ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 43

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
16 febbraio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 043/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 043/02

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 043/03

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

4

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2008/C 043/04

Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

9

2008/C 043/05

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 043/06

Aiuto di Stato — Repubblica ceca — Aiuto di Stato C 3/08 (ex NN 102/05) — Compensazione degli obblighi di servizio pubblico per le società di autobus della Moravia meridionale — Invito a presentare osservazioni in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

19

2008/C 043/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) ( 1 )

27

2008/C 043/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

28

2008/C 043/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

29

2008/C 043/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

30

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2008/C 043/11

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 43/01)

Data di adozione della decisione

5.12.2007

Numero dell'aiuto

NN 70/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

North-East England

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rescue aid to Northern Rock

Base giuridica

Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato, Garanzia

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

17.9.2007-17.3.2008

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

HM Treasury; The Governor and Company of the Bank of England

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

14.12.2007

Numero dell'aiuto

N 656/07

Stato membro

Belgio

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation du régime d'aide pour le transport combiné N 249/04

Verlenging van de steunregeling voor gecombineerd vervoer N 249/04

Base giuridica

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relative à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 september 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerde goederenvervoer per spoor

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Promozione del trasporto combinato

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

30 Mio EUR/anno

Intensità

Durata

2008

Settore economico

Trasporto combinato

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Service public fédéral mobilité et transport

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 febbraio 2008

(2008/C 43/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4674

JPY

yen giapponesi

157,78

DKK

corone danesi

7,4544

GBP

sterline inglesi

0,74780

SEK

corone svedesi

9,3140

CHF

franchi svizzeri

1,6022

ISK

corone islandesi

98,23

NOK

corone norvegesi

7,9255

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,224

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

263,59

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6965

PLN

zloty polacchi

3,5900

RON

leu rumeni

3,6445

SKK

corone slovacche

33,019

TRY

lire turche

1,7603

AUD

dollari australiani

1,6189

CAD

dollari canadesi

1,4635

HKD

dollari di Hong Kong

11,4454

NZD

dollari neozelandesi

1,8602

SGD

dollari di Singapore

2,0734

KRW

won sudcoreani

1 386,77

ZAR

rand sudafricani

11,2647

CNY

renminbi Yuan cinese

10,5396

HRK

kuna croata

7,2575

IDR

rupia indonesiana

13 456,06

MYR

ringgit malese

4,7272

PHP

peso filippino

59,723

RUB

rublo russo

36,0742

THB

baht thailandese

46,663

BRL

real brasiliano

2,5757

MXN

peso messicano

15,7900


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/4


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 43/03)

Numero dell'aiuto: XA 228/07

Stato membro: Francia

Regione: Tutte le regioni; le azioni possono infatti essere finanziate da tutte le collettività territoriali (consigli regionali e consigli generali) che lo desiderino

Titolo del regime di aiuto: Aides à la promotion des produits animaux et des produits d'origine animale

Base giuridica:

Article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 d'exemption agricole

Article L 621-1 et suivants du code rural

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 4 Mio EUR, fatte salve le disponibilità di bilancio, da parte dell'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, e un importo indeterminato da parte delle collettività territoriali

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto potrà arrivare fino al 100 % per le azioni contemplate dal suddetto articolo 15, paragrafo 2, punti c)-f). Il tasso dei finanziamenti non potrà essere comunque superiore al 100 % dei costi delle azioni sovvenzionate

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Sei anni (2008-2013)

Obiettivo dell'aiuto: Gli aiuti saranno intesi a favorire le azioni di promozione e d'informazione sui prodotti, a diffondere la conoscenza sulle produzioni, a divulgare conoscenze scientifiche, ad agevolare campagne d'informazione su sistemi di produzione di qualità, a permettere l'organizzazione di fiere commerciali, esposizioni, saloni, forum, a favorire la partecipazione di operatori del settore a questi saloni e a promuovere operazioni di relazioni pubbliche o attività correlate.

Le azioni sovvenzionate saranno quelle che rientrano nell'ambito dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per gli aiuti agricoli [regolamento (CE) n. 1857/2006], menzionate anche nel capitolo IV K degli orientamenti agricoli del 27 dicembre 2006 e al punto 152, lettera b), degli orientamenti agricoli

Settore economico: Le PMI del settore dell'allevamento e della produzione di prodotti d'origine animale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil Sous Bois Cedex

Sito web: www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm

Informazioni specifiche sul regime in questione saranno disponibili su questo sito Web, nella rubrica Information/Aides nationales, non appena il regime sarà entrato in vigore (gennaio 2008)

Altre informazioni: Le collettività territoriali veglieranno al rispetto del massimale previsto all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006, nel quale rientra il presente regime. Pertanto, quando interverranno per completare i finanziamenti dell'Office national interprofessionnel de l'élevage, le collettività territoriali dovranno verificare il calcolo del cumulo degli aiuti con l'aiuto delle direzioni dipartimentali dell'agricoltura e delle foreste

Numero dell'aiuto: XA 229/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: Great Britain (England, Scotland and Wales)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Dairy Farmer Milk Market Development Scheme

Base giuridica: Milk Development Council Order 1995

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 300 000 GBP per il periodo dal 15 settembre 2007 al 31 marzo 2008

Intensità massima dell'aiuto: 50 %

Data di applicazione: Il regime avrà inizio il 15 settembre 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime si applicherà dal 15 settembre 2007 al 31 marzo 2008. Gli ultimi pagamenti saranno effettuati il 30 settembre 2008. Le fatture relative ai servizi devono pervenire entro il 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto rispetta le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006; le spese ammissibili sono:

L'aiuto rispetta anche le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006; le spese ammissibili sono:

Settore economico: Il regime si applica alle aziende produttrici di latte

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: L'organismo ufficiale responsabile del regime è il:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

L'organismo che gestisce il regime è il:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Sito web: http://www.mdc.org.uk/default.aspx?DN=0963897f-fa62-4704-b085-607718ee51eb

In alternativa, vedere il registro centrale degli aiuti di Stato agricoli che rientrano nel regime di esenzione, tenuto dal Regno Unito:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Altre informazioni: Per ulteriori informazioni sull'ammissibilità del regime e sulle sue disposizioni si veda il sito di cui sopra. In conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 non saranno versati pagamenti diretti ai produttori.

Datato e firmato a nome del Department for Environment, Food and Rural Affairs (autorità competente del Regno Unito)

Mr Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Room 816, Area 8D

9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster SW1P 3JR

United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 230/07

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Land Brandenburg

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind

Base giuridica: Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zum Ausgleich von Verlusten infolge von Wetterunbilden — Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind vom 30.8.2007.

http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/rl_unwett.pdf

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 5,0 Mio EUR nel 2007

Intensità massima dell'aiuto: 30 %

Data di applicazione: 1o novembre 2007-31 dicembre 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 17 settembre 2007-31 dicembre 2007

Obiettivo dell'aiuto: Il Land concede aiuti alle aziende agricole e ortofrutticole (per queste ultime, limitatamente alle zone di produzione Wesendahl/Werneuchen, Havelland e al distretto Elbe-Elster) la cui sopravvivenza è in pericolo, per compensare i danni arrecati dalle avversità climatiche nella primavera-estate 2007.

Le precipitazioni eccezionalmente abbondanti verificatesi tra maggio e luglio 2007 hanno superato la capacità di deflusso delle acque nella quasi totalità del Land. In quei tre mesi sono state infatti registrate quantità di pioggia dell'ordine di 366,1 mm, 393,4 mm e perfino 451,8 mm. Questi livelli eccezionali rappresentano più del doppio della media pluriennale del periodo 1961-1990 (per esempio 208,0 % presso la stazione meteorologica di Menz). Ciò significa che, nel periodo maggio-luglio degli anni 1961-1990, è piovuto meno di un terzo della media annuale rispetto al 2007 (31,8 % presso la stazione di Menz). Il livello della falda sotterranea nel già basso territorio del Land è salito di più di un metro per effetto di questa eccezionale quantità di pioggia. Il persistente ristagno idrico, il suolo inzuppato d'acqua e le inondazioni hanno reso impraticabili le parcelle agricole. È stato impossibile mietere i cereali, e le colture erbose e foraggere sono andate perdute. La perdita è stata totale per le colture tardive come il granturco e le patate.

Nelle regioni colpite non si è ancora potuto iniziare la semina autunnale.

Nel settore ortofrutticolo, l'effetto combinato di un inverno mite, di temperature eccezionalmente elevate in primavera, un aprile secco e gelate tardive ha dato luogo, nelle regioni interessate, a sensibili cali di resa e in certi casi alla perdita totale del raccolto. Data la fioritura precoce degli alberi da frutto, con due o tre settimane di anticipo nello sviluppo fenologico, le gelate tardive hanno avuto un impatto negativo sulle rese superiore alla media.

Il governo del Land Brandeburgo ha qualificato le suddette avversità climatiche come calamità naturale.

