ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.106.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
8 maggio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2009/C 106/01

Parere della Banca Centrale Europea — del 20 aprile 2009 — su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri — (CON/2009/37)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 106/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

2009/C 106/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

11

2009/C 106/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

14

2009/C 106/05

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

17

2009/C 106/06

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

21

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 106/07

Tassi di cambio dell'euro

24

2009/C 106/08

Pubblicità ex post delle sovvenzioni di Eurostat nel 2008

25

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 106/09

Notifica preventiva di concentrazione — (Caso COMP/M.5467 — RWE/Essent) ( 1 )

26

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 106/10

Pubblicazione di una domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 aprile 2009

su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

(CON/2009/37)

2009/C 106/01

Introduzione e base giuridica

Il 17 aprile 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 332/2002 relativo all’istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance di pagamenti degli Stati membri (1) [in seguito denominato «proposta di regolamento» (2)].

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea in quanto la BCE gestisce il sostegno prestato nell’ambito di tale meccanismo. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

La BCE ritiene che, nelle attuali circostanze finanziarie, sia più probabile di quanto previsto in precedenza che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro presentino richieste nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine, e che le loro richieste di sostegno possano riguardare importi più alti di quelli che erano stati anticipati nel 2002, quando il Regolamento (CE) n. 332/2002 è entrato in vigore, e nel dicembre 2008 quando, è stato modificato). Pertanto la BCE è del parere che, in previsione dell'evoluzione del quadro economico e finanziario internazionale, la domanda di sostegno potenziale potrebbe sopravanzare l'attuale massimale di 25 miliardi di euro, e accoglie favorevolmente l'aumento proposto di tale massimale a 50 miliardi di euro, in maniera da permettere alla Comunità di accogliere le eventuali richieste di sostegno finanziario.

In tale contesto, la BCE nota che la procedura prevista nel regolamento proposto deve interamente conformarsi al divieto di finanziamento monetario stabilito nell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, letto congiuntamente al Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104, paragrafo 1 del trattato CE (3). In particolare, la BCE prende atto del fatto che l’aumento a 50 miliardi dell’importo del sostegno a disposizione, come previsto nel regolamento proposto, sarà finanziato esclusivamente dal bilancio degli Stati membri e che ciò non comporterà finanziamenti temporanei o rifinanziamenti da parte del Sistema europeo di banche centrali. A tale riguardo, ci si attende che il conto della Comunità presso la BCE e quelli degli Stati membri presso le banche centrali nazionali (BCN) siano integralmente finanziati per l’intero periodo di riferimento.

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.   Nuovo articolo 9 bis proposto

La BCE comprende appieno la necessità di assicurare l’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario a medio termine. Tuttavia, la BCE osserva che il nuovo articolo 9 bis proposto potrebbe essere letto nel senso che alla Corte dei conti europea vengano assegnate competenze aggiuntive al fine di effettuare audit finanziari sui conti della BCE e delle BCN. La BCE suggerisce di conseguenza che, in considerazione del disposto dell’articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, applicabile alla BCE e alle BCN, il nuovo articolo 9 bis proposto dovrebbe espressamente limitare il proprio ambito di applicazione agli Stati membri che beneficiano del sostegno finanziario comunitario a medio termine.

2.2.   Obbligo di consultare la Commissione

L’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 332/2002 prevede che uno Stato membro che non ha adottato l'euro debba consultare la Commissione se esso «intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica». Si suggerisce che la frase «condizioni di politica economica» sia modificata al fine di rendere chiaro che tali «condizioni di politica economica» comprendono «criteri di idoneità ex ante» che includerebbero pertanto in maniera disambigua il tipo di condizioni che saranno usate nei nuovi accordi del Fondo monetario internazionale (4).

2.3.   Disponibilità del sostegno finanziario a medio termine in via precauzionale

Si rileva che le modifiche proposte agli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 332/2002 non contengono i riferimenti al «programma di accompagnamento» che sono presenti nell’attuale versione di tali articoli. Tali omissioni sembrano indicare un mutamento del campo di applicazione del sostegno finanziario a medio termine della Comunità consistente nel fatto che tale sostegno sarebbe disponibile esclusivamente nel caso di problemi attuali della bilancia dei pagamenti piuttosto che potenziali. A tale proposito, si rammenta che l'articolo 119, paragrafo 1 del Trattato si riferisce espressamente alla disponibilità del sostegno in caso di «grave minaccia» di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato Membro. Anche l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 332/2002 si riferisce espressamente alla disponibilità dell’assistenza in caso di «grave minaccia» di difficoltà (piuttosto che in caso di «correnti» difficoltà) nella bilancia dei pagamenti di uno Stato Membro. I riferimenti a un «programma di accompagnamento» che sono attualmente contenuti negli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 332/2002 sostanzialmente forniscono un quadro all’interno del quale il sostegno in via precauzionale potrebbe essere reso disponibile. I riferimenti al «programma di accompagnamento» potrebbero essere utilmente reinseriti negli articoli 3, comma 2 e 5, comma 1 del regolamento.

