ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 2

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
7 gennaio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione

2009/C 002/01

Parere della Commissione, del 22 dicembre 2008, concernente i progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal reattore di ricerca JULES HOROWITZ e dal deposito di materiali fissili MAGENTA, situati a Cadarache, in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

1

 

Garante europeo della protezione dei dati

2009/C 002/02

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione

2

2009/C 002/03

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

7

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 002/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

18

2009/C 002/05

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

21

2009/C 002/06

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

23

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 002/07

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,5 % al 1o gennaio 2009 — Tassi di cambio dell'euro

25

 

2009/C 002/08

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione

7.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 2/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

concernente i progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal reattore di ricerca JULES HOROWITZ e dal deposito di materiali fissili MAGENTA, situati a Cadarache, in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/C 2/01)

Il 29 aprile 2008 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali dei progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal reattore di ricerca JULES HOROWITZ e dal deposito di materiali fissili MAGENTA, impianti situati entrambi a Cadarache.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari fornite da rappresentanti del governo francese nel corso della riunione del gruppo di esperti svoltasi il 15 e il 16 settembre 2008, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

la distanza tra i due impianti e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie l'Italia) è di circa 110 km, mentre la distanza dalla Spagna è di 230 km;

2)

in condizioni operative normali, lo scarico degli effluenti liquidi e gassosi provenienti dai due impianti non comporterà un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro;

3)

i residui radioattivi solidi provenienti dai due impianti saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasferiti in un impianto di smaltimento autorizzato dal governo francese. Gli elementi combustibili esauriti provenienti dal reattore di ricerca saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasportati nell'impianto di ritrattamento di La Hague;

4)

per entrambi gli impianti, in caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbero essere esposti altri Stati membri non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di tali Stati.

IN CONCLUSIONE, la Commissione è del parere che la realizzazione dei progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal reattore di ricerca JULES HOROWITZ o dal deposito di materiali fissili MAGENTA, entrambi situati a Cadarache, in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.


Garante europeo della protezione dei dati

7.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 2/2


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione

(2009/C 2/02)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, ricevuta il 4 marzo 2008 dalla Commissione europea,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

1.

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il 4 marzo 2008 la Commissione ha trasmesso al GEPD, per consultazione, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione (nel prosieguo «la proposta»). Tale consultazione dovrebbe essere esplicitamente menzionata nel preambolo della decisione.

Contesto della proposta

2.

Il nuovo programma pluriennale (nel prosieguo «il programma») viene presentato in continuità con i programmi «Safer Internet» (1999-2004) e «Safer Internet Plus» (2005-2008).

3.

Vengono definiti quattro orientamenti:

ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in linea,

promuovere un ambiente in linea più sicuro,

sensibilizzare il pubblico,

creare una base di dati di conoscenze.

4.

Il programma è definito coerente e complementare con altre pertinenti politiche, programmi e azioni della Comunità. Tenendo conto del numero di misure di regolamentazione esistenti nel settore della protezione dei minori nel contesto delle nuove tecnologie, questo programma si concentra sulle azioni piuttosto che sulle misure regolamentari. L'attenzione è incentrata sull'efficienza e l'efficacia delle iniziative da intraprendere e sull'adeguamento all'evoluzione delle nuove tecnologie. In tale prospettiva, prevede un potenziamento degli scambi di informazioni e di buone pratiche.

5.

Essendo uno strumento quadro, il programma non si inoltra nei dettagli delle azioni da intraprendere ma prevede inviti a presentare proposte e bandi di gara in linea con i quattro orientamenti definiti.

Punto centrale del parere

6.

Gli orientamenti generali del programma affrontano la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione senza porre l'accento sugli aspetti legati alla vita privata (3). Pur sostenendo totalmente l'obiettivo della proposta, nel presente parere il GEPD evidenzierà tali aspetti della vita privata.

7.

Il GEPD ritiene essenziale che le iniziative pianificate siano coerenti con il quadro giuridico esistente citato nella proposta (4) e in particolare la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, la direttiva 2002/58/CE sulla e-privacy e la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati (5).

8.

Si dovrebbe tener conto della protezione dei dati personali relativamente ai vari aspetti e ai diversi soggetti interessati dal programma: naturalmente la questione principale è la protezione dei dati personali dei minori, ma non è l'unica: si dovrebbero prendere in considerazione anche i dati personali relativi alle persone e ai contenuti oggetto dei controlli volti alla protezione dei minori.

9.

Il presente parere tratterà tali questioni come segue:

il capitolo II svilupperà il legame tra la protezione dei dati e la sicurezza dei minori, sottolineando il fatto che la protezione dei dati dei minori è una misura indispensabile verso una maggiore sicurezza e la prevenzione degli abusi,

nel capitolo III il parere evidenzierà il fatto che il trattamento dei dati personali è anche inerente alla segnalazione, al filtraggio e al blocco di contenuti o persone sospetti su Internet:

nel primo punto verrà analizzata la questione della segnalazione delle persone o dei fatti sospetti nella prospettiva della protezione dei dati,

il secondo punto si concentrerà sul ruolo degli strumenti tecnici,

il terzo punto riguarderà la responsabilità delle imprese del settore, in relazione al loro controllo sui dati relativi agli utenti e su quelli relativi ai contenuti.

II.   PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DELLA SICUREZZA DEI MINORI

10.

Il GEPD sostiene pienamente l'obiettivo del programma e gli orientamenti definiti al fine di migliorare la protezione dei minori in linea. In particolare, la riduzione dei contenuti illeciti o dannosi e la sensibilizzazione dei minori e delle altre persone coinvolte sono misure decisive che occorrerebbe sviluppare ulteriormente.

11.

Il GEPD desidera ricordare che un'adeguata protezione delle informazioni personali dei minori costituisce la prima misura preliminare essenziale atta a garantirne la sicurezza mentre sono in linea. Detta interconnessione tra vita privata e sicurezza dei minori è esplicita nella recente dichiarazione del Comitato dei ministri sulla protezione, la sicurezza e la vita privata dei minori su Internet (6). La dichiarazione ricorda il diritto dei minori alla dignità, ad una protezione e ad un'attenzione particolari necessarie al loro benessere, a una protezione contro ogni forma di discriminazione o di interferenza arbitraria o illecita nella loro vita privata e contro attacchi illegali al loro onore e alla loro reputazione.

12.

Quali esempi dei rischi associati alla protezione della vita privata dei minori, la dichiarazione cita la rintracciabilità delle attività dei minori che possono esporli ad attività criminali, quali l'adescamento a scopi sessuali o altre attività illecite. Anche la profilazione e la conservazione dei dati personali relativi alle attività dei minori sono indicate come suscettibili di comportare potenziali rischi di abuso, ad esempio a fini commerciali, o per ricerche da parte di istituti di istruzione o di potenziali datori di lavoro. La dichiarazione invita pertanto a rimuovere o a sopprimere entro un termine ragionevolmente breve i contenuti e le tracce lasciati in linea dai minori nonché a sviluppare e a promuovere l'informazione di questi ultimi, specialmente sulla padronanza degli strumenti di accesso alle informazioni, a promuovere l'analisi critica dei contenuti e ad acquisire competenze adeguate in materia di comunicazione.

13.

Il GEPD condivide tali risultati. In particolare, ritiene essenziale sensibilizzare i minori circa i rischi connessi con una comunicazione spontanea di dettagli personali quali il vero nome, l'età o il luogo di residenza.

14.

Il punto 3 delle misure (7) proposte dal programma pluriennale è dedicato specificatamente a «sensibilizzare il pubblico», mediante azioni dirette ai minori, ai genitori, agli assistenti e agli educatori, sulle opportunità e sui rischi connessi all'uso delle tecnologie in linea e sui «mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza». Tra i mezzi indicati nella proposta, la diffusione di informazioni adeguate e l'offerta dell'ausilio di punti di contatto ai quali i genitori e i minori possano rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in tutta sicurezza sono due utili strumenti che dovrebbero integrare esplicitamente tale dimensione della protezione dei dati personali dei minori.

15.

Il GEPD desidera sottolineare che, in tale contesto, le autorità per la protezione dei dati sono interlocutori pertinenti. La proposta dovrebbe menzionarle in quanto tali, specialmente là dove prevede la promozione della collaborazione e dello scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche a livello nazionale ed europeo (8).

16.

Si possono citare diverse iniziative per illustrare le recenti azioni intraprese in tale prospettiva negli Stati membri o negli Stati membri del SEE. L'autorità per la protezione dei dati svedese sta conducendo un'indagine annuale sui comportamenti dei giovani nei confronti di Internet e della vigilanza, così come l'autorità per la protezione dei dati del Regno Unito (9), che ha condotto un'indagine diretta a 2 000 giovani fra i 14 e i 21 anni. Nel gennaio 2007, insieme al ministero dell'istruzione, l'autorità per la protezione dei dati norvegese ha lanciato una campagna di informazione diretta alle scuole (10). In Portogallo è stato firmato un protocollo tra l'autorità per la protezione dei dati e il ministero dell'istruzione, volto a promuovere una cultura di protezione dei dati su Internet e specialmente sulle reti sociali (11). A seguito di tale progetto, le reti sociali portoghesi hanno integrato un'interfaccia e una mascotte dedicate ai minori tra i 10 e i 15 anni.

