ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 298

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
8 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 298/1

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio internazionale dei legni tropicali sull'estensione dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994

1

2006/C 298/2

Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa alla sostituzione di un membro supplente del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

2

2006/C 298/3

Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti del Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su efficienza ed equità nell'istruzione e formazione

3

2006/C 298/4

Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa alla sostituzione di un membro titolare e di un membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

7

2006/C 298/5

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP) (Esame delle conclusioni del Consiglio del 15 novembre 2004)

8

 

Commissione

2006/C 298/6

Tassi di cambio dell'euro

12

2006/C 298/7

Parere concernente una domanda a titolo dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

13

2006/C 298/8

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

14

2006/C 298/9

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 25 Stati membri con decorrenza 1o settembre 2006— Pubblicati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento della Commissione (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1) e della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3)

15

2006/C 298/0

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2006/C 298/1

Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese ( 1 )

17

2006/C 298/2

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

8.12.2006   

IT

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C 298/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio internazionale dei legni tropicali sull'estensione dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994

(2006/C 298/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994 è stato firmato e applicato in via provvisoria dalla Comunità ai sensi della decisione 96/493/CE del Consiglio (2).

(2)

A gennaio 2006, è stato concluso in seno all'UNCTAD un accordo che subentrerà all'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994.

(3)

Conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, l'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994 rimane in vigore fino al 31 dicembre 2006 a meno che, con decisione del Consiglio internazionale dei legni tropicali, esso non venga esteso oltre tale termine fino all'entrata in vigore dell'accordo che vi subentrerà.

(4)

L'estensione dell'accordo in esame è nell'interesse della Comunità.

(5)

Occorre definire la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio internazionale dei legni tropicali,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio internazionale dei legni tropicali consiste nel votare a favore dell'estensione dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994, fino all'entrata in vigore provvisoria o definitiva dell'accordo del 2006 che vi subentrerà.

Articolo 2

La Comunità europea chiederà una decisione del Consiglio internazionale dei legni tropicali volta a limitare la durata dell'estensione dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994 o a stabilire una clausola di revisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  Doc. 12953/06 — COM(2006) 469 defin.

(2)  GU L 208 del 17.8.1996, pag. 1.


8.12.2006   

IT

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C 298/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

relativa alla sostituzione di un membro supplente del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

(2006/C 298/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

con decisioni in data 3 giugno 2002 (2) e 29 aprile 2004 (3) il Consiglio ha nominato, per il periodo che termina il 2 giugno 2005, i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; tale periodo è stato prorogato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 1112/2005;

(2)

un seggio di membro supplente nella categoria dei rappresentanti dei governi del suddetto consiglio di direzione si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Bo BARREFELT;

(3)

il governo svedese ha presentato la candidatura per il seggio resosi vacante,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI è nominata membro supplente del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro in sostituzione del signor Bo BARREFELT per la restante durata del mandato, ossia fino alla costituzione di un nuovo consiglio di direzione conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 1112/2005.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

(2)  GU C 161 del 5.7.2002, pag. 5.

(3)  GU C 116 del 30.4.2004, pag. 16.


8.12.2006   

IT

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C 298/3


Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti del Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su efficienza ed equità nell'istruzione e formazione

(2006/C 298/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO QUANTO SEGUE:

1.

l'obiettivo strategico fissato per l'Unione europea dal Consiglio di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, di «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale» e il mandato del Consiglio di Lisbona al Consiglio (Istruzione) di avviare «una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali»  (1) ;

2.

la relazione del Consiglio (Istruzione) del 12 febbraio 2001 circa «gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione», presentata al Consiglio europeo di Stoccolma il 23 e 24 marzo 2001, che stabilisce tre obiettivi strategici e tredici obiettivi correlati (2);

3.

il primo e il secondo obiettivo strategico del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», «Migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione dell'UE» — incluso l'obiettivo correlato «Sfruttare al meglio le risorse»  (3) — e «Agevolare l'accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione» — inclusi gli obiettivi correlati«Un ambiente aperto per l'apprendimento» e «Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale»;

4.

la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2003«Investire efficientemente nell'istruzione e nella formazione: un imperativo per l'Europa», che invita «ad aumentare in modo sostanziale l'investimento nelle risorse umane» e a«usare le risorse esistenti in modo più efficiente»  (4);

5.

le conclusioni del Consiglio del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento), che sottolineano che «il Consiglio ha convenuto di fissare una serie di livelli di riferimento del rendimento medio europeo … che sarà impiegata come uno fra gli strumenti di controllo dell'attuazione» del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 (5).

6.

la relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione del 26 febbraio 2004 sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» che sottolinea l'urgente necessità di investire maggiormente, con maggiore efficacia ed efficienza nelle risorse umane e chiede «un livello più elevato di investimenti pubblici … e, se del caso, un più alto livello di investimenti del settore privato, in particolare per quanto riguarda l'istruzione superiore, l'istruzione degli adulti e la formazione professionale e continua»  (6);

7.

la relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione del 23 febbraio 2006 sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», secondo cui gli obiettivi dell'efficacia, della qualità e dell'equità dei sistemi devono ottenere un'attenzione equivalente. Si tratta «di una condizione irrinunciabile per raggiungere gli obiettivi di Lisbona rafforzando al contempo il modello sociale europeo» e non è necessario scegliere tra efficacia ed equità e inoltre in particolare, l'investimento nell'insegnamento prescolastico riveste un'importanza determinante per prevenire il fallimento scolastico e l'esclusione sociale  (7) ;

8.

le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 23 e 24 marzo 2006 in cui si è sottolineato che «l'istruzione e la formazione sono elementi cruciali per lo sviluppo delle potenzialità dell'UE a lungo termine sotto il profilo della competitività, nonché della coesione sociale», che «occorre altresì accelerare riforme che pongano in essere sistemi scolastici di elevata qualità che siano tanto efficaci, quanto equi» e che gli investimenti nel campo dell'istruzione e della formazione producono elevati benefici che superano di gran lunga i costi e si estendono ben oltre il 2010  (8);

9.

la comunicazione della Commissione «Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione», (9) che invita gli Stati membri a elaborare nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione, una cultura della valutazione, che, preparata in collaborazione con le reti di ricerca, rappresenti un positivo passo avanti verso l'ulteriore sviluppo di una politica basata su dati attendibili.

OSSERVANO che

l'istruzione e la formazione costituiscono il terreno su cui le autorità competenti dei singoli Stati membri organizzano e finanziano politiche e pratiche conformemente alla legislazione nazionale. Nello stesso tempo, tuttavia, esiste la necessità di una cooperazione a livello europeo, per apprendere dalle esperienze e buone prassi reciproche, nonché di indicatori e parametri di riferimento per seguire l'evoluzione. Politiche di istruzione e di formazione di successo, in un contesto di apprendimento permanente, richiedono un approccio intersettoriale unitamente ad altre pertinenti politiche, specialmente nei settori di ricerca, innovazione, occupazione, affari economici, assistenza sociale e sanitaria, gioventù e cultura.

AFFERMANO che

1.

l'istruzione e la formazione, in quanto contributi essenziali alla democrazia, alla coesione sociale e a una crescita economica sostenibile, dovrebbero essere considerate un investimento prioritario per il futuro. La sfida per gli Stati membri, nell'ambito delle loro strategie per l'apprendimento permanente, è individuare le priorità per gli investimenti nell'istruzione che incidano nel modo più efficace sulla qualità e l'equità dei risultati dell'apprendimento;

2.

di fronte alle sfide poste dalla globalizzazione, dai mutamenti demografici, dai rapidi sviluppi tecnologici e dalle crescenti pressioni sui bilanci pubblici, è essenziale migliorare l'efficienza e l'equità in materia di istruzione e formazione. Nonostante i severi vincoli nella spesa pubblica, è ampiamente riconosciuta la necessità di garantire adeguati — e se del caso maggiori — finanziamenti per le risorse umane e quindi di valutare come accrescere i contributi privati e/o utilizzarli al meglio.

