli usi popolazionali, turistici, economici e di protezione paesaggistica ed ambientale,

I.

considerando che sinora non era stato possibile coordinare in modo efficace gli organismi della GIZC, se non in casi isolati,

J.

considerando che l’esecuzione di politiche per promuovere la GIZC può esigere, in taluni casi, spese su ampia scala che le comunità locali non sono in grado di sostenere, il che comporta il ricorso a livelli amministrativi più elevati e a ritardi nell’esecuzione,

K.

considerando che, a causa della natura transfrontaliera di numerosi processi costieri, il coordinamento e la cooperazione sono necessari a livello regionale, anche con i paesi terzi,

L.

considerando che la pesca e l’acquacoltura sono due attività costiere per eccellenza che dipendono dalla qualità delle acque costiere,

M.

considerando che l’acquacoltura non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo tecnologico che permetta di sviluppare questa attività intensiva lontano dalle zone costiere,

N.

considerando che si deve tenere conto del ruolo fondamentale e sinora poco riconosciuto svolto dalle donne nelle zone dipendenti dalla pesca,

O.

considerando che la pesca costiera rappresenta l’80 % della flotta di pesca della Comunità e contribuisce alla coesione economica e sociale delle comunità costiere e alla preservazione delle loro tradizioni culturali,

P.

considerando che la pesca, benché non costituisca una fonte di inquinamento, subisce l’impatto dell’inquinamento causato da altre attività esercitate nelle zone costiere, il che pregiudica ulteriormente la sua sostenibilità,

Q.

considerando che la pesca e l’acquacoltura rivestono una grande importanza economica e sociale dal momento che sono esercitate soprattutto in regioni costiere con fragili economie, molte delle quali sono svantaggiate e non possono fornire ai propri abitanti opportunità di lavoro alternative,

R.

considerando che l’esistenza di un ambiente marino pulito e sano contribuirà al futuro aumento della produzione ittica migliorando in tal modo le prospettive del settore,

S.

considerando che l’acquacoltura è solidamente basata sul principio dello sviluppo sostenibile e che eventuali ripercussioni ambientali sono controbilanciate dalle norme comunitarie,

T.

considerando che, in un ambiente in cui le risorse ittiche sono in declino e in cui la domanda mondiale di pesci e di crostacei è in aumento, l’acquacoltura in Europa acquista sempre più importanza,

U.

considerando che non tutti gli Stati membri hanno attuato finora la propria pianificazione territoriale conformemente ai principi della GIZC per lo sviluppo equilibrato delle attività esercitate in tali zone,

V.

considerando che esiste una forte concorrenza per lo spazio nelle zone costiere e che gli acquacoltori e i pescatori hanno gli stessi diritti e obblighi dei restanti utilizzatori,

W.

considerando che le regioni ultraperiferiche, quali definite all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE e all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono richiedere la creazione di strategie specifiche integrate in materia di GIZC nonché un adattamento adeguato della GIZC a livello dell’Unione europea;

1.

sottolinea l’importanza economica e sociale della pesca e dell’acquacoltura per le regioni costiere e chiede che ricevano aiuto nel quadro della GIZC;

2.

sottolinea la necessità di garantire che i settori della pesca e dell’acquacoltura siano associati e adeguatamente rappresentati in seno ai poli marittimi transnazionali ed esorta la Commissione a stimolare tale processo;

3.

sottolinea che il Fondo europeo per la pesca può contribuire al finanziamento a lungo termine delle misure nel quadro della GIZC, dal momento che appoggia azioni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca;

4.

sottolinea la necessità di chiarire le competenze degli organismi amministrativi delle zone costiere interessate al fine di poterli coordinare nel modo più efficace;

5.

riconosce le difficoltà di coordinamento tra gli organismi di gestione delle zone costiere e invita la Commissione, nel quadro del controllo dell’attuazione della GIZC, a riesaminare, previa consultazione con gli Stati membri, se sia o meno necessaria la creazione di un organismo di coordinamento;

6.

sottolinea la necessità di associare i rappresentanti del settore della pesca e dell’acquacoltura alle attività relative alla pianificazione e allo sviluppo della GIZC, tenendo presente che la loro partecipazione a strategie di sviluppo sostenibile incrementerà il valore aggiunto della loro produzione, e ricorda che il Fondo europeo per la pesca può appoggiare tali azioni collettive;

7.

riconosce il ruolo importante delle donne nelle zone dipendenti dalla pesca ed invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a cooperare per assicurare la promozione e l’integrazione del principio di pari opportunità nelle varie fasi di attuazione del Fondo europeo per la pesca (comprese le fasi di progettazione, attuazione, sorveglianza e valutazione), conformemente a quanto previsto all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1198/2006;

8.

chiede una cooperazione più stretta tra gli organismi competenti a livello regionale, attraverso lo scambio di informazioni sulla situazione delle zone costiere e attraverso l’adozione di misure congiunte atte a migliorare la situazione ambientale dei relativi ecosistemi marini;

9.

invita i governi nazionali e regionali delle regioni ultraperiferiche ad elaborare strategie integrate in materia di GIZC per garantire lo sviluppo sostenibile delle regioni costiere;

10.

sottolinea l’importanza, nei succitati contesti, di un’adeguata pianificazione dello spazio;

11.

ritiene che l’acquacoltura a fini di ripopolamento costituisca uno strumento essenziale per conseguire la conservazione ecologica in alcune zone costiere e che pertanto debba essere promossa, stimolata e sostenuta finanziariamente;

12.

sottolinea l’importanza dell’acquacoltura per l’industria alimentare per quanto riguarda lo sviluppo socioeconomico di alcune comunità costiere dell’Unione europea;

13.

ritiene che i settori della pesca e dell’acquacoltura debbano essere entrambi integrati in un approccio trasversale riguardante tutte le attività marittime praticate nelle zone costiere al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile conformemente ai nuovi orientamenti in materia di politica marittima;

14.

sottolinea la necessità di sviluppare e applicare strategie di adattamento ai rischi che minacciano le zone costiere, compresi i cambiamenti climatici, prendendo pienamente in considerazione l’impatto sulla pesca e sull’acquacoltura;

15.

è convinto che si debbano proseguire gli sforzi di raccolta di dati in modo da contribuire allo scambio e all’utilizzazione di informazioni per realizzare studi comparativi, compresi i dati sulla situazione della biodiversità e degli stock ittici;

16.

ritiene che si debbano intensificare gli sforzi in materia di ricerca nel settore dell’acquacoltura per introdurre sistemi di coltura basati sulla produzione intensiva a circuito chiuso;

17.

propone di accordare priorità, nel quadro della GIZC, ai progetti di acquacoltura che utilizzino energie rinnovabili e rispettino le zone protette da norme ambientali europee;

18.

invita la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, a stabilire un chiaro calendario per esaminare i progressi realizzati nell’attuazione della GIZC nell’Unione europea;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.

(2)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(3)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(4)  GU C 300 Ε del 9.12.2006, pag. 504.

(5)  GU C 306 Ε del 15.12.2006, pag. 417.

(6)  IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/4


Martedì 2 settembre 2008
Valutazione del sistema di Dublino

P6_TA(2008)0385

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla valutazione del sistema di Dublino (2007/2262(INI))

2009/C 295 E/02

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo («regolamento di Dublino») (1),

visto il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino («regolamento Eurodac») (2),

vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (3),

vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (4) («direttiva accoglienza»),

visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti lavoratori stranieri (5),

viste le conclusioni del Consiglio sull'accesso dei servizi di polizia e di contrasto degli Stati membri e dell'Europol a Eurodac (6),

vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (7),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sulla situazione dei campi profughi a Malta (8),

viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulle visite effettuate ai centri di detenzione di numerosi Stati membri,

vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo (9),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008: Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (10),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sul caso del cittadino iraniano Seyed Mehdi Kazemi (11),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0287/2008),

A.

considerando che ogni richiedente asilo ha diritto a un esame individuale e completo della sua domanda,

B.

considerando che la normativa e la prassi in materia di asilo variano ancora ampiamente da paese a paese e, di conseguenza, i richiedenti asilo ricevono un trattamento diverso da uno Stato di Dublino all'altro,

C.

considerando che il sistema di Dublino affonda saldamente le sue radici in premesse quali la fiducia reciproca e l'affidabilità e che, laddove tali condizioni preliminari non siano soddisfatte, ossia qualora vi siano gravi lacune nella raccolta dei dati o incongruenze nel processo decisionale in alcuni Stati membri, l'intero sistema ne soffre,

D.

considerando che vi sono prove del fatto che alcuni Stati membri non garantiscono un accesso effettivo alla procedura per la determinazione dello status di rifugiato,

E.

considerando che alcuni Stati membri non applicano efficacemente la direttiva accoglienza ai richiedenti asilo in attesa di trasferimento in un altro Stato membro ai sensi del regolamento di Dublino, oppure sul punto di essere rimpatriati nello Stato membro responsabile,

F.

considerando che taluni Stati membri procedono all'arresto sistematico delle persone contemplate dal sistema di Dublino,

G.

considerando che l'alto livello di richieste multiple e il basso livello di trasferimenti effettuati sono indicatori delle carenze del sistema di Dublino e della necessità di istituire un sistema europeo comune di asilo,

H.

considerando che la corretta attuazione del regolamento di Dublino potrebbe anche portare alla distribuzione iniqua delle responsabilità per le persone bisognose di protezione, a scapito di alcuni Stati membri particolarmente esposti ai flussi migratori semplicemente in ragione della loro collocazione geografica,

I.

considerando che la valutazione della Commissione indica che nel 2005 i tredici Stati membri situati alle frontiere dell'Unione hanno dovuto far fronte a problemi sempre maggiori, generati dal sistema di Dublino,

J.

considerando che gli Stati membri meridionali devono accettare domande d'asilo di immigranti irregolari che vengono tratti in salvo stremati durante il loro viaggio verso l'Europa,

K.

considerando che gli Stati membri meridionali devono accettare domande d'asilo di immigranti irregolari privi di assistenza da parte di paesi terzi che hanno l'obbligo di fornire tale assistenza in conformità del diritto internazionale,

L.

considerando che gli Stati membri potrebbero non avere interesse ad adempiere l'obbligo di registrare gli ingressi illegali nel database di Eurodac, dato che ciò potrebbe comportare un aumento del numero di richieste di asilo di cui devono occuparsi,

M.

considerando che il regolamento di Dublino istituisce un sistema inteso a determinare lo Stato membro responsabile della gestione di una domanda, ma che non è stato introdotto originariamente come meccanismo per la condivisione degli oneri, e non può quindi essere utilizzato in tal senso,

N.

considerando che è fondamentale che qualunque valutazione del sistema di Dublino sia accompagnata da un meccanismo per la condivisione degli oneri concreto, permanente, equo e funzionante,

O.

considerando che il criterio del primo paese di accesso, previsto dal sistema di Dublino, ha messo sotto notevole pressione gli Stati membri situati su una frontiera esterna dell'Unione europea,

P.

considerando che la percentuale delle domande di status di rifugiato accolte per taluni cittadini di paesi terzi varia approssimativamente dallo 0 % al 90 % a seconda dello Stato membro,

Q.

considerando che è essenziale che le persone che presentano domanda siano pienamente informate, in una lingua ad esse comprensibile, del processo di Dublino e delle sue possibili conseguenze,

R.

considerando che l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che in tutte le azioni che riguardano minori, intraprese da autorità pubbliche o da istituzioni private, la considerazione primaria deve essere la tutela del migliore interesse del bambino,

S.

considerando che, benché l'unità del nucleo familiare sia il primo della gerarchia di criteri da applicare ai sensi nel regolamento di Dublino, tale disposizione non è applicata spesso,

T.

considerando che vi è un'evidente mancanza di precisione nei dati statistici sui trasferimenti, poiché tali dati non indicano, per esempio, la percentuale di richieste di presa in carico di un richiedente asilo in seguito a un attraversamento irregolare del confine, oppure la proporzione tra le richieste di «presa in carico» rispetto a quelle di «ripresa in carico»,

U.

considerando che, nel 2005, nove dei nuovi Stati membri hanno dichiarato di registrare un maggior numero di trasferimenti «in ingresso» a norma del regolamento di Dublino, mentre gli Stati membri senza una frontiera terrestre esterna dell'Unione hanno dichiarato un maggior numero di trasferimenti «in uscita»,

V.

considerando che la Commissione non è stata in grado di calcolare il costo del sistema di Dublino, che invece rappresenta un dato importante per poterne determinare l'efficacia,

W.

considerando che la riunione del Consiglio Giustizia e affari interni tenutasi a Lussemburgo il 12 e 13 giugno 2007 ha invitato la Commissione a presentare, quanto prima, un emendamento al regolamento Eurodac, allo scopo di consentire ai servizi di polizia e alle autorità incaricate della applicazione della legge degli Stati membri, oltre che a Europol, di avere accesso a determinate condizioni a Eurodac, un database inizialmente pensato quale strumento per l'attuazione del regolamento di Dublino;

Efficienza del sistema e condivisione delle responsabilità

1.

crede fermamente che, qualora non si raggiunga un livello di protezione soddisfacente e coerente in tutta l'Unione europea, il sistema di Dublino produrrà sempre risultati insoddisfacenti sia dal punto di vista tecnico che da quello umano e i richiedenti asilo continueranno ad avere ragioni valide per voler presentare la loro domanda in un determinato Stato membro, al fine di beneficiare dei processi decisionali nazionali più favorevoli;

2.

è fermamente convinto che, in assenza di un autentico sistema europeo comune di asilo e di una procedura unica, il sistema di Dublino continuerà ad essere ingiusto sia per i richiedenti asilo, sia per taluni Stati membri;

3.

riafferma la necessità urgente di migliorare la qualità e la coerenza del processo decisionale; è convinto che un ufficio europeo di sostegno in materia di asilo potrebbe svolgere un ruolo prezioso sotto questo profilo, ad esempio fornendo una formazione improntata a norme di alto livello e team di sostegno di esperti;

4.

chiede alla Commissione di elaborare soluzioni per fornire all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) un finanziamento diretto, a complemento dei finanziamenti basati sui singoli progetti, al fine di consentirgli di migliorare l'attività di controllo e di consulenza nell'Unione europea e continuare a sviluppare metodi per sostenere le autorità nazionali negli sforzi per migliorare la qualità del loro processo decisionale;

5.

chiede alla Commissione di avanzare proposte relative a meccanismi per la condivisione degli oneri, che potrebbero essere realizzati al fine di contribuire ad attenuare il carico sproporzionato che potrebbe gravare su alcuni Stati membri, in particolare quelli situati su una frontiera esterna dell'Unione europea, ma che non è preso in considerazione nell'ambito del sistema di Dublino;

6.

invita la Commissione, in attesa della creazione di meccanismi europei di condivisione degli oneri, a vagliare l'opportunità d'istituire meccanismi diversi da quelli finanziari nell'ambito del regolamento di Dublino, mirati a porre rimedio alle conseguenze negative della sua applicazione per i piccoli Stati membri situati su una frontiera esterna dell'Unione;

7.

chiede alla Commissione di prevedere un meccanismo vincolante per bloccare i trasferimenti di richiedenti asilo verso Stati membri che non garantiscono un trattamento completo ed equo delle loro domande e di prendere sistematicamente misure nei confronti di tali Stati;

8.

invita la Commissione ad instaurare relazioni di lavoro bilaterali significative con paesi terzi come la Libia, al fine di agevolare la cooperazione e fare in modo che detti paesi terzi rispettino gli obblighi loro derivanti dal diritto internazionale relativamente alla convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati conclusa il 28 luglio 1951 e alle operazioni di salvataggio in mare;

Diritti dei richiedenti

9.

chiede alla Commissione di introdurre nel nuovo regolamento disposizioni più chiare e severe in merito ai mezzi con cui le persone che cercano protezione vengono informate delle implicazioni del regolamento di Dublino e a considerare l'elaborazione di un opuscolo standard, che potrebbe essere tradotto in un certo numero di lingue e distribuito a tutti gli Stati membri e che dovrebbe tenere altresì conto dei livelli individuali di alfabetizzazione;

10.

chiede alla Commissione di modificare gli articoli 19 e 20 del regolamento di Dublino sull'obbligo di «prendere o riprendere in carico», al fine di concedere ai richiedenti un diritto di ricorso sospensivo automatico contro la decisione di trasferire la responsabilità ad un altro Stato membro, ai sensi del regolamento di Dublino;

11.

ribadisce che il principio del non respingimento dovrebbe rimanere uno dei punti cardine del sistema di asilo comune a livello di Unione europea e insiste sul fatto che l'attuazione del regolamento di Dublino non dovrebbe mai portare all'archiviazione di una domanda per motivi procedurali e alla sua mancata riapertura per un esame completo ed equo della domanda originale dopo un trasferimento nell'ambito del processo di Dublino; ritiene che tali aspetti andrebbero chiariti nel regolamento;

12.

ritiene che la condivisione tra Stati membri delle informazioni sui trasferimenti dovrebbe essere migliorata, soprattutto per quanto attiene alle cure mediche specifiche che occorrono alla persona da trasferire;

13.

invita la Commissione a vagliare la possibilità che una persona interessata da un trasferimento verso un altro Stato membro in applicazione del sistema di Dublino possa essere trasferita nel suo paese d'origine solamente qualora lo abbia espressamente richiesto e nel pieno rispetto dei diritti procedurali;

Ricongiungimento familiare e principio del migliore interesse del minore

14.

raccomanda l'adozione, a livello di Unione europea, di una serie di linee guida comuni sulla valutazione dell'età e che, in caso di incertezza, al minore sia concesso il beneficio del dubbio;

15.

rammenta che, in tutte le decisioni relative ai minori, la considerazione prioritaria deve essere il migliore interesse del minore; insiste sul fatto che i minori non accompagnati non dovrebbero mai essere sottoposti a trattenimento o trasferiti in un altro Stato membro, se non per il ricongiungimento con la famiglia, e che, laddove tale trasferimento si renda necessario, il minore deve essere debitamente rappresentato e accompagnato durante l'intera procedura; accoglie quindi positivamente l'intenzione della Commissione di chiarire ulteriormente l'applicabilità delle regole di Dublino ai minori non accompagnati;

16.

si rammarica che la definizione di familiare contenuta nell'attuale regolamento sia troppo restrittiva e chiede alla Commissione di ampliare l'attuale definizione, al fine di includere tutti i parenti stretti e i partner di lunga data, in particolare quelli che sono privi di altro sostentamento familiare, e gli adulti e i minori che non siano in grado di provvedere a loro stessi;

17.

accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento di Dublino per includervi la protezione sussidiaria, in quanto ciò consentirebbe ai richiedenti protezione sussidiaria di ricongiungersi ai familiari ai quali sia stato concesso questo tipo di protezione, o che ne abbiano fatto richiesta in un altro Stato membro;

Detenzione

18.

chiede alla Commissione di aggiungere una disposizione che renda la detenzione di richiedenti asilo ai sensi del regolamento di Dublino un provvedimento di ultima istanza, specificando in tal modo i motivi che giustificano l'utilizzo delle misure detentive e le tutele procedurali che dovrebbero essere previste;

19.

chiede alla Commissione di affermare espressamente nel regolamento di Dublino che i richiedenti ai sensi di tale regolamento hanno diritto alle stesse condizioni di accoglienza degli altri richiedenti asilo, conformemente alla direttiva accoglienza, articolo 3, paragrafo 1, che definisce norme generali, in particolare per le condizioni materiali di accoglienza, le cure sanitarie, la libertà di movimento e la scolarizzazione dei minori;

Clausole umanitarie e di sovranità

20.

ritiene che la clausola umanitaria contenuta nell'articolo 15 del regolamento di Dublino attribuisca una notevole flessibilità al sistema di Dublino, ma che dovrebbe essere applicata in modo più ampio, al fine di evitare alle famiglie le inutili sofferenze della separazione;

21.

ritiene che laddove un richiedente asilo versi in condizione di particolare vulnerabilità a causa di una grave malattia o disabilità, dell'età avanzata o di una gravidanza, e dipenda pertanto dall'assistenza di un parente presente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello a cui compete l'esame della domanda, questa persona dovrebbe, per quanto possibile, potersi riunire al parente in questione; chiede alla Commissione di valutare se rendere obbligatorie le disposizioni pertinenti della clausola umanitaria all'articolo 15, paragrafo 2;

22.

ritiene che per organizzazioni quali la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa dovrebbe essere previsto il dovere proattivo di rintracciare i membri di una famiglia;

23.

accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di specificare meglio le circostanze e le procedure di applicazione della clausola di sovranità, in particolare al fine di introdurre la condizione del consenso del richiedente asilo;

Raccolta dei dati ed Eurodac

24.

manifesta la sua preoccupazione per le discrepanze e le carenze nella raccolta dei dati evidenziate dalla valutazione della Commissione del sistema di Dublino, in particolare con riferimento alla registrazione delle impronte digitali di chi attraversa illegalmente le frontiere dell'Unione, che gettano seri dubbi sulla validità del sistema; confida nel fatto che il summenzionato regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale fornisca ai soggetti interessati un quadro più accurato del funzionamento del sistema di Dublino e degli altri strumenti comunitari in materia di protezione internazionale;

25.

esprime preoccupazione per il fatto che non è attualmente disponibile una quantificazione dei costi del sistema di Dublino; invita la Commissione a colmare tale lacuna, poiché si tratta di un fattore importante ai fini della valutazione del sistema;

26.

rileva con interesse le preoccupazioni espresse dalla Commissione in merito alla raccolta e alla qualità dei dati inviati all'unità centrale Eurodac, oltre alla mancata conformità con l'obbligo di cancellare determinati dati e con le regole in materia di protezione dei dati personali; ritiene che tali carenze, che mettono in dubbio l'affidabilità di Eurodac, dovrebbero essere affrontate adeguatamente prima di prevedere qualunque altro utilizzo di questo database;

27.

ritiene che ciascuno Stato membro dovrebbe chiarire, in una lista chiusa, quali agenzie e autorità hanno accesso alla base di dati Eurodac e a quale scopo, onde evitare un eventuale utilizzo illegale dei dati;

28.

sottolinea che l'ampliamento dell'accesso al database Eurodac ai servizi di polizia e alle autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e a Europol comporta il rischio di un passaggio di informazioni a paesi terzi, con la possibilità di ripercussioni negative per i richiedenti asilo e le loro famiglie; è convinto che ciò accrescerebbe, inoltre, il rischio di stigmatizzazione dei richiedenti asilo;

*

* *

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(4)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

(5)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

(6)  2807a riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni» a Lussemburgo, 12 e 13 giugno 2007.

(7)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

(8)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 301.

(9)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 364.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0012.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0107.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/10


Martedì 2 settembre 2008
Talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli

P6_TA(2008)0386

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 su talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli (2007/2258(INI))

2009/C 295 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione dal titolo «Talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli» (COM(2007)0207) (la «relazione della Commissione»),

vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (1),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A6-0249/2008),

A.

considerando che la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, segnatamente sulla scia delle ultime due tornate di allagamento e del conseguente ampliamento del gruppo di Schengen, ha comportato un rapido incremento del numero di persone e di veicoli che attraversano le frontiere nazionali sia per affari sia per ragioni personali,

B.

considerando che la necessità di tutelare le vittime di incidenti presuppone una chiara, precisa ed efficace legislazione a livello comunitario in materia di assicurazione autoveicoli,

C.

considerando che la quarta direttiva assicurazione autoveicoli stabilisce la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sull'efficacia delle sanzioni nazionali previste nel quadro della procedura di offerta/risposta motivata e sulla loro equivalenza, e formuli eventuali proposte,

D.

considerando che la relazione della Commissione esamina le normative nazionali in materia di sanzioni, l'efficacia del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri e l'attuale disponibilità di un'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria che può essere sottoscritta da potenziali vittime di incidenti stradali,

E.

considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, della quarta direttiva assicurazione autoveicoli disciplina la procedura di offerta motivata in virtù della quale le vittime di sinistri automobilistici all'estero hanno il diritto di chiedere un risarcimento al mandatario dell'assicuratore designato nel paese di residenza della vittima,

F.

considerando che la vittima è tenuta a ricevere dalla compagnia di assicurazione una risposta motivata entro tre mesi prima che scattino le sanzioni,

G.

considerando la necessità di chiarire ulteriormente il funzionamento di tale disposizione,

H.

considerando la necessità che la Commissione tenga pienamente conto dell'allargamento in sede di attuazione delle politiche comunitarie, in particolare i costi relativamente elevati dell'assicurazione automobilistica nei nuovi Stati membri,

I.

considerando che le sanzioni pecuniarie in relazione alla procedura di offerta/risposta motivata sono state attuate in maniera differente nei diversi Stati membri,

J.

considerando che le consultazioni avvenute con le autorità nazionali, tra cui quelle dei nuovi Stati membri, hanno confermato, là dove esistono, la validità delle vigenti sanzioni e la loro efficace applicazione in tutta l'Unione europea,

K.

considerando tuttavia che alcuni Stati membri non prevedono sanzioni specifiche e che si affidano esclusivamente all'obbligo dell'assicuratore di pagare gli interessi legali sull'importo dell'indennizzo se l'offerta/la risposta motivata non viene formulata entro tre mesi,

L.

considerando che il meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri è relativamente ben noto nella maggior parte degli Stati membri,

M.

considerando che le consultazioni effettuate dalla Commissione europea per valutare la conoscenza da parte dei cittadini del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri hanno coinvolto esclusivamente gli Stati membri e l'industria assicurativa, senza coinvolgere in modo adeguato i cittadini e le associazioni dei consumatori, ovvero i soggetti più interessati a che questo meccanismo funzioni in modo adeguato,

N.

considerando che l'assicurazione tutela giudiziaria per le spese legali sostenute dalla parte lesa nei sinistri automobilistici è disponibile nella maggior parte degli Stati membri; considerando che oltre il 90 % di tutti i casi è risolto per via extragiudiziale e che le spese legali sono rimborsate in molti Stati membri; considerando, inoltre, che gli assicuratori del ramo tutela giudiziaria garantiscono già da anni la copertura di tutte le tipologie di casi transfrontalieri e dispongono pertanto di servizi interni incaricati di gestire le richieste di risarcimento provenienti dall'estero e di agevolare il celere svolgimento delle pratiche per la liquidazione dei sinistri,

O.

considerando che non è stata ancora risolta la questione se tali spese legali ragionevoli debbano essere coperte in tutti gli Stati membri dall'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli,

P.

considerando che la copertura delle spese legali ragionevoli in tutti gli Stati membri dall'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli contribuisce a una maggiore tutela e fiducia dei consumatori europei,

Q.

considerando il costante sviluppo dei mercati assicurativi nei nuovi Stati membri; considerando, tuttavia, che in un certo numero di questi Stati membri l'assicurazione tutela giudiziaria è un prodotto relativamente nuovo che deve essere promosso in quanto l'opinione pubblica è relativamente poco informata su questo tipo di assicurazione,

R.

considerando che la copertura obbligatoria delle spese legali dovrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, in particolare nei casi in cui si chiede il risarcimento dei danni, giacché i consumatori di molti nuovi Stati membri temono spese legali elevate, che sarebbero coperte dall'assicurazione obbligatoria,

S.

considerando che un'assicurazione obbligatoria per la tutela giudiziaria genererebbe una mole di lavoro supplementare e di maggiore complessità, rischiando in tal modo di ritardare la composizione di controversie e di dare origine a un maggior numero di richieste immotivate di risarcimento danni,

T.

considerando che l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli e l'assicurazione tutela giudiziaria perseguono finalità diverse e svolgono funzioni differenti, nel senso che laddove l'assicurazione della responsabilità civile consente ai consumatori di far fronte alle richieste di risarcimento che vengano loro rivolte in seguito a un incidente stradale, l'assicurazione tutela giudiziaria copre le spese legali sostenute nel far valere una richiesta di indennizzo nei confronti di terzi successivamente a un incidente stradale,

U.

considerando l'importanza che rivestono le campagne pubbliche d'informazione in materia condotte dalle autorità nazionali, dalle compagnie assicurative e dalle organizzazioni dei consumatori per lo sviluppo dei mercati nazionali;

1.

accoglie con soddisfazione la relazione della Commissione, sottolineando l'importanza di coinvolgere pienamente ed effettivamente tutti gli interessati, in particolare i consumatori, nel processo di consultazione in sede di elaborazione di una strategia comunitaria in tale settore;

2.

chiede pertanto il coinvolgimento sistematico delle organizzazioni dei consumatori che rappresentano in particolare le vittime nel processo di valutazione dell'efficacia dei sistemi in vigore negli Stati membri;

3.

si compiace della valutazione ex post delle disposizioni legislative intese ad assicurare che le norme esistenti funzionino nel modo auspicato e a porre in rilievo eventuali applicazioni scorrette non previste;

4.

sottolinea l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori in materia di assicurazione automobilistica nell'ambito di viaggi transfrontalieri in automobile all'interno dell'Unione europea, soprattutto per gli automobilisti dei vecchi Stati membri diretti nei nuovi Stati membri e viceversa;

5.

ritiene che la promozione delle attuali soluzioni giuridiche e di mercato per la protezione dei consumatori rafforzino la fiducia di questi ultimi nell'assicurazione automobilistica;

6.

è del parere che gli Stati membri siano altresì responsabili del buon funzionamento dei loro regimi assicurativi nazionali sulla base della legislazione comunitaria relativa alla procedura di offerta/risposta motivata e alle spese legali sostenute dalle vittime;

7.

invita la Commissione a proseguire l'attento monitoraggio del buon funzionamento dei meccanismi di mercato e a presentargli regolari relazioni in materia;

8.

ritiene che il solo obbligo dell'assicuratore di pagare gli interessi legali in caso di ritardo non sia uno strumento sanzionatorio e che sia quindi necessario che la Commissione eserciti un maggiore controllo e adotti azioni opportune al riguardo, al fine di garantire in tutti gli Stati membri il buon funzionamento dei mercati e un'efficace protezione dei consumatori;

9.

sottolinea la necessità di rafforzare i rapporti di lavoro tra la Commissione, le autorità nazionali, le compagnie assicurative e i consumatori, onde garantire la regolare fornitura di dati accurati sui vigenti sistemi di applicazione delle norme;

10.

ritiene che, conformemente alla consolidata impostazione dell'Unione europea alle sanzioni, occorra applicare il principio di sussidiarietà e che pertanto non sia necessaria un'armonizzazione delle sanzioni pecuniarie nazionali;

11.

ritiene che gli organi nazionali di regolamentazione siano più indicati a garantire un livello di protezione dei consumatori quanto più elevato possibile sui rispettivi mercati nazionali;

12.

raccomanda pertanto, in relazione alla procedura di offerta/risposta motivata, di lasciare agli Stati membri la libertà di comminare sanzioni e di determinarne il tipo e il livello adeguati;

13.

invita gli Stati membri a garantire l'efficacia delle sanzioni previste nel caso in cui il termine di tre mesi per presentare una risposta motivata alla domanda di risarcimento o un'offerta motivata di risarcimento non sia rispettato;

14.

ritiene opportuno considerare attentamente le cause del mancato adempimento da parte delle compagnie di assicurazione prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni, tenendo conto in particolare dei fattori non dipendenti dalle compagnie stesse; auspica che la Commissione continui a monitorare i mercati nazionali offrendo il suo contributo a quelle autorità nazionali che richiedano la sua assistenza;

15.

ribadisce l'importanza di rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri, promuovendolo mediante campagne informative e altre misure del caso;

16.

invita gli Stati membri e la Commissione europea a rafforzare la fiducia dei consumatori promuovendo misure adeguate finalizzate a una maggiore sensibilizzazione e a un maggior ricorso ai centri nazionali di informazione sulle assicurazioni, ad esempio richiedendo agli assicuratori di inserire l'indicazione delle modalità di contatto dei centri di informazione nello Stato membro in questione nel loro pacchetto di informazioni contrattuali;

17.

chiede inoltre agli Stati membri di obbligare le compagnie di assicurazione, nell'ambito del pacchetto informativo precontrattuale, a fornire ai consumatori informazioni esaurienti sul funzionamento del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri, sull'impiego che è possibile farne e sui vantaggi che rappresenta per gli assicurati;

18.

esorta la Commissione a proseguire il monitoraggio del funzionamento del suddetto meccanismo e ad assicurare coordinamento e assistenza ove necessario o allorché le autorità nazionali ne facciano richiesta;

19.

è del parere inoltre, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, che la copertura obbligatoria delle spese legali costituirebbe un chiaro disincentivo al ricorso alla composizione extragiudiziale delle controversie, potrebbe incrementare il numero dei procedimenti giudiziali, comportando pertanto una crescita ingiustificata del carico di lavoro per la magistratura, e rischierebbe di destabilizzare il funzionamento del mercato, esistente e in fase di sviluppo, dell'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria;

20.

ritiene pertanto, nel complesso, che l'introduzione di un sistema di copertura obbligatoria delle spese legali nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile presenterebbe maggiori inconvenienti che vantaggi potenziali;

21.

esorta la Commissione ad adottare, in collaborazione con gli Stati membri, le ulteriori misure necessarie a una maggiore sensibilizzazione dei cittadini all'assicurazione tutela giudiziaria, come pure ad altri prodotti assicurativi, in particolare nei nuovi Stati membri, incentrando la propria azione sull'informazione dei consumatori circa i vantaggi offerti dalla possibilità di sottoscrivere un determinato tipo di copertura assicurativa;

22.

giudica fondamentale, a tale proposito, il ruolo degli organi nazionali di regolamentazione per l'attuazione di prassi eccellenti utilizzate in altri Stati membri;

23.

invita pertanto la Commissione a rafforzare la protezione dei consumatori, soprattutto esortando gli Stati membri a incoraggiare gli organi nazionali di regolamentazione e le compagnie di assicurazione nazionali a sensibilizzare maggiormente i cittadini sull'esistenza di un'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria;

24.

ritiene che tra le informazioni precontrattuali sull'assicurazione automobilistica potrebbero rientrare anche quelle relative all'opzione di sottoscrivere un'assicurazione tutela giudiziaria;

25.

chiede agli Stati membri di esortare gli organi nazionali di regolamentazione e gli intermediari ad avvisare i clienti degli eventuali rischi e delle assicurazioni complementari volontarie in grado di avvantaggiarli, quali ad esempio l'assicurazione tutela giudiziaria, la copertura per l'assistenza e l'assicurazione contro i furti;

26.

invita gli Stati membri che non abbiano ancora messo a punto meccanismi alternativi di composizione delle controversie per la liquidazione dei sinistri a considerare l'opportunità di introdurre siffatti meccanismi sulla base delle prassi eccellenti di altri Stati membri;

27.

chiede alla Commissione di non pregiudicare le risultanze degli studi commissionati in relazione ai danni differenziati per lesioni personali derivanti dall'adozione del regolamento Roma II (2), i quali potrebbero suggerire una soluzione assicurativa e la conseguente modifica della Quarta direttiva assicurazione autoveicoli;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

(2)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/13


Martedì 2 settembre 2008
Strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale

P6_TA(2008)0387

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale (2008/2033(INI))

2009/C 295 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 31 maggio 2006 sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254),

vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2007 su alcuni elementi chiave della strategia di lotta contro la frode all'IVA nell'UE (COM(2007)0758),

vista la relazione della Commissione del 16 aprile 2004 sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA (COM(2004)0260),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008, 5 giugno 2007, 28 novembre 2006 e 7 giugno 2006,

vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 8/2007 concernente la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA (1),

vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2005 sul contributo delle politiche fiscali e doganali alla Strategia di Lisbona (COM(2005)0532),

vista la comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2008 sulle misure di modifica del sistema IVA per combattere la frode (COM(2008)0109),

viste le proposte della Commissione del 17 marzo 2008 concernenti rispettivamente una direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie, e un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (COM(2008)0147),

visto l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le raccomandazioni figuranti nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008 sulle questioni fiscali connesse agli accordi conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri con paesi terzi,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0312/2008),

A.

considerando che la frode fiscale ha gravi conseguenze per i bilanci degli Stati membri e il sistema di risorse dell'Unione europea, conduce a violazioni del principio di una tassazione equa e trasparente e potrebbe produrre distorsioni della concorrenza, influenzando in tal modo il funzionamento del mercato interno; che le imprese oneste subiscono svantaggi competitivi a causa della frode fiscale e che la perdita di gettito fiscale è compensata in definitiva dal contribuente europeo attraverso altre forme di tassazione,

B.

considerando che la frode fiscale mette a rischio l'equità e la giustizia fiscale, visto che la perdita di entrate per le finanze pubbliche è spesso compensata con un aumento della tassazione che colpisce i contribuenti meno abbienti e più onesti, i quali non hanno la possibilità o la volontà di aggirare o di non osservare i propri obblighi contributivi,

C.

considerando che la crescita degli scambi transfrontalieri determinata dall'instaurazione del mercato interno ha comportato l'aumento del numero delle operazioni nell'ambito delle quali il luogo di tassazione ed il luogo di stabilimento della persona soggetta all'IVA si trovano in due Stati membri diversi,

D.

considerando che coloro che fanno ricorso a nuove forme di frode fiscale connesse alle operazioni transfrontaliere, come ad esempio la frode «carosello» intracomunitaria, hanno sfruttato la frammentazione e le lacune dei sistemi fiscali attuali e che è pertanto necessario modificare il funzionamento del regime dell'IVA,

E.

considerando che l'evasione e la frode relative all'IVA hanno un impatto sul finanziamento del bilancio dell'Unione europea, in quanto comportano la necessità di un maggiore ricorso alle risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo degli Stati membri,

F.

considerando che la lotta alla frode, pur essendo perlopiù di competenza degli Stati membri, non è un problema che può essere risolto solamente a livello nazionale,

G.

considerando che la globalizzazione ha reso sempre più difficile la lotta contro la frode fiscale a livello internazionale, a causa del maggior numero di imprese stabilite in paesi terzi implicate nelle frodi «carosello», dell'espansione del commercio elettronico e della globalizzazione dei mercati dei servizi; che tali fattori richiedono con forza un miglioramento della cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne l'IVA,

H.

considerando che la diffusione della frode fiscale nell'Unione europea è dovuta all'attuale regime transitorio dell'IVA che, a causa dell'eccessiva complessità, rende le operazioni intracomunitarie difficili da seguire, più opache e quindi maggiormente soggette ad abusi,

I.

considerando che, in sede di esame delle opzioni per combattere la frode, la Commissione e gli Stati membri non dovrebbero prendere in considerazione, per quanto possibile, le misure che rischiano di comportare un eccessivo onere amministrativo per le imprese e le amministrazioni fiscali o di provocare discriminazioni tra gli operatori,

J.

considerando che sia la Commissione sia la Corte dei conti hanno sempre dichiarato che il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle forniture intracomunitarie di beni non permette di ottenere informazioni pertinenti o tempestive per lottare in modo efficace contro le frodi nel settore dell'IVA; che tale situazione rende necessarie disposizioni più chiare e più vincolanti in materia di cooperazione fra gli Stati membri e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

K.

considerando che l'utilizzo di tutte le tecnologie disponibili, segnatamente l'archiviazione e la trasmissione elettronica di determinati dati relativi all'IVA e alle accise, è indispensabile per il corretto funzionamento dei sistemi fiscali degli Stati membri; che le condizioni per lo scambio e l'accesso diretto degli Stati membri ai dati archiviati elettronicamente dovrebbero essere migliorate; che le autorità fiscali degli Stati membri dovrebbero trattare i dati a carattere personale con la dovuta attenzione, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge,

L.

considerando che spesso i commercianti riescono a ottenere solamente informazioni molto frammentarie sulla posizione IVA dei loro clienti,

M.

considerando che il rafforzamento dei metodi di individuazione delle frodi fiscali dovrebbe essere accompagnato da un potenziamento della legislazione esistente in materia di assistenza nel recupero delle tasse dovute, uguaglianza del trattamento fiscale e attuabilità per le imprese;

Una strategia europea in materia di frode fiscale

1.

rileva che l'obiettivo di una strategia dell'Unione europea in materia di frode fiscale deve essere quello di ovviare alle perdite fiscali dovute alle frodi individuando i settori in cui sia la legislazione comunitaria sia la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri possono essere migliorate al fine di promuovere efficacemente la riduzione delle frodi fiscali, senza creare per quanto possibile inutili oneri per le amministrazioni fiscali e i contribuenti;

2.

esorta gli Stati membri a impegnarsi seriamente nella lotta contro la frode fiscale;

3.

ricorda che la creazione di un regime IVA basato sul «principio di origine», in virtù del quale alle operazioni tra gli Stati membri soggette all'IVA si applica l'aliquota d'imposta prevista nel paese di origine anziché l'aliquota zero, costituisce, a lungo termine, uno strumento efficace di lotta contro la frode fiscale; osserva che il «principio di origine» eviterebbe di esonerare dall'IVA le merci vendute sul mercato interno, assoggettandole successivamente all'imposta nel paese di destinazione; ricorda che, ai fini del funzionamento di un regime IVA basato sul «principio di origine», è necessaria la creazione di un sistema di compensazione, come proposto inizialmente dalla Commissione nel 1987;

4.

deplora l'ostruzionismo praticato da alcuni Stati membri negli ultimi dieci anni, che ha ostacolato qualsiasi strategia efficace dell'Unione europea nella lotta contro la frode fiscale;

5.

si rammarica del fatto che, nonostante le numerose analisi, rivendicazioni e proteste, il Consiglio non ha ancora adottato una strategia efficace di lotta contro la frode fiscale;

6.

esorta la Commissione a non rinunciare ad affrontare con determinazione questo problema, nonostante i numerosi fallimenti degli ultimi decenni;

Questioni generali: portata della frode fiscale e sue conseguenze

7.

prende atto delle stime che situano le perdite fiscali globali (dirette e indirette) derivanti dalle frodi fiscali tra i 200 e 250 miliardi di euro, equivalenti al 2-2,25 % del PIL nell'Unione europea; su tale importo, le frodi nel settore dell'IVA rappresentano 40 miliardi di euro e interessano, secondo le stime, il 10 % del gettito IVA, l'8 % del gettito totale delle accise sulle bevande alcoliche nel 1998 e il 9 % del gettito totale delle accise sui prodotti del tabacco; deplora tuttavia che non siano disponibili dati reali in quanto gli standard nazionali di notifica divergono in modo rilevante;

8.

chiede che venga creato un sistema uniforme per la raccolta dei dati in tutti gli Stati membri, quale fondamento per la trasparenza e per misure nazionali di lotta contro la frode fiscale;

9.

deplora che, a causa della mancanza di dati raccolti a livello nazionale, non possa essere adeguatamente valutata la reale portata del problema né possa essere adeguatamente valutato il controllo dell'evoluzione, sia essa positiva o negativa;

10.

chiede alla Commissione di studiare un sistema europeo armonizzato per la raccolta dei dati e per la produzione di dati statistici sulla frode fiscale, in modo tale da giungere a una valutazione quanto più precisa possibile della reale portata del fenomeno;

11.

ricorda che non è possibile eliminare l'economia informale senza applicare idonei incentivi; propone inoltre che gli Stati membri riferiscano, attraverso il quadro di controllo di Lisbona, in quale misura sono riusciti a ridurre le rispettive economie informali;

L'attuale sistema IVA e le sue carenze

12.

rileva che la questione della frode fiscale in materia di IVA è particolarmente preoccupante per il funzionamento del mercato interno in quanto ha conseguenze dirette a livello transfrontaliero, comporta considerevoli perdite di entrate e incide direttamente sul bilancio dell'Unione;

13.

ribadisce che l'attuale sistema IVA, instaurato nel 1993, doveva essere solamente un sistema transitorio e che il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare proposte in vista dell'adozione di una decisione finale sul sistema definitivo IVA entro il 2010;

14.

sottolinea che la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali in seno al mercato interno dal 1993, unitamente ai progressi nel settore delle nuove tecnologie di beni di piccole dimensioni e di elevato valore, hanno reso sempre più difficile la lotta alla frode IVA e che tale situazione è aggravata dalla complessità e dalla frammentazione dell'attuale sistema che rende difficile la tracciabilità delle operazioni, che sono in tal modo più esposte agli abusi;

15.

constata l'incremento della cosiddetta «frode della società prestanome» (frode missing trader) e le infrazioni deliberate al sistema IVA da parte di bande di criminali che creano meccanismi di questo tipo per trarre vantaggio dalle carenze nel sistema; ricorda il caso della frode «carosello» nel settore dell'IVA aperto da Eurojust, che riguarda 18 Stati membri e una frode fiscale stimata a circa 2,1 miliardi di euro;

16.

sostiene la Commissione nei suoi sforzi volti a introdurre un cambiamento di fondo nell'attuale sistema IVA; si compiace del fatto che gli Stati membri riconoscono ora una certa priorità alla questione e li sollecita ad essere pronti a prendere misure concrete in tale contesto;

17.

