ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.295.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
4 dicembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2009/C 295/01

Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ( 1 )

1

 

PARERI

 

Commissione

2009/C 295/02

Parere della Commissione, del 30 novembre 2009, sul piano di modifica dello smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto STED di trattamento dei rifiuti e degli effluenti, ubicato nel sito di Cadarache in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

4

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 295/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5641 — APOLLO/PLIANT) ( 1 )

5

2009/C 295/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5687 — CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding) ( 1 )

5

2009/C 295/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5624 — Nokia/SAP/JV) ( 1 )

6

2009/C 295/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP) ( 1 )

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 295/07

Tassi di cambio dell'euro

7

2009/C 295/08

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione, del 4 giugno 2009, riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding — Relatore: Polonia

8

2009/C 295/09

Relazione finale sul caso COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding [ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

9

2009/C 295/10

Sintesi della decisione della Commissione, del 22 giugno 2009, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding) [notificata con il numero C(2009) 4608]  ( 1 )

11

2009/C 295/11

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 26 settembre 2008, in relazione a un progetto di decisione sul caso COMP/C.39181 — Cera per candele (2) — Relatore: Lettonia

14

2009/C 295/12

Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/C.39181 — cere di paraffina, ridenominato cere per candele(A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

15

2009/C 295/13

Sintesi della decisione della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C.39181 — Cere per candele) [notificata con il numero C(2008) 5476 def.]  ( 1 )

17

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 295/14

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( 1 )

22

2009/C 295/15

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'Unione europea, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la «convenzione») costituisce la base comune per la tutela dei diritti di indagati o imputati in procedimenti penali, che ai fini della presente risoluzione comprende sia la fase preprocessuale che quella processuale.

(2)

Inoltre, la convenzione, conformemente all'interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, costituisce un fondamento importante che consente agli Stati membri di nutrire reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale e di rafforzare tale fiducia. Nel contempo, sono possibili ulteriori iniziative dell'Unione europea volte a garantire la piena attuazione e il rispetto delle norme della convenzione e, ove opportuno, ad assicurare un'applicazione coerente delle norme applicabili nonché a rendere più rigorose le norme vigenti.

(3)

L'Unione europea ha definito con successo uno spazio di libera circolazione e soggiorno di cui beneficiano i cittadini che sempre più frequentemente si recano, studiano e lavorano in paesi diversi dal paese di residenza. Tuttavia, l'eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno hanno comportato inevitabilmente che un numero crescente di persone siano interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza. In tali situazioni, i diritti procedurali di indagati o imputati sono particolarmente importanti per garantire il diritto ad un processo equo.

(4)

Infatti, benché a livello di Unione europea siano state adottate varie misure per garantire un alto grado di sicurezza ai cittadini, risulta parimenti necessario affrontare problemi specifici che possono sorgere quando una persona è indagata o imputata in un procedimento penale.

(5)

Al fine di assicurare l'equità dei procedimenti penali occorre pertanto un'azione specifica riguardante i diritti procedurali. Tale azione, che può includere sia misure legislative che di altro tipo, rafforzerà la fiducia dei cittadini nel fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri tuteleranno e garantiranno i loro diritti.

(6)

Nel 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha concluso che nel contesto dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento si dovrebbe anche prevedere l'avvio di lavori sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri (punto 37).

(7)

Parimenti, il programma dell'Aia del 2004 stabilisce che l'ulteriore realizzazione del reciproco riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria presuppone l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, in base a studi sull'attuale livello di garanzia negli Stati membri e nel debito rispetto delle loro tradizioni giuridiche (punto III 3.3.1).

(8)

Il reciproco riconoscimento presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della convenzione, disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che siano correttamente attuate ed applicate negli Stati membri.

(9)

Da studi recenti emerge che tra gli esperti esiste un ampio sostegno a favore di un'azione dell'Unione europea in materia di diritti procedurali, tramite misure legislative e di altro tipo, e che è necessario rafforzare la reciproca fiducia tra le autorità giudiziarie degli Stati membri (1). Le stesse posizioni sono state espresse anche dal Parlamento europeo (2). Nella comunicazione per il programma di Stoccolma (3), la Commissione europea osserva che il potenziamento dei diritti della difesa è essenziale per mantenere la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Unione europea.

(10)

Le discussioni sui diritti procedurali svoltesi negli ultimi anni nell'Unione europea non hanno portato a risultati concreti. Sono stati nondimeno compiuti notevoli progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia con riferimento a misure volte ad agevolare il procedimento penale. È giunto il momento di agire per migliorare l'equilibrio tra tali misure e la tutela dei diritti procedurali della persona. Ci si dovrebbe sforzare di potenziare le garanzie procedurali e il rispetto dello stato di diritto nei procedimenti penali, indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui i cittadini decidono di viaggiare, studiare, lavorare o vivere.

(11)

Tenuto conto dell'importanza e della complessità di tali questioni, appare opportuno affrontarle procedendo per tappe, garantendo nel contempo una coerenza globale. Trattare le future azioni settore per settore consente di incentrare l'attenzione sulle singole misure e pertanto di individuare e affrontare i problemi in modo da conferire valore aggiunto a ciascuna misura.

(12)

Tenuto conto del carattere non esaustivo del catalogo di misure stabilito nell'allegato alla presente risoluzione, il Consiglio dovrebbe inoltre considerare la possibilità di trattare la questione della tutela dei diritti procedurali diversi da quelli elencati in tale catalogo.

(13)

Tutti i nuovi atti legislativi dell'UE in questo campo dovrebbero essere coerenti con le norme minime previste dalla convenzione, conformemente all'interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1.

Si dovrebbe intraprendere un'azione a livello di Unione europea per rafforzare i diritti di indagati o imputati in procedimenti penali. Tale azione può comprendere misure legislative nonché altre misure.

2.

Il Consiglio approva la «tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali» («la tabella di marcia»), figurante nell'allegato alla presente risoluzione, come base per la futura azione. I diritti citati in questa tabella di marcia, che potrebbero essere integrati da altri diritti, sono considerati diritti procedurali fondamentali e all'azione relativa a tali diritti dovrebbe essere attribuita priorità in questa fase.

3.

La Commissione è invitata a sottoporre proposte relative alle misure previste nella tabella di marcia e a vagliare l'opportunità di presentare il Libro verde citato alla lettera F.

4.

Il Consiglio esaminerà tutte le proposte presentate nel contesto della tabella di marcia e s'impegna ad esaminarle in via prioritaria.

5.

Il Consiglio agirà in piena cooperazione con il Parlamento europeo, conformemente alle norme applicabili, e collaborerà adeguatamente con il Consiglio d'Europa.


(1)  Si veda tra l'altro «Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union» (Analisi del futuro del reciproco riconoscimento in materia penale nell'Unione europea), rapporto della Université Libre de Bruxelles del 20 novembre 2008.

(2)  Si veda, per esempio, la raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009, destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea, 2009/2012 (INI), punto 1, lettera a).

(3)  «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini», COM(2009) 262/4 (punto 4.2.2).


ALLEGATO

TABELLA DI MARCIA PER IL RAFFORZAMENTO DEI DIRITTI PROCEDURALI DI INDAGATI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTI PENALI

L'ordine dei diritti citati nella presente tabella di marcia è indicativo. Si pone l'accento sul fatto che le spiegazioni fornite di seguito sono semplicemente intese a dare un'indicazione dell'azione proposta e non si prefiggono di disciplinare con precisione in via preliminare la portata e il contenuto delle misure in questione.

Misura A:   traduzione e interpretazione

Breve spiegazione:

L'indagato o l'imputato deve poter capire quanto accade e farsi capire. Un indagato o imputato che non parli o non capisca la lingua in cui si svolge il procedimento ha bisogno di un interprete e di una traduzione degli atti essenziali del procedimento. Dovrebbe inoltre essere prestata particolare attenzione alle esigenze di indagati o imputati con difficoltà uditive.

