ISSN 1725-2466 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Corte di giustizia |
|
2008/C 209/01 |
||
|
V Avvisi |
|
|
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
|
|
Corte di giustizia |
|
2008/C 209/02 |
||
2008/C 209/03 |
||
2008/C 209/04 |
||
2008/C 209/05 |
||
2008/C 209/06 |
||
2008/C 209/07 |
||
2008/C 209/08 |
||
2008/C 209/09 |
||
2008/C 209/10 |
||
2008/C 209/11 |
||
2008/C 209/12 |
||
2008/C 209/13 |
||
2008/C 209/14 |
||
2008/C 209/15 |
||
2008/C 209/16 |
||
2008/C 209/17 |
||
2008/C 209/18 |
||
2008/C 209/19 |
||
2008/C 209/20 |
||
2008/C 209/21 |
||
2008/C 209/22 |
||
2008/C 209/23 |
||
2008/C 209/24 |
||
2008/C 209/25 |
||
2008/C 209/26 |
||
2008/C 209/27 |
||
2008/C 209/28 |
||
2008/C 209/29 |
||
2008/C 209/30 |
||
2008/C 209/31 |
||
2008/C 209/32 |
||
2008/C 209/33 |
||
2008/C 209/34 |
Causa C-221/08: Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda |
|
2008/C 209/35 |
||
2008/C 209/36 |
||
2008/C 209/37 |
||
2008/C 209/38 |
||
2008/C 209/39 |
||
2008/C 209/40 |
||
2008/C 209/41 |
||
2008/C 209/42 |
||
2008/C 209/43 |
||
2008/C 209/44 |
||
2008/C 209/45 |
||
2008/C 209/46 |
||
2008/C 209/47 |
||
2008/C 209/48 |
||
2008/C 209/49 |
||
2008/C 209/50 |
||
2008/C 209/51 |
||
2008/C 209/52 |
||
2008/C 209/53 |
||
2008/C 209/54 |
||
2008/C 209/55 |
||
2008/C 209/56 |
||
2008/C 209/57 |
||
2008/C 209/58 |
||
2008/C 209/59 |
||
2008/C 209/60 |
||
2008/C 209/61 |
||
2008/C 209/62 |
||
2008/C 209/63 |
||
2008/C 209/64 |
||
|
Tribunale di primo grado |
|
2008/C 209/65 |
||
2008/C 209/66 |
||
2008/C 209/67 |
||
2008/C 209/68 |
||
2008/C 209/69 |
||
2008/C 209/70 |
||
2008/C 209/71 |
||
2008/C 209/72 |
||
2008/C 209/73 |
||
2008/C 209/74 |
||
2008/C 209/75 |
||
2008/C 209/76 |
||
2008/C 209/77 |
||
2008/C 209/78 |
||
2008/C 209/79 |
||
2008/C 209/80 |
||
2008/C 209/81 |
||
2008/C 209/82 |
||
2008/C 209/83 |
||
2008/C 209/84 |
||
2008/C 209/85 |
||
2008/C 209/86 |
||
2008/C 209/87 |
||
2008/C 209/88 |
||
2008/C 209/89 |
||
2008/C 209/90 |
||
2008/C 209/91 |
||
2008/C 209/92 |
||
2008/C 209/93 |
||
2008/C 209/94 |
||
2008/C 209/95 |
||
2008/C 209/96 |
||
2008/C 209/97 |
||
2008/C 209/98 |
||
2008/C 209/99 |
Causa T-184/08: Ricorso proposto il 12 maggio 2008 — Rui Manuel Alves dos Santos/Commissione |
|
2008/C 209/00 |
Causa T-197/08: Ricorso proposto il 23 maggio 2008 — Polson e a./Commissione |
|
2008/C 209/01 |
Causa T-207/08: Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Habanos/UAMI — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) |
|
2008/C 209/02 |
||
2008/C 209/03 |
Causa T-228/08: Ricorso presentato il 18 giugno 2008 — Szomborg/Commissione |
|
2008/C 209/04 |
Causa T-232/08: Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Lussemburgo/Commissione |
|
2008/C 209/05 |
Causa T-234/08: Ricorso proposto il 10 giugno 2008 — EuroChem MCC/Consiglio |
|
2008/C 209/06 |
Causa T-235/08: Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Acron e Dorogobuzh/Consiglio |
|
2008/C 209/07 |
Causa T-239/08: Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Comtec Translations/Commissione |
|
2008/C 209/08 |
||
2008/C 209/09 |
Causa T-241/08: Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — CBI e Abisp/Commissione |
|
2008/C 209/10 |
||
2008/C 209/11 |
||
2008/C 209/12 |
Causa T-249/08: Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Coin/UAMI — Dynamiki Zoi (FITCOIN) |
|
2008/C 209/13 |
Causa T-250/08: Ricorso proposto il 18 giugno 2008 — Batchelor/Commissione |
|
2008/C 209/14 |
Causa T-252/08: Ricorso proposto il 26 giugno 2008 — Tipik/Commissione |
|
2008/C 209/15 |
||
2008/C 209/16 |
Causa T-256/08: Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Wrigley/UAMI — Mejerigaarden (POLAR ICE) |
|
2008/C 209/17 |
||
2008/C 209/18 |
||
2008/C 209/19 |
||
2008/C 209/20 |
Causa T-433/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2008 — Ryanair/Commissione |
|
2008/C 209/21 |
Causa T-41/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Vakakis/Commissione |
|
|
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea |
|
2008/C 209/22 |
||
2008/C 209/23 |
||
2008/C 209/24 |
||
2008/C 209/25 |
||
2008/C 209/26 |
||
2008/C 209/27 |
||
2008/C 209/28 |
||
2008/C 209/29 |
||
2008/C 209/30 |
||
2008/C 209/31 |
||
2008/C 209/32 |
||
2008/C 209/33 |
||
2008/C 209/34 |
Causa F-50/08: Ricorso proposto il 19 maggio 2008 — Bartha/Commissione |
|
2008/C 209/35 |
Causa F-55/08: Ricorso presentato il 5 giugno 2008 — De Nicola/BEI |
|
2008/C 209/36 |
Causa F-56/08: Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — De Britto Patricio-Dias/Commissione |
|
2008/C 209/37 |
Causa F-58/08: Ricorso proposto il 19 giugno 2008 — Avogadri e. a/Commissione |
|
2008/C 209/38 |
||
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/1 |
(2008/C 209/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
|
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu |
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o luglio 2008 — Regno di Svezia, Maurizio Turco/Consiglio dell'Unione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee
(Cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Pareri giuridici)
(2008/C 209/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Regno di Svezia (rappresentanti: K. Wistrand e A. Falk, agenti), Maurizio Turco (rappresentanti: O. Brouwer e C. Schillemans, advocaten)
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster, C.M. Wissels e M. de Grave, agenti)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-C. Piris, M. Bauer e B. Driessen, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes Purokoski e J. Heliskoski, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, S. Nwaokolo e T. Harris, agenti, e J. Stratford, barrister), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Petite, C. Docksey e P. Aalto, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 novembre 2004, causa T-84/03, Turco/Consiglio dell'Unione europea, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso T-84/03 diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio, recante parziale rigetto della domanda presentata dal sig. Turco al fine di poter consultare taluni documenti figuranti all'ordine del giorno della 2455a riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni»14 e 15 ottobre 2002
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 novembre 2004, causa T-84/03, Turco/Consiglio, è annullata nella parte che riguarda la decisione del Consiglio dell'Unione europea 19 dicembre 2002 che ha negato al sig. Turco l'accesso al parere del servizio giuridico del Consiglio n. 9077/02, relativo ad una proposta di direttiva del Consiglio che fissa standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e nella parte in cui condanna il sig. Turco e il Consiglio a sopportare ciascuno la metà delle spese. |
2) |
La decisione del Consiglio dell'Unione europea 19 dicembre 2002, che ha negato al sig. Turco l'accesso al parere del servizio giuridico del Consiglio n. 9077/02, è annullata. |
3) |
Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare le spese sostenute dal Regno di Svezia nel procedimento di impugnazione nonché quelle sostenute dal sig. Turco sia in detto procedimento sia in quello di primo grado conclusosi con la citata sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. |
4) |
Il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio dell'Unione europea nonché la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di impugnazione. |
5) |
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese relative al procedimento di primo grado. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-462/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Cosa giudicata - Sesta direttiva IVA - Artt. 4, n. 5, primo comma, 12, n. 3, lett. a), e 28, n. 2, lett. e))
(2008/C 209/03)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, Â. Seiça Neves e R. Laires, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Mantenimento in vigore di un'aliquota ridotta del 5 % per i pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona
Dispositivo
1) |
Mantenendo in vigore un'aliquota ridotta del 5 % dell'imposta sul valore aggiunto applicabile ai pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-39/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Sovvenzioni agli investimenti e all'occupazione - Obbligo di recupero - Mancata esecuzione - Principio di tutela del legittimo affidamento)
(2008/C 209/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 249 CE e degli artt. 1, 2, e 3 della decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della Kahla Porzellan GmbH e della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH [notificata con il numero C(2003) 1520; aiuto n. C-62/00, ex NN 142/99] (GU L 227, pag. 12) — Mancata adozione nel termine previsto delle misure necessarie per recuperare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per recuperare alcuni aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dall'art. 1, n. 2. lett. d) e g), della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, come figura nella decisione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della Kahla Porzellan GmbH e della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, la Repubblica federale di Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1-3 di tale decisione. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark/Burda GmbH, già Burda Verlagsbeteiligungen GmbH
(Causa C-284/06) (1)
(Legislazione fiscale - Libertà di stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Imposta sulle società - Regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle società controllate di Stati membri diversi - Società di capitali - Distribuzione di redditi e di incrementi patrimoniali - Ritenuta alla fonte - Credito d'imposta - Trattamento degli azionisti residenti e degli azionisti non residenti)
(2008/C 209/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Hamburg-Am Tierpark
Convenuta: Burda GmbH, già Burda Verlagsbeteiligungen GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), divenuto art. 5 nel testo di cui alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 7, pag. 41) — Nozione di ritenuta alla fonte — Normativa nazionale che prevede l'imponibilità dei redditi e degli incrementi del patrimonio di una società controllata in caso di distribuzione di utili alla società madre, imponibilità che non sussisterebbe ove tali utili restassero in seno alla controllata — Interpretazione degli artt. 43, 56 e 58 del Trattato CE — Normativa nazionale che prevede la compensazione della distribuzione di utili di una società di capitali con i capitali propri, da cui deriva l'imponibilità anche in caso di distribuzione di dividendi ad azionisti non residenti che non possono detrarre dalle proprie imposte l'imposta sulla società
Dispositivo
1) |
Una disposizione del diritto nazionale che imponga, in caso di distribuzione di utili da parte di una società controllata alla propria società madre, la tassazione dei redditi e degli incrementi patrimoniali della società controllata che non sarebbero stati assoggettati a tassazione qualora quest'ultima li avesse tesorizzati anziché distribuirli alla società madre, non costituisce una ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. |
2) |
L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di una norma nazionale, come l'art. 28, n. 4, della legge del 1996 relativa all'imposta sulle società (Körperschaftsteuergesetz 1996), nella sua versione applicabile alla causa principale, in forza della quale la tassazione degli utili distribuiti da una società controllata residente di uno Stato membro alla sua società madre è assoggettata a un medesimo meccanismo correttore, indipendentemente dal fatto che la società madre risieda nello stesso o in un altro Stato membro, laddove, contrariamente ad una società madre residente, a una società madre non residente non viene riconosciuto un credito di imposta da parte dello Stato membro di residenza della sua società controllata. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-319/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Distacco di lavoratori - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 96/71/CE - Disposizioni di ordine pubblico - Riposo settimanale - Obbligo di presentare i documenti relativi a un distacco su semplice richiesta delle autorità nazionali - Obbligo di designare un mandatario ad hoc residente in Lussemburgo che conservi tutti i documenti necessari ai fini dei controlli)
(2008/C 209/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 49 CE e 50 CE ed inesatta trasposizione dell'art. 3, nn. 1 e 10, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1) — Obbligo di disporre di un mandatario ad hoc residente in Lussemburgo che conservi tutti i documenti necessari ai fini dei controlli — Applicazione delle disposizioni nazionali relative alle condizioni di lavoro e di assunzione non rispettosa, per eccesso o per difetto, delle prescrizioni della direttiva
Dispositivo
1) |
Il Granducato di Lussemburgo,
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 3, n. 1, della direttiva 96/71, letto in combinato disposto con il paragrafo 10 del medesimo articolo, nonché degli artt. 49 CE e 50 CE. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen e dal Verwaltungsgericht Chemnitz — Germania) — Arthur Wiedemann (C-329/06)/Land Baden-Württemberg, e Peter Funk (C-343/06)/Stadt Chemnitz
(Cause riunite C-329/06 e C-343/06) (1)
(Direttiva 91/439/CEE - Reciproco riconoscimento delle patenti di guida - Revoca della patente in uno Stato membro per uso di stupefacenti o di alcol - Nuova patente rilasciata in un altro Stato membro - Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro - Residenza non conforme alla direttiva 91/439/CEE)
(2008/C 209/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz
Parti
Ricorrenti: Arthur Wiedemann (C-329/06), Peter Funk (C-343/06)
Convenuti: Land Baden-Württemberg (C-329/06) e Stadt Chemnitz (C-343/06)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Sigmaringen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. a) e 8, nn. 2 e 4, nonché dell'allegato III della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 235, pag. 1) — Mancato riconoscimento della validità della patente di guida ottenuta in un altro Stato membro in modo fraudolento da un titolare destinatario di una decisione amministrativa di ritiro della patente nazionale nello Stato di residenza per uso di stupefacenti — Abuso di diritto
Dispositivo
1) |
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, in circostanze come quelle delle cause principali, si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto, la validità di tale patente finché il titolare della medesima non ha soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l'esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non esistono più. Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro ove sia dimostrato, in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto nel territorio del primo Stato membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato membro del rilascio. |
2) |
Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, ostano a che uno Stato membro, che, conformemente a questa direttiva, è tenuto a riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, sospenda provvisoriamente tale diritto quando quest'ultimo Stato membro verifica le modalità di rilascio di tale patente. Invece, nel medesimo contesto, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro decida la sospensione del detto diritto ove risulti dalle annotazioni sulla detta patente o da altre informazioni incontestabili provenienti da quest'altro Stato membro che il requisito di residenza imposto dall'art. 7, n. 1, lett. b), della detta direttiva non era soddisfatto al momento del rilascio della patente medesima. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Chemnitz — Germania) — Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06)/Landkreis Mittweida e Steffen Schubert (C-335/06)/Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis
(Cause riunite da C-334/06 a C-336/06) (1)
(Direttiva 91/439/CEE - Reciproco riconoscimento delle patenti di guida - Revoca della patente in uno Stato membro per uso di stupefacenti o di alcol - Nuova patente rilasciata in un altro Stato membro - Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro - Residenza non conforme alla direttiva 91/439/CEE)
(2008/C 209/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Chemnitz
Parti
Ricorrenti: Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06), Steffen Schubert (C-335/06)
Convenute: Landkreis Mittweida, Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Chemnitz — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Rifiuto del riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro successivamente al periodo di sospensione, opposto al titolare di patente già interessato da un provvedimento di ritiro della patente nazionale a causa di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla mancata presentazione, da parte dell'interessato, di una perizia medico-psicologica necessaria per ottenere una nuova patente nel suo Stato di residenza — Abuso di diritto
Dispositivo
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, in circostanze come quelle delle cause principali, si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto, la validità di tale patente finché il titolare della medesima non ha soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l'esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non esistono più.
Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro ove sia dimostrato, in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto nel territorio del primo Stato membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato membro del rilascio.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o luglio 2008 — Chronopost SA (C-341/06 P), La Poste (C-342/06 P)/Union française de l'express (UFEX), DHL Express (Francia) SAS, Federal express international (Francia) SNC, CRIE SA, Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese
(Cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P) (1)
(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Regolarità della procedura seguita dinanzi al Tribunale - Sentenza del Tribunale - Annullamento - Rinvio - Seconda sentenza del Tribunale - Composizione dell'organo giudicante - Aiuti di Stato - Settore postale - Impresa pubblica incaricata di un servizio di interesse economico generale - Assistenza logistica e commerciale ad una filiale - Filiale che non opera in un settore riservato - Trasferimento dell'attività di corriere espresso a tale filiale - Nozione di «aiuti di Stato» - Decisione della Commissione - Assistenza e trasferimento non costitutivi di aiuti di Stato - Motivazione)
(2008/C 209/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Chronopost SA (rappresentante: avv. D. Berlin) (C-341/06 P), La Poste (rappresentante: avv. H. Lehman) (C-342/06 P)
Altre parti nel procedimento: Union française de l'express (UFEX), DHL Express (Francia) SAS, Federal express international (Francia) SNC, CRIE SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e J. Derenne), Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Giolito, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e F. Million, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 7 giugno 2006, causa T-613/97, Ufex e a./Commissione, che ha annullato la decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost, in quanto essa constata che né l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, la SFMI-Chronopost, né il trasferimento di Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della SFMI-Chronopost — Violazione del diritto ad un equo processo per mancanza di imparzialità del Tribunale (collegio giudicante parzialmente identico al collegio che ha adottato una sentenza precedente, annullata dalla Corte) — Sviamento di potere e violazione degli artt. 230 CE e 253 CE — Violazione della nozione di aiuto di Stato e, pertanto, dell'art. 87 CE
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 giugno 2006, causa T-613/97, UFEX e a./Commissione è annullata, da una parte, in quanto ha disposto l'annullamento della decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost, nei limiti in cui quest'ultima constatava che né l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, la SFMI-Chronopost, né il trasferimento di Postadex avrebbero costituito aiuti di Stato a favore della SFMI-Chronopost e, dall'altra, in quanto ha fissato di conseguenza l'onere delle spese. |
2) |
Il ricorso proposto con il numero di ruolo T-613/97 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinto. |
3) |
Ciascuna delle parti e la Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt — Austria) — pressetext Nachrichtenagentur GmbH/Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
(Causa C-454/06) (1)
(Appalti pubblici - Direttiva 92/50/CEE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Nozione di «aggiudicazione di appalto»)
(2008/C 209/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesvergabeamt
Parti
Ricorrente: pressetext Nachrichtenagentur GmbH
Convenuta: Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesvergabeamt — Interpretazione dell'art. 82 CE, dell'art. 3, n. 1, degli artt. 8 e 9 e dell'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24 luglio 1992, pag. 1), dell'art. 1, n. 3, e dell'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30 dicembre 1989, pag. 33), nonché dei principi generali di diritto comunitario — Contratto di servizi concluso a tempo indeterminato a nome dello Stato con un'agenzia di stampa, considerata come la sola agenzia di stampa nazionale, al di fuori delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Trasferimento, con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'esecuzione di diverse parti del contratto ad una società interamente controllata dal prestatore, nonché altre modifiche del contratto concernenti la rinuncia alla risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, i corrispettivi delle prestazioni effettuate e lo sconto concesso a favore dell'amministrazione aggiudicatrice — Qualificazione o meno di tali modifiche successive come nuova «aggiudicazione di un appalto» che richiede la previa pubblicazione di un bando di gara
Dispositivo
1) |
La nozione di «aggiudicare», di cui agli artt. 3, n. 1, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretata nel senso che non ricomprende una fattispecie, come quella in esame nella causa principale, in cui taluni servizi forniti all'amministrazione aggiudicatrice da parte del prestatore di servizi originario siano trasferiti ad un altro prestatore costituito in forma di società di capitali, di cui il prestatore di servizi originario è azionista unico, che controlla il nuovo prestatore impartendogli istruzioni, purché il prestatore di servizi originario continui ad essere responsabile dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. |
2) |
La nozione di «aggiudicare», di cui agli artt. 3, n. 1, 8 e 9 della direttiva 92/50, deve essere interpretata nel senso che non ricomprende un adeguamento del contratto originario a mutate circostanze esterne, come la conversione in euro dei prezzi originariamente espressi nella moneta nazionale, un'esigua riduzione di tali prezzi al fine di arrotondarne l'importo e il riferimento ad un nuovo indice dei prezzi, la cui sostituzione all'indice precedentemente stabilito era contemplata nel contratto originario. |
3) |
La nozione di «aggiudicare», di cui agli artt. 3, n. 1, 8 e 9 della direttiva 92/50, deve essere interpretata nel senso che non ricomprende una fattispecie, come quella di cui alla causa principale, nella quale un'amministrazione aggiudicatrice, mediante una clausola addizionale, pattuisca con l'aggiudicatario, nel vigore di un appalto di servizi concluso con lo stesso a tempo indeterminato, di rinnovare per tre anni una clausola di rinuncia alla risoluzione, giunta a scadenza alla data in cui viene convenuta la nuova clausola, e concordi con lo stesso di fissare sconti maggiori rispetto a quelli originariamente previsti su taluni prezzi determinati in funzione delle quantità in un particolare ambito. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skatteverket/Gourmet Classic Ltd
(Causa C-458/06) (1)
(Competenza della Corte - Direttiva 92/83/CEE - Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche - Art. 20, primo trattino - Alcole contenuto nel vino da cucina - Esenzione dall'accisa armonizzata)
(2008/C 209/11)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Regeringsrätten
Parti
Ricorrente: Skatteverket
Convenuta: Gourmet Classic Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione dell'art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Esenzione dall'accisa — Prodotti a base di vino, con un tenore alcometrico di 4,8 % per 100 kg di prodotto finito, destinato alla cucina
Dispositivo
L'alcole contenuto nel vino da cucina, qualora abbia un titolo alcolometrico acquisito superiore all'1,2 % vol., deve essere classificato nella categoria degli alcol etilici di cui all'art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited/Hutchinson 3G UK Limited
(Causa C-533/06) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1 - Diritto esclusivo del titolare del marchio - Uso di un segno identico o simile ad un marchio in una pubblicità comparativa - Limitazione degli effetti del marchio - Pubblicità comparativa - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Art. 3 bis, n. 1 - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa - Utilizzo del marchio di un concorrente o di un segno simile a tale marchio)
(2008/C 209/12)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti
Ricorrente: O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited
Convenuta: Hutchinson 3G UK Limited
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) e dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17) — Impiego del marchio di un concorrente in un messaggio pubblicitario allo scopo di comparare le caratteristiche e, in particolare, i prezzi dei prodotti o servizi venduti dall'operatore pubblicitario con quelli del concorrente
Dispositivo
1) |
Gli artt. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1. Tuttavia, quando ricorrono le condizioni richieste dall'art. 5, n. 1, lett. b), per vietare l'uso di un segno identico o simile ad un marchio registrato, è escluso che la pubblicità comparativa in cui tale segno è utilizzato soddisfi la condizione di liceità enunciata all'art. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55. |
2) |
L'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, quando tale uso non dà adito ad un rischio di confusione per il pubblico, e ciò a prescindere dal fatto che tale pubblicità comparativa soddisfi o meno tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon — Grecia) — Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio
(Causa C-49/07) (1)
(Artt. 82 CE e 86 CE - Nozione di «impresa» - Associazione senza scopo di lucro che rappresenta, in Grecia, la Federazione internazionale di motociclismo - Nozione di «attività economica» - Diritto speciale conferito per legge di emettere un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dell'organizzazione di gare motociclistiche - Esercizio in parallelo di attività quali l'organizzazione di gare motociclistiche nonché la conclusione di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione)
(2008/C 209/13)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Efeteio Athinon
Parti
Ricorrente: Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)
Convenuto: Elliniko Dimosio
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Efeteio Athinon — Interpretazione degli artt. 82 e 86 CE — Nozione di impresa — Associazione automobilistica non a scopo di lucro (ELPA) che rappresenta in Grecia la Federazione motociclistica internazionale e che dispone del diritto esclusivo di autorizzare delle corse nell'ambito di gare automobilistiche — Associazione che esercita parallelamente attività economiche come la pubblicità, l'assicurazione, la conclusione di contratti di sponsorizzazione e il finanziamento dei premi
Dispositivo
Una persona giuridica le cui attività consistono non soltanto nella partecipazione alle decisioni amministrative che autorizzano l'organizzazione di gare motociclistiche, ma anche nell'organizzare direttamente tali gare e nel concludere in tale contesto contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione rientra nella sfera di applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE. Tali articoli ostano ad una normativa nazionale che conferisca ad una persona giuridica, la quale organizza gare motociclistiche e conclude contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione, il potere di emettere un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dell'organizzazione di tali gare, senza fissare limiti, obblighi e controlli all'esercizio di tale potere.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Commune de Mesquer/Total France SA, Total International Ltd
(Causa C-188/07) (1)
(Direttiva 75/442/CEE - Gestione dei rifiuti - Nozione di rifiuti - Principio «chi inquina paga» - Detentore - Precedenti detentori - Produttore del prodotto causa dei rifiuti - Idrocarburi e olio pesante - Naufragio - Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi - FIPOL)
(2008/C 209/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Commune de Mesquer
Convenute: Total France SA, Total International Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e della rubrica Q 4 dell'allegato I nonché degli artt. 1, lett. b) e c), e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9) — Nozione di rifiuto — Inclusione o no degli idrocarburi e dell'olio pesante, da solo o mescolato ad acqua e sabbia — Responsabilità del produttore e/o del detentore del rifiuto in caso di trasporto effettuato da un terzo
Dispositivo
1) |
Una sostanza come quella oggetto della causa principale, nella fattispecie olio pesante venduto come combustibile, non costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, nei limiti in cui è sfruttata o commercializzata a condizioni economicamente vantaggiose e può essere effettivamente utilizzata come combustibile senza necessitare di preliminari operazioni di trasformazione. |
2) |
Idrocarburi accidentalmente sversati in mare in seguito a un naufragio, che risultino miscelati ad acqua nonché a sedimenti e che vadano alla deriva lungo le coste di uno Stato membro fino a raggiungere queste ultime, costituiscono rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, nei limiti in cui non possono più essere sfruttati o commercializzati senza preliminari operazioni di trasformazione. |
3) |
Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, allo sversamento accidentale di idrocarburi in mare all'origine di un inquinamento delle coste di uno Stato membro:
|
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW/Belgische Staat
(Causa C-219/07) (1)
(Art. 30 CE - Regolamento (CE) n. 338/97 - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche - Divieto di detenzione dei mammiferi di talune specie menzionate da tale regolamento o da questo non disciplinate - Detenzione autorizzata in altri Stati membri)
(2008/C 209/15)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State (Belgio)
Parti
Ricorrente: Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State (Belgio) — Interpretazione dell'art. 30 CE del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie e della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede un elenco delle specie che possono essere detenute nello Stato membro interessato, avente ad effetto di escludere la detenzione delle specie menzionate negli allegati B, C o D del regolamento nonché quelle non disciplinate dal regolamento stesso — Detenzione autorizzati da altri Stati membri in cui vige una normativa conforme al regolamento
Dispositivo
Gli artt. 28 CE e 30 CE, di per sé o in combinato disposto con il regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, non ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nella causa principale, ai sensi della quale il divieto d'importazione, detenzione e commercio di mammiferi appartenenti a specie diverse da quelle espressamente menzionate in tale normativa si applica a specie di mammiferi non comprese nell'allegato A di detto regolamento se la tutela o il rispetto degli interessi e delle esigenze menzionati ai punti 27-29 della presente sentenza non possono essere realizzati in modo altrettanto efficace per mezzo di misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.
Spetta al giudice del rinvio verificare:
— |
se la stesura e le ulteriori modifiche dell'elenco nazionale delle specie di mammiferi di cui è autorizzata la detenzione si basino su criteri oggettivi e non discriminatori; |
— |
se un procedimento inteso a consentire agli interessati di ottenere l'iscrizione di specie di mammiferi in detto elenco sia previsto, sia facilmente accessibile, possa concludersi entro termini ragionevoli e se, in caso di diniego dell'iscrizione, che deve essere motivato, questo sia impugnabile con ricorso esperibile in via giurisdizionale; |
— |
se le domande volte ad ottenere l'iscrizione di una specie di mammiferi in detto elenco o a beneficiare di una deroga individuale per la detenzione di esemplari di specie in esso non figuranti possano essere respinte dalle autorità amministrative competenti solo se la detenzione di esemplari delle specie di cui si tratta presenti un rischio reale per la tutela degli interessi e delle esigenze di cui sopra, e |
— |
se le condizioni stabilite per la detenzione di esemplari di specie di mammiferi non menzionate in questo stesso elenco, come quelle di cui all'art. 3 bis, paragrafo 2, punti 3, lett. b), e 6, della legge 14 agosto 1986, relativa alla protezione e al benessere degli animali, come modificata dalla legge 4 maggio 1995, siano obiettivamente giustificate e non vadano al di là di quanto necessario per garantire la finalità perseguita dalla normativa nazionale nel suo insieme. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-220/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Comunicazioni elettroniche - Designazione delle imprese incaricate della fornitura del servizio universale - Trasposizione non corretta)
(2008/C 209/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-P. Keppenne e M. Shotter, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta [degli artt. 8, 12 e 13] della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Obbligo di avvalersi di un meccanismo efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio di designazione delle imprese incaricate della fornitura del servizio universale — Normativa nazionale che esclude a priori gli operatori economici che non siano in grado di garantire la fornitura di tale servizio sull'intero territorio nazionale
Dispositivo
1) |
La trasposizione nel diritto interno, da parte della Repubblica francese, delle disposizioni in materia di designazione delle imprese idonee a garantire la fornitura del servizio universale ha comportato un inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 8, n. 2, degli artt. 12 e 13 nonché dell'allegato IV della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale). |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/12 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo
(Causa C-272/07) (1)
(Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
(2008/C 209/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e D. Kukovec, agenti)
Convenuto: Granducato del Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)
Dispositivo
1) |
Il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/13 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue
(Causa C-201/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Imposta sulle società - Dividendi di azioni corrisposti a una società residente da una società non residente - Regime delle società estere controllate (SEC) - Situazione concernente un paese terzo - Qualificazione delle azioni nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario)
(2008/C 209/18)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation
Convenuto: Commissioners of Inland Revenue
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 CE — Legislazione tributaria nazionale — Imposta sulle società — Esenzione — Dividendi versati da altre società a una società stabilita sul territorio nazionale — Situazione diversa a seconda dello Stato in cui le altre società sono stabilite
Dispositivo
1) |
L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che esenti dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisca da un'altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisca da una società non residente e nella quale la società residente detenga una partecipazione che le consenta di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di tale società e di determinarne le attività, accordando nel contempo un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel proprio Stato membro di residenza, purché l'aliquota d'imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all'aliquota d'imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d'imposta sia perlomeno pari all'importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria. L'art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che esenti dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisca da un'altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisca da una società non residente e nella quale la società residente detenga almeno il 10 % dei diritti di voto, accordando nel contempo un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel proprio Stato membro di residenza, purché l'aliquota d'imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all'aliquota d'imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d'imposta sia perlomeno pari all'importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria. L'art. 56 CE deve, inoltre, essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che esenti dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisca da un'altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisca da una società non residente nella quale essa detenga meno del 10 % dei diritti di voto, senza accordare a quest'ultima un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel proprio Stato di residenza. |
2) |
L'art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che consenta l'esenzione dall'imposta sulle società per taluni dividendi che le società residenti percepiscano dalle società di assicurazioni residenti, ma esclude tale esenzione per dividendi analoghi percepiti da società non residenti, in quanto ciò implica un trattamento meno favorevole di questi ultimi dividendi. |
3) |
Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che ostano all'inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli utili realizzati da una SEC stabilita in un altro Stato qualora tali utili siano ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale inclusione riguardi esclusivamente costruzioni di puro artificio destinate a eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta. L'applicazione di una misura impositiva siffatta deve essere perciò esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la SEC sia realmente impiantata nello Stato membro di stabilimento, ivi esercitando attività economiche effettive. Tuttavia, gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa fiscale di uno Stato membro che imponga taluni requisiti di conformità qualora la società residente intenda essere esentata da imposte già versate sugli utili della società medesima, controllata nello Stato della propria residenza, in quanto tali requisiti siano finalizzati a verificare che la società estera controllata sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento ivi esercitando attività economiche effettive, senza che ciò implichi eccessivi oneri amministrativi. |
4) |
Gli artt. 56 CE — 58 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di un Stato membro che accordi un'esenzione fiscale relativa all'imposta sulle società per taluni dividendi percepiti da società residenti da parte di società residenti, ma escluda tale beneficio per dividendi percepiti da società stabilite in un paese terzo, segnatamente qualora la concessione di detta esenzione sia soggetta a requisiti la cui osservanza possa essere verificata da parte delle autorità competenti di detto Stato membro soltanto ottenendo informazioni dal paese terzo di stabilimento della società distributrice. |
5) |
In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, ivi compresa la qualifica delle azioni proposte dai soggetti lesi dinanzi ai giudici nazionali. Tali giudici sono tuttavia tenuti a garantire che gli amministrati dispongano di un rimedio giurisdizionale effettivo, che consenta loro di ottenere il rimborso del tributo indebitamente riscosso e degli importi versati a detto Stato membro ovvero trattenuti dallo stesso in rapporto diretto con tale tributo. Quanto agli altri danni che un soggetto abbia subìto in ragione di una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro, quest'ultimo è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli alle condizioni previste al punto 51 della sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, fermo restando che, in base alla normativa nazionale, la responsabilità dello Stato può sussistere a condizioni meno restrittive. Laddove risulti che la normativa di uno Stato membro costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento vietata dall'art. 43 CE ovvero una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall'art. 56 CE, il giudice del rinvio può verificare, al fine di determinare i danni da risarcire, se i soggetti lesi abbiano dato prova di una ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l'entità e, in particolare, se essi abbiano tempestivamente esperito tutti i rimedi giuridici a loro disposizione. Tuttavia, al fine di evitare che l'esercizio dei diritti conferiti ai singoli dagli artt. 43 CE e 56 CE sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il giudice del rinvio può accertare se l'applicazione di tale normativa, in combinato disposto, eventualmente, con le disposizioni rilevanti delle CDI, avrebbe ad ogni modo condotto al rigetto delle richieste delle ricorrenti nella causa principale dinanzi all'amministrazione finanziaria dello Stato membro interessato. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/14 |
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 12 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 e C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)/Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli-Venezia Giulia
(Cause riunite C-23/07 e C-24/07) (1)
(Agricoltura - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999, 753/2002 e 1429/2004 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Etichettatura dei vini - Utilizzazione di nomi di varietà di viti o di loro sinonimi - Indicazione geografica «Tokaj» per vini originari dell'Ungheria - Possibilità di utilizzare la denominazione di vitigno «Tocai friulano» o «Tocai italico» in aggiunta alla menzione dell'indicazione geografica di taluni vini originari d'Italia - Esclusione dopo un periodo transitorio di tredici anni avente termine il 31 marzo 2007 - Validità - Fondamento normativo - Art. 34 CE - Principio di non discriminazione - Principi di diritto internazionale relativi ai trattati - Adesione dell'Ungheria all'Unione europea - Artt. 22-24 dell'accordo ADPIC)
(2008/C 209/19)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Parti
Ricorrenti: Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 e C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)
Convenuti: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli-Venezia Giulia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Interpretazione dei regolamenti 1493/1999 e 753/2002, come modificati con il regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11) — Interpretazione dell'art. 34, n. 2, CE — Denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità — Soppressione della denominazione «Tocai friuliano» — Discriminazione dei produttori e degli utilizzatori della detta denominazione rispetto ai produttori e agli utilizzatori di altre denominazioni
Dispositivo
1) |
L'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2, le disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in quanto vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, costituiscono parte integrante dell'acquis comunitario esistente il 1o maggio 2004 e, dopo essere state richiamate dal regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, hanno continuato ad avere applicazione oltre questa data. |
2) |
L'art. 53 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituisce una base giuridica sufficiente per consentire alla Commissione delle Comunità europee di adottare le disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007. |
3) |
L'art. 34, n. 2, secondo comma, CE non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007. |
4) |
L'art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007. |
5) |
L'art. 50 del regolamento n. 1493/1999 deve essere interpretato nel senso che, nell'applicazione delle disposizioni degli artt. 23 e 24, in particolare dell'art. 24, n. 6, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), tali disposizioni non ostano all'adozione di misure quali quelle previste dal regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/15 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 14 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prud'homie de pêche — Francia) — Jonathan Pilato/Jean-Claude Bourgault
(Causa C-109/07) (1)
(Nozione di giudice nazionale - Incompetenza della Corte)
(2008/C 209/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Prud'homie de pêche
Parti
Ricorrente: Jonathan Pilato
Convenuto: Jean-Claude Bourgault
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Prud'homie de pêche de Martigues — Interpretazione dell'art. 11 bis del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1997, n. 894, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132, pag. 1), come modificato dal regolamento del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239 (GU L 171, pag. 1) — Definizione di «rete da posta derivante» — Inclusione della «thonaille»? — Finalità ambientale del divieto sancito al detto articolo — Validità di tale disposizione alla luce, segnatamente, del fondamento giuridico alla base della sua adozione
Dispositivo
La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a statuire sulle questioni proposte dalla Prud'homie de pêche de Martigues con decisione 17 dicembre 2006.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/16 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 16 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Spagna) — Club Náutico de Gran Canaria/Comunidad Autónoma de Canarias
(Causa C-186/07) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Prestazioni collegate alla pratica dello sport o dell'educazione fisica - Applicazione nelle Isole Canarie - Situazione puramente interna - Rinvio - Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)
(2008/C 209/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Canarias
Parti
Ricorrente: Club Náutico de Gran Canaria
Convenuta: Comunidad Autónoma de Canarias
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Interpretazione della sentenza della Corte nella causa C-124/96, che ha dichiarato l'incompatibilità con l'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva del Consiglio 7 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), di una normativa nazionale che prevede limitazioni all'esenzione dall'IVA di talune prestazioni di servizi aventi uno stretto collegamento con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Applicazione nelle isole Canarie
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con decisione 26 novembre 2006, è irricevibile.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/16 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 aprile 2008 — Focus Magazin Verlag GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-344/07 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Rischio di confusione - Segno denominativo «FOCUS»)
(2008/C 209/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Focus Magazin Verlag GmbH (rappresentanti: M. Hermann e B. Müller, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Merant GmbH (rappresentante: A. Schultz, Rechtsanwalt)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 16 maggio 2007, causa T-491/04, Merant/UAMI, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 18 ottobre 2004, R 542/2002-2, che accolto il ricorso proposto avverso la decisione di opposizione recante parziale rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo «FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 nell'ambito dell'opposizione introdotta dal titolare del marchio nazionale figurativo «MICRO FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 41 e 42 — Rischio di confusione tra due marchi
Dispositivo
1) |
L'impugnazione è respinta. |
2) |
La Focus Magazin Verlag GmbH è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/17 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 5 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA/Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA
(Causa C-386/07) (1)
(Regolamento di procedura - Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3 - Regole comunitarie in materia di concorrenza - Regimi nazionali relativi alla tariffa degli onorari di avvocato - Determinazione dei minimi tariffari - Irricevibilità parziale - Questioni la cui risposta può essere desunta dalla giurisprudenza della Corte)
(2008/C 209/23)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA
Convenute: Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA
Con l'intervento di: Azienda Sanitaria locale ULSS n. 15 (Alta Padovana, Regione Veneto)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli artt. 10 e 81, n. 1, CE nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) — Fissazione, da parte di un ordine professionale nazionale, di tariffe obbligatorie per le prestazioni d'avvocato, soggette ad approvazione ministeriale — Normativa nazionale che vieta ai giudici di derogare, in sede di liquidazione delle spese processuali, agli onorari minimi fissati
Dispositivo
1) |
Gli artt. 10 CE e 81 CE non ostano a una normativa nazionale che vieta in linea di principio di derogare ai minimi tariffari approvati mediante decreto ministeriale, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense, quale il Consiglio Nazionale Forense, e che vieta parimenti al giudice, quando si pronuncia sull'entità delle spese da porre a carico della parte soccombente in favore dell'altra parte, di derogare a tali minimi. |
2) |
La terza questione sollevata dal Consiglio di Stato, con decisione 13 gennaio 2006, è manifestamente irricevibile. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/17 |
Ordinanza della Corte (settima sezione) 21 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Repubblica slovacca) — Karol Mihal/Daňový úrad Košice V
(Causa C-456/07) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Soggetti passivi - Art. 4, n. 5, primo comma - Organismi di diritto pubblico - Ufficiali giudiziari - Persone fisiche e giuridiche)
(2008/C 209/24)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Karol Mihal
Convenuto: Daňový úrad Košice V
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, primo comma, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Non assoggettamento di un organismo di diritto pubblico che svolge attività od operazioni in quanto pubblica autorità — Inclusione degli ufficiali giudiziari nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche — Effetto diretto
Dispositivo
Un'attività svolta da un privato, quale quella di ufficiale giudiziario, non è esente dall'IVA per il solo fatto che consiste nel compimento di atti che rientrano nelle prerogative della pubblica autorità. Anche supponendo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, egli compia tali atti, l'ufficiale giudiziario, ai sensi di una normativa come quella oggetto della causa principale, esercita la relativa attività non già in veste di ente di diritto pubblico, poiché non fa parte della struttura della pubblica amministrazione, bensì in forma di attività economica indipendente, esercitata nell'ambito di una libera professione e, pertanto, non può fruire dell'esenzione prevista dall'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/18 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — M. Ilhan/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-42/08) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera prestazione dei servizi - Artt. 49 CE-55 CE - Autoveicoli - Uso in uno Stato membro di un autoveicolo immatricolato e noleggiato in un altro Stato membro - Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro)
(2008/C 209/25)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden Den Haag
Parti nella causa principale
Ricorrente: M. Ilhan
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione degli artt. 49 CE-55 CE — Normativa nazionale che prevede la riscossione di una tassa di immatricolazione in occasione del primo uso di un veicolo sulla rete stradale nazionale, indipendentemente dalla durata dell'uso della detta rete — Assoggettamento di una persona, stabilita in detto Stato membro, che ha noleggiato un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e destinato ad essere usato essenzialmente nel primo Stato membro per scopi professionali e privati per un periodo di tre anni
Dispositivo
Gli artt. 49 CE — 55 CE ostano all'applicazione di una normativa nazionale come quella in esame nella causa principale ai sensi della quale una persona residente o stabilita in uno Stato membro, la quale usi principalmente in tale Stato membro un autoveicolo immatricolato e noleggiato in un altro Stato membro, la prima volta che fa uso di tale veicolo sulla rete stradale del primo Stato membro, deve pagare una tassa il cui importo è calcolato senza riguardo alla durata del contratto di locazione del suddetto veicolo né di quella dell'uso di quest'ultimo sulla suddetta rete.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/18 |
Impugnazione proposta il 3 aprile 2008 da Japan Tobacco, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 gennaio 2008, causa T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Torrefacção Camelo
(Causa C-136/08 P)
(2008/C 209/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Japan Tobacco, Inc. (rappresentanti: A. Ortiz López, abogada, S. Ferrandis González, abogado, E. Ochoa Santamaría, abogada)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Torrefacção Camelo Lda
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 gennaio 2008, causa T-128/06, e riformare la decisione nel senso di dichiarare necessario applicare alla controversia il divieto enunciato all'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario (1) e di escludere, pertanto, accogliendo gli argomenti fatti valere da Japan Tobacco, la registrazione del marchio comunitario n. 1 469 121; |
— |
condannare l'UAMI alle spese di entrambi i procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione la ricorrente deduce una violazione, da parte del Tribunale, del regolamento sul marchio comunitario, segnatamente delle disposizioni dell'art. 8, n. 5. Il Tribunale, infatti, pur riconoscendo la notorietà del marchio anteriore, la somiglianza tra i marchi di cui trattasi e la connessione tra i prodotti da loro contraddistinti, avrebbe richiesto una prova effettiva, reale e attuale di uso abusivo del marchio anteriore, laddove l'art. 8, n. 5, suddetto escluderebbe la registrazione già in caso di rischio di violazione del marchio, in forma di vantaggio indebitamente tratto dal suo carattere distintivo o di pregiudizio arrecato allo stesso.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/19 |
Ricorso proposto il 16 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-160/08)
(2008/C 209/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Kellerbauer e D. Kukovec, in qualità di agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato i bandi di gara relativi agli appalti aggiudicati e avendo aggiudicato appalti di servizi nell'ambito del servizio di soccorso medico senza che fossero stati oggetto di un annuncio pubblico, ossia non in modo trasparente, ha violato gli obblighi che ad essa incombono in base alle direttiva 92/50/CEE (1) e 2004/18/CE (2), nonché i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi; |
— |
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione riconosce di aver ricevuto varie denunce attinenti alla prassi delle aggiudicazioni di appalti di servizi nell'ambito del servizio pubblico di soccorso medico nella Repubblica federale di Germania. Con tali denunce è stato censurato che di norma gli appalti nel settore di cui trattasi non sarebbero stati oggetto di un annuncio pubblico né aggiudicati secondo regole di trasparenza. Secondo la Commissione il numero generalmente contenuto di gare a livello europeo per prestazioni di servizi di soccorso da parte di enti pubblici territoriali quali titolari del servizio pubblico di soccorso (13 pubblicazioni di bandi di gara in un periodo di sei anni, da parte di solamente undici dei più di 400 Landkreise [distretti territoriali] o kreisfreie Städten [città che di per sé costituiscono un distretto territoriale]) è indizio di una prassi diffusa in Germania consistente nell'aggiudicare tali prestazioni di servizi di soccorso in contrasto con le prescrizioni delle direttive sugli appalti pubblici europee e con i principi fondamentali di diritto comunitario. Inoltre tali appalti sarebbero stati assegnati in assenza misure che garantissero un'adeguata trasparenza e che evitassero discriminazioni.
