ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.106.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Banca centrale europea |
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2009/C 106/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 106/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2009/C 106/03 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2009/C 106/04 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2009/C 106/05 |
Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2009/C 106/06 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 106/07 |
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2009/C 106/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2009/C 106/09 |
Notifica preventiva di concentrazione — (Caso COMP/M.5467 — RWE/Essent) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2009/C 106/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Banca centrale europea
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 20 aprile 2009
su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
(CON/2009/37)
2009/C 106/01
Introduzione e base giuridica
Il 17 aprile 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 332/2002 relativo all’istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance di pagamenti degli Stati membri (1) [in seguito denominato «proposta di regolamento» (2)].
La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea in quanto la BCE gestisce il sostegno prestato nell’ambito di tale meccanismo. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
La BCE ritiene che, nelle attuali circostanze finanziarie, sia più probabile di quanto previsto in precedenza che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro presentino richieste nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine, e che le loro richieste di sostegno possano riguardare importi più alti di quelli che erano stati anticipati nel 2002, quando il Regolamento (CE) n. 332/2002 è entrato in vigore, e nel dicembre 2008 quando, è stato modificato). Pertanto la BCE è del parere che, in previsione dell'evoluzione del quadro economico e finanziario internazionale, la domanda di sostegno potenziale potrebbe sopravanzare l'attuale massimale di 25 miliardi di euro, e accoglie favorevolmente l'aumento proposto di tale massimale a 50 miliardi di euro, in maniera da permettere alla Comunità di accogliere le eventuali richieste di sostegno finanziario.
In tale contesto, la BCE nota che la procedura prevista nel regolamento proposto deve interamente conformarsi al divieto di finanziamento monetario stabilito nell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, letto congiuntamente al Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104, paragrafo 1 del trattato CE (3). In particolare, la BCE prende atto del fatto che l’aumento a 50 miliardi dell’importo del sostegno a disposizione, come previsto nel regolamento proposto, sarà finanziato esclusivamente dal bilancio degli Stati membri e che ciò non comporterà finanziamenti temporanei o rifinanziamenti da parte del Sistema europeo di banche centrali. A tale riguardo, ci si attende che il conto della Comunità presso la BCE e quelli degli Stati membri presso le banche centrali nazionali (BCN) siano integralmente finanziati per l’intero periodo di riferimento.
2. Osservazioni di carattere specifico
2.1. Nuovo articolo 9 bis proposto
La BCE comprende appieno la necessità di assicurare l’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario a medio termine. Tuttavia, la BCE osserva che il nuovo articolo 9 bis proposto potrebbe essere letto nel senso che alla Corte dei conti europea vengano assegnate competenze aggiuntive al fine di effettuare audit finanziari sui conti della BCE e delle BCN. La BCE suggerisce di conseguenza che, in considerazione del disposto dell’articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, applicabile alla BCE e alle BCN, il nuovo articolo 9 bis proposto dovrebbe espressamente limitare il proprio ambito di applicazione agli Stati membri che beneficiano del sostegno finanziario comunitario a medio termine.
2.2. Obbligo di consultare la Commissione
L’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 332/2002 prevede che uno Stato membro che non ha adottato l'euro debba consultare la Commissione se esso «intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica». Si suggerisce che la frase «condizioni di politica economica» sia modificata al fine di rendere chiaro che tali «condizioni di politica economica» comprendono «criteri di idoneità ex ante» che includerebbero pertanto in maniera disambigua il tipo di condizioni che saranno usate nei nuovi accordi del Fondo monetario internazionale (4).
2.3. Disponibilità del sostegno finanziario a medio termine in via precauzionale
Si rileva che le modifiche proposte agli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 332/2002 non contengono i riferimenti al «programma di accompagnamento» che sono presenti nell’attuale versione di tali articoli. Tali omissioni sembrano indicare un mutamento del campo di applicazione del sostegno finanziario a medio termine della Comunità consistente nel fatto che tale sostegno sarebbe disponibile esclusivamente nel caso di problemi attuali della bilancia dei pagamenti piuttosto che potenziali. A tale proposito, si rammenta che l'articolo 119, paragrafo 1 del Trattato si riferisce espressamente alla disponibilità del sostegno in caso di «grave minaccia» di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato Membro. Anche l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 332/2002 si riferisce espressamente alla disponibilità dell’assistenza in caso di «grave minaccia» di difficoltà (piuttosto che in caso di «correnti» difficoltà) nella bilancia dei pagamenti di uno Stato Membro. I riferimenti a un «programma di accompagnamento» che sono attualmente contenuti negli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 332/2002 sostanzialmente forniscono un quadro all’interno del quale il sostegno in via precauzionale potrebbe essere reso disponibile. I riferimenti al «programma di accompagnamento» potrebbero essere utilmente reinseriti negli articoli 3, comma 2 e 5, comma 1 del regolamento.