è dell'avviso che l'attuale sistema sia superato e necessiti di una revisione radicale senza sovraccaricare di burocrazia le imprese oneste; ritiene che non si possa prendere in considerazione il mantenimento dello status quo;

Sistemi alternativi all'attuale sistema IVA

Sistema dell'inversione contabile (reverse charge)

18.

rileva che in un sistema di inversione contabile l'IVA è imputata all'acquirente soggetto passivo invece che al fornitore; riconosce che tale sistema ha il vantaggio di eliminare i rischi di frode «della società prestanome» designando il soggetto passivo al quale i beni sono forniti in quanto persona soggetta all'IVA;

19.

rileva che l'introduzione di un sistema IVA doppio sarebbe incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno e condurrebbe all'instaurazione di un quadro più complesso suscettibile di scoraggiare gli investimenti delle imprese e che potrebbe essere superato a lungo termine solamente con un sistema generalizzato e obbligatorio di inversione contabile, in contrapposizione con un sistema facoltativo o limitato a determinate forniture;

20.

sottolinea inoltre, che il sistema di inversione contabile non consente pagamenti frazionati e che l'IVA totale è pagata solamente alla fine della catena di fornitura, eliminando il meccanismo di autocontrollo dell'IVA; mette in guardia dalla possibilità che emergano nuove forme di frodi, comprese maggiori perdite fiscali a livello della vendita al dettaglio e l'abuso dei numeri di identificazione IVA; fa presente che la lotta a siffatte frodi tramite l'introduzione di verifiche supplementari potrebbe comportare ulteriori oneri amministrativi per i commercianti onesti; formula pertanto un invito alla prudenza e sollecita un attento esame prima dell'introduzione del sistema di inversione contabile; rileva, ciononostante, che l'applicazione di una soglia al fine di limitare il rischio del consumo finale non tassato contribuisce alla lotta contro la frode; è dell'avviso che il limite di 5 000 EUR proposto dal Consiglio sia ragionevole;

Progetto pilota

21.

riconosce, pur rimanendo prudente e critico, che un progetto pilota potrebbe aiutare gli Stati membri a meglio comprendere i rischi intrinseci del sistema di inversione contabile, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire adeguate garanzie per assicurare che né lo Stato membro partecipante né altri Stati membri siano esposti a gravi rischi durante il funzionamento del progetto pilota;

Tassazione delle forniture intracomunitarie

22.

ritiene che la soluzione migliore per fare fronte alle frodi in materia di IVA connesse a forniture transfrontaliere consista nell'introdurre un sistema in cui l'esenzione IVA per le forniture intracomunitarie sia sostituito da una tassazione con un'aliquota del 15 %; rileva che il funzionamento di tale sistema sarebbe agevolato se venissero considerevolmente semplificate la varietà e la complessità delle aliquote ridotte, contenendo al minimo l'onere amministrativo sia per le imprese sia per le autorità fiscali; osserva che è opportuno esaminare e valutare attentamente le singole riduzioni delle aliquote IVA introdotte prima del 1992, al fine di determinare se il loro mantenimento sia ancora giustificato sul piano economico;

23.

riconosce che a causa delle differenze tra le aliquote IVA, la tassazione delle forniture intracomunitarie renderebbe necessario un riequilibrio dei pagamenti tra gli Stati membri; è dell'avviso che tale riequilibrio dovrebbe avvenire attraverso una stanza di compensazione che faciliterebbe il trasferimento delle entrate tra gli Stati membri; sottolinea che la realizzazione di una stanza di compensazione è tecnicamente fattibile;

24.

ritiene che un sistema decentrato di stanza di compensazione potrebbe essere più adeguato e potrebbe essere sviluppato più rapidamente in quanto consente agli Stati membri di concordare a livello bilaterale dettagli importanti, tenendo conto della loro rispettiva bilancia commerciale, delle analogie nel funzionamento del sistema IVA e dei loro meccanismi di controllo, nonché della fiducia reciproca;

25.

sottolinea che dovrebbe spettare all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore riscuotere l'IVA dallo stesso ed effettuare un trasferimento tramite la stanza di compensazione all'amministrazione fiscale del paese in cui ha avuto luogo l'acquisto intracomunitario; riconosce che è necessario instaurare una fiducia reciproca tra le amministrazioni fiscali;

Cooperazione amministrativa e assistenza reciproca nel settore dell'IVA, delle accise e dell'imposizione diretta

26.

sottolinea che gli Stati membri non possono lottare individualmente contro la frode fiscale a livello transfrontaliero; è dell'avviso che gli scambi di informazioni e la cooperazione fra gli Stati membri e con la Commissione siano stati insufficienti, in termini sia di sostanza sia di rapidità, per lottare efficacemente contro le frodi fiscali; è dell'avviso che i contatti diretti tra gli uffici antifrode locali o nazionali non siano sviluppati né attuati in misura sufficiente, il che ha condotto a inefficienza, sottoutilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa e ritardi nella comunicazione;

27.

insiste sul fatto che, al fine di proteggere il gettito fiscale di tutti gli Stati membri per quanto concerne il mercato interno, gli Stati membri dovrebbero adottare misure comparabili contro gli autori delle frodi, indipendentemente dal luogo in cui si registrano le perdite di gettito; invita la Commissione a proporre meccanismi atti a promuovere questo tipo di cooperazione tra gli Stati membri;

28.

accoglie con favore le proposte della Commissione concernenti una modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (2) e del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto (3) per accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni sulle operazioni intracomunitarie a partire dal 2010; riconosce che le proposte relative alla notifica entro un mese aggraveranno l'onere amministrativo delle imprese che forniscono solamente servizi attualmente non soggetti a detta norma, ma riconosce che ciò è necessario in vista della possibilità di frode «carosello» in taluni servizi;

29.

esorta il Consiglio ad adottare rapidamente le misure proposte e invita la Commissione a presentare ulteriori proposte concernenti l'accesso automatizzato da parte di tutti gli Stati membri a determinati dati non sensibili in possesso di altri Stati membri concernenti i loro soggetti passivi (imprese, determinati dati riguardanti il fatturato, ecc.), nonché l'armonizzazione delle procedure di registrazione e di cancellazione dei debitori dell'IVA, al fine di garantire la rapida individuazione e cancellazione dei falsi soggetti passivi; sottolinea che gli Stati membri devono assumere la responsabilità di aggiornare i rispettivi dati, in particolare per quanto concerne l'individuazione e la cancellazione delle registrazioni fraudolente;

30.

ricorda che i paradisi fiscali potrebbero rappresentare un ostacolo all'attuazione della strategia di Lisbona, se esercitano una pressione al ribasso eccessiva sulle aliquote fiscali e, in generale, sul gettito fiscale;

31.

sottolinea altresì che, in tempi di disciplina di bilancio, qualsiasi erosione della base fiscale pregiudicherà la capacità degli Stati membri di rispettare il patto di stabilità e crescita riformato;

32.

sottolinea che l'abolizione dei paradisi fiscali richiede, tra l'altro, una strategia articolata su tre assi: contrastare l'evasione fiscale, ampliare il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (4) ed esigere che l'OCSE, attraverso si suoi membri, sanzioni i paradisi fiscali che non cooperano;

Evasione fiscale

33.

si rammarica del fatto che gli Stati membri ostacolano, avanzando sempre nuove riserve e utilizzando tattiche dilatorie, una riforma della direttiva 2003/48/CE e sollecita la Commissione a presentare quanto prima le sue proposte, indipendentemente dalle resistenze che incontrano;

34.

sottolinea che la riforma della direttiva 2003/48/CE deve rimediare alle sue varie lacune che ostacolano l'individuazione di operazioni di evasione e di frode fiscali;

35.

invita la Commissione, nel contesto della riforma della direttiva 2003/48/CE, a esaminare le opzioni di riforma, tra cui la possibilità di ampliamento nel campo di applicazione della direttiva per quanto concerne i tipi di entità giuridica e le fonti di reddito finanziario;

36.

esorta l'Unione europea a mantenere all'ordine del giorno l'abolizione dei paradisi fiscali a livello mondiale, tenuto conto dei loro effetti negativi sul gettito fiscale dei singoli Stati membri; invita il Consiglio e la Commissione ad avvalersi del potere commerciale dell'UE in sede di negoziazione degli accordi commerciali e di cooperazione con i governi dei paradisi fiscali al fine di convincerli ad abolire le disposizioni e le pratiche fiscali che favoriscono l'evasione e la frode fiscali; accoglie con favore, quale primo passo in questa direzione, le raccomandazioni enunciate nelle conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2008, intese a includere negli accordi commerciali una clausola sul buon governo in materia fiscale; chiede alla Commissione di proporre una clausola di questo tipo con effetto immediato nei negoziati sui futuri accordi commerciali;

*

* *

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 20 del 25.1.2008, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/19


Martedì 2 settembre 2008
Proclamazione del 2011 come «Anno europeo del volontariato»

P6_TA(2008)0389

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla proclamazione del 2011 come «Anno europeo del volontariato»

2009/C 295 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la sua relazione del 22 aprile 2008 sul ruolo del volontariato alla coesione economica e sociale (1),

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 16 novembre 2007, sulle attività di volontariato dei giovani (2),

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che vi sono più di 100 milioni di europei di tutte le età, convinzioni e nazionalità impegnati in attività di volontariato,

B.

considerando che, secondo un'indagine Eurobarometro pubblicata nel febbraio 2006, 3 europei su 10 affermano di essere impegnati come volontari e che quasi l'80 % degli intervistati considerano le attività di volontariato un settore importante della vita democratica in Europa (3),

C.

considerando che, secondo alcune stime, il settore del volontariato rappresenta il 5 % del prodotto interno lordo delle economie degli Stati membri ed elabora azioni innovative per identificare, esprimere e soddisfare le esigenze della società,

D.

considerando che il Centro europeo del volontariato, il Forum europeo della gioventù, l'Associazione delle organizzazioni di volontariato (AVSO), l'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, l'Ufficio della Croce rossa nell'Unione europea, Volonteurope, la Piattaforma Europea delle Persone Anziane (AGE), Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, l'associazione Johanniter International, l'Organizzazione non governativa europea per lo Sport e altri organismi — che insieme rappresentano migliaia di organizzazioni cui fanno capo milioni di volontari — hanno chiesto alle istituzioni dell'Unione europea di proclamare il 2011 l'«Anno europeo del volontariato»;

1.

invita la Commissione europea, con il sostegno di tutte le istituzioni europee, a proclamare il 2011 l'«Anno europeo del volontariato»;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla Commissione e al Consiglio.

Elenco dei firmatari

Adamos Adamou, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Rolf Berend, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boștinaru, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Bușoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoș Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Armando França, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Alexander Radwan, Bilyana Ilieva Raeva, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Marco Rizzo, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Dimitar Stoyanov, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0131.

(2)  GU C 241 del 20.9.2008, pag. 1.

(3)  «Realtà sociale europea», Speciale Eurobarometro 273, Wave 66.3.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/21


Martedì 2 settembre 2008
Maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei giovani nele attività politiche dell'Unione europea

P6_TA(2008)0390

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla necessità di una maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei giovani nelle politiche dell'Unione europea

2009/C 295 E/06

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che la Commissione nel suo Libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea» (COM(2001)0681) — che il Parlamento ha esaminato nella sua risoluzione del 14 maggio 2002 (1), si è posta l'obiettivo di rivolgere una maggiore attenzione ai giovani in altri settori, soprattutto l'istruzione e l'apprendimento permanente, l'occupazione, l'integrazione sociale, la salute, l'autonomia, la mobilità, i diritti fondamentali e la non discriminazione,

B.

considerando che il Consiglio europeo del 22 — 23 marzo 2005 ha adottato un «Patto europeo per la gioventù» quale uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona e, nel marzo 2008, ha ribadito il suo impegno insistendo sulla necessità di investire nei giovani ora e in futuro,

C.

considerando che la Commissione ha inserito l'esigenza di tener conto delle problematiche dei giovani nella sua comunicazione del 5 settembre 2007«Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società» (COM(2007)0498),

D.

considerando che ha adottato le sue risoluzioni del 19 giugno 2007 su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea (2) e del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa (3), che sottolineano la necessità di tenere in maggior conto i giovani;

1.

chiede alla Commissione, all'atto dell'elaborazione di proposte legislative, di valutare e di inserire l'impatto sui giovani e i risultati del dialogo strutturato con le organizzazioni giovanili soprattutto nei settori indicati al considerando A;

2.

chiede agli Stati membri di concentrarsi sui giovani quando attuano i programmi di riforme nazionali previsti a Lisbona e di tenerne conto nell'ambito delle relative politiche;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e al Forum europeo della gioventù.

Elenco dei firmatari

Adamos Adamou, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Victor Boștinaru, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Mario Mantovani, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Amalia Sartori, Gilles Savary, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


(1)  GU C 180 E del 31 7.2003, pag. 145.

(2)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 112.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0066.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/23


Martedì 2 settembre 2008
Cooperazione d'emergenza per il ritrovamento di bambini smarriti

P6_TA(2008)0391

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla cooperazione d'emergenza per il ritrovamento di bambini smarriti

2009/C 295 E/07

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che il rapimento dei bambini è tra i crimini più inumani,

B.

considerando che in Europa tali crimini sono in aumento e che talvolta le vittime sono trasportate attraverso le frontiere degli Stati,

C.

considerando che le prospettive di salvare la vita di un bambino rapito diminuiscono via-via che passa il tempo,

D.

considerando che non esiste alcun sistema di allerta a livello europeo in caso di scomparsa di bambini e neppure un sistema nazionale o locale in buona parte dell'Unione europea;

1.

invita gli Stati membri a introdurre un sistema di allerta in caso di scomparsa di bambini, la cui attivazione comporterebbe l'immediata trasmissione agli organi d'informazione, alle autorità di frontiera e alle autorità doganali e preposte al mantenimento dell'ordine pubblico:

i particolari del bambino smarrito, con la fotografia, se disponibile,

le informazioni relative alla scomparsa e al sospetto o ai sospetti rapitori,

un numero telefonico da chiamare per fornire informazioni (116 000, se operante);

2.

invita gli Stati membri a raggiungere accordi di cooperazione con tutti gli Stati confinanti in modo da poter lanciare l'allarme rapidamente in tutti i territori interessati;

3.

chiede lo sviluppo di un'organizzazione comune per fornire assistenza e formazione agli organismi nazionali;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione.

Elenco dei firmatari

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Georgs Andrejevs, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Gerard Batten, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Graham Booth, Mario Borghezio, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Mogens Camre, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Ole Christensen, Fabio Ciani, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Thierry Cornillet, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Chris Davies, Bairbre de Brún, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, James Elles, Edite Estrela, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Nigel Farage, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Milan Gaľa, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Evelyne Gebhardt, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Robert Kilroy-Silk, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Kurt Lechner, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Yiannakis Matsis, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Erik Meijer, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Margaritis Schinas, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău, Jeffrey Titford, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


Mercoledì 3 settembre 2008

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/26


Mercoledì 3 settembre 2008
Situazione in Georgia

P6_TA(2008)0396

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla situazione in Georgia

2009/C 295 E/08

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Georgia, in particolare la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sulla situazione in Ossezia del sud (1) e le sue risoluzioni del 29 novembre 2007 (2) e del 5 giugno 2008 (3) sulla situazione in Georgia,

viste la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della Politica europea di vicinato (PEV) (4) e le sue risoluzioni del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale (5) e su un approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (6),

visto il piano d'azione PEV adottato con la Georgia, che comprende un impegno alla cooperazione ai fini della composizione dei conflitti interni della Georgia,

vista l'azione comune del Consiglio 2008/450/CFSP del 16 giugno 2008 relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia del Sud (7) e le precedenti azioni comuni del Consiglio sullo stesso tema,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni UE-Russia, in particolare la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul vertice UE-Russia del 26 e 27 giugno 2008 a Khanty-Mansiysk (8),

viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio Affari generali — Relazioni esterne, del 13 agosto 2008, sulla situazione in Georgia,

viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo (9) tenutasi a Bruxelles il 1o settembre 2008,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite S/RES 1781 (2007) e S/RES 1808 (2008), che appoggiano, entrambe, l'integrità territoriale della Georgia. In particolare, la seconda risoluzione proroga il mandato della missione di osservazione dell'Unione europea in Georgia (UNOMIG) fino al 15 ottobre 2008,

vista la decisione n. 861 del Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) del 19 agosto 2008 sull'incremento del numero di militari con funzione di osservatori nell'ambito della missione OSCE in Georgia,

vista la dichiarazione del Vertice NATO tenutosi a Bucarest il 3 aprile 2008 e l'esito della riunione del Consiglio NATO del 19 agosto 2008,

visto l'articolo 103, paragrafo 4 del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea mantiene il suo impegno ad appoggiare l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale,

B.

considerando che la distribuzione di passaporti russi ai cittadini dell'Ossezia del Sud e il sostegno dato al movimento separatista unitamente all'intensificarsi delle attività militari dei separatisti contro i villaggi a popolazione georgiana hanno acuito le tensioni nell'Ossezia del Sud insieme alle manovre militari russe condotte su larga scala in prossimità dei confini con la Georgia nel mese di luglio 2008,

C.

considerando che, dopo diverse settimane di crescenti tensioni e scontri tra le parti e dopo le provocazioni da parte delle forze separatiste dell'Ossezia del Sud con bombardamenti, scontri violenti, sparatorie ed esplosioni che hanno causato la morte di molti civili e un numero ancora più elevato di feriti, nella notte tra il 7 e l'8 agosto 2008 l'esercito georgiano ha lanciato un attacco di artiglieria a sorpresa su Tskhinvali seguito da un'operazione di terra con carri armati e soldati al fine di riprendere il controllo sull'Ossezia del Sud,

D.

considerando che la Russia, dopo un lungo potenziamento militare, ha reagito immediatamente con un contrattacco massiccio, inviando carri armati e truppe di terra, bombardando vari siti in Georgia, compresa la città di Gori e bloccando i porti georgiani sul Mar Nero,

E.

considerando che circa 158 000 persone sono state sfollate a causa della crisi e costrette a lasciare le loro case e che ora vanno aiutate nei loro sforzi per farvi ritorno, considerando che la presenza di bombe a grappolo e di ordigni e mine terrestri inesplosi nonché gli avvertimenti e la mancanza di cooperazione da parte della Russia rendono insicuro qualsiasi tentativo di ritorno,

F.

considerando che l'infrastruttura georgiana è stata severamente danneggiata dalle azioni militari russe e che sono indispensabili aiuti umanitari,

G.

considerando che gli esperti internazionali in materia di diritti umani e gli esperti in campo militare hanno documentato l'uso di munizioni a grappolo da parte delle truppe russe in Georgia, che ha lasciato migliaia di munizioni inesplose nelle zone di conflitto; considerando che anche la Georgia ha ammesso di aver utilizzato munizioni a grappolo nell'Ossezia del Sud nei pressi della galleria di Roki,

H.

considerando che, a seguito degli sforzi di mediazione condotti dall'Unione europea, il 12 agosto 2008 i Presidenti della Georgia e della Russia si sono impegnati a un accordo che prevede un immediato cessate il fuoco, il ritiro delle forze georgiane e russe alle posizioni anteriori al 7 agosto 2008 e l'apertura di colloqui internazionali sulla rapida istituzione di un dispositivo internazionale finalizzato a preparare una soluzione duratura e pacifica al conflitto,

I.

considerando che il 19 agosto 2008 la NATO ha sospeso i normali canali di comunicazione con la Russia e ha affermato che l'azione militare russa è stata «sproporzionata» e «incoerente con il suo ruolo di mantenimento della pace in alcune parti della Georgia», aggiungendo che «non si può continuare a parlare di scenario immutato» fintantoché le truppe russe rimarranno in Georgia,

J.

considerando che, sebbene il 22 agosto 2008 la Russia abbia ritirato carri armati, mezzi d'artiglieria e centinaia di soldati dalle sue posizioni più avanzate in Georgia, essa controlla ancora l'accesso alla città portuale di Poti, a sud dell'Abkhazia, e che il governo russo ha annunciato che manterrà truppe in una zona di sicurezza attorno all'Ossezia del Sud e all'Abkhazia installando otto punti di controllo dove saranno dislocati militari russi,

K.

considerando che il 25 agosto 2008 la Camera Alta del Parlamento russo ha votato una risoluzione che chiede al Presidente di riconoscere le regioni separatiste georgiane dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, cui ha fatto seguito, il 26 agosto 2008, il riconoscimento formale da parte del Presidente Dmitrij Medvedev delle due regioni come Stati indipendenti,

L.

considerando che la soluzione del conflitto avrà implicazioni di vasta portata per la stabilità e la sicurezza regionale, che vanno ben oltre la relazione diretta tra tutte le parti nel conflitto, con possibili ripercussioni per i rapporti UE-Russia, la PEV, la regione del Mar Nero ed oltre,

M.

considerando che l'Unione europea deve continuare a dimostrare piena unità politica in risposta alla crisi in Georgia e parlare con una sola voce, in particolare per quanto riguarda le relazioni con la Russia, che il processo volto a pervenire a una soluzione pacifica e stabile dei conflitti in Georgia e nel Caucaso richiederà un generale ripensamento della PEV dell'Unione europea e un nuovo impegno nei confronti dell'intera regione, in cooperazione con tutte le organizzazioni europee e internazionali, in particolare l'OSCE,

N.

considerando che la scorsa settimana il governo georgiano ha ufficialmente interrotto le relazioni diplomatiche con la Federazione russa e che quest'ultima ha reagito facendo altrettanto;

1.

ritiene che i conflitti nel Caucaso non possano essere risolti per via militare e condanna fermamente le azioni di tutti coloro che hanno fatto ricorso alla forza e alla violenza per modificare la situazione nei territori separatisti georgiani dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia;

2.

invita la Russia a rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini internazionalmente riconosciuti della Repubblica di Georgia e condanna pertanto risolutamente il riconoscimento da parte della Federazione russa dell'indipendenza delle regioni separatiste georgiane dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia come contrario al diritto internazionale;

3.

sottolinea che qualsiasi decisione sullo status definitivo dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia deve essere subordinato al rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale, incluso l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 (Atto finale di Helsinki), in particolare per quanto riguarda il ritorno dei profughi e il rispetto delle loro proprietà e la garanzia e il rispetto dei diritti delle minoranze;

4.

condanna l'inaccettabile e sproporzionata azione militare condotta dalla Russia e la sua profonda incursione nel territorio della Georgia che viola il diritto internazionale; sottolinea che non vi è alcun motivo legittimo all'invasione russa della Georgia, all'occupazione di parti di essa e alla minaccia di rovesciare il governo di un paese democratico;

5.

deplora la perdita di vite umane e le sofferenze causate dall'uso indiscriminato della forza da parte di tutte le parti impegnate nel conflitto;

6.

esprime viva preoccupazione per gli effetti delle mine russe sull'attività sociale ed economica della Georgia, in particolare il bombardamento e la distruzione il 16 agosto 2008 di un ponte ferroviario presso Kaspi, sulla linea ferroviaria principale Tbilisi-Poti e l'esplosione il 24 agosto 2008 nei pressi di Gori, di un treno che trasportava un carico di greggio proveniente dal Kazakhistan e destinato all'esportazione attraverso il porto di Poti; sottolinea che entrambe le azioni rappresentano una violazione dell'impegno al cessate il fuoco;

7.

ribadisce la sua ferma adesione al principio secondo cui nessun paese terzo può opporsi alla decisione sovrana di un altro Stato di aderire a un'organizzazione o alleanza internazionale, né ha il diritto di destabilizzare un governo democraticamente eletto;

8.

sottolinea che il partenariato tra Europa e Russia deve basarsi sull'adesione ai principi fondamentali della cooperazione europea, che vanno rispettati non solo a parole ma anche nei fatti;

9.

rivolge un elogio alla Presidenza dell'Unione europea per l'efficacia e la rapidità con cui ha reagito a questo conflitto e per l'unità dimostrata dagli Stati membri nel mediare tra le due parti, il che ha consentito loro di firmare un piano di pace per il cessate il fuoco; palude, a tale proposito, alle conclusioni della summenzionata riunione straordinaria del Consiglio europeo;

10.

rivolge un pressante invito alla Russia a onorare tutti gli impegni sottoscritti con l'accordo di cessate il fuoco raggiunto e firmato grazie agli sforzi diplomatici dell'Unione europea, a partire dal ritiro immediato e completo delle sue truppe dalla Georgia stessae dalla riduzione della sua presenza militare in Ossezia del Sud e in Abkhazia ai livelli della forza russa di pace dislocata nelle due province prima dell'esplodere del conflitto; condanna gli estesi saccheggi compiuti dalle forze di invasione russe e dai mercenari al seguito;

11.

esige che sia effettuata con urgenza un'indagine internazionale indipendente per accertare i fatti e chiarire talune accuse;

12.

sollecita la Georgia, che ha ratificato lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI), e le autorità russe a offrire il loro sostegno e a cooperare appieno con l'ufficio del Procuratore del TPI in relazione alle sue indagini concernenti i tragici eventi e gli attacchi contro i civili che si sono verificati durante il conflitto, al fine di accertare le responsabilità e consegnare i responsabili alla giustizia;

13.

invita le autorità russe e georgiane a fornire tutte le informazioni riguardanti le aree in cui le rispettive forze armate hanno lanciato bombe a grappolo per poter dare un avvio immediato alle operazioni di sminamento, per evitare ulteriori vittime fra la popolazione civile innocente e per facilitare il ritorno degli sfollati in condizioni di sicurezza;

14.

invita l'Unione europea, la NATO e i suoi membri ad avvalersi di tutte le possibilità, sulla base di una posizione comune, per persuadere il governo russo a rispettare il diritto internazionale, il che costituisce la condizione necessaria per esercitare un ruolo responsabile in seno alla comunità internazionale; rammenta alla Russia le sue responsabilità in quanto potenza detentrice di diritto di veto in seno alle Nazioni Unite ai fini di un ordine globale di pace;

15.

invita il Consiglio e la Commissione a rivedere le rispettive politiche nei confronti della Russia, qualora la Russia non dovesse onorare gli impegni assunti con l'accordo di cessate il fuoco; appoggia pertanto la decisione del Consiglio europeo di rinviare le trattative per l'Accordo di partenariato e cooperazione fino a quando le truppe russe non si saranno ritirate alle posizioni che occupavano prima del 7 agosto 2008;

16.

chiede alla Commissione di proporre la conclusione di accordi di facilitazione delle procedure di concessione dei visti e di riammissione con la Georgia almeno equivalenti a quelli conclusi con la Russia;

17.

invita gli Stati membri a riconsiderare l'emissione di visti per attività economiche con sede nell'Ossezia del Sud e nell'Abkhazia;

18.

condanna fermamente il reinsediamento forzato di georgiani dell'Ossezia del sud e invita le autorità de facto dell'Ossezia del Sud a garantire il ritorno sicuro della popolazione civile sfollata nel rispetto del diritto umanitario internazionale;

19.

esprime apprezzamento per le iniziative adottate dall'OSCE di aumentare il numero di osservatori non armati; chiede un ulteriore rafforzamento della missione dell'OSCE in Georgia, con piena libertà di movimento in tutto il paese, e incoraggia gli Stati membri dell'UE ad apportare un contributo a tali sforzi;

20.

chiede un forte contributo dell'Unione europea al previsto meccanismo internazionale di risoluzione dei conflitti e chiede pertanto accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di inviare una missione di monitoraggio PESD (Politica europea di sicurezza e difesa) a complemento delle missioni delle Nazioni Unite o dell'OSCE e di chiedere un mandato delle Nazioni Unite o dell'OSCE per una missione di pace PESD;

21.

si compiace del supporto attivo e incessante dell'Unione europea a tutte le iniziative internazionali volte a individuare una soluzione pacifica e duratura al conflitto, in particolare l'impegno del Consiglio ad appoggiare tutti gli sforzi delle Nazioni Unite, dell'OSCE e di altri soggetti al fine di risolvere il conflitto; plaude in particolare alla decisione di nominare un Rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia;

22.

valuta positivamente il pacchetto di aiuti umanitari di 6 milioni EUR sbloccato con urgenza dalla Commissione a favore dei civili, che deve essere potenziato con ulteriori finanziamenti sulla base di una valutazione delle esigenze sul terreno; prende atto dell'urgente bisogno di aiuto alla ricostruzione all'indomani del conflitto;

23.

plaude alla decisione del Consiglio di convocare una Conferenza internazionale dei donatori per la ricostruzione della Georgia ed esorta vivamente il Consiglio e la Commissione a esaminare la possibilità di un vasto piano di supporto finanziario dell'Unione europea per la ricostruzione delle aree della Georgia interessate dal conflitto e a stabilire una più forte presenza politica dell'Unione europea nel paese e in tutta la regione;

24.

chiede a tutte le parti in causa nel conflitto di consentire il pieno e illimitato accesso dell'assistenza umanitaria alle vittime, compresi i profughi e gli sfollati interni;

25.

è dell'avviso che la ricerca di soluzioni per il conflitto in Georgia e per gli altri conflitti irrisolti del Caucaso meridionale, trarrà vantaggio dall'ulteriore internazionalizzazione dei meccanismi di composizione delle controversie; propone dunque che l'Unione europea convochi una «Conferenza transcaucasica per la pace» quale elemento chiave di tale processo; ritiene che tale conferenza dovrebbe discutere di garanzie internazionali quanto al pieno rispetto dei diritti civili e politici nonché della promozione della democrazia attraverso il principio della supremazia del diritto; sottolinea che la conferenza dovrebbe anche costituire un'opportunità per ascoltare la voce dei gruppi non rappresentati o costretti al silenzio della regione caucasica;

26.

invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare ulteriormente la PEV adeguandola maggiormente alle esigenze dei nostri partner orientali, prevedendo un accentuato coinvolgimento dell'Unione europea nella regione del Mar Nero, l'adozione della proposta del Parlamento europeo per uno Spazio economico europeo Plus o della proposta polacco-svedese per un partenariato a Est e, con specifico riguardo alla Georgia, all'Ucraina e alla Repubblica di Moldova, tempi più rapidi per l'istituzione di una zona di libero scambio; rileva che la liberalizzazione della politica dell'Unione europea dei visti nei confronti di tali paesi deve tener conto del fatto che alla Russia sono state concesse al riguardo condizioni più favorevoli;

27.

sottolinea l'interrelazione di vari problemi nella regione del Caucaso meridionale e la necessità di una soluzione globale sotto forma di un patto di stabilità, con il coinvolgimento dei grandi attori esterni; pone l'accento sull'esigenza di potenziare la cooperazione con i paesi vicini della regione del Mar Nero istituendo uno speciale meccanismo istituzionale e multilaterale come un'Unione per il Mar Nero, e organizzando una conferenza internazionale di sicurezza e cooperazione sulla regione del Caucaso meridionale; invita pertanto la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta specifica sulla creazione di un quadro multilaterale per la regione del Mar Nero, che comprenda la Turchia e l'Ucraina; ritiene che i paesi vicini come il Kazakstan dovrebbero essere associati, nell'interesse della stabilità e dei flussi di energia dell'intera regione;

28.

rammenta che al vertice di Bucarest del 3 aprile 2008 la NATO ha accettato l'adesione della Georgia all'Alleanza;

29.

sottolinea l'importanza della Georgia, in quanto rotta di transito alternativa rispetto alla Russia, ai fini del miglioramento della sicurezza energetica dell'Unione europea; ritiene di importanza cruciale che l'infrastruttura esistente, come il gasdotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, sia efficacemente protetta ed invita la Commissione ad offrire alla Georgia tutta l'assistenza necessaria a tal fine; si attende un fermo impegno politico e di bilancio da parte dell'Unione europea al perseguimento del progetto di gasdotto «Nabucco» attraverso il territorio della Georgia, riconosciuto come progetto prioritario dell'Unione europea e che rappresenta l'alternativa più seria ai progetti avviati in cooperazione con la Russia, che potrebbero tutti accrescere la dipendenza economica e politica degli Stati membri dalla Russia;

30.

chiede al Consiglio e alla Commissione di continuare ad impegnarsi per definire una politica comune dell'Unione europea nel settore dell'energia, che soddisfi tra l'altro alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento;

31.

ritiene che la cooperazione nel Caucaso meridionale non debba riguardare zone d'influenza reciprocamente esclusive tra Unione europea e Russia (le cosiddette «sfere d'interesse»);

32.

è del parere che il ruolo dell'Unione europea nell'attuale crisi sottolinea l'esigenza di rafforzare la politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Europa e ritiene che il trattato di Lisbona, che prevede la creazione della carica di Alto rappresentante, una clausola di solidarietà e una politica dell'Unione europea in materia di sicurezza energetica, rappresenti la via maestra per raggiungere questo obiettivo;

33.

sottolinea la necessità di salvaguardare la stabilità nella regione del Caucaso meridionale e invita i governi dell'Armenia e dell'Azerbaigian a contribuire a conseguire tale obiettivo, nel rispetto di tutti i loro impegni internazionali;

34.

ribadisce il principio secondo cui la governance pluralistica e democratica, in cui i partiti dell'opposizione funzionano e i diritti umani e civili sono rispettati, costituisce la migliore garanzia di stabilità nell'intera regione del Caucaso meridionale;

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, ai Presidenti e ai Parlamenti della Georgia e della Federazione russa, alla NATO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 429.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2007)0572.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0253.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2007)0538.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0016.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0017.

(7)  GU L 157 del 17.6.2008, pag. 110.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0309.

(9)  Consiglio dell'Unione europea, documento n. 12594/08.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/31


Mercoledì 3 settembre 2008
Quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo

P6_TA(2008)0397

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sul quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo

2009/C 295 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sul diritto contrattuale europeo (1),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo (2),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro (3),

viste le sue risoluzioni del 26 maggio 1989 (4), del 6 maggio 1994 (5), del 15 novembre 2001 (6) e del 2 settembre 2003 (7),

vista la relazione della Commissione del 25 luglio 2007 dal titolo «Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento» (COM(2007)0447),

viste la posizione definita dal Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) del 18 aprile 2008,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il progetto accademico di quadro comune di riferimento (PQCR) (8) è stato presentato alla Commissione alla fine del 2007,

B.

considerando che il PQCR è attualmente oggetto di un processo di valutazione da parte di una rete di diversi gruppi accademici, tra cui l' «Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française» e la «Societé de législation comparéeé», che hanno già pubblicato «Principi contrattuali comuni» e «Terminologia contrattuale comune» (9),

C.

considerando che la Commissione ha lanciato una procedura di selezione interna allo scopo di individuare le parti del PQCR che saranno integrate in un prossimo documento, ad esempio un Libro bianco della Commissione su un Quadro comune di riferimento (QCR),

D.

considerando che il PQCR è semplicemente un documento accademico e che la decisione riguardo a quali parti del progetto accademico del QCR dovranno essere incorporate nel prossimo documento della Commissione è un esercizio altamente politico;

1.

plaude alla presentazione del PQCR e attende la presentazione del PQCR accademico finale alla Commissione prevista entro la fine di dicembre 2008;

2.

chiede alla Commissione di presentare un piano preciso e trasparente sul modo in cui sarà organizzata e coordinata la procedura di selezione che porterà al documento della Commissione, in particolare per quanto riguarda tutte le Direzioni generali (DG) coinvolte;

3.

chiede alla Commissione di fare in modo che il PQCR sia disponibile nel maggior numero possibile di lingue pertinenti al fine di garantire che tutti i soggetti interessati vi abbiano accesso;

4.

chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di assegnare il progetto alla DG Giustizia, Libertà e Sicurezza e di associarvi pienamente tutte le altri pertinenti DG, dato che il QCR va ben al di là del diritto contrattuale per i consumatori, e di mettere a disposizione le risorse materiali e umane necessarie;

5.

rileva che il documento della Commissione costituirà la base per la decisione delle istituzioni europee e di tutti i soggetti interessati sul futuro oggetto, contenuto ed effetti giuridici del quadro comune di riferimento, il quale potrà costituire uno strumento legislativo non vincolante ma anche configurarsi come uno strumento facoltativo nel diritto contrattuale europeo;

6.

ritiene che, a prescindere dalla futura forma del QCR, dovranno essere predisposte misure atte a garantirne l'aggiornamento periodico al fine di rispecchiare i cambiamenti e gli sviluppi sul piano nazionale nel diritto contrattuale;

7.

rileva che al momento di prendere qualsiasi decisione sul contenuto del QCR, la Commissione dovrebbe ricordare la dichiarazione del 18 aprile 2008 del Consiglio secondo la quale il QCR dovrebbe essere «uno strumento per legiferare meglio», costituendo un insieme di orientamenti non vincolanti per i legislatori comunitari;

8.

raccomanda, in tal caso, che il QCR sia della più ampia portata possibile e ritiene che in questa fase potrebbe non sussistere la necessità di escludere qualsiasi contenuto o materiale;

9.

sottolinea nuovamente che qualsiasi procedura di selezione dovrebbe tener conto dell'esito dei recenti seminari dedicati al QCR; sottolinea che le ulteriori consultazioni dovrebbero essere ampie e garantire una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate;

10.

propone che le parti pertinenti del QCR, qualora sarà utilizzato come strumento legislativo vincolante, siano allegate a qualsiasi futura proposta legislativa o comunicazione elaborata dalla Commissione in materia di diritto contrattuale per fare in modo che il legislatore comunitario possa esaminarle;

11.

rileva che, al momento di prendere una decisione sul contenuto del QCR, la Commissione dovrebbe ricordare che il QCR potrebbe andare ben al di là di un semplice strumento legislativo e diventare uno strumento facoltativo;

12.

propone che il QCR, qualora dovesse configurarsi come strumento facoltativo, si limiti ai settori in cui il legislatore comunitario è intervenuto o sarà probabilmente chiamato a intervenire in un prossimo futuro o che sono strettamente connessi al diritto contrattuale; propone che qualsiasi strumento opzionale si basi sul PQCR; ritiene che in tutti i casi occorra adoperarsi per garantire che la coerenza complessiva dello strumento facoltativo non sia compromessa dalla procedura di selezione;

13.

insiste affinché il Parlamento sia pienamente consultato e associato a qualsiasi procedura di selezione che porterà al prossimo documento della Commissione sul QCR;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2007)0615.

(2)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.

(3)  GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.

(4)  GU C 158 del 26.6.1989, pag. 400.

(5)  GU C 205 del 25.7.1994, pag. 518.

(6)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 538.

(7)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 95.

(8)  Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law — Draft Common Frame of Reference (DCFR), a cura di von Bar, Clive, Schulte-Nölke e altri.

(9)  Collezione Droit privé comparé et européen, B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud, volumi 6 e 7.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/33


Mercoledì 3 settembre 2008
Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione nella denuncia 3453/2005/GG

P6_TA(2008)0398

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

2009/C 295 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,

visti l'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 211 del trattato CE,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario (COM(2002)0141) (2),

visto l'articolo 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0289/2008),

A.

considerando che l'articolo 195 del trattato CE abilita il Mediatore europeo a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari,

B.

considerando che le denunce presentate dai cittadini costituiscono un'importante fonte di informazione su eventuali violazioni del diritto comunitario,

C.

considerando che in base all'articolo 211 del trattato CE la Commissione, nel suo ruolo di guardiano dei trattati, è tenuta a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso,

D.

considerando che ai sensi dell'articolo 226, primo comma, del trattato CE qualora la Commissione reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato, essa emette un parere motivato al riguardo dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni, e considerando che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa «può» adire la Corte di giustizia,

E.

considerando che, già nella sua decisione in merito alla denuncia 995/98/OV, il Mediatore ha sottolineato che, sebbene la Commissione goda di poteri discrezionali in relazione all'avvio delle procedure di infrazione, tali poteri sono tuttavia soggetti a limiti giuridici, «come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che esige, ad esempio, che le autorità amministrative agiscano con coerenza e buona fede, evitino le discriminazioni, ottemperino ai principi di proporzionalità, uguaglianza e legittime aspettative e rispettino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali»,

F.

considerando che la Commissione ha sottolineato che questo ruolo è essenziale per tutelare gli interessi dei cittadini europei e ha riconosciuto l'importanza del rispetto del diritto in questo contesto (3),

G.

considerando che la Commissione conferma che la suddetta comunicazione del 20 marzo 2002 enuncia le misure amministrative a favore del denunciante che la Commissione si impegna a rispettare nel trattare la sua denuncia e nel valutare la violazione in questione,

H.

considerando che il Mediatore europeo ritiene che l'assenza di una presa di posizione definitiva da parte della Commissione nei confronti della denuncia di infrazione presentata dal denunciante costituisce un caso di cattiva amministrazione,

I.

considerando che il Mediatore europeo raccomanda alla Commissione di trattare la denuncia il più rapidamente possibile e con la massima diligenza;

1.

approva la raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione;

2.

sottolinea che la Commissione deve sempre trattare le denunce presentate dai cittadini per presunte violazioni del diritto comunitario conformemente ai principi di buona amministrazione;

3.

osserva che nella sua comunicazione del 20 marzo 2002 la Commissione si è assunta taluni impegni all'atto di esaminare le denunce di infrazione;

4.

rileva che la Commissione ha indicato in tale comunicazione che, di massima, i suoi servizi decidono la costituzione in mora o l'archiviazione entro i termini di un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia e che informa per iscritto l'autore in caso di superamento di tale termine;

5.

ammette che in casi difficili e complessi l'istruzione del fascicolo può richiedere più di un anno; ritiene tuttavia che il superamento del limite di un anno sia giustificato solo quando l'indagine è ancora in corso;

6.

rileva che nel caso in questione, relativo alla scorretta applicazione della direttiva sull'orario di lavoro (4) da parte del governo tedesco, la Commissione aveva l'intenzione di trattare la denuncia in concomitanza con la sua proposta di modifica della direttiva e ha pertanto deciso di attendere l'esito delle discussioni sulla sua proposta con le altre istituzioni comunitarie;

7.

ricorda che tale proposta è stata presentata nel settembre 2004 e che nulla dimostra che la Commissione abbia preso ulteriori iniziative per fare avanzare le sue indagini;

8.

osserva che anziché prendere una delle due decisioni possibili — avviare una formale procedura di infrazione o archiviare la pratica — la Commissione si è astenuta dall'intraprendere qualsiasi ulteriore azione in merito alle indagini;

9.

