ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 82

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
1 aprile 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 082/01

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

1.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/1


DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 82/01)

INDICE

1.

Introduzione

1.1.

Politiche in materia di aiuti di Stato e politica energetica per l'Europa

1.2.

Politica degli aiuti di Stato e tutela ambientale

1.3.

Il test comparativo e la sua applicazione agli aiuti per la tutela ambientale

1.3.1.

Il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per l'esame degli aiuti

1.3.2.

L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina

1.3.3.

Strumento adeguato

1.3.4.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

1.3.5.

Proporzionalità degli aiuti

1.3.6.

Gli effetti negativi degli aiuti ambientali devono essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio complessivo

1.4.

Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a una valutazione più dettagliata

1.5.

Motivazioni delle misure specifiche di cui alla presente disciplina

1.5.1.

Aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

1.5.2.

Aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi ad elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

1.5.3.

Aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

1.5.4.

Aiuti agli studi ambientali

1.5.5.

Aiuti per il risparmio energetico

1.5.6.

Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili

1.5.7.

Aiuti alla cogenerazione e aiuti al teleriscaldamento

1.5.8.

Aiuti per la gestione dei rifiuti

1.5.9.

Aiuti per il risanamento di siti contaminati

1.5.10.

Aiuti al trasferimento di imprese

1.5.11.

Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili

1.5.12.

Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali

2.

Campo di applicazione e definizioni

2.1.

Campo di applicazione della disciplina

2.2.

Definizioni

3.

Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

3.1.

Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

3.1.1.

Aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie

3.1.2.

Aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

3.1.3.

Aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

3.1.4.

Aiuti agli studi ambientali

3.1.5.

Aiuti per il risparmio energetico

3.1.5.1.

Aiuti agli investimenti

3.1.5.2.

Aiuti al funzionamento

3.1.6.

Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili

3.1.6.1.

Aiuti agli investimenti

3.1.6.2.

Aiuti al funzionamento

3.1.7.

Aiuti alla cogenerazione

3.1.7.1.

Aiuti agli investimenti

3.1.7.2.

Aiuti al funzionamento

3.1.8.

Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente

3.1.9.

Aiuti per la gestione dei rifiuti

3.1.10.

Aiuti per il risanamento di siti contaminati

3.1.11.

Aiuti al trasferimento di imprese

3.1.12.

Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili

3.2.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

3.3.

Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

4.

Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali

5.

Compatibilità degli aiuti soggetti ad una valutazione dettagliata

5.1.

Misure soggette a una valutazione dettagliata

5.2.

Criteri per la valutazione economica di casi individuali

5.2.1.

Effetti positivi degli aiuti

5.2.1.1.

Fallimento del mercato

5.2.1.2.

Strumento adeguato

5.2.1.3.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

5.2.1.4.

Proporzionalità degli aiuti

5.2.2.

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi

5.2.2.1.

Incentivi dinamici/crowding out

5.2.2.2.

Tenere in vita imprese inefficienti

5.2.2.3.

Potere di mercato/comportamento discriminatorio

5.2.2.4.

Conseguenze sugli scambi e sull'ubicazione

5.2.3.

Bilancio e decisione

6.

Cumulo

7.

Disposizioni finali

7.1.

Relazioni annuali

7.2.

Trasparenza

7.3.

Monitoraggio e valutazione

7.4.

Misure adeguate

7.5.

Applicazione, validità e revisione

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Politiche in materia di aiuti di Stato e politica energetica per l'Europa

(1)

Il Consiglio europeo di primavera del 2007  ha fatto appello agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea affinché fossero intraprese iniziative volte allo sviluppo di politiche europee sostenibili e integrate in materia di clima ed energia. Il Consiglio ha affermato, tra le altre cose, che poiché la produzione e l'utilizzo di energia costituiscono le principali fonti di emissione dei gas ad effetto serra, per conseguire detto obiettivo è necessario un approccio integrato alle politiche in materia di clima ed energia, facendo sì che tale integrazione si realizzi in una logica di sostegno reciproco. In quest'ottica, la politica energetica per l'Europa, nel pieno rispetto delle scelte degli Stati membri relativamente alla gamma di fonti di energia e della loro sovranità rispetto alle fonti di energia primaria e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, persegue i seguenti tre obiettivi:

migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento;

garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia a prezzi accessibili;

promuovere la sostenibilità ambientale e adottare misure di lotta contro i cambiamenti climatici.

(2)

Come elemento fondamentale della politica energetica per l'Europa, il Consiglio europeo ha dato il proprio sostegno a un piano d'azione generale in materia di energia per il periodo 2007/2009 e ha invitato la Commissione a presentare quanto prima le proposte di cui si fa richiesta in tale documento. Una di queste proposte riguarda la revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(3)

Il Consiglio europeo ha espresso con forza e in autonomia l'impegno di ridurre, nell'Unione europea, le emissioni dei gas a effetto serra di almeno il 20 % entro il 2020, rispetto ai valori del 1990. Esso ha sottolineato la necessità di migliorare l'efficienza energetica nell'Unione europea e conseguire l'obiettivo di riduzione del 20 %, rispetto alle proiezioni per il 2020, del consumo di energia. Infine, esso ha fissato l'obiettivo minimo vincolante, che tutti gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020, di utilizzare il 10 % di biocarburanti rispetto al consumo complessivo di benzina e diesel nel settore dei trasporti dell'Unione europea.

(4)

Strumento di applicazione del piano d'azione, la nuova disciplina tiene conto degli aspetti ambientali degli obiettivi in materia di energia e cambiamenti climatici fissati dal Consiglio europeo.

1.2.   Politica degli aiuti di Stato e tutela ambientale

(5)

Nel «Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009» (1) (in seguito, il «piano d'azione sugli aiuti di Stato»), la Commissione ha osservato che gli aiuti di Stato possono a volte essere strumenti efficaci per realizzare obiettivi di interesse comune. A determinate condizioni, essi consentono di correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività. A prescindere dalla correzione dei fallimenti del mercato, essi possono contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile (2). Il piano d'azione sugli aiuti di Stato sottolinea inoltre che la tutela ambientale può offrire occasioni di innovazione, creare nuovi mercati e stimolare la concorrenza attraverso il miglioramento dell'uso efficiente delle risorse e la creazione di nuove opportunità di investimento. Se sono soddisfatte alcune condizioni, gli aiuti di Stato possono favorire il conseguimento di tali obiettivi e quindi la realizzazione dell'obiettivo fondamentale della strategia di Lisbona, ovvero una maggiore sostenibilità della crescita e dell'occupazione. La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3) (in appresso, «sesto programma d'azione ambientale»), individua i settori prioritari d'azione ai fini della tutela ambientale (4).

(6)

Il principale obiettivo del controllo degli aiuti di Stato in materia di tutela ambientale è garantire che gli aiuti di Stato producano un livello di tutela dell'ambiente più elevato di quanto possibile in assenza degli aiuti e garantire che gli effetti positivi siano superiori agli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, tenendo conto del principio «chi inquina paga», di cui all'articolo 174 del trattato CE.

(7)

Le attività economiche possono danneggiare l'ambiente, non da ultimo tramite l'inquinamento. In alcuni casi, in assenza di intervento da parte delle autorità, le imprese riescono a non sobbarcarsi l'intero costo del danno ambientale provocato dalle loro attività. In tali casi, il mercato si rivela incapace di distribuire le risorse in modo efficiente: il produttore non tiene conto degli effetti esterni (negativi) della produzione, che vengono invece sostenuti dalla società nel suo insieme.

(8)

Prevedendo un pagamento a fronte dell'inquinamento prodotto, e quindi la completa internalizzazione dei costi ambientali, il principio «chi inquina paga» rende conto di queste esternalità negative. Esso è inteso a garantire che i costi privati (sostenuti dall'impresa) rispecchino i costi sociali effettivi occasionati dall'attività economica. La piena applicazione del principio «chi inquina paga» consentirebbe di porre rimedio al fallimento del mercato. Il principio può essere attuato fissando norme ambientali obbligatorie o mediante strumenti di mercato (5). Alcuni strumenti di mercato prevedono la concessione di aiuti di Stato a tutte o a parte delle imprese che rientrano nel loro campo di applicazione.

(9)

Sebbene vi siano attualmente limiti all'applicazione del principio «chi inquina paga», tale lacuna normativa non dovrebbe impedire agli Stati membri di fissare requisiti in materia di tutela ambientale che superino i requisiti comunitari e di ridurre quanto più possibile le esternalità negative.

(10)

Per innalzare il livello di tutela ambientale, gli Stati membri possono utilizzare gli aiuti di Stato come incentivi individuali (a livello delle imprese) in modo da raggiungere livelli di tutela superiori a quelli previsti da norme comunitarie, ovvero per aumentare il livello di protezione ambientale in assenza di norme comunitarie. Essi possono anche fissare norme nazionali e introdurre imposte ambientali a livelli maggiori di quanto richiesto dalla legislazione comunitaria, ovvero, in assenza di norme comunitarie, avvalersi di imposte ambientali ai fini dell'applicazione unilaterale del principio «chi inquina paga».

(11)

La Commissione ritiene necessario un riesame della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale al fine di conseguire gli obiettivi illustrati nel piano d'azione sugli aiuti di Stato, in particolare per garantire aiuti più mirati, una approfondita analisi economica e procedure più efficaci. La Commissione ritiene inoltre che si debba tenere conto dell'evoluzione delle politiche e delle tecnologie ambientali e adeguare la normativa in materia in funzione di tali esperienze.

(12)

La Commissione applicherà la presente disciplina per valutare gli aiuti ambientali al fine di migliorare la certezza del diritto e la trasparenza delle sue decisioni. Gli aiuti per la tutela ambientale sono giustificati principalmente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La presente disciplina sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (6), applicata dal 2001.

(13)

Sono precisate norme relative a due tipi di valutazione: una valutazione standard delle misure implicanti un aiuto di importo inferiore a una determinata soglia o concesso a istallazioni con capacità produttiva inferiore a una certa soglia (capo 3) e una valutazione dettagliata delle misure implicanti aiuti di importo superiore a tale soglia ovvero concessi a istallazioni con capacità produttiva superiore alla soglia, nonché degli aiuti a favore di nuovi impianti di energia rinnovabile calcolati sulla base dei costi esterni evitati (capo 5).

(14)

La presente disciplina si applica a tutte le misure notificate alla Commissione, sia perché non rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, sia perché un tale regolamento contempla l'obbligo di notifica per gli aiuti individuali, sia perché lo Stato membro in questione decide di notificare una misura che potrebbe, in linea di principio, rientrare in un'esenzione per categoria prevista da un regolamento in materia. Essa si applica, inoltre, alla valutazione di tutte le misure di aiuto non notificate dopo la pubblicazione della disciplina stessa.

1.3.   Il test comparativo e la sua applicazione agli aiuti per la tutela ambientale

1.3.1.   Il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per l'esame degli aiuti

(15)

Nel piano d'azione sugli aiuti di Stato la Commissione ha annunciato che «per contribuire nel miglior modo possibile alla rinvigorita strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la Commissione, se del caso, rafforzerà l'approccio economico all'analisi degli aiuti di Stato. L'approccio economico è lo strumento per meglio concentrare e indirizzare determinati aiuti di Stato verso gli obiettivi della rilanciata strategia di Lisbona».

(16)

Quando valuta la compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune, la Commissione pondera gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di interesse comune con i suoi effetti potenzialmente negativi, quali la distorsione degli scambi e della concorrenza. Basandosi sulla prassi corrente, il piano d'azione sugli aiuti di Stato ha formalizzato questo esercizio di ponderazione definendolo «test comparativo» (7) e articolandolo in tre fasi, le prime due concernenti gli effetti positivi degli aiuti di Stato, la terza gli effetti negativi e il saldo tra effetti positivi e negativi. La struttura del test comparativo è la seguente:

1)

la misura di aiuto persegue un obiettivo preciso di interesse comune? (ad esempio crescita, occupazione, coesione, ambiente, sicurezza energetica). Nell'ambito della presente disciplina, il rilevante obiettivo di interesse comune consiste nella tutela ambientale;

2)

l'aiuto è correttamente strutturato per conseguire l'obiettivo d'interesse comune, ovvero pone rimedio al fallimento del mercato o consegue altri obiettivi?

a)

l'aiuto di Stato è uno strumento adeguato?

b)

vi è un effetto di incentivazione, ovvero l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

c)

la misura di aiuto è proporzionata, ovvero lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con meno aiuti?

3)

le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, di modo che il bilancio complessivo sia positivo?

(17)

Il test comparativo si applica sia all'elaborazione delle norme sugli aiuti di Stato che alla valutazione dei singoli casi.

1.3.2.   L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina

(18)

Il primo trattino dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi dell'Unione europea. Tale sviluppo dovrebbe essere basato sulla prosperità economica, sulla coesione sociale e su un livello elevato di tutela ambientale. Promuovere la tutela ambientale costituisce pertanto un importante obiettivo di interesse comune. L'articolo 6 del trattato CE sottolinea la necessità di integrare la tutela ambientale nelle politiche comunitarie e l'articolo 174, paragrafo 2, stabilisce che la politica in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente (8) e sul principio «chi inquina paga».

(19)

La presente disciplina fissa le condizioni che devono essere soddisfatte per autorizzare la concessione di aiuti di Stato volti a porre rimedio ai fallimenti del mercato responsabili del livello non ottimale di tutela ambientale.

(20)

Il fallimento del mercato più frequente nell'ambito della tutela ambientale riguarda le esternalità negative. Le imprese, che agiscono nel proprio interesse, non sono incentivate a tener conto delle esternalità negative della produzione, né al momento di decidere in merito a determinate tecnologie di produzione né nel fissare il livello di produzione. In altri termini, i costi di produzione sostenuti dall'impresa risultano inferiori ai costi sostenuti dalla società. Le imprese non sono pertanto motivate a ridurre il livello di inquinamento prodotto né ad adottare provvedimenti individuali di tutela ambientale.

(21)

Per correggere questo fallimento del mercato, i governi tendono ad adottare disposizioni legislative che obbligano a tenere conto degli effetti esterni negativi (esternalità) per la produzione. Mediante l'adozione di norme, misure fiscali, strumenti economici e altre disposizioni, le imprese inquinanti devono sopportare, in base al principio «chi inquina paga», i costi sociali dell'inquinamento. L'internalizzazione degli effetti esterni negativi fa aumentare di conseguenza i costi privati sostenuti dalle imprese con una revisione al ribasso degli utili. Inoltre, poiché il grado di inquinamento varia in base al tipo di industria e di impresa, i costi di un eventuale regolamento ambientale tendono a essere differenti, non solo tra imprese, ma anche tra Stati membri. Gli Stati membri, poi, possono percepire in modo diverso la necessità di fissare obiettivi ambientali ambiziosi.

