ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
9 maggio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2008/C 114/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 30 aprile 2008, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea (BCE/2008/2)

1

 

PARERI

 

Commissione

2008/C 114/02

Parere della Commissione, del 7 maggio 2008, concernente il piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore ad acqua pressurizzata BR3, ubicato nel sito SCK-CEN in Belgio, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom ( 1 )

2

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 114/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

2008/C 114/04

Elenco delle navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari fra il 1o settembre 2007 e il 31 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 7 ter della direttiva 95/21/CE del Consiglio sul controllo dello Stato di approdo

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 114/05

Tassi di cambio dell'euro

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 114/06

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

6

2008/C 114/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

7

2008/C 114/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 114/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4989 — Ålö/MX) ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2008/C 114/10

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

11

2008/C 114/11

Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono importare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

15

2008/C 114/12

Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono esportare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

21

2008/C 114/13

Comunicazione agli utilizzatori di sostanze controllate nell'Unione europea autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2009 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 aprile 2008

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea

(BCE/2008/2)

(2008/C 114/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della BCE è terminato a conclusione dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2007. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2008.

(3)

La BCE ha selezionato la PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari da 2008 a 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sia nominata revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 aprile 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


PARERI

Commissione

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/2


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2008

concernente il piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore ad acqua pressurizzata BR3, ubicato nel sito SCK-CEN in Belgio, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 114/02)

Il 22 luglio 2005 la Commissione europea ha ricevuto dal governo belga, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore ad acqua pressurizzata BR3.

Sulla base di questi dati e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione il 15 novembre 2005 e il 7 maggio 2007 e trasmesse dalle autorità belghe il 19 marzo 2007 e il 9 novembre 2007, e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha elaborato il parere seguente:

1.

La distanza tra l'impianto e il territorio più vicino di un altro Stato (nella fattispecie i Paesi Bassi) è di circa 10 km.

2.

Nelle normali operazioni di smantellamento, lo scarico degli effluenti liquidi e gassosi non comporterà un'esposizione tale da avere ripercussioni sulla salute della popolazione in altri Stati membri.

3.

I residui radioattivi solidi derivanti dalle operazioni di smantellamento saranno trasferiti al sito della Belgoprocess plc (adiacente al sito del BR3) ai fini del trattamento, condizionamento e stoccaggio temporaneo.

4.

I rifiuti solidi e i materiali non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo. Ciò avverrà nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom del Consiglio).

5.

Nell'eventualità di scarichi imprevisti di residui radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, le dosi ricevute da altri Stati membri non avranno ripercussioni sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento del reattore BR3 ubicato nel sito SCK-CEN in Belgio, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 114/03)

Data di adozione della decisione

13.2.2008

Numero dell'aiuto

N 742/07

Stato membro

Estonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Eesti rahvusliku filmikultuuri arengu toetamine

Base giuridica

Eesti Filmi Sihtasutuse (edaspidi „EFSA”) toetuste eraldamise eeskirja eelnõu;

Eesti Kultuurikapitali seadus;

2008. aasta riigieelarve (jagu 6. Kultuuriministeeriumi valitsemisala) ja

Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Kultuuriministeeriumi toetuste jaotamise põhimõtted

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 90 Mio EEK

Importo totale dell'aiuto previsto: 540 Mio EEK

Intensità

50 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Eesti Filmi Sihtasutuse: Vana-Viru 3, EE-10111 Tallinn

Eesti Kultuurkapital: Suur-Karja 23, EE-10148 Tallinn

Eesti Kultuuriministeerium: Suur-Karja 23, EE-15076 Tallinn

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/4


Elenco delle navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari fra il 1o settembre 2007 e il 31 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 7 ter della direttiva 95/21/CE del Consiglio sul controllo dello Stato di approdo (1)

(2008/C 114/04)

Ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 95/21/CE sul controllo dello Stato di approdo, alle navi che sono state oggetto di fermo diverse volte è rifiutato l'accesso ai porti degli Stati membri (2).

La tabella seguente elenca le navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari fra il 1o settembre 2007 e il 31 marzo 2008.

Denominazione della nave

Numero IMO

Tipo di nave

Bandiera

AGIOS NIKOLAOS II

7378664

Portarinfuse

Comore

BLUE ICE

7340851

Petroliera

St. Kitts e Nevis

HAJ YAMAK (3)

7312684

Portarinfuse

Panama


(1)  Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17).

