ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.196.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 196/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2009/C 196/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5528 — Mubadala/UTC/JV) ( 1 ) |
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2009/C 196/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5464 — Veolia Eau/Societe des Eaux de Marseille/Societe des Eaux d'Arles/Societe Stephanoise des Eaux) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 196/04 |
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2009/C 196/05 |
Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo(Pubblicazione di titoli e riferimenti di specifiche comunitarie a norma del regolamento) ( 1 ) |
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2009/C 196/06 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2009/C 196/07 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2009/C 196/08 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2009/C 196/09 |
Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 25/09 (ex N 673/08) — Incentivi fiscali concessi dall'Italia alle attività di produzione cinematografica — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
20.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 196/01
Data di adozione della decisione |
17.6.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 449/08 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Campania |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Interporto campano S.p.A. — Servizio di trasporto combinato strada-rotaia tra i container terminal del porto di Napoli e il distretto di Nola |
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Base giuridica |
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1609 del 14 settembre 2007 — «Servizio di trasporto combinato strada-rotaia tra i terminal conteiner del porto di Napoli ed il distretto di Nola. Concessione di contributi in regime di aiuto». Pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 14 ottobre 2007 |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sovvenzionare per un periodo di tre anni un aiuto all’avviamento di un nuovo servizio di trasporto combinato strada-rotaia tra il porto di Napoli e l’interporto di Nola |
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Forma dell'aiuto |
Aiuto diretto |
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Dotazione di bilancio |
1 322 000 EUR |
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Intensità |
In media il 18 % (31 % il primo anno, 23 % il secondo e 8 % il terzo anno) |
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Durata |
3 anni |
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Settore economico |
Trasporto combinato |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
25.6.2009 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 219/09 |
Stato membro |
Italia |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Proroga del regime di aiuto di Stato relativo ad aliquote ridotte dei contributi di previdenza sociale per i marittimi impiegati a bordo di navi che prestano servizi di cabotaggio marittimo |
Base giuridica |
Legge 27 febbraio 2009, n. 14 art. 29, comma 1 decies |
Tipo di misura |
Regime di aiuto |
Obiettivo |
Occupazione |
Forma dell'aiuto |
Riduzione dei contributi di previdenza sociale |
Dotazione di bilancio |
20 milioni di EUR |
Intensità |
Fino al 45 % |
Durata |
1.1.2009-31.12.2009 |
Settore economico |
Trasporti marittimi |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ministero dei Trasporti |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
20.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5528 — Mubadala/UTC/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 196/02
In data 13 agosto 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5528. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
20.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5464 — Veolia Eau/Societe des Eaux de Marseille/Societe des Eaux d'Arles/Societe Stephanoise des Eaux)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 196/03
In data 30 luglio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5464. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
20.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 agosto 2009
2009/C 196/04
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4112 |
JPY |
yen giapponesi |
132,55 |
DKK |
corone danesi |
7,4433 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86080 |
SEK |
corone svedesi |
10,2585 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5152 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,6700 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,711 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
274,41 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7003 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1935 |
RON |
leu rumeni |
4,2288 |
TRY |
lire turche |
2,1285 |
AUD |
dollari australiani |
1,7239 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5657 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,9397 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,1108 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0494 |
KRW |
won sudcoreani |
1 775,37 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,4240 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,6443 |
HRK |
kuna croata |
7,3185 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 296,39 |
MYR |
ringgit malese |
5,0048 |
PHP |
peso filippino |
68,442 |
RUB |
rublo russo |
45,0560 |
THB |
baht thailandese |
48,058 |
BRL |
real brasiliano |
2,6237 |
MXN |
peso messicano |
18,3202 |
INR |
rupia indiana |
68,8600 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
20.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/5 |
Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (1)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di specifiche comunitarie a norma del regolamento)
2009/C 196/05
Organizzazione |
Riferimento |
Data di edizione numero |
Titolo delle specifiche comunitarie |
Data di edizione |
Eurocontrol (2) |
Spec-0112 |
1.1 |
Eurocontrol Specifiche per l’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo (3) |
10.1.2009 |
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(2) Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea: Rue de la Fusée 96, 1130 Brussels, BELGIUM, tel. +32 27299011, fax +32 27295190.
(3) http://www.eurocontrol.int/ses/public/standard_page/fua_spec.html
20.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/6 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
2009/C 196/06
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Belgio e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). In conformità con le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete commemorative in euro, ma unicamente monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Stato di emissione: Belgio
Oggetto della commemorazione: bicentenario della nascita di Louis Braille (1809-1852).
Descrizione del disegno: la parte interna della moneta raffigura Louis Braille tra le iniziali L e B, scritte coi caratteri dell’alfabeto di cui è inventore. Sopra al ritratto è visibile l’iscrizione «LOUIS BRAILLE», sotto, la sigla «BE» dello Stato di emissione, tra le date 1809 e 2009. A sinistra e a destra, rispettivamente, il marchio di zecca e quello del «Commissaire des Monnaies».
Sul bordo esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.
Tiratura: 5 milioni di monete
Data di emissione: settembre 2009
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pagg. 1-30, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e monetari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pagg. 52-55).
20.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/7 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
2009/C 196/07
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Slovacchia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). In conformità con le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete commemorative in euro, ma unicamente monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Stato di emissione: Slovacchia
Oggetto della commemorazione: 20o anniversario della giornata della libertà e della democrazia
Descrizione del disegno: La parte interna della moneta rappresenta una campana stilizzata formata da una serie di chiavi, in ricordo della manifestazione del 17 novembre 1989, in cui i cittadini marciarono agitando i loro mazzi di chiavi per farli tintinnare, evento che segnò l’inizio della «rivoluzione di velluto». Sotto il disegno, a destra, figurano il marchio dell’artista e quello della zecca slovacca (Mincovna Kremnica). Attorno al disegno, in alto, è visibile l’iscrizione «17 NOVEMBER SLOBODA — DEMOKRACIA» (libertà e democrazia) e le date «1989-2009»; in basso, l’indicazione dello Stato di emissione, «SLOVENSKO».
Sul bordo esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.
Tiratura: 1 milione di esemplari
Data di emissione: novembre 2009
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pagg. 1-30, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e monetari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pagg. 52-55).
20.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/8 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
2009/C 196/08
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Repubblica italiana e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). In conformità con le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete commemorative in euro, ma unicamente monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Stato di emissione: Repubblica italiana
Oggetto della commemorazione: Bicentenario della nascita di Louis Braille (1809-1852)
Descrizione del disegno: La parte interna della moneta rappresenta una mano mentre pratica la lettura tattile di un libro aperto. Al disopra dell’indice, che punta verso l’iscrizione verticale «LOUIS BRAILLE 1809-2009», due uccelli simboleggiano la libertà del sapere. In alto a destra figura l’indicazione dello Stato di emissione, «RI», mentre in basso a destra si trova il marchio di zecca «R». Sotto il libro, il nome di Braille è scritto coi caratteri dell’alfabeto di cui è inventore. Ancora più in basso, sono visibili le iniziali «MCC» dell’artista Maria Carmela Colaneri.
Sul bordo esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.
Tiratura: 2 milioni di monete
Data di emissione: settembre-ottobre 2009
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pagg. 1-30, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e monetari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pagg. 52-55).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
20.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/9 |
AIUTI DI STATO — ITALIA
Aiuto di Stato C 25/09 (ex N 673/08) — Incentivi fiscali concessi dall'Italia alle attività di produzione cinematografica
Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 196/09
Con la lettera 22 luglio 2009, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a parte del regime di aiuto summenzionato.
La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito ad altre misure di cui alla lettera che segue la presente sintesi.
