ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 183

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
4 agosto 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2007/C 183/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 170 del 21.7.2007

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2007/C 183/02

Causa C-6/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Medipac — Kazantzidis AE/Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS) (Libera circolazione delle merci — Direttiva 93/42/CEE — Acquisto da parte di un ospedale di dispositivi medici muniti di marcatura CE — Misure di salvaguardia — Appalto pubblico di forniture — Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione della direttiva 93/36/CEE — Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza)

2

2007/C 183/03

Causa C-127/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione)del 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 89/391/CEE — Art. 5, n. 1 — Obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro — Responsabilità del datore di lavoro)

3

2007/C 183/04

Causa C-148/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/923/CEE — Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura — Designazione delle acque destinate alla molluschicoltura — Programmi di riduzione dell'inquinamento — Fissazione dei parametri di controllo)

3

2007/C 183/05

Causa C-173/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Artt. 23 CE, 25 CE e 133 CE — Accordo di cooperazione CEE-Algeria — Tributo ambientale su gasdotti installati sul territorio della Regione siciliana — Tassa di effetto equivalente a un dazio doganale)

4

2007/C 183/06

Causa C-246/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Armin Häupl Lidl Stiftung & Co. KG. (Diritto dei marchi — Art. 10, n. 1, della direttiva 89/104/CEE — Mancato uso effettivo di un marchio — Nozione di data in cui si è chiusa la procedura di registrazione)

4

2007/C 183/07

Causa C-259/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam — Paesi Bassi) — procedimento penale/Omni Metal Service (Regolamento (CEE) n. 259/93 — Rifiuti — Cavi composti da rame e da PVC — Esportazione in Cina a fini di recupero — Voce GC 020 — Rifiuto misto — Combinazione di due sostanze figuranti nella lista verde di rifiuti — Mancata inclusione di tale rifiuto misto in detta lista — Conseguenze)

5

2007/C 183/08

Causa C-342/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Caccia al lupo)

5

2007/C 183/09

Causa C-358/05: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/54/CE — Mercato interno dell'energia elettrica — Mancata trasposizione nel termine previsto)

6

2007/C 183/10

Causa C-366/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Optimus — Telecomunicações SA/Fazenda Pública (Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE — Art. 7, n. 1 — Imposta sui conferimenti — Esenzione — Presupposti — Situazione al 1o luglio 1984)

6

2007/C 183/11

Causa C-422/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/30/CE — Trasporto aereo — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità — Adozione da parte dello Stato membro, in pendenza del termine di recepimento, di misure tali da pregiudicare gravemente lo scopo prescritto dalla direttiva)

7

2007/C 183/12

Causa C-424/05 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Sonja Hosman-Chevalier (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione prevista dall'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Nozione di servizi effettuati per un altro Stato)

7

2007/C 183/13

Causa C-428/05: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restituzioni all'esportazione — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Nozione di pagamento indebito di una restituzione — Pagamento della restituzione sulla base di una documentazione incompleta — Possibilità di completare la pratica di restituzione dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), di detto regolamento nell'ambito di una procedura di rimborso proposta successivamente)

8

2007/C 183/14

Causa C-434/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord Kennemerland/West Friesland (Horizon College)/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte A, nn. 1, lett. i), e 2 — Messa a disposizione di un istituto d'istruzione destinatario, dietro compenso, di un docente impiegato da un altro istituto d'istruzione)

8

2007/C 183/15

Causa C-445/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Werner Haderer/Finanzamt Wilmersdorf (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) — Lezioni impartite, a titolo personale, da docenti e relative all'insegnamento scolastico o universitario — Insegnamento impartito nell'ambito di corsi organizzati da istituti d'istruzione per adulti — Assenza di un rapporto contrattuale diretto con gli scolari)

9

2007/C 183/16

Causa C-453/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Berlin-Brandenburg — Germania) — Volker Ludwig/Finanzamt Luckenwalde (Sesta direttiva — IVA — Nozione di operazioni di negoziazione di crediti)

10

2007/C 183/17

Causa C-56/06: Sentenza della Corte (PrimaSezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia — Nozione di prodotti originari — Indumenti usati)

11

2007/C 183/18

Causa C-64/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 3 — Repubblica ceca) — Telefónica O2 Czech Republic as, già Český Telecom as/Czech On Line as (Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Quadro normativo comune — Impresa dominante — Obbligo di interconnessione con altri operatori — Disposizioni transitorie — Direttiva 97/33)

11

2007/C 183/19

Causa C-82/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Rifiuti pericolosi — Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE — Obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti)

12

2007/C 183/20

Causa C-158/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Stichting ROM-projecten/Staatssecretaris van Economische Zaken (Fondi strutturali — Restituzione di un aiuto comunitario in caso di irregolarità — Mancata pubblicazione e comunicazione dei requisiti per la concessione dell'aiuto — Ignoranza del beneficiario — Buona fede — Certezza del diritto — Effettività — Art. 10 CE)

12

2007/C 183/21

Cause riunite da C-231/06 a C-233/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail di Bruxelles — Belgio) — Office national des pensions (ONP)/Emilienne Jonkman, (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), e Noëlle Permesaen (C-233/06)/Office national des pensions (Parità di trattamento tra uomini e donne — Regime legale di pensione — Direttiva 79/7/CEE — Hostess di volo — Concessione di una pensione uguale a quella degli steward di volo — Pagamento di contributi di regolarizzazione in un unico versamento — Pagamento di interessi — Principio dell'effettività — Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale)

13

2007/C 183/22

Causa C-321/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/14/CE — Informazione e consultazione dei lavoratori — Mancato recepimento nel termine previsto)

14

2007/C 183/23

Causa C-333/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Trasporto aereo — Negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo — Compensazione ed assistenza dei passeggeri — Adozione di sanzioni)

14

2007/C 183/24

Causa C-339/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2004/116/CE — Allegato della direttiva 82/471/CEE — Alimentazione animale — Candida guilliermondii — Mancato recepimento entro il termine stabilito)

15

2007/C 183/25

Causa C-392/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/15/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

15

2007/C 183/26

Causa C-170/07: Ricorso presentato il 30 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

16

2007/C 183/27

Causa C-221/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Stuttgart (Germania) il 2 maggio 2007 — Krystyna Zablocka- Weyhermüller/Land Baden-Württemberg

17

2007/C 183/28

Causa C-225/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Landau/Isar (Germania) il 7 maggio 2007 — procedimento penale a carico di Rainer Günther Möginger

17

2007/C 183/29

Causa C-237/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 14 maggio 2007 — Dieter Janecek contro Freistaat Bayern

18

2007/C 183/30

Causa C-238/07 P: Ricorso proposto il 14 maggio 2007 da Derya Beyatli avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 marzo 2007 causa T-455/04: Derya Beyatli e Armagan Candan/Commissione delle Comunità europee

18

2007/C 183/31

Causa C-246/07: Ricorso presentato il 22 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

19

2007/C 183/32

Causa C-249/07: Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

19

2007/C 183/33

Causa C-252/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (United Kingdom) il 29 maggio 2007 — Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Limited

20

2007/C 183/34

Causa C-253/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 29 maggio 2007 — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/Commissioners of HM Revenue and Customs

20

2007/C 183/35

Causa C-255/07: Ricorso presentato il 30 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

21

2007/C 183/36

Causa C-256/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 31 maggio 2007 — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

21

2007/C 183/37

Causa C-257/07: Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

22

2007/C 183/38

Causa C-258/07: Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

22

2007/C 183/39

Causa C-259/07: Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

22

2007/C 183/40

Causa C-260/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 31 maggio 2007 — Pedro IV Servicios S.L./Total España S.A.

23

2007/C 183/41

Causa C-266/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica del Portogallo

24

2007/C 183/42

Causa C-274/07: Ricorso presentato il 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Lituania

24

2007/C 183/43

Causa C-284/07: Ricorso presentato il 12 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica del Portogallo

24

2007/C 183/44

Causa C-289/07: Ricorso presentato il 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica del Portogallo

25

2007/C 183/45

Causa C-290/07 P: Ricorso proposto il 14 giugno 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 marzo 2007, causa T-366/00, Scott SA, sostenuta da Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee

25

2007/C 183/46

Causa C-291/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia) il 15 giugno 2007 — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket

27

2007/C 183/47

Causa C-293/07: Ricorso presentato il 18 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

27

2007/C 183/48

Causa C-61/06: Ordinanza del presidente della Corte 10 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

28

2007/C 183/49

Causa C-140/06: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 21 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

28

2007/C 183/50

Causa C-297/06: Ordinanza del presidente della Corte 23 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

28

2007/C 183/51

Causa C-322/06: Ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

29

2007/C 183/52

Causa C-356/06: Ordinanza del presidente della Corte 11 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

29

2007/C 183/53

Causa C-358/06: Ordinanza del presidente della Corte 11 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

29

2007/C 183/54

Causa C-394/06: Ordinanza del presidente della Corte 14 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

29

2007/C 183/55

Causa C-397/06: Ordinanza del presidente della Corte 24 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Estonia

29

2007/C 183/56

Causa C-422/06: Ordinanza del presidente della Corte 1o giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

30

2007/C 183/57

Causa C-490/06: Ordinanza del presidente della Corte 10 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

30

2007/C 183/58

Causa C-509/06 P: Ordinanza del presidente della Corte 8 maggio 2007 — Akzo Nobel NV/Commissione delle Comunità europee

30

2007/C 183/59

Causa C-15/07: Ordinanza del presidente della Corte 23 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — 01081 Telecom AG/Repubblica federale di Germania, con la partecipazione di: E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG

30

 

Tribunale di primo grado

2007/C 183/60

Causa T-246/99: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 giugno 2007 — Tirrenia di Navigazione e altri/Commissione (Aiuti concessi dagli Stati — Trasporto marittimo — Decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE — Aiuti nuovi — Aiuti esistenti)

31

2007/C 183/61

Causa T-65/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2007 — Nuova Gela Sviluppo/Commissione (FESR — Chiusura di un intervento finanziario comunitario — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Clausola compromissoria)

31

2007/C 183/62

Causa T-473/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2007 — Asturias Cuerno/Commissione (Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a) dell'allegato VII dello Statuto — Servizi effettuati per un'organizzazione internazionale — Indennità di prima sistemazione — Indennità giornaliera)

32

2007/C 183/63

Causa T-182/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2007 — Paesi Bassi/Commissione (Ravvicinamento delle legislazioni — Disposizioni nazionali in deroga — Rigetto da parte della Commissione di un progetto di decreto che anticipa l'abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel — Obbligo di diligenza e di motivazione — Specificità del problema del rispetto da parte dello Stato membro notificatore dei valori limite comunitari di concentrazione di particelle nell'aria ambiente)

32

2007/C 183/64

Procedimento T-346/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 7 giugno 2007 — IMS/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 98/37/CE — Ricevibilità — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

33

2007/C 183/65

Causa T-163/07: Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — SC Gerovital Cosmetics/UAMI — SC Farmec (GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan)

33

2007/C 183/66

Causa T-189/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Frosch Touristik/UAMI — DSR touristik (FLUGBÖRSE)

34

2007/C 183/67

Causa T-191/07: Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — Anheuser-Busch/UAMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

34

2007/C 183/68

Causa T-200/07: Ricorso presentato il 6 giugno 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (222)

35

2007/C 183/69

Causa T-201/07: Ricorso presentato il 6 giugno 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (333)

35

2007/C 183/70

Causa T-202/07: Ricorso presentato il 6 giugno 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (555)

36

2007/C 183/71

Causa T-207/07: Ricorso presentato il 7 giugno 2007 — Eurallumina/Commissione

36

2007/C 183/72

Causa T-208/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — BOT Elektrownia Bełchatów e altri/Commissione

37

2007/C 183/73

Causa T-209/07: Ricorso presentato il 12 giugno 2007 — Gaedertz/UAMI — Living Byte Software (GlobalRemote)

38

2007/C 183/74

Causa T-210/07: Ricorso presentato l'11 giugno 2007 — RSA Security Ireland/Commissione

39

2007/C 183/75

Causa T-211/07: Ricorso presentato il 13 giugno 2007 — AWWW/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

39

2007/C 183/76

Causa T-212/07: Ricorso presentato il 15 giugno 2007 — Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker)

40

2007/C 183/77

Causa T-215/07: Ricorso presentato il 22 giugno 2007 — Donnici/Parlamento

40

2007/C 183/78

Causa T-181/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Neue Erba Lautex/Commissione

41

2007/C 183/79

Causa T-378/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione

41

2007/C 183/80

Causa T-266/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 giugno 2007 — Commissione/TH Parkner

41

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2007/C 183/81

Causa F-21/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2007 — da Silva/Commissione (Dipendenti — Nomina nel grado — Posto di direttore pubblicato anteriormente al 1omaggio 2004 — Modifica dello Statuto — Artt. 2 e 5, n. 5, dell'allegato XIII dello Statuto — Inquadramento nel grado in applicazione di nuove disposizioni meno favorevoli — Principio secondo cui ogni dipendente ha diritto di fare carriera)

42

2007/C 183/82

Causa F-38/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2007 — Bianchi/Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (Pubblico impiego — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato — Mancato rinnovo — Insufficienza professionale — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione)

42

2007/C 183/83

Causa F-54/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 giugno 2007 Davis e altri/Consiglio (Pubblico impiego — Dipendenti — Pensioni — Coefficienti correttori — Pensionamento posteriore all'entrata in vigore dello Statuto nella sua versione applicabile dal 1o maggio 2004 — Applicazione di coefficienti correttori calcolati in relazione al costo medio della vita nel paese di residenza dei pensionati — Regime transitorio — Soppressione dei coefficienti correttori per diritti a pensione maturati dopo l'entrata in vigore dello Statuto nella sua versione applicabile dal 1o maggio 2004)

