ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 323

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
30 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 323/1

Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

1

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 323/1


DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

(2006/C 323/01)

1.

INTRODUZIONE

1.1.

Gli obiettivi degli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione

1.2.

La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI

1.3.

Test comparativo e sua applicazione agli aiuti alla RSI

1.3.1.

Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per l'esame degli aiuti

1.3.2.

L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina

1.3.3.

Strumenti adeguati

1.3.4.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

1.3.5.

Proporzionalità dell'aiuto

1.3.6.

Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio complessivo

1.4.

Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a un esame più specifico

1.5.

Motivazione per l'adozione delle misure specifiche contemplate dalla presente disciplina

2.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1.

Campo di applicazione della disciplina

2.2.

Definizioni

3.

AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

3.1.

Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

3.1.1.

Finanziamento pubblico di attività non economiche

3.1.2.

Finanziamento pubblico di attività economiche

3.2.

Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche

3.2.1.

Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca)

3.2.2.

Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca

4.

COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO CE

5.

COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

5.1.

Aiuti a favore di progetti di R&S

5.1.1.

Categoria di ricerca

5.1.2.

Intensità di base dell'aiuto

5.1.3.

Maggiorazioni

5.1.4.

Costi ammissibili

5.1.5.

Anticipo rimborsabile

5.1.6.

Misure fiscali

5.1.7.

Clausola di allineamento

5.2.

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

5.3.

Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI

5.4.

Aiuti alle nuove imprese innovatrici

5.5.

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

5.6.

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

5.7.

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

5.8.

Aiuti ai poli di innovazione

6.

EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL'AIUTO

7.

COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI A UN ESAME DETTAGLIATO

7.1.

Misure soggette a un esame dettagliato

7.2.

Metodologia per l'esame dettagliato: criteri di RSI per la valutazione economica di determinati casi individuali

7.3.

Effetti positivi degli aiuti

7.3.1.

Imperfezioni del mercato

7.3.2.

Strumento adeguato

7.3.3.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

7.3.4.

Proporzionalità dell'aiuto

7.4.

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi

7.4.1.

Distorsione degli incentivi dinamici

7.4.2.

Creazione di potere di mercato

7.4.3.

Mantenimento di strutture di mercato inefficienti

7.5.

Bilancio e decisione

8.

CUMULO

9.

NORME SPECIALI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

10.

DISPOSIZIONI FINALI

10.1.

Relazioni e monitoraggio

10.1.1.

Relazioni annuali

10.1.2.

Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti

10.1.3.

Schede informative

10.2.

Opportune misure

10.3.

Entrata in vigore, validità e revisione

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Gli obiettivi degli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione

La promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (in prosieguo: «la RSI») è un obiettivo importante di interesse comune. A norma dell'articolo 163 del trattato CE «la Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie …». Gli articoli da 164 a 173 del trattato CE stabiliscono le azioni da svolgere in tal senso, nonché l'ambito e l'attuazione del programma quadro pluriennale.

Nell'incontro di Barcellona del marzo 2002, il Consiglio europeo ha fissato un obiettivo chiaro per l'evoluzione futura del sostegno finanziario a favore della ricerca, decidendo di incrementare la spesa complessiva per la ricerca e lo sviluppo (in prosieguo: R&S) e l'innovazione nella Comunità fino al 3 % del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2010. Ha inoltre precisato che due terzi di questi nuovi investimenti dovranno provenire dal settore privato. Per raggiungere l'obiettivo, gli investimenti nella ricerca dovranno aumentare di un tasso medio annuo dell'8 %, ripartito tra un tasso di crescita del 6 % per quanto riguarda la spesa pubblica (1) e un tasso di crescita annuo del 9 % per quanto riguarda gli investimenti privati (2).

L'obiettivo perseguito è accrescere l'efficienza economica mediante gli aiuti di Stato (3) e contribuire in tal modo alla crescita sostenibile e all'occupazione. Gli aiuti di Stato alla RSI possono quindi essere considerati compatibili se l'aiuto può accrescere la RSI e se la distorsione della concorrenza non è considerata contraria all'interesse comune, che la Commissione equipara nella presente disciplina all'efficienza economica. Scopo della presente disciplina è realizzare detto obiettivo e in particolare aiutare gli Stati membri a orientare meglio gli aiuti rispetto alle imperfezioni pertinenti del mercato (4).

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce un divieto generale per quanto riguarda gli aiuti di Stato. In determinati casi, tuttavia, gli aiuti possono essere compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Gli aiuti a favore della RSI sono giustificabili principalmente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c). Nella presente disciplina la Commissione fissa le regole che saranno poi applicate per la valutazione degli aiuti notificati, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali per migliorare la certezza del diritto e la trasparenza delle sue decisioni.

1.2.   La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI

Nel contesto della strategia di Lisbona il livello attuale di RSI è considerato insufficiente per l'economia europea. Un incremento di detto livello porterebbe quindi a una maggiore crescita nella Comunità. La Commissione ritiene che le attuali regole in materia di aiuti di Stato alla R&S debbano essere modernizzate e potenziate per far fronte a tale sfida.

Innanzitutto, la Commissione, nella presente disciplina espande le attuali possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo a nuove azioni a sostegno dell'innovazione. L'innovazione è legata a un processo che consente di combinare conoscenza e tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato per prodotti, servizi e processi commerciali nuovi o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato comune, e comporta un certo grado di rischio. Per quanto concerne le regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione ritiene tuttavia che gli aiuti di Stato a favore dell'innovazione debbano essere autorizzati non sulla base di una definizione astratta di innovazione, ma unicamente se riguardano attività precise, volte espressamente a rimediare alle imperfezioni del mercato che ostacolano l'innovazione e per le quali i benefici derivanti dagli aiuti di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della concorrenza e del commercio.

In secondo luogo, la Commissione intende promuovere una migliore amministrazione degli aiuti di Stato alla RSI, aumentando l'ambito delle esenzioni di categoria per la R&S, attualmente limitate agli aiuti alle piccole e medie imprese («PMI») (5). Le misure di aiuto alle RSI meno problematiche formeranno oggetto di un futuro regolamento generale sulle esenzioni per categoria. La presente disciplina continuerà ad applicarsi a tutte le misure notificate alla Commissione, sia perché la misura non rientra nel campo di applicazione del regolamento generale sulle esenzioni per categoria, sia perché il regolamento generale sulle esenzioni per categoria stabilisce l'obbligo di notificare individualmente l'aiuto o perché uno Stato membro decide di notificare una misura che in linea di principio avrebbe potuto beneficiare di una esenzione per categoria, nonché, ai fini della valutazione di tutti i casi di aiuti non notificati.

In terzo luogo, per meglio orientare l'analisi della Commissione, la presente disciplina stabilisce per la valutazione delle misure che rientrano nel suo ambito, non solo regole sulla compatibilità di determinate misure di aiuto (capo 5) ma anche, visto il maggior rischio che determinate misure provochino distorsioni della concorrenza e degli scambi, ulteriori elementi concernenti l'analisi dell'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto (capo 6) nonché una metodologia supplementare da applicare in caso di esame dettagliato (capo 7).

In questo contesto la Commissione sottolinea che i mercati concorrenziali in linea di massima dovrebbero, per il semplice gioco delle forze in campo, dare il risultato più efficiente in termini di RSI. Tuttavia, ciò non è sempre garantito e l'intervento pubblico potrebbe allora migliorare la situazione. Le imprese investiranno maggiormente nella ricerca solo se potranno trarre vantaggi commerciali concreti dai risultati e purché siano a conoscenza delle opportunità esistenti. I deboli livelli di RSI sono dovuti a varie ragioni imputabili in parte alle barriere strutturali e in parte alla presenza di imperfezioni del mercato (6). Alle prime si dovrebbe di preferenza rimediare mediante misure strutturali, mentre gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo per compensare le inefficienze causate da imperfezioni del mercato. L'esperienza indica altresì che gli aiuti di Stato sono efficaci purché siano presenti condizioni favorevoli, come sistemi adeguati di diritti di proprietà intellettuale, un ambiente concorrenziale disciplinato da norme favorevoli alla ricerca e all'innovazione e mercati finanziari favorevoli.

Tuttavia gli aiuti di Stato hanno anche l'effetto di falsare la concorrenza, mentre una forte concorrenza è un fattore cruciale perché il mercato incentivi investimenti in attività di RSI. È pertanto necessario concepire in maniera attenta le misure di aiuto di Stato onde limitarne gli effetti distorsivi che possono altrimenti diventare controproducenti e ridurre il livello complessivo di RSI e la crescita economica.

La principale riserva per quanto riguarda gli aiuti a favore della RSI destinati alle imprese è che falsino ed eventualmente riducano gli incentivi dinamici a investire delle imprese concorrenti. Quando un'impresa riceve un aiuto, in generale ne risulta rafforzata la sua posizione sul mercato e diminuito il rendimento degli investimenti delle altre imprese. Se la diminuzione è significativa, può accadere che i concorrenti riducano le proprie attività di RSI. Inoltre, quando consentono di ridurre l'onere di bilancio per il beneficiario, gli aiuti possono anche avere l'effetto di ridurre gli incentivi del beneficiario a innovare. Infine, gli aiuti possono sostenere imprese inefficienti o permettere al beneficiario di alterare le pratiche di esclusione o di rafforzare il suo potere di mercato.

1.3.   Test comparativo e sua applicazione agli aiuti alla RSI

1.3.1.   Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per l'esame degli aiuti

Nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato (7) la Commissione ha annunciato che «per contribuire nel miglior modo possibile alla rinvigorita strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la Commissione, se del caso, rafforzerà l'approccio economico agli aiuti di Stato. L'approccio economico è lo strumento per concentrare meglio determinati aiuti di Stato e indirizzarli verso gli obiettivi della rinvigorita strategia di Lisbona».