La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto/alla misura riguardo al quale/alla quale viene avviato il procedimento entro il 31 ottobre. Tale durata del periodo per la consultazione corrisponde alla proroga del termine stabilito concessa alle autorità italiane in considerazione del numero di parti interessate e della complessità dell'argomento. Le osservazioni vanno inviate al seguente indirizzo:
Commission européenne/Europese Commissie |
Direction générale de la concurrence/Directoraat-general Concurrentie |
Greffe des aides d'État/Griffie Staatsteun |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22961282 |
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu |
Dette osservazioni saranno comunicate all’Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
SINTESI
1. DESCRIZIONE
Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione la loro proposta di concessione di un credito d'imposta del 30 % a sostegno dell'installazione di impianti e apparecchiature di proiezione digitale nelle sale cinematografiche, proposta inclusa nella notifica da parte dell'Italia di un pacchetto di incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica. La Commissione nutre dubbi quanto alla necessità, alla proporzionalità e all’adeguatezza di tale misura.
Le autorità italiane si propongono di incoraggiare le sale cinematografiche a passare dalla tecnica di proiezione con apparecchiature a 35 mm alla proiezione digitale, perché possano offrire una programmazione più flessibile che permetterebbe loro di proiettare un maggior numero di film culturali. Questo inoltre consentirebbe alle sale cinematografiche di continuare a proiettare film che in futuro dovrebbero venire distribuiti soltanto in formato digitale a causa dei costi più contenuti della distribuzione digitale.
La base giuridica della misura di aiuto è il comma 327, lettera c), primo capoverso, della legge italiana 24 dicembre 2007, n. 244 (1) (legge finanziaria 2008). Il credito d'imposta proposto verrebbe introdotto con un decreto ministeriale, previa autorizzazione della Commissione, e sarebbe disponibile fino al 31 dicembre 2010.
Il credito d'imposta del 30 % proposto verrebbe concesso relativamente alle spese sostenute per l’introduzione di impianti e apparecchiature di proiezione digitale, sarebbe a disposizione degli esercenti (2) che sono soggetti imponibili in Italia e varrebbe per tutti i tipi di reddito imponibile. Il sostegno non sarebbe soggetto a condizioni per le sale cinematografiche che hanno da uno a quattro schermi e per i multiplex che hanno da cinque a dieci schermi nei comuni con popolazione non superiore a 50 000 abitanti. Per gli altri multiplex che contano fino a 24 schermi, l’aiuto sarebbe subordinato all'obbligo di proiettare film culturali per il 50 % delle giornate di programmazione e di convertire almeno il 50 % degli schermi alla proiezione digitale.
La dotazione globale della misura ammonta a 16,8 milioni di EUR. Il massimale del credito d'imposta è di 50 000 EUR per schermo.
2. VALUTAZIONE
Dal momento che lo Stato italiano rinuncerebbe a un determinato gettito fiscale, la misura comporta l'impiego di risorse statali. Essa accorda inoltre un vantaggio economico agli esercenti sotto forma di un incentivo fiscale concesso dallo Stato, vantaggio che non riceverebbero in condizioni normali di mercato. La misura è selettiva, dato che possono beneficiarne esclusivamente le imprese commerciali che gestiscono sale cinematografiche. Tali imprese sono in concorrenza con altre imprese che non beneficiano necessariamente della misura in questione; di conseguenza, quest'ultima falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Poiché gli esercenti, i fornitori di impianti e apparecchiature di proiezione nonché i distributori e i produttori di film digitali possono svolgere la loro attività anche al di fuori dell'Italia, il regime può incidere sugli scambi intracomunitari. Pertanto, il regime costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
Per poter valutare la compatibilità della misura con il trattato CE, la Commissione deve esaminarne la necessità, la proporzionalità e l’adeguatezza.
Le autorità italiane hanno osservato che gli spettatori non si accorgerebbero della differenza tra un film proiettato con impianti o apparecchiature di proiezione a 35 mm e un film proiettato con apparecchiature digitali. Secondo le loro stime, il costo di un impianto di proiezione digitale è di 100 000 EUR per schermo; hanno inoltre presentato una serie di dati dai quali emerge che in Italia si contano 3 957 schermi e che il 91 % delle 1 997 sale cinematografiche italiane dispone di un numero di schermi compreso tra 1 e 4. Le autorità hanno anche osservato che questi cinema, in particolare le sale monoschermo che rappresentano il 74 % delle sale cinematografiche italiane, versano in difficoltà finanziarie nell'attuale congiuntura economica.
Dal momento che la misura consiste in un credito d'imposta, e ammettendo che l'investimento necessario sia pari a 100 000 EUR per schermo, queste sale più piccole possono non disporre di un reddito imponibile sufficiente o di capitali sufficienti per beneficiare dell'aiuto. D'altra parte, i multiplex di maggiori dimensioni — che sono probabilmente in grado di beneficiare dell'aiuto — possono avere accesso al finanziamento commerciale per investire nella proiezione digitale, anche mediante meccanismi di condivisione dei costi con i distributori o altre formule operative.
Le autorità italiane hanno inoltre fornito dati sul circuito dei 67 schermi Microcinema con proiettori digitali 1,3 K attualmente esistenti in Italia, la cui programmazione include una percentuale elevata di film culturali. Alcuni multiplex più piccoli hanno del resto già provveduto a finanziare con risorse proprie il costo dell'installazione di apparecchiature di proiezione digitale.
La Commissione esprime quindi la propria preoccupazione rispetto ai seguenti punti:
— |
il massimale dei costi ammissibili per l'installazione di impianti di proiezione digitale (166 667 EUR) può non essere proporzionato, tenuto conto che il costo di installazione standard è stimato a 100 000 EUR per schermo, |
— |
la stima del costo di installazione standard a 100 000 EUR per schermo può non rispecchiare i costi effettivi da sostenere per l’installazione di impianti di proiezione digitale in tutti gli schermi delle sale cinematografiche italiane, |
— |
il costo di installazione standard stimato a 100 000 EUR per schermo può non costituire un investimento sostenibile per tutte le sale cinematografiche italiane, una volta detratto il credito d'imposta del 30 %, |
— |
l'aiuto proposto può costituire un aiuto di Stato accordato ad imprese che avrebbero realizzato la totalità degli investimenti necessari anche in assenza di tale aiuto o che sarebbero state in grado di procurarsi gli impianti di proiezione digitale tramite formule operative commerciali alternative, |
— |
le autorità italiane non sarebbero in grado di garantire che gli esercenti che beneficiano dell'aiuto introducano la programmazione flessibile resa possibile dagli impianti di proiezione digitale per offrire al pubblico cinematografico italiano una più ampia scelta di film culturali, |
— |
l'aiuto proposto non è destinato alle sale cinematografiche più piccole, che rischiano la chiusura nel momento in cui i distributori passeranno dalle copie analogiche dei film alle copie digitali, |
— |
l'investimento una tantum proposto non costituirebbe una soluzione sostenibile e uniforme per la conversione al digitale di tutte le sale cinematografiche italiane, |
— |
gli esercenti potrebbero essere indotti a investire di preferenza in uno standard digitale piuttosto che in un altro, |
— |
gli esercenti potrebbero non essere tenuti a garantire, quale condizione per beneficiare dell'aiuto, che possano essere proiettati film distribuiti in qualsiasi formato digitale «aperto», entro i limiti di capacità delle apparecchiature per le quali viene erogato l'aiuto, |
— |
l'aiuto proposto potrebbe aumentare artificialmente il costo degli impianti o apparecchiature di proiezione specificamente concepiti per le sale cinematografiche, |
— |
l'aiuto proposto potrebbe accelerare la chiusura delle sale cinematografiche meno redditizie, e |
— |
gli effetti di distorsione della concorrenza e i potenziali effetti sugli scambi intracomunitari derivanti dalla misura proposta non sarebbero compensati dai vantaggi sociali e culturali del regime di aiuti. |
In considerazione del numero di parti interessate e della complessità dell'argomento (il cinema digitale), le autorità italiane, dietro loro richiesta, sono invitate a rispondere alle succitate obiezioni formulate dalla Commissione entro il 31 ottobre 2009.
