ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 116

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
26 maggio 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2007/C 116/01

Parere della Banca centrale europea, del 13 aprile 2007, relativo all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (CON/2007/11)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 116/02

Comunicazione della Commissione relativa alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

5

2007/C 116/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4608 — Siemens/UGS Corporation) ( 1 )

6

2007/C 116/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4609 — Shell/Coller Capital/STV) ( 1 )

6

2007/C 116/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4559 — Balfour Beatty/Galaxy/Exeter Airport) ( 1 )

7

2007/C 116/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4665 — The Apollo Group/Claire's Stores) ( 1 )

7

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 116/07

Tassi di cambio dell'euro

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 116/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

9

2007/C 116/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

12

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 116/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec Précision Etirage/Werk Zeithain) ( 1 )

16

2007/C 116/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4486 — Leitner/Strabag/Nordpark) (Caso ammissibile alla procedura semplificata) ( 1 )

17

2007/C 116/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4671 — UTC/Initial Electronic Security Group) ( 1 )

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri

PARERI

Banca centrale europea

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 aprile 2007

relativo all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione

(CON/2007/11)

(2007/C 116/01)

Introduzione e base giuridica

Il 23 gennaio 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (1) (di seguito «direttiva proposta»). La direttiva proposta stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE) la cui perturbazione o distruzione potrebbe comportare conseguenze di rilievo in due o più Stati membri o in un singolo Stato membro qualora l'infrastruttura tecnica sia situata in un altro Stato membro. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1

La BCE sostiene pienamente l'obiettivo della direttiva proposta di accrescere la coordinazione tra le azioni pianificate nei diversi settori pertinenti dell'Unione europea per la prevenzione, preparazione e risposta a minacce, in particolare ad attacchi terroristici che coinvolgono infrastrutture critiche e le dipendenze intersettoriali (2). In particolare, la BCE ritiene importante assicurare che siano intraprese iniziative coerenti e coordinate in diversi settori per reagire adeguatamente a tali minacce.

1.2

Le disposizioni della direttiva proposta che attribuiscono agli Stati membri talune responsabilità in riferimento all'identificazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE), alla loro notifica alla Commissione, e l'istituzione dei Piani di sicurezza per gli operatori (PSO) degli ICE, il loro aggiornamento, la loro regolare revisione e, in particolare, sorveglianza, così come la segnalazione alla Commissione dei rischi per ciascun settore, devono rispettare le attuali competenze nazionali e delle autorità dell'UE. Ciò comprende i compiti esclusivi delle banche centrali, da svolgersi necessariamente in maniera indipendente ai sensi del trattato (3), nonché i compiti attribuiti alle banche centrali dalle leggi nazionali applicabili. In particolare, sarà necessario assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva proposta siano pienamente compatibili con i poteri o obblighi di sorveglianza delle banche centrali sulle infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli, stanze di compensazione e controparti centrali (4). A tale riguardo si comprende che il quadro fornito dalla direttiva proposta non sarà pregiudizievole delle prerogative e dell'indipendenza delle banche centrali. Nella direttiva proposta dovrebbe essere introdotto un considerando che rifletta tali considerazioni.

1.3

Inoltre, la BCE desidera mettere in rilievo che l'Eurosistema e/o le banche centrali nazionali hanno già messo a punto misure che garantiscono la continuità del servizio (business continuity) nei sistemi di pagamento dell'area dell'euro, e la BCE ritiene che tale attività dovrebbe essere riconosciuta nell'intento di evitare duplicazioni e di assicurare coerenza al lavoro svolto da varie autorità.

2.   Commenti di natura specifica

2.1

Primo, il settore finanziario identificato nella direttiva proposta è suddiviso in 1) infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli; e 2) mercati regolamentati. La BCE propone una formulazione più ampia che copra infrastrutture e sistemi di negoziazione, pagamento, compensazione e regolamento per gli strumenti finanziari.

2.2

Secondo, la definizione di «infrastruttura critica »riconosce esplicitamente le dipendenze intersettoriali poiché l'efficacia delle misure di recepimento per ciascun settore potrebbero essere gravemente danneggiate per la mancanza di un adeguato trattamento delle interdipendenze settoriali. Tuttavia, si nota che tale definizione non fa espresso riferimento alle attività situate esclusivamente all'interno dell'UE. Pertanto, non è chiaro come attività situate in parte al di fuori della UE, la cui perturbazione o distruzione potrebbe comportare conseguenze di rilievo sulle infrastrutture europee, possano ricadere nel campo di applicazione della direttiva proposta. La BCE riterrebbe opportuni ulteriori chiarimenti su questo punto.