(2)  Il primo paragrafo dell'articolo 7 ter stabilisce quanto segue:

«Lo Stato membro vigila affinché siano oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso ai suoi porti, tranne nei casi previsti dall'articolo 11, paragrafo 6, le navi classificate in una delle categorie dell'allegato XI, sezione A,

quando esse:

battono bandiera di uno Stato che figura nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU, e

sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di due volte nei 24 mesi precedenti in un porto di uno Stato membro firmatario del MOU,

o:

battono bandiera di uno Stato designato “ad altissimo rischio” o “ad alto rischio” nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU, e

sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di una volta nei 36 mesi precedenti in un porto di uno Stato firmatario del MOU.

Il provvedimento di rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave è stata autorizzata a lasciare il porto dove è stata oggetto del secondo o, secondo il caso, del terzo fermo.».

(3)  Nave per cui l'ordine di rifiuto di accesso è stato successivamente revocato in conformità delle procedure di cui alla parte B dell'allegato XI della direttiva 95/21/CE.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 maggio 2008

(2008/C 114/05)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5347

JPY

yen giapponesi

160,15

DKK

corone danesi

7,4619

GBP

sterline inglesi

0,78505

SEK

corone svedesi

9,3020

CHF

franchi svizzeri

1,6210

ISK

corone islandesi

118,50

NOK

corone norvegesi

7,8740

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,171

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,05

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6975

PLN

zloty polacchi

3,4231

RON

leu rumeni

3,6873

SKK

corone slovacche

32,050

TRY

lire turche

1,9496

AUD

dollari australiani

1,6312

CAD

dollari canadesi

1,5548

HKD

dollari di Hong Kong

11,9633

NZD

dollari neozelandesi

1,9929

SGD

dollari di Singapore

2,1137

KRW

won sudcoreani

1 604,91

ZAR

rand sudafricani

11,6884

CNY

renminbi Yuan cinese

10,7509

HRK

kuna croata

7,2573

IDR

rupia indonesiana

14 242,02

MYR

ringgit malese

4,9394

PHP

peso filippino

65,509

RUB

rublo russo

36,6170

THB

baht thailandese

48,995

BRL

real brasiliano

2,6041

MXN

peso messicano

16,2034


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/6


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 114/06)

Numero dell'aiuto

XA 389/07

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale

Veterinær assistance.

Støttemodtager er Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret

Base giuridica

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa

850 000 DKK nel 2007-2008

Intensità massima dell'aiuto

100 %

Data di applicazione

1.10.2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale

30.9.2008

Obiettivo dell'aiuto

Il regime si prefigge i seguenti obiettivi:

fornire assistenza veterinaria agli allevatori di pollame e diffondere le conoscenze tecniche,

fornire consulenza e assistere il Danske Fjerkræraad (Consiglio danese per il settore del pollame) e altre organizzazioni di settore con riguardo alla situazione veterinaria nel settore del pollame,

diagnosticare le malattie e fornire consulenza sulla cura e la prevenzione delle malattie del pollame,

acquisire e diffondere le più recenti conoscenze veterinarie sulla produzione di pollame.

I beneficiari finali sono gli allevatori di pollame. Il regime si applica unicamente alle piccole e medie imprese.

Il regime di aiuti rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e riguarda i servizi di consulenza

Settore economico

Pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Fjerkræafgiftsfonden

Axeltorv 3

DK-1609 København V

Sito web

www.fa-fonden.dk

Altre informazioni


9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2008/C 114/07)

Numero dell'aiuto

XA 7061/07

Stato membro

Spagna

Regione

Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale

Ayudas a las entidades acogidas al Programa de Calidad de la Comunitat Valenciana para el Aceite de Oliva Virgen

Base giuridica

Orden de 29 de noviembre de 2007 por la que se aprueba el Programa de Calidad de la Comunitat Valenciana para el Aceite de Oliva Virgen y se regula la concesión de ayudas a las entidades que se acojan al mismo

(DOC núm. 5656 del 10 de diciembre de 2007)

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/10/pdf/2007_14870.pdf

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo globale

0,19 Mio EUR

Prestiti garantiti

Aiuto individuale

Importo globale dell'aiuto

Prestiti garantiti

Intensità massima dell'aiuto

Conforme all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

10.12.2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale

Fino al 31.12.2013

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settore economico

Tutti i settori che possono beneficiare di aiuti alle PMI

No

Aiuto limitato a settori specifici

Industria carboniera

 

Tutti i settori industriali

 

o

 

Siderurgia

 

Costruzione navale

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altri settori industriali

 

Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Tutti i servizi

 

o

 

Servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, no 2

E-46010 Valencia

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conforme all'articolo 6 del regolamento


9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 114/08)

Numero dell'aiuto

XR 20/08

Stato membro

Italia

Regione

Friuli Venezia Giulia

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Fondo Gorizia

Base giuridica

Regolamenti Fondo Gorizia

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

5 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

15 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia

via Crispi, 10

I-34170 Gorizia

(39) 0481 38 42 23

E-mail: fondo.gorizia@go.camcom.it

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.go.camcom.it

www.go.camcom.it/pagina_sezione.cfm?sezione=03&pagina=01&nomepagina=Fondo%20Gorizia

Altre informazioni


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4989 — Ålö/MX)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 114/09)

1.

