ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.219.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 219

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
12 settembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 219/01

Comunicazione della Commissione — Dichiarazione della Commissione concernente l'entrata in vigore il 19 maggio 2009 del secondo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

1

2009/C 219/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

 

III   Atti preparatori

 

Consiglio

2009/C 219/03

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica greca, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria, del Regno dei Paesi Bassi, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia per una Decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio, del …, sul trasferimento dei procedimenti penali

7

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 219/04

Tassi di cambio dell'euro

18

2009/C 219/05

Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l’Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l’Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Faer Øer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia

19

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 219/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5622 — Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

 

Rettifiche

2009/C 219/07

Rettifica dell’invito a presentare proposte per azioni nel settore dell’ecoinnovazione del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (Decisione CIP 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) (GU C 89 del 18.4.2009)

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/1


Comunicazione della Commissione — Dichiarazione della Commissione concernente l'entrata in vigore il 19 maggio 2009 del secondo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

2009/C 219/01

Il secondo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee entra in vigore, ai sensi dell'articolo 16, dopo novanta giorni dalla notifica al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali previste per l'adozione del protocollo in questione da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che istituisce il protocollo, che procede per ultimo a questa formalità.

Poiché l'ultima di queste notifiche ha avuto luogo il 18 febbraio 2009, il secondo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è entrato in vigore il 19 maggio 2009.

La Commissione reitera il proprio impegno a svolgere le mansioni che le incombono ai sensi dell'articolo 7 del secondo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, come previsto nell'ambito della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 7 allegata al suddetto protocollo.

La Commissione fa rilevare che:

il trattamento di dati personali da parte della Commissione è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce inoltre che il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del regolamento in questione, e di qualunque altro atto comunitario concernente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche nell'ambito del trattamento dei dati personali eseguiti da un'istituzione o da un organismo comunitario, è assegnato a un'autorità di controllo indipendente: il garante europeo della protezione dei dati,

nel contesto dello scambio di informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del secondo protocollo e conformemente all'articolo 8 relativo al trattamento dei dati personali, all'interno della Commissione (OLAF) viene garantito un grado di protezione equivalente a quello previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1) mediante applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

l'autorità designata ad esercitare le funzioni di controllo indipendente della protezione dei dati personali detenuti dalla Commissione (OLAF) di cui all'articolo 11 del secondo protocollo è il garante europeo della protezione dei dati, in quanto autorità di controllo designata ad esercitare le funzioni di controllo indipendente istituita con il regolamento (CE) n. 45/2001,

la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, come previsto dall'articolo 15 del secondo protocollo.

Avendo adempiuto all'obbligo di pubblicare le norme relative alla protezione dei dati conformemente al disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 11 del secondo protocollo concernente l'autorità di controllo, la Commissione ritiene di aver assolto agli obblighi ad essa incombenti. Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 2 del secondo protocollo è pienamente applicabile nel contesto dei rapporti tra la Commissione e gli Stati membri che hanno ratificato il suddetto protocollo.

Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2009.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 219/02

Data di adozione della decisione

29.4.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 635/08

Stato membro

Italia

Regione

Sicilia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Base giuridica

Normativa di attuazione dei contratti di programma — Art. 8 bis, comma 3, del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Il decreto, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008 e pubblicato nella g.u. n. 56 del 6 marzo 2008, disciplina i criteri, le condizioni e le modalità, per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma, di cui all’articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale, Occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 46,3 Mio EUR

Intensità

14,03 %

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dello Sviluppo Regionale

Via del Giorgione 2b

00147 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

10.3.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

NN 10/09

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Irish film support scheme

Base giuridica

Section 481 of the Taxes Consolidation Act, 1997 (as amended) and the Irish Film Board Act 1980 (as amended)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sgravio d'imposta, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 43 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 172 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

fino al 31.12.2012

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Irish Revenue Commissioners & Irish Film Board Queensgate

23 Dock Road

Galway

IRELAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

30.7.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 229/09

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Programmet for brugerdreven innovation