(22)

In assenza di norme e di strumenti di mercato comunitari che applichino integralmente il principio «chi inquina paga» (lacuna normativa), gli Stati membri possono decidere unilateralmente di perseguire obiettivi di tutela ambientale più ambiziosi. Poiché ciò può generare sovraccosti per le imprese operanti sul territorio nazionale, oltre alle disposizioni legislative, gli Stati membri possono utilizzare gli aiuti di Stato come incentivi positivi per raggiungere livelli maggiori di tutela ambientale, in due modi:

incentivi individuali positivi per ridurre l'inquinamento e altri effetti negativi sull'ambiente: in primo luogo, per superare le norme comunitarie, gli Stati membri possono introdurre incentivi positivi per livello individuale (a livello di singola impresa). In tal caso, il beneficiario dell'aiuto riduce il livello di inquinamento perché beneficia di aiuti per cambiare comportamento e non perché deve pagare i costi di tale inquinamento. In questo caso, gli aiuti di Stato servono ad affrontare direttamente il fallimento del mercato legato agli effetti negativi dell'inquinamento;

incentivi positivi per adottare normative ambientali nazionali che vanno oltre gli standard imposti da norme comunitarie: in secondo luogo, gli Stati membri possono adottare normative nazionali che vanno oltre quanto richiesto a livello comunitario. Per alcune imprese, però, ciò può comportare l'insorgere di sovraccosti e quindi incidere sulle condizioni di concorrenza. Inoltre, tali costi possono non rappresentare lo stesso onere per tutte le imprese, considerate le differenze in termini di dimensioni, posizione di mercato, livello tecnologico e altre specificità. In tal caso, gli aiuti di Stato possono rivelarsi necessari per alleggerire l'onere che grava sulle imprese maggiormente toccate dal provvedimento e permettere così agli Stati membri di adottare normative ambientali nazionali più rigorose delle norme comunitarie.

1.3.3.   Strumento adeguato

(23)

Lo scopo dell'intervento pubblico è quello di garantire forme più adeguate di tutela ambientale. Gli strumenti principali per conseguire gli obiettivi ambientali sono le normative e gli strumenti di mercato. Anche misure più morbide, quali l'ecoetichettatura volontaria e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente possono svolgere un ruolo importante. Tuttavia, sebbene non sia sempre facile trovare la giusta combinazione di strumenti politici, la presenza di fallimenti del mercato o di obiettivi politici non giustifica automaticamente il ricorso agli aiuti di Stato.

(24)

Secondo il principio «chi inquina paga», l'inquinatore sarebbe tenuto a sostenere tutti i costi legati all'inquinamento prodotto, compresi i costi indiretti sostenuti dalla società. In questo senso, la normativa ambientale può rappresentare uno strumento utile per aumentare l'onere che grava sull'inquinatore. Il rispetto del principio «chi inquina paga» permette in teoria di porre rimedio al fallimento del mercato legato alle esternalità negative. Pertanto, se tale principio fosse pienamente applicato, non sarebbero necessari altri interventi pubblici per garantire il funzionamento efficiente del mercato; esso rimane la norma e gli aiuti di Stato rappresentano un'opzione di ripiego. L'impiego di aiuti di Stato nell'ambito del principio «chi inquina paga» solleverebbe l'inquinatore dall'onere di sostenere i costi dell'inquinamento che ha prodotto. In tali casi, pertanto, gli aiuti di Stato potrebbero non essere uno strumento adeguato.

(25)

Tuttavia, a causa, in particolare, della parziale applicazione del principio «chi inquina paga», il livello attuale di tutela ambientale spesso non può ritenersi soddisfacente per i seguenti motivi:

a)

in primo luogo, non è facile determinare il costo esatto dell'inquinamento. Calcolare i sovraccosti di ogni tipo di produzione per la collettività è tecnicamente complicato e, in alcuni casi, tenere conto del fatto che produttori diversi inquinano in modo diverso può talvolta risultare inefficiente ove ciò comporti costi amministrativi molto elevati. In questo ambito, svolge un ruolo anche la differenza di sensibilità relativa alle variazioni dei prezzi al consumo (elasticità rispetto ai prezzi). Inoltre, la valutazione del costo dell'inquinamento può essere diversa da un individuo all'altro o da un'impresa all'altra, per esempio in funzione delle scelte sociali relative agli effetti delle strategie sulle generazioni future. Infine, è difficile tradurre precisamente in termini monetari alcuni costi, per esempio nei casi della speranza di vita o dei danni all'ambiente. Il calcolo del costo dell'inquinamento sarà quindi sempre caratterizzato da un margine di incertezza;

b)

in secondo luogo, aumentare troppo bruscamente il prezzo di una serie di prodotti (industriali) per internalizzare i costi dell'inquinamento potrebbe rappresentare uno shock esterno e perturbare l'economia. I governi potrebbero pertanto considerare più opportuno progredire con moderazione verso l'integrazione dell'intero costo dell'inquinamento all'interno di determinati processi produttivi.

(26)

In una situazione caratterizzata da una tutela ambientale insufficiente, pur non risolvendo tutti i problemi summenzionati, gli aiuti di Stato possono fornire alle imprese incentivi positivi per realizzare attività o investimenti che non sono obbligatori e che non sarebbero altrimenti realizzati da imprese che perseguono finalità di lucro. Gli aiuti di Stato possono inoltre rivelarsi uno strumento adeguato in quanto, alleviando l'onere per le imprese più colpite dalla normativa, consentono agli Stati membri di adottare norme ambientali nazionali più rigorose di quelle comunitarie, a garanzia della realizzabilità della normativa.

1.3.4.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

(27)

Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale devono far sì che il beneficiario degli aiuti cambi comportamento in modo che il livello di tutela dell'ambiente risulti maggiore rispetto alla situazione in cui l'aiuto non è concesso. Tuttavia, investimenti intesi ad accrescere il livello di tutela ambientale possono generare al tempo stesso maggior reddito (9) o ridurre i costi (10), rivelandosi pertanto di per sé economicamente interessanti. Occorre quindi verificare se l'investimento in questione non sarebbe stato realizzato in assenza di aiuti di Stato.

(28)

L'obiettivo è verificare che, in assenza di aiuti, le imprese non intraprenderebbero le stesse attività in virtù dei vantaggi intrinseci che queste presentano. L'effetto di incentivazione è individuato mediante un'analisi controfattuale, che mette a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti. Per determinare se l'aiuto di Stato abbia o meno un effetto di incentivazione, è fondamentale individuare correttamente lo scenario controfattuale. Ciò è inoltre essenziale ai fini del calcolo degli investimenti aggiuntivi e dei sovraccosti di produzione sostenuti per raggiungere un livello maggiore di tutela ambientale.

(29)

Per ottemperare a norme comunitarie cogenti, possono essere necessari degli investimenti; tuttavia, dal momento che l'impresa sarebbe in ogni caso tenuta a soddisfare tali condizioni, gli aiuti di Stato finalizzati al rispetto di norme comunitarie già applicabili non possono essere giustificati.

1.3.5.   Proporzionalità degli aiuti

(30)

L'aiuto è considerato proporzionato solamente se non sarebbe stato possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore. La proporzionalità può essere inoltre funzione del grado di selettività di una misura.

(31)

In particolare, l'aiuto deve limitarsi al minimo necessario per ottenere il livello di tutela ambientale desiderato. I costi ammissibili, nel caso di aiuti agli investimenti, si basano pertanto sul concetto di sovraccosti (netti) necessari per conseguire gli obiettivi ambientali. Il concetto implica che, per stabilire quale importo di aiuto possa essere concesso, tutti i benefici economici che l'impresa trae dall'investimento vanno, in linea di principio, detratti dai sovraccosti d'investimento.

(32)

Risulta tuttavia difficile tener pienamente conto di tutti i benefici economici che un'impresa trarrà da un investimento supplementare. Ad esempio, secondo il metodo di calcolo dei costi ammissibili illustrato ai punti da 80 a 84, i profitti operativi non sono presi in conto oltre un certo periodo iniziale successivo all'investimento. Analogamente, non si tiene conto in questo contesto di alcuni tipi di benefici non sempre facili da quantificare, quali i vantaggi di un investimento ambientale in termini di «immagine ecologica». Pertanto, ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l'importo degli aiuti deve essere di norma inferiore al costo dell'investimento ammissibile (v. allegato). Si ritiene che l'importo degli aiuti possa raggiungere il 100 % del costo dell'investimento ammissibile solo nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengano concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il beneficio ambientale. In queste circostanze, è infatti possibile ritenere che le rispettive offerte rispecchino tutti i possibili benefici derivabili dall'investimento supplementare.

(33)

Inoltre, per alcune misure, non è possibile calcolare l'importo degli aiuti basandosi sui sovraccosti, come nel caso di aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni dalle imposte ambientali e di aiuti sotto forma di regimi di autorizzazioni scambiabili. In questi casi, la proporzionalità deve essere assicurata subordinando la concessione dello sgravio o dell'esenzione a requisiti e criteri che garantiscono che il beneficiario non riceva vantaggi eccessivi e che la selettività della misura si limiti allo stretto necessario.

(34)

Spesso, i costi della tutela ambientale risultano maggiori — proporzionalmente, rispetto alle dimensioni delle attività — per le piccole e medie imprese (PMI). Inoltre, la capacità delle PMI di sostenere tali costi è spesso limitata dalle imperfezioni del mercato dei capitali. Per questa ragione e tenuto conto che il rischio di distorsione grave della concorrenza è minimo se il beneficiario è una PMI, per alcuni tipi di aiuto risulta giustificata una maggiorazione per le PMI.

(35)

Inoltre, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire l'efficienza in termini di costi nel conseguimento degli obiettivi ambientali, per esempio scegliendo misure per le quali i costi esterni evitati sono significativi rispetto all'importo dell'aiuto. Tuttavia, poiché non vi è un legame diretto tra i costi sostenuti e i costi esterni evitati dall'impresa, il ricorso a questi ultimi per determinare l'importo degli aiuti di Stato è consentito solo in casi eccezionali. Di norma, affinché l'incentivo risulti tale da indurre l'impresa a cambiare comportamento, l'importo degli aiuti deve essere direttamente legato ai costi sostenuti dall'impresa.

1.3.6.   Gli effetti negativi degli aiuti ambientali devono essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio complessivo

(36)

Se gli aiuti di Stato ambientali sono ben mirati e si limitano a controbilanciare gli effettivi sovraccosti connessi col livello maggiore di tutela ambientale, il rischio che gli aiuti determinino una distorsione indebita della concorrenza è alquanto limitato. Risulta pertanto fondamentale che gli aiuti di Stato per la tutela ambientale siano ben mirati. Aiuti non necessari o non proporzionati al conseguimento degli obiettivi perseguiti andrebbero a discapito della concorrenza, specie in presenza dei seguenti effetti:

a)

tenere in vita imprese inefficienti;

b)

indurre la distorsione degli incentivi dinamici/«crowding out»;

c)

creare potere di mercato o comportamenti discriminatori;

d)

modificare artificialmente gli scambi e i luoghi di produzione.

(37)

In alcuni casi, la misura mira ad agire sul funzionamento del mercato nell'intento di favorire, nell'interesse generale dell'ambiente, alcune produzioni rispettose dell'ambiente a discapito di altre, più inquinanti. Ne consegue che i produttori dei prodotti favoriti godranno di una posizione di mercato migliore rispetto ai concorrenti che offrono prodotti meno proficui per l'ambiente. In questi casi, nel determinare le ripercussioni negative della misura in termini di posizione di mercato, e quindi di profitti, sulle imprese non sovvenzionate, la Commissione tiene conto dell'effetto ambientale globale. Quanto minore è l'effetto ambientale previsto dalla misura, tanto maggiore è l'importanza che riveste la verifica dei suoi effetti sulle quote di mercato e sui profitti dei prodotti concorrenti.

1.4.   Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a una valutazione più dettagliata

(38)

Nel rispetto degli articoli da 4 a 7 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (11), le presunzioni giuridiche applicate dalla Commissione variano in funzione del tipo di aiuto di Stato notificato.

(39)

Al capo 3 della presente disciplina, la Commissione individua una serie di misure per le quali ritiene a priori che gli aiuti di Stato possano ovviare a un fallimento del mercato che ostacola la tutela ambientale o migliorare il livello di tutela dell'ambiente. La Commissione definisce inoltre differenti condizioni e parametri volti a garantire che gli aiuti di Stato a favore di siffatte misure abbiano realmente un effetto di incentivazione, siano proporzionati ed esercitino un'incidenza negativa limitata sulla concorrenza e sugli scambi. Il capo 3 contiene quindi parametri applicabili all'attività sovvenzionata, all'intensità di aiuto e alle condizioni di compatibilità.

(40)

Tuttavia, per quanto riguarda gli importi di aiuto superiori a determinate soglie e alcune situazioni specifiche, è necessario procedere a una valutazione più dettagliata, considerati i rischi maggiori di distorsione della concorrenza e degli scambi. Tale esame consisterà in generale in un'ulteriore e più dettagliata analisi della misura, conformemente al capo 5. Le misure sono dichiarate compatibili se il test comparativo di cui al capo 5 si conclude con una valutazione complessivamente positiva. Nel contesto di tale analisi, nessun criterio di compatibilità sarà considerato soddisfatto in partenza. Gli sgravi e le esenzioni da imposte ambientali sono soggetti unicamente alla valutazione di cui al capo 4 (12).

(41)

In esito a detta valutazione dettagliata, la Commissione può approvare l'aiuto, dichiararlo incompatibile con il mercato comune oppure adottare una decisione di compatibilità subordinata a condizioni.

1.5.   Motivazioni delle misure specifiche di cui alla presente disciplina

(42)

La Commissione ha individuato una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

1.5.1.   Aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

(43)

Per le imprese, questo tipo di aiuti rappresenta un incentivo individuale a provvedere a una maggiore tutela ambientale. Di norma, le imprese non sono motivate a oltrepassare le soglie fissate da norme cogenti se i vantaggi sono inferiori ai costi. In questi casi, gli aiuti di Stato possono essere concessi per offrire alle imprese un incentivo a migliorare la tutela ambientale. In linea con l'obiettivo comunitario di promuovere l'ecoinnovazione, i progetti ecoinnovativi che cercano di risolvere il doppio fallimento del mercato rappresentato dalla combinazione tra i rischi elevati associati all'innovazione e la dimensione ambientale del progetto possono beneficiare di un trattamento più favorevole. L'obiettivo degli aiuti all'ecoinnovazione consiste pertanto nell'accelerare la diffusione delle ecoinnovazioni sul mercato.

