ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.102.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 102

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
1 maggio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 102/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 90 del 18.4.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 102/02

Causa C-205/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d’Austria (Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE — Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE — Accordi conclusi dalla Repubblica d’Austria con la Repubblica di Corea, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica popolare cinese, la Malaysia, la Federazione russa e la Repubblica di Turchia in materia d’investimenti)

2

2009/C 102/03

Causa C-249/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE — Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE — Accordi conclusi dal Regno di Svezia con la Repubblica di Argentina, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica araba d’Egitto, Hong Kong, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica del Madagascar, la Malaysia, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica del Perù, la Repubblica del Senegal, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica tunisina, la Repubblica socialista del Vietnam, la Repubblica dello Yemen e l’ex Repubblica socialista federale di Iugoslavia in materia di investimenti)

2

2009/C 102/04

Causa C-88/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Artt. 28 CE e 30 CE — Libera circolazione delle merci — Direttiva 2001/83/CE — Prodotti a base di piante medicinali — Prodotti classificati come medicinali — Prodotti legalmente fabbricati o commercializzati come integratori alimentari o prodotti dietetici in altri Stati membri — Nozione di medicinale — Autorizzazione all’immissione in commercio — Ostacolo — Giustificazione — Sanità pubblica — Tutela dei consumatori — Proporzionalità — Decisione n. 3052/95/CE — Procedura di informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio della libera circolazione delle merci all’interno della Comunità)

3

2009/C 102/05

Causa C-222/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)/Administración General del Estado (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Art. 12 CE — Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità — Artt. 39 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE — Libertà fondamentali garantite dal Trattato CE — Art. 87 CE — Aiuto di Stato — Direttiva 89/552/CEE — Esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva — Obbligo degli operatori della televisione di destinare parte dei ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione, essendo una percentuale del 60 % di tale finanziamento destinato alla produzione di opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna e che sono per la maggior parte prodotte dall’industria cinematografica spagnola)

4

2009/C 102/06

Causa C-302/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Londra — Regno Unito) — J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Prima e sesta direttiva IVA — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Norme riguardanti l’arrotondamento degli importi dell’IVA — Metodi e livelli di arrotondamento)

5

2009/C 102/07

Causa C-350/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Landessozialgericht — Germania) — Kattner Stahlbau GmbH/Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft (Concorrenza — Artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE — Iscrizione obbligatoria ad un ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — Nozione di impresa — Abuso di posizione dominante — Libera prestazione dei servizi — Artt. 49 CE e 50 CE — Restrizione — Giustificazione — Rischio di un grave pregiudizio per l’equilibrio economico del sistema previdenziale)

5

2009/C 102/08

Causa C-388/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Direttiva 2000/78 — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione fondata sull’età — Licenziamento per collocamento a riposo — Giustificazione)

6

2009/C 102/09

Causa C-479/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Repubblica francese/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 809/2007 — Definizione della nozione di rete da imbrocco derivante — Thonaille — Obbligo di motivazione — Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione)

7

2009/C 102/10

Causa C-545/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Apis-Hristovich EOOD/Lakorda AD (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati — Estrazione — Parte sostanziale del contenuto di una banca di dati — Base elettronica di dati giuridici ufficiali)

7

2009/C 102/11

Causa C-556/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Politica comune della pesca — Regolamento (CE) n. 894/97 — Rete da posta derivante — Nozione — Rete da pesca denominata thonaille — Divieto per la pesca di talune specie — Regolamenti (CEE)n. 2847/93 e (CE) n. 2371/2002 — Mancanza di un sistema di controllo efficace al fine di fare osservare tale divieto)

8

2009/C 102/12

Causa C-507/08: Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca

9

2009/C 102/13

Causa C-14/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Berlin (Germania) il 12 gennaio 2009 — Hava Genc/Land Berlin

10

2009/C 102/14

Causa C-45/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Hamburg (Germania) il 2 febbraio 2009 — Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

10

2009/C 102/15

Causa C-49/09: Ricorso proposto il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

11

2009/C 102/16

Causa C-63/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil 4 de Barcelona (Spagna) il 13 febbraio 2009 — Axel Walz/Clikair SA

11

2009/C 102/17

Causa C-70/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 17 febbraio 2009 — Alexander Hengartner e Rudolf Gasser

12

2009/C 102/18

Causa C-72/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 18 febbraio 2009 — Etablissements Rimbaud S.A./Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence

12

2009/C 102/19

Causa C-74/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation de Belgique (Belgio) il 18 febbraio 2009 — Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp Industrieservice/Berlaymont 2000 SA

12

2009/C 102/20

Causa C-75/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italia) il 20 febbraio 2009 — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

13

2009/C 102/21

Causa C-77/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 20 febbraio 2009 — Gowan Comercio Internacional e servicos limitada/Ministero della Salute

13

2009/C 102/22

Causa C-78/09 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2009 dalla Compagnie des bateaux mouches SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 10 dicembre 2008, causa T-365/06, Bateaux mouches/UAMI

13

2009/C 102/23

Causa C-81/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato, Grecia) il 25 febbraio 2009 — ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. (Istituto della Stampa SpA)/Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ministro della Stampa e dei Mezzi di comunicazione di massa)

14

2009/C 102/24

Causa C-82/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 25 febbraio 2009 — Dimos Agios Nikalaos Kritis/Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon

14

2009/C 102/25

Causa C-83/09 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 10 dicembre 2008, causa T-388/02, Kronoply GmbH & Co. KG e Kronotex GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Zellstoff Stendal GmbH, dalla Repubblica federale di Germania e dal Land Sachsen-Anhalt

15

2009/C 102/26

Causa C-85/09 P: Impugnazione proposta il 27 febbraio 2009 dalla Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda C avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 dicembre 2008, causa T-137/07, Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Commissione delle Comunità europee

16

2009/C 102/27

Causa C-86/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 27 febbraio 2009 — Future Health Tecnologies Ltd/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

16

 

Tribunale di primo grado

2009/C 102/28

Causa T-156/08 P: Sentenza del Tribunale di primo grado, del 16 marzo 2009 — R/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari in prova — Rapporto sul periodo di prova — Assenza di atto arrecante pregiudizio — Termine di ricorso — Tardività)

18

2009/C 102/29

Causa T-47/09: Ricorso proposto il 9 febbraio 2009 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/UAMI (diegesellschafter.de)

18

2009/C 102/30

Causa T-55/09: Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Swarovski/UAMI — Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

18

2009/C 102/31

Causa T-57/09: Ricorso proposto il 9 febbraio 2009 — Alfastar Benelux/Consiglio

19

2009/C 102/32

Causa T-60/09: Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 — Herhof/UAMI — Stabilator (stabilator)

20

2009/C 102/33

Causa T-61/09: Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 — Meica/UAMI — Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

21

2009/C 102/34

Causa T-62/09: Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

21

2009/C 102/35

Causa T-63/09: Ricorso proposto il 17 febbraio 2009 — Volkswagen/UAMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi)

22

2009/C 102/36

Causa T-64/09: Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 — Micro Shaping/UAMI (>packaging)

23

2009/C 102/37

Causa T-65/09 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2009 dal sig. Enzo Reali avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 dicembre 2008, causa F-136/06, Reali/Commissione

23

2009/C 102/38

Causa T-72/09: Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Pilkington Group e a./Commissione

24

2009/C 102/39

Causa T-73/09: Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Compagnie de Saint-Gobain/Commissione

25

2009/C 102/40

Causa T-74/09: Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Francia/Commissione

26

2009/C 102/41

Causa T-76/09: Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 — Mundipharma/UAMI — Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)

27

2009/C 102/42

Causa T-78/09 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2009 dal Parlamento europeo avverso la sentenza emessa dal Tribunale della funzione pubblica l’11 dicembre 2008, causa F-148/06, Collée/Parlamento

28

2009/C 102/43

Causa T-80/09 P: Impugnazione proposta il 23 febbraio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione

28

2009/C 102/44

Causa T-82/09: Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Dennekamp/Parlamento

29

2009/C 102/45

Causa T-88/09: Ricorso presentato il 27 febbraio 2009 — Idromacchine e a./Commissione

30

2009/C 102/46

Causa T-90/09: Ricorso proposto il 27 febbraio 2009 — Mojo Concerts e Amsterdam Music Dome Exploitatie/Commissione

31

2009/C 102/47

Causa T-91/09 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2009 da Carina Skareby avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 dicembre 2008, causa F-34/07, Skareby/Commissione

32

2009/C 102/48

Causa T-95/09: Ricorso proposto il 26 febbraio 2009 — United Phosphorus/Commissione

32

2009/C 102/49

Causa T-98/09: Ricorso proposto l'11 marzo 2009 — Tubesca/UAMI — Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.)

33

2009/C 102/50

Causa T-99/09: Ricorso presentato il 4 marzo 2009 — Italia/Commissione

34

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 102/51

Causa F-104/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 marzo 2009 — Arpaillange e a./Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione — Inquadramento nel grado — Ex singoli esperti — Diplomi — Esperienza professionale — Eccezione di illegittimità)

36

2009/C 102/52

Causa F-24/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 marzo 2009 — Lafleur Tighe/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione — Inquadramento nel grado — Ex singoli esperti — Esperienza professionale — Diplomi — Certificato di equivalenza — Ricevibilità — Fatto nuovo e sostanziale)

36

2009/C 102/53

Causa F-63/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 3 marzo 2009 — Patsarika /Cedefop (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Riassegnazione — Diritti della difesa — Licenziamento al termine del periodo di prova — Procedimento in contumacia)

37

2009/C 102/54

Causa F-98/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 — Petrilli/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali ausiliari — Ricevibilità — Atto lesivo — Artt. 3 ter e 88 del RAA — Durata del contratto — Art. 3, n. 1, della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione — Legittimità)

37

2009/C 102/55

Causa F-100/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 10 marzo 2009 — Tsirimiagos/Comitato delle Regioni (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Trasferimento di una parte degli emolumenti al di fuori del paese della sede di servizio — Art. 17, n. 2, lett. b), dell’allegato VII dello Statuto precedente — Conto di risparmio per acquisto abitazione — Ripetizione dell’indebito — Condizioni — Trasferimenti irregolari — Carattere manifesto dell’irregolarità)

38

2009/C 102/56

Causa F-106/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 10 marzo 2009 — Giaprakis/Comitato delle regioni (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Trasferimento di una parte degli emolumenti al di fuori del paese della sede di servizio — Art. 17, n. 2, lett. b), dell’allegato VII dello Statuto precedente — Conto di risparmio per acquisto abitazione — Ripetizione dell’indebito — Condizioni — Trasferimenti irregolari — Carattere manifesto dell’irregolarità)

38

2009/C 102/57

Causa F-4/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 marzo 2009 — Hambura/Parlamento (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Procedimento di selezione — Mancata ammissione — Bando di assunzione PE/95/S — Mancata utilizzazione dell’atto di candidatura contenuto nella GU — Ricevibilità — Procedimento amministrativo previo)

39

2009/C 102/58

Causa F-7/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 febbraio 2009 — Schönberger/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Scrutino per merito comparativo — Attribuzione di punti di merito — Principio della parità di trattamento)

39

2009/C 102/59

Causa F-88/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 12 novembre 2008 — Domínguez González/Commissione (Funzione pubblica — Assistenza tecnica — Eccezione d’incompetenza — Eccezione d’irricevibilità — Incompetenza del Tribunale)

40

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/1


(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 102/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 90 del 18.4.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 82 del 4.4.2009

GU C 69 del 21.3.2009

GU C 55 del 7.3.2009

GU C 44 del 21.2.2009

GU C 32 del 7.2.2009

GU C 19 del 24.1.2009

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d’Austria

(Causa C-205/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE - Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE - Accordi conclusi dalla Repubblica d’Austria con la Repubblica di Corea, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica popolare cinese, la Malaysia, la Federazione russa e la Repubblica di Turchia in materia d’investimenti)

2009/C 102/02

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk, B. Martenczuk e C. Tufvesson, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e G. Thallinger, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e. C. Blaschke, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, K. Szíjjártó e M. Fehér, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e M. J. Heliskoski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 307, secondo comma, CE — Mancata adozione delle misure necessarie al fine di eliminare le incompatibilità tra accordi bilaterali conclusi con Paesi terzi precedentemente all'adesione dello Stato membro alle Comunità ed il Trattato CE — Accordi bilaterali conclusi dalla Repubblica d’Austria con la Repubblica di Corea, Capo Verde, la Cina, la Malesia, la Federazione Russa e la Turchia in materia di investimenti

Dispositivo

1)

La Repubblica d’Austria, non avendo fatto ricorso ai mezzi atti ad eliminare le incompatibilità relative alle disposizioni in materia di trasferimento di capitali contenute negli accordi sugli investimenti conclusi con la Repubblica di Corea, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica popolare cinese, la Malaysia, la Federazione russa e la Repubblica di Turchia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 307, secondo comma, CE.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

