ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 242

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
7 ottobre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 242/1

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

1

2006/C 242/2

Dichiarazione comune sul dialogo politico tra l'Unione europea e il Montenegro

6

 

Commissione

2006/C 242/3

Tassi di cambio dell'euro

7

2006/C 242/4

Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)

8

2006/C 242/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes) ( 1 )

9

2006/C 242/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) ( 1 )

10

2006/C 242/7

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4238 — E.ON/Prazská Plynárenská) ( 1 )

11

2006/C 242/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4326 — BC Partners/Brenntag) ( 1 )

11

2006/C 242/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4177 — BASF/Degussa) ( 1 )

12

2006/C 242/0

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 1 )

13

2006/C 242/1

Procedura nazionale francese per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

14

2006/C 242/2

Decisione della Commissione in cui viene dichiarato che la misura notificata dalla Repubblica Ceca nel quadro del meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV.3 del Trattato di Adesione, non è applicabile dopo l'adesione — Aiuti di Stato ( 1 )

17

2006/C 242/3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

18

 

Garante europeo della protezione dei dati

2006/C 242/4

Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (COM(2005) 649 def.)

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

7.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2006

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

(2006/C 242/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), in particolare gli articoli 26 e 27,

visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai Governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

con decisione del 28 giugno 2004 (2), il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 7 maggio 2004 al 6 maggio 2006;

(2)

tali membri restano in carica fintantoché non saranno sostituiti o il loro mandato non sarà rinnovato;

(3)

è necessario nominare i membri titolari e i membri supplenti del Comitato per un periodo di due anni,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 14 settembre 2006 al 13 settembre 2008:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Titolari

Supplenti

Belgio

Sig.ra Virginie LECLERCQ

Sig.ra Anne ZIMMERMANN

Sig.ra Alix GEYSELS

Repubblica ceca

Sig. Miloš TICHÝ

Sig.ra Martina MICHALCOVÁ

Sig.ra Zuzana DI FALCO

Danimarca

Sig. Ole Bondo CHRISTENSEN

Sig.ra Louise de BRASS

Sig.ra Lisbet MØLLER NIELSEN

Germania

Sig. Gisbert BRINKMANN

Sig.ra Maria Helene GROß

Sig.ra Dagmar FELDGEN

Estonia

Sig.ra Maarja KULDJÄRV

Sig.ra Katrin HÖÖVELSON

Sig.ra Carita RAMMUS

Grecia

Sig. Andreas KARIDIS

Sig. Konstantinos CHRISINIS

Sig. Georges NERANTZIS

Spagna

Sig. Carlos GUERVÓS MAÍLLO

Sig. Carlos LÓPEZ-MÓNIS DE CAVO

Sig. Carlos GARCÍA DE CORTAZAR

Francia

Sig.ra Nadia MAROT

Sig. François LEPAGE

Sig. Christian LEFEUVRE

Irlanda

Sig. Brendan SHANAHAN

Sig. John KELLY

Sig.ra Gerardine BUCKLEY

Italia

Cipro

Sig. Nelson NEOCLEUS

Sig.ra Myria ANDREOU

Sig. Demetris MICHAELIDES

Lettonia

Sig. Jorens AIZSILS

Sig.ra Daiga FREIMANE

Sig.ra Linda DIMANTE

Lituania

Sig.ra Rita KAZLAUSKIENĖ

Sig.ra Monika VYŠNIAUSKIENĖ

Sig. Marius GREIČIUS

Lussemburgo

Sig.ra Mariette SCHOLTUS

Sig. Paolo FINZI

Sig.ra Malou FABER

Ungheria

Sig.ra Vera ÁCS

Sig.ra Tímea Éva KISS

Sig.ra Éva LUKÁCS GELLÉRNÉ

Malta

Sig. Robert SUBAN

Sig. Joseph MIZZI

Paesi Bassi

Sig. J.J. VERBOOM

Sig. Sig.G. BLOMSMA

Sig.ra G WIDERA-STEVENS

Austria

Sig.ra Ingrid NOWOTNY

Sig.ra Doris WITEK-WEINDORFER

Sig. Heinz KUTROWATZ

Polonia

Sig. Janusz GRZYB

Sig. Grzegorz PRAGERT

Sig.ra Magdalena SWEKLEJ

Portogallo

Sig.ra Ana Cristina SANTOS PEDROSO

Sig. Adolfo LOURO ALVES

Sig. Mário PEDRO

Slovenia

Sig.ra Janja ROMIH

Sig. Radivoj RADAK

Sig.ra Damjana ŠARČEVIČ

Slovacchia

Sig. Tomáš ŠEFRANKO

Sig.ra Agnesa SKUPNÍKOVÁ

Sig.ra Zora BAROCHOVÁ

Finlandia

Sig. Olli SORAINEN

Sig.ra Sinikka HYYPPÄ

Sig. Tuomo KURRI

Svezia

Sig.ra Anna SANTESSON

Sig. Claes-Göran LOCK

Regno Unito

Sig.ra Anna HUDZIECZEK

Sig. Andrew MILTON

 (3)

