ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
13 novembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 290/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2008/C 290/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5356 — Gamestop/Micromania) ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 290/03

Tassi di cambio dell'euro

6

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 290/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

7

2008/C 290/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2008/C 290/06

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 290/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5160 — APAX Partners/Altran Technologies) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

 

2008/C 290/08

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 290/01)

Data di adozione della decisione

16.7.2008

Numero dell'aiuto

N 497/07

Stato membro

Lituania

Regione

Lazdijai, Alytus

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas lazdijų ir alytaus rajonų savivaldybėse

Base giuridica

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 metų plėtros strategijos patvirtinimo“ (Valstybės žinios: 2005 11 19 Nr. 137–4920)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Transazioni non a condizioni di mercato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 5,9 Mio LTL

Intensità

Durata

1.12.2007-30.11.2012

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 1

LT-67106 Lazdijai

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

1.10.2008

Numero dell'aiuto

NN 41/08

Stato membro

Regno Unito

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rescue aid to Bradford and Bingley

Base giuridica

Banking (special Provisions) act 2008. Bank of England Charters and Acts 1694-1998

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Garanzia, Prestito agevolato, Contratti ad hoc

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

29.9.2008-29.3.2009

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

The Commissioner for Her Majesty's Treasury. The Governor and Company of the Bank of England

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

17.6.2008

Numero dell'aiuto

N 73/08

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Subprograma Avanza Infrastructuras (medidas a, b y c) de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011

Base giuridica

Orden ITC/464/2008 de 20 de febrero por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 180 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

2008-2011

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

c/ Capitán Haya, 41

E-28071 Madrid

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

5.8.2008

Numero dell'aiuto

N 216/08

Stato membro

Spagna

Regione

Comunidad Valenciana

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Plan de mejora de la calidad del suministro de energía eléctrica en la Comunidad Valenciana

Base giuridica

Convenios de colaboracion suscritos entre la Generalitat de la Comunidad Valenciana y las distintas empresas

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 3,6 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: 17,1 Mio EUR

Intensità

30 %

Durata

1.1.2008-31.12.2013

Settore economico

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana

Avda. Blasco Ibáñez 50

E-46010 Valencia

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

13.10.2008

Numero dell'aiuto

N 507/08

Stato membro

Regno Unito

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Financial Support Measures to the Banking Industry in the UK

Base giuridica

Common Law Powers of UK Government

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia, Capitale di rischio

Dotazione di bilancio

Bilancio totale: 500 Mrd GBP

Intensità

Durata

Dal 13.10.2008 — fino a 42 mesi

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

The Commissioners of Her Majesty's Treasury

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5356 — Gamestop/Micromania)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 290/02)

Il 7 novembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5356. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 novembre 2008

(2008/C 290/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2530

JPY

yen giapponesi

121,81

DKK

corone danesi

7,4458

GBP

sterline inglesi

0,82310

SEK

corone svedesi

10,1065

CHF

franchi svizzeri

1,4868

ISK

corone islandesi

202,00

NOK

corone norvegesi

8,7825

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,415

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

271,00

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7091

PLN

zloty polacchi

3,7658

RON

leu rumeni

3,8563

SKK

corone slovacche

30,495

TRY

lire turche

2,0601

AUD

dollari australiani

1,8992

CAD

dollari canadesi

1,5193

HKD

dollari di Hong Kong

9,7119

NZD

dollari neozelandesi

2,1801

SGD

dollari di Singapore

1,8890

KRW

won sudcoreani

1 712,85

ZAR

rand sudafricani

13,0813

CNY

renminbi Yuan cinese

8,5574

HRK

kuna croata

7,1500

IDR

rupia indonesiana

14 472,15

MYR

ringgit malese

4,5014

PHP

peso filippino

61,200

RUB

rublo russo

34,4759

THB

baht thailandese

43,824

BRL

real brasiliano

2,8484

MXN

peso messicano

16,3517


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 290/04)

Numero dell'aiuto

XR 86/08

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

87(3)(a)

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Operační program Podnikání a inovace 2007–2013.

Podprogram ICT v podnicích – II. výzva

Base giuridica

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

233 Mio CZK

Intensità massima di aiuti

40 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.5.2008

Durata

30.6.2010

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.mpo.cz

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 87/08

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

87(3)(a)

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Operační program Podnikání a inovace 2007–2013.