Misura B:   informazioni relative ai diritti e all'accusa

Breve spiegazione:

La persona indagata o imputata per un reato dovrebbe essere informata dei suoi diritti fondamentali in forma orale o, in caso, scritta, ad esempio mediante una comunicazione dei diritti (Letter of Rights). Tale persona dovrebbe inoltre ricevere sollecitamente informazioni sul carattere e la causa dell'accusa nei suoi confronti. Una persona accusata dovrebbe avere diritto, al momento opportuno, alle informazioni necessarie per la preparazione della difesa, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale.

Misura C:   consulenza legale e assistenza legale gratuita

Breve spiegazione:

Il diritto alla consulenza legale (attraverso un avvocato) per l'indagato o l'imputato in un procedimento penale nella fase più precoce e opportuna del procedimento è fondamentale per garantire l'equità del procedimento stesso; il diritto all'assistenza legale gratuita dovrebbe assicurare l'effettivo accesso al precitato diritto alla consulenza legale.

Misura D:   comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari

Breve spiegazione:

L'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà è sollecitamente informato del diritto di comunicare ad almeno una persona, ad esempio un familiare o datore di lavoro, il suo stato di privazione della libertà, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale. Inoltre, l'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà in uno Stato di cui non è cittadino è informato del diritto di comunicare alle autorità consolari competenti tale privazione.

Misura E:   garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili

Breve spiegazione:

Al fine di garantire l'equità del procedimento, è importante rivolgere particolare attenzione agli indagati o imputati che non sono in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato del procedimento per ragioni ad esempio di età o di condizioni mentali o fisiche.

Misura F:   Libro verde sulla detenzione preventiva

Breve spiegazione:

Il tempo che una persona può trascorrere in stato di detenzione prima di essere sottoposta a giudizio e durante il procedimento giudiziario varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Periodi di detenzione preventiva eccessivamente lunghi sono dannosi per le persone, possono pregiudicare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e non corrispondono ai valori propugnati dall'Unione europea. Si dovrebbero esaminare in un Libro verde misure appropriate al riguardo.


PARERI

Commissione

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/4


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

sul piano di modifica dello smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto STED di trattamento dei rifiuti e degli effluenti, ubicato nel sito di Cadarache in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2009/C 295/02

In data 3 giugno 2009 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano di modifica relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi dell'impianto STED di trattamento dei rifiuti e degli effluenti, ubicato nel sito di Cadarache in Francia.

Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra l'impianto STED e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie l'Italia e la Spagna, è di 110 km e 230 km rispettivamente.

2.

La modifica prevista comporterà un aumento del limite di scarichi autorizzati per il trizio gassoso.

3.

In condizioni operative normali, la modifica prevista non comporterà un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro.

4.

I rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasportati in un impianto di smaltimento autorizzato dal governo francese.

5.

In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbero essere esposti altri Stati membri non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di tali Stati.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto di modifica relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall'impianto STED, ubicato a Cadarache, in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5641 — APOLLO/PLIANT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/03

In data 26 novembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5641. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5687 — CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/04

In data 26 novembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5687. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5624 — Nokia/SAP/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/05

In data 26 novembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5624. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/06

In data 16 novembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5662. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 dicembre 2009

2009/C 295/07

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5120

JPY

yen giapponesi

133,17

DKK

corone danesi

7,4417

GBP

sterline inglesi

0,90915

SEK

corone svedesi

10,3159

CHF

franchi svizzeri

1,5083

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4390

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,810

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

269,90

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7079

PLN

zloty polacchi

4,0977

RON

leu rumeni

4,2105

TRY

lire turche

2,2413

AUD

dollari australiani

1,6276

CAD

dollari canadesi

1,5873

HKD

dollari di Hong Kong

11,7180

NZD

dollari neozelandesi

2,0881

SGD

dollari di Singapore

2,0848

KRW

won sudcoreani

1 746,64

ZAR

rand sudafricani

11,0339

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3224

HRK

kuna croata

7,3060

IDR

rupia indonesiana

14 248,95

MYR

ringgit malese

5,0962

PHP

peso filippino

69,928

RUB

rublo russo

44,0300

THB

baht thailandese

50,074

BRL

real brasiliano

2,5811

MXN

peso messicano

19,1502

INR

rupia indiana

69,6650


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/8


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 4 giugno 2009 riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding

Relatore: Polonia

2009/C 295/08

1.

Il comitato consultivo conviene con la Commissione che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata può essere considerata di dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento CE sulle concentrazioni.

3.

Il comitato consultivo conviene con la Commissione che i mercati da considerare sono:

a)

i mercati relativi ai servizi di trasporto aereo passeggeri suddivisi in base alle combinazioni origine/destinazione («O&D»):

per i quali, per le rotte a corto e medio raggio, i servizi indiretti non rappresentano generalmente un’alternativa concorrenziale ai voli diretti,

per i quali, per le rotte a lungo raggio, i servizi indiretti potrebbero rappresentare un’alternativa concorrenziale ai voli diretti per una determinata combinazione origine/destinazione nella misura in cui: i) i voli indiretti siano commercializzati come voli in coincidenza; e ii) comportino un’estensione limitata della durata del viaggio (tempo di connessione che non superi i 150 minuti);

b)

i mercati per il trasporto aereo di merci su una base unidirezionale tra l’Europa e diversi paesi africani.

4.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione sul fatto che la concentrazione originariamente proposta dalla parte notificante ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda i mercati rilevanti del trasporto aereo di passeggeri sulle seguenti rotte:

a)

Bruxelles-Francoforte;

b)

Bruxelles-Monaco di Baviera;

c)

Bruxelles-Amburgo;

d)

Bruxelles-Zurigo.

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione sul fatto che gli impegni prospettati dalla parte notificante possono ripristinare efficacemente la concorrenza e rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune sulle seguenti rotte:

a)

Bruxelles-Francoforte;

b)

Bruxelles-Monaco di Baviera;

c)

Bruxelles-Amburgo;

d)

Bruxelles-Zurigo.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione sul fatto che la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda i mercati del trasporto aereo passeggeri su altre rotte a corto, medio e lungo raggio.

7.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione sul fatto che la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda i mercati del trasporto aereo di merci.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la concentrazione notificata può essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e dell’articolo 57 dell’accordo SEE, purché vengano onorati gli impegni esposti nell’allegato del presente progetto di decisione.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/9


Relazione finale sul caso COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding

[ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

2009/C 295/09

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

Introduzione

In data 26 novembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) (regolamento sulle concentrazioni) con cui l’impresa Deutsche Lufthansa AG («Lufthansa») manifesta l’intenzione di acquisire il controllo unico di SN Airholding SA/NV («SN») mediante acquisto di quote. Quest’ultima è la società madre di SN Brussels Airlines.

Procedimento — Fase II

Il 26 gennaio 2009 la Commissione, ritenendo che la concentrazione desse adito a seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune, ha avviato il procedimento (2). Successivamente, in data 24 marzo 2009, è stata notificata a Lufthansa una comunicazione degli addebiti e, in data 25 marzo 2009, è stato concesso l’accesso al fascicolo di indagine della Commissione. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione giungeva alla conclusione che la concentrazione sollevava preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza per quanto riguarda le seguenti cinque rotte: Bruxelles-Francoforte, Bruxelles-Monaco, Bruxelles-Berlino, Bruxelles-Amburgo e Bruxelles-Zurigo.

Lufthansa ha risposto alla comunicazione degli addebiti e ha chiesto un’audizione orale che si è svolta il 15 aprile 2009. Mentre la parte notificante era formalmente rappresentata all’audizione orale così non è stato per SN. Tuttavia, alcuni dipendenti di SN hanno presenziato alla riunione in qualità di membri della delegazione della Lufthansa.

