ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 75E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
31 marzo 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2009/C 075E/01

Posizione comune (CE) n. 10/2009, del 9 gennaio 2009, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ( 1 )

1

2009/C 075E/02

Posizione comune (CE) n. 11/2009, del 9 gennaio 2009, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ( 1 )

16

2009/C 075E/03

Posizione comune (CE) n. 12/2009, del 9 gennaio 2009, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ( 1 )

38

2009/C 075E/04

Posizione comune (CE) n. 13/2009, del 16 febbraio 2009, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ( 1 )

58

2009/C 075E/05

Posizione comune (CE) n. 14/2009, del 16 febbraio 2009, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET) ( 1 )

67

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 75/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2009

adottatata dal Consiglio il 9 gennaio 2009

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 su «Una politica energetica per l'Europa» ha evidenziato l'importanza di portare a compimento il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. In essa si ritiene che il miglioramento del quadro normativo a livello europeo rappresenti una misura fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.

(2)

Con la decisione 2003/796/CE della Commissione (4) è stato istituito un gruppo di consulenti indipendenti in materia di energia elettrica e gas, denominato il «Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'energia elettrica» («ERGEG»), allo scopo di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e tra tali organismi e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica (5), e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale (6).

(3)

Il lavoro intrapreso dall'ERGEG sin dalla sua istituzione ha fornito un contributo positivo al progresso del mercato interno dell'energia elettrica e del gas. È tuttavia auspicio generale del settore, ed è quanto è stato proposto dallo stesso ERGEG, che la cooperazione volontaria delle autorità nazionali di regolamentazione si svolga ormai nell'ambito di una struttura comunitaria dotata di competenze precise e del potere di adottare decisioni individuali di regolamentazione in una serie di casi specifici.

(4)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha invitato la Commissione a presentare misure dirette alla costituzione di un organismo indipendente che renda possibile la cooperazione tra i regolatori nazionali.

(5)

Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. È opportuno quindi istituire un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia («l'Agenzia»).

(6)

È opportuno che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione a norma della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (7), e della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (7), e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza, le competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la trasparenza e l'efficienza dell'Agenzia.

(7)

L'Agenzia dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (la «REGST dell'energia elettrica»), e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas (la «REGST del gas»). Il coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

(8)

L'Agenzia svolge un ruolo importante nell'elaborazione di orientamenti quadro non vincolanti cui i codici di rete devono conformarsi. Si considera inoltre opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, che l'Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei codici di rete (sia al momento della loro introduzione sia in caso di modifica) per garantirne la conformità agli orientamenti quadro non vincolanti, prima di raccomandare eventualmente l'adozione di tali codici da parte della Commissione.

(9)

È opportuno precostituire una struttura entro la quale le autorità nazionali di regolamentazione possano cooperare. Tale struttura dovrebbe facilitare l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia dovrebbe poter adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo determinate condizioni, comprendere le questioni tecniche, il regime di regolamentazione per l'infrastruttura dell'energia elettrica e del gas che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

(10)

Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità nazionali di regolamentazione, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione per quanto riguarda le questioni di regolamentazione del mercato. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità nazionale di regolamentazione, una cui decisione non è conforme agli orientamenti, non si conforma al parere dell'Agenzia.

(11)

L'Agenzia dovrebbe inoltre poter emanare orientamenti non vincolanti diretti ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone prassi.

(12)

La struttura dell'Agenzia dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità nazionali di regolamentazione e della loro autonomia.

(13)

Il Consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare il Direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione.

(14)

L'Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente e soprattutto indipendente. L'indipendenza delle autorità di regolamentazione costituisce, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità nazionale di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte del governo di uno Stato membro, dalla Commissione o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

(15)

Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. Nell'interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione della stessa.

(16)

Il finanziamento dell'Agenzia dovrebbe essere avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione europea e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello comunitario. Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di bilancio comunitaria per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8).

(17)

L'Agenzia dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, essa si avvale della competenza e dell'esperienza di personale trasferito dalle autorità nazionali di regolamentazione, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell'Agenzia si applicano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in seguito denominati rispettivamente «Statuto dei funzionari»e «regime applicabile», definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (9), nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.

(18)

L'Agenzia dovrebbe applicare le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità. In tale ambito, il Consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

(19)

La partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Agenzia dovrebbe essere possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.

(20)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(21)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(22)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Costituzione e natura giuridica

Articolo 1

Costituzione

1.   Il presente regolamento istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»).

2.   Lo scopo dell'Agenzia è di assistere le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 34 della direttiva 2009/…/CE e all'articolo 38 della direttiva 2009/…/CE nell'esercizio a livello comunitario delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordinarne l'azione.

3.   Fino a quando la sede dell'Agenzia non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Articolo 2

Natura giuridica

1.   L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2.   L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore.

Articolo 3

Composizione

L'agenzia è composta da:

a)

un Consiglio d'amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 12;

b)

un Comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all'articolo 14;

c)

un direttore, che svolge i compiti di cui all'articolo 16;

d)

una Commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all'articolo 18.

Articolo 4

Atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

a)

esprimere pareri e formulare raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;

b)

esprimere pareri rivolti alle autorità di regolamentazione;

c)

esprimere pareri e raccomandazioni rivolti alla Commissione;

d)

adottare le opportune decisioni individuali nei casi specifici di cui agli articoli 7, 8 e 9.

CAPITOLO II

Compiti

Articolo 5

Compiti generali

L'Agenzia, su richiesta della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere alla Commissione su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

Articolo 6

Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   L'Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della REGST dell'energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (7), e su quelli della REGST del gas a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (7).

2.   L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti da parte della REGST dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 9 del regolamento (CE) n. …/2009 e della REGST del gas, come prevede l'articolo 9 del regolamento (CE) n. …/2009.

3.   L'Agenzia può presentare un parere:

a)

alla REGST dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009, e alla REGST del gas, come prevede l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009, sui codici di rete; e

b)

alla REGST dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. …/2009, e alla REGST del gas, come prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. …/2009, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete decennale non vincolante.

4.   L'Agenzia presenta un parere debitamente motivato alla Commissione e delle raccomandazioni alla REGST del gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete decennale non vincolante che le sono stati presentati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. …/2009, non contribuiscano ad un trattamento non-discriminatorio, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009. L'Agenzia riesamina il progetto di orientamento quadro non vincolante e lo sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. …/2009.

L'Agenzia presenta un parere motivato alla REGST dell'energia elettrica e alla REGST del gas sul codice di rete a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. …/2009.

L'Agenzia presenta alla Commissione il codice di rete e può raccomandarne l'adozione a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. …/2009. L'Agenzia elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. …/2009.

5.   L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/2009, qualora la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, di tali regolamenti, ma non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, dei regolamenti stessi.

6.   L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. …/2009 e all'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. …/2009 e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

7.   L'Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. …/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

Articolo 7

Compiti in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione

1.   L'Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dalla direttiva 2009/…/CE, dalla direttiva 2009/…/CE, dal regolamento (CE) n. …/2009 o dal regolamento (CE) n. …/2009.

2.   L'Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea, adottare orientamenti non vincolanti finalizzati ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone prassi.

3.   L'Agenzia promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

4.   L'Agenzia può esprimere un parere, su richiesta di una autorità nazionale di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2009/…CE, alla direttiva 2009/…CE, al regolamento (CE) n. …/2009 o al regolamento (CE) n. …/2009.

5.   Se un'autorità nazionale di regolamentazione non dà seguito adeguato al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l'Agenzia informa la Commissione.

6.   Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2009/…/CE, alla direttiva 2009/…/CE, al regolamento (CE) n. …/2009 o al regolamento (CE) n. …/2009, può chiedere un parere all'Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia esprime il proprio parere entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta.

7.   L'Agenzia decide in merito alle condizioni di accesso alle infrastrutture dell'energia elettrica e del gas che collegano o potrebbero collegare almeno due Stati membri, e di sicurezza operativa delle stesse, in seguito denominate «infrastrutture transfrontaliere», a norma dell'articolo 8.

Articolo 8

Compiti relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse

1.   Per le infrastrutture transfrontaliere l'Agenzia decide in merito alle questioni di regolamentazione che sono di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, comprese, se del caso, le condizioni di accesso e di sicurezza operativa, soltanto:

a)

se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; oppure

b)

su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione.

Le competenti autorità di regolamentazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia esteso per un periodo fino a sei mesi.

Per mettere a punto la decisione l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

2.   Le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere includono:

a)

la procedura di assegnazione della capacità;

b)

i tempi di assegnazione;

c)

la condivisione delle entrate derivanti dalla congestione;

d)

i corrispettivi imposti agli utenti dell'infrastruttura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. …/2009 e all'articolo 35, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/…/CE.

3.   Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia:

a)

emana una decisione entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto;

b)

può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa dell'infrastruttura in questione.

4.   La Commissione può adottare orientamenti sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 9

Altri compiti

1.   L'Agenzia può decidere sulle deroghe in ultima istanza, come prevede l'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. …/2009. L'Agenzia può inoltre decidere sulle deroghe come prevede l'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2009/…/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

2.   L'Agenzia presenta un parere, su richiesta della Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. …/2009 o dell'articolo 3 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. …/2009, sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione relative alla certificazione.

Articolo 10

Consultazioni

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia consulta ampiamente e tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.

CAPITOLO III

Organizzazione

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri. Ogni membro ha un supplente. Un membro e il rispettivo supplente sono designati dalla Commissione, cinque membri e i rispettivi supplenti dal Consiglio La durata del mandato è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato, la durata del mandato è di sei anni per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti.

2.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

3.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore dell'Agenzia partecipano alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

5.   Ogni membro dispone di un solo voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione fissa in modo dettagliato:

a)

le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum;

b)

le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.

6.   Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere membro del comitato dei regolatori.

7.   I membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine ciascuno rende una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

Articolo 12

Compiti del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori ed ottenuto il suo parere favorevole conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, nomina il direttore conformemente all'articolo 15, paragrafo 2.

2.   Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

3.   Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

4.   Il consiglio di amministrazione assicura che l'Agenzia compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

5.   Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta e, se necessario, rivede un programma pluriennale. La revisione è basata su una relazione di valutazione effettuata da un esperto esterno indipendente su richiesta del consiglio di amministrazione. Tali documenti sono resi pubblici.

7.   Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 20 a 23.

8.   Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo.

9.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore.

10.   Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.

11.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia, conformemente all'articolo 29.

12.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 16, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione annuale comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso dell'anno in questione.

13.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il suo regolamento interno.

Articolo 13

Comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori è composto da:

a)

rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2009/…/CE e all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2009/…/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità;

b)

un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

2.   Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

3.   Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro o supplente dispone di un voto.

4.   Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.

5.   Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da altri soggetti pubblici o privati.

6.   Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'Agenzia.

Articolo 14

Compiti del comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 la cui adozione viene presa in considerazione. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

2.   Il comitato dei regolatori presenta un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 2. Il comitato dei regolatori prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

3.   Il comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 6, e coerentemente con il progetto preliminare di bilancio a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, approva il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno entrante e lo presenta entro il 1o settembre per adozione al consiglio di amministrazione.

4.   Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, come prevede l'articolo 12, paragrafo 12, e l'articolo 16, paragrafo 8.

Articolo 15

Il direttore

1.   L'Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione o da alcun soggetto pubblico o privato.

2.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

3.   Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione riguardante in particolare:

a)

la prestazione del direttore;

b)

gli obblighi e le necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.

La valutazione degli elementi di cui alla lettera b) è effettuata con l'assistenza di un esperto esterno indipendente.

4.   Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, tenendo conto della valutazione e del parere del comitato dei regolatori su questa valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni.

5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

6.   Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

7.   Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

8.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 16

Compiti del direttore

1.   Il direttore rappresenta l'Agenzia ed ha il compito di provvedere alla sua gestione.

2.   Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

3.   Il direttore adotta e pubblica i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, che hanno ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.

4.   Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.

5.   Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento.

6.   Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

7.   Il direttore redige un progetto preliminare di bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 23.

8.   Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell'Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

9.   Il direttore esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 17

Commissione dei ricorsi

1.   La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con una maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

2.   I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

4.   I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

5.   Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

6.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

7.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

Articolo 18

Ricorsi

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui agli articoli 7, 8 e/o 9, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.

2.   Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l'Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3.   Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5.   La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

6.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7.   Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall'Agenzia.

Articolo 19

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1.   Le decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall'Agenzia, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.

2.   Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell'articolo 232 del trattato.

3.   L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

CAPITOLO V

Disposizioni finanziarie

Articolo 20

Bilancio dell'Agenzia

1.   Le entrate dell'Agenzia sono costituite in particolare da:

a)

una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);

b)

le tasse pagate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 21;

c)

i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 12, paragrafo 8;

d)

lasciti, donazioni o sovvenzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 8.

2.   Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4.   Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

Articolo 21

Tasse

1.   È richiesto il pagamento all'Agenzia di una tassa per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

2.   La tassa di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è stabilita dalla Commissione.

Articolo 22

Formazione del bilancio

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto preliminare di bilancio elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.

2.   Tale stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, in seguito denominati «l'autorità di bilancio», con il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente all'articolo 272 del trattato.

4.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

5.   Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

6.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto immobiliare in questione. In assenza di risposta, l'Agenzia può procedere con l'operazione prevista.

Articolo 23

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) (il «regolamento finanziario»).

3.   Entro il 31 marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio successivo al completamento dell'esercizio, il direttore trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 24

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia è redatta dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 25

Misure antifrode

1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (12).

2.   L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Agenzia.

3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 26

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 27

Personale

1.   Al personale dell'Agenzia, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L'Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata dal regime a stipulare contratti.

4.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l'assunzione presso l'Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 28

Responsabilità dell'Agenzia

1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Agenzia.

Articolo 29

Accesso ai documenti

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14), si applica ai documenti detenuti dall'Agenzia.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro … (15).

3.   Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 30

Partecipazione di paesi terzi

1.   L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con la Comunità, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nel settore dell'energia e, se pertinente, nei settori dell'ambiente e della competitività.

2.   Nell'ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

Articolo 31

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 32

Disposizioni in materia linguistica

1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (16), si applicano all'Agenzia.

2.   Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell'Agenzia.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 33

Valutazione

1.   La Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali.

2.   I risultati sono comunicati al comitato dei regolatori, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro; la Commissione a sua volta può trasmettere dette raccomandazioni, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro quattro anni dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni cinque anni.

Articolo 34

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano a decorrere da … (17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo, del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 9 gennaio 2009, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(6)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(7)  GU L …

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(15)  Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(16)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(17)  Diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, basata sull'articolo 95 del trattato e parte di un pacchetto comprendente altre quattro proposte riguardanti il mercato interno dell'energia.

2.

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno reso il loro parere sull'intero pacchetto rispettivamente il 10 (1) e 22 aprile 2008 (2).

3.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere (3) in prima lettura il 18 giugno 2008, approvando 73 emendamenti. La Commissione non ha presentato alcuna proposta modificata.

4.

Il 9 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

5.

La proposta fa parte del terzo pacchetto relativo al mercato interno dell'energia unitamente alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, al regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e al regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Contribuisce all'istituzione del quadro normativo necessario per rendere pienamente efficace l'apertura del mercato e creare un mercato unico del gas e dell'energia elettrica mediante l'istituzione di un'Agenzia intesa ad assistere le autorità di regolamentazione nell'esercizio a livello comunitario delle funzioni di regolamentazione svolte in ambito nazionale e, se necessario, a coordinarne l'azione.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6.   Osservazioni generali

6.1.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche introdotte dal Consiglio alla sua proposta.

6.2.

Per quanto riguarda i 73 emendamenti adottati dal Parlamento europeo, il Consiglio si è associato alla Commissione

accettando i 25 emendamenti seguenti:

integralmente (alcuni con riformulazione del testo): 9, 12, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59 e 66

parzialmente/in linea di massima/nella sostanza: 3, 4, 11 (prima parte), 13, 15, 16, 40, 44, 51, 57, 61, 64, 68 e 76; nonché

respingendo i 25 emendamenti seguenti: 8, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 46, 50, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 67, 69, 71 e 73, per motivi sostanziali, di forma o di coerenza.

6.3.

Il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione

accettando quanto al merito l'emendamento 65 e

respingendo i 23 emendamenti seguenti: 5, 6, 7, 10, 11 (seconda parte), 14, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 70, 72, 74 e 75.

7.   Osservazioni specifiche

7.1.

Quanto agli emendamenti del PE riguardo ai quali il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione:

a)

Il Consiglio ha accettato l'emendamento 65 (secondo cui il direttore agisce attenendosi rigorosamente alle istruzioni del comitato dei regolatori).

b)

il Consiglio ha respinto i 23 emendamenti sopraelencati (punto 6.3) per i seguenti motivi:

i)

emendamento 5: rappresenta una duplicazione di compiti già svolti dalla Commissione e non è in linea con le funzioni previste nella proposta della Commissione;

ii)

emendamento 6: non comporta alcun valore aggiunto e non è corretto in quanto la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione continuerà al di fuori del quadro fornito dall'Agenzia;

iii)

emendamento 7: rende poco chiaro il campo di attività dell'Agenzia ed è in contraddizione con il carattere non vincolante di alcuni dei suoi atti;

iv)

emendamento 10: fa confusione tra l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali, prevista dalle direttive sull'energia elettrica e sul gas, e quelle degli organi dell'Agenzia;

v)

emendamento 11 (seconda parte): non apporta alcun valore aggiunto e non è in linea con i compiti del direttore;

vi)

emendamento 14: non è in linea con le disposizioni operative del regolamento;

vii)

emendamento 19: confonde gli atti dell'Agenzia con i suoi compiti elencati negli articoli da 5 a 10;

viii)

emendamento 24: l'articolo 30 (partecipazione dei paesi terzi) è sufficiente ad assicurare l'adeguato coinvolgimento dei paesi terzi nei lavori dell'Agenzia;

ix)

emendamento 26: il Consiglio rileva che la Commissione potrebbe accettare questo emendamento solo per singole decisioni, in casi specifici, a condizioni ben definite; Il Consiglio non vede inoltre il presupposto per delegare le competenze della Commissione in queste materie e rileva altresì che l'emendamento limiterebbe le competenze dell'Agenzia ai soli codici tecnici mentre i pareri dell'Agenzia dovrebbero riguardare anche i codici commerciali;

x)

emendamenti 27 e di 28: ampiamente disciplinati dall'articolo 6, paragrafo 6, dall'articolo 7, paragrafo 3 e dall'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma;

xi)

emendamento 31: l'Agenzia non può assicurare la cooperazione fra le autorità di regolamentazione;

xii)

emendamenti 32 e 33: questi compiti rientrano di norma nelle sfera di competenza della Commissione;

xiii)

emendamento 39: crea un doppione con i compiti previsti dalla direttiva 2004/67 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e dalla direttiva 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;

xiv)

emendamento 42: l'articolo 7 della proposta riguarda le autorità nazionali di regolamentazione e non i gestori dei sistemi di trasmissione;

xv)

emendamenti 35, 41 e 43: gli emendamenti 35 e 41 sono ridondanti e, al pari dell'emendamento 43, duplicano compiti che la Commissione già svolge in applicazione delle direttive sull'energia elettrica e sul gas;

xvi)

emendamento 70: c): contrario al carattere volontario dei contributi nazionali e c bis): non realizzabile nella pratica;

xvii)

emendamento 72: dovrebbe essere il regolamento interno del comitato di regolamentazione a stabilire le modalità di formulazione del parere;

xviii)

emendamento 74: dovrebbe essere la Commissione a decidere se e in che misura procedere a una consultazione nell'elaborazione della sua valutazione;

xix)

emendamento 75: il termine previsto in questo emendamento è troppo breve per consentire un'adeguata valutazione.