43

2007/C 183/84

Causa F-45/07: Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Wolfgang A. Mandt/Parlamento europeo

43

2007/C 183/85

Causa F-55/07: Ricorso presentato il 30 maggio 2007 — Tiralongo/Commissione

43

2007/C 183/86

Causa F-56/07: Ricorso presentato l'11 giugno 2007 — Gerochristos/Parlamento

44

2007/C 183/87

Causa F-57/07: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Thomas Wiedmann/Parlamento europeo

45

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/1


(2007/C 183/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 170 del 21.7.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 155 del 7.7.2007

GU C 140 del 23.6.2007

GU C 129 del 9.6.2007

GU C 117 del 26.5.2007

GU C 96 del 28.4.2007

GU C 95 del 28.4.2007

Questi testi sono disponibili su:

 

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V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Medipac — Kazantzidis AE/Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS)

(Causa C-6/05) (1)

(Libera circolazione delle merci - Direttiva 93/42/CEE - Acquisto da parte di un ospedale di dispositivi medici muniti di marcatura CE - Misure di salvaguardia - Appalto pubblico di forniture - Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione della direttiva 93/36/CEE - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza)

(2007/C 183/02)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nella causa principale

Ricorrente: Medipac — Kazantzidis AE

Convenuto: Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione della direttiva del consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1) e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1) — Esclusione di un'offerta riguardante prodotti recanti la marcatura CE — Insufficienza qualitativa di tali prodotti rispetto alla tutela della salute pubblica e all'uso speciale a cui sono destinati — Procedura di fornitura di prodotti medico-tecnici

Dispositivo

1)

Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza ostano a che un'autorità aggiudicatrice — che abbia bandito una gara d'appalto per la fornitura di dispositivi medici, precisando che questi ultimi devono essere conformi alla farmacopea europea e muniti della marcatura CE respinga, direttamente e senza avvalersi della procedura di salvaguardia prevista dagli artt. 8 e 18 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, i materiali proposti quando essi rispettano tale requisito tecnico imposto per ragioni di tutela della salute. Se l'autorità aggiudicatrice ritiene che essi possano danneggiare la salute, deve informarne l'organo nazionale competente affinché venga avviata la detta procedura di salvaguardia.

2)

Un'autorità aggiudicatrice che abbia adito l'organo nazionale competente affinché venga avviata la procedura di salvaguardia prevista agli artt. 8 e 18 della direttiva 93/42, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, con riferimento a dispositivi medici muniti di marcatura CE, è tenuta a sospendere la gara l'appalto fino alla conclusione di tale procedura di salvaguardia, essendo il risultato di quest'ultima vincolante nei confronti della detta autorità. Se l'attuazione della procedura di salvaguardia determina un ritardo tale da compromettere il funzionamento di un ospedale pubblico e, in tal modo, la salute, l'autorità aggiudicatrice può legittimamente adottare tutti i provvedimenti provvisori che le consentano, nel rispetto del principio di proporzionalità, di procurarsi i materiali indispensabili al buon funzionamento del detto ospedale.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


4.8.2007   

IT

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C 183/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione)del 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-127/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 89/391/CEE - Art. 5, n. 1 - Obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro - Responsabilità del datore di lavoro)

(2007/C 183/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.re M.-J. Jonczy e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig.ra C. Gibbs, agente, D. Anderson, QC, e D. Barr, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1) — Normativa nazionale che limita l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 143 dell'11 giugno 2005.


4.8.2007   

IT

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C 183/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-148/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/923/CEE - Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura - Designazione delle acque destinate alla molluschicoltura - Programmi di riduzione dell'inquinamento - Fissazione dei parametri di controllo)

(2007/C 183/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan e N. Travers, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Incompleta trasposizione degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281, pag. 47) — Mancata designazione di taluni siti di acque destinate alla molluschicoltura, mancata elaborazione di programmi per la riduzione dell'inquinamento e mancata fissazione di parametri di controllo.

Dispositivo

1)

Avendo omesso:

di designare tutte le acque destinate alla molluschicoltura che necessitano di una designazione, in conformità all'art. 4 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

di fissare tutti i valori necessari riguardanti le acque destinate alla molluschicoltura designate o che necessitano di una designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 3 della stessa, e

di adottare tutti i provvedimenti necessari per stabilire programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque che necessitano di una designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 5 della stessa,

l'Irlanda non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

L'Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 69 del 19 marzo 2005.


4.8.2007   

IT

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C 183/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-173/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 23 CE, 25 CE e 133 CE - Accordo di cooperazione CEE-Algeria - Tributo ambientale su gasdotti installati sul territorio della Regione siciliana - Tassa di effetto equivalente a un dazio doganale)

(2007/C 183/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e A. Cingolo, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 23, 25, 26 e 133 CE e degli artt. 4 e 9 dell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria firmato il 26 settembre 1978 e approvato col regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1) — Legislazione nazionale che impone una tassa di protezione dell'ambiente («tributo ambientale») sui gasdotti installati sul territorio della regione Sicilia.

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo istituito un tributo ambientale che colpisce il gas metano proveniente dall'Algeria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 23 CE, 25 CE e 133 CE, nonché dell'art. 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005.


4.8.2007   

IT

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C 183/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Armin Häupl Lidl Stiftung & Co. KG.

(Causa C-246/05) (1)

(Diritto dei marchi - Art. 10, n. 1, della direttiva 89/104/CEE - Mancato uso effettivo di un marchio - Nozione di «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione»)

(2007/C 183/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Armin Häupl

Convenuto: Lidl Stiftung & Co. KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretazione degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Insussistenza di un serio utilizzo di un marchio — Ragioni esterne all'impresa che le impediscono di aprire supermercati sul territorio nazionale, laddove la sua abituale strategia consiste nel commercializzare i prodotti caratterizzati dal detto marchio solo nei propri supermercati — Nozione della data in cui si è chiusa la procedura di registrazione

Dispositivo

1)

La «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione», ai sensi dell'art. 10, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere determinata in ogni Stato membro sulla base delle norme procedurali ivi vigenti in materia di registrazione.

2)

L'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104 dev'essere interpretato nel senso che costituiscono «motivi legittimi per il mancato uso» di un marchio gli ostacoli aventi un legame diretto con il detto marchio tale da rendere il suo uso impossibile o irragionevole, e che sono indipendenti dalla volontà del titolare del marchio medesimo. Spetta al giudice del rinvio valutare gli elementi di fatto della causa principale alla luce di queste indicazioni.


(1)  GU C 193 del 6 agosto 2006.


4.8.2007   

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C 183/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam — Paesi Bassi) — procedimento penale/Omni Metal Service

(Causa C-259/05) (1)

(Regolamento (CEE) n. 259/93 - Rifiuti - Cavi composti da rame e da PVC - Esportazione in Cina a fini di recupero - Voce GC 020 - Rifiuto misto - Combinazione di due sostanze figuranti nella lista verde di rifiuti - Mancata inclusione di tale rifiuto misto in detta lista - Conseguenze)

(2007/C 183/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank te Rotterdam

Imputato nella causa principale

Omni Metal Service

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank te Rotterdam — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1) — Resti di cavi di un diametro di 15 cm composti da varie materie che devono o meno essere considerate come rifiuti di apparecchiature elettroniche ai sensi del codice GC 020 dell'elenco verde figurante all'allegato II del detto regolamento — Possibilità di trasportare tale rifiuti senza il procedimento di notifica o necessità di trasportarli separatamente.

Dispositivo

1)

La voce GC 020 della lista verde di rifiuti figurante nell'allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n. 2557, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda fili di cablaggio soltanto a condizione che questi provengano da equipaggiamenti elettronici.

2)

Il regolamento n. 259/93, come modificato dal regolamento n. 2557/2001, dev'essere interpretato nel senso che il fatto che un rifiuto composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista verde di rifiuti contenuta nell'allegato II di detto regolamento non comporta che il regime istituito in forza del medesimo regolamento, per quanto concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al rifiuto composito di cui trattasi.


(1)  GU C 243 dell'1.10.2005.


4.8.2007   

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C 183/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-342/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Caccia al lupo)

(2007/C 183/08)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e I. Koskinen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Bygglin, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12, n. 1 e 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Caccia al lupo.

Dispositivo

1)

Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell'art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


4.8.2007   

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C 183/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-358/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/54/CE - Mercato interno dell'energia elettrica - Mancata trasposizione nel termine previsto)

(2007/C 183/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione entro il termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37).

Dispositivo

1)

Non adottando nel termine previsto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


4.8.2007   

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C 183/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Optimus — Telecomunicações SA/Fazenda Pública

(Causa C-366/05) (1)

(Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Direttiva 69/335/CEE, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE - Art. 7, n. 1 - Imposta sui conferimenti - Esenzione - Presupposti - Situazione al 1o luglio 1984)

(2007/C 183/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Optimus — Telecomunicações SA

Convenuta: Fazenda Pública

Interveniente: Ministério Público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 4, n. 2, 7, n. 1, 8 e 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23) — Imposizione ad una società per azioni di diritti di bollo per un'operazione di aumento del capitale sociale effettuata in numerario quando al 1o luglio 1984 questo tipo di operazione era esente da tali diritti.

Dispositivo

1)

Nel caso di uno Stato, come la Repubblica portoghese, che ha aderito alle Comunità europee con effetto dal 1o gennaio 1986, in mancanza di disposizioni derogatorie nell'atto di adesione di tale Stato o in un altro atto comunitario, l'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione obbligatoria ivi prevista vale per tutte le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 69/335 che, al 1o luglio 1984, erano esentate, in tale Stato, dall'imposta sui conferimenti o che erano soggette a tale imposta con un'aliquota ridotta inferiore o pari allo 0,50 %.

2)

Nel caso di uno Stato, come la Repubblica portoghese, che ha aderito alle Comunità europee con effetto dal 1o gennaio 1986, gli artt. 7, n. 1, e 10 della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, vietano l'introduzione dopo il 1o gennaio 1986 di un'imposta di bollo su un'operazione di aumento del capitale sociale rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 69/335, che al 1o luglio 1984, era esentata da tale imposta in forza del diritto nazionale.


(1)  GU C 330 del 24.12.2005.


4.8.2007   

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C 183/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-422/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/30/CE - Trasporto aereo - Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità - Adozione da parte dello Stato membro, in pendenza del termine di recepimento, di misure tali da pregiudicare gravemente lo scopo prescritto dalla direttiva)

(2007/C 183/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Benyon e M. Huttunen, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Wimmer e A. Hubert, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 249, n. 3, del Trattato CE — Misure adottate dallo Stato membro durante il periodo di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85, pag. 40), che sono di natura a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva — Regolamentazione nazionale che limita le evoluzioni notturne di taluni aerei civili a reazione subsonici.

Dispositivo

1)

Avendo adottato il regio decreto del 14 aprile 2002 che disciplina le operazioni notturne di taluni aerei subsonici civili a reazione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità e dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE, e 249, terzo comma, CE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 48 del 25.2.2006.


4.8.2007   

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C 183/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Sonja Hosman-Chevalier

(Causa C-424/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Condizione prevista dall'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto - Nozione di «servizi effettuati per un altro Stato»)

(2007/C 183/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Kraemer e M. Velardo, agenti)

Altre parte nel procedimento: Sonja Hosman-Chevalier (rappresentanti: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Sayagués Torres e D. Dominguez Pérez, abogados)

Oggetto

Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 13 settembre 2005, Hosman-Chevalier/Commissione (causa T-72/04) con la quale il Tribunale ha annullato le decisioni della Commissione con cui veniva rifiutato il beneficio dell'indennità di dislocazione nonché dell'indennità di prima sistemazione.

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


4.8.2007   

IT

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C 183/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-428/05) (1)

(Restituzioni all'esportazione - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Nozione di «pagamento indebito di una restituzione» - Pagamento della restituzione sulla base di una documentazione incompleta - Possibilità di completare la pratica di restituzione dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), di detto regolamento nell'ambito di una procedura di rimborso proposta successivamente)

(2007/C 183/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli artt. 11, n. 3, primo comma, prima frase, 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495 (GU L 77, pag. 12) — Nozione di «pagamento indebito di una restituzione» — Ripetizione delle restituzioni concesse su presentazione di un documento di trasporto incompleto, mentre il documento debitamente compilato è stato prodotto solo dopo la scadenza dei termini.

Dispositivo

Una restituzione all'esportazione non può essere qualificata come «indebitamente versata» ai sensi dell'art. 11, n. 3, primo comma, prima frase, del regolamento (CEE) della Commissione del 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento della Commissione 17 marzo 1998, n. 604, nell'ipotesi in cui il beneficiario, nell'ambito di una procedura di rimborso di detta restituzione, presenti le prove necessarie a giustificazione del proprio diritto a questa restituzione. Spetta alle autorità nazionali competenti fissare un termine ragionevole che permetta al detto beneficiario di presentare tali prove.


(1)  GU C 36 dell'11.2.2006.


4.8.2007   

IT

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C 183/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord Kennemerland/West Friesland (Horizon College)/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-434/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, nn. 1, lett. i), e 2 - Messa a disposizione di un istituto d'istruzione destinatario, dietro compenso, di un docente impiegato da un altro istituto d'istruzione)

(2007/C 183/14)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Portata dell'esenzione ivi prevista — Messa a disposizione di un istituto scolastico, dietro compenso, di un insegnante impiegato da un altro istituto scolastico.

Dispositivo

1)

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che i termini «l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale» non si riferiscono al fatto di mettere, a titolo oneroso, un docente a disposizione di un istituto d'istruzione ai sensi della medesima disposizione, in cui tale docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest'ultimo istituto, anche se l'istituto che effettua la messa a disposizione è esso stesso un organismo di diritto pubblico avente uno scopo educativo o un altro organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato come avente finalità simili.