Successivamente, è risultato chiaro che SN non era stata informata degli addebiti direttamente dalla Commissione ma dai rappresentanti legali della parte notificante che rappresentavano anche SN. Questi ultimi hanno fornito a SN una versione non riservata della comunicazione degli addebiti. Inoltre, a SN non è stato comunicato il termine entro il quale doveva presentare le proprie osservazioni o la richiesta di un’audizione orale. Benché SN abbia contribuito alla risposta scritta di Lufthansa e sia stata rappresentata in sede di audizione orale, non si può delegare alla parte notificante il compito di informare e invitare a presentare osservazioni. La Commissione stessa deve eseguire i propri obblighi giuridici nei confronti delle parti interessate conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (3) (regolamento di esecuzione). Il 29 aprile 2009 la Commissione ha posto rimedio alla situazione inviando una versione non riservata della comunicazione degli addebiti e una comunicazione degli addebiti supplementare (si veda di seguito) a SN e ha dato all’impresa la possibilità di presentare osservazioni prima del 6 maggio 2009.

La risposta della Lufthansa alla comunicazione degli addebiti ha sollevato, tra l’altro, due questioni procedurali.

Prima di tutto, ha rilevato l’esistenza di discrepanze tra l’interpretazione della Lufthansa e quella della Commissione sui risultati dell’indagine di mercato. È risultato che tali discrepanze erano parzialmente dovute ad un’interpretazione errata delle risposte da parte della parte notificante. Tuttavia, alcune discrepanze sono state dovute al fatto che Lufthansa non aveva avuto pieno accesso ad alcune risposte per motivi di riservatezza. Dopo aver verificato le risposte, il 29 aprile 2009 la Commissione ha concesso a Lufthansa l’accesso a schede Excel non riservate in cui la Commissione aveva riassunto tutte le risposte.

Il secondo punto riguarda la valutazione di un accordo relativo alla condivisione di codici ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE effettuata dalla Commissione come parte del procedimento relativo alla concentrazione. Lufthansa ha messo in dubbio che tale analisi fosse possibile. In particolare, ha chiesto se le parti direttamente in causa per quanto riguarda l’accordo relativo alla condivisione di codici, cioè la controllata di Lufthansa e SN, non debbano essere interrogate sui risultati delle analisi della Commissione. Al fine di evitare la violazione del diritto di difesa delle parti direttamente interessate, la Commissione ha inviato un estratto della comunicazione degli addebiti concernente la valutazione preliminare dell’accordo relativo alla condivisione di codici sia a SN che a Swiss (la controllata di Lufthansa) il 20 aprile 2009 e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni scritte (4). Sia SN che Swiss hanno risposto entro i termini.

Il 28 aprile 2009 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti supplementare a Lufthansa concernente la rotta Bruxelles-Zurigo. Ha concesso l’accesso al fascicolo della Commissione il giorno seguente. La parte notificante ha risposto alla comunicazione degli addebiti supplementare il 5 maggio 2009.

La parte notificante e la Commissione hanno discusso delle misure correttive all’inizio del procedimento. Tuttavia, le misure correttive proposte in data 16 aprile 2009 sono state considerate inadeguate e non sono state oggetto di un’indagine di mercato. Successivamente, il 24 e 29 aprile 2009, Lufthansa ha presentato ulteriori misure correttive. Le misure proposte erano state preliminarmente accettate e sottoposte ad un’indagine di mercato dalla Commissione. La versione definitiva delle misure correttive (che non modifica nella sostanza la versione del 29 aprile) è stata presentata dalla Lufthansa in data 28 maggio 2009.

Il progetto di decisione

Il progetto di decisione si distacca dalla comunicazione degli addebiti sotto tre aspetti. Prima di tutto, per quanto riguarda la questione di capire se i passeggeri sensibili al fattore «tempi di viaggio» (time-sensitive passengers) e i passeggeri per i quali il fattore tempo non è determinante (non time-sensitive passengers) appartengano a due mercati di prodotto diversi, la Commissione non scioglie il quesito.

Inoltre, la Commissione non ritiene necessario valutare la compatibilità dell’accordo relativo alla condivisione di codici ai sensi dell’articolo 81. In terzo luogo, la Commissione conclude che i dubbi in materia di concorrenza per quanto riguarda la rotta Bruxelles-Berlino sono stati sciolti mentre era in corso il procedimento relativo al controllo delle concentrazioni. Nel frattempo, EasyJet, concorrente di Lufthansa e SN, aveva deciso di incrementare il proprio servizio passando da uno a due voli giornalieri in modo da rendere possibili i viaggi di andata e ritorno nello stesso giorno. Per le rimanenti quattro rotte, il progetto di decisione ritiene che l’operazione non comporterebbe ostacoli significativi ad una efficace concorrenza considerati gli impegni che si è assunta la parte notificante.

Al consigliere-auditore non è pervenuta alcuna richiesta o osservazione dalla parte notificante o da altri terzi. In considerazione di quanto precede e alla luce delle osservazioni di cui sopra ritengo che il diritto delle parti ad essere ascoltate sia stato rispettato.

Bruxelles, 11 giugno 2009.

Michael ALBERS


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(3)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  Sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 luglio 2007, causa T-170/06, Alrosa.


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/11


Sintesi della decisione della Commissione

del 22 giugno 2009

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE

(Caso COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding)

[notificata con il numero C(2009) 4608]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/10

Il 22 giugno 2009 la Commissione ha adottato la decisione su un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione si trova, nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione, sul sito web della direzione generale Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   INTRODUZIONE

(1)

Il 26 novembre 2008 la Commissione ha ricevuto la notifica di una prevista concentrazione mediante la quale l’impresa Deutsche Lufthansa AG («LH», Germania) acquisisce il controllo integrale dell’impresa SN Airholding SA/NV («SNAH», Belgio), mediante acquisto di azioni.

II.   RELAZIONE

A.   LE PARTI

(2)

La Deutsche Lufthansa AG («LH» o «parte notificante») è un vettore di rete che offre servizi completi. Ha come hub l’aeroporto internazionale di Francoforte sul Meno e l’aeroporto di Monaco di Baviera e ha una base nell’aeroporto di Düsseldorf. Le sue due attività principali sono il trasporto aereo di passeggeri e di merci. La LH controlla la Swiss International Air Lines Ltd («LX»), con base all’aeroporto di Zurigo, l’Air Dolomiti, l’Eurowings e il vettore a basso costo (low cost) Germanwings. La LH e la Swiss sono entrambe membri dell’alleanza Star. La Commissione ha autorizzato il 14 maggio 2009 (2) il progetto della LH di acquisire la BMI.

(3)

La SN Airholding SA/NV («SNAH») è la società finanziaria della SN Bruxelles Airlines («SN»), un vettore belga di rete avente come hub l’aeroporto di Bruxelles a Zaventem. L’attività principale della SN è il trasporto aereo di passeggeri. La SN non è membro di nessuna alleanza. Nel seguito del presente testo la LH e la SN sono indicate come «le parti».

B.   LA CONCENTRAZIONE

(4)

La LH intende acquisire inizialmente il 45 % delle azioni della SNAH, detenendo per le rimanenti azioni opzioni di acquisto di cui si avvarrà a decorrere dal primo semestre del 2011. Anche se l’operazione in oggetto si effettuerà in due fasi, già al compimento della prima fase, ossia l’acquisizione del 45 % del capitale azionario della SNAH, la LH avrà il controllo esclusivo sulla SNAH.

C.   DIMENSIONE COMUNITARIA

(5)

La concentrazione notificata ha dimensione comunitaria ai termini dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

D.   IL TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI

1.   I pertinenti mercati geografico e del prodotto

(6)

Le attività di trasporto aereo di passeggeri effettuate dalle parti si sovrappongono, in particolare, su alcune brevi rotte con partenza da Bruxelles.

(7)

L’esame del mercato ha confermato la prassi seguita dalla Commissione in casi precedenti, che consiste nel prendere in considerazione il mercato pertinente dei servizi di linea di trasporto aereo di passeggeri in base al metodo della coppia di città «punto di origine/punto di destinazione» («O&D»), includendo nei rispettivi O&D tutti gli aeroporti sostituibili.

(8)

Per quanto riguarda la distinzione tra i clienti sensibili o no al fattore tempo («time-sensitive customers» e «non time-sensitive customers»), non è necessario che la Commissione giunga a una conclusione circa l’esistenza di due distinti mercati del prodotto per le due suddette categorie di passeggeri, dato che la valutazione della situazione della concorrenza sulle rotte formanti oggetto dell’operazione resta la medesima indifferentemente da una simile distinzione.