TESTO DELLA LETTERA
«1. COMPENDIO
1) |
Sono lieto d'informarvi che la Commissione europea ha deciso di autorizzare fino al 31 dicembre 2010 l'aiuto di Stato dell'Italia consistente in incentivi fiscali per gli investimenti e per la distribuzione nel settore cinematografico. Quest'autorizzazione è subordinata al seguente impegno da parte delle autorità italiane:
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2) |
Al tempo stesso, la Commissione ha qualche dubbio riguardo alla necessità, proporzionalità e adeguatezza del credito d'imposta proposto per gli investimenti nella proiezione digitale e ha deciso quindi d'iniziare il procedimento formale di esame riguardo a tale misura. |
3) |
La presente decisione integra l'autorizzazione, del dicembre 2008 (4), della prima parte dell'ampio pacchetto d'incentivi fiscali previsti dall'Italia a favore del settore cinematografico. Gli elementi già autorizzati non sono inclusi nel regime notificato e quindi non vengono esaminati nella presente decisione. |
2. PROCEDIMENTO
4) |
Il 30 dicembre 2008 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea il regime da esse proposto. Il 19 febbraio 2009 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità italiane hanno inviato il 2 aprile 2009. Il 2 giugno 2009 la Commissione ha sollecitato altre informazioni, che le autorità italiane hanno trasmesso il 23 giugno 2009. |
3. DESCRIZIONE
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Il regime notificato comprende varie misure fiscali a favore di diverse attività relative al settore cinematografico:
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6) |
Questo pacchetto d'incentivi fiscali mira, secondo le autorità italiane, a stimolare dinamiche di mercato intese a sostenere i film a carattere culturale “di nazionalità italiana” in un contesto favorevole alla concorrenza e a promuovere tali film in Italia e in Europa. Per definire i film a carattere culturale “di nazionalità italiana” e i film di particolare interesse culturale si applicano i medesimi criteri nazionali verificabili esaminati dalla Commissione nella decisione del dicembre 2008 recante autorizzazione degli incentivi fiscali alla produzione di film italiani. |
7) |
Le autorità italiane ritengono che gli incentivi a) e b) contribuiranno a rendere più indipendenti dalle reti televisive i piccoli produttori, attirando investitori privati esterni al settore cinematografico. Lo scopo è affrancare i produttori dalle esigenze commerciali di tali reti e consentire loro d'incentrarsi sulla qualità e sulla natura culturale dei film. |
8) |
Le autorità italiane ritengono che gli incentivi c)-f) contribuiranno a sostenere i film a carattere culturale “di nazionalità italiana”, ai fini della loro promozione e proiezione nelle sale cinematografiche, anche quando si tratta di film non prodotti da grandi società internazionali o nazionali. Lo scopo di questi incentivi è stimolare la creazione di una “rete/partenariato di progetto” tra produttori, distributori ed esercenti. |
9) |
Le autorità italiane hanno presentato dati intesi a comprovare la necessità di questo tipo d'intervento. La quota di mercato dei film a carattere culturale “di nazionalità italiana” indipendenti è bassa (11 %-15 % nel 2005-2007), quella dei film di particolare interesse culturale molto bassa (2 %-6 % nel 2005-2007). |
10) |
Secondo le autorità italiane, negli ultimi anni le distorsioni sul mercato cinematografico italiano sono divenute una crescente minaccia per l'identità culturale del cinema italiano, soffocandone l'impeto creativo, impoverendone la capacità produttiva e limitandone la diffusione all'interno dell'Italia e in Europa. L'estrema frammentazione del settore cinematografico italiano — caratterizzato da piccole imprese dotate di capitale esiguo, molte delle quali scompaiono in tempi brevi — alla quale si aggiunge la forte presenza delle grandi società USA sul mercato della distribuzione e da qualche anno anche della produzione, ha portato alla massiccia presenza di film commerciali prevalentemente americani, realizzati con ingenti mezzi. |
11) |
Nel corso degli anni in Italia si è sempre più configurato un mercato cinematografico incapace di sostenere prodotti a matrice culturale, che hanno scarso richiamo per il pubblico e richiedono crescenti costi di produzione. Secondo le autorità italiane, sul mercato italiano sta delineandosi una posizione pressoché dominante di poche grandi realtà societarie orientate al prodotto cinematografico commerciale. |
12) |
Le basi giuridiche del regime sono le seguenti:
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13) |
La Commissione osserva che il testo della legge finanziaria 244/2007 menziona in realtà soltanto i criteri di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 28/2004, mentre i decreti presidenziali o ministeriali (subdecreti) impongono altre condizioni, in particolare per quanto riguarda i criteri culturali. Le autorità italiane hanno fatto notare che, secondo quanto era già previsto nella legge italiana n. 100 del 1926 e successivamente dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, relativo all'emanazione di regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di legge, è consentita l'emanazione di decreti presidenziali o ministeriali. Tali decreti sono l'espressione della potestà regolamentare attribuita al governo e sono in subordine rispetto alle disposizioni della legge primaria alla quale essi si riferiscono, completando i regolamenti. Secondo le autorità italiane tali decreti in realtà disciplinano in astratto tipi di relazioni giuridiche, regolamentando con norme generali e astratte l'attuazione e l'integrazione delle leggi primarie, parimenti innovative rispetto al sistema giuridico vigente. |
14) |
Le autorità italiane ritengono che i criteri culturali enunciati nei subdecreti relativi al regime in vigore debbano essere interpretati non come una disposizione supplementare rispetto a quanto già previsto agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 28/2004, ma piuttosto come una precisazione delle condizioni enunciate nella legge primaria, ai fini della sua attuazione concreta. I criteri e condizioni enunciati nei subdecreti formano quindi parte integrante del regime e sono vincolanti per i potenziali beneficiari. |
15) |
Il bilancio del regime è stimato a 48 milioni di EUR nel 2009 e 50,5 milioni di EUR nel 2010: in totale ammonta quindi a 98,5 milioni di EUR. |
16) |
Questo bilancio generale è ripartito come segue tra le varie misure del regime:
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3.1. Meccanismo
17) |
Le misure fiscali si applicano ad imprese che siano soggetti passivi d'imposta in Italia. I crediti sono disponibili per tutti i tipi d'imposta. Le detassazioni riducono l'importo imponibile delle imprese ammissibili che procedono ai pertinenti investimenti. |
18) |
Ai fini di tali misure, i cittadini SEE sono equiparati ai cittadini italiani. Analogamente, tutti i film italiani o stranieri che, in base ad accordi di coproduzione, hanno le caratteristiche necessarie per ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana possono essere considerati film “di nazionalità italiana” ai fini delle misure in oggetto, se le rispettive imprese di produzione lo desiderano. |
3.1.1. Incentivi fiscali in campo cinematografico per imprese esterne a tale settore
19) |
Per le imprese esterne al settore cinematografico che investono in film a carattere culturale “di nazionalità italiana” sono disponibili il seguente credito d'imposta e la seguente detassazione:
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20) |
Gli investimenti ammissibili sono limitati al 49 % del bilancio di produzione del film e al 70 % degli utili dichiarati. L'80 % degli aiuti deve essere speso in Italia. |
21) |
L'intensità massima dell'aiuto è quindi pari al [40 % × 49 % =] 19,6 % del bilancio di produzione. |
3.1.2 Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e di esercizio che investono in film specialistici
22) |
Per le imprese di distribuzione e di esercizio che investono nella produzione di film di particolare interesse culturale sono disponibili i seguenti crediti d'imposta:
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23) |
L'investimento ammissibile è limitato al 49 % del bilancio per la produzione del film e al 70 % degli utili dichiarati. L'80 % dell'aiuto deve essere speso in Italia. |