7.2.

Per quanto concerne la proposta della Commissione, il Consiglio ha introdotto un certo numero di ulteriori modifiche (sostanziali e/o formali) allo scopo di prevedere un'Agenzia di regolamentazione indipendente dagli Stati membri e dalla Commissione, con compiti ben definiti, rispecchiando rigorosamente i compiti conferiti all'Agenzia dalle direttive e dai regolamenti sull'energia elettrica e sul gas. L'Agenzia si concentra su questioni che interessano più di uno Stato membro nella misura in cui riguardano decisioni vincolanti; il suo coinvolgimento in aspetti tecnici (redazione di codici di rete) è stato rafforzato ma è ancora di natura consultiva; consente in generale ai livelli nazionali di svolgere il loro ruolo (ad esempio impostazione in due fasi per definire le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse (art. 8). Per tutti questi compiti i soggetti partecipanti al mercato e le autorità a livello nazionale sono debitamente consultati (art. 8, par. 1, e art. 10) e i risultati della cooperazione regionale tra GST e tra regolatori debitamente considerati (art. 6, par. 6, e art. 7, par. 3).

La posizione comune prevede (art. 13) un comitato di regolamentazione forte, composto da rappresentanti ad alto livello dei regolatori nazionali, e da un direttore dell'Agenzia che agisca di concerto con il comitato di regolamentazione. Prevede inoltre un consiglio di amministrazione snello ed efficiente (art. 11) composto da sei membri (come proposto dal PE, em. 44), cinque dei quali nominati dal Consiglio e uno dalla Commissione, con una rotazione parziale capace di assicurare l'adeguata partecipazione nel corso degli anni degli Stati membri. Nell'ottica di migliorare la responsabilità democratica le disposizioni sulla trasparenza, ad esempio riguardo agli interessi dei membri del consiglio e del comitato, sono state rafforzate in misura significativa (per es. art. 11, par. 7).

Al fine di adattare l'Agenzia alla luce dell'esperienza acquisita, la posizione comune introduce un meccanismo di revisione (art. 33, par. 2) con un impulso deciso del comitato di regolamentazione.


(1)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(2)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 75/16


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 11/2009

adottata dal Consiglio il 9 gennaio 2009

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori della Comunità, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(2)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (4), e il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (5), hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.

(3)

Tuttavia, attualmente si riscontrano ostacoli alla vendita di energia elettrica a condizioni identiche e senza discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.

(4)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell'energia per l'Europa» ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese elettriche stabilite nella Comunità. Dalle comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate, rispettivamente, «Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità» e «Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)» si evince che le norme e le misure in vigore non offrono il necessario quadro normativo per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno efficiente.

(5)

Oltre ad attuare in modo completo il quadro normativo vigente, il quadro normativo del mercato interno dell'energia elettrica di cui al regolamento (CE) n. 1228/2003 dovrebbe essere adattato al contenuto delle citate comunicazioni.

(6)

In particolare, è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo alle reti di trasmissione e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero essere conformi a direttive quadro non vincolanti elaborate dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («l'Agenzia»). L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro non vincolanti, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'Agenzia dovrebbe inoltre valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero gestire le loro reti conformemente a questi codici di rete.

(7)

Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, è opportuno creare una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (la «REGST dell'energia elettrica»). I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della REGST dell'energia elettrica. Tali compiti dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero essere tali da garantire l'efficienza, la natura rappresentativa e la trasparenza. I codici di rete elaborati dalla REGST dell'energia elettrica non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani di sviluppo decennali delle reti non vincolanti a livello comunitario. La cooperazione con dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura. In mancanza di tale separazione, la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali.

(8)

Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dalla REGST dell'energia elettrica. Una consultazione efficace risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, quali l'Unione per il coordinamento della trasmissione di energia elettrica, i regolatori nazionali o l'Agenzia, dovrebbero svolgervi una parte rilevante.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'assegnazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.

(10)

In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.

(11)

Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori di reti di sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.

(12)

La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente secondo i gestori del sistema di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.

(13)

Sarebbe necessario un adeguato sistema di segnali differenziati per località a lungo termine che si basi sul principio secondo cui il livello dei corrispettivi di accesso alla rete dovrebbe, in linea di massima, rispecchiare l'equilibrio tra produzione e consumo della regione interessata sulla base di una differenziazione dei corrispettivi di accesso alla rete per i produttori e/o i consumatori.

(14)

Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né, purché esistano appropriati segnali differenziati per località, una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre al corrispettivo generale per l'accesso alla rete nazionale.

(15)

Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno dell'energia elettrica sono corrispettivi per l'uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. Le capacità disponibili di queste linee dovrebbero essere stabilite entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

(16)

È importante evitare che norme diverse di sicurezza, operative e di programmazione utilizzate da gestori del sistema di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di trasmissione e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di trasmissione.

(17)

Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti.

(18)

Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla generazione, l'offerta e la domanda di energia elettrica, comprese le previsioni, la capacità della rete e di interconnessione, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la capacità di riserva.

(19)

Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possono essere soggetti a sanzioni. È opportuno permettere alle autorità competenti di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Le autorità competenti devono pertanto accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato dell'energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere queste informazioni a disposizione delle autorità competenti per un periodo determinato. I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato dovrebbero essere esonerati da quest'obbligo.

(20)

È opportuno stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnettore interessato non giustifichi una deroga da dette norme.

(21)

La gestione dei problemi di congestione dovrebbe fornire corretti segnali economici ai gestori del sistema di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato e dovrebbe essere basata su meccanismi di mercato.

(22)

Gli investimenti in una grande infrastruttura moderna dovrebbero essere promossi in modo deciso e al contempo si dovrebbe garantire il funzionamento regolare del mercato interno dell'energia elettrica. Per rafforzare l'effetto positivo sulla concorrenza degli interconnettori per corrente continua che beneficiano di un'esenzione e la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interesse di questi progetti per il mercato dovrebbe essere analizzato durante la loro fase di pianificazione e dovrebbero essere adottate norme di gestione della congestione. Laddove gli interconnettori per corrente continua siano situati nel territorio di più Stati membri, spetta all'Agenzia trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall'applicazione delle norme di concorrenza, le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione dovrebbero essere in grado di beneficiare di una deroga temporanea alle norme sulla separazione completa delle attività per i progetti in questione.

(23)

Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica è opportuno prevedere procedure che consentano l'adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e l'assegnazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, se del caso attraverso la loro associazione europea. Le autorità di regolamentazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

(24)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base del presente regolamento.

(25)

Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenute a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità nazionali competenti siano informate.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(27)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(28)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire o adottare gli orientamenti necessari intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(29)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Tenuto conto della portata delle modifiche del regolamento (CE) n. 1228/2003, sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell'ambito di un nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento mira a:

a)

stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali. Ciò implicherà la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione;

b)

facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso efficiente e trasparente con una sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica di livello elevato. Esso prevede i meccanismi per l'armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (6), ad eccezione della definizione di «interconnettore» che è sostituita dalla seguente:

«interconnettore» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

2.   Si applicano le seguenti definizioni:

a)

«autorità di regolamentazione», le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2009/…/CE;

b)

«flussi transfrontalieri», un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori e/o consumatori svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione. Qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, ai soli fini del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione previsto all'articolo 13 del presente regolamento, l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi dell'articolo 13. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante;

c)

«congestione», una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnettori e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati;

d)

«esportazione dichiarata», l'energia elettrica immessa nella rete di uno Stato membro destinata in base a disposizioni contrattuali ad essere contestualmente prelevata dalla rete («importazione dichiarata») nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

e)

«flussi in transito dichiarato», circostanza in cui un'«esportazione dichiarata» di energia elettrica avviene e in cui il percorso designato per la transazione coinvolge un paese nel quale non si effettuano né l'immissione né il corrispondente contestuale prelievo di energia elettrica;

f)

«importazione dichiarata» il prelievo di energia elettrica in uno Stato membro o in un paese terzo contestualmente all'immissione di energia elettrica («esportazione dichiarata») in un altro Stato membro;

g)

«nuovo interconnettore», un interconnettore non completato entro … (8).

Articolo 3

Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

1.   La Commissione esamina qualsiasi notifica di una decisione in materia di certificazione da parte di un gestore di sistemi di trasmissione di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/…/CE non appena l'abbia ricevuta. Entro due mesi dal giorno di ricezione di tale notifica, la Commissione esprime il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/…/CE.

Nel preparare il parere di cui al primo comma, la Commissione può chiedere all'Agenzia di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di altri due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e al secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.

2.   Una volta ricevuto un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta entro due mesi la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

3.   In ogni momento durante la procedura, le autorità di regolamentazione e/o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasmissione e/o ad un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

4.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

5.   La Commissione può adottare orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

6.   Qualora la Commissione abbia ricevuto notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 10, della direttiva 2009/…/CE, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolamentazione si conforma alla decisione della Commissione.

Articolo 4

Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica

Tutti i gestori del sistema di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la REGST dell'energia elettrica allo scopo di promuovere il completamento del mercato interno dell'energia elettrica e di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione dell'energia elettrica.

Articolo 5

Istituzione della REGST dell'energia elettrica

1.   Entro … (9) i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali per la consultazione di altre parti interessate, della REGST dell'energia elettrica.

2.   Nei due mesi successivi al giorno di ricevimento di queste informazioni, l'Agenzia, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, un elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.

3.   La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, su un elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno nei tre mesi successivi al giorno di ricevimento del parere dell'Agenzia.

4.   Entro tre mesi dal giorno di ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione costituiscono la REGST dell'energia elettrica e adottano e pubblicano lo statuto e il suo regolamento interno.

Articolo 6

Redazione dei codici di rete

1.   Previa consultazione dell'Agenzia, della REGST dell'energia elettrica e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6, da includere nell'elaborazione dei codici di rete.

2.   La Commissione può chiedere all'Agenzia di presentarle, entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a sei mesi, un progetto di orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete specifici, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. Ciascun progetto di orientamenti quadro non vincolanti contribuisce alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'Agenzia, la Commissione può prorogare tale termine.

3.   L'Agenzia procede alla consultazione della REGST dell'energia elettrica e delle altre parti interessate sul progetto di orientamenti quadro non vincolanti durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.

4.   Se ritiene che il progetto di orientamenti quadro non vincolanti non contribuisca alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminare il progetto entro un periodo di tempo ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.

5.   Se entro il termine fissato dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, l'Agenzia non presenta o non ripresenta un progetto di orientamenti quadro non vincolanti, questo è elaborato dalla stessa Commissione.

6.   Entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi la Commissione chiede alla REGST dell'energia elettrica di presentare all'Agenzia un codice di rete conforme al pertinente orientamento quadro non vincolante.

7.   Entro un termine di tre mesi dal giorno di ricevimento di un codice di rete, durante il quale l'Agenzia può consultare formalmente le pertinenti parti interessate, l'Agenzia fornisce alla REGST dell'energia elettrica un parere motivato sul codice di rete.

8.   La REGST dell'energia elettrica può modificare il codice di rete alla luce del parere dell'Agenzia e ripresentarlo a quest'ultima.

9.   L'Agenzia, constatato che il codice di rete è conforme ai pertinenti orientamenti quadro non vincolanti, lo presenta alla Commissione e può raccomandarne l'adozione.

10.   Se la REGST dell'energia elettrica non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6, quest'ultima può chiedere all'Agenzia di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro non vincolante. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'Agenzia può avviare un'ulteriore consultazione. L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.

11.   La Commissione può adottare, di sua iniziativa se la REGST dell'energia elettrica non ha elaborato un di codice di rete o l'Agenzia non ha elaborato un progetto di codice di rete ai sensi del paragrafo 10 del presente articolo, o su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, uno o più codici di rete nei settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa può procedere, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST dell'energia elettrica e di tutte le parti interessate in merito al progetto di codice di rete.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

12.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 18.

Articolo 7

Modifica dei codici di rete

1.   Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6 possono essere proposti all'Agenzia da persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete in questione, compresi la REGST dell'energia elettrica, i gestori del sistema di trasmissione, gli utenti del sistema ed i consumatori. L'Agenzia può anch'essa proporre modifiche di sua iniziativa.

2.   L'agenzia stabilisce, nel suo regolamento interno, procedimenti efficaci per la valutazione e la consultazione approfondita dei progetti di modifica, anche con la REGST dell'energia elettrica e gli utenti del sistema. In base a tale procedimento, l'Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3.   La Commissione può adottare, tenendo conto delle proposte dell'Agenzia, modifiche a qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4.   L'esame delle modifiche proposte nell'ambito della procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche proposte lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.

Articolo 8

Compiti della REGST dell'energia elettrica

1.   La REGST dell'energia elettrica elabora codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 del presente articolo su richiesta della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6.

2.   La REGST dell'energia elettrica può elaborare codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 qualora questi non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessale dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia.

3.   La REGST dell'energia elettrica adotta:

a)

strumenti comuni di gestione della rete, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca;

b)

ogni due anni, un piano di sviluppo della rete decennale non vincolante per l'intera Comunità («piano di sviluppo della rete»), comprensivo di prospettive sull'adeguatezza delle capacità di produzione europea;

c)

un programma annuale di lavoro;

d)

una relazione annuale;

e)

prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull'adeguatezza delle capacità di produzione.

4.   Le prospettive sull'adeguatezza delle capacità di produzione europea di cui al paragrafo 3, lettera b), coprono l'adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e quindici anni dalla data di dette prospettive. Le prospettive europee sull'adeguatezza di capacità di produzione sono basate sulle prospettive nazionali sull'adeguatezza di capacità di produzione preparate dai singoli gestori del sistema di trasmissione.

5.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera c), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

6.   I codici di rete di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle specificità regionali:

a)

norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete, comprese le norme in materia di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete;

b)

norme di collegamento della rete;

c)

norme in materia di accesso dei terzi;

d)

norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;

e)

norme in materia di interoperabilità;

f)

procedure operative in caso di emergenza;

g)

norme in materia di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione;

h)

norme di scambi connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;

i)

regole di trasparenza;

j)

norme di bilanciamento, comprese le norme relative all'energia di riserva legata alla rete;

k)

norme riguardanti le strutture tariffarie di trasmissione armonizzate, compresi i segnali differenziati per località e i meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;

l)

norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica.

7.   I codici di rete sono elaborati soltanto per gli aspetti transfrontalieri della rete e lasciano impregiudicati i diritti degli Stati membri di elaborare codici nazionali per gli aspetti non transfrontalieri.

8.   La REGST dell'energia elettrica controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST dell'energia elettrica riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo.

9.   La REGST dell'energia elettrica mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

10.   La REGST dell'energia elettrica adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete. Il piano di sviluppo della rete comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, previsioni sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta a livello europeo e la valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete:

a)

si basa sui piani di investimento nazionali, sui piani di investimento regionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e, se del caso, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE (10);

b)

per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 8 e agli articoli 13 e 22 della direttiva 2009/…/CE;

c)

individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

11.   Su richiesta della Commissione, la REGST dell'energia elettrica fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 18.

Articolo 9

Controllo effettuato dall'Agenzia

1.   L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della REGST dell'energia elettrica previsti all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 e riferisce alla Commissione.

L'Agenzia controlla l'attuazione da parte della REGST dell'energia elettrica dei codici di rete elaborati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dei codici di rete elaborati conformemente all'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 11. L'Agenzia fornisce un parere debitamente motivato alla Commissione qualora la REGST dell'energia elettrica non abbia attuato uno di tali codici di rete.

L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato, nonché sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.   La REGST dell'energia elettrica presenta all'Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione.

Entro un termine di due mesi dal giorno di ricevimento l'Agenzia trasmette alla REGST dell'energia elettrica e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete presentato dalla REGST dell'energia elettrica non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 10

Consultazioni

1.   In occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete e del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST dell'energia elettrica conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti intere secondo le norme procedurali di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Alla consultazione partecipano anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. Essa si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST dell'energia elettrica illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

Articolo 11

Costi

I costi relativi alle attività della REGST dell'energia elettrica di cui agli articoli da 4 a 12 sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 12

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della REGST dell'energia elettrica per contribuire alle attività di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.

2.   I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento e riguardanti l'energia di riserva.

3.   L'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. La misura di cui alla prima frase, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

A tal fine, la Commissione può consultare la REGST dell'energia elettrica e l'Agenzia.

Articolo 13

Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

1.   I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

2.   La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dalle quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.

3.   I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

Il primo intervallo di tempo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 18.

4.   La Commissione decide sull'entità dei versamenti di compensazione da effettuare secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

5.   L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.

6.   I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

Articolo 14

Corrispettivi di accesso alle reti

1.   I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.

2.   Ai produttori e ai consumatori può essere imposto il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle reti («carico»). La percentuale dell'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori è, fatta salva la necessità di prevedere segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello comunitario e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento dell'infrastruttura. Tali segnali differenziati per località a livello comunitario non impediscono agli Stati membri di prevedere segnali differenziati per località nel loro territorio né di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete posti a carico dei consumatori (carico) siano uniformi nel loro territorio.