3.

ingiustizie dei sistemi di istruzione e formazione, che sfociano in fenomeni quali bassi livelli di apprendimento, abbandono scolastico precoce e dispersione scolastica, generano per il futuro pesanti costi sociali occulti che possono superare di gran lunga gli investimenti realizzati. Lo sviluppo di sistemi di istruzione e formazione efficienti ed equi di elevata qualità contribuisce considerevolmente a ridurre i rischi della disoccupazione, dell'esclusione sociale e dello spreco del potenziale umano in un'economia moderna basata sulla conoscenza;

4.

la qualità è un obiettivo comune per tutti i tipi di istruzione e formazione dell'Unione europea e dovrebbe essere regolarmente monitorata e valutata. La qualità non è soltanto una questione di risultati dell'apprendimento o dell'insegnamento impartito, ma dipende anche dalla capacità dei sistemi di istruzione e formazione di venire incontro a esigenze individuali, sociali ed economiche, rafforzando l'equità e migliorando il benessere;

5.

la motivazione, le conoscenze e competenze di insegnanti, formatori, altro personale docente e servizi per l'orientamento e il benessere degli studenti, nonché la qualità della leadership scolastica sono fattori chiave per raggiungere risultati di apprendimento di alta qualità. Gli sforzi del corpo insegnante dovrebbero essere sostenuti dal continuo sviluppo professionale e da una buona cooperazione con i genitori, i servizi per il benessere degli studenti e la comunità più ampia. Inoltre, i contesti di insegnamento e apprendimento di elevata qualità assicurano buone condizioni per l'apprendimento e contribuiscono a risultati positivi in materia;

6.

i dati della ricerca hanno mostrato che l'istruzione prescolastica a lungo termine e i programmi mirati di intervento precoce possono ottenere i più alti tassi di resa nel processo di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, specialmente per i più svantaggiati. Si ottengono così risultati umani e socioeconomici positivi che si protraggono negli ulteriori studi e nell'età adulta. Ferme restando le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, da alcune ricerche si evince altresì che diversificare gli studenti in età troppo precoce in scuole separate di vari tipi in base alle abilità può avere effetti negativi sui risultati degli studenti svantaggiati;

7.

in quanto comunità dell'apprendimento, gli istituti d'istruzione dovrebbero concentrarsi sul più ampio ambito per promuovere e mantenere l'efficienza, l'equità e il benessere generale. Misure speciali sono necessarie per individuare e sostenere gli alunni con speciali esigenze d'istruzione. Occorre tra l'altro assicurare quote sufficienti di personale docente e di orientamento specialmente formato, insieme a servizi di alto livello per il benessere degli alunni e risorse adeguate. La cooperazione intersettoriale necessaria per interventi rapidi e altre misure speciali volte ad assicurare l'equità nell'istruzione e formazione, sebbene inevitabilmente comportino costi addizionali, a lungo termine danno frutti contribuendo ad evitare i costi futuri risultanti dall'esclusione;

8.

migliorare l'accesso agli studi secondari superiori e ridurre i tassi di abbandono scolastico prematuro sono aspetti essenziali per aumentare l'occupabilità degli individui in una moderna società dei saperi e per favorire l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva nonché per rafforzare il modello sociale europeo. Poiché sul mercato del lavoro aumenta la domanda di competenze è sempre più importante dare alle giovani generazioni un accesso alle qualifiche e alle competenze, migliorando così le loro prospettive di occupazione e integrazione sociale;

9.

l'esigenza di modernizzare le università europee, con i loro ruoli interconnessi nei settori dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, è stata riconosciuta non soltanto come presupposto per il successo della strategia di Lisbona nel complesso, ma anche quale elemento della tendenza generalizzata verso un'economia sempre più globale e basata sulla conoscenza. L'aumento del numero degli studenti e dei costi dell'istruzione e ricerca di alta qualità richiederanno maggiori risorse pubbliche e private e/o una più efficace utilizzazione di esse. L'istruzione superiore di alta qualità svolge un ruolo fondamentale nell'istruzione e formazione nel complesso, preparando il futuro personale insegnante e aggiornando e rinnovando l'intera base di conoscenze del settore dell'istruzione;

10.

l'istruzione e la formazione professionali hanno un notevole impatto sull'occupazione e sull'integrazione sociale. Assicurare formazioni pertinenti di elevata qualità per i giovani e migliorare abilità e competenze dei gruppi con basse qualifiche e svantaggiati produce sostanziali benefici economici, anche a breve termine. Il quadro delle qualifiche basate sulla competenza e altri meccanismi per il riconoscimento delle competenze acquisite promuovono l'efficienza e l'equità tenendo conto dei risultati dell'insegnamento non formale e informale in aggiunta alle qualifiche formali. Incoraggiando i partenariati tra i soggetti interessati — incluse le parti sociali e le organizzazioni settoriali — si potrebbe inoltre aumentare l'efficacia e l'attrattiva dei programmi di istruzione e di formazione professionali;

11.

il rapido sviluppo tecnologico insieme ai cambiamenti nella struttura demografica dell'Europa rendono necessario investire di più nell'aggiornamento e miglioramento delle abilità, qualifiche e competenze chiave degli adulti, soprattutto di quelli poco qualificati. A breve termine, investimenti mirati all'aggiornamento e miglioramento delle abilità e competenze attuali della forza lavoro costituiscono la via più veloce per contribuire alla crescita economica e alla competitività, e per scoraggiare il pensionamento anticipato di una forza lavoro che invecchia. L'istruzione degli adulti svolge altresì un ruolo chiave nel fornire nuove competenze cruciali, come l'alfabetizzazione digitale, contribuendo in tal modo a una maggiore inclusione sociale e a una più attiva partecipazione alla comunità e società, anche dopo il pensionamento;

INVITANO GLI STATI MEMBRI a

1.

esaminare ulteriormente se le attuali disposizioni per il finanziamento, la regolamentazione e la gestione dei loro sistemi di istruzione e formazione rispecchino adeguatamente la necessità di garantire efficienza ed equità, e ottimizzare in tal modo l'impiego delle risorse. Con questa prospettiva sono invitati a esaminare le possibili maniere di migliorare le attuali disposizioni per evitare i costi occulti ma elevati delle ingiustizie del sistema educativo;

2.

assicurare che le riforme e gli investimenti in materia di istruzione e formazione siano efficacemente mirati, a lungo e a breve termine, per andare incontro alle esigenze della società dei saperi attraverso un miglioramento della qualità e dell'equità, in particolare puntando sull'istruzione prescolastica, su programmi mirati di intervento precoce, nonché su equi sistemi di istruzione e formazione volti a fornire possibilità, accesso, trattamento e risultati che non dipendano dalle origini socioeconomiche e da altri fattori che possano risultare pregiudizievoli ai fini della formazione. Occorrerebbe inoltre promuovere in modo particolare l'insegnamento di alta qualità nelle zone svantaggiate.

3.

garantire finanziamenti adeguati per le risorse umane e, se del caso, aumentare i finanziamenti pubblici e incoraggiare maggiori contributi privati complementari per assicurare un più equo accesso all'istruzione superiore. L'ammodernamento dell'istruzione superiore e della ricerca è altresì importante per migliorare l'efficienza di questi settori. Si dovrebbe altresì considerare la possibilità di promuovere legami di collaborazione con le imprese nel campo della ricerca e dello sviluppo;

4.

garantire finanziamenti adeguati per l'istruzione degli adulti e l'istruzione e formazione professionale continua e incoraggiare partenariati attivi con i datori di lavoro al fine di concentrare l'attenzione sulle competenze richieste dall'economia, anche a livello locale e regionale;

5.

incoraggiare la ricerca sui risultati delle riforme e degli investimenti in materia di istruzione e sui benefici sociali che ne risultano. Informazioni coerenti, pertinenti, affidabili, fondate su dati di fatto costituiscono la base della responsabilizzazione nonché della capacità di intraprendere le azioni necessarie per conseguire qualità, equità ed efficienza in tutto il sistema dell'istruzione e formazione. Nello stesso tempo la sorveglianza, la valutazione e l'assicurazione della qualità dovrebbero fornire un feedback e un supporto obiettivo e trasparente per lo sviluppo di metodi e prassi di insegnamento e di apprendimento.

INVITANO LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI a

1.

collaborare con le pertinenti reti di ricerca al fine di fornire analisi più complete e integrate a sostegno delle riforme nel settore dell'istruzione e della formazione e, se del caso, sviluppare indicatori internazionalmente confrontabili sull'efficienza e l'equità dei sistemi di istruzione e formazione;

2.

incoraggiare e sostenere la ricerca circa l'impatto sociale ed economico delle riforme e degli investimenti in materia di istruzione e formazione, sia a livello nazionale che internazionale. Esiste l'esigenza di intensificare la ricerca, particolarmente nei settori che non sono attualmente sufficientemente investigati, come l'istruzione prescolastica, la formazione professionale, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'economia dell'istruzione, in particolare l'impatto dei contributi privati;

3.

fare uso dei pertinenti risultati della ricerca e dei dati esistenti per combinare le dimensioni di qualità, equità ed efficienza nell'elaborazione sia delle relazioni nazionali su «Istruzione e formazione 2010» che della relazione interinale congiunta del 2008, come pure nel contesto di un'eventuale proposta circa obiettivi comuni per i sistemi di istruzione e formazione europei e promozione degli stessi oltre il 2010;

4.

delineare e realizzare attività di apprendimento tra pari nel settore dell'efficienza e dell'equità nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»;

5.

ricorrere in modo appropriato al Programma di apprendimento permanente, ai Fondi strutturali e al settimo programma quadro di ricerca per sostenere gli aspetti dell'efficienza e dell'equità dei sistemi di istruzione e formazione.


