ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.167.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2009/C 167/01 |
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Rettifiche |
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2009/C 167/57 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/1 |
2009/C 167/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 maggio 2009 — Philippe Guigard/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-214/08 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Presupposti della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Comunità - Artt. 313, n. 2, lett. k), 314 e 317, lett. a), della quarta convenzione di Lomé, come modificata dall'accordo firmato a Maurizio)
2009/C 167/02
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philippe Guigard (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bordes e F. Dintilhac, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 marzo 2008, causa T-301/05, Guigard/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che avrebbe subito a causa del comportamento della Commissione in occasione del mancato rinnovo del suo contratto di lavoro concluso nell’ambito della cooperazione tecnica tra la Comunità e la Repubblica del Niger, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo — Presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità — Violazione degli artt. 313, n. 2, lett. K) e 314 della quarta convenzione di Lomé (GU 1991, L 229, pag. 1), come modificata dall’accordo firmato a Maurizio (GU 1998, L 156, pag. 3) — Violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti della difesa
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 marzo 2008, causa T-301/05, Guigard/Commissione, è annullata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso del sig. Guigard. |
2) |
Il ricorso del sig. Guigard nella causa T-301/05 è respinto. |
3) |
Non vi è luogo a statuire sull’impugnazione del sig. Guigard. |
4) |
Il sig. Guigard è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. |
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/2 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 26 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia) — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso
(Causa C-535/08) (1)
(Condizioni di eleggibilità ad elezioni regionali - Obbligo di residenza nella regione considerata - Artt.17 CE e 18 CE - Diritti fondamentali - Mancanza di collegamento con il diritto comunitario - Manifesta incompetenza della Corte)
2009/C 167/03
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
Parti
Ricorrente: Maria Catena Rita Pignataro
Convenuti: Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interpretazione dell’art. 6 UE, dell’art. 3 del primo protocollo addizionale, dell’art. 2 del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 25 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — Interpretazione degli artt. 17 e 18 CE — Compatibilità di una normativa regionale che il limita il diritto di elettorato passivo di un cittadino italiano sulla base di un requisito di residenza nella regione
Dispositivo
1) |
Gli artt. 17 CE e 18 CE non ostano ad una normativa nazionale che prevede, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, tra le condizioni di eleggibilità ad un’assemblea regionale, l’obbligo di risiedere nella regione considerata al momento della presentazione della candidatura. |
2) |
La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere la prima questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/3 |
Impugnazione proposta il 24 aprile 2009 (fax: 22 aprile 2009) dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009, causa T-388/03, Deutsche Post AG e DHL International/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-148/09 P)
2009/C 167/04
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e T. Materne, agenti)
Altre parti nel procedimento: Deutsche Post AG, DHL International, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 febbraio 2009, causa T-388/03, Deutsche Post AG e DHL International/Commissione delle Comunità europee; |
— |
condannare la Deutsche Post e la DHL International alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente fonda il proprio ricorso d’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009 — con cui è stata annullata una decisione della Commissione 23 luglio 2003, adottata a seguito di un procedimento ex art. 88, n. 3, CE, di non sollevare obiezioni contro un progetto di aumento di capitale di La Poste, notificato il 3 dicembre 2002, e contro determinate altre misure delle autorità belghe in favore di La Poste — su tre motivi, diretti all’annullamento della sentenza impugnata.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata non ha effettuato una corretta valutazione dei requisiti procedurali nell’ambito dell’esame degli aiuti di Stato, poiché ha qualificato determinate circostanze del procedimento di esame e determinati aspetti del contenuto della decisione come indizi oggettivi e concordanti di «gravi difficoltà» che avrebbero reso necessario l’avvio di un procedimento formale di esame ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha in parte già statuito sulla correttezza materiale dell’esame compiuto nella decisione della Commissione 23 luglio 2003 con riferimento alla sussistenza di aiuti di Stato e alla loro compatibilità con il mercato comune, avendo preso in considerazione ed accolto il quarto ed il settimo motivo, benché questi avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili, poiché la ricorrente non avrebbe avuto, persino secondo la stessa sentenza, alcuna adeguata legittimazione ad agire.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha violato il principio giuridico della certezza del diritto, avendo questa addebitato alla Commissione, nel suo esame precedente alla decisione 23 luglio 2003, il fatto di non aver tenuto conto del quarto criterio di cui alla sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa Altmark, ed in particolare del criterio della comparazione con i costi di un’impresa media, ben gestita ed adeguatamente dotata, benché tale sentenza sia stata emessa solo dopo l’esame del fascicolo in questione (ed un giorno dopo che la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni contro il progetto di aumento di capitale di La Poste) ed il criterio de quo non fosse in precedenza stato menzionato nella giurisprudenza della Corte o del Tribunale, ovvero nella prassi decisionale della Commissione.
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna) il 28 aprile 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe e a., e Ministerio Fiscal
(Causa C-151/09)
2009/C 167/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social Único de Algeciras
Parti
Ricorrente: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)
Convenuti: Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe e a. e Ministerio Fiscal
Questione pregiudiziale
«Se la condizione relativa alla conservazione dell’autonomia, cui si riferisce l’art. 6, n. 1, della direttiva [del Consiglio] 12 marzo 2001, 2001/23/CE (1), sussista in una fattispecie (come quella di cui alla causa principale), in cui, in seguito al riscatto di alcune concessioni di servizi pubblici da parte di un’amministrazione comunale, i lavoratori che formavano parte dell’organico delle imprese fino a quel momento concessionarie siano trasferiti alla detta amministrazione ed integrati nel suo organico, ma si tratti degli stessi lavoratori (senza eccezioni) che continuano ad occupare gli stessi posti di lavoro ed a svolgere le stesse funzioni che svolgevano prima di detto riscatto, negli stessi stabilimenti e sotto l’autorità dei medesimi responsabili (superiori gerarchici), senza cambiamenti sostanziali nelle condizioni di lavoro, ma con l’unica differenza che, adesso, i responsabili ultimi (all’apice della precedente gerarchia) sono i mandatari pubblici corrispondenti (assessori o sindaco)».
(1) Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
18.7.2009 |
IT |
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C 167/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 4 maggio 2009 — André Grotes/Amt für Landwirtschaft Parchim
(Causa C-152/09)
2009/C 167/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Schwerin
Parti
Ricorrente: André Grotes.
Convenuto: Amt für Landwirtschaft Parchim
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba prendere in considerazione il riconoscimento di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (1) in relazione agli aiuti basati sulla superficie anche quando la misura agroambientale perdurante alla data del 15 maggio 2003 si presenta semplicemente come mantenimento di uno sfruttamento di superfici adibite a pascoli permanenti, ma si collega senza soluzione di continuità sotto il profilo temporale ad una misura in base alla quale si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): Se si debba prendere in considerazione il riconoscimento di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione agli aiuti basati sulla superficie solo quando il cambiamento di destinazione del terreno da seminativo a pascolo avviene (proprio) in seguito alla partecipazione a una misura agroambientale ai sensi della detta disposizione. |
3) |
Se, ai fini del riconoscimento di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è necessario che l’agricoltore richiedente sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione, oppure anche un agricoltore «che subentri» successivamente nella misura agroambientale può far valere con successo una circostanza eccezionale ai sensi della detta disposizione. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. GU L 270, pag. 1.
18.7.2009 |
IT |
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C 167/4 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-155/09)
2009/C 167/07
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e D. Triantafillu)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica viene meno agli obblighi cui è soggetta in forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE, alla luce anche dell’art. 12 CE (ed in forza degli artt. 28, 31 e 4 dell’Accordo SEE), in quanto impedisce l’esercizio delle libertà fondamentali derivanti da tali disposizioni allorché:
|
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
L’esenzione dall’imposta sulla cessione degli immobili avvantaggia principalmente i cittadini greci. L’esclusione dall’esenzione dei cittadini comunitari i quali non risiedano già in Grecia costituisce un trattamento discriminatorio fondato sulla nazionalità che aggrava ed ostacola, in tal modo, l’acquisto della prima casa in tale paese da parte dei cittadini di altri Stati membri. Tale ostacolo discriminatorio è confermato e rafforzato dalla limitazione espressa dell’esenzione ai soli Greci residenti all’estero.
