ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 295E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
5 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 295E/1

Posizione comune (CE) n. 23/2006, del 18 settembre 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Rifusione) ( 1 )

1

2006/C 295E/2

Posizione comune (CE) n. 24/2006, del 18 settembre 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

48

2006/C 295E/3

Posizione comune (CE) n. 25/2006, del 18 settembre 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

57

2006/C 295E/4

Posizione comune (CE) n. 26/2006, del 25 settembre 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 23/2006

definita dal Consiglio il 18 settembre 2006

in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, concernente la patente di guida (Rifusione)

(2006/C 295 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2)

Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra gli Stati membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un'armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.

(3)

La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.

(4)

Onde evitare che il modello unico di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di patente.

(5)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima della data di applicazione.

(6)

Le patenti di guida sono riconosciute reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare il periodo di validità indicato dalla presente direttiva ad una patente senza validità amministrativa limitata rilasciata da un altro Stato membro e nel cui territorio il titolare ha risieduto per più di due anni.

(7)

L'introduzione di un periodo di validità amministrativa per le nuove patenti di guida consente di applicare all'atto del rinnovo periodico le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri.

(8)

Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un'armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.

(9)

La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità alle norme nazionali del rispetto delle norme minime contribuirà alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa.

(10)

È necessario rafforzare maggiormente il principio dell'accesso graduale alle categorie di veicoli a due ruote, nonché alle categorie di veicoli destinati al trasporto di passeggeri e merci.

(11)

Ciò nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad innalzare il limite di età per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età al fine di tener conto di situazioni nazionali.

(12)

Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.

(13)

L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori rafforzerà, in particolare, la sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali.

(14)

Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone disabili.

(15)

Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.

(16)

Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE dovrebbe essere sostituito da un modello unico in formato tessera plastificata. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere adattato a causa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i ciclomotori e di una nuova categoria di patente per i motocicli.

(17)

L'inserimento di un microchip facoltativo nel nuovo modello di patente in formato tessera plastificata dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere i dati nazionali nel microchip, purché ciò non interferisca con i dati comunemente accessibili. Le caratteristiche tecniche del microchip dovrebbero essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla patente di guida.

(18)

Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione degli esami di guida.

(19)

È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI.

(20)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(21)

Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modello della patente di guida

1.   Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

2.   Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni di cui all'allegato I relative al microchip saranno fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

3.   Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva.

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può adattare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.

4.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.

Articolo 2

Riconoscimento reciproco

1.   Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

2.   Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.

Articolo 3

Misure antifalsificazione

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.

2.   Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.

3.   Gli Stati membri si assicurano che, entro … (5), tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.

Articolo 4

Categorie, definizioni e età minima

1.   La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.

2.   Ciclomotori

 

Categoria AM

veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (6) (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a quattro ruote come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE;

l'età minima per la categoria AM è fissata a 16 anni.

3.   Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre ruote:

per «motociclo» si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2002/24CE;

per «triciclo» si intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE;

a)

categoria A1:

motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

l'età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni;

b)

categoria A2:

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

l'età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni;

c)

categoria A:

i)

motocicli

l'età minima per la categoria A è fissata a 20 anni. Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni;

ii)

tricicli di potenza superiore a 15 kW;

l'età minima per i tricicli di potenza superiore a 15 kW è fissata a 21 anni.

4.   Autoveicoli:

per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali;

per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria;

a)

categoria B 1:

quadricicli come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;

l'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni;

la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli;

b)

categoria B:

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:

il completamento di una formazione, oppure

il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice comunitario.

L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;

c)

categoria BE:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500 kg;

l'età minima per la categoria BE è fissata a 18 anni;

d)

categoria C1:

autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

e)

categoria C1E:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

l'età minima per le categoria C1 e C1E è fissata a 18 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri modifica la regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (7);

f)

categoria C:

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

g)

categoria CE:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;

h)

categoria D1:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

i)

categoria D1E:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D 1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;

j)

categoria D:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

k)

categoria DE:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;

l'età minima per le categorie D e DE è fissata 24 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE.

5.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali per le persone disabili.

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione.

6.   Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:

a)

abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;

b)

innalzandola a 18 anni per la categoria B1;

c)

innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1,

se tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni, e

se è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i);

d)

abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:

a)

i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico;

b)

i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.

Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente paragrafo sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Articolo 5

Condizioni e limitazioni

1.   La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.

2.   Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.

Articolo 6

Graduazione ed equivalenze tra categorie

1.   Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b)

la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2.   La validità della patente di guida è fissata come segue:

a)

la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b)

la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;

c)

la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

d)

la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM;

e)

la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

f)

la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1.

3.   Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:

a)

i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per i tricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni;

b)

i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.

Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare detti veicoli.

4.   Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:

a)

di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;

b)

di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.

Articolo 7

Rilascio, validità e rinnovo

1.   Il rilascio della patente di guida è subordinata:

a)

al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b)

al superamento di una prova teorica esclusivamente per la categoria AM; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame medico per questa categoria.

Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;

c)

per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2;

d)

al completamento di una formazione o al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, oppure al completamento di una formazione e al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di una combinazione di veicoli quale definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma;

e)

alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2.

a)

A partire da … (8), le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni.

Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.

b)

A partire da … (8), le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.

c)

Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

d)

La presenza di un microchip ai sensi dell'articolo 1 non è un presupposto per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l'illegibilità del microchip o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.

3.   Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:

a)

al continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e

b)

all'esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.

All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.

4   Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

5.

a)

Si può essere titolari di un'unica patente di guida;

b)

uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida;

c)

gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida;

d)

per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete dell'UE delle patenti di guida.

Fermo restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti.

Articolo 8

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida, in seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Esaminatori

A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui all'allegato IV.

Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente a … (8) sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.

Articolo 11

Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio e al riconoscimento della patente di guida

1.   Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2.   Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3.   Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4.   Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro.

5.   La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

6.   Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall' articolo 2.

Articolo 12

Residenza normale

Ai fini della presente direttiva, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 13

Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

1.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 4.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.

2.   Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente a … (8) non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 14

Valutazione

La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti sulla sicurezza stradale, non prima di … (9).

Articolo 15

Reciproca assistenza

Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro … (10) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere da … (8).

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto da … (8), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per il recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale.

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il … (11).

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da … (12).

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 34.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (GU C 304 E del 1o.12.2005, pag. 202), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  Ventisei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(6)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

(7)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 del 1o.5.2004, pag. 35).

(8)  Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(9)  Undici anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(10)  Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(12)  Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1.

Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2.

Elementi fisici di sicurezza della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;

contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

a)

Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

schede insensibili ai raggi UV;

fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;

elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;

incisione al laser;

nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

b)

Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):

inchiostri a variazione cromatica *,

inchiostro termocromatico *,

ologrammi su misura *,

immagini variabili incise al laser *,

inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,

stampa iridescente,

filigrana digitale sullo sfondo,

pigmenti infrarossi o fosforescenti,

caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto *.

c)

Gli Stati membri possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di sicurezza. Di norma, le tecniche contrassegnate con un asterisco sono da preferire, in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità della scheda senza utilizzare alcun sistema particolare.

3.

La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a)

la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;

b)

la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

c)

la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B:

:

Belgio

CZ:

:

Repubblica ceca

DK:

:

Danimarca

D:

:

Germania

EST:

:

Estonia

GR:

:

Grecia

E:

:

Spagna

F:

:

Francia

IRL:

:

Irlanda

I:

:

Italia

CY:

:

Cipro

LV:

:

Lettonia

LT:

:

Lituania

L:

:

Lussemburgo

H:

:

Ungheria

M:

:

Malta

NL:

:

Paesi Bassi

A:

:

Austria

PL:

:

Polonia

P:

:

Portogallo

SLO:

:

Slovenia

SK:

:

Slovacchia

FIN:

:

Finlandia

S:

:

Svezia

UK:

:

Regno Unito;

d)

le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

1)

cognome del titolare;

2)

nome/i del titolare;

3)

data e luogo di nascita del titolare;

4)

a)

data di rilascio della patente;

b)

data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);

c)

designazione dell'autorità che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);

d)

un numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);

5)

numero della patente;

6)

fotografia del titolare;

7)

firma del titolare;

8)

residenza, domicilio o recapito postale (menzione facoltativa);

9)

le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

e)

la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;

f)

colori di riferimento:

blu: Pantone Reflex Blue,

giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a)

9)

le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

10)

la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);

11)

la data di scadenza per ciascuna categoria;

12)

le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

Codici da 01 a 99:

:

codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01.

Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01

Occhiali

01.02

Lenti a contatto

01.03

Occhiali protettivi

01.04

Lente opaca

01.05

Occlusore oculare

01.06

Occhiali o lenti a contatto

02.

Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01

Apparecchi acustici monoauricolari

02.02

Apparecchi acustici biauricolari

03.

Protesi/ortosi per gli arti

03.01

Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02

Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05.

Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01

Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02

Guida entro un raggio di… km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

05.03

Guida senza passeggeri

05.04

Velocità di guida limitata a… km/h

05.05

Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06

Guida senza rimorchio

05.07

Guida non autorizzata in autostrada

05.08

Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10.

Cambio di velocità modificato

10.01

Cambio manuale

10.02

Cambio automatico

10.03

Cambio elettronico

10.04

Leva del cambio adattata

10.05

Senza cambio marce secondario

15.

Frizione modificata

15.01

Pedale della frizione adattato

15.02

Frizione manuale

15.03

Frizione automatica

15.04

Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

20.

Dispositivi di frenatura modificati

20.01

Pedale del freno modificato

20.02

Pedale del freno allargato

20.03

Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04

Pedale del freno ad asola

20.05

Pedale del freno basculante

20.06

Freno di servizio manuale (adattato)

20.07

Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08

Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

20.09

Freno di stazionamento modificato

20.10

Freno di stazionamento a comando elettrico

20.11

Freno di stazionamento a pedale (adattato)

20.12

Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

20.13

Freno a ginocchio

20.14

Freno di servizio a comando elettrico

25.

Dispositivi di accelerazione modificati

25.01

Pedale dell'acceleratore modificato

25.02

Acceleratore ad asola

25.03

Pedale dell'acceleratore basculante

25.04

Acceleratore manuale

25.05

Acceleratore a ginocchio

25.06

Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

25.07

Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

25.08

Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09

Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

30.

Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

30.01

Pedali paralleli

30.02

Pedali sullo stesso livello (o quasi)

30.03

Acceleratore e freno a slitta

30.04

Acceleratore e freno a slitta per otrosi

30.05

Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

30.06

Fondo rialzato

30.07

Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

30.08

Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

30.09

Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

30.10

Sostegno per calcagno/gamba

30.11

Acceleratore e freno a comando elettrico

35.

Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

35.01

Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

35.02

Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.03

Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.04

Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.05

Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40.

Sterzo modificato

40.01

Servosterzo standard

40.02

Servosterzo rinforzato

40.03

Sterzo con sistema di sicurezza

40.04

Piantone del volante prolungato

40.05

Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

40.06

Volante inclinabile

40.07

Volante verticale

40.08

Volante orizzontale

40.09

Sterzo controllato tramite piede

40.10

Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11

Volante con impugnatura a manovella

40.12

Volante dotato di ortosi della mano

40.13

Con ortosi collegata al tendine

42.

Retrovisore/i modificato/i

42.01

Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro

42.02

Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

42.03

Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

42.04

Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05

Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

42.06

Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43.

Sedile conducente modificato

43.01

Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

43.02

Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03

Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

43.04

Sedile conducente dotato di braccioli

43.05

Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06

Cinture di sicurezza modificate

43.07

Cinture di sicurezza a quattro punti

44.

Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01

Impianto frenante su una sola leva

44.02

Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03

Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04

Leva dell'acceleratore (adattata)

44.05

Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06

Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07

Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08

Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

45.

Solo per motocicli con sidecar

50.

Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

51.

Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70.

Sostituzione della patente n… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)

71.

Duplicato della patente n… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

72.

Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)

73.

Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

74.

Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

75.

Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)

76.

Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)

77.

Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E).

78.

Limitata a veicoli con cambio automatico

79.

(…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE

90.01:

:

a sinistra

90.02

:

a destra

90.03:

:

sinistra

90.04:

:

destra

90.05:

:

mano

90.06:

:

piede

90.07:

:

utilizzabile.

95.

Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a… (ad esempio: 95.01.01.2012).

96.

Conducente che ha completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

Codici 100 e superiori

:

codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;

13.

uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

14.

uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

b)

Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, ungherese e tedesco, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

c)

Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

4.   Disposizioni particolari

a)

Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

b)

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1   PATENTE DI GUIDA [STATO MEMBRO]

Image

Pagina 2:

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da 5. Patente n. 8. Indirizzo 9. Categoria (1) 10. Data di rilascio, per categoria 11. Data di scadenza, per categoria 12. Restrizioni

Image

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

PATENTE BELGA (a titolo indicativo)

Image

Image


(1)  

Nota: saranno aggiunti un pittogramma e una riga per la categoria AM.

Nota: la categoria «A2» sarà aggiunta alla sezione relativa alla categoria dei motocicli.