Base giuridica

Lov om erhvervsfremme § 2, stk. 2 og 3, stk. 2, § 4 stk. 1 og § 22 stk. 1,3 og 4 i lov nr. 602 af 24. juni 2005

Bekendtgørelse nr. 241 af 20. marts 2007 som ændret ved bekendtgørelse nr. 616 af 30. juni 2008

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 400,7 Mio DKK

Intensità

50 %

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

2100 København Ø

DANMARK

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

14.8.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 243/09

Stato membro

Germania

Regione

Niedersachsen

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Niedersachsen

Base giuridica

Landeshaushaltsordnung Niedersachsen, Verwaltungsvorschriften und allgemeine Nebenbestimmungen zu Artikel 44 Landeshaushaltsordnung

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 80 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 31.12.2011

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Investitions-und Förderbank Niedersachsen, Günther-Wagner Allee 12-14

30177 Hannover

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

15.7.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 276/09

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Flugzeug-Ausrüsterprogramm

Base giuridica

Haushaltsgesetz des Bundes, Bundeshaushalt 2009: Kapitel 0902; Titel 66292-634: Ausgaben zur Absicherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Darlehen zur Finanzierung der anteiligen Entwicklungskosten ziviler Luftfahrzeuge; Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 1969 (BGBl. I S. 573), zuletzt geändert durch Artikel 173 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407); Bekanntmachung über die Möglichkeit einer anteiligen Finanzierung der Entwicklungskosten von Projekten beteiligter Unternehmen der Ausrüstungsindustrie

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo, tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione rimborsabile

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 300 Mio EUR

Intensità

25 %

Durata

20.9.2009-31.12.2013

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

10119 Berlin

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


III Atti preparatori

Consiglio

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/7


Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica greca, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria, del Regno dei Paesi Bassi, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia per una Decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio, del …, sul trasferimento dei procedimenti penali

2009/C 219/03

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa di …,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Il programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea (2) prevede che gli Stati membri valutino le possibilità di concentrare in un solo Stato membro l'azione penale nelle cause transfrontaliere multilaterali per aumentare l'efficacia dell'azione penale, pur garantendo la corretta amministrazione della giustizia.

(3)

Eurojust è stata istituita con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorità competenti degli Stati membri.

(4)

La decisione quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (3) affronta le conseguenze negative che sorgono laddove più Stati membri siano competenti a condurre un procedimento penale («procedimento») per gli stessi fatti relativi alla stessa persona. Tale decisione quadro istituisce una procedura per lo scambio di informazioni e le consultazioni dirette intesa a prevenire le violazioni del principio del ne bis in idem.

(5)

L'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria tra Stati membri è necessario per aumentare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali. L'esistenza di norme comuni tra gli Stati membri in materia di trasferimento dei procedimenti è indispensabile per fare fronte ai reati transfrontalieri. Tali norme comuni contribuiscono a prevenire le violazioni del principio del ne bis in idem e a sostenere il lavoro di Eurojust. Inoltre, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe esistere un quadro giuridico comune per il trasferimento dei procedimenti tra Stati membri.

(6)

Tredici Stati membri hanno ratificato e applicato la convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972. I restanti Stati membri non hanno ratificato tale convenzione. Alcuni di essi, al fine di consentire ad altri Stati membri di promuovere un'azione legale, hanno fatto affidamento sul meccanismo della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in combinato disposto con la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (4) del 29 maggio 2000. Altri hanno fatto ricorso ad accordi bilaterali o alla cooperazione informale.

(7)

Nel 1990 è stato firmato un accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sul trasferimento dei procedimenti penali. Tale accordo non è, tuttavia, entrato in vigore per mancanza di ratifiche.

(8)

Nessuna procedura uniforme è stata pertanto applicata alla cooperazione tra Stati membri in materia di trasferimento dei procedimenti.