è dell'avviso che il diritto comunitario non preveda la possibilità di ignorare leggi e sentenze esistenti richiamandosi al fatto che nuove disposizioni sono all'esame; rileva che la Commissione ha anche omesso di trattare le questioni esposte nella denuncia che non sono in rapporto con le modifiche proposte alla direttiva in vigore;

10.

riconosce che la Commissione dispone di taluni poteri discrezionali in relazione alla gestione delle denunce e delle procedure d'infrazione, in particolare per quanto riguarda il ricorso alla Corte di giustizia, ma precisa che, conformemente all'articolo 226 del trattato CE, la Commissione avvia la fase precontenziosa qualora reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato;

11.

ritiene che anche tali poteri discrezionali siano soggetti a limiti giuridici determinati da principi generali di diritto amministrativo, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e che non debbano eccedere i limiti indicati dalla Commissione stessa nella sua comunicazione del 20 marzo 2002;

12.

ribadisce la propria preoccupazione per la quantità di tempo ingiustificata ed eccessiva — spesso di vari anni — che impiega la Commissione per istruire e concludere un procedimento per infrazione nonché il suo malcontento per i frequenti esempi di inosservanza delle sentenze della Corte di giustizia da parte degli Stati membri; ritiene che ciò mini la credibilità della formulazione e della coerente applicazione del diritto comunitario e che contribuisca a discreditare gli obiettivi dell'Unione europea;

13.

sottolinea ancora una volta il ruolo fondamentale degli Stati membri nella corretta applicazione della legislazione comunitaria e ribadisce che la sua applicazione pratica è decisiva per aumentare l'importanza dell'Unione europea agli occhi dei suoi cittadini;

14.

chiede alla Commissione di fornire un elenco degli Stati membri la cui normativa non è in linea con tutte le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro, specificando l'azione che intende prendere al riguardo; sollecita la Commissione a prendere rapide misure, in base alle proprie prerogative, in tutti i casi e nei confronti di tutti gli Stati membri in cui la trasposizione o l'attuazione della direttiva non sia conforme alle disposizioni determinate dal legislatore e dalla Corte di giustizia;

15.

sollecita la Commissione ad analizzare immediatamente la nuova legge tedesca adottata il 1o gennaio 2004 ed entrata in vigore il 1o gennaio 2007, così da stabilire se è conforme a tutte le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro e a tutte le pertinenti sentenze della Corte di giustizia; ribadisce la necessità che la Commissione esamini i dettagli relativi all'attuazione di detta direttiva;

16.

osserva che la Commissione ha recentemente rivisto i suoi orientamenti sui procedimenti per infrazione; desume da questo documento che un elenco delle decisioni sarà preventivamente fornito ai Rappresentanti permanenti e agli Stati membri e che si potranno rilasciare comunicati stampa sulle decisioni relative all'infrazione nel giorno in cui si adottino formalmente; osserva tuttavia che nulla è previsto per informare il Parlamento o le sue commissioni competenti;

17.

sollecita nuovamente la Commissione a tenere il Parlamento e la sua commissione per le petizioni pienamente informati in merito alle decisioni prese nei casi di infrazione in tutte le fasi del procedimento;

18.

sottolinea che, ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE, il Parlamento ha il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle medesime condizioni del Consiglio e della Commissione e che il Parlamento, in base all'articolo 201 del trattato, ha la facoltà di controllare l'operato della Commissione;

19.

sollecita altresì tutti gli Stati membri, alla luce di quanto sopra esposto, ad applicare pienamente le norme in materia di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro, attenendosi al principio secondo cui, in caso di dubbio, prevale l'interpretazione più favorevole alla salute e alla sicurezza dei lavoratori (in dubio pro operario);

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.

(3)  Comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, intitolata «Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario» (COM(2002)0725).

(4)  Direttiva 2003/88/CE, che abroga e sostituisce la direttiva 93/104/CE (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).


4.12.2009   

IT

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CE 295/35


Mercoledì 3 settembre 2008
Parità tra le donne e gli uomini — 2008

P6_TA(2008)0399

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini — 2008 (2008/2047(INI))

2009/C 295 E/11

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, paragrafo 2, e 141 del trattato CE,

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la relazione della Commissione del 23 gennaio 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini — 2008 (COM(2008)0010) («la relazione della Commissione sulla parità») e le relazioni degli anni precedenti (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071 e COM(2007)0049),

vista la comunicazione della Commissione del 1o marzo 2006, intitolata «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010» (COM(2006)0092),

vista la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (2), in particolare il suo articolo 16, paragrafo 1,

visto il Patto europeo per la parità di genere, adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006,

vista la dichiarazione comune, adottata il 4 febbraio 2005, dai ministri per le pari opportunità degli Stati membri,

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata (3),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione femminile: ruolo e posizione delle donne immigrate nell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne portatrici di handicap nell'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010) (6),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2007 su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea (7),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2007 (8),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sul ruolo delle donne nell'industria (9),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sulla situazione delle donne nelle aree rurali dell'UE (10),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sulla situazione particolare delle donne in prigione e l'impatto della carcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (11),

visto il comitato paritetico per le pari opportunità per le donne e gli uomini e il suo parere sul divario retributivo fra uomini e donne, adottato il 22 marzo 2007,

visto il quadro d'azione sulla parità di genere adottato dalle parti sociali europee il 22 marzo 2005,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0325/2008),

A.

considerando che l'uguaglianza tra donne e uomini è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, riconosciuto dal trattato che istituisce la Comunità europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; considerando che, nonostante i significativi progressi compiuti in tale campo, continuano a sussistere molte disuguaglianze fra donne e uomini,

B.

considerando che la violenza contro le donne rappresenta un notevole ostacolo per la parità fra donne e uomini, che essa è una delle più diffuse violazioni dei diritti umani, senza limiti geografici, economici o sociali, e che il numero di donne vittime di violenze è allarmante,

C.

considerando che l'espressione «violenza contro le donne» indica ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata,

D.

considerando che la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale costituisce una violazione inaccettabile dei diritti umani e che si tratta di una forma moderna di schiavitù, strettamente collegata ad altre forme di criminalità, che pregiudica notevolmente tutti gli sforzi atti a garantire l'uguaglianza tra donne e uomini,

E.

considerando che la promozione di una politica imprenditoriale basata sulla flessibilità nel mercato del lavoro non deve essere orientata prima di tutto alle esigenze delle imprese o delle amministrazioni pubbliche, ma che una politica della flessibilità deve innanzitutto avere come punto di partenza i tempi di cui le donne e gli uomini hanno bisogno per assumersi con serietà le relative responsabilità in seno alla famiglia,

F.

considerando che la Strategia europea per l'occupazione non prevede più né orientamenti specifici in materia di parità di genere né il pilastro «pari opportunità»,

G.

considerando che il divario tra i sessi per quanto riguarda l'occupazione indica la persistenza di disparità qualitative e quantitative tra le donne e gli uomini,

H.

considerando che il divario nella retribuzione si è stabilmente assestato sul 15 % dal 2003, scendendo di un solo punto dal 2000,

I.

considerando che la segregazione settoriale e professionale tra donne e uomini non è diminuita e, anzi, in alcuni paesi è persino aumentata,

J.

considerando che la partecipazione delle donne al processo decisionale è un indicatore decisivo della parità fra donne e uomini e che la presenza di donne dirigenti nelle imprese e nelle università rimane esigua, mentre progredisce assai lentamente in campo politico o della ricerca,

K.

considerando come gli stereotipi, che persistono ancora oggi quando si tratta della scelta dell'orientamento del corso di studi e professionale delle donne, contribuiscano alla persistenza delle disuguaglianze,

L.

considerando che gli obiettivi di Lisbona consistenti nel generare la crescita e promuovere l'economia sociale di mercato possono essere conseguiti unicamente avvalendosi pienamente del significativo potenziale delle donne nel mercato del lavoro,

M.

considerando che vi è il rischio, in particolare per le donne, di lavoro a tempo parziale «forzato», una scelta che spesso viene loro imposta a causa dell'assenza di strutture per la cura dell'infanzia a prezzi accessibili,

N.

considerando una serie di sfide e di difficoltà cui le donne devono, più degli uomini, far fronte, in particolare la qualità dell'occupazione, la situazione delle mogli che «aiutano» in alcuni settori, quali l'agricoltura o la pesca e le piccole imprese a conduzione familiare, la sanità e la sicurezza sul lavoro e la protezione della maternità, nonché l'esposizione delle donne a un rischio più elevato di povertà,

O.

considerando che, sia per gli uomini che per le donne, i tassi di occupazione sono più esigui nelle zone rurali; che molte donne non risultano inoltre mai attive nel mercato del lavoro ufficiale e che pertanto non sono né registrate come richiedenti lavoro, né prese in considerazione nelle statistiche sulla disoccupazione, con conseguenti problemi finanziari e giuridici specifici per quanto riguarda l'accesso ai congedi di maternità e di malattia, l'acquisizione di diritti a pensione e l'accesso alla sicurezza sociale, nonché difficoltà in caso di divorzio; che le aree rurali sono gravemente interessate dalla mancanza di posti di lavoro di qualità,

P.

considerando le condizioni di taluni gruppi di donne, spesso confrontate a maggiori difficoltà e rischi combinati, nonché a una doppia discriminazione, in particolare le donne disabili, le donne con persone a carico, le donne anziane, le donne appartenenti a minoranze, le donne immigrate e le donne detenute, mostrano segni di deterioramento,

Q.

considerando che vi sono sempre notevoli differenze tra le donne e gli uomini in tutti gli altri aspetti relativi alla qualità dell'ambiente di lavoro, ad esempio la conciliazione della vita professionale e della vita privata, l'organizzazione del lavoro che non sfrutta appieno le capacità personali, nonché nell'ambito della sanità e della sicurezza sul lavoro; che i tassi di occupazione delle donne con figli a carico raggiungono solo il 62,4 %, rispetto al 91,4 % degli uomini; che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro à ancora ampiamente caratterizzata da un'elevata e sempre più crescente quota di lavoro parziale, pari al 31,4 % per le donne nell'Unione europea a 27, nel 2007, rispetto al 7,8 % degli uomini, e che il 76,5 % dei lavoratori a tempo parziale sono donne; che anche i contratti di lavoro a tempo determinato sono più frequenti tra le donne (15,1 %, ossia un punto in più rispetto agli uomini); che la disoccupazione di lunga durata è sempre molto più frequente per le donne (4,5 %) che per gli uomini (3,5 %),

R.

considerando che il rischio di povertà è più elevato per le donne che per gli uomini, in particolare per le persone che hanno più di 65 anni (21 %, ossia cinque punti percentuali in più rispetto agli uomini),

S.

considerando che la riconciliazione della vita professionale, familiare e privata resta una questione irrisolta per le donne e per gli uomini,

T.

considerando che le parti sociali svolgono un ruolo importante nel definire e attuare in modo efficace le misure per la parità tra uomini e donne a livello europeo, nazionale, regionale, settoriale e d'impresa,

U.

considerando che la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche tra gli uomini e le donne, in particolare mediante la valorizzazione dell'utilizzo del congedo parentale e di paternità, è una condizione indispensabile per la promozione e la realizzazione della parità tra donne e uomini, e che la mancata inclusione dei congedi di maternità e parentali nel calcolo del tempo di lavoro complessivo è discriminatoria e comporta uno svantaggio per le donne nel mercato del lavoro,

V.

considerando che l'accesso a servizi di cura dell'infanzia, degli anziani e di altre persone non autonome è essenziale per assicurare una partecipazione paritetica degli uomini e delle donne al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione,

W.

considerando che, ai sensi dei regolamenti dei Fondi strutturali, gli Stati membri e la Commissione sono tenuti ad assicurare che la parità fra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano promossi durante le varie fasi di attuazione dei fondi;

1.

si compiace della summenzionata relazione della Commissione sulla parità di genere e ribadisce la doppia natura della politica sulla parità di opportunità a livello dell'Unione europea, che da un lato assicura che la parità tra uomini e donne sia rispettata in tutti gli ambiti politici (integrazione della dimensione di genere) e, dall'altro, riduce, con interventi specifici, la discriminazione nei confronti delle donne, compresi campagne di sensibilizzazione, scambio di buone pratiche, dialoghi con i cittadini e iniziative di partenariato pubblico-privato;

2.

sottolinea l'importanza di combattere la violenza contro le donne per raggiungere la parità fra donne e uomini; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a intraprendere un'azione concertata in tale ambito; esorta la Commissione a esaminare la possibilità di intraprendere nuove misure per combattere la violenza contro le donne;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a unire i loro sforzi nella lotta contro la criminalità organizzata e le reti di traffici, nonché ad adottare e rafforzare misure legislative, amministrative, educative, sociali e culturali volte a scoraggiare la domanda di prostituzione;

4.

invita gli Stati membri a ratificare senza indugio la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

5.

reputa che nel complesso la partecipazione delle donne al processo decisionale, a livello locale, nazionale e dell'Unione europea, sia insufficiente; invita pertanto la Commissione, gli Stati membri e i partiti politici a prendere in considerazione azioni volte a migliorare la situazione; sottolinea, a questo proposito, gli effetti positivi dell'uso delle quote elettorali sulla rappresentanza delle donne;

6.

sottolinea la correlazione fra la partecipazione delle donne alla politica e al processo decisionale e il loro coinvolgimento in ONG e nelle attività della società civile; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere azioni volte a promuovere tale coinvolgimento;

7.

sottolinea l'importanza del coinvolgimento attivo delle donne nei sindacati con compiti incentrati sulla protezione delle donne nel posto di lavoro e sulla concessione alle donne dei diritti che spettano loro;

8.

prende atto dell'importanza del fatto che le donne abbiano il controllo dei propri diritti sessuali e riproduttivi; sostiene pertanto le misure e le azioni volte a migliorare l'accesso delle donne ai servizi della salute sessuale e riproduttiva e ad aumentare la consapevolezza dei loro diritti e dei servizi disponibili;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie ad attuare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche sociali e in materia di occupazione e sicurezza sociale, in particolare nella strategia di flessicurezza, e a combattere ogni forma di discriminazione;

10.

sostiene le misure promosse dal Fondo sociale europeo e dal programma PROGRESS per il periodo 2007-2013 che migliorano la situazione delle donne nel mercato del lavoro e a promuovere ulteriormente la lotta alla discriminazione;

11.

manifesta la sua preoccupazione dinanzi alla mancanza di progressi per quanto riguarda il divario nella retribuzione, nel corso degli ultimi anni; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare le strategie e le azioni in tale ambito e, ove opportuno, a stabilire, in collaborazione con le parti sociali, nuove misure, o nuovi approcci nell'applicazione delle misure esistenti, per migliorare la situazione; a tal riguardo, sostiene la proposta della commissione consultiva per le pari opportunità volta a rendere più rigorosa la legislazione europea applicabile in materia, imponendo ai datori di lavoro l'obbligo di eseguire verifiche sui salari e di elaborare piani d'azione specifici atti a colmare il divario salariale; sottolinea la necessità di un'azione concertata, soprattutto nel contesto del nuovo ciclo della strategia europea per la crescita e l'occupazione, e di principi comuni di flessicurezza;

12.

manifesta preoccupazione per la situazione svantaggiata delle donne nel mercato del lavoro che si traduce in un'acquisizione di meno diritti individuali per quanto riguarda la pensione e altri contributi sociali, in particolare nei sistemi in cui tali diritti sono prevalentemente collegati ai contributi o ai redditi di tipo professionale dell'interessato; sollecita pertanto gli Stati membri ad adottare misure efficaci che garantiscano il rispetto delle norme sociali e un lavoro tutelato da diritti nei diversi settori d'attività, assicurando in tal modo una retribuzione dignitosa ai lavoratori e, in particolare, alle donne, il diritto alla sicurezza e alla salute sul lavoro, alla protezione sociale e alla libertà sindacale e contribuendo ad eliminare la discriminazione tra donne e uomini sul posto di lavoro;

13.

chiede agli Stati membri di sostenere la Commissione nella sua azione di controllo dell'attuazione delle misure nazionali, al fine di valutare il rispetto del principio di parità di trattamento per quanto riguarda, in particolare, i diritti e i regimi pensionistici e di sicurezza sociale;

14.

chiede alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di istituire la giornata internazionale della parità retributiva il 22 febbraio;

15.

è preoccupato a seguito della persistente discrepanza fra il livello d'istruzione delle donne e degli uomini, da un lato, allorché il livello d'istruzione delle donne è superiore rispetto a quello degli uomini, e la situazione sul mercato del lavoro, dall'altro, dove le donne percepiscono salari inferiori, ottengono impieghi più precari e avanzano più lentamente nella carriera rispetto agli uomini; esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare le ragioni di tale situazione e a trovarvi delle soluzioni;

16.

raccomanda agli Stati membri di promuovere con decisione l'uguaglianza di trattamento tra alunni e di prendere misure contro la segregazione lavorativa ancora esistente nel settore dell'istruzione, in cui la percentuale di insegnanti donne nella scuola materna e primaria supera ampiamente la percentuale nelle scuole secondarie, che fanno registrare una presenza maschile più forte e sono più interessanti in termini di riconoscimento, retribuzione e considerazione sociale;

17.

propone alla Commissione di studiare l'approvazione di misure intese a promuovere tra le donne e gli uomini la scelta di itinerari accademici scientifici e tecnologici, al fine di accrescere l'offerta di professioniste nel relativo settore e rispondere alla domanda espressa;

18.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in particolare nei settori in cui sono sottorappresentate, quali l'alta tecnologia, la ricerca, la scienza e l'ingegneria, nonché a migliorare la qualità dell'occupazione delle donne, in particolare mediante programmi di apprendimento e istruzione lungo tutto l'arco della vita e a tutti i livelli; invita la Commissione e gli Stati membri ad utilizzare i Fondi strutturali europei per conseguire questo obiettivo;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare attenzione alla situazione dei coniugi che aiutano nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura, nella pesca e nelle piccole imprese a conduzione familiare, dalla prospettiva della parità fra i generi e tenendo conto del fatto che, rispetto agli uomini, la posizione delle donne è più vulnerabile; invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta di modifica della direttiva 86/613/CEE relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (12), al fine di eliminare la discriminazione indiretta, di sviluppare un obbligo positivo di parità di trattamento e di migliorare la situazione giuridica dei coniugi coadiuvanti;

20.

chiede agli Stati membri di sviluppare la figura giuridica della titolarità congiunta, affinché siano pienamente riconosciuti i diritti delle donne nel settore agricolo, sia loro accordata la relativa protezione in materia di sicurezza sociale e sia assicurato il riconoscimento del loro lavoro;

21.

incoraggia gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità femminile nel settore industriale e a fornire assistenza finanziaria e strutture di consulenza professionale alle donne che costituiscono società, nonché una formazione adeguata;

22.

invita gli Stati membri ad attribuire una particolare attenzione alla disponibilità di strutture a sostegno della maternità per le donne che esercitano un'attività autonoma;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere particolarmente conto della situazione del crescente numero di lavoratori che esercitano un'attività formalmente autonoma, ma che possono in realtà essere classificati come «lavoratori economicamente dipendenti»;

24.

invita gli Stati membri a riconoscere le imprese che attuano misure per promuovere la parità tra le donne e gli uomini e per facilitare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, al fine di favorire le buone pratiche in questo ambito;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire la priorità e a tenere particolarmente conto dei gruppi di donne più vulnerabili, in particolare delle donne disabili, delle donne con persone a carico, delle donne anziane, delle donne appartenenti a minoranze etniche e delle donne immigrate e delle donne detenute, e a elaborare misure specifiche per far fronte alle loro necessità;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare e attuare le misure necessarie per aiutare le donne disabili ad avanzare nei settori della vita sociale, professionale, culturale e politica in cui sono ancora sottorappresentate;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'accesso delle donne immigranti all'istruzione e all'impiego, adottando misure per combattere la duplice discriminazione di cui sono vittime nel mercato del lavoro, creando le condizioni favorevoli per consentire loro di accedere al mercato del lavoro, conciliando vita professionale e vita privata e garantendo loro un'adeguata formazione professionale;

28.

plaude alla consultazione fra la Commissione e le parti sociali, intesa a migliorare il quadro normativo e non normativo per conciliare la vita professionale, familiare e privata; attende con interesse un'analisi di tale consultazione e le proposte a cui darà origine, in particolare le proposte relative al congedo di maternità, al congedo parentale, al congedo di paternità, al congedo di adozione e al congedo per cura di persona a carico; ritiene del resto che l'accordo quadro relativo al congedo parentale possa essere migliorato nei seguenti punti: attuazione di misure di incentivazione volte a incoraggiare i padri a prendere un congedo parentale, rafforzamento dei diritti dei lavoratori che prendono un congedo parentale, maggior flessibilità del regime di congedi, aumento della durata e dell'indennità del congedo parentale;

29.

ricorda che qualsiasi politica in materia di conciliazione della vita professionale e familiare deve basarsi sul principio della libera scelta delle persone ed essere adeguata alle diverse fasi della vita;

30.

invita gli Stati membri a proporre misure specifiche per combattere le ineguaglianze tra donne e uomini, causate da schemi occupazionali interrotti, dovuti in particolare a congedi di maternità o per assistenza a persone a carico, e a ridurre i loro effetti negativi sulla carriera, sulla retribuzione e sui diritti pensionistici;

31.

constata che la conciliazione della vita professionale, privata e familiare è un fattore fondamentale per aumentare l'occupazione e chiede alla Commissione di raccogliere e diffondere le migliori pratiche riguardanti un equilibrio effettivo fra vita professionale e vita privata e un maggiore coinvolgimento degli uomini nella vita familiare;

32.

esorta la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione degli uomini all'attuazione delle politiche per l'uguaglianza di genere, in particolare per quanto riguarda la conciliazione della vita professionale, familiare e privata;

33.

chiede agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di migliorare la disponibilità, la qualità e l'accesso dei servizi per la cura dell'infanzia e dei servizi per la cura delle persone a carico, conformemente agli obiettivi di Barcellona, e in particolare ad assicurare la compatibilità di tali servizi con gli orari di lavoro a tempo pieno degli uomini e delle donne su cui ricade la responsabilità dell'assistenza a bambini e a persone non autosufficienti;

34.

invita i responsabili all'interno delle imprese a inserire nei propri piani di gestione della forza lavoro, misure flessibili di politica familiare volte a facilitare la ripresa lavorativa dopo un'interruzione di carriera;

35.

richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla femminilizzazione della povertà, allorché le donne, in particolare quelle anziane e le madri singole, sono a rischio di esclusione e di povertà, e li esorta a mettere a punto misure volte a prevenire tale tendenza;

36.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto strumenti di formazione e di attuazione per consentire a tutte le parti in causa di introdurre nelle rispettive aree di competenza una dimensione basata sulle pari opportunità fra donne e uomini, compresa la valutazione dell'impatto specifico di politiche sulle donne e sugli uomini;

37.

esorta gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad assicurare un utilizzo efficace degli strumenti esistenti, come i manuali per l'integrazione della prospettiva di pari opportunità fra donne e uomini nelle politiche per l'occupazione della Commissione;

38.

esorta gli Stati membri a garantire una formazione appropriata sull'integrazione della dimensione di genere per i funzionari incaricati dell'attuazione dei programmi comunitari a livello nazionale, regionale e locale;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto una serie di indicatori quantitativi e qualitativi, nonché statistiche basate sul genere, che siano affidabili, confrontabili e disponibili in caso di necessità, da utilizzarsi durante il seguito dell'applicazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, onde tener conto della dimensione di genere e assicurare un'attuazione e un seguito adeguati delle politiche;

40.

plaude all'istituzione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e alla designazione dei membri del suo consiglio di amministrazione, che ha fornito all'istituto un organo decisionale; è tuttavia preoccupato per il ritardo nell'assunzione del direttore dell'istituto ed esorta la Commissione a porre rimedio a tale situazione;

41.

chiede alla Commissione, con il sostegno dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, di includere dati e statistiche provenienti dai paesi candidati all'adesione e da quelli potenzialmente candidati, nelle future relazioni annuali sull'uguaglianza tra donne e uomini;

42.

chiede agli Stati membri di promuovere tra tutta la popolazione la pratica dello sport e di una vita sana, tenendo conto della minore partecipazione delle donne all'attività sportiva;

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(3)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.

(4)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 118.

(5)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 742.

(6)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 56.

(7)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 112.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2007)0423.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0019.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0094.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0102.

(12)  GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.


4.12.2009   

IT

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CE 295/42


Mercoledì 3 settembre 2008
Clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare

P6_TA(2008)0400

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare

2009/C 295 E/12

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali impone alla Comunità e agli Stati membri di tenere in piena considerazione le esigenze relative al benessere degli animali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche per l'agricoltura e la ricerca,

B.

considerando che i procedimenti di clonazione mostrano bassi tassi di sopravvivenza per gli embrioni trasferiti e gli animali clonati, molti dei quali muoiono precocemente per collasso cardiovascolare, immunodeficienze, insufficienza epatica, difficoltà respiratorie, disfunzioni renali e anomalie muscoloscheletriche,

C.

considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso nel suo parere del 2008 che i tassi di mortalità e di morbilità degli animali clonati sono più elevati rispetto a quelli degli animali concepiti per via sessuale, e che i disturbi e gli aborti in fase avanzata della gravidanza possono avere ripercussioni sulla salute delle madri in affitto,

D.

considerando che, dati gli attuali livelli di sofferenza e i problemi di salute delle madri in affitto e degli animali clonati, il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (EGE) contesta la legittimità etica della clonazione di animali a scopi alimentari e ritiene che non vi siano argomentazioni convincenti che giustifichino la produzione alimentare ottenuta dai cloni e dalla loro progenie,

E.

considerando che la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (1) prevede che «non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni» (Allegato, paragrafo 20),

F.

considerando che la clonazione ridurrebbe significativamente la diversità genetica del patrimonio zootecnico, aumentando le probabilità che intere mandrie siano eliminate da malattie alle quali sono suscettibili,

G.

considerando che nel parere scientifico pubblicato il 24 luglio 2008 concernente l'impatto della clonazione animale sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e l'ambiente, l'EFSA ha concluso che vi sono state conseguenze negative, spesso gravi e fatali, sulla salute e il benessere di un significativo numero di cloni,

H.

considerando che, pur mirando la clonazione a produrre copie multiple di animali con tassi di crescita rapidi o ad alto rendimento, i metodi tradizionali di riproduzione selettiva sono già sfociati in disturbi alle zampe e disfunzioni cardiovascolari per i suini in rapida crescita e in zoppia, mastite e abbattimento precoce per i bovini ad alto rendimento; considerando che la clonazione degli animali caratterizzati dalla crescita più rapida o dal rendimento più alto provocherà problemi di livello ancora più elevato per la salute e il benessere degli animali;

I.

considerando che la clonazione costituisce una grave minaccia all'immagine e alla sostanza del modello agricolo europeo che si basa sulla qualità dei prodotti, sui principi ecocompatibili e sul rispetto di standard rigorosi di benessere degli animali, senza dimenticare che l'impatto della clonazione degli animali per scopi alimentari non è ancora stato adeguatamente studiato;

1.

invita la Commissione a presentare proposte volte a vietare a scopi di approvvigionamento alimentare i) la clonazione di animali ii) l'allevamento di animali clonati o della loro progenie, iii) l'immissione in commercio di carne o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie e iv) l'importazione di animali clonati, della loro progenie, del seme e degli embrioni di animali clonati o della loro progenie nonché la carne e i prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie, tenendo conto delle raccomandazioni dell'EFSA e dell'EGE;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23.


4.12.2009   

IT

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CE 295/43


Mercoledì 3 settembre 2008
Impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini

P6_TA(2008)0401

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (2008/2038(INI))

2009/C 295 E/13

Il Parlamento europeo,

visto il trattato CE, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 152,

vista la legislazione comunitaria sui diritti delle donne e la parità tra donne e uomini,

viste la piattaforma d'azione adottata alla quarta conferenza mondiale sulle donne a Pechino il 15 settembre 1995 e la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (1),

vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi dei media audiovisivi) (2),

vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (3),

vista la tabella di marcia della Commissione per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM(2006)0092) e la relativa valutazione d'impatto (SEC(2006)0275),

vista la sua risoluzione del 25 luglio 1997 sulla discriminazione della donna nella pubblicità (4),

vista la risoluzione 1557(2007) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal titolo «Image des femmes dans la publicité»,

visto il Patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0199/2008),

A.

considerando che la socializzazione (attraverso la scuola, la famiglia e l'ambiente socioculturale) è un processo che genera identità e valori, convinzioni e atteggiamenti che conferiscono all'individuo un posto e una funzione nella società in cui cresce e che quello d'identificazione è un concetto chiave per comprendere i meccanismi di questo processo,

B.

considerando che occorre fare di più per promuovere un uso ragionevole e responsabile della televisione e delle nuove tecnologie, in ambito sia scolastico che domestico, fin dai primi anni di vita,

C.

considerando che la pubblicità che presenta messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti basati sul genere e gli stereotipi di genere sotto qualunque forma rappresentano ostacoli per una società moderna e paritaria,

D.

considerando che gli stereotipi possono contribuire a comportamenti che costituiscono altresì vettori di identificazione,

E.

considerando che la pubblicità e il marketing riflettono la cultura e contribuiscono altresì a crearla,

F.

considerando che la pubblicità è una componente dell'economia di mercato ed è uno degli aspetti della realtà cui ciascuno è confrontato nella vita quotidiana,

G.

considerando che la pubblicità può qualche volta presentare la vita reale degli uomini e delle donne in modo caricaturale,

H.

considerando che la discriminazione di genere nei media è tuttora diffusa e che la pubblicità e i media che presentano stereotipi di genere possono essere considerati come parte di tale fenomeno,

I.

considerando che la pubblicità che presenta stereotipi di genere riproduce un'iniqua distribuzione del potere tra i sessi,

J.

considerando che è necessario combattere gli stereotipi di genere a tutti i livelli della società per consentire l'uguaglianza e la cooperazione tra le donne e gli uomini tanto nella sfera privata quanto in quella pubblica,

K.

considerando che gli stereotipi di genere possono contribuire fin dai primi anni di socializzazione del bambino a una discriminazione di genere che consolida il perpetuarsi delle ineguaglianze tra uomo e donna lungo tutto l'arco della vita e l'emergere di comportamenti di segregazione in base al genere,

L.

considerando che lo stereotipo di genere è controproducente e nel mercato del lavoro contribuisce a creare divisioni di genere nell'ambito delle professioni in cui le donne generalmente guadagnano meno degli uomini,

M.

considerando che, per evitare di perpetuare stereotipi di genere, occorre la partecipazione dell'intera società, in quanto si tratta di una responsabilità che dovrebbe essere condivisa tra tutti i soggetti della società,

N.

considerando che occorre eliminare gli ostacoli che si frappongono alla trasmissione di un'immagine positiva dell'uomo e della donna nelle diverse situazioni sociali,

O.

considerando che i bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile, in quanto ripongono la loro fiducia non solo nelle figure di autorità ma anche nei personaggi di racconti, programmi televisivi, libri illustrati, materiale didattico, videogiochi, pubblicità di giocattoli, ecc.; considerando che i bambini imparano imitando e mimando le proprie esperienze e che, per questo motivo, la pubblicità che presenta stereotipi di genere non solo influisce sullo sviluppo individuale, ma accentua anche la percezione per cui il sesso di appartenenza determina cosa è possibile e cosa non lo è,

P.

considerando che la pubblicità sui vari media è parte della vita quotidiana di tutti; che è particolarmente importante che la pubblicità sui media sia disciplinata da norme etiche e/o giuridiche vincolanti e/o dai codici di condotta esistenti che proibiscono la pubblicità che trasmette messaggi discriminatori o degradanti basati sugli stereotipi di genere o che incita alla violenza,

Q.

considerando che una pubblicità responsabile può influire positivamente sulle percezioni della società relativamente a nozioni come «immagine del corpo», «ruoli di genere» e «normalità» e che la pubblicità può essere uno strumento efficace per opporsi e combattere gli stereotipi;

1.

insiste sull'importanza di dare alle donne e agli uomini le stesse possibilità di svilupparsi come individui;

2.

rileva che gli stereotipi di genere esistono ancora in ampia misura malgrado i diversi programmi comunitari volti a conseguire la parità tra i sessi;

3.

osserva che ulteriori ricerche potrebbero illustrare meglio il legame tra la pubblicità che presenta stereotipi di genere e l'ineguaglianza tra i sessi;

4.

esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi delle ricerche in suddetto campo e dei risultati che ne emergono e a provvedere a darne diffusione;

5.

sottolinea l'importanza del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni assunti in virtù del sopra citato Patto europeo per la parità di genere;

6.

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a conformarsi agli orientamenti adottati tramite diversi programmi comunitari, come EQUAL, e alle direttive generali in materia di parità di genere;

7.

invita il Consiglio e la Commissione a monitorare l'attuazione delle vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di discriminazione sessuale e di incitamento all'odio basato sul sesso;

8.

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a lanciare campagne di sensibilizzazione contro gli insulti a sfondo sessista o le immagini degradanti della donna e dell'uomo nella pubblicità e nel marketing;

9.

invita gli Stati membri ad effettuare studi e predisporre relazioni sull'immagine delle donne e degli uomini nella pubblicità e nel marketing;

10.

sottolinea che la presenza di stereotipi negli spot pubblicitari trasmessi durante i programmi per bambini costituisce un vero problema a causa delle sue potenziali ripercussioni sulla socializzazione di genere e, di conseguenza, sul modo in cui i bambini vedono se stessi, i propri familiari e il mondo esterno;

11.

constata che gli sforzi volti a combattere gli stereotipi di genere nei media e nella pubblicità dovrebbero essere affiancati da strategie e misure educative per sensibilizzare i bambini fin dall'infanzia e per sviluppare il senso critico fin dall'età adolescenziale;

12.

insiste sul ruolo fondamentale che deve svolgere il sistema scolastico per lo sviluppo nei bambini di uno spirito critico verso l'immagine e i media in generale, onde prevenire gli effetti sgraditi prodotti dal persistere di stereotipi sessisti nel marketing e nella pubblicità;

13.

constata che è necessario mettere in discussione la suddivisione tradizionale dei ruoli per poter conseguire la parità tra i sessi;

14.

evidenzia in particolare la necessità di eliminare dai testi scolastici, dai giocattoli, dai videogiochi per PC e console, da Internet e dalle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione (TIC) e dalla pubblicità trasmessa dai vari tipi di media, i messaggi che ledono la dignità umana e che contengono stereotipi di genere;

15.

rileva con estrema preoccupazione che l'offerta di prestazioni sessuali sulla stampa, compresi i quotidiani locali, oltre a rafforzare lo stereotipo della donna-oggetto, rende tali messaggi visibili ed accessibili ai minori;

16.

constata che è necessario condurre una formazione continua rivolta ai professionisti dei media e in collaborazione con questi, e azioni di sensibilizzazione della società in merito agli effetti negativi degli stereotipi di genere;

17.

richiama l'attenzione sul fatto che i bambini e gli adolescenti fanno crescente uso della televisione e delle nuove tecnologie, che tale fenomeno inizia in età molto precoce e che la visione televisiva senza supervisione adulta è in aumento;

18.

osserva che la rappresentazione dell'ideale corporeo nella pubblicità e nel marketing può influire negativamente sull'autostima delle donne e degli uomini, in particolare delle adolescenti e di quante sono esposte al rischio di disordini alimentari come l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa; invita i pubblicitari a considerare con attenzione il ricorso a modelle estremamente magre per la pubblicità dei prodotti;

19.

invita gli Stati membri a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non comportino discriminazioni dirette o indirette né contengano alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne;

20.

riconosce il lavoro fin qui svolto dalle autorità di regolamentazione dei media di alcuni Stati membri per esaminare gli effetti degli stereotipi di genere ed esorta le competenti autorità di tutti gli Stati membri a condividere le migliori prassi in materia;

21.

ricorda alla Commissione che la summenzionata direttiva 2004/113/CE, nella prima versione da essa proposta, trattava anche la discriminazione nei mass media; invita la Commissione ad intensificare il suo impegno nella lotta contro questo tipo di discriminazione;

22.

sottolinea la necessità di buoni esempi (da una prospettiva di genere) nel campo dei media e della pubblicità per mostrare che un cambiamento è possibile e auspicabile; ritiene che gli Stati membri dovrebbero ufficializzare l'aggiudicazione di un premio da parte dell'industria pubblicitaria ai propri appartenenti e di un premio da parte del pubblico per i messaggi pubblicitari che si allontanano maggiormente dagli stereotipi di genere per dare un'immagine positiva e valorizzante delle donne, degli uomini e dei rapporti fra i due sessi;

23.

sottolinea la necessità di diffondere i principi della parità di genere nei media tramite pubblicazioni e programmi rivolti a differenti fasce di età e tendenti a far conoscere le migliori prassi e il rispetto per le differenze di genere;

24.

sottolinea la necessità di intrattenere una discussione permanente nella pubblicità e nel marketing e il loro ruolo per quanto riguarda la creazione e il mantenimento di immagini stereotipate di genere;

25.

invita gli Stati membri ad elaborare e lanciare iniziative didattiche informate a uno spirito di tolleranza e di astensione da ogni forma di stereotipo e aventi lo scopo di promuovere la cultura della parità di genere attraverso idonei programmi educativi;

26.

sottolinea che gli stereotipi di genere devono essere eliminati;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(2)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(3)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(4)  GU C 304 del 6.10.1997, pag. 60.


Giovedì 4 settembre 2008

4.12.2009   

IT

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CE 295/47


Giovedì 4 settembre 2008
Detenuti palestinesi nelle carceri israeliane

P6_TA(2008)0404

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla situazione dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane

2009/C 295 E/14

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente,

vista la dichiarazione resa al Parlamento europeo dal Commissario Benita Ferrero Waldner il 9 luglio 2008 sulle condizioni dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane,

visti l'accordo di associazione UE-Israele e i risultati dell'ottava riunione del Consiglio di associazione UE-Israele, tenutasi il 16 giugno 2008,

viste la relazione elaborata dalla sua delegazione ad hoc in visita in Israele e nei Territori palestinesi (30 maggio-2 giugno 2008) e le relative conclusioni,

viste le Convenzioni di Ginevra, in particolare la Convenzione IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949, e segnatamente i suoi articoli da 1 a 12, 27, da 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, da 61 a 77 e 143,

vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,

vista la relazione annuale 2007 del Comitato internazionale della Croce Rossa, e più in particolare la sezione relativa ai Territori palestinesi occupati,

viste le relazioni pubblicate nel 2006, 2007 e 2008 dalla commissione pubblica contro la tortura in Israele, con il contributo finanziario della Commissione europea e di vari Stati membri,

viste le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite sul conflitto in Medio Oriente,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che negli ultimi anni Israele si sta trovando di fronte a molti attacchi terroristici mortali contro la propria popolazione civile e considerando che le autorità israeliane hanno adottato una serie di misure per prevenire tali azioni terroristiche, compreso l'arresto di sospetti militanti palestinesi, ma considerando altresì che la lotta contro il terrorismo non giustifica le violazioni del diritto umanitario,

B.

considerando che attualmente più di 11 000 palestinesi, tra cui centinaia di donne e bambini, sono rinchiusi nelle carceri e nei centri di detenzione israeliani e che la maggior parte di tali detenuti sono stati arrestati nei Territori palestinesi occupati,

C.

considerando che, secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui Israele è parte firmataria, per minori si intendono gli esseri umani di età inferiore ai 18 anni; considerando tuttavia che i minori palestinesi, in base ai regolamenti militari israeliani applicati nei Territori palestinesi, sono considerati adulti a partire dall'età di 16 anni e sono spesso detenuti in condizioni inadeguate,

D.

considerando che 198 palestinesi sono stati liberati dal governo israeliano il 25 agosto 2008 quale gesto di buona volontà e al fine di consolidare la fiducia reciproca e considerando che fra le due parti sono in corso ulteriori trattative per conseguire un accordo più completo sul rilascio di altri prigionieri,

E.

considerando i recenti passi concreti compiuti dal governo di Israele e da quello del Libano per lo scambio di prigionieri con le salme di soldati israeliani,

F.

considerando che circa 1 000 prigionieri sono detenuti in Israele in base a «ordini di detenzione amministrativa», con la possibilità di fare ricorso, ma senza capi d'accusa, senza processo e senza godere del diritto alla difesa e considerando altresì che tali «ordini di detenzione amministrativa» possono essere prolungati per anni, e in taluni casi lo sono,

G.

considerando che le relazioni sui diritti umani indicano che i prigionieri palestinesi sono vittime di abusi e torture,

H.

considerando che per la stragrande maggioranza dei prigionieri palestinesi detenuti in carceri situate nel territorio israeliano, è spesso impossibile o molto difficile esercitare il diritto di ricevere visite da parte delle loro famiglie, nonostante le richieste in tal senso rivolte a Israele dal Comitato internazionale della Croce Rossa,

I.

considerando che la questione dei detenuti ha importanti implicazioni politiche, sociali e umanitarie e che l'arresto di 48 membri eletti del Consiglio legislativo palestinese e di altri consiglieri locali ha gravi conseguenze sull'evoluzione politica nel territorio palestinese occupato, considerando che il «Documento del detenuto», adottato nel maggio 2006 da leader politici palestinesi detenuti di varie fazioni è servito da base per la riconciliazione nazionale ed ha aperto la strada alla costituzione di un governo di unità nazionale,

J.

considerando che le relazioni tra le Comunità europee e Israele, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di associazione UE-Israele, sono basate sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, che costituiscono un elemento essenziale di detto accordo; considerando che il piano d'azione UE-Israele sottolinea il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario fra i valori condivisi dalle due parti;

1.

plaude alla recente decisione del governo israeliano di liberare alcuni prigionieri palestinesi, poiché si tratta di un gesto positivo per rafforzare l'Autorità palestinese e per instaurare un clima di fiducia reciproca;

2.

chiede che Hamas e Israele si attivino ai fini dell'immediata liberazione del caporale israeliano Gilad Shalit;

3.

sottolinea che la questione dei detenuti politici palestinesi ha un notevole impatto tanto sulla società palestinese quanto sul conflitto israelo-palestinese e ritiene che, in tale contesto, il rilascio di un numero considerevole di prigionieri palestinesi nonché il rilascio immediato dei membri del Consiglio legislativo palestinese detenuti tra cui Marwan Barghouti potrebbe rappresentare un passo concreto verso la creazione di un clima di fiducia reciproca al fine di conseguire progressi sostanziali nel quadro dei negoziati di pace;

4.

sostiene le legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza; reputa che tutti i prigionieri debbano essere trattati nel pieno rispetto dello Stato di diritto, il quale rappresenta un aspetto cruciale per un paese democratico;

5.

invita Israele a garantire il rispetto degli standard minimi in materia di detenzione, a istituire dei processi per tutti i detenuti, a porre fine al ricorso alla «detenzione amministrativa» e ad adottare misure adeguate per i minori e per le visite in carcere ai detenuti, in conformità delle norme internazionali, inclusa la Convenzione sui diritti dell'infanzia e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

6.

esprime preoccupazione per la situazione delle prigioniere palestinesi e dei detenuti vulnerabili che, secondo quanto riportato, sono vittime di maltrattamenti e non hanno accesso alle cure sanitarie;

7.

invita l'Autorità palestinese a fare tutto il possibile per evitare atti violenti o terroristici, specialmente ad opera di ex detenuti e, in particolare, ad opera di bambini;

8.

