ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri |
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PARERI |
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Banca centrale europea |
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2007/C 116/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 116/02 |
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2007/C 116/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4608 — Siemens/UGS Corporation) ( 1 ) |
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2007/C 116/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4609 — Shell/Coller Capital/STV) ( 1 ) |
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2007/C 116/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4559 — Balfour Beatty/Galaxy/Exeter Airport) ( 1 ) |
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2007/C 116/06 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4665 — The Apollo Group/Claire's Stores) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 116/07 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2007/C 116/08 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 ) |
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2007/C 116/09 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 ) |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 116/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec Précision Etirage/Werk Zeithain) ( 1 ) |
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2007/C 116/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4486 — Leitner/Strabag/Nordpark) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 ) |
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2007/C 116/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4671 — UTC/Initial Electronic Security Group) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri
PARERI
Banca centrale europea
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 13 aprile 2007
relativo all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione
(CON/2007/11)
(2007/C 116/01)
Introduzione e base giuridica
Il 23 gennaio 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (1) (di seguito «direttiva proposta»). La direttiva proposta stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE) la cui perturbazione o distruzione potrebbe comportare conseguenze di rilievo in due o più Stati membri o in un singolo Stato membro qualora l'infrastruttura tecnica sia situata in un altro Stato membro. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
1.1 |
La BCE sostiene pienamente l'obiettivo della direttiva proposta di accrescere la coordinazione tra le azioni pianificate nei diversi settori pertinenti dell'Unione europea per la prevenzione, preparazione e risposta a minacce, in particolare ad attacchi terroristici che coinvolgono infrastrutture critiche e le dipendenze intersettoriali (2). In particolare, la BCE ritiene importante assicurare che siano intraprese iniziative coerenti e coordinate in diversi settori per reagire adeguatamente a tali minacce. |
1.2 |
Le disposizioni della direttiva proposta che attribuiscono agli Stati membri talune responsabilità in riferimento all'identificazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE), alla loro notifica alla Commissione, e l'istituzione dei Piani di sicurezza per gli operatori (PSO) degli ICE, il loro aggiornamento, la loro regolare revisione e, in particolare, sorveglianza, così come la segnalazione alla Commissione dei rischi per ciascun settore, devono rispettare le attuali competenze nazionali e delle autorità dell'UE. Ciò comprende i compiti esclusivi delle banche centrali, da svolgersi necessariamente in maniera indipendente ai sensi del trattato (3), nonché i compiti attribuiti alle banche centrali dalle leggi nazionali applicabili. In particolare, sarà necessario assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva proposta siano pienamente compatibili con i poteri o obblighi di sorveglianza delle banche centrali sulle infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli, stanze di compensazione e controparti centrali (4). A tale riguardo si comprende che il quadro fornito dalla direttiva proposta non sarà pregiudizievole delle prerogative e dell'indipendenza delle banche centrali. Nella direttiva proposta dovrebbe essere introdotto un considerando che rifletta tali considerazioni. |
1.3 |
Inoltre, la BCE desidera mettere in rilievo che l'Eurosistema e/o le banche centrali nazionali hanno già messo a punto misure che garantiscono la continuità del servizio (business continuity) nei sistemi di pagamento dell'area dell'euro, e la BCE ritiene che tale attività dovrebbe essere riconosciuta nell'intento di evitare duplicazioni e di assicurare coerenza al lavoro svolto da varie autorità. |
2. Commenti di natura specifica
2.1 |