2.4. Natura del nuovo «memorandum d’intesa» proposto
Sarebbe auspicabile una maggiore coerenza nella descrizione del «memorandum d’intesa» previsto ai sensi del nuovo articolo 3 bis proposto. In particolare, il considerando 2 fa riferimento a tale memorandum in quanto «concordato», laddove il nuovo articolo 3 bis proposto sembra indicare che il memorandum avrà più la natura di un documento unilaterale che specifica «le condizioni stabilite dal Consiglio». Poiché la terminologia dell’articolo 3 bis ricalca sostanzialmente quella dell’articolo 119, paragrafo 2 del Trattato, si suggerisce che il considerando 2 venga portato in linea con la terminologia del nuovo articolo 3 bis proposto.
3. Proposte redazionali
Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l’allegato contiene le relative proposte redazionali.
Fatto a Francoforte sul Meno, il lunedì 20 aprile 2009.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(2) COM(2009) 169 final.
(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.
(4) Si veda «Il FMI ristruttura il quadro dei suoi strumenti di prestito», comunicato stampa n. 09/85, del 24 marzo 2009, disponibile all’indirizzo: http://www.imf.org
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamenti proposti dalla BCE |
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Modifica n. 1 Considerando 2 del regolamento proposto |
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“Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, andrebbero chiariti i compiti e le responsabilità rispettivi della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento. Inoltre le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere illustrate in un memorandum d’intesa concordato dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.” |
“Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, andrebbero chiariti i compiti e le responsabilità rispettivi della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento. Inoltre le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere illustrate presentate in un memorandum d’intesa concordato dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.” |
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Motivazione – Si veda il paragrafo 2.4 del parere |
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Modifica n. 2 Considerando 4 del regolamento proposto |
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“L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto la possibilità per la Corte dei conti europea e l’Ufficio antifrode europeo di effettuare controlli quando lo ritengono opportuno è prevista dagli accordi di prestito esistenti e dovrebbe essere stabilita nel presente regolamento.” |
«L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto la possibilità, fatto salvo l’articolo 27 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea per la Corte dei conti europea e l’Ufficio antifrode europeo di effettuare controlli sullo Stato membro che beneficia del sostegno finanziario comunitario a medio termine, quando lo ritengono opportuno, è prevista dagli accordi di prestito esistenti e dovrebbe essere stabilita nel presente regolamento.» |
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Motivazione – Si veda il paragrafo 2.1 del parere |
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Modifica n. 3 Articolo 2 del Regolamento (CE) n. 332/2002 |
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“Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preventivamente la Commissione” |
“Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, ivi compresi criteri di qualificazione prestabiliti, consulta preventivamente la Commissione” |
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Motivazione – Si veda il paragrafo 2.2 del parere |
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Modifica n. 4 Articolo 1, paragrafo 2 del regolamento proposto. |
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“Lo Stato membro interessato effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto.” |
«Lo Stato membro interessato effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto o di accompanamento.» |
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Motivazione – Si veda il paragrafo 2.3 del parere |
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Modifica n. 5 Articolo 1, paragrafo 4 del regolamento proposto. |
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Motivazione – Si veda il paragrafo 2.3 del parere |
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Modifica n. 6 Articolo 1, paragrafo 6 del regolamento proposto. |
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“La Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare controlli o audit finanziari che ritiene necessari sulla gestione di questo aiuto. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo antifrode, ha il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati a svolgere i controlli o gli audit finanziari o tecnici ritenuti necessari sulla gestione dell’assistenza finanziaria a medio termine.” |
Fatto salvo l’articolo 27 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare controlli o audit finanziari che ritiene necessari sulla gestione dell’assistenza finanziaria a medio termine di tale sostegno. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo antifrode, ha pertanto il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati a svolgere i controlli o gli audit finanziari o tecnici ritenuti necessari sugli Stati membri che beneficiano del sostegno finanziario a medio termine relativamente a la gestione di tale sostegno. |
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Motivazione – Si veda il paragrafo 2.1 del parere |
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/6 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 106/02
Data di adozione della decisione |
18.12.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 369/08 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Scottish R&D&I Programme |
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Base giuridica |
Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 N. 126; Science and Technology Act 1965 Section 5t |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 31 Mio GBP Importo totale dell'aiuto previsto 155 Mio GBP |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
30.9.2008-31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
11.2.2009 |
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Numero dell'aiuto |
N 453/08 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Sachsen |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Sunfilm AG |