In data 29 aprile 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Ålö Intressenter AB («Ålö», Svezia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Mailleux S.A.S. («MX», Francia) mediante acquisto di quote o azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Ålö: sviluppo, produzione e vendita di caricatori frontali per trattori agricoli e attrezzi connessi,

per MX: sviluppo, produzione e vendita di caricatori frontali per trattori agricoli e attrezzi connessi; impianti di movimentazione e sollevamento per trattori agricoli.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4989 — Ålö/MX, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/11


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 114/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«RADICCHIO DI VERONA»

N. CE: IT/PGI/005/0670/16.01.2008

Image IGPImageDOP

1.   Denominazione

«Radicchio di Verona»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di «Radicchio di Verona»

L'IGP «Radicchio di Verona» è attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle Compositae, genere Cichorium, specie inthybus, varietà Rossa di Verona precoce e tardiva.

Le piante di «Radicchio di Verona» IGP hanno foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l'alto. Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, è di colore bianco.

Il «Radicchio di Verona» si distingue in «tipo precoce» e «tipo tardivo» che presentano le seguenti caratteristiche:

—   «tipo precoce»: il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi; la semina va effettuata tra il 1o ed il 20 luglio, la raccolta inizia dal 1o ottobre e la produzione per ettaro di prodotto finito non supera le 13 tonnellate,

—   «tipo tardivo»: il cespo (grumolo) ha un peso di 100-300 grammi; la semina va effettuata tra il 21 luglio ed il 15 agosto, la raccolta inizia dal 15 dicembre e la produzione per ettaro di prodotto finito non supera le 11 tonnellate; la raccolta deve assicurare il mantenimento di buona parte della radice fittonante (almeno 8 centimetri) e per questa tipologia è necessario effettuare una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento con la quale le foglie acquisiscono la tipicità di croccantezza e di gusto leggermente amarognolo.

Al momento dell'immissione al consumo, il «Radicchio di Verona» IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicità, dovrà presentare: toelettatura precisa e curata con cespo e fittone puliti e lavati, uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonché nelle dimensioni della piccola parte del fittone che rimane attaccato al cespo. Inoltre l'aspetto del germoglio dovrà apparire compatto, serrato nella parte apicale; di forma leggermente ellittica, con nervature della lamina fogliare ben evidenti ed aperte; colore del lembo fogliare rosso brillante senza variegature; colore della nervatura principale completamente bianca stretta alla base. I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni provocati da parassiti, privi di umidità esterna anomala e privi di odore e/o sapore estranei.

Il «Radicchio di Verona» IGP viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di lunghezza non superiore a 4 cm e di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.

3.3.   Materie prime

3.4.   Alimenti per animali

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Le operazioni di semina/trapianto, di raccolta, forzatura-imbianchimento, toelettatura e lavaggio devono avvenire nella zona di produzione indicata al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattuggiatura, condizionamento, ecc.

Il condizionamento del «Radicchio di Verona» IGP deve avvenire nella zona delimitata poiché il trasporto e le eccessive manipolazioni potrebbero compromettere la diminuzione della compattezza del grumolo e causare la conseguente senescenza del cespo, alterando le caratteristiche qualitative del prodotto. Il «Radicchio di Verona» IGP viene immesso al consumo in confezioni sigillate conformi alle tipologie di seguito riportate, nel rispetto della normativa comunitaria:

vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,

cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,

confezioni 30 cm × 40 cm in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,

confezioni 30 cm × 50 cm in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,

confezioni 40 cm × 60 cm in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,

borsa retinata di 0,5 kg, di 1 kg e di 1,5 kg.

Ciascuna confezione dovrà contenere un solo strato di prodotto e dovrà essere sigillata in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura del sigillo.

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura

La confezione deve recare obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione ed al simbolo grafico comunitario le seguenti diciture: nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore, peso, data e luogo di confezionamento, scadenza per il consumo nonché tutte le altre indicazioni previste dalla normativa nazionale o comunitaria.

Il logo raffigura 3 grumoli di «Radicchio di Verona» con linee e striscia azzurra che vogliono rappresentare l'Arena di Verona e il fiume Adige come riferimento all'origine geografica.