2)

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva 77/388, in combinato disposto con il n. 2 di questo medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che il fatto di mettere, a titolo oneroso, un docente a disposizione di un istituto d'istruzione in cui tale docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di questo istituto, può costituire un'operazione esente da imposta sul valore aggiunto in quanto si tratta di prestazioni di servizi «strettamente connesse» all'insegnamento ai sensi di questa stessa disposizione, se essa costituisce il mezzo per fruire nelle migliori condizioni dell'insegnamento considerato come la prestazione principale, a condizione tuttavia che, cosa che spetta al giudice nazionale verificare:

sia questa prestazione principale sia la messa a disposizione ad essa strettamente connessa vengano effettuate da organismi indicati al detto art. 13, parte A, n. 1, lett. i), tenuto conto, all'occorrenza, delle condizioni eventualmente poste dallo Stato membro interessato in applicazione del n. 2, lett. a), di quest'ultimo articolo,

la detta messa a disposizione sia di natura o di qualità tali per cui, senza il concorso di un tale servizio, potrebbe essere garantito solo l'insegnamento impartito dall'istituto destinatario e, pertanto, quello di cui beneficiano gli studenti di quest'ultimo avrebbe un valore equivalente, e

una messa a disposizione di tale tipo non sia essenzialmente destinata a procurare entrate supplementari mediante la realizzazione di un'operazione effettuata in concorrenza diretta con imprese commerciali assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


4.8.2007   

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C 183/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Werner Haderer/Finanzamt Wilmersdorf

(Causa C-445/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) - Lezioni impartite, a titolo personale, da docenti e relative all'insegnamento scolastico o universitario - Insegnamento impartito nell'ambito di corsi organizzati da istituti d'istruzione per adulti - Assenza di un rapporto contrattuale diretto con gli scolari)

(2007/C 183/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinazhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Werner Haderer

Convenuto: Finanzamt Wilmersdorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 13, lett. a), n. 1, sub j), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni per le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale — Insegnamento prestato nell'ambito di corsi organizzati da università popolari.

Dispositivo

In circostanze quali quelle della causa principale, le attività di un singolo avente lo status di collaboratore indipendente, consistenti nell'impartire lezioni di sostegno scolastico nonché corsi di ceramica e di terracotta in istituti d'istruzione per adulti, possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, solo qualora tali attività costituiscano lezioni impartite da un docente, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, e riguardino l'insegnamento scolastico o universitario. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nella causa principale.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


4.8.2007   

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C 183/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Berlin-Brandenburg — Germania) — Volker Ludwig/Finanzamt Luckenwalde

(Causa C-453/05) (1)

(«Sesta direttiva - IVA - Nozione di “operazioni di negoziazione di crediti’)

(2007/C 183/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Volker Ludwig

Convenuta: Finanzamt Luckenwalde

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Interpretazione dell'art. 13, B, lett. d), n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata — Nozione di «operazioni di negoziazione di crediti» — Rifiuto di esentare una provvigione percepita da un consulente finanziario da parte di un'impresa di consulenza finanziaria di cui è subagente, come compenso per la conclusione di un contratto di credito, in assenza di rapporto contrattuale tra il consulente e le parti del contratto di credito.

Dispositivo

1)

La circostanza che un soggetto passivo analizzi la situazione patrimoniale di clienti da lui reperiti affinché ottengano un credito non osta al riconoscimento di una prestazione di negoziazione di crediti, esente ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, se, alla luce degli elementi interpretativi esposti in precedenza, la prestazione di negoziazione di crediti offerta dal soggetto passivo in parola dev'essere considerata la prestazione principale, rispetto alla quale la prestazione di consulenza finanziaria è accessoria, per cui a quest'ultima si applica la stessa disciplina tributaria della prima. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si sia verificato nel caso di cui è stato investito.

2)

La circostanza che un soggetto passivo non sia contrattualmente legato a nessuna delle parti di un contratto di credito, alla cui conclusione egli ha contribuito, e che egli non entri direttamente in contatto con una delle dette parti non osta a che il soggetto passivo in parola fornisca una prestazione di negoziazione di crediti, esentata ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva 77/388.


(1)  GU C 60 dell'11 marzo 2006.


4.8.2007   

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C 183/11


Sentenza della Corte (PrimaSezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-56/06) (1)

(Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia - Nozione di «prodotti originari» - Indumenti usati)

(2007/C 183/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nella causa principale

Ricorrente: Euro Tex Textilverwertung GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2), quale modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 30 giugno 1997 recante modifica del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU L 221, pag. 1) — Nozione di «prodotti originari» — Determinazione dell'origine degli abiti usati sottoposti ad operazioni di selezione e di assortimento nel territorio della Comunità

Dispositivo

Poiché l'art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, come modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 30 giugno 1997, non permette di operare una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento, operazioni di assortimento come quelle descritte nella decisione del giudice nazionale rientrano nella nozione di operazione semplice di assortimento ai sensi della suddetta disposizione.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


4.8.2007   

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C 183/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 3 — Repubblica ceca) — Telefónica O2 Czech Republic as, già Český Telecom as/Czech On Line as

(Causa C-64/06) (1)

(Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Quadro normativo comune - Impresa dominante - Obbligo di interconnessione con altri operatori - Disposizioni transitorie - Direttiva 97/33)

(2007/C 183/18)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu 3

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telefónica O2 Czech Republic as, già Český Telecom as

Convenuto: Czech On Line as

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Obvodní Soud pro Prahu 3 (Repubblica ceca) — Interpretazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33), — Obbligo, imposto dall'autorità nazionale di regolamentazione ad un'impresa dotata di significativo potere di mercato nel settore delle comunicazioni, di concludere un contratto d'interconnessione con un altro operatore, al termine di un procedimento amministrativo svoltosi prevalentemente prima dell'adesione all'UE e non preceduto da una procedura di analisi del mercato

Dispositivo

In forza delle disposizioni transitorie della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), la Český telekomunikační úřad era legittimata ad esaminare l'obbligo, in capo ad un'impresa di telecomunicazioni che dispone di un significativo potere di mercato, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), di stipulare un accordo di interconnessione della sua rete con quella di un altro operatore, dopo il 1o maggio 2004, nell'ambito delle disposizioni della direttiva 97/33, come modificata.


(1)  GU C 121 del 20 maggio 2006.


4.8.2007   

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C 183/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-82/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Rifiuti - Rifiuti pericolosi - Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE - Obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti)

(2007/C 183/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e dal sig. M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e G. Fiengo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) — Obbligo di comunicare i piani di gestione dei rifiuti

Dispositivo

1)

Non avendo elaborato:

il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE,

i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all'art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, come modificata con direttiva 91/156,

i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all'art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 dell'8 aprile 2006.


4.8.2007   

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C 183/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Stichting ROM-projecten/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-158/06) (1)

(Fondi strutturali - Restituzione di un aiuto comunitario in caso di irregolarità - Mancata pubblicazione e comunicazione dei requisiti per la concessione dell'aiuto - Ignoranza del beneficiario - Buona fede - Certezza del diritto - Effettività - Art. 10 CE)

(2007/C 183/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrente: Stichting ROM-projecten

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art 6 della decisione della Commissione 16 ottobre 1995, C(95) 1753, relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) per un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PMI a favore delle zone interessate dagli obiettivi nn. 1 e 2 nei Paesi Bassi — Disposizione incondizionata e precisa, che produce effetti diretti, opponibile al beneficiario finale — Interpretazione dell'art. 38, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1) — Mancata ripetizione, a seguito di irregolarità, nei confronti di un beneficiario non informato della decisione della Commissione.

Dispositivo

Qualora i requisiti per la concessione di un contributo finanziario accordato dalla Comunità a uno Stato membro siano enunciati nella decisione di concessione, ma non siano stati pubblicati, né comunicati da tale Stato membro al beneficiario finale del contributo, il diritto comunitario non osta a che venga applicato il principio di certezza del diritto al fine di escludere il rimborso, da parte del detto beneficiario, degli importi indebitamente versati, a condizione che sia provata la buona fede di tale beneficiario. In tal caso lo Stato membro interessato può essere considerato finanziariamente responsabile degli importi non recuperati al fine di rendere effettivo il diritto della Comunità ad ottenere la restituzione dell'importo del contributo.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


4.8.2007   

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C 183/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail di Bruxelles — Belgio) — Office national des pensions (ONP)/Emilienne Jonkman, (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), e Noëlle Permesaen (C-233/06)/Office national des pensions

(Cause riunite da C-231/06 a C-233/06) (1)

(Parità di trattamento tra uomini e donne - Regime legale di pensione - Direttiva 79/7/CEE - Hostess di volo - Concessione di una pensione uguale a quella degli steward di volo - Pagamento di contributi di regolarizzazione in un unico versamento - Pagamento di interessi - Principio dell'effettività - Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale)

(2007/C 183/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du Travail di Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Office national des pensions (ONP), Noëlle Parmesaen (C-233/06)

Convenuti: Emilienne Jonkman (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), Office national des pensions

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail di Bruxelles — Interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24) — Possibilità per una donna, che sia stata esclusa dal regime pensionistico più favorevole, di esservi iscritta con effetto retroattivo, purché siano pagati i contributi relativi al periodo di iscrizione di cui trattasi nella forma di un versamento di un capitale unico, maggiorato di interessi di mora.

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, qualora uno Stato membro adotti una normativa che consente a persone di un determinato sesso, in origine discriminate, di beneficiare, per tutta la durata della loro pensione, del regime di pensione applicabile alle persone dell'altro sesso:

non osta a che il detto Stato membro faccia dipendere tale iscrizione dal pagamento di contributi di regolarizzazione costituiti dalla differenza tra i contributi pagati dalle persone in origine discriminate nel periodo durante il quale la discriminazione è avvenuta e i contributi più elevati pagati dall'altra categoria di persone nello stesso periodo, maggiorati di interessi che compensano la svalutazione monetaria;

osta, invece, a che il detto Stato membro esiga che il detto pagamento dei contributi di regolarizzazione sia maggiorato di interessi diversi da quelli diretti a compensare la svalutazione monetaria;

osta parimenti a che si esiga che tale pagamento avvenga in un'unica soluzione, qualora tale condizione renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la regolarizzazione perseguita. Ciò avviene, in particolare, laddove la somma da pagare superi la pensione annuale dell'interessato.

2)

A seguito di una sentenza emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui risulti l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto del diritto comunitario sul loro territorio, vigilando in particolare affinché il diritto nazionale sia rapidamente adeguato al diritto comunitario e affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti ai singoli dall'ordinamento comunitario.

3)

Nei casi in cui è stata constatata una discriminazione incompatibile col diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


4.8.2007   

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C 183/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-321/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/14/CE - Informazione e consultazione dei lavoratori - Mancato recepimento nel termine previsto)

(2007/C 183/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, in qualità di agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, in qualità di agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29).

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, nel termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


4.8.2007   

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C 183/14


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-333/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Trasporto aereo - Negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo - Compensazione ed assistenza dei passeggeri - Adozione di sanzioni)

(2007/C 183/23)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Vidal Puig e K. Simonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Kruse)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia, non avendo definito un regime di sanzioni applicabile in caso di violazioni delle disposizioni dell'art. 14 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 16 del detto regolamento.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


4.8.2007   

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C 183/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-339/06) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2004/116/CE - Allegato della direttiva 82/471/CEE - Alimentazione animale - Candida guilliermondii - Mancato recepimento entro il termine stabilito)

(2007/C 183/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e S. Fiorentino, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine prescritto, di tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii (GU L 379, pag. 81).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 82/471/CEE per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


4.8.2007   

IT

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C 183/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-392/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/15/CE - Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2007/C 183/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80, pag. 35).

Dispositivo

1)

Avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli derivano da tale direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


4.8.2007   

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C 183/16


Ricorso presentato il 30 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-170/07)

(2007/C 183/26)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Hottiaux, K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, introducendo l'esigenza di un controllo tecnico sui veicoli di occasione importati prima della loro immatricolazione mentre un'esigenza siffatta non sussiste per i veicoli nazionali che si trovano nella medesima situazione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 28 CE;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'art. 28 CE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, in assenza di armonizzazione, «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza gli scambi comunitari va considerata misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative».

Una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa costituisce una violazione dell'art. 28 CE nella misura in cui non sia giustificata, sul fondamento dell'art. 30 CE o conformemente alla giurisprudenza della Corte, da esigenze imperative imposte nell'interesse generale.

La legge polacca «Prawo o ruchu drogowym» (codice della circolazione stradale) impone l'obbligo di effettuare un controllo tecnico anteriormente alla prima immatricolazione dei veicoli in Polonia. Poiché le nuove autovetture sono esonerate da tale obbligo, in pratica solo le autovetture di occasione importate da altri Stati membri sono soggette al controllo tecnico obbligatorio prima della loro immatricolazione in Polonia. Conseguentemente l'esigenza di un controllo siffatto costituisce una misura discriminatoria dei veicoli importati da altri Stati membri rispetto ai veicoli nazionali. La conclusione di cui supra è inoltre corroborata dal fatto che le autorità polacche prelevano, per effettuare il controllo tecnico, una tassa rilevante che è almeno due volte superiore alla tassa per il controllo periodico di un veicolo nazionale della stessa categoria. A parere della Commissione le autorità polacche non hanno fornito una giustificazione ragionevole per una distinzione siffatta. Alla luce della giurisprudenza consolidata normative nazionali che impongono costi supplementari a merci importate in confronto a merci simili nazionali, costituiscono una restrizione agli scambi intracomunitari ai sensi dell'art. 28 CE.

Onde giustificare tale misura, uno Stato membro deve dimostrare che essa è necessaria e proporzionata allo scopo. Conformemente all'art. 30 una misura siffatta non deve costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata negli scambi tra Stati membri.