2.4.   Natura del nuovo «memorandum d’intesa» proposto

Sarebbe auspicabile una maggiore coerenza nella descrizione del «memorandum d’intesa» previsto ai sensi del nuovo articolo 3 bis proposto. In particolare, il considerando 2 fa riferimento a tale memorandum in quanto «concordato», laddove il nuovo articolo 3 bis proposto sembra indicare che il memorandum avrà più la natura di un documento unilaterale che specifica «le condizioni stabilite dal Consiglio». Poiché la terminologia dell’articolo 3 bis ricalca sostanzialmente quella dell’articolo 119, paragrafo 2 del Trattato, si suggerisce che il considerando 2 venga portato in linea con la terminologia del nuovo articolo 3 bis proposto.

3.   Proposte redazionali

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l’allegato contiene le relative proposte redazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il lunedì 20 aprile 2009.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(2)  COM(2009) 169 final.

(3)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

(4)  Si veda «Il FMI ristruttura il quadro dei suoi strumenti di prestito», comunicato stampa n. 09/85, del 24 marzo 2009, disponibile all’indirizzo: http://www.imf.org


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti proposti dalla BCE

Modifica n. 1

Considerando 2 del regolamento proposto

“Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, andrebbero chiariti i compiti e le responsabilità rispettivi della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento. Inoltre le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere illustrate in un memorandum d’intesa concordato dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.”

“Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, andrebbero chiariti i compiti e le responsabilità rispettivi della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento. Inoltre le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere illustrate presentate in un memorandum d’intesa concordato dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.”

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.4 del parere

Modifica n. 2

Considerando 4 del regolamento proposto

“L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto la possibilità per la Corte dei conti europea e l’Ufficio antifrode europeo di effettuare controlli quando lo ritengono opportuno è prevista dagli accordi di prestito esistenti e dovrebbe essere stabilita nel presente regolamento.”

«L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto la possibilità, fatto salvo l’articolo 27 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea per la Corte dei conti europea e l’Ufficio antifrode europeo di effettuare controlli sullo Stato membro che beneficia del sostegno finanziario comunitario a medio termine, quando lo ritengono opportuno, è prevista dagli accordi di prestito esistenti e dovrebbe essere stabilita nel presente regolamento.»

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.1 del parere

Modifica n. 3

Articolo 2 del Regolamento (CE) n. 332/2002

“Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preventivamente la Commissione”

“Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, ivi compresi criteri di qualificazione prestabiliti, consulta preventivamente la Commissione”

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.2 del parere

Modifica n. 4

Articolo 1, paragrafo 2 del regolamento proposto.

“Lo Stato membro interessato effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto.”

«Lo Stato membro interessato effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto o di accompanamento

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.3 del parere

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 4 del regolamento proposto.

«1.

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa.»

«1.

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto o di accompagnamento e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3 e dell’articolo 3 bis . A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.3 del parere

Modifica n. 6

Articolo 1, paragrafo 6 del regolamento proposto.

“La Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare controlli o audit finanziari che ritiene necessari sulla gestione di questo aiuto. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo antifrode, ha il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati a svolgere i controlli o gli audit finanziari o tecnici ritenuti necessari sulla gestione dell’assistenza finanziaria a medio termine.”

Fatto salvo l’articolo 27 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare controlli o audit finanziari che ritiene necessari sulla gestione dell’assistenza finanziaria a medio termine di tale sostegno. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo antifrode, ha pertanto il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati a svolgere i controlli o gli audit finanziari o tecnici ritenuti necessari sugli Stati membri che beneficiano del sostegno finanziario a medio termine relativamente a la gestione di tale sostegno.

