ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.193.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 193

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
15 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 193/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 180 del 1.8.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 193/02

Causa C-165/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, terza interessata: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Causa C-166/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l’11 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, terzi interessati: Electrabel Nederland NV e Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Causa C-167/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, terzi interessati: E.On Benelux e Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Causa C-182/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Regno Unito) il 19 maggio 2009 — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Causa C-188/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 28 maggio 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Causa C-191/09 P: Impugnazione proposta il 29 maggio 2009 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) emessa il 10 marzo 2009 nella causa T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Consiglio delle Comunità europee

7

2009/C 193/08

Causa C-193/09 P: Impugnazione proposta il 1o giugno 2009 dalla Kaul GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Causa C-194/09 P: Impugnazione proposta il 1o giugno 2009 dall’Alcoa Trasformazioni Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee

8

2009/C 193/10

Causa C-195/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (Regno Unito) il 29 maggio 2009 — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Causa C-196/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla camera dei ricorsi delle scuole europee il 29 maggio 2009 — Paul Miles e a., Robert Watson Mac Donald/Segretario generale delle scuole europee

9

2009/C 193/12

Causa C-199/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 4 giugno 2009 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu Dienests

10

2009/C 193/13

Causa C-200/09 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) pronunciata il 10 marzo 2009 nella causa T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Consiglio dell’Unione europea

10

2009/C 193/14

Causa C-204/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l’8 giugno 2009 — Flachglas Torgau GmbH/Repubblica federale di Germania

11

2009/C 193/15

Causa C-208/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 giugno 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein

12

2009/C 193/16

Causa C-209/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 10 giugno 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Causa C-211/09: Ricorso proposto l’11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

13

2009/C 193/18

Causa C-214/09 P: Impugnazione proposta il 12 giugno 2009 dall’Anheuser-Busch, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-191/07, Anheuser-Busch, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Causa C-215/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 15 giugno 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Causa C-220/09: Ricorso proposto il 16 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

15

 

Tribunale di primo grado

2009/C 193/21

Causa T-259/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Spagna/Commissione [FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Lino tessile — Canapa — Banane — Relazione dell’OLAF — Relazione della Corte dei conti — Riunione bilaterale ex art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 — Violazione di forme sostanziali — Pratica abusiva — Sussistenza di un danno finanziario per il FEAOG]

16

2009/C 193/22

Causa T-435/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Danjaq/UAMI — Mission Production [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Dr. No — Opposizione del titolare dei marchi denominativi non registrati e dei segni Dr. No e Dr. NO — Mancanza del requisito dei marchi anteriori — Mancanza di segno distintivo utilizzato nella normale prassi commerciale — Art. 8, nn. 1, lett. a) e b), 2, lett. c), e 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. a) e b), 2, lett. c), e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009]]

16

2009/C 193/23

Cause riunite T-273/06 e T-297/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — ISD Polska e a./Commissione [Aiuti di Stato — Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio — Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero — Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Termini di ricorso — Ricevibilità — Legittimo affidamento — Art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Tasso di interesse applicabile per il rimborso di aiuti incompatibili — Obbligo di stretta cooperazione con lo Stato membro — Tasso di interesse composto — Artt. 9, n. 4, e 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 794/2004]

17

2009/C 193/24

Causa T-288/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Commissione [Aiuti di Stato — Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio — Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero — Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca — Tasso di interesse applicabile per il rimborso di aiuti incompatibili — Obbligo di stretta cooperazione con lo Stato membro — Artt. 9, n. 4, e 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 794/2004]

17

2009/C 193/25

Causa T-291/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 1 luglio 2009 — Operator ARP/Commissione [Aiuti di Stato — Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio — Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero — Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Nozione di beneficiario — Art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999]

18

2009/C 193/26

Causa T-24/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — ThyssenKrupp Stainless/Commissione [Concorrenza — Intese — Prodotti piatti di acciaio inossidabile — Decisione che accerta una violazione dell’art. 65 CA, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 — Extra di lega — Competenza della Commissione — Imputabilità del comportamento illecito — Autorità di cosa giudicata — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Prescrizione — Principio del ne bis in idem — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo]

18

2009/C 193/27

Cause riunite T-81/07, T-82/07, e T-83/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — KG Holding e a./Commissione (Aiuti di Stato — Aiuto per la ristrutturazione accordato dalle autorità olandesi alla KG Holding NV — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Ricorso di annullamento — Irricevibilità parziale — Recupero dell’aiuto presso imprese beneficiarie dichiarate fallite — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà)

19

2009/C 193/28

Causa T-414/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Euro-Information/UAMI (rappresentazione di una mano che tiene una carta con tre triangoli) [Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo comunitario raffigurante una mano che tiene una carta con tre triangoli — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2009/C 193/29

Causa T-419/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Okalux/UAMI — Messe Düsseldorf (OKATECH) [Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo OKATECH — Revoca parziale — Termine di ricorso — Artt. 57 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 58 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] — Principi di protezione del legittimo affidamento e di certezza del diritto — Diritto al contraddittorio]

20

2009/C 193/30

Causa T-444/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — CPEM/Commissione (FSE — Soppressione di un contributo finanziario — Rapporto dell’OLAF)

20

2009/C 193/31

Causa T-16/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Perfetti Van Melle/UAMI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) [Marchio comunitario — Procedura di nullità — Marchio comunitario denominativo CENTER SHOCK — Marchi nazionali denominativi anteriori CENTER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b) e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

20

2009/C 193/32

Causa T-311/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Fitoussi/UAMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo IBIZA REPUBLIC — Marchio nazionale figurativo anteriore raffigurante una stella a cinque punte circondata da un cerchio — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

21

2009/C 193/33

Causa T-258/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Polonia/Commissione [Ricorso di annullamento — Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 60/2004 che istituisce misure transitorie nel settore dello zucchero — Termini di ricorso — Punto di partenza — Carattere tardivo — Irricevibilità]

21

2009/C 193/34

Causa T-524/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 giugno 2009 — AVLUX/Parlamento (Ricorso di annullamento — Appalto pubblico di servizi — Gara d’appalto relativa all'estensione e alla ristrutturazione dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo — Rigetto di un’offerta — Annullamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto — Non luogo a statuire)

22

2009/C 193/35

Causa T-550/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commissione [Procedimento sommario — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori (rimborso dell’ammenda già pagata e rinuncia ad una cauzione bancaria) — Assenza di fumus boni iuris e mancanza d'urgenza]

22

2009/C 193/36

Causa T-173/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 giugno 2009 — Z/Commissione (Procedimento sommario — Accesso di un terzo interessato a una decisione della Commissione che infligge un’ammenda e non ancora pubblicata — Domanda di provvedimenti provvisori — Non luogo a provvedere — Mancanza di urgenza)

22

2009/C 193/37

Causa T-184/09: Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Repubblica ellenica/Commissione

23

2009/C 193/38

Causa T-212/09: Ricorso proposto il 2 giugno 2009 — Danimarca/Commissione

23

2009/C 193/39

Causa T-226/09: Ricorso proposto il 9 giugno 2009 — British Telecommunications/Commissione

24

2009/C 193/40

Causa T-227/09: Ricorso proposto il 10 giugno 2009 — Feng Shen Technology/UAMI — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Causa T-230/99: Ricorso proposto il 10 giugno 2009 — BT Pension Scheme Trustees/Commissione

25

2009/C 193/42

Causa T-236/09: Ricorso proposto l’8 giugno 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

26

2009/C 193/43

Causa T-237/09: Ricorso proposto il 17 giugno 2009 — Regione vallona/Commissione

27

2009/C 193/44

Causa T-238/09: Ricorso proposto il 23 giugno 2009 — Sniace/Commissione

28

2009/C 193/45

Causa T-239/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 16 giugno 2009 avverso l’ordinanza del 31 marzo 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-146/07, Marcuccio/Commissione

28

2009/C 193/46

Causa T-244/09: Ricorso proposto il 22 giugno 2009 — Accenture Global Services/UAMI — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Causa T-245/09: Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Shell Hellas/Commissione

29

2009/C 193/48

Causa T-246/09: Ricorso proposto il 29 giugno 2009 — Insula/Commissione

30

2009/C 193/49

Causa T-250/09: Ricorso presentato il 23 giugno 2009 — Cesea Group/OHMI — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Causa T-251/09: Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Société des Pétroles Shell/Commissione

32

2009/C 193/51

Causa T-255/09: Ricorso proposto il 30 giugno 2009 — Caixa Geral de Depósitos/UAMI — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa)

32

2009/C 193/52

Causa T-218/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2009 — Lemans/UAMI — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Causa T-389/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2009 — Lemans/UAMI — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Causa T-435/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2009 — Tokita Management Service/UAMI — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 193/55

Causa F-39/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 6 maggio 2009 — Campos Valls/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Nomina — Posto di capo unità — Rigetto della candidatura del ricorrente — Presupposti richiesti dall’avviso di posto vacante — Errore manifesto di valutazione)

34

2009/C 193/56

Causa F-137/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 6 maggio 2009 — Sergio e a./Commissione (Funzione pubblica — Diritti ed obblighi — Libertà sindacale — Protocollo di accordo Commissione-organizzazioni sindacali e professionali — Decisioni individuali di comando/dispensa dal servizio basate su un protocollo — Atto che arreca pregiudizio — Legittimazione ad agire — Funzionario che agisce a titolo personale e non per conto di un’organizzazione sindacale — Irricevibilità — Notifica del rigetto del reclamo all’avvocato dei ricorrenti — Inizio della decorrenza del termine di ricorso)

34

2009/C 193/57

Causa F-43/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 18 giugno 2009 — Spee/Europol (Funzione pubblica — Personale di Europol — Posto vacante — Procedimento di selezione)

35

2009/C 193/58

Causa F-72/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Ketselidis/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Reclamo amministrativo previo — Risposta interlocutoria — Errore scusabile — Insussistenza — Decisione implicita di rigetto — Reclamo tardivo — Irricevibilità — Sentenza di un giudice comunitario — Fatto nuovo essenziale — Insussistenza)

35

2009/C 193/59

Causa F-81/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Ketselidou/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso — Sentenza di un giudice comunitario — Fatto nuovo essenziale — Insussistenza)

35

2009/C 193/60

Causa F-61/09: Ricorso proposto il 25 giugno 2009 — Strack/Commissione

36

2009/C 193/61

Causa F-62/09: Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Strack/Commissione

36

2009/C 193/62

Causa F-14/05 e F-20/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — Albert-Bousquet e a. e Johansson e a./Commissione

37

2009/C 193/63

Causa F-21/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — De Geest/Consiglio

37

2009/C 193/64

Causa F-38/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — Delplancke e Governatori/Commissione

37

2009/C 193/65

Causa F-49/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — Bethuyne e a./Commissione

37

2009/C 193/66

Causa F-80/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — De Geest/Consiglio

37

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/1


2009/C 193/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 180 del 1.8.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 167 del 18.7.2009

GU C 153 del 4.7.2009

GU C 141 del 20.6.2009

GU C 129 del 6.6.2009

GU C 113 del 16.5.2009

GU C 102 del 1.5.2009

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, terza interessata: RWE Power AG

(Causa C-165/09)

2009/C 193/02

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag e F. Pals

Convenuto: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Terza interessata: RWE Power AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di un’interpretazione conforme alla direttiva comporti che gli obblighi imposti dalla direttiva 96/61/CE (1), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (attualmente: direttiva 2008/1/CE (2) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento), trasposti nel Wet Milieubeheer, possano e debbano essere interpretati nel senso che, nella decisione sulla domanda di autorizzazione ambientale, deve essere integralmente rispettato il limite nazionale di emissione di SO2 di cui alla direttiva 2001/81/CE (3), relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (in prosieguo: la «direttiva LNE»), segnatamente per quanto riguarda gli obblighi imposti dall’art. 9, n. 4, della direttiva 96/61/CE, attualmente divenuta 2008/1/CE.

2)

a.

Se l’obbligo di uno Stato membro di astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa valga anche durante il periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva NLE.

b.

Se, nel corso del menzionato periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, oltre al, o invece del, menzionato obbligo di astensione valgano per lo Stato membro in questione anche «obblighi positivi», nel caso di superamento potenziale o effettivo del limite nazionale di emissione di SO2 alla scadenza del detto periodo.

c.

Se, per risolvere le questioni 2.a e 2.b, sia rilevante che da una domanda di autorizzazione ambientale per un impianto che contribuisce al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 di cui alla direttiva NLE consegue che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.

3)

a.

Se gli obblighi di cui alla questione 2 comportino che, ove manchino garanzie che l’impianto per cui è stata richiesta un’autorizzazione ambientale non concorrerà al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 di cui alla direttiva NLE, lo Stato membro debba rifiutare l’autorizzazione richiesta oppure debba assoggettarla ad ulteriori condizioni o restrizioni. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante in che misura l’impianto concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale.

b.

Oppure se dalla direttiva NLE consegua che, anche in caso di superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2, uno Stato membro dispone di un margine di discrezionalità per realizzare il risultato prescritto dalla direttiva, non negando l’autorizzazione o assoggettandola a ulteriori disposizioni o a restrizioni, ma adottando invece provvedimenti diversi, come una compensazione altrove.

4)

Se, nei limiti in cui sullo Stato membro gravino obblighi come quelli di cui alle questioni 2 e 3, un singolo possa invocare il rispetto di siffatti obblighi dinanzi al giudice nazionale.

5)

a.

Se un singolo possa invocare direttamente l’art. 4 della direttiva LNE.

b.

In caso di risposta affermativa, se un ricorso diretto sia possibile a partire dal 27 novembre 2002 o solo dopo il 31 dicembre 2010. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante se dalla domanda di autorizzazione ambientale consegua che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.

