ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 117

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
14 maggio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2008/C 117/01

Parere della Banca centrale europea, del 5 maggio 2008, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (CON/2008/19)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 117/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

2008/C 117/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5035 — Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix) ( 1 )

5

2008/C 117/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5031 — ACE/CICA) ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 117/05

Tassi di cambio dell'euro

6

2008/C 117/06

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 117/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

8

2008/C 117/08

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

10

2008/C 117/09

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

16

2008/C 117/10

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

22

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2008/C 117/11

MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/11/08 — Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato

27

2008/C 117/12

MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/12/08 — Misure di sostegno alla promozione fuori dai paesi MEDIA

29

2008/C 117/13

Invito a presentare proposte — EACEA/15/08 — Azione 4.5.b — Invito a presentare dei progetti destinati a sostenere azioni d'informazione sulle elezioni europee del 2009 per i giovani e gli animatori di gioventù — Programma Gioventù in azione

30

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 117/14

Aiuto di Stato — Irlanda — Aiuto di Stato C 2/08 (ex N 572/07) — Modifiche al regime di imposta sul tonnellaggio — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

32

2008/C 117/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5066 — Eurogate/APMM) ( 1 )

36

2008/C 117/16

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5121 — News Corp/Premiere) ( 1 )

37

2008/C 117/17

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni) ( 1 )

38

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2008/C 117/18

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 maggio 2008

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Introduzione e base giuridica

Il 17 marzo 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (di seguito «regolamento proposto») (1).

La BCE è competente a formulare un parere sul regolamento proposto in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Il regolamento proposto comporterà l'introduzione della nuova «procedura di regolamentazione con controllo», tra l'altro, per quanto riguarda l'attuazione dei poteri conferiti alla Commissione relativamente ad un numero di strumenti finanziari in materia statistica. La BCE non ha commenti di natura specifica da fare sulle disposizioni del regolamento proposto, in quanto in linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'introduzione della nuova «procedura di regolamentazione con controllo» nel quadro della procedura del comitato (2).

Visto il ruolo di rilievo giocato dalle misure d'attuazione nella legislazione dell'UE in materia statistica, la BCE coglie l'occasione per sottolineare l'importanza del proprio ruolo consultivo stabilito dall'articolo 105, paragrafo 4, del trattato, che richiede che la BCE sia consultata «in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze». In linea con la posizione assunta in propri precedenti pareri relativamente a misure di attuazione in materia di servizi finanziari (3), la BCE ritiene che le disposizioni di attuazione in materia statistica proposte siano di natura legislativa e costituiscano «proposte di atti comunitari» ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato. Pertanto, la disposizione del trattato che prevede che la BCE sia consultata in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze include l'obbligo di consultarla su tali misure d'attuazione (4).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 maggio 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 741 def. e COM(2008) 71 def. Il parere della BCE era stato richiesto rispetto alla prima e quarta parte del regolamento proposto.

(2)  Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in riferimento alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE) (GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1).

(3)  Si veda il paragrafo introduttivo del parere CON/2006/57 della BCE, del 12 dicembre 2006, relativo a un progetto di direttiva della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (GU C 31 del 13.2.2007, pag. 1); si veda anche il paragrafo 1.2 del parere CON/2007/4 della BCE, del 15 febbraio 2007, a richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione a otto proposte di modifica delle direttive 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE e 2002/87/CE, con riguardo alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1).

(4)  La mancata consultazione tra istituzioni comunitarie ha costituito l'oggetto di diverse pronunce da parte della Corte di giustizia. Sull'obbligo di consultazione del Parlamento europeo, si veda la causa C-138/79 Roquette Frères contro Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1980, pagina 3333 e causa C-21/94 Parlamento contro Consiglio, Racc. 1995, pagina I-1827, punto 17. Sull'obbligo dell'Alta autorità di consultare il Consiglio e il comitato consultivo ai sensi del trattato CECA, si veda la causa 1/54 Repubblica francese contro l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, Racc. 1954-56, pagina 1, punto 15 e la causa 2/54 Repubblica italiana contro l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, Racc. 1954-56, pag. 37, punto 52, confermato dalla causa 6/54, Regno dei Paesi Bassi contro l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, Racc. 1954-56 pag. 103, punto 112. Per quanto riguarda l'articolo 105, paragrafo 4, del trattato, nella causa C-11/00 Commissione contro Banca centrale europea, Racc. 2003 pagg. I-7147, l'Avvocato generale Jacobs ha sottolineato che «[l]a consultazione della BCE in merito alle misure rientranti nella sua competenza è una fase della procedura, prescritta da una disposizione del Trattato, la cui inosservanza è chiaramente atta ad inficiare il contenuto delle misure adottate. Il mancato rispetto di tale condizione, a mio parere, deve costituire un motivo d'annullamento», Parere dell'Avvocato generale Jacobs espresso il 3 ottobre 2002, paragrafo 131.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 117/02)

Data di adozione della decisione

21.2.2008

Numero dell'aiuto

N 622/07

Stato membro

Malta

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Small Start-Up Grants Scheme

Base giuridica

Regulation 5 of the Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations, 2007

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale, PMI

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 2,2 Mio MTL

Importo totale dell'aiuto previsto: 13,2 Mio MTL

Intensità

25 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Industria manifatturiera, Informatica e attività connesse, Altro

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Malta Enterprise

Enterprise Centre — Industrial Estate

San Gwann SGN 3000

Malta

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

19.3.2008

Numero dell'aiuto

N 751/07

Stato membro

Irlanda

Regione

IE012 — Midland; IE013 — West; IE023 — Mid-West

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Mid-Shannon Corridor Tourism Infrastructure Scheme

Base giuridica

Chapter 12 of Part 10 of the Taxes Consolidation Act 1997 (as amended by section 29 of the Finance Act 2007 and section 27 of the Finance Act 2008)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 35-50 Mio EUR

Intensità

12,08 %

Durata

Fino al 31.1.2011

Settore economico

Alberghi e ristoranti (turismo), Attività ricreative, culturali e sportive, Immobili

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Arts, Sport and Tourism

23 Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5035 — Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 117/03)

Il 27 marzo 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5035. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5031 — ACE/CICA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 117/04)

L'11 marzo 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5031. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 maggio 2008

(2008/C 117/05)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5473

JPY

yen giapponesi

160,71

DKK

corone danesi

7,4625

GBP

sterline inglesi

0,7938

SEK

corone svedesi

9,294

CHF

franchi svizzeri

1,6227

ISK

corone islandesi

122,75

NOK

corone norvegesi

7,846

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,939

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

250,1

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6975

PLN

zloty polacchi

3,3838

RON

leu rumeni

3,654

SKK

corone slovacche

31,71

TRY

lire turche

1,9364

AUD

dollari australiani

1,6408

CAD

dollari canadesi

1,5562

HKD

dollari di Hong Kong

12,0649

NZD

dollari neozelandesi

2,0118

SGD

dollari di Singapore

2,1204

KRW

won sudcoreani

1 616,93

ZAR

rand sudafricani

11,7429

CNY

renminbi Yuan cinese

10,8139

HRK

kuna croata

7,2537

IDR

rupia indonesiana

14 328

MYR

ringgit malese

4,9815

PHP

peso filippino

66,124

RUB

rublo russo

36,8267

THB

baht thailandese

49,97

BRL

real brasiliano

2,5739

MXN

peso messicano

16,2191


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 maggio 2008

(2008/C 117/06)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5458

JPY

yen giapponesi

158,81

DKK

corone danesi

7,4614

GBP

sterline inglesi

0,7938

SEK

corone svedesi

9,2904

CHF

franchi svizzeri

1,6086

ISK

corone islandesi

123,75

NOK

corone norvegesi

7,844

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,147

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,87

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6979

PLN

zloty polacchi

3,401

RON

leu rumeni

3,694

SKK

corone slovacche

31,992

TRY

lire turche

1,9679

AUD

dollari australiani

1,6466

CAD

dollari canadesi

1,5592

HKD

dollari di Hong Kong

12,0522

NZD

dollari neozelandesi

2,0175

SGD

dollari di Singapore

2,1151

KRW

won sudcoreani

1 616,52

ZAR

rand sudafricani

11,9105

CNY

renminbi Yuan cinese

10,8079

HRK

kuna croata

7,2585

IDR

rupia indonesiana

14 283,19

MYR

ringgit malese

4,9427

PHP

peso filippino

65,859

RUB

rublo russo

36,7455

THB

baht thailandese

49,381

BRL

real brasiliano

2,6279

MXN

peso messicano

16,3399


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 117/07)

