ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 291

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
5 dicembre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2007/C 291/01

Parere della Banca centrale europea, del 14 novembre 2007, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (CON/2007/35)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 291/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 291/03

Tassi di cambio dell'euro

9

2007/C 291/04

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 429a riunione, in data 9 luglio 2007, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler

10

2007/C 291/05

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

11

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2007/C 291/06

Proposte di progetto — EACEA/34/07 — Attuazione della Finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus nell'anno accademico 2008/2009 — Il programma d'azione comunitaria per la promozione della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e lo scambio di studenti, ricercatori e personale accademico provenienti dagli Stati membri dell'UE e da paesi terzi

12

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2007/C 291/07

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 novembre 2007

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Introduzione e base giuridica

L'8 novembre 2007, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto richiesta dal Consiglio dell'Unione europea di un parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (1) (di seguito «il regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni generali

1.1.

La BCE accoglie positivamente il regolamento proposto poiché esso riconosce l'esistenza di due sistemi paralleli e complementari per la produzione di statistiche europee e, al tempo stesso, riconosce l'indipendenza del SEBC nel perseguimento delle sue funzioni statistiche (considerando 7 e 8). La BCE accoglie, inoltre, con favore il riferimento di cui al considerando 9, sull'importante ruolo consultivo svolto dal comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

1.2.

La BCE rileva, inoltre, con piacere che il regolamento proposto riconosce la necessità di stretta collaborazione tra l'SSE e il SEBC nello sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee prodotte da entrambi i sistemi (articolo 8). A questo proposito, la BCE nota che l'obbligo per l'SSE ed il SEBC di stretta cooperazione, così come indicato nel considerando 6 del regolamento proposto, opererà nell'ambito del diritto primario applicabile al SEBC in base al trattato. In particolare, l'articolo 5 dello Statuto del SEBC prevede che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle Banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici e, a questo fine, essa coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri.

1.3.

Inoltre, la BCE accoglie positivamente il fatto che l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento proposto affronti il tema dello scambio di dati riservati, ai soli fini statistici, tra l'SSE e il SEBC. È ampiamente riconosciuto che un incremento nello scambio di informazioni riservate tra l'SSE e il SEBC rappresenti una crescente necessità al fine di assicurare la qualità e la coerenza delle statistiche europee, minimizzando, nel contempo, l'onere statistico in capo ai rispondenti. Ciò può ottenersi facendo in modo che i medesimi dati siano richiesti un'unica volta e siano condivisi fra le autorità statistiche che ne abbiano bisogno, attenendosi a disposizioni di stretta riservatezza. Tuttavia, la BCE è dell'idea che, diversamente da quanto stabilito nell'articolo 20, comma 3, tale scambio non debba essere condizionato all'adozione di ulteriori atti giuridici settoriali che autorizzino esplicitamente uno scambio di informazioni statistiche riservate. Al fine di assicurare uno scambio efficiente ed effettivo delle informazioni statistiche necessarie, il quadro giuridico dovrebbe prevedere che una tale trasmissione possa avere luogo se ciò è necessario per lo sviluppo, la produzione e la diffusione efficienti delle statistiche europee, seguendo l'esempio dell'articolo 20, comma 1, del regolamento proposto, che regola lo scambio di informazioni statistiche riservate all'interno dell'SSE.

1.4.

La BCE sottolinea l'importanza di ottenere pieno accesso legale a tutti i dati richiesti esistenti al fine di ridurre l'onere statistico in capo ai rispondenti. A ciò si fa anche riferimento nell'articolo 23 (Accesso a registrazioni amministrative) del regolamento proposto. Tuttavia, la BCE suggerisce che il quadro giuridico determini le disposizioni e le «modalità» pratiche per raggiungere l'effettivo accesso, piuttosto che «i limiti e le condizioni», dato che ciò suggerisce una restrizione priva di garanzie a tale accesso.

1.5.

L'articolo 253 del trattato prevede che i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio debbano fare riferimento ai pareri richiesti obbligatoriamente in esecuzione del trattato. La BCE suggerisce, pertanto, che i considerando al regolamento proposto tengano in debito conto il presente parere della BCE.

2.   Proposte redazionali

Qualora le osservazioni della BCE possano condurre a modifiche del regolamento proposto, le relative proposte redazionali sono indicate nell'allegato al presente parere.

Fatto a Francoforte sul meno, il 14 novembre 2007.

Il vice-presidente della BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


ALLEGATO

PROPOSTE REDAZIONALI

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE  (1)

Modifica 1

Articolo 20 — Trasmissione di dati riservati

Articolo 20 — Trasmissione di dati riservati

1.

La trasmissione di dati riservati tra autorità nazionali nonché tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Qualsiasi ulteriore trasmissione deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

1.