Sotto tale profilo la Commissione ritiene che lo stato del veicolo risultante dal suo uso sulle pubbliche vie dal momento dell'ultimo controllo tecnico deve giustificare, tenuto conto della tutela della salute e della vita delle persone, il controllo effettuato al momento dell'immatricolazione, attraverso la constatazione che il veicolo non è stato coinvolto in un incidente e si trova in una buona condizione tecnica. Gli Stati membri possono quindi sottoporre i veicoli al controllo tecnico prima dell'immatricolazione a condizione però che un'esigenza siffatta non costituisca una discriminazione arbitraria, che cioè riguardi sia i veicoli importati da altri Stati membri, sia i veicoli nazionali, che si trovano in una situazione analoga. Quando invece normative nazionali non richiedono il controllo tecnico per i veicoli nazionali dichiarati ai fini dell'immatricolazione, che sono nel medesimo stato dei veicoli importati da altri Stati membri, tali normative vanno ritenute arbitrariamente discriminatorie.

Inoltre la Commissione è del parere che la normativa polacca limitante gli scambi intracomunitari non può essere giustificata quale forma di tutela della salute e della vita delle persone qualora non soddisfi i requisiti della necessità e della proporzionalità.

In primo luogo, se il veicolo ha superato il controllo dello stato tecnico in uno degli Stati membri, il principio dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento risultante dall'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 96/96/CE obbliga tutti gli Stati membri al riconoscimento del certificato rilasciato all'uopo come se fosse stato rilasciato da tali Stati. La Commissione deve respingere l'argomento delle autorità polacche relativo all'invalidità dei controlli periodici effettuati in un altro Stato membro. Ad avviso della Commissione, l'annotazione sui documenti di immatricolazione della cancellazione del veicolo dal pubblico registro non è diretta ad infirmare l'integralità dei controlli tecnici e di altre attestazioni, anzi tale cancellazione non ha niente a che vedere con lo stato tecnico del veicolo. In secondo luogo, un controllo selettivo sarebbe più commisurato alla tutela della sicurezza sulle strade laddove riguardasse esclusivamente quei veicoli importati da altri Stati membri per cui sussista un fondato indizio che costituiscano una minaccia alla sicurezza stradale o ambientale. In terzo luogo, la Commissione non condivide l'argomento del governo polacco secondo cui i controlli tecnici sono necessari riguardo all'identificazione dei veicoli ed alla lotta contro la criminalità. A parere della Commissione l'effettuazione di dettagliati controlli tecnici il cui costo supera di quasi il doppio quello dei controlli tecnici periodici, non è necessaria alla determinazione della categoria, della sottocategoria, della destinazione o del tipo di veicolo. Di norma tali informazioni figurano già nei documenti del veicolo che vengono presentati agli organi polacchi di immatricolazione. In quarto luogo, la Commissione respinge l'argomento delle autorità polacche riguardante la Convenzione di Vienna. Secondo la Commissione l'assenza di appropriata regolamentazione a livello internazionale non ha alcuna influenza sugli obblighi della Repubblica di Polonia nei confronti della Comunità.


4.8.2007   

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C 183/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Stuttgart (Germania) il 2 maggio 2007 — Krystyna Zablocka- Weyhermüller/Land Baden-Württemberg

(Causa C-221/07)

(2007/C 183/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Stuttgart

Parti nella causa principale

Ricorrente: Krystyna Zablocka- Weyhermüller

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Questioni pregiudiziali

Se le limitazioni delle prestazioni stabilite dalla normativa tedesca sulle indennità sociali ai sensi dell'art. 64e del Bundesversorgungsgesetz [legge federale sulle prestazioni di assistenza alle vittime di guerra] (BVG) nei confronti degli aventi diritto all'assistenza con residenza o domicilio abituale in Polonia, quale nuovo Stato membro aderente all'Unione europea, siano conformi alle norme di diritto comunitario di rango superiore, in particolare sotto il profilo della libera circolazione.


4.8.2007   

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C 183/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Landau/Isar (Germania) il 7 maggio 2007 — procedimento penale a carico di Rainer Günther Möginger

(Causa C-225/07)

(2007/C 183/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Landau/Isar

Imputato nella causa principale

Rainer Günther Möginger

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), 8, nn. 2 e 4, e 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE (in prosieguo: la «direttiva»),

debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro anche qualora il suo titolare sia stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro e qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenervi una nuova patente, che accompagna il detto provvedimento, non sia ancora trascorso prima della data di rilascio della patente di guida da parte dell'altro Stato membro;

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1),

se la predetta direttiva debba essere interpretata nel senso che gli organi giudiziari e le autorità del primo Stato membro in questione possono ignorare il principio del riconoscimento reciproco qualora si impedisca al titolare della patente di guida, nel caso specifico per abuso di diritto, di avvalersi della patente di guida ottenuta all'estero in un altro Stato membro dell'UE, in particolare qualora, malgrado il rispetto dei requisiti inerenti al diritto comunitario, da un'analisi complessiva delle circostanze oggettive emerga il mancato raggiungimento della finalità cui mira la norma contenuta nella direttiva e qualora sussista un elemento soggettivo consistente nella volontà di procurarsi un vantaggio previsto dal diritto comunitario sotto forma del riconoscimento della patente di guida conseguita all'estero in un altro Stato membro dell'UE, creando arbitrariamente le condizioni a tal fine necessarie

soprattutto

nel caso in cui, secondo le informazioni in possesso del primo Stato membro in questione, il titolare della patente, alla data del rilascio di quest'ultima, avesse la sua residenza normale nel territorio di detto Stato membro e non in quello dello Stato membro del rilascio della patente di guida, e

nel caso in cui, secondo le informazioni in possesso del primo Stato membro in questione, si debba ritenere, sulla base di circostanze oggettive soggette a controllo giurisdizionale, che il titolare della patente di guida non avrebbe avuto alcuna possibilità di ottenere legalmente una patente di guida nel primo Stato membro.


(1)  GU L 237, pag. 1.


4.8.2007   

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C 183/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 14 maggio 2007 — Dieter Janecek contro Freistaat Bayern

(Causa C-237/07)

(2007/C 183/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Dieter Janacek

Resistente: Freistaat Bayern

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (1), sia da interpretare nel senso che ad un terzo, che abbia subito danni alla salute, viene conferito un diritto soggettivo all'adozione di un piano d'azione anche allorquando, indipendentemente dal piano d'azione, lo stesso è in grado di far valere il suo diritto alla difesa contro gli effetti nocivi per la salute dovuti al superamento del valore massimo di immissione fissato per le particelle di polveri fini PM10, agendo in giudizio per ottenere l'intervento delle autorità competenti.

2)

Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo: se un terzo, esposto agli effetti nocivi per la salute prodotti dalle particelle di polveri fini PM10, abbia diritto all'adozione di detto piano d'azione recante misure da applicare a breve termine, atte a garantire la stretta osservanza del valore massimo di immissione fissato per le particelle di polveri fini PM10.

3)

Qualora la seconda questione debba essere risolta negativamente, in che misura, grazie ai provvedimenti definiti nel piano d'azione, il rischio di superamento del valore massimo debba essere ridotto e la sua durata circoscritta. Se il piano d'azione possa limitarsi, alla stregua di un programma graduale, a misure che, pur non garantendo il rispetto del valore massimo, contribuiscano ciò nondimeno al miglioramento a breve termine della qualità dell'aria.


(1)  GU L 296, pag. 55.


4.8.2007   

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C 183/18


Ricorso proposto il 14 maggio 2007 da Derya Beyatli avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 marzo 2007 causa T-455/04: Derya Beyatli e Armagan Candan/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-238/07 P)

(2007/C 183/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Derya Beyatli (rappresentante: avv. A. Demetriades)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'ordinanza impugnata.

annullare la decisione della convenuta 5 maggio 2004.

condannare la convenuta a sopportare le spese del ricorso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che l'ordinanza dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

 

Il Tribunale di primo grado ha errato in diritto omettendo di procurarsi elementi probatori attraverso provvedimenti istruttori o disponendo un'inchiesta per l'accesso agli archivi, non solo dell'EPSO ma anche della rappresentanza della Comunità europea a Cipro e/o della Commissione in generale.

 

Il risultato di questa omissione del Tribunale di primo grado è stato che la convenuta non ha reso accessibile tutta la corrispondenza intercorsa tra la rappresentanza della Comunità europea a Cipro e/o la Commissione e/o l'EPSO. Pertanto i diritti della ricorrente a un giusto processo è stato violato durante procedimento dinanzi a Tribunale di primo grado.


4.8.2007   

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C 183/19


Ricorso presentato il 22 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-246/07)

(2007/C 183/31)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Tufvesson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Regno di Svezia, avendo proposto unilateralmente l'aggiunta di una sostanza, il solfato di perfluoro ottano, alla classificazione di cui all'allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 10 e dell'art. 300, n. 1, del Trattato CE.

Condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Svezia ha proposto unilateralmente l'aggiunta di una sostanza, il solfato di perfluoro ottano, alla classificazione di cui all'allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

La Commissione sostiene che la scelta unilaterale della Svezia con riferimento ai solfati di perfluoro ottano ha comportato l'insorgere di divisioni all'interno della rappresentanza internazionale della CE. La Svezia ha agito unilateralmente per quanto riguarda la sostanza di cui trattasi, pur essendo al corrente del fatto che la Comunità stava elaborando una normativa che contemplava tale sostanza. Il comportamento della Svezia ha impedito alla Comunità e agli Stati membri di presentare proposte comuni per completare la Convenzione di Stoccolma. Ne consegue che la Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 300, n. 1, del Trattato CE.


4.8.2007   

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C 183/19


Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-249/07)

(2007/C 183/32)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentata: dai sigg. M. Konstantinidis e S.B. Noë, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, introducendo un sistema di previa autorizzazione per ostriche e cozze legittimamente provenienti da altri Stati membri, appartenenti a specie presenti nei Paesi Bassi e destinate ad essere impiantate nelle acque costiere olandesi, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 28 e 30 CE;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il divieto contenuto nella normativa olandese di impiantare, salva previa autorizzazione, cozze e ostriche provenienti da altri Stati membri ostacola il commercio intracomunitario e l'accesso al mercato di cozze e d'ostriche provenienti da altri Stati membri.

La normativa nazionale in questione non può essere giustificata.


4.8.2007   

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C 183/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (United Kingdom) il 29 maggio 2007 — Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Limited

(Causa C-252/07)

(2007/C 183/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Intel Corporation Inc.

Convenuta: CPM United Kingdom Limited

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora, ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della Prima Direttiva del Consiglio 89/104 del 21 dicembre 1988 (1):

a)

un marchio di impresa anteriore goda di ampia notorietà per taluni specifici tipi di prodotti o servizi,

b)

questi prodotti o servizi siano diversi o siano sostanzialmente diversi dai prodotti o servizi del marchio d'impresa successivo,

c)

il marchio di impresa anteriore sia unico rispetto a qualsiasi prodotto o servizio,

d)

il marchio d'impresa anteriore sia richiamato alla mente dal consumatore medio nel caso in cui questi si trovi di fronte al marchio d'impresa successivo usato per i servizi del marchio successivo,

se questi fatti siano sufficienti di per sé a stabilire (i) «un nesso» ai sensi dei punti [29] e [30] della sentenza Adidas-Salomon AG c/Fitnessworld Trading Ltd, causa C-408/01, Racc. 2003, pag. I-12537 e/o (ii) un indebito vantaggio e/o un pregiudizio ai sensi del detto articolo.

2)

In caso di risposta negativa, quali fattori debbano essere presi in considerazione dal giudice nazionale nel decidere se ciò sia sufficiente. In particolare, nella valutazione globale per determinare se esista un «nesso», quale significato debba essere attribuito ai prodotti o servizi nella descrizione dettagliata del marchio d'impresa successivo.

3)

Nel contesto dell'art. 4, n. 4, lett. a), cosa sia necessario per soddisfare la condizione del pregiudizio arrecato al carattere distintivo. In particolare, si chiede se (i) il marchio d'impresa anteriore debba essere unico, (ii) se un primo uso in conflitto sia sufficiente a dimostrare un pregiudizio al carattere distintivo e (iii) se l'elemento del pregiudizio al carattere distintivo del marchio d'impresa anteriore richieda un effetto sul comportamento economico del consumatore.


(1)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.


4.8.2007   

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C 183/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 29 maggio 2007 — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/Commissioners of HM Revenue and Customs

(Causa C-253/07)

(2007/C 183/34)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club

Convenuta: Commissioners of HM Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

se ai fini dell'esenzione contenuta nell'art. 13 A, n. 1, lett. m), della Sesta direttiva (1), l'espressione «persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica» comprenda oltre ai singoli le persone giuridiche e le associazioni senza personalità giuridica (nel senso delle persone fisiche);

2)

se, comprendendo oltre ai singoli le persone giuridiche e le associazioni senza personalità giuridica, il riferimento contenuto nell'art. 13 A, n. 1, lett. m), a «talune prestazioni di servizi» consenta nondimeno allo Stato membro di limitare l'esenzione a prestazioni effettuate ai singoli.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


4.8.2007   

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C 183/21


Ricorso presentato il 30 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-255/07)

(2007/C 183/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Kukovec, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004 (1), 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e, ad ogni modo, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/18/CE è scaduto il 31 gennaio 2006.


(1)  GU L 134, pag. 114.


4.8.2007   

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C 183/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 31 maggio 2007 — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-256/07)

(2007/C 183/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nella causa principale

Ricorrente: Mitsui & Co. Deutschland GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

1)

Se i pagamenti effettuati dal venditore e produttore a favore del compratore, come nel caso di specie, nell'ambito di un accordo relativo ad una garanzia, con i quali vengono rimborsate al compratore le spese da questi fatturate ai suoi contraenti, riducano il valore in dogana ai sensi dell'art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (1), che istituisce un codice doganale comunitario, valore dichiarato sulla base del prezzo stipulato tra il venditore e produttore da un lato e il compratore dall'altro.