3)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-249/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE - Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE - Accordi conclusi dal Regno di Svezia con la Repubblica di Argentina, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica araba d’Egitto, Hong Kong, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica del Madagascar, la Malaysia, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica del Perù, la Repubblica del Senegal, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica tunisina, la Repubblica socialista del Vietnam, la Repubblica dello Yemen e l’ex Repubblica socialista federale di Iugoslavia in materia di investimenti)

2009/C 102/03

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Tufvesson, B. Martenczuk e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e K. Wistrand, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, agente), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, K. Szíjjártó e M. Fehér, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e M. J. Heliskoski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 307, secondo comma, CE — Mancata adozione delle misure necessarie ad eliminare le incompatibilità tra accordi bilaterali, conclusi con paesi terzi precedentemente all'adesione dello Stato membro alle Comunità europee, e il Trattato CE — Accordi bilaterali conclusi dal Regno di Svezia con la Repubblica socialista del Vietnam e sedici altri paesi in materia di investimenti

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia, non avendo fatto ricorso ai mezzi atti ad eliminare le incompatibilità relative alle disposizioni in materia di trasferimento di capitali contenute negli accordi sugli investimenti conclusi con la Repubblica di Argentina, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica araba d’Egitto, Hong Kong, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica del Madagascar, la Malaysia, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica del Perù, la Repubblica del Senegal, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica tunisina, la Repubblica socialista del Vietnam, la Repubblica dello Yemen e l’ex Repubblica socialista federale di Iugoslavia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 307, secondo comma, CE.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


1.5.2009   

IT

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C 102/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-88/07) (1)

(Artt. 28 CE e 30 CE - Libera circolazione delle merci - Direttiva 2001/83/CE - Prodotti a base di piante medicinali - Prodotti classificati come medicinali - Prodotti legalmente fabbricati o commercializzati come integratori alimentari o prodotti dietetici in altri Stati membri - Nozione di “medicinale” - Autorizzazione all’immissione in commercio - Ostacolo - Giustificazione - Sanità pubblica - Tutela dei consumatori - Proporzionalità - Decisione n. 3052/95/CE - Procedura di informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio della libera circolazione delle merci all’interno della Comunità)

2009/C 102/04

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárcamo, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Violazione degli artt. 1 e 4 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna,

disponendo il ritiro dal commercio di vari prodotti a base di piante medicinali legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro, in ossequio ad una prassi amministrativa che consiste nel ritirare dal mercato tutti i prodotti contenenti piante medicinali non comprese né nell’allegato del decreto ministeriale 3 ottobre 1973, relativo all’istituzione del registro speciale dei preparati a base di specie vegetali medicinali (Orden Ministerial por la que se establece el registro especial para preparados a base de especies vegetales medicinales), come modificato, né nell’allegato del decreto del Ministero della Sanità e dei Consumi 28 gennaio 2004, SCO/190/2004, che stabilisce l’elenco delle piante la cui vendita al pubblico è vietata o limitata a motivo della loro tossicità (Orden SCO/190/2004 por la que se establece la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad), e diversi dai preparati costituiti esclusivamente da una o più piante medicinali ovvero da parti intere, pezzi o polveri di queste ultime, e ciò a motivo del fatto che tali prodotti sono considerati come medicinali commercializzati senza la prescritta autorizzazione all’immissione in commercio, e

omettendo di comunicare tale misura alla Commissione delle Comunità europee,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché degli artt. 1 e 4 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura d’informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


1.5.2009   

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C 102/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)/Administración General del Estado

(Causa C-222/07) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Art. 12 CE - Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità - Artt. 39 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE - Libertà fondamentali garantite dal Trattato CE - Art. 87 CE - Aiuto di Stato - Direttiva 89/552/CEE - Esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva - Obbligo degli operatori della televisione di destinare parte dei ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione, essendo una percentuale del 60 % di tale finanziamento destinato alla produzione di opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna e che sono per la maggior parte prodotte dall’industria cinematografica spagnola)

2009/C 102/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)

Convenuta: Administración General del Estado

In presenza di: Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Radiotelevisión Española (RTVE), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 12 CE, 87, n. 3, CE e dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23) — Obbligo, per gli operatori della televisione, di destinare una percentuale dei loro proventi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione, essendo una quota del 60 % di tale finanziamento destinata ad opere in lingua originale spagnola prodotte per la maggior parte dall’industria cinematografica spagnola

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE e, più in particolare, il suo art. 3 nonché l’art. 12 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura adottata da uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che fa obbligo agli operatori della televisione di destinare il 5 % dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificamente, il 60 % di tale 5 % a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

2)

L’art. 87 CE dev’essere interpretato nel senso che una misura adottata da uno Stato membro, quale quella oggetto della causa principale, che fa obbligo agli operatori della televisione di destinare il 5 % dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificamente, il 60 % di tale 5 % a opere la cui lingua ufficiale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, non costituisce un aiuto di Stato a favore dell’industria cinematografica di questo stesso Stato membro.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


1.5.2009   

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C 102/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Londra — Regno Unito) — J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-302/07) (1)

(Prima e sesta direttiva IVA - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Norme riguardanti l’arrotondamento degli importi dell’IVA - Metodi e livelli di arrotondamento)

2009/C 102/06

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Londra

Parti

Ricorrente: J D Wetherspoon PLC

Convenuto: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale. — VAT and Duties Tribunal, Londra –Interpretazione degli artt. 11, parte A, n. 1, lett. a), 12, n. 3, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell’art. 2, commi primo e secondo, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71, pag. 1301) — Regole concernenti l’arrotondamento degli importi dell’imposta sul valore aggiunto

Dispositivo

1)

Il diritto comunitario, allo stato attuale, non prevede prescrizioni specifiche circa il metodo di arrotondamento degli importi dell’imposta sul valore aggiunto. In mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta agli Stati membri determinare le norme e i metodi per l’arrotondamento degli importi dell’imposta sul valore aggiunto; gli Stati membri, all’atto di siffatta determinazione, sono tenuti a rispettare i principi sui quali si fonda il sistema comune di tale imposta, segnatamente i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. In particolare, il diritto comunitario, da un lato, non osta all’applicazione di una norma nazionale che imponga l’arrotondamento per eccesso degli importi dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui la frazione dell’unità valutaria minima interessata sia pari o superiore a 0,50 e, dall’altro, non richiede che ai soggetti passivi sia consentito arrotondare per difetto l’importo dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui sia comprensivo di una frazione dell’unità valutaria minima nazionale.

2)

In caso di una vendita ad un prezzo comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, in mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta ad ogni Stato membro stabilire, entro i limiti del diritto comunitario, segnatamente nel rispetto dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, il livello al quale l’arrotondamento di un importo dell’imposta sul valore aggiunto che comporta una frazione dell’unità valutaria minima nazionale possa o debba essere effettuato.

3)

Considerato che gli operatori che calcolano i prezzi di vendita dei loro beni e delle loro prestazioni di servizi includendo l’imposta sul valore aggiunto si trovano in una situazione diversa rispetto a quelli che effettuano il medesimo genere di operazioni a prezzi non comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto, i primi non possono avvalersi del principio di neutralità fiscale per reclamare l’autorizzazione a procedere parimenti all’arrotondamento per difetto a livello della serie di prodotti e della transazione degli importi dell’imposta sul valore aggiunto dovuti.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


1.5.2009   

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C 102/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Landessozialgericht — Germania) — Kattner Stahlbau GmbH/Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft

(Causa C-350/07) (1)

(Concorrenza - Artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE - Iscrizione obbligatoria ad un ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Nozione di “impresa” - Abuso di posizione dominante - Libera prestazione dei servizi - Artt. 49 CE e 50 CE - Restrizione - Giustificazione - Rischio di un grave pregiudizio per l’equilibrio economico del sistema previdenziale)

2009/C 102/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sächsisches Landessozialgericht

Parti

Ricorrente: Kattner Stahlbau GmbH

Convenuto: Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sächsisches Landessozialgericht — Interpretazione degli artt. 81 CE e 82 CE e di altre disposizioni di diritto comunitario — Normativa nazionale che stabilisce un regime di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, composto da varie associazioni di categoria per la tutela contro gli incidenti sul lavoro («Berufsgenossenschaft») e che prevede per le imprese l’iscrizione obbligatoria all'associazione competente per territorio e per categoria — Qualifica di «impresa», ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, di tali associazioni per la tutela contro gli incidenti sul lavoro dotate del potere di fissare autonomamente l'importo dei contributi, senza che la normativa nazionale preveda un tetto massimo

Dispositivo

1)

Gli artt. 81 CE e 82 CE devono essere interpretati nel senso che un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto della causa principale, cui le imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati sono obbligate ad iscriversi a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non costituisce un’impresa ai sensi di tali disposizioni, bensì adempie ad una funzione di carattere esclusivamente sociale, in quanto un siffatto organismo opera nell’ambito di un regime attuativo del principio di solidarietà ed è soggetto al controllo dello Stato, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Gli artt. 49 CE e 50 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone alle imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati l’obbligo d’iscrizione ad un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto della causa principale, a condizione che tale regime non vada al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di garantire l’equilibrio finanziario di un settore della previdenza sociale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


1.5.2009   

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C 102/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

(Causa C-388/07) (1)

(Direttiva 2000/78 - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione fondata sull’età - Licenziamento per collocamento a riposo - Giustificazione)

2009/C 102/08

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)

Convenuto: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione degli artt. 2, n. 2, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Ambito di applicazione — Disposizioni nazionali che consentono ai datori di lavoro di licenziare dipendenti di 65 anni di età o di età superiore per pensionamento

Dispositivo

1)

Una normativa nazionale come quella sancita dagli artt. 3, 7, nn. 4 e 5, nonché 30 del regolamento del 2006 relativo all’uguaglianza nel settore del lavoro (età) [Employment Equality (Age) Regulations 2006] rientra nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2)

L’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta ad un provvedimento nazionale che, come l’art. 3 del regolamento di cui alla causa principale, non contenga un elenco puntuale delle finalità che giustificano un’eventuale deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età. Tuttavia, il suddetto art. 6, n. 1, consente di derogare a tale principio unicamente in relazione ai soli provvedimenti giustificati da finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa in esame nella causa principale risponda ad una simile finalità legittima e se l’autorità legislativa o regolamentare nazionale potesse legittimamente ritenere, tenuto conto del margine di valutazione discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in materia di politica sociale, che i mezzi prescelti fossero appropriati e necessari alla realizzazione di tale finalità.

3)

L’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 offre la possibilità agli Stati membri di prevedere, nell’ambito del diritto nazionale, talune forme di disparità di trattamento fondate sull’età qualora siano «oggettivamente e ragionevolmente» giustificate da una finalità legittima, quale la politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale, e purché i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Esso impone agli Stati membri l’onere di dimostrare il carattere legittimo della finalità invocata quale giustificazione in funzione dell’osservanza di un’elevata soglia probatoria. Non deve attribuirsi un significato particolare al fatto che il termine «ragionevolmente», impiegato all’art. 6, n. 1, della suddetta direttiva, non compaia nell’art. 2, n. 2, lett. b), della stessa.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


1.5.2009   

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C 102/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Repubblica francese/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-479/07) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 809/2007 - Definizione della nozione di «rete da imbrocco derivante» - «Thonaille» - Obbligo di motivazione - Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione)

2009/C 102/09

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A.L. During, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. De Gregorio Merino, M.M. Joséphidès e E. Chaboureau, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin, M. van Heezik e M.T. van Rijn, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «rete da imbrocco derivante» — Inclusione in tale nozione delle reti stabilizzate, quali la «thonaille» — Violazione dell’obbligo di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


1.5.2009   

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C 102/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Apis-Hristovich EOOD/Lakorda AD

(Causa C-545/07) (1)

(Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto sui generis - Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati - Estrazione - Parte sostanziale del contenuto di una banca di dati - Base elettronica di dati giuridici ufficiali)

2009/C 102/10

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: Apis-Hristovich EOOD

Convenuto: Lakorda AD

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal municipal di Sofia — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Nozione di estrazione e di utilizzo — Banca di dati giuridica relativa alla legislazione e alla giurisprudenza in uno Stato membro

Dispositivo

1)

La delimitazione delle nozioni rispettive di «trasferimento permanente» e di «trasferimento temporaneo», ai sensi dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, si fonda sul criterio della durata di conservazione degli elementi estratti da una banca di dati tutelata su un supporto diverso da quello della banca di dati medesima. Il momento in cui si è verificata l’estrazione, ai sensi di detto art. 7, da una banca di dati tutelata, accessibile per via elettronica, corrisponde al momento della fissazione degli elementi interessati dall’atto di trasferimento su un supporto diverso da quello di detta banca di dati. Tale nozione di estrazione è indipendente dall’obiettivo perseguito dall’autore dell’atto di cui è causa, dalle modifiche eventualmente apportate da quest’ultimo al contenuto degli elementi in tal modo trasferiti, nonché dalle eventuali differenze relative all’organizzazione strutturale delle banche di dati interessate.

