ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 223

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
30 agosto 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 223/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 209 del 15.8.2008

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 223/02

Causa C-51/05 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Impugnazione — Organizzazione comune del mercato viticolo — Aiuti alla distillazione — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Termine di prescrizione — Dies a quo)

2

2008/C 223/03

Causa C-371/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE — Artt. 11 e 15, n. 2 — Appalti pubblici di servizi — Aggiudicazione dei servizi informatici del Comune di Mantova — Aggiudicazione diretta senza previa pubblicazione di un bando di gara)

3

2008/C 223/04

Causa C-389/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 49 CE — Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Polizia sanitaria — Centro di inseminazione artificiale dei bovini — Normativa nazionale che attribuisce a centri riconosciuti il diritto esclusivo di fornire il servizio di inseminazione artificiale dei bovini in un determinato territorio e che subordina il rilascio delle licenze di inseminatore alla stipula di una convenzione con uno di questi centri)

3

2008/C 223/05

Causa C-132/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE — Sesta direttiva IVA — Obblighi in regime interno — Controllo delle operazioni imponibili — Condono)

4

2008/C 223/06

Causa C-206/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Groningen — Paesi Bassi) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Mercato interno dell'energia elettrica — Normativa nazionale che permette di percepire un supplemento del prezzo di trasporto dell'energia elettrica a favore di una società designata per legge, tenuta al pagamento dei costi non recuperabili — Tasse di effetto equivalente a dazi doganali — Imposizioni interne discriminatorie — Aiuti accordati dagli Stati membri)

4

2008/C 223/07

Causa C-207/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Austria) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Regolamento (CE) n. 615/98 — Restituzioni all'esportazione — Benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto — Direttiva 91/628/CEE — Applicabilità delle norme di protezione degli animali durante il trasporto — Norme relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo nonché al trasporto marittimo dei bovini destinati ad una località situata al di fuori della Comunità — Alimentazione ed abbeveraggio durante il trasporto)

5

2008/C 223/08

Causa C-303/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal — Regno Unito) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law (Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Artt. 1, 2, nn. 1, 2, lett. a), e 3, nonché 3, n. 1, lett. c) — Discriminazione diretta fondata sulla disabilità — Molestie motivate dalla disabilità — Licenziamento di un lavoratore che non sia esso stesso disabile, ma con un figlio disabile — Inclusione — Onere della prova)

6

2008/C 223/09

Causa C-347/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano (Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE — Concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas — Direttiva 2003/55/CE — Cessazione anticipata al termine di un periodo di transizione — Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto)

7

2008/C 223/10

Causa C-413/06 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 luglio 2008 — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Commissione delle Comunità europee, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale), Sony BMG Music Entertainment BV (Impugnazione — Concorrenza — Controllo delle operazioni di concentrazione di imprese — Joint venture Sony BMG — Ricorso contro l'annullamento di una decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune un'operazione di concentrazione — Sindacato giurisdizionale — Portata — Criteri in materia di prova — Funzione della comunicazione degli addebiti — Rafforzamento o costituzione di una posizione dominante collettiva — Motivazione delle decisioni che autorizzano un'operazione di concentrazione — Impiego di informazioni riservate)

7

2008/C 223/11

Causa C-448/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — cp-Pharma Handels GmbH/Repubblica federale di Germania (Rinvio pregiudiziale — Validità del regolamento (CE) n. 1873/2003 — Medicinali veterinari — Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale — Progesterone — Restrizioni nell'uso — Direttiva 96/22/CE)

8

2008/C 223/12

Causa C-484/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Prima e sesta direttiva IVA — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Norme riguardanti l'arrotondamento degli importi dell'IVA — Arrotondamento per articolo per difetto)

9

2008/C 223/13

Causa C-488/06 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 — L & D SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Julius Sämann Ltd (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 8, n. 1, lett. b), e 73 — Marchio figurativo Aire Limpio — Marchi figurativi comunitari, nazionali e internazionali raffiguranti un abete con denominazioni diverse — Opposizione del titolare — Rifiuto parziale di registrazione — Deduzione del carattere distintivo particolare del marchio anteriore da elementi di prova relativi a un altro marchio)

9

2008/C 223/14

Causa C-500/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova) — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media (Artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE e 98 CE — Normativa nazionale che vieta la pubblicità in materia di trattamenti medico-chirurgici di tipo estetico)

10

2008/C 223/15

Causa C-521/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Athinaïki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 4, 13 e 20 — Nozione di atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE)

10

2008/C 223/16

Causa C-33/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dâmbovița — Romania) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa (Cittadinanza dell'Unione — Art. 18 CE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)

11

2008/C 223/17

Causa C-54/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV (Direttiva 2000/43/CE — Criteri discriminatori di selezione del personale — Onere della prova — Sanzioni)

11

2008/C 223/18

Causa C-71/07 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 — Franco Campoli/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Funzionari — Retribuzione — Pensione — Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza — Regime transitorio istituito dal regolamento che ha modificato lo Statuto dei funzionari — Eccezione di illegittimità)

12

2008/C 223/19

Causa C-94/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Bonn — Germania) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Art. 39 CE — Nozione di lavoratore — Organizzazione non governativa di pubblica utilità — Borsa di dottorato — Contratto di lavoro — Presupposti)

12

2008/C 223/20

Cause riunite da C-152/07 a C-154/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Repubblica federale di Germania (Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi — Riequilibrio tariffario — Art. 4 quater della direttiva 90/388/CEE — Art. 7, n. 2, della direttiva 97/33/CE — Art. 12, n. 7, della direttiva 98/61/CE — Autorità di regolamentazione — Effetto diretto delle direttive — Situazione triangolare)

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2008/C 223/21

Causa C-173/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo — Ambito di applicazione — Art. 3, n. 1, lett. a) — Nozione di volo)

14

2008/C 223/22

Causa C-207/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 56 CE — Normativa nazionale che assoggetta a una previa autorizzazione l'acquisizione di partecipazioni in imprese che esercitano attività regolamentate nel settore dell'energia e degli attivi necessari per svolgere tali attività)

14

2008/C 223/23

Causa C-226/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln (Direttiva 2003/96/CE — Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Art. 14, n. 1, lett. a) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale — Effetto diretto dell'esenzione)

15

2008/C 223/24

Causa C-307/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica — Mancata trasposizione)

15

2008/C 223/25

Causa C-311/07: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 89/105/CEE — Inclusione delle specialità medicinali per uso umano nel campo di applicazione dei regimi nazionali di assicurazione malattia — Articolo 6, punto 1 — Elenco delle specialità medicinali coperte dal sistema nazionale di assicurazione malattia che istituisce tre categorie distinte dal punto di vista delle condizioni di rimborso — Termine per l'adozione di una decisione su una domanda di iscrizione di un medicinale nelle categorie di tale elenco che offrono le condizioni di rimborso più favorevoli)

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2008/C 223/26

Causa C-426/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Repubblica di Polonia) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Imposizioni interne — Tasse sulle autovetture — Accisa — Autoveicoli usati — Importazione)

16

2008/C 223/27

Causa C-510/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 68/414/CEE — Art. 1, n. 1 — Obbligo di mantenere in permanenza un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi — Violazione)

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2008/C 223/28

Causa C-543/07: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/73/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne — Accesso al lavoro — Formazione e promozione professionali — Condizioni di lavoro — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

18

2008/C 223/29

Causa C-66/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Procedimento relativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Art. 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo — Interpretazione dei termini risieda e dimori nello Stato membro di esecuzione)

18

2008/C 223/30

Causa C-195/08 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Procedimento penale a carico di Inga Rinau (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni — Esecuzione in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Istanza di non riconoscimento di un provvedimento di rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro Stato membro — Procedimento pregiudiziale d'urgenza)

19

2008/C 223/31

Causa C-214/08 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2008 da Philippe Guigard avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 marzo 2008, causa T-301/05, Guigard/Commissione

19

2008/C 223/32

Causa C-227/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial di Salamanca (Spagna) il 26 maggio 2008 — Sociedad Limitada EDP Editores/Juan Caballo Bueno e Eva Martín Martín

20

2008/C 223/33

Causa C-229/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 28 maggio 2008 — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Causa C-231/08 P: Impugnazione proposta il 29 maggio 2008 da Massimo Giannini avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 12 marzo 2008, causa T-100/04, Massimo Giannini/Commissione

22

2008/C 223/35

Causa C-235/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Ried im Innkreis (Austria) il 2 giugno 2008 — Procedimento penale a carico di Roland Langer

23

2008/C 223/36

Causa C-242/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 4 giugno 2008 — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Causa C-247/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 9 giugno 2008 — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Causa C-250/08: Ricorso proposto il 10 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

25

2008/C 223/39

Causa C-253/08: Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

25

2008/C 223/40

Causa C-255/08: Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

26

2008/C 223/41

Causa C-258/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 18 giugno 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. e Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Causa C-268/08 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2008 da Christos Michail avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 aprile 2008, causa T-486/04, Michail/Commissione

27

2008/C 223/43

Causa C-271/08: Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione/Repubblica federale di Germania

27

2008/C 223/44

Causa C-275/08: Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

28

2008/C 223/45

Causa C-277/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 23 de Madrid (Spagna) il 26 giugno 2008 — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad S.A.

29

2008/C 223/46

Causa C-278/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Repubblica d'Austria) il 26 giugno 2008 — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni e trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Causa C-279/08 P: Impugnazione proposta il 25 giugno 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee

30

2008/C 223/48

Causa C-280/08 P: Impugnazione proposta il 26 giugno 2008 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008 nella causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione

31

2008/C 223/49

Causa C-283/08: Ricorso proposto il 27 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

32

2008/C 223/50

Causa C-284/08: Ricorso proposto il 27 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

32

2008/C 223/51

Causa C-286/08: Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

33

2008/C 223/52

Causa C-289/08: Ricorso proposto il 1o luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

33

2008/C 223/53

Causa C-293/08: Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

34

2008/C 223/54

Causa C-296/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel de Montpellier (Francia) il 3 luglio 2008 — Ministère public/Santesteban Goicoechea Ignacio Pédro

34

2008/C 223/55

Causa C-297/08: Ricorso presentato il 3 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

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2008/C 223/56

Causa C-298/08: Ricorso proposto il 3 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

35

2008/C 223/57

Causa C-300/08 P: Impugnazione proposta il 7 luglio 2008 dalla Leche Celta, SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 23 aprile 2008, causa T-35/07, Leche Celta, SL/UAMI

36

2008/C 223/58

Causa C-306/08: Ricorso proposto il 9 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

36

2008/C 223/59

Causa C-308/08: Ricorso proposto il 10 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

37

2008/C 223/60

Causa C-312/08: Ricorso proposto il 14 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

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2008/C 223/61

Causa C-313/08: Ricorso presentato il 14 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

37

2008/C 223/62

Causa C-321/08: Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

38

2008/C 223/63

Causa C-322/08: Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

38

2008/C 223/64

Causa C-326/08: Ricorso proposto il 16 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

38

2008/C 223/65

Causa C-334/08: Ricorso presentato il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

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2008/C 223/66

Causa C-332/07: Ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Josef Holzinger/Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Tribunale di primo grado

2008/C 223/67

Cause riunite T-433/03, T-434/03, T-367/04 e T-244/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — Gibtelecom/Commissione (Concorrenza — Telecomunicazioni — Decisioni di archiviazione di denunce ex art. 86 CE — Mancata presa di posizione della Commissione su denunce ex art. 86 CE — Ricorso di annullamento — Ricorso per carenza — Sopravvenuto venir meno dell'oggetto della lite in corso di causa — Non luogo a statuire)

40

2008/C 223/68

Causa T-322/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Espinosa Labella e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2006/613/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità)

40

2008/C 223/69

Causa T-323/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Fresyga/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2006/613/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità)

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2008/C 223/70

Causa T-345/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Complejo Agrícola/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2006/613/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità)

41

2008/C 223/71

Causa T-358/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2008 — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Commissione (Ricorso di annullamento — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Ricorso proposto da una impresa menzionata nella motivazione di una decisione ad essa non indirizzata — Mancanza di interesse ad agire — Irricevibilità)

42

2008/C 223/72

Causa T-366/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Calebus/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2006/613/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità)

42

2008/C 223/73

Causa T-12/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Polimeri Europa/Commissione (Non luogo a statuire)

43

2008/C 223/74

Causa T-30/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2008 — Denka International/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 2006/92/CE — Quantità massime di residui di dichlorvos — Mancanza di individualizzazione — Irricevibilità)

43

2008/C 223/75

Cause da T-354/07 a T-356/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — Pfizer/UAMI — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (Marchio comunitario — Domanda di nullità — Decadenza — Non luogo a statuire)

43

2008/C 223/76

Causa T-451/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2008 — WellBiz/UAMI — Wild (WELLBIZ) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)

44

2008/C 223/77

Causa T-9/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2008 — Volkswagen/UAMI (Silhouette di una autovettura con due fari) (Marchio comunitario — Rinuncia alla registrazione nazionale — Non luogo a statuire)

44

2008/C 223/78

Causa T-208/08: Ricorso proposto il 4 giugno 2008 — Gosselin Word Wide Moving/Commissione

45

2008/C 223/79

Causa T-221/08: Ricorso proposto il 6 giugno 2008 — Strack/Commissione

45

2008/C 223/80

Causa T-222/08: Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Sanatur/UAMI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Causa T-223/08: Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Iranian Tobacco/UAMI — AD Bulgartabac (Bahman)

46

2008/C 223/82

Causa T-225/08: Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/UAMI — Schwarzbräu (ALASKA)

47

2008/C 223/83

Causa T-226/08: Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)

47

2008/C 223/84

Causa T-230/08: Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Asenbaum Fine Arts/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)/UAMI

48

2008/C 223/85

Causa T-231/08: Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Asenbaum Fine Arts/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)

49

2008/C 223/86

Causa T-233/08: Ricorso proposto il 16 giugno 2008 — MPDV Mikrolab/UAMI (ROI ANALYZER)

49

2008/C 223/87

Causa T-236/08: Ricorso proposto il 16 giugno 2008 — HPA/Commissione

49

2008/C 223/88

Causa T-238/08: Ricorso proposto il 19 giugno 2008 — Commissione/Comune di Valbonne

50

2008/C 223/89

Causa T-244/08: Ricorso proposto il 23 giugno 2008 — Konsum Nord/Commissione

51

2008/C 223/90

Causa T-245/08: Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — Iranian Tobacco/UAMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Causa T-248/08 P: Impugnazione proposta il 23 giugno 2008 da Frantisek Doktor avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2008, causa F-73/07, Doktor/Consiglio

52

2008/C 223/92

Causa T-251/08: Ricorso proposto il 26 giugno 2008 — Vion/UAMI (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Causa T-254/08: Ricorso proposto il 26 giugno 2008 — Associazione Giullemanidallajuve/Commissione

53

2008/C 223/94

Causa T-257/08: Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Biotronik/UAMI (Bio Monitor)

53

2008/C 223/95

Causa T-258/08: Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Rath/UAMI — Portela & Ca. (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Causa T-260/08: Ricorso proposto il 3 luglio 2008 — Indo Internacional/UAMI — Visual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Causa T-262/08: Ricorso proposto l'8 luglio 2008 — Canon Communications/UAMI — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Causa T-263/08: Ricorso proposto il 7 luglio 2008 — Becker Flugfunkwerk/UAMI — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

55

2008/C 223/99

Causa T-265/08: Ricorso proposto il 4 luglio 2008 — Germania/Commissione

56

2008/C 223/00

Causa T-274/08: Ricorso presentato l'11 luglio 2008 — Italia/Commissione

57

2008/C 223/01

Causa T-275/08: Ricorso presentato l'11 luglio 2008 — Italia/Commissione

57

2008/C 223/02

Causa T-492/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2008 — Jungbunzlauer e a./Commissione

58

2008/C 223/03

Causa T-67/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2008 — Elini/OHMI — Rolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Causa T-237/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — CityLine Hungary/Commissione

58

2008/C 223/05

Causa T-87/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

58

2008/C 223/06

Causa T-88/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

58

2008/C 223/07

Causa T-91/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

58

2008/C 223/08

Causa T-92/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

59

2008/C 223/09

Causa T-93/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

59

2008/C 223/10

Causa T-119/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

59

2008/C 223/11

Causa T-122/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

59

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 223/12

Causa F-60/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008 — Vande Velde/Commissione (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Reclamo tardivo — Ricorso manifestatamente irricevibile)

60

2008/C 223/13

Causa F-63/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008 — Arana de la Cal/Commissione (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Reclamo tardivo — Ricorso manifestamente irricevibile)

60

2008/C 223/14

Causa F-123/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 5 giugno 2008 — Timmer/Corte dei conti (Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Termine di reclamo — Fatto nuovo — Irricevibilità)

61

2008/C 223/15

Causa F-78/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 21 aprile 2008 — Boudova e a./Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado — Agenti ausiliari nominati funzionari — Concorsi pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Atto recante pregiudizio — Ricevibilità del ricorso)

61

2008/C 223/16

Causa F-108/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 giugno 2008 — Nijs/Corte dei Conti (Funzione pubblica — Funzionari — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado — Esposizione sommaria dei motivi nel ricorso — Assenza di reclamo preliminare — Irricevibilità manifesta)

61

2008/C 223/17

Causa F-136/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 giugno 2008 — Nijs/Corte dei conti (Funzione pubblica — Funzionari — Reclamo previo — Mancanza — Termine di ricorso — Tardività — Manifesta irricevibilità)

62

2008/C 223/18

Causa F-54/08: Ricorso proposto il 29 maggio 2008 — Bernard/Europol

62

2008/C 223/19

Causa F-59/08: Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Klug/Agenzia europea per i medicinali

62

2008/C 223/20

Causa F-60/08: Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Z/Commissione

63

2008/C 223/21

Causa F-62/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 13 febbraio 2008 — Ghem/Commissione

63

2008/C 223/22

Causa F-64/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 2 aprile 2008 — S/Parlamento

63

2008/C 223/23

Causa F-68/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 marzo 2008 — Gering/Europol

63

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/1


(2008/C 223/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 209 del 15.8.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 197 del 2.8.2008

GU C 183 del 19.7.2008

GU C 171 del 5.7.2008

GU C 158 del 21.6.2008

GU C 142 del 7.6.2008

GU C 128 del 24.5.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari

(Causa C-51/05 P) (1)

(Impugnazione - Organizzazione comune del mercato viticolo - Aiuti alla distillazione - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Termine di prescrizione - Dies a quo)

(2008/C 223/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Altre parti nel procedimento: Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (rappresentanti: C. Dore e G. Dore, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione, causa T-166/98, con cui il Tribunale ha condannato la Commissione a risarcire il danno subito dai ricorrenti in seguito alla decisione 31 luglio 1998, n. VI B-I-3 M 4/97PVP, che respinge la domanda dei ricorrenti relativa al versamento di aiuti alla distillazione per la campagna 1982/1983

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 novembre 2004, causa T-166/98, Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione, è annullata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso per risarcimento danni proposto dalla Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, dalla Cantina Trexenta Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. Arl e dalla Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari e ha condannato la Commissione delle Comunità europee a risarcire il danno subito da queste ultime, a seguito del fallimento della Distilleria Agricola Industriale de Terralba, a causa dell'insussistenza di un meccanismo idoneo a garantire — nell'ambito del regime istituito dall'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 15 settembre 1982, n. 2499, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983 — il versamento dell'aiuto comunitario previsto da tale regolamento ai produttori interessati.