2.3

Terzo, il «test di gravità »finalizzato a identificare le infrastrutture critiche europee è abbastanza ampio e dovrebbe essere rafforzato con indicazioni più chiare atte ad assicurare coerenza nelle designazioni tra i paesi e i settori. Sarebbe utile chiarire ulteriormente questo concetto nello stabilire criteri trasversali e settoriali attraverso la procedura del comitato ai sensi della direttiva proposta. Si nota che è probabile che la direttiva proposta preveda ulteriori requisiti amministrativi che verosimilmente comporteranno costi per le infrastrutture e le autorità coinvolte. A seconda che vengano stabiliti o meno tetti di questo tipo, le infrastrutture che al momento non sono soggette a sorveglianza potrebbero essere identificate e sottoposte a costi ulteriori.

2.4

Quarto, potrebbe essere necessario un atto comunitario separato per stabilire procedure atte ad identificare e designare le ICE di proprietà o gestite dalle istituzioni, organi o agenzie comunitari. Mentre secondo la direttiva proposta la Commissione potrebbe proporre un elenco di infrastrutture critiche da designarsi quali ICE sulla base sia delle notifiche da parte degli Stati membri sia di «qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione», potrebbe non essere pratico che le ICE gestite da organi comunitari e che hanno una dimensione paneuropea siano parte di un sistema che verrebbe amministrato dagli Stati membri.

2.5

Quinto, ai sensi della direttiva proposta, è necessario che l'elenco di infrastrutture critiche designate quali ICE sia adottato in conformità della procedura di comitato stabilita dalla direttiva proposta (5). L'elenco di tutte le ICE sarebbe adottato prima dell'istituzione e dell'operatività dei PSO contenenti le pertinenti soluzioni di sicurezza per la protezione delle ICE elencate, poiché agli operatori, per dare vita a un PSO, è concesso un anno che decorre dalla designazione. In tale contesto, la pubblicità non è desiderabile per le infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli. In particolare, dal momento che l'obiettivo della direttiva include la preparazione in vista di minacce che abbiano conseguenze sui mercati finanziari, non sarebbe opportuno divulgare al pubblico l'elenco di infrastrutture critiche di fatto rilevanti per il funzionamento dei mercati finanziari. Allo stato attuale, non vi è paese al mondo che renda pubblica un tale elenco, sulla base di simili considerazioni. La BCE raccomanda pertanto fortemente di mantenere l'elenco delle ICE riservato.

2.6

Infine, la BCE raccomanda altrettanto fortemente di tenere in adeguato conto le misure esistenti nel definire i provvedimenti di recepimento e di prestare particolare attenzione a quelle aree nelle quali non è stata identificata finora alcuna specifica misura. In Tale contesto, sembra quindi preferibile che non siano avviati i provvedimenti di definizione o attuazione nelle aree dei pagamenti e regolamenti, ma venga piuttosto riconosciuto il lavoro già svolto dalle autorità competenti. Da una parte, un ulteriore regolamento e gli oneri correlati dovranno essere giustificati attraverso un'analisi d'impatto adeguata. Dall'altra, è importante mantenere gli standard e i regolamenti in quest'area sufficientemente flessibili in modo da essere facilmente e continuamente adattati ad un ambiente mutevole. La BCE ritiene preferibile che non siano adottate misure specifiche giuridicamente vincolanti. Qualora la Commissione decidesse di adottare misure di attuazione, la BCE dovrà essere consultata formalmente ai sensi del trattato su tutte le misure relative alle infrastrutture e ai sistemi di pagamento e di compensazione e di regolamento titoli, e su altre materie che ricadono nella sua sfera di competenza (6).

3.   Proposte redazionali

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche della direttiva proposta, l'allegato dispone delle proposte redazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, 13 aprile 2007.

Il Vice Presidente della BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2006) 787 definitivo.

(2)  La BCE è altresì del parere che il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche debba fondarsi su un approccio ad alto rischio nell'affrontare le minacce del terrorismo come prioritarie e che, secondo tale approccio, minacce tecnologiche, o provocate dall'uomo, e disastri naturali dovrebbero essere tenuti in considerazione nel processo di protezione delle infrastrutture critiche europee.