6)

Se, segnatamente, ove la concessione di un’autorizzazione ambientale e/o altre misure concorrano al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 ai sensi della direttiva NLE, un singolo dall’art. 4 della direttiva medesima possa far derivare:

a.

una pretesa generale all’adozione, da parte dello Stato interessato, di un insieme di misure con cui al più tardi nel 2010 le emissioni annue di SO2 vengono ridotte a quantità non eccedenti il limite nazionale di emissione di cui alla direttiva LNE, ovvero, se ciò non fosse possibile, un insieme di misure con cui siffatte emissioni vengono ridotte sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.

b.

pretese concrete all’adozione, da parte dello Stato membro, di misure specifiche relative ad un singolo impianto — ad esempio sotto forma di un rifiuto dell’autorizzazione o dell’assoggettamento dell’autorizzazione a ulteriori condizioni o restrizioni — che contribuiscano a ridurre al più tardi entro l’anno 2010 le emissioni annue nazionali di SO2 a quantità non superiori al limite nazionale di emissione previsto dalla direttiva NLE, ovvero, se ciò non fosse possibile, misure specifiche che contribuiscano a ridurre siffatte emissioni sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.

c.

Se per la soluzione delle questioni 6.a e 6.b sia rilevante in che misura la centrale concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale.


(1)  Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (GU L 24, pag. 8).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22).


15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l’11 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, terzi interessati: Electrabel Nederland NV e Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Causa C-166/09)

2009/C 193/03

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Convenuto: College van gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Terzi interessati: Electrabel Nederland NV e Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di un’interpretazione conforme alla direttiva comporti che gli obblighi imposti dalla direttiva 2008/1/CE (1) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, trasposti nel Wet Milieubeheer, possano e debbano essere interpretati nel senso che, nella decisione sulla domanda di autorizzazione ambientale, devono essere integralmente rispettati i limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx di cui alla direttiva 2001/81/CE (2), relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (in prosieguo: la «direttiva LNE»), segnatamente per quanto riguarda gli obblighi imposti dall’art. 9, n. 4, della direttiva 2008/1/CE.

2)

a.

Se l’obbligo di uno Stato membro di astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa valga anche durante il periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva NLE.

b.

Se, nel corso del menzionato periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, oltre al, o invece del, menzionato obbligo di astensione valgano per lo Stato membro in questione anche «obblighi positivi», nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO2 e/o di NOx alla scadenza del detto periodo.

c.

Se, per risolvere le questioni 2.a e 2.b, sia rilevante che da una domanda di autorizzazione ambientale per un impianto che contribuisce al superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx di cui alla direttiva NLE consegue che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.

3)

a.

Se gli obblighi di cui alla questione 2 comportino che, ove manchino garanzie che l’impianto per cui è stata richiesta un’autorizzazione ambientale non concorrerà al superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx di cui alla direttiva NLE, lo Stato membro debba rifiutare l’autorizzazione richiesta oppure debba assoggettarla ad ulteriori condizioni o restrizioni. Se per la soluzione delle presenti questioni sia rilevante in che misura l’impianto concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale.

b.

Oppure se dalla direttiva NLE consegua che, anche in caso di superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx, uno Stato membro dispone di un margine di discrezionalità per realizzare il risultato prescritto dalla direttiva, non negando l’autorizzazione o assoggettandola a ulteriori disposizioni o a restrizioni, ma adottando invece provvedimenti diversi, come una compensazione altrove.

4)

Se, nei limiti in cui sullo Stato membro gravino obblighi come quelli di cui alle questioni 2 e 3, un singolo possa invocare il rispetto di siffatti obblighi dinanzi al giudice nazionale.

5)

a.

Se un singolo possa invocare direttamente l’art. 4 della direttiva LNE.

b.

In caso di risposta affermativa, se un ricorso diretto sia possibile a partire dal 27 novembre 2002 o solo dopo il 31 dicembre 2010. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante se dalla domanda di autorizzazione ambientale consegua che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.

6)

Se, segnatamente, ove la concessione di un’autorizzazione ambientale e/o altre misure concorrano al superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx, ai sensi della direttiva NLE, un singolo dall’art. 4 della direttiva medesima possa far derivare:

a.

una pretesa generale all’adozione, da parte dello Stato interessato, di un insieme di misure con cui al più tardi nel 2010 le emissioni annue di SO2 e di NOx vengono ridotte a quantità non eccedenti i limiti nazionali di emissione di cui alla direttiva LNE, ovvero, se ciò non fosse possibile, un insieme di misure con cui siffatte emissioni vengono ridotte sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.

b.

pretese concrete all’adozione, da parte dello Stato membro, di misure specifiche relative ad un singolo impianto — ad esempio sotto forma di un rifiuto dell’autorizzazione o dell’assoggettamento dell’autorizzazione a ulteriori condizioni o restrizioni — che contribuiscano a ridurre al più tardi entro l’anno 2010 le emissioni annue nazionali di SO2 e di NOx a quantità non superiori ai limiti nazionali di emissione previsti dalla direttiva NLE, ovvero, se ciò non fosse possibile, misure specifiche che contribuiscano a ridurre siffatte emissioni sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.

c.

Se per la soluzione delle questioni 6.a e 6.b sia rilevante in che misura la centrale concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (GU L 24, pag. 8).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pagg. 22).


15.8.2009   

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C 193/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, terzi interessati: E.On Benelux e Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Causa C-167/09)

2009/C 193/04

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Convenuto: College van gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Terzi interessati: E.On Benelux e Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di un’interpretazione conforme alla direttiva comporti che gli obblighi imposti dalla direttiva 96/61/CE (1), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (attualmente: direttiva 2008/1/CE (2) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento), trasposti nel Wet Milieubeheer, possano e debbano essere interpretati nel senso che, nella decisione sulla domanda di autorizzazione ambientale, devono essere integralmente rispettati i limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx di cui alla direttiva 2001/81/CE (3), relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (in prosieguo: la «direttiva LNE»), segnatamente per quanto riguarda gli obblighi imposti dall’art. 9, n. 4, della direttiva 96/61/CE, attualmente divenuta 2008/1/CE.

2)

a.

Se l’obbligo di uno Stato membro di astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa valga anche durante il periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva NLE.

b.

Se, nel corso del menzionato periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, oltre al, o invece del, menzionato obbligo di astensione valgano per lo Stato membro in questione anche «obblighi positivi», nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx alla scadenza del detto periodo.

c.

Se, per risolvere le questioni 2.a e 2.b, sia rilevante che da una domanda di autorizzazione ambientale per un impianto che contribuisce al superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx di cui alla direttiva NLE consegue che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.

3)

a.

Se gli obblighi di cui alla questione 2 comportino che, ove manchino garanzie che l’impianto per cui è stata richiesta un’autorizzazione ambientale non concorrerà al superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx di cui alla direttiva NLE, lo Stato membro debba rifiutare l’autorizzazione richiesta oppure debba assoggettarla ad ulteriori condizioni o restrizioni. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante in che misura l’impianto concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale.

b.

Oppure se dalla direttiva NLE consegua che, anche in caso di superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx, uno Stato membro dispone di un margine di discrezionalità per realizzare il risultato prescritto dalla direttiva, non negando l’autorizzazione o assoggettandola a ulteriori disposizioni o a restrizioni, ma adottando invece provvedimenti diversi, come una compensazione altrove.

4)

Se, nei limiti in cui sullo Stato membro gravino obblighi come quelli di cui alle questioni 2 e 3, un singolo possa invocare il rispetto di siffatti obblighi dinanzi al giudice nazionale.

5)

a.

Se un singolo possa invocare direttamente l’art. 4 della direttiva LNE.

b.

In caso di risposta affermativa, se un ricorso diretto sia possibile a partire dal 27 novembre 2002 o solo dopo il 31 dicembre 2010. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante se dalla domanda di autorizzazione ambientale consegua che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.

6)

Se, segnatamente, ove la concessione di un’autorizzazione ambientale e/o altre misure concorrano al superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx, ai sensi della direttiva NLE, un singolo dall’art. 4 della direttiva medesima possa far derivare:

a.

una pretesa generale all’adozione, da parte dello Stato interessato, di un insieme di misure con cui al più tardi nel 2010 le emissioni annue di SO2 e di NOx vengono ridotte a quantità non eccedenti i limiti nazionali di emissione di cui alla direttiva LNE, ovvero, se ciò non fosse possibile, un insieme di misure con cui siffatte emissioni vengono ridotte sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.

b.

pretese concrete all’adozione, da parte dello Stato membro, di misure specifiche relative ad un singolo impianto — ad esempio sotto forma di un rifiuto dell’autorizzazione o dell’assoggettamento dell’autorizzazione a ulteriori condizioni o restrizioni — che contribuiscano a ridurre al più tardi entro l’anno 2010 le emissioni annue nazionali di SO2 e di NOx a quantità non superiori ai limiti nazionali di emissione previsti dalla direttiva NLE, ovvero, se ciò non fosse possibile, misure specifiche che contribuiscano a ridurre siffatte emissioni sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.

c.

Se per la soluzione delle questioni 6.a e 6.b sia rilevante in che misura la centrale concorre a siffatto superamento effettivo o potenziale.


(1)  Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (GU L 24, pag. 8).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22).


15.8.2009   

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C 193/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Regno Unito) il 19 maggio 2009 — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

(Causa C-182/09)

2009/C 193/05

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division

Parti

Ricorrente: Seaport (NI) Limited

Convenuto: Department of the Environment for Northern Ireland

Questioni pregiudiziali

1)

Quale sia la portata del potere discrezionale conferito agli Stati membri dall’art. 13, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE (1), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente («direttiva VAS») di decidere che non è possibile procedere alla valutazione ambientale di un piano o programma il cui primo atto preparatorio formale sia precedente al 21 luglio 2004, nonché i fattori di cui le autorità nazionali possono tenere conto, caso per caso, nel giungere a una siffatta decisione;

2)

se l’autorità nazionale di uno Stato membro, che nel 2004 abbia deciso che era possibile conformare un piano ai requisiti della direttiva VAS [e che abbia mantenuto tale posizione successivamente e dinanzi al giudice nazionale], potesse riesaminare tale decisione e decidere nel novembre 2007 che non era possibile conformare tale piano alla direttiva VAS;

3)

se la procedura di decisione descritta nella seconda questione corrisponda a una decisione ex tunc di non fattibilità e, in caso di risposta affermativa, se l’art. 13, n. 3, della direttiva VAS consenta tali decisioni retroattive e, in caso di risposta affermativa, in quali condizioni;

4)

se i fattori di cui l’autorità nazionale ha tenuto conto nel caso di specie nel decidere il 6 novembre 2007 che non era possibile effettuare una valutazione ambientale del progetto del Northern Area Plan costituissero motivi di cui aveva il diritto di tenere conto nel prendere tale decisione ai sensi dell’art. 13, n. 3, della direttiva VAS.


(1)  GU L 197, pag. 30.


15.8.2009   

IT

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C 193/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 28 maggio 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Causa C-188/09)

2009/C 193/06

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Convenuta: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 2, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari in combinato disposto con gli artt. 2, 10, nn. 1 e 2 nonché 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (2), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, escluda la possibilità, conformemente all’art. 111, n. 2, in combinato disposto col n. 1 della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (GU n. 54, pos. 535, con modifiche), di introdurre la perdita temporanea del diritto alla riduzione dell’importo dell’imposta dovuta in misura pari al 30 % dell’importo dell’imposta a monte all’atto dell’acquisto di beni e servizi con riferimento a soggetti passivi, che effettuano vendite a persone fisiche che non esercitano un’attività economica nonché a persone che esercitano un’attività economica come imprenditori agricoli individuali, i quali violano l’obbligo di registrare il fatturato e gli importi dell’imposta dovuta mediante registratori di cassa;

2)

Se le «misure particolari» ai sensi dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme possano, in considerazione del loro carattere e delle loro finalità, consistere nella temporanea limitazione dell’entità del diritto a detrazione del soggetto passivo, come previsto all’art. 111, n. 2, in combinato disposto col n. 1 della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (GU n. 54, pos. 535, con modifiche) nei confronti di soggetti passivi che violano l’obbligo di registrare il fatturato e gli importi dell’imposta mediante registratori di cassa e, connessa a tale questione, se l’introduzione di siffatta limitazione esiga della procedura risultante dall’art. 27, nn. 2-4 della menzionata sesta direttiva l’osservanza del Consiglio 17 maggio 1977;

3)

Se la facoltà prevista all’art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme includa il diritto di introdurre sanzioni, nei confronti di soggetti passivi che violano l’obbligo di registrare il fatturato e gli importi dell’imposta dovuta mediante registratori di cassa, sotto forma di perdita temporanea del diritto alla riduzione dell’importo dell’imposta dovuta in misura pari al 30 % dell’importo dell’imposta a monte in occasione dell’acquisto di beni e servizi, come previsto all’art. 111, n. 2, in combinato disposto col n. 1 della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (GU n. 54, pos. 535, con modifiche).


(1)  GU 71, pag. 1301.

(2)  GU L 145, pag. 1.