(1)  Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000 (doc. SN 100/1/00 REV 1).

(2)  «Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione» relazione del Consiglio «Istruzione» al Consiglio europeo (doc. 5980/01).

(3)  Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa (GU C 142 del 14.6.2002).

(4)  Comunicazione della Commissione: «Investire efficientemente nell'istruzione e nella formazione: un imperativo per l'Europa» (doc. 5269/03).

(5)  GU C 134 del 7.6.2003, pag. 3.

(6)  «Istruzione e formazione 2010»: l'urgenza delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona, relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro dettagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione in Europa (doc. 6905/04).

(7)  «Modernizzare l'istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in Europa», relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (GU C 79 dell'1.4.2006, pag. 1).

(8)  Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles, 23-24 marzo 2006 (doc. 7775/06).

(9)  «Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione» — Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (doc. 12677/06).


8.12.2006   

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

relativa alla sostituzione di un membro titolare e di un membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(2006/C 298/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

con decisione del 13 dicembre 2004 (2) il Consiglio ha nominato, per il periodo che termina il 18 ottobre 2007, i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,

(2)

in seguito alle dimissioni del sig. Marc BOISNEL e del sig. Emmanuel GERAT si sono resi vacanti un posto di membro titolare e un posto di membro supplente nella categoria dei rappresentanti del governo del consiglio di direzione della Fondazione suddetta,

(3)

il governo francese ha presentato le candidature per i posti che si sono resi vacanti,

DECIDE:

Articolo unico

1.   La sig.ra Mireille JARRY è nominata membro titolare del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in sostituzione del sig. Marc BOISNEL, per la restante durata del mandato, ossia fino al 18 ottobre 2007.

2.   Il sig. Robert PICCOLI è nominato membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in sostituzione del sig. Emmanuel GERAT, per la restante durata del mandato, ossia fino al 18 ottobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1111/2005, GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1.

(2)  GU C 317 del 22.12.2004, pag. 4.


8.12.2006   

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Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)

(Esame delle conclusioni del Consiglio del 15 novembre 2004)

(2006/C 298/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

CONSAPEVOLI che:

1.

il 12 novembre 2002 il Consiglio ha approvato una risoluzione (1) sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale. Questa è stata la base della dichiarazione adottata dai Ministri responsabili dell'istruzione e della formazione professionale degli Stati membri dell'UE, dei paesi dell'EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione, dalla Commissione e dalle parti sociali europee nella riunione di Copenaghen del 29-30 novembre 2002 quale strategia atta a migliorare i risultati, la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale (processo di Copenaghen);

2.

sulla base delle conclusioni del Consiglio del 15 novembre 2004 (2) il primo esame del processo, tenutosi a Maastricht il 14 dicembre 2004, ha riconosciuto che la visibilità e il profilo dell'IFP sono migliorati a livello europeo e che sono stati compiuti sostanziali progressi, tra l'altro con l'adozione di una serie di strumenti e principi comuni (3). Il comunicato di Maastricht ha esposto le priorità a livello nazionale e europeo e ha collegato più strettamente il processo di Copenaghen al programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»;

3.

dall'adozione del comunicato di Maastricht sono stati adottati il quadro unico EUROPASS per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze e le conclusioni del Consiglio sul ruolo dello sviluppo delle capacità e delle competenze (4). La consultazione sul quadro europeo delle qualifiche si è conclusa positivamente e sono continuati i lavori per lo sviluppo di un sistema di crediti accademici nell'istruzione e formazione professionale (ECVET) che è ora oggetto di una consultazione pubblica;

4.

la strategia di Lisbona rinnovata, con i suoi orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2005-2008 (5), riflette il ruolo centrale dell'istruzione e della formazione all'interno dell'agenda dell'Unione europea. Invita gli Stati membri a potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano e a adattare i sistemi di istruzione e formazione alle sfide poste dalla globalizzazione, dal cambiamento demografico e dall'innovazione tecnologica;

5.

la relazione intermedia comune 2006 sui progressi compiuti nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (6) conclude che «Il miglioramento della qualità e dell'attrattiva dell'IFP (VET) resta una sfida chiave per il futuro». Essa afferma inoltre che «la ricerca di eccellenza … dovrebbe andare di pari passo con la ricerca di una maggiore apertura e dell'inclusione sociale»;

SOTTOLINEANO che

1.

l'istruzione e la formazione professionale dovrebbero fornire un'ampia base di conoscenze e capacità pertinenti alla vita lavorativa, mettendo in evidenza, allo stesso tempo, l'eccellenza a tutti i livelli. Le politiche e la prassi dovrebbero valutare i relativi impatti dell'investimento nei diversi livelli di capacità e competenze. Per superare le carenze di capacità e per aiutare a sostenere l'innovazione e la crescita della società dei saperi dovrebbe essere aumentata l'offerta di capacità intermedie e tecniche nonché di capacità di alto livello;

2.

l'IFP ha il duplice ruolo di contribuire alla competitività e di migliorare la coesione sociale (7). Le politiche in materia di IFP dovrebbero rivolgersi a tutti i settori della popolazione, offrendo percorsi attraenti e stimolanti a coloro che hanno grande potenziale, rivolgendosi, nel contempo, a coloro che sono a rischio di svantaggi educativi e di esclusione dal mercato del lavoro — specialmente ai giovani drop out, ai lavoratori scarsamente qualificati o senza alcuna qualifica, a coloro che hanno particolari necessità, alle persone discendenti da immigrati e ai lavoratori anziani;

3.

la formazione generale di base dovrebbe fornire ai giovani le conoscenze, le capacità, i valori e l'atteggiamento necessari per la formazione complementare, l'occupazione e l'imprenditorialità e preparare gli studenti a seguire un percorso di istruzione generale o un percorso di IFP o una combinazione di entrambi;

4.

i giovani nell'IFP dovrebbero acquisire le capacità e le competenze pertinenti alle esigenze del mercato del lavoro e per l'apprendimento permanente. Ciò richiede politiche che riducano i tassi di dispersione scolastica e formativa e che agevolino la transizione scuola-lavoro, per esempio combinando l'istruzione e la formazione con il lavoro tramite gli apprendistati e l'apprendimento sul lavoro;

5.

Le capacità e le competenze della popolazione attiva adulta dovrebbero essere promosse incoraggiando il riconoscimento dell'apprendimento precedente ottenuto tramite la formazione e l'esperienza lavorativa. Si dovrebbero offrire opportunità di formazione a coloro che svolgono un'attività, valutando le possibilità e i benefici di una condivisione equilibrata dell'onere finanziario. Al tempo stesso opportunità di apprendimento dovrebbero essere a disposizione degli individui e dei gruppi svantaggiati, specialmente dei meno istruiti;

6.

la diversità dei sistemi europei in materia di IFP è una risorsa che serve come base di apprendimento reciproco e che stimola le riforme. Nel contempo tale diversità rende importante aumentare la trasparenza e la comprensione comune sulle questioni della qualità, e pertanto la fiducia reciproca tra sistemi e prassi in materia di IFP. Lo scopo dovrebbe essere quello di promuovere uno spazio europeo in materia di IFP in cui le qualifiche e le capacità acquisite in un paese siano riconosciute in tutta Europa, sostenendo così la mobilità dei giovani e degli adulti.

RICONOSCONO che

il processo di Copenaghen ha svolto un ruolo essenziale nel richiamare l'attenzione dei responsabili delle decisioni politiche sull'importanza della IFP. Ha contribuito ad elevare il profilo dell'IFP quale parte della strategia di Lisbona. Il processo facilita la definizione di finalità e di obiettivi europei comuni, la discussione dei modelli e delle iniziative nazionali, e lo scambio di buoni esempi di prassi a livello europeo. A livello nazionale il processo ha contribuito a rafforzare l'attenzione sull'IFP e ha ispirato riforme nazionali.