La circostanza che talune caratteristiche materiali e tecniche presenti nel contenuto di una banca di dati tutelata di un costitutore vengano reperite anche nel contenuto di un’altra banca di dati di un altro costitutore può essere interpretata come un indizio dell’esistenza di un’estrazione, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, salvo che tale coincidenza non possa spiegarsi con fattori diversi dal trasferimento intervenuto tra le due banche di dati interessate. Il fatto che elementi ottenuti dal costitutore di una banca di dati da fonti non accessibili al pubblico vengano reperiti anche nella banca di dati di un altro costitutore non è sufficiente, di per sé, a provare l’esistenza di tale estrazione, ma può costituirne un indizio.

La natura dei programmi informatici utilizzati per la gestione di due banche di dati elettroniche non costituisce un elemento di valutazione dell’esistenza di un’estrazione ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.

2)

L’art. 7 della direttiva 96/9 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un insieme globale di elementi costituito da sottogruppi separati, il volume degli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati di uno di tali sottogruppi deve essere comparato, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un’estrazione e/o di un reimpiego di una parte sostanziale, valutata in termini quantitativi, del contenuto di una banca di dati, ai sensi di tale disposizione, con il volume del contenuto complessivo di tale sottogruppo se quest’ultimo costituisce, di per sé, una banca di dati che soddisfa i requisiti per la concessione della tutela mediante il diritto sui generis. In caso contrario, e in quanto tale insieme costituisca una siffatta banca di dati tutelata, il confronto deve essere operato tra il volume degli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati dei diversi sottogruppi di tale insieme e il volume del contenuto totale di quest’ultimo.

La circostanza che elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis siano stati ottenuti dal suo costitutore da fonti non accessibili al pubblico può, in funzione della rilevanza dei mezzi umani, tecnici e/o finanziari impiegati dallo stesso per raccogliere gli elementi in oggetto da tali fonti, incidere sulla sua qualifica come parte sostanziale, da un punto di vista qualitativo, del contenuto della banca di dati de qua, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.

Il carattere ufficiale e di accessibilità al pubblico di una parte degli elementi contenuti in una banca di dati non dispensa il giudice nazionale dal verificare, ai fini della valutazione dell’esistenza di un’estrazione e/o di un reimpiego, relativo ad una parte sostanziale del contenuto di detta banca di dati, se gli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati da detta banca di dati costituiscano, da un punto di vista quantitativo, una parte sostanziale del contenuto complessivo di quest’ultima o, eventualmente, se costituiscano, da un punto di vista qualitativo, una tale parte sostanziale in quanto rappresentano, in termini di conseguimento, di verifica o di presentazione, un rilevante investimento umano, tecnico o finanziario.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


1.5.2009   

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C 102/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-556/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Politica comune della pesca - Regolamento (CE) n. 894/97 - Rete da posta derivante - Nozione - Rete da pesca denominata «thonaille» - Divieto per la pesca di talune specie - Regolamenti (CEE)n. 2847/93 e (CE) n. 2371/2002 - Mancanza di un sistema di controllo efficace al fine di fare osservare tale divieto)

2009/C 102/11

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin, M. van Heezik e T. van Rijn, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.–L. During, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Politica comune della pesca — Regolamenti (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) e (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca — Ammissione della «thonaille» da parte delle autorità nazionali malgrado il divieto comunitario di reti da posta derivanti di lunghezza superiore o pari a 2,5 km — Mancanza di un sistema di controllo efficace per fare osservare tale divieto

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, avendo omesso di controllare, ispezionare e sorvegliare in modo soddisfacente l’esercizio della pesca, in particolare alla luce del divieto di reti da posta derivanti per la cattura di talune specie, e non avendo vigilato affinché fossero adottati provvedimenti appropriati nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di utilizzo di reti da posta derivanti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 31, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846 nonché degli artt. 23, nn. 1 e 2, 24 e 25, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


1.5.2009   

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C 102/9


Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca

(Causa C-507/08)

2009/C 102/12

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito, J. Javorský e K. Walkerová, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo eseguito la decisione della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s. [notificata con il numero C(2006) 2082 (1)], la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 249, quarto comma, CE e dell’art. 2 della decisione medesima;

condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione del 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s., la Commissione ha dichiarato che le misure di favore accordate dalla Repubblica slovacca alla società Frucona Košice, a. s., costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e che tale aiuto non è compatibile con il mercato comune. Contestualmente la Commissione ha intimato alla Repubblica slovacca di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dalla beneficiaria l’aiuto illegale stanziato.

L’aiuto concesso alla società Frucona non è stato ancora restituito.

L’aiuto di Stato alla società Frucona è consistito nella cancellazione di un debito fiscale approvata dal tribunale nell’ambito di una procedura di concordato. La Repubblica slovacca ha chiesto in giudizio la restituzione dell’aiuto illegale. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con l’argomento, tra gli altri, che il debito della società Frucona nei confronti dell’Ufficio delle imposte si era estinto ex lege. Il giudice d’appello ha confermato la sentenza emessa in prima istanza dichiarando, inter alia, che non è possibile riesaminare un concordato ormai omologato perché, come res iudicata, esso dev’essere rispettato da tutti gli organi, compreso il giudice d’appello, e che la decisione della Commissione ha disatteso le norme di diritto interno che regolano il conflitto tra procedura concorsuale e procedura esecutiva.

Le pronunce di entrambi i giudici ostano all’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.

Non è sufficiente che la Repubblica slovacca abbia fatto ricorso a tutti i mezzi a sua disposizione. Il risultato che il dispiego di tali mezzi deve produrre è l’esecuzione effettiva ed immediata della decisione; se tale esecuzione manca, la Repubblica slovacca è inadempiente ai propri obblighi. L’inadempimento dello Stato membro all’obbligo di recupero è accertato se le azioni che esso ha intrapreso non sono riuscite ad assicurare l’effettiva restituzione della somma di cui trattasi.


(1)  GU L 112, del 30.4.2007, pag. 14.


1.5.2009   

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C 102/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Berlin (Germania) il 12 gennaio 2009 — Hava Genc/Land Berlin

(Causa C-14/09)

2009/C 102/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichts Berlin

Parti

Ricorrente: Hava Genc

Convenuta: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se un cittadino turco, che è inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e svolge in maniera duratura per un terzo e secondo le direttive di quest’ultimo prestazioni che hanno un determinato valore economico e per le quali percepisce una retribuzione come corrispettivo, sia un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1 della decisione n. 1/80 del consiglio d’associazione CEE-Turchia anche quando l’ambito temporale dell’attività costituisce solo circa il 14 % dell’orario di lavoro contrattuale di una persona occupata a tempo pieno (nella fattispecie 5,5 ore su un orario di lavoro di 39 ore settimanali) e l’unico reddito derivato da questa attività copre solo circa il 25 % del minimo stabilito dal diritto nazionale dello Stato membro per assicurare il mantenimento (nella fattispecie circa 175 EUR su circa 715 EUR).

In caso di soluzione affermativa della questione n. 1:

2)

Se un cittadino turco possa far riferimento anche alla libera circolazione derivante dal diritto di associazione in qualità di lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1 della decisione del consiglio di associazione 1/80 quando lo scopo del soggiorno che aveva al momento dell’ingresso è venuto meno (nella fattispecie il ricongiungimento coniugale), non sussiste alcun altro interesse meritevole di tutela per una permanenza nello Stato contraente e la possibilità di una prosecuzione di una irrilevante attività nello Stato contraente non può essere considerata una giustificazione per una permanenza in tale Stato, poiché in particolare mancano seri sforzi per un’integrazione economica stabile senza far ricorso a prestazioni sociali per assicurare il proprio mantenimento.


1.5.2009   

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C 102/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Hamburg (Germania) il 2 febbraio 2009 — Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

(Causa C-45/09)

2009/C 102/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Gisela Rosenbladt

Convenuta: Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se, dopo l’entrata in vigore dell’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (legge generale sulla parità di trattamento, AGG), contratti collettivi di lavoro che operano una differenziazione in funzione del requisito dell’età siano compatibili con il divieto di discriminazione in base all’età di cui agli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, anche se la suddetta legge non lo prevede espressamente (come invece faceva prima l’art. 10, terza frase, punto 7, della stessa AGG).

2)

Se una norma di diritto nazionale che consente allo Stato, alle parti di un contratto collettivo di lavoro e alle parti di un singolo contratto di lavoro di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro al raggiungimento di un certo limite di età prefissato (nella presente fattispecie: al compimento del 65° anno di età) violi il divieto di discriminazione di cui agli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, allorché in tale Stato membro da decenni vengono regolarmente applicate clausole di quel tipo ai rapporti di lavoro di quasi tutti i lavoratori, indipendentemente dalla situazione economica, sociale e demografica nonché dalle condizioni concrete del mercato del lavoro di volta in volta esistenti.

3)

Se un contratto collettivo di lavoro che consente al datore di lavoro di risolvere un rapporto di lavoro al raggiungimento di un certo limite di età prefissato (nella presente fattispecie: al compimento del 65° anno di età) violi il divieto di discriminazione in base all’età di cui agli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, allorché in tale Stato membro da decenni vengono regolarmente applicate clausole di quel tipo ai rapporti di lavoro di quasi tutti i lavoratori, indipendentemente dalla rispettiva situazione economica, sociale e demografica nonché dalle condizioni concrete del mercato del lavoro di volta in volta esistenti.

4)

Se uno Stato che dichiari il carattere vincolante a livello generale di un contratto collettivo di lavoro in base al quale il datore di lavoro è autorizzato a risolvere un rapporto di lavoro al raggiungimento di un certo limite di età prefissato (nella presente fattispecie: al compimento del 65° anno di età), e che mantenga tale validità generale, violi il divieto di discriminazione in base all’età di cui agli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, allorché ciò avviene indipendentemente dalla situazione economica, sociale e demografica nonché dalle condizioni concrete del mercato del lavoro di volta in volta esistenti.


(1)  GU L 303, pag. 16.


1.5.2009   

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C 102/11


Ricorso proposto il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-49/09)

2009/C 102/15

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, applicando un’aliquota ridotta di IVA pari al 7 % alle cessioni, all’importazione ed all’acquisto intracomunitario di indumenti ed accessori vestimentari per neonati nonché di calzature per bambini ai sensi dell’art. 41, n. 2, della legge sull’imposta sulle merci e sui servizi dell’11 marzo 2004 in combinato disposto con le posizioni 45 e 47 dell’allegato III di tale legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivantile dall’art. 98 della direttiva 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) in combinato disposto con l’allegato III della medesima.

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ad avviso della ricorrente l’applicazione da parte della Repubblica di Polonia di un’aliquota ridotta di IVA pari al 7 % alle cessioni, all’importazione ed all’acquisto intracomunitario di indumenti ed accessori vestimentari per neonati nonché di calzature per bambini ai sensi dell’art. 41, n. 2, della legge sull’imposta sulle merci e sui servizi dell’11 marzo 2004 in combinato disposto con le posizioni 45 e 47 dell’allegato III di tale legge, non è conforme alle disposizioni univoche dell’art. 98 della direttiva 2006/112/CE. L’applicazione di tale aliquota ridotta ai fini summenzionati non è compresa in alcuna delle deroghe riconosciute alla Repubblica di Polonia al punto 1, lett. a) e lett. b) del capitolo 9 “Fiscalità” dell’allegato XII dell’atto sulle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all’UE, né nell’art. 128 della direttiva 2006/112/CE.


(1)  GU L 347 dell’11 dicembre 2006, pagg. 1-118.


1.5.2009   

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C 102/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil 4 de Barcelona (Spagna) il 13 febbraio 2009 — Axel Walz/Clikair SA

(Causa C-63/09)

2009/C 102/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil 4 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Axel W[e]lz

Convenuta: Clikair SA

Questione pregiudiziale

Se il massimale di responsabilità previsto dall’art. 22, n. 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, comprenda i danni sia materiali sia morali derivanti dalla perdita del bagaglio


1.5.2009   

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C 102/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 17 febbraio 2009 — Alexander Hengartner e Rudolf Gasser

(Causa C-70/09)

2009/C 102/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser

Convenuta: Vorarlberger Landesregierung

Questione pregiudiziale

Se, quando il titolare di una licenza venatoria venda la selvaggina abbattuta nel territorio nazionale, l’esercizio venatorio costituisca un’attività non salariata nell’accezione dell’art. 43 CE anche qualora non si intenda percepire complessivamente alcun profitto da tale attività.