Numero dell'aiuto

XR 190/07

Stato membro

Germania

Regione

Thüringen

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften durch die Thüringer Aufbaubank zugunsten der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe (TAB-Bürgschaftsprogramm)

(Bürgschaften für Investitionskredite in den Ratingkategorien 1 bis 5 entsprechend der genehmigten Berechnungsmethode vom 25.9.2007(Nr. N 197/07))

Base giuridica

Thüringen Landeshaushaltsordnung § 39; Landeshaushaltsgesetz

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

1,5 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

5.11.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Thüringer Aufbaubank

Gorkistraße 9

D-99084 Erfurt

Tel. (49-361) 744 70

info@aufbaubank.de

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.thueringen.de/de/tfm/buergschaften/buerg/programme/tabbp/

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 191/07

Stato membro

Germania

Regione

Thüringen

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften durch den Freistaat Thüringen zugunsten der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe (Landesbürgschaftsprogramm)

(Bürgschaften für Investitionskredite in den Ratingkategorien 1 bis 5 entsprechend der genehmigten Berechnungsmethode vom 25.9.2007(Nr. N 197/07))

Base giuridica

Thüringen Landeshaushaltsordnung § 39; Haushaltsgesetz

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

3 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

5.11.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Thüringer Finanzministerium

Ludwig-Erhard-Ring 7

D-99099 Erfurt

Tel. (49-361) 379 64 13

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.thueringen.de/de/tfm/buergschaften/buerg/programme/lbp/

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 42/08

Stato membro

Belgio

Regione

Région wallonne, province du Hainaut

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Incitants en faveur des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Base giuridica

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

50,5 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

8.2.2008

Durata

31.12.2008

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi, Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://wallex.wallonie.be

Altre informazioni


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/10


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 117/08)

Numero dell'aiuto: XA 418/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Piran

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora in ukrepi za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Piran

Base giuridica: Pravilnik o izvajanju podpor in ukrepov za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Piran (Poglavje VI)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 56 700 EUR

 

2008: 62 000 EUR

 

2009: 68 000 EUR

 

2010: 68 000 EUR

 

2011: 75 000 EUR

 

2012: 82 000 EUR

 

2013: 90 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone.

Gli aiuti alle aziende sono destinati alla produzione agricola primaria, ad investimenti nelle colture permanenti, al miglioramento dei terreni agricoli, al rinnovo di elementi dell'azienda e all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola primaria.

2.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

3.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino all'80 % dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente, i costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale nonché i costi per la formazione del personale responsabile dell'applicazione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4.   Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino all'80 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza forniti da terzi che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità), l'organizzazione e la gestione di seminari, forum e concorsi nonché la produzione di cataloghi e pubblicazioni. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Dicembre 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013 o per tutta la durata di validità dei regolamenti

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo 6 della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali nel comune di Piran prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Piran

Tartinijev trg 2

SLO-6330 Piran

Sito web: http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=82ffb8fd-1f32-4549-a01a-7eb517c00dc4

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Firma del responsabile:

Nataša LIKAR

Il capo del dipartimento per le attività economiche e il turismo del comune di Piran

Numero dell'aiuto: XA 419/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Šentilj

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Programi razvoja podeželja v občini Šentilj 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na območju občine Šentilj (II. Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 80 000 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % dei costi ammissibili per gli investimenti in altre zone.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti il ripristino di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

3.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 50 % dei costi; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4.   Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 50 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Dicembre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II del regolamento sulla concessione di aiuti per lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Šentilj comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Šentilj

Maistrova ulica 2

Šentilj v Slovenskih goricah

Sito web: http://www.izit.si/muv/index.php?action=showIzdaja&year=2007&izdajaID=428

Št. predpisa: 608, stran: 1187

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Firma del responsabile:

Edvard ČAGRAN

Il sindaco del comune di Šentilj

Numero dell'aiuto: XA 425/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Prevalje

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Prevalje 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Prevalje za programsko obdobje 2007–2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 18 820 EUR

 

2008: 21 820 EUR

 

2009: 23 000 EUR

 

2010: 24 000 EUR

 

2011: 26 500 EUR

 

2012: 27 500 EUR

 

2013: 29 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti i fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

3.   Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti,

se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

5.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

6.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

7.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e i servizi di sostituzione. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Dicembre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Prevalje comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Prevalje

Trg 2a

SLO-2391 Prevalje

Sito web: http://ls.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=a5a901e9-cd5c-49a0-b725-5cba5dcbdaa7

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Firma del responsabile:

Matic TASIČ

Il sindaco del comune di Prevalje

Numero dell'aiuto: XA 426/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Savinjska regija, območje občine Braslovče

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Dodeljevanje državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Braslovče za obdobje 2007–2013.

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Braslovče za programsko obdobje 2007–2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 29 316 EUR

 

2008: 30 050 EUR

 

2009: 30 800 EUR

 

2010: 31 500 EUR

 

2011: 32 400 EUR

 

2012: 33 200 EUR

 

2013: 34 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

3.   Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti,

se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa del bestiame contro le malattie,

fino al 10 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti.

5.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute.

6.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

7.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni e i siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Dicembre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Braslovče per il periodo di programmazione 2007-2013 comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Braslovče

Braslovče 22

SLO-3314 Braslovče

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007104&dhid=92529

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Firma del responsabile:

Marko BALANT

Il sindaco del comune di Braslovče


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/16


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 117/09)

Numero dell'aiuto: XA 2/08

Stato membro: Danimarca

Regione: Danimarca

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Tilskud til certificerede partier af sædekorn og markfrø

Base giuridica: Finanslov 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 10 000 000 DKK

Intensità massima dell'aiuto: 50 %

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo del regime di aiuto è contribuire a coprire i costi delle misure obbligatorie di controllo relative alla certificazione delle sementi di cereali e di altre sementi destinate alla semina. Il regime rientra nell'ambito dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1857/2006. La base giuridica non è ancora stata pubblicata

Settore economico: Produzione vegetale (sementi di cereali e altre sementi destinate alla semina)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Sito web: www.pdir.dk

Numero dell'aiuto: XA 3/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Marche

Titolo del regime di aiuto: Programma dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare per l'anno 2007

Base giuridica:

Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 37 «Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale».

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 14 «Assestamento del bilancio 2007» comma 1 dell'art. 26 «Interventi a favore della zootecnia».

Deliberazione Amministrativa n. 57/2007 del 5 giugno 2007: «L.R. 37/99. Proroga al 2007 del Programma Operativo 2006 dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale».

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1079 dell'8 ottobre 2007 avente ad oggetto «L.R. 23 dicembre 1999 n. 37 — D.A. 57/07: Programma obiettivo 2007 dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale. Approvazione criteri per l'attuazione del Programma annuale 2007 e per la presentazione dei programmi operativi 2007».

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1182 del 31 ottobre 2007 avente ad oggetto «Integrazione della DGR n. 1079 dell'8 ottobre 2007» avente ad oggetto «L.R. 23 dicembre 1999, n. 37 — D. A. 57/07: Programma Obiettivo 2007 dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale. Approvazione criteri per l'attuazione del Programma Annuale 2007 e per la presentazione dei Programmi Operativi 2007».