15.8.2009   

IT

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C 193/7


Impugnazione proposta il 29 maggio 2009 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) emessa il 10 marzo 2009 nella causa T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Consiglio delle Comunità europee

(Causa C-191/09 P)

2009/C 193/07

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, G. Berrisch, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT; e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Rimuovere la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 maggio 2009 nella parte in cui il TPI (1) ha annullato l’art. 1 del controverso regolamento in quanto il dazio anti-dumping fissato per le esportazioni verso la Comunità europea dei prodotti fabbricati dalle ricorrenti eccede quello che sarebbe stato applicabile, e il prezzo all’esportazione non è stato adeguato nella misura della commissione nel caso di vendite avvenute tramite l’intermediario affiliato del commerciante Sepco SA (punto 1 del dispositivo della controversa sentenza) e (2) condannato il Consiglio a sostenere le proprie spese nonché un quarto delle spese incorse dalle ricorrenti (punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata),

decidere definitivamente la causa rigettando la domanda in toto,

condannare le ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento di appello e a quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio deduce che il Tribunale di primo grado:

è incorso in errore di diritto nell’applicare la giurisprudenza in materia di entità economica unica per analogia, in applicazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento anti-dumping di base (1) perché ha omesso di riconoscere che il calcolo del valore normale, il calcolo del prezzo all’esportazione e la questione relativa all’applicabilità dell’adeguamento sono disciplinate da norme distinte. A questo proposito il TPI ha così violato l’obbligo di motivazione;

è incorso in errore di diritto nell’interpretare l’onere della prova a carico delle istituzioni operando un adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base e non ha applicato l’onere normale della prova nei casi anti-dumping: di conseguenza è incorso in errore di diritto non applicando criteri corretti di controllo giurisdizionale rispetto alle valutazioni economiche da parte delle istituzioni;

è incorso in errore di diritto applicando un testo di legge errato nel valutare la decisione delle istituzioni di operare un adeguamento ex art. 2, n. 10, lett. i), poiché ha emesso la decisione basandosi sul presupposto che un unico concetto economico viene applicato nel confronto del valore e del prezzo all’esportazione;

è incorso in errore di diritto nell’affermare che le istituzioni siano incorse in errore manifesto di valutazione applicando il primo capoverso dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base;

è incorso in errore di diritto nell’applicare in modo troppo restrittivo un’interpretazione sui doveri di trasparenza;

è incorso in errore di diritto non avendo applicato in modo corretto il testo normativo in materia di violazione dei diritti della difesa che ha correttamente identificato;

è incorso in errore di diritto nel ritenere l’effetto dell’asserita irregolarità procedurale anche in ragione del fatto che essa si era ricollegata a accertamenti errati dal punto di vista giuridico circa la legittimità dell’adeguamento di cui all’art, 2, n. 10, lett. i)


(1)  Regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pagg. 1-20).


15.8.2009   

IT

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C 193/8


Impugnazione proposta il 1o giugno 2009 dalla Kaul GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Bayer AG

(Causa C-193/09 P)

2009/C 193/08

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaul GmbH (rappresentanti: avv. R. Kunze, Rechtsanwalt e Solicitor, avv. G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli), Bayer AG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH/UAMI — Bayer (la sentenza impugnata), con la quale esso ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1o agosto 2007, che ha confermato la decisione della divisione di opposizione con la quale è stata respinta l’opposizione diretta contro la domanda di marchio comunitario n. 000 195 370«ACRCOL»;

fissare un’udienza dinanzi alla Corte di giustizia al termine della procedura scritta;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la decisione del Tribunale di primo grado costituisce una violazione delle disposizioni pertinenti del regolamento CE, n. 40/94 (1), e, inoltre, viola i principi processuali fondamentali. Pertanto, l’impugnazione proposta avverso la decisione del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 è fondata in quanto

il Tribunale di primo grado ha dato un’errata interpretazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, e, quindi, nell’emettere la sentenza impugnata, ha violato detta disposizione;

la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado, in base alla quale una violazione del diritto al contraddittorio era irrilevante per la soluzione della controversia, è viziata e viola gli artt. 61, n. 2, e 73, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, e

la Corte di giustizia ha a torto accolto la valutazione della commissione di ricorso sul criterio del rischio di confusione in conformità all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/8


Impugnazione proposta il 1o giugno 2009 dall’Alcoa Trasformazioni Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-194/09 P)

2009/C 193/09

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (rappresentanti: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, attorneys-at-law)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee

Annullare la decisione della Commissione 2006/C 214/03, notificata alla Repubblica italiana il 19 luglio 2006, nella parte in cui riguarda le tariffe dell’elettricità applicabili agli stabilimenti per la produzione di alluminio di proprietà dell’Alcoa Trasformazioni Srl

In subordine

Rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché la riconsideri alla luce della sentenza della Corte

In entrambi i casi

ordinare alla Commissione di pagare le spese legali della ricorrente e le spese ai sensi dell’art. 69 del regolamento di procedura della Corte, incluso il rimborso delle somme pagate alla Commissione come spese sostenute in relazione al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Considerato che la Commissione ha affermato che le tariffe dell'elettricità applicabili alle imprese ad alto impiego di energia in Italia non costituivano un aiuto di Stato, si pone la questione di quale criterio di indagine e di ragionamento debba essere applicato dalla Commissione in tali circostanze prima di avviare il procedimento di indagine formale. La Alcoa sostiene che nel caso in cui la Commissione abbia precedentemente constatato che un provvedimento non costituisce un aiuto, quest'ultima non può avviare siffatto procedimento a meno che non abbia previamente svolto un'indagine esaustiva al fine di giustificare il motivo per cui la constatazione precedente non è più valida. Inoltre, nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione deve esporre le proprie ragioni in modo sufficientemente chiaro. L’Alcoa sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione poteva avviare un procedimento di indagine formale senza verificare se l'analisi originaria nella decisione del 1996 fosse divenuta invalida. La precedente constatazione della Commissione secondo cui la misura non costituiva un aiuto suscita inoltre la questione del procedimento applicabile nel caso in cui la Commissione decida di procedere ad una nuova analisi della vicenda e di avviare il procedimento di indagine formale avverso la misura di cui trattasi. Dalle norme procedurali applicabili e dai principi fondamentali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento risulta che in tali circostanze deve essere applicata la procedura relativa agli aiuti esistenti. Si afferma che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto affermando che la Commissione, a ragione, si era basata, nella valutazione delle tariffe dell’Alcoa, sul procedimento per aiuti nuovi.


15.8.2009   

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C 193/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (Regno Unito) il 29 maggio 2009 — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG

(Causa C-195/09)

2009/C 193/10

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Synthon BV.

Convenuta: Merz Pharma Gmbh & Co KG.

Questioni pregiudiziali

1)

Se costituisca una «prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità» ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1768/92 (1), un’autorizzazione che sia stata rilasciata ai sensi di una legge nazionale conforme alla direttiva del Consiglio 65/65/CEE (2), o se sia necessaria, inoltre, la prova che, nel rilasciare l’autorizzazione in questione, l’autorità nazionale ha eseguito una valutazione di dati come richiesto dal procedimento amministrativo previsto in tale direttiva;

2)

se la «prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità», ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1768/92, comprenda autorizzazioni delle quali la legge nazionale aveva permesso la coesistenza con un regime di autorizzazione conforme alla direttiva del Consiglio n. 65/65/CEE;

3)

se rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1768/92, come definito dall’art. 2, un prodotto per il quale sia stata autorizzata per la prima volta l’immissione in commercio nella Comunità senza che sia stato espletato il procedimento amministrativo previsto dalla direttiva 65/65/CEE;

4)

in caso di risposta negativa alla terza questione, se un CPC rilasciato per un siffatto prodotto sia nullo.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 185, pagg. 1-5).

(2)  Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22, pag. 369).


15.8.2009   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla camera dei ricorsi delle scuole europee il 29 maggio 2009 — Paul Miles e a., Robert Watson Mac Donald/Segretario generale delle scuole europee

(Causa C-196/09)

2009/C 193/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Camera dei ricorsi delle scuole europee

Parti

Ricorrenti: Paul Miles e a., Robert Watson Mac Donald

Convenuto: Segretario generale delle scuole europee

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 234 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale come la camera dei ricorsi, istituita dall’art. 27 della convenzione recante statuto delle scuole europee (1), rientri nel suo campo di applicazione e, giacché essa statuisce in ultimo grado, sia tenuta ad adire la Corte di giustizia;

2)

qualora la prima questione sia risolta positivamente, se gli artt. 12 e 39 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di un sistema di retribuzione come quello in vigore all’interno delle scuole europee, in quanto detto sistema, anche se si riferisce espressamente a quello dei funzionari comunitari, non consente di prendere pienamente in considerazione, anche retroattivamente, la svalutazione di una valuta che comporta una perdita di potere d’acquisto per i professori distaccati dalle autorità dello Stato membro interessato.

3)

qualora la seconda questione sia risolta positivamente, se una differenza come quella accertata tra, da un lato, la situazione dei professori distaccati presso le scuole europee — la cui retribuzione è garantita sia dalle rispettive autorità nazionali, sia dalla scuola europea presso la quale insegnano — e, dall’altro, la situazione dei funzionari della Comunità europea — la cui retribuzione è unicamente garantita da quest’ultima — possa giustificare, alla luce dei principi contenuti negli articoli sopra citati e anche se lo statuto [del personale comandato delle scuole europee] si riferisce espressamente a quello dei funzionari comunitari, la diversità dei tassi di cambio considerati per garantire il mantenimento di un potere d’acquisto equivalente.


(1)  GU 1994, L 212, pag. 3.


15.8.2009   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 4 giugno 2009 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu Dienests

(Causa C-199/09)

2009/C 193/12

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts (Lettonia)

Parti

Ricorrente: Schenker SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu Dienests

Questione pregiudiziale

Se l’art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993 (1), n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario sia da interpretarsi nel senso che, riguardo ad una richiesta di informazione tariffaria vincolante, si debba fornire informazione vincolante relativamente a merci identiche, che hanno in comune la denominazione commerciale, il numero di articolo, o qualsiasi altro criterio distintivo o identificativo della merce corrispondente.


(1)  GU L 253, pag. 1.


15.8.2009   

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Impugnazione proposta il 27 maggio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) pronunciata il 10 marzo 2009 nella causa T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-200/09 P)

2009/C 193/13

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet, C. Clyne, agenti)

Altre parti nel procedimento: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

Rimuovere il punto 1 della sentenza;

Respingere la domanda in toto;

Condannare le ricorrenti al pagamento dalle spese sostenute dalla Commissione nel presente ricorso di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

MOTIVO PRINCIPALE DELL’IMPUGNAZIONE — L’applicazione del concetto di Entità Economica Unica nella determinazione del prezzo all’esportazione

La Commissione considera che il Tribunale di Primo grado è incorso in due errori di diritto laddove afferma «Secondo la costante giurisprudenza circa il calcolo del valore normale, applicabile però per analogia al calcolo del prezzo all’esportazione, la suddivisione delle attività di produzione e di vendita all’interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può nulla togliere al fatto che si tratta di un’entità economica unica che organizza in tal modo un insieme di attività esercitate, in altri casi, da un'entità che è unica anche da punto di vista giuridico».

In primo luogo, il TPI è incorso in errore non fornendo una motivazione sul perché il concetto della cosiddetta entità economica unica (concetto-EEU) sarebbe applicabile per analogia anche alla determinazione del prezzo all’esportazione nel calcolo del dumping.

In secondo luogo, il TPI è incorso in errore per non aver seguito la consistente giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione al concetto EEU, e tra altre, le sentenze nelle cause Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh e Canon-II, dove è stato deciso in senso contrario.

SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE — Onere della prova e criterio di controllo

Tale motivo di impugnazione si riferisce all’onere della prova e al criterio di controllo giurisdizionale. La Commissione considera che su tale punto, ai punti 180-190, il TPI è incorso in vari errori di diritto non applicando i criteri di sindacato giurisdizionale appropriati. Mentre da un lato cita la sentenza emessa nella causa Kundan e Tata, il TPI ha omesso, dall’altro, di prendere in considerazione che dopo la detta sentenza, la formulazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base era stato adattato proprio per provvedere a situazioni quali quelle di cui qui trattasi. Questo lascia certamente un certo margine di valutazione discrezionale alle istituzioni. Il TPI ha applicato il testo normativo errato, richiedendo, di conseguenza, un onere della prova particolarmente elevato da parte delle istituzione in un settore dove esse dispongono di un normale ampio potere discrezionale. Di conseguenza, il TPI non ha dimostrato, come avrebbe dovuto fare, che vi è stato un errore manifesto nella valutazione dei fatti da parte delle istituzioni.

TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE — Art. 2, n. 10 primo comma del regolamento di base

Tale motivo di impugnazione è diretto avverso i punti 193-197 della impugnata sentenza. Da ciò consegue che se il primo e il secondo motivo di impugnazione sono fondati, allora, quale corollario dell’argomentazione seguita dal TPI, la sua affermazione che l’art. 2, n. 10, primo comma, è stato violato dalle istituzioni è errato in diritto.

QUARTO MOTIVO DI RICORSO –I DIRITTI DELLA DIFESA

Questo motivo si rivolge contro i punti 200-211 dell’impugnata sentenza. La Commissione considera che in quei punti, il TPI ha applicato un criterio eccessivamente restrittivo e quindi ingiustificato per quanto riguarda i diritti della difesa delle ricorrenti. L’importo dell’adeguamento e le relative transazioni erano già note da tempo alle ricorrenti (fin dal primo documento d’informazione definitiva). Inoltre, il secondo documento di informazione definitiva conteneva un chiarimento in reazione al commento che le ricorrenti avevano fatto dopo aver ricevuto il detto documento; la Commissione ha chiarito che la precedente menzione dell’art. 2, n. 9, quale base legale per l’adeguamento è stata erronea. Pertanto le ricorrenti erano state informate pienamente delle esatte ragioni per le quali la Commissione intendeva applicare un adeguamento, in particolare che ha considerato che la Sepco opera come un commerciante che svolge, per conto delle ricorrenti, funzioni analoghe a quelle di un’agente operante sulla base di commissioni.

La Commissione considera che fornendo tale informazione, ha fornito alle ricorrenti informazioni sufficienti per consentire loro di esercitare i loro diritti di difesa. Per tale motivo, il TPI è incorso in un errore di diritto quando, al punto 2001, afferma che si sarebbero dovuto aggiungere maggiori informazioni nel punto della decisione definitiva relativa a tale punto. Al contrario di quanto dedotto dal TPI, le ricorrenti erano consapevoli delle ragioni per le quali la Commissione intendeva includere tale adeguamento nelle sue proposte al Consiglio, e, in particolare, che il rapporto della Sepco alle ricorrenti rientrava sotto l’art. 2, n. 10, lett. i), secondo capoverso. Inoltre, la Commissione considera che la sua posizione è confortata alla pregressa giurisprudenza della Corte di giustizia (v, per esempio, la causa EFMA).

