ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 282

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
20 novembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte dei conti

2006/C 282/1

Relazione speciale n. 7/2006: Gli investimenti nello sviluppo rurale rispondono efficacemente ai problemi delle zone rurali? — Corredata delle risposte della Commissione

1

2006/C 282/2

Relazione speciale n. 8/2006: Coltivare il successo? L’efficacia del sostegno dell’Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli — Corredata delle risposte della Commissione

32

IT

 


I Comunicazioni

Corte dei conti

20.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 282/1


RELAZIONE SPECIALE N. 7/2006

Gli investimenti nello sviluppo rurale rispondono efficacemente ai problemi delle zone rurali?

corredata delle risposte della Commissione

(presentata in virtù dell’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

(2006/C 282/01)

INDICE

Glossario (termini e abbreviazioni)

I-VII

SINTESI

1-15

INTRODUZIONE

1-3

Contesto

4-10

Descrizione degli investimenti nello sviluppo rurale

4-5

Base giuridica

6-8

Obiettivi

9-10

Attuazione

11-15

Ambito e approccio dell’audit

11-13

Quesiti posti per lo svolgimento dell’audit

14-15

Approccio dell’audit

16-63

OSSERVAZIONI

16-28

Quesito di audit n. 1: L’Unione europea ha una strategia chiara e un approccio coerente in materia di politica di sviluppo rurale? Tali aspetti sono adeguatamente definiti nei programmi degli Stati membri?

16-18

Chiarezza della strategia

19-28

Un approccio coerente allo sviluppo rurale

29-39

Quesito di audit n. 2: I progetti selezionati per beneficiare di un finanziamento comunitario si basano su criteri che affrontano al meglio le esigenze delle zone rurali?

29-34

Requisiti e procedure di selezione

35-39

Effetto inerziale

40-52

Quesito di audit n. 3: I progetti sono stati attuati nelle zone rurali e hanno avuto un impatto?

40-46

Localizzazione dei progetti

47-52

Risultati e impatti dei progetti esaminati in loco

53-63

Quesito di audit n. 4: Realizzazioni, risultati e impatti sono opportunamente monitorati e valutati?

53-63

Quadro generale e attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione

64-69

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Allegato I — Elenco dei progetti esaminati negli Stati membri

Allegato II — Definizioni di zone rurali — Parametri di riferimento utilizzati ai fini dell’audit

Allegato III — Esempi di risultati e di impatti dei progetti esaminati

Risposte della Commissione

GLOSSARIO (TERMINI E ABBREVIAZIONI)TERMINI

Beneficiario

Destinatario finale di un pagamento comunitario.

Impatto

Conseguenze socioeconomiche a più lungo termine, osservabili dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione di un intervento e suscettibili di interessare sia i destinatari diretti dell’intervento, sia i destinatari indiretti (ossia quelli che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’intervento), i quali possono trarne beneficio o risultare penalizzati.

NUTS

Nomenclatura delle unità territoriali statistiche, classificazione comune dell’Unione europea per le statistiche regionali, che suddivide ogni Stato membro in una gerarchia di regioni (denominate NUTS 1, 2, 3 e UAL 1 e 2) a seconda delle unità amministrative nazionali.

Leader

Iniziativa finanziata dai Fondi strutturali volta ad aiutare gli attori rurali.

Realizzazione

Ciò che viene prodotto o realizzato con le risorse stanziate per un intervento (per esempio macchinario agricolo acquistato da un agricoltore, strada costruita in un villaggio).

Risultato

Cambiamenti immediati che si determinano per i destinatari diretti durante la loro partecipazione ad un intervento o al termine dello stesso (per esempio migliore accessibilità di una zona grazie alla costruzione di una strada, produzione più efficiente in un’azienda agricola).

Zona urbana

Zona geografica che non ha le caratteristiche di una zona rurale. Esistono diverse tipologie che classificano le zone in rurali e urbane, ad esempio in base alla densità di popolazione.

ABBREVIAZIONI

PAC

Politica agricola comune

FEAOG

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

ESPON

Rete europea di osservatori della programmazione territoriale

PIL

Prodotto interno lordo.

UAL

Unità amministrativa locale

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

PO

Programma operativo

PSR

Programma di sviluppo rurale

SWOT

Analisi dei punti forti, dei punti deboli, delle opportunità e delle minacce (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

SINTESI

I.

Le zone rurali devono far fronte a sfide considerevoli quali lo spopolamento e la scarsità di opportunità economiche. Il contributo dell’Unione europea allo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 supera i 60 miliardi di euro; il 40 % circa di tale importo viene utilizzato per investimenti nello sviluppo rurale che abbracciano un’ampia serie di progetti, la cui gestione e attuazione sono ripartite tra la Commissione e gli Stati membri (cfr. paragrafi 1-10).

II.

La presente relazione riguarda le osservazioni formulate dalla Corte alla luce dell’audit svolto sugli investimenti nello sviluppo rurale. L’audit si prefiggeva di rispondere al seguente quesito generale: «Fino a che punto gli effetti delle misure di investimento consentono di rimediare efficacemente ai problemi delle zone rurali?» (cfr. paragrafi 3 e 11-15).

III.

La flessibilità del regolamento sullo sviluppo rurale (obiettivi ampi, assenza di priorità) e la mancanza di una strategia chiara nei programmi degli Stati membri hanno portato ad una situazione in cui non è chiaro a quale obiettivo i fondi abbiano contribuito. I programmi degli Stati membri si concentrano in larga misura sul settore agricolo e non tengono sufficientemente conto delle caratteristiche della zona geografica sostenuta (cfr. paragrafi 16-28).

IV.

Mancano condizioni e procedure di selezione efficaci per orientare i fondi verso le zone geografiche e i beneficiari più bisognosi (cfr. paragrafi 29-34); l’assenza di un orientamento efficace comporta anche il rischio di maggiori effetti inerziali («deadweight»), che riducono l’efficacia degli aiuti (cfr. paragrafi 35-39).

V.

Una parte significativa della spesa riguarda zone che non sono preminentemente rurali. Rispetto al precedente periodo di programmazione, il sostegno agli investimenti nelle zone rurali si è inoltre notevolmente ridotto (cfr. paragrafi 40-46).

VI.

Non sempre è stato possibile identificare gli effetti dei progetti, ma nei casi in cui ciò è stato fatto, si è rilevato che a rafforzarne l’efficacia sono stati principalmente la sinergia con altri progetti e la localizzazione in zone rurali (cfr. paragrafi 47-52). Si sono inoltre riscontrate lacune nell’attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione (cfr. paragrafi 53-63).

VII.

Nel complesso, la Corte ritiene che non sia possibile valutare l’efficacia degli investimenti operati nello sviluppo rurale. Gli obiettivi sono troppo generici e mancano strategie per l’attuazione della politica. I due principali obiettivi della politica di sviluppo rurale, peraltro, non sono stati realizzati in misura equilibrata. Per rimediare a tale situazione, la Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri per accrescere l’efficacia della politica; a tal fine, è particolarmente importante chiarire gli obiettivi e definire una serie di principi per un orientamento efficace (cfr. paragrafi 64-69).

INTRODUZIONE

Contesto

1.

L’importanza finanziaria dello sviluppo rurale nel bilancio dell’Unione europea è notevole. Il contributo comunitario per il periodo di programmazione 2000-2006 supera i 60 miliardi di euro e il bilancio per il periodo di programmazione 2007-2013 propone di incrementare tale importo portandolo a quasi 70 miliardi di euro, somma alla quale andrebbero aggiunti diversi miliardi di euro provenienti dalla «modulazione», ossia il trasferimento di importi dalle sovvenzioni dirette alle aziende agricole allo sviluppo rurale (1).

2.

Le zone rurali coprono un’ampia parte del territorio dell’Unione europea e della sua popolazione. In media, rispetto alle zone urbane, il loro PIL pro capite è grossomodo inferiore di un terzo, la loro densità di popolazione è di circa dieci volte inferiore e l’occupazione nel settore agricolo è di circa dieci volte superiore. Le zone rurali sono generalmente più remote, dispongono di meno infrastrutture e servizi di base e devono raccogliere sfide notevoli, come lo spopolamento e la scarsità di opportunità economiche.

3.

La presente relazione speciale espone una serie di osservazioni sulle seguenti misure del regolamento sullo sviluppo rurale (2): «investimenti nelle aziende agricole», «miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli» e «promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali». Tali misure assorbono circa il 40 % del bilancio disponibile e, nel loro ambito, è possibile finanziare un’ampia gamma di progetti che, ai fini del presente audit, sono denominati investimenti nello sviluppo rurale. Altre misure importanti in materia di sviluppo rurale, come le azioni agroambientali, gli interventi a favore delle aree più svantaggiate e la silvicoltura, anch'esse volte a far fronte ai problemi delle zone rurali, sono state esaminate in precedenti relazioni (3).

Descrizione degli investimenti nello sviluppo rurale

Base giuridica

4.

Prima del 2000, le misure di investimento rientravano nei Fondi strutturali e i loro obiettivi e requisiti erano definiti da regolamenti specifici. Gli investimenti nelle aziende agricole e il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dovevano sostenere l’agricoltura in tutta l’Unione europea, mentre le misure di promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali erano destinate ad affrontare problemi specifici di tali zone.

5.

A partire dal 2000, lo sviluppo rurale è divenuto il «secondo pilastro della PAC» (4); tale evoluzione è stata operata abbinando, in un unico regolamento, le misure di investimento ad un’ampia serie di altre misure, per cui, pur mantenendo gli obiettivi dei Fondi strutturali, nella politica sono stati integrati gli obiettivi della PAC. Una volta stabiliti alcuni requisiti, tutte le misure sono state attuate nell’intera Unione europea, portando ad una politica decentrata che ha offerto agli Stati membri varie alternative per finanziare priorità nazionali o regionali.

Obiettivi

6.

Il regolamento stabilisce due obiettivi generali: il primo, che riguarda il settore agricolo, può essere sintetizzato nel miglioramento della competitività dell’agricoltura e in una gestione sostenibile dei terreni; il secondo riguarda gli adeguamenti strutturali delle regioni in ritardo di sviluppo o alle prese con altri problemi strutturali. Ambedue sono descritti dettagliatamente nella tabella 1.

Tabella 1

Obiettivi previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale per le misure di investimento in questo campo

OBIETTIVI GENERALI PER TUTTE LE MISURE DI SVILUPPO RURALE (5)

Le misure di sviluppo rurale devono:

accompagnare e integrare altri strumenti della politica agricola comune e contribuire in tal modo al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

aumentare la produttività agricola promovendo il progresso tecnico e garantendo lo sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l’utilizzo ottimale dei fattori di produzione, soprattutto la manodopera;

b)

garantire in tal modo un equo tenore di vita alla comunità agricola, soprattutto incrementando il reddito individuale delle persone occupate nel settore agricolo;

c)

stabilizzare i mercati;

d)

assicurare la disponibilità degli approvvigionamenti;

e)

garantire che gli approvvigionamenti raggiungano i consumatori a prezzi ragionevoli;

essere integrate nelle misure di promozione dello sviluppo e dell’adeguamento strutturale di regioni arretrate dal punto di vista dello sviluppo e accompagnare le misure di sostegno alla riconversione economica e sociale di zone con difficoltà strutturali nelle regioni in questione, tenuto conto del seguente obiettivo specifico: al fine di promuovere il suo sviluppo armonico, la Comunità dovrà sviluppare e proseguire le proprie azioni destinate a rafforzare la coesione economica e sociale. In particolare, la Comunità dovrà puntare a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e l’arretratezza delle regioni o delle isole meno favorite, tra cui le zone rurali.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLE MISURE DI INVESTIMENTO NELLO SVILUPPO RURALE (6)

Investimenti nelle aziende agricole

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Articolo 33

1.

Ridurre i costi di produzione

2.

Migliorare e riorganizzare la produzione

3.

Aumentare la qualità

4.

Preservare e migliorare l’ambiente naturale, le condizioni igieniche e il benessere degli animali

5.

Promuovere la diversificazione delle attività agricole

1.

Guidare la produzione assecondando le tendenze di mercato prevedibili o incoraggiare lo sviluppo di nuovi sbocchi per i prodotti agricoli

2.

Migliorare o razionalizzare i canali di commercializzazione o le procedure di trasformazione

3.

Migliorare la presentazione e la preparazione dei prodotti o incoraggiare il miglior uso o l’eliminazione di sottoprodotti o scarti

4.

Applicare nuove tecnologie

5.

Favorire investimenti innovativi

6.

Migliorare e sorvegliare la qualità

7.

Migliorare e sorvegliare le condizioni di salute

8.

Proteggere l’ambiente

Non è previsto alcun obiettivo specifico

7.

Il regolamento prevede inoltre obiettivi specifici per due misure di investimento, anch’essi descritti nella tabella 1. Gli investimenti nelle aziende agricole contribuiscono a migliorare il reddito agricolo e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Gli investimenti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli contribuiscono invece ad accrescere la competitività e il valore aggiunto dei prodotti.

8.

Gli investimenti intesi a promuovere l’adeguamento e lo sviluppo delle zone rurali sono comunemente noti con il numero di articolo che li contraddistingue nel regolamento («articolo 33»). Questo articolo prevede la concessione di un sostegno alle misure relative alle attività agricole e alla loro riconversione, nonché alle attività rurali, che non rientrino nell’ambito di applicazione di altre misure; esso elenca una serie di voci (anch’esse considerate misure nella presente relazione) in merito alle quali non viene fornito alcun obiettivo o dettaglio specifico. Nell’ambito di tale misure è pertanto possibile sostenere un’ampia gamma di progetti.

Attuazione

9.

La gestione e l’attuazione delle misure di investimento nello sviluppo rurale sono ripartite tra Commissione e Stati membri. In pratica, ciò significa che gli Stati membri definiscono nei rispettivi programmi la strategia e le condizioni di ammissibilità, approvano e verificano i progetti, pagano i beneficiari e riferiscono alla Commissione. Spetta alla Commissione accertarsi che i programmi, la loro attuazione e le relazioni fornite siano conformi ai requisiti normativi.

10.

I potenziali beneficiari (agricoltori, imprese di trasformazione e di commercializzazione, autorità locali) presentano domanda all’organismo attuatore dello Stato membro interessato. Se il progetto soddisfa i requisiti (condizioni di ammissibilità, bilancio disponibile e, talvolta, criteri di classificazione e selezione), esso viene approvato e il beneficiario può realizzarlo. Una volta concluso il progetto, il beneficiario chiede il rimborso all’organismo pagatore dello Stato membro. Periodicamente, l’organismo pagatore chiede alla Commissione il rimborso delle spese sostenute.

Ambito e approccio dell’audit

Quesiti posti per lo svolgimento dell’audit

11.

La Corte ha deciso di svolgere un audit della gestione incentrato sull’efficacia. L’ambito di applicazione scelto è stato il periodo di programmazione 2000-2006. Il principio dell’efficacia riguarda il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti e la realizzazione dei risultati attesi.

12.

Sono ritenuti elementi chiave la pianificazione, l’attuazione, l’esito ottenuto, nonché il monitoraggio e la valutazione. Il grafico 1 fornisce una descrizione di tali aspetti e della loro interrelazione:

Image

13.

L’audit aveva lo scopo di valutare il grado di efficacia delle misure di investimento nello sviluppo rurale nell’affrontare i problemi delle zone rurali. L’approccio scelto è consistito nel rispondere ai seguenti quesiti sulla base dei quattro aspetti fondamentali sopra indicati:

a)

L’Unione europea ha una strategia chiara e un approccio coerente in materia di politica di sviluppo rurale? Tali aspetti sono adeguatamente definiti nei programmi degli Stati membri?

b)

I progetti selezionati per beneficiare di un finanziamento comunitario si basano su criteri che affrontano al meglio le esigenze delle zone rurali?

c)

I progetti sono stati attuati nelle zone rurali e hanno avuto un impatto?

d)

Le realizzazioni, i risultati e gli impatti sono opportunamente monitorati e valutati?

Approccio dell’audit

14.

L’audit è stato espletato nel periodo gennaio-dicembre 2005 e ha comportato la raccolta di elementi probatori mediante:

a)

l’analisi della base giuridica, di documenti relativi alle politiche, studi, documenti di programmazione e relazioni di monitoraggio e valutazione;

b)

l’esame di un campione casuale di 300 progetti FEAOG relativi al periodo di programmazione 2000-2006, allo scopo principale di ottenere un quadro rappresentativo della localizzazione degli investimenti e dei problemi socioeconomici della zona interessata;

c)

nove visite di audit in Stati membri che rientravano tra quelli che avevano ottenuto il maggior numero di pagamenti all’interno del campione di 300 progetti esaminati. Sono stati complessivamente verificati 31 progetti, analizzando in particolare le misure più importanti dal punto di vista finanziario. L’elenco dei progetti e delle misure in questione figura nell’allegato I. I 31 progetti sono stati selezionati su base discrezionale per includere progetti situati in aree che presentavano diversi tipi di ruralità. Vi era inoltre l’intento di identificare esempi di buone prassi.

15.

Ai fini delle visite in loco sono stati selezionati, in base alle loro dimensioni all’interno del campione casuale, alcuni Stati membri e regioni. Regioni non rientranti nell’obiettivo 1 (7): Francia (PSR nazionale), Germania (Bassa Sassonia), Italia (Emilia Romagna), Paesi Bassi (PSR nazionale) e Spagna (Catalogna). Regioni dell’obiettivo 1: Germania (Brandeburgo), Italia (Campania), Portogallo (Lisbona, Valle del Tago) e Spagna (PO nazionale). Le visite si sono svolte nel periodo giugno-ottobre 2005.

OSSERVAZIONI

Quesito di audit n. 1: L’Unione europea ha una strategia chiara e un approccio coerente in materia di politica di sviluppo rurale? Tali aspetti sono adeguatamente definiti nei programmi degli Stati membri?

Chiarezza della strategia

Osservazione 1La flessibilità del regolamento (obiettivi ampi, assenza di priorità) e la mancanza di una strategia chiara nei programmi degli Stati membri hanno portato ad una situazione in cui non è chiaro a quale obiettivo i fondi abbiano contribuito.

16.

Il regolamento sullo sviluppo rurale mira a contribuire, da un lato, al conseguimento degli obiettivi della PAC e, dall’altro, alla coesione economica e sociale (cfr. paragrafo 6). Per realizzare tali obiettivi, il regolamento definisce una serie di misure. Per alcune di esse sono previsti obiettivi specifici, mentre per altre ciò non avviene (cfr. tabella 1). Tali misure prevedono un assortimento di sostegni: alle zone rurali, al miglioramento dell’ambiente e alla competitività dell’agricoltura. Il regolamento non stabilisce quale misura debba contribuire ad un determinato obiettivo, né secondo quale ordine d’importanza.

17.

Il regolamento definisce le misure di investimento in maniera flessibile, prevedendo solo pochi requisiti per la concessione del sostegno. Inoltre, le misure possono contribuire a qualsiasi obiettivo globale.

18.

Nei nove programmi degli Stati membri esaminati, la Corte ha riscontrato l’assenza di una strategia chiara. Alcuni programmi non identificano chiaramente gli obiettivi perseguiti, né secondo quale ordine prioritario siano affrontati dalla misura in causa. Altri programmi indicano determinati obiettivi, ma attuano misure che conseguono obiettivi diversi. Ciò rende poco trasparenti le decisioni prese in materia di politiche; in altri termini, non è chiaro quanto denaro venga utilizzato per un determinato scopo. Il riquadro n. 1 fornisce al riguardo alcuni esempi.

Riquadro n. 1Stessa misura per obiettivi diversiUna delle misure contenute nel programma spagnolo per migliorare le strutture agricole nelle zone dell’obiettivo 1 è l’investimento nelle aziende agricole. L’obiettivo identificato nel programma è l’aumento del reddito agricolo, nonché il miglioramento delle condizioni di vita, lavoro e produzione. Tuttavia, dall’audit è emerso che gli obiettivi effettivamente conseguiti erano diversi a seconda della localizzazione dell’investimento. Nelle zone con agricoltura produttiva, tale misura contribuisce all’obiettivo del miglioramento della competitività agricola. Nelle zone montane, invece, la misura offre sostegno alle aziende agricole di piccole dimensioni e non competitive, al fine di stabilizzare la popolazione rurale. Il programma non stanzia risorse specifiche per questi diversi obiettivi. Non sono previsti target specifici per i due diversi obiettivi perseguiti da tale misura e non vi è alcun controllo sull’importo dei fondi spesi per ciascuno dei diversi obiettivi o in ciascun tipo di zona.La misura relativa alla gestione delle risorse idriche in agricoltura e alla ricomposizione fondiaria rappresenta il 70 % del contributo FEAOG al programma portoghese «Lisbona e Valle del Tago». L’obiettivo identificato nel programma è «lo sviluppo di un’agricoltura moderna e competitiva, quale elemento fondamentale per lo sviluppo delle zone rurali». L’audit ha tuttavia riscontrato che la misura sostiene l’ammodernamento delle reti di irrigazione in zone fertili, nonché la creazione di nuove reti di irrigazione con contestuale ricomposizione fondiaria e realizzazione di infrastrutture in zone con una struttura agricola carente (appezzamenti molto piccoli, impianti di irrigazione obsoleti). La misura ha due diversi obiettivi: potenziare la competitività delle zone altamente produttive e stimolare le attività agricole nelle zone rurali minacciate dall’esodo. Il programma non indica in che misura l’intervento risponderà all’uno o all’altro obiettivo. Un unico progetto localizzato in una zona densamente popolata ha assorbito il 29 % dell’intero contributo del FEAOG al programma.Obiettivi non chiariLa ricomposizione fondiaria è generalmente interpretata come riorganizzazione dei lotti per migliorare le strutture agricole e, dunque, la redditività economica delle aziende agricole. Nell’ambito del PSR olandese, questa voce dell’elenco dell’articolo 33 è la misura finanziariamente più importante. L’assenza di una descrizione dettagliata nel regolamento sullo sviluppo rurale consente ai Paesi Bassi di utilizzare questa voce come strumento per permettere allo Stato di acquistare terreni per lo sviluppo naturalistico. Il PSR approvato dalla Commissione mostra che, dell’importo stanziato per questa voce, 87 milioni di euro dovrebbero contribuire all’obiettivo di un’agricoltura sostenibile e 16 milioni di euro all’obiettivo naturalistico e paesaggistico. L’audit della Corte ha tuttavia rilevato che, in realtà, l’86 % dei fondi aveva come obiettivo principale lo sviluppo naturalistico e soltanto il 14 % era destinato all’agricoltura sostenibile. La flessibilità del regolamento permette questo tipo di situazione. Ne scaturisce una politica che non consente di stabilire con chiarezza a quale obiettivo i fondi abbiano contribuito.

Un approccio coerente allo sviluppo rurale

Osservazione 2I programmi degli Stati membri si concentrano in larga misura sul settore agricolo e non tengono sufficientemente conto delle caratteristiche della zona geografica sostenuta.

19.

Al livello degli Stati membri, gli obiettivi generali definiti dagli articoli 33, 158 e 160 del trattato riconoscono due esigenze. In primo luogo, vi è la necessità di far fronte alle carenze strutturali, di ridurre le disparità di reddito tra zone rurali e urbane nonché la disoccupazione rurale, di migliorare la competitività del settore primario e di promuovere maggiori opportunità economiche nelle zone rurali. In secondo luogo, a causa delle minacce che gravano sulla redditività e il dinamismo di molte comunità rurali, dovute alle scarse opportunità economiche, vi è il bisogno di mantenere la redditività delle comunità rurali, nonché di sostenere nuove attività e agevolare l’erogazione di servizi rurali. Gli Stati membri si trovano di fronte a una serie più ampia di sfide, tra cui una maggiore consapevolezza riguardo alla qualità dei prodotti, al benessere degli animali e alle preoccupazioni ambientali.

20.

Per rispondere a queste molteplici esigenze, sono stati sviluppati per le zone rurali vari concetti di approcci territoriali, incentrati su una zona geografica e basati su un’analisi socioeconomica e una strategia che struttura esplicitamente i diversi aspetti dello sviluppo rurale rispetto ad altri interventi compiuti nella zona. Vi è inoltre un approccio integrato, vale a dire un approccio multisettoriale che coinvolge tutti gli attori e tutte le risorse della zona interessata; ciò permette di ottimizzare le sinergie all’interno di un programma, nonché tra diversi programmi realizzati nella zona.

21.

Valutazioni indipendenti dello sviluppo rurale, intraprese dalla Commissione, raccomandano un approccio territoriale (8); nella sua terza relazione sulla coesione economica e sociale, la Commissione conclude che molti problemi delle zone rurali sono di natura territoriale (9).

22.

Le due conferenze europee sullo sviluppo rurale, svoltesi rispettivamente a Cork (1996) e Salisburgo (2003), hanno confermato la pertinenza di un approccio territoriale. A Cork si è infatti sottolineato che «la politica di sviluppo rurale deve essere multidisciplinare nell’ideazione e multisettoriale nell’applicazione e possedere una spiccata dimensione territoriale» (10). A Salisburgo si è sostenuto che, nelle zone rurali, la politica di sviluppo rurale deve rispondere alle esigenze di una società più ampia e contribuire alla coesione (11).

23.

Numerosi sono gli studi sull’approccio territoriale allo sviluppo rurale che raccomandano tale metodo. Istituti e ricercatori ben noti, tra cui l’OCSE ed ESPON, concludono nelle proprie analisi che un approccio settoriale è meno efficace di un approccio territoriale.

24.

L’altro approccio è quello tradizionale incentrato sull’agricoltura o «settoriale», che si concentra unicamente su un settore e non tiene conto delle caratteristiche della zona geografica sostenuta. La Corte ha riscontrato che i programmi degli Stati membri adottano prevalentemente quest’ultimo approccio. Gli elementi chiave del programma, come gli obiettivi specifici, l’analisi SWOT, la descrizione della situazione e le misure, sono tutti incentrati sul settore agricolo. I programmi non hanno consentito un orientamento territoriale efficace perché gli elementi necessari mancavano o erano incompleti (12).

25.

La Commissione riconosce l’esigenza di promuovere l’innovazione e la diversificazione al di fuori delle aziende agricole tradizionali (13). Tuttavia, un’analisi condotta dalla Corte in merito alla spesa per lo sviluppo rurale nel periodo di programmazione corrente mostra che quasi il 90 % della spesa per lo sviluppo rurale è destinata al settore agricolo.

26.

Il forte accento posto sull’agricoltura mette a repentaglio il conseguimento di uno degli obiettivi generali del regolamento, vale a dire la riduzione degli squilibri territoriali. Un abbinamento appropriato tra approccio settoriale e territoriale attenuerebbe tale rischio. Un esempio riuscito di integrazione tra approccio settoriale e territoriale è stato riscontrato in Campania (riquadro n. 2), a dimostrazione di come sia possibile applicare un approccio territoriale alla politica di sviluppo rurale dell’Unione europea.

Riquadro n. 2Elementi di un parziale approccio territoriale nel programma italiano per la CampaniaIl programma per la Campania comprende i seguenti elementi di un approccio territoriale:

descrizione e diagnosi appropriate del territorio. Il programma opera una distinzione tra due ampie zone con problemi diversi: zone con agricoltura intensiva e «zone rurali». Le ultime sono definite utilizzando criteri differenti e hanno una densità di popolazione media di 127 abitanti/km2, rispetto ai 1 239 abitanti/km2 al di fuori di tali zone, e un tasso di occupazione agricola del 22 %, rispetto al 6 % del resto della regione,

le misure che applicano un approccio settoriale per prodotto agricolo sono volte a sostenere le aziende agricole e le imprese di trasformazione economicamente redditizie. Esse rappresentano il 23 % del contributo FEAOG. La priorità è attribuita a investimenti in zone che sono particolarmente idonee all’ottenimento del prodotto agricolo in questione. Un’ulteriore priorità è attribuita alle zone montane,

quattro misure rientranti nell’articolo 33 che affrontano la carenza di servizi di base e promuovono nuove attività, pari al 24 % del contributo del FEAOG, sono attuate unicamente in zone rurali,

la priorità è attribuita a progetti localizzati in zone rurali, rispondendo in tal modo alle esigenze di queste zone e creando sinergie con altri investimenti realizzati nell’area.