II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paesi

Titolari

Supplenti

Belgio

Sig. Jean-François MACOURS

Sig.ra Yvienne VAN HOLSBEECK

Repubblica ceca

Sig. Miroslav FEBER

Sig. Jiří MANN

Sig. Pavel JANÍČKO

Danimarca

Sig. Michael JACOBSEN

Sig. Jens WIENE

Sig.ra Käthe MUNK RYOM

Germania

Sig. Michael HOLDINGHAUSEN

Sig.ra Renate GABKE

Sig. Christian MOOS

Estonia

Sig.ra Liina CARR

Sig. Leif KALEV

Sig.ra Tiia TAMMELEHT

Grecia

Sig. Georgios PERENTIS

Sig. Giorgos SKOULATAKIS

Sig. Efthimios EFTHIMIOU

Spagna

Sig.ra Ana Maria CORRAL JUAN

Sig. Julio RUIZ

Sig.ra Pilar ROC ALFARO

Francia

Sig. Yves VEYRIER

Sig.ra An LENOUAIL-MARLIERE

Sig.ra Laurence LAIGO

Irlanda

Sig. Brendan MACKIN

Sig.ra Rosheen CALLENDER

Sig.ra Esther LYNCH

Italia

Cipro

Sig. Nicos GREGORIOU

Sig. Nicos EPISTITHIOU

Sig. Diomedes DIOMEDOUS

Lettonia

Sig.ra Līvija MARCINKĒVIČA

Sig. Ojārs BRAŽA

Sig. Kaspars RĀCENĀJS

Lituania

Sig.ra Janina ŠVEDIENĖ

Sig.ra Janina MATUIZIENĖ

Sig.ra Jovita MEŠKAUSKIENĖ

Lussemburgo

Sig. Eduardo DIAS

Sig.ra Tania MATIAS

Sig. Carlos PEREIRA

Ungheria

Sig.ra Judit IVÁNY CZUGLERNÉ

Sig. Károly GYÖRGY

Sig.ra Edit PINK

Malta

Paesi Bassi

Sig. P. KOPPE

Sig.ra D. VAARTJES-VAN SUIJDAM

Sig. P.F. VAN KRUINING

Austria

Sig. Josef WALLNER

Sig. Oliver RÖPKE

Sig. Johannes PEYRL

Polonia

Sig. Krzysztof ROSTKOWSKI

Sig. Bogdan OLSZEWSKI

Sig. Jakub KUS

Portogallo

Sig. Carlos Manuel ALVES TRINDADE

Sig. José Manuel CORDEIRO

Sig. Carlos Manuel DOS ANJOS ALVES

Slovenia

Sig.ra Metka ROKSANDIĆ

Sig. Gregor CERAR

Sig. Jaka POČIVAVŠEK

Slovacchia

Sig.ra Magdaléna MELLENOVÁ

Sig. Milan BUŠO

Sig.ra Jana SLÁVIKOVÁ

Finlandia

Sig. Olli KOSKI

Sig.ra Salla HEINÄNEN

Sig. Ralf SUND

Svezia

Sig.ra Monika ARVIDSSON

Sig.ra Lena WIRKKALA

Sig. Ossian WENNSTRÖM

Regno Unito

Sig. Sean BAMFORD

Sig. Sofi TAYLOR

Sig. Wilf SULLIVAN

III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORI

Paesi

Titolari

Supplenti

Belgio

Sig.ra Sonja KOHNENMERGEN

Sig. Philippe STIENON

Sig. Ivo VAN DAMME

Repubblica ceca

Sig.ra Marie ZVOLSKÁ

Sig. Miroslav FIŘT

Sig.ra Vladimira DRBALOVÁ

Danimarca

Sig. Henning GADE

Sig. Flemming DREESEN

Sig.ra Dorthe ANDERSEN

Germania

Sig.ra Angela SCHNEIDER-BODIEN

Sig.ra Susanne WITTKÄMPFER

Sig.ra Alexandra HACKETHAL

Estonia

Sig.ra Lilian SALLASTE

Sig. Heinart PUHKIM

Sig. Tarmo KRIIS

Grecia

Sig.ra Rena BARDANI

Sig. Leonidas NIKOLOUZOS

Sig. Antonis MEGOULIS

Spagna

Sig. Pablo GÓMEZ ALBO GARCÍA

Sig. Roberto SUÁREZ

Sig. Javier IBARS ALVARO

Francia

Sig.ra Odile MENNETEAU

Sig. Gaëtan BEZIER

Sig. Jean-Louis TERDJMAN

Irlanda

Sig.ra Heidi LOUGHEED

Sig.ra Catherine MAGUIRE

Sig. Arthur FORBES

Italia

Cipro

Sig. Stylianos CHRISTOFOROU

Sig. Emilios MICHAEL

Sig. Lefteris KARYDIS

Lettonia

Sig.ra Daiga ERMSONE

Sig.ra Marina PAŅKOVA

Sig. Eduards FILIPPOVS

Lituania

Sig. Jokūbas BERŽINSKAS

Sig. Mingirdas ŠAPRANAUSKAS

Sig. Iginijus ŠAKŪNAS

Lussemburgo

Sig. Marc KIEFFER

Sig.François ENGELS

Sig. Romain LANNERS

Ungheria

Sig. Pál KARA

Sig. István KOMORÓCZKI

Sig. Attila SZABADKAI

Malta

Paesi Bassi

Sig. A. VAN DELFT

Sig. S.J.L. NIEUWSMA

Sig. G.A.M. VAN DER GRIND

Austria

Sig.ra Margit KREUZHUBER

Sig. Wolfgang TRITREMMEL

Sig.ra Christa SCHWENG

Polonia

Sig. Michal GAWRYSZCAK

Sig. Jacek MĘCINA

Sig. Tomasz WIKA

Portogallo

Sig.ra Cristina NAGY MORAIS

Sig. Nuno BERNARDO

Sig. Marcelino PENA COSTA

Slovenia

Sig.ra Urška JEREB

Sig.ra Metka PENKO NATLAČEN

Sig.ra Staša PIRKMAIER

Slovacchia

Sig. Vladimír KALINA

Sig. Jozef ORGONÁŠ

Sig.ra Jana CHRKAVÁ

Finlandia

Sig.ra Katja LEPPÄNEN

Sig. Mikko RÄSÄNEN

Sig. Mikko NYYSSÖLÄ

Svezia

Sig. Leif LINDBERG

Sig.ra Karin EKENGER

Sig. Fabian WALLÉN

Regno Unito

Sig. Tom MORAN

 (4)

Sig. Anthony THOMPSON

Articolo 2

Il Consiglio procederà successivamente alla nomina dei membri non ancora designati da Belgio, Italia, Malta e Svezia.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2006

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 257 del 18.10.1968, pag. 2.

(2)  GU C 12 del 18.1.2005, pag. 4.

(3)  Il Regno Unito rinuncia al membro supplente.

(4)  Il Regno Unito rinuncia al secondo membro titolare.


7.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/6


Dichiarazione comune sul dialogo politico tra l'Unione europea e il Montenegro (1)

(2006/C 242/02)

In base agli impegni presi al Vertice UE-Balcani occidentali, tenutosi a Salonicco il 21 giugno 2003, l'Unione europea e il Montenegro (in appresso denominate le «parti») hanno espresso la ferma intenzione di rafforzare e intensificare le loro relazioni in campo politico.

Le parti hanno quindi deciso di avviare un dialogo politico regolare che accompagnerà e consoliderà il loro ravvicinamento, agevolerà i mutamenti politici ed economici in corso in Montenegro e contribuirà a creare nuove forme di cooperazione, in particolare tenuto conto dello status del Montenegro quale potenziale candidato all'adesione all'Unione europea.

Il dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni, mirerà a:

1)

consolidare i principi e le istituzioni democratici nonché lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze;

2)

promuovere la cooperazione regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato e l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, tra i quali la cooperazione totale e senza equivoci con il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY);

3)

agevolare l'integrazione, quanto più ampia possibile, del Montenegro nel contesto politico ed economico dell'Europa in base ai suoi propri meriti e ai risultati da essa conseguiti;

4)

realizzare una maggiore convergenza delle posizioni delle parti sulle questioni internazionali e su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle parti, inclusa la cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione e in altri settori in materia di giustizia e affari interni;

5)

consentire a ciascuna parte di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei rispettivi processi decisionali;

6)

rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutta Europa, in particolare nella regione sudorientale attraverso la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Il dialogo politico tra le parti avverrà mediante consultazioni periodiche, contatti e scambi di informazioni, a seconda dei casi, in particolare nelle seguenti forme:

1)

riunioni ad alto livello tra rappresentanti del Montenegro, da un parte, e rappresentanti dell'Unione europea, a livello di troika, dall'altra;

2)

scambi di informazioni sulle decisioni di politica estera avvalendosi pienamente dei canali diplomatici, compresi i contatti a livello bilaterale nei paesi terzi e in sedi multilaterali quali Nazioni Unite, OSCE e altre organizzazioni internazionali;

3)

contatti a livello parlamentare;

4)

qualsiasi altro mezzo che contribuisca a consolidare e sviluppare il dialogo politico tra le parti.

Il dialogo politico avrà altresì luogo nell'ambito del Forum UE-Balcani occidentali, il forum politico multilaterale ad alto livello istituito al Vertice UE-Balcani occidentali tenuto a Salonicco.


(1)  Testo adottato dal Consiglio il 15 settembre 2006.


Commissione

7.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 ottobre 2006

(2006/C 242/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2664

JPY

yen giapponesi

149,47

DKK

corone danesi

7,4559

GBP

sterline inglesi

0,67290

SEK

corone svedesi

9,2778

CHF

franchi svizzeri

1,5881

ISK

corone islandesi

86,08

NOK

corone norvegesi

8,4315

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5767

CZK

corone ceche

28,200

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

273,76

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9298

RON

leu rumeni

3,5164

SIT

tolar sloveni

239,63

SKK

corone slovacche

37,112

TRY

lire turche

1,8912

AUD

dollari australiani

1,6969

CAD

dollari canadesi

1,4234

HKD

dollari di Hong Kong

9,8582

NZD

dollari neozelandesi

1,9065

SGD

dollari di Singapore

2,0064

KRW

won sudcoreani

1 202,00

ZAR

rand sudafricani

9,8977

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0098

HRK

kuna croata

7,3997

IDR

rupia indonesiana

11 660,38

MYR

ringgit malese

4,6699

PHP

peso filippino

63,320

RUB

rublo russo

33,9780

THB

baht thailandese

47,482


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/8


APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

(2006/C 242/04)

Note esplicative adottate a norma della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1)

Le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono modificate come segue:

 

A pagina 374:

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:

Il testo esistente è sostituito dal testo seguente:

«Questa voce comprende:

1.