è convinto che il rafforzamento delle relazioni UE-Israele debba essere coerente e collegato al rispetto, da parte israeliana, degli obblighi internazionali di tale paese ai sensi del diritto internazionale;

9.

plaude alla decisione adottata in occasione dell'ottava riunione del Consiglio di associazione UE-Israele di istituire una sottocommissione per i diritti dell'uomo a pieno titolo, in sostituzione dell'attuale gruppo di lavoro sui diritti dell'uomo; chiede di consultare ampiamente e coinvolgere pienamente le organizzazioni per i diritti dell'uomo e le Organizzazioni non governative in Israele e nei Territori palestinesi occupati per quanto attiene al monitoraggio dei progressi compiuti da Israele ai fini del rispetto dei suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo israeliano, alla Knesset, al Presidente dell'Autorità palestinese, al Consiglio legislativo palestinese, all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'inviato del Quartetto per il Medio Oriente, al Presidente dell'Assemblea parlamentare euro-mediterranea, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e al Comitato internazionale della Croce Rossa.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/49


Giovedì 4 settembre 2008
Valutazione delle sanzioni UE in quanto parte delle azioni e delle politiche dell’UE in materia di diritti dell’uomo

P6_TA(2008)0405

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla valutazione delle sanzioni UE in quanto parte delle azioni e delle politiche della UE in materia di diritti dell’uomo (2008/2031(INI))

2009/C 295 E/15

Il Parlamento europeo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,

viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti dell’uomo e i relativi protocolli opzionali,

vista la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e i suoi due protocolli facoltativi,

vista la Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, gli articoli 1 e 25, e gli articoli 39 e 41 del capitolo VII,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (convenzione europea dei diritti dell’uomo) e i suoi protocolli,

vista la Carta di Parigi per una nuova Europa (la «Carta di Parigi»),

visto l’atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 (l’«Atto finale di Helsinki»),

visti gli articoli 3, 6, 11, 13, 19, 21, 29 e 39 del trattato sull’Unione europea (TUE) e gli articoli 60, 133, 296, 297, 301 e 308 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti dell’uomo nel mondo,

viste le sue precedenti discussioni e risoluzioni d’urgenza sui casi di violazione dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello Stato di diritto,

vista la sua risoluzione del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi (1),

visti gli obblighi internazionali della Comunità europea e dei suoi Stati membri, inclusi quelli contenuti negli accordi dell’OMC,

visti l’accordo di partenariato fra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (l’«accordo di Cotonou») (2), in particolare gli articoli 8, 9, 33, 96 e 98, e la revisione di detto accordo (3),

visto il documento del Consiglio dal titolo «Costituzione di una formazione ‘Sanzioni’ del Gruppo dei consiglieri per le relazioni estere (RELEX/Sanzioni)»del 22 gennaio 2004 (5603/2004),

visto il documento del Consiglio dal titolo «Principi di base sul ricorso a misure restrittive (sanzioni)» dell’Unione europea, del 7 giugno 2004 (10198/1/2004),

visti il documento del Consiglio dal titolo «Orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’UE», rivisti da ultimo il 2 dicembre 2005 (15114/2005),

visto il documento del Consiglio dal titolo «Le migliori pratiche dell’UE per l’attuazione effettiva di misure restrittive», del 9 luglio 2007 (11679/2007),

vista la posizione comune 96/697/PESC su Cuba (4), adottata il 2 dicembre 1996,

visti le posizioni comuni del Consiglio 2001/930/PESC relativa alla lotta al terrorismo (5) e 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (6), entrambe del 27 dicembre 2001, nonché il regolamento del Consiglio (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (7),

visti la posizione comune del Consiglio 2002/402/PESC concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e dei Talebani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (8), e il regolamento del Consiglio (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talebani (9), entrambi del 27 maggio 2002,

visto l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (10),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Il ruolo dell’Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (11),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell’uomo e alla democrazia negli accordi dell’Unione europea (12),

visti tutti gli accordi conclusi tra l’Unione europea e i paesi terzi e le clausole relative ai diritti dell’uomo in essi contenute,

vista la sua risoluzione dell’11 ottobre 1982 sull’ importanza delle sanzioni economiche, in particolare dell’embargo commerciale e del boicottaggio, e le loro incidenze sulle relazioni esterne della CEE (13),

vista la sua risoluzione sull’impatto delle sanzioni e, in particolare, degli embarghi sulle popolazioni dei paesi nei confronti dei quali tali misure sono imposte (14), adottata dall’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 1o novembre 2001 a Bruxelles (Belgio),

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell’uomo (15),

vista la risoluzione n. 1597 (2008) e la raccomandazione n. 1824 (2008) sulle liste nere del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Unione europea, adottate dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 23 gennaio 2008,

visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona, il 13 dicembre 2007, la cui entrata in vigore è prevista per il 1o gennaio 2009,

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A6-0309/2008),

A.

considerando che l’articolo 11, paragrafo 1, TUE riconosce il rispetto dei diritti dell’uomo come uno degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e che il nuovo articolo 21 TUE, quale introdotto dall’articolo 1, punto 24), del trattato di Lisbona, sancisce che l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale,

B.

considerando che è prevista l’applicazione di sanzioni nel perseguimento degli obiettivi specifici della PESC, di cui all’articolo 11 TUE, che enumera tra gli altri, la promozione del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo,

C.

considerando che i summenzionati «Principi di base sul ricorso a misure restrittive (sanzioni)» costituiscono il primo documento pragmatico che definisce il quadro entro cui l’Unione europea impone sanzioni, sebbene la pratica di quest’ultima in materia esista fin dall’inizio degli anni ’80 e segnatamente a seguito dell’entrata in vigore del TUE nel 1993; considerando che tale documento stabilisce ufficialmente che le sanzioni costituiscono uno strumento della PESC e rappresenta, di conseguenza, il punto di partenza di una politica dell’Unione europea in materia di sanzioni,

D.

considerando che tale politica di sanzioni si basa principalmente sui seguenti cinque obiettivi della PESC: salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali, l’indipendenza e l’integrità dell’Unione europea conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; rafforzare la sicurezza dell’Unione europea, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; rafforzare la sicurezza dell’Unione in tutti i modi possibili; preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite e l’Atto finale di Helsinki, e con gli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli sulle frontiere esterne; promuovere la cooperazione internazionale; sviluppare e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

E.

considerando che cresce il consenso internazionale quanto al fatto che qualsiasi danno grave e volontario all’ambiente nuoce alla pace e alla sicurezza internazionali e costituisce una violazione dei diritti dell’uomo,

F.

considerando che l’Unione europea si impegna ad applicare sistematicamente le sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e nel contempo impone autonomamente sanzioni in assenza di un mandato del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e nei casi in cui quest’ultimo non sia legittimato ad agire o non possa farlo a causa di una mancanza di consenso tra i suoi membri; sottolineando a tal proposito l’obbligo, sia per le Nazioni Unite che per la Unione europea, di imporre sanzioni conformemente al diritto internazionale,

G.

considerando che la politica di sanzioni dell’Unione europea include quindi le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma che il suo campo d’applicazione e i suoi obiettivi sono più ampi di quelli della politica del Consiglio di Sicurezza (pace e sicurezza internazionali),

H.

considerando che le sanzioni costituiscono uno degli strumenti utilizzabili dalla Unione europea per attuare la propria politica in materia di diritti dell’uomo; ricordando che l’uso delle sanzioni deve essere coerente con la strategia complessiva dell’Unione europea nell’area in questione e rappresentare il tentativo ultimo in ordine di priorità nel fine di perseguire i suoi obiettivi specifici della PESC; considerando che l’efficacia delle sanzioni dipende dalla loro simultanea applicazione da parte di tutti gli Stati membri,

I.

considerando che non esiste una definizione ufficiale di sanzione, né nel diritto internazionale della UE/CE; considerando tuttavia che nel quadro della PESC le sanzioni o le misure restrittive sono, considerate misure che interrompono o riducono, parzialmente o totalmente, le relazioni diplomatiche o economiche, con uno o più paesi terzi, al fine di modificare talune attività o politiche, quali le violazioni del diritto internazionale o dei diritti dell’uomo, oppure le politiche dei governi di paesi terzi, di entità non statali o di persone fisiche e giuridiche,

J.

considerando che le misure restrittive includono una serie di provvedimenti quali l’embargo sulle ami, le sanzioni commerciali, le sanzioni finanziarie/economiche, il congelamento dei beni, il divieto di volo, le restrizioni all’ammissione, le sanzioni diplomatiche, il boicottaggio di manifestazioni sportive e culturali e la sospensione della cooperazione con un paese terzo,

K.

considerando che, in linea con la prassi vigente nell’Unione europea, la presente risoluzione utilizza in maniera indifferenziata i termini «sanzioni» e «misure restrittive»; considerando che la presente risoluzione fa propria la definizione delle misure appropriate di cui all’articolo 96 dell’accordo di Cotonou (16),

L.

considerando che le stesse sanzioni dell’Unione europea si fondano su diverse basi giuridiche, a seconda della precisa natura delle misure restrittive e della natura giuridica delle relazioni con il paese terzo coinvolto nonché dei settori e degli obiettivi in questione; considerando che tali fattori determinano sia la procedura per l’adozione delle sanzioni — che spesso, ma non sempre, richiede una posizione comune PESC e, quindi, l’unanimità in seno al Consiglio — sia la procedura legislativa da seguirsi per rendere le sanzioni giuridicamente vincolanti e applicabili, secondo la procedura usuale di cui all’articolo 301 TCE,

M.

considerando che i divieti di rilascio di visti e gli embarghi sulle armi sono divenuti le sanzioni PESC più frequenti e costituiscono una delle fasi iniziali dell’iter sanzionatorio dell’Unione europea; considerando che queste due misure sono le uniche direttamente applicate dagli Stati membri poiché non richiedono una specifica legislazione in materia di sanzioni ai sensi del trattato CE; considerando, d’altro canto, che le sanzioni finanziarie (congelamento dei beni) e le sanzioni commerciali richiedono l’adozione di una legislazione specifica in materia di sanzioni,

N.

considerando che, conformemente ai suddetti «Principi di base sul ricorso a misure restrittive (sanzioni)» e ai relativi Orientamenti, le sanzioni mirate possono essere più efficaci delle sanzioni più generali e sono pertanto preferibili, in primo luogo perché evitano possibili conseguenze negative su un numero più elevato di persone e, in secondo luogo, perché colpiscono i responsabili o i titolari di cariche e possono quindi risultare più efficaci nell’indurre cambiamenti politici,

O.

riconoscendo l’esistenza di misure che, pur essendo adottate dal Consiglio nelle conclusioni della Presidenza, non sono definite «sanzioni» e differiscono altresì dalle altre misure restrittive elencate tra gli strumenti della PESC,

P.

considerando che le relazioni economiche tra l’Unione europea e i paesi terzi sono spesso disciplinate da accordi settoriali bilaterali o multilaterali che l’Unione europea è tenuta a rispettare quando applica le sanzioni; considerando che l’Unione europea, ove necessario, dovrebbe quindi sospendere o denunciare il relativo accordo prima di comminare sanzioni economiche non compatibili con i diritti concessi al paese terzo coinvolto in virtù di un accordo vigente,

Q.

considerando che le relazioni tra l’Unione europea e i paesi terzi sono spesso disciplinate da accordi bilaterali o multilaterali che consentono a una delle parti di adottare misure appropriate nel caso in cui la controparte violi un elemento essenziale dell’accordo, segnatamente il rispetto dei diritti dell’uomo, del diritto internazionale, dei principi democratici e dello Stato di diritto (la clausola relativa ai diritti dell’uomo), di cui l’Accordo di Cotonou è uno degli esempi più significativi,

R.

considerando che l’introduzione e l’applicazione di misure restrittive deve essere in linea con i diritti umani e il diritto umanitario internazionale, tra cui il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la proporzionalità, e deve prevedere opportune deroghe per tenere conto delle esigenze umane fondamentali delle persone sanzionate, come l’accesso all’istruzione elementare, all’acqua potabile e a cure sanitarie di base, compresi i farmaci di base; considerando che una politica di sanzioni deve tenere pienamente conto delle norme sancite nella Convenzione di Ginevra, nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nonché delle risoluzioni delle Nazioni Unite per quanto riguarda la protezione dei civili e dei minori nei conflitti armati,

S.

considerando che la credibilità dell’Unione europea e dei suoi singoli Stati membri è compromessa quando le sanzioni dell’Unione europea sembrano essere ignorate e considerando che Robert Mugabe era stato invitato a partecipare al Vertice UE-Africa, che si è tenuto a Lisbona l’8 e il 9 dicembre 2007, nonostante fosse stato formalmente bandito da tutti i territori degli Stati membri dell’Unione europea ai sensi della posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (17), ultimamente prorogate dalla posizione comune 2008/135/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2008 (18);

Considerazioni generali in vista di un’efficace politica dell’Unione europea in materia di sanzioni

1.

deplora che a tutt’oggi non sia stato condotto alcun esercizio di valutazione, né studio di impatto della politica UE in materia di sanzioni e che sia pertanto molto difficile misurarne gli effetti e l’efficacia sul campo, e quindi trarre le conclusioni del caso; invita il Consiglio e la Commissione a intraprendere tale attività di valutazione; considera nondimeno che la politica di sanzioni applicata al Sudafrica si è rivelata efficace contribuendo a mettere fine all’apartheid;

2.

ritiene che la disparità delle basi giuridiche per l’attuazione della politica di sanzioni dell’Unione europea, che implica diversi livelli decisionali, in termini di attuazione e il controllo, ostacola la trasparenza e la coerenza della politica dell’Unione europea in materia di sanzioni e, di conseguenza, la sua credibilità;

3.

reputa che l’efficacia delle sanzioni sia tale da presupporre che la loro imposizione sia percepita come legittima dall’opinione pubblica, sia europea, sia internazionale, nonché del paese nel quale si auspicano i cambiamenti; sottolinea che la consultazione del Parlamento nel processo decisionale rafforza tale legittimità;

4.

osserva altresì che le sanzioni possono avere una funzione simbolica, poiché esprimono la condanna morale da parte dell’Unione europea e contribuiscono quindi a rafforzare la visibilità e la credibilità della politica estera dell’Unione europea; consiglia, tuttavia, di non porre troppa enfasi sull’idea di sanzioni come misure simboliche, poiché ciò potrebbe determinarne la totale delegittimazione;

5.

ritiene che il ricorso alle sanzioni debba essere previsto in caso di comportamenti da parte delle autorità, di entità non statali o di persone fisiche e giuridiche, che pregiudicano gravemente la sicurezza e i diritti delle persone, o in caso di assodata interruzione o stallo di tutte le relazioni contrattuali e/o diplomatiche per cause imputabili a terzi;

6.

è del parere che qualsiasi danno volontario e irreversibile all’ambiente costituisca una minaccia per la sicurezza, nonché una violazione grave dei diritti dell’uomo; chiede al Consiglio e alla Commissione, a tal proposito, di includere qualsiasi danno volontario e irreversibile all’ambiente tra le ragioni che possono dar luogo all’adozione di sanzioni;

7.

riconosce che, nel complesso, gli strumenti sanzionatori dell’Unione europea vengono impiegati generalmente in modo flessibile, sulla base di una valutazione caso per caso delle esigenze; deplora, tuttavia, il fatto che l’Unione europea abbia spesso applicato la sua politica sanzionatoria in modo incoerente, riservando un trattamento differenziato a paesi terzi che in realtà hanno una situazione simile in materia di diritti umani e di democrazia, e si sia quindi esposta alla critica di adottare «due pesi e due misure»;

8.

ritiene a tal riguardo che l’applicazione e la valutazione delle sanzioni da parte dell’Unione europea per violazioni di diritti dell’uomo debba in linea di principio prevalere su eventuali pregiudizi derivanti dalla loro applicazione agli interessi commerciali dell’Unione europea e dei suoi cittadini;

9.

si rammarica dell’esistenza di disaccordi all’interno dell’Unione europea sulle politiche nei confronti di un determinato paese, come Cuba, o del fatto che la riluttanza di alcuni Stati membri ad opporsi a importanti partner come la Russia abbia indotto l’Unione europea ad adottare soltanto «sanzioni informali» nelle conclusioni della Presidenza, determinando un’applicazione disequilibrata o incoerente delle sanzioni dell’Unione europea; riconosce, tuttavia, che alcune misure inserite nelle conclusioni del Consiglio, per esempio il rinvio della firma degli accordi con paesi come la Serbia, potrebbero costituire un valido strumento per esercitare pressioni sui paesi terzi affinché cooperino pienamente con i meccanismi internazionali;

10.

ricorda che, nel caso di Cuba, la summenzionata posizione comune adottata nel 1996 e rinnovata periodicamente, implica una roadmap a favore di una transizione pacifica alla democrazia, è pienamente in vigore e non è oggetto di controversie a livello delle istituzioni europee; deplora che non si sia finora verificato nessun miglioramento significativo in materia di diritti umani; prende atto della decisione del Consiglio, del 20 giugno 2008, di abolire le sanzioni informali imposte a Cuba, chiedendo al contempo la liberazione immediata e incondizionata di tutti i prigionieri politici, di facilitare l’accesso ai penitenziari e di ratificare e applicare il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; constata che, fra un anno, il Consiglio deciderà se continuare il dialogo politico con Cuba, in funzione dell’esistenza o meno di miglioramenti significativi in materia di diritti umani; rammenta che la posizione del Consiglio è vincolante anche nei confronti delle istituzioni dell’Unione europea, per il dialogo con le autorità cubane e con i rappresentanti della società civile; ribadisce la propria posizione nei confronti dei vincitori del premio Sakharov, Oswaldo Payá Sardiñas e il gruppo «Damas de Blanco»;

11.

ritiene che l’argomentazione della «inefficacia» delle sanzioni non possa essere addotta a sostegno di una loro revoca e che debba piuttosto essere utilizzata per riorientare e rivalutare le sanzioni stesse; è del parere inoltre che il mantenimento o meno delle sanzioni debba dipendere dal raggiungimento dei loro obiettivi, la cui natura può essere comunque rafforzata o modificata sulla base della loro valutazione; considera che, a tal fine, le sanzioni debbano sempre essere accompagnate da chiari parametri di riferimento;

12.

ritiene che l’efficacia delle sanzioni debba essere analizzata a diversi livelli, in termini sia di efficacia intrinseca delle misure, ossia la loro capacità di esercitare un impatto sulle attività private o professionali delle persone coinvolte in quanto membri di un regime sanzionato o sul funzionamento di quest’ultimo, sia di efficacia politica, ovvero la capacità delle sanzioni di indurre l’abbandono o di modificare le attività o le politiche che ne hanno motivato l’adozione;

13.

considera che per essere efficaci le sanzioni presuppongono la capacità dell’Unione europea di mantenerle nel tempo e deplora, a tale riguardo, l’utilizzo di clausole di revoca automatica del tipo «sunset clauses»;

14.

si esprime contro l’applicazione, in qualsiasi caso, di sanzioni generalizzate ed indiscriminate nei confronti di qualsiasi Paese, poiché tale approccio comporta l’isolamento totale della popolazione; reputa che sanzioni economiche applicate senza coordinamento con altri strumenti politici riescano difficilmente a facilitare le riforme politiche in seno ai regimi sanzionati; insiste, dunque, affinché qualsiasi sanzione adottata contro le autorità statali sia sistematicamente accompagnata da un sostegno alla società civile del paese coinvolto;

Le sanzioni come elemento di una strategia globale in materia di diritti dell’uomo

15.

osserva che la maggior parte delle sanzioni dell’Unione europea vengono imposte per ragioni di sicurezza; sottolinea, tuttavia, che le violazioni dei diritti dell’uomo dovrebbero costituire una base sufficiente per l’applicazione di sanzioni, poiché esse rappresentano parimenti una minaccia alla sicurezza e alla stabilità;

16.

rileva che la principale finalità delle sanzioni è quella di indurre un cambiamento di politica o attività, in linea con gli obiettivi della posizione comune PESC o le conclusioni adottate dal Consiglio, o ancora la decisione internazionale sulla quale si basano le sanzioni;

17.

insiste sul fatto che il Consiglio, adottando i summenzionati «Principi di base sul ricorso a misure restrittive (sanzioni)», si è impegnato ad avvalersi delle sanzioni come elemento di un’impostazione politica integrata e globale; sottolinea, a tal proposito, che tale approccio include parallelamente dialogo politico, incentivi e condizionalità, e che potrebbe altresì comportare, come ultima istanza, il ricorso a misure coercitive, così come previsto dai Principi di base; ritiene che la clausola relativa ai diritti dell’uomo e alla democrazia, il sistema di preferenze generalizzate e gli aiuti allo sviluppo dovrebbero essere utilizzati come strumenti di tale impostazione politica integrata e globale;

18.

sottolinea che l’applicazione della clausola relativa ai diritti dell’uomo non può essere considerata una sanzione totalmente autonoma o unilaterale dell’Unione europea, poiché essa deriva direttamente dall’accordo bilaterale o multilaterale che stabilisce il reciproco impegno al rispetto dei diritti umani; reputa che le misure appropriate prese conformemente a detta clausola riguardino esclusivamente l’esecuzione dell’accordo in questione fornendo alle controparti la base giuridica per la sospensione o l’annullamento dello stesso; considera, di conseguenza, che l’applicazione delle clausole relative ai diritti dell’uomo e le sanzioni autonome o unilaterali siano necessariamente complementari;

19.

si compiace pertanto dell’inserimento sistematico delle clausole relative ai diritti dell’uomo e insiste sull’inclusione di uno specifico meccanismo di esecuzione in tutti i nuovi accordi bilaterali, inclusi gli accordi settoriali, firmati con i paesi terzi; ricorda, a tal proposito, l’importanza delle raccomandazioni formulate per un’attuazione più efficace e sistematica della clausola: elaborazione di obiettivi e di parametri di riferimento e valutazione periodica; ribadisce la richiesta che la clausola attinente ai diritti umani venga applicata attraverso una procedura di consultazione più trasparente tra le parti, compresi il Parlamento europeo e la società civile, che specifichi in dettaglio i meccanismi politici e giuridici da utilizzare qualora una richiesta di cooperazione bilaterale venga sospesa a causa di violazioni ripetute o sistematiche dei diritti umani in spregio del diritto internazionale; appoggia il modello procedurale concordato nell’ambito dell’accordo di Cotonou in reazione a gravi violazioni dei diritti umani, dei principi di democrazia e dello stato di diritto; è dell’avviso che il sistema del dialogo politico intensivo (articolo 8 dell’Accordo di Cotonou) e delle consultazioni (articolo 96 dell’Accordo di Cotonou), prima e dopo l’approvazione di misure adeguate, abbia offerto in numerosi casi uno strumento efficace per migliorare la situazione in loco;

20.

esorta la Commissione e gli Stati membri a non proporre accordi commerciali di libero scambio e/o accordi di associazione — anche se provvisti di clausole sui diritti dell’uomo — ai governi dei paesi in cui, secondo le relazioni dell’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, vengono commesse massicce violazioni degli stessi;

21.

considera che una persistente violazione dei diritti dell’uomo che non dia luogo ad alcuna misura appropriata né restrittiva pregiudica gravemente la strategia dell’Unione in materia di diritti umani, la sua politica di sanzioni e la sua credibilità;

22.

ritiene che una politica delle sanzioni sia molto più efficace quando si inserisce in una strategia coerente in materia di diritti dell’uomo; ribadisce la sua richiesta al Consiglio e alla Commissione di includere in ciascun documento di strategia per paese e negli altri documenti della stessa natura una strategia specifica per quanto concerne i diritti dell’uomo e la situazione in materia di democrazia;

23.

reputa che, nel caso di imposizione di sanzioni, i dialoghi e le consultazioni in materia di diritti dell’uomo debbano necessariamente e sistematicamente includere le discussioni sui progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi e dei parametri di riferimento fissati al momento dell’adozione delle misure restrittive; ritiene, nel contempo, che gli obiettivi raggiunti in occasione dei dialoghi e delle consultazioni in materia di diritti dell’uomo non possano in alcun caso sostituirsi al raggiungimento degli obiettivi che sottendono alle sanzioni;

Azione coordinata della comunità internazionale

24.

è del parere che l’azione coordinata della comunità internazionale abbia un impatto più forte delle azioni disparate e disequilibrate degli Stati o delle entità regionali; apprezza pertanto che la politica sanzionatoria dell’Unione europea debba continuare a basarsi sul principio della preferenza del regime delle Nazioni Unite;

25.

invita il Consiglio, in mancanza di sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a cooperare con Stati sanzionatori non appartenenti all’Unione europea, a condividere le informazioni e a coordinare il lavoro a livello internazionale per prevenire l’elusione delle sanzioni e massimizzare l’efficacia e l’applicazione delle sanzioni UE e di altre sanzioni in conformità con il diritto internazionale;

26.

ritiene che l’Unione europea dovrebbe mirare alla cooperazione con altre organizzazioni regionali come l’Unione Africana e l’Associazione delle Nazioni dell’Asia sud-orientale (ASEAN), al fine di promuovere i diritti umani ed assicurare il coordinamento delle azioni in materia di sanzioni;

27.

esorta l’Unione europea a intraprendere un dialogo sistematico con gli Stati non sanzionatori, al fine di raggiungere una posizione comune sulle misure restrittive, soprattutto a livello regionale; fa notare che, come dimostrato nel caso della Birmania/Myanmar, le sanzioni non determinano spesso il cambiamento di politica o di attività auspicato se la comunità internazionale è divisa e i principali attori non sono coinvolti nella loro applicazione;

28.

chiede al Consiglio e alla Commissione di inserire sistematicamente nell’ordine del giorno dei dialoghi politici con gli Stati non sanzionatori la questione del loro ruolo e della loro influenza presso il regime o gli attori non statali sanzionati, siano essi individui, organizzazioni o imprese;

29.

ritiene che la prospettiva della firma di un accordo di libero scambio con la regione di un paese sanzionato debba essere utilizzata come «carota» e mezzo di pressione e che, in ogni caso, il paese soggetto a un regime sanzionatorio debba essere escluso da un siffatto accordo;

Definizione di chiari processi decisionali, obiettivi, parametri di riferimento e meccanismi di revisione

30.

sottolinea la necessità di un’analisi approfondita di ciascuna situazione specifica prima dell’adozione di sanzioni, al fine di valutare il potenziale impatto delle diverse sanzioni e di individuare le più efficaci alla luce di tutti gli altri fattori pertinenti e di esperienze comparabili; reputa che una siffatta analisi preliminare sia tanto più giustificata, vista la difficoltà di fare marcia indietro dopo aver avviato il processo sanzionatorio senza minare la credibilità dell’Unione europea o il sostegno che l’Unione europea deve apportare alla popolazione del paese terzo sanzionato, tenuto conto altresì della possibilità che le autorità di tale paese strumentalizzino la decisione dell’Unione europea; prende atto al riguardo della prassi corrente secondo cui l’adeguatezza, la natura e l’efficacia delle sanzioni proposte vengono discusse in sede di Consiglio sulla base di una valutazione dei capi missione dell’Unione europea nel periodo interessato, e chiede l’inclusione di una relazione di esperti indipendenti in tale valutazione;

31.

sottolinea, tuttavia, che tale analisi non andrebbe utilizzata per posticipare l’adozione di sanzioni; rileva al riguardo che la procedura in due fasi per l’imposizione di sanzioni nel quadro della PESC offre la possibilità di una reazione politica urgente, inizialmente attraverso l’adozione di una posizione comune da definire dopo un’analisi più approfondita del regolamento che illustri nel dettaglio la natura esatta e l’ambito di applicazione delle sanzioni;

32.

chiede di includere sistematicamente parametri di riferimento chiari e specifici negli strumenti giuridici quali condizioni per la revoca delle sanzioni; insiste in particolare affinché i parametri di riferimento siano definiti sulla base di una valutazione indipendente e non vengano modificati nel tempo in funzione dei cambiamenti politici avvenuti in seno al Consiglio;

33.

invita il Consiglio e la Commissione a istituire un processo esemplare di revisione delle sanzioni, che preveda in particolare l’inserimento sistematico di una clausola di revisione che comporti il riesame del regime sanzionatorio sulla base dei parametri di riferimento definiti e la valutazione del raggiungimento o meno degli obiettivi; insiste sul fatto che le dichiarazioni d’intento o la volontà di instaurare procedure in grado di produrre risultati positivi devono essere accolte in modo favorevole; sottolinea cionondimeno che, in sede di valutazione delle sanzioni, esse non possono in alcun caso sostituirsi al compimento di progressi tangibili e reali in vista del raggiungimento dei parametri di riferimento;

34.

ritiene che l’embargo sulle armi imposto alla Cina dimostri la coerenza e la costanza dell’intervento dell’Unione europea, poiché tale embargo è stato originariamente deciso a seguito del massacro di piazza Tiananmen nel 1989, massacro per il quale l’Unione europea non ha ricevuto alcuna spiegazione, e che non vi sia pertanto alcun motivo di revocarlo;

35.

esorta la formazione «Sanzioni» del Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere (Relazioni estere/Sanzioni) a svolgere appieno il suo mandato; insiste, in particolare, sulla necessità di condurre ricerche prima dell’adozione di sanzioni e, una volta adottato il provvedimento, di fornire periodicamente informazioni aggiornate sugli sviluppi e definire le migliori prassi sull’attuazione e l’esecuzione delle misure restrittive;

36.

riconosce che gli Stati, come anche le organizzazioni internazionali e regionali, devono rendere conto degli atti illeciti a livello internazionale nell’applicazione di sanzioni e sottolinea pertanto la necessità di un meccanismo giudiziale onde garantire il rispetto del diritto internazionale e del diritto umanitario;

37.

chiede che il Parlamento sia coinvolto in tutte le fasi del processo sanzionatorio: il processo decisionale che dà luogo alle sanzioni, la scelta delle sanzioni più adatte alla situazione, nonché la definizione dei parametri di riferimento, la valutazione della loro applicazione nel quadro del meccanismo di revisione e la revoca della sanzione;

Le sanzioni mirate: uno strumento più efficace?

38.

deplora che, in mancanza di una valutazione, sia impossibile giudicare l’efficacia delle misure mirate; riconosce, tuttavia, che la forte preoccupazione umanitaria ha indotto l’Unione europea ad abbandonare le sanzioni di portata economica generale, applicate in passato nel caso dell’Iraq e ad imporre sanzioni più mirate e «intelligenti», volte a esercitare il massimo impatto sul comportamento dei soggetti a cui sono rivolte, riducendo al minimo gli effetti umanitari negativi o le conseguenze per le persone che non sono oggetto della sanzione o i paesi vicini;

39.

ritiene che le sanzioni economiche avulse da altri strumenti politici difficilmente riescano a costringere il regime sanzionato ad apportare importanti cambiamenti politici; sottolinea inoltre che restrizioni economiche di ampia portata possono comportare costi economici e umanitari eccessivamente elevati, ribadisce quindi la sua richiesta di sanzioni economiche più mirate e concepite più attentamente, affinché esercitino il loro impatto soprattutto sui principali leader dei regimi sanzionati e sui responsabili delle violazioni dei diritti umani;

40.

rileva che qualsiasi sanzione economica deve in primo luogo e soprattutto mirare ai settori che non presentano un’elevata intensità di occupazione e sono di rilevanza limitata per le piccole e medie imprese, in quanto queste ultime sono importanti sia per lo sviluppo economico che per la redistribuzione dei redditi;

41.

sottolinea la necessità che le sanzioni in questione siano accompagnate da opportune misure nei confronti degli operatori economici dell’Unione europea che collaborano con tali persone; sottolinea che le sanzioni sulle materie prime, che colpiscono una fonte di reddito specifica o principale di un regime, presentano il rischio di effetti più ampi e indiscriminati sulla popolazione e possono favorire lo sviluppo di un’economia sommersa;

42.

ritiene che sanzioni di natura economica e finanziaria, anche quando mirate, debbano essere applicate da tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono un’attività commerciale nell’Unione europea, inclusi i cittadini di paesi terzi, e i cittadini dell’Unione europea o persone giuridiche registrate o costituite secondo la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea che svolgano attività commerciali al di fuori dell’Unione europea;

43.

invita a limitare l’applicazione delle «deroghe straordinarie» al congelamento dei beni; chiede che si definisca una procedura specifica per le obiezioni nel caso in cui uno Stato membro desideri concedere una deroga specifica al congelamento dei beni: l’efficacia della misura restrittiva, infatti, è compromessa dalla mancanza di una siffatta procedura, dal momento che gli Stati membri sono tenuti solamente a informare la Commissione prima di concedere la deroga;

44.

invita ad adottare un’azione per migliorare l’applicazione delle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea, al fine di garantire che, nella pratica, le misure impediscano ai soggetti e alle entità sanzionati l’accesso globale a tutti i servizi finanziari all’interno della giurisdizione dell’Unione europea, incluso il passaggio attraverso le banche di compensazione dell’Unione europea o l’uso di servizi finanziari nella giurisdizione dell’Unione europea; sottolinea la necessità di una maggiore flessibilità nella distribuzione delle liste di sanzioni, in seno all’Unione europea e in seno agli Stati membri, alle persone su cui incombono gli obblighi di cui nella terza direttiva sul riciclaggio di denaro (19); propone che ciascuno Stato membro designi un’istituzione incaricata di diffondere tali informazioni;

45.

chiede una maggiore cooperazione da parte del Consiglio e della Commissione con gli amministratori e gli azionisti SWIFT in Europa, al fine di ottenere migliori risultati nel congelamento dei conti inclusi nella lista nera e l’eliminazione dei trasferimenti di denaro da e verso tali conti;

46.

invita il Consiglio e la Commissione a vagliare le possibilità e i modi di utilizzo in modo costruttivo dei redditi congelati delle autorità sanzionate, per esempio assegnando le risorse alle vittime di violazioni dei diritti umani o utilizzandole a favore dello sviluppo nel quadro del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unites;

47.

osserva che gli embarghi sulle armi sono un tipo di sanzione elaborato per arrestare il trasferimento di armi e attrezzature militari alle zone di guerra o ai regimi che verosimilmente li utilizzano a scopo di repressione interna o di aggressione nei confronti di un paese straniero, così come sancito nel Codice di condotta sulle esportazioni di armi;

48.

chiede una cooperazione coordinata tra gli Stati membri e la Commissione in merito all’esecuzione degli embarghi dell’Unione europea sulle armi applicati da ciascuno Stato membro;

49.

invita gli Stati membri ad adottare la posizione comune sulle esportazioni di armi che renderà l’attuale Codice di condotta sulle esportazioni di armi giuridicamente vincolante;

50.

esorta vivamente il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a continuare a lavorare per migliorare le capacità di monitoraggio e di esecuzione delle Nazioni Unite e sostiene l’idea di istituire un gruppo permanente presso le Nazioni Unite per valutare il commercio di materie prime nei conflitti e il valore delle relative sanzioni aventi per oggetto tali beni;

51.

ricorda che le restrizioni all’ammissione (divieti di viaggio e divieti di rilascio di visti) costituiscono una delle fasi iniziali dell’iter sanzionatorio dell’Unione europea e comportano il divieto per le persone o le entità non statali presenti sulla lista nera di partecipare alle riunioni ufficiali dell’Unione europea e di recarsi nell’Unione europea per ragioni personali;

52.

constata con preoccupazione che l’osservanza del divieto di rilascio dei visti non è stata ottimale da parte degli Stati membri; invita pertanto gli Stati membri ad adottare un approccio concertato all’applicazione delle restrizioni di viaggio e delle relative clausole di esonero;

Rispetto dei diritti dell’uomo nell’applicazione delle sanzioni mirate nel quadro della lotta contro il terrorismo

53.

tiene conto del fatto che sia le sanzioni antiterrorismo adottate autonomamente dell’Unione europea, sia l’esecuzione da parte di quest’ultima delle sanzioni antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono oggetto di diverse cause all’esame della Corte di giustizia delle Comunità europee del Tribunale di primo grado;

54.

ricorda l’obbligo per gli Stati membri di emettere sanzioni conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, che impone all’Unione il rispetto dei diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; sottolinea che le attuali procedure di redazione delle liste nere, a livello sia dell’Unione europea sia delle Nazioni Unite, sono lacunose sotto il profilo della sicurezza del diritto e dei ricorsi giudiziari; invita il Consiglio a trarre tutte le dovute conseguenze e ad eseguire appieno le sentenze del Tribunale di primo grado per quanto concerne sanzioni autonome dell’Unione europea in materia;

55.

invita il Consiglio e la Commissione a riesaminare l’attuale procedura di inserimento o eliminazione dalle liste nere, al fine di rispettare i diritti umani procedurali e sostanziali delle persone e delle entità incluse negli elenchi e, in particolare, le norme internazionali relative al diritto a un ricorso efficace dinanzi a un organo indipendente e imparziale e a un giusto processo, incluso il diritto a ricevere comunicazione e adeguate informazioni sulle accuse mosse contro la persona o l’entità in questione e le decisioni prese, e il diritto a un indennizzo per qualsiasi violazione dei diritti umani; chiede a tale proposito agli Stati membri dell’Unione europea di promuovere una siffatta revisione nell’ambito dei meccanismi delle Nazioni Unite al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali in sede di applicazione di sanzioni mirate nel quadro della lotta contro il terrorismo;

56.

ritiene che l’articolo 75 TFUE costituisca un’opportunità che il Parlamento europeo dovrebbe cogliere per rimediare alle lacune della pratica attuale in materia d’iscrizione in una lista nera e sostiene tutti i lavori parlamentari in corso finalizzati all’inserimento nell’ordine del giorno del programma legislativo 2009;

57.

si rammarica che nessuno degli organi giudiziari possa valutare l’opportunità delle liste nere, poiché le prove a supporto di tali elenchi si basano innanzitutto su informazioni in possesso dei servizi segreti che agiscono ipso facto in segretezza; ritiene tuttavia che la fondamentale discrezione non debba trasformarsi in impunità nel caso del non rispetto delle leggi internazionali; chiede a tale proposito agli Stati membri di assicurare un efficace controllo parlamentare sul lavoro dei servizi segreti; ritiene a tale riguardo necessario associare il Parlamento europeo ai lavori della Conferenza delle commissioni parlamentari responsabili del controllo sui servizi di informazione e sicurezza degli Stati membri, già operante;

58.

ribadisce ciononostante che il sistema delle liste antiterrorismo, sempre che rispetti l’ultima giurisprudenza della Corte di giustizia, è uno strumento pertinente della politica dell’Unione europea in materia di lotta al terrorismo;

59.

sottolinea che il terrorismo rappresenta una minaccia per la sicurezza e la libertà e sollecita quindi il Consiglio a rivedere e ad aggiornare la lista delle organizzazioni terroristiche tenendo conto delle attività di queste ultime in tutti i continenti;

Per una politica sanzionatoria mista

60.

osserva che l’Unione europea ha sempre promosso un approccio positivo all’uso delle sanzioni, al fine di incoraggiare il cambiamento; sottolinea a tal fine che è importante privilegiare un’azione globale integrata mediante una strategia graduata di pressioni e incentivi;

61.

considera che la strategia di apertura e la politica di sanzioni non si escludano a vicenda; ritiene di conseguenza che la politica dell’Unione europea in materia di sanzioni possa contribuire a migliorare il rispetto dei diritti dell’uomo nello Stato sanzionato se è esplicitamente rivista a favore di una politica di misure positive; osserva, a tal proposito, la serie di sanzioni imposta nei confronti dell’Uzbekistan dal novembre 2007 all’aprile 2008: pur mantenendo per un anno le sanzioni imposte per l’inosservanza dei criteri iniziali relativi alle indagini sul massacro di Andijan e al rispetto dei diritti dell’uomo, il Consiglio ha deciso di sospendere l’applicazione del divieto di rilascio dei visti, lasciando al regime uzbeko sei mesi di tempo per adempiere una serie di criteri relativi ai diritti umani sotto l’incombente minaccia della reintroduzione automatica del divieto di rilascio di visti; osserva che l’assunzione d’impegno e le sanzioni hanno prodotto, insieme, alcuni positivi sviluppi, grazie alla possibile reintroduzione automatica delle sanzioni e alla definizione di precise condizioni; evidenzia che tali condizioni devono essere soddisfatte entro un periodo di tempo limitato ed essere pertinenti al regime sanzionatorio generale;

62.

chiede fin d’ora che le sanzioni siano sistematicamente accompagnate, nel quadro di una strategia multiforme, da misure positive rafforzate, volte a sostenere la società civile, i difensori dei diritti umani e tutti i tipi di progetti che promuovono i diritti umani e la democrazia; chiede che i programmi e gli strumenti tematici (IEDDH (20), attori non statali, iniziativa volta a investire nelle persone), contribuiscano pienamente alla realizzazione di tale obiettivo;

63.

invita il Consiglio e la Commissione a cogliere l’opportunità fornita dalla ratifica del trattato di Lisbona e dalla conseguente creazione del servizio europeo per l’azione esterna, al fine di garantire un’ottimizzazione della coerenza dei diversi strumenti d’azione esterna dell’Unione europea quale elemento chiave per una maggiore efficacia della politica di sanzioni dell’Unione europea;

Raccomandazioni alle istituzioni dell’Unione europe e agli Stati membri

64.

invita il Consiglio e la Commissione a intraprendere una valutazione globale e approfondita della politica di sanzioni dell’Unione europea, per determinarne l’incidenza e individuare le eventuali misure da adottare per rafforzarla; esorta il Consiglio e la Commissione a presentare un programma di siffatte misure; invita la Commissione e il Consiglio a valutare l’impatto delle sanzioni sulla politica di sviluppo dei paesi in questione e sulla politica commerciale dell’Unione europea;

65.

chiede alla Commissione di assicurare che le strategie di assistenza allo sviluppo nell’ambito dello Strumento di cooperazione allo sviluppo e del Fondo europeo per lo sviluppo siano coerenti con il regime di sanzioni esistenti e i dialoghi sui diritti umani; chiede alla Commissione di far sì che le condizioni degli aiuti a titolo del bilancio generale, compresi quelli a favore dei cosiddetti «contratti per gli Obiettivi di sviluppo del Millennio», siano esplicitamente collegate a criteri relativi ai diritti umani e alla democrazia;

66.

chiede al Consiglio e alla Commissione di approfittare dell’opportunità concessa dalla ratifica del trattato di Lisbona, della nomina di un Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza comune — che rivestirà contemporaneamente la carica di vicepresidente della Commissione e presidente del Consiglio «Affari esteri» — e della successiva creazione del Servizio europeo per l’azione esterna, al fine di rendere l’azione esterna dell’Unione europea più coerente e costante, migliorare le competenze dei competenti servizi dell’Unione europea che operano nel settore delle sanzioni e migliorare la cooperazione tra i diversi servizi;

67.

chiede nel contempo una maggiore cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, al fine di garantire un’applicazione più coerente ed efficace delle misure restrittive;

68.

chiede altresì agli Stati membri che siedono nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU di cercare sistematicamente di internazionalizzare le sanzioni emanate dall’Unione europea, conformemente all’articolo 19 del trattato UE;

69.

invita gli Stati membri, ogniqualvolta operino in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a non violare gli obblighi che essi hanno contratto in materia di rispetto dei diritti dell’uomo, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

70.

incarica i suoi organi parlamentari, in particolare le sue delegazioni permanenti e ad hoc, di avvalersi dei loro contatti con i parlamenti nei paesi che non applicano sanzioni per migliorare la comprensione dei regimi di sanzioni dell’Unione europea in vigore in una determinata regione, e di esaminare le possibilità per attuare un’azione di coordinamento destinata a promuovere i diritti umani;

71.

invita la Commissione a istituire una rete di esperti indipendenti incaricata di proporre al Consiglio, in funzione della situazione, le misure restrittive più pertinenti e di redigere relazioni periodiche sull’evoluzione della situazione sulla base dei criteri di riferimento e degli obiettivi stabiliti, nonché, all’occorrenza, di proporre miglioramenti da apportare all’applicazione delle sanzioni; reputa che la costituzione di tale rete migliorerebbe la trasparenza e la discussione sulle sanzioni in generale, oltre a rafforzare anche l’esecuzione e il continuo monitoraggio delle sanzioni in casi specifici; ritiene nel contempo che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più proattivo nella definizione di una chiara politica comunitaria in materia di sanzioni;

72.

ritiene che la legittimità della politica di sanzioni dell’Unione europea, che costituisce un elemento chiave e sensibile della PESC, debba essere rafforzata mediante il coinvolgimento del Parlamento in ogni fase della procedura, e ciò conformemente all’articolo 21 TUE, in particolare nell’elaborazione e applicazione delle sanzioni, sotto forma di consultazione sistematica con il Consiglio e la Commissione e di relazioni provenienti da tali istituzioni; è altresì del parere che il Parlamento debba essere coinvolto nella supervisione del raggiungimento dei parametri di riferimento da parte dei soggetti sanzionati; incarica la sua sottocommissione per i diritti dell’uomo di rendere sistematici e di supervisionare i lavori in tale ambito per tutte le sanzioni i cui obiettivi e criteri di riferimento riguardino i diritti dell’uomo;

*

* *

73.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai Segretari generali delle Nazioni unite e del Consiglio d’Europa.