3.   Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:

a)

i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;

b)

i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati.

4.   A condizione che siano forniti segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, a norma del paragrafo 2, i corrispettivi di accesso alle reti a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dai paesi di destinazione o rispettivamente di origine dell'energia elettrica, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Questa disposizione lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 16.

5.   Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni

1.   I gestori del sistema di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

2.   Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori del sistema di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolamentazione.

3.   I gestori del sistema di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana precedente e del mese precedente, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

4.   I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulle previsioni aggregate e sulla domanda effettiva, sulla disponibilità e sull'utilizzo effettivo degli attivi di produzione e di carico, sulla disponibilità e l'utilizzo delle reti e delle interconnessioni nonché sul bilanciamento e la capacità di riserva. Per quanto riguarda la disponibilità e l'utilizzo effettivo delle unità di produzione e di carico di piccole dimensioni, possono essere usati dati stimati aggregati.

5.   I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasmissione le informazioni pertinenti.

6.   Le imprese di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione, ove almeno un'infrastruttura di produzione abbia una capacità installata di almeno 250 MW, tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per impianto necessari per verificare tutte le decisioni operative di dispacciamento e i comportamenti d'offerta nelle borse dell'energia, nelle aste di capacità di interconnessione, nei mercati di capacità di riserva e nei mercati fuori-borsa. Le informazioni orarie e per impianto da conservare comprendono almeno i dati sulla capacità di produzione disponibile e sulle riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a livello di singolo impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.

Articolo 16

Principi generali di gestione della congestione

1.   I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.

2.   Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria.

Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale decurtazione.

3.   La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

4.   I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori del sistema di trasmissione interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Le capacità assegnate che non vengono utilizzate sono riassegnate al mercato in modo aperto, trasparente e non discriminatorio.

5.   I gestori del sistema di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenendo pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.

6.   I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per i seguenti scopi:

a)

per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata; e/o

b)

per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori.

Se non possono essere utilizzati efficientemente ai fini di cui alle lettere a) e/o b) del primo comma, i proventi possono essere utilizzati, fatta salva l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, per un importo massimo che dovrà essere determinato da dette autorità di regolamentazione, quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede fissazione di dette tariffe.

I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) e/o b) del primo comma.

Articolo 17

Nuovi interconnettori

1.   Le autorità di regolamentazione possono, su richiesta, esentare gli interconnettori per corrente continua per un periodo limitato, dal disposto dell'articolo 16, paragrafo 6, del presente regolamento e degli articoli 9 e 31 e dell'articolo 36, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2009/…/CE alle seguenti condizioni:

a)

gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;

b)

il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;

c)

l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore sarà creato;

d)

sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;

e)

dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (11), il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore;

f)

l'esenzione non deve andare a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.

2.   In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettore per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata.

3.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnettore esistenti.

4.   La decisione riguardante l'esenzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è adottata, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. Un'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnettore e dell'interconnettore esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'interconnettore. Nel decidere dette condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi del progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere un'esenzione le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati decidono le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. Le norme in materia di gestione della congestione includono l'obbligo di offrire sul mercato le capacità non utilizzate e gli utenti dell'infrastruttura godono del diritto a negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e f), si tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione delle capacità.

La decisione di esenzione, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

5.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono assunte dall'Agenzia esclusivamente

a)

qualora le autorità di regolamentazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui è stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorità di regolamentazione; ovvero

b)

dietro richiesta congiunta delle autorità di regolamentazione interessate.

L'Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate.

6.   Nonostante i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di regolamentazione o l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano all'organo pertinente nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisone.

7.   Una copia di ogni domanda di esenzione è trasmessa, per conoscenza, dalle autorità di regolamentazione all'Agenzia ed alla Commissione senza indugio dopo la ricezione. La decisione è notificata tempestivamente alla Commissione dalle autorità di regolamentazione interessate o dall'Agenzia («gli organi di notificazione»), unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di giungere ad una decisione debitamente motivata. In particolare, le informazioni riguardano:

a)

le ragioni particolareggiate in base alle quali è stata concessa l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;

b)

l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultante dalla concessione dell'esenzione;

c)

la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnettore in questione per cui è concessa l'esenzione;

d)

l'esito della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate.

8.   Entro un termine di due mesi dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. Tale periodo di due mesi può essere prorogato di un termine aggiuntivo di due mesi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale di due mesi può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione.

La notifica si considera ritirata se le informazioni chieste non sono fornite entro il termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione, ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica.

Gli organi di notificazione si conformano ad una decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di esenzione entro un mese dalla data di adozione e ne informano la Commissione.

La Commissione assicura la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnettore non è ancora cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se l'interconnettore non è ancora operativo.

9.   La Commissione può adottare orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4, 7 e 8 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 18

Orientamenti

1.   All'occorrenza, gli orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione precisano, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 13 e 14:

a)

modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2;

b)

modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma;

c)

metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 13, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione dei singoli Stati membri, a norma dell'articolo 13, paragrafo 5;

d)

metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 13, paragrafo 6;

e)

trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;

f)

partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 13.

2.   Gli orientamenti possono altresì fissare adeguate norme volte ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della determinazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 14.

Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello comunitario.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi atti ad assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

3.   Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano anche quanto segue:

a)

i dettagli sulla comunicazione di informazioni, conformemente ai principi stabiliti all'articolo 15;

b)

i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica;

c)

i dettagli delle norme sugli incentivi agli investimenti per la capacità degli interconnettori, compresi i segnali differenziati per località;

d)

i dettagli sui settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

4.   Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali sono riportati nell'allegato I.

5.   La Commissione può adottare orientamenti relativi ai punti elencati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Essa può modificare gli orientamenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 15 e 16, in particolare per aggiungere orientamenti dettagliati su tutti i metodi di assegnazione di capacità applicati nella pratica e fare in modo che i meccanismi di gestione della congestione evolvano in modo compatibile con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono stabilite regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 15, paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione provvede a che essi prevedano il livello minimo di armonizzazione necessaria per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e non vadano al di là di quanto a tal fine necessario.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico comunitario, agli orientamenti in questione.

Nell'adottare per la prima volta tali orientamenti, la Commissione provvede a che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2.

Articolo 19

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione assicurano il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati in forza dell'articolo 18. Se necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, esse cooperano tra loro, con la Commissione e con l'Agenzia conformemente al capitolo IX della direttiva 2009/…/CE.

Articolo 20

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1.   Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 18.

In particolare ai fini dell'articolo 13, paragrafi 4 e 6, le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

2.   Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 18 direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

3.   Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 22, paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

4.   I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della comunicazione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Se un'impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e precisa le sanzioni previste dall'articolo 22, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione all'autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

6.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 18.

La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.

Articolo 21

Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento lascia impregiudicata il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 18.

Articolo 22

Sanzioni

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le sanzioni corrispondenti al disposto del regolamento (CE) n. 1228/2003 alla Commissione entro il 1o luglio 2004 e provvedono a dare immediata comunicazione alla Commissione delle modificazioni successive. Essi notificano ogni sanzione non corrispondente al disposto del regolamento (CE) n. 1228/2003 alla Commissione entro … (12) e provvedono a dare immediata comunicazione alla Commissione delle modificazioni successive.

2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 20, paragrafo 3, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, primo comma.

Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma.

3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 46 della direttiva 2009/…/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 24

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione a norma dell'articolo 47, paragrafo 6, della direttiva 2009/…/CE la Commissione riferisce sulle esperienze acquisite nell'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il presente regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi, in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno dell'energia elettrica funzionante e ad assicurare una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1228/2003 è abrogato con effetto da … (13). I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da … (13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo, del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 9 gennaio 2009, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

(6)  GU L …

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  Data di entrata in vigore del regolamento abrogato (CE) n. 1228/2003.

(9)  Data di applicazione del presente regolamento, vale a dire diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(10)  Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1).

(11)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(12)  Data di applicazione del presente regolamento.

(13)  Diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO I

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE E ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE DI TRASMISSIONE SULLE LINEE DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMI NAZIONALI

1.   Disposizioni generali

1.1.

I gestori del sistema di trasmissione (GST) si adoperano al fine di accettare tutte le transazioni commerciali, comprese quelle concernenti gli scambi transfrontalieri.

1.2.

Ove non vi sia congestione, non è posta alcuna restrizione di accesso all'interconnessione. Quando l'assenza di congestione è la situazione abituale, non c'è motivo di prevedere una procedura generale permanente di assegnazione delle capacità per garantire l'accesso a un servizio di trasporto transfrontaliero.

1.3.

Quando le transazioni commerciali programmate non siano compatibili con la gestione sicura della rete, i GST riducono la congestione nel rispetto degli obblighi di sicurezza operativa della rete adoperandosi al fine di mantenere i costi ad un livello economicamente efficiente. Soluzioni di ridispacciamento o di scambi compensativi possono essere previste soltanto quando non si può fare ricorso a misure meno onerose.

1.4.

In caso di congestione strutturale i GST applicano immediatamente idonee norme e disposizioni, precedentemente definite e concordate, in materia di gestione delle congestioni. I metodi di gestione delle congestioni assicurano che i flussi fisici di energia elettrica associati all'intera capacità di trasporto assegnata siano conformi alle norme di sicurezza della rete.

1.5.

I metodi adottati per la gestione delle congestioni inviano segnali di efficienza economica ai soggetti partecipanti al mercato e ai GST, promuovono la concorrenza e si prestano ad essere applicati a livello regionale e comunitario.

1.6.

Nell'ambito della gestione delle congestioni non deve essere operata alcuna distinzione basata sulle transazioni. Una determinata domanda di servizio di trasporto può essere respinta soltanto quando le condizioni cumulative seguenti sono soddisfatte:

a)

i flussi fisici incrementali di elettricità derivanti dall'accettazione di tale domanda implicano che il funzionamento sicuro della rete elettrica può non essere più garantito; e

b)

il valore monetario relativo alla domanda nella procedura di gestione della congestione è inferiore a tutte le altre domande che si intende accettare per lo stesso servizio e alle stesse condizioni.

1.7.

Nel determinare le idonee aree della rete nelle quali e tra le quali la gestione delle congestioni deve applicarsi, i GST si basano sui principi intesi a conseguire il migliore rapporto costi-benefici e a ridurre al minimo le ripercussioni negative sul mercato interno dell'energia elettrica. Specificamente, i GST non devono limitare la capacità di interconnessione per risolvere un problema di congestione sorto all'interno della loro zona di controllo, eccetto per le summenzionate ragioni e per ragioni di sicurezza operativa (1). Se si verifica una siffatta situazione, i GST la descrivono e la presentano in modo trasparente all'insieme degli utenti del sistema. Siffatta situazione può essere tollerata soltanto fino a quando sia trovata una soluzione a lungo termine. I GST descrivono e presentano in modo trasparente all'insieme degli utenti del sistema la metodologia e i progetti atti a realizzare la soluzione a lungo termine.

1.8.

Nel bilanciare la rete all'interno della propria zona di controllo mediante misure operative nella rete e mediante misure di ridispacciamento, il GST tiene conto dell'effetto di tali misure sulle zone di controllo limitrofe.

1.9.

Entro il 1o gennaio 2008 sono definiti, in modo coordinato e in condizioni di funzionamento sicure, meccanismi di gestione infragiornaliera della congestione della capacità di interconnessione, allo scopo di ottimizzare le opportunità di scambio e garantire il bilanciamento transfrontaliero.

1.10.

Le autorità nazionali di regolamentazione valutano periodicamente i metodi di gestione delle congestioni, prestando particolare attenzione al rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento e nei presenti orientamenti, nonché delle modalità e condizioni stabilite dalle autorità di regolamentazione nell'ambito di tali principi e norme. Detta valutazione implica la consultazione di tutti i partecipanti al mercato e studi specializzati.

2.   Metodi di gestione delle congestioni

2.1.

I metodi di gestione delle congestioni si basano su meccanismi di mercato, allo scopo di facilitare efficaci scambi commerciali transfrontalieri. A tal fine, le capacità sono assegnate soltanto tramite aste esplicite (capacità) o implicite (capacità e energia). I due metodi possono coesistere per la stessa interconnessione. Per gli scambi infragiornalieri può essere applicato un regime di continuità.

2.2.

In funzione della situazione della concorrenza, i meccanismi di gestione delle congestioni devono poter consentire l'assegnazione di capacità di trasporto tanto a lungo che a breve termine.

2.3.

Ciascuna procedura di assegnazione di capacità attribuisce una frazione prescritta della capacità di interconnessione disponibile, più qualsiasi capacità residua che non sia stata assegnata precedentemente e tutta la capacità liberata dai detentori di capacità precedentemente assegnata.

2.4.

I GST ottimizzano il grado di certezza della effettiva disponibilità di capacità, tenendo in considerazione le obbligazioni e i diritti dei GST interessati così come le obbligazioni e i diritti dei soggetti partecipanti al mercato, in modo da facilitare una concorrenza effettiva e efficace. Una frazione ragionevole di capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma i partecipanti al mercato devono sempre essere informati delle precise condizioni del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.

2.5.

I diritti di accesso per le allocazioni a lungo e medio termine sono diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto. La titolarità di tali diritti è subordinata all'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva («use-it-or-lose-it») o di vendita («use-it-or-sell-it») al momento della designazione.

2.6.

I GST definiscono una struttura adeguata per l'assegnazione delle capacità tra i diversi orizzonti temporali. Tale struttura può comprendere un'opzione che consente di riservare una percentuale minima di capacità di interconnessione da assegnarsi su base quotidiana o infragiornaliera. Tale struttura di assegnazione è soggetta a un esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione. Nell'elaborare le loro proposte, i GST tengono conto:

a)

delle caratteristiche dei mercati,

b)

delle condizioni operative, quali le implicazioni di una compensazione dei programmi dichiarati definitivamente,

c)

del grado di armonizzazione delle percentuali e delle scadenze adottate per i diversi meccanismi di assegnazione di capacità in vigore.

2.7.

L'assegnazione di capacità non deve operare discriminazioni tra i soggetti partecipanti al mercato che desiderano esercitare il loro diritto di ricorrere a contratti bilaterali di fornitura o presentare offerte nelle borse dell'energia elettrica. Valgono le offerte, implicite o esplicite presentate entro una determinata scadenza, che presentano il valore più elevato.

2.8.

Nelle regioni in cui i mercati finanziari dell'energia elettrica a lungo termine sono fortemente sviluppati e hanno dimostrato di essere efficaci, l'intera capacità di interconnessione può essere assegnata mediante asta implicita.

2.9.

Tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, non è autorizzata la determinazione dei prezzi di riserva nei metodi di assegnazione della capacità.

2.10.

In linea di massima, tutti i potenziali soggetti partecipanti al mercato sono autorizzati a partecipare senza restrizione alla procedura di assegnazione. Per evitare che sorgano o si aggravino problemi legati al potenziale uso della posizione dominante di un qualsiasi operatore del mercato, le autorità competenti in materia di regolamentazione e/o di concorrenza, secondo il caso, possono imporre restrizioni in generale o ad una società in particolare a motivo della sua posizione dominante sul mercato.

2.11.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai GST, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacità entro una data definita per ciascuna scadenza. La data è fissata in modo da permettere ai GST di ridistribuire le capacità non utilizzate mediante riassegnazione nella scadenza successiva, comprese le sessioni infragiornaliere.

2.12.

Le capacità possono essere oggetto di scambio sul mercato secondario, a condizione che il GST sia informato con sufficiente anticipo. Se rifiuta uno scambio (transazione) secondario, un GST deve notificare e spiegare chiaramente e in modo trasparente questo rifiuto a tutti i soggetti partecipanti al mercato e informare l'autorità di regolamentazione.

2.13.

Le conseguenze finanziarie di un inadempimento agli obblighi connessi all'assegnazione di capacità sono a carico dei responsabili dell'inosservanza. Quando i soggetti partecipanti al mercato non utilizzano le capacità che si sono impegnati ad utilizzare o, nel caso di capacità che sono state oggetto di un'asta esplicita, non procedono a scambi secondari o non ripristinano le capacità a tempo debito, perdono i loro diritti di utilizzo di dette capacità e versano una penale commisurata ai costi. Ogni penale commisurata ai costi imposta in caso di mancata utilizzazione di capacità deve essere giustificata e proporzionata. Inoltre, se non rispetta l'obbligo che gli compete, un GST è tenuto a compensare l'operatore del mercato per la perdita dei diritti di utilizzo di capacità. A tal fine non può essere presa in considerazione alcuna perdita indiretta. I concetti e i metodi principali per determinare le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi sono definiti anticipatamente con riferimento alle conseguenze finanziarie e sottoposti a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti.

3.   Coordinamento

3.1.

L'assegnazione di capacità a livello di un'interconnessione è coordinata e attuata dai GST interessati mediante procedure di assegnazione comuni. Nei casi in cui gli scambi commerciali tra i GST di due paesi rischiano di modificare sensibilmente le condizioni dei flussi fisici concernenti il GST di un paese terzo, i metodi di gestione delle congestioni sono coordinati tra tutti i GST interessati mediante una procedura comune di gestione delle congestioni. Le autorità nazionali di regolamentazione e i GST assicurano che nessuna procedura di gestione delle congestioni che abbia ripercussioni significative sui flussi fisici di elettricità in altre reti sia espletata unilateralmente.

3.2.

Entro il 1o gennaio 2007, sono applicati un metodo comune di gestione coordinata delle congestioni e una procedura comune per l'assegnazione al mercato della capacità, almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno, tra i paesi che appartengono alle regioni seguenti:

a)

Europa settentrionale (Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania e Polonia),

b)

Europa del nord-ovest (Benelux, Germania e Francia),

c)

Italia (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia),

d)

Europa centrale e orientale (Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Slovenia),

e)

Europa del sud-ovest (Spagna, Portogallo e Francia),

f)

Regno Unito, Irlanda e Francia,

g)

Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania).

In un'interconnessione che coinvolge paesi appartenenti a più di una regione, il metodo di gestione della congestione applicato può essere diverso per assicurare la compatibilità con i metodi applicati nelle altre regioni alle quali appartengono i paesi in questione. In questo caso, i rispettivi GST propongono il metodo che sarà sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione competenti.

3.3.