Ai sensi della presente direttiva, le aziende agricole e ortofrutticole possono beneficiare di compensazioni per evitare di dover cessare l'attività in conseguenza dei danni subiti. Non sussiste alcun diritto precostituito all'ottenimento delle compensazioni. L'autorità erogatrice ne decide la concessione nell'esercizio del proprio potere discrezionale e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. Le compensazioni non rappresentano un completo indennizzo dei danni subiti, bensì un sostegno di liquidità per garantire la sopravvivenza delle aziende colpite dalle intemperie nella primavera-estate 2007

Settore economico:

Agricoltura (produzione vegetale)

Orticoltura (frutticoltura)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

D-14480 Potsdam

Sito web: www.ilb.de

E-Mail: postbox@ilb.de

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 231/07

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Freistaat Bayern

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinie für die Durchführung der nebenberuflichen sozialen Betriebshilfe in der Land- und Forstwirtschaft durch das Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V. (KBM) und die Maschinen- und Betriebshilfsringe (MR)

Base giuridica: Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1,2 Mio EUR a favore delle associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale e dell'organizzazione ombrello KBM, per la prestazione di servizi di sostituzione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 50 %

Data di applicazione: Autorizzazioni annuali al termine dell'esenzione

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Garantire, su tutto il territorio della Baviera, il collocamento di lavoratori da parte delle associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale, a titolo di assistenza extraprofessionale a finalità sociale alle aziende agricole e forestali. L'aiuto è inteso essenzialmente ad attenuare i disagi in casi sociali di emergenza

Base giuridica: Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Agricoltura e silvicoltura — Servizi sovvenzionati

Base giuridica dell'aiuto per il settore forestale: n. 179 del regolamento quadro (GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

D-80638 München

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Bayerisches Staatsministerium für

Landwirtschaft und Forsten

Referat B 1

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Tel. (49-89) 2182-2222

Sito web: http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by.juris.de/by/AgrarWiG_BY_rahmen.htm

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rilikbmsozbh.pdf

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 233/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Comune di Škofja Loka

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Programi razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja loka 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013 (Poglavje II.)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 53 871 EUR

 

2008: 53 871 EUR

 

2009: 53 871 EUR

 

2010: 53 871 EUR

 

2011: 53 871 EUR

 

2012: 53 871 EUR

 

2013: 53 871 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Aiuti per la conservazione di fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

4.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute sotto forma di servizi agevolati; gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

5.   Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni e i siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali nel comune di Škofja Loka per il periodo 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura — Produzione vegetale e animale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Škofja Loka

Poljanska c. 2

SLO-4220 Škofja Loka

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200773&dhid=91276

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Firma del responsabile:

Igor Draksler

sindaco


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/9


Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

(2008/C 43/04)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata in data 3 gennaio 2008 da Eurostress Information Service («ESIS») («il denunciante») per conto di produttori rappresentanti una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso.

2.   Prodotto

Secondo la denuncia sono oggetto di dumping le importazioni di alcuni tipi di fili di acciai non legati (non rivestiti o zincati) e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti), contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), di norma classificati nei codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69. I codici NC sono indicati solo a titolo di informazione. Questi prodotti sono noti commercialmente come fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.

3.   Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, indicato al punto 5.1 d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale così calcolato e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate in termini sia assoluti che di quota di mercato.

Secondo la denuncia, i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria, con sostanziali effetti negativi sull'andamento generale nonché sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria comunitaria.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a un campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori/produttori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine indicato al punto 6 b) i) e nella forma indicata al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame effettuate tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

nome ed esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se sarà inclusa nel campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

Poiché le società non possono avere la certezza di essere incluse nel campione, si consiglia agli esportatori/produttori che intendono chiedere un margine individuale (3) di chiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6 a) i) del presente avviso e di compilarlo entro il termine indicato al punto 6 a) ii), primo paragrafo, del presente avviso. Si richiama altresì l'attenzione sull'ultima frase del punto 5 b) del presente avviso.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6 b) i) e nella forma indicata al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese,

nome ed esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se sarà inclusa nel campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che hanno espresso sostegno alla denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6 b) i) e nella forma indicata al punto 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

valore, in euro, delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

nome ed esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se sarà inclusa nel campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Le parti interessate che intendano fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine indicato al punto 6 b) ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere incluse nel campione.

Le società inserite nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6 b) iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria inclusa nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di esportatori/produttori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

Gli esportatori produttori della Repubblica popolare cinese che intendono chiedere un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine indicato al punto 6 a) ii) del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6 a) i) del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di campionamento degli esportatori/produttori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero di tali esportatori/produttori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6 a) ii) del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6 a) iii) del presente avviso.

d)   Selezione del paese a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere la Turchia quale paese ad economia di mercato idoneo ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di detta scelta entro il termine specifico fissato al successivo punto 6 c).

e)   Status di economia di mercato

Per gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermino di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. Gli esportatori/produttori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine indicato al punto 6 d) del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese che sono stati inclusi nel campione o che sono citati nella denuncia, a tutte le associazioni di esportatori/produttori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se il dumping e il conseguente pregiudizio sono dimostrati, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non siano contrarie all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali indicati al punto 6 a) ii). Le parti che abbiano agito in tal modo possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6 a) iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

La richiesta deve essere presentata al più presto, entro i dieci giorni seguenti la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Se non diversamente disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Se non diversamente disposto, gli esportatori/produttori interessati dal presente procedimento che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6 b) iii).

iii)   Audizioni

Le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termini relativi alla selezione del campione

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1 a) i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Ogni altra informazione relativa alla selezione del campione di cui al punto 5.1 a) iv) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine relativo alla selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia, di cui al punto 5.1 d), quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine per la presentazione della domanda di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato di cui al punto 5.1 e) e/o di trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, se non diversamente disposto) e indicare nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere accompagnate da un riassunto non riservato, recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate»

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere tratte conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, dai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o ingannevoli, non si tiene conto di tali informazioni e posono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo in parte, e le conclusioni dell'inchiesta si basano perciò, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso dell'inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

11.   Consigliere-auditore

Si fa inoltre presente che le parti interessate, se ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della Direzione generale Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali che attengono alla protezione dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, gli interessati possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le imprese non incluse nel campione; a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, per casi riguardanti paesi non retti da un'economia di mercato o economie in transizione; e infine a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno osservare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(4)  Questo significa che il documento è destinato unicamente all'uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/14


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

(2008/C 43/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (nel seguito «il paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata depositata il 3 gennaio 2008 dai seguenti produttori comunitari: Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks AB, SER Wax Industry e Vollmar GmbH («i denunzianti») che rappresentano una parte considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili, diversi dai lumini e dalle altre candele da esterno, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Ai fini del presente procedimento per lumini e altre candele da esterno si intendono le candele, i ceri e gli articoli simili il cui combustibile contiene più di 500 ppm di toluene e/o più di 100 ppm di benzene e/o dotati di uno stoppino di almeno 5 millimetri di diametro e/o presentati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali di almeno 5 cm di altezza. Il prodotto in esame è solitamente dichiarato ai codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

3.   Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i denunzianti hanno determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame esportato nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

I denunzianti hanno presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quota di mercato e di quantitativi venduti, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale di detta industria.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Dal momento che una società non è sicura di essere selezionata per il campione, si raccomanda ai produttori esportatori che intendano chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) di richiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i), del presente avviso e di trasmetterlo entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), primo capoverso dello stesso. Si richiama tuttavia l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), del presente avviso.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che hanno espresso sostegno alla denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inserimento nel campione.

Le società inserite nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18, del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle società dell'industria comunitaria incluse nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i). Si informano tuttavia tali parti che, in caso di campionamento dei produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere il Brasile quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di detta scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

e)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermino di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e a tutte le associazioni di produttori esportatori citati nella denuncia nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non siano contrarie all'interesse della Comunità. Pertanto l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Salvo quanto altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori interessati dal presente procedimento, che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si sottolinea che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come indicato nel punto 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per presentare richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le richieste, debitamente motivate, per ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato [v. punto 5.1, lettera e)] e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono istituire misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

11.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non inserite nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale per casi riguardanti paesi non retti da un'economia di mercato o economie in transizione, e infine a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)  Ciò significa che il documento è destinato unicamente ad uso interno e che è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/19


AIUTO DI STATO — REPUBBLICA CECA

Aiuto di Stato C 3/08 (ex NN 102/05) — Compensazione degli obblighi di servizio pubblico per le società di autobus della Moravia meridionale

Invito a presentare osservazioni in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 43/06)

Con lettera del 15 gennaio 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Repubblica ceca la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Energia e dei trasporti

Direzione A, Unità 4

DM 28

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 41 04

Dette osservazioni saranno comunicate alla Repubblica ceca. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

1.   Procedimento

Con lettera del 28 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione una denuncia della società ceca ČAS — SERVICE a.s. («autore della denuncia»). La denuncia riguardava presunti aiuti di Stato concessi dalle autorità regionali a vari concorrenti dell'autore della denuncia fra il 2003 e il 2005.

2.   Descrizione della misura

Titolo: Compensazione degli obblighi di servizio pubblico per le società di autobus della Moravia meridionale

Durata: 2003-2005

Tipo: compensazioni per servizi di trasporto pubblico

Autorità: autorità della Moravia meridionale

Beneficiari: Bítešská dopravní společnost spol. s.r.o., BK Bus s.r.o., Břežanská dopravní společnost s.r.o., Znojemská dopravní společnost — PSOTA s.r.o., TREDOS, spol. s.r.o.

Obiettivo: obblighi di servizio pubblico.