27.

Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, che entrerà in vigore nel 2007, continua a permettere agli Stati membri di adottare un approccio prevalentemente settoriale, concentrandosi soprattutto sul settore agricolo. Non è previsto alcun obiettivo territoriale che punti ad uno sviluppo più equilibrato riducendo le disparità ed evitando squilibri territoriali a livello di Unione europea, Stato membro o regione.

28.

Soltanto l’iniziativa Leader, inserita nel nuovo regolamento, ha un approccio territoriale, sebbene anche alcune misure, per la loro natura multisettoriale, presentino alcuni elementi di tale approccio. I fondi disponibili sono tuttavia limitati (la quota minima comunitaria per Leader è pari al 5 % per l’UE-15 e al 2,5 % per i nuovi Stati membri; la percentuale per le misure multisettoriali è del 10 %). Le proposte più ambiziose della Commissione sono state ridotte (per le misure multisettoriali dal 15 % al 10 %) o respinte (nel caso di una riserva Leader pari al 3 % del bilancio per lo sviluppo rurale). Ciò dimostra che, in pratica, vi è una certa riluttanza a passare dall’approccio settoriale all’approccio territoriale.

Quesito di audit n. 2: I progetti selezionati per beneficiare di un finanziamento comunitario si basano su criteri che affrontano al meglio le esigenze delle zone rurali?

Requisiti e procedure di selezione

Osservazione 3Mancano condizioni di ammissibilità e procedure di selezione efficaci per orientare i fondi verso le zone geografiche e i beneficiari più bisognosi.

29.

Sia il trattato consolidato che il regolamento sullo sviluppo rurale utilizzano l’espressione «zone rurali». L’articolo 33 è infatti intitolato «promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali». Il regolamento, tuttavia, non le definisce, né impone agli Stati membri di stabilire i requisiti che le zone rurali dovrebbero soddisfare (ad esempio, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale). Quanto ai programmi degli Stati membri esaminati, la Corte ha riscontrato che tre di essi non contenevano alcuna definizione di zone rurali, cinque fornivano una definizione non applicata e soltanto un programma (Campania) ha effettivamente applicato la propria definizione di zone rurali.

30.

Il regolamento, inoltre, non impone agli Stati membri di adeguare le misure previste nei loro programmi alle esigenze delle zone rurali. Tale adeguamento potrebbe essere operato individuando le zone con le esigenze più pressanti, quindi stanziando fondi a favore delle zone rurali a seconda del fabbisogno (bilanci specifici, differenziazioni delle percentuali di aiuti, limitazione delle misure a determinate zone e così via).

31.

In generale, gli Stati membri non hanno adottato tale procedura nei rispettivi programmi. Quasi tutte le misure sono applicate nell’intero territorio oggetto del programma, senza tener conto del diverso livello di necessità delle zone rurali.

32.

Anche tra i progetti che soddisfano i requisiti, alcuni risultano migliori di altri nel rispondere alle esigenze delle zone rurali. Per esempio, se un progetto di investimento crea un maggior numero di posti di lavoro nelle zone rurali rispetto ad un altro, a parità di condizioni, il primo progetto è preferibile. I fondi disponibili sono limitati: per una maggiore efficacia, dovrebbero pertanto essere assegnati prioritariamente in funzione delle necessità.

33.

L’audit della Corte ha rilevato che gli Stati membri generalmente non applicano procedure efficaci per selezionare i progetti che meglio rispondono alle esigenze delle zone rurali. Diversi Stati membri selezionano i progetti sulla base del principio «primo arrivato, primo servito». In altri casi, hanno istituito procedure di classificazione, poi non applicate o basate in parte su criteri non pertinenti. Soltanto uno dei nove programmi esaminati ha applicato procedure efficaci. Il riquadro n. 3 fornisce alcuni esempi.

Riquadro n. 3Esempi di applicazione inefficace dei metodi di selezione e classificazioneDi seguito vengono forniti alcuni esempi di criteri non pertinenti per rispondere alle esigenze delle zone rurali.

In Catalogna, per la misura relativa alla trasformazione e alla commercializzazione, vengono assegnati dei punti ai progetti proposti sulla base del tempo trascorso dal momento in cui il beneficiario ha ottenuto l’ultima sovvenzione. Tale criterio è volto a far sì che gli aiuti raggiungano un maggior numero di beneficiari anziché permettere di scegliere i progetti che meglio rispondono alle esigenze delle zone rurali. In Francia, per la stessa misura, nessuno dei criteri di selezione fa riferimento alla localizzazione dell’investimento.

Nella Bassa Sassonia, soltanto uno dei cinque criteri utilizzati per selezionare i villaggi nell’ambito del programma regionale per il «rinnovamento dei villaggi» tiene conto della ruralità del villaggio. Uno di questi criteri è la situazione finanziaria del comune: è necessario che il comune abbia una capacità finanziaria sufficiente per essere in grado di svolgere le azioni con celerità ed efficacia, il che rende la misura più idonea ai comuni delle zone urbane anziché a quelli delle zone rurali, in quanto questi ultimi sono generalmente più deboli da un punto di vista finanziario.

34.

L’audit ha anche rilevato il rischio che i beneficiari maggiormente informati, meglio organizzati e più ricchi possano accedere più agevolmente ai fondi comunitari. Per le misure di investimento, i progetti finanziati sono proposti da privati e comuni che devono cofinanziare parte dell’investimento. Sono stati individuati esempi in cui gli aiuti si concentrano sui beneficiari e nelle zone economicamente più forti anziché nelle zone più rurali. I riquadri nn. 3 e 4 citano casi in cui gli squilibri regionali si sono accentuati anziché diminuire.

Riquadro n. 4Concentrazione degli aiuti sui beneficiari privati e pubblici più fortiIn Emilia-Romagna, vengono sostenute soltanto aziende agricole con un reddito minimo per unità lavorativa/anno di circa 10 000 euro per le zone svantaggiate e circa 15 000 euro per le altre zone. Il 50 % delle aziende agricole ha un reddito inferiore a 5 000 euro. In generale, si tratta di piccole aziende agricole. Il 12 % delle aziende agricole più grandi della regione (più di 20 ettari) ha assorbito il 41 % delle sovvenzioni.La voce «gestione delle risorse idriche in agricoltura» dell’articolo 33 è finanziariamente la misura più importante del programma spagnolo per il miglioramento delle strutture agricole nelle regioni dell’obiettivo 1. La maggior parte dei fondi di tale misura (76 %) è utilizzata per ammodernare reti di irrigazione esistenti. Le zone irrigate coprono grossomodo il 12 % della superficie totale delle regioni dell’obiettivo 1 e sono più densamente popolate e competitive delle zone non irrigate. La gente si è insediata in tali zone perché le zone irrigate sono, in media, sei volte più produttive delle zone non irrigate, il che ha portato ad una situazione in cui la maggioranza dei fondi è concentrata nel 12 % della superficie ubicata nella posizione più favorevole. Solo una piccola percentuale degli aiuti (circa il 20 %) è stata destinata ad aree definite spopolate (< 38,5 abitanti/km2).

Effetto inerziale

Osservazione 4La mancanza di un orientamento efficace comporta anche il rischio di maggiori effetti inerziali, che riducono l’efficacia degli aiuti.

35.

Si verifica un effetto inerziale quando un investimento sarebbe stato realizzato anche senza aiuti. In tali circostanze, gli effetti, come la crescita dell’azienda o i posti di lavoro creati, si sarebbero comunque prodotti. Il sostegno agli investimenti è della massima efficacia quando l’investimento non sarebbe stato realizzato e gli effetti desiderati non si sarebbero prodotti senza aiuti. Tuttavia, un certo livello inerziale può ritenersi inevitabile, in quanto i beneficiari devono essere pronti a intraprendere progetti di investimento.

36.

La Commissione riconosce l’esistenza dell’effetto inerziale (14), confermato anche dall’audit della Corte. Alcuni esempi riscontrati sono riportati nel riquadro n. 5. Effetti inerziali elevati sono altresì segnalati da valutazioni indipendenti.

Riquadro n. 5Esempi di effetto inerzialeSono state visitate due aziende agricole che hanno ricevuto aiuti per progetti rientranti nella misura relativa all’investimento nelle aziende agricole in Emilia-Romagna. Ambedue i titolari hanno dichiarato che avrebbero comunque realizzato gli investimenti, anche se non fosse stato concesso loro il sostegno pubblico. Inoltre, entrambi disponevano di risorse finanziarie sufficienti e hanno scelto di realizzare ulteriori investimenti (non cofinanziati dall’Unione europea) per importi in un caso pari al quintuplo del progetto finanziato e nell’altro pari alla metà del progetto sostenuto.In Catalogna, fino al 2005 non si sono applicati criteri di priorità per la misura relativa al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e tutte le domande ammissibili sono state cofinanziate. Poiché i fondi erano insufficienti per farlo in base alla percentuale di cofinanziamento pubblico prevista nel PSR, il tasso è stato notevolmente ridotto ad una media del 15 %. Ciò ha aumentato la probabilità di un effetto inerziale, in quanto i beneficiari hanno dovuto finanziare essi stessi l’85 % del progetto. Per due delle tre imprese visitate, i rendiconti annuali relativi agli esercizi successivi al completamento del progetto cofinanziato dell’Unione europea indicavano che le imprese avevano realizzato ulteriori investimenti per importi superiori agli investimenti cofinanziati dall’Unione europea.

37.

Per ridurre il rischio di effetti inerziali, occorre un migliore orientamento delle risorse. Inoltre, la Commissione ha prestato scarsa attenzione, se non nulla, all’identificazione di fattori che consentono di predire tali effetti. Per esempio, è risultato che l’effetto inerziale è generalmente maggiore se gli investimenti sono stati realizzati da aziende più grandi, ma inferiore in caso di investimenti a favore dell’ambiente. Tali fattori potrebbero dunque essere presi in considerazione per orientare l’assistenza.

38.

Vi è un nesso tra, da un lato, la redditività di un’impresa e la sostenibilità dell’investimento e, dall’altro, l’effetto inerziale. La Corte dei conti ritiene tuttavia che la Commissione si sia troppo concentrata sulla sostenibilità, accettando con eccessiva facilità un rischio di inerzia elevato.

39.

Tale situazione è esemplificata in maniera eloquente dagli investimenti nelle aziende agricole della regione belga delle Fiandre, che vedono esclusa quasi la metà delle aziende agricole in ragione dell’applicazione del requisito della redditività economica. Tale condizione è stata applicata richiedendo un reddito per lavoratore a tempo pieno di almeno 21 577 euro. I valutatori del programma sono giunti alla conclusione che in questo modo sono state escluse aziende che avevano bisogno di sostegno e per le quali gli effetti di inerzia erano inferiori.

Quesito di audit n. 3: I progetti sono stati attuati nelle zone rurali e hanno avuto un impatto?

Localizzazione dei progetti

Osservazione 5Una parte significativa della spesa è erogata in zone che non sono preminentemente rurali, a scapito dei fondi disponibili per quelle che lo sono realmente.

40.

La Commissione dispone di scarse informazioni sulla localizzazione dei risultati e degli impatti degli investimenti nel campo dello sviluppo rurale (cfr. paragrafo 61). La Corte ha selezionato un campione rappresentativo di 300 progetti FEAOG, classificandoli, in base alla localizzazione, in categorie di ruralità. L’operazione è stata eseguita utilizzando quattro dei migliori criteri di riferimento indipendenti disponibili per i quali esistono dati che consentono di ripartire tutte le zone del territorio dell’Unione europea in zone urbane e rurali. Sono stati utilizzati i seguenti parametri di riferimento (ulteriori dettagli sono riportati nell’allegato II):

a)

classificazione o meno della zona come zona rurale nel precedente periodo di programmazione (1994-1999). Nel periodo in questione, le misure dell’articolo 33 nelle zone non rientranti nell’obiettivo 1 venivano attuate unicamente in alcune zone, dette «obiettivo 5b», che dovevano soddisfare alcuni criteri di ruralità ed essere approvate dalla Commissione;

b)

classificazione della zona come NUTS 3 nella tipologia ESPON, sviluppata nell’ambito del programma ESPON, gestito congiuntamente da Commissione e Stati membri;

c)

ruralità relativa della zona NUTS 3 in base alle definizioni nazionali disponibili a fini statistici;

d)

classificazione della zona come NUTS 3 nella tipologia OCSE, basata sulla densità di popolazione e generalmente applicata per le analisi internazionali dal 1994.

41.

La tabella 2 riporta i risultati della classificazione dei 300 investimenti per ciascun criterio di riferimento. La tabella indica che, per le regioni non rientranti nell’obiettivo 1, a seconda della tipologia usata, tra il 29 % (OCSE) e il 55 % (vecchia classifica obiettivo 5b) della spesa è destinato a zone non rurali. Per le regioni obiettivo 1, tra il 9 % (OCSE) e il 22 % (definizione nazionale) del sostegno allo sviluppo rurale va a zone non rurali.

Tabella 2

Localizzazione degli investimenti per lo sviluppo rurale all’interno di un campione rappresentativo di 300 progetti FEAOG

Popolazione campione

Ex obiettivo 5b

Tipologia ESPON

Definizione nazionale

Tipologia OCSE

No

Urbana

Media

Rurale

Urbana

Media

Rurale

Urbana

Media

Rurale

Regioni non rientranti nell’obiettivo 1

55 %

45 %

47 %

29 %

25 %

44 %

7 %

49 %

29 %

38 %

33 %

Regioni dell’obiettivo 1

N/D

N/D

21 %

53 %

26 %

22 %

2 %

76 %

9 %

43 %

48 %

42.

Rispetto al precedente periodo di programmazione (1994-1999), il sostegno agli investimenti nello sviluppo rurale per le zone rurali (ex obiettivo 5b) è calato del 50 % in termini assoluti (circa 1 500 milioni di euro) e del 70 % in termini relativi (15), e ciò malgrado un aumento considerevole del bilancio per lo sviluppo rurale. Questo dimostra che la mancata attribuzione di priorità alle zone rurali, consentita dal regolamento, è andata a scapito dei fondi disponibili per queste zone.

43.

Per i 300 progetti è stata analizzata anche la densità di popolazione. La tabella sottostante riporta, per ciascuna popolazione campione, la densità di popolazione media della zona dell’investimento (UAL 2 è il livello amministrativo «minimo», come il comune, NUTS 3 è la zona amministrativa più grande, come la provincia). Per tutti i tipi di misure di investimento esaminati, sia le zone UAL 2 che quelle NUTS 3 registrano, in media, una densità di popolazione superiore alla media europea di 120 abitanti per chilometro quadrato. I dati per le regioni dell’obiettivo 1 dovrebbero essere raffrontati alla densità di popolazione media delle zone dell’obiettivo 1, che è pari a 81 abitanti/km2.

Tabella 3

Densità di popolazione media nelle zone di attuazione degli investimenti nello sviluppo rurale, in base a un campione rappresentativo di 300 progetti FEAOG

Popolazione campione

Densità di popolazione nella zona dove è localizzato l’investimento (ab./km2)

UAL 2

NUTS 3

Regioni non rientranti nell’obiettivo 1

259

242

Regioni dell’obiettivo 1

237

246

44.

La pertinenza di tale analisi deriva dalla correlazione tra densità di popolazione e andamento economico. Più la densità di popolazione è elevata, più aumenta il PIL pro capite. Dai risultati della tabella 3 si evince che gli investimenti nello sviluppo rurale sono realizzati, in media, in zone UAL 2 e NUTS 3 che registrano un PIL pro capite superiore alla media comunitaria.

45.

Una caratteristica della classificazione ESPON consiste nel fatto che le zone definite urbane nella sua tipologia registrano il PIL più elevato, e sono quindi più ricche. I risultati del campione mostrano dunque che una parte considerevole della spesa per le misure esaminate (47 % per le regioni non rientranti nell’obiettivo 1, 21 % per le regioni dell’obiettivo 1) è assorbita dalle zone con il PIL più alto, in contrasto con l’obiettivo di ridurre gli squilibri territoriali (cfr. paragrafo 6).

46.

I risultati sono particolarmente significativi per le regioni dell’obiettivo 1, che nel complesso sono le zone più povere dell’Unione europea. Per quanto concerne la densità media di popolazione nelle aree in cui sono realizzati gli investimenti, le regioni rientranti nell’obiettivo 1 sono molto simili alle regioni non contemplate da tale obiettivo (cfr. tabella 3). Ciò indica che gli investimenti sono concentrati nelle zone più ricche delle regioni dell’obiettivo 1.

Risultati e impatti dei progetti esaminati in loco

Osservazione 6Non è stato sempre possibile identificare gli effetti dei progetti, ma nei casi in cui ciò è risultato possibile i principali fattori che ne hanno rafforzato l’efficacia sono stati la sinergia con altri progetti e la localizzazione in zone rurali.

47.

Nell’ambito dell’analisi dei 31 progetti esaminati durante le visite negli Stati membri, l’audit ha inteso rispondere al quesito «quali sono stati i risultati del progetto e quali sono state le variabili fondamentali che li hanno determinati?». Le foto che seguono danno un'idea dei quattro progetti controllati. L’allegato III fornisce una descrizione più dettagliata di tali progetti, che illustrano i punti riportati di seguito. I risultati esposti nel prosieguo non sono estrapolabili perché il campione è stato selezionato su base discrezionale, con l’intento di includere esempi di buone prassi.

Punto 1 — Effetti (risultati e impatti) non sempre identificabili

48.

Per 10 progetti esaminati sono stati constatati risultati e impatti evidenti. Per altri 15 progetti (16), sono stati riscontrati solo alcuni degli effetti attesi. Per i 6 progetti restanti (17), gli effetti constatati sono scarsi, se non nulli. Generalmente tali informazioni non sono state raccolte dagli Stati membri i quali, in alcuni casi, hanno affermato che tale compito spettava ai valutatori.

Punto 2 — I progetti sono più efficaci quando si crea una sinergia

49.

Per 20 progetti esaminati si sono riscontrati effetti sinergici. Ciò significa che i progetti non sono stati realizzati isolatamente, ma in collegamento con altri. Di norma, ciò è stato possibile perché i progetti rientravano in un concetto più ampio, per esempio una strategia di sviluppo locale (per lo sviluppo di villaggi o del turismo). Per gli 11 progetti restanti (18) non sono stati identificati effetti sinergici. La Corte ha rilevato che i progetti isolati, senza alcun collegamento con altri, hanno avuto un impatto minore e sono stati meno efficaci.

50.

Non sempre gli Stati membri richiedono che i progetti si collochino in un concetto più ampio o in un piano di sviluppo locale. In tali circostanze, soprattutto per quel che riguarda le misure dell’articolo 33, un corretto orientamento potenzierebbe l’efficacia dell’aiuto.

Punto 3 — Localizzazione e impatto nelle zone rurali

51.

Per tutti i progetti esaminati, gli effetti principali si sono prodotti nelle immediate vicinanze dell’investimento. Soltanto 7 progetti (19) hanno avuto un impatto anche su una zona più vasta.

52.

Per 19 progetti esaminati, risultati e impatti hanno contribuito positivamente allo sviluppo di zone rurali. Tuttavia, per i 12 progetti restanti, la Corte non ha riscontrato un siffatto contributo positivo: in 6 casi sono stati rilevati effetti limitati o nulli (cfr. paragrafo 48); negli altri 6 casi (20) i progetti erano localizzati in una zona urbana o non rurale. Questi progetti hanno un impatto nettamente inferiore sullo sviluppo rurale e non costituiscono quindi una risposta efficace ai problemi delle zone rurali.

Foto 1

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Progetto n. 15, costruzione di una torre di osservazione nel Brandeburgo

Foto 2

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Progetto n. 11, acquisto di terreni agricoli da parte dello Stato nei Paesi Bassi


Foto 3

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Progetto n. 19, miglioramento del centro del villaggio di Kirchwahlingen nella Bassa Sassonia

Foto 4

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Progetto n. 22, ammodernamento di acquedotti in calcestruzzo con un impianto di pompe e condotte sotterranee in Spagna

Quesito di audit n. 4: Realizzazioni, risultati e impatti sono opportunamente monitorati e valutati?

Quadro generale e attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione

Osservazione 7L’attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione da parte della Commissione e degli Stati membri non fornisce informazioni adeguate e affidabili sulle realizzazioni, i risultati e gli impatti degli investimenti nello sviluppo rurale.

53.

La struttura del sistema di monitoraggio e valutazione è definita nella base giuridica, che peraltro prevede l’inserimento nei PSR degli obiettivi operativi e degli impatti attesi, ove possibile quantificati in termini di stime utilizzabili nel corso del monitoraggio e della valutazione.

54.

Quanto al monitoraggio, in base alla normativa gli Stati membri devono presentare alla Commissione relazioni annuali sullo stato di avanzamento, che indichino tra l’altro il progresso compiuto dalle misure rispetto agli obiettivi. A tal fine, si dovrebbero utilizzare, per quanto possibile, gli indicatori comuni definiti nelle linee guida stilate dalla Commissione. Sulla base degli indicatori comuni forniti dagli Stati membri, la Commissione redige periodicamente una relazione di sintesi.

55.

Sono effettuati tre tipi di valutazione: ex ante (nella fase di pianificazione del programma), intermedia (entro e non oltre il 31 dicembre 2003, con un eventuale aggiornamento, se del caso, dopo due anni) ed ex post (entro il 31 dicembre 2008). La Commissione ha commissionato ad alcuni valutatori la stesura di relazioni che espongano in sintesi i risultati delle valutazioni ex post elaborate dagli Stati membri per il precedente periodo di programmazione (disponibili nel 2003) nonché delle valutazioni intermedie del periodo in corso.

56.

Considerando che le modifiche proposte dalla Commissione per il nuovo periodo di programmazione permetteranno di ovviare ad alcune attuali carenze, la Corte ritiene che la struttura generale del sistema di monitoraggio e di valutazione sia, nel complesso, adeguata.

57.

La Corte ha analizzato l’attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione da parte della Commissione e degli Stati membri e ha riscontrato che né la Commissione né gli Stati membri sorvegliano e valutano adeguatamente le realizzazioni, i risultati e gli impatti degli investimenti nello sviluppo rurale. Ciò significa che essi non dispongono di informazioni sufficienti per gestire efficacemente le misure di investimento.

58.

Sono state constatate alcune deficienze:

a)

nei programmi degli Stati membri, gli obiettivi a livello dei progetti e delle misure, gli indicatori e i target sono generalmente definiti in maniera inappropriata;

b)

anche laddove gli indicatori sono stati definiti in maniera appropriata, diversi Stati membri — pur avendone la possibilità — non hanno raccolto e fornito i dati relativi ai risultati dei progetti;

c)

in molti casi in cui i dati erano stati forniti, gli indicatori di realizzazione, risultato e impatto non sono risultati affidabili. Le realizzazioni dell’UE erano sopravvalutate a causa dell’inclusione dei cofinanziamenti nazionali e della duplice comunicazione dei medesimi risultati. I dati, inoltre, erano basati su previsioni o stime e, in generale, non erano stati sottoposti a verifica da parte delle amministrazioni nazionali;

d)

la Commissione ha chiesto che i dati si basino sugli impegni e non sui pagamenti; non vi è dunque un collegamento diretto con gli importi corrisposti e, di conseguenza, con le informazioni finanziarie. Ciò significa, peraltro, che i dati non corrispondono alla realtà e che le realizzazioni e i risultati sono notificati troppo precocemente o sovradichiarati (ad esempio in caso di annullamento dei progetti);

e)

quanto all’articolo 33, data la grande varietà di progetti, la Commissione non ha fornito indicatori comuni pertinenti per quanto concerne le realizzazioni. Le relazioni non indicano quale sia effettivamente l’oggetto del finanziamento.

59.

Tali lacune incidono dunque sulle relazioni annuali stilate dagli Stati membri riguardo allo stato di avanzamento dei progetti, nelle quali si forniscono i dati. Gli indicatori comuni di tali relazioni costituiscono la base delle relazioni di sintesi della Commissione concernenti il monitoraggio dello sviluppo rurale nell’Unione europea, relazione richiesta dal Consiglio Agricoltura. L’ultima relazione, relativa al triennio 2001-2003, preparata nel mese di maggio 2005, è incentrata sull’attuazione finanziaria e fornisce pochi dati sul monitoraggio delle realizzazioni e dei risultati. La relazione non è completa, in quanto i dati per le regioni dell’obiettivo 1 non erano disponibili. Inoltre, non può essere raffrontata al 2000 perché nel 2001 la Commissione ha modificato gli indicatori e le cifre aggiornate per il 2000 sono disponibili solo in parte.

60.

Le lacune descritte (cfr. paragrafo 58) incidono altresì sulle relazioni di valutazione. Un ulteriore problema riguardante le valutazioni è la scarsa pertinenza del «questionario valutativo comune». Si tratta di un questionario con criteri e indicatori di valutazione elaborato dalla Commissione e previsto dalla normativa applicabile. Orbene, l’audit della Corte ha riscontrato che alla maggioranza dei quesiti i valutatori non danno risposta perché la maggior parte delle domande, dei criteri e degli indicatori non sono pertinenti e, quando lo sono, i dati non sono disponibili o quantificabili.

61.

Il monitoraggio e la valutazione forniscono solo informazioni limitate in merito alla localizzazione delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti, informazioni che invece sarebbero necessarie per appurare se le misure consentano di far fronte ai problemi delle zone rurali più bisognose. Tali informazioni costituirebbero il completamento logico dell’orientamento e consentirebbero di misurare l’efficacia del sostegno.

62.

Per diversi anni, l’approccio della Commissione ad una sana gestione finanziaria si è fondato su procedure di gestione basate sulle attività, approccio che, nel complesso, fornisce indicatori sulle realizzazioni e gli impatti dello sviluppo rurale. Tali indicatori, tuttavia, non consentono di avere una visione chiara di ciò che è stato finanziato e conseguito. Gli indicatori di realizzazione descrivono le attività previste della Commissione e l’unico indicatore pertinente per quanto concerne l’impatto delle misure di investimento è la spesa per lo sviluppo rurale rispetto alla spesa complessiva del FEAOG.

63.

Il modo in cui il sistema di monitoraggio e valutazione è attuato ha portato ad una situazione in cui le relazioni fornite non presentano un quadro affidabile delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti degli investimenti nello sviluppo rurale. Non è chiaro che cosa sia stato finanziato (realizzazioni) e conseguito (risultati, impatti), né come abbia contribuito ad affrontare i problemi delle zone rurali.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

64.

La Corte ha rilevato che mancavano le principali informazioni necessarie per appurare se le misure di investimento nello sviluppo rurale affrontino efficacemente o meno i problemi delle zone rurali. Essa, pertanto, non ha potuto valutare quali fondi abbiano contribuito a conseguire un determinato obiettivo. L’indisponibilità di tali informazioni è in parte dovuta al regolamento sullo sviluppo rurale, che offre una vasta gamma di misure volte alla realizzazione di obiettivi generici. Inoltre, i programmi degli Stati membri non risultavano contenere strategie chiare per affrontare i problemi delle zone rurali (cfr. paragrafi 16-18).