(3)  Allo stesso tempo, nel contesto della preparazione di una strategia complessiva di respiro UE volta alla protezione delle infrastrutture critiche contro attacchi terroristici, il riconoscimento all'Eurosistema dell'esclusiva competenza in proposito non comporta una sua separazione netta dalla Comunità europea e non lo esenta da qualunque norma del diritto comunitario (paragrafo 135 della Causa C-11/00 Commissione contro Banca centrale europea, Racc. 2003 pagg. I-7147).

(4)  Per esempio, l'Eurosistema ha stabilito principi e procedure per la sorveglianza sulle infrastrutture e sui sistemi di pagamento e di compensazione, ivi comprese misure preventive contro problemi operativi quali the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems del giugno 2006.

(5)  Articoli 4, paragrafo 2, e 11 della direttiva proposta.

(6)  Primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE  (1)

Modifica n. 1

Nuovo considerando 17a

 

Ai fini del settore finanziario, la presente direttiva dovrebbe essere compatibile con i compiti e di doveri conferiti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dal trattato e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Particolare attenzione a tal riguardo deve essere prestata all'operatività e sorveglianza delle infrastrutture e dei sistemi di pagamento e di compensazione e di regolamento titoli dalle banche centrali del SEBC e al contributo delle banche centrali alla stabilità del sistema finanziario. Per evitare una duplicazione di lavoro non necessaria, gli Stati membri fanno affidamento sull'attività e sulle valutazioni regolari condotte dalle banche centrali nelle rispettive sfere di competenza.

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.2 del parere

Allegato 1 Elenco dei settori di infrastrutture critiche

VII   Finanze

Infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione eregolamento di titoli

Mercati regolamentati

VII   Finanze

Infrastrutture e sistemi di negoziazione, pagamento, compensazione e regolamento di titoli per gli strumenti finanziari

Mercati regolamentati

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1 del parere


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/5


Comunicazione della Commissione relativa alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

(2007/C 116/02)

Il 7 maggio 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (1) e una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2).

L'obiettivo della prima proposta è quello di rendere più attrattiva la partecipazione al regime di ristrutturazione. A tal fine si propone di fissare al 10 % la percentuale dell'aiuto alla ristrutturazione da erogare ai coltivatori e ai fornitori di macchinari, levando così ogni incertezza circa la facoltà attualmente concessa agli Stati membri di decidere l'applicazione di percentuali più elevate. I coltivatori potranno invece ricevere un pagamento supplementare.

Si propone inoltre, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, di dare ai coltivatori la possibilità di partecipare al processo di ristrutturazione presentando una domanda diretta di aiuto alla ristrutturazione, a condizione che rinuncino ai diritti di fornitura che vantano nei confronti delle imprese alle quali erano legati da contratti di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente. Di conseguenza lo Stato membro dovrebbe ridurre la quota dell'impresa corrispondente. L'applicazione di questa misura si limita tuttavia ad una riduzione di quota non superiore al 10 % della quota assegnata all'impresa medesima ed è opportuno che gli Stati membri accettino le domande dei coltivatori in base al principio del «primo arrivato, primo servito».

Le modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006 dovrebbero cominciare ad applicarsi a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. Tenendo conto del fatto che il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione scade il 31 gennaio 2008, si raccomanda alle imprese produttrici di zucchero e ai coltivatori di analizzare attentamente la propria posizione concorrenziale nel medio e lungo periodo e di preparare per tempo le domande eventuali di aiuto alla ristrutturazione.

La seconda proposta riguarda alcune modifiche delle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006 che disciplinano i ritiri. Si prevede in particolare di inserire nel regolamento del Consiglio i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione (3) nell'eventualità di ritiri supplementari dal mercato nell'autunno 2007. Si propone anche di abolire la disposizione relativa alla riduzione, in caso di ritiro dal mercato, del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento delle raffinerie. Le modifiche dovranno applicarsi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 48.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(3)  GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4608 — Siemens/UGS Corporation)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 116/03)

Il 27.4.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4608. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4609 — Shell/Coller Capital/STV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 116/04)

Il 29.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4609. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4559 — Balfour Beatty/Galaxy/Exeter Airport)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 116/05)

Il 12.3.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4559. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4665 — The Apollo Group/Claire's Stores)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 116/06)

Il 22.5.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4665. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 maggio 2007