La trasmissione di dati riservati tra autorità nazionali nonché tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Qualsiasi ulteriore trasmissione deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

2.

Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto di diritto comunitario non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedirne la trasmissione.

3. 2.

Lo scambio di dati riservati a fini statistici tra La trasmissione di dati riservati da un'autorità statistica SSE a e una banca centrale del il SEBC è possibile allorché considerato a condizione che tale trasmissione sia necessaria ai fini dellosviluppo, della produzione o e della diffusione efficienti di statistiche europee o del SEBC e se esplicitamente stabilito nel diritto comunitario di cui all'articolo 285 del trattato e all'articolo 5 dello Statuto del SEBC e della BCE.

3.

Lo scambio di dati riservati a fini statistici tra l'SSE e il SEBC è possibile allorché considerato necessario ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del SEBC e se esplicitamente stabilito nel diritto comunitario.

2. 3.

Allorché la trasmissione di dati riservati di cui ai paragrafi 1 e 2 è contemplata da un atto di diritto comunitario non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedirne la trasmissione.

4.

Le misure di tutela contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC.

4.

Se i dati riservati sono trasmessi da una banca centrale del SEBC ad un'autorità statistica dell'SSE in conformità del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2), tali dati devono essere impiegati esclusivamente per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee di cui all'articolo 285 del trattato e all'articolo 5 dello Statuto del SEBC e della BCE.

5.

Fatto salvo il paragrafo 2, ogni ulteriore trasmissione di dati riservati fuori dall'SSE deve essere autorizzata esplicitamente dall'autorità nazionale che ha raccolto tali dati.

4. 6.

Le misure di tutela contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra le autorità statistiche dell'SSE e le banche centrali del SEBC.

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.3 del parere

Modifica 2

Articolo 23 — Accesso a registrazioni amministrative

Allo scopo di ridurre il disturbo statistico per i rispondenti, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia e i limiti e le condizioni dell'effettivo accesso sono determinati, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Articolo 23 — Accesso a registrazioni amministrative

Allo scopo di ridurre il disturbo statistico per i rispondenti, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni e le modalità pratiche in materia e i limiti e le condizioni dell'effettivo accesso sono determinati, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.4 del parere

Modifica 3

vista la proposta della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della BCE,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.5 del parere


(1)  Il testo in grassetto indica il nuovo testo proposto dalla BCE. Il testo barrato indica il testo che la BCE propone di cancellare.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/5


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 291/02)

Data di adozione della decisione

22.11.2006

Numero dell'aiuto

N 642/05

Stato membro

Svezia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ersättning till Posten AB för tillhandahållande av grundläggande betalningstjänster och kassaservice

Base giuridica

Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice, Förordning (2005:882) om grundläggande kassaservice

Tipo di misura

Aiuto singolo

Obiettivo

SGEI (servizi d'interesse economico generale)

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Massimo 800 Mio SEK

Intensità

Durata

2 anni (2006-2007)

Settori economici

Bancario

Nome e indirizzo dell'autorità erogatrice dell'aiuto

Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Jakobsgatan 26

S-103 33 Stockholm

Altre informazioni

Le autorità svedesi si sono impegnate a far rivedere l'importo del risarcimento da un revisore indipendente di anno in anno e, se necessario, a recuperare un'eventuale sovraccompensazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.4.2007

Numero dell'aiuto

N 564/06

Stato membro

Portogallo

Regione

Península de Setúbal

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Auxílio individual à About the Future — Empresa Produtora de Papel, SA

Base giuridica

Decreto-Lei n.o 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 37,95 Mio EUR

Intensità

7 %

Durata

1.1.2006-31.12.2015

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

API — Agência Portuguesa para o Investimento, EPE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

9.10.2007

Numero dell'aiuto

N 317/07

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Research, Development and Innovation Aid Scheme

Base giuridica

The Industrial Development Acts 1986 and 1998, the Science & Technology Act 1987, the Údarás na Gaeltachta Act 1979 (as amended) and the Shannon Free Airport Development Company Limited Act, 1959 (as amended)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 2007: 89 Mio EUR, 2008: 91 Mio EUR, 2009: 92 Mio EUR, 2010: 94,5 Mio EUR, 2011: 96 Mio EUR, 2012: 96,5 Mio EUR, 2013: 97 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 656 Mio EUR

Intensità

80 %

Durata

15.9.2007-31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

IDA Ireland, Wilton Park House

Wilton Place

Dublin 2

Ireland

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

10.9.2007

Numero dell'aiuto

N 383/07

Stato membro

Danimarca

Regione

Denmark

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Støtte til integration af udenlandske arbejdstagere

