ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.156.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 156/01 |
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2009/C 156/02 |
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2009/C 156/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia) ( 1 ) |
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2009/C 156/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5510 — Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 156/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2009/C 156/06 |
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2009/C 156/07 |
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2009/C 156/08 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2009/C 156/09 |
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2009/C 156/10 |
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2009/C 156/11 |
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2009/C 156/12 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione |
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2009/C 156/13 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2009/C 156/14 |
Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.316 — Gaz de France (preclusione dell'accesso al mercato del gas) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2009/C 156/15 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
2009/C 156/01
Data di adozione della decisione |
22.7.2008 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 683/07 |
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Stato membro |
Lituania |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Compensazione di perdite dovute a malattie animali trasmissibili |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Eradicazione di epizoozie |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta e servizi agevolati |
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Stanziamento |
Importo totale pari a 115 000 000 LTL (circa 33,3 milioni di EUR) |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
28.5.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 48/09 |
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Stato membro |
Estonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Meetod riigiabi elemendi arvutamiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse garantiide andmisel |
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Base giuridica |
— |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Metodologia per il calcolo degli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia di credito |
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Forma di sostegno |
Garanzia |
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Stanziamento |
— |
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Intensità |
— |
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Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Agricoltura e PMI nelle zone rurali |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/3 |
Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
2009/C 156/02
Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1) scadono il 9 ottobre 2009 (2).
Dall’adozione, avvenuta nel 2004, la Commissione ha applicato tali orientamenti in numerosi casi e l’esperienza ha dimostrato che essi forniscono una solida base per il controllo di questo tipo di aiuti di Stato.
La crisi economica ha creato una situazione economica difficile ed instabile. Tenuto conto della necessità di garantire continuità e certezza del diritto nel trattamento degli aiuti di Stato a favore delle imprese che si trovano in difficoltà finanziarie, la Commissione ha deciso di estendere la validità degli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fino al 9 ottobre 2012.
(1) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2-17.
(2) Cfr. il punto 102 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 15).
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 156/03
In data 29 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5553. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5510 — Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 156/04
In data 26 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5510. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 luglio 2009
2009/C 156/05
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3901 |
JPY |
yen giapponesi |
131,02 |
DKK |
corone danesi |
7,4469 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86495 |
SEK |
corone svedesi |
11,0600 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5162 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,0770 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,047 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
278,10 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7000 |
PLN |
zloty polacchi |
4,4338 |
RON |
leu rumeni |
4,2178 |
TRY |
lire turche |
2,1623 |
AUD |
dollari australiani |
1,7728 |
CAD |
dollari canadesi |
1,6206 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,7738 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,2168 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0323 |
KRW |
won sudcoreani |
1 776,14 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,3450 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,4984 |
HRK |
kuna croata |
7,3430 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 248,39 |
MYR |
ringgit malese |
4,9522 |
PHP |
peso filippino |
67,049 |
RUB |
rublo russo |
44,1250 |
THB |
baht thailandese |
47,368 |
BRL |
real brasiliano |
2,7686 |
MXN |
peso messicano |
18,7010 |
INR |
rupia indiana |
67,9620 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/6 |
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2009/C 156/06
Aiuto n.: XA 387/08
Stato membro: Paesi Bassi
Regione: provincie di Groningen e Drenthe
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Provinciale Agrarische bedrijfsverplaatsings regelingen, zie onder rechtsgrondslag voor de exacte benamingen.
Base giuridica:
— |
Wet inrichting landelijk gebied |
— |
Provinciewet |
— |
Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3.54 |
— |
i seguenti atti provinciali
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Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
Provincia |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Totale (1) |
Groningen |
0,5 Mio |
0,5 Mio |
0,5 Mio |
0,5 Mio |
0,5 Mio |
0,5 Mio |
3 Mio EUR |
Drenthe |
0,8 Mio |
0,8 Mio |
0,8 Mio |
0,8 Mio |
0,8 Mio |
0,8 Mio |
Massimo 4,8 Mio EUR |
Intensità massima dell'aiuto: In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1857/2006, è concesso un sostegno alle aziende agricole legate alla terra, secondo le seguenti modalità:
Gli imprenditori che liquidano l'azienda a fini fiscali per delocalizzarla sono tenuti a pagare imposte sulle riserve latenti e simili averi della (precedente) impresa. Ciò costituisce una voce di spesa direttamente e indissolubilmente legata al trasferimento dell'azienda. La presente misura di aiuto copre fino al 100 % delle spese sostenute e ottempera pertanto al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006;
Per spese di trasferimento (sub a) si intendono:
spese di trasferimento effettive (spese inerenti alla rilocalizzazione dei mezzi di produzione e degli animali);
spese notarili e catastali;
tasse di trasferimento dovute in relazione alla rilocalizzazione;
spese di consulenza connesse al trasferimento (come ad esempio onorari di agenti immobiliari e ragionieri).
Per spese di investimento nella nuova ubicazione (sub b) si intendono:
spese di investimento in fabbricati aziendali e impianti nella nuova ubicazione;
spese generali (di consulenza), come onorari di architetti, ingegneri e periti, nonché studi di fattibilità connessi alla rilocalizzazione. Sono escluse le spese legali (per licenze, modifica del piano di destinazione d'uso, procedura «articolo 19», certificati di qualità ambientale, ecc.).
Le indennità di cui alle lettere b) e c) sono calcolate sulla base del valore di mercato rappresentativo. L'aiuto è pari al 40 % dell'eventuale differenza positiva tra il valore di mercato rappresentativo del sito e dei fabbricati aziendali precedenti e il totale dei seguenti costi:
il valore di mercato rappresentativo del sito e dei fabbricati aziendali nuovi;
gli eventuali investimenti nella costruzione, ammodernamento, sostituzione e/o ampliamento dei nuovi fabbricati aziendali.
Data di applicazione: La misura si applica dopo la pubblicazione del regime di aiuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, oppure dopo la pubblicazione di un decreto relativo all'entrata in vigore del decreto del 3 settembre 2007 recante applicazione dell'Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Staatsblad (Gazzetta ufficiale) 2007, 328.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Trasferimento, nell'interesse generale, di aziende agricole promettenti i cui terreni agricoli sono necessari per il miglioramento dell'assetto territoriale, delle strutture agrarie, del patrimonio naturale, del paesaggio, delle risorse idriche o dell'ambiente.
Settore economico: Tutte le aziende agricole primarie che producono prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Provincia |
Indirizzo |
Groningen |
Postbus 610, 9700 AP Groningen |
Drenthe |
Postbus 122, 9400 AC Assen |
Indirizzo web:
Provincia |
Sito web |
Groningen |
http://www.provinciegroningen.nl/boa/documenten/boerderijverplaatsingr0901.pdf |
Drenthe |
www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/?ActItmIdt=12790 |
Altre informazioni: La misura 125 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede la possibilità di sovvenzionare i trasferimenti di aziende. Le provincie non si avvalgono di questa opportunità perché la misura in questione prevede tale possibilità di finanziamento solo ai fini della riduzione delle emissioni e dei depositi di ammoniaca, mentre per un'efficace realizzazione degli obiettivi nazionali e provinciali in materia di ambiente naturale, risorse idriche e strutture agrarie occorre un regime di aiuto di più ampia portata.
Aiuto n.: XA 442/08
Stato membro: Spagna
Regione: Castilla-La Mancha
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para la realización de auditorías, análisis y estudios
Base giuridica: Convocatorias de ayudas para las cooperativas agrarias:
Orden de 8.6.2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000) programa 1 cooperativismo agrario
Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009.
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Complessivamente 200 000 EUR
Intensità massima dell’aiuto: 50 % delle spese ammissibili:
le spese fatturate dalle imprese esterne che redigono l’audit, le analisi o gli studi o che applicano le norme di qualità.