Image

Alla denominazione IGP «Radicchio di Verona» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista nel presente documento unico. È ammesso l'uso di indicazioni che fanno riferimento alla denominazione dell'azienda produttrice e alla località della relativa sede. È autorizzato l'uso del marchio aziendale.

In ogni caso, la dicitura «Radicchio di Verona» IGP dovrà avere dimensioni significativamente superiori a quelle utilizzate per qualsiasi altra dicitura.

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Radicchio di Verona» IGP comprende i comuni di seguito elencati, tutti ubicati nella Regione Veneto.

In provincia di Verona, il territorio dei comuni di: Trevenzuolo, Salizzole, Nogara, Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Legnago, Minerbe, Roveredo di Guà, Cologna Veneta, Veronella, Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro di Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorgà, Erbè, Oppeano, Isola Rizza, Albaredo d'Adige, Pressana, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo.

In provincia di Vicenza è compreso il territorio dei comuni di: Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettone, Orgiano, Alonte, Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.

In provincia di Padova è compreso il territorio dei comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, Lozzo Atestino, Urbana.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona di produzione del «Radicchio di Verona» IGP è costituita da terreni sabbiosi ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, e dotati di buona fertilità. Il clima particolarmente favorevole alla produzione è di tipo continentale con estati molto calde ed afose ed inverni rigidi e nebbiosi con escursione termica annua elevata e piovosità contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

5.2.   Specificità del prodotto

Le caratteristiche peculiari che contraddistinguono il «Radicchio di Verona» IGP dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica, sono la particolare croccantezza delle foglie, il colore rosso intenso ed il sapore leggermente amarognolo.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il «Radicchio di Verona» IGP vanta una reputazione antica e consolidata. Le prime vere coltivazioni di «Radicchio di Verona» destinate al mercato iniziano sin dai primi del Novecento, anche se erano presenti già alla fine del Settecento nei «broli» (orti cittadini); l'inchiesta agraria Jaccini (vol. 5, tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Era coltivato nell'alta pianura veronese negli interfilari delle piante da frutto e della vite, si fa riferimento al «Radicchio di Verona» già nella Monografia della provincia di Verona — regio prefetto conte Luigi Sormano Moretti — Firenze 1911.

Nel libro «Cucina veneta» (1980) di Giovanni Rorato, così sono presentati i radicchi: «Come fiori sulla tavola. Non c'è dubbio alcuno che il radicchio ha scelto come terra d'elezione il Veneto: è qui, infatti, che esiste da secoli il culto particolare per la cicoria, anche se le colture specializzate e selettive datano al finire del secolo scorso. Oggi, nel veneto, la selezione ha prodotto vari tipi di radicchio: radicchio rosso di Treviso … radicchio variegato di Castelfranco, … radicchio di Chioggia, radicchio di Verona, anche questo rosso, e infine il variegato di Lusia, in Polesine …».

Le numerose ricette tradizionali della cucina veneta, che vedono il «Radicchio di Verona» come loro ingrediente principale (omelette al radicchio, cappelletti di castagne con salsa di noci e radicchio, fagottini di radicchio, ecc.) accrescono maggiormente la sua indubbia reputazione.

La compattezza dei grumoli, la croccantezza delle foglie, ed il caratteristico sapore lievemente amarognolo sono certamente legate all'ambiente che caratterizza l'areale di produzione. Il clima di tipo continentale, le basse temperature del periodo invernale e la natura dei terreni sabbiosi ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilità, sono infatti i responsabili di tali caratteristiche organolettiche.

La secolare opera dell'uomo, le sue capacità culturali, la continua ricerca e messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali, hanno contribuito a conferire al «Radicchio di Verona» una fama riconosciuta sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul seguente link:

www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm? txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/15


Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono importare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(2008/C 114/11)

I.

La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono importare nella Comunità europea le seguenti sostanze da paesi terzi nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2009.

Gruppo I:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI:

bromuro di metile

Gruppo VII:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX:

bromoclorometano

II.

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che l'importazione delle sostanze elencate nei gruppi da I a IX di cui all'allegato I alla presente comunicazione è soggetta alla definizione di restrizioni quantitative e all'assegnazione di quote agli importatori (compresi i produttori che importano sostanze controllate) per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2009 in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 (2).