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Base giuridica |
Investitionszulagengesetz 2007; Investitionszulagengesetz 2010; 35. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Sgravio d'imposta |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 56,05 Mio EUR |
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Intensità |
14,01 % |
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Durata |
2007-2011 |
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Settore economico |
Industria manifatturiera |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||||
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
20.3.2009 |
Numero dell'aiuto |
N 47a/09 |
Stato membro |
Austria |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
«Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz-und Wirtschaftskrise» («Österreichregelung Kleinbeihilfen») |
Base giuridica |
«Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz-und Wirtschaftskrise» («Österreichregelung Kleinbeihilfen») |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Garanzia, Abbuono di interessi |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 150 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
fino al 31.12.2010 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
20.3.2009 |
Numero dell'aiuto |
N 117/09 |
Stato membro |
Belgio |
Regione |
Flanders |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Guarantee scheme under the Temporary Framework («Verhoogde Crisis Waarborg») |
Base giuridica |
Amendment 11 februari 2009 van «Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen», 6 februari 2004 (Art. 22/1 – 22/3) |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Garanzia |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 1 500 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
fino al 31.12.2010 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Guarantee Fund «Waarborgfonds», Flemish Region |
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
11.3.2009 |
Numero dell'aiuto |
N 128/09 |
Stato membro |
Lussemburgo |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties |
Base giuridica |
L'aide sera octroyée sur la base d'une loi instituant un régime temporaire de garanties en vue du redressement économique |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Garanzia |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 500 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
fino all' 31.12.2010 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ministère de l'économie et du commerce extérieur |
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/11 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 106/03
Data di adozione della decisione |
28.11.2008 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di stato |
N 297/08 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
|
|||
Base giuridica |
Bundeshaushaltsplan Kapitel 0902 Titel 68311. |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 60 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 360 Mio EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
1.1.2009-31.12.2014 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
27.2.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di stato |
N 351/08 |
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Stato membro |
Lettonia |
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Regione |
87(3)(a) |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas |
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Base giuridica |
Ministru kabineta noteikumu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007-2013. gadam pasākuma”“Atbalsts uzņēmumu un radīšanai (ietverot ar lauksaimnicību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas piešķiršanas kārtība projekts;” Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”. |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 43,38 Mio LVL |
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Intensità |
40 % |
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Durata |
fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Energia |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
19.3.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di stato |
N 124/09 |
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Stato membro |
Lettonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
₫Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees during the financial and economic crisis₻ |
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Base giuridica |
Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia ‘Regulations on Guarantees for Development of Enterprise Competitiveness’ approved on 17 February 2009. |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 20 Mio LVL |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 31.12.2010 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/14 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 106/04
Data di adozione della decisione |
3.3.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di stato |
N 372/07 |
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Stato membro |
Lituania |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pagalba biokuro gamybos plėtojimui |
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Base giuridica |
Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo metais 2004–2010 programa. |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 310,41 Mio LTL |
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Intensità |
— |
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Durata |
Fino al 31.12.2012 |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
11.2.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di stato |
N 414/08 |
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Stato membro |
Regno Unito |
||||
Regione |
England, Wales |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Renewable Obligation |
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Base giuridica |
32 Electricity Act 1989, as amended by Energy Act 2004. Currently subject to amendment by the Energy Bill 2008. Implemented by Renewables Obligation Order 2006 (No 1004), amended by Renewables Obligation Order 2006 (Amendment) Order 2007 (No 1078) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente, Risparmio di energia |
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Forma dell'aiuto |
Transazioni non a condizioni di mercato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 23 200 Mio GBP |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.4.2009-31.3.2027 |
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Settore economico |