In assenza di corrispondenti obblighi quanto all’uso dell’immobile, la misura non è idonea ad agevolare l’accesso dei residenti nel paese alla proprietà della loro abitazione. Essa si rivela inoltre eccessiva, giacché il soggiorno effettivo potrebbe essere accertato tramite dichiarazioni degli acquirenti, accompagnate da iscrizioni in registri e controlli vari.
Circa la limitazione espressa dell’esenzione ai Greci residenti dell’estero, essa non può giustificarsi con l’obiettivo di farli rimpatriare, poiché tale obiettivo è in contrasto con il principio della libera circolazione.
18.7.2009 |
IT |
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C 167/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 12 maggio 2009 — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA
(Causa C-168/09)
2009/C 167/08
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti nella causa principale
Ricorrente: Flos SpA
Convenuto: Semeraro Casa e Famiglia SpA
Questioni pregiudiziali
1) |
se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE (1) debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che — in forza di tale Direttiva — ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che — pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta; |
2) |
in caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che — in forza di tale Direttiva — ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che — pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su tali disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli; |
3) |
in caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che — in forza di tale Direttiva — ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che — pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su tali disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia determinata per un periodo sostanziale (pari a dieci anni). |
(1) GU L 289, p. 28
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/5 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-172/09)
2009/C 167/09
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e K. Gawlik, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1), ed in ogni caso non avendo informato la Commissione dell’adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della summenzionata direttiva nonché del Trattato CE; |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/60/CE è scaduto il 15 dicembre 2007. Nel frattempo, alla data di presentazione del ricorso, la convenuta non ha ancora introdotto tutte le disposizioni indispensabili al fine della trasposizione della direttiva ed in ogni caso non ne ha informato la Commissione.
(1) GU L 309, pag. 15.
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/6 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-174/09)
2009/C 167/10
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comuità europee (rappresentanti: M. Kaduczak e S. Schønberg, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e comunque non avendo informato la Commissione dell’adozione di tali misure, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della summenzionata direttiva; |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/32/CE è scaduto l’11 agosto 2007. Nel frattempo, alla data di presentazione del ricorso, la convenuta non ha ancora introdotto tutte le disposizioni indispensabili al fine della trasposizione della direttiva ed in ogni caso non ne ha informato la Commissione.
(1) GU L 191, pag. 29.
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/6 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-183/09)
2009/C 167/11
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e Irò Dimitriou)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni dei ricorrenti
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 421, n. 1, primo comma, della direttiva medesima. |
— |
condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/112/CE nell’ordinamento interno scadeva il 1o gennaio 2008.
(1) GU L 347, pag. 1.
18.7.2009 |
IT |
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C 167/6 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-184/09)
2009/C 167/12
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Adserá Ribera e A. Marghelis, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE (1), relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (2), o, in ogni caso, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva; |
— |
condannare Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine impartito per adeguare il diritto interno alla direttiva 2006/21/CE è scaduto il 30 aprile 2008.
(1) GU L 102, pag. 15.
(2) GU L 143, pag. 56.
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/7 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
(Causa C-187/09)
2009/C 167/13
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: O. Beynet, S. Walker, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/40/CE (1), relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva e del Trattato; |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine entro cui la direttiva doveva essere trasposta è scaduto il 4 gennaio 2008.
(1) GU L 161, pag. 12
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/7 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-202/09)
2009/C 167/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg.re L. Balta, A.-A. Gilly, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che l’Irlanda, non avendo adottato, o comunque non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE (1), riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (2), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine entro cui la direttiva avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 15 settembre 2007.
(1) GU L 105, pag. 54.
(2) GU L 201, pag. 37.
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/7 |
Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 2 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-312/08) (1)
2009/C 167/15
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
18.7.2009 |
IT |
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C 167/8 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria
(Causa C-374/08) (1)
2009/C 167/16
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/8 |
Ordinanza del presidente della Corte 27 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-418/08) (1)
2009/C 167/17
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale di primo grado
18.7.2009 |
IT |
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C 167/9 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 giugno 2009 — NDSHT/Commissione
(Causa T-152/06) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Denuncia di un concorrente - Lettere della Commissione a un denunciante - Aiuto esistente - Atto non impugnabile - Irricevibilità)
2009/C 167/18
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: avv.ti M. Merola e L. Armati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: T. Scharf, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nelle lettere della Commissione 24 marzo e 28 aprile 2006 inviate alla NDSHT, relative a una denuncia riguardante aiuti di Stato asseritamente illegittimi concessi dalla città di Stoccolma alla Stockholm Visitors Board AB (procedimento CP 178/04 — Asserita concessione di un aiuto di Stato a favore della SVB AB).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB è condannata alle spese. |
18.7.2009 |
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C 167/9 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 3 giugno 2009 — Commissione/Burie Onderzoek en advies
(Causa T-179/06) (1)
(«Clausola compromissoria - Contratti conclusi nell’ambito del programma RACE II e di un programma specifico nel settore delle applicazioni telematiche di interesse generale - Rimborso di una parte degli anticipi erogati - Competenza del Tribunale - Irricevibilità parziale - Principio di buona amministrazione - Domanda riconvenzionale»)
2009/C 167/19
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Weimar e L. Escobar Guerrero, in seguito W. Roels, agenti, assistiti da W. Rupert)
Convenuta: Burie Onderzoek en Advies BV (rappresentanti: avv.ti I. van den Berge e A. Appelman)
Oggetto
Domanda in virtù di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE diretta ad ottenere la condanna di Burie Onderzoek en Advies BV alla restituzione di una parte degli anticipi erogati dalla Comunità europea, nonché degli interessi di mora, in esecuzione di due contratti di finanziamento nel settore delle tecnologie avanzate di comunicazione in Europa e delle applicazioni telematiche.