Sono assegnate quote per:

a)

il bromuro di metile destinato alle applicazioni di quarantena e di trattamento anteriore al trasporto (QPS) secondo quanto definito dalle parti del protocollo di Montreal e a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, punto iii), del regolamento;

b)

idroclorofluorocarburi (HCFC);

c)

usi essenziali in conformità dei criteri specificati nella decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal e nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, e approvati dalla Commissione. È stata pubblicata un'apposita comunicazione riguardante gli usi essenziali;

d)

utilizzazione come materia prima: come sostanze controllate trasformate mediante un processo chimico durante il quale la materia prima viene completamente modificata rispetto alla composizione d'origine e le cui emissioni siano trascurabili;

e)

agenti di fabbricazione: come sostanze controllate utilizzate come agenti chimici di fabbricazione nelle applicazioni che figurano nell'elenco dell'allegato VI del regolamento, negli impianti esistenti e le cui emissioni siano trascurabili;

f)

distruzione: come sostanze controllate che devono essere distrutte mediante tecnologie approvate dalle parti del protocollo di Montreal e il cui risultato è la trasformazione permanente o la decomposizione, completa o di una parte significativa, della sostanza stessa.

Il quantitativo limitato che gli importatori possono immettere sul mercato e/o utilizzare per proprio conto nella Comunità europea nel 2009 è calcolato come segue:

per quanto riguarda il bromuro di metile destinato alle applicazioni QPS, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto iii),

per gli HCFC, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, punto i).

III.

Le imprese importatrici di HCFC si suddividono nelle seguenti categorie (3):

gli importatori nell'UE-15 (4), in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e gli importatori nell'UE-10 (5) che hanno importato nel 2002 o 2003, che intendono immettere gli HCFC sul mercato comunitario e che non si occupano della produzione di HCFC,

i produttori nell'UE-15, in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e i produttori dell'UE-10 che hanno importato nel 2002 o 2003, per proprio conto, quantitativi supplementari di HCFC da immettere sul mercato comunitario.

IV.

I quantitativi importati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009 sono oggetto di licenze di importazione. In conformità all'articolo 6 del regolamento, le imprese possono importare sostanze controllate solo se sono in possesso di una licenza di importazione rilasciata dalla Commissione.

V.

Ai fini del regolamento, i quantitativi di sostanze vengono misurati in tonnellate PRO (potenziale di riduzione dell'ozono) (6).

VI.

Le imprese che non sono titolari di una quota per il 2008 e che desiderano richiedere una quota di importazione per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2009 devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro il 1o luglio 2008 compilando e presentando il modulo di registrazione reperibile on line all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

Dopo aver effettuato la registrazione nella banca dati ODS, devono seguire la procedura descritta al seguente punto VII.

VII.

Le imprese cui è stata assegnata una quota nel 2008 devono presentare una dichiarazione compilando e presentando on line l'apposito modulo tramite la banca dati ODS, accessibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm. Oltre a presentare la domanda on line, occorre trasmettere alla Commissione una versione stampata e firmata del modulo di dichiarazione di importazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Ambiente

Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono

BU-5 2/053

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro. L'elenco dei punti di contatto presenti in tutti gli Stati membri è reperibile on line all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm

VIII.

La Commissione prenderà in esame solo le domande pervenute entro il 1o agosto 2008. La Commissione assegnerà le quote per ciascun importatore in consultazione con il comitato di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 18 del regolamento. Le quote assegnate saranno consultabili nella banca dati ODS (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm) e la decisione sarà notificata per posta a tutti i richiedenti. L'invio di una dichiarazione d'importazione e l'assegnazione di una quota di per sé non autorizzano ad effettuare importazioni.

IX.

Per importare sostanze controllate nel 2009, le imprese cui è stato assegnata una quota devono richiedere alla Commissione, attraverso la banca dati ODS, una licenza di importazione utilizzando l'apposito modulo on line. Se i servizi della Commissione reputano che la domanda sia conforme alla quota autorizzata e rispetti le prescrizioni del regolamento (CE) n. 2037/2000, viene rilasciata una licenza di importazione. La Commissione si riserva il diritto di non rilasciare la licenza di importazione se la sostanza da importare non corrisponde alla descrizione, se vi è il rischio che non sia destinata all'uso autorizzato o se non può essere importata nel rispetto del regolamento.

X.

Le imprese che importano eventuali sostanze recuperate o rigenerate devono corredare ciascuna domanda di licenza di informazioni supplementari relativamente all'origine e alla destinazione della sostanza, nonché al trattamento cui intendono sottoporla. Può anche essere richiesto un certificato di analisi. Sarà possibile assegnare una quota d'importazione di sostanze ai fini della loro distruzione unicamente alle imprese che dispongono di impianti di distruzione che utilizzano una tecnologia approvata dalle parti del protocollo di Montreal.

XI.

È possibile reperire ulteriori informazioni sull'importazione di ODS alla pagina:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_import.htm


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

(2)  Non costituiscono oggetto della presente comunicazione le sostanze controllate o le miscele che siano importate in un prodotto manufatto (diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento della sostanza).