17.

Questi esempi illustrano il ruolo attivo e decisivo svolto dai soggetti responsabili della protezione dei dati per quanto riguarda la protezione dei minori in linea e la necessità di includerli esplicitamente tra gli interlocutori del programma pluriennale.

III.   PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

I.   Segnalazione e scambio di informazioni

18.

Il primo punto della proposta [«Ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in linea» (12)] prevede tra le azioni principali la messa a disposizione di punti di contatto per segnalare in linea i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi. Non v'è dubbio che, affinché possano essere combattuti efficacemente, i contenuti illeciti o i comportamenti dannosi devono essere portati all'attenzione delle autorità competenti. In effetti sono già stati istituiti punti di contatto in relazione alla protezione dei minori ma anche, ad esempio, per la lotta allo spam (13).

19.

Il GEPD rileva nondimeno che il concetto di contenuto dannoso rimane poco chiaro: non viene fornita alcuna indicazione di chi sia responsabile di definire cos'è un contenuto dannoso e secondo quali criteri. Ciò è ancor più preoccupante se si considerano le implicazioni di un'eventuale segnalazione di tali contenuti.

20.

Inoltre, come già accennato, nel quadro di un programma come il presente non sono in gioco solo i dati personali dei minori, ma anche i dati personali di tutte le persone che sono in qualche modo collegate alle informazioni che circolano in rete. Si può trattare, ad esempio, della persona sospettata di comportamento illecito e segnalata in quanto tale, ma anche della persona che segnala una condotta o un contenuto sospetto ovvero della vittima dell'abuso. Nonostante tali informazioni siano necessarie per un sistema di segnalazione efficiente, il GEPD ritiene importante ricordare che dovrebbero sempre essere trattate conformemente ai principi della protezione dei dati.

21.

Alcuni dei dati in questione potrebbero anche richiedere una protezione specifica, se li si può considerare dati sensibili ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Può essere il caso dei dati relativi agli autori delle infrazioni nonché alle vittime degli abusi, specialmente nel caso della pornografia infantile. Occorre rilevare che a livello nazionale taluni sistemi di segnalazione hanno richiesto una modifica della legislazione in materia di protezione dei dati al fine di consentire il trattamento dei dati giudiziari dei sospetti autori di reati o delle vittime (14). Il GEPD insiste sul fatto che qualsiasi sistema di segnalazione che venga istituito tenga conto del quadro esistente in materia di protezione dei dati. Elementi decisivi per rispettare tale quadro sono la dimostrazione di un interesse pubblico nonché garanzie per quanto riguarda il controllo del sistema, in linea di principio esercitato dalle autorità di contrasto.

II.   Il ruolo degli strumenti tecnici nell'ottica della vita privata

22.

L'uso di strumenti tecnici viene promosso come una delle soluzioni per contrastare i contenuti illeciti e le condotte dannose (15). La valutazione d'impatto (16) presenta alcuni esempi di tali strumenti, tra i quali il riconoscimento dell'età, il riconoscimento del volto (per l'identificazione delle vittime da parte delle autorità di contrasto) o le tecnologie di filtraggio. Secondo la proposta tali strumenti dovrebbero essere meglio adattati alle necessità pratiche ed accessibili ai soggetti interessati.

23.

Il GEPD ha già assunto una posizione chiara (17) a favore dell'uso delle nuove tecnologie per migliorare la protezione dei diritti degli individui. Ritiene che il principio della «privacy by design» debba costituire parte integrante del progresso tecnologico che comporta il trattamento di dati personali. Pertanto, il GEPD incoraggia fermamente l'elaborazione di progetti volti a sviluppare le tecnologie in tal senso.

24.

È particolarmente importante sviluppare sistemi che riducano il più possibile l'esposizione dei dati personali dei minori offrendo loro una protezione affidabile ed offrendo di conseguenza l'opportunità di usare nuovi strumenti della società dell'informazione, quali le reti sociali, in modo più sicuro.

25.

Va tuttavia ricordato che, a seconda del modo in cui vengono usati, gli strumenti tecnologici possono avere una varietà di impatti sugli individui. Se vengono utilizzati per filtrare o bloccare le informazioni, possono impedire l'accesso da parte dei minori a contenuti potenzialmente dannosi, ma possono anche impedire ad altri soggetti di accedere a informazioni legittime.

26.

Anche se in questo caso l'interesse è concentrato principalmente sul libero accesso alle informazioni, vi sono tuttavia conseguenze nell'ottica della vita privata. Infatti il filtraggio, specialmente nei suoi sviluppi più recenti che utilizzano la gestione dell'identità, può funzionare in base a determinati criteri, ivi compresi dati personali quali l'età del soggetto collegato alla rete (per prevenire l'accesso da parte di adulti o minori a contenuti specifici), il contenuto delle informazioni e i dati sul traffico collegati con l'identità dell'autore delle informazioni. A seconda del modo in cui tali informazioni vengono trattate automaticamente, i soggetti interessati potrebbero subire conseguenze per quanto riguarda il loro diritto a comunicare in linea.

27.

L'uso di strumenti di filtraggio o di blocco per controllare l'accesso alle reti deve essere gestito in modo prudente, tenendo conto degli eventuali effetti negativi e sfruttando pienamente le opportunità di maggior protezione della vita privata offerte dalla tecnologia.

28.

Il GEPD si compiace della precisazione fornita nella valutazione d'impatto (18), secondo cui nessuna delle opzioni proposte dovrebbe ledere i diritti alla vita privata e la libertà di espressione. Condivide inoltre le opinioni ivi espresse secondo cui uno degli obiettivi principali è la responsabilizzazione dell'utente, vale a dire la responsabilizzazione per fare scelte migliori e compiere le azioni appropriate al fine di proteggere i minori (19).

III.   La responsabilità dei fornitori di servizi

29.

La proposta ritiene che la collaborazione di tutte le parti interessate sia un elemento necessario per aumentare la protezione dei minori che usano le tecnologie di comunicazione. Tra le parti interessate, la proposta (20) prevede la partecipazione e il coinvolgimento dell'industria specialmente mediante l'autoregolamentazione.

30.

Essendo responsabile dei servizi di telecomunicazione e di quelli che forniscono i contenuti, l'industria del settore potrebbe avere una certa influenza sulla segnalazione, il filtraggio o il blocco delle informazioni quando vengano ritenute illecite o dannose. Tuttavia, la misura in cui le si possa realmente affidare tale compito, da un punto di vista giuridico, potrebbe essere oggetto di discussione.

31.

È naturalmente bene accetta la collaborazione dell'industria per quanto riguarda la sensibilizzazione dei minori e degli altri soggetti interessati, quali i genitori o gli educatori. Un altro aspetto essenziale della responsabilità dei fornitori di contenuti è l'istituzione nei siti web di sistemi di allarme e di moderatori che consentano di escludere i contenuti inappropriati.

32.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi di telecomunicazione, la sorveglianza delle telecomunicazioni è tuttavia una questione discutibile, sia essa diretta al controllo dei contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale o di altri contenuti illeciti. Questo punto solleva la questione dell'intervento di un soggetto commerciale, che offre un servizio (di telecomunicazione) specifico, in una sfera in cui in linea di principio non è previsto che intervenga, vale a dire il controllo del contenuto delle telecomunicazioni. Il GEPD ricorda che, in linea di principio, tale controllo non dovrebbe essere esercitato dai fornitori di servizi e certamente non in modo sistematico. Laddove necessario in circostanze specifiche, in linea di principio dovrebbe essere compito delle autorità di contrasto.

33.

Nel parere del 18 gennaio 2005, il Gruppo dell'articolo 29 ha ricordato in relazione a tale questione (21) che non può essere imposto ai fornitori di servizi Internet alcun obbligo sistematico di sorveglianza e collaborazione, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Ha rammentato che, come stabilito nell'articolo 8 della direttiva sulla protezione dei dati, i trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo a rigide condizioni applicate dagli Stati membri: mentre ogni individuo ha ovviamente il diritto di trattare dati giudiziari nell'ambito dell'azione legale che lo concerne, il principio non è così ampio da consentire l'indagine approfondita, la raccolta e la centralizzazione di dati personali da parte di terzi, ivi compresa, in particolare, la ricerca sistematica su scala generale quali l'esplorazione di Internet; tali indagini rientrano nelle competenze delle autorità giudiziarie.

34.