ALLEGATO II

I.   REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

una prova teorica, e quindi

una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A.   PROVA TEORICA

1.   Modalità

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2.   Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1.

Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:

2.1.1.

le norme che regolano la circolazione stradale:

in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;

2.1.2.

il conducente:

importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;

osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

2.1.3.

la strada:

principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;

fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;

2.1.4.

gli altri utenti della strada:

fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;

rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;

2.1.5.

norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

2.1.6.

precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

2.1.7.

elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8.

sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9.

regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3.   Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

3.1.

Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

3.1.1.

impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;

3.1.2.

percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

3.1.3.

fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

3.1.4.

elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4.   Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

4.1.

Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

4.1.1.

disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2);

4.1.2.

disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;

4.1.3.

documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;

4.1.4.

comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;

4.1.5.

precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

4.1.6.

disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

4.1.7.

limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

4.1.8.

lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (facoltativo);

4.1.9.

fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);

4.1.10.

responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).

4.2.

Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:

4.2.1.

nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2.

lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3.

nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

4.2.4.

freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;

4.2.5.

frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE, DE);

4.2.6.

metodi per individuare le cause dei guasti;

4.2.7.

manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

4.2.8.

responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE).

B.   PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5.   Il veicolo e le sue dotazioni

5.1.

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Per «veicolo dotato di cambio automatico» si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.

5.2.

I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi.

Categoria A1:

Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h

Categoria A2:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW.

Categoria A:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria BE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria B1:

un veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

Categoria C:

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria CE:

un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria C1:

un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.

Categoria C1E:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D:

un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria DE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D1:

Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D1E:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per altri dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE della Commissione (3).

6.   Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

6.1.   Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

6.1.1.

indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

6.1.2.

effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2.   Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

6.2.1.

mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

6.2.2.

parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

6.2.3.

Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

6.2.4.

Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

6.2.5.

frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE.

6.3.   Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

6.3.1.

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

6.3.2.

guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

6.3.3.

guida in curva;

6.3.4.

incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5.

cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

6.3.6.

ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

6.3.7.

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8.

elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

6.3.9.

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7.   Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE

7.1.   Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

7.1.1.

regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

7.1.2.

regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

7.1.3.

controllo della chiusura delle porte;

7.1.4.

controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

7.1.5.

controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);

7.1.6.

controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

7.2.   Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

7.2.1.

marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

7.2.2.

inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

7.2.3.

parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

7.2.4.

frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

7.3.   Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1.

aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

7.3.2.

marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

7.3.3.

parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4.   Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

7.4.1.

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

7.4.2.

guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

7.4.3.

guida in curva;

7.4.4.

incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

7.4.5.

cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

7.4.6.

ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

7.4.7.

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

7.4.8.

elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

7.4.9.

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8.   Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

8.1.   Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

8.1.1.

regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

8.1.2.

regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

8.1.3.

controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

8.1.4.

controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;

8.1.5.

controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

8.1.6.

controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

8.1.7.

controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.1.8.

adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);

8.1.9.

lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

8.2.   Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

8.2.1.

aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.2.2.

marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

8.2.3.

parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

8.2.4.

parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).

8.3.   Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

8.3.1.

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

8.3.2.

guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

8.3.3.

guida in curva;

8.3.4.

incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

8.3.5.

cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

8.3.6.

ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

8.3.7.

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

8.3.8.

elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

8.3.9.

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9.   Valutazione della prova di capacità e comportamento

9.1.

Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

9.2.

Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

9.3.

L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

9.3.1.

controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);

9.3.2.

guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);

9.3.3.

osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;

9.3.4.

precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

9.3.5.

corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

9.3.6.

distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

9.3.7.

velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

9.3.8.

semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

9.3.9.

segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

9.3.10.

frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).

10.   Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11.   Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II.   CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,

essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,

rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,

individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,

tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,

contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.


(1)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 361/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

(2)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2006.

(3)  Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45).


ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1.

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

1.1.

Gruppo 1

conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.

1.2.

Gruppo 2

conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

1.3.

La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2.

Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.

ESAMI MEDICI

3.

Gruppo 1

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4.

Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.

5.

Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6.

Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

6.1.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

6.2.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

6.3.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

UDITO

7.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

8.1.

La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

8.2.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata.

Gruppo 2

8.3.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9.

Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1

9.1.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

9.2.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.3.

Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

9.4.

In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

9.5.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2

10.1.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

12.

Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

12.1.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2

12.2.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1

13.1.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;

colpito da ritardo mentale grave;

colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14.

Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

14.1.

La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

Gruppo 2

14.2.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15.

Abuso

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

15.1.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

Gruppo 2

15.2.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

16.1.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

17.1.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se del caso, controlli medici regolari.

Gruppo 2

17.2.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18.

In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a controlli medici regolari.


ALLEGATO IV

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

1.   Competenze richieste all'esaminatore di guida

1.1.

La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.

1.2.

Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.

1.3.

Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

teoria del comportamento al volante;

guida previdente e prevenzione degli incidenti;

programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;

requisiti dell'esame di guida;

pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;

teoria e tecniche di valutazione;

guida prudente.

1.4.

Capacità di valutazione:

capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:

il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;

l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;

il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;

l'uniformità e la coerenza della valutazione;

assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;

fornire un feedback tempestivo e costruttivo.

1.5.

Capacità personali di guida:

La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.

1.6.

Qualità del servizio:

stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;

comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati;

fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;

trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.

1.7.

Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:

conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;

sicurezza di carico;

conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.

1.8.

Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

2.   Condizioni generali

2.1.

Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:

a)

deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;

b)

deve avere compiuto almeno 23 anni di età;

c)

deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;

d)

deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (1);

e)

non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

2.2.

Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

a)

deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equivalente grazie a un'adeguata formazione professionale;

b)

deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;

c)

deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore;

dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; o

possa provare, in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requisito superfluo;

d)

deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE;

e)

non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

2.3.   Equivalenze

2.3.1.

Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

2.3.2.

Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

2.3.3.

Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

3.   Qualifica iniziale

3.1.   Formazione iniziale

3.1.1

Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.

3.1.2.

Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.

3.2.   Esami

3.2.1.

Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.

3.2.2.

Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si può fare ricorso ad una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri.

3.2.3.

Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.

4.   Garanzia di qualità e formazione continua

4.1.   Garanzia di qualità

4.1.1.

Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.

4.1.2.

I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere la supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati.

4.1.3.

Gli Stati membri devono provvedere a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Gli Stati membri devono inoltre provvedere a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che esegue le ispezioni deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.

4.1.4.

Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.

4.1.5.

La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente.

4.2.   Formazione continua

4.2.1.

Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:

una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo complessivo di due anni, al fine di:

mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;

sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;

garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;

una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni:

al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.

4.2.2.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.

4.2.3.

La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.

4.2.4.

Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2.5.

4.2.5.

Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.

5.   Diritti acquisiti

5.1.

Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate ad effettuare esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di continuare ad effettuare esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o nel rispetto della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.

5.2.

Tali esaminatori sono tuttavia soggetti agli accertamenti periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.


(1)  GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.


ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO COMMA

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

approvare e sorvegliare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) oppure

organizzare la prova di capacità e di comportamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

2.1

Durata della formazione del conducente

almeno 7 ore.

3.

Programma di formazione del conducente

La formazione del conducente verte sulle conoscenze, la capacità e il comportamento descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Si presta particolare attenzione agli elementi seguenti:

dinamica di guida e criteri di sicurezza, motrice e rimorchio (meccanismo di aggancio), corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza;

Parte pratica comprendente i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio;

Ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare la sua capacità e il suo comportamento su strade pubbliche;

Le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

4.

Durata e contenuto della prova di capacità e di comportamento.

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare la capacità e il comportamento di cui al punto 3.


ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), o

organizzare la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

2.

Durata della formazione dei conducenti

almeno 7 ore.

3.

Programma di formazione dei conducenti

La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.

Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strada.

I motocicli impiegati per la formazione rientrano nella categoria di patente di guida richiesta dai partecipanti.

4.

Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato.


ALLEGATO VII

Parte A

DIRETTIVA ABROGATA CON LE MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 17)

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio (1)

(GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1)

Direttiva 94/72/CE del Consiglio

(GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86)

Direttiva 96/47/CE del Consiglio

(GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1)

Direttiva 97/26/CE del Consiglio

(GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41)

Direttiva 2000/56/CE della Commissione

(GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45)

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusivamente l’articolo 10, paragrafo 2

(GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, solo l'allegato II, punto 24

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Parte B

TERMINI PER IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE E PER L'APPLICAZIONE

(di cui all'articolo 17)

Direttiva

Termine ultimo per il recepimento

Data di applicazione

Direttiva 91/439/CEE

1o luglio 1994

1o luglio 1996

Direttiva 94/72/CE

-

1o gennaio 1995

Decisione 96/427/CE

-

16 luglio 1996

Direttiva 96/47/CE

1o luglio 1996

1o luglio 1996

Direttiva 97/26/CE

1o gennaio 1998

1o gennaio 1998

Direttiva 2000/56/CE

30 settembre 2003

30 settembre 2003, 30 settembre 2008 (allegato II, punto 6.2.5) e 30 settembre 2013 (allegato II, punto 5.2)

Direttiva 2003/59/CE

10 settembre 2006

10 settembre 2008 (trasporto di passeggeri) e 10 settembre 2009 (trasporto di merci)


(1)  La direttiva 91/439/CEE è stata altresì modificata dall'atto seguente che non è stato abrogato: atto di adesione del 1994.


ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva del Consiglio 91/439/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

-

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, prima frase

-

Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino

-

Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera j

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

-

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, primo sotto-trattino

-

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, secondo sotto-trattino

-

Articolo 3, paragrafo 3, frase introduttiva

-

Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, terza frase

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, primo comma

Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, secondo comma

-

Articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino

-

Articolo 4, paragrafo 3,

Articolo 3, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 5

-

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5, prima frase

-

Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 5, paragrafo 3

-

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, prima alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), quinto comma

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, prima e seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, terza e quarta alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, prima e seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, terza e quarta alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6, primo comma

-

Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 6, terzo e quarto comma

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

-

-

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)

-

Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)

-

Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)

-

Articolo 7, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 7 bis, paragrafo 1

-

Articolo 7 bis, paragrafo 2,

Articolo 8

Articolo 7 ter

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13, paragrafo 1

-

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 1

-

Articolo 12, paragrafo 2

-

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 15

-

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17, primo comma

-

Articolo 17, secondo comma

-

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 19

Allegato I

-

Allegato I bis

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

-

Allegato IV

-

Allegato V

-

Allegato IV


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 21 ottobre 2003 la Commissione ha adottato la sua proposta.

Il 23 febbraio 2005, il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura.

Il 18 settembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

Nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio ha tenuto altresì conto del parere del Comitato economico e sociale europeo (1).

II.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune rispecchia i risultati dei contatti informali tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio. Benché la proposta sia stata ristrutturata, al fine di renderla più logica e leggibile, nella sostanza il testo della posizione comune mantiene tutti gli elementi principali proposti dalla Commissione.

Sono state tuttavia convenute alcune modifiche, che tengono conto sia delle preoccupazioni espresse dal Parlamento in prima lettura (ad esempio la questione della sostituzione obbligatoria di tutte le patenti di guida esistenti) sia delle questioni sollevate dal Consiglio.

La posizione comune, nella sua versione attuale, risponde all'obiettivo delle tre istituzioni di rifondere la direttiva vigente, aggiungendovi le disposizioni necessarie per far fronte alle esigenze di una società estremamente mobile nell'Unione europea allargata (ossia, un tipo di documento per tutta la Comunità) accrescendo nel contempo le misure antifrode e migliorando la sicurezza stradale. La posizione comune affronta pertanto le seguenti questioni essenziali:

riclassificazione delle combinazioni veicolo-rimorchio (articolo 4, paragrafo 4, lettera b) e altri);

regime di accesso ai motocicli (articolo 4, paragrafo 3 e altri);

approccio «una persona, una patente» (articolo 7, paragrafo 5 e articolo 11, paragrafo 4);

questione della sostituzione obbligatoria di tutte le patenti di guida esistenti (articolo 3, paragrafo 3 e altri).

(i)   Riclassificazione delle combinazioni veicolo-rimorchio

Per quanto concerne le combinazioni con rimorchio all'interno della categoria B, la Commissione ha proposto di trasferire tutte le combinazioni con rimorchi superiori a 750 kg nella categoria BE. Il Parlamento e il Consiglio hanno ritenuto troppo severa questa disposizione, tenuto conto che un numero considerevole di rimorchi «leggeri» da campeggio superano già tale limite di peso a causa del loro allestimento interno. Tuttavia, per rispondere alle preoccupazioni riguardanti la sicurezza stradale ed evitare allo stesso tempo oneri aggiuntivi per i cittadini, i due colegislatori hanno deciso di introdurre una disposizione che stabilisce una massa massima autorizzata di 4 250 kg per le combinazioni veicolo-rimorchio nella categoria B. Qualora tale combinazione superi i 3 500 kg, le autorità nazionali richiedono un'ulteriore formazione oppure il superamento di una prova di capacità e comportamento, o entrambi. I requisiti per la formazione e le prove pratiche sono stabiliti in un nuovo allegato della direttiva (allegato V).