Per il prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe dunque garantire che, nel momento in cui adotta i programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri abbiano identificato strategie chiare correlate a obiettivi specifici, che consentano la valutazione del rapporto costo/efficacia degli investimenti.

65.

I programmi degli Stati membri che attuano le misure di sviluppo rurale si concentrano in larga misura sul sostegno al settore agricolo, limitandosi dunque ad uno degli obiettivi generali del regolamento, vale a dire contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PAC. Questo concentrare l’attenzione sull’agricoltura mette a repentaglio il conseguimento dell’altro obiettivo generale del regolamento, ossia contribuire alla coesione economica e sociale delle zone rurali, obiettivo al quale risponderebbe meglio l’approccio territoriale utilizzato per altri fondi strutturali (cfr. paragrafi 19-26).

Nello stabilire le disposizioni per il periodo di programmazione 2007-2013, occorre prestare la dovuta attenzione all’equilibrio tra i due principali obiettivi del regolamento, vale a dire l’obiettivo riguardante la PAC e quello volto a ridurre gli squilibri territoriali.

66.

Il regolamento non contiene una definizione di zone rurali, né stabilisce i requisiti che esse devono soddisfare; gli Stati membri non sono tenuti a definire le zone rurali nei loro programmi di sviluppo rurale e vi è una carenza di requisiti e procedure di selezione efficaci per orientare i fondi verso le zone geografiche e i beneficiari più bisognosi (cfr. paragrafi 29-34).

Per questioni di efficacia, la Commissione dovrebbe fare in modo che i programmi degli Stati membri stabiliscano, per lo stanziamento dei fondi, un ordine di priorità basato sulle esigenze. Una classificazione di questo tipo risulterebbe più agevole se le zone e i beneficiari più bisognosi fossero identificati più chiaramente.

67.

La Commissione dispone di scarse informazioni sulla localizzazione dei risultati e degli impatti degli investimenti. La Corte ha riscontrato che una parte cospicua della spesa è erogata a zone che non sono preminentemente rurali; inoltre, rispetto al precedente periodo di programmazione, il sostegno agli investimenti per le zone rurali è notevolmente diminuito (cfr. paragrafi 40-46).

Nell’approvare i programmi di sviluppo rurale, la Commissione dovrebbe accertarsi che gli Stati membri abbiano chiaramente indicato e motivato la scelta delle zone in cui gli investimenti sono più necessari.

68.

Quanto a risultati e impatti dei progetti esaminati in loco, si è rilevato che è difficile stabilirne l’effetto; tuttavia, i fattori che hanno influito positivamente sull’efficacia sono stati la sinergia con altri progetti e la localizzazione in zone rurali (cfr. paragrafi 47-53).

La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad analizzare i principali fattori che influiscono sulla riuscita dei progetti di investimento e divulgare esempi di buone prassi.

69.

Il sistema di monitoraggio e valutazione non fornisce alla Commissione e agli Stati membri informazioni sufficienti e affidabili sulle realizzazioni, i risultati e gli impatti (cfr. paragrafi 53-63).

La Commissione dovrebbe provvedere affinché la raccolta dei dati e la presentazione delle relazioni siano migliorate, al fine di essere maggiormente informata sull’efficacia degli investimenti.

La presente relazione è stata adottata a Lussemburgo, nella riunione del 28 giugno 2006.

Per la Corte dei conti

Hubert WEBER

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270, 21.10.2003, pag. 1), articolo 10.

(2)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (GU L 160, 26.6.1999, pag. 80).

(3)  Relazione speciale n. 3/2005 (GU C 279 dell’11.11.2005), relazione speciale n. 4/2003 (GU C 151 del 27.6.2003) e relazione speciale n. 9/2004 (GU C 67 del 18.3.2005).

(4)  Il primo pilastro della PAC riguarda la concessione agli agricoltori di un sostegno sotto forma di pagamenti diretti.

(5)  Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(6)  Articoli 4, 25 e 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(7)  Regioni NUTS 2 che accusano un ritardo nello sviluppo, definito come PIL pro capite inferiore al 75 % della media comunitaria.

(8)  Valutazione ex post dei programmi dell’obiettivo 5b 1994-1999, agosto 2003; relazione di sintesi delle valutazioni intermedie 2000-2006, febbraio 2006.

(9)  Un nuovo partenariato per la coesione, terza relazione sulla coesione economica e sociale, febbraio 2004, pag. 29.

(10)  Conclusioni della Conferenza europea sullo sviluppo rurale di Cork, 7-9 novembre 1996.

(11)  Conclusioni della seconda Conferenza europea sullo sviluppo rurale di Salisburgo, 12-14 novembre 2003.

(12)  Per esempio, se è contemplata una diagnosi dei problemi delle diverse aree del territorio, si tratta di una diagnosi generale, che non specifica quale problema interessi una determinata zona rurale. Inoltre, la descrizione dei problemi/delle necessità non viene utilizzata per adeguare le misure di sviluppo rurale alle esigenze delle diverse zone.

(13)  Newsletter della Commissione «Lo sviluppo rurale al servizio della crescita e dell’occupazione», 2005.

(14)  DG Agricoltura e sviluppo rurale — Factsheet — New Perspectives for EU Rural Development, pag. 7.

(15)  Fonte: Analisi da parte della Corte dei dati contabili della Commissione.

(16)  Progetti 1-5, 7-9, 16, 18, 19, 22, 23, 30 e 31 (cfr. allegato I).

(17)  Progetti 12, 15, 17, 20, 26 e 27 (cfr. allegato I).

(18)  Progetti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 17, 20 e 31 (cfr. allegato I).

(19)  Progetti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (cfr. allegato I).

(20)  Progetti 7, 8, 11, 18, 24 e 25 (cfr. allegato I).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PROGETTI ESAMINATI NEGLI STATI MEMBRI

N. rif.

Stato membroe programma

Misura — Regolamento (CE) n. 1257/1999

Breve descrizione del progetto

Investimenti nelle aziende agricole

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Misure previste all'articolo 33

Ricomposizione fondiaria

Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale

Gestione delle risorse idriche in agricoltura

Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura

1

Italia — Emilia Romagna

×

 

 

 

 

 

Acquisto di macchinari agricoli, progetto volto alla riduzione dei costi

2

Italia — Emilia Romagna

×

 

 

 

 

 

Costruzione di fabbricati agricoli per il ricovero delle macchine, progetto volto alla riduzione dei costi

3

Spagna — PO nazionale

×

 

 

 

 

 

Sostegno ad un investimento (sovvenzione, abbuono di interesse e prestito agevolato) presso una piccola azienda agricola a conduzione familiare, con circa 15 vacche

4

Spagna — PO nazionale

×

 

 

 

 

 

Sostegno ad un investimento (sovvenzione e abbuono di interesse) presso una cooperativa lattiero-casearia relativamente grande (186 vacche, quota latte 1,2 milioni di kg)

5

Francia — PSR nazionale

 

×

 

 

 

 

Investimenti per migliorare il controllo della qualità presso una cooperativa di produzione vinicola

6

Francia — PSR nazionale

 

×

 

 

 

 

Investimenti per migliorare e controllare le condizioni igieniche di un macello

7

Spagna — Catalogna

 

×

 

 

 

 

Miglioramento delle condizioni sanitarie e risparmio energetico attraverso l’adeguamento del processo di produzione presso un’impresa privata

8

Spagna — Catalogna

 

×

 

 

 

 

Costruzione di un nuovo impianto e miglioramento delle condizioni sanitarie attraverso l’adeguamento del processo di produzione presso un’impresa privata

9

Spagna — Catalogna

 

×

 

 

 

 

Costruzione di un nuovo impianto e miglioramento delle condizioni sanitarie attraverso l’adeguamento del processo di produzione presso un’associazione di produttori

10

Paesi Bassi — PSR nazionale

 

 

×

 

 

 

Acquisto, presso un agricoltore, di 28,6 ettari di terreni agricoli in una zona adibita a riserva naturale

11

Paesi Bassi — PSR nazionale

 

 

×

 

 

 

Acquisto, presso il comune di Zaanstad, di 125,6 ettari di terreni in una zona adibita a riserva naturale, utilizzati preminentemente come terreni agricoli

12

Italia — Campania

 

 

 

×

 

 

Ristrutturazione di un edificio esistente presso un’azienda agricola isolata con l’impegno di utilizzarlo come struttura «bed and breakfast»

13

Italia — Campania

 

 

 

×

 

 

Ristrutturazione di uno spazio aperto (strada e piazza) di un comune per utilizzarlo come spazio sociale

14

Germania — Brandeburgo

 

 

 

×

 

 

Ristrutturazione di un castello da utilizzare a fini museali

15

Germania — Brandeburgo

 

 

 

×

 

 

Costruzione di una torre di osservazione in acciaio alta 31,5 metri che offre una vista panoramica su un lago e la zona circostante

16

Germania — Brandeburgo

 

 

 

×

 

 

Ricostruzione di due ponti e miglioramento di un tratto di strada rurale lungo 1,1 km

17

Germania — Bassa Sassonia

 

 

 

×

 

 

Riconversione di un vecchio fabbricato tradizionale in spazio sociale e di incontro

18

Germania — Bassa Sassonia

 

 

 

×

 

 

Restauro della recinzione e degli spioventi di una vecchia casa agricola

19

Germania — Bassa Sassonia

 

 

 

×

 

 

Costruzione di un parcheggio per autovetture, rifacimento di un manto stradale, creazione di una piazzola di manovra per i camion per gli approvvigionamenti agricoli, riparazione di recinzioni tipiche e realizzazione di panchine per il pubblico

20

Spagna — Catalogna

 

 

 

×

 

 

Rinnovamento di una sala riunioni in un comune rurale

21

Germania — Brandeburgo

 

 

 

 

×

 

Miglioramento degli argini lungo il fiume Oder e prelievo dell’acqua dal fiume per l’irrigazione

22

Spagna — PSR nazionale

 

 

 

 

×

 

Miglioramento e ammodernamento della rete di irrigazione per un’impresa di irrigazione

23

Spagna — PSR nazionale

 

 

 

 

×

 

Miglioramento di una zona per un’impresa di irrigazione nell’ambito di un progetto integrato (irrigazione, drenaggio, strade, ecc.)

24

Spagna — PSR nazionale

 

 

 

 

×

 

Irrigazione in una zona agricola nelle immediate vicinanze della città di Castellón de la Plana

25

Spagna — PSR nazionale

 

 

 

 

×

 

Irrigazione di terreni agricoli nelle vicinanze della città di Sagunto

26

Portogallo — Lisbona e Valle del Tago

 

 

 

 

×

 

Costruzione di un nuovo impianto di irrigazione nella zona di due villaggi in una comunità rurale di Tomar

27

Portogallo — Lisbona e Valle del Tago

 

 

 

 

×

 

Costruzione di un nuovo impianto di irrigazione in una zona distante 25 km da Lisbona

28

Italia — Campania

 

 

 

 

 

×

Rifacimento di strade rurali esistenti, miglioramento dell’accessibilità delle aziende agricole circostanti, miglioramento della comunicazione tra diverse parti del comune e dell’accesso alle strade principali

29

Italia — Campania

 

 

 

 

 

×

Rifacimento di strade rurali esistenti, miglioramento dell’accessibilità delle aziende agricole circostanti, miglioramento della comunicazione tra diverse parti del comune e dell’accesso alle strade principali

30

Germania — Bassa Sassonia

 

 

 

 

 

×

Creazione di una nuova strada rurale lunga 410 metri

31

Germania — Bassa Sassonia

 

 

 

 

 

×

Miglioramento di un tratto di 1,4 km di una strada rurale


ALLEGATO II

DEFINIZIONI DI ZONE RURALI — PARAMETRI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI AI FINI DELL'AUDIT

1.

Zone dell’ex obiettivo 5b

A partire dall’entrata in vigore del regolamento sullo sviluppo rurale, il 1 gennaio 2000, il regolamento (CEE) n. 2052/88 (1) è stato abrogato. Quest’ultimo, nell’articolo 1, paragrafo 5, definisce l’obiettivo 5b come inteso a «promuovere lo sviluppo delle zone rurali». Più avanti, l’articolo 11 stabilisce che le zone ammissibili al contributo a titolo dell'obiettivo n. 5 b) saranno selezionate (…) tenendo conto segnatamente del loro grado di sviluppo rurale, in base al numero delle persone occupate in agricoltura, del loro livello di sviluppo economico e agricolo, della loro situazione periferica e della loro sensibilità all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nella prospettiva della riforma della politica agricola comune. Per il periodo di programmazione 1994-1999, la Commissione, seguendo tali criteri, ha approvato 83 zone. La superficie interessata dai programmi dell’obiettivo 5b copriva il 26 % della superficie dell’Unione europea e il 9 % della sua popolazione.

2.

Tipologia ESPON

La relazione finale del progetto 1.1.2 dell’ESPON «Relazioni urbane-rurali in Europa» si interroga sulla pertinenza della suddivisione tra urbano e rurale, sulle modalità con cui si dovrebbe operare tale suddivisione e sui criteri che si dovrebbero adottare in tal senso, nonché sulla sua applicabilità all’elaborazione delle politiche. La relazione elabora una tipologia di regioni in Europa in base a caratteristiche urbane-rurali. La tipologia ESPON si basa su due dimensioni principali, vale a dire il grado di influenza urbana e il grado di intervento umano. L’influenza urbana viene definita in base alla densità di popolazione e allo stato dell’agglomerato urbano principale di ogni zona NUTS 3. Il grado di intervento umano è determinato sulla base della quota relativa di copertura del suolo secondo le principali categorie di copertura del suolo della banca dati CORINE. Le principali categorie sono superfici artificiali, zone agricole e coperture del suolo residue. Ai fini dell’audit, la prima categoria (tipo 1 «influenza urbana elevata, intervento umano elevato») è stata considerata urbana, le categorie da 2 a 5 sono state considerate medie e la categoria 6 è stata considerata rurale.

3.

Definizioni nazionali

Poiché i criteri applicati dagli Stati membri sono molto vari, le diverse tipologie, così come sono definite, non sono raffrontabili. Tuttavia, nell’ambito del progetto 1.1.2, l’ESPON ha armonizzato le classificazioni nazionali definendo tre categorie sulla base della media del paese. In base alle definizioni nazionali, ne risulta una tipologia di ruralità relativa suddividibile in tre categorie: ruralità bassa (indice inferiore a 90 rispetto alla media del paese), ruralità media (indice compreso tra 90 e 110) e ruralità alta (indice superiore a 110).

4.

OCSE

La classificazione OCSE prevede tre categorie in base alle quali le zone NUTS 3 sono definite urbane se meno del 15 % della loro popolazione vive in zone UAL 2 con una densità di popolazione inferiore a 150 abitanti/km2. Una zona NUTS 3 è relativamente rurale se il 15-50 % della sua popolazione vive in zone UAL 2 con una densità di popolazione inferiore a 150 abitanti/km2, mentre è rurale se supera il 50 %.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali (GU L 185, 15.7.1988, pag. 9).


ALLEGATO III

ESEMPI DI RISULTATI E DI IMPATTI DEI PROGETTI ESAMINATI

Punto 1 — Effetti non sempre identificabili

Nel Brandeburgo, nell’ambito della misura dell’articolo 33 «rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale», è stata costruita una torre di osservazione in acciaio alta 31,5 metri che offre una vista panoramica sul Senftenberger See e la zona circostante (cfr. anche foto 1). La torre è un ulteriore elemento di attrattiva della zona, ma, a giudizio dei revisori, non è un progetto essenziale. Se non fosse stata realizzata, con tutta probabilità il numero di visitatori sarebbe stato fondamentalmente lo stesso. Non vi sono prove che tale progetto, costato circa 380 000 euro, sviluppi efficacemente la zona rurale. Le autorità del parco sono state in grado di fornire statistiche che indicano il numero di visitatori ripartiti in base alla durata della loro permanenza (visite giornaliere e pernottamenti). Orbene, la costruzione della torre non ha avuto un impatto discernibile su tali cifre e, in ogni caso, qualsiasi tendenza potrebbe essere dovuta ad altri fattori. Pertanto, risultati e impatto della torre sono molto difficili da stabilire e quantificare ed è ancora presto per valutare gli effetti del progetto a medio e a lungo termine.

Punto 2 — I progetti sono più efficaci quando si crea una sinergia

Esempio 1: Sinergia con altri strumenti e obiettivi, parte di una strategia più ampia

Il progetto ha riguardato l’acquisto di terreni agricoli da parte dello Stato nell’ambito della misura dell’articolo 33 per la ricomposizione fondiaria nei Paesi Bassi (cfr. anche foto 2). Per questo progetto, i lotti sono stati acquistati negli anni Sessanta dal comune a fini di edificazione; ora (con il cofinanziamento dell’Unione europea) sono stati riacquistati dallo Stato e destinati a progetti di sviluppo naturalistico anziché di urbanizzazione. Nella zona sono stati anche attuati altri progetti cofinanziati dall’Unione europea, che hanno permesso di conseguire contemporaneamente i due principali obiettivi del PSR: sviluppo naturalistico e sviluppo sostenibile dell’agricoltura. Inoltre, la zona nella quale è stato realizzato il progetto offriva possibilità in termini di attività ricreative acquatiche ed era in fase di realizzazione una pista ciclabile, cofinanziata dall’Unione europea, tra i lotti acquistati e la città di Zaanstad. Il progetto si inseriva in una strategia più ampia di piani nazionali e provinciali e di piani di assetto territoriale dettagliati, il che è particolarmente rilevante ai fini dell’obiettivo naturalistico, ad esempio per la tutela delle specie, che richiede un intervento più vasto di un singolo progetto.

Esempio 2: Sinergia con altri progetti e parte di una strategia più ampia

Nell’ambito della misura dell’articolo 33 «rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale», è stato migliorato il centro del villaggio di Kirchwahlingen (Germania) (cfr. anche foto 3), mediante la creazione di un parcheggio per autovetture per i visitatori della chiesa e altri, il rifacimento del manto stradale per migliorare il drenaggio delle acque pluviali ed evitare inondazioni, la creazione di una piazzola di manovra per i camion per gli approvvigionamenti agricoli, la riparazione di recinzioni tipiche e la realizzazione di panchine per il pubblico. L’intervento ha valorizzato il villaggio, che si è aperto al turismo e a manifestazioni culturali, inducendo persino alcuni di quelli che l’avevano abbandonato a farvi ritorno. L’inserimento del progetto in un piano più ampio di rinnovamento dei villaggi ha fatto sì che vari rappresentanti locali abbiano avuto la possibilità di partecipare sin dall’inizio con il proprio apporto alla procedura di pianificazione, ivi compresa la fase di definizione delle priorità, per cui sono stati scelti per il villaggio i progetti più necessari. Il progetto è stato integrato da due altri progetti pubblici strettamente correlati e un progetto privato, anch'essi definiti nel piano di rinnovamento dei villaggi. Inoltre, il progetto è rientrato in un concetto più ampio, ossia nei (complessivi) 15 piani di rinnovamento dei villaggi delle tre comunità locali associate (Samtgemeinde). Il villaggio in questione si trova in una zona rurale in cui lo spopolamento ha rappresentato un problema e le infrastrutture erano relativamente deboli. Il villaggio stava perdendo la sua identità. Tali elementi hanno rafforzato l’impatto del progetto.

Punto 3 — Localizzazione in zone non rurali

Uno dei progetti esaminati per la misura relativa all’irrigazione in Spagna ha comportato un investimento complessivo di 9,9 milioni di euro, cofinanziati dal FEAOG per 2,4 milioni di euro. Il progetto riguardava l’irrigazione di una zona agricola nelle immediate vicinanze di Castellón de la Plana. All’interno della zona agricola o attorno ad essa non vi sono piccoli villaggi e gli agricoltori che beneficiano del progetto vivono a Castellón.

Al centro della zona agricola irrigata passa un'autostrada che porta dalla città al porto di Castellón, coprendo un tratto di circa 5 km. Tra la zona agricola e il Mediterraneo, l’area è prevalentemente edificata. Castellón de la Plana ha una popolazione di circa 147 000 unità e una densità di 1 346 abitanti/km2. La città è uno dei centri spagnoli di produzione degli agrumi perché la zona è fertile. È inoltre un importante centro commerciale, con una grande industria petrolchimica, le cui principali attività sono la fabbricazione di piastrelle in ceramica e la pesca.

Castellón de la Plana è una delle 29 città spagnole che hanno beneficiato dell’iniziativa comunitaria Urban I cofinanziata dall’Unione europea. L’iniziativa comunitaria Urban è uno strumento della politica di coesione dell’Unione europea dedicato al rinnovamento delle zone urbane e delle zone limitrofe in crisi.

Il progetto comportava l’ammodernamento di una rete di irrigazione in una zona di 895 ettari, sostituendo agli acquedotti esistenti in calcestruzzo un impianto con pompe e condotte sotterranee (cfr. foto 4). I risultati principali sono una riduzione considerevole del consumo di acqua, il che rende più efficiente l’agricoltura nella zona, migliorando la qualità e la quantità dei prodotti e, dunque, consolidando l’agricoltura a tempo parziale esistente (secondo l’obiettivo di «Consolidar la agricultura a tiempo parcial»).

Gli esiti di tale progetto contribuiscono dunque al miglioramento della competitività dell’agricoltura e all’ambiente (risparmio di acqua). Tali risultati, tuttavia, sono realizzati in una zona che, sotto vari punti di vista si trova in una delle aree più competitive e meglio posizionate delle zone dell’obiettivo 1 della Spagna. Castellón de la Plana e le zone agricole nelle vicinanze della città non presentano i problemi tipici delle zone rurali (spopolamento, occupazione elevata in agricoltura e così via). In base a criteri oggettivi, tali zone non possono dunque considerarsi rurali, per cui il finanziamento di questi progetti non contribuisce all’adeguamento e allo sviluppo delle zone rurali, né li promuove.


RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

II.

Il successo dell’attuazione delle misure di investimento non dovrebbe essere valutato esclusivamente sulla base del loro impatto sulla soluzione dei problemi delle zone rurali. Lo sviluppo rurale mira alla coesione territoriale ma si pone anche altri obiettivi come l’aumento della competitività del settore agricolo e forestale, il miglioramento dell’ambiente e dello spazio naturale, e lo sviluppo dell’economia rurale in senso ampio, a livello sia comunitario che nazionale/regionale (cfr. risposta ai paragrafi 6-13).

Per affrontare adeguatamente i problemi delle zone rurali, dunque, devono essere impiegati vari strumenti.

III.

Sono inclusi obiettivi specifici «connessi a una misura» per ciascuna delle misure verificate ai sensi dei capitoli I, VII e IX corrispondenti del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio. Per il prossimo periodo di programmazione, la Commissione ha inserito un approccio più strategico mediante le linee guida della strategia comunitaria che consentono agli Stati membri di focalizzare meglio le proprie strategie di sviluppo rurale sugli obiettivi derivanti da esigenze specifiche.

Il posto centrale accordato al settore agricolo è inerente alla politica di sviluppo rurale che, prendendo le mosse da una politica centrata sui problemi strutturali del settore agricolo, affronta oggi le molteplici funzioni dell’agricoltura nella società e in particolare le sfide che si presentano in un contesto rurale più ampio. L’abbinamento di elementi settoriali e territoriali è previsto da questa politica, considerata il secondo pilastro della PAC (cfr. risposta ai paragrafi 16-28).

IV.

Lo sviluppo rurale è una politica orizzontale applicabile a tutte le regioni europee. Conformemente al principio di sussidiarietà, l’individuazione dei beneficiari e delle zone ammissibili per il sostegno e l’elaborazione di strategie appropriate sono di competenza degli Stati membri (cfr. risposta ai paragrafi 29-34).

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede, per il prossimo periodo di programmazione, un orientamento più chiaro verso le piccole imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (nonché, a titolo dell’asse 1, le micro-imprese attive nel settore dei prodotti forestali e, nel quadro dell’asse 3, di quelle attive nel campo dello sviluppo economico) al fine, fra l’altro, di limitare per quanto possibile gli effetti inerziali (se e dove si verificano) (cfr. risposta ai paragrafi 35-39).

V.

La definizione e individuazione delle zone ammissibili nonché l’ubicazione delle varie misure sono di competenza degli Stati membri/regioni sulla base dell’analisi dei problemi, degli obiettivi e della strategia da essi definiti nei rispettivi programmi. Si tratta di un elemento chiave nel contesto della sussidiarietà. La questione dell’utilizzo efficiente dei fondi assegnati alle misure di investimento, inoltre, non può essere ridotta al carattere rurale della zona in cui ha luogo l’intervento (cfr. risposta ai paragrafi 40-46).

VI.

La Commissione riconosce che approcci territoriali integrati forniscono uno strumento importante per attuare la politica di sviluppo rurale e ha raccomandato tale possibilità nel nuovo regolamento (CE) n. 1698/2005 in cui incoraggia progetti integrati che combinano varie misure e razionalizza l’iniziativa comunitaria Leader (cfr. risposta ai paragrafi 48-51).

La Commissione ha compiuto seri sforzi per porre rimedio alle carenze qualitative e quantitative dei dati di monitoraggio degli Stati membri, già per il periodo di programmazione attuale. Il monitoraggio sarà rafforzato con l’introduzione, per il prossimo periodo di programmazione, di un quadro comune per la sorveglianza e la valutazione (QCSV) in collaborazione con gli Stati membri (cfr. risposta ai paragrafi 55-63).

VII.

Nel periodo 2007-2013 il sostegno verrà mirato meglio grazie all’introduzione del QCSV, strettamente legato alle strategie nazionali.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio relativo al prossimo periodo di programmazione, inoltre, affronta lo sviluppo rurale in modo più strategico mediante la definizione di tre obiettivi chiave (accrescere la competitività del settore agricolo e forestale, valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale, migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione dell’economia rurale), ripartiti a loro volta in sotto-obiettivi specifici per le varie misure.

6-13.

La Commissione accoglie con favore le osservazioni e conclusioni presentate dalla Corte nella sua relazione. Molte di esse devono essere tenute in considerazione in vista dell’attuazione del quadro giuridico per il prossimo periodo di programmazione 2007-2013.

La politica di sviluppo rurale è costituita da una serie di nove gruppi di misure di varia natura, che devono essere tenuti tutti presenti per coprire il campo più ampio degli obiettivi di sviluppo rurale, se si vuole rispondere ai problemi delle zone rurali.

Gli obiettivi specifici definiti nei tre gruppi delle misure di investimento a favore dello sviluppo rurale (SR) si concentrano più specificamente sulla riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, la promozione della diversificazione delle attività agricole, ecc. Tali obiettivi sono inscritti nella strategia globale dello sviluppo rurale, volta ad accrescere la competitività del settore agricolo e forestale, valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale e migliorare l’economia rurale più ampia (cfr. anche risposta ai paragrafi 19-27).

Osservazione 1La flessibilità della politica di SR consente agli Stati membri/regioni di definire obiettivi e strategie adeguati alla loro situazione specifica. I PSR includono informazioni sugli obiettivi indicati per il periodo di programmazione e forniscono una descrizione delle misure utilizzate per conseguire tali obiettivi.

16.

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per l’attuale periodo di programmazione 2000-2006 è riuscito per la prima volta a fondere varie misure preesistenti in un solo quadro giuridico passando da una politica centrata sui problemi strutturali del settore agricolo a una che affronta i ruoli molteplici dell’agricoltura nella società.

Questo approccio di maggiore coerenza fra le singole misure viene ulteriormente sviluppato dal regolamento (CE) n. 1698/2005 per il prossimo periodo di programmazione 2007-2013, che migliora la struttura interna definendo chiaramente i tre grandi obiettivi politici, ripartiti a loro volta in obiettivi specifici a livello delle singole misure (cfr. risposta al paragrafo 27).