1.5.2009   

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C 102/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 18 febbraio 2009 — Etablissements Rimbaud S.A./Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence

(Causa C-72/09)

2009/C 102/18

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Etablissements Rimbaud S.A

Convenuta: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence

Questione pregiudiziale

Se l’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo osti ad una normativa come quella risultante dagli artt. 990 D e segg. del codice generale delle imposte, nella versione vigente al momento dei fatti, che esoneri dall’imposta del 3 % sul valore commerciale degli immobili situati in Francia le società che hanno la loro sede in Francia e che subordini tale esenzione, per una società avente sede in un paese dello Spazio economico europeo, non membro dell’Unione europea, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra la Francia e tale Stato allo scopo di contrastare la frode e l’evasione fiscale, ovvero alla circostanza che, in forza dell’applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un’imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui siano assoggettate le società stabilite in Francia.


1.5.2009   

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C 102/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation de Belgique (Belgio) il 18 febbraio 2009 — Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp Industrieservice/Berlaymont 2000 SA

(Causa C-74/09)

2009/C 102/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation de Belgique

Parti

Ricorrenti: Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp Industrieservice

Convenuta: Berlaymont 2000 SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di essere titolare di una registrazione al fine di poter essere aggiudicatario di un appalto pubblico in Belgio, come quello imposto dall’art. 1.G. dello specifico capitolato d’oneri applicabile nella fattispecie, qualora sia interpretato nel senso che consente all’amministrazione aggiudicatrice di escludere dall’appalto l’offerente imprenditore straniero non titolare di una registrazione, che abbia tuttavia presentato attestazioni equipollenti delle sue amministrazioni nazionali, sia compatibile con il principio della libera circolazione all’interno dell’Unione europea e con l’art. 24, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (1).

2)

Se il riconoscimento ad un’amministrazione aggiudicatrice belga del potere di imporre agli offerenti stranieri l’obbligo di sottoporre ad un’autorità belga — la commissione di registrazione degli imprenditori — l’esame della validità delle attestazioni ad essi rilasciate dalle autorità tributaria e sociale del loro Stato, che certificano il loro regolare adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali sia compatibile con il principio della libera circolazione all’interno dell’Unione europea e con l’art. 24, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.


(1)  GU L 199, pag. 54.


1.5.2009   

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C 102/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italia) il 20 febbraio 2009 — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Causa C-75/09)

2009/C 102/20

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agra Srl

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Questione pregiudiziale

1)

Se, in relazione alle disposizioni di cui all′art. 11 D.Lgs n. 374/2000 combinate con l′art. 221 par. 3 Reg. (CE) n. 2913/1992 e successivo par. 4 stesso Reg. (CE) avuto riguardo all′art. 84 c. 3 TULD (DPR n. 43/1973), il diritto della Agenzia delle Dogane ad esercitare l′azione di revisione dell′accertamento sia prescritto e/o decaduto con il decorso del triennio dalla data della dichiarazione doganale, ovvero se il termine suddetto possa subire interruzioni e/o sospensioni in pendenza di un procedimento penale incardinatosi per violazione dei diritti doganali di cui all′accertamento.


1.5.2009   

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C 102/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 20 febbraio 2009 — Gowan Comercio Internacional e servicos limitada/Ministero della Salute

(Causa C-77/09)

2009/C 102/21

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gowan Comercio Internacional e servicos limitada

Convenuto: Ministero della Salute

Questioni pregiudiziali

E' legittima la direttiva 2006/134, che ha significativamente limitato l'uso del fenarimol, in relazione all'esito dell'istruttoria tecnico-scientifica condotta dallo Stato relatore, che sembrerebbe concludersi nel senso di un rischio accettabile derivante da detto uso?


1.5.2009   

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C 102/13


Impugnazione proposta il 24 febbraio 2009 dalla Compagnie des bateaux mouches SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 10 dicembre 2008, causa T-365/06, Bateaux mouches/UAMI

(Causa C-78/09 P)

2009/C 102/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie des bateaux mouches SA (rappresentante: G. Barbaut, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Jean-Noël Castanet

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il ricorso della società Compagnie des bateaux mouches;

annullare la decisione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 dicembre 2008, causa T-365/06;

condannare il Tribunale di primo grado delle Comunità europee al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1). A tale riguardo, contesta in primo luogo al Tribunale di non avere tenuto conto del carattere distintivo intrinseco che il marchio avrebbe avuto sin dall'origine. In secondo luogo, tale carattere distintivo sarebbe anzi stato mantenuto e rinforzato nel tempo attraverso lo sfruttamento fatto dalla ricorrente. Infatti, il marchio «BATEAUX MOUCHES» sarebbe apposto sulle imbarcazioni utilizzate dalla ricorrente — e da essa soltanto — per le gite turistiche sulla Senna, l'utilizzo dei termini «bateaux mouches» sui motori di ricerca di internet rinvierebbe direttamente al sito della ricorrente e quest'ultima avrebbe attuato una politica attiva di difesa del proprio marchio contro ogni utilizzazione abusiva.

Con il secondo motivo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di avere interpretato erroneamente i criteri giurisprudenziali che consentono di dimostrare l'acquisto, mediante l'uso, del carattere distintivo del marchio «BATEAUX MOUCHES». Infatti, gli elementi idonei a dimostrare il carattere distintivo del marchio, quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di detto marchio, l'importanza degli investimenti accordati dall'impresa per promuoverlo, la proporzione dei mezzi coinvolti che identifica il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa grazie al marchio, avrebbero dovuto essere analizzati dal Tribunale in modo globale, e non parziale.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1


1.5.2009   

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C 102/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato, Grecia) il 25 febbraio 2009 — ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. (Istituto della Stampa SpA)/Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ministro della Stampa e dei Mezzi di comunicazione di massa)

(Causa C-81/09)

2009/C 102/23

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato)

Parti

Ricorrente: ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.(Istituto della Stampa SpA)

Resistente: Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ministro della Stampa e dei Mezzi di comunicazione di massa)

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 68/151/CEE, che all’art. 1 così dispone: «Le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai seguenti tipi di società: (…) — per la Grecia: ανώνυμη εταιρία [società per azioni]» osti all’introduzione di una disposizione nazionale, come l’art. 4, n. 3, della legge 2328/1995, nella parte in cui prevede che le ammende comminate ai paragrafi precedenti dello stesso articolo per il caso di violazioni della normativa vigente e delle regole di deontologia che disciplinano il funzionamento delle emittenti televisive siano inflitte non soltanto alla società titolare della licenza per la costituzione e gestione dell’emittente televisiva, ma anche, in solido con essa, a tutti i soci che detengano più del 2,5 % del capitale azionario.


1.5.2009   

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C 102/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 25 febbraio 2009 — Dimos Agios Nikalaos Kritis/Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon

(Causa C-82/09)

2009/C 102/24

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Dimos Agios Nikalaos Kritis

Convenuto: Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon

Questioni pregiudiziali

A)

Se le definizioni di foresta e di superficie boschiva contenute nell’art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003 si applichino anche alle materie oggetto di protezione e di gestione in generale delle foreste e delle superfici boschive, ai sensi della definizione di cui sopra, materie non disciplinate esplicitamente dal regolamento ma che sono tuttavia previste dagli ordinamenti giuridici nazionali;

B)

In caso di soluzione affermativa della questione sub A), se agli ordinamenti giuridici nazionali sia consentito definire come foreste o superfici boschive anche superfici che non costituiscono foreste o superfici boschive ai sensi delle definizioni dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003; e

C)

In caso di soluzione affermativa della questione sub B), se la definizione di foreste e di superfici boschive che agli ordinamenti giuridici nazionali è consentito dare anche a superfici che non costituiscono foreste o superfici boschive ai sensi delle definizioni dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003, possa discostarsi dalla definizione data dal regolamento menzionato, sia per quanto riguarda i dati costitutivi della nozione di foresta o di superficie boschiva contenuti nel regolamento, sia per quanto riguarda la determinazione numerica delle grandezze degli eventuali dati costitutivi comuni a tale regolamento; oppure se tale definizione data dagli ordinamenti giuridici nazionali possa sì contenere dati costitutivi della nozione di foresta o di superficie boschiva diversi da quelli contenuti nella definizione del regolamento, ma, per quanto riguarda i dati comuni al regolamento gli ordinamenti nazionali possano solo o non determinarli numericamente oppure, ove prevedano una tale determinazione numerica, non possano derogare alla determinazione numerica del regolamento.


1.5.2009   

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C 102/15


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 10 dicembre 2008, causa T-388/02, Kronoply GmbH & Co. KG e Kronotex GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Zellstoff Stendal GmbH, dalla Repubblica federale di Germania e dal Land Sachsen-Anhalt

(Causa C-83/09 P)

2009/C 102/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e V. Kreuschitz, agenti)

Altra parte nel procedimento: Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Repubblica federale di Germania e Land Sachsen-Anhalt

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui è stato dichiarato ammissibile il ricorso di annullamento della Kronoply GmbH & Co. KG e della Kronotex GmbH & Co. KG contro la decisione della Commissione 19 giugno 2002 di non sollevare obiezioni avverso l’aiuto concesso dalla Germania a favore della Zellstoff Stendal GmbH per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di pasta di carta;

dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento della Kronoply GmbH & Co. KG e della Kronotex GmbH & Co. KG avverso l’atto controverso;

condannare la Kronoply GmbH & Co. KG e la Kronotex GmbH & Co. KG alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che l’attribuzione della legittimazione a ricorrere avverso decisioni in materia di aiuti di Stato ad interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE viola i requisiti di ammissibilità di ricorso stabiliti dall’art. 230, n. 4, CE. Interessati, che non siano parte del procedimento in materia di aiuti di Stato, non disporrebbero dei diritti attribuiti alle parti, tutelabili in via giurisdizionale. Ai fini della determinazione del pregiudizio individuale si dovrebbe invece applicare la formula della Corte detta Plaumann. Conseguentemente, il pregiudizio individuale potrebbe derivare esclusivamente dalle conseguenze economiche dell’aiuto sul ricorrente.

Nella decisione impugnata si sarebbe, inoltre, proceduto ad un’inammissibile trasformazione delle conclusioni del ricorrente. Secondo la Commissione il Tribunale ha esaminato argomenti di merito avanzati del ricorrente non a difesa dei suoi asseriti diritti procedimentali, sebbene il ricorso fosse ammissibile esclusivamente per tutelare gli asseriti diritti procedimentali.

La sentenza impugnata comporterebbe, infine, l’introduzione di un’azione popolare contro decisioni in materia di aiuti di Stato, azione estranea al diritto comunitario.


1.5.2009   

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C 102/16


Impugnazione proposta il 27 febbraio 2009 dalla Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda C avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 dicembre 2008, causa T-137/07, Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-85/09 P)

2009/C 102/26

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente l’ordinanza impugnata nei limiti in cui ha stabilito che non è dimostrato il nesso di causalità tra l’omissione da parte della Commissione e il danno asserito dalla ricorrente (nn. 96, 97, 99, 100 e 101 dell’ordinanza impugnata);

e, statuendo nel merito,

in via principale, dichiarare che nel caso di specie ricorrono i requisiti di responsabilità extracontrattuale della Commissione; condannare la Commissione a risarcire i danni asseriti; condannare la Commissione all’integralità delle spese nei due gradi di giudizio, incluse quelle sostenute dalla ricorrente;

in subordine, rinviare il procedimento dinanzi a Tribunale di primo grado affinché accerti se ricorrano i requisiti per la responsabilità extracontrattuale; condannare la Commissione al risarcimento dei danni asseriti; condannare la Commissione alle spese — incluse quelle sostenute dalla ricorrente — del presente ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Insufficiente motivazione dell’ordinanza impugnata, poiché il Tribunale di primo grado non ha risposto, da un lato, agli argomenti addotti dalla ricorrente, ai punti 92 e 93 della domanda iniziale, secondo i quali l’assenza di mandatario del fabbricante per lo spazio comunitario, obbligatorio ai sensi della direttiva, renderebbe impossibile il processo di valutazione di conformità effettuato dall’organismo notificato e, dall’altro, all’affermazione della Commissione che non era stata chiamata a intervenire nel procedimento di salvaguardia, dato che l’autorità portoghese, Infarmed, non aveva agito ai sensi dell'art. 14, parte B della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro  (2);

errore di valutazione da parte del Tribunale di primo grado del nesso di causalità esistente tra il comportamento della Commissione e il danno subito dalla ricorrente nonché errata interpretazione degli artt. 8 e 14 della direttiva;

violazione dei diritti della difesa per non avere disposto le misure istruttorie richieste dalla ricorrente.


(1)  GU L 169, pag. 1.

(2)  GU L 331, pag. 1.