(1)  GU C 320 del 28.10.1996, pag. 261.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 209 del 11.8.2005, pag. 27.

(4)  GU L 322 del 12.12.1996, pag. 1.

(5)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 90.

(6)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(7)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(8)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(9)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(10)  GU C 98 del 18.4.2008, pag. 1.

(11)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

(12)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

(13)  GU C 292 del 8.11.1982, pag. 13.

(14)  GU C 78 del 2.4.2002, pag. 32.

(15)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 214.

(16)  Il testo dell’Articolo 96 dell’accordo di Cotonou del 23 giugno 2000 recita quanto segue:

Elementi essenziali — Procedura di consultazione e misure appropriate relative ai diritti dell’uomo, ai principi democratici e allo Stato di diritto

1.

Ai fini del presente articolo, s’intende per «parte» la Comunità e gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall’altro.

2.

a)

Se, nonostante il dialogo politico che le parti intrattengono regolarmente, una parte reputa che l’altra non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell’uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all’altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l’altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure adottate o da adottare dalla parte interessata per porre rimedio alla situazione.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione. Le consultazioni iniziano entro 15 giorni dall’invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, esse non superano i 60 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o vi è un’urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

b)

Con l’espressione «urgenza particolare» s’intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente serie e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che richiedono una reazione immediata. La parte che ricorre alla procedura d’urgenza particolare ne informa separatamente l’altra parte e il Consiglio dei ministri, a meno che non le manchi il tempo di farlo.

c)

Con l’espressione «misure appropriate» utilizzata nel presente articolo s’intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e proporzionate alla violazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l’applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l’ultima risorsa.

Se in casi di urgenza particolare vengono adottate misure, esse sono notificate immediatamente all’altra parte e al Consiglio dei ministri. Su richiesta della parte interessata, possono allora essere avviate consultazioni per esaminare in profondità la situazione e, se possibile, trovare una soluzione. Tali consultazioni si svolgono secondo le modalità indicate alla precedente lettera a), secondo e terzo comma.

(17)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(18)  GU L 43 del 19.2.2008, pag. 39.

(19)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(20)  Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/62


Giovedì 4 settembre 2008
Millennio per lo sviluppo — Obiettivo 5: miglioramento della salute materna

P6_TA(2008)0406

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla mortalità materna in vista dell'evento di alto livello sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio, che si terrà il 25 settembre 2008

2009/C 295 E/16

Il Parlamento europeo,

visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), adottati al Vertice del Millennio delle Nazioni Unite nel settembre 2000,

visto il calendario di azioni per gli OSM del Consiglio europeo di giugno 2008 e le sue tappe per il 2010,

in vista dell'evento di alto livello sugli OSM in programma presso la sede delle Nazioni Unite a New York il 25 settembre 2008,

vista la «Relazione della UE sugli obiettivi di sviluppo del Millennio 2000-2004 della Commissione» (SEC(2005)0456),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e del 17 dicembre 2004, in cui veniva confermato il pieno impegno dell'Unione europea con riguardo agli OSM e alla coerenza delle politiche,

viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1959, in base alla quale «devono essere assicurate, al bambino e alla madre, cure speciali e una protezione particolare, comprese cure adeguate nel periodo precedente e seguente la nascita», e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, con la quale gli Stati firmatari si impegnano a «garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali»,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Parità tra donne e uomini ed emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo» (COM(2007)0100),

vista la strategia comune Africa-UE, approvata la vertice Unione europea-Africa tenutosi a Lisbona nel 2007,

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (1),

viste le sue risoluzioni del 12 aprile 2005 sul ruolo dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) (2) e del 20 giugno 2007 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio — bilancio intermedio (3),

viste le sue risoluzioni del 17 novembre 2005 su una strategia di sviluppo per l'Africa (4) e del 25 ottobre 2007 sulla situazione delle relazioni UE-Africa (5),

visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma di azione approvate a Pechino, nonché i successivi documenti finali approvati nel corso delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino+5 e Pechino+10 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma di azione di Pechino, approvati rispettivamente il 10 giugno 2000 e l'11 marzo 2005,

visti le dichiarazioni comuni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» (Consenso europeo in materia di sviluppo) (6), e il Consenso europeo sull'aiuto umanitario (7),

viste le relazioni sullo stato della popolazione mondiale del Fondo demografico delle Nazioni Unite (UNFPA), intitolate rispettivamente «The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and the Millennium Development Goals» (ovvero Promessa di uguaglianza: parità di genere, salute riproduttiva e obiettivi di sviluppo del Millennio) del 2005 e «A Passage to Hope: Women and International Migration» (ovvero Passaggio alla speranza: donne e migrazione internazionale) del 2006,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (8),

visti il protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, noto anche come «Protocollo di Maputo», entrato in vigore il 25 novembre 2005, e il Piano d'azione di Maputo per la messa in atto del quadro strategico continentale per la salute e i diritti in materia sessuale e riproduttiva 2007-2010, approvato nel corso della sessione speciale della Conferenza dei ministri dalla salute dell'Unione africana tenutasi nel settembre 2006,

visti la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) delle Nazioni Unite, svoltasi nel settembre 1994 al Cairo, il programma finale d'azione adottato al Cairo nonché i successivi documenti finali approvati nel 1999 nel corso della sessione speciale delle Nazioni Unite sulle ulteriori azioni per attuare il Programma d'azione della ICPD approvati,

visti il quadro d'azione e le raccomandazioni di Bruxelles sulla salute per lo sviluppo sostenibile, adottati in occasione della prima riunione dai ministri della sanità dei paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a Bruxelles nell'ottobre 2007,

visto il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite (ICESCR), entrato in vigore il 3 gennaio 1976, in particolare l'articolo 12,

vista l'Osservazione generale n. 14 della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali sull'articolo 12 dell'ICESCR (dal titolo: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (ovvero il diritto al miglior stato di salute possibile)),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), entrata in vigore il 3 settembre 1981,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che fra tutti gli OSM quello della salute materna (OSM 5) è il settore in cui si registrano meno progressi, e che pertanto l'OSM 5 è fra gli obiettivi che hanno meno probabilità di essere realizzati entro il 2015, in particolare nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale,

B.

considerando che ogni anno oltre mezzo milione di donne muoiono durante la gravidanza o il parto e che il 99 % di questi decessi si registrano nei paesi in via di sviluppo; considerando che in 20 anni l'incidenza di questi decessi nell'Africa subsahariana è rimasta praticamente immutata, con un tasso di riduzione annua soltanto dello 0,1 %, e che in tale regione per una donna il rischio di morire durante la gravidanza o il parto è di uno su sedici nell'arco della vita; considerando che la mortalità materna è l'indicatore più drammatico delle disuguaglianze sanitarie globali,

C.

considerando che, oltre alla disuguaglianza geografica, l'esperienza e le ricerche in materia rivelano disparità significative nei tassi di mortalità materna in relazione a situazione economica, razza e origine etnica, residenza urbana o rurale, livello d'istruzione e persino divisioni linguistiche o religiose nell'ambito dello stesso paese, anche nei paesi industrializzati, e che la disparità nella mortalità materna è la maggiore tra quelle rilevate da tutte le statistiche sanitarie pubbliche,

D.

considerando che il G8 ha approvato un pacchetto sanitario che contribuirà a formare ed assumere 1,5 milioni di operatori sanitari in Africa e garantirà che l'80 % delle gestanti sia accompagnato durante il parto da un operatore sanitario addestrato; considerando che tale pacchetto include l'impegno a raggiungere l'obiettivo di 2,3 operatori sanitari per 1 000 abitanti in 36 paesi africani in cui si registra una carenza critica; che, tuttavia, non si parla di stanziare i 10 miliardi di dollari che gli attivisti della società civile sostengono sarebbero necessari per salvare la vita di sei milioni di madri e bambini ogni anno,

E.

considerando che la mortalità e la morbilità materna costituiscono un'emergenza sanitaria globale: si stima che ogni anno circa 536 000 donne muoiano durante il parto, mentre una donna su venti subisce gravi complicazioni che vanno dalle infezioni croniche a lesioni invalidanti come la fistola ostetrica o all'invalidità per tutta la vita,

F.

considerando che le ragioni per cui le donne muoiono durante la gravidanza e il parto non sono un mistero — le cause della mortalità materna sono chiare e ben conosciute, così come lo sono i mezzi per evitarla,

G.

considerando che le cause della mortalità materna potrebbero essere prevenute assicurando l'assistenza alla maternità in condizioni di sicurezza, l'accesso ad una contraccezione efficace e la possibilità di aborto legale e sicuro,

H.

considerando che la mortalità materna potrebbe essere prevenuta aumentando l'accesso e il ricorso a metodi di pianificazione familiare, assicurando l'accessibilità e la prestazione di un'assistenza alla maternità sicura e di qualità, in particolare durante la gravidanza, al momento del parto, in caso di cure ostetriche d'urgenza e nel periodo post-parto, e migliorando la salute e lo stato nutrizionale delle donne e la loro posizione nella società,

I.

considerando che questa impostazione preventiva comprende la formazione delle donne e degli operatori sanitari in modo che riconoscano le complicazioni della gravidanza e del parto e ricorrano a cure appropriate, una rete di infrastrutture sanitarie adeguate che possano essere raggiunte in tempi ragionevoli con le infrastrutture e i trasporti disponibili, e la prestazione di cure adeguate in queste infrastrutture sanitarie vicine da parte di personale formato e in presenza di una gestione efficace e della disponibilità di elettricità, acqua e materiali medici, anche nelle zone rurali,

J.

considerando che i decessi per maternità evitabili costituiscono una violazione del diritto alla vita delle donne e delle adolescenti, quale stabilito in vari documenti internazionali sui diritti dell'uomo, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, e che le cause della mortalità e della morbilità materna possono comportare violazioni anche di altri diritti dell'uomo, come il diritto al migliore stato possibile di salute fisica e mentale e il diritto alla non discriminazione nell'accesso alle cure sanitarie di base,

K.

considerando che il diritto all'autodeterminazione sessuale e riproduttiva comprende il diritto a sposarsi, ad avere una famiglia e ad avere rapporti sessuali volontari, nonché il diritto a non subire violenza e coercizione sessuali,

L.

considerando che è responsabilità dei governi fornire, direttamente o tramite terzi, servizi sanitari come diritto dei cittadini, e considerando che anche per i governi che dispongono di risorse limitate è possibile adottare misure immediate che hanno un impatto sulla salute materna,

M.

considerando che, in ultima analisi, le cause alla base della mortalità materna e delle lesioni da parto sono meno verosimilmente di ordine pratico o strutturale ma sono piuttosto sintomatici dello scarso valore e della bassa condizione riconosciuti alle donne, che sono generalmente svantaggiate nella società, e riconoscendo che, in paesi con livelli analoghi di sviluppo economico, quanto più alto è lo status delle donne tanto più basso è il tasso di mortalità materna,

N.

considerando che le donne sono particolarmente vulnerabili durante la gravidanza o il parto a causa di varie forme di discriminazione, come le disparità tra uomini e donne in famiglia, pratiche tradizionali che sono dannose per le donne, le violenze contro le donne, la mancanza di controllo della donna sulla propria salute riproduttiva e i propri diritti riproduttivi, la non accettazione delle neonate femmine e gli stereotipi secondo i quali le donne sono prima di tutto madri e assistenti delle persone anziane o malate; considerando che la CEDAW è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea,

O.

considerando che l'Assemblea generale dell'ONU ha incluso nell'elenco degli OSM «l'accesso universale alla salute riproduttiva entro il 2015» come sotto-obiettivo nell'ambito dell'OSM 5 — mortalità materna,

P.

considerando che la comunità internazionale, in occasione della ICPD, ha promesso nuove risorse, individuando la «salute riproduttiva» (comprendente la pianificazione familiare e i servizi sanitari per la maternità) come priorità essenziale degli sforzi internazionali in materia di sviluppo,

Q.

considerando che non solo il sostegno non è aumentato, ma i finanziamenti complessivi dei donatori per la pianificazione familiare sono oggi molto più bassi rispetto al 1994, essendo passati da 723 milioni USD nel 1995 a 442 milioni USD nel 2004 in cifra assoluta,

R.

considerando che l'Unione europea si è assunta regolarmente e costantemente l'impegno di raggiungere l'obiettivo OSM 5, l'ultima volta nel summenzionato «calendario di azioni per gli OSM» dell'Unione europea del giugno 2008,

S.

considerando che, nonostante la gravità del problema e la violazione di diritti umani, i servizi per la salute materna sono rimasti agli ultimi posti dell'agenda internazionale, relegati in secondo piano dagli interventi per malattie specifiche, e ciò ha portato all'emarginazione della mortalità materna, mentre l'alta incidenza di HIV ha contribuito alla stasi o al deterioramento dei progressi verso la riduzione della mortalità e della morbilità materna;

1.

esprime forte preoccupazione per il fatto che la riduzione della mortalità materna (nell'ambito dell'OSM 5) è l'unico OSM per cui non solo non sono stati compiuti progressi dal 2000, in particolare nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale, ma si registrano oggi dati uguali a quelli di 20 anni fa;

2.

osserva che oltre all'istruzione, anche l'emancipazione delle donne contribuisce significativamente al miglioramento della salute materna (OSM 5);

3.

invita il Consiglio e la Commissione, in vista dell'evento ad alto livello delle Nazioni Unite sugli OSM, a dare priorità alle azioni volte a realizzare l'OSM 5 (miglioramento della salute materna);

4.

invita il Consiglio e la Commissione a ridurre la disparità fra i tassi di mortalità materna dei paesi industrializzati e quelli dei paesi in via di sviluppo, attraverso maggiori investimenti e azioni per il miglioramento delle risorse umane destinate alla salute, nonché attraverso maggiori risorse e maggiore impegno per rafforzare i sistemi sanitari e le infrastrutture sanitarie di base, ivi comprese dotazioni per il monitoraggio, la supervisione, le funzioni sanitarie pubbliche di base, l'azione comunitaria e altre necessarie funzioni di supporto;

5.

invita il Consiglio e la Commissione a intensificare gli sforzi per eliminare le mortalità e la morbilità materna evitabili sviluppando, attuando e valutando regolarmente delle «road map» e dei piani d'azione per la riduzione dell'incidenza globale di tale mortalità e morbilità, basati su un'impostazione equa, sistematica e permanente, incentrata sui diritti umani, e adeguatamente sostenuti e agevolati da forti meccanismi istituzionali e finanziamenti;

6.

invita il Consiglio e la Commissione ad ampliare la fornitura di servizi sanitari per la maternità nel contesto dell'assistenza sanitaria primaria, sulla base del concetto della scelta informata, dell'educazione alla maternità sicura, di un'assistenza prenatale focalizzata ed efficace, di programmi nutrizionali per la madre, di un'adeguata assistenza al parto che eviti un eccessivo ricorso al parto cesareo e assicuri le emergenze ostetriche, di servizi di invio a centri idonei per le complicazioni della gravidanza, del parto e dell'aborto, e dell'assistenza sanitaria e pianificazione familiare post-natali;

7.

invita il Consiglio e la Commissione a promuovere l'accesso di tutte le donne a informazioni e servizi esaurienti in materia di salute sessuale e riproduttiva;

8.

invita il Consiglio e la Commissione ad adottare e sviluppare gli indicatori e i parametri già collaudati per la riduzione della mortalità materna (compresi gli stanziamenti di aiuti pubblici allo sviluppo) e a stabilire meccanismi di monitoraggio e di trasparenza che possano portare ad un miglioramento costante delle politiche e dei programmi esistenti;

9.

invita il Consiglio e la Commissione a garantire che i servizi di assistenza per la salute riproduttiva siano forniti a prezzi modici e siano disponibili, accessibili e di buona qualità, e a dedicare il massimo delle risorse disponibili alle politiche e ai programmi in materia di mortalità materna;

10.

invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare la raccolta di dati affidabili e tempestivi per orientare l'attuazione delle misure di lotta alla mortalità e morbilità materna;

11.

invita il Consiglio e la Commissione a rendere possibili la formazione, la creazione di capacità e la disponibilità di infrastrutture per una quantità adeguata di personale ostetrico qualificato, e a garantire che tutte le donne e le ragazze incinte abbiano accesso a tale personale e che le «road map» e i piani d'azione nazionali riflettano questo obiettivo;

12.

invita a potenziare gradualmente i programmi sanitari nazionali di test per l'HIV prima e nel corso della gravidanza, di terapia antiretrovirale per le donne incinte HIV-positive e di misure preventive contro l'HIV quali campagne d'informazione e azioni d'educazione;

13.

sollecita l'Unione europea a restare all'avanguardia degli sforzi per sostenere i diritti alla salute sessuale e riproduttiva mantenendo i livelli di finanziamento per l'attuazione del Programma d'azione dell'ICPD, e lamenta il fatto che l'Africa subsahariana, avendo i livelli più elevati di mortalità materna, abbia anche il tasso più basso del mondo dell'uso di contraccettivi (19 %), mentre il 30 % dei decessi da maternità nella regione sono provocati da aborti eseguiti in modo non sicuro;

14.

ritiene che per raggiungere gli obiettivi OSM sull'accesso universale alla salute riproduttiva entro il 2015 occorra aumentare il livello di finanziamento dell'Unione europea, altrimenti le donne continueranno a morire per la gravidanza e per cause connesse;

15.

invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare programmi e politiche che intervengano sui fattori di base — determinanti ai fini sanitari — che sono essenziali per prevenire la mortalità materna, come la partecipazione ai processi decisionali riguardanti la salute, l'informazione sulla salute sessuale e riproduttiva, l'alfabetizzazione, la nutrizione, la non discriminazione e le norme sociali alla base della parità di genere;

16.

invita il Consiglio e la Commissione a seguire i progressi compiuti nella riduzione della mortalità materna, a partecipare attivamente alle iniziative globali come il «Conto alla rovescia per il 2015», a condividere le migliori pratiche sui programmi e le politiche in questo campo e a incoraggiare un continuo sforzo di miglioramento;

17.

sollecita gli Stati membri dell'Unione europea a non fare marcia indietro sugli impegni di finanziamento per la realizzazione degli OSM, in particolare l'OSM 5, e invita la Presidenza del Consiglio ad assumere la guida e a dare il buon esempio assicurando che siano disponibili finanziamenti adeguati e preventivabili e che si intensifichino gli sforzi al fine di salvare vite umane;

18.

ricorda l'impegno degli Stati membri a raggiungere entro il 2015 un livello di aiuto pubblico allo sviluppo pari allo 0,7 % del reddito nazionale lordo, e invita gli Stati membri che non sono attualmente sulla strada giusta ad intensificare i loro sforzi;

19.

invita i paesi che non hanno ancora introdotto un divieto delle pratiche e tradizioni nocive quali la mutilazione genitale femminile ad assumere iniziative e a sostenere campagne d'informazione al riguardo;

20.

invita la Commissione ad assicurare che i contratti OSM siano prevalentemente concentrati sui settori della salute e dell'istruzione;

21.

deplora il divieto, sostenuto dalle chiese, di usare contraccettivi, dal momento che l'uso del preservativo e fondamentale per la prevenzione di malattie e gravidanze indesiderate;

22.

condanna la norma USA «Global Gag» che impedisce alle ONG straniere che beneficiano di finanziamenti USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale) per la pianificazione familiare di utilizzare i propri fondi non statunitensi per fornire servizi abortivi legali, consulenza medica o aborti su richiesta medica.

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Unione interparlamentare e al Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0103.

(2)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 311.

(3)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 232.

(4)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 475.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2007)0483.

(6)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(7)  GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/67


Giovedì 4 settembre 2008
Commercio dei servizi

P6_TA(2008)0407

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sul commercio dei servizi (2008/2004(INI))

2009/C 295 E/17

Il Parlamento europeo,

visto l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) entrato in vigore nel gennaio 1995,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei» (COM(2007)0183),

vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del CARIFORUM, dall'altra (COM(2008)0155),

vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del CARIFORUM, dall'altra (COM(2008)0156),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale — aspetti esterni della competitività (1),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati (2),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea (3),

vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sulle relazioni economiche e commerciali con l'Associazione dei paesi del sud-est asiatico (ASEAN) (4),

vista la sua risoluzione del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong (5),

vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale (6),

vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA (7),

vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina (8),

vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India (9),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0283/2008),

A.

considerando che l'Unione europea è l'attore più competitivo nel commercio dei servizi; che è il maggiore esportatore del mondo e il maggior fornitore di servizi, con oltre il 28 % delle esportazioni mondiali complessive, e che ha pertanto un forte interesse a garantire l'apertura di nuovi mercati di beni, servizi e investimenti,

B.

considerando che nel 2007 la percentuale totale del PIL dell'Unione europea a 25 rappresentata dal settore dei servizi era pari al 75 %; considerando che nel 2007 la quota del PIL rappresentata dai servizi era pari a circa il 78 % in America settentrionale, al 52 % in Africa e al 60 % in Asia,

C.

considerando che il commercio dei servizi corrisponde attualmente al 25 % del commercio mondiale, che il settore ha tuttavia un enorme potenziale e al suo interno vengono creati più posti di lavoro che in qualsiasi altro comparto economico,

D.

considerando che lo sviluppo di un'occupazione di qualità va di pari passo con l'aumento quantitativo dei posti di lavoro; rileva che è nel settore dei servizi che si creano il maggior numero di lavori a tempo parziale e che è necessario che lo sviluppo di tale settore economico rispetti le raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL),

E.

considerando che il sistema commerciale multilaterale, regolamentato dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), rimane lo strumento più efficace per conseguire un commercio equo dei beni e dei servizi a livello mondiale, mediante la messa a punto di norme adeguate e la garanzia della loro osservanza; considerando che il ruolo dell'OMC nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) deve prendere in considerazione la diversa natura del settore dei servizi, che non si presta a calcoli quantitativi del proprio grado di liberalizzazione o delle rimanenti barriere commerciali,

F.

considerando che il GATS è e deve rimanere il quadro multilaterale per la regolamentazione del commercio dei servizi; che ciò non preclude agli Stati e soprattutto all'Unione europea la possibilità di negoziare accordi bilaterali con elenchi di impegni specifici di più ampio respiro; considerando, tuttavia, che gli accordi bilaterali possono avere conseguenze negative sul progresso e sull'importanza del quadro multilaterale,

G.

considerando che un'infrastruttura efficiente dei servizi è un prerequisito per il successo economico; che l'accesso ai servizi di livello mondiale aiuta gli esportatori e i produttori di beni e servizi dei paesi in via di sviluppo a sfruttare appieno la loro forza competitiva; che molti di questi paesi, grazie agli investimenti e alle competenze provenienti dall'estero, sono riusciti a progredire anche sui mercati internazionali dei servizi; considerando che la liberalizzazione dei servizi è diventata oggi un elemento chiave di molte strategie di sviluppo,

H.

considerando che gli ostacoli al commercio e le barriere «dopo le frontiere» non solo limitano il commercio dei beni ma influiscono molto negativamente anche sui servizi e sugli appalti pubblici,

I.

considerando che l'apertura del mercato dei servizi prevede una netta distinzione tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo nonché tra i singoli paesi in via di sviluppo, al fine di tenere in considerazione i diversi livelli di sviluppo,

J.

considerando che alcuni paesi in via di sviluppo, e in particolare quelli meno sviluppati, dovrebbero potenziare la loro governance e creare strutture e infrastrutture efficienti finalizzate a incrementare gli scambi e a espandere i mercati dei servizi,

K.

considerando che per il Parlamento è importante avere accesso in tempo utile ai testi dei vari mandati di negoziato conferiti alla Commissione;

Osservazioni generali

1.

ricorda che un commercio internazionale al servizio dello sviluppo e della riduzione della povertà deve altresì contribuire al progresso sociale e al lavoro dignitoso; che le regole del commercio devono rispettare le norme sociali definite dall'OIL; che la lotta contro tutte le forme di sfruttamento sul posto di lavoro (divieto del lavoro forzato e in particolare del lavoro minorile), nonché il rispetto delle libertà sindacali sono essenziali per mettere a punto scambi equilibrati nell'interesse di tutti; ribadisce la necessità di esaminare l'interazione tra il commercio e le questioni sociali;

2.

richiama l'attenzione sull'elevato livello della competitività esterna dei fornitori dell'Unione europea di servizi; invita la Commissione a perseguire, in tutti i negoziati commerciali, un'apertura progressiva e reciproca dell'accesso al mercato dei servizi nonché una politica volta ad aumentare la trasparenza e la prevedibilità delle norme in materia e accompagnata da regole e sanzioni severe per contrastare la corruzione e i monopoli, affinché i cittadini e gli imprenditori di entrambe le parti che aderiscono ad un accordo possano avere accesso a una gamma più ampia di servizi;

3.

riconosce appieno la distinzione esistente tra la diversa natura dei servizi, in particolare la necessità di fare una distinzione tra servizi commerciali e servizi non commerciali; sottolinea la necessità di un approccio differenziato all'apertura dei mercati dei servizi di interesse generale;

4.

ricorda che la Commissione deve tener conto degli interessi dei diversi Stati membri e dei paesi in via di sviluppo, nonché delle ineguaglianze economiche tra categorie di cittadini, nel negoziare gli elenchi di impegni;

5.

ritiene che un mercato interno efficiente nel settore dei servizi sia importante per la competitività globale delle imprese dell'Unione europea; sottolinea che, in tale prospettiva, è importante applicare e recepire in modo tempestivo e corretto la legislazione comunitaria, compresa la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (10);

6.

sottolinea che il settore dei servizi può fornire numerose soluzioni ai problemi ambientali e ritiene che i servizi costituiscano uno dei principali elementi di valore aggiunto nell'esportazione del know-how dell'Unione europea; ribadisce che è necessario tener conto dell'importanza del settore dei servizi nel mettere a punto una politica per lo sviluppo sostenibile;

7.

si compiace dell'enfasi posta dalla Commissione sulla necessità di fare in modo che i consumatori possano beneficiare degli effetti positivi della globalizzazione; sottolinea come una concorrenza leale, abbinata ad un elevato livello di protezione dei consumatori, sia di fondamentale importanza per far sì che i consumatori possano godere dei vantaggi dei mercati liberalizzati dell'Unione;

8.

è convinto che i servizi svolgano un ruolo chiave in qualsiasi economia e ritiene che una più ampia apertura di accesso al mercato dei servizi che tenga conto delle diverse realtà economiche sia pertanto importante non solo per i paesi sviluppati ma anche per i paesi in via di sviluppo;

9.

sottolinea che l'Unione europea deve tenere in considerazione i diversi gradi di sviluppo quando richiede la deregolamentazione e la liberalizzazione dei servizi, e sottolinea pertanto che l'Unione europea non dovrebbe imporre un modello universale agli altri paesi;

10.

ritiene che, per raggiungere risultati positivi, la liberalizzazione di un nuovo settore dei servizi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, debba necessariamente essere accompagnata da nuove regolamentazioni e da meccanismi di supervisione e di attuazione che consentano di limitare gli effetti negativi sulla popolazione e sull'ambiente nonché gli abusi di posizione dominante o di concentrazione,

11.

è consapevole del fatto che le nuove regole proposte in materia di regolamentazione interna verranno aggiunte al GATS sotto forma di allegato e richiederanno una modifica dell'accordo; invita la Commissione a tenere informato il Parlamento circa le attività del gruppo di lavoro del GATS sulla regolamentazione interna e a sottoporre al Parlamento qualsiasi decisione in merito a una modifica dell'accordo GATS in virtù della procedura di codecisione;

12.

riconosce la sovranità degli Stati e il loro conseguente diritto a elaborare norme in tutti gli ambiti relativi ai servizi, in particolare quello dei servizi pubblici, indipendentemente dagli impegni assunti nel quadro del GATS, a condizione che tali accordi siano conformi all'articolo VI del GATS sulla regolamentazione interna; ritiene che il mercato dei servizi necessiti di norme chiare e giuridicamente inequivocabili per operare con efficienza;

13.

fa notare che, in termini di efficienza, il vantaggio che si otterrebbe con l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza, accompagnata da misure normative interne, consentirebbe ai paesi meno sviluppati di offrire una gamma più ampia di servizi ai loro cittadini; ribadisce l'importanza di garantire servizi pubblici universali, accessibili e sostenibili ad un prezzo contenuto e caratterizzati da standard qualitativi elevati;

14.

sottolinea che occorrono norme e standard per disciplinare la liberalizzazione; incoraggia a conformarsi agli standard ambientali e qualitativi in modo ragionevole e obiettivo, senza creare inutili barriere al commercio;

15.

si compiace del fatto che la Commissione abbia reso noto il pacchetto di offerte della Comunità nell'ambito dei negoziati GATS in corso; ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe consultarsi più specificamente con il Parlamento europeo e le sue commissioni interessate in merito agli attuali sviluppi;

16.

sottolinea che lo scambio di servizi è in larga misura un trasferimento di conoscenze tra i paesi e che, pertanto, la libertà di tali scambi è fondamentale per qualsiasi strategia di sviluppo in quanto consente di trasferire il know-how in modo approfondito, rapido ed efficace;

17.

riconosce che alcuni dei problemi relativi all'equità e alla trasparenza della fornitura dei servizi in taluni paesi in via di sviluppo insorgono spesso con la complicità di imprese dei paesi sviluppati;

18.

invita la Commissione ad elaborare una visione d'insieme dettagliata di specifici settori dei servizi quali, ad esempio, il settore del software, degli audiovisivi, della logistica e dei servizi finanziari, che svolgono un ruolo chiave in alcuni paesi in via di sviluppo e che vengono erogati e distribuiti su scala mondiale; chiede inoltre alla Commissione un'analisi dettagliata di come questo abbia effetti sul mercato europeodei servizi;

19.

invita la Commissione ad effettuare un'analisi dettagliata dei principali servizi di estrazione di dati («data mining») che operano su scala globale; chiede inoltre alla Commissione informazioni dettagliate circa l'ubicazione, gli operatori, la portata e la qualità del servizio in tale settore;

Il round di Doha per lo sviluppo e il GATS

20.

si richiama all'articolo XIX del GATS secondo cui i membri partecipano a cicli successivi di negoziati, che cominciano al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC e si tengono in seguito periodicamente nell'intento di giungere progressivamente ad un grado sempre più elevato di liberalizzazione; ricorda che i negoziati si inseriscono nel quadro del principio dell'impegno unico e devono quindi essere bilanciati rispetto agli interessi invocati in altri settori negoziali;

21.

ricorda che i principi del GATS non vietano né la privatizzazione né la deregolamentazione; sottolinea che di conseguenza ogni Stato ha la facoltà di liberalizzare qualsiasi settore dei servizi; evidenzia che gli elenchi del GATS riportano gli impegni vincolanti di ciascun membro dell'OMC in relazione al commercio dei servizi e che ogni membro è libero di aprire il proprio mercato oltre gli impegni assunti nel GATS a condizione che rispetti il principio della nazione più favorita sancito nell'articolo II o l'articolo V del GATS sull'integrazione economica;

22.

ricorda che il round di Doha per lo sviluppo deve concentrarsi sullo sviluppo e, quindi, che i negoziati sul commercio dei servizi devono assecondare gli interessi dell'Unione europea e al tempo stesso la crescita economica dei paesi più poveri;

23.

sottolinea la necessità di lasciare ai paesi in via di sviluppo un margine politico nella scelta del grado di reciprocità nell'apertura degli scambi, al fine di proteggere i più vulnerabili consentendo loro di decidere da soli la portata e il ritmo della propria liberalizzazione;

24.

prende atto della richiesta avanzata dai paesi in via di sviluppo nei confronti dell'Unione europea e degli USA in particolare affinché migliorino le offerte nella Modalità 4; ritiene necessario che si individui il giusto equilibrio per soddisfare entrambe le parti; esorta la Commissione a comunicare al Parlamento eventuali modifiche rispetto alle richieste originali;

Accordi bilaterali e regionali

25.

esorta alla chiarezza e all'ambizione negli impegni relativi agli accordi commerciali bilaterali e regionali futuri e in quelli attualmente in corso di negoziato; sottolinea l'importanza di inserire in tali accordi commerciali clausole in materia di diritti dell'uomo e norme sociali;

26.

prende atto dei risultati conseguiti nell'Accordo di partenariato economico con il Forum degli Stati ACP dei Caraibi (CARIFORUM); ritiene che il commercio dei servizi rappresenti uno strumento di sviluppo a condizione che esistano regole interne per disciplinare i servizi solide e trasparenti; chiede che siano garantiti per tutti servizi pubblici universali, accessibili, sostenibili e ad un prezzo ragionevole, nonché standard qualitativi elevati;

27.

rileva che il capitolo relativo agli investimenti dell'accordo di partenariato economico con il CARIFORUM garantisce agli investitori esteri i vantaggi previsti, per effetto degli impegni sottoscritti nel quadro di tale accordo;

28.

sostiene nello specifico l'intesa sulla Modalità 4 dell'accordo UE-CARIFORUM; ritiene che questo sia un mezzo per evitare la fuga dei cervelli;

29.

ritiene, in relazione ai negoziati dell'accordo di libero scambio UE-ASEAN, che gli aspetti dell'accordo relativi agli appalti, agli investimenti e ai servizi pubblici dovrebbero riconoscere il diverso livello di sviluppo dei membri dell'ASEAN e rispettare il diritto di tutti i partecipanti a regolamentare i servizi pubblici, soprattutto quelli relativi alle esigenze di base; ciò, tuttavia, non deve impedire alle imprese private di equilibrare le carenze laddove lo Stato non sia in grado di fornire i servizi richiesti dai cittadini;

30.

è consapevole, in relazione ai negoziati dell'accordo di libero scambio UE-Corea, delle difficoltà con cui si scontrano le imprese estere nell'accesso al mercato coreano dei servizi, compresi quelli bancari, assicurativi, delle telecomunicazioni, delle agenzie di stampa e della consulenza legale; esorta inoltre la Commissione, nel momento in cui affronterà la questione nei negoziati sul relativo accordo, a tener conto di crescenti timori espressi all'interno dell'UE riguardo alle conseguenze di una liberalizzazione del settore bancario e assicurativo non accompagnata da una sana e trasparente regolamentazione interna, conseguenze che potrebbero innescare una crisi;

31.

sottolinea, in relazione ai negoziati dell'accordo di libero scambio UE-India, l'importanza del partenariato con l'India e la necessità di ottenere un accordo ambizioso che preveda impegni concreti e ampi, con il minor numero possibile di restrizioni sull'accesso al mercato indiano attraverso tutte le modalità di fornitura; rileva che la liberalizzazione degli scambi nei servizi dovrebbe essere pari almeno al 90 % in termini sia di copertura di settore sia di volume degli scambi, in linea con i requisiti di copertura sostanziale di cui all'articolo V del GATS; fa presente che le restrizioni sono particolarmente forti nei servizi finanziari, dei valori mobiliari, di contabilità, delle telecomunicazioni, della distribuzione, postali, di corriere e legali;

32.

è preoccupato, in relazione al negoziato di un accordo di libero scambio UE-Consiglio di cooperazione del Golfo per il livello di trasparenza e di responsabilità nell'ambito dei servizi finanziari e, in particolare, degli investimenti realizzati dai fondi sovrani («sovereign wealth funds»);

Questioni settoriali specifiche

33.

rileva che nessun membro dell'OMC ha finora assunto impegni nel settore della distribuzione dell'acqua; sottolinea che l'eventuale assunzione di un impegno in tal senso non preclude allo Stato la possibilità di fissare livelli di qualità, sicurezza, prezzo o altri obiettivi politici ritenuti adatti, e che i fornitori esteri e locali dovrebbero rispettare le stesse regole;

34.

sottolinea l'importanza dei servizi culturali, quali il settore audiovisivo, musicale ed editoriale, sia per le industrie dell'Unione che per i nostri partner commerciali; esorta la Commissione a garantire che gli scambi nell'ambito dei servizi culturali siano meglio equilibrati, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

35.

sottolinea che in particolare il settore del turismo contribuisce notevolmente all'economia di numerosi paesi in via di sviluppo; ritiene essenziale pertanto che l'Unione fornisca un sostegno attraverso la cooperazione allo sviluppo e l'assistenza tecnica;

36.

ritiene che, sulla base di prestabilite norme interne solide e trasparenti, un'apertura prudente e graduale del mercato dei servizi finanziari nei paesi in via di sviluppo può offrire ai cittadini e agli imprenditori l'accesso ai fondi per creare posti di lavoro a livello locale e alleviare la povertà, poiché non sarebbero più costretti a dipendere da monopoli o istituzioni statali;

37.

ritiene che, al fine di aumentare la sua competitività esterna, l'Unione europea debba adottare misure nell'ambito della politica commerciale per rafforzare la sicurezza delle transazioni elettroniche e del commercio e migliorare la protezione dei dati;

38.

rileva che i servizi, in particolare i servizi finanziari, interessano vari settori di competenza e sottolinea che la presente risoluzione pone l'accento sullo scambio di servizi, vale a dire sul conseguimento dell'accesso ai mercati attraverso la loro spontanea apertura mediante il metodo di contrattazione basato sulla domanda e sull'offerta; suggerisce di trattare nella sede opportuna temi come la vigilanza finanziaria, la regolamentazione e altre questioni legate ai vari aspetti dei servizi finanziari;

39.

sostiene vivamente la convinzione della Commissione secondo cui l'accesso al mercato e il libero scambio di servizi costituiscono una componente fondamentale dell'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione; sottolinea che l'apertura dei mercati, unitamente ad uno scambio di servizi libero, equilibrato e regolamentato, presenta vantaggi per tutti i paesi e le regioni partecipanti;

40.

rileva che le imprese dell'Unione europea sono sempre più attive a livello internazionale, che la crescita economica globale è trainata in larga misura da paesi terzi e che un migliore accesso al mercato contribuirebbe quindi al rafforzamento della competitività;

41.

ritiene che lo scambio di servizi sia un necessario complemento allo scambio di beni ma che essi non dovrebbero essere considerati distinti l'uno dall'altro;

42.

ritiene che l'economia dei servizi sia diventata il settore economico quantitativamente più importante nelle economie dell'OCSE e che un aumento degli scambi e della disponibilità dei servizi rafforzerà la crescita economica e agevolerà la crescita e lo sviluppo delle imprese, migliorando i risultati di altri comparti, in quanto i servizi forniscono fattori produttivi intermedi fondamentali, soprattutto in un mondo globalizzato sempre più interconnesso;

43.

riconosce che l'accesso al mercato nel settore dei servizi rappresenta un processo difficile nell'ambito dei negoziati attualmente in corso in seno all'OMC sull'Agenda di Doha per lo sviluppo; invita la Commissione a perseguire l'elaborazione di un pacchetto equilibrato che preveda un'offerta ambiziosa nel settore dei servizi, soprattutto in quello dei servizi finanziari, in cui l'industria dell'Unione presenta un bagaglio competitivo di conoscenze e un notevole potenziale di crescita; rileva che il rispetto di regole e norme è necessario per evitare la creazione di barriere non tariffarie, che possono risultare sensibili nel settore dei servizi;

44.

invita la Commissione a tenere pienamente conto, nei negoziati commerciali, dell'esistenza dei servizi d'interesse generale e del potenziale impatto dell'apertura dei mercati sulla loro organizzazione;

45.

rileva che, per quanto riguarda i servizi finanziari, il mercato dell'Unione europea è uno dei più aperti a livello mondiale, ma sottolinea che l'Unione deve prefiggersi un approccio più aggressivo ed equilibrato nei negoziati sugli scambi di servizi e sostenere i principi di apertura, sviluppo e reciprocità;

46.

sottolinea quanto sia importante che le autorità competenti nel settore dei servizi finanziari stiano al passo con tutti gli sviluppi dei mercati dei servizi finanziari europei e globali; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il quadro regolamentare europeo nonché a intensificare il dialogo normativo tra l'Unione europea e i suoi partner commerciali allo scopo di ridurre le barriere commerciali;

47.

invita la Commissione a controllare le pratiche «offshore» dei paesi terzi che pregiudicano un'apertura reciprocamente benefica dei mercati;

48.

invita gli Stati membri a collaborare con la Commissione ad una politica commerciale più integrata e coerente, in particolare nel campo degli investimenti; sottolinea come gli Stati membri non debbano enfatizzare i rischi legati agli investimenti esteri, ma perseguire un'effettiva apertura delle loro economie e un approccio comune nell'ambito dei fondi sovrani; prende atto della necessità di valutare questioni come la sicurezza degli approvvigionamenti, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti esteri effettuati da enti statali nel settore energetico, e rammenta che tale valutazione non può essere utilizzata come una misura protezionistica;

49.

richiama l'attenzione della Commissione sui rischi potenziali, in materia di rispetto delle norme sulla concorrenza in seno all'Unione europea, connessi alla mancanza di reciprocità nell'accordo OMC sugli appalti pubblici;

50.

chiede alla Commissione di rafforzare la lotta alla contraffazione soprattutto via Internet, anche favorendo una migliore cooperazione fra le amministrazioni nazionali e rafforzando gli strumenti per l'osservazione e la valutazione della contraffazione; chiede inoltre alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta intesa a fornire alla Comunità e ai suoi Stati membri dati qualitativi e statistici a livello europeo sulla contraffazione soprattutto via Internet;

51.

condivide il forte sostegno della Commissione ai negoziati multilaterali sul commercio, ma rileva che nell'ambito degli scambi di servizi, soprattutto per quanto concerne i servizi finanziari, gli accordi di libero scambio potrebbero essere adeguati meglio ai fini dell'accesso al mercato; ritiene che al momento di adottare in via definitiva accordi completi di partenariato economico con i paesi ACP, essi potrebbero riguardare non soltanto i beni ma anche i servizi e gli investimenti, tuttavia solo se tali paesi lo desiderano;

52.

sottolinea che un efficace accesso al mercato dei servizi finanziari crea migliori opportunità di concorrenza, trasparenza e diversificazione; rileva che, soprattutto nelle economie emergenti, un efficace accesso al mercato potrebbe comportare un più forte sviluppo dei mercati finanziari locali, a vantaggio delle imprese che intendono stabilirvisi, nonché offrire ai consumatori una più vasta scelta e prodotti migliori;

53.

invita la Commissione, alla luce della scarsa capacità finanziaria, amministrativa e istituzionale dei paesi ACP, a garantire il rispetto delle norme stabilite a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari al momento dei negoziati e dell'applicazione degli accordi commerciali con i paesi che sono ritenuti dei paradisi fiscali;

54.

ritiene che, in particolare, l'accesso ai servizi finanziari (microcredito, accesso a conti bancari e servizi bancari di base, credito ipotecario, leasing e factoring, assicurazioni, pensioni nonché bonifici nazionali e internazionali) sia necessario ai fini di un impegno dei singoli cittadini in attività economiche di base nei paesi in via di sviluppo e invita pertanto la Commissione a promuovere un migliore accesso al mercato dei servizi finanziari in tali paesi e a incoraggiare una sana regolamentazione prudenziale, lo sviluppo di mercati competitivi e l'istruzione in materia di servizi finanziari;

*

* *

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Organizzazione mondiale del commercio e ai relativi Stati membri.