17.

La flessibilità delle misure di investimento non impedisce agli Stati membri di elaborare strategie di sviluppo coerenti: il regolamento mette a disposizione tutta una serie di misure di modo che gli Stati membri possono scegliere le più adeguate alla propria situazione ed esigenze.

18.

Sulla base dell’analisi dei problemi, gli Stati membri/regioni definiscono, nei propri PSR, degli obiettivi e una strategia. Varie misure possono contribuire alla realizzazione di tali obiettivi. Ecco perché talvolta è difficile all’inizio del periodo di programmazione stabilire l’assegnazione delle risorse a determinati sotto-obiettivi a livello regionale.

Conformemente al quadro fornito dal Consiglio, le linee guida della strategia comunitaria, adottate dal Consiglio nel febbraio 2006 (1), hanno introdotto un approccio più strategico per il prossimo periodo 2007-2013.

Gli Stati membri prepareranno le proprie strategie nazionali di sviluppo rurale sulla base di sei linee guida della strategia comunitaria, che contribuiranno ai seguenti risultati:

individuare i settori in cui l’impiego del sostegno UE allo sviluppo rurale crea il massimo valore aggiunto a livello comunitario,

creare un nesso con le principali priorità UE (Lisbona, Göteborg),

garantire complementarità e coerenza fra le azioni finanziate dalle politiche strutturali, dell’occupazione e dello sviluppo rurale su un determinato territorio e in un determinato settore di attività,

accompagnare l’attuazione di una nuova PAC orientata al mercato e la necessaria ristrutturazione che ciò comporterà nei vecchi e nei nuovi Stati membri.

Riquadro n. 1 — Spagna

Gli obiettivi perseguiti dal programma derivano da una valutazione ex ante a livello del rispettivo piano di sviluppo rurale. Se la copertura territoriale di un solo programma comprende varie regioni, come il programma spagnolo per il miglioramento delle strutture di cui al riquadro 1, un obiettivo generale può essere realizzato in vari modi, a seconda della struttura delle aziende agricole e della coerenza fra le misure proposte.

Riquadro n. 1 — Portogallo

I due esempi citati dalla Corte sono in linea con l’obiettivo di aumentare le entrate e di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. In generale, anche se è stato raggiunto un certo grado di competitività, si devono comunque prevedere nuovi investimenti.

Nell’esempio portoghese, la misura «gestione delle risorse idriche in agricoltura e ricomposizione fondiaria» (combinazione dei due trattini dell’articolo 33) è solo uno degli strumenti per conseguire l’obiettivo globale di «sviluppo di un’agricoltura moderna e competitiva». I due aspetti dell’irrigazione e della ricomposizione fondiaria sono strettamente connessi. Nei settori in cui le aziende agricole sono frammentate in numerose piccole parcelle è consigliabile avviare prima la ricomposizione e sviluppare quindi le reti di irrigazione, una volta migliorata e stabilizzata la struttura agricola. In altre aree del Portogallo in cui tale struttura è migliore, il principale fattore di sviluppo è la gestione delle risorse idriche. Non è sempre possibile assegnare i fondi ai sotto-obiettivi all’inizio del periodo di programmazione ed è per questo che nel programma i due trattini sono stati combinati in una sola misura. Per quanto riguarda il riferimento a un grande progetto, l’elemento fondamentale da tenere in considerazione è se esso contribuisca agli obiettivi del programma.

Una misura, inoltre, può contribuire a più sotto-obiettivi del programma, connessi tutti all’obiettivo globale di sviluppare un’agricoltura moderna e competitiva. Nel prossimo periodo, tuttavia, gli Stati membri dovranno definire una strategia nazionale distinta in cui siano definite le priorità da integrare in seguito nei programmi di sviluppo rurale.

Riquadro n. 1 — Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi la misura di ricomposizione fondiaria è connessa a obiettivi diversi. L’acquisto di terra viene effettuato su base volontaria. Si offre così agli agricoltori la possibilità di trasferire l’azienda in un altro luogo dove vi sia un potenziale maggiore di sviluppo sostenibile e, tramite questo approccio integrato, si conseguono entrambi gli obiettivi di tutela della natura e di sviluppo agricolo.

Poiché le priorità/obiettivi e l’assegnazione finanziaria ad essi collegata mutano durante il periodo di programmazione (per esempio in funzione del ricorso alla misura da parte degli agricoltori), per garantire il successo dell’attuazione è talvolta necessario un riorientamento della misura.

Osservazione 2L’Agenda 2000 ha fatto dello sviluppo rurale il secondo pilastro della PAC. La maggioranza delle misure di sviluppo rurale è per definizione rivolta all’agricoltura e agli agricoltori con una quota consistente di spesa nel settore agricolo; esse comprendono però anche elementi territoriali come tassi di finanziamento più elevati per gli investimenti in zone svantaggiate e in regioni di coesione.

20.

La flessibilità della politica di sviluppo rurale abbinata all’approccio decentrato fornisce agli Stati membri la possibilità di includere un approccio territoriale nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce che essa dovrebbe «essere il più decentrata possibile e imperniata sulla partecipazione e su un approccio dal basso verso l’alto» (2). L’integrazione di varie politiche che agiscono su un territorio a livello regionale/locale spetta agli Stati membri. Oltre a ciò, i programmi di sviluppo rurale (PSR) richiedono informazioni sulla complementarità del sostegno con altri strumenti comunitari come la politica di coesione.

21.

Le relazioni della Commissione sulla coesione economica e sociale sono state elaborate tenendo conto delle esigenze di tutte le politiche strutturali (compresa la politica regionale) in modo che esse contribuiscano al miglioramento della coesione territoriale nelle zone rurali. Esse devono pertanto esser viste come un insieme a cui la politica di sviluppo rurale apporta un contributo significativo in quanto secondo pilastro della PAC (cfr. anche risposta al paragrafo 24).

22.

Le due conferenze europee sullo sviluppo rurale citate dalla Corte devono essere viste nel contesto di un nuovo periodo in cui si è avvertita l’esigenza di una politica di sviluppo rurale più articolata che, oltre alla ristrutturazione agricola, affronti anche problematiche ambientali e le esigenze più ampie delle zone rurali. Tale aspetto, presente già nel periodo di programmazione attuale, sarà rafforzato nel prossimo ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

24.

Con l’Agenda 2000 lo sviluppo rurale è diventato il secondo pilastro della PAC al fine di poter far fronte alle molteplici sfide inerenti all’agricoltura in quanto principale utilizzatore del terreno. Tale politica è dunque per natura strettamente connessa al settore agricolo, ma stimola anche l’attenzione per le disparità territoriali. Per il periodo 2000-2006, inoltre, lo sviluppo rurale è caratterizzato anche da vari aspetti territoriali come l’attuazione della misura per le zone svantaggiate e tassi di cofinanziamento più elevati per gli investimenti in tali zone e nelle regioni di coesione. Un’ulteriore differenziazione spaziale a livello di programma è di competenza degli Stati membri.

25-26.

La maggioranza delle misure di sviluppo rurale è rivolta per definizione all’agricoltura e agli agricoltori con la conseguenza che la parte delle spese a favore dell’agricoltura è elevata. Poiché l’agricoltura continua ad essere il maggiore utilizzatore del terreno rurale e a svolgere un ruolo importante nell’economia delle zone rurali, il sostegno al settore agricolo può contribuire in misura significativa allo sviluppo di tali zone. La politica di sviluppo rurale ha una funzione importante per promuovere metodi sostenibili in agricoltura e per preservare l’ambiente e il paesaggio rurali. Come emerge nel caso della Campania, inoltre, un politica precipuamente settoriale non esclude una differenziazione territoriale.

Per il prossimo periodo di programmazione, il regolamento del Consiglio ha riservato un finanziamento minimo pari al 10 % del contributo comunitario totale per misure relative alla qualità della vita e alla diversificazione dell’economia rurale al di fuori del settore agricolo e forestale.

27.

Conformemente al quadro istituito dal Consiglio, lo sviluppo rurale dovrebbe anche in futuro accompagnare e completare le politiche della PAC in quanto secondo pilastro a favore del mercato e dei redditi, tenendo conto degli obiettivi generali di coesione economica e sociale.

Ecco perché la politica di sviluppo rurale 2007-2013 si concentrerà su tre settori in linea con i «tre assi» delle misure definite nel regolamento (CE) n. 1698/2005: asse 1: «accrescere la competitività del settore agricolo e forestale»; asse 2: «valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale»; asse 3: «migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche». Il quarto asse «Leader» introduce la possibilità di approcci locali, dal basso verso l’alto, allo sviluppo rurale.

Tuttavia, per accentuare maggiormente la dimensione territoriale, nella preparazione dei rispettivi PSV gli Stati membri devono valutare la designazione delle zone rurali e la loro importanza.

28.

Come delineato ai paragrafi 24-26, l’applicazione di alcune misure settoriali presenta una differenziazione territoriale già nell’attuale periodo 2000-2006.

Per il prossimo periodo di programmazione, sono stati inclusi vari elementi territoriali come l’attuazione di una misura per le aree svantaggiate e una differenziazione dei tassi di cofinanziamento secondo il tipo di zona (tassi di cofinanziamento più elevati per alcune misure attuate nelle zone svantaggiate come le regioni di convergenza, le regioni periferiche, le piccole isole dell’Egeo). Questo approccio sarà favorito anche dall’integrazione dell’iniziativa comunitaria Leader negli altri tre assi.

È vero che i contributi comunitari minimi al programma per gli assi 1 e 3 sono stati ridotti dal Consiglio al 10 %. Questa riduzione ha incontrato il favore degli Stati membri in quanto lascia loro maggiore flessibilità di adeguare la programmazione alle proprie esigenze particolari. I tassi di programmazione rappresentano tuttavia un minimo che lascia agli Stati membri la possibilità di applicare tassi più elevati. La percentuale ridotta per i contributi Leader nei nuovi Stati membri deve essere vista come iscritta in una fase di introduzione graduale che consenta di acquisire esperienza riguardo al lungo processo di attuazione di tali misure.

Osservazione 3Le zone e i beneficiari ammissibili all’intervento, nonché la selezione dei progetti, è di competenza degli Stati membri in funzione delle esigenze e degli obiettivi indicati nei rispettivi programmai di sviluppo rurale.

29.

Tenuto cono della varietà delle regioni europee e delle situazioni a livello nazionale, è difficile fornire una definizione unica delle zone rurali.

Tale definizione e l’identificazione delle zone ammissibili all’intervento, pertanto, nonché l’ubicazione dei progetti in tali zone rurali sono di competenza degli Stati membri in funzione delle esigenze, degli obiettivi e della strategia definiti nei rispettivi programmi. Si spiega così la differenza fra i PSR per il periodo di programmazione attuale degli Stati membri esaminati per quanto riguarda la definizione chiara delle zone di attuazione delle misure specifiche.

Come indicato al paragrafo 27, per il prossimo periodo di programmazione gli Stati membri devono includere nei propri PSR la designazione delle rispettive zone rurali e specificarne l’importanza.

30-31.

Le misure di investimento dovrebbero essere adeguate alle esigenze delle zone ammissibili all’intervento. In alcuni Stati membri, ad esempio, l’aumento della pressione urbana (ambientale) sulle cosiddette «zone periurbane» costituisce una sfida spaziale importante alla cui soluzione la politica di sviluppo rurale può fornire il proprio contributo. A seconda dell’obiettivo della misura, pertanto, il sostegno può essere più efficace in zone soggette a pressione urbana piuttosto che in zone molto periferiche.

Come indicato al paragrafo 29, tuttavia, la situazione varia nei vari Stati membri. Per un piccolo paese come i Paesi Bassi dove le disparità regionali sono ridotte, ad esempio potrebbe essere più utile un approccio nazionale generale. In altri Stati membri, esistono differenziazioni tematiche per promuovere le zone con le maggiori esigenze.

32-33.

Conformemente al principio di sussidiarietà, anche la selezione e la classificazione dei progetti sono di competenza degli Stati membri.

Per il prossimo periodo di programmazione, tuttavia, la Commissione ha introdotto una gestione più strategica basata su priorità e obiettivi.

Riquadro n. 3 — Spagna

In Catalogna, la prassi descritta dalla Corte di incoraggiare nuove richieste aumentando il numero totale di diversi beneficiari nel corso del tempo contribuisce a ripartire fra un numero maggiore di persone i vantaggi dell’Europa.

Riquadro n. 3 — Germania

L’esempio citato della Bassa Sassonia costituisce un'eccezione in Germania, in quanto sono i comuni incaricati del cofinanziamento. Negli altri Länder sono responsabili lo Stato federale (Bund) e/o il Land.

34.

Nel periodo attuale una delle condizioni di ammissibilità per investimenti produttivi è la redditività economica dell’azienda affinché i progetti sostenuti offrano prospettive economiche concrete. Si mira così a contribuire all’aumento dell’efficienza del sostegno pubblico. Per il prossimo periodo di programmazione, le imprese «in difficoltà» saranno escluse dal sostegno.

Tuttavia, è inevitabile che i più informati e organizzati fra i potenziali beneficiari siano nella posizione migliore per beneficiare di un programma.

Riquadro n. 4 — Italia

L’esempio citato per l’Emilia-Romagna di un reddito minimo richiesto richiama i criteri scelti dalla regione, sulla base di una metodologia introdotta dallo Stato membro, per soddisfare il requisito giuridico della redditività economica delle aziende agricole che beneficiano di un sostegno agli investimenti cofinanziato dall’UE. Il fatto che solo una parte delle aziende attive nella regione (circa la metà di esse) possa essere in grado di beneficiare di tale supporto è legato a considerazioni sulla struttura specifica delle aziende agricole, all’obiettivo da soddisfare, vale a dire sostenere aziende agricole competitive, e alla responsabilità di gestione finanziaria dei fondi UE.

Riquadro n. 4 — Spagna

Come accennato in precedenza (paragrafo 34) il regolamento impone che gli investimenti a favore delle aziende agricole che beneficeranno di finanziamenti UE devono essere economicamente sostenibili. In base all’articolo 33 le sovvenzioni possono essere concesse per investimenti su scala superiore a quella delle singole aziende agricole. È essenziale che i finanziamenti UE portino valore aggiunto e, nel caso degli investimenti, redditività economica. Ciò può essere ottenuto puntando sui progetti migliori, spiegando così la situazione osservata in Spagna a proposito dei progetti di gestione delle risorse idriche.

Osservazione 4La Commissione conviene che la mancanza di orientamento fa aumentare il rischio di effetti inerziali e che una chiara focalizzazione delle risorse da parte degli Stati membri contribuisce all’efficacia di programmi di sviluppo rurale.

35.

La Commissione riconosce che gli effetti inerziali costituiscono un problema importante che dovrebbe essere tenuto in considerazione a livello dell’introduzione del quadro giuridico e al momento dell’elaborazione dei programmi.

Le esperienze acquisite dalle valutazioni precedenti, tuttavia, mostrano che gli effetti inerziali devono essere valutati con particolare cautela. Poiché gli effetti osservati a livello macroeconomico sono il risultato di molteplici fattori, è difficile stabilire l’effettiva presenza di effetti inerziali.

36.

Nel Factsheet su «nuove prospettive per lo sviluppo rurale UE» citato dalla Corte, la Commissione dichiara fra l’altro: «Una mancanza di orientamento fa aumentare il rischio di effetto inerziale, una concentrazione delle risorse può incrementare l’efficacia dei programmi». Quest’ultimo compito è di competenza degli Stati membri.

Nella «Sintesi delle valutazioni intermedie dello sviluppo rurale», divenuta disponibile solo dopo il completamento della relazione della Corte (3), si conclude che non si può formulare un giudizio definitivo, valido per tutta l’UE, sull’effettiva esistenza di effetto inerziale poiché non sono state effettuate valutazioni sistematiche della questione nelle valutazioni intermedie dei vari programmi di sviluppo rurale.

Riquadro n. 5 — Italia

Nel quadro dell’aggiornamento della valutazione intermedia del PSR dell’Emilia Romagna, il valutatore mette in luce una situazione differenziata per quanto riguarda tale aspetto in particolare in relazione all’orientamento produttivo, alla dimensione economica dela'azienda agricola e alla tipologia degli investimenti. Si dovrà tenere conto di tali conclusioni nel quadro di interventi analoghi nel prossimo periodo di programmazione 2007-2013.

37-38.

La Commissione conviene che l’effetto inerziale costituisce un elemento importante da tenere in considerazione nell’elaborazione del quadro giuridico. La pratica, tuttavia, ha mostrato che vari elementi possono influenzare tale aspetto rendendo così molto difficile fornire una soluzione «standardizzata».

Il sostegno agli investimenti nel prossimo periodo di programmazione sarà chiaramente orientato secondo le esigenze delle imprese. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 (regolamento FEASR) si rivolge alle imprese più piccole attive nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (nonché, a titolo dell’asse 1, alle microimprese attive nel settore dei prodotti forestali e, a titolo dell’asse 3, quelle attive nel campo dello sviluppo dell’attività economica) al fine, fra l’altro, di limitare al massimo gli effetti inerziali. D’altro canto, gli investimenti sostenuti devono migliorare le prestazioni globali dell’impresa/azienda (comprese le prestazioni ambientali) (cfr. anche risposta al paragrafo 34).

39.

Concedere un sostegno agli investimenti ad aziende troppo piccole che non raggiungono quindi un determinato livello di redditività, pone l’interrogativo se tali aziende abbiano prospettive di proseguire l’attività a medio termine, sollevando quindi dubbi quanto alla redditività dell’investimento.

Nella fattispecie, le Fiandre hanno inserito il requisito di un reddito per lavoratore a tempo piano pari ad almeno 21 577 euro nel proprio PSR sulla base dell’analisi dei problemi a livello regionale e degli obiettivi e priorità che ne derivano e che desiderano includere nel programma.

Osservazione 5L’ammissibilità del sostegno a titolo degli investimenti a favore delle aziende agricole e degli investimenti nella trasformazione alimentare non è limitata alle zone rurali. L’obiettivo delle misure è rispettivamente contribuire al miglioramento del reddito agricolo e delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione, e aumentare la competitività e il valore aggiunto della trasformazione alimentare, se tali attività sono presenti nel paese (zone rurali e non rurali).

40.

I valutatori esaminano la localizzazione di realizzazioni, risultati e impatti. Fra i dati di monitoraggio forniti annualmente dagli Stati membri rientra una ripartizione geografica.

Le diverse definizioni di zone urbane e rurali elaborate in vari studi indicano la difficoltà di formulare una definizione unica «polivalente» che copra tutta l’UE e possa orientare gli interventi di sviluppo rurale.

41.

Una constatazione generale che si può trarre da questo esercizio è che ben pochi progetti sostenuti dal FEAOG Garanzia sono ubicati in zone urbane (il 22 % in 2 delle 4 indagini di riferimento realizzate e solo il 9 % secondo la classificazione OCSE), il che denota l’esistenza di una dimensione territoriale nella politica di sviluppo rurale.

42.

Il calcolo presentato dalla Corte include una stima basata su un gruppo di 300 campioni. Inoltre, è difficile raffrontare nel tempo le spese per le misure di cui all’articolo 33 perché la delimitazione delle zone di cui all’obiettivo 5b per il periodo di programmazione 1994-1999 non è stata mantenuta per il periodo 2000-2006.

43.

Tenuto conto della diversità delle regioni europee, questo tipo di fissazione della soglia è molto complesso quando si aggregano dati dal livello locale a quello europeo. Gli Stati membri, inoltre, possono scegliere le zone in cui attuare alcune o tutte le loro misure e non si tratta necessariamente di quelle meno popolate. Si possono verificare casi in cui forme di sostegno diverse dal sostegno agli investimenti sono più adeguate alle esigenze di particolari tipi di zone rurale (per esempio sostegno specifico nelle zone svantaggiate, che sono i norma le meno popolate e le più isolate).

45.

Dalla tabella 2 emerge che nelle zone dell’obiettivo 1 l’80 % delle spese dei progetti esaminati era destinato a zone rurali. D’altro canto, l’obiettivo di ridurre gli squilibri territoriali è solo uno degli obiettivi a cui contribuisce lo sviluppo rurale.

46.

Conformemente alla definizione dell’OCSE, che si basa sulla densità di popolazione, i progetti attuati nelle regioni dell’obiettivo 1 sono localizzati per una percentuale molto elevata (91 %) in regioni rilevanti e prevalentemente rurali, che rappresentano di solito le aree più povere delle regioni dell’obiettivo 1.

Osservazione 6L’efficacia delle spese viene misurata raffrontando i progetti con gli obiettivi.

48.

La valutazione degli interventi sulla base dei rispettivi risultati e impatti, nonché delle esigenze che mirano a soddisfare rientra nell’esercizio di valutazione condotto a livello nazionale o regionale. Le sintesi nazionali/regionali delle valutazioni dello sviluppo rurale condotte regolarmente per conto della Commissione consentono una valutazione degli impatti delle varie misure a livello di programma.

La possibilità di misurare il contributo degli effetti immediati dei singoli progetti sugli obiettivi globali dei programmi verrà rafforzata nel prossimo periodo di programmazione mediante una valutazione continua dei programmi tramite il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione (QCSV), che garantirà anche un migliore seguito.

49.

La Commissione riconosce che approcci territoriali integrati forniscono uno strumento importante per attuare la politica di sviluppo rurale e ne ha raccomandato l’impiego nel periodo di programmazione attuale e nel nuovo regolamento (CE) n. 1698/2005 incoraggiando progetti integrati che combinano varie misure e razionalizzando l’iniziativa comunitaria Leader.

50.

L’esigenza di integrare i progetti determinata dagli Stati membri/regioni.

51.

Tutti i progetti hanno indirettamente un impatto potenziale più ampio, in quanto i beneficiari sono integrati nella vita economica delle zone rurali e vi svolgono un ruolo importante.

Osservazione 7La Commissione ha compiuto seri sforzi per porre rimedio alle carenze qualitative e quantitative dei dati di monitoraggio degli Stati membri, già per il periodo di programmazione attuale. Il monitoraggio verrà rafforzato con l’introduzione di un QCSV per il prossimo periodo di programmazione in collaborazione con gli Stati membri.

57.

Nel quadro dell’esercizio di monitoraggio, la Commissione controlla i dati dei risultati forniti dagli Stati membri nelle relazioni di avanzamento annuali. Nella valutazione si prende in esame l’impatto delle misure al fine di determinare il loro contributo agli obiettivi da raggiungere, definiti a livello del programma.

La Commissione ha compiuto seri sforzi per porre rimedio alle carenze qualitative e quantitative dei dati di monitoraggio degli Stati membri, già per il periodo di programmazione attuale. Il monitoraggio verrà rafforzato con l’introduzione di un QCSV per il prossimo periodo di programmazione in collaborazione con gli Stati membri.

58.

 

a)

Sulla scorta dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999 i piani di sviluppo rurale dovranno includere una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, le priorità dello sviluppo rurale selezionate, nonché la zona geografica coperta.

d)

L’approccio consistente nel prendere gli impegni come base per la misurazione dei risultati sembra più adeguata per taluni tipi pluriennali di sostegno allo sviluppo rurale che si articolano su un periodo di tempo più prolungato (per esempio misure agroambientali, imboschimento, ecc.) poiché spesso durante i primi anni di attuazione questi ultimi non producono risultati concreti. Per il periodo 2007-2013 le spese realizzate verranno indicate nelle tabelle di monitoraggio e le relazioni finanziarie verranno allineate per quanto possibile a quelle fisiche.

La sintesi delle relazioni di valutazione intermedia dello sviluppo rurale include dati finanziari sulle spese FEAOG per capitolo e per Stato membro.

e)

La varietà di progetti ammissibili a titolo delle misure dell’articolo 33 è così ampia che è impossibile prevedere indicatori di monitoraggio applicabili a tutti i progetti. L’elenco degli indicatori comuni che figura nelle tabelle di monitoraggio non è affatto esaustivo. Gli Stati membri possono aggiungere indicatori supplementari, adeguati alle loro esigenze specifiche o alle caratteristiche specifiche dei loro programmi.

59.

Per il periodo di programmazione attuale, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il questionario valutativo comune al sostegno allo sviluppo rurale finanziato attraverso il fondo di garanzia. La Commissione riconosce che si tratta di una carenza del sistema di monitoraggio e valutazione in vigore, cui si porrà rimedio nel prossimo periodo di programmazione mediante la creazione di un fondo unico per lo sviluppo rurale. Il 2000, primo anno oggetto di una relazione, è stato per molti aspetti atipico in quanto l’approvazione del programma era ancora in corso e l’attuazione delle misure ancora in fase iniziale.

60.

L’utilizzo di indicatori alternativi e questionari nazionali aggiuntivi come supplemento al QVC nelle relazioni di valutazione nazionali è stato ridotto. Gli indicatori comuni specificati erano di norma adeguati e la gamma di domande poste ha permesso di valutare i programmi di sviluppo rurale.

Il sistema di «valutazione continua» introdotto dal quadro comune per la sorveglianza e la valutazione (QCSV) per il prossimo periodo di valutazione migliorerà il contributo del monitoraggio alla valutazione, nonché la raccolta dei dati e la quantificazione degli indicatori.

61.

Alcune informazioni sono disponibili a livello del programma, livello a cui hanno luogo le valutazioni, ma non a livello dei progetti. Nell’ambito della portata geografica dei programmi, i valutatori esaminano l’ubicazione delle realizzazioni, dei risultati e dei progetti. La tabella di monitoraggio n. 5, ad esempio, presenta una ripartizione geografica del sostegno finanziario e del numero di domande approvate.

62.

È difficile sintetizzare a livello del procedure di gestione basata sulle attività una serie di indicatori che descrivano gli esiti e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale, che è ampia per definizione. Solo un piccolo numero di indicatori consente di avere un quadro indiretto. Tale difficoltà è ulteriormente aggravata nel periodo attuale a causa dei diversi sistemi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione applicati secondo i modelli di programmazione (Orientamento, Garanzia, Leader+). Si attendono miglioramenti in futuro nell’ambito del quadro comune per la sorveglianza e la valutazione unico.

63.

Le relazioni sintetiche di monitoraggio e le varie relazioni di valutazione forniscono dati e informazioni. Sia le valutazioni intermedie che quelle a posteriori, eseguite da valutatori indipendenti, permettono di stimare i risultati e l’impatto delle misure di sviluppo rurale. Per il futuro sono state risolte le lacune presenti nel sistema corrente e la Commissione e le altre parti interessate dovrebbero così essere in grado di acquisire un quadro completo del monitoraggio e della valutazione delle spese di sviluppo rurale.

64.

La flessibilità della politica di sviluppo rurale con la sua varietà di misure e obiettivi non impedisce agli Stati membri di fissare strategie e obiettivi chiari nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, come previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

Per il prossimo periodo di programmazione è stato introdotto un approccio più strategico mediante le linee guida della strategia comunitaria. Ciò consentirà agli Stati membri di concentrare maggiormente le loro strategie di sviluppo rurale su obiettivi pertinenti derivanti ai esigenze specifiche. Inoltre, gli Stati membri devono assegnare una percentuale minima della propria dotazione nazionale a ciascun asse per garantire così l’equilibrio del programma e tenere conto di problematiche sia settoriali che territoriali.

65.

La maggioranza delle misure di investimento per lo sviluppo rurale è orientata per definizione all’agricoltura e agli agricoltori e si spiega così la quota rilevante del sostegno a favore del settore agricolo. Tuttavia, poiché l’agricoltura svolge ancora un ruolo importante nell’economia delle zone rurali, il sostegno a questo settore può fornire un contributo significativo allo sviluppo delle zone rurali.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio definisce tre obiettivi fondamentali per il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013: 1) migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, 2) valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale, 3) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche. Questi obiettivi sono attuati mediante misure raggruppate in quattro assi. L’articolo 17 del regolamento garantisce un equilibrio fra gli obiettivi introducendo tassi minimi di spesa per ciascun asse.