Base giuridica

Retsgrundlaget er følgende bestemmelser i integrationsloven: § 23 c (ansættelse med løntilskud), § 23 d (tilskud til mentorfunktion) og § 24 a, stk. 2 (tilskud til mentorfunktion til udlændinge, der er ansat uden løntilskud). De nævnte bestemmelser blev indsat i integrationsloven ved lov nr. 425 af 10. juni 2003 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven. Bestemmelsen i § 23 c, stk. 3, er efterfølgende blevet ændret ved lov nr. 402 af 1. juni 2005.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Formazione, PMI

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,568 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 3,615 Mio EUR

Intensità

29 %

Durata

1.7.2007-31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Holbergsgade 6,

DK-1057 København K

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

9.10.2007

Numero dell'aiuto

N 498/07

Stato membro

Belgio

Regione

Vlaams Geweest

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Vlaams Audiovisueel Fonds

Base giuridica

Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 11,9 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: 35,7 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

1.1.2008-31.12.2010

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

De Vlaamse Gemeenschap

Arenbergstraat 7

B-1000 Brussel

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 dicembre 2007

(2007/C 291/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4741

JPY

yen giapponesi

161,85

DKK

corone danesi

7,4569

GBP

sterline inglesi

0,7149

SEK

corone svedesi

9,42

CHF

franchi svizzeri

1,648

ISK

corone islandesi

91,25

NOK

corone norvegesi

8,109

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

26,29

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,45

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7004

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,6183

RON

leu rumeni

3,5569

SKK

corone slovacche

33,315

TRY

lire turche

1,7505

AUD

dollari australiani

1,6843

CAD

dollari canadesi

1,4815

HKD

dollari di Hong Kong

11,4831

NZD

dollari neozelandesi

1,9334

SGD

dollari di Singapore

2,1336

KRW

won sudcoreani

1 360,45

ZAR

rand sudafricani

10,0785

CNY

renminbi Yuan cinese

10,9061

HRK

kuna croata

7,3317

IDR

rupia indonesiana

13 698,81

MYR

ringgit malese

4,9264

PHP

peso filippino

62,015

RUB

rublo russo

35,986

THB

baht thailandese

45,134


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/10


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti

formulato nella 429a riunione, in data 9 luglio 2007, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler

(2007/C 291/04)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, considerate le pratiche descritte nel progetto di decisione, gli accordi conclusi tra DaimlerChrysler e i suoi partner autorizzati per i servizi post-vendita Mercedes-Benz sono suscettibili di causare problemi a livello di concorrenza sui mercati post-vendita degli autoveicoli.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento relativo al caso in oggetto può essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1).

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni che DaimlerChrysler propone di assumersi, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che DaimlerChrysler dovrebbe essere vincolata a detti impegni fino al 31 maggio 2010.

5.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tenere conto di tutti gli altri punti sollevati nell'ambito della discussione.

6.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/11


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler

(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2007/C 291/05)

Il progetto di decisione presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio riguarda la fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli di DaimlerChrysler AG a marchio Mercedes-Benz e Smart.

La Commissione ha avviato un'indagine sulla fornitura da parte di DaimlerChrysler AG di informazioni tecniche ai riparatori indipendenti il 22 dicembre 2004, a seguito della pubblicazione di uno studio dell'istituto di ricerca tedesco IKA. Il 1o dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 ed ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento. In tale valutazione la Commissione esprime riserve in materia di concorrenza, specificando che DaimlerChrysler AG sembrava aver escluso tutti i riparatori, tranne quelli da essa autorizzati, dall'accesso completo alle sue informazioni tecniche. La valutazione preliminare della Commissione è stata inviata a DaimlerChrysler AG il 1o dicembre 2006.

In risposta a tale valutazione, il 14 febbraio 2007 DaimlerChrysler AG ha presentato una serie di impegni.

Il 22 marzo 2007 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando le imprese interessate a trasmettere le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla pubblicazione. Le osservazioni ricevute hanno sostanzialmente confermato l'efficacia degli impegni proposti da DaimlerChrysler AG.

La Commissione è giunta alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti da DaimlerChrysler AG, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, non sussistono più motivi di intervento.

In una decisione adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, non viene accertata una violazione delle regole di concorrenza comunitarie, ma le parti accettano di rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nell'ambito di una valutazione preliminare. In questo processo vi è la volontà di entrambe le parti di semplificare le norme amministrative e giuridiche da seguire in caso di indagine completa su una presunta infrazione. Per questo motivo in diverse decisioni già adottate dal Collegio (2) è stato accettato che i diritti della difesa sono rispettati quando le parti comunicano la Commissione di aver ottenuto un sufficiente accesso alle informazioni da esse ritenute necessarie per proporre impegni che dissipino i dubbi espressi dalla Commissione.

Anche il caso di specie è stato trattato nello stesso modo, in quanto DaimlerChrysler AG ha presentato una dichiarazione in questo senso alla Commissione il 22 maggio 2007.

In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che nel caso in oggetto il diritto delle parti ad essere ascoltate sia stato rispettato.