SOTTOLINEANO che

1.

in futuro occorre rafforzare le azioni speciali in materia di IFP. Il processo di Copenaghen dovrebbe essere portato avanti nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010». Bisognerebbe garantire un approccio mirato e globale in cui le diverse iniziative e i vari strumenti siano interconnessi e si rafforzino reciprocamente e in cui l'IFP sia sviluppata a tutti i livelli come parte fondamentale dell'apprendimento permanente, in stretto collegamento con l'istruzione generale. Si dovrebbero mettere in risalto il coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni settoriali in tutte le fasi del lavoro nonché il feedback delle esperienze nazionali nel lavoro di sviluppo a livello europeo;

2.

le misure sono volontarie e dovrebbero essere sviluppate tramite una cooperazione di tipo ascendente

CONVENGONO che

le priorità di Copenaghen e di Maastricht restano valide e dovrebbero essere rafforzate nella prossima fase nel modo seguente:

1.   Strategia mirata a migliorare l'attrattiva e la qualità dell'IFP

Gli Stati membri dovrebbero prestare più attenzione all'immagine, allo status e all'attrattiva dell'IFP. Ciò richiede:

un migliore orientamento lungo tutto l'arco della vita per tener maggiormente conto delle opportunità e delle necessità dell'IFP e della vita lavorativa, compreso un maggiore orientamento professionale, informazioni e consulenza nelle scuole;

sistemi di istruzione e formazione professionale aperti che offrano accesso a percorsi flessibili e personalizzati, creino migliori condizioni di passaggio alla vita lavorativa e ad azioni di formazione complementare, tra cui l'istruzione superiore, e sostengano lo sviluppo delle capacità degli adulti nel mercato del lavoro;

stretti collegamenti con la vita lavorativa, sia nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale iniziale che continua, sia come maggiori opportunità di apprendimento sul posto di lavoro;

la promozione del riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale a sostegno dell'evoluzione delle carriere e dell'apprendimento permanente;

misure per aumentare l'interesse e la partecipazione di uomini o donne nei settori di IFP in cui sono sottorappresentati, ad esempio le donne nel settore tecnologico;

lo sviluppo e la messa in risalto dell'eccellenza delle capacità, per esempio tramite l'applicazione di standard di altissimo livello o l'organizzazione di campionati delle capacità professionali (8).

Per migliorare l'attrattiva e la qualità dell'istruzione e formazione professionale, occorre mettere maggiormente l'accento sul buon governo da parte dei sistemi e fornitori di IFP nell'applicare il relativo programma (9), il che implica:

rispondenza alle esigenze dei singoli e del mercato del lavoro, compresa l'anticipazione delle esigenze di capacità. Si dovrebbe attribuire particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese;

garanzia e miglioramento della qualità a livello nazionale conformemente alle conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale (10);

miglioramento degli investimenti pubblici e privati nell'IFP attraverso lo sviluppo di finanziamenti e meccanismi d'investimento comuni ed equilibrati;

una maggiore trasparenza dei sistemi in materia di IFP;

una leadership rafforzata delle istituzioni e/o dei fornitori di formazione nell'ambito di strategie nazionali;

insegnanti e formatori altamente qualificati impegnati nello sviluppo professionale continuo;

un partenariato attivo tra i vari decisori e soggetti interessati — in particolare le parti sociali e le organizzazioni settoriali — a livello nazionale, regionale e locale.

2.   Sviluppo e attuazione di strumenti comuni per l'IFP

Occorre continuare a sviluppare strumenti europei comuni per creare le premesse di uno spazio europeo in materia di IFP e per sostenere la competitività del mercato del lavoro europeo. L'obiettivo dovrebbe essere quello di introdurre per il 2010 gli strumenti concordati.

Ulteriore sviluppo di:

a)

strumenti europei comuni specificatamente mirati all'IFP, tramite:

messa a punto e collaudo di un sistema europeo di crediti accademici nell'istruzione e formazione professionale (ECVET) come strumento di cumulo e trasferimento di crediti accademici, che tenga conto delle peculiarità dell'IFP e dell'esperienza acquisita con il sistema di trasferimento di unità di corso capitalizzabili (ECTS) nell'istruzione superiore;

rafforzamento della cooperazione per il miglioramento della qualità per mezzo della rete europea di garanzia della qualità in materia di IFP (ENQA-VET), allo scopo di sostenere la creazione di una concezione comune della garanzia della qualità e di favorire la fiducia reciproca; occorre proseguire la cooperazione con l'istruzione superiore;

b)

strumenti europei comuni in cui l'IFP svolge un ruolo significativo, tramite:

messa a punto e collaudo di un quadro europeo delle qualifiche basato sui risultati dell'apprendimento, che offra maggiore parità e migliori collegamenti tra l'IFP e l'istruzione superiore e tenga conto delle qualifiche internazionali settoriali;

ulteriore sviluppo dell'EUROPASS in quanto quadro europeo unico per la trasparenza, e di strumenti per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale al fine di sostenere e completare l'introduzione del quadro europeo delle qualifiche e dell'ECVET.

Attuazione di:

a)

strumenti europei comuni specificatamente mirati all'IFP, tramite:

partecipazione al collaudo dell'ECVET e promozione della sua attuazione;

presa in considerazione dei principi che sottendono ad un quadro comune di garanzia della qualità, di cui alle conclusioni del Consiglio del maggio 2004 sulla garanzia della qualità in materia di IFP, al fine di promuovere la cultura del miglioramento della qualità e una più ampia partecipazione alla rete ENQA-VET;

b)

strumenti europei comuni in cui l'IFP svolge un ruolo significativo, tramite:

collegamento dei sistemi delle qualifiche nazionali o dei quadri delle qualifiche nazionali al quadro europeo delle qualifiche;

sostegno ai sistemi delle qualifiche nazionali nell'integrazione delle qualifiche internazionali settoriali, utilizzando il quadro europeo delle qualifiche come riferimento;

promozione della diffusione dell'EUROPASS.

3.   Potenziamento dell'apprendimento reciproco

Per potenziare l'apprendimento reciproco, il lavoro cooperativo e la condivisione delle esperienze e delle conoscenze tecniche occorre un approccio più sistematico, che dovrebbe essere agevolato da:

concetti comuni e definizioni concordate a livello europeo allo scopo di rendere più facilmente comprensibili soluzioni, modelli e standard nazionali;

fondi della Commissione per ricerca e indagini su temi specifici ai fini di una maggiore sensibilizzazione nei confronti di sistemi e prassi europee in materia di IFP e dei loro collegamenti con il mercato del lavoro ed altri settori dell'istruzione;

monitoraggio da parte della Commissione delle reti, dello scambio di esempi di buone prassi e dell'elaborazione di meccanismi utilizzabili per diffondere conoscenze e competenze;

un quadro sistematico e flessibile per il sostegno delle attività di apprendimento tra pari nel settore IFP come anche dell'apprendimento tra pari decentrato.

Dati e indicatori adeguati e coerenti sono la chiave per comprendere ciò che sta accadendo in materia di IFP, per potenziare l'apprendimento reciproco e per gettare le basi di una politica per la formazione basata su dati di fatto.

Per la prossima conferenza ministeriale di verifica del 2008 la Commissione deve aver:

posto particolare attenzione a migliorare il campo di applicazione, la precisione e l'affidabilità delle statistiche in materia di IFP, in modo da poter valutare i progressi nello sviluppo dell'IFP;

dedicato attenzione allo sviluppo della componente IFP nel quadro coerente degli indicatori e dei parametri di riferimento (11);

fatto particolare attenzione allo sviluppo delle informazioni statistiche sull'investimento e sul finanziamento in materia di IFP.

Questo potrà essere ottenuto al meglio tramite l'utilizzo e la combinazione dei dati esistenti nel modo più proficuo, assicurando nel contempo dati nazionali/regionali adeguati in materia di IFP e coerenza e comparabilità con altri dati sull'istruzione e la formazione.

4.   Coinvolgimento di tutte le parti interessate

Il successo del processo di Copenaghen dipende dal coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate nel settore dell'IFP, incluso in particolare le parti sociali a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni settoriali e i fornitori di IFP. Ciò richiede:

informazioni succinte e chiare sul processo, il suo contesto, le priorità e le attività e l'efficace trasferimento dei risultati;

la partecipazione attiva delle parti interessate a livello locale, regionale, nazionale e europeo a tutte le fasi del processo;

la messa in risalto del coinvolgimento dei fornitori di IFP, degli insegnanti e dei formatori nel collaudo e nell'attuazione dei risultati del processo;

il coinvolgimento, ove opportuno, dei discenti e delle loro organizzazioni a livello nazionale e europeo.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE,

ad attuare il processo di Copenaghen tramite:

l'uso efficace dei fondi strutturali per sostenere le riforme in materia di IFP a livello nazionale;

l'uso mirato del nuovo programma di apprendimento permanente a sostegno del processo, particolarmente per l'innovazione, il collaudo, la sperimentazione e l'attuazione;

la partecipazione attiva delle agenzie, degli organismi e dei comitati comunitari pertinenti;

la stretta cooperazione sulle statistiche, gli indicatori e i parametri di riferimento con EUROSTAT, OCSE, CRELL, CEDEFOP e FEF;

lo scambio di informazioni, conoscenze specialistiche e risultati con i paesi terzi, in particolare con quei paesi interessati dalla politica di vicinato dell'Europa allargata. Dovrebbe essere rafforzata la cooperazione con paesi che ottengono buoni risultati e con organizzazioni internazionali come l'OCSE.

Si dovrebbe garantire a tutti gli Stati membri il diritto di partecipare a questi lavori.

Nella relazione annuale sui programmi nazionali di riforma legati alla strategia di Lisbona si dovrebbe attribuire particolare attenzione ai progressi in materia di IFP.

La relazione biennale integrata sul programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» dovrebbe includere una parte specifica sull'IFP, che consenta il monitoraggio dei progressi e l'individuazione dei risultati significativi da riferire al Consiglio europeo.


(1)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(2)  doc. 13832/04.

(3)  Risoluzione sull'orientamento lungo tutto l'arco della vita (doc. 9286/04);

Conclusioni sull'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale (doc. 9600/04);

Conclusioni sulla garanzia della qualità in materia di IFP (doc. 9599/04).

(4)  Europass (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6);

Conclusioni su capacità e competenze (GU C 292 del 24.11.2005, pag. 3).

(5)  doc. 9341/2/05.

(6)  «Modernizzare l'istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in Europa», relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (GU C 79 dell'1.4.2006, pag. 1).

(7)  Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles, 23/24 marzo 2006 (doc. 7775/06).

(8)  Ad esempio, i campionati europei delle capacità professionali che saranno organizzati nei Paesi Bassi nel 2008 e quelli biennali a livello mondiale.

(9)  Messaggi chiave al Consiglio europeo di primavera (doc. 7620/06).

(10)  Conclusioni sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale, (doc. 9599/04).

(11)  Conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2005 sui nuovi indicatori nel settore dell'istruzione e della formazione (GU C 141 del 10.6.2005, p. 7).


Commissione

8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 dicembre 2006

(2006/C 298/06)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3297

JPY

yen giapponesi

152,87

DKK

corone danesi

7,4554

GBP

sterline inglesi

0,67610

SEK

corone svedesi

9,0345

CHF

franchi svizzeri

1,5875

ISK

corone islandesi

91,85

NOK

corone norvegesi

8,0945

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5781

CZK

corone ceche

27,968

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

256,04

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6986

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8103

RON

leu rumeni

3,4270

SIT

tolar sloveni

239,67

SKK

corone slovacche

35,460

TRY

lire turche

1,9045

AUD

dollari australiani

1,6827

CAD

dollari canadesi

1,5275

HKD

dollari di Hong Kong

10,3283

NZD

dollari neozelandesi

1,9261

SGD

dollari di Singapore

2,0449

KRW

won sudcoreani

1 215,21

ZAR

rand sudafricani

9,3800

CNY

renminbi Yuan cinese

10,4030

HRK

kuna croata

7,3495

IDR

rupia indonesiana

12 063,70

MYR

ringgit malese

4,7105

PHP

peso filippino

65,727

RUB

rublo russo

34,8610

THB

baht thailandese

47,293


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/13


Parere concernente una domanda a titolo dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

(2006/C 298/07)

Domanda proveniente da uno Stato membro

In data 20 novembre 2006, la Commissione ha ricevuto una domanda a titolo dell'articolo 30, paragrafo 4 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 21.11.2006.

Questa domanda, proveniente dalla Danimarca, riguarda servizi di spedizione di pacchi in questo paese. Il suddetto articolo 30 prevede che la direttiva 2004/17/CE non si applichi quando l'attività in questione è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di queste condizioni viene fatta esclusivamente a titolo della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l'applicazione delle regole della concorrenza.

La Commissione dispone di un termine di tre mesi a partire dal giorno lavorativo di cui sopra per prendere una decisione relativa a questa domanda. Tale termine scade pertanto il 21.2.2007.

Le disposizioni del paragrafo 4, terzo comma sono applicabili. Di conseguenza il termine di cui la Commissione dispone potrà eventualmente essere prorogato di un mese. Tale proroga sarà oggetto di pubblicazione.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).


8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/14


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 298/08)

Numero dell'aiuto

XS 58/05

Stato membro

Ungheria

Regione

Tutto il territorio dell'Ungheria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Programma di crediti Partner

Fondamento giuridico

A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Igazgatóságának 14/2005. (I. 17.) számú határozata

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Il bilancio del programma (crediti da versare) è di 10 miliardi di fiorini (circa 40 milioni di EUR)

Intensità massima dell'aiuto

Piccole imprese 15%

Medie imprese 7,5%

Data di applicazione

La direzione ha adottato la decisione relativa al programma il 17 gennaio 2005.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Concessione di prestiti a tasso agevolato per investimenti da effettuati al di fuori dell'Unione europea

Settori economici interessati

Osservazioni

Tutti i settori

Nell'ambito del programma non sono ammessi investimenti nei settori dell'agricoltura e della pesca e dell'industria carbonifera

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Magyar Fejlesztési Bank Rt.

Nádor u. 31.

H-1051 Budapest


8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/15


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 25 Stati membri con decorrenza 1o settembre 2006

Pubblicati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento della Commissione (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1) e della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3)

(2006/C 298/09)

Dal

al

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SI

SK

UK

1.9.2006

4,36

4,36

6,34

4,34

4,36

4,49

5,50

4,36

4,36

4,36

4,36

8,12

4,36

4,36

6,49

4,36

6,64

7,00

4,36

5,56

4,36

4,31

4,43

5,62

5,33

1.6.2006

31.8.2006

4,36

4,36

6,34

3,72

4,36

4,49

5,50

4,36

4,36

4,36

4,36

7,04

4,36

4,36

6,49

4,36

6,64

7,00

4,36

5,56

4,36

4,31

4,43

4,77

5,33

1.3.2006

31.5.2006

3,70

3,70

6,34

3,72

3,70

3,74

5,50

3,70

3,70

3,70

3,70

7,04

3,70

3,70

6,49

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6,64

7,00

3,70

5,56

3,70

3,74

4,43

3,98

5,33

1.1.2006

28.2.2006

3,70

3,70

6,34

3,72

3,70

3,74

5,50

3,70

3,70

3,70

3,70

7,04

3,70

3,70

6,49

3,70

6,64

7,00

3,70

5,56

3,70

3,74

5,10

3,98

5,33

1.12.2005

31.12.2005

4,08

4,08

6,34

3,40

4,08

3,54

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

3,96

5,10

7,55

5,81

1.9.2005

30.11.2005

4,08

4,08

7,53

3,40

4,08

3,54

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

3,96

5,10

7,55

5,81

1.7.2005

31.8.2005

4,08

4,08

7,53

4,05

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

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6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

3,96

5,10

7,55

5,81

1.6.2005

30.6.2005

4,08

4,08

7,53

4,05

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

4,69

5,10

7,55

5,81

1.4.2005

31.5.2005

4,08

4,08

7,88

4,05

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

7,62

4,08

4,69

5,10

7,55

5,81

1.1.2005

31.3.2005

4,08

4,08

7,88

4,86

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

7,62

4,08

4,69

5,10

7,55

5,81


8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 298/10)

1.

In data 28.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Accor Services France («ASF», Francia), appartenente al gruppo Accor («Accor», Francia) e Groupe Caisse d'épargne («GCE», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa A.C.E. («ACE», Francia), una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per ASF: Progettazione e fornitura di servizi per imprese ed enti locali in Francia, soprattutto mediante l'erogazione di buoni servizio,

per GCE: Gruppo che opera nella fornitura di beni e nella prestazione di servizi bancari e finanziari per privati, imprese, enti locali ed enti finanziari,

per ACE: Impresa comune a pieno titolo di nuova costituzione, incaricata dell'emissione e della commercializzazione degli assegni per impiego universale (CESU), ad ammontare fisso.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4461— Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/17


Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 298/11)

I.   INTRODUZIONE

(1)

La presente comunicazione stabilisce le linee generali per ricompensare la cooperazione all'indagine della Commissione fornita da imprese che fanno o hanno fatto parte di cartelli segreti aventi ripercussioni negative sulla Comunità. I cartelli sono intese e/o pratiche concordate tra due o più concorrenti, volte a coordinare il loro comportamento competitivo sul mercato e/o ad influire sui pertinenti parametri della concorrenza mediante pratiche consistenti nel fissare i prezzi di acquisto o di vendita od altre condizioni di transazione, nell'assegnare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati, anche mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni e/o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti. Queste pratiche si configurano tra le violazioni più gravi dell'articolo 81 CE (1).

(2)

Nel limitare artificialmente la concorrenza che normalmente esisterebbe tra loro, le imprese si sottraggono proprio a quegli stimoli che le inducono a innovare, sia in termini di sviluppo dei prodotti sia in termini d'introduzione di processi produttivi più efficienti. Dette pratiche provocano inoltre un rincaro dei prezzi delle materie prime e dei componenti per le imprese comunitarie che acquistano da questi produttori. In ultima analisi, hanno come risultato prezzi artificiosi e riduzione della scelta per i consumatori. A lungo termine, esse indeboliscono la competitività e hanno un effetto negativo sull'occupazione.

(3)

Per la loro stessa natura, i cartelli segreti sono spesso difficili da scoprire e da investigare senza la cooperazione delle imprese o delle persone che vi partecipano. Di conseguenza, la Commissione ritiene che sia nell'interesse della Comunità ricompensare le imprese implicate in questo tipo di pratiche illecite, le quali siano disposte a porre fine alla loro partecipazione ed a cooperare all'indagine condotta dalla Commissione stessa, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello. Il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all'interesse d'infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che consentono alla Commissione di scoprire e vietare pratiche di questo tipo.

(4)

La Commissione ritiene che la collaborazione di un'impresa alla scoperta di un caso di cartello abbia un valore intrinseco. Un contributo decisivo all'avvio di un'indagine o alla constatazione di un'infrazione può giustificare la concessione all'impresa in questione di un'immunità dalle ammende, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni supplementari.

(5)

Inoltre, la collaborazione di una o più imprese può giustificare la riduzione di un'ammenda da parte della Commissione. Ogni riduzione di un'ammenda deve corrispondere all'effettivo contributo fornito da un'impresa, in termini di qualità e di tempi dell'intervento, alla constatazione dell'infrazione da parte della Commissione. Le riduzioni devono essere limitate alle imprese che forniscono alla Commissione prove che presentano un valore aggiunto significativo rispetto a quelle già in suo possesso.

(6)

Ai fini del programma di clemenza qui descritto, oltre a presentare documentazione preesistente, le imprese possono mettere volontariamente a disposizione della Commissione la conoscenza che esse hanno di un cartello e rivelarle il ruolo che esse hanno svolto nel cartello in questione. Simili iniziative si sono rivelate utili ai fini dell'efficacia delle indagini e per porre fine alle infrazioni costituite dai cartelli, e non vanno scoraggiate con ordini di esibizione delle prove documentali nell'ambito di procedimenti giudiziari in sede civile. I potenziali interessati a chiedere l'applicazione della clemenza potrebbero essere dissuasi dal cooperare con la Commissione ai sensi della presente comunicazione se ne possa risultare indebolita la loro posizione, rispetto alle imprese che non cooperano, nell'ambito di procedimenti giudiziari in sede civile. Un tale inauspicabile effetto danneggerebbe gravemente il pubblico interesse ad assicurare l'effettiva applicazione dell'articolo 81 CE da parte dell'autorità pubblica nei casi di cartelli e, quindi, la sua effettiva applicazione, conseguente o parallela, in sede privata.

(7)

La funzione di vigilanza nelle questioni di concorrenza, conferita alla Commissione dal trattato, non include soltanto il dovere d'indagare sulle singole infrazioni e di punirle mediante sanzioni, ma comprende anche il dovere di perseguire una politica generale. La tutela, nel pubblico interesse, delle dichiarazioni ufficiali di un'impresa non costituisce un ostacolo perché esse vengano rese note agli altri destinatari della comunicazione degli addebiti, allo scopo di salvaguardarne i diritti alla difesa nel procedimento dinanzi alla Commissione. Nondimeno, occorre restare entro i limiti in cui sia tecnicamente possibile combinare entrambi gli interessi, consentendo l'accesso alle dichiarazioni ufficiali di un'impresa soltanto presso gli uffici della Commissione e, di norma, un'unica volta dopo la notifica formale degli addebiti. Inoltre, la Commissione tratta i dati personali nel quadro della presente comunicazione in conformità con i suoi obblighi a norma del Regolamento (CE) n. 45/2001 (2).

II.   IMMUNITÀ DALL'AMMENDA

A.   Condizioni per qualificarsi ai fini dell'immunità dall'ammenda

(8)

La Commissione concede l'immunità da qualsiasi ammenda, che le sarebbe altrimenti stata inflitta,a un'impresa che riveli la sua partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sulla Comunità, se l'impresa in questione è la prima a fornire informazioni ed elementi probatori che consentano alla Commissione, a giudizio di questa, di:

(a)

effettuare un'ispezione mirata riguardo al presunto cartello (3), oppure

(b)

constatare una violazione dell'articolo 81 CE in correlazione con il presunto cartello.

(9)

Per consentire alla Commissione di effettuare un'ispezione mirata ai sensi del precedente punto (8), lettera (a), l'impresa deve fornire alla Commissione le informazioni ed elementi probatori indicati qui di seguito, nella misura in cui, a giudizio della Commissione, questo non arrechi pregiudizio alle ispezioni:

(a)

una dichiarazione ufficiale (4) comprendente, nella misura in cui i dati sono noti al richiedente al momento della presentazione della domanda

la descrizione particolareggiata del presunto accordo di cartello, inclusi per esempio gli scopi, le attività e il funzionamento, il prodotto o servizio che ne forma oggetto, l'ambito geografico, la durata e la stima dei quantitativi di mercato in questione, le date, i luoghi, il contenuto dei presunti contatti di cartello ed i partecipanti specifici e tutte le pertinenti spiegazioni inerenti agli elementi probatori forniti in appoggio alla domanda;

la denominazione e indirizzo della persona giuridica che presenta la domanda d'immunità e la denominazione e indirizzo di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello;

il nome e cognome, la funzione, l'indirizzo professionale e ove necessario l'indirizzo privato di tutte le persone che, a conoscenza del richiedente, sono o sono state implicate nel presunto cartello, comprese le persone implicate per conto del richiedente stesso;

l'indicazione delle altre autorità di concorrenza, all'interno e all'esterno dell'UE, alle quali il richiedente si è rivolto o intende rivolgersi in relazione al presunto cartello; nonché

(b)

gli altri elementi probatori riguardanti il presunto cartello dei quali il richiedente è in possesso o dispone al momento della presentazione della domanda, inclusi in particolare ogni altro elemento probatorio contemporaneo al'infrazione.

(10)

L'immunità in virtù del punto (8), lettera (a) non è concessa se, al momento della domanda, la Commissione è già in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare un'ispezione riguardo al presunto cartello o se essa ha già effettuato tale ispezione.

(11)

L'immunità in virtù del punto (8), lettera (b) è concessa soltanto alle condizioni cumulative che la Commissione non sia in possesso, al momento della domanda, di elementi probatori sufficienti per constatare un'infrazione all'articolo 81 CE in correlazione con il presunto cartello e che a nessuna impresa sia stata accordata l'immunità dall'ammenda in virtù del punto (8), lettera (a) in correlazione con il presunto cartello. Per qualificarsi, l'impresa deve essere la prima che fornisca elementi probatori contemporanei, incriminanti, riguardanti il presunto cartello, nonché una dichiarazione ufficiale comprendente il tipo d'informazioni precisato al punto 9, lettera (a), i quali consentano alla Commissione di constatare un'infrazione all'articolo 81 CE.

(12)

Oltre alle condizioni di cui ai punti (8), lettera (a), (9) e (10) oppure al punto (8), lettera (b) e al punto 11, per qualificarsi ai fini dell'immunità dall'ammenda devono essere soddisfatte in ogni caso tutte le seguenti condizioni.

(a)

L'impresa deve cooperare effettivamente (5), integralmente, su base continua e sollecitamente, dal momento in cui presenta la domanda e per tutto il corso del procedimento amministrativo della Commissione. Il che comporta quanto segue:

fornire prontamente alla Commissione tutte le pertinenti informazioni ed elementi probatori, riguardanti il presunto cartello, di cui l'impresa venga in possesso o di cui disponga;

restare a disposizione della Commissione per rispondere prontamente a ogni richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti;

mettere a disposizione della Commissione, per i colloqui a scopo d'indagine, gli attuali (e se possibile gli ex) dipendenti e dirigenti;

non distruggere, falsificare o celare informazioni pertinenti o elementi probatori riguardanti il presunto cartello;

non far sapere di aver presentato la domanda né render nota nessuna parte del suo contenuto prima che la Commissione abbia inviato una comunicazione degli addebiti, a meno che non sia stato convenuto altrimenti.

(b)

L'impresa deve aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello immediatamente dopo aver presentato la domanda, tranne per quanto, a giudizio della Commissione, sia ragionevolmente necessario allo scopo di preservare l'integrità delle ispezioni.

(c)

Al momento in cui intende presentare la domanda alla Commissione, l'impresa non deve aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori riguardanti il presunto cartello né aver informato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, tranne ad altre autorità garanti della concorrenza.

(13)

Un'impresa che abbia esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello o continuassero a parteciparvi non puo' beneficiare dell'immunità dall'ammenda. Essa può tuttavia qualificarsi ai fini di una riduzione dell'ammenda, se soddisfa ai pertinenti requisiti e risponde a tutte le condizioni a tale scopo, indicate più oltre.

B.   Procedura

(14)

Un'impresa che voglia presentare domanda d'immunità dall'ammenda deve prendere contatto con la Direzione Generale Concorrenza della Commissione. L'impresa in questione può chiedere inizialmente che le venga attribuito un numero d'ordine (il cosiddetto marker) oppure presentare immediatamente alla Commissione la richiesta formale di concederle l'immunità dall'ammenda, se è già in grado di soddisfare le condizioni di cui al punto (8), lettera (a) o eventualmente lettera (b). La Commissione può non tener conto di una domanda d'immunità dall'ammenda se le è stata presentata dopo che essa ha inviato la comunicazione degli addebiti.

(15)

I servizi della Commissione possono accordare all'impresa un numero d'ordine che, per un periodo da determinare caso per caso, ne salvaguardi il posto nell'elenco di coloro che chiedono l'immunità, in modo da consentire all'impresa di raccogliere le necessarie informazioni ed elementi probatori. Per poter ricevere il numero d'ordine, il richiedente deve indicare alla Commissione la sua denominazione e indirizzo, i partecipanti al presunto cartello, il o i prodotti e il o i territori che ne formano oggetto, la durata del presunto cartello e la natura del suo operato. Inoltre, il richiedente deve informare la Commissione se ha già presentato o prevede di presentare in futuro, ad altre autorità di concorrenza, altre domande di clemenza in relazione al presunto cartello e deve spiegare perché chiede il numero d'ordine. Quando un numero d'ordine viene concesso, i servizi della Commissione determinano il periodo entro il quale il richiedente deve essere in grado di regolarizzare la sua situazione (perfezionare il marker), presentando le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la pertinente soglia d'immunità. Le imprese alle quali viene concesso il numero d'ordine non possono regolarizzare la loro situazione presentando una domanda formale in termini ipotetici. Se il richiedente regolarizza la propria situazione entro il periodo stabilito dai servizi della Commissione, si riterrà che abbia presentato le informazioni e gli elementi probatori alla data alla quale gli è stato attribuito il numero d'ordine.

(16)

L'impresa che presenta alla Commissione una domanda formale d'immunità deve:

(a)

fornire alla Commissione tutte le informazioni ed elementi probatori di cui dispone riguardo al presunto cartello, indicati ai punti (8) e (9), comprese dichiarazioni ufficiali, oppure

(b)

presentare in un primo tempo tali informazioni ed elementi probatori sotto forma di ipotesi, nel qual caso deve fornire una lista contenente una descrizione degli elementi probatori che intende divulgare in un secondo momento prestabilito. Tale lista deve riflettere con esattezza la natura e il contento degli elementi probatori, salvaguardando al tempo stesso il carattere ipotetico delle informazioni. Per mostrare la natura e il contenuto degli elementi probatori, si possono utilizzare copie di documenti dalle quali siano state espunte le informazioni sensibili, ma, finché non siano stati presentati gli elementi probatori descritti nella domanda, non è necessario rendere pubblico l'identità dell'impresa richiedente e delle altre imprese implicate nel presunto cartello. Tuttavia, devono essere indicati con precisione il prodotto o servizio formante oggetto del presunto cartello nonché la suaestensione geografica e la sua durata stimata.

(17)

Se le viene chiesta, la Direzione Generale Concorrenza rilascia una ricevuta della domanda d'immunità dall'ammenda presentata dall'impresa, confermandovi la data e, se necessario, l'ora della presentazione.

(18)

Quando la Commissione ha ricevuto le informazioni e gli elementi probatori presentati dall'impresa ai termini del punto (16), lettera (a) ed ha verificato che essi soddisfano le condizioni di cui al punto (8), lettera (a) o eventualmente lettera (b), essa informa per iscritto l'impresa di averle concesso l'immunità condizionale dall'ammenda.

(19)

Se l'impresa ha presentato le informazioni e gli elementi probatori in termini ipotetici, la Commissione verifica se la natura e il contenuto degli elementi probatori descritti nella lista dettagliata di cui al punto (16), lettera (b) soddisfino le condizioni di cui al punto (8), lettera (a) o eventualmente lettera (b), e informa l'impresa di conseguenza. Dopo che, non oltre la data convenuta, le sono stati presentati gli elementi probatori e dopo aver verificato che essi corrispondano alla descrizione figurante nella lista, la Commissione informa per iscritto l'impresa di averle concesso l'immunità condizionale dall'ammenda.

(20)

Se la Commissione constata che l'immunità non può essere accordata o che l'impresa non ha soddisfatto alle condizioni di cui al punto (8), lettera (a) o eventualmente lettera (b), ne informa l'impresa per iscritto. In tale evenienza, l'impresa può ritirare gli elementi probatori da essa trasmessi ai fini della sua domanda d'immunità oppure può chiedere alla Commissione di esaminare la domanda ai sensi della parte III della presente comunicazione. Cio' non impedisce alla Commissione di avvalersi dei suoi normali poteri d'indagine per ottenere le informazioni.

(21)

La Commissione non esamina altre domande d'immunità dall'ammenda prima di aver preso posizione riguardo a una domanda, già presentatale, riguardante la medesima presunta infrazione, indipendentemente dal fatto che detta domanda sia stata presentata in modo formale o mediante la richiesta di un numero d'ordine.

(22)

Se al termine del procedimento amministrativo l'impresa risulta soddisfare le condizioni definite al precedente punto (12), la Commissione le accorda un'immunità dalle ammende nella relativa decisione. Se invece, alla conclusione del procedimento amministrativo, risulta che l'impresa non ha soddisfatto le condizioni di cui al punto (12), essa non beneficerà di nessun trattamento favorevole ai sensi della presente comunicazione. Se, dopo aver concesso l'immunità condizionale, la Commissione scopre che il richiedente ha esercitato coercizione, gli ritira l'immunità.

III.   RIDUZIONE DELL'AMMENDA

A.   Condizioni per qualificarsi ai fini di una riduzione dell'ammenda

(23)

Le imprese che rivelano la loro partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sulla Comunità, ma che non soddisfano i requisiti indicati nella precedente parte II, possono eventualmente beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda, rispetto a quello che altrimenti sarebbe loro inflitto.

(24)

Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un'impresa deve fornire alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione.. Inoltre, l'impresa deve soddisfare le condizioni cumulative indicate al punto (12), lettere (a), (b) e (c).

(25)

Il concetto di «valore aggiunto» si riferisce alla misura in cui gli elementi probatori forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di provare l'esistenza del presunto cartello. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione ritiene di norma che elementi probatori documentali risalenti al periodo cui si riferiscono i fatti abbiano maggior valore rispetto a elementi probatori venuti ad esistenza successivamente. Gli elementi probatori direttamente legati ai fatti in questione vengono in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto. Allo stesso modo, sul valore degli elementi probatori presentati influisce la misura in cui altre fonti li corroborano, il che è necessario per poterli ritenere affidabili come prove a carico delle altre imprese implicate nel caso: agli elementi probatori concludenti è attribuito maggior valore rispetto a elementi probatori quali le dichiarazioni, che devono essere corroborate in caso di contestazione.

(26)

Nella decisione finale che adotta alla conclusione del procedimento amministrativo, la Commissione determina l'entità della riduzione dell'importo dell'ammenda di cui beneficerà l'impresa, rispetto a quello che altrimenti le sarebbe stato imposto. Rispettivamente per

la prima impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 30-50 %,

la seconda impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 20-30 %,

le altre imprese che forniscano elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione fino al massimo del 20 %.

Al fine di definire il livello della riduzione all'interno di queste forcelle, la Commissione tiene conto della data in cui gli elementi probatori che soddisfano le condizioni menzionate al punto (24) le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato.

Se l'impresa che chiede una riduzione dell'ammenda è la prima a presentare elementi probatori concludenti ai termini del punto (25), che serviranno alla Commissione per accertare altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell'infrazione, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l'importo di eventuali ammende da infliggere all'impresa che li ha forniti..

B.   Procedura

(27)

Un'impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell'ammenda deve presentarne domanda formale alla Commissione e produrre sufficienti elementi probatori del presunto cartello per qualificarsi ai fini di una riduzione dell'ammenda ai termini del punto (24) della presente comunicazione. La presentazione volontaria di elementi probatori alla Commissione, dei quali l'impresa richiedente desidera che si tenga conto ai fini del trattamento favorevole di cui in questa parte III, deve essere indicata chiaramente, al momento stesso della presentazione, come facente parte della domanda formale di riduzione dell'ammenda.

