ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 290/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2008/C 290/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5356 — Gamestop/Micromania) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 290/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2008/C 290/04 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 ) |
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2008/C 290/05 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2008/C 290/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 290/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5160 — APAX Partners/Altran Technologies) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2008/C 290/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 290/01)
Data di adozione della decisione |
16.7.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 497/07 |
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Stato membro |
Lituania |
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Regione |
Lazdijai, Alytus |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas lazdijų ir alytaus rajonų savivaldybėse |
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Base giuridica |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 metų plėtros strategijos patvirtinimo“ (Valstybės žinios: 2005 11 19 Nr. 137–4920) |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Transazioni non a condizioni di mercato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 5,9 Mio LTL |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.12.2007-30.11.2012 |
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Settore economico |
Poste e telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
1.10.2008 |
Numero dell'aiuto |
NN 41/08 |
Stato membro |
Regno Unito |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Rescue aid to Bradford and Bingley |
Base giuridica |
Banking (special Provisions) act 2008. Bank of England Charters and Acts 1694-1998 |
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
Obiettivo |
Salvataggio di imprese in difficoltà |
Forma dell'aiuto |
Garanzia, Prestito agevolato, Contratti ad hoc |
Dotazione di bilancio |
— |
Intensità |
— |
Durata |
29.9.2008-29.3.2009 |
Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
The Commissioner for Her Majesty's Treasury. The Governor and Company of the Bank of England |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
17.6.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 73/08 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Subprograma Avanza Infrastructuras (medidas a, b y c) de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 |
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Base giuridica |
Orden ITC/464/2008 de 20 de febrero por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 180 Mio EUR |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
2008-2011 |
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Settore economico |
Poste e telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
5.8.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 216/08 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Comunidad Valenciana |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Plan de mejora de la calidad del suministro de energía eléctrica en la Comunidad Valenciana |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 3,6 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 17,1 Mio EUR |
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Intensità |
30 % |
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Durata |
1.1.2008-31.12.2013 |
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Settore economico |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
13.10.2008 |
Numero dell'aiuto |
N 507/08 |
Stato membro |
Regno Unito |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Financial Support Measures to the Banking Industry in the UK |
Base giuridica |
Common Law Powers of UK Government |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Garanzia, Capitale di rischio |
Dotazione di bilancio |
Bilancio totale: 500 Mrd GBP |
Intensità |
— |
Durata |
Dal 13.10.2008 — fino a 42 mesi |
Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
The Commissioners of Her Majesty's Treasury |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5356 — Gamestop/Micromania)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 290/02)
Il 7 novembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5356. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 novembre 2008
(2008/C 290/03)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2530 |
JPY |
yen giapponesi |
121,81 |
DKK |
corone danesi |
7,4458 |
GBP |
sterline inglesi |
0,82310 |
SEK |
corone svedesi |
10,1065 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,4868 |
ISK |
corone islandesi |
202,00 |
NOK |
corone norvegesi |
8,7825 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,415 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
271,00 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7091 |
PLN |
zloty polacchi |
3,7658 |
RON |
leu rumeni |
3,8563 |
SKK |
corone slovacche |
30,495 |
TRY |
lire turche |
2,0601 |
AUD |
dollari australiani |
1,8992 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5193 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7119 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,1801 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,8890 |
KRW |
won sudcoreani |
1 712,85 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,0813 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,5574 |
HRK |
kuna croata |
7,1500 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 472,15 |
MYR |
ringgit malese |
4,5014 |
PHP |
peso filippino |
61,200 |
RUB |
rublo russo |
34,4759 |
THB |
baht thailandese |
43,824 |
BRL |
real brasiliano |
2,8484 |
MXN |
peso messicano |
16,3517 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/7 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 290/04)
Numero dell'aiuto |
XR 86/08 |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
|||
Regione |
87(3)(a) |
|||
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Operační program Podnikání a inovace 2007–2013. Podprogram ICT v podnicích – II. výzva |
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Base giuridica |
Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů |
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Tipo di misura |
Regime |
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Spesa annua prevista |
233 Mio CZK |
