ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.256.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
24 ottobre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 256/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 244 del 10.10.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 256/02

Causa C-535/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 settembre 2009 — Moser Baer India Ltd./Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Committee of European CD R and DVD+/R Manufacturers (CECMA) [Impugnazione — Dumping — Importazioni di compact disc registrabili originari dell’India — Regolamento (CE) n. 960/2003 — Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile — Determinazione del danno — Art. 8, n. 7, del regolamento (CE) n. 2026/97]

2

2009/C 256/03

Causa C-166/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 settembre 2009 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1968/2006 — Contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda — Scelta della base giuridica]

2

2009/C 256/04

Cause riunite C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 settembre 2009 — Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL/Commissione delle Comunità europee (Impugnazioni — Intese — Mercato della carta autocopiante — Mancata concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa — Violazione dei diritti della difesa — Conseguenze — Snaturamento degli elementi di prova — Partecipazione all’infrazione — Durata dell’infrazione — Regolamento n. 17 — Art. 15, n. 2 — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Principio della parità di trattamento — Principio di proporzionalità — Obbligo di motivazione — Durata ragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale)

3

2009/C 256/05

Causa C-482/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom [Diritto dei brevetti — Specialità farmaceutiche — Regolamenti (CEE) n. 1768/92 e (CE) n. 1610/96 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Presupposti per la concessione di certificati a due o a più titolari di brevetti di base riguardanti lo stesso prodotto — Precisazione relativa all’esistenza di domande pendenti]

3

2009/C 256/06

Causa C-489/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Lahr — Germania) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger (Direttiva 97/7/CE — Tutela dei consumatori — Contratti a distanza — Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore — Indennizzo per il godimento da corrispondere al venditore)

4

2009/C 256/07

Causa C-498/07 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 — Aceites del Sur-Coosur, già Aceites del Sur/Koipe Corporación SL, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio figurativo La Española — Valutazione globale del rischio di confusione — Elemento determinante]

4

2009/C 256/08

Causa C-534/07 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei prodotti di merceria (aghi) — Accordi di ripartizione di mercato — Violazione dei diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Ammenda — Orientamenti — Gravità dell’infrazione — Impatto concreto sul mercato — Attuazione dell’intesa]

5

2009/C 256/09

Causa C-2/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl (IVA — Primato del diritto comunitario — Disposizione del diritto nazionale che sancisce il principio dell’autorità di cosa giudicata)

5

2009/C 256/10

Causa C-457/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/14/CE — Assicurazione della responsabilità civile — Autoveicoli — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

6

2009/C 256/11

Causa C-464/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Estonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/65/CE — Politica dei trasporti — Sicurezza degli impianti portuali — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

6

2009/C 256/12

Causa C-527/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/65/CE — Politica dei trasporti — Sicurezza degli impianti portuali — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

7

2009/C 256/13

Causa C-280/09: Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

7

2009/C 256/14

Causa C-281/09: Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

7

2009/C 256/15

Causa C-284/09: Ricorso proposto il 23 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

8

2009/C 256/16

Causa C-288/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 24 luglio 2009 — British Sky Broadcasting Group plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

9

2009/C 256/17

Causa C-289/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 24 luglio 2009 — Pace plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

9

2009/C 256/18

Causa C-295/09: Ricorso proposto il 28 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

10

2009/C 256/19

Causa C-302/09: Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

10

2009/C 256/20

Causa C-303/09: Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

11

2009/C 256/21

Causa C-304/09: Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

11

2009/C 256/22

Causa C-305/09: Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

11

2009/C 256/23

Causa C-311/09: Ricorso proposto il 4 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Rapubblica di Polonia

12

2009/C 256/24

Causa C-313/09: Ricorso proposto il 6 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

12

2009/C 256/25

Causa C-315/09: Ricorso proposto il 7 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

13

2009/C 256/26

Causa C-325/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) of England and Wales il 12 agosto 2009 — Secretary of State for the Home Department/Maria Dias

13

2009/C 256/27

Causa C-332/09 P: Impugnazione proposta il 18 agosto 2009 dal Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 3 giugno 2009, causa T-187/07, Frosch Touristik GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli)

14

2009/C 256/28

Causa C-333/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud'hommes de Caen (Francia) il 20 agosto 2009 — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, liquidatore incaricato della liquidazione giudiziaria di Pronuptia Boutiques Province SA e Centre de Gestion et d'Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est

15

2009/C 256/29

Causa C-340/09: Ricorso proposto il 25 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

15

2009/C 256/30

Causa C-355/09: Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

16

2009/C 256/31

Causa C-366/09: Ricorso presentato il 11 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

16

 

Tribunale di primo grado

2009/C 256/32

Cause T-30/01-T-32/01 e T-86/02-T-88/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Aiuti di Stato — Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro — Esenzioni fiscali — Decisioni che dichiarano i regimi di aiuti incompatibili con il mercato comune e ordinano il recupero degli aiuti versati — Qualifica di aiuti nuovi o di aiuti esistenti — Aiuti al funzionamento — Principio di tutela del legittimo affidamento — Principio della certezza del diritto — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE — Non luogo a statuire)

18

2009/C 256/33

Causa T-227/01: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Aiuti di Stato — Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro — Credito di imposta del 45 % dell’importo degli investimenti — Decisioni che dichiarano i regimi di aiuto incompatibili con il mercato comune e ordinano il recupero degli aiuti versati — Associazione professionale — Ricevibilità — Qualifica di aiuti nuovi o di aiuti esistenti — Principio di tutela del legittimo affidamento — Principio della certezza del diritto — Principio di proporzionalità)

19

2009/C 256/34

Cause riunite da T-230/01 a T-232/01 e da T-267/01 a T-269/01: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Aiuti di Stato — Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro — Riduzione della base imponibile dell’imposta sulle società — Decisioni che dichiarano i regimi di aiuto incompatibili con il mercato comune e ordinano il recupero degli aiuti versati — Associazione professionale — Ricevibilità — Rinuncia a un motivo — Qualifica di aiuti nuovi o di aiuti esistenti — Principio di tutela del legittimo affidamento — Principio di certezza del diritto — Principio di proporzionalità)

20

2009/C 256/35

Causa T-301/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Clearstream/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Servizi finanziari — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 82 CE — Diniego di fornitura di servizi transfrontalieri di compensazione e di regolamento — Prezzi discriminatori — Mercato pertinente — Imputabilità del comportamento illecito)

21

2009/C 256/36

Causa T-211/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Italia/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di società recentemente quotate in borsa — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Obbligo di motivazione — Carattere selettivo — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza)

21

2009/C 256/37

Causa T-303/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 — AceaElectrabel/Commissione (Aiuti di Stato — Settore dell’energia — Aiuti all’investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Obbligo per l’impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili — Nozione di unità economica)

21

2009/C 256/38

Causa T-368/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Austria/Commissione (FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Premio per bovini — Premio alla vacca nutrice — Premio all’estensivazione — Controlli chiave — Obbligo di utilizzare un sistema di informazione geografica informatizzato — Controllo delle superfici foraggere alpestri — Obbligo di cooperazione — Obbligo di motivazione — Tipo di correzione finanziaria applicata — Estrapolazione delle constatazioni di inadempimenti)

22

2009/C 256/39

Causa T-437/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Brink's Security Lussemburgo/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Gara di appalto comunitaria — Sicurezza e sorveglianza di immobili della Commissione in Lussemburgo — Rigetto dell’offerta di un concorrente — Parità di trattamento — Accesso ai documenti — Tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Trasferimento d’impresa — Ricorso per risarcimento danni)

22

2009/C 256/40

Causa T-369/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Holland Malt/Commissione (Aiuti di Stato — Produzione di malto — Aiuto all’investimento — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Lesione della concorrenza — Incidenza sugli scambi tra Stati membri — Obbligo di motivazione — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo)

23

2009/C 256/41

Causa T-404/06 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 — ETF/Landgren (Impugnazione — Pubblico impiego — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di risoluzione del contratto di lavoro — Art. 47, lett. c), sub i), del RAA — Obbligo di motivazione — Manifesto errore di valutazione dei fatti — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Compensazione pecuniaria)

23

2009/C 256/42

Cause riunite T-37/07 e T-323/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2009 — El Morabit/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Elenco di persone, gruppi ed entità — Ricorso d’annullamento)

23

2009/C 256/43

Causa T-152/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 settembre 2009 — Lange Uhren/UAMI (Campi geometrici sul quadrante di un orologio) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo — Campi geometrici sul quadrante di un orologio — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l’uso — Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009]

24

2009/C 256/44

Causa T-326/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 3 settembre 2009 — Cheminova e a./Commissione [Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva malathion — Non iscrizione dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Ricevibilità — Procedura di valutazione — Valutazione da parte dell’EFSA — Eccezione di illegittimità — Art. 20 del regolamento (CE) n. 1490/2002 — Presentazione di nuovi studi — Art. 8, nn. 2 e 5, del regolamento (CE) n. 451/2000 — Legittimo affidamento — Proporzionalità — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Diritti della difesa — Principio di sussidiarietà — Art. 95, n. 3, CE, art. 4, n. 1, e art. 5, n. 1, della direttiva 91/414]

24

2009/C 256/45

Causa T-446/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2009 — Royal Appliance International/UAMI — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario nominativo Centrixx — Marchio nazionale nominativo anteriore sensixx — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

25

2009/C 256/46

Causa T-471/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2009 — Wella/UAMI (TAME IT) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale — Richiesta di estensione territoriale della protezione — Marchio denominativo TAME IT — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

25

2009/C 256/47

Causa T-308/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2009 — Parfums Christian Dior/UAMI — Consolidated Artists (MANGO adorably) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MANGO adorably — Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori J’ADORE e ADIORABLE — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Rischio di profitto indebito tratto dalla notorietà dei marchi anteriori — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]]

26

2009/C 256/48

Causa T-174/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Inalca e Cremonini/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Indagine dell’OLAF riguardante talune irregolarità nelle restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania — Comunicazione ad autorità nazionali di informazioni su fatti perseguibili penalmente — Decisione nazionale di recupero delle restituzioni — Costituzione di garanzie — Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Continuità del danno — Parziale irricevibilità — Nesso di causalità)

26

2009/C 256/49

Causa T-367/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 agosto 2009 — Abouchar/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — FES — Condizioni per la concessione e il controllo di prestiti per un progetto di azienda agricola in Senegal — Prescrizione — Irricevibilità)

27

2009/C 256/50

Causa T-296/09: Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — EFIM/Commissione

27

2009/C 256/51

Causa T-299/09: Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Gühring/UAMI (combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento)

27

2009/C 256/52

Causa T-300/09: Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Gühring/UAMI (Combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento)

28

2009/C 256/53

Causa T-323/09: Ricorso proposto il 18 agosto 2009 — Commissione/Irish Electricity Generating

28

2009/C 256/54

Causa T-324/09: Ricorso proposto il 18 agosto 2009 — J & F Participações/UAMI — Fribo Foods (Friboi)

29

2009/C 256/55

Causa T-325/09 P: Impugnazione proposta il 17 agosto 2009 da Vahan Adjemian e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 giugno 2009, cause riunite F-134/07, Adjemian e a./Commissione, e F-8/08, Renier/Commissione

30

2009/C 256/56

Causa T-326/09: Ricorso proposto il 10 agosto 2009 — E/Parlamento

32

2009/C 256/57

Causa T-336/09: Ricorso proposto il 25 agosto 2009 — Häfele/UAMI — Topcom Europe (Topcom)

32

2009/C 256/58

Causa T-337/09: Ricorso proposto il 24 agosto 2009 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Commissione

32

2009/C 256/59

Causa T-341/09: Ricorso proposto il 27 agosto 2009 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e a./UAMI(TXAKOLI)

33

2009/C 256/60

Causa T-342/09: Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Bard/UAMI — Braun Melsungen (PERFIX)

33

2009/C 256/61

Causa T-344/09: Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Hearst Communications/UAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

34

2009/C 256/62

Causa T-345/09: Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UAMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

35

2009/C 256/63

Causa T-346/09: Ricorso proposto il 1o settembre 2009 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (BAÑOFTAL)

35

2009/C 256/64

Causa T-351/09: Ricorso presentato il 4 settembre 2009 — Acetificio Marcello de Nigris/Commissione

36

2009/C 256/65

Causa T-429/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 settembre 2009 — Grain Millers/UAMI — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

37

2009/C 256/66

Causa T-569/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 luglio 2009 — Visonic/UAMI — Sedea Electronique (VISIONIC)

37

2009/C 256/67

Causa T-107/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o settembre 2009 — Regno Unito/Commissione

37

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 256/68

Causa F-72/09: Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Simone Daake/UAMI

38

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

24.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/1


2009/C 256/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 244 del 10.10.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 233 del 26.9.2009

GU C 220 del 12.9.2009

GU C 205 del 29.8.2009

GU C 193 del 15.8.2009

GU C 180 del 1.8.2009

GU C 167 del 18.7.2009

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

24.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 settembre 2009 — Moser Baer India Ltd./Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Committee of European CD R and DVD+/R Manufacturers (CECMA)

(Causa C-535/06 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Importazioni di compact disc registrabili originari dell’India - Regolamento (CE) n. 960/2003 - Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile - Determinazione del danno - Art. 8, n. 7, del regolamento (CE) n. 2026/97)

2009/C 256/02

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Moser Baer India Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos, dikigoros, e R. MacLean, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente e. G. Berrisch, Rechtsanwalt), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti), Committee of European CD R and DVD+/R Manufacturers (CECMA)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 4 ottobre 2006, causa T-300/03, Moser Baer India Limited/Consiglio, che respinge un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) 2 giugno 2003, n. 960, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India (GU L 138, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Moser Baer India Ltd è condannata alle spese.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


24.10.2009   

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C 256/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 settembre 2009 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-166/07) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1968/2006 - Contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda - Scelta della base giuridica)

2009/C 256/03

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Klavina, L. Visaggio e A. Troupiotis, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Moore, agenti)

Parti intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti), Irlanda (rappresentante: D. O’Hagan, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, agente e D.W. Anderson QC, barrister)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1968, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (GU L 409, pag. 81; rettificativo in GU 2007, L 36, pag. 31) — Scelta del fondamento giuridico — Art. 308 CE (Consultazione del Parlamento/Unanimità in seno al Consiglio) — Promozione della coesione economica e sociale — Azioni specifiche necessarie in complemento a quelle coperte dai Fondi strutturali — Consolidamento del processo di pace in Irlanda del Nord — Art. 159 CE (Procedura di codecisione)

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1968, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010), è annullato.