Gli articoli gonfiabili, di forme e dimensioni varie, destinati ai giochi in acqua, per esempio in forma di ciambella, di animali, ecc., anche decorati, compresi quelli sui quali è possibile sedersi.

2.

Le barche gonfiabili destinate ai giochi per bambini.

Questa voce non comprende:

(a)

I braccioli, i collari, le cinture o simili oggetti gonfiabili, non fabbricati a fini di sicurezza o di salvataggio, che consentono a una persona di rimanere a galla, per esempio quando impara a nuotare (voce 9506).

(b)

I materassi gonfiabili (generalmente classificati secondo la materia costitutiva).

(c)

Gli oggetti che, per la loro specifica concezione, sono destinati esclusivamente agli animali (topolini in tessuto con imbottitura d'erbe destinati ai gatti, calzature “da masticare” in pelle di bufalo, ossi di plastica, ecc.).

Vedi altresì la nota 4 del presente capitolo.»

 

A pagina 375 inserire il testo seguente:

«9506 29 00

altri

Questa sottovoce comprende i braccioli, i collari, le cinture o simili oggetti gonfiabili, non utilizzabili a fini di sicurezza o di salvataggio, ma destinati ad essere di aiuto ad una persona che impara a nuotare.

Questa voce non comprende:

(a)

Le cinture e i giubbotti di salvataggio (materia costitutiva).

(b)

Gli oggetti gonfiabili destinati al gioco (voce 9503).»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 del 01.07.2006, pag. 26).

(2)  GU C 50 del 28.2.2006, pag. 1.


7.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes)

(2006/C 242/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 29.9.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Thales S.A. («Thales», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme degli attivi di Transport and Systems appartenenti a Alcatel («Alcatel Divisions Transport et Systèmes», Francia) mediante acquisto di azioni e di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Thales: integrazione di sistemi di informazione critica per la difesa, l'aeronautica e l'industria dei trasporti e per la pubblica amministrazione,

per Alcatel Divisions Transports et Systèmes: produzione di attrezzatura per segnalazione e controllo per l'industria ferroviaria e integrazione di sistemi di informazione critica per le industrie ferroviaria, degli aeroporti e del petrolio e gas.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


7.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics)

(2006/C 242/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 29.9.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Koninklijke Philips Electronics N.V., parte del gruppo Philips («Philips», Paesi Bassi) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Intermagnetics General Corporation («Intermagnetics», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Philips: ricerca, sviluppo, fabbricazione e vendita di una vasta gamma di prodotti elettronici quali elementi di illuminazione, elettrodomestici, elettronica di consumo, semiconduttori e dispositivi medici, comprese apparecchiature di risonanza magnetica per la diagnostica per immagine,

per Intermagnetics: sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di materiali superconduttori e dispositivi medici, compresi magneti e bobine utilizzati nei sistemi di risonanza magnetica per la diagnostica per immagine.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


7.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4238 — E.ON/Prazská Plynárenská)

(2006/C 242/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'11.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4238. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


7.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4326 — BC Partners/Brenntag)

(2006/C 242/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 31.8.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4326. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


7.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4177 — BASF/Degussa)

(2006/C 242/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 24.5.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4177. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


7.10.2006   

IT

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C 242/13


Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)  (2)

(2006/C 242/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

AUSTRIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

AVIA CONSULT

Flugbetriebsgesellschaft m.b.h.

Promenadenweg

A-2522 Oberwaltersdorf

passeggeri, posta, merci

25.8.2006

Wucher Helicopter GmbH

Hans-Wucher-Platz 1

A-6713 Ludesch

passeggeri, posta, merci

8.9.2006

Categoria B:   Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

LFU — Peter Gabriel

Firmiangasse 23

A-1130 Wien

passeggeri, posta, merci

24.8.2006

Rath Aviation GmbH

Franz-Peyerl-Straβe 7

A-5020 Salzburg

passeggeri, posta, merci

29.8.2006

DJT Aviation GmbH & Co. KG

Fyrtagweg 5

A-8043 Graz

passeggeri, posta, merci

4.9.2006


(1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1

(2)  Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005.


7.10.2006   

IT

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C 242/14


Procedura nazionale francese per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

(2006/C 242/11)

Conformemente all'articolo 6 del regolamento 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i detentori comunitari di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.

«MINISTERO DEI TRASPORTI, DELLE INFRASTRUTTURE, DEL TURISMO E DEL MARE

Ordinanza del 20 settembre 2005 relativa alla gestione di servizi aerei di linea tra la Francia e i paesi situati al di fuori dell'Unione europea da parte di vettori aerei comunitari stabiliti in Francia

NOR EQUA0501520A

IL MINISTRO DEI TRASPORTI, DELLE INFRASTRUTTURE, DEL TURISMO E DEL MARE,

vista la Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e l'insieme dei protocolli che l'hanno modificata,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, e il protocollo che adegua tale accordo, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999,

visti i regolamenti (CEE) n. 2407/92 e 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei e sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie,

visto il regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi,

visto il codice dell'aviazione civile, in particolare l'articolo R 330-6,

vista la legge n. 94-665, del 4 agosto 1994, relativa all'uso della lingua francese,

vista la legge n. 2000-321, del 12 aprile 2000, relativa ai diritti dei cittadini nelle loro relazioni con l'amministrazione, in particolare gli articoli 19 e 21,

vista la dichiarazione sul diritto di stabilimento adottata dal Consiglio dei ministri dei trasporti dell'Unione europea il 5 giugno 2003,

STABILISCE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

“vettore aereo comunitario”: ogni vettore aereo titolare di una licenza in applicazione del precitato regolamento (CEE) n. 2407/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, rilasciata dalla Francia o da un altro Stato membro della Comunità europea;

“diritto di traffico”: il diritto di un vettore aereo di trasportare passeggeri, merci e posta per via aerea, se del caso secondo una rotta, una periodicità, una capacità e modalità di code sharing determinate.

Articolo 2

I vettori aerei comunitari stabiliti in Francia ai sensi del diritto comunitario, che intendano gestire servizi aerei di linea su rotte che comportino almeno uno scalo in Francia, e per i quali non si applica il precitato regolamento (CEE) n. 2408/92, trasmettono al ministro competente per l'aviazione civile un fascicolo con le seguenti informazioni:

a)

la licenza di esercizio della compagnia aerea, il certificato di operatore aereo e il certificato di assicurazione relativo ai servizi previsti;

b)

gli elementi a giustificazione del fatto che l'impresa è stabilita in Francia;

c)

una descrizione del progetto di gestione del servizio (rotte previste, frequenza dei servizi e giorni dei voli, tipi di velivoli utilizzati, data prevista di inizio del servizio, eventuali accordi di code sharing, tariffe, stime del traffico, conto di gestione provvisorio su tre anni);

d)

gli elementi che permettano di valutare la capacità operativa e finanziaria del vettore aereo richiedente di gestire i servizi previsti, in particolare ai sensi dell'articolo 5 del sopraccitato regolamento (CEE) n. 2407/92.

La capacità finanziaria e operativa dei diversi vettori aerei comunitari è valutata sulla base di criteri identici.

Vengono esaminate esclusivamente le domande corredate di un fascicolo completo, i cui elementi devono essere o redatti in lingua francese o tradotti in francese, qualora gli originali siano redatti in una lingua diversa dal francese.