(9)

La presente decisione quadro dovrebbe istituire un quadro giuridico comune per il trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri. Le misure da essa previste dovrebbero mirare ad ampliare la cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri grazie a uno strumento che aumenta l'efficacia dei procedimenti penali e migliora la corretta amministrazione della giustizia, introducendo norme comuni che disciplinano le condizioni in base alle quali i procedimenti penali avviati in uno Stato membro possono essere trasferiti ad un altro Stato membro.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti in modo da promuovere il principio dei contatti diretti tra tali autorità.

(11)

Ai fini dell'applicazione della presente decisione quadro, uno Stato membro potrebbe divenire competente qualora tale competenza gli fosse conferita da un altro Stato membro.

(12)

Sono state adottate diverse decisioni quadro del Consiglio sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali, ai fini della loro esecuzione in altri Stati membri tra cui, in particolare, la decisione quadro 2005/214/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (5), la decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (6) e la decisione quadro 2008/947/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (7). La presente decisione quadro dovrebbe integrare le disposizioni delle suddette decisioni quadro e non dovrebbe essere interpretata come un ostacolo alla loro applicazione.

(13)

L'applicazione della presente decisione quadro dovrebbe tener conto dei legittimi interessi di indagati e vittime. Tuttavia, nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato come lesivo della prerogativa delle competenti autorità giudiziarie di decidere l'eventuale trasferimento di un procedimento.

(14)

Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato come pregiudizievole del diritto delle persone di sostenere che l'azione penale nei loro confronti dovrebbe essere esercitata nella propria o in un'altra giurisdizione, qualora tale diritto sia contemplato dalla legislazione nazionale.

(15)

Le autorità competenti dovrebbero essere incentivate a consultarsi prima di richiedere il trasferimento di un procedimento e ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno ai fini di un'applicazione agevole ed efficace della presente decisione quadro.

(16)

Quando un procedimento sia stato trasferito in conformità della presente decisione quadro, l'autorità ricevente dovrebbe applicare la legislazione e le procedure nazionali.

(17)

La presente decisione quadro non costituisce una base giuridica per procedere all'arresto di una persona in vista del suo trasferimento fisico in un altro Stato membro perché quest'ultimo possa avviare un procedimento contro di essa.

(18)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di cooperare qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che un procedimento sia stato avviato al fine di punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, all'origine etnica, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o all'orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

La presente decisione quadro si prefigge di aumentare l'efficacia dei procedimenti penali e migliorare la corretta amministrazione della giustizia all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, introducendo norme comuni che agevolino il trasferimento dei procedimenti penali tra le autorità competenti degli Stati membri, tenendo conto dei legittimi interessi di indagati e vittime.

Articolo 2

Diritti fondamentali

La presente decisione quadro non ha l'effetto di modificare gli obblighi di rispettare i diritti fondamentali e i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

«reato», un atto che costituisce reato ai sensi del diritto penale nazionale;

b)

«autorità trasferente», un'autorità competente a richiedere il trasferimento di un procedimento;

c)

«autorità ricevente», un'autorità competente a ricevere una richiesta di trasferimento di un procedimento.

Articolo 4

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità giudiziarie che, in forza della legislazione nazionale, sono competenti ad agire in qualità di autorità trasferente e autorità ricevente («autorità competenti») conformemente alla presente decisione quadro.

2.   Gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione di decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo in forza della legislazione interna e delle procedure nazionali.

3.   Ciascuno Stato membro può designare, se necessario a motivo dell'organizzazione del proprio sistema interno, una o più autorità centrali per coadiuvare le autorità competenti nella trasmissione e nella ricezione amministrative delle richieste. Esso ne dà comunicazione al segretariato generale del Consiglio.

4.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 5

Competenza

1.   Ai fini dell'applicazione della presente decisione quadro, qualsiasi Stato membro è competente ad avviare un'azione penale, in forza della legislazione nazionale, per qualsiasi reato cui è applicabile la legislazione di un altro Stato membro.

2.   La competenza conferita a uno Stato membro esclusivamente in virtù del paragrafo 1 può essere esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento.