Con questa disposizione, nel rispetto delle norme di omologazione dei veicoli, il Parlamento e il Consiglio garantiscono che:

la motrice rimanga entro il limite di 3 500 kg,

l'attuale massa massima di 4 250 kg (3 500 kg + 750 kg) non sia superata,

mentre la combinazione stessa diviene più flessibile e trasparente per il cittadino.

Quanto alla categoria BE, i due colegislatori hanno convenuto di consentire una massa massima autorizzata di 3 500 kg per il rimorchio. Le combinazioni con una motrice della categoria B e un rimorchio la cui massa superi i 3 500 kg possono essere guidate solo con una patente per la categoria C1E.

(ii)   Regime di accesso ai motocicli

Al fine di migliorare la sicurezza stradale e stabilire un'equazione tra mobilità e sicurezza, le tre istituzioni hanno raggiunto un accordo sul principio dell'accesso progressivo ai motocicli e sull'età per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida. Le tre istituzioni hanno inoltre deciso di introdurre una categoria specifica per i ciclomotori (categoria AM), per la quale è possibile ottenere la patente all'età di 16 anni, dopo il superamento di una prova teorica. Gli Stati membri possono imporre ulteriori requisiti e decidere, se lo desiderano, di applicare alla categoria AM il principio dell'accesso progressivo.

Per quanto concerne l'ulteriore miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione del gran numero di incidenti tra i conducenti giovani o inesperti di motocicli, il Parlamento e il Consiglio hanno seguito il principio della Commissione che prevede un accesso per tappe (o progressivo) ai motocicli con specifiche più elevate. Essi hanno pertanto fissato a 16 anni l'età minima per i motocicli della categoria A1 (motocicli leggeri) e a 18 anni quella per la categoria A2 (motocicli di grandezza media/peso medio). I due anni di differenza d'età devono altresì essere rispettati qualora uno Stato membro decida di consentire l'accesso diretto alla categoria A1 solo all'età di 17 o 18 anni. Il richiedente che abbia acquisito un'esperienza di due anni per la categoria A1, deve, per guidare motocicli della categoria A2, superare una prova di capacità e comportamento o completare una formazione.

L'età minima per la categoria A (motocicli pesanti) è fissata a 20 anni, a condizione che il richiedente abbia maturato un'esperienza di due anni per un motociclo della categoria A2 e superato una prova di capacità e comportamento o completato una formazione.

Quanto all'accesso diretto ai motocicli più potenti, le tre istituzioni hanno deciso di non applicare il principio dell'accesso progressivo e di fissare un'unica età minima, 24 anni, per tutta la Comunità, tenendo in tal modo conto della mancanza di esperienza del richiedente.

(iii)   L'approccio «una persona, una patente»

La frode riguardante le patenti di guida è divenuto un fenomeno ben noto alle autorità di polizia degli Stati membri. I vari tipi di frode spaziano dal traffico dei documenti veri e propri all'ottenimento illecito di duplicati, all'ottenimento di una nuova patente in un altro Stato membro qualora vi sia un divieto di guidare nello Stato membro «di origine».

Pertanto il Parlamento e il Consiglio appoggiano pienamente l'approccio «una persona, una patente» della Commissione, al fine di prevenire tali tipi di frode in futuro. La posizione comune riconferma il principio che una persona può essere titolare di una sola patente di guida. Introduce altresì, oltre all'obbligo di rinnovo amministrativo periodico del documento, nuove disposizioni che richiedono allo Stato membro di:

rifiutare il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida;

e, relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida, di verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida.

Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a rifiutare il rilascio, o il riconoscimento della validità, della patente di guida ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Al fine di migliorare la cooperazione tra autorità degli Stati membri e facilitare i controlli, le tre istituzioni hanno convenuto la creazione di una rete di comunicazione relativa alle patenti di guida.

La posizione comune, nella sua versione attuale, contiene inoltre norme minime che garantiscono un livello elevato di protezione del documento di guida e una disposizione che consente agli Stati membri di inserire un microchip nella patente.

(iv)   Sostituzione obbligatoria di tutte le patenti di guida esistenti

Nella sua proposta, la Commissione ha introdotto un nuovo modello di patente di guida che dovrebbe, a lungo termine, costituire l'unico modello in circolazione nella Comunità. La Commissione ha inoltre proposto disposizioni che introducono una validità amministrativa limitata per tutte le nuove patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Tale validità amministrativa limitata si applicherebbe a tutte le categorie di veicoli. La proposta della Commissione non prevede la sostituzione obbligatoria delle patenti esistenti.

Nell'approvare il nuovo modello di patente di guida comunitaria e il rinnovo obbligatorio del documento il Parlamento e il Consiglio hanno deciso di fare un altro passo avanti e hanno approvato una disposizione in base alla quale tutte le patenti di guida, ancora valide o in circolazione, rilasciate prima della data di applicazione della vigente direttiva dovranno essere sostituite dal nuovo modello di patente di guida non oltre 26 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. In tal modo i due colegislatori assicurano che, a partire da un determinato momento, ci sarà un modello unico di patente di guida nella Comunità.

(v)   Varie

Introduzione del criterio potenza/peso per i motocicli leggeri

Sulla base di una disposizione proposta dalla Commissione, i due colegislatori hanno convenuto di introdurre un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg per i motocicli leggeri (categoria A1). Tale misure impedirà la costruzione di veicoli estremamente leggeri, aventi possibilità di grande accelerazione e di elevata velocità massima, e avrà pertanto un grande impatto sulla sicurezza dei conducenti giovani o inesperti.

Nuove caratteristiche tecniche per motocicli di peso medio

Al fine di evitare la riduzione di potenza (downtuning) di motocicli pesanti, e di ridurre il rischio di incidenti, il Parlamento e il Consiglio hanno deciso di seguire la proposta della Commissione volta a introdurre una disposizione aggiuntiva per i motocicli della categoria A2; la disposizione stabilisce che i veicoli di tale categoria non possono essere derivati da un veicolo che sviluppi oltre il doppio della loro potenza massima.

Introduzione di un nuovo modello di patente di guida

Per rafforzare la protezione contro la frode e ridurre il numero di modelli di patente in circolazione, il Parlamento e il Consiglio hanno deciso di eliminare gradualmente il modello cartaceo di patente di guida comunitaria. Al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa l'unico modello di patente di guida comunitaria rilasciato sarà una carta plastificata, simile a una carta di credito per forma e dimensioni, che permetterà una maggiore sicurezza per quanto concerne il documento e una migliore protezione contro qualsiasi tentativo di falsificazione.

Requisiti minimi per gli esaminatori di guida

La normativa comunitaria vigente non stabilisce norme per la formazione e istruzione degli esaminatori di guida, che variano notevolmente nella Comunità. La Commissione ha pertanto deciso di proporre requisiti minimi armonizzati per gli esaminatori di guida al fine di giungere a risultati raffrontabili degli esami di guida nella Comunità. Il Parlamento e il Consiglio hanno deciso di seguire l'impostazione della Commissione e hanno convenuto l'introduzione di condizioni di base per accedere alla professione di esaminatore di guida e la fissazione di norme minime per la loro qualifica iniziale e formazione costante. Tali disposizioni armonizzate dovrebbero inoltre aumentare la sicurezza stradale in quanto contribuiranno al mantenimento delle competenze e dell'esperienza degli esaminatori, in un contesto tecnico in rapida evoluzione.

III.   CONCLUSIONE

La posizione comune sulla presente direttiva mantiene tutti gli elementi principali della proposta della Commissione, adattati in modo equilibrato ed appropriato al fine di rispecchiare le preoccupazioni del Consiglio e del Parlamento. È il risultato dei contatti tra le tre istituzioni interessate nel contesto della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione. (2)

Il Consiglio ha preso atto dell'impegno assunto dal presidente della commissione TRAN del Parlamento, nel quadro di tali contatti, di raccomandare questo testo all'approvazione del Parlamento senza modifiche in seconda lettura, dopo di che la direttiva sarà considerata adottata conformemente alla posizione comune.


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pagg. 34. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere sulla proposta della Commissione.

(2)  GU C 148 del 28.5.1999, pagg. 1.


5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/48


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 24/2006

definita dal Consiglio il 18 settembre 2006

in vista dell'adozione della raccomandazione 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

(2006/C 295 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3) (in seguito «la Carta») dichiara all'articolo 1 che la dignità umana è inviolabile e afferma che essa deve essere rispettata e tutelata. L'articolo 24 della Carta dispone che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

(2)

L'Unione europea dovrebbe orientare la propria azione politica verso la tutela del principio del rispetto della dignità umana da qualsiasi violazione.

(3)

È necessario prevedere misure legislative al livello di Unione per quanto concerne la protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori in relazione ai contenuti di tutti i servizi audiovisivi e d'informazione, impedendo l'accesso dei minori ai programmi e ai servizi destinati agli adulti e non adatti ai minori stessi.

(4)

Considerato il costante sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si rende urgentemente necessario che la Comunità assicuri una completa e adeguata tutela degli interessi dei cittadini in tale settore garantendo, da una parte, la libera diffusione e prestazione di servizi d'informazione e, dall'altra, che i contenuti siano leciti, rispettino il principio della dignità umana e non pregiudichino lo sviluppo integrale dei minori.

(5)

La Comunità è già intervenuta nel settore dei servizi audiovisivi e d'informazione al fine di creare le condizioni necessarie per garantire la libera circolazione delle trasmissioni televisive e di altri servizi d'informazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di espressione e d'informazione; è opportuno tuttavia che essa intervenga con maggiore determinazione in tale contesto onde adottare misure volte a proteggere i consumatori dall'incitamento alla discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali, nonché combattere qualsiasi discriminazione di questo tipo. È opportuno che tale misura assicuri l'equilibrio tra la tutela dei diritti individuali da un lato e la libertà d'espressione dall'altro, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri nella definizione del concetto di incitamento all'odio o alla discriminazione conformemente alla loro legislazione nazionale e ai loro valori morali.

(6)

La raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (4) costituisce il primo strumento giuridico comunitario che, con il suo considerando 5, affronta i problemi della tutela dei minori e della dignità umana con riguardo ai servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione. L'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (5) («direttiva televisione senza frontiere») affrontava già in modo specifico la questione della protezione dei minori e della dignità umana nelle attività di radiodiffusione televisiva.

(7)

È auspicabile che il Consiglio e la Commissione riservino un'attenzione particolare all'attuazione della presente raccomandazione durante la revisione, la negoziazione o la conclusione di nuovi accordi di partenariato o di nuovi programmi di cooperazione con i paesi terzi, tenendo conto del carattere globale dei produttori, dei diffusori o dei fornitori di contenuti audiovisivi e di accesso a Internet.

(8)

Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato, con la decisione n. 276/1999/CE (6), un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (il «piano d'azione Internet più sicura»).

(9)

La decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha prorogato di due anni il piano d'azione Internet più sicura, modificandone il campo d'applicazione perché esso comprenda anche misure volte a incoraggiare lo scambio d'informazioni e il coordinamento tra soggetti competenti a livello nazionale, nonché disposizioni particolari rivolte ai paesi in via di adesione.

(10)

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (8), chiarisce alcuni concetti giuridici e armonizza determinati aspetti per consentire ai servizi della società dell'informazione di beneficiare appieno dei principi del mercato interno. Una serie di disposizioni di tale direttiva riguarda anche la tutela dei minori e della dignità umana, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), secondo il quale gli Stati membri e la Commissione devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la tutela dei minori e della dignità umana.

(11)

Il panorama in costante evoluzione dei mezzi di comunicazione, a causa delle nuove tecnologie e delle innovazioni mediatiche, implica la necessità di insegnare non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori, insegnanti e formatori a utilizzare al meglio i servizi audiovisivi e d'informazione in linea.

(12)

In generale, l'autoregolamentazione del settore audiovisivo si dimostra un mezzo supplementare efficace, ma non sufficiente, per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo. Lo sviluppo di uno spazio audiovisivo europeo basato sulla libertà di espressione e sul rispetto dei diritti dei cittadini dovrebbe poggiare su un dialogo continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e società civile.

(13)

Nella consultazione pubblica relativa alla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (9), si è proposta l'inclusione dell'esigenza di adottare misure relative all'alfabetizzazione mediatica tra gli argomenti oggetto della raccomandazione 98/560/CE.