(1)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0053.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0629.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0195.

(5)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(6)  GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.

(7)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.

(8)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.

(9)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400.

(10)  GU L 376 del 29.12.2006, pag. 36.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/74


Giovedì 4 settembre 2008
Politica europea dei porti

P6_TA(2008)0408

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 su una politica europea dei porti (2008/2007(INI))

2009/C 295 E/18

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Comunicazione su una politica europea dei porti» (COM(2007)0616),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari» (COM(2006)0275),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su «Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari» (1),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2008 sulla politica europea del trasporto sostenibile tenendo conto delle politiche europee dell'energia e dell'ambiente (2),

vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (4),

vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (5),

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (6),

visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0308/2008),

A.

considerando che il tema dell'accesso al mercato dei servizi portuali è stato oggetto di dibattito in seno al Parlamento e che, in seguito, la Commissione ha avviato un'ampia consultazione delle parti interessate,

B.

considerando che la succitata comunicazione della Commissione su una politica europea dei porti non propone misure nuove sull'accesso al mercato dei servizi portuali,

C.

considerando che la dimensione internazionale di questo settore implica una politica europea dei porti a livello comunitario che sfrutti i vantaggi comparativi geopolitici di questi ultimi,

D.

considerando l'importanza che i porti rivestono non solo per il trasporto marittimo, fluviale e intermodale in Europa, ma anche in quanto assi economici e mezzi d'integrazione della popolazione,

E.

considerando che, alla luce dei suoi obiettivi di accrescere la competitività del trasporto marittimo e fornire servizi moderni di elevata qualità, la politica europea dei porti dovrebbe promuovere i quattro principi seguenti: sicurezza, tempestività dei servizi, basso costo, rispetto per l'ambiente,

F.

considerando le diverse sfide che i porti europei dovranno affrontare in futuro, in particolare per quanto concerne l'ambiente, la globalizzazione, lo sviluppo sostenibile, l'occupazione e le condizioni sociali, segnatamente in materia di sicurezza e apprendimento permanente, il finanziamento, l'accesso al mercato e l'amministrazione, nonché le misure anticoncorrenziali e discriminatorie intraprese dai paesi non appartenenti all'Unione europea nei mercati geografici di rilievo,

G.

considerando che la scarsità di territori adatti allo sviluppo di porti in Europa e la rarità e fragilità degli habitat naturali evidenziano l'importanza per il legislatore di assicurare un equilibrio e una chiarezza giuridica in relazione ai suoi obblighi ambientali, economici e sociali,

H.

considerando le notevoli differenze esistenti nel settore portuale europeo e la forte crescita attesa nei prossimi anni,

I.

considerando che l'allargamento del canale di Panama avrà un impatto che finirà probabilmente per accentuare l'attuale tendenza alla crescita delle dimensioni delle navi,

J.

considerando l'importanza che infrastrutture moderne e collegamenti efficaci con l'entroterra e le isole rivestono per i porti;

1.

accoglie con favore la suddetta comunicazione della Commissione su una politica europea dei porti;

2.

si compiace dell'approccio che la Commissione ha seguito nell'elaborare tale comunicazione, in particolare per quanto riguarda l'ampio processo di consultazione avviato durante la sua preparazione;

3.

accoglie con favore l'interesse che la Commissione ha riservato a strumenti giuridici non vincolanti quali la pubblicazione di orientamenti e la rimozione degli ostacoli amministrativi;

4.

ricorda l'importanza fondamentale del settore portuale nell'Unione europea sotto i profili economico, commerciale, sociale, ambientale e strategico;

5.

ritiene che il ruolo della Commissione sia importante al fine di garantire che tutti i porti europei siano in grado di sviluppare appieno il proprio potenziale;

6.

approva l'intenzione della Commissione di pubblicare orientamenti sull'applicazione della normativa ambientale comunitaria nel caso dello sviluppo dei porti e delle loro infrastrutture, dato che l'obiettivo principale è proteggere l'ambiente marino e le aree circostanti ai porti; esorta la Commissione a pubblicare tali orientamenti prima della fine del 2008;

7.

ritiene che i porti e la natura possano coesistere in modo sostenibile, dal momento che la distruzione della natura comporta spesso danni economici per altri settori quali il turismo, l'agricoltura e la pesca, e invita pertanto il Commissario per i trasporti a lavorare in stretto collegamento con il Commissario per l'ambiente per elaborare e applicare la normativa comunitaria e gli orientamenti sui porti e le questioni ambientali;

8.

ritiene che l'obiettivo di detti orientamenti debba essere quello di far fronte al problema dell'insicurezza giuridica risultante da talune direttive nel settore dell'ambiente e in questo modo di attuare efficacemente la politica ambientale, tenendo conto della specificità dei porti nell'Unione;

9.

sottolinea la necessità di coinvolgere le autorità portuali e locali nella redazione dei piani di gestione dei bacini fluviali nonché dei porti marittimi per quanto riguarda la qualità delle acque, conformemente alla direttiva 2000/60/CE;

10.

richiama l'attenzione sulla necessità che gli enti territoriali sostengano gli sforzi compiuti per ridurre le emissioni di CO2 provocate dalle navi e dai trasporti terrestri e aerei, attuando piani di gestione della qualità dell'aria e conformandosi alla Convenzione Marpol e alla direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (7);

11.

sottolinea la necessità di sviluppare una politica europea integrata che rafforzi la competitività regionale e la coesione territoriale tenendo conto di aspetti sociali, ambientali, economici e di sicurezza sull'insieme del territorio, attraverso la creazione di partenariati interistituzionali, intersettoriali e multiterritoriali;

12.

rileva che la Commissione è preoccupata per la distribuzione dei flussi di traffico in Europa e richiama l'attenzione sulla diversità esistente nel settore portuale e sulla crescita dei porti di piccole e medie dimensioni in Europa; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe tener conto dei grandi cambiamenti che si verificheranno nel traffico marittimo internazionale in seguito allo sviluppo tecnologico ed economico, all'allargamento del canale di Panama e all'aumento della grandezza e della capacità delle navi, che avranno senza dubbio un impatto rilevante sul settore;

13.

richiama l'attenzione sulla dimensione territoriale dello sviluppo dei porti europei, in particolare sulla necessità di una cooperazione e coordinamento transfrontalieri tra le regioni portuali limitrofe; sottolinea l'importanza della politica europea di vicinato e della strategia regionale per il Mediterraneo, il Mar Baltico e il Mar Nero; si compiace della proposta della Commissione di compilare un inventario dei problemi riscontrati fra i porti dell'Unione europea e quelli degli Stati limitrofi;

14.

invita la Commissione a monitorare sistematicamente lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie di gestione impiegate a livello internazionale nei porti e nei servizi portuali, nei terminal per il trasporto di merci, di passeggeri e per il trasporto terrestre, al fine di promuovere politiche e iniziative per sviluppare i porti comunitari e migliorarne l'efficienza e la produttività, a beneficio degli stessi e degli utenti;

15.

è dell'avviso che i cambiamenti tecnologici necessari per consentire ai porti intermedi di far fronte alle sfide di un maggior volume di traffico avranno importanti conseguenze finanziarie per le regioni interessate; ritiene che tali regioni dovrebbero poter utilizzare a tal fine i fondi strutturali, specialmente per finanziare l'acquisizione di impianti tecnologici avanzati, creare posti di lavoro in settori innovativi e riabilitare le zone urbane liberate dal trasferimento delle attività portuali all'esterno delle città;

16.

è del parere che la certezza giuridica del quadro normativo comunitario nel campo marittimo, derivante dal quadro normativo internazionale, dipenda da una rapida approvazione del pacchetto marittimo Erika III;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la cooperazione fra i porti europei; sottolinea in tale contesto il ruolo che i porti svolgono sul piano dell'economia regionale del loro entroterra; a questo proposito rileva che lo sviluppo armonioso dei porti è un elemento chiave della politica marittima integrata dell'Unione;

18.

sottolinea il ruolo sociale e culturale dei porti per la popolazione dell'entroterra e ritiene essenziale sensibilizzare il pubblico sull'importanza dei porti come mezzi di sviluppo;

19.

è dell'avviso che il trasporto marittimo e fluviale non possano essere considerati separatamente dal trasporto terrestre e aereo e che il legame con l'entroterra rivesta enorme importanza per il successo commerciale di un porto e che sia pertanto necessario stabilire l'interconnessione fra i porti, le piattaforme logistiche interne e gli «interporti»; in questo senso ritiene altresì che sarebbe auspicabile una partecipazione co-modale dei porti per quanto riguarda la rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) e i futuri corridoi verdi comunitari per assicurare un migliore utilizzo delle capacità di trasporto nei settori del cabotaggio e del trasporto fluviale, nonché il loro collegamento con modi di trasporto terrestre e aereo, in modo da assicurare una politica dei trasporti coerente ed efficace;

20.

sostiene pertanto l'intenzione della Commissione di valutare lo stato dei collegamenti dei porti con l'entroterra, le necessità in materia e le loro incidenze sull'equilibrio dei flussi di traffico, in occasione del riesame intermedio della RTE-T nel 2010 (8);

21.

ritiene che uno degli obiettivi del riesame intermedio della RTE-T nel 2010 debba essere quello di integrare il trasporto marittimo e fluviale al trasporto terrestre attraverso i porti europei;

22.

invita le autorità regionali interessate ad attuare una politica dei trasporti più orientata al multimodale che consenta lo sviluppo del trasporto per ferrovia e per vie navigabili, parallelamente a quello autostradale, nonché l'effettiva connessione delle zone portuali con la RTE-T e un più efficace collegamento dei porti con l'entroterra, in particolare attraverso l'utilizzo della ferrovia e delle vie marittime interne;

23.

constata che i porti europei entrano in concorrenza con quelli di paesi terzi che non sono soggetti alle stesse regole applicabili ai porti dell'Unione europea e devono inoltre far fronte a politiche economiche discriminatorie (ad esempio politiche tariffarie discriminatorie) attuate dai paesi confinanti con l'Unione;

24.

invita la Commissione a riesaminare le questioni di sicurezza portuale e a tenere presente il maggiore costo relativo alla competitività dei porti comunitari;

25.

apprezza l'intenzione della Commissione di compilare un inventario dei problemi incontrati in tale ambito dai porti europei e invita la Commissione ad esaminare la possibilità di creare un registro per affrontare in modo specifico i problemi derivanti dalla concorrenza con i porti non appartenenti all'Unione europea, nonché le misure anticoncorrenziali e discriminatorie intraprese dai paesi confinanti con l'Unione europea;

26.

sottolinea la necessità di sviluppare la cooperazione con i paesi terzi al fine di preparare e presentare programmi per lo sviluppo, il coordinamento e il trasferimento delle conoscenze fra i porti limitrofi;

27.

è dell'avviso che la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un programma comunitario sul rinnovo delle navi da trasporto, in particolare di quelle destinate al cabotaggio e al trasporto fluviale;

28.

ritiene che le nuove tecnologie, e specialmente l'informatica, siano elementi cruciali che consentono ai porti europei, già soggetti a pressioni dovute alla concorrenza con porti di paesi terzi ma anche, per alcuni porti, alla mancanza di spazio per svilupparsi, di accrescere la loro efficienza e redditività;

29.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad accelerare, attraverso gli organismi idonei, l'applicazione di sistemi di pilotaggio a distanza al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza della gestione del traffico nei porti così come nelle aree di rada;

30.

incoraggia la Commissione a portare avanti la ricerca e l'innovazione in questi settori mediante programmi quadro dell'Unione e invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca nel settore della sicurezza, allo scopo di ridurre per quanto possibile il numero di incidenti, in quello della logistica, al fine di migliorare l'utilizzazione dello spazio nei porti, e nel settore dell'ambiente, in modo da ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento provocato dai rifiuti;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare le proposte presentate all'Organizzazione marittima internazionale per sostituire l'attuale carburante con il diesel entro il 2020, nonché la possibilità di includere il settore marittimo nel sistema di scambio delle quote di emissioni;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente il continuo miglioramento della flotta del servizio di ricerca e salvataggio («Search and Rescue»— SAR) e delle altre funzionalità SAR nei porti, ai sensi delle convenzioni SOLAS (salvaguardia della vita umana in mare) e SAR, e a rafforzare ulteriormente la cooperazione fra i centri di coordinamento del soccorso marittimo;

33.

ritiene che sia necessario sviluppare ulteriormente i programmi «nave pulita» e «porto pulito»;

34.

chiede alla Commissione e al settore in questione di incoraggiare le compagnie marittime a ridurre il numero di container trasportati a vuoto e ad utilizzare appieno tale capacità e di sostenere le iniziative che perseguono tale obiettivo (ad esempio mediante programmi di ricerca), tenendo conto delle esigenze specifiche e reali dei clienti e riducendo l'impatto ambientale;

35.

si compiace dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa sulla creazione di uno spazio europeo del trasporto marittimo senza barriere e ritiene che tale proposta debba mirare a garantire un'equa concorrenza fra il trasporto marittimo e il trasporto terrestre nell'Unione;

36.

raccomanda quindi che le merci sdoganate per la Comunità siano esentate da qualsiasi controllo doganale nel trasporto marittimo a corto raggio nella Comunità e che, per quanto possibile, vengano create zone portuali separate per il traffico intracomunitario e quello internazionale e si proceda alla semplificazione del trasporto interno, alla standardizzazione e all'identificazione di container speciali;

37.

invita la Commissione a rivedere e migliorare le politiche per lo sviluppo e il sostegno del trasporto marittimo a corto raggio;

38.

invita la Commissione ad esaminare la possibilità di prevedere un documento di trasporto unico per i container nella Comunità, in modo da semplificare le procedure amministrative;

39.

invita la Commissione ad effettuare uno studio sui fondi assegnati dai poteri pubblici ai porti mercantili europei allo scopo di individuare eventuali distorsioni della concorrenza e a precisare negli orientamenti sugli aiuti di Stato quali tipi di aiuto forniti alle autorità portuali debbano considerarsi aiuti di Stato; ritiene che gli eventuali investimenti delle autorità pubbliche nello sviluppo dei porti non dovrebbero essere considerati aiuti di Stato qualora siano direttamente destinati a miglioramenti sul piano ambientale o alla riduzione della congestione e alla diminuzione del trasporto stradale di merci, soprattutto se ritenuti essenziali per garantire la coesione sociale, economica e territoriale (p. es. per le isole), a meno che non sia un singolo utente od operatore a beneficiarne;

40.

esorta la Commissione a pubblicare orientamenti sugli aiuti di Stato a favore dei porti nel 2008 e ritiene che tali orientamenti dovrebbero trattare delle aree portuali in quanto tali, apportando una distinzione fra infrastrutture di accesso e di protezione e infrastrutture e sovrastrutture legate al progetto, senza fare distinzione fra le varie categorie di porto;

41.

approva l'estensione degli obblighi in materia di trasparenza enunciati dalla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (9), ma invita la Commissione a prendere in considerazione una soglia minima ridotta di entrate annuali piuttosto che un obbligo assoluto;

42.

prende atto, in particolare, dell'analisi fatta dalla Commissione sulle concessioni portuali e invita la Commissione a tener conto dell'importanza che un certo grado di flessibilità in questo ambito riveste per le autorità portuali, segnatamente per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni legate a grandi investimenti, ma è dell'avviso che tale flessibilità non debba essere usata per impedire la concorrenza all'interno dei porti;

43.

ritiene che sia estremamente importante mantenere un equilibrio fra la libera prestazione dei servizi e le richieste specifiche dei porti, pur sottolineando la necessità di cooperazione fra i settori pubblico e privato al fine del loro ammodernamento;

44.

incoraggia il ricorso ai programmi di cooperazione territoriale europea della politica di coesione e ai programmi di cooperazione della politica di prossimità e di allargamento dell'UE, come pure l'attuazione per quanto possibile da parte della Commissione, degli Stati membri e delle autorità regionali interessate di una strategia transfrontaliera di utilizzo delle capacità esistenti nel contesto del cofinanziamento delle infrastrutture portuali;

45.

sostiene fermamente il ruolo dei porti gestiti da trust a livello locale e senza fini di lucro ed esorta le autorità locali, regionali, nazionali e comunitarie a intraprendere azioni per impedirne il disfacimento, dato che i benefici che apportano alle comunità limitrofe a livello sociale, ricreativo e turistico vanno oltre la loro originaria funzione economica;

46.

desidera vivamente ricordare che, nel quadro di una riflessione esauriente sull'Europa e la sua politica marittima, l'Europa del diporto svolge un ruolo importante in termini di sviluppo economico locale, poiché i porti turistici sono non solo una vetrina verso l'entroterra e uno strumento turistico forte che va nel senso di una scoperta del porto e dei suoi dintorni, ma anche un servizio di approvvigionamento essenziale per gli esercizi commerciali di prossimità;

47.

si compiace dell'accento posto sul dialogo nel settore portuale; incoraggia la creazione di un comitato europeo del dialogo sociale e ritiene che esso dovrebbe occuparsi di argomenti legati ai porti, compresi i diritti dei lavoratori, le concessioni e la convenzione n. 152 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1979 sulla sicurezza e l'igiene negli impianti portuali;

48.

sottolinea l'importanza di assicurare e mantenere il livello più alto possibile di formazione per i lavoratori portuali; sostiene la volontà della Commissione di fornire ai lavoratori portuali una qualifica di base reciprocamente riconosciuta per favorire la flessibilità nel settore; a tale proposito, quale primo passo, ritiene che dovrebbe essere effettuato un raffronto fra i diversi sistemi esistenti di qualifica professionale dei lavoratori portuali; ritiene tuttavia che tale qualifica di base non debba avere l'effetto di abbassare il livello medio di qualifica dei lavoratori portuali in uno Stato membro;

49.

propone che il futuro comitato del dialogo sociale tratti, insieme alle parti sociali, le questioni delle qualifiche professionali e della formazione permanente;

50.

incoraggia la Commissione a promuovere lo scambio di buone pratiche nel settore portuale in generale e, in particolare, per quanto concerne l'innovazione e la formazione dei lavoratori al fine di migliorare la qualità dei servizi e la competitività e richiamare maggiori investimenti;

51.

accoglie con favore l'introduzione della Giornata marittima europea, il 20 maggio, e in particolare è favorevole a indire una giornata «porte aperte», che potrebbe consentire al pubblico di comprendere meglio il lavoro e l'importanza del settore portuale;

52.

esorta la Commissione, in linea con la risoluzione del Parlamento dell'8 maggio 2008 sul Consiglio economico transatlantico (10), a proseguire gli sforzi affinché la normativa statunitense che prevede di sottoporre a scansione tutti i container destinati al loro territorio sia modificata in modo da garantire una cooperazione fondata sul riconoscimento reciproco degli «operatori economici autorizzati» e delle norme di sicurezza approvate dall'Organizzazione mondiale delle dogane (C-TPAT, quadro normativo SAFE); invita la Commissione a calcolare il costo potenziale per le imprese e l'economia comunitaria della decisione relativa alla scansione della totalità dei container marittimi diretti verso gli Stati Uniti, nonché il suo impatto potenziale sulle operazioni doganali;

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 531.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0087.

(3)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(4)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(5)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(6)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(7)  GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

(8)  Cfr. articolo 19 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

(9)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0192.


4.12.2009   

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CE 295/79


Giovedì 4 settembre 2008
Trasporto di merci in Europa

P6_TA(2008)0409

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sul trasporto di merci in Europa (2008/2008(INI))

2009/C 295 E/19

Il Parlamento europeo,

viste le comunicazioni della Commissione «L'Agenda dell'UE per il trasporto merci: rafforzare l'efficienza, l'integrazione e la sostenibilità del trasporto di merci in Europa» (COM(2007)0606), «Piano di azione per la logistica del trasporto merci» (COM(2007)0607), «Verso una rete ferroviaria a priorità merci» (COM(2007)0608) e «Contratti pluriennali per la qualità delle infrastrutture ferroviarie» (COM(2008)0054),

vista la comunicazione della Commissione «La logistica delle merci in Europa — la chiave per una mobilità sostenibile» (COM(2006)0336),

vista la comunicazione della Commissione sulla realizzazione del sistema europeo di segnalamento ferroviario ERTMS/ETCS (COM(2005)0298),

viste le conclusioni del Consiglio del 29-30 novembre e del 3 dicembre 2007 sulla comunicazione della Commissione «Piano di azione per la logistica del trasporto merci» e del 7 aprile 2008 sulla comunicazione della Commissione «Verso una rete ferroviaria a priorità merci»,

visto il Libro Verde della Commissione «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (COM(2007)0551),

vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 sulla logistica delle merci in Europa — la chiave per una mobilità sostenibile (1),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul tema «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (2),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0326/2008),

A.

considerando che il settore dei trasporti è responsabile di quasi il 30 % delle emissioni di CO2 nell'Unione europea (nelle città la percentuale può essere anche del 40 %) e che, malgrado gli sforzi compiuti in termini di miglioramento e innovazione a livello tecnico, tra il 1990 e il 2005 le emissioni di CO2 sono aumentate del 26 %, mentre negli altri settori, grazie a forti investimenti (dall'ammontare di miliardi di euro), le emissioni di CO2 sono state ridotte del 10 %,

B.

considerando che un sistema di trasporto merci europeo sostenibile ed efficiente svolge un ruolo fondamentale per un'economia florida e competitiva, per soddisfare le richieste dei consumatori, creare un elevato numero di posti di lavoro e offrire benessere ai cittadini europei,

C.

considerando che per il periodo 2000-2020 si prevede che il trasporto di merci aumenti di circa il 50 % (in tonnellate-km), come indicato nel Libro Bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001)0370) e che, tra il 1995 e il 2005, tale trasporto è già aumentato di circa il 30 % più rapidamente del prodotto interno lordo; considerando inoltre che l'aumento del trasporto complessivo di merci è in gran parte il risultato di un aumento del trasporto stradale ed aereo rispetto ad altri modi di trasporto,

D.

considerando che soluzioni finalizzate a sistemi di logistica e di trasporto merci su rotaia più sostenibili ed efficienti e all'integrazione intermodale di tutti i modi di trasporto non solo portano ad un miglioramento dell'economia e della sicurezza, ma sono anche in sintonia con gli obiettivi dell'Unione europea nel campo del mutamento climatico e del risparmio energetico da raggiungere entro il 2020,

E.

considerando che per far fronte a queste sfide, l'Unione europea e gli Stati membri, nell'attuale quadro di risorse di bilancio insufficienti, si dovrebbero prefiggere determinate priorità coordinate, concentrando le loro risorse su un limitato numero di misure volte al conseguimento della sostenibilità e dell'intermodalità del trasporto merci e tenendo conto delle regioni sensibili,

F.

considerando che la rete di corridoi europea dovrebbe essere ulteriormente sviluppata sulla base della rete esistente e delle attuali strutture e tecnologie, integrando i «corridoi verdi» per tutti i modi di trasporto merci con criteri ambientali sostenibili e ambiziosi,

G.

considerando che il suddetto piano d'azione per la logistica del trasporto merci si prefigge di agevolare le operazioni di trasporto merci in Europa e nel mondo, a vantaggio di tutte le aziende europee e della competitività europea nel suo insieme;

1.

sottolinea che i sistemi di trasporto merci europei devono far fronte a sfide urgenti, al fine di aumentare l'effettiva integrazione e sostenibilità del trasporto merci in Europa, contribuire maggiormente al miglioramento della mobilità e dell'efficienza energetica, alla riduzione del consumo di carburante, delle emissioni inquinanti e dei costi esterni, e accoglie pertanto con favore le suddette comunicazioni della Commissione e le conclusioni del Consiglio; incoraggia la Commissione, gli Stati membri e l'industria a sostenere in futuro una politica del trasporto merci più sostenibile, in termini di mobilità, per l'ambiente, il clima, l'economia, la sicurezza e gli interessi delle parti sociali, promuovendo l'applicazione di sistemi di logistica più efficienti nell'ambito della graduale integrazione dei corridoi prioritari transfrontalieri per il trasporto di merci su rotaia, dei punti nodali e delle reti convenzionali in un'Unione europea ampliata, nonché promuovendo, per tutti i modi di trasporto, il principio «chi usa e inquina paga»;

2.

condivide il parere della Commissione, secondo cui co-modalità e intermodalità rimangono fattori chiave per creare un sistema di trasporto merci europeo sostenibile ed efficiente;

3.

sottolinea tuttavia che le competenze e le risorse dell'Unione europea per il miglioramento dei mercati di trasporto merci sono limitate; rileva che alcune parti fondamentali della rete sono già utilizzate a pieno regime; sollecita pertanto i ministri dei Trasporti a cui compete la responsabilità dei principali corridoi europei ad occuparsi della questione degli investimenti infrastrutturali, trovando almeno un accordo sul coordinamento dei piani nazionali d'investimento in relazione ai loro rispettivi corridoi;

4.

è convinto che la logistica del trasporto merci nello spazio urbano necessiti di un approccio specifico; auspica che il dibattito sul suddetto Libro verde sulla mobilità urbana, unitamente al piano d'azione sulla logistica del trasporto merci, possano condurre a uno scambio di buone pratiche fra le città, al fine di identificare modalità sostenibili per rifornire gli spazi urbani;

5.

propone pertanto che la Commissione, al più tardi entro la fine del 2008, proponga un programma per rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri responsabili dei progetti in tale settore, al fine di agevolare e valutare soluzioni agli attuali blocchi, con particolare riferimento al trasporto merci, tenendo debito conto del valore aggiunto del fattore logistico;

6.

condivide l'idea che le reti dedicate al trasporto merci dovrebbero utilizzare le attuali reti destinate al traffico convenzionale, ora rese più libere grazie ai progressi conseguiti nell'ambito dei treni ad alta velocità;

7.

sottolinea che le reti di trasporto merci su rotaia devono basarsi sui corridoi per il trasporto merci più «utili al mercato», tenendo conto degli attuali corridoi ERTMS (sistema europeo di gestione del traffico ferroviario) e delle reti TEN-T (trasporto transeuropeo), (vale a dire, estese quanto basta per includere quelle particolari zone che generano grandi volumi di traffico, quali ad esempio i porti); ritiene sia opportuno nominare, laddove non sia stato ancora fatto, dei coordinatori ad alto livello dei corridoi; invita l'Agenzia ferroviaria europea, in qualità di autorità di sistema per l'ERTMS, a garantire che tali tratte divengano interoperabili;

8.

si attende che la Commissione definisca i «corridoi verdi» quali progetti esemplari di mobilità e intermodalità, finalizzati al passaggio a modi rispettosi dell'ambiente, alla riduzione della totalità degli incidenti, delle congestioni, del rumore, dell'inquinamento locale tossico e non tossico, delle emissioni di CO2 e del consumo dell'energia e del territorio, nonché all'accresciuta utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili (in particolare l'energia eolica e solare) in conformità della legislazione dell'Unione europea, dei suoi obiettivi e dei sistemi di trasporto intelligenti;

9.

auspica in tale contesto che la Commissione e gli Stati membri offrano maggiori incentivi per promuovere la sostenibilità ambientale di tutti i modi di trasporto, favorendo una loro combinazione ottimale in termini di efficienza, al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, soprattutto nei «corridoi verdi»;

10.

propone di sostenere l'integrazione della pianificazione regionale, dei processi produttivi e delle strutture di mercato, in modo da evitare i trasporti non necessari e contribuire alla riduzione delle distanze o all'adeguamento della velocità nel trasporto merci; ritiene che il sistema «stop and go» nel trasporto merci, che comporta spreco di tempo e un forte consumo di energia, dovrebbe essere evitato mediante adeguamenti informatizzati della velocità;

11.

considera prioritario migliorare la corretta attuazione e il rafforzamento della legislazione in vigore in relazione al trasporto di merci pericolose e inquinanti;

12.

esorta la Commissione e gli Stati membri a portare avanti lo scambio di pratiche migliori nei territori transfrontalieri sensibili (zone montagnose e agglomerati) nonché nelle città, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella suddetta risoluzione sulla mobilità urbana e delle esperienze acquisite grazie al programma CIVITAS, concernente la promozione di trasporti urbani migliori e più puliti, attraverso la valorizzazione dell'aspetto logistico;

13.

esorta la Commissione a concentrare il cofinanziamento dell'Unione europea sull'efficienza, l'interoperabilità e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e dei nodi intermodali, nonché di tutti gli altri modi di trasporto merci;

14.

invita inoltre la Commissione e gli Stati membri, in attesa della revisione del bilancio dell'Unione europea prevista per il 2009, a prendere fin d'ora in esame la posizione dei trasporti all'interno del bilancio, onde evitare di ripetere gli errori passati e garantire adeguati investimenti futuri in infrastrutture strategiche, così da raggiungere gli obiettivi che l'Unione europea si è posta riguardo allo sviluppo sostenibile e alla riduzione delle emissioni;

15.

sottolinea l'estrema importanza della tariffazione stradale interoperabile per l'efficienza del trasporto merci in Europa;

16.

ritiene che un migliore collegamento dei porti marittimi e interni con la rete ferroviaria e stradale dell'hinterland costituisca una componente importante dell'infrastruttura dei trasporti; sottolinea l'importante ruolo delle piattaforme interne e dei bacini di carenaggio;

17.

è convinto delle potenzialità delle vie navigabili interne per il trasporto merci e sollecita la Commissione a garantire la corretta attuazione del programma d'azione NAIADES sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne in Europa;

18.

sottolinea che gli investimenti in terminali nell'hinterland possono essere realizzati in modo flessibile e rapido, eliminando le strozzature nella rete intermodale globale;

19.

chiede che il rispetto, ovvero l'introduzione di standard intermodali stabili per quanto concerne dimensioni e peso di veicoli, container e impianti di carico siano considerati d'importanza strategica per un trasferimento del trasporto merci alla rotaia e alle vie fluviali sostenibili che consentirebbe di ridurre i costi infrastrutturali;

20.

sottolinea che diverse tecniche orizzontali, che contribuirebbero a un più agevole trasferimento dai mezzi pesanti alla rotaia come pure su binari a scartamento diverso, spesso sono normalizzate in modo insoddisfacente; esorta pertanto le autorità internazionali ed europee a normalizzare tali tecniche, al fine di una maggiore efficienza e di una riduzione dei costi; al riguardo sottolinea quanto sia importante adottare in tempi rapidi una norma mondiale per le unità di carico intermodali;

21.

chiede alla Commissione di definire gli orientamenti per i contribuiti ambientali e per il trasporto su rotaia in modo da facilitare gli investimenti finalizzati ad un trasporto di merci su rotaia sostenibile; sottolinea in tale contesto l'importanza strategica del cofinanziamento finalizzato ad una riduzione del rumore, anche alla fonte (ammodernamento dei carri merci), come già avviene per l'installazione del sistema ERTMS nel materiale rotante;

22.

è convinto che la gestione delle infrastrutture e la fornitura di servizi debbano avvenire su base transfrontaliera, non discriminatoria e trasparente, in modo da consentire una logistica del trasporto merci efficiente, interoperabile e scorrevole; sottolinea al riguardo l'importanza di proseguire il completamento del mercato interno dei trasporti per tutti i modi di trasporto; a tale proposito accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a istituire uno «spazio europeo per il trasporto marittimo senza barriere» e condivide l'idea di un documento di trasporto uniforme e di «un'interfaccia unica» per tutti i modi di trasporto;

23.

sottolinea che il corretto funzionamento del mercato interno del trasporto merci su strada potrebbe contribuire ad aumentare l'efficienza dei sistemi di trasporto e a ridurre il numero dei percorsi a vuoto; invita la Commissione a imporre il rigoroso rispetto della legislazione comunitaria in materia di trasporto internazionale di merci su strada e cabotaggio; riconosce che gli Stati membri sono autorizzati a limitare il cabotaggio sulla base di condizioni specifiche; chiede tuttavia alla Commissione, in qualità di custode dei trattati, di adottare provvedimenti rigorosi contro le restrizioni eccessive e le sanzioni che diversi Stati membri impongono in tale ambito ai vettori stranieri;

24.

incoraggia la Commissione a definire, in relazione ai contratti pluriennali per la qualità delle infrastrutture ferroviarie, condizioni quadro per norme minime di qualità a livello europeo; propone agli Stati membri di legare la disponibilità di risorse per la costruzione, l'estensione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie a queste norme qualitative, considerandole pacchetti inseparabili, in modo da contribuire a una maggiore efficienza e al risparmio dei costi;

25.

invita la Commissione a controllare e promuovere l'applicazione effettiva e coerente della migliore prassi in merito ai contratti pluriennali per la qualità dell'infrastruttura; invita la Commissione, sulla base della summenzionata comunicazione (COM(2008)0054), a sviluppare un formato per individuare i servizi di infrastruttura in stretta cooperazione con i gestori delle infrastrutture, a inclusione della pubblicazione di indicatori chiave dei risultati;

26.

invita la Commissione a presentare raccomandazioni più incisive sui contratti pluriennali per la qualità e la capacità dell'infrastruttura (da basare sul controllo trasparente dell'attuazione corrente dell'articolo 6 della direttiva 2001/14/CE (3)); a tale riguardo, invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri ad applicare questi quadri di finanziamento pluriennale in modo da garantire ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria la stabilità finanziaria per quanto riguarda i rispettivi fabbisogni di manutenzione e rinnovo (a inclusione di un adeguato finanziamento pubblico);

27.

invita la Commissione a sostenere i progetti concernenti l'uso differenziato delle linee ad alta velocità, ad esempio per il trasporto di merci leggere;

28.

esorta la Commissione a mettere a punto un prospetto dei carri merci nell'Unione europea dotati di un sistema di navigazione satellitare, in modo da poter studiare su tale base l'interoperabilità e/o la compatibilità transfrontaliera di questi sistemi con le tecnologie già esistenti, realizzare un sistema di navigazione satellitare interoperabile per i nuovi carri merci e promuovere l'ammodernamento di quelli esistenti; auspica l'adozione delle pratiche migliori nelle tecniche di carico, che configurano la rete intermodale dall'inizio alla fine del processo di trasbordo e di scarico in modo tale da accrescere l'efficienza dell'intero settore;

29.

sottolinea la necessità dell'uniformazione e della semplificazione delle procedure amministrative delle autorità interessate al mercato del trasporto merci, nonché della semplificazione delle regole e procedure doganali alle frontiere; accoglie in particolare con favore la decisione di creare uno spazio marittimo europeo senza barriere; esorta la Commissione a chiedere alle pertinenti associazioni e organizzazioni internazionali di mettere a punto un documento intermodale unico;

30.

sottolinea la mancanza di una buona istruzione e formazione a livello universitario sulla logistica; pertanto esorta gli Stati membri ad attribuire priorità assoluta all'istruzione superiore e al perfezionamento nel settore della logistica e del trasporto merci;

31.

sollecita la Commissione a sostenere progetti, ricerche e attività tesi a normalizzare i flussi di informazioni, onde garantire a livello di dati l'integrazione e l'interoperabilità dei modi;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 154.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0356.

(3)  Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/83


Giovedì 4 settembre 2008
Valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010

P6_TA(2008)0410

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla «Valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010» (2007/2252(INI))

2009/C 295 E/20

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (COM(2007)0314),

vista la sua risoluzione del 23 febbraio 2005 sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (1),

vista la relazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del 27 luglio 2007, intitolata «Principles for evaluating health risks in children associated with exposure to chemicals» (Principi per la valutazione del rischio per la salute dei bambini derivante dall'esposizione a sostanze chimiche),

visti gli articoli 152 e 174 del trattato CE che perseguono un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente,

vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (2),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0260/2008),

A.

considerando con interesse che dal 2003 l'Unione europea fonda la sua politica di protezione della salute su una cooperazione più stretta tra i settori della salute, dell'ambiente e della ricerca, lasciando intravedere nel medio termine l'adozione di una strategia europea coerente e integrata in materia di salute ambientale,

B.

considerando che gli assi attualmente posti in essere dall'Unione europea nel quadro del suo primo piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute (2004-2010) (COM(2004)0416), ossia preparare gli indicatori, mettere a punto il monitoraggio integrato, la raccolta e la valutazione dei dati pertinenti, come pure moltiplicare le ricerche, permetteranno di comprendere meglio le interazioni tra fonti di inquinamento ed effetti sanitari, ma restano notoriamente insufficienti per ridurre il numero crescente di malattie connesse a fattori ambientali,

C.

considerando che è quasi impossibile stendere un bilancio intermedio del suddetto piano d'azione, poiché esso non persegue alcun obiettivo chiaro e non indica alcun valore e che il bilancio globale che gli è destinato resta difficile da determinare e del tutto insufficiente per una sua efficace promozione,

D.

considerando che, mentre il programma salute (2008-2013) si prefigge in particolare l'obiettivo di agire sui determinanti tradizionali della salute quali l'alimentazione, il tabagismo, il consumo di alcolici e di droghe, il presente piano d'azione (2004-2010) dovrebbe concentrarsi su talune nuove sfide sanitarie, esaminando altresì i fattori ambientali determinanti che incidono sulla salute umana, quali la qualità dell'aria esterna e interna, le onde elettromagnetiche, le nanoparticelle e le sostanze chimiche molto preoccupanti (sostanze classificate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), perturbatori endocrini) oltre ai rischi per la salute derivanti dai cambiamenti climatici,

E.

considerando che le malattie respiratorie si collocano al secondo posto tra le cause di mortalità, di incidenza, di prevalenza e di spesa nell'Unione europea, che esse costituiscono la principale causa di mortalità infantile tra i bambini di meno di 5 anni e che continuano a svilupparsi a motivo, in particolare, dell'inquinamento dell'aria esterna ed interna,

F.

considerando che l'inquinamento atmosferico, legato segnatamente ai particolati fini e all'ozono a livello del suolo, rappresenta una minaccia considerevole per la salute, che si ripercuote sullo sviluppo dei bambini e determina un abbassamento della speranza di vita nell'Unione europea (3),

G.

considerando che con riferimento al problema della salute ambientale urbana e in particolare alla qualità dell'aria all'interno degli immobili, la Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, deve fare di più nella sua azione contro l'inquinamento domestico, dato che ogni cittadino europeo trascorre in media il 90 % del suo tempo in locali chiusi,

H.

considerando che le conferenze ministeriali dell'OMS del 2004 e del 2007 sull'ambiente e la salute hanno sottolineato i legami fra l'influenza complessa combinata di inquinanti chimici e di un certo numero di turbe e di malattie croniche, in particolare tra i bambini; considerando che tali preoccupazioni si rinvengono anche nei documenti ufficiali del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE) e del Forum intergovernativo sulla sicurezza chimica (FISC),

I.

considerando il continuo aumento dei dati scientifici che dimostrano che talune forme di cancro, come ad esempio il cancro della vescica, delle ossa, del polmone, della pelle, del seno e altre ancora, sono dovuti non solo agli effetti delle sostanze chimiche, dei raggi e delle particelle in sospensione nell'aria, ma anche ad altri fattori ambientali,

J.

considerando che, accanto a tali evoluzioni problematiche in materia di salute ambientale, si sono manifestate in questi ultimi anni nuove malattie o sindromi quali l'ipersensibilità chimica multipla, la sindrome degli amalgami dentari, l'ipersensibilità elettromagnetica, la sindrome degli edifici malati o turbe da mancanza di attenzione con iperattività (Attention deficit and hyperactivity syndrome) tra i bambini,

K.

considerando che il principio di precauzione è espressamente sancito dal trattato dal 1992, che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato a più riprese il contenuto e la portata di tale principio nel diritto comunitario quale uno dei fondamenti della politica di protezione perseguita dalla Comunità nel settore dell'ambiente e della salute (4),

L.

considerando il carattere estremamente vincolante, se non impraticabile, dei criteri adottati dalla Commissione nella sua comunicazione del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione (COM(2000)0001),

M.

considerando l'importanza del monitoraggio biologico umano quale strumento di valutazione del grado di esposizione della popolazione europea agli effetti dell'inquinamento e la volontà più volte ribadita dal Parlamento europeo al punto 3 della sua predetta risoluzione del 23 febbraio 2005 e nelle conclusioni del Consiglio «Ambiente», del 20 dicembre 2007, di affrettare l'attuazione di un programma di monitoraggio biologico su scala dell'Unione europea,

N.

considerando che è risaputo che il mutamento climatico può incidere notevolmente sull'aumento della gravità e della frequenza di talune malattie e, in particolare, che la frequenza di ondate di caldo, di inondazioni e di incendi boschivi, ossia delle catastrofi naturali più frequenti nell'Unione europea, può determinare un aumento delle malattie, cattive condizioni igieniche e mortalità e che nel contempo le misure volte a attenuare gli effetti del cambiamento climatico hanno ripercussioni positive sulla salute,

O.

considerando che il cambiamento climatico avrà un'importante influenza sulla salute umana provocando tra l'altro una recrudescenza di determinate malattie infettive e parassitarie a causa della modificazione della temperatura, dell'umidità e dei loro effetti sugli ecosistemi, gli animali, le piante, gli insetti, i parassiti, i protozoi, i microbi e i virus,

P.

considerando che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (5) e le sue direttive figlie prevedono norme chiare per la salvaguardia e il risanamento dei corpi idrici,

Q.

considerando che la medicina della salute dell'ambiente è una nuova disciplina medica, che si basa su una dottrina universitaria ancora troppo frammentaria e disuguale, a seconda degli Stati membri, e che merita pertanto di essere sostenuta e promossa nell'Unione europea,

R.

considerando che il numero di persone malate a causa dei fattori ambientali aumenta e che occorre effettuare un censimento epidemiologico sì da avere un quadro completo delle malattie eziologicamente dovute, in tutto o in parte, a fattori ambientali;

1.

riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione successivamente al varo nel 2004 di un piano d'azione concernente in particolare il miglioramento della catena d'informazione sull'ambiente e la sanità, d'integrazione e potenziamento della ricerca europea in tale settore e la cooperazione con le organizzazioni internazionali specializzate quali l'OMS;

2.

ritiene nondimeno che un siffatto piano d'azione reca in sé i germi di un semifallimento dato che mira unicamente ad accompagnare le politiche comunitarie esistenti, non si fonda su una politica di prevenzione mirante a ridurre le malattie connesse a fattori ambientali, non persegue alcun obiettivo chiaro e non indichi i valori;

3.

richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che un programma è già stato realizzato sotto l'egida dell'OMS, nel cui ambito gli Stati membri hanno stabilito i propri piani d'azione nazionali e locali in materia di salute ambientale; raccomanda pertanto alla Commissione di esaminare questo programma dell'OMS in quanto modello di possibile realizzazione che in avvenire potrebbe rappresentare un utile esempio per l'Unione europea;

4.

deplora profondamente che la Commissione, e più specificamente la sua Direzione generale «Ricerca», non abbia assicurato un finanziamento adeguato in materia di monitoraggio biologico umano per l'esercizio 2008 onde attuare, conformemente agli impegni da essa presi con gli Stati membri e il Parlamento, un approccio coerente del monitoraggio biologico nell'Unione europea;

5.

invita altresì la Commissione a rispondere entro il 2010 ai due obiettivi fondamentali che essa stessa si era fissata nel 2004 e a stabilire e a realizzare una strategia praticabile in materia di comunicazione per questi obiettivi, ossia la sensibilizzazione dei cittadini all'inquinamento ambientale e all'impatto sulla loro salute, da un lato, e il riesame e l'adeguamento della politica europea di riduzione dei rischi, dall'altro;

6.

raccomanda vivamente alla Commissione e agli Stati membri di rispettare i loro obblighi in materia di applicazione della legislazione comunitaria;

7.

ribadisce l'esigenza, ai fini della valutazione degli effetti dei fattori ambientali sulla salute, di adottare come base principale di calcolo i gruppi di persone sensibili, come ad esempio le donne in stato di gravidanza, i neonati, i bambini e le persone in età avanzata;

8.

chiede che sia prestata una particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, che sono i più esposti agli agenti inquinanti, adottando misure volte a ridurre l'esposizione a contaminanti ambientali interni nei servizi sanitari e nelle scuole, adottando un codice di buona condotta in materia di gestione della qualità dell'aria interna;

9.

chiede instantemente alla Commissione, nel quadro dell'elaborazione di revisioni legislative, di non indebolire la legislazione vigente dietro pressioni delle lobby o di organizzazioni regionali o internazionali;

10.

ricorda la necessità per l'Unione europea di seguire, riguardo al piano d'azione, un approccio costante, dinamico e flessibile; ritiene pertanto fondamentale dotarsi di una perizia specifica in materia di salute ambientale fondata sul suo carattere trasparente, interdisciplinare e in contraddittorio, che permetterebbe di fornire una risposta alla diffidenza del pubblico in generale nei confronti delle agenzie e dei comitati di esperti ufficiali; sottolinea l'importanza di sostenere la formazione degli specialisti in materia di sanità attraverso e sulla base di scambi di buone prassi a livello comunitario;

11.

sottolinea che gli ultimi anni sono stati caratterizzati da progressi reali in materia di politica ambientale, ad esempio per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento dell'aria, il miglioramento della qualità delle acque, la politica di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti, il controllo dei prodotti chimici e il divieto di benzina piombata; constata tuttavia che la politica europea continua a distinguersi per l'assenza di strategia globale preventiva e di ricorso al principio di precauzione;

12.

chiede pertanto alla Commissione di rivedere i criteri adottati nella sua suddetta comunicazione sul principio di precauzione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e affinché tale principio di azione e di sicurezza, fondato sull'adozione di misure provvisorie e proporzionate, resti al centro delle politiche comunitarie in materia di salute e ambiente;

13.

ritiene che l'inversione dell'onere della prova a carico del produttore o dell'importatore per quanto riguarda l'innocuità del prodotto permetterebbe di promuovere una politica fondata sulla prevenzione, come prevede peraltro il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (6), ed esorta a tale riguardo la Commissione ad estendere tale obbligo alla legislazione comunitaria su tutti i prodotti; ritiene che si debba evitare qualsiasi aumento delle sperimentazioni animali nel quadro del piano d'azione, prestando piena attenzione allo sviluppo e all'uso di metodi alternativi;

14.

reitera la sua domanda alla Commissione di presentare misure concrete sulla qualità dell'aria interna, che garantirebbero un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute degli ambienti interni, in particolare in sede di revisione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (7) nonché di proporre misure volte ad accrescere l'efficacia energetica degli edifici, la sicurezza e l'innocuità delle componenti chimiche utilizzate nella produzione di attrezzature e mobili;

15.

raccomanda, allo scopo di limitare le conseguenze nocive dell'ambiente sulla salute, che la Commissione inviti gli Stati membri, mediante concessioni fiscali e/o altri incentivi economici, a interessare gli operatori di mercato a migliorare la qualità dell'aria interna e a ridurre l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche nei loro immobili, nelle loro filiali e nei loro uffici;

16.

raccomanda che la Commissione preveda le esigenze minime necessarie per garantire la qualità dell'aria interna degli edifici non ancora costruiti;

17.

raccomanda che, nel concedere il sostegno individuale dell'Unione europea, la Commissione presti attenzione alla qualità dell'aria interna, dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche e della salute di settori particolarmente a rischio della popolazione nell'ambito dei progetti in questione, così come presta attenzione ai criteri di protezione dell'ambiente;

18.

chiede che le norme di qualità ambientale per le sostanze prioritarie nel settore dell'acqua siano elaborate tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti e siano regolarmente aggiornate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche;

19.

sottolinea che taluni Stati membri hanno istituito con successo laboratori mobili di analisi o «ambulanze verdi» per produrre una diagnosi rapida e affidabile dell'inquinamento dell'ambiente nei luoghi pubblici e privati; ritiene che la Commissione potrebbe promuovere tale pratica fra gli Stati membri che non si sono ancora dotati di tale modello d'intervento diretto sui siti inquinati;

20.

