ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
14 novembre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 271/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2007/C 271/04

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

4

 

Commissione

2007/C 271/05

Tassi di cambio dell'euro

8

2007/C 271/06

Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færoer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia

9

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 271/07

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone ( 1 )

11

2007/C 271/08

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18]

14

2007/C 271/09

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag. 25, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 9]

15

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 271/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 271/01)

Il 27 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4880. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 271/02)

Il 31 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4807. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 271/03)

Data di adozione della decisione

27.6.2007

Numero dell'aiuto

N 900/06

Stato membro

Portogallo

Regione

Figueira da Foz

Titolo (e/o nome del beneficiario)

CELBI, S.A.

Base giuridica

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato, Agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 89,93 Mio EUR

Intensità

18,60 %

Durata

1.1.2008-31.12.2017

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

13.6.2007

Numero dell'aiuto

N 156/07

Stato membro

Belgio

Regione

Vlaanderen

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Base giuridica

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Tipo di misura

Regime d'aiuto

Obiettivo

Sviluppo dell'aeroporto di Anversa

Forma di sostegno

Sgravio dei costi di commercializzazione, pubblicità e installazione

Stanziamento

4 116 279 EUR

Intensità

Massimo 30 %

Durata

1.1.2007-1.1.2010

Settore economico

Aviazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2007

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

(2007/C 271/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l'articolo 8,

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dal presidente del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, per quanto riguarda la proposta dei gruppi di membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno a detto comitato,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 3 giugno 2002 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2005.

(2)

Con decisione del 15 novembre 2004 (3) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti che rappresentano i nuovi Stati membri.

(3)

Il consiglio di amministrazione è rimasto in carica in attesa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1112/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94.

(4)

In virtù del regolamento (CE) n. 1112/2005 il consiglio di amministrazione è stato sostituito da un consiglio di direzione.

(5)

Occorre nominare, per un periodo di tre anni, i membri titolari e i membri supplenti del suddetto consiglio di direzione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dall'8 novembre 2007 al 7 novembre 2010:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paesi