Il ministro competente per l'aviazione civile può richiedere un complemento di informazioni.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 della presente ordinanza, le domande dei vettori aerei relative all'aumento del numero di servizi su una rotta che essi hanno già in gestione comportano la presentazione di un fascicolo semplificato per quanto riguarda la lettera c) dell'articolo 2 della presente ordinanza; il fascicolo in questione precisa, se del caso, le modifiche relative agli elementi richiesti alle lettere a), b) e d) dell'articolo 2 della presente ordinanza.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del precitato regolamento (CE) n. 847/2004, i vettori aerei comunitari stabiliti in Francia sono invitati a presentare le loro domande entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della disponibilità dei diritti di traffico nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Articolo 5

In caso di domande concorrenti e di limitazione sia dei diritti di traffico sia del numero di

vettori aerei comunitari ammessi a gestire tali diritti, i diversi fascicoli sono istruiti entro un termine di due mesi, a condizione che le domande soddisfino le disposizioni dell'articolo 2 della presente ordinanza; per istruire i fascicoli il ministro competente per l'aviazione civile può richiedere un complemento di informazioni e organizzare, se del caso, dei colloqui.

In ogni caso l'autorizzazione alla gestione dei servizi è rilasciata secondo le condizioni previste all'articolo 8 della presente ordinanza ai vettori aerei che ne hanno fatto domanda, nella misura in cui la domanda sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del pertinente accordo bilaterale in materia di servizi aerei, le domande concorrenti sono valutate dal ministro competente per l'aviazione civile sulla base dei criteri sottoelencati:

capacità di soddisfare la domanda di trasporto aereo (servizi misti o merci, servizi diretti o indiretti, frequenza dei servizi, giorni di gestione);

politica tariffaria (in particolare, prezzo dei biglietti, eventuali riduzioni e altre variazioni);

qualità del servizio (in particolare, configurazione degli aeromobili, possibilità di cambiare le prenotazioni e esistenza di uffici commerciali aperti al pubblico);

contributo all'offerta di un livello soddisfacente di concorrenza;

data prevista di inizio della gestione dei servizi;

garanzie offerte in materia di perennità della gestione del servizio;

sviluppo delle quote di mercato dei vettori comunitari sulla relazione bilaterale considerata;

efficienza ambientale degli aeromobili utilizzati, in particolare per quanto concerne l'inquinamento acustico;

coincidenze offerte ai passeggeri.

A titolo complementare possono essere presi in considerazione i seguenti criteri:

anzianità della domanda espressa in modo attivo e ricorrente;

contributo alla gestione del territorio;

prospettive di sviluppo del turismo in Francia;

adeguatezza degli aeromobili in relazione alla situazione degli aeroporti francesi interessati;

posizione del vettore in relazione al pagamento di imposte e tasse aeronautiche in Francia;

esistenza di un servizio di commercializzazione in lingua francese.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, primo comma, della presente ordinanza, il ministro competente per l'aviazione civile rende pubblico un progetto di decisione in formato elettronico reperibile sul sito della direzione generale dell'aviazione civile. Le parti interessate possono trasmettere le loro osservazioni per iscritto entro un termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

La decisione definitiva sull'autorizzazione a gestire i servizi aerei è adottata alle condizioni di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, al più tardi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del progetto di decisione.

Articolo 8

L'autorizzazione alla gestione di servizi aerei è rilasciata con ordinanza del ministro competente per l'aviazione civile, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

L'ordinanza stabilisce, se del caso, la durata di validità dell'autorizzazione, la frequenza dei servizi, la capacità massima degli aeromobili e tutte le altre condizioni imposte in virtù degli accordi di servizi aerei bilaterali o multilaterali.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, dopo che il vettore sia stato invitato a presentare le proprie osservazioni, e con decisione motivata del ministro competente per l'aviazione civile, in caso di inadempienza accertata ai criteri di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, di inadempienze gravi in materia di sicurezza aerea, di rinuncia scritta del vettore alla gestione della rotta aerea considerata e di mancato utilizzo o utilizzo parziale dei diritti per un periodo pari o superiore a sei mesi.

Anche nel caso in cui non siano rispettati gli impegni assunti dal vettore aereo autorizzato in base ai criteri di cui all'articolo 6 della presente ordinanza, il ministro può sospendere o revocare l'autorizzazione concessa.

Fatte salve le disposizioni dei commi precedenti, l'autorizzazione non può essere sospesa o revocata qualora circostanze eccezionali, indipendenti dalla volontà del titolare della licenza, rendano impossibile la gestione dei servizi in questione.

Articolo 9

Le disposizioni della presente ordinanza non sono applicabili alla collettività territoriale di Saint-Pierre-et-Miquelon.

Articolo 10

Il direttore generale dell'aviazione civile è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Fatto a Parigi, addì 20 settembre 2005.

Per il ministro e per delega

Il direttore generale dell'aviazione civile

M. WACHENHEIM»


7.10.2006   

IT

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C 242/17


Decisione della Commissione in cui viene dichiarato che la misura notificata dalla Repubblica Ceca nel quadro del meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV.3 del Trattato di Adesione, non è applicabile dopo l'adesione — Aiuti di Stato

(2006/C 242/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione:

Stato membro: Repubblica Ceca

Aiuto N: CZ 53/03

Denominazione: Banka Hanà,a.s.

Obiettivo: Aiuto al settore bancario

Altre informazioni: La decisione della Commissione in cui si dichiara inapplicabile, dopo l'adesione, la misura in favore di Banka Hanà,a.s., notificata dalla Repubblica Ceca in base al meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV, 3 dell'Atto di adesione.

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Repubblica Ceca

Aiuto N: N. CZ 54/03

Denominazione: Foresbank, a.s.

Obiettivo: Aiuto al settore bancario

Altre informazioni: La decisione della Commissione in cui si dichiarano inapplicabili, dopo l'adesione, le misure in favore di Foresbank a.s., notificate dalla Repubblica Ceca in base al meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV, 3 dell'Atto di adesione.

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


7.10.2006   

IT

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C 242/18


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 242/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione:

Stato membro: Francia

Aiuto N: N 70a/06

Denominazione: Prorogation et extension du dispositif des Zones Franches Urbaines

Obiettivo: Promuovere e sviluppare quartieri urbani svantaggiati in Francia, stabiliti secondo un criterio geografico.

Le misure notificate mirano a rafforzare il tessuto economico di prossimita' di detti quartieri, composto essenzialmente di piccole imprese, permettendo nuovi insediamenti e la creazione di nuove imprese, mediante incentivazioni concesse sotto forma di un regime specifico di esenzioni fiscali e sociali favorevoli all'occupazione.

Base giuridica: Article 87, paragraphe 3, sous c), du Traité CE

Stanziamento: Il mancato gettito fiscale annuo dovrebbe ammontare, in totale, a 35 milioni di EUR nel 2006 e a 100 milioni di EUR nel 2011

Durata:

Altre informazioni: Regime- esenzioni fiscali e sociali

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Irlanda

Aiuto N: N 151/2006 (modifica dell'aiuto N 387/2004)

Denominazione: Sgravi fiscali per investimenti in film

Obiettivo: Cultura/promuovere gli investimenti nella produzione di film

Base giuridica: Section 481 of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended

Stanziamento: 25-50 milioni EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Circa 18,8 %

Durata: 2006-2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Italia (provincia di Mantova)

Aiuto N: N 240/06

Denominazione: Modifica del regime N 620/05 «Aiuti agli investimenti per la realizzazione di impianti biogas nella provincia di Mantova»

Obiettivo: Aiuto ambientale per la realizzazione di due impianti biogas

Base giuridica:

Delibera Giunta Regionale n. 19839 del 16.12.2004 — «Progetto Fo.R.Agri. Fonti rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova»

Delibera Giunta Provinciale n. 20 del 3.2.2005 — «Presa d'atto sottoscrizione accordo quadro sviluppo territoriale — progetto Fo.R.Agri»

Stanziamento: 1 milione di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo 40 % + 10 % per le PMI

Durata: 3 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Italia

Aiuto N: N 530/05

Denominazione: CPR System — Sviluppo Italia

Obiettivo: PMI

Base giuridica: Delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000 su criteri e modalità di intervento di Sviluppo Italia

Stanziamento: 479 530 EUR (lordi)

Intensità o importo dell'aiuto: 5,96 %

Durata: 2006-2021

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Germania

Aiuto n.: NN 72/2005

Denominazione: Bayern LB

Intensità o importo dell'aiuto: La misura non costituisce aiuto

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


Garante europeo della protezione dei dati

7.10.2006   

IT

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C 242/20


Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (COM(2005) 649 def.)