Energia |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
25.2.2009 |
Numero di riferimento dell'aiuto di stato |
N 513/08 |
Stato membro |
Regno Unito |
Regione |
Clackmannanshire and Fife, Scotland |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Regional Investment Aid to Babcock Marine Rosyth Ltd |
Base giuridica |
Industrial Development Act 1982, section 7 |
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
Obiettivo |
Sviluppo regionale |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 0,175 Mio GBP |
Intensità |
12,5 % |
Durata |
Fino al 31.3.2011 |
Settore economico |
Costruzione navale |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Scottish Government |
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
8.12.2008 |
Numero di riferimento dell'aiuto di stato |
N 613/08 |
Stato membro |
Francia |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Dispositif de renforcement des fonds propres des banques |
Base giuridica |
Article 6, III de la loi no 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
Dotazione di bilancio |
21 000 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
4.12.2008-4.6.2009 |
Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Société de prise de participation de l'Etat France |
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/17 |
Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 106/05
Data di adozione della decisione |
10.3.2009 |
||||
Numero di riferimento dell’Aiuto di Stato |
N 304/08 |
||||
Stato membro |
Germania |
||||
Regione |
— |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs |
||||
Base giuridica |
Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 BHO |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuto |
||||
Obiettivo |
Sviluppare il trasporto combinato per ottenere un trasferimento del traffico di merci dalla strada verso altre modalità di trasporto |
||||
Forma di sostegno |
Sussidi non rimborsabili |
||||
Stanziamento |
115 milioni di euro/anno |
||||
Intensità |
Fino all’85 % per la costruzione e l’ampliamento dei terminali di trasporto combinato e l’acquisto di attrezzature per il caricamento |
||||
Durata |
2009-2011 |
||||
Settore economico |
Trasporti |
||||
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
|
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
10.3.2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di riferimento dell’Aiuto di Stato |
N 409/08, N 410/08, N 411/08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato membro |
Repubblica ceca |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione |
Regiony úrovně NUTS II Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko,Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Střední Morava |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
N 409/08 – Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel, N 410/08 – Pořízení a obnova vozidel pro městskou dopravu, N 411/08 – Pořízení a obnova vozidel pro regionální dopravu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base giuridica |
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu; usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2006 č. 1461 o operačních programech České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie pro období let 2007 až 2013; usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 o Strategii regionálního rozvoje České republiky; usnesení vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2000–2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
L'obiettivo principale consistente nel concedere un contributo per gli interventi volti all'acquisto e all'ammodernamento di veicoli e di materiale rotabile è quello di incentivare i sistemi integrati di trasporto passeggeri nella Repubblica ceca |
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Forma di sostegno |
Sovvenzioni all'investimento |
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Stanziamento |
N 409/08 — al massimo 4 323,24 milioni di CZK (156,73 milioni di EUR) in 5 anni N 410/08 — al massimo 1 157,03 milioni di CZK (41,95 milioni di EUR) in 5 anni N 411/08 — al massimo 1 179,54 milioni di CZK (42,76 milioni di EUR) in 5 anni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità |
40 % dei costi ammissibili tranne la regione di Jihozápad, in cui tale intensità è del 38 %. |
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Durata |
1.1.2009-31.12.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settore economico |
Trasporti |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
Orgánem udělujícím podporu je regionální rada příslušného regionu úrovně NUTS II:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni |
— |
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
10.3.2009 |
Numero di riferimento dell’Aiuto di Stato |
N 457/08 |
Stato membro |
Paesi Bassi |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Nederland — Vermindering van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsbeheer |
Base giuridica |
Wet inkomstenbelasting 2001 |
Tipo di misura |
Misura fiscale |
Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
Forma di sostegno |
Sostituzione della tassa sulle società con una somma forfettaria |
Stanziamento |
0,5 milioni di euro/anno |
Intensità |
— |
Durata |
10 anni |
Settore economico |
Trasporto marittimo |
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
— |
Altre informazioni |
— |
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/21 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 106/06
Data di adozione della decisione |
23.2.2009 |
||||
Numero di riferimento dell’aiuto di stato |
N 141/08 |
||||
Stato membro |
Lussemburgo |
||||
Regione |
— |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables |
||||
Base giuridica |
Loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de source renouvelables Loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional |
||||
Tipo di misura |
Regime |
||||
Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
||||
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 2 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 2 Mio EUR |
||||
Intensità |
— |
||||
Durata |
fino all' 31.12.2009 |
||||
Settore economico |
Tutti i settori |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
19.1.2009 |
Numero di riferimento dell’aiuto di stato |
N 363/08 |
Stato membro |
Spagna |
Regione |
Andalusia |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayudas estatales para el medio ambiente y el desarrollo energético sostenible |
Base giuridica |