(14)

La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche tra gli organismi di autoregolamentazione e coregolamentazione esistenti che si occupano della classificazione dei contenuti audiovisivi, a prescindere dai mezzi di diffusione, onde consentire a tutti gli utenti, ma soprattutto a genitori, insegnanti e formatori di segnalare i contenuti illeciti e di valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione, nonché contenuti leciti suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

(15)

Come proposto durante la consultazione pubblica sulla direttiva 97/36/CE, occorre che il diritto di rettifica o misure equivalenti si applichino ai mezzi di comunicazione in linea, tenuto conto delle loro rispettive caratteristiche e di quelle del servizio fornito.

(16)

La risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (10) invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure adeguate per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità ed attitudini delle donne e degli uomini nella società.

(17)

Nel presentare la sua proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Commissione ha fatto notare che l'immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità solleva questioni importanti sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne, ma ha concluso affermando che, tenuto conto di altri diritti fondamentali, nella fattispecie quelli inerenti alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, non sarebbe opportuno affrontare tali questioni in detta proposta, ma sia necessario tenerne debito conto.

(18)

È opportuno incoraggiare l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, a livello di Stati membri, ad evitare e a combattere qualsivoglia tipo di discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali nei mezzi di comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari, comprese le nuove tecniche pubblicitarie, nel rispetto della libertà d'espressione e di stampa.

(19)

La presente raccomandazione integra i nuovi sviluppi tecnologici e completa la raccomandazione 98/560/CE. Il suo campo di applicazione, a seguito delle innovazioni tecnologiche realizzate, copre i servizi audiovisivi e d'informazione in linea messi a disposizione del pubblico attraverso reti elettroniche fisse o mobili.

(20)

La presente raccomandazione non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali o altre loro disposizioni legislative ovvero si attengano alla loro prassi giuridica in materia di libertà di espressione,

RACCOMANDANO CHE:

I.   gli Stati membri, per favorire lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, adottino le misure necessarie per assicurare la protezione dei minori e della dignità umana nell'insieme dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea:

1.

prendendo in considerazione l'introduzione di misure nelle legislazioni o prassi nazionali concernenti il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adattare la maniera in cui tale diritto è esercitato alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione;

2.

promuovendo, per incoraggiare la ripresa degli sviluppi tecnologici, in aggiunta e in linea con i provvedimenti esistenti di natura normativa e di altra natura che riguardano i servizi di radiodiffusione e in stretta collaborazione con le parti interessate:

a)

misure di incentivazione a favore dei minori per un utilizzo responsabile dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, segnatamente tramite una maggiore sensibilizzazione dei genitori, degli insegnanti e dei formatori riguardo al potenziale dei nuovi servizi e alla possibilità di renderli sicuri per i minori, in particolare attraverso l'alfabetizzazione mediatica o programmi educativi sui mezzi di comunicazione e, ad esempio, tramite una formazione continua nel quadro dell'apprendimento scolastico;

b)

misure intese a facilitare, laddove appropriato e necessario, l'identificazione di contenuti e servizi di qualità destinati ai minori, nonché l'accesso agli stessi, anche mettendo a disposizione strumenti di accesso in istituti d'insegnamento e luoghi pubblici;

c)

misure intese ad informare maggiormente i cittadini sulle possibilità offerte da Internet;

nell'allegato II sono riportati esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica;

3.

responsabilizzando i professionisti, gli intermediari e gli utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet:

a)

incoraggiando l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, nel rispetto della libertà di espressione e di stampa, a evitare ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali in tutti i servizi audiovisivi e d'informazione in linea e a combattere tali forme di discriminazione;

b)

incoraggiando gli sforzi di vigilanza e di segnalazione delle pagine ritenute illecite, fatta salva la direttiva 2000/31/CE;

c)

elaborando un codice di condotta in collaborazione con i professionisti e le autorità di regolamentazione a livello nazionale e comunitario;

4.

promuovendo misure per lottare contro ogni tipo di attività illecita su Internet che sia nociva per i minori e rendendo Internet un mezzo molto più sicuro. Si potrebbe studiare, tra l'altro, l'adozione delle seguenti misure:

a)

adottare un marchio di qualità per i fornitori, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta;

b)

prevedere mezzi appropriati per denunciare attività illecite e/o sospette in Internet.

II.   L'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e le altre parti interessate:

1.

sviluppino misure positive a favore dei minori, comprese iniziative volte a facilitare un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione in linea, evitando tuttavia quelli di contenuto potenzialmente nocivo, ad esempio, attraverso sistemi di filtraggio. Tali misure potrebbero includere un'armonizzazione, mediante la collaborazione tra gli organismi di regolamentazione, autoregolamentazione e coregolamentazione degli Stati membri e tramite lo scambio delle migliori pratiche relativamente a questioni quali un sistema di simboli descrittivi comuni o messaggi di avvertimento, indicanti la fascia di età e/o quali aspetti contenutistici abbiano condotto ad una determinata raccomandazione per fascia di età che aiuti gli utenti a valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, attraverso le azioni enunciate nell'allegato III;

2.

studino la possibilità di creare filtri che vietino il passaggio su Internet di informazioni oltraggiose della dignità umana;

3.

sviluppino misure per potenziare l'utilizzazione dei sistemi di etichettatura dei contenuti diffusi attraverso Internet;

4.

prendano in esame mezzi efficaci per evitare e combattere la discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, l'handicap, l'età o le tendenze sessuali nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità e attitudini degli uomini e delle donne nella società.

PRENDONO ATTO CHE LA COMMISSIONE:

1.

intende promuovere, nell'ambito del programma comunitario pluriennale 2005-2008 volto a promuovere un'utilizzazione più sicura di Internet e delle nuove tecnologie in linea, attività d'informazione destinate ai cittadini di tutta Europa, tramite tutti i mezzi di comunicazione, per informare il pubblico sui vantaggi e sui possibili rischi di Internet, sulle modalità di un suo utilizzo responsabile e sicuro, nonché sulle procedure di ricorso e sui mezzi per esercitare il controllo parentale. Campagne specifiche potrebbero rivolgersi a gruppi mirati come le scuole, le associazioni di genitori e gli utenti;

2.

intende studiare la possibilità di istituire un numero verde europeo, o di estendere un servizio esistente, destinato ad indicare agli utenti di Internet i mezzi di ricorso e le fonti di informazione disponibili e ad informare i genitori circa l'efficacia del software di filtraggio;

3.

intende studiare la possibilità di sostenere l'istituzione di un nome di dominio di secondo livello generico riservato ai siti controllati in permanenza che si impegnino a rispettare i minori e i loro diritti, quale .KID.eu;

4.

continua a mantenere un dialogo costruttivo e permanente con le organizzazioni di fornitori di contenuti, le organizzazioni di consumatori e tutte le parti interessate;

5.

intende favorire e sostenere il raggruppamento in reti degli organismi di autoregolamentazione nonché gli scambi di esperienze fra di essi per valutare l'efficacia dei codici di condotta e gli approcci basati sull'autoregolamentazione in modo da assicurare ai minori le più elevate norme di protezione;

6.

sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'efficacia delle misure indicate nella presente raccomandazione e riesaminare quest'ultima, qualora risulti necessario.

Fatto a …, addi…

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 87.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del …(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(4)  GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

(5)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(6)  Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(7)  Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 162 del 1o.7.2003, pag. 1).

(8)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(9)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(10)  GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15.


ALLEGATO I

ORIENTAMENTI INDICATIVI PER L'ATTUAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE, DI MISURE NELLA LEGISLAZIONE O NELLA PRASSI NAZIONALE PER ASSICURARE IL DIRITTO DI RETTIFICA O MISURE EQUIVALENTI IN RELAZIONE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN LINEA

Obiettivo: introduzione, nella legislazione o nella prassi nazionale degli Stati membri, di misure intese ad assicurare il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adeguarne l'esercizio alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione.

Per «mezzi di comunicazione» si intendono i mezzi di comunicazione per la divulgazione al pubblico di informazioni trasmesse in linea, quali quotidiani, periodici, radio, televisione e notiziari su base Internet.

Senza pregiudizio di altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, qualsivoglia persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui interessi legittimi, relativi, in particolare ma non esclusivamente, alla sua reputazione e al suo buon nome, siano stati lesi a seguito di un'affermazione relativa a fatti contenuta in una pubblicazione o resa nel corso di una trasmissione, dovrebbe poter beneficiare del diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbe provvedere a che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o di misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli.

Il diritto di rettifica o le misure equivalenti dovrebbero essere applicabili nei confronti dei mezzi di comunicazione in linea soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e definire la procedura da seguire per il loro esercizio. Gli Stati membri dovrebbero assicurare, in particolare, che il termine previsto sia sufficiente e che le procedure siano tali da far sì che il diritto di rettifica o le misure equivalenti possano essere esercitati in maniera appropriata da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in altri Stati membri.

Il diritto di rettifica può essere assicurato non solo per mezzo della legislazione, ma anche per mezzo di misure di coregolamentazione o di autoregolamentazione.

Il diritto di rettifica è una via di ricorso particolarmente adeguata nel contesto in linea, data la possibilità di rispondere immediatamente alle informazioni contestate e la facilità tecnica con cui le risposte delle persone interessate possono essere allegate. La rettifica, tuttavia, dovrebbe essere fornita entro un termine ragionevole, dopo che la richiesta è stata motivata, e in un momento e in una forma adeguati alla pubblicazione o alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

Si dovrebbero prevedere procedure che consentano di ricorrere al giudice o a organismi indipendenti analoghi per controversie sull'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti.

La richiesta di esercitare il diritto di rettifica o misure equivalenti può essere respinta qualora il richiedente non abbia un interesse legittimo nella pubblicazione della rettifica o qualora questa costituisca un reato, renda il fornitore di contenuti passibile di un'azione civile o sia contraria al buon costume.

Il diritto di rettifica non pregiudica altre vie di ricorso a disposizione delle persone i cui diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione o alla vita privata sono stati violati dai mezzi di comunicazione.


ALLEGATO II

Esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica:

a)

una formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, in collegamento con le associazioni di protezione dell'infanzia, sull'utilizzo di Internet nel quadro dell'apprendimento scolastico, per mantenere la sensibilizzazione ai possibili rischi di Internet, con particolare riguardo a chat room e forum;

b)

l'istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, comprendente sessioni aperte ai genitori;

c)

un approccio didattico integrato che costituisca parte integrante dei programmi scolastici e dei programmi di alfabetizzazione mediatica, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;

d)

l'organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;

e)

la distribuzione di kit d'informazione sui possibili rischi di Internet («navigazione sicura su Internet», «come filtrare i messaggi non desiderati») e l'istituzione di linee telefoniche di assistenza («hotlines») cui potrebbero essere segnalati o denunciati contenuti nocivi o illeciti;

f)

misure adeguate per creare linee telefoniche di assistenza o per migliorarne l'efficacia, onde facilitare la presentazione di denunce e consentire la segnalazione di contenuti nocivi o illeciti.


ALLEGATO III

Esempi delle azioni possibili che il settore industriale e le parti interessate possono intraprendere a beneficio dei minori:

a)

la messa a disposizione sistematica degli utenti di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo, all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso;

b)

offerte di accesso a servizi specificamente destinati ai bambini e dotati di un sistema di filtraggio automatico azionato dai fornitori di accesso e dagli operatori di telefonia mobile;

c)

misure destinate ad incentivare descrizioni regolarmente aggiornate dei siti disponibili, per facilitare la classificazione dei siti e la valutazione del contenuto;

d)

la collocazione di «banner» nei motori di ricerca che segnalino l'esistenza sia di informazioni su un uso responsabile di Internet che di linee telefoniche di assistenza.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 30 aprile 2004 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di raccomandazione, sulla base dell'articolo 157 del trattato CE, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea.

2.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 9 febbraio 2005.

3.

Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 7 settembre 2005.

4.

La Commissione ha presentato una proposta modificata il 20 gennaio 2006

5.

Il 18 settembre 2006 il Consiglio ha adottato la propria posizione comune in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE.

II.   OBIETTIVO

La proposta si attiene alla raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998 (1), che costituisce il primo strumento giuridico a livello di UE che affronta i problemi della tutela dei minori e della dignità umana con riguardo ai servizi audiovisivi e d'informazione.

La raccomandazione proposta invita gli Stati membri, l'industria e le parti interessate, nonché la Commissione, ad accrescere la tutela dei minori e a rispettare la dignità umana nel settore della radiodiffusione e di internet. Propone che gli Stati membri prendano in considerazione l'introduzione di misure concernenti il diritto di rettifica in relazione ai mezzi di comunicazione in linea. Il progetto di raccomandazione affronta i seguenti problemi:

l'alfabetizzazione mediatica;

la classificazione dei contenuti audiovisivi;

l'immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità;

il diritto di rettifica.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio mantiene i principali elementi della proposta originaria della Commissione. I principali cambiamenti apportati dal Consiglio mirano a specificare ulteriormente il campo di applicazione della raccomandazione. Il Consiglio ha precisato così che la raccomandazione riguarda «i servizi audiovisivi e d'informazione in linea» anziché «i servizi audiovisivi e d'informazione» ed ha operato una distinzione tra il campo di applicazione del diritto di rettifica che si applica ai mezzi di comunicazione in linea, e il campo di applicazione più ampio della parte della raccomandazione sulla tutela dei minori.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio, nella sua posizione comune, ha cercato di tenere conto delle preoccupazioni e delle priorità del Parlamento europeo ed ha potuto accogliere la maggior parte degli emendamenti di quest'ultimo.