Le regioni considerate al punto 2.8 possono assegnare l'intera loro capacità di interconnessione mediante allocazione sul mercato giornaliero.

3.4.

In tutte queste sette regioni sono definite procedure di gestione delle congestioni compatibili al fine di costituire un mercato europeo interno dell'energia elettrica veramente integrato. I soggetti partecipanti al mercato non devono trovarsi di fronte a sistemi regionali incompatibili.

3.5.

Al fine di favorire una concorrenza equa ed efficace e gli scambi transfrontalieri, il coordinamento fra i GST nelle regioni di cui al punto 3.2 deve includere tutte le fasi del processo, dal calcolo delle capacità e l'ottimizzazione dell'assegnazione fino alla gestione sicura della rete, con una ripartizione precisa delle responsabilità. Questo coordinamento comprende in particolare:

a)

l'utilizzo di un modello di trasporto comune che consenta di gestire efficacemente i flussi fisici di ricircolo interdipendenti e tenga conto delle differenze fra flussi fisici e flussi commerciali,

b)

l'assegnazione e la designazione di capacità per una gestione efficace dei flussi fisici di ricircolo interdipendenti,

c)

obblighi identici per i detentori di capacità in materia di comunicazione di informazioni circa l'utilizzo che intendono fare della capacità loro allocata, cioè la designazione delle capacità (per le aste esplicite),

d)

scadenze e date di chiusura identiche,

e)

una struttura identica per l'assegnazione delle capacità tra le varie scadenze (ad esempio, 1 giorno, 3 ore, 1 settimana, ecc.) e in termini di blocchi di capacità venduti (quantità di elettricità espressa in MW, MWh, ecc.),

f)

un quadro contrattuale coerente con i soggetti partecipanti al mercato,

g)

la verifica dei flussi per garantire la conformità ai criteri di sicurezza della rete per la pianificazione operativa e per la loro gestione in tempo reale,

h)

il trattamento contabile e il regolamento delle misure di gestione delle congestioni.

3.6.

Il coordinamento comprende anche lo scambio di informazioni tra GST. La natura, la data e la frequenza degli scambi di informazioni devono essere compatibili con le attività di cui al punto 3.5 e con il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. Questi scambi di informazioni permetteranno in particolare ai GST di ottimizzare le loro previsioni della situazione globale della rete, allo scopo di operare una valutazione dei flussi trasportati sulla loro rete e delle capacità di interconnessione disponibili. Ciascun GST che raccoglie informazioni per conto di altri GST è tenuto a trasmettere al GST partecipante i risultati della raccolta di dati.

4.   Calendario delle operazioni sul mercato

4.1.

L'assegnazione delle capacità di trasporto disponibili è realizzata con sufficiente anticipo. Prima di ciascuna assegnazione i GST interessati pubblicano congiuntamente le capacità da allocare, tenendo anche presenti le capacità eventualmente liberate da diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto e, se pertinenti, le relative designazioni compensate, nonché qualsiasi periodo durante il quale le capacità saranno ridotte o non disponibili (per ragioni di manutenzione, ad esempio).

4.2.

Tenendo pienamente conto della sicurezza della rete, la designazione dei diritti di trasporto si effettua con sufficiente anticipo, prima delle sessioni del giorno prima su tutti i mercati organizzati pertinenti e prima della pubblicazione delle capacità da allocare nell'ambito del meccanismo di assegnazione sul mercato giornaliero o infragiornaliero. Le designazioni dei diritti di trasporto nella direzione opposta sono compensate in modo da consentire un utilizzo efficace dell'interconnessione.

4.3.

Le successive assegnazioni infragiornaliere delle capacità di trasporto disponibili per il giorno G si effettuano i giorni G-1 e G, dopo la pubblicazione dei programmi di produzione del giorno prima, indicativi o effettivi.

4.4.

Nell'organizzare la gestione della rete del giorno prima, i GST scambiano informazioni con i GST limitrofi, comprese le loro previsioni sulla topologia della rete, la disponibilità e la produzione prevista delle unità di produzione e i flussi di carico, in modo da ottimizzare l'utilizzo dell'intera rete mediante misure operative, in conformità alle norme che disciplinano la sicurezza di gestione della rete.

5.   Trasparenza

5.1.

GST pubblicano tutti i dati utili relativi alla disponibilità, all'accessibilità e all'uso della rete, compresa una relazione sui luoghi e le cause delle congestioni, i metodi applicati per gestire la congestione e i progetti per la sua gestione futura.

5.2.

I GST pubblicano una descrizione generale del metodo di gestione delle congestioni applicato in circostanze diverse per ottimizzare la capacità disponibile sul mercato, nonché un piano generale di calcolo della capacità di interconnessione per le varie scadenze, basato sulle realtà elettriche e fisiche della rete. Il piano è sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati.

5.3.

I GST descrivono in dettaglio e rendono disponibile in modo trasparente a tutti gli utenti potenziali della rete le procedure applicabili in materia di gestione delle congestioni e di assegnazione delle capacità, i termini e le procedure di domanda di capacità, una descrizione dei prodotti proposti e dei diritti e obblighi dei GST nonché il nome dell'operatore che ottiene la capacità, comprese le responsabilità risultanti in caso di inadempimento agli obblighi.

5.4.

Le norme di sicurezza operativa e di pianificazione fanno parte integrante delle informazioni che i GST pubblicano in un documento aperto e pubblico. Anche tale documento è sottoposto a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

5.5.

I GST pubblicano tutti i dati utili relativi agli scambi transfrontalieri sulla base delle migliori previsioni possibili. Per ottemperare a tale obbligo, i partecipanti al mercato interessati trasmettono ai GST i dati pertinenti. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono sottoposte a esame da parte delle autorità di regolamentazione. I GST pubblicano almeno:

a)

con cadenza annuale: informazioni sull'evoluzione a lungo termine dell'infrastruttura di trasporto e la sua incidenza sulla capacità di trasporto transfrontaliero;

b)

con cadenza mensile: le previsioni per il mese e per l'anno successivo delle capacità di trasporto disponibili per il mercato, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni (ad esempio, l'effetto stagionale sulla capacità delle linee, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.);

c)

con cadenza settimanale: le previsioni per la settimana successiva delle capacità di trasporto a disposizione del mercato, tenendo conto di tutte le informazioni di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni, quali le previsioni meteorologiche, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.;

d)

giornalmente: le capacità di trasporto per il giorno dopo e infragiornaliere a disposizione del mercato per ciascuna unità di tempo del mercato, tenendo conto di tutte le designazioni del giorno prima compensate, i programmi di produzione del giorno prima, le previsioni della domanda e i lavori programmati di manutenzione della rete;

e)

la capacità totale già assegnata, per unità di tempo del mercato, e tutte le condizioni utili nelle quali questa capacità può essere utilizzata (ad esempio, il prezzo di equilibrio delle aste, gli obblighi circa le modalità di utilizzo delle capacità, ecc.), per determinare le eventuali capacità residue;

f)

le capacità assegnate, non appena possibile dopo ciascuna assegnazione, assieme ad un'indicazione dei prezzi pagati;

g)

la capacità totale utilizzata, per unità di tempo del mercato, immediatamente dopo la designazione;

h)

quanto più vicino possibile al tempo reale: i flussi commerciali e fisici realizzati, aggregati, per unità di tempo del mercato, compresa una descrizione degli effetti delle eventuali misure correttive adottate dai GST (ad esempio, la decurtazione delle transazioni) per risolvere i problemi di rete o di sistema;

i)

ex-ante le informazioni relative alle indisponibilità previste ed ex-post le informazioni per il giorno prima sulle indisponibilità previste e impreviste delle unità di produzione di una capacità superiore a 100 MW.

5.6.

Tutte le informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione del mercato in tempo utile per permettere la negoziazione di tutte le transazioni (ad esempio la data di negoziazione dei contratti di fornitura annuali per i clienti industriali o la data di presentazione delle offerte nei mercati organizzati).

5.7.

Il GST pubblica le informazioni utili sulla domanda di previsione e sulla produzione in funzione delle scadenze di cui ai punti 5.5 e 5.6. Il GST pubblica anche le informazioni necessarie per il mercato di bilanciamento transfrontaliero.

5.8.

Quando sono pubblicate le previsioni sono altresì resi pubblici i valori realizzati a posteriori per i dati di previsione nel periodo successivo a quello oggetto della previsione o al più tardi il giorno successivo (G+1).

5.9.

Tutte le informazioni pubblicate dai GST sono messe a disposizione liberamente in forma facilmente accessibile. Tutti i dati sono anche accessibili su supporti idonei e standardizzati per lo scambio di informazioni, da definirsi in stretta collaborazione con i soggetti partecipanti al mercato. I dati includono informazioni sui periodi precedenti, con un minimo di due anni, affinché anche i nuovi soggetti partecipanti al mercato possano prenderne visione.

5.10.

I GST scambiano periodicamente un insieme di dati sufficientemente accurati sulla rete e i flussi di carico per permettere il calcolo dei flussi di carico per ciascun GST nella zona di propria competenza. Detto insieme di dati è messo a disposizione delle autorità di regolamentazione e della Commissione su loro richiesta. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono il trattamento riservato di tale insieme di dati, per proprio conto o per conto di qualsiasi consulente incaricato di realizzare lavori di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

6.   Utilizzo delle entrate della gestione delle congestioni

6.1.

Le procedure di gestione delle congestioni associate a un periodo precedentemente specificato possono generare entrate soltanto se si verifica una congestione in quel determinato periodo, tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento. La procedura di ripartizione di tali entrate è sottoposta a esame da parte delle autorità di regolamentazione e deve essere tale da non distorcere il processo di assegnazione a favore di un operatore che chiede capacità o energia e non deve costituire un disincentivo a ridurre la congestione.

6.2.

Le autorità nazionali di regolamentazione operano in piena trasparenza stabilendo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione.

6.3.

I proventi della gestione delle congestioni sono distribuiti tra i GST interessati secondo criteri definiti di comune accordo tra i GST stessi e sottoposti a esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione.

6.4.

I GST stabiliscono chiaramente in anticipo l'utilizzo che faranno di qualsiasi entrata che potrebbero ottenere dalla congestione e comunicano l'utilizzo effettivo che ne è stato fatto. Le autorità di regolamentazione verificano se tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e assicurano che l'intero importo delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a seguito dell'assegnazione di capacità di interconnessione sia destinato ad uno o più dei tre scopi di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del presente regolamento.

6.5.

Su base annua e entro il 31 luglio di ciascun anno, le autorità di regolamentazione pubblicano una relazione che indica l'importo delle entrate raccolte nel corso dei 12 mesi precedenti al 30 giugno dello stesso anno e l'utilizzo che ne è stato fatto, assieme ai risultati delle verifiche volte ad accertare che tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e che la totalità delle entrate della congestione è stata destinata ad uno o più dei tre scopi previsti.

6.6.

I proventi derivanti dalla gestione delle congestioni e destinati ad investimenti finalizzati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione sono preferibilmente attribuiti a progetti specifici predefiniti che contribuiscono a ridurre la congestione esistente e che possono anche essere attuati entro un termine ragionevole, tenendo conto in particolare della procedura di autorizzazione.


(1)  Per «sicurezza operativa» si intende la capacità di mantenere il sistema di trasmissione entro limiti di sicurezza concordati.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 3

Articolo 13

Articolo 4

Articolo 14

Articolo 5

Articolo 15

Articolo 6

Articolo 16

Articolo 7

Articolo 17

Articolo 8

Articolo 18

Articolo 9

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 21

Articolo 12

Articolo 22

Articolo 13

Articolo 23

Articolo 14

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 15

Articolo 26

Allegato

Allegato I


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, basata sull'articolo 95 del trattato e facente parte di un pacchetto comprendente altre quattro proposte concernenti il mercato interno dell'energia.

2.

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno reso i loro pareri sul pacchetto complessivo, rispettivamente, il 10 (1) e 22 aprile 2008 (2).

3.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere (3) in prima lettura il 18 giugno 2008, approvando 32 emendamenti. La Commissione non ha presentato una proposta modificata.

4.

Il 9 gennaio 2009, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato, sotto forma di regolamento di rifusione.

II.   OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

5.

La proposta fa parte del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, unitamente alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e al regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Essa mira a contribuire al conseguimento dell'obiettivo del corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica introducendo, in particolare:

disposizioni volte a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione, tra l'altro attraverso l'istituzione di una rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (REGST di energia elettrica);

requisiti di trasparenza rafforzati.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6.   Osservazioni generali

6.1.

Per motivi di maggiore efficacia, trasparenza, coerenza con il regolamento (CE) n. 1228/2003 e leggibilità, il Consiglio ha ritenuto opportuno rifondere le disposizioni del regolamento. Tuttavia, in tale contesto il Consiglio ha, in linea generale, rispettato pienamente la proposta di modifica della Commissione, nel senso che non ha esaminato disposizioni diverse da quelle facenti parte della proposta della Commissione, a meno che non fosse necessario apportare modifiche a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio alla proposta o modificare i riferimenti in conseguenza della rinumerazione degli articoli, ecc. Nella misura del possibile, il Consiglio ha seguito l'impostazione della Commissione per quanto concerne un identico trattamento dei settori dell'energia elettrica e del gas.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta.

6.2.

Per quanto riguarda i 32 emendamenti adottati dal Parlamento europeo, tra cui uno orale, il Consiglio ha seguito la Commissione

accogliendo i sette emendamenti seguenti:

pienamente: 12,

parzialmente/in linea di principio: 11, 15, 18, 24, 29, e 32,

nonché

respingendo i sei emendamenti seguenti: 5, 13, 19, 26, 27 e 30, per motivi di merito, di coerenza o di forma.

6.3.

Il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione

accogliendo un emendamento: 23 (parzialmente),

nonché

respingendo i 18 emendamenti seguenti: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 31 e l'emendamento orale.

7.   Osservazioni specifiche

7.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti del PE su cui il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione:

a)

il Consiglio ha accolto parzialmente l'emendamento 23 in quanto ritiene che a determinate condizioni ed entro determinati limiti debba essere possibile tener conto delle entrate provenienti dalla congestione in sede di calcolo delle tariffe di rete;

b)

il Consiglio ha respinto i 18 emendamenti sopra elencati (punto 6.3) per i seguenti motivi:

i)

gli emendamenti non sono necessari o non hanno un valore aggiunto, principalmente perché le questioni cui si riferiscono sono parzialmente/sufficientemente coperte da altre parti del testo o perché la stesura proposta dalla Commissione è sufficiente: emendamenti 1, 2, 3, 4; gli emendamenti 7 e 8 sono ridondanti; la questione oggetto dell'emendamento orale è già coperta dall'articolo 8 (paragrafi 8 e 9);

ii)

l'emendamento introduce un testo inappropriato in relazione al ruolo delle autorità di regolamentazione, tra l'altro perché i compiti e le competenze di tali autorità sono definiti nella direttiva sull'energia elettrica: emendamento 9; emendamento 10 (il Consiglio ha inoltre trasferito l'articolo relativo ai mercati al dettaglio nella direttiva sull'energia elettrica); emendamenti 20 e 31;

iii)

l'emendamento 6, in quanto non spetta alla Commissione elaborare tabelle di marcia riguardanti la rete di trasmissione;

iv)

gli emendamenti 14 e 21 introducono un testo che non corrisponde al ruolo che il Consiglio attribuisce all'Agenzia; inoltre, per motivi giuridici non è opportuno che l'Agenzia adotti o approvi codici di rete o prenda decisioni di portata generale;

v)

l'emendamento 17, in quanto le consultazioni (articolo 10) dovrebbero essere effettuate dalla REGST; le consultazioni che incombono all'Agenzia sono oggetto dell'articolo 6;

vi)

l'emendamento 22 non è opportuno in quanto si dovrebbe evitare un eccesso di regolamentazione;

vi)

l'emendamento 25, in quanto deve essere mantenuto il parallelismo con la procedura di esenzione prevista per il gas (articolo 35 della direttiva sul gas);

vii)

l'emendamento 28 va al di là del campo di applicazione del regolamento e prevede compiti per gli Stati membri che dovrebbero incombere ai gestori di sistemi di trasmissione.

7.2.

Per quanto riguarda la proposta della Commissione, il Consiglio ha introdotto alcune altre modifiche (di merito e/o di forma), di cui le principali sono illustrate di seguito.

a)

Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

Il Consiglio ha ritenuto opportuno trasferire la parte della procedura di certificazione che definisce il ruolo della Commissione in questa procedura dalla direttiva sull'energia elettrica in un nuovo articolo 3 del presente regolamento.

b)

Redazione e modifica dei codici di rete

Il Consiglio ha ritenuto opportuno definire in modo più dettagliato la procedura di redazione dei codici di rete (articolo 6) ed un'altra procedura — più breve — per la modifica dei codici di rete (articolo 7). Tali articoli hanno sostituito l'articolo 2 sexies della proposta della Commissione. Il Consiglio ha assegnato un ruolo chiaro all'Agenzia, che dovrebbe elaborare orientamenti quadro non vincolanti destinati a servire di base per i codici di rete redatti dalla REGST, esaminare i progetti di codice di rete e valutare le proposte di modifica ai codici di rete. Se necessario, la Commissione può adottare tali codici attraverso la procedura del comitato per renderli vincolanti (cfr. anche considerando 6).

c)

Controllo effettuato dall'Agenzia

Il Consiglio ha introdotto due commi che definiscono il ruolo di controllo dell'Agenzia in relazione all'attuazione dei codici di rete da parte della REGST (articolo 9, paragrafo 1, secondo e terzo comma).

d)

Esenzioni per nuovi interconnettori

In riferimento alla concessione di esenzioni per nuovi interconnettori tra Stati membri (articolo 17), il Consiglio ha ritenuto opportuno coinvolgere l'Agenzia solo nei casi in cui le autorità nazionali di regolamentazione interessate non raggiungano un accordo o presentino una richiesta congiunta all'Agenzia (paragrafo 5). Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità, ove lo volessero, di disporre che la decisione formale sull'esenzione sia adottata da un altro organo competente dello Stato membro interessato sulla base del parere dell'autorità di regolamentazione (paragrafo 6).

e)

Mercati al dettaglio

Il Consiglio ha ritenuto opportuno riformulare l'articolo sui mercati al dettaglio, sopprimendo tra l'altro il riferimento transfrontaliero per trasferirlo dal regolamento (articolo 7 bis della proposta della Commissione) alla direttiva sull'energia elettrica (nuovo articolo 40).

f)

Altri punti

Il Consiglio ha ritenuto opportuno utilizzare l'espressione «piano di sviluppo della rete» anziché «piano d'investimento» e precisare che tali piani hanno carattere non vincolante (articolo 8, paragrafo 3, lettera b)).