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.1 del parere


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 106/02

Data di adozione della decisione

18.12.2008

Numero dell'aiuto

N 369/08

Stato membro

Regno Unito

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Scottish R&D&I Programme

Base giuridica

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 N. 126; Science and Technology Act 1965 Section 5t

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 31 Mio GBP

Importo totale dell'aiuto previsto 155 Mio GBP

Intensità

100 %

Durata

30.9.2008-31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Scottish Government

5 Cadogan Street

Glasgow

G2 6AT

UNITED KINGDOM

Scottish Enterprise

150 Broomielaw

5 Atlantic Quay

Glasgow

G2 8LU

UNITED KINGDOM

Highlands and Islands Enterprise, Cowan House, Inverness Retail & Business Park

Inverness

IV2 7GF

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

11.2.2009

Numero dell'aiuto

N 453/08

Stato membro

Germania

Regione

Sachsen

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Sunfilm AG

Base giuridica

Investitionszulagengesetz 2007; Investitionszulagengesetz 2010; 35. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Sgravio d'imposta

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 56,05 Mio EUR

Intensità

14,01 %

Durata

2007-2011

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Finanzamt Hoyerswerda

Pforzheimer Platz 1

02977 Hoyerswerda

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

20.3.2009

Numero dell'aiuto

N 47a/09

Stato membro

Austria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

«Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz-und Wirtschaftskrise» («Österreichregelung Kleinbeihilfen»)

Base giuridica

«Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz-und Wirtschaftskrise» («Österreichregelung Kleinbeihilfen»)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Garanzia, Abbuono di interessi

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 150 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

20.3.2009

Numero dell'aiuto

N 117/09

Stato membro

Belgio

Regione

Flanders

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Guarantee scheme under the Temporary Framework («Verhoogde Crisis Waarborg»)

Base giuridica

Amendment 11 februari 2009 van «Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen», 6 februari 2004 (Art. 22/1 – 22/3)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1 500 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Guarantee Fund «Waarborgfonds», Flemish Region

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

11.3.2009

Numero dell'aiuto

N 128/09

Stato membro

Lussemburgo

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties

Base giuridica

L'aide sera octroyée sur la base d'une loi instituant un régime temporaire de garanties en vue du redressement économique

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 500 Mio EUR

Intensità

Durata

fino all' 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/11


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 106/03

Data di adozione della decisione

28.11.2008

Numero di riferimento dell'aiuto di stato

N 297/08

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

3.

Verkehrsforschungs-programm der Bundesregierung, (hier Projektförderung des BMWi)

Base giuridica

Bundeshaushaltsplan Kapitel 0902 Titel 68311.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 60 Mio EUR;

Importo totale dell'aiuto previsto 360 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

1.1.2009-31.12.2014

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

11019 Berlin

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

27.2.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di stato

N 351/08

Stato membro

Lettonia

Regione

87(3)(a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas

Base giuridica

Ministru kabineta noteikumu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007-2013. gadam pasākuma”“Atbalsts uzņēmumu un radīšanai (ietverot ar lauksaimnicību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas piešķiršanas kārtība projekts;” Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 43,38 Mio LVL

Intensità

40 %

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Energia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lauku atbalsta dienests.

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

19.3.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di stato

N 124/09

Stato membro

Lettonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

₫Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees during the financial and economic crisis₻

Base giuridica

Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia ‘Regulations on Guarantees for Development of Enterprise Competitiveness’ approved on 17 February 2009.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 20 Mio LVL

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Latvian Guarantee Agency

11/13;15, Tirgonu Str.

Riga, LV-1050

LATVIA

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/14


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 106/04

Data di adozione della decisione

3.3.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di stato

N 372/07

Stato membro

Lituania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pagalba biokuro gamybos plėtojimui

Base giuridica

Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo metais 2004–2010 programa.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 310,41 Mio LTL

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2012

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

11.2.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di stato

N 414/08

Stato membro

Regno Unito

Regione

England, Wales

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Renewable Obligation

Base giuridica

32 Electricity Act 1989, as amended by Energy Act 2004.

Currently subject to amendment by the Energy Bill 2008.

Implemented by Renewables Obligation Order 2006 (No 1004), amended by Renewables Obligation Order 2006 (Amendment) Order 2007 (No 1078)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente, Risparmio di energia

Forma dell'aiuto

Transazioni non a condizioni di mercato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 23 200 Mio GBP

Intensità

Durata

1.4.2009-31.3.2027

Settore economico

Energia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

1 Victoria Street

London SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

25.2.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di stato

N 513/08

Stato membro

Regno Unito

Regione

Clackmannanshire and Fife, Scotland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Regional Investment Aid to Babcock Marine Rosyth Ltd

Base giuridica

Industrial Development Act 1982, section 7

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 0,175 Mio GBP

Intensità

12,5 %

Durata

Fino al 31.3.2011

Settore economico

Costruzione navale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Scottish Government

