ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea |
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2006/C 321/5 |
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2006/C 321/6 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/1 |
Avviso concernente l'entrata in vigore del trattato di adesione tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea)
e la Repubblica di Bulgaria e la Romania
relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
(2006/C 321/01)
Essendo stati depositati tutti gli strumenti di ratifica e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del trattato stesso, il trattato di adesione, firmato a Lussemburgo in data 25 aprile 2005 (1), entrerà in vigore il 1o gennaio 2007.
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
Commissione
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
28 dicembre 2006
(2006/C 321/02)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3173 |
JPY |
yen giapponesi |
156,61 |
DKK |
corone danesi |
7,4573 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67115 |
SEK |
corone svedesi |
9,0463 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6058 |
ISK |
corone islandesi |
93,60 |
NOK |
corone norvegesi |
8,2375 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5782 |
CZK |
corone ceche |
27,540 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
251,92 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6972 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8305 |
RON |
leu rumeni |
3,3980 |
SIT |
tolar sloveni |
239,64 |
SKK |
corone slovacche |
34,561 |
TRY |
lire turche |
1,8648 |
AUD |
dollari australiani |
1,6699 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5268 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,2387 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8731 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0209 |
KRW |
won sudcoreani |
1 224,69 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,2590 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,2935 |
HRK |
kuna croata |
7,3495 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 905,10 |
MYR |
ringgit malese |
4,6534 |
PHP |
peso filippino |
64,679 |
RUB |
rublo russo |
34,6940 |
THB |
baht thailandese |
47,252 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/C 321/03)
1. |
In data 19.12.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa MAN Ferrostaal AG («Ferrostaal», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Eurotecnica Melamine S.A. («Eurotecnica», Lussemburgo) appartenente a Eurotecnica Group SA, mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/4 |
Elenco delle autorità competenti nazionali di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1)
(2006/C 321/04)
[NB: il presente elenco e i successivi adattamenti saranno disponibili anche in internet (2)]
Stato membro UE |
Autorità competente |
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Belgio |
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Repubblica ceca |
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Danimarca |
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Germania |
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Estonia |
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Grecia |
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Spagna |
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Francia |
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Irlanda |
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Italia |
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Cipro |
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Lettonia |
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Lituania |
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Lussemburgo |
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Ungheria |
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Malta |
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Paesi Bassi |
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Austria |
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Polonia |
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Portogallo |
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Slovenia |
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Slovacchia |
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Finlandia |
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Svezia |
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Regno Unito |
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Membri dell'EFTA |
Autorità competente |
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Islanda |
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Norvegia |
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(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/9 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2006/C 321/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«CASTAGNA CUNEO»
CE N.: IT/PGI/005/0342/24.4.2004
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello stato membro
Nome: |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
(39-06) 481 99 68 |
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Fax: |
(39-06) 42 01 31 26 |
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e-mail: |
qtc3@politicheagricole.it |
2. Associazione richiedente
Nome: |
Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l. |
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Indirizzo: |
|
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Tel.: |
(39-0175) 28 23 11 |
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Fax: |
— |
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e-mail: |
— |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
Classe 1.6 — Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati
4. Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Castagna Cuneo»
4.2 Descrizione: Con la IGP «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente le seguenti varietà di castagne riferibili alla specie «Castanea sativa» con esclusione degli ibridi interspecifici: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.
E' escluso, altresì, il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.
La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.
La castagna fresca, all'atto della sua immissione al consumo, presenta: colorazione esterna del pericarpo dal marrone chiaro al bruno scuro; ilo più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola; raggiatura stellare; epicarpo da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante; seme da bianco a crema; sapore dolce e delicato; pezzatura: numero massimo di acheni al Kg = 110.
Non sono ammessi difetti interni o esterni (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno) su più del 10 % dei frutti.
Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro. Non sono ammessi difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.) su più del 10 % dei frutti secchi.
L'umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15 %.
4.3 Zona geografica: la zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende circa 110 comuni della provincia di Cuneo, così come individuati nel disciplinare di produzione.
4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna Cuneo, dei produttori e confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
4.5 Metodo di ottenimento: Il disciplinare prevede tra l'altro che i castagneti siano situate in posizioni soleggiate e riparate dal vento. È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica (Reg. Comunitario 2092/91 e seguenti).
La densità di piante in produzione non può superare le 150 piante ad ettaro.
Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta, onde consentire una regolare raccolta dei frutti. Sono consentiti gli interventi periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.
La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l'integrità del prodotto.
Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per concludersi in novembre.
La conservazione del prodotto fresco, potrà essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.
È ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi. E' inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.
Il prodotto Castagna Cuneo — Secca deve essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente. Il processo dura mediamente 30 giorni.
Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione dei frutti, devono essere situate nella zona delimitata all'art.3 del disciplinare di produzione.
4.6 Legame: La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia reputazione di questo frutto che fin dall'antichità ha trovato nella zona di produzione il suo habitat naturale. Infatti, nella provincia di Cuneo i primi riferimenti al castagno si attestano addirittura verso la fine del XII secolo, così come testimoniato nel carteggio della Certosa di Pesio relativo alle acquisizioni territoriali, in cui si può notare che tra il 1173 e il 1277 un quinto delle terre coltivabili era rappresentato proprio dal castagno. Nel paesaggio agrario della provincia di Cuneo, all'inizio del 1800, al limitare dei terreni coltivati si estendevano su vaste superfici i castagneti per la massima parte ad alto fusto. Il castagneto continuava nell'Ottocento, come nei secoli precedenti, ad essere al centro dell'organizzazione della vita contadina. Il castagno costituiva una delle poche possibilità di commercializzazione della montagna; nell'autunno, infatti, dai villaggi alpini ed appenninici discendevano i contadini con i sacchi delle castagne. Il mercato più significativo era quello di Cuneo che trovava un suo momento particolare nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove le castagne venivano quotate al prezzo delle uve più prestigiose. Cuneo era un mercato già molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni è diventato un mercato di importanza europea; infatti la commercializzazione interna e quella esterna andavano sempre più vivacizzandosi, proprio grazie ad un costante aumento della domanda di castagne di Cuneo. La fama della IGP non si ferma solo al mercato europeo, in particolar modo Francia, Germania, Austria, Svizzera ed Inghilterra, ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi, quali gli Stati Uniti e l'Argentina.
A dimostrazione della notorietà della Castagna di Cuneo si possono citare, inoltre, le numerose sagre e convegni organizzati per esaltare le qualità della IGP, quale la «Settimana del Castagno» organizzata a Cuneo in cui i migliori tecnici ed operatori del settore discutono le varie problematiche legate a questa coltura. In passato di importante rilevanza era l'annuale «Sagra del Marrone» di Chiusa di Pesio che veniva seguita con attenzione persino dai giornali locali, i quali non mancavano mai di pubblicare precisi rendiconti di questa iniziativa; tale fu il successo di questa sagra che ben presto venne trasferita a Cuneo, dove le celebrazioni venivano fatte in gran stile, con spettacoli di ogni genere, tra i quali occupavano un posto di rilievo le mostre delle castagne. La più antica e famosa sagra autunnale rimane comunque la «Fiera fredda di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori invernali, che con i suoi 430 anni di storia rappresenta da sempre il legame indiscutibile esistente tra la zona di origine, la popolazione e la castagna.
Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove la castagna di cuneo è la regina indiscussa, costituisce l'espressione più evidente della tradizionalità della presenza del castagno nella zona di origine. Accanto al consumo del prodotto fresco, la castagna è impiegata in numerosissimi piatti, dai più semplici della tradizione contadina fino alle ricette più elaborate. Accanto alle castagne bollite o arrostite o ai «mundaj», simbolo di festa ed allegria durante le veglie, trovano posto i «marron glacé», il rotolo di cioccolato con i marroni, oppure ancora le preparazioni salate, come l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.
4.7 Struttura di controllo:
Nome: |
Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l. |
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Indirizzo: |
|
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Tel.: |
(39-0172) 91 13 23 |
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Fax: |
(39-0172) 91 13 20 |
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e-mail: |
inoq@isiline.it |
4.8 Etichettatura: La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra 0,10 e 30 Kg, di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;
cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30 x 50 e 40 x 60;
sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 Kg (5-10-25-30-50-100);
La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. — Secca all'atto dell'immissione al consumo può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10 e 30 Kg di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg
In ogni caso essa può essere commercializzata solo se preconfezionata oppure confezionata all'atto della vendita.
Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la Indicazione Geografica Protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».
In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo» o «Castagna Cuneo» — Secca immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.
La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».
E' consentito, in abbinamento alla Indicazione Geografica Protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
Descrizione del logo
Gli elementi figurativi che compongono il logo rappresentano la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il profilo sinistro del frutto è delineato dalla scritta «castagna», realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo destro è dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce e decisa. Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo», realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra, compare la scritta IGP, realizzata in carattere «Frutiger light».
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n 510/2006.