Articolo 6

Rinuncia all'avvio del procedimento

Qualsiasi Stato membro competente, in forza della legislazione nazionale, ad avviare un'azione penale per un reato può, ai fini dell'applicazione della presente decisione quadro, rinunciare o desistere dall'avviare un procedimento nei confronti di un indagato, allo scopo di consentire il trasferimento ad un altro Stato membro del procedimento relativo a tale reato.

CAPO 2

TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 7

Criteri per richiedere il trasferimento del procedimento

Qualora, conformemente alla legislazione di uno Stato membro, una persona sia indagata per aver commesso un reato, l'autorità trasferente di detto Stato membro può chiedere all'autorità ricevente di un altro Stato membro di subentrarle nell'esercizio dell'azione penale se ciò potrebbe contribuire ad una più efficace e corretta amministrazione della giustizia e se è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

a)

il reato è stato commesso, interamente o parzialmente, nel territorio dell'altro Stato membro oppure la maggior parte degli effetti del reato o una parte rilevante del danno da esso causato è stata subita nel territorio dell'altro Stato membro;

b)

l'indagato ha la residenza abituale nell'altro Stato membro;

c)

parti consistenti degli elementi probatori più importanti si trovano nell'altro Stato membro;

d)

nell'altro Stato membro sono in corso procedimenti a carico dell'indagato;

e)

nell'altro Stato membro sono in corso procedimenti per lo stesso fatto o fatti connessi in cui sono implicate altre persone, in particolare in relazione alla stessa organizzazione criminale;

f)

l'indagato sta scontando o deve scontare una pena restrittiva della libertà personale nell'altro Stato membro;

g)

l'esecuzione della pena nell'altro Stato membro può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nell'altro Stato membro sarebbe più opportuna; o

h)

la vittima ha la residenza abituale nell'altro Stato membro o ha un altro interesse rilevante al trasferimento del procedimento.

Articolo 8

Informazione dell'indagato

Prima di procedere alla richiesta di trasferimento, l'autorità trasferente, ove necessario e a norma della legislazione nazionale, informa l'indagato del trasferimento previsto. Qualora quest'ultimo presenti delle osservazioni circa il trasferimento, l'autorità trasferente ne informa l'autorità ricevente.

Articolo 9

Diritti della vittima

Prima di procedere alla richiesta di trasferimento, l'autorità trasferente prende in debita considerazione gli interessi della vittima del reato e provvede a che siano pienamente rispettati i diritti per essa previsti dalla legislazione nazionale. Tra essi figura, in particolare, il diritto della vittima di essere informata del trasferimento previsto.

Articolo 10

Procedura per richiedere il trasferimento del procedimento

1.   Prima di richiedere il trasferimento di un procedimento conformemente all'articolo 7, l'autorità trasferente può informare e consultarsi con l'autorità ricevente, in particolare nel caso in cui sia probabile che quest'ultima adduca uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 12.

2.   Per consultarsi con l'autorità ricevente conformemente al paragrafo 1, l'autorità trasferente le mette a disposizione le informazioni relative al procedimento e può farlo per iscritto, utilizzando il formulario riportato nell'allegato.

3.   L'autorità trasferente trasmette direttamente all'autorità ricevente il formulario di cui al paragrafo 2 con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano all'autorità ricevente di accertarne l'autenticità. Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono parimenti effettuate direttamente tra le suddette autorità.

4.   Una richiesta di trasferimento è corredata dall'originale o da una copia autenticata del fascicolo penale o di sue parti pertinenti, di qualsiasi altro documento pertinente e da una copia della legislazione pertinente o, qualora ciò non sia possibile, da un estratto della suddetta legislazione. Se la consultazione non è avvenuta secondo la procedura di cui al paragrafo 3, la richiesta di trasferimento è inoltrata per iscritto, utilizzando il formulario riportato nell'allegato, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3.