Infine la Commissione considera che il TPI è incorso in un errore di diritto al punto 209 dove «mescola» la considerazione in natura sostanziale sul se era legittimata ad applicare l’adeguamento con la questione se siano stati rispettati i diritti di difesa del ricorrente. Ivi viene affermato: «è stato dimostrato (…) supra che [le istituzioni hanno operato illegittimamente applicando l’adeguamento]». Si deve pertanto concludere «che non fornendo la sua motivazione definitiva già in occasione della seconda decisione definitiva, le istituzioni hanno violato i diritti di difesa delle ricorrenti». Non vi è comunque, al contrario di quanto lascia intendere il TPI, alcun nesso causale tra le due considerazioni. Il semplice fatto che sia stato applicato un adeguamento, secondo il punto di vista del TPI illegittimamente, non vuol significare che siano stati violati i diritti della difesa. La questione è se le istituzioni hanno fornito alle ricorrenti nel corso della fase amministrativa del procedimento le necessarie informazioni per consentire loro di presentare informazioni. Il fatto che il TPI considera che l’adeguamento sia stato illegittimo non può significare che «pertanto» durante la fase amministrativa siano stati violati i diritti di difesa delle ricorrenti.

PER QUANTO RIGUARDA LA QUESTIONE SE LA CORTE DI GIUSTIZIA POSSA DECIDERE NEL MERITO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE (o se debba rinviare la causa al TPI)

Secondo il punto di vista della Commissione, la Corte dovrebbe decidere che i motivi sovraesposti sono fondati e annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata: essa dovrebbe avere a disposizione elementi sufficienti versati agli atti per poter essa stessa decidere sui motivi di ricorso (e respingerli). Ciò comunque rientra nelle competenze della Corte e la Commissione non intende approfondire ulteriormente tale aspetto.


15.8.2009   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l’8 giugno 2009 — Flachglas Torgau GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-204/09)

2009/C 193/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Flachglas Torgau GmbH

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l’art. 2, n. 2, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (1), debba essere interpretato nel senso che agiscono nell’esercizio di competenze legislative solo gli organismi o le istituzioni ai quali, secondo l’ordinamento nazionale, spetta la decisione finale (vincolante) nel procedimento legislativo, ovvero che agiscono nell’esercizio di competenze legislative anche gli organismi o le istituzioni ai quali, secondo l’ordinamento nazionale, spettano competenze e diritti di partecipazione nell’ambito del procedimento legislativo, in particolare il potere di proporre disegni di legge e la facoltà di presentare pareri riguardanti proposte di legge.

b)

Se gli Stati membri possano prevedere che la nozione di autorità pubblica non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative, qualora, alla data di adozione della direttiva, nessuna disposizione costituzionale prevedeva procedure di riesame ai sensi dell’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

c)

Se gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze legislative non siano compresi nella nozione di autorità pubblica solo per il periodo che termina con la chiusura del procedimento legislativo.

2)

a)

Se la riservatezza delle deliberazioni ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, sia prevista dal diritto nel caso in cui la norma nazionale adottata per trasporre la direttiva 2003/4/CE disponga in generale che la richiesta di informazione ambientale debba essere respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni dell’organo tenuto al rilascio dell’informazione, o se sia necessaria a tal fine un’apposita norma di legge che disponga la riservatezza delle deliberazioni.

b)

Se la riservatezza delle deliberazioni ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, sia prevista dal diritto qualora dall’ordinamento nazionale risulti un generale principio giuridico non scritto secondo cui i procedimenti amministrativi delle autorità pubbliche non sono aperti al pubblico


(1)  GU L 41, pag. 26.


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C 193/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 giugno 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein

(Causa C-208/09)

2009/C 193/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Convenuta: Landeshauptmann von Wien

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 18 CE osti ad una normativa in base alla quale le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di riconoscere il cognome — nella parte in cui esso contiene un predicato nobiliare illegittimo (anche sotto il profilo del diritto costituzionale) nel medesimo Stato — di un figlio adottivo (adulto) che è stato determinato in un altro Stato membro.


15.8.2009   

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C 193/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 10 giugno 2009 — Lahti Energia Oy

(Causa C-209/09)

2009/C 193/16

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Lahti Energia Oy.

Altre parti interessate: Lahden seudun ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus, Salpausselän luonnonystävät ry

Questioni pregiudiziali

1)

Se la combustione nella caldaia di una centrale elettrica, quale combustibile aggiunto, del gas derivato da un impianto di gassificazione debba considerarsi come un’attività ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2000/76/CE (1), qualora il gas avviato alla combustione non venga depurato dopo la gassificazione.

2)

In caso di soluzione negativa sul piano dei principi della prima questione, se influisca sulla valutazione del caso di specie la natura dei rifiuti da incenerire o il tenore in polveri del gas da avviare alla combustione o di altre impurità.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91).


15.8.2009   

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C 193/13


Ricorso proposto l’11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-211/09)

2009/C 193/17

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.re M. Karanasou-Apostolopoulou e L. Balta)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato — e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione — le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/24/CE nell’ordinamento nazionale è scaduto il 15 settembre 2007.


(1)  GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 54.


15.8.2009   

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C 193/13


Impugnazione proposta il 12 giugno 2009 dall’Anheuser-Busch, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-191/07, Anheuser-Busch, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Budějovický Budvar, národní podnik

(Causa C-214/09 P)

2009/C 193/18

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anheuser-Busch, Inc. (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e B. Goebel)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Budějovický Budvar, národní podnik

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 marzo 2009, causa T-191/07 e

condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Anheuser-Busch deduce tre motivi di ricorso, precisamente, in primo luogo, una violazione dell’art. 41, n. 2, terza frase, del regolamento n. 207/2009 (1) in combinato disposto con le regole 16, nn. 1 e 3, e 20, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (2) del Consiglio sul marchio comunitario, (3) in secondo luogo, una violazione dell’art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009, e, in terzo luogo, una violazione dell’art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

I primi due motivi riguardano questioni procedurali, le quali secondo la Anheuser-Busch sono rilevanti nel caso di specie. La commissione di ricorso non avrebbe potuto statuire in ordine all’opposizione basata sull’art. 8, lett. a), del regolamento 207/2009, per quanto concerne le birre soltanto tenendo conto della registrazione antecedente n. 238 203. Questo significherebbe anche che sono stati ignorati gli argomenti precedentemente addotti nel corso del procedimento di opposizione quanto alla questione se la parola «Budweiser» dominasse i marchi figurativi della Budvar.

Il Tribunale di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la Budvar non fosse obbligata ad apportare la prova della continuata validità (cioè del «rinnovo») della sua registrazione n. 238 203. Tale obbligo risulterebbe dall’art. 41, n. 2, terza sentenza, del regolamento n. 207/2009 letto in combinato disposto con le regole 61, nn. 1 e 3, e 20, n. 2, del regolamento di attuazione del 1995, e dalla comunicazione notificata dall’UAMI in data 18 gennaio 2002, che reiterava l’invito alla Budvar di presentare «fatti, prove e argomenti a sostegno della sua opposizione». L’obbligo riguardava il deposito di una siffatta prova entro il termine fissato in tale comunicazione, vale a dire il 26 febbraio 2002. Nondimeno, tale prova veniva depositata solo il 21 gennaio 2004.

Di conseguenza, anche l’affermazione del Tribunale di primo grado secondo cui l’art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 non trovava applicazione al deposito del certificato di rinnovo, non esistendo per detta presentazione un «tempo utile», sarebbe stata erronea e avrebbe provocato una violazione di tale disposizione. Infatti sarebbe esistito un «tempo utile» e la commissione di ricorso avrebbe almeno dovuto esercitare la sua discrezione ai sensi dell’art. 76, n. 2, nel decidere se tenere conto della prova. Il Tribunale di primo grado avrebbe interpretato la decisione della commissione di ricorso nel senso che il certificato di rinnovo era stato depositato in tempo utile. Ne risulterebbe che la violazione dell’art. 76, n. 2, consiste nel mancato uso della discrezione da parte della commissione di ricorso, e nella sua conferma da parte del Tribunale di primo grado.

Il Tribunale di primo grado non avrebbe neppure riconosciuto che la prova dell’uso presentata dalla Budvar a sostegno della sua opposizione era insufficiente e si riferiva, inoltre, a marchi diversi da quello su cui si sarebbero basate la sentenza impugnata e la sottostante decisione della commissione di ricorso, con violazione, pertanto, dell’art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento 207/2009.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995 n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


15.8.2009   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 15 giugno 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Causa C-215/09)

2009/C 193/19

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parti

Ricorrenti: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj

Convenuto: Oulun kaupunki

Questioni pregiudiziali

1)

Se una normativa secondo cui un’amministrazione aggiudicatrice municipale conclude con un’impresa privata da essa indipendente sotto forma di società un accordo sulla costituzione di una nuova impresa, sotto forma di società per azioni, in parti eguali tra i due partecipanti riguardo alla proprietà ed alla presa di decisioni e si impegna con la medesima impresa, una volta costituita la società, ad acquistare per il proprio personale servizi integrati di assistenza sanitaria e benessere sul luogo di lavoro costituisca, valutata globalmente, una normativa che necessita l’appello alla concorrenza, in quanto tale complesso di norme contrattuali va considerato come un’aggiudicazione di appalti di servizi ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2004/18/CE (1) relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ovvero si tratti, nel contesto della normativa, della costituzione di un’impresa mista e del conferimento dell’attività commerciale di un’azienda comunale ai quali non sono applicabili la summenzionata direttiva e l’obbligo di appello alla concorrenza ivi previsto.

2)

Se sia inoltre rilevante nel caso di specie che:

a)

il comune di Oulu, in quanto amministrazione aggiudicatrice municipale, si è impegnato ad acquistare a titolo oneroso le citate prestazioni per un periodo transitorio di quattro anni dopo il quale l’amministrazione aggiudicatrice municipale si prefigge in base alla sua decisione di indire di nuovo una gara di appalto per i servizi di assistenza sanitaria sul luogo di lavoro ad essa occorrenti;

b)

prima della normativa di cui trattasi, la maggior parte del fatturato dell’azienda di servizi municipale appartenente all’organizzazione del comune di Oulu era data da prestazioni diverse dai servizi di assistenza sanitaria sul luogo di lavoro forniti ai propri dipendenti;

c)

la costituzione della nuova società è regolata in modo tale che l’attività commerciale dell’azienda di servizi municipale che consiste in servizi di assistenza sanitaria sul luogo di lavoro prestati tanto a dipendenti del comune quanto a clienti privati sarà ceduta a titolo di apporto in natura.


(1)  GU L 134, pag. 114.


15.8.2009   

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C 193/15


Ricorso proposto il 16 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-220/09)

2009/C 193/20

Lingua processuale: il maltese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Aquilina, W. Wils, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo provveduto alla corretta trasposizione nella legge nazionale dell’allegato di cui all’art. 3, n. 3, e della terza frase dell’art. 5, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 93/13/CEE;

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione delle Comunità europee afferma che la Repubblica di Malta non ha trasposto correttamente nella legge nazionale l’allegato di cui all’art. 3, n. 3, e la terza frase dell’art. 5, della direttiva del Consiglio 93/13/CEE (in prosieguo: la «direttiva») ed è, pertanto, venuta mento agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

La Commissione sostiene che, mentre non è necessariamente richiesto un atto legislativo da parte di ogni Stato membro per implementare una direttiva, è indispensabile che la legge nazionale garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte delle autorità nazionali, che la situazione giuridica scaturente dalla legge nazionale sia sufficientemente precisa e chiara e che i singoli siano posti in grado di conoscere pienamente i loro diritti ed, eventualmente, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

Quanto, segnatamente, all’allegato di cui all’art. 3, n. 3, della direttiva, la Commissione afferma che la trasposizione di tale allegato nella legge maltese è necessaria ed importante. Essa fa valere che, avendo l’elenco figurante in allegato alla direttiva un valore indicativo e illustrativo, esso costituisce una fonte d’informazione, sia per le autorità nazionali, che hanno il compito di applicare i provvedimenti di attuazione, sia per i singoli interessati da tali provvedimenti. Gli Stati membri sarebbero pertanto tenuti, per realizzare l’obbiettivo cui è finalizzata la direttiva, a scegliere una forma e un metodo di implementazione che ne garantiscano in misura sufficiente la conoscibilità per il pubblico.

La Commissione afferma che la Repubblica di Malta non ha adottato provvedimenti che garantiscano a sufficienza che il pubblico sia informato dell’intero elenco figurante in allegato alla direttiva, particolarmente dei punti 1(a), (f), (g), (h) e del punto 1(q) nella sua integralità. Inoltre la Repubblica di Malta non ha indicato che l’allegato alla direttiva sia stato integralmente riprodotto nei documenti preparatori delle legge di implementazione della direttiva, documenti preparatori che costituiscono, secondo la tradizione giuridica di Malta, un importante ausilio interpretativo. Non è stato neppure indicato che tali informazioni sarebbero state comunicate al pubblico in altro modo.

Quanto alla trasposizione nella legge maltese della terza frase dell’art. 5 della direttiva, la Commissione sostiene che la trasposizione di tale sentenza nella legge maltese sia necessaria ed importante in quanto la norma contenuta nella frase di cui trattasi è una disposizione normativa vincolante che conferisce ai consumatori diritti maggiormente estesi e una maggiore tutela e concorre a determinare il risultato che la direttiva si prefigge di raggiungere.


Tribunale di primo grado

15.8.2009   

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C 193/16


Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Spagna/Commissione

(Causa T-259/05) (1)

(«FEAOG - Sezione “garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Lino tessile - Canapa - Banane - Relazione dell’OLAF - Relazione della Corte dei conti - Riunione bilaterale ex art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 - Violazione di forme sostanziali - Pratica abusiva - Sussistenza di un danno finanziario per il FEAOG»)

2009/C 193/21

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn, L. Parpala e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 112, pag. 14)

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario le spese eseguite dal Regno di Spagna a titolo di aiuti concessi per la produzione di canapa per le campagne dal 1996/1997 al 1999/2000.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 3.9.2005.