Dispositivo
1) |
Il ricorso relativo alla restituzione degli anticipi erogati dalla Commissione in base al contratto Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas), recante il riferimento «Progetto R 2022», è irricevibile, in quanto diretto contro Burie Onderzoek en Advies BV, per manifesta incompetenza del Tribunale a giudicare in ordine ad esso. |
2) |
Burie Onderzoek è condannata, in base al contratto Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services), recante il riferimento «Progetto UR 1028», a versare alla Commissione la somma capitale di EUR 109 535,62, oltre agli interessi di mora al tasso legale applicabile nei Paesi Bassi, a decorrere dal 31 agosto 2001 e fino al completo pagamento del debito. |
3) |
La domanda riconvenzionale di Burie Onderzoek en Advies è respinta. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/10 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 3 giugno 2009 — Frosch Touristik/UAMI — DSR touristik (FLUGBÖRSE)
(Causa T-189/07) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo FLUGBÖRSE - Data pertinente per l’esame di una causa di nullità assoluta - Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2009/C 167/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Frosch Touristik (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: H. Lauf e T. Raab, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DSR touristik GmbH (Karlsruhe, Germania)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1084/2004 4), riguardante un procedimento di nullità tra la DSR touristik GmbH e la Frosch Touristik GmbH
Dispositivo
1) |
La décisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 marzo 2007 (procedimento R 1084/2004 4) è annullata. |
2) |
L’UAMI è condannato alle spese. |
18.7.2009 |
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C 167/10 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2009 — US Steel Košice/Commissione
(Causa T-22/07) (1)
(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Atto di adesione - Condizione imposta al beneficiario di limitare le proprie vendite di prodotti piatti nell’“Unione allargata” - Lettera della Commissione che interpreta la condizione come applicabile ai mercati bulgaro e rumeno a far data dalla loro adesione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)
2009/C 167/21
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: avv.ti E. Vermulst e S. Van Cutsem)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: J. Čorba, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione 22 novembre 2006, in quanto interpreta la condizione imposta alla ricorrente di limitare le proprie vendite di prodotti piatti nell’«Unione allargata» come applicabile ugualmente, a partire dal 1o gennaio 2007, ai mercati bulgaro e rumeno.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
US Steel Košice s.r.o. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese. |
18.7.2009 |
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C 167/11 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 aprile 2009 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons)
(Causa T-372/08) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di nullità - Revoca della domanda di nullità - Non luogo a statuire)
2009/C 167/22
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Daniel e O. I. Haleen)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fitne Gesundheit und Wellness GmbH (Salzhemmendorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. De Zorti, T. Grimm e M. Koch)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 luglio 2008 (procedimento R 909/2007-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Fitne Gesundheit und Wellness GmbH
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
La Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Fitne Gesundheit und Wellness GmbHsono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà dellespese dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni emodelli). |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/11 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 aprile 2009 — New Europe/Commissione
(Causa T-383/08) (1)
(Irricevibilità del ricorso per vizio di forma - Designazione della ricorrente - Persona giuridica di diritto privato - Mandato - Irricevibilità manifesta - Intervento)
2009/C 167/23
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: New Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A.-M. Alamanou)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione adottata in forma di lettera datata 2 luglio 2008, che nega alla ricorrente l’accesso ai nomi delle società e degli individui citati nei documenti divulgati dalla Commissione relativi al cosiddetto caso «Eximo»
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese. |
3) |
Non occorre statuire sulla domanda d’intervento presentata dal Garante europeo della protezione dei dati. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/11 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 aprile 2009 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (OFTAL CUSI)
(Causa T-462/08) (1)
(Marchio comunitario - Revoca della decisione della commissione di ricorso - Non luogo a statuire)
2009/C 167/24
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Schneller)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alcon Inc. (Hünenberg, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti J. Isern Jara e M. Vidal-Quadras Trias de Bes)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R 1471/2007-1), relativa ad un’opposizione tra la società Dr. Robert Winzer Pharma GmbH e la Alcon Inc.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
Il convenuto sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente. |
3) |
L’interveniente sopporterà le proprie spese. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/12 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 25 maggio 2009 — Biofrescos/Commissione
(Causa T-159/09 R)
(«Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Presentazione della domanda - Irricevibilità - Danno pecuniario - Mancanza di urgenza»)
2009/C 167/25
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Richiedente: Biofrescos (Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portogallo) (rappresentante: avv. A. Magalhães Menezes)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, P. Guerra e Andrade e L. Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione del recupero dei dazi all’importazione non ancora corrisposti dalla richiedente, in quanto detto recupero sarebbe disposto dalla decisione della Commissione 16 gennaio 2009, C (2009) 72 def., secondo la quale occorre procedere al recupero a posteriori di tali dazi e lo sgravio di tali dazi non è giustificato nel caso della richiedente
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/12 |
Ricorso proposto il 15 aprile 2009 — Abdulrahim/Consiglio e Commissione.
(Causa T-127/09)
2009/C 167/26
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Abdulbasit Abdulrahim (Londra, Regno Unito) (Rappresentanti: J. Jones, Barrister e M. Arani, Solicitor)
Convenuti: Consiglio delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare in tutto o in parte il regolamento (CE) n. 881/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 e/o il regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008, laddove riguardano direttamente e individualmente il ricorrente; |
— |
In subordine, dichiarare il regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002 e/o il regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 inapplicabili al ricorrente; |
— |
In ulteriore subordine, riconsiderare il fondamento per l’inserimento del nome del ricorrente nell’allegato I del regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002, stabilendo se la decisione della Commissione di inserire il nome del ricorrente nell’allegato I sia appropriata e fondata in fatto e in diritto; |
— |
Disporre che i convenuti forniscano ragioni e prove per l’inserimento del nome del ricorrente nell’allegato I del regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002 entro un breve termine; |
— |
Stabilire che l’inserimento del nome del ricorrente nell’allegato I è inappropriato e infondato in fatto e in diritto e ordinare la cancellazione del nome del ricorrente dall’allegato I del regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002; |
— |
Assumere ogni ulteriore provvedimento che risulti appropriato; |
— |
Condannare il Consiglio e la Commissione alle spese; |
— |
Condannare il Consiglio e la Commissione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a titolo di lucro cessante e dei danni morali. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330 (1), nella parte in cui esso include il nome del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità di cui si congelano i capitali e le risorse economiche ai sensi di tale normativa. In subordine, il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare, ai sensi dell’art. 241 CE, il regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002 e/o il regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 inapplicabili al ricorrente. Chiede inoltre al Tribunale di condannare i convenuti alle spese.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente afferma che i regolamenti controversi violano i suoi diritti fondamentali, come garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Esso sostiene anzitutto che i regolamenti controversi violano i suoi diritti al contraddittorio, ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un equo processo, non essendo mai stato informato dal Consiglio o dalla Commissione delle ragioni della sua inclusione nell’allegato I, né essendogli mai stata sottoposta alcuna prova che giustificasse tale decisione. Egli non ha pertanto avuto la possibilità di prendere posizione sulle ragioni dell’inclusione del suo nome nell’allegato I del regolamento controverso e, di conseguenza, non è stato in grado di contestare l’elencazione stessa dinanzi ad un organo giudiziario.
In secondo luogo il ricorrente sostiene che le misure controverse rappresentano una violazione del suo diritto al rispetto della proprietà nonché un’interferenza sproporzionata con la sua vita privata e familiare.
18.7.2009 |
IT |
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C 167/13 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2009 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (OFTAL CUSI)
(Causa T-160/09)
2009/C 167/27
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Schneller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alcon Inc.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 febbraio 2009, nel procedimento R 1471/2007-1, e accogliere l’opposizione n. 809899 per tutti i prodotti; |
— |
concedere una fase orale del procedimento; |
— |
condannare l’UAMI, e in subordine l’interveniente, alle spese dell’intero procedimento. |
— |
In subordine, rinviare il caso all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Alcon Cusì SA, che ha successivante trasferito i suoi diritti alla Alcon Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OFTAL CUSI» per prodotti della classe 5 (domanda di registrazione n. 3 679 181)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «Ophtal» per prodotti della classe 5 (marchio comunitario n. 489 948)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)], in quanto sussisterebbe un rischio di confusione, o almeno un rischio di associazione, tra i marchi contrapposti
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/13 |
Ricorso proposto il 24 aprile 2009 — Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio
(Causa T-162/09)
2009/C 167/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Adolf Würth GmbH & Co. KG e Fasteners (Künzelsau, Germania) e Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd (Shenyang, Cina) (rappresentanti: M.Karl e M. Mayer, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni dei ricorrenti
— |
annullare il regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, o, in subordine |
— |
annullare il regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui le ricorrenti sono individualmente interessate, e |
— |
condannare il Consiglio alle spese, ivi comprese quelle necessarie alla sua difesa nonché le altre spese. |
Motivi e principali argomenti
Su proposta della Commissione, il Consiglio, sul fondamento del regolamento antidumping di base (1), ha adottato il regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (2). Le ricorrenti fanno valere di essere interessate dai dazi antidumping introdotti da tale regolamento e sollecitano (in tal misura) l’annullamento di detto regolamento.
A fondamento del ricorso, le ricorrenti si richiamano, nel loro primo motivo, all’asserito vizio procedimentale nella procedura antidumping.