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

8.12.2008

Numero di riferimento dell'aiuto di stato

N 613/08

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Dispositif de renforcement des fonds propres des banques

Base giuridica

Article 6, III de la loi no 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

21 000 Mio EUR

Intensità

Durata

4.12.2008-4.6.2009

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Société de prise de participation de l'Etat France

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/17


Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 106/05

Data di adozione della decisione

10.3.2009

Numero di riferimento dell’Aiuto di Stato

N 304/08

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs

Base giuridica

Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 BHO

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Sviluppare il trasporto combinato per ottenere un trasferimento del traffico di merci dalla strada verso altre modalità di trasporto

Forma di sostegno

Sussidi non rimborsabili

Stanziamento

115 milioni di euro/anno

Intensità

Fino all’85 % per la costruzione e l’ampliamento dei terminali di trasporto combinato e l’acquisto di attrezzature per il caricamento

Durata

2009-2011

Settore economico

Trasporti

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Invalidenstr. 44

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

10.3.2009

Numero di riferimento dell’Aiuto di Stato

N 409/08, N 410/08, N 411/08

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Regiony úrovně NUTS II Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko,Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Střední Morava

Titolo (e/o nome del beneficiario)

N 409/08 – Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel,

N 410/08 – Pořízení a obnova vozidel pro městskou dopravu,

N 411/08 – Pořízení a obnova vozidel pro regionální dopravu

Base giuridica

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu; usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2006 č. 1461 o operačních programech České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie pro období let 2007 až 2013; usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 o Strategii regionálního rozvoje České republiky; usnesení vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2000–2013

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

L'obiettivo principale consistente nel concedere un contributo per gli interventi volti all'acquisto e all'ammodernamento di veicoli e di materiale rotabile è quello di incentivare i sistemi integrati di trasporto passeggeri nella Repubblica ceca

Forma di sostegno

Sovvenzioni all'investimento

Stanziamento

N 409/08 — al massimo 4 323,24 milioni di CZK (156,73 milioni di EUR) in 5 anni

N 410/08 — al massimo 1 157,03 milioni di CZK (41,95 milioni di EUR) in 5 anni

N 411/08 — al massimo 1 179,54 milioni di CZK (42,76 milioni di EUR) in 5 anni

Intensità

40 % dei costi ammissibili tranne la regione di Jihozápad, in cui tale intensità è del 38 %.

Durata

1.1.2009-31.12.2014

Settore economico

Trasporti

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Orgánem udělujícím podporu je regionální rada příslušného regionu úrovně NUTS II:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

CZ06 Jihovýchod

Kounicova 13

602 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

CZ03 Jihozápad

Jeronýmova 1750/21

370 01 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

CZ08 Moravskoslezsko

Hrabákova 1/1861

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

CZ05 Severovýchod

Pražská 320/8

PSČ 500 04 Hradec Králové

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

CZ04 Severozápad

Mírové náměstí 37

400 01 Ústí nad Labem

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

CZ02 Střední Čechy

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

CZ07 Střední Morava

Jeremenkova 40b

779 00 Olomouc

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile all’indirizzo:

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Data di adozione della decisione

10.3.2009

Numero di riferimento dell’Aiuto di Stato

N 457/08

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Nederland — Vermindering van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsbeheer

Base giuridica

Wet inkomstenbelasting 2001

Tipo di misura

Misura fiscale

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma di sostegno

Sostituzione della tassa sulle società con una somma forfettaria

Stanziamento

0,5 milioni di euro/anno

Intensità

Durata

10 anni

Settore economico

Trasporto marittimo

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Altre informazioni

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8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/21


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 106/06

Data di adozione della decisione

23.2.2009

Numero di riferimento dell’aiuto di stato

N 141/08

Stato membro

Lussemburgo

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables

Base giuridica

Loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de source renouvelables Loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 2 Mio EUR;

Importo totale dell'aiuto previsto 2 Mio EUR

Intensità

Durata

fino all' 31.12.2009

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

19-21, boulevard Royal

2914 Luxembourg

LUXEMBOURG

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione

19.1.2009

Numero di riferimento dell’aiuto di stato

N 363/08

Stato membro

Spagna

Regione

Andalusia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas estatales para el medio ambiente y el desarrollo energético sostenible

Base giuridica

Proyecto de Decreto, por el que se establece el marco regolador de las ayudas a favor del medio ambiente y del desarrollo energetico sostenible de Andalucia que se concedan por la Junta de Andalucia

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risparmio di energia, Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Abbuono di interessi