66.

Tenuto cono della varietà delle regioni europee e delle situazioni a livello nazionale, è difficile fornire una definizione unica e uniforme delle zone rurali. Le zone ammissibili all’intervento pertanto, come pure la selezione e la classificazione dei progetti sono di competenza degli Stati membri.

Con l’introduzione dei piani strategici nazionali, per la prossima generazione di programmi di sviluppo rurale è previsto un approccio più mirato.

67.

L’ammissibilità del sostegno nel quadro degli investimenti a favore delle aziende agricole e degli investimenti nella trasformazione alimentare non è limitata alle zone rurali definite ai fini delle pertinenti misure di cui all’articolo 33. La scelta del campo di applicazione di queste misure è in linea con il loro obiettivo, che consiste rispettivamente nel contribuire al miglioramento del reddito agricolo e delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione, nonché nell’aumentare la competitività e il valore aggiunto della trasformazione alimentare, se tali attività sono presenti nel paese (zone rurali e non rurali).

I PSR includono una descrizione generale del piano in cui è indicata la copertura geografica nonché una descrizione della situazione attuale, sulla base di dati quantificati, mettendo in rilievo i punti di forza, le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo rurale. La descrizione prende in considerazione il settore agricolo e forestale, l’economia rurale, la situazione demografica, le risorse umane e l’occupazione, nonché lo stato dell’ambiente. Sulla base di tali informazioni gli Stati membri descrivono le priorità di azione e la strategia appropriata.

Un passo ulteriore in direzione dell’orientamento territoriale è stato compiuto nel prossimo periodo di programmazione in quanto gli Stati membri devono includere nei loro PSR la designazione delle rispettive zone rurali indicandone l’importanza.

68.

La Commissione conviene che approcci territoriali integrati forniscono uno strumento importante per l’attuazione della politica di sviluppo rurale e ha incoraggiato l’attuazione di strategie di sviluppo locale sia nel periodo di programmazione attuale che nel prossimo.

Gli esiti delle relazioni di valutazione intermedia e i risultati delle valutazioni ex-ante costituiranno un elemento importante dei PSR attuali e di quelli nuovi. Le reti rurali nazionali e la rete rurale UE, inoltre, costituiranno una base per lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.

69.

La Commissione ha compiuto seri sforzi per migliorare la qualità e la quantità dei dati di monitoraggio degli Stati membri per il periodo di programmazione attuale.

Per il prossimo periodo di programmazione la Commissione ha proposto, in collaborazione con gli Stati membri, un nuovo quadro comune migliore per la sorveglianza e la valutazione.


(1)  Decisione 2006/144/CE del Consiglio.

(2)  Considerando 14 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

(3)  Pubblicata nel giugno 2006.


20.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 282/32


RELAZIONE SPECIALE N. 8/2006

Coltivare il successo?

L’efficacia del sostegno dell’Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli

corredata delle risposte della Commissione

(presentata in virtù dell’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

(2006/C 282/02)

INDICE

I-XI

SINTESI

1-18

INTRODUZIONE

1-3

Obiettivo del regime di aiuto: adattarsi all’evoluzione del mercato

4-8

Ambito e approccio dell’audit

9-12

Organizzazioni di produttori

13-18

L’aiuto per i programmi operativi

19-63

PARTE I: EFFICACIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI

20-49

Il regime di aiuto è stato attuato in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci?

20-23

Controlli effettuati dalla Commissione per garantire che gli Stati membri eroghino gli aiuti comunitari secondo i principi della sana gestione finanziaria

24-49

L’attuazione del regime di aiuto da parte degli Stati membri

50-59

Le misure finanziate nel quadro dei programmi operativi si sono rivelate efficaci?

51-52

Valutazioni dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori (relazioni finali)

53-59

Campione di azioni previste dai programmi operativi

60-63

Conclusioni sull’efficacia dei programmi operativi

64-86

PARTE II: PROGRESSI REALIZZATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

65-86

Le organizzazioni di produttori hanno compiuto progressi per quanto concerne gli obiettivi assegnati al regime di aiuto?

66-68

Campione di organizzazioni di produttori

69-86

Informazioni della Commissione sulle organizzazioni di produttori

87-93

CONCLUSIONI

87-90

L’efficacia dei programmi operativi

91-93

Progressi compiuti dalle organizzazioni di produttori

94-100

RACCOMANDAZIONI

95-96

Rendere l’aiuto ai programmi operativi più semplice e più efficace

97-98

Focalizzare meglio la politica per raggiungere gli obiettivi generali di concentrazione e adeguamento

99-100

Rimettere in causa la politica di promozione delle organizzazioni di produttori

Allegato: Criteri di audit per l’approvazione di programmi operativi efficaci

Risposte della Commissione

SINTESI

I.

Nel 1996 è stata introdotta una nuova politica per aiutare i produttori ortofrutticoli ad adattarsi all’evoluzione del mercato. L’aiuto finanziario concesso a tal fine ai produttori è pari al 50 % del costo delle misure intraprese nel quadro di «programmi operativi», finalizzate, tra l’altro, al miglioramento qualitativo della produzione, alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento delle pratiche ambientali. Possono beneficiare dell’aiuto soltanto i gruppi di produttori che commercializzano collettivamente la loro produzione nel quadro di organizzazioni di produttori. Gli Stati membri sono responsabili dell’approvazione dei programmi operativi e del pagamento dell’aiuto, che nel 2004 è ammontato a 500 milioni di euro.

II.

La Corte ha controllato l’efficacia di tale regime di aiuto, basandosi principalmente su un campione di 30 programmi operativi selezionati in modo casuale in otto Stati membri e su un esame dei dati disponibili presso la Commissione.

III.

Gli Stati membri hanno basato le decisioni in merito all’approvazione dei programmi operativi sulla natura della spesa programmata, senza tener conto della efficacia probabile delle misure proposte. Gli elementi di programmazione prescritti dai regolamenti sono stati applicati in modo formale, con costi elevati ma senza benefici reali. I criteri di ammissibilità delle spese non erano chiari ed hanno quindi creato incertezze.

IV.

La Commissione verifica l’ammissibilità delle spese relative ai programmi operativi, tuttavia non ha controllato se le procedure di approvazione dei programmi operativi applicate dagli Stati membri garantiscano la potenziale efficacia della spesa. Non ha monitorato l’efficacia dei programmi operativi, né ha valutato la politica.

V.

I programmi operativi hanno permesso, nell’insieme, di compiere progressi nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento del Consiglio. Quasi la metà delle azioni finanziate hanno determinato un significativo passo in avanti, rispetto alla situazione iniziale delle organizzazioni di produttori, per quanto riguarda almeno uno degli 11 obiettivi e possono, pertanto, essere considerate efficaci. Ciononostante, l’efficacia della maggioranza delle azioni è risultata scarsa, in quanto non si sono registrati nelle organizzazioni di produttori progressi significativi rispetto alla situazione iniziale.

VI.

Le organizzazioni di produttori comprese nel campione avevano compiuto progressi riguardo alla maggioranza degli obiettivi fissati nel quadro della politica. Tuttavia, la Commissione non dispone di alcuna informazione circa il raggiungimento di tali obiettivi a livello europeo, fatta eccezione per i ritiri della sovrapproduzione dal mercato, che sono stati ridotti, e per la concentrazione dell’offerta.

VII.

Se la tendenza attuale dovesse essere confermata, l’obiettivo stabilito dalla Commissione, ovvero la concentrazione del 60 % dell’offerta nelle organizzazioni di produttori entro il 2013, non sarà raggiunto. Le organizzazioni di produttori producono appena un terzo della produzione ortofrutticola comunitaria e il loro sviluppo è stato meno rapido di quello dell’insieme del settore.

VIII.

La Corte raccomanda alla Commissione di esaminare i vantaggi degli approcci alternativi per semplificare e ridurre i costi del regime e migliorare l’efficacia dell’aiuto. La Commissione dovrebbe valutare se per raggiungere al meglio tali risultati non convenga allineare le procedure e le norme di ammissibilità delle spese previste dal regime di aiuto a quelle relative alle misure di investimento in materia di sviluppo rurale.

IX.

Indipendentemente dall’approccio seguito, la Commissione dovrebbe migliorare il monitoraggio dell’efficacia dell’aiuto e valersi dello studio valutativo previsto per il 2009 per stabilire i motivi della relativa assenza di progressi da parte delle organizzazioni di produttori, in particolare negli Stati membri in cui il settore ortofrutticolo rappresenta la produzione agricola più importante.

X.

Se la valutazione confermasse che le organizzazioni di produttori rappresentano un meccanismo efficace per rafforzare la posizione dei produttori in tali Stati membri, sarebbe opportuno focalizzare meglio la politica, al fine di conseguire tale obiettivo.

XI.

Viceversa, se la Commissione non potesse dimostrare che la concentrazione dell’offerta a livello delle organizzazioni di produttori produce benefici reali, allora dovrebbe rivedere il meccanismo di sostegno per i produttori ortofrutticoli comunitari.

INTRODUZIONE

Obiettivo del regime di aiuto: adattarsi all’evoluzione del mercato

1.

Negli anni '90, di fronte ai cambiamenti del mercato ortofrutticolo, che richiedeva una produzione diversificata, migliori garanzie qualitative e norme ambientali, l’UE ha introdotto un nuovo regime di aiuto per aiutare i produttori ad adeguarsi a tale domanda. Si trattava dell’aiuto ai «programmi operativi», descritto più avanti. Allo stesso tempo, sono stati ridotti gli aiuti ai ritiri (1), concessi già da tempo, fornendo così un ulteriore incentivo agli agricoltori comunitari affinché producessero ciò che il mercato richiedeva.

2.

La situazione del mercato stava cambiando anche a causa del crescente dominio di alcuni grandi gruppi di distribuzione e di vendita al minuto. L’UE ha risposto rafforzando la politica seguita fin dagli anni 1960, che consiste nell’incoraggiare la formazione di gruppi di produttori, noti come «organizzazioni di produttori», al fine di realizzare economie di scala e ottenere una presenza più forte sul mercato.

3.

Per favorire il raggruppamento (o «concentrazione») dell’offerta, è stata prescritta, quale condizione per beneficiare del nuovo aiuto per i programmi operativi, l’adesione a un'organizzazione di produttori. I produttori ortofrutticoli non appartenenti a un'organizzazione di produttori non potevano beneficiare dell’aiuto comunitario. Tale condizione ha spinto i produttori a costituire organizzazioni di produttori o ad aderire a quelle esistenti. Allo stesso tempo, l’UE ha imposto condizioni più rigide alle organizzazioni di produttori, al fine di garantirne l’efficacia in termini di concentrazione dell’offerta.

Riquadro 1«Un aiuto intelligente», così lo ha definito entusiasticamente il direttore di un'organizzazione di produttori ortofrutticoli visitata dalla Corte. L’UE non eroga più aiuti ai produttori per distruggere la sovrapproduzione ortofrutticola che nessuno intende comprare. Attualmente, l’UE sovvenziona le misure prese dai produttori per adeguare la produzione alla quantità e alla qualità richiesta dal mercato.

Riquadro 2«Un successo crescente»: dato che l’aiuto è legato al volume d’affari, più le organizzazioni di produttori crescono, più l’aiuto che ricevono per adattarsi è cospicuo. Tale successo dovrebbe incoraggiare un numero maggiore di produttori a costituire organizzazioni di produttori, o ad aderire a quelle già esistenti, aumentandone così il potere contrattuale e il volume d’affari e, di conseguenza, ottenendo aiuti supplementari per ulteriori adeguamenti…

Ambito e approccio dell’audit

4.

La Corte ha esposto i risultati del precedente audit degli aiuti per il settore ortofrutticolo nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2000 (2). All’epoca, erano stati completati pochi programmi operativi, pertanto l’efficacia dell’aiuto a più lungo termine non si era ancora palesata. Tuttavia, la relazione segnalava carenze nella gestione del regime di aiuto da parte degli Stati membri, a causa delle quali l’efficacia dell’aiuto appariva ridotta. Alla luce di ciò, l’obiettivo del presente audit consisteva nel valutare l’efficacia del regime di aiuto per i programmi operativi.

5.

Secondo il principio dell’efficacia, quale definito dal regolamento finanziario dell’UE (3), «gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi». Dato che gli obiettivi stabiliti per il regime di aiuto ai programmi operativi non sono definiti né quantificati, nel presente audit l’efficacia è intesa come la realizzazione di progressi nel conseguimento di tali obiettivi.

6.

L’audit intendeva rispondere ai seguenti interrogativi:

i)

Il regime di aiuto è stato attuato in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci?

ii)

Le misure finanziate nel quadro dei programmi operativi si sono rivelate efficaci?

iii)

Le organizzazioni di produttori hanno compiuto progressi nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il regime di aiuto?

7.

L’approccio di audit è consistito nel:

i)

valutare le procedure di attuazione della politica stabilite dalla Commissione e dagli Stati membri;

ii)

testare l’efficacia di un campione di azioni previste dai programmi operativi; e

iii)

nel controllare un campione di organizzazioni di produttori, nonché i dati della Commissione a livello comunitario, per avere un riscontro dei progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori riguardo agli obiettivi strategici fissati.

8.

Il lavoro di audit sul campo è stato effettuato nel 2005, sulla base di un campione casuale di 30 programmi operativi completati nel 2003 e nel 2004 in otto Stati membri: Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Le organizzazioni di produttori dei nuovi Stati membri non sono state incluse, dato che al momento dell’audit non avevano ancora completato alcun programma operativo.

Organizzazioni di produttori

9.

Per organizzazione di produttori si intende un gruppo di produttori che opera collettivamente allo scopo di rafforzare la propria posizione sul mercato. Molte organizzazioni sono cooperative, ma possono anche essere costituite da gruppi di individui o da gruppi di imprese. Le condizioni da rispettare, fissate nei regolamenti comunitari (4), sono le seguenti: le organizzazioni devono contare almeno cinque aderenti e un fatturato minimo di 100 000 euro. Esse devono mettere a disposizione dei propri membri i mezzi per il magazzinaggio, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti. Devono essere in grado di programmare ed adattare la produzione e promuovere pratiche colturali e tecniche di gestione dei rifiuti rispettose dell’ambiente.

10.

È previsto un aiuto all’avviamento delle nuove organizzazioni di produttori per un periodo di 5 anni, affinché possano svilupparsi e acquisire le strutture necessarie per conformarsi ai requisiti comunitari. Una volta consolidate, gli Stati membri controllano che le organizzazioni di produttori continuino a rispettare tali condizioni, benché non siano disponibili altri aiuti a tal fine. In linea di principio, l’UE non sovvenziona i costi amministrativi, di funzionamento o di produzione delle organizzazioni di produttori (5).

11.

Esistono circa 1 500 organizzazioni di produttori nei 14 Stati membri (6) (cfr. diagramma 1), le quali variano notevolmente per natura e dimensioni (cfr. diagramma 2). Nel corso dell’audit, la Corte ha visitato dei produttori di fichi in Grecia e dei fungicoltori in Irlanda, una cooperativa di produttori di agrumi in Portogallo e dei produttori di pomodori dalla Spagna ai Paesi Bassi. Alcune organizzazioni avevano meno di dieci aderenti, mentre un’organizzazione in Italia, specializzata in mele, contava 5 800 soci. Un'organizzazione di produttori riuniva 14 aziende, ciascuna con un fatturato medio di 2,6 milioni di euro, un'altra era una cooperativa di 800 coltivatori a tempo parziale, la cui produzione individuale media ammontava ad appena 600 euro. Nel 2003, un'organizzazione di produttori comunitaria aveva, in media, più di 300 aderenti e un fatturato di 9 milioni di euro.

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12.

Il settore ortofrutticolo è il principale settore agricolo, in termini di valore della produzione, nell’UE-15, e riveste particolare importanza per l’economia agricola di Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, dove rappresenta più del 25 % del valore della produzione agricola. Il 70 % del valore della produzione ortofrutticola comunitaria proviene da Spagna, Francia e Italia. Nel 2004, circa un terzo della produzione di questi paesi è stato commercializzato da organizzazioni di produttori. Nei Paesi Bassi, in Belgio e in Irlanda, la quota di produzione ortofrutticola commercializzata attraverso le organizzazioni di produttori è stata molto più alta, intorno all’80 %, rispetto al 13 % della Grecia e al 6 % del Portogallo (cfr. diagramma 3).

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L’aiuto per i programmi operativi

13.

Le organizzazioni di produttori che soddisfano le condizioni illustrate al paragrafo 9 possono presentare una domanda di aiuto per un «programma operativo». Si tratta di un programma di misure che un'organizzazione di produttori intende attuare per adattare la produzione dei soci alla domanda del mercato e rafforzare la propria posizione sul mercato (cfr. riquadro 3). Gli obiettivi specifici che le misure dovrebbero perseguire sono indicati in un regolamento del Consiglio (7) (cfr. riquadro 4). Il programma è stabilito dall’organizzazione di produttori e approvato dallo Stato membro, che versa ogni anno un aiuto comunitario pari al 50 % dei costi sostenuti dall’organizzazione di produttori per la sua attuazione. La durata di un programma operativo è compresa fra tre e cinque anni; alla fine di tale periodo, un'organizzazione di produttori può presentare una domanda per un nuovo programma. Il contributo annuale della Comunità non può superare il 4,1 % del fatturato dell’organizzazione di produttori.

14.

Oltre il 70 % delle organizzazioni di produttori hanno elaborato un programma operativo; nel 2004 l’aiuto è ammontato a 500 milioni di euro, pari al 3 % del volume d’affari delle organizzazioni di produttori e all’1 % circa del valore totale della produzione ortofrutticola dell’UE. Il ricorso all’aiuto è aumentato in modo considerevole dal 1997 (anno in cui è stato introdotto), mentre le compensazioni per il ritiro della sovrapproduzione sono diminuite (cfr. diagramma 4). Il diagramma mostra anche gli aiuti versati attraverso le organizzazioni di produttori agli aderenti che coltivano pomodori e frutta destinati alla trasformazione, basati sul volume della produzione.

Riquadro 3Contenuto standard di un programma operativo

Acquisto di macchinari di smistamento e di imballaggio

Assunzione di personale addetto al controllo della qualità e alla commercializzazione

Investimenti in impianti di irrigazione e serre

Sovvenzioni ai produttori per ripiantare alberi da frutto

Costi dell’impiego di mezzi biologici nella lotta ai parassiti e alle malattie

Riquadro 4Gli 11 obiettivi dei programmi operativi

Assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, in particolare dal punto di vista qualitativo e quantitativo

Promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti

Ridurre i costi di produzione

Regolarizzare i prezzi alla produzione

Promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti rispettose dell’ambiente

Migliorare la qualità dei prodotti

Svilupparne il valore commerciale

Promuovere i prodotti presso i consumatori

Creare linee di prodotti biologici

Promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente

Ridurre i ritiri

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15.

L’attuazione del regime di aiuto avviene mediante l’abituale gestione concorrente, in cui gli Stati membri seguono norme dettagliate stabilite dalla Commissione nel quadro del regolamento del Consiglio. Essi sono tenuti a cooperare con la Commissione al fine di garantire che la concessione dell’aiuto avvenga secondo i principi della sana gestione finanziaria: economia, efficienza ed efficacia.

16.

Il regolamento di applicazione della Commissione (8) impone alle organizzazioni di produttori di descrivere nella proposta di programma operativo:

la propria situazione iniziale, in particolare con riferimento alla produzione, alla commercializzazione e alle attrezzature,

gli obiettivi del programma, tenendo presente la situazione del mercato, e

le misure o «azioni» concrete proposte per conseguire gli obiettivi fissati.

17.

Le organizzazioni di produttori hanno la facoltà di proporre misure per i programmi operativi adeguate alla loro situazione specifica, a condizione che i programmi perseguano «diversi» obiettivi fra quelli stabiliti nel regolamento del Consiglio (cfr. riquadro 4). Per completare il circuito di feedback, le organizzazioni di produttori si impegnano a comunicare allo Stato membro, alla fine del programma, in che misura abbiano raggiunto gli obiettivi nonché gli insegnamenti di cui terranno conto nel programma successivo. Le organizzazioni di produttori sono tenute a seguire il «modello di programmazione» illustrato nel diagramma 5.

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18.

Il regolamento della Commissione prevede inoltre una serie di controlli che gli Stati membri dovrebbero effettuare in relazione alle proposte di programmi operativi:

verificare la situazione iniziale dell’organizzazione di produttori e gli obiettivi del programma operativo,

verificare che gli obiettivi del programma operativo siano conformi a quelli definiti nel regolamento del Consiglio,

verificare la coerenza economica e la qualità tecnica del programma operativo proposto, nonché la fondatezza delle previsioni.

Il regolamento stabisce che gli Stati membri dovrebbero quindi approvare il programma, chiederne la modifica o respingerlo.

PARTE I: EFFICACIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI

19.

Come descritto sopra, gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità di garantire l’efficacia del regime di aiuto, ovvero che l’aiuto venga usato per compiere progressi in merito agli 11 obiettivi fissati dal Consiglio per i programmi operativi. Questa parte della relazione analizza, in primo luogo, se la Commissione e gli Stati membri abbiano attuato il regime di aiuto in modo da promuoverne l’efficacia, e in particolare, se il «modello di programmazione» abbia funzionato come previsto. In secondo luogo, valuta un campione di programmi operativi al fine di stabilire se tramite le misure finanziate siano stati realizzati progressi rispetto agli obiettivi del regime.

Il regime di aiuto è stato attuato in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci?

Controlli effettuati dalla Commissione per garantire che gli Stati membri eroghino gli aiuti comunitari secondo i principi della sana gestione finanziaria

20.

Gli Stati membri approvano i programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori, tuttavia, in virtù del trattato, la responsabilità della sana gestione finanziaria del bilancio incombe, in ultima analisi, alla Commissione, unitamente alla supervisione degli Stati membri.

21.

Nella procedura di liquidazione dei conti, la Commissione visita gli Stati membri per verificare che il pagamento degli aiuti sia avvenuto nel rispetto della normativa comunitaria. Il regolamento del Consiglio ha istituito inoltre un corpo speciale di ispettori comunitari per il settore ortofrutticolo incaricato, tra l’altro, di garantire l’applicazione uniforme della normativa nell’intero territorio comunitario. In pratica, si tratta degli stessi funzionari che controllano le spese ai fini della liquidazione dei conti.

22.

Rispetto ad altre politiche agricole dell’Unione, il regime di aiuto per il programma operativo concede agli Stati membri un margine di apprezzamento più ampio nel decidere se approvare le misure proposte in un programma operativo, chiederne la modifica o respingerle. Tuttavia, fin dai primi controlli sulle procedure seguite dagli Stati membri nel 1997 e nel 1998, le verifiche della Commissione si sono focalizzate sulla conformità ai criteri di ammissibilità delle spese, senza controllare se le procedure di approvazione e monitoraggio dei programmi operativi adottate dagli Stati membri, illustrate al paragrafo 18, siano attuate in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci.

23.

Di conseguenza, benché abbia controllato l’ammissibilità dell’aiuto pagato dagli Stati membri ai fini della liquidazione dei conti, la Commissione non ha verificato se tale aiuto sia stato erogato secondo i principi della sana gestione finanziaria, in particolare secondo il principio dell’efficacia.

L’attuazione del regime di aiuto da parte degli Stati membri

Descrizione dell’audit effettuato negli Stati membri

24.

Considerato il ruolo chiave svolto dagli Stati membri nell’approvazione dei programmi operativi, la Corte ha controllato le procedure applicate in tutti i 14 Stati membri interessati (cfr. riquadro 5). Dato che in alcuni di essi l’attuazione del regime è decentrata, sono state esaminate anche le procedure applicate presso altre 19 amministrazioni regionali e locali in Italia, Spagna, Francia e Grecia.

25.

Poiché il regolamento di applicazione stabilisce che gli Stati membri devono effettuare dei controlli, ma senza precisarne le modalità, gli Stati membri dispongono di una certa flessibilità nell’organizzare tali procedure a seconda del contesto. Di conseguenza, ciascuna amministrazione ha attuato il regime in un modo diverso e le risultanze esposte qui di seguito non valgono in egual misura per tutti gli Stati membri (9).

Riquadro 5Descrizione dell’audit effettuato negli Stati membriAi fini dell’audit delle procedure applicate negli Stati membri, la Corte ha selezionato un campione casuale di 30 programmi operativi completati nel 2003 e nel 2004. Gli auditor hanno visitato le amministrazioni degli Stati membri responsabili dell’approvazione di tali programmi e le organizzazioni di produttori interessate.

Numero di programmi operativi selezionati:

Spagna

11

Portogallo

2

Francia

8

Regno Unito

1

Italia

4

Paesi Bassi

1

Grecia

2

Irlanda

1

I programmi operativi selezionati sono stati approvati dagli Stati membri tra il 1998 e il 2001. Al fine di ottenere sufficienti elementi probatori e garantire che le risultanze fossero ancora pertinenti, gli auditor hanno esaminato una serie di documenti, dal 1998 al 2005, relativi ad altri 94 programmi operativi e 103 relazioni di valutazione, selezionati a caso presso le autorità degli Stati membri visitati.Gli auditor hanno svolto un audit più limitato delle procedure applicate dagli altri sei Stati membri, sulla base di un questionario e del controllo documentale di un campione di programmi operativi estratto a caso.

Criteri in base ai quali valutare l’attuazione del modello di programmazione

26.

Al fine di soddisfare gli obblighi in materia di sana gestione finanziaria, gli Stati membri dovrebbero applicare i principi di economia, efficienza ed efficacia nel decidere l’eventuale approvazione di un programma operativo, ovvero la concessione dell’aiuto comunitario.

27.

Affinché l’aiuto risulti efficace, ad ogni azione finanziata nel programma dovrebbe corrispondere un effetto: l’azione dovrebbe comportare un avanzamento nella realizzazione di uno o più degli 11 obiettivi stabiliti dal regolamento del Consiglio. Pertanto, al momento di decidere se approvare un programma operativo, chiederne la modifica o respingerlo, gli Stati membri dovrebbero accertare se l’organizzazione di produttori abbia dimostrato in modo soddisfacente che le azioni proposte possono raggiungere tali obiettivi.

28.

Gli Stati membri necessitano informazioni dettagliate da parte delle organizzazioni di produttori per poter giustificare le decisioni in materia di concessione degli aiuti nei termini suddetti. Devono conoscere, per ciascun obiettivo, la situazione iniziale dell’organizzazione di produttori e l’impatto atteso dell’azione (o delle azioni) in causa.

29.

Conformemente a tale logica e alle condizioni specifiche del regolamento (cfr. paragrafi 16-18), la Corte ha definito una serie di criteri di audit riguardo a ciò che sarebbe ragionevole aspettarsi da un «buon» sistema (Riquadro 6). Le procedure degli Stati membri che soddisfano tali criteri dovrebbero garantire l’efficacia dell’aiuto. È possibile sintetizzare tali criteri come segue.