Nei casi di partecipazione a esposizioni, fiere o manifestazioni, saranno sovvenzionabili i diritti di partecipazione, i costi delle pubblicazioni e l’affitto delle installazioni.
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga nel sito web della direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell’aiuto individuale:
Obiettivo dell’aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006] e produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca.
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural |
C/Pintor Matías Moreno, no 4 |
45004 Toledo |
ESPAÑA |
Indirizzo web: provvisoriamente in:
http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm
una volta pubblicata in
www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
(1) Gli importi annuali sono indicativi; lo stanziamento totale previsto rimane invariato.
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/9 |
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2009/C 156/07
Aiuto n.: XA 82/09
Stato membro: Spagna
Regione: Comunitat Valenciana
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Intercitrus
Base giuridica: Propuesta de Resolución del expediente acogido a la linea «Promoción Agroalimentaria de los cítricos»
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 250 000 EUR.
Intensità massima dell’aiuto: 100 %
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sulla pagina web della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale.
Durata del regime o dell’aiuto individuale: 2009 dicembre.
Obiettivo dell’aiuto: Partecipazione a fiere; organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese; campagna di informazione e promozione di arance e clementine per aumentarne il consumo in base alla divulgazione delle loro qualità nutrizionali ed ai benefici che presentano per la salute senza il benché minimo riferimento ad un’impresa, ad una marca o all’origine; azioni promozionali nelle scuole, destinate ai ragazzi in età scolare; raccolta ed analisi di informazioni scientifiche per la presentazione di proposte da integrare negli elenchi attualmente in fase di elaborazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; miglioramento delle conoscenze relative all’evoluzione dei mercati. Le attività sovvenzionabili corrispondono a quelle previste all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Settore economico: PMI del settore agroalimentare della Comunitat Valenciana.
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
C/Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/INTERCITRUS%202009.pdf
Altre informazioni: —
La Direttrice generale responsabile della commercializzazione
Marta VALSANGIACOMO GIL
Aiuto n.: XA 96/09
Stato membro: Spagna
Regione: Comunitat Valenciana
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Consejo Regulador IGP Cítricos Valencianos.
Base giuridica: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de la Generalitat 2009
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 604 750,00 EUR
Intensità massima dell’aiuto: 100 %
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sulla pagina web della direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell’aiuto individuale: 2009 dicembre.
Obiettivo dell’aiuto: Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere. (Le spese ammissibili sono: l’affitto del sito, dello stand o degli spazi in cui avranno luogo le presentazioni; i diritti di partecipazione; le spese di viaggio e per le pubblicazioni connesse con l’attività); le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni; le informazioni sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti sugli utilizzi per essi proposti; l’origine dei prodotti può essere indicata e deve corrispondere esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità europea [articolo 15, paragrafo 2, lettera e), ultimo comma].
Attività previste all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Settore economico: PMI del settore agroalimentare della Comunitat Valenciana.
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
C/Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/Consejo_Regulador_IGP_CITRICOS_VALENCIANOS.pdf
Altre informazioni: —
La Direttrice generale responsabile della commercializzazione
Marta VALSANGIACOMO GIL
Aiuto n.: XA 99/09
Stato membro: Francia
Regione: dipartimento dell’Alta Garonna
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Indemnisation des pertes entraînées par la fièvre catarrhale ovine (FCO) en Haute-Garonne: réduction des surcoûts de mise en «quarantaine» des jeunes bovins en surplus sur les exploitations.
Base giuridica: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales,
Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006,
Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton,
Décision 90/424/CE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.
Délibération du Conseil général de la Haute-Garonne du 28 janvier 2009
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 1 milione di EUR
Intensità massima dell’aiuto: Massimo: 100 %
Il presente aiuto è riservato ai capi di bestiame che rispondono a tutti i seguenti criteri:
sono nati nell’azienda agricola tra il 1o gennaio 2008 e il 1o giugno 2008 e sono stati immatricolati in Alta Garonna,
sono stati presenti nell’azienda agricola dopo il 22 agosto 2008,
sono stati vaccinati contro i sierotipi 1 e 8 della febbre catarrale degli ovini
sono stati messi in commercio prima del 1o marzo 2009.
L’aiuto corrisponde all’accollo dei sovraccosti reali per la messa in quarantena dei giovani bovini con il doppio limite del 100 % dei sovraccosti e di 105 EUR per capo di bestiame.
Il costo minimo della quarantena viene valutato in 161,44 EUR per una durata del blocco di 62 giorni, risolta con virologia negativa e di 201,72 EUR per una durata del blocco di 81 giorni:
— alimentazione: 1,70 EUR al giorno
— spese per lettiera e cure veterinarie: 0,42 EUR al giorno
— costo della dilazione di cassa: 30 EUR per ciascun capo.
Costo per 62 giorni:
= (1,7 + 0,42) × 62 + 30 = 161,44 EUR
per 81 giorni:
= (1,7 + 0,42) × 81 + 30 = 201,72 EUR
Nel primo caso rimarrà a carico dell’allevatore un importo di almeno 56,44 EUR.
Nel secondo caso rimarrà a carico dell’allevatore un importo di almeno 96,72 EUR.
Data di applicazione: 27 marzo 2009, a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino alla fine del 2009
Obiettivo dell’aiuto: Per il passaggio del dipartimento dell’Alta Garonna,
in zona regolamentata in base al sierotipo 8 della FCO il 20 giugno 2008,
successivamente in base ai sierotipi 1 e 8 della FCO il 22 agosto 2008,
gli allevatori del dipartimento hanno dovuto mantenere i giovani bovini nelle aziende agricole per il tempo necessario ad acquisire l’immunità dal punto di vista sanitario mentre le pratiche di allevamento dell’Alta Garonna risultano nel vendere all’esportazione animali magri (età media: 5 mesi).
L’aiuto del Conseil général de la Haute-Garonne ha come obiettivo di compensare una parte dei sovraccosti dovuti alla messa in «quarantena».
Coerentemente al programma nazionale della lotta alla febbre catarrale degli ovini e a complemento delle varie misure emanate per il monitoraggio e la vigilanza su tale malattia, l’aiuto permetterà eccezionalmente agli allevatori di sostenere i sovraccosti della messa in «quarantena» dei giovani bovini, maschi e femmine; la «quarantena» in oggetto è giustificata dal blocco ripetuto dei capi di bestiame in data 20 giugno 2008, e successivamente in data 22 agosto 2008 e per i termini di attuazione del vaccino e di acquisizione dell’immunità che permettono l’esportazione dei capi di bestiame.
L’insieme dei criteri di ammissibilità dei giovani bovini e il carattere cumulativo di tali criteri di ammissibilità permettono di garantire la destinazione dell’aiuto esclusivamente per i capi di bestiame che hanno effettivamente subito il vincolo della «quarantena».