Quando valuta la compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune, la Commissione pondera gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse con i suoi effetti potenzialmente negativi di distorsione degli scambi e della concorrenza. Il piano di azione, sulla base della prassi esistente, ha formalizzato questo esercizio di ponderazione definendolo «test comparativo» (8). Per decidere dell'approvazione di una misura di aiuti di Stato, il test si articola in tre fasi, le prime due concernenti gli effetti positivi e la terza gli effetti negativi nonché il saldo tra effetti positivi e negativi:

1)

La misura di aiuto è destinata a un obiettivo ben definito di interesse comune? (crescita, occupazione, coesione, ambiente)

2)

L'aiuto è correttamente concepito per conseguire l'obiettivo d'interesse comune, ossia l'aiuto proposto rimedia all'imperfezione del mercato o consegue altri obiettivi?

i)

L'aiuto di Stato è uno strumento adeguato?

ii)

Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

iii)

La misura di aiuto è proporzionale, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con meno aiuti?

3)

Le distorsioni di concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

Questo test comparativo si applica sia all'elaborazione delle norme sugli aiuti di Stato che alla valutazione dei casi.

In base al regolamento sulle esenzioni per categoria, gli aiuti di Stato sono compatibili se vengono soddisfatte le condizioni ivi enunciate. Altrettanto dicasi, in generale, per la maggior parte dei casi contemplati nella presente disciplina. Tuttavia, per quanto riguarda le singole misure di aiuto che presentano un forte potenziale di distorsione della concorrenza a causa dell'importo elevato dell'aiuto, la Commissione effettuerà una valutazione globale degli effetti positivi e negativi degli aiuti sulla base del principio di proporzionalità.

1.3.2.   L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina

La presente disciplina persegue l'obiettivo di interesse comune consistente nel promuovere le RSI. Essa tende ad accrescere l'efficienza economica esaminando carenze ben definite di mercato che impediscono all'economia comunitaria di raggiungere il livello ottimale di RSI.

Per fissare regole che permettano alle misure di aiuto di conseguire detto obiettivo, occorre, innanzitutto, individuare le carenze i del mercato che ostacolano la RSI. La RSI ha luogo attraverso una serie di attività, che sono esercitate a monte di vari mercati di prodotti e che sfruttano le capacità di RSI esistenti per sviluppare prodotti (9) e processi nuovi o più avanzati in tali mercati, e quindi promuovono la crescita economica. Tuttavia, date le capacità di RSI esistenti, i le carenze del mercato possono impedire a quest'ultimo di raggiungere il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente per le ragioni seguenti:

Esternalità positive/ricadute di conoscenza: la RSI spesso arreca benefici alla società sotto forma di ricadute di conoscenza. Tuttavia, senza intervento esterno sul mercato, un certo numero di progetti, malgrado i vantaggi che presentano per la società, potrebbero risultare poco interessanti economicamente per il settore privato, perché le imprese a finalità di lucro non tengono conto degli effetti esterni delle loro attività quando decidono il volume di RSI da intraprendere. Di conseguenza accade che progetti di interesse comune non vengano sviluppati in assenza di intervento pubblico.

Beni pubblici/ricadute di conoscenza: ai fini della creazione di conoscenza di carattere generale, come la ricerca fondamentale, è impossibile impedire ai terzi di servirsi dei risultati (bene pubblico), mentre è possibile tutelare la conoscenza specifica legata alla produzione, ad esempio mediante brevetti che comportino per l'inventore un ritorno maggiore dalla sua invenzione. Per elaborare una politica adeguata a sostegno della RSI è importante distinguere tra creazione di conoscenza di carattere generale e creazione di conoscenze che è possibile tutelare. Le imprese tendono a sfruttare, a titolo gratuito, la conoscenza di carattere generale creata da altri, il che le rende poco propense a creare conoscenza direttamente. Infatti, può darsi che il mercato non solo sia inefficiente, ma anche completamente inesistente. Se la produzione di conoscenza di carattere generale fosse maggiore, tutta la società potrebbe beneficiare di ricadute di conoscenza in ogni settore economico. A tal fine è possibile che i governi debbano sostenere la creazione di conoscenza da parte delle imprese. Nel caso della ricerca fondamentale può darsi che si trovino a dover finanziare integralmente gli sforzi delle imprese per svolgere attività di ricerca fondamentale.

Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione: la RSI presenta un grado elevato di rischi e incertezze. A causa delle asimmetrie e imperfezioni dell'informazione gli investitori privati possono essere reticenti a finanziare progetti utili, e può accadere che personale altamente qualificato non venga a conoscenza di opportunità di lavoro in imprese innovatrici. La distribuzione delle risorse umane e finanziarie in tali mercati può quindi risultare inadeguata e progetti importanti per l'economia non essere realizzati.

Problemi di coordinamento e di messa in rete. La capacità delle imprese di coordinarsi o per lo meno di interagire, e di conseguenza di sviluppare RSI può essere ostacolata. Possono sorgere problemi per vari motivi, incluse difficoltà a coordinare le attività di R&S e a trovare partner adatti.

1.3.3.   Strumenti adeguati

È importante tener presente che possono esistere altri strumenti più idonei ad aumentare il livello di RSI nell'economia, come la normazione, un maggior finanziamento delle università, o misure fiscali generali a favore della RSI (10). L'idoneità di uno strumento in una determinata situazione è di regola legata alle cause principali del problema. Se un nuovo operatore non riesce a sfruttare adeguatamente i risultati della RSI, la riduzione delle barriere all'accesso al mercato può essere più efficace del ricorso ad aiuti di Stato. Aumentando il finanziamento alle università si può rispondere meglio alla scarsità di personale di RSI qualificato che non concedendo aiuti di Stato a progetti di RSI. Gli Stati membri devono quindi optare per gli aiuti di Stato quando rappresentano uno strumento idoneo rispetto al problema che tentano di risolvere. In altri termini, è necessario individuare l'imperfezione del mercato cui si intende ovviare mediante la misura di aiuto.

1.3.4.   Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

Gli aiuti di Stato alla RSI devono indurre il beneficiario a cambiare il suo comportamento, inducendolo ad accrescere il livello di attività di RSI e a realizzare progetti o attività di RSI che diversamente non sarebbero stati realizzati o lo sarebbero stati in misura più limitata. La Commissione ritiene che grazie agli aiuti, l'attività di RSI dovrebbe aumentare in termini di scala, portata, importi di spesa e ritmo. L'effetto di incentivazione è individuato mediante un'analisi controfattuale, che compara i livelli previsti di attività con e senza aiuti. Gli Stati membri devono dimostrare chiaramente come intendono assicurare la presenza di un effetto di incentivazione.

1.3.5.   Proporzionalità dell'aiuto

Un aiuto è considerato proporzionale unicamente se non è possibile ottenere lo stesso risultato con una misura di aiuto meno distorsiva. In particolare l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario perché l'attività di RSI sovvenzionata abbia luogo.

1.3.6.   Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio complessivo

Le possibili distorsioni di concorrenza derivanti dagli aiuti di Stato alla RSI possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

perturbazione degli incentivi dinamici delle imprese ed effetto di «spiazzamento»;

sostegno a una produzione insufficiente;

pratiche di esclusione e rafforzamento del potere di mercato;

delocalizzazione delle attività economiche negli Stati membri;

ripercussioni sulle correnti di scambio nell'ambito del mercato interno.

Gli effetti negativi sono di regola più marcati per gli aiuti di importo più elevato e per gli aiuti concessi ad attività prossime alla commercializzazione del prodotto o del servizio. Di conseguenza le intensità di aiuto in generale devono essere più basse per le attività legate allo sviluppo e all'innovazione che per le attività connesse alla ricerca. Inoltre, nel definire i costi ammissibili è importante assicurarsi che non possano beneficiare di aiuti i costi imputabili ad attività di gestione corrente dell'impresa. Anche le caratteristiche del beneficiario e dei mercati hanno un impatto sul livello di distorsione. Detti aspetti saranno analizzati più attentamente nei casi sottoposti a un esame dettagliato.

1.4.   Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a un esame più specifico

La presente disciplina sarà utilizzata ai fini dell'esame degli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione notificati alla Commissione. La Commissione valuterà la compatibilità dei casi in base al test comparativo descritto al capo 1. Di conseguenza, una misura sarà autorizzata unicamente se la valutazione della Commissione è globalmente positiva, considerati i singoli elementi del test comparativo. Tuttavia l'esame della Commissione può variare a seconda di come è effettuata tale valutazione, in quanto i rischi per la concorrenza e gli scambi imputabili a determinati tipi di misure possono infatti essere diversi caso per caso. Fatti salvi gli articoli 4-7 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (11) la Commissione applica differenti presunzioni legali in funzione del tipo di misura di aiuto notificato.

Tutti gli aiuti notificati saranno dapprima valutati alla luce delle disposizioni del capo 5. In detto capo 5, la Commissione ha individuato una serie di misure rispetto alle quali ritiene a priori che aiuti di Stato mirati possano ovviare a un'imperfezione specifica del mercato che ostacola la RSI. La Commissione ha inoltre definito varie condizioni e parametri volti a garantire che gli aiuti di Stato a favore di siffatte misure presentino realmente un effetto di incentivazione, siano proporzionali e abbiano un'incidenza negativa limitata sulla concorrenza e sugli scambi. Questo capo contiene quindi parametri applicabili all'attività sovvenzionata, all'intensità di aiuto e alle condizioni di compatibilità. In generale, soltanto le misure che soddisfano i criteri enunciati al capo 5 possono essere compatibili in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in base alla presente disciplina.

Al capo 6 la Commissione illustra come valuterà la necessità e l'effetto d'incentivazione degli aiuti.

Al capo 7 sono illustrati i casi in cui si procederà a un esame approfondito e ne sono indicate le modalità.