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 770,375 Mio EUR

Intensità

50-80 %

Durata

1.1.2009 – 31.12.2015

Settore economico

Energia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Junta de Andalucia

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione

28.1.2009

Numero di riferimento dell’aiuto di stato

N 467/08

Stato membro

Portogallo

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

AWARE-P (Advanced Water Asset Rehabilitation in Portugal) - Reabilitação de infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais em Portugal

Base giuridica

Protocolo no. 38A ao Acordo EEE, JO L 130 de 29.4.2004, p.3

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 747 841 EUR

Intensità

57 %

Durata

fino all' 30.4.2011

Settore economico

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Mecanismo financeiro do EEE

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione

3.2.2009

Numero di riferimento dell’aiuto di stato

N 11/09

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régime temporaire de prêts bonifiés pour les entreprises fabriquant des produits verts.

Base giuridica

Article 20 de la constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales; articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les collectivités territoriales et leurs groupements; circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes; circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises; circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du 24 décembre 2008 relatives à l’application de la règlementation des aides publiques aux entreprises.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 500 Mio EUR

Intensità

Durata

fino all' 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/24


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 maggio 2009

2009/C 106/07

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3363

JPY

yen giapponesi

132,72

DKK

corone danesi

7,4487

GBP

sterline inglesi

0,88470

SEK

corone svedesi

10,4770

CHF

franchi svizzeri

1,5166

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6200

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,463

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

276,60

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7091

PLN

zloty polacchi

4,3038

RON

leu rumeni

4,1180

TRY

lire turche

2,0601

AUD

dollari australiani

1,7591

CAD

dollari canadesi

1,5569

HKD

dollari di Hong Kong

10,3566

NZD

dollari neozelandesi

2,2385

SGD

dollari di Singapore

1,9591

KRW

won sudcoreani

1 681,34

ZAR

rand sudafricani

11,1581

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1160

HRK

kuna croata

7,3629

IDR

rupia indonesiana

13 891,45

MYR

ringgit malese

4,7098

PHP

peso filippino

63,152

RUB

rublo russo

43,6295

THB

baht thailandese

46,630

BRL

real brasiliano

2,8060

MXN

peso messicano

17,3576

INR

rupia indiana

65,6120


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/25


Pubblicità ex post delle sovvenzioni di Eurostat nel 2008

2009/C 106/08

In applicazione dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell'articolo 169 delle sue modalità d'esecuzione, con la presente vengono portate a conoscenza del pubblico le azioni sovvenzionate da Eurostat nel corso del 2008.

Il file elettronico elencante le azioni in questione è disponibile sul server EUROPA (http://europa.eu.int). Il percorso da seguire per accedere al file è il seguente: «Servizi», «Sovvenzioni», quindi, ad esempio in francese, «Statistiques», «Subventions Eurostat», «Liste des subventions attribuées en 2008».

Nell'elenco sono riportati il numero di riferimento, l'unità interessata, il nome e il paese dei beneficiari e la denominazione dell'azione, nonché l'importo della sovvenzione erogata e il tasso di cofinanziamento comunitario dell'azione.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/26


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso COMP/M.5467 — RWE/Essent)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 106/09

1.

In data 29 aprile 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa RWE Aktiengesellschaft («RWE», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme dell’impresa Essent N.V. («Essent», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

RWE: elettricità e gas naturale.

Essent: elettricità, gas naturale e riscaldamento.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5467 — RWE/Essent, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/27


Pubblicazione di una domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 106/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione proposta conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della pubblicazione.

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

«SKILANDIS»

N CE: LT-TSG-0007-0032-15.6.2005

1.   Nome e indirizzo del richiedente:

Nome

:

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija.

Indirizzo

:

A. Vienuolio g. 8

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Telefono

:

+370 52126814

Fax

:

+370 52126814

Indirizzo di posta elettronica

:

lmpa@takas.lt

2.   Stato membro o paese terzo:

Lituania

3.   Disciplinare del prodotto:

3.1.   Nome per la registrazione (articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione):

«Skilandis»

3.2.   Nome:

Image

specifico in sé e per sé

che indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare

Il materiale di riferimento del museo etnografico di Rumšiškėse contiene una serie di indicazioni relative all'utilizzo del termine skilandis nei registri tenuti in diverse regioni del Gran Ducato di Lituania dal secolo XVI al secolo XVIII. Il nome compare nel dizionario lituano-prussiano, di Theodor Lepner, del 1680 nonché nei dizionari di lituano- tedesco pubblicati da Philipp Ruhig nel 1747, Christian Moeleke nel 1883 e Friedrich nel 1883. E' così che il prodotto è chiamato in tutta la Lituania. La denominazione è esclusiva, ha resistito al tempo e continua tuttora ad essere utilizzata.