5.   L'autorità trasferente informa l'autorità ricevente di qualsiasi atto o provvedimento procedurale attinente ai procedimenti intrapresi nel Stato membro dell'autorità trasferente dopo la trasmissione della richiesta. Tale comunicazione è corredata da tutti i documenti pertinenti.

6.   L'autorità trasferente può ritirare la richiesta di trasferimento in qualsiasi momento prima della decisione dell'autorità ricevente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, di accettare il trasferimento.

7.   Se l'autorità ricevente non è nota all'autorità trasferente, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere gli estremi dell'autorità ricevente.

8.   Se l'autorità che riceve la richiesta non è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, essa trasmette la richiesta d'ufficio all'autorità competente e ne informa senza indugio l'autorità trasferente.

Articolo 11

Doppia incriminabilità

Una richiesta di trasferimento di un procedimento può essere accolta solo se il fatto alla base della richiesta di trasferimento costituisce reato in forza della legislazione dello Stato membro dell'autorità ricevente.

Articolo 12

Motivi di rifiuto

1.   L'autorità ricevente di uno Stato membro può rifiutare il trasferimento solo:

a)

qualora il fatto non costituisca reato in forza della legislazione dello Stato membro conformemente all'articolo 11;

b)

qualora l'avvio del procedimento sarebbe contrario al principio del ne bis in idem;

c)

qualora l'indagato non sia penalmente imputabile per il reato a causa dell'età;

d)

qualora il diritto di tale Stato membro preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'azione;

e)

qualora l'azione penale sia caduta in prescrizione in conformità della legislazione di tale Stato membro;

f)

qualora il reato sia coperto da amnistia in conformità della legislazione di tale Stato membro;

g)

qualora i criteri su cui si basa la richiesta ai sensi dell'articolo 7, lettere da a) ad h), non siano ritenuti soddisfatti.

2.   Se la competenza dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta è basata esclusivamente sull'articolo 5, l'autorità ricevente può rifiutare il trasferimento, in aggiunta ai motivi di rifiuto di cui al paragrafo 1, anche se ritiene che il trasferimento non migliori l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera g), prima di decidere il rifiuto del trasferimento, l'autorità ricevente comunica con l'autorità trasferente mediante mezzi appropriati e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio tutte le informazioni supplementari necessarie.

Articolo 13

Decisione dell'autorità ricevente

1.   Quando riceve una richiesta di trasferimento di un procedimento, l'autorità ricevente stabilisce senza indebito ritardo se accettare il trasferimento del procedimento e, salvo che decida di addurre uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 12, adotta tutte le misure necessarie per accogliere la richiesta conformemente al diritto nazionale.

2.   L'autorità ricevente informa senza indugio l'autorità trasferente della sua decisione, con ogni mezzo che lasci una traccia scritta. Se l'autorità ricevente decide di rifiutare il trasferimento, essa informa l'autorità trasferente delle ragioni della sua decisione.

Articolo 14

Consultazioni tra l'autorità trasferente e l'autorità ricevente

L'autorità trasferente e l'autorità ricevente possono consultarsi, se e quando opportuno, al fine di facilitare l'applicazione agevole ed efficace della presente decisione quadro.

Articolo 15

Cooperazione con Eurojust e la Rete giudiziaria europea

Qualsiasi autorità competente può richiedere, in ogni fase della procedura, l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea.

CAPO 3

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO

Articolo 16

Effetti nello Stato membro dell'autorità trasferente

1.   Al più tardi all'atto del ricevimento della notifica dell'accettazione da parte dell'autorità ricevente del trasferimento di un procedimento, il procedimento relativo ai fatti all'origine della richiesta di trasferimento è sospeso o interrotto nello Stato membro dell'autorità trasferente, conformemente alla legislazione nazionale, eccetto per ogni indagine necessaria, ivi compresa l'assistenza giudiziaria all'autorità ricevente.

2.   L'autorità trasferente può avviare o riavviare il procedimento se l'autorità ricevente la informa della sua decisione di interrompere il procedimento relativo ai fatti all'origine della richiesta.