4.9 Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/13 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dall'1.11.2006 al 30.11.2006
[Pubblicazione a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]
(2006/C 321/06)
— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio): Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
DCI (Denomina-zione comune internaziona-le) |
Titolare dell'autorizza-zione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Forma farmaceutica |
ATC (Classifica-zione anatomico terapeutica) |
Data della notifica |
|||||
20.11.2006 |
BYETTA |
exenatide |
|
EU/1/06/362/001-004 |
Soluzione iniettabile |
A10BX04 |
22.11.2006 |
|||||
20.11.2006 |
Sprycel |
Dasatinib |
|
EU/1/06/363/001-009 |
Compressa rivestita con film |
L01XX |
22.11.2006 |
— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio): Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizza-zione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
|||||||
7.11.2006 |
Exubera |
|
EU/1/05/327/001-018 |
9.11.2006 |
|||||||
7.11.2006 |
Humira |
|
EU/1/03/256/001-010 |
9.11.2006 |
|||||||
7.11.2006 |
Trudexa |
|
EU/1/03/257/001-010 |
9.11.2006 |
|||||||
14.11.2006 |
Humalog |
|
EU/1/96/007/015-017 EU/1/96/007/026-028 |
16.11.2006 |
|||||||
14.11.2006 |
Zevalin |
|
EU/1/03/264/001 |
16.11.2006 |
|||||||
20.11.2006 |
Crixivan |
|
EU/1/96/024/001-005 EU/1/96/024/007-008 EU/1/96/024/010 |
22.11.2006 |
|||||||
20.11.2006 |
Hycamtin |
|
EU/1/96/027/001 EU/1/96/027/003-005 |
22.11.2006 |
|||||||
20.11.2006 |
Yttriga |
|
EU/1/05/322/001 |
22.11.2006 |
|||||||
20.11.2006 |
Liprolog |
|
EU/1/01/195/005-007 EU/1/01/195/013-015 |
22.11.2006 |
|||||||
20.11.2006 |
Protopic |
|
EU/1/02/201/001-006 |
22.11.2006 |
|||||||
20.11.2006 |
Protopy |
|
EU/1/02/202/001-006 |
22.11.2006 |
|||||||
20.11.2006 |
Norvir |
|
EU/1/96/016/001 EU/1/96/016/003 |
22.11.2006 |
|||||||
22.11.2006 |
TRIZIVIR |
|
EU/1/00/156/002-003 |
24.11.2006 |
|||||||
22.11.2006 |
Evista |
|
EU/1/98/073/001-004 |
24.11.2006 |
|||||||
22.11.2006 |
Optruma |
|
EU/1/98/074/001-004 |
24.11.2006 |
|||||||
22.11.2006 |
PEGASYS |
|
EU/1/02/221/01-010 |
24.11.2006 |
|||||||
22.11.2006 |
Tarceva |
|
EU/1/05/311/001-003 |
24.11.2006 |
|||||||
22.11.2006 |
Invirase |
|
EU/1/96/026/001-002 |
24.11.2006 |
|||||||
22.11.2006 |
Hycamtin |
|
EU/1/96/027/001 EU/1/96/027/003-005 |
24.11.2006 |
|||||||
22.11.2006 |
Avandamet |
|
EU/1/03/258/001-022 |
24.11.2006 |
|||||||
22.11.2006 |
AVANDIA |
|
EU/1/00/137/002-018 |
24.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Ariclaim |
|
EU/1/04/283/001-007 |
28.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Avaglim |
|
EU/1/06/349/001-008 |
28.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Stocrin |
|
EU/1/99/111/010-011 |
28.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Pedea |
|
EU/1/04/284/001 |
28.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Aptivus |
|
EU/1/05/315/001 |
28.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Replagal |
|
EU/1/01/189/001-006 |
28.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Levitra |
|
EU/1/03/248/001-012 |
28.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Vivanza |
|
EU/1/03/249/001-012 |
28.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Xeristar |
|
EU/1/04/297/001-008 |
28.11.2006 |
|||||||
24.11.2006 |
Cymbalta |
|
EU/1/04/296/001-008 |
28.11.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
Ziagen |
|
EU/1/99/112/001-002 |
1.12.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
Glivec |
|
EU/1/01/198/001-013 |
1.12.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
Tysabri |
|
EU/1/06/346/001 |
4.12.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
Ebixa |
|
EU/1/02/219/001-015 |
1.12.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
Axura |
|
EU/1/02/218/001-011 |
1.12.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
Kepivance |
|
EU/1/05/314/001 |
1.12.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
Nespo |
|
EU/1/01/184/001-068 |
1.12.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
Kivexa |
|
EU/1/04/298/001-002 |
1.12.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
YENTREVE |
|
EU/1/04/280/001-008 |
1.12.2006 |
|||||||
28.11.2006 |
Abilify |
|
EU/1/04/276/001-036 |
1.12.2006 |
|||||||
29.11.2006 |
Enbrel |
|
EU/1/99/126/001-018 |
1.12.2006 |
|||||||
29.11.2006 |
Aldara |
|
EU/1/98/080/001 |
1.12.2006 |
|||||||
29.11.2006 |
Foscan |
|
EU/1/01/197/001-002 |
1.12.2006 |
|||||||
29.11.2006 |
Emselex |
|
EU/1/04/294/001-028 |
1.12.2006 |
|||||||
29.11.2006 |
Aranesp |
|
EU/1/01/185/001-068 |
1.12.2006 |
— Revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio)
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizza-zione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
|||
14.11.2006 |
Monotard |
|
EU/1/02/235/001-004 |
16.11.2006 |
|||
14.11.2006 |
Ultratard |
|
EU/1/02/236/001-004 |
16.11.2006 |
— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio): Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
DCI (Denomina-zione comune internaziona-le) |
Titolare dell'autorizza-zione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Forma farmaceutica |
ATC (Classifica-zione anatomico terapeutica) |
Data della notifica |
|||
14.11.2006 |
Yarvitan |
Mitratapide |
|
EU/2/06/063/001-003 |
Soluzione orale |
QA08AB90 |
16.11.2006 |
— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio): Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizza-zione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
|||
20.11.2006 |
Virbagen Omega |
|
EU/2/01/030/001-004 |
22.11.2006 |
Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:
Agenzia europea per i medicinali |
7, Westferry Circus, Canary Wharf |
London E14 4HB |
United Kingdom |
(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/19 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2006/C 321/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«ASPARAGO BIANCO DI BASSANO»
CE N.: IT/PDO/005/0338/17.3.2004
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello stato membro
Nome: |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(39-06) 481 99 68 |
||
Fax: |
(39-06) 42 01 31 26 |
||
e-mail: |
qtc3@politicheagricole.it |
2. Associazione richiedente
Nome: |
Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(39-0424) 52 13 45 |
||
Fax: |
— |
||
e-mail: |
— |
||
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati dell'allegato I — Asparago.
4. Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Asparago Bianco di Bassano»
4.2 Descrizione: La DOP «Asparago Bianco di Bassano» è riservata ai turioni di asparago (Asparagus officinalis L.) ottenuti nella zona di produzione delimitata al punto 4.3, discendenti dall'ecotipo locale «Comune — o Chiaro — di Bassano».
I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di Bassano» devono essere:
di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purché non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm.) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10 % del prodotto del mazzo;
ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. La bassa fibrosità, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15 % del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;
teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;
di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;
sani — esenti da attacchi di roditori e di insetti;
puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurità;
privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici;
La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.
La calibratura è determinata secondo la lunghezza ed il diametro. Il diametro centrale dei turioni è quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, è fissato in 11 mm. I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm. I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono. La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:
4.3 Zona geografica: Zona geografica: La zona di produzione e di condizionamento dell'«Asparago Bianco di Bassano» comprende alcuni comuni della provincia di Vicenza vicino alla citta di Bassano del Grappa, così come indicati dal disciplinare di produzione.
4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo sarà monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo incaricata, dei terreni coltivati, dei produttori e dei confezionatori, nonché la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto da monte a valle della filiera stessa. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. In particolare sarà monitorata l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni coltivati a «Asparago Bianco di Bassano» nell'elenco depositato presso la sede dell'Organismo di Controllo; l'indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad Asparago Bianco di Bassano e, per ciascuna particella catastale, la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata ad Asparago Bianco di Bassano; la registrazione dei codici progressivi di numerazione dei mazzi marchiati.
4.5 Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede tra l'altro che i terreni debbano avere un ph compreso fra 5,5 e 7,5. E' obbligatoria un'analisi dei terreni per ogni nuovo impianto e, in ogni caso, almeno ogni 5 anni per i parametri principali (ph, azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica). Per i nuovi impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente. La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente l'impianto, con un'aratura leggera, ad una profondità inferiore o uguale a 30 cm., seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm. Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non deve risultare inferiore a 1,8 mt. per le fine binate e 2 mt. per le file singole; la densità massima dovrà comunque essere di 1,8 di piante/metro quadro.
I solchi devono avere una profondità di 15-20 cm. Il trapianto delle zampe di asparago deve essere eseguito nei mesi di marzo od aprile, per le piantine esso deve avvenire entro il mese di giugno. Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno può essere effettuato solo dopo 4 anni.
In caso di accertata presenza di fitopatie di tipo radicale (Rizoctonia e Fusarium), il reimpianto può avvenire non prima di 8 anni. È inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le colture della patata, erba medica, carota, trifoglio, barbabietola per possibilità di attacchi di rizoctonia. È altresì consigliato far precedere all'impianto dell'asparago le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.
La riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto approvvigionamento può essere fatta dagli stessi agricoltori. Può essere utilizzato solo l'ecotipo locale purché rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione;
È obbligatorio, prima di un nuovo impianto, effettuare un'analisi completa del terreno, da ripetersi, relativamente ai parametri fondamentali (pH, N, P. K, Ca, Mg e sostanza organica) ogni 5 anni; sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.
In pre-impianto è richiesta la distribuzione di letame bovino nella dose di 600 q.li/ha da interrare quando maturo.L'impiego di altri concimi organici va rapportato al valore di riferimento indicato per il letame bovino.
La provenienza dell'azoto deve essere, per almeno il 50 % di natura organica. La concimazione fosfatica, e parte della concimazione potassica, sarà effettuata in corrispondenza delle lavorazioni autunnali o di fine inverno, mentre la concimazione azotata e la restante potassica sarà effettuata nel periodo post raccolta (non oltre il mese di luglio), frazionandola in più interventi. L'apporto annuo di elementi nutritivi principali dovrà comunque non superare i seguenti limiti massimi di unità ad ettaro: azoto 150; fosforo 80; potassio 180. Eventuali integrazioni di microelementi andranno effettuate nel periodo autunno-inverno.
E' consentita la pacciamatura nel periodo di raccolta con film plastico scuro adeguato al contenimento delle malerbe e alla protezione dalla luce, o con altro materiale idoneo a garantire le caratteristiche finali del prodotto.
Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovrà provvedere allo sfalcio, all'asportazione ed alla bruciatura della stessa, allo spianamento dei cumuli del terreno, a fine raccolta, onde evitare l'esagerato innalzamento dell'apparato radicale della pianta.
Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1 marzo ed il 15 giugno.
Le produzioni in coltura forzata o protetta (tunnel) possono essere raccolte prima della suddetta data e comunque non prima del 1 febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo.
La produzione massima consentita in asparagiaia in piena produzione, è pari a 80 q.li/ha.
Il condizionamento e il confezionamento del prodotto devono avvenire all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilità e il controllo del prodotto.
4.6 Legame: I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilità e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5-7,5 (terreni sub-acidi-neutri).
L'area interessata è di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta. La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizzano la composizione.
Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del Fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.
Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1 000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.
In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5° ai 23° con valori estremi nei mesi di gennaio e luglio.Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud — est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidità, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza sull'escursione termica dei suoli.