1.5.2009   

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C 102/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 27 febbraio 2009 — Future Health Tecnologies Ltd/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Causa C-86/09)

2009/C 102/27

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parti

Ricorrente: Future Health Tecnologies Ltd

Convenuti: Her Majesty's Commissioners of revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora uno Stato membro ammetta che i servizi sono prestati da un ente che dev’essere considerato un istituto di natura analoga a un istituto ospedaliero, a un centro medico o diagnostico ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva IVA principale (1), l’espressione «ospedalizzazione e cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), debba essere interpretata nel senso che comprende l’insieme, o, in subordine, uno o più (e in tal caso quali) dei servizi di seguito descritti (come descritti più dettagliatamente nell’esposizione dei fatti):

a)

fornitura ai genitori del nascituro di un kit comprensivo dell’attrezzatura medica necessaria per consentire al professionista del settore medico indipendente presente al momento del parto di prelevare sangue dal cordone ombelicale del neonato subito dopo la nascita;

b)

analisi, all’interno di una struttura dedicata, del sangue prelevato per accertare che non sia contaminato da patogeni trasmissibili per via ematica o tramite le cellule staminali estratte dallo stesso, in caso di impiego terapeutico di dette cellule (e analoghe analisi a sei mesi dalla nascita);

c)

trattamento del sangue prelevato ad opera e sotto la supervisione di professionisti del settore medico adeguatamente qualificati, al fine di estrarre un campione di cellule staminali idonee all’impiego terapeutico;

d)

conservazione del sangue e delle cellule staminali in condizioni scientificamente controllate atte a mantenerli in perfette condizioni; e/o

e)

destinazione del sangue, su richiesta dei genitori (fino a quando il figlio non abbia compiuto il diciottesimo anno di età), ad impieghi terapeutici.

2)

In subordine, se la nozione di operazioni «strettamente connesse» all’ospedalizzazione e alle cure mediche di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva IVA principale debba essere interpretata nel senso che include tutti i servizi sopra menzionati o alcuni di essi (e in tal caso, quali).

3)

Qualora uno Stato membro ammetta che detti servizi vengono svolti da o sotto la supervisione di uno o più professionisti del settore medico adeguatamente qualificati, se l’espressione «prestazioni mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. c), della direttiva IVA principale debba essere interpretata nel senso che essa include l’insieme o, in alternativa, uno o più (e in tal caso, quali) dei servizi di seguito descritti (come descritti più dettagliatamente nell’esposizione dei fatti):

f)

fornitura ai genitori del nascituro di un kit comprensivo dell’attrezzatura medica necessaria per consentire al professionista del settore medico indipendente presente al momento del parto di prelevare sangue dal cordone ombelicale del neonato subito dopo la nascita;

g)

analisi, all’interno di una struttura dedicata, del sangue prelevato per accertare che non sia contaminato da patogeni trasmissibili per via ematica o tramite le cellule staminali estratte dallo stesso, in caso di impiego terapeutico di dette cellule (e analoghe analisi a sei mesi dalla nascita);

h)

trattamento del sangue prelevato ad opera e sotto la supervisione di professionisti del settore medico adeguatamente qualificati, al fine di estrarre un campione di cellule staminali idonee all’impiego terapeutico;

i)

conservazione del sangue e delle cellule staminali in condizioni scientificamente controllate per mantenerli in perfette condizioni; e/o

j)

destinazione del sangue, su richiesta dei genitori (fino a quando il figlio non abbia compiuto il diciottesimo anno di età), ad impieghi terapeutici.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


Tribunale di primo grado

1.5.2009   

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C 102/18


Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 marzo 2009 — R/Commissione

(Causa T-156/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari in prova - Rapporto sul periodo di prova - Assenza di atto arrecante pregiudizio - Termine di ricorso - Tardività»)

2009/C 102/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: R (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: Avv. Y. Minatchy)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 febbraio 2008, causa F-49/07, R/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta all’annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

R sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008


1.5.2009   

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Ricorso proposto il 9 febbraio 2009 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/UAMI (diegesellschafter.de)

(Causa T-47/09)

2009/C 102/29

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch eV (Mainz, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. Töbelmann e A. Piltz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 novembre 2008, procedimento R 1094/2008-1;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «diegesellschafter.de» per servizi delle classi 35 e 41 (domanda n. 4 606 372)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto dispone del necessario carattere distintivo e non sussiste alcun imperativo di disponibilità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 19).


1.5.2009   

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Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Swarovski/UAMI — Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

(Causa T-55/09)

2009/C 102/30

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daniel Swarovski (Volders, Austria) (rappresentante: avv. R. Küppers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swarovski AG (Triesen, Liechtenstein)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 9 novembre 2008, procedimento R 348/2008-1;

respingere il ricorso;

condannare l’altra parte alle spese del procedimento, comprese le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Daniel Swarovski Privat» per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39 e 44 (domanda n. 3 981 099)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Swarovski AG

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «DANIEL SWAROVSKI» per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 21, 25 e 41 (marchio comunitario n. 3 895 133); il marchio denominativo «Swarovski» per prodotti e servizi delle classi 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35 e 41 (marchio comunitario n. 3 895 091); il marchio denominativo «Swarovski» per servizi della classe 36 (marchio denominativo austriaco n. 218 795); il marchio denominativo «Swarovski» per prodotti delle classi 11, 16, 21 e 34 (marchio denominativo austriaco n. 96 389) e il marchio denominativo «Swarovski» per prodotti delle classi 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25 e 26 (registrazione internazionale per l’Italia n. 528 189)

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti, non verrebbe arrecato il necessario pregiudizio ai marchi anteriori e, inoltre, la portata della tutela dei marchi anteriori sarebbe stata determinata in modo errato


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag 1).


1.5.2009   

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C 102/19


Ricorso proposto il 9 febbraio 2009 — Alfastar Benelux/Consiglio

(Causa T-57/09)

2009/C 102/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alfastar Benelux (Ixelles, Belgio) (rappresentante: N. Keramidas, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell'unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio di respingere l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di gara d'appalto pubblico UCA-218-07 per la fornitura di «Assistenza tecnica — servizio di help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio» (1), notificata alla ricorrente con lettera 1o dicembre 2008, nonché ogni decisione successiva del Consiglio ad essa correlata, ivi inclusa la decisione di aggiudicazione al contraente prescelto;

condannare il Consiglio al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in relazione alla gara d'appalto di cui trattasi, per un ammontare pari a EUR 2 937 902, o parte di esso calcolato proporzionalmente a decorrere dalla data di annullamento di detta decisione del Consiglio;

condannare il Consiglio al pagamento delle spese legali della ricorrente nonché degli altri costi da essa sopportati in relazione al presente ricorso, anche nel caso in cui tale ricorso sia respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella presente fattispecie la ricorrente mira all'annullamento della decisione del convenuto di respingere l'offerta da essa presentata in risposta al bando di gara d'appalto pubblico UCA-218-07 per la fornitura di «Assistenza tecnica — servizio di help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio» e della decisione di aggiudicare l'appalto al contraente prescelto. Inoltre, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti in relazione alla gara d'appalto.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere quattro motivi.

In primo luogo, essa sostiene che il convenuto abbia commesso diversi errori manifesti di valutazione in merito: all'assenza di certificazione dell'appaltatore, all'assenza di nulla osta segretezza per il personale dell'appaltatore, al fatto che l'appaltatore non dispone del personale indicato nell'offerta, alle qualifiche del personale dell'appaltatore rispetto a quelle della ricorrente, alle caratteristiche di trasferimento delle competenze e alla valutazione del numero di persone proposto dai partecipanti alla gara d'appalto.

In secondo luogo, la ricorrente allega che il convenuto non ha adempiuto ai suoi obblighi di parità di trattamento dei candidati e di trasparenza.

In terzo luogo, essa osserva che il bando di gara conteneva numerose incoerenze e informazioni imprecise.

Da ultimo, la ricorrente contesta al convenuto di aver violato l'obbligo di motivazione ad esso incombente.


(1)  GU 2008, S 91, n. 122796.


1.5.2009   

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C 102/20


Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 — Herhof/UAMI — Stabilator (stabilator)

(Causa T-60/09)

2009/C 102/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (Solms, Germania) (rappresentanti: A. Zinnecker e T. Bösling, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stabilator sp. z o.o (Gdynia, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 dicembre 2008, procedimenti riuniti R 483/2008-4 e R 705/2008-4.

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Stabilator sp. z o.o

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «stabilator» per prodotti e servizi delle classi 19, 37 e 42, domanda di registrazione n. 4 068 961

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «STABILAT» per prodotti delle classi 1, 7, 11, 20, 37, 40 e 42

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione e parziale diniego della domanda

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione impugnata e rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché sussiste rischio di confusione o, quantomeno, di associazione fra i marchi contrapposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


1.5.2009   

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C 102/21


Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 — Meica/UAMI — Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

(Causa T-61/09)

2009/C 102/33

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Germania) (rappresentante: S. Russlies, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 dicembre 2008, procedimento R 1049/2007-1.

Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Bösinger Fleischwaren GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Schinken King» per prodotti delle classi 29 e 30 (domanda di registrazione n. 3 720 968)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario «Curry King» (marchio comunitario n. 2 885 077) per prodotti della classe 30 e i marchi denominativi tedeschi «Curry King» (n. 399 02 969.9) e «King» (n. 304 04 434.2) per prodotti delle classi 29 e 30

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché sussiste rischio di confusione o, quantomeno, di associazione fra i marchi contrapposti, e dell'art. 74, n. 1, secondo comma, per insufficienza della motivazione della decisione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).


1.5.2009   

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C 102/21


Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

(Causa T-62/09)

2009/C 102/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand Granges, Francia)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2008, procedimento R 740/2008-4; e

condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PROTI SNACK», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — domanda di registrazione n. 4 992 145

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 39 702 429 del marchio denominativo «PROTI» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 608 644 del marchio figurativo «PROTIPOWER» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 549 559 del marchio denominativo «PROTIPLUS» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 629 195 del nome commerciale «PROTITOP» per prodotti delle classi 29, 30 e 32

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe fornito un giudizio sul merito dell'opposizione; violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso avrebbe rifiutato di esercitare il proprio potere discrezionale o quantomeno non avrebbe dato conto delle modalità di esercizio di quest'ultimo; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione documenti e prove che le erano stati forniti dal ricorrente.


1.5.2009   

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C 102/22


Ricorso proposto il 17 febbraio 2009 — Volkswagen/UAMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi)

(Causa T-63/09)

2009/C 102/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Suzuki Motor Corporation

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 dicembre 2008, procedimento R-749/2007-2.

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Suzuki Motor Corporation

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SWIFT GTi» per prodotti della classe 12 (domanda di registrazione n. 3 456 084)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «GTI» (n. 39 406 386) e il marchio denominativo internazionale «GTI» (n. 717 592) per prodotti della classe 12

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché sussisterebbe rischio di confusione fra i marchi contrapposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


1.5.2009   

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C 102/23


Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 — Micro Shaping/UAMI (>packaging)

(Causa T-64/09)

2009/C 102/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Micro Shaping Ltd (Worthing, Regno Unito) (rappresentante: A. Franke, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 dicembre 2008, procedimento n. R 1063/2008-1, avente ad oggetto la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 006354311 «>packaging».

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «>packaging» per prodotti e servizi delle classi 16, 17 e 42 (domanda di registrazione n. 6 354 311)

Decisione dell'esaminatore: parziale diniego della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché il marchio richiesto possiederebbe il carattere distintivo necessario e non sussisterebbe alcun imperativo di disponibilità, nonché del diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).


1.5.2009   

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C 102/23


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2009 dal sig. Enzo Reali avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 dicembre 2008, causa F-136/06, Reali/Commissione

(Causa T-65/09 P)

2009/C 102/37

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enzo Reali (Firenze) (rappresentante: avv. Pappas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata e annullare quindi la decisione impugnata dell’autorità che ha il potere di nomina;

condannare la convenuta a sostenere le spese legali.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-136/06 (1), che respinge l’azione proposta dal ricorrente e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che lo inquadra in un grado e in uno scatto al momento della sua entrata in servizio presso la Commissione in qualità di agente contrattuale.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente fa valere quattro motivi.

In primo luogo, egli sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto decidendo che il motivo attinente all’illegittimità dedotto in primo grado nei confronti di talune disposizioni generali di attuazione fosse irricevibile, dato che non era stato sollevato nella fase del procedimento amministrativo. Secondo il ricorrente, il problema dell’incompetenza della Commissione dovrebbe essere rilevato d’ufficio dal Tribunale. In via subordinata, secondo il ricorrente, anche se il tribunale non era tenuto a trattare d’ufficio tale problema, detto motivo avrebbe dovuto essere considerato ammissibile, in quanto la legittimità dello specifico criterio adottato per il suo inquadramento era già stato contestato nel reclamo originario.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto in sede di valutazione dei titoli del ricorrente. A suo avviso, la determinazione del valore giuridico di un diploma deve essere effettuata alla luce della normativa nazionale del Paese in cui è stato ottenuto, poiché tale determinazione è di esclusiva competenza degli Stati membri ed il Tribunale ha distorto la normativa italiana e ne ha arbitrariamente ridotto la portata.