In un settore in cui sono in gioco la libertà di parola, l'accesso alle informazioni, la vita privata ed altri diritti fondamentali, tale intervento di soggetti privati solleva la questione della proporzionalità dei mezzi utilizzati. Il Parlamento europeo ha recentemente adottato una risoluzione che sottolinea la necessità di una soluzione conforme ai diritti fondamentali dell'individuo (22). Nel punto 23 della risoluzione, afferma che Internet è una vasta piattaforma di espressione culturale, accesso alla conoscenza e partecipazione democratica nella creatività europea, che riunisce le generazioni attraverso la società dell'informazione; [il Parlamento] invita la Commissione e gli Stati membri ad evitare di adottare misure che siano in conflitto con le libertà civili e i diritti umani nonché con i principi di proporzionalità, effettività e capacità dissuasiva, quale l'interruzione dell'accesso a Internet.

35.

Il GEPD ritiene che occorra trovare un equilibrio tra l'obiettivo legittimo di combattere i contenuti illeciti e l'adeguatezza dei mezzi usati. Rammenta che qualsiasi azione di controllo delle reti di telecomunicazione, laddove necessario in casi specifici, dovrebbe essere compito delle autorità di contrasto.

IV.   CONCLUSIONE

36.

Il GEPD sostiene la proposta di programma pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione. Si compiace del fatto che tale programma intende concentrarsi sullo sviluppo delle nuove tecnologie e sull'elaborazione di azioni concrete volte a migliorare l'efficacia della protezione dei minori.

37.

Il GEPD ricorda che la protezione dei dati personali è una condizione preliminare essenziale per la sicurezza dei minori in linea. Deve essere prevenuto l'abuso delle informazioni personali dei minori utilizzando gli orientamenti proposti nel programma e in particolare i seguenti:

sensibilizzare i minori e gli altri soggetti interessati, quali i genitori e gli educatori,

promuovere lo sviluppo di buone pratiche da parte dell'industria,

promuovere lo sviluppo di strumenti tecnologici rispettosi della vita privata,

favorire lo scambio di buone prassi e di esperienza pratica tra le autorità pertinenti, ivi comprese le autorità per la protezione dei dati.

38.

Tali azioni dovrebbero essere sviluppate senza tralasciare il fatto che la protezione dei minori ha luogo in un ambiente in cui potrebbero essere in gioco i diritti di altri soggetti. Qualsiasi iniziativa volta a raccogliere, bloccare o segnalare informazioni dovrebbe essere intrapresa nel rispetto dei diritti fondamentali di tutti gli individui interessati e conformemente al quadro giuridico sulla protezione dei dati. In particolare, il GEPD rammenta che il controllo delle reti di telecomunicazione, laddove necessario in circostanze specifiche, dovrebbe essere compito delle autorità di contrasto.

39.

Il GEPD prende atto che il presente programma costituisce un quadro generale per ulteriori azioni concrete. Ritiene che talune delle osservazioni formulate nel presente parere costituiscano un primo passo e possano essere sviluppate in modo pratico, con riferimento ai progetti ancora da avviare, in linea con gli orientamenti del programma. Raccomanda di coinvolgere strettamente le autorità per la protezione dei dati all'atto di definire tali progetti pratici. Rimanda inoltre alle attività del Gruppo dell'articolo 29 in materia, in particolare all'attuale lavoro del Gruppo sulle reti sociali (23).

Fatto a Bruxelles, addì 23 giugno 2008.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  Alcuni riferimenti alla vita privata si trovano nella valutazione d'impatto (3.2. Rischi specifici: divulgazione di informazioni personali; 3.3. Gruppi destinatari; 5.2. Analisi di impatto delle opzioni strategiche) ma non sono sviluppati in modo significativo.

(4)  Relazione della proposta, 2.1. Contesto legislativo; Sintesi della valutazione d'impatto; 1.2. Situazione attuale: la legislazione.

(5)  

direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1),

direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37),

direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(6)  Dichiarazione adottata dal Comitato dei ministri del 20 febbraio 2008 nella 1018a riunione dei delegati dei ministri, consultabile all'indirizzo: wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Decl(20.02.2008)&Ver=0001

(7)  Allegato 1, Azioni, punto 3.

(8)  Allegato 1, Azioni, punto 1.

(9)  Cfr. «www.ico.gov.uk/youngpeople».

(10)  Cfr. «www.dubestemmer.no».

(11)  Cfr. «dadus.cnpd.pt/».

(12)  Allegato 1 della proposta.

(13)  Cfr., ad esempio, il sito web istituito a tal fine dalle autorità belghe: www.ecops.be

(14)  Cfr. la legge belga sulla protezione dei dati dell'8 dicembre 1992, articolo 3, paragrafo 6, relativo al trattamento dei dati da parte del Centro per la segnalazione dei minori scomparsi o delle vittime di abusi sessuali.

(15)  Allegato 1, Azioni, punto 1.

(16)  Valutazione d'impatto, punto 3.1.

(17)  Relazione annuale del GEPD del 2006, parte 3.5.1: Progressi tecnologici.

(18)  Valutazione d'impatto, punto 5.2.

(19)  In tal senso, i filtri sarebbero concepiti per essere inizializzati dai genitori e potrebbero essere disattivati, così che l'adulto mantiene il pieno controllo sull'effetto di filtraggio.

(20)  Considerando 8 del preambolo. Allegato 1, punto 1.4; sintesi della valutazione d'impatto, punto 3.1.

(21)  Documento di lavoro del Gruppo dell'articolo 29 sulle questioni relative alla protezione dei dati per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale WP 104.

(22)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 aprile 2008, sulle industrie culturali in Europa [2007/2153(INI)], punto 23.

(23)  Cfr. il documento di lavoro 1/2008, del 18 febbraio 2008, sulla protezione dei dati personali dei minori, WP 147 e, per una visione più generale, il programma di lavoro 2008-2009 del Gruppo comprendente le reti sociali, consultabile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2008_en.htm


7.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 2/7


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

(2009/C 2/03)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, ricevuta il 15 maggio 2008 dalla Commissione europea,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

La proposta

1.

Il 30 aprile 2008 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in appresso: «la proposta») (3). La proposta è stata trasmessa dalla Commissione al GEPD per consultazione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed è stata ricevuta dal GEPD il 15 maggio 2008.

2.

Lo scopo della proposta è apportare diverse modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4). Nella sua relazione la Commissione fornisce motivazioni per il riesame del regolamento in vigore. Menziona l'«Iniziativa europea per la trasparenza» (5) che invita ad una maggiore trasparenza, il regolamento che applica la convenzione di Århus (6) alle istituzioni e agli organi comunitari e interagisce con il regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda l'accesso ai documenti contenenti informazioni ambientali, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia e le controversie risolte dal Mediatore europeo in relazione al regolamento (CE) n. 1049/2001.

Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

3.

Il GEPD si compiace di essere consultato e raccomanda che il riferimento a questa consultazione sia riportato nei considerando della proposta, così come è avvenuto in una serie di altri testi legislativi sui quali il GEPD è stato consultato, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

4.

L'attenzione del GEPD è stata in particolare richiamata dal fatto che la proposta contiene una disposizione che tratta la delicata relazione tra l'accesso ai documenti e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, segnatamente l'articolo 4, paragrafo 5, proposto. L'analisi di questa disposizione sarà la parte centrale del presente parere.

5.

Tuttavia il parere non si limiterà a questa analisi. L'analisi sarà preceduta da osservazioni sul contesto della proposta e sul suo campo di applicazione. Dopo l'analisi dell'articolo 4, paragrafo 5, saranno trattate altre questioni, come il diritto di accesso ai dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

II.   CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA

Il contesto

6.

La proposta è stata preceduta da una consultazione pubblica. Nella relazione la Commissione menziona di aver tenuto conto delle opinioni della maggior parte dei partecipanti a questa consultazione pubblica.

7.

Dopo l'adozione della proposta, il 2 giugno 2008, si è svolta un'udienza pubblica nel Parlamento europeo, organizzata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. In questa occasione una serie di parti interessate hanno espresso il loro parere sulla proposta. Anche il GEPD ha formulato alcune osservazioni provvisorie. In quell'occasione i rappresentanti della Commissione europea — in risposta alle varie osservazioni — hanno sottolineato che la proposta riflette l'attuale corrente di pensiero, ma che la Commissione è disponibile a discutere il testo e a considerare contributi volti a migliorare la proposta, senza escludere alternative.

8.

Il GEPD ritiene un'opportunità questo approccio aperto e considera di arricchire la discussione con un testo alternativo per l'articolo 4, paragrafo 5, proposto. Inoltre tale approccio aperto si sposa perfettamente con la nozione di trasparenza: promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile (cfr. per esempio l'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

9.

Nonostante l'incertezza sul destino del trattato di Lisbona nel momento di formulare il presente parere, non si dovrebbe ignorare la prospettiva del quadro giuridico ai sensi del nuovo trattato.

10.

