ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 44

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
21 febbraio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 044/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 32 del 7.2.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 044/02

Causa C-276/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — The Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Marchio — Prodotto farmaceutico — Riconfezionamento — Importazione parallela — Modifica sostanziale dell'aspetto dell'imballaggio — Obbligo di preavviso)

2

2009/C 044/03

Causa C-16/06 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2008 — Les Éditions Albert René Sàrl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Orange A/S (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 8 e 63 — Marchio denominativo MOBILIX — Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario e nazionale OBELIX — Rigetto parziale dell'opposizione — Reformatio in peius — Teoria cosiddetta di neutralizzazione — Modifica dell'oggetto della lite — Documenti allegati al ricorso dinanzi al Tribunale come nuova prova)

2

2009/C 044/04

Causa C-210/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Ítélőtábla — Ungheria) — Nella causa promossa dalla Cartesio Oktató és Szolgáltató bt (Trasferimento della sede di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione — Domanda di modifica dell'iscrizione relativa alla sede nel registro delle imprese — Diniego — Appello proposto avverso una decisione di un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese — Art. 234 CE — Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità — Nozione di giurisdizione — Nozione di giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno — Appello proposto avverso una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale — Potere del giudice d'appello di riformare tale decisione — Libertà di stabilimento — Artt. 43 CE e 48 CE)

3

2009/C 044/05

Causa C-338/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Seconda direttiva 77/91/CEE — Artt. 29 e 42 — Società per azioni — Aumento del capitale — Diritto privilegiato di sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni — Esclusione — Tutela degli azionisti — Parità di trattamento)

4

2009/C 044/06

Causa C-487/06 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2008 — British Aggregates Association/Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Aiuto di Stato — Tassa ambientale sui granulati nel Regno Unito)

4

2009/C 044/07

Causa C-524/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland (Protezione dei dati personali — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza — Direttiva 95/46/CE — Nozione di necessità — Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell'Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro — Registro centrale degli stranieri)

5

2009/C 044/08

Causa C-47/07 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 — Masdar (UK) Ltd/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Art. 288, secondo comma, CE — Ricorso basato su un arricchimento senza causa della Comunità — Programmi d'assistenza comunitaria — Irregolarità commesse dal contraente della Commissione — Servizi forniti da un subappaltatore — Mancato pagamento — Rischi inerenti alle attività economiche — Principio di tutela del legittimo affidamento — Obbligo di diligenza dell'amministrazione comunitaria)

5

2009/C 044/09

Causa C-48/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — État belge — SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA (Imposte sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Qualità di società madre — Partecipazione nel capitale — Detenzione di quote in usufrutto)

6

2009/C 044/10

Causa C-73/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Direttiva 95/46/CE — Ambito di applicazione — Trattamento e circolazione dei dati fiscali personali — Tutela delle persone fisiche — Libertà di espressione)

6

2009/C 044/11

Causa C-101/07 P e 110/07 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008 — Coop de France Bétail et Viande, già Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA)/Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese (Impugnazione — Concorrenza — Mercato della carne bovina — Accordo concluso tra le federazioni nazionali di allevatori e di macellatori avente ad oggetto la sospensione delle importazioni di carne bovina e la fissazione di un prezzo minimo di acquisto — Ammende — Regolamento n. 17 — Art. 15, n. 2 — Riferimento al volume d'affari delle imprese aderenti alle federazioni)

7

2009/C 044/12

Causa C-121/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Emissione deliberata nell'ambiente e immissione in commercio di OGM — Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Esecuzione in corso di causa — Sanzioni pecuniarie)

8

2009/C 044/13

Causa C-127/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA/Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Ambiente — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Direttiva 2003/87/CE — Ambito di applicazione — Inclusione degli impianti del settore siderurgico — Esclusione degli impianti del settore chimico e di quello dei metalli non ferrosi — Principio della parità di trattamento)

8

2009/C 044/14

Causa C-161/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Normativa nazionale che fissa le condizioni per l'iscrizione delle società su domanda dei cittadini dei nuovi Stati membri — Procedimento di accertamento dello status di lavoratore autonomo)

9

2009/C 044/15

Causa C-189/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 — Regolamenti (CE) nn. 2406/96 e 850/98 — Regime di controllo nel settore della pesca — Controlli e ispezioni non soddisfacenti — Mancata adozione di misure adeguate a sanzionare le infrazioni — Esecuzione delle sanzioni — Inadempimento di ordine generale alle disposizioni di un regolamento — Produzione dinanzi alla Corte di elementi complementari volti a dimostrare la generalità e la persistenza dell'inadempimento — Ammissibilità)

9

2009/C 044/16

Causa C-198/07 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 — Donal Gordon/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Funzionario con invalidità totale permanente)

10

2009/C 044/17

Causa C-205/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Procedimento penale a carico di Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA (Artt. 28 CE-30 CE — Direttiva 97/7/CE — Tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza — Termine per il recesso dal contratto — Divieto di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto)

11

2009/C 044/18

Causa C-213/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateias (Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Art. 24 — Cause di esclusione dalla partecipazione ad un appalto — Misure nazionali che stabiliscono un'incompatibilità tra il settore dei lavori pubblici e quello dei mezzi di informazione)

11

2009/C 044/19

Causa C-282/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Stato belga — SPF Finances/Truck Center SA (Libertà di stabilimento — Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) — Libera circolazione dei capitali — Artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 56 CE e 58 CE) — Imposizione delle persone giuridiche — Redditi da capitali e da beni mobili — Ritenuta alla fonte dell'imposta — Ritenuta di imposta mobiliare — Riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società non residenti — Non riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società residenti — Convenzione fiscale tesa a prevenire la doppia imposizione — Restrizione — Insussistenza)

12

2009/C 044/20

Causa C-283/07: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Art. 1 — Nozione di rifiuto — Rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche — Combustibile da rifiuti di qualità elevata — Trasposizione non corretta)

12

2009/C 044/21

Causa C-306/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening in qualità di rappresentante del Comune di Slagelse (già Comune di Skælskør) (Informazione ai lavoratori — Direttiva 91/533/CEE — Art. 8, nn. 1 e 2 — Ambito di applicazione — Lavoratori coperti da un contratto collettivo — Nozione di contratto o di rapporto di lavoro temporaneo)

13

2009/C 044/22

Causa C-333/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Lyon — Francia) — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Aiuti di Stato — Regime di aiuti a favore di emittenti radiofoniche locali — Finanziamento mediante una tassa parafiscale sulle intermediazioni sulla pubblicità — Decisione favorevole della Commissione al termine della fase preliminare dell'esame ex art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Aiuti compatibili con il mercato comune — Art. 92, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE) — Contestazione della legittimità della decisione — Obbligo di motivazione — Valutazione dei fatti — Compatibilità con il Trattato CE della tassa parafiscale)

14

2009/C 044/23

Causa C-336/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Direttiva 2002/22/CE — Art. 31, n. 1 — Obblighi ragionevoli di trasmissione (must carry) — Normativa nazionale che obbliga i gestori di reti cablate analogiche ad integrare nelle loro reti cablate tutti i programmi televisivi che possono essere trasmessi per via terrestre — Principio di proporzionalità)

14

2009/C 044/24

Causa C-337/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen (Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco — Inserimento del lavoratore nel mercato regolare del lavoro — Disoccupazione involontaria — Applicabilità di detto accordo ai rifugiati turchi — Condizioni per la perdita dei diritti acquisiti)

15

2009/C 044/25

Causa C-349/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública (Codice doganale comunitario — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Recupero a posteriori dei dazi doganali all'importazione)

16

2009/C 044/26

Causa C-384/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune — Controversia tra il beneficiario e le autorità nazionali in merito all'importo degli aiuti illegittimamente versati — Ruolo del giudice nazionale)

16

2009/C 044/27

Causa C-414/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Polonia) — Magoora sp. zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 2 e 6 — Normativa nazionale — Detrazione dell'IVA sull'acquisto di carburante per taluni autoveicoli a prescindere dalla finalità dell'uso dei medesimi — Restrizione effettiva del diritto a detrazione — Esclusioni previste dalla normativa nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva)

17

2009/C 044/28

Causa C-442/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 12 — Decadenza — Segni registrati da un'associazione senza scopo di lucro — Nozione di uso effettivo di un marchio — Attività caritative)

17

2009/C 044/29

Causa C-443/07 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Statuto dei funzionari — Eccezione di illegittimità dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII, relativo all'inquadramento dei funzionari assunti dopo il 1o maggio 2004 — Consultazione del comitato dello Statuto — Insussistenza di una violazione dei diritti quesiti e del principio della parità di trattamento)

18

2009/C 044/30

Causa C-480/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/59/CE — Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico — Mancata elaborazione, attuazione o adozione di piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti)

18

2009/C 044/31

Causa C-488/07: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regno Unito) — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Sesta direttiva IVA — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per le operazioni imponibili e per le operazioni esenti — Detrazione per il prorata — Calcolo — Metodi previsti all'art. 17, n. 5, terzo comma — Obbligo di applicazione della regola di arrotondamento dell'art. 19, n. 1, secondo comma)

19

2009/C 044/32

Causa C-491/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien — Austria) — Procedimento penale a carico di Vladimir Turansky (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — Art. 54 — Principio ne bis in idem — Ambito di applicazione — Nozione di persona (…) già (…) giudicata (…) con sentenza definitiva — Decisione con cui un'autorità di polizia dispone la sospensione di un procedimento penale — Decisione che non estingue l'azione penale e non produce effetti di ne bis in idem secondo il diritto nazionale)

19

2009/C 044/33

Causa C-517/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Direttiva 92/81/CEE — Diritti di accisa sugli oli minerali — Artt. 2, nn. 2 e 3, nonché 8, n. 1, lett. a) — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Art. 2, nn. 2-4, lett. b) — Ambito di applicazione — Additivi per carburante aventi la qualità di oli minerali o di prodotti energetici, ma che non vengono usati come carburante — Regime nazionale di tassazione)

20

2009/C 044/34

Causa C-549/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA (Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Art. 5 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo — Esonero dall'obbligo di compensazione — Cancellazione dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso)

20

2009/C 044/35

Causa C-13/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Causa promossa da Erich Stamm, Anneliese Hauser (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Lavoratori autonomi frontalieri — Affitto rurale — Struttura agraria)

21

2009/C 044/36

Causa C-273/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/81/CE — Inquinanti atmosferici — Limiti nazionali di emissione — Omessa comunicazione dei programmi di riduzione delle emissioni, degli inventari nazionali delle emissioni e delle proiezioni annuali per il 2010)

22

2009/C 044/37

Causa C-328/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Omessa trasposizione nel termine prescritto)

22

2009/C 044/38

Causa C-388/08 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Procedimento penale a carico di Artur Leymann, Aleksei Pustovarov (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Art. 27 — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Principio di specialità — Procedura di assenso)

23

2009/C 044/39

Causa C-551/07: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 2004/38/CE — Artt. 18 CE e 39 CE — Diritto al rispetto della vita familiare — Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo che è entrato nel territorio di uno Stato membro chiedendo asilo e che ha successivamente preso in moglie una cittadina di un altro Stato membro)

23

2009/C 044/40

Causa C-25/08 P: Ordinanza della Corte 13 novembre 2008 — Giuseppe Gargani/Parlamento europeo (Impugnazione — Ricorso del presidente della commissione degli affari giuridici del Parlamento contro l'azione del presidente del Parlamento che ha portato alla presentazione di osservazioni in nome del Parlamento in una causa avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale — Termini di ricorso)

24

2009/C 044/41

Cause riunite C-180/08 e C-186/08: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 novembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia)] — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/48/CEE- Riconoscimento dei diplomi — Studi compiuti in un laboratorio di studi liberi non riconosciuto come istituto di istruzione dallo Stato membro ospitante — Psicologo)

25

2009/C 044/42

Causa C-434/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 1o ottobre 2008 — Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile/Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Causa C-473/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht (Germania) il 5 novembre 2008 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Causa C-486/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Innsbruck (Austria) il 12 ottobre 2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol

26

2009/C 044/45

Causa C-491/08: Ricorso presentato il 12 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

27

2009/C 044/46

Causa C-496/08 P: Impugnazione proposta il 18 novembre 2008 da Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau e Francisco Javier Solana Ramos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 18 settembre 2008, causa T-47/05 (Angé Serrano e a./Parlamento)

27

2009/C 044/47

Causa C-510/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Düsseldorf (Germania) il 24 novembre 2008 — Vera Mattner/Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Causa C-512/08: Ricorso proposto il 25 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

29

2009/C 044/49

Causa C-515/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 26 novembre 2008 — Causa penale contro Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

29

2009/C 044/50

Causa C-519/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon (Grecia) il 27 novembre 2008 — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

30

2009/C 044/51

Causa C-526/08: Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

31

2009/C 044/52

Causa C-529/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 dicembre 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Causa C-533/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 dicembre 2008 — TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Causa C-534/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 dicembre 2008 — KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Causa C-536/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2008 — Staatssecretaris van Financiën/X

33

2009/C 044/56

Causa C-537/08 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2008 dalla Kahla/Thüringen Porzellan GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 24 settembre 2008, causa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, sostenuta dal Freistaat Thüringen e dalla Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

34

2009/C 044/57

Causa C-539/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2008 — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale eenheid Facet BV — Facet Trading BV

35

2009/C 044/58

Causa C-544/08: Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

35

2009/C 044/59

Causa C-554/08 P: Impugnazione proposta il 17 dicembre 2008 da Le Carbone Lorraine avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone Lorraine/Commissione

35

2009/C 044/60

Causa C-556/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

36

2009/C 044/61

Causa C-557/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

36

2009/C 044/62

Causa C-561/08 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-160/04, Potamianos/Commissione

37

2009/C 044/63

Causa C-566/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

37

2009/C 044/64

Causa C-567/08: Ricorso proposto il 19 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

38

2009/C 044/65

Causa C-574/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

38

2009/C 044/66

Causa C-575/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

39

2009/C 044/67

Causa C-583/08 P: Impugnazione proposta il 24 dicembre 2008 da Christos Gogos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-66/04, Christos Gogos/Commissione delle Comunità europee

39

2009/C 044/68

Causa C-585/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshofs (Austria) il 24 dicembre 2008 — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG

40

 

Tribunale di primo grado

2009/C 044/69

Cause T-211/04 e T-215/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti notificato dal Regno Unito riguardante la riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Selettività regionale — Selettività materiale)

41

2009/C 044/70

Causa T-144/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Muñiz/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi ad una riunione del gruppo di lavoro della sezione nomenclatura tariffaria e statistica [meccanica/varie] del comitato del codice doganale — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela del procedimento di decisione)

41

2009/C 044/71

Causa T-455/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Componenta/Commissione (Aiuti di Stato — Settore della metallurgia — Acquisizione di una partecipazione detenuta da un'impresa in una società immobiliare quale contropartita di un investimento della suddetta impresa — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile col mercato comune e ordina il suo recupero — Criterio dell'investitore privato — Valutazione delle azioni di una società immobiliare — Valutazione dei beni immobili di una società — Obbligo di motivazione — Rilevazione d'ufficio)

42

2009/C 044/72

Causa T-85/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — General Química/Commissione (Concorrenza — Intese — Prodotti chimici a base di gomma — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Scambio di informazioni confidenziali e fissazione dei prezzi — Imputazione alla società madre — Responsabilità in solido — Ammende — Comunicazione sulla cooperazione)

42

2009/C 044/73

Causa T-285/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TORRE DE FRIAS — Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori TORRES e LAS TORRES — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione)

43

2009/C 044/74

Causa T-286/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TORRE DE GAZATE — Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori TORRES e LAS TORRES — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione)

43

2009/C 044/75

Causa T-287/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo Torre Albéniz — Marchio comunitario figurativo anteriore TORRES — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione)

44

2009/C 044/76

Causa T-8/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TG Torre Galatea — Marchio comunitario denominativo anteriore TORRES 10 — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione)

44

2009/C 044/77

Causa T-16/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TORRE DE BENÍTEZ — Marchi nazionali, comunitari e internazionali denominativi e figurativi anteriori che richiamano varie torri — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione)

45

2009/C 044/78

Cause riunite T-90/07 P e T-99/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Belgio e Commissione/Genette (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Decisione che non consente il ritiro di una domanda di trasferimento e la presentazione di una nuova domanda di trasferimento — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Modifica dell'oggetto della lite — Irricevibilità del ricorso di primo grado)

45

2009/C 044/79

Causa T-293/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Lofaro/Commissione (Ricorso d'impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Termine per il reclamo — Data di proposizione del reclamo — Ricevimento da parte dell'amministrazione — Principio della certezza del diritto)

46

2009/C 044/80

Causa T-227/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 dicembre 2008 — RSA Security Ireland/Commissione (Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Classificazione nella nomenclatura combinata — Persona non individualmente interessata — Irricevibilità)

46

2009/C 044/81

Causa T-169/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008 — Longevity Health Products/UAMI — Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (Marchio comunitario — Procedura di nullità — Marchio comunitario denominativo Cellutrim — Marchio nazionale denominativo anteriore Cellidrin — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto)

46

2009/C 044/82

Causa T-210/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 dicembre 2008 — RSA Security Ireland/Commissione (Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Rilascio di informazioni tariffarie vincolanti — Competenza delle autorità doganali nazionali — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

47

2009/C 044/83

Causa T-406/08: Ricorso proposto il 19 settembre 2008 — ICF/Commissione

47

2009/C 044/84

Causa T-502/08: Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Volkswagen/UAMI — Deutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

Causa T-503/08: Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Rundpack/UAMI (Raffigurazione di un bicchiere)

48

2009/C 044/86

Causa T-504/08: Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Mologen/UAMI (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Causa T-505/08: Ricorso proposto il 25 novembre 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/UAMI (Hunter)

49

2009/C 044/88

Causa T-513/08 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 settembre 2008, causa F-135/07, Smadja/Commissione

50

2009/C 044/89

Causa T-515/08: Ricorso proposto il 19 novembre 2008 — Mauerhofer/Commissione

50

2009/C 044/90

Causa T-516/08: Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Eriksen/Commissione

51

2009/C 044/91

Causa T-524/08: Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg/Parlamento

51

2009/C 044/92

Causa T-525/08: Ricorso presentato il 1o dicembre 2008 — Poste Italiane/Commissione

52

2009/C 044/93

Causa T-526/08 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione

53

2009/C 044/94

Causa T-532/08: Ricorso proposto il 5 dicembre 2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy e Umicore/Commissione

53

2009/C 044/95

Causa T-533/08: Ricorso proposto il 3 dicembre 2008 — Telekomunikacja Polska/Commissione

54

2009/C 044/96

Causa T-534/08: Ricorso proposto il 1o dicembre 2008 — Granuband/UAMI — Granuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

Causa T-539/08: Ricorso proposto il 5 dicembre 2008 — Etimine e Etiproducts/Commissione

55

2009/C 044/98

Causa T-540/08: Ricorso proposto il 12 dicembre 2008 — Esso e a./Commissione

56

2009/C 044/99

Causa T-541/08: Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Sasol e altri/Commissione

57

2009/C 044/00

Causa T-542/08: Ricorso proposto il 3 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/ECHA

58

2009/C 044/01

Causa T-546/08: Ricorso presentato il 2 dicembre 2008 — Villa Almè/OHMI — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

Causa T-548/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Total/Commissione

59

2009/C 044/03

Causa T-549/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Lussemburgo/Commissione

60

2009/C 044/04

Causa T-558/08: Ricorso presentato il 17 dicembre 2008 — Eni/Commissione

61

2009/C 044/05

Causa T-559/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — STIM d'Orbigny/Commissione

61

2009/C 044/06

Causa T-562/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades e altri/Commissione

62

2009/C 044/07

Causa T-563/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — CM Capital Markets/UAMI — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Causa T-564/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Monoscoop/UAMI (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

Causa T-572/08 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 novembre 2008, causa F-90/07, Traore/Commissione

64

2009/C 044/10

Causa T-577/08: Ricorso presentato il 23 dicembre 2008 — Proges/Commissione

65

2009/C 044/11

Causa T-579/08: Ricorso presentato il 23 dicembre 2008 — Eridania Sadam/Commissione

65

2009/C 044/12

Causa T-580/08: Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — PJ Hungary/UAMI — Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

Causa T-587/08: Ricorso proposto il 31 dicembre 2008 — Fresh Del Monte Produce/Commissione

66

2009/C 044/14

Causa T-588/08: Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Dole Food e Dole Germany/Commissione

67

2009/C 044/15

Causa T-324/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Plant e.a./Commissione

68

2009/C 044/16

Causa T-489/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Insight Direct USA/UAMI — Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Causa T-347/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 dicembre 2008 — iTouch International/UAMI — Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2009/C 044/18

Causa F-48/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 5 novembre 2008 — Avanzata e a./Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Inquadramento e retribuzione — Ex lavoratori dipendenti di diritto lussemburghese)

69

2009/C 044/19

Causa F-148/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Collée/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Procedura di attribuzione dei punti di merito al Parlamento europeo — Scrutinio per merito comparativo)

69

2009/C 044/20

Causa F-50/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 novembre 2008 — Hristova/Commissione (Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Requisiti per l'ammissione — Rigetto della candidatura — Motivazione — Diplomi)

70

2009/C 044/21

Causa F-53/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 novembre 2008 — Iordanova/Commissione (Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Requisiti per l'ammissione — Rigetto della candidatura — Diplomi)

70

2009/C 044/22

Causa F-58/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Collotte/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2006 — Capacità di lavorare in una terza lingua)

70

2009/C 044/23

Causa F-66/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza sezione) 11 dicembre 2008 — Dubus e Leveque/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di promozione 2006 — Capacità di lavorare in una terza lingua)

71

2009/C 044/24

Causa F-90/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 novembre 2008 — Traore/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Avviso di posto vacante — Rigetto della candidatura del ricorrente — Riassegnazione — Interesse del servizio)

71

2009/C 044/25

Causa F-92/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Evraets/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozioni — Esercizio di promozione 2006 — Capacità di lavorare in una terza lingua)

72

2009/C 044/26

Causa F-93/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Beatriz Acosta Iborra e a./Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2006 — Capacità di lavorare in una terza lingua)

72

2009/C 044/27

Causa F-126/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 4 novembre 2008 — Van Beers/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Procedura di certificazione — Esercizio 2006 — Esclusione dall'elenco dei funzionari preselezionati — Art. 45 bis dello Statuto)

73

2009/C 044/28

Causa F-144/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 dicembre 2008 — Efstathopoulos/Parlamento europeo (Funzione pubblica — Ex agenti temporanei — Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 — Indennità di dislocazione — Presa in considerazione di un premio di produttività in sede di determinazione dell'importo del reddito lordo percepito a titolo delle nuove funzioni)

73

2009/C 044/29

Causa F-48/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza sezione) 30 ottobre 2008 — Antonio Ortega Serrano/Commissione (Funzione pubblica — Irricevibilità manifesta — Impossibilità per un ricorrente di farsi rappresentare da un avvocato che non sia un terzo — Gratuito patrocinio — Domanda d'intervento)

73

2009/C 044/30

Causa F-64/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 — Nijs/Corte dei conti delle Comunità europee (Funzione pubblica — Funzionari — Art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura — Esposizione sommaria dei motivi nel ricorso — Procedimento di valutazione — Designazione dell'esaminatore e dell'esaminatore di controllo — Assenza di atto arrecante pregiudizio — Irricevibilità manifesta)

74

2009/C 044/31

Causa F-80/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica 17 dicembre 2008 — Wenig/Commissione (Funzione pubblica — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di sospensione dell'interessato dalle sue funzioni — Urgenza — Assenza)

74

2009/C 044/32

Causa F-89/08: Ricorso proposto il 3 novembre 2008 — P/Parlamento

74

2009/C 044/33

Causa F-92/08: Ricorso proposto il 4 novembre 2008 — Bertolete e a./Commissione

75

2009/C 044/34

Causa F-93/08: Ricorso proposto il 12 novembre 2008 — N/Parlamento

75

2009/C 044/35

Causa F-96/08: Ricorso proposto il 17 novembre 2008 — Cerafogli/BCE

75

2009/C 044/36

Causa F-97/08: Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Füller-Tomlinson/Parlamento

76

2009/C 044/37

Causa F-98/08: Ricorso proposto l'11 dicembre 2008 — Nijs/Corte dei conti

76

2009/C 044/38

Causa F-101/08: Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 — Pappas/Commissione

77

2009/C 044/39

Causa F-103/08: Ricorso proposto il 23 dicembre 2008 — Katrakasas/Commissione

77

2009/C 044/40

Causa F-104/08: Ricorso proposto il 30 dicembre 2008 — Angelidis/Parlamento

77

2009/C 044/41

Causa F-14/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2008 — X/Parlamento

78

2009/C 044/42

Causa F-22/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 27 novembre 2008 — Miguelez Herreras/Commissione

78

2009/C 044/43

Causa F-23/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 27 novembre 2008 — Di Bucci/Commissione

78

2009/C 044/44

Causa F-24/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 27 novembre 2008 — Wilms/Commissione

78

 

2009/C 044/45

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/1


(2009/C 44/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 32 del 7.2.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 19 del 24.1.2009

GU C 6 del 10.1.2009

GU C 327 del 20.12.2008

GU C 313 del 6.12.2008

GU C 301 del 22.11.2008

GU C 285 dell'8.11.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — The Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

(Causa C-276/05) (1)

(Marchio - Prodotto farmaceutico - Riconfezionamento - Importazione parallela - Modifica sostanziale dell'aspetto dell'imballaggio - Obbligo di preavviso)

(2009/C 44/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: The Wellcome Foundation Ltd

Convenuta: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Riconfezionamento di un prodotto farmaceutico oggetto di importazione parallela — Modifica sostanziale dell'aspetto esterno dell'imballaggio — Estensione dell'obbligo di previa informazione

Dispositivo

1)

L'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che, qualora sia dimostrato che il riconfezionamento del prodotto farmaceutico, mediante un nuovo imballaggio dello stesso, è necessario per la sua ulteriore commercializzazione nello Stato membro di importazione, la modalità di presentazione di tale imballaggio deve essere valutata soltanto con riferimento alla condizione secondo cui non deve essere tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare.

2)

L'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che spetta all'importatore parallelo fornire al titolare del marchio le informazioni necessarie e sufficienti al fine di consentire a quest'ultimo di verificare che il riconfezionamento del prodotto sotto tale marchio sia necessario al fine di commercializzarlo nello Stato membro di importazione.