2)

Gli effetti del regolamento n. 1968/2006 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento adottato su una base giuridica appropriata.

3)

L’annullamento del regolamento n. 1968/2006 non pregiudica la validità dei pagamenti effettuati né quella degli impegni assunti in forza di detto regolamento.

4)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese.

5)

L’Irlanda, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


24.10.2009   

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C 256/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 settembre 2009 — Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL/Commissione delle Comunità europee

(Cause riunite C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P) (1)

(Impugnazioni - Intese - Mercato della carta autocopiante - Mancata concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa - Violazione dei diritti della difesa - Conseguenze - Snaturamento degli elementi di prova - Partecipazione all’infrazione - Durata dell’infrazione - Regolamento n. 17 - Art. 15, n. 2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Principio della parità di trattamento - Principio di proporzionalità - Obbligo di motivazione - Durata ragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale)

2009/C 256/04

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Papierfabrik August Koehler AG (rappresentanti: I. Brinker e S. Hirsbrunner, Rechtsanwälte, J. Schwarze, professore universitario) Bolloré SA, (rappresentanti: C. Momège e P. Gassenbach, avocats), Distribuidora Vizcaína de Papeles SL (rappresentanti: E. Pérez Medrano e M. T. Díaz Utrilla, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls e F. Castillo de la Torre, agenti, H.-J. Freund, Rechtsanwalt, N. Coutrelis, avocat)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré e a./Commissione — Intesa relativa alla fissazione dei prezzi nel settore della carta autocopiante — Violazione dei diritti della difesa relativamente alle prove della partecipazione della ricorrente all'infrazione prima dell'ottobre 1993 (prove errate, insufficienti e contraddittorie) — Violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità per quanto riguarda la determinazione dell'importo dell'ammenda (tenuto conto del fatto che la ricorrente è una piccola impresa familiare senza accesso al mercato dei capitali)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré e a./Commissione, è annullata per quanto riguarda la Bolloré SA.

2)

La decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante), è annullata nella parte in cui si riferisce alla Bolloré SA.

3)

Le impugnazioni proposte dalla Papierfabrik August Koehler AG e dalla Distribuidora Vizcaína de Papeles SL sono respinte.

4)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese tanto del procedimento di primo grado quanto dell’impugnazione nella causa C-327/07 P.

5)

La Papierfabrik August Koehler AG e la Distribuidora Vizcaína de Papeles SL sono condannate alle spese, rispettivamente delle cause C-322/07 P e C-338/07 P.


(1)  GU C 223 del 22.9.2007.


24.10.2009   

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C 256/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom

(Causa C-482/07) (1)

(Diritto dei brevetti - Specialità farmaceutiche - Regolamenti (CEE) n. 1768/92 e (CE) n. 1610/96 - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Presupposti per la concessione di certificati a due o a più titolari di brevetti di base riguardanti lo stesso prodotto - Precisazione relativa all’esistenza di domande pendenti)

2009/C 256/05

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Parti

Ricorrente: AHP Manufacturing BV

Convenuto: Bureau voor de Industriële Eigendom

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank te ’s-Gravenhage — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, lett. c), 7, nn. 1 e 2, 9 e 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) e del «considerando» 17 e dell’art. 3, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 610, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198, pag. 30) — Rilascio di un certificato a un titolare di un brevetto di base avente ad oggetto un prodotto che ha costituito oggetto, alla data del deposito della domanda di certificato, di uno o più certificati rilasciati a uno o più titolari di altri brevetti di base

Dispositivo

L’art. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, considerato alla luce dell’art. 3, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta al rilascio di un certificato protettivo complementare al titolare di un brevetto di base per un prodotto per il quale, al momento del deposito della domanda di certificato, uno o più certificati sono già stati rilasciati ad uno o più titolari di uno o più altri brevetti di base.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


24.10.2009   

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C 256/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Lahr — Germania) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger

(Causa C-489/07) (1)

(Direttiva 97/7/CE - Tutela dei consumatori - Contratti a distanza - Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore - Indennizzo per il godimento da corrispondere al venditore)

2009/C 256/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Lahr

Parti

Ricorrente: Pia Messner

Convenuta: Firma Stefan Krüger

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Lahr — Interpretazione dell’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19) — Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore — Indennità per il godimento da corrispondere al venditore

Dispositivo

L’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore un’indennità per l’uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui quest’ultimo ha esercitato il suo diritto di recesso entro i termini.

Tuttavia, questo stesso articolo non osta a che venga imposto al consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine della detta direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso, ciò che spetta al giudice nazionale determinare.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


24.10.2009   

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C 256/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 — Aceites del Sur-Coosur, già Aceites del Sur/Koipe Corporación SL, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-498/07 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio figurativo La Española - Valutazione globale del rischio di confusione - Elemento determinante)

2009/C 256/07

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aceites del Sur-Coosur, già Aceites del Sur (rappresentanti: avv.ti J.-M. Otero Lastres e R. Jimenez Diaz, abogados)

Altre parti nel procedimento: Koipe Corporación SL (rappresentante: avv. M. Fernández de Béthencourt, abogado), Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, Koipe./UAMI e Aceites del Sur (La Española) mediante la quale la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), (UAMI) 11 maggio 2004 (procedimento R 1109/2000-4) è riformata nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso è fondato e di conseguenza l’opposizione deve essere accolta

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Aceites del Sur Coosur SA sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Koipe Corporación SL.

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


24.10.2009   

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C 256/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-534/07 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei prodotti di merceria (aghi) - Accordi di ripartizione di mercato - Violazione dei diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Ammenda - Orientamenti - Gravità dell’infrazione - Impatto concreto sul mercato - Attuazione dell’intesa)

2009/C 256/08

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG (rappresentanti: H.-J. Niemeyer, Ch. Herrmann e M. Röhrig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-30/05, Prym e Prym Consumer/Commissione, con cui il Tribunale ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dall’art. 2 della decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C (2004) 4221 def., relativa ad un procedimento ex art. 81 del Trattato CE (procedimento COMP/F-1/38.338-PO/Aghi), a EUR 27 milioni — Intesa sul mercato degli articoli da cucito (aghi)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La William Prym GmbH & Co. KG e la Prym Consumer GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


24.10.2009   

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C 256/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl

(Causa C-2/08) (1)

(IVA - Primato del diritto comunitario - Disposizione del diritto nazionale che sancisce il principio dell’autorità di cosa giudicata)

2009/C 256/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Amministrazione dell’economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Convenuto: Fallimento Olimpiclub Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Primato del diritto comunitario — Disposizione del diritto nazionale tesa a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata la cui applicazione conduca ad un risultato contrastante con il diritto comunitario in materia di IVA

Dispositivo

Il diritto comunitario osta all’applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull’imposta sul valore aggiunto concernente un’annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


24.10.2009   

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C 256/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-457/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/14/CE - Assicurazione della responsabilità civile - Autoveicoli - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2009/C 256/10

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: L. Seeboruth, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14).

Dispositivo

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


24.10.2009   

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C 256/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Estonia

(Causa C-464/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/65/CE - Politica dei trasporti - Sicurezza degli impianti portuali - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2009/C 256/11

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e K. Saaremäel-Stoilov, agenti)

Convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310, pag. 28).

Dispositivo

1)

La Repubblica di Estonia, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Estonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


24.10.2009   

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C 256/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-527/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/65/CE - Politica dei trasporti - Sicurezza degli impianti portuali - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2009/C 256/12

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e A.-A. Gilly, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310, pag. 28).

Dispositivo

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 18 di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


24.10.2009   

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C 256/7


Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-280/09)

2009/C 256/13

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi agli artt. 10 e 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe (1), non avendo proceduto ad informarne la Commissione ai sensi dell'art. 16 del detto atto, e non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per l’applicazione degli artt. 26, n. 3, e 31 del regolamento (CE) del Consiglio n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (2), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei citati regolamenti nn. 273/2004 e 111/2005, e

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento n. 273/2004 è entrato in vigore il 18 agosto 2005, e il regolamento n. 111/2005 il 15 febbraio 2005, risultando applicabile a partire dal 18 agosto 2005.

La Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione sui provvedimenti adottati dalla Repubblica portoghese per dare esecuzioni alle disposizioni dei regolamenti in oggetto menzionate in precedenza, e non disponendo di altri elementi d’informazione che le consentano di concludere che i provvedimenti necessari siano stati adottati, presuppone che la Repubblica portoghese non ha ancora adottato le dette misure, venendo così meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei detti atti.


(1)  GU L 47, pag. 1.

(2)  GU 2005, L 22, pag. 1.


24.10.2009   

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C 256/7


Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-281/09)

2009/C 256/14

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Vrignon, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, consentendo violazioni flagranti, reiterate e gravi delle disposizioni di cui all’art. 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, mirante al coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'esercizio di attività di diffusione televisiva (1), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base all’art. 3, n. 2, sella direttiva medesima, letto in combinato disposto con l’art. 10 del Trattato CE;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che l’interpretazione restrittiva operata dal Regno di Spagna della nozione di annunci pubblicitari, e da cui deriva che determinate prassi pubblicitarie (in particolare i filmati pubblicitari, gli annunci di telepromozioni, gli annunci pubblicitari di sponsorizzazione ed i microspazi pubblicitari) non sono ritenuti annunci pubblicitari, e, pertanto, non sono assoggettati ai limiti di durata imposti dalla direttiva 89/552/CEE, sia in contrasto con la menzionata direttiva.


(1)  GU L 298, pag. 23.


24.10.2009   

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C 256/8


Ricorso proposto il 23 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-284/09)

2009/C 256/15

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, assoggettando ad imposta i dividendi versati ad una società avente sede in un altro Stato membro o nello Spazio economico europeo ad un’aliquota superiore rispetto ai dividendi pagati ad una società avente sede nel territorio della Repubblica federale di Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 CE, nel caso in cui la partecipazione minima della società madre nel capitale della società figlia prescritta dalla direttiva 90/435 (1) non sia raggiunta, e, nei limiti in cui sono interessati la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, in forza dell’art. 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è la normativa tedesca relativa alla tassazione delle distribuzioni dei dividendi. Le disposizioni della legge tedesca sull’imposta sui redditi prevedono che le società madri con illimitato obbligo fiscale in Germania possano beneficiare dell’imputazione della ritenuta alla fonte pagata nell’ambito della procedura di liquidazione dell’imposta nell’imposta sulle società da esse dovuta. Di conseguenza, le società madri tedesche risultano economicamente esentate della ritenuta alla fonte. Per le società madri limitatamente imponibili in Germania, per contro, la possibilità di essere totalmente esentate dalla ritenuta alla fonte sussiste solo in presenza di una corrispondente partecipazione minima della società madre interessata nel capitale della società figlia a norma della direttiva 90/435. Al di sotto di tale partecipazione minima non è ammesso, in base alla normativa tedesca, che società madri limitatamente imponibili siano esentate al pari delle società con illimitato obbligo fiscale. Ai sensi di tale normativa, perciò, le distribuzioni di dividendi effettuate in Germania presso società madri stabilite in altri Stati membri ricevono un trattamento fiscale diverso da quello delle società madri illimitatamente imponibili in Germania.