Ciò significa che esistono diversi livelli di esame descritti più dettagliatamente in prosieguo. Per il primo livello, la Commissione ritiene che le misure in causa siano conformi alle condizioni di cui al capo 5 purché siano soddisfatte le condizioni di cui al capo 6 per presumere l'effetto d'incentivazione. Per tutte le altre misure la Commissione ritiene necessario un esame complementare dati i rischi più elevati per la concorrenza e gli scambi, a causa dell'attività, dell'importo di aiuto o del tipo di beneficiario. L'esame complementare in generale consisterà in un'ulteriore analisi fattuale più dettagliata del caso specifico conformemente alle disposizioni di cui al capo 6 rispetto alla necessità e all'effetto d'incentivazione oppure di cui al capo 7 per l'esame di aiuti eccedenti il massimale stabilito nella sezione 7.1 della presente disciplina. In esito a detto esame complementare la Commissione può approvare l'aiuto, dichiararlo incompatibile con il mercato comune oppure adottare una decisione di compatibilità subordinata a condizioni.

Innanzitutto la Commissione ritiene che, per talune misure di aiuto, il rispetto delle disposizioni di cui ai capi 5 e 6 sarà generalmente sufficiente perché siano dichiarate compatibili, in quanto si presume che il risultato dell'applicazione del test comparativo a questo tipo di misura sarebbe positivo. Il fatto che una misura rientri o meno in questa categoria dipende dal tipo di beneficiario, dall'attività sovvenzionata e dall'importo dell'aiuto concesso. La Commissione ritiene che le seguenti misure saranno dichiarate compatibili sulla base dei capi 5 e 6 se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri enunciati al capo 5; ii) se l'aiuto è concesso unicamente dopo la presentazione della domanda di aiuto da parte delle autorità nazionali:

aiuti destinati al progetto e agli studi di fattibilità quando il beneficiario dell'aiuto è una PMI e l'importo di aiuto è inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per un progetto (aiuto al progetto più aiuto per studi di fattibilità);

aiuti destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà industriale delle PMI;

aiuti alle nuove imprese innovatrici;

aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione; aiuti per servizi a sostegno dell'innovazione;

aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Per le misure elencate, il capo 6 precisa che si presume l'effetto d'incentivazione qualora sia soddisfatta la condizione di cui al succitato punto ii).

In secondo luogo, per gli aiuti notificati inferiori ai massimali di cui alla sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame complementare consiste in una dimostrazione dell'effetto d'incentivazione e della necessità come indicato al capo 6. Siffatte misure saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei capi 5 o 6 unicamente se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri enunciati al capo 5 e ii) se l'effetto d'incentivazione e la necessità sono stati dimostrati, conformemente al capo 6.

In terzo luogo, per gli aiuti notificati superiori ai massimali di cui alla sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame complementare consiste in un esame dettagliato conformemente al capo 7. Le misure saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei capi 5, 6 e 7 unicamente se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri enunciati al capo 5; e ii) se il test comparativo conformemente al capo 7 si traduce in una valutazione complessiva positiva.

1.5.   Motivazione per l'adozione delle misure specifiche contemplate dalla presente disciplina

Nell'applicare tali criteri alla RSI, la Commissione ha individuato una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, in base a condizioni specifiche, risultare compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Gli aiuti a favore di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono destinati principalmente alle imperfezioni del mercato legate alle esternalità positive (ricadute di conoscenza), inclusi i beni pubblici. La Commissione ritiene utile mantenere diverse categorie di attività di RSI, a prescindere dal fatto che le attività possano seguire un modello interattivo di innovazione piuttosto che un modello lineare. Diverse intensità di aiuto rispecchiano diverse dimensioni di imperfezione del mercato nonché la prossimità dell'attività alla commercializzazione. Inoltre, rispetto alle regole precedenti sugli aiuti di Stato in questo campo, alcune attività di innovazione sono state incluse nello sviluppo sperimentale. Inoltre, il sistema delle maggiorazioni è stato semplificato. Tenuto conto delle previste, più gravi, conseguenze delle imperfezioni del mercato e delle previste maggiori esternalità positive, appare giustificato accordare maggiorazioni alle PMI, alla collaborazione di e con le PMI, alla collaborazione transfrontaliera e ai partenariati tra settore pubblico e privato (collaborazioni di imprese con organismi pubblici di ricerca).

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica relativi ai progetti di RSI sono destinati a ovviare all'imperfezione dovuta alla carenza e all'asimmetria dell'informazione. Questi studi sono considerati più lontani dal mercato del progetto stesso, e quindi possono essere autorizzati intensità di aiuto relativamente elevate.

Gli aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI mirano a ovviare all'imperfezione del mercato legata a esternalità positive (ricadute di conoscenza) e hanno lo scopo di accrescere le possibilità delle PMI di ottenere rendimenti adeguati, conferendo loro un maggiore incentivo ad avviare attività di RSI.

Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono stati introdotti per porre rimedio alle imperfezioni del mercato legati alla carenza e all'asimmetria dell'informazione, che sono particolarmente dannosi per questo tipo di imprese in quanto ne danneggiano la capacità di ottenere finanziamenti adeguati per progetti innovativi.

Gli aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi sono destinati a trovare una soluzione alle imperfezioni del mercato dovute alla carenza dell'informazione e alle esternalità positive. Infatti mirano a risolvere il problema dovuto al fatto che l'innovazione nelle attività di servizio può non rientrare nelle categorie di ricerca e sviluppo. L'innovazione nelle attività di servizio spesso deriva dall'interazione con i clienti e dal confronto con il mercato anziché dallo sfruttamento e dall'utilizzazione di conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali esistenti. Inoltre, nel settore dei servizi, l'innovazione tende a basarsi su processi e modi di organizzazione nuovi, anziché sullo sviluppo tecnologico. Pertanto, l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi non è adeguatamente coperta da aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e necessita una misura specifica di aiuto supplementare onde porre rimedio alle carenze del mercato che la ostacolano.

Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato devono correggere le imperfezioni del mercato dovute alla carenza di informazione all'interno del mercato del lavoro comunitario. Nella Comunità il personale altamente qualificato tende a essere assunto dalle grandi imprese, in quanto ritiene che offrano una maggiore garanzia di migliori condizioni di lavoro e una vita professionale più sicura e promettente. Dal canto loro, le PMI potrebbero fruire di migliori scambi di conoscenze e di maggiori capacità di innovazione se fossero in grado di assumere personale altamente qualificato per svolgere attività di RSI. Anche la creazione di ponti tra le grandi imprese o le università e le PMI può contribuire a rimediare alle imperfezioni del mercato legate al coordinamento e a sostenere i poli di innovazione.

Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati a rimediare alle imperfezioni del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo dei poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze nei poli. Gli aiuti di Stato possono contribuire a ovviare al problema in due modi: innanzi tutto, promuovendo gli investimenti in infrastrutture aperte da usare in comune per i poli di innovazione e, in secondo luogo, promuovendo le attività di animazione dei poli, così da migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1.   Campo di applicazione della disciplina

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, nel rispetto delle altre norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni dei trattati istitutivi delle Comunità europee e della normativa adottata in applicazione dei trattati.

A norma dei principi generali del trattato, non è possibile autorizzare un aiuto di Stato che risulti discriminatorio in misura non giustificata dal suo carattere di aiuto di Stato. Per quanto riguarda la RSI, occorre sottolineare in particolar modo che la Commissione non può autorizzare una misura di aiuto che escluda la possibilità di sfruttare i risultati della RSI in altri Stati membri.

Le autorità pubbliche possono incaricare determinate imprese di svolgere attività di ricerca e sviluppo oppure possono acquistarne i risultati. La non applicazione dei prezzi di mercato a siffatte attività di ricerca e sviluppo implica, in linea di massima, l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Invece se detti contratti sono aggiudicati alle imprese alle condizioni di mercato — e un'indicazione in tal senso può essere una gara d'appalto che sia stata indetta secondo le direttive applicabili in materia di appalti pubblici, in particolare la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (12) e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (13), la Commissione di norma dichiarerà l'insussistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

La presente disciplina si applica agli aiuti a sostegno di ricerca, sviluppo e innovazione in tutti i settori disciplinati dal trattato CE. Si applica inoltre ai settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato, salvo disposizione contraria contenuta in dette norme (14).

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato alla RSI in campo ambientale (15), dal momento che esistono numerose sinergie da sfruttare tra l'innovazione finalizzata alla qualità e al rendimento e quella volta a ottimizzare l'uso dell'energia, la gestione dei rifiuti e la sicurezza.

In seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (16), gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi alle PMI sono esenti dall'obbligo di notifica alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (17). Gli Stati membri conservano tuttavia la facoltà di notificare detti aiuti e in tal caso, per la valutazione degli aiuti notificati, continuerà ad essere applicata la presente disciplina.

Sebbene la presente disciplina preveda, per numerose misure, l'ammissibilità dei costi del personale e contenga una nuova misura sugli aiuti per l'assunzione di personale altamente qualificato, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione dei ricercatori continuano a essere disciplinati dagli specifici strumenti sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e della formazione, costituiti attualmente dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (18) e dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (19).

Gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a favore di imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (20) sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina.

2.2.   Definizioni

Ai fini della presente disciplina si applicano le seguenti definizioni:

a)

«piccole e medie imprese» («PMI»), «piccole imprese» e «medie imprese», le imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, o di qualunque regolamento che eventualmente lo sostituisca;

b)

«grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

c)

«intensità di aiuto»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;

d)

«organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

e)

«ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

f)

«ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g);

g)

«sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

h)

«anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di RSI;

i)

«innovazione del processo» (21): l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

j)

«innovazione organizzativa» (22): l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

k)

«personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;

l)

«messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro;

m)

«poli d'innovazione», raggruppamenti di imprese indipendenti — «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca — attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo. È auspicabile che lo Stato membro ricerchi il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese nel polo, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo conto dei poli esistenti nello Stato membro e a livello UE.