In terzo luogo, secondo il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha violato il principio di non discriminazione in sede di valutazione dei titoli del ricorrente, paragonandoli a quelli di una persona in possesso di un diploma di livello inferiore.

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata contiene un argomento contraddittorio, in quanto, a suo avviso, il Tribunale della funzione pubblica prende in considerazione la normativa italiana, ma non la applica ai fini della soluzione della controversia.


(1)  Non ancora pubblicata nella Raccolta.


1.5.2009   

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C 102/24


Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Pilkington Group e a./Commissione

(Causa T-72/09)

2009/C 102/38

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Pilkington Group Ltd (St Helens, Regno Unito), Pilkington Automotive Ltd (Lathom, Regno Unito), Pilkington Automotive Deutschland GmbH (Witten, Germania), Pilkington Holding GmbH (Gelsenkirchen, Germania), Pilkington Italia SpA (San Salvo, Italia) (rappresentanti: avv.ti J. Scott, S. Wisking e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare l’art. 1, lett. c), della decisione, o, in alternativa, annullare l’art. 1, lett. c), nella parte in cui dichiara che Pilkington ha violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE in un periodo antecedente al gennaio 1999;

annullare l’art. 2, lett. c), della decisione e/o ridurre l’ammenda in modo sostanziale;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Attraverso il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 230 CE, il parziale annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6815, (caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto), e, in particolare, del suo art. 1, lett. c), il quale dichiara che le ricorrenti hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE poiché hanno partecipato, dal 10 marzo 1998 al 3 settembre 2002, ad un complesso di accordi e/o pratiche concertate nel mercato del vetro destinato al settore auto nello Spazio economico europeo, oppure, in via subordinata, l’annullamento dell’art. 1, lett. c), della decisione impugnata nella parte in cui esso dichiara che le ricorrenti hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE in un periodo antecedente al 15 gennaio 1999. In aggiunta, e per l’effetto, le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, che infligge alle ricorrenti, in via solidale, un’ammenda pari a EUR 370 milioni e/o la riduzione sostanziale di tale ammenda.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi, tre dei quali relativi a gravi errori nella qualificazione degli elementi della condotta illecita, sette dei quali relativi a errori nell’imposizione dell’ammenda, e l’ultimo dei quali relativo, invece, al fatto che le circostanze del caso considerate nel loro complesso giustificherebbero l’esercizio da parte della Corte della sua competenza giurisdizionale anche di merito al fine di ridurre l’importo dell’ammenda in modo sostanziale.

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato:

in primo luogo, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 (1), avendo valutato in modo scorretto la natura delle varie condotte illecite, e, di conseguenza, sovrastimandone in modo sostanziale la gravità. In particolare, viene dedotto che la Commissione avrebbe travisato in modo sostanziale la condotta illecita, poiché quest’ultima non corrispondeva a un cartello a tutti gli effetti, caratterizzato da regole predeterminate, né mirava a obiettivi aventi ampiezza di mercato;

in secondo luogo, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003, avendo valutato in modo erroneo la durata delle varie condotte illecite delle ricorrenti, e, in particolare, avendo concluso che queste ultime avrebbero preso parte ad una violazione unica e continuata dal 10 marzo 1998 in poi;

in terzo luogo, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003, avendo valutato in modo scorretto l’apporto individuale delle ricorrenti nelle varie condotte illecite, sovrastimando la portata di esso;

in quarto luogo, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o l’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende (2), avendo inflitto un’ammenda manifestamente eccessiva a fronte della natura complessiva della condotta descritta nella decisione, e, segnatamente, avendo stimato al 16 % la percentuale di gravità delle vendite rilevanti, ai sensi dei punti 19 — 23 degli Orientamenti per le ammende, per il calcolo dell’ammenda;

in quinto luogo, ed in conseguenza dell’errore descritto nel secondo motivo sopra sintetizzato, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o l’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, anche per il fatto di avere calcolato l’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti utilizzando un moltiplicatore della durata di 4 anni e mezzo;

in sesto luogo, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o l’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende anche allorché ha omesso di prendere in considerazione le pertinenti circostanze attenuanti nei riguardi delle ricorrenti all’atto della determinazione dell’ammenda ad esse imposta;

in settimo luogo, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o l’art. 235 CE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, avendo utilizzato un dato delle vendite improprio ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti;

in ottavo luogo, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, avendo imposto alle ricorrenti un’ammenda che, a prescindere da qualsiasi argomentazione dedotta negli altri motivi sopra menzionati, è manifestamente sproporzionata rispetto alle complessive circostanze del caso;

in nono luogo, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, poiché l’ammenda imposta alle ricorrenti sarebbe sostanzialmente eccessiva, considerato l’obbligo imposto alla Commissione dal diritto comunitario di assicurare la parità di trattamento degli interessati in sede di inflazione di ammende ai sensi dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003;

in decimo luogo, l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE e/o l’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e il punto 32 degli Orientamenti per le ammende, avendo imposto alle ricorrenti una multa che eccede i limiti stabiliti dalle menzionate disposizioni.

In undicesimo luogo, le ricorrenti affermano che la multa ad esse imposta è in ogni caso manifestamente sproporzionata, eccessiva e impropria, e, pertanto, chiedono alla Corte di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di riesaminare l’importo dell’ammenda e, quindi, di ridurla in modo sostanziale.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).


1.5.2009   

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C 102/25


Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Compagnie de Saint-Gobain/Commissione

(Causa T-73/09)

2009/C 102/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie de Saint-Gobain (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: P. Hubert e E. Durand, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea C(2008) 6815 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/39.125 — Vetro per il settore automobilistico); nonché i motivi su cui si basa il dispositivo, nei limiti in cui la Compagnie de Saint-Gobain è destinataria di tale decisione e di trarne tutte le conseguenze che si impongono per quanto riguarda l’importo dell’ammenda;

in subordine, a prescindere dalla circostanza che sia ammissibile rendere la Compagnie de Saint-Gobain destinataria della decisione, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle società del gruppo Saint-Gobain;

condannare la Commissione integralmente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6815 def., nel procedimento COMP/39.125 — Verre automobile, mediante la quale la Commissione aveva constatato che talune imprese hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo, suddividendo i contratti di fornitura di vetri automobili e coordinando le loro politiche di prezzo e le loro strategie di approvvigionamento sul mercato europeo del vetro automobile.

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi vertenti:

su una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1) e del principio della personalità della pena, in quanto la Compagnie de Saint-Gobain sarebbe stata resa destinataria della decisione impugnata, perché società controllante della società Saint-Gobain Glass France SA, senza avere personalmente e direttamente preso parte all’infrazione;

su un difetto di motivazione, sulla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio della personalità della pena, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato che la totalità del fatturato consolidato del gruppo Saint-Gobain poteva servire come base di calcolo per la sanzione;

sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di non retroattività, nei limiti in cui la Commissione avrebbe applicato retroattivamente nuovi orientamenti del 2006 con riferimento al calcolo delle ammende (2) a fatti anteriori alla loro entrata in vigore e interamente compiuti prima di tale data;

su una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, in quanto non vi è un fattore di recidiva che possa essere preso legittimamente in considerazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


1.5.2009   

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C 102/26


Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Francia/Commissione

(Causa T-74/09)

2009/C 102/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Cabouat, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 2008, 2008/960/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica francese in favore di organizzazioni di produttori ortofrutticoli relative agli esercizi finanziari 2005 e 2006;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mediante il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 2008, 2008/960/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte in cui esclude, per gli esercizi 2005 e 2006, alcune spese effettuate dalla Repubblica francese.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, relativi:

all’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 11, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2200/96 (1), poiché, contrariamente a quanto concluso dalla Commissione, il governo francese risponderebbe ai requisiti fissati da tale disposizione, dato che ciascun produttore dispone dei mezzi necessari e che, conformemente all’obiettivo di efficienza economica perseguito dal suddetto regolamento, la detenzione da parte di ciascun produttore dei mezzi necessari può, in talune circostanze, essere più adeguata rispetto al ricorso ad un centro unico di raccolta, stoccaggio e confezionamento messo a disposizione dall’organizzazione dei produttori;

alla scorretta interpretazione e applicazione dell’art. 11, n. 1, lett. c), punto 3, del regolamento n. 2200/96, poiché la Commissione ha errato nel ritenere che il governo francese non avrebbe rispettato le condizioni previste da tale disposizione, ai sensi della quale gli statuti delle organizzazioni di produttori devono obbligare i produttori associati a vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori, mentre la normativa francese prevede un ruolo attivo dell’organizzazione di produttori nella commercializzazione dei prodotti e nella fissazione dei prezzi di vendita.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1).


1.5.2009   

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C 102/27


Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 — Mundipharma/UAMI — Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)

(Causa T-76/09)

2009/C 102/41

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mundipharma GmbH (Limburg (Lahn), Germania) (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Asociación Farmaceuticos Mundi (Alfafar (Valencia), Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o dicembre 2008, procedimento R 852/2008-2; e

condannare l'UAMI al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI», per prodotti e servizi delle classi 5, 35 e 39 — domanda di registrazione n. 4 841 136

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione n. 4 304 622 del marchio comunitario «mundi pharma» per prodotti e servizi delle classi 5 e 44

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dell'appello

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di appello avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fosse somiglianza tra i prodotti e/o servizi coperti dai marchi in questione


1.5.2009   

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C 102/28


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2009 dal Parlamento europeo avverso la sentenza emessa dal Tribunale della funzione pubblica l’11 dicembre 2008, causa F-148/06, Collée/Parlamento

(Causa T-78/09 P)

2009/C 102/42

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e A. Lukošiūtė, agenti)

Altra parte nel procedimento: Laurent Collée (Lussemburgo, Lussemburgo)

Conclusioni del ricorrente

annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale della funzione pubblica;

statuire definitivamente sulla controversia respingendo il ricorso proposto dal sig. Collée in quanto infondato;

statuire sulle spese come di diritto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il Parlamento chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 11 dicembre 2008, causa F-148/06, Collée/Parlamento, mediante la quale il TFP ha annullato la decisione del Parlamento di attribuire due punti di merito al sig. Collée in base all’esercizio di promozione 2004.

A sostegno del suo ricorso, il Parlamento fa valere quattro motivi vertenti:

sullo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, in quanto il TFP ha affermato che il sig. Collée non aveva ricevuto il terzo punto di merito per il solo motivo che i suoi meriti non erano superiori a quelli dei funzionari che avevano ottenuto tre punti, mentre l’esame comparativo effettuato al fine di rispondere al reclamo amministrativo del sig. Collée avrebbe indicato che il suo rapporto di notazione non era di livello equivalente a quello dei funzionari che avevano ottenuto tre punti;

su un difetto di motivazione, in quanto il TFP non ha spiegato le ragioni per cui esso si era discostato dalla giurisprudenza anteriore, nonché su una contraddizione contenuta nella motivazione, da una parte, con riferimento ai punti 42 e 46 rispetto al punto 18 della sentenza impugnata e, dall’altra, con riferimento ai punti 43 e 46 rispetto ai punti 44 e 45 di tale sentenza;

su una violazione dell’art. 45 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e della giurisprudenza ad esso relativa, nella misura in cui il requisito di superiorità dei meriti applicato dal Parlamento per l’attribuzione di un terzo punto non sarebbe contrasto con l’art. 45 dello statuto; il funzionario dovrebbe pertanto essere superiore nell’ordine decrescente di merito all’ultimo funzionario che ha ricevuto tre punti;

su una violazione del principio della parità di trattamento, contestando al Parlamento di aver violato detto principio, in quanto il sig. Collée non sarebbe stato in una situazione paragonabile a quella dei funzionari che hanno ricevuto tre punti di merito.


1.5.2009   

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C 102/28


Impugnazione proposta il 23 febbraio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione

(Causa T-80/09 P)

2009/C 102/43

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Q (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2008, causa F-52/05, nella parte in cui accoglie il secondo motivo relativo all’illegittimità del rifiuto implicito di adottare una misura di allontanamento, nonché le conclusioni volte ad ottenere un risarcimento in relazione alla misura di allontanamento e per violazione del dovere di sollecitudine;

respingere il ricorso proposto da Q dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, causa F-52/05, nella parte in cui è stato accolto da detto Tribunale;

statuire come di diritto sulle spese del giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché dell’impugnazione;

in subordine:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2008, causa F-52/05;

rimettere la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la Commissione chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 9 dicembre 2008, pronunciata nella causa F-52/05, Q/Commissione, con la quale il TFP ha annullato la decisione della Commissione di respingere la domanda di assistenza presentata da Q riguardo ad asserite molestie psicologiche, poiché essa non aveva adottato misure provvisorie di allontanamento, e ha condannato la Commissione a versare a Q la somma di EUR 18 000 a titolo di risarcimento danni.