15.8.2009   

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C 193/16


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Danjaq/UAMI — Mission Production

(Causa T-435/05) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Dr. No - Opposizione del titolare dei marchi denominativi non registrati e dei segni Dr. No e Dr. NO - Mancanza del requisito dei marchi anteriori - Mancanza di segno distintivo utilizzato nella normale prassi commerciale - Art. 8, nn. 1, lett. a) e b), 2, lett. c), e 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. a) e b), 2, lett. c), e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 193/22

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Danjaq, LLC (Santa Monica, California, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Hobbs, QC, G. Hollingworth, barrister, S. Skrein e L. Berg, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Lewinsky, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 21 settembre 2005 (procedimento R 1118/2004 1), relativa al procedimento di opposizione tra la Danjaq, LLC, e la Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Danjaq, LLC, è condannata alle spese.


(1)  GU C 60 del 11.3.2006.


15.8.2009   

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C 193/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — ISD Polska e a./Commissione

(Cause riunite T-273/06 e T-297/06) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero - Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Termini di ricorso - Ricevibilità - Legittimo affidamento - Art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 - Tasso di interesse applicabile per il rimborso di aiuti incompatibili - Obbligo di stretta cooperazione con lo Stato membro - Tasso di interesse composto - Artt. 9, n. 4, e 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 794/2004»)

2009/C 193/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti nella causa T-273/06: ISD Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia); Industrial Union of Donbass Corp. (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: inizialmente C. Rapin e E. Van den Haute, successivamente C. Rapin, E. Van den Haute e C. Pétermann, avocats)

Ricorrente nella causa T-297/06: ISD Polska sp. o.o. (già Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (Varsavia) (rappresentanti: inizialmente C. Rapin e E. Van den Haute, successivamente C. Rapin, E. Van den Haute e C. Pétermann, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domande di annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2005, 2006/937/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore del produttore di acciaio Huta Częstochowa SA (GU 2006, L 366, pag. 1), nella parte in cui dichiara incompatibili col mercato comune taluni aiuti e ordina alla Repubblica di Polonia di procedere alla loro restituzione

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La ISD Polska sp. z o.o. e la Industrial Union of Donbass Corp. sono condannate alle spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


15.8.2009   

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C 193/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Commissione

(Causa T-288/06) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero - Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca - Tasso di interesse applicabile per il rimborso di aiuti incompatibili - Obbligo di stretta cooperazione con lo Stato membro - Artt. 9, n. 4, e 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 794/2004»)

2009/C 193/24

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (già Huta Częstochowa S.A.) (Częstochowa, Polonia) (rappresentanti: C. Sadkowski e D. Sałajewski, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2005, 2006/937/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA (GU 2006, L 366, pag. 1), nella parte in cui dichiara incompatibili col mercato comune taluni aiuti e ordina alla Repubblica di Polonia di procedere alla loro restituzione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


15.8.2009   

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C 193/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 1 luglio 2009 — Operator ARP/Commissione

(Causa T-291/06) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero - Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Nozione di beneficiario - Art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999»)

2009/C 193/25

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Operator ARP sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: inizialmente J. Szymanowska, successivamente J. Szymanowska e P. Rosiak,e infine P. Rosiak, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito, A. Stobicka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2005, 2006/937/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA (GU 2006, L 366, pag. 1), nella parte in cui dichiara incompatibili col mercato comune taluni aiuti e ordina alla Repubblica di Polonia di procedere alla loro restituzione

Dispositivo

1)

L’art. 3, n. 2, primo comma, della decisione della Commissione 5 luglio 2005, 2006/937/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA, è annullato nella parte riguardante la Operator ARP sp. z o.o..

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


15.8.2009   

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C 193/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — ThyssenKrupp Stainless/Commissione

(Causa T-24/07) (1)

(«Concorrenza - Intese - Prodotti piatti di acciaio inossidabile - Decisione che accerta una violazione dell’art. 65 CA, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 - Extra di lega - Competenza della Commissione - Imputabilità del comportamento illecito - Autorità di cosa giudicata - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo - Prescrizione - Principio del ne bis in idem - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»)

2009/C 193/26

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisbourg, Germania) (rappresentanti: M. Klusmann e S. Thomas, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, R. Sauer e O. Weber, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione 20 dicembre 2006, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 [CA] (Caso COMP/F/39.234 — Extra di lega, riadozione), e, in subordine, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ThyssenKrupp Stainless dalla decisione medesima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ThyssenKrupp Stainless AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


15.8.2009   

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C 193/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — KG Holding e a./Commissione

(Cause riunite T-81/07, T-82/07, e T-83/07) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto per la ristrutturazione accordato dalle autorità olandesi alla KG Holding NV - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Ricorso di annullamento - Irricevibilità parziale - Recupero dell’aiuto presso imprese beneficiarie dichiarate fallite - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»)

2009/C 193/27

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente nella causa T-81/07: Jan Rudolf Maas, nella sua qualità di curatore fallimentare della KG Holding NV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal e T. Boesman, avocats)

Ricorrente nella causa T-82/07: Jan Rudolf Maas e Cornelis van den Bergh, nella loro qualità di curatori fallimentari della Kliq BV (Rotterdam) (rappresentanti: G. van der Wal e T. Boesman, avocats)

Ricorrente nella causa T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, nella sua qualità di curatore fallimentare della Kliq Reïntegratie (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal e T. Boesman, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. van Vliet, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/939/CE, relativa alla misura di aiuto di Stato notificata dai Paesi Bassi in favore della KG Holding NV (GU L 366, pag. 40)

Dispositivo

1)

L’art. 2 della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/939/CE, concernente il regime di aiuto notificato dal Regno dei Paesi Bassi in favore della KG Holding NV, è annullato.

2)

I ricorsi sono respinti per il resto.

3)

Il sig. Jan Rudolf Maas, nella sua qualità di curatore fallimentare della KG Holding NV, sosterrà le proprie spese nella causa T-81/07.

4)

I sigg. Jan Rudolf Maas e Cornelis van den Bergh, nella loro qualità di curatori fallimentari della Kliq BV, sosterranno le proprie spese nella causa T-82/07.

5)

Il sig. Jean Leon Marcel Groenewegen, nella sua qualità di curatore fallimentare della Kliq Reïntegratie, sosterrà, oltre alle proprie spese nella causa T-83/07, quelle sostenute nella causa T-83/07 dalla Commissione.

6)

La Commissione sosterrà le proprie spese nelle cause T-81/07 e T-82/07.


(1)  GU C 117 del 29.5.2007.


15.8.2009   

IT

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C 193/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Euro-Information/UAMI (rappresentazione di una mano che tiene una carta con tre triangoli)

(Causa T-414/07) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio figurativo comunitario raffigurante una mano che tiene una carta con tre triangoli - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2009/C 193/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasbourg, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe, M. Chaminade e L. Paudrat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e R. Bianchi, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 settembre 2007 (procedimento R 290/2007-1), che ha respinto la domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno raffigurante una mano che tiene una carta con tre triangoli

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


15.8.2009   

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C 193/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Okalux/UAMI — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Causa T-419/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario denominativo OKATECH - Revoca parziale - Termine di ricorso - Artt. 57 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 58 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] - Principi di protezione del legittimo affidamento e di certezza del diritto - Diritto al contraddittorio»)

2009/C 193/29

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente I. Friedhoff, poi S. von Petersdorff-Campen, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 settembre 2007 (procedimento R 766/2007-2), relativa a una procedura di decadenza tra la Messe Düsseldorf GmbH e la Okalux GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Okalux gmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008


15.8.2009   

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C 193/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — CPEM/Commissione

(Causa T-444/07) (1)

(«FSE - Soppressione di un contributo finanziario - Rapporto dell’OLAF»)

2009/C 193/30

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C (2007) 4645, recante soppressione del contributo erogato dal Fondo sociale europeo (FSE) con decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645, nonché una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) sopporterà le spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


15.8.2009   

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C 193/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Perfetti Van Melle/UAMI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

(Causa T-16/08) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di nullità - Marchio comunitario denominativo CENTER SHOCK - Marchi nazionali denominativi anteriori CENTER - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b) e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 193/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cloetta Fazer AB (Ljungsbro, Svezia) (rappresentanti: inizialmente J. Runsten e S. Sparring, poi M. Treis, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 7 novembre 2007 (procedimento R 149/2006-4), relativa a una procedura di nullità tra la Cloetta Fazer AB e la Perfetti van Melle SpA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Perfetti Van Melle SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


15.8.2009   

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C 193/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Fitoussi/UAMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

(Causa T-311/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo IBIZA REPUBLIC - Marchio nazionale figurativo anteriore raffigurante una stella a cinque punte circondata da un cerchio - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 193/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Fitoussi (Vincennes, Francia) (rappresentanti: avv.ti K. Manhaeve, T. van Innis e G. Glas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Bianchi, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 maggio 2008, procedimento R 1135/2007-2, relativa al procedimento di opposizione tra il sig. M. Paul Fitoussi e la sig.ra Bernadette Nicole J. Loriot.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Paul Fitoussi è condannato alle spese.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


15.8.2009   

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C 193/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Polonia/Commissione

(Causa T-258/04) (1)

(«Ricorso di annullamento - Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 60/2004 che istituisce misure transitorie nel settore dello zucchero - Termini di ricorso - Punto di partenza - Carattere tardivo - Irricevibilità»)

2009/C 193/33

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente J. Pietras e E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski e infine M. Dowgielewicz, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente L. Visaggio e A. Stobiecka-Kuik, successivamente T. van Rijn, L. Visaggio e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: P. Kliridis, agente)

Oggetto

Annullamento degli artt. 5, 6, nn. 1-3, 7, n. 1, e 8, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.

3)

La Repubblica di Cipro sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 251 del 9.10.2004.


15.8.2009   

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C 193/22


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 giugno 2009 — AVLUX/Parlamento

(Causa T-524/08) (1)

(«Ricorso di annullamento - Appalto pubblico di servizi - Gara d’appalto relativa all'estensione e alla ristrutturazione dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo - Rigetto di un’offerta - Annullamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto - Non luogo a statuire»)

2009/C 193/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: R. Adam, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e D. Petersheim, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento 2 ottobre 2008, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nel contesto di una gara d’appalto relativa all'estensione e alla ristrutturazione dell’edificio KAD a Lussemburgo (GU 2008, S 193-254240)

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


15.8.2009   

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Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commissione

(Causa T-550/08 R)

(«Procedimento sommario - Decisione della Commissione che infligge un’ammenda - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori (rimborso dell’ammenda già pagata e rinuncia ad una cauzione bancaria) - Assenza di fumus boni iuris e mancanza d'urgenza»)

2009/C 193/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Dallmann e U. Krauthause, avvocati)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, caso COMP/39.181 — cera per candele, nella parte in cui infligge un’ammenda alla ricorrente, domanda di liberazione della ricorrente dall’obbligo di costituire una cauzione bancaria quale condizione per la revoca dell’obbligo di pagamento, altre domande di provvedimenti provvisori.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


15.8.2009   

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Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 giugno 2009 — Z/Commissione

(Causa T-173/09 R)

(«Procedimento sommario - Accesso di un terzo interessato a una decisione della Commissione che infligge un’ammenda e non ancora pubblicata - Domanda di provvedimenti provvisori - Non luogo a provvedere - Mancanza di urgenza»)

2009/C 193/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Z (X, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Grau e N. Jäger)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Sauer, V. Bottka e A. Bouquet, agenti)

Oggetto

Accesso alla decisione della Commissione 28 gennaio 2009 in un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/G/39.406 — Tubi marini) e cancellazione della menzione del nome del richiedente nel testo di detta decisione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta nella parte in cui non è già divenuta priva di oggetto.

2)

La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza 6 maggio 2009.

3)

Le spese sono riservate.


15.8.2009   

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C 193/23


Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-184/09)

2009/C 193/37

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: B. Kontolaimos, E. Leftheriotou e V. Karra)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata, o altrimenti modificarla in modo da ridurre la percentuale della rettifica finanziaria al 5 %, o altrimenti calcolare la rettifica del 10 % solo sull’importo corrispondente allo zucchero importato dalla E.B.Z, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica, con il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia [notificata con il numero C(2009) 1945] (GU L 75, pag. 15), riguardante l’imposizione di rettifiche relative alle restituzioni all’esportazione e l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, a causa della mancanza di verifiche, fa valere i seguenti motivi di annullamento:

Con il primo motivo di annullamento viene invocata la nullità della procedura di liquidazione dei conti per violazione delle forme sostanziali di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 (1), in relazione alla mancata convocazione di una discussione bilaterale per quanto riguarda l’imposizione della rettifica, per le restituzioni previste per lo zucchero, ai prodotti non compresi nell’allegato I.

Con il secondo motivo di annullamento, vengono invocati un’erronea valutazione dei fatti, un’insufficiente motivazione e il superamento dei limiti del potere discrezionale conferito alla Commissione per quanto riguarda la decisione relativa al rischio per il Fondo.

Con il terzo motivo di annullamento viene invocata la violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6)


15.8.2009   

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C 193/23


Ricorso proposto il 2 giugno 2009 — Danimarca/Commissione

(Causa T-212/09)

2009/C 193/38

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Bering Liisberg, agente, assistito dagli avv.ti P. Biering e J. Pinborg)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che la Corte voglia

in via principale, annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per quanto concerne l’esclusione dal finanziamento comunitario delle spese dichiarate dalla Danimarca;

in subordine, annullare parzialmente la decisione della Commissione 19 marzo 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per quanto concerne l’esclusione dal finanziamento comunitario delle spese dichiarate dalla Danimarca, nella misura in cui l’esclusione dal finanziamento comunitario è basato su:

un’asserita violazione delle norme sui controlli delle superfici ritirate e carenze negli stessi nel 2002, 2003 e/o 2004; e/o

un’asserita violazione delle norme sui controlli tramite telerilevamento e carenze negli stessi nel 2003 e/o 2004.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per quanto concerne l’esclusione dal finanziamento comunitario delle spese dichiarate dalla Danimarca (1).