Tutte queste caratteristiche permettono che la pianta sviluppi un complesso sistema radicale, ampio e profondo, costituito da grossi rizomi, da radici carnose; cosi pure favorisce una intensa attività di assorbimento degli elementi nutritivi e di elaborazione delle sostanze zuccherine. Di conseguenza, porta un rapido sviluppo dei turioni di sufficienti dimensioni (calibro) ed interamente commestibili o comunque di scarsa fibrosita.
La Serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trova traccia nella contabilità di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo già nel primo Cinquecento. Dal Seicento lo coltivava diffusamente negli Orti di Terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della Controriforma di Trento (1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lasciò scritto dei suoi pregi dietetici. Numerose sono, inoltre, le testimonianze riguardanti le caratteristiche qualitative e di pregio dell'Asparago Bianco di Bassano.
4.7 Struttura di controllo:
Nome: |
CSQA S.r.l. |
Indirizzo: |
Via S. Gaetano 74, Thiene (VI) |
Tel.: |
(39-0445) 36 60 94 |
Fax: |
(39-0445) 38 26 72 |
e-mail: |
csqa@csqa.it |
La struttura di controllo adempie le condizioni stabilite dalla norma EN 45011.
4.8 Etichettatura: Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 4 kg.
I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.
Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o succhione di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonché il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la rintracciabilità.
I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio e possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo.
All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO — D.O.P.; nome del produttore, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di confezionamento, nonché le seguenti caratteristiche commerciali: categoria di qualità (Norme UE), calibro, numero di mazzi, peso medio dei mazzi.
Il marchio del prodotto è costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilità del prodotto.
Tale marchio viene affissato con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.
4.9 Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/23 |
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2006/C 321/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«ASIAGO»
N. CE: IT/PDO/117/00001
DOP ( X ) IGP ( )
Modifica/Modifiche richieste
Voce(i) del disciplinare
|
Nome del prodotto |
|
Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
|
Prova dell'origine |
|
Metodo di ottenimento |
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Legame |
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Etichettatura |
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Condizioni nazionali |
Modifica/Modifiche
Descrizione
Vengono precisate le caratteristiche specifiche, chimiche (umidità, proteine, grasso, grasso sul secco) e microbiologiche (Patogeni, S. aureus, E. coli, Coliformi 30°) delle due tipologie di formaggio «Asiago», pressato e d'allevo.
Si precisa che le forme possone essere, dopo il raggiungimento del periodo minimo di stagionatura del prodotto, trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni nazionali, salvo per forme che si fregiano della menzione aggiuntiva «Prodotto della montagna».
Zona geografica
Viene chiarito cosa si intende per zona montana: zone che sono situate ad una altitudine non inferiore ai 600 metri.
Metodo di ottenimento
Viene inserita l'indicazione dei foraggi e dei mangimi vietati per l'alimentazione del bestiame. Nel caso delle forme che si fregiano della menzione aggiuntiva «Prodotto della montagna», si precisa che è vietato ogni tipo di insilati.
Per le due tipologie di formaggio «Asiago», pressato e d'allevo, si precisa la temperatura, il tempo massimo di conservazione e la composizione del latte destinato alla trasformazione.
Per entrambe le tipologie di «Asiago» vengono precisati i parametri fisici e temporali riguardanti la metodologia di ottenimento del formaggio. Nel caso di produzione di «Asiago» d'allevo il latte posto in lavorazione è eventualmente addizionato con lisozima (E 1105) salvo per le forme che si fregiano della menzione aggiuntiva «Prodotto della montagna».
Anche per quanto riguarda la stagionatura e la conservazione del formaggio vengono indicati precisi elementi tecnici (temperature ed umidità) in cui si svolge tale processo. Si precisa la stagionatura minima per l'«Asiago» d'allevo (60 giorni o 90 giorni nel caso delle forme che si fregiano della menzione aggiuntiva «Prodotto della montagna»).
Per una migliore identificazione delle forme viene introdotto l'uso delle placchette di caseina numerate e viene impressa sullo scalzo una lettera alfabetica, indicatrice del mese di produzione.
Le forme intere di formaggio «Asiago» DOP possono essere porzionate e preconfezionate in tranci che consentono la visibilità dello scalzo della forma. Qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o l'asportazione della crosta, l'operazione di confezionamento deve avvenire nella zona di produzione al fine di non compromettere le garanzie di autenticità del prodotto.
Etichettatura
Vengono specificate le ulteriori eventuali definizioni usate per indicare il formaggio «Asiago» nelle due tipologie (fresco e stagionato), nonché la diversa stagionatura dell' «asiago» d'allevo (mezzano, vecchio, stravecchio), la possibilità di indicare sull'etichetta il non uso di lisozima (E 1105), le regole d'uso della menzione 'prodotto della montagna', riservata alle forme prodotte da latte di montagna in stabilimenti di montagna.
SCHEDA RIEPILOGATIVA AGGIORNATA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ASIAGO»
N. CE: IT/PDO/117/00001
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro
Denominazione: |
Ministero politiche agricole e forestali |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(39-06) 481 99 68 |
||
Fax: |
(39-06) 42 01 31 26 |
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E-mail: |
QTC3@politicheagricole.it |
2. Associazione richiedente
Denominazione: |
Consorzio Tutela formaggio Asiago |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(39-0444) 32 17 58 |
||
Fax: |
(39-0444) 32 62 12 |
||
E-mail: |
asiago@asiagocheese.it |
||
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
Classe 1.3 — FORMAGGIO
4. Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Asiago»
4.2 Descrizione: La denominazione di origine protetta Asiago è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, Asiago pressato e Asiago d'allevo.
|
|
Tolleranze specifiche |
umidità |
39,5 % |
+/- 4,5 |
proteine |
24,0 % |
+/- 3,5 |
grasso |
30,0 % |
+/- 4,0 |
cloruro di sodio |
1,7 % |
+/- 1,0 |
grasso sul secco |
non inferiore a 44% |
Nessuna |
Scalzo |
diritto o leggermente convesso |
Facce |
piane e quasi piane |
Peso |
da 11 a 15 kg |
Altezza |
da 11 a 15 cm |
Diametro |
da 30 a 40 cm |
Patogeni |
Assenti |
S. aureus |
(2) M < 1 000 per g |
E. coli |
(2) M < 1 000 per g |
Coliformi 30 °C |
(2) M < 100 000 per g |
|
|
Tolleranze specifiche |
umidità |
34,50 % |
+/- 4,00 |
proteine |
28,00 % |
+/- 4,00 |
grasso |
31,00 % |
+/- 4,50 |
cloruro di sodio |
2,40 % |
+/- 1,00 |
grasso sul secco |
non inferiore a 34% |
Nessuna |
Scalzo |
diritto o quasi diritto |
Facce |
piane e quasi piane |
Peso |
da 8 a 12 kg |
Altezza |
da 9 a 12 cm |
Diametro |
da 30 a 36 cm |
Patogeni |
Assenti |
S. aureus |
M < 10.000 per g |
E. coli |
M < 100.000 per g |
Le forme di formaggio «Asiago», dopo il raggiungimento del periodo minimo di stagionatura del prodotto, possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile.
Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma e del logo costitutivo della denominazione. È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffe per le forme di Asiago che si fregiano della menzione aggiuntiva «Prodotto della montagna».
Le forme intere di formaggio D.O.P. «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate in tranci che consentano la visibilità dello scalzo della forma.
4.3 Zona geografica: Il formaggio D.O.P. «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che interessa il territorio amministrativo dei comuni nella provincia di Vicenza, di Trento, di Padova e di Treviso così come indicati nel disciplinare di produzione. Le zone di produzione sopraindicate, che sono situate ad un'altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.
4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo è monitorata. L'organismo di controllo gestisce l'elenco dei produttori di latte, raccoglitori, trasformatori, stagionatori e confezionatori di formaggio senza crosta, che sono assoggettati ai controlli previsti dal Disciplinare e dal relativo piano di controllo, al fine di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. La verifica di non conformità di processo e di prodotto comporta il divieto di commercializzazione del prodotto con la denominazione Asiago.
4.5 Metodo di ottenimento: Il disciplinare prevede tra l'altro che l'alimentazione del bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio D.O.P. «Asiago», non deve contenere foraggi e mangimi vietati dal disciplinare di produzione. Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio DOP Asiago «Prodotto della montagna» è altresì vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.
Per la produzione del formaggio «Asiago» pressato è utilizzato latte conforme alle norme sanitarie vigenti, derivante da 1 o 2 mungiture, crudo o pastorizzato a 72o Celsius per 15 secondi secondo le vigenti normative. Per la produzione di formaggio «Asiago» d'allevo è utilizzato latte conforme alle norme sanitarie vigenti, derivante da 2 mungiture parzialmente scremate per affioramento, o derivante da 2 mungiture di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento, crudo o termizzato a 57/68° Celsius per 15 secondi. Per la produzione della DOP «Asiago»«Prodotto della montagna» è consentito latte di 2 o 4 munte, che deve essere trasformato entro 18 ore dal ricevimento, nel caso di utilizzo di latte di 2 munte, ed entro 24 ore dal ricevimento nel caso di utilizzo di latte di 4 munte.
Nel caso di produzione di «Asiago» d'allevo il latte posto in lavorazione è eventualmente addizionato di lisozima (E 1105) nei limiti di legge. L'uso del Lisozima è vietato nella produzione dell'Asiago «prodotto della montagna».
La stagionatura minima dell'Asiago pressato è di giorni 20 dalla data di produzione; per l'Asiago d'allevo è di giorni 60 dall'ultimo giorno del mese di produzione; per l'Asiago «prodotto della montagna» è di giorni 90 dall'ultimo giorno del mese di produzione per l'Asiago d'allevo e di 30 giorni dalla produzione per l'Asiago pressato.
La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa.
Il formaggio Asiago «prodotto della montagna» deve essere stagionato in aziende ubicate in territorio montano in locali che possono avere condizioni di temperatura e umidità determinate dalle condizioni ambientali naturali. Il confezionamento, qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la marchiatura di origine (cubetti, fettine, ecc.) deve avvenire nella zona di produzione al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto. Il formaggio Asiago, prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, si può fregiare in etichetta della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».