Primo, il settore finanziario identificato nella direttiva proposta è suddiviso in 1) infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli; e 2) mercati regolamentati. La BCE propone una formulazione più ampia che copra infrastrutture e sistemi di negoziazione, pagamento, compensazione e regolamento per gli strumenti finanziari. |
2.2 |
Secondo, la definizione di «infrastruttura critica »riconosce esplicitamente le dipendenze intersettoriali poiché l'efficacia delle misure di recepimento per ciascun settore potrebbero essere gravemente danneggiate per la mancanza di un adeguato trattamento delle interdipendenze settoriali. Tuttavia, si nota che tale definizione non fa espresso riferimento alle attività situate esclusivamente all'interno dell'UE. Pertanto, non è chiaro come attività situate in parte al di fuori della UE, la cui perturbazione o distruzione potrebbe comportare conseguenze di rilievo sulle infrastrutture europee, possano ricadere nel campo di applicazione della direttiva proposta. La BCE riterrebbe opportuni ulteriori chiarimenti su questo punto. |
2.3 |
Terzo, il «test di gravità »finalizzato a identificare le infrastrutture critiche europee è abbastanza ampio e dovrebbe essere rafforzato con indicazioni più chiare atte ad assicurare coerenza nelle designazioni tra i paesi e i settori. Sarebbe utile chiarire ulteriormente questo concetto nello stabilire criteri trasversali e settoriali attraverso la procedura del comitato ai sensi della direttiva proposta. Si nota che è probabile che la direttiva proposta preveda ulteriori requisiti amministrativi che verosimilmente comporteranno costi per le infrastrutture e le autorità coinvolte. A seconda che vengano stabiliti o meno tetti di questo tipo, le infrastrutture che al momento non sono soggette a sorveglianza potrebbero essere identificate e sottoposte a costi ulteriori. |
2.4 |
Quarto, potrebbe essere necessario un atto comunitario separato per stabilire procedure atte ad identificare e designare le ICE di proprietà o gestite dalle istituzioni, organi o agenzie comunitari. Mentre secondo la direttiva proposta la Commissione potrebbe proporre un elenco di infrastrutture critiche da designarsi quali ICE sulla base sia delle notifiche da parte degli Stati membri sia di «qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione», potrebbe non essere pratico che le ICE gestite da organi comunitari e che hanno una dimensione paneuropea siano parte di un sistema che verrebbe amministrato dagli Stati membri. |
2.5 |
Quinto, ai sensi della direttiva proposta, è necessario che l'elenco di infrastrutture critiche designate quali ICE sia adottato in conformità della procedura di comitato stabilita dalla direttiva proposta (5). L'elenco di tutte le ICE sarebbe adottato prima dell'istituzione e dell'operatività dei PSO contenenti le pertinenti soluzioni di sicurezza per la protezione delle ICE elencate, poiché agli operatori, per dare vita a un PSO, è concesso un anno che decorre dalla designazione. In tale contesto, la pubblicità non è desiderabile per le infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli. In particolare, dal momento che l'obiettivo della direttiva include la preparazione in vista di minacce che abbiano conseguenze sui mercati finanziari, non sarebbe opportuno divulgare al pubblico l'elenco di infrastrutture critiche di fatto rilevanti per il funzionamento dei mercati finanziari. Allo stato attuale, non vi è paese al mondo che renda pubblica un tale elenco, sulla base di simili considerazioni. La BCE raccomanda pertanto fortemente di mantenere l'elenco delle ICE riservato. |
2.6 |
Infine, la BCE raccomanda altrettanto fortemente di tenere in adeguato conto le misure esistenti nel definire i provvedimenti di recepimento e di prestare particolare attenzione a quelle aree nelle quali non è stata identificata finora alcuna specifica misura. In Tale contesto, sembra quindi preferibile che non siano avviati i provvedimenti di definizione o attuazione nelle aree dei pagamenti e regolamenti, ma venga piuttosto riconosciuto il lavoro già svolto dalle autorità competenti. Da una parte, un ulteriore regolamento e gli oneri correlati dovranno essere giustificati attraverso un'analisi d'impatto adeguata. Dall'altra, è importante mantenere gli standard e i regolamenti in quest'area sufficientemente flessibili in modo da essere facilmente e continuamente adattati ad un ambiente mutevole. La BCE ritiene preferibile che non siano adottate misure specifiche giuridicamente vincolanti. Qualora la Commissione decidesse di adottare misure di attuazione, la BCE dovrà essere consultata formalmente ai sensi del trattato su tutte le misure relative alle infrastrutture e ai sistemi di pagamento e di compensazione e di regolamento titoli, e su altre materie che ricadono nella sua sfera di competenza (6). |
3. Proposte redazionali
Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche della direttiva proposta, l'allegato dispone delle proposte redazionali.