3.   L'autorità trasferente non può avviare o riavviare il procedimento se è stata informata dall'autorità ricevente di una decisione adottata alla fine del procedimento nello Stato membro dell'autorità ricevente, se tale decisione presenta un ostacolo al proseguimento del procedimento in forza della legislazione di tale Stato membro.

4.   La presente decisione quadro non pregiudica il diritto delle vittime ad avviare procedimenti penali contro l'autore del reato, qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 17

Effetti nello Stato membro dell'autorità ricevente

1.   Il procedimento trasferito è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro al quale è stato effettuato il trasferimento.

2.   Se compatibile con il diritto dello Stato membro dell'autorità ricevente, qualsiasi atto ai fini del procedimento o dell'istruzione della causa effettuato nello Stato membro dell'autorità trasferente, ovvero qualsiasi atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione, ha la stessa validità nell'altro Stato membro come se fosse stato validamente realizzato nelle o dalle autorità di tale Stato membro.

3.   Quando l'autorità ricevente ha deciso di accettare il trasferimento di un procedimento, essa può applicare qualsiasi provvedimento procedurale consentito dalla sua legislazione nazionale.

4.   Se il procedimento dipende da una denuncia in entrambi gli Stati membri, la denuncia presentata nello Stato membro dell'autorità trasferente ha la stessa validità di quella presentata nell'altro Stato membro.

5.   Qualora soltanto la legislazione dello Stato membro dell'autorità ricevente richieda che sia presentata una denuncia o che venga impiegato un altro mezzo per avviare il procedimento, tali formalità sono espletate entro i termini previsti dalla legislazione di detto Stato membro. L'altro Stato membro ne è informato. Il termine comincia a decorrere dalla data in cui l'autorità ricevente decide di accettare il trasferimento di un procedimento.

6.   Nello Stato membro dell'autorità ricevente si applica al reato la sanzione prescritta dalla sua legislazione salvo che quest'ultima disponga altrimenti. Qualora la competenza sia fondata esclusivamente sull'articolo 5, la sanzione comminata in tale Stato membro non è più severa di quella prevista dalla legislazione dell'altro Stato membro.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Informazioni che deve fornire l'autorità ricevente

L'autorità ricevente informa l'autorità trasferente della sospensione del procedimento o di qualsiasi decisione adottata alla fine del procedimento, ivi compreso se tale decisione presenti un ostacolo al proseguimento del procedimento in forza della legislazione dello Stato membro dell'autorità ricevente, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette una copia della decisione scritta.

Articolo 19

Lingue

1.   Il formulario riportato nell'allegato e le parti pertinenti del fascicolo penale sono tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro al quale sono trasmessi.

2.   Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, può esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. Il segretariato generale mette le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione.

Articolo 20

Spese

Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato membro dell'autorità ricevente, ad eccezione delle spese sorte esclusivamente nel territorio dell'altro Stato membro.

Articolo 21

Relazioni con altri accordi e intese

1.   Nelle relazioni tra gli Stati membri vincolati dalla convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano in luogo delle corrispondenti disposizioni di tale convenzione a decorrere dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali in vigore, nella misura in cui consentano di ampliare gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente il trasferimento di procedimenti.

3.   Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui tali accordi o intese consentano di andare oltre le disposizioni di quest'ultima e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente il trasferimento di procedimenti.

4.   Entro il …, gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, ogni accordo o intesa di cui al paragrafo 3.

Articolo 22

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il […].

2.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legisalzione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a, il …

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del …

(2)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(3)  Documento 8535/09.

(4)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

(5)  GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

(6)  GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.

(7)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.