3.   Valutazione della misura

I pagamenti previsti nei contratti conclusi anteriormente al 1o maggio 2004, data di adesione della Repubblica ceca, non possono essere esaminati dalla Commissione nell'ambito né della normativa sugli aiuti di Stato, né dei procedimenti di cui all'articolo 88 del trattato, né del meccanismo provvisorio. Tuttavia, le modifiche apportate a tali contratti dopo l'adesione che comportano un aumento della partecipazione dello Stato nei riguardi dei beneficiari possono costituire un aiuto nuovo.

Le compensazioni sono state erogate dalle autorità della Moravia meridionale con fondi pubblici. Esse sono quindi state concesse mediante risorse statali. La compensazione avrebbe potuto concedere un vantaggio selettivo ai beneficiari. Nel caso in esame la condizione secondo cui l'aiuto deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri è soddisfatta.

L'articolo 73 del trattato prevede condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nel settore del coordinamento dei trasporti e degli obblighi di servizio pubblico in tale settore. Secondo la sentenza Altmark (C-208/00), l'articolo 73 non può essere applicato direttamente, ma solo in virtù di regolamenti del Consiglio, in particolare il regolamento (CEE) n. 1191/1969 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1).

Poiché nel caso in esame non è stato indetto alcun bando di gara e l'autore della denuncia sostiene che Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA, TREDOS hanno ricevuto aiuti di Stato illegali, la Commissione ritiene di dover offrire all'autore della denuncia e a terzi la possibilità di presentare osservazioni sul metodo applicato dalle autorità della Moravia meridionale per stabilire l'importo delle compensazioni prima di poter concludere con certezza che l'aiuto sia compatibile con l'articolo 73 del trattato in virtù dell'articolo 14 del regolamento del Consiglio.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, gli aiuti di Stato concessi illegalmente possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Komise chce informovat Českou republiku, že po prostudování informací o výše uvedeném opatření předložených orgány Vaší země se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

1.   ŘÍZENÍ

1.

V dopise ze dne 28. června 2005 obdržela Komise stížnost od české společnosti ČAS – Service a. s. (‚stěžovatel‘). Stížnost se týkala státní podpory, kterou krajské úřady v letech 2003 až 2005 údajně poskytly různým konkurentům stěžovatele.

2.

Dopisy ze dne 20. července 2005, 14. března 2006 a 7. prosince 2006 požádala Komise orgány České republiky o další informace týkající se problémů uvedených stěžovatelem.

3.

České orgány odpověděly dne 14. září 2005, 2. června 2006, 6. února 2007 a 18. října 2007.

2.   OKOLNOSTI PŘÍPADU

4.

Stěžovatel je akciovou společností činnou v oblasti pravidelné autobusové dopravy, zájezdové dopravy, městské autobusové dopravy na Znojemsku a v mezinárodní dopravě.

5.

Až do září 2004 bylo provozování regionální veřejné autobusové dopravy v Jihomoravském kraji klíčovou aktivitou stěžovatele, a to zejména na základě smluv uzavřených s regionálními orgány. Služby byly poskytovány v Jihomoravském kraji (okresy Znojmo a Moravský Krumlov).

6.

Stěžovatel tvrdí, že úřady Jihomoravského kraje poskytly v období 2003–2005 nedovolenou státní podporu Bítešské dopravní společnosti spol. s r.o. (dále jen ‚Bítešská‘), společnosti BK BUS s.r.o. (dále jen ‚BK Bus‘), Břežanské dopravní společnosti s.r.o. (dále jen ‚Břežanská společnost‘), Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s.r.o. (dále jen ‚PSOTA‘) a společnosti TREDOS, spol. s r.o. (dále jen ‚TREDOS‘). Mělo k tomu dojít udělením licence, které nebylo ani transparentní, ani objektivní.

7.

Komise konstatuje, že podle českých orgánů se v případě licence jedná o povolení udělované orgány k provozování veřejné linkové dopravy. Cílem licence je zaručit, aby autobusovou dopravu provozovali pouze ti dopravci, kteří splňují určité kvalitativní požadavky. V tomto ohledu Komise konstatuje, že podle § 18 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen ‚zákon o silniční dopravě‘), patří mezi tyto požadavky zejména povinnost provozovat dopravu podle schváleného jízdního řádu, zajistit určitou míru bezpečnosti pro cestující, uveřejnit jízdní řád a označit vozidla názvem linky.

8.

Kromě toho Komise konstatuje, že § 19 zákona o silniční dopravě stanoví, že závazkem veřejné služby se rozumí ‚závazek, které by dopravce jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem stát a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním. Závazek veřejné služby spočívá v závazku provozu (…), závazku přepravy (…) a závazku tarifním (…). Závazek veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ (uzavřené mezi příslušnými orgány a provozovatelem dopravy).

9.

Dále § 19b zákona o silniční dopravě stanoví, že ‚povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby je předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá‘. Příslušné orgány ‚uhradí prokazatelnou ztrátu nejvýše ve výši tohoto předběžného odborného odhadu zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady. Zajišťuje-li dopravce přepravní služby mimo závazky veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb.‘

10.

Komise rovněž konstatuje, že podle § 19b odstavce 5 zákona o silniční dopravě ‚vymezení prokazatelné ztráty, způsob výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, způsob výpočtu prokazatelné ztráty, pravidla na přidělování finančních prostředků z příslušných rozpočtů, doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy, a způsob výkonu státního odborného dozoru nad financováním dopravní obslužnosti stanoví prováděcí předpis.‘ Tento předpis (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 50/1998 Sb. ze dne 13. března 1998, o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě – dále jen ‚vyhláška‘) definuje prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové osobní dopravě jako: ‚rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy.‘

11.

Přiměřeným ziskem se ve vyhlášce rozumí ‚částka, která po zdanění (…) nepřekračuje 1/8 ceny autobusů používaných zpravidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby, snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů, a částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad.‘

12.

S účinností od 1. ledna 2003 přešla v České republice odpovědnost za uzavírání smluv o zajišťování služeb veřejné dopravy s dopravními podniky na krajské úřady, včetně úřadů Jihomoravského kraje. Úřady Jihomoravského kraje porovnaly náklady na provozování veřejné dopravy, které vznikly stěžovateli, s průměrnými náklady na provozování autobusové dopravy v České republice získanými ze statistického průzkumu. Došly k závěru, že náklady stěžovatele byly vyšší než průměrné náklady.

13.

Dne 24. března 2003 se na základě výše uvedeného posouzení a po neúspěšných jednáních se stěžovatelem rozhodly úřady Jihomoravského kraje zahájit jednání o zajištění dopravní obslužnosti s jinými dopravci. Obrátily se na známé dopravce působící v Jihomoravském kraji s výzvou k podání nabídek na zajištění služeb veřejné dopravy na Znojemsku. Výzva k podání nabídek byla rozeslána 41 dopravcům, včetně stěžovatele. Ve výzvě se počítalo s tím, že krajské úřady jsou ochotny provozovatelům platit za poskytování služby maximálně 26 Kč/km. Dále výzva obsahovala požadavek, že dopravci musí mít elektronický odbavovací systém a dobrou pověst u administrativy.

14.

Krajské úřady obdržely odpovědi od devíti dopravců a pozvaly poté tyto dopravce na jednání. Nabídky posuzovala a hodnotila výběrová komise, kterou jmenovala Rada Jihomoravského kraje. Doporučila, aby byly smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti uzavřeny se šesti dopravci, včetně stěžovatele, a to s těmito společnostmi: Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA, TREDOS a stěžovatel (ČAS-Service a.s.).

15.

Kritérii hodnocenými při posuzování nabídek výběrovou komisí byla jednoznačnost a úplnost nabídky. Úřady Jihomoravského kraje dále braly do úvahy mimo jiné i kritérium minimalizace počtu provozně-technických kilometrů a celistvosti vybraného území.

16.

Podle českých orgánů splňoval stěžovatel kritéria výběru pouze podmíněně, nespecifikoval totiž jednoznačně cenu svého přepravního výkonu a během dalších jednání uvedl, že nemůže akceptovat kompenzaci ve výši navrhované úřady Jihomoravského kraje ve výzvě k podání nabídek.

17.

Proto došel krajský úřad k závěru, že stěžovatel nesplňuje podmínky výběrového řízení a že s ním nemůže být uzavřena smlouva o zajišťování dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě.

18.

Smlouvy byly uzavřeny s těmi dopravci, kteří akceptovali, že maximální cena vyplácená za zajišťování veřejné dopravy bude 26 Kč/km. Podle českých orgánů to znamená, že řádně spravovaná a vybavená společnost s náklady 23,959 Kč/km bude mít zisk ve výši 2,041 Kč/km. Náklady ve výši 23,959 Kč/km byly získány ze statistických průzkumů prováděných podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Tyto průzkumy se týkaly zajišťování služeb veřejné autobusové dopravy na území České republiky v roce 2002.

19.

Komise konstatuje, že odhadovaná cena za kilometr (max. 26 Kč/km) byla stanovena ve smlouvách s jednotlivými dopravci. Z ní bylo možno stanovit celkovou výši příjmů (cena za km vynásobená počtem kilometrů), které budou dopravci za poskytnutí služby vyplaceny. Z této částky byly odečteny skutečné příjmy, aby bylo možno určit ztráty.

20.