I documenti relativi al programma operativo dovrebbero illustrare la situazione iniziale dell’organizzazione di produttori con riferimento a ciascun obiettivo del programma. Gli obiettivi. dovrebbero essere specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e soggetti a un limite temporale (SMART: specific, measurable, achievable, relevant and timed): specifici affinché non sussistano dubbi riguardo a ciò che l’organizzazione di produttori intende realizzare; misurabili (e soggetti a un limite temporale) cosicché il loro conseguimento possa essere monitorato; attuabili attraverso l’esecuzione delle azioni proposte nei programmi; e pertinenti: coerenti con la situazione dell’organizzazione di produttori e con l’evoluzione del mercato, nonché con gli 11 obiettivi fissati dall’UE. Le organizzazioni di produttori dovrebbero fissare dei target per ciascun obiettivo in relazione alla situazione iniziale. I documenti dovrebbero illustrare il modo in cui le azioni proposte permetteranno di raggiungere gli obiettivi del programma. Alla fine del programma, l’organizzazione di produttori dovrebbe riferire in merito al grado di realizzazione degli obiettivi relativamente alla situazione iniziale e ai target.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obiettivi di un programma operativo corrispondano a quelli stabiliti nella normativa comunitaria, e che le azioni proposte determinino realmente, a un costo ragionevole, un passo avanti verso gli obiettivi. Essi dovrebbero usare le informazioni valutative contenute nelle relazioni finali delle organizzazioni di produttori per monitorare l’efficacia dei programmi operativi e servirsi degli insegnamenti tratti per migliorare l’efficacia dei programmi futuri.

Riquadro 6Metodologia: alcuni criteri fissati dalla Corte per valutare l’attuazione del regime di aiuto negli Stati membri vanno al di là dell’osservanza formale della lettera del regolamento (cfr. allegato). A titolo illustrativo, ai sensi del regolamento un'organizzazione di produttori deve fornire una descrizione della propria situazione iniziale e lo Stato membro deve accertarne la veridicità. Per rispondere ai criteri di audit, inoltre, lo Stato membro dovrebbe accertarsi che la descrizione in questione riguardi gli obiettivi e le azioni del programma proposto. Diversamente, la descrizione della situazione iniziale è di scarsa utilità.

La descrizione della situazione iniziale non fa riferimento agli obiettivi del programma operativo

30.

Tutti i programmi operativi esaminati, tranne due, comprendevano una sezione intitolata «situazione iniziale» e più della metà (60 %) rispettavano formalmente il regolamento fornendo indicazioni (anche se alquanto concise) sulla produzione, la commercializzazione e le attrezzature. In alcuni Stati membri, le organizzazioni di produttori erano tenute a redigere un elenco delle attrezzature e dei locali di cui dispongono, nonché una tabella contenente dati sulla produzione in termini di tonnellate e di valore, ma senza stabilire necessariamente un legame con gli obiettivi o le azioni del programma. Altri Stati membri non hanno emanato istruzioni specifiche ed hanno accettato descrizioni molto generiche, consistenti in alcuni casi in non più di una o due frasi. Le organizzazioni di produttori che hanno descritto la rispettiva situazione iniziale con riferimento all’ambiente, alla qualità dei prodotti e ai costi di produzione sono poche, benché quasi tutti i programmi operativi prevedessero tali obiettivi (cfr. riquadro 7). Nessuna organizzazione di produttori ha fornito nel proprio programma operativo una descrizione della situazione iniziale per ciascun obiettivo.

Riquadro 7In Spagna, alcune autorità regionali hanno approvato un programma operativo comprendente dieci azioni per un costo totale di 770 000 euro. L’obiettivo di sei di esse era il miglioramento qualitativo della produzione, l’obiettivo di altre otto era la riduzione dei costi di produzione e quello di altre due era il miglioramento delle pratiche rispettose dell’ambiente.Nella situazione iniziale, l’organizzazione di produttori ha elencato i tipi di frutta coltivati e le superfici, senza fornire però informazioni sulla qualità iniziale della frutta, i costi di produzione o l’ambiente.

31.

In alcuni casi, le organizzazioni di produttori hanno descritto la situazione iniziale in relazione ad azioni specifiche (condizione obbligatoria ad esempio nei Paesi Bassi); benché in tal modo ci si avvicini ai criteri fissati, la situazione iniziale dell’organizzazione di produttori in termini di obiettivi non è stata però descritta in modo soddisfacente.

I contenuti dei programmi operativi non sono sempre relativi agli obiettivi dichiarati

32.

Diversi Stati membri hanno chiesto alle organizzazioni di produttori di indicare espressamente, nei rispettivi programmi operativi, a quali obiettivi comunitari facesse riferimento ciascuna azione. In tali casi, la corrispondenza tra l’obiettivo e il programma era automatica sulla carta e il controllo, da parte degli Stati membri, della conformità degli obiettivi con quelli indicati nel regolamento risultava una mera formalità. Tuttavia, molte organizzazioni di produttori hanno indicato tutti gli obiettivi che sembravano pertinenti, nel tentativo di giustificare il programma o un'azione particolare, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno dell’obiettivo reale (cfr. riquadri 8 e 9).

33.

In Italia e in Grecia, le autorità hanno stilato elenchi dettagliati delle azioni possibili, in base ai quali le organizzazioni di produttori potevano scegliere, attribuendo a ciascuna azione un obiettivo predeterminato. Anche le autorità francesi hanno preparato un elenco delle azioni possibili, classificandole però per natura anziché per obiettivo. Per le categorie di azioni «ambiente» e «qualità», l’obiettivo pertinente era, in generale, evidente, mentre per la categoria «misure legate alle strutture di produzione» non era sempre così. Di conseguenza, non è stato possibile individuare l’obiettivo di alcune azioni sulla base della documentazione relativa al programma operativo (cfr. riquadro 10). Le autorità italiane, greche e francesi non hanno voluto controllare gli obiettivi dei singoli programmi, poiché ritenevano che la conformità delle azioni agli obiettivi comunitari fosse già stata stabilita all’atto della stesura degli elenchi di azioni nazionali. Tuttavia, certe modifiche, apportate nel corso del tempo alle classifiche, hanno comportato un «cambiamento» degli obiettivi dei programmi operativi per una data azione (cfr. riquadro 11).

Riquadro 8Un programma operativo nei Paesi Bassi comprendeva un sistema di ricevute di consegna elettroniche, il cui costo ammontava a 135 000 euro, sotto l’obiettivo «programmare ed adeguare la produzione alla domanda». L’organizzazione di produttori non è stata in grado di dimostrare il nesso tra l’azione e tale obiettivo. L’obiettivo reale, ovvero la riduzione dei costi, non era indicato nel programma operativo.

Riquadro 9Nel quadro di un programma operativo approvato dalle autorità regionali spagnole, un'organizzazione di produttori ha acquistato un carrello elevatore a forca al costo di 25 000 euro. L’organizzazione di produttori non ha potuto dimostrare l’esistenza di un nesso tra l’azione e l’obiettivo dichiarato di «ridurre i ritiri».

Riquadro 10In un programma operativo in Francia, un'organizzazione di produttori ha incluso un'azione descritta come «fornitura di servizi» al costo di 50 400 euro. Il 25 % di tale somma è stato assegnato all’obiettivo «miglioramento della qualità» e un altro 25 % al «miglioramento delle pratiche rispettose dell’ambiente». Gli auditor non sono riusciti ad identificare l’obiettivo comunitario cui è destinato il rimanente 50 % della spesa.

Riquadro 11In Italia, un progetto di irrigazione è stato assegnato all’obiettivo «miglioramento della qualità» in osservanza degli orientamenti nazionali stabiliti nel 1997. A seguito di una revisione di tali orientamenti, nel 1999 è stato attribuito all’obiettivo «concentrazione dell’offerta». Nel 2002, a seguito di un'altra revisione, la stessa azione è stata classificata sotto l’obiettivo «riduzione dei costi».

Gli obiettivi dei programmi operativi non sono formulati in termini misurabili e non sono fissati dei target

34.

Soltanto le autorità del Regno Unito hanno richiesto formalmente alle organizzazioni di produttori di definire obiettivi misurabili per i programmi operativi, malgrado nella pratica non abbiano accertato il rispetto di tale requisito. In Spagna, in Italia e nei Paesi Bassi, le autorità esigevano che fossero specificati i risultati attesi per ciascuna misura o azione, ma tale precisazione riguardava sostanzialmente la realizzazione — ossia il modo in cui dimostrare l’attuazione delle azioni — e non il raggiungimento degli obiettivi. Nel 10 % dei programmi operativi esaminati, le organizzazioni di produttori hanno indicato obiettivi quantificati almeno per una azione, quando ciò era semplice, come ad esempio la riduzione attesa dei costi o il numero di ettari destinati alla conversione all’agricoltura biologica. Ciò è avvenuto soprattutto in Spagna e in Italia. Per il resto, le organizzazioni di produttori non hanno fissato target o indicatori che permettessero di monitorare il raggiungimento degli obiettivi.

Nelle relazioni di valutazione presentate dalle organizzazioni di produttori non è indicato il raggiungimento degli obiettivi

35.

Ad eccezione di alcuni casi in Francia e Irlanda, gli Stati membri hanno fatto in modo che le relazioni di valutazione finale delle organizzazioni di produttori descrivessero l’attuazione del programma e le realizzazioni (ovvero ciò che era stato fatto), ma in pratica nessuno di essi aveva stabilito che tali relazioni illustrassero anche in quale misura fossero stati realizzati gli obiettivi del programma operativo. Il contributo delle relazioni alla valutazione dell’efficacia dell’aiuto risultava pertanto limitato.

36.

Gli Stati membri si sono valsi in misura limitata delle valutazioni contenute nelle relazioni finali (10), considerate come un'ulteriore formalità prevista dal regolamento. In Grecia, Spagna (11) e Portogallo, le relazioni finali sono state semplicemente archiviate dall’organismo pagatore, senza essere esaminate dalle autorità responsabili dell’approvazione dei programmi operativi.

37.

Il contenuto delle relazioni variava moltissimo, da meno di una pagina di affermazioni generali non comprovate, del tipo «la qualità è migliorata», a oltre 100 pagine di dati e fatti dettagliati sull’attuazione del programma, per singole azioni. Gli Stati membri non hanno preteso che le relazioni finali contenessero un insieme comune di informazioni che permettessero di controllare l’efficacia dei programmi a livello regionale o nazionale, e la diversità delle relazioni ha fatto sì che un'analisi di questo tipo fosse difficilmente attuabile.

Gli Stati membri non applicano i criteri di efficacia in sede di approvazione dei programmi operativi

38.

In pratica, gli Stati membri hanno approvato i programmi in base alla natura della spesa proposta e non in funzione dei risultati che avrebbero dovuto essere conseguiti nel quadro del programma. Dei criteri di efficacia, come l’addizionalità, non sono stati applicati al momento di decidere in merito all’approvazione o meno del finanziamento di un'azione attraverso un contributo comunitario. La considerazione di certi fattori richiesti in modo specifico dal regolamento, quali la situazione iniziale e gli obiettivi, la qualità tecnica e la coerenza economica del programma, è diventata superflua; se ne è tenuto conto soltanto nella misura necessaria per dimostrare il rispetto della lettera del regolamento.

39.

Gli Stati membri hanno invece seguito un approccio diverso, privilegiando il rispetto dei criteri di ammissibilità e il pagamento di sussidi, come illustrato nel diagramma 6.

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40.

Ciò è dovuto in gran parte alla modifica del regolamento di attuazione della Commissione, volta a introdurre «elenchi di ammissibilità» cui i programmi operativi si sono dovuti conformare dal 1999. Tali elenchi indicano i tipi di spese che possono o meno essere incluse nei programmi operativi (cfr. riquadro 12).

Riquadro 12Esempio di criteri di ammissibilità: spese di trasportoAmmissibili:

investimenti in trasporti muniti di celle frigorifere.

Non ammissibili:

spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno),

investimenti nei trasporti per commercializzazione o distribuzione.

41.

Il regolamento di attuazione iniziale del 1997 non stabiliva criteri di ammissibilità dettagliati, eccezion fatta per l’esclusione delle spese amministrative e di funzionamento delle organizzazioni di produttori. Gli Stati membri erano incerti riguardo alla natura delle spese che la Commissione avrebbe ritenuto ammissibili nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti; in risposta ai chiarimenti chiesti dagli Stati membri, la Commissione ha emanato una serie di note interpretative specifiche.

42.

Dato che tali note interpretative non avevano carattere ufficiale, la Commissione ha modificato la normativa di attuazione per introdurvi un elenco di operazioni e spese non ammissibili, chiedendo, contemporaneamente, agli Stati membri di controllare a fronte di tale elenco l’ammissibilità delle spese relative ai programmi operativi proposti, prima di approvare i programmi operativi. Nel 2001 la Commissione ha aggiunto un elenco delle voci che potevano essere incluse nei programmi operativi; nel 2003 le note interpretative sono state ritirate ed entrambi gli elenchi sono stati rivisti. Gli elenchi di ammissibilità tolleravano alcune eccezioni riguardo all’esclusione delle spese di produzione e di funzionamento delle organizzazioni di produttori, concernenti, ad esempio, talune retribuzioni del personale, imballaggi riciclabili e i mezzi di lotta biologica ai parassiti e alle malattie.

43.

L’esistenza di tali elenchi di ammissibilità non impedisce agli Stati membri di considerare anche la situazione iniziale e gli obiettivi delle organizzazioni di produttori, nonché la probabile efficacia delle azioni proposte. Tuttavia, gli Stati membri che rifiutano di approvare le spese proposte, definite nel regolamento come ammissibili, dovrebbero essere in grado di giustificare tale decisione all’organizzazione di produttori e possono, inoltre, andare incontro a problemi legali. Gli Stati membri possono evitare tali decisioni difficili approvando la medesima azione per tutte le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta, indipendentemente dagli obiettivi o dalla situazione di ogni singola organizzazione di produttori (cfr. riquadro 13).

Riquadro 13Esempio: casse-paletteIn dieci programmi operativi selezionati a caso su 30, gli Stati membri avevano approvato l’acquisto di casse-palette, casse o contenitori simili per la raccolta, il trasporto e l’immagazzinaggio di frutta o ortaggi a un costo combinato di 1,7 milioni di euro. La Commissione ritiene tale spesa ammissibile. Gli obiettivi indicati nei programmi operativi comprendevano:

la stabilizzazione dei prezzi di produzione,

il miglioramento qualitativo dei prodotti,

la loro valorizzazione commerciale,

la riduzione dei costi di produzione,

il miglioramento delle pratiche rispettose dell’ambiente,

la concentrazione dell’offerta,

la riduzione dei ritiri.

In alcuni casi, l’acquisto ha rappresentato un miglioramento rispetto alla situazione iniziale verso il raggiungimento di un obiettivo: un'organizzazione di produttori ha sostituito casse di legno con casse di plastica, più igieniche, da fornire a un produttore di alimenti per la prima infanzia (obiettivo assegnato: miglioramento della qualità). In altri casi, si è trattato di semplici sostituzioni di casse vecchie, perdute o danneggiate, o di acquisti supplementari necessari a causa dell’aumento di produzione, senza nessuna relazione chiara con gli obiettivi dati.

La coesistenza del modello di programmazione e dell’approccio basato sulle sovvenzioni ha accresciuto la complessità e i costi

44.

In effetti, gli Stati membri hanno adottato un approccio basato sulle sovvenzioni piuttosto che sulla programmazione; gli elementi di programmazione della normativa continuano tuttavia ad essere richiesti, con il risultato che il regime di aiuto è diventato più complesso del necessario ed i costi amministrativi e di controllo sono aumentati. Ciò è dovuto tanto alla mancanza di chiarezza degli elenchi di ammissibilità quanto alla coesistenza del modello di programmazione. Se effettuate in modo corretto, la preparazione dei programmi operativi, le relazioni annuali di attuazione e le valutazioni finali dei programmi comportano costi significativi per le organizzazioni di produttori. Ciò si verifica soprattutto in Stati membri come l’Italia e i Paesi Bassi, che esigono anche la presentazione, per approvazione, di programmi operativi annuali dettagliati.

45.

Gli elenchi di ammissibilità pubblicati nel regolamento non possono mai essere abbastanza precisi da coprire tutte le azioni possibili in un settore così diversificato e in rapida evoluzione, pertanto sono redatti in termini piuttosto generali (ad esempio «misure per il miglioramento della qualità»). È quindi inevitabile che suscitino interrogativi; gli elenchi vengono inoltre interpretati in modo diverso dai vari Stati membri e persino dalle diverse regioni di uno stesso Stato membro. Anche dopo otto anni di funzionamento del regime, la Commissione ha continuato a riscontrare casi di spese non ammissibili durante le indagini svolte nel 2005 nell’ambito della liquidazione dei conti in Spagna, Francia, Italia e Regno Unito, dove le norme di ammissibilità talvolta erano state interpretate in modo diverso dalla Commissione.

46.

A causa delle incertezze in materia di ammissibilità e dei rischi associati, molte amministrazioni nazionali hanno effettuato più controlli di quanti ne prevedesse il regolamento (12); alcune hanno persino visitato ciascuna organizzazione di produttori più volte nello stesso anno. In questo modo, aumentano i costi, non soltanto per lo Stato membro, ma anche per l’organizzazione di produttori.

47.

Tale incertezza in materia di ammissibilità, i costi amministrativi e i controlli approfonditi delle loro attività rischiano inoltre di scoraggiare le organizzazioni di produttori dal porre in atto misure innovative, che potrebbero, alla fine, essere respinte. Ciò potrebbe indurle a includere nei programmi operativi soltanto quelle misure la cui ammissibilità sia stata chiaramente riconosciuta.

Esiste il rischio che siano state approvate azioni inefficaci

48.

Poiché il modello di programmazione non è stato applicato in modo adeguato, il bilancio dell’UE è stato esposto a un rischio maggiore di inefficacia, ossia che vengano approvate azioni che non comportano progressi ai fini degli obiettivi comunitari.

49.

Alcuni Stati membri hanno affermato di non doversi preoccupare dell’efficacia dei programmi, dato che le organizzazioni di produttori adottano di norma le decisioni economiche più adatte alle circostanze. Dopo tutto, gli aderenti di una organizzazione di produttori devono cofinanziare il 50 % dei costi di un programma. Tuttavia, dagli esempi esaminati nel corso dell’audit risulta che alcune organizzazioni di produttori usano i sussidi per sostenere i costi di attività esistenti, che non costituiscono un passo in avanti rispetto alla situazione iniziale. Per quanto ciò abbia senso da un punto di vista commerciale per le organizzazioni di produttori, in particolare quando subiscono la pressione della concorrenza, non contribuisce però al raggiungimento degli obiettivi del regime di aiuto comunitario. L’esempio rilevato in Spagna (cfr. riquadro 14) riguarda l’inclusione di costi che non sono «azioni» o «misure» intese a raggiungere gli obiettivi del programma operativo, bensì costi comunemente sostenuti da tutti i produttori ortofrutticoli. Benché non accada spesso che i programmi operativi includano una proporzione tanto elevata di imballaggi riciclabili (13), gli Stati membri hanno approvato spese consistenti a tale riguardo. Dieci dei 30 programmi operativi selezionati ed esaminati dalla Corte comprendevano un totale combinato di 4,9 milioni di euro per imballaggi riciclabili o riutilizzabili.

Riquadro 14Esempio: in Spagna, le autorità regionali avevano approvato un programma operativo, compreso nel campione analizzato dalla Corte, che includeva 2,7 milioni di euro per scatole di cartone riciclabile. Tale spesa rappresentava l’83 % del programma totale per il periodo 2000-2003. Nel 2001, le autorità avevano approvato una revisione del programma che annullava gli investimenti previsti in serre ed irrigazione, aumentando il bilancio disponibile per le scatole riciclabili al 98 % del totale. L’unica altra «azione» era la retribuzione di un tecnico.

Le misure finanziate nel quadro dei programmi operativi si sono rivelate efficaci?

50.

La sezione precedente ha mostrato che l’approccio adottato dagli Stati membri nell’approvazione dei programmi operativi comporta il rischio che le misure finanziate possano rivelarsi non efficaci. La presente sezione esamina se le azioni attuate dalle organizzazioni di produttori si siano dimostrate efficaci ai fini degli obiettivi dei programmi operativi.

Valutazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori (relazioni finali)

51.

La fonte primaria di informazioni sull’efficacia dei programmi operativi dovrebbe essere costituita dalle relazioni finali elaborate dalle organizzazioni di produttori alla fine di ciascun programma. Ai sensi del regolamento, esse devono illustrare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi dei programmi operativi. Nessuna delle 142 relazioni finali esaminate dalla Corte conteneva una valutazione completa del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo. Il rispetto di tale condizione del regolamento non è stato incluso nel controllo, effettuato dalla Commissione, delle procedure applicate dagli Stati membri.

52.

Si tratta di un'occasione perduta per la Commissione, a cui spetta, ai sensi del regolamento finanziario dell’UE, la responsabilità specifica di monitorare la realizzazione degli obiettivi fissati. Se le relazioni finali avessero contenuto le valutazioni richieste, sarebbe stato possibile analizzare un campione di relazioni e formulare conclusioni sull’eventuale conseguimento degli obiettivi dei programmi operativi. Se tutte le organizzazioni di produttori fossero state tenute a usare un numero ristretto di indicatori di performance accuratamente selezionati, tali relazioni finali avrebbero potuto costituire una lunga serie cronologica per illustrare i progressi compiuti in obiettivi quali il miglioramento della qualità, la riduzione dei costi, la produzione biologica e il miglioramento delle pratiche ambientali.

Campione di azioni previste dai programmi operativi

53.

Al fine di verificare se le azioni dei programmi operativi siano state efficaci, la Corte ha selezionato in modo casuale un totale di 104 azioni da trenta programmi operativi completati da organizzazioni di produttori nel 2003 o nel 2004 (cfr. riquadro 5). Alle organizzazioni di produttori è stato chiesto di dimostrare l’impatto delle azioni selezionate in relazione ai corrispondenti obiettivi del programma operativo. Dato che alcune azioni prevedevano più di un obiettivo, il totale dei casi esaminati ammonta a 265.

54.

Soltanto nel 30 % dei casi le organizzazioni di produttori sono state in grado di fornire elementi sufficienti per comprovare che l’azione era servita a compiere progressi verso l’obiettivo perseguito (cfr. diagramma 7). In un ulteriore 41 % dei casi, benché mancassero elementi probatori diretti, è stato possibile giungere a una conclusione positiva sulla base di un ragionamento logico (cfr. riquadro 15). Tuttavia, come illustrato nel paragrafo 58, in numerosi casi i progressi compiuti sono stati solo marginali.

Riquadro 15Esempio di «progresso probabile»: in Portogallo, un'organizzazione di produttori ha acquistato un autocarro refrigerato per impedire che la qualità della frutta si deteriorasse nel corso della distribuzione. Non disponeva di dati che attestassero un miglioramento della qualità, tuttavia ha mostrato agli auditor l’attrezzatura ed ha spiegato i processi di refrigerazione. Sulla base di ciò, gli auditor hanno concluso che la qualità era probabilmente migliorata.

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55.

In quasi un quarto dei casi, la Corte non è stata in grado di formulare una conclusione circa la realizzazione o meno di progressi. Nella maggior parte dei casi, ciò è dovuto al fatto che l’obiettivo pertinente era così generale che non era possibile dimostrare l’assenza di impatto. Ciò si è verificato, in particolare, per gli obiettivi concernenti la riduzione dei ritiri, la concentrazione dell’offerta e la stabilizzazione dei prezzi al produttore (cfr. diagramma 8). Per esempio, la ragion d’essere di un’organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell’offerta e nell’immissione sul mercato della produzione degli aderenti. Di conseguenza, tutte quante le attività dell’organizzazione contribuiscono in qualche modo a tale obiettivo, anche se indirettamente.

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56.

Nel 6 % dei casi, era evidente che non era stato realizzato alcun progresso (cfr. diagramma 7). In alcuni di questi casi, l’azione era fallita: un'organizzazione di produttori, ad esempio, aveva avviato un'azione nel quadro di un programma operativo relativa alla produzione biologica, ma aveva abbandonato il progetto. Nel resto dei casi, la ragione dei mancati progressi andava ricercata nel fatto che gli obiettivi erano stati attribuiti alle misure in modo non corretto, o per un equivoco (diverse organizzazioni di produttori avevano inteso l’obiettivo «promozione dei prodotti presso i consumatori» come promozione presso i clienti), o per seguire la classificazione nazionale (cfr. paragrafo 33).

Scarsa efficacia delle azioni

57.

I risultati del campione sopra esposti mostrano soltanto l’eventuale presenza di elementi attestanti determinati progressi, ma non la portata di questi ultimi. Malgrado numerose azioni del campione avessero chiaramente consentito all’organizzazione di produttori di avanzare, rispetto alla situazione di partenza, in direzione degli obiettivi stabiliti, in altri casi i progressi realizzati erano poco significativi. In generale, i macchinari di sostituzione hanno comportato un certo progresso, poiché costituivano un miglioramento rispetto ai vecchi modelli. Tuttavia, se rapportati al costo totale della sostituzione, i progressi talvolta non sono risultati significativi. Allo stesso modo, l’impiego permanente di personale incaricato di controllare la qualità dei prodotti ha permesso alle organizzazioni di produttori di mantenere dei livelli di qualità, senza indurre necessariamente un miglioramento evidente della qualità rispetto agli anni precedenti.

58.

Al fine di misurare l’incidenza di queste misure scarsamente efficaci, la Corte ha esaminato tutte le 104 azioni che erano state controllate in loco, onde valutare se per le organizzazioni di produttori rappresentassero un progresso significativo, rispetto alla situazione di partenza, verso il raggiungimento di uno o più obiettivi comunitari (cfr. riquadro 16). Sulla base di tale criterio, più della metà (55 %) del campione casuale di azioni sono state riconosciute «di scarsa efficacia».

59.

Tali risultanze mostrano in che misura gli Stati membri hanno approvato le azioni previste dai programmi operativi sulla base della loro natura (l’azione è ammissibile?) senza prenderne in considerazione anche l’efficacia (l’azione permette all’organizzazione di produttori di avanzare verso l’obiettivo?).

Riquadro 16Esempi di azioni in cui gli auditor hanno spesso riscontrato un miglioramento significativo rispetto alla situazione iniziale:

miglioramenti delle strutture di produzione (sistemi d’irrigazione, serre a basso tasso di accrescimento del consumo di energia),

introduzione di schemi di qualità certificata.

Esempi di azioni in cui gli auditor spesso non hanno riscontrato un miglioramento significativo:

sostituzione di macchinari quali trasportatori di pallet, carrelli elevatori a forca, auitocarri e trattori,

casse-palette, casse, contenitori, ecc.,

salari del personale esistente (dipartimenti di marketing, addetti al controllo qualità).

Conclusioni sull’efficacia dei programmi operativi

60.

Gli Stati membri hanno formalmente applicato la maggioranza degli elementi del modello di programmazione specificamente previsti dal regolamento. Tuttavia, non hanno tenuto conto delle probabilità di efficacia delle azioni nelle decisioni in merito all’approvazione dei programmi operativi. Pertanto, il rischio che azioni poco efficaci siano finanziate con contributi UE è aumentato.

61.

Gli Stati membri invece hanno adottato un approccio basato sulle sovvenzioni e utilizzano gli elenchi di ammissibilità per approvare programmi in funzione della natura delle spese proposte, senza dover tenere conto delle situazioni e degli obiettivi delle organizzazioni di produttori.

62.

I vantaggi derivanti da un simile approccio, ossia un'applicazione uniforme del regime di aiuto e una maggiore semplicità, non si sono però concretizzati. Gli elenchi di ammissibilità non stabilivano criteri sufficientemente chiari per orientare la spesa verso le attività che l’UE intende sostenere, causando incertezza e l’aumento dei costi di controllo. A causa della coesistenza del modello di programmazione, le organizzazioni di produttori hanno dovuto elaborare programmi operativi ed effettuare valutazioni per assicurare il rispetto della normativa, ad un costo rilevante e con pochi benefici.