Podprogram ICT v podnicích – II. výzva

Base giuridica

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

950 Mio CZK

Intensità massima di aiuti

40 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.5.2008

Durata

30.6.2010

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.mpo.cz

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 101/08

Stato membro

Italia

Regione

Campania

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Incentivi per l'innovazione e lo sviluppo

Base giuridica

Legge regionale n. 12/07, Regolamento n. 7/2007, Disciplinare Delibera Giunta Regionale n. 514 del 21 marzo 2008 Decreto dirigenziale n. 217 del 17 aprile 2008

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

16 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

19.6.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Campania

AGC 12 Sviluppo Economico

Centro Direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=344

Altre informazioni


13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 290/05)

Numero dell'aiuto

XT 99/08

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Pomoc na szkolenia udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Base giuridica

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (w szczególności priorytety: I, VI, VII, VIII) — Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (M.P. nr 82, poz. 877),

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 227, poz. 1658 z późn. zm.),

rozdziały 1, 3, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 90, poz. 557)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 200 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento

Data di applicazione

6.5.2008

Durata

31.12.2013

Obiettivo

Formazione generale

Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departament Wdrażania EFS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Żurawia 4a

PL-00-513 Warszawa

Tel. (48-22) 693 59 54

Fax (48-22) 693 40 72

E-mail: elzbietawojtowicz@mpips.gov.pl

e allegato


ALLEGATO

Elenco degli enti che erogano aiuti pubblici nel quadro del programma operativo Capitale umano

Componente centrale

 

Ente intermedio

Contatto

Ente intermedio di 2o livello (ente esecutivo)

Contatto

Priorità I

Departament Wdrażania EFS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Żurawia 4a

PL-00-513 Warszawa

Tel.: (48-22) 693 59 54

Fax: (48-22) 693 40 72

E-mail: elzbietawojtowicz@mpips.gov.pl

1.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wspólna 2/4

PL-00-926 Warszawa

Tel.: (48-22) 461 87 39

Fax: (48-22) 461 93 42

E-mail: phare@wwpe.gov.pl

2.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

ul. Jagiellońska 76

PL-03-301 Warszawa

Tel.: (48-22) 811 12 22

Fax: (48-22) 814 17 36

E-mail: info@eurokadry.pl

Componente regionale — Priorità VI-VIII

Dolnośląskie

Urząd Marszałkowski

Departament Spraw Społecznych

ul. Wybrzeże Słowackiego 12–14

PL-50-411 Wrocław

Tel.: (48-71) 776 93 44

Fax: (48-71) 776 93 59

departament-spraw-spolecznych@dolnyslask.pl

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5b

PL-58-306 Wałbrzych

Tel.: (48-74) 840 81 93

Fax: (48-74) 840 73 89

E-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

Lubelskie

Urząd Marszałkowski

Departament EFS

ul. Spokojna 4

PL-20-020 Lublin

Tel.: (48-81) 441 68 50

Fax: (48-81) 441 68 53

E-mail: defs@lubelskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Okopowa 5

PL-20-020 Lublin

Tel.: (48-81) 463 53 00

Fax: (48-81) 463 53 05

E-mail: sekretariat@wup.lublin.pl

Lubuskie

Urząd Marszałkowski

Departament EFS

ul. Kożuchowska 15a

PL-65-364 Zielona Góra

Tel./Fax: (48-68) 456 53 14

E-mail: sekretariat@efs.lubuskie.pl

m.malinska@efs.lubuskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Wyspiańskiego 15

PL-65-036 Zielona Góra

Tel.: (48-68) 456 56 56

Fax: (48-68) 327 01 11

E-mail: wup@wup.zgora.pl

Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski

Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

ul. M. Skłodowskiej-Curie

PL-87-100 Toruń

Tel.: (48-56) 621 83 07

Fax: (48-56) 621 82 13

E-mail: m.ogranisciak@kujawsko-pomorskie.pl

1.