La proposta si basa sull'articolo 255 del trattato CE, che sancisce il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. All'entrata in vigore del trattato di Lisbona, questo articolo sarà sostituito dall'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 15 estende il diritto di accedere ai documenti di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. Esso modifica l'articolo 255 tra l'altro con l'introduzione di un principio generale di trasparenza (articolo 15, paragrafo 1) e con l'obbligo per il Parlamento europeo e per il Consiglio di assicurare la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative.

Il campo di applicazione: la nozione di documenti

11.

La proposta si applica a tutti i documenti ai sensi della definizione dell'articolo 3, lettera a), proposto. Questa definizione recita: «“documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) redatto da un'istituzione e ufficialmente trasmesso a uno o più destinatari o altrimenti registrato, ovvero ricevuto da un'istituzione. I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati costituiscono dei documenti se sono estraibili in formato stampa o elettronico usando gli strumenti disponibili del sistema operativo».

12.

La ragione della citazione completa di questa definizione è che essa solleva alcune questioni essenziali per quanto riguarda il campo di applicazione del regolamento:

L'oggetto del diritto di accesso: è un pezzo di carta (o il suo equivalente elettronico) o ha un significato più ampio: le informazioni sulle attività delle istituzioni dell'UE o le informazioni in loro possesso, a prescindere dall'esistenza di un documento?

Quale è il significato della limitazione del campo di applicazione del regolamento ai documenti che sono stati ufficialmente trasmessi a uno o più destinatari o altrimenti registrati, ovvero ricevuti da un'istituzione?

La differenza nel campo di applicazione tra il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 45/2001.

13.

Il punto di partenza del regolamento è l'accesso ai documenti, non l'accesso alle informazioni in quanto tali. Questa è la nozione sancita nell'articolo 255 CE. Il trattato di Lisbona non condurrebbe ad una modifica sostanziale. Il nuovo trattato chiarisce soltanto che il supporto dei documenti non è decisivo. Comunque, come il Tribunale di primo grado ha dichiarato nella causa WWF, «Sarebbe contrario all'imperativo di trasparenza sotteso al regolamento (CE) n. 1049/2001 che alcune istituzioni facciano appello all'inesistenza di documenti per eludere l'applicazione di tale regolamento» (7). Pertanto, secondo il Tribunale, le istituzioni interessate procedano, per quanto possibile e in modo non arbitrario e prevedibile, alla redazione e alla conservazione della documentazione riguardante le loro attività. Altrimenti il diritto di accesso ai documenti non può essere esercitato efficacemente.

14.

In questo contesto, da un lato la proposta include esplicitamente nel concetto di documento «i dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati», quando essi possono essere estratti. Il GEPD rileva che questa definizione si avvicina alla definizione di trattamento dei dati personali sancita nel regolamento (CE) n. 45/2001 ed estende la possibile sovrapposizione con il regolamento (CE) n. 1049/2001. È probabile un aumento delle richieste di accesso a semplici elenchi di nomi e/o di altri dati personali — anche alla luce dello sviluppo degli strumenti disponibili per sfruttare i sistemi elettronici — ed è pertanto anche più importante trattare le potenziali aree di tensione tra i regolamenti nonché le relazioni con gli altri strumenti disponibili, come il diritto di accesso ai dati personali (cfr. in appresso, punti 64-67).

15.

Dall'altro, la Commissione sostiene che un documento «esiste» soltanto se è stato inviato ai destinatari, diffuso all'interno dell'istituzione o altrimenti registrato. IL GEPD rileva che è tutt'altro che chiaro fino a che punto questa formulazione limiterebbe il campo di applicazione del regolamento andando pertanto contro i principi di trasparenza e partecipazione pubblica. Sfortunatamente, la relazione fornisce scarso orientamento a tal riguardo. Il GEPD suggerisce quindi che il concetto di «documento» debba essere chiarito nella proposta della Commissione, all'interno della stessa disposizione o in un considerando.

16.

Senza entrare in un'analisi dettagliata delle possibili interpretazioni di queste disposizioni fondamentali, il GEPD evidenzia che, nonostante le modifiche nel concetto di «documento» proposte dalla Commissione, sussiste una differenza nel campo di applicazione tra il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 45/2001. Quest'ultimo regolamento si applica soltanto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, al «trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi». Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutti i documenti in possesso di un'istituzione.

17.

Sebbene diminuisca l'importanza del trattamento manuale dei dati personali, è necessario considerare che all'interno delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea i documenti cartacei sono ancora utilizzati. Se tali documenti cartacei non hanno una natura strutturata, essi possono non essere completamente coperti dal regolamento (CE) n. 45/2001. Tuttavia tali documenti possono contenere dati personali e deve essere assicurato che anche in quei casi possa essere applicata l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

18.

Si dovrebbe debitamente tenere conto di questa differenza nel campo di applicazione al fine di assicurare che l'interesse legittimo della persona interessata sia considerato anche nel caso di documenti cartacei. Questa è una ragione supplementare per cui il semplice «rinvio» al regolamento (CE) n. 45/2001 — come spiegato in appresso (cfr. punti 38-40) — non è soddisfacente, in quanto non fornirebbe orientamento per quei casi in cui i dati personali contenuti nei documenti sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001.

III.   ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5

Valutazione generale della disposizione

19.

L'articolo 4, paragrafo 5, proposto tratta la relazione tra l'accesso ai documenti e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali e sostituisce l'attuale articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che è stato ampiamente criticato per la sua ambiguità riguardo alla precisa relazione tra questi diritti fondamentali. L'attuale articolo è stato anche contestato davanti al Tribunale di primo grado (8). Un ricorso per motivi di diritto è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia (9).

20.

In questa prospettiva, ci sono buoni motivi per sostituire l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Il GEPD comprende che la Commissione abbia utilizzato questa occasione per proporre una modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Tuttavia il GEPD non sostiene la disposizione proposta nella formulazione redatta dalla Commissione.

21.

In primo luogo, il GEPD non è convinto che questo sia il momento opportuno per una modifica, mentre un ricorso è pendente dinanzi alla Corte di giustizia. In questo ricorso sono in gioco questioni fondamentali.

22.

In secondo luogo, più significativamente: la proposta non fornisce la soluzione adeguata. Consiste di una norma generale (la seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, che:

non riflette la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager,

non risponde alla necessità di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco,

non è valida in quanto si riferisce alla legislazione CE sulla protezione dei dati che non fornisce una risposta chiara in merito alla decisione sull'accesso del pubblico.

Inoltre consiste di una norma specifica (la prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5) che è in linea di massima ben definita, ma con un campo di applicazione troppo limitato.

Questo non è il momento opportuno per una modifica

23.

Il GEPD è pienamente consapevole delle possibili interazioni — e delle possibili tensioni — tra l'accesso ai documenti e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Nel suo documento di base sull'accesso del pubblico ai documenti e sulla protezione dei dati, pubblicato nel luglio 2005, ha svolto una analisi accurata delle questioni sollevate dall'applicazione simultanea del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento (CE) n. 45/2001.

24.

In particolare, il GEPD ha evidenziato che l'accesso del pubblico da un lato e la vita privata e la protezione dei dati dall'altro sono diritti fondamentali sanciti nei diversi strumenti giuridici a livello europeo e rappresentano elementi chiave del «buon governo». Non c'è un ordine gerarchico tra questi diritti ed in taluni casi l'applicazione simultanea dei regolamenti non conduce ad una risposta chiara. Secondo il documento di base del GEPD la soluzione può essere trovata nell'eccezione relativa alla vita privata prevista dall'attuale articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001. Come spiegato nel documento di base, questa disposizione impone tre condizioni, che devono tutte essere soddisfatte perché sia di applicazione l'eccezione all'accesso del pubblico:

deve essere in gioco la vita privata della persona interessata,

l'accesso del pubblico deve arrecare un serio pregiudizio alla persona interessata,

l'accesso del pubblico non è consentito dalla legislazione sulla protezione dei dati.

25.

Le linee principali dell'analisi del GEPD sono state confermate dal Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager, in cui il Tribunale di primo grado è stato invitato ad interpretare la relazione tra il regolamento (CE) n. 45/2001 ed il regolamento (CE) n. 1049/2001, e l'eccezione riguardante la protezione dei dati personali contenuta in quest'ultimo regolamento. I principali elementi di questa sentenza saranno usati per convalidare il presente parere. La Commissione ha deciso di interporre appello contro la sentenza del Tribunale di primo grado; la causa è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Per quanto riguarda questa causa dinanzi alla Corte di giustizia il GEPD ritiene che la sentenza del Tribunale di primo grado debba essere mantenuta.

26.

È pertanto opinabile se questo sia il momento opportuno per modificare la disposizione sulla relazione tra l'accesso ai documenti e la protezione dei dati personali, ora che la causa è pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Questa causa non riguarda soltanto l'interpretazione dell'attuale formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (10), ma solleva anche questioni più fondamentali relative all'equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco (11). In queste circostanze sarebbe meglio aspettare la sentenza e non adottare anteriormente il regolamento.