Settore economico: Settore bovino
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Conseil général de la Haute-Garonne |
1 boulevard de la Marquette |
31090 Toulouse Cedex |
FRANCE |
Indirizzo web: http://www.cg31.fr/upload/pdf_dadre_fco/aide_au_maintien_quarantaine_bovins.pdf
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/12 |
Aggiornamento dell'elenco degli uffici doganali (1) in cui può essere effettuata la dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità europea per i prodotti indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione (2)
2009/C 156/08
Stato membro |
Ufficio doganale |
|
BELGIQUE/BELGIË |
Anvers DE — voie maritime Bierset — (Grâce-Hollogne) DE — voies aérienne et/ou terrestre Bruxelles DE — voie aérienne Zaventem D — voie aérienne |
|
БЪЛГАРИЯ |
Varna and Bourgas ports Sofia, Varna and Bourgas airports |
|
ČESKÁ REPUBLIKA |
Tutti gli uffici doganali |
|
DANMARK |
Qualsiasi porto e aeroporto in Danimarca |
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DEUTSCHLAND |
Baden-Württemberg |
HZA Lörrach–ZA Weil-am-Rhein-Autobahn HZA Stuttgart–ZA Flughafen HZA Ulm–ZA Aalen |
Bayern |
HZA München–ZA Flughafen HZA Regensburg–ZA Furth-im-Wald-Schafberg HZA Schweinfurt–ZA Bayreuth HZA Nürnberg–ZA Erlangen-Tennenlohe |
|
Berlin |
HZA Berlin–ZA Marzahn HZA Potsdam–ZA Berlin-Flughafen-Tegel |
|
Brandenburg |
Bereich HZA Frankfurt (Oder) HZA Frankfurt (Oder)–ZA Frankfurt (Oder) Autobahn HZA Frankfurt (Oder)–ZA Forst-Autobahn Bereich HZA Potsdam HZA Potsdam–ZA Berlin-Flughafen Schönefeld |
|
Bremen |
HZA Bremen–ZA Neustädter Hafen HZA Bremerhaven–ZA Bremerhaven |
|
Hamburg |
HZA Hamburg-Hafen–ZA Waltershof-Abfertigung Köhlfleetdamm HZA Hamburg-Stadt–ZA Oberelbe HZA Hamburg-Hafen–ZA Waltershof HZA Itzehoe–ZA Hamburg-Flughafen |
|
Hessen |
HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen |
|
Mecklenburg-Vorpommern |
HZA Stralsund–ZA Rostock-Grenzkontrollstelle Rostock |
|
Niedersachsen |
HZA Hannover–ZA Hannover-Nord HZA Braunschweig–ZA Braunschweig-Broitzem |
|
Nordrhein-Westfalen |
HZA Dortmund–ZA Ost HZA Düsseldorf–ZA Flughafen |
|
Rheinland-Pfalz |
HZA Koblenz–ZA Hahn-Flughafen |
|
Schleswig-Holstein |
HZA Kiel–ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen HZA Kiel–ZA Travemünde |
|
EESTI |
Posti di frontiera di Narva, Koidula, Luhamaa, aeroporto di Tallinn, porti di Tallinn, Paljassaare e Muuga |
|
ΕΛΛΑΔΑ |
Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου |
|
ESPAÑA |
Barcelona (Aeropuerto), Barcelona (Puerto), Irun (Carretera), La Junquera (Carretera), Madrid (Aeropuerto) |
|
FRANCE |
Bordeaux: transport aérien Brive: transport terrestre Dunkerque: transport maritime Lille: transport aérien et terrestre Lyon-Satolas: transport aérien Le Puy-en-Velay: transport terrestre Marseille: transport aérien, terrestre et maritime Nice-aéroport: transport aérien Orly: transport aérien Roissy: transport aérien et terrestre Rungis: transport terrestre Saint-Julien-en-Genevois: transport terrestre Saint-Louis/Bâle: transport aérien et terrestre Strasbourg: transport terrestre Thionville: transport terrestre Toulouse-Blagnac: transport aérien Valence: transport terrestre |
|
IRELAND |
Tutti gli uffici doganali |
|
ITALIA |
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste Ufficio di Sanità aerea di Torino–Caselle Ufficio di Sanità aerea di Roma–Fiumicino Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio di Sanità marittima di Livorno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi Ufficio di Sanità aerea di Varese–Malpensa Ufficio di Sanità aerea di Bologna–Panicale Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari Posto d'Ispezione frontaliera di Chiasso |
|
ΚΥΠΡΟΣ |
Tutti gli uffici doganali |
|
LATVIJA |
Roads: Grebneva, Pãternieki, Terehova; Railways: Daugavpils, Rēzekne-2; Seaports: Liepāja, Rĭga, Ventspils; Airport: Rĭga; Post: Rĭga International branch of the Latvian Post Office |
|
LIETUVA |
Tutti gli uffici doganali |
|
LUXEMBOURG |
Bureau des Douanes et Accises Centre douanier–Luxembourg Bureau des Douanes et Accises Luxembourg-Aéroport–Niederanven |
|
MAGYARORSZÁG |
Tutti gli uffici doganali |
|
MALTA |
La Sezione trasporto aereo di merci dell'aeroporto internazionale di Malta, Luqa L'Unità di trattamento all'entrata delle merci trasportate via mare presso l'Ufficio doganale, La Valletta L'Ufficio pacchi postali presso l'Ufficio doganale, Qormi |
|
NEDERLAND |
Tutti gli uffici doganali |
|
ÖSTERREICH |
Nickelsdorf Heiligenkreuz Spielfeld Tissis Wien–Flughafen Schwechat |
|
POLSKA |
Tutti gli uffici doganali |
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PORTUGAL |
Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro Portos de Lisboa e Leixões |
|
ROMÂNIA |
Tutti gli uffici doganali |
|
SLOVENIJA |
Obrežje (road border crossing), Koper (port border crossing), Dobova (railway border crossing), Gruškovje (road bordercrossing), Jelšane (road border crossing), Brnik (air border crossing), Ljubljana (road and railway) |
|
SLOVENSKO |
Tutti gli uffici doganali |
|
SUOMI — FINLAND |
Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi, Helsinki-Vantaan lentoaseman |
|
SVERIGE |
Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn |
|
UNITED KINGDOM |
Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Glasgow Prestwick Airport, Manchester Airport, Port of Hull and Goole, Port of London, Port of Southampton |
(1) L'aggiornamento è indicato in caratteri corsivi.
(2) GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/15 |
Comunicazione dell'autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1o marzo 2009
[Pubblicata a norma dell'articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1)]
2009/C 156/09
I tassi di base sono calcolati in conformità al disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità modificata dalla decisione dell’Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere il tasso di riferimento applicabile, vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato. Per il tasso di attualizzazione questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base al tasso di base. Anche il tasso di recupero è di norma calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base, come previsto nella decisione dell’Autorità n. 789/08/COL del 17 dicembre 2008 che modifica la decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e nel supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1).