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Szosa Chełmińska 30/32

PL-87-100 Toruń

Tel.: (48-56) 622 86 00

Fax: (48-56) 622 74 85

E-mail: wup@wup.torun.pl

2.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Słowackiego 114

PL-87-100 Toruń

Tel.: (48-56) 657 14 60

Fax: (48-56) 657 14 61

E-mail: ropstor@to.onet.pl

Łódzkie

Urząd Marszałkowski

Departament ds. PO KL

Al. Piłsudskiego 8

PL-90-051 Łódź

Tel.: (48-42) 663 33 92

Fax: (48-42) 663 33 93

E-mail: pokl@lodzkie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Wólczańska 49

PL-90-608 Łódź

Tel.: (48-42) 632 01 12

Fax: (48-42) 636 77 97

E-mail: lowu@praca.gov.pl

Małopolskie

Urząd Marszałkowski

Departament Polityki Regionalnej

ul. Wielicka 72

PL-30-552 Kraków

Tel.: (48-12) 299 07 00

Fax: (48-12) 299 07 26

E-mail: sekretariat.pr@umwm.pl

pokl@malopolska.mw.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Plac Na Stawach 1

PL-30-107 Kraków

Tel.: (48-12) 422 98 92

Fax: (48-12) 422 97 85

E-mail: wup_krak@bci.krakow.pl

Mazowieckie

Urząd Marszałkowski

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5

PL-03-718 Warszawa

Tel.: (48-22) 597 97 51

Fax: (48-22) 597 97 52

E-mail: dsrr@mazovia.pl

1.

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Młynarska 16

PL-03-718 Warszawa

Tel.: (48-22) 578 44 00

Fax: (48-22) 578 44 07

wup@wup.mazowsze.pl

2.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

PL-03-301 Warszawa

Tel.: (48-22) 323 19 90

Fax: (48-22) 323 19 97

Opolskie

Urząd Marszałkowski

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Ostrówek 5–7

PL-45-081 Opole

Tel.: (48-77) 541 65 65

Fax: (48-77) 541 65 67

E-mail: dpo@umwo.opole.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Głogowska 25c

PL-45-315 Opole

Tel.: (48-77) 441 67 01

Fax: (48-77) 441 65 67

E-mail: oplu@praca.gov.pl

Podkarpackie

WUP Rzeszów

ul. Lisa Kuli 20

PL-35-025 Rzeszów

Tel.: (48-17) 850 92 30

Fax: (48-17) 850 44 57

E-mail: aburnat@wup-rzeszow.pl

Podlaskie

Urząd Marszałkowski

Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

ul.Wyszyńskiego1

PL-15-888 Białystok

ul. Kleeberga 20

PL-15-691 Białystok

Tel.: (48-85) 654 82 00

Fax: (48-85) 654 82 01

E-mail: dpr.sekretariat@umwp-podlasie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Pogodna 22

PL-15-354 Białystok

Tel.: (48-85) 749 72 00

Fax: (48-85) 749 72 09

E-mail: biwu@praca.gov.pl

Pomorskie

Urząd Marszałkowski

Departament EFS

ul. Augustyńskiego 2

PL-80-819 Gdańsk

Tel.: (48-58) 326 81 90

Fax: (48-58) 326 81 93

E-mail: defs@woj-pomorskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Okopowa 21/27

PL-80-810 Gdańsk

Tel.: (48-58) 307 75 66

Fax: (48-56) 301 58 71

E-mail: wup@wup.gdansk.pl

Śląskie

Urząd Marszałkowski

Wydział EFS

ul. Reymonta 24

PL-40-029 Katowice

Tel.: (48-32) 202 41 40

Fax: (48-32) 254 54 71

E-mail: efs@silesia-region.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Powstańców 41a

PL-40-024 Katowice

Tel.: (48-32) 255 43 25

Fax: (48-32) 255 24 66

E-mail: wup@wup-katowice.pl

Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Biuro PO KL

ul. Jagiellońska 70

PL-25-956 Kielce

Tel.: (48-41) 365 62 74

Fax: (48-41) 365 62 73

E-mail: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Witosa 86

PL-25-561 Kielce

Tel.: (48-41) 364 16 00

Fax: (48-41) 364 16 66

E-mail: wup@wup.kielce.pl

Warmińsko-Mazurskie

Urząd Marszałkowski

Departament EFS

ul. Emilii Plater 1

PL-10-562 Olsztyn

Tel.: (48-89) 521 97 00

Fax: (48-89) 521 97 09

E-mail: dfs@warmia.mazury.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Głowackiego 28

PL-10-448 Olsztyn

Tel.: (48-89) 522 79 00

Fax: (48-89) 522 79 01

E-mail: olwu@up.gov.pl

Wielkopolskie

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Kościelna 37

PL-60-537 Poznań

Tel.: (48-61) 846 38 19

Fax: (48-61) 846 38 20

E-mail: efs@wup.poznan.pl

z.sawala@wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie

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ul. Mickiewicza 41

PL-70-383 Szczecin

Tel.: (48-91) 425 61 01

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E-mail: szwu@praca.gov.pl


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/13


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina

(2008/C 290/06)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile) originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina («paesi interessati»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 29 settembre 2008 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati in acciaio dell'Unione europea («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile).