Il ricorrente fa valere che la decisione della Commissione si basa in vari punti su un’errata interpretazione e applicazione del fondamento normativo, in particolare in relazione alla questione del mantenimento delle superfici ritirate e dei requisiti dei controlli tramite telerilevamento.

Viene poi fatto valere che la decisione è viziata da rilevanti carenze nella motivazione e che la decisione in certi punti è contraria al principio della tutela del legittimo affidamento e al principio della certezza del diritto.

Infine viene addotto che la determinazione della correzione è fatta in contrasto con gli stessi orientamenti della Commissione, non è sufficientemente provata nel merito ed è sproporzionata in considerazione del fatto che, nella fattispecie, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non è stato esposto ad un reale rischio finanziario.


(1)  GU L 75, pag. 15; notificata con il numero C(2009) 1945.


15.8.2009   

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C 193/24


Ricorso proposto il 9 giugno 2009 — British Telecommunications/Commissione

(Causa T-226/09)

2009/C 193/39

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Telecommunications plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: G. Robert e M. M. Newhouse, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2009, C(2009) 685 def., che dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto concesso dalle autorità britanniche in favore della ricorrente attraverso la garanzia della Corona a favore del fondo pensione di BT [aiuto di Stato n. C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)].

La ricorrente invoca sette motivi a sostegno della propria richiesta.

Con il primo, la ricorrente afferma che la Commissione, ritenendo che la ricorrente tragga un vantaggio economico selettivo, ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione, applicando non correttamente l’art. 87, n. 1, CE e la nozione di aiuto di Stato. La ricorrente deduce che la Commissione non ha preso in considerazione l’intero contesto economico e fattuale in cui opera la ricorrente.

Con il secondo, la ricorrente sostiene che la Commissione, ritenendo che la ricorrente goda di un vantaggio economico selettivo perché i «trustees» (fiduciari) del regime pensioni di BT (BTPS) non contribuiscono al Fondo di protezione per le pensioni (PPF) con riguardo alle pensioni di membri del BTPS coperte dalla garanzia della Corona, ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di parità di trattamento, non avendo messo a confronto situazioni identiche. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha preso in considerazione le differenze tra i regimi del settore privato coperti dal PPF e il regime di pensioni di tipo pubblicistico ereditato dalla ricorrente all’epoca della privatizzazione.

Con il terzo, la ricorrente osserva che la Commissione ha commesso un errore di diritto e ha violato il principio di legittimo affidamento, riqualificando una misura che non costituiva un aiuto al momento della concessione come la «ragione sottesa» per cui dovrebbe essere considerato un aiuto venti anni dopo, perché nel frattempo è stata adottata una misura legislativa.

Con il quarto, la ricorrente afferma che, chiedendo ai trustees del BTPS di contribuire al PPF, la Commissione ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

Con il quinto, essa sostiene che la Commissione ha compiuto un errore manifesto di valutazione e non ha verificato se il vantaggio economico selettivo addotto dalla Commissione falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

Con il sesto, la ricorrente afferma che la Commissione ha compiuto un errore manifesto di fatto e di diritto, ritenendo che vi sia stato un trasferimento di risorse pubbliche.

Con il settimo, essa deduce che, non avendo esposto i motivi alla base della decisione impugnata, la Commissione ha violato l’art. 253 CE.


15.8.2009   

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C 193/24


Ricorso proposto il 10 giugno 2009 — Feng Shen Technology/UAMI — Majtczak (FS)

(Causa T-227/09)

2009/C 193/40

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Feng Shen Technology Co. Ltd (Gueishan, Taiwan) (rappresentanti: avv.ti W. Festl-Wietek and P. Rath)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jarosław Majtczak (Łódź, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o aprile 2009, R 529/2008-4;

dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 4 431 391; e

condannare l’UAMI a rifondere le spese sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso;

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo FS per beni della classe 26 — marchio comunitario n. 4 431 391.

Titolare del marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: precedenti registrazioni di vari marchi relativamente al segno figurativo «FS» in Taiwan, Cina e Ghana per cerniere lampo e prodotti correlati.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 51, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la commissione di ricorso ha omesso di valutare correttamente le prove e la documentazione allegate dalle parti, nonché di esaminare correttamente i fatti come necessario al fine di dichiarare che la domanda del marchio in oggetto era stata presentata in mala fede.


15.8.2009   

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C 193/25


Ricorso proposto il 10 giugno 2009 — BT Pension Scheme Trustees/Commissione

(Causa T-230/99)

2009/C 193/41

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BT Pension Scheme Trustees Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, lawyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione;

in subordine, annullare l’art. 1 della decisione in quanto riferisce che si è data illegittimamente esecuzione all'aiuto di Stato, nonché gli artt. 2, 3, primo comma, e 4 nella parte relativa al recupero dell'aiuto;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Questo ricorso è presentato dal Trustee of the British Telecommunications Pension Scheme (in prosieguo: il «BTPS») — il regime pensionistico della British Telecommunications plc (in prosieguo: la «BT») — che è responsabile per l'amministrazione del regime, in particolare per la raccolta, l'investimento dei contributi e il pagamento delle indennità ai dipendenti in pensione della BT e alle persone a loro carico, in conformità all'atto costitutivo del BTPS e alla legge generale.

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2009, C(2009) 685 def. [aiuto di Stato n. C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)], nella parte in cui essa qualifica la misura di cui trattasi — «l'esenzione», a favore del BTPS, dal pagamento di contributi al Protection Fund (in prosieguo: il «PPF»), «per quanto riguarda i diritti pensionistici del beneficiario coperti dalla garanzia statale» — come un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e nella parte in cui dispone che l’aiuto deve essere recuperato presso il beneficiario, inclusi gli interessi decorrenti dalla data in cui gli è stata data esecuzione e fino alla data del suo recupero.

Con il primo motivo la ricorrente afferma che la decisione ha violato l'art. 87, n. 1, CE sotto quattro profili:

In primo luogo, secondo la ricorrente è stato violato il requisito della selettività, in quanto la decisione non ha chiaramente individuato il corretto sistema di riferimento e il suo obiettivo, ed ha pertanto erroneamente ritenuto che il BTPS abbia usufruito di una cosiddetta «esenzione».

In secondo luogo, essa lamenta che la Commissione ha violato il requisito del vantaggio economico in quanto non ha dimostrato che la BT goda di un vantaggio economico ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE per il fatto che il Trustee paga contributi ridotti al PPF, non avendo paragonato la situazione generale della BT a quella dei suoi concorrenti che non soffrono degli stessi svantaggi strutturali della BT in termini di costi pensionistici.

In terzo luogo, essa fa valere che il requisito della distorsione della concorrenza e dell'incidenza sugli scambi è stato violato in quanto, in assenza di qualsiasi vantaggio, come dimostrato nella seconda parte del motivo, non può esserci alcuna distorsione della concorrenza e/o effetto sugli scambi.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che il requisito del trasferimento di risorse statali è stato violato in quanto la decisione non poteva qualificare il trasferimento di risorse statali relative alla garanzia statale come trasferimento di risorse statali rilevante ai fini dell'inammissibilità del BTPS ad entrare nel PPF.

Con il secondo motivo la ricorrente afferma che la decisione viola l'art. 253 CE per carenza di motivazione sui seguenti punti:

contraddittorietà della motivazione relativa alla valutazione del sistema generale di riferimento nell'ambito della sua analisi dell'esistenza di un vantaggio selettivo;

relativamente all'analisi del requisito della selettività, in particolare a causa del mancato svolgimento, nel dettaglio, dell'analisi in tre fasi prevista all’uopo dalla pertinente giurisprudenza;

la Commissione non avrebbe giustificato adeguatamente perché ritiene che le responsabilità aggiuntive assunte dalla BT dopo la privatizzazione siano irrilevanti ai fini della considerazione della situazione generale della BT sul mercato rispetto a quella dei suoi concorrenti;

la Commissione non avrebbe spiegato in che modo il trasferimento di risorse statali relative alla garanzia statale possa costituire un trasferimento pertinente di risorse statali per varie esenzioni (conformemente alle disposizioni del Pensions Act 2004) che discendono dall’esistenza della garanzia statale.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la decisione ha violato la nozione di aiuto illegittimo ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, in combinato disposto con gli artt. 1, lett. f) e 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (1) in quanto non esiste un aiuto da recuperare, né dalla BT né dal BTPS ed il suo Trustee, atteso che al presunto aiuto non è stata data esecuzione in seguito ad un accordo relativo ad un deposito di garanzia.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 2009, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).


15.8.2009   

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C 193/26


Ricorso proposto l’8 giugno 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-236/09)

2009/C 193/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione di respingere l’offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di appalti RTD-R4-2007-001 lotto 1 per «consulenza relativa allo sviluppo in loco (intra-muros)» e lotto 2 per «progetti di sviluppo non in loco (extra-muros)» (GU 2007/S 238-288854), comunicata alla ricorrente con due distinte lettere del 27 marzo 2009, e tutte le decisioni conseguenti e collegate della Commissione, compresa quella di affidare l’appalto al concorrente risultato vincitore;

ordinare alla Commissione di risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d’appalto, per un importo pari a EUR 69 445 200 (33 271 920 per il lotto 1 e 36 173 280 per il lotto 2);

condannare la Commissione a sopportare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della convenuta di respingere la sua offerta presentata in risposta ad un bando di appalto per prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (RTD-R4-2007-001-ISS-FP7), tanto per il lotto 1 per «consulenza relativa allo sviluppo in loco (intra-muros)» quanto per il lotto 2 per «progetti di sviluppo non in loco (extra-muros)» e di affidare l’appalto al concorrente risultato vincitore. la ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della procedura d’appalto.

La ricorrente invoca i seguenti motivi a sostegno delle proprie domande.

Con il primo, la ricorrente afferma che la convenuta ha commesso vari e manifesti errori di valutazione e si è rifiutata di fornire giustificazioni o spiegazioni alla ricorrente, in violazione del regolamento finanziario (1) e del relativo regolamento recante modalità di esecuzione, nonché della direttiva 2004/18 (2) e dell’art. 253 CE.

Con il secondo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato il regolamento finanziario, obbligando gli offerenti a prorogare le offerte contro la loro volontà. Inoltre, la ricorrente osserva che anche se si ritenesse che la convenuta avesse diritto di operare in tal modo (il che è da escludere), la sua decisione di procedere al completamento del procedimento di attribuzione anche a seguito della scadenza della proroga costituisce una violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza e parità di trattamento, poiché, secondo la ricorrente, nessun contratto può essere firmato qualora una o più offerte non siano più valide.

Con il terzo, la ricorrente deduce che l’esito del procedimento fissato dal bando di appalto è stato alterato da una fuga di notizie associata ad un tentativo di impedire alla ricorrente l’esercizio dei propri diritti.

Inoltre, la ricorrente invoca argomenti specifici in relazione a ciascun lotto.

Con riguardo al lotto 1, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, poiché non ha osservato i criteri di esclusione previsti dagli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario con riguardo a uno dei membri del consorzio vincitore, che era contrattualmente inadempiente nei confronti della convenuta. La ricorrente deduce altresì che è stato illecitamente consentito all’offerente risultato vincitore di utilizzare risorse provenienti da società con sedi in paesi non appartenenti all’OMC/AAP e che questa pratica è illecita.

Con riferimento al lotto 2, la ricorrente osserva che la convenuta non dovrebbe consentire agli offerenti che subappaltano verso paesi non appartenenti all’OMC/AAP di partecipare alle procedure di gara; qualora lo consenta, ad avviso della ricorrente essa dovrebbe procedere in modo equo, trasparente e non discriminatorio, chiarendo i criteri di selezione di cui intende avvalersi per escludere determinate società e accettarne altre. Di conseguenza, secondo la ricorrente, la convenuta ha applicato un modus operandi particolarmente discriminatorio, non avendo specificato i criteri di selezione degli offerenti utilizzati. Inoltre, la ricorrente afferma che la convenuta non ha osservato i criteri di esclusione previsti dagli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario, dagli artt. 133, lett. a), e 134 del regolamento recante modalità di esecuzione e dall’art. 45 della direttiva 2004/18, diretti ad escludere dall’aggiudicazione di appalti pubblici le società che sono state condannate o coinvolte in attività illecite quali frodi, corruzioni attive e passive ed ipotesi di colpa grave professionale. La ricorrente sostiene che nel caso di specie l’offerente risultato vincitore ha ammesso il proprio coinvolgimento nelle attività sopra citate ed è stato condannato dai giudici tedeschi.