3.   AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

In generale, i finanziamenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE saranno considerati aiuto di Stato. Allo scopo di fornire ulteriori orientamenti, in prosieguo sono esaminate le situazioni che di solito si presentano nel campo delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

3.1.   Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Per determinare se organismi di ricerca siano beneficiari di aiuti di Stato occorre richiamarsi ai principi generali che disciplinano gli aiuti di Stato.

Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il finanziamento pubblico di attività di R&S svolte da organismi di ricerca costituisce aiuto di Stato se ricorrono tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Secondo la giurisprudenza è necessario, fra l'altro, che l'organismo di ricerca in questione risponda alla definizione di impresa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Ciò non dipende dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (con o senza scopo di lucro). L'elemento determinante affinché l'organismo pubblico di ricerca sia considerato un'impresa è il fatto che svolga un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire beni e servizi su un dato mercato (23). Di conseguenza, il finanziamento pubblico di attività economiche rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se ricorrono tutte le altre condizioni.

3.1.1.   Finanziamento pubblico di attività non economiche

Se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti possano essere chiaramente distinti (24). La prova della corretta imputazione può consistere nel bilancio di esercizio annuo delle università e degli organismi di ricerca.

Ciononostante la Commissione ritiene che le principali attività degli organismi di ricerca, hanno, di norma, carattere non economico, in particolare:

le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;

le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;

la diffusione dei risultati della ricerca.

La Commissione ritiene inoltre che le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione di conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestano carattere non economico qualora siano «di natura interna» (25) e tutti i redditi provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca (26).

3.1.2.   Finanziamento pubblico di attività economiche

Se gli organismi di ricerca o altri intermediari dell'innovazione senza scopo di lucro (ad esempio centri di tecnologia, incubatori d'imprese, camere di commercio) svolgono attività economiche, come la cessione in locazione di infrastrutture, la fornitura di servizi a imprese commerciali o l'esecuzione di contratti di ricerca, ciò dovrebbe aver luogo alle normali condizioni di mercato e il finanziamento pubblico di siffatte attività economiche, in generale, costituirà aiuto di Stato.

Tuttavia, se l'organismo di ricerca o l'intermediario dell'innovazione senza scopo di lucro riesce a dimostrare che il finanziamento statale che ha ricevuto per fornire determinati servizi è stato integralmente trasmesso al destinatario finale e che all'intermediario non è stato concesso alcun vantaggio, si può ritenere che quest'ultimo non abbia beneficiato di aiuti di Stato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai destinatari finali, si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

3.2.   Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche

La presente sezione intende chiarire le condizioni in base alle quali le imprese ottengono un vantaggio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in caso di ricerca contrattuale svolta da un organismo di ricerca o in collaborazione con un organismo di ricerca. Per quanto riguarda gli altri elementi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, si applicano le normali disposizioni. In particolare, sarà necessario verificare, in conformità alla giurisprudenza rilevante, se il comportamento dell'organismo di ricerca possa essere imputato allo Stato (27).

3.2.1.   Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca)

Il presente punto concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal mandante. In generale il mandante è proprietario dei risultati del progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso. Di solito, quando un organismo di ricerca esegue un progetto di questo tipo, in generale non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa attraverso l'organismo di ricerca se ricorre una delle seguenti condizioni:

1)

l'organismo di ricerca fornisce il servizio al prezzo di mercato, oppure,

2)

in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole.

3.2.2.   Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca

In un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, la Commissione ritiene che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso al partner industriale attraverso l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

1)

i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2)

i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI (28);

3)

l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale (29) derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Se nessuna delle succitate condizioni è soddisfatta, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale del progetto di collaborazione (30). Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto. Se le condizioni 1), 2) e 3) non sono soddisfatte e la singola valutazione del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato la Commissione considererà come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca.

4.   COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO CE

Gli aiuti a favore della RSI destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

La Commissione concluderà che si applica l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

1)

la proposta di aiuti riguarda un progetto di cui sono chiaramente definite le modalità di esecuzione, i partecipanti e gli obiettivi. La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un progetto;

2)

il progetto deve essere di comune interesse europeo: il progetto deve contribuire in maniera concreta, chiara e identificabile all'interesse comunitario. Il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto non deve limitarsi allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma deve estendersi all'intera Comunità. Il progetto deve rappresentare un progresso sostanziale per la realizzazione degli obiettivi comunitari, ad esempio in quanto progetto di grande rilievo per lo Spazio europeo della ricerca o in quanto progetto di punta dell'industria europea. Il fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi non è sufficiente. Gli effetti positivi degli aiuti possono essere dimostrati, ad esempio, dalle importanti ricadute positive per la società, dal contributo al miglioramento della posizione internazionale della Comunità nel campo della RSI, dalla creazione di nuovi mercati o dallo sviluppo di nuove tecnologie. I vantaggi derivanti del progetto non devono limitarsi al settore direttamente interessato, ma i suoi risultati devono trovare più ampia rilevanza e applicazione nell'economia della Comunità (mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori, ecc.);

3)

l'aiuto è necessario per conseguire l'obiettivo definito di interesse comune e costituisce un incentivo per l'esecuzione del progetto, che deve comportare un grado di rischio elevato. Ciò può essere dimostrato esaminando il livello di redditività del progetto, l'importo degli investimenti, il calendario dei flussi di tesoreria e gli studi di fattibilità, le valutazioni del rischio e le opinioni degli esperti;

4)

il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità; deve avere un obiettivo significativo ed essere di dimensioni considerevoli.

La Commissione considererà in modo più favorevole la notifica se il beneficiario apporta un contributo significativo al progetto nonché, in linea di principio, se il progetto interessa imprese o organismi di ricerca di un considerevole numero di Stati membri.

Per consentire alla Commissione di valutare adeguatamente il caso, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi comunitari.

5.   COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

Gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE se, sulla base del test comparativo sopra descritto, permettono di incrementare le attività di RSI senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione esaminerà favorevolmente le notifiche di misure di aiuto corredate da rigorose valutazioni di misure analoghe già attuate in passato che dimostrano l'effetto di incentivazione dell'aiuto. Le seguenti misure possono essere considerate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

5.1.   Aiuti a favore di progetti di R&S

Gli aiuti a favore di progetti di R&S saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché siano rispettate le condizioni stabilite nella presente sezione.

5.1.1.   Categoria di ricerca

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una o più delle seguenti categorie di ricerca: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale.

Per classificare le diverse attività, la Commissione si basa sulla sua prassi nonché sugli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a «The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development» (31).

Quando un progetto prevede vari compiti, occorrerà precisare per ciascuno se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie.

La classificazione in base alle categorie non deve necessariamente seguire un approccio cronologico che partendo dalla ricerca fondamentale si sposti verso attività più vicine al mercato. Di conseguenza nulla osta che la Commissione stimi che un compito eseguito in uno stadio successivo del progetto rientri nella ricerca industriale mentre un'attività effettuata in uno stadio anteriore costituisca sviluppo sperimentale o non costituisca affatto un'attività di ricerca.

5.1.2.   Intensità di base dell'aiuto

L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non può superare:

a)

il 100 % per la ricerca fondamentale;

b)

il 50 % per la ricerca industriale;

c)

il 25 % per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.

Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti (v. sezione 3.2), i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

5.1.3.   Maggiorazioni

I massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale possono essere maggiorati come segue:

a)

quando l'aiuto è destinato a PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b)

a concorrenza di un'intensità massima dell'80 %, può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali (32):

i)

se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:

nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiere, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;

ii)

se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:

l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e

l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

iii)

unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente disciplina non si applicano all'organismo di ricerca.

Tabella delle intensità d'aiuto

 

Piccola impresa

Media impresa

Grande impresa

Ricerca fondamentale

100 %

100 %

100 %

Ricerca industriale

70 %

60 %

50 %

Ricerca industriale

80 %

75 %

65 %

Purché visia:

 

 

 

collaborazione fra imprese;

 

 

 

per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI

 

 

 

o

 

 

 

collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca

 

 

 

o

 

 

 

diffusione dei risultati

 

 

 

Sviluppo sperimentale

45 %

35 %

25 %

Sviluppo sperimentale

60 %

50 %

40 %

Purché visia:

 

 

 

collaborazione fra imprese;

 

 

 

per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI

 

 

 

o

 

 

 

collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca

 

 

 

5.1.4.   Costi ammissibili

L'intensità di aiuto sarà calcolata sulla base dei costi del progetto di ricerca purché possano essere considerati ammissibili. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a)

le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca);

b)

i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c)

i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e)

spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;

f)

altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

5.1.5.   Anticipo rimborsabile

Se uno Stato membro concede un anticipo rimborsabile che può essere considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, si applicano le seguenti regole.

Se uno Stato membro può dimostrare, avvalendosi di una metodologia valida basata su sufficienti dati verificabili che è possibile calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di siffatto aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e quindi elaborare un regime di aiuti in cui tale equivalente sovvenzione lordo soddisfa le condizioni relative alle intensità massime di cui alla presente sezione, può notificare tale regime e la relativa metodologia alla Commissione. Se la Commissione accetta la metodologia e ritiene che il regime è compatibile, l'aiuto può essere concesso sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile a concorrenza delle intensità di aiuto autorizzabili in base alla presente sezione.

In tutti gli altri casi l'anticipo rimborsabile è espresso in percentuale dei costi ammissibili; può quindi superare i tassi indicati alla presente sezione purché siano soddisfatte le seguenti regole.

Per permettere alla Commissione di esaminare la misura di aiuto, quest'ultima deve contenere disposizioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s'intende per esito positivo delle attività di ricerca. Tutti questi elementi devono essere notificati alla Commissione. La Commissione verificherà che la definizione di esito positivo sia stata fissata in base a un'ipotesi cauta e ragionevole.