2)

Se i pagamenti menzionati nella prima questione, effettuati dal venditore e produttore a favore del compratore per rimborsare le spese sostenute a titolo di garanzia, rappresentino una modifica del valore di transazione di cui all'art. 145, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (2), che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione n. 444/2002 (3), recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93, nonché dei regolamenti (CE) n. 2787/2000 e (CE) n. 993/2001.

3)

In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione, se l'art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione n. 444/2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93, nonché dei regolamenti (CE) n. 2787/2000 e (CE) n. 993/2001 debba essere applicato ad importazioni per le quali la dichiarazione doganale è stata accettata prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione n. 444/2002, recante modifica del regolamento di esecuzione, nonché dei regolamenti (CE) n. 278/2000 e (CE) 993/2001.

4)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se sia valido l'art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, nella versione risultante dal regolamento (CE) della n. 444/2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93, nonché dei regolamenti (CE) n. 2787/2000 e (CE) n. 993/2001.


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  GU L 253, pag. 1.

(3)  GU L 68, pag. 11.


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C 183/22


Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-257/07)

(2007/C 183/37)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. D. Kukovec e K. Nyberg)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (1) che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva sull'approvigionamento), non avendo adottato le disposizioni legislative e le altre disposizioni necessarie per il recepimento della direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione,

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 gennaio 2006.


(1)  GU L 305, pag. 46.


4.8.2007   

IT

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C 183/22


Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-258/07)

(2007/C 183/38)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. D. Kukovec e K. Nyberg)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva 2004/18/CE (1) del Parlamento e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi non avendo adottato le disposizioni legislative e le altre disposizioni necessarie per il recepimento della direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione,

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 gennaio 2006.


(1)  GU L 134, pag. 114.


4.8.2007   

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C 183/22


Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-259/07)

(2007/C 183/39)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Kukovec e K. Nyberg)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva 2005/51/CE (1) della Commissione del 7 settembre 2005, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE (2) e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici, non avendo adottato le disposizioni legislative e le altre disposizioni necessarie per il recepimento della direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione,

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 gennaio 2006.


(1)  GU L 257, pag. 127.

(2)  GU L 305, pag. 46.

(3)  GU L 134, pag. 114.


4.8.2007   

IT

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C 183/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 31 maggio 2007 — Pedro IV Servicios S.L./Total España S.A.

(Causa C-260/07)

(2007/C 183/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pedro IV Servicios S.L.

Convenuta: Total España S.A.

Questioni pregiudiziali

Se, quando l'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1984/83 (1) prevede che, «in deroga al paragrafo 1, lettera c), se l'accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [potranno] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio», tale disposizione debba essere interpretata nel senso che si riferisce al caso in cui il fornitore-locatore è inizialmente proprietario del terreno e delle istallazioni o, al contrario, nel senso che il riferimento all'affitto della stazione di servizio si estende a tutti quei titoli che conferiscono legalmente al fornitore il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo pertanto quest'ultimo affittarla allo stesso proprietario del terreno senza dover osservare i limiti temporali che la normativa prevede per gli accordi di acquisto in esclusiva.

Se, qualora sia applicabile al caso in esame il regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790 (2), quando l'art. 5 di quest'ultimo prevede che l'esenzione non è applicabile se l'accordo di acquisto in esclusiva supera la durata di cinque anni, anche se «tale limite (…) non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente», tale disposizione vada interpretata nel senso che, quando nomina l'affitto, si riferisce al caso in cui il fornitore che affitta è inizialmente proprietario del terreno e delle istallazioni o, al contrario, se il riferimento all'affitto della stazione di servizio si estenda a tutti quei titoli che conferiscano legalmente al fornitore il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo pertanto quest'ultimo affittarla allo stesso proprietario del terreno senza dover osservare i limiti temporali che la normativa prevede per gli accordi di acquisto in esclusiva.

Se, quando l'art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, ed il regolamento (CEE) della Commissione n. 1984/83, all'ottavo 'considerando', enuncia che «altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i propri clienti, non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento», dal momento che la fissazione del prezzo di rivendita non compare fra le altre restrizioni alla concorrenza permesse ai sensi dell'art. 11 del medesimo regolamento, tali disposizioni vadano interpretate nel senso che includono qualsiasi sorta di limitazione della libertà del rivenditore nello stabilire il prezzo di vendita al pubblico quale, ad esempio, la circostanza che il fornitore fissi il margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio, stabilendo il prezzo del carburante che somministra al rivenditore alle condizioni più vantaggiose stipulate con altre stazioni di servizio che possano installarsi a Barcellona, senza che tale prezzo sia in nessun caso superiore al prezzo medio fissato da altre fornitrici rilevanti sul mercato, aggiungendo il margine minimo che si ritenga opportuno e ottenendo in tal modo il [prezzo di vendita al pubblico], che il fornitore non impone esplicitamente, ma di cui raccomanda l'applicazione.

Se, quando l'art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, e l'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) [della Commissione] 22 dicembre 1999, n. 2790, include fra le restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi l'imposizione del prezzo di rivendita, tali disposizioni vadano interpretate nel senso di includere qualsiasi sorta di limitazione della libertà del rivenditore nello stabilire il prezzo di vendita al pubblico quale, ad esempio, la circostanza che il fornitore fissi il margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio, stabilendo il prezzo del carburante che somministra al rivenditore alle condizioni più vantaggiose stipulate con altre stazioni di servizio che possano installarsi a Barcellona, senza che tale prezzo sia in nessun caso superiore al prezzo medio fissato da altre fornitrici rilevanti sul mercato, aggiungendo il margine minimo che si ritiene opportuno e ottenendo in tal modo il [prezzo di vendita al pubblico], che il fornitore non impone esplicitamente, ma di cui raccomanda l'applicazione.

Il presente procedimento è sospeso sino alla pronuncia della Corte CE sulle questioni pregiudiziali.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).


4.8.2007   

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C 183/24


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica del Portogallo

(Causa C-266/07)

(2007/C 183/41)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A: Caeiros e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica del Portogallo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo consentito l'incenerimento di residui prodotti negli ospedali in impianti di incenerimento privi di autorizzazione valida, la Repubblica del Portogallo è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE (1), sull'incenerimento dei rifiuti e, in subordine, dell'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (2)

condannare Repubblica del Portogallo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo l'interpretazione dell'art. 3 della summenzionata direttiva 2000/76/CE, in combinato disposto con l'art. 20, n. 2 della direttiva medesima, sussiste un impianto di incenerimento nuovo ai fini dell'applicazione della detta direttiva 2000/76/CE, ragion per cui la direttiva è applicabile all'impianto di incenerimento del parque da Saúde a Lisbona. Tale impianto di incenerimento avrebbe potuto iniziare ad operare dopo aver conseguito un'autorizzazione che soddisfacesse i requisiti previsti dall'art. 4 della detta direttiva. Le autorità portoghesi non hanno adempiuto tale obbligo.

In ogni caso, anche a voler ritenere, ciò che non ricorra nella specie, che l'impianto di incenerimento in oggetto debba essere qualificato come «impianto di incenerimento esistente» agli effetti dell'applicazione della direttiva 2000/76/CE e che, di conseguenza, tale direttiva non fosse applicabile, il suo funzionamento presupponeva il previo conseguimento di un'autorizzazione, conformemente all'art. 9, n. 1, della direttiva 2006/12/CE.


(1)  GU L 332, pag. 91.

(2)  GU L 114, pag. 9.


4.8.2007   

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C 183/24


Ricorso presentato il 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Lituania

(Causa C-274/07)

(2007/C 183/42)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e A. Steiblyté, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica di Lituania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Lituania, non avendo assicurato in pratica che le autorità che gestiscono le emergenze ricevano, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo 112, nel caso in cui siano utilizzate reti telefoniche pubbliche, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 26, n. 3, della direttiva 2002/22/CE (1), relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

condannare Repubblica di Lituania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto interno è scaduto il 24 luglio 2003.


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.


4.8.2007   

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C 183/24


Ricorso presentato il 12 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica del Portogallo

(Causa C-284/07)

(2007/C 183/43)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica del Portogallo

Conclusioni della ricorrente

in via principale, dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 settembre 2005, 2005/51/CE (1), che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici, la Repubblica del Portogallo è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3, primo comma, della summenzionata direttiva 2005/51/CE;

in subordine, dichiarare che, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in tal senso adottate, la Repubblica del Portogallo è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della menzionata disposizione;

condannare la Repubblica del Portogallo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 gennaio 2006.


(1)  GU L 257, pag. 127.


4.8.2007   

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C 183/25


Ricorso presentato il 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica del Portogallo

(Causa C-289/07)

(2007/C 183/44)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica del Portogallo

Conclusioni della ricorrente

in via principale, dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE (1), che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, la Repubblica del Portogallo è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 71, n. 1, primo comma, della summenzionata direttiva 2004/17/CE;

in subordine, dichiarare che, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in tal senso adottate, la Repubblica del Portogallo è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della menzionata disposizione;

condannare Repubblica del Portogallo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 gennaio 2006.


(1)  GU L 134, pag. 1.


4.8.2007   

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C 183/25


Ricorso proposto il 14 giugno 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 marzo 2007, causa T-366/00, Scott SA, sostenuta da Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-290/07 P)

(2007/C 183/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Flett, in qualità di agente)

Altre parti nel procedimento: Scott SA, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l'impugnata sentenza

pronunciarsi definitivamente sulle questioni oggetto della presente impugnazione. In difetto, per qualsiasi questione con riferimento alla quale la Corte consideri che lo stato della causa non permette una sentenza definitiva, la Commissione rispettosamente richiede che la Corte trasmetta la causa al Tribunale di primo grado per un nuovo esame.

disporre che la ricorrente in primo grado sopporti le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nel procedimento davanti alla Corte e al Tribunale di primo grado; condannare la Repubblica francese a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

I primi quattro motivi d'impugnazione fanno riferimento a errori di diritto nella sentenza impugnata relativi ai diritti procedurali dei terzi e agli obblighi procedurali della Commissione nei procedimenti in materia di aiuti di Stato:

 

Il primo motivo d'impugnazione riguarda l'esclusione dal fascicolo amministrativo delle osservazioni aggiuntive della Scott del 24 dicembre 1999, inviate 13 mesi dopo il termine fissato.

 

Il secondo motivo d'impugnazione riguarda la constatazione, nell'impugnata sentenza, secondo la quale la Commissione aveva l'obbligo procedurale di fornire alla Francia un'ulteriore possibilità di produrre le asserite perizie.

 

Il terzo motivo d'impugnazione riguarda la constatazione, nell'impugnata sentenza, secondo la quale la Commissione aveva l'obbligo procedurale di fornire alla Scott un'ulteriore possibilità di presentare osservazioni.

 

Il quarto motivo d'impugnazione riguarda la constatazione, nell'impugnata sentenza, secondo la quale la Commissione aveva l'obbligo procedurale di utilizzare un «esperto esterno».

Con riferimento a questi punti, la Commissione fa presente che l'impugnata sentenza non enuncia, né applica il criterio giuridico corretto: se la Commissione abbia violato norme che prescrivono una determinata forma ad substantiam. Inoltre, l'impugnata sentenza non poteva legalmente statuire su tali punti dal momento che il ricorso della Scott non conteneva motivi di annullamento di tale genere. In ogni caso, la Commissione sostiene che non vi sia stata alcuna violazione di norme che prescrivono una determinata forma ad substantiam. Nessuna prescrizione di tal genere è prevista dal regolamento di procedura, e la sentenza impugnata non poteva legittimamente accordare tali diritti o imporre tali obblighi sulla base delle considerazioni errate contenute nella sentenza impugnata. Infine, non vi é stata alcuna violazione di norme che prescrivono una determinata forma ad substantiam:

 

Le osservazioni aggiuntive della Scott, dapprima escluse, erano state ripresentate dalla Francia il 21 dicembre 2000, incluse nel fascicolo amministrativo e valutate nell'impugnata sentenza.

 

Date le quattro richieste di informazioni e l'ingiunzione di fornire informazioni, la Commissione non era obbligata a dare alla Francia un'ulteriore possibilità di produrre le addotte perizie.

 

La Scott ha avuto ampie opportunità di presentare osservazioni e in particolare ha partecipato rispondendo all'ingiunzione di fornire informazioni.

 

Sia la Francia che la Scott hanno avuto ampie opportunità di produrre una perizia riferita alla data di concessione, ma non lo hanno fatto.

I motivi di impugnazione dal quinto all'ottavo raggruppano ciò che la Commissione ha definito per convenienza solo come «questioni preliminari» e fanno riferimento a errori di diritto nella sentenza impugnata relativi: alla mancata indicazione nel ricorso della Scott di motivi di annullamento riguardanti le asserite perizie; ai criteri di sindacato del Tribunale di primo grado (la Commissione è ritenuta non avere alcun margine discrezionale); all'essere la sentenza impugnata fondata su congetture invece che su prove; all'inversione dell'onere della prova nei procedimenti in materia di aiuti di Stato e nel procedimento davanti al Tribunale di primo grado.

Il nono e il decimo motivo d'impugnazione riguardano errori di diritto di tipo sostanziale relativi allo stabilimento.

Il nono motivo d'impugnazione concerne il metodo per valutare l'ammontare degli aiuti di Stato sotto forma di trasferimenti in natura. Contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, in mancanza di una perizia riferita alla data di concessione o di una gara d'appalto aperta, la Commissione è legittimata ad usare i costi in luogo del valore. Ciò era particolarmente logico nella causa in oggetto, poiché lo stabilimento era stato adeguato alle esigenze della Scott. La motivazione della sentenza impugnata riguardante l'asserito prezzo di vendita 11 anni dopo la concessione si basa su asserite irregolarità procedurali e su altri errori di diritto, ed è in ogni caso sostanzialmente errata.