Infine, la ricorrente deduce che la convenuta ha commesso vari errori di valutazione relativamente ad entrambi i lotti e con riguardo alla qualità della proposta dell’offerente per la gestione complessiva del servizio, per le ordinazioni e la consegna dei servizi nonché per la sua offerta tecnologica nel settore dei lotti.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


15.8.2009   

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C 193/27


Ricorso proposto il 17 giugno 2009 — Regione vallona/Commissione

(Causa T-237/09)

2009/C 193/43

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regione vallona (rappresentanti: avv.ti J.-M. De Backer, A. Lepièce, I.-S. Brouhns)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 27 marzo 2009 relativa al piano nazionale belga di assegnazione, in quanto tale decisione respinge l’assegnazione di quote all’impianto n. 116 per il periodo 2008 — 2012, e consentire un’assegnazione sulla base di scaglioni annuali, in conformità all’allegato Va del PNA;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 27 marzo 2009 relativa al piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dal Belgio per il periodo dal 2008 al 2012, con cui la Commissione aveva rifiutato la correzione apportata alla tabella «piano nazionale di assegnazione di assegnazione di quote» che assegnava quote all’impianto n. 116.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente invoca quattro motivi, relativi a:

una violazione dell’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 2216/2004 (1), nella parte in cui la Commissione si sarebbe basata su motivi non previsti dalla disposizione applicabile;

una violazione dell’obbligo di motivazione della decisione impugnata, poiché questa non permette di determinare in che modo la correzione della tabella «piano nazionale di assegnazione di quote» del Belgio relativa all’impianto n. 116 non sarebbe fondata sul piano nazionale di assegnazione di quote di gas a effetto serra notificato dal Belgio e precedentemente approvato dalla Commissione;

una violazione del principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento, nella parte in cui la decisione impugnata sarebbe contraria al piano nazionale belga di assegnazione di quote di gas a effetto serra approvato dalla Commissione;

una violazione del principio di lealtà comunitaria e di buona amministrazione, poiché la Commissione ha adottato una decisione contraria a una prima decisione adottata sei mesi prima.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1)


15.8.2009   

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C 193/28


Ricorso proposto il 23 giugno 2009 — Sniace/Commissione

(Causa T-238/09)

2009/C 193/44

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sniace SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: F. J. Moncholí Fernández, abogado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

che si prenda in considerazione il presente ricorso ex art. 230 CE e lo si dichiari fondato;

che si annulli e si privi di effetto il disposto dell'art. 1, n. 2, della decisione 10 marzo 2009, che stabilisce che i seguenti aiuti di Stato a cui la Spagna ha dato esecuzione a favore della Sniace sono incompatibili con il mercato comune: i) l’accordo stipulato l’8 marzo 1996 tra la Sniace e la Tesorería General de la Seguridad Social, relativo alla rinegoziazione del debito; ii) l’esecuzione dell’accordo stipulato il 5 novembre 1993 tra la Sniace e la FOGASA, e iii) l’accordo stipulato il 31 ottobre 1995 tra la Sniace e la FOGASA;

che si annulli e si privi di effetto il disposto degli artt. 2 e 3, n. 2, della decisione 10 marzo 2009, che ordina alla Spagna di:

i)

richiedere al beneficiario la restituzione immediata ed effettiva degli aiuti concessi, compresi i corrispondenti interessi, e

ii)

informare entro due mesi la Commissione dell’importo complessivo, dei mezzi adottati e predisposti per ottemperare alla decisione e di fornire la prova documentale atta a dimostrare che è stato ingiunto al beneficiario il rimborso degli aiuti.

che si condanni la Commissione europea al pagamento della totalità delle spese che sosterrà nel contesto del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

L’atto impugnato nel ricorso in esame è la decisione della Commissione 10 marzo 2009, C(2009) 1479 def., relativa alla misura n. C5/2000 (ex NN 118/1997) cui la Spagna ha dato esecuzione a favore della ricorrente (SNIACE), e con cui si modifica la decisione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE. Tale decisione considera illegittimi ed incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dal Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) e dalla Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a favore della SNIACE, in quanto gli accordi di rimborso di debiti stipulati tra quest'ultima e il FOGASA e l’accordo di rinegoziazione del debito stipulato tra la SNIACE e la TGSS non soddisfano le condizioni di mercato quanto al tipo di interesse applicabile (1).

La decisione impugnata ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti contemplati nel secondo paragrafo delle conclusioni della ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la Commissione, analizzando gli accordi in oggetto e concludendo che né il FOGASA né la TGSS si sono comportati come avrebbe fatto un creditore privato, la Commissione ha interpretato la normativa applicabile in modo errato. La ricorrente afferma a tale proposito che l’analisi svolta dalla convenuta è fondata sul paragone tra la posizione del creditore privato BANESTO e quella della FOGASA, così da realizzare una generalizzazione che consiste nell’estrapolare senza motivo il comportamento della BANESTO applicandolo a quello di ogni creditore privato.

Ad ogni modo, secondo la ricorrente, essa, in qualità di creditore pubblico, si è comportata in modo praticamente identico a quello della BANESTO.

La SNIACE lamenta inoltre la violazione dell’obbligo di motivazione. Rileva, in particolare, che la Commissione non ha motivato in alcun modo la «minaccia che sia falsata la concorrenza», che è un elemento fondamentale per considerare che un aiuto sia un aiuto di Stato.


(1)  V. sentenze nelle cause C-342/96 Spagna/Commissione (Racc. 1999; pag. I-2459), C-525/04 P Spagna/Commissione (Racc. 2007; pag. I-9947) e causa T-36/99 Lentzig AG/Commissione (Racc. 2004; pag. II-3597).


15.8.2009   

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C 193/28


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 16 giugno 2009 avverso l’ordinanza del 31 marzo 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-146/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-239/09 P)

2009/C 193/45

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In ogni caso:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado, in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

In via principale:

Accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum contenuto nel ricorso in primo grado, nonché condannare la resistente a rifondergli tutte le spese diritti ed onorari sopportati in relazione alla causa de qua in ogni esperito grado.

In via subordinata:

Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 31 marzo 2009, emessa nella causa F-146/07. Questa ordinanza ha respinto come parzialmente irricevibile e come parzialmente infondato un ricorso avente per oggetto l’annullamento della decisione della Convenuta di non dare seguito alla richiesta del ricorrente di procedere a un’inchiesta riguardante un invio che sarebbe stato contaminato coll’anthrax e la cui vittima sarebbe stato il ricorrente stesso nel periodo in cui era destinato alla delegazione della Commissione in Angola, nonché un’azione volta a risarcire i danni subiti come conseguenza di questa decisione.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere l’esistenza di errori di diritto immanenti a una pluralità di asserzioni del TFP in merito all’irricevibilità e all’infondatezza delle sue conclusioni, nonché travisamento e snaturamento dei fatti.


15.8.2009   

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C 193/29


Ricorso proposto il 22 giugno 2009 — Accenture Global Services/UAMI — Silver Creek Properties (acsensa)

(Causa T-244/09)

2009/C 193/46

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Accenture Global Services GmbH (Shaffhausen, Svizzera) (rappresentante: R. Niebel, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009 nel procedimento R 802/2008-2;

Annullare la decisione della [Divisione di opposizione] dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 marzo 2008 sull’opposizione n. B 1019274;

Condannare alle spese la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «acsensa» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36, 38, 33, 41 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo tedesco «ACCENTURE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio figurativo tedesco «accenture» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario denominativo «ACCENTURE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario figurativo «accenture» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha compiuto un errore affermando che non vi è rischio di confusione tra i marchi in oggetto; violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009 atteso che la commissione di ricorso ha erroneamente ignorato affermazioni sui fatti prodotte dalla ricorrente


15.8.2009   

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C 193/29


Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Shell Hellas/Commissione

(Causa T-245/09)

2009/C 193/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Shell Hellas Oil and Chemical (Shell Hellas AE) (Attica, Grecia) (rappresentante: P. Hubert, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare tutto o in parte la risposta negativa implicita della Commissione 16 aprile 2009 opposta alla domanda di accesso a documenti detenuti dalla Commissione (riferimento GESTDEM 6159/2008) e di trarre tutte le conseguenze che si impongono per quanto riguarda l’accesso della ricorrente ai documenti richiesti;

in subordine, qualora il Tribunale dovesse considerarla come una decisione, annullare tutta o in parte la lettera 15 aprile 2009 del Segretario generale della Commissione nella quale viene manifestata l’impossibilità di rispondere alla sua domanda di accesso ai documenti della Commissione (riferimento GESTDEM 6159/2008), e di trarne tutte le conseguenze che si impongono per quanto riguarda l’accesso della ricorrente ai documenti richiesti;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione implicita con la quale la Commissione le nega di concedergli l’accesso all’insieme della corrispondenza relativa all’inchiesta sul mercato del carburante intercorsa tra la Commissione e l’autorità greca della concorrenza ai sensi dell’art. 11, n. 4, del regolamento 1/2003. In subordine, qualora il Tribunale dovesse considerarla come una decisione esplicita di rifiuto, la ricorrente chiede l’annullamento della lettera del Segretario generale nella quale viene affermato che la Commissione non è in grado di dare una risposta alla domanda di accesso ai documenti formulata dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente la ricorrente solleva tre motivi.

Con il primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 253 CE, la ricorrente sostiene che, poiché il rifiuto è stato implicito, la convenuta non ha, per la natura stessa della decisione, fornito motivazioni che avrebbero consentito alla ricorrente di conoscere i motivi del rifiuto.

Con il secondo motivo, che viene sollevato in subordine, qualora il Tribunale dovesse considerare o che la lettera del Segretario generale sia la decisione impugnabile o che la nuova lettera del Segretario generale 18 giugno 2009 fornisca i motivi effettivi della decisione implicita, la ricorrente sostiene che la motivazione fornita non risponde ai requisiti di motivazione dell’art. 253 CE e contravviene alla lettera e allo spirito del regolamento n. 1049/2001 (1).

Con il terzo motivo, che deduce la violazione dell’art. 225 CE e del regolamento n. 1049/2001, la ricorrente sostiene che i documenti ai quali è stato chiesto l’accesso non rientrano nell’ambito delle eccezioni al principio di trasparenza previste dal regolamento n. 1049/2001. A questo proposito la ricorrente sostiene che:

la Commissione non ha proceduto ad un’analisi documento per documento, ma ha valutato in modo generale le eccezioni del regolamento con riferimento alle categorie di documenti;

la Commissione non poteva consultare direttamente l’autorità di concorrenza greca sulla base dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 per ottenere la sua posizione sulla comunicazione dei documenti, poiché lo Stato membro è il solo abilitato a rifiutare la comunicazione dei documenti su tale base;

la Commissione aveva torto di avvalersi dell’eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali (art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001) per rifiutare la comunicazione dei documenti nella loro integralità in quanto sarebbe in grado di espungere informazioni confidenziali dai documenti;

la Commissione non poteva avvalersi dell’eccezione relativa alla tutela delle attività d’inchiesta (art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001) dal momento che l’autorità greca della concorrenza aveva già adottato la sua decisione definitiva nel caso di cui trattasi;

essa non poteva neanche avvalersi dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale, sia perché i documenti ai quali è stato chiesto l’accesso non rientrano nell’ambito del processo decisionale, sia perché la violazione non può essere configurata.

Infine, la ricorrente sostiene che, comunque, esisterebbe un interesse pubblico superiore a ottenere la comunicazione dei documenti di cui trattasi, cioè quello di consentire un’efficace e uniforme applicazione del diritto comunitario.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


15.8.2009   

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C 193/30


Ricorso proposto il 29 giugno 2009 — Insula/Commissione

(Causa T-246/09)

2009/C 193/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Marsal e J.-D. Simonet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

dichiarare che la domanda della Commissione diretta a ottenere la restituzione di una somma di EUR 189 241,64 è infondata e, conseguentemente, condannare la Commissione all’emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 189 241,64;

condannare la Commissione al risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 212 597;

in subordine, dichiarare che la ricorrente ha diritto a un’indennità compensativa di EUR 230 025;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, basato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede al Tribunale di accertare che le note di addebito 25 settembre 2008, 26 marzo 2009 e 26 maggio 2009 — con cui la Commissione, a seguito di una relazione di verifica contabile dell’OLAF, esige il recupero degli anticipi versati alla ricorrente — non sono conformi alle clausole dei contratti IST-2001-35077 DIAS.NET e IST-1999-20896 MEDIS, stipulati nel contesto di un programma specifico per azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nel settore della società dell'informazione (1998-2002). In subordine, la ricorrente propone una domanda di risarcimento danni.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente invoca quattro motivi.

Con il primo motivo, essa contesta l’esigibilità del credito vantato dalla Commissione e ritiene che l’insieme dei costi da lei dichiarati alla Commissione deve essere considerato ammissibile.

Con il secondo, essa deduce che la Commissione avrebbe violato l’obbligo di leale collaborazione e di buona fede nell’esecuzione del contratto, in quanto non avrebbe eseguito correttamente i propri obblighi contrattuali, in particolare non fornendo a lungo risposta alla proposta di intervento complementare presentata dalla ricorrente e procedendo alla risoluzione abusiva del contratto MEDIA per insufficienza di risultati, mentre quest’ultima non sarebbe mai stata lamentata in precedenza e, secondo la ricorrente, sarebbe da addebitarsi esclusivamente alla Commissione.

Con il terzo motivo, la ricorrente invoca il carattere sproporzionato della sanzione pecuniaria inflitta dalla Commissione per l’asserita inosservanza di taluni obblighi di natura contabile che, anche qualora fossero sussistenti, non darebbero diritto a un rimborso quasi integrale degli anticipi concessi, conformemente ai principi del diritto amministrativo e civile belga. La ricorrente invoca di conseguenza il diritto a un’indennità per le prestazioni eseguite.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta il mancato rispetto da parte della Commissione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa nella gestione del procedimento di verifica e di controllo contabile.