In linea con il metodo della rifusione, il Consiglio ha inserito un nuovo articolo per abrogare l'atto legislativo vigente (articolo 25).


(1)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(2)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 75/38


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 12/2009

adottata dal Consiglio il 9 gennaio 2009

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando:

(1)

Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori della Comunità, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e d'intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla sostenibilità.

(2)

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (4), e il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (5), hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.

(3)

L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio della prima serie di orientamenti per le buone pratiche adottate dal Forum dei regolatori europei per il gas («Forum di Madrid») nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione delle norme di cui agli orientamenti in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato, è necessario provvedere a renderle giuridicamente obbligatorie.

(4)

Un secondo gruppo di norme comuni denominate «la seconda serie di orientamenti per le buone pratiche» è stata adottata alla riunione del Forum di Madrid il 24 e 25 settembre 2003 e lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire, in base a detta «seconda serie di orientamenti», i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.

(5)

La direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (6), consente un gestore di un sistema combinato di trasporto e distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali di trasporto e distribuzione che siano coerenti con le pertinenti disposizioni della direttiva 2009/…/CE.

(6)

I gasdotti ad alta pressione che collegano i distributori locali alle reti del gas non usati principalmente nel contesto della distribuzione locale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(7)

È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.

(8)

Nel calcolare le tariffe per l'accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione.

(9)

L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva 2009/…/CE.

(10)

È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas naturale funzionante correttamente.

(11)

Attualmente sussistono ostacoli alla vendita di gas nella Comunità a condizioni identiche e senza discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori.

(12)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell'energia per l'Europa» ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese del settore del gas naturale nella Comunità. Dalle comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate rispettivamente «Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità» e «Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)» si evince che le norme e le misure in vigore non offrono il necessario quadro normativo per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno efficiente.

(13)

Oltre ad attuare in modo completo il quadro normativo vigente, è opportuno che il quadro normativo del mercato interno del gas naturale di cui al regolamento (CE) n. 1775/2005 sia reso conforme al contenuto delle citate comunicazioni.

(14)

In particolare, è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo alle reti di trasporto e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero essere conformi a orientamenti quadro non vincolanti elaborati dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. …/… (6) del Parlamento europeo e del Consiglio («l'Agenzia»). L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro non vincolanti, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'Agenzia dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero gestire le proprie reti conformemente a tali codici di rete.

(15)

Ai fini di una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, è opportuno creare una Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (la «REGST del gas»). I compiti della REGST del gas dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che dovrebbero rimanere applicabili alle decisioni della REGST del gas. I compiti della REGST del gas dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero essere tali da garantire l'efficienza, la sua natura rappresentativa e la trasparenza. I codici di rete elaborati dalla REGST del gas non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello comunitario. La cooperazione nell'ambito di dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura. In mancanza di tale separazione, la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasporto sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali.

(16)

Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dalla REGST del gas. Una consultazione effettiva risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, quali l'Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia, i regolatori nazionali o l'Agenzia, dovrebbero svolgere una parte rilevante.

(17)

Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all'ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. In occasione del 6o Forum di Madrid del 30 e 31 ottobre 2002, la maggioranza delle parti interessate aveva già espresso preferenza per un sistema di entrate-uscite al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza. Le tariffe non dovrebbero dipendere dall'itinerario di trasporto; la tariffa fissata per uno o più punti d'entrata non dovrebbe pertanto essere correlata alla tariffa fissata per uno o più punti d'uscita, e viceversa.

(18)

I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasporto non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.

(19)

Nelle reti del gas esiste una pesante congestione contrattuale. Di conseguenza, i principi di gestione della congestione e di assegnazione delle capacità nel caso di nuovi contratti o di contratti recentemente negoziati si basano sulla liberazione delle capacità non usate, permettendo agli utenti della rete di subaffittare o rivendere le loro capacità contrattuali, e sull'obbligo imposto ai gestori del sistema di trasporto di offrire la capacità non usata sul mercato, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile. Tenuto conto dell'ampia proporzione di contratti in vigore e della necessità di creare condizioni di concorrenza veramente uniformi tra gli utenti di capacità nuove ed esistenti, è opportuno applicare questi principi all'intera capacità contrattuale, compresi i contratti esistenti.

(20)

Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.

(21)

Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti.

(22)

Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sull'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento del mercato, è necessario ridurre le attuali restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.

(23)

I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono tuttavia particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica per l'impresa dal punto di vista commerciale, se per un impianto di stoccaggio vi è solo un utente unico o se si tratta di dati riguardanti punti d'uscita all'interno di un sistema o sotto-sistema non connessi ad un altro sistema di trasporto o di distribuzione ma ad un unico cliente finale industriale, qualora la divulgazione di tali dati riveli informazioni riservate riguardo al processo produttivo di tale cliente.

(24)

Per rafforzare la fiducia nel mercato, gli operatori devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possano essere soggetti a sanzioni. È opportuno permettere alle autorità competenti di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Le autorità competenti devono pertanto accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato del gas tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti per un periodo determinato.

(25)

L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di gas naturale liquefatto («GNL») è insufficiente. È opportuno pertanto migliorare le norme pertinenti. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono sufficientemente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti.

(26)

I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi operatori che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.

(27)

Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali di tale scambio.

(28)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base dello stesso.

(29)

Negli orientamenti allegati al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche di applicazione, sulla base della citata seconda serie di orientamenti per le buone pratiche. Ove opportuno, queste norme saranno sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas.

(30)

Nel proporre di modificare gli orientamenti allegati al presente regolamento, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate dagli orientamenti stessi, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum di Madrid.

(31)

Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale.

(32)

Il presente regolamento e gli orientamenti adottati conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

(33)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(34)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire o adottare gli orientamenti necessari intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(35)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)

Tenuto conto della portata delle modifiche qui di seguito apportate al regolamento (CE) n. 1775/2005, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell'ambito di un nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento mira a:

a)

stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;

b)

stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali; e

c)

facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente, caratterizzato da un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Esso prevede meccanismi per armonizzare le norme sugli scambi transfrontalieri di gas.

Gli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, ma non agli impianti di stoccaggio, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 4, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 32, paragrafo 3, o paragrafo 4, della direttiva 2009/…/CE.

Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2009/…/CE, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore del sistema di trasporto e soggetto alle prescrizioni del presente regolamento. Tale ente o organo è soggetto alla certificazione a norma dell'articolo 3 del presente regolamento ed è soggetto alla designazione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/…/CE.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

«trasporto»: il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;

2)

«contratto di trasporto»: un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;

3)

«capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto;

4)

«capacità non usata»: la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;

5)

«gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;

6)

«mercato secondario»: il mercato della capacità scambiata diversamente che nel mercato primario;

7)

«programma di trasporto» (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;

8)

«nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;

9)

«integrità del sistema»: la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;

10)

«periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;

11)

«utente della rete»: un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi gestori del sistema di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;

12)

«servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, in relazione alla capacità interrompibile;

13)

«capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;

14)

«servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;

15)

«servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;

16)

«capacità continua»: la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto;

17)

«servizi continui»: servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto in relazione alla capacità continua;

18)

«capacità tecnica»: la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;

19)

«capacità contrattuale»: la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;

20)

«capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

21)

«congestione contrattuale»: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;

22)

«mercato primario»: il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;

23)

«congestione fisica»: una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;

24)

«capacità di un impianto GNL»: la capacità ad un terminale di GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;

25)

«spazio»: il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas;

26)

«erogabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall'impianto stesso;

27)

«iniettabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell'impianto stesso;

28)

«capacità di stoccaggio»: qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità;

2.   Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/…/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 di detto articolo.

Le definizioni di cui al paragrafo 1, punti da 3 a 23, del presente articolo che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.

Articolo 3

Certificazione dei gestori del sistema di trasporto

1.   La Commissione esamina la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/…/CE, non appena la riceve. Entro due mesi dal giorno della ricezione di detta notifica, la Commissione fornisce il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/…/CE.

Nel preparare il parere di cui al primo comma la Commissione può chiedere all'Agenzia di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di ulteriori due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro il termine di cui al primo e secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.

2.   Una volta ricevuto un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta entro due mesi la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

3.   In ogni momento durante la procedura le autorità di regolamentazione e/o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasporto e/o ad un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

4.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

5.   La Commissione può adottare orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

6.   Qualora la Commissione abbia ricevuto la notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 10, della direttiva 2009/…/CE, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolamentazione si conforma alla decisione della Commissione.

Articolo 4

Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas

Tutti i gestori del sistema di trasporto cooperano a livello comunitario mediante la REGST del gas allo scopo di promuovere il completamento del mercato interno del gas naturale e di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete di trasporto del gas naturale.

Articolo 5

Costituzione della REGST del gas

1.   Entro … (8) i gestori del sistema di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate, della REGST del gas.

2.   Nei due mesi dal giorno di ricezione, l'Agenzia, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, fornisce alla Commissione un parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno.

3.   La Commissione esprime il suo parere sul progetto di statuto, sulla proposta di elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno entro tre mesi dal giorno della ricezione del parere dell'Agenzia.

4.   Nei tre mesi dal giorno di ricezione del parere della Commissione, i gestori del sistema di trasporto costituiscono la REGST del gas e adottano e pubblicano il suo statuto e il suo regolamento interno.

Articolo 6

Redazione dei codici di rete

1.   Previa consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6, da includere nell'elaborazione dei codici di rete.

2.   La Commissione può chiedere all'Agenzia di presentarle, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, un progetto di orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete specifici, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. Ciascun progetto di orientamento quadro non vincolante contribuisce alla non discriminazione, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'Agenzia, la Commissione può prorogare tale termine.

3.   L'Agenzia procede alla consultazione della REGST del gas e di altre parti interessate sul progetto di orientamento quadro non vincolante durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.

4.   Se ritiene che il progetto di orientamento quadro non vincolante non contribuisca alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminare il progetto entro un termine ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.

5.   Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, l'Agenzia non presenta o non ripresenta un progetto di orientamento quadro non vincolante, questo è elaborato dalla stessa Commissione.

6.   Entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi la Commissione chiede alla REGST del gas di presentare all'Agenzia un codice di rete conforme al pertinente orientamento quadro non vincolante.

7.   Entro un termine di tre mesi dal giorno di ricezione di un codice di rete, durante il quale l'Agenzia può consultare formalmente le parti interessate, l'Agenzia fornisce alla REGST del gas un parere motivato sul codice di rete.

8.   La REGST del gas può modificare il codice di rete alla luce del parere dell'Agenzia e ripresentarlo a quest'ultima.

9.   L'Agenzia, se constata che il codice di rete è conforme ai pertinenti orientamenti quadro non vincolanti, lo presenta alla Commissione e può raccomandarne l'adozione.

10.   Se la REGST del gas non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6, quest'ultima può chiedere all'Agenzia di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro non vincolante. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'Agenzia può avviare un'ulteriore consultazione. L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.

11.   La Commissione può adottare, di sua iniziativa qualora la REGST del gas non abbia elaborato un codice di rete o l'Agenzia non abbia elaborato un progetto di codice di rete di cui al paragrafo 10 del presente articolo, ovvero su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, uno o più codici di rete nei settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa può procedere, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

12.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 23.

Articolo 7

Modifica dei codici di rete

1.   Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6 possono essere proposti all'Agenzia da persone che potrebbero essere interessate al codice di rete in questione, compresi la REGST del gas, i gestori del sistema di trasporto, gli utenti di rete ed i consumatori. L'Agenzia può anch'essa proporre modifiche di sua iniziativa.

2.   L'agenzia stabilisce, nel suo regolamento interno, procedimenti efficaci per la valutazione e la consultazione approfondita dei progetti di modifica, anche con la REGST del gas e gli utenti di rete. In base a tali procedimenti, l'Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo tali proposte sono coerenti con i principi dei codici di rete di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3.   La Commissione può adottare, tenendo conto delle proposte dell'Agenzia, modifiche di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4.   L'esame delle modifiche proposte secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche proposte lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.

Articolo 8

Compiti della REGST del gas

1.   La REGST del gas elabora codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 del presente articolo su richiesta della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6.

2.   La REGST del gas può elaborare codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 qualora questi non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessale dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia.

3.   La REGST del gas adotta:

a)

gli strumenti comuni di gestione di rete e i piani di ricerca;

b)

ogni due anni, un piano di sviluppo della rete decennale non vincolante per l'intera Comunità («piano di sviluppo della rete»), comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento;

c)

un programma annuale di lavoro;

d)

una relazione annuale;

e)

prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale.

4.   Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento di cui al paragrafo 3, lettera b), riguardano l'adeguatezza generale del sistema del gas a fronte della domanda di gas esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e dieci anni dalla data di detta prospettiva. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli gestori del sistema di trasporto.

5.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera c), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

6.   I codici di rete di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle caratteristiche specifiche regionali:

a)

norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete;

b)

norme di collegamento alla rete;

c)

norme in materia di accesso dei terzi;

d)

norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;

e)

regole di interoperabilità;

f)

procedure operative in caso di emergenza;

g)

norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;

h)

norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;

i)

regole di trasparenza;

j)

regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;

k)

norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto armonizzate; e

l)

norme in materia di efficienza energetica delle reti del gas.

7.   I codici di rete sono elaborati soltanto per gli aspetti transfrontalieri della rete e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di elaborare codici nazionali per gli aspetti non transfrontalieri.

8.   La REGST del gas controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST del gas riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo.

9.   La REGST del gas mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

10.   La REGST del gas adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete di cui al paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete:

a)

si basa sui piani di investimento nazionali, sui piani di investimento regionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e, se del caso, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE (9);

b)

per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 14 e all'articolo 22 della direttiva 2009/…/CE;

c)

individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

11.   Su richiesta della Commissione, la REGST del gas fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti di cui all'articolo 23.

Articolo 9

Controllo effettuato dall'Agenzia

1.   L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della REGST del gas previsti all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e riferisce alla Commissione.

L'Agenzia controlla l'attuazione, da parte della REGST del gas, dei codici di rete elaborati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dei codici di rete che sono stati elaborati conformemente all'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 11. L'Agenzia fornisce un parere debitamente motivato alla Commissione qualora la REGST del gas non abbia attuato uno di tali codici di rete.

L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.   La REGST del gas presenta all'Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione.

Entro un termine di due mesi dalla ricezione l'Agenzia trasmette alla REGST del gas e alla Commissione un parere debitamente motivato nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete presentato dalla REGST del gas non sia conforme ai principi di non discriminazione, di una concorrenza effettiva e del funzionamento efficace del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 10

Consultazioni

1.   In occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete e del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas conduce una consultazione ad ampio raggio, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 5, paragrafo 1. La consultazione coinvolge anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, i clienti, gli utenti della rete, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. Essa si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas illustra come le osservazioni raccolte nel corso della consultazione sono state tenute in conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

Articolo 11

Costi

I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli da 4 a 12 sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano tali costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 12

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della REGST del gas per contribuire ai compiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per le assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.

3.   L'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. La misura di cui alla prima frase, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

A tal fine, la Commissione può consultare la REGST del gas e l'Agenzia.

Articolo 13

Tariffe per l'accesso alle reti

1.   Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 2009/…/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri possono decidere che le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I meccanismi di assegnazione dei costi e la metodologia per la fissazione dei tassi riguardanti i punti d'entrata e d'uscita sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri assicurano che dopo un periodo transitorio, entro … (10), i corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali.

2.   Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 2009/…/CE, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.

Articolo 14

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto:

a)

garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete. In particolare, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 40 della direttiva 2009/…/CE;

b)

forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;

c)

offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

2.   I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a quella di un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire barriere superflue all'ingresso sul mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

Articolo 15

Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1.   Ciascun gestore dei sistemi di GNL e di stoccaggio:

a)

offre servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;

b)

offre servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevola l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto; e

c)

rende pubbliche le informazioni pertinenti, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali di GNL e degli utenti degli impianti di stoccaggio.

2.   Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio:

a)

fornisce servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;

b)

offre agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine;

c)

offre agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l'iniettabilità e l'erogabilità.

3.   I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio non implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:

a)

al di fuori di un «anno gas naturale», con una data di inizio non standard; o

b)

per una durata inferiore a quella di un contratto standard d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio su base annuale.

4.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

5.   I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.

Articolo 16

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.

2.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:

a)

forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture;

b)

garantiscono la compatibilità con i meccanismi del mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione;

c)

sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri.

3.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti basate sui seguenti principi:

a)

in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;

b)

gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Uno Stato membro può richiedere che gli utenti della rete provvedano alla notifica o all'informazione del gestore dei sistemi di trasporto.

4.   In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di assegnazione delle capacità trasparenti e non discriminatori.

5.   I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato.

Articolo 17

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1.   La capacità massima degli impianti di stoccaggio e di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.

2.   Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio e di GNL applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:

a)

forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture;

b)

garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione;

c)

sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete collegati.

3.   I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:

a)

il gestore del sistema offre sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò si applica almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;

b)

gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

Articolo 18

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie a gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.

3.   Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.

4.   I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.

5.   Il gestore dei sistemi di trasporto diffonde le informazioni previste dal presente regolamento in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio.

6.   Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sul sistema. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.

Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 19

Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

1.   Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio e di GNL rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.

2.   Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.

3.   Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffonde sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

4.   Ciascun gestore dei sistemi di GNL e di stoccaggio rende pubblica la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio o di GNL o gruppo di impianti di stoccaggio se ciò corrisponde al modo in cui l'accesso è offerto agli utenti del sistema, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Tali informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.

Se un utente del sistema di stoccaggio è l'unico utente di un impianto di stoccaggio può presentare all'autorità nazionale di regolamentazione una richiesta motivata di trattamento riservato dei dati di cui al primo comma. Se l'autorità nazionale di regolamentazione giunge alla conclusione che tale richiesta è giustificata, tenendo in particolare conto della necessità di trovare un equilibrio fra l'interesse della legittima protezione dei segreti d'impresa, la cui diffusione inciderebbe negativamente sulla strategia commerciale globale dell'utente dello stoccaggio, e l'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo, può consentire al gestore del sistema di stoccaggio di non rendere pubblici i dati di cui al primo comma per un periodo massimo di un anno. Tale comma si applica fatti salvi gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione da parte del gestore del sistema di trasporto di cui al primo comma, a meno che i dati aggregati siano identici ai dati del sistema di stoccaggio di cui l'autorità nazionale di regolamentazione ha approvato la non pubblicazione.