è particolarmente preoccupato per l'assenza di specifiche disposizioni giuridiche volte a garantire la sicurezza dei prodotti di consumo contenenti nanoparticelle, nonché per l'attitudine lassista della Commissione riguardo alla necessità di rivedere il quadro regolamentare per l'uso di nanoparticelle nei prodotti di consumo, considerato il crescente numero di prodotti di questo tipo contenenti nanoparticelle che vengono immessi sul mercato;

21.

è particolarmente sollecitato dalla relazione internazionale Bio-Iniziativa (8) sui campi elettromagnetici, che sintetizza oltre 1 500 studi dedicati alla questione e rileva nelle sue conclusioni i pericoli per la salute derivanti dalle emissioni di tipo telefonia mobile quali il telefono portabile, le emissioni UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth, e il telefono a base fissa «DECT»;

22.

constata che i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati per il pubblico sono obsoleti, non essendo stati adattati successivamente alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz (9), non tengono evidentemente conto dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, né delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia europea per l'ambiente o delle norme di emissioni più esigenti adottate, ad esempio, da Belgio, Italia o Austria e non affrontano la questione dei gruppi vulnerabili, come le donne incinte, i neonati e i bambini;

23.

chiede pertanto al Consiglio di modificare la sua raccomandazione 1999/519/CE onde tener conto delle migliori pratiche nazionali e di fissare in tal modo valori limite di esposizione più esigenti per tutte le attrezzature che emettono onde elettromagnetiche nelle frequenze tra 0,1 MHz e 300 GHz;

24.

prende molto seriamente le minacce sanitarie multiple generate dal riscaldamento climatico nel territorio dell'Unione europea e si appella a una cooperazione rafforzata tra l'OMS, le autorità di controllo nazionali, la Commissione e il Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie al fine di rafforzare il sistema di allarme precoce e limitare in tal modo le conseguenze negative del cambiamento climatico sulla salute;

25.

sottolinea che il presente piano d'azione trarrebbe vantaggio dall'inclusione della salute umana nelle azioni relative agli effetti negativi del cambiamento climatico, mediante elaborazione di misure efficaci di adattamento necessarie a livello comunitario, come:

programmi sistematici di educazione del pubblico e campagne di sensibilizzazione;

integrazione delle misure di adeguamento al cambiamento climatico nelle strategie e nei programmi di sanità pubblica, tenendo conto delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, della salute dei lavoratori e delle malattie degli animali pericolose per la salute umana;

un'adeguata sorveglianza intesa all'individuazione tempestiva dei focolai di malattie;

sistemi di allarme e risposta rapidi in relazione alla salute;

coordinamento delle attuali reti di controllo dei dati ambientali con le reti di controllo dei focolai di malattie;

26.

invita gli Stati membri e la Commissione a rispondere in modo adeguato alle nuove sfide sollevate dal cambiamento climatico — come il crescente emergere di nuovi virus e di agenti patogeni non identificati — applicando le nuove tecnologie esistenti di riduzione dei virus e di altri agenti patogeni noti o non identificati trasmessi attraverso il sangue;

27.

deplora che l'attuale valutazione dell'impatto costi-benefici della comunicazione «Due volte 20 per il 2020 — L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM(2008)0030) prenda in esame soltanto i benefici per la salute derivanti da una riduzione dell'inquinamento atmosferico ottenuta con la riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020; invita la Commissione a garantire che i cobenefici (accessori) per la salute risultanti dai diversi livelli di ambizione, in linea con le raccomandazioni del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici relative a una riduzione entro il 2020 delle emissioni di gas con effetto serra del 25 %-40 % e, se possibile, del 50 % e più, siano analizzati con urgenza e inseriti in una valutazione d'impatto della Commissione;

28.

invita la Commissione a prestare attenzione al grave problema della salute mentale, in considerazione del numero di suicidi nell'Unione europea, e a destinare maggiori risorse allo sviluppo di adeguate strategie e terapie preventive;

29.

ribadisce che la Commissione e gli Stati membri devono sostenere il piano d'azione dell'OMS per l'ambiente e la salute dei bambini relativo all'Europa, al fine di promuoverlo attraverso una politica di sviluppo sia comunitaria che bilaterale, incoraggiando processi analoghi al di fuori della Regione Europa dell'OMS;

30.

invita la Commissione a reintrodurre nel suo secondo piano d'azione l'iniziativa SCALE (Science, Children, Awareness, Legal instrument, Evaluation), relativa alla riduzione dell'esposizione all'inquinamento contenuto nella strategia europea in materia di ambiente e salute (COM(2003)0338);

31.

esorta la Commissione ad elaborare e a fornire strumenti che promuovano lo sviluppo e l'incentivazione di soluzioni innovative, come sottolineato nel quadro dell'agenda di Lisbona, al fine di ridurre al minimo i gravi rischi per la salute provenienti dai fattori di stress;

32.

esorta il Consiglio a prendere senza indugi una decisione sulla proposta di regolamento che istituisce un Fondo di solidarietà dell'Unione europea, su cui il Parlamento si è già pronunziato il 18 maggio 2006 (10); ritiene che il nuovo regolamento, che, insieme ad altre misure, ridurrà le soglie per l'applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, consentirà di alleviare in modo più efficace, flessibile e rapido i danni provocati da catastrofi naturali o dovuti all'azione umana; sottolinea che tale strumento finanziario è di particolare importanza, soprattutto perché si prevede che in futuro le catastrofi naturali saranno sempre più frequenti, anche a causa del cambiamento climatico;

33.

raccomanda, visto che le PMI rivestono un'importanza economica decisiva in Europa, che la Commissione fornisca loro un sostegno tecnico per aiutarle a rispettare le regolamentazioni vincolanti sulla salute e l'ambiente e per incentivarle a procedere ad altre modifiche positive dal punto di vista della salute ambientale e dello sviluppo delle imprese;

34.

raccomanda alla Commissione di prevedere per il 2010 e il «secondo ciclo» del piano d'azione ambiente e salute, una rifocalizzazione delle sue iniziative sulle popolazioni vulnerabili e di elaborare nuovi metodi di valutazione dei rischi che tengano conto del punto fondamentale rappresentato dalla particolare vulnerabilità dei bambini, delle donne incinte e degli anziani;

35.

chiede pertanto instantemente alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere i vantaggi dei principi di prevenzione e di precauzione e di elaborare ed applicare gli strumenti che permettono di anticipare e prevenire le potenziali minacce in materia di ambiente e di salute; raccomanda alla Commissione di fornire cifre in merito al «secondo ciclo» di tale piano d'azione e prevedere un finanziamento adeguato che tenga conto di un maggior numero di misure concrete miranti a ridurre l'impatto sanitario dell'ambiente e all'attuazione di misure di prevenzione e di precauzione;

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'OMS.


(1)  GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 264.

(2)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(3)  Relazione intitolata «L'environnement de l'Europe», quarta valutazione, sintesi — Agenzia europea per l'ambiente (10.10.2007).

(4)  Sentenza del 23 settembre 2003 nella causa C-192/01, Commissione/Danimarca, Raccolta 2003, pag. I-9693; sentenza del 7 settembre 2004 nella causa C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee e Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Raccolta 2004, pag. I-7405.

(5)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(6)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; versione rettificata in GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(7)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(8)  Relazione pubblicata il 31 agosto 2007 da un gruppo di scienziati indipendenti, cfr. www.bionitiative.org.

(9)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

(10)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 331.


4.12.2009   

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CE 295/89


Giovedì 4 settembre 2008
Colpo di Stato in Mauritania

P6_TA(2008)0411

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sul colpo di Stato in Mauritania

2009/C 295 E/21

Il Parlamento europeo,

viste le dichiarazioni del suo Presidente, della Presidenza in carica del Consiglio, a nome dell'Unione europea, dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, della Commissione, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Unione africana (UA), della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e dell'Organizzazione internazionale della francofonia, in seguito al colpo di Stato in Mauritania,

vista la seconda visita in Mauritania, dopo il colpo di Stato, di Saïd Djinnit, Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale,

visto l'atto costitutivo dell'UA che condanna qualsiasi tentativo di presa del potere con la forza,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che un colpo di Stato ha avuto luogo in Mauritania il 6 agosto 2008, quando il presidente mauritano Sidi Modamed Ould Cheikh Abdallahi è stato destituito del potere da un gruppo di alti generali, da lui quel giorno stesso destituiti delle loro cariche,

B.

considerando che le elezioni legislative del novembre e dicembre 2006, quelle senatoriali del gennaio 2007 e del presidente Sidi Modamed Ould Cheikh Abdallahi del marzo 2007 sono state considerate eque e trasparenti dagli osservatori internazionali, compresi gli osservatori dell'Unione europea, in particolare le missioni di osservazione inviate dal Parlamento europeo, che si è fatto garante della legalità di tali elezioni,

C.

considerando che più di due terzi dei membri del parlamento della Mauritania hanno firmato una dichiarazione di sostegno a favore dell'istigatore del colpo di Stato Mohamed Ould Abdel Aziz e dei generali che l'hanno appoggiato; considerando che nel giugno 2008 il potere legislativo ha adottato una mozione di sfiducia esortando il presidente Abdallahi a rimaneggiare il suo governo, e che 49 membri si sono ritirati dal parlamento dopo che il presidente Abdallahi ha nominato 12 ministri tra quelli che erano stati in carica nel precedente regime molto impopolare,

D.

considerando che le decisioni sul futuro politico, economico e sociale della Mauritania spettano unicamente ai rappresentanti eletti del popolo e che la democrazia implica un equilibrio dei poteri tra l'esecutivo e il legislativo, e che entrambi beneficiano della legittimità elettorale,

E.

considerando che il colpo di Stato interviene in un contesto economico e sociale degradato e che lo sviluppo è la miglior garanzia di successo della democrazia,

F.

riconoscendo i progressi compiuti per il ritorno dei rifugiati e l'adozione della legge che criminalizza la schiavitù nel paese,

G.

considerando il sostegno dell'Unione europea alla transizione democratica e il «programma di sostegno» di 156 000 000 EUR per il periodo 2008-2013, nel quadro del 10° Fondo europeo di sviluppo, a complemento dell'assistenza già in corso e dell'aiuto di 335 000 000 EUR concesso dal 1985,

H.

considerando che la Banca mondiale ha sospeso un aiuto di 175 000 000 USD a favore della Mauritania e che la sospensione di questi versamenti riguarderà circa 17 progetti nazionali in Mauritania nonché la partecipazione di quest'ultima a progetti regionali della Banca mondiale, in particolare in materia di sviluppo rurale, sanità, istruzione, infrastrutture e costruzione di strade,

I.

considerando che la Mauritania democratica rappresenterebbe un polo di stabilità in una sottoregione particolarmente fragile con, da una parte, la presenza nel Sahara, alla frontiera nordorientale con l'Algeria e il Mali, del Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento, divenuto AlQaïda nel grande Maghreb islamico e, dall'altra, la ribellione tuareg,

J.

considerando che «l'ordinanza costituzionale», in cui la giunta definisce i suoi poteri e che le permette di governare per decreti, non ha alcuna base giuridica;

1.

condanna il colpo di Stato militare perpetrato dai generali della Mauritania, il secondo in tre anni in questo paese, che costituisce una violazione della legalità costituzionale e dei risultati democratici delle elezioni, convalidati a livello internazionale; si rammarica per questa battuta d'arresto rispetto ai progressi considerevoli in materia di sviluppo della democrazia e dello Stato di diritto durante gli ultimi anni in Mauritania; chiede che si ponga fine alle tensioni politiche attuali in Mauritania nel quadro istituzionale risultante dalla fase di transizione verso la democrazia, e che l'ordine costituzionale e civile sia ripristinato quanto prima;

2.

chiede che il presidente Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi sia immediatamente liberato come pure il primo ministro Yahya Ould Ahmed el-Waghef e altri membri del governo che sono tuttora agli arresti domiciliari in svariati luoghi del paese;

3.

chiede il pieno rispetto della legalità costituzionale dei poteri del presidente e del parlamento mauritano, il che implica che i meccanismi di coabitazione tra il presidente e il parlamento e i meccanismi di equilibrio tra il potere esecutivo e il potere legislativo siano stabiliti nel rispetto e nel quadro della Costituzione, le cui modifiche atte ad assicurare una maggiore stabilità possono intervenire soltanto conformemente alle disposizioni della suddetta, in seguito ad un'ampia discussione che riunisca tutte le forze politiche;

4.

ritiene che una discussione franca e sincera tra le principali forze politiche debba determinare le vie e le forme costituzionali necessarie per porre fine alla crisi;

5.

accoglie favorevolmente il ritorno dei rifugiati, l'adozione di una legge che criminalizza la schiavitù e il progetto di legge sulla liberalizzazione dei media; deplora l'assenza di una soluzione democratica per quanto concerne il passivo umanitario e i soprusi commessi durante il 1990 contro la comunità nera della Mauritania, benché il presidente si fosse impegnato a istituire una commissione d'inchiesta;

6.

chiede che i rifugiati rientrati in Mauritania riacquisiscano i loro diritti e che vengano loro restituiti i beni di cui sono stati spogliati;

7.

chiede che il popolo mauritano, già particolarmente colpito dalla crisi economica e alimentare, non sia preso in ostaggio dalla crisi attuale, e chiede alla Commissione europea di mettere in atto i progetti di sostegno alla società civile nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

8.

prende nota dell'annuncio, da parte della giunta militare, di nuove elezioni presidenziali, ma si rammarica che, contrariamente alla posizione della giunta al potere dal 2005 al 2007, non sia stato assunto alcun impegno di neutralità elettorale; chiede alle forze militari al potere di impegnarsi quanto prima su un calendario di ripristino delle istituzioni democratiche, che preveda la formazione di un governo di transizione in concertazione con l'insieme delle forze politiche;

9.

sostiene gli sforzi dell'UA a favore di una soluzione della crisi facendo uso della ragione;

10.

chiede alla Commissione di intraprendere un dialogo politico, conformemente all'articolo 8 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (1), modificato a Lussemburgo il 24 giugno 2005 (Accordo di Cotonou), al fine di ripristinare la legalità costituzionale e di informare il Parlamento sul risultato di tale dialogo; qualora quest'ultimo non avesse esito positivo, chiede la riattivazione dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, il che potrebbe comportare un congelamento dell'aiuto, ad eccezione dell'aiuto alimentare e umanitario;

11.

esorta la Presidenza in carica del Consiglio a continuare a seguire attentamente la situazione politica nel paese, in stretta collaborazione con l'UA, e ad assicurare la sicurezza dei cittadini dell'Unione;

12.

chiede di inviare quanto prima una delegazione di parlamentari affinché incontrino i loro omologhi e propongano un aiuto per uscire dalla crisi;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle istituzioni dell'Unione africana, alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, all'Organizzazione della francofonia e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/92


Giovedì 4 settembre 2008
Impiccagioni in Iran

P6_TA(2008)0412

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulle esecuzioni capitali in Iran

2009/C 295 E/22

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, segnatamente quelle sui diritti umani e in particolare la risoluzione del 19 giugno 2008 sull'esecuzione di minorenni autori di reati in Iran (1),

vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, del 13 giugno 2008, sull'esecuzione di Mohammad Hassanzadeh,

vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, del 18 luglio 2008, sull'applicazione della pena di morte in Iran,

vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, del 29 luglio 2008, sull'esecuzione di 29 persone nel penitenziario di Evin in Iran,

vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, del 25 agosto 2008, sull'esecuzione mediante impiccagione di Reza Hejazi,

vista la dichiarazione della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea del 19 e 28 agosto 2008 sull'imminente esecuzione rispettivamente di Behnood Shojaee e di Bahman Soleimanian,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e in particolare la risoluzione A/RES/62/168 del 18 dicembre 2007 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica di Iran e la risoluzione A/RES/62/149 del 18 dicembre 2007 relativa a una moratoria sul ricorso alla pena di morte,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ed il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la Convenzione sui diritti del fanciullo di cui la Repubblica islamica di Iran è firmataria,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo Amnesty International, finora quest'anno il numero delle esecuzioni in Iran è pari ad almeno 191, mentre nel 2007 sono state eseguite in Iran più condanne a morte (317) di qualsiasi altro paese al mondo ad eccezione della Cina, sebbene la popolazione dell'Iran sia 18 volte inferiore a quella di tale paese,

B.

considerando che il 27 luglio 2008 sono state eseguite simultaneamente 29 condanne a morte nel penitenziario di Evin a Teheran,

C.

considerando che il 10 giugno 2008 Mohammad Hassanzadeh, un curdo iraniano di 16 anni, è stato giustiziato per un crimine commesso quando aveva 14 anni; che il 22 luglio 2008 Hassan Mozafari e Rahman Shahidi, imputati minorenni, sono stati giustiziati e che il 19 agosto 2008 il diciannovenne Reza Hezjazi è stato impiccato per un presunto omicidio commesso all'età di 15 anni; che il 26 agosto 2008 il diciannovenne Behmam Zare è stato giustiziato per un reato che ha commesso all'età di 15 anni, diventando il sesto imputato minorenne a essere giustiziato in Iran solo nel 2008,

D.

considerando che né i famigliari di Zare, né quelli di Hazjazi, né l'avvocato, sono stati informati dell'ora e del luogo delle previste esecuzioni, in violazione alla legge iraniana,

E.

considerando che Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei e Bahman Soleimanian, imputati minorenni, rischiano di essere giustiziati in tempi brevi,

F.

considerando che l'esecuzione di minorenni autori di reato è vietata a norma del diritto internazionale, come dichiarato all'articolo 6, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo; che in realtà sono 130 i bambini e i minorenni autori di reato nel braccio della morte nonostante gli obblighi giuridici dell'Iran,

G.

considerando che gli attivisti per i diritti delle minoranze sono sempre più esposti alla minaccia di vedersi comminata la pena capitale, come nel caso di Yaghoub Mehrnehad, appartenente all'etnia Baluchi e amministratore delegato dell'Associazione Voce della gioventù, il quale è stato giustiziato il 4 agosto 2008 per aver interpellato pubblicamente funzionari locali chiedendo conto del loro cattivo operato,

H.

considerando che un altro attivista per i diritti delle minoranze, l'insegnante curdo Farzad Kamangar, è stato condannato a morte con l'accusa, non dimostrata, di insurrezione armata contro lo Stato,

I.

considerando che spesso sono estorte confessioni sotto tortura, senza accesso ad avvocati, e che le sentenze dei tribunali non rispettano le norme minime che garantiscono un giusto processo,

J.

considerando che il 5 agosto 2008 la magistratura iraniana ha annunciato la sospensione del ricorso alla lapidazione come mezzo di esecuzione e che di conseguenza 10 donne di cui non si conosce il nome e in attesa di esecuzione mediante lapidazione non saranno lapidate,

K.

considerando che vi è motivo di temere che i membri e gli associati dell'opposizione iraniana, che sono raggruppati e protetti a Camp Ashraf nel Nord dell'Irak da forze multinazionali guidate dagli Stati Uniti in base all'articolo 27 dalla quarta Convenzione di Ginevra, potrebbero rischiare di essere espulsi o rimpatriati in modo forzato in Iran, dove potrebbero subire gravi persecuzioni ed eventualmente essere persino condannati a morte;

1.

è profondamente rattristato nell'apprendere la recente esecuzione di molti imputati minorenni in Iran, il che fa dell'Iran l'unico paese al mondo in cui questa punizione grave e inumana è ancora applicata nel 2008;

2.

richiama in particolare l'attenzione sulla sorte di Soghra Najafpour, il quale ha trascorso quasi tutti gli ultimi 19 anni nel braccio della morte per un omicidio commesso quando aveva 13 anni;

3.

chiede al capo della magistratura, l'Ayatollah Mahmoud Hashemi Sharoudi, di commutare sistematicamente tutte le condanne a morte comminate a imputati minorenni e chiede alle autorità iraniane di bloccare in particolare l'esecuzione di Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei e Bahman Soleimanian;

4.

condanna fermamente il crescente numero di esecuzioni ed esorta vivamente le autorità iraniane a istituire una moratoria sul ricorso alla pena di morte al fine di abolirla conformemente alla risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007;

5.

ribadisce il suo appello ai membri del Majilis di modificare con urgenza la legislazione per far sì che nessuno sia giustiziato per un crimine commesso in età minore di 18 anni e di alzare l'età della responsabilità penale conformemente alle norme internazionali;

6.

appoggia gli sforzi legislativi esplicati in Iran al fine di introdurre un sistema legislativo e giurisdizionale distinto per i minorenni autori di reato e chiede ai membri del Majilis di prevedere misure finalizzate alla formazione e al reinserimento sociale dei minorenni autori di reato; chiede alla Commissione di sostenere le autorità iraniane in qualsiasi richiesta di cooperazione internazionale in questo campo;

7.

condanna risolutamente la persecuzione e l'incarcerazione di cittadini in Iran impegnati nella difesa dei diritti umani e in campagne contro la pena di morte, i quali sono spesso accusati di svolgere «attività contro la sicurezza nazionale»; chiede in particolare il rilascio incondizionato di Emadeddin Baghi e di Mohammad Sadegh Kabovand e che la sentenza alla pena capitale ai danni di Farzad Kamangar sia commutata e che siano svolte nuove indagini sul suo caso;

8.

plaude al recente annuncio della sospensione della lapidazione come mezzo di esecuzione; teme tuttavia che nella proposta di riforma del codice penale attualmente all'esame del Majilis sia mantenuta la lapidazione per talune forme di adulterio e chiede ai membri del Majilis di impegnarsi alla completa abolizione della lapidazione;

9.

chiede alle autorità irachene e statunitensi di non rimpatriare in modo forzato verso l'Iran qualsiasi membro dell'opposizione, profugo o richiedente asilo iraniano, i quali correrebbero il grave rischio di subire persecuzioni, e di lavorare, in particolare, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altri soggetti al fine di trovare una soluzione duratura soddisfacente alla situazione delle persone attualmente ospitate presso il Camp Ashraf;

10.

chiede che alla prossima assemblea generale delle Nazioni Unite sia presentata una risoluzione contenente la richiesta a tutti i paesi che mantengono la pena di morte, di rendere accessibili al Segretariato generale delle Nazioni Unite e all'opinione pubblica, tutte le informazioni relative alla pena capitale e alle esecuzioni, superando il segreto di Stato in materia di pena di morte, che costituisce peraltro una causa diretta di un alto numero di esecuzioni;

11.

chiede una nuova risoluzione che preveda l'istituzione di un Inviato Speciale del Segretariato generale, con il compito di monitorare la situazione, assicurare la massima trasparenza nel sistema della pena capitale e favorire un processo interno di attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite sulla moratoria delle esecuzioni;

12.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Governo e al Parlamento della Repubblica islamica di Iran, al Consiglio, alla Commissione all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e ai governi degli Stati Uniti e dell'Iraq.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0314.


4.12.2009   

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CE 295/94


Giovedì 4 settembre 2008
Uccisioni di albini in Tanzania

P6_TA(2008)0413

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulle uccisioni di albini in Tanzania

2009/C 295 E/23

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni su gravi violazioni dei diritti umani,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981 e entrata in vigore il 21 ottobre 1986,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata il 20 novembre 1989 e entrata in vigore il 2 settembre 1990, che ha forza vincolante e non prevede deroghe,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche adottata il 18 dicembre 1992,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, in base alle notizie fornite dalle ONG e dai media e confermate dal governo della Tanzania, sono almeno 25, fra cui alcuni bambini, gli albini uccisi e mutilati dal marzo 2008 nella zona del lago Vittoria, in particolare a Mwanza, Shinyanga e Mara, dove esiste una forte concentrazione di albini,

B.

considerando che le tre regioni citate sono tristemente note per le uccisioni non solo di albini, ma anche di persone che si crede posseggano poteri magici, e che semplici dicerie bastano spesso a una folla inferocita per uccidere una persona sospettata di praticare arti magiche,

C.

considerando che, secondo le autorità della Tanzania, le uccisioni di albini sono opera di gruppi organizzati assoldati da stregoni tradizionali,

D.

considerando che a Dar el Salaam i mezzi d'informazione hanno riportato la notizia dell'arresto di 173 persone connesse alle uccisioni di albini in Tanzania, e che fra gli arrestati sono numerosi gli stregoni e i loro clienti,

E.

considerando che, secondo la polizia nazionale, gli stregoni vendono le parti del corpo e il sangue degli albini a minatori e pescatori, i quali credono che possano portare loro fortuna, salute e ricchezza,

F.

considerando che tali uccisioni hanno suscitato grandi apprensioni e timori fra la comunità albina, i cui membri si sentono ora estremamente insicuri ed evitano addirittura di rimanere isolati o di camminare o viaggiare da soli a causa dei potenziali rischi,

G.

considerando che il 36 % della popolazione della Tanzania vive al di sotto della soglia nazionale di povertà e che l'accesso al sistema sanitario è molto limitato, il che rende prassi comune tra la gente il ricorso agli stregoni e ai guaritori tradizionali,

H.

considerando che gli albini rappresentano una minoranza, che la loro discriminazione è un problema grave in tutta l'Africa sub-sahariana, e che al mondo una persona su 20 000 è affetta da albinismo,

I.

considerando che, secondo una ricerca del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU), quasi la metà dei genitori di bambini albini ha provato un senso di umiliazione alla nascita dei figli; che le donne albine sono discriminate dalle altre donne e che anche le madri di albini vengono spesso derise e respinte e subiscono discriminazioni sul lavoro; che circa due terzi dei genitori avrebbero dichiarato che le cure mediche specifiche per i bambini albini sono onerose e che circa la metà di essi ha affermato che i propri figli hanno gravi problemi di vista, ma che l'83 % ha comunque detto che le prestazioni scolastiche dei propri figli sono assolutamente paragonabile a quelle degli altri bambini;

1.

condanna fermamente le uccisioni di albini in Tanzania e il commercio di parti del loro corpo a scopo di lucro;

2.

valuta positivamente il fatto che il Presidente della Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, abbia condannato le uccisioni degli albini ed abbia promesso di concentrare gli sforzi per porre fine a tali crimini; sottolinea che queste parole devono essere seguite dai fatti;

3.

si congratula con il Presidente Jakaya Mrisho Kikwete per la decisione di nominare al Parlamento della Tanzania la sig.ra Shymaa Kway-Geer, che è il primo membro albino di tale istituzione, per la sua determinazione nella lotta contro le discriminazioni di cui lei e gli altri albini sono vittime;

4.

appoggia e valuta positivamente le misure adottate sinora dal governo della Tanzania, fra cui la realizzazione di un censimento degli albini e la creazione di una scorta di polizia per i bambini albini; fa propria la richiesta di alcuni membri del parlamento tanzaniano, che hanno invitato il governo ad adottare ulteriori provvedimenti per affrontare il problema alla radice e porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti degli albini;

5.

invita le autorità tanzaniane, le autorità locali e, in generale, la società civile di tale paese a collaborare per proteggere tutti gli albini; sollecita il governo della Tanzania ad avviare misure immediate volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a fornire informazioni sull'albinismo; ritiene che dette dovrebbero interessare soprattutto le zone rurali, dove la popolazione è tendenzialmente meno istruita e più superstiziosa;

6.

plaude all'arresto di 173 persone, il mese scorso, sospettate di essere collegate alle uccisioni di albini in Tanzania; esorta risolutamente le autorità a procedere rapidamente e a portare in giudizio i responsabili;

7.

rileva con rammarico che una giornalista investigativa, Vicky Ntetema, ha dovuto darsi alla clandestinità dopo aver ricevuto minacce di morte per aver denunciato il coinvolgimento di stregoni e poliziotti in tali uccisioni; sollecita le autorità tanzaniane ad avviare un'indagine approfondita e indipendente su tali accuse mosse da Vicky Ntetema;

8.

apprezza e sostiene il lavoro dell'Associazione albini della Tanzania, che fornisce assistenza alla comunità albina; invita la Commissione ad appoggiare attivamente l'Associazione e l'appello da essa rivolto a studiosi, esponenti religiosi e attivisti impegnati a favore dei diritti umani onde sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che le uccisioni degli albini sono socialmente e moralmente inaccettabili;

9.

invita la Commissione a sostenere il PSNU, che è impegnata a promuovere la posizione degli albini in Africa e a tutelarli;

10.

ritiene che il miglior modo per tutelare i diritti degli albini tanzaniani consista nel garantire loro, nel quadro delle politiche di inclusione, parità di accesso a un'istruzione e a un'assistenza medica di qualità e nell'offrire loro una protezione sociale e giuridica adeguata;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli sforzi del governo, delle ONG e della società civile della Tanzania finalizzati alla definizione di politiche che tengano conto delle necessità e dei diritti degli albini e siano basate sulla non-discriminazione e l'inclusione sociale, nonché sulla parità di accesso all'occupazione;

12.

sollecita una migliore formazione degli operatori sanitari e seminari per insegnanti e genitori per incoraggiarli a provvedere a che i bambini albini siano protetti dal sole, dal momento che molti di essi muoiono di cancro della pelle prima dei trent'anni;

13.

insiste sulla necessità che la Commissione e gli Stati membri facciano tutto quanto in loro potere per garantire che le risorse destinate all'assistenza sanitaria raggiungano le fasce più povere in Tanzania; sottolinea la pressante necessità dell'accesso all'assistenza sanitaria nelle zone rurali e isolate;

14.

chiede alla Commissione e al Consiglio di seguire attentamente la situazione dei diritti umani degli albini in Tanzania;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, all'Unione africana, al governo e al Parlamento della Tanzania, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai Co-presidenti dell'Assemblea parlamentare comune ACP-UE e al Consiglio ACP.


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 2 settembre 2008

4.12.2009   

IT

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CE 295/97


Martedì 2 settembre 2008
Associazione dei presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza (interpretazione dell'articolo 182)

P6_TA(2008)0388

Decisione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'interpretazione dell'articolo 182 del regolamento del Parlamento europeo sull'associazione dei presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza

2009/C 295 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 22 luglio 2008 del presidente della commissione affari costituzionali,

visto l'articolo 201 del suo regolamento;

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione all'articolo 182, paragrafo 1:

Questa disposizione non impedisce, anzi consente, al Presidente della commissione principale di associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza o di permettere loro di presiedere il dibattito concernente questioni trattate nello specifico dalla sottocommissione, qualora tale modo di procedere sia sottoposto all'attenzione dell'Ufficio di presidenza nel suo complesso e supportato consensualmente da esso

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


Parlamento europeo

Martedì 2 settembre 2008

4.12.2009   

IT

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CE 295/98


Martedì 2 settembre 2008
Programma «Gioventù in azione» (2007-2013) ***I

P6_TA(2008)0369

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 (COM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))

2009/C 295 E/25

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0056),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 149, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0057/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0274/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 2 settembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0023

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n.1349/2008/CE)


4.12.2009   

IT

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CE 295/99


Martedì 2 settembre 2008
Programma «Cultura» (2007-2013) ***I

P6_TA(2008)0370

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma «Cultura» (2007-2013) (COM(2008)0057 — C6-0058/2008 — 2008/0024(COD))

2009/C 295 E/26

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0057),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0058/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0273/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 2 settembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0024

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma «Cultura» (2007-2013)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n.1352/2008/CE)


4.12.2009   

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CE 295/100


Martedì 2 settembre 2008
Programma «L’Europa per i cittadini» (2007-2013) ***I

P6_TA(2008)0371

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1904/2006/CE che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (COM(2008)0059 — C6-0060/2008 — 2008/0029(COD))

2009/C 295 E/27

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0059),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 151 e 308, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0060/2008),

visto l’articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l’istruzione (A6-0275/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 2 settembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0029

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1904/2006/CE che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1358/2008/CE)


4.12.2009   

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CE 295/101


Martedì 2 settembre 2008
Programma «Apprendimento permanente» ***I

P6_TA(2008)0372

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (COM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))

2009/C 295 E/28

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0061),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4 e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0064/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0276/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 2 settembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0025

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1357/2008/CE)


4.12.2009   

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CE 295/102


Martedì 2 settembre 2008
Conclusione del protocollo all'accordo CE-Uzberkistan di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'UE *

P6_TA(2008)0373

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0117 — C6-0213/2008 — 2007/0044(CNS))

2009/C 295 E/29

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0117),

visto l'accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica dell'Uzbekistan,

visti gli articoli 44, paragrafo 2, 47, paragrafo 2, ultimo comma, 55, 57, paragrafo 2, 71, 80, paragrafo 2, 93, 94, 133, 181 A, e 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 101 del trattato EURATOM,

visto l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0213/2008),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0306/2008);

1.

approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica dell'Uzbekistan.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/102


Martedì 2 settembre 2008
Conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione CE/Kirghizistan per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea *

P6_TA(2008)0374

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0133 — C6-0228/2008 — 2007/0047(CNS))

2009/C 295 E/30

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0133),

visto l'accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica del Kirghizistan,

visti gli articoli 44, paragrafo 2, 47, paragrafo 2, ultimo comma, 55, 57, paragrafo 2, 71, 80, paragrafo 2, 93, 94, 133, 181 A, e 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 101 del trattato EURATOM,

visto l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0228/2008),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0307/2008);

1.

approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Kirghizistan.


4.12.2009   

IT

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CE 295/103


Martedì 2 settembre 2008
Conclusione del protocolo all'accordo di partenariato e cooperazione CE/Tagjikistan per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione *

P6_TA(2008)0375

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

2009/C 295 E/31

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0143),

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica del Tajikistan,

visti l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, gli articoli 93, 94, 133 e 181 A e l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, del trattato CE,

visto l'articolo 101 del trattato Euratom,

visto l'articolo 6, paragrafo 2 dell'Atto di adesione di Bulgaria e Romania,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0254/2008),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0320/2008);

1.

approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Tajikistan.


4.12.2009   

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CE 295/104


Martedì 2 settembre 2008
Responsabilità del Montenegro in relazione ai prestiti a lungo termine accordati a Serbia e Montenegro (ex Repubblica federale di Jugoslavia) *

P6_TA(2008)0376

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente Repubblica federale di Jugoslavia) in virtù delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE del Consiglio (COM(2008)0228 — C6-0221/2008 — 2008/0086(CNS))

2009/C 295 E/32

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0228),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0221/2008),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0281/2008);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


4.12.2009   

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CE 295/104


Martedì 2 settembre 2008
Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici *

P6_TA(2008)0377

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2008)0314 — C6-0219/2008 — 2008/0097(CNS))

2009/C 295 E/33

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0314),

visto l'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0219/2008),

visti gli articoli 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0311/2008);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


4.12.2009   

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CE 295/105


Martedì 2 settembre 2008
Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale *

P6_TA(2008)0378

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (COM(2007)0831 — C6-0047/2008 — 2007/0285(CNS))

2009/C 295 E/34

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0831),

visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0047/2008),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 51, l'articolo 35 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0315/2008);

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione del Consiglio

Primo trattino

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,


4.12.2009   

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CE 295/106


Martedì 2 settembre 2008
Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008

P6_TA(2008)0379

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione (11571/2008 — C6-0294/2008 — 2008/2161(BUD))

2009/C 295 E/35

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 5/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 18 giugno 2008 (COM(2008)0381),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008, stabilito dal Consiglio il 22 luglio 2008 (11571/2008 — C6-0294/2008),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0328/2008);

1.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008 senza modifiche;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 71 del 14.3.2008, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


4.12.2009   

IT

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CE 295/107


Martedì 2 settembre 2008
Rete giudiziaria europea *

P6_TA(2008)0380

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

2009/C 295 E/36

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese (5620/2008),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0074/2008),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0292/2008);

1.

approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese;

5.

invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

6.

è determinato ad esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese.

TESTO DEI 14 STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Considerando 7

7.

Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della rete giudiziaria europea e dell'Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso una rete di telecomunicazioni sicura ,

7.

Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della rete giudiziaria europea e dell'Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso collegamenti di telecomunicazioni sicuri ,

Emendamento 2

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

In materia di trattamento dei dati personali, si applica la decisione quadro del Consiglio (…/…/GAI) relativa alla tutela dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  (1) , che fornisce un livello adeguato di tutela dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire un livello di tutela dei dati personali nelle loro legislazioni nazionali che sia almeno pari a quello previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e al suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, nel fare ciò, dovrebbero tener conto della raccomandazione, n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, volta a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, che si applica altresì ai casi di trattamento non automatizzato dei dati.

Emendamento 3

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 3

3.   Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea.

3.   Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea nonché un punto di contatto nazionale di informazione .

Emendamento 4

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 4

4.   Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. Prima di designare un nuovo punto di contatto, gli Stati membri possono chiedere il parere dei corrispondenti nazionali.

4.   Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. In fase di selezione dei punti di contatto, gli Stati membri devono ottemperare ai criteri stabiliti negli orientamenti per la selezione dei punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Emendamento 5

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Gli Stati membri assicurano altresì che i loro punti di contatto dispongano di risorse sufficienti per svolgere in modo adeguato le loro funzioni di punti di contatto.

Emendamento 6

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 5

5.   I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e alla rete di telecomunicazioni sicura , conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.

5.   I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e ai collegamenti di telecomunicazioni sicuri , conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.

Emendamento 7

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 7

7.   La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete in collaborazione e in consultazione con la presidenza del Consiglio. Esso può, in consultazione con la presidenza, rappresentare la rete .

7.   La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete.

Emendamento 8

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 3 — lettera b)

b)

organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 ;

b)

organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 ;

Emendamento 9

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 3 — lettera c)

c)

fornisce stabilmente alcune informazioni di base sempre aggiornate, in particolare attraverso una rete di telecomunicazioni adeguata, secondo le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 .

c)

fornisce stabilmente alcune informazioni di base sempre aggiornate, in particolare attraverso uno strumento informatico , secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9, e garantisce collegamenti di telecomunicazioni sicure conformemente all'articolo 10 .

Emendamento 10

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — titolo

Funzioni dei punti di contatto inclusi i corrispondenti nazionali

Funzioni dei punti di contatto , dei corrispondenti nazionali e dei punti di contatto di informazione

Emendamento 11

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 1

1.   I punti di contatto , inclusi i corrispondenti nazionali , sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.

Nella misura in cui sia necessario e in base ad un accordo tra le amministrazioni interessate, possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri.

1.   I punti di contatto sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.

Nella misura in cui sia necessario possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri in modo da consentire lo scambio di esperienze utili e delle problematiche affrontate, in particolare in merito al funzionamento della rete nei rispettivi Stati membri .

Emendamento 12

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 2

2.   I punti di contatto , inclusi i corrispondenti nazionali, forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale.

2.   I punti di contatto forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale.

Emendamento 13

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 3

3.   I punti di contatto , inclusi i corrispondenti nazionali, organizzano al proprio livello sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.

3.   I punti di contatto partecipano al proprio livello all'organizzazione e alla promozione di sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, qualora opportuno in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.

Emendamento 14

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     I punti di contatto facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro Stato membro.