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Intensità massima di aiuti |
40 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.5.2008 |
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Durata |
30.6.2010 |
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Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
www.mpo.cz |
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Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 87/08 |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
87(3)(a) |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Operační program Podnikání a inovace 2007–2013. Podprogram ICT v podnicích – II. výzva |
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Base giuridica |
Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů |
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Tipo di misura |
Regime |
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Spesa annua prevista |
950 Mio CZK |
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Intensità massima di aiuti |
40 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.5.2008 |
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Durata |
30.6.2010 |
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Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
www.mpo.cz |
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Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 101/08 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Campania |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Incentivi per l'innovazione e lo sviluppo |
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Base giuridica |
Legge regionale n. 12/07, Regolamento n. 7/2007, Disciplinare Delibera Giunta Regionale n. 514 del 21 marzo 2008 Decreto dirigenziale n. 217 del 17 aprile 2008 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Spesa annua prevista |
16 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
30 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
19.6.2008 |
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Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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||||
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=344 |
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Altre informazioni |
— |
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/9 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 290/05)
Numero dell'aiuto |
XT 99/08 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
— |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Pomoc na szkolenia udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 200 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
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Data di applicazione |
6.5.2008 |
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Durata |
31.12.2013 |
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Obiettivo |
Formazione generale Formazione specifica |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
e allegato |
ALLEGATO
Elenco degli enti che erogano aiuti pubblici nel quadro del programma operativo Capitale umano
Componente centrale |
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|
Ente intermedio |
Contatto |
Ente intermedio di 2o livello (ente esecutivo) |
Contatto |
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Priorità I |
Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej |
|
|
|
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|
|
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Componente regionale — Priorità VI-VIII |
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Dolnośląskie |
Urząd Marszałkowski Departament Spraw Społecznych |
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Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy |
|
||||||||||||||
Lubelskie |
Urząd Marszałkowski Departament EFS |
|
Wojewódzki Urząd Pracy |
|
||||||||||||||
Lubuskie |
Urząd Marszałkowski Departament EFS |
|
Wojewódzki Urząd Pracy |
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Kujawsko-Pomorskie |
Urząd Marszałkowski Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Łódzkie |
Urząd Marszałkowski Departament ds. PO KL |
|
Wojewódzki Urząd Pracy |
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||||||||||||||
Małopolskie |
Urząd Marszałkowski Departament Polityki Regionalnej |
|
Wojewódzki Urząd Pracy |
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||||||||||||||
Mazowieckie |
Urząd Marszałkowski Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego |
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||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Opolskie |
Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Programów Operacyjnych |
|
Wojewódzki Urząd Pracy |
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||||||||||||||
Podkarpackie |
WUP Rzeszów |
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— |
— |
||||||||||||||
Podlaskie |
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|
Wojewódzki Urząd Pracy |
|
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Pomorskie |
Urząd Marszałkowski Departament EFS |
|
Wojewódzki Urząd Pracy |
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Śląskie |
Urząd Marszałkowski Wydział EFS |
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Wojewódzki Urząd Pracy |
|
||||||||||||||
Świętokrzyskie |
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL |
|
Wojewódzki Urząd Pracy |
|
||||||||||||||
Warmińsko-Mazurskie |
Urząd Marszałkowski Departament EFS |
|
Wojewódzki Urząd Pracy |
|
||||||||||||||
Wielkopolskie |
Wojewódzki Urząd Pracy |
|
— |
— |
||||||||||||||
Zachodniopomorskie |
Wojewódzki Urząd Pracy |
|
— |
— |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/13 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina
(2008/C 290/06)
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile) originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina («paesi interessati»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 29 settembre 2008 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati in acciaio dell'Unione europea («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile).
2. Prodotto
I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi utilizzati per oleodotti e gasdotti e i tubi di rivestimento e di produzione utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina («prodotto in esame») dichiarati di norma ai codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo. Il prodotto è spesso denominato anche «profilato cavo».