Articolo 20

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli articoli 18 e 19 e alla parte 3 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.

Articolo 21

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

1.   Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.

2.   Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, il gestore dei sistemi di trasporto fornisce, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.

Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.

Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione di tali informazioni.

3.   Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

4.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Articolo 22

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del sistema.

I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sono notificati alle autorità di regolamentazione.

Articolo 23

Orientamenti

1.   Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento specificano quanto segue:

a)

dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 14 e 15;

b)

dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 16 e 17;

c)

dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 18 e 19;

d)

dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma dell'articolo 13;

e)

dettagli sui settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

2.   Gli orientamenti relativi ai punti elencati nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti nell'allegato I con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.

La Commissione adotta orientamenti sulle questioni elencate al primo paragrafo del presente articolo e modifica gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3.   L'applicazione e la modifica degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas naturale, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

Articolo 24

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolamentazione garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 23.

Ove opportuno, esse cooperano tra di loro, con la Commissione e con l'Agenzia a norma del capitolo VIII della direttiva 2009/…/CE.

Articolo 25

Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 23.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

Articolo 26

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 23.

Articolo 27

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali disposizioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2008 entro il 1o luglio 2006 e comunicano senza indugio alla Commissione le successive modifiche delle stesse. Essi comunicano alla Commissione le norme non corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 entro … (11) e comunicano senza indugio alla Commissione ogni successiva modifica delle stesse.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non hanno carattere penale.

Articolo 28

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 50 della direttiva 2009/…/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 29

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 6, della direttiva 2009/…/CE la Commissione riferisce inoltre sulle esperienze acquisite relativamente all'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete non discriminatorie e che rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 30

Deroghe ed esenzioni

Il presente regolamento non si applica:

a)

ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 48 della direttiva 2009/…/CE; gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2009/…/CE possono quindi chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui alla presente lettera;

b)

alla nuova infrastruttura di grandi dimensioni, vale a dire interconnettori, impianti di stoccaggio e di GNL, nonché ad un aumento significativo della capacità di un'infrastruttura esistente e a modifiche di quest'ultima che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/…/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 9, 14, 31, 32, 33 o dell'articolo 40, paragrafi 6, 7 e 8, di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 4, del presente regolamento; oppure

c)

ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2009/…/CE.

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1775/2005 è abrogato con effetto da … (8). I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da … (8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo, del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 9 gennaio 2009, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(5)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

(6)  GU L …

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  Diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(9)  Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1).

(10)  Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(11)  Data di applicazione del presente regolamento.


ALLEGATO I

ORIENTAMENTI SU

1.   SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI IN RELAZIONE AI GESTIORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO

1.

I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.

2.

I contratti armonizzati di trasporto e i codici comuni di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.

3.

I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete.

4.

I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate. Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

5.

I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1o luglio 2006, previa consultazione con gli utenti della rete interessati.

6.

I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.

7.

Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive, quali studi di fattibilità, possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente.

8.

I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.

9.

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

10.

I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2.   PRINCIPI DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

2.1.   PRINCIPI DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO

1.

I sistemi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

2.

I sistemi e le procedure in oggetto tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

3.

I sistemi e le procedure in oggetto non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi entranti e le imprese con una piccola quota di mercato, di concorrere tra loro in maniera effettiva.

4.

I sistemi e le procedure in oggetto forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.

5.

Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.

6.

Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione.

2.2.   PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

1.

Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori dei sistemi di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.

2.

Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite o approvate dalla competente autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.

3.

Le competenti autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.

4.

I gestori dei sistemi di trasporto compiono, se del caso, sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non usata al mercato come capacità continua.

3.   DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

3.1.   DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardanti i propri sistemi e servizi:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

b)

i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto armonizzati e altra documentazione pertinente;

c)

le procedure armonizzate applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

d)

le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure anti-accaparramento e di riutilizzo;

e)

le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;

f)

ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;

g)

una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas quali impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2009/…/CE;

h)

informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;

i)

le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;

j)

informazioni tempestive sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

3.2.   DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I punti pertinenti includono almeno:

a)

tutti i punti di ingresso ad una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;

b)

i principali punti di uscita e zone di uscita rappresentanti almeno il 50 % della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, compresi tutti i punti di uscita o zone di uscita rappresentanti più del 2 % della capacità totale di uscita della rete;

c)

tutti i punti di connessione con le reti di gestori dei sistemi di trasporto;

d)

tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;

e)

tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Sono considerati essenziali tutti i punti che, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;

f)

tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2009/…/CE.

3.3.   INFORMAZIONI DA PUBBLICARE PER TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

1.

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:

a)

la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;

b)

la capacità totale contrattuale e interrompibile;

c)

la capacità disponibile.

2.

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.

3.

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi) basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti pertinenti.

4.

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti pertinenti per i tre anni precedenti.

5.

I gestori dei sistemi di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di almeno tre mesi.

6.

I gestori dei sistemi di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.

7.

I gestori dei sistemi di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.

8.

Se i gestori dei sistemi di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7, consultano le rispettive autorità di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2006.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 3

Articolo 13

Articolo 4

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 5

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 6

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 7

Articolo 21

Articolo 8

Articolo 22

Articolo 9

Articolo 23

Articolo 10

Articolo 24

Articolo 11

Articolo 25

Articolo 12

Articolo 26

Articolo 13

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15

Articolo 29

Articolo 16

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 17

Articolo 32

Allegato

Allegato I


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, basata sull'articolo 95 del trattato e parte di un pacchetto comprendente altre quattro proposte riguardanti il mercato interno dell'energia.

2.

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno reso il loro parere sull'intero pacchetto rispettivamente il 10 (1) e 22 aprile 2008 (2).

3.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere (3) in prima lettura il 9 luglio 2008, approvando 47 emendamenti. La Commissione non ha presentato alcuna proposta modificata.

4.

Il 9 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato, sotto forma di regolamento di rifusione.

II.   OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

5.

La proposta fa parte del terzo pacchetto relativo al mercato interno dell'energia unitamente alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, al regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e al regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Essa mira a contribuire al conseguimento dell'obiettivo del corretto funzionamento del mercato interno del gas introducendo, in particolare:

disposizioni volte a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto, tra l'altro mediante la costituzione della Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas (REGST per il gas);

requisiti di trasparenza rafforzati;

disposizioni volte a migliorare l'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6.   Osservazioni generali

6.1.

Per motivi di maggiore efficacia, trasparenza, coerenza con il regolamento (CE) n. 1775/2005 e leggibilità, il Consiglio ha ritenuto opportuno rifondere le disposizioni del regolamento. Tuttavia, in tale contesto, il Consiglio ha, in linea generale, rispettato pienamente la proposta di modifica della Commissione, nel senso che non ha esaminato disposizioni diverse da quelle facenti parte della proposta della Commissione, a meno che non fosse necessario apportare modifiche a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio alla proposta o modificare i riferimenti in conseguenza della rinumerazione degli articoli, ecc. Nella misura del possibile, il Consiglio ha seguito l'impostazione della Commissione per quanto concerne un identico trattamento dei settori dell'energia elettrica e del gas.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta.

6.2.

Per quanto riguarda i 47 emendamenti adottati dal Parlamento europeo, il Consiglio ha seguito la Commissione

accogliendo i sette emendamenti seguenti parzialmente/in linea di principio: 12, 14, 16, 19, 50, 51 e 44,

e

respingendo i sei emendamenti seguenti: 4, 7, 13, 15, 23 e 28, per motivi di merito e/o di forma.

6.3.

Il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione

accogliendo tre emendamenti: 40 (in linea di principio), 42 (nello spirito) e 45 (parzialmente),

e

respingendo i 31 emendamenti seguenti: 1-3, 5, 6, 8-11, 17, 18, 49, 22, 24-27, 29-31, 47, 33-39, 41, 43 e 46.

7.   Osservazioni specifiche

7.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti del PE su cui il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione:

a)

il Consiglio ha accolto

l'emendamento 40 in linea di principio poiché ritiene sia necessario un riferimento ad un «gruppo di impianti di stoccaggio», sebbene occorra inoltre aggiungere una condizione;

l'emendamento 42 nello spirito in quanto considera che a certe condizioni e con certi limiti, possa essere necessario un trattamento riservato dei dati relativi allo stoccaggio;

l'emendamento 45 parzialmente sopprimento un numero limitato di questioni per le quali la Commissione ha proposto la possibilità di adottare orientamenti mediante la procedura di comitato;

b)

il Consiglio ha respinto i 31 emendamenti sopra elencati (punto 6.3) per i seguenti motivi:

i)

gli emendamenti riguardano disposizioni che non rientrano nella proposta della Commissione; questi emendamenti sono stati respinti per principio (cfr. infra, punto 6.1): emendamenti 24, 25 e 31;

ii)

gli emendamenti non sono necessari o non hanno valore aggiunto, principalmente perché le questioni cui si riferiscono sono in parte/sufficientemente coperte da altre parti del testo: l'emendamento 2; l'emendamento 3 è sufficientemente contemplato dal considerando 14; gli emendamenti 5, 6, 8, 11, 17; l'emendamento 49 è coperto dall'articolo 8 (8 + 9); l'emendamento 27 è sufficientemente contemplato dall'articolo 13, paragrafo 1; l'emendamento 30; l'emendamento 33 è sufficientemente contemplato dall'articolo 1, lettera c); l'emendamento 34 è parzialmente contemplato dall'articolo 16, paragrafo 5; gli emendamenti 36, 37 e 38 (prima parte); l'emendamento 43; il principio è contemplato dall'articolo 1;

iii)

gli emendamenti non sono chiari: emendamenti 1 e 29;

iv)

l'emendamento introduce un testo che non è appropriato, tra l'altro poiché i compiti e le competenze delle autorità di regolamentazione sono fissati nella direttiva sul gas: emendamenti 9, 10 (il Consiglio ha inoltre trasferito l'articolo relativo ai mercati al dettaglio alla direttiva sul gas), 38 (seconda parte), 39, 46;

v)

gli emendamenti non sono appropriati: l'emendamento 26 perché l'articolo 13 si occupa di tariffe e non di norme in materia di accesso; l'emendamento 47 in particolare a causa della soppressione della lettera b) dall'articolo 16, paragrafo 3;

vi)

l'emendamento 18 introduce un testo che non corrisponde al ruolo che il Consiglio attribuisce all'Agenzia; per motivi giuridici non si ritiene opportuno che l'Agenzia adotti o approvi codici di rete o prenda decisioni di portata generale;

vii)

l'emendamento 22 perché le consultazioni (articolo 10) dovrebbero essere effettuate dalla REGST; la consultazione che l'Agenzia deve effettuare è contemplata all'articolo 6;

viii)

l'emendamento 35 non è appropriato perché potrebbe comportare un'inflazione normativa e il testo introdotto dall'emendamento 41 non è necessario per il funzionamento del regolamento.

7.2.

Per quanto riguarda la proposta della Commissione, il Consiglio ha introdotto alcune altre modifiche (di merito e/o di forma), di cui le principali sono illustrate di seguito.

a)

Certificazione dei GST

Il Consiglio ha ritenuto opportuno trasferire la parte della procedura di certificazione che definisce il ruolo della Commissione in questa procedura dalla direttiva sul gas a un nuovo articolo 3 del presente regolamento.

b)

Redazione e modifica dei codici di rete

Il Consiglio ha ritenuto opportuno esporre più dettagliatamente la procedura per la redazione dei codici di rete (articolo 6) e un'altra procedura più breve per la modifica di tali codici (articolo 7). Tali articoli hanno sostituito l'articolo 2 sexies della proposta della Commissione. Il Consiglio ha attribuito un chiaro ruolo all'Agenzia, che dovrebbe elaborare orientamenti quadro non vincolanti che servano da base ai codici di rete che la REGST dovrà stabilire, riesaminare i progetti di codici di rete e valutare le proposte modifiche dei codici. Se del caso, la Commissione può adottare tali codici mediante la procedura di comitato affinché siano vincolanti (cfr. anche il considerando 14).

c)

Controllo effettuato dall'Agenzia

Il Consiglio ha introdotto due paragrafi che fissano il ruolo di controllo dell'Agenzia rispetto all'attuazione dei nuovi codici di rete da parte della REGST (Articolo 9, paragrafo 1 (secondo e terzo comma)).

d)

Requisiti di trasparenza/riservatezza

Il Consiglio ha considerato importante poter garantire il trattamento riservato dei dati commercialmente sensibili riguardanti lo stoccaggio, fatta salva l'approvazione da parte dell'autorità di regolamentazione (considerando 23 e art. 19, paragrafo 4, secondo comma).

e)

Mercati al dettaglio

Il Consiglio ha ritenuto opportuno riformulare l'articolo sui mercati al dettaglio, sopprimendo tra l'altro il riferimento transfrontaliero per trasferirlo dal regolamento (articolo 8 bis della proposta della Commissione) alla direttiva sul gas (nuovo articolo 44).

f)

Altri punti

Il Consiglio ha ripristinato l'ultimo comma dell'articolo 1 derivante dall'attuale regolamento sul gas e conforme allo spirito della proposta della Commissione.

Il Consiglio ha ritenuto opportuno utilizzare il termine «piano di sviluppo della rete» invece di «piano di investimenti» e precisare che tali piani hanno un carattere non vincolante (articolo 8, paragrafo 3, lettera a)).

In linea con il metodo della rifusione, il Consiglio ha inserito un nuovo articolo per l'abrogazione dell'atto legislativo vigente (articolo 31).


(1)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(2)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 75/58


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 13/2009

adottatata dal Consiglio il 16 febbraio 2009

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi assumono un'importanza fondamentale per la politica commerciale e la politica economica della Comunità e per l'analisi dell'evoluzione dei mercati delle singole merci. La trasparenza del sistema statistico dovrebbe essere migliorata per consentirgli di reagire all'evoluzione del contesto amministrativo e soddisfare nuove esigenze degli utilizzatori. Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (3), dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato.

(2)

Le statistiche del commercio estero si basano sui dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4) («codice doganale»). I progressi nell'integrazione europea e le conseguenti modifiche delle pratiche di sdoganamento, incluse le autorizzazioni uniche per l'impiego della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, così come lo sdoganamento centralizzato, che risultano dall'attuale processo di ammodernamento del codice doganale di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (5) («codice doganale aggiornato»), autorizzano numerosi cambiamenti. In particolare, essi rendono necessario adeguare le modalità di compilazione delle statistiche del commercio estero, riconsiderare il concetto di Stato membro importatore o esportatore e definire più precisamente la fonte dei dati per la compilazione delle statistiche comunitarie.

(3)

La semplificazione delle formalità e dei controlli doganali nel quadro del codice doganale aggiornato possono portare a dichiarazioni in dogana non disponibili. Ai fini del mantenimento della completezza delle statistiche del commercio estero è opportuno adottare misure che garantiscano che tali operatori economici che beneficiano della semplificazione trasmettano dati statistici.

(4)

La decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (6), istituirà un sistema doganale elettronico per lo scambio dei dati contenuti nelle dichiarazioni in dogana. Al fine di registrare il flusso commerciale fisico di merci tra gli Stati membri e i paesi terzi e garantire che i dati sulle importazioni e sulle esportazioni siano disponibili nello Stato membro in questione, sono necessari accordi tra le autorità doganali e le autorità statistiche e tali accordi dovrebbero essere specificati. Ciò include prescrizioni in materia di scambi di dati tra le amministrazioni degli Stati membri. Tale sistema di scambi di dati dovrebbe avvalersi per quanto possibile dell'infrastruttura messa a punto dalle autorità doganali.

(5)

Al fine di attribuire le importazioni e le esportazioni comunitarie a un determinato Stato membro è necessario fornire dati sullo «Stato membro di destinazione», per le importazioni, e sullo «Stato membro di effettiva esportazione», per le esportazioni. A medio termine tali Stati membri dovrebbero diventare lo Stato membro importatore ed esportatore ai fini delle statistiche del commercio estero.

(6)

Ai fini del presente regolamento, le merci per gli scopi del commercio estero dovrebbero essere classificate conformemente alla «Nomenclatura combinata» istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (7) («Nomenclatura combinata»).

(7)

Allo scopo di soddisfare le esigenze di informazione della Banca centrale europea e della Commissione sulla quota dell'euro negli scambi internazionali di merci, la valuta di fatturazione delle importazioni e delle esportazioni dovrebbe essere rilevata a livello aggregato.

(8)

Ai fini dei negoziati commerciali e della gestione del mercato interno, alla Commissione dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sul trattamento preferenziale delle merci importate nella Comunità.

(9)

Le statistiche del commercio estero forniscono dati utili ai fini della compilazione della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali. Le caratteristiche che rendono possibile il loro adeguamento per gli scopi della bilancia dei pagamenti dovrebbero rientrare nel set di dati standard e obbligatori.

(10)

Le statistiche degli Stati membri sui depositi doganali e le zone franche non sono soggette a disposizioni armonizzate. Tuttavia, la compilazione di tali statistiche a fini nazionali continua ad essere facoltativa.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando i dati sull'importatore e sull'esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (8).

(12)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (9), definisce il quadro di riferimento per le disposizioni stabilite nel presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni sugli scambi di beni richiede tuttavia specifiche norme in materia di riservatezza se si vuole che tali statistiche siano pertinenti.

(13)

La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (10). Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.

(14)

In sede di produzione e di diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi fissati nel codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

(15)

Dovrebbero essere formulate disposizioni specifiche che restino in vigore finché modifiche della legislazione doganale non forniranno dati aggiuntivi sulla dichiarazione in dogana e finché la legislazione comunitaria non richiederà lo scambio elettronico di dati doganali.