In caso di esito positivo, la misura deve stabilire che l'anticipo sarà rimborsato a un tasso d'interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (33).

In caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione.

In caso d'insuccesso del progetto, l'anticipo non deve essere rimborsato integralmente. In caso di parziale successo, la Commissione di norma esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

L'anticipo può coprire fino a un massimo del 40 % dei costi ammissibili per la fase di sviluppo sperimentale del progetto e fino al 60 % per la fase della ricerca industriale, a cui possono essere aggiunte maggiorazioni.

5.1.6.   Misure fiscali

In base a studi di valutazione (34) forniti dagli Stati membri nella notifica, la Commissione riterrà che i regimi di aiuto alla RSI di natura fiscale abbiano un effetto di incentivazione, poiché incoraggiano le imprese ad aumentare le spese in tale ambito di attività.

Nel caso di un aiuto di Stato alla RSI, di natura fiscale, l'intensità di aiuto può essere calcolata sulla base di singoli progetti di RSI oppure, a livello di un'impresa, come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di RSI sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi. In quest'ultimo caso, l'aiuto di Stato alla RSI di natura fiscale può applicarsi senza distinzioni a tutte le attività di RSI ammissibili; non deve allora essere superata l'intensità di aiuto applicabile per lo sviluppo sperimentale (35).

Al momento della notifica, lo Stato membro deve presentare una stima del numero dei beneficiari.

5.1.7.   Clausola di allineamento

Per correggere effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali, possono essere autorizzate intensità superiori a quelle generalmente previste a norma del presente capo, se, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori della Comunità hanno ricevuto (nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologia. Tuttavia, se è probabile che si verifichino distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, data la natura particolare del settore interessato, il periodo di riferimento può essere esteso.

Nella misura del possibile lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti per permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente del paese terzo. Se la Commissione non dispone di prove concernenti l'aiuto concesso o prospettato, può anche basare la propria decisione su prove indiziarie.

5.2.   Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché l'intensità di aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non superi le seguenti percentuali:

a)

per le PMI, il 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale,

b)

per le grandi imprese, il 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 35 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

5.3.   Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI

Gli aiuti concessi alle PMI per coprire i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a concorrenza dello stesso livello di aiuto che sarebbe stato ammissibile per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a)

tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b)

i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c)

i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

5.4.   Aiuti alle nuove imprese innovatrici

Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché siano soddisfatte le seguenti condizioni (36):

a)

il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell'aiuto e

b)

il beneficiario è un'impresa innovatrice sul presupposto che:

i)

lo Stato membro possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che il beneficiario in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure

ii)

le spese di R&S rappresentino almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;

c)

l'aiuto non è superiore a 1 milione di euro. L'aiuto non può superare 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Il beneficiario può fruire dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della presente disciplina, con aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati a norma del regolamento (CE) n. 364/2004 o altro regolamento che lo sostituisca e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.

5.5.   Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

È possibile che l'innovazione nei servizi non sempre rientri nelle categorie di ricerca definite nella sezione 5.1. In generale questa innovazione è meno sistematica e spesso deriva dall'interazione con i clienti, dalla domanda del mercato, dall'adozione di modelli e pratiche commerciali organizzative provenienti dai settori più innovativi o da altre fonti analoghe.

Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a concorrenza di un'intensità massima di aiuto del 15 % per le grandi imprese, del 25 % per le imprese di media dimensione e del 35 % per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di siffatti aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Non possono beneficiare di aiuti di Stato le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;

b)

l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;

c)

il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

d)

l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità. La novità può essere dimostrata dagli Stati membri, ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;

e)

il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio potrebbe essere dimostrato dallo Stato membro ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

I costi ammissibili sono gli stessi degli aiuti ai progetti di R&S (cfr. sezione 5.1). Tuttavia, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

5.6.   Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, se sono rispettate le seguenti condizioni:

1)

il beneficiario è una PMI;

2)

l'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni (37);

3)

il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario l'aiuto non può coprire più del 75 % dei costi ammissibili;

4)

il beneficiario deve utilizzare l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Saranno ammissibili i seguenti costi:

per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;

per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i seguenti costi: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

Se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole). In tal caso, gli Stati membri istituiscono un meccanismo atto a garantire la trasparenza per l'insieme dei costi dei servizi di consulenza e di supporto all'innovazione forniti nonché per il prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.

5.7.   Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché rispondano alle seguenti condizioni.

Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione. L'intensità massima di aiuto sarà pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Tale misura non prevede la copertura dei costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) in quanto tali, che sono invece coperti in base alle regole sugli aiuti alle PMI (38).

5.8.   Aiuti ai poli di innovazione

Possono essere concessi aiuti all'investimento per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di poli di innovazione esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Essa sarà incaricata di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attività del polo. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo devono rifletterne i relativi costi.

Tali aiuti agli investimenti possono essere concessi per:

i locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;

le infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratorio, centro di prove;

le infrastrutture di rete a banda larga.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15 %.

Nel caso di regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la Commissione ritiene che l'intensità non debba eccedere:

il 30 % per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 75 % della media del PIL pro-capite nell'UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro-capite più elevato e fino al 1o gennaio 2011 per regioni a effetto statistico (39);

il 40 % per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 60 % del PIL pro-capite medio nell'UE a 25;

il 50 % per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 45 % del PIL pro-capite medio nell'UE a 25.

In riconoscimento dei loro specifici svantaggi, le regioni più periferiche potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione del 20 % se il loro PIL pro-capite scende al di sotto del 75 % del PIL pro-capite dell'UE a 25 e 10 % negli altri casi.

Le regioni ad effetto statistico che rientrano nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, dal 1o gennaio 2011 potranno beneficiare di un'intensità di aiuto del 20 %.

Se l'aiuto è concesso a una PMI, l'intensità massima potrà essere maggiorati di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a un'impresa media.

I costi ammissibili comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti.

Aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli possono essere concessi alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione. Tali aiuti devono essere temporanei e, in generale, decrescenti, in modo da costituire un incentivo affinché i prezzi riflettano i costi con una ragionevole rapidità.

Siffatti aiuti possono essere concessi per una durata limitata di cinque anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il 50 % dei costi ammissibili. In casi debitamente giustificati e sulla base di prove convincenti fornite dallo Stato membro che effettua la notifica, gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere concessi per un periodo più lungo non superiore a 10 anni.

I costi ammissibili sono i costi di personale e le spese amministrative inerenti alle seguenti attività:

marketing per attirare nuove imprese nel polo;

gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;

organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.

Quando notifica aiuti agli investimenti o aiuti per l'animazione dei poli, lo Stato membro è tenuto a fornire un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

I casi in cui gli Stai membri finanziano infrastrutture di innovazione da gestire su base di accesso aperto nell'ambito di organismi di ricerca senza scopo di lucro devono essere valutati alla luce delle disposizioni di cui al capo 3.1.

6.   EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL'AIUTO

Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione, devono cioè determinare un cambiamento di comportamento da parte del beneficiario inducendolo ad accrescere il suo livello di attività di RSI: per effetto dell'aiuto, le attività di RSI dovrebbero aumentare in termini di dimensione, portata, importi di spesa e ritmo.

La Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario se l'attività di RSI (40) è già stata avviata prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali.

Invece se il progetto di RSI sovvenzionato non è stato avviato prima della domanda, la Commissione ritiene che l'effetto di incentivazione sia automaticamente presente per le seguenti misure d'aiuto:

aiuti al progetto e agli studi di fattibilità quando il beneficiario è una PMI e l'importo degli aiuti è inferiore a 7,5 milioni di euro per progetto e per PMI;

aiuti destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà industriale delle PMI;

aiuti alle nuove imprese innovatrici;

aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione; aiuti per servizi di supporto all'innovazione;

aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Per tutte le altre misure (41), la Commissione esigerà che lo Stato membro che effettua la notifica dimostri l'effetto di incentivazione.

Per verificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a modificare il proprio comportamento in modo da aumentare il loro livello di attività di RSI, gli Stati membri forniranno una valutazione ex ante dell'accresciuta attività di RSI per tutte le singole misure valutate dalla Commissione, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti. Si possono utilizzare i seguenti criteri, unitamente ad altri fattori quantitativi e/o qualitativi pertinenti, indicati dallo Stato membro che ha effettuato la notifica:

aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno di questi elementi, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, la Commissione, in generale, concluderà che l'aiuto proposto ha un effetto di incentivazione.

Qualora la Commissione compia un esame dettagliato di una singola misura, può darsi che questi indicatori non siano considerati sufficienti per dimostrare l'esistenza di un effetto di incentivazione e la Commissione potrà chiedere prove supplementari.

Quando esamina un regime d'aiuti, la Commissione ritiene che le condizioni necessarie per stabilire l'esistenza dell'effetto di incentivazione siano soddisfatte se lo Stato membro si è impegnato a concedere singoli aiuti ai sensi di detto regime unicamente dopo aver verificato l'esistenza di tale effetto e a fornire relazioni annue sull'attuazione del regime di aiuti approvato. Nelle relazioni annue, lo Stato membro deve dimostrare come ha valutato l'effetto di incentivazione dell'aiuto prima di concederlo utilizzando gli indicatori quantitativi e qualitativi testé indicati.

7.   COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI A UN ESAME DETTAGLIATO

La Commissione ritiene che un aumento del livello di attività di RSI nella Comunità sia nel comune interesse della Comunità in quanto si può prevedere che contribuisca in maniera significativa alla crescita, al benessere e allo sviluppo sostenibile. In tale contesto, la Commissione riconosce che gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo positivo quando sono ben mirati e costituiscono per le imprese il giusto incentivo ad aumentare l'attività di RSI. Ciononostante, gli aiuti di Stato possono anche provocare significative distorsioni di concorrenza che devono essere prese in considerazione.