Con siffatta prassi di aggiudicazione la Repubblica federale di Germania avrebbe quindi violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, nonché i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, e in particolare il divieto di discriminazione sotteso dai citati principi.
In quanto responsabili del servizio di soccorso medico gli enti locali corrispondevano al concetto di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50/CEE nonché dell'art. 1, n. 9, della direttiva 2004/18/CE. Va inoltre ritenuto pacifico che contratti, assegnati nell'ambito del servizio pubblico di soccorso, rappresentano appalti pubblici a titolo oneroso, i quali sono considerati dalle citate direttive e il cui valore oltrepassa manifestamente la soglia rilevante per l'applicazione delle direttive in parola. Dall'insieme delle dette circostanze risulta che i contratti di prestazioni di servizi in questione avrebbero dovuto essere aggiudicati in conformità della procedura prevista dalle direttive e nel rispetto delle loro disposizioni generali sulla parità di trattamento e non discriminazione.
Poiché nel caso di specie si tratta di contratti che presentano un interesse transfrontaliero certo, le aggiudicazioni avvenute senza trasparenza avrebbero violato non solo gli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, ma altresì i principi fondamentali generali di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi del Trattato CE.
Prestazioni di servizi di soccorso, come anche servizi di trasporto e prestazioni mediche nel quadro del servizio pubblico di soccorso, non ricadono nelle eccezioni stabilite dall'art. 45 CE in combinato disposto con l'art. 55 CE, secondo cui sono escluse dal capo del Trattato CE sul diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. La deroga di cui all'art. 45 del Trattato CE, che in quanto eccezione alle libertà fondamentali va interpretata restrittivamente, si limita rigorosamente alle attività le quali partecipino in maniera diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. La questione se vi sia esercizio dei pubblici poteri non è da risolvere con riferimento al carattere di diritto pubblico dell'attività di cui si tratti, ma piuttosto risulta determinante la possibilità di essere in grado di opporre ai cittadini diritti sovrani e potere coercitivo.
La Commissione è convinta che la prassi di attribuzione di appalti pubblici nell'ambito del servizio di soccorso potrebbe essere configurata in modo da assicurare un servizio di soccorso rapido, di livello elevato e che coprisse tutto il territorio anche con la partecipazione di prestatori di servizi stranieri.
(1) GU L 209, pag. 1.
(2) GU L 134, pag. 114.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/20 |
Impugnazione proposta il 29 aprile 2008 dalla Provincia di Imperia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) pronunciata il 14 febbraio 2008 nella causa T-351/05, Provincia di Imperia/Commissione
(Causa C-183/08 P)
(2008/C 209/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin et L. Flynn, agenti)
Altra parte nel procedimento: Provincia di Imperia
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2008 nella causa T-351/05; |
— |
Dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla provincia di Imperia in tale causa; |
— |
Condannare la provincia di Imperia alle spese della Commissione relative alla presente causa. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la Commissione censura la sentenza impugnata per aver violato le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 230 CE, considerando, in particolare, che la ricorrente in primo grado aveva un interesse ad agire. Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica e giuridica è infatti ricevibile solo in quanto tale ricorso, con il suo esito, è tale da procurare un vantaggio a chi lo ha promosso. Orbene, nella specie il ricorso della ricorrente sarebbe manifestamente irricevibile dal momento che una sentenza di annullamento dell'atto impugnato non sarebbe, di per sé, assolutamente tale da produrre un «vantaggio» a tale parte. La concessione di una sovvenzione sarebbe infatti una liberalità consentita dalla Commissione e chi risponde a un invito a presentare proposte, non avrebbe, di conseguenza, alcun diritto di ottenere una siffatta sovvenzione.
In subordine la Commissione sostiene che, anche se la ricorrente in primo grado dispone di un interesse ad agire al giorno della presentazione del suo ricorso, un siffatto interesse era comunque venuto meno il giorno della pronuncia della sentenza impugnata, dal momento che l'intero stanziamento a bilancio fissato per l'invito a presentare proposte era esaurito e la programmazione era terminata.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/20 |
Impugnazione proposta il 16 maggio 2008 dalla American Clothing Associates SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates SA/UAMI
(Causa C-202/08 P)
(2008/C 209/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: American Clothing Associates SA (rappresentanti: avv.ti P. Maeyaert, N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che la prima commissione di ricorso dell'UAMI non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario (1) nell'adottare la sua decisione 4 maggio 2006 (procedimento R 1463/2005-1) nella parte in cui riguarda la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 18 «Cuoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria» e 25 «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»; |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente solleva un unico motivo a sostegno della sua impugnazione, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario in combinato disposto con l'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata (2). Tale motivo si basa, essenzialmente, su quattro argomenti.
Con il primo argomento, la ricorrente contesta alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto della pertinenza della funzione essenziale di un emblema di Stato per valutare la portata della tutela accordata a un emblema. Infatti, un emblema di Stato richiamerebbe i simboli dell'identità e della sovranità di uno Stato, concepiti in base a un linguaggio artistico e a una scienza ben precisa, relativi agli stemmi. Non si potrebbe negare dunque la registrazione di un qualsiasi emblema come marchio o elemento di un marchio se non nel caso in cui esso sia suscettibile di ledere l'identità o la sovranità di uno Stato. Per contro, la semplice riproduzione come elemento di un marchio di un segno simile a un emblema di Stato che non presenti affatto caratteristiche araldiche ovvero ne presenti poche non sarebbe tale da incidere sulla funzione essenziale di tale emblema.
Con il secondo argomento, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto della pertinenza delle caratteristiche araldiche di un emblema di Stato dichiarando che sono possibili varie interpretazioni artistiche di uno stesso emblema a partire dalla medesima descrizione araldica. Secondo la ricorrente, l'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi e la nozione d'«imitazione dal punto di vista araldico» mirerebbero infatti a proteggere non il simbolo in quanto tale, ma un'interpretazione artistica ben precisa o un'opera grafica specifica, che deriva dall'applicazione delle regole che disciplinano l'arte e la scienza araldica.
Con il terzo argomento, la ricorrente contesta alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto della portata della nozione d'«imitazione araldica» e, così facendo, di fornire un'interpretazione del regolamento sul marchio comunitario e della Convenzione di Parigi che conferirebbe agli Stati interessati un monopolio quasi assoluto su segni che non presentano caratteristiche araldiche ovvero non presentano caratteristiche araldiche molto marcate rispetto alla loro registrazione o utilizzo come elemento di un marchio.
Con il quarto argomento, la ricorrente contesta infine al Tribunale di aver subito escluso in quanto irrilevanti alcune circostanze attinenti al caso di specie, quali la natura delle caratteristiche araldiche di cui si chiede la tutela, l'impressione d'insieme prodotta da un marchio che conterrebbe come elemento un emblema di Stato o un'imitazione di quest'ultimo, la natura della tutela offerta nel paese d'origine dell'emblema di Stato interessato o le condizioni di utilizzo del marchio interessato.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag 1).
(2) Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Umweltsenat (Austria) il 19 maggio 2008 — Umweltanwalt von Kärnten, altre parti: Kärntner Landesregierung, Alpe Adria Energia SpA
(Causa C-205/08)
(2008/C 209/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Umweltsenat
Parti
Ricorrente: Umweltanwalt von Kärnten
Altre parti: Kärntner Landesregierung, Alpe Adria Energia SpA
Questione pregiudiziale
Se la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella versione della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (2), che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (3), che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, debba essere interpretata nel senso che uno Stato membro debba prevedere un obbligo di valutazione dei tipi di progetto indicati nell'allegato I della direttiva, e precisamente al n. 20 (costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km), con riferimento ad un impianto in programma sul territorio di due o più Stati membri, anche qualora la soglia che determina l'obbligo di valutazione (qui: la lunghezza di 15 km), venga raggiunta o superata non dalla parte dell'impianto situata sul proprio territorio nazionale, ma solo con l'aggiunta delle parti dell'impianto programmate nello Stato o negli Stati confinanti.
(1) GU L 175, pag. 40.
(2) GU L 73, pag. 5.
(3) GU L 156, pag. 17.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Panevėžio Apygardos Teismas (Lituania) il 20 maggio 2008 — Procedimento penale a carico di Edgar Babanov
(Causa C-207/08)
(2008/C 209/31)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Panevėžio Apygardos Teismas
Imputato nella causa principale
Edgar Babanov
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 265 del Codice penale della Repubblica di Lituania, sanzionando penalmente, in modo assoluto, la coltivazione di qualsivoglia tipo di canapa, senza eccezione, indipendentemente dalla quantità di principio attivo in essa contenuto, sia contrario alle disposizioni di diritto comunitario, e a quali in particolare. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub a): Se un giudice della Repubblica di Lituania possa pronunciare una decisione di applicazione della normativa nazionale (nella specie l'art. 265 del Codice penale), qualora il principio attivo contenuto nella canapa coltivata non superi lo 0,2 %. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/22 |
Impugnazione proposta il 20 maggio 2008 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates/UAMI
(Causa C-208/08 P)
(2008/C 209/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altra parte nel procedimento: American Clothing Associates SA
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio 2008, causa T-215/06, nei limiti in cui dichiara che l'art. 7, n. 1, lett. h, del regolamento sul marchio comunitario (1) non si applica ai marchi che contraddistinguono servizi; |
— |
condannare la American Clothing Associates SA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente solleva un unico motivo a sostegno del suo ricorso, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata (2). Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, quest'ultimo articolo, al quale rinvia l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario, si applicherebbe infatti indifferentemente ai marchi che contraddistinguono prodotti e ai marchi che contraddistinguono servizi.
Al riguardo, la ricorrente osserva, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto interpretando in modo letterale ed avulso dal suo contesto l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, senza prendere in considerazione la ratio di tale disposizione e della Convenzione in generale, la quale, in seguito alla sua revisione, effettuata con l'Atto di Lisbona del 31 ottobre 1958, imporrebbe l'estensione ai marchi di servizi dell'insieme delle disposizioni relative ai marchi di fabbrica o di commercio, astrazion fatta solo da qualche disposizione non applicabile nella fattispecie.
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il legislatore comunitario stesso contesterebbe la circostanza che fosse necessario operare una distinzione tra i marchi di prodotti e i marchi di servizi, in quanto l'art. 29 del regolamento sul marchio comunitario, che recepisce l'art. 4 A della Convenzione di Parigi, relativo al diritto di priorità, menzionerebbe esplicitamente i servizi coperti dalla domanda di marchio.
Essa osserva, in terzo luogo, che, in contrasto con quanto avrebbe dichiarato il Tribunale nella sentenza impugnata, l'art. 16 del Trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994, dovrebbe essere interpretato nel senso che chiarisce l'ambito di applicazione della Convenzione di Parigi senza, tuttavia, estenderne l'ambito di applicazione a situazioni che quest'ultima Convenzione escluderebbe nella sua versione attuale.
Infine, la ricorrente sottolinea che, in una recente sentenza, la stessa Corte di giustizia avrebbe ammesso, almeno implicitamente, che la Convenzione di Parigi imporrebbe la parità di trattamento tra i marchi di prodotti e i marchi di servizi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag 1).
(2) Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 22 maggio 2008 — E. Fritz GmbH/Carsten von der Heyden
(Causa C-215/08)
(2008/C 209/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: E. Fritz GmbH
Convenuto: Carsten von der Heyden
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 1, n. 1, prima frase, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (1), debba essere interpretato nel senso che esso comprende l'adesione di un consumatore ad una società di persone, ad una società commerciale di persone, ad un'associazione o ad una cooperativa, laddove lo scopo dell'adesione non consista in via prioritaria nel divenire socio della società, dell'associazione o della cooperativa, bensì — il che avviene spesso soprattutto nel caso di partecipazione ad un fondo immobiliare chiuso — la partecipazione societaria rappresenti solo una strada alternativa per investire capitali ovvero ottenere prestazioni che costituiscono tipicamente l'oggetto dei contratti sinallagmatici. |
2) |
Se l'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un effetto giuridico nazionale (previsto dalla giurisprudenza) ai sensi dell'art. 7 della direttiva, in forza del quale una tale adesione effettuata da un consumatore in una situazione di contratto concluso a domicilio comporta, in caso di recesso dall'adesione, l'acquisto, da parte del consumatore che recede, di un diritto nei confronti della società, dell'associazione o della cooperativa alla quota di liquidazione, calcolato facendo riferimento al momento in cui il recesso acquista efficacia, vale a dire una somma corrispondente al valore della sua quota di partecipazione alla società, all'associazione o alla cooperativa al momento della sua uscita, con la (possibile) conseguenza che lo stesso, a causa dell'andamento economico della società, dell'associazione o della cooperativa, ottenga la restituzione di un importo inferiore al valore del suo conferimento ovvero si trovi esposto, nei confronti delle medesime, oltre alla perdita dei conferimenti effettuati, anche ad obblighi di pagamento, in quanto la quota di liquidazione ha un valore negativo. |
(1) GU L 372, pag. 31.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/23 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-221/08)
(2008/C 209/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls, in qualità di agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, imponendo prezzi minimi e massimi di vendita al minuto per le sigarette, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE (1), relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati; |
— |
dichiarare che, non fornendo le informazioni necessarie sulla normativa irlandese applicabile al fine di consentire alla Commissione di eseguire il proprio compito di controllo dell'osservanza della direttiva 95/59, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 CE; |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
In forza dei Tobacco Products (Control of Advertising, Sponsorship and Sales Promotion (No. 2) Regulations 1986 [regolamenti del 1986 sui prodotti del tabacco (Controllo e pubblicità, sponsorizzazione e promozione commerciale) (n. 2)] e degli accordi conclusi in applicazione di tali regolamenti con produttori di tabacco e con importatori, l'Irlanda impone un prezzo minimo per le sigarette corrispondente a un valore inferiore non oltre il 3 % rispetto al prezzo medio ponderato delle sigarette nella categoria considerata. Inoltre, poiché produttori e importatori non possono fissare un prezzo che sia superiore oltre il 3 % rispetto a detto prezzo medio ponderato, l'Irlanda impone anche un prezzo massimo per le sigarette. Tale sistema è contrario all'art. 9, n. 1, della direttiva, ai sensi del quale i produttori di tabacco «stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti».
Ai sensi dell'art. 10 CE gli Stati membri hanno il dovere di facilitare i compiti della Commissione, in particolare ottemperando alle richieste di informazioni presentate nell'ambito del procedimento di infrazione. La Commissione fa valere che non fornendo alcuna informazione sulla normativa irlandese applicabile, nonostante le ripetute richieste della Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 CE.
(1) GU L 291, pag. 40.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/24 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-222/08)
(2008/C 209/35)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e A. Nijenhuis, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 12, n. 1, 13, n. 1, e dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2002/22/CE, in occasione del recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni relative al calcolo dei costi e al finanziamento degli obblighi di servizio universale; |
— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva 2002/22 mira, fra l'altro, a disciplinare situazioni in cui il mercato non provvede soddisfacentemente alle esigenze dei consumatori finali e contiene disposizioni relative alla disponibilità del servizio universale. L'articolo 12, n. 1, della direttiva stabilisce che, allorché le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che la fornitura del servizio universale possa comportare un onere eccessivo per le imprese designate a fornire il servizio universale, esse calcolano i costi netti per la fornitura del servizio secondo le modalità indicate in detto articolo. L'allegato IV, parte A, contiene norme relative al calcolo dei costi netti. L'articolo 13, n. 1, stabilisce che, qualora le autorità nazionali di regolamentazione, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 12, riscontrino che un'impresa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri possono decidere, previa richiesta di un'impresa designata, di introdurre un dispositivo di compensazione.