1.5.2.   Aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi ad elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

(44)

I trasporti hanno una grande parte di responsabilità nelle emissioni di gas a effetto serra (pari al 30 % circa) e dell'inquinamento locale creato da polveri, particolati, NOx e SOx. È pertanto importante incoraggiare la diffusione di mezzi di trasporto puliti, sia per combattere i cambiamenti climatici a livello mondiale che per ridurre l'inquinamento a livello locale, in particolare nelle città. In tal senso, è particolarmente importante incoraggiare l'acquisto di mezzi di trasporto puliti (comprese le navi).

1.5.3.   Aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

(45)

La presente disciplina non autorizza gli aiuti che permetterebbero alle imprese di rispettare norme comunitarie già applicabili, perché tali aiuti non eleverebbero il livello di tutela ambientale. Tuttavia, gli aiuti di Stato possono garantire un'attuazione significativamente più rapida di norme comunitarie appena adottate e non ancora applicabili, contribuendo a ridurre l'inquinamento a un ritmo maggiore di quanto possibile in assenza di aiuti. In situazioni di questo tipo, gli aiuti di Stato possono quindi rappresentare per le imprese incentivi individuali per controbilanciare gli effetti delle esternalità negative legate all'inquinamento.

1.5.4.   Aiuti agli studi ambientali

(46)

Gli aiuti alle imprese per realizzare studi su investimenti intesi a realizzare un livello di protezione che vada oltre gli standard imposti dalle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, nonché studi sul risparmio energetico e sulla produzione di energia rinnovabile, permettono di porre rimedio al fallimento del mercato legato a un'informazione asimmetrica. Le imprese tendono spesso a sottovalutare le possibilità e i benefici offerti dal risparmio energetico e dalle energie rinnovabili, il che rende carenti gli investimenti.

1.5.5.   Aiuti per il risparmio energetico

(47)

Gli aiuti di questo tipo ovviano al fallimento del mercato legato alle esternalità negative creando incentivi individuali che permettono di conseguire gli obiettivi ambientali relativi al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A livello comunitario, la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento Europeo — Una politica energetica per l'Europa (13) definisce l'obiettivo di raggiungere, entro il 2020, la riduzione dei gas a effetto serra di almeno il 20 % rispetto al livello del 1990, secondo quanto approvato nel Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Inoltre, in forza della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (14), gli Stati membri sono tenuti ad adottare e conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9 % in nove anni. Gli aiuti di Stato possono risultare opportuni qualora gli investimenti in misure di risparmio energetico non siano obbligatori ai sensi delle norme comunitarie applicabili e qualora essi non siano redditizi, ovvero nei casi in cui il costo del risparmio energetico è superiore al relativo vantaggio economico privato. Nel caso delle PMI, potrebbe rivelarsi necessario un sostegno più cospicuo per tener conto che le PMI tendono a sottovalutare i vantaggi derivanti dal risparmio energetico nel lungo periodo, il che le porta a bassi livelli di investimento in misure di risparmio energetico.

1.5.6.   Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili

(48)

Gli aiuti di questo tipo ovviano al fallimento del mercato relativo alle esternalità negative creando incentivi individuali che permettono di aumentare la quota di energie rinnovabili rispetto alla produzione complessiva di energia. Aumentare l'impiego di energie rinnovabili è una delle priorità comunitarie in campo ambientale, economico ed energetico. Ci si aspetta che esso svolga un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A livello comunitario, la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento Europeo — Una politica energetica per l'Europa, definisce l'obiettivo di portare, entro il 2020, il consumo di energia rinnovabile al 20 % del consumo energetico totale dell'Unione. Gli aiuti di Stato possono risultare giustificati se il costo della produzione di energia rinnovabile è superiore al costo della produzione tramite fonti meno rispettose dell'ambiente e se le imprese non devono osservare norme comunitarie obbligatorie relative alla quota di energia da fonti rinnovabili. Il costo elevato della produzione di alcuni tipi di energia rinnovabile non permette alle imprese di praticare prezzi competitivi sul mercato e costituisce un ostacolo che impedisce alle energie rinnovabili di accedere al mercato. Tuttavia, grazie ai progressi tecnologici in materia di energie rinnovabili e alla crescente internalizzazione delle esternalità ambientali (per effetto, ad esempio, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (15)), negli ultimi anni la differenza di costo ha evidenziato una tendenza al ribasso, rendendo di conseguenza gli aiuti meno necessari.

(49)

Inoltre, come ha evidenziato la relazione sui progressi compiuti nella diffusione dei biocarburanti (16), la promozione dell'utilizzo dei biocarburanti dovrebbe esercitare significativi effetti positivi sia sulla sicurezza dell'approvvigionamento che sulle politiche relative ai cambiamenti climatici. Per questo motivo, gli aiuti di Stato possono rappresentare uno strumento adeguato unicamente per quegli impieghi delle fonti energetiche rinnovabili caratterizzati da vantaggi per l'ambiente e da sostenibilità evidenti. Più specificatamente, i biocarburanti non conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l'uso dell'energia derivante dalle fonti rinnovabili (17) non potranno essere ammessi a beneficiare di aiuti di Stato. Nel definire i regimi di sostegno, gli Stati membri possono incoraggiare l'impiego di biocarburanti che apportino benefici aggiuntivi, tra cui i benefici della diversificazione offerti dai biocarburanti ottenuti da rifiuti, residui, materiali cellulosici e ligno-cellulosici, tenendo in debito conto i diversi costi, da un lato, della produzione energetica da biocarburanti tradizionali e, dall'altro, dei biocarburanti che offrono ulteriori benefici.

(50)

Quanto alle centrali idroelettriche, va notato che esse presentano un duplice impatto ambientale: producendo emissioni ridotte di gas a effetto serra, le centrali idroelettriche presentano senz'altro un potenziale e possono pertanto costituire una parte importante nel mix energetico. Si tratta tuttavia di impianti con possibili impatti negativi, ad esempio sui sistemi idrici e sulla biodiversità (18)

1.5.7.   Aiuti alla cogenerazione e aiuti al teleriscaldamento

(51)

Gli aiuti di questo tipo ovviano al fallimento del mercato legato alle esternalità negative creando incentivi individuali che permettono di conseguire gli obiettivi ambientali nel settore del risparmio energetico. La cogenerazione di calore ed elettricità rappresenta il modo più efficiente di produrre elettricità e calore contemporaneamente. Producendo insieme elettricità e calore, viene sprecata meno energia in fase di produzione. Il piano comunitario, presentato nella strategia del 1997 della Commissione relativa alla cogenerazione, pone come obiettivo indicativo generale il raddoppio della quota di elettricità prodotta mediante cogenerazione, fino a raggiungere, entro il 2010, il livello del 18 %. Da allora, l'importanza della cogenerazione di calore ed elettricità è stata sottolineata con l'adozione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (19) e con l'inserimento di un capitolo sulla cogenerazione nel piano d'azione della Commissione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità (20). Il piano d'azione fa inoltre riferimento al recupero del potenziale di perdita di calore, ad esempio nell'industria e nei servizi, per applicazioni utili, quali il teleriscaldamento. Il teleriscaldamento può risultare peraltro più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al riscaldamento individuale, permettendo di migliorare notevolmente la qualità dell'aria nelle zone urbane. Pertanto, poiché è stato dimostrato che il teleriscaldamento è caratterizzato da un minore inquinamento e da una maggiore efficienza energetica in fase di generazione e di distribuzione di calore, ma comporta costi più elevati rispetto al riscaldamento individuale, gli aiuti di Stato possono essere concessi per fornire incentivi a realizzare gli obiettivi ambientali. Tuttavia, come nel caso delle energie rinnovabili, ci si aspetta che la progressiva internalizzazione delle esternalità ambientali nei costi delle altre tecnologie produca una graduale convergenza di tali costi con quelli della cogenerazione di calore ed elettricità e del teleriscaldamento, rendendo di conseguenza gli aiuti meno necessari.

1.5.8.   Aiuti per la gestione dei rifiuti

(52)

L'obiettivo di tali aiuti è fornire incentivi individuali per conseguire obiettivi ambientali in materia di gestione dei rifiuti (21). La prevenzione e gestione dei rifiuti rappresenta una delle quattro priorità principali del sesto programma di azione in materia di ambiente. L'obiettivo principale del programma è dissociare la produzione di rifiuti dall'attività economica, in modo tale che la crescita all'interno dell'Unione europea non si traduca in un accumulo sempre maggiore di rifiuti. In tale contesto, gli aiuti di Stato possono essere concessi ai produttori di rifiuti (sezione 3.1.1) e alle imprese che si occupano della gestione e del riciclaggio dei rifiuti prodotti da altre imprese (sezione 3.1.9). Tuttavia, è necessario garantire che vi sia una ricaduta positiva sull'ambiente, che il principio «chi inquina paga» non sia eluso e che non sia perturbato il funzionamento normale dei mercati dei materiali secondari.

1.5.9.   Aiuti per il risanamento di siti contaminati

(53)

Questo tipo di aiuti agli investimenti sono intesi a creare incentivi individuali per controbilanciare gli effetti delle esternalità negative, ove non sia possibile individuare l'inquinatore e costringerlo a sostenere i costi necessari per porre rimedio ai danni ambientali di cui è responsabile. In tali casi, gli aiuti di Stato possono risultare giustificati se il costo del risanamento è superiore al conseguente aumento del valore del sito.

1.5.10.   Aiuti al trasferimento di imprese

(54)

Si tratta di aiuti agli investimenti intesi a creare incentivi individuali che permettono di ridurre le esternalità negative mediante il trasferimento di imprese fortemente inquinanti verso zone in cui l'inquinamento abbia effetti meno nocivi, ovvero costi esterni inferiori. Conformemente al principio di precauzione, la presente disciplina introduce la possibilità di concedere aiuti al trasferimento di stabilimenti ad alto rischio, ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (22) (in prosieguo la «direttiva Seveso II»). Gli incidenti avvenuti dimostrano che l'ubicazione di uno stabilimento che rientra nel campo di applicazione della direttiva Seveso II riveste un'importanza cruciale sia in termini di prevenzione degli incidenti che di contenimento delle loro conseguenze sulle persone e sull'ambiente. Gli aiuti di Stato sono giustificati se il trasferimento viene effettuato per ragioni ambientali. Per evitare che siano concessi aiuti al trasferimento per altri motivi, sono richiesti una decisione amministrativa o giudiziaria emessa dall'autorità pubblica competente oppure un accordo tra l'autorità pubblica competente e l'impresa sul trasferimento della stessa. I costi ammissibili devono tenere conto dei vantaggi di cui l'impresa può beneficiare grazie al trasferimento.

1.5.11.   Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili

(55)

I regimi di autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato in diversi modi, ad esempio quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato per motivi imputabili allo Stato membro. Gli aiuti di questo tipo possono essere utilizzati per ovviare indirettamente alle esternalità negative, permettendo di introdurre strumenti di mercato volti al conseguimento di obiettivi in campo ambientale. Se il numero complessivo di autorizzazioni concesse da uno Stato membro è inferiore ai bisogni totali previsti delle imprese, l'effetto complessivo sul livello di tutela ambientale sarà positivo. A livello della singola impresa, se le quote concesse non coprono l'intero fabbisogno previsto dell'impresa, questa deve ridurre il livello di inquinamento prodotto, contribuendo in questo modo a migliorare il livello di tutela ambientale, oppure acquistare sul mercato nuove quote, pagando quindi una contropartita per l'inquinamento prodotto. Per contenere la distorsione della concorrenza, non può essere giustificata l'assegnazione di quote in eccesso ed è necessario impedire che vi siano barriere ingiustificate all'ingresso sul mercato.

(56)

La Commissione valuta le situazioni che si verificano nel periodo fino al 31 dicembre 2012 sulla base dei criteri di cui al punto 55. Quanto alle situazioni che si verificheranno oltre tale data, la Commissione valuterà le misure alla luce della necessità e proporzionalità. Infine, sulla base di questi criteri, si procederà alla revisione della presente disciplina, tenendo conto, in particolare, della nuova direttiva sul sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO2 per il periodo successivo al 31 dicembre 2012.

1.5.12.   Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali

(57)

Gli sgravi e le esenzioni da imposte ambientali riguardanti determinati settori o categorie di imprese possono consentire l'introduzione di misure fiscali più rigorose per altre imprese, migliorando così il livello generale di internalizzazione dei costi e creando ulteriori incentivi per potenziare la tutela ambientale. Di conseguenza, gli aiuti di questo tipo possono rivelarsi necessari per ovviare indirettamente alle esternalità negative, permettendo di introdurre o tenere in vita più agevolmente imposte ambientali nazionali di livello maggiore. Ai fini della compatibilità degli aiuti, occorre dimostrare che gli sgravi o le esenzioni sono necessari per tutte le categorie di beneficiari individuate e che sono proporzionati quanto alla portata. Si presume sia così ove i beneficiari versino almeno il livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile, se del caso. Altrimenti la necessità sarà funzione dell'entità con cui l'imposta nazionale incide sui costi di produzione nonché della possibilità di far gravare l'imposta sul consumatore e di ridurre il margine di profitto. La proporzionalità dipenderà dalla misura in cui i beneficiari potranno ridurre ulteriormente i consumi e le emissioni, corrispondere una quota dell'imposta nazionale oppure concludere accordi ambientali di riduzione del livello di inquinamento (23).

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1.   Campo di applicazione della disciplina

(58)

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato per la tutela ambientale e sarà applicata tenendo conto delle altre politiche comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato sull'Unione europea e della normativa adottata ai sensi di tali trattati.

(59)

La presente disciplina si applica agli aiuti (24) volti a promuovere la tutela ambientale in tutti i settori contemplati dal trattato CE e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato (trasformazione dell'acciaio, costruzione navale, autoveicoli, fibre sintetiche, trasporti, agricoltura e pesca), salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in queste norme.

(60)

La messa a punto e la fabbricazione di prodotti, di macchine o di mezzi di trasporto ecologici al fine di ridurre l'impiego di risorse naturali e le azioni realizzate all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per migliorare la sicurezza o l'igiene esulano dall'ambito della presente disciplina.