Con i motivi dal secondo al sesto, le ricorrenti deducono la violazione delle disposizioni comunitarie di rango superiore:
— |
La Commissione non avrebbe esaminato minuziosamente e con indipendenza tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie e avrebbe accertato i fatti in modo insufficiente e incompleto, il che avrebbe portato ad una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE. |
— |
Il valore normale su cui si basa il regolamento n. 91/2009 sarebbe stato determinato in modo illegittimo in violazione dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento n. 384/96. |
— |
I valori limite previsti per la ricevibilità di un procedimento antidumping ai sensi dell’art. 5, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 384/96 non sarebbero stati raggiunti. |
— |
La nozione di «prodotto simile» di cui all’art. 1, n. 4, del regolamento n. 384/96 sarebbe stata estesa nel regolamento controverso poiché i prodotti in oggetto fabbricati nella Repubblica popolare cinese e quelli fabbricati nella Comunità non sarebbero comparabili né intercambiabili. |
— |
Il pregiudizio a danno dell’industria comunitaria che, ai sensi dell’art. 1, n. 1 e dell’art. 3 del regolamento n. 384/96, costituisce il presupposto per accertare i dazi antidumping, non sussisterebbe. |
Infine, le ricorrenti fanno valere, con il loro settimo motivo, uno sviamento di potere degli organi comunitari nell’esame dei criteri relativi al danno, alla causalità e all’interesse comunitario.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340, pag. 17).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/14 |
Impugnazione proposta il 24 aprile 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 17 febbraio 2009, causa F-38/08, Liotti/Commissione
(Causa T-167/09 P)
2009/C 167/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti B. Eggers e K. Hermann, agenti)
Altra parte nel procedimento: Amerigo Liotti (Senningerberg, Lussemburgo)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 17 febbraio 2009 nella causa F-38/08, Liotti /Commissione; |
— |
condannare il ricorrente alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nonché alle spese dell’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 17 febbraio 2009, emanata nella causa F-38/08, Liotti/Commissione, con la quale il TFP ha annullato il rapporto di evoluzione della carriera (REC) del sig. Liotti per il periodo 1o gennaio — 31 dicembre 2006.
A sostegno della sua impugnazione la Commissione deduce tre motivi, relativi a:
— |
una violazione del diritto comunitario, poiché l’art. 8, n. 7, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto dei funzionati delle Comunità europee (DGE) non prevedrebbe l’obbligo, per un vidimatore o per un direttore generale, di esaminare l’applicazione delle norme relative alla valutazione in tutti progetti di REC per un grado determinato; |
— |
irregolarità procedurali dinanzi al TFP a danno degli interessi della Commissione, in quanto il TFP, nel sollevare d’ufficio, in udienza, esigenze di concertazione e di verifica della coerenza previste all’art. 8, n. 7, delle DGE, avrebbe violato il diritto della difesa della Commissione, avendola privata della possibilità di fornire elementi probatori di fatto tali da dimostrare la mancata violazione dell’art. 8, n. 7, delle DGE nella definizione del REC controverso; |
— |
un errore di diritto, dal momento che il TFP avrebbe qualificato la violazione delle disposizioni dell’art. 8, n. 3, delle DGE come violazione di una forma sostanziale e/o come un’irregolarità sostanziale determinante l’annullamento del REC impugnato dinanzi al TFP. |
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/15 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2009 — Z/Commissione
(Causa T-173/09)
2009/C 167/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Z (Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Grau e N. Jäger)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Consentire al ricorrente, mediante l’accesso agli atti del procedimento relativo al caso COMP/39.406 — «tubi marini» — e, in particolare, mediante l’offerta in copia della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, con la quale è stata inflitta un’ammenda alla Dunlop Oil & Marine, alla ContiTech AG e alla Continental AG per l’asserita partecipazione al cartello sui tubi marini tra il 1986 e il 2007, di verificare se egli venga menzionato nominativamente nella decisione di cui trattasi e, in caso affermativo, in quale contesto materiale il suo nome venga di volta in volta menzionato, in particolare in quale misura la decisione della Commissione contenga accertamenti in merito alla sua persona rilevanti dal punto di vista del diritto della concorrenza o del diritto penale; |
— |
eliminare, con modalità da specificare ulteriormente dopo che è stato garantito l’accesso agli atti, ogni menzione del suo nome, e particolarmente gli accertamenti in merito alla sua persona rilevanti dal punto di vista del diritto della concorrenza o del diritto penale, contenuti nella decisione della Commissione 28 gennaio 2009, con la quale è stata inflitta un’ammenda alla Dunlop Oil & Marine, alla ContiTech AG e alla Continental AG per l’asserita partecipazione al cartello sui tubi marini tra il 1986 e il 2007; |
— |
omettere, nella versione della decisione destinata alla pubblicazione, la menzione del suo nome nonché ogni riferimento alla sua persona; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 5 marzo 2009 che gli nega l’accesso ai documenti del fascicolo del procedimento COMP/39.406 — Tubi marini. Il ricorrente chiede inoltre che, nella decisione della Commissione 28 gennaio 2009 relativa a tale caso, vengano eliminati eventuali riferimenti alla sua persona e che non si facciano riferimenti alla sua persona nella versione della decisione destinata alla pubblicazione.
A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce che il diritto di ottenere l’accesso al fascicolo e la cancellazione di ogni riferimento alla sua persona consegue da elementari diritti fondamentali in materia processuale, segnatamente il diritto ad essere ascoltato e il diritto di accesso agli atti, nonché dal principio della presunzione di non colpevolezza. Il diritto di accesso al fascicolo deriverebbe, inoltre, dal diritto del pubblico di accedere ai documenti della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1).
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
18.7.2009 |
IT |
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C 167/15 |
Impugnazione proposta il 27 aprile 2009 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 17 febbraio 2009, causa F-51/08, Stols/Consiglio
(Causa T-175/09 P)
2009/C 167/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e G. Kimberley, agenti)
Altra parte nel procedimento: Willem Stols (Halsteren, Paesi Bassi)
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza del TFP 17 febbraio 2009, nella causa F-51/08 (Willem Stols/Consiglio); |
— |
respingere il ricorso del 21 maggio 2008, con il quale il sig. Stols aveva chiesto l’annullamento della decisione 16 luglio 2007, con la quale il Consiglio rifiutava di iscriverlo nell’elenco dei promossi al grado AST 11 a titolo dell’esercizio di promozione 2007, nonché della decisione 5 febbraio 2008, con cui il Segretario generale aggiunto del Consiglio aveva respinto, in qualità di APN, il suo reclamo presentato sul fondamento dell’art. 90, n. 2, dello Statuto; |
— |
condannare il convenuto all’intero ammontare delle spese del giudizio di primo grado e dell’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 17 febbraio 2009, emanata nella causa F-51/08, Stols/Consiglio, con la quale il TFP annullava le decisioni del Consiglio di non promuovere il sig. Stols al grado AST 11 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2007.
A sostegno della sua impugnazione il Consiglio deduce due motivi, relativi a:
— |
un errore di diritto, in quanto il TFP avrebbe superato i limiti posti dalla giurisprudenza al sindacato del giudice comunitario sull’esteso potere discrezionale di cui gode l’APN ai fini dell’esame comparativo dei meriti dei funzionari candidati a una promozione; |
— |
una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la sentenza impugnata sarebbe viziata da numerose lacune e imprecisioni che renderebbero incomprensibile il fondamento su cui il TFP ha effettivamente dichiarato l’esistenza di un errore manifesto da parte del Consiglio. |
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/16 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2009 — Dunamenti Erőmű/Commissione
(Causa T-179/09)
2009/C 167/32
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dunamenti Erőmű Zrt. (Százhalombatta, Ungheria), (rappresentanti: J. Lever, QC, A. Nourry e R. Griffith, Solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione e tutte le prescrizioni operative della sua parte dispositiva nei limiti in cui si applicano alla ricorrente; |
— |
in via subordinata, annullare gli artt. 2 e 5 della decisione nei limiti in cui ordinano il recupero presso la ricorrente di aiuti in eccesso rispetto a quelli che la Commissione avrebbe dovuto ritenere incompatibili con il mercato comune; |
— |
disporre una misura istruttoria ai sensi dell’art. 65 del Regolamento di procedura, chiedendo alla Commissione di produrre al Tribunale le copie di tutto il carteggio intercorso tra la stessa e le autorità ungheresi e tutti gli atti delle riunioni e discussioni svoltesi tra esse, quali indicati al punto 466 della decisione impugnata; |
— |
se il Tribunale dovesse concordare sulla possibilità di essere assistito da uno o più esperti, disporre una misura istruttoria, richiedendo la redazione di una o più perizie, nonché le ulteriori misure istruttorie che il Tribunale reputi opportune; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def., che dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto concesso dalle autorità ungheresi a taluni produttori di energia elettrica sotto forma di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità (Power Purchase Agreement — PPA), stipulati, prima dell’adesione della Repubblica d’Ungheria all’Unione europea, tra il gestore di rete Magyar Villamos Müvek Rt («MVM»), posseduto dallo Stato ungherese, e tali produttori [Aiuto di Stato C 41/2005 (già NN 49/2005) — «Costi non recuperabili» in Ungheria]. La decisione impugnata individua la ricorrente quale beneficiaria del presunto aiuto di Stato e condanna l’Ungheria a recuperare dalla ricorrente l’aiuto, oltre agli interessi.