(3)  Il meccanismo di assegnazione delle quote HCFC ai produttori e agli importatori è definito nella decisione 2007/195/CE della Commissione (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 51).

(4)  L'UE-15 è costituita dagli Stati membri dell'Unione europea anteriormente al 1o maggio 2004: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.

(5)  L'UE-10 è costituita dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno aderito il 1o maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

(6)  Per quanto riguarda le miscele, nel quantitativo PRO deve essere incluso unicamente il quantitativo di sostanze controllate contenuto nelle miscele. L'1,1,1-tricloroetano viene sempre immesso sul mercato con stabilizzatori. Il fornitore deve indicare all'importatore la percentuale di stabilizzatore da dedurre prima di calcolare il tonnellaggio ponderato di PRO.


ALLEGATO I

Sostanze contemplate

Gruppo

Sostanze

Potenziale di riduzione dell'ozono (1)

Gruppo I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Gruppo II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Gruppo III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Gruppo IV

CCl4

(tetracloruro di carbonio)

1,1

Gruppo V

C2H3Cl3  (2)

(1,1,1- tricloroetano)

0,1

Gruppo VI

CH3Br

(bromuro di metile)

0,6

Gruppo VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Gruppo VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca) (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Gruppo IX

CH2BrCl

Halon 1011/ bromoclorometano

0,120


(1)  Il potenziale di riduzione dello strato di ozono è stimato in base alle attuali conoscenze e sarà esaminato e riveduto periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(2)  Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

(3)  Indica la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale, come stabilito nel protocollo.


9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/21


Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono esportare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(2008/C 114/12)

I.

La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono esportare le seguenti sostanze dalla Comunità europea nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2009:

Gruppo I:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI:

bromuro di metile

Gruppo VII:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX:

bromoclorometano

II.

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) vieta le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, di altri CFC completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio, di 1,1,1-tricloroetano e di idrobromofluorocarburi, o di prodotti e di attrezzature, diversi dagli effetti personali, che contengono tali sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:

a)

sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, per soddisfare il fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo;

b)

sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, per soddisfare usi essenziali o critici delle parti;

c)

prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, o importate ai sensi dell'articolo 7, lettera b);

d)

halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici elencati nell'allegato VII del regolamento fino al 31 dicembre 2009, nonché prodotti e attrezzature contenenti halon per soddisfare gli usi critici elencati nell'allegato VII;

e)

sostanze controllate da utilizzare come materia prima o agenti di fabbricazione;

f)

inalatori-dosatori e meccanismi di somministrazione contenenti clorofluorocarburi per i dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di farmaci, i quali possono beneficiare di un'autorizzazione temporanea;

g)

prodotti e attrezzature usati contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi. Tale eccezione non si applica a:

apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria,

apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che contengono clorofluorocarburi utilizzati quali refrigeranti, o che continuano a funzionare solo se alimentati con clorofluorocarburi, utilizzati quali refrigeranti, in altre apparecchiature e altri prodotti,

schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici;

h)

prodotti e attrezzature contenenti HCFC da esportare verso paesi nei quali l'utilizzo di HCFC in tali prodotti è ancora consentito.

Sono proibite le esportazioni di bromuro di metile e di idroclorofluorocarburi dalla Comunità verso qualsiasi Stato che non sia parte del protocollo.

III.

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che l'esportazione delle sostanze elencate nell'allegato I della presente comunicazione è soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni all'esportazione sono rilasciate dalla Commissione previa verifica della conformità all'articolo 11 del regolamento.

IV.

Le imprese alle quali non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione all'esportazione e che desiderano esportare sostanze controllate fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2009 devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro il 1o luglio 2008 inoltrando il modulo di registrazione reperibile on line al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

Una volta effettuata la registrazione nella banca dati ODS, occorre seguire la procedura descritta al seguente punto V.

V.

Le imprese alle quali sia stata rilasciata un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti devono presentare una dichiarazione compilando e trasmettendo on line l'apposito modulo tramite la banca dati ODS, accessibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm. Oltre a presentare la domanda on line, occorre trasmettere alla Commissione una versione stampata e firmata del modulo di dichiarazione d'esportazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Ambiente

Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono

BU-5 2/053

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro. L'elenco dei punti di contatto presenti in tutti gli Stati membri è reperibile on line all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm

VI.

La Commissione prenderà in esame solo le domande pervenute entro il 1o agosto 2008. L'invio di una dichiarazione d'esportazione di per sé non autorizza un'impresa ad effettuare esportazioni.

VII.