63.

I programmi operativi hanno comportato, nell’insieme, una serie di progressi in relazione agli obiettivi stabiliti nel regolamento del Consiglio. Tuttavia, meno della metà delle azioni finanziate hanno costituito un avanzamento significativo dalla situazione iniziale delle organizzazioni di produttori verso uno almeno degli 11 obiettivi e possono, pertanto, essere considerate efficaci. L’aiuto è stato concesso anche ad azioni di scarsa efficacia previste dai programmi operativi, i cui risultati sono limitati. In tali casi, l’aiuto potrebbe essere più efficace se fosse più mirato.

PARTE II: PROGRESSI REALIZZATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

64.

Oltre all’efficacia dei programmi operativi descritti nella parte I, sono molti i fattori che hanno un impatto sui progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori. Tra questi spiccano le attività intraprese dalle organizzazioni di produttori e dai loro aderenti che non sono finanziate da programmi operativi. Numerose organizzazioni di produttori, ad esempio, affrontano investimenti consistenti a titolo dei programmi di sviluppo rurale. Inoltre, anche altri regimi di aiuto comunitario sostengono le organizzazioni di produttori, in particolare i regimi di ritiro della sovrapproduzione e di trasformazione della frutta e dei pomodori. Il raggiungimento degli obiettivi da parte delle organizzazioni di produttori è influenzato anche dalla strategia seguita da queste ultime, la concorrenza cui fanno fronte, le esigenze e le preferenze mutevoli dei consumatori, altre politiche comunitarie, ad esempio in materia di qualità e ambiente, e persino, a breve termine, le condizioni meteorologiche.

Le organizzazioni di produttori hanno compiuto progressi per quanto concerne gli obiettivi assegnati al regime di aiuto?

65.

Dalla parte I emerge che i programmi operativi hanno condotto, nell’insieme, alla realizzazione di progressi per quanto attiene agli obiettivi del regolamento del Consiglio. Questa parte della relazione esamina se la performance globale delle organizzazioni di produttori rispecchi tali progressi. Dapprima, viene valutato il campione di organizzazioni di produttori visitate nel corso dell’audit (cfr. riquadro 17), quindi vengono considerati i dati aggregati a livello dell’UE di cui dispone la Commissione.

Riquadro 17Caratteristiche del campione: le organizzazioni di produttori del campione casuale rappresentavano il 2 % del totale e il 5 % del volume d’affari delle organizzazioni di produttori dell’UE nel 2004.

Campione di organizzazioni di produttori

66.

È stato chiesto alle 30 organizzazioni di produttori visitate di dimostrare i progressi compiuti verso ciascuno degli 11 obiettivi, indipendentemente dal fatto che avessero incluso o meno nei rispettivi programmi operativi azioni inerenti a tali obiettivi. In tutto, sono stati esaminati 330 casi. Nel 54 % di essi, le organizzazioni di produttori hanno potuto fornire elementi che comprovavano la realizzazione di progressi. In un ulteriore 12 % dei casi, gli auditor hanno concluso che le organizzazioni di produttori avevano probabilmente compiuto qualche progresso. In quasi il 16 % dei casi non è stato possibile formulare una conclusione a causa della carenza di informazioni, in particolare per quanto riguarda i costi di produzione e la stabilità dei prezzi (cfr. diagramma 9).

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67.

La quasi totalità del 18 % dei casi in cui non sono stati osservati progressi si spiega con il fatto che numerose organizzazioni di produttori non avevano perseguito gli obiettivi «produzione biologica» e «promozione dei prodotti presso i consumatori». Inoltre, sono stati compiuti relativamente pochi progressi per quanto riguarda gli obiettivi «riduzione dei costi di produzione» e «stabilizzazione dei prezzi». Le organizzazioni di produttori hanno spiegato che miravano ad aumentare i prezzi piuttosto che a lasciarli invariati, benché la maggioranza di esse accettasse i prezzi e non potesse influire in misura rilevante sui prezzi ottenuti. Più importante della semplice riduzione dei costi era la massimizzazione del profitto, che spesso implicava un aumento dei costi finalizzato ad ottenere una migliore qualità e un valore aggiunto. Le organizzazioni di produttori hanno inoltre osservato che il miglioramento delle pratiche ambientali comportava in genere un aumento dei costi, senza che ciò causasse necessariamente un aumento del prezzo dei prodotti.

68.

Malgrado i risultati del campione rivelino che la maggioranza delle organizzazioni di produttori hanno realizzato almeno qualche progresso riguardo alla maggior parte degli 11 obiettivi, ciò non basta, di per sé, a confermare l’efficacia del regime di aiuto ai programmi operativi, a causa dell’influenza degli altri fattori descritti al paragrafo 64.

Informazioni della Commissione sulle organizzazioni di produttori

69.

Come illustrato nella parte I, la Commissione non ha colto l’opportunità di sfruttare le valutazioni effettuate dalle organizzazioni di produttori nelle relazioni finali per monitorare il raggiungimento degli obiettivi dei programmi operativi. Inoltre, la Commissione non ha ancora assolto l’obbligo, impostole dal regolamento finanziario dell’UE, di valutare la politica. Nel 2008 dovrebbe essere avviato uno studio di valutazione, i cui risultati sono attesi per il 2009.

70.

Ciononostante, la Commissione dispone di alcune informazioni riguardo alle organizzazioni di produttori. Essa ottiene dati sui quantitativi di sovrapproduzione ritirati dal mercato che formano oggetto di una domanda di aiuto. Dal 2000, esige inoltre informazioni sui programmi operativi e chiede agli Stati membri di fornire informazioni complementari sulle organizzazioni di produttori attraverso le relazioni annuali statistiche.

71.

I dati sui programmi operativi sono limitati a una ripartizione dell’aiuto versato per categoria di spese, che indica come viene speso l’aiuto concesso a un programma operativo, ma non ciò che è stato realizzato grazie a tale aiuto.

72.

La Commissione richiede informazioni più complete sulle organizzazioni di produttori, in particolare per quanto concerne gli aderenti, la loro produzione e le vendite. I controlli effettuati dalla Corte sull’affidabilità di tali dati si sono rivelati difficili, poiché la Commissione non dispone di un sistema informativo di gestione adeguato per registrare i dati. Nel 2004 e nel 2005, la Commissione ha rivolto numerose richieste di chiarimenti agli Stati membri sulle incoerenze dei dati, ma non vi ha dato seguito. Mancano dati importanti, in particolare per i tre principali Stati membri in termini di produzione ortofrutticola: Italia, Spagna e Francia. L’analisi dei dati è ostacolata dalla loro incompletezza e da numerose incoerenze; la sua attendibilità limitata consente pertanto di delineare soltanto tendenze generali.

73.

Il principale indicatore che può essere ricavato da tali dati è la parte relativa alle organizzazioni di produttori nella produzione totale dell’UE, poiché la concentrazione della produzione in tali organizzazioni costituisce l’obiettivo generale della politica nel settore ortofrutticolo. Esso serve inoltre a dare un'idea del successo di tale politica, poiché mostra la proporzione di produttori ortofrutticoli che hanno scelto di avvalersi del regime di aiuto comunitario. Nei documenti di bilancio per il 2005, la Commissione ha fissato per tale indicatore l’obiettivo del 60 %, da raggiungere entro il 2013, mediante una progressione annuale.

74.

Di conseguenza, pur disponendo di dati relativi ai ritiri e alla concentrazione dell’offerta, la Commissione manca di indicatori che mostrino i progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori riguardo agli altri obiettivi della politica, quali la riduzione dei costi, la stabilizzazione dei prezzi, il miglioramento della qualità e dell’ambiente.

Analisi dei dati relativi al ritiro della sovrapproduzione

75.

La riforma della politica del settore ortofrutticolo nel 1996 ha limitato i quantitativi di produzione eccedentaria che potevano essere smaltiti nel quadro del regime di aiuto al ritiro ed ha ridotto le compensazioni pagate ai produttori per tali ritiri. I dati della Commissione mostrano che una delle conseguenze è stata la riduzione massiccia dei quantitativi ritirati nel quadro del regime di aiuto comunitario (cfr. diagramma 10). Ciò corrisponde ai risultati ottenuti per il campione esaminato dalla Corte, dal quale risulta che il 90 % delle organizzazioni di produttori aveva ridotto i ritiri o li aveva mantenuti a zero.

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76.

Uno degli obiettivi stabiliti per il regime di aiuto ai programmi operativi era il sostegno alle misure di riduzione dei ritiri intraprese dalle organizzazioni di produttori. Tuttavia, tale riduzione non prova necessariamente che gli aiuti ai programmi operativi abbiano condotto, a livello delle organizzazioni di produttori, alla pianificazione e all’adeguamento della produzione alla domanda: alcune organizzazioni di produttori hanno spiegato che a causa delle riduzioni degli aiuti al ritiro introdotte gradualmente dal 1996, cui si aggiunge l’aumento dei controlli, non vale più la pena presentare domanda di aiuto per la sovrapproduzione.

Analisi dei dati sulla concentrazione dell’offerta

77.

La politica introdotta nel 1996 dovrebbe condurre a una situazione in cui il sostegno comunitario aiuti le organizzazioni di produttori ad adeguarsi con successo, stimolando l’adesione da parte di altri produttori. Entrambi i fattori dovrebbero accrescere il fatturato delle organizzazioni di produttori, «concentrando l’offerta» nelle loro mani.

78.

Tuttavia, i dati della Commissione mostrano che l’indicatore «concentrazione dell’offerta» è diminuito: la parte corrispondente alle «organizzazioni di produttori» nella produzione totale è passata dal 40 % nel 1999 al 31 % nel 2003 (cfr. diagramma 11). (La percentuale relativa al 2004 è provvisoria, poiché i dati forniti da due degli Stati membri più grandi, Francia e Italia, non sono completi). Mentre il valore della produzione immessa sul mercato per l’intero settore ortofrutticolo è aumentato del 45 % dal 1999 al 2003, il valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori ha registrato un aumento di appena il 12 %.

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79.

Come descritto nel paragrafo 72, tali dati non possono essere considerati sufficientemente attendibili, se non per indicare le tendenze generali. La percentuale relativa al 2003 comunicata dalla Commissione, ad esempio, non era corretta a causa di un errore relativo a dati mancanti per la Grecia. Malgrado la Corte sia riuscita facilmente ad individuare e a correggere tale errore, la Commissione non ha potuto dimostrare alla Corte che gli altri dati erano sufficientemente attendibili.

80.

I dati mostrano inoltre la persistente disparità geografica nella partecipazione al regime di aiuto (cfr. diagramma 12). Il Portogallo e la Grecia, gli Stati membri in cui i prodotti ortofrutticoli rappresentano la porzione maggiore della produzione agricola, presentano i tassi di partecipazione più bassi, e non hanno mostrato alcun aumento significativo. Data la scarsa adesione alle organizzazioni di produttori, soltanto il 6 % del settore ortofrutticolo portoghese, e il 13 % di quello greco, beneficiano di aiuti per i programmi operativi, a fronte dell’80 % nei Paesi Bassi. La concezione stessa del regime di aiuto, che ricompensa il successo con il versamento di un aiuto corrispondente a una percentuale del fatturato delle organizzazioni di produttori, dovrebbe incentivare i produttori più piccoli, con una produzione di valore inferiore e una maggiore necessità di adattarsi alle norme qualitative e ambientali sempre più elevate del mercato e alla concentrazione della domanda, ad aderire alle organizzazioni di produttori. Dai dati disponibili risulta che in alcuni Stati membri ciò non si è verificato. Anzi, per effetto del regime, sono soprattutto le grandi organizzazioni di produttori, con valori di produzione elevati, a fruire dell’aiuto.

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81.

La Commissione manca di informazioni sulle differenze di performance delle organizzazioni di produttori e di altri coltivatori, pertanto non può spiegare perché il settore esterno alle organizzazioni di produttori sembri crescere a un ritmo più accelerato rispetto alle organizzazioni di produttori.

82.

Per spiegare perché la concentrazione dell’offerta non è aumentata, è altresì necessario scoprire il motivo per cui i produttori non aderiscono alle relative organizzazioni. La Commissione non ha interrogato i produttori in modo sistematico per individuare i veri motivi di tale situazione.

83.

Nelle sue risposte alla relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2000, la Commissione affermava che «se la maggioranza dei produttori (…) preferisce non aderire ad un'organizzazione di produttori efficiente, essi debbono anche assumersi la responsabilità della decisione. Il paragone fra il reddito dei produttori aderenti alle organizzazioni di produttori e quello di coloro che hanno invece preferito non aderirvi indicherà quale sia stata la scelta migliore». La Commissione, tuttavia, non ha monitorato i redditi dei membri delle organizzazioni di produttori per poter procedere a un confronto.

Sviluppo rurale

84.

Un rischio specifico, evidenziato molto presto dalla Commissione, è che la disponibilità di finanziamenti per lo sviluppo rurale possa aver in parte vanificato l’incentivo ad aderire o a costituire organizzazioni di produttori, offrendo un aiuto simile a quello proposto dai programmi operativi, ma non subordinato all’obbligo di aderire a un'organizzazione di questo tipo (cfr. riquadro 18). Benché la normativa relativa allo sviluppo rurale affronti tale questione (stabilendo che i produttori ortofrutticoli non sono ammissibili all’aiuto per lo sviluppo rurale nella misura in cui un aiuto simile è disponibile nel quadro dei programmi operativi), sono state ammesse eccezioni.

Riquadro 18

Elementi chiave dei due regimi di aiuto

Sviluppo rurale

Programmi operativi

Aiuto disponibile soltanto per le organizzazioni di produttori?

No

Programma pluriannuale?

Gli obiettivi comprendono la programmazione e l’adeguamento della produzione alla domanda, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità e dell’ambiente?

Misure proposte, attuate e cofinanziate dal beneficiario?

Misure approvate e controllate dallo Stato membro?

Valutazione alla fine del programma?

85.

A causa di tali eccezioni, i fondi stanziati per lo sviluppo rurale sono disponibili per un insieme di attività simili, dai progetti di irrigazione ai macchinari per imballaggi, tanto per le organizzazioni di produttori quanto per gli altri produttori. Una porzione consistente dei progetti di sviluppo rurale a titolo delle misure «investimenti in aziende agricole» e «miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli» concerne i prodotti ortofrutticoli.

86.

Nonostante il rischio potenzialmente elevato che i programmi di sviluppo rurale indeboliscano le organizzazioni di produttori, che costituiscono il pilastro della politica comunitaria per i produttori ortofrutticoli, la Commissione non ha controllato il funzionamento delle procedure applicate dagli Stati membri per garantire la coerenza, non ha raccolto informazioni e non ha effettuato nessuna valutazione della misura in cui ciò possa essersi verificato.

CONCLUSIONI

L’efficacia dei programmi operativi

Il regime di aiuto è stato attuato in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci?

87.

Gli Stati membri hanno basato l’ammissibilità delle azioni dei programmi operativi sulla natura della spesa, senza valutare se permettessero alle organizzazioni di produttori di progredire nella realizzazione degli obiettivi dei programmi operativi. Di conseguenza, le procedure degli Stati membri non garantiscono che tutte le azioni previste dai programmi operativi siano potenzialmente efficaci. Al momento di approvare tali programmi, gli Stati membri non hanno applicato il principio dell’efficacia, uno dei principi della sana gestione finanziaria. I controlli della Commissione si sono focalizzati sul rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e non sul fatto che le procedure applicate dagli Stati membri ai fini dell’approvazione e del monitoraggio dei programmi operativi siano attuate in modo da garantire programmi potenzialmente efficaci.

88.

L’attuazione del regime di aiuto si è rivelata costosa per le amministrazioni degli Stati membri e per le organizzazioni di produttori. Gli elementi di programmazione richiesti dalla normativa sono stati applicati in modo formale, con costi notevoli ma senza benefici reali. I criteri di ammissibilità delle spese non erano chiari, cosa che ha prodotto incertezza e un bisogno di maggiori controlli intesi a garantire il rispetto della normativa.

Le misure finanziate nel quadro dei programmi operativi si sono rivelate efficaci?

89.

Quasi la metà delle azioni finanziate nel quadro dei programmi operativi hanno determinato un avanzamento importante delle organizzazioni di produttori, rispetto alla situazione iniziale, verso almeno uno degli 11 obiettivi e possono, pertanto, essere considerate efficaci.

90.

Gli Stati membri hanno erogato l’aiuto anche per azioni, previste dai programmi operativi, poco efficaci che hanno consentito di ottenere cambiamenti modesti. In questi casi, l’aiuto sarebbe potuto essere più efficace se fosse stato più mirato.

Progressi compiuti dalle organizzazioni di produttori

Le organizzazioni di produttori hanno compiuto progressi riguardo agli obiettivi stabiliti per il regime di aiuto?

91.

Le organizzazioni di produttori si sono adeguate all’evoluzione della domanda e hanno compiuto progressi in relazione agli obiettivi stabiliti nel regolamento del Consiglio. Benché i programmi operativi vi abbiano contribuito, non sono stati l’unico fattore determinante. I fondi destinati allo sviluppo rurale sono disponibili anche per le organizzazioni di produttori e per gli altri produttori ortofrutticoli, al fine di sostenere attività simili, con obiettivi paragonabili a quelli dei programmi operativi. Le forze di mercato esercitano pressioni su tutti i produttori affinché rispettino norme ambientali più rigide, migliorino la qualità dei prodotti e controllino i costi. Di conseguenza, è possibile che si siano riscontrati alcuni di questi effetti anche senza l’aiuto concesso nel quadro dei programmi operativi.

92.

Benché i membri delle organizzazioni di produttori possano beneficiare degli aiuti comunitari, la maggioranza dei produttori negli Stati membri in cui la produzione ortofrutticola è più elevata hanno deciso di non partecipare al regime di aiuto. Finora, nella maggioranza degli Stati membri, la politica attuata non è stata in grado di concentrare l’offerta. Quando la Corte ha esposto nel 2000 le risultanze del controllo del settore ortofrutticolo, il 40 % circa della produzione ortofrutticola comunitaria era commercializzato da organizzazioni di produttori. I dati più recenti della Commissione mostrano che tale percentuale si è ridotta a quasi un terzo. Se le tendenze attuali persistono, l’obiettivo fissato dalla Commissione per le organizzazioni di produttori, ossia commercializzare entro il 2013 il 60 % del valore totale della produzione, non sarà raggiunto.

93.

La Commissione non ha valutato i motivi della scarsa adesione alle organizzazioni di produttori, esaminando in particolare se le procedure degli Stati membri fossero sufficienti per garantire che i finanziamenti a favore dello sviluppo rurale non abbiano dissuaso i produttori dall’aderire a tali organizzazioni.

RACCOMANDAZIONI

94.

Le conclusioni sopra esposte mostrano che l’obiettivo politico generale, ovvero la concentrazione dell’offerta nelle organizzazioni di produttori, non è stato raggiunto nella maggioranza degli Stati membri. Inoltre, la Commissione non dispone di informazioni sulle cause di tale situazione, necessarie per rivedere tale politica. In attesa di tale revisione, che dovrebbe tenere conto dei risultati della valutazione delle organizzazioni di produttori prevista per il 2009, la Commissione dovrebbe avanzare proposte volte a rendere il regime di aiuto ai programmi operativi più semplice e più efficace.

Rendere l’aiuto ai programmi operativi più semplice e più efficace

95.

Per migliorare il regime di aiuto ai programmi operativi, la Commissione dovrebbe considerare i vantaggi dei seguenti approcci alternativi:

i)

semplificare il regime di aiuto e ridurne i costi, chiarendo i criteri di ammissibilità delle spese e abolendo gli obblighi in materia di programmazione;

ii)

semplificare il regime di aiuto e migliorarne l’efficacia, rivedendo gli obiettivi assegnati ai programmi operativi e gli elenchi di ammissibilità, al fine di incoraggiare gli Stati membri ad approvare i programmi operativi sulla base di criteri di efficacia;

iii)

migliorare la coerenza, semplificare l’amministrazione e ridurre i costi allineando le procedure e le norme di ammissibilità delle spese con quelle delle misure di investimento nel settore dello sviluppo rurale.

96.

La Commissione dovrebbe migliorare la raccolta di informazioni sui programmi operativi e sulle organizzazioni di produttori, focalizzandosi su un numero limitato di indicatori chiave che le consentano di monitorare l’efficacia del regime di aiuto e che forniscano informazioni utili per le valutazioni periodiche.

Focalizzare meglio la politica per raggiungere gli obiettivi generali di concentrazione e adeguamento

97.

In occasione della valutazione prevista per il 2009, la Commissione dovrebbe cercare di comprendere meglio le ragioni dei mancati progressi per quanto riguarda la concentrazione dell’offerta nelle organizzazioni di produttori. Dovrebbe valutare se le organizzazioni di produttori abbiano migliorato la situazione degli aderenti rispetto agli altri produttori e in che modo tale politica coesista con lo sviluppo rurale.

98.

Se tali studi confermeranno che le organizzazioni di produttori costituiscono un meccanismo efficace per rafforzare la posizione dei produttori, la politica dovrebbe essere maggiormente focalizzata, in modo da conseguire tale scopo. La Commissione dovrebbe proporre alcuni cambiamenti per incoraggiare l’adesione alle organizzazioni di produttori, in particolare nei principali Stati membri per produzione ortofrutticola. Inoltre, la Commissione dovrebbe considerare se l’obiettivo politico di adattare la produzione all’evoluzione della domanda di mercato non possa essere raggiunto in modo più efficace, destinando l’aiuto a coloro che più necessitano tale adeguamento, introducendo, in aggiunta al volume di affari, nuovi criteri per l’attribuzione dei finanziamenti alle organizzazioni di produttori.

Rimettere in causa la politica di promozione delle organizzazioni di produttori

99.

Nel corso della valutazione prevista, la Commissione dovrebbe inoltre stabilire se i benefici della concentrazione dell’offerta conseguiti grazie alla politica attuata siano sufficienti per compensare le disuguaglianze causate dalla limitazione degli aiuti a una particolare struttura di produttori ortofrutticoli, vale a dire le organizzazioni di produttori.

100.

Nel 1996 è stata operata una scelta politica: escludere i produttori che non aderiscono alle organizzazioni di produttori dai benefici dell’aiuto comunitario. Se la Commissione non fosse in grado di dimostrare che il sostegno concesso alle organizzazioni di produttori permette realmente di rafforzarne la posizione sul mercato, il fondamento logico dell’esclusione di altri produttori dall’aiuto comunitario dovrebbe essere messo in discussione e la Commissione dovrebbe rivedere il meccanismo di sostegno ai produttori ortofrutticoli dell’Unione europea.

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 28 giugno 2006.

Per la Corte dei conti

Hubert WEBER

Presidente


(1)  I produttori che «ritirano» la sovrapproduzione ortofrutticola dal mercato per sostenere i prezzi (in genere tramite la distruzione della produzione) ricevono una compensazione finanziata dal bilancio dell’UE.

(2)  Corte dei conti, Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2000 (GU C 359 del 15.12.2001).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 18).

(5)  Alcune deroghe sono consentite nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori. Cfr. paragrafo 42.

(6)  In Lussemburgo non esistono organizzazioni di produttori.

(7)  Regolamento (CE) n. 2200/96.

(8)  Regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9), sostituito dal regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai fondi d’esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25).

(9)  La Corte ha informato gli Stati membri in merito alle risultanze specifiche che li riguardano.

(10)  Gli Stati membri hanno osservato che, in base alle scadenze stabilite nel regolamento di attuazione, le relazioni finali sono trasmesse dopo che il programma operativo successivo per l’organizzazione di produttori interessata è già stato approvato. Benché il regolamento sia stato modificato più volte a partire dal 1997, tale incoerenza è rimasta. Le relazioni di valutazione potrebbero essere richieste in una fase più precoce dell’ultimo anno del programma, ad esempio contemporaneamente alla domanda per il programma successivo.

(11)  Ciò riguarda in particolare l’organismo pagatore nazionale.

(12)  Controllo annuale di almeno il 20 % delle organizzazioni di produttori, che rappresentano il 30 % della spesa.

(13)  La Commissione ha escluso tali spese nella procedure di liquidazione dei conti in considerazione del fatto che il programma non prevedeva diversi obiettivi, come stabilito dal regolamento. Nel 2002, le autorità spagnole hanno limitato la spesa per gli imballaggi riciclabili al 35 % al massimo di ciascun programma operativo, al fine di garantire un trattamento equo a tutte le organizzazioni di produttori spagnoli.


ALLEGATO

CRITERI DI AUDIT PER L'APPROVAZIONE DI PROGRAMMI OPERATIVI EFFICACI

Rispetto del regolamento

Criteri supplementari di audit della gestione

Situazione iniziale dell'organizzazione di produttori

1.

Il programma operativo dovrebbe comprendere una descrizione della situazione iniziale, in particolare per quanto concerne la produzione, la commercializzazione e le attrezzature.

1.

La descrizione dovrebbe illustrare la situazione di partenza in relazione a ciascun obiettivo dei programmi operativi.

2.

La descrizione dovrebbe indicare dei parametri rispetto ai quali poter valutare eventuali progressi nel conseguimento degli obiettivi.

Obiettivi dei programmi operativi

1.

I programmi operativi dovrebbero includere alcuni degli 11 obiettivi comunitari (l'obiettivo ambientale è obbligatorio).

2.

Il programma operativo dovrebbe descrivere gli obiettivi del programma, in considerazione delle prospettive di produzione e commercializzazione.

3.

Lo Stato membro dovrebbe verificare la conformità degli obiettivi al regolamento.

1.

Gli obiettivi dovrebbero essere SMART (specific, measurable, achievable, relevant and timed): specifici affinché non sussistano dubbi riguardo a ciò che l'organizzazione di produttori intende realizzare; misurabili (e definiti nel tempo) cosicché il loro raggiungimento possa essere monitorato; attuabili attraverso l'attuazione delle azioni proposte nei programmi; e pertinenti: coerenti con la situazione dell'organizzazione di produttori e con l'evoluzione del mercato, nonché con gli 11 obiettivi fissati dall'UE.

2.

In particolare, dovrebbero essere definiti target, indicatori od obiettivi quantificati affinché sia possibile monitorare la realizzazione dei programmi e dimostrare agli Stati membri l'impatto atteso dei programmi sui loro obiettivi.

Azioni dei programmi operativi

1.

I programmi operativi dovrebbero includere una descrizione dettagliata delle azioni.

2.

Lo Stato membro dovrebbe verificare la qualità tecnica dei programmi e la fondatezza delle stime.

1.

La descrizione delle azioni dovrebbe essere sufficientemente chiara perché gli Stati membri possano accertarsi che gli obiettivi siano raggiungibili tramite l'esecuzione delle azioni programmate.

Relazioni finali (valutazioni di fine programma da parte dell'organizzazione di produttori)

1.

Le organizzazioni di produttori dovrebbero elaborare relazioni annuali per illustrare l'attuazione dei programmi e includere nelle «relazioni finali» una valutazione della misura in cui gli obiettivi dei programmi sono stati realizzati.

1.

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle relazioni finali al momento di approvare nuovi programmi o modifiche, onde evitare l'inclusione di azioni suscettibili di rivelarsi inefficaci (per l'organizzazione interessata e per altre organizzazioni di produttori).

2.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avvalersi delle informazioni contenute nelle relazioni finali per monitorare l'efficacia della politica (la misura in cui le organizzazioni di produttori stanno raggiungendo gli obiettivi del programma operativo).

Approvazione dei programmi operativi

1.

In aggiunta alle condizioni sopra esposte, gli Stati membri dovrebbero controllare la coerenza economica dei programmi…

2.