La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua domanda.
In primo luogo, essa afferma che la Commissione ha violato l’art. 87, n. 1, CE, avendo qualificato il PPA relativo alla ricorrente come aiuto sebbene avesse riconosciuto che si trattava “sostanzialmente” di un accordo di pre-privatizzazione. Per tale ragione, ad avviso della ricorrente, le autorità ungheresi avevano agito in conformità con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato il Trattato di adesione dell’Ungheria e l’art. 1, lett. b), sub v), del regolamento del Consiglio n. 659/1999 (1).
In secondo luogo, la ricorrente deduce che, se anche il PPA le avesse conferito un aiuto di Stato nel 1995, il che non si è verificato, essa avrebbe comunque nutrito un affidamento legittimo in merito al fatto che detto aiuto fosse disciplinato dal diritto comunitario quale aiuto esistente.
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione, nella parte in cui ha dichiarato il suo PPA un aiuto di Stato incompatibile, violi il principio di proporzionalità in quanto avrebbe erroneamente qualificato l’aiuto come aiuto operativo e non avrebbe dovuto ritenerlo incompatibile, nemmeno nella parte in cui esso compensava alla ricorrente i suoi costi non recuperabili. Inoltre, la ricorrente deduce che siffatta conclusione è viziata da irragionevolezza e/o illogicità e viola l’art. 87, n. 3, lett. a), CE poiché non riconosce al PPA relativo alla ricorrente alcun ruolo di promozione dello sviluppo economico.
In quarto luogo, la ricorrente deduce che l’ordine di recupero viola l’art. 14, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 659/1999 e principi generali del diritto comunitario quali l’interesse legittimo ed il legittimo affidamento. Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato requisiti essenziali del procedimento, tra cui il diritto procedurale di essere sentiti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
18.7.2009 |
IT |
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C 167/17 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2009 — Poloplast/UAMI — Polypipe Building Products (P)
(Causa T-189/09)
2009/C 167/33
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Austria) (rappresentante: avv. G. Bruckmüller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Polypipe Building Products Ltd (Edlinton, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 25 febbraio 2009 ovvero, modificarla nella parte in cui constata che non sussiste un rischio di confusione tra i citati marchi, nonché |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno a sostenere le spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «P» per prodotti e servizi delle classi 6, 11, 17, 19 e 42 (domanda di registrazione n. 3 148 194)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Polypipe Building Products Ltd
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo «P» per prodotti della classe 17 (marchio comunitario n. 33 191) e il marchio figurativo «P POLYPIPE» per prodotti delle classi 6, 11, 17, 19 e 20 (marchio comunitario n. 2 685 691)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)], in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
18.7.2009 |
IT |
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C 167/17 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2009 — Longevity Health Products/UAMI — Performing Science (5 HTP)
(Causa T-190/09)
2009/C 167/34
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: avv. J. Korab)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Performing Science LLC
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare irricevibile il ricorso della società Longevity Health Products, Inc., |
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 21 aprile 2009 e respingere la domanda di annullamento della Performing Science, LLC. contro il marchio comunitario n. 002846483 — «5 HTP» |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «5 HTP» per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 35 (marchio comunitario n. 2 846 483)
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Performing Science LLC
Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda di annullamento del marchio in questione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell’opposizione della ricorrente
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)]
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
18.7.2009 |
IT |
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C 167/18 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Amen Corner/UAMI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)
(Causa T-192/09)
2009/C 167/35
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Amen Corner (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Calderón Chavero e T. Villate Consonni)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comercio Electrónico Ojal (Madrid, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della commissione di ricorso 5 marzo 2009, procedimento R-462/2008-2, laddove concede la registrazione per i prodotti della classe 9; |
— |
in forza dell’annullamento in questione, respingere integralmente la domanda di registrazione n. 4 617 213; |
— |
condannare alle spese derivanti dal presente procedimento l’UAMI e le parti interessate nel procedimento in caso di opposizione al medesimo e respingere le loro richieste. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Comercio Electrónico Ojal S.L.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che presenta l’elemento verbale «SEVE TROPHY» (domanda di registrazione n. 4 617 213), per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35 e 41.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la società ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi comunitari «SEVE TROPHY» e «SEVE BALLESTEROS TROPHY» (n.o 1.541.226, n.o 1.980.341, n.o 2.068.682 e n.o 3.846.235), per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25, 28, 35 e 41.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)] e accoglimento parziale dell’opposizione proposta ex art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo articolo.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.
Motivi dedotti: errata applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
18.7.2009 |
IT |
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C 167/18 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2009 — Lan Airlines/UAMI — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)
(Causa T-194/09)
2009/C 167/36
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Lan Airlines, SA (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Air Nostrum, Lineas Aéreas del Mediterráneo, SA (Manises, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
La ricorrente chiede che, considerato il deposito del presente scritto e dei documenti ad esso allegati, si voglia dichiarare correttamente formulato e proposto entro i limiti di tempo il ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 febbraio 2009, procedimento R 0107/2008-4, e che, previo disbrigo degli opportuni provvedimenti processuali, si annulli la decisione di cui trattasi con espressa condanna dell’UAMI alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM» (domanda di registrazione n. 4 448 061), per servizi appartenenti alla classe 39
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo comunitario «LAN» (n. 3 350 899), per servizi appartenenti alle classi 35, 39 e 43, nonché marchio figurativo comunitario costituito dal vocabolo «LAN», affiancato da una stella (n. 3 694 957), per servizi appartenenti alla classe 39
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella sua totalità
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Applicazione erronea dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (sostituito dal regolamento n. 207/2009).
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/19 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2009 — TerreStar Europe/Commissione
(Causa T-196/09)
2009/C 167/37
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: TerreStar Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv. R. Olofsson e J. Killick, Barrister)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione impugnata; |
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condannare la Commissione alle spese; |
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adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 13 maggio 2009, C (2009) 3746 def/2, sulla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), adottata in applicazione della decisione n. 626/2008/CE (1), nella parte in cui respinge la candidatura della ricorrente.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti tre motivi.
In primo luogo, essa sostiene che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nel concludere che la TerreStar non rispettava le tappe richieste. La ricorrente deduce che le incoerenze tra le informazioni e una mancanza di prova relativamente al completamento di una delle tappe, come riscontrate dalla Commissione, dipendevano da un equivoco nelle informazioni trasmesse e avrebbero potuto essere chiarite dietro semplice richiesta da parte della Commissione.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe agito in violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità, in quanto ha omesso di chiedere chiarimenti e di esaminare i chiarimenti presentati volontariamente dalla TerreStar.
In terzo luogo, ed in via subordinata, la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione della decisione impugnata.
(1) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 2008, 626/2008/CE, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU 2008 L 172, pag. 15).