(9)

L’esame del mercato ha confermato quanto constatato dalla Commissione in casi precedenti, ossia che per i voli di durata inferiore a tre ore i servizi indiretti non esercitano, in genere, una pressione concorrenziale sui servizi diretti.

(10)

La Commissione ha esaminato inoltre la questione della sostituibilità tra l’aeroporto «Bruxelles National» di Zaventem (BRU) e l’aeroporto di Anversa (ANR). Vi sono chiare indicazioni secondo cui i voli da ANR non sono sostituibili con i voli da BRU. In ogni modo, anche ritenendo che i voli da BRU e i voli da ANR facciano parte del medesimo mercato, la concorrenza tra loro sarebbe solo remota. Quindi l’ingresso sul mercato di un concorrente che offra voli da ANR sulle rotte per le quali nel corso dell’esame si sono riscontrati problemi di concorrenza non controbilancerebbe gli effetti anticoncorrenziali che la concentrazione comporta su queste rotte.

2.   Trattamento dei partner della LH nell’alleanza

(11)

Per determinare i mercati sui quali incide la concentrazione in oggetto, non è necessario prendere in considerazione i partner della LH nell’alleanza, poiché non si prevede che la concentrazione comporti specifici effetti indotti sulle relazioni tra la SN e i partner della LH. Ai fini dell’analisi della concorrenza sui mercati in questione, la Commissione esamina le relazioni tra la LH e i suoi partner nell’alleanza e le conseguenze di tali relazioni sui loro incentivi a concorrere, dopo la concentrazione, sulla base delle singole rotte.

3.   Valutazione rotta per rotta

3.1.   Il pacchetto di rotte Belgio-Germania

(12)

Per la rotta Bruxelles-Francoforte, la Commissione ha riscontrato che la concentrazione porterebbe al monopolio nei confronti dei passeggeri sensibili al fattore tempo ed eliminerebbe la stretta concorrenza tra la LH e la SN nei confronti dei passeggeri non sensibili al fattore tempo. Anche se l’entità risultante dalla concentrazione si troverebbe a concorrere con il trasporto ferroviario, la pressione concorrenziale che ne deriverebbe non basterebbe a compensare questa perdita in materia di concorrenza. Nei confronti di tutti i passeggeri, la concentrazione eliminerebbe il concorrente più vicino alla LH. Di conseguenza, si prevede che la concentrazione costituirebbe un grave ostacolo all’effettiva concorrenza su tutti i mercati alternativi.

(13)

Per le rotte Bruxelles-Monaco e Bruxelles-Amburgo, la concentrazione porterebbe al monopolio nei confronti dei passeggeri indipendentemente se siano sensibili o no al fattore tempo (e quindi anche per il mercato comprendente tutti i passeggeri).

(14)

Per la rotta Bruxelles-Berlino, la compagnia EasyJet ha annunciato che dalla stagione invernale IATA 2009/2010 passerà da una a due frequenze giornaliere, consentendo viaggi di andata e ritorno nel medesimo giorno. La Commissione ha concluso che EasyJet eserciterà sull’entità risultante dalla concentrazione una sufficiente pressione, anche nei confronti dei passeggeri non sensibili al fattore tempo.

3.2.   Il pacchetto di rotte Belgio-Svizzera

(15)

Per tutte e tre le rotte tra il Belgio e la Svizzera (Bruxelles-Basilea, Bruxelles-Ginevra e Bruxelles-Zurigo), una delle parti è vettore operativo, mentre l’altra parte è vettore di marketing, in base al loro accordo di condivisione dei codici di volo. La Commissione ha esaminato anzitutto se, per determinare il controfattuale adeguato, fosse possibile non tener conto di tale accordo.

(16)

Per la rotta Bruxelles-Basilea, a prescindere dal controfattuale adeguato, la Commissione ha concluso che non vi è nessun grave ostacolo all’effettiva concorrenza, dato che questa rotta è troppo poco frequentata per consentire i servizi diretti di due vettori che operino indipendentemente.

(17)

Per la rotta Bruxelles-Ginevra, di cui la SN è il vettore operativo, la Commissione ha concluso che la LX non è considerata una potenziale concorrente. Per questa rotta, quindi, non vi sono problemi di concorrenza.

(18)

Per la rotta Bruxelles-Zurigo, di cui la LX è il vettore operativo, per quanto riguarda l’analisi controfattuale la Commissione ha concluso che probabilmente l’accordo di condivisione dei codici di volo cesserebbe se non si procedesse alla concentrazione, poiché senza la concentrazione la SN aderirebbe all’alleanza Oneworld (e forse sarebbe acquisita dalla BA). In seguito alla cessazione dell’accordo di condivisione dei codici di volo, probabilmente la SN comincerebbe ad operare la rotta Bruxelles-Zurigo. Di conseguenza, la concentrazione eliminerebbe la forte probabilità dell’accesso della SN e costituirebbe quindi un grave impedimento all’effettiva concorrenza sulla rotta Bruxelles-Zurigo nei confronti dei passeggeri sensibili o no al fattore tempo.

3.3.   Barriere all’accesso

(19)

Per le quattro rotte Bruxelles-Francoforte, Bruxelles-Monaco, Bruxelles-Amburgo e Bruxelles-Zurigo vi sono gravi barriere all’accesso (per esempio condizioni rigide per l’assegnazione delle fasce orarie, in particolare nelle ore di maggiore frequenza, al punto di origine e al punto di destinazione, vantaggi riguardo agli hub e alle basi, presenza dell’entità risultante dalla concentrazione sui mercati in Belgio, Germania e Svizzera, ecc.). Queste barriere sono particolarmente gravi per le rotte tra due hub, come Bruxelles-Francoforte, Bruxelles-Monaco e Bruxelles-Zurigo. Come conseguenza di tali gravi barriere all’accesso, alle condizioni attuali di questi mercati è improbabile che una compagnia aerea acceda a una di queste rotte per ovviare all’incidenza anticoncorrenziale della concentrazione.

3.4.   Altre rotte a breve, medio e lungo raggio

(20)

L’operazione in esame incide su varie altre rotte a breve, medio e lungo raggio. Tuttavia, la concentrazione proposta non costituisce un grave ostacolo all’effettiva concorrenza nel mercato comune per nessuna di queste rotte.

4.   Conclusione

(21)

La Commissione ha concluso che l’operazione, quale è stata inizialmente proposta dalla LH, costituirebbe un grave ostacolo all’effettiva concorrenza sulle rotte Bruxelles-Francoforte, Bruxelles-Monaco, Bruxelles-Amburgo e Bruxelles-Zurigo nei confronti dei passeggeri sensibili o no al fattore tempo, e quindi per il mercato comprendente tutti i passeggeri. L’operazione non porrebbe problemi di concorrenza sulle altre rotte in essa incluse.

E.   TRASPORTO AEREO DI MERCI

(22)

La Commissione ha concluso che probabilmente l’operazione non costituirebbe un grave ostacolo all’effettiva concorrenza in nessuno dei mercati dei trasporti aerei di merci.

F.   INCREMENTO DELL’EFFICIENZA

(23)

In base alle informazioni trasmessele, la Commissione ha concluso che un incremento dell’efficienza non è verificabile e in gran parte non è specificamente correlato alla concentrazione e che probabilmente essa non sarebbe di beneficio per i consumatori sulle rotte in questione in misura tale da compensare il danno in termini di concorrenza. In effetti, al punto 84 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali si osserva che «È altamente improbabile che una concentrazione che dia luogo ad una posizione di mercato prossima al monopolio, o che porti ad un analogo livello di potere di mercato, possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune sulla base del fatto che il miglioramento dell’efficienza sarebbe sufficiente a controbilanciare i suoi potenziali effetti anticoncorrenziali».