Il Consiglio ha accettato integralmente, parzialmente o in linea di principio, come la Commissione nella proposta modificata, gli emendamenti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 e 38.

Il Consiglio formula le seguenti osservazioni sugli emendamenti in cui la sua posizione diverge leggermente dalla proposta modificata della Commissione.

Riguardo agli emendamenti 23 e 29 il Consiglio ha seguito l'orientamento della Commissione, cioè alcune parti dei rispettivi emendamenti sono state trasferite agli allegati sotto forma di esempi di possibili azioni da adottare per raggiungere gli obiettivi illustrati nella raccomandazione. Ha però ripristinato alcuni elementi considerati importanti dal Parlamento europeo nel dispositivo della raccomandazione, per ravvicinare ulteriormente le posizioni a quelle del Parlamento europeo.

Analogamente, pur cercando di evitare di introdurre obblighi gravosi di presentare relazioni, il Consiglio ha potuto accettare lo spirito degli emendamenti 35 e 36 per venire incontro alle preoccupazioni del Consiglio di assicurare un seguito.

Il Consiglio non ha potuto accogliere la parte dell'emendamento 37 in cui si sostituiscono i termini «orientamenti indicativi» con «principi minimi» riguardo al diritto di rettifica, in quanto l'espressione è ritenuta eccessiva nel contesto di una raccomandazione.

Riguardo all'emendamento 26, ultimo trattino, il Consiglio ritiene preferibile non incentrarsi esclusivamente sull'istituzione di un'unica linea telefonica di assistenza nel prevedere gli eventuali mezzi per denunciare attività illecite o sospette in internet ed ha mantenuto una formulazione più aperta.

Il Consiglio ha seguito l'orientamento assunto dalla Commissione nella proposta modificata e non ha accolto gli emendamenti 3, 5, 13, 27, 32 e 34 nella sua posizione comune.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che nell'insieme la sua posizione comune risponda pienamente agli obiettivi della proposta della Commissione. Inoltre il Consiglio ritiene di aver tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal Parlamento europeo negli emendamenti da esso apportati alla proposta della Commissione ed auspica un accordo con il Parlamento europeo in un prossimo futuro al fine di procedere alla rapida adozione della raccomandazione.


(1)  GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.


5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/57


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 25/2006

definita dal Consiglio il 18 settembre 2006

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(2006/C 295 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e dispone che la parità tra gli uomini e le donne deve essere assicurata in tutti i campi.

(2)

L'articolo 2 del trattato stabilisce che la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentali della Comunità. Analogamente l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stabilisce che la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività, garantendo in tal modo l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le politiche della Comunità.

(3)

L'articolo 13 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso in tutti gli ambiti di competenza della Comunità.

(4)

Il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è iscritto nell'articolo 141 del trattato ed è già in vigore un quadro legislativo completo sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso all'occupazione e di condizioni di lavoro, compresa la parità delle retribuzioni.

(5)

Secondo la prima relazione annuale della Commissione al Consiglio europeo di primavera del 2004 sull'uguaglianza tra uomini e donne, divari significativi tra i sessi permangono nella maggior parte dei campi d'intervento; la disuguaglianza tra uomini e donne è un fenomeno a più dimensioni, che va affrontato con una combinazione complessiva di misure politiche; occorre un impegno maggiore per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona.

(6)

Il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha chiesto di «Sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo del genere…».

(7)

Secondo lo studio di fattibilità (3) eseguito per la Commissione, ad un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere spetta manifestamente il ruolo di svolgere alcuni dei compiti che non vengono attualmente affrontati dalle istituzioni esistenti, in particolare nei campi del coordinamento, della centralizzazione e della diffusione dei dati delle ricerche e delle informazioni, della costituzione di reti, della crescente visibilità dell'uguaglianza tra uomini e donne e della prospettiva di genere, nonché dello sviluppo di strumenti per migliorare l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità.

(8)

Nella sua risoluzione del 10 marzo 2004 sulle politiche dell'Unione europea sulla parità di genere (4) il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di accelerare gli sforzi tesi alla creazione di un Istituto.

(9)

Il Consiglio «occupazione, politica sociale, salute e consumatori» dell'1-2 giugno 2004 e il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 si sono espressi a favore dell'istituzione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta specifica.

(10)

La raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili sull'uguaglianza tra uomini e donne, la progettazione di strumenti adeguati per eliminare tutte le forme di discriminazione sulla base del genere e integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, la promozione del dialogo tra le parti interessate e una maggior sensibilizzazione dei cittadini europei sono necessari per consentire alla Comunità di promuovere e attuare efficacemente la politica dell'uguaglianza di genere, in particolare nell'Unione allargata. È pertanto opportuno costituire un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che assista le istituzioni della Comunità e gli Stati membri nello svolgimento di questi compiti.

(11)

L'uguaglianza tra uomini e donne non può essere conseguita esclusivamente attraverso una politica antidiscriminatoria, ma richiede misure volte alla promozione di una coesistenza armoniosa e di una partecipazione equilibrata di uomini e donne nella società; l'Istituto dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

(12)

Data l'importanza di eliminare gli stereotipi di genere in tutte le sfere della società europea e di veicolare esempi positivi che donne e uomini possano seguire, l'Istituto dovrebbe intraprendere azioni anche in tale settore.

(13)

La cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli organismi statistici competenti, in particolare Eurostat, è essenziale per promuovere la raccolta di dati comparabili e attendibili a livello europeo. Poiché le informazioni sull'uguaglianza tra uomini e donne concernono la Comunità a tutti i livelli — locale, regionale, nazionale e comunitario — le autorità degli Stati membri potrebbero servirsi di tali informazioni al fine di formulare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale e nazionale, nella propria sfera di competenza.

(14)

Per evitare duplicazioni e garantire il migliore impiego possibile delle risorse, l'Istituto dovrebbe lavorare a stretto contatto sia con i programmi che con gli organismi della Comunità, in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (5), con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (6), con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (7) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (8).

(15)

L'Istituto dovrebbe promuovere la cooperazione e il dialogo con le organizzazioni non governative e gli enti attivi nel settore delle pari opportunità, i centri di ricerca, le parti sociali nonché gli altri enti affini che operano attivamente per conseguire l'uguaglianza a livello nazionale ed europeo e nei paesi terzi. A fini di maggiore efficienza è opportuno che l'Istituto istituisca e coordini una rete elettronica europea sull'uguaglianza di genere con tali enti ed esperti degli Stati membri.

(16)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, è opportuno promuovere una partecipazione equilibrata di uomini e donne alla composizione del Consiglio di amministrazione.

(17)

L'Istituto dovrebbe avere la massima autonomia nell'adempimento dei propri compiti.

(18)

L'Istituto dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente sia all'accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 (9) che alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (10).

(19)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11), si applica all'Istituto.

(20)

In materia di responsabilità contrattuale dell'Istituto, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da esso conclusi, la competenza a giudicare spetta alla Corte di giustizia in forza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto. Dovrebbe altresì spettare alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell'Istituto.

(21)

È opportuno effettuare una valutazione esterna indipendente per accertare l'impatto dell'Istituto, l'eventuale necessità di modificarne o estenderne i compiti e le scadenze di ulteriori revisioni analoghe.

(22)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità e alle autorità degli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

L'articolo 13, paragrafo 2 del trattato conferisce il potere di adottare provvedimenti comunitari per sostenere e promuovere l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso al di fuori dell'ambiente di lavoro. L'articolo 141, paragrafo 3 del trattato è la base giuridica specifica delle misure intese ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Il combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 141, paragrafo 3 fornisce pertanto un'adeguata base giuridica per l'adozione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione dell'Istituto

È istituito un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (successivamente denominato «l'Istituto»).

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi generali dell'Istituto sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione, e alle autorità degli Stati membri, come stabilito dall'articolo 3.

Articolo 3

Compiti

1.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l'Istituto:

a)

raccoglie, analizza e diffonde informazioni obiettive, comparabili e attendibili pertinenti all'uguaglianza di genere, compresi i risultati delle ricerche e le migliori pratiche che gli vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali per le pari opportunità, da organizzazioni non governative, dalle parti sociali, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati e suggerisce ulteriori settori di ricerca;

b)

appresta metodi per migliorare l'obiettività, la comparabilità e l'attendibilità dei dati a livello europeo, definendo criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni e a tenere conto delle questioni di genere nella raccolta dei dati;

c)

appresta, analizza, valuta e diffonde strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità e nelle politiche nazionali che ne derivano e a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le istituzioni e gli organi comunitari;

d)

conduce indagini sulla situazione dell'uguaglianza di genere in Europa;

e)

istituisce e coordina una Rete europea sull'uguaglianza di genere, con la partecipazione di centri, organismi, organizzazioni ed esperti impegnati nel settore delle problematiche dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, con l'obiettivo di sostenere e incoraggiare la ricerca, ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni;

f)

organizza una riunione annuale di esperti degli organi competenti specializzati in materia di uguaglianza di genere degli Stati membri;

g)

organizza riunioni ad hoc di esperti a sostegno del lavoro di ricerca dell'Istituto, promuove lo scambio di informazioni tra ricercatori e promuove l'integrazione della prospettiva di genere nella loro ricerca;

h)

per sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, organizza, insieme alle pertinenti parti in causa, conferenze, campagne e riunioni a livello europeo e presenta risultati e conclusioni di tali iniziative alla Commissione;

i)

diffonde informazioni su esempi positivi di ruoli non conformi agli stereotipi per le donne e gli uomini di ogni estrazione sociale, presenta i suoi risultati e iniziative volte a pubblicizzare e valorizzare tali esempi di successo;

j)

sviluppa il dialogo e la cooperazione con organizzazioni non governative ed enti operanti nel settore delle pari opportunità, università ed esperti, centri di ricerca, parti sociali ed organismi affini che cercano attivamente di conseguire la parità a livello nazionale ed europeo;

k)

costituisce un fondo di documentazione accessibile al pubblico;

l)

mette a disposizione delle organizzazioni pubbliche e private informazioni sull'integrazione della dimensione di genere;

m)

fornisce informazioni alle Istituzioni comunitarie sull'uguaglianza di genere e sull'integrazione della dimensione di genere nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati;

2.   L'Istituto pubblica una relazione annuale sulle proprie attività.

Articolo 4

Ambiti di attività e metodi di lavoro

1.   L'Istituto adempie ai propri compiti nel quadro delle competenze della Comunità, conformemente agli obiettivi fissati e agli ambiti prioritari individuati nel suo programma annuale, tenendo debito conto delle risorse di bilancio a sua disposizione.

2.   Il programma di lavoro dell'Istituto è conforme alle priorità della Comunità nel campo dell'uguaglianza di genere e al programma di lavoro della Commissione, compreso il suo lavoro statistico e di ricerca.

3.   Al fine di evitare duplicazioni e per garantire il miglior uso possibile delle risorse, nello svolgimento delle proprie attività l'Istituto tiene conto delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazionali e internazionali competenti e opera a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione, compreso Eurostat. L'Istituto garantisce un coordinamento adeguato con tutte le agenzie comunitarie e gli organismi dell'Unione pertinenti, da definirsi, se del caso, in un memorandum d'intesa.

4.   L'Istituto garantisce che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali.

5.   L'Istituto può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti d'appalto, con altre organizzazioni, affinché eseguano compiti che esso intenda affidare loro.

Articolo 5

Personalità e capacità giuridica

L'Istituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare esso può acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

Articolo 6

Indipendenza dell'Istituto

L'Istituto svolge le proprie attività indipendentemente, nel pubblico interesse.

Articolo 7

Accesso ai documenti

1.   Ai documenti in possesso dell'Istituto si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro sei mesi dall'istituzione dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'Istituto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia al mediatore o di azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

4.   Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 8

Cooperazione con le organizzazioni a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi

1.   Per l'adempimento dei propri compiti l'Istituto collabora con organizzazioni ed esperti degli Stati membri, come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le università, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi.

2.   Qualora si renda necessario concludere accordi con organizzazioni internazionali o paesi terzi affinché l'Istituto adempia con efficienza ai propri compiti, la Comunità conclude tali accordi con le organizzazioni internazionali o i paesi terzi nell'interesse dell'Istituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 300 del trattato. Questa disposizione non osta a una cooperazione ad hoc con tali organizzazioni o con i paesi terzi.

Articolo 9

Composizione dell'Istituto

L'Istituto si compone di:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un ufficio di presidenza;

c)

un direttore e del personale alle sue dipendenze.