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1500 del 18 dicembre 2007, avente ad oggetto «Integrazione della DGR n. 1079 dell'8 ottobre 2007» avente ad oggetto «L.R. 23 dicembre 1999, n. 37 — D. A. 57/07: Programma Obiettivo 2007 dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale. Approvazione criteri per l'attuazione del Programma Annuale 2007 e per la presentazione dei Programmi Operativi 2007»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: L'importo della spesa pubblica di previsione per l'anno 2007 è pari a 2 285 000 EUR. In ogni caso il contributo pubblico verrà stabilito entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate al bilancio di previsione 2007 per le attività dei servizi di sviluppo agricolo. La previsione di spesa pubblica per il 2007 sopra indicata potrà essere incrementata delle eventuali economie di spesa accertate sui progetti pluriennali. Il regime di aiuto è limitato all'anno 2007

Intensità massima di aiuto: Gli aiuti potranno coprire fino al 70 % dei costi ammissibili e verranno erogati sotto forma di servizi prestati dai soggetti attuatori, con esclusione di pagamenti diretti in denaro ai produttori. A tale limite fanno eccezione i servizi di consulenza specialistica con elevato contenuto scientifico ed innovativo prestati dalle associazioni degli allevatori (APA ed ARA), per i quali l'intensità di aiuto pubblico potrà essere fino al 100 % delle spese ammissibili sostenute

Data di applicazione: Il regime di aiuto verrà attuato solo successivamente alla conferma, da parte della Commissione, dell'avvenuto ricevimento della presente scheda di sintesi e, trattandosi della proroga del programma 2006, riguarderà esclusivamente le domande presentate dai soggetti attuatori all'autorità competente (Regione Marche) nel settembre 2006. Lo stesso dicasi per le domande delle singole aziende ai soggetti attuatori, ossia le schede di adesione delle singole aziende al progetto. Verranno pertanto rispettate tutte le prescrizione di cui all'articolo 18 del regolamento di esenzione

Durata del regime: La durata del regime di aiuto è prevista per il solo 2007

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo principale dell'aiuto è il sostegno alle piccole e medie imprese agricole attive nella produzione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato attraverso la fornitura di servizi di assistenza tecnica. In particolare gli obiettivi generali che ci si propone di raggiungere con l'attuazione dei servizi di sviluppo, si riconducono a:

accompagnare gli agricoltori nell'affermazione dell'agricoltura multifunzionale, sia a livello tecnico, che organizzativo e gestionale,

creare le migliori condizioni per l'accesso, da parte degli agricoltori, alle conoscenze e all'acquisizione delle competenze, legate alla tutela dell'ambiente e alla conservazione e manutenzione del territorio,

favorire ed accompagnare il ricambio generazionale, con l'intento prioritario della riqualificazione strutturale delle aziende,

mantenere gli insediamenti produttivi nelle aree interne svantaggiate,

incentivare le attività produttive di qualità, legate alla valorizzazione della tipicità e tradizionalità agroalimentare regionale attraverso azioni di divulgazione ed animazione nelle aziende finalizzate all'introduzione e alla diffusione della certificazione di processo e di prodotto, nonché alla successiva valorizzazione dei prodotti aziendali con marchi di qualità,

ricercare le migliori condizioni dell'impresa per il contenimento dei costi diretti ed indiretti delle aziende,

spingere gli imprenditori verso una migliore organizzazione dell'offerta e se del caso alla definizione di intese di filiera e relativi contratti e accordi,

diffondere i risultati della ricerca e sperimentazione al fine di favorire la modernizzazione delle imprese agricole.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso le seguenti linee di azione:

I servizi di assistenza tecnica forniti non rivestono carattere continuativo o periodico né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa tant'è che per ogni progetto vengono richiesti il monitoraggio degli indicatori per valutare i miglioramenti derivati dall'azione di assistenza e la rendicontazione dei risultati ottenuti.

Si fa riferimento all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 in generale ed in particolare ai paragrafi 2 e 3 per quanto riguarda l'ammissibilità e la rimborsabilità delle spese sostenute per l'erogazione degli aiuti previsti nella base giuridica

Settori interessati: Produzioni animali (bovini, ovicaprini, suini, avicunicoli, ecc.) e vegetali (arboree ed erbacee), produzioni forestali (limitatamente alla produzione per la vendita di piante da vivaio), attività connesse quali l'agriturismo e la trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli.

Per quanto riguarda l'agriturismo si assicura che verranno erogati aiuti esclusivamente per la fornitura di servizi di assistenza tecnica finalizzati al miglioramento della vendita in azienda, in locali non separati e non destinati esclusivamente a tale attività, dei prodotti agricoli aziendali di cui all'allegato I del trattato.

Relativamente alla trasformazione e alla vendita da parte delle aziende agricole dei propri prodotti compresi nell'allegato I del trattato, si assicura che gli aiuti verranno limitati ai soli servizi finalizzati alla vendita in azienda, in locali non separati e non destinati esclusivamente a tale attività

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche — Servizio Agricoltura — PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola

Via Tiziano, 44

I-60125 Ancona

Sito web: http://www.agri.marche.it/Aree tematiche/Aiuti di stato/documentazione.pdf

Altre informazioni: L'aiuto consiste nella proroga al 2007 dei precedenti aiuti N 16/04 e N 700/06.

Come si nota dalla tabella comparativa allegata alla presente scheda di sintesi, a parte qualche piccola modifica resa necessaria per adeguarsi all'evoluzione della normativa nazionale sulle organizzazioni di produttori, il regime di aiuto è lo stesso sia nel triennio 2003/2005 (aiuto N 16/04), sia nel 2006 (aiuto N 700/06), sia nel 2007. L'unica differenza significativa è l'aver elevato il tasso d'aiuto, comunque entro il massimale del 100 % dei costi ammissibili, in linea in quanto previsto nell'articolo 15 del nuovo regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006, per i programmi attuati dalle associazioni degli allevatori, in ragione del maggiore sforzo di innovatività che si richiede loro.

I servizi di sviluppo alle aziende agricole saranno forniti dai cosiddetti soggetti attuatori, così come individuati dalla legge regionale di riferimento, e precisamente da:

organizzazioni professionali agricole e/o istituti ed enti di consulenza e assistenza tecnica e formazione professionale di loro emanazione,

centrali cooperative, anche attraverso propri associati, e/o istituti ed enti di consulenza e assistenza tecnica e formazione professionale di loro emanazione;

I servizi di supporto: assistenza agrometeorologica, assistenza al miglioramento genetico e funzionale degli allevamenti da latte,saranno affidati all'ASSAM che li realizzerà avvalendosi rispettivamente dei Consorzi Fitosanitari, che opereranno attraverso i CAL (centri agrometeo locali), e le strutture dell'ARA (Associazione regionale Allevatori).

I beneficiari ultimi del sistema dei servizi di sviluppo di cui al presente regime di aiuto, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006, sono le piccole e medie imprese agricole in possesso dei requisiti previsti nella legge regionale n. 37, del 23 dicembre 1999, «Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale», nella deliberazione amministrativa n. 57/2007, del 5 giugno 2007: «L.R. 37/99. Proroga al 2007 del Programma Operativo 2006 dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale» e nelle DGR costitutive della base giuridica del presente regime di aiuto.

Si ribadisce che i beneficiari ultimi riceveranno non pagamenti diretti in denaro ma esclusivamente il beneficio dalla fruizione dei servizi prestati dai soggetti attuatori specificati al paragrafo 3.1.1 dell'allegato alla DGR 1079, dell'8 ottobre 2007, così come integrata dalla DGR 1500, del 18 dicembre 2007, e trascritti nella tavola comparativa sotto riportata.

Il servizio prestato sarà accessibile a tutti i beneficiari della zona interessata dal progetto. L'appartenenza di un beneficiario ultimo ad un soggetto attuatore non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei beneficiari, non facenti parte dell'organizzazione del soggetto attuatore, ai costi amministrativi di questi ultimi, devono essere limitati ai costi del servizio prestato

Numero dell'aiuto: XA 14/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Hrastnik

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore programom razvoja podeželja v občini Hrastnik 2007–2010

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 21 574 EUR

 

2008: 22 033 EUR

 

2009: 22 033 EUR

 

2010: 22 033 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % in altre zone.