(2007/C 116/07)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3441

JPY

yen giapponesi

163,50

DKK

corone danesi

7,4518

GBP

sterline inglesi

0,67750

SEK

corone svedesi

9,1912

CHF

franchi svizzeri

1,6499

ISK

corone islandesi

83,47

NOK

corone norvegesi

8,0945

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5832

CZK

corone ceche

28,308

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

249,83

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8105

RON

leu rumeni

3,2724

SKK

corone slovacche

34,025

TRY

lire turche

1,7885

AUD

dollari australiani

1,6399

CAD

dollari canadesi

1,4570

HKD

dollari di Hong Kong

10,5146

NZD

dollari neozelandesi

1,8506

SGD

dollari di Singapore

2,0546

KRW

won sudcoreani

1 247,66

ZAR

rand sudafricani

9,5780

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2860

HRK

kuna croata

7,3128

IDR

rupia indonesiana

11 760,88

MYR

ringgit malese

4,5578

PHP

peso filippino

61,963

RUB

rublo russo

34,8120

THB

baht thailandese

44,057


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 116/08)

Numero dell'aiuto

XR 5/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

Tier 1(87 3(a)) — Tier 2 (87 3(c))

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Scottish Property Support Scheme

Base giuridica

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126

Local Government Act 1973 and Section 171 of the Local Government Act ect (Scotland) Act 1994

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

16 Mio GBP

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Scottish Executive

Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department

5 Cadogan Street

Glasgow G2 6AT

United Kingdom

Scottish Enterprise

5 Atlantic Quay

150 Broomielaw

Glasgow G2 8LU

United Kingdom

Highlands and Islands Enterprise

Cowan House

Inverness Retail and Business Park

Inverness IV2 7GF

United Kingdom

Scottish Local Authority Economic Development Group

Stan Ure

Chairman, SLAED

c/o Economic Development Department

Dundee City Council

3 City Square

Dundee DD1 3BA

United Kingdom

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://stateaidscotland.gov.uk/state_aid/SA_ApprovalsView.jsp?pContentID=354&p_applic=CCC&p_service=Content.show&

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 7/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

Northern Ireland

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Urban Development Grant Scheme

Base giuridica

Social Need Order 1986

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

9 Mio GBP

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department for Social Development Urban Regeneration Policy Unit

Lighthouse Building

1 Cromac Place

Gasworks Business Park

Ormeau Road

Belfast BT7 2JB

United Kingdom

Tel. (44-28) 90 82 93 67

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.dsdni.gov.uk/index/urcdg-urban_regeneration/programmes_measures/special_measures_focusing_on_belfast_and_londonderry/udg.htm

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 15/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

Tier 1 (87 3 (a)) — Tier 2 (87 3(c))

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Regional Selective Assistance — Scotland

Base giuridica

Industrial Development Act 1982, section 7 Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

85 Mio GBP

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Scottish Executive

Enterprise, Transport & Lifelong Learning Department

5 Cadogan Street

Glasgow G2 6AT

United Kingdom

Tel. (0141) 242 5674

E-mail: allan.mccabe@scotland.gsi.gov.uk

Scottish Enterprise

5 Atlantic Quay

150 Broomielaw

Glasgow G2 8LU

United Kingdom

Tel. (0141) 228 2066

E-mail: Karen.fraser@scotent.co.uk

Highlands & Islands Enterprise

Cowan House

Inverness Retail and Business Park

Inverness IV2 7GF

United Kingdom

Tel. (01463) 244 474

E-mail: Melvyn.waumsley@hient.co.uk

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.rsascotland.gov.uk

Altre informazioni


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 116/09)

Numero dell'aiuto

XS 116/07

Stato membro

Italia

Regione

Regione Lazio

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Agevolazioni a favore di PMI per progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo

Base giuridica

Deliberazione della giunta regionale n. 28 del 25.1.2007, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, attuativa della legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 e s.m.i.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

25 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto

Il contributo non potrà superare i massimali previsti dalla vigente normativa comunitaria

Data di applicazione

25.1.2007

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Illimitata, tuttavia il regime di aiuto è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88 par 3 del Trattato CE fino al 30 giugno 2008, data in cui termina il periodo di validità del Regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato, salvo eventuali proroghe

Obiettivo dell'aiuto

L'aiuto è finalizzato ad agevolare le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Altre informazioni

Il regime di aiuto, in passato, è stato approvato dalla Commissione con Decisione C(2002) 691 cor. del 5.3.2002


Numero dell'aiuto

XS 132/07

Stato membro

Cipro

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Πρόγραμμα «Διακρατική Συνεργασία Κύπρου-Ρουμανίας»/Programma «Diakratiki Synergasia Kyproy-Roymanias»

Base giuridica

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 64.596 ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2006 και Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της 14ης Μαρτίου 2006

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,2 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

2.4.2007

Durata

31.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας/Idryma Proothisis Ereynas