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/19 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — UOP/Commissione
(Causa T-198/09)
2009/C 167/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: UOP Ltd (Brimsdown, Regno Unito) (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, e O. Geiss, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l’art. 2, n. 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008 concernente la misura di aiuto a cui la Francia ha dato esecuzione a favore del gruppo IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (1); |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008 concernente la misura di aiuto a cui la Francia ha dato esecuzione a favore del gruppo Istituto francese del petrolio (IFP) [C 51/05 (ex NN 84/05)], [notificata con il numero C(2008) 1330], nella parte in cui dichiara l’aiuto, a certe condizioni, compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. La ricorrente è un’impresa concorrente della beneficiaria dell’aiuto di Stato e delle sue controllate, la Axens e la Prosernat.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
In primo luogo, essa fa valere che la Commissione sarebbe incorsa in manifesti errori di fatto e di diritto in violazione dell’art. 87, n. 3, CE e della disciplina per ricerca e sviluppo del 1996 definendo erroneamente la natura della ricerca e dello sviluppo intrapresi dalla IFP ai sensi dell’allegato I della disciplina per ricerca e sviluppo del 1996 e determinando in tal modo scorrettamente l’intensità massima ponderata dell’aiuto. La ricorrente fonda tale motivo sulle seguenti ragioni: le attività della Axens e della Prosernat relative ai processi non costituirebbero ricerca e sviluppo e l’intero sviluppo precompetitivo verrebbe svolto dall’IFP; l’IFP svolgerebbe almeno la parte di sviluppo precompetitivo per la tecnologia di processi e i catalizzatori che implica l’uso di impianti pilota nonché la parte di sviluppo precompetitivo che rientra nel suo portafoglio di brevetti.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di fatto e di diritto in violazione dell’art. 87, n. 3, CE e della disciplina per ricerca e sviluppo del 1996, non tenendo conto degli aiuti al funzionamento concessi alla Axens e alla Prosernat, le controllate della IFP. La ricorrente fonda il motivo su tre censure e adduce che non sarebbero stati tenuti in considerazione i benefici diretti per la Axens risultanti dall’uso continuativo di impianti pilota né i benefici indiretti per la Axens risultanti dagli aiuti alla formazione dell’IFP e dalla cooperazione internazionale nell’ambito della ricerca dell’IFP.
In terzo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di fatto e di diritto ritenendo che l’aiuto concesso alla IFP e alle sue controllate, la Axens e la Prosernat, abbia un effetto incentivante.
In quarto luogo, essa afferma che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di fatto e di diritto non dando un’adeguata motivazione e/o non considerando pienamente la prova a sua disposizione.
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/20 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2009 — Abertis Infraestructuras/Commissione
(Causa T-200/09)
2009/C 167/39
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Abertis Infraestructuras, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Roca Junyent e P. Callol García)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l’atto impugnato, condannare la Commissione alle spese e adottare tutti i provvedimenti del caso. |
Motivi e principali argomenti
L’atto oggetto della presente controversia è il medesimo della causa T-58/09, Schemaventotto/Commissione (GU C 82, pag. 34), ossia, il provvedimento giuridico con cui la Commissione europea ha concluso il procedimento ex art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1) (in prosieguo: il RCC), relativo al controllo della concentrazione fra la ricorrente e la Autostrade S.p.A. (caso COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade).
A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere che:
— |
la Commissione europea non ha osservato i suoi obblighi chiudendo ex art. 21un procedimento in corso senza denunciare le infrazioni commesse dall’Italia a detrimento della Abertis; in subordine, deduce che la Commissione ha operato un’analisi errata della compatibilità con il diritto comunitario, violando l’obbligo ad essa incombente ai sensi dell’art. 21 del RCC. |
— |
La Commissione ha a torto ignorato i requisiti essenziali del procedimento fissati all’art. 21 del RCC. Da tale violazione deriva la nullità degli atti della Commissione, in quanto si impedisce la piena realizzazione dello scopo dell’art. 21 del RCC. |
— |
La Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione dei provvedimenti. |
— |
La Commissione ha commesso uno sviamento di potere, poiché ha adottato una decisione in base ad una disposizione, l’art. 21 del RCC, che non le consentiva prendere una siffatta decisione, corrispondente all’ambito dell’art. 226 del Trattato CE, e ciò incidendo sulle garanzie stabilite all’art. 21 del RCC, così privando di effetto l’art. 21 del RCC e di protezione la concentrazione progettata e precedentemente approvata dalla Commissione stessa. |
— |
La Commissione ha violato i principi generali di certezza del diritto, buon andamento dell’amministrazione e legittimo affidamento tralasciando di agire nei confronti dello Stato membro, in circostanze che non lasciano spazio alla valutazione, danneggiando in tal modo l’affidamento degli operatori. |
— |
Da ultimo e in subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha analizzato erratamente il nuovo contesto normativo introdotto dallo Stato italiano, in quanto non è stata realizzata una disciplina idonea a garantire che, nelle future fusioni transfrontaliere che possano avere luogo nel settore delle autostrade in Italia, le imprese siano trattate equamente ed in conformità delle norme comunitarie. |
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/20 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2009 — Olymp Bezner/UAMI — Bellido (Olymp)
(Causa T-203/09)
2009/C 167/40
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Dönch e M. Eck)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Bellido, S.A. (Manzanares, Ciudad Real, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 marzo 2009, procedimento R 531/2008-2; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo “Olymp” per prodotti della classe 25.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchio figurativo registrato in Spagna “OLIMPO”, per prodotti della classe 25.
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio in questione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] e dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente affermato la sussistenza di un rischio di confusione, posto che, di fatto, i marchi in oggetto non sono simili dal punto di vista visivo, uditivo o concettuale.
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/21 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2009 — Olymp Bezner/UAMI — Bellido (OLYMP)
(Causa T-204/09)
2009/C 167/41
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Dönch e M. Eck)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Bellido, S.A. (Manzanares, Ciudad Real, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 marzo 2009 nel procedimento R 598/2008-2; e |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «OLYMP» per prodotti appartenenti alla classe 25
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio figurativo spagnolo «OLIMPO», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario di cui trattasi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso erroneamente avrebbe ritenuto sussistere un rischio di confusione, dal momento che i marchi di cui trattasi non sarebbero simili sul piano visivo, auditivo o concettuale.
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/21 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2009 — El Jirari Bouzekri/UAMI — Nike International (NC NICKOL)
(Causa T-207/09)
2009/C 167/42
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mustapha El Jirari Bouzekri (Malaga, Spagna) (rappresentante: avv. E. Ragot)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nike International Ltd (Beaverton, Stati Uniti)
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 febbraio 2009, procedimento R 554/2008-2, in quanto viziata da un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/95 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009); e |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a rimborsare le spese legali e gli altri costi sostenuti dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «NC NICKOL», per prodotti della classe 9.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario figurativo «NIKE» per una gamma di prodotti, tra i quali alcuni delle classi 9 e 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la Commissione ha erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione di detta disposizione.
18.7.2009 |
IT |
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C 167/22 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Mars/UAMI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)
(Causa T-208/09)
2009/C 167/43
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mars, Inc. (McLean, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Bryson, Barrister e V. Marsland, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marc Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione delle seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 marzo 2009, nel procedimento R 1827/2007-2; e |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MARC Marlon Abela Restaurant Corporation», per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazioni comunitarie dei marchi, denominativo e figurativo, «MARS», rispettivamente, per prodotti e servizi delle classi 9, 29, 30, 32, e 35
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione nella sua interezza
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] in quanto la commissione di ricorso i) avrebbe, erroneamente, presunto (ovvero giudicato), senza prove a sostegno, che, negli Stati baltici, i marchi in questione abbiano un significato chiaro e specifico per il pubblico così che il pubblico è in grado di comprenderlo immediatamente. Ciò avrebbe portato la commissione a concludere, erroneamente, che ci fosse una differenza concettuale tra i marchi che avrebbe prevalso sulle somiglianze visive e fonetiche e giustificato la conclusione che i marchi in questione non fossero simili; e ii) non avrebbe preso in alcun modo in considerazione, o non adeguatamente, né le condizioni di vendita dei prodotti e servizi in questione né l’impatto di tali condizioni a) sulla valutazione delle somiglianze visive e fonetiche tra i marchi, e b) sul peso relativo da attribuire, nel valutare complessivamente la somiglianza/il rischio di confusione, ai differenti fattori (visivo, fonetico e concettuale) in base ai quali si deve giudicare la somiglianza. Violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio 207/2009) in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente respinto l’opposizione relativamente a tale motivo con l’argomento che la ricorrente non avrebbe provato la sussistenza di tutte le condizioni cumulative necessarie per l’applicazione della detta disposizione. Violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 207/2009) in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il rischio di confusione debba essere valutato sulla base degli stessi principi previsti ai fini degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 40/94.