Il decimo motivo d'impugnazione riguarda supposti errori della Commissione nell'applicazione del metodo basato sui costi. Le constatazioni contenute nell'impugnata sentenza si basano su asserite irregolarità nel procedimento e altri errori di diritto. La stima prudenziale dei costi operata dalla Commissione era la più bassa possibile; inoltre non sussiste il fondamento per annullare la decisione impugnata sulla base della considerazione che l'aiuto di Stato avrebbe potuto essere più alto.

I motivi d'impugnazione dall'undicesimo al tredicesimo concernono errori di diritto di tipo sostanziale riguardo al terreno controverso.

L'undicesimo motivo d'impugnazione riguarda il rigetto, nella sentenza impugnata, della valutazione prudenziale contenuta nel verbale del 27 maggio 1994 del Consiglio della città di Orléans, considerata quale «una sintesi molto concisa e priva di dettagli».

Il dodicesimo motivo d'impugnazione riguarda il metodo per valutare l'ammontare degli aiuti di Stato sotto forma di trasferimenti in natura ed è simile al nono motivo d'impugnazione. In mancanza di una perizia riferita alla data di concessione o di una gara d'appalto aperta, la Commissione è legittimata ad usare i costi in luogo del valore. Ciò era particolarmente logico nella causa in oggetto, poiché l'acquisto del terzo terreno era stato adeguato alle esigenze della Scott. La motivazione della sentenza impugnata riguardante l'asserito controllo fiscale è basata su asserite irregolarità procedurali e su altri errori di diritto, ed è in ogni caso sostanzialmente errata.

Il tredicesimo motivo d'impugnazione riguarda supposti errori della Commissione nell'applicazione del metodo basato sui costi. Le constatazioni contenute nell'impugnata sentenza si basano su asserite irregolarità nel procedimento e altri errori di diritto. La Commissione ha usato il più basso valore del terreno possibile, come indicato sia dalla Francia che dalla Scott. I fatti e le prove a sostegno della Commissione sono: il documento contenente l'offerta; le allegate perizie dello studio tecnico Galtier e del commissario ai conferimenti; il verbale del 27 maggio 1994 del Consiglio della città Orléans, e il prezzo medio degli acquisti delle tre porzioni di terreno. Non sussiste il fondamento per annullare la decisione impugnata sulla base della considerazione che l'aiuto di Stato avrebbe potuto essere più alto.

Il quattordicesimo motivo d'impugnazione riguarda l'ingiunzione di fornire informazioni, in particolare con riferimento al terreno controverso, il metodo basato sui costi per valutare l'ammontare dell'aiuto di Stato e gli acquisti delle tre porzioni di terreno. Si tratta di una questione di procedura, ma viene trattata alla fine poiché essa è connessa con il tredicesimo motivo d'impugnazione.

Con il quindicesimo motivo d'impugnazione la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata in ragione dello snaturamento degli elementi di prova compiuto dal Tribunale di primo grado, in particolare, poiché il Tribunale di primo grado ha sostituito il proprio ragionamento a quello della decisione controversa.


4.8.2007   

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C 183/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia) il 15 giugno 2007 — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket

(Causa C-291/07)

(2007/C 183/46)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten (Svezia)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Kollektivavtalssitftelsen TRR Trygghetsrådet

Residente: Skatteverket

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 9, n. 2, lett. e), e l'art. 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva IVA (1), nonché l'art. 56, n. 1, lett. c), e l'art. 196 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006 (2), 2006/112/CE, debbano essere interpretati, ai fini della loro applicazione, nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza effettuata da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, destinatario che eserciti al tempo stesso attività economiche ed attività che esulino dalla sfera di applicazione della direttiva, debba essere considerato quale soggetto passivo, ancorché tale prestazione di servizi venga unicamente utilizzata per le attività non ricomprese nella sfera di applicazione della direttiva.


(1)  GU 1997, L 145, pag. 1.

(2)  GU L 347, pag. 1.


4.8.2007   

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C 183/27


Ricorso presentato il 18 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-293/07)

(2007/C 183/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e D. Recchia)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l'istituzione e l'applicazione di un regime normativo coerente, specifico e completo, idoneo a garantire la gestione sostenibile e la tutela efficace delle zone di protezione speciale designate, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della direttiva 79/409/CEE (1), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2 di tale direttiva in combinato disposto con l'art. 4, n. 4, prima frase, della medesima, come modificata dall'art. 6, nn. 2-4 della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, fondandosi su un gran numero di denunce, di interrogazioni parlamentari e di rapporti, sostiene che la Repubblica ellenica non applica correttamente le disposizioni della direttiva 79/409/CEE che prevede l'adozione di misure di conservazione e di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat degli uccelli selvatici.

Secondo la Commissione, la violazione della direttiva consiste nell'assenza di protezione delle zone di protezione speciale (ZPS), ma anche nell'esistenza di attività che possono danneggiare l'integrità delle ZPS e provocare gravi conseguenze negative sugli obiettivi di conservazione delle ZPS e delle specie per cui le zone sono state designate.

L'affermazione delle autorità elleniche secondo cui il quadro normativo vigente garantisce in modo soddisfacente la tutela di tutte le specie di uccelli selvatici e dei loro singoli habitat è confutata dall'argomento della Commissione secondo cui il quadro normativo di cui trattasi non costituisce una disciplina specifica ed efficace di tutela dell'insieme delle ZPS.


(1)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.


4.8.2007   

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C 183/28


Ordinanza del presidente della Corte 10 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-61/06) (1)

(2007/C 183/48)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


4.8.2007   

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C 183/28


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 21 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-140/06) (1)

(2007/C 183/49)

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


4.8.2007   

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C 183/28


Ordinanza del presidente della Corte 23 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-297/06) (1)

(2007/C 183/50)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


4.8.2007   

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C 183/29


Ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-322/06) (1)

(2007/C 183/51)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


4.8.2007   

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C 183/29


Ordinanza del presidente della Corte 11 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-356/06) (1)

(2007/C 183/52)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


4.8.2007   

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C 183/29


Ordinanza del presidente della Corte 11 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-358/06) (1)

(2007/C 183/53)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 294 del 14.10.2006.


4.8.2007   

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C 183/29


Ordinanza del presidente della Corte 14 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-394/06) (1)

(2007/C 183/54)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


4.8.2007   

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C 183/29


Ordinanza del presidente della Corte 24 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Estonia

(Causa C-397/06) (1)

(2007/C 183/55)

Lingua processuale: l'estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006.


4.8.2007   

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C 183/30


Ordinanza del presidente della Corte 1o giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-422/06) (1)

(2007/C 183/56)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


4.8.2007   

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C 183/30


Ordinanza del presidente della Corte 10 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-490/06) (1)

(2007/C 183/57)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


4.8.2007   

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C 183/30


Ordinanza del presidente della Corte 8 maggio 2007 — Akzo Nobel NV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-509/06 P) (1)

(2007/C 183/58)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


4.8.2007   

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C 183/30


Ordinanza del presidente della Corte 23 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — 01081 Telecom AG/Repubblica federale di Germania, con la partecipazione di: E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG

(Causa C-15/07) (1)

(2007/C 183/59)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


Tribunale di primo grado

4.8.2007   

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C 183/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 20 giugno 2007 — Tirrenia di Navigazione e altri/Commissione

(Causa T-246/99) (1)

(«Aiuti concessi dagli Stati - Trasporto marittimo - Decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE - Aiuti nuovi - Aiuti esistenti»)

(2007/C 183/60)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Tirrenia di Navigazione SpA, già Tirrenia di Navigazione SpA e Adriatica di Navigazione SpA (Napoli); Caremar SpA (Napoli); Toremar SpA (Livorno); Siremar SpA (Palermo); e Saremar SpA (Cagliari) (rappresentanti: inizialmente avv.ti A. Tizzano e G. Roberti, successivamente avv.ti G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou, V. Di Bucci e E. De Persio, agenti)

Oggetto della causa

Domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 6 agosto 1999 di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, concernente l'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana alle imprese del Gruppo Tirrenia di Navigazione (GU 1999, C 306, pag. 2).

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl e Alilauro SpA.

3)

L'interveniente Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 20 del 22.1.2000.


4.8.2007   

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C 183/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2007 — Nuova Gela Sviluppo/Commissione

(Causa T-65/04) (1)

(«FESR - Chiusura di un intervento finanziario comunitario - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Clausola compromissoria»)

(2007/C 183/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nuova Gela Sviluppo Soc. cons. pa, già Gela Sviluppo Soc. cons. pa (Gela) (rappresentante: avv. P. Menchetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto della causa

In via principale, l'annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 16 dicembre 2003, relativa alla chiusura dell'intervento finanziario FESR 98.05.26.001, l'annullamento delle decisioni della Commissione di riduzione del contributo, di disimpegno del contributo e di recupero del saldo del contributo, nonché l'annullamento del punto 6.2 della decisione della Commissione 9 settembre 1999, SEC(1999) 1316, recante orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali, e, in subordine, il risarcimento del danno subito dalla ricorrente e l'esecuzione della convenzione 13 settembre 1999 conclusa tra la ricorrente e la Commissione.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


4.8.2007   

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C 183/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2007 — Asturias Cuerno/Commissione

(Causa T-473/04) (1)

(Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Art. 4, n. 1, lett. a) dell'allegato VII dello Statuto - Servizi effettuati per un'organizzazione internazionale - Indennità di prima sistemazione - Indennità giornaliera)

(2007/C 183/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cristina Asturias Cuerno (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti R. García-Gallardo Gil-Fournier e A. Sayagués Torres)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: sig. J. Currall, agente, assistito dagli avv.ti J. Rivas Andrés, J. Gutiérrez Gisbert e M. Canal Fontcuberta)

Oggetto della causa

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 25 agosto 2004, che respinge il reclamo della ricorrente 27 aprile 2004 e gli nega la concessione dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché delle indennità associate.

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni della Commissione 28 gennaio e 25 agosto 2004 sono annullate.

2)

La ricorrente ha diritto al beneficio dell'indennità di dislocazione prevista all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee, nonché all'indennità di prima sistemazione prevista dell'art. 5 del detto allegato.

3)

Per il resto, il ricorso è respinto.

4)

La Commissione sopporta l'insieme delle spese.


(1)  GU C 45 del 19.2.2005.


4.8.2007   

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C 183/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2007 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-182/06) (1)

(Ravvicinamento delle legislazioni - Disposizioni nazionali in deroga - Rigetto da parte della Commissione di un progetto di decreto che anticipa l'abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel - Obbligo di diligenza e di motivazione - Specificità del problema del rispetto da parte dello Stato membro notificatore dei valori limite comunitari di concentrazione di particelle nell'aria ambiente)

(2007/C 183/63)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Paesi Bassi (Rappresentanti: H. Sevenster e M. de Grave, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Pataria, A. Alcover San Pedro e H. van Vliet, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'art 95, paragrafo 5, CE le quali fissano i limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel (GU L 142, pag. 16).

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso respinto.

2)

Il Regno del Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


4.8.2007   

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C 183/33


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 7 giugno 2007 — IMS/Commissione

(Procedimento T-346/06 R)

(«Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Direttiva 98/37/CE - Ricevibilità - Fumus boni iuris - Urgenza - Ponderazione degli interessi»)

(2007/C 183/64)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Industria Masetto Schio Srl (IMS) (Schio, Italia) (Rappresentanti: avv.ti F. Colonna e T. Romolotti)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Zadra e D. Lawunmi, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del parere della Commissione 6 settembre 2006 C (2006) 3914, concernente un provvedimento di divieto adottato dalle autorità francesi relativo ad alcune presse meccaniche della marca IMS.

Dispositivo

1)

L'esecuzione del parere della Commissione 6 settembre 2006, C (2006) 3914, concernente un provvedimento di divieto relativo ad alcune presse meccaniche della marca IMS adottato dalle autorità francesi, è sospesa fino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato sul ricorso principale.

2)

Le spese sono riservate.


4.8.2007   

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C 183/33


Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — SC Gerovital Cosmetics/UAMI — SC Farmec (GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan)

(Causa T-163/07)

(2007/C 183/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: SC Gerovital Cosmetics S.A. (Bucarest, Romania) (rappresentante: avv. D. Boştinşă)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Farmec S.A. (Cluj-Napoca, Romania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 febbraio 2007 nel procedimento R 271/2006-2 — GEROVITAL H3 e di conseguenza

annullare la decisione della divisione di annullamento 23 dicembre 2005 nel procedimento di dichiarazione di nullità n. 872C 0000986 034, marchio comunitario 986034 GEROVITAL H3;

condannare il convenuto alle spese dei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3 e 42 — n. di registrazione 986 034

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Parte che chiede la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Farmec S.A.

Diritto di marchio di colui che chiede la dichiarazione di nullità: il marchio nazionale figurativo «Gerovital H3 PROF. DR. ANA ASLAN» per taluni prodotti rientranti nella classe 3

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità totale del marchio

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 52 e 53, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94.

La ricorrente ritiene che il marchio figurativo rumeno che era stato parzialmente ceduto — con riferimento ai prodotti specifici previsti dal contratto di cessione — dal titolare delle registrazioni di marchio nazionale e internazionale è un marchio anteriore notorio che gode di tale notorietà in più di uno Stato membro. Pertanto, essa afferma di avere diritto alla priorità e all'esclusività ai fini della registrazione.

Inoltre, diversamente da quanto accade per i diritti dell'altra parte nel procedimento di dichiarazione di nullità e controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso (in prosieguo: la «Farmec»), la ricorrente afferma di possedere diritti di marchio più estesi, sia per quanto riguarda la gamma di prodotti cosmetici che ha il diritto di produrre sia per quanto riguarda la loro composizione. Partendo dal presupposto che le due società godono di diritti uguali e distinti sul marchio GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan in relazione all'intensità della tutela, l'aspetto di anteriorità/precedenza al quale la Farmec si è riferita dovrebbe essere, secondo la ricorrente, irrilevante.