La modifica non riflette la sentenza del Tribunale di primo grado

27.

La scelta di attendere la sentenza della Corte di giustizia è altresì motivata dalla sostanza della disposizione proposta. La Commissione sostiene, nella sua relazione, che le modifiche proposte sono anche finalizzate a rispondere alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager. Tuttavia la modifica non riflette la posizione del Tribunale di primo grado.

28.

In particolare il GEPD rileva che la proposta della Commissione sopprime qualsiasi riferimento al pregiudizio «alla vita privata e all'integrità» dell'individuo quale soglia necessaria per giustificare un rifiuto di accesso ai documenti contenenti dati personali. In questo modo la proposta della Commissione altera fortemente l'equilibrio finora raggiunto dal legislatore, come interpretato dal Tribunale di primo grado. La proposta sposta l'accento dell'accesso ai documenti contenenti dati personali dal regolamento (CE) n. 1049/2001 al regolamento (CE) n. 45/2001.

29.

È importante, almeno finché la sentenza del Tribunale di primo grado resta un punto di riferimento in questo settore delicato, che le modifiche proposte tengano veramente conto di questa sentenza e non si discostino sostanzialmente da essa. La sentenza del Tribunale di primo grado non soltanto da un'interpretazione di talune disposizioni rilevanti sia del regolamento (CE) n. 1049/2001 che del regolamento (CE) n. 45/2001, ma crea anche un giusto equilibrio tra i diritti tutelati da questi due regolamenti. Il GEPD sottolinea l'importanza per il legislatore di mantenere questo equilibrio, pur chiarendo, se possibile, le disposizioni interessate.

30.

Nei punti seguenti del presente parere, il GEPD chiarirà ulteriormente perché — contrariamente al punto di vista espresso dalla Commissione — l'articolo 4, paragrafo 5, proposto non riflette la giurisprudenza del Tribunale.

La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, non risponde all'esigenza di un giusto equilibrio

31.

La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, recita: «Altri dati personali sono comunicati in conformità delle condizioni di legalità del trattamento di tali dati, di cui alla normativa comunitaria sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali».

32.

Questa disposizione implica che l'autorità che decide su una richiesta di accesso del pubblico deve basare la sua decisione non sul regolamento (CE) n. 1049/2001, bensì sul regolamento (CE) n. 45/2001. La disposizione contiene così la cosiddetta «teoria del rinvio» (12) come asserito dalla Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager.

33.

Questa teoria è stata respinta da quel Tribunale sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il Tribunale ha fondato il rifiuto su questa formulazione: la divulgazione può essere negata soltanto se arreca pregiudizio alla vita privata o all'integrità di una persona. Tuttavia questo ragionamento del Tribunale non è soltanto un'interpretazione testuale, ma riflette il risultato di una ponderazione tra i due diritti fondamentali in gioco: l'accesso del pubblico e la protezione dei dati.

34.

Questa esigenza di un giusto equilibrio tra questi diritti fondamentali — o un «approccio equilibrato» come è solitamente definito — è stata sottolineata anche in una serie di documenti riguardanti la collisione tra quei due diritti. Questo è stato per esempio il caso del parere 5/2001 del Gruppo dell'articolo 29 (13) e del documento di base del GEPD. Un approccio simile è assunto anche nel progetto di convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, che stabilisce che le parti contraenti possono limitare il diritto di accesso ai documenti ufficiali allo scopo di proteggere, tra l'altro, «la vita privata e altri interessi privati legittimi» (14).

35.

Da una parte, il diritto all'accesso del pubblico deve essere rispettato, il che significa in ogni caso che:

l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere rispettato. Il regolamento dovrebbe dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico (15). Questo significa che, in linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico (16). Di conseguenza le eccezioni al diritto devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo al fine di non privare di efficacia concreta l'applicazione del principio generale sancito nel regolamento (17),

data la natura del diritto di accesso del pubblico, una persona non è tenuta a motivare la sua domanda e non deve quindi dimostrare qualsivoglia interesse per avere accesso al documento richiesto (18).

36.

Dall'altra, il diritto alla protezione dei dati deve essere rispettato:

la protezione dei dati personali è sancita da un sistema di controlli e equilibri che non proibisce il trattamento dei dati personali, ma sottomette il trattamento a salvaguardie e garanzie. Il trattamento dei dati personali è permesso se l'interessato manifesta il proprio consenso in maniera inequivocabile o se il trattamento è necessario per altri interessi pubblici e privati [articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001],

le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata (19),

il trattamento dei dati personali deve pertanto essere in conformità del principio di proporzionalità e non pregiudicare effettivamente e concretamente un interesse legittimo della persona interessata.

37.

Un tale equilibrio non può essere garantito tramite un semplice rinvio al regolamento (CE) n. 45/2001, che è volto a «garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata in sede di trattamento dei dati personali» (20). Questa soluzione può rispettare il diritto alla protezione dei dati, ma non rispetta il diritto di accesso del pubblico.

La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, non offre una soluzione valida

38.

Il regolamento (CE) n. 45/2001 non fornisce una risposta chiara quando una istituzione o organismo comunitario deve decidere su una richiesta di accesso del pubblico. In breve (21), l'articolo 5 del regolamento permette il trattamento dei dati personali se questo è «necessario per l'esecuzione di una funzione di interesse pubblico» o se questo è «necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento». In altre parole, la liceità del trattamento non è determinata dall'interesse della protezione dei dati stessa, ma dalla necessità del trattamento per un altro interesse (sancito o meno in forma di obbligo giuridico). Questo porta alla conclusione che, poiché la necessità non è determinata dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001 stesso (né da alcuna altra disposizione di detto regolamento), la legislazione concepita per proteggere l'altro interesse — in questo caso, il diritto di avere accesso ai documenti — dovrebbe fornire adeguato orientamento.

39.

Comunque, in base alla proposta, tutte le richieste di accesso a documenti contenenti dati personali — a meno che sia di applicazione la disposizione specifica della prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5 — dovrebbero essere valutate sulla base di un riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001. Tale riferimento non fornirebbe l'orientamento necessario per equilibrare gli interessi. Ciò porterebbe ad un esito indesiderabile (una situazione alla «Catch-22»).

40.

Infine si dovrebbe notare che il riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 non risolve l'incompatibilità tra il diritto di accesso del pubblico e l'obbligo di provare la necessità del trasferimento di dati personali, prevista all'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. Come asserito dal Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager: «Infatti, se si esigesse che il richiedente dimostri la necessità del trasferimento in quanto condizione supplementare imposta dal regolamento (CE) n. 45/2001, siffatto obbligo contrasterebbe con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1049/2001, cioè l'accesso più ampio possibile del pubblico ai documenti posseduti dalle istituzioni.» (22).

Il campo di applicazione della prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, è troppo limitato

41.

La prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, della proposta recita come segue: «Sono comunicati a terzi i nominativi, le qualifiche e le funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell'espletamento delle loro attività professionali salvo se, per circostanze specifiche, tale divulgazione può ripercuotersi negativamente sugli interessati». Essa fornisce una norma specifica per taluni tipi di dati, relativi ad uno specifico gruppo di persone.

42.

Quale prima osservazione preliminare il GEPD rileva che non sussiste alcun dubbio che la prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, rispetti il diritto di accesso del pubblico. Nelle situazioni trattate da questa frase, sarà normalmente consentito l'accesso del pubblico ai documenti. È opinione del GEPD che la disposizione rispetti anche il diritto alla protezione dei dati. Comprende la situazione trattata dal Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager, nonché le situazioni simili. Come dichiara quel Tribunale: in tali situazioni la divulgazione dei nominativi non implica un'ingerenza nella vita privata delle persone, né quelle persone hanno alcun motivo per ritenere di aver beneficiato di un trattamento riservato (23).

43.

Come seconda osservazione preliminare, si può affermare che la disposizione è in linea di principio ben definita e soddisfa la condizione della certezza del diritto. La disposizione definisce le diverse capacità in cui le persone agiscono e limita i dati personali che possono essere divulgati. Indipendentemente dalla questione se queste limitazioni siano adeguate, esse sono chiaramente formulate. Esse sono anche conformi con il regolamento (CE) n. 45/2001: la divulgazione dei dati costituisce un trattamento legale — in quanto basato sull'obbligo legale sancito dall'articolo 4, paragrafo 5 — e lo scopo è limitato, segnatamente concedere l'accesso del pubblico.

44.