2)

Il ricorso nella causa T-166/98 è respinto.

3)

La Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, la Cantina Trexenta Soc. coop. arl, la Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, la Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl e la Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari sono condannate alle spese del presente procedimento e di quello avviato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-371/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/50/CEE - Artt. 11 e 15, n. 2 - Appalti pubblici di servizi - Aggiudicazione dei servizi informatici del Comune di Mantova - Aggiudicazione diretta senza previa pubblicazione di un bando di gara)

(2008/C 223/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, C. Zadra, L. Visaggio e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 11 e 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Aggiudicazione dei servizi informatici del Comune di Mantova — Aggiudicazione diretta senza previa pubblicazione di un bando di gara

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-389/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 49 CE - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Polizia sanitaria - Centro di inseminazione artificiale dei bovini - Normativa nazionale che attribuisce a centri riconosciuti il diritto esclusivo di fornire il servizio di inseminazione artificiale dei bovini in un determinato territorio e che subordina il rilascio delle licenze di inseminatore alla stipula di una convenzione con uno di questi centri)

(2008/C 223/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bordes e E. Traversa, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A. Colomb e G. Le Bras, agenti )

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 49, CE — Esercizio delle attività connesse all'inseminazione artificiale dei bovini, riservato ai soli «centri di inseminazione» autorizzati in Francia

Dispositivo

1)

Riservando il diritto di fornire il servizio di inseminazione artificiale dei bovini a centri di inseminazione artificiale riconosciuti, beneficiari di un'esclusiva geografica, nonché ai titolari di una licenza di inseminatore il cui rilascio è subordinato alla stipula di una convenzione con uno di tali centri, la Repubblica francese ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-132/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 10 CE - Sesta direttiva IVA - Obblighi in regime interno - Controllo delle operazioni imponibili - Condono)

(2008/C 223/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. Alfonso, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli art. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Obblighi nel regime interno — Legge nazionale che rinuncia al controllo delle operazioni imponibili compiute in taluni periodi fiscali

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché dell'art. 10 CE.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Groningen — Paesi Bassi) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

(Causa C-206/06) (1)

(Mercato interno dell'energia elettrica - Normativa nazionale che permette di percepire un supplemento del prezzo di trasporto dell'energia elettrica a favore di una società designata per legge, tenuta al pagamento dei costi non recuperabili - Tasse di effetto equivalente a dazi doganali - Imposizioni interne discriminatorie - Aiuti accordati dagli Stati membri)

(2008/C 223/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Groningen

Parti

Ricorrenti: Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV

Convenuti: Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Groningen — Interpretazione degli artt. 25 CE, 87, n. 1, CE e 90 CE — Normativa nazionale che istituisce una maggiorazione della tariffa dell'elettricità dovuta dai consumatori stabiliti nei Paesi Bassi al gestore della rete durante un periodo transitorio — Obbligo per quest'ultimo di versare l'importo della maggiorazione ad una società dei produttori nazionali di elettricità designati dalla legge, in compensazione di una certa somma che rappresenta l'importo degli obblighi assunti e degli investimenti realizzati da questa società prima della liberalizzazione del mercato — Versamento dell'eccedenza, da parte di questa società, al ministero competente

Dispositivo

1)

L'art. 25 CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una misura legislativa ai sensi della quale gli acquirenti nazionali di energia elettrica sono debitori di un supplemento di prezzo dovuto al loro gestore di rete per i quantitativi di energia elettrica prodotti nello Stato membro e importati, i quali sono stati trasportati a favore dei suddetti acquirenti, quando tale supplemento dev'essere ceduto dal suddetto gestore ad una società a tal fine designata dal legislatore, società che è una filiale comune delle quattro imprese nazionali produttrici di energia elettrica e che in precedenza gestiva i costi di tutta l'energia elettrica prodotta ed importata, e quando tale supplemento dev'essere integralmente destinato al pagamento di costi non conformi al mercato cui tale società è personalmente tenuta, il che implica che le somme percepite da tale società compensano integralmente l'onere subito per l'energia elettrica nazionale trasportata.

Lo stesso dicasi quando le imprese produttrici nazionali di energia elettrica sono tenute a sopportare tali costi e quando, in base a convenzioni esistenti, grazie al pagamento del prezzo di acquisto dell'elettricità nazionale, al pagamento di dividendi alle diverse imprese nazionali produttrici di energia elettrica di cui la società designata è la filiale o a qualsiasi altro mezzo, il vantaggio costituito dal supplemento di prezzo ha potuto essere integralmente traslato dalla società designata verso le imprese nazionali produttrici di energia elettrica.

L'art. 90 CE dev'essere interpretato nel senso che osta alla medesima misura legislativa nei casi in cui il gettito della tassa percepita sull'energia elettrica trasportata è destinato solo parzialmente al pagamento di costi non conformi al mercato, cioè quando l'importo percepito dalla società designata compensa solo una parte dell'onere subito per l'energia elettrica trasportata.

2)

L'art. 87 CE dev'essere interpretato nel senso che gli importi pagati alla società designata in applicazione dell'art. 9 dell'OEPS (Overgangswet Elektriciteitsproductiesector), 21 dicembre 2000, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione del Trattato nei limiti in cui rappresentano un vantaggio economico e non una compensazione che rappresenti la contropartita delle prestazioni effettuate dalla società designata per eseguire obblighi di servizio pubblico.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Austria) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen

(Causa C-207/06) (1)

(Regolamento (CE) n. 615/98 - Restituzioni all'esportazione - Benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto - Direttiva 91/628/CEE - Applicabilità delle norme di protezione degli animali durante il trasporto - Norme relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo nonché al trasporto marittimo dei bovini destinati ad una località situata al di fuori della Comunità - Alimentazione ed abbeveraggio durante il trasporto)

(2008/C 223/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen

Parti

Ricorrente: Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport

Convenuto: Zollamt Salzburg, Erstattungen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat (Austria) — Interpretazione dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615/98, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19) nonché del capitolo VII punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) e dell'art. 5, parte A, n. 2, lett. d), sub ii), secondo trattino, della medesima direttiva — Applicabilità delle norme poste a tutela degli animali, relative alla durata del viaggio e del riposo, al trasporto marittimo dei bovini destinati ad un luogo situato al di fuori delle Comunità europee, mediante un veicolo caricato sulla nave senza scarico degli animali — Mancata menzione, sul ruolino di marcia, degli orari in cui gli animali trasportati sono stati effettivamente alimentati ed abbeverati durante il viaggio

Dispositivo

1)

L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, non può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere applicato al caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali.

2)

Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto punto 48.

3)

Un ruolino di marcia contenente un'annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, purché sia dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l'autorità competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti presentati dall'esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto abbia avuto un'incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all'esportazione.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


30.8.2008   

IT

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C 223/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal — Regno Unito) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law

(Causa C-303/06) (1)

(Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Artt. 1, 2, nn. 1, 2, lett. a), e 3, nonché 3, n. 1, lett. c) - Discriminazione diretta fondata sulla disabilità - Molestie motivate dalla disabilità - Licenziamento di un lavoratore che non sia esso stesso disabile, ma con un figlio disabile - Inclusione - Onere della prova)

(2008/C 223/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunal

Parti

Ricorrente: S. Coleman

Convenute: Attridge Law, Steve Law

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Employment Tribunal — Interpretazione degli artt. 1 e 2, paragrafi 2(a) e 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Portata della nozione di handicap — Possibilità di estenderla ad una persona che abbia uno stretto rapporto con una persona disabile e che sia stata discriminata a causa di tale rapporto — Lavoratrice dipendente che alleva da sola un bambino disabile

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto al modo in cui è, è stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest'ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato al detto art. 2, n. 2, lett. a).

2)

La direttiva 2000/78 e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 3, devono essere interpretati nel senso che il divieto di molestie ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Qualora sia accertato che il comportamento indesiderato integrante le molestie del quale è vittima un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, è connesso alla disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest'ultimo ha bisogno, un siffatto comportamento viola il divieto di molestie enunciato al detto art. 2, n. 3.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006.


30.8.2008   

IT

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C 223/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano

(Causa C-347/06) (1)

(Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE - Concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas - Direttiva 2003/55/CE - Cessazione anticipata al termine di un periodo di transizione - Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto)

(2008/C 223/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrente: ASM Brescia SpA

Convenuto: Comune di Rodengo Saiano

Nei confronti di: Anigas — Associazione Nazionale Industriali del Gas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 43, 49 e 86, n. 1, CE e dell'art. 23, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57) — Proroga automatica delle concessioni relative alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas

Dispositivo

1)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale come quella in questione nella causa principale. Stanti tali premesse, si deve altresì ritenere che nemmeno l'art. 10 CE e il principio di proporzionalità ostino ad una normativa di questo tipo.

2)

Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86, n. 1, CE non ostano a che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale come quella in questione nella causa principale, purché tale prolungamento possa essere considerato necessario al fine di permettere alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006.


30.8.2008   

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C 223/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 luglio 2008 — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Commissione delle Comunità europee, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale), Sony BMG Music Entertainment BV

(Causa C-413/06 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Controllo delle operazioni di concentrazione di imprese - Joint venture Sony BMG - Ricorso contro l'annullamento di una decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune un'operazione di concentrazione - Sindacato giurisdizionale - Portata - Criteri in materia di prova - Funzione della comunicazione degli addebiti - Rafforzamento o costituzione di una posizione dominante collettiva - Motivazione delle decisioni che autorizzano un'operazione di concentrazione - Impiego di informazioni riservate)

(2008/C 223/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bertelsmann AG (rappresentanti: P. Chappatte e J. Boyce, solicitors), Sony Corporation of America (rappresentanti: N. Levy, barrister, R. Snelders, avocat, e T. Graf, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala) (rappresentanti: S. Crosby e J. Golding, solicitors, I. Wekstein, advocate), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan e K. Mojzesowicz, agenti), Sony BMG Music Entertainment BV (rappresentanti: N. Levy, barrister, R. Snelders, avocat, e T. Graf, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 13 luglio 2006, causa T-464/04, Impala/Commissione, che annulla la decisione della Commissione 19 luglio 2004, che dichiara compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE l'operazione di concentrazione intesa alla creazione di una joint venture raggruppante le attività della Sony e della Bertelsmann, nel settore della musica registrata (caso COMP/M.3333 — Sony/BMG)

Dispositivo

1)

È annullata la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 luglio 2006, causa T-464/04, Impala/Commissione.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


30.8.2008   

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C 223/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — cp-Pharma Handels GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-448/06) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Validità del regolamento (CE) n. 1873/2003 - Medicinali veterinari - Regolamento (CEE) n. 2377/90 - Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale - Progesterone - Restrizioni nell'uso - Direttiva 96/22/CE)

(2008/C 223/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: cp-Pharma Handels GmbH

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Köln — Validità del regolamento (CE) della Commissione 24 ottobre 2003, n. 1873, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 275, pag. 9) in quanto, limitando le condizioni di utilizzo del progesterone, come principio attivo dei medicinali veterinari, alla sola somministrazione per via intravaginale, esclude la possibilità di somministrare tale principio in forma di iniezione intramuscolare — Esistenza, o meno, della competenza della Commissione con riguardo a questa limitazione, considerati gli artt. 1, lett. a), e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1) in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 aprile 1996, 96/22/CE, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125, pag. 3)

Dispositivo

Dall'esame della questione proposta non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 24 ottobre 2003, n. 1873, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


30.8.2008   

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C 223/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-484/06) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Prima e sesta direttiva IVA - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Norme riguardanti l'arrotondamento degli importi dell'IVA - Arrotondamento per articolo per difetto)

(2008/C 223/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 11, parte A, n. 1, lett. a), 22, nn. 3, lett. b), prima frase e 5 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301) — Norme riguardanti l'arrotondamento degli importi dell'imposta sul valore aggiunto

Dispositivo

1)

In mancanza di una normativa comunitaria, spetta agli Stati membri determinare i metodi e le norme per l'arrotondamento degli importi dell'imposta sul valore aggiunto e gli Stati membri, all'atto di siffatta determinazione, sono tenuti a rispettare i principi sui quali si fonda il sistema comune di tale imposta, in particolare i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.

2)

Il diritto comunitario, al suo stato attuale, non prevede nessun obbligo specifico in base al quale gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare i soggetti passivi ad arrotondare gli importi dell'imposta sul valore aggiunto per articolo per difetto.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


30.8.2008   

IT

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C 223/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 — L & D SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Julius Sämann Ltd

(Causa C-488/06 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Artt. 8, n. 1, lett. b), e 73 - Marchio figurativo «Aire Limpio» - Marchi figurativi comunitari, nazionali e internazionali raffiguranti un abete con denominazioni diverse - Opposizione del titolare - Rifiuto parziale di registrazione - Deduzione del carattere distintivo particolare del marchio anteriore da elementi di prova relativi a un altro marchio)

(2008/C 223/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: L & D SA (rappresentanti: S. Miralles Miravet, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente), Julius Sämann Ltd (rappresentante: E. Armijo Chávarri, abogado)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 7 settembre 2006, causa T-168/04, L & D, S.A./UAMI, con cui il Tribunale ha respinto una domanda di parziale annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 marzo 2004 (pratica R 326/2003-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Julios Sämann Ltd e la L & D, SA

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La L & D è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


30.8.2008   

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C 223/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova) — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media

(Causa C-500/06) (1)

(Artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE e 98 CE - Normativa nazionale che vieta la pubblicità in materia di trattamenti medico-chirurgici di tipo estetico)

(2008/C 223/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Genova

Parti

Ricorrente: Corporación Dermoestética SA

Convenuta: To Me Group Advertising Media

con l'intervento di: Cliniche Futura Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Genova — Interpretazione degli artt. 43, 49, 81, 86 e 98 CE — Compatibilità di una disposizione di diritto interno che vieta la pubblicità su reti televisive a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici eseguiti in strutture sanitarie private debitamente autorizzate e impone un limite di spesa per tale pubblicità pari al 5 % del reddito dichiarato nell'anno precedente

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 49 CE, in combinato disposto con gli artt. 48 CE e 55 CE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa, come quella controversa nella causa principale, che vieta la pubblicità sulle reti televisive a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici effettuati in strutture sanitarie private, autorizzando al contempo, a talune condizioni, una simile pubblicità sulle reti televisive a diffusione locale.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


30.8.2008   

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C 223/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Athinaïki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Causa C-521/06 P) (1)

(Impugnazione - Aiuto di Stato - Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency - Denuncia - Decisione di archiviare la denuncia - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 4, 13 e 20 - Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell'art. 230 CE)

(2008/C 223/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente), Athens Resort Casino AE Symmetochon (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, N. Korogiannakis, dikigoros)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 26 settembre 2006, causa T-94/05, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per l'annullamento della lettera della Commissione del 2 dicembre 2004 che ha informato la ricorrente dell'archiviazione della sua denuncia relativa ad un aiuto di Stato che sarebbe stato concesso dalla Repubblica ellenica nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico — Concetto di atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE

Dispositivo

1)

L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 settembre 2006, Athinaïki Techniki/Commission (T-94/05), è annullata.

2)

L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinta.

3)

La causa è rimessa dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché esso statuisca sulla domanda della Athinaïki Techniki AE di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 2 giugno 2004, di archiviare la sua denuncia relativa ad un asserito aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency nel contesto di un appalto pubblico relativo alla cessione de 49 % del capitale del casino Mont Parnès.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


30.8.2008   

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C 223/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dâmbovița — Romania) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa

(Causa C-33/07) (1)

(Cittadinanza dell'Unione - Art. 18 CE - Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)

(2008/C 223/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Dâmbovița

Parti

Ricorrente: Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București

Convenuto: Gheorghe Jipa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Dâmbovița — Interpretazione dell'art. 18 CE e dell'art. 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77)

Dispositivo

Gli artt. 18 CE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non ostano a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perché è stato precedentemente rimpatriato da quest'ultimo in quanto vi si trovava in «situazione illegale», a condizione che, da una parte, il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società e, dall'altra, il provvedimento restrittivo che si intende adottare sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Spetta al giudice del rinvio accertare se nella causa dinanzi ad esso pendente la situazione si presenti in questi termini.


(1)  GU C 140 del 23.6.2006.


30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV

(Causa C-54/07) (1)

(Direttiva 2000/43/CE - Criteri discriminatori di selezione del personale - Onere della prova - Sanzioni)

(2008/C 223/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Convenuta: Firma Feryn NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Brussel — Interpretazione degli artt. 2, n. 2, lett. a), 8, n. 1, e 15 della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22) — Criteri di selezione di personale direttamente discriminatori a causa della razza o dell'origine etnica — Onere della prova — Valutazione e accertamento da parte del giudice nazionale — Obbligo o meno, per il giudice nazionale, di ordinare la cessazione della discriminazione

Dispositivo

1)

Il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell'assunzione ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 luglio 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro.

2)

Dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell'ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43. Incombe quindi al detto datore di lavoro l'onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Lo potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell'impresa non corrisponde a tali dichiarazioni. Al giudice del rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, nonché valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle affermazioni del detto datore di lavoro secondo le quali egli non ha violato il principio della parità di trattamento.