7.1.   Misure soggette a un esame dettagliato

Per le seguenti misure, a causa del rischio più elevato di distorsione di concorrenza, la Commissione effettuerà un esame più dettagliato.

Per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

per tutti i casi notificati alla Commissione in base a un obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal regolamento di esenzione per categoria.

Per le misure che rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina:

Quando l'importo di aiuto supera:

per gli aiuti al progetto  (42) e per gli studi di fattibilità,

se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale (43): 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale (44): 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

per l'innovazione del processo o dell'organizzazione in attività di servizi, 5 milioni di euro per progetto, per impresa;

per i poli d'innovazione (per polo), 5 milioni di euro.

L'esame dettagliato mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla RSI non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto di Stato in termini di RSI supplementare sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

L'esame dettagliato è un esame proporzionale e dipende dal potenziale di distorsione del caso. Di conseguenza, il fatto che venga effettuato un esame dettagliato non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'indagine formale, benché ciò possa verificarsi per determinate misure.

Se gli Stati membri garantiscono la piena cooperazione e forniscono informazioni adeguate, la Commissione si adopererà per condurre tempestivamente l'indagine.

7.2.   Metodologia per l'esame dettagliato: criteri di RSI per la valutazione economica di determinati casi individuali

La Commissione presenta in prosieguo alcuni orientamenti relativi al genere di informazioni che può richiedere e alla metodologia che seguirà per le misure sottoposte a un esame dettagliato. Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto.

L'esame dettagliato verrà effettuato sulla base dei seguenti elementi positivi e negativi, che si applicheranno in aggiunta ai criteri enunciati nella parte 5. In alcuni casi, l'applicabilità di tali elementi e il peso loro conferito possono dipendere dalla forma o dall'obiettivo degli aiuti. Il livello dell'esame della Commissione sarà proporzionato al rischio di distorsione di concorrenza. Ciò significa che la portata dell'analisi dipenderà dalla natura del caso. È quindi meno probabile che aiuti di Stato destinati ad attività che sono molto lontane dal mercato richiedano un'analisi particolarmente approfondita.

Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per l'esame del caso. Sono invitati, in particolare, a basarsi su valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti, valutazioni dell'impatto effettuate dalle autorità che concedono gli aiuti, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani d'impresa che qualsiasi società dovrebbe realizzare per progetti importanti, pareri di esperti e altri studi in materia di RSI.

7.3.   Effetti positivi degli aiuti

Il fatto che gli aiuti inducano le imprese a svolgere attività di RSI nella Comunità che altrimenti non avrebbero svolto costituisce il principale elemento positivo da prendere in considerazione quando si valuta la compatibilità degli aiuti.

In tale contesto, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti fattori:

l'aumento netto di attività di RSI svolte dall'impresa;

il contributo della misura al miglioramento globale del settore interessato per quanto riguarda il livello di RSI;

il contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la RSI nel contesto internazionale.

7.3.1.   Imperfezioni del mercato

Come indicato al capo 1, gli aiuti di Stato possono essere necessari per accrescere la RSI nell'economia soltanto nella misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un risultato ottimale. È accertato che determinate imperfezioni del mercato ostacolano il livello globale di RSI nella Comunità. Tuttavia, non tutte le imprese e non tutti i settori dell'economia si trovano confrontati nello stesso modo a siffatte imperfezioni del mercato. Di conseguenza, per quanto riguarda le misure soggette a un esame dettagliato, lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni adeguate sul fatto che gli aiuti riguardino un'imperfezione generale del mercato relativo alla RSI nella Comunità oppure una specifica imperfezione del mercato.

A seconda della specifica imperfezione del mercato in questione, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

Ricadute della conoscenza: livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione: livello di rischio e complessità della ricerca; necessità di finanziamenti esterni; caratteristiche del beneficiario degli aiuti per ricevere finanziamenti esterni.

Mancanza di coordinamento: numero di imprese che collaborano; intensità della collaborazione; divergenza di interessi tra partner della collaborazione; problemi di redazione dei contratti; problemi di terzi per coordinare la collaborazione.

Per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di RSI in zone assistite, la Commissione terrà conto: i) degli svantaggi legati alla situazione periferica e ad altre caratteristiche regionali, ii) degli specifici dati economici locali, delle ragioni sociali e/o storiche che giustificano un livello ridotto di attività di RSI rispetto ai dati medi rilevanti e/o alla situazione a livello nazionale e/o comunitario; e iii) di qualsiasi altro indicatore pertinente che attesti un maggior grado di imperfezioni del mercato.

7.3.2.   Strumento adeguato

Gli aiuti di Stato a favore della RSI possono essere autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE quando sono necessari per conseguire un obiettivo di interesse comune, in deroga al divieto generale degli aiuti di Stato. Un elemento importante del test comparativo consiste nel determinare se e in quale misura un aiuto di Stato a favore della RSI possa essere considerato uno strumento adeguato per aumentare le attività di RSI, dal momento che altri strumenti meno distorsivi possono ottenere i medesimi risultati.

Nell'esaminare la compatibilità degli aiuti, la Commissione terrà conto, in particolare, di tutti gli studi d'impatto della misura proposta realizzati dallo Stato membro interessato. Le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni e per le quali i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato sono stati accertati e comunicati alla Commissione sono considerate strumenti adeguati.

7.3.3.   Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

L'effetto di incentivazione della misura di aiuto è la condizione più importante da prendere in considerazione ai fini dell'analisi degli aiuti di Stato alla RSI. La determinazione dell'effetto di incentivazione equivale a verificare se gli aiuti prospettati indurranno le imprese a svolgere attività di RSI che altrimenti non avrebbero svolto.

Il capo 6 contiene una serie di indicatori che possono essere utilizzati dagli Stati membri per dimostrare l'effetto di incentivazione. Tuttavia, in caso di esame dettagliato di una misura, la Commissione esigerà che l'effetto di incentivazione sia comprovato in maniera più precisa onde evitare indebite distorsioni di concorrenza.

Oltre agli indicatori di cui al capo 6, nella sua analisi la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

Specificazione del cambiamento perseguito: il cambiamento di comportamento cui mira l'aiuto di Stato nel caso notificato deve essere ben specificato (nuovo progetto avviato a seguito dell'aiuto, potenziamento della dimensione, portata o ritmo di un progetto).

Analisi controfattuale: il cambiamento di comportamento deve essere individuato mediante un'analisi controfattuale: quale sarebbe il livello di attività che si intende svolgere con e senza aiuti? La differenza tra le due ipotesi corrisponde all'impatto della misura di aiuto e ne illustra l'effetto di incentivazione.

Livello di redditività: se un progetto di per sé non dovesse essere redditizio per un'impresa privata, ma potrebbe produrre notevoli effetti positivi per la società, è più probabile che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione. Per valutare la redditività (o la mancanza di redditività) complessiva del progetto possono essere utilizzati metodi di valutazione correntemente impiegati nel settore specifico interessato (45).

Importo dell'investimento e tempistica dei flussi di cassa: investimento di start-up elevato, livello modesto dei flussi di cassa disponibili e il fatto che una parte significativa dei flussi di cassa è attesa in un futuro molto lontano saranno considerati elementi positivi ai fini della valutazione dell'effetto di incentivazione.

Livello di rischio che presenta il progetto di ricerca: sulla base, ad esempio, di studi di fattibilità, valutazioni di rischio e pareri di esperti, la valutazione del rischio del progetto terrà conto, in particolare, della irreversibilità dell'investimento, della probabilità di insuccesso commerciale, del rischio di una produttività del progetto inferiore al previsto, del rischio che la realizzazione del progetto pregiudichi altre attività nonché del rischio che i costi del progetto compromettano la redditività finanziaria dell'impresa. Per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di RSI situati in zone assistite, la Commissione terrà conto degli svantaggi derivanti dal carattere periferico e di altre specificità regionali che hanno un'incidenza negativa sul livello di rischio del progetto di ricerca.

Valutazione continua: le misure per le quali sono previsti progetti pilota (su piccola scala) o che prevedono tappe fondamentali ben precise che determinano la sospensione del progetto in caso di insuccesso e per le quali è previsto un controllo a posteriori pubblicamente accessibile sono considerate in modo più positivo per quanto riguarda la valutazione dell'effetto di incentivazione.

7.3.4.   Proporzionalità dell'aiuto

Indipendentemente dai criteri di cui al capo 5, lo Stato membro interessato è invitato a fornire le seguenti informazioni supplementari:

Procedura di selezione aperta: in presenza di più (potenziali) candidati per realizzare un progetto di RSI in uno Stato membro, le probabilità che il criterio della proporzionalità sia rispettato sono maggiori se il progetto è aggiudicato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Aiuti limitati al minimo indispensabile: gli Stati membri devono spiegare come è stato calcolato l'importo concesso in modo da garantire che si limiti al minimo indispensabile.

7.4.   Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi

Gli aiuti di Stato alla RSI possono incidere sulla concorrenza a due livelli: i) concorrenza nel processo di innovazione, ossia concorrenza in termini di ricerca, sviluppo e innovazione che ha luogo a monte dei mercati del prodotto e ii) sui mercati del prodotto dove sono sfruttati i risultati delle attività di RSI.

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni di concorrenza sull'incidenza che gli aiuti a favore della RSI prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto interessati. La Commissione attribuirà maggior peso ai rischi per la concorrenza e gli scambi che si presenteranno in un prevedibile futuro e che sono più probabili.

L'incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà presa in considerazione se ha un impatto prevedibile sull'evoluzione della concorrenza sui mercati del prodotto. In certi casi i risultati di RSI, ad esempio sotto forma di diritti di proprietà intellettuale, sono essi stessi oggetto di scambi sui cosiddetti mercati delle tecnologie, ad esempio attraverso la concessione di licenze per i brevetti. La Commissione potrà allora considerare anche l'effetto degli aiuti sulla concorrenza nei mercati delle tecnologie.