ALLEGATO

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/18


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 settembre 2009

2009/C 219/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4594

JPY

yen giapponesi

132,62

DKK

corone danesi

7,4431

GBP

sterline inglesi

0,87390

SEK

corone svedesi

10,2128

CHF

franchi svizzeri

1,5137

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6340

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,488

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

273,33

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7023

PLN

zloty polacchi

4,1925

RON

leu rumeni

4,2800

TRY

lire turche

2,1865

AUD

dollari australiani

1,6908

CAD

dollari canadesi

1,5728

HKD

dollari di Hong Kong

11,3106

NZD

dollari neozelandesi

2,0660

SGD

dollari di Singapore

2,0752

KRW

won sudcoreani

1 781,26

ZAR

rand sudafricani

11,0648

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9662

HRK

kuna croata

7,3300

IDR

rupia indonesiana

14 468,46

MYR

ringgit malese

5,0970

PHP

peso filippino

70,528

RUB

rublo russo

44,8015

THB

baht thailandese

49,554

BRL

real brasiliano

2,6442

MXN

peso messicano

19,5779

INR

rupia indiana

70,7440


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/19


Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l’Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l’Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Faer Øer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia

2009/C 219/05

Ai fini della creazione del cumulo diagonale dell'origine tra la Comunità, l’Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l’Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Faer Øer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia, la Comunità e i paesi in questione si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute da parte dei paesi in questione, i dati relativi ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di entrata in vigore di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 136 del 16.6.2009).

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» (1).

Si ricorda inoltre che:

la Svizzera e il Principato del Liechtenstein formano un’unione doganale,

all’interno dello Spazio economico europeo, che comprende l’UE, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, la data di entrata in vigore dei protocolli è il 1.11.2005.

I codici ISO-Alpha 2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

Algeria

DZ

Egitto

EG

Isole Faer Øer

FO

Islanda

IS

Israele

IL

Giordania

JO

Libano

LB

Liechtenstein

LI

Marocco

MA

Norvegia

NO

Svizzera

CH

Siria

SY

Tunisia

TN

Turchia

TR

Cisgiordania e Striscia di Gaza

PS


Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

 

EU

DZ

CH(EFTA)

EG

FO

IL

IS(EFTA)

JO

LB

LI(EFTA)

MA

NO(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.7.2009

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH(EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS(EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI(EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO(EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

1.9.2007

PS

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

1.9.2007

1.3.2007

 

1.3.2006

1.9.2007

 

 

1.9.2007

1.1.2006

1.9.2007

 

1.1.2007

1.7.2005

 


(1)  GU C 83 del 17.4.2007.

(2)  Per i prodotti che rientrano nell'unione doganale CE-Turchia, la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Per i prodotti agricoli, la data di applicazione è il 1o gennaio 2007.

Per i prodotti carbosiderurgici, la data di applicazione è il 1o marzo 2009.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5622 — Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 219/06

1.

In data 4 settembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Infineon Technologies AG («Infineon», Germania) e LS Industrial System Co. Ltd. («LSIS», Repubblica di Corea) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa LS Power Semitech Co. Ltd. («LS Power Semitech», Repubblica di Corea) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Infineon: sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni basate sui semiconduttori e di soluzioni di sistema per applicazioni destinate ai settori automobilistico e della sicurezza, ai consumatori e all’industria,

LSIS: sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni basate sui semiconduttori e di soluzioni di sistema per applicazioni industriali relative a energia elettrica e automazione,

LS Power Semitech: sviluppo, produzione e commercializzazione di moduli di potenza intelligenti a blocchi fusi per applicazioni destinate ai consumatori.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5622 — Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


Rettifiche

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/22


Rettifica dell’invito a presentare proposte per azioni nel settore dell’ecoinnovazione del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (Decisione CIP 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 89 del 18 aprile 2009 )

2009/C 219/07

Pagina 2:

Estensione del termine per la presentazione di proposte al suddetto invito

A causa di un imprevisto problema tecnico del sistema elettronico (EPSS) per la presentazione di proposte, il termine per la presentazione di proposte all’invito CIP-EIP-Ecoinnovazione-2009 è prorogato fino a martedì, 15 settembre 2009 alle 17:00 (ora di Bruxelles).

Si prega di consultare il seguente sito web: http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/call_en.htm