15.8.2009   

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C 193/31


Ricorso presentato il 23 giugno 2009 — Cesea Group/OHMI — Mangini & C. (mangiami)

(Causa T-250/09)

2009/C 193/49

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Cesea Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: D. De Simone, avvocato, D. Demarinis, avvocato, J. Wrede, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Cesea Group Srl chiede che venga annullata o in subordine modificata e limitata conformemente a quanto esposto nei motivi di ricorso, la decisione assunta in data 20 aprile 2009 e notificata in data 24 aprile 2009 dalla Seconda commissione di ricorso dell’UAMI con la quale è stato definito il Ricorso n. R 982/2008-2 proposto in esito al procedimento di nullità n. 2063 C presentato dalla società Mangini & C. Srl.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo che contiene il termine «mangiami» (richiesta di registrazione n. 3 113 933), per contraddistinguere prodotti nelle classi 29, 30 e 32.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Mangini & C. Srl.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Registrazione italiana n. 819 926 del marchio verbale «MANGINI», per prodotti e servizi nelle classi 30 e 42, marchio figurativo italiano n. 668 388 che contiene il termine «Mangini», per prodotti e servizi nelle classi 30 e 42, marchio figurativo italiano n. 648 507 che contiene il termine «Mangini», per prodotti nella classe 30, registrazione internazionale n. 738 072 del marchio verbale «MANGINI», per prodotti e servizi nelle classi 30 e 42, marchi verbale «MANGINI»notoriamente conosciuto in Italia ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per «produzione di pasticceria, confetteria, caffè, gelati e prodotto dolciari in genere, servizi di bar, caffetteria, catering»; e denominazione commerciale «MANGINI», utilizzata nella normale prassi commerciale in Italia, per «produzione di pasticceria, confetteria, caffè, gelati e prodotto dolciari in genere, servizi di bar, caffetteria, catering».

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: Annullare la decisione impugnata ed accogliere parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità.

Motivi dedotti:

Violazione della regola 40, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 2868/95, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (1), per avere la Commissione di Ricorso fondato la decisione sull’esame di documenti che non erano stati prodotti davanti alla Divisione di Annullamento, benché si trattasse di documenti non disponibili e che non erano stati prodotti nel termine concesso dalla Divisione di Annullamento.

Illegittimità della dichiarazione di nullità in relazione ai prodotti della classe 29 che non è rivendicata dal marchio internazionale di Mangini & C. Srl e ai prodotti della classe 30 che non sono affini alle caramelle.


(1)  GU L 303, del 15.12.1995, pag. 1.


15.8.2009   

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C 193/32


Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Société des Pétroles Shell/Commissione

(Causa T-251/09)

2009/C 193/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des Pétroles Shell SAS (Colombes, Francia) (rappresentante: avv. P. Hubert)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, integralmente o parzialmente, la risposta negativa implicita della Commissione 9 maggio 2009 fornita alla domanda di accesso a documenti detenuti dalla medesima (riferimento GESTDEM 372/2009), e trarne tutte le conseguenze necessarie relative all’accesso della ricorrente ai documenti richiesti;

in subordine, qualora il Tribunale dovesse considerarla una decisione, annullare, integralmente o parzialmente, la lettera 7 maggio 2009 del segretariato generale della Commissione che ha indicato l’impossibilità di rispondere alla domanda della ricorrente di accesso ai documenti della Commissione (riferimento GESTDEM 372/2009), e trarne tutte le conseguenze necessarie relative all’accesso della ricorrente ai documenti richiesti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione implicita della Commissione che le nega l’accesso ai documenti relativi a un’inchiesta riguardante pratiche sul mercato della fornitura di carburanti alla Riunione, detenuti dalla Commissione o scambiati tra la Commissione e l’autorità francese della concorrenza, in particolare ai sensi dell’art. 11, n. 4, del regolamento n. 1/2003. In subordine, qualora il Tribunale dovesse considerarla una decisione espressa di diniego, la ricorrente chiede l’annullamento della lettera del segretariato generale in cui si indica che la Commissione non è in grado di fornire risposta alla domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente invoca motivi identici o simili a quelli dedotti nella causa T-245/09, Shell Helas/Commissione.


15.8.2009   

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C 193/32


Ricorso proposto il 30 giugno 2009 — Caixa Geral de Depósitos/UAMI — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona («la Caixa»)

(Causa T-255/09)

2009/C 193/51

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: F. de la Rosa e M. Lobato García-Miján, abogados)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 24 marzo 2009 in base all’art. 8, n. 1, lett. b) RMC.

In subordine, annullare la precedente decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 24 marzo 2009 in base all’art. 7, n. 1, lett. b) RMC.

Condannare l’UAMI e, eventualmente, l’interveniente, alle spese sostenute per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo che contiene l’elemento verbale «la Caixa» (domanda di registrazione n.o4 685 145), per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36, 38 e 45.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS SA.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Vari marchi denominativi portoghesi che contengono il prefisso «caixa» (nn. 357 311, 261 198, 268 466, 302 708, 303 290, 325 155, 325 156, 325 224, 330 542 e 342 311), per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36, e marchio denominativo portoghese (n.o357 310) che contiene il termine «caixa», per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario, e in subordine, dell’art. 7, n. 1, lett. b) del medesimo regolamento.


15.8.2009   

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C 193/33


Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2009 — Lemans/UAMI — Turner (ICON)

(Causa T-218/08) (1)

2009/C 193/52

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


15.8.2009   

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C 193/33


Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2009 — Lemans/UAMI — Turner (ICON)

(Causa T-389/08) (1)

2009/C 193/53

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


15.8.2009   

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C 193/33


Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2009 — Tokita Management Service/UAMI — Eminent Food (Tomatoberry)

(Causa T-435/08) (1)

2009/C 193/54

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


Tribunale della funzione pubblica

15.8.2009   

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C 193/34


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 6 maggio 2009 — Campos Valls/Consiglio

(Causa F-39/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Nomina - Posto di capo unità - Rigetto della candidatura del ricorrente - Presupposti richiesti dall’avviso di posto vacante - Errore manifesto di valutazione)

2009/C 193/55

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manuel Campos Valls (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Consiglio (rappresentanti: sig.re M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento delle decisioni dell’APN di respingere la candidatura del ricorrente al posto di capo dell’unità spagnola presso la DG A Direzione III — Traduzione e produzione di documenti — Servizio linguistico, oggetto della comunicazione al personale CP46/06 e, dall’altra, la nomina di un altro candidato a tale posto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007, pag. 28.


15.8.2009   

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C 193/34


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 6 maggio 2009 — Sergio e a./Commissione

(Causa F-137/07) (1)

(Funzione pubblica - Diritti ed obblighi - Libertà sindacale - Protocollo di accordo Commissione-organizzazioni sindacali e professionali - Decisioni individuali di comando/dispensa dal servizio basate su un protocollo - Atto che arreca pregiudizio - Legittimazione ad agire - Funzionario che agisce a titolo personale e non per conto di un’organizzazione sindacale - Irricevibilità - Notifica del rigetto del reclamo all’avvocato dei ricorrenti - Inizio della decorrenza del termine di ricorso)

2009/C 193/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Giovanni Sergio (Bruxelles, Belgio) ed altri (rappresentante: avv. M. Lucas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. J. Currall e sig.ra B. Eggers, agenti)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento del «Protocollo di accordo tra le organizzazioni sindacali e professionali (OSP) e la Direzione generale del personale e dell’amministrazione (DG ADMIN)», nonché delle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina (APN) confermate dal protocollo del 19 dicembre 2006 e dalla decisione 14 novembre 2006 e, dall’altro, una richiesta di risarcimento danni per l’importo simbolico di un euro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer e Wurzler sono condannati alle spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008, pag. 37.


15.8.2009   

IT

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C 193/35


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 18 giugno 2009 — Spee/Europol

(Causa F-43/08) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Posto vacante - Procedimento di selezione)

2009/C 193/57

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: David Spee (Rijswijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv. P. de Casparis, successivamente avv. I. Blekman)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L’annullamento della decisione di Europol di ritirare l’offerta d’impiego per la quale il ricorrente aveva presentato la sua candidatura e di ripubblicarla successivamente, nonché una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Spee è condannato a tutte le spese.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008, pag. 33.


15.8.2009   

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C 193/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Ketselidis/Commissione

(Causa F-72/08) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Reclamo amministrativo previo - Risposta interlocutoria - Errore scusabile - Insussistenza - Decisione implicita di rigetto - Reclamo tardivo - Irricevibilità - Sentenza di un giudice comunitario - Fatto nuovo essenziale - Insussistenza)

2009/C 193/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michalis Ketselidis (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S.A. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

L’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda presentata dalla ricorrente relativa alla revisione del calcolo di annualità di pensione da prendere in considerazione in occasione del trasferimento verso il regime comunitario dei diritti a pensione maturati in Grecia

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Il sig. Ketselidis è condannato a sopportare tutte le spese.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008, pag. 51.


15.8.2009   

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C 193/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Ketselidou/Commissione

(Causa F-81/08) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso - Sentenza di un giudice comunitario - Fatto nuovo essenziale - Insussistenza)

2009/C 193/59

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zoe Ketselidou (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S.A. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

L’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda presentata dalla ricorrente relativa alla revisione del calcolo di annualità di pensione da prendere in considerazione in occasione del trasferimento verso il regime comunitario dei diritti a pensione maturati in Grecia

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

La sig.ra Ketselidou è condannata a sopportare tutte le spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008, pag. 59.


15.8.2009   

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C 193/36


Ricorso proposto il 25 giugno 2009 — Strack/Commissione

(Causa F-61/09)

2009/C 193/60

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Rimozione della decisione della convenuta di respingere la domanda del ricorrente di prendere visione degli atti

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

rimuovere la decisione implicita o esplicita della convenuta, e in particolare quelle relative alle domande di accesso al fascicolo del 12.9.2008, 3.10.2008 e 14.11.2008, la decisione del Sig. Jansen del 19.9.2008 e, nella misura del necessario, la decisione emessa in data 25.3.2008, recante rigetto del reclamo del ricorrente R/554/08, nella misura in cui questa ha negato o limitato al ricorrente un accesso completo a tutti i dati e documenti di sua pertinenza a disposizione della convenuta in quanto tenuti in modo ordinato, unitario completo e comprensibili e accessibili al ricorrente senza ostacoli, nella lingua e nella forma, e cioè, conformemente agli artt. 26 e 260 dello Statuto, nonché, nella misura del necessario, in quanto in precedenza rettificati, documenti personali e medici e altri atti il cui accesso è stato negato o limitato e in virtù dei quali ha almeno in parte respinto le domande del ricorrente, tra altre del 10.7.2008, del 19.9.2008 e del 28.11.2008;

condannare la convenuta, in ragione dell’illecito comportamento denunciato nel presente ricorso, al pagamento di un congruo risarcimento del danno a favore del ricorrente per l’ammontare in cui tale risarcimento sarà valutato dal Tribunale secondo il suo equo apprezzamento, ma comunque in misura non inferiore a EUR 2 500;

condannare la convenuta a pagare al ricorrente mensilmente un risarcimento danno dal momento della notifica della presente domanda fino all’effettivo e completo accesso a tutti i dati e documenti controversi e ai suoi regolari atti personali e medici, danno il cui ammontare sarà valutato dal Tribunale secondo il suo equo apprezzamento, ma comunque non inferiore a EUR 200;

condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente i costi necessari e le spese relative a ulteriori necessari accessi a documenti, in analogia alla normativa della convenuta in materia di trasferte per ragioni di servizio e, in subordine, sulla medesima base giuridica, quelle spese, che la convenuta ha già sostenuto in ragione dei suoi viaggi in Lussemburgo il 12.9.2008 e 14.11.2008;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


15.8.2009   

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C 193/36


Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Strack/Commissione

(Causa F-62/09)

2009/C 193/61

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Rimozione della decisione della convenuta che respinge il reclamo del ricorrente 27.11.2008 per carenza di oggetto e la domanda del ricorrente di risarcimento danno

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

rimuovere la decisione tacita di rigetto 8.11.2008 della domanda del ricorrente 8.5.2008 da parte della Commissione delle Comunità europee, e nella misura in cui dovesse rivelarsi necessario all’uopo o per la domanda n. 4, anche la decisione della Commissione 27.3.2009 pronunciata a seguito di reclamo;

condannare la convenuta al pagamento di un congruo risarcimento del danno per l’ammontare di almeno EUR 15 000, per ritardi e danni verificatisi a causa del comportamento illecito finora tenuto dalla Commissione nel procedimento di valutazione e promozione e per la mancata esecuzione delle sentenze T-85/04 e T-394/04, per tutto il periodo in cui il presente ricorso sarà pendente;

condannare inoltre la convenuta, in ragione degli analoghi danni ulteriormente prodottisi, al pagamento di un equo risarcimento del danno per l’ammontare di almeno EUR 10 al giorno, dal giorno che segue quello della pendenza del presente procedimento fino al giorno della completa regolare attuazione delle sentenze T-85/04 e T-394/04, con la regolare definizione dei procedimenti di valutazione e promozione del ricorrente, che, in caso di accoglimento della domanda sub 5 del presente ricorso, equivale al pagamento del risarcimento surrogatorio del danno;

condannare la convenuta a pagare a favore del ricorrente un risarcimento del danno per l’ammontare di almeno EUR 5 000 in ragione delle false considerazioni contenute nella lettera della convenuta del 27.3.2009, che oltre al mero rigetto del reclamo, sono lesive dell’onore e del prestigio professionale del ricorrente;

in ragione della possibilità di un corretto svolgimento del procedimento di valutazione e promozione del ricorrente andata delusa esclusivamente per il comportamento da attribuire alla convenuta, condannare quest’ultima a pagare al ricorrente un risarcimento surrogatorio del danno per il congruo ammontare pari ad almeno EUR 25 000;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.


15.8.2009   

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C 193/37


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — Albert-Bousquet e a. e Johansson e a./Commissione

(Causa F-14/05 e F-20/05) (1)

2009/C 193/62

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 132 del 28.5.2005, pag. 31 e C 171 del 9.7.2005, pag. 27.


15.8.2009   

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C 193/37


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — De Geest/Consiglio

(Causa F-21/05) (1)

2009/C 193/63

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 171 del 9.7.2005, pag. 28.


15.8.2009   

IT

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C 193/37


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — Delplancke e Governatori/Commissione

(Causa F-38/05) (1)

2009/C 193/64

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005, pag. 37.


15.8.2009   

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C 193/37


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — Bethuyne e a./Commissione

(Causa F-49/05) (1)

2009/C 193/65

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 205 del 20.8.2005, pag. 31.


15.8.2009   

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C 193/37


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — De Geest/Consiglio

(Causa F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005, pag. 25.