(2006/C 242/14)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 45/2001 ricevuta il 29 marzo 2006 dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   Introduzione

Consultazione del GEPD

1.

La proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari è stata trasmessa dalla Commissione al GEPD con lettera del 29 marzo 2006. Secondo il GEPD, il presente parere dovrebbe essere citato nel preambolo del regolamento.

La proposta nel suo contesto

2.

Il GEPD accoglie con favore la proposta in oggetto, in quanto essa mira ad agevolare il recupero dei crediti alimentari transfrontalieri all'interno dell'UE. La proposta ha un vasto campo di applicazione in quanto affronta questioni in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione. Il presente parere si limita alle disposizioni che incidono sulla protezione dei dati personali, con particolare riguardo a quelle in materia di cooperazione e scambio di informazioni che consentono di localizzare il debitore e di stimare il suo patrimonio e quello pertinente al creditore (capo VIII e allegato V).

3.

In particolare, la proposta prevede la designazione di autorità centrali nazionali per facilitare il recupero dei crediti alimentari mediante lo scambio di pertinenti informazioni. Il GEPD conviene che lo scambio di dati personali sia consentito nella misura necessaria a localizzare i debitori e a valutarne i beni e le risorse, rispettando pienamente tutte le esigenze derivanti dalla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (considerando 21). Pertanto, il GEPD approva il riferimento (considerando 22) al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali, come sancito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.

In particolare, la proposta stabilisce un sistema di scambio di informazioni sul debitore e sul creditore di obbligazioni alimentari al fine di facilitare la determinazione e il recupero dei crediti alimentari. A tale scopo saranno designate autorità centrali nazionali preposte al trattamento di richieste di informazioni presentate da autorità giudiziarie nazionali (di altri Stati membri) e alla raccolta di dati personali provenienti da diverse amministrazioni e autorità nazionali per evadere le suddette richieste. La procedura abituale sarà la seguente: un creditore presenterà una richiesta tramite un organo giudiziario; l'autorità centrale nazionale, su richiesta dell'organo giudiziario, invierà una richiesta alle autorità centrali dello Stato Membro richiesto (mediante uno specifico formulario contenuto nell'allegato V); queste ultime raccoglieranno le informazioni richieste e risponderanno all'autorità centrale richiedente, che successivamente fornirà le informazioni all'organo giudiziario richiedente.

5.

Il GEPD nel presente parere propugna il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, pur garantendo l'efficienza del sistema proposto al fine di facilitare il recupero di crediti alimentari transfrontalieri.

6.

In questa prospettiva, occorre anzitutto analizzare il contesto della proposta, esaminando le rispettive peculiarità delle obbligazioni alimentari. In primo luogo, queste ultime sono effettivamente molto complesse, poiché abbracciano situazioni svariate: possono riferirsi a crediti a favore di figli, coniugi o coniugi divorziati, e perfino di genitori o nonni. Inoltre, i crediti alimentari si basano su situazioni in evoluzione e dinamiche, e possono essere gestiti da soggetti sia pubblici, sia privati (1).

7.

Tale complessità, confermata dalla valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione (2), aumenta se si considerano le enormi differenze esistenti in questo settore tra i 25 Stati membri. In effetti, le disposizioni legislative, riguardanti il merito e la procedura, divergono ampiamente in materia di definizione delle obbligazioni alimentari, della relativa valutazione e durata, di poteri investigativi dei giudici, ecc.

8.

La diversità delle obbligazioni alimentari si rispecchia già in talune disposizioni della proposta. Ad esempio, il considerando 11 e l'articolo 4, paragrafo 4 fanno specifico riferimento ad obbligazioni alimentari per un figlio minorenne, il considerando 17 e l'articolo 15, invece, distinguono tra obbligazioni nei confronti di minori e adulti vulnerabili, coniugi ed ex coniugi ed obbligazioni alimentari di altro genere.

9.

Le considerazioni fin qui espresse vanno tenute in debito conto anche affrontando questioni attinenti alla protezione dei dati personali, specialmente nel valutare la proporzionalità dello scambio di informazioni. In effetti, tipologie diverse di obbligazioni alimentari possono implicare che i giudici nazionali esercitino a titolo diverso la loro facoltà di chiedere informazioni, e possono altresì determinare quale genere di dati personali possono essere trattati e scambiati un caso specifico. Ciò è tanto più importante se si tiene in considerazione che la proposta attuale non mira ad armonizzare le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di obbligazioni alimentari.

La scelta di un sistema centralizzato

10.

Come già detto, la proposta prevede un sistema in cui le informazioni siano scambiate indirettamente tramite le autorità centrali nazionali, anziché direttamente dagli organi giudiziari. Questa opzione non è asettica dal punto di vista della protezione dei dati e dovrebbe essere adeguatamente giustificata. Effettivamente, il supplemento di trasferimenti di informazioni tra autorità giudiziarie ed autorità centrali, come pure la conservazione temporanea di informazioni da parte di queste ultime, aumenteranno i rischi per la protezione dei dati personali.

11.

Il GEPD ritiene che la Commissione, valutando le varie opzioni politiche debba considerare specificamente e più in dettaglio — tanto nel suo studio preliminare di valutazione dell'impatto, quanto nell'elaborazione della proposta — gli effetti di ciascuna delle possibili opzioni sulla protezione dei dati personali e gli eventuali rimedi. In particolare, per quel che riguarda la proposta in oggetto, è essenziale che le disposizioni che disciplinano l'attività delle autorità centrali, ne circoscrivano nettamente i compiti e definiscano con chiarezza il funzionamento del sistema.

II.   I rapporti con l'attuale quadro giuridico della protezione dei dati

12.

Il GEPD rileva che l'attuale proposta non dovrebbe tenere conto soltanto della complessità delle disposizioni nazionali sulle obbligazioni alimentari, ma dovrebbe anche assicurare il rispetto completo della legislazione nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, adottata in conformità della direttiva 95/46/CE.

13.

In effetti, la proposta sancisce l'accesso da parte delle autorità centrali nazionali ai dati personali detenuti da diverse amministrazioni e autorità nazionali. Tali dati personali — raccolti da entità diverse per finalità diverse da quella del recupero di crediti alimentari — saranno rilevati dalle autorità centrali nazionali e successivamente trasmessi all'autorità giudiziaria richiedente di uno Stato membro tramite l'autorità centrale designata di quest'ultimo. Sotto il profilo della protezione dei dati, questo aspetto crea questioni di diverso genere: il cambiamento delle finalità che motivano il trattamento, i motivi giuridici del trattamento da parte delle autorità centrali nazionali, e la definizione delle norme sulla protezione dei dati applicabili ad ulteriori trattamenti da parte delle autorità giudiziarie.

Cambiamento delle finalità che motivano il trattamento

14.

Uno dei principi fondamentali della protezione dei dati personali è quello della limitazione delle finalità. In effetti, In base questo principio, i dati personali devono essere «rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità» (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE).

15.

Tuttavia, il cambiamento delle finalità per cui si sottopongono a trattamento dati personali, potrebbe giustificarsi in virtù dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, che stabilisce alcune deroghe a questo principio generale. In particolare, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera f) — esercizio dei pubblici poteri — o lettera g) — protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui — potrebbe giustificare in questo caso una deroga al principio di limitazione delle finalità e potrebbe consentire alle amministrazioni e alle autorità nazionali interessate di trasmettere all'autorità centrale nazionale i dati personali richiesti.