(61)

Per quanto concerne il settore agricolo e il settore della pesca, la presente disciplina si applica agli aiuti per la tutela ambientale a favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti. Quanto alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca, se gli aiuti riguardano spese ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (25), il tasso massimo di aiuto concesso è il tasso più alto previsto dalla presente disciplina e stabilito da detto regolamento. Nel settore della produzione agricola primaria, la presente disciplina si applica unicamente alle misure che non sono regolamentate dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (26), mentre, per quanto riguarda la produzione primaria nel settore della pesca e dell'acquacoltura, essa si applica unicamente in assenza di disposizioni specifiche relative agli aiuti ambientali.

(62)

Il finanziamento di misure di tutela ambientale relative alle infrastrutture del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e lungo vie navigabili interne, ivi compreso qualsiasi progetto di interesse comune di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (27), esula dall'ambito della presente disciplina.

(63)

Gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione nel settore dell'ambiente sono soggetti alla disposizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (28). La fase della diffusione sul mercato delle ecoinnovazioni (acquisto di attivi ecoinnovativi) rientra tuttavia nella presente disciplina.

(64)

Gli aiuti alle attività di formazione nel settore ambientale non presentano caratteristiche specifiche rispetto agli aiuti alle attività di formazione in generale tali da giustificare un trattamento distinto: essi verranno pertanto esaminati alla luce del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (29).

(65)

I servizi di consulenza svolgono un ruolo importate per aiutare le piccole e medie imprese a compiere progressi in materia di tutela ambientale. In particolare, essi sono utili per condurre certificazioni ambientali o per valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dagli investimenti ecologici e fornire pertanto un incentivo affinché le piccole e medie imprese realizzino investimenti a favore della tutela ambientale. Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza in campo ambientale possono essere concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (30).

(66)

La presente disciplina non si applica invece ai «costi incagliati» (stranded costs), definiti nella comunicazione della Commissione relativa alla metodologia di analisi degli aiuti di Stato in materia di costi incagliati (31).

(67)

Inoltre, nella misura in cui non sono applicabili le disposizioni in materia di risparmio energetico di cui alla sezione 3.1.5, esulano dalla presente disciplina gli aiuti di Stato agli investimenti infrastrutturali nel settore del teleriscaldamento, che verranno valutati in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(68)

In alcuni Stati membri, le imprese possono essere soggette a imposte ambientali e prendere parte, al tempo stesso, a regimi di autorizzazioni scambiabili. La Commissione non vanta ancora un'esperienza sufficiente a valutare la compatibilità degli sgravi dalle imposte ambientali in queste situazioni ed è pertanto troppo presto perché possa fornire orientamenti generali in materia. Nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, questi casi verranno invece valutati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(69)

In fine, alcune delle modalità per sostenere le centrali elettriche a combustibili fossili o altri impianti industriali dotati di strutture per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2 o di singoli elementi di detta catena del sistema di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica proposte dagli Stati membri potrebbero costituire aiuti di Stato, ma, considerata la mancanza di esperienza, risulta prematuro preparare una disciplina relativa all'autorizzazione di tali aiuti. Alla luce dell'importanza strategica che tale tecnologia riveste nella Comunità in termini di sicurezza energetica, di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e di conseguimento dell'obiettivo a lungo termine di limitare i cambiamenti climatici a 2 °C sopra il livello preindustriale e considerato il confermato sostegno della Commissione alla costruzione di centrali dimostrative su scala industriale fino al 2015, a condizione che siano sicuri dal punto di vista ambientale e contribuiscano alla tutela ambientale, la Commissione intende assumere un atteggiamento positivo nei confronti degli aiuti di Stato per questi progetti (32). I progetti potrebbero essere valutati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE o essere considerati ammissibili in quanto progetti importanti di interesse comune europeo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato, e di cui al punto 147 della presente disciplina.

2.2.   Definizioni

(70)

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

1)

tutela ambientale/tutela dell'ambiente: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili (33);

2)

misure di risparmio energetico: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

3)

norma comunitaria:

i)

una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere (34), oppure

ii)

l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

4)

ecoinnovazione: tutte le forme di attività di innovazione che migliorano o sono intese a migliorare in misura significativa la tutela ambientale. L'ecoinnovazione comprende nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi, nuovi metodi di gestione e nuove tecniche commerciali, il cui impiego o la cui attuazione può, verosimilmente, evitare o ridurre in misura sostanziale i rischi per l'ambiente, l'inquinamento o altri effetti negativi dell'utilizzo delle risorse, per tutta la durata delle attività connesse.

Non costituiscono innovazione:

i)

modifiche o migliorie minori;

ii)

l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso;

iii)

i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese;

iv)

i cambiamenti nelle pratiche commerciali;

v)

le fusioni e le acquisizioni;

vi)

la cessazione dell'utilizzazione di un processo;

vii)

la mera sostituzione o estensione dell'impianto;

viii)

i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici;

ix)

la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

5)

fonti di energia rinnovabili: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

6)

biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

7)

biocarburanti: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;

8)

biocarburanti sostenibili: i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l'uso dell'energia derivante dalle fonti rinnovabili (35);

9)

produzione di energia da fonti di energia rinnovabili: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

10)

cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

11)

cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2004/8/CE e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

12)

teleriscaldamento: la fornitura di calore, sotto forma di vapore o di acqua calda, prodotto in una centrale e trasmesso e distribuito a più edifici al fine di riscaldarli;

13)

teleriscaldamento energicamente efficiente: il teleriscaldamento che rispetta, sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla decisione 2007/74/CE;

14)

imposta ambientale: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell’ambiente;

15)

livello comunitario minimo di imposizione: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (37);

16)

piccole e medie imprese (in appresso «PMI»), piccole imprese e medie imprese (o «imprese»): le imprese che rientrano nella definizione di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 o a qualsiasi regolamento che sostituisca detto regolamento;

17)

grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

18)

aiuti: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE;

19)

intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto deve essere l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati deve essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;

20)

profitti operativi: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare i risparmi sui costi o le produzioni accessorie aggiuntive direttamente connessi con l'investimento supplementare per la tutela ambientale e eventuali vantaggi che derivano da altre misure di aiuto, indipendentemente dal fatto che queste costituiscano o meno aiuti di Stato (aiuti al funzionamento concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, tariffe di alimentazione o altre misure di sostegno). Non si considerano invece profitti operativi i proventi che l'impresa ricava dalla vendita di autorizzazioni scambiabili nell'ambito del sistema europeo di scambio;

21)

costi operativi: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare sovraccosti di produzione connessi coll'investimento supplementare per la tutela ambientale;

22)

investimenti in attivi materiali: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;

23)

investimenti in attivi immateriali: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti che comportano spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

i)

il relativo investimento in attivi immateriali deve essere considerato elemento patrimoniale ammortizzabile;

ii)

deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

iii)

deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa e rimanere ed essere sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui tali attivi immateriali diventino obsoleti da un punto di vista tecnico. Qualora siano rivenduti nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili e l'importo totale o parziale dell'aiuto deve essere eventualmente rimborsato;

24)

internalizzazione dei costi: principio in base al quale le imprese che inquinano devono includere nei loro costi di produzione l'insieme dei costi legati alla tutela ambientale;

25)

principio chi inquina paga: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore, a meno che non sia possibile individuare il responsabile dell’inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o comunitaria o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di risanamento. In questo contesto, per inquinamento si intendono i danni provocati dall'inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali (38);

26)

inquinatore: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crei le condizioni che portano al suo degrado (39);

27)

sito contaminato: sito ove sia confermata la presenza, imputabile all'uomo, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato.

3.   COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE

3.1.   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

(71)

Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE se, sulla base dei risultati del test comparativo, essi permettono di potenziare la tutela ambientale senza alterare negativamente le condizioni degli scambi, in misura contraria al comune interesse. In tale senso, è opportuno che la durata dei regimi di aiuto sia ragionevolmente limitata, fatta salva la possibilità, per uno Stato membro, di notificare di nuovo una misura allo scadere del termine previsto dalla decisione della Commissione. Gli Stati membri possono sostanziare la notifica di misure di aiuto con rigorose valutazioni di misure analoghe già attuate in passato, a dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto.

(72)

Le misure di cui ai punti da 73 a 146 possono essere ritenute compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

3.1.1.   Aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie

(73)

Gli aiuti agli investimenti che permettono alle imprese di superare le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché siano rispettate le condizioni stabilite ai punti da 74 a 84 e alla sezione 3.2.

(74)

Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle due condizioni seguenti:

a)

gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie, oppure

b)

gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

(75)

Non possono essere concessi aiuti che permettono all'impresa di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora applicabili (40).

Intensità di aiuto

(76)

L'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi d'investimento ammissibili come definiti ai punti da 80 a 84.

(77)

L'importo degli aiuti può raggiungere il 100 % del costo dell'investimento ammissibile, come definito ai punti da 80 a 84, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il beneficio ambientale. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

(78)

Qualora l'investimento riguardi l'acquisto di attivi ecoinnovativi o il varo di un progetto ecoinnovativo, l'intensità di aiuto può essere aumentata del 10 %, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli attivi o il progetto ecoinnovativi devono rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello comunitario; gli Stati membri potrebbero per esempio dimostrare il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell'innovazione e delle condizioni di mercato per la sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative generalmente utilizzate da altre imprese del medesimo settore industriale nello stesso periodo;

b)

il beneficio ambientale previsto deve essere significativamente maggiore del miglioramento derivato dall'evoluzione generale del livello tecnologico che caratterizza le attività analoghe (41);

c)

il carattere innovativo degli attivi o dei progetti in questione comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad analoghi attivi o progetti non innovativi. Lo Stato membro dovrebbe dimostrare l'esistenza di tale rischio, per esempio in termini di costi rispetto al fatturato dell'impresa, tempo richiesto per la messa a punto, benefici previsti derivanti dall'ecoinnovazione rispetto ai costi o probabilità di fallimento.

(79)

Qualora gli aiuti agli investimenti a favore di imprese intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di tali norme comunitarie siano destinati alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

 

Intensità degli aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie delle norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie,

ecoinnovazione esclusa

Intensità degli aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie delle norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

relativi all'ecoinnovazione

Piccole imprese

70 %

80 %

Medie imprese

60 %

70 %

Grandi imprese

50 %

60 %

Calcolo dei costi ammissibili: metodologia

(80)

I costi ammissibili, limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, sono calcolati in due fasi. In prima battuta, il costo dell'investimento direttamente connesso con la tutela ambientale viene stabilito in relazione alla situazione controfattuale, ove possibile. In seconda battuta, vengono sottratti i profitti operativi e aggiunti i costi operativi.

(81)

Individuazione della parte dell'investimento direttamente connessa con la tutela ambientale:

a)

se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente (42);

b)

in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

(82)

Individuazione dei benefici e dei costi operativi: i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso con l'investimento supplementare per la tutela dell'ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, salvo diversa indicazione nel presente capo. A tal fine, dai sovraccosti d'investimento vanno detratti i profitti operativi e aggiunti i costi operativi.

(83)

Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.

(84)

Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue:

a)

qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

b)

qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

c)

in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

3.1.2.   Aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

(85)

Le regole generali di cui ai punti da 73 a 84 si applicano agli aiuti alle imprese intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie nel settore dei trasporti. In deroga al punto 75, gli aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono ammissibili qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.

(86)

Nei casi di interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti volti alla tutela ambientale nel settore dei trasporti, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti netti complessivi secondo il metodo di calcolo dei costi ammissibili di cui ai punti da 80 a 84 se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

3.1.3.   Aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

(87)

Gli aiuti per l'adeguamento a nuove norme comunitarie non ancora applicabili volte al miglioramento della tutela ambientale sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché le norme comunitarie siano state adottate e a condizione che l'investimento sia effettuato e concluso almeno un anno prima che la norma sia divenuta applicabile.

Intensità di aiuto

(88)

L'intensità massima di aiuto è del 25 % per le piccole imprese, del 20 % per le medie imprese e del 15 % per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data in cui la norma diviene applicabile. L'intensità massima di aiuto è del 20 % per le piccole imprese, del 15 % per le medie imprese e del 10 % per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data in cui la norma diviene applicabile.

 

Intensità degli aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili se l'investimento è effettuato e concluso:

più di tre anni prima della data in cui la norma diviene applicabile

da uno a tre anni prima della data in cui la norma diviene applicabile

Piccole imprese

25 %

20 %

Medie imprese

20 %

15 %

Grandi imprese

15 %

10 %

Costi ammissibili

(89)

I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale richiesto dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima della data in cui la norma diviene applicabile.

(90)

I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con l'investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.4.   Aiuti agli studi ambientali

(91)

Gli aiuti alle imprese per la realizzazione di studi direttamente connessi con investimenti intesi al raggiungimento di norme ai sensi della sezione 3.1.1, al risparmio energetico ai sensi della sezione 3.1.5, alla produzione di energia rinnovabile ai sensi della sezione 3.1.6 saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente capo. Altrettanto varrà per quei casi in cui, in base agli esiti di uno studio preparatorio, l'investimento in esame non viene più realizzato.

(92)

L'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi dello studio.

(93)

Qualora lo studio sia realizzato per conto di una PME, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella che segue.

 

Studi ambientali

Piccole imprese

70 %

Medie imprese

60 %

Grandi imprese

50 %

3.1.5.   Aiuti per il risparmio energetico

(94)

Gli aiuti agli investimenti o al funzionamento che consentono il risparmio di energia da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni.

3.1.5.1.   Aiuti agli investimenti

Intensità di aiuto

(95)

L'intensità di aiuto non deve superare il 60 % dei costi d'investimento ammissibili.

(96)

Qualora gli aiuti agli investimenti per il risparmio energetico siano concessi alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

 

Intensità degli aiuti per il risparmio energetico

Piccole imprese

80 %

Medie imprese

70 %

Grandi imprese

60 %

(97)

L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del costo dell'investimento ammissibile, come definito al punto 98, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il massimo risparmio energetico. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

Costi ammissibili

(98)

I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalle norme comunitarie.