(1)  GU C 217 del 3.9.2005.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2008 — Les Éditions Albert René Sàrl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Orange A/S

(Causa C-16/06 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Artt. 8 e 63 - Marchio denominativo MOBILIX - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario e nazionale OBELIX - Rigetto parziale dell'opposizione - Reformatio in peius - Teoria cosiddetta «di neutralizzazione» - Modifica dell'oggetto della lite - Documenti allegati al ricorso dinanzi al Tribunale come nuova prova)

(2009/C 44/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Les Éditions Albert René Sàrl (rappresentante: J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Orange A/S (rappresentante: J. Balling, advokat)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Éditions Albert René/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo comunitario e nazionale «OBELIX» per alcuni prodotti e servizi rientranti, tra l'altro, nelle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42, contro la decisione R 599/2002-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 14 luglio 2003, che ha respinto parzialmente il ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione di rigetto dell'opposizione formulata avverso la domanda di registrazione del marchio denominativo «MOBILIX» per alcuni prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 37, 38 e 42

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La società Les Éditions Albert René Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 143 del 17.6.2006.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Ítélőtábla — Ungheria) — Nella causa promossa dalla Cartesio Oktató és Szolgáltató bt

(Causa C-210/06) (1)

(Trasferimento della sede di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione - Domanda di modifica dell'iscrizione relativa alla sede nel registro delle imprese - Diniego - Appello proposto avverso una decisione di un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese - Art. 234 CE - Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Nozione di «giurisdizione» - Nozione di «giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» - Appello proposto avverso una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale - Potere del giudice d'appello di riformare tale decisione - Libertà di stabilimento - Artt. 43 CE e 48 CE)

(2009/C 44/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Ítélőtábla

Parte nel procedimento principale

CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Szegedi Ítélőtábla — Interpretazione degli artt. 43 CE, 48 CE e 234 CE — Impossibilità di un trasferimento della sede di una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro verso un altro Stato membro senza previa liquidazione nello Stato membro di origine

Dispositivo

1)

Un organo giurisdizionale, come il giudice del rinvio, adito in appello avverso una decisione di un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese recante rigetto di una domanda di modifica di un'iscrizione figurante nel registro in parola deve essere qualificato come organo giurisdizionale competente a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, nonostante il fatto che né la decisione di detto tribunale né l'esame dell'appello da parte del giudice del rinvio intervengano nel contesto di un procedimento in contraddittorio.

2)

Un organo giurisdizionale, come il giudice del rinvio, le cui decisioni adottate nel contesto di una controversia come quella di cui alla causa principale sono ricorribili per cassazione non è qualificabile come organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE.

3)

In presenza di norme di diritto nazionale relative al diritto di appello avverso una decisione che disponga un rinvio pregiudiziale, caratterizzate dal fatto che l'intera causa principale resta pendente dinanzi al giudice del rinvio, mentre soltanto la decisione di rinvio è oggetto di un appello limitato, l'art. 234, secondo comma, CE deve essere interpretato nel senso che la competenza che tale disposizione del Trattato conferisce a qualsiasi giudice nazionale di disporre un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere rimessa in discussione dall'applicazione di siffatte norme, che consentono al giudice adito in appello di riformare la decisione che dispone un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, di rendere privo di effetti detto rinvio e di ordinare al primo giudice di riprendere la trattazione del procedimento nazionale sospeso.

4)

Allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad una società costituita in forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-338/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Seconda direttiva 77/91/CEE - Artt. 29 e 42 - Società per azioni - Aumento del capitale - Diritto privilegiato di sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni - Esclusione - Tutela degli azionisti - Parità di trattamento)

(2009/C 44/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Braun e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: sig. F. Díez Moreno, agente)

sostenuto da: Repubblica di Polonia (rappresentante: sig.ra E. Ośniecka-Tamecka, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: sig. M. J. Heliskoski, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: sig.ra V. Jackson, agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 29 e 42 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31 gennaio 1977, pag. 1) — Mancata tutela degli azionisti di minoranza

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna:

concedendo un diritto d'opzione per la sottoscrizione di azioni in caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro non solamente agli azionisti, bensì anche ai detentori di obbligazioni convertibili in azioni;

concedendo il diritto d'opzione per obbligazioni convertibili in azioni non solo agli azionisti, bensì anche ai detentori di obbligazioni convertibili in azioni emesse nell'ambito di emissioni precedenti e,

non prevedendo che l'assemblea degli azionisti possa decidere l'esclusione del diritto d'opzione per le obbligazioni convertibili in azioni,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. [48], secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i tre quarti delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare un quarto delle spese.

4)

La Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2008 — British Aggregates Association/Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-487/06 P) (1)

(Impugnazione - Aiuto di Stato - Tassa ambientale sui granulati nel Regno Unito)

(2009/C 44/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Aggregates Association (rappresentanti: C. Pouncey, Solicitor, L. Van den Hende, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Flett, B. Martenczuk e T. Scharf, agenti) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: T. Harris, M. Hall e G. Facenna, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 13 settembre 2006, causa T-210/02, British Aggregates/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato infondata una domanda diretta all'annullamento parziale della decisione della Commissione 24 aprile 2002, C(2002) 1478 def., di non opporsi al regime di prelievi sugli aggregati da cava nel Regno Unito (State Aid N. 863/01 — Regno Unito, Aggregates Levy)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2006, causa T-210/02, British Aggregates Association/Commissione, è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-524/06) (1)

(Protezione dei dati personali - Cittadinanza europea - Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Direttiva 95/46/CE - Nozione di «necessità» - Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell'Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro - Registro centrale degli stranieri)

(2009/C 44/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Heinz Huber

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein — Westfalen — Interpretazione degli artt. 12, n. 1, 17, 18, n. 1 e 43, n. 1 CE, nonché dell'art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Normativa nazionale che prevede il trattamento generale di dati personali dei cittadini degli altri Stati membri nel registro centrale nazionale degli stranieri, differenziandosi dalla normativa nazionale relativa ai dati personali dei cittadini dello Stato in questione, che sono trattati unicamente nei registri comunali di dichiarazione di domicilio

Dispositivo

1)

Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dalla legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz über das Ausländerzentralregister), come modificata dalla legge 21 giugno 2005, finalizzato a coadiuvare le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessità di cui all'art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, soltanto se:

contiene unicamente i dati necessari per l'applicazione, da parte di tali autorità, di detta normativa, e

il suo carattere centralizzato consente un'applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di detto Stato membro.

Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.

In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell'ambito di un registro come il registro centrale degli stranieri non possono essere considerati necessari ai sensi dell'art. 7, lett. e), della direttiva 95/46.

2)

L'art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all'istituzione da parte di uno Stato membro, per finalità di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di tale Stato membro.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 — Masdar (UK) Ltd/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-47/07 P) (1)

(Impugnazione - Art. 288, secondo comma, CE - Ricorso basato su un arricchimento senza causa della Comunità - Programmi d'assistenza comunitaria - Irregolarità commesse dal contraente della Commissione - Servizi forniti da un subappaltatore - Mancato pagamento - Rischi inerenti alle attività economiche - Principio di tutela del legittimo affidamento - Obbligo di diligenza dell'amministrazione comunitaria)

(2009/C 44/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masdar (UK) Ltd (rappresentanti: sigg. A.P. Bentley, QC, e P. Green, barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J. Enegren e M. Wilderspin, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 16 novembre 2006, causa T-333/03, Masdar (UK) Ltd/Commissione, con la quale viene dichiarato infondato un ricorso per risarcimento dei danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito al rifiuto della Commissione di retribuirle i servizi che essa sostiene di aver fornito nell'ambito di due progetti del programma TACIS in Moldavia e in Russia

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Masdar (UK) Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — État belge — SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA

(Causa C-48/07) (1)

(Imposte sulle società - Direttiva 90/435/CEE - Qualità di società madre - Partecipazione nel capitale - Detenzione di quote in usufrutto)

(2009/C 44/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Ricorrente: État belge — SPF Finances

Convenuta: Les Vergers du Vieux Tauves SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Liège (Belgio) — Interpretazione degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Nozione di partecipazione nel capitale di una controllata avente sede in un altro Stato membro — Carattere sufficiente di un diritto di usufrutto sui titoli rappresentativi del capitale o necessità, ai fini della deduzione dei dividendi percepiti, di una partecipazione a titolo di piena proprietà.

Dispositivo

La nozione di partecipazione nel capitale di una società di un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, non comprende la detenzione di quote in usufrutto.

Tuttavia, conformemente alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE e applicabili alle situazioni transfrontaliere, quando uno Stato membro, al fine di evitare la doppia imposizione di dividendi percepiti, esenta da imposta tanto i dividendi che una società residente percepisce da un'altra società residente nella quale detenga quote come proprietaria a pieno titolo, quanto quelli che una società residente percepisce da un'altra società residente nella quale detenga quote in usufrutto, tale Stato membro deve applicare, ai fini dell'esenzione dei dividendi percepiti, lo stesso trattamento ai dividendi percepiti da una società stabilita in un altro Stato membro da parte di una società residente che detenga quote come proprietaria a pieno titolo ed a tali dividendi percepiti da parte di una società residente che detenga quote in usufrutto.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

(Causa C-73/07) (1)

(Direttiva 95/46/CE - Ambito di applicazione - Trattamento e circolazione dei dati fiscali personali - Tutela delle persone fisiche - Libertà di espressione)

(2009/C 44/10)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Tietosuojavaltuutettu

Convenute: Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, 9 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Ambito di applicazione — Raccolta, pubblicazione, cessione e trattamento in un servizio di SMS di dati fiscali pubblici relativi all'importo dei redditi e del patrimonio imponibile delle persone fisiche

Dispositivo

1)

L'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che un'attività consistente nel:

raccogliere dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie e trattarli ai fini della loro pubblicazione;

pubblicarli in ordine alfabetico e per classi di reddito, sotto forma di elenchi particolareggiati redatti per singoli comuni;

cederli sotto forma di CD-ROM perché siano utilizzati a fini commerciali;

trattarli nell'ambito di un servizio di SMS che consenta agli utilizzatori di telefoni mobili, previa comunicazione del nome e della residenza di una persona, di ricevere dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di tale persona

deve essere considerata come un trattamento di dati personali ai sensi di tale disposizione.

2)

L'art. 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che le attività menzionate nella prima questione, sub a)-d), relative a dati provenienti da documenti che sono pubblici secondo la normativa nazionale, devono essere considerate attività di trattamento di dati personali esercitate «esclusivamente a scopi giornalistici» ai sensi di tale disposizione, qualora la loro unica finalità consista nella divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, cosa che spetta al giudice nazionale valutare.

3)

Le attività di trattamento di dati personali come quelle previste nella prima questione, sub c) e d), riguardanti archivi delle pubbliche autorità contenenti dati personali che comprendono solo informazioni già pubblicate in quanto tali nei media, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008 — Coop de France Bétail et Viande, già Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA)/Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese

(Causa C-101/07 P e 110/07 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Mercato della carne bovina - Accordo concluso tra le federazioni nazionali di allevatori e di macellatori avente ad oggetto la sospensione delle importazioni di carne bovina e la fissazione di un prezzo minimo di acquisto - Ammende - Regolamento n. 17 - Art. 15, n. 2 - Riferimento al volume d'affari delle imprese aderenti alle federazioni)

(2009/C 44/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Coop de France bétail et viande, già Fédération nationale de la coopération bétail e viande (FNCBV) (rappresentante: M. Ponsard, avocat) (C-101/07 P), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) (rappresentanti: V. Ledoux e B. Neouze, avocats) (C-110/07 P)

Altre parti nel procedimento: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Ramet, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e X. Lewis, agenti)

Oggetto

Ricorso di impugnazione proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 dicembre 2006, cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCBV e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente inteso, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE (GU L 209, pag. 12), e, in subordine, alla soppressione o alla riduzione dell'ammenda inflitta dalla detta decisione — Elementi costitutivi di un'intesa — Necessità di un'acquiescenza delle parti — Modalità di calcolo delle ammende — Possibilità di prendere in considerazione il fatturato dei membri di un'associazione qualora questa formalmente non disponga del potere di impegnare i propri membri — Obbligo di motivazione e violazione dei diritti della difesa

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La Coop de France bétail et viande, già Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), la Fédération nationale bovine (FNB), la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e i Jeunes agriculteurs (JA) sono condannati alle spese.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-121/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/18/CE - Emissione deliberata nell'ambiente e immissione in commercio di OGM - Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Esecuzione in corso di causa - Sanzioni pecuniarie)

(2009/C 44/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, S. Gasri e G. de Bergues, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: inizialmente T. Boček, poi M. Smolek, agenti

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione della sentenza della Corte 15 luglio 2004, causa C-419/03, Commissione/Francia, relativa al mancato recepimento delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva [del Consiglio 23 aprile 1990] 90/220/CEE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati] (GU L 106, pag. 1), che divergono o eccedono la portata delle disposizioni di quest'ultima direttiva — Domanda relativa all'imposizione di una penalità e di una somma forfettaria

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto nel parere motivato tutte le misure previste per l'esecuzione della sentenza 15 luglio 2004, causa C-419/03, Commissione/Francia, relativa al mancato recepimento nel suo ordinamento interno delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, che divergono o eccedono la portata delle disposizioni della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 228, n. 1, CE.

2)

La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfetaria di 10 milioni di EUR.

3)

La Repubblica francese è condannata alle spese.

4)

La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA/Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Causa C-127/07) (1)

(Ambiente - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/CE - Ambito di applicazione - Inclusione degli impianti del settore siderurgico - Esclusione degli impianti del settore chimico e di quello dei metalli non ferrosi - Principio della parità di trattamento)

(2009/C 44/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Legittimità, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Disparità di trattamento tra le industrie del settore siderurgico, soggette al sistema di scambio di quote di gas a effetto serra previsto dalla direttiva, e le industrie dell'alluminio e della plastica, che emettono gas a effetto serra identici e non sono assoggettate a tale sistema — Possibile giustificazione oggettiva di tale disparità di trattamento

Dispositivo

L'esame della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, alla luce del principio della parità di trattamento, non ha rivelato elementi che possano inficiarne la validità nella parte in cui essa prevede l'applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al settore siderurgico, senza includere nel suo ambito di applicazione i settori chimico e dei metalli non ferrosi.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-161/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Normativa nazionale che fissa le condizioni per l'iscrizione delle società su domanda dei cittadini dei nuovi Stati membri - Procedimento di accertamento dello status di lavoratore autonomo)

(2009/C 44/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e G. Braun, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e M. Winkler, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 43 CE — Normativa nazionale che fissa le condizioni per l'iscrizione delle società di cui siano titolari cittadini di Stati terzi, parimenti applicabile ai cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi — Obbligo previsto per tutti i soci di società di persone e per tutti i soci di minoranza di società a responsabilità limitata, che forniscono prestazioni di lavori proprie di un'attività dipendente, di assolvere un procedimento specifico diretto a verificare lo status di lavoratore autonomo del richiedente, procedimento nel corso del quale quest'ultimo deve dimostrare la propria partecipazione alle decisioni della società di cui chiede l'iscrizione nello Stato membro medesimo

Dispositivo

1)

Avendo imposto, ai fini dell'iscrizione di società nei registri commerciali su domanda di cittadini degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 — eccezion fatta per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta —, soci di una società di persone o soci di minoranza di una società a responsabilità limitata, l'accertamento del loro status di lavoratore autonomo da parte dell'Arbeitsmarktservice o la presentazione di un attestato di esenzione dal permesso di lavoro, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 43 CE.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-189/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 - Regolamenti (CE) nn. 2406/96 e 850/98 - Regime di controllo nel settore della pesca - Controlli e ispezioni non soddisfacenti - Mancata adozione di misure adeguate a sanzionare le infrazioni - Esecuzione delle sanzioni - Inadempimento di ordine generale alle disposizioni di un regolamento - Produzione dinanzi alla Corte di elementi complementari volti a dimostrare la generalità e la persistenza dell'inadempimento - Ammissibilità)

(2009/C 44/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e F. Jimeno Fernández, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) — Violazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 26 novembre 1996, n. 2406, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334, pag. 1), e 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125, pag. 1) — Controlli insoddisfacenti — Mancata adozione di misure adeguate a sanzionare le infrazioni

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna,

non avendo effettuato in modo soddisfacente il controllo e l'ispezione, nel suo territorio e nelle acque marittime soggette alla sua sovranità, dell'esercizio della pesca, ed in particolare delle attività di sbarco e commercializzazione di specie soggette a disposizioni relative alla taglia minima in forza dei regolamenti (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e 26 novembre 1996, n. 2406, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca, e non avendo destinato le risorse umane necessarie al controllo e all'ispezione dell'esercizio della pesca, nonché

non avendo provveduto con sufficiente fermezza all'adozione dei provvedimenti opportuni nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di pesca, segnatamente tramite l'avvio di azioni amministrative o penali e la comminazione ai suddetti responsabili di sanzioni dissuasive,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 — Donal Gordon/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-198/07 P) (1)

(Impugnazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Funzionario con invalidità totale permanente)

(2009/C 44/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Donal Gordon (rappresentanti: J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten e P. Reyniers, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 7 febbraio 2007 nella causa T-175/04, Gordon/Commissione — Ricorso diretto all'annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2001-2002 — Interesse ad agire — Dipendente di ruolo messo a riposo a causa di un'invalidità permanente e totale durante il procedimento contenzioso

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 febbraio 2007, causa T-175/04, Gordon/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato di non dover statuire sul ricorso di annullamento presentato dal sig. Gordon.

2)

L'impugnazione è rigettata in quanto irricevibile nella parte in cui contesta il rigetto del ricorso per risarcimento danni disposto dalla detta sentenza del Tribunale.

3)

È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 11 dicembre 2003 che respinge il reclamo del sig. Gordon contro la decisione 28 aprile 2003 che conferma il rapporto di evoluzione di carriera di cui ha costituito oggetto per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002.

4)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Gordon dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Procedimento penale a carico di Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA

(Causa C-205/07) (1)

(Artt. 28 CE-30 CE - Direttiva 97/7/CE - Tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza - Termine per il recesso dal contratto - Divieto di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto)

(2009/C 44/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Gent

Imputati nel procedimento penale a quo

Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Gent — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Effetti sul commercio intracomunitario di una normativa nazionale che vieta di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso — Compatibilità con il diritto comunitario

Dispositivo

L'art. 29 CE non osta ad una normativa nazionale che vieta al fornitore, nell'ambito di una vendita a distanza transfrontaliera, di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto, ma osta a che, in applicazione di tale normativa, sia vietato, prima della scadenza del detto termine, richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateias

(Causa C-213/07) (1)

(Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Art. 24 - Cause di esclusione dalla partecipazione ad un appalto - Misure nazionali che stabiliscono un'incompatibilità tra il settore dei lavori pubblici e quello dei mezzi di informazione)

(2009/C 44/18)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Michaniki AE

Convenuti: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateias

Con l'intervento di: Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, succeduta alla Pantechniki AE, Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 24 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Tassatività o meno dell'elenco delle cause di esclusione di un imprenditore dalla partecipazione alla gara di appalto

Dispositivo

1)

L'art. 24, primo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che esso elenca, in modo tassativo, le cause fondate su considerazioni oggettive di natura professionale, che possono giustificare l'esclusione di un imprenditore dalla partecipazione ad un appalto pubblico di lavori. Tuttavia, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda altre misure di esclusione dirette a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza, purché siffatte misure non eccedano quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

2)

Il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che, perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, stabilisce una presunzione assoluta d'incompatibilità tra lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un'impresa che opera nel settore dei mezzi di informazione e quello di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un'impresa cui venga affidata dallo Stato o da una persona giuridica del settore pubblico in senso lato l'esecuzione di appalti di lavori, di forniture o di servizi.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Stato belga — SPF Finances/Truck Center SA

(Causa C-282/07) (1)

(Libertà di stabilimento - Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) - Libera circolazione dei capitali - Artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 56 CE e 58 CE) - Imposizione delle persone giuridiche - Redditi da capitali e da beni mobili - Ritenuta alla fonte dell'imposta - Ritenuta di imposta mobiliare - Riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società non residenti - Non riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società residenti - Convenzione fiscale tesa a prevenire la doppia imposizione - Restrizione - Insussistenza)

(2009/C 44/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Ricorrente: Stato belga — SPF Finances

Convenuta: Truck Center SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Liège — Interpretazione degli artt. 56 CE e 57 CE — Libera circolazione dei capitali — Imposizione delle persone giuridiche — Ritenuta di imposta mobiliare riscossa dalle autorità fiscali di uno Stato membro sui redditi da capitale attribuiti da una società stabilita nello stesso Stato ad una società stabilita in un altro Stato membro — Non riscossione della ritenuta quando tali redditi sono attribuiti ad una società stabilita nel medesimo Stato membro — Differenza di trattamento non giustificata o differenza di situazione che giustifica un trattamento differenziato? — Impatto, sotto tale profilo, di una convenzione bilaterale tesa a prevenire la doppia imposizione

Dispositivo

Gli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), 73 B del Trattato CE e 73 D del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 56 CE e 58 CE) devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa fiscale di uno Stato membro, come quella contestata nella causa principale, che prevede una ritenuta alla fonte dell'imposta sugli interessi versati da una società residente in tale Stato ad una società beneficiaria residente in un altro Stato membro, ma esonera da tale ritenuta gli interessi versati ad una società beneficiaria residente nel primo Stato membro, i cui redditi sono tassati da quest'ultimo Stato membro a titolo dell'imposta sulle società.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-283/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/442/CEE - Art. 1 - Nozione di «rifiuto» - Rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche - Combustibile da rifiuti di qualità elevata - Trasposizione non corretta)

(2009/C 44/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — Combustibili derivati da rifiuti (RDF) e rottami di ferro destinati ad essere utilizzati nell'attività siderurgica e metallurgica — Esclusione dall'ambito di applicazione della legge nazionale di trasposizione

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni quali:

l'art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e

l'art. 1, comma 29, lett. b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli artt. 183, comma 1, lett. s), e 229, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,

per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) sono sottratti a priori all'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 1, lett. a), della medesima direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening in qualità di rappresentante del Comune di Slagelse (già Comune di Skælskør)

(Causa C-306/07) (1)

(Informazione ai lavoratori - Direttiva 91/533/CEE - Art. 8, nn. 1 e 2 - Ambito di applicazione - Lavoratori «coperti» da un contratto collettivo - Nozione di contratto o di rapporto di lavoro «temporaneo»)

(2009/C 44/21)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Ruben Andersen

Convenuto: Kommunernes Landsforening, in qualità di rappresentante del Comune di Slagelse (già Comune di Skælskør)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32) — Applicabilità di un contratto collettivo mirante al recepimento della direttiva ad un lavoratore che non è membro di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del detto contratto — Diritto dei lavoratori che si ritengono lesi dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva

Dispositivo

1)

L'art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale secondo cui un contratto collettivo che garantisce la trasposizione nel diritto nazionale delle disposizioni di tale direttiva è applicabile ad un lavoratore, sebbene quest'ultimo non sia membro di alcuna organizzazione sindacale firmataria di un contratto collettivo siffatto.

2)

L'art. 8, n. 2, secondo comma, della direttiva 91/533 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un lavoratore non facente parte di un'organizzazione sindacale firmataria di un contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro di quest'ultimo possa essere considerato «coperto da» tale contratto ai sensi di detta disposizione.

3)

L'espressione «contratto o rapporto di lavoro temporaneo» contenuta nell'art. 8, n. 2, secondo comma, della direttiva 91/533 deve essere interpretata nel senso che essa prende in considerazione contratti e rapporti di lavoro di breve durata. In assenza di norme adottate a tal fine dalla normativa di uno Stato membro, spetta ai giudici nazionali stabilire tale durata caso per caso e in funzione della specificità di taluni settori o di determinate occupazioni e attività. Detta durata deve tuttavia essere fissata in modo da garantire l'effettiva tutela dei diritti di cui si avvalgono i lavoratori in base alla direttiva summenzionata.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/14


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Lyon — Francia) — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(Causa C-333/07) (1)

(Aiuti di Stato - Regime di aiuti a favore di emittenti radiofoniche locali - Finanziamento mediante una tassa parafiscale sulle intermediazioni sulla pubblicità - Decisione favorevole della Commissione al termine della fase preliminare dell'esame ex art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) - Aiuti compatibili con il mercato comune - Art. 92, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE) - Contestazione della legittimità della decisione - Obbligo di motivazione - Valutazione dei fatti - Compatibilità con il Trattato CE della tassa parafiscale)

(2009/C 44/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Lyon

Parti

Ricorrente: Regie Networks

Convenuta: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour adminstrative d'appel de Lyon — Validità della decisione della Commissione 10 novembre 1997, n. N 679/97, con la quale la detta istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alle modifiche apportate al regime di aiuti alla diffusione radiofonica istituito dal decreto 30 settembre 1992, n. 92-1053 (JORF n. 228 del 1o ottobre 1992) (SG(97) D/9265) — Tassa parafiscale sulla pubblicità diffusa con mezzi radiotelevisivi a destinazione del territorio francese, il cui gettito è destinato ad un fondo di sostegno alla diffusione radiofonica — Regime di aiuto di cui beneficiano soltanto le imprese nazionali — Eventuale applicabilità a tale regime, ed alla tassa che lo alimenta, della deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. c), CE

Dispositivo

La decisione della Commissione delle Comunità europee 10 novembre 1997 di non sollevare obiezioni sulla modifica di un regime di aiuti a favore delle emittenti radiofoniche locali (aiuto di Stato n. N 679/97 — Francia) è invalida.