16.

Nondimeno, l'articolo 13 della suddetta direttiva prescrive che tali deroghe devono risultare necessarie e basarsi su misure legislative. Ciò significa che o il regolamento proposto — per effetto della sua applicabilità diretta — dovrà essere ritenuto sufficiente a rispettare le prescrizioni dell'articolo 13, oppure che gli Stati membri dovranno adottare una specifica normativa. In ogni caso, il GEPD raccomanda vivamente che la proposta imponga alle competenti amministrazioni e autorità nazionali l'obbligo esplicito e palese di fornire alla autorità centrali nazionali le informazioni richieste. Ciò assicurerebbe che la trasmissione di dati personali da amministrazioni nazionali alle autorità centrali nazionali sia palesemente necessaria al rispetto dell'obbligo giuridico incombente alle competenti amministrazioni nazionali, e sia quindi basata sull'articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE.

Motivi giuridici del trattamento di dati personali da parte delle autorità centrali nazionali

17.

Considerazioni analoghe vanno fatte in relazione ai motivi giuridici su cui si basa il trattamento di dati personali da parte della autorità centrali nazionali. In effetti, la designazione o l'istituzione di queste autorità conformemente alla proposta comporterà che esse raccolgano, organizzino e inoltrino dati personali.

18.

Il trattamento di dai personali da parte delle autorità centrali nazionali potrebbe basarsi sull'articolo 7, lettera c) o e), della direttiva 95/46/CE, in quanto questo trattamento sarebbe necessario al rispetto degli obblighi giuridici (stabiliti dalla proposta), incombenti alle autorità centrali nazionali, o all'esecuzione di una funzione pubblica ad esse affidata.

Trattamento da parte di autorità giudiziarie ed applicabilità della direttiva 95/46/CE

19.

Per quanto riguarda l'ulteriore trattamento da parte di autorità giudiziarie, si dovrà tener conto della base giuridica del regolamento. In effetti, gli articoli 61 e 67 TCE sono stati compresi nel campo di applicazione del trattato CE dal trattato di Amsterdam. Ciò significa che il campo di applicazione della direttiva 95/46/CE, da cui sono escluse attività non contemplate nella legislazione comunitaria, comprende questo settore soltanto dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Pertanto, poiché la direttiva al momento della sua adozione non riguardava questo settore, è probabile che non tutti gli Stati membri abbiano attuato completamente le norme in materia di protezione dei dati riguardo alle attività delle giurisdizioni civili: l'armonizzazione delle normative nazionali in materia di protezione dei dati, specialmente in questo settore, è lungi dall'essere portata a compimento. Frattanto, la Corte di giustizia ha confermato nella causa Österreichischer Rundfunk  (3), che la direttiva 95/46/CE ha un vasto campo di applicazione e che possono essere accolte soltanto deroghe specifiche ai sui principi di base. Inoltre, la Corte ha stabilito un elenco di criteri pertinenti anche riguardo alla proposta in oggetto. In particolare, la Corte ha deliberato che le interferenze con la vita privata, come nel caso di quelle deroghe ai principi della protezione dei dati che si fondano su un obiettivo di interesse pubblico, debbano essere proporzionate, necessarie, stabilite dalla legge e prevedibili.

20.

Il GEPD rileva che sarebbe fortemente auspicabile chiarire esplicitamente la piena applicabilità delle norme in materia di protezione di dati derivanti dalla direttiva 95/46/CE. A tal fine, si potrebbe aggiungere uno specifico paragrafo all'articolo 48, che attualmente tratta i rapporti e i potenziali conflitti con altri strumenti comunitari, ma non fa menzione della direttiva 95/46/CE.

La base giuridica della proposta

21.

La base giuridica proposta dà luogo a ribadire talune osservazioni già espresse in pareri precedenti (4).

22.

Anzitutto, la base giuridica consente al Consiglio di decidere di applicare a questo settore, in luogo della votazione all'unanimità, la procedura di codecisione. Anche in questo caso, il GEPD esprime una preferenza per quest'ultima procedura, che è meglio in grado di assicurare una completa partecipazione di tutte le istituzioni e che si tenga pienamente conto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

23.

In secondo luogo, la Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 68 TUE, dispone ancora di facoltà limitate in questo settore, specialmente per quanto riguarda le pronunzie in via pregiudiziale. Ciò richiede chiarezza ancora maggiore nella formulazione delle disposizioni della proposta in oggetto, anche in rapporto a questioni in materia di protezione di dati personali, al fine di garantire un'applicazione uniforme del regolamento proposto.

Possibili scambi futuri di dati personali con paesi terzi

24.

La proposta attuale non prevede scambi di dati personali con paesi terzi, tuttavia nella motivazione è esplicitamente prevista una cooperazione internazionale. In tal senso, meritano di essere menzionati i negoziati in corso per una nuova convenzione globale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato sul recupero internazionale di crediti alimentari.

25.

Va da sé che questa cooperazione internazionale è suscettibile di istituire sistemi per gli scambi di dati personali con paesi terzi. Al riguardo, il GEPD vorrebbe sottolineare nuovamente che detti scambi dovrebbero essere consentiti soltanto qualora il paese terzo garantisca un adeguato livello di protezione dei dati personali o se il trasferimento rientra nel campo di applicazione di una delle deroghe stabilite dalla direttiva 95/46/CE.

III.   Limitazione delle finalità

26.

Nell'ambito della proposta in oggetto, occorre rivolgere attenzione particolare al principio fondamentale della limitazione delle finalità.

27.

In effetti, mentre le autorità centrali e i giudici nazionali, al fine di agevolare l'attuazione di crediti alimentari, dovranno essere messe in grado di svolgere adeguatamente i relativi compiti trattando le informazioni pertinenti, queste ultime non dovranno essere utilizzate a fini incompatibili.

28.

Nel testo attuale, la definizione e la limitazione delle finalità è oggetto degli articoli 44 e 46.

29.

L'articolo 44 stabilisce le specifiche finalità per le quali amministrazioni e autorità nazionali dovranno fornire informazioni alle competenti autorità centrali: localizzare il debitore, stimare il patrimonio del debitore, identificare il datore di lavoro del debitore e identificare i conti bancari di cui il debitore è titolare.

30.

Il GEPD sottolinea che è essenziale un'esauriente e precisa definizione delle finalità per cui sono sottoposti a trattamento dati personali. In quest'ottica, si dovrà procedere ad una migliore definizione della finalità di «localizzare il debitore». In effetti, ai fini delle obbligazioni alimentari, per localizzare il debitore si dovrà far riferimento ad una dislocazione con un certo livello di stabilità (ad esempio, il luogo di residenza, il centro di interessi, il domicilio, il luogo di lavoro) — come specificato nell'allegato V, in cui si menziona l'indirizzo del debitore — anziché alla dislocazione del debitore in uno specifico lasso di tempo (ad esempio, una localizzazione transitoria ottenuta tramite geolocalizzazione o dati GPRS). L'impiego di questi ultimi dati va escluso. Inoltre, un chiarimento nel concetto di localizzazione contribuirebbe altresì a circoscrivere le tipologie di dati personali che potrebbero essere trattate conformemente con la proposta (cfr. i paragrafi 35, 36 e 37).

31.

Inoltre, il GEPD sottolinea che la proposta prevede anche la possibilità di scambiare dati personali relativi al creditore (cfr. articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto i)). Il GEPD presume che le informazioni di questo tipo siano raccolte e trattate allo scopo di stimare le possibilità finanziarie del creditore, cosa che in taluni casi può essere pertinente alla valutazione di un credito alimentare. In ogni caso, è essenziale che anche le finalità per cui vengono trattati i dati relativi al creditore, siano esplicitamente definite nella proposta.

32.