(16)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire il quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie estere, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(18)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali stabiliti nel codice doganale che determinano un'esportazione o un'importazione per le statistiche del commercio estero; di adottare norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari; di adattare l'elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalle statistiche del commercio estero; di precisare le fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana utilizzate per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di determinate merci o movimenti; di specificare i dati statistici, inclusi i codici da utilizzare; di stabilire i requisiti applicabili ai dati relativi alle merci o movimenti specifici; di stabilire i requisiti per la compilazione delle statistiche; di specificare le caratteristiche dei campioni; di fissare il periodo di rilevazione e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute; nonché di adattare il termine per la trasmissione delle statistiche, il contenuto, la copertura e le condizioni di revisione delle statistiche già trasmesse; e di stabilire il termine per la trasmissione delle statistiche sul commercio al dettaglio secondo le caratteristiche delle imprese e delle statistiche sugli scambi disaggregati per valuta di fatturazione. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni con i paesi terzi («statistiche del commercio estero»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«merci»: tutti i beni mobili, compresa l'energia elettrica;

b)

«territorio statistico della Comunità»: il territorio doganale della Comunità come definito nel codice doganale, con l'aggiunta dell'isola di Heligoland al territorio della Repubblica federale di Germania;

c)

«autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi preposti in ciascuno Stato membro alla produzione di statistiche del commercio estero;

d)

«autorità doganali»: le «autorità doganali» come definite nel codice doganale;

e)

«dichiarazione in dogana»: la «dichiarazione in dogana» come definita nel codice doganale;

f)

«decisione doganale»: qualsiasi atto ufficiale delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, avente effetti giuridici per una o più persone.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.

Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità dirette verso una destinazione doganale o nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:

a)

esportazione;

b)

perfezionamento passivo;

c)

riesportazione in regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:

a)

immissione in libera pratica;

b)

perfezionamento attivo;

c)

trasformazione sotto controllo doganale.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, relativi all'adattamento dell'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1 allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3.   Per ragioni metodologiche, alcune merci o movimenti necessitano di disposizioni specifiche. Ciò riguarda gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, l'energia elettrica e il gas e i materiali di rifiuto («merci o movimenti specifici»).

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative a merci e movimenti specifici e a disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4.   Taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero per ragioni metodologiche. Ciò riguarda l'oro monetario e i mezzi di pagamento che costituiscono moneta legale; le merci destinate a un uso diplomatico o analogo; i movimenti di merci tra lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore e le loro forze armate nazionali stazionate all'estero; determinate merci acquisite e cedute dalle forze armate straniere; le merci particolari che non sono oggetto di transazioni commerciali; i movimenti dei lanciatori di satelliti prima del lancio; le merci da riparare e dopo la riparazione; le merci destinate ad un'utilizzazione temporanea o dopo di essa; le merci usate come supporti di informazioni personalizzate o scaricate elettronicamente; e le dichiarazioni orali di merci alle autorità doganali sia di natura commerciale, purché non sia superata la soglia statistica di 1 000 EUR in valore o di 1 000 kg in massa netta, sia tutte le dichiarazioni orali di merci di natura non commerciale.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 4

Fonte dei dati

1.   La fonte dei dati per le registrazioni in merito alle importazioni e alle esportazioni delle merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è costituita dalla dichiarazione in dogana, incluse eventuali modifiche o variazioni dei dati statistici in forza di decisioni adottate dall'amministrazione doganale con riguardo ad essa.

2.   Qualora le ulteriori semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali ai sensi dell'articolo 116 del codice doganale aggiornato comportino l'indisponibilità presso le autorità doganali delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni, gli operatori economici che beneficiano della semplificazione forniscono i dati statistici di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fonti di dati diverse per la compilazione delle loro statistiche nazionali fino alla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

4.   Per le merci o i movimenti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si possono utilizzare fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana.

5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative alla raccolta di dati di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali misure tengono particolarmente conto della necessità di istituire un sistema efficiente che riduca al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori e le amministrazioni.

Articolo 5

Dati statistici

1.   Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono la seguente serie di dati:

a)

il flusso commerciale (importazione, esportazione);

b)

il periodo di riferimento mensile;

c)

il valore statistico delle merci alla frontiera nazionale degli Stati membri importatori o esportatori;

d)

la quantità espressa in massa netta e in unità supplementare se indicata sulla dichiarazione in dogana;

e)

l'operatore, ossia l'importatore/destinatario all'importazione e l'esportatore/speditore all'esportazione;

f)

lo Stato membro importatore o esportatore, ossia lo Stato membro in cui è depositata la dichiarazione in dogana, se indicato sulla dichiarazione in dogana:

i)

all'importazione, lo Stato membro di destinazione;

ii)

all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;

g)

i paesi associati, vale a dire:

i)

all'importazione, il paese di origine e il paese di provenienza/spedizione;

ii)

all'esportazione, l'ultimo paese di destinazione noto;

h)

le merci secondo la Nomenclatura combinata costituita:

i)

all'importazione, dal codice delle merci della sottovoce della Taric;

ii)

all'esportazione, dal codice delle merci della sottovoce della Nomenclatura combinata;

i)

il codice del regime doganale da utilizzare per stabilire il regime statistico;

j)

la natura della transazione se indicata sulla dichiarazione in dogana;

k)

il trattamento preferenziale all'importazione, se concesso dalle autorità doganali;

l)

la valuta di fatturazione se indicata sulla dichiarazione in dogana;

m)

il modo di trasporto specificante:

i)

il modo di trasporto alla frontiera;

ii)

il modo di trasporto interno;

iii)

il contenitore.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, riguardanti le ulteriori specificazioni dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i codici da utilizzare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3.   Se non altrimenti indicato e fatta salva la normativa doganale, i dati sono contenuti nella dichiarazione in dogana.

4.   Per le «merci o movimenti specifici» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per i dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, si possono richiedere serie limitate di dati.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, riguardanti tali serie limitate di dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 6

Compilazione di statistiche del commercio estero

1.   Per ciascun periodo di riferimento mensile gli Stati membri compilano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di merci, espresse in termini di valore e di quantità secondo:

a)

il codice della merce;

b)

gli Stati membri importatori/esportatori;

c)

i paesi associati;

d)

il regime statistico;

e)

la natura della transazione;

f)

il trattamento preferenziale all'importazione;

g)

il modo di trasporto.

Le disposizioni di attuazione per la compilazione delle statistiche possono essere definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese, in particolare l'attività economica dell'impresa conformemente alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) e la classe di dimensione misurata in termini di numero di dipendenti.

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente al regolamento (CE) n. 177/2008 con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, sulle importazioni e sulle esportazioni. A tal fine, le autorità doganali nazionali comunicano alle autorità statistiche nazionali il numero di identificazione dei pertinenti operatori economici.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3.   Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione.

Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un'indagine.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e riguardanti le caratteristiche del campione, il periodo di rilevazione dei dati e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4.   Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi nazionali.

5.   Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, secondo il codice doganale o le istruzioni nazionali, non sono ancora registrati né possono essere direttamente dedotti da altri dati che figurano nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali nazionali. La trasmissione dei seguenti dati è facoltativa per gli Stati membri:

a)

all'importazione, lo Stato membro di destinazione;

b)

all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;

c)

la natura della transazione.

Articolo 7

Scambio di dati

1.   Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali, le autorità statistiche nazionali ottengono dalle autorità doganali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni depositate presso tali autorità.

Le registrazioni contengono come minimo i dati statistici elencati all'articolo 5 che, secondo il codice doganale o le istruzioni nazionali, sono disponibili nella dichiarazione in dogana.

2.   A decorrere dalla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio dei dati con mezzi elettronici, le autorità doganali si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni siano trasmesse all'autorità statistica nazionale dello Stato membro indicato nella registrazione come:

a)

all'importazione, lo Stato membro di destinazione;

b)

all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

Il meccanismo per lo scambio dei dati è attuato al più tardi alla data di applicazione del titolo 1, capo 2, sezione 1, del Codice doganale aggiornato.

3.   Le disposizioni di attuazione in merito alla trasmissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile.

Gli Stati membri si assicurano che le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo a adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.

Gli Stati membri trasmettono statistiche aggiornate allorché le statistiche già trasmesse siano oggetto di revisione.

Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) qualsiasi informazione statistica riservata.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'adattamento del termine per la trasmissione delle statistiche, del contenuto, della copertura e delle condizioni di revisione per le statistiche già trasmesse, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, relative al termine per la trasmissione delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri trasmettono le statistiche in forma elettronica conformemente a uno standard di interscambio di dati. Le disposizioni pratiche in merito alla trasmissione dei risultati possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Valutazione della qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano le seguenti dimensioni di valutazione della qualità:

a)

«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b)

«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

c)

«tempestività»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;

d)

«puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo in cui avrebbero dovuti essere forniti;

e)

«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f)

«confrontabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si confrontano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo diversi;

g)

«coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità delle statistiche fornite ogni anno.

3.   In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse.

Articolo 10

Diffusione delle statistiche del commercio estero

1.   A livello comunitario, le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) come minimo a livello di sottovoce della Nomenclatura combinata.

Soltanto quando richiesto da un importatore o da un esportatore, le autorità nazionali di un determinato Stato membro decidono se le statistiche del commercio estero di quello Stato membro suscettibili di rendere possibile l'identificazione di tale importatore o esportatore debbano essere diffuse oppure modificate in modo tale che la loro diffusione non pregiudichi la tutela del segreto statistico.

2.   Fatta salva la diffusione dei dati a livello nazionale, le statistiche dettagliate per sottovoce della Taric e preferenze non sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) qualora la loro divulgazione pregiudicherebbe la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche commerciali e agricole della Comunità.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato delle statistiche relative agli scambi di beni con paesi non membri.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2010.

Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al 1o gennaio 2010.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 70 del 15.3.2008, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo, del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e posizione comune del Consiglio, del 16 febbraio 2009.

(3)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(5)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(6)  GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

(7)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(8)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(9)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(10)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 30 ottobre 2007 (1).

Il 23 settembre 2008 il Parlamento europeo ha formulato un parere in prima lettura, apportando 35 emendamenti alla proposta (2).

Secondo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), in data 16 febbraio 2009 il Consiglio, tenuto conto della prima lettura del Parlamento, ha adottato la posizione comune sul progetto di regolamento.

II.   OBIETTIVO

La presente proposta di regolamento si pone come obiettivo la revisione dell'attuale sistema statistico degli scambi di beni con i paesi terzi (Extrastat) allo scopo di:

rendere la legislazione più chiara, più semplice e più trasparente;

adeguare il sistema delle statistiche del commercio extracomunitario alle modifiche che saranno apportate alle procedure relative alle dichiarazioni in dogana attraverso l'introduzione di autorizzazioni uniche per l'uso della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, nonché attraverso lo sdoganamento centralizzato conformemente al codice doganale comunitario aggiornato;

ridurre il cosiddetto «effetto Rotterdam» risultante:

a)

in una sovrarappresentazione, nelle statistiche del commercio estero, di Stati membri con un livello elevato di sdoganamento o di esportazioni ma con il solo ruolo di paesi di transito, a detrimento degli Stati membri di destinazione o di spedizione effettiva delle merci; e

b)

in una doppia rilevazione delle stesse merci nel sistema Extrastat come merci non comunitarie e in seguito nel sistema Intrastat come merci comunitarie provenienti da altri Stati membri; una situazione analoga si ripropone per l'esportazione;

accrescere la pertinenza, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche del commercio estero e istituire un sistema di valutazione della qualità;

promuovere le correlazioni tra le statistiche del commercio e le statistiche delle imprese;

soddisfare le esigenze degli utilizzatori mediante la compilazione di statistiche del commercio complementari, utilizzando le informazioni disponibili contenute nelle dichiarazioni in dogana;

controllare, in linea con il codice delle statistiche europee, l'accesso privilegiato a dati del commercio estero sensibili.

La proposta incorpora inoltre le modifiche introdotte dal regolamento adottato dal Consiglio e dal Parlamento il 13 aprile 2005 per una maggiore sicurezza delle merci che attraversano le frontiere comunitarie (3).

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

Nella posizione comune il Consiglio ha accolto gran parte degli emendamenti del Parlamento, adottando un testo molto simile alla posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il Consiglio condivide appieno l'obiettivo della proposta di semplificare la normativa, adeguare il sistema delle statistiche del commercio extracomunitario alle modifiche che saranno apportate alla normativa e alle procedure doganali e ridurre «l'effetto Rotterdam». In seguito all'esame approfondito della proposta nel corso delle presidenze slovena e francese e in considerazione delle implicazioni pratiche dell'attuazione del codice doganale aggiornato, sia per le amministrazioni doganali che per la Commissione e il commercio, il Consiglio ha apportato una serie di modifiche di natura essenzialmente tecnica, un quadro generale delle quali è riportata al punto 3.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo

2.1.   Emendamenti accolti dal Consiglio

Il Parlamento europeo ha adottato 27 emendamenti alla proposta (4), 24 dei quali sono stati accolti, del tutto o in parte, dal Consiglio nella posizione comune. Trattasi degli emendamenti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (in parte), 13, 14 (in parte), 15 (in parte), 20, 21 (in parte), 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 (in parte), 33, 34 e 35.

2.2.   Emendamenti che il Consiglio non ha accolto o che ha accolto solo in parte

Emendamento 12

Quest'emendamento è stato parzialmente accolto, benché con una formulazione più precisa ritenuta più appropriata dal Consiglio in ordine alla descrizione dell'esclusione prevista per le merci dichiarate oralmente.

Emendamento 14

Quest'emendamento è stato accolto solo in parte. Riguardo alle disposizioni di attuazione (nuovo paragrafo 5 del testo del Consiglio) il Consiglio ritiene che le competenze di attuazione debbano riguardare la rilevazione dei dati di cui ai nuovi paragrafi e al paragrafo 4: la specifica delle fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana e anche dati statistici forniti dagli operatori economici che beneficiano di un'ulteriore semplificazione delle formalità e dei controlli doganali. Inoltre il Consiglio ha sottolineato l'esigenza di istituire un sistema efficace che riduca gli oneri amministrativi.

Emendamento 15

Il Consiglio può accettare in parte quest'emendamento. Gli Stati membri possono continuare ad usare fonti di dati diverse per la compilazione delle loro statistiche fino alla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio di dati. Il riferimento all'articolo 7, paragrafo 3 è stato modificato in articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 18

Il Consiglio ritiene più appropriata una formulazione più precisa (v. punto 3).

Emendamento 21

Il Consiglio ritiene che anche per i dati forniti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (nel testo della posizione comune) si possano richiedere serie limitate.

Emendamento 26

Il Consiglio ritiene che, con effetto dalla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio dei dati con mezzi elettronici, le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni debbano essere trasmesse all'autorità statistica nazionale dello Stato membro indicato nella registrazione come Stato membro di destinazione, all'importazione, o come Stato membro di effettiva esportazione, all'esportazione.

Emendamento 27

Il Consiglio non ha accettato quest'emendamento ma ha previsto una soluzione alternativa all'articolo 4, paragrafo 2 (nel testo della posizione comune, v. punto 3).

Emendamento 32

Il Consiglio ha parzialmente accolto questo emendamento riformulandolo leggermente («per sottovoce della Taric e preferenze» ).

3.   Nuovi elementi introdotti dal Consiglio

Si riporta di seguito un quadro generale dei nuovi elementi introdotti dal Consiglio nella sua posizione comune, oltre agli emendamenti del PE accolti. Questo quadro generale tralascia deliberatamente i nuovi elementi di natura puramente tecnica o redazione.

Va osservato inoltre che le modifiche apportate dal Consiglio hanno condotto ad un rimaneggiamento della proposta e alla conseguente rinumerazione dei considerando e dei paragrafi di alcuni articoli.

3.1.   Considerando 3

Questo considerando chiarisce che, a seguito dell'introduzione nel codice doganale aggiornato di agevolazioni per gli operatori sotto forma di semplificazione delle formalità e dei controlli, le dichiarazioni in dogana possono non essere disponibili; qualora tali dichiarazioni siano fonte di dati statistici sul commercio estero, il regolamento deve stabilire misure che assicurino la fornitura dei dati da parte degli operatori cui sono state concesse agevolazioni.

3.2.   Considerando 4

Questo considerando fa riferimento alla decisione relativa alla dogana elettronica, in base alla quale è istituito un sistema doganale elettronico per lo scambio dei dati contenuti nelle dichiarazioni in dogana. L'obiettivo è che il sistema di scambi di dati usato per le statistiche si avvalga per quanto possibile dell'infrastruttura messa a punto dalle autorità doganali.

3.3.   Articolo 4, paragrafo 2

Questo nuovo paragrafo stabilisce il principio secondo cui gli operatori cui sono state concesse agevolazioni che potrebbero portare alla mancata disponibilità di dichiarazioni in dogana e dei pertinenti dati statistici forniscono tali dati.

3.4.   Articolo 4, paragrafo 5

Il Consiglio ha aggiunto una frase al fine di assicurarsi che gli oneri amministrativi per il commercio e le amministrazioni risultanti dal processo di rilevazione dei dati siano ridotti al minimo.

3.5.   Articolo 5, paragrafo 4

Il Consiglio ha aggiunto un riferimento ai dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

3.6.   Articolo 7, paragrafo 2

Il Consiglio ha accolto nella posizione comune l'emendamento 26 del PE (come chiarito al punto 2) in quanto ritiene che, dalla data di attuazione del meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici, i dati debbano essere trasmessi dalle autorità doganali all'autorità statistica nazionale dello Stato membro (di destinazione o di effettiva esportazione). Il Consiglio ritiene inoltre che il suddetto meccanismo debba essere attuato al più tardi alla data di applicazione della corrispondente sezione del Codice doganale aggiornato.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, frutto di un esame approfondito della proposta durante due presidenze e pienamente sostenuta dalla Commissione, sia perfettamente conforme agli obiettivi della proposta.

Inoltre la posizione comune accoglie la maggior parte degli emendamenti del Parlamento.

I nuovi elementi introdotti dal Consiglio rispecchiano la necessità di adattare il testo alle realtà pratiche e tecniche e di equilibrare meglio esigenze delle amministrazioni nazionali e agevolazioni doganali concesse al commercio.


(1)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(2)  Otto emendamenti (1-4, 8, 16, 17 e19) non riguardavano tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati oggetto di votazione.

(3)  Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(4)  Cfr. nota 2.


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 75/67


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 14/2009

adottatata dal Consiglio il 16 febbraio 2009

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75 E/05)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva quadro) (4), la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva autorizzazioni) (6), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (7), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (8) («la direttiva quadro e le direttive particolari»), mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.