Per poter esportare sostanze controllate nel 2009, le imprese che hanno presentato una dichiarazione d'esportazione devono richiedere alla Commissione un numero di autorizzazione all'esportazione (EAN) attraverso la base dati ODS servendosi del modulo di domanda EAN reperibile on line. La Commissione rilascia quindi un numero di autorizzazione all'esportazione dopo essersi assicurata che la domanda corrisponda alla dichiarazione e che sia rispondente ai requisiti del regolamento (CE) n. 2037/2000. Al richiedente sarà comunicata l'accettazione della domanda tramite posta elettronica. La Commissione si riserva la facoltà di non rilasciare alcun numero di autorizzazione all'esportazione se la sostanza che deve essere esportata non corrisponde alla descrizione, se vi è il rischio che non sia destinata all'uso autorizzato, o se non può essere esportata nel rispetto del regolamento.

VIII.

Per verificare che la sostanza corrisponda alla descrizione ed accertarsi che la finalità dell'esportazione venga rispettata, la Commissione può invitare il richiedente a presentare, a sostegno della propria domanda di EAN, informazioni supplementari in merito alle esportazioni destinate a rispondere al fabbisogno interno di base o a soddisfare gli usi essenziali o critici delle parti a norma del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento.

Tali informazioni riguardano in particolare:

la conferma, da parte del produttore, che la sostanza è stata prodotta per l'uso specificato,

la conferma, da parte del richiedente, che la sostanza sarà esportata solo per l'uso specificato,

il nome e l'indirizzo del destinatario finale nel paese di destinazione finale.

La Commissione si riserva il diritto di rilasciare tale EAN soltanto dopo che l'autorità competente del paese di destinazione ha confermato la finalità dell'esportazione ed assicurato che quest'ultima non comporterà alcuna inottemperanza alle disposizioni del protocollo di Montreal.

IX.

È possibile reperire ulteriori informazioni sulle esportazioni di ODS alla pagina:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).


ALLEGATO I

Sostanze contemplate

Gruppo

Sostanze

Potenziale di riduzione dell'ozono (1)

Gruppo I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Gruppo II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Gruppo III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Gruppo IV

CCl4

(tetracloruro di carbonio)

1,1

Gruppo V

C2H3Cl3  (2)

(1,1,1- tricloroetano)

0,1

Gruppo VI

CH3Br

(bromuro di metile)

0,6

Gruppo VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Gruppo VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca) (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Gruppo IX

CH2BrCl

Halon 1011/bromoclorometano

0,120


(1)  Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(2)  Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

(3)  Indica la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale, come stabilito nel protocollo.


9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/27


Comunicazione agli utilizzatori di sostanze controllate nell'Unione europea autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2009 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(2008/C 114/13)

I.

La presente comunicazione riguarda le seguenti sostanze:

Gruppo I:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI:

bromuro di metile

Gruppo VII:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX:

bromoclorometano

II.

La presente comunicazione è destinata agli utilizzatori che intendono:

1.

impiegare le suddette sostanze nella Comunità per la fabbricazione di inalatori-dosatori;

2.

acquistare le suddette sostanze direttamente da un produttore (e non da un distributore di tali sostanze nella Comunità) o importarle nella Comunità per attività di laboratorio e di analisi.

III.

Le sostanze controllate per usi essenziali possono essere prodotte nella Comunità o, se necessario, importate da fonti esterne alla Comunità.

IV.

Le decisioni IV/25 e XIX/13, adottate dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, hanno stabilito i criteri e la procedura per determinare gli «usi essenziali» per i quali è possibile consentire la produzione e il consumo dopo la scadenza del programma di eliminazione graduale.

V.

In base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) occorre determinare i quantitativi delle suddette sostanze controllate destinate ad usi essenziali che possono essere autorizzati nella Comunità nel 2008, in mancanza di adeguate alternative e conformemente alle decisioni IV/25 e XIX/13 delle parti del protocollo di Montreal (2).

VI.

Le parti del protocollo di Montreal potrebbero adottare, nel novembre 2008, una decisione che autorizzi i livelli massimi di produzione di CFC, tali da soddisfare gli usi essenziali nel 2009 per gli inalatori-dosatori da impiegare nella cura dell'asma e delle broncopneumopatie ostruttive croniche di cui all'allegato I, alle condizioni fissate dalla riunione delle parti al paragrafo 2 della decisione VII/28.

VII.

Le decisioni XVIII/15 e XIX/18, adottate dalla parti del protocollo di Montreal, autorizzano la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate che figurano negli allegati A, B e C (sostanze del gruppo II e III) del protocollo di Montreal per le attività di laboratorio e di analisi. Le attività autorizzate figurano nell'allegato IV della relazione della settima riunione delle parti, alle condizioni di cui all'allegato II della relazione della sesta riunione delle parti. Gli usi di cui al paragrafo 6 della decisione VII/11, alle lettere da a) a c) della decisione XI/15, nonché al punto 3 della decisione XIX/18 sono esclusi dalle attività autorizzate di laboratorio e analisi.