G.   IMPEGNI

(24)

La LH ha offerto impegni in forma di fasce orarie gratuite nell’arco di 20 minuti dall’orario richiesto, nell’intento di consentire ad altri operatori di offrire voli su ciascuna delle quattro rotte per le quali la Commissione constata problemi di concorrenza (le «coppie critiche di città») fino a tre volte al giorno per le rotte Bruxelles-Amburgo e Bruxelles-Monaco, e due volte al giorno per le rotte Bruxelles-Francoforte e Bruxelles-Zurigo. Gli impegni prevedono un meccanismo di assegnazione delle fasce orarie grazie al quale le fasce orarie richieste sarebbero assegnate tempestivamente, quanto prima possibile rispetto all’inizio della stagione. Inoltre, come regola generale, al nuovo operatore sarebbero concessi diritti di anteriorità su tali slot, ossia il diritto di utilizzare le fasce orarie trasferitegli dalle parti per una coppia di città europee diversa dalle coppie critiche, se avrà offerto voli per le coppie critiche durante due stagioni IATA consecutive complete per la rotta Bruxelles-Amburgo, per quattro stagioni IATA consecutive complete per le rotte Bruxelles-Monaco e Bruxelles-Zurigo e per otto stagioni IATA consecutive complete per la rotta Bruxelles-Francoforte.

(25)

Inoltre, gli impegni concedono a un nuovo operatore sulla rotta Bruxelles-Amburgo la possibilità di accedere a uno speciale accordo di condivisione dei codici di volo e di ripartizione che consentirà al nuovo operatore di apporre il suo codice sui voli da Bruxelles operati dalle parti, allo scopo di offrire coincidenze per e da Amburgo. Infine, gli impegni includono anche misure correttive «accessorie», quali accordi interlineari e intermodali, speciali accordi di ripartizione e accordi di accesso ai programmi per viaggiatori frequenti.

(26)

Gli impegni costituiscono un ampio pacchetto e tengono conto dell’esperienza maturata in passato con le misure correttive applicate in casi di concentrazioni nel settore aeronautico. Negli impegni si tiene presente che la congestione delle fasce orarie costituisce una grave barriera all’accesso sulle rotte problematiche individuate nel caso in esame. Le misure correttive sono dunque intese a sopprimere tale barriera ed a favorire l’accesso sulle rotte per le quali si sono constatati problemi di concorrenza.

(27)

Gli impegni sono stati sottoposti a un test di mercato, con la partecipazione di consumatori e di concorrenti delle parti. Gran parte dei partecipanti al test hanno ritenuto tali impegni sufficienti per dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza suscitate dalla concentrazione. Infine, considerato l’interesse manifestato da varie compagnie aeree di accedere alle rotte sulle quali si sono constatati problemi di concorrenza, la Commissione ha concluso che molto probabilmente gli impegni porteranno presto all’accesso di una o più compagnie aeree alle coppie critiche di città e che l’arrivo di nuovi operatori basterà a risolvere i problemi di concorrenza constatati su questi mercati.

III.   CONCLUSIONE

(28)

L’operazione, quale è stata inizialmente proposta dalla LH, costituirebbe un grave ostacolo all’effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, la LH ha offerto una serie d’impegni tali da ripristinare l’effettiva concorrenza.

(29)

Se la LH onorerà gli impegni da essa offerti, l’operazione non costituirebbe un grave ostacolo all’effettiva concorrenza.

(30)

Di conseguenza, la concentrazione è compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE, purché la LH onori gli impegni da essa offerti.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Caso COMP/M.5403 — Lufthansa/BMI.


4.12.2009   

IT

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C 295/14


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 26 settembre 2008 in relazione a un progetto di decisione sul caso COMP/C.39181 — Cera per candele (2)

Relatore: Lettonia

2009/C 295/11

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo di base delle ammende.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'aumento dell'importo di base delle ammende motivato da circostanze aggravanti.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'aumento dell'importo di base delle ammende allo scopo di garantire un effetto dissuasivo sufficiente.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione dell'importo delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi di tali ammende.

6.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


4.12.2009   

IT

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C 295/15


Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/C.39181 — cere di paraffina, ridenominato «cere per candele»

(A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle osservazioni esposte in appresso.

Richieste di trattamento favorevole e comunicazione degli addebiti

In seguito a una richiesta di immunità dalle ammende presentata, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, da Shell nel […], nell'aprile del 2005 la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di Sasol (Germania), H&R/Tudapetrol (Germania), Esso/ExxonMobil (Paesi Bassi e Germania), Total (Francia), Repsol (Spagna), ENI (Italia) e MOL (Ungheria). La Commissione ha concesso l'immunità condizionale a Shell in data […].

La Commissione ha ricevuto quindi richieste di trattamento favorevole da Sasol ([…]), Repsol ([…]) e ExxonMobil ([…]). Il 16 maggio 2007 la Commissione ha inviato delle lettere a Sasol, Repsol ed ExxonMobil informandole che non erano ammesse a beneficiare dell'immunità e comunicando loro, in conformità del punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole, la propria intenzione di applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda compresa entro una forcella definita secondo quanto stabilito nella medesima comunicazione sul trattamento favorevole.

Dopo la notifica della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha ricevuto inoltre da RWE una richiesta di immunità (o, in alternativa, di trattamento favorevole). Poiché non era più possibile beneficiare dell'immunità, la Commissione ne ha informato RWE in data 30 novembre 2007, comunicandole inoltre che la posizione definitiva di ciascuna impresa — compresa RWE — sarebbe stata valutata in un'eventuale decisione adottata soltanto al termine della procedura amministrativa.

La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 25 maggio 2007 e inviata alle seguenti società o gruppi di società: ENI SpA; Exxon Mobil Corporation (USA) e le sue controllate Esso Deutschland GmbH, Esso Société Anonyme Française e ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA («ExxonMobil»); Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, Hansen & Rosenthal KG e le sue controllate H&R ChemPharm GmbH e H&R Wax Company Vertrieb GmbH («H&R/Tudapetrol»); MOL Nyrt.; Repsol YPF SA e le sue controllate Repsol Petróleo SA e Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA (Rylesa) («Repsol»); Sasol Limited (South Africa) e le sue controllate Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG e Sasol Holding in Germany GmbH («Sasol»); Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoffe GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), the Shell Petroleum Company Limited (SPCO), Shell Petroleum N.V. e the Shell Transport and Trading Company Limited («Shell»); RWE AG e la sua controllata RWE-Dea AG («RWE»); Total SA e Total France SA («Total»); e ad altre quattro entità appartenenti a uno o più dei gruppi citati.

Accesso al fascicolo

Le parti hanno ricevuto la comunicazione degli addebiti il 30 o il 31 maggio 2007 ed è stato dato loro un termine di otto settimane dal momento dell'accesso al fascicolo per inviare la loro risposta, o al più tardi entro il 31 luglio 2007. È stata data alle parti la possibilità di consultare il fascicolo, messo a disposizione in formato DVD, e, inoltre, l'accesso ad altra documentazione è stato loro concesso nei locali della Commissione. Sono state concesse delle proroghe, fino al 14 agosto 2007 o al 21 agosto 2007, dietro richiesta e sulla base delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate. Tutte le parti hanno risposto entro il termine stabilito.

In seguito, la Commissione ha inviato una richiesta di ulteriori informazioni a una società (che non figura tra i destinatari della comunicazione degli addebiti) che aveva detenuto congiuntamente con un'altra società una partecipazione azionaria parziale nell'attività commerciale di Sasol nel settore delle cere. Sasol ha potuto consultare la risposta della società alla suddetta richiesta di informazioni e ha presentato delle osservazioni scritte in merito.

L'Audizione orale

Nei giorni 10 e 11 dicembre 2007 si è svolta un’audizione orale sul caso. Fatta eccezione per Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA, tutte le parti si sono avvalse del loro diritto al contraddittorio. Nel corso dell'audizione orale non è stata sollevata nessuna questione procedurale. L'audizione orale è stata utile sia per le parti che per la Commissione poiché è servita a chiarire determinati elementi di merito del caso.