Per quanto riguarda la limitazione del campo di applicazione ratione personae, taluni dati di titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi devono essere divulgati. Sembra che la disposizione miri semplicemente a risolvere le conseguenze della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager. Sorge la questione del perché la disposizione non tratta una categoria più ampia di persone interessate, in relazione alle loro attività professionali. Gli argomenti a sostegno della presunzione che in questa relazione i dati personali dovrebbero normalmente essere divulgati, sono per esempio validi anche in relazione a:

dipendenti nel settore privato o lavoratori autonomi, che non sono caratterizzati come rappresentanti di interessi, a meno che non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio a quella persona,

ricercatori universitari che presentano i risultati della loro ricerca,

esperti che presentano il loro settore di competenza in un procedimento pubblico,

insegnanti e professori nell'esercizio delle loro funzioni di insegnamento o di svolgimento di conferenze.

45.

Questi esempi mettono in evidenza che sarebbe stato utile prevedere una disposizione più ampia, contenente i dati di diverse categorie di persone, quando agiscano nell'esercizio delle loro mansioni.

46.

Una seconda limitazione — ratione materiae — nella prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, della proposta, si riferisce agli elementi dei dati. Solo i nominativi, le qualifiche e le funzioni sono comunicati. Questo esclude i dati che rivelano elementi della situazione privata della persona interessata, anche se quei dati non sono qualificati come dati sensibili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001. Si potrebbe pensare all'indirizzo del domicilio, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica o ad altri dati — come retribuzioni e spese — relativi a funzionari o politici di alto rango.

47.

Tuttavia sono esclusi anche elementi dei dati che non hanno niente a che fare con la situazione privata della persona interessata, come l'indirizzo amministrativo della persona interessata (fisico ed elettronico), nonché informazioni più generiche relative alla funzione della persona.

48.

Un problema più fondamentale connesso con l'approccio della proposta è che un nominativo è raramente incluso da solo in un documento. Il nominativo è solitamente collegato ad altri dati relativi alla persona. Ad esempio la causa Bavarian Lager riguardava l'accesso al verbale di una riunione. Si può immaginare che il verbale menzioni non soltanto i nominativi delle persone presenti alla riunione, ma anche il loro contributo alla discussione durante la riunione. Questo contributo potrebbe talvolta essere persino qualificato come dati sensibili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001, ad esempio se è espressa un'opinione politica. È dubbio pertanto se dati particolari potrebbero essere considerati isolatamente.

IV.   UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA

L'esigenza di un chiaro orientamento da parte del legislatore

49.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe esso stesso fornire orientamento alle istituzioni e agli organismi che trattano le richieste di accesso del pubblico ai documenti contenenti dati personali, pur rispettando pienamente il giusto equilibrio tra i due diritti fondamentali in gioco.

50.

Per il GEPD è necessaria una ulteriore discussione sulla modalità di trasposizione di questo orientamento in una specifica disposizione giuridica. Come il passato ha dimostrato, questa è una questione che comporta considerazioni difficili e fondamentali. Dovrebbe essere redatta con la maggior cura possibile con l'apporto delle varie parti interessate.

La soluzione alternativa

51.

Quale contributo alla discussione, il GEPD propone la seguente disposizione per l'accesso del pubblico ai dati personali:

1.

I dati personali non sono comunicati, qualora tale divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrità della persona interessata. Tale pregiudizio non sorge:

a)

se i dati si riferiscono soltanto alle attività professionali della persona interessata a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona;

b)

se i dati si riferiscono soltanto ad una personalità pubblica a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona o ad altre persone ad essa collegate;

c)

se i dati sono già stati pubblicati con il consenso della persona interessata.

2.

Tuttavia i dati personali sono comunicati se un interesse pubblico superiore ne richiede la divulgazione. In quei casi l'istituzione o l'organismo deve specificare l'interesse pubblico e motivare perché nel caso specifico l'interesse pubblico prevale rispetto agli interessi della persona interessata.

3.

Qualora una istituzione o un organismo rifiuti l'accesso ad un documento sulla base del paragrafo 1, esamina se sia possibile l'accesso parziale a detto documento.

52.

Questa disposizione può essere spiegata come segue.

53.

La prima parte del paragrafo 1 contiene la norma di base e riflette l'esigenza di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco. L'eccezione al diritto di accesso del pubblico si applica soltanto qualora la divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrità della persona interessata. La disposizione si riferisce alla vita privata (rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 8 della CEDU) e non alla protezione dei dati (di cui all'articolo 8 della Carta).

54.

Comunque il diritto alla protezione dei dati personali — sancito da un sistema di controlli e equilibri per proteggere la persona interessata, cfr. anche il precedente punto 36 — è pienamente preso in considerazione. La disposizione specifica l'obbligo legale della divulgazione dei dati personali, come previsto all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001.

55.

Si deve notare che il regolamento (CE) n. 45/2001 non proibisce il trattamento dei dati personali, in quanto questo è basato su una base giuridica per il trattamento ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. L'applicazione di tale base giuridica in un caso specifico deve essere esaminata alla luce dell'articolo 8 della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In questo contesto si dovrebbe fare riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Österreichischer Rundfunk  (24). L'introduzione di «pregiudichi la vita privata o l'integrità della persona interessata» nel paragrafo 1 della disposizione specifica che è esattamente questo criterio che decide se dare l'accesso del pubblico ai dati personali.

56.

Anche il termine integrità è stato incluso nel testo attuale dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si riferisce all'integrità fisica di una persona. Può avere valore aggiunto per esempio nei casi in cui la divulgazione dei dati personali potrebbe portare ad una minaccia all'integrità fisica della persona senza una relazione diretta alla sua vita privata.

57.

La seconda parte del paragrafo 1 della disposizione proposta mira a fornire orientamento all'istituzione o all'organismo che decide su una richiesta di accesso del pubblico. Distingue tre situazioni in cui la divulgazione dei dati personali non condurrà di norma ad alcun pregiudizio per la persona interessata.

La prima situazione è quella contemplata dalla prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, della proposta della Commissione. È formulata in maniera più ampia e funzionale e tiene conto delle osservazioni critiche fatte dal GEPD al testo attuale. La disposizione riconosce che anche in questa situazione potrebbe esserci una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona. In quel caso l'istituzione o organismo comunitario deve esaminare se è probabile che si verifichi questo effetto. In altre parole la presunzione è l'accesso. Infine la formulazione «una ragione per presumere» (ecc.) è desunta dall'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001.

La seconda situazione prevede che sia concesso un accesso anche più ampio quando sono interessati i dati delle personalità pubbliche. Si potrebbero considerare i politici o le altre persone le cui funzioni o la cui condotta giustificano normalmente un accesso più ampio da parte del pubblico basato sul diritto di quest'ultimo «di sapere». Questa disposizione è nuovamente soggetta alla restrizione che la conclusione può essere diversa in un caso specifico. In questa situazione dovrebbe anche essere considerato un possibile effetto di pregiudizio sui familiari.

La terza situazione si riferisce ai dati che sono già di dominio pubblico, con il consenso della persona interessata. Si può per esempio immaginare che i dati personali siano stati pubblicati su un sito web o su un blog.

58.

Il paragrafo 2 riconosce il fatto che può esserci un interesse superiore che richiede l'accesso del pubblico. Taluni dati possono essere indispensabili per il pubblico al fine di sviluppare un parere informato sul processo legislativo o sul funzionamento delle istituzioni europee più in generale Si può pensare ad esempio alle relazioni (finanziarie) tra una istituzione e taluni gruppi di pressione. Poiché questo paragrafo contiene un'eccezione ad un'eccezione, sono incluse salvaguardie aggiuntive. Caso per caso l'istituzione o l'organismo deve specificare l'applicazione della disposizione.

59.

Il paragrafo 3 obbliga l'istituzione o l'organismo a considerare l'accesso parziale — ad esempio occultando i nomi nei documenti — quale strumento aggiuntivo per assicurare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco, che dovrebbe essere usato solo se c'è un motivo di rifiuto.

60.

Il GEPD sottolinea infine che questa soluzione eviterebbe la situazione alla «Catch-22» come menzionato sopra al punto 39.

V.   IL REGOLAMENTO (CE) N. 45/2001 DOVREBBE ESSERE MODIFICATO?

61.

Consegue dalla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager che l'esigenza di chiarimento della relazione tra l'accesso del pubblico e la protezione dei dati è altresì urgente a causa delle diverse interpretazioni che possono essere date in questo contesto all'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. La controversia, tra l'altro nella causa Bavarian Lager dinanzi al Tribunale di primo grado, si riferiva al significato di «dimostra la necessità di trasmettergli tali dati» nel contesto dell'accesso del pubblico. Se si considera questa clausola letteralmente, significherebbe che il richiedente di un documento ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe addurre una ragione convincente per chiedere un documento, il che sarebbe contrario ad uno degli obiettivi del regolamento sull'accesso del pubblico, cioè l'accesso più ampio possibile ai documenti posseduti dalle istituzioni (25). Per risolvere questo problema il Tribunale di primo grado ha deciso che nel caso in cui i dati personali siano trasferiti per dare attuazione al diritto di accesso ai documenti, il richiedente non ha bisogno di provare la necessità della divulgazione. Ha ugualmente affermato che il trasferimento dei dati che non rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non può ledere gli interessi legittimi della persona interessata (26).