Emendamento 15

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     Oltre alle funzioni che loro spettano in qualità di punti di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis, i corrispondenti nazionali :

a)

sono responsabili, nei rispettivi Stati membri, delle questioni connesse con il funzionamento interno della rete, compreso il coordinamento delle richieste di informazioni e delle risposte fornite dalle autorità nazionali competenti;

b)

sono responsabili dei contatti con il Segretariato della rete giudiziaria europea, compresa la partecipazione alle riunioni di cui all'articolo 6;

c)

qualora richiesto dal rispettivo Stato membro, presentano un parere sulla nomina dei nuovi punti di contatto.

Emendamento 16

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 3 quater (nuovo)

 

3 quater.     I punti di contatto nazionali di informazione, oltre alle funzioni di punto di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis, garantiscono che le informazioni concernenti i rispettivi Stati membri di cui all'articolo 8 siano fornite e aggiornate a norma dell'articolo 9.

Emendamento 17

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 — titolo

Oggetti delle riunioni periodiche

dei punti di contatto

Riunioni plenarie

dei punti di contatto

Emendamento 18

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 — paragrafo 1 — alinea

1.   Gli oggetti delle riunioni periodiche della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno due punti di contatto per Stato membro, sono:

1.   Gli oggetti delle riunioni plenarie della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno tre punti di contatto per Stato membro, sono:

Emendamento 19

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Le riunioni plenarie si tengono periodicamente almeno tre volte l'anno. Una volta l'anno la riunione può svolgersi presso la sede del Consiglio a Bruxelles, secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio. Due punti di contatto sono invitati a partecipare alle riunioni che si tengono presso la sede del Consiglio.

Emendamento 20

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 — paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     In alternativa, tuttavia, le riunioni possono tenersi negli Stati membri, per consentire l'incontro tra i punti di contatto di tutti gli Stati membri e le autorità dello Stato ospitante che non rientrano tra i punti di contatto dello stesso, e permettere la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave.

Emendamento 21

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 6 — titolo

Frequenza delle riunioni plenarie

Riunioni dei corrispondenti nazionali

Emendamento 22

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 6

La plenaria della rete giudiziaria europea, composta dai corrispondenti nazionali , si riunisce periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta i membri ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri.

I corrispondenti nazionali si riuniscono periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri. Durante dette riunioni vengono affrontate le questioni relative alle loro funzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ter, ivi comprese le modalità che consentirebbero di ottimizzare l'accesso ai collegamenti di telecomunicazioni sicure e di fornirlo a tutte le autorità giudiziarie competenti .

Emendamento 23

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 7

Articolo 7

Luogo delle riunioni

1.     Le riunioni possono svolgersi a Bruxelles, nella sede del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento interno di detta istituzione.

2.     Tuttavia, si possono tenere in alternativa riunioni negli Stati membri, per consentire l'incontro dei punti di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità dello Stato ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave.

soppresso

Emendamento 24

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 8 — titolo

Contenuto delle informazioni

diffuse mediante la rete giudiziaria europea

Informazioni

fornite dalla rete giudiziaria europea

Emendamento 25

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 8 — alinea

La rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:

Il Segretariato della rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:

Emendamento 26

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 8 — punto 2

2)

uno strumento informatico in grado di consentire all'autorità emittente di uno Stato membro di individuare l'autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria;

2)

informazioni in grado di consentire all'autorità emittente di uno Stato membro di individuare l'autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria , per il tramite di uno strumento informatico ;

Emendamento 27

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera b

b)

venga istituita una rete di telecomunicazioni sicura per le attività operative dei punti di contatto della rete giudiziaria europea;

b)

vengano istituiti collegamenti di telecomunicazioni sicuri per le attività operative della rete giudiziaria europea ;

Emendamento 28

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera c)

c)

la rete di telecomunicazioni sicura renda possibile la circolazione dei dati e di tutte le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e tra questi e i membri nazionali, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e i magistrati di collegamento da essa designati.

c)

i collegamenti di telecomunicazioni sicuri rendano possibile la circolazione dei dati e di tutte le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e tra questi e i membri nazionali, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e i magistrati di collegamento da essa designati.

Emendamento 29

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 — paragrafo 2

2.    La rete di telecomunicazioni sicura di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Può essere collegata al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.

2.    I collegamenti di telecomunicazioni sicuri di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Possono essere collegati al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.

Emendamento 30

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     L'uso di collegamenti di telecomunicazioni sicure non preclude la possibilità di contatti diretti tra i punti di contatto o tra le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 31

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera a)

a)

l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 della presente decisione nonché alla rete di telecomunicazioni sicura istituita ai sensi dell'articolo 10 della medesima;

a)

l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 della presente decisione nonché ai collegamenti di telecomunicazioni sicuri istituiti ai sensi dell'articolo 10 della medesima;

Emendamento 32

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera b)

b)

fatto salvo l'articolo 13 della decisione 2002/187/GAI e a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della presente decisione , i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano l'Eurojust caso per caso circa i fascicoli di competenza dell'Eurojust in cui sono implicati due Stati membri:

nei casi di probabile conflitto di giurisdizione

oppure

nei casi di rifiuto di una richiesta di cooperazione giudiziaria, compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria;

b)

oltre all'obbligo di trasmettere informazioni all'Eurojust sancito all 'articolo 13 della decisione 2002/187/GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano caso per caso il rispettivo membro nazionale di Eurojust circa tutti gli altri fascicoli per il cui trattamento l'Eurojust sembra rivestire la posizione più adeguata .

Emendamento 33

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera c)

c)

i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano altresì l'Eurojust, caso per caso, circa tutti i fascicoli di competenza dell'Eurojust in cui sono implicati almeno tre Stati membri;

soppressa

Emendamento 34

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera f)

f)

i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Punti di contatto della medesima possono , quando lo si ritenga necessario, essere invitati alle riunioni dell'Eurojust.

f)

i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Analogamente i punti di contatto della medesima possono partecipare alle riunioni dell'Eurojust su invito di quest'ultima .

Emendamento 35

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Articolo 11 bis

Protezione dei dati

1.     In fase di scambio di dati personali tra le autorità competenti o i punti di contatto degli Stati membri, essi assicurano che:

l'autorità competente destinataria tratti i dati solamente ai fini per i quali tali dati sono stati forniti;

siano presi provvedimenti volti a garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti contro la distruzione accidentale o non autorizzata, la perdita accidentale, l'accesso non autorizzato, la modificazione non autorizzata o accidentale e la diffusione non autorizzata.

2.     Determinate categorie di dati (dati a carattere personale che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a partiti o sindacati, gli orientamenti sessuali o lo stato di salute, nonché i dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza) sono trattate solamente qualora ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività della rete giudiziaria europea. In tale circostanza, devono essere istituite misure di sicurezza supplementari, quali:

l'accesso ai dati in questione consentito solo al personale responsabile dello svolgimento della funzione legittima che giustifica il trattamento di tali dati;

un considerevole criptaggio della trasmissione;

la conservazione dei dati soltanto per il periodo di tempo di cui le autorità competenti e i punti di contatto hanno bisogno per svolgere le proprie funzioni.

Emendamento 36

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 12

Articolo 12

Informazione del Consiglio e della Commissione

Il direttore amministrativo dell'Eurojust e la presidenza del Consiglio riferiscono al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, della rete giudiziaria europea. A tal fine, la presidenza prepara una relazione biennale sulle attività della rete e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Nella relazione essa può, inoltre, tramite la presidenza, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. La rete giudiziaria europea può altresì fornire qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento della medesima eventualmente richiesta dal Consiglio o dalla presidenza.

soppresso

Emendamento 37

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 15 — titolo

Valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea

Comunicazione delle informazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea

Emendamento 38

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 15

 

1.     La rete giudiziaria europea riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle sue attività e alla gestione, compresa la gestione di bilancio. La rete giudiziaria europea può altresì indicare nella sua relazione i problemi della politica in materia penale nell'Unione europea eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Essa può, inoltre, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

2.     Quando richiesto dal Consiglio, la rete giudiziaria europea può altresì fornire relazioni o trasmettere informazioni sul proprio funzionamento

Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.

3.    Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.


(1)   GU L ….


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/120


Martedì 2 settembre 2008
Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali *

P6_TA(2008)0381

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione quadro 2008/ …/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/ …/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

2009/C 295 E/37

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania (5598/2008),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0075/2008),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0285/2008);

1.

approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania;

5.

invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità alle future proposte di modifica della decisione conformemente alla dichiarazione n. 50 relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Union europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

6.

è determinato a esaminare mediante procedura urgente tali future proposte conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania.

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Titolo

Decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

Decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento dei diritti dei cittadini e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento relativamente alle decisioni pronunciate a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente , e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, e la decisione quadro 2008/…/GAI relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali

Emendamento 2

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

È necessario rafforzare la fiducia reciproca nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in materia penale mediante misure a livello di Unione europea intese a migliorare l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in ambito penale nonché adottando a detto livello alcune disposizioni e prassi in materia penale.

Emendamento 3

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Considerando 1 ter (nuovo)

 

(1 ter)

Una condizione preliminare indispensabile per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale è rappresentata dall'esistenza di adeguate garanzie procedurali. È importante perciò adottare quanto prima possibile la decisione quadro sui diritti processuali nei procedimenti penali .

Emendamento 4

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Considerando 4

(4)

È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione.

(4)

È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto dell'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione. La presente decisione quadro mira a definire tali motivi comuni onde consentire all'autorità dell'esecuzione di eseguire la decisione nonostante la persona interessata non sia stata presente al giudizio. Essa non intende disciplinare le forme e i metodi da applicare, o gli obblighi procedurali, che sono utilizzati per raggiungere i risultati in essa specificati, trattandosi di questioni che sono di competenza del diritto interno degli Stati membri. Compilando la pertinente sezione del mandato d'arresto europeo o del pertinente certificato di cui alle altre decisioni quadro, l'autorità emittente fornisce assicurazione che gli obblighi sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente ai fini dell'esecuzione della decisione sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

Emendamento 5

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Considerando 6

(6)

Le soluzioni comuni per i motivi di rifiuto nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda l'informazione all'imputato sul suo diritto a un nuovo processo.

(6)

Le soluzioni comuni per i motivi di non riconoscimento nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda il diritto dell'interessato a un nuovo processo o all'appello. Tale nuovo processo, che mira a salvaguardare i diritti della difesa, è caratterizzato dagli elementi seguenti: la persona interessata ha il diritto di parteciparvi; il merito del caso, comprese nuove prove, sarà (ri)esaminato, e il procedimento potrà condurre all'annullamento della decisione originaria.

Emendamento 6

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se, in base alle informazioni fornite dallo Stato di emissione, è stabilito in modo soddisfacente che l'imputato è stato citato personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo. In tale contesto s'intende che l'interessato deve aver ricevuto tali informazioni in tempo utile, ossia con un anticipo sufficiente a consentirgli di partecipare al processo e di esercitare effettivamente il suo diritto alla difesa. Tutte le informazioni devono essere fornite in una lingua comprensibile all'imputato .

Emendamento 7

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Considerando 6 ter (nuovo)

 

(6 ter)

Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l'interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato difeso nel corso del processo da un consulente legale a cui aveva conferito un esplicito mandato a tal fine, il che garantisce che l'assistenza legale è stata reale ed effettiva. In tale contesto, dovrebbe essere irrilevante se il consulente legale sia stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o se sia stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, dovendosi ritenere che l'interessato abbia scelto di essere rappresentato da un consulente legale invece di comparire personalmente in giudizio.

Emendamento 8

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

In un nuovo processo facente seguito a una condanna risultante da un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, tale persona dovrebbe trovarsi nella stessa posizione di una persona che sia processata per la prima volta. Pertanto la persona interessata deve avere il diritto di essere presente al nuovo processo, il merito del caso, comprese nuove prove, dev'essere (ri)esaminato, il nuovo processo può condurre all'annullamento della decisione originaria e l'imputato può ricorrere contro la nuova decisione.

Emendamento 9

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 1 — paragrafo 2

2.   L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

2.   L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

Emendamento 10

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 1 — paragrafo 3

3.   La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un procedimento al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2008/…/GAI.

3.   La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un processo al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI, dell'articolo [9, paragrafo 1, lettera f] della decisione quadro 2008/…/GAI e dell'articolo [9, paragrafo 1, lettera h] della decisione quadro 2008/…/GAI .

Emendamento 11

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 1 — paragrafo 4

1)

All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.     Ai fini della presente decisione quadro, per “decisione pronunciata in contumacia” si intende una pena o una misura di sicurezza privative della libertà inflitte quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.»

soppresso

Emendamento 12

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — titolo e alinea

Articolo 4 bis

Decisioni pronunciate in contumacia

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la decisione è stata pronunciata in contumacia , salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che la persona:

Articolo 4 bis

Decisioni pronunciate a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente

1.    L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente , salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione , la persona:

Emendamento 13

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — comma 1 — lettera a)

a)

è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona ;

a)

a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:

 

i)

è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo ,

e

ii)

è stata personalmente informata del fatto che la decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;

oppure

Emendamento 14

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — comma 1 — lettera a bis) (nuova)

 

a bis)

essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito esplicito mandato a un consulente legale, che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Emendamento 15

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — comma 1 — lettera b)

b)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente :

b)

dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile , del diritto a un nuovo processo o all'appello (1), al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria :

i)

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia ;

i)

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

o

ii)

non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno … giorni;

ii)

non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni;

Emendamento 16

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — comma 1 — lettera c

c)

non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata in contumacia ma:

c)

non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione ma:

i)

riceverà la notifica entro il quinto giorno dalla consegna e sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente ;

i)

riceverà personalmente la notifica immediatamente e comunque non più di tre giorni dopo la consegna e sarà espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile , del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria ;

nonché

nonché

ii)

disporrà di almeno […] giorni per richiedere un nuovo processo.

ii)

sarà informata del termine, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni, entro il quale dovrà richiedere tale nuovo processo o tale appello .

Emendamento 17

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Se un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà è emesso nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), e la persona interessata non ha ricevuto in precedenza alcuna informazione ufficiale in merito all'esistenza del procedimento penale a suo carico, tale persona, allorché viene informata del contenuto del mandato d'arresto europeo, può chiedere una copia della sentenza prima di essere consegnata. Immediatamente dopo essere stata informata di detta richiesta, l'autorità giudiziaria emittente fornisce alla persona che l'ha formulata una copia della sentenza per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Se la sentenza è stata pronunciata in una lingua che la persona interessata non comprende, l'autorità giudiziaria emittente fornisce per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione un estratto della sentenza redatto in una lingua comprensibile alla persona interessata. La consegna della sentenza o di un suo estratto alla persona interessata avviene a scopo meramente informativo; essa non è considerata come avente valore di notifica formale della sentenza né fa scattare la decorrenza di alcun termine applicabile per la richiesta di un nuovo processo o dell'appello.

Emendamento 18

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI

Allegato — riquadro d) — alinea e punti 1 e 2

d)

Pregasi indicare se la decisione è stata pronunciata in contumacia :

d)

Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:

1.

  No.

1.

  Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

2.

  Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che :

2.

  No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

Se la risposta è «no», si prega di indicare se :

Emendamento 19

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI

Allegato — riquadro d) — punto 2 — punto 2.1

2.1

la persona è stata citata personalmente o è stata informata , ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona

2.1

la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata :

Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali :

 

Lingua in cui sono state fornite le informazioni :

 

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

Emendamento 20

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI

Allegato — riquadro d) — punto 2 — punto 2.1 bis (nuovo)

 

2.1 bis.

la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

Emendamento 21

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI

Allegato — riquadro d) — punto 2 — punto 2.2

2.2

la persona, dopo aver ricevuto la decisione pronunciata in contumacia , ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

2.2

la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione ed essere stata espressamente informata , in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia :

Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

Emendamento 22

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI

Allegato — riquadro d) — punto 2 — punto 2.3.1 — trattino 1

la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e

la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e

Emendamento 23

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI

Allegato — riquadro d) — punto 2.3.2

2.3.2 la persona non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata in contumacia , e

2.3.2 la persona non ha ricevuto la notifica della decisione, e

la persona riceverà la notifica della decisione pronunciata in contumacia entro … giorni dalla consegna, e

la persona riceverà personalmente la notifica della decisione entro … giorni dalla consegna, e

quando riceverà la notifica della decisione pronunciata in contumacia , la persona sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente ; e

quando riceverà la notifica della decisione, la persona sarà espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile , del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrà condurre all'annullamento della decisione originaria ; e

dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia , la persona disporrà di … giorni per richiedere un nuovo processo.

dopo aver ricevuto la notifica della decisione, la persona disporrà di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello .

 

Se è stato contrassegnato il quadratino 2.3.2, si prega di confermare

che (se) la persona interessata, allorché informata nello Stato dell'esecuzione in merito al contenuto del mandato d'arresto europeo, chiede una copia della sentenza prima di essere consegnata, riceverà, per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, una copia della sentenza o un estratto della sentenza redatto in una lingua a lei comprensibile … giorni dopo la formulazione della richiesta.

Emendamento 24

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 1

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 1 — lettera e)

1)

All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:

«e)

per “decisione pronunciata in contumacia” si intende una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.»

soppresso

Emendamento 25

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — alinea

i)

in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata in contumacia , salvo che il certificato indichi che la persona:

i)

in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente , salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:

Emendamento 26

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — punto i)

 

i)

è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato della decisione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia

i)

a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:

a)

è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

e

è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona ;

b)

è stata personalmente informata del fatto che la decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;

o

o

Emendamento 27

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — punto i bis) (nuovo)

 

i bis)

essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o

Emendamento 28

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — punto ii)

ii)

ha dichiarato espressamente ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento; o

soppresso

Emendamento 29

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — punto iii)

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente :

iii)

dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria :

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia ;

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

o

non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno […] giorni.

non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.

Emendamento 30

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i bis) (nuova)

 

i bis)

in base al certificato di cui all'articolo 4, la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.

Emendamento 31

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — alinea e punti 1 e 2

3.

Pregasi indicare se la decisione è stata pronunciata in contumacia :

3.

Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:

1.

  No.

1.

  Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

2.

  Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che :

2.

  No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

Se la risposta è «no» , si prega di indicare se :

Emendamento 32

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.1

2.1

la persona è stata citata personalmente o è stata informata , ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona

2.1

la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una tale decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata :

Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali :

 

Lingua in cui sono state fornite le informazioni :

 

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

OPPURE

OPPURE

Emendamento 33

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.1 bis (nuovo)

 

2.1 bis.

la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

OPPURE

Emendamento 34

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.2

2.2

la persona, prima o dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima.

2.2

la persona, prima o dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria , ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia :

Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

OPPURE

OPPURE

Emendamento 35

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.3

2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il … (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:

2.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata a seguito di un processo in cui non è comparsa personalmente il … (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:

la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente ; e

la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile , del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria ; e

dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.

dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.

 

OPPURE

Emendamento 36

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.3 bis (nuovo)

 

2.3 bis.

la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.

Descrivere quando e come la persona ha rinunciato al diritto a un'audizione e ha dichiarato di non opporsi al procedimento:

Emendamento 37

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 1

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 2 — lettera i)

1)

All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«i)

“decisione pronunciata in contumacia”: una decisione di confisca quale definita alla lettera c), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.»

soppresso

Emendamento 38

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e) — alinea

e)

in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata in contumacia , salvo che il certificato attesti che l'interessato :

e)

in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente , salvo che il certificato attesti che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:

Emendamento 39

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e) — punto i)

 

i)

a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:

i)

è stato citato personalmente o è stato informato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione di confisca pronunciata in contumacia,

a)

è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

e

è stata informata del fatto che tale decisione di confisca può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona ;

b)

è stata personalmente informata del fatto che una decisione di confisca può essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;

o

o

Emendamento 40

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e) — punto i bis) (nuovo)

 

i bis)

essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

o

Emendamento 41

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e) — punto ii)

ii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione di confisca pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente :

ii)

dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione di confisca ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile , del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria :

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca;

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca;

o

o

non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno […] giorni.

non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.

Emendamento 42

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — alinea e punti 1 e 2

j)

Pregasi indicare se la decisione è stata resa in contumacia :

j)

Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca :

1.

  No.

1.

  Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca .

2.

  Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che :

2.

  No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca .

Se la risposta è «no» , si prega di indicare se :

Emendamento 43

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — punto 2 — punto 2.1

2.1

la persona è stata citata personalmente o è stata informata , ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona

2.1

la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione di confisca, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una tale decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata :

Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali :

 

Lingua in cui sono state fornite le informazioni :

 

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

OPPURE

OPPURE

Emendamento 44

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — punto 2 — punto 2.1 bis (nuovo)

 

2.1 bis.

la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

OPPURE

Emendamento 45

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — punto 2 — punto 2.2

2.2

la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia , ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

2.2

la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione di confisca ed essere stata espressamente informata , in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione

Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia :

Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione di confisca, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca :

OPPURE

OPPURE

Emendamento 46

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — punto 2 — punto 2.3

2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il … (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

2.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione di confisca il … (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente ; e

la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e

dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.

dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.

Emendamento 47

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 1

Decisione quadro 2008/…/GAI

Articolo 1 — lettera e)

1)

All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:

«e)

“decisione pronunciata in contumacia”: una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.»

soppresso

Emendamento 48

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 2

Decisione quadro 2008/…/GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f) — alinea

f)

in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata in contumacia , salvo che il certificato indichi che la persona:

f)

in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente , salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:

Emendamento 49

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 2

Decisione quadro 2008/…/GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f) — punto i)

 

i)

a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:

i)

è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia

a)

è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

e

è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona ;

b)

è stata personalmente informata del fatto che una decisione può essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;

o

o

Emendamento 50

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 2

Decisione quadro 2008/…/GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f) — punto i bis) (nuovo)

 

i bis)

essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

o

Emendamento 51

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 2

Decisione quadro 2008/…/GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f) — punto ii)

ii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente :

ii)

dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria :

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia ;

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

o

non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno […] giorni ;

non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.

Emendamento 52

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/…/GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — alinea e lettere a e b

1.

Pregasi indicare se la decisione è stata resa in contumacia :

1.

Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:

a.

  No .

a.

  Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

b.

  Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:

b.

  No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

Se la risposta è «no» , si prega di indicare se :

Emendamento 53

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/…/GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — punto b.1

b.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata , ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona

b.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:

Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali :

 

Lingua in cui sono state fornite le informazioni :

 

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

OPPURE

OPPURE

Emendamento 54

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/…/GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — lettera b.1 bis (nuova)

 

  b.1 bis.

essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

OPPURE

Emendamento 55

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/…/GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — lettera b.2

b.2 la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia , ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

b.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia

Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

OPPURE

OPPURE

Emendamento 56

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/…/GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — lettera b.3

b.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il … (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

b.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione a seguito di un processo in cui non è comparsa personalmente il … (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente ; e

la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e

dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.

dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.

Emendamento 57

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

Modifiche alla decisione quadro 2008/…/GAI

La decisione quadro 2008/…/GAI è così modificata :

1)

All'articolo [9, paragrafo 1], la lettera [h] è sostituita dalla seguente:

h)

in base al certificato di cui all'articolo [6], la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:

i)

a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile,

è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;

oppure

ii)

essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o

iii)

dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

oppure

non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.

2)

Nell'allegato («certificato»), il riquadro [i], punto [1], è sostituito dal seguente:

1.

Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:

Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

Se la risposta è «no», si prega di indicare se:

i)

la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:

Lingua in cui sono state fornite le informazioni:

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

OPPURE

ii)

la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

OPPURE

iii)

la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima .

Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

OPPURE

iv)

la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione in cui è sfociato il processo nel quale non è comparsa personalmente il … (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e

dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.


(1)  Questa modifica si applica all'intero testo. Ogniqualvolta compaia l'espressione «un nuovo processo» si aggiungerà l'espressione «o l'appello».)


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/148


Martedì 2 settembre 2008
Uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen ***I

P6_TA(2008)0383

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen (COM(2008)0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))

2009/C 295 E/38

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0101),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0086/2008),

visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 giugno 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0208/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 2 settembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0041

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 81/2009)


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/149


Martedì 2 settembre 2008
Rafforzamento di Eurojust e modifica della decisione 2002/187/GAI *

P6_TA(2008)0384

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust, e che modifica la decisione 2002/187/GAI (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

2009/C 295 E/39

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia (5613/2008),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0076/2008),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0293/2008);

1.

approva l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia;

5.

invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

6.

è determinato a esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia.

TESTO DEI 14 STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Alla luce dell'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario elaborare un Libro verde sull'istituzione di un Ufficio del Pubblico ministero europeo.

Emendamento 2

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Considerando 5 ter (nuovo)

 

(5 ter)

È necessario tenere conto dei diritti degli imputati e delle vittime nel decidere quale Stato membro sia nella posizione migliore per dare corso all'azione penale o avviare un'altra azione di applicazione della legge.

Emendamento 3

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

Adeguate salvaguardie procedurali, anche nel corso delle indagini, rappresentano una precondizione necessaria per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale. In particolare, dovrebbe essere adottata quanto prima possibile una decisione quadro sui diritti procedurali, al fine di stabilire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria alle persone negli Stati membri.

Emendamento 4

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

 

(8 ter)

È altresì necessario che il Consiglio adotti al più presto una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al fine di fornire un adeguato livello di protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire un livello di tutela dei dati personali nelle loro legislazioni nazionali che sia almeno pari a quello previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e al suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, nel fare ciò, dovrebbero tener conto della raccomandazione n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, volta a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, nonché garantire la protezione dei dati che non vengono trattati automaticamente.

Emendamento 5

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Considerando 8 quater (nuovo)

 

(8 quater)

È importante garantire un'adeguata protezione dei dati personali per tutti i tipi di sistemi di archiviazione di dati personali utilizzati dall'Eurojust. A tale proposito, le disposizioni del regolamento interno dell'Eurojust relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (1) dovrebbero altresì applicarsi ai casellari manuali strutturati, cioè a casellari inerenti al caso compilati manualmente da membri o assistenti nazionali e organizzati in modo logico.

Emendamento 6

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Considerando 8 quinquies (nuovo)

 

(8 quinquies)

In sede di trattamento dei dati relativi al traffico di posta elettronica conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust deve provvedere a che il contenuto e i titoli delle e-mail non siano divulgati.

Emendamento 7

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Considerando 8 sexies (nuovo)

 

(8 sexies)

Le persone che sono state oggetto di un'indagine penale basata su una richiesta di Eurojust ma nei confronti delle quali non è stata avviata un'azione penale, dovrebbero essere informate di tali indagini entro un anno dalla decisione di non luogo a procedere.

Emendamento 8

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Considerando 8 septies (nuovo)

 

(8 septies)

Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale quando l'indagine è stata effettuata su richiesta dell'Eurojust in base a motivi manifestamente insufficienti.

Emendamento 9

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 5 bis — paragrafo 1

1.   Per poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza, l'Eurojust istituisce una «cellula di coordinamento di emergenza» (CCE).

1.   Per poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza, l'Eurojust istituisce una «cellula di coordinamento di emergenza» (CCE), contattabile attraverso un unico punto di contatto .

Emendamento 10

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 5 bis — paragrafo 2

2.   La CCE è composta di un rappresentante per ciascuno Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. La CCE è contattabile ed operativa 24 ore su 24.

2.   La CCE è composta di un rappresentante per ciascuno Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante è operativo 24 ore su 24 , 7 giorni su 7 .

Emendamento 11

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 5 bis — paragrafo 3

3.   Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora non sia individuata alcuna autorità nazionale competente o non sia possibile individuarla in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta.

3.   Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora non sia possibile individuare alcuna autorità nazionale competente in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta. In tal caso il membro della CCE interessato informa senza indugio il collegio, per iscritto, delle azioni avviate e dei motivi della mancata individuazione in tempo utile di un'autorità nazionale competente.

Emendamento 12

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a — punto vi

vi)

adottare misure investigative speciali;

soppresso

Emendamento 13

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a — punto vii

vii)

adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale;

soppresso

Emendamento 14

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 6

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 8

Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni.

1.    Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni.

2.     Gli Stati membri provvedono a che una decisione dell'autorità nazionale competente possa essere sottoposta a sindacato giurisdizionale prima di essere comunicata all'Eurojust.

Emendamento 15

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 7 — lettera c

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 9 — paragrafo 4

4.   Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso alle:

4.   Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso o almeno è in grado di ottenere

a)

informazioni contenute nei seguenti registri:

le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri nazionali qualora esistano nel proprio Stato membro :

i)

nel casellario giudiziale nazionale ,

i)

nel casellario giudiziale,

ii)

nei registri delle persone arrestate,

ii)

nei registri delle persone arrestate,

iii)

nei registri relativi all'indagine,

iii)

nei registri relativi all'indagine,

iv)

nei registri del DNA;

iv)

nei registri del DNA;

b)

in registri diversi da quelli di cui alla lettera a), del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.

v)

in altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.

Emendamento 16

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 8

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 9 bis — paragrafo 3

3.   I membri nazionali, in casi urgenti e allorché non sia individuata o non sia possibile individuare alcuna autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate.

3.   I membri nazionali, in casi urgenti e allorché non sia possibile individuare un' autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate. In tal caso, il membro nazionale interessato informa senza indugio il collegio, per iscritto, delle azioni avviate e dei motivi della mancata individuazione in tempo utile dell'autorità nazionale competente.

Emendamento 17

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 11 — lettera -a) (nuova)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 1

 

(-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati stabilite nella presente decisione.»

Emendamento 18

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 11 — lettera b)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 5

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato in tempo utile, sin dalle fasi iniziali e non appena l'informazione è disponibile, di tutte le indagini penali riguardanti tre o più Stati , almeno due dei quali siano Stati membri , che rientrino nel mandato dell'Eurojust, nella misura in cui ciò è necessario ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'Eurojust, in particolare quando sono necessarie rogatorie parallele in vari Stati o quando è necessario un coordinamento da parte dell'Eurojust ovvero in casi di conflitti di giurisdizione positivi o negativi. Gli Stati membri provvedono affinché l'obbligo di riferire sia controllato a livello nazionale .

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato in tempo utile, sin dalle fasi iniziali e non appena l'informazione è disponibile, di qualsiasi fascicolo riguardante tre o più Stati membri e per il quale sono state trasmesse ad almeno due Stati membri richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria (anche quelle riguardanti gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco) .

Emendamento 19 + emendamento orale

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 11 — lettera b)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 6

6.   Come prima misura, gli Stati membri attuano il paragrafo 5 riguardante i casi legati ai seguenti reati:

6.   Come prima misura, gli Stati membri attuano il paragrafo 5 riguardante i casi legati ai seguenti reati:

a)

traffico illecito di stupefacenti;

a)

traffico illecito di stupefacenti;

 

a bis)

sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;

b)

traffico di esseri umani e di armi;

b)

traffico di esseri umani e di armi;

c)

traffico illecito di rifiuti nucleari;

c)

traffico illecito di rifiuti nucleari;

d)

traffico di opere d'arte;

d)

traffico di opere d'arte;

e)

traffico delle specie animali protette;

e)

traffico delle specie animali protette;

f)

traffico di organi umani;

f)

traffico di organi umani;

g)

riciclaggio di denaro;

g)

riciclaggio di denaro;

h)

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità;

h)

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità;

i)

falsificazione, compreso l'euro;

i)

falsificazione, compreso l'euro;

j)

terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo;

j)

terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo;

k)

criminalità ambientale;

k)

criminalità ambientale;

l)

altre forme di criminalità organizzata .

l)

altre forme di reati, qualora sussistano indizi concreti del coinvolgimento di un'organizzazione criminale o del fatto che siano stati commessi crimini gravi .

Emendamento 20

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 11 — lettera b)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 8

8.   Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano altresì informati di

8.   Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano altresì informati di

a)

tutte le richieste di cooperazione giudiziaria riguardanti gli strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco, trasmesse dalle rispettive autorità competenti in casi che interessano almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri ;

a)

casi in cui siano sorti o possano sorgere conflitti di giurisdizione ;

b)

tutte le consegne controllate e le indagini sotto copertura che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

b)

tutte le consegne controllate e le indagini sotto copertura che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

c)

tutte le richieste di cooperazione giudiziaria non accolte riguardanti strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato , compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco;

c)

difficoltà ricorrenti o mancato accoglimento in relazione all'esecuzione delle richieste e delle decisioni concernenti la cooperazione giudiziaria, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco;

d)

tutte le richieste di assistenza giudiziaria provenienti da uno Stato non membro quando risulti che tali richieste rientrano in un'indagine nell'ambito della quale detto Stato non membro ha trasmesso altre richieste ad almeno due altri Stati membri.

 

Emendamento 21

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 11 — lettera b)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 9

9.     Inoltre, le autorità competenti comunicano al membro nazionale ogni altra informazione che quest'ultimo ritenga necessaria ai fini dell'adempimento dei suoi compiti.

soppresso

Emendamento 22

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 11 — lettera b)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 10 bis (nuovo)

 

10 bis.     Entro … (2) la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Eurojust, elabora una relazione sull'attuazione del presente articolo, se del caso corredata di proposte, incluse proposte che prendono in considerazione l'aggiunta di reati diversi da quelli menzionati al paragrafo 6.

Emendamento 23

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 13

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 14, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1

13)

agli articoli 14, paragrafo 4, e 16, paragrafo 1, i termini «un indice dei» sono sostituiti da «un sistema automatico di gestione dei fascicoli contenente»;

soppresso

Emendamento 24

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 14

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 15, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafi 1 e 2

14)

agli articoli 15, paragrafo 4, e 16, paragrafi 1 e 2, il termine «indice» è sostituito da «sistema automatico di gestione dei fascicoli» e all'articolo 16, paragrafo 1, il termine «un indice» è sostituito da «sistema automatico di gestione dei fascicoli»;

soppresso

Emendamento 25

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 15 — lettera a) — punto i)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 15 — paragrafo 1 — alinea

1.   In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4 , quali :

1.   In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:

Emendamento 26

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 15 — lettera a) — punto ii)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 15 — paragrafo 1 — punto l)

l)

numeri di telefono, dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, registri DNA e fotografie.

l)

modelli di identificazione del DNA, cioè un codice in lettere o numerico che riporta una serie di caratteristiche d'identificazione della parte non codificata di un campione di DNA umano analizzato ovvero della composizione chimica specifica dei diversi loci del DNA;

l bis)

fotografie;

l ter)

numeri di telefono;

l quater)

dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, ad eccezione della trasmissione di dati sui contenuti;

l quinquies)

indirizzi di posta elettronica;

l sexies)

dati relativi all'immatricolazione dei veicoli .

Emendamento 27

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — paragrafo 15 — lettera b)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 15 — paragrafo 2

b)

al paragrafo 2, il termine «soltanto» è soppresso;

soppresso

Emendamento 28

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 17 bis (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 23 — paragrafo 12

 

17 bis)

l'articolo 23, paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   L'autorità di controllo comune presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno.»

Emendamento 29

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 18 — lettera a)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 26 — paragrafo 1 bis

1 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol e possa partecipare al suo funzionamento.

1 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol , secondo il disposto dell'articolo 10 della Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (3), e possa partecipare al suo funzionamento.

Emendamento 30

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 18 — lettera b)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b)

b)

fatto salvo l'articolo 13 della presente decisione e conformemente all'articolo 4 , paragrafo 4 della decisione …/…/GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano l' Eurojust, caso per caso, sui fascicoli che interessano due Stati membri e che rientrano nel settore di competenza dell'Eurojust :

in casi in cui possono sorgere conflitti di giurisdizione,

ovvero

in casi di rifiuto della richiesta di assistenza giudiziaria riguardante strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco.

I punti di contatto della rete giudiziaria europea informano inoltre l'Eurojust, caso per caso, su tutti i fascicoli riguardanti almeno tre Stati membri che rientrano nel settore di competenza dell'Eurojust.

b)

fatto salvo l'articolo 13 della presente decisione e conformemente all'articolo 4 della decisione …/…/GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano i loro membri nazionali dell ' Eurojust, caso per caso, su tutti gli altri fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dall'Eurojust :

I membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dalla rete;

I membri nazionali informano i rispettivi corrispondenti nazionali della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dalla rete.

Emendamento 31

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 19 bis (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 27 — paragrafo 4

 

19 bis)

l'articolo 27, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo il paragrafo 3, la trasmissione di dati personali da parte dell'Eurojust ai soggetti di cui al paragrafo 1, punto b), e alle autorità di cui al paragrafo 1, punto c), dei paesi terzi che non sono soggetti all'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, può avvenire soltanto qualora sia assicurato un livello comparativamente sufficiente di protezione dei dati, valutato in base all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento interno dell'Eurojust in materia di trattamento e protezione dei dati personali. »

Emendamento 32

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 19 ter (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 27 — paragrafo 5 bis (nuovo)

 

19 ter)

All'articolo 27 è inserito il seguente paragrafo, dopo il paragrafo 5:

«5 bis.     Ogni due anni l'autorità di controllo comune, insieme allo Stato terzo o soggetto interessato di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), valuta l'attuazione delle disposizioni del pertinente accordo di cooperazione relativo alla protezione dei dati oggetto di scambio. Il rapporto di valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»

Emendamento 33

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 22, trattino 1 bis (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 32 — paragrafo 1 — comma 1

 

il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Il presidente, a nome del collegio, riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio, per iscritto, […] in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell'Eurojust.»

Emendamento 34

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 22, trattino 1 ter (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 32 — paragrafo 1 — comma 2

 

il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«A tal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attività dell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojust presenta anche un'analisi delle situazioni in cui i membri nazionali hanno fatto uso dei poteri di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, e all'articolo 9 bis, paragrafo 3. La relazione può inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.»

Emendamento 35

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 22 — trattino 1 quater (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 32 — paragrafo 2

 

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Il rappresentante dell'autorità di controllo comune riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito alle sue attività […]

Emendamento 36

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia — atto modificativo

Articolo 1 — punto 26

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 42 — paragrafo 2

2.   La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.

2.   La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.


(1)   GU C 68 del 19.3.2005, pag. 1.

(2)   Tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

(3)   GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.


Mercoledì 3 settembre 2008

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/163


Mercoledì 3 settembre 2008
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ***I

P6_TA(2008)0392

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))

2009/C 295 E/40

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0355),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0197/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0140/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 3 settembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0121

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1272/2008)


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/164


Mercoledì 3 settembre 2008
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (modifica delle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE) ***I

P6_TA(2008)0393

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. … relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0611 — C6-0347/2007 — 2007/0212(COD))

2009/C 295 E/41

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0611),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0347/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento quale emendata,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0142/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 3 settembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0212

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. … relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/112/CE)


4.12.2009   

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CE 295/165


Mercoledì 3 settembre 2008
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (adeguamento del regolamento (CE) n. 648/2004) ***I

P6_TA(2008)0394

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. … relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0613 — C6-0349/2007 — 2007/0213(COD))

2009/C 295 E/42

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0613),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0349/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0141/2008);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


4.12.2009   

IT

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CE 295/165


Mercoledì 3 settembre 2008
Omologazione dei veicoli a idrogeno ***I

P6_TA(2008)0395

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (COM(2007)0593 — C6-0342/2007 — 2007/0214(COD))

2009/C 295 E/43

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0593),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0342/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0201/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 3 settembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0214

Posizione del Parlamento europeo e del Consiglio definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la diettiva 2007/46/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 79/2009).


Giovedì 4 settembre 2008

4.12.2009   

IT

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CE 295/167


Giovedì 4 settembre 2008
Codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione ***I

P6_TA(2008)0402

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europe e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (COM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))

2009/C 295 E/44

(Procedura di codecisione: prima letttura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0709),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71 e 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0418/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0248/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 4 settembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0243

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 80/2009)


4.12.2009   

IT

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CE 295/168


Giovedì 4 settembre 2008
Ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio *

P6_TA(2008)0403

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))

2009/C 295 E/45

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0172),

visto l’articolo 181A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0182/2008),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 su una strategia dell’Unione europea per l’Asia centrale (1),

vista la strategia dell’Unione europea per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo il 21 e 22 giugno 2007,

vista la causa C-155/07, Parlamento europeo contro Consiglio dell’Unione europea, pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee,

visto l’articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0317/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione a ritirare la sua proposta qualora venisse annullata la decisione 2006/1016/CE, attualmente all’esame della Corte di giustizia delle Comunità europee;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Si riconosce la necessità che i prestiti concessi dalla BEI in Asia centrale si incentrino su progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell’energia che vadano anche a vantaggio degli interessi energetici dell’UE.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

 

(3 ter)

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia e i progetti nel campo dei trasporti, le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi politici dell’UE di diversificazione delle fonti energetiche e con gli obblighi di Kyoto e dovrebbero sostenere tali obiettivi e obblighi, rafforzando nel contempo la protezione ambientale.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 3 quater (nuovo)

 

(3 quater)

Tutte le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere coerenti con le politiche esterne dell’UE, compresi gli obiettivi regionali specifici, e sostenerle, e dovrebbero contribuire all’obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, all’obiettivo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché all’osservanza degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui la Comunità europea o i suoi Stati membri sono parti.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 3 quinquies (nuovo)

 

(3 quinquies)

La BEI dovrebbe garantire che i singoli progetti siano sottoposti a una valutazione dell’impatto sulla sostenibilità, effettuata in modo indipendente rispetto ai promotori dei progetti e alla stessa BEI.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 4

(4)

Le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, e in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti e tali paesi dovrebbero pertanto avere accesso al finanziamento della BEI.

(4)

Le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, e in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti e tali paesi dovrebbero pertanto avere accesso al finanziamento della BEI; dovrebbero tuttavia essere previste precondizioni per la loro ammissibilità a prestiti BEI: tali paesi devono dimostrare di aver compiuto evidenti progressi nell’attuazione dello Stato di diritto, della libertà di parola e dei media e della libertà delle ONG nonché nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, come previsto negli accordi di partenariato e cooperazione dell’UE; non dovrebbero essere soggetti a sanzioni dell’UE per violazioni dei diritti umani e dovrebbero aver compiuto effettivi progressi quanto alla situazione di tali diritti, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 febbraio 2008 sulla strategia dell’UE per l’Asia centrale (2).

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Le attività di prestito dovrebbero sostenere l’obiettivo politico dell’UE di promuovere la stabilità nella regione.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 1

Il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan sono ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE del Consiglio.

Il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan sono ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE del Consiglio. L’Uzbekistan sarà ammissibile non appena saranno state tolte le sanzioni UE contro il paese.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

L’accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI, come previsto all’articolo 8 della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia della Comunità e contiene le condizioni con chiari parametri di riferimento relativamente al rispetto dei diritti umani .

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 1 ter (nuovo)

 

Articolo 1 ter

Fondandosi sulle informazioni ricevute dalla BEI, la Commissione presenta una valutazione e una relazione, su base annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulle operazioni di finanziamento della BEI effettuate a titolo della presente decisione. La relazione dovrebbe includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alla realizzazione degli obiettivi di politica estera dell’UE e, in particolare, del contributo all’obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, all’obiettivo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all’osservanza degli accordi internazionali in materia ambientale di cui sono firmatari la Comunità europea o i suoi Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 1 quater (nuovo)

 

Articolo 1 quater

La BEI garantisce che gli accordi quadro tra la Banca e i paesi interessati siano messi a disposizione del pubblico e che siano messe a disposizione informazioni oggettive adeguate e tempestive per consentire loro di svolgere pienamente il proprio ruolo nel processo decisionale.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0059.

(2)   Testi approvati, P6_TA(2008)0059.