4.6 Legame: Per i fattori naturali, si segnala che il territorio delimitato presenta condizioni climatiche e pedologiche sostanzialmente omogenee che influenzano i foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere. Per gli aspetti umani, si evidenzia che il formaggio storicamente originario dell'Altopiano di Asiago per effetto di una migrazione della popolazione locale, dovuta agli eventi bellici del primo conflitto mondiale, si è diffuso nelle aree pedomontane limitrofe.
4.7 Struttura di controllo:
Denominazione: |
CSQA S.r.l. Certificazioni |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(39-0445) 36 60 94 |
||
Fax: |
(39-0445) 38 26 72 |
||
E-mail: |
csqa@csqa.it |
4.8 Etichettatura: Tutte le forme di formaggio D.O.P. Asiago sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate a mezzo di fascere marchianti, detenute dal Consorzio di Tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il logo costitutivo della denominazione, che costituisce parte integrante del disciplinare di produzione, la sigla alfanumerica del caseificio produttore, il nome della denominazione Asiago, ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l'Asiago pressato e di 20 mm per l'Asiago d'allevo.
Le forme di Asiago d'allevo presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione, così come riportata dal disciplinare di produzione. Le forme di Asiago «prodotto della montagna» si contraddistinguono per l'inserimento nelle fascere marchianti e per una sola volta, delle parole «prodotto della montagna». Al termine del periodo minimo di stagionatura, le forme dell'Asiago «prodotto della montagna» sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante l'emblema descritto nel disciplinare.
Il formaggio Asiago pressato può recare in etichetta anche l'indicazione «fresco».
Il formaggio Asiago d'allevo può recare in etichetta anche l'indicazione «stagionato».
Il formaggio Asiago d'allevo, con stagionatura compresa fra i 4/6 mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione mezzano.
Il formaggio Asiago allevo, con stagionatura superiore a 10 mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione «vecchio».
Il formaggio «Asiago» allevo con stagionatura superiore a 15 mesi può recare in etichetta anche l'indicazione «stravecchio».
E' consentito indicare in etichetta l'eventuale non utilizzo del Lisozima (E 1105).
Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. «Asiago» (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».
4.9 Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea, Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.
(2) Tali dati si riferiscono ad un formaggio ottenuto con latte trattato termicamente.
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/28 |
Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)
(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Juan de Nova Maritime Profond»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/C 321/09)
Con domanda presentata il 6 aprile 2006, le società Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), con sede sociale in 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (Stati Uniti), e Roc Oil Company Limited, con sede sociale in 1 Market Street, Level 14, Sydney 2000 NSW (Australia), hanno chiesto una concessione quinquennale esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la concessione, detta «Permis de Juan de Nova Maritime Profond», riguarda una superficie non definita di circa 62 000 chilometri quadrati, situata sul sottosuolo marino della zona economica esclusiva dell'isola francese di Juan de Nova.
Il perimetro di questa concessione è delimitato:
— |
Da una parte, ad Est dell'isola, dal limite di separazione delle zone economiche francese e malgascia, da determinare. |
— |
Dall'altra, ad Ovest dell'isola, dal limite di separazione delle zone economiche francese e mozambicana, da determinare. |
Esame delle candidature e criteri di assegnazione
Il primo richiedente e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie alla concessione del titolo, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 95-427 del 19 aprile 1995, modificato, relativo ai titoli minerari, (Journal officiel de la République Française del 22 aprile 1995), mantenuto in vigore dall'articolo 63 del decreto 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo.
Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 95-427 del 19 aprile 1995, modificato. Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato.
Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza mettono in atto i criteri di assegnazione di un titolo minerario definiti nell'articolo 5 del citato decreto e saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 10 aprile 2008.
Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività
I richiedenti sono invitati a far riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006, relativo all'avvio delle ricerche minerarie, ai lavori di depositi sotterranei e alla polizia mineraria e dei depositi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Parigi Cedex 13, (33) 144 97 23 02, fax: (33) 144 97 05 70].
Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance:
http://www.legifrance.gouv.fr
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/29 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/C 321/10)
1. |
In data 19.12.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa UC Rusal Limited una nuova filiale di EN+ Group Limited («EN+», Jersey) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di alcuni elementi dell'attivo e partecipazioni azionarie di Sual Partner Ltd («Sual assets») e Glencore International («Glencore assets») mediante contribuzione di azioni o quote e di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/30 |
Procedura d'informazione — Regole tecniche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/C 321/11)
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione
Riferimento (1) |
Titolo |
Scadenza della sospensione di tre mesi (2) |
2006/0620/F |
Note tecniche relative alla Farmacopea, sottoposte a inchiesta pubblica |
26.2.2007 |
2006/0621/SI |
Regolamento relativo alle condizioni che devono essere soddisfatte dagli alimenti senza glutine o con contenuto minimo di glutine |
28.2.2007 |
2006/0622/F |
Decreto relativo alla sicurezza di taluni mobili imbottiti |
28.2.2007 |
2006/0623/EE |
Legge recante modifica alla legge sugli imballaggi e alla legge sulle accise relative agli imballaggi |
1.3.2007 |
2006/0624/PL |
Regolamento del ministro del Lavoro che modifica il regolamento concernente la sicurezza e l'igiene del lavoro, la gestione delle attività e le misure relative alle protezioni specifiche antincendio utilizzate nelle aziende minerarie che estraggono minerali attraverso fori di trivellazione |
1.3.2007 |
2006/0625/PL |
Regolamento del ministro del Lavoro che modifica il regolamento concernente la sicurezza e l'igiene del lavoro, la gestione delle attività e le misure relative alle protezioni specifiche antincendio utilizzate nelle aziende minerarie a cielo aperto che estraggono minerali di base |
1.3.2007 |
2006/0626/F |
Progetto di ordinanza relativo all'accessibilità per le persone disabili agli edifici residenziali di tipo collettivo se sono oggetto di lavori e agli edifici esistenti in cui sono stati creati degli alloggi con modifica di destinazione |
2.3.2007 |
2006/0627/F |
Progetto di ordinanza relativo all'accessibilità per le persone disabili agli edifici esistenti destinati a ricevere il pubblico e agli impianti esistenti aperti al pubblico |
2.3.2007 |
2006/0628/D |
Condizioni tecniche contrattuali aggiuntive — Opere idriche (ZTV-W) per costruzioni di stabilizzazione di scarpate e piedi di scarpata (campo di applicazione 210), edizione 2006 |
2.3.2007 |
2006/0629/CZ |
Decreto del …… 2006 che prevede le specifiche di marcatura e di colorazione di oli combustibili scelti e le specifiche di marcatura di alcuni altri oli combustibili |
2.3.2007 |
2006/0630/UK |
Regolamento 2007 sul divieto di fumo (Cartelli) (Irlanda del Nord) |
2.3.2007 |
2006/0631/SI |
Legge relativa alla coesistenza di piante modificate e altre piante agricole |
5.3.2007 |
2006/0632/D |
Quarta legge recante modifica alla legge tedesca sul regime fiscale degli autoveicoli |
|
2006/0633/B |
Progetto di testo n. LISA 14ter 2006-11 relativo alla revisione dell'Accordo di cooperazione del 30 maggio 1996 concernente la prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio e più in particolare le misure intese a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio |
|
2006/0634/S |
Prescrizioni dell'Ente stradale nazionale sulla modifica delle prescrizioni (VVFS 2004:43) sull'applicazione delle norme di calcolo europee |
7.3.2007 |
2006/0635/NL |
Regolamento del segretario di Stato degli Affari sociali e dell'occupazione di modifica del regolamento di sovvenzione SZW per il sussidio finanziario agli strumenti di lavoro |
|
2006/0636/NL |
Regolamento di attuazione della detrazione degli investimenti per l'energia con l'elenco 2007 per l'energia |
|
2006/0637/CZ |
Proposta di legge che modifica il decreto n. 141/1997 G.U.,sui requisiti tecnici per la produzione, stoccaggio e lavorazione dell'alcole, ai sensi delle successive modifiche |
8.3.2007 |
2006/0638/F |
Ordinanza relativa alle caratteristiche tecniche del segnale nazionale di allerta |
8.3.2007 |
2006/0639/CZ |
Progetto di legge che modifica la legge n. 86/2002 G.U. sulla protezione dell'aria |
8.3.2007 |
La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.
Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1o ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).
L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di consequenza sano inopponibili ai singoli.
Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:
Commissione europea |
DG Imprese e industria, Unità C3 |
B-1049 Bruxelles |
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu |
oppure visitare il sito internet: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/
Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:
ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE
BELGIO
BELNotif |
Qualité et Sécurité |
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie |
NG III — 4ème étage |
Boulevard du Roi Albert II/16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra Pascaline Descamps |
Tel.: (32-2) 277 80 03 |
Fax: (32-2) 277 54 01 |
E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be |
paolo.caruso@mineco.fgov.be |
E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be |
Sito Web: http://www.mineco.fgov.be |
REPUBBLICA CECA
Czech Office for Standards, Metrology and Testing |
Gorazdova 24 |
PO BOX 49 |
CZ-128 01 Praha 2 |
Sig. Miroslav Chloupek |
Director of International Relations Department |
Tel.: (420) 224 907 123 |
Fax: (420) 224 914 990 |
E-mail: chloupek@unmz.cz |
Sig.ra Lucie Růžičková |
Tel.: (420) 224 907 139 |
Fax: (420) 224 907 122 |
E-mail: ruzickova@unmz.cz |
E-mail generico: eu9834@unmz.cz |
Sito Web: http://www.unmz.cz |
DANIMARCA
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
(National Agency for Enterprise and Construction) |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE) |
Sig. Bjarne Bang Christensen |
Legal adviser |
Tel.: (45) 35 46 63 66 (linea diretta) |
E-mail: bbc@ebst.dk |
Sig.ra Birgit Jensen |
Principal Executive Officer |
Tel.: (45) 35 46 62 87 (linea diretta) |
Fax: (45) 35 46 62 03 |
E-mail: bij@ebst.dk |
Sig.ra Pernille Hjort Engstrøm |
Head of Section |
Tel.: (45) 35 46 63 35 (linea diretta) |
E-mail: phe@ebst.dk |
Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk |
Sito Web: http://www.ebst.dk/Notifikationer |
GERMANIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
Referat EA3 |
Scharnhorststr. 34-37 |
D-10115 Berlin |
Sig.ra Christina Jäckel |
Tel.: (49) 30 201 46 353 |
Fax.: (49) 30 201 453 79 |
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de |
Sito Web: http://www.bmwa.bund.de |
ESTONIA
Ministry of Economic Affairs and Communications |
Harju str. 11 |
EE-15072 Tallinn |
Sig. Karl Stern |
Executive Officer of Trade Policy Division |
EU and International Co-operation Department |
Tel.: (372) 625 64 05 |
Fax: (372) 631 30 29 |
E-mail: karl.stern@mkm.ee |
E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee |
Sito Web: http://www.mkm.ee |
GRECIA
Ministry of Development |
General Secretariat of Industry |
Mesogeion 119 |
GR-101 92 Athens |
Tel.: (30) 210 69 69 863 |
Fax: (30) 210 69 69 106 |
ELOT |
Acharnon 313 |
GR-111 45 Athens |
Sig.ra Evangelia Alexandri |
Tel.: (30) 210 212 03 01 |
Fax: (30) 210 228 62 19 |
E-mail: alex@elot.gr |
E-mail generico: 83189in@elot.gr |
Sito Web: http://www.elot.gr |
SPAGNA
S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente |
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC |
Secretaría de Estado para la Unión Europea |
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |
Torres «Ágora» |
C/ Serrano Galvache, 26-4a |
E-20033 Madrid |
Sig. Angel Silván Torregrosa |
Tel.: (34) 91 379 83 32 |
Sig.ra Esther Pérez Peláez |
Consigliere tecnico |
E-mail: esther.perez@ue.mae.es |
Tel.: (34) 91 379 84 64 |
Fax: (34) 91 379 84 01 |
E-mail generico: d83-189@ue.mae.es |
FRANCIA
Délégation interministérielle aux normes |
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP) |
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC) |
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI) |
DiGITIP 5 |
12, rue Villiot |
F-75572 Paris Cedex 12 |
Sig.ra Suzanne Piau |
Tel.: (33) 1 53 44 97 04 |
Fax: (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr |
Sig.ra Françoise Ouvrard |
Tel.: (33) 1 53 44 97 05 |
Fax: (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr |
E-mail generico: d9834.france@industrie.gouv.fr |
IRLANDA
NSAI |
Glasnevin |
Dublin 9 |
Ireland |
Sig. Tony Losty |
Tel.: (353) 18 07 38 80 |
Fax: (353) 18 07 38 38 |
E-mail: tony.losty@nsai.ie |
Sito Web: http://www.nsai.ie/ |
ITALIA
Ministero dello sviluppo economico |
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività |
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1 |
Via Molise 2 |
I-00187 Roma |
Sig. Vincenzo Correggia |
Tel.: (39) 06 47 05 22 05 |
Fax: (39) 06 47 88 78 05 |
E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it |
Sig. Enrico Castiglioni |
Tel.: (39) 06 47 05 26 69 |
Fax: (39) 06 47 88 78 05 |
E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it |
E-mail generico: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it |
Sito Web: http://www.attivitaproduttive.gov.it |
CIPRO
Cyprus Organization for the Promotion of Quality |
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
13-15, A. Araouzou street |
CY-1421 Nicosia |
Tel.: (357) 22 40 93 10 |
Fax: (357) 22 75 41 03 |
Sig. Antonis Ioannou |
Tel.: (357) 22 40 94 09 |
Fax: (357) 22 75 41 03 |
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy |
E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy |
Sito Web: http://www.cys.mcit.gov.cy |
LETTONIA
Ministry of Economics of Republic of Latvia |
Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
SOLVIT Coordination Centre |
55, Brīvības Street |
LV-1519 Riga |
Reinis Berzins |
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
Tel.: (371) 70 13 230 |
Fax: (371) 72 80 882 |
Zanda Liekna |
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination |
Tel.: (371) 701 32 36 |
Tel.: (371) 701 30 67 |
Fax: (371) 728 08 82 |
E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv |
E-mail generico: notification@em.gov.lv |
LITUANIA
Lithuanian Standards Board |
T. Kosciuskos g. 30 |
LT-01100 Vilnius |
Sig.ra Daiva Lesickiene |
Tel.: (370) 5 270 93 47 |
Fax: (370) 5 270 93 67 |
E-mail: dir9834@lsd.lt |
Sito Web: http://www.lsd.lt |
LUSSEMBURGO
SEE — Service de l'Energie de l'Etat |
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10 |
L-2010 Luxembourg |
Sig. J.P. Hoffmann |
Tel.: (352) 46 97 46 1 |
Fax: (352) 22 25 24 |
E-mail: see.direction@eg.etat.lu |
Sito Web: http://www.see.lu |
UNGHERIA
Hungarian Notification Centre — |
Ministry of Economy and Transport |
Industrial Department |
Budapest |
Honvéd u. 13-15. |
H-1880 |
Sig. Zsolt Fazekas |
Leading Councillor |
E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu |
Tel.: (36) 137 42 8 73 |
Fax: (36) 147 31 622 |
E-mail: notification@gkm.gov.hu |
Sito Web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm |
MALTA
Malta Standards Authority |
Level 2 |
Evans Building |
Merchants Street |
VLT 03 |
MT-Valletta |
Tel.: (356) 21 24 24 20 |
Tel.: (356) 21 24 32 82 |
Fax: (356) 2124 2406 |
Sig.ra Lorna Cachia |
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt |
E-mail generico: notification@msa.org.mt |
Sito Web: http://www.msa.org.mt |
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën |
Belastingsdienst/Douane Noord |
Team bijzondere klantbehandeling |
Centrale Dienst voor In-en uitvoer |
Engelse Kamp 2 |
Postbus 30003 |
9700 RD Groningen |
Nederland |
Sig. Ebel van der Heide |
Tel.: (31) 50 5 23 21 34 |
Sig.ra Hennie Boekema |
Tel.: (31) 50 5 23 21 35 |
Sig.ra Tineke Elzer |
Tel.: (31) 50 5 23 21 33 |
Fax: (31) 50 5 23 21 59 |
E-mail generico: |
Enquiry.Point@tiscali-business.nl |
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl |
AUSTRIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Abteilung C2/1 |
Stubenring 1 |
A-1010 Wien |
Sig.ra Brigitte Wikgolm |
Tel.: (43) 1 711 00 58 96 |
Fax: (43) 1 715 96 51 oppure (43) 1 712 06 80 |
E-mail: not9834@bmwa.gv.at |
Sito Web: http://www.bmwa.gv.at |
POLONIA
Ministry of Economy |
Department for Economic Regulations |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
PL-00-507 Warszawa |
Sig.ra Barbara H. Kozłowska |
Tel.: (48) 22 69 3 54 07 |
Fax: (48) 22 69 3 40 25 |
E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl |
Sig.ra Agata Gągor |
Tel.: (48) 22 69 3 56 90 |
E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl |
PORTOGALLO
Instituto Portugês da Qualidade |
Rua Antonio Gião, 2 |
P-2829-513 Caparica |
Sig.ra Cândida Pires |
Tel.: (351) 21 29 4 82 36 oppure 81 00 |
Fax: (351) 21 29 4 82 23 |
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt |
E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt |
Sito Web: http://www.ipq.pt |
SLOVENIA
SIST — Slovenian Institute for Standardization |
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point |
Šmartinska 140 |
SLO-1000 Ljubljana |
Sig.ra Vesna Stražišar |
Tel.: (386) 14 78 3041 |
Fax: (386) 14 78 3098 |
E-mail: contact@sist.si |
SLOVACCHIA
Sig.ra Kvetoslava Steinlova |
Director of the Department of European Integration, |
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic |
Stefanovicova 3 |
SK-814 39 Bratislava |
Tel.: (421) 2 5249 3521 |
Fax: (421) 2 5249 1050 |
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk |
FINLANDIA
Kauppa- ja teollisuusministeriö |
(Ministry of Trade and Industry) |
Visitor address: |
Aleksanterinkatu 4 |
FIN-00171 Helsinki |
e |
Katakatu 3 |
FIN-00120 Helsinki |
Indirizzo postale: |
PO Box 32 |
FIN-00023 Government |
Sig.ra Leila Orava |
Tel.: (358) 9 1606 46 86 |
Fax: (358) 9 1606 46 22 |
E-mail: leila.orava@ktm.fi |
Sig.ra Katri Amper |
Tel.: (358) 9 1606 46 48 |
E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi |
Sito Web: http://www.ktm.fi |
SVEZIA
Kommerskollegium |
(National Board of Trade) |
Box 6803 |
Drottninggatan 89 |
S-13 86 Stockholm |
Sig.ra Kerstin Carlsson |
Tel.: (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00 |
Fax: (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 759 |
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se |
E-mail generico: 9834@kommers.se |
Sito Web: http://www.kommers.se |
REGNO UNITO
Department of Trade and Industry |
Standards and Technical Regulations Directorate 2 |
151 Buckingham Palace Road |
London SW1 W 9SS |
United Kingdom |
Sig. Philip Plumb |
Tel.: (44) 207 21 51 488 |
Fax: (44) 207 21 51 340 |
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk |
E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk |
Sito Web: http://www.dti.gov.uk/strd |
EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority |
Rue Belliard 35 |
B-1040 Bruxelles |
Sig.ra Adinda Batsleer |
Tel.: (32) 2 286 18 61 |
Fax: (32) 2 286 18 00 |
E-mail: aba@eftasurv.int |
Sig.ra Tuija Ristiluoma |
Tel.: (32) 2 286 18 71 |
Fax: (32) 2 286 18 00 |
E-mail: tri@eftasurv.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int |
Sito Web: http://www.eftasurv.int |
EFTA |
Goods Unit |
EFTA Secretariat |
Rue Joseph II 12-16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra. Kathleen Byrne |
Tel.: (32) 2 286 17 49 |
Fax: (32) 2 286 17 42 |
E-mail: kathleen.byrne@efta.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int |
Sito Web: http://www.efta.int |
TURCHIA
Undersecretariat of Foreign Trade |
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade |
Inönü Bulvari no 36 |
TR-06510 |
Emek — Ankara |
Sig. Mehmet Comert |
Tel.: (90) 312 212 58 98 |
Fax: (90) 312 212 87 68 |
E-mail: comertm@dtm.gov.tr |
Sito Web: http://www.dtm.gov.tr |
(1) Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.
(2) Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.
(3) Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.
(4) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.
(5) Procedura di informazione chiusa.