La Commissione ritiene che la suddetta disparità di trattamento sia incompatibile con il principio della libera circolazione dei capitali in quanto, in tal modo, i soggetti passivi residenti in altri Stati membri o nel SEE potrebbero essere dissuasi dall’effettuare investimenti in Germania.

Dalla libera circolazione dei capitali garantita dal Trattato CE e dall’accordo SEE risulta che, se uno Stato membro concede agevolazioni nell’ambito della tassazione dei dividendi, tali agevolazioni non possono essere limitate ai beneficiari di dividendi nazionali, e non sarebbe ammessa una disparità di trattamento fiscale tra i beneficiari di dividendi nazionali e quelli di altri Stati membri o Stati appartenenti al SEE. Le agevolazioni fiscali concesse all’interno di uno Stato dovrebbero essere altresì estese ai soci residenti in altri Stati membri o in Stati appartenenti al SEE. Anche quando lo Stato membro interessato, come nel caso in esame, ha stipulato con gli altri Stati membri convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione, detto Stato membro può invocare tali convenzioni solo qualora le disposizioni di esse relative all’imputazione siano atte a compensare interamente e in modo paritario l’eventuale plurima imposizione economica dei soci residenti in altri Stati membri o in Stati del SEE, rispetto a quanto garantito ai soci residenti dal proprio sistema fiscale.

Tuttavia, non è questo il caso delle convenzioni stipulate dalla Germania con gli altri Stati membri. Sebbene tali convenzioni, per evitare la doppia imposizione, prevedano disposizioni relative all’imputazione della ritenuta alla fonte tedesca sull’imposta dovuta nello Stato membro della società madre, tuttavia l’importo imputabile non può eccedere la quota dell’imposta calcolata prima dell’imputazione, che si riferisce al reddito originato in Germania. L’imputazione risulta pertanto limitata e il rimborso di un eventuale credito derivante dalla differenza tra l’imposta dovuta nello Stato membro interessato e la ritenuta alla fonte tedesca non viene previsto dalla convenzione di cui trattasi ed è quindi escluso.

Quanto ad un’eventuale giustificazione della violazione in esame occorre evidenziare che, nel corso della fase precontenziosa, la Germania non ha presentato alcun motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare il sistema fiscale controverso.


(1)  Direttiva 90/435/CEE del Consiglio 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6)


24.10.2009   

IT

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C 256/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 24 luglio 2009 — British Sky Broadcasting Group plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Causa C-288/09)

2009/C 256/16

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: British Sky Broadcasting Group plc

Convenuta: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se un set-top box con le caratteristiche del set-top box Sky+, modello DRX 280, debba essere classificato nella sottovoce 8528 71 13, come disposto dal regolamento della Commissione n. 1214/2007 (1), recante modifica dell’allegato I del regolamento del Consiglio n. 2658/87, nonostante le note esplicative della NC adottate dalla Commissione il 7 maggio 2008 (2008/C 112/03) relative alle sottovoci 8521 90 00 e 8528 71 13.

2)

Se l’art. 12, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (2), che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato, obblighi un’autorità doganale nazionale a fornire informazioni tariffarie vincolanti conformi alle note esplicative della NC, a meno e fintanto che tali note esplicative non vengano dichiarate in contrasto con il tenore letterale delle relative disposizioni della NC, comprese le regole generali per l’interpretazione della NC, ovvero se le autorità doganali nazionali possano effettuare le proprie valutazioni in materia e non tenere conto delle note esplicative, qualora ritengano che sussista un simile contrasto.

3)

Se, nell’ipotesi in cui un set-top box con le caratteristiche del set-top box Sky+, modello DRX 280, dovesse essere classificato nella sottovoce della NC 8521 90 00, l’applicazione di un tasso positivo di dazi doganali risulti illegittima dal punto di vista del diritto comunitario, poiché in violazione degli obblighi comunitari di cui all’accordo sulle tecnologie dell’informazione (ITA) e dell’art. II, n. 1, lett. b), dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, ovvero se la classificazione all’interno della voce 8521 comporti la conclusione che il prodotto in questione non rientra nell’ambito di applicazione della parte pertinente dell’ITA.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1).

(2)  GU L 302, pag. 1.


24.10.2009   

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C 256/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 24 luglio 2009 — Pace plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-289/09)

2009/C 256/17

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Pace plc

Convenuta: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se un set-top box con funzione di comunicazione (un «STB») e un hard disk drive (un «HDD») debba essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della nomenclatura combinata, come disposto dal regolamento della Commissione n. 1549/2006 (1) e dal regolamento della Commissione n. 1214/2007 (2), recante modifica dell’Allegato I del regolamento del Consiglio n. 2658/87, nonostante le note esplicative della NC (le «NENC») adottate dalla Commissione europea il 7 maggio 2008 (2008/C 113/02) relative alle sottovoci 8521 90 00 e 8528 71 13.

2)

Se, nell’ipotesi in cui un set-top box con le caratteristiche dell’STB-HDD dovesse essere classificato nella sottovoce della NC 8521 90 00, l’applicazione di un tasso positivo di dazi doganali risulti illegittimo dal punto di vista del diritto comunitario, perché viola gli obblighi comunitari di cui all’accordo sulle tecnologie dell’informazione (ITA) e l’art. II, n. 1, lett. b), dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, ovvero se la classificazione all’interno della voce 8521 comporti la conclusione che il prodotto in questione non rientra nell’ambito d’applicazione della parte pertinente dell’ITA.

3)

Se le disposizioni di cui all’art. 12, n. 5, lett. a), punto i), debbano essere intese nel senso che l’ITV dell’8 aprile 2005 cui Pace plc fa riferimento è cessata automaticamente di vigore dopo il 31 dicembre 2006, per il fatto che non risultava più conforme alla disciplina esposta nel regolamento della Commissione n. 1549/2006. In particolare, se l’art. 12, n. 5, lett. a), punto i), debba essere interpretato nel senso che il regolamento della Commissione n. 1549/2006 non ricade nell’ambito del concetto di «regolamento» ai fini di detto articolo, perché costituisce un aggiornamento annuale della NC oppure perché non costituisce uno specifico regolamento di classificazione.

4)

Se le disposizioni di cui all’art. 12, n. 6, del codice doganale debbano essere intese nel senso che, qualora venga adottato un aggiornamento annuale alla NC che non contenga una disposizione che confermi la durata del periodo disponibile di mantenimento in vigore a vantaggio dei destinatari di un’ITV, tali destinatari non siano legittimati a beneficiare di un periodo di conservazione in vigore, oppure se esse debbano essere intese nel senso che i destinatari debbano essere considerati legittimati a beneficiare del consueto periodo di conservazione in vigore di sei mesi, vigente per i regolamenti di classificazione della Commissione in base al principio del legittimo affidamento.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1)..


24.10.2009   

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C 256/10


Ricorso proposto il 28 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-295/09)

2009/C 256/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e E. Adsera Riber, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1) o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi della direttiva in questione;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per trasporre nel diritto interno la direttiva 2006/43/CE è scaduto il 28 giugno 2008.


(1)  GU L 157, pag. 87.


24.10.2009   

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C 256/10


Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-302/09)

2009/C 256/19

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci ed E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (notificata il 10 gennaio 2000 con il n. C(1999) 4268, GU L 150 del 23 giugno 2000, p. 50) e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dagli artt. 2, 5, 6 di tale decisione e dal Trattato CE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto sopprimere il regime e recuperare gli aiuti versati illegittimamente è scaduto due mesi dopo la notifica della decisione. Oltre nove anni dopo, le autorità italiane hanno recuperato meno del 2 %.


24.10.2009   

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C 256/11


Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-303/09)

2009/C 256/20

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn ed E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa alla proroga della legge Tremonti-bis a favore di comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (notificata il 22 ottobre 2004 con il n. C(2004) 3893, G.U. L 100 del 20 aprile 2005, p. 46) e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dagli artt. 2, 5 e 6 di tale decisione e dal Trattato CE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto sopprimere il regime e recuperare gli aiuti versati illegittimamente è scaduto due mesi dopo la notifica della decisione.

Oltre quattro anni dopo, le autorità italiane devono ancora recuperare più del 25 % degli aiuti erogati per i quali è stata inviata un'ingiunzione di pagamento e devono ancora comunicare alla Commissione l'ammontare degli aiuti versati a beneficiari che non avevano diritto in primo luogo ad avvalersi del regime.


24.10.2009   

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C 256/11


Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-304/09)

2009/C 256/21

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn ed E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione 2006/261/CE della Commissione, del 16 marzo 2005, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa (notificata il 17 marzo 2005 con il n. C(2005) 591, G.U. L 94 del 1 aprile 2006, p. 42) e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dal Trattato CE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto sopprimere il regime e recuperare gli aiuti versati illegittimamente è scaduto due mesi dopo la notifica della decisione.

Oltre quattro anni dopo, le autorità italiane hanno recuperato solo circa il 25 % degli aiuti.


24.10.2009   

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C 256/11


Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-305/09)

2009/C 256/22

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn ed E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione 2005/919/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa agli incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero (notificata il 17 dicembre 2004 con il n. C(2004) 4746, G.U. L 335 del 21 dicembre 2005, p. 39) e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dal Trattato CE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto sopprimere il regime e recuperare gli aiuti versati illegittimamente è scaduto due mesi dopo la notifica della decisione.

Oltre quattro anni dopo, le autorità italiane hanno recuperato solo circa il 65 % degli aiuti per i quali è stata inviata un'ingiunzione di pagamento e devono ancora comunicare alla Commissione l'ammontare degli aiuti versati a beneficiari che non avevano diritto in primo luogo ad avvalersi del regime.


24.10.2009   

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C 256/12


Ricorso proposto il 4 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Rapubblica di Polonia

(Causa C-311/09)

2009/C 256/23

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, prelevando l’imposta sul valore aggiunto nel modo previsto al capitolo 13, paragrafo 35, punti 1,3,4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004 sulla prestazione di servizi di trasporto internazionale su strada da parte di soggetti passivi aventi la sede o il domicilio fuori dalla Polonia, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 73, 168, 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1).

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

I servizi di trasporto internazionale su strada sono soggetti all’imposizione mediante l’imposta sul valore aggiunto secondo i principi fissati nella direttiva 2006/112/CE.

A parere della Commissione, le modalità di prelievo e di calcolo dell’imposta sul valore aggiunto fissate al cap. 13, par. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004 sulle prestazioni di servizi di trasporto internazionale su strada da parte di soggetti passivi aventi la residenza o il domicilio fuori della Polonia sono incompatibili con gli artt. 73, 168, 273 della direttiva 2006/112/CE. L’incompatibilità con l’art. 73 della direttiva 2006/112/CE consiste nel fatto che l’importo di PLN 285 costituisce comunque la base imponibile dell’IVA, il che non corrisponde né alla distanza effettiva coperta in Polonia da un autobus, né alla rimunerazione effettiva, dovuta per quel determinato servizio. Il sistema polacco di prelievo dell’IVA non permette al soggetto passivo, che presta il servizio internazionale di trasporto di persone, la detrazione dell’IVA per la merce acquistata nel corso del periodo di calcolo in questione per le necessità del servizio di trasporto soggetto ad imposizione (ad esempio il carburante), il che è in contrasto con l’art. 168 della direttiva. Inoltre il sistema di prelievo dell’IVA non è conforme all’art. 273 della direttiva 2006/112/CE laddove istituisce per i soggetti passivi l’obbligo di presentare une dichiarazione che indichi l’importo dell’imposta, nell’ufficio doganale al momento dell’ingresso dell’autobus con i passeggeri nel territorio della Polonia nonché di pagare tale imposta nell’ufficio doganale “al momento dell’ingresso dell’autobus con i passeggeri nel territorio del paese”, il che dà luogo a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Ad avviso della Commissione il controverso sistema di prelievo e calcolo dell’IVA non può fondarsi sull’art. 281, né sull’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.


(1)  GU L 347, pag. 1.


24.10.2009   

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C 256/12


Ricorso proposto il 6 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-313/09)

2009/C 256/24

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Adam, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica d’Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 ottobre 2006, 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), come modificata dalla direttiva della Commissione 30 aprile 2008, 2008/53/CE, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC) (2), o, comunque, non avendole comunicate completamente alla Commissione, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto 1o maggio 2008.


(1)  GU L 328, pag. 14.

(2)  GU L 117, pag. 27.