Fatto a Francoforte sul Meno, 13 aprile 2007.
Il Vice Presidente della BCE
Lucas D. PAPADEMOS
(1) COM(2006) 787 definitivo.
(2) La BCE è altresì del parere che il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche debba fondarsi su un approccio ad alto rischio nell'affrontare le minacce del terrorismo come prioritarie e che, secondo tale approccio, minacce tecnologiche, o provocate dall'uomo, e disastri naturali dovrebbero essere tenuti in considerazione nel processo di protezione delle infrastrutture critiche europee.
(3) Allo stesso tempo, nel contesto della preparazione di una strategia complessiva di respiro UE volta alla protezione delle infrastrutture critiche contro attacchi terroristici, il riconoscimento all'Eurosistema dell'esclusiva competenza in proposito non comporta una sua separazione netta dalla Comunità europea e non lo esenta da qualunque norma del diritto comunitario (paragrafo 135 della Causa C-11/00 Commissione contro Banca centrale europea, Racc. 2003 pagg. I-7147).
(4) Per esempio, l'Eurosistema ha stabilito principi e procedure per la sorveglianza sulle infrastrutture e sui sistemi di pagamento e di compensazione, ivi comprese misure preventive contro problemi operativi quali the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems del giugno 2006.
(5) Articoli 4, paragrafo 2, e 11 della direttiva proposta.
(6) Primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato.
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
Modifica n. 1 Nuovo considerando 17a |
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Ai fini del settore finanziario, la presente direttiva dovrebbe essere compatibile con i compiti e di doveri conferiti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dal trattato e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Particolare attenzione a tal riguardo deve essere prestata all'operatività e sorveglianza delle infrastrutture e dei sistemi di pagamento e di compensazione e di regolamento titoli dalle banche centrali del SEBC e al contributo delle banche centrali alla stabilità del sistema finanziario. Per evitare una duplicazione di lavoro non necessaria, gli Stati membri fanno affidamento sull'attività e sulle valutazioni regolari condotte dalle banche centrali nelle rispettive sfere di competenza. |
Motivazione — Si veda il paragrafo 1.2 del parere |
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Allegato 1 Elenco dei settori di infrastrutture critiche |
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VII Finanze Infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione eregolamento di titoli Mercati regolamentati |
VII Finanze Infrastrutture e sistemi di negoziazione, pagamento, compensazione e regolamento di titoli per gli strumenti finanziari Mercati regolamentati |
Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1 del parere |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/5 |
Comunicazione della Commissione relativa alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità
(2007/C 116/02)
Il 7 maggio 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (1) e una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2).
L'obiettivo della prima proposta è quello di rendere più attrattiva la partecipazione al regime di ristrutturazione. A tal fine si propone di fissare al 10 % la percentuale dell'aiuto alla ristrutturazione da erogare ai coltivatori e ai fornitori di macchinari, levando così ogni incertezza circa la facoltà attualmente concessa agli Stati membri di decidere l'applicazione di percentuali più elevate. I coltivatori potranno invece ricevere un pagamento supplementare.
Si propone inoltre, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, di dare ai coltivatori la possibilità di partecipare al processo di ristrutturazione presentando una domanda diretta di aiuto alla ristrutturazione, a condizione che rinuncino ai diritti di fornitura che vantano nei confronti delle imprese alle quali erano legati da contratti di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente. Di conseguenza lo Stato membro dovrebbe ridurre la quota dell'impresa corrispondente. L'applicazione di questa misura si limita tuttavia ad una riduzione di quota non superiore al 10 % della quota assegnata all'impresa medesima ed è opportuno che gli Stati membri accettino le domande dei coltivatori in base al principio del «primo arrivato, primo servito».
Le modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006 dovrebbero cominciare ad applicarsi a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. Tenendo conto del fatto che il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione scade il 31 gennaio 2008, si raccomanda alle imprese produttrici di zucchero e ai coltivatori di analizzare attentamente la propria posizione concorrenziale nel medio e lungo periodo e di preparare per tempo le domande eventuali di aiuto alla ristrutturazione.