A sostegno della sua impugnazione la Commissione deduce due motivi, relativi a:

un errore di diritto nel dichiarare che una «certa violazione del dovere di sollecitudine» costituiva un comportamento illegittimo determinante il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Commissione, in quanto i) la violazione del dovere di sollecitudine non sarebbe sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione e ii) il TFP avrebbe dichiarato che sussisteva una violazione di tale dovere di sollecitudine laddove non si riscontravano molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;

un errore di diritto nel dichiarare che il rifiuto implicito di adottare una misura di allontanamento comportava il sorgere della responsabilità per fatto illecito della Commissione, in quanto il TFP avrebbe omesso di verificare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.


1.5.2009   

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C 102/29


Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Dennekamp/Parlamento

(Causa T-82/09)

2009/C 102/44

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: G.-J. Dennekamp (Giethoorn, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer e A. Stoffer, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata;

condannare il Parlamento al pagamento delle spese del ricorrente ai sensi dell’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ivi comprese le spese di eventuali parti intervenienti e le spese relative alla richiesta di procedimento accelerato.

Motivi e principali argomenti

Il 20 ottobre 2008, il ricorrente chiese al Parlamento europeo che, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), gli fosse consentito l’accesso a (i) tutti i documenti indicanti quali membri del Parlamento sono anche iscritti al regime pensionistico complementare, (ii) una lista dei membri del Parlamento che erano iscritti al regime pensionistico complementare al 1o settembre 2005 e (iii) una lista di nomi degli attuali iscritti al regime pensionistico complementare per i quali il Parlamento paga un contributo mensile. Il Parlamento respinse la richiesta del ricorrente e confermò il proprio diniego nella decisione del 17 dicembre 2008.

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione del Parlamento europeo 17 dicembre 2008, A(2008)22050, relativa al diniego di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente in base al regolamento (CE) n. 1049/2001.

Il ricorrente sostiene che il diniego è fondato su un errore di valutazione e costituisce una violazione manifesta delle norme e dei principi relativi all’accesso ai documenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001 (2). Conseguentemente, il Parlamento ha violato il diritto del ricorrente all’accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie, come sancito nell’art. 255 CE, nell’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nel regolamento (CE) n. 1049/2001.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce che la decisione è viziata dai seguenti errori di diritto e di valutazione.

a)

Secondo il ricorrente, il Parlamento ha violato l’art. 2, n. 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001 ed ha erroneamente fondato il proprio diniego sull’art. 4, n. 1, lett. b), del summenzionato regolamento, poiché la divulgazione dei documenti richiesti non è in grado di arrecare pregiudizio alla vita privata dei membri del Parlamento di cui trattasi.

b)

Inoltre, il Parlamento ha asseritamente fatto errata applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, perché ha erroneamente ritenuto che la richiesta del ricorrente dovesse essere valutata alla luce del regolamento (CE) n. 45/2001.

c)

Ancora, il ricorrente afferma che il Parlamento non ha stabilito un equo bilanciamento fra gli interessi pubblici soddisfatti dalla divulgazione e gli interessi privati asseritamente coinvolti. Non avrebbe nemmeno valutato in quale misura i pretesi interessi privati sarebbero stati effettivamente e specificamente pregiudicati.

d)

Il Parlamento ha violato, ad avviso del ricorrente, l’art. 235 CE, non avendo addotto motivazioni adeguate a sostegno del proprio diniego. Infine, si osserva che la decisione non dimostra che il Parlamento ha eseguito una valutazione concreta per i singoli documenti relativi alla richiesta di accesso del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1)


1.5.2009   

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C 102/30


Ricorso presentato il 27 febbraio 2009 — Idromacchine e a./Commissione

(Causa T-88/09)

2009/C 102/45

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Idromacchine Srl (Porto Marghera, Italia), Alessandro Capuzzo (Mirano, Italia), Roberto Capuzzo (Mogliano Veneto, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini, avvocato, G. Donà, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

A)

Condannare la Commissione delle Comunità europee:

1)

per il danno patrimoniale, al pagamento a favore di Idromacchine Srl della somma di Euro 5 459 641,28 (o di altra somma eventualmente determinata dal Tribunale).

2)

per il danno non patrimoniale,

al pagamento a favore di Idromacchine Srl di una somma da determinarsi secondo equità — indicativamente in una misura pari ad una percentuale significativa (ad esempio, dal 30 % al 50 %) del danno patrimoniale;

al pagamento a favore dei sigg. Alessandro Capuzzo e Roberto Capuzzo di una somma da determinarsi, per ciascuno di loro, secondo equità, anch’essa indicativamente in una misura pari ad una percentuale significativa (ad esempio, dal 30 % al 50 %) del danno patrimoniale;

3)

alla riabilitazione dell’immagine di Idromacchine Srl e dei sigg. Alessandro Capuzzo e Roberto Capuzzo — mediante le modalità ritenute più idonee dal Tribunale (ad esempio, con una pubblicazione ad hoc nella Gazzetta ufficiale e/o con una lettera indirizzata ai maggiori committenti del settore di riferimento — ordinando la rettifica delle informazioni relative ai ricorrenti apparse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2005, serie C 42, pagg. 15 e ss.

B)

condannare la Commissione delle Comunità europee al rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti fanno valere che la pubblicazione da parte della Commissione del nome di Idromacchine Srl — soggetto terzo rispetto al destinatario formale della decisione della Commissione del 30 dicembre 2004 C(2004) 5426 fin. apparsa sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2005, serie C 42, pagg. 15 e ss. nonché di pregiudizievoli informazioni ad essa relative ha costituito una grave violazione di numerosi principi di diritto comunitario e, pertanto, chiedono il risarcimento degli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali conseguentemente subiti.

In particolare, pubblicando le suddette informazioni senza esperire i necessari controlli, tra cui principalmente la preventiva audizione dei ricorrenti, la Commissione è venuta meno ai doveri di diligenza, tutela del diritto di difesa e del segreto professionale.

In ogni caso, atteso che la decisione pubblicata non è rivolta a Idromacchine Srl, la pubblicazione di dati che la concernono deve considerarsi misura sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dalla Commissione, limitato a pubblicizzare vicende inerenti all’applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza.

Quanto ai danni riportati, la pubblicazione nei termini suindicati ha provocato un azzeramento del fatturato di Idromacchine Srl nel suo settore di attività ed ha leso gravemente la reputazione della società e dei soggetti che la rappresentano.


1.5.2009   

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C 102/31


Ricorso proposto il 27 febbraio 2009 — Mojo Concerts e Amsterdam Music Dome Exploitatie/Commissione

(Causa T-90/09)

2009/C 102/46

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Mojo Concerts BV (Delft, Paesi Bassi) e Amsterdam Music Dome Exploitatie BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. S. Beeston)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti domandano l’annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2008, relativa all’investimento del Comune di Rotterdam nel complesso Ahoy’ [aiuto di Stato C 4/2008 (ex n. 97/2007, ex C P 91/2007)].

A parere delle ricorrenti il ragionamento della Commissione nella decisione impugnata mostra un errore manifesto di valutazione e i passaggi del ragionamento sono scorrettamente e/o insufficientemente motivati.

Le ricorrenti deducono, in primo luogo, che il valore locativo ed il valore delle azioni della Ahoy’ stabiliti non sono a livello di mercato. Le ricorrenti affermano, inoltre, che un investimento, il quale conduca meramente alla conservazione del valore investito, può effettivamente apportare un vantaggio. Oltre a ciò, nello stabilire il valore locativo non si sarebbe tenuto conto dell’investimento. Secondo le ricorrenti, le clausole contrattuali fra il comune e il gestore non impedirebbero per giunta che l’investimento renda un plusvalore. Infine, la disciplina della ripartizione degli utili non costituirebbe una garanzia integrativa della conformità alle condizioni di mercato dell’operazione.

Le ricorrenti lamentano altresì vizi procedurali e difetto di motivazione, in quanto la Commissione, nella decisione impugnata, non avrebbe considerato, o lo avrebbe fatto in modo insufficiente, gli argomenti dedotti dalle ricorrenti, in quanto parti del fascicolo sono a torto definite confidenziali e in quanto le ricorrenti non sono state aggiornate riguardo a tutti gli elementi del fascicolo, dal che deriva una violazione del diritto ad essere sentite.


1.5.2009   

IT

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C 102/32


Impugnazione proposta il 2 marzo 2009 da Carina Skareby avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 dicembre 2008, causa F-34/07, Skareby/Commissione

(Causa T-91/09 P)

2009/C 102/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carina Skareby (Leuven, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea il 15 dicembre 2008 nella causa F-34/07;

accogliere le domande di annullamento e di risarcimento del danno presentate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

condannare la Commissione a sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 15 dicembre 2008, causa F-34/07, Skareby/Commissione, con cui si respinge il ricorso della ricorrente volto, da un lato, all'annullamento del suo rapporto di evoluzione di carriera per l'anno 2005 e, dall'altro, al risarcimento dei danni.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente solleva tre motivi relativi ad un errore di valutazione giuridica dei fatti, alla violazione dell'art. 5 delle disposizioni generali di esecuzione nonché dell'art. 43 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e ad un vizio di motivazione, in quanto il TFP ha deciso di non poter contestare alla Commissione di non aver proceduto alla valutazione della ricorrente per il periodo da gennaio a settembre 2005, nonostante il rapporto di evoluzione di carriera della ricorrente per il 2005 fosse quasi identico al rapporto di evoluzione di carriera della ricorrente per l'anno 2004.


1.5.2009   

IT

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C 102/32


Ricorso proposto il 26 febbraio 2009 — United Phosphorus/Commissione

(Causa T-95/09)

2009/C 102/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United Phosphorus (Warringthon, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese del procedimento;

adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti

Con tale ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento, conformemente all’art. 230 CE, della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (notificata con il numero C(2008) 6281) (1). Le misure controverse entreranno in vigore il 7 maggio 2009.

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle sue pretese.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione controversa contiene manifesti errori di valutazione. A suo parere, non sussistono giustificazioni scientifiche sufficienti per le conclusioni contenute nella decisione controversa, e la Commissione, in violazione dell’art. 5 della direttiva 91/414 (2) e dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 1490/2002 (3), non ha preso in considerazione tutte le prove scientifiche disponibili.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato forme sostanziali, ossia l’art. 11 del regolamento n. 1490/2002, in quanto il suo presunto comportamento contrastante e contraddittorio ha negato alla ricorrente il diritto di revocare il supporto di una sostanza in cambio di una proroga della fase di eliminazione graduale in attesa della ripresentazione di un fascicolo. Inoltre, la ricorrente rileva che la Commissione non ha adottato la decisione controversa entro i termini procedurali applicabili, violando, pertanto, l’art. 11, n. 4, del regolamento n. 1490/2002.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato principi fondamentali del diritto comunitario, come il principio di legittimo affidamento, il principio dell’equo processo e il diritto della difesa della ricorrente, nonché il principio di proporzionalità di cui all’art. 5 CE, in quanto, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe potuto prorogare i termini applicabili al fine di concedere più tempo all’EFSA per riesaminare le informazioni e i dati presentati dalla ricorrente. Essa osserva inoltre che la Commissione non ha fornito una motivazione sufficiente per giustificare il suo disaccordo sulla posizione della SMR e dell’EFSA, violando, pertanto, gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 253 CE.


(1)  GU 2008, L 326, pag. 35.

(2)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 14 agosto 2002, n. 1490, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GU 2002, L 224, pag. 23).


1.5.2009   

IT

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C 102/33


Ricorso proposto l'11 marzo 2009 — Tubesca/UAMI — Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.)

(Causa T-98/09)

2009/C 102/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tubesca (Ailly-sur-Noye, Francia) (rappresentante: F. Greffe, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tubos del Mediterráneo, SA (Sagunto, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2008, ricorso R 518/2008-4.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Tubos del Mediterráneo, SA

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.», per prodotti e servizi delle classi 6, 35 e 42 — domanda di registrazione n. 4 085 098

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchi denominativo nazionale e figurativo internazionale «TUBESCA» per prodotti delle classi 6, 19 e 20

Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione è accolta parzialmente; diniego parziale di registrazione del marchio richiesto

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: vi sarebbe, per il consumatore di media accortezza o per l'utente finale, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, tanto più che i marchi «TUBESCA» sarebbero notoriamente conosciuti e fortemente distintivi.