VIII.

Ai sensi della decisione X/19 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, la purezza delle sostanze controllate destinate ad essere utilizzate per attività di laboratorio e di analisi deve essere almeno del 99,0 % per l'1.1.1-tricloroetano e del 99,5 % per i CFC e il tetracloruro di carbonio. Queste sostanze e miscele ad elevato grado di purezza contenenti sostanze controllate devono essere fornite esclusivamente in contenitori richiudibili o bombole ad alta pressione di capienza inferiore a tre litri oppure in fiale in vetro da 10 millilitri o più piccole, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono e limitate ad attività di laboratorio e di analisi; occorre inoltre specificare che le sostanze usate o in eccesso devono, se possibile, essere raccolte e riciclate. Nel caso in cui il riciclaggio risulti impossibile il materiale deve essere distrutto secondo le modalità descritte all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento.

IX.

Maggiori informazioni, compresi i testi delle pertinenti decisioni sulle attività di laboratorio e di analisi adottate dalle parti del protocollo di Montreal e citate nella presente comunicazione si trovano al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/2006_lab.pdf

X.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 e del regolamento (CE) n. 2038/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, la procedura di assegnazione dei quantitativi di sostanze controllate per gli usi essenziali di cui sopra è la seguente:

1.

Le imprese che non sono titolari di quote per il 2008 e che desiderano richiedere alla Commissione una quota per usi essenziali per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2009 devono contattare la Commissione entro e non oltre il 1o luglio 2008, presentando il modulo di registrazione per la banca dati «Main-ODS» reperibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

Dopo la registrazione nella banca dati ODS occorre seguire la procedura illustrata al punto 2.

2.

Le domande di licenza per usi essenziali possono essere presentate da tutti gli utilizzatori delle sostanze elencate all'inizio della presente comunicazione.

Nel caso dei CFC da impiegare negli inalatori-dosatori, tutte le imprese registrate riceveranno dalla Commissione un modulo di domanda.

Per gli usi di laboratorio, ciascun richiedente deve presentare domanda compilando l'apposito modulo on line, utilizzando la banca dati ODS disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm. Oltre a presentare la domanda on line, è necessario trasmettere alla Commissione una versione stampata e firmata del modulo di dichiarazione di importazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Ambiente

Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono

BU-5 2/053

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro. L'elenco dei punti di contatto presenti in tutti gli Stati membri è reperibile on line all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm.

XI.

La Commissione prenderà in esame solo le domande pervenute entro il 1o agosto 2008.

XII.

La Commissione assegnerà le quote agli utilizzatori, notificando loro l'uso per il quale la licenza è stata concessa, nonché la sostanza autorizzata e il quantitativo interessato.

XIII.

In base alla suddetta procedura, la Commissione notificherà ai richiedenti, tramite decisione, i quantitativi di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nella Comunità per il 2009, che sarà consentito produrre e importare.

XIV.

Gli utilizzatori titolari per il 2009 di una quota per usi essenziali di una sostanza controllata possono presentare, tramite la banca dati ODS, una richiesta a un produttore comunitario o, se necessario, chiedere una licenza di importazione alla Commissione per una sostanza controllata fino al limite autorizzato per la loro quota. Il produttore deve essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui opera a produrre il quantitativo di sostanza controllata indicato nella licenza. L'autorità competente dello Stato membro informa preliminarmente la Commissione delle autorizzazioni che saranno rilasciate.


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

(2)  L'elenco dei principi attivi ritenuti essenziali per la produzione degli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi è reperibile alla pagina:

http://ozone.unep.org/Exemption_Information/Essential_Use_Nominations/Measures_by_Parties_to_facilitate_the_transition_to_chlorofluorocarbon_EC.shtml


ALLEGATO I

Sostanze contemplate

Gruppo

Sostanze

Potenziale di riduzione dell'ozono (1)

Gruppo I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Gruppo II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Gruppo III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Gruppo IV

CCl4

(tetracloruro di carbonio)

1,1

Gruppo V

C2H3Cl3  (2)

(1,1,1-tricloroetano)

0,1

Gruppo VI

CH3Br

(bromuro di metile)

0,6

Gruppo VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Gruppo VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca) (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Gruppo IX

CH2BrCl

Halon 1011/bromoclorometano

0,120


(1)  Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(2)  Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

(3)  Indica la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale, come stabilito nel protocollo.