24.10.2009   

IT

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C 256/13


Ricorso proposto il 7 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-315/09)

2009/C 256/25

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 ottobre 2006, 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), come modificata dalla direttiva della Commissione 30 aprile 2008, 2008/53/CE, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC) (2), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2006/88/CE è scaduto il 1o maggio 2008 e quello per trasporre la direttiva 2008/53/CE il 1o agosto 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 328, pag. 14.

(2)  GU L 117, pag. 27.


24.10.2009   

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C 256/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) of England and Wales il 12 agosto 2009 — Secretary of State for the Home Department/Maria Dias

(Causa C-325/09)

2009/C 256/26

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division) of England and Wales

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: Maria Dias

Questioni pregiudiziali

1)

Nel caso in cui una cittadina comunitaria presente in uno Stato membro di cui non abbia la cittadinanza è stata, prima della trasposizione della direttiva 2004/38/CE (1), titolare di un permesso di soggiorno rilasciato validamente ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 68/360/CEE (2), ma è stata disoccupata volontariamente per certo tempo in corso di validità del permesso, non è stata economicamente autosufficiente e non ha soddisfatto i requisiti per il rilascio di un siffatto permesso, se tale persona abbia continuato ad essere per tale periodo, per il solo fatto di possedere il suddetto permesso, una persona che ha “soggiornato legalmente” nello Stato membro ospitante ai fini del successivo ottenimento di un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38/CE.

2)

Se, qualora un soggiorno di cinque anni in via continuativa in qualità di lavoratore prima del 30 aprile 2006 non conti per determinare il diritto di soggiorno permanente di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38/CE, tale soggiorno in via continuativa in qualità di lavoratore determini un diritto di soggiorno permanente direttamente ai sensi dell’art. 18, n. 1, del trattato UE sulla base dell’esistenza di una lacuna nella direttiva.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).

(2)  Direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13).


24.10.2009   

IT

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C 256/14


Impugnazione proposta il 18 agosto 2009 dal Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 3 giugno 2009, causa T-187/07, Frosch Touristik GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli)

(Causa C-332/09 P)

2009/C 256/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Altra parte nel procedimento: Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte;

la condanna dell’altra parte nel procedimento alle spese sia del procedimento in primo grado sia del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, con cui è stata annullata la decisione della quarta commissione di ricorso 22 marzo 2007. Con tale decisione la commissione di ricorso aveva respinto il ricorso della convenuta nel procedimento d’impugnazione contro la decisione della divisione di annullamento relativa alla nullità parziale del marchio comunitario denominativo “FLUGBÖRSE”. Il Tribunale ha considerato che la commissione di ricorso aveva applicato erroneamente l’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 (in prosieguo: il “regolamento sul marchio comunitario”) in quanto nell’esaminare se alla registrazione del marchio ostassero impedimenti alla registrazione di cui all’art. 7 del regolamento sul marchio comunitario e se quindi esso dovesse essere dichiarato nullo, si è basato sulle circostanze e la percezione esistenti al momento della registrazione del marchio di cui trattasi invece che su quelle esistenti alla data di presentazione della domanda. Secondo la sentenza impugnata ai fini dell’esame di una domanda di dichiarazione di nullità l’unico momento rilevante è quello della domanda di registrazione del marchio impugnato. Il Tribunale per motivare la sua tesi si è inoltre basato sull’argomento che questa interpretazione è la sola che consente di evitare che la probabilità di perdita della registrabilità di un marchio aumenti in funzione della durata del procedimento di registrazione. In caso di impedimenti alla registrazione fatti valere successivamente durante un nuovo esame, l’esaminatore può al contrario prendere in considerazione le circostanze sussistenti dopo la data di presentazione della domanda solo ove esse consentano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data medesima.

Il ricorrente ritiene che il Tribunale di primo grado abbia interpretato erroneamente l’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario considerando come unico momento rilevante ai fini dell’esame la data di presentazione della domanda di marchio. Tale interpretazione restrittiva non sarebbe conforme alla lettera della disposizione e non sarebbe compatibile con il senso e lo scopo di tale norma e con il sistema della concessione della tutela e dell’annullamento della tutela concessa ai sensi della direttiva sul marchio comunitario.

L’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario prevede la cancellazione del marchio dal registro allorché esso “è stato registrato” in contrasto con le disposizioni dell'art. 7 del regolamento sul marchio comunitario. La conclusione del Tribunale secondo cui tale formulazione determina esclusivamente le situazioni in cui un marchio deve essere escluso dalla registrazione o dichiarato nullo e non (anche) la data pertinente per l’esame, non è comprensibile già solo in base alla formulazione letterale. Poiché il Tribunale non ha fornito un’ulteriore motivazione non sarebbe chiaro quali considerazioni abbiano condotto in particolare a tale conclusione. L’interpretazione data dal ricorrente secondo cui la formulazione “è stato registrato” si debba riferire perlomeno anche al momento pertinente sarebbe invece maggiormente plausibile in base alla formulazione letterale.

Contro l’interpretazione sostenuta dal Tribunale nella sentenza impugnata deporrebbe però anche la ratio di tutela sottostante agli artt. 7 e 51 del regolamento sul marchio comunitario, secondo cui registrazioni contrastanti con l’interesse generale intanto dovrebbero essere escluse e, ove dovesse esservi comunque registrazione essa potrebbe essere annullata. Solo in tal modo si potrebbe evitare che vengano effettuate registrazioni contrastanti con le disposizioni del regolamento sul marchio comunitario e che non venga osservato l’interesse generale tutelato con tale norma. Se fosse corretta la tesi del Tribunale non solo un richiedente il marchio otterrebbe, inoltre, una tutela per marchi cui al momento della registrazione ostavano impedimenti assoluti alla registrazione ma questi marchi una volta registrati non potrebbero più essere cancellati ai sensi dell’art. 51 del regolamento sul marchio comunitario poiché al momento della domanda erano registrabili e il Tribunale espressamente non prenderebbe in considerazioni sviluppi intervenuti tra il momento della domanda e il momento della registrazione del marchio. Ciò condurrebbe, ad avviso del ricorrente, a porre un singolo in una posizione di ingiustificato privilegio rispetto all’interesse generale degno di tutela, in contrasto con lo scopo di tutela degli artt. 7 e 51 del regolamento sul marchio comunitario.

Infine, per quanto attiene all’argomento del Tribunale relativo alla durata del procedimento va osservato che la medesima può dipendere da svariati fattori che non rientrano solo nella sfera di influenza del ricorrente ma anche dal richiedente stesso oppure, come nel caso dello svolgimento, prima della registrazione, del procedimento d’opposizione previsto dal regolamento sul marchio comunitario, da un terzo. Inoltre gli impedimenti assoluti alla registrazione potrebbero insorgere all’improvviso, indipendentemente dal ricorrente. Una corretta ponderazione degli interessi contrastanti in tali situazioni “casuali” dovrebbe condurre a dare priorità all’interesse generale, anche perché il richiedente, sino al momento della registrazione non può nutrire un concreto affidamento sull’effettivo ottenimento della tutela richiesta. Sarebbe dunque corretto in tali casi tenere in considerazione anche gli sviluppi intervenuti sino al momento della registrazione.

Per i motivi soprammenzionati la sentenza del Tribunale di primo grado impugnata dovrebbe essere annullata per violazione dell’art. 51 del regolamento sul marchio comunitario.


24.10.2009   

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C 256/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud'hommes de Caen (Francia) il 20 agosto 2009 — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, liquidatore incaricato della liquidazione giudiziaria di Pronuptia Boutiques Province SA e Centre de Gestion et d'Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est

(Causa C-333/09)

2009/C 256/28

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de Prud'hommes de Caen

Parti

Ricorrente: Sophie Noël

Convenuti: SCP Brouard Daude, liquidatore incaricato della liquidazione giudiziaria di Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion e d'Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est

Questioni pregiudiziali

1)

L'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, intitolato «Divieto di discriminazione», dispone come segue: «[i]l godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di co-lore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazio-nale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione».

Se si configuri una discriminazione ove sussista una disparità di trattamento tra i lavoratori subordinati, licenziati per ragioni economiche, che abbiano accettato il beneficio di un accordo di riqualificazione personalizzata, la cui facoltà di contestare la risoluzione del loro contratto permarrebbe sottoposta al regime della prescrizione quinquennale, e i lavoratori che l'hanno rifiutato, ai quali sarebbe applicabile la prescrizione annuale di cui all'art. L. 1235-7 del Code du travail (codice francese del lavoro).

2)

L'art. 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 — che non è altro che il fondamento dell'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — così recita: «[t]utti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione».

Se quindi il giudice francese debba, a norma delle disposizioni dell'art. 55 della Costituzione francese del 4 ottobre 1958, applicare l'art. 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e disattendere le disposizioni discriminatorie dell'art. L. 1235-7 del Code du travail che risultano da una mera legge n. 2005-35 del 18 gennaio 2005, successiva al 4 febbraio 1981, data di entrata in vigore del detto Patto nel territorio nazionale.


24.10.2009   

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C 256/15


Ricorso proposto il 25 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-340/09)

2009/C 256/29

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, rispetto a taluni giardini zoologici situati in Aragona, Asturia, Baleari, Canarie, Cantabria, Castilla e León, Comunità Valenziana, Estremadura e Galizia,

non avendo garantito, entro la data prevista dalla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, che tutti i giardini zoologici dispongano di una valida licenza rilasciata ai sensi dei nn. 2, 3 e, per quanto riguarda Aragona, Asturia, Canarie, Cantabria e Castilla e León, 4, dell’art. 4 della direttiva in questione e

riguardo ai giardini zoologici sprovvisti di licenza, non avendo adottato i provvedimenti relativi alla chiusura in osservanza del disposto dell’art. 4, n. 5, della direttiva,

è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell’art. 4, nn. 2, 3, 4 e 5, della direttiva in parola;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che il Regno di Spagna:

non ha garantito, entro la data prevista dalla direttiva, che tutti i giardini zoologici ubicati nel suo territorio disponessero di una valida licenza rilasciata ai sensi dei nn. 2, 3 e, per quanto riguarda Aragona, Asturia, Canarie, Cantabria e Castilla e León, 4, dell’art. 4 della direttiva in questione;

riguardo ai giardini zoologici sprovvisti di licenza, non ha adottato i provvedimenti relativi alla chiusura in osservanza del disposto dell’art. 4, n. 5, della direttiva.


24.10.2009   

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C 256/16


Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-355/09)

2009/C 256/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi agli artt. 10 e 12 del regolamento (CE), n. 273/2004 (1), non avendo comunicato detti provvedimenti ai sensi dell’art. 16 di tale regolamento e non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi agli artt. 26, n. 3, CE, e 31 del regolamento (CE), n. 111/2005 (2), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE), n. 273/2004, relativo ai precursori di droghe, e del regolamento (CE), n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni dei regolamenti entro i termini di tempo previsti da questi ultimi e a notificare immediatamente detti provvedimenti alla Commissione. Il governo dell’Irlanda non ha adottato e non ha comunicato i provvedimenti richiesti per conformarsi agli artt. 10, 12 e 16 del regolamento (CE), n. 273/2004, relativo ai precursori di droghe. Il governo dell’Irlanda ha omesso altresì di adottare i provvedimenti conformemente agli artt. 26, n. 3, CE, e 31 del regolamento (CE), n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe. GU L 47, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. GU L 22, pag. 1.


24.10.2009   

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C 256/16


Ricorso presentato il 11 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-366/09)

2009/C 256/31

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e E. Vesco, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamenti e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/43/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2006/43/CE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il periodo entro il quale doveva essere attuata la direttiva è scaduto il 28 giugno 2008.