Il calcolo di tali sovraccosti è effettuato conformemente alle seguenti regole:

a)

la parte dell'investimento direttamente connessa col risparmio energetico deve essere individuata conformemente alle regole di cui al punto 81 e al punto 83 della presente disciplina;

b)

la presenza di un livello di risparmio energetico superiore alle norme comunitarie deve essere individuata conformemente alle regole di cui al punto 84 della presente disciplina;

c)

individuazione dei profitti e dei costi operativi: i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto o costo operativo connesso con l'investimento supplementare per il risparmio energetico verificatosi: durante i primi tre anni di vita dell'investimento stesso, nel caso delle PMI; durante i primi quattro anni di vita, nel caso di grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO2; durante i primi cinque anni, nel caso di grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO2. Per le grandi imprese, il periodo può essere ridotto a tre anni di vita dell'investimento ove si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento in esame non supera i tre anni.

3.1.5.2.   Aiuti al funzionamento

(99)

Gli aiuti al funzionamento per il risparmio energetico sono concessi unicamente se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall'investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico (43). Nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento, si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa in questione e destinati al nuovo impianto;

b)

gli aiuti sono limitati a una durata di cinque anni.

(100)

Nel caso di aiuti che diminuiscono gradualmente, l'intensità di aiuto non può essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno. Nel caso di aiuti che non diminuiscono gradualmente, l'intensità di aiuto non deve essere superiore al 50 % dei sovraccosti.

3.1.6.   Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili

(101)

Gli aiuti ambientali agli investimenti o al funzionamento a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 102 a 111. Gli aiuti di Stato possono essere giustificati in assenza di norme comunitarie obbligatorie che prescrivano la quota di energia da fonti rinnovabili per singola impresa. Gli aiuti agli investimenti o al funzionamento per la produzione di biocarburanti sono consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili.

3.1.6.1.   Aiuti agli investimenti

Intensità di aiuto

(102)

L'intensità di aiuto non deve superare il 60 % dei costi d'investimento ammissibili.

(103)

Qualora gli aiuti agli investimenti a favore delle fonti energetiche rinnovabili siano concessi alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

 

Intensità degli aiuti per le fonti energetiche rinnovabili

Piccole imprese

80 %

Medie imprese

70 %

Grandi imprese

60 %

(104)

L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del costo dell'investimento ammissibile, come definito ai punti da 105 a 106, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per ottenere la massima energia rinnovabile. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

Costi ammissibili

(105)

Per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

(106)

I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.6.2.   Aiuti al funzionamento

(107)

Gli aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile possono essere giustificati per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata. Questa regola si applica alla produzione di energia rinnovabile intesa tanto ai fini della vendita sul mercato che del consumo proprio dell'impresa.

(108)

Gli Stati membri possono concedere aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili secondo le seguenti modalità.

(109)

Alternativa 1:

a)

gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso l'ammortamento degli investimenti supplementari per la tutela ambientale, e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata. Gli aiuti al funzionamento possono inoltre essere concessi fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell'ammortamento degli impianti. L'energia supplementare prodotta dall'impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale;

b)

per gli aiuti concessi conformemente alla lettera a), ai fini del calcolo dell'importo degli aiuti al funzionamento, occorre detrarre dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all'impresa in questione per il nuovo impianto. Al momento della notifica dei regimi di aiuto alla Commissione, gli Stati membri dovranno indicare le specifiche misure di aiuto e, in particolare, le modalità di calcolo dell'importo degli aiuti;

c)

a differenza della maggior parte delle altre fonti energetiche rinnovabili, la biomassa richiede investimenti relativamente contenuti ma comporta costi di funzionamento maggiori. Pertanto, la Commissione potrà autorizzare aiuti al funzionamento finalizzati alla produzione di energia rinnovabile dalla biomassa superiori all'importo dell'investimento se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che i costi totali sostenuti dall'impresa dopo l'ammortamento dell'impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell'energia.

(110)

Alternativa 2:

a)

gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti a favore dell'energia rinnovabile mediante meccanismi di mercato, quali ad esempio i certificati verdi o i sistemi basati su gare d'appalto. Questi meccanismi di mercato consentono all'insieme dei produttori di energia rinnovabile di beneficiare indirettamente di una domanda garantita per l'energia prodotta, ad un prezzo superiore al prezzo di mercato dell'energia convenzionale. Il prezzo dei certificati verdi non deve essere fissato in anticipo, ma dipenderà dalla legge della domanda e dell'offerta;

b)

se costituiscono aiuti di Stato, i meccanismi di mercato possono essere autorizzati dalla Commissione purché gli Stati membri siano in grado di dimostrare che il sostegno è indispensabile per garantire la redditività delle fonti di energia rinnovabili in questione, che esso non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di tali energie e che non disincentiva i produttori dall'essere più competitivi. La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo di dieci anni.

(111)

Alternativa 3:

Gli Stati membri possono concedere inoltre aiuti al funzionamento conformemente alle disposizioni di cui al punto 100.

3.1.7.   Aiuti alla cogenerazione

(112)

Gli aiuti ambientali agli investimenti o al funzionamento a favore della cogenerazione saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, a condizione che l'unità di cogenerazione sia conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, e che per gli aiuti agli investimenti:

a)

una nuova unità di cogenerazione permetta di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE e della decisione 2007/74/CE;

b)

il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentano di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

(113)

Per gli aiuti al funzionamento, una cogenerazione preesistente deve essere conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, e deve presentare un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata come prescritto dalla direttiva 2004/8/CE e dalla decisione 2007/74/CE della Commissione.

3.1.7.1.   Aiuti agli investimenti

Intensità di aiuto

(114)

L'intensità di aiuto non deve superare il 60 % dei costi d'investimento ammissibili.

(115)

Qualora gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione siano concessi alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

 

Intensità degli aiuti alla cogenerazione ad alto rendimento

Piccole imprese

80 %

Medie imprese

70 %

Grandi imprese

60 %

(116)

L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del costo dell'investimento ammissibile, come definito ai punti 117 e 118, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il massimo risparmio energetico. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

Costi ammissibili

(117)

I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento.

(118)

I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.7.2.   Aiuti al funzionamento

(119)

Gli aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione ad alto rendimento possono essere concessi conformemente alle regole in materia di aiuti al funzionamento a favore delle energie rinnovabili di cui alla sezione 3.1.6.2:

a)

alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato. Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell'energia elettrica;

b)

a favore dell'impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un'unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale. Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell'impianto ma non gli eventuali benefici ottenuti dall'impresa in termini di produzione di calore.

3.1.8.   Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente

(120)

Gli aiuti ambientali agli investimenti a favore di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficienti (44) saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché conducano a un risparmio di energia primaria e che l'impianto di teleriscaldamento beneficiario soddisfi la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente di cui al punto 70, paragrafo 13, e che:

a)

l'operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulti in un risparmio di energia primaria, oppure

b)

l'investimento sia inteso a utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.

Intensità di aiuto

(121)

L'intensità degli aiuti a favore di impianti di teleriscaldamento non supera il 50 % dei costi d'investimento ammissibili. Se gli aiuti sono intesi unicamente a favore della parte produttiva dell'impianto di teleriscaldamento, gli impianti di teleriscaldamento energicamente efficiente alimentati con fonti rinnovabili di energia o di cogenerazione sono soggetti alle norme di cui alle sezioni 3.1.6 e 3.1.7 rispettivamente.

(122)

Qualora gli aiuti agli investimenti a favore del teleriscaldamento energeticamente efficiente siano destinati alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

 

Intensità degli aiuti per il teleriscaldamento energeticamente efficiente con fonti di energia convenzionali

Piccole imprese

70 %

Medie imprese

60 %

Grandi imprese

50 %

(123)

L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del costo dell'investimento ammissibile, come definito ai punti 124 e 125, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il massimo risparmio energetico. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

Costi ammissibili

(124)

I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a effettuare un investimento che conduca al teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all'investimento di riferimento.

(125)

I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.9.   Aiuti per la gestione dei rifiuti

(126)

Gli aiuti ambientali agli investimenti a favore della gestione dei rifiuti di altre imprese, ivi comprese le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché detta gestione sia conforme alla classificazione gerarchica dei principi della gestione dei rifiuti (45) e rispetti le condizioni di cui al punto 127.

(127)

Gli aiuti agli investimenti a favore della gestione dei rifiuti sono concessi solo se risultano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

a)

l'investimento è inteso a ridurre l'inquinamento prodotto da altre imprese (gli «inquinatori»), escluso l'inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti;

b)

gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa comunitaria, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa per gli inquinatori;

c)

gli investimenti vanno oltre lo «stato dell'arte» (46) oppure prevedono un impiego innovativo di tecnologie tradizionali;

d)

i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente;

e)

gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di riciclaggio dei materiali senza potenziare la raccolta dei medesimi.

Intensità di aiuto

(128)

L'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi d'investimento ammissibili.

(129)

Qualora gli aiuti agli investimenti a favore della gestione dei rifiuti siano destinati alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

 

Intensità degli aiuti per la gestione dei rifiuti

Piccole imprese

70 %

Medie imprese

60 %

Grandi imprese

50 %

Costi ammissibili

(130)

I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento, sostenuti dal beneficiario, necessari ad effettuare un investimento che conduca alla gestione dei rifiuti, rispetto all'investimento di riferimento, ad esempio una produzione tradizionale di pari capacità che non prevede la gestione dei rifiuti. Dai costi ammissibili occorre detrarre i costi di un tale investimento di riferimento.

(131)

I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per la gestione dei rifiuti e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in questione (47), come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.10.   Aiuti per il risanamento di siti contaminati

(132)

Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (48), purché ne risulti un livello superiore di tutela ambientale. I danni ambientali interessati consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche.

L'inquinatore, se chiaramente individuato, deve finanziare il risanamento sulla base del principio «chi inquina paga» e senza beneficiare di alcun aiuto di Stato. In questo contesto, per «inquinatore» si intende il responsabile secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro, fatta salva l'adozione di norme comunitarie in materia.

Ove l'inquinatore non sia individuabile oppure non sia possibile addebitargli i costi dell'inquinamento, possono essere concessi aiuti al responsabile del lavoro.

Intensità di aiuto

(133)

Gli aiuti per il risanamento di siti contaminati possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

L'importo totale degli aiuti non potrà in nessun caso essere superiore alle spese effettive sostenute dall'impresa.

Costi ammissibili

(134)

I costi ammissibili equivalgono al costo dei lavori di risanamento, al netto dell'aumento di valore del terreno. Nel caso di risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.

3.1.11.   Aiuti al trasferimento di imprese

(135)

Gli aiuti agli investimenti per il trasferimento di un'impresa in un nuovo sito dettato da motivi di tutela ambientale saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il cambiamento di ubicazione deve essere dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale e far seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria emessa da un'autorità pubblica competente, oppure essere il frutto di un concordato tra l'impresa e l'autorità pubblica competente;

b)

l'impresa deve rispettare le norme ambientali più rigorose applicabili alla nuova regione di insediamento.

(136)

Il beneficiario degli aiuti può essere:

a)

un'impresa ubicata in un area urbana o in una zona designata «zona speciale di conservazione» a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (49) che svolge, nel rispetto della normativa vigente (cioè di tutti i requisiti di legge, comprese tutte le norme ambientali applicabili all'impresa), un'attività fonte di grave inquinamento e che, proprio a causa di tale ubicazione, deve lasciare il luogo in cui è insediata per spostarsi in una zona più adeguata;

b)

uno stabilimento o un impianto cui si applica la direttiva Seveso II.

Intensità di aiuto

(137)

L'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi d'investimento ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per piccole imprese, come illustrato nella tabella.

 

Intensità degli aiuti a favore del trasferimento

Piccole imprese

70 %

Medie imprese

60 %

Grandi imprese

50 %

Costi ammissibili

(138)

Nel determinare l'importo dei costi ammissibili degli aiuti al trasferimento di imprese, la Commissione tiene conto in particolare:

a)

dei seguenti vantaggi:

i)

il ricavato della vendita o della locazione dell'impianto o del terreno sgomberati;

ii)

l'indennizzo corrisposto in caso di esproprio;

iii)

altri benefici connessi col trasferimento dell'impianto, in particolare i benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento, e le plusvalenze contabili derivanti dall'uso più consono dell'impianto;

iv)

gli investimenti connessi a eventuali aumenti della capacità;

b)

dei seguenti costi:

i)

i costi connessi all'acquisto del terreno, alla costruzione o all'acquisto di un nuovo impianto di capacità pari all'impianto sgomberato;

ii)

le eventuali penali in cui è incorsa l'impresa per la risoluzione del contratto di locazione di terreni o di immobili, qualora la decisione amministrativa o giudiziaria che ne ordina il trasferimento comporti la risoluzione anticipata di detto contratto.

3.1.12.   Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili

(139)

I regimi di autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato in diversi modi, ad esempio le autorizzazioni o quote vengono concesse ad un valore inferiore a quello di mercato e tale concessione è effettuata dallo Stato membro.

(140)

Gli aiuti di Stato connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili possono risultare compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente punto, nonché al punto 141. In via di deroga, il punto 141 non si applica al periodo fino al 31 dicembre 2012 nel caso dei regimi di autorizzazioni scambiabili conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (50) (in appresso «sistema europeo di scambio delle quote di emissione») (51):

a)

i regimi di autorizzazioni scambiabili devono essere concepiti in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli posti dalle norme comunitarie che le imprese interessate sono tenute a rispettare;

b)

l'assegnazione delle quote, effettuata in modo trasparente, deve basarsi su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità; la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non deve superare le previsioni di fabbisogno dell'impresa quali stimate per una situazione senza sistema di scambio;

c)

la metodologia di assegnazione non deve favorire determinate imprese o determinati settori, tranne nei casi in cui una tale misura sia giustificata dalla logica ambientale del sistema stesso oppure sia necessaria ai fini della coerenza con altre politiche ambientali;

d)

in particolare, l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non deve avvenire a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati. L'accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori.

(141)

La Commissione valuterà la necessità e la proporzionalità degli aiuti di Stato connessi al regime di autorizzazioni scambiabili sulla base dei seguenti criteri:

a)

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;

b)

l'asta integrale deve garantire un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

c)

non è possibile far gravare sul consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. Questa analisi può essere condotta sulla base delle stime, tra le altre cose, dell'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, stime da effettuare nell'ambito del rilevante mercato geografico. Per stabilire l'impossibilità di far gravare sul consumatore l'aumento di prezzo indotto dal regime di autorizzazioni scambiabili, è possibile ricorrere alle stime del calo delle vendite e al relativo impatto sulla redditività dell'impresa;

d)

le singole imprese del settore non possono ridurre i livelli di emissione affinché il prezzo dei certificati sia sostenibile. È possibile dimostrare l'irriducibilità dei livelli di consumo utilizzando come parametro i livelli di emissione ottenuti con la tecnica più vantaggiosa all'interno delle spazio economico europeo (in appresso, «SEE»). Tutte le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa possono beneficiare a pieno di una sovvenzione pari all'aumento dei costi di produzione indotto dal regime di autorizzazioni scambiabili avvalendosi della tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore. Le imprese con i peggiori risultati ambientali beneficiano di sovvenzioni più esigue, proporzionatamente alle prestazioni ambientali.