Sia Total SA che RWE hanno denunciato nelle loro risposte scritte e nel corso dell'audizione orale una violazione dei loro diritti di difesa a motivo di una carenza di informazioni durante la fase di indagine del procedimento. Total ha lamentato il fatto che la Commissione, pur avendo indirizzato una decisione di accertamento a Total SA e alle sue controllate, non abbia mai svolto un accertamento nei locali di Total SA né abbia mai inviato a detta società alcuna richiesta di informazioni. RWE ha sostenuto che avrebbe dovuto essere informata delle indagini in modo tale da poter presentare una richiesta di trattamento favorevole. Reputo tali argomentazioni irricevibili. A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione dà modo alle imprese di essere sentite «prima di adottare qualsiasi decisione». Pertanto, il diritto delle parti di essere sentite nel corso dell'audizione orale nonché di presentare dichiarazioni per iscritto è intrinsecamente legato alle accuse concrete mosse nella comunicazione degli addebiti. Tale diritto non è riconosciuto nella fase di indagine, prima che la Commissione abbia formulato gli addebiti nei confronti delle parti.

Il progetto di decisione

In seguito alle dichiarazioni scritte e orali delle parti, la Commissione ha lasciato cadere gli addebiti mossi nei confronti di quattro destinatari della comunicazione degli addebiti.

La durata dell'infrazione per quanto riguarda i petrolati è stata ridotta a sei anni rispetto al periodo indicato nella comunicazione degli addebiti; anche il numero di parti ritenute responsabili per l'infrazione relativa ai petrolati è stato ridotto e l'estensione geografica di tale infrazione per i petrolati è stata limitata alla sola Germania.

A mio parere il progetto di decisione concerne unicamente addebiti rispetto ai quali alle parti è stata accordata la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.

Il 4 agosto 2008 i legali di H&R e Tudapetrol mi hanno scritto sollevando obiezioni circa la riservatezza del testo del progetto di decisione, contestando cioè la scelta della DG Concorrenza quanto alle modalità di trattamento dei dati sul fatturato. Il 2 settembre 2008 ho risposto fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle intenzioni della Commissione in proposito e dichiarando che, a mio parere, la proposta di utilizzare la media delle cifre dei fatturati realizzati nell'arco di un triennio rappresentava la soluzione a qualsiasi problema di riservatezza. Dopo aver ricevuto la mia lettera di risposta, le parti hanno deciso di lasciar cadere le loro obiezioni.

Reputo che nel presente caso il diritto al contraddittorio sia stato rispettato per tutti i partecipanti al procedimento.

Bruxelles, 23 settembre 2008.

Karen WILLIAMS


4.12.2009   

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C 295/17


Sintesi della decisione della Commissione

del 1o ottobre 2008

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/C.39181 — Cere per candele)

[notificata con il numero C(2008) 5476 def.]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/13

SINTESI DELL’INFRAZIONE

(1)

I destinatari della decisione sono ENI SpA., Esso Deutschland GmbH, Esso Société Anonyme Française, ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA, Exxon Mobil Corporation, H&R ChemPharm GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH, Hansen & Rosenthal KG, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA, Repsol YPF SA, Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Limited, Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, the Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum N.V., the Shell Transport and Trading Company Limited, RWE-Dea AG, RWE AG, Total France SA e Total SA.

(2)

Le 28 entità giuridiche summenzionate (appartenenti a 10 imprese; alcune di tali entità giuridiche sono state ritenute responsabili nella loro veste di società madri) hanno commesso un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell’accordo SEE che è consistita nella fissazione di prezzi e nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e che ha interessato l'industria delle cere di paraffina nel SEE. Nel caso di Dea (in seguito Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol e Total, tale infrazione unica e continuata è consistita anche nella ripartizione di clienti e/o di mercati nel SEE. La durata complessiva dell'infrazione va dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005, periodo all'interno del quale vanno distinte durate diverse dell'infrazione a seconda delle entità giuridiche e delle imprese interessate. Nel caso di Dea (in seguito Shell), ExxonMobil, Sasol e Total, tale infrazione unica e continuata ha riguardato anche i petrolati venduti ai clienti finali nel mercato tedesco per il periodo compreso tra il 30 ottobre 1997 e il 12 maggio 2004, all'interno del quale vanno distinte durate diverse dell'infrazione a seconda delle entità giuridiche e delle imprese interessate.

L'INDUSTRIA DELLE CERE PER CANDELE

(3)

I prodotti interessati sono le cere di paraffina e, nel caso di alcuni dei destinatari della decisione, anche i petrolati. Le cere di paraffina comprendono sia le cere di paraffina completamente raffinata che le cere di paraffina semiraffinata (a seconda del contenuto di petrolio) nonché le cere sottoposte a idrofinitura, le miscele di cere, le paraffine speciali e le cere di paraffina dura. Esse vengono utilizzate nella fabbricazione di un'ampia gamma di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell'industria automobilistica, come pure nelle industrie della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e della gomma da masticare. In Europa, il 60-70 % della cera di paraffina viene utilizzata per la produzione di candele. I petrolati sono la materia prima necessaria per la fabbricazione delle cere di paraffina e vengono fabbricati nelle raffinerie come sottoprodotti della produzione di basi lubrificanti dal petrolio greggio. I petrolati vengono altresì venduti a clienti finali, ad esempio ai produttori di pannelli truciolari.

(4)

Nella comunicazione degli addebiti il valore di mercato per le cere di paraffina e i petrolati è stato stimato all'incirca a 485 milioni di EUR nel SEE nel 2004. Le forniture dei destinatari della decisione soddisfacevano il 75 % della domanda del mercato del SEE.

PROCEDURA

(5)

L'indagine della Commissione è stata avviata in seguito alle informazioni ricevute con una richiesta di immunità presentata a norma della comunicazione della Commissione del 2002 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (la «comunicazione sul trattamento favorevole del 2002»). La richiesta è stata presentata da Shell Deutschland Schmierstoff GmbH in data […]. In data […] la Commissione ha accordato a Shell l'immunità condizionale dalle ammende in conformità del punto 15 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

(6)

Nei giorni 28 e 29 aprile 2005 la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi di Sasol (Germania), H&R/Tudapetrol (Germania), Esso/ExxonMobil (Paesi Bassi e Germania), Total (Francia), Repsol (Spagna), ENI (Italia) e MOL (Ungheria).

(7)

Dopo lo svolgimento degli accertamenti la Commissione ha ricevuto da Sasol, Repsol e ExxonMobil richieste di immunità dalle ammende o, in alternativa, di riduzione dell'importo delle ammende a norma della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Sasol ha presentato una richiesta di trattamento favorevole in data […]. Repsol ha presentato richieste di immunità e/o di trattamento favorevole in data […]. ExxonMobil ha presentato richieste di immunità e/o di trattamento favorevole in data […].

(8)

Il 25 maggio 2007 la Commissione ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti relativi ad un’infrazione all’articolo 81 del trattato CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di ENI SpA.; Esso Deutschland GmbH, Esso Nederland BV, Esso Société Anonyme Française, ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA e Exxon Mobil Corporation, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, H&R ChemPharm GmbH, H&R Wasag AG, H&R Beteiligung GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH e Hansen & Rosenthal KG; MOL Nyrt.; Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA (Rylesa), Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA; Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Limited Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), the Shell Petroleum Company Limited (SPCO), Shell Petroleum NV, the Shell Transport and Trading Company Limited e the Royal Dutch Shell plc; RWE-Dea AG e RWE AG; e infine Total France SA e Total SA. Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno inviato osservazioni scritte in risposta agli addebiti formulati dalla Commissione. Nei giorni 10 e 11 dicembre 2007 si è svolta un’audizione alla quale hanno preso parte tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, tranne Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA.

(9)

Alla luce degli elementi presentati da Esso Nederland B.V. nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento avviato nei confronti di detta società. La Commissione ha deciso inoltre di chiudere il procedimento avviato nei confronti di H&R Wasag AG, H&R Beteiligung GmbH e the Royal Dutch Shell plc.

FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

(10)

Le prove di cui dispone la Commissione dimostrano in maniera fondata e duratura che i destinatari della decisione hanno partecipato all'infrazione secondo le modalità descritte al considerando 2.

(11)

Il cartello comportava un piano globale comune, un identico obiettivo anticoncorrenziale e un'unica finalità economica consistenti nel ridurre e impedire la concorrenza sui prezzi, nello stabilizzare o aumentare i prezzi concordando prezzi minimi e aumenti di prezzo e, per alcune imprese, nel assicurarsi i rapporti con i clienti e determinati mercati. Per riassumere, l'obiettivo perseguito prevedeva la riduzione significativa o persino l'eliminazione della pressione della concorrenza, e aveva come finalità ultima l'ottenimento di maggiori profitti fino ad arrivare a stabilizzare o ad aumentare gli utili.