Articolo 10

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione si compone di:

a)

un membro in rappresentanza del governo di ciascuno Stato membro, nominato dal Consiglio in base ad una proposta degli Stati membri;

b)

tre membri in rappresentanza della Commissione, nominati dalla Commissione;

c)

tre membri, senza diritto di voto, nominati dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione, ciascuno dei quali rappresenta uno dei seguenti gruppi:

i)

un'organizzazione non governativa pertinente a livello comunitario, con un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e alla promozione dell'uguaglianza di genere;

ii)

le organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario;

iii)

le organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario.

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono selezionati in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un'ampia serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in materia di uguaglianza di genere.

Nel consiglio di amministrazione la Commissione ed il Consiglio mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.

I supplenti, che rappresentano i membri in loro assenza, sono nominati secondo la stessa procedura.

L'elenco dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web dall'Istituto e sul altri siti Web pertinenti.

3.   Il mandato dei membri è di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

4.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile.

5.   Ogni membro del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o, in sua assenza, il o la supplente, dispone di un voto.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni necessarie al funzionamento dell'Istituto. In particolare:

a)

adotta, sulla base di un progetto del direttore ai sensi dell'articolo 12, previa consultazione della Commissione, il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a medio termine, per un periodo triennale, in funzione del bilancio e delle risorse disponibili; in caso di necessità, i programmi possono essere riveduti; il primo programma di lavoro annuale è adottato entro i nove mesi successivi alla nomina del direttore;

b)

adotta la relazione annuale, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nella quale i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; la relazione viene trasmessa entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata sul sito web dell'Istituto;

c)

esercita l'autorità disciplinare sul direttore e lo nomina o lo revoca ai sensi dell'articolo 12;

d)

adotta il progetto di bilancio e il bilancio definitivo annuali dell'Istituto.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Istituto sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.

8.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri. Il presidente esprime il voto decisivo. Nei casi di cui al paragrafo 6 e all'articolo 12, paragrafo 1, le decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri.

9.   Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.

10.   Il consiglio di amministrazione istituisce un ufficio di presidenza composto di sei membri, come indicato all'articolo 11.

11.   Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

12.   L'Istituto trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo: l'«autorità di bilancio») tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

13.   I direttori della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali possono essere, se del caso, invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione come osservatori, in modo da coordinare i rispettivi programmi di lavoro in materia di integrazione della dimensione di genere.

Articolo 11

Ufficio di presidenza

1.   L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da tre membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione.

Il mandato è di due anni e mezzo, rinnovabile.

I membri dell'ufficio di presidenza sono nominati dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare la gamma di competenze necessarie per il funzionamento dell'ufficio.

2.   Fatte salve le responsabilità del direttore, indicate nell'articolo 12, l'ufficio di presidenza è incaricato di controllare l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione e adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari alla gestione dell'Istituto tra le riunioni del consiglio di amministrazione.

3.   Le decisioni dell'ufficio di presidenza sono adottate all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio d'amministrazione l'adozione delle decisioni.

4.   L'ufficio di presidenza tiene pienamente e regolarmente informato il consiglio di amministrazione in merito alle sue attività e alle decisioni prese.

Articolo 12

Direttore

1.   A capo dell'Istituto il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, nomina il direttore. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla/e commissione/i competente/i del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale/i commissione/i.

2.   Il mandato del direttore è di 5 anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

a)

i risultati ottenuti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;

b)

i compiti e le necessità dell'Istituto per gli anni successivi.

3.   Al direttore, sotto la supervisione del consiglio di amministrazione, competono:

a)

l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3;

b)

l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di attività annuale e a medio termine dell'Istituto;

c)

la preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza;

d)

la redazione e la pubblicazione della relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

e)

tutte le questioni riguardanti il personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 13, paragrafo 3;

f)

le questioni riguardanti l'amministrazione corrente; e

g)

l'applicazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell'Istituto rapportati ai suoi obiettivi, sulla base di standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza.

4.   Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto. Può anche essere invitato dal Parlamento europeo a riferire nel quadro di un'audizione su questioni significative legate alle attività dell'Istituto.

5.   Il direttore è il rappresentante legale dell'Istituto.

Articolo 13

Personale

1.   Al personale dell'Istituto si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (12) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Istituto.

3.   L'Istituto esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 14

Redazione del bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell'Istituto formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Istituto.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Istituto sono in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Istituto comprendono:

a)

un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»);

b)

pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi;

c)

gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi terzi di cui all'articolo 8;

d)

gli eventuali contributi volontari degli Stati membri.

4.   Le spese dell'Istituto comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, presenta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.

6.   La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale. Essa trasmette le stime all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

8.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Istituto. e adotta la tabella dell'organico dell'Istituto.

9.   Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Istituto. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, esso viene adeguato di conseguenza.

10.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato che intende emettere un parere, trasmette quest'ultimo al consiglio di amministrazione entro il termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.

Articolo 15

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Istituto.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Istituto comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 (13) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»).

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Istituto, insieme alla relazione di cui al paragrafo 2, alla Corte dei conti. La relazione viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige, sotto la propria responsabilità, i conti definitivi dell'Istituto e li trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un parere.

5.   Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Istituto.

6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi vengono pubblicati.

8.   Entro il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10.   Entro il 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

11.   Il regolamento finanziario applicabile all'Istituto è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Istituto e previo accordo della Commissione.

Articolo 16

Lingue

1.   All'Istituto si applicano le disposizioni di cui al regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (14).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti, in linea di principio, dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (15).

Articolo 17

Privilegi e immunità

All'Istituto si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 18

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

La Corte di giustizia è competente a giudicare in forza di una clausola compromissoria contenuta in ogni contratto stipulato dall'Istituto.

2.   In materia di responsabilità extra contrattuale, sulla base dei principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, l'Istituto risarcisce i danni cagionati da esso stesso o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

Articolo 19

Partecipazione di paesi terzi

1.   Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi a norma dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel campo disciplinato dal presente regolamento.

2.   Vengono adottate misure nel quadro delle pertinenti disposizioni di tali accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Istituto, comprese prescrizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Istituto, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 20

Valutazione

1.   Entro … (16), l'Istituto commissiona una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione concerne l'efficacia dell'Istituto nel promuovere l'uguaglianza di genere e comprende un'analisi degli effetti sinergici. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Istituto e le relative conseguenze finanziarie di tale modifica o estensione. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Clausola di revisione

Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 20 e rivolge alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all'Istituto, alle sue prassi di lavoro e al suo mandato. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche. Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del presente regolamento che ritenga necessarie.

Articolo 22

Controllo amministrativo

L'operato dell'Istituto è sottoposto al controllo del mediatore, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.

Articolo 23

Inizio dell'attività dell'Istituto

L'Istituto diventa operativo il prima possibile e comunque entro … (17).

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 24 del 31.1.2006, pag. 29.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Studio di fattibilità della Commissione europea per un Istituto europeo del genere (eseguito da PLS Ramboll Management, DK, 2002).

(4)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 638.

(5)  Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

(7)  Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).

(8)  Gli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio europeo del dicembre 2003, hanno chiesto alla Commissione di elaborare una proposta di agenzia per i diritti umani tramite l'estensione del mandato dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

(9)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(12)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.11.2005, pag. 7).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(14)  GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio n. 920/2005 (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).

(15)  Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

(16)  La fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

(17)  12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

L'8 marzo 2005 la Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base degli articoli 13, paragrafo 2 e 141, paragrafo 3 del trattato, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Il 14 marzo 2006 il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura.

Il 27 settembre 2005 il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere.

L'8 maggio 2006 la Commissione ha adottato una proposta modificata.

Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 18 settembre 2006 conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO

Il regolamento istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, che dovrebbe operare come centro di eccellenza a livello europeo e offrire sostegno tecnico alle Istituzioni della Comunità e agli Stati membri, in particolare in termini di raccolta ed analisi di dati e informazioni comparabili e di messa a punto di strumenti metodologici adeguati ai fini del processo di integrazione di genere. Gli obiettivi generali dell'Istituto saranno sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, assistere le Istituzioni della Comunità nella lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio è stata definita conformemente agli obiettivi degli articoli 13, paragrafo 2 e 141, paragrafo 3 del trattato relativi, rispettivamente, alla lotta contro le discriminazioni e all'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Nell'adottare la posizione comune, il Consiglio ha, tranne per le questioni relative alla composizione del consiglio di amministrazione e del forum consultivo, ampiamente aderito alla posizione della Commissione quale figura nella proposta modificata.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo

Il 14 marzo 2006 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura 52 emendamenti.

2.1.   Emendamenti del Parlamento europeo accettati dal Consiglio

Nella sua posizione comune il Consiglio ha tenuto conto di 35 emendamenti. Tra questi il Consiglio:

ha accettato pienamente 17 emendamenti (emendamenti 2, 6, 9, 59/74, 13, 18, 64/80, 65/81, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 e 55).

ha accettato 4 emendamenti come sono stati riformulati dalla Commissione (emendamenti 7, 8, 10 e 40).

ha accettato il contenuto di altri 14 emendamenti (emendamenti 3, 4, 5, 17, 60/76, 61 riv./77, 62/78, 20, 25, 63/79, 24, 28 e 48).

2.2.   Emendamenti del Parlamento europeo non accettati dal Consiglio

Il Consiglio non ha accettato 11 emendamenti per i motivi illustrati dalla Commissione nella sua proposta modificata (emendamenti 1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 e 54).

Il Consiglio non ha inoltre potuto accettare altri 6 emendamenti, poiché la questione della composizione del consiglio di amministrazione costituisce il principale punto di divergenza tra le Istituzioni.

—   Dialogo a livello internazionale (emendamento 26, articolo 3, paragrafo1)

Il Consiglio non ritiene necessario tale emendamento poiché l'articolo 8 tratta specificamente della «cooperazione con le organizzazioni a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi» e prevede una procedura per tale cooperazione. L'articolo 4, che delinea gli ambiti di attività e i metodi di lavoro dell'Istituto, si riferisce inoltre alla necessità di tenere conto «delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazionali e internazionali competenti …». Il Consiglio ritiene inoltre che la chiarezza del diritto potrebbe essere compromessa dall'aggiunta di tale aspetto al già lungo elenco di compiti previsti all'articolo 3.

—   Composizione del consiglio di amministrazione (emendamenti 66 e 82, articolo 10, paragrafo 1)

Nel definire un orientamento generale nel giugno 2005, il Consiglio non ha accettato la proposta iniziale della Commissione di un consiglio di amministrazione ristretto, preferendo un consiglio pienamente rappresentativo di 25 membri, accompagnato da un piccolo ufficio di sei membri (articolo 11). In tale opzione, la Commissione avrebbe tre rappresentanti nel consiglio di amministrazione e vi sarebbero tre membri senza diritto di voto che rappresentano un'organizzazione non governativa pertinente a livello comunitario e le parti sociali.

Dopo aver ricevuto il parere del Parlamento europeo nel marzo 2006, il Consiglio ha esaminato la validità degli emendamenti 66 e 82, che richiedono un piccolo consiglio di amministrazione composto da nove membri nominati dal Consiglio e da un rappresentante della Commissione. Pur considerando che essi rappresentino un miglioramento rispetto alla proposta originaria della Commissione, il Consiglio li ha tuttavia per diversi motivi ritenuti inaccettabili:

data la natura del problema, il Consiglio reputa importante che ciascuno Stato membro sia rappresentato nel consiglio di amministrazione e crede che ciò possa inoltre facilitare la messa in comune delle competenze e delle esperienze nazionali in materia di uguaglianza di genere, particolarmente importante nel contesto di un'Unione allargata;

poiché è essenziale che l'Istituto funzioni efficacemente, sarebbe preferibile una procedura semplice per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione. Ritiene inoltre che un piccolo ufficio consentirebbe di garantire il buon funzionamento del consiglio di amministrazione;

poiché la politica dell'uguaglianza di genere investe un'ampia gamma di settori, il Consiglio è del parere che la Commissione debba avere più di un rappresentante nel consiglio di amministrazione per poter essere in grado di apportare un valido contributo al funzionamento dell'Istituto. Il Consiglio ritiene che anche un rappresentante della Commissione debba partecipare all'ufficio di presidenza;

il Consiglio ha convenuto con la Commissione che tre membri senza diritto di voto dovrebbero rappresentare le parti sociali e un'organizzazione non governativa pertinente a livello comunitario.

Occorre inoltre osservare che la posizione del Consiglio per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione rispecchia la posizione orizzontale generale adottata in passato per altre agenzie o organi comunitari. Mentre nel caso dell'Istituto varie delegazioni sono disposte a riconsiderare la loro posizione tenuto conto delle sue dimensioni relativamente ridotte e del suo modesto bilancio, è stato preso atto che per il momento è impossibile affermare se un consiglio di amministrazione ristretto accompagnato da un ampio forum consultivo sarebbe realmente più efficace di un consiglio di amministrazione rappresentativo assistito da un piccolo ufficio. La creazione di un piccolo ufficio, che potrebbe riunirsi più spesso del consiglio di amministrazione, costituisce inoltre un importante elemento per garantire l'efficienza in termini di costo dell'Istituto.