Secondo la Commissione, il Belgio non ha recepito correttamente le disposizioni di cui all'articolo 12, n. 1, e all'articolo 13, n. 1, e dell'allegato IV, parte A. La legislazione belga elude infatti la questione se la fornitura di tariffe sociali nell'ambito della distribuzione del servizio universale costituisca un onere eccessivo per le imprese indicate. Inoltre, la legislazione belga non risponde al requisito relativo al calcolo dei costi netti, come stabilito in particolare nell'ultima parte dell'allegato IV, parte A, della direttiva.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg (Germania) il 26 maggio 2008 — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-226/08)
(2008/C 209/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Oldenburg
Parti
Ricorrente: Stadt Papenburg
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), consenta ad uno Stato membro di non approvare il progetto di un elenco elaborato dalla Commissione in relazione a uno o più siti di importanza comunitaria per motivi diversi da quello di tutela dell'ambiente. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione: se fra tali motivi rientrino anche le esigenze dei comuni e delle associazioni intercomunali, e in particolare i loro piani, i progetti di piani e altri interessi connessi all'ulteriore sviluppo del proprio territorio. |
3) |
In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione: se il terzo 'considerando' della direttiva 92/43/CEE o l'art. 2, n. 3, di tale direttiva o altri precetti di diritto comunitario esigano addirittura che siffatti motivi vengano presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di approvazione e di elaborazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria. |
4) |
In caso di soluzione affermativa della terza questione: se — dal punto di vista del diritto comunitario — un comune interessato dall'inserimento di un determinato territorio nell'elenco possa, dopo la compilazione definitiva di tale elenco, far valere in via giudiziaria la violazione, da parte dell'elenco stesso, del diritto comunitario, poiché le proprie esigenze non sono state prese in considerazione o non lo sono state sufficientemente. |
5) |
Se continue misure di manutenzione nel canale di estuari, approvate in via definitiva sulla base del diritto nazionale già prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 92/43/CEE, debbano essere assoggettate ad una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 6, nn. 3 o 4, nel caso di loro prosecuzione dopo l'inserimento del territorio nell'elenco dei siti di importanza comunitaria. |
(1) GU L 2006, pag. 7.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/25 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-232/08)
(2008/C 209/37)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e K. Banks, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo consentito che i pescherecci abbiano una potenza motrice superiore a quella consentita dall'art. 29, n. 2, del regolamento (CE) n. 850/98 (1), è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 2371/2002 (2) e dall'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 (3); |
— |
condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che il governo olandese è venuto meno ai suoi obblighi di attuazione, autorizzando consapevolmente che la norma relativa alla potenza motrice massima venisse superata quanto alla pesca per accantonamento della passera di mare.
Da un lato, dalle informazioni inviate dal governo olandese risulta che esso consente che gli «eurocutters» partecipanti all'accordo privato sono tenuti a conformarsi alla limitazione della potenza motrice massima di 300 cv soltanto a partire dal 1o maggio 2009. D'altro lato, da tali informazioni risulta che all'atto del controllo del rispetto di detta norma viene applicato sistematicamente un margine di tolleranza del 12,5 % e che, di conseguenza, non vengono sanzionati superamenti della potenza motrice massima autorizzata quando essi rimangono entro detto margine.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).
(3) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšším správní soud (Repubblica ceca) il 30 maggio 2008 — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor
(Causa C-233/08)
(2008/C 209/38)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Milan Kyrian
Convenuto: Celní úřad Tábor
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 gennaio 1976, 76/308/CEE (1), sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, debba essere interpretato nel senso che, laddove dinanzi ad un giudice dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita siano contestati provvedimenti per il recupero di un credito, tale giudice è competente, in conformità delle disposizioni normative di tale Stato membro, ad esaminare se il titolo esecutivo sia eseguibile e se esso sia stato regolarmente notificato al debitore. |
2) |
Se dai principi generali del diritto comunitario, e in particolare dai principi di un processo equo, di buona amministrazione e dello Stato di diritto, derivi che la notifica del titolo esecutivo al debitore in una lingua diversa da quella a lui comprensibile, che non è neppure una lingua ufficiale dello Stato nel quale è effettuata la notifica al debitore, generi un vizio che rende possibile il diniego dell'esecuzione in base al detto titolo esecutivo. |
(1) GU L 73, pag. 18.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 3 giugno 2008 — Google France e Google Inc./Louis Vuitton Malletier
(Causa C-236/08)
(2008/C 209/39)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation (sezione commerciale, finanziaria ed economica)
Parti
Ricorrenti: Google France e Google Inc.
Resistente: Louis Vuitton Malletier
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (1), e 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (2), debbano essere interpretati nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti contraffatti faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare. |
2) |
Se, nel caso in cui i marchi siano marchi notori, il titolare possa opporsi ad un tale uso, in forza dell'art. 5, n. 2, della direttiva, e dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento. |
3) |
Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento, se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE (3), di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista. |
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 3 giugno 2008 — Google France/Viaticum e Luteciel
(Causa C-237/08)
(2008/C 209/40)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation (sezione commerciale, finanziaria ed economica)
Parti
Ricorrente: Google France
Resistenti: Viaticum e Luteciel
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (1) debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare. |
2) |
Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento [(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario] (2), se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE (3), di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista. |
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 3 giugno 2008 — Google France/CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger sarl, affiliata in franchising alla «UNICIS»
(Causa C-238/08)
(2008/C 209/41)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation (sezione commerciale, finanziaria ed economica)
Parti
Ricorrente: Google France
Resistenti: CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger sarl, affiliata in franchising alla «UNICIS»
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il fatto che un operatore economico opzioni, tramite un contratto di posizionamento a pagamento su Internet, una parola chiave che, se utilizzata per una ricerca, provoca la visualizzazione di un collegamento che offre di connettersi ad un sito utilizzato da tale operatore al fine di mettere in vendita prodotti o servizi, e che riproduce o imita un marchio registrato da un terzo, al fine di contraddistinguere prodotti identici o simili senza l'autorizzazione del titolare di tale marchio, arrechi di per se stesso un pregiudizio al diritto esclusivo garantito a quest'ultimo dall'art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE (1). |
2) |
Se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare. |
3) |
Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento [(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario] (2), se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE (3), di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista. |
(1) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/28 |
Ricorso presentato il 4 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-244/08)
(2008/C 209/42)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e M. Afonso, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
constatare che la Repubblica italiana, per quanto riguarda il rimborso dell'IVA a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo anche in presenza di un centro di attività stabile, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 1 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE (1) del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, e dall'art. 1 della tredicesima direttiva 86/560/CEE (2) del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, in quanto obbliga un soggetto passivo il cui luogo di stabilimento si trova in uno Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro di attività stabile che, nel periodo interessato, ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a ottenere il rimborso dell'IVA a credito attraverso i meccanismi previsti dalle citate direttive, piuttosto che mediante detrazione, quando l'acquisto dei beni e dei servizi viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale; |
— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Col presente ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di giustizia di constatare l'incompatibilità col diritto comunitario di una misura italiana che obbliga il contribuente IVA il cui luogo di stabilimento si trova in uno Stato membro o in un paese terzo, ma che possiede in Italia un centro di attività stabile che, nel periodo interessato, ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a ottenere il rimborso dell'IVA a credito attraverso i meccanismi previsti dalle direttive 79/1072/CEE (ottava direttiva IVA) e 86/560/CEE (tredicesima direttiva IVA), piuttosto che mediante il normale meccanismo della deduzione previsto in linea generale dalla direttiva 77/388/CEE (3) (sesta direttiva IVA), quando l'acquisto dei beni e dei servizi viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale situato all'estero.
Tale misura, che appesantisce gli adempimenti fiscali dei contribuenti interessati, si pone secondo la Commissione europea in contrasto con le disposizioni ed i principi ispiratori delle suddette direttive in materia di IVA, in base alle quali il contribuente straniero che mantenga un centro di attività stabile in Italia, e che da tale centro effettui operazioni commerciali in Italia, deve poter utilizzare il normale meccanismo della deduzione previsto della sesta direttiva, anche se talune operazioni commerciali dovessero essere effettuate direttamente dallo stabilimento principale.
(1) GU L 331, pag. 11.
(2) GU L 326, pag. 40.
(3) GU L 145, pag. 1 — Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/29 |
Ricorso proposto il 3 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia
(Causa C-246/08)
(2008/C 209/43)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Aalto, D. Triantafyllou)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, omettendo conformemente alla normativa sull'assistenza giudiziaria di prelevare l'imposta sul valore aggiunto sui servizi di consulenza legale prestati dietro parziale compenso da organismi statali di assistenza giudiziaria (dai loro dipendenti che agiscono in veste di avvocati), quando gli analoghi servizi prestati da avvocati privati sono soggetti all'imposta, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 2, n. 1, nonché 4, nn. 1, 2 e 5 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE (1); |
— |
condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
In Finlandia il destinatario dell'assistenza giudiziaria può scegliere, ai fini di quest'ultima, tra avvocato pubblico e avvocato privato. In tale contesto i servizi prestati dietro parziale compenso da un avvocato pubblico sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, mentre sono colpiti da IVA i servizi prestati dietro parziale compenso da un avvocato privato. La Commissione ritiene che nel caso di specie si è in presenza di un diverso trattamento, quanto all'IVA, dei medesimi servizi, il che può avere un'incidenza sulle risorse proprie comunitarie.
La Commissione considera che i servizi resi da organismi statali di assistenza giudiziaria nelle cause dinanzi all'autorità giudiziaria non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva IVA. I servizi in questione sono certamente esenti da IVA quando vengono resi senza compenso. Allorché invece il destinatario dell'assistenza giudiziaria corrisponde un compenso per il servizio, i servizi prestati da un organismo statale di assistenza giudiziaria non possono considerarsi esenti da IVA.
L'art. 4, n. 5, secondo comma, della direttiva IVA dispone che gli organismi di diritto pubblico devono essere considerati soggetti passivi in relazione all'attività da essi esercitata in quanto pubbliche autorità, quando un loro diverso trattamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che gli organismi statali di assistenza giudiziaria agiscono sotto tale profilo quali pubbliche autorità, la Commissione considera che il loro non assoggettamento all'imposta nei casi summenzionati provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Per tale motivo essi dovrebbero essere considerati soggetti passivi per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto.
(1) GU L 145, pag. 1.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/29 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-248/08)
(2008/C 209/44)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: Eleni Tserepa — Lacombe e A. Markoulli)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26 del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26 del regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in prosieguo: il «regolamento SOA» ). Va osservato che il presente ricorso si riferisce a due procedure d'infrazione (infrazioni 2001/5217 e 2006/2221) risultanti dalla violazione, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi di cui ai suddetti articoli del medesimo regolamento.
In particolare, il regolamento stabilisce che i rifiuti di origine animale dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo devono essere tra l'altro eliminati, dopo essere stati trasformati, con determinate modalità previste dal regolamento a seconda della categoria a cui appartengono [artt. 4, n. 2, lett. c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b)]. Parimenti, sono previste le procedure relative all'eliminazione dei materiali specifici a rischio mediante incenerimento [art. 4, n. 2, lett. a)]. Inoltre, il regolamento SOA stabilisce le condizioni per il riconoscimento degli impianti di trasformazione dei rifiuti, degli impianti di transito, di magazzinaggio, di incenerimento e coincenerimento, di trasformazione dei materiali di categoria 1 e di categoria 2, dei prodotti oleochimici di categoria 2 e di categoria 3, degli impianti di produzione di biogas e di compostaggio (artt. 10-15). Analogamente, il regolamento SOA definisce le condizioni per il riconoscimento da parte delle autorità competenti dei materiali di categoria 3 nonché degli alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici (artt. 17-18). Parimenti, conformemente al regolamento, spetta all'autorità competente procedere periodicamente ad ispezioni e controlli per accertare il rispetto di tali disposizioni sulla base di diversi criteri stabiliti e prendere le misure necessarie in caso di mancato rispetto delle medesime (art. 26).
La Commissione, fondandosi su un cospicuo numero di relazioni risultanti dalle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (FVO), sottolinea che né allo scadere dei termini impartiti nel parere motivato e nel parere motivato complementare, né successivamente, la Repubblica ellenica ha adottato tutti i provvedimenti necessari per far cessare le infrazioni ad essa addebitate e, di conseguenza, per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti conformemente agli articoli soprammenzionati del regolamento SOA.
Dal 2004, il FVO ha effettuato diverse missioni in Grecia per accertare il difetto di applicazione delle disposizioni del regolamento SOA. Nonostante l'accertamento di taluni progressi realizzati in seguito alle raccomandazioni rivolte alle autorità elleniche dal FVO, in base ai suoi accertamenti, e l'approvazione di una normativa specifica nell'ottobre 2006 avente come scopo l'introduzione delle misure amministrative necessarie per l'applicazione delle disposizioni del regolamento SOA, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli impianti di trasformazione dei rifiuti, gli ispettori del FVO hanno accertato ripetutamente e in loco, fino all'aprile 2007, data alla quale risale l'ultima missione, che le autorità greche non avevano proceduto alle azioni necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dai soprammenzionati articoli del regolamento SOA.
Va anche osservato che la mancata o l'insufficiente realizzazione delle disposizioni soprammenzionate è dovuta in larga misura ad un inefficace coordinamento delle autorità competenti a livello di amministrazioni prefettizie. Inoltre, come emerge dalle risposte delle autorità greche agli accertamenti effettuati durante le missioni del FVO, il livello di esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti e dell'imposizione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale non assicura efficacemente l'applicazione del regolamento SOA.
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/30 |
Ricorso presentato il 10 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-249/08)
(2008/C 209/45)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Banks e C. Cattabriga, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
Dichiarare che la Repubblica italiana
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2241/87 (1) del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca e dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 (2) del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca; |
— |
Condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Sin dalla sua introduzione nel 1992, il divieto di detenzione a bordo e di uso di reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 Km e, sin dal 2001, di qualsiasi lunghezza è stato sistematicamente e massicciamente violato dalla flotta di pesca italiana. |
2. |
Secondo la Commissione, l'ampiezza e la gravità del fenomeno sono direttamente imputabili all'inefficienza del sistema italiano di controllo sul rispetto di tale divieto e all'inadeguatezza delle sanzioni previste dall'ordinamento italiano per la violazione di quest'ultimo. |
3. |
In proposito, la Commissione osserva che la vigilanza sull'uso delle reti da posta derivanti è svolta da molteplici strutture in maniera concorrenziale e residuale rispetto agli altri compiti ad esse affidati e senza adeguato coordinamento. La mancanza di risorse umane, di tempo e di mezzi necessari impedisce poi di svolgere un controllo efficace. |
4. |
Manca anche un'adeguata programmazione e pianificazione strategica delle attività di controllo sull'uso delle reti da posta derivanti. Al riguardo, la Commissione osserva che l'attività di controllo dovrebbe essere attentamente programmata in funzione di specifici fattori di rischio ed obbedire ad una strategia completa, integrata e razionale. Dovrebbe inoltre concentrarsi maggiormente su alcuni periodi dell'anno e su regioni e posti di controllo ben specifici. Ora, niente di tutto ciò viene tuttavia messo in opera dalle autorità italiane. |
5. |
Le autorità incaricate del controllo sull'uso delle spadare non hanno poi accesso alle informazioni sulla localizzazione delle imbarcazioni da pesca raccolte tramite il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) previsto dall'art. 3 del regolamento n. 2847/93. Emerge poi da un'indagine condotta dalla Commissione che un numero assai elevato di pescherecci non è ancora dotato degli impianti di localizzazione via satellite necessari per il funzionamento del sistema SCP. Per quanto riguarda la raccolta, l'informatizzazione dei giornali di bordo, delle dichiarazioni di sbarco e delle note di vendita previsti dal regolamento n. 2847/93 e, a fortiori, l'analisi incrociata di tali dati con le informazioni raccolte tramite il sistema SCP, sono ben lungi dall'essere effettive. |
6. |
Se l'attività di controllo sull'uso delle spadare svolta dalle autorità italiane appare del tutto insoddisfacente, non più efficace è quella di repressione delle infrazioni alle disposizioni comunitarie concernenti la detenzione e l'uso di tali reti. |
7. |
In proposito, la Commissione osserva, in primo luogo, come, contrariamente a quanto previsto dall'art. 9 bis del regolamento n. 3094/86 (3) e dalle disposizioni che ne hanno successivamente ripreso ed esteso il contenuto, la legislazione italiana vigente in materia di sanzioni vieta, sostanzialmente, solo l'uso o il tentativo di uso delle reti da posta derivanti e non la loro semplice detenzione a bordo. |
8. |
In secondo luogo, quando la violazione del divieto di uso delle reti da posta derivanti è effettivamente constatata, essa non viene regolarmente segnalata dalle autorità locali di controllo alle autorità competenti, soprattutto a causa delle pressioni sociali esistenti, e, comunque, non viene efficacemente perseguita e sanzionata. Il numero e l'entità delle sanzioni applicate resta infatti irrisorio. |
9. |
La Commissione pertanto ritiene ampiamente provato che il sistema di controllo e sanzione applicato in Italia per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di reti da posta derivanti sia del tutto insufficiente ad assicurare l'adempimento degli obblighi imposti agli Stati membri dagli articoli 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87, 2, n. 1, e dell'art. 31, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2847/93. |
(1) GU L 207, pag. 1.
(2) GU L 261, pag. 1.
(3) Regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca — GU L 288, pag. 1.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) il 16 giugno 2008 — Futura Immobiliare srl Hotel Futura e a./Comune di Casoria
(Causa C-254/08)
(2008/C 209/46)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Futura Immobiliare srl Hotel Futura e a.
Convenuto: Comune di Casoria
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con l'articolo 15 della direttiva comunitaria n. 75/442/CEE (1), come modificato dall'articolo 1 della direttiva n. 91/156/CEE (2) e con il principio del «chi inquina paga», la normativa nazionale dettata dagli articoli 58 e seguenti del d. lgs. n. 507 del 1993 e le norme transitorie che ne hanno prolungato la vigenza, per effetto dell'articolo 11 del d.p.r. n. 488 del 1999, con le successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 184, della legge n. 296 del 2006, con ciò determinando la sopravvivenza di un sistema di carattere fiscale, per la copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, procrastinando l'introduzione di un sistema tariffario nel quale il costo del servizio sia sostenuto dai soggetti che producono e conferiscono i rifiuti.
(1) GU L 194, pag. 39.
(2) GU L 78, pag. 32.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/32 |
Ricorso presentato il 17 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-257/08)
(2008/C 209/47)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e L. Prete, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
Constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/22/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva; |
— |
Condannare la Repubblica italiana alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l'applicazione della direttiva è scaduto il 1o aprile 2007.