(1)  GU L 157, p. 87


Tribunale di primo grado

24.10.2009   

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C 256/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Diputación Foral de Álava e a./Commissione

(Cause T-30/01-T-32/01 e T-86/02-T-88/02) (1)

(Aiuti di Stato - Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro - Esenzioni fiscali - Decisioni che dichiarano i regimi di aiuti incompatibili con il mercato comune e ordinano il recupero degli aiuti versati - Qualifica di aiuti nuovi o di aiuti esistenti - Aiuti al funzionamento - Principio di tutela del legittimo affidamento - Principio della certezza del diritto - Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE - Non luogo a statuire)

2009/C 256/32

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente nelle cause T-30/01 e T-86/02: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández)

Ricorrente nelle cause T-31/01 e T-88/02: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández)

Ricorrente nelle cause T-32/01 e T-87/02: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizalmente, nelle cause T-30/01-T-32/01, J. Flett, S. Pardo e J. L. Buendía Sierra e, nelle cause T-86/02-T-88/02, J.L. Buendía Sierra e F. Castillo de la Torre, poi F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente nelle cause T-86/02-T-88/02: Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (Spagna), (rappresentanti: avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández); e Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco)

Intervneiente a sostegno della convenuta: Comunidad autónoma de La Rioja (Spagna) (rappresentanti: nelle cause T-86/02 e T-87/02, J. M. Criado Gámez e, nella causa T-88/02, avv. I. Serrano Blanco)

Oggetto

Nelle cause da T-30/01 a T-32/01, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 novembre 2000 di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE per quanto riguarda i vantaggi fiscali concessi dalle disposizioni adottate dalla Diputación Foral de Álava, dalla Diputación Foral de Guipúzcoa e dalla Diputación Foral de Vizcaya, sotto la forma di esenzione dall’imposta sulle società per talune imprese di nuova creazione e, nelle cause da T-86/02 a T-88/02, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2001, 2003/28/CE, 2003/86/CE e 2003/192/CE, relative al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (T-86/02), in Vizcaya (T-87/02) e in Guipúzcoa (T-88/02) (rispettivamente GU 2003, L 17, pag. 20; GU 2003, L 40, pag. 11, e GU 2003, L 77, pag. 1), sotto forma di esenzione dall’imposta sulle società

Dispositivo

1)

Le cause da T-30/01 a T-32/01, e da T-86/02 a T-88/02 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Nelle cause da T-30/01 a T-32/01:

non vi è più luogo a statuire sui ricorsi;

il Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa e il Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Nelle cause da T-86/02 a T-88/02:

i ricorsi sono respinti;

il Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava; il Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa e il Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Comunidad autónoma de La Rioja;

le spese sostenute dalla Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e dalla Confederación Empresarial Vasca (Confebask) resteranno a carico di ciascuna di esse.


(1)  GU C 108 del 7.4.2001.


24.10.2009   

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C 256/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Diputación Foral de Álava e a./Commissione

(Causa T-227/01) (1)

(Aiuti di Stato - Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro - Credito di imposta del 45 % dell’importo degli investimenti - Decisioni che dichiarano i regimi di aiuto incompatibili con il mercato comune e ordinano il recupero degli aiuti versati - Associazione professionale - Ricevibilità - Qualifica di aiuti nuovi o di aiuti esistenti - Principio di tutela del legittimo affidamento - Principio della certezza del diritto - Principio di proporzionalità)

2009/C 256/33

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti nella causa T-227/01: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (Spagna); e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (Spagna) (rappresentanti: inizialmente R. Falcón Tella, poi M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avvocati)

Ricorrenti nella causa T-228/01: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (Spagna); e Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (rappresentanti: inizialmente R. Falcón Tella, poi M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avvocati)

Ricorrenti nella causa T-229/01: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (Spagna); e Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (rappresentanti: inizialmente R. Falcón Tella, poi M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avvocati)

Ricorrenti nelle cause T-265/01, T-266/01 e T-270/01: Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, poi F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti nella causa T-227/01: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava (Spagna) (rappresentanti: I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, avvocati); e Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Bilbao) (rappresentanti: inizialmente M. Araujo Boyd e R. Sanz, poi M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco, avvocati)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti nella causa T-228/01: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya (Spagna, (rappresentanti: I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, avvocati); e Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Bilbao) (rappresentanti: inizialmente M. Araujo Boyd e R. Sanz, poi M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avvocati)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti nella causa T-229/01: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (Spagna), (rappresentanti: I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, avvocati); e Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Bilbao) (rappresentanti: inizialmente M. Araujo Boyd e R. Sanz, poi M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Comunidad Autónoma de la Rioja (Spagna) (rappresentanti: A. Bretón Rodriguez, J. Criado Gámez e I. Serrano Blanco, avvocati)

Oggetto

Nelle cause T-227/01 e T-265/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito d’imposta del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1), nelle cause T-228/01 e T-266/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito d’imposta del 45 % degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1) e, nelle cause T-229/01 e T-270/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito d’imposta del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26)

Dispositivo

1)

Le cause da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Nelle cause da T-227/01 a T-229/01:

il Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, il Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa e la Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco sopporteranno ciascuno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Comunidad autónoma de La Rioja;

la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya e la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa sopporteranno ciascuna le proprie spese.

4)

Nelle cause T-265/01, T-266/01 e T-270/01, la Confebask sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Comunidad autónoma de La Rioja.


(1)  GU C 331 del 24.11.2001.


24.10.2009   

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C 256/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Diputación Foral de Álava e a./Commissione

(Cause riunite da T-230/01 a T-232/01 e da T-267/01 a T-269/01) (1)

(«Aiuti di Stato - Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro - Riduzione della base imponibile dell’imposta sulle società - Decisioni che dichiarano i regimi di aiuto incompatibili con il mercato comune e ordinano il recupero degli aiuti versati - Associazione professionale - Ricevibilità - Rinuncia a un motivo - Qualifica di aiuti nuovi o di aiuti esistenti - Principio di tutela del legittimo affidamento - Principio di certezza del diritto - Principio di proporzionalità»)

2009/C 256/34

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti nella causa T-230/01: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (Spagna); e Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (Spagna) (rappresentanti: inizialmente R. Falcón Tella, poi M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avvocati)

Ricorrenti nella causa T-231/01: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (Spagna); e Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (rappresentanti: inizialmente R. Falcón Tella, poi M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avvocati)

Ricorrenti nella causa T-232/01: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (Spagna); e Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (rappresentanti: inizialmente R. Falcón Tella, poi M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avvocati)

Ricorrente nelle cause da T-276/01 a T-269/01: Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, poi F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti nella causa T-230/01: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava (Spagna) (rappresentanti: I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, avvocati); e Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Bilbao) (rappresentanti: inizialmente M. Araujo Boyd e R. Sanz, poi M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco, avvocati)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti nella causa T-231/01: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya (Spagna) (rappresentanti: I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, avvocati); e Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Bilbao) (rappresentanti: inizialmente M. Araujo Boyd e R. Sanz, poi M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco, avvocati)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti nella causa T-232/01: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (Spagna) (rappresentanti: I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, avvocati); e Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Bilbao) (rappresentanti: inizialmente M. Araujo Boyd e R. Sanz, poi M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Comunidad Autónoma de la Rioja (Spagna) (rappresentanti: A. Bretón Rodriguez, J. M. Criado Gámez, I. Serrano Blanco, avvocati)

Oggetto

Nelle cause T-230/01 e T-267/01, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (GU 2002, L 314, pag. 1); nelle cause T-231/01 e T-268/01, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/806/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (GU 2002, L 279, pag. 35); e nelle cause T-232/01 e T-269/01, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/540/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (GU 2002, L 174, pag. 31).

Dispositivo

1)

Le cause T-230/01, T-231/01, T-232/01, T-267/01, T-268/01 e T-269/01 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Nelle cause da T-230/01 a T-232/01:

il Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, il Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa e la Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco sopporteranno ciascuno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Comunidad autónoma de La Rioja;

la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya e la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa sopporteranno ciascuna le proprie spese.

4)

Nelle cause da T-267/01 a T-269/01, la Confebask sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Comunidad autónoma de La Rioja.


(1)  GU C 348 dell’8.12.2001


24.10.2009   

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C 256/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Clearstream/Commissione

(Causa T-301/04) (1)

(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Servizi finanziari - Decisione che accerta un’infrazione all’art. 82 CE - Diniego di fornitura di servizi transfrontalieri di compensazione e di regolamento - Prezzi discriminatori - Mercato pertinente - Imputabilità del comportamento illecito»)

2009/C 256/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Clearstream Banking AG (Francoforte sul Meno, Germania); Clearstream International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti H. Satzky e B. Maassen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente T. Christoforou, A. Nijenhuis e M. Schneider, successivamente A. Nijenhuis e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 giugno 2004, C (2004) 1958 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 82 [CE] [caso COMP/38.096 — Clearstream (compensazione e regolamento)]

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Clearstream Banking AG e la Clearstream International SA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


24.10.2009   

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C 256/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-211/05) (1)

(Aiuti di Stato - Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di società recentemente quotate in borsa - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Obbligo di motivazione - Carattere selettivo - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Lesione della concorrenza)

2009/C 256/36

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Braguglia, successivamente R. Adam ed infine I. Bruni, assistiti da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa (GU 2006, L 94, pag. 42)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


24.10.2009   

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C 256/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 — AceaElectrabel/Commissione

(Causa T-303/05) (1)

(Aiuti di Stato - Settore dell’energia - Aiuti all’investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Obbligo per l’impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili - Nozione di unità economica)

2009/C 256/37

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli et F. D'Alessandri)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Electrabel (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola et C. Bazoli)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia — Regione Lazio — intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ACEAElectrabel Produzione SpA è condannata alle spese, ad esclusione di quelle indicate infra, al punto 3.

3)

L’Electrabel sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per effetto del suo intervento.


(1)  GU C 257 del 15.10.2005.


24.10.2009   

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C 256/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Austria/Commissione

(Causa T-368/05) (1)

(FEAOG - Sezione “garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Premio per bovini - Premio alla vacca nutrice - Premio all’estensivazione - Controlli chiave - Obbligo di utilizzare un sistema di informazione geografica informatizzato - Controllo delle superfici foraggere alpestri - Obbligo di cooperazione - Obbligo di motivazione - Tipo di correzione finanziaria applicata - Estrapolazione delle constatazioni di inadempimenti)

2009/C 256/38

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: inizialmente H. Dossi, poi H. Dossi e C. Pesendorfer, ed infine C. Pesendorfer e A. Hable, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Erlbacher, agente)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), nella parte in cui essa esclude talune spese effettuate dalla Repubblica d’Austria

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


24.10.2009   

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C 256/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Brink's Security Lussemburgo/Commissione

(Causa T-437/05) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Gara di appalto comunitaria - Sicurezza e sorveglianza di immobili della Commissione in Lussemburgo - Rigetto dell’offerta di un concorrente - Parità di trattamento - Accesso ai documenti - Tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Trasferimento d’impresa - Ricorso per risarcimento danni»)

2009/C 256/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Brink’s Security Lussemburgo SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: C. Point e G. Dauphin, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Manhaeve, M. Šimerdová e K. Mojzesowicz, agenti, assistiti da J. Stuyck, avocat)

Interveniente a sostegno della convenuta: G4S Security Services SA, già Group 4 Falck — Société de surveillance et de securité SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Molitor, P. Lopes Da Silva, N. Cambonie e N. Bogelmann, avocats)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005 che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto 16/2005/OIL (sicurezza e sorveglianza degli immobili), della decisione della Commissione 30 novembre 2005 che attribuisce l’appalto ad un altro offerente, di una asserita decisione implicita di rigetto della Commissione di ritirare la due citate decisioni nonché di due lettere della Commissione datate 7 e 14 dicembre 2005, che rispondono alle domande di informazione della ricorrente e, dall’altro lato, un ricorso per risarcimento inteso ad ottenere la riparazione del danno assertivamente subito dalla ricorrente

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 14 dicembre 2005, che respinge una domanda di comunicazione della composizione del comitato di valutazione della gara d’appalto 16/2005/OIL, è annullata.

2)

Per il resto il ricorso di annullamento è respinto.

3)

Il ricorso per risarcimento danni è respinto.

4)

La Brink’s Security Luxembourg SA sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dalla G4S Security Services SA, ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

5)

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

6)

La G4S Security Services sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 48 del 25.2.2006.


24.10.2009   

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C 256/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Holland Malt/Commissione

(Causa T-369/06) (1)

(Aiuti di Stato - Produzione di malto - Aiuto all’investimento - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Lesione della concorrenza - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Obbligo di motivazione - Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo)

2009/C 256/40

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Holland Malt BV (Lieshout, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente O. Brouwer e D. Mes, poi O. Brouwer, A. Stoffer et P. Schepens, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Scharf e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Parte interveniente a sostegno del ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Grave, C. ten Dam e Y. de Vries, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 settembre 2006, 2007/59/CE relativa all’aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di Holland Malt BV (GU L 32, pag. 76)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Holland Malt BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


24.10.2009   

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C 256/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 — ETF/Landgren

(Causa T-404/06 P) (1)

(«Impugnazione - Pubblico impiego - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Decisione di risoluzione del contratto di lavoro - Art. 47, lett. c), sub i), del RAA - Obbligo di motivazione - Manifesto errore di valutazione dei fatti - Competenza a conoscere della legittimità e del merito - Compensazione pecuniaria»)

2009/C 256/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione (ETF) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

Convenuta: Pia Landgren (Revigliasco, Italia) (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (assemblea plenaria) 26 ottobre 2006, causa F-1/15, Landgren/ETF (Racc. FP, pag. I-A-1-123 e II-A-1-459), volta all’annullamento di detta sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Fondazione europea per la formazione (ETF) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Pia Landgren nel presente grado di giudizio.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 42 del 24.02.2007.