Si devono sospendere gli effetti della constatazione d'invalidità della suddetta decisione della Commissione delle Comunità europee 10 novembre 1997 fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 88 CE. I citati effetti sono mantenuti in vigore per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE. Sono eccettuate da tale limitazione temporale degli effetti della presente sentenza le sole imprese che hanno proposto prima della data della sua pronuncia un ricorso giurisdizionale o un reclamo equivalente in relazione alla riscossione della tassa parafiscale sulla pubblicità radiotelevisiva, istituita dall'art. 1 del decreto 29 dicembre 1997, n. 97-1263, relativo all'introduzione di una tassa parafiscale a favore del fondo di sostegno alla diffusione radiofonica.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

(Causa C-336/07) (1)

(Direttiva 2002/22/CE - Art. 31, n. 1 - Obblighi ragionevoli di trasmissione («must carry») - Normativa nazionale che obbliga i gestori di reti cablate analogiche ad integrare nelle loro reti cablate tutti i programmi televisivi che possono essere trasmessi per via terrestre - Principio di proporzionalità)

(2009/C 44/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG

Convenuta: Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

con l'intervento di: Norddeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen, ARTE GEIE, Bloomberg LP, Mitteldeutscher Rundfunk, MTV Networks Germany GmbH, succeduta a VIVA Plus Fernsehen GmbH, VIVA Music Fernsehen GmbH & Co. KG, MTV Networks Germany GmbH, succeduta a MTV Networks GmbH & Co. oHG, Westdeutscher Rundfunk, RTL Television GmbH, RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG, VOX Film und Fernseh-GmbH & Co. KG, RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, SAT. 1 Satelliten-Fernsehen GmbH e a., Regio.TV GmbH, Eurosport SA, TM-TV GmbH & Co. KG, ONYX Television GmbH, Radio Bremen, Hessischer Rundfunk, Nederland 2, Hamburg 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co. KG, Turner Broadcasting System Deutschland GmbH, n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG, Bayerischer Rundfunk, Deutsches Sportfernsehen GmbH, NBC Europe GmbH, BBC World, Mediendienst Borkum — Kurverwaltung NSHB Borkum GmbH, Friesischer Rundfunk GmbH, Home Shopping Europe GmbH & Co. KG, Euro News SA, Reise-TV GmbH & Co. KG, SKF Spielekanal Fernsehen GmbH, TV 5 Europe, DMAX TV GmbH & Co. KG, già XXP TV — Das Metropolenprogramm GmbH & Co. KG, RTL Shop GmbH,

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Hannover — Interpretazione dell'art. 31, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Normativa nazionale che obbliga gli operatori di reti cablate analogiche ad integrare nelle loro reti cablate tutti i programmi televisivi ammessi alla diffusione terrestre e che prevede, in caso di penuria di canali, un obbligo a carico dell'autorità nazionale competente di redigere una graduatoria dei candidati che conduca all'impiego di tutti i canali disponibili dell'operatore via cavo in questione

Dispositivo

1)

L'art. 31, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone al gestore di reti cablate di integrare nella sua rete cablata analogica i canali e servizi televisivi già diffusi per via terrestre, ottenendo in tal modo l'utilizzo di oltre la metà dei canali disponibili su tale rete e che, in caso di penuria di canali disponibili, prevede una graduatoria dei candidati secondo un ordine di priorità che conduce all'utilizzo della totalità delle disponibilità di detta rete, sempreché tali obblighi non comportino conseguenze economiche irragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

La nozione di «servizi televisivi», ai sensi dell'art. 31, n. 1, della direttiva 2002/22, comprende i servizi degli enti radiotelevisivi o dei fornitori di servizi mediali, quali la televendita, sempreché siano soddisfatte le condizioni previste dalla predetta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen

(Causa C-337/07) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco - Inserimento del lavoratore nel mercato regolare del lavoro - Disoccupazione involontaria - Applicabilità di detto accordo ai rifugiati turchi - Condizioni per la perdita dei diritti acquisiti)

(2009/C 44/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Ibrahim Altun

Convenuta: Stadt Böblingen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 — Diritto di soggiorno di un cittadino turco sul territorio nazionale in quanto minore nell'ambito del ricongiungimento familiare — Condanna penale — Influenza sul diritto di soggiorno — Applicabilità ai rifugiati turchi — Diritto d'asilo concesso al padre sulla base di elementi non veri — Revoca del diritto d'asilo come condizione per rifiutare il diritto di soggiorno derivato — Diritto derivato subordinato all'appartenenza al mercato regolare del lavoro di uno Stato membro per un periodo di tre anni durante la convivenza familiare con il minore

Dispositivo

1)

L'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che il figlio di un lavoratore turco può beneficiare dei diritti conferiti a titolo di tale disposizione quando quest'ultimo, nei tre anni di coabitazione, ha svolto un'attività lavorativa per due anni e mezzo prima di restare disoccupato per i sei mesi successivi.

2)

La circostanza che un lavoratore turco abbia ottenuto il diritto di soggiorno in uno Stato membro e, pertanto, il diritto di accesso al mercato del lavoro di tale Stato in quanto rifugiato politico non impedisce che un suo familiare possa beneficiare dei diritti conferiti a titolo dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

3)

L'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che, quando un lavoratore turco ha ottenuto lo status di rifugiato politico sulla base di dichiarazioni inesatte, i diritti che ad un suo familiare derivano da tale disposizione non possono essere rimessi in discussione se questo familiare, alla data della revoca del permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore, soddisfa le condizioni che detta disposizione prevede.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública

(Causa C-349/07) (1)

(Codice doganale comunitario - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Recupero a posteriori dei dazi doganali all'importazione)

(2009/C 44/25)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda

Convenuta: Fazenda Pública

con l'intervento di: Ministério público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilità con il diritto comunitario e con il principio dei diritti della difesa di disposizioni nazionali di procedura amministrativa tributaria in materia di termini per esercitare il diritto di audizione del contribuente — Procedura amministrativa per il pagamento a posteriori dei dazi all'importazione di merci provenienti dall'Estremo Oriente

Dispositivo

1)

Per quanto riguarda la riscossione di un debito doganale al fine di procedere al recupero a posteriori di dazi doganali all'importazione, un termine da otto a quindici giorni concesso all'importatore sospettato di aver commesso un'infrazione doganale affinché questi presenti le proprie osservazioni è, in linea di principio, conforme alle prescrizioni del diritto comunitario.

2)

Spetta al giudice nazionale adito stabilire se, alla luce delle circostanze particolari della causa, il termine concretamente concesso a detto importatore gli abbia consentito di essere utilmente ascoltato dalle autorità doganali.

3)

Il giudice nazionale deve inoltre verificare se, in considerazione del periodo intercorso tra il momento in cui l'amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni dell'importatore e la data in cui ha adottato la sua decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto adeguatamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

(Causa C-384/07) (1)

(Aiuti di Stato - Art. 88, n. 3, CE - Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune - Controversia tra il beneficiario e le autorità nazionali in merito all'importo degli aiuti illegittimamente versati - Ruolo del giudice nazionale)

(2009/C 44/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Wienstrom GmbH

Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 88, n. 3, CE — Regime di aiuto di Stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla Commissione, ma la cui versione successiva modificata, dopo essere stata notificata, è stata dichiarata compatibile con il mercato comune, senza esplicita decisione negativa per quanto riguarda la vecchia versione non notificata — Obbligo per i giudici nazionali risultante da tale decisione della Commissione

Dispositivo

Il divieto di messa ad esecuzione di aiuti di Stato previsto all'art. 88, n. 3, ultima frase, CE non impone al giudice nazionale, in circostanze come quelle della causa principale, di respingere una domanda di un beneficiario di aiuti di Stato attinente all'importo di questi ultimi eventualmente dovuto per un periodo precedente una decisione della Commissione delle Comunità europee che ammette la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Polonia) — Magoora sp. zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

(Causa C-414/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 17, nn. 2 e 6 - Normativa nazionale - Detrazione dell'IVA sull'acquisto di carburante per taluni autoveicoli a prescindere dalla finalità dell'uso dei medesimi - Restrizione effettiva del diritto a detrazione - Esclusioni previste dalla normativa nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva)

(2009/C 44/27)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Parti

Ricorrente: Magoora sp. zoo

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Interpretazione dell'art. 17, nn. 2 e 6, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che esclude il diritto a detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di carburante per taluni veicoli indipendentemente dallo scopo dell'utilizzazione (professionale o privata) del veicolo di cui trattasi — Modifica dei criteri relativi ai veicoli interessati dall'esclusione avente per effetto la limitazione de facto del campo di applicazione del diritto a detrazione rispetto al periodo precedente l'entrata in vigore della direttiva nello Stato membro in questione

Dispositivo

L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, osta all'abrogazione da parte di uno Stato membro, all'atto del recepimento di tale direttiva nel diritto interno, di tutte le disposizioni nazionali che disciplinano le limitazioni del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte e gravante sugli acquisti di carburante destinato ad autoveicoli utilizzati per un'attività imponibile, sostituendo tali disposizioni, alla data di entrata in vigore di detta direttiva nel suo territorio, con norme che stabiliscono nuovi criteri in materia, qualora — punto la cui valutazione spetta al giudice a quo — queste ultime abbiano avuto l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione delle limitazioni di cui trattasi. Detto articolo osta comunque ad un'ulteriore modifica da parte di uno Stato membro della propria normativa entrata in vigore alla data di cui è causa che ampli la portata dell'ambito di applicazione delle limitazioni rispetto alla situazione preesistente alla data in parola.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/17


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»

(Causa C-442/07) (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 12 - Decadenza - Segni registrati da un'associazione senza scopo di lucro - Nozione di «uso effettivo» di un marchio - Attività caritative)

(2009/C 44/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Verein Radetzky-Orden

Convenuta: Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretazione dell'art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Marchi utilizzati sulla corrispondenza commerciale, sulla carta da lettere, sul materiale pubblicitario e in forma di segni distintivi da parte di un'associazione senza scopo di lucro nell'ambito delle sue attività di preservazione delle tradizioni militari e raccolta e distribuzione di offerte — Possibilità di qualificare tale uso come «uso effettivo» idoneo a salvaguardare i diritti che il marchio conferisce

Dispositivo

L'art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che di un marchio viene fatto un uso effettivo qualora un'associazione senza scopo di lucro lo utilizzi, nei suoi rapporti con il pubblico, per annunciare delle manifestazioni, nella propria corrispondenza d'affari nonché nel proprio materiale pubblicitario, e i membri dell'associazione lo esibiscano su distintivi indossati in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-443/07 P) (1)

(Impugnazione - Statuto dei funzionari - Eccezione di illegittimità dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII, relativo all'inquadramento dei funzionari assunti dopo il 1o maggio 2004 - Consultazione del comitato dello Statuto - Insussistenza di una violazione dei diritti quesiti e del principio della parità di trattamento)

(2009/C 44/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso dei ricorrenti volto all'annullamento delle decisioni relative alla loro nomina a dipendenti in prova, nella parte in cui esse stabiliscono il loro inquadramento nel grado in applicazione delle disposizioni transitorie dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, come modificato dal Regolamento (CE, Euratom) 22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1) — Conseguenze dell'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari sulla situazione degli iscritti su un elenco di candidati idonei o di riserva di assunzione prima della data di tale entrata in vigore, il 1o maggio 2004, ma assunti successivamente a tale data — Principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della parità di trattamento — Portata dell'obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Le sigg.re Centeno Mediavilla, Fumey, Gerhards, Hamilton, i sigg. Hill, Huby, Klein, Lombardi, Millar, Moraitis, le sig.re Palmer, Robinson, il sig. Rouxel, la sig.ra Silva Mendes, i sigg. van den Hul, Von Nordheim Nielsen e Zouridakis sono condannati alle spese dell'impugnazione.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-480/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/59/CE - Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico - Mancata elaborazione, attuazione o adozione di piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti)

(2009/C 44/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332, pag. 81) — Mancata adozione e/o attuazione dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti soggetti alla giurisdizione delle «Comunidades Autónomas»

Dispositivo

1)

Avendo omesso di elaborare, adottare e attuare piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per ciascuno dei porti spagnoli, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 315 del 22.12.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/19


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regno Unito) — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-488/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per le operazioni imponibili e per le operazioni esenti - Detrazione per il prorata - Calcolo - Metodi previsti all'art. 17, n. 5, terzo comma - Obbligo di applicazione della regola di arrotondamento dell'art. 19, n. 1, secondo comma)

(2009/C 44/31)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parti

Ricorrente: Royal Bank of Scotland plc

Convenuto: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Session (Scotland), Edinburgh — Artt. 17, n. 5, e 19, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Beni e servizi utilizzati tanto per operazioni soggette ad imposta quanto per operazioni esenti — Calcolo del prorata di deduzione — Regole relative all'arrotondamento

Dispositivo

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento prevista all'art. 19, n. 1, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, allorché il prorata del diritto a detrazione dell'imposta a monte viene calcolato secondo uno dei metodi speciali di cui all'art. 17, n. 5, terzo comma, lett. a), b), c) o d), di tale direttiva.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/19


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien — Austria) — Procedimento penale a carico di Vladimir Turansky

(Causa C-491/07) (1)

(Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen - Art. 54 - Principio «ne bis in idem» - Ambito di applicazione - Nozione di «persona (…) già (…) giudicata (…) con sentenza definitiva» - Decisione con cui un'autorità di polizia dispone la sospensione di un procedimento penale - Decisione che non estingue l'azione penale e non produce effetti di ne bis in idem secondo il diritto nazionale)

(2009/C 44/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Strafsachen Wien

Imputato nella causa principale

Vladimir Turansky

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht für Strafsachen Wien –Interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) — Interpretazione del principio del «ne bis in idem» — Ambito di applicazione — Decisione mediante la quale un'autorità di polizia mette definitivamente fine al procedimento penale

Dispositivo

Il principio ne bis in idem, sancito dall'art. 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, non si applica ad una decisione mediante la quale un'autorità di uno Stato contraente, al termine di un esame nel merito della causa sottopostale, dispone, in una fase precedente all'incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l'azione penale e non costituisca quindi un ostacolo a nuovi procedimenti penali, per gli stessi fatti, in detto Stato.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/20


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-517/07) (1)

(Direttiva 92/81/CEE - Diritti di accisa sugli oli minerali - Artt. 2, nn. 2 e 3, nonché 8, n. 1, lett. a) - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Art. 2, nn. 2-4, lett. b) - Ambito di applicazione - Additivi per carburante aventi la qualità di oli minerali o di prodotti energetici, ma che non vengono usati come carburante - Regime nazionale di tassazione)

(2009/C 44/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Afton Chemical Limited

Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), degli artt. 2, n. 3, e 4, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CEE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Oli minerali aggiunti ai carburanti per fini diversi dall'alimentazione del veicolo ma non destinati ad essere messi in vendita o utilizzati come carburanti — Tassazione come carburante?

Dispositivo

Gli artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE, per quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2003, e l'art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 2004, devono essere interpretati nel senso che additivi per carburante, come quelli di cui trattasi nella causa principale, che hanno la qualità di «oli minerali» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della prima di queste direttive o di «prodotti energetici» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della seconda di queste, ma che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, devono essere assoggettati al regime di tassazione previsto dalle citate direttive.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/20


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

(Causa C-549/07) (1)

(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Art. 5 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo - Esonero dall'obbligo di compensazione - Cancellazione dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso)

(2009/C 44/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Friederike Wallentin-Hermann

Convenuta: Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozioni di «circostanze eccezionali» e di «misure del caso» — Cancellazione del volo per un guasto al reattore — Tasso di cancellazioni dovute a guasti tecnici molto superiore a quello delle altre compagnie aeree

Dispositivo

1)

L'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, non risulta determinante ai fini dell'interpretazione delle cause di esonero oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.

2)

La frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che consenta di concludere che sono presenti o meno «circostanze eccezionali» a norma dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.

3)

La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato «tutte le misure del caso» ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 e, pertanto, per liberare il detto vettore dall'obbligo di pagare una compensazione pecuniaria, previsto dagli artt. 5, n. 1, lett. c) e 7, n. 1, di tale regolamento.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/21


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Causa promossa da Erich Stamm, Anneliese Hauser

(Causa C-13/08) (1)

(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Lavoratori autonomi frontalieri - Affitto rurale - Struttura agraria)

(2009/C 44/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Erich Stamm, Anneliese Hauser

Con l'intervento di: Regierungspräsidium Freiburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof (Germania) — Interpretazione degli artt. 12, n. 1, 13, n. 1 e 15, n. 1 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, firmato in Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6) — Applicabilità del principio della parità di trattamento ai lavoratori autonomi frontalieri — Agricoltore di nazionalità svizzera residente in Svizzera, che ha stipulato un affitto relativo ad un'azienda agricola situata in Germania

Dispositivo

In forza dell'art. 15, n. 1, dell'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, una parte contraente deve accordare ai «lavoratori autonomi frontalieri», ai sensi dell'art. 13 di tale allegato, dell'altra parte contraente, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al suo esercizio nello Stato ospitante, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultimo ai propri cittadini.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/22


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-273/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/81/CE - Inquinanti atmosferici - Limiti nazionali di emissione - Omessa comunicazione dei programmi di riduzione delle emissioni, degli inventari nazionali delle emissioni e delle proiezioni annuali per il 2010)

(2009/C 44/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa redazione e trasmissione, nei termini stabiliti, dei documenti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22)

Dispositivo

1)

Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee entro il termine prescritto i programmi, gli inventari nazionali e le sue proiezioni annuali per l'anno 2010 concernenti la riduzione progressiva delle emissioni nazionali di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/22


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-328/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Omessa trasposizione nel termine prescritto)

(2009/C 44/37)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e I. Koskinen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione nel termine previsto delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva;

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 236 del 13.9.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/23


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Procedimento penale a carico di Artur Leymann, Aleksei Pustovarov

(Causa C-388/08 PPU) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Art. 27 - Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Principio di specialità - Procedura di assenso)

(2009/C 44/38)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Imputati nella causa principale

Artur Leymann, Aleksei Pustovarov

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione dell'art. 27, nn. 2, 3 e 4, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Modifica della descrizione dei fatti alla base dell'incriminazione rispetto a quella su cui si fonda il mandato d'arresto — Nozione di «reato diverso da quello che ha motivato la consegna» — Necessità di avviare o meno il procedimento di assenso

Dispositivo

1)

Per stabilire se il reato considerato sia o no un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell'art. 27, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, tale da imporre lo svolgimento della procedura di assenso contemplata dall'art. 27, nn. 3, lett. g), e 4, della medesima decisione, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest'ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l'insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro.

2)

In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, un mutamento nella descrizione del reato, riguardante la categoria di stupefacenti implicata, non è idoneo, di per sé, a concretizzare un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell'art. 27, n. 2, della decisione quadro 2002/584.

3)

L'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, l'assenso deve essere richiesto, a norma dell'art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l'assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l'eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/23


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres

(Causa C-551/07) (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttiva 2004/38/CE - Artt. 18 CE e 39 CE - Diritto al rispetto della vita familiare - Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo che è entrato nel territorio di uno Stato membro chiedendo asilo e che ha successivamente preso in moglie una cittadina di un altro Stato membro)

(2009/C 44/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Deniz Sahin

Convenuto: Bundesminister für Inneres

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 18 CE e 39 CE nonché degli artt. 3, n. 1, 6, n. 2, 7, nn. 1, lett. d), e 2, 9, n. 1, e 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo entrato nel territorio di uno Stato membro quale richiedente asilo e coniugatosi poi con una cittadina di un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Gli artt. 3, n. 1, 6, n. 2, e 7, nn. 1, lett. d), e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che comprendono anche i familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino dell'Unione e abbiano acquisito la qualità di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato. È irrilevante, a tale riguardo, che al momento dell'acquisizione della qualità di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo.

2)

Gli artt. 9, n. 1, e 10 della direttiva 2004/38 ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale i familiari di un cittadino dell'Unione che non siano cittadini di uno Stato membro e godano di un diritto di soggiorno in applicazione del diritto comunitario, segnatamente dell'art. 7, n. 2, della medesima direttiva, non possono ricevere una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione per il solo fatto di essere legittimati a soggiornare provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/24


Ordinanza della Corte 13 novembre 2008 — Giuseppe Gargani/Parlamento europeo

(Causa C-25/08 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso del presidente della commissione degli affari giuridici del Parlamento contro l'«azione» del presidente del Parlamento che ha portato alla presentazione di osservazioni in nome del Parlamento in una causa avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale - Termini di ricorso)

(2009/C 44/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Giuseppe Gargani (rappresentante: W. Rothley, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Schoo et H. Krück, agenti)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 21 novembre 2007, Gargani/Parlamento (T-94/06) con la quale il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso presentato dal presidente della commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo, inteso a far constatare l'illegittimità della decisione del presidente del Parlamento europeo di far presentare osservazioni scritte in nome del Parlamento, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, dello Statuto della Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, adottata contrariamente al parere della commissione per gli affari giuridici e rifiutando di sottoporre la questione all'assemblea plenaria

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il signor Gargani è condannato alle spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/25


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 novembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia)] — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Cause riunite C-180/08 e C-186/08) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/48/CEE- Riconoscimento dei diplomi - Studi compiuti in un «laboratorio di studi liberi» non riconosciuto come istituto di istruzione dallo Stato membro ospitante - Psicologo)

(2009/C 44/41)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia)

Parti

Ricorrente: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interpretazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Interpretazione degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49, 55, 149 e 150 CE — Cittadino di uno Stato membro che ha una professione regolamentata nello Stato membro ospitante prima e dopo il riconoscimento dell'equivalenza professionale risultante dai titoli di studio conferiti da istituti di istruzione superiori in un altro Stato membro — Compimento precedente, di forza di un contratto di franchising, di una parte degli studi universitari presso un istituto non riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato membro ospitante — Possibilità, a causa del rifiuto di riconoscimento di tali titoli, di escludere il lavoratore dalla sua attività professionale

Dispositivo

Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, in forza dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sono tenute a permettere ad un cittadino di uno Stato membro, di esercitare la sua professione alle stesse condizioni dei titolari di diplomi nazionali quando tale diploma:

sanziona una formazione acquisita, in tutto o in parte, preso un istituto sito nello Stato membro ospitante che, secondo la normativa di quest'ultimo Stato, non è riconoscimento come un istituto di istruzione, e

non è stato omologato dalle autorità nazionali competenti.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 1o ottobre 2008 — Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile/Freerk Heidinga

(Causa C-434/08)

(2009/C 44/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Oldenburg (Germania)

Parti

Ricorrente: Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile

Convenuto: Freerk Heidinga

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 46, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1) debba essere interpretato nel senso che sono incompatibili con tale disposizione, e quindi inefficaci, accordi contrattuali in forza dei quali, pur procedendo all'esterno ad un trasferimento integrale e definitivo dei diritti all'aiuto, tali diritti devono tuttavia continuare a spettare, sotto il profilo economico, in base ad un accordo stipulato fra le parti, al venditore, mentre l'acquirente, quale titolare formale dei diritti all'aiuto, deve attivare gli stessi mediante lo sfruttamento dei corrispondenti terreni e versare integralmente al venditore i pagamenti unici percepiti, oppure accordi contrattuali in forza dei quali all'acquirente vengono trasferiti pagamenti legati ai terreni in maniera tale che in ogni caso, a seguito dell'attivazione e della liquidazione dei pagamenti unici, esso è tenuto a versarne in modo continuativo una parte (la parte differenziata per azienda) al venditore.


(1)  GU L 270, pag. 1.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht (Germania) il 5 novembre 2008 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

(Causa C-473/08)

(2009/C 44/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sächsisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Convenuto: Finanzamt Dresden I

Questioni pregiudiziali

1)

Se le prestazioni di insegnamento e di esame fornite da un ingegnere, presso un istituto di formazione registrato come associazione di diritto privato, ai partecipanti dei corsi di riqualificazione professionale che già possiedono almeno un titolo di studio conseguito presso un'università o un istituto universitario, rispettivamente, in architettura, ingegneria o una formazione analoga, e tenendo presente che i corsi si concludono con un esame, costituiscano «lezioni relative all'insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della direttiva 77/388/CEE (1).

2)

Se una persona che soddisfa i requisiti di «insegnante privato», ai sensi del n. 1 di detta disposizione, sia esclusa da questa cerchia di persone, qualora essa

riceva (in tutto o in parte) il pagamento dei propri corsi anche se, in concreto, nessun partecipante si è iscritto a detti corsi, ma essa abbia già fornito a tal fine prestazioni preparatorie, o

sia incaricata, ripetutamente e periodicamente, per un periodo di tempo significativo, di effettuare corrispondenti prestazioni di insegnamento e di esame, o

se, oltre alla sua attività diretta di insegnamento, abbia assunto una posizione rilevante dal punto di vista professionale e/o organizzativo nei confronti degli altri docenti del corso in questione.

Se debba eventualmente già ammettersi un'esclusione siffatta, qualora esista soltanto una di tali circostanze o solo qualora ne sussistano due o tutte e tre.


(1)  GU L 145, pag. 1.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Innsbruck (Austria) il 12 ottobre 2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol

(Causa C-486/08)

(2009/C 44/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgerichts Innsbruck

Parti

Ricorrente: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

Resistente: Land Tirol

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con la clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale 6 giugno 1997, introdotto con la direttiva 15 dicembre 1997, 97/81/CE (1), relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, il fatto che i lavoratori assunti con contratto di diritto privato da enti locali o da aziende pubbliche con orario di lavoro inferiore a dodici ore settimanali (il 30 % dell'orario lavorativo normale) ricevano un trattamento meno favorevole, rispetto ad analoghi lavoratori a tempo pieno, con riguardo alla retribuzione, all'inquadramento, al riconoscimento dell'anzianità pregressa, alle ferie, alle indennità speciali, alla retribuzione delle ore straordinarie, etc.

2)

Se il principio del pro rata temporis sancito dalla clausola 4, n. 2, di detto accordo quadro debba essere interpretato nel senso che osti ad una norma nazionale, quale il § 55, quinto comma, L VBG, a termini del quale, in caso di modificazione del volume orario dell'attività lavorativa, la parte delle ferie non ancora utilizzata debba essere adattata al nuovo orario in misura proporzionale, con la conseguenza che un lavoratore, il cui orario di lavoro a tempo pieno venga ridotto a tempo parziale, si vedrà ridotto il diritto al periodo di ferie maturato durante il periodo di attività lavorativa a tempo pieno ovvero la relativa indennità ferie gli verrà corrisposta quale lavoratore ad orario ridotto.

3)

Se sia in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, introdotto con la direttiva 28 giugno 1999, 1999/70/CE (2), relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, una norma nazionale quale il § 1, secondo comma, lett. m), L VBG, a termine della quale il lavoratore occupato per una durata massima di sei mesi ovvero solo occasionalmente riceve un trattamento meno favorevole rispetto ad analoghi lavoratori a tempo indeterminato con riguardo alla retribuzione, all'inquadramento, al riconoscimento dell'anzianità pregressa, alle ferie, alle indennità speciali, alla retribuzione delle ore straordinarie, etc.

4)

Se sussista una discriminazione indiretta basata sul sesso, ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva 5 luglio 2006, 2006/54/CE (3), riguardante la parità di trattamento, per il fatto che i lavoratori che si avvalgano del congedo parentale per la durata legalmente prevista di due anni perdano, decorso il periodo di congedo stesso, il diritto alle ferie maturato ex lege nell'anno precedente alla nascita, trattandosi, per quanto attiene ai lavoratori interessati, prevalentemente (97 %) di donne.


(1)  GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

(3)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/27


Ricorso presentato il 12 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-491/08)

(2009/C 44/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che, in riferimento al progetto di complesso turistico «Is Arenas» in comune di Narbolia, che interessa gli habitat e le specie presenti nel sito ITB032228 «Is Arenas»,

non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, misure di salvaguardia idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito, a livello nazionale, dal SIC proposto ITB032228 «Is Arenas», in particolare non avendo vietato un intervento suscettibile di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 92/43/CEE (1),

e, non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui il detto SIC è stato designato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è a conoscenza del fatto che nell'area del SIC Is Arenas è in corso di completamento un insediamento turistico comprendente, tra le altre cose, un campo da golf. Ad avviso della Commissione, il progetto di infrastrutture turistiche nel SIC Is Arenas insiste particolarmente nelle aree che garantiscono la connettività ecologica tra le due aree di pineta più rilevanti. È perciò suscettibile di avere impatti negativi significativi su tali aree, e in particolare sulla loro funzione di «collegamento ecologico».

Inoltre, tra le criticità del progetto, la Commissione evidenzia la riduzione e la trasformazione degli habitat originari anche mediante introduzione di specie estranee quali le graminacee del campo da golf, la sottrazione degli habitat, effetti di pietinamento e compattazione del suolo, sottrazione degli spazi, impatto dovuto all'afflusso di bagnanti sugli habitat della prima fascia costiera, di estrema rilevanza perché riguardano i sistemi dunali, il taglio degli alberi.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/27


Impugnazione proposta il 18 novembre 2008 da Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau e Francisco Javier Solana Ramos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 18 settembre 2008, causa T-47/05 (Angé Serrano e a./Parlamento)

(Causa C-496/08 P)

(2009/C 44/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza:

per quanto concerne la sig.ra Angé Serrano, il sig. Bras e il sig. Orcajo Teresa, annullare la sentenza impugnata, da un lato, per la parte che dichiara non necessario statuire nei loro confronti in merito al primo capo delle loro conclusioni e, dall'altro, per la parte che respinge la loro domanda di risarcimento danni;

per quanto concerne il sig. Decoutere, il sig. Hau e il sig. Solana Ramos, annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata e i relativi motivi;

dirimere la controversia e, accogliendo il ricorso iniziale dei ricorrenti nella causa T-47/05:

annullare le decisioni che riguardano l'inquadramento nel grado dei ricorrenti in seguito all'entrata in vigore del nuovo Statuto;

condannare il Parlamento europeo al pagamento dei danni, valutati ex aequo et bono in EUR 60 000 per ciascun ricorrente;

condannare comunque il convenuto a sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Nella sentenza impugnata il Tribunale si è pronunciato in merito ai ricorsi proposti dai sei ricorrenti, tutti funzionari del Parlamento europeo, vincitori di concorsi interni, svolti sotto il vigore del vecchio Statuto, il cui inquadramento è stato tuttavia modificato in seguito all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

I primi tre ricorrenti deducono due motivi a sostegno della loro impugnazione.

Con il loro primo motivo essi affermano che, decidendo di non statuire, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ed è venuto meno all'obbligo di motivazione ad esso incombente. Infatti, i ricorrenti avrebbero conservato un interesse a ricorrere per chiedere l'annullamento delle decisioni di inquadramento che sono state impugnate, nonostante la loro sostituzione tramite le decisioni individuali supplementari 20 marzo 2006, in quanto il Tribunale stesso avrebbe ritenuto che tali nuove decisioni non rimediano pienamente alle censure mosse dai ricorrenti in quanto esse non ristabiliscono l'inquadramento in un grado superiore. Inoltre, le decisioni impugnate sarebbero basate sugli artt. 2 e 8 dell'allegato XIII del nuovo statuto, la cui legittimità, secondo i ricorrenti, sarebbe discutibile.

Con il loro secondo motivo i medesimi ricorrenti affermano che il Tribunale è venuto meno all'obbligo di motivazione respingendo la loro domanda di risarcimento dei danni nonostante l'inquadramento nel grado sulla base del nuovo Statuto li ponga allo stesso livello dei loro colleghi che non hanno superato i concorsi per il passaggio di categoria e arrecherebbe loro, quindi, un grave pregiudizio.

I tre ultimi ricorrenti deducono un unico motivo a sostegno della loro impugnazione relativo all'illegittimità degli artt. 2 e 8 dell'allegato XIII del nuovo Statuto dei funzionari.

A tale proposito i ricorrenti adducono, in primo luogo, la violazione da parte del Tribunale dei diritti quesiti e dei principi di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento in quanto esso ritenga che l'inquadramento in un grado superiore in seguito al superamento da parte loro di concorsi conclusi sotto il vigore del vecchio Statuto non costituisce un diritto quesito e non potrebbe, conseguentemente, giustificare un affidamento legittimo.

A sostegno di questo stesso motivo i ricorrenti affermano, in secondo luogo, che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento in quanto essi, in conseguenza del reinquadramento nel grado effettuato secondo il nuovo Statuto, verrebbero trattati in modo identico ai loro colleghi che non hanno superato gli stessi concorsi. Per di più il Tribunale avrebbe trattato in modo differente situazioni identiche concludendo che i vincitori di uno stesso concorso non formino un'unica e medesima categoria in quanto, a suo avviso, le norme sull'inquadramento in grado sono differenti in funzione della data in cui avviene l'inquadramento. L'applicazione di disposizioni differenti ai vincitori di uno stesso concorso, ovverosia l'art. 2, n. 1, e l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII del nuovo statuto, sarebbe, pertanto, contraria al principio della parità di trattamento.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Düsseldorf (Germania) il 24 novembre 2008 — Vera Mattner/Finanzamt Velbert

(Causa C-510/08)

(2009/C 44/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgerichts Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Vera Mattner

Convenuto: Finanzamt Velbert

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 39 CE e 43 CE, nonché il combinato disposto degli artt. 56 CE e 58 CE, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale di uno Stato membro relativa alla riscossione dell'imposta sulle donazioni che stabilisca per il donatario non residente solo una franchigia di 1 100 EUR nel caso di acquisizione da una persona non residente di un bene immobile situato nel territorio dello Stato membro interessato, mentre nel caso di donazione del medesimo bene immobile sarebbe concessa una franchigia di 205 000 EUR ove il donante o il donatario fossero residenti nel territorio dello Stato membro interessato nel momento in cui la donazione viene effettuata.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/29


Ricorso proposto il 25 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-512/08)

(2009/C 44/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet ed E. Traversa, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che,

avendo subordinato al rilascio di un'autorizzazione preventiva, in forza dell'art. R-332-4 del Code de la sécurité sociale (Codice della previdenza sociale), il rimborso delle prestazioni mediche conseguibili in ambulatorio e per le quali è necessario il ricorso alle attrezzature mediche pesanti di cui al punto II dell'art. R-712-2 del Code de la Santé Publique (Codice della sanità pubblica),

non avendo previsto, all'art. R-332-4 o in altra disposizione del diritto francese, la possibilità di concedere al paziente, iscritto al sistema previdenziale francese, un rimborso complementare alle condizioni di cui al punto 53 della sentenza 12 luglio 2001, causa C-368/98, Vanbraekel e a.,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 49 CE;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione poggia su due censure.

Con la prima di esse, la Commissione contesta l'obbligo, imposto dalla convenuta, di ottenere un'autorizzazione preventiva onde beneficiare del rimborso di determinate cure non ospedaliere dispensate in un altro Stato membro. Sebbene tale obbligo possa in effetti essere giustificato, allorché riguarda prestazioni mediche fornite in una struttura ospedaliera, dall'esigenza di assicurare un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità e nel contempo un controllo dei costi che ne derivano, esso appare tuttavia sproporzionato rispetto a prestazioni non ospedaliere. Vari elementi sono idonei a limitare l'eventuale impatto economico della soppressione di un'autorizzazione preventiva, come la facoltà riconosciuta agli Stati membri di determinare la portata dell'assicurazione malattia di cui beneficiano gli assicurati o le condizioni nazionali di concessione delle prestazioni, purché esse non siano discriminatorie né costituiscano un ostacolo alla libera circolazione delle persone.

Con la sua seconda censura, inoltre, la Commissione deplora l'assenza, nel diritto francese, di una disposizione che consenta di concedere al paziente, iscritto alla previdenza sociale francese, un rimborso complementare alle condizioni previste dal punto 53 della sentenza 12 luglio 2001, Vanbraekel e a., e cioè un rimborso corrispondente alla differenza rispetto all'importo cui questi avrebbe avuto diritto qualora le cure ospedaliere gli fossero state dispensate nel proprio Stato membro. Di conseguenza i pazienti iscritti al predetto sistema di previdenza sociale non beneficerebbero appieno dei diritti loro riconosciuti dall'art. 49 CE, così come interpretato dalla Corte.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 26 novembre 2008 — Causa penale contro Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

(Causa C-515/08)

(2009/C 44/49)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Causa penale contro Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'art. 8 della legge 5 marzo 2002 e gli artt. 3, 4 e 5 del regio decreto 29 marzo 2002 (decreto di attuazione) violino gli artt. 49 e 50 del Trattato CE, in quanto impongono a datori di lavoro stranieri, che desiderano distaccare lavoratori, l'obbligo di trasmettere preventivamente al Dienst Toezicht op de Sociale Wetten (Servizio di controllo delle leggi sociali) una dichiarazione di distacco, e di tenere a disposizione documenti analoghi al conto individuale belga o alla liquidazione del salario belga, per cui l'accesso al mercato dei servizi belga verrebbe impedito, o quanto meno ostacolato.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon (Grecia) il 27 novembre 2008 — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

(Causa C-519/08)

(2009/C 44/50)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene)

Parti

Ricorrente: Archontia Koukou

Convenuto: Elliniko Dimosio (Stato ellenico)

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che può costituire ragione obiettiva per la stipulazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi la circostanza che tali contratti siano stati stipulati in applicazione di una disposizione legislativa che prevede la conclusione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che in realtà con essi siano soddisfatte esigenze stabili e durevoli del datore di lavoro;

2)

Se la previsione di criteri aggiuntivi per l'accertamento dell'abuso, mediante le misure adottate per conformarsi alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (ad esempio, durata massima dei contratti e numero di rinnovi nell'ambito dei quali è consentita l'occupazione anche senza che ricorra una ragione obiettiva che giustifichi la stipulazione o il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato), costituisca una riduzione non consentita, ai sensi della clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro, del livello generale di tutela preesistente alla direttiva 1999/70/CE, considerato che, nel regime giuridico precedente alla direttiva 1999/70/CE, l'unico criterio per l'accertamento dell'abuso era l'occupazione con contratto o rapporto di lavoro stipulato a tempo determinato senza ragione obiettiva;

3)

Se la previsione di elenchi generici e esemplificativi di deroghe, come quelle stabilite nelle disposizioni permanenti del decreto presidenziale n. 164/2004, rispetto ai limiti massimi fissati in via di principio per la stipulazione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, costituisca una misura efficace per prevenire l'abuso che risulta dall'impiego di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

4)

Se possano essere considerate misure efficaci per la prevenzione dell'abuso e la tutela dal medesimo, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro, misure come quelle controverse nella causa principale, adottate con l'art. 7 del decreto presidenziale n. 164/2004, qualora:

a)

Esse prevedano, come mezzo di prevenzione dell'abuso e di tutela dei lavoratori a tempo determinato, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare la retribuzione e l'«indennità di licenziamento» in situazioni di occupazione abusiva con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, considerato che i) l'obbligo di pagare la retribuzione e l'«indennità di licenziamento» è previsto dal diritto nazionale in ogni caso di rapporto di lavoro e non ha lo scopo, in particolare, di prevenire l'abuso, ai sensi dell'accordo quadro, e ii) in particolare, l'obbligo di pagare un'«indennità di licenziamento» all'atto della risoluzione dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato è la conseguenza dell'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro, relativa alla non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato e

b)

Esse prevedano, come mezzo di prevenzione dell'abuso, l'applicazione di sanzioni agli organi competenti del datore di lavoro, ove sia accertato che sanzioni identiche o simili che erano previste anche in passato per il settore pubblico, erano rimaste inefficaci ai fini della prevenzione dell'abuso derivante dall'impiego di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

5)

Se costituiscano una corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE nell'ordinamento giuridico ellenico, anche se sono efficaci, misure come quelle adottate con l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, entrate in vigore il 19 luglio 2004, cioè tardivamente rispetto al termine stabilito dalla direttiva 1999/70/CE, e alle quali è stata conferita una retroattività di soli tre mesi, cosicché vi risultano compresi solo i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi in corso dopo il 19 aprile 2004, ad esclusione cioè dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che continuavano a essere stipulati come successivi anche dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 1999/70/CE e prima del 19 aprile 2004;

6)

Nel caso in cui si ritenga che le misure adottate con il decreto presidenziale n. 164/2004 per adeguarsi alla clausola 5 dell'accordo quadro non siano efficaci, se il giudice sia tenuto, nell'ambito del suo obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario, ad applicare in conformità della direttiva 1999/70/CE il diritto ellenico preesistente del decreto presidenziale, in base al quale è possibile realizzare la tutela della ricorrente dall'abuso in modo da giungere all'eliminazione delle conseguenze della violazione del diritto comunitario (nonché dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920);

7)

Nel caso in cui ritenga che le misure adottate con il decreto presidenziale n. 164/2004 non siano efficaci e risulti applicabile tale regime giuridico preesistente (art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920), nell'ambito dell'obbligo di interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, se sia compatibile con il diritto comunitario l'interpretazione di norme di rango gerarchicamente superiore dell'ordinamento giuridico nazionale (art. 103, n. 8, della Costituzione) nel senso che vietano assolutamente la conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche qualora risulti che tali contratti in realtà sono stati stipulati abusivamente richiamandosi a disposizioni volte al soddisfacimento di esigenze straordinarie e in generale transitorie, quando invece con essi sono state soddisfatte esigenze stabili e durevoli del datore di lavoro del settore pubblico (v. Sezioni Unite dell'Areios Pagos n. 19/2007 e n. 20/2007), pur essendo anche possibile l'interpretazione secondo la quale tale divieto deve limitarsi ai soli contratti di lavoro a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati per soddisfare esigenze temporanee, impreviste, urgenti o straordinarie e non riguardi i casi in cui in realtà essi sono stati stipulati per soddisfare esigenze stabili e durevoli.

8)

Se sia compatibile con il diritto comunitario il fatto che, dopo l'entrata in vigore del decreto presidenziale n. 164/2004, le controversie relative al lavoro a tempo determinato e alla clausola 5 dell'accordo quadro siano sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, allorché in particolare ciò rende difficile l'accesso alla tutela giurisdizionale per il lavoratore a tempo determinato ricorrente, considerato che, prima dell'adozione del decreto presidenziale n. 164/2004, tutte le controversie relative al lavoro a tempo determinato erano sottoposte alla giurisdizione dei giudici civili con la procedura delle controversie di lavoro, più favorevole per quanto riguarda il rispetto delle forme, più semplice, meno dispendiosa per il lavoratore a tempo determinato ricorrente e, di regola, più celere.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/31


Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-526/08)

(2009/C 44/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e N. von Lingen, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi interamente e correttamente agli artt. 4 e 5, in combinato disposto con gli allegati II A(1), III 1(1), II A(5), III 1(2), II A(2) e II A(6) della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione poggia su quattro censure.

Con la prima di esse, la Commissione addebita al convenuto di non rispettare le modalità ed i periodi di spargimento dei fertilizzanti, così come previsti dalla direttiva. Infatti, mentre il divieto di spargimento in determinati periodi dovrebbe riguardare i fertilizzanti sia organici che chimici, la normativa lussemburghese menzionerebbe esclusivamente i fertilizzanti organici. Per di più, il divieto di spargimento dei fertilizzanti in determinati periodi dovrebbe riguardare tutte le superfici agricole, ivi compresi i pascoli, non menzionati dai provvedimenti nazionali di trasposizione. La ricorrente rileva altresì che la normativa nazionale dovrebbe specificare dettagliatamente i casi che possono dar luogo ad una deroga al divieto di spargimento, dato che tale ipotesi non è contemplata dalla direttiva.

Con la sua seconda censura, la ricorrente fa valere che la normativa nazionale non prevede la necessità di una capacità minima d'immagazzinamento del colaticcio di letame per tutte le strutture, bensì menziona unicamente quelle nuove o da rinnovare. Simile trasposizione non sarebbe conforme alla direttiva, in quanto anche le strutture esistenti presenterebbero rischi di inquinamento. La normativa nazionale dovrebbe pertanto prevedere una capacità minima di immagazzinamento per tutte le strutture.

Con la sua terza censura, la Commissione adduce che la normativa nazionale dovrebbe estendere a tutti i fertilizzanti il divieto di spargimento sui terreni in ripida pendenza, e non solo a quelli d'origine organica.

Con la sua quarta ed ultima censura, al convenuto viene addebitato di non aver adottato provvedimenti sufficienti in relazione alle tecniche di spargimento, in particolare al fine di assicurare uno spargimento uniforme ed efficace dei fertilizzanti.


(1)  GU L 375, pag. 1.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 dicembre 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-529/08)

(2009/C 44/52)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz

Convenuta: Deutsche Lufthansa AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se un guasto tecnico, che determini la cancellazione di un volo, possa costituire una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1).

2)

In caso di risposta affermativa, se la nozione di circostanza eccezionale, intesa come guasto tecnico, includa anche quelle carenze che possono pregiudicare l'aeronavigabilità del velivolo o la sicura effettuazione del volo.

3)

Se il vettore aereo operativo abbia adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste, quando abbia rispettato per il velivolo interessato il programma di assistenza e manutenzione del produttore, nonché le norme di sicurezza e le istruzioni delle autorità competenti o del produttore, ovvero se, il guasto non si sarebbe potuto evitare nemmeno nel caso in cui il vettore aereo avesse rispettato oppure tenuto conto di tale programma o istruzione.

4)

In caso di risposta affermativa al quesito numero 3: se ciò sia sufficiente al fine di esonerare il vettore aereo dall'obbligo di pagamento di una compensazione pecuniaria ovvero se sia necessaria l'ulteriore prova che la cancellazione, ossia il ritiro dal servizio del velivolo interessato e la soppressione del volo a causa della mancanza di un aeromobile sostitutivo, non avrebbe potuto essere evitata pur con l'adozione di tutte le misure richieste.


(1)  GU L 46, pag. 1.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 dicembre 2008 — TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG

(Causa C-533/08)

(2009/C 44/53)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: TNT Express Nederland BV

Convenuta: AXA Versicherung AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 71, n. 2, parte iniziale e lett. b), secondo comma, del regolamento [n. 44/2001] (1) debba essere inteso nel senso che i) il regime di riconoscimento ed esecuzione del regolamento [n. 44/2001] soggiace al regime della convenzione speciale solo se il regime della convenzione speciale fa valere l'esclusività, oppure ii) che, in caso di applicabilità simultanea delle condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione della convenzione speciale e di quelle del regolamento [n. 44/2001], le condizioni della convenzione speciale devono sempre trovare applicazione e quelle del regolamento [n. 44/2001] devono essere disapplicate, anche qualora la convenzione speciale non faccia valere efficacia esclusiva nei confronti di altre disposizioni internazionali di riconoscimento ed esecuzione.

2)

Se la Corte di giustizia, al fine di evitare decisioni divergenti riguardo al concorso di cui alla prima questione, sia competente ad interpretare — in modo vincolante per i giudici degli Stati membri — la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (CMS), nei limiti in cui essa riguarda la materia di cui all'art. 31 di quella Convenzione.

3)

Nel caso in cui la seconda questione venga risolta in senso affermativo, ed anche la prima questione, punto i), venga risolta in tal senso, se il regime di riconoscimento e di esecuzione di cui all'art. 31, nn. 3 e 4, CMS, debba essere interpretato nel senso che esso non fa valere esclusività e lascia spazio all'applicazione di altre disposizioni di esecuzione internazionali, che consentono il riconoscimento o l'esecuzione, come il regolamento [n. 44/2001].

Nel caso in cui la Corte di giustizia risolva in senso affermativo la prima questione al punto ii), ed inoltre risolva in senso affermativo anche la seconda questione, lo Hoge Raad, nella prospettiva dell'ulteriore valutazione del ricorso per cassazione, solleva ancora le seguenti tre questioni:

4)

Se l'art. 31, nn. 3 e 4, CMS, consenta al giudice dello Stato richiesto, in caso di un'istanza di esecutività, di esaminare se il giudice dello Stato di origine fosse internazionalmente competente a conoscere la controversia.

5)

Se l'art. 71, n. 1, del regolamento [n. 44/2001], debba essere inteso nel senso che, in caso di concorso del regime di litispendenza della Convenzione CMS con quello del regolamento [n. 44/2001], il regime di litispendenza della Convenzione CMS prevalga su quello del regolamento [n. 44/2001].

6)

Se nella causa in esame la declaratoria richiesta nei Paesi Bassi e il risarcimento dei danni chiesto in Germania riguardino lo «stesso oggetto», ai sensi dell'art. 31, n. 2, CMS.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 dicembre 2008 — KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

(Causa C-534/08)

(2009/C 44/54)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)

Parti

Ricorrente: KLG Europe Eersel BV

Convenuto: Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione «tra le medesime parti», di cui all'art. 34, parte iniziale e n. 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, faccia riferimento alle norme relative alla portata soggettiva degli effetti di decisioni giurisdizionali degli Stati membri interessati (1) o se con essa si miri a dare un contenuto più preciso, in base al solo regolamento, alla portata soggettiva degli effetti di decisioni concorrenti.

2)

Se la prima questione viene risolta nel senso che con la nozione di «medesime parti» si sia voluto dare un contenuto più preciso, in base al solo regolamento, alla portata soggettiva degli effetti di decisioni concorrenti,

i)

se occorra riferirsi, ai fini dell'interpretazione di questa nozione nell'art. 34, parte iniziale e n. 3, del regolamento, all' interpretazione che la Corte di giustizia ha dato alla nozione «tra le medesime parti», ai sensi dell'art. 21, della Convenzione di Bruxelles, attualmente divenuto art. 27 del regolamento, nella sentenza 19 maggio 1998, causa C-351/96, Drouot/CMI, Racc. pag. I-3075, e

ii)

se la K-Line, che era parte nel procedimento di Rotterdam, ma non in quello di Düsseldorf, in forza della cessione e del mandato debba valere come «la medesima parte» rispetto alla Zeuner, che era parte nel procedimento di Düsseldorf, ma non in quello di Rotterdam.

3)

Se, per un ricorso vittorioso all'impedimento di cui all'art. 34, parte iniziale e n. 3, del regolamento,

i)

la decisione resa nello Stato membro richiesto debba essere passata in giudicato e

ii)

la decisione presa nello Stato membro richiesto debba risalire a prima della presentazione dell'istanza di exequatur, o, rispettivamente, della concessione della medesima.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2008 — Staatssecretaris van Financiën/X

(Causa C-536/08)

(2009/C 44/55)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: X

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, A, n. 2, della sesta direttiva (1) debbano essere interpretati nel senso che, qualora, in forza del primo comma della disposizione per ultimo menzionata, il luogo di un acquisto intracomunitario si consideri situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di partita IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, tale acquirente ha diritto a detrazione immediata dell'IVA per ciò dovuta in quello Stato membro.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/34


Impugnazione proposta il 3 dicembre 2008 dalla Kahla/Thüringen Porzellan GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 24 settembre 2008, causa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, sostenuta dal Freistaat Thüringen e dalla Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-537/08 P)

(2009/C 44/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (rappresentanti: avv.ti M. Schütte, S. Zühlke e P. Werner)

Altre parti nel procedimento: Freistaat Thüringen, Repubblica federale di Germania, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 24 settembre 2008, causa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Commissione delle Comunità europee, nella parte relativa alle misure 15 e 26 nonché nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali;

annullare l'art. 1, n. 2, lett. d) e g) della decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (1) nonché l'art. 2 di tale decisione, nella parte concernente le misure 15 e 26, e comunque nella parte in cui dispone il recupero delle misure 15 e 26;

in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che le sovvenzioni destinate a favorire l'occupazione che sono state percepite devono essere ritenute per l'intero ammontare un vantaggio per la ricorrente e, pertanto, devono essere integralmente recuperate;

condannare la convenuta in primo grado e controparte in sede di impugnazione a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale di primo grado che ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, nella parte in cui tale decisione riguarda gli aiuti finanziari concessi a favore della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi principali ed un motivo sussidiario. A suo avviso la sentenza è stata pronunciata in violazione del diritto comunitario in quanto si basa su un'applicazione erronea dal punto di vista giuridico dei principi fondamentali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Nel caso in cui la Corte non dovesse accogliere tale motivazione dell'impugnazione si ritiene che alcune conclusioni contenute nella sentenza violino comunque l'art. 87, n. 1, CE.

Relativamente al primo motivo, la sentenza del Tribunale avrebbe violato il principio della certezza del diritto decidendo che il regime, autorizzato dalla Commissione, di cui al programma a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI) conteneva sin dal principio una limitazione relativa alle imprese in difficoltà nonché che il regime, approvato dalla Commissione, di cui all'art. 249h dell'Arbeitsförderungsgesetz (legge per la promozione dell'occupazione) (AFG) escludeva sin dal principio dal proprio campo di applicazione le imprese private.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento affermando che la mancanza di esplicite limitazioni nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale o altrimenti accessibile al pubblico delle decisioni della Commissione sull'autorizzazione del programma a favore degli investimenti relativi alla PMI e sulla mancanza del carattere di aiuto di Stato dell'art. 249h AFG non potessero giustificare un legittimo affidamento della ricorrente nella regolarità delle misure e, quindi, che si potesse pretendere dalla ricorrente che si tenesse informata sulla regolarità dell'aiuto non limitandosi ai documenti resi pubblici.

In merito infine al terzo e sussidiario motivo, il Tribunale avrebbe violato l'art. 87 CE dichiarando, senza prima procedere ad una valutazione delle economie effettivamente realizzate dalla ricorrente, che quest'ultima avrebbe ottenuto, in forza della misura controversa, un vantaggio rilevante ai fini del diritto sugli aiuti di Stato pari al contributo concesso.


(1)  GU L 227, pag. 12.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2008 — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale eenheid Facet BV — Facet Trading BV

(Causa C-539/08)

(2009/C 44/57)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Fiscale eenheid Facet BV — Facet Trading BV

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, A, n. 2, della sesta direttiva (1) debbano essere interpretati nel senso che, se in forza del primo comma dell'ultima disposizione, il luogo di acquisto intracomunitario dei beni si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di partita IVA, con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, detto acquirente abbia diritto a detrazione immediata dell'IVA per esso dovuto in quello Stato membro.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/35


Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-544/08)

(2009/C 44/58)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell, L. Jelínek, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 64 di tale direttiva;

condannare Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 10 dicembre 2007.


(1)  GU L 323, pag. 1.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/35


Impugnazione proposta il 17 dicembre 2008 da Le Carbone Lorraine avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone Lorraine/Commissione

(Causa C-554/08 P)

(2009/C 44/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Le Carbone Lorraine (rappresentanti: A. Winckler e H. Kanellopoulos, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente, sulla base dell'art. 225, n. 1, CE, dell'art. 61 dello Statuto CE, la sentenza pronunciata dal Tribunale l'8 ottobre 2008, nella causa T-73/04, Carbone Lorraine/Commissione;

accogliere le conclusioni presentate dalla Carbone Lorraine in primo grado e ridurre conseguentemente, sulla base dell'art. 229 CE, dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 17 del regolamento del Consiglio n. 17/62 (1), divenuto art. 31, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (2), l'ammenda inflitta alla Carbone Lorraine dalla Commissione con la decisione 3 dicembre 2003 nella causa C.38.359 — Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche (3);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato il principio della personalità della pena giudicando che la Commissione non era tenuta ad analizzare separatamente i diversi elementi della violazione, in quanto sarebbe sussistita un'unica infrazione ed una strategia d'insieme condivisa da tutti i partecipanti all'intesa. Tale analisi globale della violazione, in assenza di una delimitazione dei mercati rilevanti dei prodotti o delle categorie di prodotti di cui trattasi, avrebbe condotto a fissare l'importo dell'ammenda senza rapporto con l'infrazione reale specificamente commessa da ciascuno dei partecipanti all'intesa.

Con il suo secondo motivo, la società ricorrente asserisce che il Tribunale avrebbe snaturato la decisione della Commissione considerando che quest'ultima avesse ben preso in considerazione il concreto impatto dell'intesa sul mercato di cui trattasi nel determinare l'importo dell'ammenda, mentre la stessa Commissione avrebbe ritenuto, sia nella sua decisione 3 dicembre 2003, sia all'udienza dinanzi al Tribunale, che tale impatto non poteva essere misurato con precisione. L'infrazione, infatti, sarebbe stata qualificata come «molto grave» sulla sola base della sua natura e della sua portata geografica.

Con il suo terzo motivo, la ricorrente invoca la violazione, commessa dal Tribunale, del principio della parità di trattamento, in quanto esso avrebbe confermato il rifiuto emesso dalla Commissione di concederle una riduzione d'ammenda supplementare in base alla comunicazione sulla clemenza, mentre detta riduzione sarebbe stata peraltro concessa ad altre due società in concorrenza con la ricorrente. La collaborazione stretta e costante di quest'ultima nel corso del procedimento non sarebbe così stata presa in considerazione e ricompensata dal Tribunale in misura sufficiente.

Con il suo quarto e ultimo motivo, la Carbone Lorraine denuncia, infine, la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento da parte del Tribunale, in quanto esso ha considerato che la ricorrente non poteva beneficiare di una riduzione dell'ammenda per le gravi difficoltà finanziarie che attraversava, e alla luce del fatto che questo stesso fattore sarebbe invece stato giudicato sufficiente per ridurre l'ammenda inflitta ad un'altra società concorrente.


(1)  Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(3)  GU 2004, L 125, pag. 45.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/36


Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-556/08)

(2009/C 44/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e A. A. Gilly, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno Unito, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE (1), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, o avendo comunque omesso di comunicarle alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 20 ottobre 2007.


(1)  GU L 255, pag. 22.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/36


Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-557/08)

(2009/C 44/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e A.A. Gilly, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente:

Dichiarare che il Regno Unito, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE (1), relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o avendo comunque omesso di notificarle alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 1o aprile 2007.


(1)  GU L 255, pag. 11.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/37


Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-160/04, Potamianos/Commissione

(Causa C-561/08 P)

(2009/C 44/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Gerasimos Potamianos

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-160/04;

dichiarare irricevibile il ricorso del sig. Potamianos;

disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al presente procedimento e a quello proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione la Commissione contesta la qualificazione attribuita dal Tribunale alla comunicazione inviata al convenuto per informarlo in merito al mancato rinnovo del suo contratto di assunzione come agente temporaneo. Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare tale comunicazione come una decisione distinta dell'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione. Ora, risulterebbe chiaramente dalla giurisprudenza della Corte e, più in particolare, dalla sentenza 14 settembre 2006, causa C-417/05 P, Fernández Gómez, che una siffatta comunicazione ha valore meramente informativo, mentre unicamente la disposizione contrattuale in cui si dichiara che il contratto non verrà rinnovato alla sua scadenza costituisce un atto che arreca un pregiudizio. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il ricorso irricevibile in quanto tale contratto non è stato impugnato nei termini statutari.

Ignorando tale giurisprudenza il Tribunale creerebbe, pertanto, una situazione di incertezza del diritto sia per il Tribunale della funzione pubblica che per la Commissione e per le altre istituzioni che hanno concluso contratti simili a quello oggetto del presente procedimento.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/37


Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-566/08)

(2009/C 44/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, G. Mazzini e D. Gauci, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio 29 settembre 2008, 2008/780/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (1), per violazione del Trattato CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo invoca un solo motivo a sostegno del suo ricorso, vertente sulla base giuridica errata della decisione impugnata. Secondo il ricorrente, risulterebbe infatti chiaramente, sia dall'interpretazione dell'art. 300 CE sia dal contenuto dell'accordo di cui trattasi nella presente causa, che esso rientrerebbe in effetti nella categoria degli accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione. Ne consegue che la decisione controversa avrebbe dovuto essere adottata sulla base dell'art. 37 CE, in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, primo comma, prima frase, e n. 3, secondo comma, CE — che prevede il parere conforme del Parlamento europeo — e non su quello dell'art. 37 CE, in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, primo comma, prima frase, e n. 3, primo comma, CE, che prevede la semplice consultazione di tale istituzione.


(1)  GU L 268, pag. 27.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/38


Ricorso proposto il 19 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-567/08)

(2009/C 44/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Støvlbæk e V. Peere, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE (1), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, o avendo comunque omesso di comunicarle alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2005/36/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 20 ottobre 2007. Tuttavia, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato, o comunque aveva omesso di comunicare alla Commissione, tutte le misure necessarie all'attuazione di tale direttiva.


(1)  GU L 255, pag. 22.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/38


Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-574/08)

(2009/C 44/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente:

Constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato, o avendo comunque omesso di notificare alla Commissione, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2006/70/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 15 dicembre 2007. Tuttavia, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva adottato tutte le necessarie misure di trasposizione, o comunque aveva omesso di comunicarle alla Commissione.


(1)  GU L 214, pag. 29.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/39


Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-575/08)

(2009/C 44/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente:

Constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2005/56/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 14 dicembre 2007. Tuttavia, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione, o comunque aveva omesso di comunicarle alla Commissione.


(1)  GU L 310, pag. 1.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/39


Impugnazione proposta il 24 dicembre 2008 da Christos Gogos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-66/04, Christos Gogos/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-583/08 P)

(2009/C 44/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Gogos (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;

annullare la decisione di inquadramento del ricorrente nel grado A 7 nonché la decisione 24 novembre 2003 di rigetto del suo reclamo;

esercitare la sua competenza anche di merito e concedere al ricorrente un risarcimento per un importo complessivo di 538 121,79 EUR per il danno economico derivante dal comportamento illegittimo della Commissione e dalla decisione in parola arrecante pregiudizio, danno aggravato dalla riforma amministrativa e da calcolarsi sulla base della sua aspettativa di vita;

concedere un risarcimento danni per un importo complessivo di 50 000 EUR per il notevole ritardo nell'adozione della sentenza di primo grado;

condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente sia nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado sia nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con l'impugnazione della sentenza 15 ottobre 2008, causa T-66/04, Christos Gogos/Commissione delle Comunità europee, il ricorrente Christos Gogos fa valere, innanzitutto, due motivi a sostegno delle sue conclusioni dirette all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado:

In primo luogo, il ricorrente denuncia la motivazione carente ed erronea per cinque dei sei motivi di annullamento che egli aveva proposto in primo grado.

In secondo luogo, il ricorrente fa valere che la notevole durata del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado non è giustificata da motivi oggettivi. Inoltre, il medesimo è stato danneggiato economicamente e ha subito danni morali a causa di tale ritardo.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshofs (Austria) il 24 dicembre 2008 — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG

(Causa C-585/08)

(2009/C 44/68)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshofs

Parti

Ricorrente: Peter Pammer

Convenuta: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1)

se un «viaggio su nave mercantile» costituisca un viaggio «tutto compreso» ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1);

2)

in caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia sufficiente, al fine di ritenere che un'attività sia «diretta» verso uno Stato membro nel senso indicato dall'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento sulla competenza giurisdizionale, il fatto che il sito web del venditore sia accessibile via Internet.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


Tribunale di primo grado

21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/41


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione

(Cause T-211/04 e T-215/04) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti notificato dal Regno Unito riguardante la riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Selettività regionale - Selettività materiale»)

(2009/C 44/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente nella causa T-211/04: Governo di Gibilterra (rappresentanti: M. Llamas, barrister, J. Temple Lang, solicitor, e A. Petersen, avocat, nonché, inizialmente, K. Nordlander, successivamente K. Karl, avocats)

Ricorrente nella causa T-215/04: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente M. Bethell, E. Jenkinson, agenti, assistiti da D. Anderson, QC, e da H. Davies, barrister, poi E. Jenkinson, E. O'Neill e S. Behzadi-Spencer, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Khan e V. Di Bucci, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente nella causa T-211/04: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente M. Bethell, agente, assistito da D. Anderson, QC, e da H. Davies, barrister, poi E. Jenkinson e E. O'Neill, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2005/261/CE, relativa al regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra (GU 2005, L 85, pag. 1).

Dispositivo

1)

Le cause T-211/04 e T-215/04 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

La decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2005/261/CE, relativa al regime di aiuti che il Regno Unito prevede di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra, è annullata.

3)

La Commissione sopporterà le spese del governo di Gibilterra e quelle del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nella causa T-215/04, nonché le proprie spese.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in quanto interveniente nella causa T-211/04, sopporterà le proprie spese.

5)

Il Regno di Spagna, in quanto interveniente nelle cause riunite T-211/04 e T-215/04, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/41


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Muñiz/Commissione

(Causa T-144/05) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi ad una riunione del gruppo di lavoro della sezione “nomenclatura tariffaria e statistica [meccanica/varie]’ del comitato del codice doganale - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela del procedimento di decisione»)

(2009/C 44/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pablo Muñiz (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv. B. Dehandschutter, in seguito avv. L. Defalque)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e I. Chatzigiannis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 febbraio 2005, con cui è stato negato l'accesso a taluni documenti relativi alla riunione svoltasi nel settembre del 2004 del gruppo di lavoro della sezione «nomenclatura tariffaria e statistica (meccanica/varie)» del comitato del codice doganale.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 3 febbraio 2005 è annullata nella parte in cui ha negato l'accesso ai documenti «TAXUD/1369/2003», relativi ai cinema a domicilio, «TAXUD/974/2004», relativi ai veicoli misti, «TAXUD/1342/2003», «TAXUD/2465/2004» e «TAXUD/2495/2004», relativi alle unità di alimentazione stabilizzate, «XXI/770/1998», relativi alle macchine automatiche di trattamento dell'informazione incomplete, nonché al rendiconto della riunione svoltasi nel settembre del 2004 del gruppo di lavoro della sezione «Nomenclatura tariffaria e statistica (meccanica/varie)» del comitato del codice doganale (documento «TAXUD/3010/2004 — allegato V»).

2)

Non vi è più luogo a statuire quanto al resto.

3)

La Commissione è condannata alle spese sopportate dal signor Pablo Muñiz.


(1)  GU C 132 del 28.5.2005.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/42


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Componenta/Commissione

(Causa T-455/05) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore della metallurgia - Acquisizione di una partecipazione detenuta da un'impresa in una società immobiliare quale contropartita di un investimento della suddetta impresa - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile col mercato comune e ordina il suo recupero - Criterio dell'investitore privato - Valutazione delle azioni di una società immobiliare - Valutazione dei beni immobili di una società - Obbligo di motivazione - Rilevazione d'ufficio»)

(2009/C 44/71)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Componenta Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: M. Savola e A. Järvinen, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e M. Huttunen, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: inizialmente E. Bygglin, A. Guimaraes-Purokoski e J. Heliskoski, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all'investimento in favore di Componenta Oyj (GU 2006, L 353, pag. 36).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all'investimento in favore di Componenta Oyj, è annullata.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute da Componenta.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 48 del 25.2.2006.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/42


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — General Química/Commissione

(Causa T-85/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Prodotti chimici a base di gomma - Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE - Scambio di informazioni confidenziali e fissazione dei prezzi - Imputazione alla società madre - Responsabilità in solido - Ammende - Comunicazione sulla cooperazione)

(2009/C 44/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: General Química SA (Álava, Spagna), Repsol Química SA (Madrid, Spagna) e Repsol YPF SA (Madrid) (rappresentanti: avv.ti J.M. Jiménez Laiglesia Oñate e J. Jiménez Laiglesia Oñate)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e F. Amato, successivamente F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (già Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (già Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA (caso COMP/F/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma) (GU 2006, L 353, pag. 50), nonché, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA sopporteranno le proprie spese e quelle della Commissione.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/43


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS)

(Causa T-285/06) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TORRE DE FRIAS - Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori TORRES e LAS TORRES - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione)

(2009/C 44/73)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e J. García Murillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Cándido, SA (Burgos, Spagna) (rappresentante: C. Hernández Hernández, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 luglio 2006 (procedimento R 1069/2000-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Miguel Torres, SA e la Bodegas Cándido, SA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Miguel Torres, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/43


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE)

(Causa T-286/06) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TORRE DE GAZATE - Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori TORRES e LAS TORRES - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione)

(2009/C 44/74)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna) (reppresentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e J. García Murillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vinícola de Tomelloso, SCL (Tomelloso, Spagna) (rappresentante: J.L. Casajuana Espinosa, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 luglio 2006 (procedimento R 421/2004-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Miguel Torres, SA e la Vinícola de Tomelloso, SCL

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Miguel Torres, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/44


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz)

(Causa T-287/06) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo Torre Albéniz - Marchio comunitario figurativo anteriore TORRES - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione)

(2009/C 44/75)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés — Spagna) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e J. García Murillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Peñalba Lopez SL (Aranda de Duero — Spagna) (rappresentanti: Calderón Chavero, T. Villate Consonni e M. Yañez Manglano, avocats)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 luglio 2006 (procedimento R 597/2004-2), relativa al procedimento d'opposizione tra la Miguel Torres, SA e la Bodegas Peñalba Lopez, SL

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Miguel Torres, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/44


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea)

(Causa T-8/07) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo TG Torre Galatea - Marchio comunitario denominativo anteriore TORRES 10 - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione)

(2009/C 44/76)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras, Spagna) (rappresentanti: A. Segura Roda e M. Teixidor Jufresa, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 ottobre 2006 (procedimento R 168/2006-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Miguel Torres, SA e la Fundacíon Gala-Salvador Dalí

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Miguel Torres, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/45


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ)

(Causa T-16/07) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TORRE DE BENÍTEZ - Marchi nazionali, comunitari e internazionali denominativi e figurativi anteriori che richiamano varie torri - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione)

(2009/C 44/77)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati (Vilafranca))

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (Cuenca, Spagna) (rappresentante: C. Hernández Hernández, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 novembre 2006 (procedimento R 36/2006-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Miguel Torres, SA e la Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Miguel Torres, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/45


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Belgio e Commissione/Genette

(Cause riunite T-90/07 P e T-99/07 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Decisione che non consente il ritiro di una domanda di trasferimento e la presentazione di una nuova domanda di trasferimento - Competenza del Tribunale della funzione pubblica - Modifica dell'oggetto della lite - Irricevibilità del ricorso di primo grado)

(2009/C 44/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti, assistiti dall'avv. L. Markey) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e D. Martin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Emmanuel Genette (Gorze, Francia) (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Oggetto

Due impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 16 gennaio 2007, causa F-92/05, Genette/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e volte all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 16 gennaio 2007, causa F-92/05, Genette/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata.

2)

Il ricorso proposto dal sig. Genette dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-92/05 è dichiarato irricevibile.

3)

Il sig. Genette sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.

4)

La Commissione sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.

5)

Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.


(1)  GU C 117 del 29.5.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/46


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Lofaro/Commissione

(Causa T-293/07 P) (1)

(«Ricorso d'impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Termine per il reclamo - Data di proposizione del reclamo - Ricevimento da parte dell'amministrazione - Principio della certezza del diritto»)

(2009/C 44/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J.-L. Laffineur, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 24 maggio 2007, cause riunite F-27/06 e F-75/06, Lofaro/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretto all'annullamento della sopracitata ordinanza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Alessandro Lofaro sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito della presente istanza.


(1)  GU C 223 del 22.9.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/46


Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 dicembre 2008 — RSA Security Ireland/Commissione

(Causa T-227/06) (1)

(Ricorso di annullamento - Tariffa doganale comune - Classificazione nella nomenclatura combinata - Persona non individualmente interessata - Irricevibilità)

(2009/C 44/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, Irlanda) (rappresentanti: B. Conway, barrister, e S. Daly, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e J. Hottiaux, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2006, n. 888, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 165, pag. 6)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La RSA Security Ireland è condannata alle spese.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/46


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008 — Longevity Health Products/UAMI — Hennig Arzneimittel (Cellutrim)

(Causa T-169/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di nullità - Marchio comunitario denominativo Cellutrim - Marchio nazionale denominativo anteriore Cellidrin - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2009/C 44/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Henning Arzneimittel GmbH & Co. KG (Flörsheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 marzo 2007 (procedimento R 1123/2006-1) relativa a un procedimento di nullità che vede contrapposte la Celltech Pharma GmbH & Co. KG, successivamente, la Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG, alla Longevity Health Products, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/47


Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 dicembre 2008 — RSA Security Ireland/Commissione

(Causa T-210/07) (1)

(Ricorso di annullamento - Tariffa doganale comune - Rilascio di informazioni tariffarie vincolanti - Competenza delle autorità doganali nazionali - Atto non impugnabile - Irricevibilità)

(2009/C 44/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RSA Security Ireland (Shannon, Irlanda) (rappresentanti: B. Conway, barrister, e S. Daly, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Schønberg e D. Lawunmi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento di una decisione asseritamente adottata dalla Commissione e comunicata alla ricorrente mediante posta elettronica dagli Irish Revenue Commissioners (autorità fiscali e doganali irlandesi) 30 marzo 2007, relativa alla classificazione di una merce in talune posizioni della nomenclatura combinata

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La RSA Security Ireland è condannata alle spese.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/47


Ricorso proposto il 19 settembre 2008 — ICF/Commissione

(Causa T-406/08)

(2009/C 44/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Industries Chimiques du Fluor SA (ICF) (Tunis, Tunisia) (rappresentanti: M. van der Woude et T. Hennen, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente;

in subordine ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 25 giugno 2008 C(2008) 3043 def. nel caso COMP/39.180 — floruro d'alluminio con la quale la Commissione ha constatato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo accordandosi sul mercato mondiale del floruro di alluminio relativamente ad un obiettivo di aumento di prezzo esaminando diverse regioni del mondo, compresa l'Europa, per stabilire un livello di prezzi generale e in taluni casi convenire una ripartizione del mercato, nonché scambiandosi informazioni commercialmente rilevanti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi relativi:

ad una violazione dei diritti della difesa e dell'art. 27 del regolamento n. 1/2003 (1),in quanto la violazione descritta nella comunicazione degli addebiti differirebbe da quella alla fine presa in considerazione nella decisione impugnata e la decisione impugnata si baserebbe su documenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti;

ad una violazione dell'art. 81 CE, in quanto la decisione impugnata opera una erronea qualificazione giuridica dei fatti addebitati alla ricorrente qualificando ingiustamente un occasionale scambio di informazioni come accordo e/o pratica concordata ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Inoltre, i fatti controversi, secondo la ricorrente, non possono in alcun caso essere qualificati come violazione unica e continuata;

ad una violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 e del principio del legittimo affidamento all'atto della fissazione dell'importo dell'ammenda, in quanto la Commissione avrebbe dato prova di una cattiva applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende i) non essendosi basata su un fatturato controllato e ii) essendosi esonerata dal valutare il valore totale delle vendite dei beni o servizi in relazione con l'infrazione nel settore geografico. Inoltre, la Commissione avrebbe commesso un errore di qualificazione dei fatti. Infine, la ricorrente fa valere, a sostegno della sua domanda di riduzione dell'ammenda, la scarsa quota di mercato cumulata delle parti dell'intesa e l'assenza di attuazione;

ad una violazione dell'Accordo euro-mediterraneo concluso con la Tunisia (2), in quanto la Commissione avrebbe effettuato un'applicazione esclusiva delle disposizioni di concorrenza comunitarie benché trovassero applicazione le regole di concorrenza dell'Accordo euro-mediterraneo, se non altro parallelamente alle regole di concorrenza comunitarie. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto consultare il consiglio di associazione EU/Tunisia, come richiesto dall'art. 36 dell'accordo. La ricorrente fa valere inoltre che l'approccio unilaterale seguito dalla Commissione sarebbe incompatibile con il principio di correttezza internazionale nonché con il suo dovere di sollecitudine.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002 n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU 1998, L 97, pag. 2).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/48


Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Volkswagen/UAMI — Deutsche BP (SunGasoline)

(Causa T-502/08)

(2009/C 44/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deutsche BP AG (Gelsenkirchen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 settembre 2008 (procedimento R-513/2007-4), e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SunGasoline» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 4, 7, 12, 35, 37 e 39 (domanda di registrazione n. 3 418 647).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Deutsche BP AG.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «GASOLIN» (registrazione n. 763 901) per prodotti appartenenti alla classe 4.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso per determinati prodotti della classe 4.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 15, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), in combinato disposto con l'art. 43, n. 2, del medesimo regolamento, in quanto non sarebbe stato sufficientemente provato il serio utilizzo del marchio su cui si fonda l'opposizione, e violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/48


Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Rundpack/UAMI (Raffigurazione di un bicchiere)

(Causa T-503/08)

(2009/C 44/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rundpack AG (rappresentante: avv. R. Chmilewsky-Lehner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata della parte convenuta 3 settembre 2008, procedimento R 1400/2006-1, e rinviare all'Ufficio la domanda di marchio n. 003 317 591 per la prosecuzione del procedimento di registrazione nonché condannare la parte convenuta a tutte le spese legate alla controversia, in particolare anche alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

in subordine, annullare la decisione della parte convenuta 3 settembre 2008 e rinviare all'Ufficio la domanda di marchio n. 003 317 591 per la prosecuzione del procedimento di registrazione con elenco di prodotti conseguentemente ridotto nonché condannare la parte convenuta a tutte le spese connesse alla controversia, in particolare anche alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale «BICCHIERE ROTONDO» per prodotti delle classi 16, 17 e 20 (domanda n. 3 317 591)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto presenterebbe il carattere distintivo minimo richiesto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/49


Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Mologen/UAMI (dSLIM)

(Causa T-504/08)

(2009/C 44/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mologen AG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. C. Klages)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 settembre 2008, procedimento R 1077/2007-4;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «dSLIM» per prodotti e servizi delle classi 1, 5, 10, 42 e 44 (domanda n. 5 355 136)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il segno non sarebbe privo di carattere distintivo né si tratterebbe di un'indicazione descrittiva.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/49


Ricorso proposto il 25 novembre 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/UAMI (Hunter)

(Causa T-505/08)

(2009/C 44/87)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentante: avv. C. Czychowski)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 settembre 2008, procedimento R 1733/2007-1, nonché la decisione del primo esaminatore 17 ottobre 2007 e autorizzare la pubblicazione della domanda di marchio comunitario 4829347, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Hunter» per prodotti delle classi 18 e 25 (domanda n. 4 829 347)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto né si potrebbe negare al marchio richiesto il necessario carattere distintivo né si tratterebbe di un'indicazione descrittiva.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/50


Impugnazione proposta il 25 novembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 settembre 2008, causa F-135/07, Smadja/Commissione

(Causa T-513/08 P)

(2009/C 44/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Herrmann e D. Martin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Daniele Smadja (Nuova Delhi, India)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 settembre 2008, causa F-135/07;

respingere il ricorso proposto dalla sig.ra Smadja;

dichiarare che ciascuna parte sopporta le proprie spese relative al procedimento in esame e a quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la Commissione chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 11 settembre 2008, causa F-135/07, Smadja/Commissione, con cui il TFP ha annullato la decisione della Commissione 21 dicembre 2006, che stabiliva l'inquadramento nel grado A*15, primo scatto, della ricorrente in primo grado, in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005, causa T-218/02, Napoli Buzzanca/Commissione.

A sostegno della sua impugnazione la Commissione propone un unico motivo relativo ad un errore di diritto nell'interpretazione del principio di proporzionalità.

Articolando il suo motivo in tre parti, la Commissione afferma che:

il principio di proporzionalità non può essere invocato qualora disposizioni statutarie, come gli artt. 3 e 4 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, vietino alla Commissione l'adozione di atti di nomina con efficacia retroattiva;

il principio di proporzionalità non può portare a negare l'autorità di cosa giudicata connessa ad una sentenza del Tribunale di primo grado;

il principio di proporzionalità non può essere invocato qualora disposizioni statutarie, come l'art. 5, n. 5, dell'allegato XIII, letto in combinato disposto con l'art. 46. n. 1, lett. a), dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, escluda nel caso di specie un inquadramento in uno scatto superiore al primo.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/50


Ricorso proposto il 19 novembre 2008 — Mauerhofer/Commissione

(Causa T-515/08)

(2009/C 44/89)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volker Mauerhofer (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. J. Schartmüller)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

in primo luogo, annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui riguarda il ricorrente;

in secondo luogo, o subordinatamente alla domanda di annullamento, dichiarare che la convenuta è incorsa in una responsabilità extracontrattuale a seguito dell'illegittima adozione del provvedimento impugnato;

condannare la convenuta al versamento in favore del ricorrente, in conseguenza del provvedimento impugnato, dell'importo di 5 500 EUR a titolo di responsabilità per i danni extracontrattuali sofferti, più un interesse annuale del 4 % a partire dal 4 novembre 2008 sino alla pronuncia della sentenza definitiva nel presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 9 settembre 2008, mediante la quale quest'ultima ha emanato un provvedimento amministrativo avente ad oggetto la riduzione del numero di giorni lavorativi assegnati al ricorrente per l'adempimento dei compiti ad esso incombenti in esecuzione del contratto da esperto n. MC/5043/025/001/2008, siglato tra il ricorrente è il responsabile della partecipazione ad un progetto «Value Chain Mapping Analysis», basato sul contratto quadro «EuropeAid/123314/C/SER/multi», posto in esecuzione in Bosnia ed Erzegovina, siglato tra il responsabile e la Commissione. Inoltre, il ricorrente chiede il risarcimento per i danni subiti in conseguenza del provvedimento impugnato.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno delle sue richieste.

In primo luogo, il ricorrente allega che il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Commissione in violazione delle norme di procedura, che impongono una proposta scritta formulata dal responsabile anteriormente alla decisione della Commissione, ai sensi delle Condizioni generali ed Orientamenti specifici applicabili al progetto di contratto quadro «Value Chain Mapping Analysis».

In secondo luogo, il ricorrente allega che il provvedimento contestato è stato adottato in violazione del suo diritto a difendersi dinanzi ad un'autorità imparziale.

In terzo luogo, egli deduce che il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione del suo diritto ad un esame da parte di un'autorità immune da conflitto di interessi.

In quarto luogo, il ricorrente afferma che, adottando il provvedimento impugnato, la ricorrente non ha calcolato ed analizzato correttamente ed equamente il numero di giorni lavorativi detratti dal numero totale di giorni assegnati al ricorrente per adempiere i suoi compiti.

Infine, il ricorrente asserisce che la Commissione ha abusato del suo potere adottando il provvedimento impugnato, in quanto non ha tenuto in considerazione, per valutare il numero di giorni lavorativi assegnati al ricorrente, gli errori commessi dal responsabile.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/51


Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Eriksen/Commissione

(Causa T-516/08)

(2009/C 44/90)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Heinz Helmut Eriksen (Ebeltoft, Danimarca) (rappresentante: avv. I. Anderson)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Condannare la Commissione a risarcire al ricorrente la somma di 800 000 EUR, ovvero la diversa somma che la Corte dovesse ritenere giusta ed equa, a titolo del danno biologico passato, presente e futuro, delle sofferenze e della diminuzione della qualità della vita a seguito delle gravi menomazioni alla sua salute risultanti dall'irragionevole ed illegittimo rifiuto della Commissione d'imporre la realizzazione del monitoraggio sanitario degli ex lavoratori di Thule in ordine alle malattie e alle condizioni causate dalle radiazioni;

condannare la Commissione a rifondere al ricorrente le spese per le strutture sanitarie e/o l'assistenza domiciliare, nonché i costi che sosterrà in futuro per trattamenti sanitari e farmacologici volti ad alleviare o a curare le suddette menomazioni alla sua salute, i quali non gli siano dispensati attraverso il sistema socio-sanitario dello Stato membro in cui risiede;

condannare la Commissione alle spese processuali nonché alle spese sostenute dal ricorrente per promuovere il presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Nel presente caso, il ricorrente propone ricorso per responsabilità extracontrattuale relativamente ai danni che sostiene di avere subito in conseguenza del dedotto illegittimo rifiuto della Commissione di ottemperare alla risoluzione unanime del Parlamento europeo (1) e di imporre alla Danimarca l'applicazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (2), ai casi dei lavoratori coinvolti nell'incidente nucleare di Thule, Groenlandia, ivi incluso il ricorrente.


(1)  Relazione del Parlamento europeo 20 aprile 2007 sulle conseguenze per la salute pubblica dell'incidente di Thule del 1968 (Petizione 720/2002) [2006/2012(INI)].

(2)  GU L 159, pag. 1.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/51


Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg/Parlamento

(Causa T-524/08)

(2009/C 44/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AIB-Vinçotte Luxembourg (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: R. Adam, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Parlamento europeo 2 ottobre 2008 recante rigetto dell'offerta della ricorrente nel contesto della gara d'appalto n. INLO — A — BATI LUX — 07 268 & 271 — 00, ai fini della ristrutturazione e dell'estensione dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo;

riservare alla ricorrente tutti i diritti, mezzi e azioni, e in particolare la condanna del Parlamento al risarcimento del danno subito;

in ogni caso, condannare il Parlamento alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione del Parlamento di respingere l'offerta dalla stessa proposta nel contesto della gara di appalto per il lotto B dell'appalto relativo al progetto di estensione e di ristrutturazione dell'edificio KAD a Lussemburgo — Missione di organismo di controllo riconosciuto (GU 2008, S 193-254240).

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi, attinenti:

ad un errore manifesto di valutazione da parte del Parlamento, in quanto i) l'associazione alla quale è stato attribuito l'appalto non disporrebbe dei riconoscimenti necessari per realizzare le missioni richieste, quali previsti nel capitolato di appalto e ii) l'offerta di tale associazione farebbe stato di un prezzo basso in modo anomalo in considerazione dei criteri del capitolato di appalto;

ad una violazione dell'obbligo di motivazione in quanto i) il Parlamento non avrebbe precisato i vantaggi concreti dell'offerta scelta rispetto a quella della ricorrente, non consentendo in tal modo alla ricorrente di identificare le ragioni per cui la sua offerta non era stata scelta e ii) la ricorrente non sarebbe stata posta in condizione di sapere se il comitato di valutazione si fosse riunito e, eventualmente, quali fossero state le sue conclusioni;

ad una violazione dei principi di diligenza, di buona amministrazione e di trasparenza, in quanto il Parlamento si è astenuto dal comunicare, entro un termine ragionevole, i chiarimenti richiesti;

ad una violazione delle disposizioni del capitolato amministrativo, in quanto né la decisione impugnata né la successiva corrispondenza recavano menzione dei mezzi si impugnazione.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/52


Ricorso presentato il 1o dicembre 2008 — Poste Italiane/Commissione

(Causa T-525/08)

(2009/C 44/92)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Poste Italiane SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini, avvocato, A. Sandulli, avvocato, F. Filpo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Accogliere il ricorso e per l'effetto annullare la decisione della Commissione del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto C 42/06 cui l'Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 42/06 cui l'Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste italiane presso la Tesoreria dello Stato. Questa decisione ha dichiarato incompatibile col mercato comune, ordinando il suo recupero, il regime di aiuto di Stato relativo alla remunerazione dei conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato, stabilito dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane del 23 febbraio 2006, al quale l'Italia avrebbe dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.

A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere:

La violazione degli articoli 253 e 87, primo paragrafo, del trattato CE per errore di fatto ed errore manifesto di valutazione, per quanto riguarda l'applicazione da parte della Commissione del criterio del mutuatario diligente, pervenendo all'elaborazione di un tasso del mutuatario privato.

La violazione dell'articolo 87, primo paragrafo, del Trattato CE, per errore manifesto di valutazione, per quanto riguarda la valutazione degli investimenti alternativi. Viene sottolineato a questo riguardo che, nel corso del procedimento amministrativo le autorità italiane hanno evidenziato che il parametro di cui alla Convenzione, che vincola la gestione della liquidità derivante della raccolta postale, penalizza Poste rispetto alla possibilità di guadagno di una gestione attiva, e quindi non procura un «vantaggio», nel senso dell'articolo 87 del Trattato.

Su questo punto, la ricorrente fa anche riferimento alla pertinenza dello studio RBS e dei pareri di intermediari finanziari, nonché al confronto con gestioni del tipo trading system, colla gestione della liquidità delle polizze assicurative di Poste Vita, colla gestione dei fondi di Efiposte, società francese controllata dalla Poste, e con il costo del debito del Tesoro.

La violazione degli articoli 253 e 87, primo paragrafo, del Trattato, per difetto di motivazione ed errore manifesto di valutazione, dell'articolo 12 del Trattato, per discriminazione, nonché dei principi di legittima aspettativa e certezza giuridica, in relazione alla mancata analisi dell'elemento del vantaggio e della distorsione della concorrenza nel contesto dell'onere di servizio universale gravanti su Poste.

Violazione dei principi generali di legittimo affidamento, certezza giuridica e proporzionalità nel disporre il recupero del presunto aiuto presso il beneficiario.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/53


Impugnazione proposta il 3 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione

(Causa T-526/08 P)

(2009/C 44/93)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers)

Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede:

l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione;

la condanna della parte ricorrente nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alle spese del relativo procedimento, nonché alle spese del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione viene proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione. Con tale sentenza veniva annullata la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di rigetto della candidatura del sig. Strack al posto di capo dell'unità «Concorsi e contratti» e la Commissione veniva condannata al pagamento di 2 000 EUR a titolo di risarcimento del danno immateriale.

A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce due motivi.

1.   Violazione del diritto comunitario a causa del riconoscimento di un interesse a proporre il ricorso

La Commissione lamenta, in primo luogo, che sia stata dichiarata ammissibile la domanda di annullamento della decisione negativa, nonostante la mancanza di un interesse del sig. Strack a ricorrere avverso la decisione di nomina, in ragione della contemporanea presentazione di una domanda di danni. Questo comportamento sarebbe errato in diritto e potrebbe causare incertezze in merito ai provvedimenti di esecuzione ai sensi dell'art. 233 CE. La norma secondo cui l'inammissibilità di un ricorso comporterebbe automaticamente l'inammissibilità di una domanda di danni ad esso immediatamente connessa non sarebbe applicabile qualora non sussista il rischio che con la domanda di risarcimento dei danni si possa eludere il necessario procedimento preventivo o altre condizioni di ammissibilità, così che la detta domanda di danni potrebbe essere ammissibile anche se il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse a ricorrere.

2.   Difetto di motivazione nell'interpretazione e dell'applicazione della nozione di danni immateriali

In secondo luogo il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore al punto 219 della sentenza impugnata dichiarando che il sig. Strack avrebbe realmente subito un danno immateriale in quanto privato di un esame della sua candidatura eseguito in condizioni conformi al diritto. Tale conclusione implicherebbe necessariamente che l'illegittimità di una decisione che respinge una candidatura provochi di per sé un danno immateriale. Una siffatta interpretazione trascura il fatto che la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che siano soddisfatte cumulativamente tre condizioni, ovverosia, in primo luogo, l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, in secondo luogo, la reale sussistenza del danno asserito e, in terzo luogo, un nesso di causalità tra i due elementi.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/53


Ricorso proposto il 5 dicembre 2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy e Umicore/Commissione

(Causa T-532/08)

(2009/C 44/94)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Harjavalta, Finlandia) e Umicore SA/NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: K. Nordlander, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare ricevibile la presente istanza;

annullare gli atti impugnati;

condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la loro istanza, le ricorrenti chiedono l'annullamento della specifica inclusione di un gruppo di quattro composti omotopi del carbonato di nichel — cioè: l'idrossicarbonato di nichel, il carbonato puro di nichel ed altri due composti (in prosieguo: i «carbonati di nichel») — nella direttiva della Commissione 2008/58/CE (1) («la trentesima direttiva ATP»), che costituisce un adeguamento al progresso tecnico («ATP») della direttiva 67/548/CEE (2) («la Direttiva sulle sostanze pericolose»).

Le ricorrenti fanno essenzialmente valere che la classificazione dei carbonati di nichel, come rivista, non era basata sui criteri legali applicabili. Secondo le ricorrenti, la classificazione rivista dei carbonati di nichel sarebbe in contrasto con i requisiti previsti dalla direttiva sulle sostanze pericolose, in quanto non sarebbe sorretta da dati e non costituirebbe adeguamento al progresso tecnico. Si sostiene, invece, che la Commissione avrebbe rivisto la classificazione dei carbonati di nichel in base ad una valutazione del rischio provocato da detti carbonati di nichel eseguita, a fini diversi, ai sensi del regolamento (CE) n. 793/93 (3) (il «Regolamento sulla valutazione del rischio»). La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione avrebbe fatto, in particolare, riferimento ad una constatazione di ammissibilità di deroga, nella quale quattro società diverse, incluse le ricorrenti, chiedevano il permesso di non eseguire taluni esami richiesti dal Regolamento sulla valutazione del rischio. Secondo le ricorrenti, detta constatazione non forniva dati idonei a giustificare nessuno dei cambiamenti introdotti nella classificazione dei carbonati di nichel inclusi nella trentesima direttiva ATP.

Le ricorrenti chiedono, quindi, l'annullamento di due diversi atti della Commissione:

la classificazione, nella versione rivista, dei carbonati di nichel alla voce 028 — 010 — 00 — 0 dell'allegato 1 F della trentesima direttiva ATP;

la decisione della Commissione di avvalersi della constatazione di deroga emessa dalle ricorrenti ai sensi del Regolamento sulla valutazione del rischio come base giustificativa per l'inclusione nella voce contestata.

A sostegno delle loro richieste le ricorrenti asseriscono che gli atti impugnati non soddisfano i requisiti della Direttiva sulle sostanze pericolose per i seguenti motivi:

a)

gli atti impugnati non soddisfano i criteri dettagliati e i dati scientifici previsti come requisiti per la classificazione in ogni classe di rischio in base all'Allegato VI alla Direttiva sulle sostanze pericolose;

b)

nell'adottare gli atti contestati, la Commissione non ha considerato le proprietà intrinseche dei carbonati di nichel nel contesto del trattamento e dell'uso normali come richiesto dalla Direttiva sulle sostanze pericolose;

c)

gli atti contestati non costituiscono un adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose e, come tali, non trovano base legale nel diritto comunitario;

d)

nell'adottare la decisione contestata e nel basare la voce contestata sulla valutazione del rischio dei carbonati di nichel effettuata ai sensi del Regolamento sulla valutazione del rischio, piuttosto che applicando i criteri di classificazione previsti all'art. 4 e all'Allegato VI, la Commissione ha ecceduto i poteri discrezionali che le spettavano in base alla Direttiva sulle sostanze pericolose.

Inoltre, le ricorrenti chiedono che la classificazione dei carbonati di nichel di cui alla trentesima direttiva ATP, come rivista, debba essere annullata, in quanto la Commissione non ha esposto le motivazioni su cui è basata, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 253 CE.


(1)  Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246 del 15.9.2008, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1993, n. 793, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/54


Ricorso proposto il 3 dicembre 2008 — Telekomunikacja Polska/Commissione

(Causa T-533/08)

(2009/C 44/95)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Telekomunikacja Polska SA (Varsavia, Polonia) (agenti: H. Romańczuk, M. Modzelewska de Raad e S. Hautbourg, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 4 settembre 2008, K(2008) 4997 che ordina all'impresa Telekomunikacja Polska SA nonché a tutte le imprese da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi ad accertamenti conformemente all'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 4 settembre 2008, K(2008) 4997, che ordina all'impresa Telekomunikacja Polska SA nonché a tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente da quest'ultima, di sottoporsi ad accertamenti conformemente all'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003, nell'ambito di un procedimento relativo ad un'asserita applicazione di pratiche non conformi all'art. 82 CE nel settore della comunicazione elettronica.

La ricorrente ha avanzato i seguenti addebiti a sostegno del suo ricorso:

In primo luogo la ricorrente afferma che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'obbligo di corretta motivazione di cui all'art. 253 CE nonché all'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003. A tal riguardo la ricorrente addebita alla Commissione di non aver indicato in maniera soddisfacente che è in possesso di informazioni e di prove in base alle quali è possibile presumere razionalmente il compimento, da parte della ricorrente, della violazione che le è stata contestata. Inoltre, a parere della ricorrente, la decisione della Commissione non stabilisce in maniera sufficientemente precisa i fatti che la Commissione stessa si prefiggeva di esaminare nel caso degli accertamenti. La ricorrente asserisce anche che la Commissione ha violato l'obbligo di stabilire nella decisione impugnata le caratteristiche essenziali della violazione addebitata alla ricorrente.

In secondo luogo la ricorrente ha eccepito che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità poiché la Commissione non ha scelto, secondo la ricorrente, la maniera di condurre il procedimento che sarebbe stata per essa meno onerosa.

In terzo luogo la ricorrente sostiene che la Commissione non le ha garantito il diritto alla difesa, in particolare quanto alle violazioni fatte valere dalla ricorrente, in rapporto alla decisione impugnata, nella prima censura. In collegamento con quanto precede la ricorrente fa valere che non ha avuto la possibilità di individuare chiaramente quali pratiche sarebbero state sottoposte agli accertamenti della Commissione e quindi di valutare correttamente se ed in quale misura siano giustificati gli accertamenti e se, nel corso dei medesimi, gravi su di essa un obbligo di collaborazione con la Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/55


Ricorso proposto il 1o dicembre 2008 — Granuband/UAMI — Granuflex (GRANUflex)

(Causa T-534/08)

(2009/C 44/96)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'olandese

Parti

Ricorrente: Granuband B.V. (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Ellens)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft (Budapest, Ungheria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'UAMI 15 settembre 2008, trasmessa il 24 settembre 2008, o riformare la stessa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 52, n. 1, in combinato disposto con l'art. 8, n. 4 del regolamento (CE) n. 40/94 (1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo GRANUFLEX per prodotti delle classi 17, 19 e 27 — marchio comunitario n. 943118.

Titolare del marchio comunitario: Granuband B.V.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: denominazione commerciale GRANUFLEX per prodotti e servizi delle classi 17, 19, 27 e 37.

Decisione della divisione di annullamento: annullamento del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 52, n. 1, lett. c) e 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/55


Ricorso proposto il 5 dicembre 2008 — Etimine e Etiproducts/Commissione

(Causa T-539/08)

(2009/C 44/97)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Etimine SA (Bettembourg, Lussemburgo) e Ab Etiproducts Oy (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare l'istanza ricevibile e fondata;

Annullare parzialmente le misure contestate, annullando l'inclusione alle voci di cui all'Allegato 1 G del provvedimento impugnato con riferimento alle seguenti sostanze:

Acido borico; acido borico, grezzo, naturale,

Triossido di diboro; anidride borica,

Tetraborato di disodio, anidro; acido borico, sale disodico; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; acido ortoborico, sale sodico,

Tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato,

Tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato.

In subordine, annullare parzialmente le misure contestate, annullando l'inclusione alle voci di cui all'allegato 1 G del provvedimento impugnato con riferimento alle seguenti sostanze:

Triossido di diboro; anidride borica,

Tetraborato di disodio, anidro; acido borico, sale disodico; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; acido ortoborico, sale sodico,

Tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato,

Tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, in conformità all'art. 230 CE, il parziale annullamento della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nei limiti in cui essa qualifica taluni sali borici come tossici per la riproduzione, per quanto riguarda sia la fertilità sia lo sviluppo.

A sostegno del ricorso, la ricorrente presenta quattro motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato le forme sostanziali in quanto l'atto impugnato sarebbe in contrasto con il procedimento legislativo applicabile e violerebbe, quindi, gli artt. 5 CE e 7 CE, l'art. 29 della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (2), nonché l'art. 5 della decisione della Commissione 1999/468/CE (3).

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe compiuto errori di valutazione applicando i criteri di classificazione delle sostanze a base di borato ed avrebbe, quindi, violato la direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Essa osserva che la Commissione avrebbe omesso di applicare o di applicare in modo appropriato il principio fondato sulla «manipolazione e sull'utilizzo normali», previsto nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, avrebbe illegittimamente applicato taluni criteri di valutazione del rischio, mentre questi ultimi non sarebbero, secondo la ricorrente, pertinenti nel contesto della classificazione delle sostanze in base alla direttiva 67/548/CEE, e avrebbe omesso di applicare o avrebbe applicato erroneamente il criterio relativo all'«adeguatezza», in violazione del punto 4.2.3.3 dell'Allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Peraltro, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha concesso adeguata importanza ai dati epidemiologici e di medicina umana da essa forniti e che l'atto impugnato è, quindi, parzialmente viziato da un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che, poiché la Commissione avrebbe illegittimamente estrapolato dati relativi ad una delle sostanze a base di borato ai fini della classificazione delle altre sostanze a base di borato, l'atto impugnato dovrebbe quindi essere parzialmente annullato, almeno nei limiti in cui riguarda le altre sostanze a base di borato. La ricorrente osserva che la Commissione non avrebbe fornito una motivazione adeguata ai sensi dell'art. 253 CE, non avendo dato alcuna giustificazione idonea a chiarire i motivi dell'estrapolazione dei dati.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato principi fondamentali del diritto comunitario, quale il principio di proporzionalità, come enunciato all'art. 5 CE, in quanto l'atto impugnato eccederebbe, a suo avviso, quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti da tale atto.


(1)  GU L 246, pag. 1.

(2)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1).

(3)  Decisione del Consiglio 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/56


Ricorso proposto il 12 dicembre 2008 — Esso e a./Commissione

(Causa T-540/08)

(2009/C 44/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Esso Société Anonyme Française (Courbevoie, Francia), Esso Deutschland GmbH (Amburgo, Germania), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Anversa, Belgio), Exxon Mobil Corp. (Irving, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Snelders, R. Subiotto, L.-P. Rudolf e M. Piergiovanni)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullamento parziale della decisione della Commissione 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/39.181 — Cere per candela);

riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con tale decisione, e

condanna della Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def., caso COMP/39.181 — Cere per candela, (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e la riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti.

A sostegno delle loro richieste, le ricorrenti fanno valere i seguenti due motivi principali.

Con il loro primo motivo, le ricorrenti adducono che la decisione è viziata da un errore di diritto, quando calcola l'ammenda inflitta alla società Esso Société Anonyme Française (in prosieguo: la «Esso») in base ad un metodo che non tiene conto del fatto incontestato che, prima della fusione tra la Exxon e la Mobil, l'attività della Exxon relativa alla cera di paraffina non ha partecipato all'infrazione. Le ricorrenti lamentano che, con la decisione impugnata, la Esso è stata sanzionata come se la Exxon avesse partecipato all'infrazione per sette anni prima della fusione, sebbene la stessa decisione ammetta che così non è. Di conseguenza la decisione impugnata sovrastima il peso relativo avuto dalla Esso nell'infrazione e viola i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, nonché l'art. 23, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) e gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (2).

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti adducono che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, quando dichiara che la partecipazione delle ricorrenti nella parte dell'infrazione relativa alla cera di paraffina è cessata solo nel novembre 2003. Le ricorrenti lamentano in particolare che la decisione impugnata non ha osservato le prescrizioni relative all'onere della prova che incombe sulla Commissione nello stabilire la durata della partecipazione della ricorrente nella parte dell'infrazione relativa alla cera di paraffina. Inoltre, le ricorrenti lamentano che la decisione impugnata non ha tratto le conclusioni adeguate dal fatto incontestato che le ricorrenti non hanno partecipato ad alcuna delle «Riunioni Tecniche» tenutesi dopo il 27/28 febbraio 2003, né sono state informate dei risultati di esse.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 4).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/57


Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Sasol e altri/Commissione

(Causa T-541/08)

(2009/C 44/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sasol Ltd (Johannesburg, Sudafrica), Sasol Holding in Germany GmbH (Amburgo, Germania), Sasol Wax International AG (Amburgo, Germania), Sasol Wax GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Bosch, U. Denzel e C. von Köckritz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta a Sasol Ltd, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Wax International AG e Sasol Wax GmbH in applicazione dell'art. 2 della decisione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso depositato a nome delle ricorrenti è diretto al parziale annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione adottata dalla Commissione il 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def., relativamente a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele).

In detta decisione la Commissione ha ritenuto che taluni produttori di cere di paraffina e di cera molle avessero costituito un'intesa dal 1992 al 2005 nell'ambito della quale avrebbero organizzato sistematicamente riunioni per discutere i prezzi, ripartire i mercati e/o i clienti e scambiarsi informazioni commerciali sensibili quanto alle cere di paraffina e alla cera molle destinate ai consumatori finali della Germania.

Le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi di diritto e principali argomenti.

La Commissione avrebbe a torto affermato una responsabilità di Sasol Ltd (la società madre del gruppo Sasol), Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Wax International AG per il «periodo della joint venture» (1o maggio 1995-30 giugno 2002). L'ipotesi della Commissione secondo la quale Sasol Ltd (tramite la filiale Sasol Holding in Germany GmbH) avrebbe esercitato un'influenza decisiva su Schümann Sasol International AG integrerebbe un errore manifesto di valutazione degli elementi probatori che sono stati presentati alla stessa Commissione.

Errata sarebbe anche l'affermazione di responsabilità di Sasol Ltd, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Wax International AG per «il periodo Sasol» (1o luglio 2002-28 aprile 2005). La Commissione avrebbe, tra l'altro, falsamente applicato una norma di diritto e ignorato gli elementi di prova prodotti da Sasol (1) per dimostrare che Sasol Wax aveva agito sul mercato in maniera autonoma, circostanza che avrebbe scaricato la società madre da ogni responsabilità.

Non solo: la Commissione avrebbe dovuto affermare la responsabilità in solido della holding VARA per il «periodo Schümann» (3 settembre 1992-30 aprile 1995), ma non l'avrebbe fatto. Per contro, anziché a VARA (2), che pure controllava l'entità implicata nelle infrazioni, essa avrebbe addossato ogni colpa a Sasol soltanto, in tal modo compromettendone le stesse possibilità di difesa contro VARA.

Viziata da errori manifesti sarebbe poi la determinazione, da parte della Commissione, dell'importo base dell'ammenda a carico di Sasol: il volume d'affari rilevante sarebbe stato ingiustificatamente gonfiato e dilatato per comprendere il fatturato di prodotti né direttamente né indirettamente interessati dall'infrazione ai sensi dell'art. 23, n. 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (3). Un errore di diritto minerebbe parimenti la scelta della Commissione quanto al metodo per calcolare l'importo base allorché la decisione sanzionatoria ha più di un destinatario per i diversi periodi di durata dell'infrazione.

La Commissione avrebbe commesso un ulteriore errore nel presumere la leadership di Sasol nel settore delle cere di paraffina e maggiorato ingiustamente l'ammenda inflitta a quest'ultima dell'importo eccessivo e sproporzionato del 50 %.

A torto la Commissione avrebbe omesso di applicare il limite del 10 % previsto all'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e violato il principio della responsabilità giuridica individuale non limitando l'ammenda da irrogare per questo periodo al 10 % del fatturato imputabile al signor Schümann, il quale, a detta delle ricorrenti, avrebbe avuto l'effettivo controllo della società direttamente coinvolta nell'infrazione.

Infine, la Commissione avrebbe sbagliato a non accordare a Sasol la piena immunità per quegli elementi dell'ammenda per i quali essa si baserebbe, in fondo, proprio sulle prove spontaneamente prodotte a titolo di cooperazione da Sasol.


(1)  Ove null'altro è precisato, s'intendono tutte le società del gruppo Sasol accusate di aver costituito il cartello.

(2)  Partner di Sasol Ltd, che ha indirettamente rilevato i due terzi della Hans-Otto Schümann GmbH & Co KG, nella joint venture Schümann — Sasol International AG.

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE e 82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/58


Ricorso proposto il 3 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/ECHA

(Causa T-542/08)

(2009/C 44/100)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, P. Katsimani, e M. Dermitzakis)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, comunicata alla ricorrente con una lettera ricevuta il 25 settembre 2008, di respingere l'offerta della ricorrente presentata in risposta al bando di gara aperta n. ECHA/2008/24 per lo «Sviluppo di uno strumento di valutazione della sicurezza» (GU 2008/S 115-152918), nonché tutte le conseguenti decisioni dell'ECHA, inclusa quella di aggiudicare l'appalto all'offerente risultato vincitore della gara;

condannare l'ECHA a risarcire alla ricorrente i danni subiti a causa del procedimento di appalto in oggetto, pari a 1 500 000 EUR;

condannare l'ECHA a pagare le spese legali sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso, anche in caso di rigetto di quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA»), notificatale con lettera il 25 settembre 2008, che la informava che la sua offerta presentata nel contesto della gara d'appalto ECHA/2008/24 per lo «Sviluppo di uno strumento di valutazione della sicurezza» (GU 2008/S 115-152918) non era stata selezionata e che l'appalto era stato aggiudicato alla TRASYS SA.

La ricorrente lamenta che il Comitato di Valutazione ha commesso diversi errori di valutazione relativamente ai criteri di assegnazione, laddove l'autorità aggiudicatrice avrebbe violato regole fondamentali e principi basilari degli appalti pubblici. Essa fa inoltre valere che l'ECHA ha abusato dei suoi poteri nella valutazione delle offerte, ha violato il regolamento finanziario e/o i principi di trasparenza e di parità di trattamento, nonché ha impiegato termini vaghi o una motivazione insufficiente per giustificare la sua decisione. Infine, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato un requisito procedurale sostanziale, di cui all'art. 158, lett. a), del regolamento (CE, Euratom) della Commissione n. 478/2007 (1), che prevede un periodo di attesa prima della firma del contratto con l'offerente prescelto. La ricorrente sostiene che la convenuta ha deliberatamente ritardato la comunicazione con la ricorrente per essere in grado di finalizzare la conclusione del contratto con l'offerente prescelto prima di ricevere qualsiasi osservazione da parte della ricorrente, in modo tale da svuotare di significato il periodo di attesa.

In aggiunta, la ricorrente richiede un risarcimento pari a 1 500 000 EUR, corrispondente al ricavo lordo stimato che essa avrebbe potuto trarre dal suddetto appalto pubblico qualora questo le fosse stato aggiudicato. La ricorrente asserisce che il suo ricorso per risarcimento è fondato su argomenti comprovati che dimostrano che è stata commessa una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore intesa alla tutela dei singoli, e che le istituzioni coinvolte hanno superato in modo manifesto e grave i limiti dell'esercizio dei loro poteri.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 aprile 2007, n. 478, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2007, L 111, pag. 13).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/59


Ricorso presentato il 2 dicembre 2008 — Villa Almè/OHMI — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

(Causa T-546/08)

(2009/C 44/101)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente:Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe (Mansuè, Italia) (rappresentanti: G. Massa, avvocato, P. Massa, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Marqués de Murrieta, SA (Logroño, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la Decisione del 24 settembre 2008 della prima sezione di ricorso (R 1695/2007-1) e condannare l'UAMI alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: marchio Figurativo «i GAY» (domanda di registrazione n. 4.458.295), per prodotti nella classe 33 (vini)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Bodegas Marqués de Murrieta S.A..

Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale spagnolo (n. 2.315.558) «YGAI» e marchi comunitari figurativo (n. 1.707.729) e verbale (n. 1.699.412) «MARQUES DE MURRIETA YGAY», per prodotti nella classe 33 (vini)

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Incorretta applicazione dell'articolo 8, 1o paragrafo, lett. B) del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/59


Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Total/Commissione

(Causa T-548/08)

(2009/C 44/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

in via principale, annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nella parte in cui riguarda la Total SA;

in via subordinata, annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, l'ammenda di 128 163 000 EUR inflitta congiuntamente ed in solido alla Total France e alla Total SA dall'art. 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def.;

a titolo del tutto subordinato, ridurre, ai sensi dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda di 128 163 000 EUR inflitta congiuntamente ed in solido alla Total France e alla Total SA dall'art. 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def.;

condannare comunque la Commissione delle Comunità europee all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def., avente ad oggetto il caso COMP/39.181 — Cere per candele, in cui la Commissione aveva rilevato che determinate imprese, tra cui la ricorrente, avevano violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo fissando i prezzi e ripartendosi i mercati delle cere di paraffina nello Spazio economico europeo (SEE) e della paraffina molle in Germania.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente fa valere nove motivi riguardanti o implicanti:

la violazione dei diritti della difesa e della presunzione d'innocenza della ricorrente, nei limiti in cui la decisione impugnata violerebbe l'ambito di applicazione ratione personae di tali diritti e a causa delle irregolarità procedurali commesse durante la fase d'istruzione e del ragionamento circolare seguito nella decisione stessa;

la contraddittorietà della motivazione in ordine a i) la necessità di verificare se la società controllante abbia effettivamente esercitato un'influenza determinante sulla propria controllata e ii) la portata del controllo che deve avere una società controllante sulla propria controllata affinché sia possibile imputare l'infrazione alla controllante;

la violazione delle norme che disciplinano l'imputabilità delle infrazioni di cui all'art. 81 CE in seno ai gruppi societari, posto che i) la Commissione avrebbe erroneamente affermato nella decisione impugnata di non essere tenuta ad allegare elementi comprovanti la presunzione e ii) la decisione impugnata violerebbe il principio d'autonomia giuridica ed economica delle controllate sul quale si basano i diritti nazionali delle società;

l'errore manifesto di valutazione, nei limiti in cui i) la nomina dei membri del consiglio d'amministrazione della Total France da parte della Total SA non corroborerebbe la presunzione di influenza determinante e ii) la serie di indizi sollevati dalla Total SA consentirebbe incontestabilmente di escludere la presunzione di influenza determinante;

la violazione dei principi della responsabilità personale e della personalità della pena, nonché del principio della legalità, in quanto la Commissione avrebbe considerato l'esistenza di un'entità economica unica costituita dalla Total SA e dalla Total France;

la violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, in quanto l'imputabilità alla Total SA dell'infrazione commessa dalla sua controllata Total France si baserebbe su un criterio nuovo e ii) la Commissione non avrebbe valutato la situazione caso per caso, contrariamente a quanto essa stessa aveva indicato di voler fare;

lo sviamento di potere, laddove il regolamento n. 1/2003 intende punire un'impresa per avere commesso un'infrazione alle norme della concorrenza e non estendere la sanzione di tale impresa implicando la società controllante;

la violazione del principio di proporzionalità in quanto l'importo finale dell'ammenda inflitta alla ricorrente e alla sua controllata sarebbe completamente sconnesso dal valore di vendita dei prodotti relativi all'allegata infrazione oggetto della decisione; e

la riduzione dell'ammenda, dato che le pratiche contestate non hanno né la gravità né la durata che la Commissione ha voluto loro attribuire e i diritti della difesa della ricorrente sono stati violati in modo qualificato.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/60


Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-549/08)

(2009/C 44/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato del Lussemburgo (rappresentanti: M. Fisch, agente, e P. Kinsch, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare le decisioni impugnate;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della Commissione 24 settembre 2008, C(2008) 5383, relativa alla sospensione dei pagamenti intermedi del Fondo Sociale Europeo (FSE) al documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari ricadenti sotto l'Obiettivo n. 3 nel Granducato di Lussemburgo, e 6 ottobre 2008, C(2008) 5730, relativa alla sospensione dei pagamenti intermedi del programma d'iniziativa comunitaria di lotta contro le discriminazioni e le ineguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) nel Granducato del Lussemburgo.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere tre motivi, riguardanti:

una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la Commissione avrebbe concluso, in occasione di due audit preventivi del sistema lussemburghese di gestione e di controllo effettuati anteriormente al periodo di programmazione di cui trattasi, che tale sistema offriva garanzie sufficienti di rispetto della normativa esistente e dei criteri di buona gestione generalmente riconosciuti; sarebbe stato soltanto in occasione di un audit condotto successivamente alla scadenza del periodo di programmazione in questione che la Commissione avrebbe tratto conclusioni sfavorevoli riguardo al sistema di gestione e di controllo;

un'erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari fungenti da base delle decisioni impugnate (1), in quanto, contrariamente a quanto la Commissione ha sostenuto, tali disposizioni non osterebbero: i) a che l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento appartengano al medesimo organismo; ii) a che l'autorità di gestione nazionale dichiari alla Commissione spese sulle quali un dubbio può certo sussistere, ma la cui qualificazione giuridica di inammissibilità non è comprovata al momento della dichiarazione;

un'inesattezza materiale di alcuni dei fatti sui quali si fondano le decisioni impugnate riguardo alla tenuta delle pratiche da parte dell'autorità di gestione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 160, pag. 1), e regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/61


Ricorso presentato il 17 dicembre 2008 — Eni/Commissione

(Causa T-558/08)

(2009/C 44/104)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, D. Durante, avvocato, G. C. Rizza, avvocato, S. Valentino, avvocato, L. Bellia, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione, in tutto o in parte, con ogni conseguenza sull'ammontare dell'ammenda.

In subordine, annullare o ridurre l'ammenda.

In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-540/08 Esso e.a./Commissione.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

la violazione e falsa applicazione dell'articolo 81 CE nella misura in cui l'articolo 1 della Decisione ha accertato la partecipazione di Eni a un accordo continuato e/o una pratica concordata continuata in virtù della presenza del Dott. Di Serio alla riunione tecnica tenutasi il 30/31 ottobre ad Amburgo. In particolare, Eni contesta la presenza di errori di fatto e le conseguenze di diritto derivanti dagli stessi, avendo la Commissione: i) affermato che Eni non avrebbe sostenuto nelle proprie difese durante il procedimento amministrativo che il Dott. Di Serio ha «preso apertamente le distanze» dal contenuto della riunione in parola e ii) riportato erroneamente le dichiarazioni di Eni in merito alle discrepanze tra gli aumenti di prezzo indicati nei documenti provenienti da Sasol e da MOL. A prescindere da siffatti errori, la Ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell'attribuirle l'adesione a un accordo continuato e/o una pratica concordata continuata, in assenza dell'adesione di Eni a un «piano globale» e degli elementi costitutivi delle due fattispecie illecite.

la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE nella misura in cui l'articolo 1 della Decisione ha accertato la partecipazione di Eni a un accordo e/o una pratica concordata nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005. Eni contesta, in particolare, la valutazione della natura anticoncorrenziale della sua partecipazione in ragione dell'assenza degli elementi costitutivi dell'accordo e della pratica concordata per la fissazione dei prezzi e lo scambio di informazioni sensibili.

la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE, dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1/2003 e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende. Si ritiene su questo punto che la Commissione:

abbia determinato l'importo di base e l'importo supplementare dell'ammenda in maniera irragionevole e in spregio del principio di parità di trattamento e del principio di proporzionalità. La Commissione ha infatti stabilito la percentuale del 17 % del valore delle vendite per determinare l'importo di base (e l'importo supplementare) dell'ammenda, ritenendo che Eni fosse responsabile della fissazione dei prezzi e dello scambio di informazioni, mentre ha applicato un coefficiente praticamente identico (pari al 18 %) per le altre imprese partecipanti al cartello che avrebbero altresì ripartito mercati e/o clienti.

abbia sconosciuto il principio di certezza del diritto, con riguardo all'applicazione da parte della Commissione dell'aggravante della recidiva, sebbene non potessero essere imputate a Eni le infrazioni commesse negli anni '80 da società sue controllate, che non furono addebitate a Eni al tempo delle rispettive decisioni. Inoltre, il lasso di tempo fra le vecchie infrazioni e quelle constatate con la Decisione rende ingiustificata l'applicazione dell'istituto della recidiva.

non abbia applicato delle circostanze attenuanti per la partecipazione marginale della ricorrente all'intesa e la mancata attuazione delle determinazioni assunte nel corso delle riunioni tecniche. La ricorrente afferma inoltre aver fornito la prova della convinzione dell'Ing. Monti di prendere parte a riunioni del tutto legittime in quanto organizzate nel quadro dell'EWF e, in ogni caso, dell'assenza di dolo in capo a Eni, che riceveva dal suo dipendente informazioni che non le potevano consentire di apprezzare la portata anticoncorrenziale delle riunioni medesime.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/61


Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — STIM d'Orbigny/Commissione

(Causa T-559/08)

(2009/C 44/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société de travaux industriels et maritimes d'Orbigny (STIM d'Orbigny SA) (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. F. Froment-Meurice)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare la nullità della decisione impugnata della Commissione;

annullare l'art. 1 della decisione impugnata, che considera 1) un aiuto di Stato illegittimo ma compatibile la compensazione versata dallo Stato francese alla SNCM per un importo pari a 53,48 milioni di EUR, 2) che il prezzo di vendita negativo della SNCM per 158 milioni di EUR non costituisce un aiuto di Stato e 3) che l'aiuto alla ristrutturazione per un importo pari a 15,81 milioni di EUR costituisce un aiuto di Stato illegittimo ma compatibile;

condannare la Commissione a versare alla STIM d'Orbigny le spese sostenute a causa della decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 2008, C(2008) 3182 finale, con cui la Commissione aveva dichiarato che:

la compensazione versata dalla Repubblica francese alla Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (in prosieguo: la «SNCM») per un importo pari a 53,48 milioni di EUR per obblighi di servizio pubblico costituiva un aiuto di Stato illegittimo, ma compatibile con il mercato comune;

il prezzo di vendita negativo della SNCM per 158 milioni di EUR, l'assunzione, da parte della Compagnie Générale Maritime et Financière (in prosieguo: la «CGMF»), di oneri sociali relativi ai dipendenti per un importo pari a 38,5 milioni di EUR e la ricapitalizzazione congiunta e concomitante della SNCM da parte della CGMF per un importo pari a 8,75 milioni di EUR non costituiscono aiuti di Stato; e

l'aiuto alla ristrutturazione per un importo pari a 15,81 milioni di EUR messi a disposizione dalla Repubblica francese a favore della SNCM costituisce un aiuto di Stato illegittimo, ma compatibile con il mercato comune.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi, attinenti:

ad un difetto di motivazione, in quanto la Commissione:

non avrebbe definito il mercato preso in considerazione, o precisato la posizione delle imprese concorrenti;

non avrebbe risposto a taluni argomenti della Compagnie Méridionale de Navigation, operante sul mercato di cui trattasi, e

non avrebbe constatato l'incompatibilità con il mercato comune dell'apporto di capitale superiore all'importo di 15,81 milioni di EUR dichiarato compatibile con il mercato comune;

ad errori manifesti di valutazione relativi:

all'applicazione dell'art. 86, n. 2, CE all'apporto di capitale di 53,48 milioni di EUR per compensazione di servizio pubblico, in quanto tale importo avrebbe compensato due volte gli stessi obblighi di servizio pubblico, il che avrebbe dato luogo ad una sovracompensazione e sarebbe servito a compensare un deficit di gestione e l'incapacità della SNCM di migliorare effettivamente la sua produttività;

al prezzo di vendita negativo della SNCM, pari a 158 milioni di EUR, che non sarebbe esente da elementi di un aiuto di Stato; la Commissione avrebbe erroneamente interpretato il comportamento di un investitore privato in economia di mercato ed avrebbe commesso un errore considerando che il rischio di un'azione di compensazione del passivo nei confronti dello Stato nel caso di un eventuale liquidazione consentirebbe di considerare la vendita della SNCM ad un prezzo negativo come la soluzione meno onerosa;

all'apporto di capitale da parte della CGMF, per un importo pari a 8,75 milioni di EUR, in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione l'insieme degli elementi economici, finanziari e giuridici e non avrebbe fornito la prova che l'apporto effettuato dalla CGMF non costituisce un aiuto di Stato;

all'apporto in conto capitale da parte della CGMF per un importo pari a 38,5 milioni di EUR in quanto misura sociale a favore dei dipendenti, che porrebbe la SNCM in una situazione più vantaggiosa rispetto ciò che sarebbe risultato dal mercato;

all'aiuto di Stato per 22,52 milioni di EUR, in quanto nessun punto della motivazione consente di concludere nel senso della compatibilità di tale aiuto con gli orientamenti comunitari che sono stati verificati nel caso di specie;

ad una violazione dei principi di proporzionalità e di unicità degli aiuti, in quanto il destinatario dell'aiuto SNCM non avrebbe contribuito in modo sostanziale alla ristrutturazione delle proprie risorse, ovvero con un finanziamento esterno ottenuto a condizioni di mercato e in quanto le misure adottate nel 2006 rappresenterebbero un sostegno abusivo ad un'impresa da parte della Repubblica francese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/62


Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades e altri/Commissione

(Causa T-562/08)

(2009/C 44/106)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Repsol YPF Lubricantes y especialidades, SA (Madrid, Spagna), Repsol Petróleo, SA (Madrid), Repsol YPF, SA (Madrid) (rappresentanti: avv.ti J.M. Jiménez-Laiglesia Oñate, J. Jiménez-Laiglesia Oñate e S. Rivero Mena)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare gli artt. 1 e 2 della Decisione; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente ricorso è la stessa di cui trattasi nella causa T540/08, Esso e a./Commissione [in prosieguo: la «Decisione»].

A sostegno delle proprie conclusioni le ricorrenti fanno valere innanzitutto che la partecipazione di Repsol YPF Lubricantes y especialidades, SA (Rylesa) a determinate attività sanzionabili, per ciò stesso sottoposte a specifica indagine, non è stata adeguatamente dimostrata. In particolare, la Decisione non avrebbe apportato prove sufficienti nel senso che Rylesa abbia preso parte ad un accordo per la ripartizione dei clienti e dei mercati.

La Decisione non terrebbe neppure conto del fatto che le Riunioni Tecniche non avrebbero avuto per oggetto la ripartizione di clienti e mercati. Tale ripartizione sarebbe avvenuta, tutt'al più, come hanno riconosciuto alcune delle imprese destinatarie della Decisione, nell'ambito di trattative bilaterali e multilaterali condotte a margine di dette Riunioni. La Decisione dichiara, però, che indagare tali accordi bilaterali o multilaterali è inutile. Ne deriverebbe che le ricorrenti siano estranee all'infrazione contestata nella Decisione. In ogni caso, la Decisione non spiegherebbe perché mai Rylesa sarebbe responsabile dei suddetti comportamenti, mentre altre imprese presenti alle Riunioni Tecniche citate a riprova dell'infrazione non lo sarebbero.

Le ricorrenti contestano altresì il criterio applicato dalla Commissione per determinare il volume di affari relativo ai prodotti in causa e fissare la corrispondente sanzione. Da un lato, la Decisione non indicherebbe con chiarezza quali prodotti siano interessati dall'infrazione; dall'altro, la Commissione avrebbe derogato alla regola generale secondo cui le ammende devono essere commisurate al valore delle vendite realizzate nell'ultimo esercizio completo di partecipazione all'infrazione (così gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006) e determinato, nella fattispecie, l'importo dell'ammenda partendo dal volume medio delle vendite di Rylesa tra il 2001 e il 2003. Ciò senza offrire la benché minima spiegazione del perché, riguardo a Rylesa, avrebbe disatteso le sue stesse regole e applicato un criterio (il valore medio delle vendite concluse tra il 2001 e il 2003) oltretutto particolarmente pregiudizievole per quest'ultima. Il fatturato delle vendite da prendere in considerazione sarebbe, in definitiva, come dichiara la stessa Decisione, quello del 2003, poiché è questo l'ultimo esercizio completo in cui la Commissione riconosce la partecipazione di Rylesa all'infrazione.

Nella Decisione la Commissione afferma che la violazione commessa da Rylesa è cessata il 4 agosto 2004. In realtà, non c'è nessuna prova che l'infrazione di Rylesa si sia protratta fino a tale data. In particolare, Rylesa non avrebbe aderito ad accordi o pratiche concordate decisi nel corso delle Riunioni Tecniche organizzate nella prima metà del 2004. Per questo la sua infrazione dovrebbe ritenersi terminata già nel gennaio 2004 o, al più tardi, nel maggio 2004.

Infine, la Decisione non terrebbe conto dei numerosi elementi di prova dedotti nel procedimento amministrativo per dimostrare che Rylesa fosse completamente autonoma dalla società madre, Repsol Petróleo SA. Comunque sia, è giurisprudenza costante che la Commissione non può estendere la responsabilità per l'infrazione commessa da un'unica società a tutto il gruppo cui questa appartiene. Ciò considerato, la responsabilità di Repsol YPF SA non sarebbe giustificata.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/63


Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — CM Capital Markets/UAMI — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

(Causa T-563/08)

(2009/C 44/107)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: CM Capital Markets Holding, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti T. Villate Consonni e J. Calderón Chavero)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carbon Capital Markets Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2008 (procedimento R-015/2008-1), con conseguente diniego del marchio impugnato nella sua interezza;

accogliere le pretese della ricorrente, e

condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento in caso di opposizione allo stesso e di rigetto del petitum.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: CARBON CAPITAL MARKETS LIMITED.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CARBON CAPITAL MARKETS» (domanda di registrazione n. 4.480.208), per servizi appartenenti alla classe 36.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi figurativi, nazionale e comunitario, «CAPITAL MARKETS», per servizi appartenenti alla classe 36.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/64


Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Monoscoop/UAMI (SUDOKU SAMURAI BINGO)

(Causa T-564/08)

(2009/C 44/108)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Monoscoop BV (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. Canela Giménez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 settembre 2008, procedimento R 816/2008-2, e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SUDOKU SAMURAI BINGO» (domanda di registrazione n. 5.769.013), per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Errata applicazione dell'art. 7, nn. 1, lett. b) e c) e 2, del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/64


Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 novembre 2008, causa F-90/07, Traore/Commissione

(Causa T-572/08 P)

(2009/C 44/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, G. Berscheid e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Amadu Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 novembre 2008 nella causa F-90/07 nella parte in cui accoglie il primo motivo attinente all'irregolarità della procedura di assunzione, alla violazione dell'art. 7, n. 1, e dell'art. 29, n. 1, dello statuto nonché dei principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera, in quanto il livello dei posti è stato fissato ai gradi da AD9 a AD14, nella misura in cui riguarda il posto di direttore delle operazioni in Tanzania e annulla il rigetto della candidatura del sig. Traore nonché la nomina del sig. S. a tale posto;

respingere il ricorso presentato dal sig. Traore dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-90/07 nella parte in cui è stato accolto da detto Tribunale della funzione pubblica;

condannare il ricorrente in primo grado alle spese dell'impugnazione e statuire come di diritto sulle spese del giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la Commissione chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 13 novembre 2008, nella causa F-90/07, Traore/Commissione, con cui il TFP ha annullato la decisione della Commissione 12 dicembre 2006, recante rigetto della candidatura del sig. Traore al posto di direttore delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania e la decisione di nomina di un altro candidato a detto posto, in quanto il livello di copertura del posto in oggetto era stato fissato ai gradi da AD 9 a AD 14 (e non limitato ad uno dei gruppi di due gradi AD 9/AD 10, AD 11/AD 12 o AD 13/AD 14).

A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere motivi attinenti, rispettivamente:

a un errore di diritto in cui sarebbe incorso il TFP violando i principi di cui alla sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008, Commissione/Economidis (causa T-56/07 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente limitato la portata di tale sentenza al solo caso di copertura di un posto di capo unità, mentre i medesimi requisiti troverebbero applicazione a un posto fuori organico come quello di cui è causa nella specie;

alla violazione dei principi di rispetto dell'interesse generale del servizio e di buona amministrazione.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/65


Ricorso presentato il 23 dicembre 2008 — Proges/Commissione

(Causa T-577/08)

(2009/C 44/110)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Proges srl (Roma, Italia) (rappresentante: M. Falcetta, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Che venga annullata la decisione impugnata con tutti i conseguenti provvedimenti, anche per risarcimento danni.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

La presente procedura si rivolge contro il provvedimento della Commissione con il quale è stata rifiutata alla ricorrente l'aggiudicazione del progetto relativo al bando ENV.G.1/SER/2008/0050, avente per oggetto la creazione di modelli per l'uso del territorio, valutando particolarmente l'impatto ambientale.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

Che non è vero quello affermato dalla decisione nel senso che il progetto della ricorrente si focalizzerebbe esclusivamente sul modello DPSIR; ma che, comunque sia, il bando di gara richiede esplicitamente l'utilizzo integrato di «indicatori istituzionali sociali, economici ed ambientali delle dinamiche di Land Use», essendo il DPSIR lo strumento più affermato a livello internazionale per la gestione e l'integrazione di tali indicatori. Inoltre, il DPSIR è stato sviluppato e correttamente utilizzato proprio dall'Agenzia Ambientale Europea. Infatti, quello che la ricorrente propone è l'utilizzo di un modello DPSIR aggiornato secondo una metodologia innovativa e già applicato con successo in vari progetti delle Nazioni Unite e della IUCN (Intarnational Union for the Conservation of Nature).

Che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, nel progetto della ricorrente viene esplicitamente indicato che si svilupperà un modello di Land Use integrando i vari modelli risultati del VI programma quadro di ricerca.

Che non c'è nessuna ragione che permetterebbe di dubitare della correttezza del coinvolgimento del direttore della ricorrente nell'esecuzione del progetto.

Che la rappresentatività geografica non è prevista a giusto titolo dal bando poiché non si tratta di un progetto di sviluppo, integrazione e/o coesione inter-europea. Tra l'altro non si comprende a che titolo, ai fini della valutazione di una società si siano considerati titoli più qualificanti esperienze europee rispetto a quelle con le Nazioni Unite e con l'IUCN, vantate dalla ricorrente.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/65


Ricorso presentato il 23 dicembre 2008 — Eridania Sadam/Commissione

(Causa T-579/08)

(2009/C 44/111)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eridania Sadam SpA (Bologna, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti, avvocato, I. Perego, avvocato, B. Amabile, avvocato, M. Serpone, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

L'annullamento della Decisione impugnata.

In via istruttoria, la produzione in giudizio, ai sensi degli artt. 65 e 66 del Regolamento di procedura, della documentazione acquisita al fascicolo istruttorio della Commissione.

La condanna della convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso Eridania Sadam Spa impugna, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, la Decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C 29/04 (ex N 328/03).

In tale prospettiva, la ricorrente articola quattro motivi di ricorso volti a dimostrare che la convenuta:

ha erroneamente applicato l'art. 87, par. 1, CE, al caso di specie ed è, in ogni caso, incorsa in un'erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui ha ritenuto che il progetto di sovvenzione a suo tempo notificato dalle autorità italiane fosse suscettibile, se erogato, di pregiudicare il commercio intracomunitario e di falsare la concorrenza;

ha violato l'art. 87, par. 2, lett. b), CE, nonché gli orientamenti applicabili agli aiuti di Stato al settore agricolo nonché la sua stessa prassi — ed è, in ogni caso, incorsa in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione — nella misura in cui ha ritenuto che il progetto di sovvenzione a suo tempo notificato dalle autorità italiane non potesse beneficare della deroga di cui al precitato art. 87, par. 2, lett. b), CE;

ha altresì violato l'art. 87, par. 3, lett. c), CE, ed è, in ogni caso, incorsa in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui ha ritenuto che il progetto di sovvenzione a suo tempo notificato dalle autorità italiane non potesse beneficiare della deroga di cui al precitato art. 87, par. 3, lett. c), CE;

ha violato i principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine in ragione, in particolare, dell'eccessiva durata del procedimento amministrativo.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/66


Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — PJ Hungary/UAMI — Pepekillo (PEPEQUILLO)

(Causa T-580/08)

(2009/C 44/112)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Repubblica di Ungheria) (rappresentanti: avv.ti M. Granado Carpenter e C. Gutiérrez Martínez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pepekillo SL (Algeciras, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 aprile 2008 (caso R-722/2007), che ha concesso la restitutio in integrum richiesta dalla PEPEKILLO SL;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 24 settembre 2008 (caso R-722/2007) che ha originato l'annullamento della decisione della divisione di opposizione 9 marzo 2007 e, di conseguenza, la concessione della registrazione del marchio comunitario n. 3.546.471 «PEPEQUILLO», tenendo conto di quanto da ciò possa discendere in conformità del diritto comunitario, e

condannare la ricorrente a sopportare le spese del presente procedimento e le spese sostenute nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sig.ra Marta Sancho Lora, che ha successivamente ceduto la registrazione alla società PEPEKILLO SL.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PEPEQUILLO» (richiesta di registrazione n. 3.546.471), per prodotti delle classi 18 e 25 e servizi della classe 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente, cui la società «PEPE JEANS N.V.» aveva ceduto i propri diritti.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi denominativi spagnoli «PEPE» e «PEPE JEANS», marchi figurativi spagnoli «PEPE JEANS LONDON», marchi denominativi spagnoli «PEPE 2XL», «PEPE F4», «PEPE M99», «PEPE F4», «PEPE M3», «PEPE M5» e «PEPE F6», marchi figurativi spagnoli «PEPE JEANS LONDON», «PEPE JEANS 73», «PEPE JEANS PORTOBELLO», «PEPE», e marchi denominativi spagnoli «PEPE JEANS M2», «PEPE BETTY», «PEPE CLOTHING» e «PEPECO», per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25; e marchi comunitari denominativi e figurativi «PEPE JEANS», per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 18.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: ammissione dei motivi di ricorso e accoglimento dello stesso.

Motivi dedotti: errata applicazione degli artt. 78 e 8, n. 1, lett. b) e 5 del regolamento (CE) n. 40/94 (1) sul marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/66


Ricorso proposto il 31 dicembre 2008 — Fresh Del Monte Produce/Commissione

(Causa T-587/08)

(2009/C 44/113)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fresh Del Monte Produce Inc. (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: B. Meyring, lawyer e E. Verghese, solicitor)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annnullare gli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 15 ottobre 2008, C(2008) 5955 def., nel caso COMP/39.188 — Banane, nella parte in cui la riguarda;

in subordine, ridurre in modo sostanziale l'ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell'art. 2, lett. c), di tale decisione;

in subordine, annullare gli artt. 1 e 3 di tale decisione nella parte in cui la riguardano;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 15 ottobre 2008, C(2008) 5955 def. (caso COMP/39.188 — Banane) relativa ad un procedimento ex art. 81, n. 1, CE, nel quale è stata considerata congiuntamente e solidalmente responsabile per il comportamento della Internationale Fruchtimport Gesellschft Weichert & Co. La Commissione ha ritenuto che la Weichert, prendendo parte ad una pratica concordata per il coordinamento dei prezzi di riferimento per l'importazione delle banane negli otto Stati membri della regione settentrionale della Comunità, abbia violato l'art. 81 CE. In subordine, chiede la modifica dell'art. 2, lett. c), della decisione, nella parte in cui infligge unì'ammenda alla ricorrente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere otto motivi, presentati in quattro parti.

Nella prima parte, la ricorrente deduce gli argomenti a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione che la considera congiuntamente e solidalmente responsabile per il comportamento della Weichert.

In primo luogo, sostiene che la Commissione ha applicato erroneamente l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (1) ritenendo la ricorrente congiuntamente e solidalmente responsabile per il comportamento della Weichert in base ad un accordo di distribuzione e del suo interesse indiretto nella Weichert in quanto socio accomandante (Kommanditist), poiché nessuna di queste circostanze (da sola od in combinazione con l'altra) conferiva alla ricorrente un'influenza decisiva sulla Weichert.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato l'art. 253 CE non motivando l'attribuzione di responsabilità alla ricorrente, società che non ha alcuna relazione diretta con la Weichert.

In terzo luogo, sostiene che la Commissione ha violato il diritto di difesa della ricorrente, negandole l'accesso a prove pertinenti.

La ricorrente deduce poi argomenti secondari e subordinati a sostegno della propria domanda di annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui essa fa riferimento sia alla ricorrente sia alla Weichert. In questa parte del proprio ricorso, la ricorrente fa valere il quarto ed il quinto motivo.

Il quarto motivo riguarda l'errata applicazione da parte della Commissione dell'art. 81 CE, allorché ha concluso che la Weichert ha intrapreso una pratica concordata al fine di restringere la concorrenza.

Il quinto motivo riguarda la violazione del diritto alla difesa della ricorrente, in quanto non è stato garantito il contraddittorio a causa di una variazione fondamentale, tra la comunicazione degli addebiti e la decisione, della tesi della Commissione.

Nella terza parte del ricorso (anch'essa subordinata) la ricorrente presenta gli argomenti precauzionali a sostegno della propria domanda con cui chiede la riduzione dell'ammenda inflitta congiuntamente e solidalmente alla ricorrente ed alla Weichert. Questa parte comprende il sesto ed il settimo motivo.

Con il sesto motivo, la ricorrente contesta alla Commissione un manifesto errore di valutazione nella determinazione dell'entità dell'ammenda, in quanto non ha valutato adeguatamente la gravità.

Il settimo motivo riguarda la violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 e del legittimo affidamento, in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione la cooperazione della Weichert alle indagini.

Con la quarta parte del ricorso si richiede l'annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione nei confronti della ricorrente in base all'ottavo motivo, secondo cui tali articoli comportano un'errata applicazione dell'art. 81 CE, una violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1/2003 ed una violazione dell'art. 253 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1, pag. 1.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/67


Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Dole Food e Dole Germany/Commissione

(Causa T-588/08)

(2009/C 44/114)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dole Food Company, Inc. (Wilgminton, Stati Uniti) e Dole Germany OHG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. J.-F. Bellis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione impugnata;

annullare o ridurre l'entità dell'ammenda inflitta;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 15 ottobre 2008, C(2008) 5955 def. (caso COMP/39.188 — Banane) relativa ad un procedimento ex art. 81, n. 1, CE, con cui è stata loro imputata la partecipazione ad una pratica concordata per il coordinamento dei prezzi di riferimento per l'importazione delle banane negli otto Stati membri della regione settentrionale della Comunità. Inoltre, chiedono l'annullamento o la riduzione dell'ammenda loro inflitta.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere due motivi.

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore ritenendo che il comportamento in questione costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell'art. 81 CE. Infatti, le ricorrenti fanno notare che il comportamento in questione consisteva esclusivamente in comunicazioni bilaterali occasionali tra gli importatori di banane relative a notizie generiche sul mercato, che non si inseriva in un più ampio cartello per la determinazione dei prezzi o la suddivisione del mercato e che, di conseguenza, non costituiva una restrizione della concorrenza per oggetto. Tali comunicazioni avevano luogo prima della fissazione dei prezzi di riferimento, cioè in un momento molto lontano dalla negoziazione dei prezzi effettivi con i clienti. Inoltre le ricorrenti affermano che tali comunicazioni non erano, e non potevano essere, mirate a restringere la concorrenza sul mercato delle banane in quanto i prezzi di riferimento non sono prezzi effettivi e non costituiscono la base per la negoziazione dei prezzi effettivi delle banane verdi.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l'ammenda loro imposta è ingiustificata, poiché la presunta infrazione non ha alcuna relazione con il valore di vendita delle merci, sul quale è basato l'ammontare essenziale dell'ammenda. Inoltre, le ricorrenti affermano che l'ammenda è anche sproporzionata, in quanto, partendo dalla premessa che il comportamento riguardasse la determinazione del prezzo, è stato erroneamente determinato l'ammontare essenziale dell'ammenda.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/68


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Plant e.a./Commissione

(Causa T-324/07) (1)

(2009/C 44/115)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/68


Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Insight Direct USA/UAMI — Net Insight (Insight)

(Causa T-489/07) (1)

(2009/C 44/116)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/68


Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 dicembre 2008 — iTouch International/UAMI — Touchnet Information Systems (iTouch)

(Causa T-347/08) (1)

(2009/C 44/117)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/69


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 5 novembre 2008 — Avanzata e a./Commissione

(Causa F-48/06) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Inquadramento e retribuzione - Ex lavoratori dipendenti di diritto lussemburghese)

(2009/C 44/118)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Eric Avanzata (Hussigny, Francia) ed altri 20 agenti contrattuali (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed É. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Aannullamento delle decisioni della Commissione, recanti determinazione delle condizioni di assunzione dei ricorrenti, in particolare quanto al loro gruppo di funzioni, al loro grado, allo scatto ed alla loro retribuzione quali stabiliti dalle disposizioni dei loro contratti di agente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 154 dell'1.7.2006, pag. 26.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/69


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Collée/Parlamento

(Causa F-148/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Procedura di attribuzione dei punti di merito al Parlamento europeo - Scrutinio per merito comparativo)

(2009/C 44/119)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laurent Collée (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed É. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: sigg. C. Burgos ed A. Lukosiute, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione 9 gennaio 2006, recante attribuzione al ricorrente di due punti di merito per l'esercizio di promozione 2004 e, dall'altro, dichiarazione dell'illegittimità del punto I.3 delle «Istruzioni relative alla procedura di attribuzione dei punti di promozione» del Parlamento europeo 13 giugno 2002.

Dispositivo

1)

È annullata la decisione del Parlamento europeo, recante attribuzione di due punti di merito al sig. Collée a titolo dell'esercizio di promozione 2004.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007, pag. 48.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/70


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 novembre 2008 — Hristova/Commissione

(Causa F-50/07) (1)

(Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale - Requisiti per l'ammissione - Rigetto della candidatura - Motivazione - Diplomi)

(2009/C 44/120)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Valentina Hristova (Pavlikeni, Bulgaria) (rappresentante: avv. G. Kerelov)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 di non ammettere la ricorrente alle prove di detto concorso, con la motivazione che essa non possiede tre anni di esperienza professionale nel settore del segretariato successiva al rilascio del suo diploma, nonché una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/14/06 di non ammettere la sig.ra Hristova alle prove di detto concorso è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a tutte le spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008, pag. 36.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/70


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 novembre 2008 — Iordanova/Commissione

(Causa F-53/07) (1)

(Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale - Requisiti per l'ammissione - Rigetto della candidatura - Diplomi)

(2009/C 44/121)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgaria) (rappresentante: avv G. Kerelov)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 di non ammettere la ricorrente alle prove di detto concorso, con la motivazione che i suoi diplomi di studi superiori non sono pertinenti alle funzioni del posto di segretaria ed essa non possiede tre anni di esperienza professionale nel settore, nonché una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008, pag. 44.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/70


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Collotte/Commissione

(Causa F-58/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2006 - Capacità di lavorare in una terza lingua)

(2009/C 44/122)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: sig. Pascal Collotte (Abstraat, Belgio) (rappresentanti: avv. É. Boigelot, successivamente avv.ti É. Boigelot e L. Defalque)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, successivamente C. Berardis-Kayser e L. Lozano Palacios, agenti)

Interveniente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Šulce e M. Simm, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente, per mancata dimostrazione della sua capacità di lavorare in una terza lingua, al grado A*12 a titolo dell'esercizio di promozione 2006 — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee di non iscrivere il nome del sig. Collotte nell'elenco dei funzionari promossi al grado A*12 a titolo dell'esercizio di promozione 2006 è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare le proprie spese e le spese del ricorrente.

4)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007, pag. 50.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/71


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza sezione) 11 dicembre 2008 — Dubus e Leveque/Commissione

(Causa F-66/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di promozione 2006 - Capacità di lavorare in una terza lingua)

(2009/C 44/123)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Charles Dubus (Kraainem, Belgio) e Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Francia) (rappresentanti: avv. É. Boigelot, successivamente avv.ti É. Boigelot e L. Defalque)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Interveniente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Sulce e M. Simm, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione di non promuovere i ricorrenti per l'esercizio di promozione 2006, a causa della mancata dimostrazione della loro capacità di lavorare in una terza lingua — Domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee di non iscrivere il nome del sig. Dubus nell'elenco dei funzionari promossi al grado C*3 per l'esercizio di promozione 2006 e la decisione della Commissione delle Comunità europee di non iscrivere il nome del sig. Leveque nell'elenco dei funzionari promossi al grado B*8 per lo stesso esercizio sono annullate.

2)

Le restanti conclusioni del ricorso sono respinte.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle proprie spese nonché alle spese dei ricorrenti.

4)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007, pag. 54.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/71


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 novembre 2008 — Traore/Commissione

(Causa F-90/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Avviso di posto vacante - Rigetto della candidatura del ricorrente - Riassegnazione - Interesse del servizio)

(2009/C 44/124)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amadou Traore (Rhodes Saint Genèse, Belgio) (rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Annullamento delle decisioni della ricorrente recanti rigetto delle candidature del ricorrente al posto di incaricato d'affari ad interim alla delegazione in Togo nonché al posto di dirigente delle operazioni della delegazione in Tanzania — Annullamento delle decisioni di nomina di altri candidati a detti posti — Domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

1)

La decisione del direttore delle risorse dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid della Commissione delle Comunità europee 12 dicembre 2006, recante rigetto della candidatura del sig. Traore al posto di dirigente delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania e la decisione di nomina del sig. S. a tale posto sono annullate.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il sig. Traore sopporterà la metà delle proprie spese.

4)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dal sig. Traore.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007, pag. 72.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/72


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Evraets/Commissione

(Causa F-92/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozioni - Esercizio di promozione 2006 - Capacità di lavorare in una terza lingua)

(2009/C 44/125)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pascal Evraets (Lambusart, Belgio) (rappresentanti: avv. N. Lhoëst, poi avv.ti N. Lhoëst e S. Fernández Menéndez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Interveniente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Šulce e M. Simm, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 4, in assenza della dimostrazione della sua capacità di lavorare in una terza lingua, a titolo dell'esercizio di promozione 2006

Dispositivo

1)

La decisione di non promuovere il sig. Evraets a titolo dell'esercizio di promozione 2006 è annullata.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007, pag. 44.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/72


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Beatriz Acosta Iborra e a./Commissione

(Causa F-93/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2006 - Capacità di lavorare in una terza lingua)

(2009/C 44/126)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Paesi Bassi) e altri nove funzionari della Commissione (rappresentanti: N. Lhoëst, quindi N. Lhoëst e S. Fernández Menéndez, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Interveniente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Šulce e M. Simm, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione di non promuovere le ricorrenti, in assenza di prova della loro capacità di lavorare in una terza lingua, per l'esercizio di promozione 2006.

Dispositivo

1)

Sono annullate le decisioni di non promuovere, per quanto riguarda l'esercizio di promozione 2006, la sig.ra Acosta Iborra e i nove altri funzionari della Commissione delle Comunità europee i cui nomi sono contenuti in allegato alla presente sentenza.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare le proprie spese e le spese delle ricorrenti.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007, pag. 44.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/73


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 4 novembre 2008 — Van Beers/Commissione

(Causa F-126/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Procedura di certificazione - Esercizio 2006 - Esclusione dall'elenco dei funzionari preselezionati - Art. 45 bis dello Statuto)

(2009/C 44/127)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed É. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 22 febbraio 2007, recante rigetto della candidatura della ricorrente a titolo dell'esercizio di certificazione 2006.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008, pag. 57.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/73


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 dicembre 2008 — Efstathopoulos/Parlamento europeo

(Causa F-144/07) (1)

(Funzione pubblica - Ex agenti temporanei - Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 - Indennità di dislocazione - Presa in considerazione di un premio di produttività in sede di determinazione dell'importo del reddito lordo percepito a titolo delle nuove funzioni)

(2009/C 44/128)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: S. Efstathopoulos (Chalandri, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Michi)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: sigg. A. Lukosiute e A. Troupiotis, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento 18 aprile 2007, avente come effetti una riduzione della pensione di vecchiaia del ricorrente e la ripetizione dell'indebito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le prove spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008, pag. 50.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/73


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza sezione) 30 ottobre 2008 — Antonio Ortega Serrano/Commissione

(Causa F-48/08) (1)

(Funzione pubblica - Irricevibilità manifesta - Impossibilità per un ricorrente di farsi rappresentare da un avvocato che non sia un terzo - Gratuito patrocinio - Domanda d'intervento)

(2009/C 44/129)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Antonio Ortega Serrano (Cadice, Spagna) (rappresentante: avv. Antonio Ortega Serrano)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Herrmann e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della giuria del concorso EPSO/AD/26/05, che nega al ricorrente l'iscrizione nell'elenco di riserva, e determinazione di una nuova data per la prova orale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

La domanda in subordine del sig. Ortega Serrano diretta ad ottenere l'autorizzazione a regolarizzare il suo ricorso è respinta.

3)

Il sig. Ortega Serrano è condannato alle spese.

4)

Non è necessario pronunciarsi sull'istanza di intervento.

5)

Il Garante europeo della protezione dei dati supporterà le proprie spese attinenti all'istanza di intervento.

6)

La domanda di gratuito patrocinio nella causa F-48/08 AJ, Ortega Serrano/Commissione, è respinta.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008, pag. 52.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/74


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 — Nijs/Corte dei conti delle Comunità europee

(Causa F-64/08) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura - Esposizione sommaria dei motivi nel ricorso - Procedimento di valutazione - Designazione dell'esaminatore e dell'esaminatore di controllo - Assenza di atto arrecante pregiudizio - Irricevibilità manifesta)

(2009/C 44/130)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Rollinger e A. Hertzog)

Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Corte dei conti di designare l'esaminatore e l'esaminatore di controllo del ricorrente e la domanda di risarcimento del danno subito in seguito all'adozione di tale decisione

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Nijs è condannato alla totalità delle spese.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008, pag. 25.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/74


Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica 17 dicembre 2008 — Wenig/Commissione

(Causa F-80/08 R)

(Funzione pubblica - Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di sospensione dell'interessato dalle sue funzioni - Urgenza - Assenza)

(2009/C 44/131)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Fritz Harald Wenig (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G.-A. Dal, D. Voillemot. D. Bosquet)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 18 settembre 2008 con cui la Commissione ha sospeso il ricorrente per un tempo indeterminato e ha ordinato una trattenuta di 1 000 EUR mensili dalla sua retribuzione per un periodo non superiore a sei mesi.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/74


Ricorso proposto il 3 novembre 2008 — P/Parlamento

(Causa F-89/08)

(2009/C 44/132)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: P (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, l'annullamento della decisione del Parlamento di licenziare la ricorrente con un preavviso di tre mesi e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Parlamento 15 aprile 2008 di licenziare la ricorrente con un preavviso di tre mesi e di toglierle con effetto immediato l'accesso al Parlamento ingiungendole di restituire con la massima sollecitudine le chiavi del suo ufficio;

di conseguenza, da una parte, reintegrare immediatamente la ricorrente nelle sue funzioni, nel suo posto di lavoro e nel grado che rivestiva al momento della decisione 15 aprile 2008, con effetto retroattivo e, dall'altra, riconoscerle il pagamento dello stipendio dal 15 luglio 2008 fino alla data della sua effettiva reintegrazione, maggiorato degli interessi di mora al tasso del 7 % annuo;

condannare il convenuto al pagamento di un importo pari a 10 000 EUR quale risarcimento del danno morale e del pregiudizio alla carriera, con riserva di aumento e/o diminuzione in corso di causa;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/75


Ricorso proposto il 4 novembre 2008 — Bertolete e a./Commissione

(Causa F-92/08)

(2009/C 44/133)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Limbert, Belgio) e altri (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione che stabilisce un nuovo metodo di calcolo delle retribuzioni dei ricorrenti in ottemperanza alle sentenze pronunciate dal Tribunale della funzione pubblica il 5 luglio 2007 nelle cause F-24/06, F-25/06 e F-26/06.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare, da un lato, la decisione dell'AACC 18 luglio 2008 con cui sono stati respinti i reclami presentati dai ricorrenti per contestare una decisione adottata il 23 gennaio 2008, la quale stabiliva un nuovo metodo di calcolo delle retribuzioni dei ricorrenti in ottemperanza a tre sentenze pronunciate, a seguito dei ricorsi di questi ultimi, dal Tribunale della funzione pubblica europea il 5 luglio 2007, nonché i coefficienti correttivi ad esse in seguito applicati, e le buste paga trasmesse ai ricorrenti relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2008, in attuazione della detta decisione 23 gennaio 2008;

annullare altresì, nei limiti del necessario, le decisioni sopra menzionate, contro le quali erano stati diretti i reclami dei ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/75


Ricorso proposto il 12 novembre 2008 — N/Parlamento

(Causa F-93/08)

(2009/C 44/134)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: N (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 aprile 2007.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione 4 marzo 2008 che arreca un pregiudizio al ricorrente confermando ed approvando in via definitiva il rapporto informativo a lui relativo per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 aprile 2007;

annullare il suddetto rapporto informativo controverso;

annullare la decisione del Presidente del Parlamento 25 settembre 2008 di rigetto del reclamo del ricorrente diretto all'annullamento della decisione impugnata;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/75


Ricorso proposto il 17 novembre 2008 — Cerafogli/BCE

(Causa F-96/08)

(2009/C 44/135)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della BCE di non riconoscere alla ricorrente il beneficio di una promozione ad personam, nonché la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione notificata in data 11 marzo 2008, con la quale non è stato riconosciuto alla ricorrente il beneficio di una promozione ad personam;

per l'effetto, i) annullare ogni decisione conseguente alla decisione di non promuovere la ricorrente notificata l'11 marzo 2008, ivi incluse, in particolare, le buste paga della ricorrente a partire dal marzo 2008, e ii) condannare la convenuta alla corresponsione di una somma, quantificata ex aequo et bono in 10 000 EUR, a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente;

per il caso in cui l'esecuzione di una sentenza di annullamento dovesse comportare gravi difficoltà, condannare la convenuta alla corresponsione di una somma pari a 78 000 EUR, o quantomeno alla metà di tale importo, al fine di rifondere i danni subiti dalla ricorrente;

condannare la Banca centrale europea alle spese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/76


Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Füller-Tomlinson/Parlamento

(Causa F-97/08)

(2009/C 44/136)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della causa

Annullamento della decisione che stabilisce pari al 20 % la quota di invalidità permanente parziale attribuibile all'origine professionale della malattia nonché, in via subordinata, condanna del convenuto al versamento di un importo a titolo di risarcimento del danno morale sofferto dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente:

annullare la decisione del capo unità Pensioni e Assicurazioni sociali 9 aprile 2008, che stabilisce, all'art. 3, pari al 20 % la quota di invalidità permanente parziale attribuibile all'origine professionale della malattia;

in quanto necessario, annullare la decisione recante rigetto del reclamo;

in subordine, condannare il convenuto al versamento di un importo di 12 000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/76


Ricorso proposto l'11 dicembre 2008 — Nijs/Corte dei conti

(Causa F-98/08)

(2009/C 44/137)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Aalst, Belgio) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della causa

Da un lato, annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente nel 2008 e, dall'altro, condanna della convenuta a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di non promuovere il ricorrente nel 2008, annunciata mediante la comunicazione al personale 5 maggio 2008, n. 32/2008, nonché gli atti preparatori della detta decisione, in particolare le decisioni 19 e 29 febbraio 2008, oggetto delle comunicazioni al personale 10-2008 e 17-2008, che hanno stabilito l'elenco dei funzionari meritevoli di promozione al 1o gennaio 2008, per quanto riguarda il ricorrente;

dichiarare espressamente nulli le successive decisioni e i suddetti atti preparatori;

condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale in misura pari al mancato reddito sofferto dal ricorrente rispetto alle retribuzioni più elevate di cui avrebbe potuto godere se il suddetto interim non avesse ostacolato la sua carriera, nonché il danno non patrimoniale ulteriore in misura analoga a quanto richiesto in altre controversie, in misura pari a 10 000 EUR;

condannare la Corte dei conti europea alle spese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/77


Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 — Pappas/Commissione

(Causa F-101/08)

(2009/C 44/138)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Spyros A. Pappas (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Barattini)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali che fissa i diritti a pensione di vecchiaia del ricorrente, nonché delle decisioni relative al calcolo del numero di annualità da considerare ai fini della determinazione di tali diritti.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali 6 febbraio 2008 che fissa i diritti a pensione di vecchiaia del ricorrente, nonché le decisioni 22 febbraio 2003 e 27 febbraio 2003, le quali stabiliscono il numero di annualità da considerare ai fini della fissazione dei diritti a pensione;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/77


Ricorso proposto il 23 dicembre 2008 — Katrakasas/Commissione

(Causa F-103/08)

(2009/C 44/139)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della causa

Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/116/08, recante esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso, nonché di tutte le decisioni adottate in seguito a quest'ultima, ivi compresi l'elenco di riserva e tutti i provvedimenti di nomina.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/116/08 23 settembre 2008, recante esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte;

annullare tutte le decisioni adottate in seguito alla decisione 23 settembre 2008, ivi compresi l'elenco di riserva e tutti i provvedimenti di nomina;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/77


Ricorso proposto il 30 dicembre 2008 — Angelidis/Parlamento

(Causa F-104/08)

(2009/C 44/140)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Angelidis (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento dell'avviso di posto vacante 26 febbraio 2008, n. 12564, emesso dal Presidente del Parlamento europeo per la copertura del posto di direttore della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione — Direzione D degli Affari di bilancio, nonché del procedimento di assunzione avviato mediante detto avviso. Dall'altro, l'annullamento della decisione di respingere la candidatura del ricorrente al posto di direttore degli Affari di bilancio della Direzione generale delle Politiche interne e di nominare un altro candidato a tale posto. Da ultimo, la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal ricorrente e di nomina del medesimo al grado di direttore «ad personam».

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'APN 23 settembre 2008 e, per l'effetto, l'avviso di posto vacante 26 febbraio 2008, n. 12564, emesso dal Presidente del Parlamento europeo per la copertura del posto di direttore della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione — Direzione D degli Affari di bilancio;

conseguentemente, annullare il procedimento di assunzione mediante trasferimento o promozione avviato con detto avviso di posto vacante;

annullare la decisione dell'APN 21 novembre 2008 recante la nomina del direttore degli Affari di bilancio della Direzione generale delle Politiche interne, nonché la decisione di respingere la candidatura del ricorrente per tale posto;

condannare il convenuto al pagamento di un indennizzo per danni morali e materiali, nonché per pregiudizio alla carriera del ricorrente, per un importo da quest'ultimo stimato complessivamente in 25 000 EUR, con riserva di aumento o riduzione in corso di causa; condanna che deve considerare, in particolare l'erronea esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2007, l'accertamento di un grave sviamento di potere e il contesto in cui è sopraggiunta la nuova nomina contestata;

in ogni caso, per lo meno attribuire al ricorrente il grado di direttore «ad personam» in ragione del grave pregiudizio alla carriera da esso subito, poiché il Parlamento gli ha ingiustamente negato la nomina a un grado superiore;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/78


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2008 — X/Parlamento

(Causa F-14/08) (1)

(2009/C 44/141)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo in seguito ad una composizione amichevole della controversia.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008, pag. 39.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/78


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 27 novembre 2008 — Miguelez Herreras/Commissione

(Causa F-22/08) (1)

(2009/C 44/142)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008, pag. 33.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/78


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 27 novembre 2008 — Di Bucci/Commissione

(Causa F-23/08) (1)

(2009/C 44/143)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008, pag. 33.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/78


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 27 novembre 2008 — Wilms/Commissione

(Causa F-24/08) (1)

(2009/C 44/144)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008, pag. 34.


21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.