2.   Prodotto

I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi utilizzati per oleodotti e gasdotti e i tubi di rivestimento e di produzione utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina («prodotto in esame») dichiarati di norma ai codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo. Il prodotto è spesso denominato anche «profilato cavo».

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti della Turchia e dell'Ucraina si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno, e i prezzi di esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Bielorussia in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi di esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia, dalla Turchia e dall'Ucraina sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni dei prodotti in esame avrebbero avuto, tra l'altro, effetti negativi sulla quota di mercato e sui prezzi dell'industria comunitaria, compromettendo gravemente la situazione finanziaria ed occupazionale della stessa.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta valuterà se il prodotto in esame originario della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

In considerazione del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a un campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli esportatori/produttori della Turchia e dell'Ucraina

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori comunitari, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma indicata al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame effettuate tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

nomi ed indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario ed accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate sotto al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

Poiché una società non può essere certa di essere inserita nel campione, si raccomanda ai produttori/esportatori che intendano chiedere un margine individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, di richiedere un questionario entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte i), e di inviarlo compilato entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), primo comma. Si richiama comunque l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), parte ii), del presente avviso.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma indicata al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle vendite del prodotto in esame originarie della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina, effettuate sul mercato della Comunità nel periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008,

nomi e indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario ed accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate sotto al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che hanno sottoscritto la denuncia, la Commissione intende ricorrere a un campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori comunitari o i loro rappresentanti sono invitati a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), del presente avviso:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

nomi e indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario ed accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate sotto al punto 8.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte ii).

La Commissione effettuerà la selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere incluse nel campione.

Le società inserite nel campione devono rispondere al questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione potrà basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potranno risultare meno favorevoli per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie comunitarie incluse nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Turchia e dell'Ucraina inclusi nel campione, ai produttori/esportatori della Bielorussia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori menzionate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

i)   Produttori/esportatori della Bielorussia

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare la Commissione via fax al più presto e comunque entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i), del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia ed eventualmente per richiedere un questionario, dal momento che il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), è valido per tutte le parti interessate.

ii)   Produttori/esportatori della Turchia e dell'Ucraina che chiedono un margine individuale

I produttori/esportatori della Turchia e dell'Ucraina che chiedono un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. Essi devono quindi chiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione potrà comunque decidere di non concedere un margine individuale se il numero dei produttori/esportatori risulta talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, purché ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii).

d)   Scelta del paese a economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Bielorussia. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di tale scelta entro il termine specificato al punto 6, lettera c).

e)   Produttori/esportatori della Bielorussia che chiedono il trattamento individuale

I produttori/esportatori della Bielorussia possono chiedere un trattamento individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori/esportatori che intendono presentare domande di trattamento individuale debitamente documentate, devono farlo entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. La Commissione invierà moduli di domanda a tutti i produttori/esportatori della Bielorussia e a tutte le loro associazioni figuranti nella denuncia, nonché alle autorità della Bielorussia.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene confermata l'esistenza del dumping menzionato nella denuncia e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure compensative non sia contraria all'interesse della Comunità. Per questo motivo l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali di cui al punto 6, lettera a), parte ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii). Si ricorda che le informazioni fornite a norma dell'articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate devono richiedere il questionario o altri tipi di moduli al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto del suddetto termine.

Le società incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione, in merito alla selezione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Tutte le altre informazioni relative alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iv), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti che, come indicato al punto 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese ad economia di mercato per determinare il valore normale relativo alla Bielorussia. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le domande delle parti interessate vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte potrà essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, proponendo, se del caso, una mediazione su aspetti procedurali che riguardano la tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare su questioni attinenti all'accesso alla pratica, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5160 — APAX Partners/Altran Technologies)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 290/07)

1.

In data 3 novembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa APAX Partners SA («APAX Partners», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Altran Technologies SA («Altran», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per APAX Partners: investimenti di capitali di rischio,

per Altran: consulenza in materia di informatica e tecnologia; strategia e management.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5160 — APAX Partners/Altran Technologies, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.