3.2.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

(142)

Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione. Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale devono indurre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da garantire un livello più elevato di protezione ambientale.

(143)

La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il progetto ha già avuto inizio.

(144)

Se il progetto sovvenzionato non ha avuto inizio prima dell'inoltro della domanda, si presuppone che l'effetto di incentivazione sia automaticamente dimostrato per tutte le categorie di aiuti concessi alle PMI, tranne nei casi in cui gli aiuti sono soggetti a una valutazione dettagliata conformemente al capo 5.

(145)

Per tutti gli altri progetti sovvenzionati, la Commissione richiede allo Stato membro che effettua la notifica di dimostrare l'effetto di incentivazione.

(146)

Per dimostrare l'effetto di incentivazione, lo Stato membro interessato deve dimostrare che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, non sarebbe stata scelta l'alternativa più rispettosa per l'ambiente. A tal fine, lo Stato membro interessato deve fornire informazioni che comprovino che:

a)

la situazione controfattuale è attendibile;

b)

i costi ammissibili sono stati calcolati in linea con la metodologia di cui ai punti da 81 a 83;

c)

l'investimento non sarebbe sufficientemente redditizio in assenza di aiuti, tenendo debitamente conto dei vantaggi associati all'investimento in assenza di aiuti, compreso il valore delle autorizzazioni scambiabili di cui l'impresa interessata potrebbe disporre in virtù dell'investimento ecologico.

3.3.   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

(147)

Gli aiuti volti a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo individuati quale priorità ambientale possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la proposta di aiuti concerne un progetto specifico e chiaramente definito per quanto riguarda i termini di attuazione, compresi partecipanti, obiettivi, effetti e mezzi per la realizzazione. La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisca un unico progetto;

b)

deve trattarsi di un progetto di comune interesse europeo: esso deve fornire un contributo concreto, esemplare e identificabile con la realizzazione degli interessi comunitari in materia di tutela ambientale, ad esempio rivestendo una grande centralità ai fini della strategia ambientale dell'Unione europea. I vantaggi insiti negli obiettivi del progetto non devono limitarsi allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano ma si estendono all'intera Comunità. Il progetto deve contribuire in modo sostanziale agli obiettivi comunitari. La sua realizzazione ad opera di imprese di diversi Stati membri non costituisce una condizione sufficiente;

c)

gli aiuti devono essere necessari e fungere da incentivo all'esecuzione del progetto, che deve comportare un elevato grado di rischio;

d)

il progetto riveste una grande importanza per quanto riguarda il volume: esso deve essere di notevoli dimensioni e produrre effetti ambientali sostanziali.

(148)

Affinché la Commissione possa procedere a un'adeguata valutazione di questo tipo di progetti, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi ambientali della Comunità.

(149)

La Commissione valuta in modo più favorevole i progetti di aiuto notificati che prevedono un contributo significativo dal parte del beneficiario e i progetti che coinvolgono imprese appartenenti a un numero considerevole di Stati membri.

(150)

Ove gli aiuti siano ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, la Commissione può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto a quelle definite dalla presente disciplina.

4.   AIUTI SOTTO FORMA DI SGRAVI O ESENZIONI DA IMPOSTE AMBIENTALI

(151)

Gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché contribuiscano, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale e a condizione che gli sgravi o le esenzioni fiscali non compromettano gli obiettivi generali perseguiti.

(152)

Ai fini della compatibilità con l'articolo 87 del trattato CE, gli sgravi o le esenzioni da imposte armonizzate, in particolare quelle armonizzate ai sensi della direttiva 2003/96/CE, devono risultare compatibili con la normativa comunitaria applicabile e soddisfare i limiti e le condizioni di cui alla medesima.

(153)

Gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali armonizzate sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, per un periodo di 10 anni, purché i beneficiari corrispondano almeno al livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile (52).

(154)

Gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali diverse da quelle di cui al punto 153 (53) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, per un periodo di 10 anni, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 155 a 159.

(155)

Nell'analizzare i regimi impositivi che comportano elementi di aiuti di Stato sotto forma di sgravi o esenzioni dalle imposte in esame, la Commissione valuta segnatamente la necessità e la proporzionalità degli aiuti e i relativi effetti nell'ambito dei settori economici interessati.

(156)

A tal fine, la Commissione si affida alla documentazione fornita dagli Stati membri, che, da un lato, indica i rispettivi settori o categorie dei beneficiari dello sgravio o della riduzione e, dall'altro, illustra la posizione che i principali beneficiari occupano in ciascun settore interessato e come l'imposizione può contribuire alla tutela ambientale La documentazione deve fornire una descrizione adeguata dei settori esentati e elencare, per ciascun settore, i maggiori beneficiari (tenendo conto in particolare del fatturato, della quota di mercato e dell'entità della base imponibile). Per ciascun settore, occorre segnalare la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE relativamente alla riduzione del danno ambientale cui mira l'imposta.

(157)

Inoltre, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali devono essere necessari e proporzionati.

(158)

La Commissione considera gli aiuti necessari qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante (54) ove essi siano in una situazione fattuale simile;

b)

l'imposta ambientale al netto dello sgravio deve consentire un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari (55);

c)

non è possibile far gravare sul consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. A tal fine, gli Stati membri possono tra l'altro fornire le stime relative all'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell'ambito del rilevante mercato geografico (56) assieme alle stime del calo delle vendite o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

(159)

La Commissione considererà gli aiuti proporzionati qualora risulti soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

il regime definisce i criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell'imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE. Il regime prevede che le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa sono le beneficiarie principali di una riduzione pari all'aumento dei costi di produzione indotto dall'imposta utilizzando la tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore. Le imprese con i peggiori risultati ambientali beneficiano di sovvenzioni più esigue, proporzionatamente alle prestazioni ambientali;

b)

i beneficiari degli aiuti corrispondono almeno il 20 % dell'imposta nazionale, a meno che non sia giustificata un'aliquota inferiore intesa a limitare le distorsioni della concorrenza;

c)

gli sgravi e le esenzioni fiscali sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e le imprese o le associazioni di imprese beneficiarie in forza dei quali queste si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti a quelli in applicazione delle lettere a) o b) o del livello comunitario minimo di imposizione. Tali accordi o impegni possono contemplare, tra le altre cose, una riduzione del consumo d'energia, una riduzione di emissioni inquinanti o qualsiasi altra misura ambientale e devono soddisfare le seguenti condizioni:

i)

il contenuto degli accordi deve essere negoziato da ciascuno Stato membro e deve stabilire segnatamente gli obiettivi e lo scadenzario per il loro conseguimento;

ii)

gli Stati membri assicurano un controllo indipendente (57) e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;

iii)

gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

5.   COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI AD UNA VALUTAZIONE DETTAGLIATA

5.1.   Misure soggette a una valutazione dettagliata

(160)

Affinché la Commissione possa effettuare una valutazione più dettagliata degli aiuti d'importo rilevante concessi nell'ambito di regimi autorizzati e stabilirne la compatibilità con il mercato comune, gli Stati membri devono notificare preventivamente ogni singolo progetto di aiuti agli investimenti o di aiuti al funzionamento concessi nell'ambito di un regime autorizzato o su base individuale, laddove gli aiuti soddisfino le seguenti condizioni (58):

a)

per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria: per tutti i casi notificati alla Commissione in forza di un obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal regolamento di esenzione per categoria;

b)

per le misure individuali contemplate dalla presente disciplina  (59): in tutti i casi di:

i)

aiuti agli investimenti: quando l'importo degli aiuti a una singola impresa supera 7,5 milioni di euro (anche se nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato);

ii)

aiuti al funzionamento per misure di risparmio energetico: quando l'importo degli aiuti per impresa supera 5 milioni di euro su cinque anni;

iii)

aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili o per la produzione combinata di calore rinnovabile: quando gli aiuti sono concessi ad impianti ad elettricità rinnovabile la cui capacità di produzione di elettricità rinnovabile supera 125 MW;

iv)

aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburante: quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di biocarburante la cui produzione supera 150 000 tonnellate l'anno;

v)

aiuti al funzionamento per la cogenerazione: quando gli aiuti sono concessi ad impianti di cogenerazione la cui capacità di produzione di elettricità da cogenerazione supera 200 MW; gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica.

(161)

Gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento a favore di nuovi impianti di energia rinnovabile calcolati sulla base di un calcolo dei costi esterni evitati. Se l'importo degli aiuti è calcolato con questo metodo, la misura deve essere notificata ed è soggetta a una valutazione dettagliata, indipendentemente dalla soglia di cui al punto 160 b) iii). I costi esterni evitati sono una quantificazione monetaria dell'aggiuntivo danno socio-ambientale che la società subirebbe se la stessa quantità di energia fosse prodotta da un impianto funzionante con energie convenzionali. Tali costi sono calcolati sulla base della differenza tra i costi esterni generati ma non pagati dai produttori di energia rinnovabile e i costi esterni generati ma non pagati dai produttori di energie non rinnovabili. I relativi calcoli dovranno essere effettuati dallo Stato membro con un metodo di calcolo internazionalmente riconosciuto e precedentemente approvato dalla Commissione. Lo Stato membro dovrà, fra l'altro, fornire un'analisi comparativa dei costi motivata e quantificata, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energia concorrenti, in modo da dimostrare che l'aiuto costituisce effettivamente una compensazione a fronte di costi esterni evitati.

(162)

L'importo in eccesso di aiuti concessi ai produttori rispetto all'importo di aiuti al funzionamento per le fonti energetiche rinnovabili secondo l'alternativa 1 (di cui al punto 109 deve essere in ogni caso reinvestito dall'impresa in fonti di energia rinnovabili ai sensi della sezione 3.1.6.1.

(163)

La Commissione si adopera a condurre tempestivamente l'indagine nella misura in cui gli Stati membri garantiscono piena cooperazione e mettono a disposizione le informazioni adeguate. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per l'esame del caso. Essi possono basarsi, in particolare, su valutazioni di precedenti regimi di aiuti di Stato, su valutazioni d'impatto effettuate dalle autorità che concedono gli aiuti e su altri studi in materia di tutela ambientale.

(164)

La valutazione dettagliata è una valutazione proporzionale e dipende dal potenziale di distorsione del caso. Di conseguenza, la realizzazione di una valutazione dettagliata non implica necessariamente la necessità di avviare un procedimento d'indagine formale, benché una tale circostanza possa verificarsi per determinate misure.

5.2.   Criteri per la valutazione economica di casi individuali

(165)

La valutazione dettagliata è effettuata sulla base degli elementi positivi e negativi di cui alle sezioni 5.2.1 e 5.2.2, che si applicano in aggiunta ai criteri enunciati al capo 3. L'intensità di aiuto non deve essere in nessun caso superata. Inoltre, la valutazione dettagliata viene effettuata sulla base degli specifici elementi positivi e negativi, ove pertinenti per questo tipo o questa forma di aiuti.

5.2.1.   Effetti positivi degli aiuti

(166)

Il fatto che gli aiuti inducano le imprese a perseguire obiettivi di tutela ambientale che non sarebbero stati altrimenti perseguiti costituisce il principale elemento positivo da prendere in considerazione nel valutare la compatibilità degli aiuti.

5.2.1.1.   Fallimento del mercato

(167)

In linea generale, la Commissione non mette in dubbio l'esistenza di esternalità negative connesse ad alcuni tipi di comportamento o all'impiego di determinati prodotti con effetti ambientali negativi. Verifica tuttavia che, avendo un notevole impatto sulla tutela ambientale, la misura di aiuto miri a correggere questo fallimento del mercato. A tal fine, la Commissione tiene conto segnatamente del contributo atteso della misura in termini di tutela ambientale (in modo quantificabile) e del livello di tutela ambientale cui si ambisce mettendoli a confronto con le norme vigenti comunitarie o di altri Stati membri.

(168)

La Commissione esamina inoltre le considerazioni a sostegno di aiuti per l'adeguamento a norme nazionali che vanno oltre le norme comunitarie. La Commissione tiene conto in particolare della natura, del tipo e dell'ubicazione dei principali concorrenti del beneficiario degli aiuti, dei costi per l'attuazione delle norme nazionali (o di regimi di autorizzazioni scambiabili) che graverebbero su di lui in assenza di aiuti e dei costi comparativi di dette norme per i principali concorrenti del beneficiario.

5.2.1.2.   Strumento adeguato

(169)

Viene valutato se gli aiuti di Stato sono uno strumento adeguato al conseguimento della tutela ambientale, dal momento che altri strumenti meno distorsivi possono ottenere i medesimi risultati e che gli aiuti di Stato sono suscettibili di violare il principio «chi inquina paga».

(170)

Nell'esaminare la compatibilità degli aiuti, la Commissione tiene conto, in particolare, di qualsiasi valutazione d'impatto della misura proposta eventualmente realizzata dallo Stato membro, unitamente a considerazioni sull'opportunità di ricorrere a misure alternative agli aiuti di Stato e delle motivazioni a riprova che il principio «chi inquina paga» verrà rispettato.

5.2.1.3.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

(171)

Se finalizzati alla tutela ambientale, gli aiuti di Stato devono sempre avere un effetto di incentivazione, ovvero indurre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da garantire un livello maggiore di protezione ambientale. Gli aiuti non possono essere considerati necessari unicamente perché il livello di protezione ambientale è aumentato. I vantaggi di nuovi investimenti o metodi di produzione non si limitano di solito agli effetti ambientali.