(1) GU L 102, pag. 35.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/32 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-259/08)
(2008/C 209/48)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Recchia)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per recepire integralmente e/o correttamente gli obblighi derivanti dagli artt. 3, n. 1, e 2, 4, n. 1, 5 e 8, n. 1, della direttiva 79/409/CEE (1), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni; |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
La Commissione ha esaminato la compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Repubblica ellenica per recepire la direttiva 79/409/CEE. Da tale controllo è emerso che talune disposizioni della direttiva non sono state recepite integralmente e/o non sono state trasposte correttamente. |
2. |
In particolare, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica non abbia recepito l'art. 3, n. 1, della direttiva 79/409/CEE poiché non ha adottato tutte le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie di habitat per tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1. |
3. |
Parimenti, la Commissione ritiene che l'art. 3, n. 2, della direttiva 79/409/CEE non sia stato recepito integralmente e correttamente dato che l'atto di recepimento non consente il controllo di legittimità della classificazione di un sito come ZPS, non contiene alcuna previsione per la protezione degli habitat situati all'esterno delle ZPS ma confinanti con le medesime e, inoltre, non contiene alcuna previsione relativa alla questione del ripristino dei biotopi distrutti e della creazione di nuovi benché si tratti di obiettivi importanti della direttiva. |
4. |
La Commissione sottolinea anche che l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/409/CEE non è stato recepito correttamente in quanto non è stato previsto alcun procedimento formale di classificazione dei siti come ZPS, non vi è un esplicito riferimento e collegamento tra le specie dell'allegato I e gli obblighi di classificazione delle ZPS e non vi è alcun riferimento all'obbligo di tener conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione delle specie protette. |
5. |
La Commissione constata, poi, che l'art. 5 della direttiva 79/409/CEE non è stato recepito integralmente e correttamente poiché la normativa ellenica non contiene alcuna disposizione generale di protezione delle specie come stabilisce la direttiva, ma è orientata verso la caccia. Per di più, i divieti di uccidere deliberatamente le specie protette e di raccogliere deliberatamente le uova non sono stati recepiti. |
6. |
Infine, la Commissione sostiene che l'art. 8, n. 1, della direttiva 79/409/CEE non è stato recepito correttamente poiché nella normativa ellenica non vi è un divieto generale di tutti i mezzi, metodi e impianti che possono provocare, in massa o non selettivamente, la cattura, l'uccisione o l'estinzione locale di una specie. |
7. |
La Commissione ritiene, di conseguenza, che la Repubblica Ellenica non abbia recepito integralmente e/o correttamente gli obblighi derivanti dagli artt. 3, nn. 1 e 2, 4, n. 1, 5 e 8, n. 1 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. |
(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spagna) il 19 giugno 2008 — María Julia Zurita García/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia
(Causa C-261/08)
(2008/C 209/49)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Parti
Ricorrente: María Julia Zurita García
Convenuta: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia
Questioni pregiudiziali
Se le norme del Trattato che istituisce le Comunità europee, in particolare del suo art. 62, nn. 1 e 2, lett. a), nonché del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562 (1), che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), segnatamente gli artt. 5, 11 e 13 di detto regolamento, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa, quale quella nazionale e la giurisprudenza che la interpreta, la quale ammette la possibilità di sostituire l'espulsione di qualsiasi «cittadino di un paese terzo» sprovvisto di un titolo che autorizzi l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'Unione europea con l'irrogazione di un'ammenda.
(1) GU L 105, pag. 1.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 19 giugno 2008 — CopyGene A/S/Skatteministeriet
(Causa C-262/08)
(2008/C 209/50)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: CopyGene A/S
Convenuto: Skatteministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di operazioni «strettamente connesse» all'ospedalizzazione di cui all'art. 13, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva (1) debba essere interpretata nel senso che essa stabilisce un requisito temporale, vale a dire nel senso che l'ospedalizzazione cui la prestazione di servizi è strettamente connessa deve esistere ed essere effettuata concretamente, iniziata o programmata, oppure se sia sufficiente che tale prestazione di servizi possa essere semplicemente strettamente connessa ad una possibile ospedalizzazione non ancora esistente, né ancora programmata, di modo che rientrano nell'ambito di tale nozione le prestazioni di servizi di una banca di cellule staminali, consistenti nel prelievo, nel trasporto, nell'analisi e nello stoccaggio del sangue del cordone ombelicale di neonati, destinato ad innesti autologhi. Se al riguardo incida il fatto che le summenzionate prestazioni non possono essere effettuate a un momento diverso dalla nascita. |
2) |
Se l'art. 13, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda qualsiasi prestazione effettuata a titolo preventivo, allorché le dette prestazioni sono effettuate prima che abbiano luogo l'ospedalizzazione o le cure mediche e prima che queste siano persino necessarie, temporalmente o sotto il profilo sanitario. |
3) |
Se la nozione di «altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti» ex. art. 13, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva debba essere interpretata nel senso che essa comprende banche private di cellule staminali, le cui prestazioni — effettuate dal personale medico autorizzato, vale a dire da infermieri, ostetriche e tecnici sanitari — consistono nella raccolta, nel trasporto, nell'analisi e nello stoccaggio del sangue del cordone ombelicale di un neonato ai fini degli innesti autologhi da utilizzare per una futura ospedalizzazione, allorché le dette banche di cellule staminali non fruiscano di alcun aiuto del regime pubblico di previdenza sociale e la retribuzione ad esse versata non è presa a carico da detto regime. A questo proposito se incida il fatto che, in base ad una legge nazionale che recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (2), una banca privata di cellule staminali sia stata autorizzata dalle autorità sanitarie competenti di uno Stato membro a trattare tessuti e cellule umane, trattamento consistente nel prelievo, consegna e stoccaggio delle cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per innesti autologhi. |
4) |
Se per risolvere le prime tre questioni incida il fatto che le prestazioni di servizi siano effettuate per eventuali innesti allogenici da parte di una banca privata di cellule staminali, autorizzata dalle competenti autorità sanitarie di uno Stato membro a trattare i tessuti e le cellule umane — in base alla legge nazionale che recepisce la suddetta direttiva 2004/23. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) GU L 102, pag. 48.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 19 giugno 2008 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/Stockholms kommun genom dess marknämnd
(Causa C-263/08)
(2008/C 209/51)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Convenuto: Stockholms kommun genom dess marknämnd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il punto 10, dell'allegato II, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (1) debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano opere idriche che comportano il drenaggio di acque freatiche infiltrate in un tunnel in cui passano cavi elettrici e l'infiltrazione (introduzione) di acqua nel terreno o nella roccia per compensare un eventuale abbassamento delle acque freatiche nonché la realizzazione e la manutenzione degli impianti per il drenaggio e l'infiltrazione. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se la disposizione di cui all'art. 10 bis, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale — in base alla quale il pubblico interessato a talune condizioni ha il diritto di interporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di una decisione — implichi anche la necessità che il pubblico interessato abbia il diritto di impugnare la decisione di un giudice in una questione di autorizzazione, nel caso in cui detto pubblico abbia avuto la possibilità di partecipare all'esame da parte del giudice della questione di autorizzazione e di presentare le sue osservazioni a tale giudice? |
3) |
In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1) e 2): se gli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10 bis, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale debbano essere interpretati nel senso che possono essere stabiliti requisiti nazionali diversi per quanto riguarda il pubblico interessato di cui all'art. 6, n. 4, e 10 bis, con la conseguenza che associazioni di tutela dell'ambiente di piccole dimensioni, stabilite a livello locale, hanno diritto di partecipare al processo decisionale di cui all'art. 6, n. 4, riguardante un progetto che può comportare un rilevante impatto ambientale nella zona in cui l'associazione opera, ma non il diritto di proporre ricorso previsto dall'art. 10 bis. |
(1) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/35 |
Ricorso proposto il 19 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-266/08)
(2008/C 209/52)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. Adsera Ribera, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni
— |
dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/81/CE (1), riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 17 di detta direttiva; |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per trasporre la direttiva 2004/81/CE è scaduto il 5 agosto 2006.
(1) GU L 261, pag. 19.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/35 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria
(Causa C-270/08)
(2008/C 209/53)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. W. Wils e Bottka V., agenti)
Convenuta: Repubblica d'Ungheria
Domanda della ricorrente
— |
constatare che la Repubblica d'Ungheria non ha dato attuazione agli obblighi derivanti dall'art. 19 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 (1) non avendo adottato né comunicato alla Commissione alcuna disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla detta direttiva; |
— |
condannare la Repubblica d'Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di trasposizione impartito dalla direttiva è scaduto il 12 novembre 2007.
(1) GU L 149, pag. 22.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/35 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-272/08)
(2008/C 209/54)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. Adsera Ribera, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni
— |
Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE (1), recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 38 di detta direttiva. |
— |
Condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per trasporre la direttiva 2004/83/CE è scaduto il 10 ottobre 2006.
(1) GU L 304, pag. 12.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/36 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-273/08)
(2008/C 209/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee né i suoi programmi di riduzione delle emissioni nazionali di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3), né i suoi inventari nazionali delle emissioni di SO2, NOx, COV e NH3, né le sue proiezioni annuali di SO2, NOx, COV e NH3 per l'anno 2010, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6, nn. 1, 2 e 3, dell'art. 7, nn. 1 e 2, e dell'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (1); |
— |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che il Granducato di Lussemburgo non ha trasmesso nei termini stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE tre tipi di documenti relativi all'elaborazione dei limiti nazionali di emissione di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3).
In primo luogo, il convenuto non avrebbe adempiuto l'obbligo, previsto all'art. 6, nn. 1, 2 e 3, della direttiva, di elaborare programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti citati.
In secondo e terzo luogo, esso non avrebbe rispettato, con riferimento agli stessi inquinanti, le disposizioni dell'art. 7, nn. 1 e 2, relativamente all'elaborazione e all'aggiornamento annuale degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni per l'anno 2010.
Infine, esso sarebbe venuto meno al suo obbligo di comunicare questi tre tipi di documenti alla Commissione nei termini stabiliti dall'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva.
(1) GU L 309, pag. 22.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/36 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-282/08)
(2008/C 209/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Roels e W. Wils, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali» (1)) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di questa direttiva; |
— |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/29/CE è scaduto il 12 giugno 2007. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.
(1) GU L 149, pag. 22.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/37 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt Miljööverdomstolen (Svezia) il 30 giugno 2008 — Kemikalieinspektionen/Nordiska Dental AB
(Causa C-288/08)
(2008/C 209/57)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea Hovrätt Miljööverdomstolen
Parti
Ricorrente: Kemikalieinspektionen
Convenuta: Nordiska Dental AB
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli artt. 8 e 11 del regolamento (1998:944) sul divieto, in taluni casi, di gestione, importazione e esportazione di prodotti chimici, che si fonda sulle ragioni precedentemente menzionate, siano compatibili con gli artt. 29 e 30 del Trattato CE, nel caso in cui tali disposizioni si applichino ad un amalgama contenente mercurio per uso dentistico recante la marcatura CE. |
(1) GU L 169, pag. 1.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/37 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 11 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Eivind F. Kramme/SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S
(Causa C-396/06) (1)
(2008/C 209/58)
Lingua processuale: il danese
Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/37 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 10 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-416/06) (1)
(2008/C 209/59)
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/38 |
Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 23 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca
(Causa C-116/07) (1)
(2008/C 209/60)
Lingua processuale: il ceco
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 23 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — SAVA e C. Srl, SIEME Srl, GRADED SpA/Mostra d'Oltremare SpA, Cofathec Servizi SpA e a.
(Causa C-194/07) (1)
(2008/C 209/61)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 13 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-470/07) (1)
(2008/C 209/62)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 5 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-511/07) (1)
(2008/C 209/63)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 22 aprile 2008 — Portela & Companhia, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli, UAMI), Juan Torrens Cuadrado, Josep Gilbert Sanz
(Causa C-108/08 P) (1)
(2008/C 209/64)
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale di primo grado
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — Alitalia/Commissione
(Causa T-301/01) (1)
(«Aiuti di Stato - Ricapitalizzazione dell'Alitalia da parte delle autorità italiane - Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune - Decisione adottata in seguito ad una sentenza del Tribunale che annulla una precedente decisione - Ricevibilità - Violazione dell'art. 233 CE - Violazione degli artt. 87 CE e 88 CE - Condizioni per la concessione dell'aiuto - Obbligo di motivazione»)
(2008/C 209/65)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Alitalia — Linee aereee italiane SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, G.M. Roberti, G. Scassellati Sforzolini, F. Moretti e F. Sciaudone)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito dagli avv.ti A. Abate e G. Conte)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2001/723/CE, relativa alla ricapitalizzazione della società Alitalia (GU L 271, pag. 28)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2008 — Deutsche Post/Commissione
(Causa T-266/02) (1)
(«Aiuti di Stato - Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG - Decisione in cui si dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e si dispone il suo recupero - Servizio di interesse economico generale - Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto di pacchi a domicilio - Assenza di vantaggio»)
(2008/C 209/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e J. Flett, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing e M. Lumma, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Mitzkus, T. Wambach e R. Wojtek) e UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente dagli avv.ti T. Ottervanger e A. Bijleveld, successivamente dall'avv. Ottervanger)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG (GU L 247, pag. 27)
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore della Deutsche Post AG, è annullata. |
2) |
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, il Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) e l'UPS Europe NV/SA sopporteranno le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Saint Gobain Gyproc Belgium/Commissione
(Causa T-50/03) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato del cartongesso - Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE - Ammenda - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze attenuanti)
(2008/C 209/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Saint Gobain Gyproc Belgium NV, già BPB Belgium NV, già Gyproc Benelux NV (Beveren-Kallo, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis, P. L'Escluse e M. Favart)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e C. Ingen-Housz, poi F. Castillo de la Torre e F. Arbault, agenti)
Oggetto
Ricorso ai sensi degli artt. 229 CE e 230 CE diretto alla riduzione dell'ammenda inflitta alla Gyproc con la decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] nei confronti della BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Saint-Gobain Gyproc Belgium NV è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Knauf Gips/Commissione
(Causa T-52/03) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dei pannelli di gesso - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Accesso al fascicolo - Infrazione unica e continuata - Imputazione - Ammenda - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»)
(2008/C 209/68)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Knauf Gips KG, già Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (Iphofen, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, in seguito avv. M. Klusmann)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e S. Rating, in seguito F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nei confronti della BPB plc, della Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, della Société Lafarge SA e della Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Pannelli di gesso) (GU 2005, L 166, pag. 8) o, in subordine, domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Knauf Gips KG è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/41 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — BPB/Commissione
(Causa T-53/03) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato del cartongesso - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Infrazione unica e continuata - Recidiva - Ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione»)
(2008/C 209/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BPB plc (Slough, Regno Unito) (rappresentanti: T. Sharpe, QC, e A. Noury, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da J. Flynn, QC, e da C. Kilroy, barrister)
Oggetto
Domanda diretta all'annullamento parziale della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8), o, in subordine, all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente
Dispositivo
1) |
L'importo dell'ammenda inflitta alla BPB plc dall'art. 3 della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) è stabilito in EUR 118,8 milioni. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione è condannata a sopportare un decimo delle proprie spese, nonché un decimo delle spese sostenute dalla BPB. |
4) |
La BPB sopporterà nove decimi delle proprie spese, nonché nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/41 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Lafarge/Commissione
(Causa T-54/03) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dei pannelli di gesso - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Imputazione - Effetto dissuasivo - Recidiva - Ammenda - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende»)
(2008/C 209/70)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lafarge SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti H. Lesguillons, J.-C. Bermond, N. Jalabert-Doury, A. Winckler, F. Brunet e I. Simic, in seguito avv.ti N. Jalabert-Doury, A. Winckler e F. Brunet)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e C. Ingen-Housz, in seguito F. Castillo de la Torre e F. Arbault, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Marquardt e E. Karlsson, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nei confronti della BPB plc, della Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, della Société Lafarge SA e della Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Pannelli di gesso), (GU 2005, L 166, pag. 8) o, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Lafarge SA è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
Il Consiglio sopporterà le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/42 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2008 — Região autónoma dos Açores/Consiglio
(Causa T-37/04) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1954/2003 - Pesca - Gestione dello sforzo di pesca - Zone e risorse di pesca comunitarie - Ricorso proposto da un'entità regionale - Persone individualmente interessate - Irricevibilità)
(2008/C 209/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Região autónoma dos Açores (Portogallo) (rappresentanti: inizialmente M. Renouf, S. Crosby, C. Bryant, solicitor, e H. Mercer, barrister, poi M. Renouf, C. Bryant e H. Mercer)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Monteiro e F. Florindo Gijón, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Seas at Risk VZW, già Stichting Seas at Risk Federation (Bruxelles, Belgio); WWF — World Wide Fund for Nature (Gland, Svizzera); e Stichting Greenpeace Council (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Buxton, solicitor, e D. Owen, barrister)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e B. Doherty, agenti) e Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad, abogado del Estado)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Região autónoma dos Açores sopporta le proprie spese e quelle del Consiglio, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
3) |
Il Regno di Spagna e la Commissione sopportano le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
4) |
La Seas at Risk VZW e il WWF — World Wide Fund for Nature sopportano le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
5) |
La Stichting Greenpeace Council sopporta le proprie spese relative al procedimento in esame. |
6) |
La Porto de Abrigo — Organização de Produtores da Pesca CRL e la GÊ-Questa — Associação de Defesa do Ambiente, sopportano le proprie spese relative al procedimento sommario. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/42 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — AC Treuhand/Commissione
(Causa T-99/04) (1)
(«Concorrenza - Intese - Perossidi organici - Ammende - Art. 81 CE - Diritti della difesa - Diritto ad un processo equo - Nozione di autore dell'infrazione - Principio di legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege) - Principio della certezza del diritto - Legittimo affidamento»)
(2008/C 209/72)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: AC Treuhand AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti. M. Karl, C. Steinle e J. Drolshammer)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet, agente, assistito dall'avv. A. Böhlke)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2003, 2005/349/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 — Perossidi organici) (GU 2005, L 110, pag. 44)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La AC-Treuhand AG è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/43 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2008 — Compagnie Maritime belge/Commissione
(Causa T-276/04) (1)
(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante collettiva - Conferenza marittima - Decisione che infligge un'ammenda in base ad una decisione anteriore parzialmente annullata dalla Corte - Regolamento (CEE) n. 2988/74 - Termine ragionevole - Diritti della difesa - Certezza del diritto - Autorità di cosa giudicata»)
(2008/C 209/73)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Compagnie Maritime belge SA (Anversa, Belgio) (rappresentante: avv. D. Waelbroeck)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente É. Gippini Fournier, P. Hellström e F. Amato, poi É. Gippini Fournier, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2004, 2005/480/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 82 CE (casi COMP/D2/32448 e 32450) (sintesi in GU 2005, L 171, pag. 28), che impone un'ammenda alla ricorrente per asseriti abusi di posizione dominante collettiva commessi dalla conferenza Cewal e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Compagnie marittime belge SA sopporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione e quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Compagnie marittime belge. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/43 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione
(Causa T-429/04) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Dazi antidumping - Regolamento antidumping CE n. 2320/97 - Spese legali sostenute a livello nazionale - Irricevibilità - Danni materiali e morali - Nessi di causalità)
(2008/C 209/74)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Trubowest Handel GmbH (Colonia, Germania) e Viktor Makarov (Colonia) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e E. Petritsi, avvocati)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dal G. Berrisch, avvocato, e Commissione delle Comunità europea (rappresentanti: N. Khan et T. Scharf, agenti)
Oggetto
Ricorso per risarcimento danni ai sensi dell'art. 288 CE, inteso alla riparazione del pregiudizio assertivamente subìto in conseguenza dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Trubowest Handel e la Makarov sono condannati a sostenere oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/44 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Franchet e Byk/Commissione
(Causa T-48/05) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Funzione pubblica - Indagini dell'OLAF - Caso “Eurostat’ - Trasmissione alle autorità giudiziarie nazionali di informazioni relative a fatti penalmente perseguibili - Mancata informazione preventiva dei funzionari interessati e del Comitato di vigilanza dell'OLAF - Fuga di notizie nella stampa - Divulgazione da parte dell'OLAF e della Commissione - Violazione del principio della presunzione d'innocenza - Danno morale - Nesso di causalità»)
(2008/C 209/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Yves Franchet (Nizza, Francia) e Daniel Byk (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J.-F. Pasquier, agente)
Oggetto
Domanda di risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito a causa dei presunti illeciti commessi dalla Commissione e dall'OLAF nell'ambito delle indagini riguardo il caso «Eurostat».
Dispositivo
1) |
La Commissione è condannata a versare ai sigg. Yves Franchet e Daniel Byk la somma di EUR 56 000. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/44 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Huvis/Consiglio
(Causa T-221/05) (1)
(«Dumping - Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea - Regolamento che chiude un riesame intermedio - Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell'inchiesta iniziale - Necessità di un mutamento delle circostanze - Adeguamento richiesto relativamente ai costi del credito - Termini di pagamento - Onere della prova - Principio di buona amministrazione - Art. 2, n. 10, lett. b) e g), e art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96»)
(2008/C 209/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Huvis Corp. (Gangnam-gu, Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis, F. Di Gianni e R. Antonini)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrisch)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e K. Talabér-Ricz, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan (GU L 71, pag. 1), e, dall'altro, domanda ai sensi dell'art. 241 CE diretta a far dichiarare inapplicabili le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nella parte in cui esse sostengono le conclusioni contestate contenute nel regolamento n. 428/2005.