|
Islanda |
Liechtenstein |
Norvegia |
1.1.2009-31.1.2009 |
16,42 |
2,95 |
6,43 |
1.2.2009-28.2.2009 |
16,42 |
2,33 |
5,41 |
1.3.2009- |
16,42 |
1,58 |
4,26 |
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/16 |
Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’istituzione di un'Autorità di vigilanza e una Corte di Giustizia
2009/C 156/10
L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni in merito al seguente aiuto:
Data di adozione della decisione:
Numero de caso: 64824
Stato EFTA: Norvegia
Regione: —
Titolo (e/o nome del beneficiario): Regime bioenergia
Base giuridica: Il bilancio nazionale norvegese, capitolo 1150, voce 50 e l'accordo agricolo annuale
Tipo di misura: Regime di aiuto
Obiettivo: Tutela dell'ambiente
Forma dell’aiuto: Sovvenzioni dirette
Stanziamento: 35 milioni di NOK (3,9 milioni di EUR circa) ogni anno. Stanziamento annuale soggetto alle procedure di bilancio del Parlamento
Intensità: conformemente agli orientamenti
Durata: Fino al 1° gennaio 2014
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Ministry of Agriculture and Food |
P.O. Box 8007 |
0030 Oslo |
NORWAY |
Ulteriori informazioni: —
Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione delle informazioni riservate, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/17 |
L'Autorità di vigilanza EFTA rileva che la misura seguente non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE
2009/C 156/11
Data di adozione della decisione:
Numero de caso: 65833
Stato EFTA: Norvegia
Regione: —
Titolo (e/o nome del beneficiario): Finanziamento statale di Eksportfinans
Base giuridica: Articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE
Tipo di misura: Prestito
Obiettivo: Concessione di un finanziamento a lungo termine a Eksportfinans
Forma dell’aiuto: Prestiti diretti
Stanziamento: 30 miliardi di NOK, 3,1 miliardi di euro circa
Intensità: —
Durata: Fino al 31 dicembre 2010
Settore economico: Eksportfinans concede finanziamenti all'intera industria di esportazione norvegese
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Lo Stato norvegese, Ministero del Commercio e dell'Industria |
Einar Gerhardsensplass 1 |
0030 Oslo |
NORWAY |
Ulteriori informazioni: —
Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/18 |
RACCOMANDAZIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
del 5 novembre 2008
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo
2009/C 156/12
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (1),
VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
VISTO l’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica) (2), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, in particolare l’articolo 15,
VISTA la decisione n. 194/04/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA del 14 luglio 2004 che adotta una raccomandazione relativa ai mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante e le linee direttrici per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva quadro istituisce un quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche che intende tenere conto delle dinamiche di convergenza abbracciando nel suo campo di applicazione tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica. L’obiettivo di tale quadro è ridurre progressivamente la regolamentazione settoriale ex ante a mano a mano che si sviluppa la concorrenza sul mercato. |
(2) |
L’articolo 15 della direttiva quadro prevede che l’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l’Autorità»), previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), adotti una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti. |
(3) |
Scopo della presente raccomandazione è individuare i mercati di prodotti e servizi in cui sia giustificabile una regolamentazione ex ante, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro. In ultima analisi l’obiettivo di qualsiasi intervento regolatorio ex ante è apportare vantaggi agli utenti finali rendendo i mercati al dettaglio concorrenziali in modo sostenibile. La definizione dei mercati rilevanti può variare e varia effettivamente nel corso del tempo via via che le caratteristiche dei prodotti e dei servizi si evolvono e cambiano le possibilità di sostituzione sul lato della domanda e dell’offerta. Considerato che la raccomandazione del 14 luglio 2004 (3) è in vigore da oltre quattro anni, è opportuno rivederla alla luce degli sviluppi dei mercati nel SEE. La presente raccomandazione sostituisce pertanto la raccomandazione del 14 luglio 2004, adottata con la decisione n. 194/04/COL. |
(4) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro stabilisce che l’Autorità definisca i mercati secondo i principi del diritto della concorrenza. I principi del diritto della concorrenza sono pertanto utilizzati nella presente raccomandazione per delimitare i mercati dei prodotti all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche, mentre l’individuazione o la selezione dei mercati che possono essere oggetto di regolamentazione ex ante dipende dal fatto che tali mercati abbiano caratteristiche che giustificano l’imposizione di obblighi regolamentari ex ante. La terminologia utilizzata nella presente raccomandazione è basata sulla terminologia utilizzata nella direttiva quadro e nella direttiva 2002/22/CE (4). Ai sensi della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio. |
(5) |
Il punto di partenza per l’individuazione dei mercati nella presente raccomandazione è la definizione dei mercati al dettaglio in una prospettiva futura, tenuto conto della sostituibilità sul lato della domanda e dell’offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, è opportuno individuare i mercati all’ingrosso rilevanti. Se il mercato a valle è rifornito in gran parte da una o più imprese integrate verticalmente, potrebbe risultare difficile per eventuali imprese non integrate ottenere le risorse necessarie. Di conseguenza, per stabilire se un mercato può essere oggetto di regolamentazione ex ante, può essere necessario partire da un teorico mercato all’ingrosso a monte. I mercati nel settore delle comunicazioni elettroniche hanno spesso una duplice natura, in quanto comprendono servizi forniti tramite reti o piattaforme che riuniscono utenti su entrambi i lati del mercato; ad esempio utenti finali che scambiano comunicazioni o emittenti e destinatari di informazioni o contenuti. Occorre tenere presente questi aspetti al momento dell’individuazione e della definizione dei mercati, in quanto in funzione di essi un mercato può essere definito in modi diversi e avere o meno le caratteristiche che possono giustificare l’imposizione di obblighi regolamentari ex ante. |
(6) |
Per individuare i mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante, è opportuno applicare i seguenti criteri cumulativi. Il primo criterio è la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso che siano di carattere strutturale, giuridico o normativo. Tuttavia, dato il carattere dinamico e il funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche, quando si effettua un’analisi prospettiva per individuare i mercati rilevanti che possano eventualmente essere oggetto di regolamentazione ex ante, è opportuno tenere in considerazione anche le possibilità di superare tali ostacoli nell’arco di tempo considerato. Per questo motivo, a norma del secondo criterio sono ammissibili esclusivamente quei mercati la cui struttura non tenda a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell’arco di tempo considerato. L’applicazione di tale criterio comporta l’esame della situazione della concorrenza al di là degli ostacoli all’accesso. Il terzo criterio è che l’applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe di per sé sufficiente a rimediare ai fallimenti di mercato esistenti. |
(7) |
Per quanto concerne il primo e il secondo criterio, i principali indicatori da considerare al momento della valutazione sono analoghi a quelli esaminati nel contesto di un’analisi di mercato in prospettiva futura: si tratta in particolare di indicatori concernenti gli ostacoli all’accesso in assenza di regolamentazione (compresa l’entità dei costi irrecuperabili), la struttura del mercato, l’andamento e la dinamica del mercato, compresi indicatori come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato e le relative tendenze, nonché la portata e la copertura delle reti o infrastrutture concorrenti. Qualsiasi mercato può essere oggetto di regolamentazione ex ante se soddisfa i tre criteri in assenza di tale regolamentazione. |
(8) |
Sul piano della concorrenza, conformemente alla direttiva quadro, è opportuno che i nuovi mercati emergenti non siano oggetto di obblighi ingiustificati, sebbene le imprese che sono entrate per prime nel mercato siano avvantaggiate. Tra i nuovi mercati emergenti rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali, a causa della loro novità, è molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell’offerta o le condizioni di ingresso sul mercato e di conseguenza applicare i tre criteri. Evitando di assoggettare i nuovi mercati emergenti a misure di regolamentazione in nome della concorrenza, si intende incoraggiare l’innovazione, come richiesto dall’articolo 8 della direttiva quadro; nel contempo occorre impedire la preclusione di tali mercati da parte dell’impresa leader, come indicato nelle linee direttrici dell’Autorità per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (5). I potenziamenti progressivi dell’infrastruttura di rete esistente raramente portano ad un mercato nuovo o emergente. Occorre accertare la mancanza di sostituibilità di un prodotto dal punto di vista sia dell’offerta che della domanda prima di poter concludere che tale prodotto non fa parte di un mercato già esistente. L’introduzione di nuovi servizi al dettaglio può dare origine ad un nuovo mercato all’ingrosso derivato nella misura in cui tali servizi al dettaglio non possono essere forniti utilizzando i prodotti all’ingrosso esistenti. |
(9) |
Due sono le tipologie di ostacoli all’accesso al mercato ai fini della presente raccomandazione: gli ostacoli strutturali e gli ostacoli giuridici o normativi. |
(10) |