3.3.   La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006:

Registrazione con l'uso riservato del nome

Image

Registrazione senza l'uso riservato del nome

3.4.   Tipo di prodotto [cfr. Allegato II]:

Classe 1.2.:

prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

3.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare a cui si riferisce il nome di cui al punto 3.1 (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione):

Lo skilandis è un prodotto a base di carne affumicata, in involucro naturale, legato con filo, dalla superficie irregolare e ruvida, a forma di goccia d'acqua appiattita o di una zucchina di piccole dimensioni. Il diametro è superiore ad 80 mm, il peso può variare. Nei tempi andati, si utilizzava lo stomaco del maiale come involucro per il prodotto ma, a partire dall'inizio del XX secolo, si incominciò ad adoperare la vescica di maiale o il budello cieco dei bovini. Generalmente, lo skilandis casereccio è prodotto esclusivamente con carne suina mentre le carni suine e bovine vengono adoperate negli impianti di trasformazione delle carni.

Lo skilandis è caratterizzato da un sapore leggermente acidulo, speziato, piccante e salato, a cui si aggiunge un aroma specifico che si va formando durante la stagionatura, come anche il colore che al taglio oscilla fra il rosso chiaro e il rosso scuro e che può essere più intenso sui bordi esterni. Possiede un aroma speziato e leggermente affumicato. La consistenza è rigida. La carne magra presenta striature di grasso ma i pezzetti di grasso non superano i 20 mm e sono distribuiti irregolarmente.

Le caratteristiche fisico-chimiche dello Skilandis sono le seguenti:

tenore massimo di umidità: 40 %,

tenore minimo di proteine della carne, escluso il collageno: 16 %,

tenore massimo di sale comune: 5 %,

tenore massimo di grassi: 35 %,

pH: superiore o pari al 5,0;

peso: tra 0,4 e 2,0 kg.

Lo skilandis può essere venduto tagliato a metà o a fette, confezionato sotto vuoto oppure in atmosfera controllata.

3.6.   Descrizione del metodo di produzione del prodotto agricolo o alimentare di cui al punto 3.1 (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione ):

Ingredienti:

carne suina magra con la quantità di grasso intramuscolare visibile inferiore o pari al 5 %. Possono essere utilizzate le seguenti parti delle carcasse: coscia, spalla e filetto. La carne suina magra costituisce circa la metà del peso del prodotto;

fino al 60 % di carne suina magra può essere sostituito dalla stessa quantità di carne bovina magra il cui tenore di grasso visibile (e piccole venature) non supera il 5 %. Possono essere utilizzate le seguenti parti delle carcasse: entrecote, spalla, sottospalla, fesa, lombata, scamone, coda, noce.

carne suina semi-magra con quantità di grasso intramuscolare e subcutanea inferiore o pari al 30 %. Possono essere utilizzate le seguenti parti delle carcasse: la parte interna della spalla, la parte inferiore della spalla, la coppa;

carne suina grassa con quantità di grasso inferiore o pari al 55 %. La carne suina semi-magra e grassa costituisce approssimativamente un quarto del peso del prodotto;

lardo suino o pancetta senza cotenna. La pancetta costituisce approssimativamente un quarto del peso del prodotto;

sale comune — da 26-30 g ad 1 kg di carne;

spezie, ossia pepe nero, bianco, e misto (allspice) — 2-3 g ad 1 kg di carne. Sono aggiunte intere (pepe in grani) oppure macinate;

aglio — 2-3 g/1 kg di carne;

zucchero — 2-5 g/1 kg di carne;

conservante E250 (nitrato di sodio) — 50-180 mg/1 kg di carne;

antiossidanti E300 (acido ascorbico), E301 (ascorbato di sodio) 0,5-1 g/1 kg di carne;

è possibile aggiungere un po' di cumino, foglie di alloro e noce moscata macinate, nella proporzione di 2-3 g/1 kg di carne.

Metodo di ottenimento:

Lo skilandis è prodotto secondo il metodo tradizionale. Si raccomanda di adoperare carne di animali adulti.

La carne suina raffreddata è tagliata in pezzi di 10-30 mm, a mano o facendo ricorso a macchinari speciali, ed il grasso è tagliato in pezzi di 5-20 mm. La carne bovina raffreddata è macinata con un tritacarne munito di un disco che presenta fori di 2-5 mm.