Proyecto de Decreto, por el que se establece el marco regolador de las ayudas a favor del medio ambiente y del desarrollo energetico sostenible de Andalucia que se concedan por la Junta de Andalucia |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Risparmio di energia, Tutela dell'ambiente |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Abbuono di interessi |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 770,375 Mio EUR |
Intensità |
50-80 % |
Durata |
1.1.2009 – 31.12.2015 |
Settore economico |
Energia |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Junta de Andalucia |
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
28.1.2009 |
Numero di riferimento dell’aiuto di stato |
N 467/08 |
Stato membro |
Portogallo |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
AWARE-P (Advanced Water Asset Rehabilitation in Portugal) - Reabilitação de infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais em Portugal |
Base giuridica |
Protocolo no. 38A ao Acordo EEE, JO L 130 de 29.4.2004, p.3 |
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 747 841 EUR |
Intensità |
57 % |
Durata |
fino all' 30.4.2011 |
Settore economico |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Mecanismo financeiro do EEE |
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
3.2.2009 |
Numero di riferimento dell’aiuto di stato |
N 11/09 |
Stato membro |
Francia |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Régime temporaire de prêts bonifiés pour les entreprises fabriquant des produits verts. |
Base giuridica |
Article 20 de la constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales; articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les collectivités territoriales et leurs groupements; circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes; circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises; circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du 24 décembre 2008 relatives à l’application de la règlementation des aides publiques aux entreprises. |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 500 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
fino all' 31.12.2010 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/24 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 maggio 2009
2009/C 106/07
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3363 |
JPY |
yen giapponesi |
132,72 |
DKK |
corone danesi |
7,4487 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88470 |
SEK |
corone svedesi |
10,4770 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5166 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,6200 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,463 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
276,60 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7091 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3038 |
RON |
leu rumeni |
4,1180 |
TRY |
lire turche |
2,0601 |
AUD |
dollari australiani |
1,7591 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5569 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,3566 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,2385 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9591 |
KRW |
won sudcoreani |
1 681,34 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,1581 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,1160 |
HRK |
kuna croata |
7,3629 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 891,45 |
MYR |
ringgit malese |
4,7098 |
PHP |
peso filippino |
63,152 |
RUB |
rublo russo |
43,6295 |
THB |
baht thailandese |
46,630 |
BRL |
real brasiliano |
2,8060 |
MXN |
peso messicano |
17,3576 |
INR |
rupia indiana |
65,6120 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/25 |
Pubblicità ex post delle sovvenzioni di Eurostat nel 2008
2009/C 106/08
In applicazione dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell'articolo 169 delle sue modalità d'esecuzione, con la presente vengono portate a conoscenza del pubblico le azioni sovvenzionate da Eurostat nel corso del 2008.
Il file elettronico elencante le azioni in questione è disponibile sul server EUROPA (http://europa.eu.int). Il percorso da seguire per accedere al file è il seguente: «Servizi», «Sovvenzioni», quindi, ad esempio in francese, «Statistiques», «Subventions Eurostat», «Liste des subventions attribuées en 2008».
Nell'elenco sono riportati il numero di riferimento, l'unità interessata, il nome e il paese dei beneficiari e la denominazione dell'azione, nonché l'importo della sovvenzione erogata e il tasso di cofinanziamento comunitario dell'azione.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/26 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso COMP/M.5467 — RWE/Essent)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 106/09
1. |
In data 29 aprile 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa RWE Aktiengesellschaft («RWE», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme dell’impresa Essent N.V. («Essent», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5467 — RWE/Essent, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
ALTRI ATTI
Commissione
8.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/27 |
Pubblicazione di una domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
2009/C 106/10
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione proposta conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della pubblicazione.
DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG
REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO
«SKILANDIS»
N CE: LT-TSG-0007-0032-15.6.2005
1. Nome e indirizzo del richiedente:
Nome |
: |
Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija. |
|||
Indirizzo |
: |
|
|||
Telefono |
: |
+370 52126814 |
|||
Fax |
: |
+370 52126814 |
|||
Indirizzo di posta elettronica |
: |
lmpa@takas.lt |
2. Stato membro o paese terzo:
Lituania
3. Disciplinare del prodotto:
3.1. Nome per la registrazione (articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione):
«Skilandis»
3.2. Nome:
|
specifico in sé e per sé |
|
che indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare |
Il materiale di riferimento del museo etnografico di Rumšiškėse contiene una serie di indicazioni relative all'utilizzo del termine skilandis nei registri tenuti in diverse regioni del Gran Ducato di Lituania dal secolo XVI al secolo XVIII. Il nome compare nel dizionario lituano-prussiano, di Theodor Lepner, del 1680 nonché nei dizionari di lituano- tedesco pubblicati da Philipp Ruhig nel 1747, Christian Moeleke nel 1883 e Friedrich nel 1883. E' così che il prodotto è chiamato in tutta la Lituania. La denominazione è esclusiva, ha resistito al tempo e continua tuttora ad essere utilizzata.