Gli ostacoli strutturali all’accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l’accesso al mercato da parte di questi ultimi. Ad esempio, si potranno riscontrare forti ostacoli strutturali quando il mercato è caratterizzato da vantaggi di costi assoluti, economie di scala e/o economie di diversificazione considerevoli, limiti di capacità ed elevati costi irrecuperabili. Tali ostacoli si frappongono a tutt’oggi all’installazione e/o alla fornitura generalizzata di reti di accesso locali a postazioni fisse. Può esistere inoltre un ostacolo strutturale quando l’offerta del servizio richiede una componente «rete» che non può essere tecnicamente duplicata o che può esserlo solamente a costi tali da rendere l’attività antieconomica per i concorrenti. |
(11) |
Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, bensì derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura prese a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato rilevante. Un esempio di ostacolo giuridico o normativo che impedisce l’accesso ad un mercato è un limite al numero di imprese aventi accesso allo spettro radio per l’offerta dei servizi connessi. Altri esempi di ostacoli di questo genere sono i controlli dei prezzi e altri provvedimenti legati ai prezzi imposti alle imprese, i quali influiscono non solo sull’accesso al mercato ma anche sulla collocazione delle imprese sul mercato stesso. Gli ostacoli giuridici o normativi che possono essere soppressi nell’arco di tempo considerato non dovrebbero essere considerati di norma come un ostacolo economico all’accesso tale da soddisfare il primo criterio. |
(12) |
Gli ostacoli all’accesso possono altresì diventare meno importanti per quanto riguarda i mercati guidati dall’innovazione e caratterizzati dal costante progresso tecnologico. In questi mercati la «pressione» concorrenziale è spesso dovuta alla minaccia innovativa rappresentata dai potenziali concorrenti non ancora presenti sul mercato. Nei mercati innovativi, può instaurarsi una forma di concorrenza dinamica o a lungo termine tra imprese non necessariamente in concorrenza in un mercato «statico» preesistente. La presente raccomandazione non individua mercati per cui si prevede che gli ostacoli all’accesso non si mantengano oltre un periodo prevedibile. Per valutare se gli ostacoli all’accesso potrebbero persistere in assenza di regolamentazione, è necessario esaminare se gli ingressi di nuovi operatori nel settore siano stati frequenti e abbiano avuto successo e se tali ingressi siano, o probabilmente saranno, sufficientemente immediati e persistenti da limitare il potere di mercato. La rilevanza degli ostacoli all’accesso dipenderà tra l’altro dal volume di produzione minimo necessario per un’attività efficace e dai costi irrecuperabili. |
(13) |
Anche qualora un mercato sia caratterizzato da forti ostacoli all’accesso, altri fattori strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una situazione di concorrenza effettiva nell’arco di tempo considerato. La dinamica del mercato può essere determinata ad esempio dagli sviluppi tecnologici o dalla convergenza dei prodotti e dei mercati, che può dare luogo a pressioni concorrenziali tra operatori attivi su mercati di prodotti distinti. Ciò può avvenire anche nei mercati caratterizzati da un numero limitato ma sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e da una domanda elastica rispetto ai prezzi. Inoltre vi può essere un eccesso di capacità in un mercato che permetterebbe normalmente ad imprese concorrenti di aumentare rapidamente la produzione a seguito di un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel tempo e/o si può osservare un calo dei prezzi. Quando la dinamica del mercato cambia rapidamente, occorre fare in modo che la scelta dell’arco di tempo considerato rifletta gli sviluppi del mercato pertinenti. |
(14) |
La decisione di identificare un mercato quale possibile oggetto di regolamentazione ex ante deve dipendere anche da una valutazione dell’adeguatezza del diritto della concorrenza a rimediare ai fallimenti di mercato derivanti dal fatto che sono soddisfatti i primi due criteri. Gli interventi del diritto della concorrenza saranno probabilmente insufficienti se un intervento volto a rimediare ad un fallimento di mercato deve soddisfare un gran numero di criteri di conformità o se sono indispensabili interventi frequenti e/o tempestivi. |
(15) |
L’applicazione dei tre criteri dovrebbe limitare il numero dei mercati nel settore delle comunicazioni elettroniche nei quali sono imposti obblighi regolamentari ex ante, contribuendo così all’obiettivo che il quadro normativo si prefigge di ridurre gradualmente la regolamentazione settoriale ex ante a mano a mano che si sviluppa la concorrenza sul mercato. Tali criteri devono essere applicati cumulativamente, in modo tale che se uno solo non è soddisfatto, il mercato in esame non dovrebbe essere considerato come possibile oggetto di regolamentazione ex ante. |
(16) |
I controlli regolamentari sui servizi al dettaglio dovrebbero essere imposti solo se le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che le pertinenti misure relative alla vendita all’ingrosso o alla selezione o preselezione del vettore non consentano di raggiungere l’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e tutelare l’interesse pubblico. Intervenendo a livello della vendita all’ingrosso, anche con misure correttive che possono influire sui mercati al dettaglio, gli Stati SEE possono fare in modo che una parte il più possibile importante della catena del valore sia aperta ai normali processi concorrenziali, garantendo così risultati ottimali per gli utenti finali. Pertanto la presente raccomandazione individua soprattutto i mercati all’ingrosso la cui regolamentazione ha l’obiettivo di rimediare ad una mancanza di concorrenza effettiva che sia manifesta nei mercati degli utenti finali. Se un’autorità nazionale di regolamentazione dimostra che gli interventi a livello del mercato all’ingrosso non hanno avuto successo, il mercato al dettaglio rilevante potrebbe essere oggetto di regolamentazione ex ante a condizione che siano soddisfatti i tre criteri su esposti. |
(17) |
Il 17 dicembre 2007, la Commissione europea ha emesso la nuova raccomandazione 2007/879/CE (6) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva quadro. |
(18) |
Il punto di partenza per la revisione della raccomandazione dell’Autorità sui mercati rilevanti è la nuova raccomandazione della Commissione e le considerazioni che esprime nella nota esplicativa della raccomandazione stessa. Ai fini della revisione, l’Autorità ha adottato un approccio secondo il quale gli sviluppi del mercato devono essere messi a confronto facendo riferimento a parametri a livello SEE, e non considerando solamente la situazione del mercato interna ai singoli Stati SEE. |
(19) |
Alla luce degli sviluppi del mercato negli Stati EFTA nonché delle osservazioni presentate nella consultazione pubblica e delle altre informazioni di cui dispone l’Autorità, risulta che il funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche nei tre Stati EFTA in generale non si allontana dal funzionamento medio dei mercati dell’Unione europea o dell’intero SEE più di quanto non se ne allontanino i rispettivi mercati dei singoli Stati membri dell’Unione. |
(20) |
L’obiettivo dell’accordo SEE è di creare «uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza» (7). Alla luce di questo obiettivo e di quanto esposto sopra, l’Autorità adotta una raccomandazione, allineata a quella della Commissione, volta a garantire l’applicazione uniforme del quadro normativo comune e la certezza del diritto per i soggetti interessati nell’ambito dei mercati delle comunicazioni elettroniche nel SEE. Nella presente raccomandazione il numero dei mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante è pertanto ridotto da 18 a 7. |
(21) |
La riduzione del numero dei mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante non significa necessariamente che i mercati eliminati siano effettivamente concorrenziali in ogni Stato EFTA e che nel loro caso non sia più giustificata una regolamentazione ex ante. Alcune osservazioni presentate all’Autorità durante il processo di revisione affermano che in alcuni mercati sia giustificabile proseguire la regolamentazione. |
(22) |
I mercati elencati nell’allegato sono stati individuati sulla base dei tre criteri cumulativi. Per i mercati non inclusi nell’elenco della presente raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero applicare la prova dei tre criteri al mercato interessato. Per quanto riguarda i mercati di cui all’allegato della raccomandazione n. 194/04/COL, del 14 luglio 2004 che non sono elencati nell’allegato della presente raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il potere di applicare la prova dei tre criteri per valutare se, sulla base delle circostanze nazionali, un mercato può ancora essere oggetto di regolamentazione ex ante. Per i mercati elencati nella presente raccomandazione, un’autorità nazionale di regolamentazione può scegliere di non effettuare un’analisi di mercato se stabilisce che il mercato in questione non soddisfa i tre criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono individuare mercati diversi da quelli inclusi nella presente raccomandazione, purché ciò avvenga conformemente all’articolo 7 della direttiva quadro. La mancata notifica di un progetto di misura che influisce sul commercio fra Stati EFTA come descritto al considerando 38 della direttiva quadro può dare luogo all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato in questione. I mercati diversi da quelli elencati nella presente raccomandazione devono essere definiti sulla base dei principi della concorrenza esposti nella comunicazione dell’Autorità sulla definizione di mercato rilevante ai fini del diritto SEE della concorrenza (8) ed in conformità agli orientamenti dell’Autorità per l’analisi del mercato e le modalità di valutazione del potere di mercato significativo, nonché soddisfare i tre criteri sopra esposti. |
(23) |
L’individuazione, nella presente raccomandazione, dei mercati di prodotti e servizi in cui si possa applicare una regolamentazione ex ante non implica che tale regolamentazione possa sempre essere applicata o che tali mercati saranno soggetti all’imposizione di obblighi regolamentari precisati dalle direttive specifiche. In particolare non si può imporre alcuna regolamentazione o si deve ritirare la regolamentazione qualora in tali mercati vi sia una concorrenza effettiva in assenza di regolamentazione, ovvero se nessun operatore dispone di un potere di mercato significativo ai sensi dell’articolo 14 della direttiva quadro. Gli obblighi regolamentari devono essere pertinenti e fondati sulle caratteristiche del problema individuato, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi fissati dalla direttiva quadro, in particolare massimizzando i benefici per gli utenti, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza, incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione e incoraggiando un uso efficace e una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. |