Dopravce musel úřadu po poskytnutí služeb předložit doklad k doložení skutečných příjmů. Teprve poté byla stanovena výše ztrát a došlo k vyplacení kompenzace.

21.

Kromě obecných požadavků stanovených v zákoně o silniční dopravě pro dopravce a vyplývajících ze skutečnosti, že tito provozovatelé mají licence, uváděly všechny smlouvy konkrétnější povinnosti jednotlivých provozovatelů, a to povinnost provozovat dopravu na konkrétních linkách a v určených časech a rovněž podmínky pro změnu smluv a pokuty v případě nedodržení smluv.

22.

České orgány informovaly Komisi, že po roce 2003 se úřady Jihomoravského kraje dohodly uzavřít další smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti na rok 2004 a 2005 se stejnými dopravci.

23.

České orgány potvrdily, že při výběru dopravců poskytujících dopravní služby v roce 2004 a 2005 neproběhlo žádné zvláštní řízení.

24.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o částkách kompenzace, s nimiž se počítalo ve smlouvách na rok 2004 (tabulka 1):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

21. 1. 2004

7 364 733 Kč

Změněna: 31. 8. 2004

7 399 733 Kč

BK Bus

22. 1. 2004

4 349 779 Kč

Bítešská

21. 1. 2004

4 780 000 Kč

PSOTA

20. 1. 2004

18 924 849 Kč

Změněna:

31. 8. 2004

18 956 769 Kč

17. 9. 2004

18 979 733 Kč

Břežanská společnost

26. 1. 2004

10 615 611 Kč

25.

Dále Komise konstatuje, že smlouvy uzavřené na rok 2004 byly prodlouženy na rok 2005 (tabulka 2):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

4. 3. 2005

11 457 527 Kč

Změněna:

31. 3. 2005

11 593 799 Kč

BK Bus

4. 3. 2005

5 244 124 Kč

Bítešská

4. 3. 2005

6 000 000 Kč

PSOTA

4. 3. 2005

20 999 640 Kč

Břežanská společnost

4. 3. 2005

11 953 423 Kč

26.

Podle českých orgánů nezískaly výše uvedené podniky během období 2004 až 2005 žádné jiné finanční částky od státu nebo ze státních prostředků, pokud jde o dopravní služby v Jihomoravském kraji.

3.   PRÁVNÍ POSOUZENÍ OPATŘENÍ

3.1   Pravomoc Komise prověřit opatření zavedená zeměmi, které k Evropské unii přistoupily dne 1. května 2004

27.

Ustanovení přílohy IV kapitoly 3 aktu o přistoupení tvoří právní rámec pro posouzení opatření, která uskutečnily přistupující členské státy před svým přistoupením k EU a která jsou v platnosti i po přistoupení.

28.

Se zvláštním odkazem na odvětví dopravy stanoví příloha IV, že ‚režimy podpor a individuální podpory, které nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, se považují za existující podpory ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES (…), za předpokladu, že byly do čtyř měsíců ode dne přistoupení sděleny Komisi.‘

29.

Podle uznávané rozhodovací praxe (1) ‚nemůže Komise posuzovat podpory, které byly poskytnuty před přistoupením a nejsou použitelné po přistoupení, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Pouze taková opatření, na jejichž základě může být i po přistoupení poskytnuta dodatečná podpora nebo může být zvýšena částka podpory již poskytnuté, mohou být na základě přechodného mechanismu kvalifikována jako existující podpora – pokud splňují příslušné podmínky – a proto tomuto mechanismu podléhají. Na druhé straně se přechodný mechanismus stává bezpředmětným v souvislosti s opatřeními pro poskytování podpor, které již byly v určité výši definitivně a bezpodmínečně poskytnuty před přistoupením. (…) aby bylo možno stanovit, zda se jedná o tento případ, je příslušným kritériem právně závazný akt, jímž se příslušné vnitrostátní orgány zavazují poskytnout podporu. Pokud takový akt neexistuje, nebylo opatření poskytnuto před přistoupením, a jedná se tedy o novou podporu, jejíž slučitelnost se společným trhem Komise posuzuje na základě článků 87 a 88 Smlouvy o ES. Nové opatření musí být posouzeno v momentě, kdy je podpora poskytována; za poskytnutí podpory se považuje právní závazek státu, a nikoli její vyplacení. Jakákoli platba v rámci právního závazku, současná i budoucí, znamená pouze provedení závazku a nemůže být považována za novou nebo dodatečnou podporu. Komise je proto toho názoru, že se musí prokázat, že i po přistoupení bude podpora znamenat další přínos, který nebyl v době jejího poskytnutí znám nebo nebyl znám v plné míře, aby mohlo být opatření považováno za použitelné po přistoupení.‘

30.

Proto nemůže Komise posuzovat platby uváděné ve smlouvách uzavřených před 1. květnem 2004, tj. před datem přistoupení České republiky, ani podle pravidel o státní podpoře, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Změny těchto smluv, k nimž došlo po přistoupení a z nichž státu vyplynuly nové závazky vůči příjemcům podpory, však mohou zakládat novou podporu.

31.

V důsledku toho může Komise u smluv uvedených v tabulce 1 pouze prošetřit, zda dodatky k původním smlouvám na rok 2004 (uzavřené po přistoupení) se společnostmi PSOTA a TREDOS obsahují státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy.

32.

Pokud jde o dodatky uvedené v tabulce 2, které byly všechny uzavřeny po 1. květnu 2004, je jejich prošetření v pravomoci Komise.

33.

Co se týče opatření uvedených v bodě 31 a 32 tohoto rozhodnutí, konstatuje Komise, že je české orgány nepředložily v rámci postupu stanoveného v příloze IV aktu o přistoupení. Tato opatření proto nikdy nezískala status existující podpory.

3.2   Poskytnutí podpory

34.

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.

3.2.1   Státní prostředky

35.

Komise konstatuje, že úřady Jihomoravského kraje vyplácely kompenzace z veřejného rozpočtu. Byly tudíž poskytovány ze státních prostředků.

3.2.2   Selektivní hospodářská výhoda

36.

Je třeba stanovit, zda opatření poskytuje selektivní hospodářskou výhodu.

37.

Z rozsudku ve věci Altmark  (2) vyplývá, že ‚pokud musí být opatření státu považováno za kompenzaci za služby poskytnuté podniky, které kompenzaci přijaly, aby mohly plnit závazky veřejné služby, takže se u těchto podniků nejedná o skutečné finanční zvýhodnění a opatření tedy nemá za následek jejich příznivější konkurenční postavení, než mají jejich konkurenti, nespadá takové opatření pod čl. 92 odst. 1 Smlouvy. Aby však tato kompenzace nebyla v konkrétním případě klasifikována jako státní podpora, je třeba splnit řadu podmínek.‘

38.

Zaprvé je podle výše uvedeného rozsudku třeba stanovit, ‚zda se od podniku přijímajícího kompenzaci skutečně vyžaduje plnění závazku veřejné služby a (zda) byly tyto závazky jasně definovány‘.

39.

Pokud jde o tento požadavek, konstatuje Komise, že zákon o silniční dopravě uvádí definici závazku veřejné služby a stanoví, že závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy mezi orgány a dopravcem. České orgány zaslaly Komisi kopie smluv a následných dodatků uzavřených s dopravními podniky.

40.

Komise konstatuje, že závazek veřejné služby byl ve smlouvách jednoznačně a konkrétně definován, tj. u jednotlivých provozovatelů byla jasně vymezena přepravní spojení a časové termíny, ve kterých bude doprava zajišťována.

41.

Proto došla Komise k závěru, že první podmínka podle věci Altmark je splněna.

42.

Zadruhé je třeba prokázat, že ‚ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby (kompenzace) byly stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem.‘

43.

Komise konstatuje, že úřady stanovily maximální cenu za dopravní služby na základě kritérií uvedených v § 19b zákona o silniční dopravě a ve vyhlášce popsaných výše na 26 Kč/km. Tato cena byla obsažena ve výzvě k podání nabídek zaslané všem potenciálním zájemcům v roce 2003. Komise konstatuje, že uvedená cena byla stanovena na základě statistických údajů.

44.

Znamená to, že cena byla stanovena předem, tj. před výběrem dopravců, a to objektivním a transparentním způsobem. Tento ukazatel nebyl v dodatcích dohodnutých po přistoupení České republiky k Evropské unii pozměněn.

45.

Komise proto došla k závěru, že druhá podmínka podle věci Altmark je splněna.

46.

Třetí podmínkou uvedenou v rozsudku ve věci Altmark je to, že ‚vyrovnávací platba nepřevyšuje částku nezbytnou pro pokrytí veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění uvedených závazků‘.

47.

Komise konstatuje, že krajské úřady uvedly ve výzvě k podání nabídek, že maximální cena 26 Kč/km je cena, kterou jsou ochotny platit dopravcům za zajišťování dopravní obslužnosti.

48.