(2)

Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che il quadro normativo dell'Unione europea sia applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri. Il quadro normativo dell'Unione europea stabilisce obiettivi da raggiungere e fornisce un quadro d'azione per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), pur garantendo loro una certa flessibilità in taluni settori per applicare le norme in funzione delle circostanze nazionali.

(3)

Data la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un'applicazione coerente del quadro normativo dell'Unione europea, la Commissione ha istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) a norma della decisione 2002/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (9), con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a sviluppare il mercato interno e, più in generale, a fornire un'interfaccia tra le ANR e la Commissione.

(4)

Il GRE ha fornito un contributo positivo a prassi regolamentari coerenti favorendo la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Tale approccio volto a sviluppare maggiore coerenza tra le ANR mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze sulle esperienze pratiche si è dimostrato proficuo nel breve periodo che ha fatto seguito alla sua adozione. Sarà necessario proseguire ed intensificare la cooperazione e il coordinamento tra le ANR al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

(5)

Ciò richiede il rafforzamento del GRE ed il suo riconoscimento nel quadro normativo dell'Unione europea quale gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni («GRET»). Il GRET non dovrebbe essere un'agenzia comunitaria né avere personalità giuridica. Il GRET dovrebbe sostituire il GRE, fornire competenze e instaurare la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle sue consulenze e informazioni, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei suoi compiti.

(6)

Riunendo una serie di competenze, il GRET dovrebbe assistere le ANR, senza sostituire le funzioni originarie o replicare un lavoro già in corso, coadiuvando la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti.

(7)

Il GRET dovrebbe continuare le attività del GRE, sviluppando la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, così da assicurare l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e contribuire in tal modo allo sviluppo del mercato interno.

(8)

Il GRET dovrebbe inoltre costituire un ambito di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza il GRET dovrebbe fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di questi ultimi.

(9)

Le attività del GRET si dovrebbero incentrare sulla regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in particolare nel contesto della procedura di analisi del mercato. Il GRET dovrebbe svolgere i suoi compiti in cooperazione con i gruppi e i comitati esistenti, e senza pregiudicarne i rispettivi ruoli, quali il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (10), il gruppo politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (11), e il comitato di contatto istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (12).

(10)

Poiché gli scopi dell'azione proposta, vale a dire l'ulteriore sviluppo di prassi regolamentari coerenti tramite l'intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione attraverso, tra l'altro, lo scambio di informazioni, al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri dato l'ambito di applicazione comunitario del presente regolamento e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Oggetto, campo di applicazione e compiti

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e obiettivi

1.   È istituito un gruppo consultivo di autorità nazionali di regolamentazione (ANR) per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica denominato il gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET).

2.   Il GRET opera negli ambiti definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive 2002/19/CE, 20002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE (direttive particolari), in particolare in materia di regolamentazione economica dei mercati delle comunicazioni elettroniche.

3.   Il GRET svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente. In tutte le sue attività il GRET persegue gli stessi obiettivi assegnati alle ANR dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In particolare, il GRET contribuisce allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un'applicazione coerente del quadro normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

4.   Il GRET promuove la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, e fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 2

Ruolo del GRET nell'applicazione del quadro normativo dell'Unione europea

1.   Il GRET:

a)

sviluppa e diffonde tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie od orientamenti comuni sull'attuazione del quadro normativo dell'Unione europea;

b)

a richiesta, fornisce assistenza alle ANR su questioni regolamentari, ivi compreso fornendo pareri su controversie transnazionali ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ovvero assistendo le ANR nel contesto dell'analisi dei mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 di detta direttiva;

c)

fornisce pareri sui progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti della Commissione, di cui al paragrafo 2;

d)

elabora relazioni o fornisce consulenza, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, e fornisce consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio, su richiesta o di propria iniziativa, su qualsiasi materia relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze;

e)

su richiesta, assiste il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le ANR per diffondere le migliori prassi regolamentari nei paesi terzi.

2.   I progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera c), sono:

a)

decisioni e pareri su progetti di misure delle ANR in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all'imposizione di misure correttive, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

b)

raccomandazioni e orientamenti sulla forma, il contenuto e il livello di dettaglio da fornire nelle notifiche, ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

c)

raccomandazioni sui mercati rilevanti di prodotti e servizi, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

d)

decisioni sull'individuazione dei mercati transnazionali, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

e)

raccomandazioni sulla normalizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

f)

decisioni che autorizzano o impediscono all'ANR di adottare misure eccezionali, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

3.   Le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto qualsiasi parere, consulenza o migliore prassi regolamentare adottati dal GRET.

CAPITOLO II

Organizzazione del GRET

Articolo 3

Composizione

1.   Il GRET è composto dai direttori o da rappresentanti ad alto livello di ciascuna ANR stabilita in ogni Stato membro con la responsabilità principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

2.   Vi è un rappresentante per ogni Stato membro.

3.   La Commissione ha lo status di osservatore ed è rappresentata a un livello appropriato.

4.   Le ANR degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e quelle degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea hanno lo status di osservatore e sono rappresentate a un livello appropriato.

Articolo 4

Disposizioni operative

1.   Il GRET adotta e rende accessibile al pubblico il suo regolamento interno.

2.   I pareri, le migliori prassi regolamentari e le relazioni del GRET sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, comprese le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro, le regole in materia di quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno può inoltre stabilire procedure di voto d'urgenza.

I pareri, le migliori prassi regolamentari e le relazioni adottate dal GRET sono messi a disposizione del pubblico e indicano le riserve di un'ANR, su richiesta di quest'ultima.

3.   Il GRET elegge fra i suoi membri un presidente e dei vicepresidenti, conformemente al regolamento interno. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di un anno. Il presidente e i vicepresidenti rappresentano il GRET.

4.   Le riunioni plenarie del GRET sono convocate dal presidente almeno quattro volte all'anno in sessione ordinaria. Anche le riunioni straordinarie sono convocate su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei membri del GRET. L'ordine del giorno della riunione è stabilito dal presidente ed è messo a disposizione del pubblico.

5.   Il lavoro del GRET può essere organizzato in gruppi di esperti a seconda delle esigenze.

6.   La Commissione è invitata a tutte le riunioni plenarie del GRET e può essere invitata ad assistere alle riunioni dei gruppi di esperti.

7.   Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare alle riunioni del GRET in veste di osservatori. Il GRET può invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni.

CAPITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 5

Consultazione

Se del caso, prima di adottare pareri, migliori prassi regolamentari o relazioni, il GRET consulta le parti interessate e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Il GRET, fatto salvo l'articolo 8, mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione.

Articolo 6

Trasparenza e responsabilità

1.   Il GRET svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza. Esso provvede affinché il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti i risultati del suo lavoro.

2.   Ogni anno e previo parere del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il GRET adotta il programma di lavoro per l'anno successivo, lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e lo rende disponibile al pubblico. Il GRET pubblica inoltre una relazione annuale sulle proprie attività.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere al GRET di riferire loro su aspetti rilevanti delle sue attività.

Articolo 7

Invio di informazioni al GRET

La Commissione e le ANR forniscono le informazioni richieste dal GRET per permettergli di eseguire i propri compiti. Tali informazioni sono gestite conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 8

Riservatezza

Il GRET non pubblica né rivela a terzi le informazioni da esso trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.

Se il parere richiesto o la questione sollevata è di natura riservata, i membri del GRET, gli osservatori e ogni altra persona sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del GRET o dei gruppi di esperti istituiti all'interno di esso.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  Parere del Parlamento europeo, del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 16 febbraio 2009, e posizione del Parlamento europeo, del …

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24. 4.2002, pag. 51.

(8)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(9)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(10)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(11)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

(12)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 16 novembre 2007, la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (1). Il 19 novembre 2007, il Consiglio ha ricevuto la proposta della Commissione (2).

Il Parlamento europeo ha adottato il parere in prima lettura il 24 settembre 2008.

Il Comitato delle regioni ha adottato il parere il 19 giugno 2008 (3).

Il Comitato economico e sociale ha adottato il parere il 29 maggio 2008 (4).

La Commissione ha modificato la proposta il 5 novembre 2008 (5).

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 16 febbraio 2009.

II.   OBIETTIVO

Il regolamento proposto, che integra il quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche presentato dalla Commissione nel novembre 2007, è volto all'istituzione di un nuovo organismo comunitario. Questo contribuirà, nel campo di applicazione della direttiva quadro e delle direttive particolari, a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie. Fungerà da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello dell'UE, attingendo alle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. In questo modo l'applicazione del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche sarà coerente, il che migliorerà la concorrenza e contribuirà alla competitività.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1)   Osservazioni generali

Pur approvando il Consiglio una forma di atto giuridico diverso da quello proposto dalla Commissione, la posizione comune incorpora la maggior parte degli emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento europeo, alla lettera, in parte o nello spirito.

Essa contiene inoltre alcune nuove modifiche aventi come finalità l'istituzione di un organismo flessibile e indipendente che sarebbe dotato di una struttura di supporto di diritto privato.

Una parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo non si rispecchiano nella posizione comune in quanto il Consiglio ha convenuto che essi non erano necessari né accettabili o, in vari casi, per il fatto che le disposizioni della proposta d'origine della Commissione erano state soppresse o profondamente riformulate.

In particolare, il Consiglio ha adottato la posizione comune nella prospettiva di migliorare e di rafforzare le strutture esistenti, segnatamente il gruppo dei regolatori europei (GRE). Il nuovo organismo proposto dovrebbe sostituire il GRE e migliorare le modalità di funzionamento per assicurare maggiore trasparenza e efficacia nel processo decisionale. Il Consiglio ha optato per la formalizzazione del GRE in un regolamento comunitario definendone più precisamente i compiti, il funzionamento nonché le relazioni con le altre istituzioni comunitarie. Tale nuovo organismo denominato GRET («Gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni») non sarebbe un'agenzia comunitaria e non avrebbe personalità giuridica. Sarebbe dotato di una struttura di supporto di diritto privato. Il GRET sarebbe quindi un organismo flessibile e efficace che opererebbe in modo indipendente, nei limiti delle sue attribuzioni, in particolare nel campo di applicazione della direttiva quadro e delle direttive particolari.

Il Consiglio ha aggiunto o modificato una serie di disposizioni per assicurare che la composizione del GRET sia chiara, l'organizzazione interna proporzionale alle attribuzioni e le modalità del processo decisionale siano semplici ed efficaci. Al pari del Parlamento europeo, il Consiglio ritiene importante che il nuovo organismo eserciti le sue attività in modo trasparente e riferisca alle istituzioni europee in merito al suo operato.

2)   Osservazioni specifiche

a)   Oggetto, campo di applicazione e obiettivi

Il Consiglio condivide il parere della Commissione e del Parlamento europeo secondo il quale un nuovo organismo dovrebbe essere istituito nell'ambito del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (emendamenti 7-13). Il nuovo organismo, che sarebbe un organo consultivo, dovrebbe assistere le ANR («le Autorità nazionali di regolamentazione») e coadiuvare la Commissione nell'espletamento dei compiti (emendamento 12). Dovrebbe inoltre servire da ambito di riflessione, di dibattito e di consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche e consigliare tali istituzioni, su loro richiesta o di propria iniziativa (emendamenti 17-18, 52). Infatti dovrebbe sostituire il GRE («Gruppo dei regolatori europei»), che consiglia e assiste attualmente la Commissione nello sviluppo del mercato interno (emendamento 13). Dovrebbe continuare le attività del GRE, perseguendo la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e tra queste ultime e la Commissione, così da assicurare l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e contribuire in tal modo allo sviluppo del mercato interno (emendamenti 11, 48-49, 53).

Il Consiglio condivide il parere della Commissione e del Parlamento europeo secondo il quale le attività del nuovo organismo devono rientrare nel campo di applicazione della direttiva quadro e delle direttive particolari ed essere definite chiaramente (emendamenti 47-50, 56-60, 64, 69, 75-78, 80, 85, 87, 91-92, 97, 98, 99, 105). D'intesa con il Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che il GRET abbia inoltre il compito di elaborare e diffondere tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie od orientamenti comuni sull'attuazione del quadro di regolamentazione (emendamento 53). Ritiene altresì con le due istituzioni che l'ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) non debba diventare una componente di tale nuovo organismo, che non dovrebbe avere competenze a livello europeo per quanto riguarda le questioni di sicurezza delle reti e dell'informazione (emendamenti 9-10, 24, 27, 36, 50, 56, 65, 89, 107 lettera d), 143).

Contrariamente al parere del Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che il nome GRET («Gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni») sia un nome più appropriato per tale nuovo organismo del nome BERT («organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni») (emendamento 47). Pur essendo d'accordo con il Parlamento europeo sul fatto che occorra una base più solida per istituire tale organismo (emendamento 8), il Consiglio ritiene che il GRET non debba avere né la natura di un'agenzia né personalità giuridica (emendamenti 14, 51). Analogamente al Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che il GRET fornirebbe competenze e instaurerebbe la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze fornite e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei suoi compiti (emendamento 12). Infatti il Consiglio ritiene che sia necessario istituire il GRET con regolamento comunitario per perseguire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti tramite l'intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione, per sviluppare ulteriormente il mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica.

Il principio di proporzionalità impedirebbe di andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo ricercato. Il Consiglio ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito dal GERT che è un organo più snello e meno burocratico di un'agenzia comunitaria.

Per quanto riguarda i compiti del GERT, il Consiglio, contrariamente al Parlamento europeo, ritiene che le attività del GERT debbano incentrarsi segnatamente sulle questioni connesse alla regolamentazione economica dei mercati delle comunicazioni elettroniche escludendo le funzioni non chiaramente definite in anticipo (emendamenti 16, 19, 20, 22, 26, 28, 68, 70, 71, 79, 81-84, 86, 93, 95, 102, 103-104, 106). Il Consiglio non condivide il parere del Parlamento europeo secondo cui il GERT dovrà fornire consulenza anche ai soggetti partecipanti al mercato (emendamenti 15, 54), perché ritiene che il GERT debba poter eseguire i suoi compiti in maniera indipendente evitando qualsiasi conflitto d'interesse. Benché il Consiglio ritenga opportuno che il GERT si sforzi di assolvere i suoi compiti in cooperazione con i gruppi e i comitati esistenti, non giudica opportuno che il GERT fornisca consulenza a detti gruppi e comitati (emendamenti 81-84, 88).

b)   Composizione e modalità di funzionamento

Il Consiglio condivide il parere del Parlamento europeo secondo cui il nuovo organo dovrebbe comporsi dei responsabili ad alto livello provenienti dall'ARN istituita in ciascun Stato membro avente come missione principale quella di sorvegliare quotidianamente il funzionamento del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e dovrebbe comprendere un membro per Stato membro. È altresì d'accordo sul fatto che la Commissione dovrebbe disporre dello status di osservatore (emendamento 108) e che il nuovo organo dovrebbe comporsi di un presidente e di vicepresidenti eletti tra i suoi membri (emendamento 109). Il Consiglio condivide il parere del Parlamento europeo secondo cui il nuovo organo dovrebbe assolvere i suoi compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente (emendamento 112) e dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri (emendamento 111). Al pari del Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che le ARN e la Commissione dovrebbero tenere nella massima considerazione i pareri diffusi dal GERT (emendamento 72).

Il Consiglio concorda con la semplificazione della struttura e dei compiti del nuovo organo proposta dal Parlamento europeo, in particolare rispetto alla struttura proposta dalla Commissione (emendamenti 107, lettere d) e e), 115-117, 119-120, 122, 125, 129-130, 138, 143-147) e condivide il parere del Parlamento europeo su talune modalità di funzionamento, come ad esempio, l'adozione da parte del nuovo organo di un regolamento interno (emendamento 111) o la convocazione delle riunioni (emendamento 110).

Il Consiglio è tuttavia favorevole a una struttura organizzativa e finanziaria più snella e meno burocratica di quella proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio non ritiene necessario per il corretto svolgimento dei compiti di GERT né la creazione di un comitato dei regolatori né di un posto di direttore generale (emendamenti 107, 108, 114, 126-127, 131, 133-139, 142). Per assicurare l'indipendenza del GERT, il Consiglio ritiene che il GERT non debba ricevere finanziamento totale o parziale del bilancio comunitario del GERT (emendamenti 37, 51, 168, 149-151, 153-154). Per assicurare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il Consiglio ritiene che non sia necessario né proporzionale ai compiti assegnati al GERT optare per la forma di un'agenzia comunitaria (emendamenti 14, 51, 163, 168). Per quanto riguarda la durata di due anni e mezzo del mandato del presidente e dei vicepresidenti, il Consiglio considera più adeguato un mandato più breve, di un anno (emendamento 109).

c)   Trasparenza e riservatezza

Il Consiglio, al pari del Parlamento europeo, ritiene che, se è necessario prima di formulare pareri raccomandare migliori prassi regolamentari o elaborare relazioni, il GERT debba consultare le parti interessate e offrire loro l'opportunità di formulare osservazioni in un tempo ragionevole.

I risultati della procedura di consultazione dovrebbero in linea di principio essere pubblicati e le riserve formulate da un'ARN dovrebbero figurarvi, su richiesta di quest'ultima (emendamento 156). Il Consiglio è d'accordo con il Parlamento europeo sul fatto che il GERT dovrebbe esercitare le sue attività con notevole trasparenza (emendamento 31).

Concorda altresì con il principio che il GERT dovrebbe pubblicare il suo programma annuale e una relazione annuale sulle sue attività e riferire in merito alle attività al Parlamento europeo e al Consiglio, benché le modalità organizzative proposte dal Parlamento europeo varino nella loro concezione da quelle del Consiglio (emendamenti 101,118, 124, 136, 139-142, 152). Il Consiglio, al pari del Parlamento europeo, ritiene che il GERT debba rispettare debitamente il principio della riservatezza (emendamenti 39-40, 96). Più in particolare, il Consiglio ritiene che il GERT non debba né pubblicare né divulgare a terzi le informazioni che egli tratta o riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto. Inoltre, i membri del GERT, gli osservatori e qualsiasi altra persona dovrebbero essere tenuti a non divulgare alcuna informazione di cui sono venuti a conoscenza durante i lavori del GERT o dei gruppi di lavoro di esperti.


(1)  COM(2007) 699 definitivo.

(2)  Doc. 15408/07.

(3)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 68.

(4)  TEN/327-329 — CESE 984/2008 — 2007/0247 (COD) — 2007/0248 (COD) — 2007/0249 (COD).

(5)  COM(2008) 720 definitivo.