(12)

Nella decisione sono illustrate dettagliatamente le prove riscontrate dell'avvenuto svolgimento durante il periodo dell'infrazione, con scadenza annuale, di una serie di incontri e/o di contatti tra i rappresentanti delle imprese coinvolte, incontri e contatti nel corso dei quali sono state commesse le infrazioni.

AMMENDE

Importo di base

(13)

L'importo di base dell'ammenda è stato calcolato in proporzione al valore medio delle vendite di cere di paraffina e/o di petrolati realizzate dalle singole imprese nell'area geografica interessata nel corso degli ultimi tre esercizi in cui sussiste l'infrazione («importo variabile»), moltiplicato per il numero di anni di infrazione, più un importo supplementare («diritto di ingresso»), anch'esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, al fine di scoraggiare ulteriormente gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi.

(14)

I criteri che sono stati presi in considerazione per stabilire tali proporzioni sono la natura dell'infrazione e l'estensione geografica.

(15)

L'importo variabile è stato poi moltiplicato per la durata dell'infrazione pertinente (dal momento che la durata dell'infrazione varia a seconda delle entità giuridiche e delle imprese interessate).

Adeguamenti dell'importo di base

Circostanze aggravanti: recidiva

(16)

All'epoca dell'infrazione Shell ed ENI erano già state destinatarie di precedenti decisioni della Commissione relative ad attività di cartello. Il fatto che queste imprese abbiano ripetuto lo stesso tipo di comportamento o nello stesso settore, o anche in settori diversi da quelli nei quali in precedenza erano state loro inflitte sanzioni, dimostra che le prime sanzioni non le avevano indotte a cambiare comportamento. Tale recidiva ha pertanto giustificato una maggiorazione dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a Shell e a ENI.

Circostanze attenuanti

(17)

La Commissione non ha riscontrato l'esistenza di circostanze attenuanti nella fattispecie.

Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo

(18)

Di conseguenza, e in conformità con decisioni adottate in precedenza, per fissare l’importo delle ammende a un livello sufficientemente dissuasivo, la Commissione ritiene opportuno applicare un fattore di moltiplicazione alle ammende inflitte a ExxonMobil, Shell, Total, ENI, Repsol e RWE. Nel 2007, ossia l'esercizio finanziario più recente prima della decisione, il fatturato di ExxonMobil e Shell era superiore a 250 miliardi di EUR, il fatturato di Total equivaleva a oltre 150 miliardi di EUR, quello di ENI era superiore a 85 miliardi di EUR e, infine, il fatturato di Repsol e RWE era pari a oltre 40 miliardi di EUR.

Applicazione della soglia del 10 % del fatturato

(19)

L'importo definitivo dell'ammenda inflitta alle singole imprese, calcolato prima dell'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole, non superava il 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle imprese destinatarie della decisione.

Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002: immunità dalle ammende e riduzione dell'importo delle ammende

(20)

Shell, Sasol, Repsol e ExxonMobil hanno collaborato con la Commissione in diverse fasi dell'indagine al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto dalla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, applicabile nella fattispecie.

Immunità

(21)

Shell è stata la prima impresa a informare la Commissione dell'esistenza di un cartello nel settore delle cere per candele che interessava il mercato del SEE. Le prove documentali e la dichiarazione ufficiale dell'impresa fornite da Shell in data […] e in date successive hanno consentito alla Commissione di accertare l'esistenza, il contenuto e i nominativi dei partecipanti a una serie di riunioni di cartello e di altri contatti, come pure di svolgere accertamenti nei giorni 28 - 29 aprile 2005. Dal momento che aveva messo un termine alla sua partecipazione all'infrazione prima di presentare alla Commissione la sua richiesta di immunità, Shell ha potuto beneficiare dell'immunità dalle ammende.

Riduzione dell'importo delle ammende

(22)

Sasol è stata la seconda società ad aver contattato la Commissione: le informazioni fornite dall'impresa dopo […] hanno permesso alla Commissione di accertare dei fatti di cui altrimenti non sarebbe stato possibile provare l'esistenza. La quantità, la qualità e il valore delle informazioni fornitele da Sasol, nonché il momento in cui le sono state presentate dall'azienda, hanno permesso alla Commissione una migliore comprensione dell'infrazione e una più agevole disamina dei documenti ottenuti. La collaborazione offerta da Sasol le è valsa una riduzione del 50 % dell'ammenda.

(23)

Repsol, che si è offerta di collaborare con la Commissione in […], ha confermato le dichiarazioni presentate da Shell e da Sasol e ha fornito ulteriori prove relative al cartello, oltre ad elementi di prova autoincriminanti. Alla luce di questi fatti, la collaborazione offerta da Repsol le è valsa una riduzione del 25 % dell'ammenda.

(24)

ExxonMobil ha contattato la Commissione in […] offrendo elementi di prova a conferma delle prove presentate da altre aziende, benché in misura soltanto limitata: per il resto, le dichiarazioni e la documentazione presentate da ExxonMobil erano soltanto vaghe e imprecise e contenevano in gran parte informazioni inutili. La collaborazione offerta da ExxonMobil le è valsa una riduzione del 7 % dell'ammenda.

DECISIONE

(25)

Le Imprese destinatarie della decisione e la durata della loro partecipazione all'infrazione sono le seguenti:

(26)

Per quanto riguarda le cere di paraffina:

a)

ENI SpA: nei giorni 30-31 ottobre 1997 e dal 21 febbraio 2002 al 28 aprile 2005;

b)

Esso Deutschland GmbH: dal 22 febbraio 2001 al 20 novembre 2003; Esso Société Anonyme Française: dal 3 settembre 1992 al 20 novembre 2003; ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA: dal 30 novembre 1999 al 20 novembre 2003; Exxon Mobil Corporation: dal 30 novembre 1999 al 20 novembre 2003;

c)

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG: dal 24 marzo 1994 al 30 giugno 2002;

d)

H&R Wax Company Vertrieb GmbH: dal 1o gennaio 2001 al 28 aprile 2005; Hansen & Rosenthal KG: dal 1o gennaio 2001 al 28 aprile 2005; H&R ChemPharm GmbH: dal 1o luglio 2001 al 28 aprile 2005;

e)

MOL Nyrt.: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005;

f)

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA: dal 24 giugno 1994 al 4 agosto 2004; Repsol Petróleo SA: dal 24 giugno 1994 al 4 agosto 2004; Repsol YPF SA: dal 24 giugno 1994 al 4 agosto 2004;

g)

Sasol Wax GmbH: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005; Sasol Wax International AG: dal 1o maggio 1995 al 28 aprile 2005; Sasol Holding in Germany GmbH: dal 1o maggio 1995 al 28 aprile 2005; Sasol Limited: dal 1o maggio 1995 al 28 aprile 2005;

h)

Shell Deutschland Oil GmbH: dal 3 settembre 1992 al 31 marzo 2004; Shell Deutschland Schmierstoff GmbH: dal 1o aprile 2004 al 17 marzo 2005; Deutsche Shell GmbH: dal 2 gennaio 2002 al 17 marzo 2005; Shell International Petroleum Company Limited: dal 2 gennaio 2002 al 17 marzo 2005; the Shell Petroleum Company Limited: dal 2 gennaio 2002 al 17 marzo 2005; Shell Petroleum NV: dal 1o luglio 2002 al 17 marzo 2005; the Shell Transport and Trading Company Limited: dal 2 gennaio 2002 al 17 marzo 2005;

i)

RWE-Dea AG: dal 3 settembre 1992 al 30 giugno 2002; RWE AG: dal 3 settembre 1992 al 30 giugno 2002;

j)

Total France SA: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005; Total SA: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005.