2.   Aiuti per la conservazione di fabbricati tradizionali:

fino al 50 % dei costi ammissibili per investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati nelle aziende e per investimenti intesi alla conservazione di elementi produttivi delle aziende, ad esempio fabbricati, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

3.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

4.   Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi e non comprendenti le normali spese di funzionamento dell'impresa, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, i cataloghi e i siti web e la diffusione di conoscenze scientifiche; gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Giugno 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II del progetto di regolamento sulla concessione di aiuti finanziari per programmi di sviluppo agricolo e rurale nel comune di Hrastnik comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

SLO-1430 Hrastnik

Sito web: http://sftp.slovenka.net/o-hrastnik/h/os/pravilnik_kmetijstvo_hrastnik_2007.doc

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Miran JERIČ

Sindaco del comune di Hrastnik

Numero dell'aiuto: XA 16/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Razkrižje

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Razkrižje za programsko obdobje 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Razkrižje (II. poglavje).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 7 000 EUR

 

2008: 9 000 EUR

 

2009: 10 000 EUR

 

2010: 11 000 EUR

 

2011: 12 000 EUR

 

2012: 13 000 EUR

 

2013: 14 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti nelle aziende agricole:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per investimenti o iniziative riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % delle spese effettivamente sostenute, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti o iniziative intesi alla conservazione di elementi produttivi del patrimonio situati nelle aziende, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

in linea con il decreto sul cofinanziamento dei premi per la copertura assicurativa della produzione agricola per l'anno in corso, l'importo del cofinanziamento comunale non può essere superiore alla differenza tra l'importo del cofinanziamento dei premi assicurativi a carico del bilancio nazionale e il 50 % dei costi ammissibili dei premi assicurativi, inclusa la tassa sulle transazioni assicurative.

4.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi i costi per la realizzazione di indagini.

5.   Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la fornitura di servizi di sostituzione; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Dicembre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto sarà concesso fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II del progetto di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Razkrižje comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Razkrižje

Šafarsko 42

SLO-9240 Ljutomer

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007112&dhid=93013

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Stanko IVANUŠIČ

Sindaco del comune di Razkrižje

Numero dell'aiuto: XA 17/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Velika Polana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Dodeljevanje državnih pomoči v kmetijstvu na območju občine Velika Polana 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velika Polana

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 9 390 EUR

 

2008: 9 400 EUR

 

2009: 9 450 EUR

 

2010: 9 500 EUR

 

2011: 9 600 EUR

 

2012: 9 650 EUR

 

2013: 9 700 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 50 % dei costi ammissibili per investimenti in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento e soddisfa i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 della Commissione.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 50 % dei costi ammissibili per investimenti intesi alla conservazione di elementi produttivi del patrimonio (fabbricati agricoli), purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

fino al 50 % dei costi ammissibili per investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole (siti di interesse archeologico o storico),

aiuti supplementari, a un tasso massimo del 50 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

4.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi i costi per la realizzazione di indagini.

5.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

gli aiuti sono concessi sotto forma di servizi agevolati fino a copertura del 100 % dei costi e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6.   Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, non connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, i cataloghi e i siti web; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Dicembre 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II del progetto di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato e di aiuti de minimis e sull'attuazione di altre misure di sviluppo agricolo e rurale nel comune di Velika Polana prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Velika Polana

Velika Polana 111

SLO-9225 Velika Polana

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007113&dhid=93094

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Damijan JAKLIN

Il sindaco


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/22


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 117/10)

Numero dell'aiuto: XA 18/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Hrpelje-Kozina

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Hrpelje-Kozina 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Hrpelje-Kozina v obdobju 2007–2013 (II. Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 17 000 EUR

 

2008: 27 000 EUR

 

2009: 27 000 EUR

 

2010: 27 000 EUR

 

2011: 27 000 EUR

 

2012: 27 000 EUR

 

2013: 27 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % in altre zone.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Aiuti per la conservazione di fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3.   Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti,

se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo dell'agricoltore deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

5.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

6.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

7.   Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi sotto forma di servizi agevolati per l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche; gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Dicembre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II del progetto di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Hrpelje-Kozina comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje

Reška cesta 14

SLO-6240 Kozina

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007109&dhid=92827

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Zvonko BENČIČ-MIDRE

Il sindaco

Numero dell'aiuto: XA 25/08

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincie Noord-Brabant

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Beleidsregels inzake de subsidieverlening in het kader van het convenant Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (afgekort LIB-subsidieregeling).

Base giuridica: Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant die de kaders geeft voor de LIB-subsidieregeling. Het betreft een verlenging van een bestaande regeling die in 2006 is gemeld (nr. XA-59/06) op grond van EG-Verordening 1/2004.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Nel quadro del contratto dello Stuurgroep LIB, la provincia del Brabante settentrionale mette ogni anno un totale di 481 460,81 EUR a disposizione delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli al fine di incoraggiare innovazioni di ordine ambientale e sociale nel settore agricolo

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto (percentuale degli investimenti ammissibile agli aiuti) non supera il 40 %; può occasionalmente arrivare ad un massimo del 100 % per le attività di formazione e informazione destinate agli agricoltori, conformemente a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, e dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento. Per gli aiuti agli investimenti destinati a coprire i costi supplementari connessi alla tutela o al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni igieniche delle aziende zootecniche o al benessere degli animali, l'intensità dell'aiuto può arrivare al 60 %, se e in quanto tali investimenti vanno al di là delle disposizioni comunitarie minime in vigore.

Per ogni domanda di sovvenzione viene concesso un aiuto non superiore a 35 000 EUR l'anno, con un massimo di 100 000 EUR per progetto su un periodo di tre anni

Data di applicazione: Gennaio 2008, una volta che la Commissione abbia pubblicato una sintesi delle informazioni

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 1o gennaio 2012

Obiettivo dell'aiuto: L'insieme della misura d'aiuto è finalizzato alla concessione di aiuti destinati a ridurre i costi di produzione, a migliorare e riconvertire la produzione, a migliorare la qualità e/o l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali. In particolare il regolamento sulle sovvenzioni LIB mira a promuovere innovazioni basate su progetti nei settori agricolo e orticolo, dirette a:

Il secondo obiettivo presenta carattere di novità rispetto al regime notificato nel 2006. Il regime risulta in massima sintonia con gli obiettivi sociali e ambientali perseguiti dall'attuale politica agricola europea. Le risorse destinate all'agricoltura biologica sono conformi al piano d'azione attualmente in vigore per l'agricoltura biologica nell'UE.

L'aiuto va a beneficio delle innovazioni su piccola scala e basate su progetti in cui gli aspetti ecologici, sociali ed economici dei settori agricolo ed orticolo si rafforzano reciprocamente nella misura del possibile.

Le attività che lo Stuurgroep LIB può sostenere finanziariamente sono le seguenti:

Ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto al fine di promuovere la produzione e lo smercio di prodotti di qualità come previsto dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 [articolo 14, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3 e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Sostegno allo sviluppo e al trasferimento delle conoscenze per gli agricoltori e i loro collaboratori sotto forma di spese per l'organizzazione di programmi di informazione/formazione, consulenze finalizzate all'innovazione dell'azienda, spese di organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006, applicazione delle conoscenze scientifiche a livello di azienda e diffusione delle conoscenze per mezzo di pubblicazioni [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Investimenti in beni immobili, attrezzature, assunzione di consulenti ed effettuazione di studi (di fattibilità), a ciò necessarie, allo scopo di ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, elevare la qualità dei prodotti, migliorare il benessere degli animali e l'ambiente naturale [articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

La sovvenzione menzionata agli articoli 14 e 15 del regolamento non viene concessa agli agricoltori (produttori), ma alle parti prestatrici del servizio.

Le attività devono svolgersi in aziende agricole sane ed economicamente redditizie e produrre risultati concreti per aziende analoghe.

Attività ammissibili alle sovvenzioni:

Le attività ammissibili alle sovvenzioni sono menzionate all'art. 3 delle attuali LIB-beleidsregels e all'articolo 1, lettere c) e d), del decreto di modifica delle LIB-beleidsregels

Settore economico: Tutti i settori della produzione (primaria) agricola ed orticola (produzioni animali e vegetali), se e in quanto si tratti di piccole e medie imprese come previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC `s-Hertogenbosch

Nederland

Sito web: http://www.brabant.nl/Werken/Land_%20en%20tuinbouw/Landbouw%20Innovatie%20Noord%20Brabant%20LIB.aspx

Altre informazioni: Per consultare e scaricare il testo del regime cliccare sul sito web di cui sopra

Numero dell'aiuto: XA 26/08

Stato membro: Regno Unito

Regione: England

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: English Pig Health Scheme

Base giuridica: Natural Environment and Rural Communities Act 2006, Sections 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96 and 97 et Levy Board UK Order 2007, Schedule I, part 2.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Il bilancio coprirà il periodo dal 1o aprile 2008 al 31 marzo 2013. Di seguito è riportata la ripartizione del finanziamento, previsto tramite la riscossione di un prelievo obbligatorio, per ogni esercizio finanziario:

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità dell'aiuto è del 75 %

Data di applicazione: Il regime entrerà in applicazione il 1o aprile 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime inizia a decorrere il 1o aprile 2008. La data delle ultime valutazioni sarà il 30 marzo 2013 e il regime cesserà il 31 marzo 2013

Obiettivo dell'aiuto: Salute e benessere degli animali.