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. Willy IMBRECHTS

Sig. Christian DENEVE

Bulgaria

Sig. Atanas KOLCHAKOV

Sig. Petar HADJISTOJKOV

Repubblica ceca

Sig.ra Daniela KUBÍČKOVÁ

Sig.ra Martina KAJÁNKOVÁ

Danimarca

Sig.ra Charlotte SKJOLDAGER

Sig.ra Tove LOFT

Germania

Sig. Ulrich RIESE

Sig. Kai SCHÄFER

Estonia

Sig.ra Egle KÄÄRATS

Irlanda

Sig. Daniel KELLY

Sig.ra Mary DORGAN

Grecia

Sig. Trifon GINALAS

Sig. Konstantinos PETINIS

Spagna

Sig. Mario GRAU-RIOS

Sig.ra Pilar CASLA-BENITO

Francia

Sig.ra Mireille JARRY

Sig. Yvan DENION

Italia

Sig.ra Lea BATTISTONI

Sig. Mario ALVINO

Cipro

Sig. Leandros NICOLAIDES

Sig. Marios KOURTELLIS

Lettonia

Sig. Renārs LŪSIS

Sig.ra Jolanta KANČA

Lituania

Sig.ra Aldona SABAITIENĖ

Sig.ra Aušra STANKIUVIENĖ

Lussemburgo

Sig. Paul WEBER

Sig. Robert HUBERTY

Ungheria

Sig. András BÉKÉS

Sig.ra Mária GROSZMANN

Malta

Sig. Mark GAUCI

Sig. Vincent ATTARD

Paesi Bassi

Sig. R. FERINGA

Sig. M.G. DEN HELD

Austria

Sig.ra Gertrud BREINDL

Sig.ra Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polonia

Sig.ra Danuta KORADECKA

Sig. Daniel PODGÓRSKI

Portogallo

Romania

Sig.ra Daniela MARINESCU

Sig. Dan Ion OPREA

Slovenia

Sig.ra Tatjana PETRIČEK

Sig. Jože HAUKO

Slovacchia

Sig. Miloš JANOUŠEK

Sig.ra Elena PALIKOVA

Finlandia

Sig. Mikko HURMALAINEN

Sig.ra Anna-Liisa SUNDQUIST

Svezia

Sig. Bertil REMAEUS

Sig.ra Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Regno Unito

Sig.ra Elizabeth HODKINSON

Sig. Malcolm DARVILL

II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paesi

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. François PHILIPS

Sig. Herman FONCK

Bulgaria

Sig. Aleksandar ZAGOROV

Sig. Ivan KOKALOV

Repubblica ceca

Sig. Miroslav KOSINA

Sig. Jaroslav ZAVADIL

Danimarca

Sig. Jan KAHR FREDERIKSEN

Sig.ra Lone JACOBSEN

Germania

Sig.ra Marina SCHROEDER

Sig. Maximilian ANGERMAIER

Estonia

Sig. Argo SOON

Sig. Ülo KRISTJUHAN

Irlanda

Sig. Sylvester CRONIN

Sig. Fergus WHELAN

Grecia

Sig. Ioannis ADAMAKIS

Spagna

Sig. Fernando RODRIGO CENCILLO

Sig. Dionis OÑA

Francia

Sig. Gilles SEITZ

Sig. Henri FOREST

Italia

Sig.ra Cinzia FRASCHERI

Sig. Diego ALHAIQUE

Cipro

Sig. Nicos ANDREOU

Sig.ra Maria THEOCHARIDOU

Lettonia

Sig. Ziedonis ANTAPSONS

Sig. Mārtinš PUŽULS

Lituania

Lussemburgo

Sig. Claude FORGET

Sig. Marcel GOEREND

Ungheria

Sig. Károly GYÖRGY

Sig. Pál GERGELY

Malta

Sig. Anthony CASARU

Sig. Salv SAMMUT

Paesi Bassi

Sig. Willem VAN VEELEN

Sig. Arie  WOLTMEIJER

Austria

Sig.ra Julia LISCHKA

Sig.ra Karin ZIMMERMANN

Polonia

Sig.ra Anita NOWAKOWSKA

Sig.ra Iwona PAWLACZYK

Portogallo

Sig. Armando DA COSTA FARIAS

Romania

Sig. Adrian COJOCARU

Sig.ra Maria GHIMPĂU

Slovenia

Sig.ra Lučka BÖHM

Sig.ra Spomenka GERŽELJ

Slovacchia

Sig. Bohuslav BENDÍK

Sig. Jaroslav BOBELA

Finlandia

Sig.ra Raili PERIMÄKI

Sig. Erkki AUVINEN

Svezia

Sig. Sven BERGSTRÖM

Sig. Börje SJÖHOLM

Regno Unito

Sig. Hugh ROBERTSON

Sig.ra Liz SNAPE

III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paesi

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. André PELEGRIN

Sig. Ir. Kris DE MEESTER

Bulgaria

Repubblica ceca

Sig. Karel PETRŽELKA

Sig. Miroslav BURIŠIN

Danimarca

Sig. Thomas PHILBERT NIELSEN

Sig.ra Anne-Marie RØGE KRAG

Germania

Sig. Thomas HOLTMANN

Sig. Herbert BENDER

Estonia

Sig.ra Heddi LUTTERUS

Sig. Ilmar LINK

Irlanda

Sig. Tony BRISCOE

Sig. Kevin ENRIGHT

Grecia

Sig. Pavlos KYRIAKONGONAS

Sig.ra Natascha AVLONITOU

Spagna

Sig.ra Pilar IGLESIAS VALCARCE

Sig. Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Francia

Sig.ra Nathalie BUET

Sig. Patrick LÉVY

Italia

Cipro

Sig. Lefteris KARYDIS

Sig.ra Christina VASILA

Lettonia

Sig.ra Liene VANCÃNE

Lituania

Lussemburgo

Sig. François ENGELS

Ungheria

Sig. Géza BOMBERA

Sig. Antal SZABADKAI

Malta

Sig. Joe DELIA

Paesi Bassi

Sig. Bob KONING

Sig. Mario VAN MIERLO

Austria

Sig.ra Christa SCHWENG

Sig. Heinrich BRAUNER

Polonia

Sig. Jacek MECINA

Portogallo

Sig. Marcelino PENA E COSTA

Sig. José COSTA TAVARES

Romania

Sig. Ovidiu NICOLESCU

Sig. Adrian IZVORANU

Slovenia

Sig. Igor ANTAUER

Slovacchia

Sig. Boris MICHALÍK

Finlandia

Sig. Jyrki HOLLMÉN

Sig. Rauno TOIVONEN

Svezia

Sig.ra Bodil MELLBLOM

Regno Unito

Sig.ra Janet ASHERSON

Sig. Keith SEXTON

Articolo 2

Il Consiglio nominerà in un secondo tempo i membri non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

(2)  GU C 161 del 5.7.2002, pag. 5.

(3)  GU C 24 del 29.1.2005, pag. 2.


Commissione

14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 novembre 2007

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4607

JPY

yen giapponesi

160,96

DKK

corone danesi

7,4525

GBP

sterline inglesi

0,70470

SEK

corone svedesi

9,2805

CHF

franchi svizzeri

1,6436

ISK

corone islandesi

88,22

NOK

corone norvegesi

7,9090

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

26,691

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

254,27

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7023

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,6445

RON

leu rumeni

3,4430

SKK

corone slovacche

32,866

TRY

lire turche

1,7601

AUD

dollari australiani

1,6294

CAD

dollari canadesi

1,3945

HKD

dollari di Hong Kong

11,3708

NZD

dollari neozelandesi

1,9220

SGD

dollari di Singapore

2,1159

KRW

won sudcoreani

1 342,09

ZAR

rand sudafricani

9,8775

CNY

renminbi Yuan cinese

10,8581

HRK

kuna croata

7,3457

IDR

rupia indonesiana

13 415,07

MYR

ringgit malese

4,8933

PHP

peso filippino

62,788

RUB

rublo russo

35,8350

THB

baht thailandese

46,221


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/9


Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færoer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia

(2007/C 271/06)

Ai fini della creazione del cumulo diagonale dell'origine tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færoer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia, la Comunità e i paesi in questione si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute da parte dei paesi in questione, i dati relativi ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di entrata in vigore di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 229 del 29.9.2007).