3)

L'art. 15 della direttiva 2000/43 prescrive che, quantunque non vi siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


30.8.2008   

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C 223/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 — Franco Campoli/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-71/07 P) (1)

(Impugnazione - Funzionari - Retribuzione - Pensione - Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza - Regime transitorio istituito dal regolamento che ha modificato lo Statuto dei funzionari - Eccezione di illegittimità)

(2008/C 223/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franco Campoli (rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e D. Martin, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda sezione ampliata) 29 novembre 2006, causa T-135/05, Campoli/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato in parte irricevibile e in parte infondata la domanda di annullamento dei cedolini pensione del ricorrente dal maggio al luglio 2004, in quanto applicherebbero per la prima volta un coefficiente correttore calcolato, illegittimamente, in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza del ricorrente, e non più in funzione del costo della vita nella capitale di tale paese — Implicazione dell'entrata in vigore del nuovo Statuto del personale sul regime dei coefficienti correttori — Regime transitorio per i dipendenti collocati in pensione anteriormente al 1o maggio 2004 — Metodo di calcolo dei coefficienti correttori ed osservanza del principio di parità di trattamento — Obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte.

2)

Il sig. Campoli, la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


30.8.2008   

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C 223/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Bonn — Germania) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

(Causa C-94/07) (1)

(Art. 39 CE - Nozione di «lavoratore» - Organizzazione non governativa di pubblica utilità - Borsa di dottorato - Contratto di lavoro - Presupposti)

(2008/C 223/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Bonn

Parti

Ricorrente: Andrea Raccanelli

Convenuta: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Bonn — Interpretazione dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Qualità di lavoratore di un dottorando di ricerca impiegato come borsista da parte di un'associazione di pubblica utilità di diritto privato avente sede in uno Stato membro diverso la quale offre alla maggioranza dei dottorandi nazionali la possibilità di concludere un contratto di lavoro — Necessità di dare ai dottorandi cittadini di altri Stati membri la possibilità di scegliere tra una borsa di studio e un contratto di lavoro — Concetto di lavoratore

Dispositivo

1)

Un ricercatore che versa in una situazione analoga a quella del ricorrente nella causa principale, ossia che prepara una tesi di dottorato sulla base di un contratto di borsa di studio concluso con la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, deve essere considerato lavoratore ai sensi dell'art. 39 CE soltanto se esercita la sua attività per un determinato periodo di tempo sotto la direzione di un istituto appartenente a tale associazione, e se percepisce una retribuzione a titolo di controprestazione per tale attività. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto necessarie al fine di valutare se tali presupposti ricorrano nella causa di cui tale giudice è investito.

2)

Un'associazione di diritto privato quale la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV è tenuta a rispettare, nei confronti dei lavoratori ai sensi dell'art. 39 CE, il divieto di discriminazione. Compete al giudice del rinvio stabilire se, in circostanze simili a quelle della causa principale, si sia verificata una disparità di trattamento tra dottorandi nazionali e stranieri.

3)

Nel caso in cui il ricorrente nella causa principale fosse legittimato a far valere un danno provocato dalla discriminazione che avrebbe subito, spetterebbe al giudice del rinvio, alla luce della normativa nazionale vigente in materia di responsabilità extracontrattuale, valutare la natura del risarcimento al quale il ricorrente avrebbe diritto.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


30.8.2008   

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C 223/13


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Repubblica federale di Germania

(Cause riunite da C-152/07 a C-154/07) (1)

(Settore delle telecomunicazioni - Reti e servizi - Riequilibrio tariffario - Art. 4 quater della direttiva 90/388/CEE - Art. 7, n. 2, della direttiva 97/33/CE - Art. 12, n. 7, della direttiva 98/61/CE - Autorità di regolamentazione - Effetto diretto delle direttive - Situazione triangolare)

(2008/C 223/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

con l'intervento di: Deutsche Telekom AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32) — Normativa nazionale che prevede, accanto a tariffe di interconnessione calcolate in funzione del costo di tale servizio, un contributo finanziario degli altri operatori per coprire il «deficit di accesso» in cui è incorso l'operatore locale a motivo della messa a disposizione della linea di abbonato — Obbligo degli Stati membri di abolire gli ostacoli al riequilibrio delle tariffe da parte degli organismi storici di telecomunicazione a seguito all'interconnessione delle reti — Possibilità per un singolo di invocare l'effetto diretto di una direttiva dinanzi a un Tribunale di uno Stato membro per ottenere l'annullamento di una decisione amministrativa che prevede un'obbligazione finanziaria a favore di un altro singolo

Dispositivo

1)

L'art. 12, n. 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE, e l'art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, letto quest'ultimo congiuntamente al quinto e al ventesimo «considerando» della direttiva 96/19, devono essere interpretati nel senso che un'autorità nazionale di regolamentazione non può obbligare un operatore di rete di collegamento interconnessa ad una rete pubblica a versare per il 2003 all'operatore della rete locale in posizione dominante sul mercato, in aggiunta ad un canone di interconnessione, un contributo di collegamento destinato a ripianare le perdite causate a quest'ultimo dalla messa a disposizione della rete locale.

2)

Gli artt. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19, e 12, n. 7, della direttiva 97/33, come modificata dalla direttiva 98/61, hanno efficacia diretta e possono essere fatti valere direttamente da singoli dinanzi ad un giudice nazionale per contestare una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


30.8.2008   

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C 223/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/Diether Schenkel

(Causa C-173/07) (1)

(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo - Ambito di applicazione - Art. 3, n. 1, lett. a) - Nozione di «volo»)

(2008/C 223/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Emirates Airlines — Direktion für Deutschland

Convenuto: Diether Schenkel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di «partenza» — Biglietto andata/ritorno da uno Stato membro ad uno Stato terzo — Annullamento del ritorno

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla situazione di un viaggio di andata e ritorno nella quale i passeggeri inizialmente partiti da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro assoggettato alle disposizioni del Trattato CE ritornano a tale aeroporto con un volo in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo. La circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano oggetto di un'unica prenotazione è priva di rilevanza ai fini dell'interpretazione di tale disposizione.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


30.8.2008   

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C 223/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-207/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 56 CE - Normativa nazionale che assoggetta a una previa autorizzazione l'acquisizione di partecipazioni in imprese che esercitano attività regolamentate nel settore dell'energia e degli attivi necessari per svolgere tali attività)

(2008/C 223/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Normativa nazionale che assoggetta alla previa autorizzazione di una commissione speciale l'acquisizione di talune partecipazioni in imprese che esercitano attività regolamentate nel settore dell'energia

Dispositivo

1)

Avendo adottato le disposizioni del n. 1, secondo comma, della quattordicesima funzione della Commissione nazionale per l'energia prevista dall'undicesima disposizione addizionale, parte terza, n. 1, della legge 7 ottobre 1998, n. 34/1998, disciplinante il settore degli idrocarburi (Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos), come modificata dal Regio decreto legge 24 febbraio 2006, n. 4/2006 (Real Decreto-ley 4/2006), al fine di assoggettare a previa autorizzazione della Commissione nazionale per l'energia l'acquisizione di talune partecipazioni in imprese che esercitano determinate attività regolamentate nel settore dell'energia nonché l'acquisizione degli attivi necessari per svolgere tali attività, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 CE e 56 CE;

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


30.8.2008   

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C 223/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

(Causa C-226/07) (1)

(Direttiva 2003/96/CE - Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Art. 14, n. 1, lett. a) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale - Effetto diretto dell'esenzione)

(2008/C 223/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Köln

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione di prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Effetto diretto — Normativa nazionale che non esenta dall'accisa sugli oli minerali il gasolio utilizzato per la produzione di elettricità

Dispositivo

L'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, là dove prevede l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, ha effetto diretto nel senso che esso può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali — per quanto riguarda il periodo di tempo durante il quale lo Stato membro interessato aveva omesso di trasporre tale direttiva nell'ordinamento nazionale entro il termine prescritto — nell'ambito di una controversia, come quella della causa principale, tra il detto singolo e le autorità doganali di tale Stato al fine di evitare l'applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione e, pertanto, di ottenere il rimborso di un'imposta contraria a quest'ultima.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


30.8.2008   

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C 223/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-307/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/48/CEE - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni - Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica - Mancata trasposizione)

(2008/C 223/24)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Fernandes, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in analisi cliniche

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in biologia medica, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


30.8.2008   

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C 223/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-311/07) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 89/105/CEE - Inclusione delle specialità medicinali per uso umano nel campo di applicazione dei regimi nazionali di assicurazione malattia - Articolo 6, punto 1 - Elenco delle specialità medicinali coperte dal sistema nazionale di assicurazione malattia che istituisce tre categorie distinte dal punto di vista delle condizioni di rimborso - Termine per l'adozione di una decisione su una domanda di iscrizione di un medicinale nelle categorie di tale elenco che offrono le condizioni di rimborso più favorevoli)

(2008/C 223/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 6, punto 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8) — Normativa nazionale in materia di previdenza sociale che istituisce un elenco di specialità medicinali coperti dal regime di assicurazione malattia, contenente tre categorie di specialità medicinali che si distinguono dal punto di vista delle condizioni di rimborso — Mancata fissazione di un termine corrispondente a quello previsto dall'art. 6, n. 1, della direttiva 89/105/CEE, per le decisioni di ammissione dei medicinali nelle categorie più favorevoli

Dispositivo

1)

Non avendo previsto alcun termine conforme all'art. 6, punto 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, per l'adozione delle decisioni sulle domande di inclusione di medicinali nella categoria gialla o verde dell'elenco di medicinali rimborsabili, previsto dalla legge generale sull'assicurazione sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), quale modificata dalla legge del 2003 recante modifica dell'assicurazione sociale (Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2003), la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi incombentile in virtù di tale disposizione.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


30.8.2008   

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C 223/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Repubblica di Polonia) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

(Causa C-426/07) (1)

(Imposizioni interne - Tasse sulle autovetture - Accisa - Autoveicoli usati - Importazione)

(2008/C 223/26)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Parti

Ricorrente: Dariusz Krawczyński

Convenuto: Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Interpretazione dell'art. 90 CE e dell'art. 33, n. 1, della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che istituisce un diritto di accisa che colpisce ogni vendita di autovetture per uso privato anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio nazionale

Dispositivo

1)

L'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a un diritto d'accisa come quello previsto in Polonia dalla legge 23 gennaio 2004, sui diritti d'accisa (ustawa o podatku akcyzowym), che grava su ogni vendita di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio nazionale.

2)

L'art. 90, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta a un diritto di accisa, come quello in esame nella causa principale, qualora l'importo dell'accisa che colpisce la vendita anteriormente alla prima immatricolazione di autoveicoli usati, importati da un altro Stato membro, superi l'importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale di autoveicoli simili immatricolati in precedenza nello Stato membro che ha imposto tale accisa. Spetta al giudice del rinvio esaminare se la normativa in questione nella causa principale, in particolare l'applicazione dell'art. 7 del decreto del Ministro delle Finanze 22 aprile 2004, in materia di riduzione dell'aliquota delle accise (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego), abbia un tale effetto.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


30.8.2008   

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C 223/17


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-510/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 68/414/CEE - Art. 1, n. 1 - Obbligo di mantenere in permanenza un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi - Violazione)

(2008/C 223/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e B. Schima, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: C. Pochet, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Inosservanza dell'obbligo di mantenere scorte di prodotti petroliferi di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati Membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308, pag. 14), come modificata e successivamente codificata dalla direttiva del Consiglio 24 luglio 2006, 2006/67/CE (GU L 217, pag. 8) — Natura e portata dell'obbligo di costituzione delle scorte — Discrepanza tra i dati trasmessi dallo Stato membro di cui trattasi e i dati forniti da Eurostat — Modalità di calcolo delle scorte di prodotti petroliferi e del livello del consumo interno di tali prodotti

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative appropriate per mantenere, sul territorio della Comunità europea, in maniera permanente, il livello di scorte di prodotti petroliferi richiesto per la seconda categoria dei prodotti elencati all'art. 2 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1998, 98/93/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 1, n. 1, della stessa direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


30.8.2008   

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C 223/18


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-543/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/73/CE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Accesso al lavoro - Formazione e promozione professionali - Condizioni di lavoro - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2008/C 223/28)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. van Beck, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, pag. 15)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


30.8.2008   

IT

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C 223/18


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Procedimento relativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski

(Causa C-66/08) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Art. 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo - Interpretazione dei termini «risieda» e «dimori» nello Stato membro di esecuzione)

(2008/C 223/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti

Szymon Kozłowski

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Facoltà dell'autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare di dar corso ad un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva nei confronti di una persona avente la propria dimora nello Stato membro di esecuzione dove risiede — Nozione di «residenza» e di «dimora» — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, UE, in combinato disposto con gli artt. 12 CE e 17 CE — Normativa nazionale che consente un trattamento differente, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, della persona di cui è richiesta l'estradizione qualora questa rifiuti l'estradizione volontaria, a seconda che tale persona sia cittadino dello Stato membro di esecuzione o di un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:

una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza;

per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


30.8.2008   

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C 223/19


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Procedimento penale a carico di Inga Rinau

(Causa C-195/08 PPU) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni - Esecuzione in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Istanza di non riconoscimento di un provvedimento di rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro Stato membro - Procedimento pregiudiziale d'urgenza)

(2008/C 223/30)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Imputata nella causa principale

Inga Rinau

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretazione degli artt. 21, 23, 24, 31, n. 1, 40, n. 2, e 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — omanda di non riconoscimento in uno Stato membro A di una decisione pronunciata dal giudice di uno Stato membro B che prescrive il rientro di un minore, ritenuto illecitamente trattenuto da sua madre nello Stato membro A, al padre residente nello Stato membro B e che ha ottenuto la custodia del minore

Dispositivo

1)

Una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice d'origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all'art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all'autenticità di tale certificato ed essendo quest'ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è riportato all'allegato IV di detto regolamento, l'opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l'esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.

2)

Salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40-42 del regolamento n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un'istanza di riconoscimento di tale decisione.

3)

L'art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un'istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


30.8.2008   

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C 223/19


Impugnazione proposta il 22 maggio 2008 da Philippe Guigard avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 marzo 2008, causa T-301/05, Guigard/Commissione

(Causa C-214/08 P)

(2008/C 223/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Guigard (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare l'impugnazione ricevibile;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 marzo 2008, T-301/05;

accogliere le domande di annullamento e di risarcimento proposte dal ricorrente in primo grado;

condannare la convenuta in primo grado a tutte le spese riguardanti il ricorso di annullamento e l'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce essenzialmente tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, suddiviso in due parti, il ricorrente sostiene anzitutto che il Tribunale è incorso in un'interpretazione erronea della quarta Convenzione di Lomé (1).

L'errore consisterebbe, da un lato, nel fatto che il Tribunale avrebbe dichiarato che ai sensi dell'art. 313, n. 2, lett. k), della Convenzione di Lomé, spetta all'ordinatore nazionale decidere circa l'assunzione di consulenti ed esperti in materia di assistenza tecnica, senza considerare il potere di controllo sul bilancio e sulla gestione dei fondi riconosciuto alla Commissione dalla suddetta convenzione e l'obbligo, che grava sulla suddetta istituzione, di offrire all'ordinatore nazionale un'assistenza tecnica nella negoziazione dei contratti.

Dall'altro lato, l'errore commesso dal Tribunale consisterebbe nel fatto che esso avrebbe dichiarato che la domanda dell'ordinatore nazionale alla Commissione diretta ad ottenere l'approvazione della decisione di rinnovo del contratto di lavoro del ricorrente deve contenere un riferimento esplicito all'art. 314 della Convenzione di Lomé affinché possa decorrere il termine di 30 giorni previsto da tale disposizione, mentre una siffatta esigenza non deriverebbe affatto da tale articolo. Secondo il ricorrente, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto costatare l'inosservanza di tale termine da parte della Commissione, se avesse interpretato correttamente l'articolo sopra menzionato.

Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene in seguito che la sentenza impugnata è viziata da un'evidente contraddizione nella sua motivazione, poiché il Tribunale avrebbe dichiarato, per quanto attiene al motivo relativo alla violazione dell'art. 317, lett. a), della Convenzione di Lomé, da un lato, che tale motivo sarebbe tardivo e, dall'altro, che si confonderebbe in sostanza con il motivo relativo alla violazione dell'art. 313, n. 2, lett. k), della stessa convenzione. Secondo il ricorrente, uno stesso motivo non può essere respinto al tempo stesso in quanto irricevibile e infondato.

Con il suo terzo motivo, il ricorrente sostiene infine che il Tribunale ha leso i suoi diritti della difesa in quanto, da un lato, esso non avrebbe considerato tutti gli argomenti sviluppati nel corso dell'udienza e, dall'altro, esso avrebbe snaturato la portata del suo motivo relativo alla violazione dei principi di sollecitudine, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.


(1)  Quarta convenzione conclusa fra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Comunità economica europea, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (approvata con la decisione del Consiglio e della Commissione, 25 febbraio 1991, 91/400/CECA, CEE, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE, GU L 229, pag. 1), come modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 (GU 1998, L 156, pag. 3).


30.8.2008   

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C 223/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial di Salamanca (Spagna) il 26 maggio 2008 — Sociedad Limitada EDP Editores/Juan Caballo Bueno e Eva Martín Martín

(Causa C-227/08)

(2008/C 223/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial di Salamanca

Parti

Ricorrente: Sociedad Limitada EDP Editores

Convenuti: Juan Caballo Bueno e Eva Martín Martín

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 153 CE, in combinato disposto con gli artt. 3 CE e 95 CE, nonché con l'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CE (1), per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, con particolare riferimento al suo art. 4, debba essere interpretato nel senso che consente al giudice investito del ricorso d'appello avverso la sentenza di primo grado di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto rientrante nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva, qualora risulti che tale nullità non è stata eccepita in nessun momento dal consumatore convenuto, né nell'ambito dell'opposizione al procedimento ingiuntivo, né dell'udienza o del ricorso di appello.


(1)  GU L 372, pag. 31.


30.8.2008   

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C 223/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 28 maggio 2008 — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

(Causa C-229/08)

(2008/C 223/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Colin Wolf

Convenuta: Stadt Frankfurt am Main

Questioni pregiudiziali

1)

Se, per colmare i margini di valutazione discrezionale di cui all'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE, il legislatore nazionale possieda in generale un ampio margine di valutazione discrezionale, o se questo margine sia limitato a quanto necessario, almeno quando si tratti della determinazione dell'età massima per l'assunzione riguardo ad un tempo minimo di servizio prima del pensionamento (1), conformemente all'art. 6, n. 1, secondo comma, lett. c), della direttiva 2000/78/CE.

2)

Se la necessità di cui all'art. 6, n. 1, secondo comma, lett. c), della direttiva 2000/78/CE, rappresenti la ragionevolezza del mezzo indicato nell'art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78/CE, limitando così l'ambito di applicazione di questa disciplina generale.