…e l'ammissibilità della spesa proposta.

3.

Gli Stati membri dovrebbero approvare il programma, chiederne la modifica o respingerlo.

4.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la concessione dell'aiuto avvenga secondo i principi della sana gestione finanziaria: economia, efficienza ed efficacia.

1.

Gli Stati membri dovrebbero approvare azioni per le quali le organizzazioni di produttori abbiano dimostrato in modo soddisfacente che sono suscettibili di compiere progressi significativi riguardo agli obiettivi dei programmi operativi comunitari ad un costo ragionevole.

2.

Le decisioni di approvazione dei programmi operativi dovrebbero essere documentate in modo sufficiente da dimostrarne l'adozione nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.


RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SINTESI

I.

Il regime, che fornisce aiuti finanziari ai programmi operativi dei produttori ortofrutticoli che ricorrono alle organizzazioni di produttori per commercializzare i loro prodotti, è stato introdotto nell’intento di aiutare un settore frammentato a migliorare la propria posizione su un mercato dominato da un numero relativamente esiguo di grandi acquirenti.

III.

La Commissione riconosce la fondatezza delle preoccupazioni della Corte. Tuttavia, in oltre il 70 % dei casi esaminati dalla Corte (cfr. paragrafo 54), alcuni progressi verso gli obiettivi indicati risultano chiaramente visibili o deducibili.

Gli elenchi di ammissibilità istituiti dalla Commissione miravano a stabilire (nei limiti del possibile) in modo chiaro cosa può essere finanziato. Spetta alle autorità nazionali far sì che i programmi da loro approvati siano in linea non solo con questi orientamenti, ma anche con gli obiettivi generali emananti dalla normativa. Gli Stati membri stabiliscono autonomamente le disposizioni amministrative di dettaglio, la cui conformità alla normativa è sottoposta al vaglio della Commissione.

IV.

Nel corso delle numerose missioni di liquidazione dei conti e delle verifiche a tavolino, la Commissione ha verificato in particolare che i sistemi di gestione e di controllo adottati dagli Stati membri offrissero sufficienti garanzie che la spesa dichiarata fosse conforme ai requisiti regolamentari. Il che ha condotto, ove necessario, a verificare la conformità delle procedure di approvazione e di controllo dei programmi operativi. Durante il processo di liquidazione dei conti vengono identificate e monitorate le carenze e, qualora necessario, vengono decise rettifiche finanziarie nei confronti dello Stato membro interessato.

In regime di gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili in prima persona della valutazione e del controllo dell’efficacia di qualsiasi intervento. Il funzionamento del regime di aiuti, comprese le questioni relative all’efficacia, è regolare oggetto di dibattito tra la Commissione e gli Stati membri, tanto nell’ambito del comitato di gestione che su base bilaterale.

Il problema dell’efficacia sarà ulteriormente affrontato in sede di valutazione d’impatto e in occasione della prossima valutazione, nell’ambito delle quali si terrà conto delle osservazioni della Corte. Inoltre, nell’ambito della prossima riforma, potrà essere prestata maggior attenzione affinché i requisiti relativi alle relazioni e al controllo a cura degli Stati membri si trasformino in strumenti più efficaci a disposizione degli Stati stessi per valutare i risultati della politica.

V.

La Commissione constata con piacere che dalla valutazione della Corte emerge un’immagine d’insieme positiva dei progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori grazie al sostegno comunitario. Essa prende inoltre nota che circa i tre quarti delle azioni poste al vaglio della Corte mostrano dei progressi verso gli obiettivi del programma.

La Commissione ritiene che, anche se un intervento possa non mostrarsi efficace nel conseguire considerevoli progressi verso il raggiungimento di uno degli obiettivi stabiliti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, gli aiuti vanno considerati efficaci in termini di miglioramento del reddito dei produttori grazie ad una maggiore competitività, il che risulta essere uno degli scopi generali della politica. La Commissione concorda tuttavia che gli aiuti possono essere più efficaci se maggiormente mirati e affronterà il problema nell’ambito della valutazione d’impatto in corso.

VI.

In aggiunta alle fonti di informazione citate dalla Corte, esistono indicatori indiretti (un numero crescente di indicatori geografici e di marchi di qualità relativi ai produttori ortofrutticoli) in grado di misurare l’aumento della qualità, sebbene essi non mostrino nello specifico i progressi compiuti dalle organizzazioni di produttori.

VII.

Per quanto condivida la preoccupazione della Corte circa il raggiungimento dell’obiettivo del 60 %, la Commissione ritiene tuttavia che il quadro risulti più complesso. Lo strumento è stato utilizzato in modi molto diversi nei diversi Stati membri e i risultati non sono uniformemente negativi. Si potrebbero prendere in considerazione dati più incoraggianti; si pensi nello specifico al costituirsi di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) e all’emergere di grandi organizzazioni di produttori in alcuni Stati membri, dalla riforma della PAC nel 1996 (in particolare in Belgio, Paesi Bassi e Italia), che in alcuni casi sono già in grado di controbilanciare il potere negoziale dei grandi acquirenti.

Alla luce degli obiettivi di una maggiore accessibilità del mercato, implicata dall’agenda di Doha per lo sviluppo, e di una più elevata concentrazione della domanda, l’approccio strategico in esame rimane comunque il migliore strumento per riequilibrare la catena produttore-consumatore. Uno degli scopi della futura riforma è far fronte alle carenze e potenziare gli strumenti a disposizione, in particolare favorendo le concentrazioni tra organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, la cooperazione tra organizzazioni di produttori e le organizzazioni di produttori a vocazione transnazionale.

VIII.

La Commissione sta effettuando una valutazione d’impatto in vista della preparazione della proposta di riforma dell’OCM da presentare a fine 2006. La Commissione concorda con quanto proposto dalle raccomandazioni della Corte e intende esplorare, nell’ambito della valutazione d’impatto, la possibilità di raggiungere al meglio detti obiettivi.

IX-XI.

La Commissione intende migliorare la propria capacità di raccogliere dati e sviluppare indicatori pertinenti. Al fine di affrontare il problema dell’attendibilità dei dati, la DG Agricoltura e sviluppo rurale varerà nel 2006 un progetto informatico per la creazione di una banca dati propria, che sarà operativa nel 2007.

La portata della valutazione e i relativi quesiti verranno formulati nella fase di preparazione del capitolato d’oneri, in occasione della quale si terrà conto delle osservazioni della Corte.

INTRODUZIONE

1.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, i prodotti ritirati dal mercato possono avere diverse destinazioni: distribuzione gratuita a enti caritativi o a scuole; utilizzi non alimentari; cibo per animali; industrie di trasformazione; nonché (ma non esclusivamente) compostaggio o biodegradazione nel rispetto di rigidi requisiti ambientali.

5.

L’organizzazione comune dei mercati (OCM) è stata riformata da ultimo nel 1996, ovvero prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario del 2002, che ha stabilito requisiti più dettagliati.

Tuttavia, tenuto conto dell’evoluzione del regolamento finanziario, nell’ambito della prossima riforma dell’OCM, prevista per la fine del 2006, gli obiettivi verranno rivisti.

PARTE I: EFFICACIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI

20.

La Commissione riconosce di essere responsabile, in ultima analisi, della sana gestione finanziaria del bilancio dell’UE, conformemente all’articolo 274 del trattato CE e all’articolo 179 del trattato Euratom. In tale ambito, rientrano i risultati dell’applicazione delle procedure di liquidazione dei conti e altri meccanismi di rettifiche finanziarie, stabiliti dall’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Inoltre, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, i direttori degli organismi pagatori sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di affidabilità (DAS), cui fa eco, nell’ambito della gestione concorrente, quella emessa dai direttori generali della Commissione.

21.

In seguito alla fusione del corpo speciale di ispettori con l’équipe responsabile della liquidazione dei conti, il controllo delle procedure degli Stati membri ad opera della Commissione ne ha guadagnato in efficienza. L’équipe preposta alla revisione contabile del settore ortofrutticolo, che comprende il corpo, è stata potenziata nel 2000.

22-23.

Nel corso delle numerose missioni di liquidazione dei conti e delle verifiche a tavolino, la Commissione ha verificato in particolare che i sistemi di gestione e di controllo adottati dagli Stati membri offrissero sufficienti garanzie che la spesa dichiarata fosse conforme ai requisiti regolamentari. Il che ha condotto, ove necessario, a verificare la conformità delle procedure di approvazione e di controllo dei programmi operativi. Durante il processo di liquidazione dei conti vengono identificate e monitorate le carenze e, qualora necessario, vengono decise rettifiche finanziarie nei confronti dello Stato membro interessato.

In regime di gestione concorrente, gli Stati membri devono disporre di adeguati sistemi di controllo: essi sono responsabili in prima persona della valutazione e del controllo dell’efficacia di qualsiasi intervento. Il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2006) 9] mira a rendere più responsabili gli Stati membri, come richiesto dal Parlamento.

Il funzionamento del regime di aiuti, comprese le questioni relative all’efficacia, è regolare oggetto di dibattito tra la Commissione e gli Stati membri, tanto nell’ambito del comitato di gestione che su base bilaterale.

Il problema dell’efficacia sarà ulteriormente affrontato in sede di valutazione d’impatto e in occasione della prossima valutazione.

Riquadro 9:

la Commissione prende nota che per gli altri obiettivi dichiarati dell’azione, la Corte ha constatato un nesso tra «la riduzione dei costi di produzione» e, indirettamente, «il miglioramento qualitativo dei prodotti», e quindi «l’aumento del valore commerciale dei prodotti».

38-40.

La Commissione riconosce la fondatezza delle preoccupazioni della Corte. Tuttavia, in oltre il 70 % dei casi esaminati dalla Corte (cfr. paragrafo 54), alcuni progressi verso gli obiettivi indicati risultano chiaramente visibili o deducibili.

La decisione di includere nel regolamento della Commissione un elenco di azioni ammissibili (un elenco «positivo»), unitamente ad un elenco di azioni non ammissibili, ha garantito una maggiore certezza giuridica alle amministrazioni degli Stati membri e alle organizzazioni di produttori. Questo approccio non è stato mai inteso come alternativa all’obbligo degli Stati membri di approvare i programmi operativi alla luce della situazione di partenza e degli obiettivi dell’organizzazione di produttori.

41.

Le note interpretative emanate dalla Commissione, in particolare tra il 1997 e il 2000, riguardavano un’ampia gamma di argomenti, ammissibilità compresa, nonché, in buona parte, l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

43.

La decisione di includere nel regolamento della Commissione un elenco di azioni ammissibili (un elenco «positivo»), unitamente ad un elenco di azioni non ammissibili, ha garantito una maggiore certezza giuridica alle amministrazioni degli Stati membri e alle organizzazioni di produttori. Questo approccio non è stato mai inteso come alternativa all’obbligo degli Stati membri di approvare i programmi operativi alla luce della situazione di partenza e degli obiettivi dell’organizzazione di produttori.

Riquadro 13:

l’acquisto di casse-palette è considerato in genere un investimento sia ai sensi del presente regime che nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale; esso risulterebbe pertanto ammissibile.

44.

Gli elenchi di ammissibilità istituiti dalla Commissione miravano a stabilire (nei limiti del possibile) in modo chiaro cosa può essere finanziato. Spetta alle autorità nazionali far sì che i programmi da loro approvati siano in linea non solo con questi orientamenti, ma anche con gli obiettivi generali emananti dalla normativa. Gli Stati membri stabiliscono autonomamente le disposizioni amministrative di dettaglio, la cui conformità alla normativa è sottoposta al vaglio della Commissione.

Gli elenchi di ammissibilità e il «modello di programmazione» non sono necessariamente confliggenti; entrambi gli elementi coesistono anche nell’ambito di politiche più inquadrate (ad esempio, lo sviluppo rurale).

45.

Per questa misura, i regolamenti prevedono un’estesa gamma di norme.

Il continuo rinvenimento di esempi di spese non ammissibili da parte dei revisori degli Stati membri e della Commissione è a quanto pare inerente a qualsiasi regime di aiuti e non peculiare a quello in esame. La Commissione ha inoltre constatato diversi casi in cui gli Stati membri hanno interpretato la normativa comunitaria in senso decisamente lato.

46.

La percentuale di controlli definita dalla disciplina comunitaria è ragionevole. La Commissione non ritiene che l’esecuzione di più controlli da parte di alcuni Stati membri sia sintomo di incertezza in materia di ammissibilità e dei rischi associati.

47.

In virtù della loro natura, le misure innovative possono sondare i limiti dell’ammissibilità. Tuttavia, la Commissione non è stata informata circa problemi afferenti all’inclusione di questo tipo di misure nei programmi operativi.

48.

Il cofinanziamento da parte dei membri delle organizzazioni di produttori del 50 % dei costi del programma è inteso a controbilanciare il rischio che i beneficiari optino per azioni inefficaci, purché gli obiettivi delle organizzazioni di produttori coincidano con quelli dell’OCM. Inoltre gli Stati membri sono vincolati ad una serie di obblighi precisi, stabiliti al paragrafo 18.

49.

Uno degli scopi generali dell’OCM è sempre stato di migliorare i redditi degli agricoltori, non ricorrendo agli aiuti, bensì tramite il mercato, ovvero attraverso un’accresciuta competitività. In questa prospettiva, appare sensato che le sovvenzioni vengano utilizzate per sostenere i costi delle attività esistenti, anche quando un tale utilizzo non sembri rappresentare un progresso significativo rispetto alla situazione di partenza, alla luce degli 11 obiettivi specifici del regolamento. Tuttavia, a parte poche eccezioni, il sostegno sotto forma di fondi d’esercizio deve essere destinato a migliorie strutturali e non ai costi di esercizio.

L’esempio specifico delle scatole di cartone riciclabile illustra chiaramente l’approccio della Commissione in proposito. Nel 2004, le norme in materia di ammissibilità sono state modificate dalla Commissione, destinando gli aiuti alla gestione ecologica degli imballaggi riciclabili invece che alle sovvenzioni dai costi del confezionamento stesso. L’intento era di porre fine agli abusi riscontrati in alcuni Stati membri e vincolare maggiormente la spesa alle migliorie ambientali. Come menzionato alla nota 13, la Commissione ha apportato una rettifica finanziaria nel 2001.

51-52.

Nell’ambito della prossima riforma, potrà essere prestata maggior attenzione affinché i requisiti relativi alle relazioni e al controllo a cura degli Stati membri si trasformino in strumenti più efficaci a disposizione degli Stati stessi per valutare i risultati della politica.

Il programma di valutazione della Commissione prevede l’impegno ad esaminare diverse misure di mercato relative all’OCM di ortofrutticoli. La valutazione relativa alle organizzazioni di produttori verrà lanciata nel 2007 e la relazione finale è prevista per il 2009.

54.

In altri termini, il 71 % delle azioni selezionate, ovvero quasi i tre quarti, mostra una progressione, in gradi diversi, verso gli obiettivi del programma.

57-58.

La Commissione ritiene che, anche se un intervento possa non mostrarsi efficace nel conseguire considerevoli progressi verso il raggiungimento di uno degli obiettivi emananti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, gli aiuti vanno considerati efficaci in termini di miglioramento del reddito dei produttori grazie ad una maggiore competitività, il che risulta essere uno degli scopi generali della politica.

Inoltre, gli standard qualitativi del settore sono in rapido cambiamento, e il mantenimento di livelli qualitativi al passo con gli standard (in miglioramento) implica progresso.

61.

La decisione di includere nel regolamento della Commissione un elenco di azioni ammissibili (un elenco «positivo»), unitamente ad un elenco di azioni non ammissibili, ha garantito una maggiore certezza giuridica alle amministrazioni degli Stati membri e alle organizzazioni di produttori. L’esistenza di elenchi di ammissibilità non esonera gli Stati membri dalla responsabilità di garantire che ciò che viene approvato sia al tempo stesso ammissibile ed efficace, né deve essere vista come un tacito consenso da parte della Commissione al cosiddetto «approccio basato sulle sovvenzioni».

62.

Gli elenchi di ammissibilità istituiti dalla Commissione miravano a stabilire (nei limiti del possibile) in modo chiaro cosa può essere finanziato. Spetta alle autorità nazionali far sì che i programmi da loro approvati siano in linea non solo con questi orientamenti, ma anche con gli obiettivi generali emananti dalla normativa. Gli Stati membri stabiliscono autonomamente le disposizioni amministrative di dettaglio, la cui conformità alla normativa è sottoposta al vaglio della Commissione.

Gli elenchi di ammissibilità e il «modello di programmazione» non sono necessariamente confliggenti; entrambi gli elementi coesistono anche nell’ambito di politiche più inquadrate (ad esempio, lo sviluppo rurale).

63.

La Commissione ritiene che, anche se un intervento possa non mostrarsi efficace nel conseguire considerevoli progressi verso il raggiungimento di uno degli obiettivi emananti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, gli aiuti vanno considerati efficaci in termini di miglioramento del reddito dei produttori grazie ad una maggiore competitività, il che risulta essere uno degli scopi generali della politica.

Nell’ambito della prossima riforma dell’OCM si provvederà a rendere gli aiuti più mirati.

PARTE II: PROGRESSI REALIZZATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

69.

Nell’ambito della prossima riforma, potrà essere prestata maggior attenzione affinché i requisiti relativi alle relazioni e al controllo a cura degli Stati membri si trasformino in strumenti più efficaci a disposizione degli Stati stessi per valutare i risultati della politica.

Il programma di valutazione della Commissione prevede l’impegno ad esaminare diverse misure di mercato relative all’OCM di ortofrutticoli. La valutazione relativa alle organizzazioni di produttori verrà lanciata nel 2007; nel 2008 sarà stabilito un contratto e nel 2009 è prevista una relazione.

71.

La raccolta di dati sui programmi operativi, che rientra nelle attività di controllo dell’attuazione della politica, è improntata ad una logica input-output [importi spesi (input) a fronte di quale tipo di attività (output)]. Nella fase di valutazione, viene prestata maggior attenzione agli obiettivi e agli effetti.

72.

La Commissione concorda con la Corte che la quantità di dati contenuti nelle relazioni degli Stati membri necessiti un sistema informatico di trattamento adeguato; essa prosegue gli sforzi volti a migliorare la gestione e l’affidabilità dei dati. Come prospettiva futura, la DG Agricoltura e sviluppo rurale varerà nel 2006 un progetto informatico per la creazione di una banca dati dettagliata, operativa nel 2007.

74.

Esistono indicatori indiretti (un numero crescente di indicatori geografici e di marchi di qualità relativi ai produttori ortofrutticoli) in grado di misurare l’aumento della qualità, sebbene essi non mostrino nello specifico i progressi compiuti dalle organizzazioni di produttori.

76.

La riduzione dei ritiri (in termini di quantità e di spesa) indica che l’offerta si è adeguata alla domanda. La drastica riduzione dei ritiri è altresì testimoniata dalla bassa percentuale di fondi d’esercizio (solo il 2 %, contro un tetto del 30 %) destinati a tale impiego.

78.

Per quanto condivida le preoccupazioni della Corte, la Commissione ritiene tuttavia che il quadro risulti più complesso. Lo strumento è stato utilizzato in modi molto diversi nei diversi Stati membri e i risultati non sono uniformemente negativi. Si potrebbero prendere in considerazione dati più incoraggianti; si pensi nello specifico al costituirsi di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) e all’emergere di grandi organizzazioni di produttori in alcuni Stati membri, dalla riforma della PAC nel 1996 (in particolare in Belgio, Paesi Bassi e Italia), che in alcuni casi sono già in grado di controbilanciare il potere negoziale dei grandi acquirenti.

79.

Al fine di affrontare il problema dell’attendibilità dei dati, la DG Agricoltura e sviluppo rurale varerà nel 2006 un progetto informatico per la creazione di una banca dati propria, che sarà operativa nel 2007.

80.

La Commissione è al corrente del problema, che rappresenta una delle principali preoccupazioni nell’ambito della prossima riforma dell’OCM.

81.

Queste problematiche verranno affrontate nell’ambito della prossima valutazione.

82.

La valutazione delle organizzazioni di produttori è prevista dal programma di valutazione della DG Agricoltura e sviluppo rurale per il 2007; il contratto sarà stabilito nel 2008 e la relazione è prevista nel 2009. Le osservazioni della Corte saranno prese in considerazione al momento della definizione della portata e dei quesiti della valutazione.

83.

La Commissione ha paragonato l’evoluzione del valore della produzione immessa sul mercato (VPM) dalle organizzazioni di produttori con quello dei produttori indipendenti. A seconda del ruolo che la prossima riforma riserverà alle organizzazioni di produttori, la Commissione è pronta ad indagare se è possibile ottenere più dirette informazioni sui redditi. Il problema dovrà essere dibattuto con gli Stati membri, chiamati a cooperare.

84-85.

Le eccezioni devono essere giustificate in base a criteri oggettivi, previa consultazione degli Stati membri. I servizi della Commissione sono sistematicamente impegnati in valutazioni ex ante delle richieste di eccezione da parte degli Stati membri.

La Commissione ha chiesto agli Stati membri di tracciare una chiara demarcazione all’interno dei programmi di sviluppo rurale, in virtù della quale le misure sono differenziate in base alla natura e al valore, il che consente di stabilire se si tratta di misure finanziate dal programma di sviluppo rurale o dal programma operativo.

86.

Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, spetta alla programmazione dello sviluppo rurale provare che una richiesta di eccezione non minacci la coerenza tra il 1o e il 2o pilastro. La coerenza tra l’OCM ortofrutticoli e lo sviluppo rurale rientrerà nella più vasta valutazione d’impatto, attualmente in corso.

CONCLUSIONI

87.

In regime di gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili in prima persona della valutazione e del controllo dell’efficacia di qualsiasi intervento. Il funzionamento del regime di aiuti, comprese le questioni relative all’efficacia, è regolare oggetto di dibattito tra la Commissione e gli Stati membri, nell’ambito del comitato di gestione. Inoltre, questioni che necessitano chiarimenti sono dibattute in riunioni bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri.

Nel corso delle numerose missioni di liquidazione dei conti e delle verifiche a tavolino, la Commissione ha verificato in particolare che i sistemi di gestione e di controllo adottati dagli Stati membri offrissero sufficienti garanzie che la spesa dichiarata fosse conforme ai requisiti regolamentari. Il che ha condotto, ove necessario, a verificare la conformità delle procedure di approvazione e di controllo dei programmi operativi. Durante il processo di liquidazione dei conti sono identificate e monitorate le carenze e, qualora necessario, vengono decise rettifiche finanziarie nei confronti dello Stato membro interessato.

88.

La Commissione riconosce la fondatezza delle preoccupazioni della Corte. Tuttavia, in oltre il 70 % dei casi esaminati dalla Corte, alcuni progressi verso gli obiettivi indicati risultano chiaramente visibili o deducibili.

Gli elenchi di ammissibilità istituiti dalla Commissione miravano a stabilire (nei limiti del possibile) in modo chiaro cosa può essere finanziato. Spetta alle autorità nazionali far sì che i programmi da loro approvati siano in linea non solo con questi orientamenti, ma anche con gli obiettivi generali emananti dalla normativa. Gli Stati membri stabiliscono autonomamente le disposizioni amministrative di dettaglio, la cui conformità alla normativa è sottoposta al vaglio della Commissione, la quale definisce una percentuale ragionevole di controllo. Dalle osservazioni formulate dalla Commissione in seguito alle missioni di revisione contabile nel 2005, emergono diversi casi in cui gli Stati membri hanno interpretato la normativa comunitaria decisamente in senso lato.

89.

La Commissione constata con piacere che dalla valutazione della Corte emerge un’immagine d’insieme positiva dei progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori grazie al sostegno comunitario.

90.

La Commissione ritiene che, anche se un intervento possa non mostrarsi efficace nel conseguire considerevoli progressi verso il raggiungimento di uno degli obiettivi emananti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, gli aiuti vanno considerati efficaci in termini di miglioramento del reddito dei produttori grazie ad una maggiore competitività, il che risulta essere uno degli scopi generali della politica. La Commissione concorda tuttavia che gli aiuti possono essere più efficaci se maggiormente mirati e affronterà il problema nell’ambito della valutazione d’impatto in corso.

91.

Per quanto la Commissione riconosca che gli effetti dei programmi operativi non possono essere assunti quale unico fattore che induce i produttori a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal regolamento del Consiglio, essi contribuiscono tuttavia ad un approccio più orientato al mercato. Soprattutto di recente, le forze di mercato hanno messo notevolmente sotto pressione i produttori, occasionando crisi maggiori per i prodotti leader del mercato comunitario (pesche, agrumi, uva da tavola, pomodori, pomodori destinati alla trasformazione).

In risposta alle crisi, impegnati a sopravvivere economicamente e soprattutto a ridurre i costi, i produttori potrebbero prestare minor attenzione alla qualità e ignorare le problematiche ambientali. Di fronte ad un tale rischio, i programmi operativi si rivelano quanto mai importanti affinché i produttori non perdano di vista la qualità e le questioni ambientali nell’ambito dei loro interventi.

92.

La Commissione è cosciente delle carenze sottolineate dalla Corte. Tuttavia, alla luce degli obiettivi di una maggiore accessibilità del mercato, implicata dall’agenda di Doha per lo sviluppo, e di una più elevata concentrazione della domanda, l’approccio strategico in esame rimane il migliore strumento per riequilibrare la catena produttore-consumatore. Uno degli scopi della futura riforma è di far fronte alle carenze e di potenziare gli strumenti a disposizione, in particolare favorendo le concentrazioni tra organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, la cooperazione tra organizzazioni di produttori e le organizzazioni di produttori a vocazione transnazionale.

93.

La Commissione ritiene che i controlli ex ante effettuati dai propri servizi in merito alle richieste di eccezione degli Stati membri ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, siano stati sufficienti ad assicurare la coerenza tra i due strumenti. I motivi della scarsa partecipazione dei produttori al regime verranno valutati nell’ambito di valutazioni future.

RACCOMANDAZIONI

94.

La questione verrà valutata e adeguatamente affrontata nell’ambito della futura revisione dell’OCM (fine 2006), volta a semplificare e rendere più efficace il regime di aiuti nel futuro.

Sulla base degli esiti della valutazione, la Commissione potrebbe promuovere ulteriori iniziative legislative, ove queste siano ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi del regime.

95.

La Commissione sta effettuando una valutazione d’impatto in vista della preparazione della proposta di riforma dell’OCM da presentare a fine 2006. La Commissione concorda con quanto proposto dalle raccomandazioni della Corte e intende esplorare, nell’ambito della valutazione d’impatto, la possibilità di raggiungere al meglio detti obiettivi.

96.

La Commissione intende migliorare la propria capacità di raccogliere dati e sviluppare indicatori pertinenti. Al fine di affrontare il problema dell’attendibilità dei dati, la DG Agricoltura e sviluppo rurale varerà nel 2006 un progetto informatico per la creazione di una banca dati adeguata, che sarà operativa nel 2007.

97.

La portata della valutazione e i relativi quesiti verranno formulati nella fase di preparazione del capitolato d’oneri, in occasione della quale si terrà conto delle osservazioni della Corte.

98.

Nell’ambito della futura proposta di riforma, la Commissione affronterà il problema della mancanza di organizzazione nei principali Stati membri produttori di ortofrutticoli, incoraggiando in modo più efficace la partecipazione alle organizzazioni di produttori.

99-100.

In un settore in cui l’offerta è soggetta ad un crescente potere negoziale da parte della domanda, la concentrazione dell’offerta è e rimane uno strumento valido per equilibrare il mercato. La portata della valutazione e i relativi quesiti verranno formulati nella fase di preparazione del capitolato d’oneri, in occasione della quale si terrà conto delle osservazioni della Corte.