62.

Questa soluzione era necessaria per conciliare entrambi i regolamenti in maniera soddisfacente, ma è contestata dalla Commissione nel suo ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione afferma che «nessuna disposizione né del regolamento (CE) n. 45/2001 né del regolamento (CE) n. 1049/2001 richiede o consente di disapplicare tale disposizione [articolo 8, lettera b)] per consentire a una norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 di avere effetto.» (27).

63.

Per il GEPD questa tensione potrebbe essere risolta al meglio con l'introduzione di un considerando nel regolamento (CE) n. 1049/2001 modificato, che codifichi la decisione del Tribunale di primo grado. Tale considerando potrebbe essere formulato come segue: «Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti per dare attuazione al diritto di accesso ai documenti, il richiedente non ha bisogno di provare la necessità della divulgazione ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001».

VI.   DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E DIRITTO DI ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI

64.

Il diritto di accesso ai documenti previsto nel regolamento (CE) n. 1049/2001 deve essere differenziato dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il diritto di accesso previsto nel regolamento (CE) n. 1049/2001 assicura un diritto generale di accesso a chiunque riguardo ai documenti al fine di garantire la trasparenza degli organismi pubblici. L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001 è più limitato per quanto riguarda i beneficiari del diritto di accesso, in quanto assicura questo diritto soltanto alla persona interessata in relazione alle informazioni sul suo conto, segnatamente al fine di permettere alle persone interessate di controllare le informazioni che le riguardano. Inoltre, al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001 si fa riferimento nell'articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

65.

Sulla scorta di ciò, il GEPD ritiene che il regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe chiarire che l'esistenza del diritto di accesso ai documenti fa salvo il diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

66.

Il GEPD raccomanda inoltre che il legislatore prenda in considerazione l'introduzione nel regolamento modificato di un accesso ex officio della persona interessata ai propri dati personali. In effetti, accade in pratica che le persone possono non essere a conoscenza dell'esistenza del diritto di accesso ai propri dati personali, sancito nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001, e pertanto chiedono l'accesso alla luce del regolamento (CE) n. 1049/2001. L'accesso al documento può essere loro rifiutato se è di applicazione una delle eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001, o può essere considerato che una richiesta di accesso specifico non rientri nel campo di applicazione di quel regolamento. In tale caso, quando l'istituzione o l'organismo conosce il motivo di tale richiesta di accesso (cioè l'accesso ai propri dati personali del petente), l'istituzione dovrebbe essere obbligata a fornire l'accesso ex officio ai dati personali del petente.

67.

Entrambi gli aspetti potrebbero essere chiariti con l'introduzione di dichiarazioni specifiche nei considerando del regolamento (CE) n. 1049/2001 modificato, possibilmente in connessione con il considerando 11 del regolamento esistente. Un primo considerando (o parte di un considerando) potrebbe affermare che il diritto di accesso del pubblico ai documenti non pregiudica il diritto di accesso ai dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. Un secondo considerando (o parte di un considerando) potrebbe includere la nozione di accesso ex officio di un richiedente ai propri dati personali. Quando una persona chiede l'accesso ai dati che la riguardano, l'istituzione dovrebbe di sua propria iniziativa esaminare se quella persona abbia il diritto di accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

VII.   ULTERIORE UTILIZZO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEI DOCUMENTI PUBBLICI

68.

Un'altra questione da considerare e possibilmente da chiarire nella proposta della Commissione è l'ulteriore utilizzo dei dati personali contenuti nei documenti pubblici. In effetti, quando viene concesso di accedere ai documenti, l'utilizzo dei dati personali ivi contenuti può essere soggetto alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, e in particolare al regolamento (CE) n. 45/2001 e alle legislazioni nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE. Il riutilizzo, la diffusione e l'ulteriore trattamento di questi dati personali da parte del richiedente, da parte delle istituzioni che garantiscono l'accesso o da parte di terzi che hanno accesso al documento dovrebbe avvenire nel quadro della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

69.

Per esempio, qualora dovesse essere divulgato un elenco di nominativi e di coordinate di funzionari pubblici a seguito di una richiesta di accesso, tale elenco non dovrebbe essere utilizzato per una campagna commerciale destinata ai funzionari interessati o per stabilirne il profilo, se non in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

70.

Sarebbe pertanto consigliabile che il legislatore utilizzasse questa occasione per mettere in evidenza questa relazione. Questo approccio sarebbe coerente con la scelta del legislatore nella direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. In effetti, in quest'ultima direttiva il pieno rispetto dei principi correlati alla protezione dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE è una delle condizioni che sono menzionate esplicitamente per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (28).

71.

In questa prospettiva il GEPD propone l'introduzione di un considerando che afferma che «quando viene assicurato l'accesso ai documenti, l'ulteriore utilizzo dei dati personali ivi contenuti è soggetto alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, e in particolare alle legislazioni nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE».

VIII.   CONCLUSIONI

72.

L'attenzione del GEPD è stata in particolare richiamata dal fatto che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione contiene una disposizione che tratta la delicata relazione tra l'accesso ai documenti e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, l'articolo 4, paragrafo 5, proposto. Il presente parere sostiene in certa misura i motivi della sostituzione dell'attuale articolo 4, paragrafo 1, lettera b), con una nuova disposizione, ma non sostiene la disposizione stessa.

73.

Questa disposizione è criticata per i seguenti motivi:

1)

il GEPD non è convinto che questo sia il momento opportuno per una modifica, mentre un ricorso è pendente dinanzi alla Corte di giustizia. In questo ricorso sono in gioco questioni fondamentali;

2)

la proposta non fornisce la soluzione adeguata. Consiste di una norma generale (la seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5), che:

non riflette la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager,

non risponde alla necessità di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco,

non è valida in quanto si riferisce alla legislazione CE sulla protezione dei dati che non fornisce una risposta chiara in merito alla decisione sull'accesso del pubblico;

3)

consiste di una norma specifica (la prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5) che è in linea di massima ben definita, ma con un campo di applicazione che è troppo limitato.

74.

Quale contributo alla discussione, il GEPD propone la seguente eccezione all'accesso del pubblico ai dati personali:

1.

I dati personali non sono comunicati qualora tale divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrità della persona interessata. Tale pregiudizio non sorge:

a)

se i dati si riferiscono soltanto alle attività professionali della persona interessata a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona;

b)

se i dati si riferiscono soltanto ad una personalità pubblica a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona o ad altre persone ad essa collegate;

c)

se i dati sono già stati pubblicati con il consenso della persona interessata.

2.

Tuttavia i dati personali sono comunicati se un interesse pubblico superiore ne richiede la divulgazione. In quei casi l'istituzione o l'organismo deve specificare l'interesse pubblico e motiva perché nel caso specifico l'interesse pubblico prevale rispetto agli interessi della persona interessata.

3.

Qualora un'istituzione o organismo rifiuti l'accesso ad un documento sulla base del paragrafo 1, esamina se sia possibile l'accesso parziale a detto documento.

75.

Il parere individua vari altri punti riguardo ai quali sono necessari chiarimenti del regolamento relativo all'accesso del pubblico, principalmente nella sua relazione con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Questi chiarimenti possono essere forniti tramite l'introduzione di considerando oppure di disposizioni legislative sugli argomenti seguenti:

a)

un concetto di documento tale da assicurare l'applicazione più ampia possibile del regolamento relativo all'accesso del pubblico;

b)

l'interpretazione dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001 nel contesto dell'accesso del pubblico in modo da assicurare che il richiedente non ha l'obbligo di provare la necessità della divulgazione;

c)

la relazione tra il diritto di accesso del pubblico ai documenti e il diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 in modo da assicurare che il diritto di accesso del pubblico ai documenti faccia salvo il diritto di accesso ai propri dati personali;

d)

l'obbligo di un'istituzione di esaminare di sua propria iniziativa se quella persona abbia il diritto di accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, quando una persona chiede l'accesso ai dati che la riguardano ai sensi del regolamento relativo all'accesso del pubblico;

e)

l'ulteriore utilizzo dei dati personali contenuti nei documenti pubblici, al fine di assicurare che questo ulteriore utilizzo sia soggetto alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2008.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  COM(2008) 229 defin.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)  Verbale della riunione della Commissione n. 1721, del 9 novembre 2005, punto 6; si vedano anche i documenti SEC(2005) 1300 e SEC(2005) 1301.

(6)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(7)  Sentenza del 25 aprile 2007, causa T-264/04, WWF European Policy Programme/Consiglio, § 61.

(8)  Sentenza dell'8 novembre 2007, Bavarian Lager/Commissione, T-194/04. Altre due cause in sospeso riguardano la stessa questione.