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/36 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio
Modifica degli oneri di servizio pubblico imposti per la prestazione di alcuni servizi aerei di linea in Spagna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/C 321/12)
Il governo spagnolo ha deciso di applicare le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e di modificare gli oneri di servizio pubblico imposti per la prestazione di servizi aerei di linea nelle isole Canarie, pubblicati nella GUCE C 255 del 21 ottobre 2006.
Le tariffe di riferimento applicabili a ciascuna delle rotte, per il viaggio di andata, sono le seguenti:
a) |
Gran Canaria — Tenerife Norte: 53 euro |
b) |
Gran Canaria — Tenerife Sur: 53 euro |
c) |
Gran Canaria — Fuerteventura: 61 euro |
d) |
Gran Canaria — El Hierro: 89 euro |
e) |
Gran Canaria — Lanzarote: 68 euro |
f) |
Gran Canaria — La Palma: 83 euro |
g) |
Tenerife Norte — Fuerteventura: 84 euro |
h) |
Tenerife Norte — El Hierro: 61 euro |
i) |
Tenerife Norte — Lanzarote: 89 euro |
j) |
Tenerife Norte — La Palma: 56 euro |
k) |
La Palma — Lanzarote: 89 euro |
l) |
Gran Canaria — La Gomera: 83 euro |
m) |
Tenerife Norte — La Gomera: 61 euro |
Gli altri requisiti in materia di oneri di servizio pubblico pubblicati nella GUCE C 255 del 21 ottobre 2006 rimangono invariati.
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/37 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/C 321/13)
1. |
In data 15 dicembre 2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Danske Bank A/S («Danske Bank», Danimarca) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Sampo Bank plc («Sampo Bank», Finlandia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4484 — Danske Bank/ Sampo Bank, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
Garante europeo della protezione dei dati
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/38 |
Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto (COM (2006) 269 defin.) — 2006/0088 (COD)
(2006/C 321/14)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 286,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 8,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e in particolare l'articolo 41,
vista la richiesta di parere in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001 ricevuta il 19 giugno 2006 dalla Commissione;
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
1. INTRODUZIONE
Il regolamento proposto ha due principali obiettivi, entrambi in vista dell'attuazione del Sistema d'informazione visti:
— |
fornire una base giuridica affinché gli Stati membri rilevino identificatori biometrici obbligatori dai richiedenti visto; |
— |
fornire un quadro giuridico per l'organizzazione degli uffici consolari degli Stati membri, soprattutto organizzando un'eventuale cooperazione fra Stati membri per il trattamento delle domande di visto. |
Questi due obiettivi sollevano diverse questioni in termini di protezione dei dati. Esse verranno affrontati in paragrafi distinti, anche se fanno parte della stessa proposta.
La presente proposta ha lo scopo di modificare le istruzioni consolari comuni (ICC). Queste sono state adottate dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione che applica l'accordo di Schengen del 14 giugno 1985. Quale parte dell'accordo di Schengen, esse sono state recepite nella legislazione comunitaria da un protocollo allegato al trattato di Amsterdam e da allora sono state modificate in varie occasioni. Sebbene una serie di modifiche resti riservata, le ICC sono state pubblicate nel 2000. Quanto al contenuto, si tratta essenzialmente di un manuale contenente regole pratiche su come rilasciare visti per soggiorni di breve durata. Esse contengono disposizioni sull'esame delle domande, sulla procedura decisionale, su come compilare le vignette visto, ecc.
2. RACCOLTA DI IDENTIFICATORI BIOMETRICI
2.1. Osservazioni preliminari: specificità dei dati biometrici
Secondo la proposta sul sistema di informazione visti (VIS) (1) presentato dalla Commissione il 28 dicembre 2004, gli Stati membri introducono identificatori biometrici come le impronte digitali e le fotografie nel VIS per scopi di verifica (o) identificazione. L'attuale proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le ICC ha lo scopo di fornire una base giuridica per la raccolta di identificatori biometrici.
Sulla proposta VIS, il GEPD ha espresso un parere il 23 marzo 2005 (2). In esso si sottolinea l'importanza di applicare al trattamento di dati biometrici tutte le necessarie salvaguardie, considerate le loro caratteristiche specifiche: (3)
«L'utilizzazione della biometria nei sistemi d'informazione non è mai una scelta irrilevante, specie allorché il sistema in questione riguarda un numero così elevato di persone. La biometria (…) modifica in maniera irrevocabile la relazione tra corpo e identità, in quanto le caratteristiche del corpo umano possono essere» lette «da una macchina e sottoposte a un successivo trattamento. Le caratteristiche biometriche, benché non possano essere lette dall'occhio umano, sono leggibili e utilizzabili mediante strumenti appropriati, in qualsiasi circostanza e ovunque si rechi la persona in questione.»
Secondo il GEPD, la natura delicata dei dati biometrici esige che l'introduzione di obblighi per la loro utilizzazione intervenga soltanto dopo un'approfondita valutazione dei rischi e che si segua una procedura che consenta un totale controllo democratico. Queste osservazioni sono alla base dell'esame della presente proposta da parte del GEPD.
2.2. Contesto della proposta
Il contesto in cui viene elaborata questa proposta la rende ancor più delicata. Il regolamento proposto non può essere visto a prescindere dallo sviluppo di altri sistemi informatici su larga scala e dalla tendenza generale verso una maggiore interoperabilità fra sistemi informativi. Questo aspetto è menzionato nella comunicazione della Commissione del 24 novembre 2005, concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni (4).
Di conseguenza, una decisione presa in un determinato contesto e in vista di un determinato scopo ha maggiore probabilità di influire sullo sviluppo e sull'utilizzazione di altri sistemi creati per altri scopi. In particolare, i dati biometrici — compresi probabilmente i dati raccolti per l'attuazione della politica dei visti — una volta disponibili, potrebbero essere utilizzati in contesti diversi. Ciò potrebbe riguardare non soltanto il quadro del SIS, ma molto probabilmente anche Europol e FRONTEX.
2.3. Obbligo di fornire impronte digitali
Nel memorandum esplicativo dell'attuale proposta si afferma che: «Poiché il rilevamento degli identificatori biometrici farà ormai parte della procedura di rilascio del visto, occorre modificare l'istruzione consolare comune per creare una base giuridica adatta a questa misura.»
Il GEPD solleva obiezioni quanto alla scelta del legislatore di includere disposizioni relative all'esenzione o meno di taluni individui o gruppi di individui dall'obbligo di fornire impronte digitali nelle ICC anziché nel regolamento VIP stesso. In primo luogo, queste disposizioni hanno un impatto significativo sulla privatezza di un gran numero di individui e dovrebbero essere affrontate nel contesto della legislazione di base piuttosto che in istruzioni aventi un carattere ampiamente tecnico. In secondo luogo, per la chiarezza del regime giuridico sarebbe preferibile affrontare questo aspetto nel medesimo testo che istituisce il sistema informativo stesso.
(a) |
Innanzitutto, creare una base giuridica per la registrazione obbligatoria di impronte digitali e adottare identificatori biometrici è ben più che un tecnicismo; ha un significativo impatto sulla privatezza degli individui interessati. In particolare la scelta dell'età minima e/o massima per la registrazione di impronte digitali è una decisione politica e non soltanto tecnica. Di conseguenza, il GEPD raccomanda di affrontare questa materia, soprattutto per gli aspetti che non sono puramente tecnici, nel testo di base (proposta VIS) anziché in un manuale di istruzioni sugli aspetti prevalentemente tecnici della procedura dei visti (5). A questo riguardo è anche utile ricordare le esigenze della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la sua giurisprudenza. Secondo il suo articolo 8, paragrafo 2, qualsiasi ingerenza da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio del diritto di privatezza è permessa unicamente qualora «sia prevista dalla legge» e «necessaria in una società democratica» per la protezione di interessi importanti. Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, queste condizioni hanno portato a requisiti aggiuntivi quanto alla qualità della base giuridica per l'ingerenza (deve essere prevista in una legislazione accessibile ed essere prevedibile), alla proporzionalità di ogni misura e alla necessità di salvaguardie adeguate contro gli abusi. A prescindere dal fatto che l'approccio frammentario alla legislazione descritto in appresso non consente una regolamentazione chiara ed accessibile, è lecito chiedersi se addirittura le ICC possono essere qualificate tali. Si potrebbero sollevare domande sulla procedura per una futura (eventuale) modifica del testo in questione. Si dovrebbe in ogni caso garantire che una decisione di questa importanza non possa essere modificata senza una procedura che preveda adeguata trasparenza e consultazione democratica. |
b) |
La seconda questione riguarda la chiarezza del regime giuridico. La relazione della proposta non precisa i motivi per cui per il rilevamento e il trattamento degli identificatori biometrici occorra dotarsi di una base giuridica diversa. La relazione precisa che «la presente proposta … tratta del rilevamento dei dati biometrici mentre la proposta sul VIS riguarda la trasmissione e lo scambio di dati» (6). Tuttavia, dal punto di vista della protezione dei dati, il trattamento di dati personali include il rilevamento dei medesimi. Se in una catena di attività le operazioni normative sono disciplinate da testi giuridici diversi, ciò può nuocere alla chiarezza del regime. Ciò crea un problema per le persone interessate (dalla proposta) nonché per il controllo democratico del sistema. In effetti diventa sempre più difficile avere un quadro d'insieme in questo settore in cui atti legislativi diversi disciplinano ciò che costituisce fondamentalmente lo stesso trattamento di dati. |
2.4. Dispensa dal rilevamento obbligatorio delle impronte digitali
Questo aspetto è illustrato molto bene dalla questione delle categorie di persone dispensate dall'obbligo di fornire le loro impronte digitali, in particolare nel caso dei bambini.
È opportuno esaminare, tenuto conto dell'obiettivo stesso del VIS, la possibilità di autorizzare il rilevamento delle impronte digitali dei bambini. In altre parole, l'obbligo per talune categorie di persone di fornire identificatori biometrici o la dispensa da tale obbligo deve essere una misura proporzionata nell'ambito della politica in materia di visti e di obiettivi connessi conformemente alla proposta sul VIS. Tale proporzionalità dovrebbe essere valutata nell'ambito di una procedura democratica.