(24) |
L’individuazione di determinati mercati nella presente raccomandazione non pregiudica la definizione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. Inoltre la portata della regolamentazione ex ante non influenza l’ambito delle attività che possono essere analizzate a titolo del diritto della concorrenza. |
(25) |
La presente raccomandazione è stata sottoposta a consultazione pubblica e alla consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità nazionali degli Stati EFTA. |
(26) |
La presente raccomandazione va interpretata alla luce della nota esplicativa della raccomandazione 2007/879/CE della Commissione europea, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva quadro. La nota esplicativa descrive tra l’altro gli sviluppi tecnologici relativi ai mercati definiti nella raccomandazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. |
Per la definizione dei mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE, direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare i mercati di prodotti e servizi specificati nell’allegato della presente raccomandazione. |
2. |
Quando individuano mercati diversi da quelli elencati nell’allegato, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che i tre criteri seguenti siano soddisfatti cumulativamente:
|
3. |
La presente raccomandazione non influenza le definizioni dei mercati, i risultati delle analisi di mercato e gli obblighi regolamentari adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16 dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE, adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), prima della data di adozione della presente raccomandazione. |
4. |
Gli Stati EFTA sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kurt JAEGER
Membro del Collegio
(1) In appresso denominato «accordo SEE».
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32. In appresso denominata «direttiva quadro»).
(3) Raccomandazione n. 194/04/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 14 luglio 2004, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, inserita nell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 113 del 27.4.2006, pag. 18, e supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 33). Adottata con la decisione n. 194/04/COL.
(4) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51), inserita al punto 5 cm dell’allegato XI dell’accordo SEE con la decisione n. 11/2004 del comitato misto (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 60, e supplemento SEE n. 20 del 22.4.2004, pag. 14).
(5) Autorità di vigilanza EFTA — Linee direttrici, del 14 luglio 2004, per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica di cui all’allegato XI dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU C 101 del 27.4.2006, pag. 1, e supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 1).
(6) GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65.
(7) Quarto considerando del preambolo dell’accordo SEE.
(8) Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 46/98/COL del 4 marzo 1998 relativa all’adozione di due comunicazioni in materia di concorrenza sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto in materia di concorrenza all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) e sugli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 46, e supplemento SEE n. 28 del 16.7.1998, pag 1).
ALLEGATO
Servizi al dettaglio
1. |
Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali. |
Servizi all’ingrosso
2. |
Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. Ai fini della presente raccomandazione, la raccolta delle chiamate comprende l’inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. |
3. |
Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa. Ai fini della presente raccomandazione, la terminazione delle chiamate comprende l’inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. |
4. |
Accesso all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa. |
5. |
Accesso a banda larga all’ingrosso. Questo mercato comprende l’accesso non fisico o virtuale alla rete compreso l’accesso ad alta velocità (bit-stream) in postazione fissa. Questo mercato è situato a valle dell’accesso fisico di cui al mercato 4 suindicato, in quanto l’accesso a banda larga all’ingrosso può essere costruito utilizzando questo input in combinazione con altri elementi. |
6. |
Fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata. |
7. |
Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/24 |
Invito a presentare candidature «Politica dei consumatori»
2009/C 156/13
L'invito a presentare candidature per il finanziamento delle organizzazioni europee di consumatori per il 2009 è stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/25 |
Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.316 — Gaz de France (preclusione dell'accesso al mercato del gas)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 156/14
1. INTRODUZIONE
(1) |
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione. |
2. SINTESI DEL CASO
(2) |
Il 22 giugno 2009 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa alle presunte infrazioni compiute da Gaz de France Suez S.A. e dalle sue controllate GRTgaz S.A. («GRTgaz») ed Elengy S.A. (collettivamente denominate, «GDF Suez») nel mercato francese del gas. |
(3) |
Secondo la valutazione preliminare, GDF Suez detiene una posizione dominante sul mercato delle capacità d'importazione e della fornitura di gas nelle due zone di bilanciamento nord e sud della rete di trasporto di GRTgaz. In base alla valutazione preliminare della Commissione, GDF Suez può aver abusato della propria posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, precludendo l'accesso alle capacità d'importazione di gas in Francia, con conseguente limitazione della concorrenza nei mercati della fornitura di gas. Tale preclusione deriverebbe dal conferimento a lungo termine della maggior parte delle capacità d'importazione in Francia, nonché delle modalità di assegnazione delle capacità d'importazione nel nuovo terminale per gas naturale liquefatto (GNL) di Fos Cavaou, e dalla limitazione strategica degli investimenti nelle capacità d'importazione supplementari nel terminale GNL di Montoir de Bretagne. |
3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
(4) |
GDF Suez non concorda con la valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, ha proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione in materia di concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni possono essere riassunti come segue (per maggiori dettagli su tutti i punti si veda il testo degli impegni): |
(5) |
Dal 1o ottobre 2010 e per la durata delle sottoscrizioni di GDF Suez ancora in corso alla data della notifica della decisione che la Commissione potrebbe adottare conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la GDF Suez cederà a terzi capacità continua a lungo termine ai punti di entrata di Obergailbach (80 GWh al giorno) e Taisnières-H (10 Gwh al giorno). |
(6) |
Dal 1o ottobre 2010 GDF Suez cederà altresì a terzi capacità di trasporto in misura equivalente, fino al 30 settembre 2027 sul punto di entrata Waidhaus e sul punto di uscita Medelsheim, fino al 30 settembre 2025 sul punto di entrata Zeebrugge e sul punto di uscita Blaregnies e, su domanda degli acquirenti, fino al 30 settembre 2018 sul gasdotto Interconnector al punto di entrata «uscita NBP» e al punto di uscita «zona di entrata Zeebrugge IZT». |
(7) |
GDF Suez cederà altresì a terzi capacità continua a lungo termine nei terminali GNL di Montoir de Bretagne (1 Gm3 all'anno a decorrere dal 1o ottobre 2010 e 1 Gm3 all'anno a decorrere dal 1o ottobre 2011) e di Fos Cavaou (2,175 Gm3 all'anno a decorrere dal 1o gennaio 2011 (2). |
(8) |
Entro e non oltre il 1o ottobre 2014 e per la durata di 10 anni, GDF Suez limiterà le sue sottoscrizioni di capacità a meno del 50 % del totale delle capacità di entrata continua a lungo termine di gas H nelle zone di bilanciamento nord e sud della rete di GRTgaz e in tutto il territorio francese (3). |
(9) |
Tra il 1o ottobre 2014 e il primo ottobre 2021, GDF Suez si impegna, per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2024 e il 1o ottobre 2029, a limitare le sue sottoscrizioni di capacità continue a lungo termine di entrata di gas H nelle strutture esistenti al 1o ottobre 2014, a meno del 50 % del totale delle capacità continue a lungo termine disponibili per tali strutture. |
(10) |
Da ultimo, GDF Suez si impegna a proseguire, a condizioni sostanzialmente identiche a quelle esistenti, il servizio di swap tra gas H e gas B prestato a GRTgaz affinché quest'ultima possa garantire la prosecuzione del servizio regolamentato di conversione di gas H in gas B. |
(11) |
Un mandatario indipendente sarà incaricato del controllo del rispetto degli impegni assunti da GDF Suez. |
(12) |
Gli impegni sono pubblicati nella versione integrale in lingua francese sul sito Internet della Direzione generale Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html |
4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI
(13) |
La Commissione, previo un relativo test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Concorrenza. |
(14) |
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti. In tale contesto, la Commissione invita le parti interessate a formulare le loro osservazioni in merito all'adeguatezza degli impegni che la GDF Suez propone di sottoscrivere in risposta alle preoccupazioni sollevate. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». Sarà presa in considerazione ogni richiesta legittima. |
(15) |
Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/B-1/39.316 — preclusione dell'accesso al mercato da parte di GDF, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec. europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:
|
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(2) Una capacità di 0,175 Gm3 all'anno spetterà a titolo prioritario ai fornitori che hanno sottoscritto capacità a breve termine nel terminale di Fos Cavaou.