Dispositivo
1) |
L'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan, è annullato, in quanto il dazio antidumping fissato per le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati e esportati dalla Huvis Corp. eccede quello che sarebbe applicabile se si fosse proceduto ad un adeguamento del valore normale tenuto conto degli oneri all'importazione e delle imposte indirette in applicazione del metodo «input» utilizzato nell'inchiesta iniziale. |
2) |
Il ricorso è respinto per la restante parte. |
3) |
Il Consiglio sopporterà le proprie spese e il 70 % di quelle sostenute dalla Huvis Corp. |
4) |
La Commissione sopporterà le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/45 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — Marcuccio/Commissione
(Cause riunite T-296/05 e T-408/05) (1)
(Previdenza sociale - Domande di rimborso al 100 % delle spese mediche - Rigetto implicito ed esplicito delle domande)
(2008/C 209/77)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentanti: inizialmente A. Distante, successivamente avv.ti G. Cipressa e L. Garofalo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis Kayser e J. Currall, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Segnatamente, una domanda di annullamento di due decisioni implicite dell'ufficio liquidatore del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee con la quale è stato negato il rimborso al 100 % di talune spese mediche sostenute dal ricorrente, nonché una domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione a versare al ricorrente gli importi di talune spese mediche
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/45 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — Coffee Store/UAMI (THE COFFEE STORE)
(Causa T-323/05) (1)
(Marchio comunitario - Richiesta di marchio comunitario denominativo THE COFFEE STORE - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)
(2008/C 209/78)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: The Coffee Store GmbH (Mannheim, Germania) (rappresentante: avv. M. Buddeberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente T. Eichenberg, poi G. Schneider, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 giugno 2005 (procedimento R 855/2004-2) vertente su una richiesta di registrazione del marchio denominativo THE COFFEE STORE come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La The Coffee Store GmbH è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/46 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2008 — Apple Computer/UAMI — TKS-Teknosoft (QUARTZ)
(Causa T-328/05) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo QUARTZ - Marchio comunitario figurativo anteriore QUARTZ - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2008/C 209/79)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Apple Computer, Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Rawlinson, S. Jones, J. Rutter e T. M. D'Souza Culora, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: TKS-Teknosoft SA (Trélex, Svizzera) (rappresentante: C. Moreau, T. van Innis e K. Manhaeve, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 27 aprile 2005 (procedimento R 416/2004-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la TKS-Teknosoft SA e la Apple Computer, Inc.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Apple Computer, Inc. è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/46 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — Audi/UAMI (Vorsprung durch Technik)
(Causa T-70/06) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Vorsprung durch Technik - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rifiuto parziale della registrazione da parte dell'esaminatore - Diritto di essere sentiti)
(2008/C 209/80)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Audi (Ingolstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. O Gillert e F. Schiwek)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 dicembre 2005 (pratica R 237/2005-2), che respinge parzialmente il ricorso proposto contro la decisione dell'esaminatore che nega la registrazione del marchio denominativo Vorsprung durch Technik per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 25, 28, da 37 a 40, e 42
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L'Audi AG supporterà le proprie spese e le spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/47 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Sviluppo Italia Basilicata/Commissione
(Causa T-176/06) (1)
(Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Riduzione del contributo finanziario - Ricorso di annullamento - Fondi di capitale di rischio - Termine ultimo per la realizzazione degli investimenti - Procedura - Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto - Principio di proporzionalità - Motivazione - Ricorso per risarcimento danni)
(2008/C 209/81)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Sviluppo Italia Basilicata SpA (Potenza, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, D. Fioretti, S. Frazzani e R. Sciaudone)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2006, C(2006) 1706, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore della sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle PMI operanti nella regione Basilicata in Italia, concesso nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nell'obiettivo 1 in Italia, e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno che tale decisione avrebbe causato
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sviluppo Italia Basilicata SpA è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/47 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 1o luglio 2008 — Commissione/D
(Causa T-262/06 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Annullamento in primo grado della decisione della Commissione - Malattia professionale - Rifiuto di riconoscere l'origine professionale della malattia o dell'aggravamento della malattia di cui soffre il funzionario - Ricevibilità dell'impugnazione - Ricevibilità del motivo esaminato in primo grado - Autorità della cosa giudicata)
(2008/C 209/82)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall, agente)
Altra parte nel procedimento: D (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Van Rossum, S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e É. Marchal, avvocati)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Axa Belgium (rappresentanti: inizialmente C. Goossens, P. Meessen e S. Wilmet, poi C. Goossens e P. Meessen, avvocati)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 12 luglio 2006, causa F-18/05, D/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), al fine di ottenerne l'annullamento.
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea 12 luglio 2006, causa F-18/05, D/Commissione, è annullata. |
2) |
La causa è rinviata al Tribunale della Funzione pubblica. |
3) |
Le spese sono riservate. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/48 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — Hartmann/UAMI (E)
(Causa T-302/06) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo E - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Errore di diritto - Mancata valutazione in concreto - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2008/C 209/83)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Germania.) (rappresentante: avv. K. Gründig-Schnelle)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 settembre 2006 (procedimento R 805/2006-4) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del marchio denominativo E.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimento R 805/2006-4) è annullata. |
2) |
L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Paul Hartmann AG. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/48 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — Reber/UAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)
(Causa T-304/06) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo Mozart - Oggetto della lite - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di legalità - Art. 7, n. 1, lett. c), art. 51, n. 1, lett. a), art. 73, prima frase, e art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/94)
(2008/C 209/84)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Paul Reber GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (rappresentante: avv. O. Spuhler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Lange e G. Hild)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2006 (procedimento R 97/2005-2), relativa un procedimento di nullità tra la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e la Paul Reber GmbH & Co. KG
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Paul Reber GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) |
La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sopporterà le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/49 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Stradivarius España/UAMI — Ricci (Stradivari 1715)
(Causa T-340/06) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Stradivari 1715 - Marchi comunitari figurativi anteriori Stradivarius - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2008/C 209/85)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Stradivarius España (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal e P. López Ronda)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e A. Sempio, agenti)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Cristina Ricci (Reggello, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto ed E. Gavuzzi)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 settembre 2006 (procedimento R 1024/2005-1), relativa al procedimento di opposizione tra Stradivarius España, SA e Cristina Ricci
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Stradivarius España, SA, è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/49 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Commissione/Economidis
(Causa T-56/07 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Annullamento in primo grado della decisione della Commissione recante la nomina ad un posto di capo unità - Rigetto della candidatura del ricorrente - Nomina di un altro candidato - Determinazione del livello del posto da coprire nell'avviso di posto vacante - Principio della separazione del grado e delle funzioni - Impugnazione fondata - Controversia risolvibile allo stato degli atti - Rigetto del ricorso)
(2008/C 209/86)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Altra parte nel procedimento: Ioannis Economidis (Woluwé-Saint-Etienne, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal, avocats)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e A. Lukošiūtė, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e I. Sulce, agenti) e Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e B. Schäfer, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, causa F-122/05, Economidis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), ed intesa all'annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 14 dicembre 2006, causa F-122/05, Economidis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata. |
2) |
Il ricorso proposto dal sig. Ioannis Economidis dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/05 è respinto. |
3) |
Il sig. Economidis e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative tanto al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica quanto al presente grado di giudizio. |
4) |
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Corte dei Conti delle Comunità europee sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/50 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — BYK/UAMI (Substance for Success)
(Causa T-58/07) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Substance for success - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94)
(2008/C 209/87)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BYK-Chemie GmbH (Wesel, Germania) (représentanti: J. Kroher e E. Hettenkofer, avvocati)
Controinteressato: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione 9 gennaio 2007 (caso R 816/2006-4) della quarta commissione di ricorso dell'UAMI relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo «Substance for success» come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La BYK-Chemie è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/50 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Lancôme/UAMI — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION)
(Causa T-160/07) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo COLOR EDITION - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Interesse ad agire - Art. 55 del regolamento n. 40/94»)
(2008/C 209/88)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. E. Baud)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: CMS Hasche Sigle (Colonia, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 febbraio 2007 (procedimento R 231/2006-2) relativo ad un procedimento di nullità tra il CMS Hasche Sigle e la Lancôme parfums et beauté & Cie SNC.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Lancôme parfums et beauté & Cie SNC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/51 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Ashoka/UAMI (DREAM IT, DO IT!)
(Causa T-186/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo DREAM IT, DO IT! - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2008/C 209/89)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ashoka (Arlington, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Link e A. Jaeger-Lenz, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 marzo 2007 (procedimento R 635/2006-1) relativa alla registrazione del marchio denominativo DREAM IT, DO IT! come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L'Ashoka è condannata alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/51 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2008 — AWWW/FEACVT
(Causa T-211/07) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Gare d'appalto comunitarie - Rigetto di un'offerta - Criteri di selezione - Criteri di attribuzione - Obbligo di motivazione»)
(2008/C 209/90)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: AWWW GmbH ArbeitsWelt-Working World (Göttingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Schreier, V. Wellens, e G. Dennis, solicitor)
Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (rappresentante: C. Callanan, solicitor)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 17 aprile 2007 della FEACVT che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito di una gara d'appalto comunitaria riguardante la fornitura di servizi di informazione e analisi sulla qualità del lavoro e dell'occupazione, sulle relazioni industriali e sui processi di ristrutturazione a livello europeo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La AWWW GmbH ArbeitsWelt-Working World è condannata alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/51 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2008 — Entrance Services/Parlamento
(Causa T-333/07) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Procedure di bandi d'appalto comunitari - Riparazione e manutenzione di apparecchi automatici, serramenti e affini negli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles - Rigetto di un'offerta - Errore grave in materia professionale - Art. 93 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002»)
(2008/C 209/91)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Entrance Services (Vilvorde, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Delvaux e V. Bertrand)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e P. López-Carceller, agenti)
Oggetto
Domanda diretta a ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento di rigettare l'offerta presentata dalla ricorrente e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, nell'ambito della gara d'appalto riguardante la riparazione e manutenzione di apparecchi automatici, serramenti e affini negli edifici del Parlamento a Bruxelles.
Dispositivo
1) |
La decisione del Parlamento europeo di rigettare l'offerta presentata dalla Entrance Services e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, nell'ambito della gara d'appalto riguardante la riparazione e manutenzione di apparecchi automatici, serramenti e affini negli edifici del Parlamento a Bruxelles, è annullata. |
2) |
Il Parlamento è condannato alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/52 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Fondazione Opera S. Maria della Carità e a./Commissione
(Cause riunite T-234/00 R, T-235/00 R e T-283/00 R)
(Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Ricevibilità)
(2008/C 209/92)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Richiedenti: Fondazione Opera S. Maria della Carità (Venezia, Italia); Codess Sociale Cooperativa sociale Soc. Coop. rl e a. (Venezia, Italia) (rappresentanti: avv.ti F.G. Gaiulli e I. Gianniotti); e Metropolitan Srl e Comitato «Venezia Vuole Vivere» (Venezia, Italia) (rappresentante: avv. A. Bianchini)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e V. Di Bucci, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU L 150, pag. 50).
Dispositivo
1) |
La cause 234/00 R, T-235/00 R e T-283/00 R, pur restando riunite, sono separate dalle altre cause riprese nell'ordinanza del presidente del Tribunale 2 luglio 2008. |
2) |
Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte. |
3) |
Le spese sono riservate. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/52 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 giugno 2008 — Leclercq/Commissione
(Causa T-299/06) (1)
(«Ricorso di annullamento - Inerzia della ricorrente - Non luogo a statuire»)
(2008/C 209/93)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sylvie Leclercq (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e P. Costa de Oliveira, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 luglio 2006, che rifiuta, in forza del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), di accordare alla ricorrente l'accesso a taluni documenti
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
2) |
La sig.ra Sylvie Leclercq è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/53 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2008 — FMC Chemical e Arysta Lifesciences/EFSA
(Causa T-311/06) (1)
(Ricorso di annullamento - Ricorso per responsabilità - Direttiva 91/414/CEE - Prodotti fitofarmaceutici - Parere dell'autorità europea per la sicurezza alimetare - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità)
(2008/C 209/94)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: FMC Chemical SPRL (Bruxelles, Belgio) e Arysta Lifesciences SAS (Noguères, Francia) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: inizialmente A. Cuvillier e D. Detken, successivamente A. Cuvillier e S. Gabbi, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Waelbroeck e N. Rampal, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Doherty, agente)
Oggetto
Da un lato, la domanda di annullamento del parere 28 luglio 2006 dell'(EFSA, relativo alla valutazione del principio attivo Carbofuran ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La FMC Chemical SPRL, la Arysta Lifesciences SAS, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'European Crop Protection Association (ECPA) e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/53 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2008 — FMC Chemical/EFSA
(Causa T-312/06) (1)
(Ricorso di annullamento - Ricorso per responsabilità - Direttiva 91/414/CEE - Prodotti fitofarmaceutici - Parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità)
(2008/C 209/95)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: FMC Chemical (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: inizialmente, A. Cuvillier e D. Detken, in seguito A. Cuvillier e S. Gabbi, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck e N. Rampal)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Doherty, agente)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento del parere dell'EFSA 28 luglio 2006, relativo alla valutazione del principio attivo carbosulfan, conformemente alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) e, dall'altro, risarcimento del danno subito
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La FMC Chemical SPRL, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la European Crop Protection Association (ECPA) e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/54 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2008 — Dow AgroSciences/EFSA
(Causa T-397/06) (1)
(«Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Direttiva 91/414/CEE - Prodotti fitosanitari - Parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»)
(2008/C 209/96)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: inizialmente A. Cuvillier e D. Detken, in seguito A. Cuvillier e S. Gabbi, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del parere dell'EFSA 28 luglio 2006, relativo alla valutazione della sostanza attiva haloxyfop-R in applicazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Dow AgroSciences Ltd, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/54 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — VDH Projektentwicklung e Edeka Rhein-Ruhr/Commissione
(Causa T-185/08 R)
(Procedimento sommario - Irricevibilità)
(2008/C 209/97)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedenti: VDH Projektentwicklung GmbH (Erkelenz, Germania) e Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (Moers, Germania) (rappresentante: C. Antweiler, avvocato)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Sauer, D. Kukovec e O. Weber, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 243 CE in relazione a un ricorso per carenza contro la Commissione.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta in quanto irricevibile. |
2) |
Le richiedenti sopporteranno le spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/54 |
Impugnazione proposta il 2 maggio 2008 da Erika Krcova avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 ottobre 2007, causa F-112/06, Krcova/Corte di giustizia
(Causa T-498/07 P)
(2008/C 209/98)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Erika Krcova (Trnava, Slovacchia) (rappresentante: J. Rooy, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Union europea (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007, causa F-112/06, Krcova/Corte di giustizia (non ancora pubblicata nella Raccolta), |
— |
annullare la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee 17 ottobre 2005, con cui la ricorrente è stata licenziata al termine del suo periodo di prova e, se necessario, la decisione 16 settembre 2005, che ha prolungato il suo periodo di prova di due mesi, e la relazione sul periodo di prova 12 settembre 2005, che concludeva proponendone il licenziamento, |
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 ottobre 2007, causa F-112/06, Krcova/Corte di giustizia, che ha respinto il ricorso con cui la ricorrente aveva chiesto l'annullamento della decisione della Corte di giustizia recante licenziamento della ricorrente al termine del suo periodo di prova.
La ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver statuito ultra petita e di aver interpretato erroneamente l'art. 34 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/55 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2008 — Rui Manuel Alves dos Santos/Commissione
(Causa T-184/08)
(2008/C 209/99)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Rui Manuel Alves dos Santos (Rominha, Alvaiázere, Portogallo) (rappresentante: A. Marques Fernandes, advogado)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee (CE), emanata nell'ambito del procedimento 89 0488 P1, notificata al ricorrente il 3 marzo 2008, in forza della quale il ricorrente è tenuto a versare l'importo di EUR 25 485,02, pari a PTE 5 109 287. |
Motivi e principali argomenti
L'azione di formazione è stata integralmente eseguita.
Gli ispettori hanno utilizzato criteri che non tengono minimamente conto della realtà e non hanno indicato i costi per ragioni del tutto estranee al ricorrente.
Tutte le spese dovevano essere considerate idonee e prese in considerazione nel saldo finale.
Trascorsi quasi venti anni, la reintegrazione di qualsiasi somma costituisce una flagrante ingiustizia e si pone in contrasto con i principi fondamentali di proporzionalità e di certezza del diritto da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/55 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2008 — Polson e a./Commissione
(Causa T-197/08)
(2008/C 209/100)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Magnus Polson (Lerwick, Regno Unito), Garry Sandison (Lerwick, Regno Unito), Andrew Anderson (Whalsay, Regno Unito), Ian Johnston (Lerwick, Regno Unito) (rappresentanti: R. Murray, Solicitor, R. Thompson, QC)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
— |
annullare gli artt. 1, n. 2, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione 13 novembre 2007, Aiuto di Stato C 39/06 (ex NN 94/05) sul regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nel caso di specie, i ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/166/CE, Aiuto di Stato C 39/06 (ex NN 94/05) sul regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito (1). Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che l'aiuto fosse incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per l'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio usato e ha richiesto al Regno Unito di procedere al recupero degli aiuti concessi. I ricorrenti sono i beneficiari degli aiuti da recuperare.
I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi:
— |
La Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere che tutti gli aiuti concessi per l'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio usato fossero incompatibili con il mercato comune e dovessero essere restituiti; i ricorrenti affermano che gli aiuti erogati rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento della Commissione n. 875/2007 (2) e dovrebbero perciò essere considerati aiuti de minimis compatibili con il mercato comune; essi affermano che gli artt. 1, n. 2 e 3-5 della decisione impugnata sono illegittimamente estesi ai beneficiari degli aiuti che rispettavano in sostanza gli orientamenti comunitari in materia; |
— |
La Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere il recupero di tali aiuti compatibile con l'art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (3) nonché con i principi generali di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento. |
(2) Regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2007, n. 875/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, GU 2007 L 193, pag. 6.
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/56 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Habanos/UAMI — Tabacos de Centroamérica (KIOWA)
(Causa T-207/08)
(2008/C 209/101)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Corporación Habanos, SA, (Ciudad de la Habana, Cuba) (rappresentanti: sig. V. Gil Vega, abogado e sig.ra A. Ruiz López, abogada)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tabacos de Centroamérica, SL (Pozuelo de Alarcón, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 31 marzo 2008 e dichiarare che esiste effettivamente una somiglianza, nonché un rischio di confusione, tra il marchio misto KIOWA e i marchi misti anteriori COHIBA, che designano prodotti identici, e che il richiedente ha tentato di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo del marchio o dalla notorietà dei citati marchi anteriori COHIBA o di arrecare pregiudizio agli stessi, rifiutando, di conseguenza, la registrazione del marchio comunitario n. 3.963.931 KIOWA (misto); o, in subordine, annullare la menzionata decisione dell'UAMI, ordinando che il fascicolo sia rinviato alla commissione di ricorso affinché vengano analizzati ed esaminati gli argomenti e le prove relativi all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94; e |
— |
condannare l'UAMI alle spese di tutte le istanze, inclusi gli onorari dei rappresentati della richiedente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Tabacos de Centroamérica, S.L.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «KIOWA» per prodotti e servizi della classe 34 (domanda n. 3.963.931)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione Corporación Habanos, S.A., che opera in commercio come Habanos S.A.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo «COHIBA» (marchio comunitario n. 3.323.292), marchio denominativo «COHIBA» (marchio spagnolo n. 1.271.173) e marchio figurativo «COHIBA» (marchio spagnolo n. 2.052.344) per prodotti della classe 34.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: in particolare, un elevato grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, da cui deriva un rischio di confusione.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/57 |
Ricorso proposto l'11 giugno 2008 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e a./Consiglio
(Causa T-217/08)
(2008/C 209/102)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e. V. (Bonn, Germania), Romuald Schaber (Petersthal, Germania), Stefan Mann (Eberdorfergrund, Germania) e Walter Peters (Körchow, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Renner e O. Schniewind)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 2008, n. 248, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti contestano il regolamento (CE) n. 248/2008 (1), attraverso il quale le quote nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state aumentate del 2 % a decorrere dal 1o aprile 2008 per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato.