24) |
L'intensità massima dell'aiuto è quindi pari al [20 % × 49 % =] 9,8 % del bilancio di produzione. |
3.1.3. Incentivi fiscali per le imprese che distribuiscono film a carattere culturale “di nazionalità italiana”
25) |
Per le imprese di distribuzione che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” sono disponibili il seguente credito d'imposta e la seguente detassazione:
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26) |
Ai fini del credito d'imposta e della detassazione non vi sono limiti per gli investimenti ammissibili. L'intensità massima dell'aiuto è quindi del 10 % per il credito d'imposta e del 27,5 % (l'aliquota dell'imposta sulle società applicata in Italia) per la detassazione. |
3.1.4. Credito d'imposta a favore del cinema digitale
27) |
Per le imprese di esercizio che investono nell'installazione d'impianti di proiezione digitale è disponibile il seguente credito d'imposta:
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28) |
Il regime notificato offre un credito d'imposta del 30 % per il costo dell'installazione d'impianti di proiezione digitale in tutti e 3 957 gli schermi attivi in Italia. Tale sussidio non sarà soggetto a condizioni per i cinema aventi da uno a quattro schermi e per i cinema multisala aventi da cinque a dieci schermi, siti in comuni con 50 000 abitanti al massimo. Per gli altri cinema multisala aventi fino a 24 schermi, l'aiuto sarà condizionato dall'obbligo di proiettare per il 50 % film a carattere culturale e di convertire almeno il 50 % degli schermi alla proiezione digitale. |
3.2. Intensità massima cumulativa degli aiuti
29) |
L'intensità massima cumulativa degli aiuti disponibili nell'ambito del regime è del 50 %, tranne nei casi di film difficili o con risorse finanziarie modeste. |
30) |
Le autorità italiane hanno definito come difficili il primo e il secondo lungometraggio di un particolare regista, i documentari, i cortometraggi e i film a carattere culturale che hanno raggiunto un punteggio minimo di 70 su 100 nel test di accertamento del carattere culturale per i film di particolare interesse culturale e che, secondo la Commissione per la cinematografia, hanno gravi problemi per accedere al finanziamento e per raggiungere un vasto pubblico. |
31) |
Le autorità italiane hanno definito come film con risorse finanziarie modeste quelli il cui bilancio non supera l'importo di 1,5 milioni di EUR. |
4. VALUTAZIONE
4.1. Sussistenza dell'aiuto
32) |
A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
33) |
Impiego di risorse statali: la fonte di finanziamento sono gli incentivi fiscali offerti dallo Stato italiano. Quindi, dato che lo Stato italiano non percepirebbe determinati introiti fiscali, il regime comporta l'impiego di risorse statali. |
34) |
Vantaggio economico per un'impresa: nell'ambito del regime, le imprese che investono nella produzione, distribuzione e/o proiezione di film beneficiano di un vantaggio finanziario in forma d'incentivi fiscali concessi dallo Stato. Tali imprese non fruirebbero di un simile vantaggio alle normali condizioni del mercato e, senza il finanziamento statale, dovrebbero sostenere integralmente i costi delle loro attività. Il regime conferisce dunque ai beneficiari un vantaggio economico. |
35) |
Distorsione della concorrenza e carattere selettivo: il regime ha carattere selettivo, perché ne beneficiano soltanto le imprese che investono in attività di produzione, distribuzione e/o proiezione di film. I beneficiari sono in concorrenza con altre imprese che non fruiscono necessariamente di tale regime. Di conseguenza, il regime falsa o minaccia di falsare la concorrenza. |
36) |
Effetti sugli scambi tra gli Stati membri: in considerazione degli scambi internazionali di film, in particolare di lungometraggi, la Commissione ritiene che il vantaggio selettivo concesso dal regime in oggetto a imprese che investono nella produzione, distribuzione e proiezione di film possa incidere sugli scambi intracomunitari. |
37) |
Di conseguenza, il regime in oggetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 CE. |
4.2. Compatibilità
38) |
I criteri per gli aiuti di Stato enunciati nella comunicazione sul settore cinematografico (7) prevedono regole speciali per valutare gli aiuti a favore della produzione di opere cinematografiche e di opere audiovisive ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. Oltre all'applicazione del principio delle “legalità generale”, tali criteri richiedono che:
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39) |
Sono questi, dunque, i criteri che si applicano alle misure previste nel regime notificato riguardante gli investimenti nella produzione di film. Tuttavia, non è possibile valutare in base a tali criteri i sussidi a favore rispettivamente della distribuzione di film e del cinema digitale. Di conseguenza, la necessità e proporzionalità di queste misure devono essere valutate a parte. |
4.2.1. Il principio della legalità generale
40) |
La Commissione deve accertare che il regime non comprenda clausole contrarie alle disposizioni del trattato relative a settori diversi dagli aiuti di Stato. |
41) |
La natura fiscale del dispositivo comporta la necessità che i beneficiari, per beneficiare della detassazione, dispongano di un reddito imponibile in Italia. La condizione di essere soggetto passivo in un sistema tributario nazionale è una caratteristica comune degli incentivi fiscali. Tuttavia, il regime in oggetto non limita i crediti d'imposta e le detassazioni alle spese sostenute in Italia. Di conseguenza, il regime non comprende un incentivo supplementare a territorializzare la spesa. |
42) |
In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, il regime notificato non pone particolari problemi a tale riguardo. Le condizioni territoriali relative alle spese per la produzione di film sono trattate più oltre nel presente testo, sulla scorta della comunicazione sul settore cinematografico. |
4.2.2. Incentivi fiscali per la produzione di film a favore d'imprese esterne al settore cinematografico
43) |
Il credito d'imposta e la detassazione a favore d'imprese esterne al settore cinematografico sono disponibili soltanto per investimenti nella produzione e nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”. Scopo dell'aiuto è stimolare investimenti esterni nella produzione di film a carattere culturale. |
44) |
Tale sussidio alla produzione di film può quindi essere valutato in base ai criteri enunciati nella comunicazione sul settore cinematografico. Dato che per le imprese esterne al settore cinematografico è disponibile un credito d'imposta fino al massimale del 40 % (rispetto al credito d'imposta del 15 % già autorizzato dalla Commissione a favore delle imprese di produzione cinematografica), la Commissione deve anche esaminare l'incidenza di tale misura sui beneficiari diretti del credito d'imposta. |
45) |
Nella sua decisione di autorizzare gli incentivi fiscali per la produzione di film italiani, la Commissione ha già esaminato i criteri di valutazione del carattere culturale applicati dalle autorità italiane per definire i film a carattere culturale “di nazionalità italiana” e i film di particolare interesse culturale. Poiché alle misure in oggetto si applicano i medesimi criteri, gli aiuti sono previsti a favore di prodotti culturali, definiti mediante criteri nazionali verificabili. |
46) |
Una delle condizioni del credito d'imposta è che l' 80 % degli investimenti sia speso in Italia. Dato che il massimale degli investimenti massimi è del 49 % del bilancio di produzione di un film, questa condizione territoriale riguarda come massimo il 39,2 % del bilancio di produzione. Per la detassazione non vi sono condizioni territoriali: il produttore è quindi libero di spendere in altri Stati membri ben più del 20 % del bilancio del film, senza riduzione dell'aiuto disponibile nell'ambito delle misure in oggetto. |
47) |
L'intensità massima cumulativa degli aiuti a favore della produzione cinematografica resta del 50 %. Gli aiuti non sono destinati ad attività specifiche di produzione cinematografica. Risultano dunque soddisfatti tutti i criteri per gli aiuti di Stato enunciati nella comunicazione sul settore cinematografico. |
48) |