L'obiettivo del regime è fornire agli allevatori suinicoli di piccole e medie dimensioni un servizio agevolato per l'esame sanitario delle carcasse dei suini al fine di appurare l'eventuale presenza di malattie. Lo scopo è permettere la riduzione del livello di malattie subcliniche nei suini inglesi e migliorare così il rendimento del settore. Il regime risponde alle condizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Il regime si applica alle piccole e medie imprese zootecniche

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: L'ente ufficiale preposto al regime è:

Agriculture and Horticulture Development Board

Area 5C, Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

L'organismo incaricato della gestione è:

BPEX Ltd

C/o Agriculture and Horticulture Development Board

Area 5C, Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Sito web: http://www.defra.gov.uk/farm/policy/levy-bodies/pdf/pig-health-scheme.pdf

Altre informazioni: Il regime sarà gestito dalla BPEX Ltd, una filiale al 100 % dell'Agriculture and Horticulture Development Council.

Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili nel sito web sopra indicato.

Firmato e datato a nome del Department for Environment, Food and Rural Affairs (autorità competente nel Regno Unito)

Duncan Kerr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8D, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 30/08

Stato membro: Repubblica di Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Σχέδιο για την Κατεδάφιση με σκοπό τη Μετεγκατάσταση Οχληρών Κτηνοτροφικών Υποστατικών

Base giuridica: Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2007

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 854 300 EUR (500 000 CYP)

Intensità massima dell'aiuto: 50 % del valore di sostituzione delle aziende in possesso di licenza e 30 % del valore per le aziende senza licenza e 5 % del valore di sostituzione destinato a coprire parte delle spese di smantellamento e rimozione dei materiali. Massimale della sovvenzione: 341 720 EUR (200 000 CYP) per avente diritto

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Incentivare il trasferimento di fabbricati aziendali per motivi di pubblico interesse mediante la concessione di aiuti agli allevatori disposti a smantellare volontariamente e a trasferire gli allevamenti che, data la loro ubicazione, sono diventati altamente dannosi e fonte di inquinamento per l'ambiente o per le falde freatiche [regolamento (CE) n. 1857/2006, articolo 6]

Settore economico: Zootecnia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα 1

CY-411 Λευκωσία

Sito web: www.moa.gov.cy/da

Altre informazioni: La selezione dei fabbricati aziendali avverrà in base a criteri connessi al pubblico interesse e all'intensità dell'impatto sull'ambiente

Numero dell'aiuto: XA 46/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Občina Cankova

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cankova 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cankova (II. Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 23 535 EUR

 

2008: 24 250 EUR

 

2009: 25 000 EUR

 

2010: 25 750 EUR

 

2011: 26 500 EUR

 

2012: 27 250 EUR

 

2013: 28 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

4.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

5.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni e i siti web; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Cankova prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Cankova

Cankova 25

SLO-9261 Cankova

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007124&dhid=93792

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Drago VOGRINČIČ

Il sindaco del Comune di Cankova


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/27


MEDIA 2007

Invito a presentare proposte — EACEA/11/08

Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato

(2008/C 117/11)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Tra gli obiettivi della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti:

facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti,

incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati;

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio.

Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), nonché in Svizzera e Croazia.

3.   Bilancio

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 3 000 000 EUR.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili. Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di sovvenzione.

4.   Scadenza

Termine di presentazione delle proposte:

4 luglio 2008 per i progetti annuali 2009 e i progetti il cui inizio è previsto tra il 1o gennaio 2009 e il 31 maggio 2009.

5.   Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte nonché il modulo di candidatura si trovano all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/media. Le richieste devono rispettare rigorosamente le prescrizioni del testo completo e vanno inoltrate utilizzando l'apposito modulo.


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/29


MEDIA 2007

Invito a presentare proposte — EACEA/12/08

Misure di sostegno alla promozione fuori dai paesi MEDIA

(2008/C 117/12)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Tra gli obiettivi della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti:

facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti,

incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati,

favorire una maggiore diffusione transnazionale dei film europei non nazionali sul mercato europeo e internazionale, mediante iniziative a favore della loro distribuzione e programmazione nelle sale, anche incoraggiando strategie coordinate di commercializzazione.

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio.

Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), nonché in Svizzera e Croazia.

3.   Bilancio e durata delle azioni

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 1 500 000 EUR.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili. Le attività devono iniziare obbligatoriamente tra il 1o gennaio 2009 el il 31 dicembre 2009. Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di sovvenzione.

4.   Scadenza

Le domande devono essere inviate all'agenzia esecutiva (EACEA) entro il 9 luglio 2008.

5.   Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte nonché il modulo di candidatura si trovano all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/media

Le richieste devono rispettare rigorosamente le prescrizioni del testo completo e vanno inoltrate utilizzando l'apposito modulo.


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/30


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/15/08

Azione 4.5.b — Invito a presentare dei progetti destinati a sostenere azioni d'informazione sulle elezioni europee del 2009 per i giovani e gli animatori di gioventù

Programma «Gioventù in azione»

(2008/C 117/13)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito ha lo scopo di sostenere azioni d'informazione e di sensibilizzazione destinate ai giovani, agli animatori di gioventù e a tutti coloro che lavorano nell'ambito delle organizzazioni giovanili per incoraggiare una partecipazione attiva dei giovani alle elezioni del Parlamento europeo del 2009 e per informarli sulla posta in gioco rappresentata da questo scrutinio elettorale.

Tenuto conto delle specificità nazionali dello scrutinio e dell'identità culturale di ciascun paese dell'Unione europea, il raggio d'azione di ogni progetto presentato sarà limitato a un solo paese dell'Unione europea. Nel quadro del presente invito a presentare proposte, la dimensione europea dei progetti si basa sul tema prioritario e sulle attività da sviluppare, nonché sulla possibilità di portare a buon fine le attività proposte assieme a dei partner europei.

I beneficiari di tali progetti sono i giovani cittadini europei in età per votare di età inferiore a 30 anni e le persone che lavorano nel settore della gioventù in seno ad un'organizzazione ed a strutture per la gioventù.

L'invito riguarda l'azione 4.5 (seconda parte) del programma «Gioventù in azione» ed è pubblicato conformemente alle modalità previste nel programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni e di contratti nel settore dell'istruzione e della cultura per il 2008, adottato dalla Commissione l'11 marzo 2008, in conformità con le procedure di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (1).

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura è responsabile dell'attuazione di questo invito a presentare proposte.

2.   Candidati ammissibili

Sono ammesse solo le domande presentate da:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro,

consigli nazionali di gioventù,

dotati di personalità giuridica e legalmente costituiti da almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda nel paese dell'Unione europea in cui si svolge il progetto,

oppure

organismi attivi nel settore della gioventù a livello europeo (ENGO) che abbiano organizzazioni affiliate in almeno otto paesi del programma «Gioventù in azione» (2), dotati di personalità giuridica e legalmente costituiti da almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione della candidatura in uno dei paesi dell'Unione europea.

Non sono tuttavia ammesse le candidature presentate dalle organizzazioni giovanili legate a movimenti politici.

Ciascun candidato potrà proporre solamente un progetto.

I progetti possono coinvolgere delle organizzazioni partner purché queste abbiano la propria sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

3.   Bilancio e durata dei progetti

L'importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a circa 1 500 000 EUR.

Il contributo finanziario dell'Agenzia non può superare l'80 % del totale delle spese ammissibili.