(3) Ai fini degli impegni, i punti di entrata di gas comprenderanno tutti i punti di entrata di gas esistenti o futuri in Francia, incluso il punto di entrata Spagna-Francia.
ALTRI ATTI
Commissione
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/27 |
Pubblicazione della domanda di registrazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
2009/C 156/15
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione proposta conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG
REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO
«KABANOSY»
N. CE: PL-TSG-0007-0050-22.01.2007
1. Nome e indirizzo del richiedente:
Nome: Associazione „Polskie Mięso”
Indirizzo:
ul. Chałubińskiego 8 |
00-613 Warsaw |
POLSKA/POLAND |
Tel. +48 228302657
Fax +48 228301648
Indirizzo di posta elettronica: info@polskie-mieso.pl
2. Stato membro o paese terzo:
Polonia
3. Disciplinare del prodotto:
3.1. Nome (nomi) da registrare [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:
«Kabanosy»
3.2. Si tratta di un nome:
specifico in sé e per sé
Il nome kabanosy rispecchia la natura specifica del prodotto. Nel XIX secolo in Polonia e in Lituania la denominazione «kabana» o il suo diminutivo «kabanek» indicava un tipo di giovane suino ad alimentazione estensiva, all'epoca nutrito quasi esclusivamente con patate la cui carne veniva abitualmente chiamata «kabanina». La denominazione «kabanosy» deriva dal nome utilizzato per indicare tale tipo di suino.
3.3. La domanda prevede l’uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006:
Registrazione con l’uso riservato del nome
3.4. Tipo di prodotto:
Classe 1.2 — |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) |
3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007]:
I kabanosy hanno l'aspetto di salamini lunghi e sottili avvitati da una parte e rugosi in maniera uniforme. I salamini sono piegati in due con il segno del gancio a cui erano appesi nell'incavo.
Il colore della superficie dei kabanosy è rosso scuro con una sfumatura rosso ciliegia. In sezione sono visibili i pezzi di carne di colore rosso scuro e di grasso di color crema.
Al tatto la superficie è liscia, asciutta e rugosa in maniera uniforme.
I kabanosy si distinguono per un gusto pronunciato di carne di maiale arrostita, messa sotto sale e salnitro e per un retrogusto di carvi, pepe e affumicatura.
Composizione chimica:
— |
contenuto di proteine non inferiore al 15,0 %; |
— |
contenuto di acqua non superiore al 60,0 %; |
— |
contenuto di grassi non superiore al 35,0 %; |
— |
contenuto di sale non superiore al 3,5 %; |
— |
contenuto di nitrati (III) e nitrati (V) espresso in NaNO2, non superiore allo 0,0125 %. |
Tale composizione chimica garantisce la qualità tradizionale del prodotto. La quantità di prodotto finito ottenuta deve essere inferiore al 68 % della quantità della carne utilizzata come materia prima.
3.6. Descrizione del metodo di produzione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007]:
|
Carne (100 kg materia prima):
|
|
Aggiunte (per 100 kg di carne):
|
|
Altri:
|
L'alimentazione mira all'ingrasso dei suini al fine di ottenere suini di un peso fino a 120 kg la cui carne abbia un tenore di grasso intramuscolare superiore al 3 %.
— |
Le razze scelte per l’ingrasso sono razze a crescita lenta, ciò che permette, quando l'operazione riesce, di ottenere il tenore di grasso intramuscolare richiesto. Le razze utilizzate per l'ingrasso non possiedono il gene RN- e la frequenza del gene RYR 1T si riscontra nel 20 % degli esemplari. |
— |
L'ingrasso deve svolgersi in tre fasi: la prima fase fino ai 60 kg di peso, la seconda fino ai 90 e la terza fino ai 120. |
— |
L’ingrasso dei capi fino ai 90 kg di peso viene effettuato sulla base di due tipi di miscuglio. La composizione dei miscugli (dosi) è la seguente:
|
— |
La composizione dei miscugli (dosi) per i capi da 90 a 120 kg:
|
— |
Durante tutto il periodo dell'ingrasso, è vietato utilizzare nei miscugli e nelle dosi oli vegetali e alimenti di origine animale (latte in polvere, siero di latte secco, farina di pesce). |
— |
La quantità di energia metabolica in tutte le fasi dell'ingrasso varia da 12 a 13 MJ EM/kg di miscuglio. Il contenuto di proteine dei miscugli nella prima fase di ingrasso si colloca tra il 16 e il 18 % circa della quantità del miscuglio, quella dei miscugli della seconda fase tra il 15 e il 16 % circa della quantità del miscuglio e quella della terza fase a circa il 14 % della quantità del miscuglio. |
— |
Le razioni destinate ai suini per l'ingrasso possono essere costituite da miscugli nutritivi unicamente, oppure da miscugli nutritivi e da alimenti materie prime (patate e foraggio). |
Fase 1 |
Sminuzzamento graduale di tutta la carne materia prima. I pezzi di carne devono avere dimensioni uniformi (circa 5 cm di diametro). |
Fase 2 |
Trattamento tradizionale con sale e salnitro (con il metodo a secco) della durata di circa 48 ore mediante applicazione del miscuglio di sale e salnitro. |
Fase 3 |
Sminuzzamento della carne di qualità I a dimensioni di circa 10 mm, sminuzzamento della carne di qualità IIA e IIB a dimensioni di circa 8 mm. |
Fase 4 |
Mescolare tutti i tipi di carne aggiungendo le seguenti spezie: pepe naturale, noce moscata, carvi e zucchero. |
Fase 5 |
Inserimento in budelli sottili di pelle di montone di un diametro compreso tra 20 e 22 mm e legatura da una parte per creare salamini di una lunghezza di circa 25 cm. |
Fase 6 |
Esposizione a una temperatura non superiore a 30 °C per 2 ore. Successivamente, essiccazione della superficie, «sistemazione» degli ingredienti all'interno dei salamini. |
Fase 7 |
Essiccazione della superficie e affumicatura tradizionale con fumo caldo (per circa 150 minuti) poi cottura in forno fino a raggiungere all'interno dei salamini una temperatura di almeno 70 °C. |
Fase 8 |
Permanenza nell'essiccatoio spento per un'ora circa, poi raffreddamento ad aria fino ad una temperatura inferiore a 10 °C. |
Fase 9 |
Asciugatura a una temperatura compresa tra i 14 e i 18 °C e a un'umidità tra il 70 % e l'80 % per 3-5 giorni fino all'ottenimento del prodotto desiderato (non più del 68 %). |
3.7. Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1216/2007]:
Il carattere specifico dei kabanosy deriva da alcune caratteristiche tipiche del prodotto:
— |
la morbidezza, la succosità e la specificità della carne; |
— |
l'eccezionalità del gusto e dell'odore; |
— |
la forma unica, caratteristica; |
L'ingrediente essenziale che conferisce ai kabanosy la loro specificità è la carne suina, proveniente da razze suine a crescita lenta, ingrassate fino a 120 kg, con le caratteristiche genetiche descritte al punto 3.6. Il rispetto di tali requisiti permette di ottenere un tenore di grasso intramuscolare superiore al 3 %, che garantisce al prodotto le qualità di gusto desiderate e la qualità tecnologica necessaria per la produzione dei kabanosy. L’utilizzazione di tale ingrediente di base e il rispetto del metodo tradizionale di produzione in tutte la fasi, durante lo sminuzzamento, il trattamento con sale e salnitro e l'affumicatura, rendono il prodotto eccezionalmente tenero e succoso. Un'altra caratteristica peculiare dei kabanosy è lo schiocco che si sente distintamente quando li si spezza in due. Tale suono si spiega con la morbidezza della carne e con il metodo di preparazione dei kabanosy, in particolare con l'asciugatura e l'affumicatura.