Dato che tali misure hanno lo scopo di attrarre dal'esterno del settore cinematografico investimenti nella produzione e nella distribuzione di film che soddisfino a specifici criteri culturali, quest'obiettivo risponde all'articolo 151 del trattato CE, secondo il quale “la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture”. |
49) |
Secondo le autorità italiane, il mercato cinematografico italiano è caratterizzato dalla cronica incapacità di attrarre fondi privati dall'esterno del settore, in forma di prestiti o di capitale di rischio, il che comporta che i produttori indipendenti dipendono pesantemente dal finanziamento di grandi produttori o di società televisive. Come risultato, la concentrazione delle quote di mercato va accentuandosi e i produttori indipendenti hanno difficoltà a soddisfare il restante fabbisogno dei loro bilanci di produzione. |
50) |
La Commissione condivide la convinzione delle autorità italiane secondo cui, in generale, un sistema di aiuti di Stato può esser ritenuto virtuoso se stimola la concorrenza e se è considerato transitorio e atto a creare dinamiche di mercato che possano perdurare nel tempo anche dopo che l'aiuto non venga più erogato. Secondo le autorità italiane, queste misure si prefiggono l'obiettivo d'introdurre una forma di sussidio atta a stabilire e consolidare i rapporti tra investitori privati e operatori cinematografici, allo scopo ultimo di offrire alle imprese, per il finanziamento, alternative diverse dal finanziamento pubblico e dalle risorse dei grandi gruppi del settore audiovisivo. |
51) |
Per creare un simile stimolo, le autorità italiane ritengono necessario prevedere un credito d'imposta superiore a quello disponibile per le imprese di produzione cinematografica, sebbene con un limite inferiore d'investimenti ammissibili. La ratio di questa opzione è basata su due motivi economici specifici:
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52) |
Le autorità italiane osservano che questi fattori economici determinanti caratterizzano tutti gli investimenti nella produzione cinematografica ma sono ancora più pertinenti ai film a carattere culturale, specialmente tenendo conto del rapporto tra rischio e remunerazione, che è ovviamente inferiore per tali film rispetto ai film più commerciali. |
53) |
Le autorità italiane ritengono dunque che la lacuna nell'informazione esponga a rischi maggiori un investitore esterno al settore cinematografico. Rispetto a un'impresa di produzione cinematografica, un simile investitore può influire in misura minore sul processo di produzione nell'intento di limitare tali rischi. Il che giustifica il maggior premio di rischio messo a disposizione degli investitori esterni al settore cinematografico che investono nella produzione di film e spiega anche perché gli investimenti ammissibili sono limitati a un milione di euro all'anno per ogni impresa. |
54) |
Le autorità italiane ritengono che il combinarsi di un elevato credito d'imposta e di un basso massimale annuo per gli investimenti faciliti gli investimenti privati nella produzione di film a carattere culturale, assicurando un adeguato rapporto tra rischio e remunerazione e al tempo stesso limitando l'esposizione al rischio per i singoli investitori. |
55) |
Le autorità italiane hanno presentato un'analisi economica basata sui dati relativi ai film a carattere culturale e ai film a carattere più commerciale usciti in Italia nel periodo 2005-2007, per dimostrare che la percentuale del 40 % costituisce la differenza tra la minore remunerazione per i film a carattere culturale rispetto ai film a carattere più commerciale. Il che spiega perché si è stabilito il tasso del 40 % per il credito d'imposta disponibile per gli investimenti in film a carattere culturale “di nazionalità italiana” effettuati da investitori esterni al settore cinematografico. |
56) |
Il tasso del 20 % scelto dalle autorità italiane per il credito d'imposta disponibile per le imprese di distribuzione e per le imprese di esercizio che investono in film di particolare interesse culturale è pari alla metà del tasso del 40 %. Le autorità italiane spiegano che questo minore livello del credito d'imposta è dovuto alla minore esposizione delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio all'asimmetria informativa, data l'essenza delle loro attività. |
57) |
Le autorità italiane osservano che questo meccanismo è una novità tra gli Stati membri dell'UE e che il tasso del 40 % è stabilito a titolo sperimentale. Le autorità italiane seguiranno da vicino gli effetti microeconomici e macroeconomici della misura durante il periodo della sua applicazione e se necessario la modificheranno, nella legge finanziaria per il 2011, per correggere potenziali distorsioni della concorrenza che possano palesarsi. |
58) |
Le autorità italiane si sono anche impegnate a introdurre, nei decreti per l'applicazione delle misure, un meccanismo inteso a evitare possibili loro “abusi”, quali considerare come un investimento ammissibile un accordo commerciale tra un investitore esterno al settore cinematografico e un'impresa di produzione cinematografica. Il dispositivo consiste nell'imporre, come condizione per concedere il credito d'imposta a un investitore esterno (non del settore manifatturiero) il quale fornisca anche merci destinate a quel film, una soglia minima d'investimenti pari al 10 % del bilancio di produzione (soglia ridotta al 5 % nel caso di film difficili o con risorse modeste). Per accertare il rispetto di tale soglia, saranno imposti agli investitori e ai produttori meccanismi di separazione contabile tra un investimento nella produzione di un film e un accordo commerciale (8). |
59) |
La Commissione ritiene quindi che il credito d'imposta e la detassazione per le imprese esterne al settore cinematografico che investono nella produzione cinematografica siano necessari e proporzionati all'obiettivo culturale delle misure in oggetto e compatibili con il trattato CE in base alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). |
60) |
La detassazione a favore delle imprese esterne al settore cinematografico che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” è esaminata al punto 0 insieme con gli incentivi fiscali per le imprese di distribuzione che distribuiscono tali film. |
4.2.3. Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e d'imprese di esercizio che investono in film specialistici
61) |
Il credito d'imposta del 20 % a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio è disponibile soltanto per investimenti nella produzione di film di particolare interesse culturale. La detassazione a favore delle imprese di distribuzione è disponibile soltanto per gli utili reinvestiti nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”. Tali misure hanno lo scopo di stimolare gli investimenti delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio nella produzione di simili film. |
62) |
Per i medesimi motivi indicati al punto 0, il credito d'imposta del 20 % disponibile per le imprese di distribuzione e le imprese di esercizio che investono nella produzione di film specialistici è compatibile con il trattato CE in base alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). |
63) |
La detassazione a favore delle imprese di distribuzione che reinvestono gli utili nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” si applica alle medesime condizioni della detassazione, già autorizzata dalla Commissione, per le imprese di produzione che reinvestono gli utili in tali film. Di conseguenza, secondo le conclusioni di tale decisione, la Commissione ritiene che la detassazione a favore delle imprese di distribuzione che investono nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” è compatibile con il mercato comune in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) CE, poiché soddisfa alle condizioni prescritte dalla Commissione nella comunicazione sul settore cinematografico. |
4.2.4. Incentivi fiscali a favore della distribuzione di film
64) |
Nell'ambito del regime, le autorità italiane hanno notificato quattro incentivi fiscali per la distribuzione di film: il credito d'imposta del 10 % a favore delle imprese di distribuzione che distibuiscono film a carattere culturale “di nazionalità italiana”; il credito d'imposta del 15 % a favore delle imprese di distribuzione che distribuiscono film di particolare interesse culturale; la detassazione del 30 % a favore delle imprese esterne al settore cinematografico che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”; la detassazione per le imprese di distribuzione e le imprese di produzione che reinvestono gli utili nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”. |