3. Denuncia di dumping
La denuncia di dumping nei confronti della Turchia e dell'Ucraina si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno, e i prezzi di esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Bielorussia in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi di esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia, dalla Turchia e dall'Ucraina sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni dei prodotti in esame avrebbero avuto, tra l'altro, effetti negativi sulla quota di mercato e sui prezzi dell'industria comunitaria, compromettendo gravemente la situazione finanziaria ed occupazionale della stessa.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta valuterà se il prodotto in esame originario della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.
a) Campionamento
In considerazione del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a un campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento degli esportatori/produttori della Turchia e dell'Ucraina
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori comunitari, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma indicata al punto 7:
— |
nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame effettuate tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
— |
nomi ed indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
— |
ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario ed accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate sotto al punto 8.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.
Poiché una società non può essere certa di essere inserita nel campione, si raccomanda ai produttori/esportatori che intendano chiedere un margine individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, di richiedere un questionario entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte i), e di inviarlo compilato entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), primo comma. Si richiama comunque l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), parte ii), del presente avviso.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma indicata al punto 7:
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nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare, |
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fatturato totale in euro della società nel periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, |
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numero totale di dipendenti, |
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descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame, |
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volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle vendite del prodotto in esame originarie della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina, effettuate sul mercato della Comunità nel periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008, |
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nomi e indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario ed accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate sotto al punto 8.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.
iii) Campionamento dei produttori comunitari
In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che hanno sottoscritto la denuncia, la Commissione intende ricorrere a un campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori comunitari o i loro rappresentanti sono invitati a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), del presente avviso:
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nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare, |
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fatturato totale in euro della società nel periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
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valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, |
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volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, |
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volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, |
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nomi e indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario ed accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate sotto al punto 8.
iv) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte ii).
La Commissione effettuerà la selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere incluse nel campione.
Le società inserite nel campione devono rispondere al questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione potrà basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potranno risultare meno favorevoli per la parte interessata.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie comunitarie incluse nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Turchia e dell'Ucraina inclusi nel campione, ai produttori/esportatori della Bielorussia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori menzionate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.
i) Produttori/esportatori della Bielorussia
Tutte le parti interessate sono invitate a contattare la Commissione via fax al più presto e comunque entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i), del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia ed eventualmente per richiedere un questionario, dal momento che il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), è valido per tutte le parti interessate.
ii) Produttori/esportatori della Turchia e dell'Ucraina che chiedono un margine individuale
I produttori/esportatori della Turchia e dell'Ucraina che chiedono un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. Essi devono quindi chiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione potrà comunque decidere di non concedere un margine individuale se il numero dei produttori/esportatori risulta talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, purché ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii).
d) Scelta del paese a economia di mercato
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Bielorussia. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di tale scelta entro il termine specificato al punto 6, lettera c).
e) Produttori/esportatori della Bielorussia che chiedono il trattamento individuale
I produttori/esportatori della Bielorussia possono chiedere un trattamento individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori/esportatori che intendono presentare domande di trattamento individuale debitamente documentate, devono farlo entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. La Commissione invierà moduli di domanda a tutti i produttori/esportatori della Bielorussia e a tutte le loro associazioni figuranti nella denuncia, nonché alle autorità della Bielorussia.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Se viene confermata l'esistenza del dumping menzionato nella denuncia e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure compensative non sia contraria all'interesse della Comunità. Per questo motivo l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali di cui al punto 6, lettera a), parte ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii). Si ricorda che le informazioni fornite a norma dell'articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli
Tutte le parti interessate devono richiedere il questionario o altri tipi di moduli al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto del suddetto termine.
Le società incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).
iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
i) |
Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione, in merito alla selezione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Tutte le altre informazioni relative alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iv), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione. |
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti che, come indicato al punto 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese ad economia di mercato per determinare il valore normale relativo alla Bielorussia. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le domande delle parti interessate vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N-105 04/092 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte potrà essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
11. Consigliere-auditore
Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, proponendo, se del caso, una mediazione su aspetti procedurali che riguardano la tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare su questioni attinenti all'accesso alla pratica, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5160 — APAX Partners/Altran Technologies)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 290/07)
1. |
In data 3 novembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa APAX Partners SA («APAX Partners», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Altran Technologies SA («Altran», Francia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5160 — APAX Partners/Altran Technologies, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.