1.5.2009   

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C 102/34


Ricorso presentato il 4 marzo 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-99/09)

2009/C 102/50

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la lettera del 2.2.2009, n. 000841 (doc. n. 1) della Commissione europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto “Pagamenti della Commissione differenti dall’ammontare richiesto” contenente la seguente decisione: “Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come annunciato nella nota 22.12.2008 sopra richiamata”.

Annullare la lettera del 6.2.2009, n. 001059 (doc. n. 2) della Commissione europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto “Interruzione della domanda di pagamento e richieste informazioni relative alle rettifiche finanziarie a norma dell’art. 39 del Reg. 1260/99 OR Campania” contenente la seguente decisione: “Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come precedentemente indicato”.

Annullare la lettera del 22.12.2008, n. 012480 (doc. n. 3) della Commissione europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto POR Campania 2000-2006 (CCI n. 1999 IT 16 1 PO 007) — Conseguenze della procedura di infrazione 2007/2195 sulla gestione dei rifiuti in Campania, con la quale “la Commissione chiede di dedurre, a partire dalla prossima domanda di pagamento, tutte le spese a valere sulla misura 1.7 sostenute dopo il 29 giugno 2007”

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 32 n. 3 comma 1 lett. f) e comma 2 e 39 nn. 2 e 3, del regolamento n. 1260/99 (1). Essa afferma in particolare che:

a)

Affinché possa essere dichiarata inammissibile una domanda di pagamento di contributi di un Fondo strutturale per il fatto che pende una procedura di infrazione, occorre che l’oggetto specifico della procedura di infrazione si identifichi precisamente con l’oggetto della domanda di pagamento.

b)

La Commissione nella procedura di infrazione censura la situazione dello smaltimento finale dei rifiuti perché mancano le strutture necessarie (termovalorizzatori, discariche) per svolgere questa fase della “filiera” dei rifiuti in modo conforme alla direttiva. Sono invece estranee all’oggetto specifico della procedura di infrazione altre fasi della “filiera”, e altre modalità di gestione dei rifiuti, diverse dallo smaltimento finale. In particolare, le varie modalità di recupero dei rifiuti, presupposto del quale è la loro raccolta differenziata. Sennonché la misura 1.7 del POR Campania 2000 e le operazioni (progetti) in essa incluse, si riferiscono proprio alla fase del recupero dei rifiuti e della raccolta differenziata ad esso presupposta.

c)

Con nota del 20 ottobre 2008 richiamata dalle note impugnate, la Commissione ha manifestato alcune perplessità sul piano di gestione dei rifiuti del 28.12.2007. Tuttavia, nessuno di questi argomenti di critica al piano di gestione del 28.12.2007 ha mai fatto parte dell’oggetto della procedura di infrazione 2007/2195, se non altro perché questa si basava sulla situazione esistente alla scadenza del parere motivato, cioè alla situazione esistente alla data dell’1.3.2008.

d)

La decisione della Commissione di considerare inammissibili le domande di pagamento della misura 1.7 per la ragione che “non sussistono garanzie sufficienti quanto alla corretta realizzazione delle operazioni co-finanziate dal FESR nell’ambito della misura 1.7” non sarebbe mai potuto essere adottata in applicazione dell’art. 32 n. 3 comma 1 lettera f) seconda ipotesi (pendenza di procedura di infrazione). Essa sarebbe al più potuto essere adottata in applicazione della prima ipotesi formulata da questa disposizione (sospensione dei pagamenti ex art. 39 n. 2 regolamento 1260/99). Ma ciò avrebbe comportato l’apertura di un contraddittorio che la Commissione ha inteso evitare.

Infine, la ricorrente fa anche valere la violazione di forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU L 161, p. 1)


Tribunale della funzione pubblica

1.5.2009   

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C 102/36


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 marzo 2009 — Arpaillange e a./Commissione

(Causa F-104/06) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Assunzione - Inquadramento nel grado - Ex singoli esperti - Diplomi - Esperienza professionale - Eccezione di illegittimità)

2009/C 102/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Arpaillange e a. (Santiago, Cile) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Sulce e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento delle decisioni dell’autorità abilitata a concludere contratti (AACC) che stabiliscono le condizioni di assunzione dei ricorrenti, quali risultano dai loro contratti di agenti contrattuali, in quanto il numero di anni di esperienza professionale ad essi riconosciuto dall’AACC è inferiore al numero di anni di esperienza professionale effettivamente accumulati dai ricorrenti e, dall’altro lato, il risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006, pag. 35.


1.5.2009   

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C 102/36


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 marzo 2009 — Lafleur Tighe/Commissione

(Causa F-24/07) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Assunzione - Inquadramento nel grado - Ex singoli esperti - Esperienza professionale - Diplomi - Certificato di equivalenza - Ricevibilità - Fatto nuovo e sostanziale)

2009/C 102/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filippine) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina (APN), recante inquadramento della ricorrente nel gruppo di funzioni IV, grado 13, scatto 1, alla sua assunzione in qualità di agente contrattuale, poiché la valutazione della sua esperienza professionale non ha tenuto conto del periodo tra il conseguimento del suo primo diploma (Bachelor) e il conseguimento del suo secondo diploma (Maîtrise) e, dall'altro lato, il suo reinquadramento nel grado 14, con effetti retroattivi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007, pag. 36.


1.5.2009   

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C 102/37


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 3 marzo 2009 — Patsarika /Cedefop

(Causa F-63/07) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Riassegnazione - Diritti della difesa - Licenziamento al termine del periodo di prova - Procedimento in contumacia)

2009/C 102/53

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Maria Patsarika (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e N. Keramidas, avocats)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (rappresentanti: M. Fuchs, agente, assistita da P. Anestis, avocat)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione del Cedefop 20 settembre 2006 di concludere il contratto a durata determinata della ricorrente alla fine del suo periodo di prova e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Patsarika sopporta i tre quarti delle proprie spese.

3)

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale sopporta le proprie spese nonché un quarto delle spese della sig.ra Patsarika.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007, pag. 43.


1.5.2009   

IT

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C 102/37


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 — Petrilli/Commissione

(Causa F-98/07) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali ausiliari - Ricevibilità - Atto lesivo - Artt. 3 ter e 88 del RAA - Durata del contratto - Art. 3, n. 1, della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione - Legittimità)

2009/C 102/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgio) (rappresentante: avv. J. L. Lodomez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, in qualità di agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione dell’APN con cui si respingeva, in applicazione della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione, la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto quale agente contrattuale, e, dall’altro, una richiesta di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee 20 luglio 2007 con cui si respingeva la domanda di prolungare un contratto quale agente contrattuale a favore della sig.ra Petrilli è annullata.

2)

Le parti comunicheranno al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza interlocutoria, o l’importo fissato di comune accordo della compensazione pecuniaria relativa all’illegittimità della decisione 20 luglio 2007, o, in mancanza di accordo, le rispettive conclusioni con la quantificazione dell’importo in parola.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2008, pag. 48.


1.5.2009   

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C 102/38


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 10 marzo 2009 — Tsirimiagos/Comitato delle Regioni

(Causa F-100/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Trasferimento di una parte degli emolumenti al di fuori del paese della sede di servizio - Art. 17, n. 2, lett. b), dell’allegato VII dello Statuto precedente - Conto di risparmio per acquisto abitazione - Ripetizione dell’indebito - Condizioni - Trasferimenti irregolari - Carattere manifesto dell’irregolarità)

2009/C 102/55

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgio) (rappresentante: Avv. M.-A. Lucas)

Convenuto: Comitato delle regioni dell’Unione europea (rappresentanti: P. Cervilla, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Annullamento della decisione 21 novembre 2006 di recuperare gli importi versati al ricorrente a titolo di coefficiente correttore sulla parte dei suoi emolumenti trasferita in Francia da aprile 2004 a maggio 2005, a causa dell’asserita inosservanza delle condizioni previste per tale trasferimento — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

La decisione del Comitato delle regioni dell’Unione europea 21 novembre 2006, quale modificata dalla decisione 21 giugno 2007, è annullata nella parte in cui ordina il recupero degli importi risultanti dall’applicazione del coefficiente correttore ai trasferimenti effettuati dal sig. Tsirimiagos sul suo conto di risparmio per acquisto abitazione, da aprile 2004 a maggio 2005, per una somma complessiva pari a EUR 15 300.

2)

Il Comitato delle regioni dell’Unione europea è condannato a rimborsare al sig. Tsirimiagos l’importo, maggiorato degli interessi moratori, trattenuto sulla sua retribuzione, in ragione dell’applicazione del coefficiente correttore ai trasferimenti effettuati sul suo conto di risparmio per acquisto abitazione, da aprile 2004 a maggio 2005, per un importo di EUR 15 300; tali interessi decorrono dalla data del recupero fino alla data dell’effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, aumentato di due punti.

3)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

4)

Il Comitato delle regioni dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del ricorrente.

5)

Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007, pag. 73.


1.5.2009   

IT

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C 102/38


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 10 marzo 2009 — Giaprakis/Comitato delle regioni

(Causa F-106/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Trasferimento di una parte degli emolumenti al di fuori del paese della sede di servizio - Art. 17, n. 2, lett. b), dell’allegato VII dello Statuto precedente - Conto di risparmio per acquisto abitazione - Ripetizione dell’indebito - Condizioni - Trasferimenti irregolari - Carattere manifesto dell’irregolarità)

2009/C 102/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stavros Giaprakis (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Avv. M.-A. Lucas)

Convenuto: Comitato delle regioni dell’Unione europea (rappresentanti: P. Cervilla, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Annullamento della decisione 21 novembre 2006 di recuperare gli importi versati al ricorrente a titolo di coefficiente correttore sulla parte dei suoi emolumenti trasferita in Francia da aprile 2004 a giugno 2005, a causa dell’asserita inosservanza delle condizioni previste per tale trasferimento — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

La decisione del Comitato delle regioni dell’Unione europea 21 novembre 2006, che ordina il recupero degli importi risultanti dall’applicazione del coefficiente correttore alla parte degli emolumenti del sig. Giaprakis trasferita in Francia da aprile 2004 a giugno 2005, per una somma pari a EUR 1 246,06, è annullata.

2)

Il Comitato delle regioni dell’Unione europea è condannato a rimborsare al sig. Giaprakis l’importo di EUR 1 246,06, maggiorato degli interessi moratori a decorrere dalla data del recupero fino alla data dell’effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, aumentato di due punti.

3)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

4)

Il Comitato delle regioni dell’Unione europea sopporterà tutte le spese.


(1)  GU C 297 del 8.12.2007, pag. 49.


1.5.2009   

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C 102/39


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 marzo 2009 — Hambura/Parlamento

(Causa F-4/08) (1)

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Procedimento di selezione - Mancata ammissione - Bando di assunzione PE/95/S - Mancata utilizzazione dell’atto di candidatura contenuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - Ricevibilità - Procedimento amministrativo previo)

2009/C 102/57

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Johannes Hambura (Soultzbach, Francia) (rappresentante: avv. S. Hambura)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)

Oggetto

L’annullamento della decisione della direzione generale del personale 5 dicembre 2007 di non ammettere la candidatura del ricorrente, l’annullamento della selezione PE/95/S — Medico, e la ripetizione delle operazioni di selezione consentendo l’utilizzazione di un atto di candidatura scaricato elettronicamente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Hambura è condannato alle spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008, pag. 50.


1.5.2009   

IT

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C 102/39


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 febbraio 2009 — Schönberger/Parlamento

(Causa F-7/08) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Scrutino per merito comparativo - Attribuzione di punti di merito - Principio della parità di trattamento)

2009/C 102/58

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. O. Mader)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)

Oggetto

L’annullamento della decisione del Parlamento 15 gennaio 2007 di attribuire al ricorrente un numero di punti di priorità inferiore a quello atteso da quest’ultimo.

Dispositivo

1)

Le decisioni con le quali il Parlamento europeo ha rifiutato di attribuire un terzo punto di merito al sig. Schönberger a titolo dell’esercizio di valutazione 2003 sono annullate.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008, pag. 69.


1.5.2009   

IT

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C 102/40


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 12 novembre 2008 — Domínguez González/Commissione

(Causa F-88/07) (1)

(Funzione pubblica - Assistenza tecnica - Eccezione d’incompetenza - Eccezione d’irricevibilità - Incompetenza del Tribunale)

2009/C 102/59

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Luís Domínguez González (Gerona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente l’avv. R. Nicolazzi Angelats, successivamente gli avv.ti R. Nicolazzi Angelats e M.-C. Oller Gil)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa della risoluzione del suo contratto di lavoro con l’ECHO in seguito al risultato della visita medica

Dispositivo

1)

Il Tribunale non è competente a pronunciarsi sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008, pag. 34.