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» (1).

Si ricorda inoltre che:

la Svizzera e il Principato del Liechtenstein formano un'unione doganale,

all'interno dello Spazio economico europeo, che comprende l'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, la data di entrata in vigore dei protocolli è il 1o novembre 2005.

I codici ISO-Alpha 2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

Algeria

DZ

Egitto

EG

Isole Færoer

FO

Islanda

IS

Israele

IL

Giordania

JO

Libano

LB

Liechtenstein

LI

Marocco

MA

Norvegia

NO

Svizzera

CH

Siria

SY

Tunisia

TN

Turchia

TR

Cisgiordania e Striscia di Gaza

PS


Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

 

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

 

1.3.2007

 

1.3.2006

 

 

 

 

1.1.2006

 

 

 

1.7.2005

 


(1)  GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.

(2)  Per i prodotti che rientrano nell'unione doganale CE-Turchia, la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Per i prodotti agricoli, la data di applicazione è il 1o gennaio 2007.

Per i prodotti carbosiderurgici, non è ancora possibile applicare il cumulo diagonale.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/11


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2007/C 271/07)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma armonizzata

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

(Nota 1)

CEN

EN 1709:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Prove, manutenzione, controlli di esercizio

 

CEN

EN 1908:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Dispositivi di tensione

 

CEN

EN 1909:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Recupero e salvataggio

 

CEN

EN 12385-8:2002

Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone

 

CEN

EN 12385-9:2002

Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone

 

CEN

EN 12397:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Esercizio

 

CEN

EN 12927-1:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 1: Criteri di selezione delle funi e loro attacchi di estremità

 

CEN

EN 12927-2:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 2: Coefficienti di sicurezza

 

CEN

EN 12927-3:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli

 

CEN

EN 12927-4:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 4: Attacchi di estremità

 

CEN

EN 12927-5:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione

 

CEN

EN 12927-6:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 6: Criteri di dismissione

 

CEN

EN 12927-7:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 7: Controllo, riparazione e manutenzione

 

CEN

EN 12927-8:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 8: Controllo magneto-induttivo delle funi (MRT)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Disposizioni generali — Parte 1: Requisiti applicabili a tutte le tipologie di impianti

 

CEN

EN 12929-2:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Disposizioni generali — Parte 2: Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello

 

CEN

EN 12930:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Calcoli

 

CEN

EN 13107:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Opere di ingegneria civile

 

CEN

EN 13223:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Argani ed altri dispositivi meccanici

 

CEN

EN 13243:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Veicoli — Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiola, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Veicoli — Parte 2: Prove di resistenza allo slittamento degli attacchi

 

CEN

EN 13796-3:2005

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Veicoli — Parte 3: Prove a fatica

 

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avvertenza:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modificata dalla direttiva 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/14


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18]

(2007/C 271/08)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

ESTONIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

Documenti che conferiscono il diritto di soggiorno:

1)

carta d'identità;

2)

sticker per il permesso di soggiorno (apposto sul documento di viaggio rilasciato dall'Estonia o da un altro paese).

1.

La carta d'identità rilasciata ad un cittadino di paesi terzi può riportare le seguenti diciture:

permesso di soggiorno temporaneo valido fino a gg.mm.aa/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,

soggiornante di lungo periodo CE/pikaajaline elanik EÜ,

permesso di soggiorno permanente/alaline elamisluba — rilasciato fino al 31 maggio 2006.

La carta d'identità non è un documento valido per l'espatrio. A tal fine, la carta d'identità dev'essere presentata insieme a un passaporto valido.

2.

Lo sticker per il permesso di soggiorno può riportare le seguenti diciture:

permesso di soggiorno temporaneo/tähtajaline elamisluba,

soggiornante di lungo periodo CE/pikaajaline elanik EÜ,

permesso di soggiorno permanente/alaline elamisluba — rilasciato fino al 31 maggio 2006.

Il permesso di soggiorno può essere:

temporaneo (con periodo di validità massima di cinque anni), oppure

permanente.

Tutte le diciture, tranne quelle riguardanti il permesso di soggiorno permanente, figurano in lingua inglese.


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/15


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag. 25, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 9]

(2007/C 271/09)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

SPAGNA

Frontiere marittime

Nuovo valico di frontiera marittima:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORVEGIA

Frontiere aeree

Nuovo valico di frontiera aerea (aperto il 1o ottobre 2007):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 271/10)

1.

In data 31 ottobre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa 3i Group plc («3i Group», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di impresa Global Garden Products B, S.à r.l. («Global Garden Products», Lussemburgo) mediante l'acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per 3i Group: investire, assicurare consulenza circa la gestione dei fondi di investimento e gestire investimenti per conto del cliente,

per Global Garden Products: produzione e vendita di diversi articoli di giardinaggio motorizzato e equipaggiamento per uso domestico e professionale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.