65) |
Queste misure hanno lo scopo di stimolare la distribuzione di tali film. Di conseguenza, il loro obiettivo risponde all'articolo 151 del trattato CE (9). |
66) |
Come già si è detto (10), le autorità italiane hanno presentato dati che confermano la quota di mercato notevolmente esigua dei film a carattere culturale “di nazionalità italiana” e la quota di mercato molto esigua dei film di particolare interesse culturale. Questi dati ribadiscono la necessità dell'aiuto di Stato come sussidio alla distribuzione di tali film. |
67) |
La Commissione osserva inoltre che l'esigenza di sostenere la distribuzione di film europei è stata riconosciuta nella relazione del 1994 del Think Tank della Commissione riguardante la politica audiovisiva nell'UE (11). La scarsa circolazione dei film europei è stata riconosciuta anche nella relazione del 2005 del Think Tank di Copenaghen riguardante i film europei e la politica nel settore cinematografico (12). |
68) |
Nel maggio 2009, nella relazione Focus 2009 l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (13) ha indicato che la produzione cinematografica europea ha raggiunto la cifra record di 1.145 film nel 2008, anche se la quota media di mercato dei film europei era del 28,4 %. Nella medesima relazione è indicato che i film italiani hanno attirato soltanto il 3,6 % degli spettatori in tutta l'UE. |
69) |
I differenti livelli del credito d'imposta disponibili per le imprese di distribuzione riflettono la differenza tra le quote di mercato (e quindi tra i rischi finanziari) relative alla distribuzione di questi tipi di film all'interno dell'Italia. Le autorità italiane ritengono che il 10 % e il 15 % siano livelli d'incentivo supplementare adeguati per incoraggiare le imprese di distribuzione a distribuire tali film piuttosto che film alternativi più commerciali. |
70) |
La Commissione ritiene quindi che il sussidio alla distribuzione previsto nel regime in oggetto sia necessario e proporzionato all'obiettivo perseguito e non falsi la concorrenza in misura contraria all'interesse comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. |
4.2.5. Credito d'imposta a favore del cinema digitale
71) |
Nella sua Comunicazione di 28 gennaio 2009, recante proroga della validità dei criteri di valutazione degli aiuti di Stato da applicare ai regimi di sussidio alla produzione cinematografica, la Commissione ha indicato di non aver ancora definito una politica relativa al sussidio statale a favore della proiezione digitale. Dato che l'incentivo fiscale previsto dall'Italia a favore della proiezione digitale è il primo regime di questo tipo offerto principalmente a imprese di esercizio che realizzano buoni risultati commerciali, non vi è nessun esplicito precedente sul quale la Commissione possa basarsi per valutare tale regime. In una visuale più ampia, la questione del sussidio statale a favore della proiezione digitale è molto complessa e richiede potenzialmente un ingente intervento statale, riguardo al quale non vi è stata finora nessuna consultazione pubblica al livello dell'UE. |
72) |
In passato la Commissione ha esaminato misure di sussidio all'installazione d'impianti di proiezione digitale a specifiche condizioni:
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73) |
Di conseguenza, la Commissione dovrebbe valutare la compatibilità dei crediti d'imposta accordati in Italia a favore del cinema digitale ai termini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE oppure in base alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. Entrambe tali disposizioni prevedono che la Commissione esamini la necessità, proporzionalità e adeguatezza dell'aiuto. |
Necessità
74) |
Le autorità italiane hanno osservato che gli spettatori non sono in grado di accorgersi che la proiezione digitale costituisce un notevole miglioramento qualitativo rispetto alla proiezione mediante le attuali attrezzature da 35 mm. Quest'osservazione mirava a sostenere che la digitalizzazione non porterebbe a maggiori incassi, ma essa suscita anche l'interrogativo riguardo alla necessità di un sussidio a favore della proiezione digitale. |
75) |
In base a precedenti notifiche di altri Stati membri, la Commissione ha anche appreso che la programmazione flessibile consentita dalla proiezione digitale potrebbe migliorare di molto la scelta di film per gli spettatori e quindi gli incassi dei cinema. Di conseguenza, è nell'interesse generale installare impianti di proiezione digitale e, quando la massa critica di cinema si sarà convertita alla proiezione digitale, le normali forze del mercato implicheranno che i film siano distribuiti soltanto in formato digitale. Infatti la distribuzione digitale è meno costosa per le imprese di distribuzione (secondo le autorità italiane, per ogni schermo il costo è di 150 EUR per ogni copia digitale, più i costi di trasmissione, invece di 1 000 EUR per le copie in 35 mm). |
76) |
Alla Commissione consta peraltro che il ritmo della conversione digitale dei cinema in tutta l'UE sia bassissimo, a causa tra l'altro dei costi elevati degli impianti di proiezione digitale. Le autorità italiane hanno indicato che l'installazione d'impianti di proiezione digitale costerebbe per ogni schermo 100 000 EUR nella versione 2K DCI (16), che potrebbe servire anche per la proiezioni di film digitali 3D. |
77) |
Tuttavia, il massimale del credito d'imposta per la conversione digitale, che è di 50 000 EUR per ogni schermo, corrisponde al costo massimale ammissibile dell'installazione per ogni schermo, pari a [50 000 EUR ÷ 30 % =] 166 667 EUR per ogni schermo, dato il credito d'imposta disponibile del 30 %. Di conseguenza, la Commissione dubita che il massimale del credito d'imposta debba essere così elevato. |
78) |
Perfino un importo di soli 100 000 EUR implicherebbe investimenti per il totale di [3 957 × 100 000 EUR =] 395,7 milioni di EUR. Estrapolando questa somma ai 33 000 schermi cinematografici attivi in tutta l'UE ne risulterebbe che per la conversione digitale integrale sarebbe necessario un investimento, per tutta l'UE, di 3,3 miliardi di EUR. Nell'attuale contingenza economica, la Commissione dubita che un simile livello d'investimenti, provenienti da fonti pubbliche o private, possa essere disponibile per la totalità degli schermi cinematografici in tutti gli Stati membri dell'UE. |
79) |
Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, gli impianti di proiezione digitale che si dovrebbero installare comprendono, sostanzialmente, un proiettore digitale, il supporto informatico e i cavi. La componente più costosa di simili impianti sembra il proiettore digitale. Quindi, anche ammesso che in Italia sia necessario il sussidio statale al cinema digitale, la Commissione deve valutare se 100 000 EUR per ogni schermo sia una stima equa dei costi necessari per passare alla proiezione digitale. |
80) |
Alla Commissione consta (17) inoltre che l'installazione di un impianto di proiezione digitale consente ai cinema di proiettare non soltanto film digitali ma anche altri tipi di contenuti digitali, quali opere liriche e teatrali dal vivo, partite di calcio, giochi di massa e annunci pubblicitari digitali. Le imprese di distribuzione che forniscono anche simili “contenuti digitali alternativi” non sembrano necessitare d'impianti di proiezione digitale rispondenti alle specifiche DCI (18). |
81) |
Le autorità italiane hanno indicato dati relativi alla proiezione digitale 1.3K sui 67 schermi del circuito Microcinema, che tra l'aprile 2007 e il novembre 2008 hanno presentato 75 film e 18 opere. Il 71 % dei film proiettati erano italiani o europei. A titolo di raffronto, nessuna delle 46 produzioni digitali 2K distribuite tra il 2007 e il 2008 erano italiane (19). Soltanto quattro delle produzioni digitali 2K avevano una versione 3D. |
82) |
In base a questi dati, sembra che un impianto di proiezione 2K rispondente alle specifiche DCI non sia necessario per i film a carattere culturale italiani o europei. Inoltre la Commissione osserva che la maggior parte dei film, in particolare quelli italiani ed europei, non sono stati distribuiti con la versione 3D. |
83) |