3.3. La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006:
|
Registrazione con l'uso riservato del nome |
|
Registrazione senza l'uso riservato del nome |
3.4. Tipo di prodotto [cfr. Allegato II]:
Classe 1.2.: |
prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) |
3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare a cui si riferisce il nome di cui al punto 3.1 (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione):
Lo skilandis è un prodotto a base di carne affumicata, in involucro naturale, legato con filo, dalla superficie irregolare e ruvida, a forma di goccia d'acqua appiattita o di una zucchina di piccole dimensioni. Il diametro è superiore ad 80 mm, il peso può variare. Nei tempi andati, si utilizzava lo stomaco del maiale come involucro per il prodotto ma, a partire dall'inizio del XX secolo, si incominciò ad adoperare la vescica di maiale o il budello cieco dei bovini. Generalmente, lo skilandis casereccio è prodotto esclusivamente con carne suina mentre le carni suine e bovine vengono adoperate negli impianti di trasformazione delle carni.
Lo skilandis è caratterizzato da un sapore leggermente acidulo, speziato, piccante e salato, a cui si aggiunge un aroma specifico che si va formando durante la stagionatura, come anche il colore che al taglio oscilla fra il rosso chiaro e il rosso scuro e che può essere più intenso sui bordi esterni. Possiede un aroma speziato e leggermente affumicato. La consistenza è rigida. La carne magra presenta striature di grasso ma i pezzetti di grasso non superano i 20 mm e sono distribuiti irregolarmente.
Le caratteristiche fisico-chimiche dello Skilandis sono le seguenti:
— |
tenore massimo di umidità: 40 %, |
— |
tenore minimo di proteine della carne, escluso il collageno: 16 %, |
— |
tenore massimo di sale comune: 5 %, |
— |
tenore massimo di grassi: 35 %, |
— |
pH: superiore o pari al 5,0; |
— |
peso: tra 0,4 e 2,0 kg. |
Lo skilandis può essere venduto tagliato a metà o a fette, confezionato sotto vuoto oppure in atmosfera controllata.
3.6. Descrizione del metodo di produzione del prodotto agricolo o alimentare di cui al punto 3.1 (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione ):
Ingredienti:
— |
carne suina magra con la quantità di grasso intramuscolare visibile inferiore o pari al 5 %. Possono essere utilizzate le seguenti parti delle carcasse: coscia, spalla e filetto. La carne suina magra costituisce circa la metà del peso del prodotto; |
— |
fino al 60 % di carne suina magra può essere sostituito dalla stessa quantità di carne bovina magra il cui tenore di grasso visibile (e piccole venature) non supera il 5 %. Possono essere utilizzate le seguenti parti delle carcasse: entrecote, spalla, sottospalla, fesa, lombata, scamone, coda, noce. |
— |
carne suina semi-magra con quantità di grasso intramuscolare e subcutanea inferiore o pari al 30 %. Possono essere utilizzate le seguenti parti delle carcasse: la parte interna della spalla, la parte inferiore della spalla, la coppa; |
— |
carne suina grassa con quantità di grasso inferiore o pari al 55 %. La carne suina semi-magra e grassa costituisce approssimativamente un quarto del peso del prodotto; |
— |
lardo suino o pancetta senza cotenna. La pancetta costituisce approssimativamente un quarto del peso del prodotto; |
— |
sale comune — da 26-30 g ad 1 kg di carne; |
— |
spezie, ossia pepe nero, bianco, e misto (allspice) — 2-3 g ad 1 kg di carne. Sono aggiunte intere (pepe in grani) oppure macinate; |
— |
aglio — 2-3 g/1 kg di carne; |
— |
zucchero — 2-5 g/1 kg di carne; |
— |
conservante E250 (nitrato di sodio) — 50-180 mg/1 kg di carne; |
— |
antiossidanti E300 (acido ascorbico), E301 (ascorbato di sodio) 0,5-1 g/1 kg di carne; |
— |
è possibile aggiungere un po' di cumino, foglie di alloro e noce moscata macinate, nella proporzione di 2-3 g/1 kg di carne. |
Metodo di ottenimento:
Lo skilandis è prodotto secondo il metodo tradizionale. Si raccomanda di adoperare carne di animali adulti.
La carne suina raffreddata è tagliata in pezzi di 10-30 mm, a mano o facendo ricorso a macchinari speciali, ed il grasso è tagliato in pezzi di 5-20 mm. La carne bovina raffreddata è macinata con un tritacarne munito di un disco che presenta fori di 2-5 mm.