—   Rappresentanza di uomini e donne: quota del 40 % (emendamento 39, articolo 10, paragrafo 2)

Il Consiglio appoggia l'idea di una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione prevista nella posizione comune. Non desidera tuttavia ostacolare inutilmente il funzionamento dell'Istituto istituendo una quota obbligatoria che potrebbe in pratica risultare difficile da rispettare, dato che ci sono attualmente, in generale, più donne che uomini impegnati nella politica dell'uguaglianza di genere. Pur essendo importante garantire un equilibrio di genere — e si osserva in proposito una tendenza verso un maggior coinvolgimento degli uomini in questo settore — il Consiglio ritiene che l'esperienza e la competenza dei membri del consiglio di amministrazione in materia di uguaglianza di genere costituiscano anch'esse importanti aspetti di cui tenere conto.

—   Forum consultivo (emendamenti 67 e 83, 68 e 84 e 51, articolo 12 della proposta iniziale della Commissione)

Nello scenario preferito dal Consiglio di un ampio consiglio di amministrazione assistito da un piccolo ufficio, si è ritenuto che il forum consultivo previsto dalla Commissione e dal Parlamento non fosse più necessario. Inoltre, al fine di garantire che l'Istituto benefici della valida esperienza disponibile a livello nazionale, l'articolo 3 della posizione comune istituisce una rete europea sull'uguaglianza di genere, come richiesto dal Parlamento, e prevede inoltre «una riunione annuale di esperti degli organi competenti specializzati in materia di uguaglianza di genere degli Stati membri».

3.   Altre modifiche apportate dal Consiglio

È stata approvata una serie di altre piccole modifiche tecniche, di tipo giuridico o linguistico, nel quadro della procedura di messa a punto giuridico/linguistica tra il Parlamento europeo e il Consiglio.

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che, nonostante le opinioni divergenti sulla composizione del consiglio di amministrazione, la posizione comune corrisponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione.


5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/69


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 26/2006

definita dal Consiglio il 25 settembre 2006

in vista dell'adozione della decisione 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva

(2006/C 295 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 151 e 308,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato istituisce la cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri. Si tratta di un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del processo di integrazione europea.

(2)

La Comunità dovrebbe rendere i cittadini pienamente consapevoli della loro cittadinanza europea, dei vantaggi che essa presenta nonché dei loro diritti e doveri, che devono essere promossi nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell'interesse della coesione.

(3)

È particolarmente urgente rendere i cittadini europei pienamente consapevoli della loro cittadinanza dell'Unione europea nel contesto dell'ampia riflessione sul futuro dell'Europa avviato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005. Il programma «Europa per i cittadini» dovrebbe pertanto integrare le altre iniziative attuate in tale contesto e non sovrapporsi ad esse.

(4)

Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre perciò dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (4), proclamata il 7 dicembre 2000.

(5)

La promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare non solo la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, ma anche la coesione e lo sviluppo della democrazia.

(6)

Nel contesto della strategia d'informazione e comunicazione dell'Unione europea, occorre garantire un'ampia divulgazione e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

(7)

Per avvicinare l'Europa ai suoi cittadini e permettere a questi di partecipare pienamente alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, è necessario rivolgersi a tutti i cittadini e ai residenti legali nei paesi partecipanti e promuovere la loro partecipazione a scambi e ad attività di cooperazione di carattere transnazionale, per contribuire a sviluppare il senso di appartenenza a ideali europei comuni.

(8)

Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 1988, ha auspicato un grande sforzo per intensificare i contatti tra i cittadini dei diversi Stati membri e ha considerato giustificato e opportuno un sostegno specifico dell'Unione europea alle iniziative di gemellaggio tra città di diversi Stati membri.

(9)

Il Consiglio europeo ha rilevato in più occasioni la necessità di avvicinare l'Unione europea e le sue istituzioni ai cittadini degli Stati membri e ha esortato le istituzioni dell'Unione a instaurare e a promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile organizzata, favorendo così la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ai processi di formazione delle decisioni, sottolineando i valori essenziali comuni ai cittadini europei.

(10)

Con la decisione 2004/100/CE del 26 gennaio 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (5), il Consiglio ha istituito un programma di azione che ha confermato la necessità di promuovere un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e le municipalità e di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini.

(11)

I progetti dei cittadini con valenza transnazionale e intersettoriale sono strumenti importanti per raggiungere i cittadini e promuovere la consapevolezza europea, l'integrazione politica europea, l'inclusione sociale e la reciproca comprensione.

(12)

Le organizzazioni della società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale sono elementi importanti della partecipazione attiva dei cittadini nella società e contribuiscono a rafforzare tutti gli aspetti della vita pubblica. Esse inoltre fanno da tramite tra l'Europa e i suoi cittadini. Pertanto la loro collaborazione transnazionale dovrebbe essere promossa e incoraggiata.

(13)

I centri di ricerca sulla politica europea possono contribuire con le loro idee e riflessioni al dibattito su scala europea. Inoltre, in quanto legame tra le istituzioni europee e i cittadini, è opportuno sostenere le attività che riflettono il loro impegno nei confronti della costruzione dell'identità e della cittadinanza europea mediante l'istituzione di procedure che prevedano criteri di trasparenza per la promozione di reti di informazione e di scambio.

(14)

Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione europea nel quadro della decisione 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (6) per la preservazione e la commemorazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni. in tal modo, potrà essere mantenuta la consapevolezza dell'intera dimensione e delle tragiche conseguenze della seconda guerra mondiale e potrà essere alimentata la memoria universale, quale strumento per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro.

(15)

Nella dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio europeo di Nizza, del 7-9 dicembre 2000, si afferma che «nell'azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport».

(16)

Occorre prestare particolare attenzione all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri in progetti e attività transnazionali.

(17)

I paesi candidati e i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari, in base agli accordi conclusi con tali paesi.

(18)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato «l'Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», che invita i paesi dei Balcani occidentali a partecipare ai programmi e alle agenzie comunitari. Questi paesi dovrebbero pertanto essere considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari.

(19)

Il programma dovrebbe essere oggetto di verifiche regolari e valutazioni indipendenti in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, in modo da permettere gli adattamenti necessari alla corretta applicazione delle misure.

(20)

Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero avvalersi di obiettivi e di indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.

(21)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (qui di seguito: «il regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi della semplicità e della coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero di casi in cui la Commissione ha la responsabilità diretta della loro attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo connesso al loro impiego.

(22)

Sono altresì necessarie misure per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.

(23)

In base al principio di sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma può essere semplificata facendo ricorso al finanziamento forfettario, rispetto sia al sostegno concesso ai partecipanti al programma sia al sostegno comunitario per le strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma.

(24)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (9).

(25)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, per la natura transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(27)

È necessario adottare disposizioni transitorie per monitorare le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in applicazione della decisione 2004/100/CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma «Europa per i cittadini» (in appresso: il programma) per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.   Il programma contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

a)

dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, democratica e proiettata verso il mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando così la cittadinanza dell'Unione europea;

b)

sviluppare un sentimento d'identità europea, fondata su valori, storia e cultura comuni;

c)

promuovere un sentimento di appartenenza all'Unione europea da parte dei suoi cittadini;

d)

migliorare la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promovendo la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.

Articolo 2

Obiettivi specifici del programma

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, in linea con gli obiettivi fondamentali del trattato, che sono realizzati su base transnazionale:

a)

avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta Europa, perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia e operare per costruire il futuro;

b)

promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea e democrazia, valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all'interno delle organizzazioni della società civile a livello europeo;

c)

avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, promuovendo i valori e le realizzazioni dell'Europa e preservando la memoria del passato europeo;

d)

favorire l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività volte a promuovere più stretti contatti tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e quelli degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data.

Articolo 3

Azioni

1.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti sostenendo le azioni qui di seguito elencate, descritte in modo dettagliato nella parte I dell'allegato:

a)

Cittadini attivi per l'Europa, comprendente:

gemellaggio di città;

progetti dei cittadini e misure di sostegno.

b)

Una società civile attiva in Europa, comprendente:

sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione);

sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo;

sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile.

c)

Insieme per l'Europa, comprendente:

eventi di grande visibilità, come commemorazioni, premi, manifestazioni artistiche, conferenze su scala europea;

studi, indagini e sondaggi d'opinione;

strumenti d'informazione e di diffusione.

d)

Memoria europea attiva, comprendente:

preservazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni e commemorazione delle vittime.

2.   Per ogni azione può essere data priorità all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri, come prevede l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, lettera d).

Articolo 4

Forma delle misure comunitarie

1.   Le misure comunitarie possono avere la forma di convenzioni di sovvenzione o di contratti di appalto.

2.   Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo forme e accordi specifici, quali sovvenzioni di funzionamento, sovvenzioni di azioni, borse di studio e premi.

3.   I contratti d'appalto riguarderanno l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.

4.   Possono fruire di una sovvenzione comunitaria solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla parte II dell'allegato.

Articolo 5

Partecipazione al programma

Possono partecipare al programma i seguenti paesi (in appresso denominati «i paesi partecipanti»):

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

c)

i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari;

d)

i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 6

Accesso al programma

Il programma è accessibile a tutti i soggetti che promuovono la cittadinanza europea attiva, in particolare alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione), ai gruppi di cittadini e ad altre organizzazioni della società civile.

Articolo 7

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il programma può comprendere attività in comune e innovative nel settore della cittadinanza europea attiva svolte con organizzazioni internazionali prestigiose, quali il Consiglio d'Europa e l'Unesco, sulla base di contributi comuni e conformemente al regolamento finanziario e alle norme proprie di ogni istituzione od organizzazione.

Articolo 8

Disposizioni di attuazione

1.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma secondo le modalità specificate nell'allegato.

2.   Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

a)

le modalità di attuazione del programma, compresi il piano di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;

b)

l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma;

c)

le procedure di monitoraggio e di valutazione del programma;

d)

il sostegno finanziario (importo, durata, distribuzione e beneficiari) fornito dalla Comunità in relazione a tutte le sovvenzioni di funzionamento, agli accordi di gemellaggio pluriennali di cui all'azione 1 ed agli eventi di grande visibilità di cui all'azione 3.

3.   Tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

4.   Nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 2, la Commissione può stabilire indirizzi per ogni azione definita nell'allegato, allo scopo di adattare il programma ai mutamenti delle priorità nel campo della cittadinanza europea attiva.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Coerenza con altri strumenti della Comunità e dell'Unione europea

1.   La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra il presente programma e gli strumenti in altri settori d'azione della Comunità, in particolare l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la gioventù, lo sport, l'ambiente, il settore dell'audiovisivo e i media, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, l'uguaglianza tra i sessi, la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, la ricerca scientifica, la società dell'informazione e l'azione esterna della Comunità, in particolare a livello di politica europea di vicinato.

2.   Il programma può condividere risorse con altri strumenti della Comunità e dell'Unione europea per realizzare azioni che perseguono gli obiettivi comuni al programma e a tali altri strumenti.

Articolo 11

Risorse di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 190 milioni di EUR (11).

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   Il sostegno finanziario prende la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In funzione della natura dell'azione e dell'obiettivo perseguito possono essere concesse sovvenzioni a persone fisiche.

2.   La Commissione può assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti realizzati nel quadro del programma.

3.   A norma dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o il ricorso a tabelle di costi unitari.

4.   Può essere autorizzato un cofinanziamento in natura.

5.   La Commissione può decidere, in considerazione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentarli dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

6.   La quantità di informazioni che il beneficiario dovrà fornire può essere limitata per le sovvenzioni di importo limitato.

7.   In casi specifici, come la concessione di una sovvenzione di importo limitato, il beneficiario non è necessariamente tenuto a dimostrare il possesso della capacità finanziaria richiesta per realizzare il progetto o il programma di lavoro previsto.

8.   Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma agli organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, come definiti all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno automaticamente un carattere degressivo in caso di rinnovo.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati dall'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, mediante controlli efficaci e mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono constatate irregolarità, con l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (12), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (13) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (14).

2.   Per le azioni comunitarie finanziate nel quadro del programma, si intende per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza, a causa di una spesa indebita, un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti.

3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo dell'aiuto finanziario erogato a favore di un'azione se accerta irregolarità, compresa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della decisione individuale o del contratto o della convenzione che assegnano l'aiuto finanziario in questione, o qualora risulti che, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, ad un'azione sono state apportate modifiche incompatibili con la natura o con le condizioni d'attuazione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro il termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero delle somme già erogate.

5.   Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

Gli obiettivi specifici possono essere riveduti conformemente all'articolo 251 del trattato.