Kromě toho všechny smlouvy obsahují odhad ztrát, které vzniknou jednotlivým autobusovým dopravcům při zajišťování dopravní obslužnosti podle smlouvy. Odhad ztrát se provádí takto: Zaprvé jsou ztráty vypočítávány pro případ, že společnost obdrží 26 Kč/km plus příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Dále jsou ztráty vypočítávány pouze s ohledem na příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Cena 26 Kč/km tedy zahrnuje také přiměřený zisk vypočítaný na základě objektivních ukazatelů stanovených ve vyhlášce s odkazem na hodnotu aktiv podniků. Ke konečnému vyrovnání a vyplacení kompenzace dochází teprve poté, kdy autobusový dopravce předložil doklady k doložení své skutečné ztráty. Pokud jsou skutečné ztráty nižší, než se odhadovalo, je provedena pouze kompenzace skutečných ztrát. Pokud jsou skutečné ztráty vyšší, než se odhadovalo, pak je provedena kompenzace maximálně ve výši předběžného odhadu. Zvýšení této hranice je možné pouze v případě nepředvídatelných nákladů.

49.

Protože byl výpočet vyrovnávací platby proveden na základě předem stanoveného ukazatele (26 Kč/km) a konečná úhrada byla založena na dokladech o skutečně vzniklých ztrátách a nepřevyšovala částku stanovenou předem ve smlouvách, je Komise předběžně toho názoru, že vyrovnávací platba zřejmě nebyla vyšší než skutečné ztráty. Kromě toho považuje Komise zisk zahrnutý do částky 26 Kč/km za přiměřený. V této fázi si však Komise není jista, co přesně se rozumí pod pojmem nepředvídatelné náklady. Žádá proto české orgány a zainteresované třetí strany, aby vyjádřily svůj názor na to, zda je pojem nepředvídatelné náklady v českých právních předpisech dostatečně přesný.

50.

A konečně rozsudek ve věci Altmark předpokládá, že pokud ‚podnik, který má plnit závazky veřejné služby, není pro tyto účely vybrán v řízení o zadávání veřejných zakázek, je výše nezbytné náhrady určena na základě rozboru nákladů, které by na plnění těchto povinností vynaložil typický podnik, řádně spravovaný a vybavený nezbytnými dopravními prostředky k plnění takové veřejné služby; přitom je nutné vzít v potaz příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění takových povinností‘.

51.

Komise konstatuje, že Jihomoravský kraj rozeslal známým dopravcům v oblasti (celkem 41) výzvu k podání nabídek na zajištění dopravních služeb na Znojemsku.

52.

Tento postup nedal možnost dopravcům z jiných krajů, okresů nebo jiných států podat své nabídky, přestože to mohli chtít udělat. Komise rovněž konstatuje, že české orgány nepočítaly s žádným výběrovým řízením na dopravce pro období 2004–2005, ale jednoduše prodloužily smlouvy s dopravci, kteří byli vybráni pro zajišťování služeb v roce 2003.

53.

Proto má Komise pochybnosti, jestli lze postup použitý českými orgány považovat za řízení o zadávání veřejných zakázek, jak je vyžaduje rozsudek ve věci Altmark.

54.

Výše uvedené se nedotýká toho, jak Komise posoudí uplatnění práva Společenství, pokud jde o veřejné zakázky.

55.

Komise musí dále přešetřit druhou část alternativy, která se uvádí ve čtvrtém kritériu podle rozsudku ve věci Altmark.

56.

Výše kompenzace musí být stanovena na základě rozboru nákladů typického, řádně spravovaného a přiměřeně vybaveného podniku, což by mělo být alternativou k rozboru výše kompenzace stanovené prostřednictvím nabídkového řízení. Podle českých orgánů byla smluvní cena za služby stanovena na základě statistických údajů o nákladech, což znamená, že řádně spravovaná a přiměřeně vybavená společnost s náklady 23,959 Kč (0,87 EUR) na kilometr by dosáhla zisku 2,041 Kč (0,08 EUR) na kilometr.

57.

Zaprvé Komise konstatuje, že cílem použití statistických údajů je zajistit, aby byla cena stanovena podle nákladů typického podniku.

58.

Zadruhé, s ohledem na to, že všichni dopravci, kteří se zúčastnili řízení, museli získat licence k provozování své činnosti a že museli podle výzvy k podání nabídek splňovat určité požadavky, museli být určitě přiměřeně vybaveni dopravními prostředky, aby mohli splňovat nezbytné kvalitativní požadavky.

59.

Použití statistických údajů o nákladech na dopravu však nemůže samo o sobě vést k závěru, že by měli být provozovatelé dopravy, kteří akceptovali požadavek poskytovat služby za 26 Kč/km, považováni za řádně spravované společnosti. Statistické údaje, které sloužily jako základ pro stanovení uvedené částky, se týkaly pouze skutečných nákladů na dopravní obslužnost v České republice v roce 2002. Není proto prokázáno, že průměrná výše těchto nákladů představuje náklady dobře fungujícího podniku. České orgány v této záležitosti neposkytly dostatečné informace.

60.

Protože tedy nejsou splněny všechny požadavky druhé části alternativy, kterou poskytuje čtvrtá podmínka podle rozsudku ve věci Altmark, nedošla Komise k závěru, že postup použitý krajskými úřady lze považovat za postup, který zajišťuje, aby byla výše kompenzace rovna částce, která by měla být získána v otevřeném výběrovém řízení.

61.

Jinými slovy, Komise nemůže vyloučit, že v otevřeném výběrovém řízení by mohly krajské úřady najít dopravce s nižšími náklady, kteří by za své služby požadovali nižší úhradu. Komise dále nedošla k závěru, že kompenzace byla stanovena ve výši, která zaručuje, že nebude pro některé dopravce znamenat zvýhodnění.

62.

Vzhledem k tomu, že neexistují důkazy pro opačné tvrzení, Komise se domnívá, že kompenzace mohla poskytovat selektivní výhodu. Dále není možno vyloučit, že v tomto případě není splněna druhá podmínka čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.2.3.   Narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy

63.

Pokud jde o toto kritérium, je třeba ověřit, zda výhoda poskytnutá ze státních prostředků může narušit hospodářskou soutěž do té míry, že by to ovlivnilo obchod mezi členskými státy.

64.

V tomto ohledu stanoví rozsudek ve věci Altmark (3), že: ‚není vůbec vyloučené, aby veřejná podpora poskytnutá podniku, který poskytuje pouze služby místní nebo regionální dopravy a neposkytuje služby mimo svůj stát původu, mohla mít dopad na obchod mezi členskými státy. Pokud členský stát poskytne veřejnou podporu nějakému podniku, může být poskytování dopravních služeb uvedeným podnikem z tohoto důvodu zachováno nebo zvýšeno s tím výsledkem, že podniky se sídlem v jiných členských státech mají menší příležitost poskytovat své dopravní služby na trhu v uvedeném členském státě (viz věc 102/87, Francie v. Komise, [1988] Sb. rozh. 4067, bod 19; věc C-305/89 Itálie v. Komise [1991] Sb. rozh. I-1603, bod 26 a Španělsko v. Komise, bod 40). V tomto případě není toto zjištění pouze hypotetické, protože jak se zdá zejména z pozorování Komise, začalo několik členských států od roku 1995 otevírat některé trhy s dopravou konkurenci z podniků se sídlem v jiných členských státech, takže řada podniků již nabízí své služby v městské, příměstské nebo regionální dopravě v jiných členských státech, než je jejich stát původu. A konečně, podle judikatury Soudního dvora neexistuje žádný práh nebo procento, které by stanovovalo hranici, pod níž by se obchod mezi členskými státy mohl považovat za neovlivněný. Relativně malá výše podpory nebo relativně malá velikost podniku, který ji dostává, samy o sobě nevylučují možnost, že by mohl být obchod mezi členskými státy ovlivněn (viz věc Tubemeuse, bod 43, a Španělsko v. Komise, bod 42). Druhou podmínkou pro použití čl. 92 odst. 1 Smlouvy, tj. že podpora musí být schopna ovlivnit obchod mezi členskými státy, proto nezáleží na místním nebo regionálním charakteru poskytovaných dopravních služeb nebo na rozsahu oblasti příslušné činnosti.‘

65.

Komise proto došla k závěru, že podmínka, že podpora musí narušovat hospodářskou soutěž a ovlivňovat obchod mezi členskými státy, je v daném případě splněna.

66.

S ohledem na výše uvedené úvahy došla Komise rovněž k závěru, že opatření uvedená v bodě 3.1 tohoto rozhodnutí zakládají státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.3   Slučitelnost podpory

67.

Článek 73 Smlouvy stanoví podmínky slučitelnosti podpory poskytované v oblasti koordinace dopravy a závazku veřejné služby v dopravě. Komise se domnívá, že článek 73 Smlouvy představuje lex specialis ve vztahu k čl. 86 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy.

68.

Podle rozsudku ve věci Altmark (3) není možno uplatňovat článek 73 přímo, ale pouze prostřednictvím nařízení Rady, zejména nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (4) (dále jen ‚nařízení Rady‘).

69.

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Rady se toto nařízení vztahuje pouze na státní podporu poskytovanou podnikům provozujícím dopravu po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

70.

Členské státy však mohou vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení všechny podniky, jejichž činnost je omezena výlučně na provozování městské, příměstské nebo regionální dopravy.

71.

Komise konstatuje, že české orgány této výjimky nevyužily. Proto jsou použitelná příslušná ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69.

72.

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady mohou příslušné orgány členských států s dopravním podnikem uzavřít smlouvu na veřejnou službu, aby tak zajistily přiměřenou dopravní obslužnost.

73.