24.10.2009   

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C 256/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2009 — El Morabit/Consiglio

(Cause riunite T-37/07 e T-323/07) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Elenco di persone, gruppi ed entità - Ricorso d’annullamento)

2009/C 256/42

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Mohamed El Morabit (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: U. Sarikaya, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, G. Van Hegelsom e B. Driessen, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. de Mol nonché, nella causa T-37/07, M. de Grave e, nella causa T-323/07, Y. de Vries e M. Noort, agenti); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: nella causa T-37/07, S. Boelaert e J. Aquilina e, nella causa T-323/07, P. van Nuffel e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

L'annullamento parziale, per un verso, della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58) e, per altro verso, della decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che applica l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123), nei limiti in cui il nome del ricorrente figura sull'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano tali disposizioni

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il sig. Mohamed El Morabit è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del Consiglio.

3)

La Commissione delle Comunità europee e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le loro spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


24.10.2009   

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C 256/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 settembre 2009 — Lange Uhren/UAMI (Campi geometrici sul quadrante di un orologio)

(Causa T-152/07) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo - Campi geometrici sul quadrante di un orologio - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l’uso - Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009)

2009/C 256/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lange Uhren GmbH (Glashütte, Germania) (rappresentante: avv. M. Schaeffer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Kicia, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 15 febbraio 2007 (procedimento R 1176/2005-1), relativa alla domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo che rappresenta campi geometrici sul quadrante di un orologio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lange Uhren GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


24.10.2009   

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C 256/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 3 settembre 2009 — Cheminova e a./Commissione

(Causa T-326/07) (1)

(«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva “malathion” - Non iscrizione dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Procedura di valutazione - Valutazione da parte dell’EFSA - Eccezione di illegittimità - Art. 20 del regolamento (CE) n. 1490/2002 - Presentazione di nuovi studi - Art. 8, nn. 2 e 5, del regolamento (CE) n. 451/2000 - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa - Principio di sussidiarietà - Art. 95, n. 3, CE, art. 4, n. 1, e art. 5, n. 1, della direttiva 91/414»)

2009/C 256/44

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cheminova A/S (Harboøre, Danimarca); Cheminova Agro Italia Srl (Roma); Cheminova Bulgaria EOOD (Sofia, Bulgaria); Agrodan, SA (Madrid, Spagna); Lodi SAS (Grand-Fougeray, Francia) (rappresentanti: C. Mereue k. Van Maldegem, avvocati, e P. Sellar, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agente)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CE, concernente la non iscrizione del malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2337] (GU L 146, pag. 19)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cheminova A/S, la Cheminova Agro Italia Srl, la Cheminova Bulgaria EOOD, la Agrodan, SA e la Lodi SAS sosterranno, oltre alle proprie, anche le spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


24.10.2009   

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C 256/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2009 — Royal Appliance International/UAMI — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx)

(Causa T-446/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario nominativo Centrixx - Marchio nazionale nominativo anteriore sensixx - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 256/45

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Royal Appliance International GmbH (Hilden, Germania) (rappresentanti: sigg.ri K.-J. Michaeli e M.Schork, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: sigg.ri S: Schäffner e B.Schmidt, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: sig. S. Biagosch, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, 3 ottobre 2007 (procedimento R 572/2006-4), relativo al procedimento di di opposizione tra BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH e Royal Appliance International GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Appliance International GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008


24.10.2009   

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C 256/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2009 — Wella/UAMI (TAME IT)

(Causa T-471/07) (1)

(«Marchio comunitario - Registrazione internazionale - Richiesta di estensione territoriale della protezione - Marchio denominativo TAME IT - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 256/46

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wella AG (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Klingberg e K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 24 ottobre 2007 (procedimento R 713/2007-2), relativa a un’estensione territoriale alla Comunità europea della protezione della registrazione internazionale del marchio denominativo TAME IT

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wella AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


24.10.2009   

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C 256/26


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2009 — Parfums Christian Dior/UAMI — Consolidated Artists (MANGO adorably)

(Causa T-308/08) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo MANGO adorably - Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori J’ADORE e ADIORABLE - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Rischio di profitto indebito tratto dalla notorietà dei marchi anteriori - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 256/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parfums Christian Dior (Parigi, Francia) (rappresentanti: F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Bianchi, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Consolidated Artists BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Bénoliel-Claux, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 maggio 2008 (procedimento R 1162/2007-2) relativo ad un procedimento di opposizione tra la Parfums Christian Dior e la Consolidated Artists BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Parfums Christian Dior è condannata alle spes.e


(1)  GU C 260 del 11.10.2008.


24.10.2009   

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C 256/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Inalca e Cremonini/Commissione

(Causa T-174/06) (1)

(“Responsabilità extracontrattuale - Indagine dell’OLAF riguardante talune irregolarità nelle restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania - Comunicazione ad autorità nazionali di informazioni su fatti perseguibili penalmente - Decisione nazionale di recupero delle restituzioni - Costituzione di garanzie - Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Continuità del danno - Parziale irricevibilità - Nesso di causalità”)

2009/C 256/48

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Inalca SpA — Industria Alimentari Carni (Castelvetro, Italia) e Cremonini SpA (Castelvetro) (rappresentanti: F. Sciandone e C. D’Andria, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Ricorso per responsabilità extracontrattuale diretto ad ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito in seguito alla comunicazione alle autorità italiane delle conclusioni, implicanti le ricorrenti, derivanti da un’inchiesta condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) allo scopo di verificare la legalità di talune restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e la Cremonini SpA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 190 del 12 agosto 2006.


24.10.2009   

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C 256/27


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 agosto 2009 — Abouchar/Commissione

(Causa T-367/08) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - FES - Condizioni per la concessione e il controllo di prestiti per un progetto di azienda agricola in Senegal - Prescrizione - Irricevibilità»)

2009/C 256/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Abouchar (Dakar, Senegal) (rappresentanti: B. Dubreuil Basire e J.-J. Lorang, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bordes e E. Cujo, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento dei danni diretto ad ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dal ricorrente a causa dei presunti inadempimenti della Commissione e dei suoi agenti relativamente alle condizioni per la concessione e il controllo dei prestiti finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo (FES) per il suo progetto di azienda agricola in Senegal.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Michel Abouhcar è condannato alle spese.


(1)  GU C 285 dell'8.11.2008.


24.10.2009   

IT

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C 256/27


Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — EFIM/Commissione

(Causa T-296/09)

2009/C 256/50

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. D. Ehle)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 20 maggio 2009 nel procedimento COMP/C-3/39.391 EFIM;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 20 maggio 2009 nel procedimento COMP/C-3/39.391 EFIM, recante il rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente in ordine a diverse violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE commesse da vari produttori di stampanti a getto d’inchiostro nei rispettivi mercati di cartucce d’inchiostro.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, innanzitutto, che la Commissione non ha considerato una pluralità di elementi di fatto essenziali, di conseguenza violando i principi della buona amministrazione, il principio di sollecitudine, l’obbligo di motivazione, nonché il principio del rispetto dei diritti della difesa. Inoltre, la ricorrente sostiene che le valutazioni effettuate dalla convenuta nella decisione impugnata sono manifestamente inesatte ed inficiate da errore di valutazione, in particolare con riguardo ai criteri di priorità nel trattamento del procedimento riguardante la denuncia. Da ultimo, la ricorrente deduce che soltanto la convenuta avrebbe potuto garantire un’effettiva tutela della concorrenza nei confronti delle restrizioni della concorrenza da essa denunciate, dato che autorità di concorrenza e i giudizi nazionali dispongono soltanto di competenze territorialmente limitate.


24.10.2009   

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C 256/27


Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Gühring/UAMI (combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento)

(Causa T-299/09)

2009/C 256/51

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gühring OHG (Albstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1330/2008-1;

annullare la decisione dell’esaminatore del convenuto 21 luglio 2008, recante il rifiuto della domanda di marchio n. 6 703 581 presentata dalla ricorrente;

dichiarare che la domanda di marchio n. 6 703 581 è conforme ai requisiti di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1);

in subordine:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1330/2008-1;

condannare il convenuto alle spese, ivi incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio costituito dalla combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento per beni della classe 7 (domanda n. 6 703 581).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché i marchi richiesti sarebbero privi di carattere distintivo. Inoltre, violazione delle norme relative al procedimento, in particolare degli artt. 75 e 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)


24.10.2009   

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C 256/28


Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Gühring/UAMI (Combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento)

(Causa T-300/09)

2009/C 256/52

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gühring OHG (Albstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1329/2008-1;

annullare la decisione dell’esaminatore del convenuto 21 luglio 2008, recante il rifiuto della domanda di marchio n. 6 703 565 presentata dalla ricorrente;

dichiarare che la domanda di marchio n. 6 703 565 è conforme ai requisiti di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1);

in subordine:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1329/2008-1;

condannare il convenuto alle spese, ivi incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio costituito dalla combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento per beni della classe 7 (domanda n. 6 703 565).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché i marchi richiesti sarebbero privi di carattere distintivo. Inoltre, violazione delle norme relative al procedimento, in particolare degli artt. 75 e 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


24.10.2009   

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C 256/28


Ricorso proposto il 18 agosto 2009 — Commissione/Irish Electricity Generating

(Causa T-323/09)

2009/C 256/53

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.-M. Rochaud-Joët, F. Mirza, agenti)

Convenuta: Irish Electricity Generating Co. Ltd (Waterford, Irlanda)

Conclusioni della ricorrente

condannare la convenuta a corrispondere alla Commissione delle Comunità europee l’importo dovuto, pari a EUR 237 384,31, costituito da EUR 180 664,70 cui si sommano EUR 56 719,61 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea maggiorato di 3,50 punti percentuali (5,56 %) per il periodo tra il 25 agosto 2003 e il 15 aprile 2009;

condannare la convenuta a corrispondere interessi pari a EUR 27, 52 al giorno a decorrere dal 16 aprile 2009 a tutt’oggi.

condannare la convenuta alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

Nell’ambito del Quarto programma quadro comunitario di ricerca, il Consiglio ha adottato la decisione n. 94/806/CE (1) volta ad introdurre un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare. L’art. 5 della decisione incarica la Commissione a definire un programma di lavoro conformemente agli obiettivi e ai contenuti enunciati all'allegato I della stessa e a specificare inviti a presentare proposte per progetti in base a tale programma.

Il 2 marzo 1998, a seguito di una procedura di aggiudicazione, la convenuta si è impegnata, con contratto n. WE/178/97/IEGB (in prosieguo: il «contratto»), a costruire due turbine eoliche. Ai sensi del contratto, la Commissione ha concesso, sul totale dei costi finanziabili del progetto pari a ECU 1 531 697, un contributo pari al 40 % dei costi approvati del progetto e fino ad un massimo di ECU 612 679.

Comunque, secondo la ricorrente, nonostante essa abbia anticipato alla convenuta, tra il 6 aprile 1998 e il 30 aprile 2001, l’importo di EUR 225 083,79, quest’ultima non ha dato attuazione al contratto. Inoltre, la ricorrente afferma che, nonostante essa abbia avviato le procedure previste dal contratto nonché dal regolamento finanziario delle Comunità (2) per l’accertamento del debito e la sua notifica alla convenuta, quest’ultima non ha reagito. Di conseguenza, con lettera 13 dicembre 2002, la Commissione ha risolto il contratto ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. a), i), dell’allegato II dello stesso.

La Commissione ha poi conformemente proposto il presente ricorso, ai sensi dell’art. 238 CE, al fine di ottenere il rimborso dell’importo asseritamente pagato in esubero alla convenuta, pari a EUR 180 664,70, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di 5,56 % a decorrere dalla data di esigibilità del debito, vale a dire il 24 agosto 2003.


(1)  Decisione del Consiglio 23 novembre 1994 relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU L334, pag. 87).

(2)  Art. 71 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1) e art. 78 del suo regolamento d’attuazione, il regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


24.10.2009   

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C 256/29


Ricorso proposto il 18 agosto 2009 — J & F Participações/UAMI — Fribo Foods (Friboi)

(Causa T-324/09)

2009/C 256/54

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: J & F Participações SA (Sorocaba, Brasile) (rappresentante: avv. A. Fernández Fernández-Pacheco)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fribo Foods Ltd (Wrexham, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 aprile 2009, procedimento R 824/2008-1; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Friboi», per prodotti della classe 29

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito del marchio denominativo «FRIBO», per prodotti della classe 29; registrazione del Regno Unito del marchio figurativo «Fribo», per prodotti della classe 29; registrazione tedesca del marchio denominativo «FRIBO», per prodotti della classe 29; registrazione tedesca del marchio figurativo «FRIBO», per prodotti della classe 29; registrazione francese del marchio denominativo «FRIBO», per prodotti della classe 29; registrazione francese del marchio figurativo «FRIBO», per prodotti della classe 29; registrazione italiana del marchio denominativo «FRIBO», per prodotti della classe 29; registrazione italiana del marchio figurativo «FRIBO», per prodotti della classe 29

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati; violazione dell’art. 42 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente tenuto conto di prove dell’utilizzo addotte dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso che non rispettavano i requisiti della disposizione menzionata e non indicavano il luogo, il tempo, la portata e la natura dell’utilizzo.