La carne così tritata è mescolata a sale e nitrito di sodio, zucchero, spezie ed altri additivi in un apposito miscelatore. La durata del processo di miscelazione è di 10 min. Il ripieno così ottenuto viene sottoposto ad un periodo di maturazione minimo di 6 ore ad una temperatura massima di +4 °C. Gli involucri naturali (vescica di suini o budello cieco di bovini, di diametro superiore a quello degli involucri generalmente adoperati per gli insaccati affumicati a freddo) sono riempiti mediante il ricorso a macchine particolari. Durante l'operazione di farcitura è importantissimo impedire all'aria di entrare. Durante la successiva fase di fabbricazione, le parti interne dello skilandis sono sottoposte a lenta essiccazione e fermentazione intensiva, il che determina la formazione delle proprietà organolettiche caratteristiche dello skilandis. Il ripieno è introdotto negli involucri lentamente ed esercitando una forte pressione. L'aria che penetra insieme al ripieno viene eliminata praticando dei fori nell'involucro, il quale deve essere riempito perfettamente in modo che non si possano formare interstizi fra l'involucro stesso ed il ripieno durante la fase di essiccatura e di affumicatura.
La vescica o il budello cieco ripieni vengono legati con grossi fili o spaghi naturali. Il prodotto così formato viene legato manualmente con un filo lungo il suo asse longitudinale; il prodotto viene quindi suddiviso in quattro parti. Nel caso in cui si adopera il budello cieco, il prodotto viene legato anche trasversalmente, formando segmenti di 4-5 cm.
Gli skilandis vengono appesi su appositi telai in modo da non toccarsi, e la stagionatura avviene ad una temperatura di +4 °C per almeno 3 giorni. Durante quest'operazione, il ripieno diventa più compatto, il colore del prodotto si stabilizza e si produce lo sviluppo selettivo di micro-organismi, il che determina in parte il gusto e l'aroma specifici dello skilandis.
Dopo la stagionatura, lo skilandis viene affumicato ad una temperatura di 18-30 °C, con fumo ottenuto a partire dalla combustione di segatura di legno di latifoglie (ontani, tremule, betulle, faggi, pioppi, querce). La maturazione e l'affumicatura iniziali possono svolgersi in camere climatiche ed in forni di vario tipo. Lo skilandis è affumicato in modo discontinuo, ad intervalli durante i quali viene essiccato ad una temperatura di 18-28 °C. La durata del processo di affumicatura (intervalli inclusi) varia da 2 a 15 giorni, a seconda delle attrezzature adoperate per l'affumicatura e delle dimensioni degli skilandis. La durata del processo di affumicatura determina l'intensità del colore e, alla fine del processo, conferisce al prodotto un odore caratteristico di fumo.
Lo skilandis affumicato viene essiccato ad una temperatura compresa fra 8 e 18 °C con un'umidità relativa che oscilla fra il 90 e il 75 %. I processi biochimici provocati dallo sviluppo dei microrganismi e degli enzimi dei tessuti continuano durante la fase di essiccatura e lo skilandis acquista il gusto e l'aroma caratteristici. Lo skilandis viene essiccato per 30 giorni, perlomeno fino a quando si raggiunge il tenore di umidità necessario ed il prodotto acquista le sue caratteristiche organolettiche tipiche.
Lo skilandis rimane appeso al chiuso, ad una temperatura compresa fra 0 e 15 °C.
3.7. Carattere specifico del prodotto agricolo o alimentare (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007 3 della Commissione):
Proprietà specifiche più importanti dello skilandis:
L'aspetto: lo skilandis è un prodotto a base di carne affumicata in vescica naturale di suino o budello cieco di bovino legato con filo o spago, dalla superficie irregolare e rugosa, a forma di goccia d'acqua appiattita o di una zucchina di piccole dimensioni, la consistenza è rigida. Il diametro è almeno di 80 mm., il peso varia da 0,4 a 2 kg.
L'aspetto al taglio: il colore delle fette varia dal rosso-bruno al rosso scuro e può essere più intenso negli strati esterni. La carne magra è venata di grasso ma i pezzetti di grasso sono di dimensioni inferiori a 20 mm e distribuiti irregolarmente. Possono essere visibili frammenti di spezie.
Il metodo di ottenimento: la carne suina e bovina è tagliata irregolarmente a mano o tritata in un apposito tritacarne, condita con spezie tradizionali ed utilizzata per riempire vescica naturale di maiale o budello cieco di bovini. Dopo l'operazione dell'essiccatura, lo skilandis è affumicato più volte con legna di latifoglie; successivamente è soggetto ad una nuova operazione di essiccatura per almeno 30 giorni.