La carne così tritata è mescolata a sale e nitrito di sodio, zucchero, spezie ed altri additivi in un apposito miscelatore. La durata del processo di miscelazione è di 10 min. Il ripieno così ottenuto viene sottoposto ad un periodo di maturazione minimo di 6 ore ad una temperatura massima di +4 °C. Gli involucri naturali (vescica di suini o budello cieco di bovini, di diametro superiore a quello degli involucri generalmente adoperati per gli insaccati affumicati a freddo) sono riempiti mediante il ricorso a macchine particolari. Durante l'operazione di farcitura è importantissimo impedire all'aria di entrare. Durante la successiva fase di fabbricazione, le parti interne dello skilandis sono sottoposte a lenta essiccazione e fermentazione intensiva, il che determina la formazione delle proprietà organolettiche caratteristiche dello skilandis. Il ripieno è introdotto negli involucri lentamente ed esercitando una forte pressione. L'aria che penetra insieme al ripieno viene eliminata praticando dei fori nell'involucro, il quale deve essere riempito perfettamente in modo che non si possano formare interstizi fra l'involucro stesso ed il ripieno durante la fase di essiccatura e di affumicatura.

La vescica o il budello cieco ripieni vengono legati con grossi fili o spaghi naturali. Il prodotto così formato viene legato manualmente con un filo lungo il suo asse longitudinale; il prodotto viene quindi suddiviso in quattro parti. Nel caso in cui si adopera il budello cieco, il prodotto viene legato anche trasversalmente, formando segmenti di 4-5 cm.

Gli skilandis vengono appesi su appositi telai in modo da non toccarsi, e la stagionatura avviene ad una temperatura di +4 °C per almeno 3 giorni. Durante quest'operazione, il ripieno diventa più compatto, il colore del prodotto si stabilizza e si produce lo sviluppo selettivo di micro-organismi, il che determina in parte il gusto e l'aroma specifici dello skilandis.

Dopo la stagionatura, lo skilandis viene affumicato ad una temperatura di 18-30 °C, con fumo ottenuto a partire dalla combustione di segatura di legno di latifoglie (ontani, tremule, betulle, faggi, pioppi, querce). La maturazione e l'affumicatura iniziali possono svolgersi in camere climatiche ed in forni di vario tipo. Lo skilandis è affumicato in modo discontinuo, ad intervalli durante i quali viene essiccato ad una temperatura di 18-28 °C. La durata del processo di affumicatura (intervalli inclusi) varia da 2 a 15 giorni, a seconda delle attrezzature adoperate per l'affumicatura e delle dimensioni degli skilandis. La durata del processo di affumicatura determina l'intensità del colore e, alla fine del processo, conferisce al prodotto un odore caratteristico di fumo.

Lo skilandis affumicato viene essiccato ad una temperatura compresa fra 8 e 18 °C con un'umidità relativa che oscilla fra il 90 e il 75 %. I processi biochimici provocati dallo sviluppo dei microrganismi e degli enzimi dei tessuti continuano durante la fase di essiccatura e lo skilandis acquista il gusto e l'aroma caratteristici. Lo skilandis viene essiccato per 30 giorni, perlomeno fino a quando si raggiunge il tenore di umidità necessario ed il prodotto acquista le sue caratteristiche organolettiche tipiche.

Lo skilandis rimane appeso al chiuso, ad una temperatura compresa fra 0 e 15 °C.

3.7.   Carattere specifico del prodotto agricolo o alimentare (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007 3 della Commissione):

Proprietà specifiche più importanti dello skilandis:

L'aspetto: lo skilandis è un prodotto a base di carne affumicata in vescica naturale di suino o budello cieco di bovino legato con filo o spago, dalla superficie irregolare e rugosa, a forma di goccia d'acqua appiattita o di una zucchina di piccole dimensioni, la consistenza è rigida. Il diametro è almeno di 80 mm., il peso varia da 0,4 a 2 kg.

L'aspetto al taglio: il colore delle fette varia dal rosso-bruno al rosso scuro e può essere più intenso negli strati esterni. La carne magra è venata di grasso ma i pezzetti di grasso sono di dimensioni inferiori a 20 mm e distribuiti irregolarmente. Possono essere visibili frammenti di spezie.

Il metodo di ottenimento: la carne suina e bovina è tagliata irregolarmente a mano o tritata in un apposito tritacarne, condita con spezie tradizionali ed utilizzata per riempire vescica naturale di maiale o budello cieco di bovini. Dopo l'operazione dell'essiccatura, lo skilandis è affumicato più volte con legna di latifoglie; successivamente è soggetto ad una nuova operazione di essiccatura per almeno 30 giorni.