Článek 14 nařízení Rady stanoví, že smlouvou na veřejné služby se rozumí smlouva uzavřená mezi příslušnými orgány členského státu a dopravním podnikem za účelem zajištění přiměřených dopravních služeb pro veřejnost.

74.

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení Rady zahrnuje smlouva na veřejné služby mimo jiné tyto body:

a)

povahu poskytované služby, zejména normy plynulosti, pravidelnosti, výkonnosti a kvality;

b)

cenu služeb zahrnutých smlouvou, které se buď připojí k tarifním výnosům, nebo zahrnuje příjmy a podrobnosti finančních vztahů mezi oběma stranami;

c)

pravidla o dodatcích a změnách smlouvy, zejména s ohledem na nepředvídatelné změny;

d)

dobu platnosti smlouvy;

e)

smluvní pokuty pro případ nedodržení smlouvy.

75.

Komise především konstatuje, že podle § 19 zákona o silniční dopravě ‚závazek poskytovat veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ mezi příslušnými orgány a dopravci. Dále Komise konstatuje, že podmínky pro zajišťování dopravní obslužnosti neuložily orgány, ale projednali je a schválili je dopravci spolu s krajskými úřady. Proto došla Komise k závěru, že v rozporu se zněním zákona o silniční dopravě (‚závazek veřejné služby‘) mohou být použita ustanovení oddílu V (‚Smlouvy na veřejné služby‘) nařízení Rady.

76.

Zadruhé Komise konstatuje, že charakter služby byl definován ve smlouvě expressis verbis a rovněž odkazem na skutečnost, že dopravci vlastní licence na poskytování služeb veřejné dopravy.

77.

Zatřetí, smlouvy obsahovaly cenu za km a celkovou částku úhrady, která má být vyplacena za zajišťování služby.

78.

Začtvrté, smlouvy uváděly podmínky a postupy pro jejich změnu, dobu platnosti a smluvní pokuty v případě jejího porušení.

79.

Proto došla Komise k závěru, že smlouvy uzavřené s dopravními společnostmi Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obsahovaly základní prvky smlouvy uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení Rady.

80.

Dále Komise konstatuje, že cílem zákonodárce při přijímání nařízení Rady bylo definovat, za jakých podmínek je ‚podpora (…), která odpovídá náhradě za určitá plnění související s pojmem veřejné služby,‘ uvedená v článku 73 Smlouvy, slučitelná se společným trhem. Jak použití článku 73 Smlouvy, tak použití nařízení Rady předem předpokládá existenci podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Pokud lze na obsah smluv vztáhnout pojem článku 73 ‚plnění související s pojmem veřejné služby‘, neměla by samotná forma nástroje, tj. smlouva nebo jednostranně ukládaná povinnost, být překážkou pro prohlášení potenciální státní podpory související se smluvní cenou za slučitelnou se společným trhem. Rozhodujícím prvkem pro charakterizování služby, ať ji ukládá členský stát, nebo je dohodnuta ve smlouvě, jako závazku veřejné služby ve smyslu článku 73 musí být podstata služby, nikoli to, jakou formou je organizována (5).

81.

Na základě výše uvedených úvah došla Komise k závěru, že z právního hlediska není důvod, proč by nemohla být státní podpora související s cenou zaplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě slučitelná se společným trhem v souladu s článkem 73.

82.

Vzhledem k tomu, že článek 14 nařízení Rady neobsahuje přesné podmínky, kdy je možno prohlásit státní podporu související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě za slučitelnou se společným trhem, domnívá se Komise, že při rozhodování, zda tato státní podpora může být prohlášena za slučitelnou se společným trhem (6), je třeba použít obecné zásady vyplývající ze Smlouvy, judikatury soudů Společenství a rozhodovací praxe Komise v jiných oblastech, než je veřejná doprava.

83.

Tyto zásady obecně připomněla Komise v rámci Společenství pro státní podporu ve formě závazku veřejné služby (7). Pokud jde o slučitelnost státní podpory související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě, předpokládá rámec Společenství toto: ‚Výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním závazků veřejné služby, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků. Výše vyrovnávací platby zahrnuje veškeré výhody udělené státem nebo ze státních prostředků v jakékoli formě. Přiměřený zisk může zahrnovat veškeré nebo některé přírůstky produktivity dosažené dotčenými podniky během dohodnuté omezené doby, aniž byla snížena úroveň kvality služeb, kterými stát pověřil daný podnik.‘

84.

Komise konstatuje, že v souladu s výše uvedenými body 12–20 zajistily úřady Jihomoravského kraje, aby vyrovnávací platba (kompenzace) nebyla vyšší než ztráty vzniklé dopravcům, a to tak, že předem stanovily ve výběrovém řízení, že cena, kterou jsou úřady ochotny platit, nebude vyšší než 26 Kč/km, a následně tento ukazatel použily tohoto při výpočtu příjmů dopravců.

85.

Pokud jde o služby poskytované v Jihomoravském kraji, Komise dále konstatuje, že kromě kompenzací od krajských úřadů nezískali dopravci v období 2004–2005 žádné jiné výhody od státu ani ze státních prostředků.

86.

Proto se Komise domnívá, že jsou v daném případě splněny obecné zásady upravující posuzování slučitelnosti podpory, jak je uvedeno výše v bodě 84.

87.

Jelikož však v uvedeném případě nebylo vypsáno veřejné nabídkové řízení a stěžovatel se odvolává na to, že společnosti Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obdržely nedovolenou státní podporu, domnívá se Komise, že předtím, než bude moci s jistotou uzavřít, že podpora je slučitelná s článkem 73 Smlouvy na základě článku 14 nařízení Rady, je třeba dál stěžovateli a třetím stranám příležitost uvést připomínky k metodice, kterou při stanovování částky vyrovnávací platby použily úřady Jihomoravského kraje.

88.

Proto si Komise v této fázi není jista, zda je podpora poskytnutá společnostem Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS slučitelná se společným trhem.

4.   ROZHODNUTÍ

S ohledem na výše uvedené úvahy vyzývá Komise Českou republiku postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy, aby podala své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit dané opatření, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Komise vyzývá orgány Vaší země, aby kopii tohoto dopisu neprodleně zaslaly potenciálnímu příjemci podpory.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být od příjemce požadováno navrácení všech nedovolených podpor.

Komise tímto Českou republiku upozorňuje, že uvědomí zúčastněné strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zúčastněné strany ve státech ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zúčastněné strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od dne zveřejnění daného dopisu či oznámení.»


(1)  Rozhodnutí Komise C 3/05 – Polsko – Podpora na restrukturalizaci pro společnost Daewoo-FSO (Úř. věst. C 100, 26.4.2005, s. 2).

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkhersgesellschaft Altmark GmbH a Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (2003) Sb. rozh. s. I-07747.

(3)  Rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark, C-280/00, viz výše.

(4)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1.

(5)  Podobně článek 4 rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67–73, používá pojem ‚pověření‘ a jeho forma je ponechána na členských státech.

(6)  Viz rozhodnutí Komise: C 16/07 – Rakousko – Státní podpora pro podnik Postbus v okrese Lienz (Úř. věst. C 162, 14.7.2007, s. 19), C 31/07 – Irsko – Státní podpora pro autobusové společnosti Córas Iompair Éireann (Dublin Bus a Irish Bus) (Úř. věst. C 217, 15.9.2007, s. 44) a C 47/07 – Německo – DB Regio AG – Contrat de service public (dosud nezveřejněno).

(7)  Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4.


16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/27


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 43/07)

1.

In data 5 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese The Goldmann Sachs Group («Goldmann Sachs», Stati Uniti) e Colyzeo Investors II, Colony Investors VIII (insieme «Colony Capital», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa BUT, Francia, mediante acquisto di quote o azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Goldmann Sachs: investment banking e intermediazione mobiliare,

per Colony: investimenti e gestione immobiliare,

per BUT: vendita al dettaglio di mobili e materiale elettrico per la casa.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussels


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/28


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 43/08)

1.

In data 11 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Montagu Private Equity LLP («Montagu», Regno Unito) e Global Infrastructure Partners («GIP», Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Biffa PLC («Biffa», Regno Unito) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Montagu: fondo d'investimenti privato,

per GIP: fondo d'investimenti privato,

per Biffa: raccolta, trattamento, smaltimento e riciclo di rifiuti urbani, commerciali e industriali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 43/09)

1.

In data 12 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Heineken International BV («Heineken», Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo di parte dell'impresa Scottish & Newcastle plc («S&N assets», Regno Unito) mediante offerta pubblica annunciata il 25 gennaio 2008.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Heineken: produzione e distribuzione di birra e di altre bevande,

per S&N assets: produzione e distribuzione di birra e altre bevande attraverso le proprie unità operative in Belgio, Finlandia, India, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/30


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 43/10)

1.