L'impatto della RSI sui mercati del prodotto è estremamente dinamico e l'analisi deve pertanto essere prospettica. La stessa fonte di attività innovativa sarà spesso associata a molteplici mercati futuri del prodotto. In tal caso, si dovrà prendere in considerazione l'impatto degli aiuti di Stato sui vari mercati interessati.

Gli aiuti a favore della RSI possono falsare la concorrenza sui mercati del prodotto in tre modi distinti:

1)

gli aiuti alla RSI possono falsare gli incentivi dinamici degli operatori del mercato a investire (effetto di «crowding out»);

2)

gli aiuti alla RSI possono creare o mantenere posizioni di potere di mercato;

3)

gli aiuti alla RSI possono conservare una struttura di mercato inefficiente.

Gli aiuti di Stato possono anche avere un effetto negativo sugli scambi nel mercato comune. In particolare, se determinano l'effetto di «crowding out» dei concorrenti, gli aiuti alla RSI possono essenzialmente provocare uno spostamento dei flussi di scambio e la delocalizzazione dell'attività economica.

7.4.1.   Distorsione degli incentivi dinamici

La principale riserva circa la concessione alle imprese di aiuti a favore della RSI è che falsano gli incentivi dinamici dei concorrenti ad investire. Quando un'impresa riceve aiuti, ciò generalmente aumenta le probabilità che svolga con successo attività di RSI e che, quindi accresca in futuro la sua presenza sul mercato del prodotto o dei prodotti. Questa maggiore presenza può spingere i concorrenti a ridurre la portata dei loro piani d'investimento iniziali (effetto di «crowding out»).

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti fattori.

Importo dell'aiuto: le misure di aiuto di importo elevato hanno maggiori probabilità di determinare effetti significativi di «crowding out». L'importanza dell'ammontare dell'aiuto verrà misurata rispetto al totale delle spese private per R&S nel settore e all'importo speso dai principali operatori.

Prossimità al mercato/categoria di aiuto: quanto più la misura di aiuto è destinata ad attività di RSI prossime al mercato, tanto maggiore è la possibilità che determini significativi effetti di «crowding out».

Procedura di selezione aperta: se la sovvenzione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, la Commissione adotterà una posizione più favorevole.

Barriere all'uscita: è più probabile che i concorrenti mantengano (o addirittura aumentino) i propri piani di investimento quando le barriere all'uscita rispetto al processo di innovazione sono elevate. Ciò può verificarsi, in particolare, se molti dei precedenti investimenti dei concorrenti sono vincolati a un particolare percorso di RSI.

Incentivi a competere per un mercato futuro: gli aiuti alla RSI possono indurre i concorrenti del beneficiario degli aiuti a rinunciare a competere per un mercato futuro perché il vantaggio fornito dagli aiuti (in termini di livello di progresso tecnologico o di tempi) riduce le loro possibilità di accedere a detto mercato futuro con prospettive di redditività.

Differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza: se l'innovazione del prodotto riguarda soprattutto lo sviluppo di prodotti differenziati (rispetto, ad esempio, a marche, standard, tecnologie, gruppi di consumatori distinti) è meno probabile che i concorrenti ne risentano. Lo stesso dicasi in caso di presenza di numerosi concorrenti sul mercato.

7.4.2.   Creazione di potere di mercato

Gli aiuti a sostegno della RSI possono avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento del livello di potere di mercato sui mercati del prodotto. Il potere di mercato è il potere di influire su prezzi di mercato, produzione, varietà o qualità dei beni e servizi o altri parametri di concorrenza sul mercato per un periodo di tempo significativo, a scapito dei consumatori. La Commissione valuterà il potere di mercato prima della concessione degli aiuti e il cambiamento di potere di mercato atteso a seguito degli aiuti.

La Commissione esprime preoccupazione principalmente in merito a quelle misure di RSI che consentono al beneficiario degli aiuti di trasferire o di rafforzare su futuri mercati del prodotto il potere di mercato che già detiene sui mercati esistenti del prodotto. È pertanto improbabile che la Commissione individui problemi di concorrenza connessi col potere di mercato su mercati in cui ciascun beneficiario di aiuti detiene una quota inferiore al 25 % e su mercati che presentano una concentrazione di mercato, in base all'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), inferiore a 2 000.

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti fattori:

potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura del mercato: se il destinatario dell'aiuto è già in posizione dominante su un mercato del prodotto, la misura di aiuto può rafforzare questa posizione dominante indebolendo ulteriormente la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti possono esercitare sull'impresa beneficiaria degli aiuti. Analogamente, le misure di aiuto di Stato possono avere un'incidenza significativa nei mercati oligopolistici dove sono attivi soltanto alcuni operatori;

livello delle barriere all'ingresso sul mercato: nel campo della RSI possono esistere significative barriere all'ingresso sul mercato per i nuovi concorrenti. Tra queste barriere figurano le barriere all'ingresso di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di ambito, le barriere all'accesso alle reti e all'infrastruttura e altre barriere strategiche all'ingresso o all'espansione;

potere dell'acquirente: il potere di mercato di un'impresa può essere limitato anche dalla posizione di mercato degli acquirenti. La presenza di acquirenti forti può servire a controbilanciare l'esistenza di una forte posizione di mercato se è probabile che gli acquirenti cerchino di mantenere un grado sufficiente di concorrenza sul mercato;

processo di selezione: le misure di aiuto che consentono alle imprese con una forte posizione sul mercato di influenzare il processo di selezione, ad esempio mediante il diritto di raccomandare imprese nel processo di selezione o di influenzare l'indirizzo della ricerca in modo da scoraggiare indirizzi alternativi per motivi ingiustificati tendono a suscitare le riserve della Commissione.

7.4.3.   Mantenimento di strutture di mercato inefficienti

Gli aiuti a favore della RSI, se non sono correttamente orientati, possono sostenere operatori inefficienti e quindi rendere possibili strutture di mercato nelle quali molti operatori agiscono notevolmente al di sotto del livello di efficienza. Nella sua analisi la Commissione verificherà se gli aiuti sono concessi in mercati caratterizzati da sovraccapacità, ad industrie in declino o in settori sensibili. Suscitano meno riserve le situazioni in cui gli aiuti a favore della RSI sono destinati a modificare la dinamica di crescita del settore, in particolare mediante l'introduzione di nuove tecnologie.

7.5.   Bilancio e decisione

Alla luce degli elementi positivi e negativi summenzionati, la Commissione traccia il bilancio degli effetti della misura e stabilisce se le distorsioni che ne derivano incidono negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'analisi di ogni singolo caso si baserà su un esame complessivo dei prevedibili effetti positivi e negativi degli aiuti di Stato. A tale scopo la Commissione non utilizzerà i criteri di cui alle sezioni 7.3 e 7.4 in modo meccanico, ma compierà un esame complessivo secondo il principio di proporzionalità.

È possibile che la Commissione non sollevi obiezioni alla misura di aiuto notificata senza avviare il procedimento di indagine formale oppure che decida, al termine del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, di chiudere il caso mediante decisione ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento. Se adotta una decisione favorevole subordinata a condizioni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione può, in particolare, considerare di imporre le seguenti condizioni, che devono limitare le distorsioni o gli effetti sugli scambi ed essere proporzionali:

intensità di aiuto inferiori alle intensità massime autorizzate al capo 5, inclusi meccanismi di recupero e modalità diverse di rimborso degli anticipi rimborsabili;

diffusione dei risultati, collaborazione e altri impegni comportamentali;

separazione dei conti onde evitare sovvenzioni incrociate tra i vari mercati qualora il beneficiario operi su più mercati;

divieto di discriminazioni nei confronti di altri potenziali beneficiari (ridurre la selettività).

8.   CUMULO

Per quanto riguarda il cumulo, si applicano i massimali di aiuto fissati dalla presente disciplina a prescindere dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con risorse statali o parzialmente dalla Comunità, ad eccezione del contesto specifico e limitato delle condizioni fissate per il finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi quadro di RSI adottati rispettivamente in base al titolo XVIII del trattato CE o al titolo II del trattato Euratom.

Quando le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (46).

Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente disciplina.

9.   NORME SPECIALI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Per quanto riguarda gli aiuti alle attività di R&S riguardanti i prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE, e in deroga ai limiti di intensità di aiuto o alle maggiorazioni specificate nella presente disciplina, la Commissione continuerà ad autorizzare un'intensità di aiuto fino al 100 %, purché in ciascun caso siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;

prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;

gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

La Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (47) qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi di quell'articolo e/o l'aiuto di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento.

Gli aiuti ad attività di R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE che non soddisfano i criteri di cui al presente capo sono esaminati in base alle normali regole della presente disciplina.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

10.1.   Relazioni e monitoraggio

10.1.1.   Relazioni annuali

In linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (48), gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione.

Oltre a quanto previsto dalle suddette disposizioni, le relazioni annuali relative a misure di aiuto a favore della RSI conterranno per ciascuna misura, inclusa la concessione di aiuti a norma di un regime approvato, le seguenti informazioni:

il nome del beneficiario;

l'importo dell'aiuto per beneficiario;

l'intensità dell'aiuto;

i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

Nel caso degli aiuti di natura fiscale, lo Stato membro deve fornire un elenco dei beneficiari che hanno fruito di uno sgravio fiscale annuo superiore a 200 000 euro.

Nel caso dei poli di innovazione, la relazione deve contenere anche una breve descrizione dell'attività del polo e della sua capacità di attrarre attività di RSI. La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni da essa stabilite nella decisione con cui ha approvato dette misure di aiuto.

Le relazioni annuali verranno pubblicate sul sito Internet della Commissione.

Per tutti gli aiuti concessi a imprese di grandi dimensioni nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, gli Stati membri sono inoltre tenuti a spiegare nella relazione annuale come è stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare utilizzando gli indicatori e i criteri di cui al capo 6.