3)

a)

Se costituisca una finalità legittima ai sensi dell'art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78/CE, il fatto che un datore di lavoro, fissando un limite massimo all'età di assunzione, persegua il proprio interesse ad un servizio attivo più lungo possibile per i funzionari da assumere.

b)

Se l'attuazione di tale finalità sia ingiustificata già qualora comporti che i funzionari prestano servizio più a lungo di quanto necessario per ottenere la pensione minima garantita dalla legge in caso di pensionamento anticipato, decorsi 5 anni di servizio.

c)

Se l'attuazione di tale finalità sia ingiustificata solo qualora comporti che i funzionari prestano servizio più a lungo di quanto necessario per maturare la pensione minima garantita dalla legge, in caso di pensionamento anticipato — attualmente 19,51 anni.

4)

a)

Se costituisca una finalità legittima ai sensi dell'art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78/CE, il fatto di ridurre al massimo il numero complessivo di funzionari da assumere, prevedendo che l'età massima di assunzione sia la più bassa possibile, al fine di diminuire, per quanto possibile, il numero delle prestazioni individuali come la previdenza in caso di infortuni o malattia (sovvenzioni, anche per i familiari).

b)

Quale significato rivesta il fatto che con l'aumento dell'età, le prestazioni previdenziali in materia di infortuni o le sovvenzioni in casi di malattie (anche per i familiari) siano maggiori rispetto a quelle dei funzionari più giovani, con la conseguenza che, in caso di assunzione di funzionari più anziani, possono aumentare le relative spese complessive.

c)

A tale riguardo, se siano necessarie previsioni o statistiche accertate o se siano sufficienti ipotesi probabili.

5)

a)

Se costituisca una finalità legittima ai sensi dell'art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78/CE il fatto che un datore di lavoro intenda applicare una determinata età massima di assunzione al fine di garantire «una configurazione equilibrata dell'età nelle diverse carriere».

b)

Quali requisiti debbano essere eventualmente considerati sufficienti per ritenere che una determinata configurazione dell'età soddisfi i presupposti di una giustificazione (carattere ragionevole e necessario, necessità).

6)

Se costituisca una considerazione legittima ai sensi dell'art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78/CE, il fatto che, riguardo all'età massima di assunzione, il datore di lavoro faccia valere che, fino al raggiungimento di tale età, è generalmente possibile realizzare le condizioni obiettive per l'assunzione nel servizio di medio livello dei vigili del fuoco mediante un'istruzione e una corrispondente formazione professionale.

7)

In base a quali criteri si debba valutare la ragionevolezza o la necessità di un periodo minimo di servizio prima del pensionamento.

a)

Se la necessità di un periodo minimo di servizio possa essere giustificata esclusivamente come compenso per l'acquisto di una qualificazione presso il datore di lavoro, interamente finanziata da quest'ultimo, (abilitazione alla carriera nel servizio di medio livello nei vigili del fuoco) al fine di garantire un periodo di servizio appropriato a tale qualificazione, in modo tale che i costi di formazione del funzionario siano così progressivamente rimborsati.

b)

Quale sia la durata massima della fase del periodo di servizio successivo al periodo di formazione. Se possa superare 5 anni, e se sì, a quali condizioni.

c)

Se la ragionevolezza o la necessità di un periodo minimo di servizio possa essere giustificata, indipendentemente dalla soluzione fornita alla questione 7, lett. a), sulla base della considerazione che, per i funzionari la cui pensione è finanziata esclusivamente dal datore di lavoro, deve essere sufficiente il periodo di servizio attivo che presumibilmente intercorre tra l'assunzione e la probabile data del pensionamento al fine di maturare una pensione minima garantita dalla legge, attualmente al termine di un periodo di servizio di 19,51 anni.

d)

Se, al contrario, il rifiuto di un'assunzione sia giustificato, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE, solo qualora la persona sia assunta ad un'età tale per cui, considerata la data probabile del pensionamento, ci sarebbe la possibilità di doverle versare la pensione minima, sebbene non ancora maturata.

8)

a)

Se per la valutazione del pensionamento, conformemente all'art. 6, n. 1, secondo comma, lett. c) della direttiva 2000/78/CE, sia necessario applicare il limite di età stabilito dalla legge per il pensionamento con la collegata riscossione di una pensione, o se sia necessario basarsi sull'età media statistica del pensionamento di un determinato gruppo di lavoratori o di funzionari.

b)

In che misura si debba eventualmente considerare che per taluni funzionari il normale pensionamento può essere rimandato di uno o due anni. Se tale circostanza determini un conseguente aumento dell'età massima di assunzione.

9)

Se si possa computare, in sede di calcolo del periodo minimo di servizio ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE, la formazione da assolvere inizialmente nel rapporto di pubblico impiego. Se, a tale riguardo, il periodo di formazione debba essere considerato integralmente come periodo di servizio a fini previdenziali o se detto periodo di formazione debba essere escluso dal calcolo del periodo per il quale un datore di lavoro può esigere una durata minima di servizio, ai sensi dell'art. 6, n. 1, secondo comma, lett. c), della direttiva 2000/78/CE.

10)

Se le disposizioni dell'art. 15, n. 1, frase 2, e n. 3, della legge generale sulla parità di trattamento siano compatibili con l'art. 17 della direttiva 2000/78/CE.


(1)  GU L 303, pag. 16.


30.8.2008   

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C 223/22


Impugnazione proposta il 29 maggio 2008 da Massimo Giannini avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 12 marzo 2008, causa T-100/04, Massimo Giannini/Commissione

(Causa C-231/08 P)

(2008/C 223/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Giannini (rappresentanti: avv.ti L. Levi e C. Ronzi)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 marzo 2008, causa T-100/04;

di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado e, pertanto, accordare

l'annullamento della decisione della commissione di concorso COM/A/9/01 di non iscrivere il nome del ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso, decisione comunicata al ricorrente con una lettera dell'11 giugno 2003, nonché, se necessario, l'annullamento della decisione che respinge la domanda di riesame presentata dal ricorrente, decisione comunicata al ricorrente con una lettera dell'8 luglio 2003, l'annullamento della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente, decisione comunicata al ricorrente con una lettera del 2 dicembre 2003;

il risarcimento dei danni per il pregiudizio materiale, valutandosi quest'ultimo, da un alto, pari alla differenza tra l'indennità di disoccupazione percepita dopo la scadenza del contratto di agente temporaneo e la retribuzione di funzionario di carriera A 7/4 e, dall'altro, dopo il periodo di disoccupazione, pari alla retribuzione di un funzionario di grado A 7/5, e accordare il risarcimento del pregiudizio morale subito, valutandosi quest'ultimo pari a 1 euro;

condannare la Commissione a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce in sostanza tre motivi principali a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, il ricorrente accusa innanzitutto il Tribunale di avere violato il diritto a un equo processo e, più in particolare, il diritto a che la sua causa sia giudicata entro un termine ragionevole. Infatti, sarebbero trascorsi quattro anni tra la data di avviamento della causa dinanzi al Tribunale e la pronuncia della sentenza impugnata. Orbene, secondo il ricorrente, nessuna circostanza eccezionale giustificherebbe nel caso di specie una simile durata. Il fascicolo di tale causa non era né particolarmente voluminoso, né giuridicamente complesso e il procedimento presentava una rilevanza considerevole per il ricorrente.

Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene in seguito che, il Tribunale ha violato gli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto dei funzionari e ha violato sia la nozione di interesse del servizio sia il dovere di sollecitudine che grava sulle istituzioni comunitarie nei confronti dei loro agenti e funzionari. A tal proposito, secondo il ricorrente, il Tribunale confonderebbe l'ingresso nella funzione pubblica comunitaria attraverso un concorso generale diretto a costituire una riserva di assunzione, e la continuazione della carriera di persone già assunte mediante i meccanismi dei trasferimenti e delle promozioni previsti dallo Statuto.

Con il suo terzo motivo, il ricorrente deduce infine una violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di motivazione delle sentenze e dei principi di non discriminazione e del rispetto dei diritti della difesa, nonché uno snaturamento degli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione. Tale ultimo motivo è composto da tre parti.

Con la prima parte del terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato sia il principio di non discriminazione sia il suo obbligo di motivazione e le regole sull'acquisizione della prova, concludendo che la conoscenza da parte di alcuni candidati al concorso del documento sul quale si basava la prova scritta non comportava una violazione del principio di non discriminazione e non esigendo che la convenuta offrisse prove concrete in merito all'assenza di discriminazione legata a tale circostanza.

Con la seconda parte del medesimo motivo, il ricorrente afferma la violazione del principio di non discriminazione e lo snaturamento degli elementi di prova sottoposti alla valutazione del Tribunale in quanto quest'ultimo avrebbe ritenuto che la composizione della commissione era sufficientemente stabile per assicurare la comparazione e la valutazione obbiettiva dei candidati, mentre gli elementi del fascicolo dimostrerebbero, al contrario, l'assenza di stabilità sufficiente nella composizione di tale commissione e la mancata comunicazione al Tribunale da parte della convenuta di varie informazioni fattuali.

Infine, con la terza parte di tale motivo, il ricorrente deduce una nuova violazione del principio di non discriminazione e delle regole sull'acquisizione della prova, nonché una violazione dei diritti della difesa, legate alle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in merito alla imparzialità dei membri della commissione.


30.8.2008   

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C 223/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Ried im Innkreis (Austria) il 2 giugno 2008 — Procedimento penale a carico di Roland Langer

(Causa C-235/08)

(2008/C 223/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Ried im Innkreis

Imputato nella causa principale

Roland Langer

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 43 CE (Trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione 2 ottobre 1997, da ultimo modificato con l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea del 25 aprile 2005, GU CE L 157, pag. 11) vada interpretato nel senso che esso osta a una disposizione che prevede l'affidamento della gestione dei giochi d'azzardo in case da gioco esclusivamente a società per azioni con sede nel territorio dello Stato membro in questione, e quindi la costituzione o l'acquisto di una società di capitali situata in tale Stato membro;

2)

se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un monopolio esistente all'interno di uno Stato in relazione a determinati giochi d'azzardo, quali per esempio i giochi d'azzardo proposti in case da gioco, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano e promuovono (attraverso la televisione, i giornali e le riviste) la partecipazione a giochi d'azzardo — quali scommesse e lotterie statali — tanto che i messaggi pubblicitari offrono addirittura un premio in contanti abbinato a un biglietto della giocata poco prima dell'estrazione del lotto («TOI TOI TOI — Glaub' ans Glück») (Buona fortuna — credi nella fortuna);

3)

se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione secondo cui tutte le concessioni per giochi d'azzardo e case da gioco, previste in una disciplina nazionale sul gioco d'azzardo, sono accordate per 15 anni in base a una normativa che ha escluso dalla gara d'appalto i concorrenti dell'area comunitaria (non appartenenti a tale Stato membro).


30.8.2008   

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C 223/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 4 giugno 2008 — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

(Causa C-242/08)

(2008/C 223/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Swiss Re Germany Holding GmbH

Convenuto: Finanzamt München für Körperschaften

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino e l'art. 13, parte B, lett. a), e d), nn. 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debbano essere interpretati nel senso che l'assunzione di un contratto di riassicurazione vita che avviene dietro corresponsione di un prezzo da parte dell'acquirente e sulla base del quale l'acquirente del contratto, con il consenso del contraente dell'assicurazione, assume l'attività di riassicurazione esercitata dall'assicuratore precedente, esente da imposta, eseguendo al suo posto le prestazioni di riassicurazione nei confronti del contraente dell'assicurazione, debba essere considerata

a)

quale operazione di assicurazione o bancaria ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ovvero

b)

quale operazione di riassicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ovvero

c)

quale operazione composta sostanzialmente, da una parte, dall'assunzione, esente da imposta, di un impegno, e dall'altra da un'operazione, esente da imposta, relativa a crediti, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), nn. 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

2)

Se la soluzione della prima questione muti qualora il corrispettivo per il trasferimento venga versato non dall'acquirente, bensì dall'assicuratore precedente.

3)

In caso di soluzione negativa della prima questione, lett. a), b), e c): se l'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari debba essere interpretato nel senso che

il trasferimento a titolo oneroso di contratti di riassicurazione vita costituisce una cessione e

nel caso di applicazione dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, non si debba distinguere a seconda che il luogo delle attività esenti da imposta sia situato nello Stato membro della cessione o in un altro Stato membro.


(1)  GU L 145, pag. 1.


30.8.2008   

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C 223/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 9 giugno 2008 — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-247/08)

(2008/C 223/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Gaz de France — Berliner Investissement SA

Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 2, lett. a), in combinato disposto con l'allegato, lett. f), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (1), debba essere interpretato nel senso che anche una società francese avente la forma societaria di una «société par actions simplifiée» può essere considerata, già per gli anni precedenti al 2005, come «società di uno Stato membro» ai sensi di tale direttiva e deve quindi esserle garantita, per gli utili distribuiti dalla sua controllata tedesca nel 1999, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della medesima direttiva 90/435/CEE, l'esenzione dalla ritenuta alla fonte.

2)

Per il caso in cui la questione sub 1) debba essere risolta negativamente:

Se l'art. 2, lett. a), in combinato disposto con l'allegato, lett. f), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, violi l'art. 43 CE e l'art. 48 CE, oppure l'art. 56, n. 1, CE e l'art. 58, nn. 1, lett. a), e 3, CE, in quanto prevede, in combinato disposto con l'art. 5, n. 1, della direttiva 90/435/CEE, un'esenzione dalla ritenuta alla fonte, all'atto della distribuzione degli utili di una controllata tedesca, a vantaggio di una società controllante francese che rivesta la forma di una «société anonyme», di una «société en commandite par actions» o di una «société à reponsabilité limitée», ma non a favore di una società controllante francese avente la forma giuridica di una «société par actions simplifiée».


(1)  GU L 225, pag. 6.


30.8.2008   

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C 223/25


Ricorso proposto il 10 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-250/08)

(2008/C 223/38)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. R. Lyal e P. van Nuffel, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente:

dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 18 CE, 43 CE e 56 CE e degli artt. 31 e 40 dell'Accordo SEE in quanto, nella Regione fiamminga, all'atto di calcolare l'agevolazione fiscale collegata all'acquisto di un bene immobile destinato a residenza principale, l'imposta di registro versata anteriormente in occasione dell'acquisto della residenza principale è presa in considerazione solo se quest'ultima era situata nella Regione fiamminga e non qualora fosse situata in uno Stato membro diverso dal Belgio o in uno Stato EFTA;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa belga relativa all'imposta di registro vigente nella Regione fiamminga prevede una diminuzione dell'imposta di registro in occasione dell'acquisto della residenza principale nella Regione fiamminga, in misura pari all'imposta di registro versata in occasione del precedente acquisto della residenza principale nella Regione fiamminga, a condizione che, durante lo stesso periodo, la precedente residenza principale sia venduta. La Commissione ritiene che tale normativa conceda un'agevolazione fiscale, a parità delle restanti condizioni, alle persone che si trasferiscono all'interno della Regione fiamminga, agevolazione che non è concessa alle persone che si trasferiscono nella Regione fiamminga provenendo da uno Stato membro diverso dal Belgio. La Commissione ritiene che tale normativa sia discriminatoria nei confronti dei cittadini dell'Unione che godono della libera circolazione e dei cittadini che godono del diritto di stabilimento, in quanto costituisce un ostacolo all'investimento immobiliare nella Regione fiamminga di capitali provenienti da Stati membri diversi dal Belgio; che, di conseguenza, tale normativa è in linea di principio contraria, rispettivamente, agli artt. 18 CE e 43 CE e 31 dell'Accordo SEE, ed agli artt. 56 CE e 40 dell'Accordo SEE. La Commissione giudica che, nel caso di specie, nessun motivo imperativo di interesse generale possa giustificare tale violazione del trattato. Inoltre, non si può nemmeno invocare la necessità di garantire la coerenza del regime tributario, dato che si tratta nel caso di specie di due situazioni tributarie diverse, disciplinate unicamente dalle norme specificamente applicabili alla situazione volta a volta rilevante.


30.8.2008   

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C 223/25


Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-253/08)

(2008/C 223/39)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Telles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/22/CE (1), sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento è scaduto il 1o aprile 2007.


(1)  GU L 102, pag. 35.


30.8.2008   

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C 223/26


Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-255/08)

(2008/C 223/40)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. van Beek e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in combinato disposto con gli allegati II e III alla medesima, quale modificata dalle direttive 97/11/CE (2) e 2003/35/CE (3), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Conformemente all'art. 249, terzo comma, CE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

2.

Gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale nel termine prescritto e ad informarne immediatamente la Commissione.

3.

Nel caso di specie, l'art. 3, n. 1, della direttiva 97/11/CE dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di cui trattasi entro il 14 marzo 1999 e che essi ne informino immediatamente la Commissione.

4.

In base alle considerazioni precedenti, la Commissione constata che i Paesi Bassi hanno omesso, sino ad oggi, di emanare le misure necessarie per recepire correttamente l'art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva 85/337, in combinato disposto con gli allegati II e III alla medesima, quale modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, non applicando tutti i criteri contenuti nell'allegato III alla direttiva a tutti i progetti di cui all'allegato II alla medesima.


(1)  GU L 175, pag. 40.

(2)  GU L 73, pag. 5.

(3)  GU L 156, pag. 17.


30.8.2008   

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C 223/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 18 giugno 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. e Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator

(Causa C-258/08)

(2008/C 223/41)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. e Ladbrokes International Ltd

Convenuta: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Questioni pregiudiziali

1.

Se una politica nazionale sul gioco, restrittiva e volta alla canalizzazione del desiderio di giocare, che contribuisce realmente a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in questione, ovvero il contenimento della dipendenza dal gioco e la prevenzione delle frodi, in quanto grazie all'offerta regolamentata di giochi d'azzardo il gioco resta di dimensioni (molto) più limitate di quanto non sarebbe senza il sistema nazionale di regolarizzazione, soddisfi la condizione formulata nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. e segnatamente nella sentenza 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli (Racc. pag. 1-13031), secondo la quale essa deve limitare le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, anche se ai titolari di autorizzazione è consentito rendere attraente la loro offerta di giochi introducendo giochi nuovi, attirando l'attenzione del grande pubblico sulla loro offerta facendo pubblicità e distogliendo così (potenziali) giocatori dall'offerta illegale di giochi d'azzardo (cfr. sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, Racc. pag. I-1891, p. 55, conclusione).

2a.