Una caratteristica distintiva dei kabanosy sono il gusto e l'odore. Tali peculiarità sono dovute all'utilizzazione nel processo produttivo di spezie selezionate all'uopo e specificamente dosate: pepe naturale, noce moscata, carvi e zucchero e al processo di affumicatura che esalta le qualità di sapore del prodotto.
Il carattere specifico dei kabanosy deriva prima di tutto dalla sua forma irripetibile. I kabanosy hanno l'aspetto di salamini lunghi e sottili avvitati da una parte e rugosi in maniera uniform.
3.8. Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007]:
I kabanosy, ovvero i salamini lunghi e sottili di carne di maiale seccata e affumicata, insaccata in budelli di montone, erano consumati comunemente in Polonia già negli anni '20 e '30 del secolo scorso. Venivano fabbricati in piccole salumerie che rifornivano il mercato locale con una denominazione unica, ma in versioni diverse a seconda delle regioni. Le differenze riguardavano prima di tutto le spezie utilizzate ma anche la qualità dei salumi. I libri di cucina e altre opere specializzate dell'epoca come «Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym» (Fabbricazione domestica di salumi e altri prodotti a base di carne) di Maria Karczewska, pubblicato nel 1937 a Varsavia, hanno diffuso le ricette e la tecnica armonizzata di fabbricazione dei kabanosy e ciò ha favorito la valorizzazione del marchio del prodotto e il miglioramento della sua qualità. Il punto di forza di tale salamino erano le qualità di gusto e la lunga conservazione assicurata dall'asciugatura e l'affumicatura.
Dopo il 1945, sono state elaborate delle norme per uniformare la qualità del prodotto. Nel 1948, con il regolamento dei Ministri dell'Approvvigionamento e del Ministro dell'Industria del 15.9.1948 (Gazzetta ufficiale n. 44, paragrafo 334 del 1948), è stata ufficialmente autorizzata la commercializzazione dei kabanosy. Successivamente, gli aspetti tecnico-produttivi sono stati armonizzati sulla base della norma RN-54/MPMIM1-Mięs-56 del 30 dicembre 1954 e, nel 1964, è stata elaborata una ricetta unica per la fabbricazione dei kabanosy secondo la tradizione storica, sulla cui base è stata fissata la norma della centrale dell’industria della carne, pubblicata a Varsavia (Norme interne n. 21 — Kabanosy — Ricetta).
Ai tempi della Repubblica popolare polacca (1945-1989) i kabanosy hanno guadagnato una grande popolarità. Venivano comprati da tutti. Venivano offerti ai banchetti raffinati, ma erano adatti anche come merenda durante i viaggi, potevano essere regalati o presentati come antipasto con un bicchierino di vodka. Sono quindi diventati, come il prosciutto e la pancetta, una specialità polacca che si esporta.
I kabanosy sono fabbricati utilizzando la carne di suini ingrassati all'uopo chiamati, un tempo «kabany». Il termine «kaban» compare nel poema «Pan Tadeusz» (1834) del poeta polacco Adam Mickiewicz. Inizialmente, tale termine indicava sia i maiali che i cinghiali e persino i cavalli, ma dal XIX secolo esso è universalmente utilizzato, come testimonia l'edizione del 1863 dell'Enciclopedia Universale pubblicata a Varsavia, per indicare giovani suini grassi e ben nutriti. Tali suini venivano ingrassati specificamente al fine di ottenere una carne delicata e raffinata con un elevato grado di ingrassamento intramuscolare che conferisce al prodotto un gusto specifico pronunciato, succosità e morbidezza. Il termine «kabanina», derivato da «kabana», che — conformemente alla definizione che figura nel dizionario della lingua polacca uscita nel 1861 a Vilnius — designa comunemente la carne suina, viene ora usato correntemente per indicare la carne suina.
La carne dei suini allevati per la produzione di kabanosy deve avere un contenuto di grasso intramuscolare superiore al 3 %; è questa la vmarmoreità della carne che conferisce al prodotto la sua morbidezza, succosità e gusto straordinario. L'utilizzazione di tale tipo di carne influisce decisamente sulla qualità del prodotto finale, sul suo carattere specifico ed è compatibile con il metodo tradizionale di produzione.
3.9. Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità del prodotto [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1216/2007]:
In considerazione delle caratteristiche specifiche dei kabanosy, occorre controllare, in particolare, quanto segue:
(1) |
Qualità della materia prima impiegata nella produzione (carne suina, spezie):
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Processo di affumicatura dei kabanosy Nel corso del controllo occorre verificare:
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Qualità del prodotto finale:
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(4) |
Forma del prodotto: |
Intensità dei controlli
Il controllo in tutte le fasi deve avvenire una volta ogni due mesi. Quando tutte le fasi vengono effettuate correttamente, l'intensità del controllo può limitarsi a due volte all'anno.
Qualora in una fase vengano riscontrate irregolarità, occorre intensificare i controlli (una volta ogni due mesi). Le altre fasi possono essere controllate una volta ogni sei mesi.
4. Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto:
4.1. Nome e indirizzo:
Nome: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Indirizzo:
ul. Wspólna 30 |
00-930 Warsaw |
POLSKA/POLAND |
Telefono +48 226232901
Fax +48 226232099
Indirizzo di posta elettronica: —
Organo pubblico/ente pubblico Organo privato/ente privato
4.2. Compiti specifici dell'organo o ente:
L'organo superiore di controllo è responsabile del controllo del disciplinare del prodotto.