Tale misura dovrebbe essere valutata anche dal punto di vista dell'uso di tale impronte digitali, come previsto nella proposta sul VIS. Gli elementi biometrici saranno utilizzati a fini di verifica o di identificazione: un identificatore biometrico potrebbe essere considerato tecnicamente attendibile in un caso ma non in un altro. Il trattamento delle impronte digitali dei bambini di età inferiore a 14 anni è generalmente considerato attendibile soltanto a fini di verifica. Ciò dovrebbe influenzare l'analisi della proposta in questione ma, ancora una volta, i necessari elementi si trovano nella proposta sul VIS (e al riguardo non è stata ancora presa alcuna decisione).
In conclusione, il GEPD raccomanda vivamente che le dispense dal rilevamento di identificatori biometrici nel quadro del regolamento relativo al VIS siano rigorosamente regolamentate per motivi di chiarezza e di coerenza. La regolamentazione del rilevamento di identificatori biometrici e in particolare delle impronte digitali nel presente caso dovrebbe essere considerata accessoria rispetto allo strumento giuridico principale e pertanto dovrebbe essere oggetto del testo principale stesso.
2.5. Età delle persone che chiedono un visto
La proposta precisa che soltanto i bambini di età inferiore a 6 anni sono dispensati dall'obbligo di fornire le impronte digitali. Ciò crea numerosi problemi (a prescindere dalla proposta interessata, sia essa quella relativa al VIS o all'istruzione consolare comune).
Anzitutto, il GEPD ritiene che il rilevamento generalizzato delle impronte digitali dei bambini non possa essere considerato una pura tecnicalità ma debba formare oggetto di un serio dibattito democratico nell'ambito delle istituzioni competenti. Siffatta decisione non dovrebbe basarsi unicamente sulla fattibilità tecnica, ma anche, per lo meno, sui vantaggi che presenterebbe per l'attuazione del VIS. Tuttavia, ad eccezione di un numero ristretto di Stati membri, non sembra che la questione sia attualmente oggetto di un dibattito pubblico, il che è estremamente deplorabile.
Occorre inoltre ricordare che il VIS è stato istituito in linea di massima allo scopo di facilitare le procedure per il rilascio del visto per i viaggiatori in buona fede (ossia la maggioranza dei viaggiatori). È pertanto opportuno tener conto di aspetti di ordine pratico e ergonomico (7). L'uso di identificatori biometrici nell'ambito della procedura per il rilascio dei visti oppure dei controlli alle frontiere non dovrebbe rendere eccessivamente difficile il rispetto delle procedure in materia di visto per i bambini.
Bisogna infine ricordare che tutti i sistemi di identificazione biometrica comportano imperfezioni tecniche. La letteratura scientifica non contiene prove concludenti secondo cui il rilevamento delle impronte digitali dei bambini di età inferiore a 14 anni permette un'identificazione attendibile. Le sole esperienze sinora compiute su un ampio campione demografico sono i sistemi Eurodac e Us-Visit. È piuttosto interessante notare che entrambi i sistemi utilizzano le impronte digitali dei bambini a partire dai 14 anni di età. Il rilevamento delle impronte digitali dei bambini di età inferiore a 14 anni dovrebbe essere supportato da studi che diano la prova della loro precisione e della loro utilità nel contesto di una banca dati su grande scala come il VIS.
In ogni caso sarebbe auspicabile utilizzare le impronte digitali dei bambini a fini di confronto di due serie di impronte anziché di più serie di impronte. Questo aspetto dovrebbe essere regolamentato in maniera esplicita.
Infine, la maggior parte delle osservazioni formulate precedentemente riguardano non soltanto i bambini, ma anche gli adulti. La precisione e la possibilità di utilizzare le impronte digitali diminuiscono con l'età (8) e gli aspetti di ordine pratico e ergonomico sono parimenti di particolare importanza.
2.6. Fotografie
Le stesse considerazioni potrebbero essere formulate per quanto riguarda le fotografie, per le quali non sono previsti limiti di età né nella presente proposta né nella proposta sul VIS. Ci si potrebbe tuttavia chiedere se le fotografie scattate prima che l'interessato abbia i lineamenti da adulto siano davvero utili ai fini dell'identificazione o anche della verifica.
Il riconoscimento facciale dei bambini (automatizzato in futuro o «umano») basato su fotografie di riferimento vecchie di qualche anno rischia di essere problematico. Anche se la tecnologia del riconoscimento facciale ha compiuto progressi significativi, è poco probabile che un software possa compensare, in un prossimo futuro, gli effetti della crescita sul volto di un bambino. Occorre pertanto precisare nel regolamento relativo al VIS che le fotografie possono essere utilizzate soltanto come elementi di sostegno per la verifica o l'identificazione di persone finché la tecnologia del riconoscimento facciale non sarà sufficientemente attendibile, tenuto conto che questo sarà probabilmente il caso per quanto riguarda i bambini in un futuro più lontano.
In generale, per entrambi gli identificatori biometrici il GEPD raccomanda di valutare attentamente se i vantaggi (lotta contro l'immigrazione illegale e tratta di bambini) siano superiori agli inconvenienti summenzionati.
2.7. Altre eccezioni
La proposta prevede che le persone «per cui è fisicamente impossibile» il rilevamento delle impronte digitali siano esentate dall'obbligo di tale rilevamento.
Il GEPD ha già sottolineato nel suo parere sulla proposta relativa al VIS che questa situazione riguarda un numero rilevante di persone: non potrebbe essere registrato fino al 5 % delle persone. Per una banca dati di 20 000 registrazioni all'anno, ciò significa che ci potrebbe essere fino a 1 000 000 di casi all'anno con difficoltà di registrazione. Questo aspetto dovrebbe essere certamente tenuto presente in sede d'esame della proposta in questione. Il GEPD ha insistito sulla necessità di procedure di ripiego efficaci:
«Si dovrebbe disporre di procedure di ripiego al fine di stabilire garanzie essenziali per l'inserimento di dati biometrici, poiché essi non sono né accessibili a tutti né completamente esatti. Siffatte procedure dovrebbero essere attuate e utilizzate per rispettare la dignità delle persone che non potranno seguire con esito positivo il processo di registrazione e per evitare di trasferire su di loro l'onere delle imperfezioni del sistema».
Il regolamento proposto prevede in tali casi l'introduzione della menzione «non applicabile». Questa disposizione è certamente una cosa buona. Tuttavia potrebbe sorgere il timore che l'impossibilità di registrare i dati possa portare più facilmente al rifiuto del visto. Non è accettabile che un'altissima percentuale di tali casi si concluda con un rifiuto del visto.
È pertanto opportuno aggiungere nel regolamento relativo al VIS una disposizione in virtù della quale l'impossibilità di registrazione non comporti automaticamente un parere negativo sul rilascio del visto. Sarebbe inoltre opportuno prestare particolare attenzione a tale questione nell'ambito delle relazioni la cui elaborazione è prevista nel regolamento relativo al VIS: bisognerà verificare se un gran numero di rifiuti è legato all'impossibilità fisica di registrazione.
3. ESTERNALIZZAZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO
Al fine di alleviare l'onere per gli Stati membri (dovuto tra l'altro all'acquisto ed alla manutenzione delle attrezzature) la proposta rende possibili vari meccanismi di cooperazione:
— |
coubicazione: il personale di uno o più Stati membri tratta la domanda (compresi gli identificatori biometrici) che ha ricevuto nella sede diplomatica e nella missione consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di tale Stato membro; |
— |
Centri comuni per l'introduzione delle domande: il personale delle missioni diplomatiche di uno o più Stati membri è riunito in un unico edificio dove riceve le domande di visto inviate (compresi gli identificatori biometrici); |
— |
Infine, la proposta prevede che il ricevimento del modulo di domanda ed il rilevamento degli identificatori biometrici possano essere effettuati da un fornitore esterno di servizi (tale opzione sembra essere l'unica via possibile per gli Stati membri che non possono utilizzare le altre due, anche se non è totalmente chiaro). |
La proposta precisa accuratamente che soltanto fornitori esterni di servizi affidabili possono essere selezionati e che questi devono essere in grado di prendere tutte le misure necessarie per tutelare i dati dalla «distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati (…)» (punto 1.B.2 della proposta).
Tale disposizione è redatta con grande accuratezza e considerazione per la tutela dei dati, ed il GEPD se ne compiace. Tuttavia, il fatto di affidare il trattamento delle domande di visto ad un fornitore esterno di servizi in un paese terzo comporta una serie di conseguenze per quanto riguarda la tutela dei dati (talvolta molto delicati) raccolti ai fini del rilascio di visti.
Il GEPD sottolinea in particolare i seguenti punti:
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può risultare molto difficile, e talvolta impossibile, effettuare verifiche degli antecedenti sui dipendenti a causa della legislazione e delle prassi vigenti nel paese terzo; |
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analogamente, non sarà necessariamente possibile imporre sanzioni ai dipendenti di un fornitore esterno per violazione della legislazione sulla privacy (anche se possono essere applicate sanzioni contrattuali al contraente principale); |
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l'impresa privata può essere coinvolta in disordini o cambiamenti di natura politica e non essere in grado di assolvere ai suoi obblighi in termini di sicurezza del trattamento; |
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può essere difficile prevedere una sorveglianza ufficiale, sebbene questa sia ancora più necessaria nel caso di partner esterni. |
Qualsiasi contratto concluso con fornitori esterni di servizi dovrebbe pertanto contenere le necessarie salvaguardie per garantire l'osservanza delle norme in materia di tutela dei dati, compresi gli audit esterni, regolari controlli a sorpresa, relazioni, meccanismi che garantiscano la responsabilità del contraente in caso di violazione delle norme sulla privacy, ivi compreso l'obbligo di indennizzare i singoli interessati nel caso abbiano subito un danno risultante da un'azione del fornitore di servizi.
Oltre a queste preoccupazioni, un aspetto forse ancora più importante da considerare è che gli Stati membri non saranno in grado di garantire la tutela del trattamento dei dati esternalizzati (o del trattamento dei dati effettuato in un Centro comune per l'introduzione delle domande se ciò avviene in un edificio al di fuori delle sedi diplomatiche) nei confronti di un eventuale intervento (ad esempio perquisizione o sequestro) da parte delle autorità pubbliche del paese del richiedente (9).