18.7.2009 |
IT |
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C 167/22 |
Ricorso presentato il 26 maggio 2009 — Formenti Seleco/Commissione
(Causa T-210/09)
2009/C 167/44
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Formenti Seleco SpA (Pordenone, Italia) (rappresentanti: A. Malatesta, avvocato, G. Terracciano, avvocato, S. Malatesta, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Accogliere il ricorso |
— |
Condannare la Commissione della Comunità europea ad un risarcimento per complessivi Euro 156 208 915,03 a favore della Formenti Seleco s.p.a., in liquidazione in amministrazione straordinaria, più gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della dichiarazione dello stato di insolvenza o in subordine nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia. |
— |
Condannare la Commissione della Comunità europea alle spese ed agli onorari legali del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La società ricorrente, uno dei principali produttori italiani di televisori a colori, è stata dichiarata insolvente e assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria a seguito di un’imponente importazione nel mercato europeo di televisori a colori prodotti da società turche e che sarebbero venduti a prezzi che integrano gli estremi della vendita in dumping.
Tale circostanza sarebbe stata nel territorio comunitario direttamente causata dalla violazione della Repubblica turca dell’accordo di associazione con la CE del 1963 e delle successive norme integrative, nella misura in cui il governo turco avrebbe predisposto una disciplina normativa volta ad eludere gli obblighi in sede di Accordo di Associazione con le comunità, riguardante in particolare la determinazione dell’origine turca dei televisori a colori importati nella Comunità, essendo la Commissione a conoscenza di tali elusioni almeno a partire dal 1993.
In particolare la Formenti Seleco s.p.a. ritiene responsabile la Commissione per i seguenti motivi, idonei a fondare la responsabilità extracontrattuale della stessa e il conseguente obbligo di risarcire i danni:
1) |
violazione degli obblighi posti a suo carico dall’Accordo di associazione e dal relativo Protocollo addizionale, nella misura in cui sia durante il periodo transitorio di realizzazione dell’unione doganale della Comunità con la Repubblica turca, ovvero sino al 1994, sia, a maggior ragione, in fase di unione doganale completa, pur essendo a conoscenza dell’inosservanza degli accordi da parte della Repubblica turca ha omesso di vigilare sulla corretta applicazione della regolamentazione doganale pertinente. |
2) |
violazione dell’art. 211 del trattato CE e del principio di buona amministrazione poiché nella misura in cui l’Accordo di Associazione e il Protocollo addizionale sono parte del diritto comunitario, la Commissione è tenuta a vigilare anche sulle disposizioni dei medesimi e a garantire una buona amministrazione. |
3) |
la violazione del principio del legittimo affidamento, per avere, con i comportamenti sopra riferiti, violato l’affidamento del singolo operatore commerciale comunitario, ed in particolare della ricorrente, al buon funzionamento dell’unione doganale con la Turchia, affidamento che avrebbe dovuto essere garantito attraverso i controlli e le verifiche che la Commissione ha omesso di attivare. |
4) |
la violazione e/o errata applicazione delle norme antidumping poiché la Commissione, pur consapevole sin dal 1993 delle gravi irregolarità commesse dagli esportatori turchi, non ha adottato misure di difesa nei confronti degli stessi, agendo senza usare la diligenza e prudenza normalmente proprie di una amministrazione. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/23 |
Ricorso presentato il 27 maggio 2009 — Astrim et Elyo Italia/Commissione
(Causa T-216/09)
2009/C 167/45
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Astrim SpA (Roma, Italia), Elyo Italia Srl (Sesto San Giovanni, Italia) (rappresentante: M. Brugnoletti, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
— |
In via principale: annullare la decisione della Commissione che ha ritenuto incompleta l’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente in risposta al bando di gara (1) per l’affidamento del servizio di manutenzione del Centro comune di ricerca n. 2008 — C04 005, comunicata con lettera del 27 marzo 2009 ed integrata con comunicazione del 3 aprile 2009, nonché tutte le decisioni successive e correlate, compresa quella di attribuire l’aggiudicazione della gara ad altra impresa. |
— |
In via subordinata: annullare il punto 17 dell’invito a presentare offerta per la gara n. 2008 — C04 005, nella parte in cui era fissato un criterio generico di esclusione dalla gara. |
— |
Condannare la Commissione al pagamento delle spese legali. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa i ricorrenti domandano l’annullamento della decisione con cui la Commissione ha escluso la loro offerta in risposta al bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del Centro comune di ricerca n. 2008 — C04 005 ed ha aggiudicato ad altra società.
I ricorrenti fondano le proprie domande su tre motivi:
Con il primo motivo, i ricorrenti affermano che la Commissione ha violato il punto 17 dell’invito ad offrire, gli articoli 92 ed 89 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2002, n. 1605/2002 (2), nonché i principi di trasparenza e parità di trattamento, in quanto ha deciso di escludere l’offerta dei ricorrenti valutando erroneamente che la stessa fosse incompleta di alcuni prezzi, mentre il raggruppamento ricorrente ha volutamente inteso offrire un prezzo pari a zero.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione in quanto l’art. 17 dell’invito ad offrire non prevede l’automatica esclusione nel caso di omessa compilazione di una voce dell’offerta economica, bensì pone l’esclusione come una mera eventualità, lasciando alla libera valutazione della Commissione la decisione se escludere o meno il concorrente, decisione che, essendo discrezionale, deve essere supportata da adeguata motivazione, assente nel provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione.
Con il terzo motivo e solo per il caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere gli altri due motivi, i ricorrenti chiedono l’annullamento del punto 17 dell’invito a presentare offerta per violazione degli articoli 92 ed 89 del Regolamento del Consiglio 1605/2002, già citato, in quanto al suddetto punto 17 contiene un criterio generico di esclusione
(1) G.U. 2008/S 2008-274999 del 25 ottobre 2008.