Bruxelles, 11 luglio 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Cfr. decisione del 22 giugno 2005 COMP/39.116 — Coca-Cola e decisione del 19 gennaio 2005 COMP/37.214 – DFB.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/12


PROPOSTE DI PROGETTO — EACEA/34/07

Attuazione della Finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus nell'anno accademico 2008/2009

Il programma d'azione comunitaria per la promozione della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e lo scambio di studenti, ricercatori e personale accademico provenienti dagli Stati membri dell'UE e da paesi terzi

(2007/C 291/06)

Si fa notare che la realizzazione del presente invito a presentare proposte è subordinata a:

i)

l'approvazione degli stanziamenti del bilancio comunitario per il 2008 relativi a tale azione; e

ii)

all'approvazione ufficiale dei documenti programmatici per le azioni corrispondenti e delle relative decisioni finanziarie.

1.   Obiettivi e descrizione

Lo scopo del programma è quello favorire il rapporto di beneficio reciproco e di migliorare comprensione tra l'Unione europea e i paesi terzi. La «Finestra di cooperazione esterna» è stata concepita per promuovere la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore tra l'Unione e europea e i paesi terzi attraverso un programma di mobilità degli studenti e degli studiosi a fini di studio, insegnamento, formazione e ricerca.

Il programma coprirà i costi relativi alla costituzione di partenariati tra istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi finalizzati alla:

organizzazione di percorsi di mobilità per studenti e studiosi (docenti e ricercatori) di istituzioni di istruzione superiore,

gestione di percorsi di mobilità; l'invito a presentare proposte riguarda il finanziamento delle seguenti tipologie di mobilità e di studi:

studenti: opportunità di mobilità al livello di primo ciclo di studi, laurea, dottorato e post-dottorato,

personale accademico: scambi didattici, tirocini e ricerca.

2.   Richiedenti e beneficiari idonei

Università e istituti di istruzione superiore in rappresentanza di partenariati che comprendano fino a un massimo di 20 soggetti partecipanti.

I partenariati devono essere costituiti dagli istituti di istruzione superione e le università in possesso di una «Carta Erasmus» prima della data di pubblicazione del presente invito e da istituti di paesi terzi riconosciuti e accreditati dalle autorità nazionali.

3.   Paesi ammessi a partecipare

Le attività devono svolgersi in uno dei paesi ammessi a partecipare menzionati in questo invito. Sono ammessi a partecipare tre gruppi di paesi/regioni:

i 27 Stati membri dell'Unione europea,

i paesi candidati all'adesione (Croazia e Turchia) e i paesi aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),

i seguenti paesi terzi e regioni geografiche:

Brasile, Cile, Messico, Russia, India, area di vicinato meridionale e orientale, Medio Oriente, Repubbliche dell'Asia Centrale, paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, Balcani occidentali e Asia.

4.   Bilancio

Il bilancio totale indicativo stanziato per finanziare i progetti previsti nel quadro di questo invito è stimato a 100,348 Mio EUR, per i seguenti paesi e regioni geografiche:

Regione geografica

Ammontare totale indicativo

Mediterraneo meridionale ed Europa orientale, Russia

33,528 Mio EUR

Yemen, Iran, Iraq

3 Mio EUR

Repubbliche dell'Asia centrale

5 Mio EUR

Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

5 Mio EUR

Balcani occidentali

6 Mio EUR

Asia

20 Mio EUR

India

9,6 Mio EUR

Brasile

9,3 Mio EUR

Cile

4,92 Mio EUR

Messico

4 Mio EUR

5.   Termine massimo

Le domande devono essere inviate entro e non oltre la seguente data:

15 febbraio 2008

6.   Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

Le domande devono soddisfare le condizioni indicate nel testo integrale e devono essere presentate utilizzando i suddetti moduli.


ALTRI ATTI

Commissione

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/14


Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 291/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«ROCAMADOUR»

N. CE: FR/PDO/105/0026/29.11.2004

DOP ( X ) IGP ( )

Modifica/Modifiche richieste:

1.   Voce(i) del disicplinare:

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Nome del prodotto

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Descrizione del prodotto

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Zona geografica

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Prova dell'origine

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Metodo di ottenimento

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Legame

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Etichettatura

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Condizioni nazionali

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Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica:

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Modifica del documento unico o della scheda riassuntiva

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Modifica del disciplinare della DOP o dell'IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riassuntiva sono stati pubblicati

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Modifica del disciplinare che non comporta modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 10/2006]

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Modifica temporanea del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle pubbliche autorità [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifiche:

L'obiettivo generale delle modifiche richieste consiste nell'apportare tutte le precisazioni necessarie a corroborare sia le condizioni di produzione del latte adoperato sia le condizioni di ottenimento del prodotto.