L'Agenzia si propone di finanziare al massimo 27 progetti, ossia un progetto per ogni Stato membro, per coprire l'intera Unione europea. Tuttavia, a seconda del numero e della qualità del progetti presentati, l'Agenzia si riserva la possibilità di non garantire la copertura completa degli Stati membri dell'Unione europea e si riserva altresì la possibilità di non assegnare tutti i fondi disponibili.

La sovvenzione massima concessa a un dato progetto terrà conto della popolazione del paese in questione. È fissato un limite per ciascun paese dell'Unione europea:

per i progetti di sensibilizzazione e d'informazione sulle elezioni europee in Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Regno Unito e Spagna la sovvenzione concessa non supererà i 90 000 EUR,

per i progetti di sensibilizzazione e d'informazione sulle elezioni europee in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria la sovvenzione concessa non supererà i 45 000 EUR,

per i progetti di sensibilizzazione e d'informazione sulle elezioni europee a Lussemburgo e a Malta la sovvenzione concessa non supererà i 22 500 EUR.

Le attività devono imperativamente iniziare tra il 1o gennaio 2009 e il 28 febbraio 2009.

I progetti avranno una durata minima di 5 mesi e una durata massima di 7 mesi.

4.   Termine ultimo per presentare le domande

Il termine ultimo per presentare le domande all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura è il 15 luglio 2008 (fa fede il timbro postale).

5.   Informazioni complementari

La versione integrale del presente invito a presentare proposte nonché i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/index_en.htm

Le domande devono soddisfare i requisiti riportati nella versione integrale del presente invito e devono essere presentate mediante l'apposito modulo.


(1)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(2)  I paesi del programma sono i seguenti: i 27 Stati membri dell'Unione europea, la Turchia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/32


AIUTO DI STATO — IRLANDA

Aiuto di Stato C 2/08 (ex N 572/07) — Modifiche al regime di imposta sul tonnellaggio

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 117/14)

Con lettera del 15 gennaio 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Repubblica d'Irlanda la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Energia e dei trasporti

Direzione A — Mercato interno e concorrenza

Edificio/Ufficio DM 28 6/109

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 41 04

Dette osservazioni saranno comunicate alla Repubblica d'Irlanda. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

1.   PROCEDIMENTO

1.

Con lettere inviate per posta elettronica il 3 ottobre 2007 e il 19 novembre 2007, le autorità irlandesi hanno notificato una modifica al vigente regime di imposta sul tonnellaggio N 504/02.

2.   CONTESTO

2.

A titolo ricapitolativo, il regime irlandese di imposta sul tonnellaggio del 2002 è «un regime fiscale applicabile alle compagnie di navigazione dedite ai trasporti marittimi. Le compagnie ammesse a beneficiare del regime possono decidere se le attività di navigazione devono essere tassate in base alla stazza netta della flotta piuttosto che in base agli utili effettivi» (1).

3.

Tra i vari requisiti, «per poter beneficiare di tale regime di imposta sul tonnellaggio, la percentuale di navi ammesse al regime possedute dalla compagnia, calcolata in base alla stazza, non deve essere inferiore al 25 % della stazza di tutte le navi della compagnia ammesse a beneficiare del regime. Il sistema prevede in effetti che per poter accedere all'imposta in base al tonnellaggio e rimanere in tale regime una compagnia non deve aver “noleggiato a tempo” più del 75 % della stazza netta delle navi ammesse al regime che essa gestisce. […] Con l'espressione “noleggio a tempo” (in inglese “charter in” o “time charter”) di una nave s'intende che una nave viene noleggiata con un equipaggio fornito dal noleggiante, e si differenzia dal noleggio in regime di “bareboat”, nell'ambito del quale il noleggiatore deve fornire l'equipaggio».

4.

Le autorità irlandesi intendono ora abolire la suddetta limitazione riguardante il noleggio a tempo. In base all'attuale notifica irlandese, pertanto, una compagnia o un gruppo di compagnie potrebbe beneficiare del regime di imposta sul tonnellaggio senza possedere alcuna nave.

3.   VALUTAZIONE

5.

Per quanto riguarda l'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione ritiene che la notifica oggetto della presente decisione non altera in alcun modo la qualifica di aiuto di Stato del regime irlandese di imposta sul tonnellaggio approvato nel 2002.

6.

Anche se gli orientamenti non indicano limiti in merito all'inclusione di navi noleggiate a tempo nell'ambito dei regimi di imposta sul tonnellaggio, a livello pratico nella sua attività decisionale la Commissione ha cercato di evitare accuratamente le distorsioni della concorrenza e ha, di fatto, creato una parità di condizioni definendo un rapporto di 1:3 o 1:4 tra le navi di proprietà e le navi noleggiate a tempo.

7.

La Commissione ritiene che l'eliminazione di tali limiti in uno o più Stati membri potrebbe creare distorsioni della concorrenza e di conseguenza nuocere anche alla parità di condizioni esistente all'interno dell'UE.

TESTO DELLA LETTERA

«The Commission wishes to inform Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1.   PROCEDURE

1.

By electronic letters of 3 October 2007 and 19 November 2007, the Irish authorities notified an amendment to the existing tonnage tax scheme N 504/02, initially approved by the Commission on 11 December 2002 (2).

2.   DETAILED DESCRIPTION OF THE MEASURE

2.1.   Summary of the 2002 tonnage tax

2.

The Irish tonnage tax of 2002 is a “tax scheme applicable to shipping companies engaged in seagoing transport. Qualifying companies may choose to have their shipping activities taxed on basis of the net tonnage of their fleet instead of on the basis of their actual profits. Qualifying companies must opt for the regime within three years from the date of the entry into force of the legislation. Companies having opted for the tonnage tax must remain subject to this regime for a period of 10 years (tonnage tax period).

If several qualifying Irish companies are members of the same group of companies, all of them must opt for the tonnage tax system. Business activities other than those subject to the tonnage tax would be taxed on the basis of the normal provisions of corporate taxation.

Under the […] tonnage tax scheme the amount of tax for qualifying maritime companies is established on the basis of the net tonnage of their qualifying fleet. For each vessel subject to the tonnage tax, the taxable profits pertaining to qualifying activities shall be fixed at a lump sum calculated by reference to its net tonnage as follows, per 100 net tons (NT) and per 24-hour period started, irrespective of whether the vessel is operational or not:

Up to and including 1 000 net tons

EUR 1,00 per 100 NT

Between 1 001 and 10 000 net tons

EUR 0,75 per 100 NT

Between 10 001 and 25 000 net tons

EUR 0,50 per 100 NT

More than 25 000 net tons

EUR 0,25 per 100 NT

The standard Irish corporation tax of 12,5 % is then applied to the profits determined in that way” (3).

3.

Amongst others, one “precondition for being eligible for the tonnage tax scheme is that the share of qualifying ships owned by the company itself, calculated on their tonnage, is not less than 25 % of the tonnage of all its qualifying ships. It is indeed required for entering and remaining within tonnage tax that a company should not have “chartered in” (also time charter) more than 75 % of the net tonnage of the qualifying ships operated by it. In the case of a group, the limit is 75 % of the aggregate net tonnage of all the qualifying ships operated by all group members that are qualifying companies. “To charter in a ship” means to rent it with a crew provided by the charterer, in contrast to the definition of the bareboat charter whereby the lessee must man the ship” (4).

2.2.   The notified amendments

2.2.1.   Removal of time charter limit

4.

The Irish authorities now intend to abolish the above time charter limitation. Thus, according to their present notification, a company or a group of companies could benefit from the tonnage tax without owning a single ship. According to the Irish authorities the abolition of that limit is required for several reasons:

(a)

to secure Irish-based shipping companies, fulfilling all other current qualification criteria but unable to elect to tonnage tax due to an excess of time chartering activity;

(b)

the amendment of the above provision allows for additional flexibility for Irish tonnage tax companies engaged in tonnage tax activity to capitalise on market conditions where otherwise they would be in breach of tonnage tax conditions;

(c)

to achieve parity with other Member State regimes on time-chartering;

(d)

to increase expansion of on-shore ship-management activity;

(e)

to avoid ceding business to non-tonnage tax and ultimately non-EU ship operators or being expelled from the Irish tonnage tax regime for breaching the limit.

2.2.2.   Duration

5.