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα, Αγ. Ομολογητές, CY-1683, Λευκωσία/Gonia Apelli kai Nirbana, Ag. Omologites, CY-1683, Leykosia


Numero dell'aiuto

XS 133/07

Stato membro

Cipro

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Πρόγραμμα «Διακρατική Συνεργασία Κύπρου-Σλοβενίας»/Programma «Diakratiki Synergasia Kyproy-Slobenias»

Base giuridica

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 58.911 ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003 και Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της 14ης Μαρτίου 2006

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,175 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

2.4.2007

Durata

31.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας/Idryma Proothisis Ereynas

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα, Αγ. Ομολογητές, CY-1683, Λευκωσία/Gonia Apelli kai Nirbana, Ag. Omologites, CY-1683, Leykosia


Numero dell'aiuto

XS 134/07

Stato membro

Austria

Regione

Niederösterreich

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Richtlinien der NÖ Bürgschaften GmbH

Base giuridica

1.

Satzung der NÖ Bürgschaften GmbH

2.

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen in der geltenden Fassung

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 2,3 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.4.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

NÖ Bürgschaften GmbH

Gottfried-Keller-Gasse 2

A-1030 Wien


Numero dell'aiuto

XS 142/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

North East of England

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Sea Dragon Technical Services Ltd

Base giuridica

Regional Development Act 1999

Tipo di misura

Aiuto individuale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 0,065 Mio GBP

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

26.4.2007

Durata

30.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori manifatturieri

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Fergus Mitchell

ONE Northeast

Stella House

Newcastle Upon Tyne NE15 8NY

United Kingdom


Numero dell'aiuto

XS 145/07

Stato membro

Germania

Regione

Sachsen-Anhalt

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen in Sachsen-Anhalt (Beratungshilfeprogramm)

Base giuridica

Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) vom 27.6.2001,

Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.4.1991, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.4.2004

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,239 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.5.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Förderberatungszentrum

Domplatz 12

D-39104 Magdeburg


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec Précision Etirage/Werk Zeithain)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 116/10)

1.

In data 20.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Salzgitter AG («Salzgitter», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Vallourec Précision Etirage S.A.S. («VPE», Francia), controllata da Vallourec SA («Vallourec», Francia), mediante acquisto di quote e il controllo dell'acciaieria V&M Deutschland GmbH di Zeithain («Werk Zeithain», Germania) mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Salzgitter: produzione e vendita di diversi prodotti d'acciaio, compresi i tubi, e fornitura dei servizi connessi,

per Vallourec: produzione e vendita di tubi di acciaio per il gas, l'energia, l'industria automobilistica, l'industria petrolchimica e applicazioni ingegneristiche,

per VPE: produzione e vendita di tubi di precisione in acciaio,

per Werk Zeithain: produzione di profilati cavi senza saldatura.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec Précision Etirage/Werk Zeithain, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4486 — Leitner/Strabag/Nordpark)

(Caso ammissibile alla procedura semplificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 116/11)

1.

In data 21.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa A-WAY Infrastrukturprojektentwicklungs- und -betriebs GmbH («A-WAY», Austria), appartenente al gruppo STRABAG SE («STRABAG», Austria), e l'impresa Leitner GmbH, appartenente al gruppo Leitner SpA («gruppo Leitner», Italia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Nordpark Errichtungs- und Betriebs GmbH («Nordpark»), impresa precedentemente controllata esclusivamente da A-WAY, mediante l'acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per il gruppo Leitner: realizzazione di funivie, progettazione e realizzazione di impianti eolici e sistemi di trasporto passeggeri,

per Leitner GmbH: realizzazione di funivie,

per STRABAG: edilizia,

per A-WAY: holding di Nordpark,

per Nordpark: realizzazione e gestione di funivie nella regione di Innsbruck.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4486 — Leitner/Strabag/Nordpark, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 5.3.2005, pag. 32.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4671 — UTC/Initial Electronic Security Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 116/12)

1.

In data 16.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa United Technologies Corporation («UTC», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Rentokil Initial plc's Electronic Security Group («Initial ESG», Regno Unito) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per UTC: gruppo diversificato attivo nella fornitura di prodotti e servizi per sistemi di costruzione e l'industria aerospaziale, comprendenti sicurezza elettronica, monitoraggio, sistemi di rilevamento ed estinzione di incendi,

per Initial ESG: fornitura di sistemi di sicurezza elettronica, sistemi di sorveglianza e allarme antincendio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4671 — UTC/Initial Electronic Security Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.