In effetti, nonostante tutte le altre disposizioni contrattuali, i fornitori esterni di servizi saranno soggetti alla legislazione nazionale del paese terzo in cui sono stabiliti. Eventi recenti relativi all'accesso da parte delle autorità di un paese terzo a dati finanziari trattati da una società UE mostrano che il rischio è tutt'altro che teorico. Ciò potrebbe tra l'altro comportare un rischio grave per le persone interessate in alcuni paesi terzi che potrebbero avere un interesse particolare a sapere quali loro cittadini hanno presentato una domanda di visto (ai fini di un controllo politico sugli oppositori ed i dissidenti). Il personale di un'impresa privata, nella maggior parte dei casi personale locale, non sarebbe in grado di resistere alle pressioni finalizzate all'ottenimento di dati che potrebbero essere esercitate del governo o delle autorità di contrasto del paese del richiedente.
Si tratta di una carenza fondamentale di questo sistema rispetto ai casi in cui i dati sono trattati presso un ufficio consolare o una sede diplomatica. In tal caso i dati sarebbero protetti ai sensi della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, il cui articolo 22 stipula che:
«I locali della missione sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato accreditatario di penetrarvi, tranne che con il consenso del capo missione. (…) I locali della missione, il loro mobilio e gli altri oggetti che visi trovano, nonché i mezzi di trasporto della missione, non possono essere oggetto di nessuna perquisizione, confisca o provvedimento esecutivo».
Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 95/46/CE, le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva si applicherebbero anche esplicitamente al trattamento dei dati personali, rafforzandone in tal modo la tutela.
Sembra pertanto evidente che l'unica maniera efficace per tutelare i dati relativi ai richiedenti dei visti e dei cittadini o società UE patrocinanti consiste nel fornire loro una tutela garantita ai sensi della convenzione di Vienna. ciò significa che i dati dovrebbero essere trattati nei locali che godono di protezione diplomatica. Questo non impedirebbe agli Stati membri di esternalizzare il trattamento delle domande di visto, nella misura in cui il contraente esterno può svolgere le sue attività nei locali della sede diplomatica. Ciò si applicherebbe anche ai Centri comuni per l'introduzione delle domande.
Il GEPD esprime pertanto un parere contrario alla possibilità di esternalizzare il trattamento a fornitori esterni di servizi come previsto a pagina 15 della proposta, nuovo punto 1.B.1., lettera b). A tale proposito, opzioni accettabili sono:
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esternalizzare il trattamento della domanda di visto verso un'impresa privata a condizione che questa sia situata in un luogo avente status di sede diplomatica; |
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esternalizzare soltanto la fornitura di informazioni verso un centralino, come proposto al punto 1.B.1., lettera a). |
4. CONCLUSIONE
Il GEPD si compiace del fatto che la proposta di modifica dell'Istruzione consolare comune debba essere adottata secondo la procedura di codecisione, rafforzando in tal modo l'esame democratico in un settore dove tale esigenza si fa particolarmente sentire.
Sulla sostanza, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:
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le esenzioni dall'obbligo di fornire le impronte digitali devono essere trattate nell'ambito del regolamento sul VIS piuttosto che di quello sull'Istruzione consolare comune, al fine di garantire la chiarezza e la coerenza del regime; |
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occorre esaminare accuratamente i limiti di età per il rilevamento delle impronte digitali e delle fotografie, tenendo conto degli aspetti di fattibilità, ma anche di fattori etici, pratici e di accuratezza; |
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le fotografie non devono essere considerate come metodi di identificazione autonomi, ma soltanto come elementi di sostegno; |
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l'esternalizzazione del trattamento delle domande di visto a società private dovrebbe essere ammesso solo se ha luogo in locali che godono della protezione diplomatica ed è fondata su clausole contrattuali che garantiscono una sorveglianza efficace e la responsabilità del contraente. |
Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 2006
Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati
(1) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (COM(2004) 835 definitivo), presentato dalla Commissione il 28 dicembre 2004.
(2) Parere del 23 marzo 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, GU C 181 del 23.7.2005, pag. 13.
(3) «[i dati biometrici] offrono una distinguibilità quasi assoluta, ossia ciascuna persona possiede caratteristiche biometriche uniche. Esse si mantengono quasi inalterate nel corso della vita di una persona e ciò conferisce loro un carattere di permanenza. Tutti hanno gli stessi» elementi «fisici, il che fornisce alla biometria anche una dimensione di universalità.», ibid.
(4) COM(2005) 597 definitivo.
(5) Il fatto che la base giuridica sia diversa — articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii per le ICC e articolo 66 per la proposta — non impedisce al legislatore di affrontare la materia nello stesso testo.
(6) Relazione, pag. 5.
(7) Come evidenziato in uno studio commissionato dal governo olandese, «How do you measure a child? A study into the use of biometrics in children, 2005, TNO», di J.E. DEN HARTOGH e altri.
(8) Cfr. per es. A. HICKLIN e R. KHANNA, The Role of Data Quality in Biometric Systems, MTS, 9 febbraio 2006.
(9) Questo problema si è già presentato nel caso del trattamento di domande da parte di agenzie di viaggio; si tratta tuttavia di una materia ancora più delicata poiché riguarda anche i dati biometrici e poiché in linea di principio il ricorso ad un'agenzia di viaggio non è obbligatorio.
II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/45 |
Iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi
(2006/C 321/15)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. |
(2) |
Nella dichiarazione sulla solidarietà contro il terrorismo del 25 marzo 2004 i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea hanno dichiarato che è loro ferma intenzione che gli Stati membri mobilitino tutti gli strumenti di cui dispongono per prestare assistenza a uno Stato membro o a uno Stato aderente sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico. |
(3) |
In seguito agli attacchi dell'11 settembre 2001, le unità speciali d'intervento di tutte le autorità di contrasto degli Stati membri hanno già intrapreso attività di cooperazione sotto l'egida della Task Force dei capi di polizia. Dal 2001 la loro rete, detta «Atlas», ha tenuto vari seminari ed effettuato studi, scambi di materiali ed esercitazioni comuni. |
(4) |
Nessun singolo Stato membro dispone di tutti i mezzi, di tutte le risorse e di tutte le competenze specifiche che si richiedono per affrontare efficacemente situazioni di crisi su vasta scala, di qualunque tipo esse siano, che esigono un intervento speciale. Riveste pertanto importanza cruciale che ogni Stato membro abbia la possibilità di chiedere l'assistenza di un altro Stato membro. |
(5) |
La presente decisione stabilisce alcune norme generali in materia di responsabilità, anche in materia di responsabilità penale, volte a definire un quadro giuridico nelle circostanze in cui gli Stati membri interessati decidano di chiedere e fornire assistenza. La disponibilità di tale quadro giuridico e di una dichiarazione che indichi le autorità competenti consentirà agli Stati membri di reagire rapidamente e risparmiare tempo al sopraggiungere di una situazione di crisi, |
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d'intervento di uno Stato membro di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato lo «Stato membro richiedente») ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione s'intende per:
1) |
«unità speciale d'intervento»: qualsiasi autorità di contrasto di uno Stato membro specializzata nel controllo di situazioni di crisi; |
2) |
«situazione di crisi»: qualsiasi situazione provocata dall'uomo in uno Stato membro che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone o istituzioni in detto Stato membro, in particolare la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi simili. |
Articolo 3
Assistenza a un altro Stato membro
1. Uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un'unità speciale d'intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. Uno Stato membro può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso.
2. Fatto salvo l'accordo tra gli Stati membri interessati, l'assistenza può consistere nella fornitura di attrezzature o competenze specifiche allo Stato membro richiedente o nella condotta di operazioni sul suo territorio.
3. Nel caso di azioni sul territorio dello Stato membro richiedente i funzionari dell'unità speciale d'intervento:
a) |
sono autorizzati ad operare in funzione di supporto sul territorio dello Stato membro richiedente; |
b) |
operano sotto la responsabilità e la direzione dello Stato membro richiedente e nel rispetto della sua legislazione; |
c) |
operano nei limiti dei poteri di cui dispongono in virtù della loro legislazione nazionale. |
Articolo 4
Norme generali in materia di responsabilità
1. Ove, in applicazione della presente decisione, funzionari di uno Stato membro operino sul territorio di un altro Stato membro, quest'ultimo è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle loro operazioni.
2. In deroga al paragrafo 1, ove i danni siano il risultato di azioni che sono contrarie a direttive impartite dallo Stato membro richiedente o che vanno al di là dei poteri assegnati ai funzionari interessati in virtù della loro legislazione nazionale, si applicano le seguenti norme:
a) |
uno Stato membro sul cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari; |
b) |
uno Stato membro i cui funzionari hanno causato danni a terzi sul territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto; |
c) |
fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto alla lettera b), ciascuno Stato membro rinuncia, nelle circostanze di cui al presente paragrafo, a chiedere a un altro Stato membro il rimborso dei danni da esso subiti. |
Articolo 5
Responsabilità penale
Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 3, i funzionari che operano sul territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati di cui siano vittime o che essi commettano.
Articolo 6
Riunioni e formazione comune
Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità competenti tengano riunioni e organizzino formazioni ed esercitazioni comuni, ove necessario, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sulla fornitura di assistenza in situazioni di crisi.
Articolo 7
Costi
Ciascuno Stato membro sostiene i costi ad esso incombenti, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati.
Articolo 8
Relazione con altri strumenti
1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali in vigore il … (3), nella misura in cui tali accordi o intese consentono di estendere o ampliare gli obiettivi della presente decisione tra gli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo … (3), nella misura in cui tali accordi o intese consentono di estendere o ampliare gli obiettivi della presente decisione tra gli Stati membri.
3. Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.
4. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione degli accordi o delle intese di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 9
Disposizioni finali
Ogni Stato membro, anteriormente a … (3), attesta in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio quali sono le autorità incluse nella definizione di «unità speciale d'intervento» e quali sono le autorità competenti abilitate a chiedere e rilasciare autorizzazioni per la fornitura di assistenza di cui all'articolo 3. La dichiarazione può essere modificata in qualunque momento.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione ha effetto il … (4)
Fatto a Bruxelles, addì …
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C …
(2) Parere espresso il … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) …
(4) …
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Dal 1o gennaio 2007 la struttura della Gazzetta ufficiale sarà modificata per rendere più chiara la classificazione degli atti pubblicati senza tuttavia alterare la continuità indispensabile.
La nuova struttura, con esempi che ne spiegano l'applicazione per la classificazione degli atti, può essere consultata sul sito EUR-Lex all'indirizzo seguente:
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