(28)

Se le viene chiesta, la Direzione Generale Concorrenza rilascia una ricevuta della domanda di riduzione dell'ammenda presentata dall'impresa e di ogni successivo elemento probatorio da questa fornito, confermando nella ricevuta la data e, se necessario, l'ora di ogni presentazione. La Commissione non prende posizione su una domanda di riduzione dell'ammenda prima di aver preso posizione su tutte le domande d'immunità condizionale dall'ammenda già presentatele in relazione al medesimo presunto cartello.

(29)

Se la Commissione giunge alla conclusione preliminare che gli elementi probatori presentati dall'impresa costituiscono un valore aggiunto significativo ai termini dei punti (24) e (25) e che l'impresa ha soddisfatto le condizioni di cui ai punti (12) e (27), informa per iscritto l'impresa, al più tardi entro la data della notifica della comunicazione degli addebiti, della propria intenzione di applicare una riduzione dell'ammenda all'interno di una specifica forcella, come indicato al punto (26). Entro il medesimo termine, la Commissione informa per iscritto l'impresa se giunge alla conclusione preliminare che essa non si qualifica ai fini di una riduzione dell'ammenda. La Commissione può non tener conto di una domanda di riduzione dell'ammenda che le è stata presentata dopo l'invio della comunicazione degli addebiti.

(30)

La Commissione valuta la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda al termine del procedimento amministrativo in ogni decisione finale adottata. In tale decisione finale, la Commissione determina:

(a)

se gli elementi probatori forniti dall'impresa costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori di cui la Commissione stessa era in possesso al medesimo momento;

(b)

se siano state soddisfatte le condizioni di cui al precedente punto (12), lettere (a) (b) e (c);

(c)

l'entità esatta della riduzione di cui beneficerà l'impresa all'interno delle forcelle indicate al punto (26).

Se la Commissione constata che l'impresa non ha soddisfatto le condizioni di cui al punto (12), l'impresa non beneficerà di nessun trattamento favorevole ai sensi della presente comunicazione.

IV.   LE DICHIARAZIONI UFFICIALI EFFETTUATE PER QUALIFICARSI AI SENSI DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

(31)

Una dichiarazione ufficiale è la presentazione volontaria alla Commissione, preparata appositamente ai sensi della presente comunicazione ed effettuata da un'impresa o in suo nome, della conoscenza che tale impresa ha di un cartello e del ruolo che essa vi ha svolto. Ogni dichiarazione presentata alla Commissione ai sensi della presente comunicazione entra a fare parte del fascicolo istruttorio della Commissione e può quindi essere utilizzata come prova.

(32)

Se lo chiede il richiedente, la Commissione può accettare che le dichiarazioni ufficiali siano effettuate oralmente, a meno che il richiedente abbia già reso noto a terzi il contenuto della dichiarazione ufficiale. Le dichiarazioni ufficiali orali vengono registrate e trascritte negli uffici della Commissione. A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (6) e degli articoli 3 e 17 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (7), alle imprese che effettuano dichiarazioni ufficiali orali è data la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione, disponibile presso gli uffici della Commissione, e di correggere, entro un determinato termine, gli elementi sostanziali delle loro dichiarazioni orali. Le imprese possono rinunciare a tali diritti entro il medesimo termine e, in tal caso, da quel momento si riterrà che la registrazione sia stata approvata. Dopo l'approvazione esplicita o implicita della dichiarazione orale o dopo la presentazione di eventuali correzioni, entro un determinato termine l'impresa ascolta le registrazioni presso gli uffici della Commissione e verifica l'accuratezza della trascrizione. L'inottemperanza a quest'ultima condizione può comportare la perdita di ogni trattamento favorevole ai sensi della presente comunicazione.

(33)

L'accesso alle dichiarazioni ufficiali è accordato soltanto ai destinatari della comunicazione degli addebiti, purché s'impegnino — e insieme con loro i consulenti legali ai quali sia consentito l'accesso in loro rappresentanza — a non copiare con qualsiasi mezzo meccanico od elettronico nessuna informazione contenuta nella dichiarazione ufficiale alla quale è loro consentito l'accesso e ad utilizzare le informazioni ottenute mediante la dichiarazione ufficiale unicamente per gli scopi indicati più oltre. Alle altre parti, quali i ricorrenti, non è accordato l'accesso alle dichiarazioni ufficiali. La Commissione considera che questa specifica protezione delle dichiarazioni ufficiali non è più giustificata dal momento in cui il richiedente rende noto a terzi il contenuto di dette dichiarazioni ufficiali.

(34)

Secondo la comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione (8), l'accesso è accordato soltanto ai destinatari della comunicazione degli addebiti, a condizione che le informazioni in tal modo ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi per l'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza sulle quali verte il relativo procedimento amministrativo. L'utilizzo di tali informazioni per uno scopo diverso nel corso del procedimento può essere considerato quale mancanza di cooperazione ai sensi dei punti (12) e (27) della presente comunicazione. Inoltre, se le informazioni vengono utilizzate in tal modo dopo che la Commissione ha già adottato una decisione di divieto nell'ambito del procedimento, la Commissione stessa può, in un procedimento intentato dinanzi agli organi giudiziari comunitari, chiedere che sia aumentato l'importo dell'ammenda da infliggere all'impresa responsabile. Se in qualsiasi momento le informazioni vengono utilizzate per uno scopo diverso con la partecipazione di un legale esterno, la Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un provvedimento disciplinare, al tribunale presso il quale esercita il legale.

(35)

Le dichiarazioni ufficiali effettuate ai sensi della presente comunicazione sono trasmesse soltanto alle autorità di concorrenza negli Stati membri, a norma dell'articolo 12 del regolamento n. 1/2003, purché siano soddisfatte le condizioni di cui nella comunicazione sulla cooperazione all'interno della rete (9) e purché il livello di salvaguardia contro la loro diffusione assicurato dall'autorità di concorrenza che riceve tali informazioni sia equivalente a quello applicato dalla Commissione.

V.   CONSIDERAZIONI GENERALI

(36)

La Commissione non decide se accordare o no l'immunità condizionale o se dare seguito o meno in altro modo a una domanda, se constata che la domanda riguarda infrazioni alle quali si applica, per l'irrogazione di sanzioni, il periodo di prescrizione di cinque anni previsto all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1/2003. Tali domande, infatti, sarebbero prive di scopo.

(37)

Dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 2002 della Commissione, relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, per tutti i casi nei quali nessuna impresa si è rivolta alla Commissione per beneficiare del trattamento favorevole previsto in tale comunicazione. Tuttavia, i punti da (31) a (35) della presente comunicazione si applicano dal momento della sua pubblicazione non soltanto a tutte le nuove domande d'immunità dall'ammenda o di riduzione del suo importo, ma anche a quelle che sono ancora in esame.

(38)

La Commissione è consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese che intendono informarla dell'esistenza di un cartello.

(39)

Conformemente alla prassi della Commissione, il fatto che un'impresa abbia cooperato con questa nel corso di un procedimento amministrativo sarà indicato in ogni decisione, in modo da spiegare le ragioni di un'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo. La concessione dell'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l'impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE.

(40)

La Commissione ritiene che in generale la divulgazione pubblica di documenti o dichiarazioni orali o scritte ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio ad alcuni interessi pubblici o privati quali, ad esempio, la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, anche dopo l'adozione di una decisione (10).


(1)  Il riferimento nel presente testo all'articolo 81 CE si applica anche all'articolo 53 SEE, quando questo viene applicato dalla Commissione secondo il disposto dell'articolo 56 dell'accordo SEE.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

(3)  La valutazione di tale requisito dovrà essere effettuata ex-ante, cioè senza prendere in considerazione qualora una determinata ispezione abbia prodotto esiti positivi o qualora un'ispezione sia stata portata a termine. La valutazione verrà fatta esculsivamente sulla base della natura e della qualità delle informazioni comunicate dal richiedente.

(4)  Le dichiarazioni ufficiali possono avere la forma di documenti scritti, firmati dall'impresa o in suo nome, oppure possono essere effettuate oralmente.

(5)  Questo comporta in particolare che il richiedente fornisca un'informazione accurata, non fuorviante e completa. Si veda la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 29 giugno 2006 nella causa C-301/04 P, Commissione contro SGL Carbon AG a.o., ai punti 68-70 e la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 28 giugno 2005 nella cause C-182/02 P, C-202/02 P, C-205/02P, C-208/02 P e C-213/02 P Dansk Roindustri A/S a.o. contro Commissione, ai punti 395-399.

(6)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(7)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(8)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7.

(9)  Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43.

(10)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


8.12.2006   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/23


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4390 — PHL/IBFF)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 298/12)

Il 20.10.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4390. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)