Tali modifiche consentono di rafforzare il legame fra il prodotto ed il territorio in cui viene elaborato e di preservare in modo migliore le caratteristiche del prodotto evitandone le alterazioni.

Metodo di ottenimento

Aggiunta al quarto paragrafo della seguente frase: «questa limitazione sarà applicata soltanto ai metodi di trattamento ormonale, di qualsiasi tipo essi siano. Non sarà applicata invece agli altri metodi intesi a ritardare i parti».

Si precisa che la limitazione (percentuali massime di capre destagionalizzate all'interno del gregge) si applica unicamente ai cambiamenti artificiali delle date dei parti per i quali si ricorre a trattamenti ormonali. Si conferma che la limitazione non riguarda gli altri metodi utilizzati, in particolare i trattamenti di esposizione alla luce o gli sfasamenti naturali dei parti.

Al quinto paragrafo anziché «in ciascuna azienda agricola la superficie di pascolo effettivamente utilizzata nella zona geografica deve essere pari almeno a 1 000 metri quadri per capra da latte» si legga «in ciascuna azienda agricola il carico non può essere superiore a 10 capre per ettaro, situato nella zona geografica definita in precedenza, di superfici foraggere, di pascoli o di campi coltivati a cereali destinati all'alimentazione delle capre».

L'obiettivo è tener conto unicamente, nel calcolo del carico per ettaro, delle superfici effettivamente utilizzate da o per il gregge caprino. Inoltre, la nuova redazione corrisponde meglio alla terminologia utilizzata solitamente dagli allevatori di caprini.

Aggiunta di un paragrafo: «Lo spargimento di concimi organici d'origine agricola e non agricola è autorizzato a determinate condizioni».

L'obiettivo è definire esattamente le condizioni in cui è autorizzato lo spargimento dei concimi onde evitare le inottemperanze alle disposizioni vigenti in materia nonché preservare l'ambiente naturale e la qualità delle colture e dei prati destinati ad alimentare le greggi.

Aggiunta di un paragrafo: «L'impiego di foraggi fermentati nell'alimentazione delle capre è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2010. Il divieto si applica immediatamente nelle aziende di recente costituzione».

Al fine di preservare le caratteristiche del prodotto, è vietato il ricorso agli insilati. Tuttavia, questa misura richiede un cambiamento significativo sia a livello della struttura stessa dell'azienda sia a livello dell'organizzazione del lavoro. Ecco perchè si chiede un calendario per conformarsi a tale obbligo, calendario che non si applica, invece, nel caso delle aziende di recente costituzione per non incoraggiare l'insediamento dei giovani in strutture destinate ad evolvere rapidamente compromettendone, quindi, le possibilità di riuscita.

Aggiunta di un paragrafo: «In circostanze eccezionali, ascrivibili essenzialmente agli imprevisti climatici, l'INAO può concedere deroghe temporanee alle norme relative all'alimentazione delle capre».

Questa disposizione intende permettere agli agricoltori di nutrire correttamente gli animali in questo tipo di situazione.

Aggiunta dei paragrafi seguenti:

 

«È vietata la concentrazione del latte per eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.»

 

«Oltre alle materie prime lattiere, gli unici ingredienti o ausiliari di fabbricazione o additivi autorizzati nel latte e durante la fabbricazione sono il caglio, le colture inoffensive di batteri, di lieviti e di muffe nonché il sale.»

 

«È vietata la conservazione dei formaggi freschi mediante mantenimento ad una temperatura negativa o sotto atmosfera.»

 

«È vietata la conservazione dei formaggi sotto atmosfera modificata durante la fase di stagionatura.»

 

Il ricorso a trattamenti e ad additivi per i formaggi era oggetto di una normativa generale. Ora, si osserva che nuove tecniche, molte delle quali riguardano i trattamenti e gli additivi, quali la microfiltrazione, la concentrazione parziale del latte o gli enzimi di stagionatura, possono incidere sulle caratteristiche dei formaggi a denominazione d'origine. Alcuni additivi enzimatici, in particolare, sembrano incompatibili con il mantenimento delle caratteristiche essenziali delle produzioni DOP.

 

È quindi apparso necessario precisare nei disciplinari di ogni denominazione d'origine, al punto 4-5, quali siano le pratiche attuali riguardanti il ricorso a trattamenti e ad additivi nel latte e nella fabbricazione dei formaggi onde evitare che pratiche future non regolamentate possano danneggiare le caratteristiche dei formaggi tutelati da DOP.

 

Sono state inoltre precisate le operazioni di collocazione nelle forme e di condizionamento, allo scopo di preservare più efficacemente le caratteristiche del prodotto.