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Tribunale della funzione pubblica
18.7.2009 |
IT |
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C 167/25 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Ingo Hanschmann/Europol
(Causa F-27/09)
2009/C 167/46
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Ingo Hanschmann (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. de Casparis)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale il ricorrente è informato dell’impossibilità di offrirgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 che respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione 12 giugno 2008 con la quale il convenuto indicava al ricorrente di non potergli proporre un impiego permanente, nonché la decisione 7 gennaio 2009, emanata in seguito ad un reclamo, che considerava infondati i motivi addotti dal ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008. |
— |
condannare Europol alle spese. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/25 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Kipp/Europol
(Causa F-28/09)
2009/C 167/47
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Michael Kipp (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. de Casparis)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale il ricorrente è informato dell’impossibilità di offrirgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 che respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione 12 giugno 2008 con la quale il convenuto indicava al ricorrente di non potergli proporre un impiego permanente, nonché la decisione 7 gennaio 2009, emanata in seguito ad un reclamo, che considerava infondati i motivi addotti dal ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008. |
— |
condannare Europol alle spese. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/25 |
Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Sluiter/Europol
(Causa F-34/09)
2009/C 167/48
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Rudolf Sluiter (Hillegom, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. de Casparis)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale il ricorrente è informato dell’impossibilità di offrirgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 che respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione 12 giugno 2008 con la quale il convenuto indicava al ricorrente di non potergli proporre un impiego permanente, nonché la decisione 7 gennaio 2009, emanata in seguito ad un reclamo, che considerava infondati i motivi addotti dal ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008. |
— |
condannare Europol alle spese. |
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/26 |
Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Visser — Fornt Raya/Europol
(Causa F-35/09)
2009/C 167/49
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Maria Teresa Visser — Fornt Raya (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: P. de Casparis)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale la ricorrente è informata dell’impossibilità di offrirle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 che respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione 12 giugno 2008 con la quale il convenuto indicava alla ricorrente di non poterle proporre un impiego permanente, nonché la decisione 7 gennaio 2009, emanata in seguito ad un reclamo, che considerava infondati i motivi addotti dalla ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008; |
— |
condannare Europol alle spese. |
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/26 |
Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Armitage — Wilson/Europol
(Causa F-36/09)
2009/C 167/50
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Kate Armitage — Wilson (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: W. J. Dammingh)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale la ricorrente è informata dell’impossibilità di offrirle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 che respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione 12 giugno 2008 con la quale il convenuto indicava alla ricorrente di non poterle proporre un impiego permanente, nonché la decisione 7 gennaio 2009, emanata in seguito ad un reclamo, che considerava infondati i motivi addotti dalla ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008; |
— |
condannare Europol alle spese. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/26 |
Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Doyle/Europol
(Causa F-37/09)
2009/C 167/51
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Paesi Bassi) (rappresentante: P. de Casparis)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale la ricorrente è informata dell’impossibilità di offrirle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 che respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione 12 giugno 2008 con la quale il convenuto indicava alla ricorrente di non poterle proporre un impiego permanente, nonché la decisione 7 gennaio 2009, emanata in seguito ad un reclamo, che considerava infondati i motivi addotti dalla ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008. |
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condannare Europol alle spese. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/26 |
Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Breige Martin/Europol
(Causa F-38/09)
2009/C 167/52
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Breige Martin (Dublino, Irlanda) (rappresentante: avv. P. de Casparis)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale il ricorrente è informato dell’impossibilità di offrirgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 che respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione 12 giugno 2008 con la quale il convenuto indicava al ricorrente di non potergli proporre un impiego permanente, nonché la decisione 7 gennaio 2009, emanata in seguito ad un reclamo, che considerava infondati i motivi addotti dal ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008. |
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condannare Europol alle spese. |
18.7.2009 |
IT |
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C 167/27 |
Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Goddijn/Europol
(Causa F-39/09)
2009/C 167/53
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Jaqueline Goddijn (Breda, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. de Casparis)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale la ricorrente è informata dell’impossibilità di offrirle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 che respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione 12 giugno 2008 con la quale il convenuto indicava alla ricorrente di non poterle proporre un impiego permanente, nonché la decisione 7 gennaio 2009, emanata in seguito ad un reclamo, che considerava infondati i motivi addotti dalla ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008; |
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condannare Europol alle spese. |
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/27 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2009 — Wendler/Commissione
(Causa F-49/09)
2009/C 167/54
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italia) (Rappresentante: M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Revoca della domanda della convenuta al ricorrente di indicare un conto bancario nel luogo della sua residenza in Italia ai fini del pagamento della pensione.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione della convenuta 9 settembre 2008 di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 19 febbraio 2008, ai sensi della quale egli ha l’obbligo di indicare un conto nel luogo della sua residenza ai fini del pagamento della pensione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/27 |
Ricorso presentato il 12 maggio 2009 — Missir Mamachi di Lusignano/Commissione
(Causa F-50/09)
2009/C 167/55
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgio) (Rappresentanti: F. Di Gianni, R Antonini, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
La domanda di risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dall'omicidio di un funzionario della Commissione e della di lui consorte.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione dell'Autorità che ha il Potere di Nomina (APN) del 3 febbraio 2009, che ha rigettato il Reclamo n. R/406/08 portante domanda di risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dall'omicidio di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e della di lui consorte, avvenuto il 18 settembre 2006 a Rabat, Marocco, dove egli si trovava per ragioni di servizio; |
— |
condannare la Commissione alla corresponsione, in favore degli eredi ed aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 2 552 837,96 corrispondente a 26 annualità di stipendio del funzionario assassinato, da rivalutare in funzione delle prospettive di carriera dello stesso (tanto per quanto riguarda gli scatti retributivi automatici che per le presumibili promozioni di grado), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; |
— |
condannare la Commissione alla corresponsione, in favore dei legittimi eredi ed aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 250 000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima prima della sua morte; |
— |
condannare la Commissione alla corresponsione, in favore dei legittimi eredi ed aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 1 276 512,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in quanto figli della vittima e testimoni del suo tragico assassinio; |
— |
condannare la Commissione alla corresponsione, in favore di Livio Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 212 752,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da questi subito in quanto padre della vittima; |
— |
condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati; |
— |
condannare la convenuta alle spese |
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/28 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — Lebedef/Commissione
(Causa F-54/09)
2009/C 167/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento di diverse decisioni relative alla detrazione di 39 giorni dai giorni di congedo spettanti al ricorrente per il 2008
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare le decisioni 12 febbraio 2008, 1o aprile 2008, 10 aprile 2008, 20 maggio 2008 e 14 luglio 2008 relative alla detrazione di 39 giorni dai giorni di congedo spettanti al ricorrente per il 2008. |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Rettifiche
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/29 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-475/08 P
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 69 del 21 marzo 2009, pag. 40 )
2009/C 167/57
La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-475/08 P, Duta/Corte di giustizia, va letta come segue:
«Impugnazione proposta il 29 ottobre 2008 dal sig. Radu Duta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008, causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia
(causa T-475/08 P)
2009/C 69/93
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Radu Duta (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Krieg)
Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
accogliere la presente impugnazione nella forma, |
— |
dichiararla giustificata nel merito, |
— |
quindi, riformando il giudizio del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 4 settembre 2008, dichiarare ricevibile e fondato il ricorso dell’impugnante, |
— |
quindi, annullare per le ragioni sopra enunciate le decisioni impugnate, |
— |
nella misura del necessario, rinviare dinanzi all’autorità competente affinché statuisca in conformità dell’emanando giudizio, |
— |
condannare l’intimata al pagamento della somma di 1 100 000 (un milione e centomila) euro come risarcimento danni, |
— |
nella misura del necessario, disporre una perizia per quantificare il danno subito dal ricorrente, |
— |
condannare l’intimata alla totalità delle spese del giudizio; |
— |
dare atto all’appellante che egli si riferisce espressamente alle conclusioni di primo grado che sono state allegate al presente ricorso d’impugnazione e che sono ritenute farne parte integrante, |
— |
per il resto, dare atto all’appellante che costui si riserva espressamente tutti i diritti, mezzi di ricorso e azioni, in particolare quello di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 4 settembre 2008, pronunciata nella causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia, che dichiara irricevibile il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l’annullamento del memorandum con il quale gli era stato comunicato che non gli sarebbe stato proposto un posto di referendario e, dall’altro, il risarcimento del danno che asseriva di aver subito.
A sostegno della sua impugnazione, da una parte il ricorrente fa valere che il suo diritto ad un equo processo, previsto dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è stato violato a causa della parzialità strutturale del Tribunale di primo grado, nonché delle conoscenze personali tra i membri del Tribunale di primo grado e gli autori delle decisioni impugnate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Dall’altra, il ricorrente rinvia ai suoi argomenti e motivi sviluppati in occasione del procedimento in primo grado, tra i quali figurano la violazione dei principi di trasparenza, di buona fede e della parità di trattamento.
Peraltro, il ricorrente si dichiara convinto che potrà ottenere giustizia unicamente dinanzi ad un giudice realmente indipendente dal suo avversario nel processo, la Corte di giustizia delle Comunità europee, e che si riserva il diritto di far valere i suoi argomenti dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo».