ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 3

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
8 gennaio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 003/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2009/C 003/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 003/03

Tassi di cambio dell'euro

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 003/04

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11, GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14, GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14, GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12)

5

2009/C 003/05

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16, GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9, GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10)

10

2009/C 003/06

Comunicazione della Confederazione svizzera all'Unione europea a norma delle disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

11

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2009/C 003/07

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese

14

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 003/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

17

 

Rettifiche

2009/C 003/09

Rettifica dell'invito a manifestare interesse a partecipare ai gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia) (GU C 268 del 23.10.2008)

23

 

2009/C 003/10

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 3/01)

Data di adozione della decisione

11.11.2008

Numero dell'aiuto

N 569/07

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Subvenciones para el fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

Base giuridica

Ley no 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Ley no 12/1993 del Parlamento de Galicia, de 6 de agosto, de fomento de la investigación y de desarollo tecnológico de Galicia. Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones correspondientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME I+D, e I+D Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (INCITE)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 100 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Xunta de Galicia

Consellería de Innovación e Industria

Direction de I+D+i

Rúa dos Feans, 7

Local C 15706

Santiago de Compostela

Galicia

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

9.12.2008

Numero dell'aiuto

N 557/08

Stato membro

Austria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Banks and Insurance companies

Base giuridica

Interbankmarktstärkungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Salvataggio di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Garanzia, Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 90 000 Mio EUR

Intensità

Durata

27.10.2008-27.4.2009

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Republic of Austria

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2009/C 3/02)

Data di adozione della decisione

28.11.2008

Numero dell'aiuto

N 759/07

Stato membro

Italia

Regione

Puglia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Indennizzi agli allevatori zootecnici per i danni indiretti subiti nell'anno 2004 a causa dell'epidemia di «blue tongue»

Fondamento giuridico

Legge Regionale n. 22 del 19 luglio 2006 (articolo 19)

Legge Regionale n. 19 del 2 luglio 2008 (articolo 4)

Ordinanza Interministeriale del 2 aprile 2004 del Ministero della Salute e Ministero dell'Agricoltura sulla profilassi ed indennizzi agli allevatori

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Indennizzare gli allevatori della regione Puglia per le perdite subite in seguito alle restrizioni della movimentazione degli animali imposte dalle autorità e per i maggiori costi sostenuti nel 2004 a causa dell'epidemia di «blue tongue»

Forma di sostegno prevista

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Totale: 1 873 003,84 EUR

Intensità

Fino al 100 %

Durata

Indennizzo delle perdite subite e delle spese sostenute a decorrere dal 18 dicembre 2004, da liquidare prima del 18 dicembre 2008

Settori economici

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro 45-47

I-70124 Bari BA

ITALIA

Altre informazioni

Il regime di aiuto di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 22 è stato ritirato dalle autorità italiane

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 gennaio 2009

(2009/C 3/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3595

JPY

yen giapponesi

126,77

DKK

corone danesi

7,4522

GBP

sterline inglesi

0,90430

SEK

corone svedesi

10,5763

CHF

franchi svizzeri

1,5006

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3915

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,117

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

266,14

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7069

PLN

zloty polacchi

3,9747

RON

leu rumeni

4,0995

TRY

lire turche

2,0672

AUD

dollari australiani

1,8831

CAD

dollari canadesi

1,6061

HKD

dollari di Hong Kong

10,5398

NZD

dollari neozelandesi

2,2717

SGD

dollari di Singapore

1,9990

KRW

won sudcoreani

1 780,13

ZAR

rand sudafricani

12,7150

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2908

HRK

kuna croata

7,3019

IDR

rupia indonesiana

14 750,58

MYR

ringgit malese

4,7589

PHP

peso filippino

63,150

RUB

rublo russo

39,9068

THB

baht thailandese

47,351

BRL

real brasiliano

2,9977

MXN

peso messicano

18,2717

INR

rupia indiana

66,3640


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/5


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11, GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14, GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14, GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12)

(2009/C 3/04)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

GERMANIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

La sezione I «In generale» è sostituita dalla seguente:

«—

Aufenthaltserlaubnis

(permesso di soggiorno)

Niederlassungserlaubnis

(permesso di stabilimento)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(permesso di soggiorno permanente — UE)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(carta di soggiorno per i familiari di un cittadino UE o di uno Stato SEE)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte “Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind”, gilt gemäß § 15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort.

[ai sensi della sezione 15 della legge sulla libertà generale di circolazione dei cittadini UE un “Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind (permesso di soggiorno per i familiari di un cittadino UE o di uno Stato SEE che non sono cittadini UE o di uno Stato SEE)” rilasciato prima del 28 agosto 2007 rimane valido come carta di soggiorno]

Fiktionsbescheinigung

(certificazione provvisoria) per la quale a pagina 3 è spuntata la terza casella (“continua a valere il titolo di soggiorno”) (articolo 81, paragrafo 4, della legge sul soggiorno). L'ingresso è autorizzato soltanto in collegamento con un titolo di soggiorno o visto scaduto. La prima e la seconda casella non autorizzano espressamente l'ingresso senza visto.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(permesso di soggiorno per i cittadini della Confederazione elvetica e per i loro familiari che non sono cittadini della Confederazione elvetica).

L'ingresso senza visto è inoltre consentito in base ai seguenti titoli rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2005:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(permesso di soggiorno per cittadini di uno Stato membro della Comunità europea)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(permesso di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(autorizzazione temporanea di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Questi permessi di soggiorno consentono l'ingresso senza visto soltanto qualora siano iscritti in un passaporto o siano collegati a un passaporto in qualità di permessi sostitutivi del visto; non consentono l'ingresso senza visto se sono rilasciati al posto di un documento d'identità nazionale.

Nemmeno la misura di espulsione rinviata [“Aussetzung der Abschiebung (Duldung)”] né l'autorizzazione di soggiorno provvisorio per i richiedenti asilo (“Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber”) consentono l'ingresso senza visto.»

SPAGNA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

Autorización de Regreso

(autorizzazione al reingresso)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002

(modello uniforme di permesso di soggiorno conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002)

Tarjeta de extranjeros «régimen comunitario»

(carta per stranieri «Regime comunitario»)

Tarjeta de extranjeros «estudiante»

(carta per stranieri «Studente»)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)

I titolari delle seguenti credenziali rilasciate dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione possono entrare senza visto:

carta d'identità per ambasciatore (di colore rosso)

recante sul lato sinistro della copertina la menzione «Documento de Identidad Diplomático» (documento d'identità diplomatico), rilasciato agli ambasciatori accreditati,

documento d'identità diplomatico (di colore rosso)

recante in copertina la menzione «Documento de Identidad Diplomático» (documento d'identità diplomatico), rilasciato al personale accreditato presso una missione diplomatica con status diplomatico. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F,

documento d'identità consolare (di colore verde scuro)

recante in copertina la menzione «Documento de Identidad Consular» (documento d'identità consolare), rilasciato ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F,

documento per impiegato consolare (di colore verde chiaro)

recante in copertina la menzione «Documento de Identidad Consular» (documento d'identità consolare), rilasciato ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F,

carta d'identità per i membri del personale tecnico ed amministrativo di una missione diplomatica accreditata (di colore giallo)

recante in copertina la menzione «Documento de Identidad Diplomático» (documento d'identità diplomatico), rilasciato ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F,

documento d'identità per il personale diplomatico, amministrativo e tecnico degli uffici delle organizzazioni internazionali e dell'Unione europea (di colore blu)

recante in copertina la menzione «Documento de Identidad Diplomático» (documento d'identità diplomatico), rilasciato al personale diplomatico, amministrativo e tecnico accreditato presso gli uffici delle organizzazioni internazionali e dell'Unione europea. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F,

documento d'identità per il personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari, degli uffici delle organizzazioni internazionali e dell'Unione europea e per il personale domestico privato di funzionari con status diplomatico o consolare accreditati (di colore grigio)

recante in copertina la menzione «Documento de Identidad Diplomático» (documento d'identità diplomatico), rilasciato al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari, degli uffici delle organizzazioni internazionali e dell'Unione europea e al personale domestico privato di funzionari con status diplomatico o consolare accreditati. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F,

documento d'identità per i genitori del personale accreditato e per i loro figli di età compresa tra diciotto e 23 anni (di colore beige)

recante in copertina la menzione «Tarjeta de Identidad» (documento d'identità), rilasciato ai genitori del personale accreditato e ai loro figli di età compresa tra diciotto e 23 anni.

UNGHERIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

Permessi di soggiorno

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

[Permesso di soggiorno per titolari di un permesso di immigrazione e di stabilimento, autoadesivo apposto sul passaporto nazionale; rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002

Data del rilascio: dal 1o luglio 2007.

Alla voce MEGJEGYZÉSEK (osservazioni) nel caso dei seguenti tipi di permesso di soggiorno:

a)

«bevándorlási engedély» — per il permesso di immigrazione;

b)

«letelepedési engedély» — per il permesso di stabilimento;

c)

«ideiglenes letelepedési engedély» — per il permesso di soggiorno temporaneo;

d)

«nemzeti letelepedési engedély» — per il permesso di soggiorno nazionale;

e)

«huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK» — per il permesso di soggiorno CE]

Tartózkodási engedély

[Permesso di soggiorno — documento cartaceo separato corredato del passaporto nazionale rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002]

Tartózkodási engedély

[Permesso di soggiorno — autoadesivo apposto sul passaporto nazionale rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002]

Letelepedési engedély

(Permesso di soggiorno permanente — corredato del passaporto nazionale con indicazione del rilascio dell'autorizzazione per il soggiorno permanente

Tipo: carta plastificata.

Data del rilascio: tra il 2002 e il 2004.

Validità: fino a cinque anni dalla data del rilascio, ma non oltre il 2009)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

[Permesso di soggiorno per i cittadini dello Spazio economico europeo (SEE) e i loro familiari

Tipo: carta plastificata, documento cartaceo tipo tesserino, formato ID 2 (105 × 75 mm), plastificato.

Data rilascio: dal 2004.

Validità: fino a cinque anni, ma non oltre il 29 giugno 2012]

Állandó tartózkodási kártya

(Carta di soggiorno permanente, corredata del passaporto nazionale

Data di introduzione: 1o luglio 2007, sulla base della legge I del 2007 sull'ingresso delle persone che beneficiano del diritto di libera circolazione e di soggiorno.

Quando è rilasciata ai cittadini SEE e ai loro familiari beneficiari del diritto di soggiorno permanente, la carta è valida se corredata di una carta d'identità o di un passaporto nazionale.

Per i cittadini di paese terzo, è valida soltanto se corredata di un passaporto nazionale)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Carta di soggiorno per familiari di cittadini SEE)

Data di introduzione: 1o luglio 2007, sulla base della legge I del 2007 sull'ingresso delle persone che beneficiano del diritto di libera circolazione e di soggiorno. Validità: un periodo massimo di cinque anni. Il documento cartaceo tipo tesserino è in formato ID 2 (105 × 75 mm), plastificato.

Alla voce «EGYÉB MEGJEGYZÉSEK» (altre osservazioni): «tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére» (Carta di soggiorno per familiari di cittadini SEE)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Carta di soggiorno del familiare cittadino di un paese terzo di cittadini ungheresi)

Tipo: autoadesivo apposto sul passaporto nazionale.

Data del rilascio: dal 1o luglio 2007.

Validità: cinque anni dalla data del rilascio.

Menzione «Tartózkodási engedély» («permesso di soggiorno»)

Alla voce «AZ ENGEDÉLY TÍPUSA» (tipo di permesso): «Tartózkodási kártya» (carta di soggiorno)

Alla voce «MEGJEGYZÉSEK» (osservazioni): «tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére» (carta di soggiorno del familiare cittadino di un paese terzo di cittadini ungheresi)

Humanitárius tartózkodási engedély

[Permesso di soggiorno per motivi umanitari

Tipo: documento cartaceo separato corredato del passaporto nazionale, rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002]

Osservazione:

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai richiedenti asilo [conformemente alla sezione 29, paragrafo 1, lettera c), della legge II del 2007] o alle persone segnalate ai fini della non ammissione (conformemente all'articolo 25 della convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen) consente al suo titolare di risiedere in Ungheria ma non di circolare all'interno dell'UE, né di oltrepassarne le frontiere.

Altri documenti:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

[Documento che attesta l'identità e il diritto di soggiorno dei beneficiari della protezione temporanea, corredato del passaporto nazionale, rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002]

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(Carta d'identità per i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria

Nel caso dei rifugiati, è valida se corredata del documento di viaggio rilasciato conformemente alla convenzione di Ginevra del 1951.

Nel caso dei beneficiari di protezione sussidiaria, è valida se corredata del documento di viaggio rilasciato ai beneficiari di tale protezione)

Diáklista

(Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

[Certificato speciale per diplomatici e loro familiari (Carta d'identità diplomatica) — insieme con un visto di tipo D rilasciato dal ministero degli Esteri, se del caso]

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

[Certificato speciale per personale di uffici consolari e loro familiari (Carta d'identità consolare) — insieme con un visto di tipo D rilasciato dal ministero degli Esteri, se del caso]

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Certificato speciale per il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche e i loro familiari — insieme con un visto di tipo D rilasciato dal ministero degli Esteri, se del caso)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Certificato speciale per il personale di servizio delle missioni diplomatiche, i domestici privati e i loro familiari — insieme con un visto di tipo D rilasciato dal ministero degli Esteri, se del caso)


8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/10


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16, GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9, GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10)

(2009/C 3/05)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

FRANCIA

Sostituisce le informazioni pubblicate nella GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9, versione rettificata pubblicata nella GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.

Frontiere terrestri

Nuovi valichi di frontiera:

Con il Regno Unito (collegamento fisso attraverso la Manica):

Gare de St-Pancras International,

Gare d'Ebbsfleet International.

POLONIA

Modifica le informazioni pubblicate nella GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1

La sezione «Frontiere marittime» è sostituita dalla seguente:

«Frontiere marittime:

(1)

Darłowo

(2)

Dziwnów

(3)

Elbląg

(4)

Frombork

(5)

Gdańsk — Górki Zachodnie

(6)

Gdańsk — Port

(7)

Gdynia

(8)

Hel

(9)

Jastarnia

(10)

Kołobrzeg

(11)

Łeba

(12)

Mrzeżyno

(13)

Międzyzdroje: soltanto per i cittadini UE, SEE e della Confederazione svizzera imbarcati su navi immatricolate nell'UE, nel SEE o nella Confederazione svizzera.

(14)

Nowe Warpno

(15)

Świnoujście

(16)

Szczecin-Port

(17)

Trzebież

(18)

Ustka

(19)

Władysławowo».


8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/11


Comunicazione della Confederazione svizzera all'Unione europea a norma delle disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

(2009/C 3/06)

I.   Articolo 4, paragrafo 3 — sanzioni in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti

Ai sensi dell'articolo 37, con riferimento all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006, la Confederazione svizzera comunica che qualunque cittadino straniero il quale entri in Svizzera o ne esca senza transitare per un valico di frontiera autorizzato è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria [articolo 115, paragrafo 1, lettera d), della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20]. In caso di esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione, il giudice può rinunciare a perseguire penalmente il cittadino straniero (articolo 115, paragrafo 4, LStr).

L'articolo 115 LStr recita:

«Entrata, partenza o soggiorno illegali, esercizio di attività lucrativa senza autorizzazione

1.   È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

a)

viola la prescrizione in materia d'entrata in Svizzera (secondo l'articolo 5);

b)

soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;

c)

esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera;

d)

entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (articolo 7).

2.   È punito con la stessa pena lo straniero che lasciata la Svizzera o lasciata la zona di transito di un aeroporto svizzero, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia di entrata.

3.   Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

4.   Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se lo straniero entrato o uscito illegalmente è immediatamente allontanato o espulso.»

II.   Articolo 21, lettera c) — possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o portare con sé documenti d'identità

Ai sensi dell'articolo 37 e con riferimento all'articolo 21, lettera c), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la Confederazione svizzera comunica che l'ordinamento nazionale non prevede per i cittadini stranieri l'obbligo di detenere e avere con sé titoli e documenti.

III.   Articolo 21, lettera d) — obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro

Ai sensi dell'articolo 37, con riferimento all'articolo 21, lettera d), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la Confederazione svizzera comunica che, di massima, i cittadini stranieri sono tenuti a segnalare la propria presenza sul territorio svizzero, in conformità degli articoli 10-17 della legge federale sugli stranieri, del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). Sono esenti da tale obbligo le persone seguenti:

i cittadini stranieri che non esercitano attività lucrativa e si trattengono in Svizzera per un soggiorno massimo di tre mesi. Ai sensi dell'articolo 16 LStr, tuttavia, chi dà alloggio a pagamento deve notificare gli stranieri all'autorità cantonale competente,

i cittadini stranieri che forniscono una prestazione transfrontaliera o esercitano un'attività lucrativa in Svizzera su richiesta di un datore di lavoro straniero, purché la loro attività non superi otto giorni per anno civile (articolo 14 LStr e articolo 14 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201). Nondimeno, nei settori seguenti vi è l'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di notificare la propria presenza: edilizia, ingegneria e relativi rami accessori; ristorazione, settore alberghiero e lavori di pulizia in aziende o presso privati; servizi di sorveglianza e sicurezza; commercio ambulante; settore a luci rosse.

Le disposizioni nazionali relative all'articolo 21, lettera d) del codice frontiere Schengen sono le seguenti:

Legge federale sugli stranieri (LStr) del 16 dicembre 2005; RS 142.20

«CAPITOLO 4

Autorizzazione e notifica

Articolo 10

Soggiorno senza attività lucrativa

1.   Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

2.   Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell'entrata in Svizzera all'autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l'articolo 17, capoverso 2.

Articolo 11

Soggiorno con attività lucrativa

1.   Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

2.   È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.

3.   Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere chiesto dal datore di lavoro.

Articolo 12

Notificazione

1.   Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

2.   Se si trasferisce in un altro comune o cantone, lo straniero deve notificarsi presso l'autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

3.   Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.

Articolo 13

Procedura di permesso e procedura di notificazione

1.   All'atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

2.   L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

3.   La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità competente.

Articolo 14

Deroghe all'obbligo del permesso e di notificazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all'obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.

Articolo 15

Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all'autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro comune o cantone oppure per l'estero.

Articolo 16

Notificazione in caso di alloggio a pagamento

Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all'autorità cantonale competente.

Articolo 17

Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

1.   Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero.

2.   Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.»

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) del 24 ottobre 2007; RS 142.201

«Articolo 14

Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni

1.   Lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera (articolo 3) o che svolge temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all'estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.

2.   Se l'attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l'attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell'autorità competente.

3.   Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un'attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori:

a)

edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia;

b)

ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;

c)

servizi di sorveglianza e di sicurezza;

d)

commercio ambulante secondo l'articolo 2, capoverso 1, lettere a) e b), della legge federale, del 23 marzo 2001, sul commercio ambulante;

e)

il settore a luci rosse.»


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/14


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese

(2009/C 3/07)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou («il richiedente»), un esportatore della Repubblica popolare cinese.

La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

I prodotti in esame sono assi da stiro — con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 e ex 8516 90 00. I codici NC vengono forniti a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, fra l'altro, della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio (2).

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova prima facie presentati dal richiedente da cui risulta che le circostanze che hanno portato all'adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per eliminare il dumping, non è più necessario applicare la misura al livello attuale. In particolare il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie a dimostrazione del fatto che attualmente egli opera in condizioni di economia di mercato, ovvero soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Il richiedente sostiene dunque che il valore normale dovrebbe essere determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Un confronto tra tale valore normale e i prezzi applicati dal richiedente per l'esportazione nella Comunità indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura.

Pertanto, per controbilanciare il dumping sembra non essere più necessario mantenere le misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

5.   Procedura per la determinazione del dumping

Sentito il comitato consultivo e accertato che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se la società opera attualmente in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne il richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, può essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame effettuate da società non menzionate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 452/2007.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto, a fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle risposte ai questionari e a presentare elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

c)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

Qualora la società fornisca prove sufficienti a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di detto regolamento. A tale scopo va presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso. La Commissione invierà alla società e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta. Tale modulo di richiesta può inoltre essere usato dal richiedente per chiedere un trattamento individuale, dimostrando di soddisfare i criteri disposti dall'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nel caso in cui l'impresa non ottenga il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà selezionato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende utilizzare nuovamente la Turchia, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

Inoltre, nel caso in cui all'impresa sia accordato il trattamento di impresa operante in condizioni d'economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, risultanze relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire eventuali elementi di costi o di prezzi necessari per fissare il valore normale, che risultano inattendibili o non siano disponibili nella Repubblica popolare cinese. Anche a tale scopo, la Commissione intende utilizzare la Turchia.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

ii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per chiedere il riconoscimento come società operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale

La richiesta, debitamente motivata, relativa al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, come specificato al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso, deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia che, come risulta dal paragrafo 5, lettera d) del presente avviso, è presa in considerazione come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   Consigliere-auditore

Si segnala che le parti interessate le quali ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade) dedicate al consigliere-auditore.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

(3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/17


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2009/C 3/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«RAVIOLE DU DAUPHINÉ»

N. CE: FR-PGI-0005-0583-28.12.2006

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Raviole du Dauphiné»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.7 — Paste alimentari

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

I «Ravioles du Dauphiné» sono una specialità regionale che si presentano sotto forma di quadratini bombati, composti di una pasta sottile di farina di grano tenero ripiena di formaggio fresco, formaggio a pasta pressata cotta (Comté AOC e/o Emmental français Est-Central IGP) e prezzemolo indorato nel burro.

Il processo di fabbricazione si compone di tre fasi: impasto, preparazione del ripieno e aggiunta del ripieno alla pasta. Due sfoglie di pasta (una per lo strato superiore ed una per lo strato inferiore) vengono lavorate sino a farle diventare sottilissime, quindi «incollate» mentre il ripieno è inserito al loro interno. L'operazione è molto rapida ed è seguita dalla fase in cui la pasta viene inserita in un apposito stampo che le conferisce la forma caratteristica.

Questa specialità è composta:

in una percentuale massima del 55 %, di una pasta molto sottile (circa 0,7 mm) a base di farina di grano tenero a basso contenuto di ceneri (germe di grano), acqua, uova fresche e olio vegetale,

e di un ripieno (minimo 45 %) di formaggio Comté AOP e/o Emmental français Est-Central IGP, formaggio bianco fresco di latte vaccino, prezzemolo, sale e burro.

I «Ravioles du Dauphiné» si presentano freschi (confezionati o meno in atmosfera controllata) o surgelati.

Il «Raviole du Dauphiné» è commercializzato in vassoietti di 48 unità pretagliate (6 × 8) se sono freschi (confezionati o meno in atmosfera controllata), e separati se sono congelati.

Il peso di un vassoietto varia dai 60 ai 65 grammi, il che corrisponde, per ciascun quadratino, ad un peso compreso fra 1 e 1,5 g.

Le caratteristiche organolettiche del «Raviole du Dauphiné» sono: una pasta sottile che si scioglie in bocca ed un ripieno cremoso e morbido, caratterizzato da un equilibrio gustativo fra il prezzemolo e i formaggi.

3.3.   Materie prime

Il «Raviole du Dauphiné» non contiene coloranti né conservanti né alcun additivo che ne rafforzi la struttura come pangrattato, fecola o fiocchi di patate e non è sottoposto ad alcun trattamento termico salvo un'eventuale surgelazione.

Ingredienti dell'impasto

Farina

La farina adoperata è caratterizzata da:

granulometria inferiore a 200 micron,

tenore di ceneri sulla sostanza secca inferiore a 0,50 (farina ≤ tipo 45),

umidità compresa fra il 13 e il 16 %,

contenuto proteico sulla sostanza secca fra il 9 e il 12 %,

nessun additivo chimico.

Uova fresche

Altri componenti

oli vegetali (salvo margarina e olio di arachidi),

acqua,

sale (facoltativo).

Ingredienti del ripieno

Formaggio fresco di latte vaccino, sgocciolato e pastorizzato

tasso minimo di grassi su sostanza secca pari al 30 % (o grasso/peso totale: minimo 8,5 %),

quantità in proporzione del ripieno: almeno il 30 % del ripieno.

Formaggio a pasta pressata cotta

I tipi di formaggio a pasta pressata cotta utilizzabili per la preparazione del ripieno sono esclusivamente (per ragioni di tradizione e di qualità gustative):

 

Comté AOP e/o Emmental français Est-Central IGP.

 

Quantità in proporzione del ripieno: 40 % almeno del ripieno.

Prezzemolo

Il prezzemolo è adoperato sotto due forme: fresco o surgelato e costituisce come minimo il 4 % del ripieno. Il prezzemolo liofilizzato è vietato. Viene rosolato nel burro.

Altri componenti

uova fresche,

burro fresco,

sale alimentare,

spezie autorizzate: pepe (pepe che non è stato trattato con radiazioni ionizzanti).

Le uova fresche ed il formaggio fresco provengono dalla zona geografica di fabbricazione del «Raviole du Dauphiné» o dai dipartimenti limitrofi seguenti: Drôme, Isère, Ardèche, Loire, Rhône, Ain, Savoie, per diverse ragioni:

l'utilizzo di materie prime fresche (uova fresche, formaggi freschi) impone consegne regolari se non addirittura giornaliere e, quindi, il ricorso ad un fornitore del posto. Il prodotto finito non è sottoposto ad alcun trattamento termico se non ad un'eventuale surgelazione e gli ingredienti sono messi insieme allo stato fresco (uova, formaggi). È quindi essenziale disporre di prodotti molto freschi e poter garantire un controllo rigoroso dei fornitori,

la vicinanza agevola il controllo dei fornitori in quanto la freschezza e la qualità delle materie prime devono essere ineccepibili,

fin dalle origini del «Raviole du Dauphiné» si utilizzano risorse locali. I trasformatori hanno sempre privilegiato sistemi di approvvigionamento brevi con fornitori del posto e continueranno a farlo, rispondendo così alle esigenze dei trasformatori in termini di qualità e adattabilità del prodotto. Va osservato che i produttori di formaggi freschi o di uova fresche sono spesso gli stessi da molti anni.

3.4.   Alimenti per animali (unicamente per i prodotti di origine animale)

Non pertinente.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica delimitata

preparazione della pasta,

preparazione del ripieno,

farcitura,

eventuale surgelazione,

condizionamento.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

Il condizionamento del prodotto (in confezioni di carta, cartoncino o in vassoietti sigillati da pellicola trasparente) deve avvenire nella zona geografica in quanto è impossibile trasportare un prodotto fragile come un raviole senza averlo prima confezionato; ciò è necessario anche per mantenere intatte le qualità organolettiche del prodotto.

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura

la denominazione del prodotto: «Raviole du Dauphiné»,

logo IGP.

4.   Definizione concisa della zona geografica

Il «Raviole du Dauphiné» è un prodotto molto localizzato la cui zona di fabbricazione è la seguente:

per quanto riguarda il dipartimento della Drôme: i comuni di Alixan, Barbières, La Baume d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg de Péage, Bouvante, Le Chalon, Charpey, Chateauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Crépol, Echevis, Eymeux, Génissieux, Geyssans, Hostun, Jaillans, Léoncel, Marches, Miribel, Montmiral, La Motte-Fanjas, Mours-Saint-Eusèbe, Oriol-en-Royans, Parnans, Peyrins, Rochechinard, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Thomas-en-Royans, Triors, Saint-Vincent-la-Commanderie,

per quanto riguarda il dipartimento dell'Isère: i comuni di Auberives-en-Royans, Beaulieu, Beauvoir-en-Royans, Bessins, Châtelus, Chatte, Chevrières, Choranche, Dionay, Izeron, Montagne, Murinais, Pont-en-Royans, Presles, Rencurel, Saint-André-en-Royans, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Just-de-Claix, Saint-Lattier, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Marcellin, Saint-Romans, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, La Sône, Têche.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La delimitazione della zona geografica è direttamente collegata alla storia del prodotto. In effetti, nelle regioni alpine del bas Dauphiné crescevano soltanto le varietà di grano tenero; le mandrie, numerose, di pecore, capre, qualche bovino, fornivano il latte, quindi anche i formaggi, e la carne; quest'ultima era considerata un piatto di lusso, riservato agli abitanti facoltosi delle città. I contadini portavano il grano al mugnaio del posto che apriva un conto in farina presso il fornaio il quale, in cambio, forniva loro pane e farina di grano tenero. Non si acquistava niente, a parte il sale, si scambiava il grano e si consumavano le radici e le verdure che costituivano la base dell'alimentazione.

Le origini del raviole risalgono all'antichità allorché esso era ancora composto di «ravizzone». Nel corso dei secoli i suoi ingredienti si sono modificati in funzione delle materie prime che si trovavano nella regione del Dauphiné per culminare nella ricetta attuale, ovvero: pasta a base di farina di grano tenero, farcita con formaggio Comté AOP e/o Emmental français Est-central IGP, formaggio bianco fresco e prezzemolo.

Poiché non contengono carne, i ravioles sono stati in un primo tempo un piatto destinato ai giorni di digiuno; successivamente sono diventati un piatto da servire nei giorni di festa. Il raviole si è fortemente diffuso soprattutto all'inizio del XX secolo, quando le «ravioleuses» passavano di fattoria in fattoria per preparare i ravioles la sera prima di una festa.

Nel 1873 una «ravioleuse», la signora Maury, si stabilì a Romans (ancor oggi il principale centro di produzione dei «Ravioles du Dauphiné»), località in cui rilevò il caffè della banca sulla piazza del municipio. Ben presto altre «ravioleuses» l'imitarono, si ricordi, ad esempio, la signora Fayet.

Durante la prima guerra mondiale il consumo dei ravioles subì una battuta d'arresto e le «ravioleuses» scomparvero progressivamente.

Nel 1930 restavano solo pochi ristoranti a servire i ravioles, fra cui quello di Emile Truchet, che aveva imparato a preparare i ravioles con l'aiuto della signora Fayet.

Emile Truchet inventò una macchina per modernizzare la produzione di ravioles. Nel 1953, alla fiera di Romans-sur-Isère, il signor Truchet si presentò per preparare i ravioles che ebbero un immenso successo, consolidatosi nel corso degli anni successivi.

Grazie alla fabbricazione di questa prima macchina da ravioles, la fama di questo prodotto e la sua produzione conobbero un enorme incremento.

Le imprese produttrici di «Ravioles du Dauphiné» sono sempre ubicate nella zona d'origine del prodotto: i dintorni di Romans ed il Royannais.

5.2.   Specificità del prodotto

La specificità dei «Ravioles du Dauphiné» si basa al tempo stesso su caratteristiche precipue, su competenze locali e sulla reputazione del prodotto:

Le caratteristiche specifiche del prodotto sono legate alla scelta delle materie prime ed alle competenze locali:

I ravioles sono un prodotto composto da ingredienti nobili, senza coloranti, conservanti o additivi che ne rafforzino la struttura. Il raviole è unico in quanto la sua cottura dura appena un minuto in acqua bollente grazie alla pasta sottile preparata con grano tenero.

Il raviole non può essere assimilato alla pasta fresca in quanto alcuni criteri lo contraddistinguono dalla pasta fresca e gli conferiscono la sua specificità.

Pasta a base di farina di grano tenero

Il contenuto di cereali delle paste fresche è la semola di grano duro (decreto n. 55-1175, del 31 agosto 1955, relativo alle paste alimentari). La pasta dei ravioli invece è preparata con grano tenero estratto dal germe di grano. Questo tipo di farina, che ha un bassissimo contenuto di cenere, conferisce quindi all'impasto l'inconfondibile colore bianco nonché il suo gusto fine e delicato.

Sottigliezza della pasta: l'utilizzo di una farina di grano tenero come ingrediente dell'impasto consente di realizzare sfoglie estremamente sottili e di ridurre i punti di «saldatura» della pasta. Questa particolare caratteristica fa sì che il raviole abbia un tempo di cottura unico (1 minuto) ed una capacità anch'essa unica di sciogliersi in bocca. Generalmente, lo spessore dell'impasto nelle paste fresche varia tra 0,9 mm e 1,1 mm.

Ripieno morbido e cremoso a base di Comté AOC e/o Emmental Français Est-Central IGP, formaggio bianco fresco e prezzemolo.

Prodotto fresco: il raviole non viene sottoposto ad alcun trattamento termico (se non un'eventuale surgelazione) che ne possa alterare le qualità organolettiche. Le paste fresche, invece, sono per lo più sottoposte a pastorizzazione (talvolta addirittura due volte).

La ricetta adoperata attualmente si attiene alla ricetta tradizionale che usavano le «ravioleuses» prima dell'introduzione delle «macchine da ravioli» le quali hanno permesso l'incremento della produzione e la diffusione di questo prodotto specifico.

La fama del Raviole du Dauphiné è ben fondata:

Il termine raviole deriverebbe dalla parola «rissole». Le rissoles erano polpette di carne tritata e fritta ma, durante la quaresima, la carne veniva sostituita da ravizzoni, da cui il termine «raviole».

Sebbene l'origine esatta dei ravioles non ci sia nota, da alcune ricerche risulta che essi risalgono a tempi antichissimi. Così, secondo alcuni studi effettuati da Frédéric Godefroy, il termine raviole compare in un testo del 1228.

D'altro canto, mediante le sue ricerche («Dictionnaire de l'ancienne langue française […]», 1891), Godefroy ha stabilito un nesso tra i ravioles e la religione, come sta a dimostrare la seguente definizione: «raviole, olle, s. m. pezzetto di pasta contenente carne tritata e ravizzone tritato durante la quaresima».

Progressivamente i ravioles incominciarono ad essere presenti sia in occasione delle feste civili che di quelle religiose. I ravioles venivano serviti non soltanto come antipasto bensì anche dopo le verdure e il pollo (solitamente gallina bollita), il cui brodo veniva usato per l'appunto per cuocervi i ravioles.

Dopo l'invenzione della macchina per fabbricare i ravioles, che sostituisce man mano il lavoro delle «ravioleuses», la produzione è notevolmente aumentata pur rispettando la ricetta tradizionale a base di formaggio.

La sua pasta sottile ed il suo ripieno a base di formaggio, caratteristiche davvero uniche e straordinarie, hanno consentito a questo prodotto di conquistare molti chef che lo considerano «una delizia per il palato, un miracolo del gusto».

Si ritrova quindi il «Raviole du Dauphiné» in una moltitudine di ricette locali: ravioles gratinati, fritti come accompagnamento per insalate, alla crema, alle spugnole, ai gamberetti, ecc.

Fino al 1975, la produzione di «Ravioles du Dauphiné» è garantita da piccoli produttori e dalle «ravioleuses», in quanto il mercato resta al di sotto di 100 tonnellate annue. I circuiti di distribuzione sono essenzialmente i ristoranti, i servizi di ristorazione ed i negozi di piccole dimensioni. Dall'inizio degli anni novanta, il mercato del «Raviole du Dauphiné» si estende alle catene della grande e media distribuzione raggiungendo volumi d'affari di 1 000 tonnellate annue. I volumi annui di produzione dei «Ravioles du Dauphiné» superano così, nel 1997, le 2 500 tonnellate. L'incremento delle vendite è quindi più che mai dinamico, oltrepassando le 5 000 tonnellate nel 2007 (5 103 tonnellate per la totalità dei produttori, ossia cinque siti di produzione).

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il «Raviole du Dauphiné» è un prodotto regionale antico e rinomato, fabbricato nella regione del Dauphiné (i primi testi in cui si parla del raviole risalgono al 1228).

Le diverse preparazioni culinarie nelle campagne del Dauphiné provenivano unicamente dai prodotti locali, il che spiega la presenza del formaggio nei ravioles al posto della carne che si trova invece in altri tipi di pasta. Analogamente, l'utilizzo di farina di grano tenero è strettamente collegato alle potenzialità dell'agricoltura locale, mentre le varietà classiche di pasta sono preparate con semola di grano duro.

Le famiglie si procuravano la farina dal fornaio e confezionavano, unicamente per i giorni di festa, ravioles, crouzets, matafans e besiantes. Il raviole costituiva un piatto locale, una pietanza familiare consumata durante le feste nei modi più svariati.

I ravioles sono, innanzitutto, il risultato di una cultura e di una conoscenza tradizionali fortemente presenti nella regione del Dauphiné (ravioleuses).

La ricetta che si usa al giorno d'oggi per la preparazione dei «Ravioles du Dauphiné» risale al XIX secolo e l'invenzione della macchina dei ravioles ha consentito di aumentare la produzione e la diffusione di questo prodotto.

Una scelta ben precisa delle materie prime e il tramandarsi di una ricetta tradizionale hanno fatto sì che le caratteristiche del «Raviole du Dauphiné» si mantenessero intatte: una pasta molto sottile che permette una cottura oltremodo rapida e conferisce al prodotto una eccezionale capacità di sciogliersi in bocca nonché un gusto cremoso e squisito.

Il «Raviole du Dauphiné» è riconosciuto come una componente del patrimonio culinario del Dauphiné. La sentenza della Corte d'appello di Grenoble, del 14 febbraio 1989, ha riconosciuto il «Raviole du Dauphiné» come Denominazione d'Origine, mettendo in evidenza la specificità di questo prodotto, la sua ricetta e la zona geografica di produzione. Il tribunale, basandosi sulla relazione di un esperto in materia, ha riconosciuto che le caratteristiche specifiche di composizione e di preparazione fanno del «Raviole du Dauphiné» un prodotto originale ed una particolarità di questa regione.

D'altro canto, il «Raviole du Dauphiné» è citato nell'Inventaire du patrimoine culinaire de la France, redatto nel 1995.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_raviole_dauph.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


Rettifiche

8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/23


Rettifica dell'invito a manifestare interesse a partecipare ai gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 268 del 23 ottobre 2008 )

(2009/C 3/09)

A pagina 22, «Termine ultimo per l'invio delle candidature», primo comma:

anziché:

«7 gennaio 2009»,

leggi:

«14 gennaio 2009».


8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.