 

Al 15o e al 16o paragrafo, anziché: «l'aggiunta di caglio si effettua immediatamente dopo il ricevimento del latte, nel caso dei fabbricanti che raccolgono latte raffreddato» si legga «nel caso dei fabbricanti che raccolgono latte raffreddato […], i fermenti sono aggiunti al latte immediatamente dopo il ricevimento del latte e l'aggiunta di caglio si effettua entro un periodo massimo di otto ore successive a detta inseminazione del latte con i fermenti. Per i caseifici artigianali delle fattorie questa operazione viene effettuata […] entro un periodo massimo di sei ore dall'ultima mungitura».

 

Per ragioni tecniche, il latte raffreddato deve essere maturato prima di aggiungervi il caglio. È quindi necessario far passare un certo periodo di tempo fra il ricevimento del latte e l'aggiunta di caglio.

 

Aggiunta del paragrafo «Per le fattorie di produzione che praticano la mungitura posticipata, il latte della mungitura posticipata deve essere inseminato e non deve essere fatto raffreddare ad una temperatura inferiore a 10 °C».

 

Questa disposizione permette di imporre una maturazione lunga del latte della prima mungitura consentendo in tal modo una migliore espressione della tipicità del latte.

 

Al 24o paragrafo anziché «fra il 28 % e il 35 %» si legga «L'estratto secco al momento della sistemazione nelle forme deve essere pari almeno al 31 %».

 

La soglia del 28 % è troppo bassa se si vogliono ottenere formaggi stagionati con il tenore minimo in materia secca richiesto. La soglia del 35 % è stata soppressa perchè dà origine a formaggi troppo secchi. Per di più non è di nessuna utilità in quanto non sarebbe opportuno procedere alla sistemazione nelle forme con un tale livello di estratto secco. È stato conservato quindi solo un valore minimo, opportunamente riadattato.

 

Al 27o paragrafo, anziché «i formaggi possono essere commercializzati solo a partire dal sesto giorno successivo al giorno della sistemazione nelle forme» si legga «la durata complessiva della stagionatura deve essere almeno di 6 giorni a decorrere dal giorno di rimozione dalla forma».

 

Il periodo necessario prima della commercializzazione corrisponde al periodo di stagionatura dei formaggi. Questa disposizione intende rafforzare la stagionatura in quanto condizione di produzione specifica (temperatura ed igrometria precisate).

Etichettatura

Aggiunta di paragrafi:

 

«Tuttavia, i lotti di più formaggi presentati in un'unica confezione ed imballati sul sito di produzione possono comportare una sola etichetta allorché sono destinati alla vendita al consumatore finale o alla commercializzazione nei reparti self-service dei supermercati.»

 

«Inoltre, nel caso di vendite dirette, effettuate dal produttore o da altro operatore sotto la sua diretta responsabilità, nella fattoria o sui mercati, ciascuna unità di vendita dei formaggi deve comportare almeno un'etichetta. L'esercizio di vendita, poi, deve esporre un cartello su cui figurino: il nome del centro di produzione e/o di stagionatura, l'indirizzo del centro di produzione e/o di stagionatura, il nome della denominazione nonché la dicitura “denominazione d'origine controllata”.»

 

Si tratta di adattare in modo pratico la regola di un'etichetta per formaggio al tipo di commercializzazione pur assicurando la perfetta identificazione del prodotto.

 

Soppressione delle diciture «formaggio di fattoria» e «fabbricato in fattoria»; queste diciture, come qualsiasi altra indicazione necessaria a chiarire l'origine «di fattoria», sono riservate ai formaggi prodotti da un agricoltore in base alle tecniche tradizionali esclusivamente a partire dal latte della propria azienda, all'interno della stessa, sia che i formaggi siano stagionati nell'azienda sia che siano stagionati presso un centro di stagionatura sito nella zona geografica.

 

Tali diciture sono ormai disciplinate dalla normativa generale relativa ai formaggi e sono, quindi, inutili.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ROCAMADOUR»

N. CE: FR/PDO/105/0026/29.11.2004

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)

Indirizzo:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 153 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione:

Nome:

Syndicat des Producteurs de fromages Rocamadour

Indirizzo:

Maison de l'Agriculture du Lot

430, Avenue Jean Jaurès — BP 199

F-46004 Cahors Cedex

Tel.

(33) 565 23 22 21

Fax

(33) 565 23 22 19

E-mail:

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3 — Formaggi

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Rocamadour»

4.2.   Descrizione: Piccolo formaggio di capra, di latte intero crudo, a pasta molto morbida e con una crosta naturale, costituita da uno strato superficiale ininterrotto, striato, leggermente vellutato, di colore che va dal bianco al crema al beige scuro, a forma di piccolo cilindro appiattito, del peso di circa 35 grammi. Esso contiene almeno 45 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio dopo essiccamento completo ed il peso totale di materia secca non deve essere inferiore a 14 grammi per formaggio.