Il gusto e l'aroma: il prodotto è caratterizzato da un sapore leggermente acidulo, speziato, piccante, salato ed un gusto ed un aroma specifici che si formano durante la stagionatura e l'essiccatura. Si può avvertire l'aroma speziato e leggermente affumicato. I processi di fermentazione di cui sopra dipendono innanzitutto dagli ingredienti che compongono la ricetta, che sono dominanti nella zona climatica lituana.
Le tradizioni di consumo-lo skilandis è servito soprattutto in occasione di festività, eventi speciali, riunioni e durante i periodi di grande lavoro del calendario agricolo. Viene tagliato in fette molto sottili e si mangia con pane nero.
3.8. Carattere tradizionale del prodotto agricolo o alimentare (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione):
Lo skilandis è considerato un piatto nazionale in Lituania. Nel «Lietuvos kulinarijos paveldas» di B. Imbrasiene (pubb. Baltos lankos, 2008), lo skilandis è il primo dei prodotti tradizionali a base di carne. Fin dai tempi più antichi nelle campagne lituane il suo consumo era riservato ai periodi dei grandi lavori estivi (fienagione, mietitura) o servito agli ospiti. Nel «Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių», pubblicato nel 1845, lo scrittore lituano Simonas Daukantas riferisce che anticamente, in Lituania, si serviva lo skilandis agli ospiti. Lo «skilandis» è citato anche in molte altre opere classiche della letteratura lituana dei secoli XIX – XX. In una mappa del Lietuvių kalbos atlaso (Atlante della lingua lituana) (Vilnius, 1977) che mostra la distribuzione del termine skilandis si può vedere che il nome di questo prodotto alimentare era noto non soltanto nel nordovest del paese ma in tutta la Lituania.
In tempi lontani si utilizzava lo stomaco dei maiali come involucro per questo prodotto ma, a partire dall'inizio del secolo XX, si iniziò ad adoperare la vescica di maiale o il budello cieco di bovini. Lo skilandis fabbricato artigianalmente è generalmente preparato solo con carne suina; le imprese di trasformazione delle carni utilizzano invece carne suina e bovina.
La Lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje (Enciclopedia lituana sovietica) (Vilnius, 1983) descrive così lo skilandis: «salsiccia cruda o affumicata di carne tagliata a pezzi irregolari. E' preparato con carne suina semi-grassa (≈ 85 %) e carne bovina (≈ 15 %). La carne è tagliata a pezzi di 2-3 cm x 1-1,5 cm. Si aggiunge sale (≈ 3,5 % del misto di carne), nitrato di sodio, zucchero, pepe nero, un misto di spezie ed aglio. Si riempie lo stomaco o la vescica di maiale o il budello cieco di bovini, generalmente è affumicato, prodotto in fabbriche di trasformazione di carni o in casa.»
3.9. Requisiti minimi e procedure per il controllo del carattere specifico (articolo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione):
I controlli eseguiti riguardano:
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la conformità delle materie prime con i requisiti stabiliti; |
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il rispetto della corretta successione delle fasi del processo produttivo; |
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il rispetto dei parametri del processo produttivo; |
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il tempo di essiccazione del prodotto; |
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le proprietà organolettiche del prodotto finito (aspetto, sapore, aroma, colore, consistenza); |
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gli indicatori fisico-chimici del prodotto finito (tenore di umidità, tenore di proteine, escluso il collagene, tenore di sale comune, pH, tenore di grassi); |
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l'immagazzinamento del prodotto finale; durante l'immagazzinamento si controlla la temperatura e l'umidità ambiente. |
L'organo di controllo procede alla necessaria ispezione, che viene eseguita almeno una volta all'anno. L'organo di controllo effettua la supervisione dei sistemi di accompagnamento dei produttori, procede a controlli puntuali e verifica la documentazione dei produttori.
4. Organi o enti responsabili del controllo del disicplinare del prodotto:
4.1. Nome e indirizzo:
Nome |
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Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba |
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Indirizzo |
: |
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Telefono |
: |
+370 52404361 |
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Indirizzo di posta elettronica |
: |
vvt@vet.lt |
Organo pubblico/ente pubblico Organo privato/ente privato
4.2. Compiti specifici dell'organo o ente:
L'organo di controllo di cui al punto 4.1 è responsabile del controllo del disciplinare del prodotto.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.