In data 11 febbraio 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Caisse des Dépôts et Consignations («CDC», Francia) e Groupe Moniteur SAS («Groupe Moniteur», Francia), controllata da Bridgepoint Capital Group Limited («Bridgepoint», Regno Unito), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa AchatPublic.Com («APC», Francia) mediante acquisto di quote o azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per CDC: servizi bancari e finanziari, assicurazione vita, sostegno allo sviluppo locale, fondi di risparmio e edilizia popolare,

per Groupe Moniteur: edizione di giornali e altre pubblicazioni,

per Bridgepoint: fondo di private equity,

per APC: servizi informatici per gli appalti pubblici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Commissione

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/31


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 43/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«CHASSELAS DE MOISSAC» o «CHASSELAS DORÉ DE MOISSAC» o «MOISSAC»

N. CE: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

DOP ( X ) IGP ( )

Modifica/Modifiche richieste

1.   Voce(i) del disciplinare:

X

Nome del prodotto

X

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

X

Prova dell'origine

X

Metodo di ottenimento

Image

Legame

X

Etichettatura

X

Condizioni nazionali

2.   Modifica/Modifiche:

Nome: «Chasselas de Moissac». La denominazione prescelta è quella più comunemente utilizzata ed anche la più nota.

In tal modo non è più possibile presentare lo stesso prodotto con nomi diversi; ciò evita qualsiasi confusione per il consumatore.

Descrizione: Uve da tavola fresche o di lunga conservazione. Il grappolo è flessibile, omogeneo, di colore dorato, ha una lunghezza minima di 12 cm e un peso minimo di 100 grammi. Le uve devono essere mature, esenti da deformazioni, deterioramenti e patologie. La pruina degli acini è intatta, i semi sono visibili in trasparenza e il rachide è turgido.

Il tasso zuccherino è superiore o pari a 160 g/l, salvo in caso di condizioni climatiche eccezionali nei quali, per un determinato raccolto, questo indice può diminuire senza tuttavia scendere al di sotto di 150 g/l. Si considera che la maturità sia stata raggiunta allorché il rapporto zucchero/acidità è superiore o pari a 25.

È obbligatorio preparare i grappoli nonché sottoporli a pulitura e condizionamento.

La descrizione del prodotto è stata al tempo stesso semplificata e precisata allo scopo di eliminare i termini più soggettivi, riducendo così i rischi d'interpretazione.

Prova d'origine: Le uve sono sottoposte a costante controllo dalla fase della vendemmia a quella del condizionamento.

Le uve provengono unicamente da parcelle di vigne identificate, all'interno della zona geografica, dai servizi dell'INAO e da esperti indipendenti. Queste vigne debbono rispettare i criteri geopedoclimatici relativi al luogo d'impianto delle parcelle. Tutti i vigneti conformi sono registrati a cura dei servizi dell'INAO.

Solamente le uve provenienti dai suddetti vigneti possono ambire alla denominazione.

Inoltre ogni produttore compila annualmente una dichiarazione di attitudine che trasmette ai servizi dell'INAO. La dichiarazione include l'impegno a rispettare le condizioni di produzione della denominazione e menziona i riferimenti delle parcelle destinate alla produzione della DOC «Chasselas de Moissac» per la vendemmia di cui trattasi.

Questo documento consente di identificare le parcelle destinate alla produzione della DOC per una determinata raccolta e di controllare, in particolare, la resa agronomica di queste ultime.

Ogni produttore deve tenere un registro giornaliero di entrata delle uve nel centro di pulitura e condizionamento nonché di uscita delle uve già condizionate. Nel registro vanno annotati i quantitativi vendemmiati con le corrispondenti parcelle, distinguendo quelli destinati alla lunga conservazione, nonché il numero di colli condizionati (per tipo di collo), i colli provenienti dalla lunga conservazione ed i numeri dei contrassegni di identificazione utilizzati. Questo registro è messo a disposizione degli agenti incaricati del controllo.

Quanto al prodotto, sono effettuati esami analitici ed organolettici su campioni prelevati fra le partite già condizionate. La finalità di tali esami è garantire la qualità e la tipicità dei prodotti destinati ad essere immessi sul mercato con la denominazione «Chasselas de Moissac».

Un contrassegno tipico del «Chasselas de Moissac» e riconosciuto dai servizi dell'INAO consente di identificare tutte le confezioni nelle quali sono commercializzate le uve.

Metodo di ottenimento: Le uve, provenienti da parcelle di vigneti identificate, sono raccolte, preparate e condizionate nella zona geografica di cui trattasi.

È autorizzata solo la varietà Chasselas B. Il sistema di allevamento utilizzato è ad uno o due piani di palizzamento. A fini qualitativi, per ogni nuovo impianto la densità e la distanza sono adattate in funzione del sistema di allevamento (densità minima d'impianto di 3 300 ceppi/ha e distanza massima tra i filari di 3 metri con il sistema ad un piano di palizzamento; densità minima d'impianto di 2 500 ceppi/ha e distanza massima tra i filari di 3,5 metri con il sistema a doppio piano di palizzamento). Le modalità di applicazione per la densità e la distanza debbono rispettare le disposizioni dell'articolo 5 del decreto relativo alla DOC «Chasselas de Moissac».

Il metodo di potatura è il guyot semplice o doppio. Il numero di germogli per ettaro non può essere superiore a 55 000 nel sistema ad un solo piano di palizzamento e a 60 000 nel sistema a doppio piano di palizzamento. È indispensabile procedere alla «sistemazione dei grappoli», operazione che consiste nel disporre i grappoli sul ceppo in modo che rimangano liberi e ventilati. In questo modo si ottiene una maturazione ottimale delle uve.

Le vigne impiantate entro il 1o agosto di un determinato anno (le cosiddette vigne giovani) possono produrre uve atte a beneficiare della denominazione d'origine soltanto a partire dal secondo anno successivo a quello dell'impianto.

L'irrigazione non fertilizzante è autorizzata a partire dall'allegagione.

La resa delle parcelle identificate destinate alla produzione della DOC «Chasselas de Moissac» è stabilita a livello di azienda e a livello di parcella: la resa totale media massima dell'azienda è fissata a 14 t/ha, la resa DOC media massima dell'azienda a 13 t/ha e la resa totale massima per parcella a 16 t/ha. Tuttavia, per una determinata raccolta, in caso di condizioni climatiche eccezionali, la resa totale massima per parcella può essere modificata a condizione che non sia superato il limite massimo di 18 t/ha e che non siano alterate le rese medie dell'azienda. In nessun caso tale deroga può essere cumulata con quella relativa al tasso zuccherino per una stessa campagna.

La vendemmia viene effettuata manualmente in più passaggi.

Una volta eliminati gli acini in cattivo stato al momento della vendemmia, le uve destinate alla lunga conservazione sono rapidamente trasportate nell'apposito locale di immagazzinamento, in recipienti che consentano il mantenimento delle caratteristiche del prodotto. Al loro arrivo nel locale di immagazzinamento i grappoli, senza alcuna pulizia preliminare, vengono sottoposti a raffreddamento rapido e quindi posti in lunga conservazione in confezione ermetica, in celle frigorifere ad atmosfera controllata ed a temperatura ed igrometria anch'esse controllate. Queste uve non possono più essere immesse in commercio con la denominazione d'origine controllata «Chasselas de Moissac» dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della raccolta.

Il trasporto delle uve, anche di quelle destinate alla lunga conservazione, dalla vigna in cui sono raccolte al centro di pulitura e condizionamento, deve essere effettuato in condizioni che permettano una preservazione ottimale delle caratteristiche del prodotto e, in modo particolare, della pruina che ricopre gli acini.

La preparazione dei grappoli, anche di quelli provenienti dalla lunga conservazione, avviene negli appositi centri di pulitura e condizionamento. Il grappolo è delicatamente pulito in modo da eliminare gli acini difettosi. I grappoli così preparati debbono essere conformi alla descrizione delle uve.

Ciascun produttore deve disporre di un centro di pulitura e condizionamento ed eventualmente delle attrezzature necessarie alla conservazione delle uve per un lungo periodo se si fa ricorso a questa pratica.

Una volta puliti, i grappoli sono immediatamente condizionati e collocati in confezioni tali da preservare le caratteristiche e la qualità del prodotto, il che permette di ridurre al massimo le manipolazioni.

Tutte queste disposizioni da un lato danno concreta attuazione a pratiche preesistenti e mai codificate fino ad ora e dall'altro riflettono il desiderio dell'associazione richiedente di apportare talune precisazioni, colmando così le lacune contenute nel disciplinare della denominazione.

Etichettatura: L'etichettatura sulle confezioni unitarie comprende:

il nome della denominazione d'origine controllata «Chasselas de Moissac» iscritto con caratteri di dimensione almeno pari a quella dei caratteri più grandi,

la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» («Denominazione d'origine controllata») o «AOC» (DOC),

il nome del produttore.

Ciascuna confezione unitaria comprende un sistema di identificazione, inclusivo di un numero d'ordine riconosciuto dai servizi dell'INAO e distribuito da un organismo riconosciuto da tale istituto. Questo sistema di identificazione può servire da supporto per l'etichettatura.

Oltre che nell'etichettatura, il nome della denominazione d'origine «Chasselas de Moissac» e la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» (denominazione d'origine controllata) o «AOC» (DOC) devono figurare nei documenti di accompagnamento e nelle fatture.

Esigenze nazionali: Decreto relativo alla DOC «Chasselas de Moissac».

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CHASSELAS DE MOISSAC»

N. CE: FR/PDO/117/140/02.10.2003

DOP ( X ) IGP ( )

Nella presente scheda riassuntiva sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Institut National des Appellations d'Origine

Indirizzo:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 142 25 57 97

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC

Indirizzo:

1, promenade Sancert

F-82200 Moissac

Tel.