4.3.   Zona geografica: La zona geografica si estende sulla cosiddetta zona dei «Causses», situata principalmente in una parte del dipartimento del Lot, sebbene includa anche una parte dei dipartimenti di Aveyron, Corrèze, Dordogne e Tarn e Garonne.

Dipartimento di Aveyron

Cantone di Capdenac-Gare: i comuni di Balaguier-d'Olt, Causse-et-Diège, Foissac.

Cantone di Villeneuve: i comuni di Ambeyrac, La Capelle-Balaguier, Montsalès, Ols-et-Rinhodes, Saujac, Sainte-Croix, Salvagnac-Cajarc, Villeneuve.

Cantone di Villefranche-de-Rouergue: il comune di Martiel.

Dipartimento di Corrèze

Cantone di Larche: i comuni di Chartrier-Ferrière, Chasteaux.

Cantone di Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest: i comuni di Estivals, Nespouls.

Cantone di Meyssac: il comune di Turenne.

Dipartimento di Dordogne

Cantone di Carlux: i comuni di Cazoulès, Peyrillac-et-Millac, Orliaguet.

Cantone di Montignac: il comune di Saint-Amand-de-Coly.

Cantone di Salignac-Eyvigues: i comuni di Archignac, Borrèze, Jayac, Nadaillac, Paulin, Salignac-Eyvigues.

Cantone di Terrasson-la-Villedieu: i comuni di La Cassagne, Chavagnac, La Dornac.

Dipartimento di Lot

Cantone di Bretenoux: i comuni di Gintrac, Prudhomat, Saint-Michel-Loubéjou.

Cantone di Cahors Nord-Ouest: la totalità dei comuni.

Cantone di Cahors Nord-Est: la totalità dei comuni.

Cantone di Cahors Sud: la totalità dei comuni.

Cantone di Cajarc: la totalita dei comuni.

Cantone di Castelnau-Montratier: i comuni di Cézac, Lhospitalet, Pern.

Cantone di Catus: la totalità dei comuni.

Cantone di Cazals: i comuni di Arques, Gindou.

Cantone di Figeac-Ouest: i comuni di Béduer, Faycelles.

Cantone di Gourdon: i comuni di Anglars-Nozac, Gourdon, Rouffilhac, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Clair, Saint-Projet, Le Vigan.

Cantone di Gramat: la totalità dei comuni.

Cantone di Labastide-Murat: la totalità dei comuni.

Cantone di Lacapelle-Marival: i comuni di Albiac, Anglars (unicamente la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada dipartimentale 940 e dal ruscello di Lascurades), Aynac, Le Bourg (unicamente la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada nazionale 140 e dalla strada dipartimentale 940), Issendolus, Lacapelle-Marival (unicamente la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada dipartimentale 940 e dalla strada dipartimentale 218), Rudelle, Rueyres, Thémines, Théminettes.

Cantone di Lalbenque: i comuni di Aujols, Bach, Belmont-Sainte-Foi, Cieurac, Cremps, Escamps, Flaujac-Poujols, Laburgade, Lalbenque, Vaylats.

Cantone di Lauzès: la totalità dei comuni.

Cantone di Limogne-en-Quercy: la totalità dei comuni.

Cantone di Livernon: la totalità dei comuni.

Cantone di Luzech: la totalità dei comuni

Cantone di Martel: la totalità dei comuni.

Cantone di Montcuq: i comuni di Bagat-en-Quercy, Belmontet, Le Boulvé, Fargues, Lascasbanes, Saint-Matré, Saint-Pantaléon, Saux.

Cantone di Payrac: i comuni di Calès, Fajoles, Lamothe-Fénelon, Loupiac, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Reilhaguet, le Roc.

Cantone di Puy-L'Evêque: i comuni di Floressas, Grézels, Lacapelle-Cabanac, Mauroux, Sérignac, Touzac.

Cantone di Saint-Céré: i comuni di Autoire, Loubressac, Mayrinhac-Lentour, Saignes, Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Médard-de-Presque.

Cantone di Saint-Germain-du-Bel-Air: la totalità dei comuni.

Cantone di Saint-Géry: la totalità dei comuni.

Cantone di Salviac: i comuni di Dégagnac, Lavercantière, Rampoux, Salviac, Thédirac.

Cantone di Souillac: la totalità dei comuni.

Cantone di Vayrac: i comuni di Carennac, Condat, Les Quatre-Routes, Strenquels.

Dipartimento di Tarn-et-Garonne

Cantone di Caylus: i comuni di Caylus, Lacapelle-Livron, Loze, Saint-Projet.

4.4.   Prova dell'origine: Ciascun operatore compila una «dichiarazione di attitudine» registrata dai servizi dell'I.N.A.O. (Istituto nazionale per le denominazioni d'origine) affinché detto organismo possa identificare tutti gli operatori. Questi ultimi debbono tenere a disposizione dell'I.N.A.O. i registri e tutti i documenti necessari al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell'ambito del controllo eseguito sulle caratteristiche del prodotto a denominazione d'origine protetta, un esame analitico ed organolettico intende assicurare la qualità e la tipicità dei prodotti sottoposti a detto esame.