10.1.2.   Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti

La Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità. In particolare, sembra indispensabile fare in modo che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo integrale di tutti i regimi di aiuti a favore della RSI applicabili.

Ciò è facilmente realizzabile mediante la creazione di siti Internet collegati. Per tale motivo, nell'esaminare i regimi di aiuto a favore della RSI, la Commissione richiederà sistematicamente allo Stato membro interessato di pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e di comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione. Il regime non deve essere applicato prima della pubblicazione su Internet di siffatte informazioni.

10.1.3.   Schede informative

Inoltre, ogni qualvolta è concesso un aiuto alla RSI in base a regimi di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica individuale e il cui importo ecceda 3 milioni di euro, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto da parte dell'autorità competente, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla presente disciplina. Tali informazioni saranno disponibili in forma sintetica sul sito della Commissione http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Gli Stati membri si impegnano a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure a favore della RSI. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile, devono essere conservate per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

La Commissione chiederà agli Stati membri di fornire tali informazioni in modo da effettuare una valutazione dell'impatto della presente disciplina tre anni dopo la sua entrata in vigore (49).

10.2.   Opportune misure

La Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, le seguenti opportune misure per quanto riguarda i loro regimi di aiuto alla ricerca e sviluppo esistenti.

Al fine di conformarsi alle disposizioni della presente disciplina, gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i predetti regimi onde armonizzarli con la presente disciplina entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore con le seguenti eccezioni:

gli Stati membri dispongono di ventiquattro mesi per introdurre emendamenti concernenti le disposizioni di cui al punto 3.1.1 della presente disciplina,

il nuovo massimale per i grandi progetti individuali si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore della presente disciplina,

l'obbligo di presentare relazioni annuali dettagliate, in conformità al punto 10.1.1, e l'obbligo di trasmettere le schede informative, in conformità al punto 10.1.3, si applicano ai regimi di aiuto esistenti sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente disciplina.

Gli Stati membri sono invitati a esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina. In caso di mancata risposta, la Commissione presupporrà che lo Stato membro in questione non concorda con le misure proposte.

10.3.   Entrata in vigore, validità e revisione

La presente disciplina entra in vigore il 1o gennaio 2007 oppure, qualora non sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima di quella data, il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella stessa e sostituisce la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

La presente disciplina sarà in vigore fino al 31 dicembre 2013. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione, prima di tale data potrà apportarvi modifiche in funzione di importanti considerazioni di politica della concorrenza e della politica di ricerca ovvero al fine di tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti a livello internazionale. La Commissione intende riesaminare la presente disciplina tre anni dopo la sua entrata in vigore.

La Commissione applicherà la presente disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una decisione dopo la pubblicazione di detta disciplina nella Gazzetta ufficiale, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (50), la Commissione, in caso di aiuti non notificati, applica:

la presente disciplina, se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua entrata in vigore;

la disciplina in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.


(1)  Occorre tener presente che solo una parte della spesa pubblica di R&S sarà considerata aiuto di Stato.

(2)  V. «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa», comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2003) 226 definitivo (descritta infra), pag. 7.

(3)  In economia, il termine «efficienza» (o «efficienza economica») si riferisce al grado di ottimizzazione del benessere totale in un particolare mercato e nell'economia in generale. L'aumento della RSI accresce l'efficienza economica dirigendo la domanda su prodotti, processi o servizi nuovi o più avanzati, il che equivale a una diminuzione del prezzo di detti beni adattato alla qualità.

(4)  Si parla di «imperfezione del mercato» quando il mercato, senza intervento esterno, non porta a un risultato efficiente sotto il profilo economico. In tali circostanze l'intervento dello Stato, incluso l'aiuto di Stato, può migliorare l'efficienza del mercato in termini di prezzi, produzione e utilizzazione delle risorse.

(5)  Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009. COM(2005) 107 def. — SEC (2005) 795, adottato il 7 giugno 2005.

(6)  In particolare: formazione universitaria, programmi di ricerca e strutture pubbliche di ricerca, norme sui diritti di proprietà industriale a favore dell'innovazione e creazione, da parte delle imprese, di condizioni favorevoli allo sviluppo della RSI.

(7)  Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, nota 5, paragrafo 21.

(8)  V. piano d'azione, nota 5, punti 11 e 20, sviluppati in maniera più dettagliata nella comunicazione sull'innovazione, COM(2005) 436 definitivo del 21 settembre 2005.

(9)  Ciò comprende i servizi.

(10)  V. la comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(11)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(12)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(13)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(14)  L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio prevede norme specifiche in materia di compatibilità degli aiuti di Stato alla R&S nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

(15)  V. la vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3, punto 7. Inoltre, nell'ambito della revisione della disciplina ambientale, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di integrarvi nuove misure che possono anche riguardare l'innovazione ecologica.

(16)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.

(17)  GU L 101 del 13.1.2001, pag. 33, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004.

(18)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

(19)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(20)  Attualmente: GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(21)  V. la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005, pag. 49.

(22)  V. la definizione nel manuale OSLO alla pag. 51.

(23)  Causa 118/85, Commissione contro Italia, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7; causa C-35/96 Commissione contro Italia, Racc. 1998, pag. I-3851, CNSD, punto 36; causa C-309/99, Wouters, Racc. 2002, pag. I-1577, punto 46.

(24)  Le attività economiche comprendono in particolare la ricerca svolta nell'ambito di contratti con l'industria e la cessione in locazione di infrastrutture di ricerca e lavori di consulenza.

(25)  Per natura interna la Commissione intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

(26)  Per tutti gli altri tipi di trasferimento di tecnologia che beneficiano di aiuti pubblici, la Commissione non ritiene, sulla base delle conoscenze di cui attualmente dispone, di poter determinare in generale se il finanziamento di dette attività costituisca aiuto di Stato. Essa sottolinea l'obbligo che incombe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di valutare i caratteri di siffatte misure caso per caso e di notificarle alla Commissione qualora ritengano che si tratti di aiuto di Stato.

(27)  V. sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Francia/Commissione, Stardust Marine, sulla questione dell'imputabilità allo Stato.

(28)  Per «titolare di tutti i diritti» si intende che l'organismo di ricerca gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se l'organismo di ricerca decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione.

(29)  Per «compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale» si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. In linea con i principi generali sugli aiuti di Stato e considerata la difficoltà di fissare in maniera obiettiva il prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione riterrà che tale condizione sia soddisfatta se l'ente di ricerca, in qualità di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto.

(30)  Tale disposizione non è volta a modificare l'obbligo degli Stati membri di notificare determinate misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

(31)  OCSE, 2002.

(32)  I progetti finanziati in base al Programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione saranno automaticamente ammissibili a un premio per la collaborazione date le condizioni minime di partecipazione a tali progetti.

(33)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3, consultabile anche al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

(34)  Anche se ciò può non essere possibile ex ante per una misura fiscale di aiuto di Stato di nuova introduzione, si prevede che gli Stati membri forniscano studi di valutazione degli effetti di incentivazione delle loro proprie misure fiscali.

(35)  Viceversa, se una misura fiscale di aiuto di Stato alla RSI opera una distinzione tra le diverse categorie di RSI, non devono essere superate le intensità di aiuto applicabili.

(36)  Ciò non pregiudica l'applicazione degli Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13, in particolare la concessione di aiuti a piccole imprese di recente costituzione a concorrenza di due milioni di euro in totale per le piccole imprese situate in regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

(37)  Senza pregiudicare la possibilità di ricevere anche gli aiuti «de minimis» per altre spese ammissibili.

(38)  Attualmente: regolamento (CE) n. 70/2001.

(39)  Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, punti 18-20.

(40)  Se la proposta di aiuto concerne la concessione di aiuti per un progetto di RSI, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato.

(41)  Aiuti a progetti di grandi imprese e di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni di euro; aiuti all'innovazione del processo e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione.

(42)  Per i progetti Eureka, questo massimale è stabilito pari al doppio dell'ammontare.

(43)  Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca fondamentale se più della metà dei costi del progetto ammissibili sono sostenuti attraverso attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale.

(44)  Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili sono sostenuti attraverso attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o della ricerca fondamentale.

(45)  Tra questi possono essere compresi i metodi per valutare il valore attuale netto del progetto (VAN); la somma del previsto flusso di cassa attualizzato (derivante dall'investimento meno i costi di investimento), il tasso interno di rendimento (TIR) o il rendimento del capitale investito (RCI). Potrebbero servire come elementi di prova relazioni finanziarie e piani d'impresa interni contenenti informazioni sulle previsioni della domanda; previsioni dei costi; previsioni finanziarie (ad esempio VAN, TIR, RCI), documenti presentati a un comitato d'investimento e che elaborano varie ipotesi di investimento o documenti forniti ai mercati finanziari.

(46)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(47)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.1.2006, pag. l).

(48)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).

(49)  In tale contesto, gli Stati membri potrebbero voler sostenere la Commissione fornendo la loro propria valutazione a posteriori di regimi di aiuti o di aiuti singoli.

(50)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


ALLEGATO

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti conformemente all’obbligo di fornire informazioni supplementari (sezione 10.1)

1)

Aiuti a favore di (denominazione dell’impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti, PMI o non PMI): …

2)

Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti): …

3)

Ente pubblico che eroga l’aiuto (denominazione e dati della/e autorità erogatrice/i): …

4)

Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata: …

5)

Tipo di progetto o misura: …

6)

Breve descrizione del progetto o della misura: …

7)

Ove applicabile, costi ammissibili (in euro): …

8)

Importo (lordo) attualizzato dell’aiuto, in euro: …

9)

Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo): …

10)

Condizioni cui è subordinata l’erogazione dell’aiuto previsto (se del caso): …

11)

Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura: …

12)

Data di concessione dell’aiuto: …