Infine, la ricorrente sostiene che i suoi diritti di proprietà verrebbero seriamente pregiudicati se non le fosse possibile ottenere riconoscimento e tutela internazionali per diritti derivanti dal contratto di cessione, nonostante affermi di avere pieni diritti e piena tutela in Romania.


4.8.2007   

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C 183/34


Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Frosch Touristik/UAMI — DSR touristik (FLUGBÖRSE)

(Causa T-189/07)

(2007/C 183/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Frosch Touristik GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. H. Lauf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DSR touristik GmbH

Conclusioni della ricorrente

annullare in toto la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 marzo 2007 — procedimento R 1084/2004-4 — e rinviare il caso all'UAMI affinché decida ex novo;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «FLUGBÖRSE» per prodotti e servizi delle classi 16, 39 e 42 (marchio comunitario n. 81 406)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Parte che chiede la dichiarazione di nullità: DSR touristik GmbH.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione degli artt. 51, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. c) e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU, L 11, pag. 1).


4.8.2007   

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C 183/34


Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — Anheuser-Busch/UAMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

(Causa T-191/07)

(2007/C 183/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anheuser-Busch, Inc. (St. Louis, Stati Uniti) (rappresentante: avv. V. von Bomhard)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Budějoviský Budvar, národní podnik

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2007, R 299/2006-2;

in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2007, R 299/2006-2 nella parte in cui riguarda i prodotti «bevande analcoliche»;

condannare il convenuto alle spese e qualora intervenga nel procedimento condannare alle spese l'altra parte nel procedimento dinanzi all'UAMI

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BUDWEISER» per prodotti della classe 32 (domanda n. 24 646).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Budějoviský Budvar, národní podnik

Marchio o segno fatto valere: il marchio internazionale denominativo «BUDWEISER» per prodotti della classe 32, il marchio internazionale figurativo «Budweiser Budvar» per prodotti delle classi 31 e 32 nonché il marchio internazionale figurativo «Budweiser Budvar» per prodotti della classe 32.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione del diritto di essere sentiti, errata applicazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (1) nonché violazione dell'art. 43, n. 2, del medesimo regolamento; in subordine, violazione dell'art. 73 di tale regolamento per difetto di motivazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


4.8.2007   

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C 183/35


Ricorso presentato il 6 giugno 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (222)

(Causa T-200/07)

(2007/C 183/68)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza «Technopol» Sp. z o. o. (Rappresentante: D. Rzążewska, consigliere giuridico)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare nella sua totalità la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 marzo 2007, n. R 1276/2006-4

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «222» per prodotti figuranti nella classe 16.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: applicazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 (1) dato che, secondo la ricorrente, la denominazione «222» non è descrittiva né priva di carattere distintivo per i prodotti indicati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, del 14 gennaio 1994, pag. 1).


4.8.2007   

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C 183/35


Ricorso presentato il 6 giugno 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (333)

(Causa T-201/07)

(2007/C 183/69)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza «Technopol» Sp. z o. o. (Rappresentante: D. Rzążewska, consigliere giuridico)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

annullare nella sua totalità la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 marzo 2007, n. R 1277/2006-4

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «333» per prodotti figuranti nella classe 16.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: applicazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 (1) dato che, secondo la ricorrente, la denominazione «333» non è descrittiva né priva di carattere distintivo per i prodotti indicati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, del 14 gennaio 1994, pag. 1).


4.8.2007   

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C 183/36


Ricorso presentato il 6 giugno 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (555)

(Causa T-202/07)

(2007/C 183/70)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza «Technopol» Sp. z o. o., (Rappresentante: D. Rzążewska, consigliere giuridico)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

annullare nella sua totalità la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 marzo 2007, n. R 1278/2006-4

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «555» per prodotti figuranti nella classe 16.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: applicazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 (1) dato che, secondo la ricorrente, la denominazione «555» non è descrittiva né priva di carattere distintivo per i prodotti indicati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, del 14 gennaio 1994, pag. 1).


4.8.2007   

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C 183/36


Ricorso presentato il 7 giugno 2007 — Eurallumina/Commissione

(Causa T-207/07)

(2007/C 183/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (Rappresentanti: L. Martin Alegi, R. Denton e E. Cormack, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Alternativamente:

annullare integralmente la decisione impugnata, oppure;

ordinare che l'esenzione autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CEE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsiasi importo erogato dallo Stato italiano non dovrebbe essere considerato come un illegittimo aiuto di Stato e comunque non dovrebbe essere recuperato, oppure;

annullare integralmente la decisione impugnata e ordinare che l'esenzione autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CEE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsiasi importo erogato dallo Stato italiano non dovrebbe essere considerato come un illegittimo aiuto di Stato e comunque non dovrebbe essere recuperato, oppure;

ordinare che dovrebbe essere recuperato un massimo di EUR 3 per tonnellata.

Ovvero

annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella parte in cui riguardano l'Euroallumina, oppure;

ordinare che l'esenzione autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CEE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsiasi importo erogato dallo Stato italiano non dovrebbe essere considerato come un illegittimo aiuto di Stato e comunque non dovrebbe essere recuperato, oppure;

annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella parte in cui riguardano l'Euroallumina e ordinare che l'esenzione autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CEE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsiasi importo erogato dallo Stato italiano non dovrebbe essere considerato come un illegittimo aiuto di Stato e comunque non dovrebbe essere recuperato, oppure;

ordinare che dovrebbe essere recuperato un massimo di EUR 3 per tonnellata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 febbraio 2007, C(2007) 286 fin., con cui la Commissione ha accertato che l'esenzione dall'accisa concessa dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia a partire dal 1o gennaio 2004 per l'olio pesante combustibile usato nella produzione di allumina costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, e che una certa parte di tale aiuto era incompatibile con il mercato comune.

A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere che la proroga dell'esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna anche dopo l'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 2003/96/CE (1), il 1o gennaio 2004 non rappresenta un aiuto di Stato, in quanto l'art. 18, n. 1, della direttiva, nonché il suo Allegato II, affermano espressamente che tale esenzione, approvata con decisione del Consiglio 2001/224/CE (2), continua fino al 31 dicembre 2006. Pertanto, secondo la ricorrente, la direttiva 2003/96/CEE conferma espressamente l'esenzione specifica dall'accisa concessa alla ricorrente fino al 31 dicembre 2006.

Inoltre, secondo la ricorrente, anche se l'esenzione approvata dalla decisione del Consiglio 2001/2247/CE è a prima vista una misura selettiva, essa è giustificata dalla logica e dalla natura generale tanto delle norme comunitarie quanto di quelle del sistema tributario italiano e non rappresenta quindi un aiuto di Stato.

La ricorrente sostiene altresì che anche se l'esenzione approvata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE dovesse essere considerata un aiuto di Stato, essa è esente dal divieto disposto dall'art. 87, n.1, CE, ai sensi delle norme sugli aiuti ambientali (3).

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, presunzione di validità, lex specialis, effetto utile e buona amministrazione ritenendo che la domanda di esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati per la produzione di allumina in Sardegna fosse un aiuto di Stato recuperabile a partire dal 1o gennaio 2004, in quanto la ricorrente aveva il diritto di attendersi che l'esenzione approvata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE fino al 31 dicembre 2006 fosse un atto comunitario valido e che qualsiasi misura adottata dalle autorità italiane e dalla ricorrente per attuare e fare affidamento su tale decisione non avrebbe condotto ad esiti illegittimi.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).

(2)  Decisione del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/224/CE, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23).

(3)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU 2001 C 37, pag. 3), in particolare il n. 51, sub 1, lett. a) e b).


4.8.2007   

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C 183/37


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — BOT Elektrownia Bełchatów e altri/Commissione

(Causa T-208/07)

(2007/C 183/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BOT Elektrownia Bełchatów S.A. (Rogowiec, Polonia), BOT Elektrownia Turów S.A. (Bogatynia, Polonia), BOT Elektrownia Opole S.A. (Brzezie, Polonia), Elektrownia «Kozienice» S.A. (Świerże Górne, Polonia), Elektrownia Połaniec S.A. — Grupa Electrabel Polska (Połaniec, Polonia), Elektrownia «Rybnik» S.A. (Rybnik, Polonia), Elektrownia Skawina S.A. (Skawina, Polonia), Elektrownia «Stalowa Wola» S.A. (Stalowa Wola, Polonia), Południowy Koncern Energetyczny S.A. (Katowice, Polonia), Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. (Nowe Czarnowo, Polonia), Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. (Ostrołęka, Polonia) e Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (Konin, Polonia) (rappresentanti: avv.ti B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot Schönthaler, N. Dodoo e S. Boullart)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007 relativa al piano nazionale di assegnazione riguardante le quote di emissioni dei gas a effetto serra concernente il periodo 2008-2012 notificata alla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE (1).

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti affermano che la Commissione ha a torto adottato una decisione che riduce sostanzialmente, fra l'altro, la quantità complessiva di quote di emissioni di CO2 che è consentito emettere agli impianti considerati dalla direttiva 2003/87CE.

Le ricorrenti a tal proposito fanno valere che la Commissione ha violato requisiti procedurali essenziali stabiliti nella direttiva 2003/87/CE in quanto essa i) ha illegittimamente adottato la decisione contestata dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui all'art. 9, n. 2, della direttiva, e ii) ha illegittimamente compresso il diritto delle ricorrenti ad essere consultate prima che la Polonia adottasse un piano nazionale di assegnazione per le quote di emissioni dei gas a effetto serra definitivo concernente il periodo 2008-2012.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione è incorsa in uno sviamento dei poteri ad essa attribuiti con la direttiva 2003/87/CE in quanto i) ha adottato un tasso di crescita del PIL eccessivamente basso per la Polonia ed un coefficiente di riduzione delle emissioni eccessivamente gravoso, da cui è derivata l'assegnazione di una quota complessiva di emissioni sottostimata per la Polonia; e ii) ha snaturato il vero scopo della direttiva quale strumento efficiente in termini di costi per adempiere agli impegni relativi alle emissioni dei gas a effetto serra delle parti del protocollo di Kyoto riducendo il livello nazionale di emissioni per il periodo 2008-2012 ben al di sotto di quanto necessario alla Polonia per raggiungere il suo scopo connesso al detto protocollo.

Infine, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha violato i principi di [tutela] del legittimo affidamento, di proporzionalità, di parità di trattamento e il dovere di collaborazione istituzionale, nonché l'obbligo di motivazione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


4.8.2007   

IT

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C 183/38


Ricorso presentato il 12 giugno 2007 — Gaedertz/UAMI — Living Byte Software (GlobalRemote)

(Causa T-209/07)

(2007/C 183/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Johann-Christoph Gaedertz (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. M. Gerstenberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Living Byte Software GmbH

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 25 aprile 2007, R 272/2005-4;

dichiarare nullo il marchio comunitario «GlobalRemote» n. 1 466 499;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «GlobalRemote» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (marchio comunitario n. 1 466 499).

Titolare del marchio comunitario: Living Byte Software GmbH.

Parte che chiede la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: in particolare, la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio comunitario di cui si chiede di dichiarare la nullità sarebbe privo del necessario carattere distintivo e sarebbe di natura puramente descrittiva.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


4.8.2007   

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C 183/39


Ricorso presentato l'11 giugno 2007 — RSA Security Ireland/Commissione

(Causa T-210/07)

(2007/C 183/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RSA Security Ireland (Shannon, Irlanda) (Rappresentanti: S. Daly, Solicitor, e B. Conway, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della convenuta, notificata alla ricorrente dai Revenue Commissioners il 30 marzo 2007 nella parte in cui non classifica il prodotto della ricorrente ai fini della classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata con riferimento alle obiettive caratteristiche e qualità del prodotto;

Dichiarare che la classificazione doganale del prodotto dev'essere determinata sulla base delle caratteristiche intrinseche del prodotto e cioè che esso fa parte di un elaboratore dati e quindi dev'essere classificato nel codice NC 8471 o, in via subordinata,

Dichiarare che il prodotto dev'essere classificato con riferimento alla sua caratteristica essenziale come calcolatore o dispositivo calcolatore ai sensi del codice NC 8470;

Dichiarare che, in conformità alle norme di classificazione vigenti ai fini doganali comunitari, la caratteristica essenziale del prodotto non è quella di un dispositivo di sicurezza o di uno strumento di accesso a dati registrati su un calcolatore o altrimenti;

Ordinare la restituzione alla ricorrente dei diritti doganali da essa versati per l'importazione del prodotto all'interno della Comunità insieme al pagamento degli interessi alla ricorrente a partire dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che sia annullata una decisione della Commissione della quale la ricorrente è stata informata mediante un mail inviatole il 30 marzo 2007 dai Revenue Commissioners in risposta ad una domanda di informazione tariffaria vincolante presentata dalla ricorrente per un dispositivo di sicurezza collegabile ad un elaboratore dati chiamato «SID 800 Product».

La ricorrente sostiene che la decisione comunicata prima ai Revenue Commissioners e poi alla ricorrente stessa ha omesso di classificare il prodotto della ricorrente sulla base delle sue oggettive caratteristiche e qualità ed ha determinato la classificazione tariffaria in un modo che costituisce un fondamentale errore di diritto.

Essa sostiene inoltre che la corretta classificazione tariffaria del prodotto sulla base delle sue caratteristiche essenziali dovrebbe essere quella di una parte di un elaboratore dati conformemente al codice NC 8471 (1), in quanto il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalla nota 5(B) del capitolo 8471 per una classificazione siffatta, ovvero rappresenta di per sé un elaboratore dati.