Anche nell'ipotesi che il supporto informatico possa costare circa 5 000 EUR secondo le attuali offerte commerciali (20), un impianto dotato di un proiettore digitale 2K di alta qualità a 3 chip, adatto per impiego intensivo, costerebbe oggi 30 000 EUR o meno. Un impianto 1.3K equivalente sarebbe presumibilmente molto meno costoso e potrebbe forse essere finanziato secondo un modello commerciale. |
84) |
Di conseguenza, rammentando che il pacchetto di misure notificato dalle autorità italiane ha lo scopo di stimolare la distribuzione e la proiezione di film italiani/europei, la Commissione dubita che 100 000 EUR per ogni schermo sia un'equa stima dei costi necessari per installare un impianto di proiezione digitale. Il che pone quindi in dubbio la necessità del credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale. |
Proporzionalità
85) |
A sostegno della loro affermazione secondo cui l'aiuto è proporzionato alle caratteristiche specifiche del mercato italiano, le autorità italiane hanno presentato dati relativi agli incassi dei cinema, i quali confermano che in Italia i cinema multisala registrano per ogni schermo ricavi medi superiori rispetto ai cinema monosala. Tuttavia, di norma i multisala beneficiano anche di economie di scala, in termini di costi medi inferiori per ogni schermo. |
86) |
Il che implica inoltre che, probabilmente, i cinema aventi un più grande numero di schermi sono maggiormente in grado di permettersi d'installare impianti di proiezione digitale senza il sussidio statale. In effetti, secondo le autorità italiane, alcuni cinema multisala hanno già installato impianti di proiezione digitale senza ricevere sussidi statali. |
87) |
Al tempo stesso, alla Commissione consta che per le imprese di esercizio sono disponibili modelli di finanziamento commerciale consistenti in canoni per le copie virtuali (“virtual print fee”), il cui scopo è ripartire i costi della proiezione digitale con le imprese di distribuzione, le quali ogni volta che un film digitale viene proiettato mediante l'apposito impianto versano una “virtual print fee” alla parte che ha finanziato l'installazione di tale impianto. |
88) |
La Commissione è anche al corrente dell'esistenza di altri modelli di finanziamento commerciale per il cinema digitale, come quello applicato con successo anche a cinema di remote zone rurali in India (21). |
89) |
In tale contesto c'è tuttavia da chiedersi se un sussidio statale dell'entità proposta per ogni schermo non comporti la scomparsa di alternative commerciali, quali la ripartizione dei costi tra imprese di distribuzione ed imprese di esercizio. Di conseguenza, la Commissione ha dubbi riguardo alla proporzionalità del credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale. |
Adeguatezza
90) |
Secondo le stime, il bilancio di tale misura è di 16,8 milioni di EUR, a fronte di costi d'installazione di 56 milioni di EUR. Tuttavia, come si è osservato al punto 78, questo importo sarebbe considerevolmente inferiore agli investimenti per il totale di 395,7 milioni di EUR necessari per convertire tutti gli schermi in Italia, in base al costo stimato a 100 000 EUR per ogni schermo. Quindi, se la stima di 100 000 EUR per ogni schermo indicata dalle autorità italiane è ragionevole, ne risulta che il bilancio coprirebbe i costi per la conversione soltanto del 14 % degli schermi cinematografici italiani. Di conseguenza, la Commissione dubita che il finanziamento disponibile per tale misura sia adeguato. |
91) |
Sebbene le autorità italiane indichino che il loro obiettivo è estendere l'impiego della proiezione digitale per incrementare la circolazione dei film a carattere culturale italiani ed europei, non è evidente in qual modo la misura proposta sia sufficientemente mirata a conseguire un simile obiettivo. In particolare, i principali vantaggi in termini di introiti che i cinema otterrebbero dalla conversione digitale sembra derivare dalla programmazione in funzione della domanda, resa possibile dalla proiezione digitale (22). |
92) |
Tuttavia, le condizioni in materia culturale imposte ai più grandi cinema multisala per ottenere l'aiuto potrebbero avere come risultato che mediante l'impianto digitale di nuova installazione sarebbero proiettati film commerciali, mentre i film a carattere culturale sarebbero presentati soltanto in formato 35 mm e in orari di scarso afflusso. Il che farebbe gravare un onere finanziario supplementare sulle imprese di distribuzione di tali film, in particolare nel periodo di transizione, dato che le copie a 35 mm sono più costose delle copie digitali. La Commissione dubita quindi che le autorità italiane siano in grado di assicurare che le imprese di esercizio beneficiarie dell'aiuto introdurranno i modelli commerciali alternativi resi possibili dalla proiezione digitale, che offrirebbero agli spettatori italiani una più ampia scelta di film a carattere culturale. |
93) |
Dato che l'aiuto ha la forma di credito d'imposta, perché questo aiuto abbia un effetto incentivante i beneficiari devono realizzare utili sufficienti (o avere almeno una sufficiente capacità contributiva) per avvalersi del credito. Le autorità italiane hanno osservato che i cinema aventi da uno a quattro schermi sono in difficoltà finanziarie nell'attuale contingenza e che i cinema monosala sono quelli più colpiti. Inoltre le autorità italiane hanno presentato dati secondo i quali il 74 % dei cinema italiani sono monosala e il 17 % hanno da due a quattro schermi. |
94) |
Di conseguenza, la Commissione dubita che il 91 % dei cinema italiani (2 390 schermi in 1 816 cinema) i quali, secondo le autorità italiane, avrebbero maggior bisogno dell'aiuto, siano in grado di avvalersi di un credito d'imposta. Anche nel caso che cinema aventi da uno a quattro schermi abbiano sufficiente capacità retributiva per essere in grado di utilizzare il credito d'imposta del 30 %, se sono in difficoltà finanziarie non è chiaro come potranno finanziare il rimanente 70 % degli investimenti richiesti. Quindi la Commissione nutre dubbi riguardo alla probabilità che i cinema italiani aventi da uno a quattro schermi siano in grado di stanziare un investimento iniziale netto di [70 % × 100 000 EUR =] 70 000 EUR senza un incremento considerevole degli introiti derivanti dall'investimento o la possibilità di ricorrere ad altre fonti di finanziamento. |
95) |
La misura notificata riguarda la prima installazione di un impianto di proiezione digitale ed è proposta come misura pilota per un periodo biennale. Alla Commissione consta che, come per altri apparecchi elettronici, la durata utile degli impianti di proiezione digitale è stimata a 5-10 anni, dopo di che è probabile che le singole componenti divengano obsolete. Si tratta di una durata utile molto più breve di quella delle attrezzature meccaniche di proiezione a 35 mm, che la misura vorrebbe incoraggiare a sostituire. |
96) |
Alla Commissione consta inoltre che i costi di utilizzo degli impianti di proiezione digitale sono superiori a quelli delle attrezzature meccaniche di proiezione a 35 mm. Le autorità italiane ritengono che i costi d'installazione degli impianti di proiezione digitale eccedano il normale bilancio dei cinema italiani, in particolare di quelli aventi da uno a quattro schermi. Dunque, poiché la misura giunge a termine dopo due anni, la Commissione dubita che questo sussidio una tantum costituisca una soluzione sostenibile del problema per tutti e 1 816 i cinema in questione. |
97) |
In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commissione ha dubbi riguardo alla necessità, proporzionalità e adeguatezza del credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale in Italia. |
Ripercussioni economiche, sociali e culturali
98) |
Come si è detto al punto 94, il 91 % dei cinema italiani possono essere incapaci di avvalersi del credito d'imposta o di affrontare il necessario investimento iniziale del 70 % ed i successivi costi supplementari di utilizzo. Alle normali condizioni di mercato, vi sarebbe il rischio di chiusura per le imprese che si trovano in una simile situazione. |
99) |
Nel novembre 2008 il comitato per l'istruzione, la gioventù e la cultura del Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato l'urgenza di trovare una soluzione comune per finanziare la conversione digitale dei cinema. A quell'epoca la Commissione ha evidenziato il rischio che tale processo metta a repentaglio i cinema d'essai e i cinema locali in tutta l'Europa. La presidenza del Consiglio ha concluso che si tratta di una grande sfida europea, che potrebbe ripercuotersi sulla preservazione della diversità delle culture. |