Se il giudice nazionale, ammesso che una normativa nazionale del regime sul gioco d'azzardo sia compatibile con l'art. 49 CE, nella sua applicazione ad un caso concreto debba sempre esaminare se il provvedimento da adottare, come un ordine di rendere inidoneo un sito Internet alla partecipazione ai giochi d'azzardo su esso offerti dei residenti dello Stato membro interessato per mezzo del software a questo scopo disponibile, nelle circostanze concrete della fattispecie soddisfi come tale e di per sé la condizione di rispondere realmente agli obiettivi addotti a giustificazione del regime nazionale e se la restrizione alla libera circolazione dei servizi, derivante da siffatto regime e dalla sua applicazione, non sia sproporzionata, avendo riguardo agli obiettivi stessi.

2b.

Se la soluzione della questione 2a sia diversa se il provvedimento da adottare non viene chiesto e imposto nell'ambito del mantenimento del regime nazionale da parte delle autorità, ma nell'ambito di una procedura civile in cui un organizzatore di giochi d'azzardo, avente l'autorizzazione richiesta, chiede l'adozione del provvedimento sulla base di un atto illecito, compiuto nei suoi confronti ai sensi del diritto civile, consistente nel fatto che la controparte viola il regime nazionale in questione, ottenendo in tal modo un vantaggio sleale nei confronti della parte che opera con l'autorizzazione richiesta.

3.

Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che dalla sua applicazione consegue che le autorità competenti di uno Stato membro non possono vietare, in forza del sistema chiuso di autorizzazione vigente nello Stato stesso per l'offerta di servizi aventi ad oggetto giochi d'azzardo, che un offerente di servizi a cui sia stata già rilasciata un'autorizzazione in un altro Stato membro per la prestazione di quei servizi tramite Internet offra siffatti servizi anche nel primo Stato membro.


30.8.2008   

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C 223/27


Impugnazione proposta il 24 giugno 2008 da Christos Michail avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 aprile 2008, causa T-486/04, Michail/Commissione

(Causa C-268/08 P)

(2008/C 223/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christos Michail (rappresentante: avv. C. Meïdanis)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;

per quanto occorra, annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008, causa T-486/04;

statuire sulle spese secondo legge.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo il sig. Michail sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell'interpretazione e applicazione del diritto comunitario ed è venuto meno al suo obbligo di motivazione delle sentenze nella parte in cui esso avrebbe riconosciuto nella sentenza impugnata che la Commissione ha contribuito a ingenerare nel ricorrente la sensazione di essere vittima di una molestia psicologica ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto dei funzionari, ma avrebbe tuttavia respinto il suo ricorso in quanto infondato.

Con il suo secondo motivo il ricorrente contesta al Tribunale di avere snaturato i fatti sottoposti alla sua valutazione, in particolare esaminandoli singolarmente e non nel loro contesto globale, e di aver commesso vari errori nella qualificazione giuridica di tali fatti.

Con il suo terzo motivo, infine, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale di respingere, in quanto irricevibili per mancanza di precisione, i numerosi motivi dedotti a sostegno del suo ricorso e relativi in particolare a una violazione degli artt. 21 bis, 22 bis e 22 ter dello Statuto e dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Frammentando il suo ricorso in varie parti, il Tribunale avrebbe infatti snaturato l'essenza dell'oggetto e della struttura di quest'ultimo.


30.8.2008   

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C 223/27


Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione/Repubblica federale di Germania

(Causa C-271/08)

(2008/C 223/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione (rappresentanti: G. Wilms e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, considerato che talune amministrazioni e imprese locali con oltre 1 218 dipendenti hanno stipulato contratti di servizi relativi alla previdenza integrativa aziendale direttamente con gli enti e le imprese indicate dall'art. 6 del TV-EUmw/VKA, senza aver indetto un bando di gara a livello europeo, ha violato, fino al 31 gennaio 2006, l'art. 8, in combinato disposto con i titoli da III a VI della direttiva 92/50/CEE (1) e, a decorrere dal 1o febbraio 2006, l'art. 20, in combinato disposto con gli artt. da 23 a 55 della direttiva 2004/18/CE (2).

Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

In Germania i lavoratori possono richiedere ai propri datori di lavoro l'imputazione di parte della propria retribuzione futura — sino ad un massimo del 4 % del livello della retribuzione valida ai fini assicurativi al regime previdenziale generale — alla previdenza integrativa aziendale, mediante conversione in contributi pensionistici. Secondo il contratto collettivo relativo alla conversione della retribuzione in contributi pensionistici dei lavoratori dei servizi pubblici locali (in prosieguo: il «contratto collettivo»), l'esecuzione della conversione spetta alle amministrazioni o alle imprese locali. La conversione avrebbe dovuto essere eseguita da regimi pubblici integrativi o dalle imprese della Sparkassen-Finanzgruppe (società holding che controlla le casse di risparmio) o da assicurazioni locali. Normalmente, le amministrazioni o le imprese locali concludono contratti di assicurazione collettivi con gli enti summenzionati per tutti i propri dipendenti con cui abbia stipulato un accordo di conversione in contributi pensionistici.

Secondo gli elementi di cui dispone la Commissione, tali contratti relativi a prestazioni di servizi concernenti la previdenza integrativa aziendale stipulati dalle amministrazioni o dalle imprese locali direttamente con gli enti e con le imprese indicate nell'accordo collettivo senza indire un bando di gara a livello europeo.

Secondo la Commissione, i servizi relativi alla previdenza integrativa aziendale sono indicati nell'allegato I A, categoria 6, della direttiva 92/50/CEE e, dal 1o febbraio 2006, nell'allegato II, parte A, della direttiva 2004/18/CE. Trattasi di servizi relativi ad assicurazioni e fondi pensionistici, che non fanno parte dei regimi previdenziali obbligatori. Di conseguenza, i contratti di cui è causa, aggiudicati dalle amministrazioni locali, vale a dire, da autorità aggiudicatrici, costituiscono contratti di diritto pubblico a titolo oneroso stipulati per iscritto, ai sensi delle dette direttive. Inoltre, secondo la giurisprudenza, l'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50/CEE non opera distinzioni tra i contratti aggiudicati da un'autorità aggiudicatrice per adempiere le proprie funzioni di interesse generale e quelli che non presentano alcun collegamento con tali funzioni. Per tale motivo, la Corte di giustizia ha respinto la tesi basata sullo status di entità aggiudicatrice funzionale. Pertanto, non si può accogliere quanto eccepito dalle autorità tedesche, secondo cui, con riguardo alla previdenza integrativa aziendale, le amministrazioni e le imprese locali costituirebbero autorità aggiudicatrici funzionali privatistiche ai fini del diritto degli appalti.

Inoltre, la Commissione ritiene che i contratti de quibus eccedano in larga misura le soglie di riferimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, per detto calcolo non occorre prendere come base ogni singolo contratto, ma deve tenersi conto della durata dell'accordo quadro, in considerazione del fatto che i singoli contratti stipulati tra il lavoratore e il datore di lavoro non costituiscono oggetto dell'aggiudicazione dell'appalto ai sensi del diritto comunitario degli appalti pubblici. Pertanto, il valore di cui si deve tener conto in un accordo quadro è pari al valore complessivo stimato, al netto dell'IVA, di tutti gli appalti previsti durante la vigenza dell'accordo quadro medesimo. Secondo le stime della Commissione, almeno 110 enti locali della Repubblica federale di Germania eccedono tale soglia.

Di conseguenza, le amministrazioni e le imprese locali non avrebbero potuto aggiudicare contratti di servizi relativi alla previdenza integrativa aziendale direttamente agli enti ed alle imprese indicate nel contratto collettivo, ma solo dopo aver indetto un bando di gara a livello europeo. Su tale valutazione non incide il fatto che la continuità della corresponsione della retribuzione sia disciplinata dal contratto collettivo. In primo luogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia è univoca nel ritenere che, nel diritto comunitario, non sussiste un principio generale di contrattazione collettiva autonoma e, in secondo luogo, la Commissione non ritiene che il principio di autonomia contrattuale, ancorato nel Grundgesetz tedesco, sarebbe illecitamente limitato dall'obbligo legale, per le autorità aggiudicatrici, di indire bandi di gara pubblici.


(1)  GU L 209, pag. 1.

(2)  GU L 134, pag. 114.


30.8.2008   

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C 223/28


Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-275/08)

(2008/C 223/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

constatare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, in combinato disposto con l'art. 9, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (1), a motivo del fatto che la Datenzentrale Baden-Württemberg ha affidato un appalto pubblico relativo alla fornitura e manutenzione di un software applicativo senza procedere ad una gara di appalto indetta a livello comunitario;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è la conclusione di un contratto per la fornitura di un software applicativo utilizzato per l'immatricolazione dei veicoli tra la Datenzentrale Baden-Württemberg e la Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). La controversa decisione di attribuzione dell'appalto sarebbe stata adottata nell'ambito di una procedura negoziata non preceduta da alcun bando di gara, nella quale le trattative si sarebbero svolte con la AKDB quale unico interlocutore.

Ad avviso della Commissione, ai fini dell'accertamento di un inadempimento nessun rilievo assume il fatto che il contratto abbia già costituito in Germania l'oggetto di una procedura di ricorso ai sensi della direttiva 89/665/CEE, dal momento che tra una procedura di ricorso dinanzi a giudici nazionali ed una procedura per inadempimento ex art. 226 CE sussisterebbero rilevanti differenze sostanziali sia sotto il profilo delle loro rispettive finalità, sia per quanto riguarda le parti e lo svolgimento del procedimento.

Il contratto di cui si discute configurerebbe un appalto pubblico di forniture ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 93/36/CEE. Secondo i dati in possesso della Commissione, il valore dell'appalto ammonterebbe ad EUR 1 milione circa e supererebbe quindi il valore di soglia fissato dalla direttiva. La Datenzentrale sarebbe una persona giuridica di diritto pubblico, che sarebbe stata creata allo specifico scopo di interesse generale di coordinare e promuovere l'elaborazione elettronica dei dati nella pubblica amministrazione. L'ente suddetto sarebbe inoltre posto sotto il prevalente controllo del Land Baden-Württemberg, che designerebbe più della metà dei membri del consiglio di amministrazione. Pertanto esso sarebbe un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 93/36/CEE, che sarebbe obbligata ad osservare, in sede di attribuzione di appalti pubblici ricadenti nell'ambito di applicazione di tale direttiva, le procedure previste da quest'ultima. Nessuna importanza ai fini dell'applicabilità della direttiva 93/36/CEE avrebbe il fatto che la Datenzentrale come pure la AKDB siano persone giuridiche di diritto pubblico.

Secondo quanto risulta alla Commissione, non consterebbero circostanze che possano giustificare un'attribuzione dell'appalto in forma esente da vincoli, ad esempio mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura negoziata avrebbe carattere eccezionale e potrebbe trovare applicazione unicamente in casi «determinati, dettagliatamente specificati». L'onere della prova riguardo alla sussistenza di circostanze eccezionali spetterebbe allo Stato membro che intenda farle valere. Poiché però la convenuta nel presente procedimento non avrebbe soddisfatto tale onere della prova, la Commissione afferma di essere obbligata a concludere che la Repubblica federale di Germania, per effetto della conclusione del contratto in questione senza previo svolgimento di una procedura di gara con pubblicazione del relativo avviso a livello comunitario, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, in combinato disposto con l'art. 9, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.


(1)  GU L 199, pag. 1.


30.8.2008   

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C 223/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 23 de Madrid (Spagna) il 26 giugno 2008 — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad S.A.

(Causa C-277/08)

(2008/C 223/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 23 de Madrid

Parti

Ricorrente: Francisco Vicente Pereda

Convenuta: Madrid Movilidad S.A.

Questione pregiudiziale

Se l'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che quando il periodo di ferie fissato nel calendario delle ferie dell'impresa coincide temporalmente con un'incapacità temporanea dovuta ad un infortunio sul lavoro verificatosi prima della data prevista per l'inizio di tale periodo, il lavoratore interessato, una volta dichiarato guarito da un medico, ha diritto a godere delle ferie in date distinte da quelle prestabilite, indipendentemente dal fatto che sia terminato o meno l'anno solare al quale sono riferite.


(1)  Del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


30.8.2008   

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C 223/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Repubblica d'Austria) il 26 giugno 2008 — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni e trekking.at Reisen GmbH

(Causa C-278/08)

(2008/C 223/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

Convenuti: Günter Guni e trekking.at Reisen GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 5, n. 1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva 89/104») (1), debba essere interpretato nel senso che un marchio d'impresa viene usato in un modo riservato al titolare del medesimo qualora tale marchio o un segno simile ad esso (ad esempio la componente denominativa di un marchio misto figurativo e denominativo) venga acquistato come keyword (parola chiave) presso un motore di ricerca e, in conseguenza di ciò, digitando nel motore di ricerca il marchio o il segno simile ad esso come parola chiave, appaia sullo schermo pubblicità relativa a prodotti o servizi identici o simili.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

A)

Se il diritto di esclusiva del titolare del marchio d'impresa venga violato nel caso di utilizzazione di una parola chiave identica al marchio allo scopo di pubblicizzare prodotti o servizi identici, indipendentemente dalla circostanza che la pubblicità così richiamata compaia sulla lista dei risultati o in un distinto spazio pubblicitario separato da essa e che venga contrassegnata come «informazione promozionale».

B)

Se, nel caso di utilizzazione di un segno identico al marchio d'impresa per prodotti o servizi simili ovvero nel caso di utilizzazione di un segno simile al marchio medesimo per prodotti o servizi identici o simili, possa escludersi il rischio di confusione già per il fatto che la pubblicità viene contrassegnata come «informazione promozionale» e/o non appare sulla lista dei risultati, bensì in un distinto spazio pubblicitario separato da essa.


(1)  GU 1989, L 40, pag. 1.


30.8.2008   

IT

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C 223/30


Impugnazione proposta il 25 giugno 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-279/08 P)

(2008/C 223/47)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet, K. Gross e C. Urraca Gaviedes, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte di giustizia voglia:

in via principale:

a)

annullare la sentenza impugnata,

b)

dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento della decisione, e

c)

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e dell'impugnazione in esame;

in subordine:

a)

annullare la sentenza impugnata,

b)

respingere il ricorso di annullamento contro la decisione, e

c)

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo formulato dalla Commissione mira a dimostrare che a torto il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dai Paesi Bassi.

Secondo la Commissione, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dall'ordinanza della Corte nella causa C-164/02, emerge che uno Stato membro non può chiedere l'annullamento di una decisione della Commissione in cui quest'ultima dichiara compatibile con il mercato comune una misura di aiuto notificata dal detto Stato membro.

Con il secondo motivo (in subordine) la Commissione afferma che il Tribunale ha concluso a torto che la misura controversa non era selettiva, vale a dire non favoriva determinate imprese ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Inoltre, la Commissione sostiene che il Tribunale ha concluso a torto che, quand'anche la misura fosse selettiva, essa non costituirebbe per questo una misura di aiuto, tenuto conto del suo obiettivo e in quanto la misura sarebbe giustificata dalla sua natura e dagli obiettivi del sistema.


30.8.2008   

IT

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C 223/31


Impugnazione proposta il 26 giugno 2008 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008 nella causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione

(Causa C-280/08 P)

(2008/C 223/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (rappresentanti: U. Quack, Rechtsanwalt, S. Ohlhoff, Rechtsanwalt, M. Hutschneider, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Arcor AG & Co. KG, Versatel NRW GmbH, già Tropolys NRW GmbH, ex CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, vorher KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, già tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, exr VersaTel Deutschland GmbH & Co.

Conclusioni della ricorrente

Rimuovere la sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008, nella causa T-271/03.

Dichiarare nulla la decisione della Commissione 21 maggio 2003, n. 2003/707/CE (1) pubblicata sotto il numero C(2003) 1536 def.

In subordine ridurre secondo la libera valutazione discrezionale della Corte l'ammenda inflitta alla Deutsche Telekom AG nell'art. 3 dell'impugnata decisione.

Porre le spese di causa a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda la sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di cui trattasi sui seguenti motivi:

La sentenza viola l'art. 82 CE e il principio fondamentale del legittimo affidamento, dal momento che nella fattispecie in esame non sussiste alcuna obiettiva violazione della menzionata disposizione imputabile alla ricorrente e alcuna responsabilità della stessa. La sentenza non prende in considerazione la verifica più volte ripetuta nei modi previsti dalla legge circa l'asserito scarto tra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio da parte dell'allora autorità di regolamentazione per la posta e le telecomunicazioni competente per la ricorrente (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, in prosieguo: «RegTP»). La RegTP ha più volte verificato e escluso la sussistenza di uno scarto tra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio per gli abbonati. In un siffatto caso la responsabilità della competente autorità di regolamentazione si sovrappone alla particolare responsabilità per la struttura del mercato dell'impresa soggetta a regolamentazione, delimitandola. Con riferimento all'autorità di regolamentazione, la ricorrente deve partire dall'idea che il suo comportamento non era in contrasto con le norme in materia di concorrenza. L'assunto, secondo cui la ricorrente con l'aumento del suo compenso ADSL abbia potuto ridurre l'asserito scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio, contrasta con la premessa da cui è partito il Tribunale secondo cui una «sovvenzione incrociata» tra i differenti mercati non viene in considerazione in occasione della verifica dello scarto tra i prezzi all'ingrosso e al dettaglio. Il Tribunale ha inoltre erroneamente omesso di verificare, cosa che la commissione non ha fatto, se un aumento del compenso ADSL abbia effettivamente potuto ridurre lo scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio.

La sentenza viola altresì l'art. 82 CE, anche perché il Tribunale è incorso in errore nel verificare la sussistenza dei presupposti di merito di tale disposizione. Un esame dello scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio non approda in sé e per sé alla prova di un abuso. Se il compenso per i fattori produttivi a monte sono stati fissati, come nella specie, in maniera vincolante dalla competente autorità di regolamentazione, questo esame potrebbe di per sé portare a risultati contrari alla concorrenza.

Sotto questo aspetto il Tribunale ha anche violato il suo obbligo di motivazione della sentenza.

La sentenza impugnata fa difetto in diritto sotto molteplici importanti punti nella verifica del metodo applicato dalla Commissione per accertare lo scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio. In primo luogo perché il cosiddetto «As-Efficient-Competitor-Test»«prova di un operatore efficiente che agisce in regime di concorrenza» che il Tribunale ha preso a fondamento come solo valido criterio di confronto, sarebbe comunque inammissibile se l'impresa in posizione dominante sul mercato e il suo concorrente, operano, come nella specie, secondo regole e condizioni di concorrenza diversa. In secondo luogo perché l'esame dello scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio prende in considerazione solo i compensi per gli abbonati, mentre i compensi per altre prestazioni di servizi di telecomunicazione, che riposano sugli stessi fattori produttivi a monte (in particolare i collegamenti) non vengono considerati. Anche gli accertamenti della sentenza circa gli effetti dello scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio presentano vari errori di diritto, e non è dato di ravvisarvi alcuna dimostrazione del nesso causale tra l'asserito scarto di prezzi all'ingrosso e al dettaglio ai fini degli accertamenti operati dal tribunale per quanto riguarda la struttura del mercato.