(172)

Oltre al calcolo dei sovraccosti di cui al capo 3, l'analisi della Commissione tiene conto anche degli elementi seguenti:

a)

situazione controfattuale: occorre dimostrare quali azioni specifiche non sarebbero state intraprese dall'impresa in assenza di aiuti, ad esempio un nuovo investimento, un processo produttivo più ecologico o un nuovo prodotto più rispettoso dell'ambiente;

b)

effetto ambientale previsto connesso col cambiamento di comportamento: almeno uno dei seguenti elementi deve risultare presente:

i)

aumento del livello di tutela ambientale: riduzione di un tipo specifico di inquinamento che non avrebbe luogo in assenza di aiuti;

ii)

ritmo accelerato di attuazione di norme non ancora applicabili: riduzione dell'inquinamento anticipata nel tempo grazie agli aiuti;

c)

vantaggi per la produzione: se l'investimento comporta altri vantaggi in termini di aumento della capacità, della produttività, di abbattimento dei costi o di qualità, l'effetto di incentivazione è di solito inferiore. Si pensi, in particolare, ai casi in cui lungo l'arco di vita dell'investimento vi siano vantaggi sostanziali, possibilmente fino al punto da recuperare i sovraccosti ambientali anche in assenza di aiuti;

d)

condizioni di mercato: la pressione competitiva in alcuni mercati, in particolare a causa dell'immagine del prodotto e dell'etichettatura dei metodi di produzione, può determinare un livello elevato di tutela ambientale. Se vi sono prove che il livello di tutela ambientale indotto dagli aiuti va al di là del normale comportamento del mercato, è più presumibile che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione;

e)

eventuali future norme cogenti: se, a livello comunitario, viene negoziata l'introduzione di norme cogenti, nuove o più rigorose, che la misura interessata mirerebbe a rispettare, l'effetto di incentivazione è di solito inferiore;

f)

livello di rischio: se sussiste un particolare rischio che l'investimento sia meno produttivo del previsto, l'effetto di incentivazione degli aiuti è di solito superiore;

g)

livello di redditività: gli aiuti sortiscono di solito un effetto di incentivazione se il livello di redditività dell'azione proposta è negativo nell'arco di tempo entro il quale l'investimento si deprezza o gli aiuti al funzionamento entrano in applicazione, tenendo conto di tutti i vantaggi e i rischi di cui al presente punto.

(173)

Se l'impresa si adegua a norme nazionali superiori alle norme comunitarie o adottate in assenza di norme comunitarie, la Commissione verifica se il beneficiario degli aiuti avrebbe subito un danno notevole in termini di sovraccosti e non sarebbe stato in grado di sostenere i costi connessi all'immediata attuazione delle norme nazionali.

5.2.1.4.   Proporzionalità degli aiuti

(174)

Lo Stato membro deve provare che gli aiuti sono necessari, che il loro importo è limitato al minimo e che il processo di selezione è proporzionale. Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti fattori:

a)

calcolo accurato dei costi ammissibili: prova che i costi ammissibili sono realmente limitati ai sovraccosti necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale;

b)

processo di selezione: il processo di selezione deve svolgersi in modo non discriminatorio, trasparente e aperto e non deve condurre all'esclusione indebita di imprese che possono concorrere con progetti che si prefiggono i medesimi obiettivi ambientali. Il processo di selezione deve permettere di individuare beneficiari in grado di perseguire gli obiettivi ambientali con aiuti dall'importo minimo o nel modo più conveniente sotto il profilo costi-benefici;

c)

aiuti limitati al minimo: prova che l'importo degli aiuti non supera la perdita di redditività prevista, compresa una normale remunerazione del capitale nell'arco di tempo entro il quale l'investimento si deprezza.

5.2.2.   Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi

(175)

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione analizza la distorsione della concorrenza, tenendo conto soprattutto della prevedibile incidenza degli aiuti ambientali sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto coinvolti (60).

(176)

Se gli aiuti sono proporzionali, cioè se nel calcolo dei sovraccosti d'investimento o dei sovraccosti operativi si è tenuto conto di tutti i vantaggi per l'impresa, è probabile che gli aiuti abbiano un'incidenza negativa limitata. Tuttavia, come illustrato alla sezione 1.3.6, anche quanto risultano necessari e proporzionati in modo da consentire all'impresa specifica di aumentare il livello di tutela ambientale, gli aiuti possono produrre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da indurre distorsioni della concorrenza. Un'impresa interessata a realizzare un profitto ha interesse, in linea di principio, ad aumentare il livello di tutela ambientale al di là dei requisiti di legge solo se ritiene di poterne ricavare, seppur marginalmente, un qualche tipo di vantaggio.

(177)

La Commissione procede valutando, in prima battuta, in che misura è probabile che il beneficiario possa aumentare o mantenere il livello delle vendite come conseguenza degli aiuti. La Commissione tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a)

riduzione o compensazione dei costi unitari di produzione: se le nuove attrezzature (61) consentiranno di ridurre i costi unitari di produzione rispetto alla situazione in assenza di aiuti o se gli aiuti compensano una parte dei costi operativi, è probabile che le vendite del beneficiario aumentino. La distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto più è elastico il prezzo del prodotto;

b)

processi produttivi più rispettosi dell'ambiente: se il beneficiario mette a punto un processo produttivo più ecologico e se, tramite l'immagine del prodotto e l'etichettatura, è possibile differenziare il prodotto presso i consumatori sotto il profilo della tutela ambientale, è probabile che il beneficiario possa aumentare le vendite. La distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto più forte è la preferenza del consumatore per caratteristiche di prodotto ambientali;

c)

nuovi prodotti: se il beneficiario ottiene un prodotto nuovo o di maggiore qualità è probabile che le sue vendite aumentino e che tragga eventuali vantaggi dalla posizione di «precorritore». La distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto più forte è la preferenza del consumatore per caratteristiche di prodotto ambientali.

5.2.2.1.   Incentivi dinamici/crowding out

(178)

Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale possono avere un impiego strategico finalizzato a promuovere tecnologie innovative dal punto di vista ambientale affinché i produttori nazionali assumano la posizione di vantaggio di precursori. È pertanto possibile che gli aiuti falsino gli incentivi dinamici e inducano un effetto crowd out sugli investimenti in una particolare tecnologia in altri Stati membri, tecnologia che si concentrerebbe in un unico Stato membro. L'effetto è tanto maggiore quanto più concorrenti riducono lo sforzo innovativo rispetto alla situazione controfattuale in assenza di aiuti.

(179)

L'analisi della Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

a)

importo degli aiuti: quanto maggiore è l'importo tanto più elevata è la possibilità che parte degli aiuti venga utilizzata per falsare la concorrenza. Ciò è particolarmente vero se l'importo degli aiuti risulta elevato rispetto alla portata delle attività generali del beneficiario;

b)

frequenza degli aiuti: se un'impresa beneficia ripetutamente di aiuti, è più probabile che ne consegua una distorsione degli incentivi dinamici;

c)

durata degli aiuti: se gli aiuti al funzionamento sono prolungati nel tempo, è più probabile che si verifichino distorsioni della concorrenza;

d)

riduzione progressiva degli aiuti: gli aiuti al funzionamento che decrescono nel tempo costituiscono un incentivo affinché l'impresa potenzi la propria efficienza, con una conseguente distorsione degli incentivi dinamici ridotta nel tempo;

e)

prontezza di adeguamento a norme future: se gli aiuti consentono all'impresa di adeguarsi a nuove norme comunitarie la cui adozione è prevista nel prossimo futuro, l'investimento sovvenzionato produce un abbattimento dei costi a fronte di investimenti che l'impresa avrebbe dovuto comunque realizzare;

f)

livello delle norme regolamentari rispetto agli obiettivi ambientali: il rischio che gli aiuti tesi a superare i requisiti obbligatori non siano necessari e inducano un effetto crowd out sugli investimenti o abbiano un utilizzo che falsi gli incentivi dinamici è tanto maggiore quanto più basso è il livello dei requisiti regolamentari;

g)

rischio di sovvenzioni incrociate: il rischio di sovvenzioni incrociate è maggiore nei casi in cui le imprese producono una vasta gamma di prodotti oppure producono un medesimo prodotto avvalendosi nel contempo di processi convenzionali e di processi rispettosi dell'ambiente;

h)

neutralità tecnologica: il rischio di falsare gli incentivi dinamici è più elevato nel caso di misure che si concentrano su un'unica tecnologia.

i)

innovazione competitiva: quando i concorrenti esteri mettono a punto tecnologie competitive (concorrenza sull'innovazione), è più probabile che dagli aiuti scaturisca una distorsione degli incentivi dinamici.

5.2.2.2.   Tenere in vita imprese inefficienti

(180)

Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale possono essere giustificati quale meccanismo transitorio verso la piena assunzione di esternalità negative in termini ambientali. Essi non devono essere impropriamente utilizzati a sostegno di imprese incapaci di adeguarsi a norme e tecnologie più rispettose dell'ambiente perché carenti sotto il profilo dell'efficienza. L'analisi della Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

a)

tipo di beneficiari: nel caso in cui il beneficiario presenti uno scarso livello di produttività e un quadro finanziario carente, è più probabile che gli aiuti contribuiscano a tenere l'impresa artificialmente in vita sul mercato;

b)

sovraccapacità del settore interessato dagli aiuti: nei settori caratterizzati da sovraccapacità, il rischio è maggiore che gli aiuti agli investimenti vi contribuiscono, preservando strutture di mercato inefficienti;

c)

comportamento normale nel settore interessato dagli aiuti: se altre imprese del settore hanno raggiunto lo stesso livello di tutela ambientale in assenza di aiuti, è più probabile che gli aiuti finiscano per tenere in vita strutture di mercato inefficienti. Di conseguenza, la distorsione della concorrenza è tanto più forte quante minori prove ci sono che il beneficiario non rispetta il principio «chi inquina paga» e quanto più elevata è la proporzione di esternalità ambientali internalizzate dai concorrenti del beneficiario;

d)

importanza relativa degli aiuti: la distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto maggiore è la riduzione/compensazione rispetto ai costi di produzione variabili;

e)

processo di selezione: se il processo di selezione si svolge in modo non discriminatorio, trasparente e aperto, è meno probabile che gli aiuti contribuiscano a tenere l'impresa artificialmente in vita sul mercato. La distorsione della concorrenza è tanto minore quanto più gli aiuti vengono concessi in modo esteso (in termini di copertura del mercato rilevante) e competitivo (in termini di aste/gare d'appalto);

f)

selettività: se la misura a fronte della quale sono concessi gli aiuti copre un numero relativamente elevato di beneficiari potenziali, tutte le imprese nel mercato rilevante e non esclude le imprese che potrebbero perseguire lo stesso obiettivo ambientale, è meno probabile che gli aiuti finiscano per tenere in vita imprese inefficienti.

5.2.2.3.   Potere di mercato/comportamento discriminatorio

(181)

Gli aiuti per la tutela ambientale possono essere concessi affinché il beneficiario potenzi o mantenga potere in un determinato mercato di prodotto. La Commissione valuta il potere di mercato del beneficiario prima della concessione degli aiuti e i possibili cambiamenti del medesimo per effetto dagli aiuti. Se gli aiuti per la tutela ambientale vengono concessi a un beneficiario che gode di un potere di mercato notevole, questi può utilizzare gli aiuti per potenziare o mantenere il proprio potere, differenziando ulteriormente i suoi prodotti o eliminando i concorrenti. È improbabile che la Commissione individui problemi di concorrenza connessi col potere in mercati in cui ciascun beneficiario di aiuti detiene una quota inferiore al 25 % e in mercati che presentano una concentrazione di mercato, in base all'indice di Herfindahl-Hirschman, inferiore a 2 000.

(182)

L'analisi della Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

a)

potere di mercato del beneficiario degli aiuti e struttura del mercato: se il beneficiario gode già di una posizione dominante sul mercato coinvolto (62), la misura di aiuto può rafforzarne la posizione indebolendo ulteriormente la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti possono esercitare sull'impresa beneficiaria;

b)

nuovi arrivi: se gli aiuti riguardano mercati o tecnologie di prodotto concorrenziali rispetto ai prodotti per i quali il beneficiario è un operatore esistente provvisto di potere di mercato, gli aiuti possono essere strategicamente utilizzati per impedire nuovi arrivi. Di conseguenza, aiuti non accessibili a potenziali nuovi arrivi rendono più probabili le distorsioni della concorrenza;

c)

differenziazione di prodotto e discriminazione di prezzo: gli aiuti possono indurre un effetto negativo agevolando la differenziazione di prodotto e la discriminazione di prezzo da parte del beneficiario a scapito dei consumatori;

d)

potere dell'acquirente: in presenza di forti acquirenti sul mercato, il beneficiario di aiuti che gode di un potere di mercato ha meno possibilità di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti. Pertanto, le probabilità che gli aiuti vadano a discapito dei consumatori sono tanto minori quanto maggiore è il potere degli acquirenti.

5.2.2.4.   Conseguenze sugli scambi e sull'ubicazione

(183)

Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale possono far sì che alcuni territori beneficino di condizioni più favorevoli, segnatamente in virtù di un relativo abbattimento dei costi di produzione indotto dagli aiuti, oppure grazie a standard di produzione più elevati raggiunti per merito degli aiuti. Ciò può portare al trasferimento di imprese o allo spostamento dei flussi di scambio verso i territori sovvenzionati.

(184)

Gli aiuti indurranno pertanto lo slittamento dei profitti verso lo Stato membro del mercato di prodotto interessato dagli aiuti e verso i mercati dei fattori di produzione.

(185)

La Commissione tende a stabilire se il beneficiario abbia valutato di realizzare l'investimento altrove, e in tal caso considera più probabile che gli aiuti inducano notevoli distorsioni della concorrenza.

5.2.3.   Bilancio e decisione

(186)

Alla luce degli elementi positivi e negativi summenzionati, la Commissione traccia il bilancio degli effetti della misura e stabilisce se le distorsioni che ne derivano incidono negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Gli effetti positivi e negativi andrebbero idealmente espressi in rapporto agli stessi dati di riferimento (costi esterni evitati rispetto ai mancati profitti dei concorrenti espressi in unità monetaria).

(187)

In genere, quanto maggiori sono i vantaggi ambientali e quanto più è chiaro che l'importo degli aiuti si limita al minimo necessario, tanto più è probabile che la Commissione giunga a una valutazione positiva. Contrariamente, è tanto meno probabile che la valutazione sia positiva quanto maggiori sono gli indizi che gli aiuti inducano notevoli distorsioni della concorrenza. Se sono previsti effetti positivi notevoli ed è probabile che le distorsioni siano molto significative, la valutazione è funzione della portata con cui si presuppone gli effetti positivi compensino quelli negativi.