(9)  Causa in sospeso C-28/08 P, Commissione/Bavarian Lager, GU C 79, pag. 21.

(10)  È chiaro che la modifica del testo di uno strumento legislativo è a discrezione del legislatore. Il fatto che l'interpretazione del testo sia oggetto di una controversia dinanzi alla Corte non cambia ciò.

(11)  Cfr. su questo equilibrio i punti 31-37 in appresso.

(12)  Poiché sposta il criterio dal regolamento (CE) n. 1049/2001 al regolamento (CE) n. 45/2001.

(13)  Parere 5/2001 sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 713/98/IJH, del 17 maggio 2001, WP 44, disponibile sul sito web del Gruppo.

(14)  Articolo 3, lettera f), del progetto di Convenzione, attualmente in fase di messa a punto in sede di Consiglio d'Europa. Il progetto più recente è disponibile al link:

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.htm

(15)  Articolo 1 e considerando 4 del regolamento; il considerando 4 sarà rinumerato come considerando 6, dopo la modifica del regolamento secondo la proposta.

(16)  Considerando 11 del regolamento; il considerando 11 sarà rinumerato come considerando 17, dopo la modifica del regolamento secondo la proposta.

(17)  Punto 94 della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager, e la giurisprudenza ivi citata.

(18)  Punto 107 della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager, elaborato nel punto 40 in appresso.

(19)  Cfr. in questo senso in particolare la sentenza della Corte di giustizia nella causa Österreichischer Rundfunk.

(20)  Punto 98 della sentenza.

(21)  Cfr. il documento di base del GEPD per una spiegazione più esaustiva dell'articolo 5.

(22)  Punto 107 della sentenza del Tribunale di primo grado. NB: L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 45/2001 impone altresì altri obblighi ma essi non pongono alcune problema nel contesto presente.

(23)  Cfr. in particolare i punti 131, 132 e 137 della sentenza.

(24)  Sentenza della Corte del 20 maggio 2003, Rechnungshof (C-465/00) contro Österreichischer Rundfunk e altri e Christa Neukomm (C-138/01) e Joseph Lauermann (C-139/01) contro Österreichischer Rundfunk, cause congiunte C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Raccolta 2003, pagina I-4989.

(25)  Cfr. punto 107 della sentenza del Tribunale di primo grado.

(26)  Cfr. punti 107 e 108 della sentenza del Tribunale di primo grado.

(27)  Cfr. la richiesta della Commissione nella causa C-28/08 P citata nella nota in calce 7.

(28)  Cfr. il considerando 21 e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

7.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 2/18


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 2/04)

Data di adozione della decisione

8.10.2008

Numero dell'aiuto

N 679/07

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme «DEFI COMPOSITE»

Base giuridica

Régime N 121/06

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Sovvenzione rimborsabile

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 63,638 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

4 anni

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

OSEO Innovation

27-31, Av. du Général Leclerc

F-94710 Maisons-Alfort Cedex

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

5.11.2008

Numero dell'aiuto

N 234/08

Stato membro

Svezia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Stöd för investeringar i solvärme

Base giuridica

Förordning om stöd för investeringar i solvärme; Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 15,5 Mio SEK

Intensità

60 %

Durata

1.7.2008-30.6.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Boverket Box 534

S-371 23 Karlskrona

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

18.11.2008

Numero dell'aiuto

N 256/08

Stato membro

Germania

Regione

Brandenburg

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Förderung von Forschung und Entwicklungsvorhaben im Land Brandenburg — Große Richtlinie

Base giuridica

Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Förderung von Forschung und Entwicklungsvorhaben im Land Brandenburg — Große Richtlinie

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo, Innovazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 11,66 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: 70 Mio EUR

Intensità

80 %

Durata

2008-31.12.2013

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

D-14480 Potsdam

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


7.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 2/21


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2009/C 2/05)

Data di adozione della decisione

26.11.2008

Numero dell'aiuto

NN 47/04 ex N/344/A/1999

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Programma Beheer

Base giuridica

De artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies, artikel 29, eerste lid, van de Wet agrarisch grondverkeer; Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN) en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) en de Wet Inrichting Landelijk gebied (WILG)

Tipo di misura

Regime: gestione dell'ambiente naturale, aiuto all'investimento, aiuto compensativo, aiuto agroambientale e forestale, aiuto tecnico

Obiettivo

Manutenzione, recupero e conservazione di aree naturali e paesaggi tradizionali

Forma di sostegno

Compensazione per i costi effettivi delle attività svolte e per la perdita di reddito risultante dall'applicazione delle misure agroambientali

Stanziamento

Da un massimo di 28 Mio EUR all'anno nel 2000 ad un massimo di 58 Mio EUR all'anno nel 2013

Intensità

Fino al 100 % dei costi effettivi

Durata

1.1.2000-31.12.2013

Settore economico

Proprietari di terreni, agricoltura; produzione primaria, settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerie van LNV

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

26.11.2008

Numero dell'aiuto

N 14/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

England

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Natural England Management Agreement Scheme

Base giuridica

Natural Environment § Rural Communities Act 2006; Countryside and Rights of Way Act 2000 (amended)

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Conservare e potenziare l'ambiente naturale

Forma di sostegno

Sovvenzione

Stanziamento

250 Mio GBP

Intensità

Fino al 100 %

Durata

2008-2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Natural England

Endcliffe

Deepdale Business Park

Ashford Road

Bakewell

Derbyshire

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

26.11.2008

Numero dell'aiuto

N 380/08

Stato membro

Italia

Regione

Lombardia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aiuti al settore forestale — 10 000 ettari di boschi e sistemi verdi multifunzionali

Base giuridica

Legge regionale n. 27/2004 articolo 16; delibera di Giunta regionale n. 2513 dell'11 maggio 2006; delibera di Giunta regionale n. 3839 del 20 dicembre 2006

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Miglioramento dei boschi e creazione di sistemi verdi multifunzionali

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

200 000 000 EUR

Intensità

L'intensità massima prevista è del 100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Lombardia — Direzione Generale Agricoltura

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


7.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 2/23


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2009/C 2/06)

Data di adozione della decisione

4.12.2008

Numero dell'aiuto

N 645/07

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Proyecto de Orden APA de medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones acaecidas por el desbordamiento del río Ebro en marzo y abril de 2007

Base giuridica

Proyecto de Orden APA/2007, por la que se desarrolla el artículo 4 del Real Decreto-Ley no 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Compensazione di perdite dovute ad un evento eccezionale

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta e agevolazioni fiscali

Stanziamento

2 287 535 EUR

Intensità

Fino ad un massimo dell'80 %

Durata

Ad hoc

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Entidad Estatal de Seguros Agrarios

Ministerio de Agricultura

C/ Miguel Angel 23, 5a planta

28010 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.12.2008

Numero dell'aiuto

N 358/08

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Garantstelling landbouwondernemingen

Base giuridica

Kaderwet LNV-subisdies en Regeling LNV-subsidies

Tipo di misura

Garanzia

Obiettivo

La misura consiste in una sovvenzione generale per il settore agricolo sotto forma di una garanzia diretta a sostenere gli investimenti nella riattivazione, nel recupero, nel mantenimento o nel miglioramento di piccole o medie imprese agricole

Forma di sostegno

Dopo il pagamento di un premio, garanzia a copertura dell'80 % di un credito per investimenti agricoli

Stanziamento

I pagamenti effettivi per la prestazione delle garanzie ammonteranno in media ad un massimo di 3,6 Mio EUR all'anno

Intensità

Garanzia generale: 3,33 %; garanzia per i giovani agricoltori: 5,83 %; garanzia plus: 3,33 %; garanzia su crediti non preferenziali: 3,15 %

Durata

2009-2014

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

7.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 2/25


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

2,5 % al 1o gennaio 2009

Tassi di cambio dell'euro (2)

6 gennaio 2009

(2009/C 2/07)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3332

JPY

yen giapponesi

125,84

DKK

corone danesi

7,4530

GBP

sterline inglesi

0,91760

SEK

corone svedesi

10,5675

CHF

franchi svizzeri

1,5018

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3850

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,410

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

266,67

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7070

PLN

zloty polacchi

4,0200

RON

leu rumeni

4,0675

TRY

lire turche

2,0256

AUD

dollari australiani

1,8727

CAD

dollari canadesi

1,5850

HKD

dollari di Hong Kong

10,3369

NZD

dollari neozelandesi

2,2700

SGD

dollari di Singapore

1,9719

KRW

won sudcoreani

1 753,58

ZAR

rand sudafricani

12,4521

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1138

HRK

kuna croata

7,2835

IDR

rupia indonesiana

14 665,20

MYR

ringgit malese

4,6789

PHP

peso filippino

62,570

RUB

rublo russo

38,8859

THB

baht thailandese

46,755

BRL

real brasiliano

2,9517

MXN

peso messicano

17,7949

INR

rupia indiana

64,8270


(1)  

Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 2/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.