4.5.   Metodo di ottenimento: La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi debbono essere effettuati nella zona geografica. Trattandosi di un formaggio a pasta morbida ed a coagulazione lenta, la cagliatura deve durare almeno 20 ore ad una temperatura minima di 18 °C mentre la fase di pre-sgocciolamento deve durare obbligatoriamente almeno 12 ore. La salagione si effettua nell'impasto. La cagliata sgocciolata è poi collocata nelle forme ed i formaggi vengono lasciati maturare per almeno 6 giorni a partire dal giorno della rimozione dalle forme.

Il latte è ottenuto a partire da latte di capre appartenenti unicamente a greggi di razza Alpine o Saanen o da incroci delle due razze.

La razione alimentare totale quotidiana deve comportare almeno l'80 % di alimenti prodotti nella zona geografica.

Il disciplinare apporta alcune precisazioni in merito alle condizioni di produzione del latte (gestione delle greggi, alimentazione, ecc.) e al metodo di ottenimento del formaggio.

A decorrere dal 1o gennaio 2010I è vietato l'uso di foraggi fermentati nell'alimentazione delle capre. Il divieto si applica immediatamente alle aziende agricole di nuova costituzione.

4.6.   Legame: Il testo di un contratto di affitto stipulato nel 1451 fra il vescovo di Evreux, allora sovrano della regione, e i suoi vassalli, faceva già riferimento ai formaggi di Rocamadour. In tempi più recenti, nel 1913, il presidente POINCARRÉ ebbe il piacere di degustare tali formaggi durante una cena organizzata in suo onore a Cahors dal Consiglio Generale. Poeti e gastronomi citano il «Rocamadour» e, nella sua opera intitolata «Le Vieux Quercy», l'archivista diocesano corrispondente del Ministero della pubblica istruzione, scrive, nel 1929, che «Seuls les Causses de Rocamadour ont un fromage savoureux que l'on ne connaît pas dans les autres régions» (Soltanto le Causses di Rocamadour hanno un formaggio gustoso che non si conosce in altre regioni).

Fin dal XV secolo i documenti dell'epoca, in particolare il contratto di affitto citato in precedenza, indicano che il valore e la fama dei formaggi di Rocamadour derivano dalla natura delle piante aromatiche di cui si alimentano gli animali da latte nonché dal modo di prepararli.

Quest'affermazione è vera anche oggi. Le Causses du Quercy, dai caratteristici terreni calcarei ed aridi, costituiscono una regione originale per le caratteristiche geologiche, climatiche e vegetali. L'abbinamento di un territorio particolare con le conoscenze autentiche messe in pratica tradizionalmente da vari secoli dà origine a questo formaggio tipico e gustoso che è il «Rocamadour».

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Institut national des Appellations d'Origine (INAO)

Indirizzo:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 153 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

L'Institut National des Appellations d'Origine (Istituto nazionale per le denominazioni d'origine) è un ente pubblico di carattere amministrativo dotato di personalità civile e tutelato dal ministero dell'agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti che beneficiano di una denominazione d'origine rientra nella sfera di competenza dell'INAO.

Il mancato rispetto della delimitazione della zona geografica o di una delle condizioni di produzione comporta il divieto di utilizzo, indipendentemente dalla forma e dallo scopo, del nome della denominazione d'origine.

Nome:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo:

59, Boulevard Vincent Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Tel.

(33) 144 87 17 17

Fax

(33) 144 97 30 37

E-mail:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) è un servizio del ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria.

4.8.   Etichettatura: Il formaggio «Rocamadour» può essere immesso in commercio o presentato al consumo unicamente se munito di un'etichetta il cui diametro minimo deve essere di 4 cm, recante il nome «ROCAMADOUR» e la dicitura «Denominazione d'origine controllata».

Tuttavia, i lotti di più formaggi presentati in un unico imballaggio e confezionati sul sito di produzione possono comportare un'unica etichetta allorché sono destinati alla vendita al consumatore finale o alla commercializzazione nei reparti self-service dei supermercati.

Inoltre, nel caso di vendite dirette, effettuate dal produttore o da altro operatore sotto la sua diretta responsabilità, nella fattoria o sui mercati, ciascuna unità di vendita di formaggi deve comportare almeno un'etichetta. L'esercizio di vendita, poi, deve esporre un cartello su cui figurino: il nome del centro di produzione e/o di stagionatura, l'indirizzo del centro di produzione e/o di stagionatura, il nome della denominazione d'origine nonché la dicitura «denominazione d'origine controllata».

È inoltre obbligatoria l'apposizione del logo contenente la sigla INAO.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.