(27)

Per quanto riguarda i petrolati:

a)

Esso Deutschland GmbH: dal 22 febbraio 2001 al 18 dicembre 2002; Esso Société Anonyme Française: dall'8 marzo 1999 al 18 dicembre 2002; ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA: dal 20 novembre 1999 al 18 dicembre 2002; Exxon Mobil Corporation: dal 20 novembre 1999 al 18 dicembre 2002;

b)

Sasol Wax GmbH: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004; Sasol Wax International AG: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004; Sasol Holding in Germany GmbH: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004; Sasol Limited: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004;

c)

Shell Deutschland Oil GmbH: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004; Shell Deutschland Schmierstoff GmbH: dal 1o aprile 2004 al 12 maggio 2004; Deutsche Shell GmbH: dal 2 gennaio 2002 al 12 maggio 2004; Shell International Petroleum Company Limited: dal 2 gennaio 2002 al 12 maggio 2004; the Shell Petroleum Company Limited: dal 2 gennaio 2002 al 12 maggio 2004; Shell Petroleum NV: dal 1o luglio 2002 al 12 maggio 2004; the Shell Transport and Trading Company Limited: dal 2 gennaio 2002 al 12 maggio 2004;

d)

RWE-Dea AG: dal 30 ottobre 1997 al 30 giugno 2002; RWE AG: dal 30 ottobre 1997 al 30 giugno 2002;

e)

Total France SA: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004; Total SA: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004.

(28)

Sulla base delle considerazioni esposte ai punti precedenti, sono state inflitte le seguenti ammende:

a)

ENI SpA.:

29 120 000 EUR;

b)

Esso Société Anonyme Française:

di cui in solido con

ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA e Exxon Mobil Corporation: per 34 670 400 EUR, di cui in solido con Esso Deutschland GmbH per 27 081 600 EUR;

83 588 400 EUR,

c)

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG:

12 000 000 EUR;

d)

Hansen & Rosenthal KG in solido con H&R Wax Company Vertrieb GmbH:

di cui in solido con

H&R ChemPharm GmbH per 22 000 000 EUR;

24 000 000 EUR,

e)

MOL Nyrt.:

23 700 000 EUR;

f)

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA in solido con Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA:

19 800 000 EUR;

g)

Sasol Wax GmbH:

di cui in solido con

Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Limited per 250 700 000 EUR;

318 200 000 EUR,

h)

Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, the Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV e the Shell Transport and Trading Company Limited:

0 EUR;

i)

RWE-Dea AG in solido con RWE AG:

37 440 000 EUR;

j)

Total France SA in solido con Total SA:

128 163 000 EUR.

(29)

Alle imprese elencate ai considerando 26-27 è stato ingiunto di porre immediatamente fine all’infrazione di cui al considerando 2, qualora non avessero ancora provveduto a farlo, e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto al considerando 2 nonché dal compiere qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/22


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/14

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 223/09

Stato membro

Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Friuli-Venezia Giulia

Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano

Via Carducci 6

34133 Trieste TS

ITALIA

diana.prandi@regione.fvg.it

http://www.regione.fvg.it

Titolo della misura di aiuto

Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane a sostegno degli investimenti aziendali

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

DPReg 343 del 18.12.2008 (Modifiche al DPReg n. 272 del 12.8.2005), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008 — oggetto della presente comunicazione;

DPReg 272 del 12.8.2005 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 7.9.2005.

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XS 235/07

Durata

1.1.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

4,00 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime

15 %

20 %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI (articolo 15)

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0272-2005.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 224/09

Stato membro

Polonia

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Poland

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.arimr.gov.pl

Titolo della misura di aiuto

Dopłaty do oprocentowania kredytów na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. nr 22, poz. 121)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

1.3.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Industrie alimentari

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

50,00 milioni di PLN

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Abbuono di interessi

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI (articolo 15)

50 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009022012101.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 225/09

Stato membro

Austria

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Tirol

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit

Heiliggeiststraße 7—9

6020 Innsbruck

ÖSTERREICH

http://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Titolo della misura di aiuto

Impulspaket Tirol

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Richtlinie zum Impulspaket Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XS 115/07

Modifica XR 68/07

Durata

9.2.2009-30.6.2014

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

10,00 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime

10 %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI (articolo 15)

10 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/wirtschaftsfoerderungsprogramm/impulspaket/

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 226/09

Stato membro

Austria

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Tirol

Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Amt der Tiroler Lnadesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit

Heiliggeiststraße 7—9

6020 Innsbruck

ÖSTERREICH

http://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Titolo della misura di aiuto

Verbesserung von Infrastrukturangeboten in Klein- und Kleinstschigebieten

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Richtlinie zum Schwerpunkt «Verbesserung von Infrastrukturangeboten in Klein- und Kleinstschigebieten» Basisrichtlinie für die Infrastrukturförderung des Landes Tirol

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

9.2.2009-30.6.2014

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

10,00 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI (articolo 15)

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/infrastrukturfoerderung/infrastrukturangebote/

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 867/09

Stato membro

Paesi Bassi

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prins Clauslaan 8

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

http://www.minlnv.nl

Titolo della misura di aiuto

Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Samenwerking bij innovatie (industrieel onderzoek))

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1, artikel 2:32;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

1.11.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Agricoltura, silvicoltura e pesca, industrie alimentari

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

1,68 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]

65 %

80 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten+AMVB+ministeries/titel_bevat_Regeling%2BLNV-subsidies/datum_29-10-2009

http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten+AMVB+ministeries/titel_bevat_Openstellingsbesluit%2BLNV-subsidies/datum_29-10-2009


4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/27


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/15

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 239/09

Stato membro

Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Galicia

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

Tel. +34 902300903 / 981541147

Fax +34 981558844

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolo della misura di aiuto

IG155: Proxectos de asistencia técnica para la participación en licitaciones públicas internacionales.

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Resolución de 23 de enero de 2009 (DOG no 19, de 28 de enero), por la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas a la internacionalización de las empresas gallegas, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías.

Resolución de 9 de mayo de 2008 (DOG no 92, del 14 de mayo), por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del Igape a la internacionalización de las empresas gallegas y se procede a su convocatoria.

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XS 123/08

Durata

15.5.2008-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

0,05 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)

50 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/422E?OpenDocument

http://www.xunta.es/Doc/Dog2008.nsf/FichaContenido/1FA26?OpenDocument

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 240/09

Stato membro

Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Murcia

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avenida de la Fama, 3

30003 Murcia

ESPAÑA

http://www.ifrm-murcia.es

Titolo della misura di aiuto

Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM no 25, de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 1)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XS 108/07

Durata

1.2.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

6,00 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

2007ES161PO001

Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 — 4,80 EUR (en millones)

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]

50 %

20 %

Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]

25 %

20 %

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (articolo 33)

70 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 241/09

Stato membro

Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Murcia

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avenida de la Fama, 3

30003 Murcia

ESPAÑA

http://www.ifrm-murcia.es

Titolo della misura di aiuto

Programa de implantación de la innovación

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM no 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 2)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XR 66/07

Durata

1.2.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

1,00 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

2007ES161PO001

Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 — 0,80 EUR (en millones)

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime

30 %

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 242/09

Stato membro

Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro

ES

Denominazione della regione (NUTS)

Cataluna

Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

ESPAÑA

http://www.acc10.cat

Titolo della misura di aiuto

Línea de préstamos para proyectos colaborativos de R+D

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Resolución IUE/3830/2008, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de préstamos para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental (R+D). DOGC núm. 5284 de 23.12.2008 (Anexo 1 y apartado 2 del anexo 2)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

31.12.2008-31.12.2009

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

10,00 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Prestito agevolato, abbuono di interessi

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]

65 %

20 %

Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]

40 %

20 %

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (articolo 33)

80 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5284/08310120.pdf

http://www.acc10.cat/docs/prestamos.doc

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 244/09

Stato membro

Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Murcia

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avenida de la Fama, 3

30003 Murcia

ESPAÑA

http://www.ifrm-murcia.es

Titolo della misura di aiuto

Programa de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en sectores estratégicos, al amparo del Plan de Dinamización

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras y la convocatoria del Programa de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en sectores estratégicos al amparo del Plan de Dinamización, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM no 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 1)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XR 47/08

Durata

1.2.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

30,00 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

2007ES161PO001

Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 — 24,00 EUR (en millones)

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime

30 %

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_Estrategicos_2009.pdf