A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono in primo luogo che l'aumento delle quote nazionali per il latte è viziato da sviamento di potere in quanto esso seguirebbe ragioni diverse da quelle addotte nei «considerando».
Inoltre, il regolamento impugnato violerebbe il Trattato CE, in quanto l'art. 37, n. 2 CE sarebbe stato erroneamente applicato come norma di autorizzazione a causa del mancato riguardo alle finalità indicate all'art. 33, n. 1, lett. a) e b) CE; sarebbero state trascurate illegittimamente le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 6 CE e sarebbe stato violato l'obbligo di promozione e conservazione del patrimonio culturale nella Comunità ai sensi dell'art. 151 CE.
Inoltre, vi sarebbe una lesione delle libertà dei ricorrenti di svolgere un'attività professionale e di disporre delle proprie risorse economiche nonché una violazione del principio di non discriminazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 2008, n. 248, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte (GU L 76, pag. 6).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/57 |
Ricorso presentato il 18 giugno 2008 — Szomborg/Commissione
(Causa T-228/08)
(2008/C 209/103)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Grzegrorz Szomborg (Jastarnia, Polonia) (rappresentante: R. Nowosielski, adwokat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare la carenza della Commissione per non avere adempiuto gli obblighi che ad essa incombevano in forza dell'art. 27 del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2005, n. 2187 (1), non avendo effettuato la valutazione scientifica degli effetti che l'impiego, in particolare, di reti da imbrocco, reti da pesca impiglianti e di tramagli ha sui cetacei e non avendone comunicato i risultati al Parlamento europeo ed al Consiglio; |
— |
condannare la Commissione convenuta alle spese del procedimento; |
— |
rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Conformemente all'art. 27 del regolamento del Consiglio n. 2187/2005, la Commissione aveva l'obbligo di provvedere entro il 1o gennaio 2008, affinché fosse effettuata una valutazione scientifica degli effetti che l'impiego, in particolare, di reti da imbrocco, di reti da pesca impiglianti e di tramagli ha sui cetacei, e affinché i risultati siano comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio. In rapporto con la mancata comunicazione di tale parere nel termine previsto, la ricorrente ha intimato alla Commissione di agire con lettera 25 febbraio 2008. In risposta alla diffida della ricorrente, la Commissione ha confermato che tale valutazione scientifica non era stata ancora presentata a causa della mancata cooperazione di altri soggetti.
Riconoscendo che l'inadempimento, da parte della Commissione, dell'obbligo risultante dall'art. 27 del regolamento n. 2187/2005 è nelle circostanze di cui supra pacifico, la ricorrente ha presentato, conformemente all'art. 232 CE, il presente ricorso per carenza.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2005, n. 2187, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349, pag. 1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/58 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Lussemburgo/Commissione
(Causa T-232/08)
(2008/C 209/104)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: F. Probst, agente, e M. Theisen, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 8 aprile 2008, C(2008) 1283, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dal Granducato di Lussemburgo a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», nella parte in cui per gli esercizi di bilancio 2004-2005 essa ha escluso dal finanziamento comunitario, per l'ammontare di EUR 949 971,51, le spese degli organismi pagatori a causa della non conformità alla normativa comunitaria, |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 8 aprile 2008, 2008/321/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (1), nella parte in cui essa esclude per gli esercizi 2004 e 2005 alcune spese effettuate dal Lussemburgo.
Per quanto riguarda la pianificazione dei controlli dei beneficiari in loco, il ricorrente sostiene che la Commissione gli avrebbe rimproverato erroneamente di aver effettuato la maggior parte dei controlli nello stesso periodo dell'anno invece di distribuirli nel corso dell'intero anno e sempre senza considerare il periodo ottimale per verificare alcuni impegni.
Inoltre, il ricorrente fa valere che sono stati sottoposti a controllo in loco effettivamente tutti gli impegni e gli obblighi del beneficiario dall'inizio del suo periodo d'impegno, contrariamente a quanto la Commissione avrebbe sostenuto nel corso della fase precontenziosa dinanzi all'organo di conciliazione.
Per quanto riguarda la documentazione dei controlli effettuati in loco, il ricorrente ritiene che il solo fatto che i rapporti di controllo non siano sufficientemente dettagliati, come avrebbe affermato la Commissione nel corso della fase precontenziosa, non significa ipso facto che i controlli non sono stati effettuati e non dimostra l'effettività di un rischio finanziario tale da comportare l'applicazione di una rettifica calcolata su base forfettaria.
Infine, il ricorrente sostiene che la mancata applicazione delle sanzioni in caso di dichiarazioni eccessive da parte dei beneficiari non potrebbe costituire la base per una rettifica forfettaria del 5 %, dal momento che l'effettiva entità delle spese irregolari può essere stabilita con esattezza. Inoltre, secondo il ricorrente l'importo delle spese irregolari sarebbe estremamente basso rispetto all'importo totale pagato dalla Comunità.
(1) Notificata con il numero C(2008) 1283, GU L 109, pag. 35.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/58 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2008 — EuroChem MCC/Consiglio
(Causa T-234/08)
(2008/C 209/105)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: avv.ti P. Vander Schueren e B. Evtimov)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare il regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2008, n. 238, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia, nella parte in cui impone un dazio antidumping alla ricorrente, alle società consociate e a quelle collegate indicate al n. 10 del regolamento impugnato; |
— |
ordinare le istituzioni competenti, vista la gravità delle violazioni del diritto comunitario, di sospendere l'imposizione del dazio antidumping alla ricorrente, alle società consociate e a quelle collegate fino a quando le istituzioni comunitarie non abbiano preso i provvedimenti necessari al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, produttrice ed esportatrice russa di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio, domanda l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, del regolamento (CE) del Consiglio n. 238/2008 (1) («il regolamento impugnato»).
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un motivo principale suddiviso in tre parti. La ricorrente ritiene che le istituzioni comunitarie abbiano erroneamente stabilito il valore normale da applicarsi ad essa con conseguente aumento artificiale; che esse abbiano proceduto ad un confronto errato con il prezzo all'esportazione e abbiano di conseguenza erroneamente concluso per l'esistenza di pratiche di dumping in violazione degli artt. 1 e 2 del regolamento di base (2), commettendo vari errori manifesti di valutazione e violando i principi fondamentali del diritto comunitario. Secondo la ricorrente tali violazioni avrebbero determinato direttamente l'indebita chiusura del riesame intermedio senza modifiche della misura antidumping nella parte ad essa relativa.
Più in particolare, nella prima parte del suo motivo la ricorrente afferma che le istituzioni comunitarie hanno commesso alcuni errori di diritto e hanno violato l'art. 2, nn. 3 e 5, del regolamento di base, non prendendo in considerazione gran parte dei costi di produzione della ricorrente adducendo il pretesto che non sarebbero affidabili e/o applicando de facto un metodo non conforme all'economia di mercato per stabilire la maggior parte del valore normale della ricorrente.
Nella seconda parte del suo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, dopo aver deciso di procedere all'adeguamento dei prezzi del gas, ha violato l'art. 2, n. 5, seconda frase, del regolamento di base e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione applicando l'adeguamento dei prezzi del gas sulla base del prezzo intracomunitario a Waidhaus (Germania) e non sottraendo dall'importo dell'adeguamento il 30 % del dazio russo applicato all'esportazione del gas russo.
Nella terza parte del suo motivo, la ricorrente sostiene che le istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 2, n. 10, del regolamento di base e hanno commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti deducendo dal prezzo all'esportazione della ricorrente le spese di vendita al primo acquirente indipendente, le spese amministrative e altre spese generali, nonché le commissioni alle imprese consociate che fanno parte dell'entità economica della ricorrente e del suo settore vendite integrato.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2008, n. 238, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 14).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/59 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Acron e Dorogobuzh/Consiglio
(Causa T-235/08)
(2008/C 209/106)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russia) e Dorogobuzh OAO (Verkhnedneprovsky, Russia) (rappresentanti: avv.ti P. Vander Schueren e B. Evtimov)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni delle ricorrenti
— |
annullare il regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2008, n. 236, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, nella parte in cui impone un dazio antidumping alle ricorrenti e alle loro società collegate, come indicate al n. 11 del regolamento impugnato; |
— |
ordinare le istituzioni competenti, vista la gravità delle violazioni del diritto comunitario, di sospendere l'imposizione del dazio antidumping alle ricorrenti e alle loro società collegate fino a quando le istituzioni comunitarie non abbiano preso i provvedimenti necessari al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti, produttrici ed esportatrici russe di nitrato d'ammonio, chiedono l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, del regolamento (CE) del Consiglio n. 236/2008 (1) («il regolamento impugnato»).
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono un motivo unico di annullamento suddiviso in due parti. Le ricorrenti ritengono che le istituzioni comunitarie abbiano erroneamente stabilito il valore normale da applicarsi ad esse con conseguente aumento artificiale; che esse abbiano erroneamente concluso per l'esistenza di pratiche di dumping in violazione degli artt. 1 e 2 del regolamento di base (2), commettendo vari errori manifesti di valutazione e violando i principi fondamentali del diritto comunitario. Secondo le ricorrenti, tali violazioni avrebbero determinato direttamente l'indebita chiusura del riesame intermedio senza modifiche della misura antidumping nella parte relativa ad esse.
Più in particolare, nella prima parte del loro motivo le ricorrenti affermano che le istituzioni comunitarie hanno commesso alcuni errori di diritto e hanno violato l'art. 2, nn. 3 e 5, del regolamento di base, non prendendo in considerazione gran parte dei costi di produzione delle ricorrenti in quanto non sarebbero affidabili e/o applicando de facto un metodo non conforme all'economia di mercato per stabilire la maggior parte del valore normale delle ricorrenti.
Inoltre, le ricorrenti affermano che la Commissione, dopo aver deciso di procedere all'adeguamento dei prezzi del gas, ha violato l'art. 2, n. 5, seconda frase, del regolamento di base e/o ha commesso un manifesto errore di valutazione applicando l'adeguamento dei prezzi del gas sulla base del prezzo intracomunitario a Waidhaus (Germania) e non sottraendo dall'importo dell'adeguamento il 30 % del dazio russo applicato all'esportazione del gas russo.
Le ricorrenti sostengono che se il margine di dumping fosse stato determinato correttamente, conformemente al regolamento di base e ai principi fondamentali del diritto comunitario, le istituzioni comunitarie avrebbero accertato l'assenza o un livello de minimis di dumping, e le misure antidumping sarebbero state revocate o significativamente modificate nei confronti delle ricorrenti e delle loro società collegate.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2008, n. 236, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Russia (GU L 75, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, (GU L 56, pag. 1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/60 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Comtec Translations/Commissione
(Causa T-239/08)
(2008/C 209/107)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Comtec Translations Ltd (Leamington Spa, Regno Unito) (rappresentanti: L. R. Scott e E. Bentley, Solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la lettera di decisione e rinviare l'offerta presentata dalla ricorrente per un riesame; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 aprile 2008, recante rigetto dell'offerta da essa presentata nell'ambito della gara d'appalto per la conclusione di contratti riguardanti la traduzione di documenti relativi alle politiche e all'amministrazione dell'Unione europea da tutte le lingue ufficiali dell'UE verso l'inglese (gara n. FL-GEN07-EN) (1). L'offerta della ricorrente sarebbe stata respinta a causa di un'insufficiente capacità tecnica o professionale e della mancanza o insufficienza di una comprovata esperienza professionale.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un motivo unico. Essa sostiene che la procedura amministrativa si è svolta in modo irregolare e che i suoi diritti processuali non sono stati rispettati. La ricorrente sostiene che essa ha svolto per la Commissione, con buoni risultati, lavori di traduzione verso l'inglese per diversi anni nell'ambito dei contratti stipulati in precedenza e regolarmente rinnovati per i quali essa ha ottenuto un piazzamento soddisfacente riguardo alla qualità dei servizi. La ricorrente sostiene che la decisione del comitato di valutazione non ha preso in considerazione, o non lo ha fatto in modo pertinente, i buoni risultati raggiunti dal ricorrente nello svolgere compiti di traduzione per la Commissione per 12 anni né ha preso in considerazione i documenti provanti le qualifiche tecniche e professionali del personale, dei responsabili della gestione della qualità e dei subcontraenti dei quali si avvale la ricorrente.
(1) Bando di gara pubblicato: GU 2007 S 180-219517.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/60 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2008 — Procter & Gamble/UAMI — Laboratorios Alcala Farma (oli)
(Causa T-240/08)
(2008/C 209/108)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Beckett e T. Scourfield, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Alcala Farma SL (Alcala de Henares, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 aprile 2008 nel procedimento R 1481/2007-2 e della divisione d'opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 luglio 2007 nel procedimento di opposizione n. B 893 216; |
— |
accogliere l'opposizione della ricorrente alla registrazione come marchio comunitario del marchio figurativo «oli» per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5; richiesta il 4 ottobre 2004; |
— |
ingiungere all'UAMI di respingere la detta richiesta di registrazione di data 4 ottobre 2004, e |
— |
condannare le altre parti al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: L'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «oli», per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5 — Domanda n. 4 059 176
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio comunitario «OLAY», per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto i marchi in oggetto sono simili e l'uso del marchio richiesto potrebbe ingenerare confusione
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/61 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — CBI e Abisp/Commissione
(Causa T-241/08)
(2008/C 209/109)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgio) e Association Bruxelloise des Institutions de Soins Privées (Abisp) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare la decisione di conferma della Commissione; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 10 aprile 2008, che ha confermato, secondo i ricorrenti, la decisione della Commissione 10 gennaio 2008 con cui è stata respinta la loro denuncia presentata il 7 settembre e il 17 ottobre 2005 avverso gli aiuti di Stato accordati dal Regno del Belgio agli ospedali pubblici della rete Iris della Regione di Bruxelles-Capitale ed è stata rifiutata l'apertura del procedimento formale di indagine sugli aiuti in questione ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.
I motivi e i principali argomenti fatti valere dai ricorrenti sono identici a quelli dedotti nell'ambito della causa T-128/08, CBI e Abisp/Commissione (1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/61 |
Ricorso proposto il 23 giugno 2008 — Ravensburger/UAMI — Educa Borras (EDUCA Memory game)
(Causa T-243/08)
(2008/C 209/110)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ravensburger AG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger, lawyer, e R. Kunze, lawyer e solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Educa Borras SA (Sant Quirze del Valles, Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008, (procedimento R 597/2007-2); |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo «EDUCA Memory game» per prodotti appartenenti alla classe 28 — Marchio comunitario n. 495 036
Titolare del marchio comunitario: L'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La ricorrente
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio internazionale denominativo «MEMORY», registrazione n. R 393 512; marchio denominativo del Benelux «MEMORY», registrazione n. 38 328; marchio denominativo tedesco «MEMORY» registrazione n. 964 625
Decisione della divisione di annullamento: Invalidità del marchio comunitario in oggetto
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento delle decisione della divisione di annullamento
Motivi dedotti: i) violazione dell'art. 8, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha sbagliato quando ha concluso che l'elemento potenzialmente in contrasto nel marchio comunitario in parola ha natura meramente descrittiva e pertanto non può generare un rischio di confusione con il marchio anteriore della ricorrente; ii) violazione dell'art. 8, n. 5 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha sbagliato quando ha preteso che la ricorrente provasse il rischio di confusione; iii) violazione dell'art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto adeguatamente conto della prassi in materia di etichettatura vigente nel mercato in oggetto; iv) violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso, nonostante la richiesta della ricorrente, non ha disposto un'audizione.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/62 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — C-Content/Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
(Causa T-247/08)
(2008/C 209/111)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: C-Content BV ('s Hertogenbosch, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Meulenbelt)
Convenuto: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni) ha violato il diritto comunitario relativamente alle gare d'appalto e ai contratti indicati nel presente ricorso; |
— |
condannare l'Ufficio delle pubblicazioni a risarcire la ricorrente dei costi sopportati e dei danni subiti, come indicati nel presente ricorso; |
— |
condannare l'Ufficio delle pubblicazioni alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nel caso di specie la ricorrente propone un'azione di responsabilità extracontrattuale in ragione del pregiudizio che essa sostiene di aver subito per via delle irregolarità che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni) avrebbe commesso nell'ambito di alcune procedure d'appalto relative ai servizi di pubblicazione elettronica.
La ricorrente deduce vari motivi idonei a far sorgere la responsabilità per ogni procedura d'appalto contestata.
La ricorrente sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni ha violato il principio di buona amministrazione e di diligenza nonché i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di tutela del legittimo affidamento:
1. |
In merito alla gara d'appalto n. 2034 relativa alla produzione e duplicazione di CD-ROM contenenti le serie L e C della Gazzetta Ufficiale: attribuendo l'appalto a un concorrente della ricorrente nonostante quest'ultima avesse presentato l'offerta più vantaggiosa sul piano economico; modificando le specificazioni chiave e abbassando i requisiti della gara nel corso della procedura o dopo che l'aggiudicatario sia stato selezionato senza informare gli altri concorrenti; rifiutando di effettuare un controllo appropriato dei risultati della gara nonostante siano state portate all'attenzione dell'Ufficio delle pubblicazioni obiezioni sull'esito di quest'ultima; non organizzando una nuova gara d'appalto invece di proseguire la procedura n. 2034 sulla base di criteri sostanzialmente inferiori. |
2. |
In merito alla gara d'appalto n. 6019 riguardante la fornitura di servizi relativi a pubblicazioni elettroniche, in particolare il supplemento (S) della Gazzetta Ufficiale dopo l'adesione di 10 nuovi Stati membri: annullando le gare d'appalto sul fondamento dell'art. 101 del regolamento 1605/2002 (1) per motivi legati alla divulgazione di informazioni riservate; la ricorrente sostiene che tale divulgazione non avrebbe potuto influenzare i risultati della gara d'appalto poiché le informazioni erano già conosciute dal pubblico e le offerte erano state già presentate. D'altronde, la ricorrente sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni non ha fornito una giustificazione pertinente. Essa rileva infine che l'annullamento le ha causato un grave pregiudizio e che essa aveva presentato l'offerta più vantaggiosa tra le due restanti nell'ambito della gara d'appalto annullata. |
3. |
In merito alla gara d'appalto n. 1695 riguardante la fornitura di servizi relativi a pubblicazioni elettroniche, in particolare il supplemento (S) della Gazzetta Ufficiale: utilizzando l'estensione del contratto n. 1695 per modificarlo. La ricorrente sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni non disponeva di nessun fondamento giuridico per operare o autorizzare l'estensione del contratto e, di conseguenza, per modificarlo cambiando il contraente. La ricorrente sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni non ha condotto trattative serie né ha esaminato la possibilità di mantenere la ricorrente come contraente principale per il periodo restante. |
La ricorrente rileva che le violazioni succitate hanno direttamente determinato la perdita della sua posizione di fornitore di programmi dell'Ufficio delle pubblicazioni e le hanno cagionato spese, un pregiudizio e un lucro cessante considerevole, e ritiene che l'Ufficio delle pubblicazioni sia tenuto a risarcire il danno.