In via subordinata, la ricorrente sostiene chela corretta classificazione tariffaria del prodotto sulla base delle sue caratteristiche obiettive è quella di un calcolatore o di un dispositivo calcolatore ai sensi del codice NC 8470.

Infine, la ricorrente fa valere che gli atti della Commissione relativi alla sua domanda di informazione tariffaria vincolante per il prodotto, alla luce delle caratteristiche del prodotto come parte di un elaboratore dati, costituiscono una violazione del diritto di difesa ed un eccesso di potere.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).


4.8.2007   

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C 183/39


Ricorso presentato il 13 giugno 2007 — AWWW/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(Causa T-211/07)

(2007/C 183/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AWWW GmbH ArbeitsWelt — Working World (Göttingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Schreier e M. Kappuhne)

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Conclusioni della ricorrente

annullamento della gara d'appalto a procedura accelerata ristretta n. 2007/S 13-014125 (GU S 13, 19.1.2007), relativa ad attività di informazione e analisi sulla qualità del lavoro e dell'occupazione, sulle relazioni industriali e sui processi di ristrutturazione a livello europeo, della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la gara d'appalto citata non è stata gestita correttamente da parte della convenuta.

La ricorrente sostiene in primo luogo che il rigetto della sua offerta non è stato sufficientemente motivato. In particolare, gli estratti del modulo di valutazione comunicati alla ricorrente non spiegherebbero in modo sufficiente per quali ragioni l'appalto sia stato aggiudicato ad un altro offerente.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la lettera della convenuta di data 15 maggio 2007 contiene taluni vizi di forma, dal momento che l'allegato B alla relazione valutativa non sarebbe stato firmato da soggetti incaricati di valutare le offerte.


4.8.2007   

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C 183/40


Ricorso presentato il 15 giugno 2007 — Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker)

(Causa T-212/07)

(2007/C 183/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harman International Industries, Inc. (Northridge, Stati Uniti) (rappresentante: M. Vanhegan, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Barbara Becker (Miami, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare il punto 1 della decisione 7 marzo 2007 della prima commissione di ricorso (procedimento R 502/2006-1), mediante la quale è stata annullata la decisione 15 febbraio 2005 della divisione di opposizione.

ordinare che la domanda di marchio comunitario n. 2 939 072 sia interamente respinta.

condannare il convenuto alle spese della ricorrente sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Barbara Becker

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio comunitario nominativo «Barbara Becker» per prodotti della classe 9 — domanda n. 2 939 072

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Harman International Industries, Inc

Marchio o segno fatto valere: marchi comunitari denominativi «BECKER» e «BECKER ONLINE PRO» per prodotti della classe 9

Decisione della divisione di opposizione: opposizione interamente accolta

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 5 del regolamento del Consiglio n. 40/94.

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario, ritenendo che non vi fosse somiglianza concettuale tra il marchio della ricorrente «BECKER» e il segno richiesto da «Barbara Becker» e, quindi, che non vi fosse alcun rischio di confusione. Inoltre, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario, ritenendo che non vi fosse legame alcuno tra il segno richiesto da «Barbara Becker» e il marchio comunitario della ricorrente.


4.8.2007   

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C 183/40


Ricorso presentato il 22 giugno 2007 — Donnici/Parlamento

(Causa T-215/07)

(2007/C 183/77)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Beniamino Donnici (rappresentanti: M. Sanino, G. Roberti, I. Perego, P. Salvatore, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Parlamento europeo, del 24 maggio 2007 sulla verifica dei poteri del ricorrente;

dichiarare illegittimo, ai sensi dell'art. 241 del Trattato CE, l'art. 3, par. 5, del Regolamento interno del Parlamento europeo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa dichiara non valido il mandato di deputato al Parlamento europeo dell'On. Beniamino Donnici da cui elezione è stata comunicata dall'autorità nazionale competente e conferma la validità del mandato dell'On. Achille Occhetto.

Viene sottolineato a questo riguardo che il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva passata in giudicato, ha annullato la proclamazione a componente del Parlamento europeo dell'On. Achille Occhetto.

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere che il Parlamento europeo:

non era competente a pronunciarsi sulla validità del mandato di deputato europeo conferito all'On. Donnici;

ha violato l'art. 12 dell'Atto del 1976, norma che non gli consente affatto di rimettere in discussione le decisioni pronunciate dalle autorità nazionali nell'ambito delle loro prerogative;

ha erroneamente applicato l'art. 3, par. 5, del Regolamento interno, norma di cui viene inoltre eccepita l'illegittimità nella misura in cui si pone in contrasto con l'Atto del 1976. Lo stesso Regolamento interno, in quanto fonte di diritto derivato, non può di per sé attribuire al Parlamento europeo competenze che non siano già previste all'Atto;

ha erroneamente ritenuto di poter rilevare una violazione dell'art. 6 dell'Atto del 1976 e ha violato altresì il principio dell'autorità della cosa giudicata «disapplicando» le sentenze, ormai definitive, pronunciate sulla vicenda dai giudici nazionali;

non ha adeguatamente motivato la decisione impugnata e in particolare non ha spiegato quali sono le ragioni che l'hanno portato a disattendere il parere contrario formulato in proposito dal suo Servizio Giuridico.


4.8.2007   

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C 183/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Neue Erba Lautex/Commissione

(Causa T-181/02) (1)

(2007/C 183/78)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002.


4.8.2007   

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C 183/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione

(Causa T-378/02) (1)

(2007/C 183/79)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


4.8.2007   

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C 183/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 giugno 2007 — Commissione/TH Parkner

(Causa T-266/06) (1)

(2007/C 183/80)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

4.8.2007   

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C 183/42


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2007 — da Silva/Commissione

(Causa F-21/06) (1)

(Dipendenti - Nomina nel grado - Posto di direttore pubblicato anteriormente al 1omaggio 2004 - Modifica dello Statuto - Artt. 2 e 5, n. 5, dell'allegato XIII dello Statuto - Inquadramento nel grado in applicazione di nuove disposizioni meno favorevoli - Principio secondo cui ogni dipendente ha diritto di fare carriera)

(2007/C 183/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joao da Silva (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, H. Kraemer e K. Hermann, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullare la decisione della Commissione 18 maggio 2005, con la quale il ricorrente viene nominato direttore, in quanto fissa il suo inquadramento nel grado A*14 anziché nel grado A2 come indicato nel bando di posto vacante pubblicato nel 2003, e dall'altro, ricollocare il ricorrente nel grado A*15 (ex A2), nonché ricostruire la sua carriera con effetto retroattivo.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee 18 maggio 2005 è annullata in quanto inquadra il sig. da Silva nel grado A*14, secondo scatto, in qualità di direttore.

2)

La Commissione della Comunità europee sopporta le spese del sig. da Silva nonché le proprie spese.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006, pag. 31.


4.8.2007   

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C 183/42


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2007 — Bianchi/Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

(Causa F-38/06) (1)

(Pubblico impiego - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Mancato rinnovo - Insufficienza professionale - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)

(2007/C 183/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Irene Bianchi (Torino, Italia) (rappresentante: avv. A. Lucas)

Convenuta: Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (rappresentanti: M. Dunbar, assistito dall'avv. G. Vandersanden)

Oggetto

Da una parte, annullamento della decisione della direttrice della Fondazione europea per la formazione professionale di non rinnovare il contratto d'agente temporaneo della ricorrente e, dall'altra, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 143 del 17.6.2006, pag. 37.


4.8.2007   

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C 183/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 giugno 2007 Davis e altri/Consiglio

(Causa F-54/06) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Pensioni - Coefficienti correttori - Pensionamento posteriore all'entrata in vigore dello Statuto nella sua versione applicabile dal 1o maggio 2004 - Applicazione di coefficienti correttori calcolati in relazione al costo medio della vita nel paese di residenza dei pensionati - Regime transitorio - Soppressione dei coefficienti correttori per diritti a pensione maturati dopo l'entrata in vigore dello Statuto nella sua versione applicabile dal 1o maggio 2004)

(2007/C 183/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Davis e a. (Bolton, Regno Unito) e gli altri tre (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce)

Oggetto

Annullamento delle decisioni del Consiglio recanti determinazione dei diritti a pensione dei ricorrenti in quanto non si applica alcun coefficiente correttore alla parte dei loro diritti a pensione maturata dopo il 30 aprile 2004 e in quanto il coefficiente correttore applicato alla parte dei loro diritti a pensione maturata prima del 30 aprile 2004 è diverso da quello fissato per la retribuzione di dipendenti attivi nel Regno Unito o in Danimarca.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 154 del 1.7.2006, p. 28.


4.8.2007   

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C 183/43


Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Wolfgang A. Mandt/Parlamento europeo

(Causa F-45/07)

(2007/C 183/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Germania) (rappresentante: avv. B. Kolb)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 8 febbraio 2007 che riduce la pensione di reversibilità del ricorrente del 50 %,

condannare il convenuto a versare al ricorrente, retroattivamente dal 1o aprile 2006 nonché mensilmente per il futuro, il restante 50 % della pensione ai superstiti della moglie defunta, sig.ra Gisela Neumann.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo ha ridotto del 50 % la pensione di reversibilità spettante al ricorrente in qualità di vedovo della sig.ra Gisela Neumann, sulla base del non riconoscimento della sentenza di divorzio belga, passata in giudicato, che la sua defunta moglie ha ottenuto nel 1995 nei confronti del suo primo marito.

Il ricorso è diretto contro il mancato riconoscimento di tale sentenza nonché contro il regolamento (CE) del Consiglio 24 novembre 2003, n. 2201. Il ricorrente sostiene di essere l'unico «coniuge superstite» poiché il matrimonio tra lui e la defunta è valido dal punto di vista giuridico (art. 18 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari).


4.8.2007   

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C 183/43


Ricorso presentato il 30 maggio 2007 — Tiralongo/Commissione

(Causa F-55/07)

(2007/C 183/85)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (Rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e S. Frazzani, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

ordinare alla Commissione di fornire le informazioni e produrre i documenti relativi all'assunzione e ai successivi prolungamenti del contratto il seno all'ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l'OLAF) della sig.ra X, nonché citare la stessa in qualità di testimone;

adottare tutte le misure di organizzazione del procedimento e di istruzione necessarie al fine di apprezzare la violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione commessa dalla Commissione;

condannare la Commissione al pagamento di 460 000 euro, o della diversa somma che il Tribunale consideri equa, a titolo di risarcimento del pregiudizio materiale causato al ricorrente;

condannare la Commissione al pagamento di 100 000 euro, o della diversa somma che il Tribunale consideri equa, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale causato al ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, agente temporaneo presso l'OLAF fino al 30 aprile 2005, chiede il risarcimento del pregiudizio a suo dire derivantegli da una serie di comportamenti illeciti che la Commissione avrebbe commesso nell'ambito del prolungamento del suo contratto. Detti illeciti riguarderebbero in particolare: i) la violazione della normativa applicabile e della rilevante giurisprudenza in materia di pubblico impiego; ii) la violazione del principio del legittimo affidamento; iii) la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.


4.8.2007   

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C 183/44


Ricorso presentato l'11 giugno 2007 — Gerochristos/Parlamento

(Causa F-56/07)

(2007/C 183/86)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ioannis Gerochristos (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento 26 settembre 2006 di nominare il ricorrente dipendente in prova nel gruppo funzionale degli amministratori con inquadramento nel grado AD 6, scatto 3;

annullare la conseguente decisione del Parlamento di trattenere un importo pari a EUR 994,95 dallo stipendio base del ricorrente e restituirgli tale importo nel termine più ravvicinato possibile successivo all'emananda decisione di annullamento;

condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento per danni morali e materiali e per pregiudizio alla carriera del ricorrente, di un importo pari a EUR 25 000, con riserva di aumento e/o diminuzione in corso di procedimento;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, vincitore del concorso EPSO A/18/04 (1), il cui bando era stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (2), era agente temporaneo nel grado AST 8 all'epoca della sua assunzione in qualità di funzionario nel grado AD 6.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 25, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto l'amministrazione non gli avrebbe mai fornito chiarimenti sulle ragioni del suo inquadramento nel grado AD 6, nonché della decisione di trattenere un importo pari a EUR 994,95 dal suo stipendio base.

In secondo luogo, egli, da una lato, deduce la violazione dell'art. 31 dello Statuto, degli artt. 2 e 8 dell'allegato XIII dello Statuto e delle disposizioni del bando di concorso e, dall'altro, solleva un'eccezione di illegittimità dell'art. 13, n. 1, dell'allegato XIII dello Statuto.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che l'amministrazione avrebbe violato i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, in particolare in quanto egli si sarebbe trovato penalizzato rispetto agli agenti temporanei ed ai funzionari che hanno beneficiato di un inquadramento più vantaggioso in forza dell'art. 5, nn. 2 e 4, dell'allegato XIII dello Statuto o di talune disposizioni adottate il 13 febbraio 2006 dall'Ufficio del Parlamento.

In quarto luogo, il ricorrente deduce la violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, segnatamente in quanto il bando di concorso riguardava la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori di grado A7/A6.

In quinto luogo, il ricorrente fa valere la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

Infine, egli sostiene che, procedendo alla trattenuta dell'importo sopra menzionato dal suo stipendio base, l'amministrazione avrebbe violato l'art. 85 dello Statuto.


(1)  GU C 96A del 21.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.


4.8.2007   

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C 183/45


Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Thomas Wiedmann/Parlamento europeo

(Causa F-57/07)

(2007/C 183/87)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Thomas Wiedmann (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 26 giugno 2006 la quale nomina il ricorrente funzionario delle Comunità europee, nella parte in cui fissa il suo inquadramento al grado AD 6, scatto 1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca motivi molto simili a quelli adotti nell'ambito della causa F-12/06 (1).


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006, pag. 48.