24.10.2009   

IT

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C 256/30


Impugnazione proposta il 17 agosto 2009 da Vahan Adjemian e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 giugno 2009, cause riunite F-134/07, Adjemian e a./Commissione, e F-8/08, Renier/Commissione

(Causa T-325/09 P)

2009/C 256/55

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vahan Adjemian (Angera, Italia), Matteo Ambietti (Gallarate, Italia), Elisabetta Avanti (Vedano Olona, Italia), Daniela Baiguera (Cadrezzate, Italia), Douglas James Beare (Azzale, Italia), Valentina Benzi (Varese, Italia), Maria Nicoletta Berta (Buguggiate, Italia), Conrad Bielsky (Ispra, Italia), Maria Bielza Diaz Caneja (Ispra), Roberta Bino (Ispra), Kristin Boettcher (Ranco, Italia), Valeria Boschini (Taino, Italia), Mounir Bouhifd (Arolo di Leggiuno, Italia), Cristina Brovelli (Ispra), Daniela Brovelli (Ranco), Clementine Burnley (Taino), Daniela Buzica (Ispra), Giovanni Calderone (Leggiuno, Italia), Marco Canonico (Refrancore, Italia), Stefano Casalegno (Angera), Javier Castro Jimenez (Ispra), Denise Cecconello (Cocquio Trevisago, Italia), Francesca Cellina (Varese), Francesca Cenci (Travedona Monate, Italia), Laura Ceriotti (Dairago, Italia), Houtai Choumane (Laveno), Graziella Cimino Reale (Guidonia Monticelio, Italia), Marco Clerici (Legnano, Italia), Bruno Combal (Besozzo, Italia), Costanza Giulia Conte (Ispra), Tatiana Conti (Vedano Olona), Domenica Cortellini (Brebbia, Italia), Orna Cosgrove (Varese), Giulio Cotogno (Rovellesca, Italia), Cristina Croera (Taino), Ana Maria Cruz Naranjo (Cardana di Besozzo, Italia), Barbara Cuniberti (Angera), Bianca D’Alimonte (Sesto Calende, Italia), Miranta Dandoulaki (Atene, Grecia), Alexander De Meij (Leggiuno), Wim Decoen (Brebbia), Christiane Deflandre (Travedona Monate), Riccardo Del Torchio (Gemonio, Italia), Elena Demicheli (Sesto Calende), Manuela Di Lorenzo (Sangiano, Italia), Stefano Donadello (Arsago Seprio, Italia), Anna Donato (Taino), Bruno Duarte De Matos E Sousa Pereira (Ispra), Sami Dufva (Biandronno, Italia), Wesley Duke (Gavirate, Italia), Diego Escudero Rodrigo (Taino), Claudio Forti (Malgesso, Italia), Monica Gandini (Buguggiate), Aliki Georgakaki (Alkmaar, Paesi Bassi), Giovanni Giacomelli (Laveno), Alessandra Giallombardo (Gavirate), Nadia Giboni (Brebbia), Maria Giovanna Giordanelli (Vergiate, Italia), Maria Giuseppina Grillo (Sangiano), Manuela Grossi (Ranco), Laurence Guy-Mikkelsen (Angera), Rachel Margaret Harvey-Kelly (Cardana di Besozzo), Paul Hasenohr (Arolo di Leggiuno), Ulla Marjaana Helminen (Laveno), Gea Huykman (Db Anna Paulowna, Paesi Bassi), Elisabeth Marie Cecile Joossens (Biandronno), Lyudmila Kamburska (Ranco), Maria Cristina La Fortezza (Arsago Seprio), Debora Lacchin (Brebbia), Rafal Leszczyna (Varese), Amin Lievens (Taino), Silvia Loffelholz (Gavirate), Davide Lorenzini (Varese), Chiara Macchi (Casalzuigno, Italia), Andrew John Edgar MacLean (Varese), Andrea Magistri (Ispra), Alessia Maineri (Varese), Simone Malfara (Ispra), Adriana Marino (Taino), Patrizia Masoin (Bruxelles, Belgio), Matteo Mazzuccato (Legnano), Stefania Minervino (Cittiglio, Italia), Eduardo Luis Montes Torralbo (Ispra), Davide Moraschi (Siviglia, Spagna), Claudio Moroni (Besozzo), Giovanni Narciso (Ispra), Andrew Darren Nelson (Angera), Elisa Nerboni (Angera), Isabella Claudia Neugebauer (Arolo di Leggiuno), Francesca Nicoli (Laveno), Victor Alexander Nievaart (Am Alkmaar), Magdalena Novackova (Am Alkmaar), Joanna Nowak (Ispra), Victoria Wendy O’Brien (Angera), Davide Orto (Gallarate), Alessio Ossola (Brebbia), Silvia Parnisari (Arona, Italia), Manuela Pavan (San Felice, Italia), Immaculada Pizzaro Moreno (Siviglia, Spagna), Marina Pongillupi (Ranco), Marsia Pozzato (Sesto Calende), Elisa Pozzi (Taino), Giovanna Primavera (Angera), Michele Rinaldin (Sesto Calende), Alice Ripoli (Gavirate), Emanuela Rizzardi (Laveno), Michela Rossi (Taino), Andrew Rowlands (Bodio, Italia), Helen Salak (Cocquio Trevisago), Jaime Sales Saborit (Ispra), Maria Sonia Salina (Vergiate), Anne Marie Sanchez Cordeil (Besozzo), Ferruccio Scaglia (Oleggio, Italia), Niels Schulze (Sesto Calende), Francesca Serra (Cadrezzate), Penka Shegunova (Geel, Belgio), Donatella Soma (Ispra), Monica Squizzato (Inarco, Italia), Alan Steel (Laveno), Robert Oleij Strobl (Ranco), Marcel Suri (Brebbia), Malcolm John Taberner (Monvalle, Italia), Martina Telo, (Vicenza, Italia), Saara Tetri (Cittiglio), Barbara Claire Thomas (Cocquio Trevisago), Donatella Turetta (Ranco), Adamo Uboldi (Cardana di Besozzo), Monica Vaglica (Osmate, Italia), Paulo Valente De Jesus Rosa (Travedona Monat), Corinna Valli, (Leggiuno), Federica Vanetti (Cittiglio), Christophe Vantongelen (Besozzo), Irene Vernacotola (Legnano), Ottaviano Veronese (Segrate, Italia), Patricia Vieira Lisboa (Angera, Italia), Maria Pilar Vizcaino Martinez, (Monvalle), Giulia Zerauschek (Trieste, Italia), Marco Zucchelli (Ternate, Italia), Erika Adorno (Travedona Monate), Valeria Bossi (Comerio, Italia), Barbara Cattaneo (Leggiuno), Claudia Cavicchioli (Caravate, Italia), Fatima Doukkali (Varese), Orla Huryley (Ranco), Romina La Micela (Besozzo), Lucia Martinez Simon (Ranco), Daniela Piga (Roggiano, Italia), Pamela Porcu (Cittiglio), Silvia Sciacca (Varese), Sarah Solda (Brebbia), Cristina Zocchi (Bregano, Italia), Angela Baranzini (Besozzo), Elly Bylemans (Balen, Italia), Sabrina Calderini (Solbiate Arno, Italia), Davide Capuzzo (Vergiate), Ivano Caravaggi (Besozzo), Elisa Dalle Molle (Ranst, Belgio), Wendy De Vos (Groot-Bijgaarden, Belgio), Volkmar Ernst (Weingarten, Germania), Matteo Fama (Sangiano, Italia), Arianna Farfaletti Casali (Varese), Sasa Gligorijevic (Monvalle), Raffaella Magi Galluzzi (Varese), Sophie Mühlberger (Karlsruhe, Germania), Pamela Muscillo (Varese), Jan Paepen (Balen), Marco Paviotti (Bagnaria Arsa, Italia), Slavka Prvakova (Eg Akmaar, Paesi Bassi), Andreas Ratzel (Linkenheim, Germania), Thierry Romero (Strasburgo, Francia), Jose Pablo Solans Vila (Monvalle), Susan Wray (TM Tutjenhoin, Paesi Bassi), Sven Wurzer (Linkenheim), Sylvia Zamana (RZ Castricum, Paesi Bassi), Uwe Zweigner (Leopoldshafen, Germania), Colette Renier (Bruxelles) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la sentenza 4 giugno 2009, cause riunite F-134/07, Adjemian e a./Commissione sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea, e F-8/08, Renier/Commissione sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea;

Statuendo ex novo, dopo aver accertato l’illegittimità della decisione della Commissione delle Comunità europee 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei suoi servizi e l’inapplicabilità dell’art. 88 RAA, in quanto limita la durata dei contratti degli agenti contrattuali,

annullare le decisioni della Commissione 23 agosto e 31 ottobre 2007, recanti rigetto dei reclami R/263/07 e R/492/07 avverso le decisioni della Commissione di rinnovare l’assunzione dei ricorrenti, come agenti contrattuali, solamente a tempo determinato;

annullare la decisione 31 ottobre 2007, recante rigetto del reclamo R/390/07, avverso le decisioni della Commissione di concludere un contratto o di rinnovare l’assunzione dei ricorrenti (Adorno e a. — elenco 2 dei ricorrenti), come agenti contrattuali, solamente a tempo determinato;

annullare la decisione della Commissione 5 settembre 2007, recante rigetto delle richieste dei ricorrenti del 31 maggio e del 20 luglio 2007 di proroga a tempo indeterminato del loro contratto come agenti contrattuali;

annullare la decisione della Commissione 28 novembre 2007, recante rigetto del reclamo avverso la decisione 5 settembre 2008, con cui sono state respinte le richieste dei ricorrenti del 31 maggio e del 20 luglio 2007 di proroga a tempo indeterminato del loro contratto come agenti contrattuali;

annullare le decisioni della Commissione recanti fissazione delle rispettive condizioni di lavoro dei ricorrenti in quanto il loro impiego o la proroga dello stesso è solo a tempo determinato;

condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, i ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 4 giugno 2009, emessa nelle cause riunite F-134/07, Adjemian e a./Commissione, e F-8/08, Renier/Commissione, che ha respinto i ricorsi con cui i ricorrenti avevano domandato l’annullamento delle decisioni della Commissione di rinnovare i loro contratti come agenti contrattuali solamente a tempo determinato e non a tempo indeterminato, e delle decisioni di rigetto dei relativi reclami.

A sostegno della propria impugnazione, i ricorrenti deducono una serie di motivi relativi:

a un errore di diritto commesso dal TFP, in quanto ha concluso che la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (1), non poteva essere posta a fondamento di un’eccezione di illegittimità nei confronti di una disposizione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»);

a un errore di diritto commesso dal TFP, in quanto ha deciso che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che mirerebbe a definire un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di rapporti di lavoro o di contratti a tempo determinato consecutivi, non può essere posto a fondamento di eccezioni di illegittimità nei confronti dell’art. 88 del RAA e della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione, e in quanto ha deciso che l’art. 88 del RAA era sufficientemente motivato in diritto;

a errori di diritto e di fatto commessi dal TFP, nel valutare la situazione dei ricorrenti in relazione all’obbligo della Commissione di rispettare le prescrizioni minime, applicabili a livello comunitario, derivanti dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall’art. 10 CE;

alla circostanza che il TFP, dopo aver precisato la portata del dovere di lealtà e dei principi di leale cooperazione e di coerenza che la Commissione è tenuta a rispettare, non avrebbe tratto le conseguenze della loro violazione nel caso di specie;

a un errore di diritto commesso dal TFP, in quanto ha dichiarato che le decisioni impugnate erano sufficientemente motivate in diritto, benché esse, ad avviso dei ricorrenti, contengano solo una motivazione formale e non forniscano elementi che consentano ai ricorrenti di valutarne la fondatezza e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo giurisdizionale.


(1)  GU L 175, pag. 43


24.10.2009   

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C 256/32


Ricorso proposto il 10 agosto 2009 — E/Parlamento

(Causa T-326/09)

2009/C 256/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: E (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 9 marzo e il 3 aprile 2009 recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario previsto per i deputati del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente atto introduttivo la parte ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 9 marzo e 3 aprile 2009, recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) di cui all'allegato VIII della regolamentazione concernente le spese e le indennità dei deputati europei. Le modifiche vertono essenzialmente sull’eliminazione del prepensionamento a partire dall’età di 50 anni e sulla possibilità di ottenere l’erogazione della pensione in forma di capitale, nonché sull’innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 63 anni.