La seconda proposta riguarda alcune modifiche delle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006 che disciplinano i ritiri. Si prevede in particolare di inserire nel regolamento del Consiglio i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione (3) nell'eventualità di ritiri supplementari dal mercato nell'autunno 2007. Si propone anche di abolire la disposizione relativa alla riduzione, in caso di ritiro dal mercato, del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento delle raffinerie. Le modifiche dovranno applicarsi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 48.
(2) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(3) GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4608 — Siemens/UGS Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 116/03)
Il 27.4.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4608. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4609 — Shell/Coller Capital/STV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 116/04)
Il 29.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore; |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4609. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4559 — Balfour Beatty/Galaxy/Exeter Airport)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 116/05)
Il 12.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4559. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4665 — The Apollo Group/Claire's Stores)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 116/06)
Il 22.5.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4665. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu) |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 maggio 2007
(2007/C 116/07)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3441 |
JPY |
yen giapponesi |
163,50 |
DKK |
corone danesi |
7,4518 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67750 |
SEK |
corone svedesi |
9,1912 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6499 |
ISK |
corone islandesi |
83,47 |
NOK |
corone norvegesi |
8,0945 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5832 |
CZK |
corone ceche |
28,308 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
249,83 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8105 |
RON |
leu rumeni |
3,2724 |
SKK |
corone slovacche |
34,025 |
TRY |
lire turche |
1,7885 |
AUD |
dollari australiani |
1,6399 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4570 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5146 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8506 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0546 |
KRW |
won sudcoreani |
1 247,66 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,5780 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,2860 |
HRK |
kuna croata |
7,3128 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 760,88 |
MYR |
ringgit malese |
4,5578 |
PHP |
peso filippino |
61,963 |
RUB |
rublo russo |
34,8120 |
THB |
baht thailandese |
44,057 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/9 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 116/08)
Numero dell'aiuto |
XR 5/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Tier 1(87 3(a)) — Tier 2 (87 3(c)) |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Scottish Property Support Scheme |
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Base giuridica |
Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126 Local Government Act 1973 and Section 171 of the Local Government Act ect (Scotland) Act 1994 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Spesa annua prevista |
16 Mio GBP |
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Intensità massima di aiuti |
30 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.1.2007 |
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Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://stateaidscotland.gov.uk/state_aid/SA_ApprovalsView.jsp?pContentID=354&p_applic=CCC&p_service=Content.show& |
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Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 7/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Northern Ireland |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Urban Development Grant Scheme |
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Base giuridica |
Social Need Order 1986 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Spesa annua prevista |
9 Mio GBP |
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Intensità massima di aiuti |
30 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.1.2007 |
||||||||
Durata |
31.12.2013 |
||||||||
Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
||||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||||
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://www.dsdni.gov.uk/index/urcdg-urban_regeneration/programmes_measures/special_measures_focusing_on_belfast_and_londonderry/udg.htm |
||||||||
Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 15/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
|||||||||||||||||||||
Regione |
Tier 1 (87 3 (a)) — Tier 2 (87 3(c)) |
|||||||||||||||||||||
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Regional Selective Assistance — Scotland |
|||||||||||||||||||||
Base giuridica |
Industrial Development Act 1982, section 7 Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126 |
|||||||||||||||||||||
Tipo di misura |
Regime |
|||||||||||||||||||||
Spesa annua prevista |
85 Mio GBP |
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Intensità massima di aiuti |
30 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.1.2007 |
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Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
www.rsascotland.gov.uk |
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Altre informazioni |
— |
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 116/09)
Numero dell'aiuto |
XS 116/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Lazio |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Agevolazioni a favore di PMI per progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo |
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Base giuridica |
Deliberazione della giunta regionale n. 28 del 25.1.2007, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, attuativa della legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 e s.m.i. |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
25 milioni di EUR |