Il gusto e l'aroma: il prodotto è caratterizzato da un sapore leggermente acidulo, speziato, piccante, salato ed un gusto ed un aroma specifici che si formano durante la stagionatura e l'essiccatura. Si può avvertire l'aroma speziato e leggermente affumicato. I processi di fermentazione di cui sopra dipendono innanzitutto dagli ingredienti che compongono la ricetta, che sono dominanti nella zona climatica lituana.

Le tradizioni di consumo-lo skilandis è servito soprattutto in occasione di festività, eventi speciali, riunioni e durante i periodi di grande lavoro del calendario agricolo. Viene tagliato in fette molto sottili e si mangia con pane nero.

3.8.   Carattere tradizionale del prodotto agricolo o alimentare (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione):

Lo skilandis è considerato un piatto nazionale in Lituania. Nel «Lietuvos kulinarijos paveldas» di B. Imbrasiene (pubb. Baltos lankos, 2008), lo skilandis è il primo dei prodotti tradizionali a base di carne. Fin dai tempi più antichi nelle campagne lituane il suo consumo era riservato ai periodi dei grandi lavori estivi (fienagione, mietitura) o servito agli ospiti. Nel «Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių», pubblicato nel 1845, lo scrittore lituano Simonas Daukantas riferisce che anticamente, in Lituania, si serviva lo skilandis agli ospiti. Lo «skilandis» è citato anche in molte altre opere classiche della letteratura lituana dei secoli XIX – XX. In una mappa del Lietuvių kalbos atlaso (Atlante della lingua lituana) (Vilnius, 1977) che mostra la distribuzione del termine skilandis si può vedere che il nome di questo prodotto alimentare era noto non soltanto nel nordovest del paese ma in tutta la Lituania.

In tempi lontani si utilizzava lo stomaco dei maiali come involucro per questo prodotto ma, a partire dall'inizio del secolo XX, si iniziò ad adoperare la vescica di maiale o il budello cieco di bovini. Lo skilandis fabbricato artigianalmente è generalmente preparato solo con carne suina; le imprese di trasformazione delle carni utilizzano invece carne suina e bovina.

La Lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje (Enciclopedia lituana sovietica) (Vilnius, 1983) descrive così lo skilandis: «salsiccia cruda o affumicata di carne tagliata a pezzi irregolari. E' preparato con carne suina semi-grassa (≈ 85 %) e carne bovina (≈ 15 %). La carne è tagliata a pezzi di 2-3 cm x 1-1,5 cm. Si aggiunge sale (≈ 3,5 % del misto di carne), nitrato di sodio, zucchero, pepe nero, un misto di spezie ed aglio. Si riempie lo stomaco o la vescica di maiale o il budello cieco di bovini, generalmente è affumicato, prodotto in fabbriche di trasformazione di carni o in casa.»

3.9.   Requisiti minimi e procedure per il controllo del carattere specifico (articolo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione):

I controlli eseguiti riguardano:

la conformità delle materie prime con i requisiti stabiliti;

il rispetto della corretta successione delle fasi del processo produttivo;

il rispetto dei parametri del processo produttivo;

il tempo di essiccazione del prodotto;

le proprietà organolettiche del prodotto finito (aspetto, sapore, aroma, colore, consistenza);

gli indicatori fisico-chimici del prodotto finito (tenore di umidità, tenore di proteine, escluso il collagene, tenore di sale comune, pH, tenore di grassi);

l'immagazzinamento del prodotto finale; durante l'immagazzinamento si controlla la temperatura e l'umidità ambiente.

L'organo di controllo procede alla necessaria ispezione, che viene eseguita almeno una volta all'anno. L'organo di controllo effettua la supervisione dei sistemi di accompagnamento dei produttori, procede a controlli puntuali e verifica la documentazione dei produttori.

4.   Organi o enti responsabili del controllo del disicplinare del prodotto:

4.1.   Nome e indirizzo:

Nome

:

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Indirizzo

:

Siesikų g. 19

LT-07170 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Telefono

:

+370 52404361

Indirizzo di posta elettronica

:

vvt@vet.lt

ImageOrgano pubblico/ente pubblico  Organo privato/ente privato

4.2.   Compiti specifici dell'organo o ente:

L'organo di controllo di cui al punto 4.1 è responsabile del controllo del disciplinare del prodotto.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.