100) |
In un simile contesto, la Commissione si rende conto che potrebbe essere nell'interesse comune che uno Stato membro come l'Italia ricorra a un aiuto di Stato per investire nel passaggio a una nuova tecnologia nei cinema in questione. Tuttavia, la Commissione vorrebbe ottenere dalle autorità italiane l'assicurazione che l'aiuto proposto sia neutrale sotto il profilo tecnologico. |
101) |
In particolare, la Commissione desidera ricevere dalle autorità italiane la conferma che le imprese di esercizio non sarebbero indotte a investire di preferenza in uno standard digitale invece che in un altro. Inoltre, la Commissione chiede alle autorità italiane di confermare che, come condizione del sussidio, le imprese di esercizio devono assicurare che possano essere presentati anche film distribuiti in un formato digitale basato su standard disponibili inferiori allo standard digitale dell'impianto per il quale si eroga il sussidio. |
102) |
Questa condizione assicurerebbe che le imprese di produzione e le imprese di distribuzione possano far circolare i loro film in tutti i cinema beneficiari del sussidio in qualsiasi standard digitale che esse ritengano il più adatto. Inoltre, tale condizione eviterebbe di falsare la concorrenza tra gli standard digitali e tra i fornitori d'impianti di proiezione digitale non soltanto all'interno dell'Italia, ma anche a più ampio livello in tutta l'Europa. |
103) |
La Commissione si rende conto che nel settore cinematografico europeo vi è l'impressione generale che le grandi società cinematografiche USA distribuiranno i loro film soltanto in formato digitale, per schermi rispondenti alle specifiche DCI. La Commissione non è a conoscenza di nessun elemento probante che attesti l'imposizione di un simile prerequisito alle imprese di esercizio da parte delle grandi società cinematografiche USA. Nondimeno, alla Commissione consta che, dati i risparmi potenziali consentiti dalla distribuzione digitale, attualmente le grandi società cinematografiche USA offrono di contribuire ai costi d'installazione d'impianti di proiezione rispondenti alle specifiche DCI nei cinema multisala in tutta l'UE. Di conseguenza, la Commissione osserva che un aiuto di Stato per l'installazione d'impianti di proiezione rispondenti alle specifiche DCI almeno nei multisala potrebbe beneficiare indirettamente le grandi società cinematografiche USA. |
104) |
La Commissione osserva inoltre che probabilmente il mercato di uno standard digitale limitato esclusivamente ai cinema sarà una nicchia di mercato, dato il numero limitato di cinema in tutto il mondo, con conseguenti costi elevati e bassi livelli di produzione annuale. La Commissione dubita quindi che l'incremento della domanda risultante dall'aiuto di Stato proposto per l'installazione degli impianti di proiezione digitale potrà evitare l'aumento dei prezzi, non soltanto in Italia ma in tutta l'UE, della limitata offerta d'impianti di proiezione intesi specificamente per i cinema. |
105) |
Come accade per ogni cambiamento tecnologico, è probabile che le imprese di distribuzione di film passino alla distribuzione digitale quando vi sarà una massa critica di cinema digitali. Anche se l'Italia potrà raggiungere questa massa critica in tempi più brevi grazie all'aiuto proposto, la Commissione teme che tale aiuto possa anche accelerare la chiusura di quei cinema (con ogni probabilità i più piccoli) che non saranno stati in grado d'installare l'impianto di proiezione digitale quando sarà raggiunta la massa critica. |
106) |
La Commissione dubita quindi che il credito d'imposta proposto dall'Italia a favore del cinema digitale eviterebbe di falsare la concorrenza a un grado tale da poter essere controbilanciato dai vantaggi sociali e culturali di un simile aiuto di Stato. |
5. CONCLUSIONE
La Commissione ha dunque deciso che le misure notificate costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 CE, ma ritiene compatibili con il trattato CE tutte tali misure meno il credito d'imposta a favore del cinema digitale.
Inoltre, in base alle considerazioni sin qui esposte, la Commissione dubita che il credito d'imposta a favore del cinema digitale sia compatibile con il mercato comune. Di conseguenza, agendo secondo la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione chiede all'Italia di presentare le sue osservazioni e d'inviare tutte le informazioni atte ad aiutare la Commissione stessa a valutare tale misura.
Secondo quanto richiesto dalle autorità italiane, in considerazione del numero di parti interessate e della complessità della questione del cinema digitale, e tenuto conto anche della pausa estiva, le autorità italiane potranno inviare entro il 31 ottobre 2009 le loro osservazioni riguardo al credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale. La Commissione chiede alle autorità italiane di trasmettere immediatamente una copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto in oggetto.
La Commissione avverte l'Italia che le parti interessate saranno informate mediante la pubblicazione della presente lettera e di una sua sintesi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Saranno informate anche le parti interessate degli Stati EFTA firmatari dell'accordo EFTA, mediante pubblicazione di un avviso nel supplemento EFTA della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di una copia della presente lettera. Data la proroga concessa alle autorità italiane per la presentazione formale delle osservazioni e considerati i tempi necessari per le pubblicazioni, si chiederà a tutte le parti interessate di presentare eventuali osservazioni entro il medesimo termine del 31 ottobre 2009.»
(1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28.12.2007, serie generale n. 300, supplemento ordinario n. 196.
(2) Con «esercente» s'intende un'impresa commerciale che gestisce una o più sale cinematografiche. Ciascuna sala cinematografica gestita da un esercente può disporre di uno o più schermi.
(3) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive [COM(2001) 534 def. del 26.9.2001, GU C 43 del 16.2.2002, pp. 6-17]; prorogata nel 2004 (GU C 123 del 30.4.2004, pp. 1-7), nel 2007 (GU C 134 del 16.6.2007, pag. 5,) e nel 2009 (GU C 31 del 7.2.2009, pag. 1).
(4) Aiuto di Stato N 595/08.
(5) Un'impresa di esercizio è quella che gestisce uno o più cinema. Ogni cinema gestito da un'impresa di esercizio può essere monosala o multisala.
(6) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28.12.2007, Serie generale n. 300, Supplemento ordinario n. 196.
(7) Cfr. la nota 1.
(8) Per esempio un accordo tra un'impresa e un produttore cinematografico che preveda la fornitura di merci.
(9) Vedere la citazione al punto 48.
(10) Vedere il punto 9.
(11) http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/other/think_tank_1994.pdf
(12) http://filmthinktank.org/fileadmin/thinktank_downloads/CopenhagenReport2007.pdf
(13) http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/focus2009.pdf
(14) Aiuto di Stato N 477/04.
(15) Aiuto di Stato NN 70/06.
(16) DCI sono le specifiche definite per la prima volta nel 2005 per il mercato USA da una joint venture denominata Digital Cinema Initiatives (iniziative per il cinema digitale) formata dalle grandi società statunitensi di produzione cinematografica (Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal e Warner Bros. Studios): www.dcimovies.com. La versione 2K DCI ha una risoluzione di 2 048 × 1 080 pixel.
(17) Come indicato, per esempio, nel sito Screen International’s Digital Cinema 2008 conference.
(18) Vedere per esempio il sito web di website of Emerging Pictures, che distribuisce opere e film indipendenti italiani agli schermi digitali in tutto il mondo.
(19) Secondo le autorità italiane, la sola produzione digitale italiana in versione 2K dal 2001 è stata il film Pinocchio di Roberto Benigni (2002), il cui bilancio di produzione, secondo le indicazioni, era di 40 milioni di EUR. Prima della pubblicazione delle specifiche DCI nel 2005, 2K si riferiva al formato HD (1 920 × 1 080).
(20) Vedere per esempio http://www.projectorpoint.co.uk/projectors/Panasonic_PT-D10000E.html
(21) http://www.televisionpoint.com/news2008/newsfullstory.php?id=1211980648
(22) Vedere per esempio http://www.dodona.co.uk/experience.htm