2.   La Commissione assicura una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma e informa regolarmente il Parlamento europeo.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2010;

b)

una comunicazione sulla continuazione del programma entro il 31 dicembre 2011;

c)

una relazione di valutazione ex-post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 15

Disposizione transitoria

Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione 2004/100/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate in virtù della decisione 2004/100/CE possono essere assegnati al programma.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 28 del 3.2.2006, pag. 29.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 81.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 5 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 e posizione comune del Parlamento europeo… (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(6)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU C 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(9)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(11)  Questo importo è basato sulle cifre del 2004 ed é oggetto di adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione.

(12)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(13)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(14)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


ALLEGATO

I.   DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Informazioni complementari sull'accesso al programma

Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 6 includono, tra l'altro, i sindacati, gli istituti di istruzione e le organizzazioni attive nel settore del volontariato e dello sport dilettantistico.

AZIONE 1:   cittadini attivi per l'Europa

Questa azione costituisce la parte del programma imperniata in modo specifico su attività che coinvolgono i cittadini. Si tratta di attività che rientrano nei seguenti due tipi di misure:

Gemellaggio di città

Questa misura riguarda attività che comportano o promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro partecipazione ad iniziative attuate nel quadro del gemellaggio di città. Queste attività possono avere un carattere specifico o pilota, o prendere la forma di accordi strutturati, pluriennali, tra più partner, rispondenti a una strategia prestabilita e comprendenti una serie di attività, che vanno da riunioni di cittadini a conferenze o seminari specifici su argomenti d'interesse comune, con le relative pubblicazioni, organizzati nel quadro di attività di gemellaggio di città. Questa misura contribuirà attivamente a rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche tra i cittadini e tra le culture.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente al Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, attivo nel campo dei gemellaggi di città.

Progetti dei cittadini e misure di sostegno

Saranno sostenuti svariati progetti di carattere transnazionale e intersettoriale in cui intervengano direttamente i cittadini. Sarà attribuita priorità ai progetti intesi ad incoraggiare la partecipazione a livello locale. Questi progetti, dimensione e oggetto dei quali dipenderanno dall'evoluzione della società, esploreranno, in modi innovativi, le possibili risposte ai bisogni individuati. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie della società dell'informazione (TSI). Questi progetti riuniranno cittadini provenienti da diversi orizzonti, che agiranno insieme o discuteranno di questioni europee comuni, sviluppando così la comprensione reciproca e la sensibilizzazione al processo dell'integrazione europea.

Per migliorare il gemellaggio di città e i progetti dei cittadini è anche necessario attuare misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, mettere in comune le esperienze dei soggetti interessati ai livelli locale e regionale, compresi i pubblici poteri, e sviluppare nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione.

Indicativamente, almeno il 47 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 2:   una società civile attiva in Europa

Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione)

Gli organismi che sviluppano nuove idee e riflessioni sulle questioni europee sono importanti interlocutori istituzionali, che possono offrire indicazioni intersettoriali strategiche indipendenti alle istituzioni dell'Unione europea e contribuire al dibattito, in particolare sulla cittadinanza dell'Unione europea e sui valori e sulle culture europei. Questa misura mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che sono rappresentativi, portatori di un effettivo valore aggiunto europeo, in grado di produrre rilevanti effetti moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti a cui il programma si rivolge. Il rafforzamento delle reti transeuropee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all'associazione «Groupement d'études et de recherches Notre Europe» e «all'Institut für Europäische Politik», organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo

Le organizzazioni della società civile costituiscono un elemento importante delle attività nel campo civico, dell'istruzione, culturale e politico per la partecipazione alla società. Esse sono necessarie e dovrebbero essere capaci di agire e cooperare a livello europeo. Dovrebbero inoltre poter partecipare alla formulazione di linee programmatiche attraverso la consultazione. Questa misura darà loro la capacità e la stabilità necessarie per agire in modo transettoriale e orizzontale e per fungere da catalizzatore transnazionale per i loro membri e per la società civile a livello europeo, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi del programma. Il rafforzamento delle reti transeuropee e delle associazioni europee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente a tre organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo: la Piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee, il Movimento europeo e il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.

Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile

Le organizzazioni della società civile, a livello locale, regionale o nazionale o europeo, possono mobilitare i cittadini o rappresentarne gli interessi, mediante dibattiti, pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione e altri progetti transnazionali concreti. Introdurre o sviluppare la dimensione europea nelle loro attività permetterà alle organizzazioni della società civile di rafforzare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. Una cooperazione diretta tra le organizzazioni della società civile di vari Stati membri contribuirà alla comprensione reciproca di culture e punti di vista diversi, nonché all'individuazione di preoccupazioni e valori comuni. Questo potrà avvenire per mezzo di singoli progetti, ma una strategia a lungo termine avrà maggiore efficacia e permetterà di creare reti e di sinergie.

Indicativamente, circa il 29 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 3:   insieme per l'Europa

Eventi di grande visibilità

Saranno sostenuti nel quadro di questa misura eventi, organizzati dalla Commissione europea, se del caso in cooperazione con gli Stati membri o altri partner prestigiosi, che siano di una dimensione e di una portata rilevanti, abbiano una risonanza presso i popoli d'Europa, contribuiscano a rafforzare il loro senso d'appartenenza ad una stessa comunità, accrescano la loro consapevolezza della storia, delle realizzazioni e dei valori dell'Unione europea, li rendano partecipi del dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo della loro identità europea.

Queste manifestazioni possono consistere nella commemorazione di avvenimenti storici, nella celebrazione di realizzazioni europee, in manifestazioni artistiche, in azioni di sensibilizzazione su temi specifici, in conferenze su scala europea e nell'assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle TSI.

Studi

Al fine di migliorare la comprensione della cittadinanza attiva a livello europeo, la Commissione effettuerà studi, indagini e sondaggi d'opinione.

Strumenti d'informazione e di diffusione

La centralità riconosciuta ai cittadini e la diversità delle iniziative in materia di cittadinanza attiva implicano l'esigenza di fornire, tramite un portale Internet e altri strumenti, ampie informazioni sulle varie attività del programma, su altre azioni europee in relazione con la cittadinanza e su altre iniziative in questo settore.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente «all'Association Jean Monnet», al «Centre européen Robert Schuman» e alle «Case d'Europa» federate sul piano nazionale ed europeo, organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

Indicativamente, circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 4:   memoria europea attiva

Potranno essere sostenuti a titolo della presente azione progetti dei seguenti tipi:

progetti volti a preservare i principali siti e memoriali connessi con le deportazioni di massa, gli ex campi di concentramento ed altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili da parte dei nazisti nonché gli archivi che documentano tali tragedie, e a conservare la memoria delle vittime e di quanti, in condizioni estreme salvarono loro simili dall'olocausto;

progetti volti a commemorare le vittime degli stermini e delle deportazioni di massa connessi con lo stalinismo e a preservare i memoriali e gli archivi che documentano tali tragedie.

Circa il 4 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

II.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

La realizzazione del programma sarà guidata dai principi di trasparenza e di apertura ad un'ampia gamma di organizzazioni e di progetti. Di conseguenza, i progetti e le attività saranno scelti, di norma, mediante inviti a presentare proposte. Deroghe saranno possibili soltanto in casi molto particolari e in piena conformità all'articolo 168, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Il programma applicherà il principio delle partnership pluriennali basate su obiettivi concordati, fondandosi sull'analisi dei risultati, per garantire vantaggi reciproci alla società civile e all'Unione europea. La durata massima del finanziamento stanziato sulla base di una convenzione unica di sovvenzione a titolo del programma è limitata a tre anni.

Per alcune azioni potrà essere necessario adottare una gestione indiretta centralizzata da parte di un'agenzia esecutiva o, in particolare per l'azione 1, da parte di agenzie nazionali.

Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale e promuoveranno la mobilità dei cittadini e delle idee nell'Unione europea.

La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, compreso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle organizzazioni interessate. Sarà favorito lo sviluppo di interazioni e di sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al programma.

Il bilancio del programma può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, controllo, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d'informazione e di pubblicazione, le spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica che la Commissione ritenga necessaria per la gestione del programma.

La spesa amministrativa globale del programma dovrebbe essere proporzionata ai compiti previsti nel programma in questione e, indicativamente, dovrebbe rappresentare circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma.

La Commissione può svolgere, se necessario, attività di informazione, pubblicazione e diffusione, assicurando così un'ampia conoscenza e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

III.   CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti selezionati conformemente alla presente decisione, sarà istituito un sistema di audit per campionamento.

Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento e garantire che, se necessario, siano messi a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso di suoi partner o membri.

La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, o direttamente da suoi funzionari o da altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in base ai risultati dell'audit la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.

Il personale della Commissione e il personale esterno da essa delegato devono poter accedere nei modi appropriati agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per tali audit.

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) disporranno degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha adottato e successivamente presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione, basata sugli articoli 151 e 308 del trattato CE, che istituisce un programma mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva.

2.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 26 ottobre 2005.

3.

Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 17 novembre 2005.

4.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 5 aprile 2006.

5.

Il 25 settembre 2006 il Consiglio ha definito la posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE.

II.   OBIETTIVO

1.

Il programma proposto dalla Commissione mira a contribuire ai seguenti obiettivi generali:

dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita;

sviluppare un'identità europea, fondata su valori, una storia e una cultura comuni;

migliorare la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e valorizzando la diversità culturale e contribuendo al dialogo interculturale.

2.

Gli obiettivi specifici proposti, da realizzare su base transnazionale, sono i seguenti:

avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta Europa, perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia e operare per la costruzione del futuro;

promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea grazie alla cooperazione all'interno delle organizzazioni della società civile a livello europeo;

rendere l'idea dell'Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo e celebrando i valori e le realizzazioni dell'Europa e preservando la memoria del passato europeo;

favorire l'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività che coinvolgano gli Stati membri di recente adesione.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni di carattere generale

La posizione comune del Consiglio conserva gli elementi principali della proposta originaria della Commissione. Nell'insieme, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione condividono posizioni analoghe su questa decisione.

La dotazione finanziaria di 190 milioni di EUR (ai prezzi del 2004 e fatti salvi adeguamenti per tener conto dell'inflazione) è stata accettata dalle tre istituzioni nell'ambito dell'accordo interistituzionale sul quadro finanziario 2007-2013.

Nella sua posizione comune il Consiglio ha accolto l'idea del Parlamento europeo di aggiungere una quarta linea d'azione relativa alla memoria europea attiva. Ha inoltre accolto positivamente il suggerimento del Parlamento europeo di aggiungere tre «organismi designati» supplementari (che salgono così a nove) tra i beneficiari di sovvenzioni a titolo del programma. Tuttavia, per garantire un opportuno equilibrio, lo status speciale di cui godono questi nove organismi è gradualmente eliminato dopo tre anni.

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria indicativa, il Consiglio ha voluto sottolineare ulteriormente l'importanza relativa dell'azione 1 (gemellaggio di città e progetti dei cittadini) e, come il Parlamento, ha tentato di ridurre le spese di gestione del programma.

Per quanto riguarda l'attuazione del programma e la comitatologia, il Consiglio ha esteso l'uso della procedura di gestione al fine di contemplare anche alcuni casi di sostegno finanziario.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo

Nella sua posizione comune il Consiglio ha cercato di tenere conto delle preoccupazioni e delle priorità del Parlamento europeo, e ha potuto accogliere la maggior parte degli emendamenti di quest'ultimo.

Gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60 e sono stati accettati integralmente, parzialmente o in linea di principio.

Per quanto riguarda gli emendamenti 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 e 53, il Consiglio ha scelto di seguire la linea proposta dalla Commissione e di non accettare gli emendamenti del Parlamento.

L'aggiunta, proposta nell'emendamento 21, di un riferimento alla legittimità delle istituzioni è stata considerata superflua. Per quanto riguarda l'emendamento 27, il Consiglio non intende prevedere la concessione di sostegno strutturale ad «associazioni» o «reti», che rappresentano una nozione giuridica troppo vaga. L'emendamento 36 riguarda la dotazione finanziaria del programma, tema che è stata discusso e deciso dalle tre istituzioni nel contesto dell'accordo sulle prospettive finanziarie. Per quanto riguarda l'emendamento 41, il Consiglio non ha ritenuto opportuno inserire un riferimento agli eventi organizzati da club sportivi gemellati, dato che altri settori non sono specificamente menzionati in questa parte del testo; è stato comunque aggiunto un riferimento agli sport nell'allegato. Per quanto riguarda l'emendamento 45, relativo alla dotazione finanziaria, il Consiglio ha preferito privilegiare l'azione 1, lasciando la percentuale assegnata all'azione 2 a un livello analogo a quello proposto originariamente dalla Commissione.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune rappresenti un testo equilibrato, che tiene pienamente conto degli obiettivi perseguiti dal Parlamento europeo nei suoi emendamenti alla proposta della Commissione. Il Consiglio si augura che nel prossimo futuro possa essere raggiunto un accordo con il Parlamento europeo in vista dell'adozione della decisione.