La sentenza viola innanzi tutto i requisiti dell'art. 253 CE sulla motivazione delle decisioni della Commissione.

Il Tribunale è infine incorso in falsa applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento 17, dal momento che ha lasciato incontestata la commisurazione dell'ammenda da parte della Commissione, quand'anche quest'ultima sia erroneamente partita dall'idea di una grave violazione, non abbia preso in considerazione in modo appropriato la specifica regolamentazione settoriale dei compensi della ricorrente e avrebbe comunque dovuto infliggere un'ammenda simbolica. Così il Tribunale ha omesso di considerare in termini giuridicamente corretti tutti i fattori pertinenti, e di esaminare in modo giuridicamente sufficientemente corretto gli argomenti dedotti dalla ricorrente per la rimozione e la riduzione dell'ammenda.


(1)  GU L 263, pag. 9.


30.8.2008   

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C 223/32


Ricorso proposto il 27 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-283/08)

(2008/C 223/49)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Roels e W. Wils, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi bassi

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno dei Paesi bassi non adottando le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») o quantomeno non comunicandole alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva;

condannare il Regno dei Paesi bassi alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 12 giugno 2007.


(1)  GU L 149, pag. 22.


30.8.2008   

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C 223/32


Ricorso proposto il 27 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-284/08)

(2008/C 223/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Roels e W. Wils, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato nel proprio territorio di Gibilterra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (1), o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 12 giugno 2007.


(1)  GU L 149, pag. 22.


30.8.2008   

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C 223/33


Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-286/08)

(2008/C 223/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e J.-B Laignelot)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo elaborato e adottato, entro un termine ragionevole, un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi, conforme ai requisiti della pertinente normativa comunitaria, e non avendo creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi che consenta lo smaltimento dei medesimi grazie all'utilizzazione dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 1, n. 2 e 6 della direttiva 91/689/CEE (1) relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 7, n. 1, della direttiva 2006/12/CE (2) (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE).

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE) nonché degli artt. 3, n. 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 99/31/CE (3), relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE) nonché agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, dopo aver esaminato le disposizioni legislative concernenti la gestione dei rifiuti pericolosi notificate dalla Repubblica ellenica e, in particolare, il piano nazionale di smaltimento, ha constatato che le medesime non soddisfano i requisiti del diritto comunitario per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

In particolare, il piano nazionale di smaltimento presenta lacune in quanto si limita a orientamenti che necessitano di ulteriore elaborazione e che non soddisfano il requisito di «sufficiente precisione», in violazione del combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 6, n. 2, della direttiva 91/689/CEE e dell'art. 7, n. 1, della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE).

Parimenti, il piano nazionale di smaltimento non prevede una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento in quanto mancano le infrastrutture adeguate, mancano valutazioni relative al livello richiesto di capacità di trattamento e vi sono carenze per quanto riguarda la creazione e la collocazione geografica dei siti adeguati, in violazione del combinato disposto dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689/CEE e dell'art. 5 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE).

Inoltre, viene constatato che la prassi diffusa di smaltimento dei rifiuti pericolosi in Grecia è quella del «deposito temporaneo» il quale tuttavia, a causa del rinnovo delle relative autorizzazioni, in mancanza di discariche adeguate, si è trasformato in permanente. Ne consegue che non sono state adottate le misure adeguate per lo smaltimento sicuro e definitivo dei rifiuti pericolosi in modo da non compromettere la salute umana e senza arrecare pregiudizio all'ambiente, in violazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con gli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE) e degli artt. 3, n. 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.


(1)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(3)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.


30.8.2008   

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C 223/33


Ricorso proposto il 1o luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-289/08)

(2008/C 223/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Sipos, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo elaborato un piano di emergenza esterna per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente rileva che l'elaborazione di piani di emergenza esterni per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva 96/82/CE costituisce un'esigenza fondamentale di tale direttiva. Il Granducato di Lussemburgo sarebbe venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva in quanto non avrebbe elaborato siffatti piani per otto stabilimenti operativi situati sul suo territorio.


(1)  GU 1997, L 10, pag. 13.


30.8.2008   

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C 223/34


Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-293/08)

(2008/C 223/53)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande, I. Koskinen)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE (1), recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, o comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della summenzionata direttiva;

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.


(1)  GU L 304, pag. 12.


30.8.2008   

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C 223/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel de Montpellier (Francia) il 3 luglio 2008 — Ministère public/Santesteban Goicoechea Ignacio Pédro

(Causa C-296/08)

(2008/C 223/54)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'Appel de Montpellier

Parti

Procedimento penale a carico di Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

Questioni pregiudiziali

1)

Se il difetto di notifica ai sensi dell'art. 31, n. 2, della decisione-quadro 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (1), da parte di uno Stato membro, nella fattispecie la Spagna, dell'intenzione di continuare ad applicare intese o accordi bilaterali o multilaterali, comporti, dato l'uso del termine «sostituisc[e]» all'art. 31 di detta decisione-quadro, l'impossibilità per tale Stato membro di avvalersi nei rapporti con un altro Stato, nella fattispecie la Francia, che ha reso una dichiarazione ai sensi dell'art. 32 della decisione-quadro, di procedure diverse da quella del mandato di arresto europeo.

2)

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se le riserve operate dallo Stato dell'esecuzione permettano a quest'ultimo di applicare una convenzione del 27 settembre 1996, dunque anteriore al 1o gennaio 2004, entrata però in vigore nello Stato dell'esecuzione successivamente alla data del 1o gennaio 2004 stabilita all'art. 32 della decisione-quadro.


(1)  Decisione-quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).


30.8.2008   

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C 223/35


Ricorso presentato il 3 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-297/08)

(2008/C 223/55)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra, D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, con riferimento alla regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, ed in particolare non avendo stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, mediante il presente ricorso, mira ad ottenere la condanna della Repubblica italiana per non aver creato, nella regione Campania, una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, improntata al criterio della prossimità. L'inadempimento contestato è fonte, come riconosciuto dalle stesse autorità italiane nelle comunicazioni ufficiali, di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente e costituisce pertanto violazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE.


(1)  GU L 114, pag. 9.


30.8.2008   

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C 223/35


Ricorso proposto il 3 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-298/08)

(2008/C 223/56)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e I. Chatsigiannis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/22/CE (1), sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 89/599/CEE del Consiglio, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o aprile 2007.


(1)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.


30.8.2008   

IT

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C 223/36


Impugnazione proposta il 7 luglio 2008 dalla Leche Celta, SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 23 aprile 2008, causa T-35/07, Leche Celta, SL/UAMI

(Causa C-300/08 P)

(2008/C 223/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Leche Celta, SL (rappresentanti: J. Calderón Chavero, abogado, T. Villate Consonni, abogada)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Celia SA

Conclusioni della ricorrente

annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 23 aprile 2008, causa T-35/07 al fine di dichiarare chiaramente l'incompatibilità dei marchi CELIA/CELTA;

condanna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la ricorrente contesta, in sostanza, la valutazione effettuata dal Tribunale sulla somiglianza dei marchi in esame. Secondo quest'ultima, infatti, la somiglianza tra questi due marchi sarebbe tale che il pubblico di riferimento non sarebbe neppure in grado di distinguere la differenza tra essi, tanto più che i prodotti da questi designati sarebbero identici. Il Tribunale sarebbe pertanto incorso in molteplici errori di valutazione nel giudicare debole il grado di somiglianza verbale e concettuale tra i marchi in conflitto.


30.8.2008   

IT

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C 223/36


Ricorso proposto il 9 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-306/08)

(2008/C 223/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Kukovec, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna:

aggiudicando i programmi di attuazione integrata ai sensi della legge 15 novembre 1994, n. 6, recante disciplina dell'attività urbanistica nella Comunidad Valenciana, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE (1), che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e in particolare agli artt. 1, 6, n. 6, 11, 12, nonché al Titolo IV del suo Capitolo II (artt. 24-29);

aggiudicando i programmi di attuazione integrata ai sensi della legge 16/2005, Urbanística Valenciana, attuata con decreto regionale 12 maggio 2006, n. 67 della Regione di Valencia, recante approvazione del regolamento sulla gestione territoriale e urbanistica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 6, 24, 30, 31, n. 4, lett. a), 48, n. 2, e 53 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE (2), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rileva che l'aggiudicazione di programmi di attuazione integrata, «PAI», strumento di sviluppo urbanistico istituito con la legge 15 novembre 1994, n. 6, recante disciplina dell'attività urbanistica nella Comunidad Valenciana (LRAU) e con la legge n. 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV), che l'ha seguita, fa riferimento a lavori pubblici, che devono essere aggiudicati seguendo quanto disposto nelle direttive 93/37/CE e 2004/18/CE. In altre parole, la Commissione afferma che i PAI sono appalti pubblici di lavori, aggiudicati da enti locali, che comprendono la realizzazione di lavori pubblici relativi ad infrastrutture da parte di società che si occupano di urbanizzazione selezionate dall'amministrazione locale.

La Commissione ritiene che la LUV violi le direttive comunitarie sugli appalti pubblici sotto diversi aspetti, in particolare per quanto concerne la posizione privilegiata del primo offerente, l'esperienza degli offerenti in appalti simili, la presentazione di alternative alla proposta del primo offerente in busta aperta, la disciplina delle varianti, i criteri di aggiudicazione dei PAI, la possibilità di modificare il contratto dopo la sua aggiudicazione (ad esempio la possibilità di incrementare gli oneri di urbanizzazione) e la disciplina dei casi di esecuzione incompleta del contratto da parte dell'aggiudicatario. Talune di queste infrazioni riguardano anche la LRAU, altre sono specifiche della LUV.


(1)  GU L 199, pag. 54.

(2)  GU L 134, pag. 114.


30.8.2008   

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C 223/37


Ricorso proposto il 10 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-308/08)

(2008/C 223/59)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE (1), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come interpretata dalle sentenze della Corte 13 gennaio 2005, nella causa C-117/03, e 14 settembre 2006, nella causa C-244/05, nonché agli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 4, della medesima direttiva, in relazione al progetto di sistemazione della strada rurale da Villamanrique de la Condesa (Siviglia) a El Rocío (Huelva).

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che, con la realizzazione del progetto di sistemazione della strada rurale da Villamanrique de la Condesa (Siviglia) a El Rocio (Huelva) senza la corrispondente attuazione di adeguate misure di tutela, il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 92/43/CEE, come interpretata dalle sentenze della Corte 13 gennaio 2005, nella causa C-117/03, e 14 settembre 2006, nella causa C-244/05, nonché agli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 4, della citata direttiva.


(1)  GU L 206, pag. 7.


30.8.2008   

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C 223/37


Ricorso proposto il 14 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-312/08)

(2008/C 223/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Støvlbæk, agente)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Constatare che non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (1) o non avendole, comunque, comunicate alla Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il periodo entro il quale la direttiva avrebbe dovuto essere stata trasposta è scaduto il 1o gennaio 2007.


(1)  GU L 363, pag. 141.


30.8.2008   

IT

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C 223/37


Ricorso presentato il 14 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-313/08)

(2008/C 223/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Vesco e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che non adottando tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2003/58/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta mena agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva;

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 dicembre 2006.


(1)  GU L 221, pag. 13.


30.8.2008   

IT

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C 223/38


Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-321/08)

(2008/C 223/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per la trasposizione nel diritto interno della direttiva 2005/29 è scaduto il 12 giugno 2007.


(1)  GU L 149, pag. 22.


30.8.2008   

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C 223/38


Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-322/08)

(2008/C 223/63)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e J. Enegren, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi derivantigli dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004 (1), 2004/83/CE, non avendo adottato le misure necessarie per dare completa trasposizione alla suddetta direttiva o non avendone comunque dato comunicazione alla Commissione;

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.


(1)  Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).


30.8.2008   

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C 223/38


Ricorso proposto il 16 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-326/08)

(2008/C 223/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e B. Kotschy, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica federale di Germania non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/29/CE (1), o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto comunitario e, in particolare, dell'art. 19 di tale direttiva;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 12 giugno 2007.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).


30.8.2008   

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C 223/39


Ricorso presentato il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-334/08)

(2008/C 223/65)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu et A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 10 CE, dell'art. 8 della decisione 2000/597/CE (1), Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (2) del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, per aver rifiutato di mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie corrispondenti all'obbligazione doganale derivante dal rilascio, dal 27 febbraio 1997, da parte della Direzione compartimentale delle dogane per le Regioni Puglia e Basilicata, sita a Bari, di autorizzazioni irregolari a creare e gestire a Taranto magazzini doganali di tipo C, seguite da consecutive autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale e al perfezionamento attivo, fino alla loro revoca il 4 dicembre 2002;

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la Commissione europea rimprovera al Governo italiano di avere rifiutato di mettere a disposizione delle Comunità europee le risorse proprie — quantificate in circa 23 milioni di euro — corrispondenti ad alcune autorizzazioni doganali irregolari rilasciate a Taranto nel periodo compreso fra il febbraio 1997 ed il dicembre 2002.

La materia del contendere riguarda essenzialmente la responsabilità degli importi relativi alle risorse non riscosse a causa delle operazioni irregolari in questione. Il Governo italiano pretende di non essere responsabile dei mancati introiti dovuti alle predette irregolarità, in quanto queste ultime sarebbero unicamente imputabili ai funzionari che hanno provocato il danno, mentre la Commissione è persuasa che la vigente legislazione comunitaria imponga allo Stato italiano di farsi carico di tutte le conseguenze finanziarie derivanti all'operato — anche irregolare — dei funzionari che agivano in suo nome e per suo conto.


(1)  GU L 253, pag. 42.

(2)  GU L 130, pag. 1.


30.8.2008   

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C 223/39


Ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Josef Holzinger/Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

(Causa C-332/07) (1)

(2008/C 223/66)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


Tribunale di primo grado

30.8.2008   

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C 223/40


Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — Gibtelecom/Commissione

(Cause riunite T-433/03, T-434/03, T-367/04 e T-244/05) (1)

(Concorrenza - Telecomunicazioni - Decisioni di archiviazione di denunce ex art. 86 CE - Mancata presa di posizione della Commissione su denunce ex art. 86 CE - Ricorso di annullamento - Ricorso per carenza - Sopravvenuto venir meno dell'oggetto della lite in corso di causa - Non luogo a statuire)

(2008/C 223/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gibtelecom Ltd (Gibilterra) (rappresentanti: M. Llamas, barrister, e B. O'Connor, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e A. Whelan, in seguito F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle asserite decisioni della Commissione 17 ottobre 2003, 5 luglio 2004 e 26 aprile 2005, con cui venivano archiviate due denunce che invitavano la Commissione ad agire in base all'art. 86 CE, n. 3, per porre fine alle asserite violazioni del diritto comunitario commesse dal Regno di Spagna e, dall'altro, domanda diretta a far dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che, astenendosi dal prendere posizione sul seguito che ella intendeva dare ad alcuni aspetti di una delle denuncie summenzionate, la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d'intervento presentata dal Regno di Spagna nella causa T-367/04.

3)

La Gibtelecom Ltd e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


30.8.2008   

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C 223/40


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Espinosa Labella e a./Commissione

(Causa T-322/06) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione 2006/613/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - Atto impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2008/C 223/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Manuel José Espinosa Labella (Almería, Spagna); Josefa Labella Dávalos (Almería); María Pilar Espinosa Labella (Almería); María José Espinosa Labella (Almería); Tomasa Peñuela Ortiz (Almería); Tomás Espinosa Peñuela (Almería); Francisco José Espinosa Peñuela (Mairena del Aljarafe, Spagna); Juan Manuel Espinosa Peñuela (Madrid, Spagna); María Lourdes Espinosa Peñuela (Almería); Adela Espinosa Peñuela (Almería); Jorge Jesús Espinosa Peñuela (Almería); eredi di Rafael Espinosa Peñuela (Almería) (rappresentante: avv. M. J. Rovira Daudí)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Artos de El Ejido», nel quale sono situati terreni dei ricorrenti, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

Il sig. Manuel José Espinosa Labella, la sig.ra Josefa Labella Dávalos, la sig.ra María Pilar Espinosa Labella, la sig.ra María José Espinosa Labella, la sig.ra Tomasa Peñuela Ortiz, il sig. Tomás Espinosa Peñuela, il sig. Francisco José Espinosa Peñuela, il sig. Juan Manuel Espinosa Peñuela, la sig.ra María Lourdes Espinosa Peñuela, la sig.ra Adela Espinosa Peñuela, il sig. Jorge Jesús Espinosa Peñuela e gli eredi del sig. Rafael Espinosa Peñuela sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


30.8.2008   

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C 223/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Fresyga/Commissione

(Causa T-323/06) (1)

(Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione 2006/613/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - Atto impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità)

(2008/C 223/69)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fresyga, SA (Almería, Spagna) (rappresentante: avv. M. J. Rovira Daudí)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Ramblas de Jergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», nel quale è situato un terreno della ricorrente, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La Fresyga, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


30.8.2008   

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C 223/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Complejo Agrícola/Commissione

(Causa T-345/06) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione 2006/613/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - Atto impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2008/C 223/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Complejo Agrícola (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Menéndez Menéndez e G. Yanguas Montero)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale dell'art. 1 e dell'allegato 1 della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiarano il sito denominato «Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz», nel quale è situata un'azienda di proprietà della ricorrente, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La Complejo Agrícola, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


30.8.2008   

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C 223/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2008 — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Commissione

(Causa T-358/06) (1)

(«Ricorso di annullamento - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Ricorso proposto da una impresa menzionata nella motivazione di una decisione ad essa non indirizzata - Mancanza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2008/C 223/71)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV (Rosmalen, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Smeets e A. Van den Oord, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti, assistiti da F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE [Caso n. COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)] o, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla Heijmans NV e alla Heijmans Infrastructuur BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV sopporterà le proprie spese, nonché quelle esposte dalla Commissione.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


30.8.2008   

IT

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C 223/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Calebus/Commissione

(Causa T-366/06) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione 2006/613/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - Atto impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2008/C 223/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calebus, SA (Almería, Spagna) (rappresentante: avv. R. Bocanegra Sierra)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Ramblas de Jergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», nel quale è situato un terreno della ricorrente, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La Calebus, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


30.8.2008   

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C 223/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Polimeri Europa/Commissione

(Causa T-12/07) (1)

(«Non luogo a statuire»)

(2008/C 223/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Polimeri Europa SpA (Brindisi) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, F. Amato e V. Bottka, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (rappresentanti: avv.ti. S. Kon e L. Farrell)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 6 novembre 2006, COMP/F/2/1095, adottata nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.638 — BR/ESBR) di trasmettere alla società Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, ammessa al procedimento amministrativo in qualità di terzo interessato, la versione a carattere non riservato della comunicazione degli addebiti indirizzata alla ricorrente

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Polimeri Europa SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin nell'ambito del presente procedimento, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del procedimento sommario.