I motivi e i principali argomenti fatti valere dalla parte ricorrente sono identici o simili, in sostanza, a quelli dedotti nell'ambito della causa T-219/09, Balfe e a./Parlement (1).


(1)  GU 2009, C 205, pag. 39.


24.10.2009   

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C 256/32


Ricorso proposto il 25 agosto 2009 — Häfele/UAMI — Topcom Europe (Topcom)

(Causa T-336/09)

2009/C 256/57

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentante: avv. J. Dönch)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Topcom Europe NV (Heverlee, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 giugno 2009, procedimento R 1500/2008-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Topcom», per prodotti delle classi 7, 9 e 11

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo «TOPCOM», per prodotti della classe 9; registrazione del Benelux del marchio denominativo «TOPCOM», per prodotti della classe 9

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dell’opposizione e annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati, benché i prodotti in questione non siano simili né complementari.


24.10.2009   

IT

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C 256/32


Ricorso proposto il 24 agosto 2009 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Commissione

(Causa T-337/09)

2009/C 256/58

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Valencia, Spagna) (rappresentante: E. Navarro Varona, abogada)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare, ai sensi degli artt. 230 231 del Trattato CE, la decisione della Commissione europea 15 giugno 2009, con cui detta istituzione rifiuta parzialmente l'accesso all’informazione richiesta dal MICOF con domanda iniziale del 23 ottobre 2008 e con domanda di conferma del 19 gennaio 2009;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dal MICOF nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente è diretto avverso la decisione della Commissione delle Comunità europee con cui si rifiuta parzialmente l'accesso a taluni documenti redatti dalla società di consulenze ECORYS Nederlands BV per la preparazione della relazione intitolata «Study of regulatory restrictions in the field of pharmacies», del 22 giugno 2007, destinata alla Direzione Generale Mercato interno e servizi della convenuta.

A sostegno delle sue richieste il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 4, n. 2, e 8 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1).

A tale riguardo si afferma che la decisione impugnata:

è carente sotto il profilo della motivazione;

valuta scorrettamente l’eccezione relativa agli interessi commerciali di una persona giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale;

incorre in un errore manifesto di motivazione in quanto non valuta la sussistenza di interesse pubblico prevalente;

non osserva i termini previsti per rispondere alla domanda di conferma di accesso alla documentazione.


(1)  GU L 145, del 31.05.2001, pag. 43.


24.10.2009   

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C 256/33


Ricorso proposto il 27 agosto 2009 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e a./UAMI(TXAKOLI)

(Causa T-341/09)

2009/C 256/59

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava (Amurrio, Spagna), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia (Leioa, Spagna), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria (Getaria, Spagna) (rappresentanti: J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza, abogados)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione della seconda della commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 4 giugno 2009, procedimento R 1897/2009-2, accogliendo la domanda di registrazione del marchio comunitario «TXAKOLI» (marchio collettivo denominativo) per le classi 33, 35, 41 e 42;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio collettivo denominativo «TXAKOLI» (domanda di registrazione n. 6 952 014), per prodotti e servizi delle classi 33, 35, 41 e 42.

Decisione dell'esaminatore: diniego di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: scorretta applicazione del disposto dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, poiché al termine «Txakoli», tenuto conto della sua rilevanza quale menzione tradizionale nel regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (1), non può essere applicato quanto disposto in tale previsione.


(1)  GU L 118, del 4.5.2002, pag. 1.


24.10.2009   

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C 256/33


Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Bard/UAMI — Braun Melsungen (PERFIX)

(Causa T-342/09)

2009/C 256/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: C.R. Bard, Inc. (Murray Hill, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Bryson, Barrister, O. Bray, A. Hobson e G. Warren, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: B. Braun Melsungen AG (Melsungen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 giugno 2009, procedimento R 1577/2007-5; e

condannare alle spese il convenuto e/o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “PERFIX” per prodotti della classe 10.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo “PERIFIX” registrato in Germania per prodotti della classe 10; marchio denominativo internazionale “PERIFIX” per prodotti della classe 10.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.


24.10.2009   

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C 256/34


Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Hearst Communications/UAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Causa T-344/09)

2009/C 256/61

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hearst Communications, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. A. Nordemann).

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vida Estética, S.L. (Barcellona, Spagna).

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 giugno 2009, procedimento R 770/2007-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “COSMOBELLEZA” per prodotti e servizi delle classi 35 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio “COSMOPOLITAN” registrato in Francia per prodotti della classe 16; il marchio internazionale “COSMO TEST” per prodotti e servizi delle classi 25, 38 e 41; il marchio “COSMO” registrato in Portogallo per servizi della classe 41; il marchio internazionale “COSMOPOLITAN TELEVISION” per prodotti e servizi delle classi 38 e 41; il marchio internazionale “COSMOPOLITAN” per servizi delle classi 35 e 39; il marchio “COSMOPOLITAN” registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 35 e 39; il marchio figurativo “THE COSMOPOLITAN SHOW” registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 35 e 41; il marchio “COSMO” registrato nel Regno Unito per servizi nelle classi 35 and 41; il marchio “COSMOPOLITAN TELEVISION” registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 38 e 41; il marchio “COSMOPOLITAN TELEVISION” registrato in Irlanda per servizi delle classi 38 e 41; i marchi “COSMO” e “COSMOPOLITAN”, notori in tutti gli Stati Membri per prodotti e servizi delle classi 16, 28 e 41; i marchi non registrati “COSMO” e “COSMOPOLITAN”, utilizzati in tutti gli Stati membri per beni e servizi delle classi 16, 28 e 41, nonché i nomi commerciali “COSMO” e “COSMOPOLITAN”, utilizzati in tutti gli Stati membri per beni e servizi delle medesime classi.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi di cui trattasi, come pure i prodotti e servizi in questione, non fossero simili e che quindi non sussistesse alcun rischio di confusione fra tali marchi.


24.10.2009   

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C 256/35


Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UAMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

(Causa T-345/09)

2009/C 256/62

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL (Autol, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda (Labastida, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 maggio 2009, procedimento R 1021/2008-1, con conseguente accoglimento della domanda di registrazione del marco comunitario «PUERTA DE LABASTIDA» (marchio denominativo) per le classi 29, 33 e 35;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BODEGAS Y VIÑEDOS PUERTA DE LABASTIDA, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PUERTA DE LABASTIDA» (domanda di registrazione n. 004473278), per prodotti e servizi appartenenti alle classi 29, 33 e 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: UNIÓN DE COSECHEROS DE LABASTIDA, S. Coop. Ltda

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo spagnolo «CASTILLO DE LABASTIDA» (n. 617 137), per prodotti appartenenti alla classe 33; marchio denominativo comunitario «CASTILLO LABASTIDA» (n. 23 382), per prodotti appartenenti alla classe 33, e marchio denominativo comunitario «CASTILLO LABASTIDA» (n. 3 315 566), per servizi appartenenti alle classi 35, 39 e 43

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 42 e 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.


24.10.2009   

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C 256/35


Ricorso proposto il 1o settembre 2009 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (BAÑOFTAL)

(Causa T-346/09)

2009/C 256/63

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Schneller)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alcon, Inc. (Hünenberg, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2009, procedimento R 795/2008-1;

condannare alle spese il convenuto o comunque la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; e

in subordine, rinviare la controversia all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BAÑOFTAL», per prodotti della classe 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio «PAN-OPHTAL», per prodotti della classe 5; registrazione tedesca del marchio «KAN-OPHTAL», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nel valutare le somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i marchi interessati, ritenendo a torto che il marchio comunitario in questione non rientri nella serie di marchi «Ophtal» della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso e negando a torto l’elevato carattere distintivo dei marchi su cui si fonda l’opposizione, così concludendo erroneamente che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione; violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non si è espressa in ordine a tale motivo di opposizione; violazione degli artt. 75 e 76, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha fornito motivazioni, o in ogni caso motivazioni esaurienti, che consentissero di comprendere la decisione.


24.10.2009   

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C 256/36


Ricorso presentato il 4 settembre 2009 — Acetificio Marcello de Nigris/Commissione

(Causa T-351/09)

2009/C 256/64

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Acetificio Marcello de Nigris Srl (Afragola, Italia) (rappresentanti: P. Perani e P. Pozzi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Accertare che la concessione della registrazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” come indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette costituisce una violazione dell’art. 3 del regolamento 510/2006, nonché una violazione delle garanzie procedurali espressamente previste dall’ordinamento comunitario.

Annullare il Regolamento n. 583/2009 della Commissione delle Comunità europee del 3 luglio 2009, pubblicato il 4 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Aceto Balsamico di Modena (IGP)).

Per effetto dell’annullamento porre in essere tutti gli atti ed adempimenti necessari alla cancellazione dell’iscrizione della indicazione geografica protetta “Aceto Balsamico di Modena” dal registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, attiva nel settore della produzione e vendita di aceti di vino e di altri condimenti, tra cui l’aceto balsamico di Modena, si oppone alla registrazione come indicazione geografica protetta della denominazione “Aceto Balsamico di Modena”, intervenuta dal regolamento impugnato.

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere:

La violazione dell’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), nella misura in cui i fatti storici legati allo sviluppo della produzione dell’aceto balsamico di Modena sono estremamente indicativi dell’assenza di ogni relazione tra tali prodotti ed una particolare zona geografica. Sarebbe infatti incontestabile che, da diversi decenni, gran parte dell’aceto balsamico di Modena venduto in Italia e all’estero è prodotto al di fuori del suo territorio storicamente originario. In questo contesto la denominazione in questione indica un prodotto realizzato secondo particolari metodologie produttive e dotato di specifiche caratteristiche, che, tuttavia, non dipendono dal luogo di produzione.

L’impossibilità della ricorrente di opporsi all’iscrizione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” come indicazione geografica protetta. Si ritiene a questo riguardo che a causa della sequenza temporale dei fatti rilevanti nel caso di specie, l’iscrizione dell’indicazione geografica oggetto della presente causa è stata concessa senza attribuire alla ricorrente la possibilità di presentare motivata opposizione, in violazione delle garanzie procedurali previste, sia dall’articolo 7, comma 3, del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2), che dall’articolo 5, comma 5, del vigente regolamento n. 510/2006.


(1)  GU L 93, del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 208, del 24.7.1992, pag. 1.


24.10.2009   

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C 256/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 settembre 2009 — Grain Millers/UAMI — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

(Causa T-429/08) (1)

2009/C 256/65

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


24.10.2009   

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C 256/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 luglio 2009 — Visonic/UAMI — Sedea Electronique (VISIONIC)

(Causa T-569/08) (1)

2009/C 256/66

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


24.10.2009   

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C 256/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o settembre 2009 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-107/09) (1)

2009/C 256/67

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.


Tribunale della funzione pubblica

24.10.2009   

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C 256/38


Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Simone Daake/UAMI

(Causa F-72/09)

2009/C 256/68

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Simone Daake (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’UAMI 12 settembre 2008 di annullare il contratto di lavoro della ricorrente, nonché condanna al risarcimento del danno; asserita elusione delle norme sull’assunzione a tempo indeterminato attraverso contratti a tempo determinato successivi.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

annullare la dichiarazione dell’UAMI nella nota 12 settembre 2008, secondo la quale il suo contratto di lavoro è terminato il 31 ottobre 2008;

annullare la decisione dell’UAMI 6 maggio 2009 di respingere il reclamo da lei presentato il 12 dicembre 2008 ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari;

condannare l’UAMI al risarcimento dei danni materiali, stimati nella differenza tra

da un lato, la retribuzione concretamente percepita in base al formale inquadramento come agente contrattuale, ai sensi dell’art. 3 bis del RAA, dal 1o novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all’indennità di disoccupazione corrispostale a partire dal 1o novembre 2008 ad oggi, e,

dall’altro, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, dal 1o novembre 2005 ad oggi — in subordine, quantomeno, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, dal 1o novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all’indennità di disoccupazione calcolata sulla base della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto nel mese di ottobre 2008 se si fosse applicato l’art. 2, lett. a), del RAA -

oltre al risarcimento delle perdite conseguenti nella pensione di anzianità e gli ulteriori danni, compensi e indennità, calcolati in base ad una promozione adeguata e che tenga conto delle prestazioni della ricorrente al 1o aprile 2008;

condannare l’UAMI a risarcirle i danni immateriali derivanti dalla discriminazione rispetto agli altri impiegati dell’UAMI, nella misura che la Corte riterrà equa;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.