(188)

È possibile che la Commissione non sollevi obiezioni alla misura di aiuto notificata e non avvii il procedimento di indagine formale oppure che decida, al termine del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, di chiudere il caso mediante decisione ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento. Quando adotta una decisione favorevole subordinata a condizioni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento medesimo, la Commissione può, ad esempio, prendere in considerazione di imporre le seguenti condizioni, che devono essere intese a limitare le distorsioni o gli effetti indotti sugli scambi ed essere proporzionate:

a)

intensità d'aiuto inferiori rispetto alle intensità massime autorizzate al capo 3;

b)

separazione dei conti onde evitare sovvenzioni incrociate da un mercato all'altro qualora il beneficiario operi su più mercati;

c)

ulteriori condizioni da rispettare per potenziare l'effetto ecologico della misura;

d)

divieto di discriminazioni nei confronti di altri potenziali beneficiari (selettività ridotta).

6.   CUMULO

(189)

I massimali degli aiuti fissati dalla presente disciplina si applicano indipendentemente dal fatto che il progetto sovvenzionato sia finanziato integralmente tramite risorse statali ovvero in parte anche mediante risorse comunitarie.

(190)

Gli aiuti autorizzati in forza della presente disciplina non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla presente disciplina. Quando le spese che possono beneficiare di aiuti per la tutela ambientale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà tuttavia il massimale più favorevole secondo le regole applicabili.

(191)

Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla presente disciplina.

7.   DiSPOSIZIONI FINALI

7.1.   Relazioni annuali

(192)

Conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (63), gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione.

(193)

Oltre a quanto previsto in forza delle suddette disposizioni, le relazioni annuali sulle misure di aiuto per la tutela ambientale devono specificare, per ciascun regime approvato, le seguenti informazioni relative alle grandi imprese:

la ragione sociale dei beneficiari;

l'importo degli aiuti per beneficiario;

l'intensità di aiuto;

una descrizione degli obiettivi della misura e del tipo di tutela ambientale che si intende incentivare;

i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati;

una spiegazione di come sia stato rispettato l'effetto di incentivazione, avvalendosi in particolare degli indicatori e dei criteri di cui al capo 5 supra.

(194)

Nel caso di sgravi o esenzioni fiscali, lo Stato membro deve fornire unicamente il testo o i testi legislativi o regolamentari con cui vengono istituiti gli aiuti, indicando dettagliatamente le categorie di imprese che beneficiano degli sgravi o delle esenzioni fiscali e i settori economici maggiormente interessati da detti sgravi/esenzioni.

(195)

Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito internet della Commissione.

7.2.   Trasparenza

(196)

La Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità. In particolare, è necessario garantire agli Stati membri, agli operatori economici, ai cointeressati e alla Commissione stessa un accesso immediato al testo integrale di tutti i regimi di aiuti applicabili in materia di tutela dell'ambiente.

(197)

Un tale accorgimento è facilmente realizzabile mediante la creazione di siti internet collegati. Per tale motivo, nell'esaminare i regimi di aiuto per la tutela ambientale, la Commissione richiede sistematicamente allo Stato membro interessato di pubblicare su internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e di comunicarle l'indirizzo internet della pubblicazione. La pubblicazione su internet di dette informazioni deve avvenire prima dell'applicazione del regime.

7.3.   Monitoraggio e valutazione

(198)

Gli Stati membri si impegnano a conservare una documentazione dettagliata relativa alla concessione di aiuti per tutte le misure di tutela ambientale. Tali documenti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle regole in materia di costi ammissibili e intensità di aiuto massima autorizzabile, devono essere conservati per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti e essere messi a disposizione della Commissione su richiesta della medesima.

(199)

Dette informazioni verranno richieste dalla Commissione agli Stati membri al fine di procedere ad una valutazione della presente disciplina dopo quattro anni dalla sua pubblicazione (64).

7.4.   Misure adeguate

(200)

La Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, le seguenti misure adeguate da applicare ai regimi di aiuto di Stato per la tutela ambientale esistenti:

gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i predetti regimi onde armonizzarli con la presente disciplina entro diciotto mesi dalla data in cui la norma diviene applicabile, con le seguenti eccezioni:

i)

gli Stati membri devono eventualmente modificare i regimi di aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali contemplati dalla direttiva 2003/96/CE prima del 31 dicembre 2012;

ii)

le nuove soglie di cui al punto 160 per i progetti individuali si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

iii)

l'obbligo di presentare relazioni annuali più dettagliate si applica agli aiuti concessi nell'ambito di regimi esistenti al 1o gennaio 2009.

(201)

Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle misure adeguate proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In assenza di risposta, la Commissione presuppone che lo Stato membro in questione non concordi con le misure proposte.

7.5.   Applicazione, validità e revisione

(202)

La presente disciplina si applica dal primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 3 febbraio 2001 (65).

(203)

La presente disciplina si applica fino al 31 dicembre 2014. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione potrà modificarla prima di tale scadenza in considerazione di importanti motivi di politica della concorrenza o di politica ambientale, ovvero di altre politiche comunitarie o di impegni internazionali. Si tratta, nello specifico, di modifiche che potrebbero rendersi necessarie in funzione di futuri accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici e della futura normativa europea in materia. Dopo quattro anni dalla data di pubblicazione, la Commissione procede a una valutazione della presente disciplina basandosi su informazioni fattuali e sull'esito di ampie consultazioni condotte dalla Commissione partendo, in particolare, dai dati forniti dagli Stati membri. I risultati della valutazione vengono messi a disposizione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale europeo e degli Stati membri.

(204)

La Commissione applica la presente disciplina a tutte le misure di aiuti notificati sui quali è chiamata a decidere successivamente alla pubblicazione della disciplina medesima nella Gazzetta ufficiale, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione stessa. Sono compresi gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti approvati e notificati alla Commissione in forza dell'obbligo di notifica in qualità di aiuti individuali.

(205)

Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi (66), la Commissione applicherà, in caso di aiuti non notificati:

a)

la presente disciplina, se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua pubblicazione;

b)

la disciplina in applicazione al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.


(1)  COM(2005) 107 definitivo.

(2)  Si veda il paragrafo 10 del piano d'azione sugli aiuti di Stato.

(3)  GU C 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  Le priorità ambientali sono: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente e salute e qualità della vita, risorse naturali e rifiuti. La salute non è contemplata dalla presente disciplina.

(5)  Per quanto riguarda questi ultimi, si veda il libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi, 28 marzo 2007, COM(2007) 140 def.

(6)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(7)  Si veda il piano d'azione sugli aiuti di Stato, punti 11 e 20, sviluppati in modo più articolato nella comunicazione sull'innovazione, COM(2005) 436 def. del 21.9.2005.

(8)  Ciò può includere attività quali la dispersione nell'ambiente di inquinanti chimici, o di sostanze che alterino fisicamente, ad esempio, l'habitat acquatico causando pertanto scompensi nell'ecosistema, ovvero attività con ripercussioni negative sullo stato delle risorse idriche.

(9)  Una produzione più rispettosa dell'ambiente può offrire, ad esempio, maggiori possibilità di riciclare i materiali di risulta, generando così ulteriori profitti. Peraltro, prodotti percepiti come più rispettosi dell'ambiente possono essere venduti ad un prezzo superiore in quanto più attraenti per il consumatore.

(10)  Una produzione più rispettosa dell'ambiente può, in particolare, contribuire a ridurre il consumo di energia e di materie prime.

(11)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(12)  Gli aiuti sotto forma di misure fiscali ai sensi del capo 3 sono sottoposti ad una valutazione dettagliata se vengono superate le soglie di cui al capo 5.

(13)  COM(2007) 1 definitivo.

(14)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(15)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(16)  COM (2006) 845 def.

(17)  COM(2008) 19 def. Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione applicherà i criteri di sostenibilità del testo finale.

(18)  La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1). In particolare l'articolo 4, paragrafo 7, definisce i criteri relativi alle modifiche di corpi idrici.

(19)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(20)  COM(2006) 545 definitivo.

(21)  La gestione dei rifiuti comprende il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.

(22)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(23)  La Commissione può rivalutare l'approccio a questo tipo di aiuti in occasione della revisione della direttiva 2003/96/CE.

(24)  La presente disciplina non rimette in discussione il concetto di aiuto di Stato, quale risulta dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(25)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(26)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(27)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(28)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(29)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85). Una volta adottato, si applicherà il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alla formazione.

(30)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006. Una volta adottato, si applicherà il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alle PMI.

(31)  Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001 e comunicata agli Stati membri tramite lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001.

(32)  Si veda la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio COM(2008) 18 def.

(33)  Si veda in particolare il sesto programma d'azione ambientale.

(34)  Non sono pertanto ritenute «norme comunitarie» le norme e gli obiettivi fissati a livello comunitario vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese.

(35)  COM(2008) 19 def. Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione applicherà i criteri di sostenibilità del testo finale.

(36)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

(37)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(38)  Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

(39)  V. nota precedente.

(40)  Sono tuttavia consentiti gli aiuti per adeguarsi anzitempo a norme future e per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto alle condizioni di cui alle sezioni 3.1.3 e 3.1.2.

(41)  In sede di valutazione del punto 78(b), qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per «significativamente maggiore» si intenderà che il miglioramento marginale atteso da tali innovazioni, in termini di riduzione dei rischi e dell'inquinamento ambientale o di aumento dell'efficienza energetica nell'utilizzo delle risorse, dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento consentito dai progressi generali delle attività analoghe non innovative.

Qualora l'approccio proposto non risulti appropriato o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuto di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve dare risultati analoghi a quello proposto.

(42)  Si pensi, ad esempio, all'ammodernamento di un processo produttivo esistente dove la specifica componente che consente di potenziare la prestazione ambientale risulti chiaramente identificabile.

(43)  Il concetto di costi di produzione si deve intendere al netto di qualsiasi aiuto, ma comprensivo di un normale livello di profitto.

(44)  Eccetto le infrastrutture nel settore del teleriscaldamento, che esulano dalla presente disciplina ma verranno valutate in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(45)  Classificazione definita nella comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (COM(96) 399 def. del 30.7.1996). In tale comunicazione, la Commissione sottolinea che la gestione dei rifiuti costituisce un obiettivo prioritario per la Comunità, in particolare al fine di ridurre i rischi per l'ambiente. Il concetto di valorizzazione dei rifiuti va visto nella triplice dimensione di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia. I rifiuti la cui produzione sia inevitabile devono essere valorizzati ed eliminati senza costituire un pericolo. Nella comunicazione dal titolo «Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti» (COM(2005) 666), la Commissione ribadisce il proprio impegno per il rispetto di questi principi e prevede interventi concreti finalizzati alla prevenzione e al riciclaggio, quali l'elaborazione ecocompatibile di processi e prodotti, gli incentivi alla PMI per l'attuazione di misure di prevenzione dei rifiuti e il riciclaggio.

(46)  Per «stato dell'arte» si intende un processo in cui l'utilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente in termini di redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato comune della Comunità.

(47)  Qualora l'investimento apporti unicamente benefici in termini di tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, il calcolo dei costi ammissibili è esente da ulteriori detrazioni.

(48)  Gli interventi di risanamento effettuati dalle pubbliche autorità sui terreni in loro possesso non sono soggetti all'articolo 87 del trattato. Possono tuttavia sorgere problemi connessi con gli aiuti di Stato se, dopo il risanamento, i terreni sono ceduti a imprese a un valore inferiore a quello di mercato. In tal caso, è ancora applicabile la comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi con le vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

(49)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(50)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

(51)  La Commissione ha valutato gli aiuti di Stato previsti dai piani nazionali di assegnazione nell'ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione per il periodo fino al 31 dicembre 2012 alla luce dei criteri di cui al punto 140.

(52)  Si veda il punto 70 (15).

(53)  Ad esempio sgravi o esenzioni fiscali da imposte non contemplate dalla normativa comunitaria o inferiori al livello comunitario minimo di imposizione.

(54)  Come definito dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(55)  I prodotti energetici e le «imprese a forte consumo di energia», come definite all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, si ritiene soddisfino questo criterio fino a quando la disposizione rimane in vigore.

(56)  Come definito dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

(57)  A tal fine è irrilevante che il controllo sia effettuato da un ente pubblico o privato.

(58)  La regola si applica anche se il singolo beneficiario fruisce allo stesso tempo di uno sgravio o di un'esenzione fiscale valutati conformemente al capo 4.

(59)  Gli sgravi e le esenzioni fiscali da imposte ambientali che rientrano nel campo di applicazione del capo 4 della presente disciplina non sono soggetti a una valutazione dettagliata. Tuttavia, gli aiuti sotto forma di misure fiscali ai sensi del capo 3 sono soggetti a una valutazione dettagliata se vengono superate le soglie di cui al presente punto.

(60)  Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

(61)  Il calcolo dei sovraccosti può non coprire la totalità dei vantaggi operativi, in quanto i vantaggi non sono dedotti lungo l'arco di vita dell'investimento. Potrebbe inoltre risultare difficile tener conto di alcuni tipi di vantaggi, ad esempio quelli consistenti in aumenti di produttività o di produzione a fronte di una capacità invariata.

(62)  Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi col primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

(63)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1).

(64)  In tale occasione, gli Stati membri potrebbero assistere la Commissione fornendo la loro valutazione a posteriori di regimi di aiuti o di misure individuali.

(65)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(66)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


ALLEGATO

TABELLA DELLE INTENSITÀ DEGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI COME PARTE DEI COSTI AMMISSIBILI

 

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie delle norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

70 %

80 % se ecoinnovazioni

100 % se tramite gara

60 %

70 % se ecoinnovazioni

100 % se tramite gara

50 %

60 % se ecoinnovazioni

100 % se tramite gara

Aiuti agli studi ambientali

70 %

60 %

50 %

Aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

 

 

 

più di 3 anni

25 %

20 %

15 %

tra 1 e 3 anni

20 %

15 %

10 %

prima della data in cui la norma diviene applicabile

 

 

 

Aiuti per la gestione dei rifiuti

70 %

60 %

50 %

Aiuti a favore delle energie rinnovabili

80 %

100 % se tramite gara

70 %

100 % se tramite gara

60 %

100 % se tramite gara

Aiuti per il risparmio energetico

Aiuti a favore degli impianti di cogenerazione

80 %

100 % se tramite gara

70 %

100 % se tramite gara

60 %

100 % se tramite gara

Aiuti al teleriscaldamento ad energia tradizionale

70 %

100 % se tramite gara

60 %

100 % se tramite gara

50 %

100 % se tramite gara

Aiuti per il risanamento di siti contaminati

100 %

100 %

100 %

Aiuti al trasferimento di imprese

70 %

60 %

50 %