Il GEPD accoglie con favore l'articolo 46, e in particolare il relativo paragrafo 2, sull'ulteriore utilizzo di informazioni raccolte dalle autorità centrali nazionali. In effetti, la disposizione chiarisce che le informazioni comunicate da autorità centrali ad autorità giudiziarie possono essere usate soltanto da un'autorità giudiziaria all'unico scopo di facilitare il recupero dei crediti alimentari. È altresì proporzionata alla fattispecie la possibilità di trasmettere le informazioni alle autorità competenti per notificare o comunicare un atto giudiziario o stragiudiziario, e alle autorità competenti per provvedere all'esecuzione di una decisione.

IV.   Necessità e proporzionalità dei dati personali trattati

33.

Conformemente con la direttiva 95/46/CE, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati [articolo 6, paragrafo 1, lettera c)]. Inoltre, il loro trattamento deve essere necessario, tra l'altro, ad adempiere un obbligo legale oppure per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri [articolo 7, lettere c) ed e)].

34.

Di contro, l'attuale proposta definisce un quantitativo minimo di informazioni a cui le autorità centrali avranno accesso attraverso un elenco non esauriente di amministrazioni ed autorità nazionali. In effetti, l'articolo 44, paragrafo 2, recita che le informazioni comprendono «quanto meno» quelle in possesso delle amministrazioni e autorità competenti, negli Stati membri, per: imposte e tasse, previdenza sociale, registri dell'anagrafe, registri di conservatoria, immatricolazione dei veicoli a motore e banche centrali.

35.

Il GEPD sottolinea la necessità di definire con maggiore esattezza sia il carattere dei dati personali che possono essere sottoposti a trattamento in conformità del regolamento in oggetto, sia le autorità alle cui basi di dati è consentito accedere.

36.

Anzitutto, le tipologie di dati personali a cui si può avere accesso in conformità del regolamento proposto, dovrebbero essere limitate. L'articolo 44, paragrafo 2, dovrebbe prevedere un ben definito limite massimo — anziché soltanto uno minimo — al quantitativo di informazioni accessibili. Pertanto, il GEPD raccomanda di modificare conseguentemente l'articolo 44, paragrafo 2, sopprimendo le parole «quanto meno» oppure indicando altre limitazioni alle informazioni che si possono comunicare a norma del regolamento proposto.

37.

Una limitazione dovrebbe riferirsi non solo alle autorità, ma anche alle tipologie di dati che possono essere trattati. In effetti, i dati personali in possesso delle autorità elencate nella proposta attuale, possono variare ampiamente a seconda dello Stato membro. In taluni Stati membri, ad esempio, i registri dell'anagrafe possono addirittura contenere impronte digitali. Inoltre, per effetto delle crescenti interconnessioni tra basi di dati, si può ritenere che alcune autorità pubbliche «detengano» un quantitativo anche maggiore di dati personali che talvolta sono ricavati da basi di dati controllate da altre autorità pubbliche o da soggetti privati (5).

38.

Un altro problema di rilievo riguarda le categorie speciali di dati. In effetti, la proposta attuale potrebbe condurre a raccogliere informazioni delicate. Ad esempio, informazioni fornite da enti di sicurezza sociale potrebbero in qualche caso rivelare l'appartenenza a organizzazioni sindacali o determinate condizioni di salute. Tali dati personali non solo sono sensibili, ma nella maggior parte dei casi sono superflui ai fini di una facilitazione dell'applicazione di crediti alimentari. Pertanto, il trattamento di dati sensibili dovrebbe essere escluso in linea di principio, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ove il trattamento di pertinenti dati sensibili sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, potranno stabilirsi deroghe al divieto generale, sulla base di disposizioni legislative nazionali o per decisione della competente autorità di controllo, purché siano previste le opportune garanzie (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

39.

L'attuale definizione delle tipologie di dati personali a cui le autorità centrali possono avere accesso è talmente generica da lasciare margine anche alla possibilità di trattare dati biometrici, come impronte digitali o informazioni attinenti al DNA, qualora questi dati siano in possesso delle amministrazioni nazionali elencate nell'articolo 44, paragrafo 2. Come gia messo in rilievo dal GEPD in altri pareri (6), il trattamento di dati di queste tipologie, che possono essere utilizzati per localizzare/individuare una persona, possono comportare rischi specifici e in taluni casi possono anche rivelare informazioni sensibili sulla persona cui si riferiscono i dati. Pertanto, il GEPD ritiene che il trattamento di dati biometrici, che potrebbe essere ritenuto plausibile, ad esempio, per la definizione di un rapporto di parentela, non sarebbe proporzionato nel caso dell'applicazione di obbligazioni alimentari e pertanto non dovrebbe essere consentito.

40.

In secondo luogo, il principio di proporzionalità dovrebbe determinare caso per caso quali dati personali debbano essere materialmente trattati nell'ambito delle informazioni potenzialmente disponibili. In effetti, le autorità centrali e gli organi giudiziari nazionali dovrebbero essere autorizzati a trattare dati personali soltanto nella misura in cui ciò nel caso specifico risulti necessario ad agevolare l'applicazione delle obbligazioni alimentari (7).

41.

Pertanto, il GEPD suggerisce di dare rilievo a questa verifica di proporzionalità sostituendo nell'articolo 44, paragrafo 1, la frase «informazioni che permettono di facilitare» con «informazioni necessarie in un caso specifico a facilitare».

42.

In altre disposizioni si tiene già debito conto del principio di proporzionalità. Un esempio è dato dall'articolo 45, in base al quale un'autorità giudiziaria può richiedere in qualsiasi momento informazioni per localizzare il debitore, cioè informazioni strettamente necessarie all'avvio di un procedimento giudiziario, mentre altri dati personali possono essere richiesti soltanto sulla base di una decisione emessa in materia di obbligazioni alimentari.

43.

Il GEPD vorrebbe altresì richiamare l'attenzione del legislatore sul fatto che, come già ricordato, il regolamento proposto non si limita al recupero di crediti alimentari a favore di figli minorenni, ma si estende anche ai crediti alimentari fatti valere da coniugi o coniugi divorziati, nonché al mantenimento di genitori o nonni.

44.

Al riguardo, il GEPD sottolinea che ciascun tipo di obbligazione alimentare potrebbe richiedere un diverso equilibrio di interessi, rendendo quindi necessario determinare quanto il trattamento di dati personali sia proporzionato in un caso specifico.

V.   Proporzionalità durante la conservazione dei dati

45.

In base all'articolo 6, lettera e), della direttiva 95/46/CE, i dati personali devono essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Pertanto, la proporzionalità costituisce un principio di base anche ove si tratti di valutare il lasso di tempo durante il quale si conservano dati personali.

46.

Per quanto riguarda la conservazione da parte dell'autorità centrale, il GEPD accoglie favorevolmente l'articolo 46, paragrafo 1, in cui si prevede che quest'ultima distrugge l'informazione dopo averla comunicata all'autorità giudiziaria.

47.

Per quanto riguarda la conservazione da parte di autorità competenti per notificare o comunicare un atto giudiziario o stragiudiziario, o per provvedere all'esecuzione di una decisione (articolo 46, paragrafo 2), il GEPD propone di sostituire la frase «dopo averle utilizzate» con un riferimento al tempo che le autorità competenti necessitano per adempiere ai compiti connessi alle finalità per cui sono state raccolte le informazioni.

48.

Anche in merito alla conservazione da parte di autorità giudiziarie, il GEPD obietta che le informazioni devono essere disponibili fintantoché sia necessario per le finalità per cui esse sono state raccolte o sono successivamente trattate. In effetti, nel caso di obbligazioni alimentari, è probabile che le informazioni occorrano per un lasso di tempo alquanto prolungato, affinché il giudice possa sia riesaminare periodicamente la sussistenza dei motivi giuridici per cui si accordano obbligazioni alimentari, sia quantificarle opportunamente. In effetti, secondo le informazioni fornite dalla Commissione, nell'UE a un credito alimentare corrispondono versamenti per otto anni in media (8).