The notified amendment of the tonnage tax shall be applicable only after Commission approval, but retroactively commencing from the appearance of the amendment in national legislation in January 2006.

6.

The amendment does not alter the duration of tonnage tax: the current tonnage tax regime is limited in duration to 10 years. “Qualifying companies” will, in general, have 36 months only in which to elect to enter the tonnage tax regime on becoming qualifying companies i.e. a company chargeable to Irish corporation tax, operating “qualifying ships” and carrying on the strategic and commercial management of the qualifying ships in Ireland.

2.2.3.   Beneficiaries

7.

The amendment will apply to all companies that are currently in a position to benefit from the tonnage tax regime and to the following: those qualifying companies, or groups of companies

(a)

chargeable to Irish corporation tax;

(b)

whose profits are derived from qualifying ships carrying on “qualifying activities” and which opt for the tonnage tax regime; and

(c)

who carry out the strategic and commercial management of qualifying shipping from the State.

2.2.4.   Budget

8.

The Irish authorities project that the first year cost of this measure, applied from 1 January 2006 will be in the region of EUR 5,88 million in the immediate short-term given the current market upturn. It is anticipated that the cost in the medium term (+ 2 years) will fall as earnings fall to more typical market levels, approximately EUR 1,38 million.

2.3.   Time charter

9.

In cases where the inclusion of time chartered vessels under the tonnage tax was notified, the Commission's decisional practice has focussed on schemes complying with a proportion of one owned vessel to maximum three time chartered vessels (1:3). In the case of Denmark, taking account of the arguments provided, a proportion of (1:4) was authorised (5).

3.   ASSESSMENT

3.1.   Presence of aid

10.

As regards the presence of aid, the Commission considers that the notification that is the subject matter of the present decision does not in any way alter the qualification as State aid of the Irish tonnage tax approved in 2002.

11.

Indeed, even after a potential abolition of the said time charter limit, the Irish authorities would still be granting subsidies through State resources and thereby favour certain undertakings since the measure is specific to the shipping sector. Such subsidies threaten to distort competition and could affect trade between Member States since such shipping activities are essentially carried out on an international level playing field. For these reasons, the notified amendment of the 2002 Irish tonnage tax does not alter its aid qualification within the meaning of Article 87(1) of the Treaty.

3.2.   Legal basis for assessment

12.

The legal basis for assessing the compatibility of the notified measures are the Community Guidelines on State aid to maritime transport (6) (hereinafter the guidelines).

3.3.   Compatibility of the measure

13.

Even though the guidelines do not mention any limits for the inclusion of time chartered ships under tonnage tax schemes, in its decision making practice the Commission has authorised schemes where companies with a ratio of 1:3 or 1:4 owned to time chartered ships were eligible to tonnage tax. The exception of the 1:4 ratio as compared to the initial 1:3 ratio in Decision No 563/2001/EC concerning the initial approval of the Danish tonnage tax was justified on the basis of an in depth market analysis and the following arguments reproduced below:

14.

It should first be mentioned that the Commission is promoting the respect of a level playing field between Member States that apply a Tonnage Tax. A first observation in this respect shows that the guidelines do not provide for any restriction to the proportion of chartered vessels, which may be allowed under a Tonnage Tax. Second, it is to be noted that the Member States which notified the Commission of a Tonnage Tax in the past could thus freely choose the proportion of chartered ships to notify. Third, Denmark has chosen a respective proportion of 1:4 on the basis that its maritime industry has a long lasting tradition to operate in a more intensive way by means of chartered ships as compared to those Member States which notified a lower proportion. Fourth, the Commission can accept that a lower proportion than 1:4 in other Member States will thus not provide a competitive disadvantage to their Tonnage Tax schemes as compared to the Danish one, since they could have notified otherwise. And fifth, the Danish Tonnage Tax has a feature (the non-remittance of deferred taxes) which may potentially make this scheme less attractive as compared to other Tonnage Tax schemes (7).

15.

The Commission notes that Ireland did not provide arguments such as the ones provided here above under point three and five and notes that the full abolition of such time charter limits may trigger fiscal competition between more or less attractive tonnage tax schemes across the EU. In the light of the guidelines' acknowledgement that such fiscal competition needs to be taken into account (8), the amendments proposed by the Irish authorities under the present notification to fully remove the time charter limit may be contrary to the “common interest” expressed in Article 87(3) c of the Treaty on which the approval of tonnage taxes is based.

3.4.   The Commission's doubts

16.

For the above mentioned reasons the Commission expresses its doubts as regards the compatibility of a unilateral abolition by Ireland of the maximum number of time chartered ships allowable under its tonnage tax scheme.

17.

On the same grounds the Commission also expresses its doubts as regards any potential retroactivity of the planned measure. This may occur in case aid related to the amendment in object is effectively granted as from January 2006.

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests Ireland to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the measure, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.

The Commission wishes to remind Ireland that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

The Commission warns Ireland that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.».


(1)  Decisione C(2002) 4371 definitiva della Commissione, dell'11 dicembre 2002, punto 26.

(2)  Document C(2002) 4371 fin.

(3)  Commission Decision of 11 December 2002 C(2002) 4371 fin, points (3) to (6).

(4)  Commission Decision of 11 December 2002 C(2002) 4371 fin, point (26).

(5)  

1.

Dutch tonnage tax (N 738/95, approved on 20 March 1996) no indications on ratio;

2.

German tonnage tax (Case N 396/ 98, approved on 25 November 1998) ratio owned to time chartered shps 1:3;

3.

UK tonnage tax (Case N 790/99, approved on 2 August 2000) ratio owned to time chartered shps 1:3;

4.

Spanish tonnage tax (Case N 736/01, approved on 27 February 2002) ratio owned to time chartered shps 1:3;

5.

Danish tonnage tax (Case N 563/01, approved on 12 March 2002) ratio owned to time chartered shps 1:4;

6.

Finnish tonnage tax (Case N 195/02, approved on 16 October 2002) ratio owned to time chartered shps 1:1;

7.

Irish tonnage tax (Case N 504/02, approved on 11 December 2002) ratio owned to time chartered shps 1:3;

8.

Belgian tonnage tax (Case N 433/02, approved on 19 March 2003) ratio owned to time chartered shps 1:3;

9.

French tonnage tax (Case N 737/02, approved on 13 May 2003) ratio owned to time chartered shps 1:3;

10.

Basque (Sp) tonnage tax (Case N 572/02, approved on 5 February 2003) ratio owned to time chartered shps 1:3;

11.

Italian tonnage tax (N 114/04, approved on 20 October 2004) no indications on ratio;

12.

Lithuanian tonnage tax (Case N 330/05, approved on 19 July 2006) ratio owned to time chartered shps 1:3;

13.

Polish tonnage tax (Case N 93/06, approved on 10 July 2007) ratio owned to time chartered shps 1:4.

(6)  OJ C 13. 17.1.2004.

(7)  Commission Decision No 563/2001/EC, point 3.3.2.

(8)  Guidelines point 3.1: Fiscal treatment of shipowning companies.


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/36


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5066 — Eurogate/APMM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 117/15)

1.

In data 25 aprile 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Eurogate GmbH & Co. KGaA, KG («Eurogate», Germania), controllata da Eurokai KGaA e BLG Logistics Group AG & Co. KG, e A.P. Møller-Mærsk, («APMM», Danimarca) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven GmbH & Co. KG e Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven Beteiligungsgesellschaft mbH, Germania, mediante acquisto di quote o azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Eurogate: servizi di stivaggio per compagnie marittime di trasporto container,

per APMM: trasporto marittimo di linea containerizzato, servizi terminalistici, logistica, rimorchio portuale, esplorazione e produzione di petrolio e di gas, vendita al dettaglio e trasporto aereo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5066 — Eurogate/APMM, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/37


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5121 — News Corp/Premiere)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 117/16)

1.

In data 5 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa News Corporation («News Corp», Stati Uniti d'America) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Premiere AG («Premiere», Germania) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per News Corp: società attiva nel campo dell'intrattenimento con attività in otto ambiti nel settore della comunicazione, inclusi i) cinema, ii) televisione, iii) programmi per reti via cavo, iv) televisione satellitare, v) riviste ed inserti, vi) quotidiani, vii) editoria di libri, e viii) altri settori,

per Premiere: operatore di piattaforma Pay-TV in Austria e Germania

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5121 — News Corp/Premiere, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/38


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 117/17)

1.