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Intensità massima dell'aiuto |
Il contributo non potrà superare i massimali previsti dalla vigente normativa comunitaria |
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Data di applicazione |
25.1.2007 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Illimitata, tuttavia il regime di aiuto è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88 par 3 del Trattato CE fino al 30 giugno 2008, data in cui termina il periodo di validità del Regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato, salvo eventuali proroghe |
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Obiettivo dell'aiuto |
L'aiuto è finalizzato ad agevolare le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato |
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Altre informazioni |
Il regime di aiuto, in passato, è stato approvato dalla Commissione con Decisione C(2002) 691 cor. del 5.3.2002 |
Numero dell'aiuto |
XS 132/07 |
Stato membro |
Cipro |
Regione |
— |
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Πρόγραμμα «Διακρατική Συνεργασία Κύπρου-Ρουμανίας»/Programma «Diakratiki Synergasia Kyproy-Roymanias» |
Base giuridica |
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 64.596 ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2006 και Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της 14ης Μαρτίου 2006 |
Tipo di misura |
Regime |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,2 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Data di applicazione |
2.4.2007 |
Durata |
31.12.2007 |
Obiettivo |
PMI |
Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας/Idryma Proothisis Ereynas Γωνία Απελλή και Νιρβάνα, Αγ. Ομολογητές, CY-1683, Λευκωσία/Gonia Apelli kai Nirbana, Ag. Omologites, CY-1683, Leykosia |
Numero dell'aiuto |
XS 133/07 |
Stato membro |
Cipro |
Regione |
— |
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Πρόγραμμα «Διακρατική Συνεργασία Κύπρου-Σλοβενίας»/Programma «Diakratiki Synergasia Kyproy-Slobenias» |
Base giuridica |
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 58.911 ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003 και Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της 14ης Μαρτίου 2006 |
Tipo di misura |
Regime |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,175 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Data di applicazione |
2.4.2007 |
Durata |
31.12.2007 |
Obiettivo |
PMI |
Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας/Idryma Proothisis Ereynas Γωνία Απελλή και Νιρβάνα, Αγ. Ομολογητές, CY-1683, Λευκωσία/Gonia Apelli kai Nirbana, Ag. Omologites, CY-1683, Leykosia |
Numero dell'aiuto |
XS 134/07 |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
Niederösterreich |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Richtlinien der NÖ Bürgschaften GmbH |
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Base giuridica |
|
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 2,3 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.4.2007 |
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Durata |
30.6.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XS 142/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
North East of England |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Sea Dragon Technical Services Ltd |
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Base giuridica |
Regional Development Act 1999 |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 0,065 Mio GBP |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
26.4.2007 |
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Durata |
30.12.2007 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori manifatturieri |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Numero dell'aiuto |
XS 145/07 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Sachsen-Anhalt |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen in Sachsen-Anhalt (Beratungshilfeprogramm) |
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Base giuridica |
Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) vom 27.6.2001, Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.4.1991, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.4.2004 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 1,239 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.5.2007 |
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Durata |
30.6.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
V Pareri
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/16 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec Précision Etirage/Werk Zeithain)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 116/10)
1. |
In data 20.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Salzgitter AG («Salzgitter», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Vallourec Précision Etirage S.A.S. («VPE», Francia), controllata da Vallourec SA («Vallourec», Francia), mediante acquisto di quote e il controllo dell'acciaieria V&M Deutschland GmbH di Zeithain («Werk Zeithain», Germania) mediante acquisto di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec Précision Etirage/Werk Zeithain, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4486 — Leitner/Strabag/Nordpark)
(Caso ammissibile alla procedura semplificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 116/11)
1. |
In data 21.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa A-WAY Infrastrukturprojektentwicklungs- und -betriebs GmbH («A-WAY», Austria), appartenente al gruppo STRABAG SE («STRABAG», Austria), e l'impresa Leitner GmbH, appartenente al gruppo Leitner SpA («gruppo Leitner», Italia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Nordpark Errichtungs- und Betriebs GmbH («Nordpark»), impresa precedentemente controllata esclusivamente da A-WAY, mediante l'acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4486 — Leitner/Strabag/Nordpark, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 5.3.2005, pag. 32.
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4671 — UTC/Initial Electronic Security Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 116/12)
1. |
In data 16.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa United Technologies Corporation («UTC», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Rentokil Initial plc's Electronic Security Group («Initial ESG», Regno Unito) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4671 — UTC/Initial Electronic Security Group, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.