(33) 563 04 01 78

Fax

(33) 563 04 11 21

E-mail:

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

4.   Disciplinare:

[riepilogo delle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Chasselas de Moissac»

4.2.   Descrizione: Uve da tavola fresche o di lunga conservazione. Il grappolo è flessibile, omogeneo, di colore dorato, ha una lunghezza minima di 12 cm e un peso minimo di 100 grammi. Gli acini devono essere maturi, esenti da deformazioni, deterioramenti e patologie. La pruina degli acini è intatta, i semi sono visibili in trasparenza e il rachide è turgido.

Il tasso zuccherino è superiore o pari a 160 g/l, salvo in caso di condizioni climatiche eccezionali in cui, per un determinato raccolto, questo indice può diminuire, senza tuttavia scendere al di sotto di 150 g/l. Si considera che la maturità sia stata raggiunta allorché il rapporto zucchero/acidità è superiore o pari a 25.

È obbligatorio preparare i grappoli nonché sottoporli a pulitura e condizionamento.

4.3.   Zona geografica: La regione di Bas Quercy, ovvero alcuni cantoni dei dipartimenti di Tarn-et-Garonne e di Lot.

4.4.   Prova d'origine: Le uve sono sottoposte a costante controllo dalla fase della vendemmia a quella del condizionamento.

Le uve provengono unicamente da parcelle di vigne identificate, all'interno della zona geografica, dai servizi dell'INAO e da esperti indipendenti. Queste vigne debbono rispettare i criteri geopedoclimatici relativi al luogo d'impianto delle parcelle. Tutti i vigneti conformi sono registrati a cura dei servizi dell'INAO.

Solamente le uve provenienti dai suddetti vigneti possono ambire alla denominazione.

Inoltre ogni produttore compila annualmente una dichiarazione di attitudine che trasmette ai servizi dell'INAO. La dichiarazione include l'impegno a rispettare le condizioni di produzione della denominazione e menziona i riferimenti delle parcelle destinate alla produzione della DOC «Chasselas de Moissac» per la vendemmia di cui trattasi.

Questo documento consente di identificare le parcelle destinate alla produzione della DOC per una determinata raccolta e di controllare, in particolare, la resa agronomica di queste ultime.

Ogni produttore deve tenere un registro giornaliero di entrata delle uve nel centro di pulitura e condizionamento nonché di uscita delle uve già condizionate. Nel registro vanno annotati i quantitativi vendemmiati con le corrispondenti parcelle, distinguendo quelli destinati alla lunga conservazione, nonché il numero di colli condizionati (per tipo di collo), i colli provenienti dalla lunga conservazione ed i numeri dei contrassegni di identificazione utilizzati. Questo registro è messo a disposizione degli agenti incaricati del controllo.

Quanto al prodotto, sono effettuati esami analitici ed organolettici su campioni prelevati fra le partite già condizionate. La finalità di tali esami è garantire la qualità e la tipicità dei prodotti destinati ad essere immessi sul mercato con la denominazione «Chasselas de Moissac».

Un contrassegno tipico del «Chasselas de Moissac» e riconosciuto dai servizi dell'INAO consente di identificare tutte le confezioni nelle quali sono commercializzate le uve.

4.5.   Metodo di ottenimento: Le uve, provenienti da parcelle di vigneti identificate, sono raccolte, preparate e condizionate nella zona geografica di cui trattasi.

È autorizzata soltanto la varietà Chasselas B. Il sistema di allevamento adoperato è ad uno o due piani di palizzamento. A fini qualitativi, per ogni nuovo impianto la densità e la distanza sono adattate in funzione del sistema di allevamento (densità minima d'impianto di 3 300 ceppi/ha e distanza massima tra i filari di 3 metri con il sistema ad un piano di palizzamento; densità minima d'impianto di 2 500 ceppi/ha e distanza massima tra i filari di 3,5 metri con il sistema a doppio piano di palizzamento). Le modalità di applicazione per la densità e la distanza debbono rispettare le disposizioni dell'articolo 5 del decreto relativo alla DOC «Chasselas de Moissac».

Il metodo di potatura è il guyot semplice o doppio. Il numero di germogli per ettaro non può essere superiore a 55 000 nel sistema ad un solo piano di palizzamento e a 60 000 nel sistema a doppio piano di palizzamento. È indispensabile procedere alla «sistemazione dei grappoli» che consiste nel disporre i grappoli sul ceppo in modo che rimangano liberi e ventilati. In questo modo si ottiene una maturazione ottimale delle uve.

Le vigne impiantate entro il 1o agosto di un determinato anno (le cosiddette vigne giovani) possono produrre uve atte a beneficiare della denominazione d'origine soltanto a partire dal secondo anno successivo a quello dell'impianto.

L'irrigazione non fertilizzante è autorizzata a partire dall'allegagione.

La resa delle parcelle identificate destinate alla produzione della DOC «Chasselas de Moissac» è stabilita a livello di azienda e a livello i parcella: la resa totale media massima dell'azienda è fissata a 14 t/ha, la resa DOC media massima dell'azienda a 13t/ha e la resa totale massima per parcella a 16 t/ha. Tuttavia, per una determinata raccolta, in caso di condizioni climatiche eccezionali, la resa totale massima per parcella può essere modificata a condizione che non sia superato il limite massimo di 18 t/ha e che non siano alterate le rese medie dell'azienda. In nessun caso tale deroga può essere cumulata con quella relativa al tasso zuccherino per una stessa campagna.

La vendemmia viene effettuata manualmente in più passaggi.

Una volta eliminati gli acini in cattivo stato al momento della vendemmia, le uve destinate alla lunga conservazione sono rapidamente trasportate nell'apposito locale di immagazzinamento, in recipienti che consentano il mantenimento delle caratteristiche del prodotto. Al loro arrivo nel locale di immagazzinamento i grappoli, senza alcuna pulizia preliminare, vengono sottoposti a raffreddamento rapido e quindi posti in lunga conservazione in confezione ermetica, in celle frigorifere ad atmosfera controllata ed a temperatura ed igrometria anch'esse controllate. Queste uve non possono più essere immesse in commercio con la denominazione d'origine controllata «Chasselas de Moissac» dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della raccolta.

Il trasporto delle uve, anche di quelle destinate alla lunga conservazione, dalla vigna in cui sono raccolte al centro di pulitura e condizionamento, deve essere effettuato in condizioni che permettano una preservazione ottimale delle caratteristiche del prodotto e, in modo particolare, della pruina che ricopre gli acini.

La preparazione dei grappoli, anche di quelli provenienti dalla lunga conservazione, avviene negli appositi centri di pulitura e condizionamento. Il grappolo è delicatamente pulito in modo da eliminare gli acini difettosi. I grappoli così preparati debbono essere conformi alla descrizione delle uve.

Ciascun produttore deve disporre di un centro di pulitura e condizionamento ed eventualmente delle attrezzature necessarie alla conservazione delle uve per un lungo periodo se si fa ricorso a questa pratica.

Una volta puliti, i grappoli sono immediatamente condizionati e collocati in confezioni tali da preservare le caratteristiche e la qualità del prodotto, il che permette di ridurre al massimo le manipolazioni e di mantenere intatta la pruina degli acini. Il condizionamento avviene in appositi centri di pulitura e condizionamento siti in prossimità del luogo della vendemmia. Il condizionamento nella zona delimitata consente non soltanto di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto ma anche di garantirne una migliore tracciabilità. In questo modo si evita poi che i grappoli si deteriorino o si mescolino con grappoli di altre uve.

4.6.   Legame: La regione del Bas Quercy è caratterizzata da peculiarità geologiche, agrologiche e climatiche ben specifiche. La delimitazione delle parcelle riserva la produzione di uve chasselas ai suoli più adatti allo scopo, ovvero ai suoli silico-argillosi, sabbiosi e ben drenati, e ai suoli argillosi-sabbiosi decalcificati. Le condizioni climatiche, le deboli variazioni termiche e soprattutto lunghi periodi di bel tempo in autunno permettono all'uva di raggiungere un buon grado di maturazione.

Altri due tipi di suolo sono adatti a questa produzione: i suoli neri o grigi abbastanza profondi e sassosi degli altipiani e i ghiaioni sui pendii argilloso-calcarei delle valli molto aperte.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Institut National des Appellations d'Origine

Indirizzo:

51, Rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 142 25 57 97

E-mail:

info@inao.gouv.fr

Nome:

D.G.C.C.R.F

Indirizzo:

59, Bd V. Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Tel.

(33) 144 87 17 17

Fax

(33) 144 97 30 37

E-mail:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8.   Etichettatura: L'etichettatura sulle confezioni unitarie comprende

il nome della denominazione d'origine controllata «Chasselas de Moissac» iscritto con caratteri di dimensione almeno pari a quella dei caratteri più grandi,

la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» (denominazione d'origine controllata) o «AOC» (DOC),

il nome del produttore.

Ciascuna confezione unitaria comprende un sistema di identificazione, inclusivo di un numero d'ordine riconosciuto dai servizi dell'INAO e distribuito da un organismo riconosciuto da tale istituto. Questo sistema di identificazione può servire da supporto per l'etichettatura.

Oltre che nell'etichettatura, il nome della denominazione d'origine «Chasselas de Moissac» e la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» (denominazione d'origine controllata) o «AOC» (DOC) devono figurare nei documenti di accompagnamento e nelle fatture.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.