In data 7 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa British American Tobacco plc («BAT», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'attività relativa alle sigarette e di determinati interessi nel settore del tabacco da fiuto e da arrotolare dell'impresa Skandinavisk Tobakskompagni A/S («STK», Danimarca) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per BAT: produzione, commercializzazione e vendita di sigarette e altri prodotti del tabacco,

per STK: produzione, commercializzazione e vendita di sigarette e altri prodotti del tabacco.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/39


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 117/18)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ZAFFERANO DI SARDEGNA»

N. CE: IT/PDO/005/0570/21.11.2006

Image IGPImageDOP

1.   Denominazione

«Zafferano di Sardegna»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8 — Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di «Zafferano di Sardegna»

La denominazione d'origine protetta «Zafferano di Sardegna» è riservata allo zafferano essiccato in stimmi o fili proveniente dalle coltivazioni di Crocus sativus L. All'atto dell'immissione al consumo si presenta di colore rosso brillante determinato dal contenuto di crocina, aroma molto intenso derivante dal contenuto di safranale e gusto deciso scaturente dal contenuto di picrocrocina.

Categoria

Potere colorante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di crocina a circa 440 nm su base secca

Potere amaricante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di picrocrocina a circa 257 nm su base secca

Potere aromatico safranale espresso in lettura diretta dell'assorbenza a circa 330 nm su base secca

I

≥ 190

≥ 70

Da 20 a 50

Deve, inoltre, essere scevro da qualsiasi forma di sofisticazione o adulterazione.

3.3.   Materie prime

3.4.   Alimenti per animali

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Lo «Zafferano di Sardegna» DOP deve essere coltivato, raccolto e lavorato nella zona geografica identificata al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

Il condizionamento dello «Zafferano di Sardegna» DOP deve avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 4, per garantire l'origine ed il controllo del prodotto e per impedire che il trasporto dello stesso allo stato sfuso, esponendo il prodotto alla luce e all'aria, ne causi il deterioramento e la perdita delle peculiari caratteristiche definite al precedente punto 3.2. Infatti, lo «Zafferano di Sardegna» DOP, in attesa del confezionamento, deve essere conservato in contenitori di vetro o latta o acciaio inox, a chiusura ermetica, che lo preservino dall'esposizione alla luce e all'aria. Il confezionamento deve avvenire con cura e in confezioni tali da non provocare danni interni o esterni al prodotto. Il materiale delle confezioni deve essere di vetro o terracotta o sughero o cartoncino (quello a diretto contatto con il prodotto è costituito da vetro o carta) e deve essere tale da evitare danni o alterazioni durante il trasporto e la conservazione. Le confezioni hanno un peso di 0,25 g, o 0,50 g, o 1 g, o 2 g, o 5 g.

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura

In etichetta deve essere riportato il logo della DOP «Zafferano di Sardegna», il logo comunitario della DOP, ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti e il bollino recante la numerazione progressiva delle quantità prodotte, rilasciato dal Consorzio di tutela incaricato dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali o in caso di sua assenza dalla struttura di controllo.

Il logo della denominazione, è costituito da tre parti ben distinte con al centro il simbolo dello zafferano rappresentato, con segno stilizzato, da un fiore a sei tepali disposto a sinistra per lasciar spazio agli stimmi che si protendono verso destra e verso sinistra; in alto è disposto ad arco la dicitura «Zafferano di Sardegna» in basso chiusa in un bacchettone la scritta «Denominazione di Origine Protetta».

La DOP deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinto nettamente dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

Alla denominazione d'origine protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, mentre è consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Image

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato lo «Zafferano di Sardegna» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione d'origine protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che il prodotto a denominazione di origine protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica e che gli utilizzatori del prodotto a denominazione d'origine protetta siano autorizzati dal Consorzio costituito dai produttori della DOP, incaricato alla tutela dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione d'origine protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona produzione dello «Zafferano di Sardegna» DOP comprende l'intero territorio dei comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, situati nella provincia del Medio Campidano.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Il clima della zona di coltivazione dello zafferano, è tipicamente mediterraneo, con piogge concentrate nel periodo autunno-invernale, generalmente mite, mentre le estati sono calde e aride. La temperatura media invernale è di 11,3 °C, mentre quella estiva risulta di circa 24 °C, con una media annuale di 17,6 °C. Le brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate. I terreni destinati alla coltivazione dello zafferano sono di ottima fertilità, di origine alluvionale profondi (vertisuoli) a tessitura franco sabbiosa-argillosa, permeabili, privi o con ridotta percentuale di scheletro e con un ottima capacità di ritenzione idrica.

5.2.   Specificità del prodotto

La domanda di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Zafferano di Sardegna» è giustificata dal fatto che il prodotto in argomento si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica per l'elevato contenuto di crocina, picrocrocina e safranale. In altre parole lo «Zafferano di Sardegna» DOP si differenzia per l'elevato potere colorante, gli effetti euptetici e le proprietà aromatizzanti.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le peculiarità dello «Zafferano di Sardegna» descritte al punto 5.2 sono strettamente determinate dalle caratteristiche morfologiche e pedo climatiche dell'areale di produzione. Queste peculiari caratteristiche del prodotto «Zafferano di Sardegna» DOP esprimono infatti il forte legame con il territorio di origine, particolarmente vocato, sia per le sue potenzialità umane che per le favorevoli condizioni climatiche, dove ben prospera una pianta che, come si è soliti affermare, «timit su frius e cikat su kallenti» (teme il freddo e cerca il caldo). Le caratteristiche morfologiche e pedo climatiche di alcune zone della Sardegna, unite a tradizionali tecniche di coltivazione e lavorazione tramandate nei secoli di padre in figlio, consentono di ottenere un prodotto con peculiarità organolettiche e gustative uniche ed inconfondibili. Infatti, lo zafferano di Sardegna deve le sue peculiarità alle tecniche agronomiche e di lavorazione e trasformazione del prodotto, adottate nelle diverse fasi del processo produttivo. In particolare già dalla fase di avvio della coltura e a partire dalla selezione del materiale di propagazione oggetto di attenta e meticolosa selezione per poi arrivare alla raccolta, mondatura, essiccazione, conservazione, l'uomo interviene apportando conoscenze e pratiche acquisite nei secoli e tramandate ai giorni nostri che consentono di ottenere un prodotto con elevate qualità. Un'operazione che si tramanda da secoli e che richiede l'attenzione di mani esperte è quella dell'umettamento degli stimmi con olio extravergine nella fase che precede l'essiccazione. Operazione che riveste una particolare importanza e tipicità e che testimonia il forte e solido legame del prodotto con la storia e la cultura del territorio di produzione. Un legame che vale anche nel senso del condizionamento che lo «Zafferano di Sardegna» ha operato, nelle sue alterne vicende economiche e per la sua importanza, sulla vita delle popolazioni locali in cui veniva coltivato, come dimostrano le fonti storiche.

La cultura dello zafferano in Sardegna, infatti, è molto antica ed affonda le sue radici all'epoca dei Fenici che, probabilmente, la introdussero nell'Isola. Sotto il dominio punico e nel periodo romano e bizantino, si consolidò la coltivazione e l'uso della droga nell'isola, utilizzata principalmente per usi tintori, terapeutici e ornamentali. Ma la prima vera testimonianza di commercializzazione del prodotto «zafferano» si ha nel XIV secolo con il regolamento del porto di Cagliari del 1317 (Breve Portus) che contiene una norma per disciplinare l'esportazione degli stimmi dalla Sardegna. Nell'800, si diffonde ulteriormente la coltura e l'uso della droga, impiegata non solo per le sue qualità aromatiche e medicinali ma anche per la tintoria delle sete e dei cotoni, per l'utilizzo in cucina oppure nei mercati come merce di scambio. A partire dalla guerra, e con la ripresa economica, lo zafferano è rimasto per molte famiglie un'importante fonte di integrazione al reddito, oltre che il simbolo della cultura e della tradizione di un popolo che da sempre si dedica all'agricoltura ed alla pastorizia.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2005.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul seguente link:

www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.