(1)  GU C 56 del 10.3.2008.


30.8.2008   

IT

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C 223/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2008 — Denka International/Commissione

(Causa T-30/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2006/92/CE - Quantità massime di residui di dichlorvos - Mancanza di individualizzazione - Irricevibilità»)

(2008/C 223/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Denka International (Barneveld, Paesi Bassi) (rappresentanti: sigg. K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della Direttiva della Commissione 9 novembre 2006, 2006/92/CE, che modifica gli allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di captane, dichlorvos, éthion e folpet (GU L 311, pag. 31).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Denka International BV sopporterà le sue spese nonché quelle della Commissione.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


30.8.2008   

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C 223/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — Pfizer/UAMI — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN)

(Cause da T-354/07 a T-356/07) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di nullità - Decadenza - Non luogo a statuire»)

(2008/C 223/75)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Pfizer Ltd (Sandwich, Kent, Regno Unito) (rappresentanti: avv. V von Bomhard, A. Renck, t. Dolde, e M. Hawkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó Mondéjar Ortuño, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Isdin, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: M. Esteve Sanz, avvocato)

Oggetto

Tre ricorsi proposti avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 giugno 2007 (rispettivamente, casi R 567/2006-1, R 566/2006-1 e R 565/2006-1) aventi ad oggetto un procedimento di nullità tra la Pfizer Ltd e la Isdin, SA.

Dispositivo

1)

Non luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Isdin, SA è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). La Pfizer Ltd sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


30.8.2008   

IT

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C 223/44


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2008 — WellBiz/UAMI — Wild (WELLBIZ)

(Causa T-451/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»)

(2008/C 223/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: WellBiz Verein (Eschen, Liechtenstein) (rappresentante: avv. M. Schnetzer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelheim, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 ottobre 2007 (procedimento R 1575/2006-1) relativa ad un'opposizione tra il WellBiz Verein e la Rudolf Wild GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e il convenuto sono condannati a sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


30.8.2008   

IT

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C 223/44


Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2008 — Volkswagen/UAMI (Silhouette di una autovettura con due fari)

(Causa T-9/08) (1)

(«Marchio comunitario - Rinuncia alla registrazione nazionale - Non luogo a statuire»)

(2008/C 223/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus e R. Jepsen

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 6 novembre 2007 (caso R 1306/2007-4) avente ad oggetto una registrazione internazionale, in applicazione del protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, il cui marchio figurativo rappresenta la silhouette di una autovettura con i suoi fari.

Dispositivo

1)

Non luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


30.8.2008   

IT

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C 223/45


Ricorso proposto il 4 giugno 2008 — Gosselin Word Wide Moving/Commissione

(Causa T-208/08)

(2008/C 223/78)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gosselin Word Wide Moving NV (Deurne, Belgio) (rappresentanti: avv.ti F. Wijckmans e S. De Keer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 11 marzo 2008 della Commissione C(2008)926 def., notificata alla ricorrente il 25 marzo 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), nella misura in cui questa è diretta contro la ricorrente;

in subordine, annullare l'art. 1 della decisione, nella misura in cui questo è diretto contro la ricorrente, in quanto con esso si tiene conto di una violazione continua da parte della ricorrente dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002, e ridurre l'ammenda inflitta con l'art. 2, nella misura in cui questa è diretta contro la ricorrente, conformemente alla durata della violazione così rettificata;

in subordine, annullare l'art. 2, lett. e, della decisione, nella misura in cui questo è diretto contro la ricorrente, a causa delle ragioni menzionate nel secondo e/o nel terzo motivo e ridurre in proporzione l'ammenda irrogata con l'art. 2, nella misura in cui è diretta contro di essa;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo dedotto dalla ricorrente si afferma che la decisione ha violato l'art. 81 CE. Con la prima parte si afferma che la Commissione non ha provato perché gli atti che possono essere fatti valere contro la ricorrente devono essere qualificati come una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE. Con la seconda parte si afferma che la Commissione non ha provato che l'accordo cui la ricorrente ha partecipato può incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri.

In subordine con il secondo motivo si afferma che la decisione ha violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 (1), l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 (2) e gli Orientamenti per il calcolo delle ammende (3). Tali disposizioni sarebbero state violate all'atto dell'accertamento della gravità della violazione, della durata della stessa, del volume delle vendite per il calcolo dell'importo base dell'ammenda e, infine, quando non si è tenuto conto delle circostanze attenuanti per la ricorrente ai fini del calcolo dell'ammenda.

In subordine, con il terzo motivo si afferma che è stato violato il principio della parità di trattamento, in particolare all'atto della determinazione della gravità della violazione e del valore delle vendite considerate per il calcolo dell'ammenda.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).

(2)  CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato.

(3)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).


30.8.2008   

IT

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C 223/45


Ricorso proposto il 6 giugno 2008 — Strack/Commissione

(Causa T-221/08)

(2008/C 223/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni della Commissione europea, in particolare la decisione 19 maggio 2008, adottate espressamente o sulla base del rifiuto implicito di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 nell'ambito del trattamento delle domande di accesso ai documenti del ricorrente 18 e 19 gennaio 2008, nonché delle sue domande confermative 22 febbraio 2008, 18 aprile 2008 e in particolare 21 aprile 2008, in quanto dette decisioni respingono del tutto o in parte le richieste del ricorrente;

condannare la Commissione europea a versare al ricorrente un risarcimento di importo adeguato per i danni morali e immateriali da esso subiti in occasione del trattamento delle sue domande, riconoscendo quantomeno un risarcimento simbolico pari a 1 euro;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 18 e il 19 gennaio 2008 il ricorrente chiedeva alla Commissione di avere accesso ad una serie di documenti. Egli propone il presente ricorso in quanto non gli sarebbe stato accordato l'accesso a tali documenti, perlomeno in parte, nei termini all'uopo previsti.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente rileva in particolare che la convenuta avrebbe violato l'art. 255 CE, nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). Il ricorrente deduce inoltre la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione, degli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali nonché dei principi relativi all'obbligo di motivazione delle decisioni di rigetto ai sensi dell'art. 253 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


30.8.2008   

IT

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C 223/46


Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Sanatur/UAMI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

(Causa T-222/08)

(2008/C 223/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sanatur GmbH (Singen, Germania) (rappresentante: avv. M. Wiume)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (Treviri, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 marzo 2008 nel procedimento R 1257/2006-1;

modificare la decisione impugnata nel senso di respingere il ricorso;

condannare l'interveniente alle spese, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «life light» per prodotti della classe 32 (domanda n. 3 192 481)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo tedesco «LIGHT live» per prodotti della classe 32 (marchio n. 302 00 216)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto tra i marchi in conflitto non sussiste rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.8.2008   

IT

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C 223/46


Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Iranian Tobacco/UAMI — AD Bulgartabac (Bahman)

(Causa T-223/08)

(2008/C 223/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 10 aprile 2008 — procedimento R 709/2007-1, notificata il 15 aprile 2008;

condannare l'interveniente alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale e quelle del convenuto.

In subordine, previo annullamento delle decisioni 10 aprile 2008 e 7 marzo 2007 — 1415C — accertare che la domanda dell'interveniente 8 novembre 2005 era irricevibile.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio figurativo «Bahman» per merci della classe 34 (marchio comunitario n. 427 336).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: AD Bulgartabac Holding.

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi dedotti: Le condizioni di ammissibilità dell'istanza della AD Bulgartabac Holding che avrebbero dovuto essere esaminate d'ufficio sarebbero rimaste ignorate in violazione del diritto comunitario, del regolamento (CE) n. 40/94 (1) e di altri principi processuali.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.8.2008   

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C 223/47


Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/UAMI — Schwarzbräu (ALASKA)

(Causa T-225/08)

(2008/C 223/82)

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (rappresentante: P. Wadenbach, Ebersburg, Germania)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008, (procedimento R 877/2004-4);

cancellare completamente il marchio comunitario «ALASKA» n. 505 552, a causa di esistenti impedimenti assoluti alla registrazione;

condannare il convenuto alle spese;

in subordine, come secondo punto delle conclusioni, si chiede che il marchio comunitario «ALASKA» n. 505 552 venga dichiarato nullo almeno per i prodotti seguenti: «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche della classe 32».

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «ALASKA» per prodotti della classe 32 (marchio comunitario n. 505 552).

Titolare del marchio comunitario: Schwarzbräu GmbH

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e g) del regolamento (CE) n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.8.2008   

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C 223/47


Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)

(Causa T-226/08)

(2008/C 223/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Wadenbach)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008 (procedimento R 1124/2004-4);

Cancellare integralmente il marchio comunitario n. 505 503 «Alaska» a causa della sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione;

condannare il convenuto alle spese;

in subordine si chiede di dichiarare nullo il marchio comunitario n. 505 503 «Alaska» quantomeno per i seguenti beni: «Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche nella classe 32».

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «Alaska» per beni della classe 32 (marchio comunitario n. 505 503).

Titolare del marchio comunitario: Schwarzbräu GmbH.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b, c, e g, del regolamento (CE) n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.8.2008   

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C 223/48


Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Asenbaum Fine Arts/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)/UAMI

(Causa T-230/08)

(2008/C 223/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Asenbaum Fine Arts/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE) (Londra, Regno Unito) (rappresentante: sig. P. Vögel, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 aprile 2008 ( procedimento R 1573/2006-4) nel senso di accogliere completamente il ricorso della ricorrente del 29 novembre 2006 o, in subordine, per le classi 6, 11 [ad eccezione delle lampade (elettriche), delle plafoniere, dei lampadari e delle piantane], 14 (ad eccezione delle bomboniere) e 34;

Ancora più in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all'UAMI, per un completamento di giudizio;

condannare l'UAMI a sopportare le spese, comprese quelle della procedura di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «WIENER WERKSTÄTTE» per prodotti delle classi 6, 11, 14, 16, 20, 21 e 34 (procedimento n. 4 133 501).

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio di cui si chiede la registrazione non è né descrittivo né sprovvisto del carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.8.2008   

IT

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C 223/49


Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Asenbaum Fine Arts/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)

(Causa T-231/08)

(2008/C 223/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Asenbaum Fine Arts Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. P. Vögel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 10 aprile 2008 (procedimento R 1571/2006-4) nel senso di accogliere integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente in data 29 novembre 2006;

eventualmente, annullare la decisione controversa e rinviare la causa all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ai fini dell'integrazione del procedimento;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento, comprese le spese del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «WIENER WERKSTÄTTE» per prodotti della classe 14 (domanda n. 4 207 783).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto non è né descrittivo né privo di carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.8.2008   

IT

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C 223/49


Ricorso proposto il 16 giugno 2008 — MPDV Mikrolab/UAMI (ROI ANALYZER)

(Causa T-233/08)

(2008/C 223/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Germania) (rappresentante: avv. W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 15 aprile 2008 nel procedimento R 1525/2006-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ROI ANALYZER» per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 (domanda n. 4 866 042).

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché il marchio richiesto non è privo di carattere distintivo e non è necessario che esso rimanga disponibile.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.8.2008   

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C 223/49


Ricorso proposto il 16 giugno 2008 — HPA/Commissione

(Causa T-236/08)

(2008/C 223/87)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Hoofdproductschap Akkerbouw (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: R.J.M. van den Tweel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente o quanto meno annullare la decisione della Commissione 19 dicembre 2006, C(2006) 7093/6, in merito alla riscossione del credito n. 3240206544 addebitato in solido ai membri del gruppo europeo di interesse economico (GEIE) Euroterroirs, nell'ambito del progetto n. 93.EU.06.002, relativo ad uno studio d'inventario del patrimonio europeo di prodotti agricoli e alimentari tipici e regionali (prodotti del proprio territorio), quanto meno nella parte in cui dichiara l'Hoofdproductschap Akkerbouw responsabile in solido dell'intero importo del suddetto credito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la riscossione di un credito dalla Euroterroirs, stabilita con decisione della Commissione 14 agosto 2000. Secondo la stessa ricorrente, la decisione impugnata, quanto meno nella parte in cui essa la dichiara responsabile in solido dell'intero importo del credito, dev'essere dichiarata inesistente e nulla, giacché tale decisione contiene vizi particolarmente gravi ed evidenti. Secondo la ricorrente, anche dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso, è possibile dichiarare che la decisione non ha prodotto effetti.

Con il primo motivo la ricorrente adduce una violazione del regolamento n. 2137/85 (1), in quanto la ricorrente non è mai stata membro di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) Euroterroirs, e non può essere responsabile a motivo di questo.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dei diritti della difesa. La Commissione non ha dato alla ricorrente la possibilità di presentare il suo punto di vista, prima di adottare la decisione impugnata, e soltanto con l'invio della decisione impugnata ha informato la ricorrente della riscossione del credito stabilita con decisione 14 agosto 2000.

In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità. La Commissione ha dichiarato la ricorrente stessa solidalmente responsabile del credito sei anni dopo l'accertamento del credito stesso, senza neanche aver prima adottato misure adeguate contro la stessa Euroterroirs, contro il membro fondatore, ed anche amministratore della Euroterroirs, vale a dire il Conseil national des Arts Culinairs (CNAC) di Francia, o contro la Francia, Stato membro. Inoltre, l'esperto olandese, per alcune attività di inventario svolte negli anni 1994/1995 nell'ambito del progetto della Euroterroirs, avrebbe ottenuto un compenso di soltanto EUR 13 055.

Infine, la ricorrente deduce che il credito è prescritto, in quanto la Commissione ha inviato alla Euroterroirs la nota di debito in questione il 28 settembre 2000, senza avere successivamente reso noto alla ricorrente, tempestivamente, gli atti che avrebbero potuto interrompere il termine di prescrizione.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1).


30.8.2008   

IT

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C 223/50


Ricorso proposto il 19 giugno 2008 — Commissione/Comune di Valbonne

(Causa T-238/08)

(2008/C 223/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Escobar Guerrero, agente e E. Bouttier, avvocato)

Convenuto: Comune di Valbonne

Conclusioni della ricorrente

Condannare il comune di Valbonne nella persona del suo sindaco in carica a pagare alla ricorrente l'importo di 18 619,38 EUR pari all'importo di 14 268,29 EUR a titolo di capitale e di 4 359,09 EUR a titolo di interessi maturati al 31 maggio 2008;

condannare il comune di Valbonne alla somma di 5 000 EUR per coprire le spese sostenute per recuperare il suo credito;

condannare il comune di Valbonne alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha stipulato per gli anni 1998 e 1999 con il comune di Valbonne, in Francia, di Fermo, in Italia, e con l'associazione europea di interesse economico ARCHI-MED un contratto di ricerca e formazione vertente su un progetto di reciproco insegnamento tra la città di Valbonne e la provincia di Ascoli Piceno denominato «VALASPI MM 1027».

I detti comuni e lo ARCHI-MED si sono, tra altri, impegnati a fornire alla Commissione una relazione finale. Non avendo fornito tale relazione dopo essere stati messi in mora dalla Commissione, quest'ultima è pervenuta alla conclusione che i contraenti non avevano osservato gli obblighi loro derivanti dal contratto e poneva termine a tale contratto, chiedendo il rimborso di una parte degli anticipi versati dalla Commissione, maggiorati degli interessi.

Di fronte all'insolvenza dello ARCHI-MED, la Commissione chiede la condanna del convenuto al pagamento delle somme dovute, in quanto i contraenti sono obbligati congiuntamente e solidalmente all'esecuzione del contratto.


30.8.2008   

IT

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C 223/51


Ricorso proposto il 23 giugno 2008 — Konsum Nord/Commissione

(Causa T-244/08)

(2008/C 223/89)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Konsum Nord ekonomisk förening (Umeå, Svezia) (rappresentante: U. Öberg, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 gennaio 2008, C(2008) 311 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Svezia alla Konsum Jämtland ekonomisk förening;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 30 gennaio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 35/06 (ex NN 37/06), concesso dalla Svezia a favore della Konsum Jämtland, la Commissione rilevava che la cessione di porzioni di un'area inedificata da parte del comune di Åre al prezzo di SEK 2 milioni, in luogo di SEK 6,6 milioni offerti dalla Lidl, concorrente della Konsum Jämtland, costituiva un aiuto di Stato contrario all'art. 87 CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce che la Commissione sarebbe incorsa, nella qualificazione giuridica della cessione di cui trattasi quale aiuto di Stato, in una serie di considerazioni erronee:

erroneamente la Commissione avrebbe ritenuto che la cessione non abbia avuto luogo al prezzo di mercato, con conseguente vantaggio economico a favore della Konsum Jämtland;

la Commissione avrebbe trascurato il fatto che la cessione si inseriva in una serie di operazioni immobiliari, concluse da varie parti e destinate alla realizzazione di un piano di sviluppo nel comune di Åre;

erroneamente la Commissione avrebbe ritenuto che l'offerta della concorrente Lidl fosse vincolante, credibile e non subordinata a qualsivoglia condizione;

erroneamente la Commissione avrebbe applicato il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato.

La ricorrente deduce inoltre che la Commissione non avrebbe tenuto in considerazione i propri stessi orientamenti indicati nella propria comunicazione relativa ad aiuti di Stato nella cessione di edifici o terreni da parte della pubblica amministrazione (1); essa avrebbe inoltre violato il proprio dovere di indagine, non avendo acclarato le effettive circostanze della specie.

La ricorrente deduce infine che il presunto aiuto di Stato non altererebbe la concorrenza né inciderebbe sugli scambi tra Stati membri.


(1)  GU 1997, C 209, pag. 3.