(1) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 48, pag. 1).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/63 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Coin/UAMI — Dynamiki Zoi (FITCOIN)
(Causa T-249/08)
(2008/C 209/112)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Coin Spa (Mestre, Venezia, Italia) (rappresentanti: P. Perani e P. Pozzi, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dynamiki Zoi Anonymi Etairia (Peristeri, Grecia)
Conclusioni della ricorrente
— |
riformare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 aprile 2008 nel procedimento R 1429/2007-1; |
— |
rigettare la domanda di marchio comunitario n. 3 725 298 «FITCOIN»; e |
— |
condannare le altre parti alle spese, comprese quelle derivanti dai procedimenti di opposizione e di appello dinanzi all'UAMI |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FITCOIN» per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41 — domanda n. 3 725 298
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio italiano «coin», registrato con il n. 160 126 per prodotti della classe 25; il marchio italiano «coin», registrato con il n. 253 233 per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41; il marchio italiano «coin», registrato con il n. 240 305 per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41; il marchio italiano «coin», registrato con il n. 169 548 per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41, esteso al Benelux, alla Francia, all'Ungheria, all'Austria e al Portogallo; il marchio italiano «coin», registrato con il n. 240 286 per prodotti e servizi della classe 25, esteso al Benelux, alla Francia, all'Ungheria e all'Austria; marchio comunitario «coin», registrato con il n. 109 827 per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28 e 35; il marchio internazionale «coin», registrato con il n. R 381 015 per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41, esteso al Benelux, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, all'Ungheria, all'Austria, al Portogallo e alla Slovenia.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto i marchi interessati sono visivamente e foneticamente simili e i prodotti e i servizi oggetto dei marchi interessati sono identici; violazione dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto l'uso del marchio richiesto può creare confusione.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/64 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2008 — Batchelor/Commissione
(Causa T-250/08)
(2008/C 209/113)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Young, Solicitor, A. Barav, Barrister, e D. Reymond, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione negativa implicita, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento relativo all'accesso, che si ritiene essere stata adottata dalla Commissione europea il 9 aprile 2008 e la decisione negativa esplicita adottata dalla Commissione il 16 maggio 2008, decisioni relative a una richiesta di accesso ai documenti presentata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43); |
— |
condannare la Commissione a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente in relazione al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE è diretto contro il silenzio-rifiuto della Commissione 9 aprile 2008 e la sua decisione esplicita 16 maggio 2008, decisioni adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) («il regolamento sull'accesso»), con le quali la Commissione ha respinto la richiesta di accesso ai documenti presentata dal ricorrente relativamente alla notifica di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 bis, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 253 CE e gli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento sull'accesso e pertanto è viziata da violazione di un requisito procedurale sostanziale in quanto non avrebbe motivato sufficientemente il rifiuto di accesso ai documenti richiesti. Il ricorrente sostiene inoltre che negando l'accesso ai documenti richiesti, la decisione impugnata viola l'art. 255 CE e gli artt. 1 bis, 2, nn. 1 e 3, e 4, nn. 1-6, del regolamento sull'accesso. In particolare, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il regolamento sull'accesso dichiarando che si applicano le eccezioni di cui all'art. 4, n. 3, secondo comma e all'art. 4, n. 2, secondo e terzo trattino, dello stesso regolamento e, infine, che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 6, del regolamento sull'accesso non fornendo alcuna motivazione in merito al rifiuto di accesso parziale ai documenti richiesti.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/64 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2008 — Tipik/Commissione
(Causa T-252/08)
(2008/C 209/114)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tipik Communication Agency SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti avv.ti E. Gillet, L. Levi e C. Dubois)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione, di data ignota, con cui è stato deciso il rigetto dell'offerta depositata dalla ricorrente nell'ambito della procedura di assegnazione dell'appalto di servizi relativi segnatamente al sito internet EUROPA (PO/2007-31/C2); |
— |
annullare la decisione della Commissione, di data ignota, con cui è stato deciso di aggiudicare il detto appalto al consorzio guidato dalla società European Service Network; |
— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa dell'adozione di tali decisioni regolari, danno che ammonta a EUR 5 063 773,29, importo che deve essere maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla pronuncia della sentenza del Tribunale sino a completo pagamento. Il tasso degli interessi di mora da applicare deve essere calcolato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di tre punti; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione di rigettare la sua offerta presentata nell'ambito della gara per l'appalto intitolato «Comunicazione via Europa — il sito web ufficiale dell'Unione europea e altri prodotti di comunicazione ed informazione stampati o in formato elettronico gestiti dalla direzione generale della Comunicazione della Commissione europea— assistenza alla traduzione, editoriale, grafica e tecnica alla progettazione, produzione e manutenzione» (GU 2007, S 193-234221), nonché la decisione di aggiudicare l'appalto al consorzio guidato dalla European Service Network. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno asseritamente causato dagli errori commessi dalla Commissione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in via principale, che la Commissione avrebbe dovuto escludere il consorzio guidato dalla European Service Network dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, in quanto uno dei membri di tale consorzio era stato dichiarato gravemente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali nell'ambito di un appalto a destinazione dei servizi dell'OPOCE simili a quelli costituenti l'oggetto dell'appalto di cui trattasi.
In via subordinata, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'esaminare l'offerta depositata dal consorzio guidato dalla European Service Network attribuendo a quest'ultimo il medesimo punteggio della ricorrente per il criterio qualitativo, mentre essa non aveva alcuna certezza quanto alla capacità di detto consorzio di fornire soluzioni tecniche soddisfacenti sul tale punto.
La ricorrente sostiene che tali l'irregolarità possono far insorgere la responsabilità della Commissione che ha, da una parte, commesso un errore e, dall'altra, violato gravemente e manifestamente i limiti posti al suo potere discrezionale.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/65 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2008 — Montero Padilla/UAMI — Padilla Requena (JOSE PADILLA)
(Causa T-255/08)
(2008/C 209/115)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Eugenia Montero Padilla (Madrid, Spagna) (rappresentanti: sigg. G. Aguillame Gandasegui e P. Linde Puelles, abogados)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: José María Padilla Requena
Conclusioni della ricorrente
Annullamento della decisione dell'UAMI 1o marzo 2008 e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario «JOSE PADILLA» per le classi 9, 25 e 41.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: José María Padilla Requena.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marco denominativo «JOSE PADILLA» (domanda di registrazione n. 2.844.066) per i prodotti e i servizi delle classi 9, 25 e 41.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo spagnolo «JOSE PADILLA», per i prodotti e i servizi della classe 41.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Erronea applicazione degli artt. 4, 7, n. 1, lett. a), b), c) ed f), e art. 8, nn. 1 e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/66 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Wrigley/UAMI — Mejerigaarden (POLAR ICE)
(Causa T-256/08)
(2008/C 209/116)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. Company (Chicago, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, S. Schäffler e A. Bognár)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mejerigaarden Holding A/S (Thisted, Danimarca)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 aprile 2008 nel procedimento R 845/2006-2; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «POLAR ICE» per prodotti delle classi 3, 5 e 30
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 1 273 564 del marchio figurativo «Polar is» per prodotti della classe 30; registrazione danese n. VR 1971 03528 del marchio denominativo «POLAR IS» per prodotti della classe 30; registrazione danese n. VR 1994 07979 del marchio denominativo «POLAR MAXI» per prodotti della classe 30
Decisione della divisione di opposizione: rigetto totale della domanda di registrazione comunitaria del marchio
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto i marchi in conflitto presenterebbero rilevanti differenze dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale tali da evitare ogni rischio di confusione.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/66 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2008 — Grammatikopoulos/UAMI — National Academy of Recording Arts and Sciences (GRAMMY)
(Causa T-20/06) (1)
(2008/C 209/117)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/66 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — UPS Europe e UPS Deutschland/Commissione
(Causa T-100/07) (1)
(2008/C 209/118)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/66 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2008 — Lodato Gennaro & C./Commissione
(Causa T-417/07) (1)
(2008/C 209/119)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/67 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2008 — Ryanair/Commissione
(Causa T-433/07) (1)
(2008/C 209/120)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/67 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Vakakis/Commissione
(Causa T-41/08) (1)
(2008/C 209/121)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/68 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 24 aprile 2008 — Dalmasso/Commissione
(Causa F-61/05) (1)
(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Assunzione - Inquadramento nel gruppo di funzioni - Domanda di revisione dell'inquadramento e della retribuzione determinati al momento dell'assunzione - Ex agente ausiliario assunto come agente contrattuale - Artt. 3 bis e 80, nn. 2 e 3, del RAA - Compiti spettanti ai vari gruppi di funzioni - Parità di trattamento - Ricorso non fondato)
(2008/C 209/122)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Raffaele Dalmasso (Schaerbeek, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)
Oggetto
Funzione pubblica — Da un lato, annullamento della decisione della Commissione che respinge la domanda della ricorrente, ex agente ausiliaria, contro la decisione che fissa il suo inquadramento e la sua retribuzione come agente contrattuale, nonché, dall'altro, domanda di risarcimento dei danni (precedentemente T-269/05)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 229 del 17.9.2005, pag. 30 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-269/05 e rimessa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/68 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seduta plenaria) 24 giugno 2008 — Cerafogli e Paolo Poloni/BCE
(Causa F-116/05) (1)
(Funzione pubblica - Dipendenti della BCE - Retribuzione - Metodo di calcolo dell'adeguamento annuale delle retribuzioni - Esecuzione di una sentenza del giudice comunitario - Atto confermativo - Irricevibilità)
(2008/C 209/123)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Maria Concetta Cerafogli e Paolo Poloni (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: sig.ri G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: i sigg. F. Malfrère e K. Sugar, in qualità di agenti, assistiti dal sig. H.-G. Kamann, avvocato)
Oggetto
Da un lato, l'annullamento dei fogli paga dei ricorrenti relativi al mese di luglio 2001, come redatti dalla Banca centrale europea nel maggio 2005, in esecuzione della sentenza del Tribunale 20 novembre 2003, pronunciata nella causa T-63/02, Cerafogli e Poloni/BCE, nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 48 del 25.2.2005 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-431/05 e rinviata al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/69 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 febbraio 2008 — Semeraro/Commissione
(Causa F-19/06) (1)
(Pubblico impiego - Dipendenti - Valutazione - Rapporto di evoluzione di carriera - Esercizio di valutazione 2004 - Art. 43 dello Statuto - Obbligo di motivazione - Promozione - Procedimento di attestazione)
(2008/C 209/124)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maria Magdalena Semeraro (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione dell'APN 8 novembre 2005 che respinge il reclamo della ricorrente avverso il suo rapporto di evoluzione di carriera relativo all'anno 2004
Dispositivo
1) |
Il rapporto di evoluzione di carriera della sig.ra Semeraro relativo al periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 è annullato. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare tutte le spese. |
(1) GU C 108 del 6.5.2006, pag. 30.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/69 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 6 marzo 2008 — Skareby/Commissione
(Causa F-46/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Relazione di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione per il 2004 - Obiettivi - Obbligo di valutazione - Errore manifesto di valutazione)
(2008/C 209/125)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Carina Skareby (Bichkek, Kirghizstan) (rappresentanti: inizialmente, S. Rodrigues e Y. Minatchy, avvocati, poi S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Da una parte, annullamento della relazione di evoluzione della carriera della ricorrente per l'esercizio 2004 e, dall'altra, domanda di risarcimento del danno.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 143 del 17 giugno 2006, pag. 39.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/69 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 — Bakema/Commissione
(Causa F-68/06) (1)
(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Inquadramento nel grado - Gruppo di funzioni IV - Diploma - Esperienza professionale)
(2008/C 209/126)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Paesi Bassi) (rappresentanti: L. Rijpkema e A. Kootstra, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione che rifiuta di inquadrare il ricorrente dal grado 14 nel grado 16 del gruppo di funzioni IV e di considerare il suo «kandidaatsdiploma» come attestante una formazione universitaria completa a titolo dell'art. 82 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA) e dell'art. 2 delle Disposizioni generali di esecuzione (DGE) relative alle procedure di assunzione e impiego degli agenti contrattuali presso la Commissione.
Dispositivo
1) |
La decisione con la quale l'Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione ha inquadrato il sig. Bakema nel grado 14, primo scatto, del gruppo di funzioni IV, a titolo del contratto stipulato il 25 ottobre 2005 per prestare servizio come agente contrattuale presso la Commissione delle Comunità europee, è annullato. |
2) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 212 del 2.9.2006, pag. 48.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/70 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 24 aprile 2008 — Longinidis/Cedefop
(Causa F-74/06) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Riassegnazione - Commissione di ricorso - Composizione e regolamento interno - Comportamento sleale - Licenziamento - Motivazione - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere)
(2008/C 209/127)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Pavlos Longinidis (Panorama, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e N. Keramidas, avvocati)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), (rappresentanti: M. Fuchs, agente, assistita da P. Anestis, avvocato)
Oggetto
Da un lato, l'annullamento della decisione della direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) che pone fine al contratto a tempo indeterminato del ricorrente, nonché di una serie di decisioni riguardanti segnatamente la commissione di ricorso del Cedefop e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 237 del 30.9.2006, pag. 15.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/70 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 maggio 2008 — Kerstens/Commissione
(Causa F-119/06) (1)
(Pubblico impiego - Funzionari - Ricevibilità - Organigramma - Atto recante pregiudizio - Trasferimento - Cambiamento di funzioni - Interesse del servizio - Equivalenza degli impieghi - Sanzione dissimulata - Sviamento di potere)
(2008/C 209/128)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. C. Mourato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Herrmann e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Da una parte, l'annullamento della decisione del Comitato di direzione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) 8 dicembre 2005, recante modifica dell'organigramma di detto ufficio, nella parte in cui tale decisione ha avuto l'effetto di trasferire il ricorrente, all'epoca capo dell'unità «Risorse», ad una funzione di studi e di prospettive e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 294 del 2.12.2006, pag. 68.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/71 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 22 maggio 2008 — Pascual-García/Commissione
(Causa F-145/06) (1)
(Funzione pubblica - Concorso generale - Requisiti di ammissione - Esperienza professionale richiesta - Rifiuto di assumere un candidato iscritto nell'elenco di riserva - Potere di valutazione della commissione giudicatrice e dell'APN)
(2008/C 209/129)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Cesar Pascual-García (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione del direttore generale del Joint Research Centre della Commissione 7 aprile 2006 di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente al posto relativo all'avviso di vacanza COM/2005/2969 — B*3/B*11 — IHCP — Ispra, e di aggiungere un'annotazione nell'elenco di riserva del concorso EPSO/B/23/04 con cui si informano i servizi della Commissione che il ricorrente non soddisfa le condizioni di ammissibilità fissate dal bando del detto concorso.
Dispositivo
1) |
La decisione del direttore generale del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione delle Comunità europee 7 aprile 2006 di non prendere in considerazione la candidatura del sig. Pascual García al posto relativo all'avviso di vacanza COM/2005/2969 e di aggiungere un'annotazione nell'elenco di riserva del concorso generale EPSO/B/23/04 con cui si informavano i servizi che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni di ammissibilità al concorso generale in oggetto, è annullata. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
(1) GU C 56 del 10.3.2007, pag. 42.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/71 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 giugno 2008 — Joseph/Commissione
(Causa F-54/07) (1)
(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Ricorso intempestivo - Caso fortuito - Assunzione - Artt. 3 bis, 3 ter e 85 del RAA - Durata del contratto - Decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione - Art. 12 delle DGE relative alle procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego di agenti contrattuali alla Commissione - Parità di trattamento)
(2008/C 209/130)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Anne Joseph (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti N. Lhoëst e S. Fernandez Menendez)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e L. Lozano Palacios, agenti)
Oggetto
Annullamento del contratto di assunzione della ricorrente in qualità di agente contrattuale in quanto la sua durata non è fissata a 3 anni bensì a 15 mesi, e ciò in base, da un lato, alla decisione della Commissione 28 aprile 2004 relativa alla durata massima di ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione e, dall'altro, all'art. 12 delle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego di agenti contrattuali alla Commissione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 199 del 25.8.2008, pag. 50.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/72 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 luglio 2008 — Nijs/Corte dei conti
(Causa F-5/07) (1)
(Pubblico impiego - Dipendenti - Art. 44, n. 1, lett. c) del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado - Esposizione sommaria dei motivi nel ricorso - Termine di reclamo - Fatto nuovo - Irricevibilità manifesta)
(2008/C 209/131)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)
Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens et J. Vermer, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione dell'APN di non promuovere il ricorrente al grado A11, nell'ambito dell'esercizio di promozione 2006 — Annullamento di una serie di decisioni aventi ad oggetto la carriera del ricorrente e di altri dipendenti della Corte dei conti — Annullamento del risultato delle elezioni del Comitato del personale di quest'ultima del 2006 — Domanda di risarcimento del danno
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato. |
2) |
Il sig. Nijs è condannato a tutte le spese. |
(1) GU C 56 del 10.3.2007, pag. 44.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/72 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 giugno 2008 — Baudelet-Leclaire/Commissione
(Causa F-40/07) (1)
(Funzione pubblica - Concorso generale - Mancata iscrizione nell'elenco di riserva - Parità di trattamento)
(2008/C 209/132)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Korving, avocat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Annullamento del concorso EPSO/AST/7/05 — Settore 2 — Gestione dei contratti/progetti a motivo della presunta discriminazione tra candidati interni alle istituzioni comunitarie e candidati esterni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto perché manifestamente infondato. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/72 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 27 giugno 2008 — Nijs/Corte dei conti
(Causa F-1/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura - Motivi e argomenti - Termine per la presentazione del reclamo - Irricevibilità manifesta)
(2008/C 209/133)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (rappresentante: avv. F. Rollinger)
Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentante: T. Kennedy, J.-M. Steiner e G. Corstens, agenti)
Oggetto
Da un lato, l'annullamento della decisione del comitato d'appello di non promuovere il ricorrente al grado A*11 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2005 e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto quale, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato. |
2) |
Il sig. Nijs è condannato all'insieme delle spese. |
(1) GU C 64 dell'8.3.2008, pag. 68.
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/73 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2008 — Bartha/Commissione
(Causa F-50/08)
(2008/C 209/134)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Gábor Bartha (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Homoki)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell'EPSO di non inserire il ricorrente nell'elenco di riserva relativo al concorso EPSO/AD/56/06.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione adottata dalla commissione giudicatrice dell'Ufficio europeo di selezione del personale 19 novembre 2007 nella parte relativa al risultato del concorso «EPSO/AD/56/06, amministratori (AD5) di nazionalità ungherese»; |
— |
annullare la decisione della commissione giudicatrice dell'EPSO 23 gennaio 2008 che respinge il reclamo relativo al risultato della partecipazione al concorso; |
— |
annullare la decisione della commissione giudicatrice dell'EPSO 31 marzo 2008 che conferma il rigetto del reclamo relativo al risultato della partecipazione al concorso; |
— |
condannare la convenuta a risarcire il danno causato dalle decisioni annullate; |
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/73 |
Ricorso presentato il 5 giugno 2008 — De Nicola/BEI
(Causa F-55/08)
(2008/C 209/135)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato, l'annullamento parziale di una decisione del Comitato d'appello relativa alla valutazione del ricorrente per l'anno 2006. Dall'altro, l'accertamento dell'attività di mobbing messa in atto ai danni del ricorrente e la condanna della convenuta a cessare detta attività e a risarcire al ricorrente il danno patito.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il provvedimento comunicato con e-mail il 17 novembre 2007 e trasmesso in copia il 19 dicembre 2007, nella parte in cui il comitato d'appello ha rigettato il ricorso del ricorrente avverso il giudizio espresso dai suoi superiori relativamente all'anno 2006, nella parte in cui assume che il ricorrente abbia rinunciato a quanto eccepito in ordine ai vizi della procedura della valutazione 2006, e, infine, nella parte in cui attribuisce al ricorrente l'adesione alle accuse dei suoi superiori; |
— |
annullare le promozioni decise il 13 luglio 2007, nella parte in cui hanno omesso di considerare il ricorrente in quelle relative al passaggio dalla funzione E alla funzione D; |
— |
annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui la valutazione espressa nei confronti del ricorrente per l'anno 2006, anche nella parte in cui non propone la nota A o la nota B+ e la sua promozione alla funzione D, e, se del caso, previa dichiarazione dell'illegittimità e disapplicazione delle limitazioni (quantitative e non) imposte dalle istruzioni impartite dalla direzione delle risorse umane; |
— |
accertare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente; |
— |
condannare la BEI a cessare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente e a risarcire i danni fisici, morali e materiali, passati e futuri; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/74 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — De Britto Patricio-Dias/Commissione
(Causa F-56/08)
(2008/C 209/136)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Massaux)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell'APN di rigettare la domanda con cui il ricorrente chiede di potere beneficiare per i propri figli del regime primario.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione dell'APN 10 marzo 2008, n. R/559/07; |
— |
dichiarare che i propri figli beneficiano del regime primario; |
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/74 |
Ricorso proposto il 19 giugno 2008 — Avogadri e. a/Commissione
(Causa F-58/08)
(2008/C 209/137)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Chiara Avogadri (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento delle decisioni che stabiliscono i requisiti di assunzione dei ricorrenti in qualità di agenti contrattuali o temporanei in quanto la durata del loro contratto o della proroga dello stesso è meramente a tempo determinato.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare le decisioni che stabiliscono i requisiti di assunzione dei ricorrenti in quanto la durata del loro contratto o della proroga dello stesso è meramente a tempo determinato; |
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/74 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 30 giugno 2008 — Feral/Comitato delle Regioni
(Causa F-59/07) (1)
(2008/C 209/138)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo in seguito ad una composizione amichevole della controversia.
(1) GU C 199 del 25.8.2007, pag. 51.