49.

Per queste ragioni il GEPD preferisce un periodo di conservazione flessibile ma proporzionato, anziché un periodo di conservazione rigidamente limitato a priori ad un anno (come attualmente proposto dall'articolo 46, paragrafo 3), che in determinati casi può rivelarsi eccessivamente breve per le finalità per cui è previsto il trattamento. Pertanto, il GEPD propone di sopprimere l'indicazione che fissa ad un anno il periodo massimo di conservazione: le autorità giudiziarie dovrebbero avere facoltà di trattare dati personali fintantoché ciò sia necessario al fine di facilitare il recupero del relativo credito alimentare.

VI.   Informazioni al debitore e al creditore

50.

L'obbligo di fornire informazioni alla persona a cui i dati si riferiscono rispecchia uno dei principi fondamentali della protezione di dati, sancito dagli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. Inoltre, in questo caso, informare le persone a cui i dati si riferiscono è tanto più importante in quanto la proposta istituisce un sistema con cui i dati personali sono raccolti ed impiegati per finalità diverse e sono ulteriormente trasmessi e trattati attraverso una rete che comprende amministrazioni nazionali, diverse autorità centrali nazionali e autorità giudiziarie nazionali. Pertanto, il GEPD sottolinea la necessità di una nota informativa tempestiva, esauriente e dettagliata che comunichi adeguatamente alla persona a cui i dati si riferiscono tutti i vari passaggi e trattamenti a cui i suoi dati personali sono sottoposti.

51.

In questa prospettiva, il GEPD accoglie con favore l'obbligo di fornire informazioni al debitore, previsto all'articolo 47 della proposta. Tuttavia, a quest'ultimo articolo andrebbe aggiunto un limite di tempo per la comunicazione di queste informazioni. Inoltre, il GEPD rileva che è essenziale informare adeguatamente anche il creditore, qualora siano scambiati dati personali che lo riguardano.

52.

La deroga, secondo cui la comunicazione al debitore può essere differita qualora essa sia tale da pregiudicare il recupero effettivo di un credito alimentare, risulta proporzionata, anche in considerazione della durata massima del differimento (non superiore a 60 giorni) stabilita dall'articolo 47.

53.

Un'ultima osservazione riguarda l'allegato V, che contiene il modulo di richiesta di trasmissione di informazioni. Detto modulo, nella versione attuale, indica la possibilità di comunicare informazioni al debitore come un'opzione da esprimere barrando la casella corrispondente. Invece, la comunicazione di informazioni deve essere presentata come prassi normale, prevedendo un'azione specifica (ad esempio, barrare la casella corrispondente alla dicitura «Il debitore non deve essere informato della trasmissione dei dati») soltanto nei casi eccezionali in cui le informazioni non possano essere temporaneamente comunicate.

VII.   Conclusioni

54.

Il GEPD plaude alla proposta in oggetto, in quanto essa mira a facilitare il recupero di crediti alimentari transfrontalieri nell'ambito dell'UE. La proposta ha un vasto campo di applicazione e va considerata all'interno del suo specifico contesto. In particolare, il GEPD raccomanda di tenere in debito conto la complessità e la varietà delle obbligazioni alimentari, le ampie differenze nelle legislazioni degli Stati membri in questo settore, e gli obblighi in materia di protezione dei dati personali derivanti dalla direttiva 95/46/CE.

55.

Inoltre, il GEPD ritiene essenziale chiarire taluni aspetti del funzionamento del sistema, come il cambiamento delle finalità per cui sono sottoposti a trattamento dati personali, i presupposti giuridici del trattamento da parte di autorità centrali nazionali, e la definizione delle norme in materia di protezione di dati applicabili all'ulteriore trattamento da parte di autorità giudiziarie. In particolare, la proposta dovrebbe far sì che la trasmissione di dati personali dalle amministrazioni nazionali alle autorità centrali nazionali e il trattamento da parte di queste ultime e delle autorità giudiziarie nazionali siano effettuati soltanto ove risultino necessari, precisamente definiti e basati su misure legislative, conformemente ai criteri stabiliti dalle norme in materia di protezione di dati e integrati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

56.

Il GEPD invita altresì il legislatore ad affrontare specificamente i seguenti aspetti concreti:

Limitazione delle finalità. È essenziale una completa ed esatta definizione delle finalità per cui si sottopongono a trattamento dati personali. Nella proposta andrebbero definite esattamente ed esplicitamente anche le finalità per le quali sono sottoposti a trattamento dati riguardanti il creditore.

Necessità e proporzionalità dei dati personali sottoposti a trattamento. Occorre definire più esattamente sia il carattere dei dati personali che possono essere trattati in conformità del regolamento in oggetto, sia le autorità alle cui basi di dati si può accedere. Non dovrebbero essere oggetto di restrizione soltanto le autorità, ma anche le tipologie di dati che possono essere trattati. La proposta dovrebbe garantire che le autorità centrali e le autorità giudiziarie nazionali abbiano facoltà di trattare dati personali soltanto nella misura in cui ciò risulti necessario nella fattispecie ad agevolare l'applicazione delle obbligazioni alimentari. Inoltre, ciascun genere di obbligazione alimentare può richiedere un diverso equilibrio di interessi, rendendo quindi necessario determinare quanto il trattamento di dati personali sia proporzionato in un caso specifico.

Categorie speciali di dati. Il trattamento di dati sensibili ai fini dell'applicazione di obbligazioni alimentari dovrebbe essere escluso in linea di principio, salvo se effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Il trattamento di dati biometrici nel caso dell'applicazione di obbligazioni alimentari non sarebbe proporzionato e pertanto non dovrebbe essere consentito.

Periodi di conservazione. Il GEPD preferisce un periodo di conservazione flessibile ma proporzionato, anziché un periodo di conservazione rigidamente limitato a priori ad un lasso di tempo definito, che in determinati casi può rivelarsi eccessivamente breve per le finalità per cui è previsto il trattamento.

Informazioni comunicate al creditore e al debitore. Una nota informativa tempestiva, esauriente e dettagliata dovrebbe comunicare adeguatamente alla persona a cui i dati si riferiscono tutti i vari passaggi e trattamenti a cui i suoi dati personali sono sottoposti. È essenziale informare adeguatamente anche il creditore, qualora siano scambiati dati personali che lo riguardano.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2006

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Nell'articolo 16 della proposta si può trovare un riferimento alle obbligazioni alimentari erogate da enti pubblici.

(2)  Documento di lavoro della Commissione — Valutazione d'impatto, 15 dicembre 2005, pagg. 4-5.

(3)  Sentenza del 20 maggio 2003 nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01.

(4)  Parere sulla conservazione dei dati, del 26 settembre 2005, paragrafo 42; parere sulla protezione dei dati nel terzo pilastro, del 19 dicembre 2005, paragrafo 11; parere sul Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, del 19 ottobre 2005, paragrafo 9.

(5)  Cfr. parere del GEPD sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità, del 28 febbraio 2006, paragrafi 23-27.

(6)  Parere sul Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, del 19 ottobre 2005, paragrafo 4.1; parere sul Sistema d'informazione visti, del 23 marzo 2005, paragrafo 3.4.

(7)  Ciò riguarda anche il caso di dati personali forniti dall'autorità giudiziaria richiedente al fine di individuare il debitore interessato, come stabilito al punto 4.1 dell'allegato V. Ad esempio, la comunicazione dell'indirizzo di familiari del debitore dovrà essere rigorosamente limitata a seconda del caso e del tipo di obbligazioni alimentari in questione.

(8)  Cfr. documento di lavoro della Commissione — Valutazione d'impatto, 15 dicembre 2005, pag. 10.