30.8.2008   

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C 223/51


Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — Iranian Tobacco/UAMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

(Causa T-245/08)

(2008/C 223/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 11 aprile 2008, procedimento R 708/2007-1, notificata il 21 aprile 2008;

condannare l'interveniente alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale, incluse quelle del convenuto;

in via subordinata, previo annullamento delle decisioni 11 aprile 2008 e 7 marzo 2007 — 1414C — constatare l'irricevibilità della domanda presentata dall'interveniente in data 8 novembre 2005.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «TIR 20 FILTER CIGARETTES» per prodotti della classe 34 (marchio comunitario n. 400 804).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: AD Bulgartabac Holding.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente.

Motivi dedotti: le condizioni di ricevibilità da esaminarsi d'ufficio relative alla domanda presentata dalla AD Bulgartabac Holding non sono state prese in considerazione, in violazione del diritto comunitario, del regolamento (CE) n. 40/94 (1) e di altri principi di procedura.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.8.2008   

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C 223/52


Impugnazione proposta il 23 giugno 2008 da Frantisek Doktor avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2008, causa F-73/07, Doktor/Consiglio

(Causa T-248/08 P)

(2008/C 223/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Frantisek Doktor (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica dell'UE il 16 aprile 2008 nella causa F-73/07;

accogliere le domande di annullamento e di risarcimento del danno presentate dal ricorrente in primo grado;

condannare il convenuto in primo grado a tutte le spese inerenti al ricorso di annullamento e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 16 aprile 2008 emessa nella causa Doktor/Consiglio, F-73/07, che respinge il ricorso con il quale chiedeva, da un lato, l'annullamento della decisione del Consiglio recante licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova e, dall'altro, il risarcimento del danno professionale, economico e morale assertivamente subito.

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente sostiene che il TFP ha: i) snaturato taluni elementi di prova, basando, in particolare, molteplici sue constatazioni su una valutazione materiale inesatta dei documenti verbali agli atti, ii) violato il diritto di difesa del ricorrente per non aver preso in considerazione o risposto a più elementi o argomenti dinanzi ad esso esposti, e iii) è incorso in due errori di diritto circa l'interpretazione del diritto comunitario da esso data circa il diritto del ricorrente di svolgere il suo periodo di prova in condizioni normali e la possibilità per l'amministrazione di completare la motivazione di un atto recante pregiudizio nella fase scritta del procedimento dinanzi ai giudici comunitari.


30.8.2008   

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C 223/52


Ricorso proposto il 26 giugno 2008 — Vion/UAMI (PASSION FOR BETTER FOOD)

(Causa T-251/08)

(2008/C 223/92)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vion NV (Best, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. Klinger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 aprile 2008 (procedimento R 562/2007-4);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PASSION FOR BETTER FOOD» per beni delle classi 5, 29 e 30 (domanda n. 5 039 946).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto possederebbe sufficiente carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.8.2008   

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C 223/53


Ricorso proposto il 26 giugno 2008 — Associazione Giullemanidallajuve/Commissione

(Causa T-254/08)

(2008/C 223/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Associazione Giullemanidallajuve (Garibaldi, Italia) (rappresentanti: avv.ti L. Misson, G. Ernes e A. Kettels)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la carenza della Commissione europea;

ingiungere alla Commissione di esercitare la propria competenza e di rispondere alla denuncia presentata dalla ricorrente nel maggio 2007;

presentare tutte le necessarie precisazioni a tal fine.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di agire, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo, sulla denuncia presentata dalla ricorrente presso la Commissione nel maggio 2007 in merito a presunte violazioni degli artt. 81 e 82 CE commesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) e dalla Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche (FIFA).

La ricorrente ritiene che la lettera inviatale dalla Commissione nel marzo 2008 in seguito alla richiesta di agire e con la quale veniva informata della gestione in corso della sua pratica, non costituirebbe una presa di posizione, in quanto tale lettera non forniva risposte sul merito delle domande formulate dalla ricorrente.

La ricorrente fa valere inoltre che, in materia di concorrenza, l'autore di una denuncia ha diritto a un attento esame della sua denuncia da parte della Commissione nonché a una presa di posizione motivata.


30.8.2008   

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C 223/53


Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Biotronik/UAMI (Bio Monitor)

(Causa T-257/08)

(2008/C 223/94)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv. ti U. Sander e R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 24 aprile 2008 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 466/2007-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio nominativo «BioMonitor» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 38, ove l'elenco dei prodotti è stato ulteriormente limitato a prodotti della classe 10 (domanda n. 4 556 023).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), atteso che il marchio richiesto non è né privo di carattere distintivo, né costitutivo di un'indicazione descrittiva.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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C 223/54


Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Rath/UAMI — Portela & Ca. (DIACOR)

(Causa T-258/08)

(2008/C 223/95)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Matthias Rath (Cape Town, Sudafrica) (rappresentanti: avv.ti U. Vogt, C. Kleiner e S. Ziegler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portogallo)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2008 nel procedimento R 1630/2006-2; e

condannare il ricorrente e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DIACOR» per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione portoghese n. 137 311 del marchio «DIACOL» per prodotti della classe 79, conformemente alla classificazione nazionale dei prodotti al momento della registrazione

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati della classe 5

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: i) violazione dell'art. 22, n. 6, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto diversi documenti prodotti dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non sarebbero in inglese e nessuna traduzione sarebbe stata trasmessa al ricorrente al fine di valutare il contenuto degli elementi probatori relativi all'uso; ii) violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che la controinteressata dinanzi ad essa aveva presentato elementi sufficienti a provare l'uso del marchio anteriore in Portogallo per tutti i prodotti per i quali esso è stato registrato; e iii) violazione dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio in conflitto non presenterebbe somiglianze visive, fonetiche o concettuali tali da far sorgere un rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


30.8.2008   

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C 223/54


Ricorso proposto il 3 luglio 2008 — Indo Internacional/UAMI — Visual (VISUAL MAP)

(Causa T-260/08)

(2008/C 223/96)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Indo Internacional, SA (Sant Cugat del Vallės, Spagna) (rappresentanti: X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Visual SA (Saint Apollinaire, Francia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 aprile 2008 nel procedimento R 700/2007-1; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VISUAL MAP» per servizi della classe 44 — domanda n. 393 2936

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione francese n. 043 303 854 del marchio denominativo «VISUAL» per servizi della classe 44

Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


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Ricorso proposto l'8 luglio 2008 — Canon Communications/UAMI — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

(Causa T-262/08)

(2008/C 223/97)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Canon Communications LLC (Los Angeles, Stati Uniti) (rappresentante: M. Mak, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2008 nel procedimento R 817/2005-1; e

condannare alle spese il convenuto e/o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MEDTEC» per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca n. 39 975 563 del marchio denominativo «Metec» per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41; registrazione internazionale n. 752 637 del marchio denominativo «Metec» per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione con riferimento a tutti i prodotti e i servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la decisione della commissione di ricorso va annullata in quanto vi è una notevole possibilità che i marchi nazionali su cui si fonda l'opposizione non siano validi; in subordine, violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non vi è alcuna somiglianza tra i servizi in questione e pertanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ovvero, eventualmente, i servizi in questione non sono sufficientemente simili per poter concludere che vi sia un rischio di confusione. In ulteriore subordine, va dichiarato che la commissione di ricorso è incorsa in errore nell'omettere di considerare che il pubblico di riferimento è altamente specializzato e pertanto non confonderà i marchi in conflitto. Infine, come motivo dedotto in subordine, va dichiarato che la commissione di ricorso è incorsa in errore nell'omettere di considerare che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha tollerato l'utilizzo del marchio comunitario di cui trattasi da parte della ricorrente per più di cinque anni.


30.8.2008   

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C 223/55


Ricorso proposto il 7 luglio 2008 — Becker Flugfunkwerk/UAMI — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

(Causa T-263/08)

(2008/C 223/98)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Becker Flugfunkwerk GmbH (Rheinmünster, Germania) (rappresentante: O. Griebenow, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harman Becker Automotive Systems GmbH (Karslbad, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 aprile 2008 nel procedimento R 398/2007-1; e

respingere l'opposizione n. B 484 503 riguardante la domanda di marchio comunitario n. 1 829 563.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «BECKER AVIONIC SYSTEMS» per prodotti della classe 9, domanda n. 1 829 563

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione britannica n. 1 258 929 del marchio denominativo «BECKER» per prodotti della classe 9; registrazione tedesca n. 1 039 843 del marchio figurativo «BECKER» per prodotti della classe 9; registrazione tedesca n. 1 016 927 del marchio figurativo «BECKER» per prodotti della classe 37; registrazione finlandese n. 116 880 del marchio denominativo «BECKER» per prodotti della classe 9; registrazione greca n. 82339 del marchio denominativo «BECKER» per prodotti della classe 9; registrazione internazionale n. 473 178 del marchio denominativo «BECKER» per prodotti della classe 9

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione con riferimento a tutti i prodotti di cui trattasi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


30.8.2008   

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C 223/56


Ricorso proposto il 4 luglio 2008 — Germania/Commissione

(Causa T-265/08)

(2008/C 223/99)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e avv. U. Karpenstein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2006, C(2008) 1690 def., relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo nella regione dell'obiettivo n. 1 del Land di Turingia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo finanziario del FESR concesso per il programma operativo nella regione dell'obiettivo n. 1 del Land di Turingia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999).

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, essa lamenta che la Commissione non ha tenuto conto correttamente degli importanti elementi di fatto in connessione con il punto 2.1 del programma operativo interessato (misure a sostegno delle piccole e medie imprese: sostegno agli investimenti produttivi).

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (1), in quanto non ci sarebbero irregolarità ai sensi di tale disposizione. A tal proposito, essa sostiene, in particolare, che tale disposizione non autorizza la Commissione a procedere a delle correzioni finanziarie per errori amministrativi o dei sistemi amministrativi e di controllo che si presumono inadeguati.

La ricorrente afferma, inoltre, che la Commissione non è autorizzata ai sensi del regolamento n. 4253/88 a procedere a delle correzioni finanziarie estrapolate, poiché l'art. 24 di tale disposizione prevede un collegamento a casi concreti e importi quantificabili e non a conclusioni ipotetiche relative a un errore amministrativo rilevato su carenze sistematiche dell'amministrazione.

La ricorrente lamenta infine che, anche ammettendo la legittimità delle correzioni finanziarie estrapolate, ci sarebbe una violazione degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 in quanto le estrapolazioni non sarebbero corrette. A tal proposito, essa sostiene che la Commissione non avrebbe potuto fare delle estrapolazioni sulla base di una analisi delle carenze della Corte dei conti delle Comunità europee, che la Commissione avrebbe una parte di responsabilità alle proprie censure e che le estrapolazioni oggetto della causa violerebbero il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).


30.8.2008   

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C 223/57


Ricorso presentato l'11 luglio 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-274/08)

(2008/C 223/100)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione n. C(2008) 1711, del 30 aprile 2008, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2007, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto della presente causa è stata impugnata nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/05 ed in particolare nella parte in cui contabilizza gli interessi, con decorrenza della data del pagamento dell'indebito, sulle somme il cui ricupero non abbia avuto luogo nel termine di otto anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario e sia pendente un procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, che sono da imputare per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.

A sostegno del ricorso, il governo ricorrente fa valere la violazione dell'art. 32, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1290/05. Questa norma non potrebbe essere interpretata nel senso che debbano essere computati gli interessi, nel caso in cui il ricupero sia contestato in sede giudiziale, sia perché il tenore letterale del paragrafo 5 non lo prevede (diversamente da quanto è previsto nel paragrafo 1), sia perché il termine di decorrenza degli interessi può essere stabilito solo all'esito dell'accertamento giudiziale.


30.8.2008   

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C 223/57


Ricorso presentato l'11 luglio 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-275/08)

(2008/C 223/101)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione n. C(2008) 1709 def. del 30 aprile 2008, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, dell'Italia e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamenti e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2006, nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico dello Stato italiano ai sensi dell'art. 12, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1290/05 ed in particolare nella parte in cui contabilizza gli interessi, con decorrenza dalla data del pagamento dell'indebito, sulle somme il cui ricupero non abbia avuto luogo nel termine di otto anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario e sia pendente un procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, che sono da imputare per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.

Motivi e principali argomenti

I motivi ed argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-274/08 Repubblica italiana/Commissione.


30.8.2008   

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C 223/58


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2008 — Jungbunzlauer e a./Commissione

(Causa T-492/04) (1)

(2008/C 223/102)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


30.8.2008   

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C 223/58


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2008 — Elini/OHMI — Rolex (Elini)

(Causa T-67/06) (1)

(2008/C 223/103)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


30.8.2008   

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C 223/58


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — CityLine Hungary/Commissione

(Causa T-237/07) (1)

(2008/C 223/104)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

(Causa T-87/08) (1)

(2008/C 223/105)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


30.8.2008   

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C 223/58


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

(Causa T-88/08) (1)

(2008/C 223/106)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

(Causa T-91/08) (1)

(2008/C 223/107)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

(Causa T-92/08) (1)

(2008/C 223/108)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

(Causa T-93/08) (1)

(2008/C 223/109)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

(Causa T-119/08) (1)

(2008/C 223/110)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2008 — Cipro/Commissione

(Causa T-122/08) (1)

(2008/C 223/111)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008 — Vande Velde/Commissione

(Causa F-60/05) (1)

(Funzione pubblica - Agente contrattuale - Reclamo tardivo - Ricorso manifestatamente irricevibile)

(2008/C 223/112)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patricke Vande Velde (Linkebeek, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curall e G. Berscheid, agenti)

Interveniente a sostegno delal convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Da un lato, annullamento della decisione della Commissione che respinge la domanda del ricorrente, ex agente ausiliario, contro la decisione che fissa il suo inquadramento e la sua retribuzione come agente contrattuale, nonché, dall'altro, domanda di risarcimento dei danni (precedentemente T-268/05)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005, pag. 30 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-268/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008 — Arana de la Cal/Commissione

(Causa F-63/05) (1)

(Funzione pubblica - Agente contrattuale - Reclamo tardivo - Ricorso manifestamente irricevibile)

(2008/C 223/113)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Miriam Arana de la Cal (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione che respinge la domanda della ricorrente, ex agente ausiliaria, contro la decisione che fissa il suo inquadramento e la sua retribuzione come agente contrattuale, nonché, dall'altro, domanda di risarcimento dei danni (precedentemente T-271/05)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto come manifestamente irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005, pag. 31 (causa inizialmente registrata dinnanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-271/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).


30.8.2008   

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C 223/61


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 5 giugno 2008 — Timmer/Corte dei conti

(Causa F-123/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Termine di reclamo - Fatto nuovo - Irricevibilità)

(2008/C 223/114)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Francia) (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento di tutti i rapporti informativi della ricorrente redatti dal sig. L. nonché delle decisioni collegate e/o conseguenti, compresa la decisione di nomina del sig. L., e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006, pag. 84.


30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 21 aprile 2008 — Boudova e a./Commissione

(Causa F-78/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Inquadramento nel grado - Agenti ausiliari nominati funzionari - Concorsi pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto - Atto recante pregiudizio - Ricevibilità del ricorso)

(2008/C 223/115)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stanislava Boudova e a. (Lussemburgo) (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione che ha respinto le domande di revisione dell'inquadramento nel grado dei ricorrenti, ex agenti ausiliari nominati funzionari a seguito del superamento di concorsi generali per i gradi B5/B4 — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007, pag. 42.


30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 giugno 2008 — Nijs/Corte dei Conti

(Causa F-108/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado - Esposizione sommaria dei motivi nel ricorso - Assenza di reclamo preliminare - Irricevibilità manifesta)

(2008/C 223/116)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: F. Rollinger, avocat)

Convenuta: Corte dei Conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Corte dei conti di rinnovare il mandato del suo segretario generale per un periodo di sei anni a decorrere dal 1o luglio 2007 e in subordine, della decisione dell'APN di non promuovere il ricorrente al grado LA5 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2004 in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado 3 ottobre 2006, causa T-171/05, Nijs/Corte dei Conti

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Nijs è condannato alla totalità delle spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008, pag. 56.


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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 giugno 2008 — Nijs/Corte dei conti

(Causa F-136/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Reclamo previo - Mancanza - Termine di ricorso - Tardività - Manifesta irricevibilità)

(2008/C 223/117)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente F. Rollinger, poi F. Rollinger e A. Hertzog, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Annullamento, da un lato, della decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 5 settembre 2007, che retrocede il ricorrente al grado AD 9, quinto scatto, in seguito a un procedimento disciplinare, dall'altro, delle decisioni di sospenderlo dalle sue funzioni, di avviare un'inchiesta amministrativa nei suoi confronti e di non promuoverlo al grado AD 11 nel 2007 — Domanda di risarcimento del danno morale e materiale

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Nijs è condannato a tutte le spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008, pag. 37.


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Ricorso proposto il 29 maggio 2008 — Bernard/Europol

(Causa F-54/08)

(2008/C 223/118)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Marjorie Bernard (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: P. de Casparis)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'Europol di prorogare il contratto della ricorrente solo per il periodo minimo di 9 mesi

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione 31 luglio 2007 di rinnovare il contratto della ricorrente solo fino al 1o giugno 2007, nonché la decisione sul reclamo 29 febbraio 2008;

condannare l'Europol alle spese.


30.8.2008   

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Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Klug/Agenzia europea per i medicinali

(Causa F-59/08)

(2008/C 223/119)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bettina Klug (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: avv. S. Zickgraf)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del giudizio relativo alla ricorrente elaborato dalla convenuta per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2006 e condanna della convenuta al risarcimento dei danni materiali e morali.

Conclusioni della ricorrente

annullare il giudizio relativo alla ricorrente elaborato dalla convenuta per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2006;

annullare il mancato rinnovo del contratto di lavoro della ricorrente;

condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni materiali per un ammontare di EUR 200 000;

condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni morali per un ammontare di EUR 35 000.


30.8.2008   

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Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Z/Commissione

(Causa F-60/08)

(2008/C 223/120)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Z (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di applicare alla ricorrente, previo parere della commissione d'invalidità, la clausola di riserva prevista all'art. 100 RAA.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 7 settembre 2007 che stabilisce le condizioni di impiego della ricorrente in qualità di agente contrattuale ausiliario, in quanto prevede l'applicazione della riserva prevista all'art. 100 RAA;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 13 febbraio 2008 — Ghem/Commissione

(Causa F-62/05) (1)

(2008/C 223/121)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 229, del 17.9.2008, pag. 31 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-270/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 2 aprile 2008 — S/Parlamento

(Causa F-64/07) (1)

(2008/C 223/122)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007, pag. 53.


30.8.2008   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 marzo 2008 — Gering/Europol

(Causa F-68/07) (1)

(2008/C 223/123)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 20.10.2008, pag. 42.